NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 21 30 novembre 2015
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LIQUIDITÀ E CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO A TASSO AGEVOLATO
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 21 30 novembre 2015
Sommario Il versamento dell’acconto Iva
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Rimborsi chilometrici ai dipendenti
11
Nuove soglie punibilità Iva
12
Sanzioni e contenzioso doganale
13
Le operazioni triangolari comunitarie
16
Patent box
18
La gestione delle pratiche doganali
22
Liquidità e consolidamento finanziario a tasso agevolato
24
Incentivi per la valorizzazione di disegni e modelli
25
Autotrasporto c/t. Contributi investimenti 2015
26
Nuova Sabatini. Procedure per l’erogazione del contributo
28
Indennità NASpI
29
Energia
32
Rinnovato l’accordo per la fornitura di energia per il 2016
33
Sicurezza. Corte Suprema di Cassazione
34
Certificazioni di qualità
35
SOA: incremento di categoria per la Edil Progetti
39
Guida pratica alle reti d’impresa (2a parte)
40
Nuove direttive LLPP in Friuli Venezia Giulia (6a parte)
43
I CLIENTI NON PAGANO ?
Informazione commerciale
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QUANTO E’ SEMPLICE “SIMPLICITY”
EXPORT MARKETING
Made in Italy
46
Seminario di Confapi FVG su “Industria 4.0”
49
Legislazione alimentare
53
Motorizzazione. Aggiornamenti tariffari e procedurali
55
Canone di locazione immobili urbani
56
ORGANIZZAZIONE
CHIUSURA DEGLI UFFICI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE Vi comunichiamo che in occasione delle prossime festività l’Associazione sarà chiusa nelle seguenti giornate: dal pomeriggio del 23 dicembre al 6 gennaio
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Stampa. Archivia. Evolvi.
Il versamento dell’acconto Iva IL 28 DICEMBRE 2015 SCADE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO SOGGETTI OBBLIGATI Entro il 28 dicembre 2015 i soggetti passivi Iva sono tenuti al versamento dell’acconto Iva. Interessati al versamento sono i soggetti che, con riferimento al mese di dicembre per i contribuenti mensili o al quarto trimestre per quelli trimestrali dello scorso anno, erano a debito d’imposta. L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato in sede di dichiarazione annuale.
SOGGETTI ESONERATI Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto: - i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2015; - i soggetti che nel mese di dicembre 2014 (per i mensili) o nel quarto trimestre 2014 (per i trimestrali) erano a credito o avevano un debito inferiore a € 117,38; - i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (per i mensili) oppure entro il 30 settembre (per i trimestrali); - i contribuenti che nel periodo d’imposta hanno posto in essere solo operazioni esenti o non imponibili; - i contribuenti il cui versamento, calcolato secondo le modalità di seguito esposte, sia d’importo inferiore a € 103,29; - i soggetti che in sede di dichiarazione annuale prevedono di chiudere l’anno in corso a credito o che nell’ultima liquidazione dell’anno in corso prevedono di chiudere l’ultima liquidazione con un debito d’imposta non superiore a € 117,36, (ciò perché l’88% di € 117,36 è pari a € 103,28 e quindi inferiore al minimo stabilito per l’acconto pari a € 103,29); - i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art. 13 legge 388/2000) e dei nuovi
minimi (art. 27 D.L. 98/2011), con decorrenza dal 2015; - i soggetti che sono usciti dal regime dei vecchi minimi con decorrenza 2015; - i produttori agricoli esonerati; - i soggetti esercenti attività d’intrattenimento.
DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO Il versamento dell’acconto Iva può essere scelto liberamente tra uno dei seguenti tre criteri: metodo storico, metodo previsionale e metodo delle operazioni eseguite. Metodo storico, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare del tributo risultante a debito dalla liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2014 per i mensili e alla dichiarazione annuale relativa al 2014 per i trimestrali, per entrambi al lordo dell’acconto Iva precedente. Per i soggetti mensili, il rigo da considerare come base di riferimento è il VH12 del saldo a debito della liquidazione di dicembre 2014, mentre per i trimestrali il riferimento è dato da VL38 – VL 36 + VH13 del modello Iva 2015. Metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debito d’imposta per il mese di dicembre dell’anno in corso per i mensili, o in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali. Metodo delle operazioni eseguite, si prende in considerazione il 100% dell’importo risultante da apposita liquidazione, da effettuarsi entro il termine di versamento dell’acconto, riferita al 20 dicembre. Le operazioni da considerare sono: - quelle annotate sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dal 1° dicembre al 20 dicembre per i mensili; - quelle effettuate fino al 20 dicembre ma non ancora registrate, perché i relativi termini di fatturazione non sono ancora scaduti; - quelle annotate sul registro degli acquisti dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i trimestrali, oppure dal 1° al 20 dicembre per i mensili. Con riferimento ai soggetti mensili, le fatture differite emesse entro il 15 dicembre 2015 relative a consegne o spedizioni riferite al mese di novem-
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bre, non rilevano ai fini del calcolo dell’acconto, mentre per i trimestrali non rilevano le differite emesse entro il 15 ottobre e riferite alle consegne o spedizioni del mese di settembre. E’ consigliabile annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi la liquidazione relativa alla determinazione dell’acconto con questa modalità. I contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre.
VARIAZIONE DELLA PERIODICITÀ - Da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo d’acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (saldo più acconto). - Da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente.
VERSAMENTO MINIMO Nessun versamento è dovuto se dai conteggi risulta un acconto d’importo inferiore a € 103,29.
CONTRIBUENTI TRIMESTRALI - INTERESSI Non sono dovuti gli interessi dell’1% a titolo di maggiorazione per i contribuenti trimestrali. Tale maggiorazione dovuta in sede di dichiarazione dello scorso anno, non deve essere considerata al fine della determinazione dell’acconto dell’anno in corso.
ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE E PARAMETRI Nel caso in cui per il 2014 si sia provveduto ad adeguarsi ai parametri o agli studi di settore, l’adeguamento non rileva ai fini dell’acconto in quanto non ha modificato la liquidazione dell’ultimo mese o trimestre dello scorso anno.
MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento dell’acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato e deve essere eseguito tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono: - 6013 per i contribuenti mensili; - 6035 per i contribuenti trimestrali; - periodo di riferimento 2015. L’ammontare del versamento e gli estremi del pagamento ancorché non obbligatorio, è opportuno annotarli nel registro Iva delle fatture emesse o in
quello dei corrispettivi. Va da se che trattandosi di acconto, l’importo versato sarà scomputato dall’Iva da versare per il mese di dicembre, per i mensili e dell’Iva annuale per i trimestrali.
AUTOTRASPORTATORI L’Articolo 74 del DPR 633/72 consente agli autotrasportatori di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. Nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo delle operazioni effettuate, si dovranno considerare le fatture emesse nel terzo trimestre 2015 e annotate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre nonché quelle emesse in tale periodo ancorché registrate nel primo trimestre 2016. Per questi soggetti la circolare n. 328/E del 20 dicembre 1995, ha consigliato di applicare il metodo previsionale perché consente di determinare con certezza l’Iva dovuta per il quarto trimestre 2015.
SOGGETTI CON CONTABILITÀ SEPARATE I soggetti che ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72 hanno contabilità separate, devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta. Questi contribuenti sono conseguentemente tenuti ad effettuare distinte liquidazioni dell’imposta. Il versamento dell’acconto deve pertanto essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.
ACCONTO IVA IN PRESENZA DI CESSIONE D’AZIENDA In questa ipotesi se il cessionario ha iniziato l’attività nel corso del 2014, non è tenuto a versare l’acconto Iva, in quanto privo del riferimento o parametro storico. Qualora il cedente abbia cessato la propria attività di imprenditore nel corso del 2014, non sarà tenuto a versare l’acconto Iva se ha comunicato la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2014 se soggetto mensile ed entro il 30 settembre 2014, se soggetto trimestrale.
ACCONTO IVA IN PRESENZA DI SCISSIONE DI SOCIETÀ Per le operazioni di scissione di società avvenute nel corso del 2015, in relazione all’acconto Iva, determinano, come regola generale le seguenti situazioni: - la società beneficiaria che si è costituita a seguito della scissione non ha l’obbligo di versare l’acconto Iva, perché è assente il parametro storico di riferimento;
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- la società scissa, invece è tenuta al versamento dell’acconto. Qualora volesse utilizzare il metodo storico, non ha la possibilità di porre in essere alcuna riduzione in relazione all’operazione societaria attuata. Nelle operazioni di fusione e di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli inerenti gli acconti d’imposta, dei soggetti che si estinguono, devono essere attuati dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione e successivamente a detta data dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione. Conseguentemente nelle ipotesi di fusione per incorporazione e di scissione di tipo totale, gli obblighi di versamento dell’acconto Iva riferito ai soggetti che si estinguono si devono ritenere di competenza, dal momento in cui ha effetto l’operazione, del soggetto incorporante.
ACCONTO ALLA PRESENZA DI FUSIONE Alla presenza di operazioni di fusione, siccome la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume tutti gli obblighi delle società fuse o incorporate, la situazione degli acconti Iva, oltre a tenere presente quanto precisato nel precedente paragrafo, può essere schematizzata come segue. - Fusioni con effetto dal 1° gennaio al 30 novembre 2015 o dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, se le società estinte sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione la società incorporata non deve versare l’acconto Iva perché il soggetto non è più esistente dal 30 novembre 2015, mentre la società incorporante è tenuta all’adempimento in relazione al proprio dato storico, senza considerare la società incorporata, oppure, nel caso di applicazione del metodo analitico, deve necessariamente comprendere anche le operazioni inerenti l’attività della società incorporata; b) nel caso di fusioni proprie, l’obbligo dell’acconto Iva non sussiste per la società fusa e per la società risultante dalla fusione perché vengono a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento. - Fusioni con effetto dal 1° dicembre al 27 dicembre 2015 o dal 1° ottobre al 27 dicembre 2015, se le società sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione avente effetto dopo l’inizio del periodo inerente alla determinazione dell’acconto, l’obbligo dell’adempimento è già sorto anche per la società incorporata. Pertanto la società incorporata non deve versare l’acconto in
quanto non più soggetto esistente, mentre, la società incorporante deve pagare l’acconto tenendo presenti sia le risultanze proprie, sia quelle delle società fuse; b) anche nel caso di fusioni proprie, le società fuse non devono versare l’acconto in modo autonomo, perché compete alla società risultante dalla fusione, che vi provvederà tenendo conto dei dati delle società fuse. - Fusioni con effetto dal 28 dicembre 2015 al 31 dicembre 2015: a) nel caso di fusione per incorporazione, l’acconto d’imposta compete in modo autonomo sia alla società incorporata, sia alla società incorporante; b) nel caso di fusioni proprie, l’acconto Iva, se ne ricorrono le condizioni, non deve essere versato perché non esistente alla data di scadenza dello stesso.
OMESSO VERSAMENTO Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora il versamento non sia stato effettuato nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del 28 dicembre utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura: - dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza; - del 3% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo ed entro i 30 giorni; - del 3,33% con regolarizzazione tra il 31° giorno e fino al 90° giorno successivo alla scadenza; - del 3,75% se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; - del 4,29% se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui sopra ed entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quello in cui la violazione è stata commessa; - del 5% se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui sopra ed entro il termine di prescrizione. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli interessi moratori dello 0,5% con maturazione giorno per giorno. Gli interessi da ravvedimento operoso devono essere versati distintamente rispetto all’imposta utilizzando il codice tributo 1991.
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(PZ)
Rimborsi chilometrici ai dipendenti ESENTATA LA DISTANZA TRA SEDE DI LAVORO E LUOGO DI MISSIONE L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 92 del 30 ottobre 2015 è intervenuta in merito ai rimborsi delle trasferte ai dipendenti autorizzati ad utilizzare la propria vettura. Il documento ha spiegato il trattamento fiscale da applicare ai rimborsi chilometrici erogati ai propri dipendenti, nelle ipotesi in cui facciano uso dell’autovettura personale per effettuare le trasferta. In particolare è stato affrontato il caso in cui i dipendenti per le trasferte con il proprio mezzo, non partivano dalla sede di lavoro ma direttamente dalla propria abitazione. Ci si chiedeva pertanto se in questi casi l’intera percorrenza (residenza dipendente luogo della trasferta) potesse beneficiare dell’esenzione da tassazione ai sensi del comma 5 dell’art. 51 del TUIR oppure no. La risposta dell’Agenzia, non d’immediata comprensione, prevede che quando i rimborsi sono calcolati a partire dalla residenza del dipendente sono esenti da tassazione solo se la distanza di quest’ultima dal luogo della missione risulta inferiore a quella calcolata partendo dalla sede di lavoro. Se viceversa la distanza fra la residenza del dipendente e il luogo della missione è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, la differenza sarà assoggettata a tassazione quale reddito imponibile. Come dicevamo la tesi dell’amministrazione è tortuosa, ma afferma il principio che il dipendente
può partire dalla propria residenza o recarsi prima presso la sede di lavoro e successivamente partire per la missione, la quota esente del rimborso chilometrico sarà sempre rappresentata dal minor percorso prendendo a riferimento le due basi di partenza alternative. Sperando di rendere più comprensibile la soluzione arzigogolata proposta dall’Agenzia, cerchiamo di capire il meccanismo con un esempio. Si pensi ad un dipendente che deve andare in missione, supponiamo che la distanza tra il luogo della missione e la sede di lavoro sia di 30 Km. La distanza invece tra lo stesso luogo della missione e il proprio domicilio sia di 40 Km. In questi casi il dipendente se partisse dalla sede aziendale beneficerebbe dell’esenzione per la percorrenza di 30 chilometri, vale a dire la distanza tra la sede i lavoro e il luogo della missione. In questi casi il dipendente è libero di partire dal proprio domicilio percorrendo per recarsi sul luogo di missione 40 Km, ma la quota esente da tassazione resterà sempre quella corrispondente a 30 Km, mentre la differenza, vale a dire 10 Km, qualora rimborsati saranno assoggettati a tassazione. Nell’ipotesi inversa in cui la distanza tra la sede di lavoro e il luogo della missione sia di 40 Km e quella tra quest’ultimo e il domicilio del dipendente sia di 30 Km, la quota esente da tassazione sarà sempre di 30 Km. Nella sostanza il percorso che risulta esente da tassazione è sempre il minore dei due. I rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro che eccedono l’importo esente calcolato secondo le modalità sopra descritte, rappresentano per il lavoratore un reddito da assoggettare a tassazione ai sensi del comma 5 dell’art. 51 del TUIR.
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(PZ)
Nuove soglie punibilità Iva ENTRO IL 28 DICEMBRE SANABILI LE VIOLAZIONI PENALI
Il D.Lgs. 158/2015 ha modificato le soglie di punibilità penale dell’omesso versamento Iva. Dallo scorso 22 ottobre il nuovo limite è stato innalzato da 50 mila a 250 mila euro. Questo nuovo limite dovrebbe contribuire a decongestionare le cancellerie dei tribunali per il reato di omesso versamento dell’Iva. La norma è intervenuta modificando l’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, nella nuova formulazione che sostanzialmente interviene solo sull’aspetto quantitativo della violazione, viene punito con la reclusione da sei mesi a due anni il soggetto che entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, non versa
l’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250 mila euro per ogni periodo d’imposta. Sulla base di tale norma, il prossimo 28 dicembre 2015 scadrà conseguentemente il termine per la maturazione del reato con riferimento alle omissioni riferite al 2014. Da sottolineare la circostanza che il reato si configura non solo con l’omissione del versamento ma è necessario anche che l’imposta sia dovuta in base alle risultante della dichiarazione annuale. Alla luce di quanto sopra qualora nel 2014 non si sia provveduto ad effettuare i versamenti relativi all’Iva risultanti dalla dichiarazione annuale presentata nel 2015 per un ammontare superiore ai 250 mila euro, entro il prossimo 28 dicembre sarà possibile scongiurare il reato di omesso versamento Iva. Entro tale data il contribuente avrà la possibilità di sanare l’omissione utilizzando il nuovo ravvedimento operoso o quantomeno, effettuando un versamento tale da ridurre il debito al di sotto dei 250 mila euro, evitare la rilevanza penale dell’omissione.
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(PZ)
Sanzioni e contenzioso doganale RAFFORZATA LA PROCEDURA DEFLATTIVA
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
PROCESSO TRIBUTARIO: IL CONTENZIOSO DOGANALE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ Il processo di internazionalizzazione, la globalizzazione dei mercati, la richiesta di sempre maggiore competitività, la necessità di ridurre i costi di produzione e l’esigenza di trovare nuovi mercati di sbocco, fanno sì che le imprese debbano conoscere i meccanismi, le tecniche doganali e fiscali delle transazioni commerciali con l’estero al fine di comprendere i limiti ed i vantaggi derivanti dal corretto utilizzo di tali strumenti. Convenzionalmente, l’accordo che ha segnato un decisivo passo in avanti è stato il Trattato di Roma del 1957. Al fine di dare attuazione ai presupposti del Trattato di Roma, sono stati emanati due regolamenti comunitari riguardanti, rispettivamente, l’istituzione del Codice Doganale Comunitario: - Reg. CE n. 2913/1992 (d’ora in avanti CDC), - modificato dal Reg. CE n. 450/2008, delle disposizioni di applicazione del succitato codice (DAC) Reg. CE n. 2454/1993 e da ultimo, dal Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (Codice doganale aggiornato, d’ora in avanti CDU) rifusione Regolamento (CE) n. 450/2008 - formalmente in vigore dal 1° novembre 2013 (la sua piena operatività è prevista a partire dal 1° maggio 2016). Il codice doganale comunitario è il volume nel quale è riunita tutta la normativa doganale, coordinata e armonizzata, con la sola esclusione del sistema sanzionatorio. La normativa doganale comunitaria riprende, per certi versi, alcuni principi presenti nella disciplina
dei singoli Stati membri anche se, per ovvie ragioni di armonizzazione, se ne discosta, in alcuni casi anche dal punto di vista terminologico. Le principali norme circa l’organizzazione nazionale dei servizi doganali, le misure di vigilanza ed i poteri di controllo, le sanzioni penali e amministrative irrogabili in caso di trasgressione sono invece disciplinate da norme nazionali. La principale norma in materia è il Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) approvato con DPR 23 gennaio 1973 n. 43, e successive modificazioni. A tal proposito è di rilievo conoscere il ruolo che l’autorità doganale sta sempre più assumendo in termini di controllo circa le questioni di tipo daziario e considerare come il rispetto delle normative nazionali e comunitarie può portare le imprese a operare sui mercati internazionali in modo professionale, evitando di incorrere nel sistema sanzionatorio previsto dall’art. 303 del TULD, così come rivisto dal decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012. Il TULD evidenzia che un’errata dichiarazione in dogana può generare un sistema sanzionatorio, cosiddetto “a scaglioni”, che in alcuni casi può raggiungere delle cifre rilevanti.
ARTICOLO 303 TESTO UNICO DELLE LEGGI DOGANALI: IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO Nello specifico, il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla riformulazione del terzo comma dell’articolo 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali, prevede che se l’errore preso in esame ha determinato un mancato pagamento dei dazi, il sistema sanzionatorio che conseguirà si manterrà tendenzialmente basso laddove la differenza di mancato pagamento del dazio rientra in un campo di variazione ridotto (fino a 500 euro). Tuttavia l’esperienza ci insegna che nella maggior parte dei casi l’autorità doganale interviene, perché il sistema sanzionatorio per il dazio non pagato supera i 4.000 euro. In questo caso scatta un sistema sanzionatorio che va da 30.000 euro fino a dieci volte l’importo del dazio evaso. Questa situazione di infrazione può portare a due ordini di problemi: - il primo è costituito dai costi necessari a intraprendere un processo nei confronti della
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dogana, tra cui ad esempio il supporto legale; - il secondo è relativo al caso di eventuale mancato superamento del contraddittorio da cui ha origine un sistema di recupero dell’importo che la dogana ritiene non conforme. In questi casi al recupero a posteriori dei dazi si somma il recupero a posteriori dell’IVA; infatti all’atto dell’importazione viene calcolato il dazio e su quel valore si determina la nuova base imponibile su cui viene calcolata l’IVA. Pertanto, un mancato pagamento del dazio implica un mancato pagamento dell’IVA. Di conseguenza al problema doganale si somma anche un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. In aggiunta a quanto detto, è utile fare un’ulteriore precisazione: qualora la differenza tra dazio pagato e dazio da pagare superi il 5% si potrebbe configurare un’ipotesi di reato. In tali situazioni, infatti, non vale più il principio di buona fede che negli esempi fatti finora rappresentava una costante.
COSA PUÒ DETERMINARE UNA DICHIARAZIONE NON VERITIERA? Può accadere che la dogana del Paese importatore coinvolga la dogana che ha emesso il certificato di circolazione. Il mancato rispetto della normativa può comportare un sistema sanzionatorio, evidenziando anche un problema di carattere penale, come il falso in atto pubblico. Il cliente a cui viene fatta una dichiarazione di origine preferenziale, può, infatti, qualora venga accertata l’indebita dichiarazione, richiedere il risarcimento del danno a seguito della non conformità del prodotto. Stesso genere di problema può verificarsi anche nel momento dell’import. Se un’impresa importa un prodotto dalla Svizzera e l’operatore doganale svizzero dichiara l’origine preferenziale, la dogana del Paese ricevente può chiedere, a distanza di tre anni, una verifica. Se a seguito di tale verifica l’operatore svizzero non è in grado di dichiarare l’origine preferenziale si rientra nella situazione prospettata dall’art. 303 del TULD, afferente la mancata dichiarazione o dichiarazione difforme o non veritiera, quindi ricalcolo dei dazi e di conseguenza applicazione delle sanzioni oltre al recupero del dazio evaso.
CONTENZIOSO DOGANALE Altri elementi rilevanti in materia riguardano la procedura del contenzioso come, ad esempio, i modi di intervento e reazione ai P.V.C. Circa il contenzioso doganale la dottrina è molto ampia.
Per contenzioso doganale si intende il complesso di organi e procedimenti amministrativi e giudiziali relativi alle controversie tra gli operatori doganali e l’autorità doganale. Tali controversie, nella maggior parte dei casi, hanno origine dalla contestazione di violazioni della normativa doganale comunitaria e nazionale imputate agli operatori da parte dell’Autorità Doganale responsabile. Il contenzioso doganale prevede una fase amministrativa e una eventuale fase giudiziale.
FASE AMMINISTRATIVA La fase amministrativa o meglio il procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie doganali inizia con una notifica da parte delle Autorità Doganali, nella forma del P.V.C., all’operatore interessato. A seguito di una riscontrata difformità tra il dichiarato e le merci o i documenti presentati, la Dogana emette un processo verbale di constatazione per le violazioni alla normativa doganale. Il documento conterrà: - l’indicazione della generalità delle parti - le ragioni che giustifichino le constatate violazioni della normativa doganale - il termine ultimo entro il quale l’operatore può presentare eventuali osservazioni in sua difesa. È utile ricordare che la presenza di questi tre requisiti all’interno del P.V.C. è indispensabile ai fini della validità del documento stesso. L’operatore interessato, laddove ritenga che le contestazioni mosse dalla dogana contro di lui siano inesatte, potrà presentare delle osservazioni in difesa, fornendo la necessaria documentazione a sostegno della posizione assunta. L’autorità doganale potrà giudicare le osservazioni fondate o infondate. - Nel primo caso il procedimento amministrativo si concluderà senza l’applicazione di alcun tipo di sanzione. - Nel secondo caso si procederà alla rettifica della dichiarazione doganale e all’irrogazione delle sanzioni previste dal TULD.
FASE GIUDIZIALE La fase giudiziale si apre a seguito di una decisione sfavorevole all’operatore doganale, a conclusione della fase amministrativa. Le decisioni possono essere impugnate entro 60 giorni, presentando ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria territoriale. Trattandosi tuttavia di un processo giudiziale vero e proprio, i tempi previsti per la risoluzione del contenzioso sono più diluiti, le normative nazionali e comunitarie in materia doganale sono spesso soggette a interpretazioni inesatte o inade-
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guate portando gli operatori, nella maggior parte dei casi, a intraprendere un iter giudiziale lungo, oneroso e gravoso. L’iter giudiziale in casi particolari può portare ad adire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò che si intende specificare è che la fase giudiziale non è un passaggio obbligato. Non è da sottovalutare anche la tendenza, intrapresa con determinazione dal legislatore italiano, a evitare il ricorso alla fase giudiziale per la risoluzione delle controversie doganali. Si intende, infatti, rafforzare la spinta innovativa verso la prevenzione del ricorso giudiziale. È altresì auspicabile che gli operatori privati intraprendano un concreto dialogo con le autorità doganali per mezzo delle osservazioni. Tale strumento è stato promosso con forza dal legislatore anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 12 della L. 212/2000 e all’art. 11 del D. L.vo 374/90.
NOVITÀ Attualmente il processo tributario è caratterizzato da un numero elevato di controversie di modesto valore, da una forte richiesta della sospensione degli atti di riscossione da parte del contribuente, da uno scarso utilizzo dell’istituto deflattivo della conciliazione in pendenza di giudizio di primo grado e da un elevato utilizzo della compensazione delle spese di giudizio da parte dei giudici di merito. La riforma del contenzioso tributario approvata, in via seconda lettura, dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 si riferisce al decreto già
approvato nella riunione del CdM del 26 giugno scorso, ma rivisto e corretto in base alle indicazioni emerse in sede di discussione presso le competenti commissioni di Camera e Senato e mira un po’ a ridurre quanto su citato e che caratterizza l’attuale processo tributario. Si dà, quindi, attuazione all’articolo 10 della legge di delega fiscale (legge n. 23/2014), che reca la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l’aumento della funzionalità della giurisdizione tributaria. Il nuovo testo tiene conto di alcune osservazioni espresse nel parere di Camera e Senato: - l’immediata esecutività delle sentenze a favore dei contribuenti; - in merito all’introduzione del concetto di “lite temeraria” facendo sì che al contenzioso tributario si applicano le stesse regole previste per il processo civile; - è stata soppressa la possibilità, originariamente accordata all’Agenzia, di richiedere la sospensione della sentenza di primo grado per riattivare la riscossione delle somme dovute in pendenza di quel giudizio. Il reclamo diventa, invece, obbligatorio anche per le controversie tributarie instaurate nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e degli enti territoriali.
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Giuseppe De Marinis
Le operazioni triangolari comunitarie LA LEGGE EUROPEA HA INTRODOTTO NUOVI VINCOLI
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
LE OPERAZIONI TRIANGOLARI COMUNITARIE: RISVOLTI PRATICI DELLA LEGGE EUROPEA 2014 N. 115/15 La Legge Europea 2014 n. 115/15, approvata in via definitiva dalla Camera il 31 luglio 2015 e in vigore dallo scorso 18 agosto, ha introdotto un’importante novità mediante l’articolo 13 della stessa legge; l’intervento normativo in questo caso riguarda il DL 331/93 e le disposizioni interessate sono gli artt. 38 e 41 rispettivamente sugli acquisti intracomunitari e sulle cessioni non imponibili di medesima natura. In virtù della nuova disciplina l’invio di merci in uno Stato membro per essere sottoposte ad una lavorazione, dovrà essere assoggettato al regime delle transazioni comunitarie qualora tali merci siano successivamente spedite verso terzo Stato membro diverso da quello del committente, oppure al di fuori della Comunità. La nuova legge dunque modifica l’art 38 nel suo comma 3 e l’art 41 nel comma 5 abolendo, in via definitiva, la sospensione d’imposta nelle triangolazioni con lavorazione. Per cui, ad oggi, l’ipotetico soggetto passivo che intenda inviare beni in lavorazione in uno Stato membro per poi successivamente cederli ad un Paese terzo, dovrà preventivamente identificarsi nel Paese sede di lavorazione effettuando così separatamente: - prima una cessione intracomunitaria “a se stesso” - per poi perfezionare la cessione verso il terzo soggetto mediante la sua identificazione fiscale estera, ovvero mediante un’operazione
distinta. In questo caso vi sarà un assolvimento di imposta non solo nel Paese destinatario finale della merce, ma anche in quello del prestatore del servizio di lavorazione. Successivamente verranno riportati esempi pratici esplicativi delle nuove disposizioni introdotte dalla legge europea sopra citata. Antecedentemente, l’operazione di triangolazione con lavorazione comunitaria in sospensione d’imposta era possibile e poteva essere cosi risolta:
ESEMPIO 1 IT inoltra beni per essere lavorati a FR e una volta lavorati, tali beni, vengono venduti a DE. La merce si movimenta da FR a DE. Di seguito la procedura applicata prima dell’approvazione della legge europea 2014 n. 115/15. IT: - Inoltra i beni ad FR ed annota l’annotazione degli stessi nell’apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 50 Dl 331/93. - Compila il modello intrastat cessioni, solo ai fini statistici (dalla colonna 5 alla colonna 13) indicando nella colonna “natura transazione” il codice 4 (operazione in vista di una lavorazione: Annotazione statistica obbligatoria solamente qualora il soggetto sia tenuto alla presentazione mensile dei modelli intrastat). - Una volta effettuata la prestazione di lavorazione IT integrerà la fattura del prestatore FR con IVA e la riepiloga nei modelli intrastat servizi ricevuti. Il secondo passaggio è relativo alla successiva vendita a DE. IT: - Emette una fattura come “non imponibile art. 41 Dl 331/93” nei confronti di DE. - Riepiloga la transazione nei modelli intrastat solamente ai fini fiscali (dalla colonna 1 alla colonna 5), indicando nella colonna “natura transazione” la lettera “A” (operazione in triangolazione) - Scarica il registro, art.50 Dl 331/93, sopra menzionato. In questa transazione l’imposta veniva assolta:
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- in IT per quanto riguarda la prestazione ricevuta da FR - ed in DE per quanto riguarda la cessione intracomunitaria di merce. - In FR nessuna tipologia di imposta veniva versata. Come precedentemente detto l’operazione sopra elencata dal 18 agosto 2015 non può più essere attuata. Le soluzioni per ovviare tale transazione risultano essere due: - La prima sarebbe quella di far rientrare la merce sul territorio italiano per poi venderla in un secondo momento; in questo modo si interromperebbe l’operazione di triangolazione in due operazioni rendendole possibili, ma la transazione in essere risulterebbe economicamente non conveniente causa un aumento “ingiustificato” delle spese di trasporto. - La seconda opzione, come elencato in precedenza, sarebbe quella della nomina di un rappresentante fiscale nel Paese ove avviene la lavorazione; l’operazione potrebbe essere cosi prospettata.
ESEMPIO 2 IT inoltra beni per essere lavorati a FR e una volta lavorati, tali beni, vengono venduti a DE. La merce si movimenta da FR a DE. Di seguito la procedura applicabile dopo l’approvazione della legge europea 2014 n. 115/15. IT: - Nomina un rappresentante fiscale in FR (RFit). - Effettua una cessione intracomunitaria nei confronti RFit emettendo una fattura come “non imponibile art. 41 Dl 331/93” ed inoltra le merci al soggetto FR prestatore del servizio di lavorazione. - Riepilogherà l’operazione nei modelli intrastat cessioni. - Riceve la fattura di prestazione resa da parte di FR, ne assolverà l’imposta mediante integrazione e riepilogherà l’operazione nei modelli intrastat servizi ricevuti. (La fattura di prestazione di servizio del soggetto FR deve
essere intestata ad IT e non al suo rappresentante fiscale cosi come stabilito dall’art. 7 ter DPR 633/72.) - Mediante il proprio rappresentante fiscale emetterà fattura, come previsto dalla normativa francese al cliente finale DE, e riepilogherà l’operazione (sempre come previsto dalla normativa francese) nei modelli intrastat. In questa operazione, invece, l’imposta: - oltre che in IT ed in DE come nell’esempio sopra esposto - viene assolta anche in FR, mediante l’identificazione fiscale del soggetto IT (RFit). Per quanto concerne, invece, i beni inoltrati in conto lavoro presso un soggetto Ue per poi essere riconsegnati nel magazzino del soggetto IT non sono sorti cambiamenti. A titolo esplicativo riporto un esempio pratico: IT inoltra beni ad FR per essere lavorati, una volta effettuata la lavorazione i beni tornano presso IT, il quale: - Inoltra i beni ad FR ed annota l’annotazione degli stessi nell’apposito registro tenuto ai sensi dell’art.50 Dl 331/93. - Compila il modello intrastat cessioni, solo ai fini statistici (dalla colonna 5 alla colonna 13) indicando nella colonna “natura transazione” il codice 4 (operazione in vista di una lavorazione). - Una volta effettuata la lavorazione IT integrerà la fattura del prestatore con IVA e la riepilogherà nei modelli intrastat servizi ricevuti. - Con il rientro della merce IT compilerà un modello intrastat acquisti solo ai fini statistici (dalla colonna 6 alla colonna 15) indicando nella colonna “natura transazione” il codice 5 (operazione successiva ad una lavorazione) ed indicherà nella colonna “ammontare operazione” la sommatoria tra il valore della merce precedentemente inoltrata ed in valore della prestazione di lavorazione ricevuta. - Dovrà dare scarico al registro sopra menzionato.
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Andrea Toscano Enrico Calcagnile Mattia Carbognani
Patent box
PROFILI PRATICI E APPLICATIVI (1a PARTE)
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
PATENT BOX: PROFILI PRATICI E APPLICATIVI - PARTE PRIMA: IP AGEVOLABILE E BENEFICIARI Il Patent Box istituito con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) è un regime opzionale e irrevocabile di tassazione agevolata di durata quinquennale (a partire dal 1 gennaio 2015) che riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo diretto o dalla concessione in uso di beni immateriali. Si tratta di un meccanismo di detassazione che, agendo non solo sulla leva dei costi, ma anche su quella dei ricavi, si propone di incentivare sia l’allocazione di attività di ricerca e sviluppo sia gli investimenti sulla creazione e sviluppo di asset immateriali, scoraggiando, al contempo, manovre elusive attraverso lo spostamento dei beni immateriali in Paesi che offrano condizioni fiscali più vantaggiose. Le misure previste nel Patent Box sono cumulabili al credito di imposta sulle attività di ricerca e sviluppo e al c.d. “ACE” (Aiuto alla crescita Economica). Rammentiamo che il credito d’imposta, a differenza del Patent Box, non è rinnovabile. In virtù dell’intervenuta emanazione dei decreti attuativi (decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015 n. 33 e DM 30 luglio 2015) è ora possibile fornire le prime indicazioni di natura applicativa. A questo proposito assumono rilievo decisivo anche le raccomandazioni e le linee guida elaborate dall’OCSE nell’ambito del c.d. “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” e, in particolare, nell’Accordo “Action 5 on Modi-
fied Nexus Approach for IP regimes”. Quest’ultimo documento specifica le condizioni alle quali gli Stati devono attenersi nella concessione delle agevolazioni, valorizzando nella misura massima il collegamento tra investimenti in R&S e detrazione fiscale. Come vedremo l’applicazione del c.d. nexus approach avrà un impatto determinante nel settore dei marchi di impresa e imporrà al legislatore italiano di “ricalibrare”, riducendole, le attuali agevolazioni. Anche per questa ragione è importante sfruttare appieno e con tempestività le opportunità offerte dal Patent Box che, nella sua versione attuale, come giustamente osservato da più parti, dovrebbe essere ribattezzato come “IP Box”, proprio a sottolineare la natura ampia e (quasi) omnicomprensiva degli asset IP idonei a garantire l’accesso all’agevolazione. In considerazione dell’ampiezza del tema tratteremo nella newsletter odierna gli aspetti relativi ai redditi deducibili e ai soggetti interessati dalle agevolazioni, riservando alla prossima uscita il tema delle modalità di applicazione e ai metodi di calcolo delle detrazioni.
A COSA SI APPLICA La Legge di Stabilità ammette alla detrazione fiscale i redditi scaturenti da: - Software proteggibili con il diritto d’autore; - brevetti per invenzione industriale, concessi o in corso di concessione, invenzioni biotecnologiche e certificati complementari di protezione; - brevetti e certificati per varietà vegetali, topografie e semiconduttori; - modelli di utilità; - disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; - informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili (c.d. know how aziendale); - marchi di impresa registrati o in corso di registrazione. L’art. 6 del DM chiarisce che i beni immateriali, uniti da vincolo di complementarietà e utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodot-
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to/processo, si considerano come un unico bene immateriale. Si pensi, a questo riguardo, al settore IT per le componenti hardware oppure al settore automobilistico, laddove un solo modello di prodotto può incorporare diversi brevetti. Al fine di predisporre policy aziendali utili ad implementare le agevolazioni fiscali si suggerisce di: - predisporre una descrizione delle attività di R&S dell’Azienda e/o del Gruppo, sia con riguardo alle attività In-House, sia con riguardo alle attività in outsourcing; - identificare e descrivere gli asset eleggibili alle agevolazioni fiscali; - individuare il titolo giuridico in base al quale i singoli asset sono utilizzati dall’Azienda (titolarità/licenza); - individuare e catalogare i redditi rinvenienti da IP agevolabile (avendo cura di individuare e descrivere il rapporto tra Portfolio IP e prodotto), così come i costi di R&S. In attesa delle circolari dell’Agenzia delle Entrate, le questioni più rilevanti relative all’individuazione degli asset agevolabili riguardano i marchi e il know how aziendale e possono essere sintetizzate come di seguito.
MARCHI DI IMPRESA: IL PROBLEMA DEL C.D. “NEXUS APPROACH” A differenza di quasi tutte le altre legislazioni europee (con l’eccezione di Lussemburgo e Ungheria), il Patent Box italiano dà accesso agli sgravi fiscali anche per i marchi. Tuttavia è bene sottolineare che l’agevolazione prevista dalla nostra legge per i marchi non è in linea con le Raccomandazioni OCSE, in particolare con il sopra menzionato principio del c.d. modified nexus approach, in base al quale la detrazione fiscale è giustificata, se ed in quanto, esista una stretta correlazione tra reddito agevolabile e attività di R&S. Poiché è verosimile che anche la nostra normativa si adegui a dette raccomandazioni, le agevolazioni fiscali sui marchi dovrebbero essere eliminate a partire dalla prossima legge di Stabilità 2016. Questo significa che in relazione ai marchi di impresa è senz’altro raccomandabile predisporsi ad esercitare l’opzione entro il 30 giugno 2016. La validità dell’opzione sarà comunque quinquennale, ma non rinnovabile come per gli altri intangibili.
KNOW HOW: COME ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI SENZA COMPROMETTERE LA SEGRETEZZA Per quanto riguarda le informazioni segrete co-
stituenti il c.d. know how l’accesso alle misure agevolative è subordinato alla sussistenza del requisito della c.d. “proteggibilità” che andrà quindi riferito ai criteri individuativi previsti dal codice della proprietà industriale (art. 98 CPI). Sul punto occorrerà quindi comprendere quale sarà il criterio orientatore che verrà adottato dall’Agenzia delle Entrate per individuare e distinguere ciò che è know how giuridicamente tutelabile, dalle informazioni aziendali che, invece, non possono rivestire tale qualità. In sede di applicazione del Patent Box una criticità risiede nella necessità di divulgare, ai fini delle verifiche fiscali o delle procedure di ruling con l’Agenzia delle Entrate, informazioni aziendali che hanno un valore solo in quanto conservino, nel modo più rigoroso, la loro segretezza. Vi è poi un tema più generale che riguarda l’identificazione stessa del know how, in particolare allorché lo stesso sia il frutto, come spesso accade, di un insieme di conoscenze ed esperienze di dipendenti o collaboratori dell’impresa, non necessariamente riconducibili ad un supporto documentale che, seppure riservato, possa rendere verificabile con una certa immediatezza. Per accedere all’agevolazione fiscale, che a partire dal 2016 potrebbe essere limitata alle PMI e condizionata al rilascio di apposita certificazione, si suggerisce pertanto di: - descrivere e rendere disponibili le policy aziendali implementate nei processi di Ricerca e Sviluppo con specifico riguardo alle misure adottate per garantire la segretezza delle informazioni aziendali; - affidare la certificazione relativa alla consistenza giuridica del Know How a un Consulente in Proprietà Industriale o ad una Associazione/Ente Terzo di comprovata affidabilità e prestigio in materia. Tale certificazione, sempre nell’ottica di recepimento delle Raccomandazioni OCSE, dovrebbe diventare obbligatoria con la Legge di Stabilità 2016, quindi a far data dal 1 luglio 2016.
ESCLUSIONI In base all’art. 6 del DM 28 luglio 2015 sono esclusi dalle agevolazioni sia i marchi di fatto, sia le cc.dd. banche dati, in quanto non collocabili nell’alveo dei software proteggibili con il diritto d’autore. Anche i nomi a dominio, salvo interpretazioni estensive della norma, non sono inclusi nel Patent Box.
A CHI SI APPLICA Le agevolazioni si applicheranno a qualsiasi tito-
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lare di reddito di impresa che effettui attività di ricerca e sviluppo, senza che rilevino il titolo giuridico sulla base del quale avviene l’utilizzo dell’IP agevolabile (ad esempio titolare del bene o licenziatario), la forma giuridica adottata, le dimensioni di impresa. Possono esercitare l’opzione anche i soggetti non residenti nel territorio italiano con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché residenti in Paesi con i quali sono in vigore accordi per evitare la doppia imposizione e che garantiscano l’effettività dello scambio di informazioni. Da notare l’ampliamento della norma in sede di conversione rispetto all’originario testo contenuto nella legge di stabilità, nel senso che è stata data rilevanza anche ai contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. La concessione delle agevolazioni è comunque condizionata all’esercizio da parte dell’impresa di attività di R&S. E’ altresì chiarito (art. 8 DM) che per attività di R&S deve intendersi: - la ricerca fondamentale, ossia i lavori sperimentali e teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e nel design; - la ricerca applicata, ossia la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti o processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; le attività destinate alla definizione concettuale di nuovi prodotti, processi o servizi, i test, le prove e le sperimentazioni, la costruzione di prototipi e campioni, i test di convalida dei
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prodotti, la realizzazione di impianti e servizi a tale fine necessari; il design, ossia le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, le attività di sviluppo dei marchi; l’ideazione e la realizzazione di software protetto da copyright; le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi, anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la loro protezione, le attività di prevenzione e contrasto alla contraffazione, la contrattualistica; le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e la rinomanza dei marchi, contribuendo alla conoscenza, affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi del design o di altri materiali proteggibili.
ESCLUSIONI - redditi percepiti da inventori, che sono assimilati a redditi da lavoro autonomo; - redditi percepiti da società semplici; - i profitti non realizzati nell’ambito dello svolgimento di attività di impresa; - imprese soggette a procedure di liquidazione, fallimento o amministrazione straordinaria, trattandosi di soggetti per i quali vigono criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari ed essendo comunque le relative procedure finalizzate alla cessazione dell’attività di impresa.
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Avv. Massimiliano Patrini
La gestione delle pratiche doganali UNA GUIDA A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI DI IMPORT EXPORT a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
LA CORRETTA GESTIONE DELLE PRATICHE DOGANALI NELLE OPERAZIONI DI IMPORT EXPORT Scopri la nuova guida curata, su commissione di Unioncamere Lombardia, dal Prof. Dr. Giuseppe De Marinis. L’obiettivo è di analizzare il diritto doganale ed i relativi adempimenti nelle operazioni di import/export al fine di individuare gli aspetti cruciali che potrebbero portare alla nascita di un contenzioso doganale. Tale analisi risulta decisiva per avere una comprensione del sistema doganale comunitario. Il processo di internazionalizzazione, la globalizzazione dei mercati, la richiesta di sempre maggiore competitività, la necessità di ridurre i costi di produzione e l’esigenza di trovare nuovi mercati di sbocco, fanno sì che le imprese debbano conoscere i meccanismi, le tecniche doganali e fiscali delle transazioni commerciali con l’estero al fine di comprendere i limiti ed i vantaggi derivanti dal corretto utilizzo di tali strumenti. Prima di procedere all’analisi dell’argomento è opportuno fare alcune precisazioni. Innanzitutto diciamo che il processo di integrazione europea ha origini antiche ma, convenzionalmente, l’accordo che ha segnato un decisivo passo in avanti è stato il Trattato di Roma del 1957. L’art. 2, come modificato dal Trattato di Amsterdam, stabilisce che: “La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni
(...), uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale (...)”. La messa in pratica di tali principi passa anche, ma non solo, attraverso un’armonizzazione delle politiche commerciali dei singoli Stati membri. La nostra attenzione si concentra proprio su quest’ultimo aspetto, dato che questo è il settore di nostra competenza. Al fine di dare attuazione ai presupposti del Trattato di Roma, sono stati emanati due regolamenti comunitari riguardanti, rispettivamente, l’istituzione del Codice Doganale Comunitario Reg. CE n. 2913/1992 ( d’ora in avanti CDC), modificato dal Reg. CE n. 450/2008, delle disposizioni di applicazione del succitato codice (DAC) Reg. CE n. 2454/1993 e da ultimo, dal Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (Codice doganale aggiornato, d’ora in avanti CDU) - rifusione Regolamento (CE) n. 450/2008 - formalmente in vigore dal 1° novembre 2013 (la sua piena operatività è prevista a partire dal 1° maggio 2016) . Il codice doganale comunitario è il volume nel quale è riunita tutta la normativa doganale, coordinata e armonizzata, con la sola esclusione del sistema sanzionatorio. La normativa doganale comunitaria riprende, per certi versi, alcuni principi presenti nella disciplina dei singoli Stati membri anche se, per ovvie ragioni di armonizzazione, se ne discosta, in alcuni casi anche dal punto di vista terminologico. Le principali norme circa l’organizzazione nazionale dei servizi doganali, le misure di vigilanza ed i poteri di controllo, le sanzioni penali e amministrative irrogabili in caso di trasgressione sono invece disciplinate da norme nazionali. La principale norma in materia, a cui faremo riferimento è il Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) approvato con DPR 23 gennaio 1973 n. 43, e successive modificazioni. In conclusione, la presente guida ha l’obiettivo di fornire alle imprese uno strumento aggiornato che consenta di gestire la pratica doganale nelle operazioni con l’estero in maniera da prevenire, ed eventualmente saper affrontare un’eventuale controversia doganale, fornendo alle imprese le
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nozioni ed i principi basilari del diritto tributario e doganale che vengono in rilievo nella fase amministrativa e giurisdizionale. Scarica la guida in formato pdf: http://www. lombardiapoint.it/files/Guida%20Corretta%20
gestione%20pratiche%20doganali%20e%20contenzioso%20doganale.pdf Consulta il video con una minisessione formativa sull’argomento: http://www.lombardiapoint.it/ index.phtml?Id_VMenu=1&daabstract=163 Giuseppe De Marinis
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Liquidità e consolidamento finanziario a tasso agevolato RIFINANZIAMENTO DELLE SEZIONI ANTICRISI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DEL COMMERCIO Su Apinforma n. 11/2015, pp. 14-18, è stata data notizia dell’ampliamento dell’operatività della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane alle imprese manifatturiere ed edili, operata con la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (la c.d. RilancimpresaFVG), tanto che la sezione stessa ha assunto la denominazione di Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività operative. Qui, invece, si segnala che la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziare urgenti, all’art. 17, co. 1 rifinanzia la Sezione con 15 milioni di euro mediante rinuncia al credito avente ad oggetto la restituzione del capitale originariamente anticipato con la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, istitutiva delle sezioni anticrisi. Sull’operatività della Sezione si rinvia al citato testo di Apinforma. In questa sede si rammenta che possono beneficiare dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione: 1. le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane; 2. le imprese manifatturiere ed edili iscritte nel Registro delle imprese ed aventi sede operati-
va sul territorio regionale, anche se non iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Sono concedibili: a) finanziamenti agevolati al tasso dell’1% con durata massima di 10 anni, volti alla realizzazione di iniziative di investimento aziendale (per le sole imprese artigiane), per un ammontare minimo di 10.000 euro e massimo di 1.500.000 euro; b) finanziamenti agevolati al tasso dell’1% con la durata massima di 10 anni, volti a consolidare debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, per un ammontare minimo di 10.000 euro e massimo di 300.000 euro; c) finanziamenti agevolati al tasso dell’1% con la durata massima di 5 anni, volti a sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine, per un ammontare minimo di 10.000 euro e massimo di 300.000 euro. I finanziamenti sub c) possono essere concessi anche in forma di anticipazione di crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. I finanziamenti sono tutti agevolati secondo il regime “de minimis”. Con la medesima norma e nella medesima forma la l.r. 26/2015 ha rifinanziato sempre per 15 milioni di euro anche la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. Per altre informazioni ed eventuale assistenza operativa gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Incentivi per la valorizzazione di disegni e modelli FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE RIMASTE ESCLUSE PER CARENZA DI FONDI DAL BANDO ORIGINARIO Su Apinforma n. 17/2014, pp. 15-19 era stata data notizia e illustrazione del bando del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, rispettivamente, bando e Ministero) per la concessione di agevolazioni alle imprese finalizzate alla valorizzazione dei disegni e modelli, denominato “Disegni+2”, per il quale erano stati complessivamente stanziati 5 milioni di euro. In base, poi, all’avviso pubblicato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2014, le domande potevano essere presentate a partire dal 6 novembre successivo e sarebbero state esaminate con procedura valutativa a sportello fino all’esaurimento delle risorse. Ciò detto, per effetto del grande numero di domande presentate le risorse andarono esaurite entro un paio di mesi e il 13 gennaio 2015 il Ministero chiuse lo sportello con avviso pubblicato sulla G.U. n. 9 del 13 gennaio 2015. Successivamente, però, sono state reperite nuove risorse per l’importo complessivo di 20 milioni di
euro da destinare a questa misura agevolativa e, in forza di questa circostanza, il Ministero con avviso pubblicato sulla G.U. n. 263 dell’11 novembre 2015 ha reso noto che: 1) per le domande di agevolazione presentate a valere sul bando “Disegni+2”, per le quali alla data del 13 gennaio 2015 sia stato attribuito il numero di protocollo on line e che non abbiano trovato copertura finanziaria con le risorse originariamente stanziate, viene avviata l’istruttoria nelle forme e modalità colà previste; 2) l’attività istruttoria sarà conclusa entro 90 giorni dalla data di pubblicazione di detto avviso sulla G.U. e, quindi, entro il 9 febbraio 2016; 3) le ulteriori risorse a disposizione saranno assegnate secondo i criteri già fissati dal bando fino al loro esaurimento; 4) ai fini della corrispondenza con le imprese e dell’invio della documentazione che venisse richiesta resta valida la casella di posta elettronica certificata (PEC) disegnipiu2@legalmail.it; 5) per quanto non previsto dall’avviso in questione si fa rinvio al più volte citato bando. Per il testo dell’avviso e ogni altra informazione le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Contributi investimenti 2015 CHIARIMENTI E ISTRUZIONI OPERATIVE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sui contributi agli investimenti per il settore dell’autotrasporto per il 2015 (v. da ultimo, Apinforma n. 19/2015, pp. 20-24), per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito Ministero) con nota prot. 0021337 del 19 novembre 2015 è intervenuto per fornire chiarimenti e istruzioni operative, anche alla luce di alcune contraddizioni e incongruenze riscontrate nei decreti attuativi del contributo il d.m. 29 settembre 2015 e il connesso d.d. 21 ottobre 2015 -, con speciale riguardo alla data di avvio degli investimenti, alle date di presentazione della domanda, al limite massimo di contribuzione. Ciò premesso si riportano di seguito i passaggi più rilevanti della nota ministeriale, rinviando per il resto al citato testo di Apinforma.
DATA DI AVVIO DEGLI INVESTIMENTI E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Il Ministero chiarisce che sono agevolabili gli investimenti avviati a partire dal 4 novembre 2015, mentre la richiesta di contributo può essere presentata solo a partire dal 5 novembre 2015 e fino alla scadenza del 31 marzo 2016.
SOGGETTI BENEFICIARI Fra i raggruppamenti di imprese sono incluse, oltre ai consorzi e alle cooperative, anche le reti d’imprese.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE La domanda, per la cui redazione ci si deve avva-
lere della modulistica predisposta dal Ministero, rinvenibile sul sito www.mit.gov.it o anche dello stampato allegato al d.d. 21 ottobre 2015, va presentata mediante raccomandata a.r. o a anche a mano alla citata Direzione, soltanto ad investimento perfezionato e ultimato, per cui, a differenza delle precedenti annualità, essa deve essere sin da subito completa. A tale proposito, è necessario allegare il contratto di acquisizione, i documenti comprovanti l’avvenuta immatricolazione ovvero la presentazione della relativa richiesta all’ufficio provinciale della Motorizzazione civile competente per territorio, e la prova dell’integrale pagamento del prezzo di acquisizione del bene tramite fattura quietanzata. Per la documentazione in lingua estera, occorre allegare la traduzione in italiano. Per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, occorre dimostrare il pagamento dei canoni fino alla data di presentazione della domanda; questa prova può essere fornita con la fattura rilasciata dalla società di leasing, regolarmente quietanzata, oppure con la copia della ricevuta dei bonifici bancari eseguiti a favore della medesima società. In mancanza, la Commissione che andrà a istruire la pratica escluderà l’impresa dal beneficio. La documentazione a dimostrazione del perfezionamento dell’investimento deve, dunque, inderogabilmente essere prodotta all’atto della presentazione della domanda stessa, pena il rigetto dell’istanza. Perciò, - rimarca la nota ministeriale – non è possibile presentare domande incomplete, rinviando a un successivo momento la produzione delle fatture e della prova dell’avvenuta immatricolazione e che in nessun caso l’impresa sarà ammessa a trasmettere in un secondo momento la documentazione che aveva l’onere di produrre all’atto di presentazione della domanda. Lo stesso dicasi qualora la domanda venga presentata in data precedente al perfezionamento e all’ultimazione dell’investimento. Per quanto detto, si suggerisce di non affrettarsi a presentare la domanda di contributo, proprio perché non sono ammesse integrazioni successive, tenuto anche conto del fatto che, come ripete la circolare in commento, il meccanismo di assegnazione dei contributi non prevede la formazione di una graduatoria né una procedura a sportello,
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per cui, in caso di risorse insufficienti, si procederà alla riduzione proporzionale tra tutte le imprese ammesse al beneficio. La nota ministeriale sottolinea che si può presentare soltanto una domanda per impresa. Pertanto, se il contributo viene richiesto per più tipologie di investimenti, l’impresa dovrà presentare una sola istanza in cui barrerà le categorie prescelte, per le quali dovrà fornire la documentazione volta a dimostrare il perfezionamento dell’investimento.
IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO Contrariamente a quanto poteva lasciare intendere la formulazione letterale dell’art. 1, co. 7 del d.m. 29 settembre 2015, la circolare chiarisce che la soglia di 400.000 euro si riferisce all’importo massimo del contributo riconoscibile per impresa e non alla spesa massima ammissibile; quindi, in caso di superamento del limite contributivo, lo stesso verrà ridotto a detta soglia.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI La nota del ministero si sofferma sull’obbligo che i beni incentivabili siano nuovi di fabbrica. Il requisito è richiesto per tutte e tre le tipologie di investimenti ammesse al contributo, compresi, dunque, i container e le casse mobili. E’, inoltre, precisato che: - per quanto concerne i veicoli a motore alimentati a gas naturale o biometano non sono ammessi quelli cosiddetti ibridi, alimentati, cioè, alternativamente a carburante tradizionale o a gas; - i semirimorchi destinati al trasporto combinato strada-ferrovia e strada nave devono essere, rispettivamente, rispondenti alla normativa
UIC 596-5 o dotati di ganci nave con specifico riferimento alla normativa IMO; il contributo per questi beni è riconosciuto anche alle grandi imprese; - i container e le casse mobili devono intendersi quali unità di carico intermodale (UTI), standardizzate in modo da assicurare la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto e da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore; il contributo per questi beni è riconosciuto solo alle piccole e medie imprese.
CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI La nota ministeriale chiarisce anche che la maggiorazione del 10%, per le acquisizioni di veicoli ad alimentazione alternativa da parte di piccole e medie imprese, e quella del 15%, per le acquisizioni di semirimorchi per il combinato, di container e di casse mobili eseguite da soggetti aderenti a una rete di imprese, si calcolano sull’importo del contributo spettante, non già aumentando l’intensità di aiuto.
DIVIETO DI CUMULO CON GLI INCENTIVI PREVISTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI Gli incentivi in esame non sono cumulabili con altri contributi ricevuti per le stesse tipologie di investimenti da altre amministrazioni pubbliche. Il testo della circolare ministeriale unitamente ad altri chiarimenti e informazioni può essere richiesto all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Nuova Sabatini. Procedure per l’erogazione del contributo AGGIORNATA LA GUIDA E LA MODULISTICA PER LA RICHIESTA DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO La legge 9 agosto 2013, n. 98, capo I ha introdotto un nuovo strumento di finanza agevolata per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e veicoli, noto come “Nuova Sabatini” o “Sabatini bis” e già ampiamente utilizzato dalle imprese. Lo strumento è stato diffusamente illustrato su Apinforma (v. soprattutto i nn. 2/2014, pp. 22-26 e 4/2014, pp. 20-24 e, da ultimo, il n. 11/2015 p. 22). A parte le disposizioni applicative, allo scopo di facilitare l’accesso allo strumento il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) ha anche approntato delle guide alla compilazione del modulo di domanda e di richiesta di erogazione dei contributi rinvenibili sul sito web del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it). Il 12 novembre 2015 il Ministero ha provveduto ad aggiornare sul proprio sito la guida e la modulistica per la richiesta dell’erogazione della prima quota del contributo in conto interessi da parte delle imprese ammesse al beneficio. Si rammenta che l’erogazione del contributo è prevista solo a completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed è effettuata in quote
annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione. Ora, con l’aggiornamento apportato, l’impresa beneficiaria, dopo la ricezione del decreto di concessione, dovrà compilare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e i relativi allegati esclusivamente in formato digitale e dovrà inoltrarli al Ministero solo attraverso l’accesso alla relativa piattaforma, inserendo le credenziali che vengono trasmesse via PEC dal Ministero stesso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa beneficiaria. Contestualmente, una comunicazione informativa circa l’avvenuto invio delle suddette credenziali è trasmessa all’indirizzo e-mail del “referente da contattare per eventuali comunicazioni” precedentemente indicato dall’impresa in sede di domanda. L’indirizzo web, a cui collegarsi per l’accesso alla piattaforma è: https//benistrumentali.incentivialleimprese.gov. it/Imprese. La procedura operativa per compiere i passaggi sopraindicati è, comunque, descritta nella menzionata Guida alla trasmissione delle richieste di erogazione delle quote di contributo, prelevabile insieme agli altri allegati al seguente link: www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/erogazione-contributi. Per altre informazioni sull’intera materia gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Indennità NASpI PRECISAZIONI SU MODALITÀ DI CALCOLO E REQUISITO DELLE TRENTA GIORNATE DI EFFETTIVO LAVORO L’Inps nella circolare 194/2015 ha fornito precisazioni ulteriori sulle modalità di calcolo dell’indennità NASpI, a seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 148/2015 e n. 150/2015, attuativi del cd. “Jobs act”.
LIMITI MASSIMI DURATA INDENNITÀ NASpI Alla luce delle nuove disposizioni, a seguito dell’abrogazione dell’ultimo periodo dell’art. 5 del D.Lgs. 22/2015, anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta – in funzione del numero di settimane di contribuzione utili presenti nel quadriennio di osservazione – fino alla durata massima di 24 mesi (anziché 78 settimane). L’INPS provvederà al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’applicazione e, nel caso di scostamenti rispetto alla previsione, il beneficio in questione sarà oggetto di rideterminazione.
DICHIARAZIONE IMMEDIATA DISPONIBILITÀ - NUOVE MODALITÀ PRESENTAZIONE In base a quanto stabilito dall’art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015, sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle Politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego. A tal fine, la domande di indennità ASpI, NASpI o DIS-COLL presentate dagli interessati all’INPS equivalgono a dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro e vengono trasmesse dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall’Agenzia in collaborazione con l’Istituto. PAG. 29 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2015
Sono pertanto possibili due diverse modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, altrettanto valide, di cui una attraverso la registrazione al suddetto Portale nazionale delle politiche del lavoro e l’altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL. In osservanza delle richiamate disposizioni, l’Istituto aggiornerà, semplificandoli, i moduli di domanda relativi alle suddette prestazioni. In attesa della realizzazione da parte dell’ANPAL del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, l’Inps metterà a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori, di cui alla legge 92/2012. Il beneficiario delle suddette prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, è comunque tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del citato d.lgs. n. 150/2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal Centro per l’impiego entro i termini previsti.
CONDIZIONALITÀ E SANZIONI L’Inps ricorda che nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il Centro per l’impiego deve essere riportata la disponibilità dell’interessato alle seguenti attività: - partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; - partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; - accettazione di congrue offerte di lavoro, così come definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 commi 41 e 42 della legge n. 92 del 2012.
Riguardo ai percettori di indennità ASpI, NASpI e DIS-COLL, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a “iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro”, si applicano le seguenti sanzioni: 1) decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; 2) decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; 3) decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. In caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, si applicano le seguenti sanzioni: 1) decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; 2) decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. In caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione. Sono previste anche sanzioni, sempre in assenza di giustificato motivo, in caso di mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, quali: 1) decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; 2) decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; 3) decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. L’Inps chiarisce che, qualora venga comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al Portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi. Le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall’INPS, su comunicazione del Centro per l’impiego, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell’importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell’evento. PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2015
Avverso tali sanzioni è ammesso ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
PERFEZIONAMENTO REQUISITO TRENTA GIORNATE DI LAVORO EFFETTIVO Uno dei requisiti per l’accesso alla Naspi è la presenza di 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Per la generalità dei lavoratori, la verifica della sussistenza del predetto requisito viene effettuata mediante il flusso telematico mensile Uniemens. Per le categorie di lavoratori per le quali tale flusso non evidenzia il dato richiesto, quali i lavoratori a domicilio, i lavoratori con lunghi periodi neutri, i lavoratori con periodi di attività all’estero, il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo si considera soddisfatto quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 5 settimane di contribuzione. Con riferimento ai contratti di lavoro intermittente ed ai contratti di somministrazione di lavoro, viene chiarito che i periodi di non lavoro non sono utili ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione, oltre che per la determinazione della durata e della misura della stessa. Inoltre, gli stessi periodi non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo, ma sono invece considerati “neutri”, con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.
COMPATIBILITÀ CON INDENNITÀ DI MOBILITÀ Di norma, ai fini del calcolo della durata della prestazione NASpI, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Tuttavia, viene chiarito che qualora il lavoratore, nel periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità NASpI, abbia fruito di indennità di mobilità, anche in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ Per ciò che concerne i contratti di solidarietà, fermo restando l’indice di congruità dell’intervento fissato al 60%, si specifica che, in presenza di periodi interessati da detti contratti – in concreto a zero ore - nel quadriennio di osservazione per l’accesso alla NASpI, è possibile procedere alla neutralizzazione dei relativi periodi sia ai fini del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, che di quello delle 13 settimane di contribuzione.
INCENTIVO PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATORI PERCETTORI DI NASpI La circolare 194/2015 precisa infine che i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati
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percettori di indennità NASpI, possono fruire del beneficio pari al 20% del trattamento residuo che avrebbe dovuto essere erogato al lavoratore. L’art. 24 del D.Lgs. 150/2015 ha infatti modificato la misura dell’incentivo, originariamente introdotto dalla Legge Fornero in caso di assunzione di lavoratori percettori di ASpI, riducendola dal 50% al 20%; il restante 30% è invece devoluto all’ANPAL per il finanziamento del fondo delle politiche attive. In assenza di ulteriori chiarimenti, la riduzione si ritiene possa essere applicabile dal 24 settembre u.s.; si auspicano invece ulteriori istruzioni per la restituzione della quota eventualmente già fruita ma non più spettante. (C)
Energia
WORLD ENERGY OUTLOOK 2015. CAMBIAMENTI NELLA PRODUZIONE ENERGETICA GLOBALE Nel rapporto contenuto nel World Energy Outlook 2015 (WEO 2015), l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) certifica come sia ormai in atto in maniera irreversibile il cd. processo di transizione energetica che condurrà, probabilmente entro il 2030, a far divenire le energie rinnovabili, attualmente la seconda più grande fonte di produzione di energia a livello mondiale, la prima fonte produttiva assoluta scalzando dalla prima posizione il carbone. Nel rapporto citato si evidenzia che, sebbene il carbone abbia incrementato la sua quota nel mix energetico globale, passando negli ultimi decenni dal 23% nel 2000 al 29% in data odierna, questo trend positivo sta progressivamente decrescendo con la conseguenza che si verrà ad assottigliare sempre più sino al lasciare il passo alle
nuove forme emergenti di produzione energetica. Un ulteriore dato da considerare in questo processo di trasformazione è indubbiamente il prezzo del petrolio, in quanto va assolutamente evitato, secondo quanto emerge nel documento, che la diminuzione delle quotazioni al barile si traduca in un ostacolo importante nella trasformazione del settore energetico che potrebbe far deflettere i nuovi investimenti nel settore dell’efficientamento energetico fino al 2040. Inoltre, il perdurare di un prezzo del petrolio più basso, pur avvantaggiando di fatto i consumatori, determinerebbe problemi di sicurezza energetica aumentando la dipendenza da un numero ristretto di produttori low cost o creando le condizioni per un rimbalzo brusco delle quotazioni al diminuire degli investimenti nella produzione. Infine, un’ulteriore ed importante proiezione in tema di mutamento dello scenario mondiale che figura nel WEO 2015 è che se da un lato l’aumento delle emissioni legate all’energia rallenterà drasticamente, dall’altro la gittata delle emissioni determinerà, a lungo termine, un aumento della temperatura di circa 2,7 °C entro il 2100.
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(C)
Rinnovato l’accordo per la fornitura di energia per il 2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS IN MERCATO LIBERO Abbiamo rinnovato anche per l’anno 2016 l’accordo commerciale per la fornitura di energia elettrica alle condizioni di libero mercato. L’accordo si sviluppa attraverso un gruppo di acquisto organizzato dall’Associazione e permette alle Imprese Associate di approvvigionarsi di energia elettrica ad un prezzo economicamente vantaggioso. La scelta del fornitore per l’anno in corso si è indirizzata in favore di AMGA Energia & Servizi Srl, dopo aver preso in esame e valutato molteplici offerte. L’offerta, a prezzo fisso, è articolata per le utenze dotate di misuratore orario su 3 fasce così come definite dall’AEEG nella delibera n. 181/06: - F1: lunedì - venerdì dalle 8,00 alle 19,00; - F2: lunedì - venerdì dalle 7,00 alle 8,00 e dalle 19,00 alle 23,00, sabato dalle 7,00 alle 23,00; - F3: lunedì - sabato dalle 23,00 alle 7,00 e dalle 23,00 alle 24,00, domenica e festivi. L’offerta prevede l’applicazione del prezzo in base ai seguenti valori: - F1: 52,45 €/MWh; - F2: 54,05 €/MWh; - F3: 41,18 €/MWh. Per le utenze monorarie il prezzo è fissato in 49,57 €/MWh; tale prezzo è riferito ad uso esclusivo delle utenze dotate di misuratore orario. I prezzi di fornitura sopraesposti non comprendono:
- oneri per le perdite di rete; - corrispettivi per i servizi di dispacciamento come da delibera AEEG 111/06 e successive modifiche e/o integrazioni, trasmissione, trasporto e misura dell’energia elettrica; - componenti tariffarie A, UC, MCT, di pertinenza del mercato libero; - tasse, imposte o tributi applicabili al contratto o alla somministrazione di energia elettrica; - qualsiasi altro onere che le autorità competenti porranno a carico del cliente finale. I prezzi includono invece: - gli oneri relativi alla CO2 e certificati verdi; - gli oneri di sbilanciamento; - i benefici derivanti dall’assegnazione da parte di Terna/GRTN di energia di importazione e CIP 6; - il corrispettivo di non arbitraggio (art. 41 delibera AEEG 111/06) - il corrispettivo copertura costi trasporto CCT (art. 43 delibera AEEG 111/06). Non è prevista l’applicazione delle componenti UC1 e PPE, in quanto trattasi di utenze sul libero mercato. Le presenti condizioni economiche decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide fino al 31 dicembre 2016. Segnaliamo inoltre che AMGA Energia & Servizi Srl è in grado di formulare offerte di GAS naturale personalizzate in base alla tipologia di consumo e alle caratteristiche dei processi produttivi. Per l’adesione, che, ricordiamo, è aperta a tutte le Imprese Associate, oltre che per informazioni in merito alla convenzione, sarà sufficiente prendere contatto con il geom. Alan Bertoli dell’ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione, tel. 0432 – 507377 - e-mail: sicurezza@confapifvg.it.
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(AB)
Sicurezza. Corte Suprema di Cassazione LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER DANNO SUBÌTO DA TERZI In una recente sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione sulla tematica della sicurezza dei e nei luoghi di lavoro (Cass. IV Sez. Penale n. 31230/2015), si riafferma il principio della responsabilità del datore di lavoro anche nell’ipotesi in cui, in un’azienda, accada un incidente che coinvolga un terzo estraneo al rapporto lavorativo. Sul punto, la Cassazione ribadisce che le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non già esclusivamente dei lavoratori che esercitano la
prestazione oggetto del rapporto ma anche dei soggetti terzi che si trovano nell’ambiente di lavoro, senza che abbia rilevanza la sussistenza di una rapporto di subordinazione con il titolare dell’azienda in cui il sinistro si è verificato. Ciò implica, pertanto, che ove in un’azienda succeda un evento lesivo in danno del terzo, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile delle violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ex artt. 589, comma II e 590, comma III, c.p. qualora, ovviamente, sussista un nesso di causalità tra la suddetta violazione e l’evento dannoso che la normativa antinfortunistica violata intenda preservare. Per completezza, si specifica che nel caso di specie, la Suprema Corte ha esaminato l’asserita violazione della norma prevista dall’art. 163 del D.lgs. n. 81/2008. (C)
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Certificazioni di qualità REVISIONE ISO 9001 E ISO 14001
Periodicamente gli standard ISO (International Organization for Standardization) sono soggetti a revisione affinché siano sempre in grado di rispondere alle necessità del mercato. Le nuove versioni della ISO 14001 e della ISO 9001 sono state pubblicate il 15 settembre 2015. Dopo uno scrupoloso lavoro di analisi ISO ha deciso di rivedere gli standard, affinché: - la gestione della qualità e quella ambientale diventino parte integrante delle strategie di business e di sviluppo aziendale; - l’integrazione tra gli standard diventi un punto di forza agevolando le organizzazioni; - le aspettative di tutti gli stakeholder di un’organizzazione siano recepite dal sistema adottato; - il miglioramento continuo delle organizzazioni prosegua.
LE PRINCIPALI NOVITÀ E I CAMBIAMENTI PREVISTI DALLE NUOVE EDIZIONI ISO 9001:2015 - Elementi di cambiamento I punti norma che hanno subito modifiche sostanziali sono: 4. Contesto dell’organizzazione: L’organizzazione deve individuare e analizzare i fattori interni ed esterni rilevanti per i suoi obiettivi strategici che influenzano la sua capacità di ottenere i risultati attesi dal sistema di gestione per la qualità. Definire tali fattori è fondamentale per ragionare in un’ottica di “Risk Based Approach” e organizzare di conseguenza il sistema di gestione per la qualità. Obiettivo: elevare il livello di visione strategica dell’organizzazione nel progettare il sistema di gestione per la qualità, tenendo conto
del contesto in cui essa opera. La conoscenza: - di contesto; - aspettative delle parti interessate; - prodotti o servizi offerti dall’organizzazione è fondamentale per definire il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità, che costituisce le condizioni entro le quali sono applicati i requisiti della norma. 5. Leadership Enfasi sulle responsabilità della Direzione e sul suo ruolo, in termini di supporto e motivazione nei confronti delle risorse umane, nell’attuazione del sistema di gestione per la qualità. La nuova norma non parla più di un Rappresentante della Direzione, ma coinvolge esplicitamente il Top Management (“Persona o gruppo di persone che dirigono e controllano una organizzazione al più alto livello”). Il coinvolgimento della Direzione aziendale è fondamentale per l’efficace attuazione di un sistema di gestione per la qualità e per migliorare la sua integrazione con il “sistema azienda”. 6. Pianificazione Approccio basato sul rischio: fondamentale per pianificare il sistema di gestione per la qualità, e trasversale a tutto lo standard, porta nelle organizzazioni nuove responsabilità: - analizzare rischi e opportunità, classificarli in rapporto alla gravità delle conseguenze; - pianificare le azioni volte ad affrontare i rischi (eliminazione e/o mitigazione degli stessi); - mettere in atto tali azioni; - controllarne l’efficacia; - apprendere dall’esperienza, nell’ottica di un miglioramento continuo. Le organizzazioni dovranno determinare il miglior modo per valutare rischi ed opportunità, in maniera commisurata alla complessità dell’organizzazione stessa e dei suoi processi. 7. Supporto: Nuovo punto in cui sono convogliati i requisiti di supporto, ossia: risorse, competenze, consapevolezza, comunicazione ed informazione documentata.
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La consapevolezza è elevata a requisito. Informazione documentata: - è il vero elemento di novità (comune a tutte le norme aderenti alla HLS); - sostituisce i termini “procedure” e “registrazioni”; - può essere redatta e conservata nella forma che l’organizzazione ritiene più adeguata in funzione delle proprie esigenze, rischi ed opportunità; - non deve essere interpretata come il venire meno dell’obbligo - da parte delle organizzazioni - di sviluppare, mantenere e registrare quanto richiesto dal sistema. 8. Attività operative L’approccio per processi è reso più esplicito. Obiettivo dei processi è generare fiducia nella capacità dell’organizzazione di: - soddisfare le aspettative del cliente; - fornire prodotti e servizi conformi ai requisiti dello standard. L’applicabilità ai “servizi” è resa più esplicita (nell’edizione precedente si parlava solo di “prodotto”). External provision (prodotti e servizi forniti dall’esterno): - sostituisce i termini “approvvigionamento / outsourcing”; - si pone l’accento sul suo controllo: l’organizzazione deve assicurare che quanto approvvigionato all’esterno sia conforme ai requisiti. 9. Valutazione delle prestazioni L’attenzione è spostata dal monitoraggio del sistema di gestione alla pianificazione delle attività di monitoraggio sul prodotto e/o servizio. L’organizzazione deve identificare cosa deve essere monitorato, in che modo e quando i risultati del monitoraggio devono essere analizzati. Le attività di monitoraggio, misurazione e analisi servono a garantire: - l’efficacia del sistema di gestione per la qualità; - il costante soddisfacimento dei requisiti e degli obiettivi che l’organizzazione ha stabilito. 10. Miglioramento Obiettivo: determinare e selezionare opportunità di miglioramento di: - processi; - prodotti e servizi; - risultati attesi dal sistema di gestione. Attività continua: ogni volta che un’opportunità di miglioramento viene identificata, l’or-
ganizzazione deve stabilire come implementarla e quali risorse utilizzare. ISO 14001:2015 - Elementi di cambiamento I punti norma che hanno subito modifiche sostanziali sono: 4. Contesto dell’organizzazione Il contesto dell’organizzazione è posto come requisito preliminare per la definizione del campo di applicazione del sistema di gestione ambientale e per la pianificazione, rafforzando l’orientamento verso le parti interessate. L’Organizzazione, prima di identificare il proprio campo di applicazione e prima di pianificare, deve conoscere il contesto in cui opera. L’edizione precedente della norma lo considerava già implicitamente nell’individuazione degli aspetti ambientali e nella pianificazione generale. Per definire gli ambiti di applicazione del sistema di gestione ambientale (SGA), l’organizzazione deve tenere conto dei fattori interni ed esterni che possono influire sulle capacità di raggiungere i suoi obiettivi ambientali. Tali fattori sono: - il contesto in cui l’organizzazione opera; - i bisogni e le aspettative delle parti interessate. 5. Leadership: Enfasi sul ruolo chiave del Top Management: assegnando specifici ruoli e responsabilità, dimostra il suo impegno nell’assicurare l’effettiva applicazione del sistema di gestione ambientale. L’impegno del Top Management deve inoltre essere proattivo verso la protezione dell’ambiente, nei suoi molteplici aspetti, tra i quali: - prevenzione di impatti negativi; - uso sostenibile delle risorse; - mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; - protezione della biodiversità e degli ecosistemi. La nuova norma non parla più di un Rappresentante della Direzione, ma coinvolge esplicitamente il Top Management (“Persona o gruppo di persone che dirigono e controllano una organizzazione al più alto livello”). Gli obiettivi del SGA si integrano con la pianificazione strategica dell’organizzazione. 6. Pianificazione: Nel pianificare il sistema di gestione ambientale, l’organizzazione deve prendere in considerazione rischi ed opportunità in relazione:
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www.vinoesapori.it
STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana dal 23 novembre al 27 dicembre senza bisogno di prenotazione! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA CANTINA
PROVINCIA DI PORDENONE
23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12
CANTINA
Bessich, Roveredo In Piano Tel. 0039 0434 949898 0039 334 9962365
Mont’Albano Agricola, Povoletto Tel. 0039 0432 647016 0039 345 8139501
Cadibon, Corno di Rosazzo Tel. 0039 0432 759316 0039 339 2128280
Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144
Cantina Ariis, Trivignano Udinese Tel. 0039 0432 999367 0039 335 202845 Cantina I Magredi, S. Giorgio della Richinvelda - Tel. 0039 0427 94720 0039 340 3102584 De Lorenzi Vini, Pravisdomini Tel. 0039 0434 644168 0039 348 3340206
PROVINCIA DI UDINE 23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12
Tenuta di Blasig, Ronchi dei Legionari - Tel. 0039 0481 475480 0039 338 3991419 Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194 0039 348 4940930 Villa Russiz, Capriva Del Friuli Tel. 0039 0481 80047 0039 337 1073895
Ferrin Paolo, Camino al Tagliamento - Tel. 0039 0432 919106 0039 335 6005632 Ferruccio Sgubin, Dolegna Del Collio - Tel. 0039 0481 60452 0039 347 8914256 - 0039 347 0562369 Fossa Mala, Fiume Veneto Tel. 0039 0434 959872 0039 0434 957997 - 0039 335 7373633 Humar, San Floriano Del Collio Tel. 0039 0481 884197 0039 338 1410351 La Ganga di Alfio Lovisa, San Giorgio della Richinvelda Tel. 0039 339 8493006
SAPORI
23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12
Distilleria Pagura, Zoppola Tel. 0039 0434 97021 Gelateria Arte Dolce, Spilimbergo Tel. 0039 0427 926366 La Gubana della Nonna, San Pietro al Natisone Tel. 0039 0432 727234
Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it
- agli aspetti ambientali significativi; - ai requisiti di legge applicabili; - ai requisiti relativi ad altri fattori interni ed esterni; al fine di ponderarli in modo preciso in fase di definizione degli obiettivi ambientali. Esplicitato il concetto di rischio, la cui valutazione deve basarsi su tre fonti: - aspetti ambientali; - prescrizioni legislative; - contesto dell’organizzazione. 7. Supporto Nuovo punto in cui sono convogliati i requisiti di supporto, ossia: risorse, competenze, consapevolezza, comunicazione ed informazione documentata. La consapevolezza è elevata a requisito. Informazione documentata: - è il vero elemento di novità (comune a tutte le norme aderenti alla HLS); - sostituisce i termini “procedure” e “registrazioni”; - può essere redatta e conservata nella forma che l’organizzazione ritiene più adeguata in funzione delle proprie esigenze, rischi ed opportunità; - non deve essere interpretata come il venire meno dell’obbligo - da parte delle organizzazioni - di sviluppare, mantenere e registrare quanto richiesto dal sistema. 8. Attività operative: Introdotto il concetto di Life Cycle Perspective, un approccio che prevede l’attenzione alla tutela dell’ambiente in tutte le fasi produttive: - progettazione e sviluppo; - individuazione delle materie prime; - imballaggio e distribuzione; - riuso e riciclo; - smaltimento finale. Life Cycle Perspective pone maggiore enfasi sui requisiti ambientali richiesti nell’approvvigionamento dei beni e servizi e nel controllo dei processi affidati in outsourcing. Life Cycle Perspective si traduce in un’esplicita richiesta da parte della norma di: - controllare i processi in outsourcing; - determinare i requisiti ambientali per il procurement; - considerare i requisiti ambientali delle attività di sviluppo, consegna e trattamento di fine vita dei prodotti/servizi; - considerare la necessità di fornire informazioni sugli impatti ambientali potenziali durante la consegna di prodotti, servizi e trattamento di fine vita del prodotto.
9. Valutazione delle prestazioni: Inseriti requisiti più specifici relativi alla valutazione delle prestazioni ambientali, inclusa la necessità di stabilire criteri e indicatori per analizzare e valutare le proprie prestazioni ambientali. Rafforzati alcuni elementi connessi al monitoraggio e alla comunicazione delle performance. È richiesto più chiaramente all’organizzazione di determinare: - quali aspetti debbano essere monitorati e misurati, in relazione a specifici fattori; - gli indicatori con cui sarà misurata la performance ambientale; - quando i risultati del monitoraggio e delle misurazioni dovranno essere analizzati e valutati. 10. Miglioramento Concetto di “miglioramento continuo” associato anche alle performance ambientali, oltre che ai miglioramenti del sistema di gestione. È chiaramente esplicitato l’obiettivo del sistema del gestione ambientale, ovvero il miglioramento delle performance ambientali dell’organizzazione. La nuova edizione della norma rende tale obiettivo più concreto ed effettivo.
L’AREA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE L’Associazione, forte dell’esperienza maturata ed acquisita attraverso conoscenza e competenza sulle diverse norme, fornisce informazioni, assistenza ed accompagnamento nei percorsi certificazione. Cura i contatti con gli Enti certificatori e fornisce preventivi alle Imprese per l’ottenimento delle elencate certificazioni: - UNI EN ISO 9001:2015 – certificazione del sistema qualità; - UNI EN ISO 14001:2015 – certificazione ambientale; - OSHAS 18001:2007 – certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro - SA 8000:2014 – certificazione etico sociale; - implementazione dei modelli di organizzazione gestione e controllo conformi ai requisiti del d. lgs. 231/2001; - certificazione FSC; - norme metrologiche; - certificazioni di prodotto (marcatura CE e certificazioni volontarie). - norme omologhe operanti in altri paesi Puntuali informazioni in merito potranno essere richieste all’ufficio Ambiente Sicurezza Qualità ed Energia dell’Associazione. (AB)
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SOA: incremento di categoria per la Edil Progetti POTRÀ ESEGUIRE IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (OG2) La Edil Progetti srl, rappresentata dal geom. Massimo Raber, ha sede in via Genova 22 a Udine e ha ottenuto la categoria OG2 II classifica per un importo di 516.000 integrando l’attestazione alla precedente categoria OG1 per 516.000 euro di cui era già in possesso. Questo importante traguardo le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2). La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
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Era già qualificata sempre per un importo massimo di 619.200 Euro per l’esecuzione di edifici civili e industriali (OG1) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, presso l’Associazione è attivo un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Guida pratica alle reti d’impresa (2a parte) QUESTA PREVISIONE “SEMPLIFICA IL DISTACCO” STABILENDO CHE ESSO, NELL’IPOTESI DI DISTACCO INTRA-RETE, SORGA IN AUTOMATICO Per la partecipazione delle reti d’impresa alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici è stata redatta una Guida pratica per le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Il presente documento è stato approvato dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nella seduta del 18 febbraio 2015, ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 24 settembre 2015. Il documento, elaborato nell’ambito dell’Area Contratti Pubblici di ITACA, è stata redatto da uno specifico Gruppo di lavoro “Reti d’Impresa”, in collaborazione con Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e RetImpresa. Ricordiamo che ITACA è l’organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, opera attraverso specifici gruppi di lavoro composti da funzionari e dirigenti regionali competenti in materia, organizzati nelle seguenti aree tematiche: I. Contratti Pubblici, II. Sostenibilità Energetica e Ambientale, III. Sicurezza sul Lavoro, IV. Legalità e Trasparenza, V. Capitolati tecnici e Prezzari, VI. Edilizia e Governo del Territorio, VII. Osservatorio Regionale Appalti, VIII. Partenariato Pubblico Privato. La commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio è una delle Commissioni permanenti istituite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di supporto alle decisioni dell’Assemblea dei Presidenti regionali in ordine ai temi inerenti lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, del trasporto in tutte le sue modalità e, in particolare, del trasporto pubblico locale, e infine sui temi degli appalti pubblici e concessioni. La Commissione si avvale di un coordinamento tecPAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2015
nico composto da funzionari e dirigenti regionali competenti per materia. In questa seconda parte continuiamo nell’approfondimento dei vari capitoli del documento.
LA FORMA E LA PUBBLICITÀ I contratti di rete, al fine di essere iscritti al Registro Imprese, devono essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale cd. C.A.D.). L’impiego della modalità prevista all’art. 24 del C.A.D., consistente nella sottoscrizione con firma digitale, senza quindi necessità di autentica notarile, postula la trasmissione del contratto, al Registro Imprese, attraverso la compilazione del modello standard tipizzato (scaricabile dal sito http://contrattidirete.registroimprese.it). Il contratto di rete è soggetto ad una forma di pubblicità legale, (dalla quale, peraltro, la norma fa discendere l’efficacia del contatto stesso) consistente nell’iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante (indi del contratto si troverà notizia presso la posizione al Registro Imprese di ogni impresa partecipante). È sotto il profilo della modalità pubblicitaria che il legislatore ha introdotto la possibilità che la rete si doti di soggettività giuridica, prevede, infatti, la norma che “Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica”. Attraverso, quindi, un adempimento di natura pubblicitaria, consistente nell’iscrizione della rete in un’apposita ed autonoma posizione al Registro Imprese, anziché presso la posizione delle imprese partecipanti al contratto, viene ammesso che, con il contratto di rete, le imprese diano vita ad un ente giuridico: la rete dotata di soggettività giuridica (cd. rete-soggetto).
LA RETE CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA Nella fattispecie “rete-soggetto”, la costituzione
del fondo patrimoniale comune assume il ruolo di requisito necessario, e sebbene non espressamente prescritto dalla norma, si ritiene essere necessaria anche l’istituzione dell’organo comune. Quanto al requisito della forma, il contratto dev’essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Firma elettronica autenticata). La rete con soggettività giuridica, ad oggi, non ha ricevuto una completa disciplina civilistica di matrice legislativa, mentre è stata oggetto di un’accurata analisi dal punto di vista tributario ad opera dell’Agenzia delle Entrate che, con la Circolare n. 20/E del 18.6.2013, ha precisato che la rete con soggettività giuridica, in quanto soggetto giuridico, costituisce anche un soggetto tributario. La suddetta previsione è stata aggiunta con L. n. 134/2012 (conversione con modifiche di D.L. n. 83/2012).Di conseguenza, alla luce di quanto espresso dalla Commissione Europea con Comunicazione C82010/8939 del 26.1.2011, la rete soggetto vede negata la possibilità di conseguire l’agevolazione fiscale (ex Legge n. 122/2010). La rete-soggetto deve: - richiedere un autonomo numero di partiva IVA; - adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti di imposta, applicazione di regimi speciali quali ad es. quella sulle società di comodo, ecc.); - tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari, scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili, bilancio). Conseguentemente, per quanto concerne le imprese partecipanti alla rete soggetto: - sono “socie” della rete in quanto il loro apporto è trattato come un conferimento; - la loro partecipazione ha un “valore fiscale” in grado di rilevare in ipotesi di scioglimento del vincolo; - non possono beneficiare dell’agevolazione fiscale (ex Legge n. 122/2010). Come sopra accennato della rete-soggetto, ad oggi, resta lacunosa la disciplina dettata dal legislatore, ciononostante, in via interpretativa, si deduce che la rete-soggetto, in quanto ente giuridico operante nel mercato, rappresenti un soggetto che può andare incontro alle procedure fallimentari, oltre a poter esser soggetta alla responsabilità penale degli enti ex d. lgs. 231/2001.
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Per quanto concerne il profilo della responsabilità PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2015
patrimoniale, il legislatore, con la novella ex L. n. 134/2012, ha introdotto una disciplina che trova applicazione tanto per l’ipotesi di rete meramente contrattuale, quanto per l’ipotesi di rete con soggettività. La norma prevede che, quando nel contratto di rete vi sia la costituzione del fondo patrimoniale comune e l’istituzione dell’organo comune (destinato a svolgere attività, anche commerciale con i terzi), “al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 2° comma c.c.; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”. Nel dettare la disciplina della responsabilità il legislatore, da un lato, ha operato un rinvio, subordinato all’esito di un positivo scrutinio di compatibilità, alle norme sui fondi consortili (e propriamente alle regole di indivisibilità del fondo e non aggredibilità dello stesso da parte dei creditori particolari degli aderenti e di responsabilità per le obbligazioni contratte dall’organo comune per conto dei singoli partecipanti); d’altro lato, senza interporre condizione alcuna (viene impiegata nella norma la locuzione “in ogni caso”), per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma comune, è stata prevista, ai sensi dell’art. 2740 2° co. c.c., un’ipotesi di limitazione della responsabilità patrimoniale. Il fondo patrimoniale appare assumere, pertanto, caratteri di autonomia e separazione rispetto ai patrimoni delle imprese partecipanti alla rete. A corollario di questo regime di limitazione della responsabilità patrimoniale, è prescritto l’obbligo di redigere e depositare, annualmente, presso il Registro delle Imprese, la situazione patrimoniale della rete e si applica, in quanto compatibile, l’art. 2615-bis 3° codice civile. E’ di tutta evidenza che nelle reti prive dei due presupposti (fondo patrimoniale comune ed organo comune svolgente attività verso terzi), non troverà applicazione la previsione normativa suddetta, ma, di volta in volta, opereranno le norme in materia di responsabilità patrimoniale civile, in particolare in tema di obbligazioni soggettivamente complesse, ove le obbligazioni siano assunte dalla pluralità di imprese o dall’organo comune per conto di una pluralità di imprese retiste-mandanti. A tal proposito non è enunciabile un’unica ed univoca soluzione, dovendosi, di volta in volta, valutare e considerare le caratteristiche della singola fattispecie concreta. Diversa è la considerazione del profilo della responsabilità quando le imprese aggregate in rete
partecipano agli appalti pubblici (di cui infra): in quest’ultimo caso trova applicazione la disciplina ex art. 37 Codice Appalti, da intendersi quale norma speciale in tema di appalti prevalente su pattuizioni o norme volte a limitare la responsabilità verso la stazione appaltante.
I PROFILI GIUSLAVORISTICI NELLE RETI La collaborazione reticolare postula e genera la condivisione e lo scambio di informazioni, prestazioni, mezzi e risorse e tra quest’ultime non si possono non contemplare le risorse umane. A tal proposito, i contratti di rete sono stati oggetto di attenzione del legislatore anche nella prospettiva giuslavoristica: la Legge 9 agosto 2013, n. 99 ha previsto per le imprese, partecipanti ad un contratto di rete, la possibilità di ricorrere, nella gestione delle risorse umane, all’impiego degli istituti del distacco in modalità cd. “agevolata” ed alla codatorialità. Il distacco Il distacco è istituto già noto nel nostro ordinamento, tuttavia il legislatore intervenendo all’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi), al comma 4-ter ha previsto che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile.[..]”
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Questa previsione “semplifica il distacco” giacché incide sul profilo dell’interesse, (che dev’essere sotteso all’impiego del personale in modalità distaccata), stabilendo che esso, nell’ipotesi di distacco intra-rete, sorga in automatico, ovvero sia da considerarsi in re ipsa venendo, quindi, meno la necessità di dichiararlo e dimostrarlo. Regime di codatorialità Un’ulteriore novità, di portata dirompente nel panorama giuslavoristico italiano, è rappresentata dalla possibilità, per le imprese retiste, di assumere e gestire il personale in regime di codatorialità, secondo le regole che i retisti stessi devono stabilire nel contratto di rete. La codatorialità sta a significare che un unico rapporto di lavoro possa essere instaurato tra un lavoratore e, dal lato dei datori di lavori, una pluralità di soggetti (gli imprenditori retisti appunto): questa possibilità rappresenta una novità assoluta in un ordinamento giuslavoristico, qual è il nostro, in cui da sempre i rapporti di lavoro sono improntati al principio binario “un lavoratore-un datore di lavoro”. Nelle reti d’impresa si può ricorrere anche ad altri strumenti per gestire le risorse umane, dal ricorso alla somministrazione del lavoro, al rapporto con soggetti esterni che prestano consulenza alla rete e pertanto emettono fattura alle imprese retiste per le proprie prestazioni erogate, tuttavia il panorama delle soluzioni, con la Legge 99/2013, si è arricchito ottimizzando la risposta che attraverso le reti si può offrire alle imprese. (continua) (CS)
Nuove direttive LLPP in Friuli Venezia Giulia (6a parte) IL DOCUMENTO È IL FRUTTO DI UN INTENSO LAVORO DI COLLABORAZIONE FRA I COMPETENTI UFFICI REGIONALI E LA NOSTRA ASSOCIAZIONE La Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia con una circolare del 7 agosto 2015 ha trasmesso le direttive vincolanti in materia di Lavori Pubblici alle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia. A nostro avviso queste Direttive in materia di lavori pubblici rappresentano un importante presupposto per il rilancio dell’industria regionale delle costruzioni. Il documento, diramato dall’Amministrazione regionale a tutte le stazioni appaltanti della regione, è il frutto di un intenso lavoro di collaborazione fra i competenti uffici regionali e le organizzazioni di categoria, fra cui la nostra Associazione Confapi FVG. Accanto alla semplificazione delle procedure, le Direttive hanno, infatti, recepito alcuni principi che da sempre la nostra Associazione considera cardini per una corretta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori che valorizzi anche il tessuto produttivo locale. Fra i più rimarchevoli, figura l’eliminazione del criterio del “massimo ribasso”. Ciò consentirà che i lavori vengano affidati a prezzi congrui (quantificati, cioè, attraverso il prezziario regionale da poco aggiornato) non solo allo scopo di contenere il costo dell’opera, ma anche di garantire qualità, certezza di tempi e lo stesso modus operandi dell’esecutore tanto verso il committente, quanto verso gli altri operatori coinvolti e le maestranze. L’eliminazione del “criterio del massimo ribasso” andrà, inoltre, a diminuire le fonti di contenzioso fra imprese e pubblica amministrazione e a ridurre l’introduzione delle discusse varianti d’opera finalizzate all’adeguamento dei prezzi. Altrettanto importanti sono le misure introdotte per favorire l’accesso agli appalti da parte delle PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2015
piccole e medie imprese, come la suddivisione in lotti funzionali, il coinvolgimento delle aziende nella realizzazione delle grandi infrastrutture e nelle connesse opere integrative o compensative, come pure l’introduzione del concetto “di prossimità al luogo di esecuzione dell’appalto”, che ne è il naturale complemento, allo scopo di valorizzare, più di quanto non sia stato fatto in passato, le imprese insediate sul territorio regionale. Quest’ultima misura risponde, inoltre, all’esigenza, da tempo richiamata da Confapi FVG ma spesso dimenticata dagli amministratori pubblici, di innescare un ciclo finanziario virtuoso per il bilancio regionale. Infatti, in forza dell’attuale normativa tributaria l’esecuzione di opere pubbliche appaltate a imprese del Friuli Venezia Giulia genera significativi flussi di entrata per l’erario regionale, avendo ad oggetto interventi che si realizzano sul suo territorio, e, a loro volta, le maggiori entrate vanno ad alimentare nuovi investimenti pubblici a vantaggio delle imprese e della mano d’opera produttiva locale. In questa quarta parte proseguiamo nell’approfondimento della parte più operativa del documento, in particolare, la parte di maggior interesse per le imprese che è quella relativa alle procedure di aggiudicazione.
LAVORI D’IMPORTO SUPERIORE A EURO 200.000 E FINO A 1 MILIONE DI EURO La stazione appaltante procede all’affidamento mediante procedura negoziata senza bando con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato ai sensi dell’art. 122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 o, in alternativa, mediante procedura negoziata preceduta da pre-informazione. Procedura senza bando con invito diretto Qualora la scelta della stazione appaltante, motivata anche sulla scorta delle ragioni esposte nella premessa e nei considerata alla presente circolare, ricada sul ricorso alla procedura negoziata senza bando con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato, l’indagine di mercato, in ragione dell’interesse meramente locale
dell’intervento, e espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte dall’elenco, delle imprese qualificate presso il sito dell’ANAC prossime alla località dell’intervento, avuto riguardo alla congruenza tra idoneità operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e rilevanza economica e complessità degli stessi e alla relazione tra importo dei lavori da affidare, dimensione aziendale e livelli di importo (classifica) per i quali l impresa e qualificata, tenuto conto dell’esigenza di assicurare opportunità di partecipazione uguali e paritarie ad imprese tanto di minore quanto di maggiore dimensione e classifica SOA per categoria posseduta. La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti ulteriori criteri generali di scelta: A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; B) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell’opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell’esecuzione dell’opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati; C) manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante; D) specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara. La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando, conformemente a quanto disposto dall’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati. La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione, allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell’offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate. Il numero di imprese da invitare e compreso tra un minimo di 15, se esistono in tal numero operatori idonei, e un massimo di 25. Il criterio di aggiudicazione e quello del massimo ribasso con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 122, comma 9 e all’art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10 ovvero quello dell’offerta economicamente più vanPAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2015
taggiosa, in ragione di quanto precisato al punto 1. La stazione appaltante non può invitare alla procedura successiva le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori, affidati con la presente procedura. Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse e necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un azione ricognitiva interna. Procedura con pre-informazione Qualora la stazione appaltante decida di procedere mediante procedura negoziata preceduta da pre-informazione, la stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando procede alla pubblicazione dell’avviso di pre-informazione della procedura che intende compiere sulla GUCE. La pubblicazione può avvenire a inizio d’anno, cumulativamente per tutte le procedure che l’amministrazione intende appaltare con il medesimo tipo di procedura, o anche singolarmente nel corso dell’anno, con un preavviso, rispetto alla singola procedura, di almeno 15 giorni. La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti criteri generali di scelta: A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; B) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell’opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell’esecuzione dell’opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati; C) manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante; D) specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara. La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando, conformemente a quanto disposto dall’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati. La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell’offerta, rispetta tutte le prescrizioni indicate.
Il numero di imprese da invitare e compreso tra un minimo di 15, se esistono in tal numero operatori idonei, e un massimo di 25. Il criterio di aggiudicazione e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto precisato al punto 1 ovvero del massimo ribasso con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto, di cui all’art. 122 comma 9 e all’art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10. La stazione appaltante non può invitare alla procedura successiva le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori, affidati con la presente procedura. Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse e necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un azione ricognitiva interna.
LAVORI OLTRE UN MILIONE DI EURO E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA (EURO 5.186.000,00) Fermi i casi previsti dall’art. 9 del D.L. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014, per i quali la procedura negoziata deve seguire le indicazioni fornite al paragrafo precedente 2.4, e i casi nei quali e
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possibile ed economicamente conveniente suddividere l appalto in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, successivamente da aggiudicarsi con le procedure qui disciplinate, e nel rispetto dell’art. 29, comma 7 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante procede all’affidamento mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero, in applicazione di quanto disposto al punto 1, attraverso il criterio del massimo ribasso con l’esclusione automatica delle offerte anomale (fino al 31 dicembre 2015).
LAVORI OLTRE LA SOGLIA COMUNITARIA (EURO 5.186.000,00) Fermi i casi nei quali e possibile ed economicamente conveniente suddividere l’appalto in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 successivamente da aggiudicarsi, con le procedure qui disciplinate, e nel rispetto dell’art. 29, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante procede all’affidamento mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (continua) (CS)
Made in Italy
LA TUTELA NELL’AGROALIMENTARE
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
TUTELA CIVILE E PENALE DEL MADE IN ITALY NELL’AGROALIMENTARE Il settore agroalimentare rappresenta una quota rilevante dell’export del nostro paese ed è un ambito, unitamente ad altri, nel quale il “Made in Italy” è o dovrebbe essere sinonimo di alta qualità del prodotto. Proprio in tale ambito la contraffazione assume proporzioni rilevanti. Essa può riguardare sia la falsificazione dell’alimento sia la falsificazione del marchio. Il primo dei due ambiti, che esula dalla presente trattazione, interessa le frodi di natura qualitativa, che consistono nella modificazione dell’alimento mediante l’aggiunta o la sottrazione di elementi che naturalmente lo compongono. Tali ultime possono poi concretizzarsi in frodi pericolose per la salute umana o meno. L’ambito di nostro interesse è invece quello delle c.d. frodi sull’origine, che possono riguardare la contraffazione del marchio di fabbrica o dell’indicazione di provenienza geografica o della denominazione di origine, rientrando tutti gli aspetti appena menzionati nell’ampio concetto di made in Italy.
CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO Per quanto attiene il marchio di fabbrica lo stesso ha la funzione di identificare la provenienza del prodotto da un determinato imprenditore e distinguerlo da quello di altro produttore, sia italiano sia estero. La contraffazione del predetto segno distintivo è punita dall’art. 473 c.p. che sanziona anche il soggetto che, pur non essendo concorso nella contraf-
fazione faccia uso del marchio contraffatto, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000. È appena il caso di menzionare il fatto che, trattandosi di fattispecie dolosa chi faccia uso del marchio contraffatto deve avere consapevolezza circa la contraffazione. - La norma di cui all’art. 474 c.p. punisce chi, fuori dalle ipotesi di concorso nel reato di cui all’art. 473 c.p., introduca nel territorio dello stato o faccia commercio di prodotti industriali con marchi contraffatti. Anche in tal caso il soggetto agente deve avere consapevolezza dell’illecito uso del marchio. - La successiva norma di cui all’art. 474 bis prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria dell’oggetto del reato, del prodotto, del profitto e del prezzo. È prevista inoltre la confisca per equivalente nei confronti dell’autore del reato qualora non sia più disponibile il profitto del reato stesso. Non rientrano invece fra i marchi, tant’è che sono previste norme sanzionatorie ad hoc, le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), poiché non hanno la funzione di distinguere il prodotto di una impresa da quello di altra impresa, ma identificano un paese, una regione o una località quando siano adottate per individuare un prodotto che ne sia originario e le cui caratteristiche dipendano prevalentemente dall’ambiente geografico di origine.
CONTRAFFAZIONE DOP E IGP Le denominazioni di origine protetta (DOP) - che per i vini divengono denominazioni di origine controllata (DOC) e denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) - individuano una zona determinata ove avviene la produzione e la trasformazione del prodotto agricolo o alimentare che sarà dunque originario di quel determinato territorio. La qualità sarà pertanto strettamente connessa ad un determinato ambiente geografico. Le indicazioni geografiche protette (IGP) indicano una regione od un luogo in cui avviene la lavorazione o la trasformazione del prodotto e di cui lo stesso assume l’origine. In tale caso però solo alcune fasi della lavorazione o della trasformazio-
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ne avvengono nel luogo che attribuirà l’origine al prodotto e quindi solo alcune caratteristiche saranno determinate dall’ambiente geografico. Ovviamente sia DOP che IGP, a differenza del marchio, andranno a designare i prodotti di una pluralità di aziende, che continueranno altresì ad utilizzare il proprio marchio di fabbrica. Per fare un esempio concreto di contraffazione in tale ambito si può pensare a quello di una mozzarella venduta come di bufala DOP prodotta al di fuori dell’area geografica designata. La norma di cui all’art. 517 quater sanziona con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 Euro chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o vende i predetti prodotti. Anche nei predetti casi è prevista la confisca di cui all’art. 474 bis c.p.
FALSA INDICAZIONE DEL MADE IN Altro ambito di contraffazione che riguarda anche il settore alimentare è quello dell’utilizzo indebito del marchio made in Italy, sanzionato nelle differenti declinazioni dal comma 49 e seguenti dell’art. 4 della Legge 350/2003. Prima di addentrarsi nell’analisi della norma, a tratti di non agevolissima lettura, è il caso di sottolineare come il concetto di origine in ambito alimentare abbia dei connotati differenti rispetto ad altri ambiti merceologici. Difatti, a contrario di quanto avviene per gli altri settori, in cui l’origine richiama la provenienza da un determinato imprenditore che è garante della qualità del prodotto, in ambito alimentare richiama invece la provenienza da un territorio determinato. Di ciò fa espressa menzione il comma 49 bis della norma in parola che stabilisce che “Per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione e di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale”. Ma venendo ora all’aspetto sanzionatorio il comma 49 sanziona, con un rimando a fini di pena all’art. 517 c.p., l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine o di provenienza. Specifica poi che “costituisce falsa indicazione la stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di
segni, figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli fatto salvo quanto previsto dal comma 49 bis”. E’ appena il caso di specificare che le condotte di cui sopra possono riferirsi alla generalità dei prodotti alimentari, fatta eccezione per quel più ristretto ambito di prodotti che vantino indicazioni geografiche o denominazioni di origine per i quali si applica la norma di cui all’art. 517 quater. Le condotte di cui al comma 49 sono commesse, sin dalla presentazione della merce in dogana, e possono essere sanate sul piano amministrativo a spese del contravventore. Diversa sorte invece per il procedimento penale che, pur a fronte della regolarizzazione amministrativa, proseguirà il suo corso. Il comma 49 bis punisce con la sola sanzione amministrativa “l’uso del marchio[…] con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana […] senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’origine”. Alla luce di tale norma pare opportuno ritenere che le violazioni inerenti l’uso fallace del marchio siano oggi da ricondurre esclusivamente all’ambito extra-penale. Resta tuttavia di notevole rilevanza ed afflittività la sanzione pecuniaria che va da 10.000 a 250.000 Euro. Per completezza è opportuno ricordare che i reati di cui si è trattato sono anche reati presupposto che possono generare responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del d.lgs 231/2001. Per esigenze di spazio non è possibile trattare in questa sede il predetto aspetto, ma è appena il caso di ricordare che, qualora l’impresa sia dotata di un modello organizzativo, lo stesso dovrà prevedere anche idonee procedure di controllo per evitare la commissione dei predetti reati.
OBBLIGHI DI ETICHETTATURA E MADE IN A livello comunitario, ai fini di una maggiore trasparenza, informativa e protezione della salute a beneficio del consumatore il Reg. UE 1169/2011 (art. 9) prevede che le etichette dei prodotti alimentari preconfezionati debbano obbligatoriamente riportare le seguenti indicazioni: - la denominazione dell’alimento; - l’elenco degli ingredienti; - qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze;
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la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; - la quantità netta dell’alimento; - il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; - le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; - il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; - il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26 del Regolamento stesso; - le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; - per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; - una dichiarazione nutrizionale. Ai sensi dell’art. 8 del Reg. 1169/2011 “L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.” Ai sensi dell’art. 26 del Reg. 1169/2011, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: - nel caso in cui l’omissione di tale indicazione
possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza; - per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nel Regolamento stesso. Le etichette dovranno risultare trasparenti nel contenuto e ben visibili (anche nel posizionamento), con caratteri di grandezza definita in base alle dimensioni della confezione. Per quanto concerne il regime sanzionatorio, gli accertamenti in materia di etichettatura dei prodotti agro-alimentari (ivi inclusa l’indicazione del produttore/importatore e del paese di origine) sono di competenza di diversi organi di vigilanza: ASL, ARPA, NAS, ICQ, AGCM. Nel silenzio del Regolamento, restano efficaci le vecchie disposizioni di cui al D.Lgs. 109/1992, che prevedono le seguenti sanzioni, ferma restando per talune delle predette violazioni e ove ne siano integrati tutti gli elementi - la possibile sussistenza di responsabilità penale, per i reati di cui all’art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio) o di cui all’art. 517 c.p. e all’art. 4 comma 49 L 350/2003, di cui si è detto più sopra:
Irregolarità/carenza delle indicazioni ed errori di natura formale (ad esempio sull’indicazione degli aromi, sulla denominazione del prodotto o del lotto di appartenenza)
Da Euro 600,00 a Euro 3.500,00
Irregolarità/carenza delle indicazioni di maggior rilievo (ad esempio la data di scadenza o le condizioni di uso) o assenza di una o più indicazioni obbligatorie
Da Euro 1.600,00 a Euro 9.500,00
Falsità delle indicazioni su: - natura, identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine o provenienza, modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; - effetti o proprietà inesistenti o atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana
Da Euro 3.500,00 a Euro 18.000,00
Riguardo, infine, ai prodotti alimentari destinati all’industria, agli intermediari e agli artigiani (ad esempio semilavorati), essi devono riportare obbligatoriamente: - denominazione di vendita; - quantità netta;
- nome o ragione sociale o marchio del fabbricante o del confezionatore o di un distributore nell’ambito UE; - lotto di appartenenza. Avv. Diego Comba Avv. Flavio Volontà
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Seminario di Confapi FVG su “Industria 4.0” PRESENTATO IL PIANO EUROPEO E NAZIONALE PER IL FUTURO DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA Il 30 novembre 2015 nella sede dell’Associazione è stato presentato da un gruppo di esperti il piano strategico europeo per l’industria manifatturiera denominato “Industria 4.0”, fatto proprio anche dal Governo italiano il 21 novembre attraverso un proprio documento. Industria 4.0 è una strategia di lungo respiro diretta a dare all’industria manifatturiera un ruolo di primo piano nei prossimi 15 anni in Europa attraverso la nuova forma di “fabbrica intelligente” (smart factory), integralmente automatizzata e interconnessa mediante sistemi di cyber-fisica per l’integrale applicazione del digitale e delle nuove tecnologie in tutte le fasi di progettazione, produzione e manipolazione delle merci. Relatori sono stati Alessandro Gasparetto, professore ordinario di meccanica applicata dell’Università degli studi di Udine, Mirco Cervi, esperto di marketing strategico e digitale, Massimo Bosello, amministratore delegato della Nord-Est Servizi srl, Sabino Sinesi, direttore tecnico della progettazione e produzione della Solari di Udine spa, e Riccardo Mazzetti, responsabile modellazione 3 D e prototipizzazione rapida della Tarta Design srl. La strategia di Industria 4.0 - ha dichiarato Lucia Piu, Direttore di Confapi FVG in apertura dei lavori - è altamente ambiziosa, già a partire dalla denominazione datale di quarta rivoluzione industriale, dopo la prima dell’era della meccanizzazione del 1800 (l’età del vapore), la seconda della produzione di massa del 1900 (l’età fordiana) e la terza, che stiamo ancora vivendo, dell’elettronica e della comunicazione informatica. Lo scopo perseguito in sede comunitaria, e condiviso in quella nazionale, è di portare l’industria manifatturiera a contribuire entro il 2030 per il 20% alla produzione del PIL europeo. Nel 2013
il suo concorso nell’Europa a 27 si era attestato a poco più del 15%, in Italia a oltre il 18%, e con una tendenza ovunque orientata a un lento declino, apparentemente ineludibile. Per conseguire un tale risultato si calcola che siano necessari su scala europea investimenti aggiuntivi per 60 miliardi l’anno fino al 2030, quando si potrà realizzare un valore aggiunto del ramo manifatturiero di 500 miliardi di euro con oltre 6 milioni di posti di lavoro in più rispetto agli attuali. In Italia, per concorrere a conseguire un tale traguardo, il Ministero dello sviluppo economico confida di destinare investimenti aggiuntivi annui di 8 miliardi di euro, agendo attraverso quattro leve: l’emissione di titoli obbligazionari per finanziare progetti di sviluppo e rilancio aziendale legati alle logiche del nuovo piano strategico (il relaunch & development bond), indirizzando nel medio e lungo termine una parte delle risorse previdenziali verso il tessuto industriale di 4.0, costituendo una società di equity, il Conduit, che integri e organizzi un indotto di fornitura ad alta valenza tecnologica (automotive, difesa e aviospazio), formando consorzi di ricerca fra organismi di R & S e industrie, che mettano a sistema l’attività di ricerca e quella delle start up innovative. Confapi FVG è sempre stata dell’avviso che l’industria manifatturiera possa e debba mantenere un ruolo centrale nell’economia locale, in quella del Paese e nella stessa Europa. La strategia di Industria 4.0 dimostra che, infine, anche i vertici politici nazionale ed europeo si sono resi conto che ad essa non si può rinunciare per assicurare lo sviluppo economico e occupazionale dell’intero vecchio continente e si stanno muovendo nella giusta direzione con interventi aggiuntivi, senza, cioè, accantonare i problemi correnti che il manifatturiero italiano è chiamato ad affrontare, quali l’esorbitante carico fiscale, l’ossessivo peso della burocrazia e l’accesso al credito. Per l’interesse che seminario ha suscitato fra i numerosi convenuti si riporta qui di seguito un ampia sintesi degli interventi curata da uno dei relatori, Mirco Cervi.
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(AdT)
SINTESI DEGLI INTERVENTI DURANTE IL SEMINARIO
MIRCO CERVI Perché parliamo di quarta rivoluzione industriale? Dopo la nascita dell’elettronica e dei controllori nella meccanica arriva questa nuova evoluzione che parte negli Anni ‘80-‘90 del secolo scorso con internet e che da allora funge da acceleratore dello sviluppo. Entriamo così nell’epoca dell’Internet of Things (internet degli oggetti o delle cose). Si possono individuare nove principali driver alla guida di questa nuova fase evolutiva che coinvolge sia i consumatori che i settori produttivi: 1. Macchine autonome: macchine che riescono a supportare in parallelo la capacità produttiva dell’uomo. 2. Capacità di simulazione: possibilità di provare in linea di montaggio sistemi di produzione simulata. 3. Integrazione orizzontale e verticale: trasmissione dei dati, dei controlli e di altro ancora condivisi; si passa da compartimenti stagni ad integrati; si tratta di elementi in continuo scambio di informazioni. 4. Internet of Things (IOT), che collega tutte le parti interne di un’azienda per farle interagire tra loro. 5. Cybersecurity: tema della sicurezza legato alla privacy dei dati aziendali sensibili. 6. Cloud: dati e servizi fuori dal nostro device (dispositivo per la navigazione su internet) e sempre a completa disposizione. 7. Stampa a 3 D: l’apprendimento e la comprensione di informazioni tramite la realizzazione di oggetti a 3 dimensioni. 8. Realtà aumentata: vedere e riuscire ad avere informazioni aggiuntive che possono migliorare ed ottimizzare l’esperienza rispetto alla realtà. 9. Bigdata: modalità di fruizione delle informazioni da device a server; l’insieme dei dati di tutte le fruizioni nel web (la raccolta dei dati lasciati dai navigatori). Tutti questi driver lavorano in maniera integrata, contemporaneamente e anche in maniera verticale, permettendo la condivisione dei dati tra le diverse aree dell’azienda e l’universo esterno di cui essa fa parte.
ALESSANDRO GASPARETTO La prossima è una realtà in cui i robot interagiranno sempre più con l’uomo. Questo comporterà
l’esigenza di sviluppare nuovi sistemi di controllo attraverso l’interazione del piano di valutazione della sicurezza e del piano comportamentale. Questa riflessione va fatta soprattutto in un’ottica di robot di servizio, altamente invasiva nella vita dell’uomo e che va a condividere lo spazio comune con le persone. Stiamo vivendo un passaggio epocale fra un robot esterno e un “paradigma” che invece interagirà con noi. Il nuovo rapporto diventa un tema sociale di accettazione da parte degl’esseri umani, i quali dovranno condividere degli spazi con macchine capaci di pensare e di reagire in base a delle condizioni che sapranno riconoscere. Il tema si fa ancora più delicato venendo a parlare di robot umanoidi, delle fisionomie molto simili a noi: per molte persone saranno difficili da accettare assieme a cambiamenti sempre più veloci e a informazioni sempre più condivise. Soprattutto in Cina, però, la strada intrapresa è proprio questa. L’Italia si posiziona tra i primi 5 Paesi al mondo più sviluppati dal punto di vista manifatturiero. A frenarci è ovviamente la legislazione e le dimensioni delle aziende perlopiù piccole e medie che comportano investimenti minori nell’implementare queste tecnologie. Non ultimo, ci frena una questione culturale molto forte e legata alle generazioni più mature. Al contrario, le startup riescono a emergere con successo e a interloquire efficacemente con i trend tecnologici e d’innovazione internazionali.
SABINO SINESI Il tema centrale è la Smart city: una pianificazione avanzata delle infrastrutture e dell’organizzazione urbanistica che punta all’ottimizzazione grazie all’innovazione e alla condivisione di dati, partendo in primis da sistemi di controllo del traffico nell’intento di fluidificarlo. Quello a cui si può puntare è un’integrazione sempre maggiore di dati e una comunicazione condivisa tra gli oggetti capaci di inviare delle informazioni a degli aggregatori per l’analisi dei dati e la presa conseguente di decisioni. L’obiettivo ultimo è quello del monitoraggio capillare dell’ambiente e di buona gestione del traffico e dell’inquinamento. Esiste una Smart City? La gestione dei dati oggi è importante. A livello di sicurezza sicuramente si possono integrare le tecnologie. Il tema dell’efficienza è la chiave del sistema. Questo non deve essere legata solo ad elementi tecnologici, ma devono essere messi insieme capitale umano, intellettuale e sociale di chi queste città le abita.
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MASSIMO BOSELLO Parliamo di cloud (“paradigma” di erogazione di risorse informatiche), come del disporre sempre e ovunque di un qualcosa: poi in base alla mia esigenza posso usufruirne legandomi ad un concetto si scalabilità. In ambito di manifattura 4.0 il cloud sembra essere il vero salto di internet of thinghs. In Italia manca la consapevolezza di tutto questo: dal punto di vista culturale siamo ancora crudi e scettici. Il cloud in realtà è una tecnologia comune, entrata già nelle vite di molte persone comuni. In azienda invece fa paura per una questione di privacy. Come, dunque, si può aumentare la consapevolezza in azienda per sfruttare al meglio le sue possibilità? La sensibilità delle aziende va risolta prima di investire in altri argomenti: perdere semplicemente dei dati di 8 mesi di lavoro mette in ginocchio un’azienda e già queste gestioni sono difficili. Il cloud permetterebbe la capacità operativa dell’azienda fuori da essa, oltre ad una sicurezza di gestione dei dati (disaster recovery). Ripete: gli strumenti ci sono ma manca la consapevolezza. Fare cultura è l’unica maniera per preparare le nostre aziende. Quali i reali vantaggi di questa tecnologia? I risparmi si presentano sia in termini di energia elettrica, sia di tempo nella gestione dei dati; in ambito green si va a produrre molta meno CO2 e all’interno delle aziende il turn over delle informazioni e l’aggiornamento del personale diventa molto più veloce. Quanto alla privacy siamo presi d’esempio da altre nazioni europee.
RICCARDO MAZZETTI Le possibilità date dalla stampa 3D in ambito manifatturiero sono enormi: questa tecnologia è in grado di accelerare il processo che va dall’ideazio-
ne alla realizzazione del prodotto; i tempi si vanno quasi ad annullare, riuscendo a condensare in una figura tutta la parte di progettazione e realizzazione dei campioni. Altro valore legato a Industria 4.0 è il concetto di open source, che potrebbe essere aggiunto come 10° driver: software e hardware a disposizione degli utenti permettono di accelerare le azioni dell’impresa verso l’innovazione condividendo e lavorando insieme ad altre realtà. Per il settore produttivo italiano l’obiettivo per il futuro deve essere solo uno: puntare a soluzioni performanti, economiche e produttive. Dal pubblico giunge una domanda secca ma certamente non inaspettata: ma a livello di occupazione, questa evoluzione come impatterà nel mercato del lavoro già attualmente molto fragile? A essa gli ospiti forniscono le proprie risposte.
MIRCO CERVI Ogni rivoluzione ha generato dubbi.
ALESSANDRO GASPARETTO Come trend, la mia previsione e percezione è che l’automazione digitale porterà ad una diminuzione dei posti di lavoro.
MASSIMO BOSELLO Chi non innova e si trasforma muore. Devono cambiare le competenze… Ne siamo quasi costretti.
RICCARDO MAZZETTI Ciclicamente il mondo del lavoro evolve. Deve avvenire e non possiamo pensare più a cicli lavorativi di 30-40 anni. Saremmo costretti a periodi di apprendimento ciclico continuo; di precariato forse, ma capace di renderci cittadini europei più preparati, andando oltre la visione nazionale a cui siamo abituati.
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
riazione della denominazione di varietà di mais e sorgo iscritte al registro nazionale. Varietà di cipolla Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la rettifica del decreto 12 ottobre 2015, recante: «Iscrizione di varietà da conservazione di cipolla al relativo registro nazionale».
Fonte: Unionalimentari
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Classificazione carcasse suino Lettonia La Commissione Europea ha pubblicato la decisione relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia e che abroga la decisione 2005/307/CE.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Denominazione varietà risone e riso Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto concernente la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l’annata agraria 2015/2016. Varietà tuberi-semi di patate Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto di Recepimento delle direttive 2013/63/UE, 2014/20/UE e 2014/21/UE concernenti, rispettivamente, le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate, le classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati e relativi requisiti e i requisiti minimi e classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate di pre-base. Varietà girasole Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione della denominazione di una varietà di girasole iscritta al registro delle varietà di specie agrarie. Varietà di mais Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato decreto concernente la va-
Specie ortive Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la rettifica del decreto 12 ottobre 2015, recante «Iscrizione di varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale». Catalogo Comune specie di ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato il Catalogo Comune delle varietà delle specie di ortaggi trentaquattresima edizione.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Iscrizione Pizza Napoletana STG Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la richiesta di iscrizione del nome della specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana» nel registro di cui all’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Indicazione geografica del Giappone La Commissione Europea ha avviato l’avviso di consultazione pubblica concernente le indicazioni geografiche del Giappone.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2015/2075 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
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livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti. oOo
DATI DI MERCATO 47a SETTIMANA (DAL 16 AL 22 NOVEMBRE 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ovicaprini; ittico; riso; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore.
Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 47, dal 16 al 22 novembre 2015 Le Imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 56 notifiche (di cui 13 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due le allerte avviate dall’Italia: una relativa ad anelli di calamari congelati per presenza di tracce di crostacei non dichiarate, una invece ha riguardato la presenza di Escherichia coli verocitotossici (STEC) in Roast beef proveniente dalla Germania. Dati relativi alla settimana n. 48, dal 23 al 29 novembre 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 71 notifiche (di cui 22 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Ben 8 allerte su 22 - più di un terzo - hanno riguardato allergeni rilevati su prodotti ma non dichiarati in etichetta.
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Motorizzazione. Aggiornamenti tariffari e procedurali AUMENTO DEI DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE E NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO TELEMATICO Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 276 del 26 novembre 2015, sono stati aumentati di
VOCI
1,20 euro gli importi di cui alla tabella 3, voci 1 e 2 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 in materia di diritti di motorizzazione civile. All’incremento, che si legge nella tabella sottostante, si allineeranno anche le Motorizzazioni civili della Regione Friuli Venezia Giulia, le quali, in forza delle potestà regionale in questa materia, possono formalmente adottare tariffe autonome rispetto a quelle definite in sede centrale. Gli incrementi entreranno in vigore l’11 dicembre 2015 (15° giorno successivo dalla pubblicazione del decreto sulla G.U.) anche per i diritti di motorizzazione in Friuli Venezia Giulia.
OPERAZIONI
IMPORTO IN VIGORE FINO AL 10.12.2015
IMPORTO IN VIGORE DALL’11.12.2015
1)
Esami per conducenti di veicoli a motore
15,00 euro
16,20 euro
2)
Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell’ADR. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti ai conducenti
9,00 euro
10,20 euro
Come si può notare, sono esclusi dagli incrementi le altre voci della tabella 3 (3, 4, 5, 6), riguardanti le visite e prove di veicoli e loro componenti e allestimenti (revisioni) e l’omologazione di veicoli e loro componenti e allestimenti (collaudi). Successivamente, con circolare prot. 26622/RU del 16 novembre 2015 la Direzione generale per la Motorizzazione del citato Ministero ha reso noto che, nell’ottica di semplificare il pagamento telematico delle pratiche di motorizzazione, sono state introdotte le seguenti novità procedurali: - l’utente (impresa o privato cittadino) può effettuare in un’unica operazione il pagamento di tutti i bollettini relativi a una stessa pratica; - a seguito dell’avvenuto pagamento, il sistema telematico genererà una sola etichetta per pratica, contenente sia il barcode di codifica dell’identificativo della pratica sia i codici identificativi dei singoli bollettini che compongono la pratica stessa.
All’atto della presentazione della pratica in Motorizzazione (ovvero alla ASL/Medici, Operatori professionali, per quelle di loro competenza), l’utente che ha eseguito il pagamento online sul Portale dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) deve produrre la stampa della nuova etichetta prelevata dal medesimo Portale. Per quanto riguarda il riscontro da parte dell’UMC dei pagamenti effettuati tramite conto corrente postale, gli uffici hanno a disposizione un nuovo servizio di notifica in tempo reale che, a fronte della presentazione del bollettino, permette l’immediata verifica della regolarità del versamento eseguito, servizio su cui qui non si entra. Copia degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI OTTOBRE 2015
(C)
ANNI E MESI
2014
2015
INDICI (BASE 2010 = 100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Ottobre
107,2
0,1
0,8
n. 276 del 27 novembre 2014
Novembre
107,0
0,2
0,8
n. 297 del 23 dicembre 2014
Dicembre
107,0
-0,1
0,5
n. 20 del 26 gennaio 2015
Media
107,2
Gennaio
106,5
-0,7
-0,2
Febbraio
106,8
-0,4
0,1
n. 72 del 27 marzo 2015
Marzo
107,0
-0,2
0,1
n. 94 del 23 aprile 2015
Aprile
107,1
-0,3
0,2
n. 121 del 27 maggio 2015
Maggio
107,2
-0,1
0,3
n. 145 del 25 giugno 2015
Giugno
107,3
-0,1
0,2
n. 170 del 24 luglio 2015
Luglio
107,2
-0,1
0,0
n. 201 del 31 agosto 2015
Agosto
107,4
-0,1
-0,2
n. 225 del 28 settembre 2015
Settembre
107,0
-0,1
-0,2
n. 252 del 29 ottobre 2015
Ottobre
107,2
0,0
0,1
n. 276 del 26 novembre 2015
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