Apinforma n. 22/2014

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 22 15 dicembre 2014

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

IL CREDITO IVA ANNUALE

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 22 15 dicembre 2014

Sommario L’Iva negli accordi di ristrutturazione

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

6

La compensazione del credito Iva

11

Tasso d’interesse legale allo 0,5%

12

Il credito Iva annuale

13

La disciplina degli omaggi

17

Il differimento dell’Iva all’importazione

20

Jobs Act

21

Il Regolamento REACH (seconda parte)

24

Sistemi di gestione qualità

31

Nuove norme regionali per la costruzione in zona sismica

32

Autorità: pubblicati i primi bandi tipo (4a parte)

39

SICUREZZA E AMBIENTE

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EXPORT MARKETING

Le clausole di scelta del foro competente

45

Il trasferimento della tecnologia verde in Cina

49

Finanziamenti FAPI 6-2014

51

Legislazione alimentare

54

Riduzione compensata pedaggi autostradali

57

Convenzioni per corsi periodici della CQC

58

Trasporto merci pericolose. Esami ADR

60

Autotrasporto. Austria bollino categoria ecologica

61

Riduzione pedaggi autostradali 2011 e 2012

62

Scadenze aziendali gennaio 2015

63

ORGANIZZAZIONE

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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L’Iva negli accordi di ristrutturazione IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI APRE A NUOVE POSSIBILITÀ

di Davide David e Giovanni Turazza

RECUPERO DELL’IVA PER ACCORDI RISTRUTTURAZIONE DEBITI E PIANI ATTESTATI Il Decreto Semplificazioni ha introdotto la possibilità di recuperare l’Iva in ipotesi di mancato pagamento delle fatture a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti o di piani attestati anche dopo il decorso di una anno dall’effettuazione dell’operazione. Nello specifico, l’art. 31 del Decreto (D.Lgs. n. 175/14) ha modificato il secondo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/73, il quale ora così recita: “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla

restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”. Il Decreto Semplificazioni è entrato in vigore il 13 dicembre e quindi le modifiche di cui sopra decorrono da tale data, il che pone il problema, come si dirà successivamente, di individuare gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati a seguito dei quali è ora divenuto possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Relativamente ai piani attestati si ricorda che la lettera d) dell’art. 67, terzo comma, della legge fallimentare (R.D. n. 267/42), ora richiamata dall’art. 26 del decreto Iva, statuisce la non assoggettabilità all’azione revocatoria per “gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; … il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore”. In estrema sintesi, l’istituto del piano attestato, introdotto con i progressivi interventi legislativi che hanno recentemente riformato la legge fallimentare, consente ai soggetti che pongono in essere atti, ovvero ottengono garanzie o pagamenti, da imprese in crisi, l’esenzione dal possibile esercizio dell’azione revocatoria da parte della curatela del fallimento qualora successivamente dichiarato. Presupposto per l’esenzione sono la previa attestazione resa da parte di un professionista munito dei prescritti requisiti, nonché l’anteriorità del piano e dell’attestazione rispetto agli atti considerati ai fini dell’esenzione dalla revocatoria. Si tratta di un istituto giuridico che non prevede alcun vaglio giudiziario, e che unanimemente non viene considerato procedura concorsuale. Per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione dei debiti, si ricorda che l’art. 182-bis del R.D. n. 267/42 prevede che “L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un

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accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione”. Nella circolare n. 40/E/08 l’Agenzia delle entrate ha svolto un’ampia analisi degli accordi di ristrutturazione. Ritiene, condivisibilmente, l’Agenzia, che tale l’istituto valorizzi il ruolo dell’autonomia privata nella gestione della crisi dell’impresa, mediante la previsione di una procedura semplificata a carattere stragiudiziale sfociante in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale. Più specificamente, gli accordi di ristrutturazione risultano caratterizzati da due fasi: la prima, a carattere stragiudiziale, nella quale debitore e creditori pervengono ad un accordo volto al risanamento dell’impresa mediante un regolamento consensuale della situazione debitoria; la seconda, a carattere giudiziale, nella quale l’accordo raggiunto, pubblicato nel registro delle imprese al fine di consentire la formulazione di eventuali opposizioni, è soggetto alla procedura di omologazione. L’Agenzia continua poi con l’affermare che l’accordo ha natura contrattuale, risaltando il fatto che esso vincola esclusivamente i creditori che vi abbiano aderito. Per quanto concerne, invece, i creditori che non hanno aderito all’accordo, l’Agenzia evidenzia il fatto che l’art. 182-bis della L.F. prevede, come requisito di attuabilità dell’accordo stesso, la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, vale a dire per l’intero, entro 120 giorni dall’omologa o dalla relativa scadenza, escludendo in tal modo qualsiasi effetto remissorio nei loro confronti. L’Agenzia pone poi in evidenza il fatto che l’accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese e che acquista efficacia dal giorno della pubblicazione. Ed è solo da questo momento che per l’Agenzia si apre la fase più propriamente giudiziale della procedura in esame, quella del procedimento di omologazione, nel corso della quale il Tribunale

effettua un controllo di legalità e correttezza della procedura seguita ma anche della concreta attuabilità dell’accordo, in particolare in relazione al regolare pagamento dei creditori estranei, ovvero decide sulle opposizioni formulate dai creditori e da ogni altro interessato entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese. In ragione della sua visione “autonomistica” degli accordi di ristrutturazione, per l’Agenzia delle entrate gli stessi non vanno quindi ricompresi tra le procedure concorsuali (vedasi, in tal senso, anche la circolare n. 8/E/09), il che escluderebbe la possibilità di applicare automaticamente a tali accordi le disposizioni fiscali specificatamente previste per le procedure concorsuali. In altri termini, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, agli accordi di ristrutturazione possono essere applicate le disposizioni statuite per le procedure concorsuali solo se tali disposizioni richiamano specificatamente anche gli accordi stessi. Per completezza occorre peraltro evidenziare che, successivamente ai citati interventi dell’Agenzia delle entrate, si è andato affermando un indirizzo - rafforzatosi anche a seguito dell’evoluzione normativa successivamente intercorsa (in particolare con la previsione del periodo di protezione dalle azioni esecutive per i 60 giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, introdotto con il D.L. n. 83/12) - che ne sostiene l’appartenenza all’ambito delle procedure concorsuali, in ragione della loro finalità pubblicistica. Tornando ora alla nuova possibilità di detrazione dell’Iva per il mancato pagamento di fatture a seguito di piani attestati o di accordi di ristrutturazione, vanno dapprima ripresi, per affinità, alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate a riguardo dell’analoga previsione riguardante le procedure concorsuali (fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) e le procedure esecutive. Un primo aspetto riguarda i soggetti che possono esercitare il diritto alla detrazione, che, secondo l’Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 77/E/00) sono solo i cedenti o prestatori che hanno partecipato al concorso. Da ciò consegue che presupposto per la detrazione dell’Iva è l’ammissione allo stato passivo del fallimento ovvero l’inserimento nell’elenco dei creditori del concordato preventivo. Riportando tale assunto al caso dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione risulta quindi che possano esercitare il nuovo diritto alla detrazione solo i cedenti o prestatori che abbiano stipulato un accordo con il debitore con riconoscimento di una

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riduzione dei propri crediti, mediante espressa partecipazione all’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis ovvero ad atto previsto nel piano attestato ex art. 67 (con conseguente pagamento solo parziale); non potranno invece trovare ingresso gli accordi stipulati con debitori che abbiano utilizzato detti istituti, qualora non siano stati posti in essere nell’ambito degli stessi. Altro presupposto evidenziato dall’Agenzia per il recupero dell’Iva nelle procedure concorsuali ed esecutive è che l’imposta risulti da una fattura regolarmente emessa e registrata. Di conseguenza, non possono beneficiare della detrazione i soggetti che hanno certificato i corrispettivi con altri mezzi (in particolare, scontrini e ricevute fiscali). Il che vale certamente anche per la nuova detrazione dell’Iva prevista in relazione ai piani attestati e agli accordi di ristrutturazione. Un aspetto particolarmente delicato è, invece, quello del momento nel quale sorge il diritto alla detrazione dell’Iva. Relativamente sia alle procedure concorsuali che a quelle esecutive l’art. 26 del d.P.R. n. 633/72 prevede espressamente, quale presupposto per la detrazione, l’infruttuosità delle procedure stesse. Tale presupposto è da far coincidere (secondo quanto indicato nella circolare n. 77/E/00 e nelle risoluzioni nn. 155/E/01, 89/E/02 e 195/E/08): - per il fallimento, con la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni (oggi da intendersi, dei reclami) al piano di riparto, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di riparto, con la scadenza del termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura; - per il concordato fallimentare, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione; - per la liquidazione coatta amministrativa, con l’approvazione del piano di riparto; - per il concordato preventivo, dal momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. In caso poi di fallimento per mancato adempimento degli obblighi assunti, il diritto alla detrazione sorge secondo i principi enunciati per il fallimento. Per le procedure esecutive il presupposto della infruttuosità viene, invece, ad esistenza, sempre secondo l’Amministrazione finanziaria, quando il credito del cedente o prestatore non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni esecutati oppure quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura esecutiva l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione.

Non è quindi sufficiente a consentire la variazione dell’Iva la sola notificazione del titolo esecutivo. Non è inoltre consentita la variazione Iva in caso di impossibilità di esperire l’azione esecutiva (ad esempio, per irreperibilità del debitore). Il principio che si ricava dai diversi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con riferimento alle procedure concorsuali ed esecutive è quindi che il diritto alla detrazione può essere esercitato solo quando risulta definitivamente acclarata, a seguito della conclusione delle procedura, l’infruttuosità della partecipazione alla procedura stessa da parte del creditore che intende avvalersi della relativa facoltà. Ciò in quanto è solo in tale ipotesi che si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore (vedasi, in tal senso, la risoluzione n. 195/E/08). Per come però risulta formulato ora l’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, la richiesta infruttuosità delle procedure sembrerebbe limitata alle sole procedure concorsuali ed esecutive, e non anche ai piani attestati e agli accordi di ristrutturazione, soluzione che appare motivata dalla circostanza che l’adesione agli accordi di ristrutturazione (a condizione della successiva omologa) o ad accordi stipulati in esecuzione di piani attestati pubblicati (con previsione di regolazione di crediti a stralcio), comportano in re ipsa la definitiva infruttuosità della parte del credito di cui si è convenuta la rinunzia. Parrebbe allora potersi affermare, ripercorrendo il nuovo dettato normativo, che il diritto alla detrazione possa essere esercitato: - per gli accordi di ristrutturazione, a decorrere dalla loro omologazione; - per i piani attestati, a decorrere dalla loro pubblicazione nel registro delle imprese, ovvero, per i motivi sopra esposti, dalla data dell’accordo stipulato in esecuzione del piano attestato, se successiva. In ogni caso va prestata particolare attenzione al fatto che, per quanto concerne i piani attestati, il diritto alla detrazione è comunque condizionato alla relativa pubblicazione nel registro delle imprese. A norma, però, dell’art. 67 della L.F. la richiesta della pubblicazione del piano attestato nel registro delle imprese non è un obbligo ma bensì una facoltà del debitore, che peraltro usualmente non viene esercitata. Diviene quindi importante per i creditori adoperarsi perché il debitore ne richieda la pubblicazione (ancorché ragioni di riservatezza gli suggeriscano di evitarlo) in modo da consentire loro di portare in detrazione l’Iva per la parte di credito alla quale rinunciano; anche se ciò potrebbe con-

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fliggere con il contrastante interesse del debitore a non ricevere delle note di variazione che comportino l’insorgere di un debito Iva. Per altro verso il redattore del piano dovrà tenere conto della possibilità, in caso di pubblicazione del piano, che i creditori emettano delle note di variazione per il recupero dell’Iva, da cui l’insorgere di un debito Iva in capo al debitore. L’individuazione del momento dal quale sorge il diritto alla detrazione rileva altresì per l’individuazione del momento dal quale hanno effetto le nuove disposizioni, data anche l’assenza di una disciplina transitoria. La modifica dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/72 da parte del Decreto Semplificazioni è entrata, infatti, in vigore il 13 dicembre 2014 e non pare che il nuovo testo introdotto per consentire la detrazione dell’Iva con riguardo ai piani attestati e agli accordi di ristrutturazione possa avere valenza di norma di interpretazione autentica. Se quindi si accoglie la tesi della non richiesta infruttuosità dei procedimenti, parrebbe potersi affermare che il diritto alla detrazione dell’IVA sia consentito solo con riguardo: - agli accordi di ristrutturazione omologati a decorrere dal 13.12.2014; - ai piani attestati pubblicati nel registro delle imprese a decorrere dal 13.12.2014. Dal punto di vista formale, ancorché la normativa di riferimento non preveda particolari obblighi documentali, è opportuno (giusto anche quanto indicato dalla prassi ministeriale) che il fornitore emetta una nota di variazione correlata alla fattura originaria, con indicate le sue generalità e quelle del cliente, la quantità e la qualità dei beni ceduti o delle prestazioni rese, l’ammontare dell’imponibile e dell’Iva originariamente fatturati nonché le variazioni sia dell’imponibile che dell’Iva operate in conseguenza del mancato pagamento. Non è invece consentito emettere una nota di variazione per la sola Iva, tralasciando la variazione dell’imponibile (cfr. risoluzione n. 127/E/08). Nella nota di variazione andrà altresì evidenziato che tratta-

si di variazione operata per mancato pagamento del corrispettivo a causa di un accordo di ristrutturazione o di un piano attestato, specificando gli estremi identificativi del procedimento (tra i quali, rispettivamente, quelli dell’omologa e della pubblicazione nel registro delle imprese). La nota di variazione va annotata nel registro Iva degli acquisti, ovvero, in alternativa, può essere annotata in rettifica nel registro dei corrispettivi o in quello delle fatture emesse. Da ultimo va segnalato che, per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la modifica dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 allinea la disciplina Iva a quella del Tuir, che già associa gli accordi di ristrutturazione alle procedure concorsuali (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12): - all’art. 88 ai fini della detassazione, entro determinati limiti, della riduzione dei debiti dell’impresa che ha stipulato l’accordo con i creditori; - all’art. 101 ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, statuendo tra l’altro che il debitore è da considerare assoggettato a detta procedura dalla “data … del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione”. Nel Tuir i piani attestati sono, invece, richiamati solo all’art. 88, ai fini della detassazione da parte del debitore (condizionatamente alla pubblicazione del piano); mentre manca un analogo richiamo nell’art. 101, ai fini della deducibilità della perdita da parte del creditore. Dato il rincorrersi della disciplina Iva con quella del Tuir è quindi prevedibile e auspicabile che in un prossimo futuro venga modificato l’art. 101 del Tuir, perché richiami espressamente anche i piani attestati, fermo restando che anche attualmente la parte di credito alla quale il creditore rinuncia in tale ambito pare comunque presentare quei requisiti di certezza e precisione richiesti per la deducibilità delle perdite su crediti manifestatesi al di fuori delle procedure espressamente richiamate dalla norma del Tuir.

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La compensazione del credito Iva LA NOSTRA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per la compensazione del credito Iva d’importo superiore a 15.000 euro, l’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009, ha previsto due importanti novità. La prima riguarda il termine entro il quale procedere alla compensazione: la norma ha previsto la possibilità di operare la compensazione orizzontale tramite modello F 24, vale a dire con altre imposte o contributi, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La seconda attiene all’obbligo, per le compensazioni di importo superiore ai 15.000 euro, del rilascio di un “Visto di conformità” da parte di un soggetto abilitato iscritto in apposito albo professionale.

Al fine di offrire ai nostri Associati un servizio che garantisca ad un tempo qualità e convenienza, abbiamo confermato, con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano, la convenzione che prevede i seguenti costi: - 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro; - 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Ricordiamo inoltre che la legge 147/2013 ha reso obbligatorio il rilascio del visto di conformità per compensare tramite modello F24 i crediti di importo superiore a 15.000 euro per qualunque tipologia di tributi: Ires, Irpef, Irap, imposte sostitutive, ritenute ecc.… In alternativa, per i soggetti dotati di organo di controllo, è richiesta la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo stesso. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.

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(PZ)


Tasso d’interesse legale allo 0,5% LA MISURA OPERATIVA DAL 1° GENNAIO 2015

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014, il tasso d’interesse legale è stato ridotto dall’ 1 allo 0,5%, in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Per comodità si riporta la tabella riepilogativa dei tassi di interesse legali applicati in Italia dal 2001 in poi.

TASSO D’INTERESSE

PERIODO

DECRETO

3,5%

01.01.2001/ 31.12.2001

DM Tesoro 11.12.2000

3%

01.01.2002/31.12.2003

DM Economia 11.12.2001

2,5%

01.01.2004/31.12.2007

DM Economia 01.12.2003

3%

01.01.2008/31.12.2009

DM Economia 12.12.2007

1%

01.01.2010/31.12.2010

DM Economia 04.12.2009

1,5%

01.01.2011/31.12.2011

DM Economia 07.12.2010

2,5%

01.01.2012/31.12.2013

DM Economia 12.12.2011

1%

01.01.2014/31.12.2014

DM Economia 12.12.2013

0,5 %

01.01.2015

DM Economia 11.12.2014

(C)

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Il credito Iva annuale LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE

PREMESSA Il decreto legge 78/2009, ha previsto alcune restrizioni all’utilizzo del credito Iva in compensazione, indovinando differenti step in base all’importo che si vuole compensare. L’utilizzo del credito Iva annuale di importo superiore a 5.000 euro, può essere effettuato solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 15.000 euro, è invece necessario effettuare, tramite soggetti abilitati, specifici controlli al fine di apporre nella dichiarazione annuale il “Visto di conformità”. La circolare 57/E del 23 dicembre 2009 e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009, hanno poi indicato le procedure operative da seguire per le compensazioni Iva. Ricordiamo che i vincoli alle compensazioni interessano solo quelle orizzontali, quelle cioè riguardanti tributi diversi dall’Iva, mentre non interessano le compensazioni verticali, vale a dire quelle Iva da Iva anche nelle ipotesi in cui superino la somma di 5.000 euro. Di seguito analizzeremo gli adempimenti richiesti per la compensazione del credito Iva annuale sulla base delle fasce d’importo.

COMPENSAZIONI NON SUPERIORI A 5.000 EURO I soggetti che desiderano compensare per l’intero anno 2015, un importo non superiore a 5.000 euro possono presentare il relativo modello F24 già dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è sorto il credito, vale a dire dal 1° gennaio 2015. E’ pertanto possibile utilizzare l’importo in compensazione già in occasione della prima scadenza del 16 gennaio 2015.

Questo significa che un credito annuale di 4.700 euro è liberamente compensabile a partire dal 1° giorno dell’anno successivo. Segnaliamo che la compensazione libera fino a 5.000 euro è possibile indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica i primi 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. Non è richiesta alcuna preventiva presentazione di dichiarazione o comunicazione ed è possibile utilizzare per il versamento, sia i canali telematici di Entratel/Fisconline direttamente o tramite intermediario abilitato, sia un sistema di home banking o remote banking. Ricordiamo tuttavia che dal 1° ottobre 2014 i pagamenti delle imposte e contributi devono essere eseguiti esclusivamente mediante: - i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per i modelli F24 con saldo a zero; - i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e degli intermediari convenzionati nel caso di compensazioni con l’F24 con saldo a debito da versare; - i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e degli intermediari convenzionati per i modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro. In pratica per tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche è stato esteso l’obbligo di utilizzare, per i versamenti superiori a 1.000 euro o in presenza di compensazioni con saldo positivo, il canale telematico e non più quello cartaceo.

COMPENSAZIONI SUPERIORI A 5.000 EURO Per le compensazioni di crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentare della dichiarazione Iva annuale. Solo successivamente è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 secondo la seguente tempistica: - non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; - trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

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Per agevolare i contribuenti è possibile presentare la dichiarazione annuale Iva a partire dal mese di febbraio. Se si procede alla trasmissione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio, è possibile presentare il modello F24 entro il 16 marzo. In questi casi l’unica modalità consentita di trasmissione del modello F24 è Entratel o Fisconline escludendo conseguentemente il canale bancario. Ricordiamo che la legge di Stabilità per il 2015 ha previsto dal prossimo anno l’eliminazione della comunicazione annuale Iva, l’anticipazione della dichiarazione annuale a febbraio e la sua presentazione esclusivamente in forma autonoma.

CREDITI SUPERIORI A 15.000 EURO Per le richieste di compensazioni superiori ai 15.000 euro, la dichiarazione Iva deve necessariamente riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. L’apposizione del visto di conformità attesta che i dati delle dichiarazioni, dalle quali emerge un credito, sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. L’Agenzia delle entrate procederà ad effettuare i controlli sulla base di apposite check - list. Il visto di conformità può essere rilasciato da parte degli intermediari indicati nell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, vale a dire professionisti iscritti all’albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro oppure, soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti della CCIAA in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o diploma di ragioneria. In alternativa la dichiarazione oltre ad essere sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale della società, potrà essere firmata dai soggetti che esercitano il controllo contabile, i quali saranno tenuti alla sottoscrizione di un’attestazione nella quale certificano l’esecuzione degli stessi controlli previsti per i professionisti di cui sopra. Nei casi in cui si proceda alla presentazione del modello annuale relativo al 2014, in via autonoma e senza il visto di conformità (ad esempio entro febbraio evitando così la comunicazione Iva) e ci si accorga di aver già esaurito in compensazione i primi 15.000 euro di credito, è possibile ripresentare la dichiarazione munita di visto, barrando la casella correttiva nei termini. E’ anche possibile il contrario, vale a dire l’invio di una dichiarazione senza visto che sostituisce una precedente presentata con il visto così come previsto dalla circolare n. 16 del 19 aprile 2011 (risposta 4).

POSSIBILE ESONERO DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale Iva. In pratica per agevolare i contribuenti, anticipando la presentazione della dichiarazione annuale nel mese di febbraio, oltre a poter compensare il relativo credito a partire dal 16 marzo, non è necessario presentare la comunicazione Iva, essendo i relativi dati già contenuti nella dichiarazione. Questa possibilità, come già ricordato, è limitata al periodo d’imposta in corso poiché, dal 2015, scomparirà la comunicazione annuale mentre la dichiarazione sarà presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di febbraio.

LA COPERTURA ASSICURATIVA I professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, devono sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che rispetti le seguenti condizioni: - la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità senza limitazioni a specifici modelli dichiarativi; - il massimale di polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati ed in ogni caso non inferiore a 1.032.913 euro; - la polizza non deve contenere franchigie o scoperti a meno che la compagnia s’impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi sull’assicurato; - la polizza deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

IL TIPO DI CONTROLLI La circolare 57/2009 precisa che i controlli da eseguire al fine del rilascio del visto di conformità, comportano le seguenti verifiche: - la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva; - la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, in pratica la dichiarazione Iva deve fotografare fedelmente la contabilità; - la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione. Non sono necessarie valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e

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della loro evidenziazione nella dichiarazione annuale dell’Iva. In questo modo il professionista non deve entrare nel merito dell’operazione, il suo controllo non riguarderà la verifica dell’indetraibilità di una determinata operazione e neppure se riguarda un’operazione inesistente, ma si limiterà a effettuare controlli per lo più documentali individuati da un’apposita check-list. Ricordiamo che tutte queste regole interessano anche gli importi derivanti dalle istanze di rimborso Iva trimestrale.

IL REGIME SANZIONATORIO La Circolare n. 1 del 15 gennaio 2010 dell’Agenzia delle entrate in materia di regime sanzionatorio applicabile ha previsto l’irrogazione della sanzione pari al 30% dell’imposta prevista per l’omesso versamento, alle seguenti fattispecie. - compensazione di crediti di ammontare superiore a 5.000 euro, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione Iva annuale; - compensazione di crediti di ammontare superiore a 15.000 euro, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.

IL LIMITE ALLA COMPENSAZIONE Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2014 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 è fissato in 700.000 euro per ogni anno solare.

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI Con riferimento al rimborso del credito Iva annuale e infrannuale, il D.Lgs. 175/2014 ha adottato alcune novità che possiamo sintetizzare come segue: - eliminazione dell’obbligo di presentazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 15.000 euro; - per i rimborsi superiori a 15.000 euro richiesti

da soggetti a rischio saranno erogati solo previa presentazione di idonea garanzia; - i rimborsi superiori a 15.000 euro richiesti da soggetti non a rischio saranno erogati previa presentazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale o infrannuale munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. Alle richieste deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta: - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%; - la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni effettuate nella normale gestione dell’attività; - l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di rami aziendali; - non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; - sono stati regolarmente effettuati i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Per “soggetti a rischio” s’intendono i contribuenti che: - esercitano l’attività da meno di due anni; - nei due anni precedenti la richiesta di rimborso sono stati oggetto di avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti una differenza tra importi accertati e importi dovuti superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro, 5% se superano 150.000 ma non 1.500.000 di euro, 1% se superano 1.500.000 di euro; - presentano a richiesta di rimborso senza il visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; - richiedono il rimborso a seguito della cessazione dell’attività. (PZ)

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La disciplina degli omaggi

REGOLE DIFFERENZIATE PER IVA E IMPOSTE DIRETTE

fondimento della materia è opportuno tener conto anche delle diverse regole esistenti a seconda: - si tratta di dipendenti, clienti, fornitori o agenti; - si tratti di imposte dirette o dell’Iva; - si tratti di beni oggetto dell’attività d’impresa o meno.

PREMESSA

IL TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, le imprese si trovano alle prese con la registrazione delle fatture relative agli acquisti di beni che vengono offerti in omaggio a dipendenti, fornitori, clienti e agenti. Le norme tributarie trattano l’argomento degli omaggi in maniera differenziata, distinguendo l’imposizione diretta da quella Iva. Per un appro-

Omaggi a clienti, fornitori e agenti I beni destinati a essere ceduti gratuitamente costituiscono spese di rappresentanza e sono disciplinati dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86. La norma prevede la loro deducibilità nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità secondo le percentuali di ricavi di seguito indicate:

fino a 10 milioni di euro

limite max deducibile 1,3%

da 10 e fino a 50 milioni di euro

limite max deducibile 0,5%

oltre i 50 milioni di euro

limite max deducibile 0,1%

Rimangono fuori dai limiti di deducibilità sopra indicati, le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. Ai fini delle imposte dirette, la norma non pone alcuna distinzione tra beni che rientrano nell’attività esercitata dall’impresa o meno, conseguentemente i beni che sono distribuiti gratuitamente a clienti, rappresentanti o consulenti, sono considerate tout court spese di rappresentanza. Come già accennato, la limitazione sopra indicata non si applica alle spese riferite a beni il cui valore unitario non superi 50 euro, le quali sono totalmente deducibili. A tal proposito si precisa che se l’omaggio è costituito da una pluralità di beni, il valore di riferimento ai fini della deducibilità di tale spesa di rappresentanza dal reddito, è dato dal costo complessivo e non dal valore dei singoli elementi. Così la cesta natalizia dovrà essere considerata come bene unico, non potendo considerare i singoli elementi come beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che se la cesta, al lordo dell’Iva, ha un valore inferiore a 50 euro, la spesa sarà integralmente deducibile, mentre se il valore è superiore, sarà deducibile come spesa di rappresentanza nei limiti delle percentuali sopra indicate.

Omaggi ai dipendenti Una disciplina speciale è riservata agli omaggi concessi ai dipendenti. L’art. 95 del DPR 917/86 prevede che per l’impresa, il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai dipendenti risulta totalmente deducibile, in quanto rientranti tra le spese di lavoro dipendente sostenute in natura a titolo di liberalità. Conseguentemente il costo di tali omaggi non subisce le limitazioni previste dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86, ma gode della deducibilità integrale in capo alla società, indipendentemente dall’ammontare. Analizzando la questione dal punto di vista del dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR, permette di non tassare e di non assoggettare a contributi, le erogazioni liberali, di beni e servizi fatte nei confronti dei lavoratori entro il limite annuo di 258,23 euro. Questa norma esclude quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, escluso il denaro, se complessivamente d’importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Tuttavia se il compenso in natura erogato nell’anno supera la franchigia, vale a dire se tale compenso, anche in

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aggiunta ad altri beni e servizi erogati nello stesso periodo d’imposta supera i 258,23 euro, l’intero ammontare concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per beneficiare dell’esenzione da tassazione, si rende quindi necessario monitorare il valore dei benefit in natura erogati nel corso dell’intero anno, e non solamente in occasione delle festività natalizie.

IL TRATTAMENTO AI FINI IVA Per quanto riguarda l’Iva si deve distinguere se si tratti di beni rientranti nell’attività dell’impresa o meno. Si deve inoltre evidenziare che il D.Lgs. 175/014 Decreto Semplificazioni, a decorrere dal 13 dicembre 2014 ha innalzato da 25,82 a 50 euro il costo unitario dell’omaggio per il quale è ammessa la detrazione dell’Iva. Tali modifiche come vedremo avranno maggior impatto sugli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati e che non sono afferenti l’attività esercitata dal cedente. Beni rientranti nell’attività dell’impresa Gli acquisti che rientrano nell’attività dell’impresa offerti a terzi sotto forma di omaggi, sono sottoposti a un regime particolare. L’ipotesi potrebbe essere quella di un negozio di abbigliamento che, in occasione delle festività natalizie, regala dei capi ai migliori clienti. In questi casi l’acquisto dei beni non può essere trattato come una spesa di rappresentanza e al contribuente è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta trattandosi di beni oggetto della propria attività con la necessità però di assoggettare a tassazione la successiva cessione. E’ tuttavia possibile, al momento dell’acquisto, non esercitare la detrazione dell’imposta, in questo modo la successiva cessione gratuita del bene sarà esclusa da tassazione ai sensi dell’articolo 2 secondo comma n. 4 del DPR 633/72. In considerazione che gli omaggi di questo tipo sono considerati cessioni gratuite, ai fini Iva è stato modificato anche la previsione di cui al comma 2 n. 4 del DPR 633/72. Il citato Decreto Semplificazioni ha, infatti, innalzato a 50 euro il costo unitario in precedenza fissato a 25,82 euro. La normativa Iva considera imponibili anche le cessioni gratuite di beni, con le seguenti eccezioni: a) quelle la cui produzione o il cui commercio non rientri nell’attività propria dell’impresa, se il costo unitario non è superiore a € 25,82/50; b) quelle per le quali non è stata operata, al momento dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19. Conseguentemente con riferimento al caso a), non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva le conse-

gne di beni propri di valore inferiore a € 25,82 o, dal 13 dicembre 2014, a € 50. Il regime Iva delle cessioni gratuite è dunque regolato dal principio secondo cui se l’imposta è stata detratta al momento dell’acquisto deve essere tassata al momento della cessione ancorché la stessa sia avvenuta a titolo gratuito. Allo stesso modo se al momento dell’acquisto non si è detratta l’imposta, la successiva cessione non sarà tassata. Eccezione a questo principio è rappresentata dai piccoli omaggi di costo unitario non superiore a € 25,82/50 rientranti nella definizione di spese di rappresentanza. Per questi ultimi è riconosciuta la detrazione al momento dell’acquisto ai sensi dell’articolo 19 - bis1, lett. h) e la successiva cessione non è considerata imponibile ai sensi dell’articolo 2 comma secondo, n. 4). Sui piccoli omaggi si realizza pertanto una completa detassazione limitatamente ai beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, diversamente la cessione gratuita è imponibile indipendentemente dal costo unitario. La detrazione dell’Iva è consentita anche sui piccoli omaggi di prodotti alimentari o bevande, ossia di beni per il cui acquisto o importazione il diritto alla detrazione è normalmente precluso in base alla lettera f) dell’articolo 19-bis1. La circolare n. 54 del 19/6/2002 ha, infatti, precisato che questa tipologia di piccoli omaggi è considerata spesa di rappresentanza e come tale si rende applicabile la disposizione di cui alla lettera h) che ammette la detrazione per i beni sotto i 25,82/50 euro. In pratica in un ipotetico ordine gerarchico delle norme, la disposizione relativa alle spese di rappresentanza è di grado superiore a quella concernente gli alimenti e bevande. Ritornando agli omaggi non rientranti tra quelli di piccole dimensioni, abbiamo detto che la loro cessione è soggetta a Iva e a questo proposito l’impresa può scegliere tra le seguenti alternative: a) emissione della fattura per ogni singola operazione con rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 con rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. Il cliente, che pagherà al fornitore l’imposta avrà la possibilità di portare in detrazione l’Iva pagata qualora detraibile; b) emissione della fattura per ogni singola operazione senza rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 senza rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. In questo caso l’Iva addebitata in fattura e non richiesta al cliente sarà un costo indeducibile per il cedente, mentre il cessionario registrerà la fattura nel registro degli acquisti senza detrarsi l’Iva;

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c) emissione di un’autofattura singola per ciascuna cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese; d) annotazione giornaliera nel registro degli omaggi delle consegne effettuate con l’indicazione del cessionario, del valore dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta. Le prime due ipotesi trovano scarsa applicazione sia per ragioni di garbo sia per motivi operativi. Segnaliamo che alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 88 del 2009, la base imponibile per le cessioni gratuite non è più rappresentata dal valore normale bensì dal prezzo di acquisto. La base imponibile sarà pertanto rappresentata dal costo di acquisto o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si compie la consegna. Beni non rientranti nell’attività dell’impresa La lettera h) dell’articolo 19-bis-1 del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva sulle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi, escluse quelle sostenute per acquistare beni di costo unitario non superiore a € 25,82. Limite che come già ricordato dal 13 dicembre 2014 è diventato di € 50. In generale quindi, l’Iva per l’acquisto di beni da dare in omaggio non è detraibile, salvo che il costo sia contenuto nei predetti limiti, nel qual caso la detrazione è consentita purché gli omaggi siano qualificabili come spese di rappresentanza. Le spese di costo unitario superiore a € 25,82/50 e destinate all’acquisto di beni da distribuire gratuitamente, sono considerate spese di rappresentanza e come tali non consentono la detrazione dell’imposta. Qualora i beni da destinare a omaggio non siano classificabili tra le spese di rappresentanza, perché ad esempio sono consegnati ai dipendenti e quindi sono considerati costi del personale, valgono le limitazioni previste dall’art. 19 bis 1 comma 1 lett. f). La successiva cessione gratuita è un’operazione esclusa da Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72. Pertanto alla consegna del bene non sarà necessario emettere alcun documento fiscale. Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da

parte dell’amministrazione finanziaria, si consiglia l’emissione di un DDT o la predisposizione di un documento attestante la destinazione dei beni. Per individuare il momento impositivo dal punto di vista Iva, momento rilevante sia per l’esigibilità dell’imposta che per la sua detraibilità, si dovrà fare riferimento all’art. 6 del DPR 633/72 per le operazioni nazionali e all’art. 39 del D.L. 331/93 per quelle comunitarie. In pratica per le cessioni interne si farà riferimento al momento della consegna o spedizione mentre per quelle comunitarie ci si dovrà basare sull’inizio del trasporto o spedizione. A questo proposito si deve considerare che per la detrazione dell’imposta esercitata in un periodo successivo a quello in cui la stessa è divenuta esigibile, si devono considerare le condizioni previgenti, vale a dire quelle esistenti al momento della nascita del diritto alla detrazione. In questo modo l’acquisto di un omaggio di € 40 fatta il 10 dicembre la cui fattura sia registrata il 23 dicembre non consentirà la detrazione dell’imposta perché superiore al vecchio limite di € 25,82. Se invece la consegna o spedizione è avvenuta dopo il 13 dicembre 2014 l’imposta sarà detraibile in quanto si rende applicabile il nuovo limite di € 50.

LE CESSIONI GRATUITE IN AMBITO UE Le cessioni a titolo gratuito non costituiscono operazioni intracomunitarie per mancanza del presupposto dell’onerosità previsto dal D.L. 331/93. Conseguentemente si rende applicabile la disciplina interna prevista del DPR 633/72 così come sopra indicato.

LE CESSIONI GRATUITE EXTRA UE Le cessioni di beni a titolo gratuito verso paesi non appartenenti all’Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione a norma dell’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72. Ai fini della non imponibilità occorre che l’esportazione sia supportata dalla relativa documentazione doganale. A tal fine gli uffici accettano fatture con l’indicazione “unicamente ad uso doganale” o “fattura pro forma”. (PZ)

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Il differimento dell’Iva all’importazione UN NUOVO SISTEMA PER L’UNIONE EUROPEA?

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

IL DIFFERIMENTO DELL’IVA ALL’IMPORTAZIONE: UN NUOVO SISTEMA PER L’UNIONE EUROPEA? Dopo recenti sentenze europee a favore della facoltà concessa ai singoli Stati di implementare misure di differimento temporale all’assolvimento dell’IVA, i principali paesi europei attivi nel commercio internazionale stanno per introdurre la possibilità di differire il versamento dell’IVA all’atto dell’importazione. Tra le misure di stimolo allo sviluppo e agli investimenti che alcuni paesi europei (Francia, Spagna, Olanda, Belgio in prima linea) introdurranno con decorrenza 2015, si nota un’importante ed interessante novità IVA: il differimento dell’IVA all’importazione. Come previsto dalle norme europee, normalmente è dovuta IVA (mediante immissione in consumo) all’atto dell’importazione nel singolo Stato UE. Tale richiesta immediata crea non pochi problemi finanziari di liquidità a tutti gli importatori che si vedono costretti ad anticipare il tributo all’importazione a fronte di vendite ed incassi che normalmente avvengono dopo mesi dall’importazione. Il nuovo sistema di differimento dell’IVA, previsto con decorrenza 2015 da molti paesi cerca di ovviare a tale problema.

SPAGNA, FRANCIA, OLANDA, BELGIO: COSA PREVEDE IL PROGETTO DI DIFFERIMENTO DELL’IVA

vo spagnolo, ad esempio, deriviamo le principali caratteristiche di tale sistema, che potrebbe facilmente essere introdotto anche in Italia, così come stanno facendo Francia, Olanda, Belgio e altri paesi UE. Secondo tale regime, in fase di approvazione in Spagna, sarà consentito ad alcuni soggetti passivi IVA di differire il versamento dell’IVA all’importazione (e il riconoscimento del conseguente credito) al momento in cui la dichiarazione IVA (mensile) è presentata. Ciò fornisce un vantaggio importante in termini finanziari alle aziende che operano con l’estero, diventando anche un’importante misura per attrarre investimenti stranieri nel paese. Ad oggi saranno ammessi solo i soggetti passivi IVA che hanno optato per la presentazione delle dichiarazioni IVA mensili (aziende con fatturato superiore a Euro 6.010.121,04, e quelli all’interno di un gruppo IVA). L’opzione al regime dovrà essere fatta annualmente entro la fine del mese di novembre (entro il 31 gennaio per l’anno 2015).

ITALIA: POSSIBILE ADOZIONE DEL SISTEMA In Italia esistono già alcune agevolazioni utilizzabili al momento dell’importazioni quali: - quelle concesse agli “esportatori abituali” che mediante dichiarazione di intento ed utilizzo del “plafond” possono evitare di versare l’IVA in dogana; - quella concessa agli operatori di poter introdurre i beni in un deposito IVA le merci al momento della loro importazione. Tuttavia, l’adozione di un sistema simile in Italia sarebbe di sicuro interesse per le aziende e gli operatori impegnati nel commercio internazionale. Tale sistema comunque va nella direzione ormai assodata di dover introdurre un sistema dichiarativo IVA mensile o trimestrale andando ad eliminare l’obbligo annuale come già indicato dall’Unione Europea.

Analizzando la bozza del provvedimento legislati-

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Gian Luca Giussani


Jobs Act SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE

APPROVAZIONE DEFINITIVA

Il 3 dicembre scorso il Senato ha approvato il disegno di legge A.S. 1428-B (Jobs Act) contenente “deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro, delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenza di cura di vita e di lavoro”. In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si ricorda che le disposizioni contenute nella legge delega non sono immediatamente applicabili, bensì necessitano di essere tradotte entro 6 mesi in specifici decreti legislativi. La legge contiene cinque deleghe legislative, che riguardano gli ambiti di seguito analizzati.

AMMORTIZZATORI SOCIALI Scopo della delega è la razionalizzazione delle forme di tutela esistenti, differenziando l’impiego degli strumenti di intervento in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (ASpI), al fine di assicurare un sistema di garanzia per tutti i lavoratori, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché di razionalizzare la normativa in materia d’integrazione salariale. In particolare, si segnala che, nei diversi passaggi fra i due rami del Parlamento, sono state introdotte alcune modifiche prevedendo che le integrazioni salariali siano precluse solo nel caso in cui la cessazione dell’attività aziendale (o di un ramo di essa) sia definitiva e che i meccanismi standardizzati per la concessione di ammortizzatori sociali debbano essere definiti a livello nazionale. Inoltre, si prevede il rafforzamento dei contratti di solidarietà. Riguardo alla delega per la razionalizzazione degli incentivi per l’autoimprenditorialità, è stata introdotta la possibilità di acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti. PAG. 21 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2014

La delega è volta al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro, per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, attraverso la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione e all’autoimpiego e l’istituzione di una cornice giuridica nazionale, di riferimento anche per le normative regionali e provinciali. Al fine di unificare la gestione delle politiche attive e passive, sarà istituita l’Agenzia nazionale per l’occupazione (con competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI, con il contestuale riordino degli enti operanti nel settore) e dovrà essere rafforzata la cooperazione pubblico/privato per un migliore incontro domanda-offerta di lavoro.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI La delega è volta alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, per ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In particolare, si prevede la riduzione del numero di atti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro, attraverso specifiche modalità, quali ad esempio l’unificazione delle comunicazioni alle PP. AA. per gli stessi eventi, l’obbligo di trasmissione di dati tra le diverse amministrazioni e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei e la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.

RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI E DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA La delega è volta a rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro, a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nonché a rendere più efficiente l’attività ispettiva. In particolare, si prevede: - l’introduzione, per le nuove assunzioni, del


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contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Per tali contratti la possibilità di reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamenti illegittimi sarà limitata solo a quelli nulli e discriminatori e a ‘’specifiche fattispecie’’ di quelli disciplinari; la redazione di un testo organico di disciplina delle varie tipologie contrattuali, prevedendo al contempo il definitivo superamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; l’introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo; la ridefinizione della disciplina vigente in materia di mansioni in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; la revisione della disciplina dei controlli a distanza, con la possibilità di controllare impianti e strumenti di lavoro; la possibilità di ampliamento del lavoro accessorio, estendendolo anche ad attività discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi.

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GENITORIALITÀ E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO La delega è volta a garantire sostegno alla genitorialità e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In tale ottica si prevede, fra le varie misure: - l’estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri “parasubordinate”; - l’introduzione di un credito d’imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti; - la promozione del telelavoro; - l’incentivazione di accordi collettivi volti a facilitare la flessibilità dell’orario di lavoro e l’impiego di premi di produttività; - la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per attività di cura di figli minori; - la promozione dell’integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dagli enti bilaterali nel sistema pubblicoprivato dei servizi alla persona. (C)



Il Regolamento REACH (seconda parte) IL REACH È UN SISTEMA INTEGRATO DI REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE REACH IN BREVE Obiettivo principale del REACH è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti (quelli introdotti sul mercato prima del settembre 1981) e nuovi (dopo il settembre 1981) e, al contempo, mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea. Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Circa 30.000 sostanze e prodotti chimici dovranno infatti essere soggetti ad un esame sulla loro pericolosità e inseriti in un database comune a tutti gli Stati membri. Attraverso il REACH sarà possibile ottenere maggiori e più complete informazioni su: - le proprietà pericolose dei prodotti manipolati - i rischi connessi all’esposizione - le misure di sicurezza da applicare. Il REACH distingue le sostanze in due categorie: le sostanze “soggette ad un regime transitorio” come definite dall’ articolo 3, punto 20 - e tutte le altre (le sostanze cosiddette “nuove”) che non rientrano in tale definizione. Sostanza soggetta ad un regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: 1. è compresa nell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS); 2. è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l’entrata in vigore del presente Re-

golamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale; 3. è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, dal fabbricante o dall’importatore ed è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale. Il Regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, oltre alla registrazione, prevede: - la valutazione dei test supplementari proposti dalle imprese e delle sostanze considerate “prioritarie” - la “valutazione della sicurezza chimica” e la predisposizione di una relazione sulla sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate/anno - l’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione in categoria 1 e 2, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche – PBT, le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili – vPvB, le sostanze interferenti endocrine – ECD - e le sostanze con proprietà equivalenti a quelle appartenenti ai gruppi indicati) - l’adozione di restrizioni per le sostanze e i preparati che presentano determinati pericoli per l’ambiente e la salute umana - l’istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche con compiti tecnico-scientifici e di coordinamento - la modifica e l’abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di unificare il corpo normativo in materia di sostanze chimiche, eliminando l’attuale distinzione tra “nuove” sostanze e sostanze “esistenti” - la considerazione dell’impatto potenziale della nuova regolamentazione sulle PMI e la necessità di evitare discriminazioni nei loro confronti. La registrazione delle sostanze comporta, per i fab-

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bricanti e gli importatori di sostanze e preparati (miscele di due o più sostanze), l’obbligo di presentare all’Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali. Strettamente collegata alla procedura di registrazione, è la valutazione delle sostanze “prioritarie”. A seguito di tale valutazione, effettuata dagli Stati membri, possono essere richieste procedure di autorizzazione o di restrizione qualora si evidenzino rischi non adeguatamente controllati per la salute umana e per l’ambiente. Le sostanze definite “estremamente preoccupanti” sono inserite in un apposito elenco (Allegato XIV al Regolamento) e possono essere immesse sul mercato, per usi specifici e controllati, solo su richiesta delle imprese e se autorizzate dalla Commissione europea. Il Regolamento REACH mantiene in vigore le attuali procedure di restrizione che hanno, invece, una portata generale e si applicano in tutto il territorio comunitario a tutti gli usi previsti. Le restrizioni già adottate ai sensi della direttiva 76/769/ CEE sono trasferite all’interno del Regolamento REACH ed elencate nell’Allegato XVII. Le sostanze CMR (ossia, con effetti cancerogeni, mutageni, e tossici per la riproduzione) e le sostanze PBT (ossia, persistenti, bio-accumulabili e tossiche) e vPvB (ossia, molto persistenti e molto bio-accumulabili) devono essere sistematicamente autorizzate. Altri usi di sostanze saranno completamente proibiti. Certe sostanze sono totalmente escluse dall’applicazione del REACH ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento. Il Regolamento prevede l’istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la cui sede è stata stabilita ad Helsinki (Finlandia). Essa svolge un ruolo di coordinamento tecnicoscientifico delle attività previste dal Regolamento REACH e, in primo luogo, organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti per la registrazione delle sostanze, anche allo scopo di garantire l’accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche. Il Ministero della salute, designato come autorità competente, assicura d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri la partecipazione alle attività dell’Agenzia europea nominando rappresentanti ed esperti nazionali nei seguenti organi:

- Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia - Forum per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali - Comitato degli Stati membri - Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) - Comitato per l’analisi socio-economica (SEAC) - Comitato per l’attuazione del Regolamento REACH di cui all’articolo 133. Il Regolamento REACH, sostituendo buona parte della legislazione attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche, richiede un adattamento del sistema nazionale al nuovo sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Tra i cambiamenti introdotti, quello più rilevante per il sistema industriale riguarda la raccolta delle informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze e l’individuazione di adeguate misure di gestione del rischio. Al sistema industriale è richiesto un ruolo pro-attivo nella gestione del rischio delle sostanze chimiche. Occorrono, quindi, una serie di azioni per l’adeguamento dei sistemi organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, oltre che l’acquisizione delle conoscenze e capacità tecniche necessarie per l’attuazione dei compiti previsti.

SOGGETTI COINVOLTI

In relazione alle procedure contemplate dal Regolamento REACH, il numero dei soggetti coinvolti, sia nel settore privato che nel settore pubblico, è inevitabilmente elevato. Per quanto riguarda il settore privato, i soggetti coinvolti sono: - produttori e importatori di sostanze in quanto tali - produttori e importatori di preparati - produttori e importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate - produttori e importatori di articoli contenenti sostanze “estremamente preoccupanti” - utilizzatori “a valle” di sostanze, preparati e articoli - consumatori finali - laboratori di saggio - centri privati di ricerca - associazioni di categoria - servizi di consulenza privati.

QUADRO CRONOLOGICO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Il Regolamento REACH si applica direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal 1° giugno 2007, in modo scalare e secondo scadenze che interessa-

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no, dapprima, solo alcune parti del Regolamento e successivamente, nell’arco di un triennio, tutte le restanti parti. Sono di seguito indicate le scadenze previste per l’entrata in vigore delle diverse disposizioni del Regolamento REACH: - dal 1° giugno 2007 sono entrati in vigore: * Titolo IV (Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento, artt. 31-36 * Titolo IX (Tariffe e oneri, art. 74) * Titolo X (Agenzia, artt. 75-111) * Titolo XIII (Autorità competenti, artt. 121124) * Titolo XIV (Applicazione, artt. 125-127) * Titolo XV (Disposizioni transitorie e finali, artt. 128-141, escluso art. 136) - dal 1° giugno 2008 sono entrati in vigore: * Titolo II (Registrazione delle sostanze, artt. 5-24) * Titolo III (Condivisione dei dati, artt. 2530) e registrazione preliminare delle sostanze “soggette a regime transitorio” (dal 1° giugno al 1° dicembre 2008, cfr. art. 28) * Titolo V (Utilizzatori a valle, artt. 37-39) * Titolo VI (Valutazione, artt. 40-54) * Titolo VII (Autorizzazione, artt. 55-66) * Titolo XI (Inventario delle classificazioni, artt. 112-116, escluso art. 113 ⇨ 1 dic. 2010) * Titolo XII (Informazioni, artt. 117-120) * Articoli 128 (libera circolazione), 134 (preparativi per l’istituzione dell’Agenzia) e 136 (misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti) - dal 1° giugno 2009 è entrato in vigore il Titolo VIII (Restrizioni, artt. 67-73) e l’Allegato XVII. Per quanto riguarda le scadenze per la registrazione delle sostanze “soggette a regime transitorio” e oggetto di una precedente registrazione preliminare, sono previste le seguenti scadenze per la registrazione: - il 1° dicembre 2010, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1000 ton./anno; le sostanze CMR cat. 1 e 2; le sostanze classificate con le frasi di rischio R50 e R53 purché in quantità > 100 tonnellate/anno - il 1° giugno 2013, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 100 tonnellate/anno - il 1° giugno 2018, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1 tonnellata/anno.

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE L’Autorità competente a livello nazionale ai sensi del Regolamento è il Ministero della salute, che opera d’intesa con il Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi anche con le Regioni e Province Autonome. Il Ministero della salute stabilisce, con decreto di concerto con i citati ministeri ed il Ministero della Giustizia, le sanzioni da adottare nei casi di infrazione alle disposizioni previste dal Regolamento REACH e predispone relazioni periodiche sulle attività per garantire l’attuazione del Regolamento REACH, ai fini della verifica svolta dalla Commissione europea circa la corretta applicazione del Regolamento.

OBBLIGHI E COMPITI PER LE IMPRESE Gli obblighi di registrazione per le sostanze non “soggette a un regime transitorio” (cfr. definizione di cui all’art. 3, punto 20, del Regolamento REACH) sono entrati in vigore il 1° giugno 2008. Gli obblighi di registrazione per le sostanze che sono “soggette a un regime transitorio” entrano in vigore, invece, gradualmente e sono collegati sia alla fascia di tonnellaggio in cui ricade la sostanza sia alla relativa pericolosità, come evidenziato al precedente punto 2.1. Tale gradualità è comunque prevista, unicamente per le sostanze “soggette a regime transitorio” per le quali dal 1° giugno al 1° dicembre 2008 sia stata effettuata una “registrazione preliminare” a norma dell’art. 28, con la presentazione all’Agenzia europea di alcune informazioni minime, quali: - nome della sostanza (incluso numero EINECS o numero CAS se disponibili) - nome e indirizzo del titolare - fascia di tonnellaggio della sostanza e termine previsto per la registrazione. Per le sostanze oggetto di “registrazione preliminare”, che ricadono nella fascia di tonnellaggio inferiore (da 1 a 10 tonnellate/anno), gli Allegati VI e VII indicano le informazioni di base da fornire. Per le sostanze che rientrano nelle fasce di tonnellaggio superiori, le informazioni di base sono integrate con le informazioni indicate negli Allegati VIII, IX e X, come di seguito specificato: - indicazioni dell’Allegato VIII, se la sostanza rientra nella fascia di tonnellaggio compresa tra 10 e 100 tonnellate/anno - indicazioni degli Allegati VIII e IX, se la sostanza rientra nella fascia di tonnellaggio compresa tra 100 e 1000 tonnellate/anno - indicazioni degli Allegati VIII, IX e X, se la sostanza rientra nella più alta fascia di tonnellaggio, superiore a 1000 tonnellate/anno. Per le sostanze prodotte o importate in quanti-

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tà pari o superiori a 100 tonnellate/anno, il Regolamento REACH prevede che il fabbricante (o l’importatore) proponga all’Agenzia europea una strategia di test che risponda ai requisiti di informazione previsti dagli Allegati IX e X, anche allo scopo di evitare inutili sperimentazioni su animali vertebrati. E’ opportuno, inoltre, evidenziare che per la registrazione delle sostanze che ricadono nella fascia di tonnellaggio inferiore (da 1 a 10 tonnellate/anno), gli studi tossicologici ed ecotossicologici possono essere omessi (ma non le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche), qualora sulla base di un esame preliminare effettuato utilizzando modelli predittivi di tipo (Q)SAR (relazioni quantitative struttura/attività), sia possibile dimostrare che la sostanza non desta preoccupazioni di carattere ambientale e sanitario (cfr. Allegato III al Regolamento). I fabbricanti e/o gli importatori di sostanze e preparati classificati come pericolosi sono tenuti a mettere a disposizione dell’acquirente, a qualsiasi livello della catena, una scheda di dati di sicurezza (tale obbligo si applica anche alle sostanze identificate come PBT e vPvB). Le schede di sicurezza devono essere accessibili ai lavoratori e a chiunque utilizzi o manipoli all’interno di un processo produttivo una sostanza o un preparato pericolosi. Per le sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiori a 10 tonnellate/anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, il Regolamento REACH prevede che il fabbricante (o l’importatore) predisponga una “relazione sulla sicurezza chimica”. Nel caso in cui la relazione riguardi una sostanza classificata come pericolosa, parte di tale relazione deve essere obbligatoriamente allegata alla scheda dei dati di sicurezza. La predisposizione di una “relazione sulla sicurezza chimica” conforme ai requisiti indicati nell’Allegato I al Regolamento costituisce un adempimento tecnico complesso e rappresenta uno degli elementi che più caratterizza il ruolo “pro-attivo” richiesto all’industria nel nuovo sistema di gestione delle sostanze chimiche. Per le sostanze soggette ad un processo di valutazione nell’ambito del “Piano d’azione a rotazione”, i titolari delle registrazioni devono eseguire i saggi supplementari richiesti dagli Stati membri. Per le sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione (sostanze “estremamente preoccupanti”), le imprese che richiedono un’autorizzazione devono presentare all’Agenzia europea un fascicolo contenente studi e informazioni per dimostrare l’adeguatezza del controllo dei rischi, un’analisi delle eventuali sostanze o tecnologie alternative

disponibili e, qualora necessario, un’analisi socioeconomica. Uno degli impatti che il Regolamento REACH avrà sul sistema produttivo riguarda la tipologia delle relazioni industriali e, in particolare, i rapporti tra le imprese che forniscono la stessa sostanza (produttori e importatori) e i rapporti tra fornitori e “utilizzatori a valle” di qualsiasi sostanza. L’impatto prevedibile è relativo sia alle attività per la raccolta e la messa in comune delle informazioni sulle sostanze per la registrazione, nell’ambito dei SIEF (Forum per lo scambio delle informazioni sulle sostanze), sia alle attività per la messa a punto delle misure di gestione del rischio (RMM), che richiedono la valutazione delle informazioni sulla potenziale esposizione dei lavoratori e dell’ambiente (scenari di esposizione, categorie d’uso, relazioni e valutazioni sulla sicurezza chimica). Benché la costituzione di consorzi tra le imprese non sia espressamente prevista dal Regolamento REACH, il consorzio costituisce lo strumento forse più adeguato per la raccolta dei dati in possesso delle imprese interessate alla registrazione di una stessa sostanza. Ulteriori effetti collaterali dovuti all’implementazione del Regolamento, potrebbero consistere nella scomparsa di sostanze che, a causa dei costi di registrazione, non saranno più prodotte/importate, e nell’aumento dei costi delle sostanze che saranno soggette a registrazione.

SANZIONI Per assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la coerenza a livello dei provvedimenti di applicazione degli Stati membri, questi ultimi devono stabilire a norma di Regolamento un appropriato quadro di sanzioni che permetta di applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza, poiché da essa possono derivare danni per la salute umana e per l’ambiente. Le sanzioni per l’Italia sono state stabilite mediante decreto legislativo del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero della salute e gli altri Ministeri competenti per il REACH. Il Decreto sanzioni è stato emanato sotto forma di Decreto Legislativo il 14 settembre 2009, n. 133 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2009. Oltre a prevedere sanzioni di tipo amministrativo per tutta una serie di condotte che violano il Regolamento, negli articoli 14 e 16 il decreto prevede anche sanzioni di tipo penale, in particolare nel caso di immissione sul mercato o utilizzo di sostanze comprese negli Allegati XIV e XVII (sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione) del Regolamento. Il decreto è entrato in vigore il 9 ottobre 2009.

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VIGILANZA L’Autorità competente avvia il sistema dei controlli ufficiali previsto dal Regolamento REACH, assicurando che sia intrapresa un’appropriata attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla produzione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle sostanze, come tali o contenute nei preparati o negli articoli. Al fine di permettere il coerente passaggio del sistema di vigilanza dalla attuale normativa sulle sostanze e preparati pericolosi al Regolamento REACH, lo Stato e le Regioni e Province Autonome dovranno definire in appositi accordi le modalità per concorrere alla implementazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006. L’attività di vigilanza potrà riguardare, ove applicabile, la verifica: 1. dell’avvenuta presentazione di una registrazione, di una notifica, di una proposta di test, di una richiesta di autorizzazione 2. del rispetto delle restrizioni stabilite ai sensi del Titolo VIII del Regolamento 3. dell’esistenza e dell’efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena, relativo ai seguenti aspetti: - le prescrizioni per la registrazione - la presenza della relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista - la verifica della presenza, nella scheda di sicurezza, dell’allegato tecnico con la sintesi degli scenari di esposizione - la verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di produzione, importazione, uso e immissione sul mercato della sostanza, della preparazione o degli articoli - la verifica dell’applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia - la comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento - la verifica della completezza dei dati riportati nella schede di sicurezza - la verifica della completezza dei dati riportati nelle etichette applicate sia sulle confezioni.

REGISTRAZIONE

Il processo di registrazione richiede ai fabbricanti e agli importatori di fornire informazioni circa tutte le sostanze chimiche prodotte o importante nell’Unione europea in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l’anno.

Ai fini della registrazione, essi devono trasmettere un fascicolo contenente le informazioni sulle sostanze e sui rischi che queste comportano, nonché le misure appropriate per la gestione dei rischi (vedi quanto sopra precisato al riguardo). Per quanto riguarda quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate/anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, viene richiesta una relazione sulla sicurezza chimica che documenta la valutazione della sicurezza chimica degli usi raccomandati agli utilizzatori situati a valle della catena di approvvigionamento.

VALUTAZIONE Il Regolamento REACH prevede, oltre alla valutazione inserita nella relazione sulla sicurezza chimica, altri due tipi di valutazione: - la valutazione delle proposte di sperimentazione (valutazione effettuata dall’Agenzia); - la valutazione delle sostanze (valutazione effettuata dagli Stati membri). La valutazione delle sostanze verrà effettuata secondo un ordine di priorità che terrà conto delle caratteristiche di pericolo delle sostanze, dell’esposizione e del tonnellaggio complessivo. Ciascuna autorità nazionale dovrà redigere un rapporto di valutazione e, se necessario, un progetto di decisione per definire o modificare le misure di riduzione del rischio. L’Agenzia, in cooperazione con le Autorità competenti nazionali, può decidere, infatti, in merito alle richieste di test aggiuntivi e valutare se le informazioni fornite dalle imprese rispondono alle richieste (valutazione dei fascicoli). Relativamente a certe sostanze, qualora vi siano motivi di preoccupazione per la salute umana e l’ambiente, il processo di valutazione richiede alle imprese di fornire ulteriori informazioni. Il processo di valutazione può anche giungere alla conclusione che occorra intraprendere azioni in base alla procedura di autorizzazione o di restrizione.

AUTORIZZAZIONE L’obbligo di autorizzazione è richiesto per le sostanze estremamente problematiche (sostanze con effetti cancerogeni, mutageni, e tossici per la riproduzione, e alle sostanze che risultano persistenti bio-accumulabili e tossiche nell’ambiente, e molto persistenti e molto bio-accumulabili o che destano simili preoccupazioni).

RESTRIZIONI Le restrizioni costituiscono la rete di sicurezza del sistema.

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www.vinoesapori.it


Qualsiasi sostanza in quanto tale, o in quanto componente di preparati e articoli, può essere soggetta ad una ampia restrizione all’intero della Comunità quando il suo uso presenti rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente. Le restrizioni riguardano l’uso delle sostanze in certi prodotti, l’uso da parte dei consumatori o anche

tutti gli usi (la sostanza viene totalmente vietata). Le presenti notizie son ricavate e consultabili sul sito del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo: http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/ - (fine) (AB)

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Sistemi di gestione qualità REVISIONE DELLA NORMA ISO 9001

Riprendiamo sinteticamente, in previsione della sua prossima uscita prevista per il mese di settembre 2015, quanto indicato dal RINA spa, ente di certificazione diparte terza, sulla prossima revisione della norma ISO 9001. Come già è avvenuto per la ISO 27001 e come sta avvenendo per la ISO 14001, ISO ha sottoposto a revisione la norma ISO 9001 al fine di migliorare l’integrazione con le altre norme e migliorarne i requisiti. La nuova revisione presenterà una nuova struttura (high-level structure) comune a tutti gli standard ISO relativi ai sistemi di gestione (inclusa la ISO 14001).​

PERCHÉ LA ISO 9001 È IN CORSO DI REVISIONE? Tutti gli standard ISO sono riesaminati ogni 5 anni per stabilire se è richiesta una revisione per mantenerla attuale e pertinente per il mercato. La futura ISO 9001:2015 risponderà alle ultime trends ed assicurerà compatibilità con gli altri sistemi di gestione tra cui la ISO 14001:2015.

QUALI SARANNO I PRINCIPALI CAMBIAMENTI DELLO STANDARD? La nuova versione dello standard includerà il requisito di comprendere il contesto dell’Organizzazione per meglio gestire il rischio, attribuendo maggior rilievo ai managers dell’Organizzazione per promuovere la gestione del sistema qualità. In particolare, le principali novità riguardano: 1. Comprensione dei bisogni e delle aspettative di tutte le parti interessate 2. Maggiore focus sul Cliente 3. Introduzione del “Risk-based thinking”

4. Allineamento della politica della qualità e degli obiettivi alle strategie dell’Organizzazione 5. Maggiore flessibilità nella definizione ed utilizzo della documentazione. In coerenza con l’evoluzione dei sistemi basati sull’uso di computer per l’operatività dei sistemi di gestione, la revisione incorpora il termine “informazione documentata” invece che “documenti” e “registrazioni”. L’Organizzazione mantiene la flessibilità di definire quando sono necessarie “procedure” per assicurare un efficace controllo del processo.

QUALE SARÀ IL PROSSIMO STEP? Quando tutti i commenti saranno stati presi in considerazione ed il draft sarà approvato, lo standard passerà allo stato di Final Draft International Standard (FDIS) prima della pubblicazione.

QUANDO SARÀ PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE? La pubblicazione della nuova revisione dello standard ISO 9001 è prevista entro il mese di settembre 2015.

LA MIA ORGANIZZAZIONE È GIÀ CERTIFICATA ISO 9001:2008. COSA IMPLICA LA NUOVA REVISIONE DELLA NORMA PER LA MIA ORGANIZZAZIONE? Alle Organizzazioni è garantito un periodo di transizione di 3 anni a partire dalla pubblicazione della revisione dello standard per migrare il loro sistema di gestione qualità alla nuova edizione dello standard. Entro questo periodo di transizione, le organizzazioni certificate dovranno richiedere una certificazione in conformità alla nuova versione della norma. La precedente versione della norma, ISO 9001:2008, ed ogni relativa certificazione decadrà alla fine del periodo di transizione. In generale, si consiglia alle organizzazioni di iniziare a pianificare la transizione il più presto possibile per evitare di arrivare a ridosso della fine del periodo di transizione.​

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(AB)


Nuove norme regionali per la costruzione in zona sismica GLI EDIFICI E LE OPERE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MINORI, SONO ASSOGGETTATI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME TECNICHE PER UN NUMERO DI PROGETTI PARI AL 5% Come comunicato in Apinforma n. 21/2014, pagg. 34-36, è stato pubblicato il D.P.Reg. 202/Pres. del 22 ottobre 2014 (B.U.R. del 5 novembre 2014) che ha modificato la LR 16/2009 che disciplina la costruzione in zona sismica e la tutela fisica del territorio e ha anche modificato il suo regolamento di attuazione il D.P.Reg. 0176/Pres del 27 luglio 2011. Nel precedente articolo abbiamo approfondito le modifiche apportate alla LR 16/2009, ora, invece, approfondiamo il nuovo testo della D.P.Reg. 0176/ Pres del 27 luglio 2011 relativo al regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il regolamento disciplina: - le tipologie di edifici di interesse strategico e di opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; - gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d’opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica; - le variazioni strutturali. PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2014

EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (CLASSE D’USO IV – DM 14 GENNAIO 2008) Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo quali alloggiamenti e vettovagliamento, strutture adibite all’attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile quali stoccaggio, movimentazione, trasporto, comprese le strutture per l’alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi, strutture per l’assistenza e l’informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo e regolato dai seguenti soggetti istituzionali: a) organismi governativi; b) uffici territoriali di Governo; c) Protezione civile regionale e comunale e associazioni di volontariato di protezione civile; d) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; e) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia; f) Forze armate; g) Forze di polizia; h) Corpo forestale dello Stato e regionale; i) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; j) Consiglio Nazionale delle Ricerche; k) Corpo nazionale di soccorso alpino; l) Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale; m) Ente nazionale per le strade; n) Società di gestione autostradale; o) Friuli Venezia Giulia Strade Spa; p) Rete Ferroviaria Italiana; q) Proprietari e gestori della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione elettrica. Altri edifici di interesse strategico sono:


RIQUALIFICAZIONE LOCALI CON RIVESTIMENTI 3M I SUOI VANTAGGI... ...A 1/8 DEL COSTO DI RISTRUTTURAZIONE ...SENZA CHIUDERE L’ATTIVITA’ ...IN POCHI GIORNI OLTRE 500 FINITURE

PRIMA

DOPO


a) gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità, ospedali di rilievo regionale, edifici di ospedali della rete ospedaliera regionale ospitanti i servizi la cui funzionalità e essenziale nelle situazioni di emergenza, quali pronto soccorso, dipartimento di emergenza, centrali operative del 118, aree chirurgiche e di terapia intensiva, edifici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere ospitanti funzioni operative per l’emergenza; b) gli edifici individuati nel piano di protezione civile regionale e comunale. Le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile consistono in: a) strutture primarie, connesse con il funzionamento di acquedotti, quali opere di presa, regolazione e adduzione; b) strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili; c) strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale e regionale, quali radio, televisioni, telefonia fissa e mobile, ponti radio; d) autostrade, strade statali e regionali, ed opere d’arte annesse, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all’utenza, torri faro; e) strade provinciali e comunali ed opere d’arte annesse, individuate nei piani di protezione civile, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all’utenza, torri faro; f) stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime; g) dighe; h) impianti classificati come grandi stazioni ferroviarie, reti ferroviarie ed opere d’arte annesse; i) altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza.

EDIFICI ED OPERE CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO (CLASSE D’USO III - DM 14 GENNAIO 2008) Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono: a) gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifiPAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2014

ci e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane; b) le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali; c) gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale, fatte salve le eventuali diverse direttive, disposizioni e linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato emanate con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008 ed alla relativa circolare ministeriale esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617. Rientrano tra gli edifici e le strutture di cui alle lettere precedenti a) b) e c) quelli adibiti a: a) sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a rilevante accesso di pubblico; b) asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, conservatori, collocati in edifici ad uso esclusivo, compresi i locali adibiti a mensa, le palestre e le case dello studente annessi; c) edifici di ospedali regionali, pubblici e privati accreditati, ospitanti servizi non essenziali ai fini dell’emergenza, edifici ospitanti sedi ed uffici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere non operative ai fini dell’emergenza, altre strutture residenziali sanitarie o socio-assistenziali per non autosufficienti, quali case di riposo, case di cura e orfanotrofi, poste in edifici ad uso esclusivo; d) edifici per il culto con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati ed opere in elevazione di pertinenza; e) sale ad uso pubblico, quali auditorium, teatri, sale multimediali, centri sociali e socioassistenziali e sale polifunzionali, con capienza utile superiore a cento unita; f) strutture ad alta ricettività, quali coperture fisse per spettacoli all’aperto, sagre, luoghi di ristorazione e attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati o con capienza complessiva utile superiore a cento unita; g) ricreatori, oratori ed edifici assimilabili per funzione con capienza utile superiore a cento unita; h) impianti destinati al pubblico adibiti ad attività sportive quali stadi e palazzetti dello sport, comprese opere ed infrastrutture connesse, quali parcheggi in struttura; i) discoteche, sale da gioco e simili con capienza utile superiore a cento unita;


j) centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, fiere stabili, di superficie superiore a 5000 metri quadrati; k) palazzi di giustizia; l) carceri; m) impianti termoelettrici, industrie con attività pericolose per l‘ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc.); n) edifici industriali in cui e prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unita; o) silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla pericolosità degli impianti di produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente rilevante per evento sismico. Le altre opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono: a) le stazioni per il trasporto pubblico su gomma e su rotaia; b) le stazioni per il trasporto pubblico su fune, comprese le strutture necessarie al funzionamento della via di trasporto su fune; c) le autorimesse ad uso pubblico in struttura con più di trecento unita di sosta a disposizione; d) le opere di ritenuta idraulica con altezza dello sbarramento maggiore di 5 metri o con volume di invaso superiore a 50.000 metri cubi; e) gli impianti primari di depurazione.

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI E INTERVENTI IN CORSO D’OPERA CHE ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA Tra gli edifici ed opere di categorie diverse da quelle indicate nei capitoli precedenti, ai fini della procedura di autorizzazione, assolvono una funzione di limitata importanza statica, quelli che comportano interventi aventi esclusivamente rilevanza edilizia come individuati dall’articolo 4 comma 2 della LR 19/2009 che comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie: a) manutenzione ordinaria, consistenti in: 1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2014

immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell’edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici; 2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti; 3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore; b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l’apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti; c) restauro e risanamento conservativo: rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, nonché l’aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;


d) attività edilizia libera: l’insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

OPERE MINORI Si definiscono interventi considerati opere minori, gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti la cui sicurezza, a giudizio del tecnico abilitato, non e rilevante ai fini della pubblica incolumità. Le opere minori non possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti. Le opere minori si distinguono in opere minori di nuova costruzione e opere minori su costruzioni esistenti. Le opere minori di nuova costruzione comprendono i seguenti interventi: a) tettoie, serre e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere, non collegate a costruzioni esistenti: 1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, con altezza massima ≤ m 3,00 e superficie ≤ mq 15, realizzati con strutture di legno o metalliche; 2) tettoie di altezza massima ≤ m 3,00 e superficie coperta ≤ mq 15, realizzate con strutture in legno o metalliche; 3) pergolati di altezza massima ≤ m 3,00 e superficie ≤ mq 20, realizzati con strutture in legno o metalliche; 4) serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza ≤ m 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all’estradosso del punto più elevato, e superficie massima non ripetibile ≤ mq 30; PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2014

b) opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta: 1) opere di sostegno in genere, di altezza fuori terra ≤ m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale ≤ 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, comunque non soggette all’ancoraggio di barriere stradali, antirumore e paramassi; 2) cisterne interrate, dotate di coperture non carrabili aventi superficie compresa tra mq 2 e mq 10, e quota di posa < m 3,00 dal piano di campagna; 3) tombe di famiglia interrate aventi volume ≤ mc 20; c) recinzioni: 1) muri di recinzione realizzati con qualsiasi tipo di materiale, che non abbiano funzioni di contenimento, di altezza massima ≤ m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno, ed eventuali soprastanti rete metallica e paletti in ferro per un’altezza massima complessiva ≤ m 2,50; 2) pilastri a sostegno di cancelli, realizzati in continuità strutturale con i muri di recinzione, per un’altezza ≤ m 2,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno; d) statue, monumenti, ancone votive di altezza massima compresa tra m 1,50 e m 3,00 dal piano di campagna; e) strutture di supporto di pannelli solari o fotovoltaici, con altezza massima ≤ m 2,50. Le opere minori su costruzioni esistenti comprendono i seguenti interventi: a) pensiline e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere collegate a costruzioni esistenti: 1) pensiline, con aggetto ≤ m 1,40 e superficie coperta ≤ mq 5, realizzate con strutture in legno o metalliche; 2) pergolati di altezza massima ≤ m 3,00 e superficie ≤ mq 20, per ogni unità immobiliare, realizzati con strutture in legno o metalliche; b) interventi che comportano modifiche alle strutture portanti verticali: 1) aperture, su pareti di edifici a comportamento scatolare, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1 e rapporto b/h compreso tra 0,5 e 2, non reiterate nell’ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno m 1,00 dalla fine della parete, dagli incroci, dagli angoli murari e da altra apertura esistente;


c) sostituzione di architravi con altre in acciaio o cemento armato, senza ampliamento della dimensione del vano, per aperture di larghezza ≤ m 2,00; d) aperture nei solai di piano ≤ mq 1, e di lucernari nei solai di copertura ≤ mq 1, comunque non interessanti le strutture portanti principali e la cui posizione non pregiudichi il funzionamento dell’organismo sismo-resistente; e) sostituzione di elementi dell’orditura secondaria in legno di solai e tetti, con elementi di dimensioni pari o superiori agli originari; f) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra (anche con funzione di sostegno), di altezza fuori terra ≤ m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale ≤ 15°, per i quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. L’inclusione di un’opera tra quelle sopra indicate è condizione necessaria per poterla dichiarare opera minore. Il tecnico valuta, oltre all’intrinseca irrilevanza statica, le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento. La documentazione necessaria, predisposta e sottoscritta in originale dal tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze e presentata in duplice esemplare all’ufficio competente per territorio, e costituita da: a) asseverazione, predisposta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, compilata, sotto la propria responsabilità, in ogni sua parte e contenente, tra l’altro, la dichiarazione che l’intervento e incluso tra quelle sopra elencate e la cui sicurezza e irrilevante per la pubblica incolumità, corredata da duplice copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, qualora l’asseverazione non venga firmata alla presenza del funzionario preposto alla ricezione; b) relazione tecnica esplicativa corredata da elaborato grafico. L’atto di presentazione della documentazione ha valore di preavviso scritto. Il funzionario ricevente, effettuata la verifica sulla completezza della documentazione, ne restituisce una copia munita del timbro di avvenuto deposito. La restituzione della documentazione timbrata costituisce autorizzazione all’esecuzione dell’opera, per i casi contemplati dalla norma. Le variazioni strutturali in corso d’opera o le trasformazioni successive di opere minori sono assoggettate a deposito o ad autorizzazione sismica PAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2014

secondo la normativa vigente ed applicabile al momento della relativa realizzazione.

VARIAZIONI STRUTTURALI IN CORSO D’OPERA Le variazioni strutturali si distinguono in varianti sostanziali e varianti non sostanziali. Si definiscono varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni in merito a: a) effetti delle azioni, con particolare riferimento all’azione sismica; b) resistenza o duttilità degli elementi strutturali. Per quanto riguarda la lettera a), si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che mutano in modo significativo la concezione strutturale dell’opera, ovvero: a) vita nominale; b) classe d’uso; c) schema di calcolo dell’organismo principale; d) distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidezze; e) periodo proprio della costruzione; f) variazione dei carichi globali in fondazione superiore ad un’aliquota del 10%. Per quanto riguarda la lettera b), si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che comportano: a) variazione della tipologia dei materiali impiegati; b) diminuzione delle caratteristiche meccaniche o modifiche dei valori nominali che comportano variazioni di duttilità. Il progettista strutturale dell’opera di variante e la figura professionalmente competente a valutare e a dichiarare la sussistenza delle condizioni tecniche che consentono di classificare le modifiche al progetto originariamente depositato come varianti sostanziali o come varianti non sostanziali. Nei casi di varianti non sostanziali la dichiarazione del progettista strutturale, redatta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, dev’essere condivisa e sottoscritta dal direttore dei lavori nonché, qualora nominato, dal collaudatore statico in corso d’opera ed accompagnata dai seguenti elaborati necessari a documentare che trattasi di varianti non sostanziali: a) relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni necessarie per individuare le modifiche la quale riporta le valutazioni numeriche e le argomentazioni logiche necessarie per dimostrare che le variazioni delle sollecitazioni restano comunque compatibili con la capacita degli elementi strutturali; qualora la variante riguardi singole parti della struttura, la relazione tecnica ed i calcoli possono essere


limitati alle sole porzioni interessate dalle modifiche e a quelle interagenti con le medesime; b) elaborati grafici riportanti le modifiche di variante, opportunamente evidenziate, rappresentate nella loro configurazione generale e con i particolari necessari alla loro completa definizione. Gli elaborati devono essere predisposti prima di iniziare l’esecuzione delle opere di variante in corso d’opera, devono essere firmati dal progettista strutturale dell’opera di variante, condivisi, qualora nominato, dal collaudatore statico in corso d’opera, vistati dal direttore dei lavori, resi disponibili in cantiere durante la realizzazione delle opere e, a strutture ultimate, allegati alla relazione del direttore dei lavori. Nei casi di varianti sostanziali la documentazione riproduce regole, modalità e iter autorizzativo del progetto originario, di cui mantiene il numero di deposito. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di modifiche in corso d’opera riguardanti edifici od opere strategici o rilevanti. Le variazioni strutturali in corso d’opera delle opere minori non sono soggette alla disciplina.

AUTORIZZAZIONI Edifici di interesse strategico e opere la cui fun-

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zionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono assoggettati alla verifica sull’osservanza delle norme tecniche da parte degli organismi tecnici. Gli edifici e le opere, con esclusione delle opere minori, sono assoggettati alla verifica del rispetto delle norme tecniche mediante accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale nonché, per un numero di progetti pari al 5%, scelto in base a criteri di casualità mediante verifica da parte degli organismi tecnici, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009. Fermo restando l’obbligo di acquisire il titolo abilitativo all’intervento edilizio secondo la normativa vigente, l’esito positivo delle verifiche costituisce il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori, ove prevista. L’efficacia dell’autorizzazione per gli interventi di natura privatistica e sospensivamente condizionata dalla comunicazione, all’ufficio competente per territorio, dei dati identificativi del costruttore secondo quanto specificato nel modello disponibile sul sito istituzionale della Regione. (CS)


Autorità: pubblicati i primi bandi tipo (4a parte) PER “SIGILLATURA” DELLE BUSTE SI INTENDE UNA CHIUSURA ERMETICA RECANTE UN QUALSIASI SEGNO O IMPRONTA, APPOSTO SU MATERIALE PLASTICO COME CERALACCA O PIOMBO O STRISCIA INCOLLATA, TALE DA RENDERE CHIUSI IL PLICO E LE BUSTE L’ANAC ha pubblicato sul proprio sito in data 13 ottobre 2014 i primi bando-tipo denominati n. 2 del 2 settembre 2014 per l’affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso. Il bando-tipo ha lo scopo di guidare e semplificare la complessa attività di predisposizione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti e di ridurre il contenzioso connesso, soprattutto, alla previsione nei bandi di cause di esclusione che non trovano fondamento normativo nell’art. 46, comma 1-bis, del Codice. Il modello, predisposto a seguito della consultazione pubblica degli operatori del mercato e previa acquisizione del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consiste in uno schema di disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando per l’affidamento degli appalti di sola esecuzione, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del Codice. Il modello è accompagnato da una nota illustrativa in cui sono riportate le indicazioni operative per la corretta gestione della procedura di gara e sulle modalità di utilizzo del modello. Lo schema di disciplinare tiene conto delle modifiche normative apportate dal d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80 alle modalità di partecipazione in RTI e al sistema di qualificazione, mediante il rinvio PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2014

alla nuova elencazione delle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e categorie super-specialistiche prevista dalla citata norma. Trascorsi 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni e commenti, il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione come previsto dall’apposito Regolamento dell’Autorità. L’articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”. Con il presente atto l’Autorità intende dare attuazione alla citata disposizione mediante la pubblicazione del modello di disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari, affidati con procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso. Il modello è corredato dalla nota illustrativa e n. 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante. Per l’ANAC il modello costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l’affidamento di appalti di sola esecuzione quanto alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati. L’Autorità procederà ad approvare in via definitiva anche i restanti modelli relativi alla sola esecuzione lavori e quelli “integrati” di progettazione ed esecuzione dei lavori. Di seguito analizziamo gli aspetti più significativi di questo importante documento tra i quali: cauzioni e garanzie, pagamento in favore dell’Autorità, requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte, criterio di aggiudicazione, contenuto della Busta A – documentazione amministrativa e contenuto della Busta B – Offerta economica.


CAUZIONI E GARANZIE Il paragrafo “Cauzioni e garanzie richieste” riporta le modalità di presentazione delle garanzie a corredo delle offerte con particolare riguardo alla forma e al contenuto della cauzione provvisoria. Con riferimento alla cauzione provvisoria prestata in forma di fideiussione, l’art. 75 del Codice prevede che la garanzia debba avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La medesima norma lascia poi alla stazione appaltante la possibilità di richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore in relazione alla durata presumibile del procedimento. Interpretando la norma in combinato disposto con l’art. 11, comma 6, del Codice, tale durata deve intendersi decorrente dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, in modo da far coincidere il termine di validità delle offerte stesse con quella della garanzia. E’ fatta salva, in ogni caso, in conformità con quanto disposto dal citato art. 75 del Codice, la facoltà delle stazioni appaltanti di stabilire un termine diverso, ovvero di prevedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia qualora, alla scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Nel modello di disciplinare è contemplata, altresì, la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere la cauzione con autentica della sottoscrizione. Nell’evidenziare la necessità di porre attenzione all’idoneità dei soggetti che rilasciano le suddette cauzioni, l’Autorità segnala che l’esercizio di tale facoltà può fornire maggiori garanzie circa l’affidabilità dei soggetti che rilasciano le fideiussioni e che poi sono chiamati in sede di eventuale escussione della cauzione. Tale facoltà, la cui compatibilità con il vigente quadro normativo è confermata anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3365 e sez. III, 19 aprile 2011, n. 2387), risponde, infatti, all’esigenza di acquisire la piena prova della provenienza della garanzia. Al riguardo per l’Autorità è opportuno considerare che la cauzione in esame è azionabile a prima richiesta da parte della stazione appaltante, sicché questa ha interesse a non vedersi opporre il disconoscimento della sottoscrizione, e solo l’autenticazione di quest’ultima garantisce l’amministrazione perché determina la piena prova ai sensi degli artt. 2702 e 2703 c.c. (cfr. pareri AVCP di precontenzioso del 19 giugno 2013, n. 102 e dell’8 ottobre 2009, n. 104). Tra le prescrizioni facoltative relative alla costituzione della cauzione sotto forma di fideiussione è stata inclusa anche l’allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore attesta il potere di impegnare, con la sotPAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2014

toscrizione, la società fideiubente nei confronti della stazione appaltante. Anche tale prescrizione, al pari della richiesta della autenticazione della firma del fideiussore, ha lo scopo di garantire alla stazione appaltante la serietà della garanzia e in passato l’AVCP, supportata dalla giurisprudenza, ha avuto modo di esprimersi nel senso della legittimità di una clausola espulsiva di tale tenore (cfr. parere di precontenzioso dell’8 maggio 2008, n. 141). Il modello riporta, infine, le condizioni per la riduzione del 50% della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva previste dagli artt. 75 e 113 del Codice. Per l’Autorità vengono, altresì, fornite specifiche indicazioni per l’operatività della diminuzione della garanzia in relazione alle diverse ipotesi di appalti di lavori inferiori, pari o superiori alla terza classifica e nel caso di raggruppamenti e consorzi. Il paragrafo specifica anche la richiesta delle particolari polizze indennitaria decennale e responsabilità civile verso terzi per appalti di importo superiore a 12.484.056,00 di euro. Si fa, inoltre, riferimento alla garanzia globale di esecuzione di cui all’art. 129, comma 3, del Codice, facoltativa per gli appalti di sola esecuzione di importo superiore a 100.000.000 di euro. La garanzia è in vigore dal 1° luglio 2014, in virtù del rinvio disposto dall’art. 21, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. Il modello, infine, prevede l’erogazione dell’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità fissate dall’art. 26-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. Come previsto dalla norma, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell’aggiudicatario, della garanzia fideiussoria di cui all’art. 124 del Regolamento.

PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità. Le istruzioni per il calcolo dell’importo e per le modalità di versamento sono indicate nella relativa deliberazione dell’AVCP del 21 dicembre 2011. L’Autorità ricorda che il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta, di conseguenza, il mancato versamento ovvero la mancata comprova del pagamento costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara.

REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA Con riferimento alla capacità economica e finan-


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GRUPPO CAAU GLOBALTRANS Soc. Cop. Via delle Industrie, 61 33050 Lauzacco [UD] Italia T. +39 0432 675496 F. +39 0432 675477


ziaria e tecnico organizzativa, l’Autorità rimanda a quanto già illustrato della presente nota con riferimento alla qualificazione, al sistema delle categorie e delle classifiche, nonché ai requisiti previsti per i partecipanti alla gara aventi identità plurisoggettiva (RTI, consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, ecc.). Per l’Autorità giova, tuttavia evidenziare che nella definizione dei requisiti di partecipazione previsti per gli appalti di importo superiore a euro 20.658.000 di euro e per la qualificazione dei concorrenti stabiliti in altri paesi dell’Unione Europea non in possesso di attestato SOA, è necessario, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Codice, indicare una congrua motivazione in ordine ai limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. In tema di capacità tecnico-organizzativa, l’Autorità ricorda che l’art. 40, comma 3, del Codice stabilisce, inoltre, che le imprese devono possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale (eccetto che per le classifiche I e II) e che il compito di verificare l’esistenza della certificazione di qualità è demandato agli organismi di attestazione. Il possesso di tale certificazione, pertanto, per le imprese qualificate in classifiche che vanno dalla III alla VIII deve necessariamente risultare dall’attestazione SOA ed è obbligatorio per la partecipazione alle gare e per l’esecuzione dei lavori. Sul punto, l’AVCP ha ripetutamente chiarito che l’attestazione SOA non abilita l’impresa a partecipare alla gara nel caso in cui il certificato di qualità non sia più valido e l’importo dell’appalto invece lo richieda: un’attestazione SOA riportante una certificazione di qualità scaduta non può, pertanto, considerarsi regolare e non può consentire di presentare un’offerta valutabile da parte della stazione appaltante, salva l’ipotesi in cui l’impresa tempestivamente dichiari e dimostri di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l’adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. parere AVCP del 10 aprile 2013 n. 45; Id., parere 4 aprile 2012 n. 55).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE Il paragrafo “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” disciplina le modalità con cui devono essere presentati i plichi e le buste contenenti le offerte e le modalità di consegna alla stazione appaltante, al fine di salvaguardare il principio della segretezza delle offerte. In tema di chiusura dei plichi l’Autorità ricorda che, in conformità con quanto stabilito dall’AVCP PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2014

nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il paragrafo “Criterio di aggiudicazione” disciplina in via generale le modalità di aggiudicazione del contratto a seconda che il corrispettivo sia “a corpo”, “a corpo e a misura” o solo “a misura” (cfr. art. 82, comma 2, del Codice). Nel caso di corrispettivo a corpo, l’aggiudicazione potrà avvenire al massimo ribasso percentuale sul costo dei lavori stabilito a base d’asta, oppure al massimo ribasso associato ai prezzi unitari offerti sulle singole parti e lavorazioni; tale seconda modalità è obbligatoria nel caso di corrispettivo “a corpo e a misura”. Nel terzo caso, ovvero pagamento del corrispettivo a misura, l’aggiudicazione avverrà sulla base del massimo ribasso applicato a ciascuno dei prezzi indicati nell’elenco prezzi posto a base di gara, oppure con la modalità del ribasso massimo complessivo associato ai prezzi unitari offerti sulle singole parti e lavorazioni. l’Autorità rammenta che, in base all’art. 53, comma 4, del Codice, vige la regola generale secondo cui i contratti d’appalto sono stipulati a corpo e che la possibilità di prevedere corrispettivi a misura è ammessa solo in alcuni casi tassativamente previsti: contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. In merito alla scelta delle modalità di pagamento del corrispettivo, come indicato dall’AVCP nella determinazione dell’8 luglio 2009, n. 6, l’Autorità consiglia di utilizzare il sistema dell’offerta a prezzi unitari, in quanto solo con questo sistema si conoscono, senza incertezze, le quantità delle singole lavorazioni ed i relativi prezzi unitari offerti, con evidenti benefici sia in termini di trasparenza che di immediata utilizzabilità dei dati delle offerte in sede di verifica di congruità delle stesse (si veda in proposito il paragrafo 20). Nel caso dell’offerta a prezzi unitari il prezzo globale offerto, infatti, si ottiene moltiplicando i prezzi unitari offerti per le quantità indicate nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 119, comma 2, del Regolamento. In tale lista sono riportate le quantità delle singole


lavorazioni del progetto posto a base di gara, oppure, ai sensi del comma 5 dell’art. 119, le quantità ritenute giuste dai concorrenti Tra l’altro, il sistema dei prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, del Codice, è l’unico che può essere utilizzato in tutte e tre le modalità di pagamento del corrispettivo (a corpo, a corpo e a misura, solo a misura).

CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Conformemente al principio espresso nell’atto di determinazione AVCP n. 4/2012, nel modello di disciplinare di gara è previsto, a pena di esclusione, l’obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38, comma 1, del Codice. In merito al contenuto delle dichiarazioni, in conformità a quanto espresso in precedenza dall’AVCP, è stata prevista una specifica attestazione in relazione a ciascuna delle condizioni soggettive indicate dalla norma. In particolare, con riferimento al requisito di cui alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, del Codice, nel modello di disciplinare si richiede di dichiarare tutte le condanne penali riportate, anche quelle per le quali il reo abbia beneficiato della non menzione. L’obbligo in questione prescinde, infatti, da una qualsiasi valutazione, che il dichiarante possa compiere in ordine alla gravità del reato ascrittogli o del pregiudizio penale riportato, in quanto tale giudizio si risolverebbe nella privazione, in capo alla stazione appaltante, di conoscenze indispensabili per decidere in ordine alla incidenza del precedente riportato sulla moralità professionale e sulla gravità del medesimo. Tale obbligo viene meno soltanto nelle ipotesi indicate dal legislatore, ossia quando il reato commesso sia stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna e nei casi in cui sia intervenuta la riabilitazione o la revoca della condanna (cfr. determinazioni AVCP del 16 maggio 2012, n. 1 e del 12 gennaio 2010, n. 1). In relazione al requisito di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 38, l’Autorità rammenta che, in conseguenza della novella introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 835, convertito, con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, l’effetto preclusivo alla partecipazione non si verifica nell’ipotesi di cui all’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (nel seguito, legge fallimentare), introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. h), del medesimo testo normativo, ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, qualora il concorrente produca, a fondamento della propria affidabilità economica, la documentazione indicata dal medesimo art. 186-bis. PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2014

Nel modello di disciplinare sono, pertanto, indicati i documenti da produrre e le dichiarazioni da rendere al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla citata norma. Tra le condizioni che consentono al concorrente in concordato preventivo con continuità aziendale di partecipare è prevista, tra le altre, l’indicazione, in sede di offerta, di una impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara che assuma in solido la responsabilità dell’esecuzione del contratto. Nel modello è indicato il contenuto delle dichiarazioni da rendere in riferimento a tale adempimento, con la precisazione che, ai fini dell’operatività dell’istituto, non è consentito che l’impresa ausiliaria sia, a propria volta, in concordato preventivo con continuità aziendale, venendosi altrimenti a violare il divieto di avvalimento c.d. “a cascata” recentemente riaffermato dalla giurisprudenza (C.d.S., sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832). Il modello tiene conto, altresì, della novella del citato articolo 186-bis, introdotta dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9 in sede di conversione del d. l. 23 dicembre 2013, n. 145, a norma della quale, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, possono partecipare alle procedure di gara sia gli operatori già ammessi al concordato sia quelli che hanno depositato il ricorso a detta procedura previa, in questo caso, autorizzazione del Tribunale competente. In merito all’individuazione dell’ambito soggettivo degli obblighi dichiarativi, in conformità al recente orientamento espresso dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l’Autorità precisa che l’obbligo dichiarativo di cui alla lettera c) del comma 1, dell’art. 38, sussiste anche per gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo (cfr. C.d.S. ad. plen. 4 maggio 2012, n. 10 e 7 giugno 2012, n. 21), mentre, in relazione ai requisiti di cui alle lettere b), c) e m-ter), si precisa che nel caso di società di capitali in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci (C.d.S ad. plen. 6 novembre 2013, n. 24). Riguardo, infine, ai procuratori speciali, in aderenza a quanto affermato dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 16 ottobre 2013, n. 23, viene prevista la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere le relative dichiarazioni, fermo restando che il concorrente dovrà indicare, tra i soggetti nei cui confronti deve essere verificato il possesso dei requisiti di carattere generale,


anche gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, così come è previsto al paragrafo 15.3, lett. b), del modello di disciplinare. Tra le dichiarazioni da produrre all’atto di presentazione dell’offerta l’Autorità evidenzia anche: - il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale per gli appalti di importo superiore alla II classifica; - le dichiarazioni di cui all’art. 106, comma 2, del Regolamento, in ordine, ad esempio, al sopralluogo, alla conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, alla realizzabilità dei lavori, all’adeguatezza degli elaborati progettuali e dei prezzi nel loro complesso; - l’accettazione delle eventuali particolari condizioni di esecuzione del contratto di cui all’art. 69 del Codice, dei protocolli di legalità e degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, sulla base delle indicazioni fornite con deliberazione dell’Autorità dell’11 settembre 2013, n. 72.

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA Con riferimento al contenuto della busta relativa all’offerta economica, questa deve contenere tutti gli elementi relativi all’offerta di prezzo, che sono distinti a seconda che il corrispettivo sia “a corpo”, “a corpo e a misura” o solo “a misura”. Nel

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caso di appalti di sola esecuzione il prezzo si riferisce solo al corrispettivo offerto per lo svolgimento dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), del Codice). Ai sensi dell’art. 119 del Regolamento in caso di aggiudicazione dell’offerta con il sistema dei prezzi unitari, al bando (o alla lettera di invito per la procedura ristretta) deve essere allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, composta da 7 colonne, contenente varie informazioni tra cui le quantità previste dalla stazione appaltante, i prezzi unitari e il prezzo complessivo offerti dal concorrente ed il conseguente ribasso percentuale. Nel modello è prevista anche la facoltà di utilizzare la scheda n. 2 allegata, composta da 11 colonne, che riporta, oltre ai dati previsti dall’art. 119, comma 2, ulteriori informazioni utili come ad esempio le categorie cui le lavorazioni si riferiscono e le quantità che il concorrente, ai sensi del comma 5 del citato art. 119, ritiene di dover modificare in base all’analisi dei documenti progettuali. Tra l’altro, proprio con riferimento alle modifiche sulle quantità previste, il concorrente è tenuto a presentare un’apposita dichiarazione sia con riferimento al caso di aggiudicazione al massimo ribasso sull’importo dei lavori di prestazioni da eseguirsi a corpo (art. 118, comma 2, del Regolamento) sia con riferimento al caso di aggiudicazione a prezzi unitari (art. 119, comma 2, del Regolamento) con la precisazione che, in entrambi i casi l’offerta resta comunque fissa ed invariabile e che, nel secondo caso, la lista delle quantità previste per le lavorazioni ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione. (continua) (CS)


Le clausole di scelta del foro competente GRAZIE ALLA FACOLTÀ DI SCELTA DEL TRIBUNALE COMPETENTE, GLI OPERATORI ECONOMICI SITUATI IN EUROPA DOVREBBERO SENTIRSI MAGGIORMENTE INCENTIVATI AD INVESTIRE AL DI FUORI DELL’U.E. a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

LE CLAUSOLE DI SCELTA DEL FORO COMPETENTE NEI RAPPORTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI In data 10 ottobre 2014 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la decisione per la ratifica della Convenzione dell’Aja del 20 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro: il testo è passato all’esame del Parlamento Europeo. Si tratta di un passo in avanti importante nella creazione di uno spazio giudiziario comune a livello internazionale. Viene apportato un sostanziale contributo all’autonomia delle parti nelle operazioni commerciali internazionali in cui, com’è noto, assume primaria importanza la possibilità di pattuire contrattualmente la competenza dei giudici che potranno poi decidere eventuali controversie. Infatti, grazie alla facoltà di scelta del tribunale competente disciplinata dalla suddetta Convenzione, gli operatori economici situati in Europa dovrebbero sentirsi maggiormente incentivati ad investire al di fuori dell’Unione Europea, anche in virtù del fatto che avranno dai Paesi firmatari della Convenzione la garanzia del riconoscimento della sentenza pronunciata al termine del giudizio.

NORMATIVE VIGENTI La possibilità di scelta del foro competente non è però una novità, in quanto attualmente è prevista, fra l’altro, dal Regolamento 44/2001, che verrà sostituito a gennaio 2015 dal Regolamento

1215/2012, nonché dalla Convenzione di Lugano del 2007 e dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, ancora applicabile in via residuale poiché richiamata nella Legge 218/1995. Alla luce della recente decisione del Consiglio dell’Unione Europea a riguardo della ratifica della Convenzione dell’Aja del 2005 è dunque opportuno fare il punto tra tutte le predette norme, cercando di capire come possano essere tra loro conciliate. Cominciamo quindi con l’esaminare quali sono le disposizioni stabilite da tale Convenzione in materia di scelta del foro competente.

LA CONVENZIONE DELL’AJA DEL 2005 SUGLI ACCORDI DI SCELTA DEL FORO La Convenzione dell’Aja del 2005 (di seguito denominata brevemente “Convenzione”) riguarda gli accordi di scelta del foro in controversie internazionali vertenti su materie civili o commerciali. Requisito internazionalità E’ bene precisare che il requisito dell’internazionalità che viene previsto fa sì che la Convenzione non possa applicarsi nei casi in cui: - le parti risiedano entrambe nello stesso Stato contraente - tutti gli elementi del rapporto o della controversia siano connessi soltanto con quel medesimo Stato. La portata della Convenzione esclude inoltre sia i contratti di lavoro che i contratti conclusi da consumatori, nonché tutta una serie di altre tematiche come, ad esempio, il diritto di famiglia, il trasporto passeggeri e merci oppure l’antitrust. I singoli Stati aderenti possono poi anche decidere di non applicare la Convenzione ad altre materie, oltre a quelle già escluse dalla Convenzione stessa, che dovranno però essere definite in modo chiaro e preciso. Esclusività dell’accordo di scelta del foro E’ importante sottolineare che l’accordo di scelta del foro si considera esclusivo, salvo diversa volontà espressa dalle parti. Ciò significa che le parti hanno la possibilità di designare, per il futuro insorgere di eventuali controversie, uno o più giudici

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di un determinato Stato firmatario a cui saranno affidati i compiti di risolverle, con l’automatica esclusione della competenza di ogni altro giudice. Le conseguenze di questa scelta sono che, una volta effettuata, se dovesse essere investito della controversia un giudice differente da quello designato, quest’ultimo non avrà la possibilità di decidere, ma dovrà invece sospendere il procedimento o dichiarare la domanda inammissibile (salvo eccezioni specificatamente previste). Ciascuno Stato firmatario potrà poi disporre di restringere la portata della Convenzione e stabilire che i propri giudici possano rifiutare di decidere una controversia, qualora non vi sia alcuna connessione tra lo Stato e le parti o la controversia stessa. Modalità di conclusione dell’accordo Un aspetto importante della Convenzione riguarda infine le modalità con cui l’accordo di scelta del foro esclusivo deve essere concluso o documentato. Questo potrà, infatti, essere: - stipulato per iscritto - oppure con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento. In questa definizione sono quindi da ritenersi comprese anche le forme di comunicazione come il fax o la posta elettronica, tramite le quali potrà quindi essere perfezionato l’accordo. Si tratta sicuramente di una grande agevolazione per le parti a concludere un accordo sulla scelta del foro, in quanto potranno farlo senza necessità di particolari formalità, anche semplicemente tramite un’email. Passiamo ora ad analizzare come viene regolata la possibilità di scelta del foro nel Regolamento 44/2001, in modo da coglierne le differenze rispetto alla Convenzione dell’Aja del 2005 che abbiamo finora esaminato.

IL REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Il Regolamento 44/2001 (di seguito denominato brevemente “Regolamento”) prevede, così come la Convenzione dell’Aja del 2005, la possibilità per le parti di scegliere il foro competente a dirimere le eventuali controversie che potranno insorgere nel loro rapporto contrattuale. Per quanto concerne l’ambito materiale di applicazione, anche il Regolamento riguarda la materia civile e commerciale con alcune esclusioni. Inoltre, analogamente a quanto previsto dalla

Convenzione, secondo le disposizioni del Regolamento la scelta del foro competente effettuata nel contratto è di carattere esclusivo, anche se le parti non lo hanno stabilito espressamente. Quindi l’indicazione del foro competente effettuata dalle parti nel contratto implica l’automatica esclusione della competenza di ogni altro giudice. Differenze con quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro Una differenza, quasi scontata, che però bisogna sottolineare riguarda invece l’ambito territoriale di applicazione del Regolamento e della Convenzione: - infatti, mentre la Convenzione si applica agli Stati del mondo che decideranno di ratificarla, - il Regolamento si applica soltanto agli Stati membri dell’Unione Europea, poiché si tratta di un regolamento europeo. Soprattutto, le previsioni del Regolamento divergono da quelle della Convenzione per quanto riguarda le forme con cui l’accordo può essere stipulato. Infatti, la clausola attributiva di competenza, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, deve essere conclusa: - per iscritto - o oralmente con conferma scritta, - oppure in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, - oppure ancora, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente riconosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. In particolare il requisito della forma scritta deve essere inteso come comprensivo di qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici, che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva della competenza. Questa previsione di “durevolezza della registrazione” è stata oggetto di dibattito in merito al fatto che l’email abbia o meno tale caratteristica. Come meglio si vedrà nel prosieguo, questa divergenza comporta senz’altro un problema di conciliazione fra la Convenzione ed il Regolamento.

CONCLUSIONI Il quadro normativo finora delineato deve ritenersi abbastanza esaustivo, dal momento che le disposizioni sulla possibilità di deroga del foro contenute nel Regolamento 44/2001 sono previste in modo sostanzialmente analogo: - nella Convenzione di Lugano del 2007, rile-

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vante per i rapporti con soggetti residenti o aventi sede in Svizzera, Islanda e Norvegia; - nella Convenzione di Bruxelles del 1968, ancora applicabile in via residuale poiché richiamata nella Legge 218/1995; - nel Regolamento 1215/2012, che dal gennaio 2015 andrà ad abrogare e sostituire il Regolamento 44/2001. Come brevemente accennato in precedenza, nell’ambito delle normative sopra elencate è sorto un dibattito sulla validità o meno di una clausola di scelta del foro competente pattuita mediante scambio di email. - Infatti, secondo chi sposa un’interpretazione letterale, detta clausola dovrebbe essere stipulata con un mezzo che di per sé ne possa garantire una registrazione durevole e quindi i sostenitori di questa tesi escluderebbero da tale ambito una semplice email. - In senso contrario, invece, l’opinione favorevole alla possibilità di concludere una clauso-

la attributiva di competenza tramite email si basa sul fatto che la registrazione durevole è il risultato, che può essere facilmente raggiunto anche tramite una banale stampa del testo contrattuale contenente la clausola. Il dibattito è di grande rilievo pratico in quanto, seguendo la tesi di chi nega la possibilità di utilizzo dell’email, si creerebbero anche difficoltà di conciliazione con la Convenzione dell’Aja del 2005 che, come evidenziato in precedenza, prevede l’efficacia di una clausola di scelta del foro competente pattuita mediante scambio di email. In attesa di pronunce giurisprudenziali che chiariranno l’effettiva portata delle norme finora considerate, pare quindi consigliabile che tali clausole siano contenute in documenti sottoscritti dalle parti per evitare di imbattersi in problemi di validità per ragioni di forma.

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Avv. Paolo Lombardi e Dott.ssa Violetta Zancan


Il trasferimento della tecnologia verde in Cina CAUTELE GIURIDICHE PER LE IMPRESE ITALIANE

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

IL TRASFERIMENTO DELLA TECNOLOGIA VERDE IN CINA: CAUTELE GIURIDICHE PER LE IMPRESE ITALIANE Recenti analisi di mercato evidenziano una crescita della domanda di tecnologia occidentale da parte di imprese cinesi medie e piccole al fine di migliorare la qualità ecologica, ossia l’impatto sull’ambiente dei propri prodotti, in particolare di quelli destinati a grandi imprese pubbliche e private. Si ripropone in tale quadro il problema delle cautele giuridiche e delle clausole contrattuali a tutela del cedente/licenziatario italiano. Le imprese italiane possiedono un know how specifico e sofisticato nel campo della tecnologia “ecologicamente compatibile” e dunque sono in grado di svolgere un ruolo non di secondo piano nel soddisfare la domanda cinese. Da non sottovalutare, tuttavia, l’insieme delle cautele giuridiche e delle clausole contrattuali a tutela del cedente/licenziatario italiano in un paese, la Cina, che pur avendo molto migliorato il proprio sistema giuridico e giudiziario, mantiene un suo profilo di eccentricità, presentando rischi non irrilevanti: mancato pagamento, violazione di brevetti, imitazione del marchio, contraffazione dei prodotti, utilizzo illegittimo del know how.

LA DOMANDA DI TECNOLOGIA VERDE L’accordo Xi-Obama nel corso dell’incontro APEC 2014 ha registrato un importante impegno della Cina nel campo della limitazione delle immissioni inquinanti e dannose per l’ambiente. La Cina

ha annunciato che entro il 2030 le fonti di energia “pulite”, ad esempio quelle solari ed eoliche, rappresenteranno il 20% del totale della produzione di energia. Al momento la Cina non possiede la tecnologia necessaria per un tale notevole sforzo di rinnovamento del proprio sistema industriale. Se si visitano i siti delle più importanti agenzie cinesi di promozione di investimenti esteri, (ad esempio ad Hong Kong), si trovano già importanti e molto specifiche indicazioni sui fabbisogni di tecnologia verde e sulle opportunità di affari in questo campo per le imprese occidentali qualificate. Si pensi al rilievo che viene dato alla quarta Fiera per la conservazione dell’energia del Guandong, che si estende ben oltre l’energia solare. I siti sottolineano inoltre la possibilità di fruire di importanti incentivi del governo cinese nei più svariati campi. Non si tratta soltanto di specifiche tecnologie volte al risparmio energetico o alla produzione di tecnologia pulita, ma della produzione di macchine industriali che abbiano un minor impatto inquinante sull’ambiente. Sempre più frequentemente le grandi imprese cinesi richiedono alle connazionali piccole e medie che vendono loro componenti o macchine per la produzione industriale certificazioni specifiche rilasciate da enti internazionali, i quali garantiscono una qualità elevata, ma richiedono una padronanza ed un livello di competenza che deve essere appreso/acquistato. La domanda di tecnologia da parte cinese richiede un’adeguata risposta anche organizzativa e legale. Qui di seguito indichiamo alcune precauzioni necessarie.

LA SCELTA DELL’INTERMEDIARIO Si consiglia le imprese italiane interessate a rivolgersi direttamente al mercato cinese, magari partendo da Hong Kong, evitando così i costi di buyer cinesi stabiliti in Italia. L’intermediario potrà essere contattato attraverso una fiera specifica o con l’aiuto di consulenti italiani o cinesi. Potrà trattarsi di un soggetto esperto del campo (vi sono al momento in Cina numerosi ingegneri free lance) che percepirà una provvigione sugli

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affari conclusi. In questo caso è opportuno regolamentare comunque il rapporto con un contratto di agenzia, definendo con precisione: - il territorio - le condizioni di maturazione delle provvigioni - la durata. Non esistono in Cina norme che garantiscano all’agente un’indennità di fine rapporto. E’ consigliabile un’esclusiva, seppure su un territorio limitato e con una durata breve.

to, garanzie a prima domanda). Deve poi essere accordata una particolare attenzione alle clausole di soluzione delle controversie. Con le imprese cinesi si consiglia una clausola arbitrale, che deve essere costruita tenendo conto dei tariffari e della qualità della camera arbitrale, scegliendo sempre un arbitrato amministrato, possibilmente a Hong Kong o in Europa.

VENDITA DI MACCHINE, LICENZA O ACCORDO DI RICERCA & SVILUPPO

Una precauzione essenziale (e poco costosa anche per una piccola impresa) consiste nella registrazione del marchio dell’impresa italiana in Cina. Solo così si potrà porre in atto azioni di difesa efficaci, direttamente sul territorio cinese. Oggi le autorità cinesi garantiscono una tutela non comparabile a quella di ancora pochi anni orsono.

L’acquisto di tecnologia può realizzarsi attraverso una semplice vendita di macchine (o componenti di macchine). In tal caso saranno molto importanti la definizione: - della funzione e delle performance della macchina - la garanzia da difetti - la garanzia post-vendita. L’assistenza tecnica dovrà essere ben disciplinata e il suo corrispettivo definito. L’impresa cinese può richiedere anche soltanto il trasferimento di know-how sotto forma di licenza di brevetto e marchio o più semplicemente sotto forma di assistenza tecnica o ancora come partecipazione dell’impresa italiana allo sviluppo di un nuovo prodotto/macchina. In questo caso sarà di estrema importanza: - modulare i pagamenti - e garantirsi un controllo sui frutti del trasferimento tecnologici. Essenziale sarà inoltre la protezione del marchio e di eventuali brevetti. Preliminarmente in ogni caso occorrerà far sottoscrivere all’impresa cinese un accordo di riservatezza.

IL MANCATO PAGAMENTO Qualunque sia la forma scelta per il trasferimento della tecnologia, il pagamento deve essere protetto con una particolare attenzione alle forme bancarie e alle banche che se ne occupano (lettere di credi-

LA CONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI E DEL MARCHIO

LA VIOLAZIONE DEL BREVETTO Meno frequente, ma non meno importante, è la necessità di tutelare eventuali brevetti che coprono la tecnologia italiana, la quale in questo caso può essere oggetto di licenza di brevetto. Si consiglia di registrare il brevetto in Cina e di redigere un contratto accurato per garantirsi il controllo contabile e tecnico sulla produzione, che verrà effettuata grazie allo sfruttamento del brevetto.

L’USO ILLEGITTIMO DEL KNOW-HOW Molto più complessa dal punto di vista legale la protezione delle conoscenze aziendali, che non sono coperte da brevetto e non sono incorporate in una macchina. Gli strumenti di tutela, sui quali a maggior ragione si deve insistere ad ogni costo, sono l’accordo di segretezza, (garantito anche da garanzie a prima domanda o da fideiussioni/penali), e la somministrazione di assistenza tecnica regolamentata da specifico contratto, che pianifichi con attenzione i pagamenti.

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Avv. Diego Comba


Finanziamenti FAPI 6-2014 BANDO CORSI AZIENDALI: FORMAZIONE CONTINUA PER IMPRESE E LAVORATORI Il 26 novembre 2014 è stato pubblicato il Bando FAPI 6-2014 che assegna alla nostra Regione 147.100,00 euro per la realizzazione di interventi formativi a supporto delle imprese e dei lavoratori, finalizzati allo sviluppo delle competenze a sostegno della competitività e dell’innovazione, del lavoro e dell’occupazione. Ricordiamo che il FAPI - Fondo Formazione PMI - è costituito da Confapi, CGIL, CISL, e UIL per promuovere le attività di Formazione Continua dei dipendenti delle PMI sulla base dell’accordo interconfederale 12 luglio 2002. Successivamente, con D.M. del 21 gennaio 2003, è stata riconosciuta la personalità giuridica del fondo cui afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo dello 0,30% sulle retribuzioni dei lavoratori che le aziende versano all’Inps secondo quanto stabilito dall’art. 25, L. 845/1978. Le attività formative vengono definite, attraverso la condivisione delle proposte, dalle parti sociali, a livello aziendale con le RSU o, se non presenti, con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, in particolare la realizzazione della formazione sarà a cura dell’Associazione Temporanea che si costituirà tra la nostra Associazione ed Enti Formativi Accreditati dalla nostra Regione. Per usufruire dei finanziamenti in oggetto è necessaria l’adesione gratuita al FAPI, destinando il contributo dello 0,30% al Fondo Formazione PMI, già attualmente versato all’INPS o ad altro fondo interprofessionale. Per aderire al Fondo Formazione PMI - FAPI - è sufficiente indicare nella “DenunciaAziendale” del flusso UNIEMENS aggregato, nell’ambito dell’e-

lemento “FondoInterprof”, l’opzione “Adesione” selezionando il codice FAPI inserendo il numero dei dipendenti interessati all’obbligo contributivo. L’effetto dell’adesione è immediato, l’azienda potrà usufruire dei finanziamenti del Fondo Formazione PMI sin da subito. I versamenti al Fondo inizieranno a decorrere dal mese di competenza in cui è stato indicato il codice “FAPI”. L’adesione è unica e non va rinnovata ogni anno. Quindi alla richiesta di finanziamento dei corsi possono partecipare tutte le aziende che corrispondono per i propri dipendenti il contributo integrativo dello 0,30% alla voce FONDO FAPI: attraverso il FAPI le aziende possono realizzare percorsi formativi su misura, sulla base delle specifiche esigenze e utilizzare i finanziamenti del fondo a copertura dei relativi costi, sostenendo il solo costo pari alla quota corrispondente alle retribuzioni relative alle ore di formazione. I partecipanti possono essere quadri, impiegati o operai assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, apprendisti, personale temporaneamente sospeso per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività e lavoratori assunti con qualifica di apprendista. Inoltre, possono partecipare lavoratori con contratto a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro e i soci lavoratori di cooperative, quest’ultimi sono ammessi esclusivamente per una quota massima complessiva del 20% del totale dei partecipanti al corso. L’attività formativa dovrà essere svolta in orario di lavoro, o in orario di lavoro straordinario retribuito. Con questo avviso si intendono finanziare corsi che dimostrano lo sviluppo di azioni di consolidamento, miglioramento, ri-organizzazione, di processo di innovazione o la presenza di interventi complessi mirati a salute e sicurezza sul lavoro a sostegno della competitività dell’impresa e dell’occupazione dei lavoratori.

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi FVG Fondo Formazione PMI Articolazione Regionale FVG

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Sempre a titolo esemplificativo, elenchiamo alcuni corsi che potrebbero pertanto essere di interesse per le Imprese Associate ed incontrare il parere favorevole del Fondo: - La comunicazione efficace e la condivisione degli obiettivi in azienda - La gestione dei gruppi di lavoro - Tecniche di vendita e fidelizzazione della clientela all’estero - Strumenti per affrontare efficacemente i mercati internazionali - Customer marketing - Gestire la produzione e la logistica - Tecniche di programmazione ed organizzazione di attività produttive - Competenze da acquisire a fronte di acquisti di nuovi macchinari - Sviluppo e aggiornamenti informatici e applicazioni - Aggiornamento linguistico - Tecniche di lavorazione industriale - La cultura della sicurezza - L’ingegneria della sicurezza. Le Imprese interessate ad organizzare corsi aziendali possono fare riferimento alle tematiche proposte, fermo restando la possibilità di progettare attività formative ad hoc per ogni esigenza. I corsi sul tema della sicurezza sono finanziabili totalmente se prevedono formazione aggiuntiva alla formazione obbligatoria. La formazione obbligatoria invece può essere finanziata solo in presenza contestuale di alcune condizioni (disponi-

bilità ad optare per l’applicazione del Regime “de minimis” - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 art.li 107 e 108, percentuale di formazione obbligatoria su monte ore corso e presenza e valutazione di interventi complessi mirati a salute e sicurezza sul lavoro) da verificare puntualmente con l’impresa richiedente. I corsi potranno essere indicativamente avviati dal mese di aprile 2015, previa approvazione del Fapi, prevedendo la conclusione entro otto mesi dall’avvio; per le modalità previste dal bando FAPI riteniamo opportuno suggerire un numero delle ore dei corsi variabile da un minimo di 16 ore ad un massimo di 32/40 ore, con un numero di partecipanti che varia da un minimo di 4 ad un massimo di 20. Al fine di presentare utilmente le richieste di finanziamento, invitiamo le Aziende interessate ad aderire all’iniziativa a farci pervenire quanto prima e comunque entro venerdì 9 gennaio 2015, a mezzo fax la scheda di manifestazione di interesse. Questo ci permetterà successivamente di contattare le aziende per la definizione dei contenuti formativi e la compilazione della lettera d’incarico. Ci occuperemo direttamente, insieme ai partner indicati, della stesura del progetto formativo e della predisposizione della richiesta di finanziamento. Invitiamo le aziende interessate a prendere contatto con la dott.ssa Emanuela De Faccio, che è a disposizione per ogni ulteriore informazione allo 0432507377. (EDF)

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Da restituire all’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia al n. di fax 0432/295922 o mail formazione@confapifvg.it

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi FVG Fondo Formazione PMI Articolazione Regionale FVG

FINANZIAMENTI FAPI BANDO 6-2014 CORSI AZIENDALI Azienda _______________________________________________________________________________ Settore ________________________________ Codice Ateco ____________ N° Addetti ____________ Indirizzo ________________________________________________ Tel. __________________________ E-mail _________________________________ Referente ______________________________________ Azienda iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 DM10 INPS:

sì q

no q

N.B.: Se sì allegare copia del cassetto previdenziale con evidenza dell’adesione al Fondo Interprofessionale Data di iscrizione al Fondo FAPI: ______________________ Presenza in Azienda della RSU: sì q

TITOLO DEL CORSO O AREA DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE

N. ORE CORSO

no q

N. DIPENDENTI INTERESSATI

COSTO MEDIO ORARIO DEI PARTECIPANTI

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INQUADRAMENTO: DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI

N. MASCHI

N. DONNE


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

AGRICOLTURA BIOLOGICA Importazione prodotti biologici La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 1287/2014 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Diarrea epidemica suino La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 1306/2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative alla diarrea epidemica del suino.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Sostegno settore olio di oliva e olive da tavola Il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 6931 del 10 dicembre 2014, disposizioni nazionali concernente i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

BEVANDE Genepì delle Alpi Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto di approvazione della scheda tecnica del «Genepì delle Alpi» o «Genepi des Alpes», in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la

presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Grappa dell’Alto Adige Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto concernente l’approvazione della scheda tecnica della «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell’Alto Adige», in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Grappa Friulana Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto concernente l’approvazione della scheda tecnica della «Grappa Friulana» o «Grappa del Friuli», in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Grappa Veneta Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto di approvazione della scheda tecnica della «Grappa Veneta» o «Grappa del Veneto», in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Grappa di Sicilia Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il comunicato concernente la richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa di Sicilia». Grappa del Piemonte Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il comunicato concernente

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la richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa piemontese» e/o «Grappa del Piemonte». Acquaviti di frutta del Trentino La Commissione Europea ha pubblicato il decreto 28 novembre 2014 Approvazione delle Schede tecniche delle acquaviti di frutta del Trentino, in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

ETICHETTATURA Disposizioni oggetto interpretazione DG SANCO Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato circolare concernente il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Disposizioni oggetto di interpretazione da parte della DG SANCO.

PRODOTTI SPECIALI Ingredienti Olio di semi di Chia La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio di semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Olio di Calabria Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria».

I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione. oOo

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 49, dal 1° al 7 dicembre 2014 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 85 notifiche (di cui 20 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Dati relativi alla settimana n. 50, dall’8 al 14 dicembre 2014 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 52 notifiche (di cui 20 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia per assenza di dichiarazione di allergeni (crostacei) in filetti di merluzzo impanati, provenienti dalla Germania. Su tale merce è stato disposto il sequestro. oOo

DATI DI MERCATO 49a SETTIMANA 2014 (DAL 1° AL 7 DICEMBRE 2014)

ISTRUTTORIA E ISPEZIONI DELL’ANTITRUST NEI CONFRONTI DI EUROSPIN, IPOTESI DI VIOLAZIONE DELL’ART. 62 DEL DL 1/2012 NEL MERCATO AGROALIMENTARE

Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; suini; vini e alcolici.

L’Autorità Antitrust ha avviato la sua prima istruttoria in materia di relazioni commerciali tra operatori della filiera agro-alimentare, contestando alla Eurospin Italia, holding del Gruppo leader sul mercato nazionale del discount, una violazione dell’art. 62. Queste norme, in forza delle quali è stata attribuita all’Autorità una nuova competenza, vietano, in presenza di uno squilibrio di potere commerciale tra le parti che hanno un rapporto di

oOo

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fornitura di prodotti agroalimentari, al contraente più forte di imporre alla controparte negoziale condizioni non eque. Nella comunicazione di avvio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che la posizione di primato del Gruppo Eurospin sul mercato della Grande distribuzione organizzata nel canale discount comporti la possibilità di esercitare una forte pressione commerciale nei confronti dei produttori agricoli e alimentari, parti deboli del rapporto, in sede di negoziazione, conclusione ed esecuzione dei contratti di fornitura. L’istruttoria appena iniziata riguarda, in particolare, la presunta condotta di Eurospin Italia consistente nell’avere imposto ai propri fornitori il versamento semestrale di due contributi economici ingiustificatamente gravosi, in quanto non rispondenti ad alcun servizio prestato dal Gruppo in loro favore. I funzionari dell’Agcm, con la collaborazione della Guardia di Finanza, hanno condotto accertamenti ispettivi presso la sede della società. L’istruttoria si concluderà alla fine del mese di marzo 2015. (Fonte AGCM - Roma, 4 dicembre 2014)

ALTRE SEGNALAZIONI IN MERITO AD ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Sanzione Antitrust al sito MarcopoloShop. it: mezzo milione di euro per pratiche commerciali scorrette nell’e-commerce A conclusione di un procedimento avviato sulla base delle segnalazioni di numerosi consumatori, l’Autorità Antitrust ha irrogato una sanzione amministrativa di 500.000 euro a carico di S.G.M. Distribuzione. Nel proprio sito Marcopolo Shop.it (oggi Unieuro.it), la società offriva ai consumatori, indicandoli come “disponibili”, anche prodotti che in realtà non lo erano. Il Presidente Antitrust Pitruzzella: “Una regolazione intelligente sulla concorrenza per favorire le piccole e medie imprese” “Se è vero che la concorrenza favorisce la crescita economica, le piccole e medie imprese sono quelle

che soffrono di più la mancanza di una regolazione intelligente poiché risentono in misura maggiore del peso non solo degli oneri finanziari diretti, ma anche dei cosiddetti oneri informativi che ne minano la competitività”. L’ha dichiarato il presidente dell’Autorità Antitrust, Giovanni Pitruzzella.

FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI Unionalimentari ha partecipato, il 28 novembre e l’11 dicembre, a due riunioni convocate dal MISE in merito al nuovo Reg. 1169/2011. Nello specifico sono state poste all’attenzione del Ministero le problematiche derivanti dall’applicazione delle novità introdotte dal regolamento. Oggetto del tavolo tecnico sono state anche le sanzioni collegate al regolamento e l’impiego di imballaggi non conformi al nuovo dettato normativo. Il decreto, attualmente in bozza, dovrà ancora essere rivisto con le osservazioni fatte durante la riunione e successivamente affrontare l’iter legislativo. In data 11 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso una nota (Circolare n. 218759) su varie tematiche in discussione e chiarisce come la necessità di risposte e chiarimenti dalla DG SANCO, in merito agli aspetti elencati, sia fondamentale per poter avere certezza giuridica nell’applicazione della norma. Attualmente il Ministero è al lavoro ad una circolare ponte che concorderà gli obblighi già attualmente definiti dal D.Lgs. 109/1992 e codificati analogamente nel reg. 1169/2011. Il testo definitivo della circolare ponte sarà pubblicato probabilmente lunedì o martedì. Quindi, nell’attuale assenza di sanzioni specifiche riferite al nuovo Regolamento, non potendo l’attuale D.Lgs. 109/1992 applicarsi direttamente alle novità introdotte, prevediamo quale possibile soluzione una sanzionabilità delle fattispecie attualmente già previste dal D.Lgs. 109/1992 e definite similmente nel nuovo Regolamento. Le imprese interessate possono consultare il testo della nota alla pagina web http://www.unionalimentari.com/pages/ultimora-alimentare/circolare-218759-del-11122014.aspx

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Riduzione compensata pedaggi autostradali PUBBLICATO SULLA G.U. IL PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELLE DOMANDE AL 19 DICEMBRE 2014 Come anticipato con la circolare prot. n. 315/AdT del 3 dicembre 2014 inerente alla proroga del termine di presentazione delle domande per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali del 2013, si segnala che il 5 dicembre 2014 il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi ha ratificato il provvedimento di proroga dal 3 al 19 dicembre 2014, ore 14.00, adottato il 1° dicembre dal suo Presidente con procedura d’urgenza. Frattanto il provvedimento era stato pubblicato sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre 2014.

Nell’occasione si ribadisce che la domanda va effettuata esclusivamente accedendo alla sezione dedicata del sito web dell’Albo www.alboautotrasporto.it (v. Apinforma n. 18/2014, pp. 62-63) e si rammenta che: a) per eventuali problemi legati alle credenziali di accesso va contattata la segreteria del Comitato Centrale al n. telefonico 06-41584525, e b) l’inserimento dei dati relativi al versamento dell’imposta di bollo è stata disattivata; per poter, quindi, regolarizzare la domanda si invita a trasmettere al Comitato copia del versamento al seguente indirizzo: albo.autotrasporto@mit.gov.it o tramite fax al numero 06-41584517. Per aggiornamenti o altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Convenzioni per corsi periodici della CQC CONCLUSA UNA CONVENZIONE FRA CONFAPI FVG E LE AUTOSCUOLE MATTIUSSI, PITTOLO E VELOX Nell’intento di favorire la frequentazione di corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC) per il trasporto di cose da parte di persone delle imprese associate, l’Associazione ha concluso una convenzione con ciascuna delle seguenti autoscuole: Autoscuola Mattiussi srl, l’Autoscuola Pittolo di Franco Pittolo & C. snc con sede in San Daniele del Friuli e l’Autoscuola Velox di Bergamasco A. & C. sas con sede in Udine, autorizzate a organizzare i corsi in parola. Le convenzioni, tutte di pari contenuto, sono state sottoscritte il 30 giugno 2014, operano da tale data e tengono conto della riforma della materia introdotta con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, entrato in vigore il 4 giugno 2014 (v., da ultimo, Apinforma n. 11/2014, pp. 60-63). Ciascuna convenzione si applica a tutti i legali rappresentanti, amministratori e soci delle imprese aderenti all’Associazione nonché a tutto il personale dipendente e ai collaboratori delle medesime imprese. A ciascun partecipante ai corsi di formazione pe-

riodica per il rinnovo della CQC vengono applicate le seguenti tariffe: a) prestazioni didattiche (comprensive di spese d’iscrizione e IVA): Euro 230,00; b) tariffa oraria per eventuali ore di recupero in caso di assenze ai corsi: Euro 50,00; c) eventuale inoltro domanda duplicato della CQC alla Motorizzazione civile competente su richiesta dell’interessato: Euro 41,00 più Euro 1,30 di spese per conto corrente postale; d) diritti di agenzia: Euro 26,00. I corsi hanno svolgimento in tutte le sedi autorizzate ed entro gli archi temporali previsti dalla normativa vigente, e, comunque, anche nella giornata di sabato. L’applicazione di ciascuna convenzione avrà luogo attraverso contatto diretto fra l’interessato facente capo alle imprese aderenti all’Associazione e una delle autoscuole convenzionate. Le tariffe e le condizioni di ciascuna convenzione possono essere modificate in qualunque momento, in particolare in presenza di variazioni della disciplina sui corsi in materia di CQC, previo scambio di comunicazioni scritte fra l’Associazione e l’autoscuola convenzionata, fatta eccezione per le tariffe di cui alla lett. c), che sono aggiornate automaticamente e senza alcun preavviso in funzione delle variazioni, tempo per tempo, dei diritti di Motorizzazione civile e delle tariffe postali. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione e alle tre autoscuole convenzionate. (AdT)

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Trasporto merci pericolose. Esami ADR OBBLIGO DI EFFETTUARE GLI ESAMI PER IL PATENTINO ADR NELLA SEDE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generale ed il personale con nota prot. n. 27244 div3/E del 2 dicembre 2014 ha stabilito che

dal 1° gennaio 2015 gli esami per il conseguimento del Certificato di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, noto come patentino ADR, potranno svolgersi esclusivamente nelle sedi degli Uffici della motorizzazione civile e non anche in sedi esterne. Ciò allo scopo di uniformare le attività di svolgimento degli esami sull’intero territorio nazionale, in conformità a quanto già attuato per le altre categorie di patenti. Copia della nota può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto. Austria bollino categoria ecologica IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015 L’OBBLIGO DI ESPOSIZIONE SUL PARABREZZA DEI VEICOLI INDUSTRIALI Si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli industriali in transito nei Länder di Vienna e della parte orientale della Bassa Austria (Niederoesterreich) dovranno avere esposto sul parabrezza il contrassegno che individua la classe di inquinamento del veicolo. Questi contrassegni sono identificati da colori diversi: il rosso indica gli Euro 2, il giallo agli Euro 3, il verde agli Euro 4, l’azzurro agli Euro 5 e il viola agli Euro 6.

I contrassegni possono essere acquistati negli uffici dei locali Automobil Club - Öamtc e Arbo, nelle officine di revisione periodica e nei punti del Tüv (Technisches Ueberwachungs-Verein, Associazione di controllo tecnico) Austria. Il provvedimento riguarda il transito anche sui tratti autostradali o di superstrada inclusi nel territorio della Sanierungsgebiet, e quindi: - la parte terminale della A/2 Südautobahn (confine italiano di Tarvisio - Villaco - Graz), la S1 Wiener Außerring Schnellstraße (che collega la A/2 con la A/4, Vösendorf-Schwechat, in direzione della Repubblica Slovacca e dell’Ungheria); - la A/4 Ostautobahn (in direzione Budapest e Bratislava), oltre alle A/22 e A/23. La sanzione prevista per la mancanza esposizione del contrassegno ammonta a 2.180 euro. (AdT)

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Riduzione pedaggi autostradali 2011 e 2012 PERCENTUALI DI SCONTO PER IL 2011 (ACCONTO E SALDO) E PER IL 2012 Si segnala che nella seduta del 17 dicembre 2014 il Comitato Centrale dell’Albo nazionale delle

imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (di seguito, rispettivamente, Albo e Comitato centrale) ha rideterminato le di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per il 2012. Constatati l’ammontare delle risorse disponibili, pari a 163.875.491 euro, le domande presentate e il numero dei transiti autostradali (anche notturni) svolti nell’anno in questione, le percentuali dei pedaggi da erogare effettivamente alle imprese di trasporto aventi diritto sono state rideterminate secondo quanto riportato dalla sottostante tabella:

TABELLA RIDETERMINAZIONE RIDUZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI 2012 CLASSI DI FATTURATO ANNUO (IN EURO)

PERCENTUALE DI RIDUZIONE INIZIALE PRESUNTA

PERCENTUALE EFFETTIVA DA EROGARE

da 200.000 a 400.000

4,33 %

3,0185 %

da 400.001 a 1.200.000

6,50 %

4,5313 %

da 1.200.001 a 2.500.000

8,67 %

6,0441 %

da 2.500.000 a 5.000.000

10,83 %

7,5498 %

oltre 5.000.000

13,00 %

9,0626 %

L’erogazione della riduzione compensata dei transiti del 2012 avrà luogo in un’unica soluzione a partire dal gennaio 2015, a differenza delle riduzioni 2011, che sono pagante in due fasi: un forte acconto nel 2013 e un piccolo saldo nel

dicembre 2014 o nel gennaio 2015 secondo le percentuali evidenziate dalla sottostante tabella. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

TABELLA RIDETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI 2011 CLASSI DI FATTURATO ANNUO (IN EURO)

PERCENTUALE INIZIALE PRESUNTA

PERCENTUALE EFFETTIVA

PERCENTUALE IN ACCONTO

PERCENTUALE A SALDO

da 100.000 a 300.000

4,33 %

3,1934 %

2,8002 %

0,3932 %

da 300.001 a 800.000

6,50 %

4,7938 %

4,2036 %

0,5902 %

da 800.001 a 1.500.000

8,67 %

6,3942 %

5,6070 %

0,7873 %

da 1.500.001 a 3.500.000

10,83 %

7,9872 %

7,0038 %

0,9834 %

oltre 3.500.000

13,00 %

9,5876 %

8,4072 %

1,1804 %

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Scadenze aziendali gennaio 2015 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI GENNAIO

GIOVEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di dicembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

SABATO 10 (LUNEDÌ 12) FASDAPI – Scade il termine del versamento delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Quadri ai sensi dell’art. 89 del Ccnl Unionmeccanica - Confapi e delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Dirigenti e ai Quadri superiori ai sensi dell’art. 12 Ccnl Confapi – Federmanager. INPS - Versamento contributi lavoratori domestici.

LUNEDÌ 12 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE - Scade il termine per la liquidazione ai dipendenti delle retribuzioni del mese di dicembre. Il pagamento di salari e stipendi effettuato oltre il termine del 12 gennaio comporta lo spostamento al 2015 della competenza del mese di dicembre.

VENERDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.

INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE (ADEMPIMENTO MODIFICATO) - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di dicembre e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. ADEMPIMENTO CONDIZIONATO ALL’ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CHE INVERTE GLI OBBLIGHI PONENDO A CARICO DELL’ESPORTATORE ABITUALE L’OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi pagati nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 28,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 22% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione diretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU

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CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2014 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre novembre/dicembre 2014 - codice bimestre 613.

MARTEDÌ 20 PREVINDAPI - Scadenza del versamento dei

contributi Previndapi relativi al quarto trimestre 2014, ovvero per i mesi di ottobre, novembre, dicembre.

DOMENICA 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 26) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di dicembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al quarto trimestre 2014. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

VENERDÌ 30 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2015 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 dicembre 2014.

SABATO 31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Scade il termine per il pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità. L’imposta non è dovuta se

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entro lo stesso termine viene presentata denuncia di cessazione.

contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente.

IVA - IMBALLAGGI NON RESTITUITI - Scade il termine per l’emissione, ai sensi del D.M. 11 agosto 1975, della fattura “globale” relativa agli imballaggi e recipienti di cui all’art. 15 primo comma n. 4 del D.P.R. 633/1972 non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali.

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente

ELENCO BLACK LIST MENSILI (ADEMPIMENTO MODIFICATO) - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni poste in essere nel corso del mese precedente. QUESTO ADEMPIMENTO DALL’ANNO IN CORSO DIVENTERA’ SOLO ANNUALE. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI – Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e

LAVORO INTERINALE - Scade il termine per la comunicazione a consuntivo ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 276/2003 lettera b) alle OO.SS. dei contratti di somministrazione sottoscritti nel corso dell’anno precedente. INVALIDI – PROSPETTO INFORMATIVO – Ai sensi dell’art. 40 della L. 133/2008 il prospetto informativo sui disabili non deve più essere inviato annualmente alla fine del mese di gennaio, ma solo qualora vi siano stati cambiamenti nell’organico tali da giustificare l’obbligo o incidere sulla quota di riserva. In caso di invio, la legge prevede la semplificazione attraverso la trasmissione telematica agli uffici competenti.

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(PZ – FT)


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