NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 22 15 dicembre 2016
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
informazioni commerciali investigate indagini per recupero crediti investigazioni private e aziendali
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 22 15 dicembre 2016
Sommario Acquisto biglietti aerei on line
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
La disciplina degli omaggi
10
Diritto annuale CCIAA
14
Trasmissione telematica dati
16
Progetto HEaD
18
Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione
20
Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2016
25
Albo gestori rifiuti
26
Energia: elettricità
27
SOA: rinnovo per la Calor srl
28
ANAC: formazione elenchi delle imprese (2a parte)
29
ORGANIZZAZIONE
Scambi fra Soci
35
Legislazione alimentare
36
Autotrasporto. Validità autorizzazioni internazionali
38
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
40
Canone di locazione immobili urbani
41
Scadenze aziendali gennaio 2017
42
CHIUSURA DEGLI UFFICI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE Vi comunichiamo che in occasione delle prossime festività l’Associazione sarà chiusa nelle seguenti giornate: dal pomeriggio del 23 dicembre al 6 gennaio
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Acquisto biglietti aerei on line IL TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE PREVISTO AI FINI IVA L’acquisto di biglietti aerei per le trasferte di collaboratori e dipendenti aziendali utilizzando Internet, è ormai una prassi diffusa nelle aziende. Questi acquisti qualora riguardino trasporti internazionali richiedono un’attenta e corretta applicazione delle regole Iva. L’art. 7- quater 1° comma lett. b) del DPR 633/72, in deroga al principio generale che individua nel paese del committente il requisito della territorialità, prevede una particolare disciplina per i trasporti internazionali di passeggeri. La citata norma considera territorialmente rilevante in Italia, le prestazioni di trasporto passeggeri in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello stato. Questa regola trova applicazione sia qualora il servizio sia reso nei confronti di soggetti passivi Iva sia nei confronti di soggetti privati. La norma pertanto considera rilevante, ai fini dell’applicazione dell’Iva, la tratta di trasporto percorsa nel territorio dello Stato. La tratta percorsa fuori dal nostro territorio risulta viceversa fuori campo di applicazione dell’imposta, per mancanza del requisito territoriale. Individuare quantitativamente la tratta nazionale non sempre risulta agevole, a questo proposito l’amministrazione finanziaria, con la circolare n. 37 del 2011, ha individuato dei criteri forfettari a seconda della tipologia di trasporto scelto. Con riferimento ai trasporti marittimi internazionali la tratta nazionale forfettariamente definita viene fissata nella misura del 5% del valore di ogni singolo trasporto, mentre per i trasporti aerei la percentuale è del 38%. Alla presenza di trasporti internazionali non serve pertanto effettuare conteggi complessi per individuare quale parte del costo del trasporto assuma rilevanza ai fini Iva perché le percentuali sopra indicate facilitano notevolmente la sua individuazione.
Dopo aver individuata la percentuale del trasporto che assume rilevanza ai fini impositivi, si deve evidenziare che l’art. 9 comma 1, n. 7 del DPR 633/72 prevede che tale tratta, ancorché rilevante, è comunque non imponibile ai fini Iva. Quindi la tratta nazionale assume rilevanza Iva ma gode di un regime di non imponibilità, mentre la tratta extraterritoriale, come già ricordato, risulta essere fuori campo Iva. Fatta questa premessa per inquadrare dal punto di vista normativo l’argomento, vediamo quali sono gli adempimenti che le imprese devono porre in essere nelle ipotesi in cui effettuino degli acquisti tramite Internet di biglietti aerei. Ricordiamo che considerazioni similari valgono anche per i trasporti passeggeri su nave. I casi che si possono presentare sono sostanzialmente due, il primo riguarda l’acquisto del biglietto da una compagnia Italiana, la seconda da una straniera. Resta inteso che di seguito analizzeremo i casi in cui l’acquisto sia effettuato da un’azienda, fermo restando in ogni caso l’intestazione del biglietto al viaggiatore. Nei casi in cui l’acquisto sia effettuato direttamente dal collaboratore o dipendente si dirà più oltre. Se l’acquisto viene effettuato presso una compagnia aerea italiana o presso una stabile organizzazione in Italia di una compagnia aerea non residente, la società italiana acquirente il biglietto non dovrà porre in essere alcun adempimento ai fini Iva. In questo caso, infatti, tutti gli adempimenti ricadono sulla compagnia aerea residente, la quale potrà, ai sensi dell’art. 22 comma 1 n. 3 del DPR 633/72, anche non emettere fattura. In questi casi si procede a registrare esclusivamente il costo sulla base dell’estratto emesso dalla compagnia o altro documento equivalente. Se invece l’acquisto del biglietto aereo viene eseguito presso una compagnia aerea estera, si deve distinguere in base alla tratta. Se il biglietto aereo riguarda un volo interno, ad esempio Ronchi – Napoli e la compagnia presso la quale eseguiamo l’acquisto è extracomunitaria, l’impresa Italiana committente dovrà emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 con applicazione dell’Iva nella misu-
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ra del 10% senza tuttavia poter esercitare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19-bis 1 lett. e) dello stesso decreto. Il D.Lgs. 18/2010 ha previsto che quando un acquisto è territorialmente rilevante in Italia, è tenuto ad assolvere gli adempimenti Iva (in reverse charge) il committente operatore Iva nazionale, anche nei casi in cui il fornitore sia identificato direttamente o per il tramite di un rappresentante fiscale in Italia. In definitiva il committente nazionale è tenuto ad applicare il reverse charge per i servizi territoriali, anche nel caso in cui la compagnia aerea non residente sia identificata ai fini Iva in Italia. In questi casi pertanto il committente non deve tener conto dell’eventuale fattura emessa dalla compagnia aerea ma dovrà emettere un proprio documento autofattura. Se il biglietto aereo riguarda una tratta internazionale Ronchi – Parigi, e la compagnia aerea presso la quale eseguiamo l’acquisto è comunitaria, la parte del percorso territorialmente rilevante in Italia, pari al 38% del tragitto, richiederà l’emissione e la doppia registrazione di un’autofattura emessa ai sensi dell’art. 17 comma 2, con applicazione, in luogo dell’Iva, del titolo di non imponibilità ex art. 9 comma 1 n. 7 del decreto Iva. Anche per queste operazioni normalmente il vettore estero non emette fattura. La tratta non territoria-
le, corrispondente al 62% del tragitto come già ricordato sarà fuori campo di applicazione dell’Iva. Se il biglietto aereo riguarda una tratta internazionale Oslo – Parigi e la compagnia aerea presso la quale eseguiamo l’acquisto è comunitaria o extracomunitaria, l’impresa italiana committente non dovrà porre in essere alcun adempimento ai fini Iva, trattandosi di operazione non rilevante territorialmente in Italia. Ovviamente il documento emesso dalla compagnia, che potrà essere una ricevuta a un estratto conto, dovrà essere annotato in contabilità ai fini dell’imposizione diretta. In tutti i casi sopra esaminati non è richiesta la compilazione dei modelli Intrastat in quanto trattandosi di prestazioni ricadenti nella deroga di cui all’art. 7- quater, sono escluse da tale obbligo. Quanto fin qui analizzato riguarda i casi in cui committente del servizio è un’impresa. Se viceversa la parte contrattuale del trasporto risulta essere direttamente il dipendente o il collaboratore, non si pone alcuna problematica Iva. In questi casi la spesa sostenuta andrà annotata nella nota spese a piè di lista relativa alla trasferta che l’azienda provvederà a rimborsare. In pratica si evitano le problematiche Iva ma devono essere rispettati gli adempimenti legati al libro unico sul lavoro. (PZ)
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La disciplina degli omaggi
REGOLE DIFFERENZIATE PER IVA E IMPOSTE DIRETTE
PREMESSA Le festività di fine anno sovente impongono alle imprese di gestire le fatture relative agli acquisti di beni che vengono offerti in omaggio a dipendenti, fornitori, clienti e agenti. Le disposizioni fiscali trattano l’argomento degli omaggi in maniera differenziata, distinguendo l’imposizione diretta da quella Iva. Oltre a questa distinzione è necessario considerare anche le diverse regole esistenti a seconda: - si tratta di dipendenti, clienti, fornitori o agenti; - si tratti di beni oggetto dell’attività d’impresa o meno.
IL TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE Omaggi a clienti, fornitori e agenti I beni destinati a essere ceduti gratuitamente costituiscono spese di rappresentanza e sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86. La norma prevede la loro deducibilità, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità, secondo le percentuali di ricavi che per il 2016 sono state rideterminate come segue: fino a 10 milioni di euro
limite max deducibile 1,5%
da 10 e fino a 50 milioni di limite max deducibile 0,6% euro oltre i 50 milioni di euro
limite max deducibile 0,4%
Rimangono fuori dai limiti di deducibilità sopra indicati le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. Ai fini delle imposte dirette, la norma non distingue tra beni che rientrano nell’attività d’impresa o meno, conseguentemente i beni distribuiti gratuitamente a clienti, rappresentanti o consulenti, sono considerate tout court spese di rappresentanza.
Come già accennato, la limitazione sopra indicata non si applica alle spese riferite a beni il cui valore unitario non superi 50 euro, le quali sono totalmente deducibili. Si ricorda che qualora l’omaggio sia costituito da una pluralità di beni, il valore di riferimento, è dato dal costo complessivo e non dal valore dei singoli elementi. Così la cesta natalizia dovrà essere considerata come bene unico, non potendo considerare i singoli elementi come beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che se la cesta, al lordo dell’Iva, ha un valore inferiore a 50 euro, la spesa sarà integralmente deducibile, mentre se il valore è superiore, sarà deducibile come spesa di rappresentanza nei limiti delle percentuali sopra indicate. Omaggi ai dipendenti Una disciplina speciale è riservata agli omaggi concessi ai dipendenti. L’art. 95 del DPR 917/86 prevede che per l’impresa, il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai dipendenti risulta totalmente deducibile, in quanto rientrante tra le spese di lavoro dipendente sostenute in natura a titolo di liberalità, salvo quanto previsto dall’art. 100, comma 1. In generale quindi il costo di tali omaggi non subisce le limitazioni previste dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86, ma gode della deducibilità integrale in capo alla società, indipendentemente dall’ammontare. L’art. 100 comma 1 dello stesso decreto pone poi dei limiti per le spese riferite a opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per scopi educativi, ricreativi, assistenziali, sanitari o d’istruzione. Per queste spese la deducibilità è limitata al 5 per mille del costo del personale dipendente. Ne consegue che la cena di Natale organizzata dall’impresa esclusivamente a favore dei propri lavoratori dipendenti sarà deducibile, ai fini dell’imposizione diretta, nel limite del 75% e del 5 per mille del costo del personale dipendente, mentre ai fini Iva l’imposta sarà indetraibile. Se alla stessa cena partecipano anche clienti, consulenti o fornitori, il costo sarà considerato di rappresentanza e conseguentemente la spesa, nel limite del 75% sarà deducibile sulla base degli scaglioni di ricavi sopra indicati e l’Iva sarà sempre indetraibile.
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Analizzando la questione dalla prospettiva del dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR, permette di non tassare e di non assoggettare a contributi, le erogazioni liberali, di beni e servizi fatte nei confronti dei lavoratori entro il limite annuo di 258,23 euro. Questa norma esclude quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, escluso il denaro, se complessivamente d’importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Tuttavia se il benefit in natura erogato supera la franchigia dei 258,23 euro, l’intero ammontare concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per beneficiare dell’esenzione da tassazione, si rende quindi necessario monitorare il valore dei benefit in natura erogati nel corso dell’intero anno, e non solamente in occasione delle festività natalizie.
IL TRATTAMENTO AI FINI IVA Per quanto riguarda l’Iva si deve distinguere a seconda si tratti di beni rientranti nell’attività dell’impresa o meno. Si deve inoltre evidenziare che il D.Lgs. 175/014 ha innalzato da 25,82 a 50 euro il costo unitario dell’omaggio per il quale è ammessa la detrazione dell’Iva. Tali modifiche come vedremo avranno maggior impatto sugli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati non rientranti nell’attività esercitata dal cedente. Beni rientranti nell’attività dell’impresa Gli acquisti che rientrano nell’attività dell’impresa offerti a terzi sotto forma di omaggi, sono sottoposti a un regime particolare. Si pensi ad un negozio di abbigliamento che, in occasione delle festività natalizie, regala dei capi ai migliori clienti. In questi casi l’acquisto dei beni non può essere trattato come una spesa di rappresentanza e al contribuente è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta trattandosi di beni oggetto della propria attività con la necessità però di assoggettare a tassazione la successiva cessione. E’ tuttavia possibile, al momento dell’acquisto, non esercitare la detrazione dell’imposta, in questo modo la successiva cessione gratuita del bene sarà esclusa da tassazione ai sensi dell’articolo 2 secondo comma n. 4 del DPR 633/72. La normativa Iva considera imponibili le cessioni gratuite di beni, con le seguenti eccezioni: a) quelle la cui produzione o il cui commercio non rientri nell’attività propria dell’impresa, se il costo unitario non è superiore a € 50; b) quelle per le quali non è stata operata, al momento dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19.
Conseguentemente con riferimento al caso a), non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva le consegne di beni propri di valore inferiore a € 50. Il regime Iva delle cessioni gratuite è dunque regolato dal principio secondo cui se l’imposta è stata detratta al momento dell’acquisto deve essere tassata al momento della cessione ancorché la stessa sia avvenuta a titolo gratuito. Allo stesso modo se al momento dell’acquisto non si è detratta l’imposta, la successiva cessione non viene tassata. Eccezione a questo principio è rappresentata dai piccoli omaggi di costo unitario non superiore a € 50 rientranti nella definizione di spese di rappresentanza. Per questi ultimi è riconosciuta la detrazione al momento dell’acquisto ai sensi dell’articolo 19 – bis 1, lett. h) e la successiva cessione non è considerata imponibile ai sensi dell’articolo 2 comma secondo, n. 4). Sui piccoli omaggi si realizza pertanto una completa detassazione limitatamente ai beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, diversamente la cessione gratuita è imponibile indipendentemente dal costo unitario. La detrazione dell’Iva è consentita anche sui piccoli omaggi di prodotti alimentari o bevande, ossia di beni per il cui acquisto o importazione il diritto alla detrazione è normalmente precluso in base alla lettera f) dell’articolo 19-bis1. La circolare n. 54 del 19/6/2002 ha, infatti, precisato che questa tipologia di piccoli omaggi è considerata spesa di rappresentanza e come tale si rende applicabile la disposizione di cui alla lettera h) che ammette la detrazione per i beni sotto i 50 euro. Ipotizzando un ordine gerarchico delle norme, quella relativa alle spese di rappresentanza è di grado superiore a quella concernente gli alimenti e bevande. Ritornando agli omaggi non rientranti tra quelli di piccole dimensioni, abbiamo detto che la loro cessione è soggetta a Iva e a questo proposito l’impresa può scegliere tra le seguenti alternative: a) emissione della fattura per ogni singola operazione con rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 con rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. Il cliente, che pagherà al fornitore l’imposta avrà la possibilità di portare in detrazione l’Iva pagata qualora detraibile; b) emissione della fattura per ogni singola operazione senza rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 senza rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. In questo caso l’Iva addebitata in fattura e non richiesta al cliente sarà un costo indeducibile per il cedente, mentre il cessionario registrerà la fattura nel registro degli acquisti senza detrarsi l’Iva;
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c) emissione di un’autofattura singola per ciascuna cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese; d) annotazione giornaliera nel registro degli omaggi delle consegne effettuate con l’indicazione del cessionario, del valore dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta. Le prime due ipotesi trovano scarsa applicazione sia per ragioni di garbo sia per motivi operativi. Segnaliamo che alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 88 del 2009, la base imponibile per le cessioni gratuite non è più rappresentata dal valore normale bensì dal prezzo di acquisto. La base imponibile sarà pertanto rappresentata dal costo di acquisto o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si compie la consegna. Beni non rientranti nell’attività dell’impresa La lettera h) dell’articolo 19-bis-1 del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva sulle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi, escluse quelle sostenute per acquistare beni di costo unitario non superiore a € 50. In generale quindi, l’Iva per l’acquisto di beni da dare in omaggio non è detraibile, salvo che il costo sia contenuto nel predetto limite, nel qual caso la detrazione è consentita purché gli omaggi siano qualificabili come spese di rappresentanza. Le spese di costo unitario superiore a € 50 e destinate all’acquisto di beni da distribuire gratuitamente sono considerate spese di rappresentanza e come tali non consentono la detrazione dell’imposta. Qualora i beni da destinare a omaggio non siano classificabili tra le spese di rappresentanza, perché ad esempio sono consegnati ai dipendenti e quindi sono considerati costi del personale, valgono le limitazioni previste dall’art. 19 bis 1 comma 1 lett. f). La successiva cessione gratuita è un’operazione esclusa da Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72. Pertanto alla consegna del bene
non sarà necessario emettere alcun documento fiscale. Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, si consiglia l’emissione di un DDT o la predisposizione di un documento attestante la destinazione dei beni. Per individuare il momento impositivo dal punto di vista Iva, momento rilevante sia per l’esigibilità dell’imposta che per la sua detraibilità, si dovrà fare riferimento all’art. 6 del DPR 633/72 per le operazioni nazionali e all’art. 39 del D.L. 331/93 per quelle comunitarie. In pratica per le cessioni interne si farà riferimento al momento della consegna o spedizione mentre per quelle comunitarie ci si dovrà basare sull’inizio del trasporto o spedizione. A questo proposito si deve considerare che per la detrazione dell’imposta esercitata in un periodo successivo a quello in cui la stessa è divenuta esigibile, si devono considerare le condizioni previgenti, vale a dire quelle esistenti al momento della nascita del diritto alla detrazione.
LE CESSIONI GRATUITE IN AMBITO UE Le cessioni a titolo gratuito non costituiscono operazioni intracomunitarie per mancanza del requisito dell’onerosità previsto dal D.L. 331/93. Conseguentemente si rende applicabile la disciplina interna prevista del DPR 633/72 così come sopra indicato.
LE CESSIONI GRATUITE EXTRA UE Le cessioni di beni a titolo gratuito verso paesi non appartenenti all’Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione a norma dell’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72. Ai fini della non imponibilità occorre che l’esportazione sia supportata dalla relativa documentazione doganale. A tal fine gli uffici doganali accettano fatture con l’indicazione “unicamente ad uso doganale” o “fattura pro forma”.
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(PZ)
Diritto annuale CCIAA Con nota del 15 novembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad aggiornare gli importi del diritto annuale 2017 per i soggetti iscritti al Registro delle imprese, confermando la prescrizione contenuta all’art. 28, comma 1 del decreto legge 90/2014 (convertito con modificazioni nella legge 114/2014) che, a decorrere dal 2017, ha previsto una riduzione del 50%.
FISSATI GLI IMPORTI DOVUTI PER IL 2017
MISURE FISSE DEL DIRITTO ANNUALE IMPORTI 2017 SEDE
UNITÀ LOCALI
Imprese che pagano in misura fissa Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale - (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) - Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria
€ 44,00 € 100,00
€ 8,80 € 20,00
€ 100,00 € 50,00 € 100,00 € 15,00
€ 20,00 € 10,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa - - - -
Società semplici non agricole Società semplici agricole Società tra avvocati (d.lgs. 96/2001) Soggetti iscritti al REA
Imprese con sede principale all’estero per ciascuna unità locale/sede secondaria
€. 55,00
Le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (si tratta delle società di capitali, società di persone e società cooperative), applicano al fatturato 2016 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arroton-
dati secondo il criterio individuato nella nota del MISE n. 19230 del 30.3.2009 (valido anche per le imprese individuali– prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione di decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi). Di seguito, si riportano le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare nei calcoli:
SCAGLIONI DI FATTURATO DA EURO
A EURO
ALIQUOTE
1
0
100.000
200,00 in misura fissa (*)
2
100.001,00
250.000,00
0,015%
3
250.001,00
500.000,00
0,013%
4
500.001,00
1.000.000,00
0,010%
5
1.000.001,00
10.000.000,00
0,009%
6
10.000.001,00
35.000.000,00
0,005%
7
35.000.001,00
50.000.000,00
0,003%
8
50.000.001,00
E oltre
0,001, fino ad un massimo di 40.000 € (**)
PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 22 - 15 dicembre 2016
(*) La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 €, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000 €, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €.100,00 (**) L’importo massimo da versare è soggetto alla riduzione del 50%, per cui in nessun caso sarà superiore a 20.000 €
In merito alla scadenza per il versamento, ricordiamo che coincide con il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale deve essere versato al momento della presentazione della domanda di iscrizione oppure, con modello F24, entro 30 gg dalla stessa. (C)
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Trasmissione telematica dati L’OPZIONE PER I DATI DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI Con un comunicato stampa del 9 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha informato che, a partire dal 13 dicembre 2016, i contribuenti che intendono esercitare l’opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, posso-
no farlo on line tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’opzione - fanno sapere le Entrate - resterà valida per tutto il 2017 e per i 4 anni successivi, e potrà essere esercitata accedendo alla piattaforma “Fatture e corrispettivi”, dal sito internet delle Entrate, utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel, la propria Carta Nazionale dei servizi oppure attraverso Spid, il Sistema Pubblico di identità digitale. Trattandosi del primo anno di operatività della misura, ci sarà tempo fino al 31 Marzo 2017 per operare la scelta, con riferimento alle fatture e ai corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di imposta 2017 e nei 4 anni successivi. (C)
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Progetto HEaD
ASSEGNISTI DI RICERCA FINANZIATI DALLA REGIONE PER LE IMPRESE Il Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico Friuli Innovazione segnala che l’Università degli studi di Udine, l’Università degli studi di Trieste e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste partecipano congiuntamente alla realizzazione del progetto HEaD “Higher education and development”, Operazione 2 - finanziato con il POR FSE 2014-2020, Asse 3, Programma specifico n. 25 (di seguito bando HEaD). Il progetto si prefigge di: a) favorire il rafforzamento del sistema scientifico regionale e la sua attrattività anche a livello internazionale; b) favorire le relazioni tra il sistema universitario e della ricerca e il tessuto economico, produttivo e sociale; c) potenziare la domanda di ricerca e di innovazione espressa dal sistema economico e il rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico e di diffusione dell’innovazione per conseguire obiettivi di competitività; d) contribuire all’inserimento occupazionale dei destinatari, inserendoli sin dalle prime fasi dei loro percorsi formativi in progetti di valore scientifico; e) sostenere la formazione nel campo della ricerca e del trasferimento delle conoscenze al tessuto economico, produttivo e sociale.
FINALITÀ ED OGGETTO DELL’INTERVENTO Il bando HEaD intende selezionare progetti di ricerca presentati da imprese da sviluppare mediante il supporto di assegnisti di ricerca (art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240). Il numero o le annualità di assegni di ricerca selezionabile e la relativa durata sono indicati nell’allegato 1 al bando HEaD.
I progetti dovranno essere coerenti con le aree della strategia di specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia (aree S3) e delle sue Traiettorie di sviluppo e con le altre indicazioni riportate nel citato all. 1.
CANDIDATURA E SELEZIONE Il processo di candidatura prevede due fasi, entrambe condotte tramite la pubblicazione di specifici bandi: una destinata alle imprese, di cui qui ci si occupa, e una per i beneficiari (assegnisti per lo svolgimento di attività di ricerca). Nella prima fase le imprese possono candidarsi e presentare le proposte progettuali che saranno sviluppate da assegnisti di ricerca. Ogni Ateneo regionale esaminerà le candidature pervenute, sulla base di determinati criteri indicati tramite commissioni. Ultimata la selezione ogni Ateneo pubblicherà al proprio Albo ufficiale l’esito della selezione per le candidature di competenza e invierà idonea comunicazione alle imprese interessate. Nella seconda fase, ad avvenuta stipula di un documento d’intesa con le imprese selezionate per disciplinare il rapporto tra le parti (v. all. 2 al bando HEaD), gli Atenei regionali procederanno a: - emanare i bandi per la selezione degli assegnisti di ricerca, ai sensi della normativa e dei regolamenti interni dei singoli Atenei in materia; - valutare tramite commissioni le candidature, sulla base dei requisiti richiesti e della loro coerenza rispetto alle proposte progettuali. Gli Atenei regionali pubblicheranno l’esito della selezione ai propri Albi ufficiali, invieranno le previste comunicazioni e, infine, stipuleranno il rapporto contrattuale con gli assegnisti di ricerca.
REQUISITI DI ACCESSO DELLE IMPRESE Oltre che rientrare nelle aree S3, le imprese devono possedere i seguenti requisiti per essere ammesse alle procedure selettive: - avere sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia; - essere in possesso dei requisiti di natura soggettiva previsti per la partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero di non trovarsi in una delle clausole
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di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (disciplina sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Le imprese selezionate sono tenute a mettere a disposizione dell’assegnista di riferimento le strutture e gli strumenti utili per la realizzazione del progetto di ricerca ed un servizio di tutoraggio svolto dal proprio personale, fermo restando che rimane in capo all’Ateneo referente la responsabilità del coordinamento e la supervisione dell’attività di ricerca attraverso il proprio personale docente/ricercatore.
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE Le imprese potranno sottoporre la loro candidatura compilando e inviando il modulo allegato al bando HEaD (all. 3) entro le 12.00 del 31 gennaio 2017 secondo la modalità indicata al più volte citato all. 1. Ciascuna impresa potrà beneficiare di un massimo di 3 assegni di ricerca per ciascun Ateneo regionale, riferiti comunque a progetti di ricerca distinti. Il modulo dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’impresa e dovrà essere accompagnato da una manifestazione d’interesse alla realizzazione del progetto espressa dal ricercatore/docente di riferimento (che sarà il supervisore dell’assegnista di ricerca), indicato nella candidatura. Tutte le informazioni fornite ai fini della selezione saranno utilizzate dagli Atenei regionali esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti di cui al presente bando. Le comunicazioni e scambi di informazioni relativi alla presente selezione saranno effettuati per iscritto mediante posta elettronica certificata o tramite posta elettronica o raccomandata a.r.
PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE Le candidature pervenute saranno preliminarmente esaminate al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti e l’osservanza nei termini previsti dal bando HEaD. Le candidature non ammesse riceveranno formale comunicazione di esclusione. Al fine di condurre la fase di valutazione, ogni Ateneo procederà alla nomina di commissioni, secon-
do le modalità previste dall’art. 2. La nomina delle Commissioni sarà effettuata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature. Le candidature saranno suddivise da ciascun Ateneo per area tematica ed esaminate dalle commissioni secondo i criteri indicati nell’all. 1 al bando HEaD. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è 100 (100/100). I progetti saranno considerati finanziabili se ottengono un punteggio uguale o superiore a 70 centesimi (70/100). I progetti saranno finanziati in base all’ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione. E’ motivo di esclusione la non attinenza del progetto alle Aree della strategia di specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia (S3) e delle sue Traiettorie di sviluppo indicate nell’istanza. Al termine della procedura di selezione, l’elenco delle candidature selezionate e quelle valutate positivamente saranno pubblicate all’Albo ufficiale dei singoli Atenei.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE Eventuali risultati dell’attività di ricerca suscettibili di brevettazione e/o protezione di proprietà intellettuale sviluppati dall’assegnista di ricerca resteranno di titolarità esclusiva dell’Ateneo regionale referente ovvero congiunta tra l’Ateneo regionale referente e l’impresa proponente, qualora quest’ultima abbia effettivamente concorso allo sviluppo della soluzione innovativa con l’apporto inventivo di proprio personale.
PUBBLICAZIONE DI BANDI DEI SINGOLI ATENEI Il 25 novembre 2016 gli Atenei regionali hanno emanato i propri bandi per selezionare i progetti presentati dalle imprese e da sviluppare tramite gli assegnisti di ricerca. I bandi sono reperibili sui seguenti siti web: - Università degli studi di Udine: web.uniud. it/ateneo/normativa/albo_ufficiale/776%20 -%202016; - Università degli studi di Trieste: www.units. it/albo/numero/828; - SISSA di Trieste: www.sissa.it/gare/show_ announcements.php?id=2181 e www.sissa.it/ gare/show_announcements.php?id=2182 Tutta la documentazione citata, inclusa la modulistica, e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione RIFORMA DEL FONDO ROTATIVO EX LEGE 29 LUGLIO 1981, N. 384
PREMESSA Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 7 settembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 2016, è stata operata la riforma del Fondo rotativo (di seguito Fondo), istituito dalla legge 29 luglio 1981, n. 384, che concede finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione delle imprese per un’ampia gamma di iniziative che le stesse intendono intraprendere. Non sono previsti contributi in conto capitale. Il Fondo è gestito da un apposto comitato, denominato Comitato agevolazioni, al quale sono affidati, fra gli altri compiti, la fissazione dei criteri, delle modalità operative e delle direttive degli interventi in esame, l’emanazione delle circolari operative che ne disciplinano la concessione nonché la deliberazioni sulle domande di agevolazione. Su questi presupposti il Comitato agevolazioni con deliberazione del 18 ottobre 2016, resa nota con avviso pubblicato sulla G.U. n. 266 del 14 novembre 2016, ha emanato le circolari n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 del 2016 che disciplinano la concessione dei finanziamenti in parola. Le domande di finanziamento per tutti gli strumenti possono essere presentate per posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale o tramite il Portale della Simest spa (www.portalesimest.it). Qui di seguito si riferisce sui contenuti essenziali del d.i. 21 ottobre 2016 e delle menzionate circolari del Comitato agevolazioni.
INIZIATIVE AGEVOLABILI E REGIME DI AIUTO Sono ammesse ai finanziamenti del Fondo rotativo le seguenti iniziative: a) programmi di inserimento nei mercati extra U.E., aventi caratteristiche di investimento
finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; b) studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra U.E., nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; c) altri interventi prioritari a favore dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, quali: 1) il miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese, al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri; 2) iniziative promozionali per la partecipazione a fiere e/o mostre sui mercati extra U.E. (marketing e/o promozione del marchio italiano). Tutti i finanziamenti agevolati sono concessi secondo il regime “de minimis”. a) Programmi di inserimento extra UE (circolare n. 4/2016) Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere progetti di inserimento in paesi extra UE, attraverso l’apertura di strutture (ufficio - show room – negozio - corner) per la diffusione o il lancio dei prodotti/servizi ovvero il potenziamento di strutture già esistenti. Beneficiarie sono tutte le imprese con sede legale in Italia, in forma singola o aggregata. Il finanziamento ha una durata massima di 6 anni, di cui 2 di preammortamento, e copre il 100% delle spese preventivate, fino ad un massimo di 2.500.000 euro e non può, comunque, superare il 25% del fatturato medio degli ultimi 3 anni. Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento (consultabile sul sito della Simest spa, www.simest.it; al momento in cui si scrive è pari allo 0,05%) con limite a zero. Sono ammissibili al finanziamento le spese
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sostenute dalla data di presentazione della domanda sino a 24 mesi dopo la stipula del contratto di finanziamento e, più precisamente: - spese di funzionamento della struttura estera (affitto, allestimento, gestione et c.), compreso il personale in loco; - spese per attività promozionali (partecipazione a fiere/mostre, pubblicità et c.), comprese quelle sostenute anche in area U.E., purché risultino collegate alla realizzazione del progetto. E’ riconosciuta una quota forfettaria del 30% sul totale delle spese ammesse, per spese generali non documentabili. Il finanziamento agevolato deve essere garantito in tutto o in parte attraverso le consuete forme di garanzia, inclusi i confidi, meglio se convenzionati con Simest spa. Le piccole e medie imprese e le c.d. a media capitalizzazione (MID CAP, imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000) possono ottenere riduzioni di garanzia in funzione della classe di valutazione “scoring” dell’impresa fino a un massimo dell’80%. Questa percentuale può anche essere superiore nel caso di intervento del Fondo crescita sostenibile, per il quale si rinvia al sito web di Simest spa www.simest.it). Il finanziamento è concesso secondo le seguenti modalità: - la prima erogazione, per un importo minimo del 10% del finanziamento, deve essere richiesta entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto, previa presentazione della distinta delle spese sostenute e da sostenere per un periodo di 6 mesi dalla data di stipula del contratto; - le erogazioni successive possono essere richieste, con gli stessi limiti e modalità; complessivamente la prima erogazione e le successive, salvo l’ultima a saldo, non devono superare il 70% del finanziamento; - l’importo a saldo è erogato, a condizione che le spese sostenute superino l’importo già erogato, sulla base della rendicontazione finale dell’impresa. b) Studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati a investimenti extra U.E. e relativa assistenza tecnica (circolare n. 5/2016) Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere: - studi di fattibilità per verificare l’opportunità e le modalità di investimenti commerciali o produttivi in paesi extra UE;
- la realizzazione di programmi di assistenza tecnica, destinata alla formazione del personale, collegati ad investimenti italiani in Paesi extra UE. Beneficiarie sono tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata. Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate entro un massimo di: - euro 150.000 per studi collegati ad investimenti commerciali; - euro 300.000 per studi collegati ad investimenti produttivi; - euro 300.000 per assistenza tecnica e, comunque, fino al 12,5% dell’importo del fatturato dell’ultimo triennio. Il finanziamento ha una durata massima di 4 o 5 anni con 18 mesi di preammortamento Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente, alla data della delibera di concessione del finanziamento con limite a zero. Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda sino a 12 mesi dopo la stipula del contratto per: - il personale interno; - compensi al personale esterno - viaggi e soggiorni. Il finanziamento agevolato deve essere garantito in tutto o in parte attraverso le consuete forme di garanzia, inclusi i confidi, meglio se convenzionati con Simest spa. Le piccole e medie imprese e le c.d. MID CAP (imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3000) possono ottenere riduzioni di garanzia in funzione della classe di valutazione “scoring” dell’impresa fino a un massimo dell’80% (v. il più volte citato sito web della Simest spa www.simest.it). Il finanziamento è concesso secondo le seguenti modalità: - la prima erogazione, per un importo compreso tra un minimo del 50% fino ad un massimo del 70% del finanziamento concesso, deve essere richiesta entro 3 mesi dalla stipula del contratto; - l’importo a saldo è erogato, a condizione che le spese sostenute superino l’importo già erogato, sulla base della relazione finale dell’impresa completa della distinta analitica delle spese sostenute. c.1) Finanziamenti per migliorare la solidità patrimoniale (circolare n. 6/2016) Il finanziamento agevolato è finalizzato a so-
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stenere la crescita del livello di solidità patrimoniale delle PMI esportatrici per accrescerne la competitività sui mercati esteri. Beneficiarie sono le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali e che abbiano realizzato, nei 3 esercizi precedenti la domanda di finanziamento, un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 35% del fatturato totale. La solidità patrimoniale dell’impresa è misurata attraverso l’indice di copertura delle immobilizzazioni che è dato dal rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette. Obiettivo dell’agevolazione è l’innalzamento di tale indice. Il finanziamento ha una durata massima di 7 anni, di cui 1 o 2 di preammortamento, ed è concesso fino ad un massimo di 400.000 euro entro il limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa. Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento con limite a zero. Il finanziamento agevolato deve essere garantito in tutto o in parte in funzione del livello di solidità patrimoniale dell’impresa attraverso le consuete forme di garanzia, inclusi i confidi, meglio se convenzionati con Simest spa. L’intervento del Fondo crescita sostenibile può ridurre la quota di finanziamento da garantire. Il finanziamento è concesso secondo le seguenti modalità: - erogazione, in unica soluzione, entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto, del 100% del finanziamento, al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento; - rimborso del finanziamento con tasso agevolato per le società che alla verifica, effettuata sui dati del primo o secondo bilancio successivo approvato, risultino aver incrementato il livello di solidità patrimoniale. L’esito della verifica determina, comunque, differenti modalità di rimborso (per i particolari v. il più volte citato sito web della Simest spa: www.simest.it). c.2) Finanziamenti per iniziative promozionali (circolare n. 7/2016) Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese ad una o più fiere e/o mostre nei paesi extra UE. Beneficiarie sono le piccole e medie imprese
aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata. Il finanziamento ha una durata di 3/5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento, copre il 100% delle spese preventivate, fino ad un massimo di 100.000 euro. Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento con limite a zero Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda sino a 12 mesi dalla data della stipula del contratto. Spese ammissibili: per l’area espositiva, per la logistica, spese promozionali e per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra (come da elenco allegato alla circolare operativa del Comitato agevolazioni). Per il finanziamento agevolato non è richiesta alcuna garanzia salvo che per la quota eccedente l’importo del margine operativo lordo registrato dall’impresa nell’ultimo bilancio approvato. Il finanziamento è concesso, secondo le seguenti modalità: - la prima erogazione, per un importo massimo del 70%, deve essere richiesta entro tre mesi dalla stipula del contratto; - l’importo a saldo è erogato a condizione che le spese sostenute superino l’importo già erogato, sulla base della rendicontazione delle spese sostenute.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di finanziamento agevolato sono istruite mediante procedura a sportello. L’impresa presenta la richiesta di finanziamento a Simest spa attraverso il Portale dei finanziamenti (www.portalesimest.it, di seguito Portale). Una volta completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa, va inviato attraverso il Portale stesso o tramite PEC. In alternativa è possibile l’invio cartaceo con i mezzi tradizionali. Al termine dell’istruttoria, la richiesta di finanziamento è sottoposta al Comitato agevolazioni, sulla base di un criterio cronologico, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Comitato agevolazioni delibera in merito alla concessione del finanziamento ed alle relative garanzie. A seguito della delibera e della stipula del contratto di finanziamento, Simest spa provvede all’assunzione delle garanzie e procede alle relative erogazioni.
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Le domande di finanziamento per tutti gli strumenti possono essere presentate anche per posta, (raccomandata a.r.). Attraverso il Portale le imprese possono anche ricevere assistenza on line, avvalendosi di percorsi guidati. Inoltre, le imprese potranno simulare la propria valutazione per avere una prima indica-
zione di massima sull’accesso al finanziamento e sulle relative condizioni. Copia del d.i. 21 ottobre 2016, delle circolari applicative e di ogni altro atto citato possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente ad ogni altra informazione. (AdT)
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2016 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
99,7
0,125000
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
99,5
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
99,6
0,375000
APRILE
15.04
14.05
0,500
99,6
0,500000
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
99,7
0,6250
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
99,9
0,75000
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
100,0
0,945093
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
100,2
1,220234
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
100,0
1,195093
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
100,0
1,320093
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
100,0
1,445093
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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Albo gestori rifiuti
CRITERI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Con Delibera n. 05/ALBO/CN del 3 novembre 2006, l’Albo Gestori Ambientali indica i criteri e requisiti per l’scrizione, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, rispettivamente raccolta e trasporto rifiuti urbani, raccolta e trasporto di ri-
fiuti speciali non pericolosi e raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. La Delibera individua le dotazioni minime di veicoli e personale per l’iscrizione alla categoria 1, la capacità finanziaria per l’iscrizione alla categoria 1 e 5. Le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della delibera rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano altresì valide le domande d’iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore della sopracitata deliberazione le quali sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni. La Delibera n. 05/ALBO/CN entrerà in vigore il 1° febbraio 2017. (AB)
PAG. 26 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 22 - 15 dicembre 2016
Energia: elettricità COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2017 PER CONSUMATORI DOMESTICI E PICCOLE IMPRESE Dal 2007 i consumatori domestici e le piccole imprese possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. La partecipazione al mercato libero però necessita di un certo grado di informazione e consapevolezza che il consumatore deve acquisire. Per facilitare questo processo l’Autorità ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2017, la Tutela SIMILE al fine di accompagnare il consumatore verso il mercato libero e guidarlo nella scelta di una offerta semplice, consentendogli di comprendere le modalità ed i meccanismi per poter poi scegliere consapevolmente il proprio fornitore. Al cliente finale che non sceglie il proprio fornitore di mercato libero, anche attraverso la Tutela SIMILE, continuano ad essere applicate le condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità per il servizio di Maggior Tutela.
TUTELA SIMILE La Tutela SIMILE è una particolare tipologia di contratto di fornitura di energia elettrica di durata di 12 mesi non rinnovabile. Tale contratto pur basandosi sul mercato libero, è composto da condizioni contrattuali definite dall’Autorità, obbligatorie ed omogenee per tutti i venditori. Le condizioni economiche saranno analoghe a quelle del servizio di Maggior Tutela ma con la riduzione di un bonus una tantum - qualora il contratto perduri per tutti i 12 mesi - diverso da fornitore a fornitore, che verrà applicato nella prima bolletta Per tale ragione le offerte di Tutela SIMILE saranno facilmente confrontabili tra loro e con il servizio di Maggior Tutela. Dal 1° gennaio 2017 tutti i clienti domestici e le piccole imprese, attualmente serviti in Maggior Tutela, potranno scegliere il contratto di Tutela SIMILE. Il contratto di Tutela SIMILE sarà un contratto
web, che potrà essere stipulato con il fornitore, in maniera semplice e intuitiva attraverso il sito dedicato, gestito da Acquirente Unico, che sarà disponibile dal 1° gennaio 2017. Sul sito, il cliente potrà scegliere in modo facile tra un numero limitato di offerte commerciali, semplici e standard, ordinate in funzione del valore del bonus una tantum offerto dai venditori. Il cliente potrà aderire alla Tutela SIMILE fino al 30 giugno 2018 e la fornitura avrà una durata massima di 12 mesi. Alla scadenza del contratto il cliente potrà scegliere se rimanere con lo stesso fornitore sottoscrivendo una nuova offerta di mercato libero oppure potrà stipulare un contratto di mercato libero con un fornitore diverso. In caso di mancata conclusione di un nuovo contratto, il cliente finale resterà con il fornitore ammesso alla Tutela SIMILE e gli saranno applicate condizioni contrattuali ed economiche di mercato libero in base ad una struttura standard definita dall’Autorità. Resta salva la facoltà del cliente finale di richiedere di rientrare nel servizio di Maggior Tutela.
MAGGIOR TUTELA Dal 1° gennaio 2017 cambiano alcune condizioni del servizio di Maggior Tutela, che sarà sempre riservato alle famiglie e alle piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro). Potranno ancora accedere alla Maggior Tutela, cosi come oggi, i clienti aventi diritto che ne fanno richiesta, che non hanno sottoscritto offerte sul mercato libero o che si trovano, per qualsiasi causa, senza un fornitore di energia elettrica sul mercato libero.
RISPETTO A OGGI, DAL 1° GENNAIO 2017 - Il prezzo sarà sempre calcolato trimestralmente; tuttavia il metodo utilizzato sarà caratterizzato da un più immediato allineamento con i costi di approvvigionamento sostenuti per servire i clienti. - Le altre condizioni contrattuali non subiranno variazioni. Il servizio di Maggior Tutela resterà in vigore fino alla sua rimozione ex-lege.
PAG. 27 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 22 - 15 dicembre 2016
(C)
SOA: rinnovo per la Calor srl DAGLI ANNI ‘90 LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SI DIVERSIFICA, COMPRENDENDO ANCHE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COMPLESSI DI CLIMATIZZAZIONE E SUPERVISIONE REMOTA Rinnovo triennale per la Calor srl, con sede in Pasian di Prato (UD), via Marano n. 44 che ha rinnovato l’attestazione per la categoria OG11 la classifica III bis pari a 1.500.000 Euro. La categoria OG 11 classifica III bis le permetterà di eseguire fino ad un importo di euro 1.800.000 gli impianti tecnologici, categoria che riguarda, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. L’azienda nasce il 1° aprile 1984 come Calor S.n.c., dall’esperienza pluriennale nel settore dell’impiantistica civile e industriale maturata da Flavio Pellegrini, Aldo Buttazzoni e Loris Cedolin, i tre soci fondatori. L’Azienda si rivolge inizialmente, nell’ambito locale, alla progettazione e all’installazione di impianti civili. Nel 1986 il raggio d’azione dell’Azienda viene ampliato all’estero, principalmente verso l’est europeo e l’ex Unione Sovietica, con i primi due cantieri industriali. Negli anni successivi i cantieri si susseguono, estendendosi dalla Siberia al Mar Nero, fino al Kazakistan. Le realizzazioni più significative comprendono: - impianto di riscaldamento per un hangar e per il Centro Doganale con uffici e magazzini all’aeroporto Domodedovo (Mosca); - impianto di riscaldamento, idrico, sanitari e impianto di deferrizzazione dell’acqua per tre alberghi (Surgut e Nefteyugansk, Siberia); PAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2016
- impianto di riscaldamento al servizio di un hangar per la riparazione degli aeromobili nell’aeroporto di Alma Ata (Kazakistan). Dagli anni 90 la tipologia di attività si diversifica, comprendendo anche la realizzazione di impianti complessi di climatizzazione e supervisione remota. L’Azienda comincia a realizzare all’estero impianti meccanici “chiavi in mano” per piccoli complessi industriali finalizzati alle lavorazioni di generi alimentari. Nei primi anni duemila l’attività inizia a rivolgersi anche alla realizzazione di impianti complessi per centri commerciali di grandi dimensioni. Coerentemente con la progressiva espansione del giro d’affari, Calor S.n.c. modifica la propria forma societaria per assumere quella di Società a Responsabilità Limitata, naturalmente mantenendo la stessa struttura sociale e lo stesso organico. La crescita dell’Azienda prosegue con il conseguimento, nel 2003, della certificazione UNI EN ISO 9001 per il proprio sistema di gestione della qualità. Nel 2005 viene avviato il primo cantiere in Africa, nel quale vengono realizzati gli impianti di climatizzazione, idrico e scarichi del nuovo Parlamento di Bata, Guinea Equatoriale. Nel 2009 viene avviato il primo cantiere in Romania. L’Azienda sviluppa gli impianti tecnologici (riscaldamento e raffrescamento a soffitto per gli interni e raffrescamento adiabatico per i terrazzi esterni) a servizio di una palazzina di quattro piani ad uso uffici e abitazione situata nel centro di Bucarest. Nell’ottica di un continuo miglioramento e crescita nel 2010 l’Azienda decide di espandere ulteriormente le proprie Attività nel settore pubblico, e con l’assistenza della nostra Associazione ha ottenuto l’attestazione S.O.A. per partecipare alle gare d’appalto pubbliche nelle categoria OG 11. Con due sedi operative, un organico di oltre 35 persone e avvalendosi di qualificate collaborazioni esterne, oggi Calor S.r.l. è in grado di soddisfare qualunque richiesta relativa alla realizzazione di impianti idrici, temici, sanitari, gas, antincendio e climatizzazione in ambito civile, commerciale e industriale. (CS)
ANAC: formazione elenchi delle imprese (2a parte) LA STAZIONE APPALTANTE ASSICURA L’OPPORTUNA PUBBLICITÀ DELL’ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE DEL MERCATO, SCEGLIENDO GLI STRUMENTI PIÙ IDONEI L’ANAC, con Delibera 1097/2016 del 26 ottobre 2016, ha pubblicato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Vediamo in particolare cosa l’ANAC va a regolamentare su queste importanti, per le imprese, linee guida.
LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2016
La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. Successivamente la procedura si articola in tre fasi: a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; c) stipulazione del contratto. L’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori In via preliminare, si indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità
di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. L’avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2016
che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante. Gli elenchi di operatori economici vigenti, pos-
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sono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni. Le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico. Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall’avviso. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/ finanziaria e tecnico/professionale. Il confronto competitivo Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell’affidamento. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del prinPAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2016
cipio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno: a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco; c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; f) la misura delle penali; g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; h) l’eventuale richiesta di garanzie; i) il nominativo del RUP; j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000. La stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti. L’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di PAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2016
indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000. La stipula del contratto Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016.
LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO L’art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all’art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
La procedura delineata ricalca quella dettata all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice ed esplicitata nel paragrafo precedente delle presenti linee guida, con l’estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento. Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell’intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affi-
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damenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. Ai sensi dell’art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. La procedura per l’affidamento di lavori servizi e forniture di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016 è del tutto simile a quella di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), come esplicitata al paragrafo precedente delle presenti Linee guida. L’invito è rivolto ad almeno dieci operatori. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. (fine) (CS)
Scambi fra Soci
VENDITA TERRENO INDUSTRIALE
L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ...
Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione. Il dott. Fabio Bitussi, curatore fallimentare della Troppina Costruzioni srl, ci chiede di segnalare la disponibilità per la vendita di un terreno industriale sito nel Comune di Campoformido di proprietà del fallimento della ditta sopra indicata. L’avviso di vendita è già stato caricato anche sulla data room del sito del Tribunale di Udine. (CS)
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Blue Tongue Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la macellazione degli animali sensibili nel periodo natalizio. Proroga temporanea del tempo di attesa per macellazione. Vitellone e/o scottona a i cereali Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il piano di controllo per la produzione del Vitellone e/o Scottona ai cereali.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Varietà Mais Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione della denominazione di varietà di mais iscritte al registro nazionale. Nuova varietà cereali Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di cereali a paglia nel registro nazionale. Olio di oliva La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Importazione Spezie, arachidi, nocciole, fichi secchi La Commissione europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 884/2014 stabilendo condizioni particolari per l’importazione di spezie dall’Etiopia, di arachidi dall’Argentina e di nocciole dall’Azerbaigian e che modifica le condizioni particolari per l’importazione di fichi secchi e di nocciole dalla Turchia e di arachidi dall’India.
BEVANDE Consorzi vini Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61.
COMMERCIO Pagamento accisa Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto di fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2016.
ETICHETTATURA Chiarimenti interpretativi reg. 1169/2011 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la nota concernente alcuni chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Chiarimenti dichiarazione nutrizionale reg. 1169/2011 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare concernente le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19.
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI Protezione indicazioni geografiche UE e Islanda Il Consiglio ha pubblicato la decisione relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.
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PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Arancia del Gargano Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Arancia del Gargano”. Controlli Mozzarella STG Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’autorizzazione all’organismo di controllo “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita “Mozzarella”, registrata in ambito Unione europea. Anguria Reggiana Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente l’iscrizione della denominazione «Anguria Reggiana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Burrata di Andria (IGP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento di esecuzione recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Burrata di Andria (IGP)].
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Influenza aviaria La Commissione ha pubblicato la decisione relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri. Focolai influenza aviaria La Commissione ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri. Controlli Ufficiali La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pub-
blicato le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del reg. 882/2004 e 854/2004. Influenza aviaria Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria a bassa patogenicità. Focolaio LPAI 2016. Elementi di informazione. Peste suina La Commissione ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. Controlli ufficiali La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l’elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni.
ZOOTECNIA Additivi per mangimi La Commissione ha pubblicato il regolamento relativo all’autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali. oOo
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 49, dal 5 all’11 dicembre 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 72 notifiche, di cui 26 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due sole allerte avviate dall’Italia, una relativa ad anatre eviscerate e congelate provenienti dall’Ungheria contaminate da Salmonella typhimurium, la seconda relativa a contaminazione elevata di Escherichia coli in vongole veraci prodotte in Italia e distribuite in Germania.
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Autotrasporto. Validità autorizzazioni internazionali PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI DEL 2016. NOTA MINISTERIALE Si segnala che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalità con nota prot. n. 21657 del 7 dicembre 2016 ha prorogato al 31 gennaio 2017 la validità delle autorizzazioni internazionali al trasporto di cose relative al 2016. Dalla proroga sono escluse le autorizzazioni per la Svizzera, Kyrgyzstan e Israele che decadranno, invece, alla naturale scadenza del 31 dicembre 2016. Copia della nota ed eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL NOVEMBRE 2016 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 19/2016, p. 55, per segnalare che il 14 dicembre 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di novembre 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel novembre 2016 (pari a 1327,16 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,087 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);
- 0,873 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI OTTOBRE 2016
(C)
ANNI E MESI
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI 0,1
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
(Base 2010 = 100) 2015
Ottobre
107,2
0,0
n. 276 del 26 novembre 2015
Novembre
107,0
0,0
0,2
n. 302 del 30 dicembre 2015
Dicembre
107,0
0,0
-0,1
n. 23 del 29 gennaio 2016
Media
107,1 (Base 2015 = 100)
2016
Coefficiente di raccordo tra le basi
1,071
Gennaio
99,7
0,3
-0,5
n. 65 del 18 marzo 2016
Febbraio
99,5
-0,2
-0,6
n. 75 del 31 marzo 2016
Marzo
99,6
-0,3
-0,5
n. 99 del 29 aprile 2016
Aprile
99,6
-0,4
-0,7
n. 126 del 31 maggio 2016
Maggio
99,7
-0,4
-0,5
n. 143 del 21 giugno 2016
Giugno
99,9
-0,3
-0,4
n. 184 dell’8 agosto 2016
Luglio
100,0
-0,1
-0,2
n. 214 del 13 settembre 2016
Agosto
100,2
-0,1
-0,2
n. 239 del 12 ottobre 2016
Settembre
100,0
0,1
0,0
n. 261 dell’8 novembre 2016
Ottobre
100,0
-0,1
-0,1
n. 279 del 29 novembre 2016
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Scadenze aziendali gennaio 2017 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI GENNAIO 2017
MARTEDÌ 10 FASDAPI - Scade il termine del versamento delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Quadri ai sensi dell’art. 89 del Ccnl Unionmeccanica - Confapi e delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Dirigenti e ai Quadri superiori ai sensi dell’art. 12 ccnl Confapi – Federmanager. INPS - Versamento contributi lavoratori domestici.
GIOVEDÌ 12 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE - Scade il termine per la liquidazione ai dipendenti delle retribuzioni del mese di dicembre. Il pagamento di salari e stipendi effettuato oltre il termine del 12 gennaio comporta lo spostamento al 2017 della competenza del mese di dicembre.
DOMENICA 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di dicembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
LUNEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi pagati nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi,
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il modello unico di pagamento fisco/Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2016 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2016. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. INPS FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre novembre/dicembre 20156- codice bimestre 615.
VENERDÌ 20 PREVINDAPI - Scadenza del versamento dei contributi Previndapi relativi al quarto trimestre 2016, ovvero per i mesi di ottobre, novembre, dicembre.
LUNEDÌ 23 FONDAPI - Scade il termine per il versamento FONDAPI per il bimestre novembre/dicembre 2016 - codice bimestre 615.
MERCOLEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il
termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di dicembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al quarto trimestre 2016. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
LUNEDÌ 30 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2017 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 dicembre 2016.
MARTEDÌ 31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Scade il termine per il pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità. L’imposta non è dovuta se entro lo stesso termine viene presentata denuncia di cessazione. IVA - IMBALLAGGI NON RESTITUITI - Scade il termine per l’emissione, ai sensi del D.M. 11 agosto 1975, della fattura “globale” relativa agli imballaggi e recipienti di cui all’art. 15 primo comma n. 4 del D.P.R. 633/1972 non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di dicembre.
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CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente.
LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
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(PZ-FT)