Apinforma n. 18 del 15 ottobre 2017

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 18 15 ottobre 2017

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

CONTRIBUTI DELLA CCIAA DI UDINE PER PATENTI SUPERIORI

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



FUTURE

L’INGLESE PER IL TUO FUTURO.

www.wsi.it

UDINE - Via Maniago, 2 Tel. 0432 481464 - wsi@wsi.it


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 18 15 ottobre 2017

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Bonus pubblicità

8

Gli immobili concessi in uso ai dipendenti

9

Superamento del “de minimis”

11

Contributi per programmi di promozione all’estero

12

Contributi per l’imprenditoria femminile 2017

18

Contributi della CCIAA di Udine per patenti superiori

24

Contributi per la costituzione di reti d’imprese

28

Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2017

38

Domande di integrazione salariale ordinaria: “EONE”

39

Trasporto rifiuti. Spedizioni transfrontaliere

41

Autorità per l’energia: comunicati

35

SOA: rinnovo per la Idir

42

Circolare della Regione in materia edilizia (3a parte)

43

Pubblicato il Piano Paesaggistico del FVG

48


Con noi per un’azienda

SICUREZZA DELL’IT INSIEME È PIÙ FACILE

Protetta e Tutelata da perdite e furti di dati

Integra e Operativa in caso di minacce esterne e guasti al sistema

Allineata e Aggiornata su GDPR e nuovi adempimenti legislativi www.nordestservizi.it


ORGANIZZAZIONE

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

50

Autotrasporto. CQC scaduta. Obbligo di esame

51

Canone di locazione immobili urbani

52

Scadenze aziendali novembre 2017

53

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Bonus pubblicità

Il decreto legge n. 50/2017 (Manovra Correttiva), ha introdotto un credito d’imposta utilizzabile in compensazione a favore delle imprese che nel corso del prossimo anno faranno investimenti di tipo pubblicitario. L’obiettivo è quello di agevolare le imprese nell’attività di comunicazione e divulgazione dei propri servizi o prodotti attraverso l’utilizzo dei media.

beneficiare del bonus pubblicità 2018 si dovranno effettuare investimenti in campagne pubblicitarie in misura maggiore almeno dell’1% rispetto all’anno precedente. Per cui se nel 2017 (più precisamente dal 24 giugno 2017 data di entrata in vigore del decreto) si sono investiti 20.000 euro in costi di pubblicità, per accedere al bonus sarà necessario spendere almeno 20.200 (l’1% in più) nel 2018. A questo proposito segnaliamo che il collegato fiscale riconosce l’agevolazione anche per gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti eseguiti sugli stessi mezzi d’informazione dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016. Su quest’ultimo aspetto è opportuno un chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria.

SOGGETTI INTERESSATI

IL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito è riconosciuto a tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica. Interesserà quindi le imprese individuali, tutte le società di persone che esercitano attività commerciale e tutte le tipologie di società di capitali. L’agevolazione riguarderà anche i liberi professionisti che pubblicizzeranno la tipologia di attività esercitata, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi richiesti per le diverse tipologie di prestazioni fornite.

La misura del benefit è pari al 75% del valore incrementale di cui sopra. Se però l’investimento pubblicitario 2018 viene eseguito da micro imprese, piccole e medie imprese o start up innovative, il credito d’imposta è aumentato al 90%. Così un’impresa che nel 2017 ha effettuato investimenti in pubblicità per 20.000 euro e che nel corso del 2018 sostiene 30.000 euro di spese pubblicitarie potrà beneficiare di un credito d’imposta pari al valore incrementale moltiplicato per la percentuale del 75% vale a dire: 30.000 – 20.000 = 10.000 X 75% = 7.500 euro (10.000 X 90% = 9.000 in caso di PMI e start up) Il bonus sarà fruibile esclusivamente sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite modello F24, previe domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per poter accedere al bonus è necessario attendere l’emanazione di un apposito DPCM che dovrà definire meglio i requisiti di accesso nonché le modalità di utilizzo dello stesso. Richiedendo la presentazione di un’istanza, l’agevolazione non ha quindi natura automatica.

DAL PROSSIMO ANNO PER COMUNICARE L’IMPRESA

PREMESSA

GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI Il credito d’imposta sarà riconosciuto con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati attraverso: - la stampa periodica o quotidiana; - le emittenti televisive; - le emittenti radiofoniche locali. Il collegato fiscale alla manovra 2018 ha esteso il beneficio anche alle testate on line. Per aver diritto al credito è necessario che l’investimento presenti un incremento, ancorché modesto, rispetto a quello effettuato con gli stessi mezzi nel periodo d’imposta precedente. L’incremento deve essere superiore all’1% rispetto a quello dell’anno precedente, ciò significa che per

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(PZ)


Gli immobili concessi in uso ai dipendenti IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO IN CAPO AL COLLABORATORE E LA DEDUCIBILITÀ PER L’AZIENDA PREMESSA L’imprenditore si può trovare nella circostanza di offrire ai propri collaboratori la concessione di un’abitazione per un uso esclusivamente personale oppure per motivi legati alla tipologia di lavoro eseguito. Si tratta di un fringe benefit che rappresenta sicuramente un interesse particolare per i dipendenti, ma che in ogni caso deve rispettare specifiche regole di natura fiscale. Spesso è l’impresa stessa che si propone di reperire sul mercato l’immobile che successivamente concederà in comodato o in locazione ai propri dipendenti o collaboratori. La disponibilità dell’immobile può essere legato ad un acquisto diretto, ad un contratto di locazione finanziaria oppure ancora ad un contratto di locazione. Una volta ottenuta la disponibilità dell’abitazione questa viene concessa al dipendente con uno specifico accordo che può prevedere o meno il riaddebito totale o parziale delle spese per l’utilizzo. Nel presente articolo analizzeremo il trattamento fiscale sia dal punto di vista della tassazione in capo al dipendente del fringe benefit ricevuto, sia della deducibilità del costo dal reddito d’impresa.

L’IMPONIBILITÀ IN CAPO AL DIPENDENTE L’attribuzione dell’alloggio da parte del datore di lavoro, costituisce per il dipendente un “fringe benefit” che concorrerà a formare il reddito ai sensi dell’articolo 51 comma 4 lettera c) del DPR 917/86. A tal proposito si deve distinguere a seconda si tratti di: - fabbricati iscritti in catasto senza alcun obbligo di dimora; - fabbricati iscritti in catasto con obbligo di dimora;

- fabbricati che non devono essere iscritti in catasto. Fabbricati iscritti in catasto senza obbligo di dimora Nel primo caso e nelle ipotesi in cui i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, indipendentemente dalla circostanza che siano di proprietà del datore di lavoro ovvero acquisiti in locazione anche finanziaria, il reddito in natura del dipendente è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato stesso. Circa le spese da portare in aumento della rendita catastale, si devono considerare tutte quelle inerenti il fabbricato stesso non sostenute dall’utilizzatore, comprese le eventuali utenze pagate dal datore di lavoro, ad esempio luce, gas, telefono, spese condominiali ecc., cioè tutte quelle spese non comprese nel calcolo della rendita medesima. In queste spese non devono essere considerati i canoni di locazione sostenuti dall’impresa. La “ratio” della disciplina sui fringe benefit consiste proprio nel differenziare l’ammontare di reddito imponibile in capo al dipendente, dal valore normale del bene o servizio ricevuto (che in questo caso è proprio il valore locatizio del fabbricato ricevuto in uso), che in assenza del comma 4 costituirebbe altrimenti il criterio applicabile, ai sensi del principio generale fissato dal precedente comma 3 dell’art. 51. Questo criterio di determinazione è applicabile per tutti i fabbricati per i quali sussiste l’obbligo d’iscrizione in catasto, cioè per tutte le costruzioni stabilmente ancorate al suolo, a qualunque uso destinate. Tale reddito confluirà nel calcolo della reddito complessivo quale retribuzione in natura e sarà assoggettato alle ordinarie ritenute fiscali e previdenziali. Fabbricati iscritti in catasto con obbligo di dimora Nel caso in cui i fabbricati siano concessi in ossequio ad un obbligo di dimorare nell’alloggio stesso previsto dal contratto di assunzione, può essere il

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caso del custode aziendale, dopo aver determinato il benefit con le stesse modalità previste per il caso precedente, si considera il 30% dello stesso. In pratica nei casi in cui sia previsto l’obbligo di dimora, il fringe benefit in natura da assoggettare a tassazione e a contribuzione previdenziale in capo al dipendente viene assunto nella misura del 30% dell’ammontare previsto per i casi in cui non sussiste tale obbligo. Fabbricati che non devono essere iscritti in catasto Per i fabbricati che non devono essere iscritti in catasto, come ad esempio quelli situati all’estero, il valore da far concorrere alla formazione del reddito del dipendente è dato dalla differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato dal dipendente. Si deve rimarcare che in tutti e tre i casi visti sopra vanno osservate le prescrizioni previste dal 3° comma dell’art. 51 del TUIR. Si tratta di una regola generale valida per tutti i benefit in natura corrisposti ai dipendenti nell’arco dell’anno e rappresenta una sorta di limite al di sotto del quale non opera alcuna tassazione. In definitiva se il valore del benefit calcolato con una delle modalità sopra descritte nell’arco dell’anno non supera la somma di 258,23 euro, non opererà alcuna tassazione, ma se si supera tale soglia, l’intero importo sarà tassato. Si deve riconoscere che per i fabbricati quest’ultima è un’ipotesi difficilmente riscontrabile, me deve comunque essere considerata per il corretto trattamento fiscale dei benefit in natura. Si evidenzia che il limite dei 258,23 euro deve essere considerato cumulativamente, nel senso che devono essere sommati anche altri eventuali benefit di natura diversa riconosciuti al dipendente nell’anno.

LA DEDUCIBILITÀ IN CAPO ALL’IMPRESA Il comma 2 dell’articolo 95 del TUIR, prevede che i canoni di locazione (anche finanziaria) e le spese relative al funzionamento di strutture ricettive non sono, come regola generale, deducibili dal reddito d’impresa, salvo quelle relative ai servizi di mensa o ai servizi di alloggio destinati ai dipendenti in trasferta temporanea. Lo stesso comma prosegue prevedendo che i canoni di locazione (anche finanziaria) e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai

dipendenti, sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). In definitiva opera un principio di simmetria tra quello che può essere dedotto dall’impresa e quello che costituisce reddito per il dipendente. In pratica l’impresa può dedurre un importo non superiore alla differenza positiva tra la rendita catastale del fabbricato, aumentato delle spese inerenti e l’importo trattenuto o versato dal dipendente per l’utilizzo dell’immobile stesso. Viene limitata quindi la deducibilità dei costi sostenuti per l’immobile, all’importo che viene tassato in capo al dipendente. Nel caso in cui il dipendente versi delle somme di denaro al datore di lavoro, l’ammontare deducibile dovrà essere corrispondentemente ridotto. La legge 388/2000, introducendo un’ulteriore fattispecie derogatoria alla regola generale, ha previsto che l’impresa può dedurre integralmente i canoni di locazione e le altre spese relative ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti trasferiti per esigenze di lavoro. Sono previste due condizioni: la prima che il dipendente trasferisca la propria residenza anagrafica per esigenze di lavoro, la seconda che l’immobile si trovi nel comune ove presta l’attività. La deducibilità integrale è riconosciuta per il periodo d’imposta nel corso del quale si è verificato il trasferimento della residenza e per i due successivi. Questo significa che una volta decorso il predetto periodo triennale, la deducibilità dei canoni di locazione e di tutte le altre spese, torna ad essere riconosciuta nella misura in cui costituisce reddito in capo al dipendente. Sostanzialmente il legislatore riconosce il carattere di strumentalità agli immobili che soddisfano le condizioni dettate dall’articolo 95 comma 2 per un arco temporale di tre anni. In questo modo i fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune in cui svolgono l’attività, devono essere considerati strumentali per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i due successivi. Per effetto di tale presunzione di strumentalità, tali immobili concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le ordinarie regole, ossia sulla base degli effettivi costi e ricavi ad essi afferenti, anziché secondo le regole previste per i redditi fondiari. (PZ)

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Superamento del “de minimis” DUE IMPORTANTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Segnaliamo due importanti ordinanze della Corte di Cassazione in materia fiscale, relativamente: - alle conseguenze per l’impresa, dovute al superamento della soglia del “de minimis”; - alle conseguenze per il socio a seguito dell’accertamento di maggior reddito, effettuato nei confronti di una società semplice.

SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEGLI AIUTI “DE MINIMIS” Con Ordinanza n. 22995 del 2 ottobre 2017, la Corte di Cassazione (sezione Lavoro), ribadendo precedenti orientamenti, ha affermato che il superamento della soglia sugli aiuti di Stato rientranti nella categoria “de minimis”, determina per l’impresa l’obbligo di restituzione dell’intero aiuto e non della sola parte eccedente. Infatti, la Cassazione evidenzia che “... il superamento della soglia muta... la natura dello sgravio, che non può più essere considerato aiuto di importanza minore ai fini dell’applicazione della disciplina concernente gli aiuti de minimis”; con la conseguenza - prosegue l’Ordinanza - che “riacquista pieno vigore la disciplina del divieto, che investe di necessità l’intera somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza”.

CONSEGUENZE PER IL SOCIO, A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DI UN MAGGIOR REDDITO EFFETTUATO VERSO LA SOCIETÀ DI PERSONE Con Ordinanza n. 22011 del 21 settembre 2017, la VI sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di un avviso di accertamento effettuato nei confronti di una società semplice (nella fattispecie, si trattava di una società in accomandita semplice), il socio - benché accomandante -, per il semplice fatto di rivestire questa qualifica, è sempre soggetto alla sanzione per infedele dichiarazione (attualmente prevista dall’art. 1 del d.lgs. 471/1997, che va dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta). Particolarmente interessanti appaiono due passaggi dell’Ordinanza, alla base di questa conclusione: - “il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell’ambito della compagine sociale, (anche) nel caso in cui non rivesta la carica di amministratore…, gli consente il controllo dell’attività della società e della sua contabilità e quindi di verificare l’effettivo ammontare del suo reddito..” - “il fatto che la contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria non rileva, in quanto avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l’ausilio di soggetti reputati competenti ed accettando la veste giuridica di socia accomandante, ne ha inevitabilmente assunto i diritti, gli obblighi e le responsabilità connesse alla posizione societaria ricoperta”.

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(C)


Contributi per programmi di promozione all’estero PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 25 OTTOBRE - 19 DICEMBRE 2017

PREMESSA Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 255/AdT del 24 ottobre 2017 per ricordare che la legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, capo VIII prevede la concessione di contributi a piccole medie imprese per l’attuazione di programmi pluriennali di promozione all’estero. Recentemente, il decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 41 dell’11 ottobre 2017, ha approvato il relativo regolamento di attuazione che va a sostituire il precedente, approvato con il decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371, ora abrogato. Sotto il profilo procedurale il d.P.Reg. 28 settembre 2017 stabilisce che i termini per la presentazione delle domande siano fissati con bando da pubblicarsi sul sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) e su quelli delle CCIAA competenti per territorio, che dello strumento agevolativo sono gli enti gestori. La pubblicazione è avvenuta il 24 ottobre 2017. Ciò premesso, i termini di apertura e chiusura per la presentazione delle domande sono fissati, rispettivamente, dal 25 ottobre, ore 09.15 al 19 dicembre 2017, ore 16.30. Le risorse sono ripartite per ambito territoriale e ammontano complessivamente a 1.210.000 euro per l’intero territorio regionale, così suddivisi: - Gorizia: 131.266,00 euro; - Pordenone: 244.665,51; - Trieste: 202.329,02 euro; - Udine: 631.739,47 euro. Per completezza d’informazione si aggiunge che il medesimo d.P.Reg. 28 settembre 2017 dà attuazione anche alla legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, art. 6 in materia di promozione all’estero di specifici comparti produttivi. Dal momento, però,

che i destinatari di tale norma sono consorzi e società consortili che non svolgono attività commerciale e non hanno fini di lucro, di tale strumento si omette qui l’illustrazione.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria (ex all. I del regolamento UE della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014), che svolgono attività industriali (sezioni B, C, D, E ed F della classificazione ATECO 2007) o di servizi (sezioni G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R ed S della classificazione ATECO 2007), aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale e in possesso dei seguenti requisiti. - essere regolarmente costituite e nel Registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente ed essere attive; - nel caso in cui l’aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento di esenzione (reg. UE della n. 651/2014), non essere classificate come imprese in difficoltà; - non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; - non essere sottoposti a procedure concorsuali né avere in corso nei propri confronti un’azione per la sottoposizione a procedure concorsuali; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).

INIZIATIVE AGEVOLABILI I contributi sono riconosciuti per programmi di durata non inferiore a 2 anni, comprendenti un complesso organico di iniziative, miranti a inserire e consolidare la presenza dell’impresa beneficiaria sui mercati esteri con riferimento all’attività economica esercitata in Friuli-Venezia Giulia. Le iniziative devono consistere in:

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a) partecipazione a fiere e mostre all’estero; b) promozione relativa alla partecipazione agli eventi di cui alla lettera a); c) consulenze e studi di mercato. Ai fini della determinazione del loro avvio si prendono in considerazione i seguenti termini iniziali: - nel caso di acquisto di beni, la data dell’ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest’ultimo, la data della prima fattura; - nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; - nel caso di partecipazione a fiere e mostre, la data dell’iscrizione.

SPESE AMMISSIBILI In relazione a ciascuna delle iniziative evidenziate sono ammissibili le spese sotto indicate: a) Partecipazione a fiere e mostre: - prezzo d’iscrizione; - affitto dello spazio espositivo, anche preallestito; - acquisizione di servizi per l’allestimento e la gestione dello spazio espositivo, compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e degli arredi, realizzazione di impianti e assistenza ai visitatori. b) Promozione relativa alla partecipazione agli eventi di cui alla lettera a): - acquisto di servizi per la predisposizione e la distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, anche su internet, redatti in lingua straniera e riferiti a alla partecipazione a fiere e mostre all’estero; c) Consulenze e studi di mercato: - consulenze concernenti studi di mercato, inclusa le materie di contrattualistica, doganale e fiscale riguardanti gli Stati esteri a cui è rivolto il programma di promozione; - consulenze finalizzate all’internazionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività produttiva, incluse le azioni di marketing internazionale e la ricerca di partner esteri. Le consulenze devono essere fornite da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente, nonché da università ed enti pubblici e di ricerca. Inoltre non

devono avere carattere continuativo o periodico e devono esulare dalla consulenza ordinaria, quale la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Sono ammissibili anche le spese connesse alla certificazione della spesa ai fini del rendiconto dell’iniziativa nel limite massimo di 1.000 euro. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è di 10.000 euro. Sono ammesse le sole spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO L’agevolazione è concessa secondo due regimi di aiuto: - in via generale, secondo il regime “de minimis”. - in alternativa per le sole iniziative sub a) (partecipazione a fiere e mostre) e sub c) (consulenze e studi di mercato) e su richiesta dell’impresa, secondo il citato regolamento di esenzione. L’agevolazione consiste in un contributo nella misura del 50% delle spese ammesse nel limite massimo di 150.000 euro.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA L’impresa può presentare una sola domanda di contributo per bando. In questa tornata le domande di contributo vanno presentate dalle ore 09.15 del 25 ottobre alle ore 16.30 del 19 dicembre 2017 alla CCIAA competente per territorio (ente gestore), ove è stabilita la sede legale dell’impresa o l’unità operativa in cui vengono realizzate le iniziative. Nel caso in cui l’iniziativa sia svolta nella sede legale o in unità operative insediate in differenti territori provinciali, la domanda è presentata a un solo ente gestore a scelta dell’impresa. Le domande vanno inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) a uno dei seguenti indirizzi di PEC: - territorio provinciale di Trieste: CCIAA della Venezia Giulia, cciaa@pec.vg.camcom.it; - territorio provinciale di Gorizia: CCIAA della Venezia Giulia, agevolazioni@pec.fondogorizia.it; - territorio provinciale di Pordenone: CCIAA di Pordenone, cciaa@pn.legalmail.camcom.it; - territorio provinciale di Udine: CCIAA di Udine, contributi@ud.legalmail.camcom.it. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio

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generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente. La domanda di incentivo è considerata valida solo se è trasmessa mediante la casella di PEC del soggetto richiedente, è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa ed è redatta secondo l’apposito modulo allegato al bando. Sono archiviate d’ufficio, e di un tanto viene data comunicazione all’impresa, le domande con rispondenti alle condizioni sopra esposte.

PROCEDIMENTO E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI Il contributo è concesso secondo procedimento valutativo a bando. In via preliminare la CCIAA verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Decorso invano detto termine la domanda viene archiviata. Nel caso in cui la domanda in fase istruttoria risulti inammissibile, la CCIAA prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all’impresa i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni. Del loro eventuale mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di rigetto. Le domande, invece, che in fase d’istruttoria preliminare risultano ammissibili sono sottoposte a valutazione per la formazione delle graduatorie provinciali secondo i parametri dell’allegato A al regolamento, che per comodità di consultazione si riprendono.

CRITERI

PUNTI

Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del programma

buono: 5; eccellente: 10.

b

Incidenza nel programma dei fondi privati, in termini di percentuale di minore intensità di incentivo richiesta

Pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3; pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4; pari o minore del 40%: 5.

c

Livello di coerenza interna del progetto nell’individuazione degli obiettivi e di coerenza nell’individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un’accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie

buono: 25; eccellente: 20.

d

Progetto presentato da impresa femminile(*) o giovanile(**)

1.

e

Programma diretto all’inserimento o al consolidamento della presenza in mercati esterni all’Unione europea

5.

f

Programma diretto all’inserimento o al consolidamento della presenza in uno dei seguenti mercati: Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese, India, Brasile, Kazakistan, Iran

5.

g

Impatto del programma in termini di potenziale di sviluppo economico

h

Progetto presentato da impresa in possesso del rating di legalità

i

Contemporanea realizzazione di più iniziative ammissibili

l

Progetto presentato da impresa che aderisce a uno o più contratti di rete iscritti nel Registro delle imprese

a

buono: 5; eccellente: 10. 1. 2 iniziative: 1; 3 iniziative: 2. 1.

(*) Per impresa femminile s’intende l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società. (**) Per impresa giovanile s’intende l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani (persona fisica di età non superiore a 35 anni), l’impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.

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Entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande ciascuna CCIAA approva le graduatorie provinciali delle domande ammesse e gli elenchi delle domande non ammesse. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con la minore intensità di aiuto richiesto; in caso di ulteriore parità è data priorità al soggetto richiedente la cui data di costituzione è la meno recente. Entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria, la CCIAA adotta il provvedimento di concessione dell’incentivo alle imprese meglio classificate, nei limiti delle risorse disponibili su ripartizione provinciale ed entro i successivi 30 lo notifica all’impresa beneficiaria. Nell’atto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione del rendiconto, gli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria, i casi di annullamento o revoca del medesimo atto di concessione. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultima domanda ammessa, è disposta la concessione parziale, con riserva di integrazione grazie e eventuali risorse sopravvenute. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e successivamente se ne rendano disponibili di altre, si procede allo scorrimento della medesima fino a concorso delle ulteriori risorse.

VARIAZIONI DELL’INIZIATIVA E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO Sono ammesse variazioni all’iniziativa successivamente alla presentazione della domanda e alla sua ammissione a beneficio, a condizione che non alterino gli obiettivi originari o l’impianto complessivo della stessa. In tal caso, va inoltrata apposita richiesta alla CCIAA, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata da una relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti rispetto al progetto originario e, comunque, entro il limite di spesa ammessa. La CCIAA valuta e comunica l’esito della valutazione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano, in ogni caso, un aumento dell’incentivo concesso. Del pari, sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda e ogni altra modifica societaria per atto fra vivi o causa di morte i contributi concessi o erogati possono essere concessi o confermati in capo al soggetto subentrante a condizione che questo: - presenti specifica domanda di subentro alla

CCIAA entro 3 mesi dalla registrazione dell’atto relativo alla variazione soggettiva; - sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’aiuto in capo al beneficiario originario; - prosegua l’attività del soggetto originariamente beneficiario; - mantenga, anche parzialmente, l’occupazione dei lavoratori già impiegati nel soggetto originariamente beneficiario; - si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli previsti dal bando e dall’originario atto di concessione. Entro 90 giorni alla richiesta di subentro la CCIAA si pronuncia sul suo accoglimento.

RENDICONTO DELLE SPESE I progetti pluriennali di promozione all’estero devono essere realizzati e rendicontati nel termine indicato nel provvedimento di concessione, utilizzando l’apposito modello pubblicato sui siti web della Regione e delle CCIAA, e, comunque, entro 4 anni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell’incentivo. Il rendiconto attestante le spese sostenute è presentato mediante PEC all’indirizzo di PEC comunicato dall’ente gestore unitamente al provvedimento di concessione dell’incentivo. Ai fini del rispetto del termine fanno fede la data e l’ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità sopra descritte. E’ consentita la proroga del termine di presentazione del rendiconto per un periodo massimo di 60 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della sua scadenza. Ai fini del rendiconto, l’impresa beneficiaria presenta, in particolare: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all’ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento; c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa sub a). L’avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione: - documentazione bancaria comprovante l’inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati (ad es., estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale);

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- copia dell’assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c.c. bancario del beneficiario nonché adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato - per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro dell’impresa fornitrice apposti sull’originale del documento. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’impresa beneficiaria, indicando le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.

EROGAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE A SALDO Il contributo può essere erogato in via anticipata nella misura massima del 50% dell’importo concesso a fronte di apposita richiesta, redatta secondo lo schema predisposto dall’ente gestore, entro 6 mesi dalla notificazione del contributo, pena il non accoglimento della stessa. La richiesta di va accompagnata da una fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali. L’erogazione avviene entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo lo schema predisposto dall’ente gestore. L’erogazione a saldo ha luogo a seguito della conclusione dell’istruttoria del rendiconto, tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all’impresa beneficiaria, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte dell’ente gestore.

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE La concessione del contributo è revocato per rinuncia del beneficiario ovvero qualora: - i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultino integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda; - il rendiconto delle spese non sia stata presen-

tato o sia stata presentata oltre il termine previsto o, nel caso di sua proroga, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto decorra inutilmente; - in sede di rendiconto sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell’impianto complessivo del programma ammesso ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l’iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata dall’ente gestore. L’atto di concessione del contributo è, altresì, revocato se, a seguito dell’istruttoria del rendiconto, l’ammontare della spesa ammissibile risulti inferiore al limite minimo fissato o se l’ammontare dell’incentivo erogabile risulti inferiore al 50% del contributo concesso. In caso di revoca il contributo va restituito maggiorato degli interessi legali maturati a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di mantenere la sede legale o l’unità operativa attiva nel territorio regionale per 3 anni. A tal fine, successivamente alla presentazione della domanda di rendiconto, è tenuto a presentare all’ente gestore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorio entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tale obbligo fino alla scadenza dello stesso. In caso di inosservanza dell’obbligo di invio della dichiarazione l’ente gestore procede a ispezioni e controlli. Ispezioni e controlli, anche a campione, possono essere richiesti in qualunque momento dall’ente gestore, così come può essere richiesta l’esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, al rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e alla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario e da eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento contributivo. Per ogni altra informazione e tutta la documentazione citata, compresa la modulistica, le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Contributi per l’imprenditoria femminile 2017 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 OTTOBRE - 28 NOVEMBRE 2017

PREMESSA Come comunicato con nostra circolare prot. n. 257/AdT del 26 ottobre 2017, in attuazione della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, art. 2, commi 85 e 86 e del relativo regolamento attuativo, adottato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312/Pres., in materia di interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile, sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di contributi per l’annualità 2017. La gestione della linea contributiva è affidata alle CCIAA del Friuli Venezia Giulia e le domande di contributo vanno presentate alla CCIAA territorialmente competente esclusivamente in modalità telematica dal 30 ottobre, ore 09.15, al 28 novembre 2017, ore 16.30. Per il 2017 le risorse stanziate ammontano complessivamente a 1,5 milioni di euro, così ripartiti per territorio provinciale: - Gorizia: 151.531,96 euro - Pordenone: 382.685,09 euro; - Trieste: 234.639,46 euro; - Udine: 731.143,49 euro. Di seguito si procede all’illustrazione dei tratti rilevanti dello strumento agevolativo.

IMPRESE BENEFICIARIE Beneficiarie sono le nuove micro, piccole e medie imprese femminili che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti: - essere iscritte da meno di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda al Registro delle imprese della CCIAA competente per territorio; - avere sede legale o unità operativa oggetto dell’iniziativa ubicata sul territorio regionale;

- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né essere sottoposta a procedure concorsuali. Sono escluse le imprese rientranti nel campo di esclusione del regime d’aiuto “de minimis” e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). Per impresa femminile s’intende l’impresa in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci sia composta da donne e l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna sia anche il legale rappresentante della società. Per nuova impresa s’intende l’impresa iscritta da meno di 36 mesi al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo. Non è considerata nuova l’impresa le cui quote siano detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulti da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l’impresa che sia stata costituita tramite conferimento d’azienda o di ramo d’azienda da parte di impresa preesistente.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le iniziative finalizzate alla realizzazione dei progetti di imprenditoria femminile, avviate anche prima della presentazione della domanda, che prevedano un importo di spesa non inferiore a 5.000 euro. Ai fini del raggiungimento di detta soglia non vengono computati oneri finanziari, premi e spese per l’ottenimento di garanzie relativamente a operazioni di microcredito (v. infra). Le spese ammissibili, al netto di IVA, possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi ai beni acquistati, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Sono ammesse le spese sostenute tanto prima,

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quanto dopo la data di presentazione della domanda. Sono ammissibili le seguenti spese: A) Spese per investimenti funzionali all’esercizio dell’attività economica, acquisiti anche in locazione finanziaria nei limiti appresso indicati, di: 1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all’attività di impresa; 2. arredi; 3. macchinari, strumenti ed attrezzature; 4. beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know-how; 5. hardware; 6. veicoli strettamente strumentali all’attività di impresa ed alla stessa destinati in via esclusiva con esclusione, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ATECO 2007 49.41.00; 7. sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti e sistemi similari; 8. materiali e servizi concernenti la pubblicità e attività promozionali legate all’avvio dell’impresa comprese le spese per l’eventuale insegna, creazione del logo e dell’immagine coordinata dell’impresa, nei limiti di spesa massima di 10.000 euro. B) Spese di costituzione: 1. spese notarili legate all’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario notarile; 2. spese connesse ai necessari adempimenti di legge per l’avvio dell’attività d’impresa nonché spese inerenti all’eventuale redazione del business plan, nel limite massimo di 10.000 euro; dette spese devono essere dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente o essere evidenziate in una relazione allegata alla rendicontazione. C) Spese di primo impianto, quali: 1. adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività economica tramite opere edili, rea-

lizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nel limite massimo di 40.000 euro, a condizione che l’immobile oggetto dell’intervento sia di proprietà dell’impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell’immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione dei beni (v. infra); 2. realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite massimo di 5.000 euro; 3. locazione dei locali adibiti ad esercizio dell’attività d’impresa per un periodo massimo di 12 mesi e una spesa massima di 15.000 euro come risultante dal contratto registrato; qualora l’immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il prescritto termine di presentazione delle integrazioni; 4. avvio dell’attività di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al franchisor nel limite di spesa massima di 25.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili anche le sottostanti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate ai fini del finanziamento del progetto: a) premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi nel limite massimo di 2.000 euro; b) oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di 1.000 euro. Le spese di cui alla lett. A), punto 8, lett. B), punto 1 e lett. C), punto 3 non devono superare complessivamente il 50% delle spese ammissibili preventivate per il singolo progetto. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di acquisizioni in locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse la quota interessi e le spese accessorie. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse alla certificazione della spesa relative alle rendicontazione nel limite massimo di 1.000 euro.

SPESE NON AMMESSE Non sono ammesse a contributo le spese diverse

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da quelle sopraindicate e, in particolare, le spese relative a: - personale; - viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell’impresa; - formazione del personale; - beni di consumo; - acquisto o locazione finanziaria di beni immobili; - beni usati; - scorte; - garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari, fatta eccezione per quanto sopra indicato relativamente al microcredito; - IVA, altre imposte e tasse; - interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; - servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo; - corrispettivi per l’avviamento commerciale dell’azienda rilevata; - condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione.

FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni sono concesse secondo il regime d’aiuto “de minimis” per un importo minimo di 2.500 euro e massimo di 30.000 euro. Il limite massimo del contributo concedibile a fronte delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per quelle relative al microcredito di cui alla lett. a) e a 500 euro per quelle relative alla lett. b).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, con assolvimento dell’imposta di bollo, redatte secondo gli schemi allegati all’avviso, distinti per CCIAA, vanno presentate a partire dalle 09.15 del 30 ottobre alle 16.30 del 28 novembre 2017. Le domande possono essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) inoltrata all’indirizzo di PEC dell’ente camerale competente per territorio e, precisamente: - Territorio provinciale di Gorizia, CCIAA della Venezia Giulia: cciaa@pec.fondogorizia.it; - Territorio provinciale di Pordenone, CCIAA di Pordenone: cciaa@pn.legalmail.camcom.it; - Territorio provinciale di Trieste, CCIAA della Venezia Giulia: cciaa@pec.vg.camcom.it;

- Territorio provinciale di Udine, CCIAA di Udine; contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - è trasmessa mediante la casella di PEC dell’impresa richiedente o la casella PEC del dichiarante; - è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente o con firma digitale del dichiarante. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xml” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall’impresa. Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda di contributo. Sono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa richiedente: a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell’avviso; b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile; c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente; d) le domande presentate non inviate tramite PEC; e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell’impresa richiedente; f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello della CCIAA territorialmente competente.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi secondo procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per articolazione provinciale. In sede istruttoria l’ente camerale verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora detto termine decada inutilmente. A fronte dell’insussistenza dei requisiti prescritti, la CCIAA, prima della formale adozione del prov-

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vedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi del rigetto della domanda. Riscontrato il mantenimento dei requisiti dei soggetti beneficiari, il contributo è concesso su base provinciale nei limiti delle risorse disponibili. Il provvedimento di concessione stabilisce in particolare: - il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione; - gli obblighi del beneficiario; - i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, il soggetto gestore procede allo scorrimento delle domande non finanziate secondo l’ordine cronologico di loro presentazione.

EROGAZIONE ANTICIPATA I contributi possono essere erogati entro 90 giorni in via anticipata in misura non superiore al 70% dell’importo del contributo concesso, a fronte di presentazione da parte delle imprese interessate di: a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto avvio dell’iniziativa; b) fideiussione bancaria o assicurativa d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito web di Unioncamere del FriuliVenezia Giulia. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’impresa, indicandone le cause e assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 30 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è erogato a fronte della realizzazione del progetto e della presentazione del rendiconto delle spese, entrambi da perfezionarsi entro 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo. Il rendiconto è presentato, utilizzando l’apposito schema, secondo le prescrizioni contenute nell’at-

to di concessione del contributo, mediante PEC, a mezzo di posta ordinaria o di corriere espresso, ovvero a mezzo di raccomandata, meglio se a.r., o corriere espresso nazionale “Postacelere 1 plus”. Comprende: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all’ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento; c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a). Il rendiconto può essere presentato anche mediante certificazione della spesa. L’ente camerale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui alla lett. a). L’avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento: a) documentazione bancaria comprovante l’inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati (ad es. estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale); b) copia dell’assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c.c. bancario dell’impresa beneficiaria nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato; c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro dell’impresa del fornitrice di beni o servizi apposti sull’originale del documento. Le spese di cui sopra possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle indicate, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella riportata. Non sono ammessi pagamenti in compensazione. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta la CCIAA ne dà comunicazione all’impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.

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La CCIAA procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell’impianto complessivo del progetto ammesso a contribuzione ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione. Il contributo è erogato a seguito dell’esame del rendiconto entro 90 giorni dalla data di ricevimento.

OBBLIGHI, VINCOLI DI DESTINAZIONE, ISPEZIONI, OPERAZIONI STRAORDINARIE E REVOCHE Sugli obblighi a carico dei beneficiari, sulle ispezioni, sulle operazioni straordinarie e sulle revoche del contributo si rinvia alla lettura del regolamento. Ma per gli obblighi a carico del beneficiario è bene rammentare che questo è tenuto a mantenere nei 3 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione: - l’iscrizione nel Registro delle imprese; - la sede o l’unità operativa, oggetto dell’iniziativa, attiva nel territorio regionale. Quanto ai vincoli di destinazione il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo: - nel caso di beni mobili, nei 2 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione, fatta salva la necessità della loro sostitu-

zione perché obsoleti o inservibili, previa autorizzazione della competente CCIAA; - nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione degli stessi, nei 3 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. Fatte salve le fattispecie ammesse di operazioni straordinarie, sulle quali per brevità qui non ci si sofferma, costituisce, in particolare, violazione degli obblighi: - il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo; - la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria femminile; - l’affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria femminile. Inoltre, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi, a cui è tenuta, l’impresa beneficiaria presenta, successivamente alla presentazione de rendiconto ed entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il loro rispetto fino alla scadenza degli stessi. Per tutta la documentazione citata, inclusa la modulistica, e ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Contributi della CCIAA di Udine per patenti superiori PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 26 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2017

Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 254/AdT del 25 ottobre 2017 per ricordare che con deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine (di seguito CCIAA) n. 104 del 2 ottobre 2017 è stato approvato un bando per la concessione di contributi in conto capitale e sotto forma di buoni (voucher) “volti alla qualificazione e valorizzazione del personale e all’acquisto di dispositivi di sicurezza da parte delle piccole e medie imprese nel settore dei trasporti insediate nella provincia di Udine”. Il bando è stato pubblicato il 10 ottobre 2017 sul sito camerale (www. ud.camcom.it), da dove può essere scaricato, unitamente a tutta la modulistica per la predisposizione delle domande. Le domande vanno presentate alla CCIAA dalle ore 09.00 del 26 ottobre al 30 novembre 2017. Le risorse stanziate, esclusivamente a valere su fondi camerali, ammontano a 300.000 euro.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, incluse le cooperative e i consorzi, appartenenti al settore dei trasporti, persone e cose, secondo la classificazione ATECO 2007, Sezione H, codici 49.31 e 49.41 e in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede o unità locale nella provincia di Udine; b) essere iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Udine ed essere attive; c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; d) non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottostare a procedure concorsuali o a amministrazione controllata o straordinaria;

e) in regola con il regime di aiuto “de minimis” e, quindi, non rientranti nei settori esclusi da questa tipologia di contributo (all. A al bando); f) osservare la vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro (art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18); g) non trovarsi nella fattispecie prevista dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 6, che fa divieto a enti privati che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche; h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); i) non aver già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi; j) abbiano regolarmente assolto agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. I requisiti dimensionali e quelli previsti sub a), b), d), f), g), h) e i) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e sussistere al momento della concessione del contributo. Quelli previsti sub c) ed e) devono sussistere al momento della concessione del contributo. I requisiti previsti sub j) devono sussistere al momento dell’erogazione del contributo.

INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono ammesse a contributo attraverso la concessione di voucher le seguenti iniziative: a) acquisizione di patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, di carta di qualificazione del conducente (CQC) per trasporto persone e cose nonché del Certificato di formazione professionale (CFP) ADR (patentino ADR) da parte di dipendenti dell’impresa; b) assunzione di personale dipendente, successiva alla presentazione della domanda, con la qualifica di autista, presso la sede legale e/o unità locale operativa della provincia di Udine, per un periodo minimo di tre mesi, relativa al personale oggetto del rilascio della patente di cui alla lett. a);

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Sono altresì agevolabili, attraverso la concessione di un contributo in conto capitale, le seguenti iniziative: c) acquisizione di dispositivi di sicurezza e di guida assistita quali, ad es., rilevatori di pedoni, mantenimento delle distanze di sicurezza, mantenimento della corsia e “scatole nere”, da installare su mezzi in disponibilità dell’impresa, separatamente acquistati e fatturati. L’iniziativa deve essere riferita prevalentemente all’attività svolta dall’impresa nella sede legale o in unità locale insediata nella provincia di Udine.

SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese: 1. in relazione alle iniziative sub a), concernenti l’acquisizione di patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, la CQC trasporto persone o cose, e del CFP dell’ADR, le spese fatturate all’impresa e sostenute dalla stessa per l’ottenimento delle patenti di cui sopra da parte di dipendenti dell’impresa stessa, assunti presso la sede legale e/o unità locale operativa della provincia di Udine, fatto salvo il superamento del relativo esame finale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni. I corsi sono svolti presso le autoscuole e gli enti di formazione autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013. 2. in relazione alle iniziative concernenti l’assunzione di personale dipendente, le spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo (importo lordo risultante dai cedolini paga e contributi versati dall’impresa agli istituti previdenziali) spettante al dipendente per le prestazioni rese per un periodo massimo di 3 mesi, solo se relative al personale oggetto del rilascio della patente di cui al punto 1.; 3. in relazione all’iniziativa concernente l’acquisizione di dispositivi di sicurezza e di guida assistita, le spese per l’acquisto dei relativi dispositivi, quali ad esempio per rilevatori di pedoni, mantenimento delle distanze di sicurezza, mantenimento della corsia e “scatole nere”. Secondo chiarimenti forniti in via ufficiosa dall’ente camerale, la CQC e il CFP dell’ADR, essendo strettamente collegati alle patenti di guida, si sommano a queste ai fini della determinazione dell’importo minimo di spesa. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute giustificate da fatture o documenti probatori equivalenti, regolarmente emessi agli effetti fiscali, pa-

gati nel rispetto della normativa vigente e debitamente quietanzati. Tutte le spese devono essere successive alla data di presentazione della domanda. Sono escluse le spese non rientranti fra quelle ammesse e, più in dettaglio: - spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell’impresa; - IVA ed eventuali analoghe imposte estere, altri oneri tributari e accessori; - spese relative a operazioni di locazione finanziaria; - spese che abbiano già beneficiato di altre contribuzioni pubbliche; - qualsiasi forma di autofatturazione o di compensazione; - spese per beni usati. Vige, infine, il divieto generale di contribuzione che esclude dalla concessione di incentivi le iniziative che si realizzano attraverso rapporti giuridici fra persone fisiche e giuridiche legate fra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado, sempre che siano rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. DIVIETO DI CUMULO L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo in conto capitale o in forma di voucher, nella misura massima del 70% della spesa ammissibile e nei limiti sotto specificati: 1. Voucher “Patente” 3.000 euro a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 4.285,75 euro, IVA esclusa, regolarmente fatturata per ogni patente ottenuta; 2. Voucher “Assunzione” 3.000 euro a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 4.285,75 euro, IVA esclusa, per ogni dipendente regolarmente assunto con la qualifica di autista per un periodo massimo contribuibile di 3 mesi; 3. Contributo in conto capitale “Dispositivi” per l’acquisizione di dispositivi di sicurezza e di guida assistita quali ad esempio rilevatori di pedoni, mantenimento delle distanze di sicurezza, mantenimento della corsia e “scatole nere”. L’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad euro 2.000, IVA esclusa; Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo massimo di 7.000 euro concedibili. Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.

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Non è prevista l’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate possono presentare un’unica domanda di contributo in bollo (previo annullo) alla CCIAA di Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando, pubblicata sul citato sito camerale. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 09.00.00 del 26 ottobre al 30 novembre 2017 e, comunque, prima dell’avvio dell’iniziativa ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di PEC; - firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC unitamente a un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda deve, altresì, essere accompagnata dalla seguente documentazione, ugualmente scansita e trasmessa tramite PEC: - relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto del regime “de minimis”; - preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi; - documento di identità del legale rappresentante, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente (v. sopra). La CCIAA di Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento dirigenziale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

PROCEDURE I contributi sono assegnati secondo procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi. Sono inammissibili e vengono archiviate, con atto adottato dal Segretario generale della CCIAA: - le domande presentate al di fuori dei termini indicati; - le domande non inviate da casella di PEC; - le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile e di identico contenuto della medesima. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Del mancato accoglimento della domanda è data tempestiva notizia all’impresa. All’impresa istante è assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Il contributo è concesso con determinazione del Segretario generale dalla CCIAA entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le cennate interruzioni e sospensioni.

VARIAZIONI DELL’INIZIATIVA E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO Sono ammesse variazioni all’iniziativa successivamente alla presentazione della domanda e alla sua ammissione a beneficio, a condizione che non alterino gli obiettivi originari o l’impianto complessivo della stessa. In tal caso, va inoltrata apposita richiesta alla CCIAA, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti rispetto al progetto originario e, comunque, entro il limite di spesa ammessa. La CCIAA valuta ed, eventualmente, autorizza la variazione con determinazione del Segretario generale. Le variazioni non comportano, in ogni caso, un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria. Del pari, sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, affitto e ces-

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sione di azienda o di ramo di azienda e ogni altra modifica societaria, intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi a cui sono tenute le imprese beneficiarie, a condizione che siano mantenuti e rispettati i requisiti e delle finalità fissati nel presente bando. La loro ammissibilità è subordinata, comunque, al giudizio dell’ente camerale.

RENDICONTO DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro il 18 dicembre 2018 e, comunque, dopo la conclusione di tutte le iniziative ammesse a beneficio le imprese presentano la documentazione attestante le spese sostenute, utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul citato sito web camerale, allegando: - copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto e relativa a tutti i costi sostenuti per l’iniziativa ammessa a contributo; la CCIAA ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali; - regolare quietanza di pagamento, avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge, relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto, anche nella forma di dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente o fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca

del provvedimento di concessione. E’ consentita la richiesta di proroga del termine di rendicontazione di 12 mesi, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa, fatte salve le interruzioni e sospensioni previsti dal bando e dalle norme vigenti. A norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” sul contributo viene applicata una ritenuta d’acconto del 4% che la CCIAA andrà a versare all’Erario secondo le modalità previste per gli enti pubblici.

CONTROLLI E REVOCHE Sono possibili controlli, anche a campione, in merito alle agevolazioni concesse, allo scopo di verificare gli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato, qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito dovuti a comportamenti non conformi al principio della buona fede, ed è revocato per rinuncia del beneficiario o per l’inosservanza delle condizioni poste dal bando. I contributi, eventualmente già erogati, risultati non dovuti sono restituiti alla CCIAA maggiorati degli interessi legali maturati dalla data della loro percezione a quella di restituzione. Il bando, gli allegati e la relativa modulistica sono rinvenibili sul citato sito web della CCIAA di Udine e possono anche essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione o delucidazione, all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Contributi per la costituzione di reti d’imprese PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 OTTOBRE - 11 DICEMBRE 2017

PREMESSA Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 261 del 2 novembre 2017 per ricordare che il capo III della l.r. 4 aprile 2013, n. 4 prevede la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete. Il relativo regolamento di attuazione è stato adottato con il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42. Esso stabilisce, all’art. 11, co. 2, che, volta per volta, i termini per la presentazione delle domande siano fissati sul sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia (www.regione.fvg.it). La gestione della linea contributiva è affidata alle CCIAA del Friuli Venezia Giulia e le domande di contributo vanno presentate alla CCIAA territorialmente competente esclusivamente in modalità telematica dal 30 ottobre, ore 09.15, all’11 dicembre 2017, ore 16.30. Per il 2017 le risorse stanziate ammontano complessivamente a 2,0 milioni di euro, così ripartiti per territorio provinciale: - Gorizia: 202.042,61 euro - Pordenone: 510.246,79 euro; - Trieste: 312.852,61 euro; - Udine: 974.857,99 euro. Il regolamento è stato nel tempo modificato, ma le modifiche introdotte non ne hanno mutato sostanzialmente l’assetto che resta quello originario, sul quale in passato si erano espressi non pochi per la macchinosità e farraginosità applicativa. Di seguito se ne dà diffusa illustrazione.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le piccole e medie imprese che partecipano a un progetto di aggregazione in rete, esistente o da costituirsi, di qualsiasi ramo di attività, fatte salve le esclusioni poste dal regime “de minimis”. Queste, alla data di presentazione della

domanda, devono possedere i seguenti requisiti: - essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA competente per territorio; - essere attive; - avere sede legale o unità operativa/e, presso cui è realizzato il progetto, nel territorio regionale; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive. Sono escluse le imprese: - che rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regime “de minimis”; - destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune. Nel caso di reti costituite mediante contratto e prive di personalità giuridica, ogni aggregazione dovrà identificare un’impresa capofila, la quale intratterrà per tutte i rapporti con la CCIAA territorialmente competente, in presenza di delega di funzioni. Il contributo, invece, sarà destinato a ciascuna delle imprese aggregate in relazione alla quota parte delle spese sostenute. Nel caso di rete dotata di personalità giuridica (rete soggetto) è la stessa rete a costituire l’interlocutore unico nei confronti della CCIAA.

PROGETTI AMMISSIBILI Sono ammissibili i progetti di aggregazione in rete aventi ad oggetto, alternativamente: a) lo sviluppo di una rete d’impresa già formalmente costituita; b) la stipulazione di un contratto di rete entro 6 mesi dalla data di concessione dell’incentivo. Il progetto di aggregazione deve prevedere almeno una delle seguenti azioni: - sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati; - processi di internazionalizzazione;

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- sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall’aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all’aumento dell’efficienza e dell’imprenditorialità; - realizzazione di attività comuni per l’innovazione di prodotto; - definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing; - organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale; - creazione e promozione di marchi di rete. Il progetto deve anche prevedere la suddivisione dei compiti e delle spese a carico di ciascuna impresa partecipante.

LE FASI PROGETTUALI Il progetto di aggregazione, per essere agevolabile, deve svilupparsi attraverso le seguenti tre fasi: a) propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete, obbligatoria solo nel caso di nuova costituzione di rete; b) di predisposizione del progetto di aggregazione; c) di realizzazione del progetto di aggregazione. a) La fase propedeutica deve essere necessariamente promossa e realizzata da una delle associazioni di categoria riconosciute, dai Centri di assistenza tecnica (CAT), dal centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA) e dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI). In questa fase andranno definiti: - il programma di lavoro, la valutazione dei rischi e la sostenibilità del progetto; - i ruoli e le responsabilità; - le procedure di gestione. La fase propedeutica si realizza mediante sessioni di lavoro con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni impresa partecipante all’aggregazione in rete. Solo per le reti già costituite questa fase è facoltativa. b) La fase di predisposizione del progetto di aggregazione può riguardare, alternativamente, lo sviluppo di una rete d’imprese già esistente ovvero la costituzione di una nuova rete; in questo secondo caso il contratto per la costituzione della rete dovrà essere stipulato entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo. Il progetto deve comprendere almeno una delle azioni sotto riportate: - sviluppo di innovazione di processo a ca-

rattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle operazioni fra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati; - processi di internazionalizzazione; - sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall’aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all’aumento dell’efficienza e dell’imprenditorialità; - realizzazione di attività comuni per l’innovazione del prodotto; - definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing; - organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale; - realizzazione e promozione dei marchi di rete. c) Circa la fase di realizzazione del progetto la legge prevede solo che questo venga realizzato secondo quanto definito nella fase di predisposizione.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese sostenute nelle tre citate fasi di sviluppo del progetto di aggregazione: a) Per la fase propedeutica sono ammissibili le spese relative all’acquisizione di servizi di consulenza e formazione concernenti la partecipazione di almeno un rappresentante di ogni impresa partecipante al progetto di aggregazione in rete alle sessioni di lavoro, promosse e realizzate dagli organismi di supporto, aventi ad oggetto l’orientamento, la formazione e la creazione della rete. b) Per la fase di predisposizione del progetto di aggregazione sono ammissibili: - le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione in rete; - per le sole reti d’impresa non formalmente costituite al momento di presentazione della domanda, le spese relative all’onorario notarile sostenute per la costituzione della rete e per la formalizzazione del relativo contratto;

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- le spese relative all’onorario notarile sostenuto per il mandato collettivo con rappresentanza; - le spese sostenute per l’asseverazione del programma comune di rete di cui all’art. 42, co. 2-quater della legge 30 luglio 2010, n. 122. c) Per la fase di realizzazione del progetto di aggregazione sono ammissibili le spese per: - l’acquisto e la realizzazione di materiali promozionali e informativi relativi al progetto di aggregazione in rete, compreso l’acquisto di spazi promozionali sui media; spese per l’acquisizione di servizi di consulenza concernenti la realizzazione di siti internet finalizzati alla promozione del progetto di aggregazione in rete, comprese le spese per l’acquisizione di servizi di traduzione dei testi del sito internet in lingua straniera, e per la promozione del marchio di rete; - la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, incontri con imprese, limitatamente ai costi per la quota di iscrizione, al costo della superficie espositiva, all’allestimento, all’assicurazione e al trasporto ed alla spedizione di prodotti e materiali; - l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a sviluppare, gestire, standardizzare i processi produttivi, le procedure di qualità, il rispetto della pertinente normativa, in particolare quella di natura ambientale; - l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo commerciale nazionale ed internazionale della rete d’imprese, quali ricerche di mercato e piani di marketing strategico; - l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo e all’ideazione di brand e design di prodotto, alla comunicazione ed al marketing della rete; - l’acquisizione di servizi di consulenza gestionale, assistenza tecnologica, trasferimento di tecnologie, nonché in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza ovvero volta all’ottenimento di certificazioni ISO; - l’acquisizione di servizi relativi a banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura, test e certificazione di qualità, finalizzati all’innovazione; - l’acquisizione di brevetti e diritti di licenza; - l’acquisto di macchinari, attrezzature, nonché hardware e software;

- il manager di rete (compenso lordo) a carico dell’impresa partecipante, preposto alla conduzione, al coordinamento e alla gestione delle attività della rete, con durata contrattuale per lo svolgimento delle relative attività, non eccedente i dodici mesi. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda in relazione a progetti di aggregazione in rete avviati dopo tale data. Le spese relative alla fase propedeutica ed alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sono ammesse anche se sostenute nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda in relazione a progetti avviati nei 12 mesi precedenti alla predisposizione della domanda. Le prestazioni del manager di rete devono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, un contratto a progetto o un contratto di prestazione d’opera. Il contratto andrà a definire contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del manager di rete. La qualificazione e l’esperienza maturata dal manager di rete devono essere, inoltre, coerenti con la natura della prestazione da rendere. Le spese per i servizi di consulenza sono ammissibili solo se tali servizi sono forniti da società iscritte al Registro delle imprese e da consulenti che svolgono un’attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza richiesta. E’ posto il limite minimo di spesa ammissibile nella misura di 20.000 euro.

SPESE NON AMMESSE Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, fatta eccezione per quelle relative alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. Non sono ammissibili ad incentivazione le spese diverse da quelle sopra elencate e in particolare le spese relative a: - personale; - viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell’impresa; - beni di consumo; - acquisto o locazione finanziaria di beni immobili; - beni usati; - minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 200 euro, IVA esclusa;

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- scorte; - garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; - IVA e altre imposte e tasse; - interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; - servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di incentivazione; - corrispettivi per cessione o affitto del ramo d’azienda.

FORMA E MISURA DELL’INCENTIVO L’incentivo consiste in un contributo secondo il regime “de minimis” del 50% sulle spese ammesse nella misura massima di 150.000 euro per ogni singolo progetto di aggregazione. Non è ammessa la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi (divieto generale di contribuzione).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di contributo, con assolvimento dell’imposta di bollo, va presentata alla CCIAA competente per territorio, ove è stabilita la sede legale o l’unità operativa dell’impresa capofila, o del soggetto capofila, in cui è realizzato il progetto dalle ore 09.15 del 30 ottobre alle ore 16.30 dell’11 dicembre 2017. La domanda, compilata utilizzando a pena di inammissibilità la modulistica pubblicata sul sito www.regione.fvg.it, su www.fvg.camcom.it, e sui siti delle singole CCIAA, e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa capofila, va presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dalla casella PEC dell’impresa capofila esclusivamente all’indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio, come di seguito indicato: - Territorio provinciale di Gorizia: CCIAA della Venezia Giulia: agevolazioni@pec.fondogorizia.it; - Territorio provinciale di Pordenone: CCIAA di Pordenone: cciaa@pn.legalmail.camcom.it; - Territorio provinciale di Trieste: CCIAA della Venezia Giulia, cciaa@pec.vg.camcom.it;

- Territorio provinciale di Udine: CCIAA di Udine, contributi@ud.legalmail.camcom.it; La medesima rete d’imprese non può presentare più di una domanda per ciascun anno solare. Sono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa capofila le domande: - presentate al di fuori dei termini sopra indicati; - presentate successivamente alla prima ammissibile ed aventi ad oggetto la medesima aggregazione in rete; - non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa capofila; - aventi ad oggetto aggregazioni in rete, delle quali fanno parte una o più imprese prive dei requisiti soggettivi sopra indicati; - presentate con modalità diverse da quelle prescritte; - trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell’impresa capofila; - inviate a indirizzo PEC diverso da quello comunicato nell’avviso.

ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI Gli incentivi sono concessi dalle CCIAA territorialmente competenti tramite procedimento valutativo a graduatoria nell’ambito di graduatorie su base provinciale. In sede d’istruttoria, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento della CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, assegnando un termine massimo di 30 giorni per la regolarizzazione o l’integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora detto termine decorra inutilmente. In caso di rigetto della domanda, la CCIAA comunica tempestivamente all’istante i motivi ostativi, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Quanto alla formazione della graduatoria, la valutazione dei progetti è effettuata secondo i criteri riportati nell’allegato B del regolamento e ripartiti in tre gruppi di indicatori: qualità dell’aggregazione (40 punti), qualità del progetto (40 punti) e coerenza del progetto con le finalità indicate (20 punti). Sono ammessi al contributo i progetti che raggiungono un punteggio totale non inferiore a 50 sul massimo di 100. A parità di punti è data preferenza ai progetti di aggregazione che prevedono un maggiore numero di imprese partecipanti; in caso di ulteriore parità la preferenza è accordata ai progetti con il minore importo da finanziare. Per immediatezza di consultazione si riporta testualmente l’allegato B del regolamento, contenente gli anzidetti criteri di valutazione.

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INDICATORE

MODALITÀ

PUNTEGGIO/RANGE

Qualità dell’aggregazione: 40 punti In numero di: Numero delle PMI beneficiarie partecipanti al pro- ð 3/4 = 5 punti getto di aggregazione ð 5/8 = 10 punti ð più di 8 = 15 punti

da 5 a 15

Punteggio per la durata di ð previsione continuità fino a 24 mesi: 5 Previsione della continuità dell’attività di rete dopo la punti conclusione del progetto presentato ð previsione continuità per più di 24 mesi: 10 punti 2 settori di attività: 3 punti Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI 3 settori di attività: 4 punti beneficiarie appartenenti a settori di attività diversi 4 settori di attività: 5 punti Con coinvolgimento di più di: Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI ð 2 aziende: 3 punti beneficiarie che preveda la partecipazione di impreð 3 aziende: 4 punti se appartenenti alla filiera verticale ð 4 o più aziende: 5 punti ð 1 azienda: 1 punto Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI ð 2 aziende: 2 punti beneficiarie che prevede la partecipazione di impreð 3 aziende: 3 punti se costituite da non più di 3 anni alla data di presenð 4 aziende: 4 punti tazione della domanda ð 5 o più aziende: 5 punti

5 o 10

da 3 a 5

da 3 a 5

da 1 a 5

Qualità del progetto: 40 punti Informatizzazione della rete e creazione di sito web

sì/no

10

Realizzazione di marketing integrato da parte della sì/no rete

10

Introduzione di nuovi prodotti e/o processi e/o sersì/no vizi

15

In numero di: Contemporanea realizzazione di due o più azioni ð 2 azioni = 2 previste dall’articolo 19, comma 2, della legge regioð 3/6 azioni = 3 nale 4/2013 ð 7 azioni = 5

da 2 a 5

Coerenza del progetto: 20 punti buono = 2 Livello di completezza e consistenza del piano finaneccellente = 5 ziario previsto per la realizzazione del progetto ð pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo ð pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti richiesta ð pari o minore del 40%: 5 punti Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di cobuono = 5 erenza delle attività programmate con i risultati atteeccellente = 10 si, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un’accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie

Il penultimo indicatore, Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità d’incentivo richiesta, appare nella formulazione e nelle modalità piuttosto oscuro. Da informazioni assunte per le vie brevi la premialità si correla all’eventuale richiesta in sede di domanda di una intensità contributiva inferiore

2o5

da 3 a 5

5 o 10

al 50%. Così si ha che: qualora l’impresa richieda un contributo pari o minore al 48%, ma superiore al 44%, le vengono riconosciuti 3 punti; qualora richieda un contributo pari o minore al 44%, ma superiore al 40%, le vengono riconosciuti 4 punti; qualora richieda un contributo pari o minore al 40%, le vengono riconosciuti 5 punti.

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CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI. LE DOMANDE AMMESSE, MA NON FINANZIATE PER CARENZA DI RISORSE Il provvedimento di concessione dell’incentivo per la realizzazione del progetto di aggregazione viene trasmesso all’impresa capofila entro 90 giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande. L’atto evidenzia l’importo dell’incentivo spettante a ciascuna impresa partecipante e le relative spese ammesse nonché il termine e le modalità di presentazione del rendiconto e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorio sull’osservanza degli obblighi e vincoli di destinazione (v. infra). Gli incentivi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria provinciale, seguendo l’ordine di graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Qualora queste non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale dell’incentivo con riduzione proporzionale tra le diverse imprese partecipanti, con riserva di integrazione attraverso le eventuali risorse o stanziamenti sopravvenuti. Si richiama l’attenzione sulla prescrizione per la quale le domande collocate in graduatoria a cui non sia stato concesso il contributo per carenza di risorse entro la chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno di presentazione della domanda sono archiviate d’ufficio; dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa capofila. Con il che viene escluso che domande ammesse, ma non finanziate nel corso dell’anno di presentazione della domanda, possano esserlo con fondi stanziati in anni successivi. La misura ha lo scopo di evitare l’effetto di trascinamento delle istanze che in passato aveva portato all’intasamento e alla paralisi di vari altri strumenti incentivanti ed è solo mitigata dalla possibilità che, con delibera della Giunta regionale, sia prorogato di un massimo di 6 mesi il termine dell’utilizzo delle aggiuntive risorse che si rendessero disponibili – e, quindi, fino al 30 giugno dell’anno successivo – e il termine di archiviazione d’ufficio.

AVVIO DEL PROGETTO ED EVENTUALI SUE VARIAZIONI Il progetto si intende avviato al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) qualora sia obbligatoria o, comunque, adottata la fase propedeutica, la data di inizio della fornitura del servizio di consulenza o di formazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale speci-

ficazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente pari forza probatoria; b) qualora il progetto di aggregazione non includa la fase propedeutica: - nel caso di acquisto di beni, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non vi risulti, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di sua acquisizione, la data del documento contabile avente pari forza probatoria; - nel caso di prestazione di lavoro o servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di sua acquisizione, la data del documento contabile avente pari forza probatoria; - nel caso della partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche e incontri con le imprese, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di sua acquisizione, la data del documento contabile avente pari forza probatoria. Una volta ammesso il progetto a beneficio è possibile apportarvi variazioni, presentando alla CCIAA specifica richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capofila, accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del progetto, né costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del medesimo. La CCIAA provvederà alla valutazione della variazione proposta comunicandone l’esito all’impresa capofila entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell’incentivo concesso a ciascuna impresa beneficiaria.

REGRESSO E INGRESSO DI IMPRESE DALLA E NELLA RETE E’ possibile tanto il regresso, quanto l’ingresso delle imprese in rete successivamente all’adozione dell’atto di concessione del contributo e prima della conclusione del progetto. In entrambi i casi l’impresa capofila è tenuta a darne comunicazione alla CCIAA entro 90 giorni dall’evento. Il regresso dal progetto di rete di una o più imprese beneficiarie comporta la revoca dell’incentivo

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concesso per la parte riferita all’impresa uscente. Se per effetto del regresso derivasse la riduzione dei partecipanti al progetto a una sola impresa, si avrà la revoca dell’incentivo concesso per tutte le imprese beneficiarie partecipanti al progetto di rete. L’incentivo viene revocato a tutte le imprese beneficiarie anche qualora il regresso comporti una variazione al progetto tale da alterarne gli obiettivi originari o l’impianto complessivo o costituisca una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del medesimo. L’ingresso di una o più imprese nel progetto di aggregazione non comporta, invece, alcuna variazione alla concessione degli incentivi previamente disposta.

OPERAZIONI STRAORDINARIE In caso di variazioni soggettive di ciascun beneficiario a seguito di operazioni straordinarie di cui all’art. 12 quater della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (conferimento, trasformazione o fusione d’impresa, trasferimento dell’azienda o ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte), fattispecie da non confondersi con il caso d’ingresso appena esaminato, gli incentivi concessi possono essere confermati in capo al soggetto subentrante previa presentazione di domanda di subentro per il tramite dell’impresa capofila e a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti al beneficiario originario, continui ad esercitare l’attività d’impresa senza soluzione di continuità e ne assuma gli obblighi relativi. A verifica di tali condizioni, l’impresa subentrante è tenuta a presentare alla CCIAA, per il tramite dell’impresa capofila entro 3 mesi dalla registrazione dell’atto relativo alle operazioni straordinarie, la domanda di subentro recante: - copia dell’atto registrato relativo all’operazione straordinaria corredato da una relazione sulla medesima; - richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell’incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’attività dell’impresa senza soluzione di continuità e l’assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell’incentivo. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di subentro la CCIAA provvederà a emanare l’atto di accettazione. Nel caso in cui le variazioni soggettive abbiano luogo prima della concessione dell’incentivo, l’im-

presa subentrante presenta per il tramite dell’impresa capofila la domanda di subentro nel procedimento e la CCIAA avvierà nuovamente l’iter istruttorio. La domanda di subentro non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria. L’eventuale concessione dell’incentivo all’impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all’esito dell’iter istruttorio.

PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE I progetti di aggregazione devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 660 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell’incentivo. L’impresa capofila presenta il rendiconto entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, utilizzando l’apposito schema pubblicato sul sito web della stessa e delle CCIAA territorialmente competenti. E’ possibile ottenere una proroga di detto termine per non più di 60 giorni, a condizione che la relativa richiesta sia presentata prima della sua scadenza. A differenza della domanda di contributo, il rendiconto può essere presentata in più forme: a) mediante PEC all’indirizzo di PEC comunicato dalla CCIAA unitamente al provvedimento di concessione dell’incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora di ricezione della PEC attestate alla CCIAA dal proprio gestore del sistema di PEC; b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini dell’osservanza del termine, fa fede la data e l’ora del timbro di ricezione apposto dalla CCIAA; c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale “Postacelere 1 plus”; in tale caso, ai fini dell’osservanza del termine, fa fede la data e l’ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. Ai fini della rendicontazione, l’impresa capofila presenta, in particolare: - copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all’ottenimento dell’incentivo, costituiti da fatture o da documenti contabili di pari forza probatoria ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro o dalla busta paga; - documentazione comprovante l’avvenuto pagamento; - dichiarazione delle imprese beneficiarie attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui sopra di propria pertinenza. La rendicontazione può essere presentata anche

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mediante certificazione di dottori o ragionieri commercialisti iscritti al relativo ordine o albo, revisori contabili iscritti nello specifico registro, centri autorizzati di assistenza fiscale. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, pena l’inammissibilità della sottostante spesa. Nel caso questa sia d’importo inferiore a 500 euro è consentito il pagamento in contanti, tramite assegno o vaglia postale. L’avvenuto sostenimento della spesa è provato mediante: - copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; - copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; - per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull’originale. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo con gli strumenti previsti per importi pari o superiori a 500 euro, a ogni documento di spesa devono corrispondere distinti versamenti bancari o postali, dalla cui documentazione risulti espressamente l’avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa con relativi estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa, di cui uno o più non riferibili alle spese relative al progetto agevolato, va presentata la documentazione comprovante il pagamento complessivo ed è allegato al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, anche se non riguardanti il progetto che beneficia dell’incentivo. Non sono ammessi pagamenti tramite compensazione. Le eventuali note di accredito vanno evidenziate e allegate al rendiconto. Ove il rendiconto fosse ritenuto irregolare o incompleto il responsabile del procedimento della CCIAA ne dà comunicazione all’impresa capofila indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.

Qualora in sede di rendiconto sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell’impianto complessivo del progetto incentivato ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, anche da eventuale variazione accordata, la CCIAA procede alla revoca del contributo.

EROGAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO E’ ammessa l’erogazione in via anticipata nella misura massima del 50% del contributo, previa presentazione da parte dell’impresa capofila di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi. La fideiussione sarà svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale di spesa.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Gli incentivi sono liquidati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte della CCIAA. Detto termine è sospeso in pendenza del termine di integrazione o regolarizzazione del rendiconto.

ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E RIDETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in presenza di dichiarazioni non veritiere, il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure: - se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese afferenti alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda; - se il rendiconto delle spese non è stata presentato o è stata presentato oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga, oltre la data fissata in sede di concessione della proroga; - nel caso in cui non sia rispettato il termine previsto per la regolarizzazione o integrazione del rendiconto;

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- se in sede di rendiconto la spesa ammissibile risulti inferiore a 20.000 euro; - se in sede di rendiconto l’ammontare dell’incentivo liquidabile risulta inferiore al 50% dell’importo dell’incentivo concesso per la realizzazione del progetto di aggregazione in rete; - nel caso di regresso di partecipanti che riduca a uno il numero delle imprese in rete beneficiarie o in caso di alterazione significativa del progetto; - nel caso di accertata alterazione degli obiettivi o dell’impianto di aggregazione in rete; - se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione (v. infra); in questa eventualità l’inosservanza da parte della singola impresa beneficiaria comporta la revoca dell’incentivo concesso alla medesima; - nel caso di nuovo progetto in cui il contratto di rete non è stipulato entro il termine di 6 mesi dalla data di concessione dell’incentivo. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all’impresa capofila l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. La revoca comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VINCOLO DI DESTINAZIONE, ISPEZIONI E CONTROLLI Ciascuna impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi e vincolo di destinazione per 2 anni a decorrere dalla data di presentazione del rendiconto: - essere iscritta nel Registro delle imprese;

- mantenere la sede legale o l’unità operativa, presso la quale è realizzato il progetto di aggregazione in rete, attiva nel territorio regionale; - mantenere la destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto di incentivo, fatto salvo i casi di variazioni soggettive a seguito di operazioni straordinarie; - rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e del vincolo di destinazione, l’impresa capofila presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di rendiconto e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincoli fino alla loro scadenza. La CCIAA può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, nelle singole imprese beneficiarie e richiedere l’esibizione dei documenti di spesa originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità. Ispezioni sono previste anche nel caso di mancata esibizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio nell’arco di 2 anni. Tutta la documentazione citata e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 37 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 18 - 15 ottobre 2017

(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2017 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

100,6

0,349327

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

101,0

0,773430

MARZO

15.03

14.04

0,375

101,0

0,898430

APRILE

15.04

14.05

0,500

101,3

1,247757

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

101,1

1,223205

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

101,0

1,273430

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

101,0

1,398430

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

101,4

1,822532

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

101,1

1,723205

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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Domande di integrazione salariale ordinaria: “EONE” TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 4275 del 31 ottobre 2017, con il quale fornisce alcuni chiarimenti sul termine di presentazione delle domande di CIGO Industria ed Edilizia. Il comma 2 dell’articolo 15 del D.Lgs. 148/2015 ha stabilito tra l’altro che “... la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione ovvero della riduzione dell’attività lavorativa”. La predetta disposizione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti con decorrenza dal 24 settembre 2015. Il comma 3 del predetto articolo, inoltre, ha altresì previsto che qualora l’istanza in argomento sia presentata oltre il termine indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto al predetto limite temporale. Il D.Lgs. 185/2016 apportando disposizioni integrative e correttive, ha fatto salve dall’applicazione del termine di presentazione di 15 giorni “... le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento...”. Un tanto a valere dall’8 ottobre 2016. È emerso, dall’esame dei ricorsi presentati dalle imprese che, non di rado, le aziende che presentano domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) omettono di indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, allorquando l’evento che ha determinato la sospensione stessa si verifica nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo. A tal fine si precisa che l’azienda è tenuta a inserire nell’apposito campo “data inizio effettivo” presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell’individuazione dell’esatto giorno in cui PAG. 39 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2017

ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di istanze per EONE, altrettanto necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento. Solo avendo a disposizione il predetto dato, è dunque possibile stabilire correttamente il termine di scadenza, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, viene considerato come inizio della sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda. Qualora l’azienda ometta la compilazione del campo “data inizio effettivo”, la Struttura territoriale competente attiverà la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016, chiedendo all’azienda di fornire il dato mancante. È emerso, inoltre, che, nel caso di istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, numerose aziende presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo. Ciò accade anche quando detti eventi sono collocati nella settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo. Tale condotta comporta il rigetto della domanda per “fuori termine” in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo, essendo state ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo stessi. Pertanto, la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo. In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge. L’Istituto nel citato messaggio riporta anche alcuni esempi che, per chiarezza, riportiamo: Esempio Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 6 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.


Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017. Se le domande sono presentate separatamente, quella riferita all’evento meteo del 31 ottobre 2017 scade il 30 novembre 2017 mentre quella riferita all’evento meteo del 2 novembre scade il 31 dicembre 2017. Nei casi di rigetto della domanda per le evidenziate motivazioni, l’azienda potrà ripresentare domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non si è ancora maturata la decadenza. Esempio Se l’azienda ha presentato, tra il 1 e il 31 dicembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, tale domanda è rigettata con la motivazione “fuori termine” per entrambi gli eventi e l‘azienda potrà presentare nuovamente domanda, esclusivamente per l’evento meteo ve-

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rificatosi il 2 novembre 2017, purché entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2017. Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le solo istanze di CIGO che alla data del presente messaggio risultano in corso di istruttoria o, se definite, che sono oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulta nei termini. Esempio Se l’azienda ha presentato, tra il 1 e il 30 settembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 luglio 2017 e il 2 agosto 2017, tale domanda potrà essere accolta parzialmente, in autotutela, per il solo evento meteo verificatosi il 2 agosto 2017 mentre dovrà essere confermato il rigetto per l’evento meteo del 31 lu glio 2017. (FT)


Trasporto rifiuti. Spedizioni transfrontaliere POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI VEICOLI IN CESSIONE TEMPORANEA Con delibera n. 9 del 9 ottobre 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali si è interessato dell’effettuazione dei trasporti transfrontalieri di rifiuti. Per questi servizi i vettori esteri comunitari hanno invocato la possibilità (prevista nei loro ordinamenti giuridici e riconosciuta anche dal reg. UE 1071/2009) di utilizzare veicoli in cessione temporanea da parte di altra impresa, quale “altra forma di disponibilità” degli automezzi. Nel nostro ordinamento, invece, le forme di disponibilità sono tassative (proprietà, vendita a rate, usufrutto, leasing, noleggio e comodato) ed in particolare nella normativa ambientale si prevede una disponibilità esclusiva dei veicoli da parte dei vettori che svolgono trasporto nazionale dei rifiuti. Per risolvere questo annoso dibattito, il Comitato nazionale ha ora emanato la delibera 9/2017 che, fermo restando il principio della disponibilità esclusiva dei veicoli (indicati nei provvedimenti d’iscrizione all’albo nelle categorie 1, 4 e 5) per i trasporti nazionali di rifiuti (anche se effettuati da vettori comunitari in regime di cabotaggio stradale), consente nei trasporti transfrontalieri di utilizzare automezzi in cessione temporanea. Tutto ciò a precise condizioni e limiti. Innanzitutto la cessione deve svolgersi tra due imprese comunitarie, iscritte all’Albo gestori nella categoria 6 o anche nelle categorie 1, 4 e 5 ma in questo caso solo per i trasporti internazionali. L’impresa cedente non deve essere sospesa dall’Albo; i veicoli temporaneamente ceduti non devono

essere oggetto di ulteriori procedimenti d’iscrizione o variazione e possono trasportare solo rifiuti appartenenti ai codici EER di quelli per cui entrambe le imprese (cedente e cessionario) sono abilitate a movimentare. L’impresa italiana (o anche estera) iscritta nelle categorie 1, 4 e 5 può utilizzare il veicolo ceduto in via temporanea solo ed esclusivamente per svolgere trasporti transfrontalieri di rifiuti (a tal fine verrà utilizzata nel provvedimento d’iscrizione la dicitura: “veicolo utilizzabile esclusivamente per i trasporti effettuati nell’ambito delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006”. Nei casi (particolari) in cui, la cessione temporanea del mezzo fa venir meno la dotazione minima di mezzi dell’impresa iscritta, la sezione regionale provvede all’apertura del procedimento di cancellazione dall’Albo (art. 21, DM 120/2014). La procedura per l’utilizzo dei veicoli in cessione temporanea è descritta nell’articolo 2 della delibera. Essa prevede una domanda di variazione telematica, su modello conforme all’allegato A, al quale si vede allegare il contratto per l’utilizzo di detto mezzo, con indicato il periodo in esame (all. C). Ricevuta la domanda, la Sezione rilascia una ricevuta della richiesta di variazione (all. B) che consente quindi l’uso temporaneo degli automezzi ivi indicati (con targa, telaio e classificazione). Si evidenzia infine che questa delibera non favorisce affatto le imprese estere (che già nel loro ordinamento potevano sfruttare questa opportunità) ma consente anche alle imprese italiane di utilizzare un istituto non previsto nel nostro sistema giuridico, solo - è il caso di ribadirlo - ed esclusivamente per i trasporti transfrontalieri di rifiuti. Il testo della delibera n. 9 può essere consultato sul sito dell’Albo, http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

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(C)


SOA: rinnovo per la Idir POTRÀ ESEGUIRE OPERE STRUTTURALI SPECIALI (OS21) La Idir srl, è una impresa specializzata per i lavori relativi a opere per garantire la stabilità dei pendii, il consolidamento di terreni e i lavori relativi alle protezioni stradali. La sua attività, viene svolta soprattutto per committenti pubblici e l’impresa opera su tutto il territorio nazionale. L’Idir s.r.l., rappresentata dal geom. Marcon Gabriele, ha sede a Tricesimo (UD) in via Matteotti n. 4/3, in fase di rinnovo ha potuto qualificarsi per la categorie, OG3 e OS12B per la classifica III bis pari a 1.500.000 euro, OG8 e OS12A per la III classifica pari a per 1.032.000 euro e OS21 per la II classifica pari a 516.000 euro. Potrà eseguire appalti pubblici fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro per lavori di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3) e barriere paramassi, fermaneve e simili (OS 12-B) categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. Inoltre, fino ad un importo massimo di 1.238.400 euro, lavori della categoria OG8 che riguarda le opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica e in particolare la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorren-

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ti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari; e barriere stradali di sicurezza (OS12-A) categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale. Potrà inoltre eseguire opere strutturali speciali (OS21) che riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Circolare della Regione in materia edilizia (3a parte) È CONSENTITA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNA SOLA INTERRUZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO Con la circolare prot. n. 88444/P del 17 agosto 2017 la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha fornito le precisazioni sulle modifiche intervenute in materia di edilizia approvate con la L.R. 29/2017. Nella Circolare vengono in particolare illustrate e chiariti molti aspetti della normativa di cui illustriamo i temi di maggior interesse per le imprese.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ IN LUOGO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E MODIFICHE AL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA In linea con quanto previsto a livello nazionale dal nuovo articolo 24 del TUE (come innovato ai sensi del cd. decreto SCIA 2), la LR 29/2017 innova la materia dell’agibilità degli immobili sostituendo il previgente certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità. Per effetto della modifica dell’articolo 27 e dell’abrogazione dell’articolo 28 della LR 19/2009 cessa di esistere, a far data dal 27 luglio 2017, l’attività certificativa sull’agibilità a carico del Comune, conseguendone che attualmente l’agibilità degli immobili viene certificata dal tecnico abilitato (e non dal Comune) sulla base dell’accertamento di tutta la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico nonché il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e la conformità dell’opera e degli impianti installati ai progetti presentati, come da elenco di cui all’articolo 4 del Regolamento di attuazione della legge. Viene confermato che il quadro giuridico per l’accertamento della sussistenza delle condizioni è quello dato dalla disciplina vigente alla data, rispettivamente, della dichiarazione di fine lavoPAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2017

ri, della decadenza del titolo (qualora risulti assente la dichiarazione di fine lavori) ovvero della dichiarazione di esecuzione dell’opera indicata nell’istanza di sanatoria, come precisato dalla LR 13/2014 con l’introduzione del comma 6 bis all’articolo 28 e confermato dalla legge in commento. Il procedimento attualmente in vigore dal 27 luglio 2017: - assegna all’interessato (titolare della pratica edilizia o successori/aventi causa) trenta giorni dall’ultimazione dei lavori per la presentazione al Comune (per cui è prevista, tra l’altro, la presentazione per via telematica) della segnalazione certificata per gli interventi che, con la legge in analisi, sono stati espressamente elencati (cfr. art. 27, comma 2, LR 19/2009) al fine di eliminare l’insorgere di eventuali dubbi sugli interventi assoggettati al procedimento di cui trattasi; - fa decorrere dalla presentazione della segnalazione i trenta giorni assegnati al responsabile del procedimento per la verifica della documentazione prescritta. Entro il medesimo termine l’ufficio può disporre apposito sopralluogo per verificare il rispetto delle condizioni di legge. Restano in ogni caso salve le particolari casistiche in cui è possibile il ricorso all’istituto dell’autotutela anche oltre il termine ordinario dei 30 giorni (cfr. comma 7 dell’articolo 27 in esame, in linea con la disciplina nazionale sul punto); - qualora entro il termine dell’istruttoria (30 giorni dalla presentazione della segnalazione) venga rilevata la carenza delle condizioni normativamente prescritte, il responsabile del procedimento ordini la conformazione dell’opera realizzata entro il termine di 60 giorni; nel caso di mancata conformazione entro il termine normativamente prescritto trovano applicazione le ordinarie misure in ambito di vigilanza e sanzioni ricomprese all’interno del Capo VI della LR 19/2009 e nel relativo Regolamento di attuazione. E’ consentita al responsabile del procedimento una sola interruzione del processo amministrativo in atto, finalizzata alla richiesta di documentazione integrativa non già in possesso della PA;


- statuisce che le costruzioni possono essere utilizzate a far data dalla presentazione al Comune della segnalazione (fermo restando l’eventuale obbligo di conformazione, secondo le prescrizioni scaturite dall’istruttoria comunale). Viene confermata la sanzione amministrativa pecuniaria graduata, già prevista dal Regolamento di attuazione in relazione alla mancata istanza di agibilità, per i casi di mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità nonché la dichiarazione di inagibilità per motivi igienico-sanitari ai sensi del Testo unico leggi sanitarie “TULS” (cfr. art. 222 del RD 1265/1934) ovvero per motivi strutturali, non ostando a tale dichiarazione la presentazione della segnalazione certificata di agibilità. Ulteriormente, va evidenziato che la disposizione regionale demanda alle amministrazioni comunali la definizione delle modalità di svolgimento dei controlli sulle segnalazioni certificate di agibilità (anche in ragione dell’entità degli interventi), fermo restando che tali verifiche non possono comunque interessare una percentuale inferiore al 20% rispetto alle segnalazioni complessivamente pervenute. In merito al certificato di destinazione urbanistica disciplinato dall’articolo 34 della LR 19/2009, il comma 1 dell’articolo 37 della legge in commento ha demandato a tale certificato l’attestazione – in aggiunta alle prescrizioni di natura urbanistica delle misure di tutela ambientale/aree protette/ prati stabili qualora interessanti l’area oggetto della richiesta.

NUOVE MISURE SPECIALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E SCADENZA DEL PIANO CASA Ricorda preliminarmente la Regione che le misure straordinarie del Capo VII del Codice regionale dell’edilizia operano esclusivamente in relazione a lavori che siano iniziati (non meramente comunicati ovvero assentiti) entro il 18 dicembre 2017 (cessando in via automatica una volta intervenuta tale scadenza), il legislatore regionale ha ritenuto di introdurre nuovi bonus volumetrici ex lege per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente (N.B.: esistente a qualsiasi data, atteso che l’applicazione non è limitata ad immobili già costruiti ad una data specifica) all’interno del nuovo art. 39 bis rubricato “Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente”. Le finalità della disposizione derogatoria sono espressamente individuate: a) nella riqualificazione del patrimonio esistente al fine del contenimento del consumo di nuovo PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2017

suolo (in attuazione di quanto sancito in linea di principi e finalità dalla nuova lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 1 della legge stessa); b) nell’esigenza del miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale, alternativamente, degli edifici o delle unità immobiliari (per la cui individuazione si rinvia, come ovvio, alle definizioni di legge contenute nell’art. 3, comma 1, lettere a) e b), LR 19/2009). In relazione a tali interventi è ammesso il ricorso alle deroghe ai parametri edilizi delle distanze, superfici o volumi previsti dagli strumenti urbanistici (non solo, quindi, quelli comunali) purché non in conflitto con le esigenze di allineamento ed ottimale inserimento urbanistico. Vengono ripresi in buona parte i limiti di operatività già sanciti dall’articolo 57, comma 2, per cui le misure speciali di cui all’art. 39 bis non trovano applicazione: - qualora in contrasto con le disposizioni sovraordinate richiamate dall’art. 1, c. 2, della legge; - in deroga alle prescrizioni tipologiche o di abaco tempo per tempo vigenti (non quindi quelle “fotografate” in una specifica data): il rinvio è inteso in senso dinamico, conseguendone la necessità che l’intervento sia conforme alle prescrizioni tipologiche o di abaco vigenti al momento dell’esecuzione; - in contrasto con le direttive propedeutiche alla formazione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante ovvero in contrasto con uno strumento adottato, entro il termine di salvaguardia normativamente determinato; - in relazione ad immobili con interventi abusivi non sanati (anche, eventualmente, mediante l’applicazione delle misure derogatorie garantite dal comma 2 ter dell’articolo 49, nella sua nuova formulazione) ovvero in relazione ad aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo in corso di efficacia o a vincolo di inedificabilità assoluta. Le tipologie di interventi edilizi ammessi sono quelli della manutenzione straordinaria, ampliamento anche in corpo distaccato e ristrutturazione edilizia (quest’ultima, con le limitazioni di legge per i casi di demolizione totale e ricostruzione con ampliamento fuori sagoma). Il bonus edificatorio rimane rapportato alternativamente all’edificio o all’unità immobiliare al fine di garantire limitate modifiche in ampliamento per motivi igienico-funzionali a favore di tutti i cespiti indipendenti idonei ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali sono destinati ed evitando la creazione di situazioni di disparità che favoriscano (all’interno di un edificio distin-


Una comunicazione efficace non è un gioco da ragazzi

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to in più unità abitative) il primo ad intervenire (inibendo la stessa possibilità a chi opera successivamente): ad ogni unità immobiliare all’interno dell’edificio complessivo, quindi, è riconosciuto lo stesso bonus che va gestito in via autonoma secondo le condizioni e le modalità di legge, purché, come ovvio, non si frappongano ostacoli in ragione dell’applicazione di altre normative (su distanze o paesaggio, ad es.). Ad analoga conclusione si perviene, come ovvio, anche per i casi di ristrutturazione con demolizione totale e ricostruzione con ampliamento - nei casi legittimati dall’articolo in esame - dovendosi rapportare, alternativamente, all’edificio o alla singola unità immobiliare il bonus edificatorio. La disposizione ammette l’ampliamento in deroga nella misura massima di 200 m3 (anche attraverso più interventi successivi) per singolo edificio o unità immobiliare: tale metratura include sia la quota utile che quella accessoria (per quanto presenti) realizzate usufruendo del regime di deroga. Considerato che, come noto, le superfici accessorie – quale parametro esclusivamente superficiale - non danno ordinariamente origine a volumi (ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 3 della legge), l’articolo prevede una specifica modalità di computo (valevole unicamente in rapporto agli interventi in deroga ai sensi dell’art. 39 bis) al fine di chiarire i dubbi sorti in vigenza delle disposizioni straordinarie di cui al Capo VII. Possono quindi essere realizzate entrambe le superfici, che vengono complessivamente computate al fine del raggiungimento del bonus edificatorio indicato. Le nuove misure operano automaticamente senza necessità di espresso recepimento da parte della singola Amministrazione comunale, cui è viceversa riconosciuta la facoltà di inibire - totalmente o parzialmente - l’efficacia dell’istituto nel proprio territorio mediante apposito atto che può consistere, a seconda dei casi e delle necessità, in una mera delibera consiliare o in specifica variante di livello comunale secondo le procedure della legge regionale 21/2015 (nel caso in cui sia disposta un’efficacia differenziata e modulata o bonus distinti, ad es, su base azzonativa). Recuperando l’autonomia e la discrezionalità pianificatoria in capo al singolo Comune, cui compete l’attività di governo del proprio territorio, il legislatore regionale attraverso le nuove misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente: - ha demandato al Comune il dettaglio delle zone (non solo di centro storico o edifici equiparati ma anche, eventualmente, delle ulteriori zone appositamente individuate dallo strumento, ad es., peculiari zone di completamento) in cui PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2017

deve essere garantito il rispetto delle particolari disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste a livello comunale; - ha subordinato la possibilità di sopraelevare gli immobili esistenti alla condizione che tale facoltà non sia espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali: in ogni caso la sopraelevazione non può superare l’altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dal PRGC o l’altezza dell’edificio oggetto di intervento (consentendo di allineare il nuovo organismo edilizio alla quota massima preesistente); - ha stabilito che l’ampliamento, anche in corpo distaccato (riprendendo la definizione già propria delle misure del Capo VII di “realizzazione di manufatti edilizi connessi all’edificio o all’unità immobiliare esistente mediante collegamento di natura fisica o funzionale”) non possa comportare l’aumento del numero delle U.I. esistenti a meno che non sia lo strumento urbanistico a garantire tale possibilità Infine, con particolare riferimento a determinate zone dedicate ad attività produttive e commerciali quali le ZTO D2 e D3 e sottozone le ZTO H (eccetto quelle destinate a esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura), il legislatore regionale ha esteso in via eccezionale la possibilità (ordinariamente disciplinata dalla LR 21/2015) di ampliare gli edifici esistenti fino al limite massimo del 70 per cento del rapporto di copertura del lotto, nel rispetto delle altezze massime previste negli strumenti urbanistici comunali vigenti, con intervento diretto e senza necessità di previa variante allo strumento urbanistico. Viene infine espressamente chiarito che: - tali misure non possono essere cumulate con quelle previste dalle altre disposizioni legislative di carattere eccezionale (articolo 35, comma 3, disposizioni straordinarie di cui al capo VII) né con eventuali bonus volumetrici una tantum disposti dagli strumenti urbanistici comunali; - qualora sia accertato che l’edificio o l’unità immobiliare interessato dall’ampliamento in deroga ai sensi dell’articolo 39 bis abbia già usufruito di bonus volumetrici (a prescindere dalla fonte che li ha disposti), tali bonus devono essere computati nel limite massimo di 200 m3 o nella minor quota stabilita dallo strumento urbanistico comunale (nel caso di modulazione e differenziazione per zone), derivandone la possibilità di utilizzo della sola


capacità aggiuntiva residua mediante uno o più interventi. Infine, in relazione alla prossima scadenza per l’operatività delle disposizioni straordinarie del Capo VII, il legislatore ha inteso consentire la possibilità di presentazione di varianti in corso d’opera rispetto a titoli edilizi già rilasciati (con l’applicazione delle deroghe del Capo VII) e con lavori iniziati entro il termine di legge: con l’integrazione apportata all’articolo 57, comma 2, lettera e), della LR 19/2009, infatti, viene sancita la possibilità di variazione di un PdC rilasciato in deroga entro il periodo di efficacia dello stesso, mantenendo la portata derogatoria già

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originariamente assentita dal titolo emesso e usufruendo del regime eccezionale di cui agli articoli 57 e seguenti. Va inoltre evidenziato che tale titolo autorizzativo, benché concesso in deroga, è soggetto all’applicazione delle disposizioni previste in via generale dall’articolo 23 per tutti i permessi di costruire, derivandone la possibilità di prorogarne l’efficacia oltre il termine di ultimazione dei lavori sancito dal titolo originario, qualora sia presentata – anteriormente alla scadenza stessa - istanza motivata di proroga (cfr. art. 23, c. 2, LR 19/2009). (CS)


Pubblicato il Piano Paesaggistico del FVG È POSSIBILE PRESENTARE OSSERVAZIONI ENTRO IL 2 DICEMBRE 2017 Con la pubblicazione sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia n. 40 del 4 ottobre 2017 è stato adottato dalla Giunta Regionale il Piano Paesaggistico. Entro sessanta giorni (fino al 2 dicembre 2017) dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR. Ai fini della consultazione i documenti informatici costituenti gli elaborati del PPR sono pubblicati sul sito informatico della Regione (http://www. regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/ FOGLIA200/FOGLIA2/) e la relativa versione cartacea e digitale è depositata presso la sede di Udine del Servizio Paesaggio e Biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio. I dati territoriali confluiti negli elaborati cartografici del PPR sono consultabili dal Webgis del portale Regione FVG (http://goo.gl/ksw7PA). A far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate interventi in contrasto con le prescrizioni d’uso. Ricordiamo che il piano Paesaggistico è stato elaborato in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e della Convenzione europea del paesaggio, la Regione FVG ha adottato in via preliminare il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG). Il PPR-FVG è uno strumento di pianificazione per la gestione del territorio nella sua globalità e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, ideato con lo scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale, anche come leva significativa per la competitività dell’economia della regione e la qualità della vita dei cittadini. Alla redazione del Piano ha provveduto il Gruppo PAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2017

di lavoro composto da Regione FVG, Università degli Studi di Udine, UTI Carnia, Museo Friulano di Storia Naturale, Ente Regionale Patrimonio Culturale, in co-pianificazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali. Ai contenuti del Piano hanno contribuito tutti i cittadini attraverso l’Archivio delle segnalazioni on-line, istituzioni e portatori d’interesse. Il PPR-FVG si compone delle seguenti documenti e elaborati progettuali: - RELAZIONE GENERALE - B - NORME TECNICHE - B1 - SCHEDE ARCHEOLOGICHE DA B1 a UC3 - B1 - SCHEDE ARCHEOLOGICHE DA UC4 a U91 - B2 - ABACO MORFOTIPI - B3 - ABACO AREE DEGRADATE - B4 - POLI DI ALTO VALORE SIMBOLICO - B5 - SCHEDE UNESCO - C - AMBITI DI PAESAGGIO - D - BENI PAESAGGISTICI - E - RETI STRATEGICHE - G - VADEMECUM RETE ECOLOGICA - G - VADEMECUM Zone A e B - H - Elaborati cartografici Analisi e interpretazione scala 1:150.000 A1. carta dei caratteri idro-geomorfologici A2. carta dei caratteri ecosistemici, ambientali e agrorurali A3. carta delle infrastrutture viarie e della mobilità lenta A4. carta della partecipazione A5. carta degli ecotopi A6. carta delle aree compromesse e degradate A7. carta delle dinamiche dei morfotipi agrorurali A8. carta delle permanenze del sistema insediativo (morfotipi insediativi) A9. carta delle previsioni della viabilità di primo livello Piano scala 1:50.000 P1 ÷ P6 carta Beni paesaggistici e degli ulteriori contesti PS1 ÷ PS6 carta Parte strategica – Reti - I - Rapporto ambientale di VAS e Sintesi non tecnica


* Rapporto ambientale di VAS * Sintesi non tecnica - L - Indicatori di piano La nostra Associazione è stata chiamata a presentare le proprie valutazioni sul Piano nel corso dell’audizione che si è tenuta il 24 luglio in Consiglio Regionale.

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Invitiamo le Imprese a valutare il PPR - FVG considerando la propria zona di competenza o di interesse, al fine di valutarne eventuali criticità, e se nel caso segnalarle al nostro Ufficio edilizia e territorio, che rimane in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore informazione. (CS)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL SETTEMBRE 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 17/2017, p. 67, per segnalare che il 12 ottobre 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di settembre 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel settembre 2017 (pari a 1373,19 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,125 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,911 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 50 - APINFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2017

(AdT)


Autotrasporto. CQC scaduta. Obbligo di esame OBBLIGO DELLA PROVA DI ESAME PER LE CQC SCADUTE DA OLTRE DUE ANNI Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione con nota prot. 21066/8.3 (di seguito Ministero) ha chiarito che il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) scaduta da oltre due anni è subordinato alla frequenza del corso di formazione periodica (35 ore) e al superamento dell’esame

completo (parte comune di 60 quiz e parte specialistica di altri 60 quiz), in forza dell’art. 13, co. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013. Il Ministero ha anche chiarito che nel caso di un titolare di CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, il rinnovo dell’abilitazione di una delle due tipologie esenta l’interessato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione per l’altra ai sensi dello stesso art. 13, co. 2 del d.m. 20 settembre 2013. Copia degli atti citati può essere richiesta, unitamente ad altre informazioni, all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 51 - APINFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2017

(AdT)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI SETTEMBRE 2017

(C)

ANNI E MESI

INDICI

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

(Base 2015 = 100) 2016

2017

Settembre

100,0

0,1

0,0

n. 261 dell’8 novembre 2016

Ottobre

100,0

-0,1

-0,1

n. 279 del 29 novembre 2016

Novembre

100,0

0,1

0,1

n. 299 del 23 dicembre 2016

Dicembre

100,3

0,4

0,4

n. 25 del 31 gennaio 2017

Media

99,9

Gennaio

100,6

0,9

1,2

n. 55 del 7 marzo 2017

Febbraio

101,0

1,5

1,3

n. 72 del 27 marzo 2017

Marzo

101,0

1,4

1,1

n. 99 del 29 aprile 2017

Aprile

101,3

1,7

1,3

n. 230 del 2 ottobre 2017

Maggio

101,1

1,4

1,0

n. 148 del 27 giugno 2017

Giugno

101,0

1,1

0,8

n. 177 del 31 luglio 2017

Luglio

101,0

1,0

0,9

n. 202 del 30 agosto 2017

Agosto

101,4

1,2

1,1

n. 230 del 2 ottobre 2017

Settembre

101,1

1,1

1,2

n. 252 del 27 ottobre 2017

PAG. 52 - APINFORMA / Organizzazione - numero 18 - 15 ottobre 2017


Scadenze aziendali novembre 2017 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017

VENERDÌ 10 MODELLO 730/2017 INTEGRATIVO - Scade il termine per la consegna da parte del CAF al dipendente/collaboratore/pensionato della copia del modello 730/2017 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione. MODELLO 730/2017 RETTIFICATIVO - Scade il termine per CAF e professionisti di trasmettere la dichiarazione rettificativa o la dichiarazione con i dati corretti versando la sanzione ridotta. ASSISTENZA FISCALE - MOD. 730 INTEGRATIVO - I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2017 devono effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte.

MERCOLEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di ottobre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

GIOVEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di ottobre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2017. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi del 1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 9^ rata dell’Iva, relativa al 2016 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2017 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 33,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

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Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2016 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2017. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente.

INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI - Scade il termine per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2017- codice bimestre 5 2017 ULTIMA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della quarta ed ultima rata del premio INAIL. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.

LUNEDÌ 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi per il 3° trimestre 2017 (luglio, agosto, settembre). L’istituto consiglia alle ditte che utilizzano per il versamento il RID bancario, al fine di evitare ritardi e sanzioni, di confermare la distinta 10 giorni lavorativi prima della scadenza. FONDAPI - Scade il termine per il versamento FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2017 codice bimestre 52017

SABATO 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di ottobre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica.

GIOVEDÌ 30 SECONDA RATA D’ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP - Scade il termine per il versamento della

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seconda rata degli acconti per l’anno 2017 pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2017 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 ottobre 2017. ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI - Scade il termine per il versamento della prima rata, pari al 60%, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta. ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE - Scade il termine per il versamento della prima rata, pari al 60%, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta. COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al III trimestre. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale.

ASSISTENZA FISCALE - Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2017 è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento. CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO DERIVANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 2017 - Devono essere effettuate sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI COMMERCIANTI - Scade il termine per il versamento a percentuale della seconda rata di acconto del contributo INPS da parte dei lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale. GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI - I soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale devono effettuare il versamento del secondo acconto per l’anno 2017 del contributo alla gestione separata dell’INPS nella misura pari al 40 per cento dell’importo dovuto per il 2017; il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche.

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

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(PZ-FT)


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