NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 22 15 dicembre 2017
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
INDUSTRIA 4.0, assistenza dell’Associazione alle imprese nella pianificazione degli interventi
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 22 15 dicembre 2017
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Il collegato alla finanziaria
6
Modelli Intrastat
9
Iper-ammortamento
11
Tasso interesse legale
12
Contributi al trasporto combinato marittimo
14
Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2017
16
Contratto di subfornitura
17
Trasporto intermodale di rifiuti
18
INAIL - OT24
19
Sportelli informativi territoriali REACH
23
SOA: rinnovo per l’Elettronova
24
ANAC: primi bandi tipo
25
In vigore i nuovi CAM per l’edilizia pubblica (3a parte)
28
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Iniziativa ICE-Confapi per il legno e l’arredo
33
Industria 4.0
34
Albo autotrasporto cose c/t. Quota 2018
37
Autotrasporto. Conseguimento di patente C e della CQC
38
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
39
Scadenze aziendali gennaio 2018
40
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Il collegato alla finanziaria INSERITE ALCUNE NOVITÀ DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
PREMESSA Nel numero 19/2017 di Apinforma ci siano occupati delle novità contenute nel testo originario del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, collegato alla legge di bilancio per il 2018. In sede di conversione del provvedimento, attuato con la legge 172 del 2017, oltre a confermare gli interventi originariamente previsti, sono state inserite alcune novità significative che di seguito riassumiamo. Ci riserviamo di ritornare su singoli argomenti in successivi articoli di approfondimento.
ROTTAMAZIONE RUOLI (ART. 1 COMMI DA 1 A 10-QUATER) Sono stati riaperti i termini per la definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. 193/2016, riguardante la rottamazione delle cartelle esattoriali per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016. Il decreto prevede la riapertura solo per le specifiche situazioni de seguito analizzate. 1) Il primo caso riguarda i contribuenti che, con riferimento alla vecchia rottamazione, hanno presentato regolarmente l’istanza, ma hanno omesso o pagato in ritardo le rate in scadenza nei mesi di ottobre – dicembre 2016. Ricordiamo che il ritardo anche di un solo giorno comportava la decadenza dalla definizione agevolata. La nuova rottamazione prevede per questi soggetti una rimessione in termini, a questo proposito: - l’Agente della riscossione comunicherà al debitore, entro il 30 giugno 2018 l’importo delle rate scadute a non pagate al 31 dicembre 2016; - il debitore dovrà pagare le rate scadute e non pagate entro il 31 luglio 2018. 2) Per i soggetti che non hanno presentato la domanda di definizione entro il 21 aprile 2017 o
se la sono vista rigettare, avranno la possibilità di: - presentare l’istanza di adesione entro il 15 maggio 2018; - l’Agente della riscossione entro il 30 settembre 2018 comunicherà al debitore quanto dovuto per la definizione con riferimento ad ogni singola rata scelta oppure, in caso di respingimento, le ragioni di tale scelta; - eseguire il versamento in tre rate di cui le prime due, pari ciascuna al 40%, nei mesi di ottobre e novembre 2018 e la terza, pari al 20% nel mese di febbraio 2019. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, a decorrere dal 1° agosto 2018, calcolati nella misura del 4,5%. 3) Altra importante novità è la definizione dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, potrà essere attivata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. L’istanza andrà presentata entro il 15 maggio 2018 e il versamento delle somme dovute andrà eseguito in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. In questi casi si dovrà richiedere l’estratto di ruolo sapendo che rileva non la data di presa in consegna dello stesso, ma quella di trasmissione da parte dell’ente creditore. Con la nuova rateizzazione, alla presenza di piani di dilazione alla data di presentazione della domanda, non è richiesto il pagamento delle rate dell’ultimo trimestre 2017. In pratica se si intende aderire alla definizione è possibile sospendere da subito il versamento della rate, magari anticipando la presentazione della domanda rispetto alla data ultima che come sopra indicato scade il prossimo 15 maggio. La presentazione dell’istanza di definizione, oltre ad inibire le azioni di recupero dei carichi oggetto della stessa, sospende tutte le scadenze rateali successive alla data di presentazione della domanda. L’Agente della riscossione entro la fine di marzo 2018 comunicherà al contribuente i carichi
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a ruolo non ancora ufficializzati ed entro il 30 giugno 2018 la liquidazione delle somme dovute con l’indicazione dell’importo delle rate scelte dal debitore. Sono ammesse al massimo 5 rate con scadenze che andranno da luglio 2018 a febbraio 2019. Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione sul proprio portale web www.agenziaentrateriscossione.gov.it, ha recentemente pubblicato i modelli per richiedere l’amissione alla definizione agevolata.
DEFINIZIONE TRIBUTI ENTI LOCALI (ART. 1 COMMA 11 - QUATER) È stata estesa la definizione agevolata di cui sopra anche ai tributi di competenza di Regioni, Provincie e Comuni, la cui omissione o irregolarità sia stata notificata al contribuente entro il 16 ottobre 2017 da parte del Concessionario della riscossione. In questi casi è previsto che entro il 4 febbraio 2018 gli entri locali possono prevedere l’esclusione delle sanzioni stabilendo: - il numero di rate e le relative scadenze, che comunque dovranno esaurirsi entro il 30 settembre 2018; - le modalità di adesione alla definizione; - i termini di presentazione della richiesta; - i termini di trasmissione al debitore, da parte dell’Agente della riscossione, delle somme dovute e delle relative rate. Il mancato o tardivo versamento delle rate, anche di una sola, comporterà il venir meno della definizione e la ripresa dei termini ordinari di riscossione.
SPESOMETRO (ART. 1-TER) Non saranno applicate sanzioni nei confronti dei soggetti passivi Iva per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute riferite al primo semestre 2017, a condizione che l’invio dei dati corretti sia effettuata entro il 28 febbraio 2018. In pratica l’invio del primo semestre viene allineato a quello previsto per il secondo. Per il futuro, inoltre, sarà possibile per i contribuenti scegliere una modalità di invio semestrale in luogo di quello trimestrale. E’ stata inoltre ripristinata la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo relativo alla fatture emesse o ricevute di importo unitario inferiore ai 300 euro.
ESTENSIONE SPLIT PAYMENT (ART. 3) Esteso il meccanismo dello split payment a tutte le
operazioni effettuate nei confronti di società controllate dalla pubblica amministrazione. Nel nuovo obbligo rientreranno: - gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alle persone; - le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche; - le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica; - le società partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment. Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze individuerà le modalità di attuazione dell’estensione che sarà operativa con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018.
BONUS PUBBLICITÀ (ART. 4) E’ stato previsto che una quota dello stanziamento del 2018 riferito al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57 bis del D.L. 50/2017) sia destinata agli investimenti incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, già a partire dallo scorso 24 giugno e fino al 31 dicembre 2017. Per beneficiare del bonus la spesa incrementale deve superare almeno dell’1% quella effettuata sugli stessi mezzi d’informazione nel periodo 24 giugno 2016 – 31 dicembre 2016. Il credito è pari al 75% dell’investimento pubblicitario incrementale, aumentato al 90% per le microimprese, PMI e start up innovative (per maggiori approfondimenti si vada Apinforma n. 18/2017). In sede di conversione del decreto, tra i beneficiari sono stati inseriti anche gli enti non commerciali ed è stato inoltre chiarito che, dal prossimo anno, nel bonus rientreranno anche le campagne pubblicitarie sulla stampa cartacea e on line. In pratica saranno agevolati gli investimenti sulla stampa quotidiana, periodica, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali.
STERILIZZAZIONE INCREMENTO ALIQUOTE IVA (ART. 5) E’ stato modificato il comma 718 dell’art. 1 della legge 190/2014 riguardante l’aumento delle aliquote Iva previsto per il 2018. Più precisamente l’aliquota del 10% sarà aumentata di 1,14 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali dal 1° gennaio 2019. In realtà questi incrementi non dovrebbero trovare applicazione in virtù dell’inserimento nella
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manovra di bilancio di un provvedimento che sterilizzerà completamente l’incremento.
DONAZIONI ALLE ONLUS (ART. 5-TER)
quadriennio 2017 - 2020. Per questi soggetti è previsto che il reddito di lavoro dipendente o autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
Prorogata a tutto il 2017 la deducibilità dal reddito del 10% delle liberalità in denaro erogate in favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale nel limite di 700.000 euro. La deducibilità, prorogata per il solo 2017, in realtà serve da ponte all’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal codice del terzo settore che dovrebbe entrare in vigore nel 2018.
CONFIDI PROFESSIONISTI (ART. 9-BIS)
MUTUO SOCCORSO (ART. 5-QUATER)
E’ stata estesa la possibilità di utilizzare la firma digitale ai fini fiscali per la sottoscrizione di: - atti relativi all’impresa familiare ex art. 230bis C.C.; - gli atti riguardanti operazioni di trasformazione, fusione e scissione societarie; - atti riguardanti trasferimento della proprietà o godimento di imprese.
Ripristinata a quota 1.300 euro annui l’ammontare massimo detraibile al 19% per i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso.
DETRAIBILITÀ ALIMENTI SPECIALI (ART. 5-QUINQUIES) Tra le spese sanitarie detraibili al 19% dall’Irpef, sono state inserite anche quelle riferite all’acquisto di alimenti a fini medici speciali. La detrazione, limitata al 2018 e al 2019 riguarda gli alimenti inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, con esclusione di quelli destinati ai lattanti.
VOLUNTARY RESIDENTI ALL’ESTERO (ART. 5-SEPTIES) Viene prevista una procedura di regolarizzazione volontaria riservata ai soggetti residenti in Italia in precedenza iscritti all’Aire o ex frontalieri per i capitali detenuti su conti esteri. La regolarizzazione riguarda anche i proventi derivanti dalla vendita di immobili detenuti all’estero. E’ richiesta la presentazione di un’apposita domanda entro il 31 luglio 2018 e il versamento a forfait del 3% del valore delle attività in giacenza con riferimento al 31 dicembre 2016.
RIENTRO IN ITALIA DI LAVORATORI (ART. 8-BIS) È stato nuovamente modificato il regime fiscale speciale per i lavoratori “rimpatriati”. Il regime di favore riguarda i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 ed è applicabile per il
Viene riconosciuta la possibilità di partecipare ai Confidi anche ai liberi professionisti che non sono organizzati in collegi o ordini. L’adesione riguarda quindi i professionisti privi di Albo.
FIRMA DIGITALE (ART. 11-BIS)
5 PER MILLE (ART. 17-TER) Dal 2018 potranno beneficiare della destinazione del 5 per mille anche gli Enti parco, gestori delle aree naturali protette.
PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI (ART. 19-OCTIES COMMI 4 E 5) E’ stata attribuita all’Agenzia delle entrate la possibilità di differire i termini riguardanti gli obblighi dichiarativi e comunicativi afferenti tributi di sua competenza. La proroga, adottabile alla presenza di situazioni straordinarie che pregiudichino la regolare esecuzione, non può superare i 60 giorni.
REGISTRI IVA (ART. 19-OCTIES COMMA 6) Nel rispetto di specifiche condizioni, saranno considerati regolari registri Iva delle fatture emesse e ricevute tenuti in formato elettronico anche in assenza di stampa. A questo proposito è tuttavia richiesto che il contribuente, in sede di accertamento, ispezione o accesso dimostri che tali registri siano aggiornati e possono essere stampati a seguito di richiesta dei verificatori. (PZ)
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Modelli Intrastat le semplificazione che interesseranno i modelli Intrastat dal 1° gennaio 2018.
DAL 1° GENNAIO AL VIA LE SEMPLIFICAZIONI
Con l’introduzione dell’obbligo di invio dei dati riferiti alle fatture emesse e ricevute (spesometro), il D.L. 193/2016 aveva previsto l’abrogazione dei modelli Intrastat riferiti sia agli acquisti di beni che di servizi. L’abrogazione non aveva tuttavia considerato che i modelli Intrastat, con riferimento ai soggetti mensili, incorpora una serie di informazioni di carattere statistico per le operazioni intercorse con altri paesi comunitari. Questo leggerezza era da subito stata evidenziata dagli operatori i quali avevano appunto sottolineato la circostanza che l’abrogazione avrebbe dovuto riguardare solo la parte fiscale dei modelli e non la parte statistica. Per porre rimedio al pasticcio, l’art. 13 comma 4-ter del D.L. 244/2016 ha reintrodotto l’obbligo di invio del modello Intrastat relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi per l’anno 2017. Lo stesso articolo 13 ha inoltre previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le seguenti semplificazioni: - l’abolizione dell’obbligo di presentazione del modello Intra - 1 quater e Intra - 2 quater, relativi alle prestazioni di servizi generiche rese e ricevute con controparti comunitarie; - il mantenimento dell’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat per l’acquisto e la cessione di beni anche con riferimento alla parte statistica. Per dare attuazione a queste semplificazioni l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 25 settembre 2017 prot. 194409 ha fornito le indicazioni operative da seguire. Si segnala che il Provvedimento delle Entrate presenta delle differenze rispetto al testo normativo, richiedendo una conseguentemente una copertura legislativa. A prescindere da quest’ultimo aspetto, che sicuramente a breve sarà superato, vediamo quali sono
INTRA 2 - BIS Per quanto riguarda gli elenchi riguardanti gli acquisti di beni in ambito comunitario è stata prevista l’abolizione dei modelli trimestrali, mentre per quelli mensili è stata eliminata la valenza fiscale degli stessi; in definitiva gli elenchi mensili avranno valenza esclusivamente statistica. In definitiva la presentazione con periodicità mensile rimane obbligatoria ai soli fini statistici e solamente quando l’ammontare totale trimestrale degli acquisti comunitari di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, superi i 200.000 euro. In definitiva oltra a dare esclusiva rilevanza statistica ai modelli è stato anche innalzato il limite oltre i quali è obbligatorio presentare l’elenco che, come ricordato, passa dai 50.000 ai 200.000 euro. Se il livello dei 200.000 euro di acquisti comunitari nel o nei trimestri precedenti non viene superato, il modello Intra 2 - bis non dovrà essere presentato.
INTRA 2 - QUATER Le semplificazioni riferite al modello degli acquisti di servizi consistono nell’abolizione degli elenchi riepilogativi trimestrali mentre per quelli mensili viene prevista una valenza esclusivamente statistica. Anche per questi modelli pertanto resta la valenza statistica esclusiva con un incremento dei limiti riguardanti la periodicità di presentazione. E’ ora previsto che l’ammontare totale trimestrale dei servizi intracomunitari ricevuti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro, rispetto ai 50.000 attuali. Se il livello dei 100.000 euro di acquisti di servizi comunitari nel o nei trimestri precedenti non viene superato, il modello Intra 2 – quater non andrà presentato. Per quanto riguarda i servizi, è stata introdotta un semplificazione destinata a ridurre significativamente i codici da selezionare per indicare nei modelli. Con riferimento al campo “Codice Servizio” CPA, presente in questo modello, ma anche in quello dei servizi resi, il livello di dettaglio richiesto passa da 6 a 5 cifre. Questa modifica dovrebbe ridurre i codici utilizzati della metà.
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INTRA 1 - BIS Per quanto riguarda le cessioni di beni intracomunitarie è rimasto invariato l’obbligo di trasmissione dei modelli. Per questi elenchi rimane fermo anche il limite di 50.000 euro di scambi per individuare la periodicità di presentazione, vale a dire che sotto tale limite la scadenza è mensile mentre sopra è trimestrale. L’unica modifica riguarda la soglia per l’indicazione delle informazioni statistiche, le quali rimangono opzionali per i soggetti le cui cessioni comunitarie su base trimestrale non superano i 100.000 euro e obbligatorie oltre tale importo. In definitiva la presentazione dei modelli Intra 1 – bis rimane, ma l’informazione statistica per i soggetti mensili è facoltativa a meno che, in uno dei quattro trimestri precedenti, non si realizzino cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare uguale o superiore a 100.000 euro.
INTRA 1 - QUATER Rimane l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi alle prestazioni di servizi resi in ambito comunitario. Non sono previste semplificazioni neppure per quanto riguarda la periodicità di presentazione che resterà trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri
precedenti, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 e mensile per i restanti soggetti. Per questi modelli l’unica semplificazione introdotta è quella riferita al dettaglio del “codice Servizio” CPA, di cui abbiamo già detto, che passa da 6 a 5 cifre. La verifica del superamento delle soglie, a differenza di quanto previsto in precedenza, dal 1° gennaio 2018, andrà effettuata distintamente per ogni tipologia di operazioni. E’ previsto, infatti, che le nuove soglie siano indipendenti le une dalle altre. Questo significa che il superamento della soglia per una singola categoria, non modifica quella prevista per le altre tre categorie di operazioni. Si pensi al caso in cui nel corso di un trimestre siano stati realizzati acquisti di beni in ambito comunitario per 250.000 euro e nello stesso periodo siano stati acquisti servizi sempre comunitari per 15.000 euro. In questo caso l’obbligo di presentazione con cadenza mensile riguarderà esclusivamente l’elenco degli acquisti intracomunitari di beni, vale a dire il modello Intra 2 - bis e non l’Intra 2 - quater riferito ai servizi ricevuti. (PZ)
TABELLA SEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018
Intra 2 – bis
- -
Abolizione del modello trimestrale Mantenimento del modello mensile con rilevanza esclusivamente statistica solo per acquisti beni su base trimestrale maggiore o uguale a 200.000 euro
Intra 2 –quater
- -
Abolizione del modello trimestrale Mantenimento del modello mensile con rilevanza esclusivamente statistica solo per acquisto servizi su base trimestrale maggiore o uguale a 100.000 euro
- -
Mantenimento del modello trimestrale se cessione beni su base trimestrale inferiore a 50.000 euro Mantenimento del modello mensile se cessione beni su base trimestrale superiore o uguale a 50.000 euro Compilazione della parte statistica solo se le cessioni di beni su base trimestrale superiore o uguale a 100.000 euro, altrimenti facoltativa
Intra 1 – bis
-
Intra 1 – quater
- -
Mantenimento del modello trimestrale solo se i servizi resi su base trimestrale inferiore a 50.000 euro Mantenimento del modello mensile con compilazione anche della parte statistica se i servizi resi su base trimestrale superiore o uguale a 50.000 euro
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Iper-ammortamento
ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi dell’iper ammortamento, ovvero la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016, art. 1, commi 9 - 11), sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’allegato A della predetta Legge, allo scopo di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0; l’agevolazione, come noto, consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 150%. Con il nuovo intervento, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata in particolare sui costi che possono essere compresi nell’agevolazione, e sul termine per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa: - sul primo tema, l’Agenzia ha concluso che possono rientrare tra i costi agevolabili, anche quelli relativi: * alle piccole opere murarie necessarie all’installazione del macchinario presso il sito aziendale (si tratta, ad esempio, della realizzazione del basamento per l’ancoraggio del bene), a condizione che non assumano natura di “costruzioni” secondo la disciplina catastale; * alle attrezzature accessorie strettamente indispensabili al funzionamento di una
determinate macchina, nei limiti in cui ne costituiscano ordinaria dotazione. Per ragioni di semplificazione e di certezza, la risoluzione in esame ha individuato un limite forfettario del 5% del costo del bene principale rilevante per l’iper-ammortamento, entro il quale viene presunto il carattere accessorio di queste attrezzature. L’impresa è tuttavia in facoltà di applicare l’iper-ammortamento anche alla rimanente parte del suddetto costo, con l’onere di dover dimostrare, in sede di controllo, gli elementi a supporto della sua scelta. Viceversa, la risoluzione ha escluso dai costi agevolabili quelli relativi alla perizia giurata o all’attestazione di conformità. - Sull’acquisizione della perizia tecnica giurata, la circolare 4/E del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate aveva individuato il termine ultimo nella chiusura del periodo di imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione. Tuttavia, il nuovo intervento dell’Agenzia ha precisato che qualora l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili avvengano poco prima della fine dell’anno, il professionista può effettuare il giuramento della perizia anche nei primi giorni del gennaio 2018; ciò fermo restando che, entro il 31 dicembre 2017, occorre eseguire la verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, da documentare tramite consegna all’impresa di una perizia asseverata comprovata da un atto avente data certa (raccomandata senza busta o PEC).
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(C)
Tasso interesse legale TRIPLICATA LA PERCENTUALE DAL 2018
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito il saggio di interesse per il 2018 in misura pari allo 0,3%, aumentandolo rispetto allo 0,1% del 2017. Si riporta di seguito una tabella con i tassi d’interesse legale degli ultimi dieci anni. (C)
PERIODO DI VALIDITÀ
SAGGIO DI INTERESSE LEGALE
01.01.2008 - 31.12.2009
3%
01.01.2010 - 31.12.2010
1%
01.01.2011 - 31.12.2011
1,5%
01.01.2012 - 31.12.2013
2,5%
01.01.2014 - 31.12.2014
1%
01.01.2015 - 31.12.2015
0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016
0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017
0,1 %
01.01.2018 -
0,3 %
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Contributi al trasporto combinato marittimo PUBBLICAZIONE DELLE PRIME NORME ATTUATIVE
no progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax, rispettivamente, per il trasporto multimodale delle merci e delle persone ovvero il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti che colleghino porti situati in Italia o negli Stati membri dell’U.E o dello S.E.E.
INIZIATIVE AGEVOLABILI PREMESSA Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 13 settembre 2107, n. 176, pubblicato sulla G.U. n. 289 del 12 dicembre 2017 è stata data attuazione alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), art. 1, co. 647 che prevede la concessione di contributi per l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi destinati al trasporto combinato delle merci ovvero al miglioramento dei servizi esistenti e aventi arrivo e partenza in porti italiani o di Stati membri dell’Unione europea (U.E.) o dello Spazio economico europeo (S.E.E.), il c.d. Marebonus. Il d.m. 13 settembre 2017 reca l’individuazione dei soggetti beneficiari, la commisurazione degli aiuti nonché le modalità per l’attuazione degli interventi agevolativi; non definisce, però, le modalità per la presentazione delle domande, le quali sono demandate a un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero). E’ il caso di segnalare che il ritardo con cui è stato emanato il provvedimento in oggetto rispetto alla legge istitutiva dell’incentivo è la conseguenza di una serie di problematiche insorte in sede di attuazione dell’autorizzazione della Commissione europea e di predisposizione del regolamento medesimo. Inoltre, l’incentivo è concesso per il periodo 2017 - 2018 mentre, per quanto riguarda il 2019, l’operatività è stata subordinata alla presenza di idonea copertura finanziaria.
SOGGETTI BENEFICIARI DIRETTI Soggetti direttamente beneficiari sono le imprese armatrici operanti in Italia ed aventi sede in uno Stato membro dell’U.E. o dello S.E.E.), in regola con i requisiti prescritti dal decreto, che presenti-
Agevolabili sono i servizi marittimi devono essere funzionali al trasporto multimodale di materiale rotabile ferroviario nonché di complessi veicolari, autocarri, rimorchi, semirimorchi di massa complessiva per singolo veicolo superiore alle 3,5 t e di casse mobili lungo le rotte marittime riportate nell’all. A al decreto o su nuove rotte, sia via mare che mediante navigazione fluviale. Per il trasporto delle bisarche verranno incentivate sia le unità di carico che il loro equivalente in carico sfuso. I progetti vanno accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno 3 imprese di autotrasporto di merci, clienti della linea indicata nel progetto e devono garantire almeno il 70% della capacità di stiva espressa n metri lineari.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO La misura del contributo ammonta a 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata, moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale. A tal fine, per le rotte riportate nel citato all. A del decreto viene già specificato il numero di km sottratti alla rete nazionale, mentre per i progetti diretti ad istituire nuovi servizi su nuove rotte, il numero di km viene quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale nazionale evitato tra il porto di origine e quello di destinazione; in ogni caso, detto chilometraggio verrà pubblicato con successivo decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
IL “RIBALTAMENTO” DEL CONTRIBUTO ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO COSE C/T Almeno in parte, beneficiari finali dell’incentivo sono le imprese di autotrasporto cose in conto terzi. Il decreto obbliga, infatti, le imprese armatrici a
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destinare annualmente a favore delle suddette imprese clienti parte dei contributi ricevuti. In tal senso le imprese armatrici in sede di richiesta del contributo sono tenute ad assumere l’impegno a non aumentare le tariffe di listino in rapporto all’andamento del tasso di inflazione al netto della componente bunker. Il riversamento non potrà essere inferiore: - al 70%, per le imprese clienti che abbiano effettuato almeno 150 imbarchi di unità di trasporto ammesse al contributo. Questa percentuale sale al 100% per i viaggi effettuati con linee di servizio marittimo in convenzione con amministrazioni pubbliche; - all’80% per le imprese clienti con un numero di imbarchi minimo pari a 4.000. Condizione indispensabile per il riversamento del contributo alle imprese di autotrasporto clienti, è quello dell’esito positivo della verifica di regolarità condotta tramite il portale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi. In particolare, le imprese armatrici sono tenute a effettuare la predetta verifica vietando, in caso di esito negativo, il trasferimento della quota di contributo all’impresa di autotrasporto interessata. In caso di consorzi, il “ribaltamento” è effettuato a favore del consorzio stesso. Il contributo è trasferito all’impresa di autotrasporto sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, ed è effettuato dall’impresa armatrice entro e non oltre 60 giorni dal suo ricevimento. Nei successivi 30 giorni l’impresa armatrice è tenuta ad inviare al Ministero la documentazione diretta a comprovare il trasferimento dell’importo spettante per ciascuna impresa di autotrasporto cliente.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SUCCESSIVE PROCEDURE Con successivo decreto dirigenziale, da adottarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame (ma al momento in cui si scrive non ancora pubblicato), verrà fissata la data iniziale per richiedere l’incentivo e il modello da utilizzare. Le domande vanno rivolte dalle imprese armatrici al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) e dovranno pervenire entro 45 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto dirigenziale. Il contributo delle imprese armatrici verrà quantificato ed erogato a consuntivo dell’annualità di riferimento, sulla base degli imbarchi effettuati dalle imprese clienti moltiplicati per i km sottratti alla rete stradale nazionale sulle rotte incentivate riportate nel più volte citato all. A. A tal fine, entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità, le imprese armatrici dovranno presentare al Ministero la documentazione di rendiconto, fra cui figura il riepilogo degli imbarchi effettuati dalle imprese autotrasportatrici clienti, con la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale di queste ultime imprese, attestante la veridicità dei dati ivi riportati ed il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per i servizi di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione. Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena sarà stato pubblicato il decreto dirigenziale con le modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese armatrici. Frattanto, quanti sono interessati all’incentivo possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione per il testo del decreto e ogni altra informazione. (AdT)
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2017 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
100,6
0,349327
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
101,0
0,773430
MARZO
15.03
14.04
0,375
101,0
0,898430
APRILE
15.04
14.05
0,500
101,3
1,247757
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
101,1
1,223205
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
101,0
1,273430
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
101,0
1,398430
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
101,4
1,822532
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
101,1
1,723205
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
100,9
1,698654
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
100,8
1,748878
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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Contratto di subfornitura OPERA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Un’importante sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 254/2017 del 6 dicembre 2017), ha ampliato il perimetro della responsabilità in solido tra committente - appaltatore - subappaltatore, prevista com’è noto per i contratti di appalto e subappalto dall’art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003, estendendola al contratto di subfornitura secondo la definizione contenuta all’art. 1 della legge 192/1998, che riportiamo di seguito: “1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. 2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature”.
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La Corte Costituzionale ha infatti fornito una “lettura costituzionalmente orientata” della norma in esame, affermando che a prescindere dall’inquadramento giuridico della fattispecie contrattuale, sia nell’appalto che nella subfornitura vi è il rischio “che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contrato commerciale”; ecco perché, prosegue la Corte, questo rischio “non giustifica una esclusione (che si porrebbe altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”. Ciò è tanto più vero per i rapporti di subfornitura dove, evidenzia la Corte, la strutturale debolezza del datore di lavoro fa sì che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice siano “ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un normale appalto”. Ricordiamo che il meccanismo di tutela approntato dalla disposizione in analisi, prevede che il committente resti obbligato in solido con l’appaltatore e il subappaltatore (nei contratti di appalto e subappalto) e, a questo punto, con il subfornitore (nei contratti di subfornitura), per un periodo di due anni dalla cessazione del contratto, in merito al pagamento dei crediti retributivi, contributivi e assicurativi maturati in favore dei dipendenti di questi soggetti nel periodo di esecuzione della prestazione in favore del committente medesimo. (C)
Trasporto intermodale di rifiuti CHIARIMENTO DELL’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI Con circolare prot. n. 1235 del 4 dicembre 2017, l’Albo nazionale gestori ambientali ha chiarito che nel caso di trasporto intermodale di rifiuti la parte terminale del trasporto stradale può anche essere effettuata da impresa diversa, da quella che ha svolto la parte iniziale. Tutto ciò potrà quindi favorire l’aggancio misto nel trasporto dei rifiuti, consentendolo nei soli casi di trasporto intermodale (quale strada/mare/ strada, ad es. dalla Sardegna; oppure strada/ferrovia/strada) nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale devono essere ambedue iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali nella stessa categoria d’iscrizione;
b) i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto (ed è bene - suggeriamo noi - che a bordo del trattore o dell’autoveicolo a motore vi sia copia dei provvedimenti autorizzativi delle due imprese di autotrasporto); c) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti di cui al DM Ambiente 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v) della circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. GAB/ DE/812/98 del 4 agosto 1998. L’aggancio misto rimane invece vietato nei casi di trasporto “tuttostrada” dei rifiuti, in cui vige il principio del vincolo esclusivo di disponibilità dei veicoli propri. La circolare 4 dicembre 2017 del Ministero dell’Ambiente potrà essere consultata sul sito dell’Albo nazionale Gestori ambientali al seguente indirizzo: www.albonazionalegestoriambientali.it.
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(AB)
INAIL - OT24 DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018 L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con D.m. 12 dicembre 2000, come modificato, da ultimo, dal D.m. del 3 marzo 2015, prevede l’applicazione da parte dell’Inail di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale e, per ciascun intervento, individua la documentazione probante l’attuazione degli stessi. Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www. inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2018, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
1. INTERVENTI MIGLIORATIVI L’azienda deve indicare sul modulo di domanda (Modulo OT24) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2017), in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Nel Modello OT24 gli interventi si presentano articolati nelle seguenti sezioni: A) interventi di carattere generale B) interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale C) interventi trasversali D) interventi settoriali generali E) interventi settoriali. All’interno di tali sezioni, gli interventi sono clas-
sificati in funzione della loro applicabilità all’intera azienda oppure a singole Pat. In particolare, gli interventi trasversali generali (TG) e gli interventi settoriali generali (SG), presenti nelle sezioni A e B e D, si riflettono sull’azienda nel suo complesso e devono essere realizzati su tutte le Pat del cliente. Altri interventi, previsti nelle sezioni C ed E, possono essere realizzati anche solo su singole Pat dell’azienda. In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG), compresi nella sezione D, che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi. Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella Pat accentrante.
2. PUNTEGGIO Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Per alcuni interventi, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda, individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l’attività aziendale. Qualora le voci di tariffa che coprono il rischio dell’attività aziendale siano riconducibili a diversi settori produttivi, il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato. In generale, per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare sia interventi relativi a diverse sezioni che a una sola sezione del modulo, tranne in caso di attuazione di interventi ispirati alla responsabilità sociale. Con riferimento a tali interventi, esclusivamente previsti nella sezione “B” del modello OT24 2018, ai fini del raggiungimento del punteggio 100, le aziende devono selezionare interventi unicamente nell’ambito della sezione in questione. Ciò in quanto gli impegni ispirati alla responsabilità sociale assunti dall’azienda implicano l’adozione di svariate iniziative necessarie a dimostrarne la piena realizzazione.
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Il punteggio assegnato agli interventi di responsabilità sociale è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese(1). Inoltre, è previsto un differente un numero di condizioni/attività da attuare, sicché ad una azienda “piccola” è richiesta la realizzazione di un numero di attività inferiore rispetto ad una “grande” azienda. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi. Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative (sezioni C ed E), il punteggio è calcolato per ciascuna Pat e, quindi, per ogni Pat è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Modello OT24 20182(2)”, disponibile nei Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28 febbraio 2018, a pena di inammissibilità della stessa.
- data(3); - firma (in genere del Datore di Lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda). In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata. La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da: - contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento; - evidenze documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda. È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.
3. DOCUMENTAZIONE PROBANTE
4. PRESUPPOSTI APPLICATIVI
L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2018, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online. All’interno del modulo, nel campo “Note”, sono riportati alcuni chiarimenti e definizioni per una migliore interpretazione degli interventi proposti. Vengono, altresì, elencate le evidenze documentali (campo “Descrizione documentazione probante”) che dovranno essere allegate all’istanza contestualmente all’inoltro della stessa, a pena di inammissibilità. Il riferimento temporale per l’attuazione degli interventi è stato definito come “anno di riferimento” o direttamente come anno 2017. In generale si evidenzia che alcuni interventi possono avere valenza pluriennale; essi, infatti, mantengono la loro validità negli anni sin quando l’azienda continua a mantenere ed attuare quanto previsto dall’intervento (procedure, modalità operative, codici di pratica, adozione di un sistema di gestione, ecc.). È però necessario che l’azienda ripresenti annualmente l’istanza e dimostri, anno per anno, tale continuità di attuazione mediante la documentazione probante indicata. La documentazione prodotta dall’azienda che evidenzia l’effettuazione dell’intervento migliorativo selezionato nell’anno di riferimento deve riportare:
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’ attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro. a. Regolarità contributiva La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015. b. Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro Il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole Pat oggetto della domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario. Sul sito web Inail – www.
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inail.it – è presente un questionario di autovalutazione per verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
5. DEFINIZIONE DELLA DOMANDA La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 4, oggetto di specifiche dichiarazioni contenute nel modulo di domanda. È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente. La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo(4), secondo lo schema seguente: LAVORATORI - ANNO
RIDUZIONE
Fino a 10
28 %
Da 11 a 50
18 %
Da 51 a 200
10 %
Oltre 200
5%
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annulla-
mento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni. In caso di selezione di un intervento definito “Trasversale Generale” o “Settoriale Generale”, la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le Pat dell’azienda. In caso di selezione di interventi definiti “Trasversali” o “Settoriali” la definizione della domanda esplica effetti solo sulla Pat o sulle Pat interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Note (1) D.M. 18.04.2005 n. 19470: disciplina la determinazione della dimensione aziendale delle imprese operanti in tutti i settori produttivi. (2) Il manuale operativo di supporto all’utilizzo del servizio online è pubblicato sul sito nell’apposita sezione “manuali operativi. (3) Con riferimento ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di cui agli interventi A1, A2 e A4, si precisa che qualora la data di scadenza dei certificati cada nell’anno 2017 e non sia presente documentazione attestante il rinnovo della certificazione, l’azienda che abbia comunque mantenuto detto SGSL fino alla fine dell’anno non dovrà selezionare l’intervento relativo ai SGSL certificati (A1, A2), bensì l’intervento A4 relativo a un SGSL non certificato. (4) Il numero del lavoratori anno rappresenta uno speciale parametro quantitativo adottato nell’ambito del sistema tariffario INAIL all’esclusivo fine di determinare la misura dell’oscillazione del tasso di premio spettante all’azienda dopo il primo biennio di attività.
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(C)
Sportelli informativi territoriali REACH SIT REACH, IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE La rete Enterprise Europe Network Italia ha reso operativi per le imprese sette Sportelli Informativi Territoriali sul Regolamento REACH (SIT REACH). I SIT REACH non si sostituiscono all’helpdesk nazionale, che è unico ed istituito ai sensi del Regolamento REACH. Essi rappresentano un supporto aggiuntivo per le imprese del territorio e sono costituiti in attuazione di un protocollo d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico firmato nel novembre 2011. I SIT REACH forniscono i seguenti servizi alle imprese: - rispondono a quesiti puntuali sull’applicazione del Regolamento, (es. scadenze, moduli, tariffe, etc.); - orientano le imprese in relazione alle fonti di informazione disponibili, in particolare
il sito dell’helpdesk REACH e gli strumenti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA); - facilitano l’accesso da parte delle imprese per i quesiti complessi all’helpdesk nazionale attraverso l’apposito modulo on-line; - raccolgono, a fini statistici, dati sulle imprese che richiedono assistenza (dimensione, tipologia e settore d’attività) e sulla natura del quesito in relazione ai processi REACH (registrazione, autorizzazione, restrizione). E’ possibile contattare gli sportelli territoriali per telefono o per posta elettronica come indicato nel documento Informazioni sui SIT-REACH, consultabile al seguente indirizzo: http://www.reach. gov.it/il-servizio-di-informazione-degli-sportelli-informativi-territoriali-reach-%E2%80%93sit-reach. Il riferimento per la nostra regione è UNIONCAMERE Veneto (VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE) Via delle Industrie 19/d – 30175 Venezia http://www.eurosportelloveneto.it/infoZoom. asp?ref=reach.
PAG. 23 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 22 - 15 dicembre 2017
(AB)
SOA: rinnovo per l’Elettronova PUÒ ESEGUIRE IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)
Elettronova srl, azienda rappresentata dal signor Maurizio Cella con sede a Tolmezzo (UD) in via dell’Industria n. 35, ha rinnovato l’attestazione SOA, mantenendo la categoria OG1 e OG9 per 258.000 Euro e le categorie OG10 e OG11 per 516.457 Euro; inoltre, ha ottenuto la qualificazione per la categoria OS30 per la III bis classifica per un totale di 1.500.000 euro. Questi significativi risultati le permetteranno di eseguire: edifici civili e industriali (OG1), e la categoria OG9, relativa a impianti per la produzione di energia elettrica, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. Entrambe le categorie
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potranno essere eseguite fino ad un importo massimo di 309.600 euro. Inoltre si è qualificata per la II classifica, fino ad un importo di 619.200 Euro, e potrà eseguire impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata (OG10); e gli impianti tecnologici (OG11) categoria che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 1.800.000 Euro la categoria OS30 si riferisce agli impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi e riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione e potrà essere eseguita fino ad un importo massimo di 3.098.400 euro. Ricordiamo che, al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
ANAC: primi bandi tipo PER SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA L’Autorità, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Il Disciplinare è corredato di una nota illustrativa che espone le scelte effettuate sui singoli istituti nonché da una relazione che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders. Il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono invitati a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell’utilizzo del bando-tipo inviando un’apposita comunicazione. L’Autorità terrà conto di tali segnalazioni per l’aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni che riterrà necessarie nella fase di vigenza dello stesso. Il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti) dispone che “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che «successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi» (art. 71), precisando ulteriormente che “le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo” . L’Autorità ha avviato un’attività di aggiornamento dei Bandi tipo già predisposti, e successivamente sospesi prima della pubblicazione a causa del recepimento delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE. Il lavoro di aggiornamento, iniziato sulla scorta del Codice approvato ha ricompreso le PAG. 25 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2017
modifiche intervenute anche ad opera del D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo), che ha segnato il primo e, finora, unico intervento correttivo previsto fin dalla legge di delega. Il presente lavoro, alla luce del nuovo Codice, adotta il Bando tipo generale servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, così perseguendo l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti (art. 213). Si tratta, invero, dello schema di Disciplinare di gara, che presenta aspetti di complessità maggiore rispetto al mero Bando di gara e, dunque, esigenze di orientamento e standardizzazione più avvertite dalle stazioni appaltanti. Il lavoro di redazione dello schema di Disciplinare avviene, infatti, all’esito della considerazione degli orientamenti più consolidati e aggiornati dell’opera interpretativa dell’ANAC e del Consiglio di Stato, nonché dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche constatate presso le amministrazioni aggiudicatrici. Il Disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, Codice. Tale scelta si impone per evidenti ragioni di semplificazione, di ricorrenza tipologica e per rispondere a esigenze di utilità pratica per le stazioni appaltanti. Il criterio prescelto appare di particolare significato anche per il legislatore comunitario al fine di contemperare i fattori qualitativi accanto agli aspetti meramente economici (cfr. artt. 67 e 68 della direttiva 2014/24/UE). Nel caso in cui la Stazione appaltante voglia prevedere un Bando che prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il Disciplinare può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile. Il Disciplinare in parola non è vincolante per gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali. Tuttavia, si invitano gli stessi ad utilizzare le parti dello schema proposto, in quanto compatibili con la disciplina dei
suddetti settori, al fine di ottenere una maggiore standardizzazione dei bandi di gara. Il modello è obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici che operano nei settori speciali quando affidano servizi e forniture non connesse con le attività di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice, in quanto la disciplina di riferimento, in tal caso, resta quella dedicata dal Codice ai settori ordinari. SI evidenzia infine che il Disciplinare non si applica alle procedure per l’affidamento dei servizi sociali ai sensi dell’art. 142 co. 5 bis del Codice. Le norme del Disciplinare-tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti redigenti, fatte salve le parti appositamente indicate come “facoltative”, per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa. Il modello proposto applica infatti disposizioni che – secondo la normativa vigente – devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara, le quali rappresentano il contenuto necessario del disciplinare - tipo, ai sensi dell’art. 71 del Codice e del relativo Allegato XII. Nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e purché adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre (art. 71 ult. per Codice). Le prescrizioni indicate nel Disciplinare come facoltative e/o alterative corrispondono alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa: in questo caso, la scelta effettuata dalla stazione appaltante tra le diverse soluzioni consentite non
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costituisce una deroga al modello e quindi non richiede specifica motivazione. Resta fermo che, una volta che la stazione appaltante abbia optato per una soluzione, tali prescrizioni vengono ad integrare il contenuto del disciplinare di gara e l’amministrazione sarà tenuta, nel corso della procedura, ad attenervisi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell’azione amministrativa e della par condicio dei concorrenti. Il modello contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi. Si evidenzia, tuttavia, che per aspetti procedurali, quali, ad esempio, quelli connessi alle gare gestite con sistemi telematici, si dovrà integrare il disciplinare di gara con le norme sulla procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice. In particolare, per le gare telematiche si suggerisce l’adozione da parte delle stazioni appaltanti di appositi regolamenti interni di disciplina che possono essere richiamati nel bando. L’opzione di porre in essere una gara telematica costituisce, di per sé, idonea motivazione a consentire una deroga al disciplinare, limitatamente agli aspetti che è necessario modificare per gestire la gara telematicamente. Il Bando-tipo acquista efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. (CS)
In vigore i nuovi CAM per l’edilizia pubblica (3a parte) L’APPALTATATORE DEVE DIMOSTRARE LA PROPRIA CAPACITÀ DI APPLICARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE Con il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 sono stati definiti i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Fanno eccezione gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B». In riferimento a tali interventi, le stazioni appaltanti potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, i criteri definiti dal decreto per la riduzione del consumo di suolo, il mantenimento della permeabilità dei suoli e per l’illuminazione naturale. Tra i criteri ambientali minimi previsti per la riqualificazione energetica, segnaliamo: - l’acquisizione di diagnosi energetiche; - sistemi di approvvigionamento energetico in grado di coprire in parte o in toto il fabbisogno energetico con la produzione di energia da fonti rinnovabili; - garanzia di determinate prestazioni energetiche. I nuovi CAM sono riportati nell’Allegato al decreto, che integra e sostituisce l’Allegato al Dm Ambiente 11 gennaio 2017. Il decreto, che è parte integrante del Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei TIPOLOGIA
consumi della pubblica Amministrazione – Green Public Procurement (PAN GPP), potrà contribuire in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico previsto dal decreto legislativo 102/2014. Vediamo nel particolare cosa prevede l’aggiornamento dell’allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016).
RIDUZIONE DELL’IMPATTO SUL MICROCLIMA E DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e limitare gli effetti della radiazione solare (effetto isola di calore) il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione di edifici esistenti, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve prevedere la realizzazione di una superficie a verde ad elevata biomassa che garantisca un adeguato assorbimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e favorisca una sufficiente evapotraspirazione, al fine di garantire un adeguato microclima. Per le aree di nuova piantumazione devono essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone che abbiano ridotte esigenze idriche, resistenza alle fitopatologie e privilegiando specie con strategie riproduttive prevalentemente entomofile. Deve essere predisposto un piano di gestione e irrigazione delle aree verdi. La previsione tiene conto della capacità di assorbimento della CO2 da parte di un ettaro di bosco, come nella tabella seguente:
ASSORBIMENTO (TCO2/HA*ANNO)
Impianti di arboricoltura tradizionale
5-14
Impianti di arboricoltura a rapida rotazione (SRF)
18-25
Querco-carpineto planiziale Pioppeto tradizionale
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NOTE
11
Pop. Maturo
18-20
Turno: 10 anni
TIPOLOGIA
ASSORBIMENTO (TCO2/HA*ANNO)
Prato stabile
5
Fustaie della Regione Veneto (valore medio)
6
Foreste di latifoglie in zone temperate (dati IPCC)
7
Per le superfici esterne pavimentate ad uso pedonale o ciclabile (p. es. percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili etc.) deve essere previsto l’uso di materiali permeabili (p. es. materiali drenanti, superfici verdi, pavimentazioni con maglie aperte o elementi grigliati etc.) ed un indice SRI (Solar Reflectance Index) di almeno 29. Il medesimo obbligo si applica, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.) anche alle strade carrabili e ai parcheggi negli ambiti di protezione ambientale (es. parchi e aree protette) e pertinenziali a bassa intensità di traffico. Per le coperture deve essere privilegiato l’impiego di coperture a tetto giardino (verdi); in caso di coperture non verdi, i materiali impiegati devono garantire un indice SRI di almeno 29, nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76, per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%. Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.
RIDUZIONE DELL’IMPATTO SUL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO Il progetto di nuovi edifici, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2017
NOTE
Solo biomassa epigea
edilizi comunali, etc.), deve garantire le seguenti prestazioni e prevedere gli interventi idonei per conseguirle: - conservazione e/o ripristino della naturalità degli ecosistemi fluviali per tutta la fascia ripariale esistente anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche provinciali; - mantenimento di condizioni di naturalità degli alvei e della loro fascia ripariale escludendo qualsiasi intervento di immissioni di reflui non depurati; - manutenzione (ordinaria e straordinaria) consistente in interventi di rimozione di rifiuti e di materiale legnoso depositatosi nell’alveo e lungo i fossi. I lavori di ripulitura e manutenzione devono essere attuati senza arrecare danno alla vegetazione ed alla eventuale fauna. I rifiuti rimossi dovranno essere separati, trasportati ai centri per la raccolta differenziata (isole ecologiche) e depositati negli appositi contenitori, oppure inviati direttamente al centro di recupero più vicino. Qualora il materiale legnoso non possa essere reimpiegato in loco, esso verrà trasportato all’impianto di compostaggio più vicino; - previsione e realizzazione di impianti di depurazione delle acque di prima pioggia da superfici scolanti soggette a inquinamento, ad esempio aree dove vengono svolte operazioni di carico, scarico o deposito di rifiuti pericolosi. In questo caso le superfici dovranno essere impermeabilizzate al fine di impedire lo scolamento delle acque di prima pioggia sul suolo; - interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque superficiali dalle superfici impermeabilizzate anche in occasione di eventi meteorologici eccezionali e, nel caso in cui le acque dilavate siano potenzialmente inquinate, devono essere adottati sistemi di depurazione, anche di tipo naturale; - previsione e realizzazione di interventi in grado di prevenire e/o impedire fenomeni di erosione, compattazione, smottamento o alluvione ed in particolare: quelli necessari a garantire un corretto deflusso delle acque superficiali sulle aree verdi come le canalette di scolo, interventi da realizzarsi secondo le tecniche dell’ingegneria naturalistica ed impie-
gando materiali naturali (canalette in terra, canalette in legname e pietrame, etc.); le acque raccolte in questo sistema di canalizzazioni deve essere convogliato al più vicino corso d’acqua o impluvio naturale. Qualora si rendessero necessari interventi di messa in sicurezza idraulica, di stabilizzazione dei versanti o altri interventi finalizzati al consolidamento di sponde e versanti lungo i fossi, sono ammessi esclusivamente interventi di ingegneria naturalistica secondo la manualistica adottata dalla Regione; - per quanto riguarda le acque sotterranee, il progetto deve prevedere azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo. La tutela è realizzata attraverso azioni di controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso la captazione a livello di rete di smaltimento delle eventuali acque inquinate e attraverso la loro depurazione. La progettazione deve garantire la prevenzione di sversamenti anche accidentali di inquinanti sul suolo e nelle acque sotterranee. Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.
INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA
Il progetto di nuovi edifici, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve garantire le seguenti contestuali prestazioni e prevedere i corrispondenti interventi per garantire quanto di seguito. PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2017
1) VIABILITÀ Ogni qualvolta si intervenga con la sostituzione di una pavimentazione e non sia praticabile l’impiego di superfici a verde, si devono impiegare pavimentazioni di tipo “freddo”, scelte tra prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcare e optare per gli autobloccanti permeabili. Le zone destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli devono essere ombreggiate attenendosi alle seguenti prescrizioni: - almeno il 10% dell’area lorda del parcheggio sia costituita da copertura verde con alberatura idonea per tale tipo di aree; - il perimetro dell’area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 metro e di opacità superiore al 75%; - le eventuali coperture devono essere realizzate con pensiline fotovoltaiche a servizio dell’impianto di illuminazione del parcheggio; - devono essere presenti spazi per moto, ciclomotori e rastrelliere per biciclette, rapportati al numero di addetti/utenti/potenziali abitanti del quartiere.
2) RACCOLTA, DEPURAZIONE E RIUSO DELLE ACQUE METEORICHE Al fine di eliminare il rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e di garantire un consistente risparmio idrico, deve essere prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche. Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, etc.) vengono convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo o per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) dovranno essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto deve essere redatto sulla base della normativa di settore UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione” e la norma UNI EN 805.
3) RETE DI IRRIGAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO Al fine di minimizzare i consumi idrici e quelli energetici sarà previsto per l’irrigazione del verde pubblico un impianto di irrigazione a goccia au-
tomatico (con acqua proveniente dalle vasche di raccolta delle acque meteoriche), alimentato da fonti energetiche rinnovabili. Il progetto deve essere redatto sulla base della normativa di settore UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione” o norma equivalente.
4) AREE DI RACCOLTA E STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI Devono essere previste apposite aree che possono essere destinate alla raccolta differenziata locale dei rifiuti provenienti da residenze, uffici, commercio, etc. quali carta, cartone, vetro, alluminio, acciaio, plastica, tessile/pelle/cuoio, gomma, umido, RAEE, coerentemente con i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti.
5) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA I criteri di progettazione degli impianti devono rispondere a quelli contenuti nel documento di CAM “Illuminazione” emanati con D.M. 23 dicembre 2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) e s.m.i.
6) SOTTOSERVIZI/CANALIZZAZIONI PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE Realizzazione di canalizzazioni in cui collocare tutte le reti tecnologiche previste, per una corretta gestione dello spazio nel sottosuolo (vantaggi nella gestione e nella manutenzione delle reti), prevedendo anche una sezione maggiore da destinare a futuri ampliamenti delle reti. Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam che evidenzi anche il rispetto dei criteri contenuti nel documento CAM “Illuminazione”. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 22 - 15 dicembre 2017
documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.
INFRASTRUTTURAZIONE SECONDARIA E MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il progetto di un nuovo gruppo di edifici, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.) deve garantire le seguenti contestuali prestazioni e prevedere i seguenti interventi per garantire dette prestazioni: - in base alle dimensioni del progetto, deve essere previsto un mix tra residenze, luoghi di lavoro e servizi tale da favorire l’autocontenimento degli spostamenti (espresso in % di spostamenti interni). - In base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di funzioni insediate e al numero di abitanti/utenti previsto, devono essere previsti servizi in numero adeguato tra i seguenti: realizzazione di servizi pubblici a meno di 500 metri dalle abitazioni, in caso di progetti di tipo residenziale; stazioni metropolitane a meno di 800 metri e/o ferroviarie a meno di 2.000 metri dal nuovo complesso (il servizio di trasporto deve assicurare il trasporto delle biciclette); nel caso in cui non siano disponibili stazioni a meno di 800 metri, servizi navette con frequenza e distribuzione delle corse negli orari di punta/morbida commisurata ai reali scenari di utilizzo da parte degli utenti; percorso ciclopedonale protetto per raggiungere le stazioni; rastrelliere per le biciclette in corrispondenza dei nodi di interscambio con il servizio di trasporto pubblico e dei maggiori luoghi di interesse; fermate del trasporto pubblico su gomma a meno di 500 metri dalle abitazioni (il trasporto su gomma deve assicurare almeno una distribuzione delle corse negli orari di punta/morbida commisurata ai reali scenari di utilizzo da parte degli utenti e permettere il trasporto delle biciclette); stazione di taxi collettivo elettrico o a metano e di servizi di trasporto specifici per disabili e anziani (elettrici o a metano); rete adeguata di percorsi ciclabili e pedonali protetti (sia fisicamente che dalle emissioni inquinanti provenienti dal traffico privato su gomma) e con adeguate sistemazioni arboree e/o arbustive.
Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.
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RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE Nel caso di progettazione di nuovi edifici o di riqualificazione di edifici esistenti, il progettista deve produrre un Rapporto sullo stato dell’ambiente (chimico, fisico-biologico, vegetazionale compreso anche lo stato dell’ambiente fluviale se presente) completo dei dati di rilievo (anche fotografico) e del programma di interventi di miglioramento ambientale del sito di intervento. Il Rapporto sullo stato dell’ambiente è redatto da un professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali, in conformità con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Gli interventi di miglioramento ambientale sono obbligatori. Per dimostrare la conformità al criterio il progettista deve presentare il Rapporto sullo stato dell’ambiente. (segue) (CS)
Iniziativa ICE-Confapi per il legno e l’arredo INDIVIDUATE LE AZIENDE CHE PARTECIPERANNO ALL’INCOMING DEL PROSSIMO ANNO Stiamo organizzando in collaborazione con CONFAPI, la nostra Confederazione Nazionale e l’Istituto per il Commercio Estero - ICE, un Incoming con buyers esteri dedicato al settore legno arredo. L’iniziativa, di respiro nazionale, si svolgerà il 27 e 28 febbraio 2018 a Udine presso la sede della Camera di Commercio, nella prima giornata è prevista un’attività seminariale dedicata alla presentazione delle opportunità di business nei mercati di provenienza dei buyer e, a seguire, una sessione di incontri bilaterali. Nella seconda giornata saranno organizzate visite presso aziende capaci di presen-
tare esperienze innovative o eccellenze rispetto al proprio processo di produzione. Abbiamo raccolto i profili aziendali di 24 aziende provenienti sia dalla nostra regione sia da fuori produttrici di sedie, tavoli, complementi d’arredo, divani, forniture per strutture pubbliche, contract e mobili. Per il tramite della CONFAPI abbiamo fatto pervenire all’ICE i profili il quale sta individuando le figure più richieste, per lo più distributori, importatori e agenti, che meglio possono rispondere alle esigenze evidenziate. Segnaliamo che l’attività di selezione dell’ICE riguarda anche l’affidabilità commerciale, economica e finanziaria degli operatori esteri che parteciperanno all’iniziativa. Ricordiamo infine che è ancora possibile partecipare all’iniziativa anche ad eventuali ritardatari, scrivendo a: estero@confapifvg.it, oppure telefonando all’ufficio estero dell’Associazione allo 0432 507377. (PZ)
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Industria 4.0 ASSISTENZA DELL’ASSOCIAZIONE ALLE IMPRESE NELLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI Le imprese stanno affrontando un profondo cambiamento, determinato da quella che viene definita la quarta rivoluzione industriale e, cioè, un intenso fenomeno di digitalizzazione e interconnessione di tutti gli elementi presenti nei processi produttivi interni ed esterni. Questa trasformazione impatta profondamente sulla governance aziendale, soprattutto per quanto riguarda i processi produttivi, dove il tratto comune è caratterizzato dall’interconnessione dei sistemi che li compongono. Altrettanto importante è l’utilizzo dei dati che questo processo di modernizzazione introduce e che è a disposizione dell’impresa. Da questi ultimi è possibile - ed è cruciale - ricavare valore e rendere sempre più competitive le imprese attraverso un continuo monitoraggio delle metodologie e tecnologie presenti in azienda. Logica questa che si estende agli interlocutori esterni più diretti in ogni genere di rapporti, da quelli produttivi a quelli logistici, da quelli della comunicazione a quelli commerciali. Il nuovo approccio ha assunto la denominazione di Industria 4.0, in quanto segue le tre precedenti rivoluzioni industriali della meccanizzazione, della catena di montaggio e dell’automazione mediante computer. In questo contesto l’Associazione supporta le imprese che intendono investire in beni strumentali di nuova concezione nonché in beni materiali ed immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Ricordiamo che nella legge di bilancio 2017 sono stati introdotti gli istituti dell’iper-ammortamento e del superammortamento, dove per: - Iper-ammortamento si intende una supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abili-
tanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing; - Superammortamento si intende una supervalutazione del 140 % degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’Iper-ammortamento è prevista la possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).
IPER-AMMORTAMENTO E CONVENZIONE CON IL RINA. QUALI BENI? Per gli investimenti in Iper-ammortamento superiori a 500.000 euro, la norma prevede che per singolo bene sia necessaria una attestazione tecnica, la quale dichiari che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A o B della citata legge di bilancio 2017. Per gli investimenti inferiori a tale soglia, è facoltà del legale rappresentante rilasciare un’autodichiarazione oppure richiedere una perizia giurata. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11 della legge di bilancio 2017, possa esser definito “interconnesso” e godere così del beneficio previsto dall’Iper-ammortamento è necessario e sufficiente che: 1) Scambi informazioni con: sistemi interni (es: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto e controllo con altre macchine dello stabilimento ecc.) sistemi esterni (es: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es: TCP-IP, http, MQTT ecc). 2) Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es: indirizzo IP). L’attività dell’Associazione per le iniziative aziendali di Industria 4.0, oramai consolidata in FriuliVenezia Giulia in diverse imprese dei settori della meccanica, del legno e della grafica si sviluppa in
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stretta collaborazione con il Rina Services spa, per consentire alle imprese di operare in un quadro di certezza e affidabilità sia per quanto riguarda la pianificazione degli investimenti innovativi sia per la certificazione degli stessi in una logica 4.0. Essa è volta a rilasciare l’attestato di conformità che dichiara che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla normativa; - è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’attestato di conformità sarà corredato da una relazione tecnica riservata. L’iter di verifica del bene sarà soggetto ad una serie di controlli ed accertamenti che riguardano: la raccolta delle informazioni preliminari relative al bene, la verifica della fattibilità del rilascio dell’attestazione, l’analisi della descrizione di dettaglio del prodotto, il sopralluogo e la predisposizione
della relazione tecnica ed infine il rilascio dell’attestazione. L’Associazione assiste, inoltre, le imprese nella presentazione di domande di incentivi pubblici dello Stato, della Regione e degli enti camerali a specifico supporto dell’introduzione di misure 4.0, come, a solo titolo esemplificativo, la legge Sabatini ter o anche le iniziative camerali di imminente adozione; agevolazioni, peraltro, cumulabili con l’iper-ammortamento Gli uffici economico, fiscale ed ambiente e sicurezza dell’Associazione sono, pertanto, sin da ora a disposizione sia per fornire chiarimenti e supporto in merito all’iper-ammortamento o al superammortamento e agli altri interventi pubblici, sia per organizzare in azienda un incontro gratuito con i referenti del Rina Service spa contattando lo 0432 507377.
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(AB – PZ)
Albo autotrasporto cose c/t. Quota 2018 TERMINE DI PAGAMENTO: 31 DICEMBRE 2017
Si fa seguito a quanto da ultimo pubblicato su Apinforma n. 19/2017, pp. 45 e 46, per rammentare che il 31 dicembre 2017 scade il termine per il pagamento della quota d’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo) per l’anno 2018 da parte di tutte le imprese che esercitano tale tipologia di attività. I dettagli per il versamento sono già stati illustrati in quella sede. Qui si ricorda che gli importi della quota 2018 sono identici a quelli del 2017 e che il pagamento va eseguito con procedura telematica presente sul sito web dell’Albo (www.alboautotrasporto.it) mediante uno dei seguenti strumenti: - carta di credito VISA; - carta di credito MASTERCARD;
- Postepay (privato o impresa); - BancoPosta (privato o impresa) Alla fine della procedura il sistema telematico rilascerà una ricevuta che dovrà essere stampata e conservata dall’impresa per qualsiasi controllo da parte del Comitato centrale dell’Albo e degli Uffici periferici delle Motorizzazioni civili competenti per territorio. In caso di mancato pagamento della quota 2018 entro il 31 dicembre 2017, l’impresa sarà sospesa dall’Albo secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge 4 giugno 1974, n. 298. Dal 2018, inoltre, la prova del pagamento verrà richiesta, non solo ai fini dell’immatricolazione di nuovi veicoli, ma anche in sede di revisione annuale dei veicoli già in disponibilità delle stesse. Si invitano, pertanto le imprese che non abbiano ancora proceduto al pagamento di farlo per tempo, così da evitare l’affollamento degli ultimissimi giorni, segnalando – se del caso – eventuali problemi alla scrivente Associazione. Da informazioni assunte per le vie brevi risulta, peraltro, che a differenza dagli anni passati non si siano verificati disservizi sul sistema informatico. (AdT)
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Autotrasporto. Conseguimento di patente C e della CQC NUOVE ISTRUZIONI MINISTERIALI
Con circolare prot. n. 25813/8.3 dell’11 dicembre 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione ha fornito istruzioni per il conseguimento congiunto della patente C e della relativa Carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di cose su strada. In base a queste istruzioni, le quali abrogano quelle della precedente circolare prot. n. 2276 del 27 gennaio 2017, si ha che: a) il candidato di età inferiore a 21 anni, che abbia presentato istanza di conseguimento della patente C e della relativa qualificazione CQC, e che non abbia compiuto la predetta età prima della conclusione dell’iter di conseguimento di entrambe le abilitazioni, non potrà essere am-
messo a sostenere l’esame pratico per il conseguimento della patente se non ha già terminato l’iter di conseguimento della qualificazione CQC; b) Il candidato di età inferiore a 21 anni, che abbia presentato istanza per il conseguimento della patente C e della relativa qualificazione CQC, ma compie detta età dopo la presentazione dell’istanza stessa, può comunque, sostenere l’esame pratico per il conseguimento della patente di guida, una volta sostenuto l’esame di teoria, anche prima di completare le procedure d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC. c) Il candidato che abbia presentato istanza per il conseguimento della patente C e della relativa qualificazione CQC quando aveva già compiuto 21 anni, può sostenere l’esame pratico per il conseguimento della patente prima di completare le procedure d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL NOVEMBRE 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 20/2017, p. 41, per segnalare che il 14 dicembre 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di novembre 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel novembre 2017 (pari a 1413,08 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,158 euro/l per i veicoli di massa complessiva
a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,944 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Scadenze aziendali gennaio 2018 I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI GENNAIO 2018
MERCOLEDÌ 10 FASDAPI - Scade il termine del versamento delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Quadri ai sensi dell’art. 89 del Ccnl Unionmeccanica - Confapi e delle coperture assicurative Fasdapi relative ai Dirigenti e ai Quadri superiori ai sensi dell’art. 12 Ccnl Confapi - Federmanager. INPS - Versamento contributi lavoratori domestici.
VENERDÌ 12 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE - Scade il termine per la liquidazione ai dipendenti delle retribuzioni del mese di dicembre. Il pagamento di salari e stipendi effettuato oltre il termine del 12 gennaio comporta lo spostamento al 2018 della competenza del mese di dicembre.
LUNEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA – Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di dicembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
MARTEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi pagati nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre novembre/dicembre 2017. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio
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di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2017 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2017. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. INPS FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
SABATO 20 (POSTICIPA A LUNEDÌ 22) PREVINDAPI - Scadenza del versamento dei contributi Previndapi relativi al quarto trimestre 2017 ovvero per i mesi di ottobre, novembre, dicembre.
DOMENICA 21 (POSTICIPA A LUNEDÌ 22) FONDAPI - Scade il termine per il versamento per il bimestre novembre/dicembre 2017.
GIOVEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di dicembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al quarto trimestre 2017. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
MARTEDÌ 30 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2018 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 dicembre 2017.
MERCOLEDÌ 31 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Scade il termine per il pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità. L’imposta non è dovuta se entro lo stesso termine viene presentata denuncia di cessazione. IVA - IMBALLAGGI NON RESTITUITI - Scade il termine per l’emissione, ai sensi del D.M. 11 agosto 1975, della fattura “globale” relativa agli imballaggi e recipienti di cui all’art. 15 primo comma n. 4 del D.P.R. 633/1972 non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali. REGISTRI CONTABILI - Scade il termine per la stampa del libro giornale, degli inventari, delle schede di mastro, dei registri Iva e di quello dei beni ammortizzabili.
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CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
sensi dell’art. 40 della L. 133/2008 il prospetto informativo sui disabili non deve più essere inviato annualmente alla fine del mese di gennaio, ma solo qualora vi siano stati cambiamenti nell’organico tali da giustificare l’obbligo o incidere sulla quota di riserva. In caso di invio, la legge prevede la semplificazione attraverso la trasmissione telematica agli uffici competenti.
INVALIDI - PROSPETTO INFORMATIVO - Ai
(PZ-FT)
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