NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 22 15 dicembre 2015
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 22 15 dicembre 2015
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
La compensazione del credito Iva
8
Il credito Iva annuale
9
Lavori in corso su ordinazione
12
La disciplina degli omaggi
14
Exit Tax
18
Patent Box
20
Contributi per la valorizzazione di disegni e modelli
23
Agevolazioni per la registrazione di marchi
29
Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2015
37
Adempimenti Inail
38
CCNL TessiliVari
42
Clima e cambiamenti climatici
43
Salute e sicurezza sul lavoro
44
Autorità per l’energia elettrica ed il gas
45
Sicurezza degli alimenti
46
SOA: rinnovo per l’Elettronova e la Maso Europe
48
Guida pratica alle reti d’impresa (3a parte)
49
Nuove direttive LL.PP. in Friuli Venezia Giulia (7a parte)
54
ANAC: indicazioni operative alle Unioni dei Comuni
58
EDILIZIA
I CLIENTI NON PAGANO ?
Informazione commerciale
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QUANTO E’ SEMPLICE “SIMPLICITY”
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Contrattualistica commerciale
59
Hong Kong
61
Autotrasporto c/t. Verifica regolarità dei vettori
64
La Supply Chain globale
66
Legislazione alimentare
69
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
73
Scadenze aziendali gennaio 2016
74
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
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La compensazione del credito Iva RINNOVATA LA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per la compensazione di un credito Iva d’importo superiore a 15.000 euro, l’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009, prevede il rispetto di due condizioni: - può essere fatta a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; - è necessario il rilascio del “Visto di conformità” da parte di un soggetto abilitato iscritto in apposito albo professionale. Per offrire ai nostri Associati un servizio di rilascio del “Visto di conformità” conveniente e affidabile,
abbiamo rinnovato, con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano, la convenzione che prevede i seguenti costi: - 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro; - 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Ricordiamo inoltre che il rilascio del visto di conformità per compensare crediti di importo superiore a 15.000 euro, è richiesto anche per l’Ires, l’Irpef, l’Irap, le imposte sostitutive, le ritenute ecc. Per i soggetti dotati di organo di controllo, è richiesta la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo stesso. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.
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(PZ)
Il credito Iva annuale LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE
PREMESSA Il D.L. 78/2009 ha rivisto le regole di compensazione del credito Iva, indovinando differenti procedure suddivise in base all’importo che si vuole compensare. L’utilizzo del credito Iva annuale di importo superiore a 5.000 euro, può essere effettuato solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 15.000 euro, è invece necessario effettuare, tramite soggetti abilitati, specifici controlli al fine di apporre nella dichiarazione annuale il “Visto di conformità”. I vincoli alle compensazioni interessano solo quelle orizzontali, quelle cioè afferenti tributi diversi dall’Iva, mentre non riguardano le compensazioni verticali, vale a dire quelle Iva da Iva anche nelle ipotesi in cui superino la somma di 5.000 euro. Di seguito analizzeremo gli adempimenti richiesti per la compensazione del credito Iva annuale sulla base delle fasce d’importo.
COMPENSAZIONI NON SUPERIORI A 5.000 EURO I soggetti che desiderano compensare per l’intero anno 2016, un importo non superiore a 5.000 euro possono presentare il relativo modello F24 già dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è sorto il credito. In questi casi è pertanto possibile utilizzare l’importo in compensazione già in occasione della prima scadenza del 16 gennaio 2016. Questo significa che un credito annuale di 4.400 euro riferito al 2015, sarà liberamente compensabile dal 1° gennaio 2016. Segnaliamo che la compensazione libera fino a 5.000 euro è possibile indipendentemente dall’ammontare del credito
complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica i primi 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. Non è richiesta alcuna preventiva presentazione di dichiarazione o comunicazione, ricordiamo tuttavia che dal 1° ottobre 2014 i pagamenti delle imposte e contributi devono essere eseguiti esclusivamente mediante: - i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per i modelli F24 con saldo a zero; - i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e degli intermediari convenzionati nel caso di compensazioni con l’F24 con saldo a debito da versare; - i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e degli intermediari convenzionati per i modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro. In pratica per tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche, è stato esteso l’obbligo di utilizzare, per i versamenti superiori a 1.000 euro o in presenza di compensazioni, il canale telematico e non più quello cartaceo.
COMPENSAZIONI SUPERIORI A 5.000 EURO Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Solo dopo tale presentazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 secondo la seguente tempistica: - non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; - trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Pertanto se si procede alla trasmissione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio, è possibile presentare il modello F24 entro il 16 marzo. In questi casi l’unica modalità consentita di trasmissione del modello F24 è Entratel o Fisconline escludendo conseguentemente il canale bancario. Ricordiamo che la legge di Stabilità per il 2015 ha: - eliminato la comunicazione annuale Iva;
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- anticipato il termine di trasmissione della dichiarazione annuale a febbraio; - reso la dichiarazione annuale autonoma rispetto al modello Unico.
CREDITI SUPERIORI A 15.000 EURO Per le richieste di compensazioni superiori ai 15.000 euro, la dichiarazione Iva deve necessariamente riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. L’apposizione del visto di conformità attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. L’Agenzia delle entrate effettuerà i controlli sulla correttezza del rilascio utilizzando apposite check - list. Il visto di conformità può essere rilasciato da parte degli intermediari indicati nell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, vale a dire professionisti iscritti all’albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro oppure, soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti della CCIAA in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o diploma di ragioneria. In alternativa la dichiarazione oltre ad essere sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale della società, potrà essere firmata dai soggetti che esercitano il controllo contabile, i quali saranno tenuti alla sottoscrizione di un’attestazione nella quale certificano l’esecuzione degli stessi controlli previsti per i professionisti di cui sopra.
LA COPERTURA ASSICURATIVA I professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, devono sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che rispetti le seguenti condizioni: - la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità senza limitazioni a specifici modelli dichiarativi; - il massimale di polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati ed in ogni caso non inferiore a 3.000.000 di euro; - la polizza non deve contenere franchigie o scoperti a meno che la compagnia s’impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi sull’assicurato; - la polizza deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni succes-
sivi alla scadenza del contratto, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
IL TIPO DI CONTROLLI La circolare 57/2009 precisa che i controlli da eseguire al fine del rilascio del visto di conformità, comportano le seguenti verifiche: - la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva; - la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, in pratica la dichiarazione Iva deve fotografare fedelmente la contabilità; - la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione. Non sono necessarie valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della loro evidenziazione nella dichiarazione annuale dell’Iva. Il professionista non è tenuto ad entrare nel merito dell’operazione, il suo controllo è limitato per lo più ad un riscontro documentale basato su un’apposita check-list. Ricordiamo che tutte queste regole interessano anche gli importi derivanti dalle istanze di rimborso Iva trimestrale.
IL REGIME SANZIONATORIO La Circolare n. 1 del 15 gennaio 2010 dell’Agenzia delle entrate in materia di regime sanzionatorio applicabile ha previsto l’irrogazione della sanzione pari al 30% dell’imposta prevista per l’omesso versamento, alle seguenti fattispecie. - compensazione di crediti di ammontare superiore a 5.000 euro, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione Iva annuale; - compensazione di crediti di ammontare superiore a 15.000 euro, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.
IL LIMITE ALLA COMPENSAZIONE Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2014 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 è fissato in 700.000 euro per ogni anno solare.
IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI Per i rimborsi annuali e trimestrali Iva, il D.Lgs. 175/2014 ha previsto le seguenti novità: - eliminazione dell’obbligo di presentazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 15.000 euro; - per i rimborsi superiori a 15.000 euro a soggetti a rischio rimane l’obbligo della garanzia;
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- i rimborsi superiori a 15.000 euro richiesti da soggetti non a rischio saranno erogati previa presentazione di garanzia ovvero senza la stessa se la relativa dichiarazione è munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. Alle richieste di rimborso deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta: - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%; - la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni effettuate nella normale gestione dell’attività; - l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di rami aziendali; - non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati regolarmente effettuati i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Per “soggetti a rischio” s’intendono i contribuenti che: - esercitano l’attività da meno di due anni; - nei due anni precedenti la richiesta di rimborso sono stati oggetto di avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti una differenza tra importi accertati e importi dovuti superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro, 5% se superano 150.000 ma non 1.500.000 di euro, 1% se superano 1.500.000 di euro; - presentano a richiesta di rimborso senza il visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; - richiedono il rimborso a seguito della cessazione dell’attività.
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(PZ)
Lavori in corso su ordinazione getto. Tali lavori sono eseguiti su ordinazione del committente secondo specifiche tecniche da questi richieste. Per la valutazione in bilancio dei lavori in corso su ordinazione pluriennali, vale a dire di durata superiore a 12 mesi, l’OIC 23 prevede l’abolizione della possibilità di scegliere il criterio della commessa completata ammettendo solo quello della percentuale di completamento. Contrariamente a quanto previsto nella versione precedente, pertanto, se sussistono le condizioni per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento si deve scegliere tale criterio. La percentuale di completamento soddisfa meglio il principio della competenza economica e rileva il risultato della commessa in base all’avanzamento dei lavori, mentre il criterio della commessa completata rileva ricavi e utile di commessa solo a ultimazione dell’opera. La differenza tra i due criteri può essere meglio chiarita con la seguente esemplificazione:
GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE COMMERCIALISTI
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento illustrativo delle disposizioni tecniche contenute nei Principi Contabili che l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha revisionato nel 2014. L’analisi è stata condotta sull’OIC 23 dedicato al trattamento contabile dei “Lavori in corso su ordinazione”. I lavori in corso su ordinazione riguardano i contratti per la realizzazione di un bene, o una combinazione di beni, o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano un unico proPERIODO
COSTI DI PRODUZIONE
% DI COMPLETAMENTO
N
100
30
N+1
150
50
N+2
50
20
Totale costi produzione
300
100
Prezzo complessivo
400
Utile complessivo
100 A - METODO DELLA COMMESSA COMPLETATA
PERIODO
COSTI PRODUZIONE A
RIMANENZE INIZIALI B
RIMANENZE FINALI C
UTILE C – (A+B)
N
100
0
100
0
N+1
150
100
250
0
N+2
50
250
400 (ricavi)
100=400-(50+250)
B - METODO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO PERIODO
COSTI PRODUZIONE A
RIMANENZE INIZIALI B
RIMANENZE FINALI C
UTILE C – (A+B)
N
100
0
120=400X0,30
20=120-100
N+1
150
120
320=400X(0,30+0,50)
50=320-(150+120)
N+2
50
320
400 (ricavi)
30=400-(50+320)
PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2015
La precedente versione consigliava l’applicazione del costo sostenuto (cost to cost), mentre l’attuale versione lascia al redattore del bilancio la scelta del metodo più appropriato. La scelta potrà quindi ricadere sul citato criterio del costo sostenuto, quello delle ore lavorate, delle unità consegnate oppure delle misurazioni fisiche. Spetterà al tecnico che redige il bilancio scegliere il metodo migliore e ritenuto più corretto per ogni caso specifico. Per i lavori ancora in essere, tuttavia, se iniziati prima della data di efficacia del nuovo OIC 23, vale a dire l’esercizio 2015, è ancora possibile mantenere il criterio della commessa completata, qualora il suo cambiamento non sia effettivamente praticabile o, comunque eccessivamente oneroso. Quindi la modifica del criterio di valutazione può essere effettuata solo qualora sia effettivamente praticabile o economicamente conveniente, dal momento che tale cambiamento comporta solitamente alcuni problemi di gestione, oltre che difficoltà dal punto di vista fiscale. L’adozione del criterio della percentuale di com-
pletamento è quindi obbligatoria esclusivamente per le nuove commesse. Viceversa, il cambiamento del metodo di valutazione per le commesse di durata superiore a 12 mesi, ancora in corso al momento della chiusura del bilancio, va fatto solo se effettivamente praticabile e non troppo oneroso. Con riferimento ai profili fiscali, il documento ricorda che il criterio della percentuale di completamento è la sola prevista per i lavori ultrannuali dall’art. 93 del TUIR. Tale norma prevede, infatti, la valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti, ovvero dei corrispettivi liquidati per la parte di opere, forniture e servizi coperte da stati di avanzamento dei lavori. Il criterio della commessa completata viceversa, sotto il profilo fiscale rimane applicabile per la valutazione delle commesse di durata infrannuale, che cadono a cavallo di due esercizi, così come previsto dall’art. 92, comma 6 del DPR 917/86.
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(PZ)
La disciplina degli omaggi
REGOLE DIFFERENZIATE PER IVA E IMPOSTE DIRETTE
PREMESSA Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, le imprese si trovano alle prese con le registrazioni delle fatture relative agli acquisti di beni che vengono offerti in omaggio a dipendenti, fornitori, clienti e agenti. Le norme tributarie trattano l’argomento degli omaggi in maniera differenziata, distinguendo l’imposizione diretta da quella Iva. Per un approfondimento della materia, è opportuno tener conto anche delle diverse regole esistenti a seconda: - si tratta di dipendenti, clienti, fornitori o agenti; - si tratti di imposte dirette o dell’Iva; - si tratti di beni oggetto dell’attività d’impresa o meno.
IL TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE Omaggi a clienti, fornitori e agenti I beni destinati a essere ceduti gratuitamente costituiscono spese di rappresentanza e sono disciplinati dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86. La norma prevede la loro deducibilità, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità, secondo le percentuali di ricavi di seguito indicate: - fino a 10 milioni di euro
limite max deducibile 1,3%
- da 10 e fino a 50 milioni di euro
limite max deducibile 0,5%
- oltre i 50 milioni di euro
limite max deducibile 0,1%.
Rimangono fuori dai limiti di deducibilità sopra indicati, le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. Ai fini delle imposte dirette, la norma non pone alcuna distinzione tra beni che rientrano nell’atti-
vità esercitata dall’impresa o meno, conseguentemente i beni che sono distribuiti gratuitamente a clienti, rappresentanti o consulenti, sono considerate tout court spese di rappresentanza. Come già accennato, la limitazione sopra indicata non si applica alle spese riferite a beni il cui valore unitario non superi 50 euro, le quali sono totalmente deducibili. A tal proposito si precisa che se l’omaggio è costituito da una pluralità di beni, il valore di riferimento ai fini della deducibilità di tale spesa di rappresentanza dal reddito, è dato dal costo complessivo e non dal valore dei singoli elementi. Così la cesta natalizia dovrà essere considerata come bene unico, non potendo considerare i singoli elementi come beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che se la cesta, al lordo dell’Iva, ha un valore inferiore a 50 euro, la spesa sarà integralmente deducibile, mentre se il valore è superiore, sarà deducibile come spesa di rappresentanza nei limiti delle percentuali sopra indicate. Omaggi ai dipendenti Una disciplina speciale è riservata agli omaggi concessi ai dipendenti. L’art. 95 del DPR 917/86 prevede che per l’impresa, il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai dipendenti risulta totalmente deducibile, in quanto rientrante tra le spese di lavoro dipendente sostenute in natura a titolo di liberalità, salvo quanto previsto dall’art. 100, comma 1. In generale quindi il costo di tali omaggi non subisce le limitazioni previste dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86, ma gode della deducibilità integrale in capo alla società, indipendentemente dall’ammontare. L’art. 100 comma 1 dello stesso decreto pone poi dei limiti per le spese riferite a opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per scopi educativi, ricreativi, assistenziali, sanitari o d’istruzione. Per queste spese la deducibilità è limitata al 5 per mille del costo del personale dipendente. Ne consegue che la cena di Natale organizzata dall’impresa esclusivamente a favore dei propri lavoratori dipendenti sarà deducibile, ai fini dell’imposizione diretta, nel limite del 75% e del 5 per mille del costo del personale dipendente, mentre
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ai fini Iva l’imposta sarà indetraibile. Se alla stessa cena partecipano anche clienti, consulenti o fornitori, il costo sarà considerato di rappresentanza e conseguentemente la spesa, nel limite del 75% sarà deducibile sulla base degli scaglioni di ricavi sopra indicati mentre anche in questo caso l’Iva risulterà indetraibile. Analizzando la questione dal punto di vista del dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR, permette di non tassare e di non assoggettare a contributi, le erogazioni liberali, di beni e servizi fatte nei confronti dei lavoratori entro il limite annuo di 258,23 euro. Questa norma esclude quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, escluso il denaro, se complessivamente d’importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Tuttavia se il benefit in natura erogato supera la franchigia dei 258,23 euro, l’intero ammontare concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per beneficiare dell’esenzione da tassazione, si rende quindi necessario monitorare il valore dei benefit in natura erogati nel corso dell’intero anno, e non solamente in occasione delle festività natalizie.
IL TRATTAMENTO AI FINI IVA Per quanto riguarda l’Iva si deve distinguere a seconda si tratti di beni rientranti nell’attività dell’impresa o meno. Si deve inoltre evidenziare che il D.Lgs. 175/014 Decreto Semplificazioni, a decorrere dal 13 dicembre 2014 ha innalzato da 25,82 a 50 euro il costo unitario dell’omaggio per il quale è ammessa la detrazione dell’Iva. Tali modifiche come vedremo avranno maggior impatto sugli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati e che non sono afferenti l’attività esercitata dal cedente. Beni rientranti nell’attività dell’impresa Gli acquisti che rientrano nell’attività dell’impresa offerti a terzi sotto forma di omaggi, sono sottoposti a un regime particolare. Si pensi ad un negozio di abbigliamento che, in occasione delle festività natalizie, regala dei capi ai migliori clienti. In questi casi l’acquisto dei beni non può essere trattato come una spesa di rappresentanza e al contribuente è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta trattandosi di beni oggetto della propria attività con la necessità però di assoggettare a tassazione la successiva cessione. E’ tuttavia possibile, al momento dell’acquisto, non esercitare la detrazione dell’imposta, in questo modo la successiva cessione gratuita del bene sarà esclusa da tassazione ai sensi dell’articolo 2 secondo comma n. 4 del DPR 633/72.
La normativa Iva considera imponibili le cessioni gratuite di beni, con le seguenti eccezioni: a) quelle la cui produzione o il cui commercio non rientri nell’attività propria dell’impresa, se il costo unitario non è superiore a € 50; b) quelle per le quali non è stata operata, al momento dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19. Conseguentemente con riferimento al caso a), non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva le consegne di beni propri di valore inferiore a € 50. Il regime Iva delle cessioni gratuite è dunque regolato dal principio secondo cui se l’imposta è stata detratta al momento dell’acquisto deve essere tassata al momento della cessione ancorché la stessa sia avvenuta a titolo gratuito. Allo stesso modo se al momento dell’acquisto non si è detratta l’imposta, la successiva cessione non sarà tassata. Eccezione a questo principio è rappresentata dai piccoli omaggi di costo unitario non superiore a € 50 rientranti nella definizione di spese di rappresentanza. Per questi ultimi è riconosciuta la detrazione al momento dell’acquisto ai sensi dell’articolo 19 – bis1, lett. h) e la successiva cessione non è considerata imponibile ai sensi dell’articolo 2 comma secondo, n. 4). Sui piccoli omaggi si realizza pertanto una completa detassazione limitatamente ai beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, diversamente la cessione gratuita è imponibile indipendentemente dal costo unitario. La detrazione dell’Iva è consentita anche sui piccoli omaggi di prodotti alimentari o bevande, ossia di beni per il cui acquisto o importazione il diritto alla detrazione è normalmente precluso in base alla lettera f) dell’articolo 19-bis1. La circolare n. 54 del 19/6/2002 ha, infatti, precisato che questa tipologia di piccoli omaggi è considerata spesa di rappresentanza e come tale si rende applicabile la disposizione di cui alla lettera h) che ammette la detrazione per i beni sotto i 50 euro. In pratica in un ipotetico ordine gerarchico delle norme, la disposizione relativa alle spese di rappresentanza è di grado superiore a quella concernente gli alimenti e bevande. Ritornando agli omaggi non rientranti tra quelli di piccole dimensioni, abbiamo detto che la loro cessione è soggetta a Iva e a questo proposito l’impresa può scegliere tra le seguenti alternative: a) emissione della fattura per ogni singola operazione con rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 con rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. Il cliente, che pagherà al fornitore l’imposta avrà la possibilità di portare in detrazione l’Iva pagata qualora detraibile;
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b) emissione della fattura per ogni singola operazione senza rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 senza rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. In questo caso l’Iva addebitata in fattura e non richiesta al cliente sarà un costo indeducibile per il cedente, mentre il cessionario registrerà la fattura nel registro degli acquisti senza detrarsi l’Iva; c) emissione di un’autofattura singola per ciascuna cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese; d) annotazione giornaliera nel registro degli omaggi delle consegne effettuate con l’indicazione del cessionario, del valore dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta. Le prime due ipotesi trovano scarsa applicazione sia per ragioni di cortesia sia per motivi operativi. Segnaliamo che alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 88 del 2009, la base imponibile per le cessioni gratuite non è più rappresentata dal valore normale bensì dal prezzo di acquisto. La base imponibile sarà pertanto rappresentata dal costo di acquisto o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si compie la consegna.
La successiva cessione gratuita è un’operazione esclusa da Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72. Pertanto alla consegna del bene non sarà necessario emettere alcun documento fiscale. Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, si consiglia l’emissione di un DDT o la predisposizione di un documento attestante la destinazione dei beni. Per individuare il momento impositivo dal punto di vista Iva, momento rilevante sia per l’esigibilità dell’imposta che per la sua detraibilità, si dovrà fare riferimento all’art. 6 del DPR 633/72 per le operazioni nazionali e all’art. 39 del D.L. 331/93 per quelle comunitarie. In pratica per le cessioni interne si farà riferimento al momento della consegna o spedizione mentre per quelle comunitarie ci si dovrà basare sull’inizio del trasporto o spedizione. A questo proposito si deve considerare che per la detrazione dell’imposta esercitata in un periodo successivo a quello in cui la stessa è divenuta esigibile, si devono considerare le condizioni previgenti, vale a dire quelle esistenti al momento della nascita del diritto alla detrazione.
Beni non rientranti nell’attività dell’impresa La lettera h) dell’articolo 19-bis-1 del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva sulle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi, escluse quelle sostenute per acquistare beni di costo unitario non superiore a € 50. In generale quindi, l’Iva per l’acquisto di beni da dare in omaggio non è detraibile, salvo che il costo sia contenuto nel predetto limite, nel qual caso la detrazione è consentita purché gli omaggi siano qualificabili come spese di rappresentanza. Le spese di costo unitario superiore a € 50 e destinate all’acquisto di beni da distribuire gratuitamente, sono considerate spese di rappresentanza e come tali non consentono la detrazione dell’imposta. Qualora i beni da destinare a omaggio non siano classificabili tra le spese di rappresentanza, perché ad esempio sono consegnati ai dipendenti e quindi sono considerati costi del personale, valgono le limitazioni previste dall’art. 19 bis 1 comma 1 lett. f).
Le cessioni a titolo gratuito non costituiscono operazioni intracomunitarie per mancanza del presupposto dell’onerosità previsto dal D.L. 331/93. Conseguentemente si rende applicabile la disciplina interna prevista del DPR 633/72 così come sopra indicato.
LE CESSIONI GRATUITE IN AMBITO UE
LE CESSIONI GRATUITE EXTRA UE Le cessioni di beni a titolo gratuito verso paesi non appartenenti all’Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione a norma dell’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72. Ai fini della non imponibilità occorre che l’esportazione sia supportata dalla relativa documentazione doganale. A tal fine gli uffici accettano fatture con l’indicazione “unicamente ad uso doganale” o “fattura pro forma”.
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(PZ)
Exit Tax
TRASFERIRE L’AZIENDA ALL’ESTERO
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL’ESTERO: EXIT TAX Il trasferimento all’estero della residenza o della sede di un soggetto esercente attività di impresa (persona fisica o società) è un argomento fortemente dibattuto per le conseguenze che può comportare, in particolare a causa della possibile limitazione della libertà di stabilimento. L’Italia si è adeguata ai principi europei dettati in materia di exit taxation e recentissimamente è intervenuta con il Decreto Legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese apportando alcune rilevanti modifiche al regime di tassazione in uscita. Con la locuzione exit tax si fa riferimento all’imposta sui redditi dovuta sulle plusvalenze realizzate in occasione del trasferimento della residenza verso uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Il momento impositivo coincide con il giorno in cui il contribuente nazionale perde la propria residenza in virtù della normativa fiscale domestica. In particolare: - Una persona fisica si considera residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, risulta iscritta nelle anagrafi della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile; - Le società di persone o le società di capitali si considerano residenti in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede legale, la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale della loro attività nel territorio dello Stato.
Il trasferimento all’estero della residenza o della sede di un soggetto esercente attività di impresa (persona fisica o società) è disciplinato dall’art. 166 del T.U.I.R. che prevede: - Presunzione di realizzo al valore normale e pertanto possibile emersione di plusvalenza, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale trasferiti all’estero che non siano confluiti in una stabile organizzazione in Italia; - Analogo trattamento ai componenti confluiti nella stabile organizzazione quando gli stessi ne vengano successivamente distolti; - La tassazione al valore normale delle plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. E’ stata introdotta pertanto una distinzione tra: - i trasferimenti interni che non danno luogo a tassazione sulle plusvalenze latenti - e i trasferimenti verso l’estero che risultano soggetti a tassazione con applicazione di una imposta in uscita (exit tax).
PRESUPPOSTI - Soggettivo: l’applicazione della exit tax viene circoscritta a coloro che svolgono attività commerciale; - Oggettivo: l’exit tax si applica in seguito al trasferimento all’estero della residenza. La exit tax non trova applicazione, come già specificato, se a seguito del trasferimento di residenza, i beni confluiscono in una stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato italiano, sempre che tali beni non siano successivamente distolti. Analogamente si considerano sottoposte ad exit tax, le plusvalenze relative a stabili organizzazioni all’estero del soggetto italiano che trasferisce la sede.
DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA Le modalità di tassazione ed i criteri di determinazione dell’imposta dovuta sono disciplinati dal D.M. del 2 agosto 2013: - Valore di realizzo: viene determinato in maniera unitaria, in relazione ai beni che compongono il patrimonio del soggetto trasferito ed in assenza di un evento realizzativo, viene determinato sulla base del loro valore nor-
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male, cioè sulla base dell’ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. - Momento di realizzo: coincide con la perdita della residenza. Nel computo della plusvalenza viene considerato anche il valore: - dell’avviamento; - dei beni immateriali; - dei rischi propri dell’azienda. Le imposte sui redditi relative alla plusvalenza sono determinate, in via definitiva, alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia o di esistenza della stabile organizzazione oggetto di trasferimento.
REGIME DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE E DI RATEAZIONE La disciplina dei trasferimenti di residenza, anche in Italia, ha subìto negli anni diverse modifiche, anche in relazione ad alcune procedure d’infrazione della Commissione Europea, in cui l’Italia è incorsa. In particolare il differente trattamento relativo al trasferimento della residenza all’estero delle sedi d’impresa rispetto al trasferimento all’interno del territorio nazionale, comportava secondo la Commissione una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento. Sono intervenuti i DM 2 agosto 2013 e 2 luglio 2014 a modificare la previgente disciplina dell’exit tax, in relazione al trasferimento all’estero dell’azienda. In particolare, le novità riguardano il trasferimento della sede nei seguenti paesi: - Appartenenti all’Unione europea - Appartenenti allo Spazio economico europeo (See) che consenta lo scambio di informazioni e che abbia stipulato con l’Italia un accordo per la reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari. Nei suddetti casi è stato previsto un regime opzionale per la sospensione della riscossione o per la rateizzazione dell’imposta: - Sospensione: consente un recupero graduale dell’imposta più specificatamente nell’esercizio in cui la plusvalenza si considera realizzata. Per i beni ammortizzabili l’evento realizzativo si verifica nell’esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento. Per le partecipazioni e altri strumenti finanziari iscritti tra le immobilizzazioni nell’esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale. Il contribuente dovrà pertanto
monitorare annualmente le vicende dei beni trasferiti mediante apposita dichiarazione. L’opzione della sospensione deve essere esercitata per tutti i beni migranti e vale fino alla realizzazione dei suddetti ed in ogni caso non oltre 10 anni dal trasferimento della residenza. - Rateizzazione: possibilità di optare in luogo del pagamento immediato al momento del trasferimento di residenza, per il pagamento rateale di quanto dovuto. In particolare è consentito rateizzare l’imposta in sei quote annuali di pari importo a partire dall’esercizio in cui ha efficacia il trasferimento. In questo caso il contribuente non è tenuto ad alcun obbligo di monitoraggio. Si decade dal beneficio della sospensione e della rateizzazione in tali casi: - Fusione, scissione o conferimento d’azienda transfrontaliero (abrogato dal Decreto Internazionalizzazione come specificato in seguito) - Apertura di una procedura d’insolvenza, di liquidazione o di estinzione - Trasferimento della residenza in stati diversi da quelli della UE o SEE - Cessione delle quote da parte dei soci delle società di persone.
NOVITÀ Importanti novità sull’argomento sono state introdotte dal Decreto sulla internazionalizzazione delle imprese. In particolare le modifiche sono volte a sanare alcune distorsioni del regime e vanno a coprire la fiscalità in “entrata” e in “uscita “dal nostro paese. Per ciò che concerne le imprese che trasferiscono la residenza all’estero (fiscalità in “uscita”): - Viene previsto il regime di sospensione d’imposta anche per i trasferimenti di residenza che derivano da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) con Stati appartenenti all’Unione europea ovvero aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (See). Viene risolta anche l’eterna questione relativa al riconoscimento fiscale dei valori dei beni dei soggetti non inseriti nell’elenco di quelli “black list” che trasferiscono la propria sede in Italia (fiscalità in “entrata”), che tanti dubbi ha generato in capo agli operatori: - Nell’ipotesi di trasferimento di sede in Italia da un Paese non Black list, viene riconosciuto il valore “normale” a prescindere dal pagamento o meno nel paese di provenienza di una exit tax.
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Alberto Perani Matteo Colla
Patent box
PROFILI PRATICI E APPLICATIVI (2a PARTE)
invece fondamentale che vi sia un collegamento diretto tra le attività di R&S e l’intangibile e ciò anche nel senso di un aumento dell’agevolazione proporzionale al diretto coinvolgimento del soggetto nella R&S. Non è invece rilevante il luogo di svolgimento di dette attività, che può essere collocato anche fuori dall’Italia.
UTILIZZO DIRETTO a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
PATENT BOX PROFILI PRATICI E APPLICATIVI - PARTE SECONDA: PARAMETRI DI CALCOLO DELLE AGEVOLAZIONI Nella precedente Newsletter abbiamo fornito un sintetico quadro riguardante i cc.dd. IP agevolabili e i soggetti che possono beneficiare del Patent Box, individuando anche alcune criticità derivanti dalla applicazione delle Linee Guida e Raccomandazioni dell’OCSE. In questa seconda parte proveremo a tratteggiare i criteri di calcolo della detassazione, anche per verificare se, e in che modo, il Patent Box possa effettivamente “convenire”. Il Patent Box, che è un meccanismo di detassazione opzionale, irrevocabile e di durata quinquennale, permette di escludere dalla base imponibile delle imposte sui redditi e sull’IRAP un ammontare pari al 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto dei beni immateriali agevolabili. E’ previsto un criterio modulare, in base al quale vi sarà detassazione del: - 30% per l’anno di imposta 2015; - del 40% per l’anno di imposta 2016; - sino al raggiungimento della soglia del 50%, a partire dal 2017. Ferma restando la condizione rappresentata dallo svolgimento di effettive e documentabili attività di R&S (Cfr. Newsmercati n. 204), occorre qui precisare che non è necessario che le attività di R&S, relative a un determinato intangibile, siano state poste in essere nel periodo di imposta in cui si fruisce dell’agevolazione dei redditi scaturenti da quel bene, essendo sufficiente che siano state compiute nei periodi di imposta precedenti. E’
Nel caso di uso diretto (ossia “utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso”), per la determinazione del reddito netto agevolabile sarà necessario individuare il contributo economico (reddito implicito) di ogni intangibile; a tale scopo dovrà essere sempre attivata una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate che sia conforme all’art. 8 del D.l. 8 settembre 2003 n. 269, ossia basata sul modello già adottato per il c.d. transfer pricing. La procedura è facoltativa per le operazioni infragruppo ed è semplificata per le PMI.
UTILIZZO INDIRETTO (LICENSING) Nell’ipotesi di concessione in uso (uso indiretto) il reddito “netto” agevolabile è costituito dalla differenza tra i canoni (cc.dd. “royalties”) percepiti e i costi rilevanti; si tratta di un reddito figurativo ascrivibile alla IP e incorporato nel reddito rinveniente dall’attività. In questo caso la procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate è facoltativa e circoscritta alle operazioni infragruppo con parti correlate.
IL CALCOLO DEL REDDITO AGEVOLABILE Il tema riguardante il calcolo del reddito agevolabile è apertissimo e si attendono le (indispensabili e urgenti) indicazioni che dovrebbero pervenire sia dall’Agenzia delle Entrate sia, in via pratica e concreta, dai primi ruling che verranno richiesti. Posto che il reddito agevolabile è il risultato del rapporto tra costi qualificati e costi complessivi moltiplicati per i redditi rinvenienti dallo sfruttamento del bene intangibile, gli aspetti essenziali della questione possono essere sintetizzati come di seguito: - Concorrono alla quantificazione dei costi qua-
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lificati i soli costi di R&S relativi ad attività poste in essere: * direttamente * in outsourcing attraverso Università, Enti di Ricerca, organismi equiparati, * da società, incluse le start up innovative, diverse da quelle appartenenti allo stesso gruppo; - i costi qualificati possono essere aumentati sino ad un massimo del 30% “up lift” in caso di costi complessivi maggiori; - i costi qualificati riguardano: R&S, sviluppo di marchi, ricerche, sistemi anticontraffazione, protezione diritti IP ecc.; - i costi complessivi comprendono: costi qualificati; costi di acquisizione di intangibili, costi derivanti da operazioni con parti correlate. Questa l’esemplificazione numerica che troviamo nella Relazione ministeriale:
SIMULAZIONE 1 - - - - -
Spese qualificate: 200 Costi di acquisizione IP agevolabile: 20 Costi da rapporti con società gruppo: 80 Costi complessivi 200+20+80=300 + uplift per costi qualificati 30% di 200=60= 260 - Reddito Agevolabile 260 (costi qualificati) / 300 (costi complessivi)=87%
SIMULAZIONE 2 - - - -
Spese qualificate: 200 Costi di acquisizione IP agevolabile: 20 Costi complessivi con società Gruppo: 40 + uplift per costi qualificati 30% di 200=60= 260 - Reddito agevolabile 260/260=1 Rammentiamo che, per i primi tre periodi a far data dal 2015, i costi qualificati saranno quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi precedenti da determinarsi in via aggregata, senza procedere alla separata indicazione bene per bene. Il Reddito agevolabile sarà invece determinato per ciascun IP dal 2018 (c.d. tracking and tracing); questo differimento ha lo scopo di consentire alle organizzazioni aziendali interne di dotarsi di adeguati sistemi per l’individuazione e documentazione dei costi e dei ricavi legati ai singoli asset. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità e i termini per comunicare l’adesione all’opzione con Provvedimento 144042/2015 in data 10 novembre 2015; è stata inoltre resa disponibile la relativa modulistica, mentre il software de-
dicato dovrebbe essere rilasciato entro la fine del corrente mese di novembre. Allo stato, il modello è finalizzato al solo esercizio dell’opzione, senza dover indicare il tipo di immateriale che si vuole sottoporre a Patent Box, né se si tratta di utilizzo diretto o indiretto. In ogni caso rimane fondamentale chiarire bene su quali parametri verrà basata (ad esempio c.d. “royalty figurativa” oppure margine ascrivibile al singolo IP) l’individuazione della quota di reddito agevolabile, anche per consentire all’organizzazione aziendale una valutazione costi/benefici rispetto alla stessa eventuale adesione all’opzione.
CESSIONE Le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’IP agevolabile saranno escluse dal computo del reddito imponibile a condizione che il 90% del corrispettivo (non della plusvalenza) sia reinvestito in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali considerati dal Patent Box, da attuarsi non oltre la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. In mancanza si attiva un meccanismo di recapture del beneficio tramite variazione in diminuzione. E’ altresì chiarito che non rientrano tra i reinvestimenti qualificati le somme dedicate all’acquisto di altri beni immateriali, con conseguente integrale tassazione della plusvalenza. Nel caso di cessioni infragruppo con parti correlate è possibile attivare una procedura di ruling. L’obbligo di reinvestimento scatta dal momento di realizzo della plusvalenza, senza che rilevino le modalità di pagamento del corrispettivo.
CONCLUSIONI Le misure di Patent Box devono essere vissute dalle organizzazioni di impresa non solo come un’ottima opportunità di risparmio fiscale, che pure andrà verificata secondo quanto sopra esposto, ma anche come un’occasione per aggiornare, rivedere e razionalizzare le strategie di R&S e di investimento nell’innovazione di prodotto e di processo, quindi nei beni immateriali che da tali attività scaturiscono, così come nei, altrettanto fondamentali, programmi di licensing. In concreto, questo passaggio potrà essere portato efficacemente a compimento attraverso l’effettuazione di audit interni o di vere e proprie due diligence finalizzate ad ottenere una fotografia aggiornata degli immateriali disponibili e della loro effettiva reddittività; operazioni che si riveleranno utili ai fini contingenti di applicazione del Patent Box ma anche, più in generale, per verificare l’efficienza industriale e commerciale degli intangibili aziendali.
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Infine, per quanto riguarda le soglie dimensionali di fatturato che rendono consigliabile sostenere i costi necessari per implementare le “policy di Patent Box”, in linea di massima occorrerà compiere questa valutazione in base alla quota di reddito che deriva all’impresa da IP agevolabili (maggiore sarà questa quota, maggiore sarà la
convenienza) tenendo comunque presente, da una parte, oggettive difficoltà di costo per le cc.dd. “microimprese” e, dall’altra parte, la previsione di procedure semplificate per le PMI, nonché la durata dell’opzione, che consente una detassazione duratura nel corso degli anni. Avv. Massimiliano Patrini
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Contributi per la valorizzazione di disegni e modelli PUBBLICATO IL BANDO PER L’INTERVENTO AGEVOLATIVO, DENOMINATO DISEGNI+3 Con un avviso, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 3 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale lotta alla contraffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi (di seguito Ministero) ha dato notizia che in forza della convenzione siglata il 31 luglio 2015 ha affidato all’Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) la realizzazione di un intervento agevolativo in forma di bando a favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Unioncamere ha messo a punto un intervento, denominato DISEGNI+3, rivolto a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni o modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per: - la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (fase 1 - produzione) - la commercializzazione di un disegno/modello registrato (fase 2 - commercializzazione). Soggetto gestore del bando è la stessa Unioncamere. La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva dalle ore 09.00 del 90° giorno successivo alla pubblicazione del bando e, cioè, dal 2 marzo 2016. Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano complessivamente a 4.700.000 euro, di cui il 5%, pari a 235.000 euro, è riservato alle imprese dotate di rating di legalità. Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva di risorse, qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande presentate da imprese con rating di legalità alla data di esaurimento dei fondi. La versione integrale del bando e la relativa do-
cumentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti: - Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it; - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi: www. uibm.gov.it; - Unioncamere: www.unioncamere.gov.it. Qui appresso se ne dà, comunque, diffusa illustrazione.
IMPRESE BENEFICIARIE ED ESCLUSE Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: - abbiano una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo la definizione comunitaria; - abbiano sede legale e operativa in Italia; - siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese; - non si trovino in stato di liquidazione o scioglimento né siano sottoposte a procedure concorsuali; - non abbiano a proprio carico cause di divieto, di decadenza o di sospensione per la normativa antimafia. Poiché l’aiuto è concesso secondo il regime “de minimis”, l’agevolazione non si applica alle imprese escluse da questa categoria di aiuti. Sono, altresì, escluse le imprese che abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche. Infine, le imprese a cui sia stata già concessa un’agevolazione a valere sul “bando per la concessione di agevolazioni per il design a favore di micro e PMI - misura b): incentivi per lo sfruttamento economico dei modelli/disegni industriali - Disegni +” (avvisi sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 2011 e n. 129 del 4 giugno 2013) o sul “bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli – Disegni+2” (avviso sulla G.U. n. 183 del 8 agosto 2014) non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente bando se avente ad oggetto il medesimo disegno o modello registrato.
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INIZIATIVE AGEVOLABILI Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno o modello, singolo o multiplo, così come definito dall’art. 31 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale). Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno o modello che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sia registrato e di cui l’impresa istante sia titolare o in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità. Il disegno o modello può essere registrato in qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale o industriale. Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notificazione del provvedimento di concessione dell’agevolazione (v. infra).
SPESE AMMISSIBILI. LA FASE 1 E LA FASE 2 Sono ammesse le spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici esterni funzionali all’iniziativa, in data successiva a quella di presentazione della domanda e, comunque, non antecedenti a quella di pubblicazione dell’avviso sulla G.U. (G.U. del 3 dicembre 2015), suddivise nelle due fasi di seguito descritte, sia congiuntamente, sia alternativamente fra loro. Fase 1 - produzione Questa fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno o modello per la messa in produzione di nuovi prodotti a esso correlati. Sono ammesse le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: - ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; - realizzazione di prototipi e stampi; - consulenza tecnica relativa alla catena produttiva; - consulenza legale relativa alla catena produttiva; - consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione). Fase 2 - commercializzazione Questa fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno o modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale. Sono ammesse le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: - consulenza specializzata nella valutazione tec-
nico-economica del disegno o modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale; - consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale; - consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza. Sono escluse le spese per l’acquisizione di servizi: - prestati da imprese che, a partire da 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, si trovino in rapporto di controllo o collegamento con l’impresa richiedente ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%; - prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti (ascendenti e discendenti entro il secondo grado [genitori-figli, nonni-nipoti], il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado [suoceri e cognati], gli zii e i nipoti, come dagli articoli 74-78 c.c.); - prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente.
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione è riconosciuta secondo il regime “de minimis” e consiste nella concessione di un contributo in conto capitale nella misura massima dell’80% delle spese ammesse nei limiti degli importi di seguito indicati in relazione alle diverse fasi progettuali attivate: - fase 1 - produzione: 65.000 euro; - fase 2 - commercializzazione: 15.000 euro. L’importo delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, viene rideterminato a conclusione del progetto, prima dell’erogazione finale, sulla base delle spese ammesse effettivamente sostenute. Ciascuna impresa può presentare anche più richieste di agevolazione aventi ciascuna ad oggetto un diverso disegno o modello registrato (singolarmente oppure compreso in un deposito multiplo), fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione per impresa di 120.000 euro. L’agevolazione di cui al presente bando non è cumulabile con altri contributi concessi al soggetto beneficiario, anche a titolo di «de minimis», là dove riferiti alle stesse spese o alle stesse spese ammissibili. In caso di esaurimento delle risorse disponibili,
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Unioncamere provvederà a darne tempestiva comunicazione sul sito web www.disegnipiu3.it.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Come anticipato, la procedura per la presentazione delle domande sarà attiva dalle ore 09.00 del 90° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla G.U. e, cioè, dal 2 marzo 2016. Per accedere all’agevolazione è necessario seguire la procedura sotto indicata. A. Compilazione del form on line La compilazione del form on line è propedeutica alla presentazione della domanda, in quanto consente l’attribuzione del numero di protocollo, che deve essere riportato nella domanda medesima. Il form on line sarà disponibile sul sito www.disegnipiu3.it a partire dalle ore 09.00 del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. dell’avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. B. Redazione e invio della domanda. Le imprese devono presentare la domanda per l’agevolazione entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato mediante la compilazione del form on line, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: disegnipiu3@ legalmail.it. I 5 giorni dalla data di assegnazione del protocollo on line per l’invio della domanda di agevolazione sono calcolati a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione del protocollo. Se il 5° giorno utile per l’invio della domanda cade nei giorni di sabato o festivi, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Si assume quale data di presentazione della domanda la data di ricezione, a mezzo PEC. La domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di atto notorio e va redatta secondo i modelli di cui agli allegati 1 e 2 e, più precisamente: - l’allegato 1 va utilizzato per le richieste di agevolazione da parte di imprese uniche titolari di un disegno o modello ovvero in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità, - l’allegato 2 va utilizzato per le richieste di agevolazione da parte di imprese contitolari di un disegno o modello. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa contiene: - dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dimensione di impresa; - dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell’impresa al Registro delle imprese; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio atte-
stante che nei propri confronti non sussistono procedure concorsuali e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC); - dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione in base alla vigente normativa antimafia; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali aiuti già ricevuti dall’impresa unica a titolo di “de minimis” nell’arco dell’ultimo triennio; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio che relativamente ai costi di cui ai preventivi allegati alla presente domanda, l’impresa richiedente non è destinataria di altri contributi a qualunque titolo concessi; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi oggetto della domanda di agevolazione non si trovino in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero non si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non siano prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in regola con la normativa antiriciclaggio; - dichiarazione liberatoria sulla privacy; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla eventuale iscrizione nell’Elenco delle imprese con rating di legalità; - dichiarazione che il disegno o modello registrato è in corso di validità; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa è titolare del disegno o modello ovvero in possesso di licenza. La domanda di agevolazione (allegato 1 o 2) deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. Il progetto di valorizzazione del disegno o modello, (allegato 3 “Project plan”), con l’indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati, articolato secondo i seguenti punti:
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a) gli obiettivi finali e i risultati che si intende perseguire con la valorizzazione del disegno o modello, a livello produttivo o commerciale; b) per ciascuna fase progettuale, come sopra descritta, i servizi da acquisire e i relativi costi preventivati. 2. I preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni redatti su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti, pena la non ammissione della spesa, che descrivano i servizi offerti, il numero e il costo unitario delle giornate uomo, l’importo complessivo. I preventivi devono recare una data successiva alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla G.U. A essi vanno allegati, in caso di professionista o impresa individuale, il curriculum del fornitore; in caso di società occorre allegare il curriculum della società e, altresì, i curricula delle singole professionalità coinvolte nell’erogazione dei servizi; 3. L’attestazione dell’effettiva registrazione del disegno/modello, nonché la riproduzione grafica e la descrizione dello stesso; 4. L’eventuale accordo di licenza di cui sopra; 5. Copia di un documento valido d’identità. La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF unicamente dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorre allegare la relativa procura speciale, in formato PDF, come da modello allegato (allegato 4). Nell’oggetto della PEC si deve riportare il nome dell’impresa richiedente l’agevolazione ed il numero di protocollo on line. Unioncamere non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente. Non sarà, inoltre, presa in considerazione la richiesta di agevolazione: - per la quale non si sia proceduto alla compilazione del form on line per l’attribuzione del protocollo; - presentata prima del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla G.U.; - presentata oltre il 5° giorno dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line; - non inviata secondo le modalità richieste; - presentata da soggetti diversi dai soggetti beneficiari;
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non sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa; priva dell’allegato 1 o allegato 2; priva del project plan (allegato 3); per la quale alla data di presentazione della domanda il disegno o modello non era registrato; presentata da imprese che non sono titolari o non sono in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che detiene la titolarità del disegno registrato; priva della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa; non inviata da PEC dell’impresa e carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (allegato 4).
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE I contributi sono assegnati con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse stesse. Ai fini della definizione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande si fa riferimento al numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form on line. In caso di insufficienza dei fondi l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L’istruttoria delle domande è effettuata da Unioncamere, la quale ne verifica la regolarità formale e la completezza, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità e, sulla base della documentazione prodotta, esegue anche un esame di merito, basato sui seguenti criteri: a) credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, in termini di: - motivazione all’introduzione del disegno o modello; - aspetti e caratteristiche del prodotto a cui viene applicato il disegno o modello che lo differenziano, ovvero lo migliorano rispetto a quanto oggi disponibile tra i prodotti correnti dell’impresa o dei concorrenti; - posizionamento di mercato, attuale e prospettico; - effetti del disegno o modello sui prodotti/ servizi aziendali; - rispondenza del disegno/modello alle esigenze di mercato; b) funzionalità dei servizi individuati rispet-
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to al percorso di valorizzazione delineato nel project plan, in termini di: - costo e opportunità dei servizi richiesti; - tempi di erogazione dei servizi coerenti con il piano di valorizzazione; c) coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di: - esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti; - professionalità dei profili coinvolti nell’erogazione dei servizi; d) congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori, in termini di: - costo giornata/uomo del fornitore - numero delle giornate/uomo del fornitore Unioncamere può richiedere tramite PEC precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, se reputati necessari per la definizione dell’istruttoria e per l’adozione del provvedimento di concessione. Le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall’impresa entro il termine perentorio stabilito da Unioncamere mediante PEC indirizzata a disegnipiu3@legalmail. it. In caso di incompleta o mancata risposta entro detto termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione all’impresa. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del progetto, emerga la necessità di adottare modifiche che tuttavia non alterino gli obiettivi e le finalità originari, l’impresa beneficiaria le sottopone all’approvazione di Unioncamere esclusivamente mediante PEC indirizzata a disegnipiu3@legalmail.it. In nessun caso sono riconosciute spese relative a modifiche al progetto che non siano state previamente autorizzate. L’impresa beneficiaria può chiedere mediante PEC indirizzata a disegnipiu3@legalmail.it, una proroga del termine di durata del progetto non superiore a 3 mesi con istanza motivata e soggetta ad approvazione di Unioncamere. L’istruttoria si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, in merito alla concessione o meno dell’agevolazione mediante comunicazione all’impresa interessata esclusivamente mediante PEC entro il termine di 90 giorni dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line. In caso di esito positivo, Unioncamere adotta un provvedimento di concessione dell’agevolazione in favore dell’impresa beneficiaria e lo notifica mediante PEC. Nel provvedimento di concessione saranno indicati: oggetto, finalità e termini di realizzazione dell’iniziativa agevolata, spese ammes-
se, importo dell’agevolazione, obiettivi e risultati cui è vincolata l’erogazione dell’agevolazione, rispetto delle finalità e dei termini di esecuzione da parte dell’impresa beneficiaria, modalità e termini di erogazione delle agevolazioni.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE ANTICIPATA L’erogazione dell’agevolazione avviene al termine del progetto a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture quietanzate, e del raggiungimento degli obiettivi del progetto. La documentazione finale delle spese sostenute va inviata entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto dall’impresa beneficiaria a Unioncamere tramite PEC all’indirizzo disegnipiu3@legalmail. it. Consiste in: - relazione sintetica dei risultati conseguiti corredata degli output relativi; - copia conforme delle fatture quietanzate con una descrizione dei servizi svolti in coerenza con i preventivi approvati; - attestazioni dei pagamenti che dovranno essere stati effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o RIBA da cui si evinca l’avvenuto pagamento della spesa, l’importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissione della spesa stessa; I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati dai beneficiari entro la data di conclusione del progetto. L’erogazione dell’agevolazione sarà effettuata da Unioncamere direttamente sul conto corrente bancario indicato dall’impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla ricezione dell’anzidetta documentazione finale. L’impresa può richiedere, a titolo di anticipazione, una prima quota dell’agevolazione nella misura massima del 50% dell’ammontare del contributo concesso, svincolata dall’avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza assicurativa, d’importo pari alla somma da erogare come anticipazione. L’erogazione dell’anticipazione sarà effettuata da Unioncamere direttamente sul conto corrente bancario indicato dall’impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla trasmissione a Unioncamere tramite PEC all’indirizzo disegnipiu3@legalmail.it della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
OBBLIGHI E CONTROLLI Le imprese beneficiarie sono tenute a risponde-
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re alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere, allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti. In ogni momento Unioncamere e il Ministero possono effettuare controlli anche a campione sui progetti agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime nonché l’attuazione dei progetti. L’impresa beneficiaria, inoltre, si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione del progetto.
REVOCA E RINUNCIA DELL’AGEVOLAZIONE Unioncamere provvederà alla revoca dell’agevolazione e al recupero delle somme già eventualmente erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, qualora: - le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie e documentazione falsi o inesatti o dichiarazioni false, inesatte o reticenti; - dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando; - si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto; - vi sia difformità tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate e la sua realizzazione; - sia stata aperta una procedura concorsuale nei confronti dell’impresa;
- l’impresa sia stata cancellata dal Registro delle imprese durante la realizzazione del progetto. Nel caso, invece, in cui l’impresa beneficiaria intenda rinunciare all’agevolazione concessa deve darne immediata comunicazione a Unioncamere tramite PEC all’indirizzo disegnipiu3@legalmail. it, riportando nell’oggetto la dicitura “Rinuncia” e il numero di protocollo della domanda. Nel caso di avvenuta erogazione i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all’agevolazione devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, Unioncamere provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento.
COMUNICAZIONI Serve appena aggiungere che tutte le comunicazioni da Unioncamere alle imprese e viceversa, avverranno attraverso PEC. Le comunicazioni a Unioncamere da parte delle imprese dovranno essere inviate all’indirizzo disegnipiu3@legalmail. it. Le comunicazioni da parte di Unioncamere alle imprese saranno inviate all’indirizzo PEC dal quale è stata trasmessa la domanda di agevolazione. Copia del bando, della modulistica e di ogni atto citato può essere anche richiesta all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
Agevolazioni per la registrazione di marchi PUBBLICATO IL BANDO PER L’INTERVENTO AGEVOLATIVO, DENOMINATO MARCHI+2 Con un avviso, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 3 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la lotta alla contraffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi (di seguito Ministero) ha dato notizia che in forza della convenzione siglata il 31 luglio 2015 ha affidato all’Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) la realizzazione di un intervento agevolativo in forma di bando a favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Unioncamere ha messo a punto l’intervento, denominato MARCHI+2, rivolto a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese attraverso la concessione di agevolazioni per l’estensione all’estero dei propri marchi. Le agevolazioni sono dirette a favorire: - la registrazione di marchi comunitari all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI); - la registrazione di marchi internazionali all’Organizzazione mondiale per la proprietà industriale (OMPI) Soggetto gestore del bando è la stessa Unioncamere. La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva dalle ore 09.00 del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla G.U. e, cioè, dal 2 marzo 2016. Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano complessivamente a 2.800.000 euro, di cui il 5%, pari a 140.000 euro, è riservato alle imprese dotate di rating di legalità. Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva delle risorse, qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande presentate da imprese con rating di legalità alla data di esaurimento dei fondi.
La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti: - Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it; - Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm. gov.it; - Unioncamere: www.unioncamere.gov.it e www.marchipiù2.it. Qui appresso se ne dà, comunque, diffusa illustrazione.
SOGGETTI BENEFICIARI Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: - abbiano una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo la definizione comunitaria; - abbiano sede legale e operativa in Italia; - essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; - non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione per la normativa antimafia. Poiché l’aiuto è concesso secondo il regime “de minimis”, l’agevolazione non si applica alle imprese escluse da questa categoria di aiuti. Sono, altresì, escluse le imprese che abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
INIZIATIVE AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI Come accennato, le misure incentivanti previste dal bando sono due: A. la registrazione di marchi comunitari all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI), B. la registrazione di marchi internazionali all’Organizzazione mondiale per la proprietà industriale (OMPI), che si esaminano separatamente.
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MISURA A: AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI ALL’UAMI ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione abbiano svolto almeno una delle seguenti attività: - deposito domanda di registrazione all’UAMI di un nuovo marchio; - deposito domanda di registrazione all’UAMI di un marchio registrato, o per il quale sia stata depositata domanda di registrazione, a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità; - deposito domanda registrazione all’UAMI di un marchio acquisito da un terzo e già registrato, o per il quale sia stata depositata domanda di registrazione, a livello nazionale. In relazione al deposito di tali domande di registrazione del marchio l’impresa può richiedere un’agevolazione a fronte delle spese sostenute per: a) progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico); b) assistenza per il deposito; c) ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare; d) assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione, rifiuto o rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione; l’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso e con una successiva richiesta, un’integrazione alla domanda di agevolazione; e) tasse di deposito all’UAMI. Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere sostenute a decorrere dal 1° febbraio 2015 e, comunque, in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Per accedere alla misura è obbligatorio avere effettuato il deposito della domanda di registrazione del marchio per il quale si richiedono le agevolazioni e avere assolto il pagamento delle tasse di cui alla lett. e).
MISURA B: AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI ALL’OMPI ATTRAVERSO
L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario ovvero abbiano già depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria. L’impresa può richiedere l’agevolazione per l’estensione dei predetti marchi, anche con designazioni successive, tramite procedura dell’OMPI, e, in particolare, per le spese sostenute per: a) progettazione del nuovo marchio nazionale/ UAMI (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda nazionale o comunitaria; b) assistenza per il deposito; c) ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare; d) assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione o rifiuto o rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione; l’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso e con una successiva richiesta, un’integrazione alla domanda di agevolazione. e) tasse sostenute all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) o UAMI e all’OMPI per la registrazione internazionale. Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese, comprese le tasse sostenute all’UIBM o all’UAMI e all’OMPI per la registrazione internazionale, devono esserlo a decorrere dal 1° febbraio 2015 e, comunque, in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Per accedere alla misura è obbligatorio avere effettuato il deposito della domanda di registrazione del marchio, per il quale si richiedono le agevolazioni, e avere assolto il pagamento delle tasse di cui alla lett. e). Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione europea è considerata come un singolo Paese.
FORMA E MISURE DELL’AGEVOLAZIONE PER LE MISURE A E B L’agevolazione è concessa secondo il regime “de minimis” nella misura dell’80% (90% per USA
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o Cina) delle spese ammesse sostenute ed entro i limiti massimi previsti per ciascuna tipologia di
servizio di cui alle lettere a), b), c), d) secondo il seguente quadro:
QUADRO DEI SERVIZI AGEVOLABILI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE, SE DESIGNATI ALMENO PER USA O CINA
500 euro
550 euro
1.500.000 euro
1.650 euro
IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE, SE DESIGNATI ALMENO PER USA O CINA
300 euro
350 euro
IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE, SE DESIGNATI ALMENO PER USA O CINA
550 euro
630 euro
1.000 euro
1.200 euro
Ricerca anteriorità per ciascun Paese extra UE
800 euro
900 euro
D) ASSISTENZA LEGALE TUTELA MARCHIO
IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE, SE DESIGNATI ALMENO PER USA O CINA
2.200 euro
2.500 euro
A) PROGETTAZIONE DI UN NUOVO MARCHIO Elemento verbale Progettazione elemento grafico del marchio e logotipo B) ASSISTENZA PER IL DEPOSITO Assistenza deposito marchio C) RICERCHE DI ANTERIORITÀ Ricerca anteriorità fra i marchi italiani, comunitari e internazionali estesi all’Italia Ricerca anteriorità Unione europea (28 Paesi)
Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione, rifiuto o rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
Per ogni domanda anche le tasse di registrazione, riconosciute fino all’80% del costo sostenuto (90% per USA o Cina) concorrono all’importo massimo di agevolazione. Per la misura A l’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a 6.000 euro per domanda relativa ad un marchio depositato presso l’UAMI. Quanto alla misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° febbraio 2015 l’importo massimo dell’agevolazione è pari a: - 6.000 euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato all’OMPI che designi un solo Paese; - 7.000 euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato all’OMPI che designi due o più Paesi. Nel caso in cui la designazione interessi gli USA o la Cina l’agevolazione sarà pari al 90% delle spese ammesse sostenute sempre nei limiti previsti per l’acquisto dei servizi riportati nel prospetto sopra indicato. In tal caso, il limite massimo dell’agevolazione sale a: - 7.000 euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi USA o Cina; - 8.000 euro per ciascuna richiesta di agevola-
zione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi USA o Cina e almeno un altro Paese. Sempre in relazione alle domande depositate dal 1° febbraio 2015 per uno stesso marchio è possibile effettuare delle designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di 7.000 euro. Nel caso in cui la designazione successiva interessi gli USA o la Cina, senza che nessuno dei due Paesi sia stato designato in precedenti richieste di agevolazione, le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di 8.000 euro. Per domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° febbraio 2015 è possibile richiedere agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate dopo la pubblicazione dell’avviso in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni è pari a: - 2.000 euro per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata all’OMPI; - 3.000 euro per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate all’OMPI. Nel caso di designazioni di due o più Paesi effettuate in momenti diversi l’importo massimo cumulabile delle agevolazioni è di 3.000 euro.
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Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione sia per la misura A, sia per la misura B fino al limite massimo complessivo di 20.000 euro. Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento del valore complessivo di 20.000 euro per impresa, l’agevolazione riconosciuta per un marchio con pluralità di imprese titolari verrà imputata pro-quota a ciascuna impresa contitolare, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (codice di proprietà industriale) e degli articoli 1100 ss. del c.c. in materia di comunione. Le agevolazioni di cui al presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al medesimo soggetto beneficiario, anche a titolo di «de minimis», là dove riferite alle stesse spese o agli stessi costi ammessi.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Come anticipato, la procedura per la presentazione delle domande sarà attiva dalle ore 09.00 del 90° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla G.U. e, cioè, dal 2 marzo 2016. Per accedere all’agevolazione è necessario seguire la procedura sotto indicata. 1. Compilazione del form on line La compilazione del form on line è propedeutica alla presentazione della domanda, in quanto consente l’attribuzione del numero di protocollo, che deve essere riportato nella domanda medesima. Il form on line sarà disponibile sul sito www. marchiopiu2.it a partire dalle ore 09.00 del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. dell’avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 2. Redazione e invio della domanda. Le imprese devono presentare la domanda per l’agevolazione entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato mediante la compilazione del form on line, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: disegnipiu3@ legalmail.it. I 5 giorni dalla data di assegnazione del protocollo on line per l’invio della domanda di agevolazione sono calcolati a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione del protocollo. Se il 5° giorno utile per l’invio della domanda cade nei giorni di sabato o festivi, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Si assume quale data di presentazione della domanda la data di ricezione a mezzo PEC. La domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di atto notorio e va redatta secondo i modelli di cui agli allegati 1 e 2, e, più precisamente:
- l’allegato 1 va utilizzato per le richieste di agevolazione da parte di imprese uniche titolari di marchio o in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità. - l’allegato 2 va utilizzato per richieste di agevolazione da parte di imprese contitolari di marchio; l’agevolazione per un marchio con pluralità di imprese richiedenti sarà erogata pro-quota a ciascuna impresa contitolare, ai sensi dell’art. 6 del citato d.legs. 30/2015 e degli articoli 1100 e ss. del c.c. in materia di comunione. La domanda di agevolazione, sottoscritta dal legale Rappresentante o da un suo procuratore speciale contiene: - dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dimensione di impresa; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio certificazione di iscrizione dell’impresa al Registro delle imprese; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che non sussistono procedure concorsuali e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento unico di regolarità retributiva (DURC); - dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di cause di divieto, di decadenza e di sospensione posti dalla vigente normativa antimafia; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali aiuti già ricevuti dall’impresa unica a titolo di «de minimis» nell’arco dell’ultimo triennio; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi oggetto della domanda di agevolazione non si trovino in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero non si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non siano prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in regola con la normativa antiriciclaggio;
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- dichiarazione liberatoria sulla privacy; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla eventuale iscrizione nell’Elenco delle imprese con rating di legalità; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i documenti contabili allegati alla domanda, relativi alle spese sostenute per le quali è richiesto il finanziamento, non sono stati e non saranno utilizzati per ottenere altri finanziamenti; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le fatture quietanzate allegate sono conformi agli originali. A seconda dei servizi acquisiti la domanda di agevolazione - utilizzando l’allegato 3A, recante lo schema riepilogativo per la misura A, o l’allegato 3B recante lo schema riepilogativo per la misura B - deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. Schema riepilogativo dei servizi acquisiti per la registrazione di ciascun marchio (Allegati 3A e/o 3B) e relativi output, come di seguito elencati per ciascuna tipologia di servizio: a) progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale, ad esclusione dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa, e progettazione elemento grafico): è necessario allegare il curriculum del professionista grafico (indicando la partita IVA relativa all’attività in oggetto) o dell’impresa di progettazione grafica o di comunicazione che ha svolto il servizio; inoltre, è necessario allegare i prototipi di marchio sottoposti all’impresa evidenziando il prototipo scelto e, per la progettazione grafica, il manuale d’uso del marchio; b) assistenza per il deposito: è necessario allegare la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività da parte del consulente in proprietà industriale, l’avvocato, centro Patlib (breve relazione delle attività svolte o copia dell’incarico per il deposito o, in alternativa, il fornitore del servizio di assistenza al deposito deve essere indicato quale rappresentante nella copia della pubblicazione della domanda di cui al successivo punto 4); c) ricerche di anteriorità: è necessario allegare il parere sottoscritto dal consulente in proprietà industriale, avvocato o dal responsabile del centro Patlib unitamente ai risultati delle singole ricerche effettuate; d) assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione, rifiuto o rilievi seguenti al deposito della domanda
di registrazione: è necessario allegare la documentazione prodotta in fase di risposta all’opposizione, rifiuto o rilievi seguenti al deposito. 2. Documentazione relativa alle spese sostenute per l’ottenimento di servizi specialistici: - copia delle fatture quietanzate contenenti la descrizione dei servizi svolti in conformità alle tipologie di servizi sopra indicati; - attestazione di pagamento che dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o RIBA, da cui si evinca l’avvenuto pagamento della spesa, l’importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissibilità della spesa stessa; 3. Copia del documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse verso l’UAMI per la misura A o documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse da assolvere verso l’UIBM/ UAMI e OMPI per la misura B; 4. Copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino dell’UAMI per la misura A o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la misura B. La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF unicamente dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorre allegare la relativa procura speciale in formato PDF come da modello allegato (allegato 4). Nell’oggetto della PEC si deve riportare il nome dell’impresa richiedente l’agevolazione ed il numero di protocollo on line assegnato. Unioncamere non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente. Non sarà presa in considerazione la richiesta di agevolazione: - per la quale non si sia proceduto alla compilazione del form on line per l’attribuzione del protocollo; - presentata prima delle ore 09.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato relativo al presente bando; - presentata oltre il 5° giorno dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line; - non inviata secondo le modalità richieste per la presentazione delle domande; - presentata da soggetti diversi da quelli sopra indicati;
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- non sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa; - priva dell’allegato 1 o dell’allegato 2; - priva della copia fotostatica di un documento di identità valido del legale rappresentante dell’impresa; - non inviata da PEC dell’impresa e carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (allegato 4). Nell’ambito della misura B, a fronte di una agevolazione già concessa, è possibile presentare, entro i termini di vigenza del bando e con una successiva richiesta, un’integrazione alla domanda di agevolazione. L’integrazione potrà essere richiesta per designazioni in Paesi la cui normativa prevede al momento del deposito il pagamento di una sola parte delle tasse. In tal caso è possibile richiedere successivamente l’agevolazione per le sole tasse residue.
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino a esaurimento delle stesse. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, Unioncamere provvederà a darne opportuna e tempestiva comunicazione sul sito www.marchipiu2.it. Ai fini della definizione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande si farà riferimento al numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form on line. In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L’istruttoria delle domande è effettuata da Unioncamere che ne verifica la regolarità formale e la completezza, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal bando, nonché sulla base della documentazione prodotta la coerenza e congruità delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi previsti dalle singole misure. L’istruttoria si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, in merito alla concessione o meno dell’agevolazione mediante comunicazione all’impresa interessata entro il termine di 90 giorni dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line. Unioncamere può richiedere precisazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell’istruttoria. Le imprese sono tenute a inviare
le risposte a tali richieste a Unioncamere all’indirizzo: marchipiu2@legalmail.it. Le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall’impresa entro il termine perentorio stabilito da Unioncamere. In caso di incompleta o mancata risposta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione all’impresa interessata. L’agevolazione sarà erogata da Unioncamere direttamente sul conto corrente bancario indicato dalla impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione dell’agevolazione stessa.
REVOCA E RINUNCIA DELLE AGEVOLAZIONI Unioncamere provvederà alla revoca dell’agevolazione e al recupero delle somme già eventualmente erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, qualora: - le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie, documentazione o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti; - sia stata aperta una procedura concorsuale nei confronti dell’impresa; - l’impresa sia stata cancellata dal Registro delle Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo. Qualora intendano rinunciare all’agevolazione concessa, le imprese beneficiarie devono darne immediata comunicazione a Unioncamere tramite PEC al seguente indirizzo: marchipiu2@legalmail.it, riportando in oggetto la dicitura “Rinuncia” e il numero di protocollo della domanda. Nel caso di avvenuta erogazione del contributo i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all’agevolazione devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, Unioncamere provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento. Inoltre, l’impresa beneficiaria deve tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi acquistati per l’acquisizione dei servizi previsti dalle singole misure.
COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni da Unioncamere alle imprese, che presenteranno domanda di agevolazione e viceversa, avverranno attraverso PEC.
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Le comunicazioni ad Unioncamere da parte delle imprese dovranno essere inviate all’indirizzo: marchipiu2@legalmail.it. Le comunicazioni da parte di Unioncamere alle imprese saranno inviate all’indirizzo PEC dal quale è stata trasmessa la domanda di agevolazione.
Copia del bando, della modulistica e di ogni atto citato può essere anche richiesta all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2015 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
106,5
0,125000
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
106,8
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
107,0
0,375000
APRILE
15.04
14.05
0,500
107,1
0,570093
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
107,2
0,765187
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
107,3
0,960280
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
107,2
1,015187
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
107,4
1,280374
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
107,0
1,125000
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
107,2
1,390187
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
107,0
1,375000
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2015
Adempimenti INAIL LE NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI ON LINE, RIDUZIONE DEL PREMIO PER IL 2016, AUTOLIQUIDAZIONE, NUOVO MODELLO OT24 Per elevare il livello di sicurezza delle operazioni di identificazione e di autenticazione informatica, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, l’INAIL ha modificato le proprie procedure per il rilascio delle credenziali di accesso ad alcuni servizi e le modalità di registrazione di alcuni utenti. La circolare n.81 del 30 novembre spiega le nuove modalità di accesso e le funzionalità dei tre nuovi profili utenti creati: legale rappresentante azienda, amministratore delle utenze digitali e datore di lavoro. Tutti i servizi ai quali finora si accedeva tramite codice ditta e password, quali ad esempio l’autoliquidazione, il Durc on line, le denunce di variazione, sono ora accessibili unicamente tramite le nuove credenziali dispositive, basate sul codice fiscale del legale rappresentante o di un soggetto da lui delegato. Le nuove credenziali “sostituiscono” le precedenti, previste per le categorie “azienda”, a cui l’accesso era consentito tramite codice ditta e password, e “subdelegato azienda”, abilitato direttamente dal titolare del codice ditta. I suddetti utenti potranno accedere ai servizi online dal sito www.inail.it, esclusivamente mediante: - credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’Inail; - credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’Inps, riconosciute anche dal sistema Inail grazie ad un accordo tra i due Istituti; - carta nazionale dei servizi (CNS); - credenziali SPID. Il rilascio delle credenziali può essere chiesto dal sito internet dell’Istituto, oppure recandosi presso gli uffici locali con l’apposito modulo di richiesta “Utenti con credenziali dispositive”, reperibile sempre sul predetto sito. PAG. 38 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2015
L’Inail ha inoltre creato i seguenti nuovi profili utenti, funzionali ad alcuni specifici servizi.
LEGALE RAPPRESENTANTE AZIENDA Tutti i servizi per i quali l’accesso avveniva tramite codice ditta e password (es. autoliquidazione, Durc On Line, denunce di variazione, ecc.), diventano ora accessibili soltanto tramite le nuove credenziali dispositive basate sul codice fiscale del legale rappresentante o di un soggetto da lui delegato. I dati del legale rappresentante sono già registrati nell’archivio Gestione rapporti assicurativi (GRA), all’interno di ogni codice ditta. Se questi dati corrispondono a quelli indicati per il rilascio delle credenziali dispositive, entro le successive 24 ore il sistema associa automaticamente l’utente al relativo codice ditta (o ai codici ditta se più di uno); nel caso in cui non si possa attendere l’abbinamento automatico (es. Durc Online da richiedere con urgenza), l’utente può effettuare l’operazione con la funzione “Associa ditta”, disponibile nei servizi online.
DELEGATO AI SERVIZI Il legale rappresentante in possesso di credenziali dispositive, può a sua volta delegare uno o più dipendenti ad accedere ai servizi on line in nome e per conto del primo. La delega può riguardare la gestione delle posizioni assicurative e il versamento dei premi, come ad esempio le denunce di variazione, l’autoliquidazione, il Durc online e simili. Per l’abilitazione al ruolo di “Delegato ai servizi”, questi soggetti devono aver richiesto le credenziali dispositive con le modalità prima descritte. A sua volta, per rilasciare la “delega” il legale rappresentante deve utilizzare la funzione “Gestione utente/ Gestione Utenti e profili” e autorizzare il soggetto prescelto (già in possesso, come detto, di credenziali dispositive e quindi presente nel sistema), attribuendogli il ruolo di “Delegato ai servizi”.
AMMINISTRATORE DELLE UTENZE DIGITALI Nelle grandi aziende e nelle organizzazioni complesse, qualora il legale rappresentante si avvalga di collaboratori interni per accedere ai servizi on
line, egli può individuare uno o più soggetti già in possesso di credenziali dispositive ed abilitarli come “Amministratori delle utenze digitali”. Questi ultimi, a loro volta, possono abilitare altri dipendenti (sempre in possesso di credenziali dispositive) ai ruoli di “delegato ai servizi” e di “datore di lavoro”. A differenza di tutti gli altri ruoli, quello di “Amministratore delle utenze digitali” è l’unico che può essere attribuito anche dagli operatori internet di sede Inail.
DATORE DI LAVORO Il profilo “Datore di lavoro” è stato creato per l’accesso ai servizi online ai fini della presentazione delle denunce di infortunio e malattia professionale e delle dichiarazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il legale rappresentante in possesso di credenziali dispositive, deve abilitare a tale ruolo se stesso oppure uno o più dipendenti dell’impresa/ente che rappresenta. Il ruolo “Datore di lavoro” consente di accedere ai seguenti servizi: 1. denuncia/comunicazione di infortunio; 2. denuncia MP (malattia professionale); 3. denuncia SA (silicosi asbestosi); 4. dichiarazione unità produttive; 5. dichiarazione RLS (responsabili lavoratori per la sicurezza). L’utente in possesso delle credenziali dispositive “datore di lavoro” potrà svolgere gli adempimenti in prima persona, oppure abilitare uno o più delegati (attraverso la gestione utenti/profili) del cui operato risponderà direttamente.
PERIODO TRANSITORIO Le vecchie utenze “codice ditta” coesisteranno con la nuova “legale rappresentante ditta” fino al 30 aprile 2016, per essere poi definitivamente disattivate a partire dal 1° settembre 2016. Inoltre, sono stati soppressi i profili “subdelegato azienda” e “subdelegato alla denuncia di infortunio”; pertanto, per l’accesso ai servizi online, questi soggetti dovranno essere abilitati dal legale rappresentante ai nuovi ruoli “Delegato ai servizi” e “Datore di Lavoro”. Per maggiori informazioni, l’Inail ha messo a disposizione anche un numero verde (803.164 da rete fissa - gratuito, ovvero lo 06.164.164 da rete mobile – a pagamento).
DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL PREMIO DOVUTO PER IL 2016 Con decreto del Ministero del Lavoro del 30 setPAG. 39 - APINFORMA / Lavoro - numero 22 - 15 dicembre 2015
tembre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre), è stata approvata la determinazione presidenziale n. 283 del 27 luglio u.s., con la quale l’Inail ha fissato al 16,61% la misura della riduzione percentuale del premio dovuto all’Istituto per il 2016, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questa riduzione, com’è noto, opera a beneficio delle imprese virtuose sotto il profilo infortunistico, di qualsiasi settore, ed è stata introdotta in via transitoria dalla Legge di Stabilità del 2014 (art.1, comma 128 della legge 147 del 27 dicembre 2013) che, a partire dal 2016, ha previsto uno stanziamento di 1,2 mld di €. Ricordiamo che nell’ambito dell’autoliquidazione 2014/2015, la riduzione del premio Inail era stata fissata al 15,38%, tenuto conto che le risorse previste per il 2015 ammontavano a 1,1 mld €.
AUTOLIQUIDAZIONE: BASI DI CALCOLO ON LINE Come di consueto L’INAIL ha effettuato l’elaborazione delle basi di calcolo necessarie alla determinazione del premio di regolazione 2015 e, qualora dovuta, della rata 2016, che devono essere rese disponibili entro il 31 dicembre. A tal proposito si ricorda che il d.lgs. 151/2015, attuativo del Jobs Act, all’art. 28 del T.U., ha stabilito che l’INAIL non invii più la consueta comunicazione ma renda disponibili, non oltre il 31.12.2015, i dati in una specifica applicazione dedicata, che sarà presente sui servizi on-line; L’INAIL dovrà però emanare un provvedimento con il quale dare attuazione alla disposizione di legge. Fermo restando l’obbligo dell’INAIL di emanare il provvedimento specifico, si evidenzia che la nuova applicazione, denominata “Fascicolo Aziende” è una funzione aggiuntiva rispetto ai servizi già presenti nei servizi on line sia per i datori di lavoro che per i grandi utenti, dalla quale è possibile visualizzare e stampare la comunicazione che fino allo scorso anno veniva inviata ai datori di lavoro. L’elaborato reso disponibile dal servizio, contiene la comunicazione esplicativa relativa ai termini ed alla sintesi degli adempimenti connessi all’autoliquidazione oltre al modello che riporta tutti i dati necessari per il calcolo.
IL MODELLO OT24 PER IL 2016 Sul sito istituzionale dell’INAIL è già disponibile il nuovo modello OT24 per il 2016, con cui le aziende possono richiedere una riduzione del tasso medio di tariffa qualora abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli
previsti dalla normativa in materia. L’istituto ha inoltre messo a disposizione, sul proprio sito internet, la Guida per la compilazione del modello, corredata da un dettagliato elenco della documentazione da allegare. La domanda di riduzione deve
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essere presentata esclusivamente in modalitĂ telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 29 febbraio 2016. (BA)
www.vinoesapori.it STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana dal 21 dicembre al 03 gennaio senza bisogno di prenotazione! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA
PROVINCIA DI PORDENONE
CANTINA
PROVINCIA DI UDINE
21/12 27/12
28/12 03/01
21/12 27/12
28/12 03/01
Cantina I Magredi, S. Giorgio della Richinvelda Tel. 0039 0427 94720 0039 340 3102584 Ferrin Paolo, Camino al Tagliamento Tel. 0039 0432 919106 0039 335 6005632 La Ganga di Alfio Lovisa, San Giorgio della Richinvelda Tel. 0039 339 8493006 Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio Tel. 0039 0481 61144
SAPORI Gelateria Arte Dolce, Spilimbergo Tel. 0039 0427 926366 La Gubana della Nonna, San Pietro al Natisone Tel. 0039 0432 727234
Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it
CCNL TessiliVari ACCORDO PER LA GRADUALE CONFLUENZA DEL CCNL TESSILIVARI A CCNL UNIONTESSILE CONFAPI Il 9 novembre 2015 presso la sede nazionale di CONFAPI, a conclusione di una serie di incontri tra le delegazioni di Uniontessile Confapi, della Federazione TessiliVari e delle OO.SS. Femca CISL, Filctem CGIL e Uiltec UIL è stato sottoscritto l’Accordo per la graduale confluenza dei CCNL Federazione TessiliVari del 2 settembre 2010 nel CCNL Uniontessile Confapi del 7 ottobre 2013. L’accordo nasce dall’esigenza di trovare una soluzione al lungo periodo di vacanza contrattuale per tutte quelle aziende che applicano gli accordi collettivi sottoscritti dalla Federazione TessiliVari il 2 settembre 2010, e le cui trattative per il rinnovo non erano riuscite a giungere a positiva conclusione. Le Parti hanno convenuto sulla necessità di trovare una soluzione in grado di dare idonea copertura contrattuale sia alle aziende che ai lavoratori, e sulla opportunità di procedere alla graduale integrazione dei diversi accordi collettivi. Il percorso individuato prevede l’iniziale allinea-
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mento della parte economica dei CCNL, seguito dal complesso lavoro di integrazione delle parti normative che si dovrà in ogni caso concludere entro il termine del prossimo rinnovo del CCNL Uniontessile Confapi per il periodo aprile 2016-marzo 2019. Sulla base dell’accordo del 9 novembre 2015 le aziende che fino ad oggi hanno continuato ad applicare i CCNL TessiliVari e Torcitori/Filatura Serica del 2 settembre 2010 potranno procedere al riallineamento delle retribuzioni base erogando aumenti dei minimi contrattuali che, al 3° livello super, si sostanziano in: - euro 25,00 dal 1° novembre 2015; - euro 42,00 dal 1° febbraio 2016; - euro 41,49 dal 1° aprile 2016. Per gli aspetti normativi, le Parti hanno convenuto di istituire una Commissione Paritetica che proceda rapidamente con le attività di revisione e armonizzazione di quanto disciplinato dai diversi contratti, incluso l’adeguamento della disciplina del contratto a termine alle nuove disposizioni di legge. I lavori della Commissione dovranno in ogni caso terminare inderogabilmente entro la data di entrata in vigore del rinnovo del CCNL Uniontessile Confapi, per permettere alle aziende TessiliVari di dare applicazione alla nuova disciplina contrattuale. (C)
Clima e cambiamenti climatici SI APRE LA CONFERENZA DI PARIGI
Si è aperta lo scorso 30 novembre, a Parigi, la Conferenza internazionale sul clima ed i cambiamenti climatici (COP 21). Nonostante i tristi fatti di recente verificatesi nella capitale francese, si è deciso, anche per dimostrare la volontà della Comunità internazionale di non farsi intimidire e condizionare dalle azioni dei terroristi di non differire i lavori della Conferenza anzi di anticipare a domenica 29 novembre l’apertura dei lavori congressuali, al di là della cerimonia ufficiale con i Capi di Stato che è stata confermata per la giornata del 30. L’obiettivo principale è quello di addivenire ad un’intesa condivisa con la quale di pervenga al contenimento il riscaldamento globale entro i 2 °C,
limite riconosciuto ormai da tutte le fonti scientifiche internazionali per evitare il determinarsi di fenomeni disastrosi nel medio e lungo periodo. Le posizioni sono però allo stato attuale distanti e divergenti posto che mentre l’Unione Europea spinge per sottoscrivere un trattato pienamente vincolante che preveda impegni concreti per ogni Stato corredato da un sistema quinquennale di verifica sui risultati conseguiti, gli Stati Uniti continuano a puntare su accordi non vincolanti, sostenuti anche dalle economie emergenti, prime tra tutte Cina, India e Brasile. Gli osservatori ritengono che possa essere oggetto di discussione in seno ai lavori della Conferenza anche l’Ega, Environmental Goods Agreement, l’ipotesi di accordo che Stati Uniti, Cina, 28 Stati membri dell’Unione europea, e altri 11 tra i 160 paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno avviato da luglio 2014 per eliminare i dazi doganali nonché in una seconda fase, le barriere non tariffarie, su una lista di prodotti ecologici in grado di proteggere l’ambiente e contrastare il cambiamento climatico.
PAG. 43 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 22 - 15 dicembre 2015
(C)
Salute e sicurezza sul lavoro MODIFICATO REGIME SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI EX D. LGS. 81/2008 Il D.lgs. 151/2015 ha modificato diverse disposizioni del D.lgs. 81/2008 (cd. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). In particolare, l’art. 20 del decreto entrato in vigore il 24 settembre u.s., ha sostanzialmente rimodulato per fasce di gravità il regime sanzionatorio del Testo Unico in tema di omessa sottoposizione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria o per omessa formazione dei lavoratori di cui all’art. 55, comma 6-bis del D.lgs. 81/2008. Trattasi, nel caso di specie, della violazione di obblighi di prevenzione posti dalla normativa vigen-
te sulla sicurezza a carico delle imprese. Il nuovo regime sanzionatorio verrà ad applicarsi non solo alle fattispecie delittuose consumatesi successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di riforma bensì alle omissioni antecedenti, ritenute penalmente rilevanti cui si è applicata una sanzione non ancora passata in giudicato, ciò in applicazione del noto principio vigente nell’ordinamento penale del favor rei. La nuova normativa è intervenuta anche al fine di eliminare il limite previgente di 5 addetti per impresa e/o per unità produttiva previsto per il datore di lavoro, che avendo delegato ad altro soggetto interno o esterno le funzioni di RSPP, avesse riservato a sé stesso quelle di addetto all’emergenza, al primo soccorso ed all’antincendio. A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, pertanto, il datore può esercitare le funzioni sopra indicate senza più alcun limite dimensionale, fatti salvi però gli obblighi di formazione.
PAG. 44 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 22 - 15 dicembre 2015
(C)
Autorità per l’energia elettrica ed il gas CON IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PIÙ RAPIDO E SEMPLICE CAMBIARE FORNITORE Tempi più veloci e maggiore semplicità per gestire il cambio del fornitore di elettricità. Dal 1° giugno 2016 tutte le operazioni per passare a un nuovo venditore saranno infatti svolte in modo centralizzato attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati nazionale gestita da un soggetto ‘terzo’ rispetto ai diversi operatori del mercato, avviata dall’Autorità per rendere più trasparente ed efficiente lo scambio di informazioni tra chi opera nei settori dell’energia elettrica e del gas. Con le nuove regole approvate quando il cliente deciderà di cambiare fornitore (il c.d. switching) continuerà a confrontarsi solo con il venditore, ma questo si rivolgerà non più al singolo distributore ma al SII, dove potrà realizzare l’operazione in tempi certi e definiti. Con la delibera 487/2015/R/eel l’Autorità aggiunge quindi un ulteriore elemento verso la piena implementazione del Sistema Informativo (dopo aver ad esempio già previsto dal prossimo 1° novembre la possibilità di effettuare le volture), per una migliore gestione dei rapporti contrattuali di sistema, improntata alla non discriminazione tra operatori, svincolando i mercati al dettaglio da barriere informative o vantaggi di posizione. In particolare, tra gli aspetti più rilevanti della nuo-
va regolazione relativa al mercato elettrico - un processo che si svilupperà con fasi successive di test fino alla definitiva abilitazione del 1° giugno - la radicale modifica dell’assetto del mercato con l’attribuzione al SII (e non più all’impresa distributrice) della responsabilità di esecuzione dello switching, sia in caso di cambio di fornitore, sia in caso di attivazione dei servizi di ultima istanza [1]. Le tempistiche di switching vengono ridotte a tre settimane, prima erano di circa un mese (la richiesta di switching con decorrenza il primo giorno del mese potrà essere formulata fino al giorno 10 di quello precedente). Viene poi definito un unico processo, indifferenziato per tempistiche di esecuzione, anche nei casi in cui l’operatore che acquisisce il nuovo cliente decida di avvalersi del cosiddetto “switching con riserva”[2]. Le novità riguardano anche le modalità con le quali è reso effettivo, mediante il SII, lo scioglimento di un contratto di fornitura e l’attivazione, qualora ne ricorrano i presupposti, del servizio di ultima istanza. La deliberazione 487/2015/R/eel è disponibile sul sito www.autorita.energia.it [1] Il servizio che garantisce la continuità della fornitura di energia per alcune tipologie di clienti prive, anche temporaneamente, di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà. [2] Per switching con riserva si intende la facoltà di ritirare, entro i tempi prestabiliti, la richiesta di switching una volta note alcune informazioni relative al cliente finale.
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(C)
Sicurezza degli alimenti LINEE GUIDA REGIONALI PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE La nostra Regione con Delibera n. 2431 del 4 dicembre 2015 ha pubblicato le nuove linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria. Le linee guida costituiscono un documento di indirizzo cogente e sostengono il processo di miglioramento continuo delle prestazioni in un’ottica di approccio sistemico alla gestione delle attività di controllo ufficiale. Il documento si propone di fornire ai referenti aziendali, incaricati di valutare il livello di adeguatezza dell’attività di controllo ufficiale dei servizi aziendali agli standard per il funzionamento del controllo ufficiale per la sicurezza alimentare definiti dall’Accordo n. 46 della Conferenza Stato Regioni, uno strumento che arricchisce il dettaglio della descrizione degli elementi di conformità e delle evidenze oggettive al fine di ponderare le diverse declinazioni degli strumenti organizzativi (atti) e procedurali (regolamenti e procedura). La Regione si propone attraverso il documento di fornire uno strumento sintetico e per quanto possibile “leggero” quale una raccolta di schede direttamente collegate per contiguità a ciascuno standard. Il risultato è un documento che, mantenendo l’impostazione dell’Allegato A – Capitolo 1 dell’accordo CSR ed enucleando la sola parte relativa all’ac-
cordo e alla prima fase, si propone di integrare e chiarire gli elementi utili per l’autovalutazione del livello di conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo ufficiale e per il supporto all’ACL sottoposta ad Audit. Considerato che le checklist d’autovalutazione prevedono per ogni standard la definizione del livello di adeguatezza di un preciso elenco di elementi di conformità (possono essere definiti come modalità di sviluppo dei requisiti previsti dalla normativa appropriatezza o best practices), ciascuno suffragato dal rilievo di una serie di evidenze oggettive (prove documentali - in genere atti, documenti, procedure generali e operative istruzioni, ecc. - che verificate nell’ambito dei sistemi di audit correlati danno misura del livello di conformità dell’AC rispetto al criterio verificato; sono l’espressione sostanziale del soddisfacimento del requisito) si è ritenuto di mantenere la stessa struttura per le schede di queste linee guida. Ogni standard riporta quindi in calce alla tabella che elenca i riferimenti cogenti (requisiti/criteri del Reg. 882/2004 e norme nazionali cogenti per l’organizzazione del SSN e della PA per il controllo ufficiale) con il relativo richiamo dell’articolato, una tabella organizzata in tre colonne: la prima contiene il richiamo al punto dello standard, la seconda agli elementi di conformità, la terza le evidenze oggettive. Per quanto concerne la normativa citata nel testo si dovrà tener conto degli atti più recenti che possono aver sostituito o integrato la normativa citata. Copia della citata delibera e delle linee guida potranno essere richieste all’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione.
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(AB)
SOA: rinnovo per l’Elettronova e la Maso Europe ENTRAMBE POSSONO ESEGUIRE IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)
Continuano i rinnovi e le verifiche triennali delle imprese Associate, in particolare per due aziende del Tolmezzino, la Elettronova e la Maso Europe.
ELETTRONOVA SRL Verifica triennale per l’Elettronova srl, l’azienda rappresentata dal signor Maurizio Cella, che ha sede a Tolmezzo (UD) in via dell’Industria n. 35. L’Elettronova srl con la verifica triennale ha mantenuto l’attestazione per la categoria OG1 per 258.000 Euro, le categorie OG9 e OG11 per 516.457 Euro, la categoria OG10 per 1.033.000 euro, inoltre, ha portato la qualificazione per la categoria OS30 per la IV classifica per un totale di 2.582.000 euro. Questi significativi risultati le permetteranno di eseguire: edifici civili e industriali (OG1), fino ad un importo di 309.600 euro. La categoria OG9, le permetterà di eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro gli impianti per la produzione di energia elettrica, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. Sempre per lo stesso importo potrà eseguire gli impianti tecnologici (OG11) categoria che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di
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opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. Inoltre, potrà eseguire impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata (OG10) fino ad un importo di 1.239.600 Euro. La categoria OS30 si riferisce agli impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi e riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione e potrà essere eseguita fino ad un importo massimo di 3.098.400 euro.
MASO EUROPE SRL Verifica triennale anche per la Maso Europe srl, rappresentata dal signor Maso Stefano, con sede in Tolmezzo (UD) via Torre Picotta n. 10. La Maso Europe, ha mantenuto l’attestazione per le categorie relativa agli impianti tecnologici (OG11) per 516.000 Euro (II classifica). Potrà eseguire gli impianti tecnologici (OG11) categoria che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 fino ad un importo massimo di 619.200 Euro. oOo Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Guida pratica alle reti d’impresa (3a parte) IL DOCUMENTO È STATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E GOVERNO DEL TERRITORIO, ED APPROVATO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Per la partecipazione delle reti d’impresa alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici è stata redatta una Guida pratica per le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Il presente documento è stato approvato dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nella seduta del 18 febbraio 2015, ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 24 settembre 2015. Il documento, elaborato nell’ambito dell’Area Contratti Pubblici di ITACA, è stata redatto da uno specifico Gruppo di lavoro “Reti d’Impresa”, in collaborazione con Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e RetImpresa. Ricordiamo che ITACA è l’organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, opera attraverso specifici gruppi di lavoro composti da funzionari e dirigenti regionali competenti in materia, organizzati nelle seguenti aree tematiche: I. Contratti Pubblici, II. Sostenibilità Energetica e Ambientale, III. Sicurezza sul Lavoro, IV. Legalità e Trasparenza, V. Capitolati tecnici e Prezzari, VI. Edilizia e Governo del Territorio, VII. Osservatorio Regionale Appalti, VIII. Partenariato Pubblico Privato. La commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio è una delle Commissioni permanenti istituite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di supporto alle decisioni PAG. 49 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2015
dell’Assemblea dei Presidenti regionali in ordine ai temi inerenti lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, del trasporto in tutte le sue modalità e, in particolare, del trasporto pubblico locale, e infine sui temi degli appalti pubblici e concessioni. La Commissione si avvale di un coordinamento tecnico composto da funzionari e dirigenti regionali competenti per materia. In questa terza parte continuiamo nell’approfondimento dei vari capitoli del documento.
LE RETI E GLI APPALTI PUBBLICI E’ necessario innanzitutto rilevare che la spinta alla sottoscrizione di un contratto di rete deve essere motivata dalla molteplicità dei vantaggi (di natura fiscale, giuslavoristica ecc.) che sono stati dettagliatamente illustrati nei capitoli precedenti e non dall’unico motivo di partecipare ad una gara pubblica. Sotto questo profilo, infatti, si evidenzia che la partecipazione alla gare delle reti di impresa è fortemente assimilata alla partecipazione in ATI, con alcune semplificazioni e specificazioni che il legislatore ha previsto e che sono esposte in seguito. Con il Decreto Legge n. 189/2012, convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le reti sono state inserite nelle previsioni, di cui agli art. 34 e 37 del D.lgs. 163/2006 (Cod. Appalti), tra le aggregazioni che possono concorrere alla aggiudicazione nell’affidamento dei contratti pubblici. Per dare concreta attuazione alle disposizioni normative varate nel DL 189 era necessario fornire agli operatori economici in rete delle indicazioni operative ad hoc per la partecipazione alle gare. Per tale motivo, l’A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) ha emanato la Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 con cui ha individuato le modalità di partecipazione delle reti alle gare pubbliche, tenendo in adeguata considerazione i seguenti profili critici consistenti nella necessità di: - trovare un percorso idoneo per la partecipazione delle reti, tenendo conto della caratteristica primaria del contratto di rete di per sé non finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi imprenditori. Salva la volontà di acquisizione della
soggettività giuridica, lasciata alla libera scelta dei contraenti; - partire dal concetto di rete come contratto aperto e dal fatto che nel corso del suo sviluppo possano verificarsi mutamenti soggettivi ed oggettivi, rimessi all’autonomia negoziale delle parti (attraverso il programma di rete le imprese definiscono “chi fa cosa” e “come” lo fanno); - focalizzare l’attenzione sul fatto che non necessariamente tutti gli aderenti al contratto di rete avranno interesse a partecipare ad una determinata gara e quindi sull’opportunità di individuare una soluzione che consentisse anche solo ad alcuni di essi di partecipare: un impegno generico da parte delle imprese che costituiscono la rete ad obbligarsi a partecipare congiuntamente alle singole gare, incidendo in maniera rilevante sull’autonomia dei singoli aderenti, farebbe venire meno, infatti, le caratteristiche di snellezza e flessibilità del contratto di rete. Questo particolare, apparentemente di secondo ordine, pone in evidenza, un aspetto del fenomeno delle reti molto importante e significativo: le reti possono presentarsi come reti multi-progetto, ossia possono contemplare, nel programma comune, la previsione di un ampio novero di progetti ed iniziative, con la previsione che le imprese siano libere di decidere, di volta, in volta (ossia di attività in attività) se parteciparvi o meno. La previsione del legislatore degli appalti pubblici, ha ben recepito questa peculiarità che può caratterizzare le reti; - effettuare una differenziazione tra reti dotate di organo comune di rappresentanza, da un lato, e reti che ne siano sprovviste, dall’altro; - soffermarsi sui requisiti formali del conferimento del mandato all’impresa mandataria in fase di costituzione del raggruppamento delle imprese, che all’interno della rete partecipa alla gara: una forma di mandato semplificato all’impresa mandataria è stata da subito un’esigenza espressa dalle imprese che hanno stipulato contratti di rete, in modo tale che la rete fosse “pronta” per accedere alle gare, senza la necessità di adempiere ad ulteriori formalità, previste in caso di RTI (mandato con scrittura privata autenticata); - disciplinare gli aspetti relativi alla qualificazione in gara; - disciplinare gli aspetti relativi alla fase esecutiva del contratto di appalto, nell’ottica di garantire la Pubblica Amministrazione circa l’esecuzione del contratto nei tempi e costi prefissati, tenuto anche conto della possibilità di recesso volontario dal contratto di rete. PAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2015
In estrema sintesi e rinviando l’analisi e gli approfondimenti ai successivi capitoli, affinché le imprese aggregate in rete possano concorrere ad una gara per l’affidamento di contratti pubblici, si rende necessario che nel programma comune e tra gli obiettivi strategici della rete sia contemplata la partecipazione congiunta alle gare e che la durata del contratto sia commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. In ordine alle modalità di partecipazione della rete alle gare, nella Determina viene operata una distinzione a seconda che la rete sia una rete meramente contrattuale, oppure sia una rete con soggettività e tra le reti meramente contrattuali si distingue a seconda che la rete sia dotata, o meno, di organo comune. Si evidenzia che l’acquisto di soggettività giuridica da parte della rete ha ricadute negative anche sul piano della partecipazione alle gare, comportando una parziale sovrapposizione del contratto di rete con le forme consortili. Nel prosieguo della pubblicazione saranno analizzati i diversi profili riguardanti la partecipazione delle imprese, aggregate in rete, alle gare per gli appalti pubblici Si segnala che nella Determina è precisato che, al fine di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante in ordine all’identità delle imprese retiste, per usufruire della forma del mandato semplificato alla mandataria (di cui sopra), è necessario che il contratto rete sia redatto nelle forme notarili (ossia scrittura privata autenticata, oppure atto pubblico o atto firmato digitalmente ed autenticato ex art. 25 C.A.D.); diversamente, ossia nel caso in cui il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 C.A.D., si renderà necessario che un nuovo mandato, all’interno della rete, venga conferito nella forma della scrittura privata autenticata.
INDICAZIONI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DELLE RETI DI IMPRESA 1) Legittimazione delle reti di impresa a partecipare alle gare d’appalto E’ necessario innanzitutto rilevare, per le caratteristiche illustrate in precedenza, che la spinta alla sottoscrizione di un contratto di rete deve essere motivata dalla molteplicità dei vantaggi (di natura strategico-imprenditoriale, nonché fiscale, ecc.) illustrati nei paragrafi precedenti e non dall’unico motivo di partecipare ad una gara pubblica. Con il d.l. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012) il legislatore è intervenuto sul Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006), di seguito Codice, inserendo le reti
di impresa nel novero delle formazioni alle quali possono essere affidati appalti pubblici, mediante l’inserimento della lettera e-bis), al comma 1 dell’art. 34, e del comma 15-bis) all’art. 37 che reca la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti. In particolare, il nuovo comma 15-bis del citato art. 37 specifica che “le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis)”. Il legislatore, ha quindi richiamato per le reti di impresa la disciplina dei raggruppamenti temporanei di impresa, in quanto compatibile. Le imprese, però, come già detto, perseguono con il contratto di rete uno scopo più ampio della semplice partecipazione alla specifica gara, la scelta del legislatore di richiamare la disciplina dei raggruppamenti pone la necessità di dover adattare le modalità di partecipazione stabilite per questi, alle reti di impresa, che presentano caratteristiche differenti. 2) Modalità di strutturazione della rete La modalità partecipativa delle imprese retiste alle gare d’appalto pubbliche, come anticipato, è diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo anche all’oggetto della specifica gara. Occorre preliminarmente evidenziare che, nel contratto di rete, l’acquisto della soggettività giuridica è una libera scelta interamente rimessa ai soggetti contraenti, comporta una diversa Partecipazione delle Reti d’Impresa alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici disciplina ai fini della partecipazione alle procedure di gara, in quanto, come rilevato dall’Anac, procedere all’acquisto della soggettività può comportare una parziale sovrapposizione con altre forme di aggregazione, come quelle consortili, pur preservando aspetti di maggiore flessibilità (non è, ad esempio, necessario lo scopo mutualistico proprio dei consorzi con attività esterna). Per quanto concerne l’organo comune, anche quest’ultimo costituisce un elemento facoltativo del contratto di rete, rimesso all’autonoma valutazione delle parti. Ai sensi dell’art. 4ter del d.l. n. 5/2009, l’organo comune è il soggetto “incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. La scelta di dotarsi di un organo comune dimostra di voler attenuare la caratteristica di estrema flessibilità della rete, privilegiando una stabilità del rapporto associativo. Partendo dalla presenza o meno della soggettiviPAG. 51 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2015
tà giuridica e dalla presenza o meno di un organo comune, con o senza potere di rappresentanza, l’Anac, come è noto, ha distinto tre gradi di strutturazione della rete per poter partecipare alle gare pubbliche: - rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto); - rete, priva di soggettività giuridica (cd. retecontratto), dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o di reti sprovviste di organo comune; - rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica (cd. rete-soggetto). Da tale tripartizione, deriva una diversa partecipazione alle gare: a) Nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, l’organo comune può svolgere il ruolo di mandatario, se in possesso dei requisiti di qualificazione e se il contratto di rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte in corso di gara. b) Nel caso di rete, priva di soggettività giuridica, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o di reti sprovviste di organo comune la rete deve individuare un’impresa capogruppo che svolge il ruolo di mandataria. Valgono le regole stabilite dal codice per i raggruppamenti di imprese costituiti o costituendi, con il conferimento del mandato all’impresa individuata quale capogruppo. Questa seconda ipotesi risulta essere la più flessibile tra quelle individuate dall’Anac, in quanto la sottoscrizione di un contratto di rete, generale, pone le basi per la partecipazione congiunta a gare, specifiche, le quali di volta in volta vengono selezionate da un’impresa retista. c) Nel caso in cui la rete è sia dotata di organo comune e di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione presentata dall’organo di rappresentanza comune, assieme copia autentica del contratto di rete, vale a impegnare tutte le imprese aderenti alla rete, “salvo diversa indicazione in sede di offerta”. Questa ipotesi risulta la meno flessibile tra quelle indicate dall’Autorità, ed è più adatta per quelle aggregazioni in cui l’organo comune è ben strutturato e riveste un’importanza strategica nella compagine. La rete deve, quindi, sin da subito dichiarare alla stazione appaltante con quale grado di strutturazione e con quale natura giuridica sta partecipando alla gara. Sulla base di queste distinzioni, è necessario, in
primo luogo, avvertire che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice e li devono attestare in conformità alle previsioni normative. 3) Contenuti essenziali del contratto di rete ai fini della partecipazione alle gare Le concrete modalità di partecipazione alle gare d’appalto pubbliche dipendono, come vedremo, dal grado di strutturazione della rete e dall’oggetto specifico della gara. E’ però necessario, preliminarmente, comprendere che la partecipazione congiunta alle procedure di gara deve risultare fra gli obiettivi strategici del contratto di rete e deve essere individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, nel contempo, di norma, la durata del contratto deve essere commisurata agli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell’appalto. Conseguentemente, nel contratto di rete deve essere espressamente contenuta una clausola che preveda la partecipazione congiunta alle gare, che non può essere una mera clausola di stile ma deve tradursi in una previsione immediatamente individuabile dalle stazioni appaltanti. Il contratto di rete è uno dei documenti che obbligatoriamente deve essere presentato per la partecipazione e dallo stesso, le amministrazioni devono fin da subito poter riscontrare: - che le parti del contratto di rete siano imprese; - che le imprese stipulanti abbiano individuato la partecipazione alle gare come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; - che la durata del contratto di rete sia commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto; - quale grado di strutturazione presenti la rete per poter distinguere le tre ipotesi di partecipazione. 4) Possibilità di partecipazione alla gara anche solo di alcune imprese retiste - Che le parti del contratto di rete siano imprese; - Che le imprese stipulanti abbiano individuato la partecipazione alle gare come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; - Che la durata del contratto di rete sia commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto; - Quale grado di strutturazione presenti la rete per poter distinguere le tre ipotesi di partecipazione. È stato precisato che un’impresa aderente al contratto di rete può scegliere liberamente se partecipare ad una determinata gara, dal momento che PAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2015
un contratto di rete vuole rappresentare uno strumento di flessibilità. La partecipazione alle gare da parte di una rete di imprese non implica, quindi, la necessità della presenza di tutte le imprese aderenti, in quanto, a seconda dei tre gradi di strutturazione, è consentito di indicare, di volta in volta, le imprese con cui la rete partecipa alla gara. Nel caso della rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, ai fini della partecipazione, il mandato conferito con il contratto di rete, è condizione necessaria ma richiede comunque l’espressa volontà da parte delle imprese di utilizzare quel mandato, pertanto, nella domanda di partecipazione alla gara devono essere dichiarate le imprese, tutte o alcune, con cui la rete intende partecipare. È quindi con la domanda di partecipazione, sottoscritta dalle imprese retiste che partecipano, che le stazioni appaltanti acquisiscono la conoscenza dell’assetto con cui la rete sta partecipando alla gara. Nel caso, invece, di rete - contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, non essendoci un mandato conferito con il contratto di rete, la domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta da tutte le imprese appartenenti alla rete, che intendono partecipare alla gara nella forma del raggruppamento costituito o costituendo. Nel caso in cui la rete è sia dotata di soggettività giuridica, può ritenersi che, analogamente a quanto previsto dall’art. 37, comma 7, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici, con riferimento ai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), l’organo comune possa indicare, in sede di offerta, la composizione dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara (in assenza di indicazione, l’offerta presentata dall’organo comune impegna tutte le imprese retiste).
5) DIVIETO DI CONTESTUALE PARTECIPAZIONE ALLE GARE DELLE IMPRESE ADERENTI ALLA RETE CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA GARA Per le imprese indicate sussiste, il divieto di partecipazione alla gara (sia in forma collettiva che in forma individuale) in quanto alle imprese che partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste si applica l’art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006. Per questa ragione, quindi, si ritiene che le imprese aderenti al contratto di rete che scelgono di non partecipare ad una specifica gara nella forma ag-
gregata ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. e bis), non soggiacciono al divieto di partecipazione contemporanea alla gara.
6) REQUISITI Le disposizioni del Codice, limitandosi al richiamo dell’articolo 37, non forniscono specifiche indicazioni in ordine alla qualificazione delle reti di impresa che partecipano alle procedure di gara pubbliche. Per tale motivo, questa disciplina appare sovrapponibile con quella dei raggruppamenti temporanei di impresa. Quanto ai requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del Codice, essi devono essere posseduti da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, che intendono partecipare alla specifica gara, a prescindere dal grado di strutturazione della rete stessa. Quanto ai requisiti di ordine speciale, analogamente a quanto previsto dall’articolo 37 del Codice, le reti di impresa partecipano alle gare utilizzando e quindi cumulando le qualificazioni/requisiti posseduti dai loro associati. Sulla base di queste regole generali, occorre però procedere ad un più puntuale esame dei requisiti di natura tecnica ed economica, distinti per i diversi settori di attività e per la diversa strutturazione dell’aggregazione. Per la qualificazione delle imprese in caso di lavori pubblici, si applica la disciplina sull’apporto dei requisiti prevista dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 (il Regolamento). In particolare, occorre segnalare che nel caso dei raggruppamenti di tipo orizzontale, è previsto che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Nell’ambito dei requisiti posseduti, resta fermo che la mandataria, in ogni caso, deve apportare i
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requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. In virtù dell’abrogazione del comma 13 dell’art. 37 del Codice e la riscrittura dei commi 2 e 4 dell’art. 92 del Regolamento, la distribuzione delle quote di effettiva partecipazione all’aggregazione può essere liberamente stabilita in sede di offerta dalle imprese partecipanti, purché ognuna di queste abbia una qualificazione sufficiente a coprire la quota di partecipazione che intende assumere. I lavori devono essere eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta, è, altresì, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse quote, in fase di esecuzione previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture, è necessario specificare le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese retiste, come previsto dal comma 4 dell’articolo 37 del Codice e, sulla base di quanto previsto dall’art. 275 del D.P.R. 207/2010, l’impresa capogruppo deve apportare i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese. Quanto all’avvalimento, il primo comma dell’articolo 49 del Codice richiama espressamente i soggetti elencati dall’articolo 34 tra quelli a cui è applicabile la disciplina di questo istituto. Le imprese retiste possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento per coprire i requisiti richiesti per la partecipazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. La sussistenza del contratto di rete non esime dalla necessità di stipulare un contratto di avvalimento, anche quando l’avvalimento avviene fra imprese retiste, in quanto sulla base della normativa vigente non appare possibile, anche in presenza un contratto di rete, escludere la necessità di stipula del contratto di avvalimento. (continua) (CS)
Nuove direttive LL.PP. in Friuli Venezia Giulia (7a parte) IL DOCUMENTO È IL FRUTTO DI UN INTENSO LAVORO DI COLLABORAZIONE FRA I COMPETENTI UFFICI REGIONALI E LA NOSTRA ASSOCIAZIONE La Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia con una circolare del 7 agosto 2015 ha trasmesso le direttive vincolanti in materia di Lavori Pubblici alle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia. A nostro avviso queste Direttive in materia di lavori pubblici rappresentano un importante presupposto per il rilancio dell’industria regionale delle costruzioni. Il documento, diramato dall’Amministrazione regionale a tutte le stazioni appaltanti della regione, è il frutto di un intenso lavoro di collaborazione fra i competenti uffici regionali e le organizzazioni di categoria, fra cui la nostra Associazione Confapi FVG. Accanto alla semplificazione delle procedure, le Direttive hanno, infatti, recepito alcuni principi che da sempre la nostra Associazione considera cardini per una corretta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori che valorizzi anche il tessuto produttivo locale. Fra i più rimarchevoli, figura l’eliminazione del criterio del “massimo ribasso”. Ciò consentirà che i lavori vengano affidati a prezzi congrui (quantificati, cioè, attraverso il prezziario regionale da poco aggiornato) non solo allo scopo di contenere il costo dell’opera, ma anche di garantire qualità, certezza di tempi e lo stesso modus operandi dell’esecutore tanto verso il committente, quanto verso gli altri operatori coinvolti e le maestranze. L’eliminazione del “criterio del massimo ribasso” andrà, inoltre, a diminuire le fonti di contenzioso fra imprese e pubblica amministrazione e a ridurre l’introduzione delle discusse varianti d’opera finalizzate all’adeguamento dei prezzi. Altrettanto importanti sono le misure introdotte per favorire l’accesso agli appalti da parte delle piccole e medie imprese, come la suddivisione in lotti funzionali, il coinvolgimento delle aziende nella realizzazione delle grandi infrastrutture e PAG. 54 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2015
nelle connesse opere integrative o compensative, come pure l’introduzione del concetto “di prossimità al luogo di esecuzione dell’appalto”, che ne è il naturale complemento, allo scopo di valorizzare, più di quanto non sia stato fatto in passato, le imprese insediate sul territorio regionale. Quest’ultima misura risponde, inoltre, all’esigenza, da tempo richiamata dal Confapi FVG ma spesso dimenticata dagli amministratori pubblici, di innescare un ciclo finanziario virtuoso per il bilancio regionale. Infatti, in forza dell’attuale normativa tributaria l’esecuzione di opere pubbliche appaltate a imprese del Friuli Venezia Giulia genera significativi flussi di entrata per l’erario regionale, avendo ad oggetto interventi che si realizzano sul suo territorio, e, a loro volta, le maggiori entrate vanno ad alimentare nuovi investimenti pubblici a vantaggio delle imprese e della mano d’opera produttiva locale. In questa settima e ultima parte proseguiamo nell’approfondimento della parte più operativa del documento, in particolare, il sopralluogo obbligatorio, i documenti di gara, il prezzo soglia, il contratto collettivo nazione e territoriale dell’edilizia, il sorteggio, il prezziario regionale, le rete di stazioni appaltanti, le unità specializzate e le sanzioni.
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO Per tutti gli appalti di lavori la Stazione appaltante deve prevedere, al fine di garantire la formulazione di una offerta consapevole da parte delle imprese, il sopralluogo obbligatorio da parte del legale rappresentante, direttore tecnico o dipendente dell’impresa.
DOCUMENTI DI GARA Negli atti di gara la stazione appaltante, nell’ottica di agevolare gli adempimenti a carico delle imprese, mette a disposizione il computo metrico e l’elenco prezzi in formato editabile (ad es. formato 0pen 0ffice).
PREZZO SOGLIA Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si prevede l’introduzione del c.d. prezzo soglia pari alla media aritmetica dei prezzi offerti da tutti i partecipanti alla gara e l’attribuzione del punteggio
massimo (pari a uno) a tutte le offerte con prezzo pari o inferiore a quello soglia, con il fine di neutralizzare il fenomeno dei maxiribassi, tenuto conto che il concorrente “oltre soglia” non otterrebbe alcun vantaggio aggiuntivo in sede di gara. L’art. 83, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede, infatti, che la precisazione della ponderazione attribuita ad ogni criterio di valutazione possa essere espressa anche mediante una soglia. Sul punto e espressamente intervenuta la stessa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sostenendo, nella Determinazione n. 4 del 2009, che “qualora la soglia riguardi un criterio di valutazione di natura economica da massimizzare (esempio ribasso), nel bando va stabilito che i concorrenti che abbiano superato tale soglia non sono esclusi dalla gara, ma ad essi e attribuito il coefficiente uno, e, quindi, il massimo peso previsto dal bando per tale criterio di valutazione”. Per l’elemento di valutazione “prezzo”, il coefficiente V(a) viene determinato come segue: se Pi ≤ PS ] V(a)i = 1 ovvero viene attribuito il coefficiente 1 a tutte le offerte con prezzo offerto pari o inferiore al prezzo soglia; se Pi > PS ] V(a)i = Pb - Pi Pb – Ps dove: V(a)i = è il coefficiente attribuito e variabile da 0 a 1 Pi = è il prezzo offerto dal concorrente i-esimo Pb = è l’importo a base di appalto al netto degli oneri per la sicurezza Ps = è il prezzo soglia, pari alla media dei prezzi offerti
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE DELL’EDILIZIA Obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia Al fine di ridurre fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese e di illegalità nel lavoro, andrà verificato, in fase di esecuzione di lavori edili o prevalentemente edili l’obbligo di applicazione, a tutte le imprese coinvolte nel processo produttivo, dei contratti collettivi nazionali e territoriali dell’edilizia, ad eccezione di quelle lavorazioni specialistiche che siano riconducibili a contratti diversi (ad es. contratto metalmeccanico per gli impiantisti). A tale proposito si veda quanto previsto dal Bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 predisposto dall’AuPAG. 55 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2015
torità nazionale Anticorruzione unitamente alla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2013 prot. 37/0013477 nonché la nota di risposta del Ministero del Lavoro alla lettera congiunta delle parti sociali dell’edilizia di data 1° luglio 2015, con la quale il Ministero del Lavoro conferma l’orientamento, secondo il quale le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il Ccnl edilizia (riportando a tal proposito anche il recente parere Anac n. 6 del 4 febbraio 2015). Il Ministero prosegue asserendo che un’impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili e tenuta ad osservare, secondo il richiamo operato dall’art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto collettivo nazionale e territoriale di zona in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute. Ovviamente, il Ministero a corollario di quanto detto, precisa che l’obbligatorietà nell’applicazione del contratto dell’edilizia deve negarsi in capo ad un’impresa inquadrata o inquadrabile in un settore diverso da quello edile, comunque operante in una realtà di cantiere laddove l’attività affidata non sia prevalentemente edile. Pertanto, il Ministero conferma che le imprese sono obbligate ad iscrivere i lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente ogni qualvolta l’oggetto dei lavori riguardi in misura prevalente la categoria di opere che rientrano tra le attività previste dal contratto del settore edile, indipendentemente dal comparto di riferimento. Ruolo dei rappresentanti della sicurezza Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza nei cantieri, nel confermarne la peculiarità partecipativa e collaborativa in questo processo del ruolo del RLS e RLST come figure di rappresentanza dei lavoratori - come definito sia dal D.Lgs. 81/2008 che dal CCNL del settore edile - si richiamano il ruolo ed i compiti di intermediazione e di confronto di tali figure professionali specifiche nel campo della prevenzione degli infortuni e nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
SORTEGGIO Si dispone che non sia più possibile individuare, mediante sorteggio, gli operatori economici da invitare per tutte le procedure di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria o di lavori, in quanto modalità che in realtà non costituisce esercizio di una attività amministrativa in senso stretto ma mera procedura fattuale, che non garantisce
il rispetto di alcun principio, tra quelli previsti per le procedure di gara. Infatti, con il sorteggio non si opera una scelta ma si lascia al caso l individuazione dell’operatore economico da invitare.
PREZZIARIO REGIONALE In attuazione di quanto disposto dall’art. 40 della legge regionale 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia per promuovere la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale ha provveduto all’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici per l’anno 2015 sulla scorta dell’attività svolta dal tavolo tecnico allargato permanente. Infatti, già con delibera di generalità n. 819 dd. 30 aprile 2015, valutata positivamente l’attività svolta, la Giunta ha ravvisato l’opportunità di confermare il tavolo tecnico allargato, coordinato dalla competente struttura della Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, come integrato dagli ulteriori soggetti che hanno manifestato la volontà di farvi parte, nella seguente composizione aggiornata: - CONFAPI - Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia; - Unioncamere - Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del Friuli Venezia Giulia; - ANCE - Associazione dei costruttori edili del Friuli Venezia Giulia; - UPI - Unione delle province del Friuli Venezia Giulia; - ANCI - Associazione nazionale dei comuni del Friuli Venezia Giulia; - Federazioni regionali degli Ordini e Collegi professionali del Friuli Venezia Giulia; - Confartigianato del Friuli Venezia Giulia; Il prezziario e il risultato di un’attività di aggiornamento operata sulle singole voci elementari di costo, previo monitoraggio di una serie di prezzi-campione sul mercato regionale, attraverso il coinvolgimento diretto di produttori e fornitori del Friuli Venezia Giulia, per le componenti più rappresentative. Inoltre il documento e stato integrato con l’indicazione della percentuale d’incidenza del costo della manodopera sui singoli magisteri nonché l’aggiornamento delle specifiche tecniche dei magisteri relativi, in particolare, all’edilizia, all’impiantistica elettrica e meccanica, al fine di perseguire un costante allineamento del documento all’evoluzione tecnica e normativa in atto. PAG. 56 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2015
L’importante lavoro svolto si e concretizzato con l’approvazione del prezziario 2015 da parte della Giunta regionale con la deliberazione n. 1431 del 17 luglio 2015. Peraltro, sono già iniziate le attività per procedere all’aggiornamento del prezziario, con la costituzione di gruppi di lavoro, dedicati alle singole aree tematiche, con l’obiettivo di procedere all’approvazione dell’edizione 2016 entro il primo quadrimestre del prossimo anno. Sotto questo profilo si ricorda che il prezziario regionale deve costituire il punto di riferimento per la quantificazione dei lavori di rilievo regionale e locale ai sensi del combinato disposto dall’articolo 89 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 40 comma 1 lettera e) della legge regionale 14/2002. Infatti, l’art. 89 del D.Lgs. 163/2006 pone in capo alle Regioni e Province autonome il compito di operare per quanto di competenza in materia di “strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi”. L’esercizio di tale competenza da parte della Regione Friuli Venezia Giulia si e concretizzato con la formulazione dell’art. 40, comma 1, lettera e) della legge regionale 14/2002, che individua nell’organizzazione del prezziario regionale una modalità di attuazione del principio di uniformità nell’indirizzo interpretativo posta in capo alla Regione medesima. Per quanto sopra detto, l’articolo 89, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 deve essere applicato tenendo a mente che, per la quantificazione di costi congrui negli appalti di lavori pubblici, da parte delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia, il prezziario regionale approvato con deliberazione n. 1431 del 17 luglio 2015 costituisce elemento di fondamentale e imprescindibile orientamento.
RETE DI STAZIONI APPALTANTI La Giunta con generalità 1500 del 22 luglio 2015 ha avviato l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 avente ad oggetto la costituzione di una rete di stazioni appaltanti. Tale disposizione prevede che la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi di razionalizzazione dell’azione amministrativa e nel rispetto dell’autonomia di ciascuna realtà locale, promuova la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente sia per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che dei lavori. Con la generalità approvata la Regione, attraverso
il proprio coordinamento e il proprio supporto, avvia il processo di attivazione della rete di stazioni appaltanti diffuse sul territorio e idonee allo svolgimento delle funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e di autonomia raggiunta, anche nell’interesse di altre stazioni appaltanti. Con il percorso iniziato il 22 luglio 2015 viene, peraltro, data risposta concreta alle previsioni dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, che impone ai Comuni non capoluogo di Provincia, già a partire dal primo novembre 2015 l’obbligo di svolgere le funzioni di stazione appaltante, per l’affidamento di contratti di lavori, esclusivamente in forma associata o consorziandosi. Peraltro nell’esercizio della propria autonomia in materia di organizzazione amministrativa la Regione nella legge di assestamento approvata in data 23 luglio 2015 ha disposto che il termine di applicazione di tale disciplina decorra dal 1° gennaio 2016. Secondo quanto approvato la Regione procederà per l’attivazione della rete di stazioni appaltanti attraverso: a) la conclusione di accordi puntuali con tutti gli enti locali, compresi i capoluoghi di Provincia, e con le Stazioni appaltanti del territorio; b) la messa a disposizione di una piattaforma telematica sulla quale svolgere tutte le procedure di affidamento che prevedano la necessita di una procedura anche ufficiosa di gara; c) la predisposizione di una modulistica unificata e di parametri omogenei da utilizzare nelle rispettive procedure di gara. Si evidenzia, pertanto, che le stazioni appaltanti della rete si avvarranno delle competenze dei funzionari appartenenti al comparto unico regionale “attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra enti” con ciò rendendo di fatto concreta l’applicazione del principio di istituzione dello stesso comparto unico regionale. Il materiale coordinamento e supporto verrà realizzato attraverso la messa a disposizione della piattaforma telematica sulla quale svolgere le procedure di gara. Tale piattaforma, gestita direttamente dal Servizio Lavori Pubblici, sarà il luogo virtuale nel quale tutte le stazioni appaltanti associate potranno trovare procedimenti uniformi per l’affidamento di lavori e tutti gli operatori economici potranno trovare strumenti omogenei di partecipazione. Con tale strumento, infatti, la Regione potrà garantire sia il coordinamento delle procedure che un efficace ruolo di supporto agli enti locali nella realizzazione di lavori pubblici. Le modalità procedimentali della procedura di atPAG. 57 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2015
tivazione della rete di stazioni appaltanti prevedono l’approvazione da parte del CAL della bozza di convenzione da stipulare con gli enti locali. A seguito dell’approvazione da parte del CAL, verrà parallelamente avviata l’interlocuzione con l’ANAC sotto il profilo dell’adeguatezza del sistema avviato sia in rapporto alle previsioni dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 sia in ragione della stessa legge delega approvata dal Senato della Repubblica per la scrittura del nuovo “Codice degli appalti”. La bozza di convenzione, predisposta e approvata dalla Direzione Centrale - Servizio lavori pubblici, verrà sottoscritta dai singoli enti locali aderenti alla rete.
UNITÀ SPECIALIZZATE Sempre nell’ottica di garantire da parte della Regione il proprio supporto non solo di natura strumentale ma anche di natura sostanziale, la generalità n. 1500 del 22 luglio 2015 in attuazione del medesimo articolo 44 bis della legge regionale 14/ 2002 prevede che siano costituiti all’interno della Direzione centrale i nuclei di supporto denominati “unità specializzate”, funzionari, tecnici, giuridici ed economici, appartenenti agli enti locali, con l incarico di garantire alla singola stazione appaltante associata il proprio supporto tecnico, giuridico ed economico, per la risoluzione di problematiche legate alla realizzazione di lavori pubblici. La Direzione Centrale - Servizio lavori pubblici provvederà all’acquisizione, mediante espressa richiesta da trasmettere a tutte le stazioni appaltanti della Regione, della disponibilità alla partecipazione alle unità specializzate, che verranno costituite all’interno della Direzione centrale per le finalità di cui agli articoli 44 e 44 bis della legge regionale 14/2002 da parte dei dipendenti del comparto unico per la realizzazione di lavori pubblici.
SANZIONI Nei confronti di tutti i soggetti ai quali si applica l’art. 24 della legge regionale 13/2014, il rispetto delle presenti direttive vincolanti costituisce elemento di valutazione obiettivo del parametro di adeguatezza della stazione appaltante, nell’ambito del processo di costituzione della rete di stazioni appaltanti, anche sulla scorta di segnalazioni e dei dati inseriti nell’Osservatorio dei Lavori Pubblici, sotto i seguenti profili: 1) effettiva capacita organizzativa nello svolgimento delle procedure di gara; 2) effettiva capacita tecnica nello svolgimento delle procedure di gara. (fine) (CS)
ANAC: indicazioni operative alle Unioni dei Comuni L’ANAC INVITA I COMUNI A REALIZZARE UNA FORMA DI AGGREGAZIONE L’ANAC con Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2015 ha dato le indicazioni operative sugli adempimenti previsti dalle Unioni dei Comuni per l’affidamento di appalti di servizi e forniture. Il documento fa seguito al Comunicato del 10 novembre 2015, relativo all’entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, in base al quale, dal 1° novembre i Comuni non capoluogo di provincia devono espletare le procedure di acquisizione di lavori servizi e forniture, attraverso le unioni di comuni, sottoscrivendo accordi consortili e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Secondo quanto emerso dalle attività di rilascio dei C.I.G. dell’Autorità e dai lavori del tavolo tecnico in essere con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell’ipotesi in cui i comuni optino per lo schema organizzativo di carattere convenzionale, che non prevede l’istituzione di un autonomo soggetto dotato di personalità giuridica per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione - possono porsi problemi di competenza e di responsabilità, sia con riferimento agli adempimenti nei riguardi dell’Autorità, che più in generale nei rapporti con gli appaltatori, soprattutto in caso di contenzioso. Con la recente determinazione n. 11 del 23 settem-
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bre 2015 l’Autorità ha già fornito molte indicazioni operative in ordine alle modalità di individuazione del RUP, per tutti casi di acquisto aggregato e, in particolare, quello in cui sia stato utilizzato uno schema organizzativo di carattere convenzionale con la scelta di un ente che funge da capofila. Tuttavia, potrebbero residuare alcune questioni nella ripartizione degli obblighi informativi tra amministrazioni deleganti e delegate e nella identificazione del soggetto che ha la legittimazione attiva e passiva in giudizio, nelle ipotesi di contenzioso che riguardi la gara. Per queste ragioni, l’Autorità ritiene opportuno richiamare e ribadire il criterio generale già enunciato nella determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, in base al quale il miglior raccordo tra le amministrazioni coinvolte nelle diverse fasi del medesimo procedimento di aggiudicazione per definire le modalità di conduzione dello stesso, deve essere realizzato nell’ambito delle convenzioni; infatti, l’atto con il quale i comuni si aggregano al fine di procedere congiuntamente all’aggiudicazione degli appalti è lo strumento più adatto non solo «… ad individuare la struttura o l’ufficio preposto alla gestione centralizzata della gara ma a formalizzare e regolamentare anche la disciplina che assicurerà il suo legittimo e corretto funzionamento, alla luce del quadro normativo di riferimento.» Pertanto, l’ANAC invita tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’art. 33, comma 3-bis, che intendono realizzare una forma di aggregazione di natura convenzionale, a provvedere ad una puntuale predeterminazione dei soggetti sui quali ricadranno sia gli obblighi informativi che la legittimazione attiva e passiva in giudizio, riservando a tali finalità apposite clausole delle convenzioni. (CS)
Contrattualistica commerciale L’IMPATTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
L’IMPATTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI Il sempre più frequente utilizzo delle sanzioni economiche da parte dell’Unione Europea, come strumento alternativo all’uso della forza nelle relazioni internazionali, può incidere sull’esecuzione dei contratti commerciali conclusi da operatori privati europei con parti aventi sede nei Paesi destinatari delle misure; è il caso dei contratti ad esecuzione continuata, quali la somministrazione, ma anche della vendita e dell’appalto. Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato misure restrittive nei confronti di Paesi legati a quelli UE da intense relazioni commerciali. Citando gli episodi più recenti: - il divieto di trasferimento in Iran di beni/tecnologie utilizzabili ai fini dello sviluppo del programma nucleare nonché di beni dual-use (Posizione Comune 2007/140/PESC, successivamente modificata e abrogata) - oppure il divieto di importazione di prodotti petroliferi e di trasferimento in Siria di materiale utilizzabile per la costruzione di centrali elettriche (Decisione 2013/255/PESC e successive modifiche). Si tratta di norme prevalenti sugli interessi economici dei singoli contraenti: basti pensare che le sanzioni contro la Federazione Russa di cui al Regolamento 833/2014 – disponente il divieto di fornitura di beni e tecnologie dual-use a determinate imprese russe operanti nei settori dell’elettronica e dell’ingegneria meccanica per fini civili e militari sono state adottate nel momento in cui l’interscambio commerciale Italia-Russia aveva raggiunto i 26,4 miliardi di Euro (fonte ISTAT 2014).
Parimenti destinate a prevalere sugli accordi conclusi tra privati, naturalmente, le restrizioni adottate in risposta dalla Federazione Russa. Con Decreto 778/2014 il Governo ha infatti disposto il divieto di importazione (prorogato fino al 5 agosto 2016 incluso) di determinati prodotti alimentari di origine europea, tra cui carne bovina, carne di maiale, pollame, pesce, crostacei e molluschi, latte e latticini, frutta, verdura e noci.
IMPATTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SUI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE Vi sono casi in cui l’esecuzione dei contratti è tutelata dalle stesse disposizioni sanzionatorie; il Regolamento 833/2014, ad esempio, fa salva l’esecuzione dei contratti conclusi tra le imprese europee e le imprese russe sanzionate prima del 12 settembre 2014. In questi casi, pertanto, nulla osterà alla naturale prosecuzione del rapporto contrattuale esistente tra le parti. Diverse le conseguenze nel caso in cui il trasferimento non rientri tra le eccezioni alle restrizioni commerciali vigenti. Nel caso in cui un’impresa italiana intenda esportare beni dual-use nel territorio di un Paese dove hanno sede persone giuridiche sanzionate - ad esempio - sarà applicabile la disciplina dettata in generale dal Regolamento UE 428/2009 in tema di controllo delle esportazioni, trasferimento, intermediazione e transito di prodotti a duplice uso. Il Ministero dello Sviluppo economico rilascerà pertanto un’autorizzazione all’operazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l’utente finale del trasferimento non abbia una connotazione militare o non operi in altri settori “sensibili”. Si segnala peraltro che, secondo il disposto dell’art. 16 del D.lgs. 96/2003, l’esportazione di beni a duplice uso senza autorizzazione (o con un’autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false) é punita con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro. Ove invece l’oggetto del contratto sia specificatamente vietato dalle disposizioni sanzionatorie - per la natura del trasferimento o perché l’acquirente finale rientra tra le persone fisiche/giuridiche sanzionate - l’impatto della restrizione commerciale sul contratto in corso di esecuzione si configura
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nella prassi come una causa di forza maggiore ovvero come un avvenimento indipendente dalla volontà delle parti, imprevedibile ed inevitabile, intervenuto dopo l’entrata in vigore del contratto. In particolare, le sanzioni internazionali sono configurabili come “Fatto del principe”, ovvero come interventi della pubblica autorità che - attraverso leggi o regolamenti – impediscono totalmente o parzialmente l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. La conseguenza di quanto sopra è che difficilmente sarà possibile ottenere in giudizio il risarcimento del danno, qualora la controparte abbia rifiutato la propria prestazione deducendo l’applicabilità di disposizioni sanzionatorie al rapporto contrattuale. E’ infatti pacificamente riconosciuto nei vari ordinamenti, per l’Italia il riferimento é l’art. 1256 del codice civile, il principio per cui l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore.
CONCLUSIONE Eventuali situazioni patologiche possono essere prevenute in sede di trattative contrattuali. In proposito, è consigliabile prevedere che la legge applicabile al contratto sia quella italiana (considerato che l’art. 1463 del codice civile dispone che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto già ricevuto). Converrà inoltre agli operatori commerciali inserire nel testo contrattuale una clausola che includa esplicitamente le sanzioni internazionali, quali causa di forza maggiore e che disciplini anticipatamente eventuali forme di compensazione, per il caso in cui l’esecuzione dell’accordo venga inficiata dall’applicazione necessaria di tali misure.
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Avv. Silvia Bortolotti Avv. Arianna Ruggieri Dott.ssa Giulia Levi
Hong Kong CENNI SUL SISTEMA IMPOSITIVO VIGENTE A HONG KONG
RATIFICATA LA CONVENZIONE CON L’ITALIA
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
HONG KONG: ASPETTI FISCALI PER LE AZIENDE ITALIANE Con l’approvazione della Legge n. 96 del 18 giugno 2015 (G.U. n. 155 del 7 luglio 2015), è stata ratificata la Convezione contro le doppie imposizioni tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, firmata ad Hong Kong il 14 gennaio 2013. Destinatarie degli effetti dell’accordo, che entrerà in vigore ad avvenuto scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati, sono tutte le categorie coinvolte nell’applicazione della disciplina convenzionale e, in particolar modo, le imprese italiane che intendono operare in Hong Kong, nonché le persone fisiche beneficiarie di redditi transfrontalieri. Si osserva inoltre che, attualmente, Hong Kong risulta essere una giurisdizione iscritta tra i Paesi inseriti nella black-list, per cui la ratifica dell’Accordo in oggetto andrebbe senz’altro nella direzione di avvicinare Hong Kong all’iscrizione nella speculare white-list di cui all’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), relativa ai Paesi e ai territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (comma 1) e presentano un livello di tassazione “non sensibilmente inferiore” a quello italiano (comma 2). In seno al presente contributo, una volta sinteticamente richiamati i tratti salienti del sistema tributario vigente a Hong Kong, in un’ottica di pianificazione fiscale internazionale si analizzeranno le caratteristiche di maggiore interesse della struttura dell’Accordo.
La nuova disciplina convenzionale dovrebbe favorire la scelta di Hong Kong quale giurisdizione di riferimento al fine dell’insediamento delle società (soprattutto holding e sub-holding) per gli investimenti italiani in Asia e, in particolare, per quelli in Cina. Infatti Hong Kong garantisce alle imprese ed ai professionisti un sistema giuridico all’avanguardia ed un regime impositivo particolarmente vantaggioso, per cui appare opportuno in questa sede fornire qualche breve cenno sulle regole di tassazione dei redditi prodotti da persone giuridiche ad Hong Kong. Il sistema fiscale è basato sul principio territoriale con tassazione dei redditi prodotti o derivanti da Hong Kong ed è uno dei meno gravosi tra le economie sviluppate con un’impostazione semplice e tassi molto bassi. Le società di capitali che eseguono attività commerciali sono soggette a imposizione fiscale sul reddito prodotto nel territorio di Hong Kong e sono soggetti ad un aliquota pari al 16.50%. In ogni modo, la normativa fiscale locale non prevede la tassazione delle plusvalenze e dei dividendi. Inoltre, le imprese che vi operano raramente hanno problemi con la doppia imposizione dei redditi grazie ai numerosi trattati fiscali in vigore fra la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e molti Paesi.
LE DISPOSIZIONI PRINCIPALI RELATIVE ALLA CONVENZIONE Con l’entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e Hong Kong, la disciplina dei rapporti economici tra i due Paesi si avvierà verso una nuova fase, da tempo invero auspicata. Si ritiene che esso rappresenti un valido quadro giuridico-economico di riferimento poiché, garantendo l’interesse generale dell’amministrazione finanziaria italiana, risulta indispensabile alle imprese italiane al fine di operare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi a economia avanzata. Accordi del genere sono stati infatti già conclusi
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da Hong Kong con diversi Paesi i cui operatori economico-commerciali sono in concorrenza con le imprese italiane, quali ad esempio Regno Unito, Francia e Spagna. Analizziamo di seguito le disposizione più significative del trattato stesso, in particolare quelle concernenti: - gli utili delle imprese (articolo 7) - i dividendi (articolo 10) - gli interessi (articolo 11) - i canoni (articolo 12) - gli utili di capitale (articolo 13).
TRATTAMENTO DEGLI UTILI DI IMPRESA Per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili esclusivamente nella Parte contraente di residenza dell’impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In quest’ultima ipotesi, la Parte contraente in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati nel suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
DISCIPLINA DEI DIVIDENDI Con riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte contraente di residenza del percipiente, gli stessi sono imponibili anche alla fonte, ma limitatamente a un’aliquota che non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Al riguardo, poiché la normativa di Hong Kong non prevede ritenute alla fonte sulla distribuzione dei dividendi a soggetti non residenti, i dividendi in entrata pagati a residenti italiani non subiranno alcuna ritenuto alla fonte in Hong Kong.
INTERESSI, CANONI O ROYALTIES In materia di interessi (articolo 11) canoni o royalties (articolo 12), fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte contraente di residenza del percipiente (paragrafo 1), gli stessi sono imponibili anche alla fonte, ma limitatamente a un’aliquota rispettivamente del 12,5% (interessi) e del 15% (canoni o royalties). Per quanto riguarda gli interessi in entrata pagati a residenti italiani, la normativa interna di Hong Kong stabilisce che non venga applicata alcuna ritenuta sugli interessi pagati a non residenti, pertanto essa troverà applicazione in luogo della tassazione convenzionale.
Mentre per quanto riguarda le royalties in entrata pagati a residenti italiani, la disciplina fiscale interna di Hong Kong stabilisce l’applicazione di un’aliquota pari nella generalità dei casi al 4,95%; dal momento che tale aliquota si colloca ben al di sotto di quella stabilita convenzionalmente, presumibilmente anch’essa continuerà ad essere applicata in luogo di quest’ultima. Infine, per quanto concerne le plusvalenze derivanti dall’alienazione di quote di partecipazione detenute in società di capitali, obbligazioni e titoli similari, ove non facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione o relative a società immobiliari, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del cedente.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Come richiamato nella premessa, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong è attualmente compresa tra i territori elencati nelle tre tipologie di black-list, previste rispettivamente: - dall’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR per contrastare l’emigrazione fittizia di residenti italiani verso Paesi e territori con regimi fiscali privilegiati, - dall’articolo 110, comma 10, del TUIR per rendere indeducibili componenti negativi e spese da operazioni effettuate con Paesi o territori a fiscalità privilegiata - dall’articolo 167, comma 1, del TUIR per attrarre a tassazione i redditi delle Controlled Foreign Companies. Deve essere ancora emanato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che istituisca la white-list di cui all’articolo 168-bis del TUIR, con cui saranno individuati Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (comma 1) e nei quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (comma 2). Ebbene, in virtù della stipula della Convenzione contro le doppie imposizioni, nella quale è espressamente contemplato lo scambio di informazioni per prevenire fenomeni di evasione fiscale e considerando che il livello di tassazione previsto in via ordinaria ad Hong Kong per i redditi d’impresa è attualmente pari al 16,5%, non si può escludere il potenziale inserimento di tale Stato all’interno della white list da emanare ai sensi dell’art. 168bis, comma 2 del T.U.I.R. e, quindi, la disapplicazione delle disposizioni contenute, ad esempio, negli artt. 167 e 168 del T.U.I.R. in materia di tassazione dei redditi generati dalle imprese controllate e collegate estere. Gli effetti complessivi generati dall’emanazione
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delle nuove white lists e dalla definitiva entrata in vigore della disciplina convenzionale dovrebbe pertanto favorire, in un’ottica di pianificazione fiscale ed in presenza di valide ragioni economiche, la scelta di Hong Kong quale giurisdizione di riferimento al fine dell’insediamento delle società (soprattutto holding e sub-holding) per gli investimenti italiani in Asia e, in particolare, per quelli in Cina. Difatti, pur essendo necessaria una valutazione specifica che tenga in considerazione tutte le circostanze concrete del caso, se si confrontano le disposizioni della convenzione in esame rispetto alla convenzione in essere con la Cina, ai fini dell’ottimizzazione e riduzione del carico fiscale, risulta
essere preferibile per l’investitore italiano veicolare l’investimento in Cina attraverso una holding ad Hong Kong, anziché investire direttamente in Cina. Riassumiamo nella tavola 1(investimento diretto in Cina tramite una propria sussidiaria) e nella tavola 2 (costituzione di una sub-holding, nel nostro caso a Hong Kong, che a sua volta deterrà la partecipazione della sussidiaria cinese) il carico fiscale per il reddito prodotto in Cina e distribuito alla casa madre italiana. Scarica la tabella (http://images.newsmercati. com/f/Allegati/Ta/TabellaGalimihk.doc)
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Natale Galimi
Autotrasporto c/t. Verifica regolarità dei vettori ATTIVATA LA PROCEDURA AD USO DEI COMMITTENTI SUL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (v., da ultimo, la circolare associativa prot. AdT/bv del 25 novembre u.s.), per segnalare che dopo le numerose proroghe e rinvii per difficoltà di natura tecnica, il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi ha reso noto che, sul sito web del Portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), è stata attivata la funzione che consente, previa registrazione sul Portale, di verificare la regolarità contributiva, retributiva e assicurativa dell’impresa vettoriale. E’ il caso di rammentare, una volta ancora, che la verifica è stata introdotta dall’art. 1, co. 246 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e che, se eseguita prima della stipulazione del contratto di trasporto, permette al committente di evitare la responsabilità in solido con il vettore circa l’adempimento, da parte di quest’ultimo, degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi legati alle prestazioni ricevute in vigenza del citato contratto. Per il corretto utilizzo della funzione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha anche predisposto un manuale utente che può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione, ma di cui si evidenziano i seguenti aspetti, i quali costituiscono, in parte, delle novità rispetto a quanto precedentemente reso noto e divulgato. 1) Il committente interessato ad effettuare la consultazione deve preventivamente registrarsi come “cittadino” sul Portale e non come “impresa”, dal momento che la registrazione come
“impresa”, sorprendentemente, non permette l’utilizzo di questa funzione; 2) Una volta completata la registrazione e dopo aver inserito le credenziali (nome utente e password) negli appositi spazi sul sito www. ilportaledellautomobilista.it, nella colonna a sinistra occorre cliccare sulla funzione “accesso ai servizi” – “consultazione regolarità posizione albo”; a questo punto si apre una pagina dove vanno inseriti gli estremi dell’impresa da controllare (è sufficiente il codice fiscale per le persone fisiche e la partita IVA per le società) e il motivo della visura (si può inserire, ad esempio, “verifica regolarità”), dopodiché si può salvare e consultare l’attestazione in formato pdf rilasciata dal sistema. 3) Qualora il sistema abbia già acquisito dagli enti competenti (Inps e Inail) la regolarità contributiva dell’impresa, nel par. 2 dell’attestazione apparirà il seguente messaggio: “con riferimento alla regolarità contributiva la posizione dell’impresa indicata risulta regolare”; non compare, dunque, alcun semaforo. 4) Occorre, poi, evidenziare che, soprattutto in questa prima fase, è possibile che nella maggior parte delle consultazioni compaia il messaggio “Durc non disponibile”, oppure “in fase di verifica istruttoria”. Ciò in quanto è verosimile che la verifica presso l’Inps e l’Inail venga attivata grazie alla richiesta del committente per cui se, al momento della consultazione, altri soggetti non hanno già chiesto la verifica della regolarità di quella impresa vettoriale, compare il messaggio “Durc non disponibile” oppure, se hanno chiesto la verifica della regolarità, ma sono ancora in corso le verifiche istruttorie dei predetti enti (che possono durare fino ad un massimo di 30 giorni), compare il messaggio “in fase di verifica istruttoria”. Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza di novità. Frattanto altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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La Supply Chain globale LA VALUTAZIONE DEL RISK MANAGEMENT
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
IL RISK MANAGEMENT IN UNA SUPPLY CHAIN GLOBALE Un’area di focus particolare nei prossimi anni continuerà ad essere il Risk Management all’interno della Supply Chain. Il Risk Management esiste già da diversi decenni come dottrina e diverse aziende hanno sviluppato una forte competenza in quest’area, come le assicurazioni o Trading Company che operano ogni giorno sui mercati delle commodity. Perché oggi si parla sempre di più di Risk Management nella Supply Chain?
MAGGIORI RISCHI NELLA SUPPLY CHAIN Negli ultimi due decenni le aziende hanno apportato dei cambiamenti molto importanti nella Supply Chain per creare un modello di business più competitivo. Alcuni dei cambiamenti più significativi sono stati: - Spostamento o apertura di siti produttivi in altre aree geografiche - Ricerca sempre più spinta di fornitori alternativi con costi molto più competitivi - Crescita dell’esternalizzazione di lavorazioni - Penetrazione di nuovi mercati, internazionalizzazione e crescita del numero di Clienti all’estero. L’azienda oggi è diventata centro di un sistema complesso di relazioni all’interno di un ampio network, anche internazionale, di fornitori e clienti, nato per ottenere forti benefici di costi, a fronte però di maggiori rischi. Riepilogo di seguito alcuni rischi: - Rischi derivanti da instabilità sociali, economiche e politiche del paese (esempio Libia nel 2012 e Grecia nel 2015)
- Rischi di disastri naturali (inondazioni, piene, tsunami) - Rischi di contraffazione - Rischi di furti e pirateria - Rischi di danni di immagine derivanti da comportamenti non etici dei fornitori - Rischi di inadempienza contrattuale - Rischi di non compliance su Qualità e Food Safety Da quanto sopra esposto, è chiaro quanto sia importante, in fase di progettazione di una Supply Chain, saper condurre un’accurata valutazione dei rischi, per valutare il rapporto benefici/rischi delle scelte. Molto importante è anche effettuare delle review periodiche della propria Supply Chain e chiedersi se delle scelte ad alto rischio siano ancora giustificate dai benefici che portano. Se il rischio diventa troppo alto rispetto al beneficio, o si trova un’azione a costo sostenibile per ridurre il rischio, oppure occorre cambiare scelta. Il Risk Management dovrebbe essere quindi una pratica già attiva e diffusa da diversi anni, visto il cambiamento di contesto sopra espresso. Eppure ancora oggi è un’area sottovalutata da molte aziende che, invece di agire in maniera proattiva, cominciano ad attivarsi in maniera decisa solo dietro richiesta del mercato: infatti sempre più sono proprio i Clienti a richiedere ai propri fornitori delle azioni per mitigare i rischi di interruzione nella loro Supply Chain.
I RISCHI SONO ANCHE SUL CURRENT BUSINESS In realtà non occorre preoccuparsi di rischi solo quando si progetta o si effettuano dei cambiamenti nella Supply Chain, ma anche quando si ha un network consolidato. Infatti, occorre sempre tenere presente che ogni interruzione nella Supply Chain può comportare danni enormi per l’azienda, tra i quali perdere market share oppure anche l’intero Business. Philips era uno dei maggiori fornitori di semiconduttori per Nokia ed Ericsson quando, nel 2000, un incendio nel plant in Albuquerque di Philips distrusse chips per milioni di telefoni. Nokia formò immediatamente un Crisis Team e lavorò per trovare immediatamente delle soluzioni. In 5 giorni individuò nel proprio network fornitori alternativi
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di chips. Sfortunatamente, ad Ericsson ci vollero settimane per reagire e questo ritardo (o mancanza di “resilienza”) causò ad Ericsson la perdita di una grande quota di mercato in favore di Nokia. L’impatto economico nella propria divisione di telefoni cellulari fu enorme: 2,3 Miliardi di dollari. Essere preparati a situazioni di emergenza o crisi e avere un Business Continuity Plan è fondamentale e può essere per l’azienda una fonte di vantaggio competitivo. Oggi le ISO 22301 descrivono le caratteristiche necessarie per un sistema up to date di gestione della Business Continuity (Business Continuity Management System). Uno dei primi passi è quello di effettuare un’analisi dei rischi di interruzione del Business, partendo da varie categorie/aree di rischi. Un esempio di lista di categorie/aree di rischio di interruzione del Business potrebbe essere il seguente: - People - RM Suppliers - IT System - Phones - Plant Equipments - Energy - Utilities - External Conditions - Transportation. Occorre decidere da quali aree prioritarie iniziare, sapendo che il percorso per completare il risk assessment su tutte le aree potrebbe anche durare diversi mesi. Per esempio l’azienda potrebbe iniziare focalizzandosi su sole suppliers di componenti di difficile reperibilità sul mercato la cui mancata consegna potrebbe determinare il blocco della produzione. Un altro driver dell’area su cui focalizzarsi in maniera prioritaria può essere un pericolo contingente. Per esempio nel 2009 si erano avuti molti casi di H1N1 in diversi paesi e quindi il rischio di pandemia era cresciuto, con grande attenzione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che monitorava l’andamento del contagio. In quel caso era fondamentale essere preparati alla possibilità che diversi dipendenti si ammalassero in un breve arco di tempo (anche dipendenti di fornitori) ed avere un piano di azione per gestire la eventuale crisi: l’area People, pertanto, era da considerarsi prioritaria. Una volta identificati i rischi, si valuta il peso degli stessi assegnando loro: - una probabilità di accadimento (parametro 1) - e un impatto (parametro 2). E’ molto seguito l’approccio di assegnare una scala di valori a questi 2 parametri (per esempio da 1 a 5
con 1 low e 5 max): queste 2 dimensioni individueranno su una Tabella convenzionale (Scarica fig. A - (http://images.newsmercati.com/f/Allegati/ gr/graficofiguraaNIBI.jpg) il livello risultante di rischio: - se verde, il rischio è accettabile - se giallo o rosso va mitigato, con maggiore urgenza sull’area rossa. Non tutti i rischi però possono essere previsti e talvolta degli eventi possono causare delle conseguenze molto importanti in termini di People safety, danni materiali e danni alla reputazione della società: è importante allora che si predisponga un manuale di crisi che descriva le linee guida su come comportarsi in questi casi. Il manuale descriverà per esempio: - Quando l’evento è un’emergenza e quando è una crisi - I nominativi del comitato di emergenza e/o crisi e i loro recapiti telefonici per immediata reperibilità - Modalità di convocazione del comitato e svolgimento della riunione di crisi: il comitato è di solito coordinato dal General Manager o Amministratore Delegato - Linee guida per affrontare i media e nome della persona referente per la comunicazione (Spokesman) - Schema decisionale da seguire - Templates da usare nella comunicazione
COMUNICAZIONE E MEDIA È da sottolineare che per un’azienda in una situazione di crisi è fondamentale gestire in maniera trasparente e tempestiva la comunicazione interna con i dipendenti ed esterna con i media, i clienti, la comunità e altri stakeholders. Una delle prime cose che succede quando c’è una crisi con impatto sugli stakeholders, come sulla comunità, è la pubblicazione su internet da parte della stampa (quotidiani, riviste) di un trafiletto con un breve resoconto dell’accaduto con varie ipotesi. Successivamente, possono arrivare telefonate di clienti che chiedono cosa sta accadendo e i dipendenti vengono contattati dai familiari e reporter per avere dettagli sull’accaduto. Ipotesi di ogni tipo possono cominciare a circolare su cause e conseguenze, con enorme eco sui media e nella comunità, creando grandi preoccupazioni e anche potenziali danni per la reputazione della società.
TRE COSE DA TENERE IN MENTE IN CASI DI CRISI RIGUARDO LA COMUNICAZIONE: - Gestire in maniera tempestiva la comunica-
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zione con gli stakeholders è un fattore critico: omettere questo aspetto o farlo in maniera tardiva, può causare grandi preoccupazioni negli stakeholders, creare lo spazio per ipotesi di ogni genere sull’accaduto da parte dei media e ingenti danni sulla reputazione e sul brand. - Attenersi sempre solo e solamente ai fatti. - In caso di notizie non corrette riportate dai media, provvedere ad una pronta rettifica: nella comunicazione vale la regola che “chi non risponde, ammette”. Per gestire in maniera efficace la comunicazione occorre che lo Spokesman abbia ricevuto un training specifico di altissimo livello, con simulazione di crisi. Può essere opportuno anche affidarsi a società esterne esperte di relazioni con i Media per gestire la comunicazione con gli stessi.
PREPARARSI A GESTIRE LE EMERGENZE In particolare nella gestione di crisi o emergenze, non basta aver fatto formazione, ma occorre avere avuto l’opportunità di fare dei test o delle simulazioni, come nelle prove antincendio. Un modo ottimale è quello di ipotizzare un evento che generi una situazione di crisi nello stabilimento (per esempio il rovesciamento di un camion di prodotti esplosivi o tossici in prossimità dello stabilimento) o in altre parti della Supply Chain. Tale ipotesi, preparata di solito da un esperto di gestione della crisi interno oppure esterno, verrà comunicata al General Manager il quale dovrà attivare il comitato di crisi: il comitato si riunirà e discuterà le azioni da compiere, nei tempi e nelle modalità caratteristiche di un’emergenza. Nuovi elementi del caso verranno rivelati durante la giornata al comitato (per esempio diversi giornalisti che chiamano la reception chiedendo di parlare con la Dirigenza; chiusura da parte delle autorità del tratto di strada; preoccupazione crescente tra
alcuni dipendenti che richiedono di poter uscire dallo stabilimento, etc). Terminato il tempo della simulazione, si redigerà un rapporto di cosa è andato bene e di cosa è da migliorare (Lesson Learned), nell’ottica del continuous improvement e in linea con quanto richiesto dalle ISO 22301.
IL RISK MANAGEMENT COME VANTAGGIO COMPETITIVO Gestire con successo un’emergenza o una crisi e avere un Business Continuity Plan è quindi molto importante per ogni azienda per proteggere il proprio mercato e il proprio brand, ma anche per distinguersi dalla concorrenza e fare della propria “Resilienza” un ulteriore fattore competitivo. Negli ultimi anni, fornitori su scala globale hanno potuto aggiudicarsi contratti importanti con i Clienti perché hanno capito che una delle necessità primarie di questi era proprio di minimizzare il rischio di mancata fornitura: intuendo questo aspetto, hanno creato una Customer Value Proposition vincente che comprendeva una serie di garanzie e azioni per mitigare tali rischi, assicurando per esempio una rete di plant di back up a supporto del plant preferito di fornitura. Per lavorare verso un sistema efficace di Risk Management sarà di grande beneficio dotarsi di un sistema di gestione come quello ISO, che aiuterà l’organizzazione a creare dei processi interni efficaci, una cultura del miglioramento continuo e creare consapevolezza e buy in nell’organizzazione. Dal punto di vista operativo, invece, preparazione, comunicazione trasparente e tempestiva con gli stakeholders e lavoro di Team sono le 3 componenti fondamentali che fanno la differenza nella gestione dell’emergenza o della crisi che purtroppo ogni azienda può trovarsi ad affrontare in un mercato complesso e globale.
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Daniele Meldolesi, CPIM, CSCP
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Esportazione ovoprodotti Algeria Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la modifica del certificato sanitario per l’esportazione di ovoprodotti verso l’Algeria. Vitelli dalla Romania Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota 29232 del 23 novembre 2015 concernente gli accertamenti su vitelli introdotti in Italia dalla Romania. Importazione in Canada carne bovina Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la riapertura del mercato canadese all’importazione di carne bovina da 19 Stati Membri europei. Rimozione divieto export pollame Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la rimozione del divieto di esportazione verso la Turchia di pollame, prodotti derivati e materie prime provenienti dal Veneto. Caseine e caseinati Il Parlamento Europeo ha pubblicato la direttiva 2015/2203 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all’alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Afta epizootica Libia e Marocco La Commissione ha pubblicato la decisione 2015/2217 relativa a misure volte a impedire l’introduzione nell’Unione del virus dell’afta epizootica dalla Libia e dal Marocco.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Tenore Acido Erucico negli oli e nei grassi Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno pubblicato il Reg. 2015/2284 che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero.
BEVANDE Limiti arricchimento Vino La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2015 in tutte le regioni vinicole della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito. Consorzi Vini Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la lista dei Consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61.
COMMERCIO Prodotti Agricoli Il Comitato misto per l’agricoltura ha pubblicato la decisione n. 2/2015 relativa alla modifica delle appendici 1 e 2 dell’allegato 9 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli. Registrazione marchi Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il comunicato concernente l’avviso relativo al bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali - marchi+2 (si veda pp. 29-36 di questo stesso notiziario).
CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Materiali a contatto - Acciaio Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto concernente il regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante:
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“Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”.
PRODOTTI SPECIALI Certificato integratori alimentari Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota 43944 del 23 novembre 2015 concernente il nuovo certificato sanitario per integratori alimentari per il consumo umano contenenti ingredienti di origine animale dall’Italia verso il Messico. Nuovi alimenti (Novel Food) di cui al Reg. 1169/2011 È stato pubblicato il regolamento 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Rettifica Livelli massimi residui La Commissione ha pubblicato la rettifica del regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti. Rettifica Livelli massimi di residui La Commissione Europea ha pubblicato la rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Influenza aviaria Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente gli elementi di informazione relativi all’influenza aviaria a bassa patogenicità. Focolaio LPAI 2015. Molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento
(CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Elenchi stabilimenti alimentari La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/2295 recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti. Indicazioni sulla salute La Commissione Europea ha pubblicato il Reg. 2015/2314 che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012. oOo
DATI DI MERCATO 48a E 49a SETTIMANA (DAL 23 AL 29 NOVEMBRE E DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; semi oleosi; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a
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cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 49, dal 30 novembre al 6 dicembre 2015 Le Imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 60 notifiche, di cui 19 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Quattro le allerte avviate dall’Italia, due delle quali relative a pesce spada proveniente dalla Spagna per contaminazione da mercurio, una relativa a salmone affumicato proveniente dalla Lituania contaminato da Listeria m., una invece relativa a Kebab proveniente dalla Germania per contaminazione da Salmonella paratyphi B. Il Belgio ha invece avviato un’allerta per mais biologico contaminato da aflatossine proveniente dall’Italia. Dati relativi alla settimana n. 50, dal 7 al 13 dicembre 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 61 notifiche, di cui 25 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Sette le allerte avviate dall’Italia o che hanno coinvolto merce italiana. Un’allerta relativa ad allergeni non dichiarata, in particolare glutine in un prodotto di cioccolato; due relative a salmone affumicato proveniente dalla Danimarca per presenza di Listeria m. avviate contestualmente da Italia e Danimarca. Due relative a presenza di Listeria m. in formaggi, di cui una dall’Italia per formaggio di pecora francese ed una dalla Francia per formaggio Gorgonzola. Un’allerta dall’Italia ha interessato dei filetti di tonno, causa di un focolaio di sindrome sgombroide, provenienti dalla Spagna. Infine, un’allerta è stata avviata dall’Italia per farina di mais bianca, distribuita in Germania, per contaminazione da micotossine (DON e Zearalenone). oOo
BENELUX: UNIONALIMENTARI APRE UN NUOVO DESK PER LE PMI ALIMENTARI UnionAlimentari-Confapi, l’Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare, prosegue nel proprio piano di sviluppo di una rete orientata al supporto dell’industria alimentare italiana siglando un nuovo accordo di collaborazione, questa volta in area comunitaria, in particolare focalizzandosi su Olanda, Belgio e Lussemburgo.
L’obiettivo è quello di rinnovare e accrescere in modo organico la rete di contatti a livello internazionale così da sviluppare maggiori sinergie utili alle PMI alimentari per aggredire con maggiore professionalità ed incisività nuovi e vecchi mercati. Il Desk UnionAlimentari avviato in Cina a Guangzhou era stato presentato come il primo passo di un progetto più ambizioso, che dovrà affinarsi in funzione delle esigenze reali che mostreranno le imprese, ma anche per le diverse caratteristiche e le peculiarità dei singoli mercati di destinazione. L’accordo per la costituzione del Desk in Benelux, realizzato con una primaria società che si occupa di formazione e consulenza in ambito alimentare, dotata anche di una struttura market oriented, e i primi contatti con l’università di Wageningen rappresentano il secondo importate tassello di questo nuovo progetto di UnionAlimentari. Il presidente di Unionalimentari, Stefano Marotta, ha ribadito che i Desk sino ad ora avviati sono concepiti per offrire opportunità concrete alle imprese, in modo tale da offrire servizi e supporto su misura. Ad esempio, di natura legale normativa per le etichetta e problematiche di commercializzazione ove l’azienda sia già presente con propri clienti e distributori, oppure offrire supporto per l’ingresso nel mercato dal punto di vista commerciale o di semplice assistenza all’area vendite dell’impresa, in modo da ridurre i costi delle imprese necessari alle attività di internazionalizzazione. UnionAlimentari conferma che sono già stati avviati diversi contatti per incrementare l’attività di supporto anche su altri paesi. oOo
UNIONALIMENTARI EXPORT PROGRAM, DA 20 ANNI A SUPPORTO DELL’EXPORT Unionalimentari propone l’opportunità di aderire alla 21a edizione dell’Export Program, l’attività che da 20 anni promuove le eccellenze alimentari italiane e permette alle aziende di far conoscere all’estero i propri prodotti. Attraverso l’adesione sarà possibile entrare in contatto con potenziali clienti esteri e partecipare alle sessioni di incontri, face to face individuali, a Roma e Milano, organizzati più volte durante l’anno. La proposta consiste nell’opportunità di fruire di due pagine all’interno della Buyer’s Guide 2016, una con le foto dei prodotti e l’altra con la scheda tecnica dell’azienda, che verrà distribuita a Importatori, Agenti, Distributori, Ho.Re.Ca., GD/DO esteri che successivamente parteciperanno agli incontri. Gli operatori selezioneranno direttamente dal ca-
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talogo le aziende inserite, dichiarando il loro interesse specifico per i loro prodotti, mentre Unionalimentari provvederĂ ad organizzare gli incontri.
La Buyer’s Guide è on-line; le Imprese potranno quindi inserire anche contenuti multimediali e link diretti ai propri contatti.
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO PER IL NOVEMBRE 2015 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 20/2015, p. 66, per segnalare che l’11 dicembre 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi relativamente al mese di novembre 2015. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel novembre 2015 (pari a 1.340,52 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,098 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,884 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’I.V.A. e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali gennaio 2016 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI GENNAIO 2016
DOMENICA 10 (LUNEDÌ 11) FASDAPI - Scade il termine del versamento delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Quadri ai sensi dell’art. 89 del Ccnl Unionmeccanica - Confapi e delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Dirigenti e ai Quadri superiori ai sensi dell’art. 12 ccnl Confapi - Federmanager. INPS - Versamento contributi lavoratori domestici.
MARTEDÌ 12 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE - Scade il termine per la liquidazione ai dipendenti delle retribuzioni del mese di dicembre. Il pagamento di salari e stipendi effettuato oltre il termine del 12 gennaio comporta lo spostamento al 2016 della competenza del mese di dicembre.
VENERDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di dicembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre novembre/dicembre 2015 - codice bimestre 615.
SABATO 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 18) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse es-
sere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi pagati nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il
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codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2014 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2015. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. INPS FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
MARTEDÌ 20 PREVINDAPI - Scadenza del versamento dei contributi Previndapi relativi al quarto trimestre 2015, ovvero per i mesi di ottobre, novembre, dicembre.
MERCOLEDÌ 21 FONDAPI - Scade il termine per il versamento FONDAPI per il bimestre novembre/dicembre 2015 - codice bimestre 615.
LUNEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di dicembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al quarto trimestre 2014. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
SABATO 30 (POSTICIPA A LUNEDÌ 1) CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2016 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 dicembre 2015. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Scade il termine per il pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità. L’imposta non è dovuta se entro lo stesso termine viene presentata denuncia di cessazione. IVA - IMBALLAGGI NON RESTITUITI - Scade il termine per l’emissione, ai sensi del D.M. 11 agosto 1975, della fattura “globale” relativa agli imballaggi e recipienti di cui all’art. 15 primo comma n. 4 del D.P.R. 633/1972 non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali. ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni poste in essere nel corso del 2015.
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ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di dicembre.
DOMENICA 31 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente.
LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente INVALIDI - PROSPETTO INFORMATIVO - Ai sensi dell’art. 40 della L. 133/2008 il prospetto informativo sui disabili non deve più essere inviato annualmente alla fine del mese di gennaio, ma solo qualora vi siano stati cambiamenti nell’organico tali da giustificare l’obbligo o incidere sulla quota di riserva. In caso di invio, la legge prevede la semplificazione attraverso la trasmissione telematica agli uffici competenti. (PZ-BA)
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