Apinforma n. 3 del 14 febbraio 2015

Page 1

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 3 14 febbraio 2015

IN PRIMO PIANO EDILIZIA

CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA CRESCITA NEL SETTORE DELL’EDILIZIA

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 3 14 febbraio 2015

Sommario La dichiarazione Iva annuale

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

6

Il rimborso annuale Iva

13

“Certificazione unica” 2015

17

Le operazioni triangolari

18

Profili di pianificazione doganale

20

Fondo Trieste, contributi per la produzione industriale

24

Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2014

27

Esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità

28

Romania. Somministrazione di lavoro

31

Apprendistato

24

CLP

32

SOA: Solari di Udine, iscrizioni per oltre 31,5 milioni di euro

36

Contributi per sostenere la crescita nel settore dell’edilizia

37



EXPORT MARKETING

Business News

41

Paesi esteri

44

La gestione della mobilità internazionale

48

Origine preferenziale e responsabilità dell’esportatore

50

Contratto internazionale di licenza e cessione di brevetto

52

India

55

Meccanica. Corsi finanziati per le imprese aderenti FAPI

56

Legislazione alimentare

59

Scambi fra Soci

61

Informazioni ai consumatori sugli alimenti: Reg. UE 1169/11

62

Ricorsi al prefetto mediante PEC

67

Autotrasporto Germania. Salario minimo garantito

68

Autotrasporto c/t. Idoneità finanziaria

69

Autotrasporto c/t. Esami di accesso alla professione

70

Canone di locazione immobili urbani

71

Scadenze aziendali marzo 2015

72

ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


Gandolfo srl

TRASPORTI E SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

DAL 1971... CONSEGNE CELERI E PUNTUALI IN TUTTA ITALIA

www.gandolfotrasporti.com info@gandolfotrasporti.com Tel. 0481 31858 GORIZIA


La dichiarazione Iva annuale IL MODELLO

APPROVATI IN VIA DEFINITIVA IL MODELLO E LE ISTRUZIONI

PREMESSA Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2015, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva/2015 e le relative istruzioni. Di seguito andremo ad analizzare le novità di maggior interesse introdotte nel modello.

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO ANNUALE L’articolo 10 del D.L. 78/2009 ha previsto che l’utilizzo di crediti Iva in compensazione d’importo superiore a 5.000 euro, può essere fatta a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Per consentire l’utilizzo del credito Iva il prima possibile, si può anticipare a febbraio il termine iniziale di presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, consentendo così la compensazione a partire dal 16 marzo. Questo sarà l’ultimo anno in cui la dichiarazione Iva può essere trasmessa dal 2 febbraio al 30 settembre. Dal prossimo anno la dichiarazione dovrà essere trasmessa in forma autonoma entro il mese di febbraio di ciascun anno, mentre la comunicazione Iva sarà eliminata. La possibilità di trasmettere la dichiarazione annuale nel mese di febbraio è riconosciuta anche ai contribuenti che presentano un saldo Iva a debito senza tuttavia poter beneficare del differimento del termine per il versamento dell’imposta. In pratica i soggetti con imposta a debito che presentano la dichiarazione a febbraio, saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva, ma saranno tenuti al versamento dell’imposta a partire dal 16 marzo. Rimane salva comunque la possibilità di rateizzazione.

Non si segnalano particolari modifiche alla struttura del modello, è stata mantenuta la consueta struttura modulare. Anche quest’anno, la dichiarazione può essere inclusa nel modello di dichiarazione unificata, mentre il frontespizio deve essere presentato solo nel caso di dichiarazione autonoma. Si ricorda che il modello deve essere inviato anche dai soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente o si sono avvalsi del rappresentante fiscale.

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La dichiarazione deve essere presentata unicamente attraverso il canale telematico. L’eventuale presentazione del modello cartaceo in banca o posta, è considerata non conforme rendendo applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro. La trasmissione telematica interessa anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi del: - servizio Entratel, qualora il contribuente abbia l’obbligo di presentare il modello 770 in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20; - servizio Internet nel caso di obbligo di presentazione del modello 770 per un numero di soggetti non superiore a 20. I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini Iva nel territorio dello Stato, presenteranno la dichiarazione esclusivamente tramite Entratel. La presentazione della dichiarazione in via autonoma è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti quali: - le società e altri soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare; - i soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2014; - le società controllanti e controllate, che effettuano la liquidazione dell’Iva di gruppo;

PAG. 6 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori; - i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; - i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR 633/72; - particolari soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto soggetti a ritenute a titolo d’imposta; - i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2014, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell’operazione intervenuta.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE Le istruzioni ministeriali prevedono che le dichiarazioni, a prescindere dalle modalità di presentazione in forma unificata o meno, devono essere presentate entro il 30 settembre 2015. La data di presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data di decorrenza del termine per iniziare ad effettuare le compensazioni con il modello F24 per importi superiori a 5.000 euro. Così nei casi in cui si presenti la dichiarazione annuale il 1° marzo 2015, il diritto alla compensazione inizierà a decorrere dal 16 del mese successivo e quindi dal 16 aprile 2015. Per beneficare della compensazione dal 16 marzo 2015, è quindi necessario presentare la dichiarazione entro il 28 febbraio 2015.

I TERMINI DI VERSAMENTO Non sono stati modificati i termini di versamento dell’imposta che rimane fissato al 16 marzo 2015. Il versamento è dovuto solo caso in cui il versamento superi l’importo di 10 euro. I soli contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata, possono eseguire il versamento anche successivamente, ma comunque entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico 2015, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2015. Rimane salva inoltre la possibilità di rateizzare, in questi casi le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati nella misura dello 0,33% mensile. Se il contribuente è tenuto alla presentazione del modello unificato e quindi la dichiarazione Iva è presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi, è possibile: - versare in unica soluzione entro il 16 marzo; - versare in unica soluzione entro il termine di versamento del modello Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo; - rateizzare dal 16 marzo con la maggiorazione dello 0,33%; - rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e quindi aumentare dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.

SOGGETTI ESONERATI DELLA PRESENTAZIONE Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale: - i contribuenti che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti; - i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2012; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34 comma 6 del DPR 633/72; - le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda; - i soggetti passivi d’imposta in altri stati dell’Unione Europea nel caso in cui abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette e comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; - i soggetti che esercitano particolari attività d’intrattenimento e di spettacolo, - soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito Comunitario ma che hanno una posizione Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro.

IL FRONTESPIZIO Deve essere utilizzato nella sola ipotesi di presen-

PAG. 7 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


tazione in forma autonoma, mentre nel caso di dichiarazione unificata si presenterà il frontespizio del modello Unico 2015. Sono state eliminate le sezioni “Soggetti non residenti” e “Dichiarante diverso dal contribuente”. Nella sezioni “Impegno alla presentazione telematica” non è più richiesto il numero di iscrizione al relativo Albo da parte dei CAF. Nel campo “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione” si deve indicare il codice 1 se la dichiarazione è predisposta dal contribuente e 2 se predisposta dal soggetto che effettua la trasmissione. Il riquadro “Sottoscrizione organo di controllo” deve essere firmato dai sindaci delle società di capitali al fine di utilizzare in compensazione crediti Iva d’importo superiore ai 15.000 euro senza la necessità di apporre il visto di conformità. La sottoscrizione da parte dei revisori, attesta che gli stessi hanno eseguito i controlli previsti dall’articolo 2, comma 2 del DM 164/1999.

QUADRO VA I dati relativi all’imponibile e all’Iva riguardanti l’adeguamento agli studi di settore non devono essere indicati in questo quadro bensì nei quadri RE, RG e RF del modello Unico. Il rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del nuovo regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014. In particolare la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione precedente l’applicazione del regime.

QUADRO VB E’ stato inserito questo nuovo quadro destinato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, 6° comma del DPR 605/73. Indicando i dati degli intermediari finanziari, limitatamente ai contribuenti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro e che utilizzano solo strumenti d’incasso e pagamento diversi dal contante, è possibile beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni.

QUADRO VC Questo quadro deve essere compilato dagli esportatori abituali che si sono avvalsi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Le istruzioni sottolineano che al fine dell’utilizzo del plafond, non si deve tenere conto del momento di registrazione delle fatture d’acquisto bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DPR 633/72.

Si ricorda che le colonne da 1 a 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti, mentre le colonne 5 e 6 solo da quelli che adottano il metodo mensile. Le istruzioni ministeriali precisano che qualora, in ossequio alla circolare 50/E del 2002, si sia regolarizzato lo splafonamento, tramite l’emissione di autofattura e conseguente versamento dell’imposta tramite F24 e codice tributo relativo al periodo dell’acquisto senza applicazione dell’Iva, si deve indicare l’imposta regolarizzata nel rigo VE24 e comprendere tale versamento nel rigo VL29 campo 1. Ai fini della detrazione, invece, l’imponibile e l’imposta dell’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Conseguentemente l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale non deve essere indicata nel rigo VF12. Segnaliamo che le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 ancorché rientranti nel volume d’affari, non vanno considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Di conseguenza nella colonna 3 si deve indicare il volume d’affari mensile al netto delle citate operazioni.

QUADRO VD E’ un quadro specialistico che deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio SGR che hanno ceduto il credito Iva da parte di fondi immobiliari chiusi, non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno.

QUADRO VE Nella sezione 2 è stato soppresso il rigo che accoglieva le operazioni con aliquota al 21% e conseguentemente i righi della sezione sono stati rinumerati. Nel rigo VE30, riservato alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, è stato inserito il nuovo campo 5 “Operazioni assimilate” dove andranno indicate le operazioni non imponibili diverse da quelle indicate nei campi da 2 a 4. Nel rigo VE32 andranno ricomprese le operazioni non imponibili effettuate nei confronti dei Commissariati Generali di Sezione per la partecipazione a EXPO Milano 2015. Il rigo VE34 è destinato ad accogliere le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, quindi prive del requisito territoriale, per le quali è stata comunque emessa fattura ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis DPR 633/72. Se per queste operazioni, qualora effettuate in Italia, non fosse riconosciuta la detraibilità dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. b) del DPR 633/72, si deve riportare gli acquisti interni, quelli

PAG. 8 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


intracomunitari e le importazioni nel rigo VF18 e al rigo VF34 campo 8 per neutralizzare la determinazione del pro-rata. I campi 6 e 7 dello stesso rigo VE35 sono riservati alle cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori per i quali è obbligatoria l’applicazione dell’imposta con il meccanismo del “reverse charge”. Con riferimento al rigo VE32 per i soggetti che applicano il regime del margine, deve essere indicata la parte che pareggia il costo. Ad esempio nel caso di cessione di un bene per 1.200, precedentemente acquistato per 1.000, l’importo di 200 (imponibile scorporato dell’imposta) andrà indicato nel VE22 e 1.000 nel VE32. Se vendo a 800, tutto l’importo andrà indicato nel VE32. Nel rigo VE37 al fine di diminuire il volume d’affari, deve essere indicato, senza segno meno, l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per il quale nel 2014 si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Queste operazioni devono essere indicate altresì nei righi da VE1 a VE9 e nei righi da VE20 a VE22 al fine di determinare l’imposta a debito dell’anno in corso.

QUADRO VF Anche in questo quadro è stato soppresso il rigo VF11 che accoglieva le operazioni con aliquota Iva al 21%. Il rigo VF34 serve per la determinazione del pro-rata di detrazione dell’Iva, è stato inserito il nuovo campo 8 destinato ad accogliere le operazioni di cui agli artt. da 7 a t-septies senza diritto alla detrazione. Per gli acquisti per i quali è ammessa la detrazione parziale, come ad esempio le autovetture, si deve indicare soltanto la quota imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La rimanente parte di imponibile e imposta vanno indicati nei righi da VF1 a VF12. Il rigo VF24 è riservato ai contribuenti che hanno effettuato acquisti intracomunitari, importazioni e operazioni con la Repubblica di San Marino. In particolare questi ultimi acquisti documentati da fattura con addebito d’imposta vanno indicati nel campo 5, mentre se la fattura è arrivata senza addebito d’imposta e l’acquirente nazionale ha liquidato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, vale a dire con l’integrazione della fattura, gli importi andranno segnalati nel campo 6. Ai fini della determinazione dell’imposta tale ammontare e l’imposta vanno compresi nel rigo VJ1. La sezione 3 è riservata ai soggetti che applicano alcune regole Iva speciali o che effettuano operazioni esenti. Si sottolinea che su uno stesso modulo non può essere barrata più di una casella. Alla presenza di due o più regimi di determinazione

dell’Iva detraibile sarà necessario compilare un modulo per ciascun regime. La sezione 3 è divisa in ulteriori sottosezioni: - Sez. 3-A operazioni esenti; - Sez. 3-B imprese agricole; - Sez. 3-C casi particolari. Non devono compilare il VF30 bensì i righi da VF53 a VF55, i contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato: - operazioni esenti occasionali; - esclusivamente operazioni esenti previste dai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10, non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie a operazioni imponibili; - cessioni occasionali di beni usati; - operazioni agricole occasionali. In questi casi non opera il pro-rata di detraibilità. Nel rigo VF34 campo 7, denominato “Operazioni esenti art. 19, comma 3 lett. a-bis”, vanno indicate le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 numeri da 1 a 4 del DPR 633/72 fatte nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla UE o i beni destinati a essere esportati. La casella 2 del rigo VF53 deve essere barrata da parte dei contribuenti che esercitano un’attività sostanzialmente esente ma che occasionalmente realizzano operazioni imponibili. La casella deve essere barrata dai contribuenti che non hanno eseguito acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, alla presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali, ai fini della relativa detrazione, deve essere compilato il rigo VF31. Le caselle 1 e 2 sono alternative, nel senso che non possono essere barrate entrambe.

QUADRO VJ E’ il quadro destinato a raccogliere le operazioni per le quali è stato applicato il meccanismo del “reverse charge”. Si tratta di operazioni che comunque, ai fini della detrazione devono essere indicate nel quadro VF. La registrazione di questi acquisti nel registro delle fatture emesse non dà luogo a operazioni rilevanti ai fini del volume d’affari e pertanto l’imponibile e l’imposta non vanno indicate nel quadro VE. L’imposta relativa a queste operazioni deve comunque confluire, al fine della determinazione dell’Iva annuale, nel rigo VL1. Nel rigo VJ3 vanno inseriti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Nel rigo devono essere indicati sia gli acquisti per i quali si sia proceduto all’emissione dell’autofattura si quelli per i quali si sia effettuata l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente. Nel rigo VJ14 devono essere indicati gli acquisti

PAG. 9 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


di immobili in reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-bis).

QUADRO VH Ricordiamo che nella sezione 1 è inserita la casella denominata “Ravvedimento” destinata ad accogliere la segnalazione che il versamento relativo allo specifico mese, è stato oggetto di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda il VH13, relativo all’acconto dovuto, viene richiesta la specificazione del metodo adottato, utilizzando uno dei seguenti codici: 1 – storico; 2 – previsionale; 3 – analitico – effettivo; 4 – soggetti operanti in particolari settori come le telecomunicazioni, somministrazione acqua, smaltimento rifiuti. Il rigo VH14 deve essere barrato da parte di contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l’Iva relativa alle operazioni di subfornitura. Nella sezione 2 vanno indicati i versamenti effettuati nel corso dell’anno utilizzando il modello F24, per l’immatricolazione di auto UE. In particolare sono previsti 12 righi, da VH20 a VH31, dedicati all’indicazione dei versamenti mensili o trimestrali effettuati con il modello “F24 Iva immatricolazione auto UE”, con riferimento alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi o usati in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, da indicare nel rigo VL29 campo 1. Nei predetti righi devono essere indicati anche i versamenti effettuati in relazione ad autovetture immatricolate nell’anno 2014 ma oggetto di cessione in anni successivi, come ad esempio quelli immatricolati per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tali versamenti devono essere indicati nel rigo VL24.

QUADRO VK Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti e società controllanti e alle controllate di cui all’articolo 73, che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’Iva di gruppo.

QUADRO VL Il quadro è stato strutturato in 3 sezioni e in caso di compilazione di più moduli, per effetto di contabilità separate, le sezioni 2 e 3 del presente quadro devono essere compilate indicando i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate solamente sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01. Nella sezione 2 vanno indicati i dati relativi ai contribuenti che nel 2013 hanno evidenziato un credito Iva annuale non chiesto a rimborso, nonché dalle società aderenti alla procedura Iva di gruppo dal 2014, che ai sensi dell’articolo 73 ultimo com-

ma del DPR 633/72, non possono far confluire nelle liquidazioni di gruppo l’eccedenza di credito emergente alla fine del periodo immediatamente antecedente l’adesione. Il rigo VL24 è riservato all’indicazione dei versamenti tramite modello F24 in relazione ad autoveicoli destinati a future cessioni, il cui ammontare va compreso anche tra i versamenti periodici di cui al rigo VL29, campo 1. Le società non operative aderenti all’Iva di gruppo, devono indicare nel rigo VL25, il credito trasferito al gruppo nel corso del 2013 e oggetto di restituzione da parte della controllante secondo la procedura prevista dalla risoluzione 180/E/2008. Nel rigo VL26 va indicata la differenza tra gli importi recati dai righi VL8 e VL9, salvo che il contribuente non abbia compilato il rigo VL10. Nel campo 1 del VL29 si deve indicare anche l’ammontare dei versamenti effettuati con il modello F24 Iva immatricolazione auto UE nell’anno precedente relativamente a cessioni effettuate nell’anno oggetto della dichiarazione. Il campo 3 dello stesso rigo, invece, è riservato all’indicazione dei versamenti non effettuati in quanto sospesi a seguito di eventi eccezionali. L’utilizzo del rigo VL40 è stato ridefinito prevedendo l’indicazione dell’ammontare corrispondente al credito Iva riversato nel 2014 per effetto della richiesta dell’ufficio per l’indebito utilizzo in compensazione del credito esistente ma non disponibile. Ad esempio quando si è utilizzato il credito Iva in misura superiore al limite annuale di 516.456 euro. In questo modo il credito riversato si rigenera come credito formatosi nel 2014.

QUADRO VT Il quadro serve per indicare la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva. Limitatamente ai consumatori finali viene anche richiesta la ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili.

QUADRO VX Il quadro VX è stato rivisitato per accogliere le nuove regole previste in materia di rimborso del credito Iva. Il decreto legislativo 175/2014 per i rimborsi inferiori a 15.000 euro ha eliminato l’obbligo di presentare la garanzia mentre per importi superiori a 15.000 euro le procedure di garanzia richieste dall’amministrazione finanziaria sono state differenziate a seconda che il contribuente sia considerano “a rischio” oppure no. Nel rigo VX4 per recepire le novità di cui sopra,

PAG. 10 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015



sono stati eliminati i campi 7 e 8 e introdotto il nuovo campo 6 “Esonero da garanzia” nel quale si deve indicare il codice: - 1 qualora la dichiarazione sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesta le condizioni richieste dalla norma di riferimento; - 2 se il rimborso viene richiesto dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore; - 3 se il rimborso è richiesto da una società di gestione del risparmio. Per le società che non sono di comodo il campo 6 del VX del modello dello scorso anno è stato sostituito da una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel campo 7 che deve essere debitamente firmata. E’ stata inoltre inserita una nuova parte per attestare le condizioni di solidità patrimoniale e il versamento dei contributi previdenziali che anche

in questo caso assume la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

QUADRO VO Si ricorda che questo quadro per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, rappresenta una dichiarazione autonoma, nel senso che dovranno comunicare le opzioni o le revoche attraverso il quadro VO, allegandolo alla dichiarazione dei redditi. Sono state ripristinati i righi VO23 e VO24 per comunicare l’opzione riservata: - alle società di persone, SRL e società cooperative qualificate come società agricole, per la determinazione del reddito su base catastale; - alle società di persone e SRL costituite da imprenditori agricoli per determinare il reddito utilizzando il coefficiente di redditività del 25%.

PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015

(PZ)


Il rimborso annuale Iva

CONDIZIONI E PROCEDURE SEMPLIFICATE

PREMESSA Il D.Lgs. 175/2014 Decreto Semplificazioni ha introdotto alcune importanti semplificazioni alla disciplina che regola il rimborso del credito annuale Iva. Le modifiche hanno riguardato le garanzie richieste e il versamento degli interessi anche per i rimborsi in conto fiscale. Per analizzare queste novità ripercorriamo i passaggi richiesti dalla norma e gli adempimenti procedurali da seguire per accedere al rimborso annuale Iva.

LA COMPENSAZIONE Se un contribuente chiude la propria dichiarazione annuale Iva con un credito, ha la possibilità di seguire sostanzialmente tre vie, la compensazione verticale, quella orizzontale o presentare un’istanza di rimborso. La compensazione verticale consente nella possibilità di utilizzare il credito per diminuire l’imposta dovuta nelle liquidazioni periodiche successive. In questo modo il credito Iva relativo al 2014 potrà essere utilizzato per compensare l’Iva a debito di gennaio 2015 e successive mensilità. Questa compensazione verticale, che non subisce limiti d’importo, richiede l’annotazione nei registri Iva ma non necessita della presentazione del modello F24. Ciò non toglie comunque che il contribuente, per propri motivi amministrativi, possa presentare il modello F24 mantenendo sempre la natura di compensazione verticale. Con la compensazione orizzontale, il credito viene utilizzato per compensare altri tributi o contributi e può essere effettuata entro il limite annuale massimo di 700.000 euro. La compensazione orizzontale deve inoltre rispettare le limitazioni imposte dal D.L. 78/2009, che di seguito ricordiamo: - compensazione fino a 5.000 euro, può essere effettuata a partire dal giorno successivo al periodo in cui il credito si è formato senza

ulteriori condizionamenti, pertanto il credito maturato nel 2014 può essere compensato orizzontalmente a partire dal 1° gennaio 2015 senza necessità di preventiva presentazione della relativa dichiarazione annuale; - compensazione per importi superiori a 5.000 euro, richiede la preventiva presentazione della dichiarazione annuale e la stessa può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo; - compensazione di importi superiori a 15.000 euro, richiede l’apposizione sulla dichiarazione annuale del visto di conformità da parte di un professionista o dell’organo deputato al controllo legale della società. Si ricorda che il limite dei 5.000 euro deve essere considerato in maniera distinta, vale a dire che il credito annuale forma un plafond e quello infrannuale, considerato come sommatoria dei singoli crediti trimestrali, ne forma un altro. La compensazione dei crediti relativa alle imposte erariali è preclusa fino a concorrenza dell’importo dei debiti di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali per i quali è scaduto il termine di pagamento. In pratica alla presenza di debiti tributari scaduti, il credito deve essere utilizzato in via prioritaria per pagare, anche in compensazione, tali debiti.

IL RIMBORSO In alternativa alla compensazione i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 30 del DPR 633/72, hanno la possibilità di richiedere, in tutto o in parte, il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale. La richiesta fa effettuata tramite la compilazione del rigo VX4 della dichiarazione annuale oppure, per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata nell’apposita sezione del quadro RX del mod. Unico 2015. È sempre possibile presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma e può essere presentata a partire dal 1° febbraio e fino al termine del 30 settembre 2015. Ricordiamo che il prossimo anno quest’ultimo termine sarà anticipato al 28 febbraio. Nel rigo VX4 campo 1 si deve indicare l’importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale

PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


che si intende richiedere a rimborso. Nel campo 2 dello stesso rigo si indica l’importo che si intende ottenere con la procedura semplificata, che sarà erogato direttamente dall’agente della riscossione entro i limiti di legge.

LE CONDIZIONI Per poter accedere al rimborso, ai sensi del citato art. 30 si devono rispettare alcune condizioni alle quali corrispondono specifici codici da indicare nel campo 3 del rigo VX4. - Codice 1 – cessazione attività possono richiedere il rimborso i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2014. - Codice 2 - effettuazione di operazioni che comportano l’applicazione di un’imposta con aliquota media aumentata del 10%, inferiore a quella relativa agli acquisti e alle importazioni. In questa fattispecie rientrano anche le operazioni imponibili per le quali si rende applicabile il meccanismo del reverse charge quali: cessioni di oro da investimento, cessioni di oro industriale e di argento, cessione di rottami e materiali di recupero, cessione di fabbricati imponibili per opzione, cessione di telefonini e microprocessori, prestazioni di servizi dei subappalti di lavori edili. Da quest’anno la legge Finanziaria per il 2015 ha inserito in questa casistica anche le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici oltre a quelli di cessioni di quote di gas ed energia elettrica. In questa condizione devono essere inserite anche le operazioni per le quali si rende applicabile la nuova disciplina dello Split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72. - Codice 3 - effettuazione di operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 9, 71, 72 e 74-ter del DPR 633/72 e delle cessioni comunitarie di beni e servizi per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate. - Codice 4 - effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 147/2009 ha precisato che per l’individuazione dei beni ammortizzabili si deve fare riferimento alle disposizioni previste per l’imposizione diretta, vale a dire quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore. - Codice 5 - effettuazione di operazioni non soggette a Iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate.

- Codice 6 - operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese, questi soggetti possono chiedere il rimborso o la compensazione anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 30. - Codice 7 – produttori agricoli che hanno effettuato vendite non imponibili verso soggetti extracomunitari o comunitari e che operano in regime speciale di cui all’art. 34. - Codici 8 e 10 – minore eccedenza del triennio, qualora non ricorra nessuna delle ipotesi di cui sopra, è comunque consentito ricorre al rimborso nel caso in cui per tre anni consecutivi sia stata presentata una dichiarazione a credito. In questi casi è ammesso il rimborso del minor credito d’imposta risultante dalle dichiarazioni dell’ultimo triennio, in questo caso il codice da indicare è 8. Possono chiedere il rimborso in base al presupposto in argomento anche le società controllate che, all’atto dell’ingresso nella procedura di liquidazione Iva di gruppo, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito dell’anno precedente per effetto della preclusione prevista dalla legge 244/2007. In questi casi il codice da indicare è 10.

LA PROCEDURA Il rimborso dell’imposta, come già ricordato, va effettuato attraverso la compilazione del rigo VX4 della dichiarazione annuale se questa viene presentata in forma autonoma, oppure attraverso il corrispondente rigo della sezione III del quadro RX, se si presenta la dichiarazione unificata. L’importo complessivo del credito di cui si chiede il rimborso, va indicato nel campo 1, specificando nel campo 2 la quota parte del credito per cui si vuole avviare la procedura semplificata tramite l’Agente della riscossione. Tale quota, unitamente agli importi che sono stati o saranno compensati nel modello F24 nel corso dello stesso anno, non può superare l’importo di 700.000 euro o di 1.000.000 di euro per i subappaltatori del settore edile. Per la parte eccedente questi importo provvede direttamente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate. La distinzione delle due procedure non è richiesta nei casi in cui il rimborso sia legato alla cessazione dell’attività, in questo caso, infatti il rimborso è di esclusiva competenza dell’Agenzia delle entrate. Qualora si desideri modificare l’importo richiesto a rimborso, è necessario presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


A seguito della presentazione della richiesta di rimborso devono essere presentati alcuni documenti quali: - il certificato unico del registro delle imprese o una dichiarazione sostitutiva di certificazione; - per le società e gli enti che hanno barrato il campo 6 del rigo VX4, andrà presentata l’autocertificazione che attesta l’assenza dei requisiti per essere considerati non operativi o di comodo; - per i soggetti non esonerati, una garanzia fideiussoria.

LA GARANZIA Per il riconoscimento del rimborso, ad eccezione di determinati casi, è necessario presentare idonea garanzia, sotto forma di polizza fideiussoria o atto di fideiussione, rilasciati da una compagnia assicuratrice, da un’azienda o un istituto di credito o da un’impresa commerciale giudicata affidabile dall’amministrazione finanziaria, cauzione in titoli di Stato o buoni postali fruttiferi. Riguardo alle imprese assicuratrici abilitate a prestare fideiussione la circolare n. 129/1995 ha incluso tutte le compagnie autorizzate a esercitare nel ramo cauzioni e che risultano nell’elenco redatto dall’Isvap. Per le piccole imprese le garanzie possono essere rilasciate anche dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi). La garanzia deve avere validità fino al termine prescrizionale per esercitare l’azione di accertamento e deve coprire oltre all’importo del credito tutti i crediti a qualsiasi titolo vantati dall’amministrazione finanziaria quali sanzioni, interessi spese di notifica. La durata della garanzia non può comunque superare tre anni dalla data del rimborso. In sostanza il periodo di validità della garanzia viene a scadere nel termine più breve tra quello di decadenza dell’accertamento e il decorso dei tre anni dall’esecuzione del rimborso. Siccome il rimborso fino all’importo di 700.000 euro viene eseguito dal concessionario della riscossione, mentre la parte eccedente da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, il contribuente che richiede il rimborso di un credito eccedente il limite di cui sopra, può presentare due distinte garanzie, in tempi diversi, dopo aver ricevuto distintamente richiesta da ciascuno dei due enti erogatori. E’ comunque possibile presentare un’unica garanzia per l’intero ammontare del rimborso all’agente della riscossione, ancorché la stessa vada intestata all’Agenzia delle entrate.

QUANDO LA GARANZIA NON È RICHIESTA Recentemente il decreto legislativo 175/2014 ha

rivisto le disposizioni che regolano l’obbligo di rilascio della garanzia contenute nell’art. 38-bis della legge Iva. Più precisamente la norma ha in qualche modo alleggerito questo obbligo differenziandolo sulla base degli importi richiesti a rimborso. - Rimborsi fino a 15.000 euro – per questi rimborsi i contribuenti sono esonerati dall’obbligo di presentare la garanzia. La soglia dei 15.000 euro riguarda cumulativamente i rimborsi del periodo d’imposta e non la singola richiesta. Pertanto alla presenza di più richieste, ad esempio rimborso annuale a infrannuale superiore al predetto limite, scatta l’obbligo di prestare la garanzia. A questo proposito si ricorda che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 165/2000 per i crediti superiori a 15.000 euro ha riconosciuto la possibilità di chiedere il rimborso fino a tale importo senza obbligo di garanzia e utilizzare il residuo credito in compensazione orizzontale. In questo modo il limite di 15.000 euro non è intaccato dalle compensazioni con il modello F24. - Rimborsi superiori a 15.000 euro – in questi casi è richiesta la presentazione della garanzia, fatti salvi alcuni casi particolari di esonero. In alternativa, per effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo 175/2014, è possibile predisporre un visto di conformità “rinforzato”. In base alle nuove disposizioni del comma 3 dell’art. 38-bis, infatti, i rimborsi sono eseguiti senza garanzia a condizione che: a - la dichiarazione annuale rechi il visto di conformità o in alternativa la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile; b - alla dichiarazione o all’istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente: 1- patrimonio netto contabile non diminuito rispetto all’anno precedente di oltre il 40%, la consistenza degli immobili non ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività, attività non cessata né ridotta per effetto di cessioni aziendali o di loro rami; 2- assenza di cessione di azioni o quote della società per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; 3- regolare esecuzione dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa compilando e sottoscrivendo gli appositi campi del rigo VX4 della dichiarazione annuale.

PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


I contribuenti che non rientrano nella casistica di cui sopra, vengono considerati a rischio e per le richieste di rimborsi superiori a 15.000 euro sono tenuti a prestare la garanzia. Più precisamente si tratta dei seguenti soggetti. 1 - I contribuenti che esercitano l’attività d’impresa da meno di due anni, dove il computo del biennio decorre dall’effettuazione della prima operazione e non dall’apertura della partita Iva. 2 - I contribuenti che nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati interessati da avvisi di accertamento o di rettifica dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: - al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; - al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non 1.500.000 euro, - all’1% degli importi dichiarati se questi superano 1.500.000 euro. 3 - i contribuenti che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Con riferimento al punto 2, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che si considera il periodo di due anni antecedenti alla data della richiesta, per esempio se il rimborso viene richiesto il 10 marzo 2015, rilevano gli accertamenti notificati tra il 10 marzo 2013 e il 9 marzo 2015. A questo fine è irrilevante l’esito degli accertamenti, salvo annullamento in autotutela o sentenza favorevole definitiva.

PROCEDURA SEMPLIFICATA Il rimborso del credito Iva annuale è effettuato sul conto fiscale tramite procedura semplificata, vale a dire direttamente dall’agente della riscossione, nel limite massimo di 700.000 euro ovvero 1.000.000 di euro per i subappaltatori del settore edile che nell’anno precedente hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in “reverse charge”. I soggetti che rientrano in quest’ultima fattispecie, dovranno segnalarlo nel rigo VX4 barrando la casella 5. Il limite di cui sopra è un limite complessivo unico per i rimborsi semplificati e per le compensazioni orizzontali, pertanto, se ad esempio nel corso del 2015 si richiede un rimborso di 300.000 euro

all’agente della riscossione, si potranno effettuare nello stesso anno compensazioni orizzontali per un valore massimo di 400.000 euro. Ai rimborsi in conto fiscale sono riconosciuti anche gli interessi, senza alcuna necessità di presentare una specifica richiesta in tal senso.

L’ESECUZIONE DEL RIMBORSO Il rimborso predisposto dall’Agente della riscossione nei limiti di sua competenza, deve essere eseguito entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, mediante accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. L’eventuale eccedenza rispetto a quella prevista per la procedura semplificata, è rimborsata, entro tre mesi, dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, il quale ha l’obbligo di formare e pubblicare una graduatoria degli aventi diritto consultabile dagli interessati o da soggetti da loro delegati. Anche in questi casi il rimborso è eseguito dall’Agente della riscossione, mediante conto fiscale, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Per i rimborsi relativi a cessata attività provvede esclusivamente l’ufficio dell’amministrazione finanziaria. Si deve comunque ricordare che la tempistica di cui sopra non viene quasi mai rispettata, ma in ogni caso sono riconosciuti gli interessi moratori.

ANTICIPAZIONE DEL CREDITO Al fine di alleviare gli effetti negativi legati al mancato rispetto dei termini di erogazione dei rimborsi, l’amministrazione finanziaria ha stipulato con l’ABI e le associazioni datoriali, tra le quali anche la Confapi, un accordo grazie al quale le imprese hanno la possibilità di ottenere, dalle banche aderenti, l’anticipazione del credito fino ad un massimo del 90% a tassi d’interesse agevolato. A tal fine è richiesta la presentazione alla banca che effettuerà l’anticipazione, della seguente documentazione: - l’attestazione di certezza e liquidità dei crediti rilasciata dall’Agenzia delle entrate; - la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca stessa, appositamente vistata dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate. La modulistica è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it unitamente all’elenco delle banche aderenti all’accordo.

PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015

(PZ)


“Certificazione unica” 2015

I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www. agenziaentrate.it) è disponibile il software che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per compilare e inviare la “Certificazione Unica” 2015. Si precisa che il nuovo modello di certificazione approvato lo scorso 15 gennaio - dovrà essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, all’Amministrazione finanziaria entro il prossimo 9 marzo (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma a sabato 7 marzo). I dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo occasionale ed ai redditi di-

versi, trasmessi dai sostituti d’imposta con la “Certificazione Unica”, saranno utilizzati per predisporre il “Modello 730 precompilato”, che sarà messo a disposizione dei pensionati e dei lavoratori dipendenti, on-line a partire dal prossimo 15 aprile. La stessa Agenzia, con comunicato stampa del 12 febbraio 2015, ha chiarito che al fine di semplificare la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

PAG. 17 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015

(C)


Le operazioni triangolari

SI CONSOLIDA UN NUOVO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

PREMESSA La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25527 del 2 dicembre 2014, ha confermato il mutato orientamento giurisprudenziale già intrapreso con la sentenza n. 14405/2014, in materia di operazioni triangolari con l’estero. La pronuncia ha, infatti, riconosciuto la non imponibilità della fattura emessa nei confronti della prima cessionaria, anche nell’ipotesi in cui il primo cedente non si assuma direttamente l’onere del trasporto della merce fuori dalla comunità europea. L’aspetto da considerare per l’applicazione del regime di non imponibilità, è la reale volontà delle parti di porre in essere un’operazione triangolare. Per meglio comprendere le implicazioni di questa pronuncia ripercorriamo brevemente le caratteristiche di queste operazioni.

LE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE L’art. 58 comma 1 del D.L. 331/93 riconosce la non imponibilità alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari e loro commissionari, se i beni stessi sono trasportati o spediti in altro stato membro a cura o a norma del cedente. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, sia nazionale che comunitario, a opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. In definitiva, la vendita interna tra due operatori nazionali, ITA1 e ITA2, effettuata in vista di una successiva cessione intracomunitaria posta in essere da ITA2, beneficia del trattamento di non imponibilità a condizione che i beni siano trasportati o spediti nell’altro stato membro direttamente a cura o a nome del primo cedente ITA1. In queste condizioni ITA1 effettua una vendita interna non imponibile ai sensi dell’art. 58, mentre

ITA2 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 e sarà tenuto ai conseguenti adempimenti, come ad esempio collaborare con ITA1 e presentare il modello Intrastat. La circolare 13/1994 ha chiarito che la non imponibilità può essere provata dalla documentazione relativa al trasporto o da qualsiasi altro documento da cui risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito da ITA1.

ESPORTAZIONI ATIPICHE O TRIANGOLAZIONI ALL’ESPORTAZIONE Nelle operazioni considerate dalla lettera a) primo comma, dell’art. 8 del DPR 633/72, devono essere incluse anche le cessioni con invio all’estero di beni realizzati attraverso l’intervento di tre soggetti, di cui due residenti in Italia e uno in un paese extra-Ue. L’ipotesi è quella in cui un operatore nazionale ITA1 cede ad altro operatore nazionale ITA2 beni che devono essere trasportati o comunque spediti all’estero, in un paese extra-Ue, a cura del primo operatore vale a dire ITA1. Anche in questo caso l’esportazione è eseguita mediante trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome del primo cedente nazionale, su incarico del cliente residente ITA2. In questi casi la prima cessione tra ITA1 e ITA2 è non imponibile ai sensi dell’art. 8, primo comma lett. a) del DPR 633/72 così come la cessione tra ITA2 e il cessionario extracomunitario è anch’essa non imponibile secondo lo stesso riferimento normativo.

LA PROVA DELLA CESSIONE NELL’ESPORTAZIONE TRIANGOLARE Nelle operazioni triangolari entrambi i soggetti nazionali hanno la necessità di provare l’avventa esportazione. Riprendendo l’esempio di sopra ITA2, secondo cedente ed effettivo esportatore della merce, deve munirsi di copia del DAE (Documento di accompagnamento all’esportazione) unitamente alla stampa della notifica di esportazione da parte dell’Ufficio attraverso l’indicazione del numero di MRN. Ricordiamo che la stampa del messaggio non è rilevante ai fini della prova

PAG. 18 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


dell’avvenuta esportazione (Nota dell’Agenzia delle Dogane n. 3945/2007). La prova è, infatti, rappresentata dal dato contenuto nel sistema informativo delle Dogane e la stampa ha un mero contenuto di promemoria. E’ necessario che vi sia una perfetta corrispondenza tra il DAE e la fattura. A tal proposito il riferimento alla fattura è indicato nella casella 44 del DAE (codice N380), la descrizione delle merci e l’importo della fattura nella casella 31. E’ opportuno richiedere comunque una copia del DAE. Con riferimento al primo cedente, nel nostro esempio ITA1, in caso di fatturazione immediata la prova dell’esportazione viene acquisiti mediante l’apposizione del “visto uscire” da parte della dogana di uscita, sulla fattura emessa nei confronti del promotore della triangolazione, nel nostro caso ITA2, integrato alternativamente con: - la menzione sia dell’uscita dei beni dal territorio comunitario, sia degli estremi del DAE, apposta dall’ufficio doganale a seguito della presentazione del DAE munito del “visto uscire”; - copia o fotocopia del DAE vistato dalla dogana di uscita. Nell’ipotesi in cui il primo cedente ITA1 provveda alla fatturazione differita, deve predisporre il documento di trasporto DDT opportunamente integrato con l’indicazione: - della destinazione estera dei beni e del tipo di operazione effettuata, vale a dire esportazione diretta in triangolazione; - il DDT deve essere esibito all’atto del compimento delle formalità doganali di esportazione, affinché l’ufficio doganale, effettuati i necessari riscontri con il DAE e la fattura emessa dall’effettivo esportatore, lo integri con gli estremi del DAE; - sul DDT così integrato deve essere apposto il “visto uscire” da parte dell’ufficio presso il quale sono state espletate le formalità doganali, su presentazione dell’esemplare del documento di esportazione munito del visto della dogana di uscita.

L’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE Dopo questo breve richiamo alle caratteristiche essenziali delle triangolazioni, passiamo all’ordinanza n. 25527/2014. Abbiamo visto che tratto comune delle due triangolazioni, comunitarie ed extracomunitarie è che la cessione sia curata dal primo cedente. Essenzialmente la norma richiede che i beni non entrino mai nella disponibilità fisica dell’acquirente intermedio. Questo aspetto ha sempre rappresentato per gli operatori un momento di criticità, in quanto non sempre in grado di soddisfare questa condizione. Ne sono nati numerosi contenziosi e tra questi anche quello che è stato oggetto di attenzione da parte della Corte di Cassazione la quale ha fornito un’interpretazione sostanziale sul beneficio della non imponibilità sia con riferimento alle triangolazioni Ue che extra Ue. E’ stato stabilito che per beneficiare della non imponibilità Iva in queste operazioni non è rilevante che il trasporto sia curato direttamente dal primo cedente, essendo viceversa necessario che la merce, fin dagli accordi contrattuali, sia destinata a clienti residenti fuori dal territorio nazionale. Per i giudici della Cassazione l’espressione “a cura del cedente” deve essere intesa come necessità che la merce esca dal territorio nazionale. Non è quindi richiesto che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o di un suo rappresentante. E’ viceversa richiesto che l’operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale sia stata voluta come triangolazione con cessionario estero. Più chiaramente è stato affermato che un’operazione triangolare per essere considerata cessione all’esportazione, non presuppone necessariamente che il trasporto dei beni avvenga a cura e nome del cedente, essendo essenziale invece che ci sia la prova che l’operazione, sin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, è stata voluta come cessione nazionale e in vista di trasporto a cessionario residente all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà delle parti contraenti. (PZ)

PAG. 19 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


Profili di pianificazione doganale UN’IMPRESA INTERNAZIONALIZZATA O COINVOLTA IN UN PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NON PUÒ TRASCURARE LA PIANIFICAZIONE DOGANALE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La pianificazione doganale è un’attività di analisi strategica dei flussi internazionali, condotta allo scopo di individuare spazi utili per intervenire sulla riduzione dei costi doganali complessivamente sostenuti dall’impresa. In questo articolo vedremo come un’impresa internazionalizzata o coinvolta in un processo di internazionalizzazione non può trascurare la pianificazione doganale, anticipando i possibili impatti doganali delle scelte industriali. La riduzione dei costi doganali si persegue attraverso interventi che fanno leva su variabili che incidono direttamente: - sull’impatto daziario aggregato (variabili che incidono sulla determinazione del dazio) - ovvero sui costi sostenuti più in generale dall’impresa per la gestione delle operazioni doganali variabili che incidono sulle operation doganali in termini di costi di gestione, efficienza, ecc.).

CARICO DAZIARIO COMPLESSIVO Il primo passaggio di tale attività di pianificazione è costituito dalla valutazione del carico daziario complessivo. Questa attività presuppone una revisione analitica dei flussi, sia in importazione che in esportazione, volta ad estrapolare un dato tipicamente non evidenziato in maniera autonoma nel bilancio aziendale, vuoi perché incorporato quale onere accessorio all’interno del costo delle merci in importazione, vuoi perché sostenuto dal destinatario nelle operazioni di esportazione. La determinazione del dato in questione è neces-

saria a fornire un punto di partenza ai fini dell’analisi, nonché di futuro raffronto rispetto agli esiti dell’analisi stessa. Inoltre, non trascurabile è il fatto che la valutazione del carico daziario è altresì utile per generare consapevolezza circa le opportunità di risparmio e per dimostrare la presenza di aree di inefficienza. A tal proposito vale la pena di segnalare come il dazio rappresenti un vero e proprio costo, essendo applicato generalmente sul prezzo pagato per il prodotto importato e, pur essendo nella maggior parte delle giurisdizioni un onere deducibile, esso non può essere compensato ovvero portato in detrazione. Una volta condotta questa indispensabile analisi preliminare, ovvero una volta determinato il carico daziario sostenuto ed attribuito in maniera analitica sui singoli flussi di importazione/esportazione, è possibile identificare spazi e strategie di risparmio agendo su diversi driver della pianificazione doganale in senso stretto. Vediamo ora quali.

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DEI BENI Non è infrequente imbattersi in casi di gestione non corretta della classificazione doganale e in casi di classificazione dei beni in voci assoggettate ad un dazio superiore rispetto a quello effettivamente dovuto. Ragion per cui l’analisi puntuale della tariffa ed una corretta classificazione sulla base delle caratteristiche oggettive del prodotto possono portare ad individuare risparmi a volte sensibili. Sarà poi possibile mettere in sicurezza tali risparmi avanzando una richiesta di ruling alle autorità responsabili. In particolare nell’Unione Europea questa attività è prevista dall’istituto dell’Informazione Tariffaria Vincolante, disciplinata dall’art. 6 e ss. del Codice Doganale Comunitario (Reg. n. 2913 del 1992). Sempre intervenendo sulla classificazione doganale, esiste la possibilità di modificare le caratteristiche fisiche del prodotto, in modo da consentirne una riclassificazione all’interno di voci di tariffa passibili dell’applicazione di un’aliquota daziaria inferiore. Questa attività di pianificazione fiscale (detta di “tariff engineering”) trova il suo

PAG. 20 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


CAPANNONI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI, UFFICI E LOCALI COMMERCIALI TUTTI GLI IMMOBILI SONO ESENTI DA GRAVAMI E LIBERI DA QUALSIASI FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLE

SAN CANZIAN D' ISONZO: recente capannone artigianale di mq. 370 inserito in un complesso di 8 unitˆ autonome a schiera. Altezza interna mt. 8,50 con mq. 85 di ufÞci al primo piano.

MANZANO: recente capannone di mq. 615 con zona ufÞci, mensa e spogliatoi, su terreno di mq. 1.830. Accesso autocarri da 2 portoni scorrevoli. Tutti gli impianti sono a norma. Possibilitˆ carroponte.

BUIA: recente capannone 720 mq. in complesso a destinazione produttiva con carroponte, 20 mq. di ufÞci e 20 mq. di spogliatoi. Piazzale esclusivo fronte e retro. Altezza interna 7,5 ml.

TOLMEZZO: capannone 3000 mq su 2 livelli collegati con montacarichi e rampa carraia. Altezza 6 ml - 6 portoni. Costruzione 2008. Impianti a norma, antincendio con vasca di accumulo.

GORIZIA: capannone di mq. 1200 coperti su terreno mq. 3500 + mq 196 di ufÞci e alloggio custode. Altezza mt. 8,30. Possibilitˆ di afÞtto frazionato di 2 unitˆ autonome con corte recintata. Possibilità subentro leasing.

SAN PIER D'ISONZO: capannone artigianale - deposito mq. 600 con ampio portone sezionale. Appartamento primo piano mq. 156, con ascensore, terrazzo mq. 144. Lotto recintato mq. 2.050. Prezzo ribassato.

Palmanova, borgo Aquileia n° 5. Info 0432/927888 - Cell. 339/8100092

Visita il sito www.retecasa.it - mail: palmanova@retecasa.it


limite nella fattibilità industriale e nella accettabilità commerciale di dette modifiche al prodotto, ma può nondimeno consentire sensibili risparmi.

VALORE DOGANALE La determinazione del valore doganale è armonizzata non solo a livello comunitario, ma anche in molti altri Paesi. Ciò in quanto i Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo Generale sulle tariffe e il commercio (GATT, Ginevra, 30 ottobre 1947), aderendovi, si sono vincolati a recepire nella propria normativa interna le regole ivi dettate per la determinazione del valore doganale. Nell’Unione Europea tali previsioni sono state recepite dagli artt. 29 e ss del Codice Doganale Comunitario. In particolare il criterio principale per la determinazione del valore doganale è quello del “valore di transazione” che individua nel prezzo complessivamente pagato o da pagare il valore doganale della merce importata. Inoltre sono stati previsti dei criteri alternativi, applicabili in via gerarchica, ma solo laddove il “criterio di transazione” risulti obiettivamente non applicabile. Al valore determinato applicando il criterio del “valore di transazione”, ovvero i criteri alternativi, è necessario aggiungere (costi di trasporto, royalties, apporti, ecc.) o sottrarre alcuni elementi, puntualmente individuati. Una valutazione dei vari elementi da aggiungere/ sottrarre può permettere importanti efficienze (ovvero mettere al riparo da pesanti contestazioni). Tale valutazione non è sempre immediata e richiede sia un’approfondita conoscenza delle disposizioni in materia che un’accurata analisi “caso per caso”. A solo titolo di esempio, per l’attualità del tema, si rileva che taluni accordi di licenza prevedono che le royalties vengano pagate a fronte di una pluralità di servizi che vanno oltre il semplice uso del marchio. Ove solo la parte di royalties riferibile all’uso del marchio debba essere inclusa nel valore in dogana, sarà possibile includere nel valore doganale solo questa parte, purché il contratto definisca in maniera sufficientemente granulare i vari componenti del diritto di licenza, permettendo lo scorporo di quelli non daziabili. Interessante è poi segnalare che il richiamato criterio di determinazione del “valore di transazione” può subire una variante applicabile a determinate condizioni: quando un bene, prima di essere ceduto per l’esportazione verso l’Unione Europea, sia oggetto di successive cessioni, esso potrà essere importato sulla base del prezzo applicato per la prima di tali cessioni, purché sia possibile dimostrare che il bene sin dalla prima cessione sia stato

destinato alla vendita nel territorio comunitario (first/earlier sale price valuation method).

ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO E ORIGINE PREFERENZIALE La proliferazione di accordi di libero scambio bilaterali, ossia di accordi che prevedono reciproche concessioni tariffarie da parte dei contraenti, ha certamente fornito agli operatori ampi spazi per ridurre il carico daziario a destino. Tuttavia, nel contempo, l’operatore che intende avvalersi di tali vantaggi è nella posizione di dover affrontare una notevole e crescente complessità nella gestione delle operazioni internazionali, così come la necessità di effettuare una valutazione approfondita di ciascun flusso per definire se lo stesso è coperto o meno da un accordo di libero scambio. Di converso, come si diceva, questi accordi hanno garantito la possibilità di fruire di rilevanti risparmi daziari attraverso le seguenti azioni: - Approvvigionamento strategico, mediante la scelta dei paesi di produzione che permettono di godere del migliore trattamento tariffario dei beni in importazione. Questa valutazione dovrà essere effettuata in un’ottica dinamica tenendo in considerazione sia gli accordi esistenti che quelli per i quali è stato avviato un negoziato. Va sottolineato che le decisioni di sourcing possono avere un impatto anche ex post in fase di valutazione dell’origine del prodotto finito. Una scelta di sourcing ottimale in fase di importazione delle materie prime può infatti rivelarsi non ottimale in fase di esportazione del prodotto finito. - Scelte di localizzazione della produzione: la scelta del luogo di produzione del bene e della natura delle trasformazioni/valore aggiunto da svolgere localmente ha un impatto sull’origine del prodotto risultante dalla lavorazione e quindi sulla possibilità per quel bene di accedere ai benefici concessi dagli accordi di libero scambio stipulati da quel paese con i paesi terzi. - Scelte di supply chain. Alcune scelte di spedizione diretta dai Paesi di produzione ai Paesi di destinazione o l’utilizzo di piattaforme di logistica localizzate in determinati Paesi possono avere una forte incidenza sul carico daziario, sia come opportunità di beneficiare di accordi, che come rischio di una duplicazione del carico tariffario.

REGIMI DOGANALI ECONOMICI E SOSPENSIVI La Convenzione di Kyoto sulle procedure doganali prevede l’istituzione di regimi doganali speciali

PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


grazie ai quali è consentita la detassazione ai fini doganali, subordinata ad una specifica destinazione del prodotto (es. temporanea importazione per lavorazione con riesportazione del prodotto finito) o la sospensione della pretesa daziaria nel Paese di importazione in attesa della scelta circa la destinazione finale (es. deposito doganale). L’utilizzo di questi regimi può garantire risparmi sensibili; tali risparmi devono però essere valutati tenendo in considerazione i costi di gestione collegati, ad esempio, all’adeguamento dei sistemi informatici per permettere la piena tracciabilità delle merci vincolate al regime, ovvero ai costi degli operatori logistici ai quali viene data in outsourcing l’attività.

OPPORTUNITÀ DOGANALI OFFERTE DAI PAESI DI DESTINAZIONE Non devono nemmeno essere trascurate le opportunità di pianificazione offerte dagli istituti doganali dei Paesi di destinazione, anche alla luce del fatto che, generalmente, nei Paesi emergenti l’impatto daziario medio è sensibilmente più alto rispetto a quello dei Paesi più sviluppati. Taluni Paesi prevedono ad esempio delle forme di sospensione tariffaria temporanea per le importazioni di beni che non sono in concorrenza con i beni fabbricati all’interno del paese (si veda ad esempio l’istituto dell’ex-tariffario in Brasile).

CERTIFICAZIONI DI AFFIDABILITÀ DOGANALE E LORO MUTUO RICONOSCIMENTO Nel quadro del programma SAFE (WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade), sempre più Paesi prevedono programmi di certificazione doganale che consento-

no una riduzione sensibile del numero dei controlli ed una conseguente riduzione dei costi indiretti e dei rischi connessi con le operazioni doganali. In ambito comunitario questa opportunità è offerta dalla certificazione AEO. Tale figura è riconosciuta da alcune autorità doganali estere.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DOGANALI Esistono diverse soluzioni per ridurre i costi delle operazioni. Fra le tante è possibile citare quella dell’invio ai partner logistici dei dati automaticamente estratti dal gestionale aziendale per la compilazione della dichiarazione doganale. Questo tipo di soluzione permette: - da una parte di limitare il rischio di errore nella compilazione delle dichiarazioni - dall’altro di rendere efficiente lo scambio di informazioni automatizzando lo stesso. Un’altra possibilità è offerta dallo status di “esportatore autorizzato” grazie al quale è consentito all’esportatore di attestare l’origine preferenziale dei beni direttamente in fattura indipendentemente dal valore degli stessi. Questo tipo di autorizzazione permette dunque di evitare la richiesta di certificati di circolazione EUR1 in fase di esportazione, rendendone più snella la procedura. In aggiunta a quanto sopra vanno considerate anche le possibilità concesse dalle procedure semplificate/domiciliate di sdoganamento (local customs clearance), grazie alle quali è possibile evitare la presentazione della merce in dogana, effettuando lo sdoganamento presso i locali aziendali preventivamente autorizzati dalla dogana.

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015

Pier Paolo Ghetti


Fondo Trieste, contributi per la produzione industriale DOMANDE PRESENTABILI AL COMMISSARIO DEL GOVERNO DI TRIESTE ENTRO IL 31 MARZO 2015 Con atto prot. a/2015 del 13 gennaio 2015 il Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia (di seguito Commissario del Governo) ha licenziato un bando per la presentazione di domande di ammissione al contributo in conto capitale a valere sul Fondo Trieste, di cui all’art. 1, co. 1, lettere a) e c) della legge 29 gennaio 1986, n. 26, a favore di investimenti realizzati da piccole imprese nel territorio di quella provincia nei settori della produzione industriale, ivi compresa l’industria delle costruzioni, nonché nei settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali e i trasporti. Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 851.305 euro, risultanti dall’esercizio 2014 del Fondo.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le sole piccole imprese dell’industria manifatturiera, dell’industria delle costruzioni, delle imprese della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali e con i trasporti della provincia di Trieste, le quali non siano già state assegnatarie di contributi commissariali nei precedenti riparti del Fondo (dal 2009 in poi). Anche da chiarimenti avuti per le vie brevi dal Fondo Trieste si precisa che sono escluse dal beneficio tanto le medie imprese, quanto le microimprese. Di conseguenza, beneficiarie sono stricto sensu le sole piccole imprese rispondenti alle seguenti caratteristiche: - occupati: da 10 a 49; - fatturato: da più di 2 a 10 milioni di euro; - totale di bilancio: da più di 2 a 10 milioni di euro. I parametri finanziari sono alternativi fra loro.

INIZIATIVE AMMISSIBILI Il contributo è riconosciuto per le seguenti tipologie d’investimento:

- ristrutturazione di strutture dismesse o cambiamento di prodotto o di processo produttivo; - ampliamento e potenziamento dell’impresa. Sono, invece, esclusi i programmi relativi a: - operazioni di ristrutturazione finanziaria; - operazioni di fusione fra imprese; - trasferimento di impianti da un sito all’altro della provincia di Trieste, che non sia finalizzato all’ampiamento o al potenziamento dell’azienda; - aiuti al funzionamento. L’importo minimo del programma d’investimento non può essere inferiore a 100.000 euro di spese ammissibili, al netto dell’IVA. Eventuali variazioni del programma d’investimento devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dal Commissario del Governo.

SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI Sono considerate ammissibili le seguenti spese, al netto dell’IVA: - acquisto dell’area su cui insistono gli immobili entro il limite del 10% della spesa ammissibile, ma per non oltre 400.000 euro; in tal caso un professionista e indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve certificare che il prezzo d’acquisto non sia superiore al valore di mercato; il limite del 10% non si applica per l’acquisto a corpo di stabilimenti attrezzati; in tal caso, però, l’immobile deve costituire solo una parte del progetto per il quale viene richiesto il finanziamento; - nuove costruzioni, opere di ampliamento o di ristrutturazione di immobili di proprietà d’importo non superiore a 400.000 euro; - acquisto di immobili d’importo non superiore a 400.000 euro, purché non rilevati da soci o società collegate [secondo la normativa comunitaria, n.d.r.] ovvero da coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, né che abbiano fruito nei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di un finanziamento dello Stato o dell’Unione europea [ma neppure da altri enti pubblici, n.d.r.]; anche per l’acquisto di immobili si applica la citata condizione di far certificare che il prezzo di acquisto non sia

PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


superiore al valore di mercato e, in aggiunta, che l’immobile sia conforme alla normativa nazionale; - il piano di caratterizzazione, la caratterizzazione stessa ed eventuali bonifiche, purché risultino funzionali allo svolgimento dell’attività in atto o prevista; - acquisto di impianti, macchinari, stampi e attrezzature destinati alla produzione, all’area amministrativa contabile e alla movimentazione dei beni all’interno dell’unità produttiva oggetto del contributo; - acquisto di arredi e mobili d’ufficio, fatta esclusione dei beni di lusso e ornamentali; - costi per servizi resi da professionisti o da società specializzate relativi a studi di fattibilità e progettazione finalizzati alla realizzazione degli investimenti stessi e all’avvio degli impianti e dei macchinari oggetto dell’iniziativa; - acquisto di strumentazioni e programmi informatici, purché attinenti all’attività svolta dall’impresa; - acquisizione di brevetti, licenze know-how e diritti d’uso; - acquisto di stampi, purché destinati al processo produttivo; - relazioni tecniche rientranti nelle linee guida del bando, nel limite massimo del 5% della spesa ammissibile. In aggiunta, sono ammesse le spese sostenute in economia (commesse interne), conformemente alle norme di contabilità generalmente riconosciute. Lo sono anche le spese per l’acquisto di beni usati, purché documentate da una perizia asseverata che attesti il rispetto delle seguenti condizioni: - l’origine esatta del bene, da cui risulti che lo stesso nel corso degli ultimi 7 anni non abbia mai beneficiato di un contributo nazionale, regionale, locale o comunitario; - il prezzo del bene usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di un bene simile nuovo; - le caratteristiche tecniche del bene usato devono essere adeguate alle esigenze dell’investimento ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti. Viceversa, non sono ammesse le spese: - per le imprese dell’autotrasporto di cose in conto terzi destinate all’acquisto di veicoli; - dei beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta eccezione dei prezzi di riscatto, pagato e fatturato; - della sostituzione di impianti non finalizzata al potenziamento produttivo;

- delle scorte; - alle manutenzioni ordinarie; - alle spese di gestione, quali canoni di locazione, illuminazione, riscaldamento, telefoni, fax. Sono ammissibili le sole spese sostenute e regolarmente fatturate dal 31 marzo 2015, data di scadenza per la presentazione delle domande e il 30 settembre 2016, termine ultimo per la conclusione dell’investimento. Non sono, infatti, riconosciute proroghe per la sua conclusione. Qualora il termine non venisse rispettato la domanda verrà archiviata.

FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo in conto capitale secondo il regime “de minimis” fino a un massimo del 30% della spesa ammessa. Qualora i fondi assegnati non fossero sufficienti a soddisfare le domande presentate nell’anzidetta misura massima del 30%, l’entità del contributo sarà ridotta in maniera proporzionale. Il contributo è cumulabile con altri aiuti statali [da intendersi come da altri aiuti pubblici, n.d.r.] relativamente alle stesse imprese ammissibili solo entro i limiti dell’intensità di aiuto ammessa dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande in carta legale e redatte secondo un apposito schema, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e presentate, entro il 31 marzo 2015, in originale più due copie al Commissariato del Governo della Regione Friuli Venezia Giulia, Divisione attribuzioni amministrative, II piano, stanza 52, Piazza Unità d’Italia 8, 34121 TRIESTE. Nel caso di inoltro tramite raccomandata a.r., fa fede la data di spedizione, purché pervenga al citato ufficio entro i 15 giorni successivi alla scadenza del 31 marzo 2015. Alla domanda vanno allegati: - la scheda tecnica dell’iniziativa programmata secondo lo schema appositamente predisposto (originale più due copie); - visura camerale aggiornata (originale più due copie); - atto costitutivo e statuto aggiornati (due copie); - bilanci degli ultimi tre esercizi (una copia); - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le dimensioni di piccola impresa e il rispetto del regime “de minimis” accompagnata da documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità.

PAG. 25 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO L’istruttoria ai fini dell’ammissione della domanda è svolta dal Commissariato del Governo e si concluderà con un provvedimento di concessione o di rigetto della domanda, che sarà comunicato all’impresa.

RENDICONTO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO Ultimato l’investimento, entro il 30 settembre 2016 l’impresa dovrà presentare la documentazione di spesa di rendiconto consistente in: - copia delle fatture accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio finale secondo un apposito schema (una copia); - visura camerale aggiornata (originale più una copia); - eventuale altra documentazione o dichiarazioni sostitutive di atto notorio che il Commissario del Governo reputerà indispensabile acquisire a giustificazione dell’investimento effettuato. Alla presentazione del rendiconto seguirà la liquidazione del contributo Qualora l’impresa rendiconti un investimento inferiore a quello programmato, il Commissario di Governo ridurrà proporzionalmente il contributo assegnato. Nel caso in cui l’iniziativa programmata sia realizzata solo parzialmente, ma per almeno del 70% e con un investimento minimo di 100.000 euro, il

contributo sarà proporzionalmente rideterminato, diversamente non sarà riconosciuto. Prima del pagamento del contributo il Commissario del Governo disporrà verifiche sia sulla reale esecuzione degli investimenti e del loro inserimento nel ciclo produttivo, sia sulla rispondenza dei medesimi con le finalità per le quali il contributo è stato concesso.

MANTENIMENTO DELL’INVESTIMENTO L’investimento va mantenuto in essere per il periodo minimo di 5 anni dal suo completamento, salvo l’ipotesi di sostituzione di impianti e attrezzature divenuti superati a causa del rapido cambiamento tecnologico. A tal scopo il Commissario del Governo potrà disporre verifiche al fine di accertarne l’osservanza. Qualora gli investimenti vengano effettuati su terreni e immobili in locazione, la stessa deve proseguire per almeno 5 anni dopo la data di completamento dell’iniziativa. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca e la restituzione del contributo erogato. Il testo del bando e tutti gli allegati e modelli possono essere reperiti sul sito del Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia www. prefettura.it/trieste/multidip/index o possono essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione, all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

PAG. 26 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 14 febbraio 2015


Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2014 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

107,3

0,265056

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

107,2

0,320028

MARZO

15.03

14.04

0,375

107,2

0,445028

APRILE

15.04

14.05

0,500

107,4

0,710084

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

107,3

0,765056

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

107,4

0,960084

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

107,3

1,015056

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

107,5

1,280112

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

107,1

1,125000

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

107,2

1,320028

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

107,0

1,375000

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

107,0

1,500000

(C)

PAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 14 febbraio 2015


Esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità SINTESI OPERATIVA

La circolare 17 dell’Inps del 29 gennaio 2015 ha fornito i necessari chiarimenti amministrativi relativi alla fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1 commi 118-119 della legge di Stabilità. Si cerca, sinteticamente di evidenziare gli aspetti di maggiore interesse per le imprese. Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati anche se non imprenditori ai sensi del 2082 C.C. (ad esempio gli studi professionali e le associazioni) e, con risorse limitate, anche ai datori di lavoro agricoli. La misura non riguarda le pubbliche amministrazioni. Il contributo viene erogato in occasione delle assunzioni a tempo indeterminato con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico e risulta pari a 8060 euro su base annua ad eccezione dei premi e contributi Inail, per tutte le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 per una durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione. La misura dell’esonero rientra tra gli incentivi all’occupazione e pertanto non risulta inseribile tra gli aiuti di stato. L’esonero non può essere superiore a €.8060 su base annua da riproporzionarsi in caso di parttime. La soglia massima mese è pari a €.671,66 e nel caso di rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti in corso di mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di €. 22,8 (8060/365 gg) al giorno. Operativamente l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del d.d.l.fino al limite della predetta soglia mese riproporzionata sul part time. La contribuzione eccedente la predetta soglia potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato nel rispetto del limite annuo di €.8060. Le assunzioni incentivate sono tutte quelle a tempo indeterminato con esclusione dei contratti di PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 14 febbraio 2015

lavoro intermittente, considerata la ratio della norma a garanzia della stabilità della prestazione lavorativa, ma compresi i dirigenti e i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui alla legge 142/2001. Le condizioni di accesso al beneficio sono subordinate al rispetto dei principi generali sulla contribuzione e delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’occupazione, specificamente l’esonero non si applica nei casi a seguire: a) assunzione di lavoratori in violazione del diritto di precedenza; b) il datore di lavoro abbia in atto interventi di integrazione salariale straordinaria (incluso il contratto di solidarietà difensivo) e in deroga salvi i casi in cui le assunzioni siano finalizzate all’acquisizioni di professionalità diverse rispetto a quelle dei lavoratori interessati dalla sospensione o dalla riduzione dell’orario di lavoro, e solo relativamente all’unità produttiva interessata dall’intervento dell’ammortizzatore sociale; c) assunzione di lavoratori licenziati nel semestre precedente da datori di lavoro che alla data del licenziamento presentassero assetti societari sostanzialmente coincidenti (o che comunque presentino la sussistenza di rapporti di controllo o collegamento) con quelli del datore che assume; d) inoltro ardivo della comunicazione di assunzione relativamente al periodo di scopertura; e) violazione di un obbligo di legge come nel caso delle assunzioni obbligatorie dei disabili previste dalla legge 68/99; Si ricorda poi, come sopra evidenziato, che il datore di lavoro che assume sia tenuto al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, quali la regolarità contributiva e assicurativa e il rispetto dei CCNL e degli accordi regionali, territoriali e aziendali in vigore per la categoria di riferimento. Le legge di stabilità inoltre introduce dei vincoli specifici: 1) il lavoratore non deve essere stato occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione. La circolare specifica chiaramente come


SYSTEM INTEGRATION UNIFIED COMMUNICATION NETWORKING VIDEO SURVEILLANCE WEB SOLUTIONS Infostar S.r.l.

S.S. Pontebbana 54/e 33017 Collalto di Tarcento (UD) Tel 0432 783940 Fax 0432 794695 info@infostargroup.com

Contattateci e sarĂ per noi un piacere farci conoscere!

www.infostargroup.com


siano per esempio da ritenersi incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato che seguano ad almeno un semestre di assunzioni a termine ovvero, nella medesima ipotesi le stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato; 2) il lavoratore non deve aver avuto con il datore di lavoro che assume un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge di stabilità (01/10/2014-31/12/2014) ovvero con altre società che presentino con la datrice di lavoro assetti societari sostanzialmente coincidenti o siano con la stessa in relazione di collegamento e controllo; e) il lavoratore non deve aver avuto con il nuovo datore un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato incentivato. Una riflessione importante è quella relativa alla cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente da cui si evince come l’esonero sia cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica. A tal proposito l’articolo 7 della più volte citata circolare richiama: l’incentivo per l’assunzione dei disabili di cui all’articolo 13 della legge 68/99, l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori e l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’articolo 2 comma 10bis della legge 92/202 pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, l’incentivo inerente il Programma Garanzia Giovani di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014. In relazione agli incentivi di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/91, risulta cumulabile con l’esonero contributivo solo il contributo previsto dall’articolo 8 com-

PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 14 febbraio 2015

ma 4 (ossia il contributo pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto all’indennità medesima per un periodo massimo pari a 12 mesi ovvero 24 nel caso di ultracinquantenni) e non la riduzione dell’aliquota contributiva che risulta diversamente qualificabile. L’Inps, con il messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2015 fornisce, ai datori di lavoro, le istruzioni tecniche per la fruizione dell’esonero contributivo .I datori di lavoro devono inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”. La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il cassetto previdenziale. Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l’istituenda base dati “lavoratori agevolati”. Il messaggio chiarisce poi nel dettaglio le modalità di esposizione a Uniemens dei dati relativi all’esonero. (FT)


Romania. Somministrazione di lavoro MODIFICA NORMATIVA AL CODICE DEL LAVORO RUMENO

Il Parlamento Rumeno con la Legge n. 12 del 20 gennaio 2015 ha introdotto una modifica alla Legge 53/2003 (Codice del Lavoro). Con questa modifica si stabilisce che i lavoratori somministrati da un’agenzia con sede in Romania, non potranno percepire un salario inferiore a quello che percepirebbe un dipendente dell’impresa utilizzatrice. Tale principio riconosce, in pratica, quanto già

PAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 14 febbraio 2015

stabilito dalla Direttiva U.E. nr. 96/71 che indica quali debbano essere le condizioni di lavoro in caso di distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi. Tale principio non era ancora stato recepito dall’ordinamento rumeno che ora si adegua alle disposizioni europee e crea le condizioni perché i lavoratori somministrati, spesso all’esterno dei confini nazionali, abbiano il diritto di percepire la medesima retribuzione riconosciuta dall’impresa utilizzatrice. La normativa europea, già recepita fin dall’inizio nel nostro Paese, trova ora un supporto maggiore in quanto gli organi nazionali rumeni dovranno vigilare anche sul rispetto di tale nuova condizione di legittimità per il lavoratore in somministrazione. (FT)


CLP

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE Il regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP (classifica-

I pericoli che le sostanze chimiche comportano vengono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sulle etichette e nelle schede di dati di sicurezza. Nuovi termini hanno sostituito quelli obsoleti: - miscele per preparati; - “hazardous” (pericolose) per “dangerous” (pericolose); - pittogrammi per simboli; - indicazioni di pericolo per frasi di rischio; - consigli di prudenza per istruzioni di sicurezza - le avvertenze (ad esempio Pericolo, Attenzione) sostituiscono le indicazioni di pericolo. I nuovi pittogrammi contenuti in un riquadro rosso sostituiranno gradualmente gli attuali simboli di pericolo su sfondo arancione.

zione, etichettatura e imballaggio) adegua la precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti di questi pericoli. Il GHS è stato adottato da molti paesi in tutto il mondo e ora viene utilizzato anche come base per le norme nazionali e internazionali in materia di trasporto di merci pericolose.

CLASSIFICAZIONE Nella maggior parte dei casi, i fornitori devono decidere in merito alla classificazione di una sostanza o miscela, attuando la procedura denominata autoclassificazione. In alcuni casi, la decisione sulla classificazione di una sostanza chimica è adottata a livello di UE per garantire un’adeguata gestione dei rischi. Solitamente questo avviene per le sostanze più pericolose: cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sensibilizzanti delle vie respiratorie, biocidi o prodotti fitosanitari. Tutte le classificazioni delle sostanze armonizzate in passato conformemente alla normativa precedente (direttiva sulle sostanze pericolose) sono state convertite nelle classificazioni armonizzate ai sensi del regolamento CLP. I fornitori sono obbligati ad applicare tale classificazione ed etichettatura armonizzate.

PAG. 32 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 14 febbraio 2015


PUNTI CHIAVE

- - - - - - - -

Cercare nuove etichette e schede di dati di sicurezza (SDS) Formare i lavoratori affinché comprendano e riconoscano le nuove informazioni riportate sulle etichette Verificare che l’uso della sostanza o miscela sia riportato nelle SDS e che non sia sconsigliato Seguire le indicazioni fornite sulle nuove etichette e nelle schede di dati di sicurezza Verificare se la classificazione è stata modificata Valutare i rischi per i lavoratori e aggiornare le valutazioni dei rischi sul luogo di lavoro, se necessario Per i datori di lavoro, comunicare tali modifiche ai lavoratori In caso di domande circa la nuova etichetta o scheda di dati di sicurezza, rivolgersi al proprio fornitore

Fonte: DG Occupazione

ETICHETTATURA I fornitori sono tenuti a etichettare una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio ai sensi del regolamento CLP prima di immetterla sul mercato quando: - una sostanza è classificata come pericolosa; - una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose al di sopra di una determinata soglia.

QUANDO ENTRERÀ PIENAMENTE IN VIGORE IL REGOLAMENTO? Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e sostituirà gradualmente la classificazione e l’etichettatura della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e della direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE). Entrambe le direttive saranno abrogate il 1° giugno 2015.

DATE IMPORTANTI - 1° dicembre 2010, data di riclassificazione delle sostanze - 1° dicembre 2012, etichettatura delle sostanze già presenti sul mercato, in conformità del regolamento CLP - Dal 1° giugno 2015 le miscele (in precedenza denominate preparati) devono essere classificate ai sensi del regolamento CLP - 1° giugno 2017, rietichettatura e reimballaggio dei prodotti già immessi sul mercato

INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE L’inventario delle classificazioni e delle etichettature è una banca dati contenente informazioni di base sulla classificazione e l’etichettatura di sostanze notificate e registrate ricevute da fabbricanti e importatori. Tale inventario contiene anche l’elenco delle classificazioni armonizzate giuridicamente vincolanti (allegato VI al regolamento CLP). Questa banca dati è istituita e mantenuta dall’ECHA. Gli Stati membri, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono proporre l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura di

una sostanza in tutta l’Unione europea. Diverse informazioni, inoltre, saranno disponibili nell’inventario. Il regolamento CLP presenta forti nessi con il regolamento REACH.

LE SCHEDE DI SICUREZZA Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Consentono: 1. al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso 2. agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro. Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel regolamento CE n 1907/2006 (regolamento Reach). Si segnala che l’allegato II del Regolamento Reach è stato modificato dal Regolamento 453/2010. La redazione della scheda è obbligatoria, oltreché per sostanze e miscele classificate pericolose rispettivamente in base ai criteri di cui alla Direttiva 67/548/CEE (recepimento nazionale d.lgs. 52/97 e successive modificazioni ed integrazioni) e alla Direttiva 1999/45/CE (recepimento nazionale d.lgs. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) o in base a nuovi criteri di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP), anche nei seguenti casi: - sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII; - sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione, disposta dall’art. 59 del regolamento Reach;

PAG. 33 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 14 febbraio 2015


- su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti (in concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi) sostanze pericolose, oppure dotate di valore limite d’esposizione professionale o ancora rientranti nei casi di cui sopra. In Italia le imprese possono avvalersi delle agevolazioni indicate nelle Note del Ministero della salute del 13 marzo 2007, e del 30 marzo 2007, aventi per oggetto “Primi adempimenti sulle schede di sicurezza con l’entrata in vigore del Regolamento REACH”, laddove le indicazioni non sono in contrasto con quanto aggiornata dal Reg. 453/2010.

BANCA DATI DI MODELLI DI SCHEDE DATI DI SICUREZZA DI SOSTANZE CHIMICHE Il Ministero della Salute, mette a disposizione una banca dati di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) per un congruo numero di sostanze chimiche, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall’Unione Europea e contenute nell’Allegato VI al regolamento 1272/2008, come utile supporto a tutti gli attori che hanno l’obbli-

go ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, denominato regolamento Reach, di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell’allegato II del citato regolamento. La SDS rappresenta un utile ed indispensabile strumento di comunicazione nella catena d’approvvigionamento delle sostanze, ma ha mostrato negli anni scadenti livelli di qualità. Pertanto il Ministero della salute ha predisposto questa banca dati che, con i suoi aggiornamenti mensili, consentirà di uniformare ed elevare la qualità delle informazioni contenute, e fornire al contempo un utile punto di riferimento per gli Organi predisposti alle attività di vigilanza. Tali modelli di SDS potranno essere utilizzati, modificati ed integrati da tutti coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di sostanze, nonché da coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di miscele ai sensi dell’articolo 31 del regolamento Reach. Va infine precisato che i modelli di SDS contenuti nella banca dati non hanno valore legale, e non possono comunque sostituire l’esperienza professionale legata alla conoscenza diretta delle proprietà e degli effetti delle sostanze. (AB)

PAG. 34 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 14 febbraio 2015


salvazienda associazione salvazienda servizi srl SA partecipazioni srl

La soluzione per superare le difficoltà Se la tua attività è in condizioni di difficoltà, per la crisi che sta decimando le imprese anche in Friuli Venezia Giulia, non cadere nella frustrazione. La tua Impresa è la tua vita. Affidati alle competenze ed alle strategie di professionisti capaci e collaudati che operano da tempo e con successo nel nostro territorio. Salvazienda lavorerà in esclusiva per te, forte di un solido orientamento tecnico e professionale di elevata competenza, riservatezza ed affidabilità finalizzato a garantirti risultati certi.

info@salvazienda.net

www.salvazienda.net

salvazienda group network

unità locale: via nazionale 21 - parco commerciale Rojale 33010 Reana del Rojale (UD) - Italy telefono: 0432 850193


SOA: Solari di Udine, iscrizioni per oltre 31,5 milioni di Euro POTRÀ ANCHE ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE IN QUANTO SODDISFA IL REQUISITO DELL’IDONEITÀ TECNICA ALLA PROGETTAZIONE Verifica triennale per la Solari di Udine S.p.A., l’azienda che ha sede in via Gino Pieri n. 29 a Udine, ed è rappresentata dal nostro Presidente dott. Massimo Paniccia, ha potuto mantenere le categorie OS9 e OS19, entrambe per la VII classifica, cioè per un importo di 15.494.000 euro e la categoria OS18 per la II classifica corrispondente a 516.000 euro. L’azienda, oltre alla certificazione che l’abilita alle opere sopraccitate per l’esecuzione dei lavori potrà anche eseguire la progettazione in quanto ha dimostrato il requisito dell’idoneità tecnica alla progettazione con la presenza di un adeguato staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Potrà partecipare ad appalti pubblici fino ad un importo massimo di 18.592.800 euro per l’esecuzione di impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, categoria che riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime (OS9).

PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 14 febbraio 2015

Ma potrà partecipare, fino ad un importo massimo di 18.592.800 euro, anche all’esecuzione di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati, categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione (OS19). Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro le lavorazioni relative alla categoria OS18 che comprende la realizzazione di componenti strutturali in acciaio o metallo, la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli Imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Contributi per sostenere la crescita nel settore dell’edilizia IL CONTRIBUTO PUÒ ESSERE CONCESSO SIA ALLE PERSONE FISICHE SIA A SOGGETTI PRIVATI Con delibera n° 2564 del 18/12/2014 la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il regolamento attuativo dell’articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell’ambito delle politiche di cui all’articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). A breve saranno pubblicati i bandi che definiranno le modalità e i termini per la presentazione della domanda di contributo. Di seguito approfondiamo le disposizione normative di questo regolamento attuativo.

FINALITÀ E DEFINIZIONI Il regolamento disciplina i criteri, le modalità, i limiti, l’ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi in conto capitale di cui all’articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007). I contributi sono finalizzati a promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e a migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell’edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell’economia produttiva, commerciale e turistica, ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 18 luglio PAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 14 febbraio 2015

2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). Si considerano edifici: in stato di abbandono, gli immobili, con qualsiasi destinazione d’uso, non utilizzati, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15/2014 e in possesso del certificato di inagibilità; in stato di sottoutilizzo, gli immobili con destinazione residenziale i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15/2014 risultino non occupati ovvero occupati da un numero di soggetti in misura inferiore al 30 per cento rispetto a quello massimo insediabile in base ai parametri di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).

BENEFICIARI Il contributo può essere concesso sia alle persone fisiche sia a soggetti privati diversi dalle persone fisiche, titolari del diritto di proprietà, anche pro quota, su beni immobili aventi le caratteristiche definite dal presente regolamento, o che posseggano, ad altro titolo, l’immobile nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto ad eseguire gli interventi. Lo stesso soggetto può beneficiare una sola volta e lo stesso immobile può essere oggetto una sola volta del contributo previsto dal presente regolamento. Il successore, per atto tra vivi o “mortis causa”, nella titolarità dei diritti, qualora ne faccia espressa richiesta, può subentrare nella posizione giuridica dell’intestatario della domanda, ai fini della concessione e dell’erogazione del contributo, previa autorizzazione della struttura competente. I soggetti privati aventi natura di impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti: a) i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (de


minimis), pertanto i beneficiari non devono aver ricevuto, nell’arco di tre esercizi finanziari, l’importo complessivo di 200.000,00 euro, come aiuti “de minimis”, alla luce della definizione di “impresa unica” stabilita dall’articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013; b) se l’impresa opera in più settori, gli aiuti a titolo “de minimis” non devono finanziare attività escluse dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore; per questo motivo l’impresa deve disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi.

INTERVENTI FINANZIABILI Sono finanziabili gli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo disciplinati all’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia) volti al recupero, riqualificazione e riuso del patrimonio immobiliare privato, ricadenti all’interno delle zone omogenee A e B0 o su singoli edifici ad esse equiparati, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali. Non sono finanziabili interventi ricadenti in aree dichiarate, dagli strumenti di pianificazione vigenti, ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica.

MODALITÀ E SPESE AMMISSIBILI, LIMITI DI SPESA I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a bando di cui all’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il contributo per gli interventi attuati da soggetti privati diversi dalle persone fisiche è pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base del costo complessivo dell’intervento risultante dal progetto; se l’intervento prevede la realizzazione di alloggi residenziali, il contributo non può superare l’importo di 30.000,00 euro per alloggio realizzato. Il contributo per gli interventi attuati dalle persone fisiche è pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base del costo complessivo dell’intervento risultante dal progetto inclusa l’IVA; se l’intervento prevede la realizzazione di alloggi residenziali, il contributo non può superare l’importo di 40.000,00 euro per alloggio realizzato. Sono ammissibili a contributo le spese relative alle forniture e relativa posa in opera, comprensive PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 14 febbraio 2015

degli eventuali allacciamenti, compresa l’Imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora questa costituisca un costo per il beneficiario e degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono definiti dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo). Nel caso di interventi realizzati da imprese sono ammissibili, nel limite di 1.000,00 euro, le spese per l’attività di certificazione della spesa ai fini della rendicontazione prevista dall’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Il 40 per cento delle risorse disponibili è destinato a finanziare le domande presentate da persone fisiche; il restante 60 per cento è destinato a finanziare le domande presentate da soggetti privati diversi dalle persone fisiche. Qualora le domande di contributo destinato ad una delle due partizioni non esauriscano l’importo concedibile, la parte residua è concessa alle domande relative all’altra partizione.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l’ammissibilità dell’intervento e della spesa prevista nella domanda e procede all’assegnazione del punteggio in base ai criteri stabiliti successivamente. A conclusione dell’istruttoria, con provvedimento da pubblicare sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione, sono approvate: a) le due graduatorie, riferite, rispettivamente, ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ammissibile e l’entità del finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse; b) l’elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI I contributi concessi sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi destinati allo stesso intervento, per la parte di spesa rimasta a carico del beneficiario.

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRIORITÀ E PREMIALITÀ L’ allegato A del Regolamento individua i seguenti punteggi: a) incremento della classe energetica dell’edificio.


Almeno 1 classe: punti 5 Almeno 2 classi: punti 10 Almeno 3 classi: punti 15 b) esecuzione di opere strutturali, mediante interventi ai sensi del punto 8.4 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, comportanti incremento della sicurezza sismica dell’edificio, rispetto alla condizione esistente all’entrata in vigore della legge regionale 15/2014. Conseguimento dell’adeguamento: punti 15 Conseguimento del miglioramento sismico il quale consenta di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all’adeguamento sismico: punti 10. Realizzazione di un rafforzamento locale: punti 5 c) intervento su alloggi da destinare/destinati a “prima casa”: punti 20 d) interventi rientranti nella disciplina di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica): punti 20 e) soggetti privati diversi dalle persone fisiche, di cui all’art. 2, con sede legale o operativa nella regione Friuli Venezia Giulia a far data dall’entrata in vigore della legge regionale 15/2014. Almeno 1 anno: punti 5 Almeno 5 anni: punti 10 f) peso percentuale del contributo concedibile, sul costo previsto dell’intervento desunto dal quadro economico. Dal 20% al 25%: punti 3 Dal 10% al 19%: punti 5 < 10%: punti 7 g) numero alloggi da realizzare: Più di 11 alloggi: punti 7 Da 8 a 11: punti 5 Da 4 a 7: punti 3 h) impegno del richiedente il contributo ad effettuare, fino alla definizione del rapporto contributivo, i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria avente sede nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sul quale verrà erogato l’incentivo regionale: punti 5.

CONTENUTO DEL BANDO Il bando specifica le modalità e i termini per la presentazione della domanda e dei documenti necessari ai fini della concessione e dell’erogazione del contributo. PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 14 febbraio 2015

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE Le graduatorie formate sono approvate con deliberazione della Giunta regionale e pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione regionale. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l’intera spesa ammissibile il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell’intera spesa ammissibile. A tal fine, a seguito dell’approvazione delle graduatorie, la struttura competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria. L’aiuto concesso nella misura ridotta può essere integrato, entro il limite della spesa ammissibile, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili, ai sensi dell’articolo 33, comma 5 della legge regionale 7/2000. A seguito della disponibilità di nuove risorse derivante da rinunce o revoche del contributo, si procede allo scorrimento delle graduatorie.

CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI I contributi sono concessi entro 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. Detto termine è sospeso, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7/2000, in pendenza dell’acquisizione della documentazione per la concessione del finanziamento, richiesta in base all’articolo 59 della stessa legge regionale 14/2002. L’erogazione dei contributi è disposta ad avvenuta presentazione della rendicontazione ai sensi del titolo II, capo III della legge regionale 7/2000, nonché della dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell’opera finanziata. Sono consentite le varianti al progetto che non incidono su caratteristiche dell’intervento che hanno determinato l’attribuzione di punteggi ai fini della formazione della graduatoria. Le varianti non comportano la rideterminazione in aumento del contributo concesso. Il beneficiario può richiedere l’erogazione in anticipazione di una parte o dell’intero contributo concesso, subordinatamente alla prestazione di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata, per l’importo richiesto in anticipazione, da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.


ISPEZIONI E CONTROLLI Ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l’Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l’attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione di punteggi.

REVOCA DEI CONTRIBUTI 1. I contributi sono revocati:

PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 14 febbraio 2015

a) nel caso in cui non siano rispettati termini previsti dal decreto di concessione del finanziamento; b) nel caso in cui si accerti la discordanza sostanziale tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria e alla concessione del contributo e quanto risultante a seguito di ispezioni e controlli; c) in ogni altro caso in cui si accerti che l’interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto. (CS)


Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL NUOVA SEDE OPERATIVA DI INFORMEST CONSULTING S.R.L. A UDINE INFORMEST Consulting S.r.l. ha il piacere di informare i propri clienti, fornitori e partner che la sede operativa di Gorizia è stata recentemente trasferita a Udine. I nuovi uffici si trovano presso il Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli, Via J. Linussio 51, 33100 Udine, tel. +39 0432 629743, fax: +39 0432 603887, consulenza@informestconsulting.it. Rimangono sempre attivi gli uffici della sede veneta di INFORMEST Consulting presso il VeGAL, Via Cimetta 1, 30026 Portogruaro (VE), tel. +39 0421.280440, fax: +39 0421.280821, consulenzapd@informestconsulting.it.

RICHIESTE D’OFFERTA INTERNAZIONALI PER AZIENDE DEL SETTORE INFORMAZIONE & COMUNICAZIONE

Attraverso un accordo diretto con Development Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internazionali (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per un totale di 800 mld. di USD di valore impegnati nel 2013 per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende

aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento, INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. Gli utenti possono approfondire l’argomento e le opportunità all’indirizzo http://www.informestconsulting.it/ appalti-internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Informazione & Comunicazione” raccoglie oggi oltre 13.000 notifiche, tra cui le notifiche dell’Australian Taxation Office per servizi informatici, del Bangladesh Export Processing Zones Authority per apparecchiature per videoconferenze e dell’Universidad Autonoma Juan Misael Saracho per apparecchiature informatiche. E’ possibile iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo http://tender.informestconsulting.it per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi ai bandi con uno sconto del 20% (http://tender.informestconsulting.it/ tenders/subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12 mesi. Tale canale è l’unico che consente alle aziende italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo online@informestconsulting.it.

IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli

PAG. 41 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015


Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, Informest Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda

all’interno del database e raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner Esteri. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. L’iscrizione ha durata di un anno. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database inviando un’e-mail all’indirizzo informestconsulting@friendeurope.it.

PAG. 42 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015


Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su

phone: 0432 505 900 www.scriptamanent.sm posta@scriptamanent.sm


Paesi esteri

AGGIORNAMENTO NORMATIVO A CURA DI IC&PARTNERS

POLONIA

IMPOSTE SUL REDDITO Validità del certificato di residenza fiscale La prassi fino ad oggi seguita per la determinazione della validità dei certificati di residenza fiscale, non definiva in maniera puntuale quale fosse il termine di decadenza di tali certificazioni, a meno che non recassero espressamente un termine nel testo stesso. Ricordiamo che i certificati di residenza si ottengono presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti e si rendono necessari ai fini dell’applicazione delle previsioni contenute nella Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra Italia e Polonia. Ai sensi delle nuove disposizioni di legge, se il certificato di residenza non riporta una data di scadenza, il contribuente, al momento della liquidazione dell’imposta, lo potrà considerare valido per i dodici mesi successivi alla data della sua emissione. Le nuove disposizioni di legge relative al certificato di residenza sono entrate in vigore dal 4 gennaio 2015. La legge ha disciplinato anche il problema della scadenza del certificato di residenza che non riportava il termine di validità, emesso prima del 4 gennaio 2015. In tale caso, fino al giorno dell’entrata in vigore delle nuove leggi, il contribuente al momento della liquidazione delle imposte lo considera valido per dodici mesi a far data dall’emissione. Cessione a titolo oneroso degli attivi da parte del contribuente dell’imposta PIT Dal 1 gennaio 2015 verranno considerati come ricavi derivanti da attività economica anche i ricavi dalla cessione a titolo oneroso delle immobilizzazioni materiali e immateriali che sono sottoposte

all’obbligo di registrazione nel libro cespiti. Ciò significa che la componente del patrimonio verrà assoggettata a tassazione anche se non è stata registrata contabilmente tra le immobilizzazioni materiali o immateriali e il ricavo dalla sua cessione a titolo oneroso dovrà essere contabilizzato come ricavo dall’attività economica. Si tratta di una modifica di legge volta a fornire una interpretazione autentica della norma. Rimane invece invariata la disposizione di legge che prevede l’esclusione della vendita di immobili residenziali utilizzati nell’attività economica. La cessione a titolo oneroso, ad esempio, di un appartamento non comporta un componente positivo di reddito per l’attività economica. Interessi sui mezzi finanziari depositati sui conti bancari costituiscono un componente positivo di reddito per l’attività economica Dal 1 gennaio 2015 gli imprenditori che ottengono gli interessi sul conto della società o sul deposito della stessa dovranno registrare tali interessi come componenti positivi di reddito dall’attività economica. Nello stesso tempo gli interessi non verranno trattati come redditi sui capitali. Nuove regole riguardanti l’invio di alcuni tipi di dichiarazioni sul reddito PIT agli uffici fiscali. Dichiarazioni digitali L’obbligo dell’invio di dichiarazioni e di informazioni fiscali tali quali PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, dichiarazione annuale PIT-40, dichiarazioni PIT4R e PIT-8AR in formato telematico riguarda le società che hanno più di 5 dipendendo e gli studi dei commercialisti. Anche il modello IFT-3 dovrà esser inviato in formato telematico. Modifiche relative alle disposizioni di legge sulla thin capitalization Si parla della thin capitalization (cosiddetta capitalizzazione sottile) quando l’attività della società è finanziata da un socio tramite apporto di capitale di credito sul quale la società beneficiaria deve corrispondere degli interessi che, di fatto, vanno a ridurre il suo reddito, a differenza di quanto accade con l’apporto del capitale sociale (partecipazioni) sul quale gli interessi non sono dovuti.

PAG. 44 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015


Dal 1 gennaio 2015 sono state modificate le norme relative all’esclusione degli interessi sui finanziamenti soci dai costi fiscali. Tra le modifiche più rilevanti troviamo: 1. Una platea più allargata dei soggetti collegati i cui finanziamenti dovranno essere sottoposti limitazioni risultanti dalle regole di thin capitalization. 2. Il confronto del livello di indebitamento con il patrimonio netto invece che a tre volte il capitale sociale. 3. L’introduzione di un nuovo metodo aggiuntivo che pone un limite al valore massimo di deducibilità degli interessi passivi: il metodo si basa sul livello di redditività dell’esercizio passato, adeguatemene calcolato e corretto rispetto al valore degli attivi posseduti nonché al livello dei tassi d’interesse praticati. Alla luce delle predette novità fiscali, si può affermare come queste risultino essere maggiormente vantaggiose per le società che siano dotate di un capitale sociale basso ma un patrimonio netto elevato oppure per quelle società che siano in grado di ottenere finanziamenti a tassi convenienti e possano contare su una redditività dell’attività operativa. Tassazione forfettaria sull’utilizzo promiscuo delle autovetture aziendali La legge sulla semplificazione dell’esercizio delle attività economiche promulgata il 7 novembre 2014 ovvero la cosiddetta 4a legge di deregolamentazione, è volta a migliorare le condizioni nelle quali vengono svolte le attività economiche. A tal fine sono state semplificate alcune regole e ridotti alcuni obblighi. La legge prevede la tassazione forfettaria sull’uso promiscuo dell’auto aziendale. Il valore mensile di tale forfait è stato determinato in 250 PLN per le auto la cui cilindrata sia inferiore a 1600 cm cubici, quindi con l’applicazione dell’aliquota fiscale del 18% significa 45 PLN d’imposta mensile forfettaria, e in 400 PLN per le auto aventi cilindrata superiore a 1600 cm cubici, con conseguente imposta forfettaria mensile pari a 72 PLN. Nel caso in cui l’auto aziendale dovesse essere concessa al dipendente solo per una parte del mese, il valore dell’imposta dovrà essere proporzionalmente ridotto su base giornaliera, ovverosia con proporzione pari a 1/30 dei suddetti importi. Se il dipendente dovesse in parte pagare per l’utilizzo dell’auto aziendale (prestazione parzialmente a titolo oneroso), il suo ricavo sarà costituito dalla differenza tra l’importo di 250 PLN o 400 PLN e il pagamento effettuato dal dipendente.

L’anticipo ricevuto potrà essere trattato come ricavo Dal 1 gennaio 2015 i contribuenti considerano come ricavo gli anticipi (acconti) già al momento del loro ricevimento a patto che tali vengano registrati sul registratore fiscale. La modifica dovrà semplificare l’attività economica e gli adempimenti fiscali dei contribuenti che rilasciano gli scontrini fiscali per gli anticipi ottenuti. I contribuenti avevano tempo fino al 20 gennaio 2015 per comunicare all’Ufficio Fiscale la volontà di registrare in tale modo gli anticipi ricevuti.

IMPOSTA IVA Attestazione della registrazione ai fini IVA emessa solo su richiesta del contribuente A decorrere dal 2015 gli imprenditori potranno risparmiare 170 PLN che venivano corrisposti per l’emissione dell’attestazione sulla registrazione ai fini dell’IVA. Tale adempimento non sarà più obbligatorio. Dal 1° aprile 2015 nuove merci nell’inversione contabile Il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) verrà esteso a nuove merci tra cui telefoni cellulari, computer portatili e console per videogiochi. Informazioni riassuntive sulle vendite nazionali Le nuove leggi prevedono l’introduzione dell’obbligo dell’invio di un documento riepilogativo contenente le informazioni relative alle vendite nazionali di prodotti “sensibili” sulle quali viene applicato il meccanismo dell’inversione contabile. Il venditore sarà tenuto a comunicare all’Ufficio Fiscale le transazioni sottoposte all’inversione contabile per le quali l’imposta è dovuta dall’acquirente.

ORDINAMENTO FISCALE Clausola contro l’imposizione delle tasse limitata fino al valore del beneficio di 50.000 PLN risultante dall’applicazione dell’ottimizzazione artificiale Il Ministero delle finanze ha stabilito che alcune operazioni economiche caratterizzate da particolare complessità, o svolte per il tramite di soggetti interposti o prive di valide ragioni economiche, possano essere considerate come costruzioni legali di puro artificio, volte unicamente all’ottenimento di un indebito vantaggio fiscale. Per valutare se una operazione possa essere considerata “di puro artificio” verrà introdotto un limite soglia pari a 50.000 PLN di beneficio fiscale ottenuto in un determinato esercizio fiscale oppure in un altro periodo di riferimento.

PAG. 45 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015


Il superamento di tale importo comporterà la tassazione del soggetto d’imposta, come se l’operazione considerata di puro artificio non fosse mai stata posta in essere. I contribuenti potranno inoltrare al Ministero delle Finanze un’apposita istanza d’interpello preventiva per conoscere l’interpretazione che gli Uffici finanziari daranno di una determinata operazione economica che si intenda realizzare.

PROCEDIMENTI AL TRIBUNALE Sportello unico dal 1° dicembre 2014 Ai sensi della legge 26 giugno 2014, dopo la modifica della Legge sul Registro delle Imprese e la modifica di alcune altre Leggi (Dz. U. poz. 1161) dal 1° dicembre 2014 si potrà depositare al Registro delle imprese solo la richiesta di modifica delle informazioni esistenti nel Registro delle imprese. Il Tribunale dopo la registrazione invierà i dati elettronici al Registro Centrale dei Contribuenti (CRP KEP) e al Registro Nazionale dei Soggetti Economici (ovvero registro REGON). Invece i dati allo ZUS (Registro dei Contribuenti dei Contributi Previdenziali) verranno inviati dal CRP KEP. Grazie alle nuove disposizioni di legge, le società neocostituite otterranno il numero di partita IVA e il numero statistico al momento stesso di registrazione al CRP KEP oppure al registro REGON. Sarà il Tribunale ad inviare le informazioni agli altri registri citati. Oggetto sociale al Registro delle imprese: solo 10 tipologie di attività sociale di cui 1 principale Fino alla fine di novembre 2014 le società di diritto polacco erano autorizzate ad iscrivere al Registro Imprese un numero illimitato di attività economiche (tutte quelle stabilite nello statuto). Dal 1 dicembre 2014 le società neocostituite, pur avendo la possibilità di prevedere un ampio oggetto sociale, potranno registrare al KRS (Registro Imprese) al massimo 10 attività economiche (presenti nello statuto). Anche le società esistenti entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente norma dovranno adeguare il loro oggetto sociale alle nuove disposizioni di legge. Tale aggiornamento potrà essere effettuato al momento della registrazione di qualsiasi modifica verificatasi nella società. All’interno delle 10 attività economiche che verranno individuate, ve ne dovrà essere una (e solo una) principale.

SENTENZE DEI TRIBUNALI Verifica delle perdite d’esercizio entro 5 anni e non 10 Sulla base delle motivazioni emanate dalla Corte

Maggiore Amministrativa alla Delibera della Camera Fiscale segn. atti II FPS 4/13 gli organi fiscali avranno solo 5 e non 10 anni per poter eventualmente apportare modifiche alla denuncia dei redditi delle persone fisiche o delle società che risultavano avere componenti negativi di reddito superiori a quelle positivi. Indipendentemente da tale delibera il Presidente della Repubblica Polacca propone nel suo progetto di leggi di ridurre e limitare i tempi di prescrizione dei debiti fiscali.

DIRITTO DEL LAVORO Le diarie degli autisti per il pernottamento nell’abitacolo del mezzo di trasporto. Altre sentenze della Corte Maggiore La Corte Maggiore con la delibera del 7 ottobre 2014 ha deciso che il pernottamento del dipendente, autista del camion, nell’abitacolo del mezzo durante l’effettuazione dei trasporti internazionali non equivale al pernottamento gratuito assicurato dal datore di lavoro ai sensi del § 9 coma 4 della Disposizione del Ministro di Lavoro del 19 dicembre 2002 in merito al valore e alle condizioni delle spettanze retributive dei dipendenti durante le trasferte all’estero (Gazz. Uff. n. 236, voce 1991 con ult. mod.) (segn. atti I PZP 3/14). Di conseguenza è stato di nuovo confermato che per il pernottamento nell’abitacolo del camion spetta ai dipendenti la medesima diaria prevista per un pernottamento in albergo. BOSNIA ERZEGOVINA

CRESCITA ECONOMICA PREVISTA DEL 2,5% NEL 2015 La crescita economica in Bosnia Erzegovina nel 2015 dovrebbe attestarsi, secondo le proiezioni, intorno al 2,5%; queste le dichiarazioni del governatore della Banca Centrale bosniaca Kemal Kozarić. Il Fondo monetario internazionale è più ottimista e ha previsto una crescita economica addirittura del 3,5%, mentre la Banca europea per la ricostruzione la colloca intorno al 2,7%. La crescita prevista per il 2015 dipenderà dalla capacità del governo bosniaco di impegnarsi per lo sviluppo del paese, soprattutto sul fronte della riduzione della disoccupazione. Ricordiamo che la Bosnia è indebitata per 8,1 miliardi di marchi convertibili, valore che rappresenta il 28,9% del PIL. Le previsioni positive per il 2015 dovrebbero tradursi in un aumentato benessere percepito dalla

PAG. 46 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015


popolazione, e questo è un dato molto importante dopo un 2014 molto difficile. Il Governatore Kozarić, infatti, ha dichiarato che il 2014 sarà ricordato come un anno difficile, forse il più difficile dal dopoguerra ad oggi per la difficile situazione economica. Ricordiamo alcuni fatti importanti e

gravi accaduti, alcuni imprevedibili, come le alluvioni dei mesi di maggio ed agosto, le proteste di febbraio che da Tuzla si sono diffuse in tutto il paese contro il sistema politico in essere, le elezioni di ottobre; queste sono state le sfide che il paese ha dovuto affrontare in un solo anno.

PAG. 47 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015


La gestione della mobilità internazionale AGGIORNAMENTO A CURA DI IC&PARTNERS

Sono stimati in 93.000 gli italiani espatriati nel 2014, numero triplicato rispetto ai dati pre-crisi, e non riguardano solo i giovani laureati ma intere famiglie che si trasferiscono all’estero per motivi di lavoro. La mobilità internazionale si è evoluta, anche perché la globalizzazione ha ristretto il mondo. Non solo le grandi multinazionali ma anche le medie imprese spostano i loro dipendenti all’estero per periodi più o meno lunghi, e devono quindi impostare un piano di trasferimento e un relocation package, che ha spesso dei costi significativi a seconda del Paese di destinazione. Come regola generale, i cittadini italiani che trascorrono più di 12 mesi fuori Italia sono obbligati a spostare la propria residenza nel nuovo Paese in cui soggiornano iscrivendosi all’Aire (Albo degli Italiani Residenti all’Estero) e quindi a cancellarsi dal registro della popolazione residente del proprio Comune. Ma di fatto molti non rispettano quest’obbligo, anche per la confusione che aleggia spesso intorno all’argomento. L’iscrizione all’Aire comporta l’acquisizione e la perdita di alcuni diritti e interessa: - cittadini italiani che intendono spostare la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. - cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano. - chi acquisisce la cittadinanza italiana all’estero.

ASSISTENZA SANITARIA Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani Aire, si distinguono due categorie: i lavoratori di diritto italiano in distacco e i pensionati di diritto italiano da una parte, e tutti gli altri dall’altra. - Lavoratori in distacco e pensionati Al primo gruppo, nel caso in cui si sposti la re-

sidenza in un paese Ue, SEE (Spazio economico europeo) o Svizzera, è concessa la copertura sanitaria a carico dello Stato italiano alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato estero in cui si risiede (occorre richiedere alla Asl il modello S1). Se invece i membri di questo gruppo si trasferiscono in uno Stato con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione sociale con l’Italia, lo Stato italiano garantisce il rimborso delle spese sanitarie sostenute nel paese di residenza. In tal caso sarà necessario attivare la procedura di riconoscimento delle spese sostenute attraverso l’ausilio del Consolato italiano presente nel Paese dove la spesa è stata sostenuta. - Tutti gli altri Se invece non si è né pensionati, né lavoratori in distacco, si perde il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e non è prevista la copertura sanitaria all’estero a carico dello Stato italiano. Occorre quindi organizzarsi con assicurazioni private. In Italia si perde il diritto al medico di base, all’assistenza ospedaliera tramite mutua e all’acquisto dei medicinali dietro pagamento del ticket. Nel caso il cittadino italiano risieda all’estero in un Paese extra-Ue, si perde anche il diritto alla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (Team) che garantisce assistenza sanitaria negli Stati membri dell’Ue.

IL VOTO ALL’ESTERO Tra i diritti che acquisiscono i soggetti iscritti all’Aire, vi è la possibilità di votare per: - Elezioni Parlamento italiano e referendum - Elezioni Parlamento europeo - Elezioni comunali, provinciali, regionali

RINNOVO DOCUMENTI L’iscrizione all’Aire permette inoltre di ottenere presso le rappresentanze consolari all’estero il rilascio o il rinnovo dei documenti d’identità, di viaggio e di certificazioni. E di fruire, nei paesi extra Ue, del rinnovo della patente di guida.

IMPOSTE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI L’iscrizione all’Aire non basta per potere afferma-

PAG. 48 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015


re di risiedere fiscalmente all’estero e pagare le imposte solo in quel Paese. Entra in gioco, infatti, il concetto di domicilio fiscale. I requisiti richiesti dalla norma italiana per potersi considerare non-residenti in Italia sono tre: - requisito formale: l’iscrizione all’AIRE - requisito sostanziale: il domicilio all’estero - requisito temporale: i requisiti di cui sopra devono coesistere per la maggior parte dell’anno E’ dunque sufficiente che uno solo dei requisiti sopra citati non sia soddisfatto per far sì che il soggetto interessato venga considerato come soggetto fiscalmente residente in Italia. La fondamentale differenza ai fini fiscali tra l’essere considerati fiscalmente residenti in Italia e il non esserlo, sta nel fatto che l’Italia (come la maggior parte dei Paesi del mondo) applica il principio della tassazione mondiale, vale a dire che un soggetto fiscalmente residente in Italia paga le imposte per i propri redditi ovunque questi vengano prodotti nel mondo (ciò fatto salvo il diritto di avvalersi del credito d’imposta per le imposte pagate a titolo definitivo all’estero sulle singole fonti di reddito, in ottemperanza delle previsioni convenzionali), mentre i soggetti fiscalmente non residenti, saranno tenute al pagamento delle imposte in Italia unicamente per le fonti di reddito italiane. L’Irpef è pagata dagli iscritti all’Aire qualora essi possiedano redditi in denaro o in natura di tipo fondiario (derivanti da terreni o fabbricati), capitale (interessi, dividenti, rendite), lavoro dipendente (compresa la pensione), lavoro autonomo, impresa. Ma anche in caso di lavoro occasionale, affitto di terreni per uso non agricolo e plusvalenze. E comunque solo in caso tali redditi siano stati prodotti in Italia. È prevista la tassazione esclusiva nel Paese estero

di residenza del percettore solo in presenza delle seguenti condizioni: nel caso in cui il lavoratore residente all’estero presti la sua attività in Italia per meno di 183 giorni; le remunerazioni siano pagate da un datore di lavoro privato residente all’estero; l’onere non sia sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia. Occorre tuttavia rimandare alle convenzioni che l’Italia ha stipulato con le varie nazioni straniere per avere informazioni specifiche Paese per Paese ed evitare la doppia tassazione. L’Agenzia delle Entrate considera “residenti”, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del ministro delle Finanze 4 maggio 1999.

OBBLIGO SCOLASTICO I cittadini italiani minorenni iscritti all’Aire non hanno il diritto/dovere di iscriversi alle scuole dell’obbligo italiane. Questo significa che le scuole segnaleranno la mancata iscrizione di minorenni che vivono stabilmente all’estero ma non si sono iscritti all’Aire. (L’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori da parte dei genitori è reato: 731 c.p.).

RIMBORSO IVA I cittadini italiani iscritti all’Aire possono chiedere il rimborso dell’Iva pagata sulle merci acquistate in Italia, presentando al commerciante italiano il proprio passaporto aggiornato con l’indirizzo estero di residenza o un certificato di residenza all’estero e chiedere il rilascio di una dichiarazione di esenzione Iva. (Rielaborazione di fonti diverse)

PAG. 49 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015


Origine preferenziale e responsabilità dell’esportatore L’UNIONE EUROPEA HA SIGLATO ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO CON DIVERSI PAESI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Nel panorama del commercio internazionale assumono sempre maggior rilevanza gli accordi di libero scambio (commercio preferenziale) stipulati tra due o più paesi. In base a tali accordi i prodotti importati in un Paese, originari dell’altro stato accordista, beneficiano di uno sconto daziario parziale o totale. La ratio di tali accordi è di consentire alle aziende produttrici dei paesi che li hanno siglati di rendere maggiormente appetibili le merci ivi fabbricate grazie all’abbattimento daziario che, per taluni prodotti, può risultare consistente. In tali accordi nessun beneficio è invece garantito alle aziende che acquistano merce di origine e provenienza estera che rivendono senza effettuare alcuna lavorazione. L’Unione Europea ha siglato accordi di libero scambio con diversi paesi incentivando, in tal modo, le esportazioni delle merci fabbricate al suo interno verso tali paesi. (Albania, Bosnia-Herzegovina, Switzerland, Chile, Colombia, Costa Rica, Algeria, Egypt, Faroe Islands, Georgia, Guatemala, Honduras, Israel, Iceland, Jordan, Lebanon, Liechtenstein, Morocco, Montenegro, Macedonia, Moldova, Mexico, Nicaragua, Norway, Panama, Perù, El Salvador, Tunisia, Turkey, South-Africa, Korea del sud). Occorre altresì evidenziare che l’Unione Europea sta portando avanti diversi negoziati con altri paesi per stipulare gli accordi di libero scambio (in primis, per rilevanza, il negoziato con gli USA per creare una zona di libero scambio transatlantica). Per poter beneficiare degli sconti daziari previsti dai suddetti accordi, le merci devono rispettare le regole di origine preferenziale previste nel proto-

collo di origine allegato agli accordi. Infatti, per fruire dei suddetti benefici, non è sufficiente che il prodotto sia considerato di origine (made in) del paese di esportazione, ma occorre che sia di origine preferenziale, ossia che rispetti le suddette regole di origine previste dagli accordi.

LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE Tali regole prevedono, in primis, che la fabbricazione avvenga interamente nel paese di esportazione. Qualora una fase della lavorazione, seppur minima, sia effettuata in un paese terzo, non sarà possibile dichiarare l’origine preferenziale del prodotto. Successivamente occorre individuare la regola di origine prevista per il prodotto esportato, stabilita nei protocolli di origine in base alla voce doganale. Esempio: la regola di origine preferenziale per i prodotti appartenenti al capitolo 49 della nomenclatura combinata - capitolo 49: Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani - Regola per origine: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Nella lavorazione dei prodotti classificati nel capitolo 49, non si possono utilizzare materiali, che non siano di origine preferenziale, che abbiano la stessa voce doganale (ossia le prime 4 cifre della nomenclatura combinata) del prodotto finito. Qualora un operatore comunitario non sia un produttore ma un trader, per soddisfare le suddette regole deve richiedere al proprio fornitore comunitario la dichiarazione di origine preferenziale con i requisiti formali disposti dal Reg. Ce 1207/01 e successive modifiche: con tale documento, infatti, il fornitore dichiara, assumendone la responsabilità, di aver rispettato nella fabbricazione le regole di origine preferenziale; in assenza di tale dichiarazione, l’esportatore non può dichiarare che la merce sia di origine preferenziale. Infine il trasporto della merce deve essere diretto tra i due paesi accordisti. Un prodotto di origine preferenziale importato in un paese terzo, non può

PAG. 50 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015


essere dichiarato di origine preferenziale, qualora sia riesportato verso l’altro paese accordista.

MODALITÀ DI DICHIARAZIONE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE Una volta verificati i suddetti requisiti, l’esportatore può dichiarare il proprio prodotto di origine preferenziale mediante una delle due modalità previste: - Presentazione di una istanza alla Dogana per l’emissione del certificato di origine preferenziale EUR 1. Occorre evidenziare che tale modalità non è prevista nell’accordo di libero scambio stipulato tra l’Unione Europea e la Corea del Sud. Per le esportazioni verso tale paese, si può utilizzare esclusivamente la seconda modalità sotto riportata. - Apponendo la dichiarazione di origine preferenziale direttamente sulla fattura. Tale modalità è consentita a tutti gli operatori commerciali per esportazioni fino a € 6.000,00; per esportazioni di valore superiore a tale soglia occorre richiedere un’autorizzazione preventiva alla dogana competente per territorio. Pertanto, per poter emettere il certificato EUR 1, la Dogana di esportazione richiede un’autocertificazione dell’esportatore nella quale lo stesso si assume la responsabilità che le propria merce rispetti i requisiti di origine preferenziale previsti dagli accordi di libero scambio. La normativa (art. 110 DAC) prevede che la Dogana potrebbe richiedere all’esportatore ulteriore documentazione che comprovi l’origine preferenziale delle merci, ma, nella maggior parte dei casi, si accontenta della suddetta dichiarazione riservandosi di effettuare le opportune verifiche in seguito.

POSSIBILITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELLA DOGANA L’esportatore che dichiara l’origine preferenziale ha, infatti, l’obbligo di conservare la documentazione che comprovi l’origine preferenziale dei propri prodotti per 3 anni (5 anni per le esportazioni verso la Corea del Sud) dalla data dell’operazione. In tale periodo la Dogana, su propria iniziativa, oppure su richiesta avanzata dalle autorità del paese accordista, può effettuare una verifica presso l’azienda per accertare la corretta dichiarazione di origine preferenziale. Se a seguito delle verifiche si dovesse accertare che il certificato di origine è irregolare, ossia emesso senza rispettare i requisiti stabiliti dall’accordo di

libero scambio, il certificato di origine preferenziale viene annullato portando una duplice conseguenza: - L’importatore si troverà a dover versare i dazi non versati all’atto dell’importazione e pagare la sanzione qualora sia prevista dalla normativa interna del paese accordista. - L’autorità doganale emette una denuncia di reato per falso ideologico nei confronti del legale rappresentante dell’azienda esportatrice e dell’eventuale delegato alla firma, per aver violato l’art. 483 del codice penale. Come già sopra precisato, per emettere un certificato di origine l’esportatore si assume la responsabilità, davanti ad un pubblico ufficiale (in tale caso il funzionario doganale che rilascia il certificato EUR 1), della veridicità delle proprie dichiarazioni. Qualora tali dichiarazioni si dovessero rivelare false, le conseguenze sarebbero di natura penale.

CONCLUSIONI Per quanto fin qui esposto risulta evidente che l’origine preferenziale è una grande opportunità per gli operatori commerciali comunitari e consente di rendere maggiormente appetibili i propri prodotti grazie all’abbattimento daziario. Tuttavia l’operatore che richieda l’emissione del certificato di origine preferenziale deve accertarsi, preventivamente, di rispettare i requisiti stabiliti dall’accordo di libero scambio. Qualora l’esportatore non si attivi in tal senso, rischia di causare un danno al proprio partner commerciale, che si vedrà esposto al recupero dei dazi da parte delle autorità doganali del paese di importazione (tale recupero risulta consistente qualora siano annullati tutti i certificati di origine preferenziale relativi ai tre anni precedenti) e, soprattutto, si espone al rischio di una eventuale azione penale nei confronti del legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla firma. Per l’esportatore che si assume la responsabilità davanti al pubblico ufficiale non è possibile addurre la buona fede, dichiarando di non conoscere la normativa relativa all’origine preferenziale. Nel momento in cui un soggetto rilascia una dichiarazione davanti al pubblico ufficiale afferma, infatti, anche di conoscere la normativa e di averla rispettata.

PAG. 51 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015

Andrea Toscano e Enrico Calcagnile


Contratto internazionale di licenza e cessione di brevetto I SINGOLI ORDINAMENTI NAZIONALI NON REGOLANO SPECIFICAMENTE E SOPRATTUTTO IN MANIERA COMPLETA QUESTE FIGURE CONTRATTUALI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero In questo articolo verranno analizzati due modelli contrattuali, che risultano essere molto diffusi e utilizzati nel commercio internazionale: il contratto di cessione di brevetto e il contratto di licenza di brevetto. I singoli ordinamenti nazionali non regolano specificamente e soprattutto in maniera completa queste figure contrattuali, che sono però ormai tipizzate nella prassi internazionale. I cenni più rilevanti in materia sono contenuti nell’”ICC Model International Transfer of Technology Contract” e nei TRIP’s “The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”. In particolare va segnalato l’Art. 28.2, norma relativa ai brevetti “Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession the patent or to conclude the licensing contracts” e nella Legge Cinese sui contratti del 1999 al Cap. XVIII Art. 322. Ciò detto, la prima grande differenza tra queste due fattispecie contrattuali è che: - con il contratto di licenza il titolare originario concede a un terzo un diritto limitato di sfruttamento del bene di cui rimane però proprietario; - con il contratto di cessione, il titolare originario del diritto lo trasferisce definitivamente a un terzo.

CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO Il titolare del brevetto o di un diritto su questo concede ad un terzo il diritto di usare l’invenzione senza però trasferirgliene la proprietà. E’ un

contratto a titolo oneroso e a prestazione continuata, il cui oggetto è quello di permettere al soggetto licenziatario un vantaggio concorrenziale sul mercato derivatogli dall’utilizzo del brevetto. Nel diritto italiano vige sostanzialmente la libertà di forma nella stipula del contratto di licenza ex Art. 1350, così come in numerosi ordinamenti europei, mentre ad esempio l’ordinamento francese richiede espressamente la forma scritta. Ad ogni modo, in caso vi sia un concorso di più acquirenti del medesimo diritto è consigliabile richiedere la trascrizione del contratto e apporvi data certa. Questa regola generale è valida in ordinamenti quali quello italiano, svizzero e francese. Diritti e obblighi del licenziante Quanto ai diritti e agli obblighi del licenziante va detto che accanto all’obbligazione principale dello stesso di mettere a disposizione del licenziatario una tecnologia brevettata, ottenendo in cambio il pagamento delle royalties, vi sono generalmente anche obbligazioni accessorie tra cui quella di: - fornire al licenziatario un’assistenza tecnica - trasmissione del know – how per la durata del contratto Tra le altre possibilità, vi è anche quella che il licenziante possa chiedere e pretendere dal licenziatario che venga specificato che la produzione dei prodotti messi in vendita è avvenuta sulla base del contratto di licenza sottoscritto. Tra gli altri obblighi accessori che il licenziante ha nei confronti del licenziatario vi è quello di trasferire a quest’ultimo le informazioni necessarie che possano permettere a un soggetto, esperto in quel determinato settore, di sviluppare il ritrovato senza un particolare impiego di risorse creative. I casi che creano più problematiche sono solitamente quelli in cui le parti sottoscrivono un contratto di licenza di brevetto senza includere la descrizione e spiegazione relativa al know – how che riguarda il funzionamento del brevetto. Qualora il licenziante nello svolgimento della propria attività accresca le sue conoscenze e il suo patrimonio tecnologico, non è obbligato ad informare il licenziatario in maniera tale da consentirgli di poter utilizzare le nuove informazioni; in altre parole il licenziante non è tenuto a informare il licenziata-

PAG. 52 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015


rio della tecnologia diversa sviluppata in un momento successivo, rispetto a quello della stipula del contratto di licenza, a meno che si tratti di semplici migliorie o raffinamenti della tecnologia licenziata. Diritti e obblighi del licenziatario Quanto ai diritti e agli obblighi del licenziatario in primis questi deve pagare un corrispettivo al licenziante in cambio dello sfruttamento della tecnologia brevettata. Tale corrispettivo può essere dato in denaro, quote o azioni di società, royalties e ancora corrispondendo delle percentuali sul fatturato. Quando invece oggetto del brevetto non è l’intero prodotto finale, bensì un componente, risulta difficoltoso stabilire una royalties per il singolo componente: la misura del corrispettivo viene definita su basi percentuali. Il licenziatario, qualora lo ritenga fondato, può contestare la validità del brevetto, diritto riconosciuto nella maggior parte degli stati della Comunità europea: Francia, Germania, Svizzera ad eccezione dell’Inghilterra, in cui vige la dottrina dell’estoppel che vieta appunto tale diritto in capo al licenziatario. Negli Stati Uniti è stato abbandonato l’estoppel to contest validity grazie al Caso Lear Vs Adkins, che ha stabilito che il licenziatario può contestare la validità del brevetto, grazie alla sua approfondita conoscenza a seguito dell’utilizzo della tecnologia, proprio perché l’interesse pubblico a scoprire brevetti invalidi supera i principi generali in tema di contratti. Licenza esclusiva La licenza può anche essere concessa in esclusiva ad un solo licenziatario, limitatamente ad un territorio specifico o ad un campo specifico “field of use”: in questi casi si tratterà di un’esclusiva relativa; qualora l’esclusiva di sfruttamento di una determinata tecnologia sia estesa a tutte le possibili aree in cui essa può essere applicata, si tratterà di un’esclusiva assoluta. Quanto alla legittimazione attiva ad agire contro eventuali contraffattori, il licenziatario esclusivo è tendenzialmente legittimato ad intraprendere un’azione di contraffazione contro il contraffattore e, nei casi in cui questi non dovesse esserne legittimato, tale diritto dovrà essergli garantito dal licenziante. Quest’ultimo diritto deriva al licenziatario dall’obbligo generico di collaborazione delle parti nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, certamente, dall’esecuzione delle stesse secondo buona fede.

Mantenimento del brevetto Quanto al pagamento delle tasse annuali di mantenimento del brevetto, l’onere è in capo al licenziante in molti stati europei ad eccezione della Germania, dove è il licenziatario a dover assolvere a tale compito. Nel caso in cui il licenziante non dovesse provvedere al pagamento della tassa di mantenimento del brevetto, previsto contrattualmente o ex lege, facendone così decadere la protezione, il licenziatario potrebbe chiedere la risoluzione del contratto ex nunc e il risarcimento del danno. Il licenziatario può però anche seguire un’altra via mirando alla conservazione del contratto, ovvero surrogarsi al licenziante nel pagamento della tassa ripetendo poi la somma da quest’ultimo. Daziabilità dei diritti di licenza Infine merita un cenno il tema della daziabilità dei diritti di licenza: generalmente in un contratto internazionale di trasferimento della tecnologia e, a maggior ragione se si tratta di un contratto di licenza, vanno disciplinati con attenzione anche questi aspetti. La principale normativa di riferimento è: - Art. 32, par.1, lett. c) CDC Codice Doganale Comunitario “i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi o diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”; - Artt. Da 157 a 162 del Reg. CEE 2454/93 DAC: presupposti necessari affinché un diritto di licenza sia rilevante ai fini doganali. In particolare: * l’Art. 157 co.1 indica le possibili azioni rilevanti per la potenziale daziabilità dei pagamenti dei corrispettivi e dei diritti di licenza dei diritti di proprietà intellettuale * Il co. 2 poi stabilisce che il pagamento di una royalties vada aggiunto al valore di una transazione solo se riguarda le merci di valutazione e se è una condizione di vendita della merce in causa; se il corrispettivo pattuito tra licenziante e licenziatario è la remunerazione del prodotto a licenza successivo alla lavorazione si farà riferimento quasi certamente alla lettera c) sopra riportata. Le imprese che hanno accordi di licenza in esecuzione, per evitare di incorrere in sanzioni, devono verificare se i diritti pagati al licenziante fossero effettivamente non soggetti al pagamento

PAG. 53 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015


di un dazio. Se al contrario dovesse emergere che i corrispettivi pagati per il DPI oggetto del contratto siano riconducibili all’art. 157 e ss. ecco allora che andranno dichiarati al fine di poter applicare correttamente il dazio.

CONTRATTO DI CESSIONE DEL BREVETTO Il titolare del brevetto o di un diritto su questo, trasferisce a un terzo, dietro compenso, tutti i diritti che ne derivano. E’ una vendita vera e propria con la quale il titolare originario si spoglia totalmente dei diritti su quel bene. Il brevetto può essere: - semplicemente ceduto ad un terzo, perché ad esempio l’inventore non è in grado di sfruttarlo - oppure può essere ceduto a titolo di conferimento in natura per la partecipazione al capitale di società - o ancora può essere ceduto nei casi di cessione d’azienda o di ramo d’azienda Questa tipologia di contratto è molto simile alla compravendita: il cedente, titolare del brevetto, una volta perfezionatosi il contratto di cessione, diventa creditore dell’importo stabilito e perde tutti i suoi diritti sul brevetto in questione.

un breve approfondimento il tema della validità del brevetto, sopra accennato. In entrambe le fattispecie contrattuali, in mancanza di accordo tra le parti, non opera automaticamente la garanzia per l’evizione. L’evizione si attua quando il compratore viene privato della sua acquisizione, a seguito di una decisione giurisdizionale che dichiari un difetto di titolarità del venditore, a fronte dell’accertamento del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di un terzo sul bene oggetto della vendita (Artt.1483 – 1485 c.c. Italiano). Se le parti dunque non avessero disciplinato i loro diritti e doveri nell’ipotesi in cui il brevetto venisse dichiarato non valido: - nella fattispecie del contratto di licenza di brevetto l’immediata conseguenza per il licenziante sarebbe quella di veder venir meno il pagamento delle royalties da parte del licenziatario - Nel caso di contratto di cessione del brevetto, qualora venisse accertata la non titolarità del brevetto in capo al cedente, questo sarebbe tenuto a trasferire il prezzo di cessione al cessionario, sottraendo eventuali utili che quest’ultimo avesse conseguito durante la vigenza del contratto presumendo che il brevetto fosse valido.

Validità del brevetto Per concludere questa breve trattazione merita

PAG. 54 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015

Avv. Cristina Della Moretta, LL.M.


India LA RIMOZIONE DI UN AMMINISTRATORE DA UN CDA IN BASE AL NUOVO COMPANIES ACT 2013 a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

INDIA: LA RIMOZIONE DI UN AMMINISTRATORE DA UN CDA IN BASE AL NUOVO COMPANIES ACT 2013 L’implementazione da parte del Governo indiano del nuovo Companies Act 2013, la legge che regola il diritto societario, ha mutato il panorama normativo del Paese asiatico: l’introduzione delle nuove disposizioni si configura di particolare interesse, dal momento che riguarda anche le aziende straniere operanti nel Subcontinente. Tra le principali novità vi sono le modifiche relative alle procedure per la rimozione di un amministratore dal Consiglio di Amministrazione di un’impresa, operazione che può essere effettuata proprio seguendo le norme incluse all’interno del Nuovo Companies Act. Come deve comportarsi dunque una impresa intenzionata ad intraprendere un’azione di questo tipo? In base a quanto stabilito da New Delhi, la sottosezione 2 della sezione 169 della nuova legge prevede che gli azionisti di un’azienda possono procedere alla rimozione di un amministratore, prima della scadenza del suo mandato, attraverso la “special notice”. Questo avviso, che dovrà essere firmato dagli amministratori, deve essere consegnato all’azienda la quale invierà la convocazione di assemblea. A seguire alcuni importanti passaggi: L’avviso (Special Notice), che descrive l’intenzione di convocare un’assemblea per la rimozione dell’amministratore, deve essere inviato dai membri del CdA all’azienda almeno 14 giorni prima della riunione. Questo periodo di tempo, che non

può superare i tre mesi, non include il giorno in cui viene effettuata la comunicazione e il giorno in cui è previsto lo svolgimento dell’incontro. L’azienda, a seguito della ricezione della Special Notice, deve immediatamente darne avviso ai suoi membri; ciò deve avvenire almeno 7 giorni prima del giorno della riunione del CdA, escluso il giorno dell’invio della comunicazione e il giorno della seduta. Qualora non fosse possibile per l’azienda trasmettere la notifica a tutti gli amministratori, l’avviso deve allora essere pubblicato per mezzo di un annuncio in lingua inglese all’interno di un giornale in lingua inglese e di annuncio in lingua locale su un giornale locale (a seconda del luogo e dello Stato indiano in cui ha sede la società); entrambi i giornali devono avere un’ampia diffusione nello Stato indiano in cui vi è la residenza legale della società. Tale comunicazione deve essere pubblicata anche sul sito web aziendale (nel caso in cui ve ne sia uno) almeno 7 giorni prima della riunione. L’azienda deve inoltre inviare all’amministratore che verrà rimosso una copia della Special Notice. Lo stesso amministratore avrà la possibilità di essere ascoltato durante l’assemblea. L’amministratore, a sua volta, può redigere una lettera di difesa e può chiedere all’azienda di trasmetterla agli altri membri del CdA: in tal caso, e qualora la dichiarazione dell’amministratore abbia una lunghezza ragionevole e non arrivi in ritardo, la società deve comunicare che tale lettera è stata correttamente ricevuta e deve inviarne copia ad ogni singolo membro, assieme all’avviso di convocazione dell’incontro; nel caso in cui la dichiarazione non arrivasse a destinazione o arrivasse in ritardo, l’azienda ha l’obbligo di leggerla (se l’amministratore dovesse farne richiesta). L’amministratore ha anche il diritto di tenere un discorso durante la seduta del Consiglio di Amministrazione. L’azienda, una volta che avrà adempiuto ai compiti sopra menzionati, procederà dunque alla convocazione dell’assemblea per la delibera relativa alla rimozione dell’amministratore. La notifica di rimozione dell’amministratore deve essere depositata presso il Registro delle Imprese locale entro 30 giorni dalla delibera.

PAG. 55 - APINFORMA / Export Marketing - numero 3 - 14 febbraio 2015

Alessandro Fichera


Meccanica. Corsi finanziati per le imprese aderenti FAPI Si potranno pertanto inserire corsi come ad esempio: corsi di lingua straniera, corsi di marketing PROGETTO SPECIALE “MECCANICA E e commercio elettronico, di contrattualistica internazionale, corsi per la gestione operativa delle INTERNAZIONALIZZAZIONE: INNOVARE reti di impresa, corsi sui canali di finanziamenti E INTEGRARE LE COMPETENZE CHIAVE per l’internazionalizzazione delle PMI e delle Reti d’Impresa, corsi di implementazione di nuovi gePER SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ stionali, corsi riferiti a innovazioni di vostri proDELLE IMPRESE dotti e nuovi processi, corsi di modellazione tridimensionale e preparazione di modelli per la stampa 3D, Lean manufacturing, Lean production ecc. I corsi per essere finanziabili dovranno avere la Abbiamo la possibilità di partecipare ad un bando durata minima di 8 ore e coinvolgere contemponazionale del Fapi che finanzia attività formative raneamente almeno 4 lavoratori dipendenti delrivolte alle imprese del settore della meccanica la stessa impresa; la formazione verrà svolta in che aderiscono al Fondo Interprofessionale FAPI. orario di lavoro e nei locali dell’impresa. I semiPresenteremo un unico progetto regionale che nari saranno aperti a tutte le imprese con i loro raccoglierà l’insieme dei singoli corsi aziendali di imprenditori e lavoratori interessati, avranno la cui le imprese con i loro lavoratori hanno bisogno durata di 4 ore e si realizzeranno presso la nostra e di alcuni brevi incontri seminariali rivolti a tutti sede a Udine; si potranno prevedere anche degli gli interessati. Il filo conduttore del progetto, al fine incontri nelle altre province della regione qualora di poter accogliere un numero rilevante di vostre ci fosse l’interesse delle imprese. Non si potranno richieste è il tema dell’internazionalizzazione quale inserire corsi relativi a fattore di tenuta, manformazione obbligatoNESSUN COSTO tenimento, sviluppo e ria. Potranno aderire SARÀ A CARICO DELL’IMPRESA crescita del settore. E TUTTA LA PRATICA SARÀ GESTITA le imprese che versaCon questo tema, deDALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE CONFAPI FVG no al FAPI ad escluclinato nei diversi biIN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI FORMATIVI sione di quelle che nomi: CON I QUALI COLLABORIAMO SUL NOSTRO TERRITORIO hanno aderito all’Av- internazionalizzaviso 6-2014. Il bando zione e le reti; prevede una graduatoria nazionale ed è rivolto a - internazioalizzazione e pianificazione e svitutte le imprese, accorpate per categorie merceluppo; ologiche, solo dopo l’avvenuta approvazione del - internazionalizzazione e diversificazione dei progetto si potranno avviare i corsi; riteniamo che mercati; l’esito si potrà ricevere indicativamente il prossimo - internazionalizzazione e innovazione; giugno e pertanto la formazione potrà essere avvia- internazionalizzazione e contrattualistica, tuta da luglio 2015 per i successivi 9 mesi. Invitiamo tela dei marchi, brevetti e garanzie; le imprese interessate a contattarci o a restituirci - internazionalizzazione e canali di comunicala breve scheda allegata, al più presto possibile, al zione e marketing; fine di poterle utilmente inserire nel progetto. La si potranno inserire nel progetto tutti i corsi che dott.ssa Emanuela De Faccio è a disposizione per abbiano un’attinenza con questi argomenti e che ogni ulteriore informazione allo 0432.507377. interessano le imprese. Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi FVG Fondo Formazione PMI Articolazione Regionale FVG

PAG. 56 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


telefonia cablaggio strutturato IT support

M.g.&c. Tecnology S.r.l - Via del freddo 33 - 33100 Udine Tel: 0432 1636846 - info@mgec.it


Da restituire a CONFAPI FVG al n. di fax 0432/295922 – e-mail formazione@confapifvg.it

CORSI FINANZIATI PER LE IMPRESE DEL SETTORE DELLA MECCANICA ADERENTI AL FONDO INTERPROFESSIONALE FAPI Progetto speciale Meccanica e internazionalizzazione: innovare e integrare le competenze chiave per sostenere la competitività delle imprese

Azienda _______________________________________________________________________________________ Settore

_____________________________________ Codice Ateco _________________ N° Addetti _________

Indirizzo ___________________________________________________ Tel. _______________________________ E-mail

__________________________________________ Referente ___________________________________

Azienda iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 DM10 INPS:

sì q

no q

N.B.: Se sì allegare copia del cassetto previdenziale con evidenza dell’adesione al Fondo Interprofessionale Data di iscrizione al Fondo FAPI: ___________________________________

TITOLO DEL CORSO O AREA DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE

N. ORE CORSO

N. DIPENDENTI INTERESSATI

COSTO MEDIO ORARIO DEI PARTECIPANTI

INQUADRAMENTO: DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI

N. MASCHI

N. DONNE

(EDF)

PAG. 58 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

COMMERCIO Deposito telematico titoli proprietà industriale Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto del 26 gennaio 2015 concernente i criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale.

CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Fonte: Unionalimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Importazione gomma di guar da India La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/175 che stabilisce condizioni particolari applicabili all’importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall’India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine.

AGRICOLTURA BIOLOGICA Importazione prodotti biologici La Commissione ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. Rettifica Reg. 1287/2014 importazione prodotti biologici La Commissione Europea ha pubblicato la rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Importazione prodotti Cina La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/170 che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009 che impone condizioni speciali per l’importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti.

Materiali e oggetti di materia plastica La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/174 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Cappellacci di zucca ferraresi Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta “Cappellacci di zucca ferraresi”.

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi di residui di acido lattico La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/165 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido lattico, Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, chitosano cloridrato e Equisetum arvense L. in o su determinati prodotti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Importo analisi revisione Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto 22 dicembre 2014 di aggiornamento dell’importo per la revisione di analisi di campioni. oOo

DATI DI MERCATO 4a, 5a E 6a SETTIMANA 2015 (DAL 19 AL 25 GENNAIO,

PAG. 59 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


DAL 26 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO E DAL 2 ALL’8 FEBBRAIO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione. oOo

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di

alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 5, dal 26 gennaio al 1° febbraio 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 70 notifiche (di cui 21 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia per presenza di allergeni (proteine del latte) in salsa al ragù, non dichiarati in etichetta. Dati relativi alla settimana n. 6, dal 2 all’8 febbraio 2015 Le Imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 48 notifiche (di cui 10 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia per presenza di mercurio oltre i limiti in filetti di pesce spada provenienti dal Portogallo. Una allerta in Germania ha invece riguardato la presenza di frammenti di vetro in confezione di acciughe in olio di girasole provenienti dall’Italia.

PAG. 60 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


Scambi fra Soci

AVVISI DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MATERIALI FERROSI

L’ISIS “Cossar – da Vinci” di Gorizia ci ha comunicato di aver bandito due gare per l’alienazione di un tornio a CN non funzionante (scadenza 21 febbraio 2015) e di materiali ferrosi da rottamare (scadenza 28 febbraio 2015). Le informazioni relative alle due gare sono disponibili sulla prima pagina del sito istituzionale della scuola, www.cossardavinci.com (CSC)

PAG. 61 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


Informazioni ai consumatori sugli alimenti: Reg. UE 1169/11 L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO È QUELLO DI DISPORRE DI UN UNICO DOCUMENTO CHE CONTENGA L’INSIEME DELLE NORME RIGUARDANTI L’ETICHETTATURA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

INFORMAZIONI AI CONSUMATORI SUGLI ALIMENTI: REGOLAMENTO UE 1169/2011

- scegliere prodotti che siano in grado di soddisfare le singole esigenze dietetiche. Inoltre, tale regolamento favorisce, dopo che è stata superata la fase di avvio, una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese del settore alimentare; esso si applica a tutte le fasi delle catena alimentare e deve essere applicato sia a prodotti destinati al singolo consumatore che alle comunità.

STRUTTURA Il Regolamento è strutturato in 7 Capi organizzati in 55 Articoli e 15 Allegati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento si applica a tutti gli operatori che operano nell’ambito della catena alimentare e a tutti i prodotti destinati al consumatore. Fanno quindi parti di tale elenco anche gli alimenti: - venduti a distanza - destinati alla collettività (preparati da ristoranti, mense, servizi di catering) Per gli alimenti non preconfezionati (sfusi o preincartati) il legislatore demanda ai singoli Stati membri la definizione di normative al riguardo.

Il Regolamento n. 1169/2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 novembre 2011 ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2011. Il documento integra la Direttiva 2000/13/CE: etichettatura dei prodotti alimentari e la Direttiva 90/496/CEE: etichettatura nutrizionale. L’obiettivo del Regolamento, attraverso l’esplicitazione di norme condivise in materia di informazioni sugli alimenti, è quello di disporre di un unico documento che contenga l’insieme delle norme riguardanti l’etichettatura, per consentire la libera circolazione di prodotti. L’applicazione del regolamento permette di: - consumare alimenti sicuri - ridurre le possibilità di errori da parte del consumatore - ridurre l’influenza del marketing e dei fattori ambientali e sociali che orientano verso determinati stili di comportamento - aumentare il livello di informazione e di consapevolezza del consumatore

A cosa non si applica il Regolamento Il Regolamento non si applica, come indicato nell’articolo 29, agli integratori alimentari ed alle acque minerali. Per gli integratori alimentari si fa riferimento alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002; per le acque minerali il riferimento è la direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. Inoltre, per quanto riguarda gli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, fa testo la Direttiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009; è il caso, ad esempio, di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, per le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo sono perturbati, o per le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari. Il Regolamento, come indicato nel comma 15 dell’introduzione al documento, non si applica: agli operatori che svolgono attività di manipola-

Presentiamo il primo di una serie di articoli nei quali approfondiremo alcuni aspetti del regolamento n. 1169/2011. Nello specifico in questo articolo verranno affrontate con maggiore dettaglio le premesse, alcuni aspetti relativi alle unità di misura da utilizzare e i requisiti relativi al peso degli ingredienti.

PAG. 62 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


zione e consegna alimenti, servizio pasti e vendita di alimenti da parte di privati (es. vendite di beneficenza, fiere, riunioni locali, ecc.).

-

LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL REGOLAMENTO Le considerazioni alla base del Regolamento Europeo n. 1169/2011 sono riportate nella parte introduttiva di tale documento. La comprensione di queste premesse è fondamentale per poter intendere le motivazioni alla base dei requisiti previsti: a fronte di ogni requisito del Regolamento ci sono una o più premesse che lo motivano. Tra queste le più significative sono riportate di seguito, organizzate per macrotemi.

-

Finalità generali nel rispetto dei principi della UE La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini. (Comma 2)

-

Informazione e scelte consapevoli per i consumatori: premesse generali - Garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. (Comma 3) - La legislazione alimentare si prefigge, quale principio generale, di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore. (Comma 4) - La conoscenza dei principi base della nutrizione e un’adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti contribuirebbero significativamente a consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli. Le campagne di educazione e informazione sono un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori. (Comma 10) - Si dovrebbe stabilire un’ampia definizione della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che comprenda norme generali e specifiche, nonché un’ampia definizione delle informazioni sugli alimenti che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche mezzi diversi dall’etichetta. (Comma 14) - Dovrebbe consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali. A tal fine gli operatori del settore alimentare dovrebbero agevolare l’ac-

-

-

cessibilità di tali informazioni alle persone con menomazioni visive. (Comma 17) Dovrebbe proibire l’utilizzo di informazioni che possono indurre in errore il consumatore, in particolare circa le caratteristiche dell’alimento, i suoi effetti o le sue proprietà o attribuire proprietà medicinali agli alimenti. Per essere efficace, tale divieto dovrebbe applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti. (Comma 20) Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli. Pertanto, per tener conto di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità, compresi carattere, colore e contrasto, è opportuno sviluppare un approccio globale. (Comma 26) Congelamento e il successivo decongelamento di taluni alimenti, specialmente prodotti a base di carne e pesce, limitano le utilizzazioni successive e possono avere effetti sulla sicurezza e sulle caratteristiche organolettiche e fisiche dell’alimento. Il consumatore finale dovrebbe essere informato correttamente sul fatto che si tratta di un prodotto decongelato. (Comma 28) Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l’industria. Tali criteri non dovrebbero applicarsi a indicatori collegati al nome o all’indirizzo dell’operatore del settore alimentare. (Comma 29) L’esperienza dimostra che spesso i dati forniti volontariamente sugli alimenti nuocciono alla chiarezza delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente. È quindi opportuno trovare un equilibrio tra informazioni obbligatorie e informazioni facoltative sugli alimenti. (Comma 47)

Informazione e scelte consapevoli per i consumatori: la dichiarazione nutrizionale - Per facilitare la comparabilità tra i prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse è opportuno continuare a imporre che le indicazioni nutrizionali obbligatorie si riferiscano a quantità di 100 g o 100 ml e, se necessario,

PAG. 63 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


-

-

-

-

-

-

ammettere indicazioni supplementari relative alle porzioni. Tuttavia, se l’alimento è preimballato e sono precisate porzioni o unità di consumo, dovrebbe essere consentita una dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare regole sull’espressione delle dichiarazioni nutrizionali per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti. (Comma 35) La Commissione ha posto l’accento su alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica, quali i grassi saturi, gli zuccheri o il sodio. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali tengano conto di tali elementi. (Comma 36) L’inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali o sulla salute sulle etichette degli alimenti dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. (Comma 38) Per interessare il consumatore medio le informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. (Comma 41) Per incoraggiare gli operatori del settore alimentare a fornire su base volontaria le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale per alimenti quali le bevande alcoliche e gli alimenti non preimballati si dovrebbe dar loro la possibilità di dichiarare solo alcuni elementi della dichiarazione nutrizionale. (Comma 42) Gli Stati membri dovrebbero fornire le pertinenti informazioni sull’uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale sul mercato nel loro territorio. (Comma 44) La dichiarazione, nello stesso campo visivo, delle quantità di elementi nutrizionali e di indicatori comparativi dovrebbe essere considerata nel suo insieme come una parte della dichiarazione nutrizionale. (Comma 46)

Prevenzione - Prevenire azioni ingannevoli e omissioni di informazioni. (Comma 5) - Fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati o prodotti. (Comma 24) - La presentazione obbligatoria sull’imballag-

gio di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe supportare azioni dietetiche in quanto parte delle politiche sanitarie pubbliche. (Comma 34) Libera circolazione e protezione del mercato interno della UE - Il regolamento gioverà sia agli interessi del mercato interno, semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo un’etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile. (Comma 9) - È necessario stabilire definizioni, principi, requisiti e procedimenti comuni per determinare un quadro di riferimento chiaro e una base comune per le disposizioni dell’Unione e nazionali. (Comma 13) - Dovrebbe offrire una flessibilità sufficiente per mantenersi aggiornata sulle nuove esigenze dei consumatori in materia d’informazione e garantire l’equilibrio tra la protezione del mercato interno e le differenze nella percezione dei consumatori degli Stati membri. (Comma 16) - Tuttavia, dovrebbero essere stabiliti nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni sugli alimenti solo ove necessario, conformemente ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e sostenibilità. (Comma 19) - Gli operatori del settore alimentare potrebbero scegliere di indicare su base volontaria l’origine di un alimento per richiamare l’attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto. Anche tali indicazioni dovrebbero essere conformi a criteri armonizzati. (Comma 30) - La determinazione del paese d’origine degli alimenti si baserà su tali regole, ben note agli operatori del settore alimentare e alle amministrazioni, che dovrebbero agevolare l’applicazione della normativa. (Comma 33) Aggiornamento in base all’innovazione tecnologica - Per tenere conto dei cambiamenti e dei progressi nel settore delle informazioni sugli alimenti, si dovrebbe autorizzare la Commissione a consentire che alcune indicazioni siano rese disponibili attraverso mezzi alternativi. (Comma 23) - Alla luce della possibilità che gli alimenti contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati possano rappresentare un nuovo alimento, il quadro giuridico appropriato per tale definizione dovrebbe essere considerato. (Comma 25)

PAG. 64 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


- Le regole relative alle informazioni sugli alimenti dovrebbero poter essere adattate all’evoluzione rapida dell’ambiente sociale, economico e tecnologico. (Comma 51) Indirizzi per il futuro - Le disposizioni obbligatorie relative all’origine sono state elaborate sulla base di approcci verticali ad esempio per il miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine e l’olio d’oliva. Occorre esaminare la possibilità di estendere ad altri alimenti l’etichettatura di origine obbligatoria. Pertanto è opportuno chiedere alla Commissione di preparare relazioni sui seguenti alimenti: tipi di carni diverse dalle carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le carni usate quali ingrediente; gli alimenti non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento. (Comma 32) - Viste le specificità delle bevande alcoliche, risulta opportuno invitare la Commissione ad analizzare ulteriormente i requisiti riguardanti le informazioni per tali prodotti. (Comma 40) - È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati. (Comma 48) - Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di adottare disposizioni nazionali, salvo laddove lo autorizzi il diritto dell’Unione. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare misure nazionali su materie in esso non espressamente armonizzate. (Comma 49) - Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento. (Comma 52) - È opportuno aggiornare i riferimenti alla direttiva 90/496/CEE nel regolamento (CE) n. 1924/2006 e nel regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. (Comma 53) - Dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per adottare atti esecutivi concernenti, inter alia, le modalità di espressione di una o più indicazioni attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri, il

contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo. (Comma 59)

LE UNITÀ DI MISURA DA USARE NELLE ETICHETTE Dal 1° gennaio 2000 è obbligatorio in Italia utilizzare le unità di misura previste dal Sistema Internazionale (SI) (Direttiva 80/181/CEE del 20 dicembre 1979). Tale sistema prevede una serie di regole. Di seguito si riportano quelle significative ai fini della stesura di un’etichetta per prodotto alimentare. Nomi per esteso delle unità di misura - I nomi delle unità di misura coincidono con nomi comuni o di persona devono sempre essere scritti con lettera minuscola (joule e non Joule; caloria e non Caloria), non sono ammessi accenti o segni grafici. - di norma i nomi per esteso delle unità di misura non hanno plurale, ad eccezione di alcuni casi come joule, kilogrammo, ed ovviamente per quelle derivate (multipli e sottomultipli). Simboli delle unità di misura - I simboli devono essere scritti in minuscolo (“kg” e non “Kg” o “KG”, “g” e non “G”, “cal” e non “Cal” o “CAL”). Solo per i simboli che derivano da un nome proprio di persona (unità di misura eponima) la prima lettera (o l’unica) si scrive in carattere maiuscolo (J per i joule). I simboli non sono mai seguiti dal punto (“l” e non “l.”). Unica eccezione, il caso in cui il simbolo sia a fine di un periodo. - Il simbolo del grammo si indica con una sola lettera (“g” e non “gr”). Il simbolo del litro può essere indicato indifferentemente in maiuscolo o minuscolo (“l” o “L”). - Il simbolo di un multiplo o sottomultiplo di un’unità fondamentale è sempre scritto in lettere minuscole (“k” per abbreviazione di “chilo” ovvero multiplo di 1.000; la lettera K maiuscola si usa per la temperatura in gradi kelvin). Il multiplo o sottomultiplo si scrive facendo precedere il simbolo dell’unità da quello del prefisso; non sono ammessi spazi, punti, altri simboli grafici (per i centilitri “cl” e non “c l” o “c.l.”). Combinazioni di unità di misura e valori numerici Nei casi in cui un numero è posto accanto ad un’unità di misura la corretta sequenza è: valore numerico, uno spazio, simbolo della unità di misura (“24 J” e non “24 Joule” o “j 24), “300 g” e non “300 gr” o “g 300” o “g. 300” o “300g”).

PAG. 65 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


Altre indicazioni In una descrizione (ad esempio di una ricetta per preparare un alimento), quando l’unità di misura non segue la relativa misura deve essere espressa con il suo nome e non con il simbolo. (“Aggiungere alcuni grammi di sale” e non “Aggiungere alcuni g di sale”).

IL PESO DEGLI INGREDIENTI La tematica del peso degli ingredienti è trattata nel Regolamento in più punti; nello specifico, per gli alimenti da commercializzare nell’Unione Europea valgono le seguenti note: - per quanto concerne la quantità netta si fa riferimento all’Articolo 23 dove si specifica, tra l’altro, che “La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo”; ulteriori indicazioni di dettaglio sono specificate nell’allegato IX “Indicazione della quantità netta”; - per la tabella nutrizionale valgono le indicazioni di cui all’allegato XV “Espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale”; - per il peso degli ingredienti fare riferimento allegato VII “Disposizioni particolari relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso” e all’allegato VIII “Indicazione quantitativa degli ingredienti”. In ogni caso, alcune indicazioni sono trasversali e valgono, in termini generali, anche fuori della UE; esse devono essere approfondite con il referente locale prima di procedere ad etichettare un alimento destinato a paesi extra UE. Per le esportazioni extra UE, inoltre è necessario approfondire l’unità di misura da utilizzare e valutare la necessità di specificare: - il peso del prodotto finale a seguito della cottura (qualora ci fossero variazioni di peso significative, come ad esempio per i prodotti che a seguito della cottura assorbono molti liquidi di cottura) - il peso del prodotto privo dell’eventuale glas-

satura dei prodotti (come ad esempio il pesce congelato) - il peso del prodotto privo del liquido di governo o di copertura (es. capperi ed olive in salamoia) - il peso del prodotto privo del liquido nel quale è immerso, anche se questo è considerato un ingrediente (es. verdura sottolio, tonno in olio di oliva); considerare di indicare anche la % o il peso del liquido; - il peso consigliato di ogni porzione di prodotto pronto per il consumo; valutare anche la necessità o opportunità di specificare le porzioni per categorie particolari (es. bambini, adolescenti, anziani, donne in stato di gravidanza) - il peso del prodotto nel caso in cui subisca significativi cali di peso - le differenze di peso ammesse tra quanto dichiarato e quanto effettivamente contenuto nella confezione (scostamenti %) Inoltre, riguardo al peso degli ingredienti, il Regolamento Europeo, specifica che: - Gli ingredienti dell’alimento devono essere riportati in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento. - Articolo 18 - Va indicata, nella lista degli ingredienti la presenza di acqua aggiunta, se quest’ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito – Allegato VI ed Allegato VII - Le miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali possono essere indicate come «Farine», facendo seguire l’enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso. – Allegato VII - Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall’uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti. – Allegato VII Monica Perego

PAG. 66 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


Ricorsi al prefetto mediante PEC AMMESSA LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI AL CODICE DELLA STRADA ANCHE TRAMITE PEC Il Ministero dell’interno, Direzione centrale per gli Uffici territoriali del Governo (Prefetture) e per le autonomie locali con nota prot n. 0017166 dell’11 novembre 2014 si è pronunciato su una serie di quesiti riguardanti la possibilità di proporre ricorsi al prefetto avverso processi verbali di contestazione di violazione del codice della strada (c.d.s.) tramite posta elettronica certificata (PEC). Dalla lettura del combinato disposto dell’art. 203 del c.d.s., sulla presentazione mediante lettera

raccomandata a.r. dei suddetti ricorsi, e dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che sancisce l’equivalenza della trasmissione via PEC alla trasmissione tramite raccomandata a.r., il Ministero conclude che la presentazione del ricorso possa essere presentato anche attraverso la PEC, fermo restando che sia sottoscritto con firma digitale autenticata della persona legittimata a presentarlo o, in alternativa, rechi in allegato in formato pdf il testo del ricorso sottoscritto. Il Ministero invita altresì gli enti in indirizzo ad aggiornare in tal senso le indicazioni sui propri siti web istituzionali, qualora non si fossero già adeguati. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 67 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015

(AdT)


Autotrasporto Germania. Salario minimo garantito SOSPENSIONE DELLA NORMATIVA SUL SALARIO MINIMO PER I TRASPORTI IN TRANSITO Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di cui all’epigrafe e, in particolare, alla circolare prot. 11/AdT del 22 gennaio 2015, per segnalare che la Germania ha comunicato di voler di sospendere l’applicazione delle norme sul salario minimo li-

mitatamente ai veicoli con targa estera in transito sul proprio territorio. Tale decisione è stata comunicata dal Ministro del lavoro tedesco a seguito delle rimostranze espresse in sede di Commissione europea da parte di alcuni Stati dell’Europa dell’Est, in primis la Polonia. Pertanto, per quanto riguarda il settore dell’autotrasporto in conto terzi la normativa tedesca sul salario minimo rimane in vigore per i trasporti internazionali con origine o destinazione in Germania e per i trasporti in regime di cabotaggio eseguiti in quel Paese.

PAG. 68 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015

(AdT)


Autotrasporto c/t. Idoneità finanziaria DIMOSTRAZIONE MEDIANTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. CHIARIMENTI MINISTERIALI Con circolare prot. 1807 del 28 gennaio 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha fornito i primi chiarimenti sulla norma introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in materia di utilizzo della polizza di assicurazione della responsabilità professionale per dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria da parte delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (v. Apinforma n. 1/2015, pp. 44-47). L’art.1, co. 251, della legge 190/2015 ha, infatti, stabilito che dal 1° gennaio 2015: - le imprese di autotrasporto che chiedano l’autorizzazione all’esercizio della professione, possono utilizzare la citata polizza per dimostrare l’idoneità finanziaria soltanto nei primi due anni di attività; a partire dal terzo anno la dimostrazione del requisito può avvenire soltanto tramite l’attestazione rilasciata dal revisore contabile sulla base dei conti annuali dell’impresa o, in alternativa, con fidejussione bancaria o assicurativa; quest’ultima, come precisa la circolare del Ministero, da intendersi rilasciata da banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi; - le polizze di assicurazione di responsabilità professionale già presentate dalle imprese di autotrasporto, autorizzate o che hanno chiesto l’autorizzazione all’esercizio della professione al 31 dicembre 2014, restano valide fino alla scadenza con esclusione del rinnovo tacito o espresso. Il Ministero, dopo aver preso atto che: - nell’immediato, molte imprese di autotrasporto hanno avuto difficoltà ad adeguarsi a questa disposizione; - le polizze stipulate alla data del 1° gennaio 2015, sono state comunque emesse nel ri-

spetto delle disposizioni vigenti all’epoca; ha fornito le precisazioni che seguono. a) Le polizze di responsabilità professionale stipulate entro il 31 dicembre 2014, devono essere accettate dai competenti uffici della Motorizzazione civile ai fini della dimostrazione dell’idoneità finanziaria, anche se presentate dopo questa data. La circolare pone un limite di 45 giorni con decorrenza dal 1° gennaio 2015, entro il quale queste polizze vanno presentate ai suddetti uffici - e, pertanto, entro il 15 febbraio 2015 - fermo restando la validità fino all’effettiva scadenza annuale con esclusione di rinnovo espresso o tacito; se queste polizze vengono presentate da una nuova impresa, la validità non potrà superare i due anni consentiti dalla norma. b) Le imprese che, nel 2014, avevano dimostrato l’idoneità finanziaria tramite la polizza in argomento, possono utilizzare questo strumento per un altro anno, anche qui escludendo qualsiasi possibilità di rinnovo espresso o tacito. c) Le polizze che riportino scadenze superiore all’anno, sono valide fino alla prossima scadenza annuale dell’idoneità finanziaria, sempre con esclusione di rinnovo espresso o tacito e fatta salva, ovviamente, la facoltà per le nuove imprese di dimostrare il requisito mediante polizza assicurativa nei limiti del biennio; d) Per i veicoli di nuova acquisizione, le imprese alle quali è stato consentito l’utilizzo della polizza di responsabilità professionale, possono avvalersi di questo strumento anche per integrare l’idoneità finanziaria; la scadenza di tale integrazione coincide con quella della polizza principale. Infine, la circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 13 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 sull’accesso alla professione di autotrasportatore, qualora sia accertata la mancanza del requisito dell’idoneità finanziaria, potranno assegnare all’impresa un termine non superiore a 6 mesi per regolarizzarsi. Il testo della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

PAG. 69 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


Autotrasporto c/t. Esami di accesso alla professione SCADENZA DEGLI ESAMI SECONDO LE “VECCHIE NORME”

Con nota prot. n. 0001812 del 28 gennaio 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale ha ricordato che il 31 dicembre 2014 è terminata la possibilità per le Commissioni di esame di organizzare le prove con i vecchi quiz e prove pratiche (c.d. esami “vecchie norme”, di cui al decreto dirigenziale 14 gennaio 2008), per coloro che sono in possesso di attestati di frequenza ai corsi di preparazione iniziati prima del 1° ottobre 2013. Nel confermare, quindi, che dal 1° gennaio 2015

le commissioni d’esame svolgeranno le prove ed esclusivamente con i nuovi quiz e casi concreti (di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013), la nota ministeriale consente ai candidati che sono ancora in possesso degli attestati di frequenza dei corsi iniziati prima del 1° ottobre 2013, di poter sostenere gli esami ma secondo le “nuove norme”, cioè, con i nuovi quiz e prove pratiche. Tale possibilità è consentita, previa sottoscrizione di atto di consapevolezza della suddetta circostanza, fino al 31 dicembre 2016, quando il loro attestato di frequenza del corso perderà validità, per la scadenza triennale di cui alla circolare congiunta del Ministero e del Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi n. 9 del 16 dicembre 2013. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

PAG. 70 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI DICEMBRE 2014

(C)

ANNI E MESI 2013

2014

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

0,6

3,0

n. 21 del 27 gennaio 2014

Dicembre

107,1

Media

107,0

Gennaio

107,3

0,6

2,8

n. 53 del 5 marzo 2014

Febbraio

107,2

0,5

2,3

n. 75 del 31 marzo 2014

Marzo

107,2

0,3

1,9

n. 94 del 23 aprile 2014

Aprile

107,4

0,5

1,6

n. 133 dell’11 giugno 2014

Maggio

107,3

0,4

1,6

n. 142 del 21 giugno 2014

Giugno

107,4

0,3

1,5

n. 171 del 25 luglio 2014

Luglio

107,3

0,1

1,3

n. 194 del 22 agosto 2014

Agosto

107,5

-0,1

1,0

n. 220 del 22 settembre 2014

Settembre

107,1

-0,1

0,7

n. 248 del 24 ottobre 2014

Ottobre

107,2

0,1

0,8

n. 276 del 27 novembre 2014

Novembre

107,0

0,2

0,8

n. 297 del 23 dicembre 2014

Dicembre

107,0

-0,1

0,5

n. 20 del 26 gennaio 2015

Media

107,2

PAG. 71 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


Scadenze aziendali marzo 2015 LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI MARZO

LUNEDÌ 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° febbraio 2015 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 gennaio 2015. COMUNICAZIONE IVA - TELEMATICO - Scade il termine, per la trasmissione telematica della comunicazione annuale Iva. STAMPATI FISCALI - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuati nell’anno 2014 da parte delle tipografie e dei soggetti autorizzati alla rivendita. CERTIFICAZIONE UTILI - Scade il termine per la consegna ai soci delle certificazioni delle somme corrisposte nel 2014 dalle società a titolo di dividendo, utile o compenso per associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto. CERTIFICAZIONE UNICA - Scade il termine per la consegna, da parte dei sostituti d’imposta, della certificazione CU attestante i redditi di lavoro dipendente, assimilato, di provvigioni e di lavoro autonomo corrisposti nell’anno precedente. CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI - Scade il termine per la consegna ai percettori della certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel 2014. CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI E PROVVIGIONI - Scade il termine per la consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo ed ai percettori di provvigioni della certificazione attestante i redditi corrisposti nel 2014.

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Scade il termine per versare i contributi trimestrali (1° trimestre 2015) all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali (FASI). CONGUAGLIO IRPEF - Termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2014. Pertanto non è possibile fare il conguaglio con le retribuzioni del mese di febbraio se queste vengono erogate nei primi giorni del mese di marzo. Le ritenute relative al conguaglio effettuato in febbraio devono essere versate entro il 16 marzo; il codice per il versamento su mod. F24 è il 1014. INAIL – riduzione dei tassi di premio per prevenzione - Per i datori di lavoro, con almeno 2 anni di attività, che abbiano effettuato interventi migliorativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, scade il termine annuale per la presentazione mediante mod. OT/24 alla competente sede territoriale dell’Inail della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al 5% o al 10% in relazione al numero dei dipendenti.

LUNEDÌ 9 RICEZIONE DEI MODELLI 730/4 - Scade il termine da parte dei sostituti d’imposta, per trasmettere all’amministrazione finanziaria i dati sulla sede cui s’intende ricevere i risultati contabili emersi dall’elaborazione dei modelli 730 da parte dei propri dipendenti e collaboratori. CERTIFICAZIONE UNICA - Termine per l’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2015.

LUNEDÌ 16 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termi-

PAG. 72 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


ne per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

ressi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO - Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 30,72% per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 23,5% per i soggetti titolari di pensione diretta, indiretta e per i soggetti già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa. I contribuenti che non presentano la dichiarazione Iva in via “autonoma”, in quanto tenuti alla redazione del modello Unico, possono effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine di pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione unificata, maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta da parte delle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile. La misura della tassa è di: - € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2015, risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90; - € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2015, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2014. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazioni in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e inte-

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2014 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2014. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenute ai dipendenti sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle rite-

PAG. 73 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


nute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2015. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24.

TRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente.

INPS/CIG – INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. INPS – FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. IRPEF - CONGUAGLIO FISCALE 2014 - Termine ultimo per il versamento delle ritenute per le aziende che hanno effettuato il conguaglio dell’IRPEF per il 2014 entro il 28 febbraio 2015. Il codice tributo è il 1013. FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre gennaio/febbraio 2015. INPS - RECUPERO INCENTIVI - Scade il termine entro cui i datori di lavoro possono recuperare gli sgravi non goduti per l’assunzione di donne con contratto di inserimento di cui all’art.54 c.1 lett. e) del D.Lgs. 276/2003 (ora abrogato): le modalità sono dettate nella circolare INPS n.166 del 5 dicembre 2013.

SABATO 21 FONDAPI - Scadenza versamento Fondapi per il bimestre gennaio/febbraio 2015.

MARTEDÌ 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2015 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 28 febbraio 2015. MODELLO EAS - Scade il termine per comunicare eventuali variazioni soggettive ed oggettive riguardanti gli enti non commerciali. FATTURAZIONE ELETTRONICA P A - Da oggi decorre l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti commerciali con tutte le amministrazioni pubbliche. LAVORI USURANTI (D.LGS. 67/2011) - Scade il termine per la presentazione annuale telematica del Modello LAV – US per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto attività lavorative usuranti con riferimento all’anno precedente (comprese quelle notturne, quelle a catena e gli autisti di mezzi con più di nove passeggeri). AGENTI RAPPRESENTANTI VERSAMENTI ANNUALI AL FIRR - Scade il termine per il versamento annuale del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) all’ENASARCO. Il versamento varia a seconda degli scaglioni di provvigioni e tenuto conto se l’agente è monomandatario o plurimandatario.

MERCOLEDÌ 25

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di febbraio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’IN-

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente.

PAG. 74 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015


ASSISTENZA FISCALE - Scade il termine per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate per la ricezione in via tele-

matica dei dati relativi ai 730-4 per il 2015.

PAG. 75 - APINFORMA / Organizzazione - numero 3 - 14 febbraio 2015

(PZ – FT)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.