NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 21 30 novembre 2017
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
IL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI IN VISITA AL LABORATORIO LAMA
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 21 30 novembre 2017
Sommario
Il versamento dell’acconto Iva
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Codice meccanografico
12
Tassa rifiuti - TARI
14
Legge europea 2017
18
Incentivi a sostegno delle start up innovative
20
Contributi a supporto delle tecnologie forestali
22
Esposizione a campi elettromagnetici
23
Prodotti chimici. Regolamento REACH
24
ANAC: vietato l’avvalimento per le superspecialistiche
27
In vigore i nuovi CAM per l’edilizia pubblica (2a parte)
28
I nostri software
UNA SOLA GESTIONE TUTTO IL CONTROLLO
Gestionali Per ottimizzare processi e flussi di lavoro
CRM Per gestire clienti e prospect
Business Intelligence Per trasformare i dati in conoscenza
dall’aggregazione con
ORGANIZZAZIONE
Giovani Imprenditori Confapi FVG
33
Canone di locazione immobili urbani
35
CHIUSURA DEGLI UFFICI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE Vi comunichiamo che in occasione delle prossime festività l’Associazione sarà chiusa nelle seguenti giornate: dal 27 dicembre al 5 gennaio
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Il versamento dell’acconto Iva IL 27 DICEMBRE 2017 SCADE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO SOGGETTI OBBLIGATI Entro il 27 dicembre 2017 i soggetti passivi Iva sono tenuti al versamento dell’acconto Iva. Interessati al versamento sono in generale i soggetti che, con riferimento al mese di dicembre per i contribuenti mensili o al quarto trimestre per quelli trimestrali dello scorso anno, erano a debito d’imposta. L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato in sede di dichiarazione annuale.
SOGGETTI ESONERATI Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto: - i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2017; - i soggetti che nel mese di dicembre 2016 (per i mensili) o nel quarto trimestre 2016 (per i trimestrali) erano a credito o avevano un debito inferiore a € 117,38; - i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (per i mensili) oppure entro il 30 settembre (per i trimestrali); - i contribuenti che nel periodo d’imposta in corso hanno posto in essere solo operazioni esenti o non imponibili; - i contribuenti il cui versamento, calcolato secondo le modalità di seguito esposte, sia d’importo inferiore a € 103,29; - i soggetti che in sede di dichiarazione annuale prevedono di chiudere l’anno in corso a credito o che nell’ultima liquidazione dell’anno in corso prevedono di chiudere l’ultima liquidazione con un debito d’imposta non superiore a € 117,36, (ciò perché l’88% di € 117,36 è pari a € 103,28 e quindi inferiore al minimo stabilito per l’acconto pari a € 103,29); - i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 legge 190/2014) e dei nuovi minimi (art. 27 D.L. 98/2011);
- i produttori agricoli esonerati; - i soggetti esercenti attività d’intrattenimento.
DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO Il versamento dell’acconto Iva può essere scelto liberamente tra uno dei seguenti tre criteri: metodo storico, metodo previsionale e metodo delle operazioni eseguite. Metodo storico, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare del tributo risultante a debito dalla liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2016 per i mensili o della dichiarazione annuale relativa al 2016 per i trimestrali, per entrambi al lordo dell’acconto Iva precedente. Per i soggetti mensili, il rigo da considerare come base di riferimento è il VH12 del saldo a debito della liquidazione di dicembre 2016, mentre per i trimestrali il riferimento è dato da VL38 – VL 36 + VH13 del modello Iva 2017. Metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debito d’imposta per il mese di dicembre dell’anno in corso per i mensili, o in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali. Metodo delle operazioni eseguite, si prende in considerazione il 100% dell’importo risultante da apposita liquidazione, da effettuarsi entro il termine di versamento dell’acconto, riferita al 20 dicembre. In quest’ultimo metodo le operazioni da considerare sono: - quelle annotate sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dal 1° dicembre al 20 dicembre per i mensili; - quelle effettuate fino al 20 dicembre ma non ancora registrate, perché i relativi termini di fatturazione non sono ancora scaduti; - quelle annotate sul registro degli acquisti dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i trimestrali, oppure dal 1° al 20 dicembre per i mensili. Con riferimento ai soggetti mensili, le fatture differite emesse entro il 15 dicembre 2017 relative a consegne o spedizioni riferite al mese di novembre, non rilevano ai fini del calcolo dell’acconto, mentre per i trimestrali non rilevano le differite emesse entro il 15 ottobre e riferite alle consegne o spedizioni del mese di settembre.
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Per i contribuenti che adottano il regime Iva per cassa si dovranno considerare le operazioni attive effettuate, anche se ancora non annotate sul registro dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), per le quali entro il 20 dicembre si verifichi l’esigibilità e conseguentemente si incassi il corrispettivo. Per le fatture passive si considereranno quelle annotate nel registro acquisti dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), pagate entro il 20 dicembre. E’ consigliabile annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi la liquidazione relativa alla determinazione dell’acconto con questa modalità. I contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’Iva dovuta per la liquidazione del mese di dicembre.
VARIAZIONE DELLA PERIODICITÀ - Da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo d’acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (saldo più acconto). - Da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente.
VERSAMENTO MINIMO Nessun versamento è dovuto se dai conteggi risulta un acconto d’importo inferiore a € 103,29.
CONTRIBUENTI TRIMESTRALI - INTERESSI Non sono dovuti gli interessi dell’1% a titolo di maggiorazione per i contribuenti trimestrali. Tale maggiorazione dovuta in sede di dichiarazione dello scorso anno, non deve essere considerata al fine della determinazione dell’acconto dell’anno in corso.
ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE E PARAMETRI Nel caso in cui per il 2016 si sia provveduto ad adeguarsi ai parametri o agli studi di settore, l’adeguamento non rileva ai fini dell’acconto in quanto non ha modificato la liquidazione dell’ultimo mese o trimestre dello scorso anno.
MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento dell’acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato e deve essere eseguito tramite modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono: - 6013 per i contribuenti mensili; - 6035 per i contribuenti trimestrali; - periodo di riferimento 2017. L’ammontare del versamento e gli estremi del pagamento, ancorché non obbligatorio, è opportuno annotarli nel registro Iva delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. Va da se che trattandosi di acconto, l’importo versato sarà scomputato dall’Iva da versare per il mese di dicembre, per i mensili e dell’Iva annuale per i trimestrali.
AUTOTRASPORTATORI L’articolo 74 del DPR 633/72 consente agli autotrasportatori di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. Nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo delle operazioni effettuate, si dovranno considerare le fatture emesse nel terzo trimestre 2017 e annotate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre nonché quelle emesse in tale periodo ancorché registrate nel primo trimestre 2018. Per questi soggetti la circolare n. 328/E del 20 dicembre 1995, ha consigliato di applicare il metodo previsionale perché consente di determinare con certezza l’Iva dovuta per il quarto trimestre 2017.
SOGGETTI CON CONTABILITÀ SEPARATE I soggetti che ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72 hanno contabilità separate, devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta. Questi contribuenti sono conseguentemente tenuti ad effettuare distinte liquidazioni dell’imposta. Il versamento dell’acconto deve pertanto essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.
ACCONTO IVA IN PRESENZA DI CESSIONE D’AZIENDA In questa ipotesi se il cessionario ha iniziato l’attività nel corso del 2017, non è tenuto a versare l’acconto Iva, in quanto privo del riferimento o parametro storico. Qualora il cedente abbia cessato la propria attività di imprenditore nel corso del 2017, non sarà tenuto a versare l’acconto Iva se ha comunicato la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2017 se soggetto mensile ed entro il 30 settembre 2017, se soggetto trimestrale.
ACCONTO IVA IN PRESENZA DI SCISSIONE DI SOCIETÀ Per le operazioni di scissione di società avvenute
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nel corso del 2017, in relazione all’acconto Iva, determinano, come regola generale le seguenti situazioni: - la società beneficiaria che si è costituita a seguito della scissione non ha l’obbligo di versare l’acconto Iva, perché è assente il parametro storico di riferimento; - la società scissa, invece è tenuta al versamento dell’acconto. Qualora volesse utilizzare il metodo storico, non ha la possibilità di porre in essere alcuna riduzione in relazione all’operazione societaria attuata. Nelle operazioni di fusione e di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli inerenti gli acconti d’imposta, dei soggetti che si estinguono, devono essere attuati dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione e successivamente a detta data dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione. Conseguentemente nelle ipotesi di fusione per incorporazione e di scissione di tipo totale, gli obblighi di versamento dell’acconto Iva riferito ai soggetti che si estinguono si devono ritenere di competenza, dal momento in cui ha effetto l’operazione, del soggetto incorporante.
ACCONTO ALLA PRESENZA DI FUSIONE Alla presenza di operazioni di fusione, siccome la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume tutti gli obblighi delle società fuse o incorporate, la situazione degli acconti Iva, oltre a tenere presente quanto precisato nel precedente paragrafo, può essere schematizzata come segue. - Fusioni con effetto dal 1° gennaio al 30 novembre 2017 o dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, se le società estinte sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione la società incorporata non deve versare l’acconto Iva perché il soggetto non è più esistente dal 30 novembre 2017, mentre la società incorporante è tenuta all’adempimento in relazione al proprio dato storico, senza considerare la società incorporata, oppure, nel caso di applicazione del metodo analitico, deve necessariamente comprendere anche le operazioni inerenti l’attività della società incorporata; b) nel caso di fusioni proprie, l’obbligo dell’acconto Iva non sussiste per la società fusa e per la società risultante dalla fusione perché vengono a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento.
- Fusioni con effetto dal 1° dicembre al 27 dicembre 2017 o dal 1° ottobre al 27 dicembre 2017, se le società sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione avente effetto dopo l’inizio del periodo inerente alla determinazione dell’acconto, l’obbligo dell’adempimento è già sorto anche per la società incorporata. Pertanto la società incorporata non deve versare l’acconto in quanto non più soggetto esistente, mentre, la società incorporante deve pagare l’acconto tenendo presenti sia le risultanze proprie, sia quelle delle società fuse; b) anche nel caso di fusioni proprie, le società fuse non devono versare l’acconto in modo autonomo, perché compete alla società risultante dalla fusione, che vi provvederà tenendo conto dei dati delle società fuse. - Fusioni con effetto dal 28 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017: a) nel caso di fusione per incorporazione, l’acconto d’imposta compete in modo autonomo sia alla società incorporata, sia alla società incorporante; b) nel caso di fusioni proprie, l’acconto Iva, se ne ricorrono le condizioni, non deve essere versato perché non esistente alla data di scadenza dello stesso.
SPLIT PAYMENT L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27 del 7 novembre 2017 ha confermato l’obbligo per i soggetti passivi Iva, allorquando in qualità di cessionari o committenti effettuino acquisti di beni o servizi nell’esercizio di attività commerciali per le quali sono soggetti passivi d’imposta, l’obbligo di eseguire il versamento dell’acconto Iva. Questi contribuenti pertanto entro il prossimo 27 dicembre saranno tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile in regime di split payment. La circolare, con riferimento all’acconto dovuto per il 2017 e per i soli soggetti che applicano il metodo storico, chiarisce che dovranno considerare anche l’Iva divenuta esigibile, in regime di split payment, nel mese di novembre o nel terzo trimestre del 2017. L’obbligo interessa sia i soggetti che versano l’imposta con il modello F24 entro il mese successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’Iva, sia i soggetti che usano il metodo della liquidazione in contabilità con versamento cumulativo.
OMESSO VERSAMENTO Nel caso di omesso o insufficiente versamento
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dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora il versamento non sia stato effettuato nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del 27 dicembre utilizzando il ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura: - dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza; - del 1,5% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo ed entro i 30 giorni; - del 1,67% con regolarizzazione tra il 31° giorno e fino al 90° giorno successivo alla scadenza; - del 3,75% se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli inte-
ressi moratori dello 0,1% con maturazione giorno per giorno. La sanzione ridotta dovrà essere versata con il codice tributo 8904 mentre per gli interessi, da versare distintamente, si dovrà utilizzare il codice 1991.
RILEVANZA PENALE DEGLI OMESSI VERSAMENTI IVA Si ricorda che l’omesso versamento dell’Iva assume rilevanza penale quando supera i 250.000 euro, in questi casi è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si consuma quando l’omissione del versamento si protrae oltre il termine per il versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Entro il 27 dicembre 2017 si renderà quindi necessario verificare eventuali omissioni risultanti dal modello Iva 2017 riguardanti il 2016 e provvedere, se possibile, alla regolarizzazione.
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(PZ)
Codice meccanografico
ENTRO FINE ANNO LA CONVALIDA ANNUALE
Il codice meccanografico è il codice identificativo rilasciato dalla Camera di Commercio composto di otto caratteri alfanumerici, riservato agli operatori che abitualmente pongono in essere operazioni con l’estero. Il codice ha valenza statistica nelle transazioni con l’estero e dal gennaio 2008 – a seguito della soppressione dell’Ufficio Italiano Cambi, rimane obbligatorio per i soggetti che hanno movimenti valutari di tipo finanziario (esclusi i pagamenti a fronte di scambio merci) con paesi extra Ue di valore superiore a 12.500 euro, o di valore superiore a 50.000 euro con i paesi Ue. Il codice viene attribuito dalla CCIAA di competenza alle imprese che ne fanno richiesta e che sono in regola con il versamento del diritto annuale. La circolare ministeriale n. 3576/C del 6 maggio
2004 oltre a ridefinire le procedure di richiesta del codice ha anche introdotto l’obbligo, per le imprese che già ne sono in possesso, di confermare annualmente la propria condizione di operatore con l’estero, aggiornando eventualmente i dati. Il codice deve essere convalidato annualmente, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al primo rilascio o della precedente convalida. Per la convalida è richiesta la presentazione di uno specifico modulo compilato e firmato, con allegata copia del documento d’identità, dal titolare o legale rappresentante della società. Il modello deve essere presentato: - allo sportello dell’Ufficio Commercio estero della CCIAA; - in via telematica con firma digitale: collegandosi al sito www.registroimprese.it, dopo aver inserito utente e password (utente telematico) accedere alla Sezione Sportello pratiche > Servizi e-gov > Sportelli Telematici > Operatori con l’estero. Si ricorda che i diritti di segreteria per la richiesta di un nuovo codice ammontano a 31 euro mentre per la convalida annuale sono richiesti 3 euro.
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(PZ)
SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY. QUALI RISCHI CI PORTA IL FUTURO? 22 GENNAIO ORE 18.30
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Tassa rifiuti - TARI
DA VERIFICARE L’IPOTESI DI RIMBORSO
PREMESSA L’art. 1 commi da 639 a 341 della legge n. 147/2013 ha previsto che i possessori o detentori di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, sono tenuti al versamento di una specifica tassa, la Tari. Tale tassa, che si aggiunge alle altre che gravano sugli immobili, è funzionale alla realizzazione di un servizio di raccolta che gli enti locali sono tenuti ad organizzare. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali, quelle non operative e quelle comuni condominiali.
SOGGETTI PASSIVI Sono tenuti al versamento del tributo chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Alla presenza di una pluralità di possessori o detentori, questi sono tenuti in solido al pagamento dell’imposta. Per le detenzioni temporanee inferiori ai sei mesi, la Tari è dovuta dal solo possessore dell’immobile o dell’area e non quindi dall’utilizzatore. Se invece la detenzione è superiore ai sei mesi, come nel caso delle locazioni, l’imposta è dovuta dall’utilizzatore per tutta la durata della detenzione.
LA QUANTIFICAZIONE La Tari è commisurata ad una tariffa differenziata per tipologia dei locali o delle aree. La quantificazione dipende inoltre dalla quantità e qualità media di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alla tipologia di attività esercitate. Per le unità immobiliari la determinazione della Tari è legata sia alla superficie calpestabile dei locali, sia alle aree suscettibili di produrre rifiuti. Tale quantificazione riguarda sia le unità immobiliari a destinazione abitativa sia quelle speciali come le categorie catastali D ed E.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si considerano le aree in cui, in via continuativa, si formano rifiuti speciali per i quali, i produttori a proprie spese, provvedono allo smaltimento. Ovviamente tale smaltimento deve essere effettuato in conformità alla normativa vigente. L’esclusione comprende anche magazzini o aree scoperte funzionali al processo produttivo industriale. Per i produttori di rifiuti assimilati agli urbani, i Comuni devono prevedere riduzioni della quota variabile in porzione alle quantità che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, vale a dire senza l’utilizzo dei servizi comunali.
QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI Come ricordato la tariffa è determinata anche in base alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie in base agli usi e alla tipologia di attività svolta. Tale determinazione avviene ad opera di ciascun Comune, considerando anche il costo del servizio al fine di assicurare la completa copertura della spesa. La Tari è deliberata dai Comuni su base tariffaria annua, in base del “metodo normalizzato” ovvero in base del principio europeo “chi inquina paga”. E’ composta da due parti: una fissa ed una variabile, articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. E’ inoltre prevista una maggiorazione del 5% a titolo di addizionale provinciale. Con riferimento alle utenze domestiche si evidenzia che: - la parte fissa è legata alla superficie dell’alloggio e delle pertinenze, differenziata per il numero degli occupanti; - la parte variabile rappresenta un valore assoluto rapportato al numero degli occupanti.
ESENZIONI E RIDUZIONI Il presupposto normativo richiede la produzione di rifiuti, conseguentemente le aree inutilizzabili o inutilizzate non pagano il tributo. L’inutilizzo deve essere verificabile oggettivamente, come ad esempio la mancanza di utenze elettriche o idriche.
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I singoli Comuni hanno la possibilità di esentare particolari situazioni come di seguito elencato: - le aree verdi, - gli immobili in ristrutturazione; - le centrali termiche e i locali riservati a impianti e macchinari; - i locali appartenenti a strutture sanitarie o mediche sia pubbliche che private; - le aree e i locali destinati ad attività sportive. Sono inoltre previste riduzioni che operano ex lege o che possono essere adottate dai singoli Comuni. Tra le riduzioni obbligatorie ricordiamo: - le zone in cui la raccolta dei rifiuti non viene effettuata; - il mancato svolgimento del servizio di raccolta o di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche; - le unità immobiliari possedute da soggetti italiani non residenti. Ai singoli Comuni è data la facoltà di prevedere ulteriori riduzione, come ad esempio: - unico occupante dell’abitazione; - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale; - fabbricati rurali ad uso abitativo. Ai Comuni è inoltre riservata la possibilità di deliberare ulteriori esenzioni o riduzioni senza limitazioni normative.
ficie dell’alloggio e delle relative pertinenze per la tariffa corrispondente al numero di occupanti; - la quota variabile costituita da un valore assoluto, cioè da un importo rapportato al numero degli occupanti che deve essere sommata alla quota fissa. Con riferimento a quest’ultima parte fissa, di recente il Ministero dell’Economia, anche in seguito alla notevole rilevanza mediatica legata all’interrogazione parlamentare del 18 ottobre 2017, è intervenuto con la circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017. Nella circolare viene precisato che la quota variabile deve essere computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica e non tante volte quanto sono le pertinenze.
TARIFFE DOMESTICHE
Qualora la parte fissa della TARI sia pari a € 1,10 al mq e la parte variabile pari a € 163,27, la tariffa risulterebbe così determinata.
Come ricordato le tariffe domestiche prevedono: - una quota fissa da moltiplicare per la super-
L’ESEMPLIFICAZIONE DEL MEF Al fine di evidenziare tale “distorsione”, il MEF propone il seguente esempio. Esempio 1 Si ipotizzino 2 nuclei familiari, composti da 3 persone, che presentano la seguente situazione: Nucleo A) abitazione di 100 mq Nucleo B) appartamento di 80 mq e cantina di 20 mq
NUCLEO FAMILIARE A) Mq
Quota fissa
Quota variabile
TARI
100
€ 1,10 x 100 mq = € 110
€ 163,27
€ 110 + € 163,27 = € 273,27
NUCLEO FAMILIARE B) Mq
Quota fissa
Quota variabile
TARI
80
€ 1,10 x 80 mq = € 88
€ 163,27
€ 88 + € 163,27 = € 251,27
20
€ 1,10 x 20 mq = € 22
€ 163,27
€ 22 + € 163,27 = € 185,27 Totale
Considerando la parte variabile sia per l’abitazione che per la pertinenza, la TARI risulterebbe di ammontare più elevato rispetto al caso in cui non siano presenti pertinenze. Secondo il MEF, “tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico - giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a
€ 436,54
quella che si può attribuire alle abitazioni”. In definitiva, come evidenziato nella citata Interrogazione parlamentare n. 5-10764, “la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze”. Di conseguenza, con riguardo all’esempio 1, la corretta determinazione della TARI va effettuata come segue.
PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 21 - 30 novembre 2017
Esempio 2 - Con riferimento al nucleo familiare B), la TARI va così determinata: NUCLEO FAMILIARE B) Mq
Quota fissa
Quota variabile
80 + 20 = 100
€ 1,10 X 100 MQ = € 110
€ 163,27
Di fatto, la TARI dovuta risulta di importo pari a quello del nucleo familiare A).
IL RIMBORSO Nelle ipotesi in cui il Comune abbia addebitato la quota variabile più volte, si apre ora la possibilità di richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso. La richiesta di rimborso da inoltrare all’ente impositore tramite raccomandata AR, Pec o consegna diretta, riguarda le annualità a partire dal 2014 (prima anno di applicazione della Tari) ed entro 5 anni dal pagamento. Il rimborso è precluso nei casi in cui il Comune ab-
TARI € 110 + € 163,27 = € 273,27
bia realizzato un sistema puntuale di misurazione della quantità di rifiuti, adottando una tariffa avente natura di corrispettivo rispetto alla prestazione erogata. Sentita per vie brevi l’ANCI, l’Associazione dei Comuni della nostra Regione, ci è stato riferito che è in corso una verifica sulla corretta applicazione della tariffa, ma non dovrebbero esserci errori. Utilizziamo il condizionale perché il monitoraggio è ancora in corso, ma qualora ci dovessero essere novità, non mancheremo di ritornare sull’argomento.
PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 21 - 30 novembre 2017
(PZ)
Legge europea 2017 NON DOVUTA - CASO EU PILOT 9164/17/TAXU (ART. 8)
RECEPITI GLI ADEGUAMENTI ALLE REGOLE UE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017 è stata pubblicata la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, contenente “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”, in vigore dal 12 dicembre 2017. Tra le disposizioni del provvedimento di maggior interesse, segnaliamo le seguenti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI IVA. PROCEDURA DI INFRAZIONE 2013/4080 (ART. 7) L’articolo in esame modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l’archiviazione della procedura di infrazione 2013/4080. In particolare, per i soggetti che sono tenuti a prestare un’idonea garanzia per ottenere il rimborso del credito iva (annuale/trimestrale), la norma in esame riconosce una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di detta garanzia. Questa somma ammonta allo 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia, ed è versata: - alla scadenza del termine per l’avviso di accertamento/rettifica; - in caso di emissione dell’avviso di accertamento/rettifica, nel momento in cui venga accertata definitivamente la spettanza del rimborso del credito IVA. Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione, il comma 2 prevede l’applicazione a partire dalle richieste di rimborso fatte con il mod. IVA 2018 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI DELL’IVA
L’articolo 8, comma 1, introduce il nuovo articolo 30-ter nel D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA), al fine di prevedere una specifica disposizione in materia di restituzione dell’IVA non dovuta. Il soggetto passivo deve presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’articolo 30-ter, è prevista una deroga ai termini di cui sopra, in caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria; in questo caso, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente/prestatore entro il termine di due anni dalla restituzione, all’acquirente/committente, dell’importo pagato a titolo di rivalsa. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
MODIFICHE AL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ AI FINI IVA DELLE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE CON FINALITÀ UMANITARIE (ART. 9) L’articolo 9 interviene sulle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, le quali sono state ricondotte alle cessioni all’esportazione non imponibili ai fini IVA. Per l’individuazione dei soggetti in esame occorre far riferimento all’elenco previsto dal comma 3, art. 26 della Legge 125/2014, pubblicato periodicamente dall’Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE NAVI ISCRITTE NEI REGISTRI DEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO
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EUROPEO. CASO EU PILOT 7060/14/TAXU (ART. 10) L’articolo estende i benefici fiscali del Registro internazionale, in particolare le disposizioni in materia fiscale di cui all’art. 4 della Legge 30/98, e la possibilità di determinazione forfettaria, per opzione, del reddito imponibile armatoriale, c.d. Tonnage Tax (artt. 155-161 TUIR), anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in Registri di altri Paesi UE o SEE. L’estensione di tali benefici sono condizionate al rispetto del campo di applicazione della Legge 30/98 e dai limiti da essa stabiliti. Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge in oggetto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono sta-
bilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
MODIFICHE AL CODICE SULLA PRIVACY DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (ART. 28 E 29) Viene modificato l’art. 28 del codice sulla privacy, con l’inserimento di un nuovo comma 4 bis, per effetto del quale, ai fini del trattamento di dati anche sensibili, il titolare può avvalersi di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili, forniscano le garanzie previste al comma 2 della norma.
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(C)
Incentivi a sostegno delle start up innovative PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 15 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2018
Con deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017, n. 2134, pubblicata sul B.U.R. n. 192 del 22 novembre 2017, è stato approvato il bando per il “sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca – Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health” a valere sul POR FESR 20142020 - Asse I – OT 1, Azione 1.4, Attività 1.4b. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 1.500.000 euro e le domande vanno presentate esclusivamente per via telematiche, utilizzando il sistema Front end generalizzato (FEG) alla Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione dalle ore 10.00 del 15 gennaio alle ore 16.00 del 28 febbraio 2018. Di seguito si riportano i soli elementi essenziali del bando, a cui si rinvia per approfondimenti e dettagli.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le piccole e medie imprese iscritte come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, che possono avere eventualmente natura di spin off aziendale e che svolgono attività concernenti le aree di specializzazione “Agroalimentare”, “Filiere produttive strategiche”, “Tecnologie marittime”, “Smart Health” individuate nell’ambito della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3, v. all. A al bando, sez. 2). Le imprese devono operare, in prospettiva, nelle traiettorie di sviluppo delle aree dell’S3 (v. all. A, sez. 1). Possono inoltre presentare domanda le imprese che completano l’iscrizione nella Sezione specia-
le del Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di contributo ed i soggetti aspiranti a costituire una PMI da iscriversi nella Sezione speciale del Registro delle imprese.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono agevolabili la costituzione e il consolidamento delle start up innovative, relative all’attività d’impresa coerente con la S3 e rivolta, nello specifico, alle aree di specializzazione “Agroalimentare”, “Filiere produttive strategiche”, “Tecnologie marittime” e “Smart Health” ed attinente, in prospettiva, alle relative traiettorie di sviluppo indicate. Gli incentivi vengono concessi per le seguenti iniziative: a) realizzazione di nuove start-up innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l’accesso al credito; b) accompagnamento dei potenziali imprenditori, anche nell’ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell’idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori. L’iniziativa deve concludersi e la spesa sostenuta rendicontata entro 18 mesi dall’avvio del medesimo. Le imprese devono avviare l’iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione dell’assegnazione del contributo e di ammissione in graduatoria. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili, coerenti con il piano di sviluppo dell’attività (business plan), sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Le spese relative alla costituzione della società, al consolidamento e primo impianto, alle operazioni
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di credito, alla promozione dell’attività di impresa e investimenti (qualora in questo ultimo caso l’impresa opti per il “regime de minimis”) sono ammissibili anche se fatturate e pagate non prima del 30 settembre 2016, a condizione che almeno una parte delle spese progettuali sia sostenuta dopo la presentazione della domanda. Nel dettaglio le spese ammissibili sono: - spese per la costituzione; - spese di consolidamento e primo impianto; - spese relative ad operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell’ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell’attività aziendale; - spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi; - spese per servizi e attività consulenziali prestati anche dagli incubatori certificati; - spese per investimenti. E’ fissato un limite minimo di spesa di 15.000 euro.
FORMA E MISURA DEGLI INCENTIVI Gli incentivi possono essere concessi secondo il regime “de minimis” (ex reg. UE 1407/2013) o secondo il regime di esenzione (ex reg. UE 651/2014) e le intensità contributive variano a seconda del regime d’aiuto applicato Le intensità contributive sono le seguenti: - Contributo 50%, esclusivamente se in “de minimis”, per: * spese per la costituzione dell’impresa; * acquisizione di servizi per consolidamento e primo impianto; * spese relative ad operazioni di credito; * spese di pubblicità e attività promozionali. - Contributo 50% in regime di esenzione per * spese per consulenze e servizi prestati anche dagli incubatori certificati regionali. Per le spese di investimenti - ammessi solo se relativi all’acquisto di impianti e macchinari strettamente funzionali all’esercizio dell’attività produttiva - si può optare fra il regime “de minimis” (50% di contributo) e il regime di esenzione (contributo 10% per le medie imprese e il 20% per le piccole imprese). Nel caso in cui l’impresa opti per
il regime in esenzione, le relative intensità di aiuto sono aumentate del 10% per le imprese localizzate nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale (ex art. 107. 3. C del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, v. all. H al bando).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI
Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando il sistema Front end generalizzato (FEG) e secondo i fac-simili pubblicati sul sito web della Regione (www.regione.fvg. it) alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione dalle ore 10.00 del 15 gennaio alle ore 16.00 del 28 febbraio 2018. Può essere presentata una sola domanda di contributo per un’unica iniziativa. I contributi sono concessi entro 120 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande con procedimento valutativo a bando a graduatoria redatta sulla base dei punteggi di valutazione assegnati ai progetti a fronte di criteri predefiniti (v. all. E al bando), da mantenersi per la maggior parte fino alla conclusione del progetto o, nel caso dell’aumento occupazionale, qualora previsto, almeno fino ai 12 mesi successivi alla rendicontazione del progetto.
OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI
Fra gli obblighi e i vincoli a carico delle imprese beneficiarie si rammenta che queste sono tenute a realizzare i progetti conformemente al preventivo approvato, comunicando nei termini precisati dal bando le eventuali variazioni. Inoltre, le attività d’impresa oggetto di agevolazione non devono cessare o essere rilocalizzate al di fuori del territorio regionale per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione a saldo dei progetti finanziati. Per ogni altra informazione le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Contributi a supporto delle tecnologie forestali PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 22 NOVEMBRE 2017 AL 22 FEBBRAIO 2018 Si segnala che con deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017, n. 244, pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 22 novembre 2017, è stata data attuazione all’intervento 8.6.1 del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, recante incentivi a favore dell’adozione di tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti boschivi. Più in particolare l’intervento si propone di: - incrementare il potenziale forestale e accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione; - aumentare la redditività nelle fasi di concentrazione ed esbosco del legname al fine di assicurare la fattibilità del recupero anche degli assortimenti di scarso o nullo valore tecnologico quali biomasse legnose ad uso energetico; - aumentare la professionalità e la sicurezza nei cantieri forestali. Beneficiari sono soggetti privati, comuni e piccole e medie imprese, anche in forma associata, amministrazioni separate di uso civico e proprietà collettive riconosciute. Sono ammessi investimenti in:
- tecnologie, trasformazione e commercializzazione del legno che aggiungono valore ai prodotti forestali; - investimenti nella mobilizzazione (sic) del legno o per un uso sostenibile delle risorse; - investimenti per accrescere il valore economico delle foreste; - investimenti in piani di gestione forestale o strumenti equivalenti. Per l’intervento sono stanziate risorse per complessivi 1.500.000 euro. Il sostegno consiste nella concessione di un contributo in conto capitale nella misura del 40% delle spese ammesse, per una spesa non inferiore a 2.000 e non superiore a 900.000 euro. Le domande, accompagnate da un piano di sviluppo aziendale, vanno presentate esclusivamente in modalità telematica, alla Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, Ispettorato forestale territorialmente competente, utilizzando il portale Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), reperibile sul sito web www.sian.it, entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione della delibera sul B.U.R. e, perciò dal 23 novembre 2017 al 22 febbraio 2018. I contributi vengono assegnati mediante procedimento valutativo a graduatoria. Per maggiori informazioni sullo strumento agevolativo, in verità piuttosto complesso considerate le finalità che si propone, le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Esposizione a campi elettromagnetici ONLINE NUOVO PORTALE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DA ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI E ELETTROMAGNETICI IN MRI I ricercatori del gruppo di Bioelettromagnetismo dell’Irea-Cnr di Napoli e del gruppo di Biotecnoscienze e Modellazione dell’Istituto di Fisiologia Clinica (Ifc-Cnr) del Cnr di Pisa hanno realizzato un portale dedicato alla sicurezza da esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in ambienti di risonanza magnetica. I sistemi per imaging a risonanza magnetica (MRI) possono infatti esporre i pazienti e diverse categorie professionali (tecnici, medici, infermieri, personale addetto alla manutenzione o alle pulizie) ad un intenso campo magnetico statico, a campi magnetici di bassa frequenza ed a campi elettromagnetici a radiofrequenza. Le condizioni di esposizione dipendono sia dalle caratteristiche tecnologiche
dell’impianto MRI, sia dal tipo di attività svolta all’interno della sala magnete. I ricercatori coinvolti nella realizzazione del portale da anni si occupano della caratterizzazione e valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici di tali sistemi. Le attività riguardano sia studi di laboratorio (Irea), sia la valutazione dell’esposizione attraverso lo sviluppo di modelli numerici, le misure sul campo, l’osservazione diretta delle attività lavorative e delle procedure organizzative, il confronto con i lavoratori (Irea, Ifc). Il portale si configura come uno strumento di divulgazione tecnico-scientifica, attraverso il quale ogni utente può avere a disposizione informazioni tecniche, normative vigenti, aggiornamenti sulla letteratura scientifica, indicazioni di buone prassi e comportamenti, con l’obiettivo di promuovere e favorire la cultura della sicurezza in questo particolare ambiente di lavoro. Il sito, sviluppato da Ferdinando Parisi (Irea), e curato nei contenuti tecnico-scientifici da Stefania Romeo (Irea) e da Valentina Hartwig (Ifc), è raggiungibile tramite il link http://www.mriworkers.eu/
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(AB)
Prodotti chimici. Regolamento REACH http://www.iss.it/site/BancaDatiCancerogeni/
BANCHE DATI SOSTANZE
Uno degli obiettivi del portale REACH è quello di rendere le informazioni sulle sostanze chimiche accessibili ad un pubblico più ampio. La seguente sezione offre un quadro degli archivi informativi realizzati dalle Amministrazioni che partecipano al Comitato tecnico di Coordinamento sulle proprietà delle sostanze chimiche. La scelta delle informazioni rese pubbliche è decisa in base ai criteri stabiliti dal regolamento stesso e si concentra sui dati utili per la salvaguardia della salute e l’ambiente pur rispettando le informazioni discrezionali per l’industria.
BANCA DATI DELLE SOSTANZE VIETATE O IN RESTRIZIONE La Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare raccoglie le informazioni relative alle sostanze soggette ad obblighi stabiliti da norme europee. In particolare la Banca dati raggruppa le informazioni di base sui divieti, le restrizioni e gli obblighi di autorizzazione previsti dal regolamento REACH, dal Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (POPs) e dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell’ozono e i successivi regolamenti di modifica e integrazione. http://restrizionisostanze.minambiente.it/
BANCA DATI CANCEROGENI La Banca dati Cancerogeni dell’Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Sostanze Chimiche presenta, in modo sintetico e in lingua italiana, classificazioni e valutazioni formulate dagli Enti che a livello internazionale si occupano di identificare e classificare i pericoli di cancerogenicità di agenti ed esposizioni cancerogene.
BANCA DATI SENSIBILIZZANTI La Banca dati Sensibilizzanti dell’Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Sostanze Chimiche La BDS è una banca dati in formato elettronico che presenta classificazioni e valutazioni formulate da Istituzioni pubbliche e private che a livello internazionale si occupano di identificare e classificare il potenziale sensibilizzante di agenti, sia in ambienti di lavoro che di vita. https://www.iss.it/site/BancaDatiSensibilizzanti/
BASE DATI SOSTANZE CHIMICHE La Base dati Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale Sostanze Chimiche riporta le informazioni relative a 104.853 sostanze chimiche di cui 8000 classificate ed etichettate. http://www.iss.it/cnsc/index. php?lang=1&id=15&tipo=4
DATABASE DESC Il Database DESC (Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche) del Ministero dell’Ambiente, contiene le principali informazioni chimicofisiche, ecotossicologiche e di destino ambientale delle sostanze chimiche pericolose, in linea con quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale. http://sitodesc.minambiente.it/
ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI L’Archivio preparati pericolosi, rappresenta un punto di riferimento di primaria importanza nel quadro della prevenzione e della protezione dei consumatori e dei lavoratori esposti accidentalmente o professionalmente a prodotti chimici pericolosi. Le informazioni raccolte nell’Archivio non sono accessibili da parte di un utente generico ma sono utilizzabili esclusivamente per rispondere a richieste di carattere sanitario, in vista di misure preventive o curative e in particolare caso d’urgenza da parte dei centri antiveleno.
PAG. 24 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 21 - 30 novembre 2017
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BANCA DATI ECHA La Banca dati ECHA consente di accedere alle informazioni non soggette all’obbligo di riservatezza sulle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH. https://echa.europa.eu/it/information-onchemicals/registered-substances
DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE L’Inventario delle classificazioni e delle etichettature dell’ECHA contiene informazioni di base sulla classificazione e l’etichettatura di sostanze notificate e registrate trasmessa dai fabbricanti e dagli importatori. http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory
BANCA DATI DELL’INVENTARIO
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(AB)
ANAC: vietato l’avvalimento per le superspecialistiche QUANDO L’IMPORTO DELLA CATEGORIA È SUPERIORE AL DIECI PER CENTO Con Delibera n. 1093 del 25 ottobre 2017 il Consiglio dell’L’Autorità nazionale anticorruzione su istanza della Direzione Regionale Lombardia, chiede parere in ordine all’interpretazione da dare all’art. 89, co. 11 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che vieta l’avvalimento per le categorie cd. superspecialistiche. Le parti rappresentano infatti che la S.A. riteneva di interpretare in maniera letterale il dettato normativo, che non ammette l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere di notevole contenuto tecnologico, e pertanto vietava l’avvalimento anche per la categoria prevalente OG1, a motivo della sussistenza, nell’oggetto dell’appalto, della categoria specialistica OS30. La questione oggetto dell’istanza di parere riguarda l’interpretazione dell’art. 89, co. 11 d.lgs. 50/2016, con particolare riferimento alla portata del divieto di avvalimento nell’ipotesi in cui nell’oggetto dell’appalto rientrino categorie di notevole contenuto tecnologico, cd. superspecialistiche, in misura superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Il citato art. 89, co. 11, nella formulazione vigente al momento della pubblicazione del bando di
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gara in oggetto, prevedeva che «Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori». Con il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo”) veniva eliminato l’inciso “oltre ai lavori prevalenti”, al fine di chiarire che il divieto di avvalimento per le opere c.d. superspecialistiche si applica indipendentemente dal fatto che esse rientrino o meno nella categoria prevalente. Il bando della gara in oggetto si limitava a stabilire: «Avvalimento: non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 11» e, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dall’istante, la S.A. riteneva trattarsi di divieto totale di avvalimento nel caso in cui nell’oggetto dell’appalto, oltre ai lavori prevalenti, rientrassero opere dal notevole contenuto tecnologico. Tuttavia, in considerazione del carattere generale dell’istituto dell’avvalimento, ispirato senza dubbio all’esigenza di favorire la massima partecipazione nelle gare, appare maggiormente coerente con la ratio dell’istituto ritenere che la disposizione di cui al citato art. 89, co. 11 sia rivolta unicamente a porre un limite all’avvalimento delle categorie superspecialistiche di importo superiore al dieci per cento. (CS)
In vigore i nuovi CAM per l’edilizia pubblica (2a parte) L’APPALTATORE DEVE DIMOSTRARE LA PROPRIA CAPACITÀ DI APPLICARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE Con il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 sono stati definiti i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Fanno eccezione gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B». In riferimento a tali interventi, le stazioni appaltanti potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, i criteri definiti dal decreto per la riduzione del consumo di suolo, il mantenimento della permeabilità dei suoli e per l’illuminazione naturale. Tra i criteri ambientali minimi previsti per la riqualificazione energetica, segnaliamo: - l’acquisizione di diagnosi energetiche; - sistemi di approvvigionamento energetico in grado di coprire in parte o in toto il fabbisogno energetico con la produzione di energia da fonti rinnovabili; - garanzia di determinate prestazioni energetiche. I nuovi CAM sono riportati nell’Allegato al decreto, che integra e sostituisce l’Allegato al Dm Ambiente 11 gennaio 2017. Il decreto, che è parte integrante del Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica Amministrazione - Green Public Procurement (PAN GPP), potrà contribuire in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico previsto dal decreto legislativo 102/2014. Vediamo nel particolare cosa prevede l’aggiornamento dell’allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e laPAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2017
vori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016).
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI SINGOLI O IN GRUPPI
SELEZIONE DEI CANDIDATI Sistemi di gestione ambientale L’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. L’offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di: - controllo operativo che tutte le misure previste dal DPR 207/2010 all’art. 15, co. 9 [Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artisti-
co ed archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono: a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l’ambiente; b) l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici; c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna] e co. 11 [I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute] siano applicate all’interno del cantiere. - sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; - preparazione alle emergenze ambientali e risposta. Diritti umani e condizioni di lavoro L’appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. L’appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali: - le otto Convenzioni fondamentali dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro dell’ONU)) n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182; - la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del “salario minimo”; - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2017
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; - art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” nonché a favorire attivamente l’applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l’adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori). L’appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro. L’offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25 quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).
SPECIFICHE TECNICHE PER GRUPPI DI EDIFICI Inserimento naturalistico e paesaggistico Il progetto di nuovi edifici, ferme restando le
norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto idrogeologico etc.), deve garantire la conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento quali ad esempio torrenti e fossi, anche se non contenuti negli elenchi provinciali, e la relativa vegetazione ripariale, boschetti, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione, siepi, filari arborei, muri a secco, vegetazione ruderale, impianti arborei artificiali legati all’agroecosistema (noci, pini, tigli, gelso, etc.), seminativi arborati. Tali habitat devono essere il più possibile interconnessi fisicamente ad habitat esterni all’area di intervento, esistenti o previsti da piani e programmi (reti ecologiche regionali, inter-regionali, provinciali e locali) e interconnessi anche fra di loro all’interno dell’area di progetto. Al fine di consentire l’applicazione di quanto sopra, i criteri di conservazione degli habitat e i criteri per tutelare la interconnessione tra le aree devono essere definiti da un professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali, che sia in possesso di comprovata esperienza in ambito ambientale, valutabile sulla base dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante. Il progetto dovrà, altresì, indicare, una selezione delle specie arboree e arbustive da mettere a dimora in tali aree, tenendo conto della funzione di assorbimento delle sostanze inquinanti in atmosfera, e di regolazione del microclima e utilizzando specie che presentino le seguenti caratteristiche: ridotta esigenza idrica; resistenza alle fitopatologie; assenza di effetti nocivi per la salute umana (allergeniche, urticanti, spinose, velenose etc.). Sistemazione aree a verde Per la sistemazione delle aree verdi devono essere considerate le azioni che facilitano la successiva gestione e manutenzione, affinché possano perdurare gli effetti positivi conseguenti all’adozione dei criteri ambientali adottati in sede progettuale. Durante la realizzazione delle opere devono essere adottate tecniche di manutenzione del patrimonio verde esistente con interventi di controllo (es. sfalcio) precedenti al periodo di fioritura al fine di evitare la diffusione del polline. Nella scelta delle piante devono essere seguite le seguenti indicazioni: - utilizzare specie autoctone con pollini dal basso potere allergenico; - nel caso di specie con polline allergenico da moderato a elevato, favorire le piante femminili o sterili; PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2017
- favorire le piante ad impollinazione entomofila, ovvero che producono piccole quantità di polline la cui dispersione è affidata agli insetti; - evitare specie urticanti o spinose (es. Gleditsia triacanthos L. - Spino di Giuda, Robinia pseudoacacia L.- Falsa acacia, Pyracantha - Piracanto, Elaeagnus angustifolia L. - Olivagno) o tossiche (es. Nerium oleander L. - Oleandro, Taxus baccata L.- Tasso, Laburnum anagyroides Meddik - Maggiociondolo); - utilizzare specie erbacee con apparato radicale profondo nei casi di stabilizzazione di aree verdi con elevata pendenza e soggette a smottamenti superficiali; - non utilizzare specie arboree note per la fragilità dell’apparato radicale, del fusto o delle fronde che potrebbero causare danni in caso di eventi meteorici intensi. Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli Il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione di aree edificate esistenti, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve avere le seguenti caratteristiche: - non può prevedere nuovi edifici o aumenti di volumi di edifici esistenti in aree protette di qualunque livello e genere. - deve prevedere una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% della superficie di progetto (es. superfici verdi, pavimentazioni con maglie aperte o elementi grigliati etc.); - deve prevedere una superficie da destinare a verde pari ad almeno il 40% della superficie di progetto non edificata e il 30% della superficie totale del lotto; - deve garantire, nelle aree a verde pubblico, una copertura arborea di almeno il 40% e arbustiva di almeno il 20% con specie autoctone, privilegiando le specie vegetali che hanno strategie riproduttive prevalentemente entomofile ovvero che producano piccole quantità di polline la cui dispersione è affidata agli insetti; - deve prevedere l’impiego di materiali drenanti per le superfici urbanizzate pedonali e ciclabili; - l’obbligo si estende anche alle superfici carrabili in ambito di protezione ambientale; - deve prevedere, nella progettazione esecutiva, e di cantiere la realizzazione di uno scotico superficiale di almeno 60 cm delle aree per le quali sono previsti scavi o rilevati. Lo scotico dovrà essere accantonato in cantiere in modo tale da non comprometterne le caratteristiche
fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato per le sistemazioni a verde su superfici modificate. Conservazione dei caratteri morfologici Il progetto di nuovi edifici, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve garantire il mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo. Per dimostrare la conformità ai presenti criteri e quelli della sistemazione aree verdi, il progettista deve presentare una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. In particolare dovrà essere giustificata la scelta delle specie vegetali idonee e funzionali per il sito di inserimento, in quanto a esigenze idriche ed esigenze colturali. Dovrà essere data garanzia delle migliori condizioni vegetative possibili e della qualità dei substrati. Dovranno essere date indicazioni sulla successiva tecnica di manutenzione delle aree verdi. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica, valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita. Approvvigionamento energetico Il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione di edifici esistenti, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provin-
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ciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.) deve prevedere un sistema di approvvigionamento energetico (elettrico e termico), in grado di coprire in parte o in toto il fabbisogno, attraverso uno o più dei seguenti interventi: - a realizzazione di centrali di cogenerazione/ trigenerazione; - l’installazione di parchi fotovoltaici o eolici; - l’istallazione di collettori solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria; - l’installazione di impianti geotermici a bassa entalpia. La quota di copertura attraverso fonti rinnovabili del fabbisogno energetico del complesso dei fabbricati non può essere inferiore alla somma delle quote specifiche dei singoli edifici, così come incrementate in conformità a quanto previsto dal successivo criterio 2.3.3. (es. nel caso di un complesso formato da due edifici A e B con destinazioni d’uso diverse e richieste di copertura da fonti rinnovabili diverse per ciascuno dei due edifici si incrementa la copertura, attraverso fonti rinnovabili, del fabbisogno energetico complessivo di una quota pari almeno al 10%). Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita. (segue) (CS)
Giovani Imprenditori Confapi FVG
Il Laboratorio LAMA FVG di Udine nasce da un progetto congiunto dell’Università di Udine, di Trieste e della SISSA, è finanziato dal MIUR e dalla nostra Regione e, si propone come centro di eccellenza per la ricerca applicata, la formazione tecnica, il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra il mondo accademico ed industriale su tematiche di altissimo interesse quali la stampa 3D di oggetti metallici, la robotica avanzata e la
trasformazione digitale dei sistemi di produzione. Nei giorni scorsi la delegazione del Gruppo Giovani Imprenditori della CONFAPI FVG guidata dal Presidente Tommaso Passoni, accompagnato da Nicola Bosello della Nordest Servizi srl, Sarah e Andrea Della Rovere della Zeta srl, Marco De Sabbata della Ramo srl, Cecilia Durisotto della FAU Trasporti srl, Federico Minut della Vipres srl e Luca Rossi della Universal e c. srl, ha fatto visita al laboratorio e, accolta dal Prof. Marco Sortino dell’Università di Udine, ha avuto l’opportunità di constatare come il LAMA sia in grado di progettare e produrre prototipi di dispositivi per i settori aerospaziale, automotive, biomedicale e altri ambiti industriali emergenti, e componenti meccanici innovativi, sfruttando l’ingegneria virtuale, la stampa tridimensionale (3D) per metalli, i sistemi robotici e le nuove applicazioni della meccatronica avanzata.
Si tratta del primo laboratorio del genere in Italia, con caratteristiche uniche a livello europeo, grazie anche alle apparecchiature di cui è dotato. Il Prof. Sortino ha spiegato che le quattro vocazioni del laboratorio sono la ricerca di frontiera, lo
sviluppo tecnologico, la formazione tecnica di alto livello e il trasferimento tecnologico tradotte in tre anime operative: progettuale (virtual engineering), prototipale/produttiva (stampa 3D, robotica, processi convenzionali) e logistico/organiz-
VISITA AL LABORATORIO LAMA
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zativa (fabbrica digitale). Il Laboratorio opera con tecnologie e produce ricerca applicata con fortissime ricadute industriali: dalla robotica avanzata alla stampa 3D di componenti meccaniche a elevate prestazioni, dallo studio di nuovi modelli industriali attraverso l’applicazione dei moderni approcci digitali/virtuali alla simulazione di innovazioni di processo e di prodotto (Virtual Engineering). L’interesse più rilevante dei Giovani Imprenditori CONFAPI FVG è stato per una valutazione della possibilità di attuare, insieme al LAMA, un percorso completo - dall’idea iniziale alle fasi di prodotto e di processo - fino alla realizzazione del primo prototipo utilizzando una stampante tridimensionale per polveri metalliche e altre tecniche di perfezionamento produttivo molto avanzate,
anche con l’utilizzo di sistemi robotici. Infatti, la stampante 3D è capace di produrre pezzi in materiali metallici pregiati (leghe di titanio, leghe di alluminio), con forme molto complesse e caratteristiche meccaniche comparabili con processi industriali convenzionali mentre, altre macchine, consentono di processare il pezzo stampato fino alle caratteristiche dimensionali e superficiali richieste (fresatrice a cinque assi, forno di trattamento termico in atmosfera inerte, pallinatrici, lucidatrici, rettificatrici). Per il Presidente Passoni “si tratta di una importante infrastruttura che fa innovazione e può trasferire conoscenza, tecnologie e competenze multidisciplinari al nostro mondo delle imprese”. (LCP)
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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI OTTOBRE 2017
(C)
ANNI E MESI
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
(Base 2015 = 100) 2016
2017
Ottobre
100,0
-0,1
-0,1
n. 279 del 29 novembre 2016
Novembre
100,0
0,1
0,1
n. 299 del 23 dicembre 2016
Dicembre
100,3
0,4
0,4
n. 25 del 31 gennaio 2017
Media
99,9
Gennaio
100,6
0,9
1,2
n. 55 del 7 marzo 2017
Febbraio
101,0
1,5
1,3
n. 72 del 27 marzo 2017
Marzo
101,0
1,4
1,1
n. 99 del 29 aprile 2017
Aprile
101,3
1,7
1,3
n. 230 del 2 ottobre 2017
Maggio
101,1
1,4
1,0
n. 148 del 27 giugno 2017
Giugno
101,0
1,1
0,8
n. 177 del 31 luglio 2017
Luglio
101,0
1,0
0,9
n. 202 del 30 agosto 2017
Agosto
101,4
1,2
1,1
n. 230 del 2 ottobre 2017
Settembre
101,1
1,1
1,2
n. 252 del 27 ottobre 2017
Ottobre
100,9
0,9
0,8
n. 278 del 28 novembre 2017
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