Numero 22/2013

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 22 15 dicembre 2013

IN PRIMO PIANO SICUREZZA E AMBIENTE

RINNOVATA LA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MERCATO LIBERO

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


A volte la vera innovazione è rispettare la tradizione.

I nostri piĂš sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

C.D.A. di Cattelan srl - via degli Artigiani, 3 - 33030 Flumignano - Talmassons (UD) - Tel. 0432 766853 - Fax 0432 765863 - ww


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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 22 15 dicembre 2013

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

La compensazione del credito Iva

8

Il credito Iva annuale

9

Imposta di registro: dal 2014 si cambia

13

La disciplina degli omaggi

15

Agenti e rappresentanti

19

Ridotti i benefici fiscali per le polizze vita

21

Sportello Unico Doganale

22

Lavoro intermittente

23

Assistenza ai disabili: congedo straordinario

25

Croazia nell’Unione Europea

27

Lavoro a tempo determinato

28

Meccanica: avvio della bilateralità

30

Uniontessile Confapi

33

Energia

38

UNI: notizie

40

Depositi di gas

41

Energia e biomasse

42

Salute e sicurezza dei lavoratori

45

CONAI

46

Chimica

47

Ambiente e sicurezza in breve

49

SOA: rinnovo per l’Elettro Tecnica Persello srl

53

Dal 1° gennaio 2014 obbligo dell’AVCPASS per le gare

54

Sostenibilità della Pubblica Amministrazione

56

Note informative

57

Report legislativo dal 2 al 13 dicembre 2013

60


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

63

Fiere settore agroalimentare, bibite e vini

64

Autotrasporto c/t; “costi minimi” novembre 2013

66

Rinnovo patenti di guida

67

Patente di guida e carta tachigrafica

69

Canone di locazione immobili urbani

70

Scadenze aziendali gennaio 2014

71

CHIUSURA DEGLI UFFICI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE

Vi comunichiamo che in occasione delle prossime festività l’Associazione sarà chiusa nel seguente periodo: dal 23 dicembre 2013 al 3 gennaio 2014

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


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La compensazione del credito Iva LA NOSTRA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per la compensazione del credito Iva annuale d’importo superiore a 15.000 euro, l’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009, ha previsto due importanti novità. La prima riguarda il termine entro il quale procedere alla compensazione: la norma ha previsto la possibilità di operare la compensazione orizzontale tramite modello F 24, vale a dire con altre imposte o contributi, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La seconda attiene all’obbligo, per le compensazioni di importo superiore ai 15.000 euro, del rilascio di un “Visto di conformità” da parte di un

soggetto abilitato iscritto in apposito albo professionale. Al fine di offrire ai nostri Associati un servizio che garantisca ad un tempo qualità e convenienza, abbiamo confermato, con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano, una convenzione che prevede i seguenti costi: - 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro; - 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Ricordiamo che la bozza della legge di stabilità per il 2014 prevede, dal prossimo anno, l’estensione del rilascio del visto di conformità per compensare tramite modello F24 crediti di importo superiore a 15.000 euro per qualunque tipologia di tributi: Ires, Irpef, Irap, imposte sostitutive, ritenute ecc. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.

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(PZ)


Il credito Iva annuale LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE

PREMESSA L’utilizzo del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, per importi superiore a 5.000 euro, può essere effettuato solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge. Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 15.000 euro, è invece necessario effettuare, tramite soggetti abilitati, specifici controlli al fine di apporre nella dichiarazione annuale il “Visto di conformità”. Il decreto legge 78/2009, ha previsto alcune restrizioni all’utilizzo del credito Iva in compensazione, indovinando differenti step in base all’importo che si vuole compensare. La circolare 57/E del 23 dicembre 2009 e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009, hanno poi indicato le regole operative per le compensazioni Iva. Dal 1° aprile 2012, il D.L. 16/2012 ha inoltre ridotto da 10.000 a 5.000 euro il limite delle compensazioni liberamente eseguibili, vale a dire senza la necessità di preventiva presentazione della dichiarazione annuale. I vincoli alle compensazioni interessano solo quelle orizzontali, quelle cioè riguardanti tributi diversi dall’Iva, mentre non interessano le compensazioni verticali, vale a dire quelle Iva da Iva anche nelle ipotesi in cui superino la somma di 5.000 euro. Di seguito analizzeremo gli adempimenti richiesti per la compensazione del credito Iva annuale sulla base delle fasce d’importo.

COMPENSAZIONI NON SUPERIORI A 5.000 EURO I soggetti che desiderano compensare per l’intero anno 2014, un importo non superiore a 5.000 euro possono presentare il relativo modello F24 già dal primo giorno successivo al periodo d’impo-

sta in cui è sorto il credito, vale a dire dal 1° gennaio 2014. E’ pertanto possibile utilizzare l’importo in compensazione già in occasione della prima scadenza del 16 gennaio 2014. Questo significa che un credito annuale di 4.700 euro è liberamente compensabile a partire dal 1° giorno dell’anno successivo. Non è richiesta alcuna preventiva presentazione di dichiarazione o comunicazione ed è possibile utilizzare per il versamento, sia i canali telematici di Entratel/Fisconline direttamente o tramite intermediario abilitato, sia un sistema di home banking o remote banking. Questa compensazione è possibile indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica i primi 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

COMPENSAZIONI SUPERIORI A 5.000 EURO Per le compensazioni di crediti Iva superiori a 5.000 euro prima di procedere alla compensazione è necessario presentare la dichiarazione Iva annuale. Solo successivamente è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 secondo la seguente tempistica: - non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; - trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione per effettuare la trasmissione telematica del modello F24. Per agevolare i contribuenti è possibile presentare la dichiarazione annuale Iva a partire dal mese di febbraio. Se si procede alla trasmissione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio, è possibile presentare il modello F24 entro il 16 marzo. In questi casi l’unica modalità consentita di trasmissione del modello F24 è Entratel o Fisconline escludendo conseguentemente il canale bancario.

CREDITI SUPERIORI A 15.000 EURO Per le richieste di compensazioni superiori ai 15.000 euro, la dichiarazione Iva deve necessaria-

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mente riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. L’apposizione del visto di conformità attesta che i dati delle dichiarazioni, dalle quali emerge un credito, sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. L’Agenzia delle entrate procederà ad effettuare i controlli sulla base di apposite check - list. Il visto di conformità può essere rilasciato da parte degli intermediari indicati nell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, vale a dire professionisti iscritti all’albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro oppure, soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti della CCIAA in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o diploma di ragioneria. In alternativa la dichiarazione oltre ad essere sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale della società, potrà essere firmata dai soggetti che esercitano il controllo contabile, i quali saranno tenuti alla sottoscrizione di un’attestazione nella quale certificano l’esecuzione degli stessi controlli previsti per i professionisti di cui sopra. Nei casi in cui si proceda alla presentazione del modello annuale relativo al 2013, in via autonoma e senza il visto di conformità (ad esempio entro febbraio evitando così la comunicazione Iva) e ci si accorga di aver già esaurito in compensazione i primi 15.000 euro di credito, è possibile ripresentare la dichiarazione munita di visto, barrando la casella correttiva nei termini. E’ anche possibile il contrario, vale a dire l’invio di una dichiarazione senza visto che sostituisce una precedente presentata con il visto così come previsto dalla circolare n. 16 del 19 aprile 2011 (risposta 4).

POSSIBILE ESONERO DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale Iva. In pratica per agevolare i contribuenti, anticipando la presentazione della dichiarazione annuale nel mese di febbraio, oltre a poter compensare il relativo credito a partire dal 16 marzo, non è necessario presentare la comunicazione Iva, essendo i relativi dati già contenuti nella dichiarazione.

LA COPERTURA ASSICURATIVA I professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità, al fine di garantire il completo risar-

cimento dell’eventuale danno arrecato, devono sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che rispetti le seguenti condizioni: - la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità senza limitazioni a specifici modelli dichiarativi; - il massimale di polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati ed in ogni caso non inferiore a 1.032.913 euro; - la polizza non deve contenere franchigie o scoperti a meno che la compagnia s’impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi sull’assicurato; - la polizza deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

IL TIPO DI CONTROLLI La circolare 57/2009 precisa che i controlli da eseguire al fine del rilascio del visto di conformità, comportano le seguenti verifiche: - la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva; - la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, in pratica la dichiarazione Iva deve fotografare fedelmente la contabilità; - la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione. Non sono necessarie valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della loro evidenziazione nella dichiarazione annuale dell’Iva. In questo modo il professionista non dovendo entrare nel merito dell’operazione non dovrà verificare l’indetraibilità di una determinata operazione e neppure se riguarda un’operazione inesistente ma si limiterà a effettuare controlli per lo più documentali individuati da un’apposita check-list. Ricordiamo che tutte queste regole interessano anche gli importi derivanti dalle istanze di rimborso Iva trimestrale.

IL REGIME SANZIONATORIO La Circolare n. 1 del 15 gennaio 2010 dell’Agenzia delle entrate in materia di regime sanzionatorio applicabile ha previsto l’irrogazione della sanzione pari al 30% dell’imposta prevista per l’omesso versamento, alle seguenti fattispecie. - compensazione di crediti di ammontare superiore a 5.000 euro, senza che sia stata pre-

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FABBRICAZIONE RESISTENZE ELETTRICHE INDUSTRIALI

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sentata preventivamente la dichiarazione Iva annuale; - compensazione di crediti di ammontare superiore a 15.000 euro, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.

limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 è fissato in 700.000 euro per ogni anno solare. L’incremento rispetto al precedente limite di 516 mila euro è stato adottato dal decreto legge 35/2013 c.d. “Sblocca debiti”.

IL LIMITE ALLA COMPENSAZIONE Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2014 il

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(PZ)


Imposta di registro: dal 2014 si cambia PREVISTI NUOVI IMPORTI PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

PREMESSA Il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 ha introdotto alcune importanti modifiche in materia di imposta di registro ed ipocatastali a partire dal 1° gennaio 2014. Il decreto, c.d. Istruzione, ha modificato quanto previsto in precedenza dal D.Lgs. 23/2011 (decreto Imu) razionalizzando le molteplici aliquote e fissando le ipocatastali in misura fissa anziché in misura proporzionale. Sono state inoltre abrogate numerose agevolazioni quali quelle previste per la piccola proprietà contadina, per i terreni montani, per i trasferimenti di edifici storici, per i procedimenti di separazione e di divorzio.

I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI Le aliquote applicabili ai trasferimenti immobiliari sono state portate a due e sono: - 2% se il trasferimento ha per oggetto un immobile “prima casa”, in questo caso pertanto è stata prevista una riduzione di un punto percentuale; - 9% per tutte le altre tipologie di immobili, in questa aliquota rientrano anche gli immobili commerciali, i terreni agricoli i fabbricati di interesse storico ecc. In questo modo si è passati da un paniere di aliquote che andava dall’1% al 15% a un’unica aliquota del 9%. Come noto, l’imposta di registro in misura percentuale, è dovuta unicamente per gli atti aventi ad oggetto immobili non soggetti a Iva o esenti, diversamente l’imposta è dovuta in misura fissa. Unitamente alla modifica dell’imposta di registro, in tema di imposte ipotecarie e catastali è stato previsto il passaggio dalla misura proporzionale rispettivamente del 2% e dell’1% o dell’importo fisso di 168 euro, ad un unico importo fisso di

50 euro per ciascun tributo. Questo importo di 50 euro è tuttavia riservato ai soli trasferimenti immobiliari che prevedono il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale. Viceversa, per i trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva, per gli atti societari (atti costitutivi, aumenti di capitale, conferimenti, ecc.), per le accettazioni o rinunce all’eredità e per i contratti preliminari di compravendita le imposte ipotecarie e catastali sono state aumentate da 168 euro a 200 euro per ciascun tributo. Per i contratti soggetti alle nuove aliquote del 2% e del 9% è stata inoltre prevista l’eliminazione delle imposte di bollo e dei tributi speciali catastali. Conseguentemente gli atti di trasferimento immobiliare soggetti all’imposta di registro nella misura proporzionale (2% - 9%) è dovuta l’imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro ciascuna, mentre per le altre tipologie di cessioni immobiliari e per gli atti sopra citati l’importo di ogni tributo sarà di 200 euro. Così mentre l’acquisto di una prima casa non soggetta ad Iva pagherà l’imposta di registro nella misura del 2% e le imposte ipotecarie e catastali pari a 100 euro (50+50); l’acquisto di una seconda casa assoggettata ad Iva pagherà 400 euro (200+200) di imposte ipocatastali.

ABITAZIONI NON DI LUSSO Dal 1° gennaio 2014 varierà anche la definizione di abitazione non di lusso al fine di poter beneficiare del trattamento di favore previsto per l’acquisto di immobili aventi le caratteristiche di prima casa in tema di imposta di registro, ipotecarie e catastali. In futuro tale definizione non sarà più legata alle caratteristiche dell’immobile in termini di superficie utile o della presenza o meno di piscine o campi da tennis, ma si farà riferimento esclusivamente alla categoria catastale. In pratica saranno considerati di lusso gli immobili accatastatati nelle categorie A1, A8 e A9.

ELIMINATE LE AGEVOLAZIONI Come ricordato, sono state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche quelle previste da leggi speciali. In generale pertanto, la nuova imposizione determinerà una diminuzione di tassazione nell’ambito dei rapporti tra i priva-

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ti e un incremento nei casi in cui si acquisti un immobile per il quale in precedenza era prevista un’agevolazione. Ad esempio il trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti privi della qualifica di coltivatori diretti o IAP (Imprenditori agricoli professionali) in precedenza soggetti ad un prelievo del 18% (15% imposta di registro, 2% ipotecaria e 1% catastale) passeranno ad un’imposizione totale del 9% più 100 euro a titolo di imposte ipotecarie e catastali realizzando così un significativo risparmio d’imposta. TIPOLOGIA IMMOBILE/ CEDENTE

IMPOSTE TRASFERIMENTO IN CAPO ALL’ACQUIRENTE

Diversamente un coltivatore diretto o un IAP passerà da un’imposizione agevolata di 168 (registro) + 168 (ipotecaria) + 1% (catastale) ad un’imposizione ordinaria del 9% più 100 euro di ipotecarie e catastali con un forte appesantimento di tassazione. Nell’ambito dei terreni edificabili si è avuto un sostanziale alleggerimento del carico tributario in quanto dal precedente 8% di registro + 2% di ipotecaria + 1% di catastale, si è passati al 9% registro + 100 euro di ipocatastali. (PZ) FINO AL 31.12.2013

DALL’1.1.2014

Casa di abitazione Prima casa Soggetto privato

Imposta di registro Ipotecaria Catastale

3% € 168 € 168

2% € 50 € 50

Casa di abitazione Prima casa Impresa

Iva Imposta di registro Ipotecaria Catastale

4% € 168 € 168 € 168

4% € 200 € 200 € 200

Casa di abitazione NO prima casa Impresa

Iva Imposta di registro Ipotecaria Catastale

10% € 168 € 168 € 168

10% € 200 € 200 € 200

Ufficio/seconda casa Soggetto privato

Imposta di registro Ipotecaria Catastale

7% 2% 1%

9% € 50 € 50

Ufficio acquistato da ONLUS Soggetto privato

Imposta di registro Ipotecaria Catastale

€ 168 € 168 € 168

9% € 50 € 50

Terreno edificabile Soggetto privato

Imposta di registro Ipotecaria Catastale

8% 2% 1%

9% € 50 € 50

Terreno edificabile Impresa

Iva Imposta di registro Ipotecaria Catastale

22% € 168 € 168 € 168

22% € 200 € 200 € 200

Imposta di registro Ipotecaria Catastale

15% 2% 1%

9% € 50 € 50

Capannone Impresa (imponibile Iva)

Iva Imposta di registro Ipotecaria Catastale

22% € 168 3% 1%

22% € 200 € 200 € 200

Capannone Impresa (esente Iva)

Iva Imposta di registro Ipotecaria Catastale

Esente € 168 3% 1%

Esente € 200 € 200 € 200

Edificio particolareggiato edilizia residenziale Soggetto privato

Imposta di registro Ipotecaria Catastale

1% 3% 1%

9% € 50 € 50

Terreno agricolo Soggetto privato “non Iap”)

(acquista

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La disciplina degli omaggi

REGOLE DIFFERENZIATE PER IVA E IMPOSTE DIRETTE

PREMESSA Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, le imprese si trovano alle prese con la registrazione delle fatture relative agli acquisti di beni che vengono offerti in omaggio a dipendenti, fornitori, clienti e agenti. Le norme tributarie trattano l’argomento degli omaggi in maniera differenziata, distinguendo l’imposizione diretta da quella Iva. Per un approfondimento della materia, è opportuno tener conto delle diverse regole esistenti a seconda: - si tratta di dipendenti, clienti, fornitori o agenti; - si tratti di imposte dirette o dell’Iva; - si tratti di beni oggetto dell’attività d’impresa o meno.

IL TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE Omaggi a clienti, fornitori e agenti I beni destinati a essere ceduti gratuitamente costituiscono spese di rappresentanza e sono disciplinati dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86. La norma prevede la loro deducibilità nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità secondo le percentuali di ricavi di seguito indicate: - fino a 10 milioni di euro: limite max deducibile 1,3% - da 10 e fino a 50 milioni di euro: limite max deducibile 0,5% - oltre i 50 milioni di euro: limite max deducibile 0,1%. Rimangono fuori dai limiti di deducibilità sopra indicati, le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. Ai fini delle imposte dirette, la norma non pone alcuna distinzione tra beni che rientrano nell’attività esercitata dall’impresa o meno, conseguente-

mente i beni che sono distribuiti gratuitamente a clienti, rappresentanti o consulenti, sono considerate tout court spese di rappresentanza. Come già accennato, la limitazione sopra indicata non si applica alle spese riferite a beni il cui valore unitario non superi 50 euro, le quali sono totalmente deducibili. A tal proposito si precisa che se l’omaggio è costituito da una pluralità di beni, il valore di riferimento ai fini della deducibilità di tale spesa di rappresentanza dal reddito, è dato dal costo complessivo e non dal valore dei singoli elementi. Così la cesta natalizia dovrà essere considerata come bene unico, non potendo considerare i singoli elementi come beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che se la cesta, al lordo dell’Iva, ha un valore inferiore a 50 euro, la spesa sarà integralmente deducibile, mentre se il valore è superiore, sarà deducibile come spesa di rappresentanza nei limiti delle percentuali sopra indicate. Omaggi ai dipendenti Una disciplina speciale è riservata agli omaggi concessi ai dipendenti. L’art. 95 del DPR 917/86 prevede che per l’impresa, il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai dipendenti risulta totalmente deducibile, in quanto rientranti tra le spese di lavoro dipendente sostenute in natura a titolo di liberalità. Conseguentemente il costo di tali omaggi non subisce le limitazioni previste dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86, ma gode della deducibilità integrale in capo alla società, indipendentemente dall’ammontare. Analizzando la questione dal punto di vista del dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR, permette di non tassare e di non assoggettare a contributi, le erogazioni liberali, di beni e servizi fatte nei confronti dei lavoratori entro il limite annuo di 258,23 euro. Questa norma esclude quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, escluso il denaro, se complessivamente d’importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Tuttavia se il compenso in natura erogato nell’anno supera la franchigia, vale a dire se tale compenso, anche in

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aggiunta ad altri beni e servizi erogati nello stesso periodo d’imposta supera i 258,23 euro, l’intero ammontare concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per beneficiare dell’esenzione da tassazione, si rende quindi necessario monitorare il valore dei benefit in natura erogati nel corso dell’intero anno, e non solamente in occasione delle festività natalizie.

IL TRATTAMENTO AI FINI IVA Per quanto riguarda l’Iva si deve distinguere se si tratti di beni rientranti nell’attività dell’impresa o meno. Beni rientranti nell’attività dell’impresa Gli acquisti che rientrano nell’attività dell’impresa offerti a terzi sottoforma di omaggi, sono sottoposti a un regime particolare. L’ipotesi potrebbe essere quella di un negozio di abbigliamento che, in occasione delle festività natalizie, regala dei capi ai migliori clienti. In questi casi l’acquisto dei beni non può essere trattato come una spesa di rappresentanza e al contribuente è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta trattandosi di beni oggetto della propria attività con la necessità però di assoggettare a tassazione la successiva cessione. E’ tuttavia possibile, al momento dell’acquisto, non esercitare la detrazione dell’imposta, in questo modo la successiva cessione gratuita del bene sarà esclusa da tassazione ai sensi dell’articolo 2 secondo comma n. 4 del DPR 633/72. Ricordiamo che quest’ultima norma considera imponibili anche le cessioni gratuite di beni, con le seguenti eccezioni: a) quelle la cui produzione o il cui commercio non rientri nell’attività propria dell’impresa, se il costo unitario non è superiore a € 25,82; b) quelle per le quali non sia stata operata, al momento dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19. Il regime Iva delle cessioni gratuite è dunque regolato dal principio secondo cui se l’imposta è stata detratta al momento dell’acquisto deve essere tassata al momento della cessione ancorché la stessa sia avvenuta a titolo gratuito. Allo stesso modo se al momento dell’acquisto non si è detratta l’imposta, la successiva cessione non sarà tassata. Eccezione a questo principio è rappresentata dai piccoli omaggi di costo unitario non superiore a € 25,82 rientranti nella definizione di spese di rappresentanza. Per questi ultimi è riconosciuta la detrazione al momento dell’acquisto ai sensi dell’articolo 19 – bis1, lett. h) e la successiva cessione non è considerata imponibile ai sensi dell’articolo 2 comma secondo, n. 4).

Sui piccoli omaggi si realizza pertanto una completa detassazione limitatamente ai beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, diversamente la cessione gratuita è imponibile indipendentemente dal costo unitario. La detrazione dell’Iva è consentita anche sui piccoli omaggi di prodotti alimentari o bevande, ossia di beni per il cui acquisto o importazione il diritto alla detrazione è normalmente precluso in base alla lettera f) dell’articolo 19-bis-1. La circolare n. 54 del 19 giugno 2002 ha, infatti, precisato che questa tipologia di piccoli omaggi è considerata spesa di rappresentanza e come tale si rende applicabile la disposizione di cui alla lettera h) che ammette la detrazione per i beni sotto i 25,82 euro. In pratica in un ipotetico ordine gerarchico delle norme, la disposizione relativa alle spese di rappresentanza è di grado superiore a quella concernente gli alimenti e bevande. Ritornando agli omaggi non rientranti tra quelli di piccole dimensioni, abbiamo detto che la loro cessione è soggetta a Iva e a questo proposito l’impresa può scegliere tra le seguenti alternative: a) emissione della fattura per ogni singola operazione con rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 con rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. Il cliente, che pagherà al fornitore l’imposta avrà la possibilità di portare in detrazione l’Iva pagata qualora detraibile; b) emissione della fattura per ogni singola operazione senza rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 senza rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. In questo caso l’Iva addebitata in fattura e non richiesta al cliente sarà un costo indeducibile per il cedente, mentre il cessionario registrerà la fattura nel registro degli acquisti senza detrarsi l’Iva; c) emissione di un’autofattura singola per ciascuna cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese; d) annotare giornalmente nel registro degli omaggi le cessioni effettuate con l’indicazione del cessionario, del valore dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta. Si ritiene che le prime due ipotesi, con riferimento ai regali natalizi, non siano consigliabili per evidenti ragioni di cortesia verso il destinatario. Segnaliamo che alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 88 del 2009, la base imponibile per le cessioni gratuite non è più rappresentata dal valore normale bensì dal prezzo di acquisto. La base imponibile sarà pertanto rappresentata dal costo di acquisto o in mancanza, dal prezzo di

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costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si compie la consegna. Beni non rientranti nell’attività dell’impresa La lettera h) dell’articolo 19-bis-1 del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva sulle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi, escluse quelle sostenute per acquistare beni di costo unitario non superiore a € 25,82. In generale quindi, l’Iva per l’acquisto di beni da dare in omaggio non è detraibile, salvo che il costo sia contenuto nel predetto limite, nel qual caso la detrazione è consentita purché gli omaggi siano qualificabili come spese di rappresentanza. Le spese di costo unitario superiore a € 25,82 e destinate all’acquisto di beni da distribuire gratuitamente, sono considerate spese di rappresentanza e come tali non consentono la detrazione dell’imposta. Qualora i beni da destinare a omaggio non siano classificabili tra le spese di rappresentanza, perché ad esempio sono consegnati ai dipendenti e quindi sono considerati costi del personale, valgono le limitazioni previste dall’art. 19 bis 1 comma 1 lett. f).

La successiva cessione gratuita è un’operazione esclusa da Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72. Pertanto alla consegna del bene non sarà necessario emettere alcun documento fiscale. Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, si consiglia l’emissione di un DDT o la predisposizione di un documento attestante la destinazione dei beni.

LE CESSIONI GRATUITE IN AMBITO UE Le cessioni a titolo gratuito non costituiscono operazioni intracomunitarie per mancanza del presupposto dell’onerosità previsto dal D.L. 331/93. Conseguentemente si rende applicabile la disciplina interna prevista del DPR 633/72 così come sopra indicato.

LE CESSIONI GRATUITE EXTRA UE Le cessioni di beni a titolo gratuito verso paesi non appartenenti all’Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione a norma dell’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72. Ai fini della non imponibilità occorre che l’esportazione sia supportata dalla relativa documentazione doganale. (PZ)

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Agenti e rappresentanti

LA COMUNICAZIONE PER LA RITENUTA RIDOTTA

Scade il 31 dicembre 2013 il termine ultimo per la presentazione ai committenti, preponenti o mandanti da parte del percipiente le provvigioni, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi ai fini dell’applicazione per il prossimo anno 2013 della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600 nella misura effettiva ridotta del 4,6%. In mancanza di tale attestazione, la norma prevede infatti l’obbligo per i sostituti d’imposta di operare (con rivalsa) all’atto del pagamento, una ritenuta effettiva del 11,50% a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRPES dovuta dai percipienti le provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Detti sostituti d’imposta sono quelli indicati nell’art. 23, comma 1, dello stesso decreto ovvero: a. gli enti e le società previsti dall’art. 87 del DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR); b. le società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR; c. le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 51 del TUIR. Per beneficiare della ritenuta d’acconto nella misura ridotta (23% sul 20% anziché sul 50%), dunque, i percipienti devono avvalersi nell’esercizio della loro attività della collaborazione continuativa di dipendenti e/o di terzi ed inoltrare annual-

mente al soggetto che eroga le provvigioni apposita dichiarazione. Secondo le disposizioni attuative dell’art. 25-bis contenute nel D.M. 16 aprile 1983, si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipienti le provvigioni. Agli stessi effetti vengono considerati terzi coloro i quali collaborano all’attività dell’impresa del percipiente in qualità di esterni senza vincolo di subordinazione, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari. Si considerano altresì terzi i collaboratori dell’impresa familiare del percipiente direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito dell’impresa stessa e gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. La dichiarazione per l’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta va redatta in carta semplice, datata e sottoscritta e spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (vedi fac-simile riportato di seguito). Vale ricordare che se le condizioni previste per la riduzione della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui dette condizioni si sono verificate. Entro lo stesso termine vanno anche dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venir meno le predette condizioni. Se per l’anno o frazione d’anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta deve farne dichiarazione non oltre 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o accordi di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari o alla eseguita mediazione. (C)

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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE Nome e cognome ......................................................................................................................................................................... e indirizzo percipiente .................................................................................................................................................................. Dati identificativi committente mandante preponente ................................................................................................................. Raccomandata A.R. Oggetto: dichiarazione per l’anno 2014 ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta del 4,6%, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/73 e relativo D.M. 16 aprile 1983. Con la presente il sottoscritto ......................................................................................., nato a ................................................... ................... il ................................................, residente e domiciliato a ............................................., esercente l’attività di ...... ..............................................................., Codice Fiscale ............................................. e Partiva IVA ........................................... dichiara sotto la propria responsabilità, che nell’esercizio della sua attività si avvale in via continuativa dell’opera e della collaborazione di dipendenti e/o di terzi. A decorrere dal prossimo anno 2014, pertanto, le ritenute sulle provvigioni che gli saranno corrisposte devono essere applicate, ai sensi del comma 2 dell’art. 25-bis, nella misura del 23% sull’ammontare ridotto del 20% ovvero del 4,6% sul totale delle provvigioni erogate. Con i migliori saluti. Data ....................................................

Firma .................................................................

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Ridotti i benefici fiscali per le polizze vita LE NUOVE MISURE DELLA DETRAZIONE

LE MODIFICHE SONO OPERATIVE GIÀ DA QUEST’ANNO

Al fine di reperire le risorse finanziarie per la copertura degli interventi in materia di IMU, il Legislatore ha modificato, peggiorandole, le disposizioni in tema di benefici fiscali connessi al pagamento di premi per le polizze di assicurazione a copertura rischio vita e infortuni; il tutto troverà applicazione già a decorrere dal periodo di imposta 2013. Precedentemente alle modifiche in commento, il beneficio fiscale si assestava su un importo del 19% nel limite di spesa di € 1.291,14 di quanto pagato: - in relazione alle polizze sottoscritte a partire dal 01.01.01, a titolo di premio per assicurazione aventi ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto. - in relazione alle polizze sottoscritte fino al 31.12.00 a titolo di premio per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; per queste polizze la detrazione è ammessa (sino alla scadenza del contratto) a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima (5 anni). Per entrambe le tipologie di polizza, quindi, vengono ridotte le misure della detrazione nel modo che segue.

Per l’anno 2013 il nuovo panorama corrisponde al seguente: - la detrazione del 19% è ammessa, sempre in relazione alle assicurazioni di cui sopra, nel limite di spesa di € 630,00. A decorrere dall’anno 2014, invece, la detrazione del 19% si applicherà su un massimale di spesa: - di € 530,00 per i contratti di assicurazione sulla vita; - di € 1.291,14 limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente.

ULTERIORI MODIFICHE DAL 2014 A completare il panorama, si prevede anche che, sempre a decorrere dall’anno 2014, non si possa più dedurre il contributo al SSN compreso nel premio di assicurazione RC dei veicoli. Per conseguenza, a decorrere dal medesimo anno 2014, cessa di avere applicazione anche la misura introdotta nel 2012 in forza della quale tale beneficio si applica solo per la parte che eccede € 40.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE Si rammenta che, invece, non sono state modificate le misure che consentono la deduzione, sia pure entro certi limiti, dei contributi versati alle forme di previdenza complementare; da ciò si desume una preferenza del Legislatore verso tali forme di accumulo, a discapito delle assicurazioni sulla copertura del rischio vita e infortuni. A seguire, presentiamo uno schema di riepilogo. (C)

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Sportello Unico Doganale trolli sanitari nei luoghi già autorizzati alla procedura di domiciliazione doganale.

ESTESA L’OPERATIVITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO

Parte lo Sportello Unico Doganale su tutto il territorio nazionale: l’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. n. 142192/Ru del 6 dicembre 2013, detta le istruzioni definitive per l’interoperabilità negli sdoganamenti tra il Sistema Informatico Doganale e quello del Ministero della Salute. Un’interoperabilità che consente di accelerare l’entrata delle merci in import da Paesi Terzi per le quali sia necessario il Nulla Osta Sanitario o il Certificato Veterinario: la Dichiarazione doganale infatti può essere presentata prima che quei documenti sanitari siano rilasciati, essendo sufficiente che siano stati richiesti (la presentazione della dichiarazione avviene indicando nella casella 44 il codice di prenotazione dei documenti sanitari). Lo svincolo della dichiarazione avviene una volta determinato il ciclo sanitario e in caso venga disposta la verifica merce sia dagli uffici doganali che dagli uffici sanitari (USMAF) o veterinari (PIF) i controlli possono avvenire contestualmente, con riduzione dei tempi e risparmio di oneri finanziari per le soste e gli spostamenti.

SPORTELLO UNICO E PROCEDURE DOMICILIATE In prospettiva i benefici dello Sportello Unico saranno estesi alle procedure domiciliate. Perché questo avvenga, tuttavia, è necessario che il Ministero della Salute abiliti lo svolgimento dei con-

SPORTELLO UNICO E PROCEDURE ORDINARIE L’attivazione dello Sportello Unico comporta un’ulteriore semplificazione nella procedura ordinaria. Inviando la dichiarazione telematica (Messaggio IM) e presentando i documenti a corredo della dichiarazione via email (tale documentazione inviata via email costituisce il “fascicolo elettronico”), l’ufficio doganale convalida telematicamente la dichiarazione. Per ottenere lo svincolo della dichiarazione occorre ancora recarsi in dogana a depositare gli originali cartacei dei documenti già inviati in via telematica, ma la riduzione dei tempi è comunque apprezzabile.

MERCI ESCLUSE Alcune tipologie di merci non sono ancora ammesse ai benefici dello Sportello Unico. Si tratta dei prodotti che necessitano dei controlli alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute (dispositivi medici), nonché di quelli che necessitano dei Documenti Veterinari Comuni di Entrata rilasciati dai PIF attraverso il sistema europeo TRACES.

PORTALE AIDA SERVIZI PER L’INTEROPERABILITÀ A corredo dello Sportello Unico è stato realizzato il portale per l’interoperabilità tra le amministrazioni e gli utenti (https://aidaservizi.agenziadogane. it). Il portale consente la consultazione interattiva dell’esito delle dichiarazioni doganali, anche in relazione ai certificati sanitari correlati.

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(C)


Lavoro intermittente

IL PUNTO SULLA DISCIPLINA E LA SCADENZA DEI “VECCHI” CONTRATTI Il D. Lgs. 76/2013, convertito in L.99/2013, ha modificato nuovamente la disciplina del contratto di lavoro a chiamata, o intermittente, di cui al D.Lgs. 276/2003 dopo le novità introdotte dalla legge di riforma Fornero, L. 92/2012. Il lavoro a chiamata è una tipologia di “lavoro subordinato”, caratterizzato dalla discontinuità e dall’intermittenza delle prestazioni lungo un periodo di tempo particolarmente significativo; come anche chiarito dal Ministero del Lavoro nel proprio vademecum del 22 aprile 2013, la prestazione nel lavoro a chiamata può essere resa anche per un periodo di durata significativa, purché comunque intervallata, in quanto la prestazione non può coincidere con la durata del contratto. A seguito dei sopra ricordati interventi legislativi, è ora possibile stipulare un contratto di lavoro a chiamata in presenza di determinate condizioni, di carattere soggettivo o oggettivo, che definiscono il campo di applicazione del contratto. È consentito sottoscrivere un contratto a chiamata, senza alcuna limitazione sul tipo di attività di impiego con soggetti con più di cinquantacinque anni di età anche pensionati oppure, a termine, con giovani di età inferiore a 24 anni, perché comunque la prestazione deve esaurirsi entro il venticinquesimo anno di età. In aggiunta a queste ipotesi soggettive, è possibile stipulare un contratto a chiamata per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro o per le attività elencate nella tabella di cui al Regio Decreto n.2657/1923. La riforma Fornero ha abrogato l’art. 37 che consentiva il ricorso a questo contratto in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno, cioè nei fine settimana, durante le ferie estive e durante le festività natalizie e pasquali; secondo il Ministero del Lavoro ora la nuova formulazione PAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2013

dell’art.34 del D.Lgs. 276/2003 consente invece di ricorrere a tali ipotesi unicamente laddove tali periodi predeterminati siano stati individuati dai contratti collettivi nazionali, come specificato nella circolare n.20/2012. La novità più importante è stata introdotta dal decreto lavoro, il D.L. 76/2013, che ha previsto di fatto un contingentamento nell’utilizzo del lavoro a chiamata: la nuova norma stabilisce infatti che “fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”. Come precisato dal Ministero del Lavoro, il conteggio deve essere effettuato a ritroso di tre anni a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione e nel calcolo devono essere considerate le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione, cioè il 28 giugno 2013; ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, in cui questa disposizione non trova applicazione, in tutti gli altri settori un eventuale superamento delle quattrocento giornate comporterà la trasformazione del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dalla data del superamento. Si ricorda inoltre che il ricorso al lavoro a chiamata non è consentito per sostituire lavoratori in sciopero, non può essere instaurato presso unità produttive in cui ci siano stati effettuati licenziamenti collettivi o sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa con ricorso ad integrazioni salariali, per lavoratori adibiti alle stesse mansioni, ed infine non è consentito nel caso in cui l’azienda non sia in regola con la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza sul lavoro. Poiché il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro flessibile che ben si presta ad un largo impiego nei periodi festivi come quello


natalizio, se ne riepilogano brevemente gli adempimenti necessari per una corretta instaurazione dello stesso. La forma scritta del contratto è richiesta a fini probatori. Il contratto deve contenere l’indicazione della durata e delle condizioni oggettive o soggettive che lo legittimano, del luogo e della modalità della disponibilità, nonché del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo; il contratto deve contenere l’indicazione del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione, dell’indennità di disponibilità ove prevista, dei tempi e delle modalità di pagamento delle competenze, delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione lavorativa e delle modalità di rilevazione delle presenze, ed infine delle eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Il giorno precedente all’instaurazione del rapporto di lavoro il datore è tenuto ad effettuare la consueta comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego, da non confondere con la comunicazione preventiva della chiamata. In aggiunta alla COL infatti il datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, è tenuto ad effettuare una comunicazione preventiva, da effettuarsi o via e-mail inoltrando il modulo informatico Uni-Intermittente all’indirizzo intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it, o telematicamente utilizzando la procedura disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it, oppure infine inviando un sms al numero 339-9942256, previa registrazione al portale Cliclavoro, modalità utilizzabile esclusivamente per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento

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della comunicazione, con l’indicazione del codice fiscale del lavoratore utilizzato. In caso di malfunzionamento del sistema informatico è consentito inoltrare un fax alla Direzione Territoriale competente conservando la ricevuta dell’invio con la comunicazione di malfunzionamento del sistema.

CONTRATTI PRE-FORNERO: SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2013 I contratti di lavoro a chiamata, instaurati precedentemente alla riforma Fornero, non in linea con le nuove disposizioni, avrebbero dovuto scadere ex lege lo scorso 18 luglio: il decreto lavoro, D.L. 76/2013 ha prorogato questo termine al 31 dicembre 2013. Le conseguenze per il mancato rispetto di questa disposizione sono onerose, poiché l’eventuale prosecuzione della prestazione sarà considerata “in nero” in quanto vietata, con l’applicazione delle sanzioni previste per questa fattispecie. In caso di contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 è quindi quanto mai opportuno verificare che essi siano compatibili con le nuove condizioni oggettive o soggettive; in caso negativo, è consigliabile predisporre una comunicazione al lavoratore in cui si rende nota la cessazione forzosa ex lege, citando gli estremi della disposizione normativa, l’art. 1, comma 22, L. n. 92/2012 come modificato dall’art. 7, comma 5, lett. a), n. 2 del D.L. n. 76/2013. Nella circolare n.35/2013, il Ministero del Lavoro ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto, mentre non è dovuto il ticket sulle cessazioni del rapporto di lavoro, poiché la causa della cessazione è data da una disposizione di legge di carattere eccezionale, che configura un vero e proprio obbligo di legge. (BA)


Assistenza ai disabili: congedo straordinario LA CORTE COSTITUZIONALE ESTENDE LA PLATEA DEI BENEFICIARI Con sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 laddove, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nei soggetti legittimati a fruire del predetto congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave. Peraltro, questi soggetti erano già ammessi a fruire dei tre giorni di permesso retribuito mensile ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, nell’ipotesi di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti richiamati dalla specifica normativa. Di conseguenza, in applicazione della citata Sentenza, la platea dei beneficiari del congedo straordinario per l’assistenza delle persone con disabilità è stata ulteriormente ampliata includendovi i soggetti sopracitati, fermo restando, tuttavia, il rispetto dell’ordine gerarchico successivamente riepilogato.

SOGGETTI BENEFICIARI Il congedo in esame può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità: 1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile PAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2013

in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

REQUISITI SOGGETTIVI

Fra i requisiti soggettivi per l’ammissione al beneficio da parte dei “nuovi” soggetti, si fa riferimento alla “mancanza” degli altri soggetti individuati dalla norma, all’affezione da “patologie invalidanti” ed alla “convivenza”. Si intende per “mancanza” la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), comprendendo anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Per quanto concerne le “patologie invalidanti”, secondo il parere del Ministero della Salute, devono essere considerate soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Per quanto riguarda, invece, il requisito della “convivenza”, lo stesso sarà accertato d’ufficio sulla base degli elementi forniti dall’interessato (residenza anagrafica, dimora temporanea ecc.).

PRESENTAZIONE DOMANDE La domanda per la concessione del beneficio deve


essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali: - WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it- servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”; - Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

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- Contact Center Multicanale - attraverso il numero verde 803164. A tale proposito, l’Istituto precisa che il diritto all’indennità economica connessa alla fruizione del beneficio si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 c.c.), decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo. (C)


Croazia nell’Unione Europea L’INPS ILLUSTRA LA DISCIPLINA DEL DISTACCO DEI LAVORATORI

Con circolare n. 165 del 3 dicembre u.s., l’Inps, per gli aspetti di sua competenza, si è occupata degli effetti provocati dall’ingresso nella U.E. della Croazia, con una particolare attenzione alla normativa applicabile ai lavoratori distaccati nei due Paesi. Infatti, fino al 30 giugno di quest’anno, la materia del distacco dei lavoratori era disciplinata dalla Convenzione italo-croata del 27 giugno 1997 (d’ora in poi Convenzione) e dal relativo accordo amministrativo del 12 Settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003, per effetto del quale il lavoratore distaccato nell’altro Stato contraente era sottoposto alla legislazione del proprio Paese di provenienza per un periodo massimo di 48 mesi, con possibilità di proroga per altri 48 mesi. Tuttavia a partire dal 1° luglio 2013, a seguito dell’ingresso della Croazia nella U.E., le norme della Convenzione non sono più applicabili con la conseguenza che, in materia di distacco, vige la normativa comunitaria del Regolamento CE 883/2004 (come successivamente modificato dal Regolamento U.E. 1231/2010). Pertanto, si applica l’art. 12 di detto Regolamento, ai sensi del quale il lavoratore distaccato è assoggettato alla legislazione dello Stato di provenienza per un periodo non superiore a 24 mesi tra i quali, come ha pre-

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cisato l’Inps, vanno ricompresi anche i periodi di distacco effettuati prima del 1° luglio u.s. in base alla Convenzione. Per quanto concerne i distacchi in corso al 1° luglio 2013, l’Italia e la Croazia hanno convenuto quanto segue: - i distacchi e le proroghe richieste entro il 30 giugno 2013 e in corso di esecuzione alla suddetta data, sono portati a termine nel rispetto della Convenzione; - le nuove proroghe richieste dopo il 1° luglio 2013, possono essere concesse solo in conformità all’art. 16 del Reg. 883/2004; - gli accordi stipulati prima del 1° luglio 2013 dalle autorità competenti, in deroga alle disposizioni della Convenzione, restano validi fino a naturale scadenza; - al termine dei periodi di distacco autorizzati ai sensi della Convenzione, è possibile autorizzare un nuovo distacco solo dopo un’interruzione di almeno 2 mesi. Per quanto concerne la legislazione applicabile al personale viaggiante delle imprese di trasporto su strada, aereo e per ferrovia, l’art. 6, lett. c della Convenzione la individuava in quella dello Stato in cui aveva sede l’impresa da cui dipendevano. A partire dal 1° luglio u.s., i dipendenti dei trasporti internazionali su strada sono soggetti alle disposizioni del Paese individuato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 883/2004 e, di conseguenza, alla legislazione dello Stato membro di residenza se ivi esercita gran parte della sua attività, oppure alle normative individuate in base ai criteri specificati in questo articolo. (C)


Lavoro a tempo determinato CHIARIMENTI DEL MINISTERO SUI CRITERI DI COMPUTO DEI RAPPORTI A TERMINE Con l’interpello n. 30/2013 del 19 novembre, il Ministero del Lavoro ha chiarito in che modo occorre computare i rapporti di lavoro a tempo determinato, relativamente alle seguenti disposizioni di legge: - art. 8 del d.lgvo 368/2001, ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui all’art. 35 della Legge 300/1970; - art. 12 del d.lgvo 25/2007 sulla disciplina

PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2013

dell’informazione e della consultazione dei lavoratori. Entrambe queste normative fanno riferimento al numero medio mensile di lavoratori subordinati impiegati a tempo determinato negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Secondo il Ministero, ai fini della corretta determinazione della base di computo, occorre sommare tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato svolti per lo stesso datore nell’ultimo biennio, e dividere poi il totale per 24 mesi. La circolare riporta anche degli esempi. Nel caso di due lavoratori a termine con rapporti di lavoro pari, rispettivamente, a 12 e 16 mesi, si dovrà effettuare la somma di 12 mesi + 16 mesi = 28 mesi, e dividere il totale per 24 mesi (28:24 = 1,16), arrotondando il risultato ad un’unità lavorativa. (C)


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04/09/13 15.08


Meccanica: avvio della bilateralità VERSAMENTI DALLA MENSILITÀ DI DICEMBRE

tà) per ciascun lavoratore dovuta dalle aziende prive di RLS - 6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore per le aziende con il RLS.

FONDO SVILUPPO BILATERALITÀ METALMECCANICI Riportiamo di seguito Unionmeccanica.

quanto ricevuto da

Nonostante gli inviti e le sollecitazioni di CONFAPI Nazionale, alla data odierna Cgil Cisl e Uil non hanno provveduto a convocare gli Organi di OPNC ed ENFEA, strumenti indispensabili per l’attuazione della bilateralità. Unionmeccanica e FIOM CGIL hanno inteso dare piena applicazione a quanto previsto dal nuovo articolo del CCNL del 29 luglio 2013 “Diritto alle prestazioni della Bilateralità”. Unionmeccanica e FIOM CGIL, in applicazione a quanto sottoscritto con il CCNL il 29 luglio 2013 e al fine di tenere conto delle specificità del settore metalmeccanici, con accordo raggiunto in data 15 novembre 2013 hanno costituito l’EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici). Lo scopo dell’EBM è di promuovere iniziative nel comune interesse dei contraenti, con il fine di fornire alle imprese ed ai lavoratori l’opportunità di usufruire di servizi, finanziamenti e strumenti di sostegno dello sviluppo professionale ed imprenditoriale. A tal fine, a far data dalle retribuzioni afferenti il corrente mese di novembre, le Aziende dovranno provvedere ad effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, secondo quanto previsto dal CCNL 29 luglio 2013, e che di seguito vengono riportati. Il versamento relativo alle 5 mensilità dell’anno 2013, dovuto per il periodo 1° giugno 2013/31 ottobre 2013, andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario in due rate di pari importo entro il 31 gennaio 2014 ed entro il 31 maggio 2014.

FONDO SICUREZZA METALMECCANICI - 18 euro annui (1,50 euro mensili x 12 mensiliPAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2013

- 6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno - 3 euro annui (0,25 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore Part-Time fino a 20 ore.

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO METALMECCANICI - 28 euro annui (2,33 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore

OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO DEL SETTORE METALMECCANICO -

8 euro annui (0,66 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore - 12 euro annui (1 euro mensile x 12 mensilità) per ciascun lavoratore In attesa d’ottenere dall’Agenzia delle Entrate l’istituzione della “causale contributo per il versamento mediante modello F24” nonché di sottoscrivere la convenzione con l’INPS, i versamenti andranno effettuati, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 35903, intestato a Ente Bilaterale Metalmeccanici presso UBI Banco di Brescia, filiale Roma 17, P.za San Silvestro 6, IBAN IT79J0350003211000000035903. Su tale conto dovranno momentaneamente convergere tutti gli importi previsti dalla bilateralità. Il termine del 16 dicembre 2013 pertanto, ad oggi, non si consideri perentorio e si provveda, se del caso, ad eseguire i versamenti quanto prima. Stante l’assenza di indicazioni relative, ad esempio all’avvio delle prestazioni o del regime di contribuzione, non si consideri inadempiente l’azienda che provveda, con


conguaglio degli arretrati, a accantonare gli importi per versarli, in soluzione unica i primi mesi del prossimo anno. Il versamento relativo alle 5 mensilità dell’anno 2013, dovuto per il periodo 1° giugno 2013/31 ottobre 2013, andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario sul conto corrente sopra indicato. Si invita a specificare nella causale del versamento il nome dell’azienda che effettua i versamenti, il mese/periodo di competenza ed il numero dei lavoratori a tempo pieno e part-time a cui si riferiscono i versamenti effettuati. Come previsto dal CCNL del 29 luglio 2013, le imprese che non intendano aderire al EBM ed al relativo sistema della bilateralità mediante i versamenti sopra riportati dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo, a nessun titolo assorbibile, aggiuntivo pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità, nonché erogare direttamente ai lavoratori prestazioni equivalenti. Inoltre Unionmeccanica e FIOM Cgil hanno definito quanto segue:

DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO Le aziende, a partire dal mese di gennaio 2014 ed entro il mese di marzo 2014 distribuiranno gratuitamente a ciascun lavoratore in forza una

copia del CCNL 29 luglio 2013 la cui stampa sarà finanziata, per le aziende aderenti al sistema della bilateralità, tramite le risorse destinate all’Osservatorio della contrattazione e del lavoro di cui al punto 4 del presente accordo.

QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM DEI LAVORATORI NON ISCRITTI AL SINDACATO Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dalla sottoscrizione del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2013, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL la Fiom Cgil chiede ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2014, come da istruzioni riportate più oltre. oOo Di seguito si riportano le istruzioni relative alla quota di contribuzione una tantum dei lavoratori e la comunicazione della direzione aziendale ai lavoratori da affiggere in bacheca e da distribuire con la busta paga corrisposta nel mese di gennaio 2014. (C)

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE UNA TANTUM DEI LAVORATORI NON ISCRITTI AL SINDACATO Le aziende distribuiranno insieme alla busta paga corrisposta nel mese di gennaio 2014 l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta della Fiom Cgil e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 marzo 2014. Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali alla Fiom Cgil del numero delle trattenute effettuate. Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C.C. Bancario n. 000002464702 intestato a Fiom Cgil Contratto Unionmeccanica Confapi presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 1 di Roma - Via Po n. 94 - 00198 Roma (RM) CODICE IBAN IT34F0103003201000002464702.

COMUNICATO QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELL’ACCORDO 29 LUGLIO 2013, IL SINDACATO STIPULANTE FIOM-CGIL CHIEDE AI LAVORATORI NON ISCRITTI AL SINDACATO UNA QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA DI 30,00 (TRENTA) EURO DA TRATTENERE SULLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA NEL PROSSIMO MESE DI APRILE 2014. INSIEME ALLA BUSTA PAGA CORRISPOSTA NEL MESE DI GENNAIO 2014 I LAVORATORI RICEVERANNO UN APPOSITO MODULO DA RICONSEGNARE ALL’AZIENDA ENTRO IL 15 MARZO 2014 MEDIANTE IL QUALE DICHIARARE L’ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DELLA RICHIESTA. SI SOLLECITANO I LAVORATORI AD ESPRIMERE LA PROPRIA SCELTA MEDIANTE LA RICONSEGNA DEL MODULO IN QUANTO IN CASO DI MANCATA RICONSEGNA SARÀ EFFETTUATA LA RITENUTA SECONDO IL PRINCIPIO DEL SILENZIOASSENSO. LA DIREZIONE

PAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2013


MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA DA RICONSEGNARE ENTRO IL 15 MARZO 2014 ALLA DIREZIONE AZIENDALE Tenuto conto che in occasione dell’accordo 29 luglio 2013 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, la Fiom-Cgil chiede una contribuzione straordinaria pari a 30,00 Euro, il sottoscritto ...................................................................., nato a ....... ................................................, il ................./....................../19.........................., matricola n......................................................., (barrare l’opzione prescelta) AUTORIZZA NON AUTORIZZA

q q

la Direzione aziendale ad effettuare una trattenuta “UNA TANTUM” di 30,00 (trenta) Euro sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di aprile 2014 da versarsi quale contributo per le attività del sindacato Fiom-Cgil con bonifico sul C.C. Bancario n. 000002464702 intestato a Fiom Cgil Contratto Unionmeccanica Confapi presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 1 di Roma - Via Po n. 94 - 00198 Roma (RM) CODICE IBAN IT 34 F 01030 03201 000002464702. “Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dello scopo indicato”. La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente salvo il regolare versamento della trattenuta. Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio-assenso. Data ................................................... Firma .............................................................................

PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2013


Uniontessile Confapi CCNL nonché per la formazione sia dell’apprendista che del tutor aziendale.

RINNOVATO IL CCNL

Il 7 ottobre scorso è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del CCNL UNIONTESSILE - CONFAPI per i dipendenti della Piccola e Media Industria dei settori tessile - abbigliamento - moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli, valevole per il triennio 20132015. In data 26 novembre 2013 UNIONTESSILE CONFAPI e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno poi siglato le tabelle retributive per tutti i settori oggetto del CCNL unificato. Si riportano di seguito i contenuti del rinnovo e le tabelle retributive con importi e decorrenze degli aumenti e dell’Una Tantum relative a tutti i settori.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO Fermo restando le attuali disposizioni contrattuali si rimanda al TU sull’apprendistato (D. lgs. n. 167/2011) e alla legge n. 92/2012 e successive modificazioni e all’Accordo Interconfederale in materia del 20 aprile 2012. Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell’apprendistato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, previsto dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012, è gestito tramite l’ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con i modelli previsti dal

PAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2013

BANCA ORE Le Parti stabiliscono che nella banca ore potranno confluire su base volontarie le ore di flessibilità non utilizzate collettivamente nonché le ore di lavoro supplementare. Viene altresì prevista la possibilità di accumulare nel tempo le giornate di riposo previste contrattualmente per usufruire di periodi di congedi retribuiti di lunga durata a fronte di particolari esigenze familiari e/o personali.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE L’aliquota del contributo previsto per il FONDAPI sarà incrementata a carico delle aziende dello 0,10% a far data dal 1° gennaio 2014 e di un ulteriore 0,10% a far data dal 1° gennaio 2015.

ELEMENTO DI PEREQUAZIONE Le parti stabiliscono un incremento dell’elemento di perequazione dagli attuali 200,00 euro a 220,00 euro annui.

AVVIO DEL SISTEMA DELLA BILATERALITÀ L’accordo di rinnovo del CCNL UNIONTESSILE CONFAPI ha recepito integralmente gli accordi interconfederali sul cosiddetto “sistema della bilateralità”, rendendolo di fatto operativo dalla data di sottoscrizione del rinnovo. La regolamentazione della bilateralità e gli adempimenti ad essa connessi sono illustrati nella nostra circolare del 27 settembre 2013, prot. n. 85/ FT, cui si rimanda.


TABELLE RETRIBUTIVE Settore tessile abbigliamento moda Aumenti LIVELLO

PARAMETRO

TOTALE AUMENTO

INCREMENTO DAL 01.11.13

INCREMENTO DAL 01.04.14

INCREMENTO DAL 01.04.15

8 7 6 5 4 3 bis 3 2 bis 2 1

229 214 203 191 180 175 170 163 155 100

140,01 130,84 124,12 116,79 110,05 107,00 103,95 99,67 94,77 61,15

32,71 30,57 29,00 27,29 25,71 25,00 24,29 23,29 22,14 14,29

54,96 51,36 48,72 45,84 43,20 42,00 40,80 39,12 37,20 24,00

52,34 48,91 46,40 43,66 41,14 40,00 38,86 37,26 35,43 22,86

Elementi retributivi nazionali LIVELLO

PARAMETRO

8 7 6 5 4 3 bis 3 2 bis 2 1

229 214 203 191 180 175 170 163 155 100

ERN AL 31.10.2013

DAL 01.11.2013

DAL 01.04.2014

DAL 01.04.15

1.951,52 1.845,36 1.728,31 1.618,67 1.533,10 1.499,29 1.465,52 1.425,01 1.392,32 1.130,26

1.984,23 1.875,93 1.757,31 1.645,96 1.558,81 1.524,29 1.489,81 1.448,30 1.414,46 1.144,55

2.039,19 1.927,29 1.806,03 1.691,80 1.602,01 1.566,29 1.530,61 1.487,42 1.451,66 1.168,55

2.091,53 1.976,20 1.852,43 1.735,46 1.643,15 1.606,29 1.569,47 1.524,68 1.487,09 1.191,41

Una tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1° aprile 2013/31 ottobre 2013 con ri-

duzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro nel mese di novembre 2013 e 50,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014.

Settore calzature Aumenti LIVELLO

PARAMETRO

TOTALE AUMENTO

INCREMENTO DAL 01.11.13

INCREMENTO DAL 01.04.14

INCREMENTO DAL 01.04.15

8 7 6 5 4 3 bis 3 2 bis 2 1

229 214 203 191 180 175 170 163 155 100

140,01 130,84 124,12 116,79 110,05 107,00 103,95 99,67 94,77 61,15

32,71 30,57 29,00 27,29 25,71 25,00 24,29 23,29 22,14 14,29

54,96 51,36 48,72 45,84 43,20 42,00 40,80 39,12 37,20 24,00

52,34 48,91 46,40 43,66 41,14 40,00 38,86 37,26 35,43 22,86

Elementi retributivi nazionali ERN LIVELLO

PARAMETRO

AL 31.10.2013

DAL 01.11.2013

DAL 01.04.2014

DAL 01.04.2015

8 7 6 5 4 3 bis 3 2 bis

229 214 203 191 180 175 170 163

1.961,56 1.821,74 1.678,73 1.596,51 1.533,35 1.499,29 1.465,74 1.425,07

1.994,27 1.852,31 1.707,73 1.623,80 1.559,06 1.524,29 1.490,03 1.448,36

2.049,23 1.903,67 1.756,45 1.669,64 1.602,26 1.566,29 1.530,83 1.487,48

2.101,57 1.952,58 1.802,85 1.713,30 1.643,40 1.606,29 1.569,69 1.524,74

PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2013


ERN LIVELLO

PARAMETRO

AL 31.10.2013

DAL 01.11.2013

DAL 01.04.2014

DAL 01.04.2015

2 1

155 100

1.392,50 1.129,81

1.414,64 1.144,10

1.451,84 1.168,10

1.487,27 1.190,96

Una tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1° aprile 2013/31 ottobre 2013 con ri-

duzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro nel mese di novembre 2013 e 50,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014.

Settore pelli e cuoio Aumenti LIVELLO

PARAMETRO

TOTALE AUMENTO

INCREMENTO DAL 01.11.13

INCREMENTO DAL 01.04.14

INCREMENTO DAL 01.04.15

6 5 4s 4 3 2 1

224 208 192 179 173 160 100

138,54 128,65 118,75 110,72 107,00 98,95 61,85

32,37 30,06 27,75 25,87 25,00 23,12 14,45

54,38 50,50 46,61 43,46 42,00 38,84 24,28

51,79 48,09 44,39 41,39 40,00 36,99 23,12

LIVELLO

PARAMETRO

6 5 4s 4 3 2 1

224 208 192 179 173 160 100

Minimi MINIMI AL 31.10.2013

DAL 01.11.2013

DAL 01.04.2014

DAL 01.04.2015

1.854,75 1.676,72 1.569,58 1.532,77 1.470,46 1.396,09 1.129,53

1.887,12 1.706,78 1.597,33 1.558,64 1.495,46 1.419,21 1.143,98

1.941,50 1.757,28 1.643,94 1.602,10 1.537,46 1.458,05 1.168,26

1.993,29 1.805,37 1.688,33 1.643,49 1.577,46 1.495,04 1.191,38

Una tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1° aprile 2013/31 ottobre 2013 con ri-

duzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro nel mese di novembre 2013 e 50,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014.

Settore occhiali Aumenti LIVELLO

PARAMETRO

TOTALE AUMENTO

INCREMENTO DAL 01.11.13

INCREMENTO DAL 01.04.14

INCREMENTO DAL 01.04.15

6 5 4s 4 3 2 1

224 208 192 179 173 160 100

138,54 128,65 118,75 110,72 107,00 98,95 61,85

32,37 30,06 27,75 25,87 25,00 23,12 14,45

54,38 50,50 46,61 43,46 42,00 38,84 24,28

51,79 48,09 44,39 41,39 40,00 36,99 23,12

LIVELLO

PARAMETRO

6 5 4s 4 3

224 208 192 179 173

Minimi MINIMI (*) AL 31.10.2013

DAL 01.11.2013

DAL 01.04.2014

DAL 01.04.2015

1.900,98 1.731,27 1.603,93 1.536,97 1.467,01

1.933,35 1.761,33 1.631,68 1.562,84 1.492,01

1.987,73 1.811,83 1.678,29 1.606,30 1.534,01

2.039,52 1.859,92 1.722,68 1.647,69 1.574,01

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LIVELLO

PARAMETRO

2 160 1 100 (*) Conglobano l’indennità di contingenza

MINIMI (*) AL 31.10.2013

DAL 01.11.2013

DAL 01.04.2014

DAL 01.04.2015

1.388,11 1.128,42

1.411,23 1.142,87

1.450,07 1.167,15

1.487,06 1.190,27

Una tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 250 a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1° gennaio 2013/31 ottobre 2013 con riduzione

proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125 euro unitamente alla retribuzione di dicembre 2013 e 125 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014.

Settore penne, spazzole e pennelli Aumenti LIVELLO

PARAMETRO

TOTALE AUMENTO

INCREMENTO DAL 01.11.13

INCREMENTO DAL 01.04.14

INCREMENTO DAL 01.04.15

8 7 6 5 4 3 2 1

229 214 203 191 180 170 155 100

144,14 134,69 127,76 120,22 113,29 107,00 97,55 62,95

33,68 31,47 29,85 28,09 26,47 25,00 22,79 14,71

56,58 52,87 50,15 47,19 44,47 42,00 38,29 24,71

53,88 50,35 47,76 44,94 42,35 40,00 36,47 23,53

LIVELLO

PARAMETRO

Minimi

8 229 7 214 6 203 5 191 4 180 3 170 2 155 1 100 (*) Conglobano l’indennità di contingenza

MINIMI (*) AL 31.10.2013

DAL 01.11.2013

DAL 01.04.2014

DAL 01.04.2015

1.905,49 1.740,66 1.653,12 1.572,63 1.526,40 1.454,69 1.379,53 1.128,06

1.939,17 1.772,13 1.682,97 1.600,72 1.552,87 1.479,69 1.402,32 1.142,77

1.995,75 1.825,00 1.733,12 1.647,91 1.597,34 1.521,69 1.440,61 1.167,48

2.049,63 1.875,35 1.780,88 1.692,85 1.639,69 1.561,69 1.477,08 1.191,01

Una tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 250 a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1° gennaio 2013/31 ottobre 2013 con riduzione

proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125 euro unitamente alla retribuzione di dicembre 2013 e 125 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014.

Settore giocattoli Aumenti LIVELLO

PARAMETRO

TOTALE AUMENTO

INCREMENTO DAL 01.11.13

INCREMENTO DAL 01.04.14

INCREMENTO DAL 01.04.15

7 6 5 4s 4 3 2 1

229 214 203 191 180 170 155 100

144,14 134,69 127,76 120,22 113,29 107,00 97,55 62,95

33,68 31,47 29,85 28,09 26,47 25,00 22,79 14,71

56,58 52,87 50,15 47,19 44,47 42,00 38,29 24,71

53,88 50,35 47,76 44,94 42,35 40,00 36,47 23,53

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Minimi LIVELLO

PARAMETRO

7 229 6 214 5 203 4s 191 4 180 3 170 2 155 1 100 (*) Conglobano l’indennità di contingenza

MINIMI (*) AL 31.10.2013

DAL 01.11.2013

DAL 01.04.2014

DAL 01.04.2015

1.903,59 1.758,21 1.670,81 1.578,71 1.544,54 1.478,61 1.405,09 1.141,48

1.937,27 1.789,68 1.700,66 1.606,80 1.571,01 1.503,61 1.427,88 1.156,19

1.993,85 1.842,55 1.750,81 1.653,99 1.615,48 1.545,61 1.466,17 1.180,90

2.047,73 1.892,90 1.798,57 1.698,93 1.657,83 1.585,61 1.502,64 1.204,43

Una tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 250 a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1° gennaio 2013/31 ottobre 2013 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125 euro unitamente

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alla retribuzione di dicembre 2013 e : 125 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014. oOo Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


Energia RINNOVATA LA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MERCATO LIBERO Abbiamo rinnovato anche per l’anno 2014 l’accordo commerciale per la fornitura di energia elettrica alle condizioni di libero mercato. L’accordo si sviluppa attraverso un gruppo di acquisto organizzato dall’Associazione e permette alle Imprese Associate di approvvigionarsi di energia elettrica ad un prezzo economicamente vantaggioso. La scelta del fornitore per l’anno in corso si è indirizzata ancora in favore di Estenergy SpA, dopo aver preso in esame e valutato molteplici offerte. L’offerta, a prezzo fisso, è articolata per le utenze dotate di misuratore orario su 3 fasce così come definite dall’AEEG nella delibera n. 181/06: - F1: lunedì – venerdì dalle 8,00 alle 19,00; - F2: lunedì – venerdì dalle 7,00 alle 8,00 e dalle 19,00 alle 23,00, sabato dalle 7,00 alle 23,00; - F3: lunedì – sabato dalle 23,00 alle 7,00 e dalle 23,00 alle 24,00, domenica e festivi. L’offerta prevede l’applicazione del prezzo in base ai seguenti valori: - Prezzo Peak: 72.00 €/MWh - Off Peak 61.50 €/MWh; * Peak – da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 20,00; * Off Peak – da lunedì a venerdì dalle 20,00 alle 8.00 sabato e domenica.

Per le utenze monorarie il prezzo è fissato in 63,50 €/MWh; tale prezzo è riferito ad uso esclusivo delle utenze dotate di misuratore orario. Il prezzo dell’energia della presente offerta sarà al netto di: - corrispettivo per la trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica risultante dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore vigente per il mercato libero, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; - corrispettivi per le perdite di rete; - componenti A, UC, MCT, PVC e oneri di sistema previsti per il mercato libero, nonché ulteriori eventuali oneri (CV), maggiorazioni e/o componenti tariffarie successivamente introdotte dalle competenti autorità (a titolo di esempio ma non esaustivo AEEG, Terna, etc.) saranno posti a carico del Cliente con la decorrenza, la modalità e nella misura stabilita dalle medesime autorità; - tutte le componenti passanti, relative agli oneri di dispacciamento previsti dalla Delibera dell’Autorità n. 111/06 e s.m.i.; - imposte erariali ed addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell’IVA. Le presenti condizioni economiche decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide fino al 31 dicembre 2014. Per l’adesione, che, ricordiamo, è aperta a tutte le Imprese Associate, oltre che per informazioni in merito alla convenzione, sarà sufficiente prendere contatto con il geom. Alan Bertoli dell’ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione, tel. 0432 – 507377 - e-mail: sicurezza@confapifvg.it.

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(AB)



UNI: notizie

ON-LINE L’ELENCO EUROPEO DEGLI ORGANISMI NAZIONALI DI NORMAZIONE Il Regolamento europeo sulla normazione tecnica (Regolamento UE 1025/2012), all’articolo 27, prevede che la Commissione debba pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’elenco aggiornato degli organismi nazionali di normazione, in base alla comunicazione effettuata da tutti gli Stati membri. Questo elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale dell’Unione europea (C/279 del 27 settembre 2013) e viene ora reso disponibile, oltre che sul sito della UE sia sul sito UNI. L’elenco identifica 37 organismi nazionali di normazione (per l’Italia, UNI e CEI) che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento 1025/2012 e specificati agli articoli 3 (“Trasparenza dei programmi di lavoro degli organismi di normazione”), 4 (“Trasparenza delle norme”) e 6 (“Accesso alle norme da parte delle PMI”). La pubblicazione dell’elenco come allegato separato dal Regolamento (UE) 1025/2012 consentirà alla Commissione di gestire con maggior semplicità eventuali aggiornamenti o modifiche. (fonte UNI: http://www.uni.com)

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(C)


Depositi di gas

CHIARIMENTI DAI VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica (Area Prevenzione Incendi) ha risposto ad un quesito proveniente dal Comando di Belluno per il tramite della Direzione Interregionale per il Veneto e Trentino alto Adige, con nota del 13 settembre 2013, che riportiamo di seguito, fornendo chiarimenti sulle regole tecniche di prevenzione incendi da applicarsi ai Depositi di gas metano compresso in bombole. Il Comando di Belluno ricorda che la regola tecnica che regolamenta i depositi è il D.M. 24 novembre 1984 che li classifica in categorie in base alla loro capacità: i piccoli depositi rientrano nella terza categoria riferibile ai depositi fino a 5.000 mc, quindi anche la detenzione di una bombola rientrerebbe in tale categoria. Si chiede però, se per

i piccoli depositi possano essere valutate soluzioni alternative a quanto previsto dal DM 24 novembre 1984. Si richiedono inoltre chiarimenti sull’applicabilità del punto 3.5 della sezione 3° del DM 24 novembre 1984 in merito all’installazione di singole bombole di gas metano in uso a laboratori di analisi, chimici, a servizio di scuole, università, aziende sanitarie all’interno dei centri urbani, tenuto conto che lo stesso articolo non ne consente l’installazione se la densità di edificazione è superiore a 3 mc, per metro quadrato. La Direzione centrale, in risposta al quesito, ritiene che il DM 24 novembre 1984 deve essere applicato ai “depositi presso i quali il gas viene accumulato in serbatoi o in bombole ed altri recipienti mobili” per essere successivamente distribuito alle utenze, direttamente nell’ambito di uno stabilimento oppure mediante rete di distribuzione cittadina. Al di fuori del campo di applicazione succitato dovranno essere osservati i criteri generali di prevenzione incendi ed il DM 24 novembre 1984 potrà essere preso in considerazione quale linea guida non cogente.

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(C)


Energia e biomasse CHIARIMENTI SUL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DELLE BIOMASSE DA FILIERA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2013 Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato la circolare 19 novembre 2013, prot. n. 0060649 (di seguito interamente riportata) recante “Istruzioni sul sistema di tracciabilità delle biomasse di filiera per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi per l’anno 2013”. Fino al 31 dicembre 2013, seguendo le istruzioni ed utilizzando la modulistica allegata alla circolare, si potranno inviare le istanze di riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,80 dei certificatori verdi, per la produzione di energia elettrica da biomasse da filiera corta. Tale istanza dovrà riferirsi al periodo che va dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013.

LA CIRCOLARE Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e c) del DM 2 marzo 2010 per la produzione di energia elettrica al fine del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8. Applicazione per l’anno 2013. Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010 (di seguito Decreto), vengono definite le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del Decreto (di seguito: biomasse da filiera), ai fini dell’accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall’articolo l, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006. Tali indicazioni riguardano l’applicazione per l’anno 2013. Con successivo provvedimento questo Ministero stabilirà le modalità relative alle annualità successive ivi comprese le procedure informatiche di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto. In via preliminare si chiarisce che:

- il Gestore dei Servizi Energetici- GSE SpA (GSE), ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008, è il soggetto responsabile della qualifica degli impianti, della determinazione dell’energia elettrica incentivata e del numero dei certificati verdi spettanti nonché dello svolgimento di verifiche e controlli sugli impianti; - il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) definisce la procedura operativa per la certificazione della tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse oggetto del Decreto e le procedure di controllo necessarie per la certificazione delle biomasse, per il cui espletamento potrà avvalersi di soggetti appositamente delegati; - il produttore della biomassa (produttore) è il soggetto presso la cui attività produttiva sono generate le biomasse che rientrano nelle tipologie di cui all’allegato A del Decreto; - il collettore è l’eventuale soggetto della filiera che raccoglie presso uno o più produttori le biomasse e che le conferisce ad un operatore elettrico (OE) con qualifica IAFR (Impianto Alimentato da Fonte Rinnovabile) al fine del loro utilizzo per la produzione di energia elettrica; - l’operatore elettrico (OE) è il soggetto, titolare di un impianto qualificato IAFR, che detiene la documentazione atta a dimostrare la provenienza della materia prima e che trasmette al Mipaaf l’istanza per la certificazione secondo quanto stabilito dal Decreto e dalla presente circolare. La richiesta per l’accesso al coefficiente moltiplicativo di 1,8 (di seguito istanza) deve essere: - compilata in carta semplice sulla base del modulo allegato alla presente circolare(1) sottoscritta da legale rappresentante della società richiedente e resa solidale con copia del documento di identità dello stesso. Ogni dichiarazione mendace, sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, i benefici conseguenti al provvedimento eventualmen-

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te emanato decadranno (art. 75 del D.P.R. 445/2000), come anche previsto all’articolo 42, comma 3, del Decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 e fermo restando quanto stabilito all’articolo 23, comma 3, del medesimo Decreto legislativo relativamente al recupero delle somme indebitamente percepite nonché ai soggetti cui si applica la condizione ostativa alla percezione degli incentivi; - inviata, corredata degli allegati, entro il 31 dicembre 2013, con raccomandata A/R, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - Ufficio ex PQA II, Via XX Settembre 20, 00187 - Roma. - Ai fini del rispetto della data di trasmissione farà fede la data del timbro postale che attesta la data di spedizione; le istanze spedite oltre il citato termine del 31 dicembre 2013 sono irricevibili e non saranno trattate. L’istanza deve essere obbligatoriamente corredata dei files della domanda (in formato excel) e degli eventuali allegati (formato pdf) contenuti in un CD-DVD dal contenuto non modificabile. Ai fini della corretta compilazione dell’istanza si forniscono alcune precisazioni anche alla luce di specifici quesiti pervenuti a questa Amministrazione. E’ possibile inviare richiesta di certificazione della tracciabilità di biomasse da filiera che siano state utilizzate ai fini della produzione elettrica, con esclusivo riferimento all’annualità 2013(2), purché per le biomasse utilizzate il richiedente sia in possesso di tutta la documentazione prevista dal Decreto. La domanda dovrà includere le quantità di biomassa da filiera necessarie alla produzione riferita al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013 (annualità 2013). Nell’istanza, e nei relativi allegati, dovrà essere indicata obbligatoriamente anche la quantità complessiva di biomassa - da filiera e non da filiera - utilizzata nel periodo di riferimento. Nel corso della stessa annualità è possibile utilizzare una o più tipologie di biomasse di cui all’allegato A del Decreto. A tale fine sarà necessario predisporre ed inviare un’istanza per ogni tipologia di biomassa utilizzata. Le istanze relative a più tipologie di biomassa devono essere inviate con un’unica raccomandata A/R secondo le modalità sopra citate. Nel caso in cui le biomasse non vengano conferite all’operatore elettrico direttamente da un produttore ma il conferimento avvenga tramite un collet-

tore, i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate (punto 1.c(3) degli allegati al Decreto) devono contenere in ogni caso tutte le informazioni riferite al soggetto produttore. Tali informazioni devono inoltre essere riportate nella domanda (allegato l all’istanza). Resta fermo, in ogni caso, il diritto a presentare l’istanza esclusivamente da parte dell’operatore elettrico titolare dell’impianto di produzione presso cui avviene l ‘utilizzo della biomassa oggetto della richiesta di certificazione. La dichiarazione, prevista al punto 1.c(4) degli allegati al Decreto e integrata nel modulo di domanda, che attesta la provenienza della biomassa da non più di 70 km, è compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto OE. Per quanto concerne le biomasse di cui alla tipologia II prevista dal Decreto, il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA) può essere sostituito dal codice fiscale in caso di soggetti giuridici che non siano tenuti all’obbligo di costituire il fascicolo aziendale. Relativamente ad ogni tipologia di biomassa, ogni operatore elettrico è tenuto a presentare una dichiarazione sotto forma di autocertificazione relativamente alle caratteristiche tecniche della biomassa utilizzata e del proprio processo di produzione di energia elettrica, tenendo conto sia delle biomasse da filiera che non da filiera e mantenendo distinto il quantitativo utilizzato nel corso del mese di dicembre 2012 da quello utilizzato tra il 1° gennaio 2013 e il 30 novembre 2013. A tal fine l’operatore elettrico, al termine dei controlli deve compilare e consegnare all’incaricato addetto ai controlli, che lo allegherà al proprio verbale, la dichiarazione di cui all’allegato A della presente circolare, debitamente compilata e sottoscritta(5). In mancanza di tale dichiarazione non sarà possibile per il GSE procedere al riconoscimento della maggiorazione di certificati verdi. I quantitativi di biomassa da filiera e i quantitativi di biomassa non da filiera, riportati nell’allegato, dovranno essere coerenti con quanto accertato dai controlli. In caso di difformità, il GSE terrà comunque conto di quanto riportato dal verbale di verifica. Si ricorda che la richiesta di certificazione presentata al Mipaaf non sostituisce la richiesta di emissione dei certificati verdi con l’applicazione del coefficiente previsto per la filiera corta, che ciascun operatore elettrico deve presentare al GSE secondo le modalità operative comunicate sul sito www.gse.it. Nel corso delle procedure di verifica delle informazioni ricevute, i soggetti incaricati dei controlli possono richiedere ai soggetti che hanno

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presentato l’istanza ulteriori informazioni o documentazione. (1) L’istanza dovrà essere compilata utilizzando il file, in formato excel, “modulo di domanda” che sarà scaricabile dal sito Mipaaf ovvero che potrà essere richiesto inviando e-mail con oggetto “modulo domanda biomasse da filiera” all’indirizzo PQA2@ mpaaf.gov.it. Una volta compilata l’istanza, in ogni sua parte, dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal legale rappresentate nonché resa solidale con copia del documento di identità dello stesso. (2) Non è possibile presentare istanza di certificazione della filiera corta con riferimento alle annualità

precedenti (dal 2008 al mese di novembre 2012). (3) Punto 1.b per le biomasse di cui alla tipologia II del Decreto. (4 ) Punto 1.b per le biomasse di cui alla tipologia II del Decreto. (5) Al fine di consentire una più celere evasione delle istanze pervenute si invitano gli operatori elettrici ad inviare al GSE una copia in formato elettronico (excel) della dichiarazione di cui all’allegato A, riportante gli stessi dati di quella sottoscritta ed allegata al verbale, per posta elettronica all’indirizzo CVfilieracorta@gse.it.

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(C)


Salute e sicurezza dei lavoratori NOVITÀ E STRUMENTI UTILI

MANIPOLAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA E USO SCORRETTO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE Il sito istituzionale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali ha dato notizia dell’organizzazione a Milano il 3 e 4 dicembre 2013, del primo seminario internazionale sul fenomeno della manipolazione e dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile delle attrezzature di lavoro, che genera spesso infortuni gravi e mortali. L’iniziativa, organizzata dall’Inail nell’ottica di un’attività seminariale di tipo itinerante che si svolgerà in realtà europee ed extra europee dove il problema è maggiormente sentito, è finalizzata a promuovere momenti di informazione per gli addetti ai lavori (fabbricanti, datori di lavoro, utilizzatori) con la presentazione delle problematiche sull’argomento e del sito www.stop-defeating.org, area web dove vengono indicati casi di studio ed eventuali soluzioni.

NUOVE BUONE PRASSI VALIDATE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE Finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le buone prassi costituiscono soluzioni organizzative e procedurali adottate a seguito di una scelta volontaria da parte di soggetti pubblici e privati in coerenza con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica. Nella seduta del 27 novembre 2013 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha proceduto alla validazione delle seguenti buone prassi: - movimentazione centrata sulla persona (MCP). - Impresa Sicura. - sicuri per mestiere: una storia non ordinaria di sicurezza in cantiere. - software per la valutazione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine ante direttiva (non marcate CE). - la sicurezza non è un gioco. - buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle agenzie ambientali.

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(C)


CONAI

BANDO PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) intende premiare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel triennio 2011-2013, tramite l’emissione del

Bando CONAI per la prevenzione: “Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi” e destinando, a tale scopo, un importo complessivo pari a 200.000 euro. Il termine di presentazione delle candidature è fissato per il 20 febbraio 2014. Tutte le informazioni sono scaricabili dai siti ufficiali di CONAI www.ecotoolconai.org e www.conai.org nei quali sono indicati i principi generali, le regole e le modalità pratiche di partecipazione al Bando in oggetto.

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(C)


Chimica

AGGIORNAMENTI SULLE SOSTANZE CHIMICHE

CLP - L’AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA) HA PUBBLICATO L’AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA SULL’APPLICAZIONE DEI CRITERI DEL REGOLAMENTO CLP L’aggiornamento della Guida sull’applicazione dei criteri del regolamento CLP riguarda la Parte 2 (Pericoli fisici) e la Parte 3 (pericoli per la salute) e tiene conto del secondo e quarto adeguamento al progresso tecnico (ATP) del CLP (Reg. (EU) n. 286/2011 e Reg. (EU) n. 487/2013). Inoltre, sono state rettificate la parte 1 (Principi generali per la classificazione e l’etichettatura) e la parte 4 (Pericoli per l’ambiente) e i relativi allegati I-V.

ETHYLENE OXIDE, EC 200-849-9, CAS 75-21-8 (AUSTRIA) Necessario un accordo comunitario sul livello di rischio accettabile per i lavoratori e la popolazione in generale riguardo alla potenziale di carcinogenesi delle sostanze incluso l’ossido di etilene. In addizione alla classificazione esistente la sostanza soddisfa anche i criteri di skin sensitisation Category 1, H317 (Può provocare una reazione allergica della pelle).

TRIBUTYL PHOSPHATE, EC 204-800-2, CAS 126-73-8 (UNGHERIA) Non sono necessarie misure addizionali di gestione del rischio e la valutazione dello MSC conferma che la classificazione attuale CLP per gli endpoints riguardanti i pericoli per la salute della sostanza sono appropriate.

M-TOLYLIDENE DIISOCYANATE (TDI), EC 247-722-4, CAS 26471-62-5 (POLONIA) Il rischio è stato verificato essere sotto controllo.

Tuttavia, l’esposizione al TDI è legata all’insorgenza di asma durante le ore lavorative. Se vengono rispettati i limiti di esposizione occupazionali e si eseguono adeguati monitoraggi dell’esposizione nei luoghi di lavoro, l’asma da esposizione al TDI può essere minimizzata.

TOLUENE, EC 203-625-9, CAS 108-88-3 (FINLANDIA) Il limite UE di esposizione occupazionale disponibile pari a 50 ppm potrebbe essere troppo alto e sarebbe auspicabile il comitato scientifico della commissione che si occupa dei limiti di esposizione occupazionali lo riconsiderasse. La valutazione concorda con il report UE sulla valutazione del rischio dal 2002 e conclude che il valore di DNEL (Derived No Effect Level-value) più appropriato per l’esposizione occupazionale a lungo termine per via inalatoria è pari a 20 ppm. Per maggiori informazioni consultare il sito dell’ECHA.

COSMETICI Regolamento (UE) n. 1197/2013 della Commissione del 25 novembre 2013 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici L’allegato III contiene l’elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti. Al fine di garantire la sicurezza per la salute umana delle tinture per capelli, sono state limitate le concentrazioni massime di 21 sostanze per tinture per capelli che sono state valutate, ed inserite con questo regolamento nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, sulla base dei pareri finali espressi dal CSSC sulla loro sicurezza. Per altre sostanze è stata valutata la sicurezza per l’applicazione sulle ciglia e sono stati stabiliti limiti di concentrazione per questa specifica applicazione. Per evitare qualsiasi rischio connesso all’applicazione personale di prodotti per la tintura delle ciglia da parte dei consumatori, tali prodotti sono autorizzati per uso esclusivamente professionale.

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Per permettere agli operatori professionali di informare i consumatori sui possibili effetti negativi della tintura per ciglia e al fine di ridurre i rischi di sensibilizzazione cutanea a tali prodotti, le relative etichette dovranno recare le opportune avvertenze. Le disposizioni dell’allegato III riportate in questo regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014. DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2013 relativa alle linee guida sull’allegato I del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (2013/674/UE) Allegato I: relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico Il regolamento (CE) n. 1223/2009 prescrive che, per stabilire che un prodotto cosmetico sia sicuro in tali condizioni, i prodotti cosmetici debbano essere sottoposti a una valutazione della sicurezza. La presente decisione stabilisce linee guida adeguate sull’allegato I del regolamento (CE) n. 1223/2009, elaborate con il contributo delle parti interessate, tra cui i rappresentanti delle piccole e medie imprese.

BIOCIDI - AVVIATA LA PRIMA CONSULTAZIONE PUBBLICA SU UNA SOSTANZA ATTIVA AD AZIONE BIOCIDA (DINOTEFURAN) La prima consultazione pubblica avviata nell’ambito del Regolamento sui Prodotti Biocidi (BPR) riguarda il DINOTEFURAN come potenziale candidate per la sostituzione. La consultazione resterà aperta fino al 28 gennaio 2014. L’art. 10 del BPR introduce il concetto di sostanze attive candidate alla sostituzione includendo anche i criteri per l’identificazione di tali sostanze.

Durante il processo di approvazione di una sostanza attiva, l’autorità competente di valutazione stabilirà se la sostanza soddisfa tali criteri, e quindi se è una potenziale candidata alla sostituzione. L’autorità competente quindi inserirà tali informazioni nelle conclusioni della sua valutazione. In questi casi, l’ECHA darà avvio ad una consultazione pubblica durante la quale le parti interessate possono trasmettere pertinenti informazioni, includendo, se del caso, quelle sulle alternative disponibili. Quando una sostanza attiva è una potenziale candidata alla sostituzione, i prodotti ad azione biocida che la contengono saranno soggetti, durante la fase di autorizzazione, ad una valutazione comparativa e di conseguenza potranno essere autorizzati solo se non esistono alternative migliori. L’avvio di una consultazione pubblica è comunicata e resa pubblicamente disponibile sulle pagine web del sito dell’ECHA dedicate ai biocidi. Le parti interessate avranno 60 gg. di tempo per trasmettere le informazioni e dovrà essere utilizzato lo specifico format predisposto dall’ECHA. Allo stato attuale la prima consultazione pubblica riguarda la sostanza attiva nuova DINOTEFURAN, la quale è stata proposta per essere utilizzata nei PT 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo degli altri artropodi). Le informazioni ricevute, se non confidenziali, saranno pubblicate durante tale fase di consultazione. Al termine del periodo di consultazione, l’ECHA processerà le informazioni ricevute e ne terrà conto nella predisposizione finale del parere sul DINOTEFURAN che avrà luogo nell’ambito dei lavori del Comitato sui Prodotti Biocidi. (fonte: Newsletter n° 34, Anno 2013 di NORMACHEM Srl)

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(C)


Ambiente e sicurezza in breve FLASH IN MATERIA DI SICUREZZA ED AMBIENTE

NOVITÀ SISTRI Si segnala che sul sito istituzionale del SISTRI, è stata pubblicata una nuova serie di risposte a domande frequenti (FAQ). In particolare le risposte riguardano: - Aggiornamento Scheda SISTRI sezione Trasportatore [rif. FAQ-118] - Compilazione della Scheda per conto del produttore [rif. FAQ-103] - Dispositivo USB Azienda di trasporto non funzionante [rif. FAQ-101] - Dispositivo USB veicolo non funzionante [rif. FAQ-102] - Interazione dispositivo USB veicolo e Black Box [rif. FAQ-106] - Mail di notifica SISTRI [rif. FAQ-111] - Numero copie cartacee della Scheda SISTRI [rif. FAQ-110] - Pianificazione del percorso [rif. FAQ-112] - Procedura con utilizzo non contestuale dei dispositivi USB [rif. FAQ-107] - Procedure per la movimentazione dei rifiuti [rif. FAQ-109] - Registrazioni cronologiche del trasportatore [rif. FAQ-108] - Riconciliazione Scheda SISTRI in bianco [rif. FAQ-116] - Stampa della Scheda SISTRI [rif. FAQ-113] - Stampa Scheda SISTRI in bianco [rif. FAQ115] - Tempi per la compilazione della sezione Destinatario [rif. FAQ-117] - Temporanea indisponibilità dei mezzi informatici del trasportatore [rif. FAQ-104] - Visualizzazione del percorso [rif. FAQ-114]

SISTRI. SCHEDA SEGNALAZIONI E CHIARIMENTI

SISTRI: disponibile una “scheda segnalazioni” Segnaliamo che, sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente relativo al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è stata data notizia della creazione di una nuova “Scheda segnalazioni”, con il fine di “consentire un processo puntuale di identificazione e specificazione delle problematiche riscontrate nell’utilizzo del Sistema SISTRI ” La scheda, reperibile nella Sezione Utilità è da utilizzare per la comunicazione di ogni tipologia di segnalazione da parte degli Utenti e/o delle Associazioni di Categoria. Sono state pubblicate anche le Istruzioni per la compilazione. SISTRI: disponibile una nuova “tabella sinottica” Inoltre, è stata pubblicata sul sito istituzionale www.sistri.it una nuova “tabella sinottica” con le risposte della Direzione Ministeriale, del concessionario (SELEX) e di Agid (Agenzia per l’Italia digitale), in risposta a 13 richieste presentate dalle associazioni di settore.

PUBBLICATA DALL’ECHA LA NUOVA VERSIONE DELLA GUIDA SULL’APPLICAZIONE DEI CRITERI CLP Si informa che l’agenzia europea per la chimica (ECHA) di Helsinki ha pubblicato una versione aggiornata (la 4.0) della Guida per l’applicazione dei criteri CLP, al fine di tenere in considerazione il secondo ed il quarto adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP, ovvero i regolamenti (EU) n. 286/2011 e (EU) n. 487/2013. Come nelle versioni precedenti, le parti modificate sono segnalate nella parte iniziale della guida. La guida costituisce un documento tecnico scientifico, sviluppato principalmente per produttori ed importatori. Con l’ausilio di esempi pratici, si pone l’obiettivo di fornire dettagliate linee guida sull’applicazione dei criteri CLP in relazione ai pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente. La guida è disponibile, attualmente solo in lingua inglese, sul sito dell’ECHA nella sezione dedicata alle linee guida CLP.

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NUOVO MODELLO APPLICATIVO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO Si segnala che il gruppo di lavoro della Regione Piemonte “Rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni” ha elaborato un modello applicativo per effettuare la valutazione del rischio chimico, conforme al D.Lgs. 81/2008 e al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose CLP.

PUBBLICATE LE QUOTE DI MERCATO DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2013 il Ministero dell’Ambiente ha emanato un comunicato relativo alla pubblicazione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello specifico si comunica che il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) ha pubblicato, sul sito www.registroraee.it, le quote di mercato dei suddetti produttori relative all’anno 2011.

NOVITÀ REACH SU IPA Si segnala la pubblicazione (GUUE L328 del 7 dicembre 2013) del Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici. Tra l’altro nei considerando si legge: “Al fine di tutelare la salute dei consumatori dai rischi derivanti dall’esposizione agli IPA contenuti negli articoli di consumo, occorre fissare dei limiti al tenore di IPA nelle parti accessibili in plastica o in gomma di tali articoli, e vietare l’immissione in commercio di articoli contenenti un IPA in concentrazione superiore a 1 mg/kg in tali parti”.

REACH E SOSTANZE RECUPERATE COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI REACH L’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 22/2013 ha lo scopo di regolamentare, ed al tempo stesso di incoraggiare, la produzione di combustibili solidi secondari di alta qualità da utilizzare nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute umana.

Il decreto disciplina la fine della qualifica di rifiuto (End of Waste - EoW) per determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche. È da considerarsi come CSS solo ed esclusivamente il combustibile solido prodotto da rifiuti (non pericolosi) e che rispetti effettivamente le caratteristiche di classificazione individuate nella norma tecnica UNI EN 15359 (Art. 183, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Tuttavia, se l’applicazione delle specifiche indicate nella norma UNI EN 15359 è una condizione necessaria per la qualifica del CSS, la stessa comporta che il combustibile solido secondario, cessando di essere qualificato come rifiuto, debba essere considerato come sostanza. Il CSS, quindi, rientra integralmente nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) in quanto non più considerato rifiuto. Nel caso specifico, i produttori di CSS per quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno sono tenuti a registrare tale sostanza ed a trasmettere un fascicolo contenente le informazioni tossicologiche, ecotossicologiche, informazioni d’uso, gestione del rischio, ecc.. Inoltre, per quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate/anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, viene richiesta una relazione sulla sicurezza chimica che documenta la valutazione della sicurezza chimica degli usi raccomandati agli utilizzatori situati a valle della catena di approvvigionamento. In particolare, considerata la composizione estremamente varia dei rifiuti urbani impiegati nel processo di produzione del CSS, tale prodotto soddisfa la definizione di sostanza UVCB (sostanze di composizione variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici). Pertanto, i produttori di combustibili solidi secondari sono tenuti a procedere con la registrazione dei CSS prodotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Reg. REACH.

REACH - CONCLUSA LA VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELLE SEGUENTI SOSTANZE: OSSIDO DI ETILENE, TRIBUTIL FOSFATO, M-TOLUEN DIISOCIANATO (TDI) E TOLUENE La valutazione delle sostanze è iniziata nel 2012 e prevede la valutazione di 36 sostanze da parte degli Stati Membri. I primi quattro casi di questa fase di valutazione sono stati conclusi. Lo Stato membro designato

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informazione commerciale

MEZZI MOVIMENTAZIONE MERCI Norma sulle tempistiche per la formazione degli operatori: obbligo immediato per chi ne fosse del tutto privo, poi a breve obbligo d’aggiornamento per chi è già formato

In applicazione di quanto previsto dall’art. 73, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008 e del relativo Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, approvato in data 22.2.2012 dal 12 marzo 2013, si fa obbligo PER TUTTI I DATORI DI LAVORO dell’adeguamento della formazione (anche gia effettuata in passato) degli operatori di alcune tipologie di macchine indispensabili all’attività industriale, tra cui Carrelli elevatori con conducente a bordo, Piattaforme di lavoro mobili elevabili, Trattori agricoli o forestali, Gru per autocarro. Tale norma prevede che i corsi vengano effettuati da ENTE ACCREDITATO presso la Regione di appartenenza, da docenti adeguatamente preparati su argomenti predefiniti e con durate imposte dalla norma. Ciò concretamente significa che il datore di lavoro DEVE fare eseguire dei corsi a tutto il suo personale che utilizza le sopra indicate attrezzature, pena sanzioni penali ed amministrative. Tale obbligo formativo è GIÀ in vigore (dal 12 marzo scorso) per i lavoratori che non sono stati MAI formati, mentre per quelli che possono dimostrare di avere avuto idonea formazione PRIMA del 12 marzo c’è tempo fino al 12 marzo 2015 per effettuare gli aggiornamenti (tranne per i lavoratori del settore agricolo con almeno due anni di esperienza documentata, per i quali la scadenza è il 12 marzo 2018). Va rilevato come, statisticamente, questa seconda categoria (già formati in modo idoneo che devono aggiornarsi prima del marzo 2015) sia piuttosto ridotta, anche se la percentuale varia da tipo a tipo di macchina operatrice (per esempio ci sono più addetti alle piattaforme formati di quanti per i trattori).

Da ciò se ne desume che la maggior parte degli operatori al giorno d’oggi È FUORI LEGGE perchè NON FORMATA, cosa che ovviamente mette numerose azienda a rischio di sanzioni. A tal proposito, SACER ULIANA LUCIANO S.r.l. di Pavia di Udine (zona Ziu di Lauzacco), essendo soggetto accreditato presso la Regione (con Decreto Regionale del 10/10/2013, allo stato attuale unico soggetto privato accreditato sul territorio del FVG), ed essendosi dotata di docenti adeguatamente preparati, è in grado di erogare i corsi richiesti dalla norma.

La SACER - oltre a questa qualificata attività di formazione, ma anche alla consulenza commerciale - da oltre 45 anni opera in tutto il Nordest nel settore della movimentazione merci, dispondendo di una vasta gamma di attrezzature nuove o usate in vendita ed a noleggio (transpallet, sollevatori con guida a timone, carrelli commissionatori, retrattili, trilaterali, controbilanciati frontali elettrici e termici), nonché di un magazzino ricambi e di un rapido servizio di manutenzione, con una flotta di furgoni dedicati all’assistenza.

CONCESSIONARIA FRIULI VENEZIA GIULIA

SACER Uliana Luciano S.r.l.

Via Giusto Fontanini, 9 - ZIU Lauzacco 33050 Pavia di Udine Tel. (+39) 0432 656211 - Fax (+39) 0432 656262

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per la valutazione ha deciso di non chiedere ulteriori informazioni su queste sostanze e quindi non è stato predisposto alcun progetto di decisione. Lo Stato membro valutatore ha concluso la valutazione e desunto le sue conclusioni circa i rischi presunti. Le informazioni sono disponibili nelle relazioni di valutazione delle sostanze pubblicati sul sito web dell’ECHA. Il documento conclusivo riassume il punto di vista dello Stato membro sulla potenziale necessità di gestione del rischio per la sostanza valutata. Tuttavia, questa conclusione da sola non può essere l’inizio di un nuovo processo di regolamentazione e non è vincolante per gli Stati membri o per la Commissione. I registranti, le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione sono invitati a prendere atto delle conclusioni tratte dai quattro Stati membri e di considerare

se sono necessarie ulteriori azioni per garantire l’uso sicuro delle sostanze.

NOVITÀ PER TALUNI IMBALLAGGI A CONTATTO CON SOSTANZE ALIMENTARI O AD USO PERSONALE Si segnala la pubblicazione (G.U. n. 285 del 5 dicembre 2013) del Decreto del Ministero della Salute 20 settembre 2013, n. 134. Tale provvedimento, che entra in vigore il 20 dicembre 2013, apporta modifiche al precedente D.M. 21 marzo 1973 relativamente alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale limitatamente, però, alle bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato. (C)

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SOA: rinnovo per l’Elettro Tecnica Persello srl PARTNERSHIP CON ALTRE AZIENDE DEL SETTORE SIDERURGICO

Rinnovo dell’attestazione SOA per l’Elettro Tecnica Persello srl, azienda che opera nel settore dell’impiantistica elettrica da ormai oltre 30 anni e rappresentata dal sig. Luciano Persello con sede a Fagagna (UD), in via Marcuzzi 17. Fondata nel 1976 l’azienda si è distinta per uno stile improntato alla precisione e alla qualità, infatti, da oltre dieci anni è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008. Ai tradizionali impianti elettrici realizzati nel settore civile, industriale, terziario, illuminazione pubblica, si sono aggiunti già da diversi anni, in partnership con altre aziende del settore siderurgico, cantieri per montaggi elettromeccanici in Italia ed all’estero (Francia, Austria, Spagna, Inghilterra, Svezia, Grecia,ecc.). Un’efficiente organizzazione logistica e l’ampia dotazione di attrezzature e mezzi di proprietà hanno permesso di eseguire lavori sempre più importanti e prestigiosi, portando ad un incremento del fatturato negli ultimi anni. Grazie a questa continua crescita l’azienda ha potuto rinnovare l’attestazione mantenendo la categoria OG1 classifica III fino a 1.033.000 euro e le categorie OG10 e OS30 per la classifica IV^ pari un importo quindi di 2.582.000 di euro. Potrà eseguire: edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo di 1.239.600 Euro. Questa categoria riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiaPAG. 53 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2013

si manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Inoltre è abilitata all’esecuzione fino ad un importo di 3.098.400 Euro di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata e continua (OG10); categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. E’ qualificata anche all’esecuzione fino ad un importo di 3.098.400 Euro di impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (OS30) categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli Imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Dal 1° gennaio 2014 obbligo dell’AVCPASS per le gare LO HA CONFERMATO L’AUTORITÀ, CHE HA CHIARITO I TERMINI DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGIME AVCPASS Lo ha confermato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche con un Comunicato datato 30 ottobre 2013, con il quale sono stati definitivamente chiariti i termini di entrata in vigore del regime obbligatorio del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti delle imprese partecipanti a pubbliche gare d’appalto. L’Autorità ha confermato che, per le pubbliche gare d’appalto d’importo superiore a 40.000 euro esperite in modalità non telematica, a partire dal 1° gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali. Il chiarimento si è reso necessario per dissipare i dubbi interpretativi generati dall’art. 49-ter del Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013), che sembrava aver introdotto un nuovo termine (il 22 novembre 2013) di entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all’articolo 6-bis del Codice Appalti. Ricordiamo che l’Autorità, con la Delibera n. 111/2012, ha definito i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai

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quali è obbligatorio l’inserimento della documentazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). Operativamente, le imprese che partecipano ad appalti sia di lavori che di servizi o forniture dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul sito dell’AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) ed inserire nella BDNCP i documenti a proprio carico che provano il possesso dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alle pubbliche gare d’appalto. Tutti i documenti inseriti devono essere firmati digitalmente e le imprese possono utilizzare tali documenti per tutte le procedure di gara a cui partecipano durante il periodo di validità di ciascun documento. Per ogni gara il sistema rilascerà un “PASS” che l’impresa deve inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, e che consente alle stazioni appaltanti la successiva acquisizione via web della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei concorrenti. Tutte le comunicazioni tra stazioni appaltanti e imprese concorrenti nell’ambito del sistema AVCPASS devono essere effettuate tramite PEC (posta elettronica certificata). L’Autorità sulla home page del proprio sito (www. autoritalavoripubblici.it) ha creato una pagina dedicata interamente alla formazione on line e all’assistenza sia per le Stazioni Appaltanti che per le imprese (CONTACT CENTER). Per la registrazione le aziende devono accedere a: Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore economico - registrati. L’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (CS)


2014

SCRIPT

MANENT

www.scriptamanent.sm


Sostenibilità della Pubblica Amministrazione NEL 2014 IL 50% DI TUTTE LE AGGIUDICAZIONI DOVRÀ RISPETTARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 aprile 2013 che aggiorna il piano di azione per la sostenibilità dei consumi della Pubblica Amministrazione contenuto nel DM 11 aprile 2008. Tale piano mira a massimizzare il Green Public Procurement (GPP), cioè gli acquisti verdi da parte della Pubblica Amministrazione. Si tratta di un meccanismo in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cercano di razionalizzare gli acquisti e i consumi, ma anche di incrementare la qualità ambientale dei propri affidamenti. In pratica, nella scelta degli acquisti da effettuare, le Amministrazioni incoraggiano la diffusione di tecnologie e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale. Seguendo questa scia, entro il 2014 gli “appalti verdi” dovrebbero rappresentare almeno il 50% del totale di gare bandite con l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Perché siano considerate “verdi”, nelle gare di ap-

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palto sono introdotti i Criteri Ambientali Minimi (CAM), considerati non solo uno strumento di sostenibilità ambientale, ma soprattutto di competitività economica. I Criteri Ambientali Minimi sono collegati alle diverse fasi della gara, come la definizione dell’oggetto dell’appalto, la selezione dei candidati e la messa a punto di clausole contrattuali e condizioni di esecuzione dell’appalto. Se presenti, danno diritto ad una sorta di premialità nella valutazione delle offerte, soprattutto quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Particolare attenzione saranno riservate all’utilizzo di prodotti riciclati destinati alla realizzazione di opere dell’ingegneria civile (edili-stradali-ambientali). Infatti, la previsione nei capitolati di appalto di materiali e prodotti rinvenienti dal recupero di rifiuti inerti, consente il rispetto degli obblighi oltre ad un notevole risparmio in termini economici ed ambientali. I CAM sono applicabili a tutte le gare, sia di importo maggiore sia inferiore alle soglie comunitarie. La loro definizione, facilita il compito delle Stazioni Appaltanti rendendo disponibile un quadro normativo di riferimento per quanti siano interessati a bandire una gara che coniughi obiettivi ambientali e di mercato. (C)


Note informative

LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI

QUALIFICAZIONE. CON LE CATEGORIE GENERALI REALIZZABILI ANCHE LE OPERE SPECIALISTICHE È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 che rende esecutivo il parere del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013. Con il presente provvedimento viene accolto il ricorso al Presidente della Repubblica presentato dall’Associazione delle Grandi Imprese (Agi) per la abrogazione di alcune norme del Regolamento Appalti (Dpr 207/2010). Più nello specifico, vengono annullate le norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento relative all’individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie cosiddette super specialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e, per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile. Viene inoltre annullato, l’art. 85, comma 1, lett. b) nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria. L’accoglimento del ricorso presentato dall’Agi consente ora alle imprese generali di realizzare le opere specialistiche o super specialistiche anche se prive della relativa qualificazione. Le stazioni appaltanti dovranno quindi adeguare i bandi di gara alle nuove disposizioni e prevedere PAG. 57 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2013

che alle gare partecipino imprese qualificate nella sola categoria prevalente anche laddove vi siano opere scorporabili riconducibili a categorie definite «a qualificazione obbligatoria» o a categorie super specialistiche. L’effetto abrogativo delle norme sarà operativo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta del D.P.R. ossia dal 14 dicembre 2013.

DDL STABILITÀ. LE MISURE PER LE IMPRESE DEL SETTORE L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)” Il provvedimento passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati. (DDL 1865/C). http:// www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/43320.htm Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti: - viene incrementato lo stanziamento di 335 milioni di Euro previsto in favore di ANAS per il 2014 di ulteriori 150 milioni di euro per l’anno 2015, oltre che per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale anche per finanziare la realizzazione di nuove opere; - vengono estese le revoche delle assegnazioni disposte dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche che, ai sensi dell’art. 32, c. 2 e 3 del DL 98/2011 interessano i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008, ai finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2010; - viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il “Fondo Unico Expo: infrastrutture strategiche di connessione all’Expo 2015” nel quale confluiscono i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia, non immediatamente utilizzabili, al fine di essere rifinalizzate alla realizzazione delle opere ritenute più urgenti e indispensabili ai fini dell’Evento; - viene prevista l’istituzione di un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per


l’anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi nonché per danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all’attività produttiva purché acclarati con perizia giurata risalente al periodo dell’evento; - viene istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, del tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. - viene elevata dal 20% al 30%, per l’anno di imposta 2013, la quota deducibile dal reddito d’impresa imponibile IRPEF/IRES dell’IMU pagata sugli immobili strumentali. La quota di deducibilità del 20% resta confermata a partire dal periodo d’imposta 2014. - viene istituito il Sistema nazionale di garanzia nel quale sono ricompresi tre fondi che godono della garanzia dello Stato: il Fondo per le Pmi (già esistente), la sezione speciale “Progetti di ricerca e innovazione” e il Fondo per la prima casa. - viene prevista la possibilità di dedurre fiscalmente canoni di leasing con durata almeno pari alla metà dell’ammortamento; in caso di immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Viene, inoltre, disposta l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’imposta di registro nella misura del 4% sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria; - viene previsto l’obbligo, per i notai e i pubblici ufficiali interessati, di versare su apposito conto corrente dedicato a tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi. Il suddetto obbligo non si applica agli importi inferiori a 100.000 euro. Inoltre, le somme depositate costituiscono patrimonio separato e sono impignorabili. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. PAG. 58 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2013

Tra le altre misure del provvedimento sono state inoltre confermate quelle relative alla proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico e agli stanziamenti per infrastrutture e messa in sicurezza del territorio.

APPROFONDIMENTI TEMATICI E’ competente il geometra nella progettazione in cemento armato fino a 1.500 m cubi (TAR Veneto – sent. n. 1312 del 6 dicembre 2013) Ai Geometri non è preclusa la progettazione e la direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a 1.500 metri cubi che devono avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi, sia pure in presenza di cemento armato. Questo il principio stabilito con la recentissima sentenza del TAR Veneto n. 1312 depositata il 20 novembre scorso, nella quale i giudici amministrativi della prima sezione del tribunale di Venezia hanno respinto il ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri locale per l’annullamento di una delibera comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei Geometri. L’oggetto del contendere, infatti, stabilisce che “tra le competenze professionali dei Geometri e dei Geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a 1.500 mc adottando quindi il criterio tecnicoqualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur in presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge a un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”. Concludendo, la sentenza chiarisce che la misura di 1.500 metri cubi non deve essere intesa come un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un Geometra “posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare da parte dei Geometri rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo”. La ratio dell’informativa prefettizia (TAR Napoli, sez. 1 – sent. 28 novembre 2013, n. 5459) L’informativa prefettizia è lo strumento, con funzione esclusivamente cautelare e preventiva, finalizzato a contrastare la criminalità organizzata. Orbene, essa deve organizzarsi intorno ad ele-


menti di fatto obiettivi che, logicamente, inducano a ritenere esistente, a prescindere dall’accertata responsabilità penale, il pericolo di infiltrazioni mafiose. L’onere di dimostrare l’interferenza della società con la criminalità organizzata è imputato alla P.A. e tale dimostrazione, comunque, non può limitarsi ad un processo probatorio basato esclusivamente sul semplice sospetto o su mere conget-

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ture prive di riscontro fattuale. Al contrario, è necessario che la Pubblica Amministrazione fornisca la prova obiettiva dell’esistenza di circostanze sintomatiche di connessioni, di collegamenti ovvero, quanto meno, della sussistenza di indizi di una tale relazione con le predette associazioni. (C)


Report legislativo dal 2 al 13 dicembre 2013 PROVVEDIMENTO

ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE

STATO AVANZAMENTO

Camera (già approvato dal Senato con modifiche) - Relatori DDL Stabilità On. Marchi Maiano (PD) DDL Bilancio previsione On. Andrea Romano (SCpI) DDL 1120 sulla stabilità e DDL 1121 Bilancio di previsione

Convocazione: Martedì 3, Mercoledì 4, Giovedì 5 dicembre Scadenza emendamenti da presentare in aula giovedì 5 dicembre 2013 ore 16.00 Previsto in Aula Martedì 17 dicembre

DDL 958 “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”

Programma di lavoro recante obiettivi e gli indirizzi metodologici dell’attività di revisione della spesa pubblica per il periodo novembre 2014 – ottobre 2016 Doc. XXVII, n. 5 DDL 1542 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” DDL 1865 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014) DDL 1866 e 1866 bis nota di variazione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

Senato – sede referente - 1° Affari costituzionali Rel. Sen. Doris Lo Moro – PD Convocazione: Giovedì 12 dicembre Termine per gli emendamenti prorogato a lunedì 9 dicembre 2013 ore 16.00

- - - - - - -

art. 11: Sorveglianza sanitaria art. 12: Semplificazioni certificazioni mediche da infortunio e malattie professionali art. 13: Tutor d’impresa art. 15: Semplificazioni su permessi di costruire art. 16: Semplificazione su appalti per estensione ambito di operatività delle centrali di committenza alle concessioni. art. 18: Semplificazioni su VIA, VAS, AIA. art. 19: Semplificazioni su gestioni rifiuti

Camera V – Bilancio Relatore On. Bobba Luigi Bobba (PD) Convocazione: Mercoledì 4 dicembre

Aula – Rel. Centemero Elena - PdL e Bressa Giancarlo - PD Convocazione: Lunedì 9 dicembre 2013

Camera (già approvato dal Senato con modifiche) - Relatori DDL Stabilità On. Marchi Maiano (PD) DDL Bilancio previsione On. Andrea Romano (SCpI) Convocazione: Lunedì 9, Martedì 10, Mercoledì 11, Giovedì 12, Venerdì 13 Scadenza emendamenti domenica 22 dicembre 2013 ore 13.00

PAG. 60 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2013

Gli obiettivi del DDL: 1) istituire le città metropolitane; 2) predisporre una nuova disciplina delle province; 3) definire una nuova disciplina organica delle unioni dei Comuni che a seguito dei numerosi interventi legislativi di questi anni ha subìto continue mutazioni.


PROVVEDIMENTO

STATO AVANZAMENTO

Camera VIII Ambiente e Lavori Pubblici DDL 70 “Norme per il contenimento dell’uso del suolo e la rigenerazione urbana”

DDL 1058 “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”

Convocazione: Martedì 10 Audizioni informali con rappresentanti di categoria e istituzioni

Senato (già approvato dalla Camera con modifiche) sede referente VI – Finanze Relatori Sen. Mauro Maria Marino - PD Sen. Salvatore Sciascia - PDL Convocazione: Martedì 10; Mercoledì 11, Giovedì 12

DDL 1188 Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia

Senato – VI° Finanza Rel. Fornato Federico (PD) – Olivero Andrea (PI) Convocazione: Mercoledì 11 Giovedì 12: Audizioni Conversione in legge entro il 29 gennaio 2014

PAG. 61 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2013

ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE La proposta di legge ha lo scopo di revisione delle normative in materia di fiscalità immobiliare e di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche. Si segnalano in particolare i seguenti articoli: All’articolo 2 si prevede il contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana per le attività di trasformazione urbanistica che occupano suoli liberi dall’edificato. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, pari a tre volte questi ultimi nel caso in cui l’area sia coperta da superfici naturali e seminaturali, e a due volte nel caso in cui l’area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate ad usi urbani e da riqualificare. L’articolo 4, comma 1, consente agli strumenti urbanistici di perseguire la perequazione urbanistica da realizzarsi attraverso l’equa distribuzione, fra le proprietà immobiliari, dei diritti edificatori che essi attribuiscono e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. Il comma 3 stabilisce che le aree cedute gratuitamente attraverso la perequazione sono destinate all’attuazione degli standard urbanistici e delle dotazioni territoriali. L’articolo 6, comma 1, individua i termini attraverso cui i comuni possono utilizzare lo strumento della compensazione e incentivazione urbanistici per l’acquisizione di aree finalizzate alla realizzazione delle dotazioni territoriali con strumenti alternativi all’esproprio. Al comma 2 si prevede comunque la possibilità di acquisire le aree attraverso la procedura di esproprio per pubblica utilità. Il comma 3 consente di utilizzare come misure compensative la riduzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, nonché l’attribuzione di diritti edificatori utilizzabili secondo la disciplina del piano urbanistico. Il provvedimento si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.


PROVVEDIMENTO

STATO AVANZAMENTO

ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE Le principali linee lungo le quali si muove il progetto di riforma della legislazione portuale sono le seguenti: Classificazione dei porti. Alla luce della riforma del titolo V della Costituzione operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la materia dei porti è passata dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. La riforma interviene suddividendo i porti marittimi in porti di competenza statale, cioè quelli di rilevanza internazionale, e in porti di competenza regionale, vale a dire quelli di rilevanza regionale o interregionale.

DDL 120 “Riforma della legislazione in materia portuale “

Senato – VIII° Lavori Pubblici – Rel. Sen. Marco Filippi (PD) Convocazione: Martedì 10

Piano regolatore portuale. La riforma prevede procedure più snelle e tempi definiti per l’adozione dello strumento programmatorio principe dei porti, introducendo la possibilità di convocare una conferenza di servizi tra autorità portuale, regione ed enti locali interessati per raggiungere in modo rapido e certo le intese necessarie. Inoltre, si suddivide l’area portuale in due ambiti, il primo più strettamente funzionale alle attività economicomarittime del porto, il secondo di interazione con il territorio retrostante le strutture più propriamente portuali. Per questo secondo ambito rimane vincolante, al fine dell’approvazione del piano regolatore, il parere del comune o dei comuni interessati. Competenze dell’autorità portuale e dell’autorità marittima. Sono definite con maggior precisione le diverse competenze, riportando in capo all’autorità marittima esclusivamente le competenze in materia di safety e in materia di security, cioè sicurezza in mare e sicurezza delle navi e degli impianti, e affidando in via esclusiva alle autorità portuali l’amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo. Alcune operazioni come il movimento delle navi nei porti sono regolamentate d’intesa tra autorità portuale e autorità marittima.

(C)

PAG. 62 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2013


Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL ROMANIA: PUBBLICATA LA NUOVA BUSINESS GUIDE DI INFORMEST CONSULTING L’Italia è stata tra i primi paesi ad intravedere le opportunità offerta dalla Romania e ad oggi continua ad essere il principale paese investitore per numero di aziende registrate (oltre 35.720 aziende a partecipazione italiana nel primo semestre 2013). Questi dati potrebbero essere destinati a salire ulteriormente nei prossimi anni considerando gli incentivi legati alla nuova programmazione dei Fondi strutturali e di Coesione per il periodo 2014-2020 a sostegno dell’economia e dell’imprenditorialità nel Paese. Lo stanziamento complessivo previsto per la Romania sarà di circa 19,7 miliardi di euro e tra le principali priorità si rinnovano la ricerca e lo sviluppo, il sostegno alle imprese e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto di base. Per chi volesse approfondire le tematiche economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali della Romania, è disponibile la versione aggiornata della Business Guide redatta da INFORMEST Consulting. Le Business Guide vengono erogate on-line attraverso la nuova sezione e-store all’indirizzo http://store.informestconsulting.it/. INFORMEST Consulting promuove ai propri utenti le Guide al prezzo di lancio di Euro 70,00+IVA cad. e il pacchetto di 5 Guide ad Euro 190,00+IVA.

ASIA DEL SUD: INCONTRO TECNICO-OPERATIVO CON ESPERTO SULLE MODALITÀ DI SVILUPPO COMMERCIALE PER

AZIENDE ITALIANE INTERESSATE AL BUSINESS IN INDONESIA, MALESIA E SINGAPORE INFORMEST Consulting promuove incontri diretti tecnico-operativi con un esperto personalmente presente a Gorizia, per valutare l’inserimento commerciale di aziende italiane nei mercati di Indonesia, Malesia e Singapore. L’esperto di INFORMEST Consulting, specializzato in commercio e sviluppo dei mercati internazionali, collabora e segue specificamente le azioni commerciali con i mercati dell’Asia del Sud ed è disponibile per incontri diretti, sulla base di un interesse concreto su tali mercati. Il Made in Italy è conosciuto ed apprezzato sui mercati dell’Asia del Sud per caratteristiche quali il design e la qualità, con una domanda in continua crescita come confermano i trend dell’export italiano. Per le aziende interessate, è possibile fissare un incontro diretto presso gli uffici di INFORMEST Consulting a Gorizia. L’incontro si pone l’obiettivo di inquadrare il mercato, fornire elementi chiave per l’analisi preliminare, presentare alle aziende le potenzialità e le modalità di inserimento commerciale nei mercati di Indonesia, Malesia e Singapore. Argomenti che potranno essere trattati riguardano la struttura di mercato, la domanda, i fabbisogni del mercato, la distribuzione e le opportunità per le aziende italiane. Nel trattare le opportunità legate alle operazioni di export in Indonesia, Malesia e Singapore, saranno illustrati anche i servizi per la gestione dei rischi di mancato incasso e a copertura degli investimenti offerti da SACE, con cui INFORMEST Consulting ha un rapporto di collaborazione, riservando di rimandare ad ulteriori approfondimenti diretti con i funzionari di SACE stessa. La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione (scheda di adesione in allegato); data e orario dell’appuntamento saranno concordati. Per maggiori informazioni, Segreteria organizzativa presso INFORMEST Consulting, tel. 0481 547328 oppure e-mail online@informestconsulting.it.

PAG. 63 - APINFORMA / Export Marketing - numero 21 - 30 novembre 2012


Fiere settore agroalimentare, bibite e vini ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PER IL PROSSIMO BIENNIO In qualità di agenti esclusivi per l’Italia, l’Organizzazione Vittorio Caselli di Firenze, attiva da oltre 60 anni nel settore delle mostre internazionali, ci

ha trasmesso l’elenco delle fiere inerenti al comparto agroalimentare/bibite e vini in programma nel 2014 e fino ad ottobre 2015. Si tratta di eventi non aperti al pubblico, organizzati da alcuni degli enti fieristici più importanti al mondo. Le Imprese interessate possono rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione per ricevere il modulo tramite il quale sarà possibile richiedere i dépliant illustrativi delle manifestazioni.

PAG. 64 - APINFORMA / Export Marketing - numero 21 - 30 novembre 2012

(MCS)



Autotrasporto c/t; “costi minimi” novembre 2013 FISSATI I “COSTI MINIMI DI SICUREZZA” PER L’AUTOTRASPORTO COSE IN CONTO TERZI AL DICEMBRE 2013 Con decreto prot. 0000208 dell’11 dicembre 2013 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di novembre (1,677 Euro/l rispetto ai 1,660 Euro/l dell’ottobre 2013); i nuovi costi sono applicabili ai tra-

sporti effettuati nel mese di dicembre 2013. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. Il decreto e le tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica.

PAG. 66 - APINFORMA / Organizzazione - numero 22 - 15 dicembre 2013

(AdT)


Rinnovo patenti di guida A BREVE OPERATIVO IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA IN LUOGO DEL TAGLIANDO ADESIVO L’art. 126, co. 8 del codice della strada (c.d.s.) dispone che, in occasione del rinnovo della patente di guida, in luogo del tagliando adesivo venga rilasciato un duplicato della patente stessa. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione (di seguito Ministero) con decreto 9 agosto 2013 aveva adottato le procedure applicative di detta prescrizione, ma con la riserva di dare avvio alle nuove procedure una volta che si fosse pronunciato il Ministero della salute sugli aspetti di sua competenza (originariamente doveva trattarsi di in decreto interministeriale; v. Apinforma n. 18/2013, p. 75). Ora, il Ministero, con decreto 15 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10 dicembre 2013, acquisito il parere del Ministero della salute ha reso pienamente operante la nuova procedura. Il nuovo sistema s’incentra sulla figura del medico e delle commissioni mediche che effettuano la visita per accertare l’idoneità psicofisica del conducente, ai fini del rinnovo del titolo di guida. A tal fine, per rendere possibile l’invio dei dati all’Ufficio centrale operativo del Ministero (UCO), queste figure devono chiedere il rilascio di apposite credenziali alla Motorizzazione civile competente per territorio. Completata la visita con esito positivo e prima di procedere alla trasmissione all’UCO dell’estratto dei contenuti della relazione medica, il medico o la commissione medica locale devono in primo luogo verificare se la patente è rinnovabile in modalità telematica. Tale modalità, infatti, non si applica nei seguenti casi: - qualora il rinnovo della patente sia chiesto prima di 4 dalla data di scadenza della medesima; - qualora i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non coincidano con

quelli riportati sulla patente da rinnovare; in questo caso il decreto stabilisce una specifica procedura per consentire all’interessato di ottenere il duplicato della patente, recandosi direttamente all’ufficio competente per territorio della Motorizzazione civile, a condizione che abbia superato la visita medica. - Qualora il titolare della patente abbia eseguito per errore la visita da un medico monocratico, mentre avrebbe dovuto effettuarla davanti a una commissione medica locale, a norma dell’art. 119, co. 4 del c.d.s. Sempre se la visita medica abbia avuto esito positivo, il medico e la commissione medica locale provvedono a: - trasmettere all’UCO per via telematica un estratto della relazione medica redatto in conformità a un apposito allegato del decreto in esame, unendo, inoltre, la fotografia e la firma del titolare della patente in un’apposita sezione; - inserire gli estremi dell’attestazione di pagamento dei diritti dovuti per il rinnovo della patente; - comunicare all’UCO il completamento delle operazioni, utilizzando l’apposito comando presente sulla maschera. A questo punto l’UCO provvede subito a generare una ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, la quale viene stampata dal medico e immediatamente consegnata all’interessato, previa apposizione della firma e del timbro del medico o del presidente della commissione medica locale. Questa ricevuta consente al conducente di guidare fino a quando non avrà ricevuto a mezzo posta il duplicato della patente e, comunque, per non più di 60 giorni. In conclusione si richiama l’attenzione sui termini dell’entrata in vigore delle norme contenute nel decreto in esame, che non sono uniformi, e precisamente: - in via generale, le disposizioni del decreto sono applicabili dal 30° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U. e, cioè, il 9 gennaio 2014; - il rilascio delle credenziali degli operatori medici è in vigore dal giorno successivo alla data

PAG. 67 - APINFORMA / Organizzazione - numero 22 - 15 dicembre 2013


di pubblicazione sulla G.U. del decreto e, cioè, dall’11 dicembre 2013; tuttavia il Ministero, in vista dell’imminente pubblicazione del decreto sulla G.U., con propria circolare del 27 novembre 2013 ha, discutibilmente, anticipato questo termine al 29 novembre 2013; - il rinnovo della patente dovrà obbligatoriamente avvenire secondo le nuove procedure a decorrere dal 60° giorno dalla data di pubbli-

cazione sulla G.U. e, cioè, dall’8 febbraio 2014. Dunque, da quanto così formulato, si evince che fra il 9 gennaio e l’8 febbraio 2014 vige un regime transitorio nel quale operano le vecchie e le nuove procedure. Copia del decreto e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

PAG. 68 - APINFORMA / Organizzazione - numero 22 - 15 dicembre 2013


Patente di guida e carta tachigrafica EFFETTI DELLA SOSTITUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA SULLA CARTA TACHIGRAFICA DEL CONDUCENTE A seguito all’unificazione introdotta a partire dal 3 maggio 2013 della patente di guida dei conducenti professionali con la carta di qualificazione del conducente, la CQC (v. Apinforma n. 9/2013, pp. 69-70), il Ministero dell’interno, Dipartimento pubblica sicurezza, Servizio polizia stradale con nota prot. 300/A/7897/13/111/20/3 del 17 ottobre 2013 ha fornito alcune precisazioni circa gli effetti della sostituzione della patente di guida sulla carta tachigrafica in tutti i casi di sostituzione della patente stessa (unificazione con la CQC, furto, smarrimento, deterioramento et c.). Infatti, il regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 2135/98 del 24 settembre 1998 stabilisce che sulla carta tachigrafica, all’atto della sua emissione, compaia il numero della patente di guida a alla data del rilascio della carta stessa e il decreto interministeriale 23 giugno 2005 obbliga il conducente, in caso

di rilascio di una nuova patente con conseguente modifica del numero, a formulare una richiesta di modifica della carta tachigrafica per aggiornarvi il numero della patente. Ciò premesso, Il Ministero dell’interno ha precisato che in una tale eventualità il conducente non debba chiedere la modifica della propria carta tachigrafica, qualora la nuova patente riporti anche il numero della patente sostituita, per cui gli agenti addetti ai controlli su strada che rilevino una tale fattispecie non devono applicare sanzioni. Il Ministero dell’interno ha così preso atto di due precedenti comunicazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le quali, a loro volta, chiarivano che sulle patenti rilasciate a qualunque titolo, rilasciate a decorrere dal 25 luglio 2013, sarebbe risultato (nel campo 12) il numero della patente sostituita nonché il codice “71”, allo scopo, appunto, di non costringere il conducente a richiedere una carta tachigrafica con il numero della nuova patente con conseguente risparmio di tempi e di costi. Copia della nota ministeriale ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 69 - APINFORMA / Organizzazione - numero 22 - 15 dicembre 2013

(AdT)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2013

(C)

ANNI E MESI

2012

2013

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Settembre

106,4

3,1

6,2

n. 244 - 18 ottobre 2012

Ottobre

106,4

2,7

6,0

n. 271 - 20 novembre 2012

Novembre

106,2

2,4

5,7

n. 296 - 20 dicembre 2012

Dicembre

106,5

2,4

5,7

n. 18 - 22 gennaio 2013

Media

105,8

Gennaio

106,7

2,2

5,4

n. 50 - 28 febbraio 2013

Febbraio

106,7

1,8

5,1

n. 63 - 15 marzo 2013

Marzo

106,9

1,6

4,9

n. 94 - 22 aprile 2013

Aprile

106,9

1,1

4,4

n. 119 - 23 maggio 2013

Maggio

106,9

1,2

4,3

n. 144 - 21 giugno 2013

Giugno

107,1

1,2

4,4

n. 179 - 1° agosto 2013

Luglio

107,2

1,2

4,2

n. 224 del 24 settembre 2013

Agosto

107,6

1,1

4,3

n. 224 del 24 settembre 2013

Settembre

107,2

0,8

3,9

n. 249 del 23 ottobre 2013

Ottobre

107,1

0,7

3,4

n. 270 del 18 novembre 2013

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Scadenze aziendali gennaio 2014 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI GENNAIO

MERCOLEDÌ 1 RICICLO DI PILE ED ACCUMULATORI - A partire da tale data si applica il Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione Europea, dell’11 giugno 2012 ai processi di riciclaggio eseguiti su rifiuti di pile ed accumulatori, prevedendo un nuovo obbligo di comunicazione annuale per gli impianti di trattamento. AUMENTA IL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA - A partire da tale data aumenta il contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in plastica dagli attuali 110,00 €/tonnellata a 140,00 €/tonnellata. CONTRIBUTO CONAI PER LE GRUCCE PER INDUMENTI - A partire da tale data le grucce per indumenti (vendute con un indumento) sono imballaggi e rientrano pertanto nella sfera di applicazione del contributo ambientale CONAI. Sono invece escluse dalla categoria degli imballaggi le grucce per indumenti vendute separatamente dagli stessi. INVIO ON-LINE A CONAI - A partire da tale data diviene obbligatoria la modalità di invio on line sia delle dichiarazioni del contributo ambientale CONAI sia della modulistica utilizzata dagli esportatori abituali. Per il solo anno 2014 CONAI terrà conto di eventuali oggettive difficoltà nell’utilizzo dello strumento informatico, per le quali potranno essere valutate, caso per caso, eventuali deroghe.

VENERDÌ 10 FASDAPI - Scade il termine del versamento delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Quadri ai sensi dell’art. 89 del Ccnl Unionmeccanica

- Confapi e delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Dirigenti e ai Quadri superiori ai sensi dell’art. 12 ccnl Confapi – Federmanager.

SABATO 11 FORMAZIONE D’AGGIORNAMENTO PER I DATORI DI LAVORO RSPP INIZIALMENTE ESONERATI DAL CORSO - Entro tale data i datori di lavoro che già svolgevano i compiti di RSPP al 31 dicembre 1996 e che entro tale data avevano inviato all’organo di vigilanza competente per territorio, via raccomandata A/R, la dichiarazione prevista dall’art. 10 c. 2 del D.Lgs. 626/94 e che pertanto erano (e sono) esonerati in forma permanente dalla frequenza del relativo corso, devono portare a termine un aggiornamento formativo di 6, 10 o 14 ore a seconda che l’attività sia classificata a rischio basso, medio o alto. [Rif.: punto 7, Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011]

DOMENICA 12 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE - Scade il termine per la liquidazione ai dipendenti delle retribuzioni del mese di dicembre. Il pagamento di salari e stipendi effettuato oltre il termine del 12 gennaio comporta lo spostamento al 2013 della competenza del mese di dicembre.

MERCOLEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di dicembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. DENUNCIA DEGLI INFORTUNI SETTORE ESTRATTIVO - Entro tale data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere all’ autorità competente della vigilanza un prospetto (anche se in assenza) degli infortuni accaduti nel mese precedente e che abbiano comportato almeno tre giorni di assenza. [Rif. art. 25, c.8 D.Lgs. 624/96] CONTRIBUTO POLIECO: VERSAMENTO E DI-

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CHIARAZIONE SEMESTRALE - Termine entro il quale le aziende iscritte al consorzio Polieco produttrici e/o importatrici di prodotti in polietilene devono effettuare la dichiarazione semestrale del Contributo per il recupero dei beni in polietilene ed il relativo versamento. I moduli per effettuare il versamento sono disponibili all’indirizzo internet www.polieco.it. [Rif.: Regolamento POLIECO]

GIOVEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di dicembre e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi pagati nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 28,72% per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 19% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione diretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2013 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2013. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

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FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre novembre/dicembre 2013 - codice bimestre 613.

LUNEDÌ 20 CONTRIBUTO CONAI: DENUNCIA IMBALLAGGI MENSILE/TRIMESTRALE/ANNUALE - Termine per produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI per presentare la denuncia MENSILE/TRIMESTRALE/ANNUALE del Contributo Ambientale CONAI, calcolando, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel MESE/TRIMESTRE/ ANNO precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo Consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia dei materiali (acciaio, alluminio, carta, legno plastica e vetro). [rif. Regolamento CONAI] PREVINDAPI - Scadenza del versamento dei contributi Previndapi relativi al quarto trimestre 2013, ovvero per i mesi di ottobre, novembre, dicembre.

MARTEDÌ 21 FONDAPI - Scadenza versamento Fondapi per il bimestre novembre/dicembre 2013 - codice bimestre 613.

SABATO 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di dicembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al quarto trimestre 2013. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’IN-

TRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

GIOVEDÌ 30 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2014 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 dicembre 2013.

VENERDÌ 31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Scade il termine per il pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità. L’imposta non è dovuta se entro lo stesso termine viene presentata denuncia di cessazione. IVA - IMBALLAGGI NON RESTITUITI - Scade il termine per l’emissione, ai sensi del D.M. 11 agosto 1975, della fattura “globale” relativa agli imballaggi e recipienti di cui all’art. 15 primo comma n. 4 del D.P.R. 633/1972 non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali. ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni poste in essere nel corso del mese precedente. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente LAVORO INTERINALE - Scade il termine per la comunicazione a consuntivo ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 276/2003 lettera b) alle OO.SS. dei contratti di somministrazione sottoscritti nel corso dell’anno precedente.

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VENERDÌ 31 (PROROGATO AL 15 FEBBRAIO 2014) INVALIDI - PROSPETTO INFORMATIVO - Ai sensi dell’art. 40 della L. 133/2008 il prospetto informativo sui disabili non deve più essere inviato annualmente alla fine del mese di gennaio, ma solo qualora vi siano stati cambiamenti nell’organico tali da giustificare l’obbligo o incidere sulla quota di riserva. In caso di invio, la legge prevede

la semplificazione attraverso la trasmissione telematica agli uffici competenti. In considerazione delle modifiche ai servizi informatici apportate con decreto direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013 la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2014.

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(PZ-BA-AB)


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