Numero 3/2014

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 3 15 febbraio 2014

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI E SERVIZI DELLA CCIAA DI PORDENONE

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 3 15 febbraio 2014

Sommario La dichiarazione IVA annuale

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

6

La definizione agevolata delle cartelle

12

La rivalutazione dei beni aziendali

14

Impianto fotovoltaico

16

Nuove regole per i canoni leasing

18

Compensazione di crediti verso PP.AA.

22

Contratti di locazione immobili

23

Concessione di controgaranzie alle piccole e medie imprese

24

Voucher della CCIAA di Udine

27

Voucher della CCIAA di Pordenone

29

Contributi per fabbricati a uso produttivo

31

Contributi per investimenti e servizi

35

Gestione separata

41

Artigiani e commercianti: contributi 2014

42

Determinazione del minimale per il 2014

43

DURC

45

Autoliquidazione 2013/2014

46

CCNL Unionchimica Confapi

48

Igiene e sicurezza sul lavoro

50

Notizie dall’UNI

51

Chimica

55

La bonifica amianto rientra nella categoria OG12

56

Note informative

58



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Investire in Turchia

66

IVA nei rapporti internazionali

70

Expo 2015: forniture senza IVA

72

Legge applicabile ai contratti di agenzia

73

India

76

Verifica copertura assicurativa RCA

78

Autotrasporto c/t; “costi minimi” gennaio 2014

79

Scadenze aziendali marzo 2014

80

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La dichiarazione IVA annuale APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL MODELLO E LE ISTRUZIONI

PREMESSA Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2014, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva/2014 con le relative istruzioni. Di seguito andremo ad analizzare le novità di maggior interesse introdotte nel modello.

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO ANNUALE L’articolo 10 del D.L. 78/2009 ha previsto che l’utilizzo di crediti Iva in compensazione d’importo superiore a 5.000 euro, può essere fatta a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Per consentire l’utilizzo del credito Iva il prima possibile, si può anticipare a febbraio il termine iniziale di presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, consentendo così la compensazione a partire dal 16 marzo. Il termine iniziale di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma è fissato al 1° febbraio, mentre quello finale rimane al 30 settembre. Si ricorda che i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva nel mese di febbraio, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale Iva. Quest’ultimo esonero è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un saldo Iva a debito senza tuttavia poter beneficare del differimento del termine per il versamento dell’imposta. In pratica i soggetti con imposta a debito che presentano la dichiarazione a febbraio saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva, ma saranno tenuti al versamento dell’imposta a partire dal 16 marzo. Rimane salva comunque la possibilità di rateizzazione.

IL MODELLO Non si segnalano particolari modifiche alla strut-

tura del modello, è stata mantenuta la consueta struttura modulare. Anche quest’anno, la dichiarazione può essere inclusa nel modello di dichiarazione unificata, mentre il frontespizio deve essere presentato solo nel caso di dichiarazione autonoma. Si ricorda che il modello deve essere inviato anche dai soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente o si sono avvalsi del rappresentante fiscale.

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La dichiarazione deve essere presentata unicamente attraverso il canale telematico. L’eventuale presentazione del modello cartaceo in banca o posta, è considerata non conforme rendendo applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro. La trasmissione telematica interessa anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi del: - servizio Entratel, qualora il contribuente abbia l’obbligo di presentare il modello 770 in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20; - servizio Internet nel caso di obbligo di presentazione del modello 770 per un numero di soggetti non superiore a 20. I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini Iva nel territorio dello Stato, presenteranno la dichiarazione esclusivamente tramite Entratel. La presentazione della dichiarazione in via autonoma è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti quali: - le società e altri soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare; - i soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2013; - le società controllanti e controllate, che effettuano la liquidazione dell’Iva di gruppo; - i curatori fallimentari e i commissari liquidatori; - i rappresentanti fiscali dei soggetti non resi-

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denti e senza stabile organizzazione in Italia; - i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR 633/72; - particolari soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione in quanto soggetti a ritenute a titolo d’imposta; - i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell’operazione intervenuta.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE Le istruzioni ministeriali prevedono che le dichiarazioni, a prescindere dalle modalità di presentazione in forma unificata o meno, devono essere presentate entro il 30 settembre 2014. La data di presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data di decorrenza del termine per iniziare ad effettuare le compensazioni con il modello F24 per importi superiori a 5.000 euro. Così nei casi in cui si presenti la dichiarazione annuale il 1° marzo 2014, il diritto alla compensazione inizierà a decorrere dal 16 del mese successivo e quindi dal 16 aprile 2014. Per beneficare della compensazione dal 16 marzo 2014, è quindi necessario presentare la dichiarazione entro il 28 febbraio 2014.

I TERMINI DI VERSAMENTO Non sono stati modificati i termini di versamento dell’imposta che rimane fissato al 17 marzo 2014 (il 16/3 cade di domenica). Il versamento è dovuto solo caso in cui il versamento superi l’importo di 10 euro. I soli contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono eseguire il versamento anche successivamente, ma comunque entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico 2014, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo 2014. Rimane salva inoltre la possibilità di rateizzare, in questi casi le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati nella misura dello 0,33% mensile.

Se il contribuente è tenuto alla presentazione del modello unificato e quindi la dichiarazione Iva è presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi, è possibile: - versare in unica soluzione entro il 17 marzo; - versare in unica soluzione entro il termine di versamento del modello Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo; - rateizzare dal 16 marzo con la maggiorazione dello 0,33%; - rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo e quindi aumentare dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.

SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale: - i contribuenti che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti; - i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2012; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34 comma 6 del DPR 633/72; - le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda; - i soggetti passivi d’imposta in altri stati dell’Unione Europea nel caso in cui abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette e comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; - i soggetti che esercitano particolari attività d’intrattenimento e di spettacolo, - soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito Comunitario ma che hanno una posizione Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro.

IL FRONTESPIZIO Deve essere utilizzato nella sola ipotesi di presentazione in forma autonoma, mentre nel caso di dichiarazione unificata si presenterà il frontespizio del modello Unico 2014.

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Il riquadro “Sottoscrizione organo di controllo” deve essere firmato dai sindaci delle società di capitali al fine di utilizzare in compensazione crediti Iva d’importo superiore ai 15.000 euro senza la necessità di apporre il visto di conformità. La sottoscrizione da parte dei revisori, attesta che gli stessi hanno eseguito i controlli previsti dall’articolo 2, comma 2 del DM 164/1999. Nella casella riguardante l’impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

QUADRO VA I dati relativi all’imponibile e all’Iva riguardanti l’adeguamento agli studi di settore non devono essere indicati in questo quadro bensì nei quadri RE, RG e RF del modello Unico. Il rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2012. In particolare la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione precedente l’applicazione del regime. Nel campo 2 si deve indicare l’ammontare complessivo della rettifica Iva già detratta, operata ai sensi dell’art. 19-bis2 in relazione al mutato regime fiscale. La sezione 3 è riservata all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, 6° comma del DPR 605/73. Indicando i dati degli intermediari finanziari, limitatamente ai contribuenti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro e che utilizzano solo strumenti d’incasso e pagamento diversi dal contante, è possibile beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni.

QUADRO VC Questo quadro deve essere compilato dagli esportatori abituali che si sono avvalsi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Le istruzioni sottolineano che al fine dell’utilizzo del plafond, non si deve tenere conto del momento di registrazione delle fatture d’acquisto bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DPR 633/72. Si ricorda che le colonne da 1 a 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti, mentre le colonne 5 e 6 solo da quelli che adottano il metodo mensile. Le istruzioni ministeriali precisano che qualora, in

ossequio alla circolare 50/E del 2002, si sia regolarizzato lo splafonamento, tramite l’emissione di autofattura e conseguente versamento dell’imposta tramite F24 e codice tributo relativo al periodo dell’acquisto senza applicazione dell’Iva, si deve indicare l’imposta regolarizzata nel rigo VE25 e comprendere tale versamento nel rigo VL29 campo 1. Ai fini della detrazione, invece, l’imponibile e l’imposta dell’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Conseguentemente l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale non deve essere indicata nel rigo VF13. Segnaliamo che le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 ancorché rientranti nel volume d’affari, non vanno considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Di conseguenza nella colonna 3 si deve indicare il volume d’affari mensile al netto delle citate operazioni.

QUADRO VD E’ un quadro specialistico che deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio SGR che hanno ceduto il credito Iva da parte di fondi immobiliari chiusi, non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno.

QUADRO VE Nella sezione 2 è stato inserito il rigo VE23 destinato ad accogliere le operazioni con aliquota al 22% in vigore dal 1° ottobre 2013. Questo inserimento ha comportato una rinumerazione della sezione 3. Nel rigo VE36, riservato alle operazioni con Iva ad esigibilità differita, è stato eliminato il campo riservato alle operazioni ex art. 7 del D.L. 185/2008 “Iva per cassa” in quanto soppresso. Il rigo VE39 è stato ridenominato “Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies” poiché dallo scorso anno queste operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari. E’ richiesta l’indicazione delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond. Si tratta delle esportazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle cessioni verso San Marino. Il rigo VE34 è destinato ad accogliere le operazioni per le quali si applica il reverse charge, in particolare nel campo 5 vanno indicate le cessioni di immobili per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario. I campi 6 e 7 dello stesso rigo VE34 sono riservati alle cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori per i quali è obbligatoria l’applicazione dell’imposta con il meccanismo del “reverse charge”. Con riferimento al rigo VE32 per i soggetti che applicano il regime del margine, deve essere indicata la parte che pareggia il costo. Ad esempio nel caso

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di cessione di un bene per 1.200, precedentemente acquistato per 1.000, l’importo di 200 (imponibile scorporato dell’imposta) andrà indicato nel VE23 e 1.000 nel VE32. Se vendo a 800, tutto l’importo andrà indicato nel VE32. Nel rigo VE37 al fine di diminuire il volume d’affari, deve essere indicato, senza segno meno, l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per i quali nel 2013 si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Queste operazioni devono essere indicate altresì nei righi da VE1 a VE9 e nei righi da VE20 a VE23 al fine di determinare l’imposta a debito dell’anno in corso. Il rigo VE39 è destinato ad accogliere l’ammontare delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario e fatturate ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72.

QUADRO VF Anche in questo quadro è stato inserito il rigo VF12 per accogliere le operazioni con aliquota Iva al 22%. Nel rigo VF20 analogamente a quanto visto per il quadro VE è stato eliminato il campo riservato ad accogliere le operazioni assoggettate al regime Iva per cassa ex art. 7 del D.L. 185/2008. Il rigo VF34 serve per la determinazione del prorata di detrazione dell’Iva, al campo 5 si deve indicare l’ammontare delle operazioni effettuate fuori dallo Stato le quali, se effettuate in Italia, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta. Non devono essere riportate le operazioni già indicate nel rigo VE39. Nel rigo VF18 vanno indicati gli acquisti interni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni per i quali, ai sensi dell’art. 19-bis 1 non è ammessa la detrazione dell’imposta. Per gli acquisti per i quali è ammessa la detrazione parziale, come ad esempio le autovetture con detrazione al 40%, si deve indicare soltanto la quota imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La rimanente parte di imponibile e imposta vanno indicati nei righi da VF1 a VF12. Il rigo VF25 è riservato ai contribuenti che hanno effettuato acquisti intracomunitari, importazioni e operazioni con la Repubblica di San Marino. In particolare questi ultimi acquisti documentati da fattura con addebito d’imposta vanno indicati nel campo 5, mentre se la fattura è arrivata senza addebito d’imposta e l’acquirente nazionale ha liquidato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, vale a dire con l’integrazione della fattura, gli importi andranno segnalati nel campo 6. Ai fini della determinazione dell’imposta tale ammontare e l’imposta vanno compresi nel rigo VJ1.

La sezione 3 è riservata ai soggetti che applicano alcune regole Iva speciali o che effettuano operazioni esenti. Si sottolinea che su uno stesso modulo non può essere barrata più di una casella. Alla presenza di due o più regimi di determinazione dell’Iva detraibile sarà necessario compilare un modulo per ciascun regime. La sezione 3 è divisa in ulteriori sottosezioni: - Sez. 3-A operazioni esenti; - Sez. 3-B imprese agricole; - Sez. 3-C casi particolari. Non devono compilare il VF30 bensì i righi da VF53 a VF55, i contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato: - operazioni esenti occasionali; - esclusivamente operazioni esenti previste dai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10, non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie a operazioni imponibili; - cessioni occasionali di beni usati; - operazioni agricole occasionali. In questi casi non opera il pro-rata di detraibilità. Nel rigo VF34 campo 7, denominato “Operazioni esenti art. 19, comma 3 lett. a-bis”, vanno indicate le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 numeri da 1 a 4 del DPR 633/72 fatte nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla UE o i beni destinati a essere esportati. La casella 2 del rigo VF53 deve essere barrata da parte dei contribuenti che esercitano un’attività sostanzialmente esente ma che occasionalmente realizzano operazioni imponibili. La casella deve essere barrata dai contribuenti che non hanno eseguito acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, alla presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali, ai fini della relativa detrazione, deve essere compilato il rigo VF31. Le caselle 1 e 2 sono alternative, nel senso che non possono essere barrate entrambe. Nel rigo VF56 non deve essere indicata anche la rettifica di detrazione effettuata a seguito dell’ingresso nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2012. Tale importo, come già ricordato, deve essere indicato solo nel rigo VA14 campo 2.

QUADRO VJ E’ il quadro destinato a raccogliere le operazioni per le quali è stato applicato il meccanismo del “reverse charge”. Si tratta di operazioni che comunque, ai fini della detrazione devono essere indicate nel quadro VF. La registrazione di questi acquisti nel registro delle fatture emesse non da luogo a un’operazione rilevante ai fini del volume d’affari e pertanto l’im-

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ponibile e l’imposta non devono essere considerate nel quadro VE. L’imposta relativa a queste operazioni deve comunque confluire, al fine della determinazione dell’Iva annuale, nel rigo VL1. Nel rigo VJ3 vanno inseriti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Nel rigo devono essere indicati sia gli acquisti per i quali si sia proceduto all’emissione dell’autofattura si quelli per i quali si sia effettuata l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente. Nel rigo VJ14 devono essere indicati gli acquisti di immobili in reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera b).

QUADRO VH Ricordiamo che nella sezione 1 è inserita la casella denominata “Ravvedimento” destinata ad accogliere la segnalazione che il versamento relativo allo specifico mese, è stato oggetto di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda il VH13, relativo all’acconto dovuto, viene richiesta la specificazione del metodo adottato, utilizzando uno dei seguenti codici: 1 – storico; 2 – previsionale; 3 – analitico – effettivo; 4 – soggetti operanti in particolari settori come le telecomunicazioni, somministrazione acqua, smaltimento rifiuti. Il rigo VH14 deve essere barrato da parte di contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l’Iva relativa alle operazioni di subfornitura. Nella sezione 2 vanno indicati i versamenti effettuati nel corso dell’anno utilizzando il modello F24, per l’immatricolazione di auto UE. In particolare sono previsti 12 righi, da VH20 a VH31, dedicati all’indicazione dei versamenti mensili o trimestrali effettuati con il modello F24 Iva immatricolazione auto UE, con riferimento alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi o usati in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, da indicare nel rigo VL29 campo 1. Nei predetti righi devono essere indicati anche i versamenti effettuati in relazione ad autovetture immatricolate nell’anno 2013 ma oggetto di cessione in anni successivi, come ad esempio quelli immatricolati per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tali versamenti devono essere indicati nel rigo VL24.

QUADRO VK Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti e società controllanti e alle controllate di cui all’articolo 73, che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’Iva di gruppo.

QUADRO VL Il quadro è stato strutturato in 3 sezioni e in caso di compilazione di più moduli, per effetto di contabilità separate, le sezioni 2 e 3 del presente quadro devono essere compilate indicando i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate solamente sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01. Nella sezione 2 vanno indicati i dati relativi ai contribuenti che nel 2012 hanno evidenziato un credito Iva annuale non chiesto a rimborso, nonché dalle società aderenti alla procedura Iva di gruppo dal 2013, che ai sensi dell’articolo 73 ultimo comma del DPR 633/72, non possono far confluire nelle liquidazioni di gruppo l’eccedenza di credito emergente alla fine del periodo immediatamente antecedente l’adesione. Il rigo VL24 è riservato all’indicazione dei versamenti tramite modello F24 in relazione ad autoveicoli destinati a future cessioni, il cui ammontare va compreso anche tra i versamenti periodici di cui al rigo VL29, campo 1. Le società non operative aderenti all’Iva di gruppo, devono indicare nel rigo VL25, il credito trasferito al gruppo nel corso del 2012 e oggetto di restituzione da parte della controllante secondo la procedura prevista dalla risoluzione 180/E/2008. Nel rigo VL26 va indicata la differenza tra gli importi recati dai righi VL8 e VL9, salvo che il contribuente non abbia compilato il rigo VL10. Nel campo 2 del VL29 si deve evidenziare l’ammontare dei versamenti, già ricompresi nel campo 1, effettuati con il modello F24 Iva immatricolazione auto UE nell’anno precedente relativamente a cessioni effettuate nell’anno oggetto della dichiarazione. Il campo 3 dello stesso rigo, invece, è riservato all’indicazione dei versamenti non effettuati in quanto sospesi a seguito di eventi eccezionali. L’utilizzo del rigo VL40 è stato ridefinito prevedendo l’indicazione dell’ammontare corrispondente al credito Iva riversato nel 2013 per effetto della richiesta dell’ufficio per l’indebito utilizzo in compensazione del credito esistente ma non disponibile. Ad esempio quando si è utilizzato il credito Iva in misura superiore al limite annuale di 516.456 euro. In questo modo il credito riversato si rigenera come credito formatosi nel 2013.

QUADRO VT Il quadro serve per indicare la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva. Limitatamente ai consumatori finali viene anche richiesta la ri-

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partizione su base regionale delle operazioni imponibili.

QUADRO VX Il vecchio quadro VR è stato soppresso ma le relative informazioni vanno comunque indicate all’interno del quadro VX. In particolare al rigo VX4 vanno evidenziati: - campo 2 gli importi da liquidare mediante procedura semplificata; - campo 3 la causale del rimborso, - campo 4 i codici in caso di rimborsi con diritto di priorità; - campo 5 la condizione di subappaltatore; - campo 6 la condizione di operatività; - campi 7 e 8 la condizione di virtuosità, ai fini dell’attestazione di solvibilità e affidabilità per l’erogazione del credito senza garanzie. Ricordiamo che sul piano operativo, la procedura semplificata prevede che entro dieci giorni dall’invio della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate comunica all’agente della riscossione i dati del rimborso in conto fiscale. L’agente a sua volta, ha lo stesso periodo di tempo per chiedere, se dovuta, una delle garanzie indicate dall’articolo 38-bis del DPR 633/72 o la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7 lettera c) dello stesso articolo. Successivamente i rimborsi Iva sono eseguiti in conto fiscale secondo una delle seguenti modalità: - con procedura semplificata, direttamente dal concessionario della riscossione, entro 60 giorni dalla richiesta, per importi fino a 516.456,90 euro. In tale ipotesi, nei 40 giorni successivi alla presentazione della richiesta si apre una prima fase istruttoria relativa alla regolarità formale dell’istanza e alla validità della garanzia; - con procedura ordinaria, direttamente dall’ufficio competente, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per

importi superiori a quelli sopra indicati. L’amministrazione finanziaria entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, esegue i controlli sulla regolarità formale dell’istanza prodotta. In questa fase l’ufficio può richiedere al contribuente eventuale ulteriore documentazione al fine di verificare l’esistenza del credito e la spettanza del rimborso. Una volta esaurita questa fase di verifica, l’ufficio chiede al contribuente la garanzia e provvede alla liquidazione del credito. I soggetti che presentano la dichiarazione unificata, non devono compilare questo quadro, ma compileranno la sezione III del quadro RX della dichiarazione unificata.

QUADRO VO Si ricorda che questo quadro per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, rappresenta una dichiarazione autonoma, nel senso che dovranno comunicare le opzioni o le revoche attraverso il quadro VO, allegandolo alla dichiarazione dei redditi. E’ stata inserita la casella 28 al rigo VO10 denominata HR per l’ingresso della Croazia nell’Unione Europea. Sono stati soppressi i righi destinati a comunicare l’opzione riservata: - alle società di persone, SRL e società cooperative qualificate come società agricole, per la determinazione del reddito su base catastale; - alle società di persone e SRL costituite da imprenditori agricoli per determinare il reddito utilizzando il coefficiente di redditività del 25%. Queste opzioni sono state comunque ripristinate dalla Legge di Stabilità per il 2014 e ritorneranno operative dall’anno in corso.

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(PZ)


La definizione agevolata delle cartelle IL VERSAMENTO ENTRO FEBBRAIO GARANTISCE IL RISPARMIO DEGLI INTERESSI PREMESSA L’art. 1 commi da 618 a 624 della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità) ha previsto una mini sanatoria per le cartelle e gli avvisi di pagamento rappresentata sostanzialmente dal fatto che gli interessi non sono dovuti. A fronte di questo sconto è tuttavia necessario procedere al versamento delle somme originariamente iscritte a ruolo e dell’aggio entro la fine del mese di febbraio. L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 37 del 20 gennaio 2014 ha fornito i chiarimenti necessari per rendere operativa la definizione.

ATTI INTERESSATI Interessati alla sanatoria sono i carichi iscritti a ruolo emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. A tal fine si devono considerare gli atti emessi dai Ministeri, dalle agenzie del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli e delle Entrate. La sanatoria riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi in quanto assimilabili a quelli iscritti a ruolo, i canoni, le multe per infrazioni al codice della strada e i risarcimenti. Nella definizione rientrano anche le iscrizioni a ruolo effettuate dall’Agenzia delle entrate ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/72 e quelle in esecuzione in pendenza di giudizio, di un atto impugnato ex artt. 15 del DPR 602/73 o 68 del D.Lgs. 546/92. Possono essere oggetto di definizione anche i ruoli impugnati a condizione che cessi integralmente la materia del contendere comprese le spese del giudizio. Se però si è di fronte a una sentenza definitiva che prevede la condanna anche delle spese di giudizio, queste sono comunque dovute. In caso di definizione che interessi solo una parte

della pretesa tributaria, il contribuente mantiene comunque un interesse alla sentenza, e in questi casi gli importi versati per la definizione del ruolo si considerano interamente versati ma non possono essere oggetto di rimborso anche alla presenza di una sentenza favorevole al contribuente. Sono esclusi dalla sanatoria in argomento le somme dovute a seguito di sentenza di condanna da parte della Corte dei Conti e i ruoli emessi dagli istituti previdenziali, quali Inps, Inail.

I VANTAGGI Il beneficio relativo all’adesione consiste unicamente nell’esclusione dal pagamento degli interessi riferiti sia alla ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73 sia agli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.

LA PROCEDURA Dal punto di vista procedurale non è prevista alcuna comunicazione da parte dell’agente della riscossione, tramite invio di un avviso al debitore. Sarà quest’ultimo pertanto che dovrà verificare la propria posizione e valutare la possibilità di sanatoria. Come ricordato, sono definibili i ruoli affidati all’agente della riscossione fino al 31 ottobre 2013, mentre quelli successivi a tale termine sono esclusi. I pagamenti degli importi dovuti, quali imposte, sanzioni e aggio, dovranno essere corrisposti in unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Il versamento deve essere eseguito utilizzando per ogni cartella il conto corrente postale mod. F35 indicando nel campo “eseguito da” la dicitura “Definizione ruoli – LS 2014”. Nel caso in cui si sia già ottenuto un piano di rateizzazione del ruolo, sarà possibile rimodulare lo stesso al fine di eliminare il carico rappresentato dagli interessi. Segnaliamo che non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute in maniera dilazionata. Entro il 30 giugno 2014, limitatamente ai contribuenti che hanno provveduto al pagamento dell’intero importo dovuto, Equitalia provvederà all’invio di una comunicazione nella quale sarà comunicata l’avvenuta estinzione del debito.

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Per consentire il versamento del dovuto entro il 28 febbraio 2014 e le operazioni di registrazione da parte di Equitalia, la riscossione coattiva relativa alle somme oggetto di definizione e i relativi

termini prescrizionali saranno sospesi fino al 15 marzo 2014.

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(PZ)


La rivalutazione dei beni aziendali NUOVA OPPORTUNITÀ PER GLI IMPRENDITORI DA VALUTARE CON ATTENZIONE

nel registro degli inventari; - le società di persone; - le società non residenti limitatamente ai beni di stabili organizzazioni italiane. La rivalutazione è preclusa alle società che adottano i principi contabili internazionali.

BENI RIVALUTABILI PREMESSA La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014) ripropone la rivalutazione dei beni appartenenti all’impresa, introducendo alcune differenze rispetto a quella contenuta nel D.L. 185/2008 dove il riallineamento era previsto solo per i valori immobiliari. La nuova rivalutazione, prevista dall’art. 1 commi da 140 a 146 della legge 147/2013, riconosce la possibilità di allineare i valori riferiti ai beni dell’impresa e alle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2012 ai valori di mercato. Si possono rivalutare beni mobili, immobili, materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l’attività d’impresa. Sui maggiori valori attribuiti si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e delle addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. La rivalutazione, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in un recente incontro con la stampa specializzata, dovrebbe avere valenza esclusivamente fiscale e non civilistica anche se, dal tenore della norma, tale tesi non appare condivisibile. E’ in ogni caso importante sottolineare che la rivalutazione genera benefici immediati sul piano contabile e patrimoniale migliorando il rating delle imprese.

SOGGETTI INTERESSATI Possono accedere alla rivalutazione i soggetti che producono un reddito d’impresa, quindi vi rientrano: - le società di capitali e gli enti commerciali soggetti all’Ires; - le imprese individuali, anche se in contabilità semplificata ma limitatamente ai beni iscritti

Oggetto della rivalutazione sono i beni aziendali ad esclusione degli immobili al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Sono conseguentemente rivalutabili: - i beni materiali e immateriali come gli immobili, i mobili strumentali, i marchi, i brevetti, il know how ecc. …; - le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie quali quelle in società controllate o collegate. Non possono essere oggetto di rivalutazione i costi pluriennali come l’avviamento, i costi di ricerca e sviluppo, a meno che non si concretizzino in know how, e i costi di pubblicità. Con riferimento ai beni immateriali può accadere che questi conservino un valore economico ma non figurino più nell’attivo patrimoniale perché completamente ammortizzati. In questi casi la rivalutazione non è preclusa a patto che tali beni godano ancora di una qualche tutela legale.

CATEGORIE OMOGENEE Come in passato la rivalutazione è obbligatoria per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, nel senso che all’interno della medesima non può essere escluso alcun bene. Ricordiamo che le categorie omogenee sono state individuate dal decreto n. 162 del 13 aprile 2001. I beni materiali diversi dagli immobili e dai mobili registrati, si raggruppano per coefficiente di ammortamento e anno di acquisizione. Ad esempio le attrezzature dell’anno 2010 vanno rivalutate unitariamente, o tutte o nessuna. Per gli immobili sono previste cinque categorie omogenee: terreni fabbricabili con uguale destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione e fabbricati strumentali per natura. Gli impianti e macchinari, ancorché fissi al suolo,

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vanno sempre classificati tra i beni diversi dagli immobili. Per quanto riguarda le partecipazioni si devono raggruppare i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche. Con riferimento infine ai beni immateriali, ogni singolo bene costituisce una categoria omogenea.

QUANDO SI ESEGUE LA RIVALUTAZIONE La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio d’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, per il quale il termine di approvazione scade dopo il 1° gennaio 2014. Nella generalità dei casi pertanto la rivalutazione andrà effettuata nel bilancio relativo al 2013. La norma richiede che i beni siano posseduti, oltre che al 31 dicembre 2013, data del bilancio in cui si opera la rivalutazione, anche alla chiusura dell’esercizio precedente.

LA CONTABILIZZAZIONE Contabilmente la rivalutazione può essere effettuata con tre metodi diversi: - la rivalutazione del solo cespite; - la rivalutazione del cespite e del relativo fondo ammortamento; - la riduzione del fondo. Il terzo metodo è quello meno vantaggioso dal punto di vista fiscale e comporta un allungamento del periodo di ammortamento ma è anche quello che in futuro comporterà l’imputazione di quote di ammortamento minori.

LA RIVALUTAZIONE Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte dirette e dell’Irap mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili ovvero del 12% per quelli non ammortizzabili come ad esempio le partecipazioni e gli immobili non strumentali. I maggiori valori fiscali, ai fini dell’ammortamento e della disciplina delle società di comodo, sono riconosciuti, a partire dal terzo esercizio successivo, in pratica dal bilancio relativo al 2016. Per quanto riguarda il riconoscimento del maggior valore per il calcolo di plusvalenze e minusvalenze la rivalutazione decorre dal quarto esercizio successivo, in genere dal 2017. In questi ultimi casi rientrano, oltre alla vendita del bene rivalutato, anche le ipotesi di assegnazione ai soci e le destinazioni a finalità estranee all’impresa. Se i beni rivalutati sono ceduti o estromessi prima del 31 dicembre 2016, il reddito che ne deriva

sarà determinato sulla base del valore fiscale originario. In questi casi sarà riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva corrispondente al maggior valore rilevato sul bene ceduto.

IL VALORE DI RIVALUTAZIONE I beni possono essere rivalutati entro il limite del loro valore economico. Tale valore può essere determinato con due modalità alternative: - il valore interno, che valorizza la potenzialità del bene di produrre utilità all’interno del processo produttivo (caso raro e difficile da dimostrare); - il valore esterno, rappresentato sostanzialmente dal valore di mercato del bene.

LA RISERVA Abbiamo già ricordato che l’iscrizione dei maggiori valori si effettua nel bilancio 2013, rilevando, in contropartita dell’importo attivo, una specifica riserva cui si imputa l’imposta sostitutiva. Questa riserva sarà assoggettata a tassazione in capo alla società, oltre che sui soci, in caso di distribuzione, salvo che non si proceda al suo affrancamento. L’affrancamento si concretizza mediante corresponsione di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

IL VERSAMENTO Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in tre rate annuali di pari importo senza maggiorazione di interessi. La prima rata scade entro il termine del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta in cui avviene la rivalutazione, vale a dire entro il 16 giugno 2014.

IL CASO DEGLI IMMOBILI Con riferimento alla determinazione della plusvalenza riferita alla cessione di un fabbricato, segnaliamo una particolare opportunità legata ai chiarimenti che l’Agenzia delle entrate ha fornito con la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007 nella risposta 9.5. In quell’occasione era stato chiarito che la cessione dell’area, comprensiva del fabbricato, genera una plusvalenza unica pari alla differenza tra il corrispettivo riscosso e il costo fiscalmente riconosciuto dell’area e del fabbricato. Se pertanto si è intenzionati a cedere un fabbricato in tempi non brevi, come abbiamo visto il riconoscimento fiscale della rivalutazione ai vini della plusvalenza è dilazionato, sarà opportuno valutare la rivalutazione non solo del fabbricato ma anche dell’area perché questa contribuirà a ridurre la plusvalenza tassabile al momento della cessione. (PZ)

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Impianto fotovoltaico

VINCOLANTE L’INQUADRAMENTO CATASTALE

PREMESSA L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 36 del 19 dicembre 2013 ha fornito importanti chiarimenti in materia tributaria circa il corretto inquadramento degli impianti fotovoltaici. Il documento di prassi, che per certi versi modifica precedenti chiarimenti, inquadra di volta in volta questi impianti come beni mobili o immobili sulla base del loro inquadramento catastale.

LA CLASSIFICAZIONE COME IMMOBILI Per inquadrare un impianto fotovoltaico tra i beni mobili o immobili assume rilevanza la classificazione catastale, la quale produce effetti differenziati anche sotto il profilo della corretta applicazione dell’aliquota di ammortamento. Sono considerati immobili gli impianti fotovoltaici autonomamente censibili nella categoria catastale D1 (opifici). La giustificazione di tale inquadramento deve essere ricercato nel fatto che l’impianto, che costituisce una centrale di produzione di energia, può essere considerato un opificio o quantomeno è tale quello saldamente ancorato a terra. La medesima classificazione deve essere adottata anche quando l’impianto è posizionato sulle pareti o sul tetto, oppure realizzato su aree pertinenziali comuni o esclusive di un fabbricato integrando il suo valore, ovvero la redditività ordinaria in misura superiore al 15%. La classificazione può rientrare nella categoria D10 per i fabbricati con funzioni produttive connesse all’attività agricola e qualora siano rispettati i requisiti di ruralità.

LA CLASSIFICAZIONE COME MOBILI Gli impianti sono classificabili come beni mobili quando non è richiesta la dichiarazione nei regi-

stri catastali né autonomamente né come variazione dell’unità immobiliare cui fanno parte. Più precisamente sono considerati beni mobili quando sono rispettati uno dei seguenti requisiti: - avere una potenza nominale non superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto; - avere una potenza complessiva non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite dall’impianto anche se i pannelli sono collocati a terra (ad esempio per due unità immobiliari si può arrivare fino a 6 chilowatt); - per gli impianti ubicati a terra, il volume dell’intera area destinata all’intervento è inferiore a 150 metri cubi considerando come base tutta la superficie comprensiva degli spazi liberi, mentre l’altezza si assume in base all’asse orizzontale mediana dei pannelli. La filosofia della circolare 36 è quella di attrarre nell’alveo dell’inquadramento immobiliare gli impianti di potenza superiore a quella prevista per i consumi privati.

LA VARIAZIONE CATASTALE Alla luce dei nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, che sostanzialmente si sono allineati a quelli forniti in passato dall’Agenzia del territorio, se vi sono le condizioni, sarà necessario procedere a una dichiarazione di variazione catastale. Questa variazione può comportare l’incremento della rendita catastale dell’immobile su cui è istallato l’impianto senza tuttavia che muti la destinazione. La condizione, come già ricordato, è quella in cui si realizza un aumento della redditività o del valore capitale dell’immobile pari o superiore al 15%. Se invece l’incremento è inferiore al 15%, non realizza un’unità immobiliare autonoma, ma l’impianto rappresenterà una sorta di bene accessorio del fabbricato esistente.

L’AMMORTAMENTO L’impianto fotovoltaico a terra, classificato come immobile, sarà ammortizzabile con l’aliquota del 4%. Tale percentuale prescinde dall’effettiva durata di utilizzo reale dell’impianto, generalmente legata al contratto stipulato con il Gse. L’ammortamento, infatti, viene spalmato su un arco tem-

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porale di 25 anni mentre il contratto con il Gse è normalmente di 20 anni. Se invece l’impianto è integrato con il fabbricato, seguirà la percentuale di ammortamento prevista per il fabbricato stesso, generalmente il 3%. Segnaliamo che trattandosi di beni immobili, gli esercenti arti e professioni non possono dedurre il costo dell’ammortamento se l’impianto è stato realizzato a partire dal 1° gennaio 2010. Se invece l’impianto viene considerato un bene mobile, l’aliquota di ammortamento applicabile sarà del 9%. L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 46 del 19 luglio 2007 ha sostenuto che gli impianti fotovoltaici erano considerati beni mobili e andavano ammortizzati con l’aliquota di ammortamento del 9% quali centrali termoelettriche. Ora la circolare 36 offre una via d’uscita a coloro che si sono uniformati a detta interpretazione riconoscendo che i maggiori importi dedotti con l’aliquota del 9% in luogo di quelle più basse del 4% o del 3% non dovranno essere rettificati.

LO SCORPORO DELL’AREA Alla luce del nuovo inquadramento fiscale dell’impianto fotovoltaico, qualora lo stesso sia considerato come bene immobile, si pone il problema dello scorporo del valore dell’area. Come noto lo scorporo del valore dell’area, ai fini del calcolo dell’ammortamento, costituisce un passaggio fondamentale perché il terreno non è ammortizzabi-

le. Sarà pertanto necessario scorporare dal valore del fabbricato la percentuale forfettaria del 20% o del 30% in funzione della natura del fabbricato cui l’impianto si riferisce. Se l’impianto fotovoltaico è installato sul tetto di un fabbricato inquadrato nella categoria catastale C, come ad esempio un magazzino per lo stoccaggio delle merci e quindi per un’attività non industriale, lo scorporo sarà eseguito utilizzando la percentuale del 20%. In pratica l’inquadramento dell’impianto fotovoltaico come bene immobile, non significa che lo stesso automaticamente costituisce un fabbricato industriale perché è necessario distinguere l’ipotesi in cui lo stesso sia considerato bene immobile autonomo e come tale rientrante nelle categorie catastali D1 e D10 ovvero come parte accessoria di un fabbricato esistente. In quest’ultimo caso l’impianto arricchisce il valore del bene già esistente ma non lo trasforma in fabbricato industriale continuando a mantenere la natura precedente l’installazione. In estrema sintesi per lo scorporo del valore del terreno ai fini dell’ammortamento dell’impianto si farà riferimento alla percentuale del 20% se l’impianto non è autonomamente accatastato ma è installato in un immobile non industriale se invece l’impianto si qualifica come immobile autonomamente accatastato o è installato su un immobile industriale si utilizzerà la percentuale del 30%.

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Nuove regole per i canoni leasing DA QUEST’ANNO ABBREVIATO IL PERIODO DI DEDUZIONE DEI CANONI

un periodo di 12 anni a prescindere dall’aliquota di ammortamento (in precedenza variava da un minimo di 11 a un massimo di 18 anni); - per i veicoli a deducibilità limitata, di cui all’art. 164 lett. b) del TUIR, il periodo di deduzione fiscale è rimasto invariato, vale a dire che il periodo continua a corrispondere alla durata dell’ammortamento, generalmente 4 anni.

PREMESSA

LA DURATA DEL CONTRATTO

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità) ha modificato le regole fiscali riguardanti i contratti di leasing prevedendo da un lato la riduzione dei termini di deduzione dei canoni, ripristinando sostanzialmente le regole in vigore fino al 2008, dall’altro ha introdotto nuovi oneri per le imprese. Le novità tuttavia riguardano i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2014 mentre per quelli stipulati in epoche precedenti, continuano a valere le vecchie regole.

E’ opportuno ricordare che l’art. 4-bis del D.L. 16/2012 ha previsto, con riferimento ai contratti sottoscritti dal 29 aprile 2012, che la deducibilità dei canoni di locazione sia slegata dalla durata del contratto. In precedenza era necessario che la durata del contratto corrispondesse a quella minima prevista dalla norma fiscale. Il legislatore ha rotto questo legame, consentendo la stipula di contratti aventi durata anche inferiore a quella minima prevista dalla norma fiscale, fermo restando che la deducibilità dei canoni deve comunque seguire le regole fiscali. Ne consegue che per i contratti con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti vanno ripresi a tassazione durante la vita contrattuale, per essere successivamente dedotte al termine del contratto. In pratica la regola attualmente vigente consente di sottoscrivere contratti di locazione finanziaria di qualsiasi durata, fermo restando che la deducibilità dei relativi canoni deve avvenire nel rispetto delle norme fiscali previste dall’art. 102 comma 7 del TUIR ancorché, dal 1° gennaio 2014, modificate.

LE NUOVE REGOLE Intervenendo sull’art. 102 comma 7 del TUIR il legislatore ha modificato le regole fiscali riguardanti il periodo in cui i canoni di leasing possono essere portati in deduzione dal reddito d’impresa. In particolare tale periodo è stato ridotto come di seguito indicato: - per i beni mobili, la deducibilità dei canoni viene ridotta ad un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (in precedenza 2/3); - per i beni immobili la deduzione è prevista in

REGOLE DI DEDUZIONE FISCALE CONTRATTI SOTTOSCRITTI FINO AL 28 APRILE 2012

CONTRATTI SOTTOSCRITTI DAL 29 APRILE 2012

CONTRATTI SOTTOSCRITTI DAL 1° GENNAIO 2014

Beni mobili

Durata minima del contratto pari a 2/3 del periodo di ammortamento e deduzione in base alla durata del contratto

Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo pari a 2/3 dell’ammortamento

Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo pari a metà dell’ammortamento

Beni immobili

Durata minima del contratto da 11 anni a 18 anni (in base alla percentuale di ammortamento) e deduzione in base alla durata del contratto

Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo variabile da 11 a 18 anni (in base alla percentuale di ammortamento)

Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo pari a 12 anni

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Veicoli a deducibilità limitata

CONTRATTI SOTTOSCRITTI FINO AL 28 APRILE 2012

CONTRATTI SOTTOSCRITTI DAL 29 APRILE 2012

CONTRATTI SOTTOSCRITTI DAL 1° GENNAIO 2014

Durata minima del contratto di quattro anni e deduzione in base alla durata del contratto

Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo pari all’ammortamento

Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo pari all’ammortamento

I LEASING IMMOBILIARI Per i contratti immobiliari sottoscritti dal 1° gennaio 2014 si possono presentare le seguenti situazioni: - la durata del contratto è uguale al periodo di deduzione fiscale, vale a dire 12 anni, in questi casi non si pongono problematiche particolari perché vi è totale corrispondenza tra il canone imputato a conto economico e il riconoscimento della sua deduzione fiscale, senza quindi alcuna ripresa fiscale; - la durata del contratto è superiore al periodo di deduzione fiscale, ad esempio contratto della durata di 15 anni con deducibilità fiscale spalmata su 12 anni, in questi casi si dovrà legare la deducibilità alla disposizione fiscale. - la durata del contratto è inferiore al periodo di deduzione fiscale, ad esempio contratto della durata di 10 anni con deducibilità fiscale ripartita su 12 anni, in questi casi sarà necessario riprendere a tassazione nei periodi d’imposta di durata del contratto, la differenza tra il canone di competenza e il canone fiscalmente deducibile.

IRAP Le modifiche recate dalla legge di Stabilità al regime di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria, non producono alcun effetto in ambito Irap sia per i soggetti Ires sia per quelli Irpef. In ogni caso la base imponibile viene determinata sulla base delle risultanze del conto economico. Conseguentemente rileverà l’intero canone imputato in bilancio secondo la durata effettiva del contratto, anche qualora questo sia inferiore alla durata fiscale. La quota interessi indeducibile deve avvenire scorporando la stessa dal canone imputato alla voce B.8. Gli interessi indeducibili ai fini Irap sono comunque deducibili ai fini delle imposte sui redditi in base alle regole previste dagli articoli 61 e 96 del TUIR.

LEASING AUTO AZIENDALI Per le auto aziendali non assegnate ai dipendenti, la deduzione del costo riferito ad un contratto di leasing, è rimasta legata alla durata minima di quattro anni. Tale periodo di ripartizione del co-

sto coincide con la durata di ammortamento del cespite. Le auto assegnate per la maggior parte dell’anno in uso al dipendente, il canone risulta deducibile in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento e quindi in due anni. Il relativo costo imputato a conto economico è deducibile nella misura del 70%. Quest’ultimo chiarimento è stato fornito in un recente incontro dell’Agenzia delle entrate con la stampa specializzata. In quella sede è stato appunto confermato che è possibile procedere alla deduzione del costo sostenuto in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento e cioè in soli 2 anni.

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE IPT La legge di Stabilità ha introdotto anche un’altra importante novità, vale a dire l’eliminazione dell’IPT sul riscatto dei veicoli in leasing. In precedenza il soggetto che sottoscriveva un contratto di leasing per un veicolo, magari per scontare condizioni più vantaggiose rispetto alla formula di un finanziamento ordinario, si trovava a dover versare l’IPT due volte, una prima al momento dell’immatricolazione a nome del locatore e una seconda al momento del riscatto a nome del locatario. Questa doppia tassazione poteva significare, per i veicoli pesanti, che il peso dell’IPT poteva superare il prezzo di riscatto. Per eliminare questa incongruenza, il legislatore ha soppresso tale duplicazione. Ora al momento del riscatto non sarà più richiesto il versamento dell’IPT la quale resterà dovuta solo con riferimento al momento dell’immatricolazione a favore del locatore.

LA CESSIONE DEL CONTRATTO Per bilanciare dal punto di vista delle entrate fiscali gli interventi in materia di contratti di leasing, il legislatore ha previsto un appesantimento dell’imposizione indiretta per le cessioni dei contratti di locazione di immobili strumentali. Sempre a partire dal 1° gennaio 2014 le cessioni di contratti di leasing saranno soggette all’imposta proporzionale di registro del 4%. L’imposizione ri-

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guarderà le cessioni in favore di nuovi utilizzatori aventi ad oggetto immobili strumentali, anche nel caso in cui gli stessi siano ancora da costruire. L’assoggettamento all’imposta di registro nella misura del 4% riguarderà anche le cessioni soggette ad Iva.

La base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro sarà pari al corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale dei canoni residui e dall’importo previsto per il riscatto dell’immobile. (PZ)

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Compensazione di crediti verso PP.AA. APPROVATO IL MOD. F24 E ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014, sulla compensazione dei crediti commerciali con i debiti fiscali dovuti in base agli istituti deflativi del contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 35/2013. Questa norma prevede che i crediti certificati tramite la piattaforma elettronica di certificazione e non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazione, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di: - accertamento con adesione; - definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio; - adesione ai processi verbali di constatazione; - acquiescenza; - definizione agevolata delle sanzioni; - conciliazione giudiziale; - mediazione tributaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle Entrate del 31 gennaio scorso è stato approvato il modello “F24 Crediti PP.AA.”, con le specifiche tecniche di trasmissione, da utilizzare per il pagamento delle suddette somme mediante compensazione con i crediti certificati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Con la Risoluzione 16/E del 4 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti certificati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, con i debiti fiscali dovuti in base ad istituti deflattivi del contenzioso tributario. Il codice tributo è il seguente: “PPAA”, denominato “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario – articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602”. Questo codice va esposto nella sezione “erario” del modello “F24 Crediti PP.AA.”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “numero certificazione credito” andrà riportato il numero della certificazione assegnato dalla piattaforma elettronica, mentre il campo “anno di riferimento” non deve essere valorizzato. Ricordiamo che i crediti verso la P.A. utilizzabili in compensazione mediante il meccanismo in esame sono quelli certificati dalla piattaforma elettronica di certificazione creata dal Ministero dell’Economia, non prescritti, certi, liquidi, esigibili e maturati al 31 dicembre 2012. (C)

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Contratti di locazione immobili ISTITUITI NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON F24

Con la risoluzione n 14/E del 24 gennaio u.s., sono stati istituiti i codici tributo da indicare nel modello di pagamento “F24 Elide” per il versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di locazioni immobiliari. I contribuenti titolari di partita Iva devono presentare il modello “F24 Elide” attraverso i servizi on-line dell’Agenzia delle Entrate o quelli del sistema bancario e postale, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Il modello è utilizzabile a partire dal prossimo 1° febbraio ma diventerà obbligatorio soltanto dal 1 gennaio 2015 visto che, fino al 31 dicembre p.v., i versamenti in questione potranno compiersi anche con il tradizionale modello F23. I codici tributo istituiti dalle Entrate, sono i seguenti: - “1500”, Imposta di registro per prima registrazione; - “1501”, Imposta di registro per annualità successive; - “1502”, Imposta di registro per cessioni del contratto;

- “1503”, Imposta di registro per risoluzioni del contratto; - “1504”, Imposta di registro per proroghe del contratto; - “1505”, Imposta di bollo; - “1506”, Tributi speciali e compensi; - “1507”, Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; - “1508”, Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; - “1509”, Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; - “1510”, Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. Per identificare l’altro contraente della locazione, è stato creato il codice “63” denominato “Controparte”. Nella sezione “Contribuente” del modello “F24 Elide”, devono essere riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale di chi effettua il versamento. Per consentire il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta applicazione delle sanzioni per le medesime locazioni immobiliari, la risoluzione ha istituito i codici tributo: - “A135”, imposta di registro; - “A136”, imposta di bollo; - “A137”, sanzioni; - “A138”, interessi.

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Concessione di controgaranzie alle piccole e medie imprese OPERANTE IL BANDO DELLA CCIAA DI UDINE PER IL 2014 Con deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine del 31 gennaio 2014 è stato approvato il bando per la concessione di controgaranzie alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Udine, finalizzato a sostenerne l’accesso al credito. Per queste finalità è stato costituito un fondo di 2.000.000 Euro, mentre le domande possono essere presentate allo stesso ente camerale a decorrere dalle 09.00 del 3 febbraio ed entro il 31 dicembre 2014. La controgaranzia camerale consiste in una fidejussione prestata dalla CCIAA di Udine a favore di un Confidi convenzionato – lo sono il Confidi Friuli e Confidimprese – nell’interesse dell’impresa a fronte di un mutuo chirografario per l’assunzione di spese relative a investimenti, alla gestione e alla liquidità aziendali. Si segnala da subito che il finanziamento controgarantito non può essere inferiore a 10.000 Euro e superiore a 30.000 Euro e può avere una durata massima di 36 mesi e che le imprese, che intendono usufruire della controgaranzia camerale, hanno l’obbligo, di presentare domanda di garanzia al Confidi e domanda di finanziamento all’istituto di credito prescelti entro 30 giorni (in precedenza 10) dalla presentazione della domanda di controgaranzia alla CCIAA di Udine. Nonostante che il primo dei due requisiti renda praticabile questo strumento solo per piccolissime operazioni di finanziamento e che le procedure di utilizzo non siamo proporzionate alla misura della controgaranzia, se ne dà comunque diffusa illustrazione.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che soddisfano i seguenti requisiti:

1. siano iscritte al Registro imprese della CCIAA di Udine e siano attive alla data di presentazione della domanda di controgaranzia; 2. siano classificabili come micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria; 3. abbiano sede o unità operativa destinataria dell’iniziativa nella provincia di Udine; 4. siano in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; 5. non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, né siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 6. siano in regola con il regime “de minimis” e appartengano ai settori di attività economica a esso ammissibili, ad eccezione, dunque, da quelli esclusi da detto regime; 7. rispettino, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 8. rispettino le prescrizioni normative di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 6 (divieto per enti privati che forniscono servizi alla stessa amministrazione pubblica di ottenere dalla medesima amministrazione a ottenere contributi pubblici); 9. non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI L’iniziativa ammessa consiste nella concessione di una controgaranzia a sostegno di un finanziamento (mutuo chirografario) erogato da un istituto di credito, per la realizzazione di investimenti o per il finanziamento della liquidità inerenti la propria attività di impresa, a condizione che sia garantito da un consorzio di garanzia fidi convenzionato con la CCIAA di Udine. I consorzi di garanzia fidi convenzionati sono al momento in cui si scrive: il Confidi Friuli e il Confidimprese FVG entrambi con sede in Udine. Sono ammissibili a finanziamento e, conseguen-

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temente, a garanzia consortile e controgaranzia camerale le spese relative agli investimenti, al funzionamento dell’impresa, nonché al finanziamento della liquidità aziendale, purché direttamente finalizzati all’attività dell’impresa. Sono ammissibili anche le spese sostenute nel caso di acquisto di attività preesistente. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un’attività professionale, risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze. Non sono garantite spese od operazioni finanziarie inerenti: - ai finanziamenti all’export come previsto dalla regola “de minimis”; - all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, ancora come previsto dalla regola “de minimis”; - rinegoziazione e consolidamento delle passività già in essere.

CARATTERISTICHE DELLA CONTROGARANZIA L’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in una controgaranzia, avente natura fideiussoria, prestata dalla CCIAA di Udine a favore del confidi convenzionato nell’interesse dell’impresa richiedente, a copertura della sola quota capitale, pari al 62,5% della garanzia concessa dal confidi, al quale l’impresa ha presentato domanda di garanzia. La garanzia concessa dal Confidi è pari all’80% del finanziamento concesso da istituti di credito, a fronte di mutuo chirografario, per l’assunzione delle spese oggetto di domanda di controgaranzia e risultate ammissibili. Il finanziamento assistito da garanzia e controgaranzia può essere concesso dagli istituti di credito per un valore minino di 10.000 Euro e massimo di 30.000 Euro e una durata massima di 36 mesi. I contributi concessi non sono cumulabili con aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata. Non possono accedere alla controgaranzia camerale le imprese che hanno beneficiato della controgaranzia a valere sui precedenti bandi licenziati della Giunta della CCIAA di Udine, con riguardo alle medesime spese. La convenzione fra l’ente camerale e i confidi prevede, inoltre, la riduzione del 30% delle spese di commissione praticate da questi alle imprese istanti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CONTROGARANZIA E SUCCESSIVE PROCEDURE; LA DOMANDA DI CONTROGARANZIA AL CONFIDI CONVENZIONATO Le imprese interessate presentano domanda di controgaranzia in bollo alla CCIAA di Udine a partire dalle ore 09.00 del 3 febbraio ed entro il 31 dicembre 2014. Le domande vengono esclusivamente inviate tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente ovvero - inviata dall’indirizzo PEC di uno dei Confidi convenzionati con l’ente camerale ovvero - inviata dall’indirizzo PEC di una banca convenzionata con il Confidi ovvero - inviata dall’indirizzo PEC da un centro di assistenza tecnica alle imprese; - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità ovvero - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La domanda, redatta in ogni sua parte utilizzando esclusivamente il modello unito al bando e gli altri allegati (v. infra), va sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 1. relazione illustrativa del progetto finanziabile (allegato 1); 2. elenco delle spese previste/necessità di liquidità (allegato 2); 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese (allegato 3); 4. dichiarazione sul “de minimis”; 5. modulo per la delega di inoltro istanza, se ricorre; 6. preventivi di spesa (in relazione ad investimenti); 7. documento di identità del legale rappresentante, solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Sull’originale della domanda va apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scansita viene inviata come sopra indicato tramite PEC.

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Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. Le controgaranzie sono concesse, nei limiti della disponibilità dei fondi stanziati, secondo il procedimento valutativo a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di controgaranzia, attestate dai dati di certificazione del messaggio, documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La CCIAA di Udine, ricevute le domande di controgaranzia, ne effettuerà l’istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento, effettuando la prenotazione del fondo vincolato fino alla concorrenza dell’importo stanziato, in base all’importo del finanziamento indicato in domanda che l’impresa intende ottenere e alla conseguente controgaranzia. L’ente camerale comunica, quindi, il ricevimento della domanda di controgaranzia e l’esito dell’istruttoria della domanda stessa ai Confidi. Le imprese hanno l’obbligo, ai fini dell’ottenimento della controgaranzia, pena archiviazione, di presentare domanda di garanzia al Confidi e domanda di finanziamento all’istituto di credito prescelti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di controgaranzia all’ente camerale con richiesta di adesione al confidi per le imprese che non fossero ancora associate. Il Confidi comunica tempestivamente alla CCIAA di Udine l’avvenuta richiesta di garanzia ed il perfezionamento della procedura associativa delle imprese. Il Confidi effettua l’istruttoria della domanda di garanzia sulla base delle proprie procedure e delibera la propria concessione di garanzia entro 30

giorni dal perfezionamento della pratica da parte dell’impresa dalla intervenuta realizzazione delle seguenti condizioni: 1. comunicazione dell’ente camerale al confidi di ammissibilità alla controgaranzia; 2. perfezionamento della pratica completa con il confidi da parte dell’impresa; 3. completamento della domanda presso l’Istituto di credito prescelto da parte dell’impresa. Il Confidi comunica all’ente camerale, all’impresa e all’istituto di credito scelto da questa, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di deliberazione di affido, l’esito della deliberazione di garanzia sia in caso positivo, sia in caso di inammissibilità. Il Confidi comunica inoltre alla CCIAA di Udine i casi di rinuncia da parte dell’impresa. La controgaranzia è concessa con provvedimento del dirigente della CCIAA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione di garanzia da parte dei confidi. La richiesta di controgaranzia dovrà essere perfezionata con l’erogazione del finanziamento entro 6 mesi dalla domanda di controgaranzia, pena revoca della controgaranzia. I Confidi comunicano alla CCIAA l’avvenuta erogazione dei finanziamenti da parte degli Istituti di credito. L’ufficio contributi dell’ente camerale inoltrerà le comunicazioni ai richiedenti anche a mezzo PEC o al numero di fax indicati dall’impresa in domanda o successivamente comunicati al medesimo ufficio. Il testo del bando e la relativa modulistica sono reperibili sul sito della CCIAA di Udine (www. ud.camcom.it), ma possono essere richiesti unitamente a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Voucher della CCIAA di Udine OPERANTE IL BANDO 2014 PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PREMESSA Con deliberazione n. 193 del 16 dicembre 2013 la Giunta della CCIAA di Udine (di seguito CCIAA) ha licenziato il bando per il 2014 a sostegno della competitività delle piccole e medie imprese sui mercati esteri mediante l’assegnazione di voucher a parziale copertura delle spese sostenute per iniziative di internazionalizzazione. Come per il 2013, il bando 2014 consente l’utilizzo dei voucher a imprese singole, purché appartenenti a organismi rappresentativi di una pluralità di interessi legati all’economia e a condizione che l’iniziativa sia stata preventivamente approvata dalla CCIAA di Udine e veda la partecipazione di almeno 5 imprese (v. infra). Le risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontano a 200.000 Euro.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al Registro delle imprese, aventi sede o almeno un’unità locale nella provincia di Udine e in regola con il pagamento dei diritti camerali.

INIZIATIVE AGEVOLABILI Sono ammesse all’agevolazione le iniziative di internazionalizzazione organizzate: 1. dalla CCIAA di Udine o dall’azienda speciale I.TER dello stesso ente camerale; 2. da altri enti camerali o loro aziende speciali congiuntamente alla CCIAA di Udine o all’I. TER; 3. da enti camerali o aziende speciali del Gruppo delle Strutture camerali per l’internazionalizzazione, sempre congiuntamente alla CCIAA di Udine o all’I.TER; 4. da organismi rappresentativi di una pluralità di interessi legati al tessuto economico locale

purché l’iniziativa oggetto di richiesta di sostegno sia preventivamente segnalata nonché approvata dalla CCIAA di Udine (in linea con i propri obiettivi di programmazione economica) e veda la partecipazione di almeno 5 imprese che inoltreranno in seguito domanda di contributo singolarmente.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse a beneficio le spese, IVA esclusa, per: - missioni economiche in Italia o all’estero; - partecipazioni a fiere in Italia o all’estero; - partecipazione ad esposizioni, anche a carattere temporaneo, all’estero ed in Italia. I servizi connessi alle predette iniziative comprendere: - check up preliminare con esperto paese; - interpretariato; - organizzazione incontri business to business (B2B); - organizzazione visite individuali; - organizzazione visite conoscitive collettive; - catalogo collettiva; - tassa d’iscrizione alla fiera; - affitto superficie espositiva; - allestimento; - spazio preallestito; - spedizioni materiale e campioni; - pacchetto viaggio, alloggio e trasferimenti in loco; - altri servizi strettamente connessi all’iniziativa; - servizi legati al follow-up. Sono ammissibili le sole spese fatturate dalla CCIAA di Udine o dall’I.TER ovvero dagli altri soggetti organizzatori sopra indicati. Sono escluse: - le quote d’iscrizione all’iniziativa, qualora già finanziate dalla CCIAA o dall’I.TER; - i costi del personale; - le spese per il vitto; - qualsivoglia fiscalità; - le spese non fatturate dai soggetti organizzatori sopra indicati a eccezione della tassa d’iscrizione, dell’affitto della superficie espositiva, del viaggio, dell’alloggio e della spedizione, delle analisi chimiche, qualora previste e pertinenti all’iniziativa.

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L’importo minimo della spesa ammissibile a beneficio è di 2.142,86 Euro, IVA esclusa. Le spese, inoltre, devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e, comunque, dopo il 31 marzo 2015, ad esclusione della tassa d’iscrizione alla manifestazione fieristica. Sono, altresì, escluse le spese che abbiano beneficiato di altri contributi pubblici.

FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI Il beneficio consiste nella concessione, secondo il regime “de minimis”, di un voucher, calcolato nella percentuale massima del 70% delle spese ammesse, e rilasciato in una delle seguenti modalità: 1. Voucher “A” dell’importo di Euro 3.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di Euro 5.000,00, regolarmente fatturata; 2. Voucher “B” dell’importo di Euro 1.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di Euro 2.142,86, regolarmente fatturata. Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo, redatte su carta legale utilizzando il modello scaricabile dal sito dell’ente camerale (www.ud.camcom.it), vanno presentate dalle ore 09.00 del 15 gennaio al 14 novembre 2014 all’Ufficio contributi dell’Azienda speciale funzioni delegate della CCIAA di Udine, Via Morpurgo n. 4, 33100 UDINE esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda, si considera validamente inviata se: - inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Alla domanda devono essere allegati: - una relazione illustrativa secondo lo schema predisposto dalla CCIAA;

- piano di spesa inerente al progetto; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di piccola e media impresa; - preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi - documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Sull’originale della domanda va apposta la marca da bollo annullata e tutta la documentazione scansita viene inviata sempre tramite PEC. Qualora le imprese intendano partecipare a più iniziative nel corso dell’anno, devono presentare una domanda di contributo per ciascuna iniziativa e sempre prima dell’avvio dell’iniziativa medesima. Non è ammessa la trasmissione di più domande mediante un unico invio con PEC.

PROCEDURE I contributi sono assegnati mediante procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi. L’ordine cronologico delle domande è determinato dalla data di ricevimento tramite PEC. Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare la documentazione attestante le spese sostenute entro il 31 marzo 2015, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal citato sito della CCIAA (rendicontazione). Le spese devono essere sostenute in una data compresa fra il 15 gennaio 2014 e il 31 marzo 2015, ferme naturalmente restando le altre prescrizioni sull’ammissibilità di spesa e fatta eccezione per la tassa d’iscrizione alla manifestazione fieristica (v. sopra). La documentazione di spesa deve essere quietanzata mediante dichiarazione liberatoria da parte del fornitore o consulente o altra valida modalità. Il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione con determinazione del dirigente camerale. Il testo del bando, alla cui attenta lettura si rinvia per la predisposizione della domanda e delle rendicontazione di spesa, può essere anche richiesto all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione.

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Voucher della CCIAA di Pordenone OPERANTE IL BANDO 2014 PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE Con deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2014 la Giunta della CCIAA di Pordenone (di seguito CCIAA) ha licenziato il bando per il 2014 a sostegno della competitività delle piccole e medie imprese sui mercati esteri mediante l’assegnazione di voucher a parziale copertura delle spese sostenute per iniziative di internazionalizzazione. Di seguito si dà informazione degli elementi essenziali, mentre per maggiori informazioni, il testo del bando e relativa modulistica gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. Le risorse stanziate complessivamente disponibili ammontano a 100.000 Euro.

BENEFICIARI Beneficiarie sono tutte le imprese, incluse le cooperative e i consorzi, con la sola eccezione delle imprese escluse dall’applicazione del regime “de minimis”.

INIZIATIVE AGEVOLABILI Sono agevolabili, attraverso la concessione di un voucher, le spese sostenute dalle imprese della provincia di Pordenone per la partecipazione ad una o più iniziative di internazionalizzazione consistenti in: - missioni economiche all’estero; - partecipazioni a fiere all’estero; - partecipazione ad esposizioni, anche a carattere temporaneo, all’estero. Dette iniziative devono, comunque, rientrare fra quelle organizzate da: a) CCIAA di Pordenone e/o dalla Azienda Speciale ConCentro dello stesso ente camerale, anche realizzate su proposta delle associazioni di categoria e loro consorzi export e delle agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali presenti in provincia di Pordenone;

b) altre CCIAA e/o loro aziende speciali, dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), Unioni regionali delle CCIAA, nonché i loro organismi strumentali, ovvero tutti gli anti che costituiscono il sistema camerale italiano, purché organizzate congiuntamente alla CCIAA di Pordenone e/o al ConCentro della stessa Camera. L’iniziativa di internazionalizzazione deve, inoltre, essere riferita all’attività svolta dall’impresa nella sede o unità locale dislocata nella provincia di Pordenone.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse a beneficio le spese, IVA esclusa, per: - check up preliminare con esperto paese; - interpretariato; - organizzazione incontri B to B; - organizzazione visite individuali; - organizzazione visite conoscitive collettive; - catalogo manifestazione; tassa d’iscrizione alla fiera; - affitto superficie espositiva; - allestimento; - spazio pre-allestito; - spedizioni materiale e campioni; - spese di trasporto e alloggio e trasferimenti in loco dei partecipanti; - altre spese e/o servizi strettamente connessi all’iniziativa. Sono altresì ammissibili la tassa d’iscrizione, l’affitto della superficie espositiva, allestimento, alloggio, viaggio (escluse le spese di vitto, fatte alcune eccezioni), spedizione e analisi chimiche secondo le normative previste (necessarie per l’ingresso dei campioni di prodotto nei paesi interessati dall’iniziativa) fatturate da fornitori anche diversi dai precedenti, purché riferite strettamente ad iniziative di internazionalizzazione organizzate dalla CCIAA di Pordenone o dal ConCentro dell’ente camerale. Per le spese di viaggio e trasferimenti in loco, sono ammissibili solo le spese fatturate da agenzie di viaggio o biglietteria internet. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate e pagate - dopo la presentazione della domanda ed entro il 31 marzo 2015, ad esclu-

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sione della tassa di iscrizione a fiere, esposizioni e manifestazioni economiche e delle spese di viaggio e alloggio, che possono avere data antecedente. Sono invece escluse le seguenti spese: - spese non fatturate dai soggetti deputati all’organizzazione delle iniziative, escluse le spese appena sopra ricordate (tassa d’iscrizione, affitto della superficie espositiva et c.); - i costi del personale, - spese per vitto; - spese che hanno già beneficiato di altri contributi pubblici; - IVA e altri oneri accessori; - spese sostenute (fatturate e liquidate) prima della presentazione della domanda, ad eccezione della tassa d’iscrizione alla manifestazione fieristica e delle spese di viaggio e di alloggio; - spese sostenute dopo il 31 marzo 2015; - spese riferite a iniziative realizzate prima della presentazione della domanda o realizzate successivamente al 31 dicembre 2014.

FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI Il beneficio consiste nella concessione, secondo il regime “de minimis”, di un voucher, calcolato nella percentuale massima del 70% delle spese ammesse, e rilasciato in una delle seguenti modalità: 1. Voucher “A” dell’importo di Euro 3.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di Euro 5.000,00, IVA esclusa, regolarmente fatturata; 2. Voucher “B” dell’importo di Euro 1.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di Euro 2.142,86, IVA esclusa, regolarmente fatturata. Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni e l’impresa può beneficiare di un solo voucher per anno solare.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo, redatte su carta legale utilizzando il modello scaricabile dal sito dell’ente camerale (www.pn.camcom.it), vanno presentate dalle ore 09.00 del 10 febbraio al 31 ottobre 2014 alla CCIAA di Pordenone esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cciaa@pn.legalmail.camcom.it. La domanda, si considera validamente inviata se: - inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente

- firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Alla domanda devono essere allegati: - dichiarazione sostitutiva di atto notorio in materia di aiuti “de minimis”; - copia della manifestazione d’interesse o della scheda di adesione all’iniziativa o attestazione dell’ente organizzatore ammesso alla partecipazione dell’impresa all’iniziativa; - documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Sull’originale della domanda va apposta la marca da bollo annullata e tutta la documentazione scansita viene inviata sempre tramite PEC. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo mediante un unico invio in PEC. Inoltre, la CCIAA si riserva di chiudere anticipatamente il bando in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

PROCEDURE I contributi sono assegnati mediante procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi. L’ordine cronologico delle domande è determinato dalla data di ricevimento tramite PEC. Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare la documentazione attestante le spese sostenute entro il 31 marzo 2015, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal citato sito della CCIAA (rendicontazione). Le spese devono essere sostenute in una data compresa dopo la presentazione della domanda ed entro il 31 marzo 2015. La documentazione di spesa deve essere quietanzata mediante dichiarazione liberatoria da parte del fornitore o consulente o altra valida modalità. Il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione con determinazione del dirigente camerale. Il testo del bando, alla cui attenta lettura si rinvia per la predisposizione della domanda e delle rendicontazione di spesa, può essere anche richiesto all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione.

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Contributi per fabbricati a uso produttivo BANDO DELLA CCIAA DI PORDENONE PER AGEVOLARE ACQUISTI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI A USO PRODUTTIVO Nell’ambito dell’iniziativa straordinaria volta a

sostenere l’economia del territorio provinciale, la Giunta della CCIAA di Pordenone (di seguito CCIAA) con deliberazione n. 3 del 30 gennaio 2014 ha licenziato un bando per l’assegnazione di contributi finalizzati alla costruzione, all’acquisto e a interventi di ristrutturazione di beni immobili e/o fabbricati a uso produttivo. A tal fine la Giunta camerale ha complessivamente stanziato 500.000 Euro, così ripartiti per rami di attività economica.

RAMO DI ATTIVITÀ

STANZIAMENTO (IN EURO)

Agricoltura

72.000

Industria

136.000

Commercio, servizi, turismo

157.000

Artigianato

109.000

Cooperazione

26.000

Totale

500.000

Si rammenta da subito che le domande devono essere presentate alla CCIAA esclusivamente mediante inoltro per posta elettronica certificata (PEC) fra le 09.00 del 3 marzo e il 30 giugno 2014. Dal momento che i contributi sono concessi secondo procedimento valutativo a sportello in base, quindi, all’ordine di presentazione delle domande e fino a esaurimento dei fondi (v. infra) e considerata la limitata disponibilità degli stessi, si raccomanda alle imprese interessate di preparasi all’invio delle istanze al momento dell’apertura degli anzidetti termini.

BENEFICIARI Beneficiarie sono tutte le imprese, incluse le cooperative e i consorzi con sede legale e operativa attiva in provincia di Pordenone, ad eccezione delle imprese escluse dai rispettivi regimi “de minimis”. Più in dettaglio, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: - iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA di Pordenone della sede legale o dell’unità locale oggetto dell’investimento al momento della presentazione della domanda, risultandovi attiva; - essere in regola con il pagamento annuale del diritto camerale;

- l’unità locale produttiva, oggetto dell’investimento, deve essere iscritta e attiva al Registro delle imprese, al momento della rendicontazione della spesa; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; - rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; - rispettare la condizione per la quale gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le imprese che abbiano subito “revoche” su bandi camerali della CCIAA di Pordenone per 3 volte negli ultimi 3 anni, mentre sono considerate “meritevoli di contributo” le imprese che a seguito di assegnazione di contributo camerale

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abbiano completato il procedimento amministrativo ricevendo la liquidazione dello stesso. Sono, altresì, escluse le imprese che rientrino nei casi di esclusione dagli aiuti “de minimis” e che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Sono ammessi a contributo gli interventi per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobili strettamente funzionali all’attività d’impresa e avviati dopo la presentazione della domanda. Detti interventi non possono essere realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria o con altre modalità di acquisizione che non comportino la compravendita dei beni immobili al momento della consegna degli stessi (v. infra). Quanto alle spese, sono ammesse quelle sostenute, al netto dell’IVA, a ciò finalizzate, incluse le spese di trasporto. Più in dettaglio sono ammissibili le seguenti spese suddivise per tipologia d’intervento: a) costruzioni di beni immobili e/o fabbricati: - spese per l’esecuzione dei lavori di costruzione; - onere relativo all’acquisto dell’area; - spese di progettazione, generali e di collaudo; b) acquisto di beni immobili e/o fabbricati: - spese notarili di acquisto bene immobile e/o fabbricato; - onere relativo all’acquisto del bene immobile e/o fabbricato; c) ristrutturazione di beni immobili e/o fabbricati: - spese per l’esecuzione di lavori di ampliamento, ristrutturazione e di straordinaria manutenzione dell’unità produttiva; - spese generali, di progettazione e di collaudo; - interventi volti all’utilizzo delle fonti rinnovabili. Sono ammesse anche le spese per la certificazione della rendicontazione nel limite massimo di 1.000 Euro. Gli interventi devono essere avviati e le spese sostenute dopo la presentazione delle domande, inclusi gli anticipi. Per avvio dell’iniziativa s’intende: a) nel caso di acquisto dell’area di costruzione di beni immobili o fabbricati, la data di acquisto dell’area; b) nel caso di acquisto del bene immobile o del fabbricato, la data di acquisto dell’immobile o fabbricato;

c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica la data di avvio dei lavori specifica nella documentazione trasmessa all’Amministrazione comunale; d) nel caso di interventi volti all’utilizzo delle fonti rinnovabili, la data di consegna degli stessi ovvero la data di installazione delle fonti rinnovabili. Le spese, per essere ammissibili, devono essere documentate da preventivi o da preliminari di acquisto. I progetti per la realizzazione delle iniziative di cui sopra devono essere corredati dai titoli abilitativi rilasciati o dalle comunicazioni presentate al Comune, ai sensi del codice regionale dell’edilizia, entro il 31 dicembre 2014. Entro tale data, il beneficiario dovrà inviare apposita comunicazione all’Ufficio istruttore della CCIAA, indicando gli estremi dei titoli abilitativi o delle comunicazioni trasmesse al Comune, pena la revoca del contributo.

SPESE NON AMMISSIBILI Sono escluse in via generale le spese diverse da quelle sopra elencate. Ciò vale, espressamente, per: - costi del personale dipendente; - beni di consumo; - costi sostenuti per la realizzazione di opere in economia o per la rimozione di precedenti beni od opere; - IVA, oneri fiscali ed accessori, imposte a qualsiasi titolo addebitate, dazi doganali; - spese per locazione finanziaria; - spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari; - spese fatturate o pagate (anche con anticipi) in data antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo o successivamente alla scadenza per la presentazione del rendiconto o riferite ad iniziative avviate o realizzate prima della presentazione della domanda; - spese sostenute successivamente alla scadenza della rendicontazione (v. infra); - spese relative al noleggio, comodato d’uso o qualsiasi altra modalità non comportante la compravendita dei beni immobili, al momento della consegna degli stessi; - spese relative a interventi privi del titolo abilitativo o delle comunicazioni richieste ai sensi delle leggi regionali in materia di edilizia, da documentare in fase di rendiconto della spesa.

FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO L’agevolazione è concessa secondo il regime “de minimis” e consiste in un contributo in conto capi-

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tale nella misura del 50% della spesa ammissibile con un limite contributivo minimo di 5.000 Euro e uno massimo di 50.000 Euro per iniziativa. Il contributo può essere anticipato nella misura del 70% del suo ammontare nell’atto di concessione, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi e previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvio dell’iniziativa. L’anticipazione viene erogata entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta e della documentazione testé ricordata. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute per le medesime iniziative e spese.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo, redatte utilizzando il modello scaricabile dal sito dell’ente camerale (www.pn.camcom.it), vanno presentate dalle ore 09.00 del 3 marzo al 30 giugno 2014 alla CCIAA di Pordenone esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: cciaa@pn.legalmail.camcom.it. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC attestate alla CCIAA dal gestore del sistema di PEC. La domanda, sul cui originale va apposta e annullata la marca da bollo, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa e corredata dalla seguente documentazione: 1. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sul possesso dei requisiti prescritti nonché dichiarazione di aver apposto sull’originale l’apposita marca da bollo debitamente annullata; 2. relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante: - gli obiettivi del progetto; - il programma di attività, con la precisazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, delle risorse e degli strumenti impiegati; - i risultati attesi; - i costi previsti per la realizzazione del progetto; - comunicazione di avvio dell’iniziativa; - elenco dettagliato delle spese da sostenere; - preventivi dei fornitori; - preliminare di acquisto dell’area per la costruzione del bene immobile o del fabbricato ovvero preliminare di acquisto del bene immobile o del fabbricato intestati all’impresa. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo mediante un unico invio in PEC. In una tale eventualità verrà istruita solo la prima delle

domande presentate, mentre quelle successive verranno archiviate. Inoltre, la CCIAA si riserva di chiudere anticipatamente il bando in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

PROCEDURE I contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino all’esaurimento dei fondi e sono suddivise secondo il ramo di attività economica. Qualora i fondi non risultino sufficienti a coprire domande con lo stesso orario di spedizione inserite nel medesimo settore economico, prevale il numero progressivo di protocollo assegnato, con eventuale concessione parziale nei limiti delle risorse disponibili. Il termine per la concessione dell’incentivo, è di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione o interruzioni dei termini previsti per integrazione di documenti od osservazioni, ove previsti, e tenuto conto delle disponibilità finanziarie. Il termine per la presentazione all’ufficio istruttore della CCIAA della comunicazione indicante i titoli abilitativi rilasciati o le comunicazioni presentate, ai sensi del codice regionale dell’edilizia è fissato al 31 dicembre 2014, pena la revoca del contributo, come già ricordato. Il termine della rendicontazione è fissato al 30 giugno 2015. A tal fine l’impresa beneficiaria dovrà far pervenire all’ente camerale la seguente documentazione: a) richiesta di erogazione, secondo il modello all’uopo predisposto; b) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale o con firma digitale; c) copia dei documenti di spesa, contenenti la descrizione della prestazione data dal fornitore/prestatore d’opera e debitamente annullati con l’indicazione “documento finanziato dal bando camerale beni immobili 2014;” d) copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese sostenute, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio; e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di conformità agli originali delle copie dei documenti di spesa; f) relazione illustrativa relativa agli investimenti effettuati; g) documentazione prevista nel modulo di rendicontazione.

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Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione. In nessun caso l’importo erogato potrà essere superiore a quello concesso.

VARIAZIONI DELL’INIZIATIVA E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E’ ammessa la possibilità di variazione dell’iniziativa e del soggetto beneficiario del contributo. Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione devono essere inoltrate, prima del termine di rendicontazione, presentando apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso. L’Ufficio istruttore della CCIAA provvede alla valutazione della variazione proposta e ne comunica l’esito entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Le variazioni, se approvate, non comportano un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria. Anche in caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito di operazioni straordinarie di assetto societario, gli incentivi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l’attività d’impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi. Al fine dell’apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto così previsto, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro contenente: - copia dell’atto registrato relativo all’operazione straordinaria ed una relazione sull’operazione straordinaria medesima; - richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell’incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’esercizio dell’impresa

senza soluzione di continuità e l’assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell’incentivo. Il provvedimento amministrativo conseguente alla domanda di subentro interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima. Nel caso in cui le variazioni soggettive abbiano luogo precedentemente alla concessione dell’incentivo, l’impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini sopra indicati, e l’ufficio istruttore della CCIAA avvia nuovamente l’iter istruttorio.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VINCOLI, ISPEZIONI E CONTROLLI Le imprese hanno l’obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni immobili e delle opere edili realizzate per 5 anni, e conservare i requisiti di impresa attiva al Registro delle imprese per il medesimo periodo, decorrente dalla data di presentazione della rendicontazione. Ai fini dell’osservanza del vincolo di destinazione, i soggetti beneficiari trasmettono alla CCIAA entro il 28 febbraio di ogni anno un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di inosservanza l’ente camerale procederà a ispezioni e controlli. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo prima della scadenza del vincolo di destinazione o nel caso in cui l’impresa non sia più attiva, l’incentivo viene revocato, fatte salve operazioni societarie straordinarie in cui venga assicurato il vincolo di destinazione e i requisiti dell’impresa, di cui si è detto sopra. In ogni caso la CCIAA potrà: - effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi; - richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l’esibizione dei documenti originali relativi all’erogazione degli incentivi; - richiedere documentazione integrativa necessaria ai fini dell’istruttoria della domanda e della verifica della rendicontazione. Per copia del bando, alla cui attenta lettura si rinvia per la presentazione della domanda, e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi anche all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Contributi per investimenti e servizi BANDO DELLA CCIAA DI PORDENONE PER AGEVOLARE PROGETTI DI INVESTIMENTI E SERVIZI Nell’ambito dell’iniziativa straordinaria volta a

sostenere l’economia del territorio provinciale, la Giunta della CCIAA di Pordenone (di seguito CCIAA) con deliberazione n. 4 del 30 gennaio 2014 ha licenziato un bando per l’assegnazione di contributi finalizzati a sostenere progetti d’investimenti e servizi e di partecipazione a manifestazioni fieristiche. A tal fine la Giunta camerale ha complessivamente stanziato 2 milioni di Euro, così ripartiti per rami di attività economica.

RAMO DI ATTIVITÀ

STANZIAMENTO (IN EURO)

Agricoltura

287.000

Industria

545.000

Commercio, servizi, turismo

629.000

Artigianato

438.000

Cooperazione

101.000

Totale

Si rammenta da subito che le domande devono essere presentate alla CCIAA esclusivamente mediante inoltro per posta elettronica certificata (PEC) fra le 09.00 del 3 marzo e il 30 giugno 2014. Dal momento che i contributi sono concessi secondo procedimento valutativo a sportello in base, quindi, all’ordine di presentazione delle domande e fino a esaurimento dei fondi (v. infra) e considerata la limitata disponibilità degli stessi, si raccomanda alle imprese interessate di preparasi all’invio delle istanze al momento dell’apertura degli anzidetti termini.

BENEFICIARI Beneficiarie sono tutte le imprese, incluse le cooperative e i consorzi con sede legale e operativa attiva in provincia di Pordenone, ad eccezione delle imprese escluse dai rispettivi regimi “de minimis”. Più in dettaglio, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: - iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA di Pordenone della sede legale o dell’unità locale oggetto dell’investimento al momento della presentazione della domanda, risultandovi attiva; - essere in regola con il pagamento annuale del diritto camerale;

2.000.000

- l’unità locale produttiva, oggetto dell’investimento, deve essere iscritta e attiva al Registro delle imprese, al momento della rendicontazione della spesa; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; - rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; - rispettare la condizione per la quale gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le imprese che abbiano subito “revoche” su bandi camerali della CCIAA di Pordenone per 3 volte negli ultimi 3 anni e considerate “meritevoli di contributo” le imprese che a seguito di assegnazione di contributo camerale abbiano completato il procedimento amministrativo ricevendo

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la liquidazione dello stesso. Sono, altresì, escluse le imprese che rientrino nei casi di esclusione dagli aiuti “de minimis” e che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Sono ammessi a contributo i progetti per ristrutturazione e organizzazione aziendale, per innovazione di prodotto e di processo e trasferimento di innovazione tecnologica, per internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive strettamente funzionali all’attività d’impresa e avviati dopo la presentazione della domanda. Detti interventi non possono essere realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria o con altre modalità di acquisizione che non comportino la compravendita di beni al momento della consegna degli stessi (v. infra). Quanto alle spese sono ammissibili quelle sostenute, al netto dell’IVA, a ciò finalizzate, incluse le spese di trasporto, di imballo e montaggio relative al bene acquisito o alle opere edili a ciò strumentali. Più in dettaglio sono ammissibili le seguenti spese suddivise per tipologia d’intervento: a) ristrutturazione e riorganizzazione aziendale: - consulenze per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed elaborazione di nuove strategie; - consulenze finalizzate alla realizzazione di sistemi per il controllo di gestione e modelli per l’analisi dei costi; - implementazione di sistemi di gestione della qualità, sicurezza ed ambiente, incluse le consulenze specifiche e le spese per il rilascio della certificazione; - investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature; - costi per servizi di collaudo, analisi tecniche per check-up energetici; - consulenze finalizzate a check up energetici; - sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi nell’ambito delle seguenti tipologie di spesa: impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamera antirapina, sistemi di antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti; - ristrutturazione dei locali adibiti all’esercizio dell’attività economica, tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale;

- spese per la formazione del personale nelle tipologie di spesa, previste dalla presente linea di intervento. b) innovazione di prodotto e di processo e trasferimento innovazione tecnologica: - consulenze finalizzate all’ottenimento di certificazioni di prodotto e di processo riconosciute da organismi accreditati in base a normative comunitarie o nazionali, - costi relativi al conseguimento delle certificazioni di prodotto e di processo riconosciute da organismi accreditati in base a normative comunitarie o nazionali, incluso l’addestramento degli addetti e le prove di laboratorio; - consulenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi; - costi per la realizzazione di prototipi; - consulenza tecnico/manageriale per favorire l’introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica; - costi per il deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi; - investimenti in impianti, macchinari, attrezzature, software e hardware da utilizzare per nuove modalità gestionali, produttive o di trasformazione, per il miglioramento qualitativo della produzione, compresi i costi relativi all’addestramento di personale; - acquisto di brevetti, licenze e marchi; - realizzazione e implementazione del sito internet e/o soluzioni di commercio elettronico; - costi per servizi di collaudo, analisi tecniche per check-up tecnologici; - consulenze finalizzate a check up tecnologici, svolte in collaborazione con università, enti di ricerca, parchi tecnologici; - consulenze finalizzate all’individuazione di investitori, finanziatori e acceleratori di impresa, a seguito di innovazione di prodotto o di processo e trasferimento dell’innovazione tecnologica aziendale; - spese per la formazione del personale nelle tipologie di spesa, previste dalla presente linea di intervento. c) internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive: - consulenze relative ai Paesi esteri, obiettivo degli interventi di internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive; - spese di iscrizione a fiere a vocazione internazionale, se sostenute successivamente

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alla presentazione della domanda di contributo; - spese di noleggio e allestimento di stand; - acquisizione di servizi di interpretariato e traduzione; - locazione e allestimento di locali per la creazione di uffici o di sale espositive, di centri di assistenza tecnica e di strutture logistiche all’estero, compresi i costi per installazione e potenziamento dei collegamenti telematici tra imprese; - oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le sale espositive all’estero, le fiere a vocazione internazionale e/o impiegati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale; - predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli, depliant, brochure, riviste, bollettini e altro materiale informativo redatti in lingua estera, concernenti i prodotti o i servizi dello specifico comparto produttivo; - spese per l’organizzazione di azioni promozionali, connesse al piano di internazionalizzazione; - consulenze finalizzate allo sviluppo di reti distributive specializzate all’estero; - consulenza per l’ideazione e realizzazione di brand; - creazione dei siti web in inglese o nella lingua del paese obiettivo dell’intervento dell’internazionalizzazione; - spese per la formazione del personale nelle tipologie di spesa, previste dalla presente linea di intervento. Sono ammesse anche le spese per la certificazione della rendicontazione nel limite massimo di 1.000 Euro. Gli interventi devono essere avviati e le spese sostenute dopo la presentazione delle domande, inclusi gli anticipi. Per avvio dell’iniziativa s’intende: - nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi; - nel caso di esecuzione di opere edili, la data di avvio degli stessi comunicata al Comune o specificata - nel preventivo, contratto, nella documentazione di spesa o, in assenza, la data della prima fattura; - nel caso di fornitura di servizi (addestramento, consulenza o formazione) la data di avvio del - servizio, come specificato nel preventivo, contratto o altra documentazione; - nel caso di acquisto di software, la data di consegna dello stesso;

- nel caso di acquisto di brevetti, marchi, la data del contratto; - nel caso di partecipazione a fiere, la data della fiera stessa. Le spese, per essere ammissibili, devono essere documentate da preventivi o da preliminari di acquisto.

SPESE NON AMMISSIBILI Sono escluse in via generale le spese diverse da quelle sopra elencate. Ciò vale espressamente per: - costi del personale dipendente; - acquisto di beni usati; - beni di consumo; - costi sostenuti per l’attività di ordinaria gestione aziendale; - vitto, spese di trasferta e viaggio buffet e coffee break; - costi sostenuti per la realizzazione di opere in economia o per la rimozione di macchinari, beni e impianti preesistenti; - IVA, oneri fiscali e accessori, imposte a qualsiasi titolo addebitate, dazi doganali; - spese per locazione finanziaria; - spese che hanno già beneficiato di altri contributi pubblici; - spese fatturate e pagate, anche con anticipi, in data antecedente a quella della presentazione della domanda o successivamente alla scadenza per la presentazione della rendicontazione o riferite a iniziative avviate o realizzate prima della presentazione della domanda; - spese sostenute successivamente al termine di presentazione della rendicontazione; - spese per partecipazione a manifestazioni fieristiche non a vocazione internazionale; - noleggio, comodato d’uso o qualsiasi altra modalità non comportante la compravendita di beni al momento della consegna degli stessi; - servizi continuativi o periodici connessi all’ordinaria gestione dell’impresa; - veicoli e macchine targate in base al codice della strada; - spese per domini, canoni di assistenza internet, indicizzazione sito, hosting.

FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO L’agevolazione è concessa secondo il regime “de minimis” e consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile con un limite contributivo minimo di 400 Euro e uno massimo di 30.000 Euro per iniziativa. Per le nuove imprese, le start up innovative e le imprese sociali la percentuale contributiva sale al 50% della spesa ammissibile, fermi restando i li-

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miti minimi e massimi sopra indicati. A tal riguardo si rammenta che: - per nuove imprese si intendono le imprese iscritte da meno di un anno al Registro delle imprese; - per start up innovative s’intendono le imprese iscritte nella sezione speciale al Registro delle imprese ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificata dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; - per imprese sociali s’intendono le imprese iscritte nella sezione speciale al Registro delle imprese ai sensi della legge 13 giugno 2005 n. 118 e del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Il contributo può essere anticipato nella misura del 70% del suo ammontare nell’atto di concessione, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi e previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvio dell’iniziativa. L’anticipazione viene erogata entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta e della documentazione testé ricordata. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute per le medesime iniziative e spese.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo, redatte utilizzando il modello scaricabile dal sito dell’ente camerale (www.pn.camcom.it), vanno presentate dalle ore 09.00 del 3 marzo al 30 giugno 2014 alla CCIAA di Pordenone esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: cciaa@pn.legalmail.camcom.it. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC attestate alla CCIAA dal gestore del sistema di PEC. La domanda, sul cui originale va apposta e annullata la marca da bollo, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa e corredata dalla seguente documentazione: 1. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sul possesso dei requisiti prescritti nonché dichiarazione di aver apposto sull’originale l’apposita marca da bollo debitamente annullata; 2. relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante: - gli obiettivi del progetto; - il programma di attività, con la precisazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, delle risorse e degli strumenti impiegati; - i risultati attesi; - i costi previsti per la realizzazione del progetto;

- comunicazione di avvio dell’iniziativa; - elenco dettagliato delle spese da sostenere; - preventivi dei fornitori. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche per diversi progetti e tipologie di spesa. Qualora l’impresa presenti più di una domanda, viene istruita solo la prima domanda delle domande presentate, mentre quelle successive verranno archiviate. Inoltre, la CCIAA si riserva di chiudere anticipatamente il bando in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

PROCEDURE I contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino all’esaurimento dei fondi e sono suddivise secondo il ramo di attività economica. Qualora i fondi non risultino sufficienti a coprire domande con lo stesso orario di spedizione inserite nel medesimo settore economico, prevale il numero progressivo di protocollo assegnato, con eventuale concessione parziale nei limiti delle risorse disponibili. Il termine per la concessione dell’incentivo, è di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione o interruzioni dei termini previsti per presentare osservazioni in caso di preavviso di rigetto della domanda. Il termine della rendicontazione è fissato al 30 gennaio 2015. A tal fine l’impresa beneficiaria dovrà far pervenire all’ente camerale la seguente documentazione: a) richiesta di erogazione, secondo il modello all’uopo predisposto; b) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale o con firma digitale; c) copia dei documenti di spesa, contenenti la descrizione della prestazione data dal fornitore/prestatore d’opera e debitamente annullati con l’indicazione “documento finanziato dal bando camerale beni immobili 2014;” d) copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese sostenute, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio; e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di conformità agli originali delle copie dei documenti di spesa; f) relazione illustrativa relativa agli investimenti effettuati; g) documentazione prevista nel modulo di rendicontazione.

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FABBRICAZIONE RESISTENZE ELETTRICHE INDUSTRIALI

mdresistenze@gmail.com


Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione. In nessun caso l’importo erogato potrà essere superiore a quello concesso.

VARIAZIONI DELL’INIZIATIVA E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E’ ammessa la possibilità di variazione dell’iniziativa e del soggetto beneficiario del contributo. Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione devono essere inoltrate prima del termine di rendicontazione, presentando apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso. L’Ufficio istruttore della CCIAA provvede alla valutazione della variazione proposta e ne comunica l’esito entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Le variazioni, se approvate, non comportano un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria. Anche in caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito di operazioni straordinarie di assetto societario, gli incentivi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l’attività d’impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi. Al fine dell’apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto così previsto, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro contenente: - copia dell’atto registrato relativo all’operazione straordinaria ed una relazione sull’operazione straordinaria medesima; - richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell’incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’esercizio dell’impre-

sa senza soluzione di continuità e l’assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell’incentivo. Il provvedimento amministrativo conseguente alla domanda di subentro interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima. Nel caso in cui le variazioni soggettive abbiano luogo precedentemente alla concessione dell’incentivo, l’impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini sopra indicati, e l’ufficio istruttore della CCIAA avvia nuovamente l’iter istruttorio.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VINCOLI, ISPEZIONI E CONTROLLI Le imprese hanno l’obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni immobili e delle opere edili realizzate per 5 anni, e conservare i requisiti di impresa attiva al Registro delle imprese per il medesimo periodo, decorrente dalla data di presentazione della rendicontazione. Ai fini dell’osservanza del vincolo di destinazione, i soggetti beneficiari trasmettono alla CCIAA entro il 28 febbraio di ogni anno un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di inosservanza l’ente camerale procederà a ispezioni e controlli. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo prima della scadenza del vincolo di destinazione o nel caso in cui l’impresa non sia più attiva, l’incentivo viene revocato, fatte salve operazioni societarie straordinarie in cui venga assicurato il vincolo di destinazione e i requisiti dell’impresa, di cui si è detto sopra. In ogni caso la CCIAA potrà: - effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi; - richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l’esibizione dei documenti originali relativi all’erogazione degli incentivi; - richiedere documentazione integrativa necessaria ai fini dell’istruttoria della domanda e della verifica della rendicontazione. Per copia del bando, alla cui attenta lettura si rinvia per la presentazione della domanda, e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi anche all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Gestione separata

L’INPS DEFINISCE LE ALIQUOTE PER IL 2014

In forza delle disposizioni della legge di stabilità per il 2014, L.147/2013 e dell’aumento programmato delle aliquote disposto dalla legge Fornero, L. 92/2012, nella circolare n.18 del 4 febbraio l’INPS comunica che le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata nell’anno 2014 sono complessivamente fissate come da tabella seguente:

LIBERI PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Per l’anno 2014 il massimale è pari ad euro 100.123,00, il minimale ad euro 15.516,00. Pertanto l’accredito dell’intero anno contributivo si avrà, per coloro che versano l’aliquota del 22% con un contributo annuo di euro 3.413,52, per coloro che versano l’aliquota del 27,72% con un contributo annuo di euro 4.301,03 ed infine per coloro che versano l’aliquota del 28,72% con un contributo annuo di euro 4.456,19; qualora alla fine dell’anno il minimale non venga raggiunto, i mesi saranno accreditati in proporzione al contributo versato. Relativamente al versamento, i liberi professionisti/lavoratori autonomi sono tenuti ad effettuarlo

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ALIQUOTE 27,72% (27 IVS + 0,72) 22% ALIQUOTE 28,72% (28 IVS + 0,72) 22%

entro il termine previsto per le imposte sui redditi con la modalità dell’acconto, utilizzando sul mod. F24 la causale tributo “PXX” per i soggetti privi di altra copertura previdenziale (27,72%), “P10” tutti gli altri (22%); i collaboratori, i lavoratori autonomi occasionali e gli associati in partecipazione come di consueto sono tenuti ad effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso con la causale tributo “CXX” se privi di copertura previdenziale (28,27%), “C10” negli altri casi (22%). (BA)


Artigiani e commercianti: contributi 2014 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLE GESTIONI PENSIONISTICHE DEI LAVORATORI ARTIGIANI E COMMERCIANTI Con circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 l’INPS riepiloga le aliquote dovute per il 2014 da artigiani e commercianti. Sono obbligati all’iscrizione e contribuzione alla gestione IVS gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori; sono inoltre obbligati i collaboratori e coadiutori familiari, i soci di srl, il socio di srl uni personale, i soci ac-

comandatari di sas e i soci di snc, purché costoro svolgano attività commerciale o artigiana. Obbligati infine, in presenza di determinati requisiti, i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, gli operatori e le guide turistiche. Si ricorda che il socio lavoratore di una srl commerciale, amministratore della stessa, è tenuto all’iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore, a condizione di prevalenza ed abitualità della stessa, e all’iscrizione alla Gestione separata INPS per l’attività di amministratore. In forza delle disposizione del D.L. 201/2011 che ha disposto il progressivo aumento delle aliquote e dell’aggiornamento dei minimali e dei massimali, pari rispettivamente ad € 15.516 ed € 76.718 ovvero € 100.123 per i soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995, si schematizzano le aliquote per il 2014 nella tabella seguente:

IVS – ALIQUOTE PER IL 2014

REDDITO

TITOLARE, SOCIO, COLLABORATORE CON PIÙ DI 21 ANNI

COLLABORATORE DI ETÀ NON SUPERIORE A 21 ANNI

ARTIGIANI

COMMERCIANTI

ARTIGIANI

COMMERCIANTI

Fino a € 46.031

22,20%

22,29%

19,20%

19,29%

Da € 46.031 a € 76.718//€ 100.123

23,20%

23,29%

20,20%

20,29%

Resta per altro in vigore la disposizione relativa alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età e già pensionati. I contributi IVS devono essere calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF, mentre il minimale ed il massimale sono limiti riferiti al singolo soggetto che opera nell’impresa. La circolare n. 19/2014 riepiloga inoltre le modalità ed i termini di versamento. L’acconto deve essere versato in quattro quote fisse sulla base del minimale alle scadenze del 16/05/2014, 20/08/2014, 17/11/2014 e 16/02/2015 e in due quote sul reddito eccedente il minimale alle scadenze del 16/06/2014 a titolo di

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prima rata e del 30/11/2014 (01/12/2004) a titolo di seconda rata. Il saldo deve invece essere versato entro il 16/06/2015. Dopo aver riepilogato tutte le causali tributo da indicare sul mod. F24, l’istituto ricorda infine che dallo scorso anno non vengono più inoltrate al contribuente le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi dovuti, ma che dette informazioni devono essere prelevate direttamente dall’interessato e dal delegato dal “cassetto previdenziale” tramite l’opzione “dati del mod. F24”. (BA)


Determinazione del minimale per il 2014 L’INPS AGGIORNA IL LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Con la circolare n.20 del 6 febbraio 2014 l’INPS ha reso noti i minimali contributivi rivalutati per l’anno 2014, e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. La retribuzione da assumere a fini contributivi è determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. Per la generalità dei lavoratori il minimale giornaliero per il 2014 è pari a € 47,58, cioè il 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld che, per quest’anno, è di € 500,88. Il minimale orario per i lavoratori part-time invece, nell’ipotesi di orario normale settimanale di 40 ore, corrisponde ad € 7,14, dato dal calcolo € 47,58 x 6 / 40 = € 7,14. L’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista a carico del lavoratore in tutti quei casi in cui l’aliquota a suo carico sia inferiore al 10%, deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 46.031,00, pari ad un importo mensilizANNO 2014 Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa

zato arrotondato di € 3.836,00; la quota eccedente la prima fascia di retribuzione imponibile in Uniemens come di consueto è esposta nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>, mentre la relativa contribuzione aggiuntiva è esposta in <DatiRetributivi>, in <Imponibile>. Rivalutato inoltre anche l’ammontare dell’indennità di maternità da porre a carico dello Stato, che per il 2014 è pari a € 2082,08: fino al raggiungimento di detto importo, l’indennità deve essere indicata in Uniemens nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>, mentre la parte eccedente deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato per il 2014 dell’1,1% sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall’Istat, ammonta ad € 100.123,00. Per l’anno in corso, sulla base del trattamento minimo di pensione di € 500,88, il limite settimanale per l’accredito dei contributi ammonta ad € 200,35, mentre il limite annuale, arrotondato all’unità di euro, è pari ad € 10.418,00 (€200,35 x 52 settimane). La circolare n.20 riepiloga infine tutti gli importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente con la tabella che si riporta di seguito: EURO 5,29

Fringe benefit (tetto)

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

15,49

Indennità di trasferta intera estero

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

1.549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto)

2.065,83

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LA REGOLARIZZAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2014 Tutti i datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens che per il versamento dei contributi di gennaio 2014 non hanno potuto tenere conto degli aggiornamenti di cui sopra, possono regolarizzare il periodo senza oneri aggiuntivi entro il 16 maggio 2014. Ai fini della regolarizzazione del mancato rispetto del minimale di retribuzione giornaliera, delle retribuzioni convenzionali in genere, del minimale di retribuzione oraria per i part-time e dell’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale, le aziende devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2014 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; le differenze così determinate dovranno poi essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese

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in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Per la regolarizzazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile invece, l’importo della differenza contributiva a credito dell’azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>. L’Inps si riserva infine di pubblicare con apposito successivo messaggio le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2014, al momento in corso di predisposizione. (BA)


DURC

RILASCIO IN PRESENZA DI CREDITI CERTIFICATI DELLA P.A. Con nota n.16 del 30 gennaio scorso, l’Inps ha informato che è stata attivata la procedura per il rilascio del DURC per i soggetti che abbiano debiti contributivi nei confronti di Inps ed Inail, in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili certificati dalla Pubblica amministrazione (Stato, enti pubblici nazionali e locali, enti del S.S.N.) di ammontare pari o superiore ai predetti debiti. In particolare, l’Istituto ha reso noto che la piattaforma per la certificazione dei crediti è stata implementata proprio per gestire questa particolare tipologia di DURC (prevista dall’art. 13 bis, comma 5, D.L. 52/2012 convertito con Legge 94/2012), con l’aggiunta della funzione “Gestione richieste DURC”; pertanto, le imprese intenzionate a richiederlo, direttamente o tramite un delegato registrato sul sistema PCC, devono utilizzare

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questa funzione per generare, sulla piattaforma, la “richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, d.l. 52/2012 conv. L. 94/2012”. Una volta creato questo documento, che l’interessato può salvare su un dispositivo elettronico oppure stampare, il DURC potrà essere richiesto tramite lo Sportello Unico Previdenziale. L’operatore che deve procedere al rilascio del DURC deve accertare, mediante un’apposita funzione della piattaforma telematica, se l’ammontare dei crediti certificati è capiente rispetto al totale degli oneri contributivi non versati all’Inps ed all’Inail; ciò in quanto, come detto all’inizio, questo tipo di DURC viene rilasciato a condizione che l’importo di questi crediti non sia inferiore a quello dei predetti oneri non versati. Peraltro, la nota Inps precisa che, allo stato attuale, la piattaforma non permette di svolgere questa verifica per cui, prima che l’istruttoria venga conclusa, le strutture territoriali di Inps ed Inail sono tenute ad uno scambio reciproco di informazioni, via PEC, sull’ammontare di eventuali debiti contributivi vantati dall’impresa richiedente nei loro confronti. (C)


Autoliquidazione 2013/2014 ULTERIORI ISTRUZIONI DELL’INAIL SUL DIFFERIMENTO DEI TERMINI

In data 3 febbraio u.s. l’Inail ha emanato nuove istruzioni che seguono quelle rilasciate lo scorso 23 gennaio in merito allo spostamento al 16 maggio 2014 della scadenza per il pagamento dei premi assicurativi Inail a saldo 2013 e acconto 2014. La nuova nota Inail ha confermato che il rinvio al 16 maggio p.v. interessa: - il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento delle prima 2 rate ai sensi delle Leggi 449/1997 e 144/1999, con le modalità esposte nella nota Inail del 23 gennaio; - la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 mediante i servizi “Alpi online” e “Invio dichiarazione salari”, la comunicazione della volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e, per le imprese artigiane, la richiesta della riduzione stabilita dall’art. 1, commi 780 e 781 della Legge 296/2006. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto in un primo momento nella nota del 23 gennaio, l’Istituto ha chiarito che è stata differita al 16 maggio p.v. anche la comunicazione motivata delle retribuzioni presunte per il 2014, la quale, com’è noto, deve essere presentata quando il datore di lavoro presuma di erogare, per l’anno di rata, delle retribuzioni inferiori a quelle dell’anno precedente. Le ulteriori precisazioni contenute nella nota in esame, hanno toccato i seguenti temi: - Cessazione di attività da parte dell’impresa artigiana, intervenuta tra il 1° gennaio ed il 16 maggio c.a. (cessazione polizza artigiana). Con lo spostamento al 16 maggio dell’autoliquidazione 902014, l’agevolazione per le imprese artigiane che cessano l’attività dal 1° gennaio al 16 febbraio, è automaticamente PAG. 46 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2014

prorogata alla nuova scadenza; si tratta, ricordiamo, della possibilità di pagare la rata di premio in funzione dei mesi di svolgimento dell’attività e non per l’intero anno. Pertanto, se l’attività dovesse cessare a maggio 2014, il premio dovuto ammonta ai 5/12 dell’importo annuale. - Cessazione attività in corso d’anno (cessazione codice ditta). Entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione dell’attività, l’impresa deve comunicare all’Inail le retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio alla data di cessazione e, contestualmente, provvedere all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per detto periodo assicurativo. Questi adempimenti presuppongono che il premio da pagare a titolo di rata sia stato determinato e, per questo motivo, sono stati differiti al 16 maggio p.v. limitatamente alle cessazioni intervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2014; per quelle che avverranno dal marzo 2014, la scadenza prima vista del giorno 16 del secondo mese successivo al fatto, rimane invariata. Per le cessazioni intervenute nel mese di dicembre 2013, gli interessati dovevano inviare via PEC entro il 17 febbraio la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione, unitamente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione. - Basi di calcolo premi 2013/2014. L’Inail ha preannunciato che predisporrà le nuove basi di calcolo, dopo che il Ministro del Lavoro avrà fissato i criteri per applicare la riduzione prevista dalla Legge di stabilità (art.1, comma 128 della Legge 147/2013) in relazione all’andamento infortunistico aziendale. Questa basi saranno inviate alle imprese in tempo utile per la nuova scadenza del 16 maggio 2014, e gli utenti potranno reperirle anche con i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo. Inoltre, per quanto concerne l’autotrasporto, appare probabile che alla predetta riduzione si affianchi quella specifica del settore ma, per essere certi di ciò, occorrerà attendere l’emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti sulla suddivisione dei fondi (330 mln €) stan-


ziati per la categoria all’interno della Legge di stabilità. - Autoliquidazione dei soggetti con inizio attività nel dicembre 2013. La scadenza dell’autoli-

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quidazione viene anticipata al 16 maggio (dal 16 giugno). (C)


CCNL Unionchimica Confapi i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, sottoscritto da Unionchimica–Confapi e Filctem–Cgil, Femca–Cisl e Uiltec–Uil il 25 luglio 2013, prevede l’erogazione della seconda tranche dell’aumento retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il nuovo contratto, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2013 con scadenza al 31 dicembre 2015. Pertanto i minimi contrattuali mensili vengono incrementati, rispettivamente per ogni settore, come da tabelle seguenti.

SETTORI CHIMICA E PLASTICA - GOMMA: NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2014 Facendo seguito alla nostra precedente circolare prot. n. 88/BA del 30 settembre 2013, si rammenta che l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per

CHIMICA PARAMETRI

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2013

AUMENTI 01.01.2014

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2014

PARAM. A

100

€ 1.330,69

€ 22,07

€ 1.352,76

PARAM. B

110

€ 1.432,65

€ 24,28

€ 1.456,93

PARAM. C

125

€ 1.577,17

€ 27,59

€ 1.604,75

III AREA PARAM. D

145

€ 1.745,00

€ 32,00

€ 1.777,00

IV AREA PARAM. E

162

€ 1.864,71

€ 35,75

€ 1.900,46

PARAM. F

177

€ 2.073,14

€ 39,06

€ 2.112,20

V AREA PARAM. G

197

€ 2.275,05

€ 43,48

€ 2.318,53

PARAM. H

218

€ 2.400,12

€ 48,11

€ 2.448,23

LIVELLI I AREA II AREA

PLASTICA GOMMA LIVELLI

PARAMETRI

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2013

AUMENTI 01.01.2014

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2014

Quadri

203,85

€ 2.155,12

€ 47,61

€ 2.202,74

194,49

€ 2.079,27

€ 45,43

€ 2.124,70

174,19

€ 1.914,41

€ 40,69

€ 1.955,09

150,95

€ 1.727,32

€ 35,26

€ 1.762,58

137

€ 1.613,64

€ 32,00

€ 1.645,64

126

€ 1.531,62

€ 29,43

€ 1.561,05

117

€ 1.476,48

€ 27,33

€ 1.503,81

113

€ 1.432,57

€ 26,39

€ 1.458,96

100

€ 1.313,54

€ 23,36

€ 1.336,90

PREVIDENZA COMPLEMENTARE Si ricorda infine che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’aliquota del contributo previsto per il PAG. 48 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2014

FONDAPI è incrementata a carico delle aziende dello 0,10%. (BA)



Igiene e sicurezza sul lavoro NUOVO CODICE TRIBUTO PER LE MAGGIORAZIONI DELLE AMMENDE EX D. LGS. N. 81/2008 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 27 gennaio 2014, ha istituito un nuovo codice tributo, denominato “GAET” finalizzato al versamento delle maggiorazioni delle ammende per le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. n. 81/2008. L’Agenzia ricorda che per effetto dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013, poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99/2013, le sanzioni sopra citate sono state rivalutate del 9,6% a de-

correre dal 1° luglio 2013 e che la metà delle maggiorazioni è destinata ad iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione in materia di sicurezza promosse dalle Direzioni territoriali del Lavoro. In sede di compilazione del modello di versamento F23 ci si dovrà comportare nel seguente modo: - nel campo 6 “codice ufficio o ente” è indicato il codice “VXX” dove XX è sostituito dalla sigla della automobilistica della provincia di appartenenza dell’ ufficio competente territorialmente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it; - nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’ atto con il quale si chiede il pagamento; - nel campo 11 “codice tributo” è indicato il codice tributo “GAET”. (C)

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Notizie dall’UNI

PROVVEDIMENTI INERENTI AL MONDO DELLA NORMAZIONE TECNICA METODI DI PROVA PER I CAMINI METALLICI E CAMINETTI E APPARECCHI A ETANOLO La norma UNI EN 1859 è una norma emanata dal CEN/TC 166 “Camini” durante il periodo di presidenza italiana e descrive i metodi di prova per i camini metallici. Benché molto utilizzata è poco conosciuta, perché utilizzata dai laboratori che effettuano le prove di tipo o dai centri di ricerca e sviluppo delle aziende del settore. Le prove su un prodotto sono finalizzate a riprodurre in laboratorio, in tempi ragionevolmente brevi, le condizioni di impiego dei prodotti medesimi per vedere se soddisfano i requisiti richiesti dalla norma di prodotto. La scelta dei test è un procedimento delicato perché prevede una prima valutazione generale dei rischi propri dell’impiego del prodotto e solo successivamente la definizione dei parametri di valutazione. Nel caso dei camini alcuni inconvenienti che possono affliggere il manufatto durante la sua vita utile sono propri della funzione e delle caratteristiche costruttive: rischio di cedimento della struttura, ammaloramento del materiale, aggressione degli agenti atmosferici; altri dipendono dal montaggio o vetustà, come la perdita di tenuta ai gas; altri ancora sono legati alle prestazioni richieste in rapporto alla qualità dei materiali impiegati... Il punto di partenza di tutte le prove è rappresentato dalle istruzioni del costruttore del camino. È una condizione indispensabile per l’effettuazione delle prove di tipo perché consente di riprodurre fedelmente le condizioni in cui il prodotto è destinato ad essere immesso sul mercato. Le prove disciplinate dalla norma UNI EN 1859 “Camini – Camini metallici – Metodi di prova” riguardano: la resistenza alla compressione e all’allungamento, la torsione laterale, la resistenza al carico del vento, la tenuta ai gas, la prova termica

per camini da installare non a vista, la resistenza termica, la resistenza alla diffusione del vapore acqueo, alla condensa e all’acqua piovana. Altre prove specifiche sono previste per gli accessori. Per una panoramica più completa sulla norma rimandiamo a un articolo di Piero Bonello, esperto delegato al CEN/TC 166 e componente del Gruppo misto CTI/CIG “Camini”, che verrà pubblicato su uno dei prossimi numeri della rivista U&CUnificazione&Certificazione. oOo Contribuiscono a rendere più accogliente e calda la nostra casa senza presentare particolari difficoltà di installazione, manutenzione e utilizzo: sono gli “apparecchi a etanolo” anche noti come caminetti o stufe a effetto decorativo di combustione o, ancora, “biocaminetti”, ossia apparecchi che vengono alimentati con etanolo, alcol etilico ecc. Questi apparecchi vengono solitamente utilizzati anche per riscaldare gli spazi abitativi e la gamma di modelli presenti sul mercato è veramente ampia. La facilità di montaggio e di utilizzo, la totale assenza di camini per l’uscita dei prodotti della combustione, non rendono però questi prodotti totalmente esenti da rischi per cui è importante rispettare sempre alcune essenziali regole di sicurezza. Per questo motivo il CTI – Comitato termotecnico italiano (Ente federato all’UNI) – ha messo a punto la nuova norma UNI 11518 che definisce le caratteristiche, i metodi di prova, i requisiti di sicurezza e le indicazione tecniche e funzionali degli apparecchi a scopo decorativo e a funzionamento intermittente alimentati a etanolo in forma liquida o gel. In fase di elaborazione della norma Il gruppo di lavoro CTI ha deciso di considerare tali apparecchi come complementi d’arredo e non come impianti termici, limitando lo scopo del documento agli apparecchi di piccole dimensioni, ovvero quelli con consumo di combustibile inferiore agli 0,5 litri/ora. La UNI 11518 considera i rischi ai quali le persone che utilizzano questi apparecchi possono essere esposte. Tuttavia la norma non prende in considerazione l’utilizzo da parte dei bambini senza sorveglianza e l’uso dell’apparecchio come gioco.

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Come è stato già accennato, la noma si applica esclusivamente agli apparecchi il cui consumo di combustibile – alla potenza massima – è inferiore di 0,5 l/h a caricamento manuale e automatico. La norma inoltre non considera gli apparecchi installati su veicoli e imbarcazioni, gli apparecchi per locali pubblici e gli scaldavivande. Secondo la norma UNI 11518 gli apparecchi devono avere determinate caratteristiche. Tra queste, ad esempio, la durata massima della combustione con una carico di carburante non può superare le sei ore, non devono esserci assolutamente perdite di combustibile, non deve essere possibile accedere direttamente al combustibile all’infuori delle fasi di accensione e di riempimento del serbatoio, durante la fase di utilizzo le fiamme devono rimanere all’interno dei bordi della struttura esterna dell’apparecchio... Inoltre, ad apparecchio spento da almeno due ore l’evaporazione massima del combustibile non deve superare certi valori limite stabiliti dalla norma stessa. Per evitare il rischio di scottature, gli apparecchi “a norma” devono essere dotati di un dispositivo di accensione che deve essere progettato e realizzato in modo che l’accensione possa essere eseguita senza dover rimuovere la struttura esterna dell’apparecchio e deve permettere all’utilizzatore di rimanere al almeno 14 centimetri di distanza dal bruciatore durante l’accensione. Particolare cura deve essere anche posta durante la fase di montaggio degli apparecchi, montaggio che deve essere effettuato a regola d’arte. Tutti i materiali che compongono l’apparecchio devono avere una buona resistenza meccanica, adeguata all’utilizzo del prodotto, non devono presentare difetti e – per quanto riguarda in particolare i pezzi che devono essere maneggiati dall’utente finale – non devono avere spigoli vivi o bordi taglienti. Prima di essere immessi sul mercato i caminetti decorativi devono essere sottoposti ad una serie di prove con l’obiettivo di valutarne il grado di sicurezza. La norma prevede metodi di prova per misurare, ad esempio, il consumo di combustibile, prove di riaccensione a caldo (per verificare che non vi siano ritorni di fiamma), di combustione prolungata (con almeno cinque riempimenti consecutivi), prove per la misurazione delle temperature (per verificare che l’apparecchio non si surriscaldi eccessivamente) ecc. La norma definisce inoltre metodi di prova per analizzare i prodotti della combustione (vengono effettuate prove in camera stagna e in camera ventilata per verificare le percentuali di CO2) e prove sui sistemi di fissaggio.

Per tutti questi prodotti valgono inoltre le regole generali di buon senso: vanno posizionati in luogo sicuro e a una distanza sufficiente da altri materiali infiammabili, bisogna evitare di ricaricarli con nuovo combustibile prima di andare a letto, i fuochi non vanno lasciati incustoditi in particolare in presenza di bambini ecc. Infine, un’ultima raccomandazione: per essere sicuri di acquistare un apparecchio “a norma” controllate sempre l’etichettatura e la documentazione che accompagnano il prodotto! Infatti insieme all’apparecchio il venditore dovrà fornire alcuni documenti tra cui la dichiarazione di conformità alla norma UNI 11518, la placca segnaletica delle caratteristiche dell’apparecchio (ad esempio nome e indirizzo del fabbricante, tipo di combustibile da utilizzare, consumo orario) la placchetta di sicurezza (che, posta in prossimità del dispositivo di riempimento del serbatoio, fornisce le avvertenze per il caricamento) e i manuali d’installazione, di uso e di manutenzione.

PUBBLICATA LA NUOVA ISO/TS 22003: UNA SPINTA ALLA CERTIFICAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA ALIMENTARE Secondo le tempistiche annunciate, nel dicembre scorso è stata pubblicata la nuova edizione della specifica tecnica ISO/TS 22003 (“Food safety management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems”) Il documento tratta dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e si pone l’ambizioso obiettivo di migliorare il modo in cui gli organismi che effettuano audit e certificazioni operano in questo delicato ambito. La sicurezza alimentare è infatti un elemento unanimemente considerato di particolare importanza per la salute pubblica. Le conseguenze di una sua non corretta gestione possono essere gravi e le norme della serie ISO 22000 – che data la sua crescente diffusione si accinge a diventare il principale riferimento internazionale in tema di sicurezza alimentare - aiutano le organizzazioni a identificare e controllare questi pericoli potenziali. Jacob Faergemand, presidente dell’ISO/TC 34/SC 17, il sottocomitato ISO che si occupa dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare, sottolinea con soddisfazione gli aspetti innovativi di questa nuova edizione della ISO/TS 22003. “La sicurezza alimentare – dice Faergemand - è sempre stata uno dei problemi più significativi per la salute dell’uomo, e molti dei pericoli che si incontrano in questo ambito non sono certo nuovi. Tuttavia la specifica tecnica ISO/TS 22003, nella

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sua nuova versione, avrà senz’altro il merito di accrescere la fiducia - tanto dei consumatori quanto degli addetti ai lavori – nel sistema della certificazione nell’intera filiera produttiva alimentare.” Come? “La nuova ISO/TS 22003 – aggiunge Jacob Faergemand - segna un significativo cambiamento di prospettiva, al quale gli stessi organismi di certificazione dovranno adeguarsi. Con la nuova edizione si passa infatti da un approccio basato sulle qualifiche a uno pienamente basato sulle competenze che gli auditor devono possedere.” Stefano Cardinali, membro del GL sui sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (costituito recentemente per seguire più da vicino le attività europee in materia svolte dall’ISO TC 34/SC 17), che opera in seno alla Commissione tecnica “Agroalimentare”, condivide con Faergemand la stessa analisi: “La ISO 22003 determina le regole di certificazione e di audit. La nuova edizione presenta novità molto importanti. Cambia per esempio il concetto stesso sul quale si basa la qualificazione della figura dell’auditor. Si passa infatti dalla qualifica alle competenze. Il punto nodale è accertare la competenza: per questo la specifica tecnica fornisce una lista dettagliata di cose che l’auditor deve sapere e deve applicare.” Si tratta di un elemento importante perché efficaci attività di certificazione e di audit devono basarsi sulla credibilità del sistema. Una credibilità che, in ambito alimentare, è un tassello semplicemente imprescindibile: “Il consumatore è sempre più attento nei confronti di tutto ciò che ha attinenza con la sicurezza alimentare - conferma Cardinali - e in questo ambito il minimo scandalo può avere ripercussioni molto pesanti per l’industria del settore. E poi i mercati sono ormai così vasti che i controlli del sistema sono sempre più complessi, ma proprio per questo quanto mai necessari.” Tra le altre novità della UNI/TS 22003 Stefano Cardinali segnala un altro elemento significativo: “La specifica tecnica è corredata di allegati che fungono da guida per una comparazione dei requisiti delle certificazioni di sistema e di prodotto”. Si tratta di un fattore di ulteriore chiarezza oltre che un’opportunità per tutti gli organismi di certificazione di dare una base uniforme al loro lavoro, a prescindere dagli specifici campi di intervento. Chiarezza e razionalizzazione: la nuova ISO/TS 22003 va senz’altro in questa direzione.

LA PRIMA INCHIESTA PUBBLICA FINALE DEL 2014 RIGUARDA NOVE PROGETTI DI NORMA L’inchiesta pubblica è una fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme perché, met-

tendo il progetto a disposizione di tutti gli operatori, si possono raccogliere i commenti del mercato e ottenere così il consenso più allargato possibile. È un passaggio che sta alla base della democraticità dell’intero processo normativo. Sono ora entrati nella fase di inchiesta pubblica finale – quindi con un testo elaborato e approvato dall’organo tecnico competente e revisionato nei suoi aspetti qualitativi e formali – nove nuovi progetti di norma. Il progetto E02059000, di competenza dell’Ente federato CTI, definisce i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio degli impianti di ventilazione e climatizzazione a servizio degli ambienti in cui sia consentito fumare, finalizzati alla riduzione dell’ETS (Environmental Tobacco Smoke). Definisce un metodo per la scelta dei dispositivi di protezione individuale per la lotta agli incendi boschivi e/o di vegetazione il progetto di norma U5002B590 di interesse della Commissione tecnica Sicurezza. Esso fornisce ai datori di lavoro una linea guida per definire i pericoli presenti durante le operazioni di spegnimento di incendi nella propria realtà operativa, effettuare un’analisi dei rischi e selezionare i DPI idonei, mantenere i dispositivi stessi in stato di efficienza. Le caratteristiche acustiche di un ambiente sono fondamentali per definire un adeguato livello della comunicazione e del comfort: la Commissione Acustica e vibrazioni propone il progetto U20012480 che definisce, in relazione alle diverse destinazioni d’uso degli ambienti, i descrittori acustici che meglio possono rappresentare le qualità acustiche degli ambienti proponendo, per ognuno di essi, i valori ottimali. Definiscono i requisiti di conoscenza, abilità e competenza di due figure professionali i progetti di norma U30000740 e U98000250. Il primo tratta delle competenze della figura dell’archivista ed è di competenza della Commissione Documentazione e informazione; il secondo, di interesse della Commissione Commercio, definisce le competenze del valutatore immobiliare ai fini della determinazione del valore degli immobili. Entrambi assicurano la coerenza al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Interessa la Commissione Legno il documento U40006150 che fornisce una guida per l’applicazione delle norme finalizzate alla realizzazione e utilizzazione delle varie tipologie di imballaggi di legno e speciali. La futura norma stabilisce i criteri per la definizione dell’ipotesi progettuale con riferimento alle caratteristiche del materiale da imballare, alle esigenze di movimentazione e al tipo di trasporto prescelto.

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“Mobili per ufficio - Posto di lavoro in ufficio Criteri per la disposizione dei mobili”, progetto U41002550 di interesse della Commissione Mobili, definisce i requisiti dimensionali per la loro disposizione con riferimento alle superfici di lavoro e stabilisce quando la sovrapposizione di tali superfici sia ammessa. La Commissione Ambiente è interessata alla pubblicazione di una norma che specifichi un metodo di campionamento e analisi dei gas emissivi per la determinazione della concentrazione di H2S. Dal titolo “Emissioni da sorgente fissa - Campionamento e determinazione di idrogeno solforato (H2S) negli effluenti gassosi”, il progetto risponde al codice U53002930. Infine, il progetto U87026130 della Commissione Prodotti, processi e sistemi per l’organismo

edilizio intende fornire informazioni utili per la redazione e l’attuazione del piano di manutenzione ordinaria di coperture continue realizzate con membrane flessibili per impermeabilizzazioni. La struttura della futura norma è sviluppata in manuale d’uso della copertura, manuale di manutenzione, programma di manutenzione. In banca dati (NORMAZIONE > UNI: inchiesta pubblica finale) trovate le schede, i testi completi e il modulo per far pervenire ad UNI gli eventuali commenti. La fase di inchiesta pubblica finale terminerà in data 17 marzo 2014. (fonte UNI: http://www.uni.com/)

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Chimica

AGGIORNAMENTI SULLE SOSTANZE

AUTORIZZAZIONE AD UTILIZZARE UNA SVHC. PRIMI PARERI ADOTTATI Il Comitato di valutazione dei rischi (RAC) e il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) di ECHA hanno adottato il primo parere su una domanda di autorizzazione all’uso. In particolare, la domanda in questione era stata avanzata dalla Rolls - Royce plc per l’uso di DEHP (Bis(2-etilesile)ftalato) all’interno della produzione di motori aeronautici. Nei loro pareri, i comitati concludono che un adeguato controllo è stato dimostrato per l’uso specifico richiesto. Visti i rischi dell’uso in questione, l’analisi delle alternative e del piano di sostituzione forniti dal richiedente, i comitati propongono di riesaminare l’autorizzazione in sette anni. La Commissione europea prenderà la decisione definitiva sulla domanda in base ai pareri dell’ECHA.

ECHA

NI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA” - Parte D: Elaborazione di scenari d’esposizione Ottobre 2012 (versione 1.2)

TARGET DEL 5% RAGGIUNTO PER IL NUMERO DI DOSSIER CONTROLLATI ECHA ha concluso i controlli di conformità di oltre 1.000 dossier di registrazione relativi alla fascia sopra 100 tonnellate/anno presentati alla scadenza di registrazione del 2010. Il 69% dei fascicoli esaminati sono risultati non conformi. Le due ragioni principali di non conformità sono legate a carenze nelle informazioni riguardanti l’identificazione e la composizione della sostanza, e a giustificazioni insufficienti per non presentare gli studi necessari o informazioni mancanti nella relazione sulla sicurezza chimica.

PUBBLICATO CORRIGENDUM AL CHAPTER R.7A: ENDPOINT SPECIFIC GUIDANCE Si segnala la pubblicazione della Version 2.3 del “Chapter R.7a: Endpoint specific guidance”. Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu.

Pubblicata la Guida all’attuazione del regolamento REACH dal titolo “GUIDA ALLE DISPOSIZIO-

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La bonifica amianto rientra nella categoria OG12 IL COMUNE DOVRÀ VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI MODIFICARE IN AUTOTUTELA IL BANDO DI GARA L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso un’interessante parere n. 152 del 25 settembre 2013 per la soluzione delle controversie in merito alla procedura negoziata indetta da un Comune per l’appalto dei lavori di rimozione dell’amianto e di recinzione di un’area. Per quanto qui interessa, il bando di gara richiede ai fini dell’ammissione la qualificazione obbligatoria nella sola categoria OG1 - “Edifici civili e industriali”, oltre all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 5 e 10/A. La società istante, che non ha presentato offerta, afferma che il bando di gara avrebbe erroneamente indicato come unica e prevalente la categoria OG1, in luogo della categoria OG12 - “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”. A suo dire, l’oggetto principale dell’appalto sarebbe in realtà l’esecuzione di opere di bonifica ambientale e messa in sicurezza del sito produttivo dismesso, rispetto alle quali i lavori di demolizione delle coperture orizzontali e di ripristino della recinzione rivestirebbero carattere secondario ed accessorio. La società ricorrente lamenta che nella lex specialis di gara sarebbe erroneamente individuata la categoria prevalente di qualificazione (OG1 anziché OG12), in relazione a lavori che consisterebbero essenzialmente nella bonifica e risanamento ambientale del sito produttivo dismesso. L’Autorità spiega che il sistema di qualificazione SOA articolato in categorie generali e speciali e classifiche deve intendersi come inderogabile da parte della stazione appaltante, che non può liberamente prescrivere nel bando di gara il possesso di categorie o classifiche differenti rispetto a quelle fissate dalla legge e dal regolamento (cfr. A.V.C.P., parere 10 settembre 2009 n. 86; Id., parere 17 dicembre 2008 n. 264). PAG. 56 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2014

Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità e della giurisprudenza amministrativa, l’errata individuazione della categoria prevalente non comporta soltanto il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per l’esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma costituisce altresì un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell’appalto. L’individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare, pertanto, non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, per il passato, nel D.P.R. n. 34 del 2000 e, per il presente, negli artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010 (cfr., in questo senso: A.V.C.P., parere 16 dicembre 2010 n. 217; Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292). Nella fattispecie, l’esame degli allegati al bando di gara induce a qualificare come prevalenti, dal punto di vista economico e funzionale, i lavori di bonifica e protezione ambientale riconducibili alla categoria OG12. In primo luogo, nella relazione tecnica che accompagna il progetto esecutivo si afferma che “I lavori principali e più consistenti riguardano la rimozione dell’amianto dalle coperture dei capannoni esistenti, per un totale di circa 25.000,00 mq. Gli altri punti sono preliminari all’intervento principale di bonifica”. Le lavorazioni sono così sinteticamente descritte: “Completamento recinzione dell’area; Pulizia di cantiere; Allestimento locali ed attrezzature richiesti dalla normativa sull’amianto in vigore in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Allestimento di opere provvisionali, ove necessario, come da previsione di PSC; Rimozione delle coperture contenenti amianto”. Di queste, alcune sono portanti e presentano la struttura del solaio di copertura realizzata in calcestruzzo, altre sono invece costituite dalle sole lastre di amianto deteriorate. Per i capannoni con struttura portante, è previsto l’allestimento di ponteggi, parapetti perimetrali e linee-vita, mentre per la rimozione delle lastre di copertura non portanti l’intervento sarà


effettuato con l’impiego di piattaforme elevatrici e muletti sollevatori. Inoltre, la relazione precisa che “L’intervento è da assoggettare alle prescrizioni normative relative allo smaltimento dell’amianto; pertanto saranno da prevedere specifici allestimenti di cantiere con dotazioni definite dalla normativa: unità di decontaminazione, spogliatoi con docce, area di stoccaggio ed accatastamento del materiale da preparare per il trasporto, oltre alle normali dotazioni di cantiere”. Le opere progettate afferiscono senza dubbio alla categoria di qualificazione OG12, così definita dall’Allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010: “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. Riguarda l’esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche,la impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza” (sulla categoria OG12 A.V.C.P., parere 23 aprile 2013 n. 56). D’altronde, la prevalenza delle lavorazioni di cui alla categoria OG12 sul complessivo importo a base d’asta di euro 470.830,33 è agevolmente desumibile dal computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo. A tal fine, infatti, vanno prese in considerazione le prime tre voci di prezzo dei lavori a corpo, relative alla rimozione e smaltimento delle lastre di cemento-amianto, alla rimozione e smaltimento delle coperture in doppia lastra non portante di cemento-amianto ed al taglio, rimozione e smaltimento delle strutture in lastre portanti di cemento-amianto. Ai fini della qualificazione obbligatoria, la stazione appaltante ha impropriamente ricondotto le predette lavorazioni alle categorie 5 e 10/A dell’Albo dei Gestori Ambientali. Invero, con riferimento agli interventi di bonifica ambientale, l’Autorità ha ripetutamente espresso

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l’avviso che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione (cfr., per tutte: A.V.C.P., parere 23 aprile 2009 n. AG709 ed i numerosi precedenti ivi richiamati, ove si ribadisce viceversa la necessità del possesso della qualificazione SOA nella categoria OG12, per l’ammissione alle gare aventi ad oggetto lavori di bonifica di materiali pericolosi). Per L’Autorità, le lavorazioni da ascrivere alla categoria OG12 per “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale” risultano di gran lunga prevalenti su quelle inquadrabili nella categoria OG1 per “Edifici civili e industriali”, consistenti essenzialmente nella fornitura e posa in opera della recinzione. Per l’Autorità giova rammentare, infine, che è pacificamente riconosciuto alla stazione appaltante il potere di modificare in autotutela il bando di gara, quando una o più clausole riguardanti i requisiti tecnico-economici di qualificazione si rivelino viziate ovvero inopportune (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2005 n. 5668). Nella fattispecie, pertanto, l’Amministrazione dovrà valutare l’opportunità di adottare un provvedimento di modifica in autotutela del bando, nella parte relativa alla qualificazione obbligatoria nella categoria OG1 anziché OG12, che risulta incongrua rispetto alla natura ed agli effettivi importi delle lavorazioni previste in sede progettuale, con annullamento consequenziale degli atti e dell’intera procedura di gara e riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto, il Consiglio dell’Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il Comune ha illegittimamente individuato come prevalente, la categoria OG1 e che, in relazione a tale erronea prescrizione, dovrà valutare l’opportunità di modificare in autotutela il bando di gara e di adottare tutti i provvedimenti consequenziali. (CS)


Note informative

LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI

MILLEPROROGHE: NOVITÀ PER L’EDILIZIA Con l’approvazione degli emendamenti al “milleproroghe” (Dl 150/2013), la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha ufficializzato la proroga del sistema AVCPASS per la verifica telematica dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, prorogando al 1° luglio 2014 l’entrata in vigore del sistema gestito dall’Autorità di Vigilanza per la raccolta dei documenti che comprovano i requisiti autodichiarati dalle imprese in sede di gara (prevista anche una sanatoria per i bandi già pubblicati). Altra previsione significativa per il settore riguarda il sistema di verifica triennale dei requisiti da parte delle Soa, in particolare il rapporto di congruità tra cifra d’affari in lavori, costo delle attrezzature e spesa per il personale dipendente che era stato elevato dal 25% al 50% fino al 31 dicembre scorso. Con l’emendamento approvato si ripristina la percentuale più alta fino al 30 giugno p.v. Per ciò che concerne le rinnovabili slitta l’obbligo del 35%. Il periodo nel quale le imprese dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dalla legge nel realizzare fabbricati alimentati tramite energie rinnovabili. La proroga va a migliorare le regole fissate dal D.lgs. n 28/2011, che applica le direttive europee in materia. Qui si disciplina la certificazione energetica ma, soprattutto, all’articolo 11 viene previsto che i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni cospicue degli edifici esistenti prevedano l’utilizzo in quota parte di fonti rinnovabili. Un obbligo molto restrittivo perché, se non viene rispettato, dà la possibilità ai Comuni di negare il rilascio del titolo abilitativo, impedendo di fatto la realizzazione dell’immobile. Tale meccanismo viene regolato dall’allegato terzo PAG. 58 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2014

del decreto, dove si stabilisce che gli impianti di produzione di energia termica degli edifici devono essere realizzati e progettati in modo da garantire che una parte del riscaldamento e del raffrescamento sia alimentata per mezzo di fonti rinnovabili. La quota di questa energia aumenta con il passare del tempo. Per i titoli edilizi richiesti fino al 31 dicembre 2013 è del 20%; dal 2014 al 2016 arriva fino al 35%; dal 2017 si arriva alla soglia obiettivo della normativa, pari al 50 per cento del totale. Il Milleproroghe rivede il primo gradino, quello più esile, allungandolo di qualche mese e portandolo fino alla fine del 2014: così, cittadini e imprese avranno più tempo prima di dover rispettare questi limiti più serrati. Slitta, inoltre, da gennaio 2014 al 30 giugno 2014 l’obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche via bancomat. In seguito alle proteste dei professionisti dopo la pubblicazione del decreto del ministero dello Sviluppo che attuava la novità, lo slittamento è stato legittimato dalla necessità di dare il tempo necessario agli interessati di dotarsi di terminale Pos. L’obbligo di dotare di Pos è previsto per gli studi professionali al di sopra di 200mila euro di fatturato, per consentire pagamenti tracciabili oltre la soglia di 30 euro. Altra proroga riguarda le Centrali di committenza. Ovvero i piccoli Comuni, sotto i 5mila abitanti. Non avranno da subito l’obbligo di gestire gli appalti in forma centralizzata. Il termine, previsto per il 31 marzo 2012, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013. Con l’ultima legge di stabilità poi l’obbligo è stato circoscritto, escludendo dal perimetro di applicazione delle nuove regole gli affidamenti in economia realizzati in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario. La nuova proroga, lo rinvia fino al 30 giugno del 2014. Sono, però, fatti salvi dalla novità i bandi pubblicati tra l’entrata in vigore dell’obbligo (il primo gennaio 2014) e la pubblicazione della legge di conversione del Milleproroghe. Infine per altri tre anni, vengono ripristinati i programmi cosiddetti “articolo 18”, cioè gli interventi promossi nel 1992 con una dote iniziale di oltre mille miliardi di vecchie lire per realizzare alloggi destinati alle forze dell’ordine. La rilocalizzazione degli interventi non scadrà più a fine 2013, come previsto dal decreto crescita


(Dl n. 83/2012) ma sarà ancora possibile fino alla fine del 2016.

DURC NEGATIVO: RITARDI DI PAGAMENTI E COMPENSAZIONI DEI CREDITI Dal 23 gennaio, i debiti con il Fisco potranno essere saldati impiegando anche i debiti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.18 del 23 gennaio 2014 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante modalità di compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del consorzio tributario. I soggetti titolari di crediti certificati, possono richiedere di utilizzare i suddetti crediti per effettuare il pagamento tramite compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. Tale compensazione avviene solo utilizzando il modello F24 telematico. I debiti da accertamento tributario vengono individuati tramite gli appositi codici riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al Decreto. Gli stessi codici devono essere riportati nel modello F24 in corrispondenza delle somme relative ai debiti di accertamento tributario, esposte nella colonna “importi a debito versati” dello stesso modello. Qualora l’importo dei debiti risulti superiore all’ammontare dei crediti certificati e indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata mediante lo stesso modello, o con una distinta operazione. Nel caso in cui, ci sia un saldo positivo del modello F24, risultante dalla differenza tra l’ammontare dei debiti di accertamento tributario e l’importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, è corrisposto mediante addebito su conto corrente postale o bancario. Tali pagamenti vengono considerati perfezionati quando risultino rispettate le seguenti condizioni: - i crediti utilizzati in compensazione, risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma telematica di certificazione e non siano stati già pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati mediante gli estremi identificativi della relativa certificazione; - la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato; - il soggetto titolare dei debiti di accertamento tributario coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. PAG. 59 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2014

Detto soggetto è individuato attraverso il rispettivo codice fiscale; - nel modello F24 utilizzato per la compensazione non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al Decreto; - l’addebito di un possibile saldo positivo del modello F24 telematico sia andato a buon fine; - l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, differenti da quelli certificati, nello stesso modello F24 presentato per il pagamento dei debiti di accertamento tributario, risulti corrispondente alle vigenti disposizioni in materia di controllo preventivo delle compensazioni effettuate mediante modello F24.

SENTENZA DEL TAR LIGURIA: È SEMPRE POSSIBILE CHIEDERE IL PERMESSO DI COSTRUIRE Una sentenza del Tar Liguria ha sancito che la richiesta del permesso di costruire può essere avanzata anche nel caso in cui la normativa regionale assoggetti le opere a Dia Obbligatoria (sentenza n. 1406/2013 del Tar Liguria). Il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso di un soggetto che aveva impugnato - per violazione della disciplina in materia di distanze minime fra le costruzioni ex decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 - gli atti relativi alla realizzazione di una sopraelevazione (silenziosamente) assentita in base alle disposizioni introdotte dal “Piano casa” di cui alla legge della Regione Liguria 3 novembre 2009, n. 49 “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio” Disposizioni in forza delle quali è possibile ampliare e ristrutturare gli edifici esistenti, anche mediante mutamento d’uso dei locali accessori ubicati all’interno delle costruzioni, a mezzo della cosiddetta “Dia obbligatoria”, di cui all’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2008, n.16 “Disciplina dell’attività edilizia”. Il Tar Liguria recepisce le motivazioni a corredo delle sentenze n. 164 e 203 del 2012 della Consulta, che ha dichiarato infondate, con riferimento all’articolo 49, comma 4-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Provincia di Trento e dalle Regioni Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, a seguito dell’ introduzione della Scia. Le due sentenze in questione muovono dal presupposto che la Dia (ora la Scia), come disciplinata dal Testo unico edilizio rientra


totalmente nel parametro di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che permette una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di attribuire allo Stato la potestà di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello ricadente nelle Regioni a statuto speciale. Infine la Corte costituzionale ha osservato che - i principi stabiliti dal suddetto testo unico mirano, per un verso, ad alleggerire sic et simpliciter il carico degli adempimenti che gravano sul cittadino, con la conseguenza che nessuno di essi sostituisce il permesso di costruire e - per altro verso - ad agevolare l’inizio dell’attività edilizia, senza far venir meno la valenza del permesso di costruire. Titolo che permane in capo alla civica amministrazione, insieme alla facoltà di adottare provvedimenti inibitori o di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990.

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI: GLI OBBLIGHI E LE SANZIONI CAMBIANO DA REGIONE A REGIONE Le Regioni italiane hanno provveduto a recepire la dicitura 2010/31/Ue che attesta la prestazione energetica (Ape). Il passaggio che è stato effettuato anche dal Governo con l’approvazione del Dl 63/2013 convertito nella legge 90/2013. Tuttavia le differenze fra le procedure Statali e quelle Regionali sono ancora tante. A creare disparità è il cambio repentino della normativa statale. Il Dl 145/2013, cosiddetto decreto destinazione Italia” in vigore dal 24 dicembre 2013 ha stabilito che non è più necessario allegare l’attestato energetico ai nuovi contratti di locazione per unità immobiliari. L’obbligo rimane solo per la locazione di interi edifici. E’ richiesto comunque l’inserimento nell’atto di una clausola con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardanti l’Ape. Alcune Regioni come la Lombardia, il Piemonte e la Liguria che nelle proprie leggi hanno introdotto esplicitamente l’obbligo di consegna dell’Ace/Ape in caso di locazione anche di singole unità. Altre Regioni come l’Emilia Romagna, la formula è generica e parla di “obbligatorietà” dell’Ape sia per vendita e affitti di interi edifici o singole unità. Vi sono differenze anche per la questione delle sanzioni. Il decreto destinazione Italia ha cancellato la nullità degli atti in caso di mancata allegazione dell’Ape ai trasferimenti a titolo oneroso di immobili. In assenPAG. 60 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2014

za di Ape scatta una “multa” da 3 mila a 18 mila euro per le compravendite e da mille a 4 mila per le locazioni. In attesa di un chiarimento nazionale se si interpellano gli uffici regionali, i pareri sono discordi. Si va da chi, come la Lombardia, ritiene che si debbono seguire le norme locali; chi come il Piemonte avanza il dubbio che le multe si possano sommare. Altre Regioni come la provincia di Trento pensa che siano valide le ammende nazionali. Si evidenzia che, nella regione Lombardia, ci sono però casi di sanzioni elevate per mancata allegazione/consegna di Ape a compravendita affitti. Si attende, dunque, un chiarimento dal Governo centrale.

AVCPASS: PROROGATA LA PEC DI 6 MESI L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con un comunicato del 22 gennaio, in riferimento all’avvio del sistema AVCPASS ed alle numerose difficoltà segnalate dalle stazioni appaltanti in merito all’ attivazione della casella di posta elettronica certificata, ha disposto un rinvio di sei mesi per il regime transitorio inerente all’obbligatorietà della Pec personale di cui all’art. 9, comma 4 della Deliberazione n 111 del 20 dicembre 2012 e successive modifiche intervenute a seguito delle decisioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013. Il riferimento è alla delibera che ha reso operativo dal primo gennaio 2014 l’obbligo di verificare i requisiti delle imprese partecipanti alle gare di appalto pubbliche superiori a 40 mila euro tramite il servizio “AVCPASS” dell’Autorità. Nonostante fosse annunciato da tempo - e già rinviato dal primo gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 - il passaggio dalla verifica tradizionale e cartacea alla modalità telematica, ha provocato confusione alle stazioni appaltanti sollevando problemi operativi anche tra le imprese. Nel consentire il ricorso all’email ordinaria, l’Autorità fa presente che la stazione appaltante è tenuta “a garantire che le caselle di posta elettronica ordinaria utilizzate siano esclusivamente individuali, rilasciate nell’ambito del dominio istituzionale dell’Amministrazione e ad accesso esclusivo del soggetto intestatario”. Inoltre, precisa che è necessario fornire al personale operante in qualità di incaricato del trattamento dei dati le necessarie istruzioni in merito al corretto utilizzo delle credenziali di accesso.

LEGGE DI STABILITÀ: LE MISURE PIÙ IMPORTANTI PER L’EDILIZIA Si segnalano le più significative misure del settore


edile contenute nella legge di stabilità per il 2014 (Legge 147/2013, in Gazzetta il 27 Dicembre, ed in vigore dal 1° gennaio 2014): - vengono prorogati gli incentivi sul recupero dell’eco bonus esteso all’antisismica del 65%. Detrazione del 50% sui lavori di ristrutturazione e quella di Irpef e Ires del 65% per il risparmio energetico. - Conto termico: entro il 30 Giugno 2014 deve essere aggiornato il sistema degli incentivi. - Attivazione di una procedura semplificata per la realizzazione di nuovi stadi e la valorizzazione di impianti già esistenti per 45 milioni in tre anni. - Distribuzione di fondi per apertura di nuove opere. - Viene istituito un fondo di garanzia per la prima casa, dotato di risorse per 600 milioni (200 all’anno fino al 2016). Tale fondo serve a concedere la garanzia dello Stato sui finanziamenti fino al 50% del capitale, per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili a giovani coppie, precari, famiglie monogenitori con minori. - Agevolazioni alle imprese per favorire l’accesso al credito tramite Confidi. Dal fondo di Garanzia per le Pmi arriveranno 225 Milioni nel 2015. - Correzioni al Codice Appalti con maggior tutele a favore dei subappaltatori in caso di interventi del gestiti con la formula del general contractor. Inoltre è prevista una riduzione del perimetro degli appalti che i piccoli Comuni sono tenuti ad affidare tramite centrali di committenza. Esclusi gli affidamenti in economia e cottimi fiduciari (fino a 200mila euro, articolo 33-bis del codice) - Allentamento del patto di stabilità di un miliardo per i pagamenti in conto capitale da parte dei Comuni e Province. Rispettivamente per 850 e 150 milioni nei primi sei mesi del 2014. Sono, inoltre, esclusi dal patto di stabilità interno per un totale di 500 milioni anche i pagamenti sostenuti nel 2014 dagli enti territoriali a fronte di debiti in conto capitale maturati entro il 31 dicembre 2012. - Una quota pari al 3% delle risorse (entro il limite di 100 milioni all’anno) destinate alle infrastrutture è prevista a favore dei Beni Culturali. L’assegnazione è prevista dal Cipe su proposta del MIBAC. - Otto per mille alle scuole. Tra gli interventi finanziabili: ristrutturazioni, adeguamento anti-sismico, adeguamento energetico. - Anticipo di cassa al 2014 dei 1.183,2 milioni destinati alla ricostruzione privata in Abruzzo (tali fondi già erano stati precedentemente PAG. 61 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2014

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stanziati ma mai erogati dal decreto emergenze Dl 43/2013). Stanziati 140 milioni (20 milioni all’anno dal 2014 al 2020) per concedere contribuiti in conto capitale fino a un massimo del 54% a Comuni e consorzi impegnati nella realizzazione di reti di gas al Mezzogiorno. Prevista la riforma del catasto. Stanziati 5 milioni nel 2014 e 40 milioni all’anno dal 2015 al 2019. Assegnati per l’ampliamento dei tribunali 30 milioni in progetti immediatamente cantierabili. Per la celebrazione della Vittoria della prima guerra mondiale stanziati 28 milioni in 5 anni per la messa in sicurezza e recupero dei “luoghi della memoria”. Fondi All’Eur spa L’ente potrà presentare al Ministero dell’Economia la richiesta di anticipo di liquidità da 100 milioni. L’anticipo è concesso ai pagamenti relativi al cantiere della “Nuvola” dell’architetto Fuskas. Emergenza Sardegna. Previsto un piano per interventi urgenti con la delocalizzazione degli edifici costruiti nelle aree più a rischio. Stanziati 150 milioni tra il 2014 e il 2016 prelevati dal Fsc. Assegnati alla Regione 50 milioni per il 2015 per la messa in sicurezza del territorio. Fondi Ue Consip Le amministrazioni statali titolari di programmi finanziati da fondi Ue che intendono avvalersi di centrali di committenza ai sensi del codice devono stipulare convenzioni con la Consip. Pagamenti Ministero Infrastrutture. Autorizzata la spesa di 80 milioni nel 2014 e altri 70 nel 2015 per pagare i debiti relativi a opere a seguito della cessazione dell’intervento straordinario per il Sud. Stretto di Messina. Autorizzata la spesa di 200 mila euro per uno studio di fattibilità dedicato a migliorare i collegamenti sullo Stretto dopo la sospensione del progetto del Ponte. Lo studio deve essere finalizzato il 30 settembre 2014 pena la revoca dei conti.

PACCHETTO SEMPLIFICAZIONI: IN ARRIVO NOVITÀ PER LE IMPRESE EDILI Il pacchetto delle semplificazioni, sul quale sta lavorando il Governo, contiene misure sul lavoro, sul fisco e sulle imprese, con l’eventuale abolizione di norme che producono nocumento ai cittadini ed alle imprese. Per i contribuenti, si tratta, della semplificazione sulle addizionali comunali e regionali, con l’abrogazione degli acconti e dell’ob-


bligo per i Comuni di indirizzare ai contribuenti bollettini precompilati con la somma da versare per le nuove tasse comunali sulla casa e sui rifiuti. Un’altra norma, ormai prossima e attesa dalle imprese, è quella per il comparto edilizia relativa all’abolizione della responsabilità solidale sulle ritenute fiscali. Cosa significa? Oggi, prima di pagare un fornitore in appalto, un ente pubblico deve verificare che il fornitore abbia “girato” allo Stato le imposte e i contributi trattenuti sulle buste paghe dei dipendenti. In passato, la norma era nata, con lo scopo di combattere il lavoro nero, ma è molto complicata perché le imprese versano all’Inps l’insieme dei contributi. Quindi, sono obbligati a produrre un certificato dividendo questo importo, per ciascun dipendente e mese per mese. Un lavoro articolato, perché spesso la quantità dei dipendenti impiegata per un appalto cambia. Risulta difficile, dunque che, un appaltatore riesca a controllare tutti i dati inclusi nel certificato, perché ciò rallenta molto i pagamenti. Ma, eliminando il certificato, resterebbe l’onere per commissiona l’appalto di pagare i contributi dell’impresa che ha ricevuto l’appalto se questa risultasse insolvente. Sul fronte delle semplificazioni fiscali, sono state individuate 10 misure “tecniche” che andranno incontro alle necessità di sburocratizzazione delle aziende: abrogazione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva; sistema più facile di trasmissione delle dichiarazioni d’intento da parte degli esportatori; una sola comunicazione annuale sui rapporti intercorsi con soggetti residenti nei paesi della “blacklist”; riduzione dell’obbligo di comunicazione alle strutture competenti delle operazioni intracomunitarie; unificazione degli obblighi di comunicazione per i regimi fiscali particolari.

APPALTI E CONCESSIONI, VIA LIBERA DAL PARLAMENTO UE Le nuove direttive contengono novità sul rapporto prezzo-qualità, criteri ambientali e sociali, minori costi per le imprese, soluzioni per l’innovazione ed un freno ai subappalti. La prossima settimana si terrà l’audizione presso l’Autorità di Vigilanza: contratti pubblici sul recepimento della direttiva. Principale scopo delle direttive europee è quello di garantire qualità e un rapporto qualità-prezzo nei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. E’ la prima volta che, vengono stabilite norme comuni per i contratti di concessione, allo scopo di favorire una concorrenza leale e garantire il miglior rapporto prezzo-qualità e soprattutto nuovi criteri di aggiudicazione relativi alle questioni ambientali e sociali. PAG. 62 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2014

Inoltre per le medie e piccole imprese sarà più semplice presentare offerte e più severe saranno le regole per i subappalti. Migliore rapporto qualità-prezzo Grazie al nuovo criterio di offerta economicamente più vantaggiosa nella procedura di aggiudicazione, le autorità pubbliche saranno in grado di rendere più efficaci, la qualità, le considerazioni ambientali, gli aspetti sociali e l’innovazione, pur tenendo conto del prezzo e dei costi del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi. Più soluzioni innovative I deputati si sono battuti con successo per l’introduzione di una procedura nuova, volta a rafforzare soluzioni innovative negli appalti pubblici. I nuovi “partenariati per l’innovazione” consentiranno alle autorità pubbliche di indire bandi di gara per risolvere un problema specifico, senza pregiudicarne la soluzione, lasciando spazio alle autorità pubbliche e all’offerente per trovare insieme soluzioni innovative. Meno burocrazia per gli offerenti La procedura di gara per le imprese sarà più semplice, grazie a un documento unico europeo di gara standard, basato sull’autocertificazione. Solo il vincitore dovrà fornire la documentazione originale. La Commissione stima che l’onere amministrativo per le imprese sarà ridotto di oltre l’80%. Nessuna accelerazione per privatizzare i servizi pubblici L’accordo sulle nuove norme UE per le concessioni rammenta che gli Stati membri restano liberi di decidere come desiderino siano eseguiti i lavori pubblici o erogati i servizi, in-house o esternalizzandoli a società private. La nuova direttiva non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico. Inoltre, i deputati hanno riconosciuto la particolare natura dell’acqua come un bene pubblico, accettandone l’esclusione dal campo di applicazione delle nuove regole. Si ricorda che il prossimo 28 gennaio si svolgerà un’audizione presso l’Autorità di Vigilanza sul recepimento delle direttive europee in materia di concessioni.

DAL GOVERNO 7,6 MILIARDI DI EURO PER LE INFRASTRUTTURE Il Governo ha stanziato nuove risorse per le infrastrutture. Complessivamente 7,6 miliardi di opere. Soltanto però 2 miliardi di euro sarà l’ammontare della spesa prevedibile nel biennio 2014/2015.


Gli altri 5,5 miliardi saranno, infatti, destinati ad esser spesi dal 2016 in poi. La legge di stabilità ha previsto che su 7,6 miliardi di nuovi fondi, 940 milioni sono attinenti a risorse per specifiche opere, tagliate nel corso del 2013 e che ora vengono ripristinate, come ad esempio, la Torino-Lione e investimenti Rfi. Altri 985 milioni sono destinati ad Anas (485 milioni in due anni) e Rfi (500 milioni nel 2014) che precedentemente non avevano copertura. Altri 2,3 miliardi riguardano cantieri con avvio prima del 2016 come gli 1,8 miliardi per le nuove tratte Autostradali Napoli Bari e Brescia Padova. Per quel che concerne le risorse spendibili a breve si sottolineano i 200 milioni a Rfi e i 350 destinati all’Anas per la prosecuzione dei piani di piccole medie opere avviati nel 2013 e 600 milioni nel 2014-15 per la costruzione post-sisma in Abruzzo. Successivamente saranno stanziati i 350 milioni per la ferrovia Bologna-Lecce e i 340 milioni attinenti al megalotto 4 della A3 Salerno-Reggio Calabria, i 401 mln per il Mose.

PROJECT FINANCING, LA CRISI ECONOMICA FRENA ANCHE IL MERCATO DELLA FINANZA DI PROGETTO I principali problemi che, hanno ostacolato in Italia lo sviluppo del mercato del project financing, sono le difficoltà delle iniziative nel raggiungere il closing finanziario, la mancanza di conoscenze specifiche, da parte delle pubbliche amministrazioni e la complessità nel definire la giusta attribuzione dei rischi tra le parti. La finanza di progetto è spesso percepita come la soluzione alla mancanza di risorse pubbliche da destinare alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per il Paese, nel contesto delle politiche impiegate e basate sul rigore e il contenimento della spesa pubblica. Nel 2012 + 71% le iniziative, ma - 43% gli importi, e quanto emerge da uno studio sugli ultimi anni, che mostra come il consolidamento della crisi economica -finanziaria, abbia apportato un incremento del numero di iniziate del project financing a fronte di un drastico ridimensionamento del valore delle opere bandite. Infatti, al netto delle grandi opere, il mercato nel 2012 ha evidenziato risultati positivi in termini di iniziative intraprese, ma un crollo negli importi di gara. Invece, nei primi 10 mesi del 2013, i dati dimostrano, rispetto al 2012, un andamento negativo del numero di gare bandite ed un aumento dell’importo delle gare. Tale risultato è dovuto al comma 19 dell’art.153, introdotto nel 2011, che consente agli operatori PAG. 63 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2014

privati di suggerire alla pubblica amministrazione interventi per la realizzazione in concessione di lavori pubblici non inseriti nella consueta programmazione triennale.

PIANO NAZIONALE DEI PORTI E CREAZIONE DI OTTO AUTORITÀ PORTUALI STRATEGICHE Sono due gli elementi chiave della proposta di riforma della legislazione portuale, che il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi ha ormai approntato. E’ già stata inviata ai presidenti delle commissioni parlamentari e ai rappresentanti della maggioranza. A breve si deciderà se farne un decreto e un disegno di legge. Entro 60 giorni verrà adottato un decreto che conterrà due elementi: il Piano nazionale dei porti e della logistica e la ridefinizione dell’assetto delle Autorità portuali. Dai 24 soggetti attuali, si passerà a otto Autorità portuali e logistiche di interesse strategico (Apl) nell’alto Tirreno, nel medio Tirreno, nel basso Tirreno, nell’alto Adriatico, nel medio Adriatico, nel basso Adriatico Ionico, in Sicilia e in Sardegna. Le Apl dovranno, disporre di un piano integrato logistico, da sottoporre all’approvazione del ministero delle Infrastrutture, individuando gli obiettivi di traffico, la definizione del livello dei servizi da erogare, gli interventi infrastrutturali, i collegamenti tra porti e aree retroportuali. Inoltre, avranno competenza sulle attività commerciali e industriali, sulla fornitura di servizi, sull’amministrazione dei beni del demanio marittimo, sulla promozione di progetti di integrazione multimodale per la movimentazione di merci e persone. Un pezzo importante della proposta riguarda, la struttura di governo delle nuove Autorità. A presiederle saranno un presidente e un Consiglio direttivo. Il primo sarà nominato dal ministro delle Infrastrutture, d’intesa con i governatori delle Regioni: parteciperà alle riunioni Cipe sul suo distretto logistico e riferirà a Porta Pia ogni sei mesi. Ma, dovrà gestire le risorse finanziarie assegnategli. Il Consiglio direttivo sarà composto, dal presidente, da un componente designato dal ministro, da un rappresentante dell’autorità marittima, da un rappresentante delle strutture interportuali e intermodali che operano nel distretto logistico, da un componente designato dalle Regioni in cui opera l’Autorità. Il Consiglio direttivo adotta il piano integrato logistico, i piani regolatori dei porti e i bilanci. Completa il quadro una commissione consultiva, composta da sei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese portuali.


AL VIA LA PROCEDURA SUL PIANO AEROPORTI: 11 SCALI STRATEGICI E 26 DI INTERESSE NAZIONALE Il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, ha presentato al Consiglio dei ministri del 17 gennaio l’informativa che dà il via all’iter di approvazione del piano (dopo la fase iniziale a Palazzo Chigi, il passaggio del provvedimento in Conferenza Stato-Regioni, quindi l’approvazione in Consiglio dei ministri, l’analisi da parte delle competenti commissioni parlamentari e infine l’ufficializzazione con apposito Dpcm).Il piano suddivide il Paese in dieci bacini di traffico e individua 11 aeroporti strategici (solo il bacino Centro-Nord avrebbe due scali: Bologna e Pisa/Firenze), che sono quelli che rientrano nei core network internazionali. Ci sono poi 26 aeroporti di interesse nazionale, che hanno l’obbligo di rispettare due condizioni: la specializzazione e la compatibilità economica-finanziaria. Il piano presentato dal ministro Lupi, che mira a «creare le condizioni di uno sviluppo organico del settore», verte, sul ridisegno della mappa aeroportuale del Paese, in dieci bacini di traffico omogeneo: Nord Ovest, Nord Est, Centro-Nord, Centro Italia, Campania, Mediterraneo - Adriatico, Calabria, Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale, Sardegna. In ogni bacino, viene individuato un aeroporto strategico, cioè quelli inseriti nella core network europea, tra i quali, in primis, i gate intercontinentali Milano Malpensa, Venezia, Roma Fiumicino. Gli altri scali strategici sono Bologna, Pisa/ Firenze (è questa l’unica eccezione alla regola di un solo aeroporto strategico per ciascun bacino e questo in considerazione delle caratteristiche morfologiche del territorio e a condizione che tra Firenze e Pisa si realizzi la piena integrazione societaria e industriale), Napoli, Bari, Lamezia, Catania, Palermo e Cagliari. Il piano individua poi 26 aeroporti di interesse nazionale: si tratta di Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo (bacino Nord Ovest); Verona, Treviso, Trieste (Nord Est); Rimini, Parma, Ancona (Centro Nord); Roma Ciampino, Perugia, Pescara (Centro Italia); Salerno (Campania); Brindisi, Taranto (Mediterraneo/Adriatico); Reggio Calabria, Crotone (Calabria); Comiso (Sicilia Orientale); Trapani, Pantelleria, Lampedusa (Sicilia Occidentale); Olbia, Alghero (Sardegna). Gli aeroporti nazionali dovranno due requisiti necessari, che, invece, non sono richieste per gli scali che garantiscono la continuità territoriale. La prima è che l’aeroporto deve essere in grado di «esercitare un ruolo ben definito all’interno del bacino, con una concreta specializzazione dello scalo e una PAG. 64 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2014

individuabile vocazione dello stesso, funzionale al sistema aeroportuale di bacino che il Piano vuole incentivare. Questa specializzazione dovrà essere supportata da un piano industriale da presentare entro tre mesi dall’approvazione del piano aeroportuale. La seconda condizione posta prevede che «l’aeroporto sia in grado di dimostrare il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, A questo proposito, il piano industriale dovrà essere dotato di un piano economico-finanziario, da cui risulti il raggiungimento, entro un triennio, di questo equilibrio e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Spetta al ministero delle Infrastrutture in collaborazione con l’Enac una verifica periodica sul raggiungimento e mantenimento di queste condizioni. E’ previsto, inoltre, un aggiornamento periodico, ogni tre anni del piano.

PERMESSI E DIA, IL TERMINE CESSA ALLO SCADERE DEI TRE ANNI DALL’INIZIO DEI LAVORI Il permesso di costruire cessa allo scadere dei tre anni dall’inizio dei lavori e ogni lavoro consecutivo è realizzato senza titolo. Su questo la giurisprudenza è unanime: il Consiglio di Stato e i giudici di primo grado hanno confermato che la pronuncia di decadenza del permesso di costruire per inadempienza del termine annuale di inizio lavori e di quello triennale per la loro conclusione, costituisce espressione di un potere strettamente vincolato ed ha natura puramente ricognitiva delle condizioni previste dalla legge, al verificarsi delle quali la decadenza opera di diritto. Il fine della decadenza è quello di garantire la concreta realizzazione dell’intervento edificatorio nei tempi fissati e di non limitare per un periodo imprecisato le seguenti scelte pianificatorie dei Comuni, che potrebbero modificare le primarie previsioni urbanistiche. Difatti, il quarto comma dell’art.15 del Tu edilizia (Dpr 380/2001) delibera che, il permesso di costruire cessa con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, eccetto che le opere siano già state avviate e vengano completate entro tre anni dalla data di inizio. Il termine ultimo dei tre anni è previsto anche per gli interventi realizzabili con denuncia o segnalazione certificata di inizio attività. Invece, i termini iniziali e finali, per gli interventi con permesso di costruire, devono essere chiaramente indicati nell’atto e stabiliscono condizione di adeguatezza e validità della concessione ed operano autonomamente da un’opportuna dichiarazione amministrativa. Ne consegue che, salvo una loro proroga, dopo la scadenza dei termini, le opere realizzate verran-


no considerate prive di titolo abilitativo, anche in assenza di un chiaro provvedimento di decadenza con conseguente concretizzarsi del reato previsto dall’art. 44, lett. b del Testo Unico. L’art. 30 del comma 3 del “Decreto del Fare”, al fine di favorire il rilancio economico collegato all’edilizia, ha deliberato una proroga biennale dei termini di inizio e fine lavori. La previsione, in forza del successivo comma 4, trova applicazione anche dalle denunce di inizio attività ed alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine. In tutte e due i casi, al proroga non opera indipendentemente, sia perché l’interessato deve comunicare all’amministrazione, la volontà di usufruirne, sia perché, al momento della comunicazione, deve esistere una duplice condizione: 1. i titoli abilitativi non devono essere in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati; 2. i termini devono essere già trascorsi, dato che non è possibile prorogare un termine già scaduto. A tal fine, la comunicazione dell’interessato, poiché atto recettizio per l’art. 1334 del Codice civile, spiegherà effetti solo con la ricezione dell’ente destinatario. La stessa norma, proroga di tre anni, anche il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in caso di efficacia alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione in decreto. Stessa regola è prevista per le convenzioni di lottizzazione disciplinate dall’articolo 28 della legge urbanistica n. 1150/1942.

AUTORITÀ DI VIGILANZA: INDICAZIONI INTERPRETATIVE INERENTI LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DELL’ARBITRATO L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha determinato (determinazione n.6 del 18 dicembre

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2013), in ordine alla modalità di nomina dell’arbitrato di elezione pubblica, scelto a norma dell’art. 1, comma 23 della legge n. 190/2012 “preferibilmente” tra i dirigenti pubblici, quanto segue: In riferimento alla disposizione normativa sopra citata occorre precisare come la previsione della stessa porti ad escludere, l’applicabilità a tale ipotesi dell’art. 815 comma 1, n.5, c.p.c. che ammette, la ricusazione dell’arbitro: “se è legato ad una delle parti, ad una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita.” Con riguardo specifico, si rinvia al Codice contenuto nello stesso comma 23 dell’art.1 (nel caso di impossibilità nell’individuare un dirigente pubblico a cui affidare l’incarico di arbitro), è da ritenere che la genericità del suddetto rinvio comporti la riferibilità al complesso delle disposizioni del Codice, comprese quelle inerenti le modalità di nomina degli arbitri di cui all’art. 241. A ciò, va aggiunto che il comma 21 stabilisce, che la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene “nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione e secondo le modalità previste dai comma 22,23,24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili”. Va detto che, ai sensi dell’art.19, comma 1, lett., c del Codice, quest’ultimo non si applica ai contratti pubblici riguardanti i servizi di arbitrato e di conciliazione. Inoltre, la nomina dell’arbitro di parte, deve avvenire nel rispetto della disciplina generale ai sensi dell’art. 241, comma 4 e 6, del Codice, dove sono stabiliti i motivi di incompatibilità per l’affidamento dell’incarico. (C)


Investire in Turchia CHI AVVIA ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O IMPRENDITORIALI NEL PAESE DEVE INFORMARE PREVENTIVAMENTE LE COMPETENTI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E FISCALI LOCALI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La Turchia rappresenta un nodo strategico tra Europa, Medio Oriente ed Asia centrale. Il Governo promuove il trasferimento tecnologico e le privatizzazioni delle imprese statali, favorisce l’integrazione economica con il resto del mondo e attrae investimenti dall’estero. In Turchia non sono previste limitazioni particolari agli investimenti diretti esteri nel settore privato. Chiunque decida di avviare attività commerciali e/o imprenditoriali nel Paese, sia esso un soggetto locale o straniero, è tenuto ad informare preventivamente le competenti autorità amministrative e fiscali locali, prima di essere autorizzato ad operare legalmente sul territorio. In quest’ottica, vanno intese le specifiche normative in materia di anti-trust, introdotte di recente, proprio allo scopo di garantire una maggior trasparenza nell’accesso al mercato. E’ stata, altresì, aggiornata la normativa in materia di proprietà intellettuale, per offrire una maggiore protezione ai titolari di tali diritti. La Turchia ha inoltre sottoscritto accordi bilaterali contro la doppia imposizione fiscale con numerosi paesi europei ed extraeuropei, che prevedono l’esclusione di qualunque forma di discriminazione fiscale nei confronti degli stranieri. Questi, in estrema sintesi, i principali fattori in grado di attirare investimenti esteri in Turchia: - ampio mercato interno, in costante crescita - settore privato maturo e dinamico - forza lavoro di alta qualità e a basso costo - rete di infrastrutture ben sviluppata

- raggiunta unione doganale con i paesi europei - regime fiscale competitivo - ambiente libero e sicuro.

INCENTIVI E LORO APPLICAZIONE La Turchia prevede incentivi o agevolazioni a favore degli investimenti privati stranieri in determinati settori e/o in determinate aree geografiche per: - indirizzare gli investimenti verso lo sviluppo di settori strategici - promuovere l’integrazione tra contesti urbani e rurali - sostenere le esportazioni, l’alta tecnologia e garantire uno sviluppo sostenibile. Per poter beneficiare degli incentivi agli investimenti previsti dal Governo, è richiesto l’ottenimento dell’Investment Incentive Certificate, da parte del Ministero dell’Economia. Il Governo ha stabilito un limite per il valore degli investimenti, che non possono risultare inferiori, a seconda della zona geografica in cui è destinato l’investimento, rispettivamente a 1 milione e a mezzo milione di lire turche. Le principali tipologie di incentivi offerti dal Governo alle aziende estere sono: - Esenzione dazi doganali: esenzione totale dal pagamento dei relativi dazi doganali previsti per l’importazione di macchinari ed apparecchiature provenienti, esclusivamente, da paesi extraeuropei. - Esenzione dal pagamento dell’IVA: esenzione totale dal pagamento dell’IVA per l’acquisto o l’importazione di macchinari ed apparecchiature da utilizzare nell’ambito di investimenti, per i quali è previsto il rilascio di apposito investment incentive certificate. - Riduzione dell’imposta sui redditi d’impresa: il Governo ha disposto una riduzione dell’imposta sui redditi d’impresa, che può variare dal 50% al 90%, a seconda del valore dell’investimento e dell’area geografica in cui l’investimento verrà effettuato. - Riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro: sono concessi degli incentivi per il pagamento della quota, riservata ai datori di lavoro, dei contributi previdenziali previsti a favore dei propri dipendenti. Tali in-

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centivi possono essere concessi per un periodo compreso tra 2 e 10 anni, a seconda dell’area geografica in cui è previsto l’investimento. - Terreni in concessione: il Ministero delle Finanze può concedere agli investitori il diritto di utilizzare il terreno per 49 anni. - Contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti: il Governo può concorrere al pagamento degli interessi applicabili ai finanziamenti ottenuti nell’ambito di investimenti, per i quali è prevista la concessione di incentivi. I contributi governativi sono, di regola, compresi tra i 3 e i 7 punti. - Rimborso dell’IVA: questa tipologia di incentivo trova applicazione, unicamente, in riferimento ad investimenti effettuati in una zona geografica prestabilita. Sono, altresì, previste ulteriori forme di incentivi a favore di attività di investimento, volte alla promozione della ricerca e dello sviluppo, così come a favore del settore dell’alta tecnologia.

STRUTTURE UTILIZZATE PER OPERARE NEL PAESE Una società straniera, interessata a svolgere attività di business in Turchia, può operare attraverso una propria consociata, una filiale, oppure un “liaison office”. Il nuovo codice commerciale, entrato in vigore nel luglio del 2012, ha introdotto numerose novità in materia societaria. In particolare, è stato sancito l’obbligo di preventiva registrazione presso il locale ufficio del registro, sia per le consociate che per le filiali di società estere, affinché queste siano ammesse ad operare legalmente nel paese. E’, altresì, richiesta ad entrambe la preventiva registrazione presso le autorità fiscali locali, al fine di ricevere il relativo codice fiscale. Le tipologie societarie più, frequentemente, utilizzate da società estere per la costituzione di proprie consociate in Turchia sono, rispettivamente, le Joint Stock Corporations e le Limited Liability Companies. La legge ha, tuttavia, stabilito che per poter operare in determinati settori occorre, necessariamente, utilizzare una joint stock corporation. I settori in questione comprendono, tra gli altri, quello bancario e assicurativo, quello immobiliare, il settore finanziario, e dell’intermediazione. Limited Liability Company Il numero dei soci può, indifferentemente, essere ricompreso tra un minimo di 1 ed un massimo di 50. I soci possono consistere in persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti in Turchia. La responsabilità dei soci è, di regola, limitata e proporzionale al solo valore dei conferimenti. Tuttavia,

in caso di mancato pagamento delle tasse, i soci risultano solidalmente e illimitatamente responsabili nei confronti del fisco, qualora il patrimonio sociale non sia sufficiente a soddisfare tale debito. La gestione degli affari della società è affidata ad uno o più managers appositamente eletti dall’Assemblea dei Soci (General Assembly). Almeno uno dei managers deve, necessariamente, essere uno dei soci. Non sono stabilite, invece, limitazioni alla nazionalità degli amministratori, che possono, indifferentemente, risiedere in Turchia o all’estero. Il capitale sociale minimo previsto dalle normative locali non deve risultare inferiore a 10.000 lire turche. Ciascuna azione deve avere un valore nominale pari a 25 lire turche o ad un suo multiplo. Joint Stock Corporation Il numero dei soci può consistere in un solo soggetto, che può, indifferentemente, essere rappresentato da una persona fisica o giuridica, residente o non residente in Turchia. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alla quota di capitale sociale sottoscritta. Il capitale sociale minimo previsto dalle normative locali non deve risultare inferiore a 50.000 lire turche; le società quotate devono, tuttavia, disporre di un capitale sociale minimo pari ad almeno 100.000 lire turche. L’amministrazione di una Joint Stock Corporation è affidata a due organi distinti, il consiglio di amministrazione (Board of Directors) e l’assemblea dei soci (General Assembly). Il consiglio di amministrazione può consistere in uno o più soggetti appositamente eletti nell’atto costitutivo o dall’assemblea dei soci. Non è, invece, richiesto che almeno uno dei membri del CDA sia anche un socio della società. Filiale Secondo le normative locali, una filiale non è dotata di personalità giuridica distinta e separata da quella della società straniera. Per questa ragione anche l’atto costitutivo e l’oggetto sociale della filiale devono, necessariamente, coincidere con quelli della società straniera. E’ opportuno sottolineare che, qualora il soggetto chiamato a gestire l’attività della filiale in Turchia sia un cittadino straniero, è richiesto il preventivo ottenimento di apposito permesso di soggiorno. Da un punto di vista prettamente fiscale, la filiale è soggetta ad imposizione sui redditi secondo le stesse aliquote previste per le società locali. Ufficio di Rappresentanza L’apertura di un ufficio di rappresentanza è sogget-

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ta alla preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell’Economia (Ministry of Economy Incentive Administration and Foreign Investment Department). Un ufficio di rappresentanza non è autorizzato a svolgere nessun tipo di attività commerciale; non può, cioè, condurre business, stipulare contratti o emettere fatture. Gli eventuali pagamenti legati alla gestione dell’ufficio di rappresentanza devono essere effettuati, unicamente, dalla società straniera, tramite trasferimento di denaro proveniente dall’estero. Il salario, eventualmente, riconosciuto alla persona/e incaricata di gestire l’ufficio di rappresentanza non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale in Turchia, purché anch’esso sia effettuato tramite trasferimento di denaro proveniente dall’estero. In base alle recenti normative, l’autorizzazione concessa dal Governo turco per l’apertura di un ufficio di rappresentanza ha una durata di 3 anni.

DIRITTO DEL LAVORO La normativa vigente in materia di lavoro stabilisce un limite massimo al numero di ore, che un lavoratore può essere chiamato a svolgere nell’arco di una settimana, pari, cioè, a 45. Alle parti è, tuttavia, riconosciuta piena libertà nel ripartire tale limite secondo le proprie esigenze, sempreché il lavoratore non sia costretto a lavorare oltre 11 ore al giorno. Ai sensi del Weekend Holiday Act, ciascun lavoratore ha, inoltre, diritto di usufruire di un giorno di riposo alla settimana. Per quanto riguarda, invece, la disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario, queste non possono risultare superiori alle 270 ore all’anno. La retribuzione, di regola, prevista per il lavoro straordinario è superiore del 50% rispetto a quella ordinaria. E’ altresì riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente, assunto da almeno 1 anno, il diritto alle ferie annuali retribuite. In particolare, sono previsti: - 14 giorni di ferie pagate all’anno, per coloro che risultano essere assunti da un periodo compreso tra 1 e 5 anni - 20 giorni, per coloro che risultano essere sotto contratto da 5 a 15 anni - 26 giorni, per i lavoratori sotto contratto da oltre di 15 anni. Contratto di lavoro I contratti di lavoro possono, indifferentemente, essere a tempo determinato o indeterminato. I contratti, che prevedono una durata di almeno 1 anno, devono, obbligatoriamente, risultare stipulati in forma scritta. Nel caso di contratti per i quali non è richiesta la forma scritta (la cui durata è inferiore ad 1 anno), è previsto, tuttavia,

l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire al lavoratore un documento, precedentemente sottoscritto, contenente la descrizione dei termini e delle condizioni previste per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La legge stabilisce, altresì, la previsione di un periodo di prova della durata di due mesi, che può, tuttavia, essere esteso a 4, secondo quanto disposto dagli eventuali contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore. L’eventuale interruzione del rapporto durante il periodo di prova, non comporta, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di fornire adeguato preavviso o di versare alcuna indennità. Il diritto del lavoratore ad essere retribuito per il periodo di lavoro prestato e a ricevere gli eventuali ulteriori “benefits” maturati non è, tuttavia, pregiudicato dalla prematura interruzione del rapporto. Risoluzione del rapporto La legge non prevede alcun obbligo a carico delle parti, nel caso di interruzione del rapporto alla naturale scadenza del contratto. In caso di contratti a tempo indeterminato, invece, la legge stabilisce l’obbligo a carico della parte di fornire adeguato preavviso. In particolare, tale preavviso deve essere comunicato alla controparte con almeno 2 settimane di anticipo, qualora il rapporto risulti in essere da un periodo non superiore a 6 mesi. Nel caso di rapporto compreso tra 6 mesi e 1 anno e ½, il relativo preavviso deve essere comunicato alla controparte con almeno 4 settimane di anticipo. Occorrono, invece, 6 settimane, qualora si intenda interrompere un rapporto lavorativo in essere da un minimo di 1 anno e ½ ad un massimo di 3 anni. Infine, per rapporti di lavoro che risultano superiori a 3 anni, il preavviso deve essere comunicato con almeno 8 settimane di anticipo. La durata del preavviso può, tuttavia, essere liberamente estesa dalle parti, tramite apposita previsione contrattuale, mentre non è consentito stabilire una durata inferiore rispetto a quella indicata dalla legge. L’ammontare del TFR viene determinato avendo riguardo sia all’ultima busta paga ricevuta, che alla durata del rapporto di lavoro prima della sua interruzione. Tutti i lavoratori sono soggetti a copertura assicurativa previdenziale dal momento della loro assunzione. Tutte le aziende sono tenute a registrarsi presso i competenti uffici del lavoro presenti sul territorio e a registrare, altresì, ogni dipendente, entro un mese dalla sua assunzione. Il sistema previdenziale prevede la copertura per i casi di infortuni occorsi sul lavoro, per i casi di malattia professionale, di maternità, di invalidità e di morte. I contributi previdenziali sono calcola-

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ti avendo riguardo alla retribuzione mensile percepita e sono sostenuti, congiuntamente, dal datore di lavoro e dal lavoratore.

IMPOSTA SUI REDDITI D’IMPRESA La normativa, che disciplina la previsione delle imposte a carico delle persone giuridiche, è contenuta nella Legge n. 5422, emanata il 21 giugno del 2006. Rientrano nell’ambito di applicazione della normativa, le società di capitali, le società cooperative, le imprese statali, le associazioni commerciali, industriali e agricole controllate o affiliate a stati esteri e le joint ventures. - I soggetti, che dispongono di una sede legale in Turchia o che hanno il proprio centro di affari nel paese, sono soggetti ad imposizione fiscale sui redditi prodotti in qualunque parte del mondo. - Coloro, invece, che non dispongono né di una sede legale in Turchia né di un centro di affari nel paese sono soggetti ad imposizione fiscale, unicamente, sui redditi prodotti in territorio turco. L’aliquota d’imposta applicabile sul reddito prodotto dalle società è pari al 20%. In caso di distribuzione degli utili, la legge prevede una ritenuta alla fonte pari al 15%. Risultano, invece, esenti dalla ritenuta, gli utili distribuiti a società residenti in Turchia o a succursali turche di società straniere.

TRANSFER PRICING

nell’articolo 13 della normativa fiscale societaria e nei relativi regolamenti di attuazione, risalenti, rispettivamente, al 2007 e al 2008. Si tratta di una disciplina, che ricalca i principi stabiliti a livello internazionale dall’OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ed, in particolare, il principio del c.d. “prezzo equo” (arm’s lenght). Allo scopo, cioè, di evitare manovre elusive basate sulla manipolazione dei prezzi di trasferimento di beni o servizi tra società collegate, ma residenti in Stati diversi, il legislatore ha previsto come tali prezzi debbano, necessariamente, essere gli stessi, che sarebbero stati previsti per transazioni simili realizzate da imprese indipendenti. A questo riguardo, la normativa locale ha individuato 5 diverse metodologie, che ciascuna azienda può utilizzare per stabilire il valore corretto del prezzo di trasferimento di propri beni o servizi, a seconda della natura della transazione da effettuare. La stessa legge ha, inoltre, stabilito l’obbligo di predisporre una documentazione dettagliata a supporto delle transazioni tra società collegate ma residenti in Stati diversi, volta a dimostrare la congruità del valore attribuito ai prezzi di trasferimento di beni o servizi. In particolare, tra le altre informazioni richieste, occorre fornire un elenco dettagliato di tutte le transazioni infragruppo avvenute nel corso di ciascun anno e delle metodologie adottate per la determinazione dei prezzi di trasferimento.

La disciplina del “transfer pricing” è contenuta

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Avv. Stefano Linares


IVA nei rapporti internazionali QUALI NOVITÀ PER IL 2014?

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

IVA NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI: QUALI NOVITÀ PER IL 2014? La dichiarazione IVA 2014 riferita all’anno d’imposta 2013 va a recepire le novità in tema di calcolo volume d’affari, plafond e allargamento dell’Unione Europea. La Legge 228/2012 (Legge di stabilità – DL 216/2012) modificando il contenuto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ha attratto nel computo del volume d’affari tutte le operazione effettuate incluse quelle territorialmente non rilevanti. L’art. 20 DPR 633/72 stabilisce che il volume d’affari è ora costituito da tutte le operazioni effettuate per le quali viene emessa fattura, con la sola esclusione delle cessione dei beni ammortizzabili e dei passaggi interni fra attività separate. Tutto questo comporta un aumento del volume d’affari con conseguenze dirette nella: - Liquidazione IVA periodica (400.000 servizi e 700.000 altri casi) - IVA per cassa (2 milioni volume d’affari) - rimborso dell’IVA per operazioni non imponibili superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate (non volume d’affari). Di conseguenza, nel rigo Rigo VE39 andranno indicate le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis. Tali operazioni pur concorrendo alla formazione del volume d’affari, non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale.

Nella colonna 3 del quadro VC andrà indicato il volume d’affari mensile al netto delle predette operazioni. Si ricorda che nel caso di trasferimento del plafond di esportatore abituale, a seguito di operazione straordinaria, il quadro VC, relativo all’utilizzo del plafond nel corso del 2013, va compilato dal soggetto subentrante a partire dalla data di utilizzo del medesimo plafond ricevuto a seguito del trasferimento dell’azienda.

ESPORTATORE ABITUALE Anche nel modello IVA 2014, lo status di esportatore abituale per l’anno 2013 tiene conto delle operazioni non imponibili indicate nel rigo VE30, il cui importo deve essere superiore del 10% del volume d’affari. A tale proposito con decorrenza 2014, il DDL n. 958/2013 - Semplificazioni aveva previsto un cambiamento negli adempimenti per l’esportatore abituale: - trasmissione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale (acquirente) - consegna della predetta dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di trasmissione, al cedente o prestatore, prima dell’effettuazione dell’operazione da non assoggettare all’applicazione dell’imposta - il cedente o prestatore avrebbe dovuto riepilogare, nella dichiarazione annuale Iva, i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute, già comunicate dal predetto cessionario o committente (sarebbe venuto meno l’attuale obbligo per il fornitore di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento ricevuta). Ad oggi, tali modifiche non sono ancora state recepite.

COMUNICAZIONE POLIVALENTE Sempre in tema di adempimenti dichiarativi, il 2014 è l’anno in cui va a regime la cosiddetta Comunicazione Polivalente in sostituzione delle precedenti comunicazione black list e acquisti da San Marino. Nel quadro BL della stessa è possibile specificare, barrando l’apposita casella, se si tratta di

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- Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata (black-list) - Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata - Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata. La selezione delle caselle 3 e 4 del rigo BL002 è ammessa solo se si è preventivamente optato, nel frontespizio, per la comunicazione in forma aggregata delle relative operazioni.

BLACK LIST Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della c.d. black list, nel vigore degli artt. 2 e 3 del DM 30/03/2010, va indicato, nel frontespizio, il periodo di riferimento. In relazione a tale tipologia di operazioni sono da indicare le seguenti informazioni: - Cognome, Nome, Data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’ - Denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica. La principale novità è riconducibile al fatto che il Codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio. In caso di comunicazione in forma aggregata, il quadro BL sarà composto da tanti moduli quanti sono gli operatori Black List. Nella forma analitica sarà composta da tanti moduli quanti sono le fatture e note di variazioni. Si ricorda che il DDL Semplificazioni sopra citato conteneva provvedimenti atti a far diventare le comunicazioni black list a cadenza fissa annuale, e non più collegata alle singole operazioni. Inoltre, doveva salire da 500 (attualmente in vigore) a 1.000 euro la soglia dell’esenzione dall’obbligo di comunicare le operazioni, allargando così il ventaglio delle transazioni “libere” dal vincolo della segnalazione al Fisco. Come per gli adempimenti relativi all’utilizzo del plafond si è in attesa di entrata in vigore.

ACQUISTI DA SAN MARINO La Comunicazione polivalente va a racchiudere

anche gli acquisti da San Marino. Si ricorda che il trattamento IVA di un acquisto di beni da parte di un soggetto IVA presso una ditta sammarinese è regolato da un apposito DM il quale prevede 2 procedure alternative a scelta delle parti. Per tale operazione, è possibile ricevere: - una fattura con IVA ovvero - una fattura senza indicazione dell’imposta che dovrà essere “applicata” dall’acquirente con il c.d. “reverse charge”. In tale ultimo caso, la norma impone all’acquirente di effettuare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate ora rappresentato dalla comunicazione polivalente (quadro SE).

WEBTAX In tema di singoli provvedimenti, il 1 Luglio 2014 entrerà in vigore la cosiddetta WebTax. In caso si intenda acquistare spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, questi dovranno essere acquistati solo attraverso soggetti quali editori, concessionari pubblicitarie, motori di ricerca o altri operatori pubblicitari titolari di partita Iva. La Legge di Stabilità ha inoltre previsto che l’acquisto di servizi pubblicitari on line o servizi ausiliari deve essere effettuato solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o con altri mezzi di pagamento tracciabili con il numero identificativo del beneficiario. Si ricorda che è già stato presentato ricorso in sede europea In vista dell’organizzazione dell’EXPO 2015 è stato preso un importante provvedimento. La risoluzione N. 10 del 15 Gennaio 2014 dell’Agenzia delle Entrate autorizza i fornitori italiani di beni e servizi a fatturare ai partecipanti stranieri all’Expo 2015 senza IVA in regime non imponibile. Sicuramente il 2014 si prospetta un anno ricco di novità in tema IVA, basti pensare che per metà anno è prevista la presentazione del Regime IVA europea definitivo, così come numerosi provvedimenti preparatori all’entrata in vigore delle novità previste per il 2015 (Mini One Stop Shop – Moss per i servizi di e-commerce, abrogazione Intrastat acquisti di servizi e prime bozze della dichiarazione IVA europea standard). Gian Luca Giussani

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Expo 2015: forniture senza IVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELL’ACCORDO, IL LIMITE PER LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI È INDIVIDUATO IN EURO 300,00 a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La risoluzione n. 10 del 15 gennaio 2014 dell’Agenzia delle Entrate autorizza i fornitori italiani di beni e servizi a fatturare ai partecipanti stranieri all’Expo 2015 senza IVA in regime non imponibile. L’art. 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions (di seguito “l’Accordo”), ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013, dispone un’agevolazione in materia di IVA con riferimento agli acquisti di beni e servizi nonché alle importazioni effettuate per le attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione. In particolare, la norma in esame prevede che “per quanto attiene all’imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili. Ai fini del presente Accordo l’espressione “acquisto e/o importazioni di importo rilevante” si applicherà agli acquisti di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.”

Con riferimento al limite d’importo per individuare le operazioni non imponibili, ai fini dell’applicazione del citato articolo 10 dell’Accordo, vale quanto stabilito dall’articolo 72, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633; pertanto, il limite è individuato in euro 300,00 (trecento). I Commissariati Generali possono chiedere ai propri fornitori di beni o servizi l’immediata applicazione della non imponibilità IVA, rilasciando loro la dichiarazione scritta secondo il modello allegato, nella quale sia specificata la finalità dell’acquisto e il riferimento alla norma che dispone l’agevolazione (art. 10, comma 5, dell’Accordo). Con tale dichiarazione, i Commissariati Generali, sotto la propria responsabilità, effettuano acquisti di beni e servizi, analiticamente individuati, per finalità legate alla partecipazione ad Expo 2015. Il documento sarà emesso in due copie, una delle quali sarà consegnata al fornitore e l’altra conservata dal Commissariato Generale. I fornitori che ricevono tale attestazione potranno agevolmente individuare le operazioni da qualificare come “non imponibili”, in quanto relative all’attività ufficiale dei Commissariati Generali dell’Expo 2015. Per quanto riguarda le operazioni effettuate prima delle presenti indicazioni, qualora sia stata erroneamente addebitata ai Commissariati Generali l’imposta sul valore aggiunto, i fornitori possono procedere, entro un anno dalla effettuazione dell’operazione stessa, ad una variazione in diminuzione, emettendo una “nota di credito” a favore dell’acquirente (art. 26, commi 2 e 3, del DPR n. 633 del 1972). In tal modo i Commissariati Generali saranno ristorati dell’imposta erroneamente loro addebitata e i fornitori potranno recuperare tale importo attraverso il meccanismo della detrazione.

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Gian Luca Giussani


Legge applicabile ai contratti di agenzia SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 17 OTTOBRE 2013 a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI DI AGENZIA: SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 17 OTTOBRE 2013 Il preponente italiano può scegliere tranquillamente la legge italiana nei contratti con i suoi agenti stranieri? E tale scelta sarà valida, nonostante la legge del paese dell’agente sia a lui più favorevole? Se l’agente risiede in un paese fuori dall’Unione europea, non è possibile dare una risposta in termini generali. Infatti, si dovrà accertare nel caso specifico se la legge dell’agente contenga disposizioni protettive e, in caso affermativo, se tale legge consenta che esse vengano derogate attraverso la scelta della legge applicabile. Nell’ambito dell’Unione europea la risposta dovrebbe essere più facile, dal momento che tutti gli Stati membri hanno attuato la direttiva 86/653 che prevede una serie di norme a tutela dell’agente di commercio. A prima vista sembrerebbe che le leggi degli Stati che hanno correttamente attuato la direttiva (che sono, fino a prova contraria, tutti i paesi dell’Unione europea) debbano considerarsi equivalenti e che la scelta di una di esse (come la legge italiana) non debba poter essere contestata. In realtà, la situazione è più complessa in quanto la direttiva consente soluzioni anche notevolmente diversificate. Infatti, da un lato la direttiva stessa permette agli Stati membri di scegliere tra due diversi tipi di indennità di fine rapporto: - quella “tedesca”, con un limite massimo di un anno di provvigioni

- e quella francese, che permette di riconoscere somme più elevate (la giurisprudenza francese si attesta sui due anni). Inoltre, anche adottando la soluzione “tedesca”, nulla vieta al legislatore nazionale di prevedere soluzioni più favorevoli all’agente: così, la legge belga prevede, in aggiunta all’indennità, il diritto ad un risarcimento del pregiudizio derivante dalla cessazione – anche legittima – del contratto. In tutti questi casi di tutela “rinforzata” il legislatore nazionale può decidere di qualificare tali norme come “internazionalmente inderogabili” o “di applicazione necessaria”, stabilendo che le stesse si applicano sempre all’agente stabilito nello Stato in questione, anche se le parti hanno scelto nel loro contratto di applicare una legge diversa (come, ad esempio, quella del preponente)? O si deve concludere che ciò non è ammissibile quando si tratta di leggi basate sulla medesima direttiva comunitaria?

LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA: CASO UNAMAR Nel caso UNAMAR la Corte di giustizia europea si è pronunciata appunto sulla questione di cui sopra, relativa all’efficacia di clausole di scelta della legge applicabile contenute in contratti di agenzia commerciale. Il caso riguardava un contratto di agenzia tra una società di navigazione bulgara (NMB) ed un agente belga (UNAMAR) contenente una clausola di scelta della legge bulgara come legge applicabile ed una clausola arbitrale in favore di un’istituzione arbitrale di tale paese. In seguito alla risoluzione del contratto, UNAMAR iniziava una causa davanti ai giudici belgi per il riconoscimento dell’indennità di clientela e di ulteriori indennità spettanti sulla base di tale legge. Dal momento che le due normative invocate (bulgara e belga) danno attuazione alla medesima direttiva europea (direttiva 86/653 sugli agenti commerciali indipendenti), si poneva la questione di vedere se il tribunale belga potesse disattendere la scelta della legge bulgara effettuata dalle parti applicando invece la legge belga del 13 aprile 1995 che prevede un più elevato livello di prote-

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zione dell’agente e che stabilisce espressamente all’art. 27 che: « ... ogni attività di un agente commerciale che abbia la sede principale in Belgio è assoggettata alla legge belga e rientra nella competenza giurisdizionale dei tribunali belgi». Il caso giungeva davanti alla Corte di Cassazione e quest’ultima decideva di sottoporre alla Corte di giustizia europea la questione se, in base alle norme della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, applicabile nel caso di specie essendo il contratto in questione stato stipulato prima dell’entrata in vigore del regolamento 593/2008 (Roma I) che ha sostituito la convenzione citata « ... le norme imperative [di applicazione necessaria] (Il riferimento, nella traduzione italiana della sentenza della Corte al § 26, che riporta la questione pregiudiziale formulata dalla Corte di Cassazione belga alle “norme imperative” non è corretto, il termine esatto essendo “norme di applicazione necessaria”) in vigore nel paese del giudice, che offrono una tutela più ampia della protezione minima imposta dalla direttiva [86/653], debbano essere applicate al contratto, anche se risulta che il diritto applicabile al contratto è il diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea nel quale è stata parimenti attuata la protezione minima offerta dalla direttiva». Ora, sulla questione se un tribunale nazionale possa applicare le norme di applicazione necessaria del foro in luogo della legge scelta dalle parti, l’art. 7(2) della convenzione di Roma stabilisce espressamente che: « ... la presente convenzione non può impedire l’applicazione di norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.» Ciò significa che il giudice nazionale ha il potere di applicare eventuali norme di applicazione necessaria del foro, in luogo della legge che sarebbe altrimenti applicabile. Tuttavia, nel caso di specie si presentava un problema aggiuntivo, relativo al coordinamento del principio di cui sopra con la normativa europea, in quanto la legge che il giudice belga intendeva disapplicare sulla base dell’art. 7(2) della Convenzione di Roma (e cioè, la legge bulgara) è basata sulla medesima direttiva su cui si basa la legge belga. In questo contesto, l’applicazione di norme di applicazione necessaria del foro (in luogo della legge scelta dalle parti) potrebbe porsi in conflitto con la finalità armonizzatrice della direttiva e con il principio che le parti debbono essere libere di sce­

gliere tra due leggi che attuano correttamente la medesima direttiva europea. D’altro canto, visto che la direttiva non impone delle norme uniformi, gli Stati membri sono liberi di prevedere soluzioni più favorevoli all’agente e quindi di pretenderne l’osservanza da parte dei propri giudici. La Corte di giustizia ha optato per una soluzione di compromesso, affermando che il tribunale nazionale può applicare le norme più protettive del proprio ordinamento (in luogo della legge scelta dalle parti), « ... unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’or­dinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una prote­zione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative». Sembrerebbe quindi che, per poter prevalere sulla legge di un altro paese basata sulla medesima direttiva, non sia sufficiente che le norme dello Stato del foro prevedano un livello più elevato di protezione ed attribuiscano loro carattere di norme internazionalmente inderogabili, ma che debba altresì risultare che tale scelta sia di importanza cruciale per l’ordinamento in questione, in considerazione della natura e delle finalità perseguite dalle norme in questione. In altri termini, la Corte di giustizia sembra richiedere che, affinché la norma del foro possa prevalere sulla legge altrimenti applicabile, non basti che il legislatore la qualifichi come norma che dev’essere applicata quale che sia la legge applicabile (conformemente al principio sancito dall’art. 7(2) della convenzione di Roma) ma che debba anche essere rispettata una condizione ulteriore, e cioè che si tratti di una norma rientrante nella definizione contenuta nell’art. 9(1) del regolamento Roma I – n. 593/2008, e cioè di una norma: «... il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto ...» Resta comunque aperta la questione di vedere come i principi affermati dalla Corte di giustizia verranno applicati in concreto dai giudici nazionali. L’unica considerazione che si può fare al momento attuale è che il fatto in sé di qualificare certe disposizioni di attuazione di una direttiva come norme di applicazione necessaria (che debbono quindi essere applicate quale che sia la legge re-

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golatrice del contratto) non implica automaticamente che esse prevalgano sulle norme di un altro Stato membro che abbia attuato correttamente la direttiva. Infatti, affinché si produca tale effetto si do­vrà procedere ad un’analisi ulteriore della finalità e dell’importanza delle norme di applicazione necessaria del foro che permetta di concludere che la disapplicazione della normativa altrimenti applicabile è oggettivamente giustificata.

LE CONSEGUENZE PER GLI OPERATORI La domanda che si presenta all’esportatore italiano che abbia stipulato contratti con agenti di altri paesi dell’Unione europea è ovviamente quella di sapere se e in che misura l’eventuale scelta della legge italiana sia efficace. A questo proposito conviene anzitutto verificare quale sia la giurisdizione competente. Se il preponente italiano ha previsto nel contratto, debitamente firmato dalle parti, una clausola di deroga del foro in favore dei tribunali italiani, il problema non dovrebbe presentarsi, in quanto i giudici del paese dell’agente dovranno dichiararsi incompetenti e non poter quindi applicare le norme di applicazione necessaria del proprio paese. Quando, invece, manchi una clausola di scelta del foro, l’agente straniero potrà agire contro il preponente italiano davanti ai propri giudici, sulla base dell’art. 5 del regolamento Bruxelles I, con la conseguenza che si dovranno applicare i principi affermati dalla Corte di giustizia nel caso UNAMAR. A questo proposito occorre distinguere a seconda

che il legislatore nazionale abbia o meno inteso attribuire alle proprie norme valore di disposizioni che debbono trovare applicazione quale che sia la legge applicabile. Quando non vi siano elementi che permettono di ravvisare una scelta di questo tipo (come ad es. nel caso della legge francese) è ragionevole ritenere che il giudice di tale paese riconosca come efficace la scelta della legge di un altro Stato membro. Quando invece il legislatore del paese dell’agente abbia previsto espressamente che la propria legge (o particolari norme protettive della stessa) debbano applicarsi quale che sia la legge applicabile al contratto (come ad es. le leggi dei paesi scandinavi), il giudice di tale paese dovrà accertare, sulla base dei criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia, se il fatto di disconoscere la scelta fatta dalle parti di una legge diversa sia oggettivamente giustificato. Non essendo possibile prevedere, al momento attuale, quale sarà la posizione assunta dai giudici nazionali, è comunque consigliabile prevedere espressamente una scelta del foro in favore dei giudici italiani, in modo da impedire che l’agente straniero possa portare la controversia davanti ai propri giudici. Va invece valutata con prudenza, in questo contesto, la scelta dell’arbitrato internazionale in quanto l’eventuale scelta del legislatore di alcuni Stati membri di riservare la competenza ai giudici locali potrebbe essere considerata come una scelta di considerare la materia non arbitrabile, con conseguente inefficacia della clausola arbitrale.

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Avv. Prof. Fabio Bortolotti


India

LA RIMOZIONE DI UN AMMINISTRATORE DA UN CDA

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero In India, la rimozione di uno degli amministratori da un Consiglio di Amministrazione di un’impresa avviene secondo le norme fissate nella sezione 284 dell’Indian Companies Act. Un’azienda che intenda provvedere alla rimozione di un suo amministratore (a patto che non sia nominato dal Governo Centrale, in osservanza alla sezione 408 della stessa legge) può farlo, attraverso una delibera ordinaria, prima della scadenza del suo mandato. Tale provvedimento non può essere però applicato nel caso in cui l’azienda abbia utilizzato l’opzione di rappresentanza proporzionale nel Consiglio di Amministrazione, per nominare non meno di due terzi del numero totale di amministratori. Per poter intraprendere un’azione di questo tipo e per nominare un sostituto al posto dell’amministratore rimosso, si richiede uno speciale avviso. L’azienda, una volta preparato tale avviso, deve inviare formalmente una copia all’amministratore che intende rimuovere; quest’ultimo (che sia o meno un membro della società) ha il diritto di essere ascoltato nel corso della riunione in cui sarà ufficializzata la sua rimozione. Nel momento in cui l’avviso viene inviato e l’amministratore presenta alla controparte una lettera scritta di difesa chiedendo una notifica agli altri membri, l’azienda deve: - certificare di aver preso atto della lettera di difesa - inviare una copia della lettera di difesa ad ogni singolo membro della società, al quale viene inviato l’avviso di convocazione all’incontro. Se una copia della lettera di difesa non viene in-

viata a causa di inadempienza della società o viene ricevuta in ritardo, l’amministratore può fare richiesta affinché le sue dichiarazioni possano essere lette nel corso della riunione. In ogni caso, le copie della lettera di difesa non dovranno essere trasmesse all’esterno e non saranno lette nel corso della riunione se, su richiesta dell’azienda o di ogni altra persona che si dichiari offesa, il Consiglio Legale dell’azienda ritenesse che i diritti garantiti dal presente provvedimento siano oggetto di abuso (ad esempio, l’amministratore potrebbe volersi fare pubblicità e avere fini diffamatori). In tal caso, il Consiglio Legale dell’azienda può imputare il pagamento dei costi legali, integralmente o in parte, allo stesso amministratore. Il posto resosi vacante sarà occupato da un sostituto, che sarà nominato nel corso della stessa riunione, attraverso apposita comunicazione. Il nuovo amministratore resterà in carica fino alla data in cui il suo predecessore avrebbe svolto il suo ruolo se non fosse stato rimosso. Da evidenziare che il posto potrebbe anche rimanere vacante, in conformità con le disposizioni previste dalla legge. Le suddette disposizioni relative alla rimozione di un amministratore non pregiudicano: - eventuali indennizzi o risarcimento danni dovuti all’amministratore rimosso, in relazione alla cessazione della sua nomina e di tutte le altre cariche ricoperte fino ad allora - tutti gli altri poteri di rimozione di un amministratore che vi possono essere al di fuori di questa disposizione. Le ragioni che possono portare all’allontanamento di un membro di un CdA sono di varia natura: a) non riesce ad ottenere entro il tempo specificato (2 mesi), oppure cessa di avere in qualsiasi altro momento successivo, le necessarie qualificazioni azionarie b) viene giudicato incapace di intendere e di volere da un Tribunale della giurisdizione competente c) chiede di essere giudicato insolvente (ciò avviene se un’azienda viene dichiarata insolvente e i creditori richiedono denaro agli amministratori, che sono tenuti a pagare; in tal caso, un amministratore può dichiarare al Tribuna-

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le di non disporre di asset di proprietà e che pertanto non è in grado di pagare i creditori) d) viene dichiarato insolvente e) viene condannato da un Tribunale per un reato di condotta immorale e viene condannato ad un periodo di reclusione non inferiore a sei mesi f) non riesce a pagare il versamento del capitale sottoscritto da parte dei soci per le azioni della società da lui detenute, da solo o congiuntamente con altri, entro i sei mesi a decorrere dalla data ultima fissata per il pagamento di tale versamento, a meno che il Governo Centrale, con una notifica nella Gazzetta Ufficiale abbia rimosso tale causa di decadenza g) si assenta per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, o in tutte le riunioni del Consiglio, per un periodo continuativo di tre mesi, senza aver ottenuto il permesso dal Consiglio stesso h) accetta, per conto suo, o per conto di una qualsiasi persona che operi per lui, o per conto di una qualsiasi impresa in cui egli è socio o amministratore, un prestito o la garanzia di un prestito dalla società, in violazione della sezione 295 (senza la dovuta autorizzazione da parte del Governo Centrale) i) il suo comportamento viola le norme contenute nella sezione 299 (mancata divulgazione di qualsiasi transazione con la società) j) è interdetto da un ordine del Tribunale ai sensi della sezione 203 (diritto di punire coloro che operino in modo fraudolento all’interno delle società)

k) viene rimosso dai membri attraverso una risoluzione nel corso di una riunione generale l) essendo stato nominato amministratore in virtù di ruoli detenuti all’interno dell’azienda, cessa di ricoprire tali ruoli. Le clausole “d”, “e” e “j” si applicano solo per quanto riguarda le “Public Limited”. Inoltre, l’interdizione relativa alle clausole “d”, “e” e “j” non avrà effetto: - per trenta giorni dalla data della ordinanza, sentenza o condanna - fino a sette giorni dopo una eventuale sentenza di appello o richiesta che fosse stata presentata entro trenta giorni dall’ordinanza, sentenza o condanna (ovvero, se l’amministratore è stato dichiarato colpevole, ma ha fatto un ricorso e si attende una nuova sentenza) - quando viene effettuato, entro i sette giorni sopra menzionati, un appello o richiesta di grado superiore (esattamente come per il punto precedente, ma per i successivi gradi di appello). Tutti coloro che continuassero ad esercitare il ruolo di amministratore, sapendo che si tratta di un posto vacante sulla base delle norme di cui sopra, saranno passibili di una multa fino a INR 500 (6 Euro circa) per giorno di inadempienza. Un’azienda privata che non si configuri come controllata di una public company può, in base al suo stesso statuto, disporre che la posizione di amministratore possa divenire vacante in qualsiasi altro caso non specificato precedentemente.

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Alessandro Fichera


Verifica copertura assicurativa RCA VERIFICA TELEMATICA SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attivato sul proprio sito, nella sezione “Il portale dell’automobilista” (www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-coper-

tura-rc) un servizio per verificare la posizione assicurativa RCA relativa a tutti i veicoli circolanti su strada. La consultazione è libera e può essere effettuata da chiunque anche su veicoli di terzi, alla sola condizione che se ne conosca la targa. A tal fine è sufficiente inserirla per verificare se il veicolo è coperto dall’assicurazione obbligatoria. L’aggiornamento della banca dati del Ministero avviene giornalmente ad opera delle compagnie di assicurazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t; “costi minimi” gennaio 2014 FISSATI I “COSTI MINIMI DI SICUREZZA” PER L’AUTOTRASPORTO COSE IN CONTO TERZI AL FEBBRAIO 2014 Con decreto prot. 0000007 dell’11 febbraio 2014 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di gennaio (1,649 Euro/l rispetto ai 1,657 Euro/l del dicembre 2013); i nuo-

vi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di febbraio 2014. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. Il decreto e le tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica. (AdT)

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Scadenze aziendali marzo 2014 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI MARZO 2014

SABATO 1 CREDITO D’IMPOSTA REGIONALE SALVAGUARDIA E INCREMENTO OCCUPAZIONALE - Si ricorda che tutte le imprese interessate al contributo regionale di cui alla legge 22/2010, vale a dire sia quelle che hanno avuto il riconoscimento sia quelle escluse dal beneficio ma riammesse sulla base del rifinanziamento, devono presentare entro oggi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si tratta del credito relativo al mantenimento o all’incremento della base occupazionale nella nostra Regione.

LUNEDÌ 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° febbraio 2014 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 gennaio 2014.

SABATO 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

DOMENICA 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 17) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN

BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento del conguaglio dell’Iva dovuto in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa. I contribuenti che non presentano la dichiarazione Iva in via “autonoma”, in quanto tenuti alla redazione del modello Unico, possono effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine di pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione unificata, maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. DICHIARAZIONE D’INTENTO - Scade il termine per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta da parte delle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile. La misura della tassa è di: - € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2014, risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90; - € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2014, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2014. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazioni in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari;

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- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO - Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 28,72% per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 22% per i soggetti titolari di pensione diretta, indiretta e per i soggetti già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2013 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2013. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenute ai dipendenti sulle retribuzioni erogate nel mese precedente.

Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. INPS - FONDO DI TESORERIA – Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. IRPEF - CONGUAGLIO FISCALE 2013 - Termine ultimo per il versamento delle ritenute per le aziende che hanno effettuato il conguaglio dell’IRPEF per il 2013 entro il 28 febbraio 2012. Il codice tributo è il 1013. FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre gennaio/febbraio 2014. INPS - Recupero incentivi - Scade il termine entro cui i datori di lavoro possono recuperare gli sgravi non goduti per l’assunzione di donne con contratto di inserimento di cui all’art.54 c.1 lett. e) del D.Lgs. 276/2003 (ora abrogato): le modalità sono dettate nella circolare INPS n.166 del 5 dicembre 2013.

VENERDÌ 21 FONDAPI - Scadenza versamento Fondapi per il bimestre gennaio/febbraio 2014.

MARTEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di febbraio.

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I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

DOMENICA 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2014 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 28 febbraio 2014. DETRAZIONE 55% - Scade il termine per la trasmissione telematica del modello relativo alla comunicazione delle spese sostenute nel corso del 2013, in relazione ad interventi di risparmio energetico iniziati in tale anno e proseguiti nell’anno in corso e per i quali s’intende beneficiare della detrazione del 55%. ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese precedente.

RICEZIONE DEI MODELLI 730/4 - Scade il termine da parte dei sostituti d’imposta, per trasmettere all’amministrazione finanziaria i dati sulla sede cui s’intende ricevere i risultati contabili emersi dall’elaborazione dei modelli 730 da parte dei propri dipendenti e collaboratori. LAVORI USURANTI (D.LGS. 67/2011) - Scade il termine per la presentazione annuale telematica del Modello LAV - US per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto attività lavorative usuranti con riferimento all’anno precedente (comprese quelle notturne, quelle a catena e gli autisti di mezzi con più di nove passeggeri). AGENTI RAPPRESENTANTI VERSAMENTI ANNUALI AL FIRR - Scade il termine per il versamento annuale del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) all’ENASARCO. Il versamento varia a seconda degli scaglioni di provvigioni e tenuto conto se l’agente è monomandatario o plurimandatario. LIBRO UNICO – Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva Uniemens individuale per il mese precedente. ASSISTENZA FISCALE - Scade il termine per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 per il 2014. (PZ-BA)

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