Apinforma n. 3 del 15 febbraio 2016

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 3 15 febbraio 2016

IN PRIMO PIANO SICUREZZA E AMBIENTE

MUD 2016

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 3 15 febbraio 2016

Sommario Gli interventi nel comparto immobiliare della finanziaria FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

Note di variazione Iva

14

La dichiarazione annuale Iva

16

Incentivi del Fondo Gorizia 2016

23

Domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria

24

Certificazione Unica 2016

28

MUD 2016

30

Albo Nazionale Gestori Ambientali

34

Gas tossici

35

SOA: rinnovo per l’Elettro Tecnica Persello

36

Obblighi di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni

37

Al Governo l’attuazione delle direttive europee (1a parte)

40


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

43

Riassetto dell’attività di autotrasporto c/t

45

Legislazione alimentare

54

Codice della strada. Depenalizzazioni

57

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

59

Scadenze aziendali marzo 2016

60

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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Gli interventi nel comparto immobiliare della finanziaria NUMEROSE LE NOVITÀ FINALIZZATE AL RILANCIO DELLE IMPRESE E ALLA RIDUZIONE DELL’IMPOSIZIONE La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha previsto diversi interventi riservati al comparto immobiliare. L’obiettivo è quello di rianimare il comparto delle costruzioni prevedendo l’esenzione da tassazione dell’abitazione principale, interventi agevolativi per l’acquisto della casa da parte dei giovani e provvedimenti per favorire l’invenduto delle imprese di costruzioni. Di seguito analizzeremo quelli di maggior interesse considerando anche i chiarimenti forniti a Telefisco, l’incontro annuale della stampa specializzata con i funzionari dell’amministrazione finanziaria, nel quale vengono forniti numerosi chiarimenti.

IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI (ART. 1 COMMA 10, LETT. B) Viene prevista la riduzione della base imponibile Imu del 50% nei casi in cui l’abitazione (escluse quelle di lusso A/1, A/8 e A/9) siano concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre-figlio). Il beneficio spetta alle seguenti condizioni: - l’alloggio deve essere destinato ad abitazione principale da parte del comodatario; - il contratto di comodato deve essere registrato; - il comodante possieda, oltre all’immobile concesso in comodato, un altro alloggio nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale (escluse quelle di lusso A/1, A/8 e A/9). Per beneficiare della riduzione è richiesta la presentazione della dichiarazione Imu per attestare il possesso dei requisiti. Non è detto che si tratti di una disposizione di favore per i contribuenti perché contemporaneamente è stata abrogata la possibilità, per i Comuni, di disporre con proprio regolamento l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti. Queste abitazioni

dal 2016 saranno soggette all’aliquota ordinaria salvo che non vengano rispettate le condizioni di cui sopra. Con riferimento alla terza condizione è stato chiarito che il comodante deve possedere, oltre alla propria abitazione principale, la sola abitazione da dare in comodato. Ne consegue che sono esclusi terreni, negozi o garage che potranno essere nella disponibilità del comodante senza perdere il diritto all’agevolazione.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI (ART. 1 COMMA 53) Dal 2016 non saranno più soggetti all’Imu i terreni agricoli situati in zone montane o collinari ubicate nei comuni elencati nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 9/1993. Sono inoltre esonerati i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali a prescindere dalla loro ubicazione nonché quelli ubicati nelle isole minori e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. Per individuare i comuni montani o di collina non si farà più riferimento all’elenco predisposto dall’Istat al quale le amministrazioni locali hanno fatto riferimento per il 2015 bensì, appunto, alla circolare 9/1993. Qualora nell’elenco, a fianco del comune non sia riportata alcuna annotazione l’esenzione opera per l’intero territorio se invece è riportata l’annotazione “PD” (parzialmente delimitato) l’esenzione opera su una parte circoscritta del territorio. Da quest’anno pertanto i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa previdenza, saranno esonerati dal pagamento dell’Imu indipendentemente dalla loro ubicazione.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (ART. 1 COMMA 53) Previsto uno sconto Imu del 25% per i fabbricati locati a canone concordato. In particolare, viene previsto che per gli immobili locati a canone concordato l’imposta sia determinata in base all’aliquota prevista dal Comune, è versata nella misura del 75%. Questa possibilità riguarda tutti gli im-

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mobili abitativi anche quindi quelli che non sono utilizzati come prima casa ma limitatamente ai comuni per i quali sono previsti contratti di locazione a canone concordato. Questa misura si aggiunge a quella applicata ai medesimi fabbricati locati a canone concordato, riguardante la cedolare secca, con aliquota ridotta al 10% per il quinquennio 2014 – 2017. Segnaliamo che questa riduzione d’imposta richiede la presentazione della dichiarazione Imu.

IMU MACCHINARI IMBULLONATI (ART. 1 COMMI 21 E 24) I macchinari e impianti cosiddetti imbullonati non concorreranno più alla formazione della rendita catastale per i fabbricati a destinazione speciale iscritti nelle categorie D ed E. Per godere del beneficio sarà necessario richiedere un nuovo provvedimento catastale in tempi brevi. Solo gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, infatti, avranno effetti retroattivi al 1° gennaio 2016 sulle rendite rideterminate. In definitiva non rientreranno più nella stima dell’immobile i carroponte, i generatori di corrente, le gru, i sistemi robotizzati, le macchine continue per la pressatura o la tornitura, gli impianti di laminazione, gli altiforni e tutte le componenti impiantistiche che assicurano all’unità immobiliare un’autonomia funzionale e reddituale. Naturalmente il ricalcolo delle rendite produrrà la riduzione dell’imposizione indiretta, in particolare dell’Imu e della Tasi. A questo proposito segnaliamo che l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 2 del 1° febbraio 2016 ha fornito importanti chiarimenti sull’argomento. Nella legge di Stabilità non è stata recepita la disposizione che prevedeva l’aumento dal 20% al 50% della parte di Imu pagata sugli immobili strumentali deducibile dalle imposte sui redditi e dall’Irap.

ESCLUSIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE (ART. 1 COMMA 14) Viene prevista l’eliminazione della Tasi sulla casa adibita ad “abitazione principale”. Dal 1° gennaio 2016, pertanto, la prima casa non sconta più alcun prelievo locale di carattere patrimoniale, né Imu né Tasi. L’eliminazione interessa tutte le prime case ad esclusione di quelle considerate di lusso rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’esenzione opera anche per i detentori a qualsiasi titolo, come la locazione o il comodato, di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. E’ stata in pratica eliminata la quota Tasi a carico degli inquilini qualora questi abbiano

destinato la casa locata a propria abitazione principale. La quota a carico del proprietario viceversa rimane nella percentuale fissata dal Comune o in assenza di fissazione nella misura del 90%. Per le abitazioni di lusso si continua ad applicare l’Imu con l’aliquota approvata nel 2015 e la detrazione di 200 euro.

TASI IMPRESE EDILI (ART. 1 COMMA 14) Fissata all’1 per mille l’aliquota base della Tasi per i beni merce delle imprese edili. Si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. La riduzione rimane fintanto che rimane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai Comuni è riconosciuta la possibilità per queste fattispecie di alzare l’aliquota fino ad un massimo del 2,5 per mille oppure di azzerarla.

TASI INQUILINI A CANONE CONCORDATO (ART. 1 COMMA 54) Similmente a quanto previsto per l’Imu anche per la Tasi viene previsto uno sconto del 25% per i fabbricati locati a canone concordato. Viene, infatti, previsto che per gli immobili locati a canone concordato l’imposta, determinata in base all’aliquota prevista dal Comune, sia versata nella misura del 75%. In realtà molti comuni per queste situazioni avevano già previsto delle facilitazioni.

IVA E REGISTRO PER RIACQUISTO PRIMA CASA (ART. 1 COMMA 55) Le riduzioni per l’acquisto della prima casa, vale a dire l’imposta di registro al 2% e Iva al 4%, sono applicabili anche nelle ipotesi di riacquisto di una nuova abitazione, a condizione che la prima casa già posseduta, sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. In generale la norma richiede che nell’atto di acquisto della prima abitazione l’acquirente dichiari di non essere proprietario di altra abitazione per cui abbia già beneficiato delle relative agevolazioni. Ora tale condizione viene meno a patto che la vecchia abitazione, acquistata anch’essa con l’agevolazione, sia ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. In forza del rimando contenuto nei numeri 21 e 39 della Tabella A, Parte II allegata al DPR 633/72, la modifica produce effetti anche ai fini Iva, applicando conseguentemente l’aliquota del 4%. La riduzione delle imposte opera anche nell’ipotesi in cui la nuova casa non sia acquisita tramite contratto di acquisto ma tramite una donazione. Telefisco ha chiarito che alla luce di queste nuo-

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ve regole, l’agevolazione sarà estensibile anche al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa previsto dall’art. 7 della legge 448/98. In pratica nei casi in cui un soggetto ceda la prima casa per la quale aveva beneficiato delle relative agevolazioni, ha diritto ad un credito d’imposta fino a concorrenza delle imposte indirette pagate per il primo acquisto, a patto che il nuovo acquisto sia effettuato entro un anno dalla prima cessione. Come dicevamo alla luce delle novità apportate dalla legge di stabilità l’amministrazione finanziaria ritiene possibile beneficiare del credito d’imposta anche nell’ipotesi rovesciata, vale a dire nei casi in cui prima acquisto una nuova prima casa ed entro un anno provvedo alla cessione di quella vecchia.

BONUS ACQUISTO ABITAZIONE IN CLASSE A O B (ART. 1 COMMA 56) Viene introdotta una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva dovuta sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta nel quale viene fatto l’acquisto e nei successivi 9. Il beneficio spetta solo alle persone fisiche che effettuano acquisti nel 2016 di abitazioni di classe energetica A o B di nuova costruzione a prescindere dall’utilizzo cui sono destinate. Potranno pertanto riguardare prime case, abitazioni da dare in affitto o da tenere a disposizione e a prescindere anche dalla loro classificazione catastale, comprendendo conseguentemente anche gli immobili di lusso. Deve trattarsi di immobili nuovi e non ristrutturati Su un acquisto di un’abitazione di 250.000 euro di prezzo, il contribuente potrà risparmiare: - 5.000 euro complessivi (500 euro l’anno) se si tratta di prima casa (50% del 4% di 250.000); - 10.000 euro complessivi (1.250 euro l’anno) se si tratta di seconda casa (50% del 10% di 250.000). Segnaliamo che non è detraibile l’Iva pagata in acconto nel 2015 con acquisto perfezionato nel 2016 perché vale il criterio di cassa. Allo stesso modo non è agevolabile l’acconto pagato nel 2016 riferito ad un rogito che si farà nel 2017 perché in questo caso non viene soddisfatta la condizione che l’acquisto sia effettuato nel 2016. E’ invece detraibile l’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni costruite da più di cinque anni da imprese costruttrici. In questi casi però è necessario che l’impresa eserciti l’opzione per l’applicazione dell’Iva in luogo dell’esenzione.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (ART. 1 COMMA 74) Prorogate di un anno le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Per queste detrazioni sono rimasti invariati anche i limiti di spesa agevolati di 96.000 euro. In assenza della proroga la detrazione, contenuta nell’art. 16 - bis del TUIR, sarebbe stata ridotta al 36% con una riduzione del limite di spesa a 48.000 euro. Tra gli interventi di recupero sono stati inclusi anche quelli afferenti l’eliminazione delle barriere architettoniche e quelli volti a prevenire atti illeciti di terzi, gli impianti fotovoltaici la cui energia sia destinata all’autoconsumo e la rimozione dell’amianto. La proroga riguarda anche la detrazione riferita all’acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie che provvedono entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile. In questi casi la detrazione del 50% viene calcolata forfetariamente su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Rimane confermata nella misura dell’8% la ritenuta d’acconto applicabile sui bonifici bancari o postali.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (ART. 1 COMMA 74) Confermato fino al 31 dicembre 2016 anche il bonus mobili, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione. Questa detrazione non richiede che l’intervento di ristrutturazione edilizia sia effettuato nell’anno in corso ma è sufficiente che l’immobile sia stato oggetto d’intervento dopo il 26 giugno 2012.

BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE (ART. 1 COMMA 75) Per le giovani coppie la legge di Stabilità ha riconosciuto una nuova detrazione per l’acquisto, nel 2016, di mobili da destinare all’arredamento dell’abitazione principale. Per quanto riguarda il collegamento con l’acquisto della prima casa la norma non

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fissa limitazioni di carattere temporale, pertanto si dovranno attendere i chiarimenti del caso. Per giovani coppie si intendono quelle costituenti un nucleo familiare formato da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito un nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non superi i 35 anni di età. Il bonus è riservato agli acquisti posti in essere nel 2016 e deve essere ripartito in 10 quote annuali. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta ed entro un limite massimo di 16.000 euro. Questa nuova detrazione riguarda solo l’acquisto di mobili e non gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il bonus per le giovani coppie non è cumulabile con l’incentivo ordinario per mobili ed elettrodomestici legato ad interventi di ristrutturazione edilizia.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ART. 1 COMMA 74) E’ stata prorogata per tutto l’anno 2016 la detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica pari al 65% delle spese sostenute. Segnaliamo che la detrazione è usufruibile anche per le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili. E’ stata inoltre introdotta la possibilità di usufruire della detrazione in argomento anche per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative finalizzate ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici e garantire un efficiente funzionamento degli impianti. Questi strumenti devono consentire di accendere e spegnere settimanalmente l’impianto da remoto.

SICUREZZA ANTISISMICA (ART. 1 COMMA 74 LETT. C) Prorogata di un altro anno anche la detrazione del 65% per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche per gli immobili che si trovano in zone ad alta pericolosità, a patto che siano adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive. Le zone ad alta pericolosità sismica sono individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3274/2003.

REGIME ALTERNATIVO SOGGETTI DEBOLI (ART. 1 COMMA 87) Per le persone fisiche appartenenti alle “Fasce deboli” è stato introdotto un regime alternativo di

fruizione della detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica eseguiti nel 2016 sulle parti comuni condominiali. Per questi soggetti, in luogo della detrazione spettante, sarà possibile cedere il corrispondente credito fiscale ai fornitori che hanno eseguito i lavori. Operativamente tale cessione sarà disciplinata da apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016. Questa possibilità di trasformazione e cessione è riconosciuta: - ai pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui; - ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore o uguale a 8.000 euro annui; - ai soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente inferiori o uguali a 4.800 euro annui. Per tutte queste tipologie d’intervento rimane la ritenuta dell’8% sui relativi bonifici di pagamento.

LEASING ABITATIVO (ART. 1 COMMI DA 76 A 84) Viene introdotto un nuovo contratto di leasing abitativo riconoscendo, fino al 2020, una detrazione Irpef per l’acquisto dell’abitazione principale. In realtà nel nostro ordinamento non esisteva una normativa contenente la definizione di contratto di locazione finanziaria. La legge di stabilità ha codificato una particolare tipologia di leasing abitativo, dotandolo di alcuni vantaggi fiscali. Il soggetto concedente deve necessariamente essere una banca o altro intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 del Testo unico bancario, il quale si obbliga verso il proprio cliente ad acquistare o a far costruire un edificio abitativo, secondo le istruzioni dell’utilizzatore. Si può trattare di abitazioni nuove o usate nonché di abitazioni cedute da impresa di costruzioni, da altra non di costruzioni o da soggetto che non esercita attività d’impresa. L’utilizzatore deve in ogni caso destinare l’immobile ad abitazione principale. Al nuovo contratto di leasing, similmente a quanto previsto per i mutui ipotecari, è riconosciuta la possibilità di sospendere i pagamenti dei canoni ai sensi dell’art. 2 comma 476 della legge 244/2007. L’utilizzatore ha diritto alla sospensione del pagamento dei canoni nei seguenti due casi: 1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, salvo i casi di risoluzione consensuale o di maturazione al diritto alla pensione; 2. cessazione del rapporto di agenzia, di rappresentanze commerciali o di altri rapporti di col-

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laborazione che si concretizzino in una prestazione continuativa e prevalente ancorché non di carattere subordinato. La sospensione del pagamento dei canoni, rispettate le condizioni di cui sopra, può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto contrattuale per un periodo non superiore a 12 mesi. L’acquisto dell’immobile tramite leasing abitativo non è inoltre soggetto all’azione revocatoria fallimentare in caso di default del fornitore. Al fine di uniformare il trattamento fiscale dell’acquisto dell’abitazione principale con un leasing a quello tramite mutuo ipotecario, a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, la detrazione Irpef del 19% prevista dall’art. 15 del TUIR, viene estesa: - ai canoni derivanti dal contratto di leasing per un importo non superiore a 8.000 euro l’anno; - al prezzo di riscatto dell’abitazione, per un importo non superiore a 20.000 euro. Si ricorda che l’art. 15 del TUIR prevede per gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari, relativi all’acquisto dell’abitazione principale, la deducibilità in misura pari al 19% entro un limite massimo di 4.000 euro annui. La medesima detrazione viene riconosciuta anche ai soggetti di età superiore ai 35 anni sempre con un reddito massimo di 55.000 euro in questi casi tuttavia i limiti sono dimezzati nel senso che l’importo dei canoni è ridotto a 4.000 euro annui e il prezzo di riscatto a 10.000 euro. Queste agevolazioni sono efficaci a partire dai contratti conclusi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020. Negli importi di cui sopra vanno considerate sia la quota capitale sia quella interessi. Per le società di leasing o comunque per gli intermediari finanziari che acquistano abitazioni non di lusso da concederle in leasing a soggetti in possesso dei requisiti prima casa, è prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1,5% in luogo di quella ordinaria del 9%.

Sul fronte Iva l’acquisto da parte della società di leasing di abitazioni non di lusso cedute dalle imprese costruttrici entro 5 anni dalla costruzione, sconteranno l’aliquota del 4%. La dichiarazione attestante il diritto all’agevolazione prima casa potrà essere resa dall’utilizzatore sia nell’atto di acquisto della società di leasing, intervenendo volontariamente nell’atto, sia nel contratto di locazione finanziaria. In quest’ultimo caso il contratto di leasing deve essere allegato all’atto di acquisto dell’immobile scelto dall’utilizzatore.

CONSORZI - SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE (ART. 1 COMMA 128) Nei casi in cui un consorzio risulti aggiudicatario di un lavoro pubblico e sia tenuto a fatturare alla Stazione appaltante in regime di split payment, i consorziati dovranno fatturare, a loro volta, le partecipazioni al consorzio in reverse charge. Con questa disposizione sarà risolto il problema della posizione di credito in cui si viene a trovare il consorzio a seguito dell’entrata in vigore dello split payment, scaricando forti tensioni finanziarie sui consorziati. Si tratta tuttavia di una previsione che sarà efficace solo dopo l’autorizzazione da parte della UE della deroga ex art. 398 della Direttiva 2006/112/UE.

BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI (ART. 1 COMMA 320) Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro per le spese sostenute nel 2016 per il recupero delle strutture alberghiere, anche nelle ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell’edificio. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità, quindi entro il 1° aprile 2016, dovranno essere individuate le modalità operative del credito con appositi decreti ministeriali.

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(PZ)



Note di variazione Iva NUOVE REGOLE PER LE PROCEDURE CONCORSUALI

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha previsto, all’art. 1 commi 126 e 127 una sostanziale riscrittura dell’art. 26 del DPR 633/72. Si tratta della norma che regolamenta le note di variazione, vale a dire le situazioni in cui successivamente all’emissione di una fattura si presenta la necessità di variare in più o in meno l’imponibile. La riscrittura ha riguardato per lo più le situazioni in cui il cessionario o committente sia assoggettato a procedura concorsuale ma ha affrontato anche il tema delle procedure esecutive individuali. Importante sottolineare che mentre per le prime l’entrata in vigore riguarderà le procedure aperte dopo il 31 dicembre 2016, per le seconde, vale a dire quelle individuali, è previsto che hanno natura interpretativa e quindi sono applicabili anche per il passato. Da qui l’importanza di comprendere la portata delle nuove disposizioni da subito. In caso di procedure concorsuali tipiche, vale a dire fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria, la nota di variazione potrà essere emessa dalla data di efficacia delle stesse. Per le procedure di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182-bis la nota potrà essere emessa dalla data di omologa, mentre nei casi di piano attestato di cui all’art. 67, dalla data della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese. Questo sostanzialmente è la griglia dei termini a partire dai quali il prestatore o cedente potrà, dal prossimo anno, emettere la nota di credito, riducendo conseguentemente la propria esposizione debitoria nei confronti dell’erario. La nota di credito potrà essere emessa per l’intero importo fatturato oppure per un importo parziale, sulla base della previsione d’incasso, indicando in ogni caso sia l’imponibile che l’imposta.

Il recupero dell’imposta da parte del cedente o prestatore avverrà tramite la registrazione con segno meno della nota stessa nel registro delle fatture emesse. Per quanto concerne il committente o acquirente la norma prevede che la nota sia registrata a sua volta nel registro delle fatture emesse o in quello degli acquisti con segno meno, rendendosi così debitore della relativa imposta e conseguentemente aumentando il debito Iva nei confronti dell’erario. Quest’ultima procedura contabile, tuttavia, non sarà applicabile nei casi in cui la nota di credito sia emessa nei confronti di soggetti interessati alle procedure concorsuali elencate nel comma 11 del nuovo articolo 26, vale a dire fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria. In questi casi, infatti l’organo della procedura che riceve la nota di credito non sarà tenuto alla sua registrazione e conseguentemente non si renderà debitore nei confronti dell’erario scaricando sulla Stato il mancato versamento dell’Iva. Questa precisazione assume un ruolo importante con riferimento agli adempimenti contabili alla luce del fatto che le note di accredito dal prossimo anno potranno essere emesse all’inizio delle procedure concorsuali e non come accade oggi alla fine. Sostanzialmente il curatore o il commissario nominato nella procedura, dal prossimo anno potranno ignorare le note di credito ricevute. Con riferimento invece alle imprese interessate da ristrutturazioni del debito (art. 182 – bis) o da piani attestati (art. 67), saranno tenute a registrare con il segno meno le note di accredito che riceveranno dai propri fornitori rendendosi conseguentemente debitori dell’imposta nei confronti dell’erario. In questi casi la governance dell’impresa non viene trasferita ad un organo ad hoc come per le procedure concorsuali tipiche, ma rimane nelle mani dell’organo amministrativo ordinario, in quanto l’impresa continua l’attività. Questa situazione inevitabilmente produrrà importanti conseguenze in termini di tenuta dei piani di ristrutturazione i quali dovranno considerare l’imposta da versare sulla parte stralciata. Con riferimento alle procedure individuali rimaste infruttuose, abbiamo già ricordato che le modifiche apportate all’art. 26 hanno natura in-

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terpretativa e quindi valgono anche per il passato. Più precisamente il nuovo comma 4, lett. b) dell’articolo 26 disciplina in maniera più puntuale le procedure esecutive individuali introducendo, al comma 12, disposizioni atte a chiarire quando si intende realizzata la condizione di infruttuosità. Infruttuosità il cui momento assume un’importanza fondamentale perché coincide con quello in cui è possibile emettere la nota di credito. Di seguito riportiamo le condizioni che devono essere rispettate: - nelle ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

- nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario, risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; - nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Ovviamente nei casi in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, si riesca ad incassare in tutto o in parte il corrispettivo si dovrà emettere una nota di debito.

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La dichiarazione annuale Iva a partire dal 16 marzo. Rimane salva comunque la possibilità di rateizzazione.

APPROVATI IN VIA DEFINITIVA IL MODELLO E LE ISTRUZIONI

PREMESSA Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2016, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva/2016 e le relative istruzioni. Di seguito andremo ad analizzare le novità di maggior interesse introdotte nel modello.

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO ANNUALE L’articolo 10 del D.L. 78/2009 ha previsto che l’utilizzo di crediti Iva in compensazione d’importo superiore a 5.000 euro, può essere fatta a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Per consentire l’utilizzo del credito Iva il prima possibile, si può anticipare a febbraio il termine iniziale di presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, consentendo così la compensazione a partire dal 16 marzo. In realtà la legge di Stabilità 2015 aveva da un lato previsto l’eliminazione della comunicazione Iva e l’anticipazione della dichiarazione annuale a febbraio. Tuttavia il D.L. 192/2014 ha previsto il differimento di un anno sia dell’abrogazione della comunicazione sia dell’anticipazione della dichiarazione Iva a febbraio. In definitiva anche per quest’anno entro febbraio si deve trasmettere la comunicazione ed entro settembre la dichiarazione annuale unitamente al modello Unico. La possibilità di trasmettere la dichiarazione annuale nel mese di febbraio è riconosciuta anche ai contribuenti che presentano un saldo Iva a debito senza tuttavia poter beneficare del differimento del termine per il versamento dell’imposta. Sostanzialmente ai soggetti con imposta a debito, se presentano la dichiarazione a febbraio, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva, ma saranno tenuti al versamento dell’imposta

IL MODELLO L’Agenzia delle entrate con il citato provvedimento del 15 gennaio 2016 ha approvato i seguenti modelli di dichiarazione: - Mod. Iva ordinario; - Mod. Iva BASE vale a dire la versione semplificata utilizzabile dai contribuenti con situazioni poco complesse. Non si segnalano particolari modifiche alla struttura del modello, è stata mantenuta la consueta struttura modulare. Anche quest’anno, la dichiarazione può essere inclusa nel modello di dichiarazione unificata, mentre il frontespizio deve essere presentato solo nel caso di dichiarazione autonoma. Si ricorda che il modello deve essere trasmesso anche dai soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente o si sono avvalsi del rappresentante fiscale.

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La dichiarazione deve essere presentata unicamente attraverso il canale telematico. L’eventuale presentazione del modello cartaceo in banca o posta, è considerata non conforme rendendo applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro. La trasmissione telematica interessa anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi del: - servizio Entratel, qualora il contribuente abbia l’obbligo di presentare il modello 770 in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20; - servizio Internet (Fisconline) nel caso di obbligo di presentazione del modello 770 per un numero di soggetti non superiore a 20. I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini Iva nel territorio dello Stato, presenteranno la dichiarazione esclusivamente tramite Entratel. La presentazione della dichiarazione in via auto-

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noma è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti quali: - le società e altri soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare; - i soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2015; - le società controllanti e controllate, che effettuano la liquidazione dell’Iva di gruppo; - i curatori fallimentari e i commissari liquidatori; - i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; - i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR 633/72; - particolari soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto soggetti a ritenute a titolo d’imposta; - i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2015, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell’operazione intervenuta.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE Le istruzioni ministeriali prevedono che le dichiarazioni, a prescindere dalle modalità di presentazione in forma unificata o meno, devono essere presentate entro il 30 settembre 2015. La data di presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data di decorrenza del termine per iniziare ad effettuare le compensazioni con il modello F24 per importi superiori a 5.000 euro. Così nei casi in cui si presenti la dichiarazione annuale il 1° marzo 2016, il diritto alla compensazione inizierà a decorrere dal 16 del mese successivo e quindi dal 16 aprile 2016. Per beneficiare della compensazione dal 16 marzo 2016, come già accennato, era necessario presentare la dichiarazione entro il 29 febbraio 2016.

I TERMINI DI VERSAMENTO Non sono stati modificati i termini di versamento dell’imposta che rimane fissato al 16 marzo 2016. Il versamento è dovuto solo caso in cui il versamento superi l’importo di 10 euro. I soli contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata, possono eseguire il versamento anche successivamente, ma comunque entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico 2016, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o

frazione di mese successivo al 16 marzo 2016. Rimane salva inoltre la possibilità di rateizzare, in questi casi le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati nella misura dello 0,33% mensile. Se il contribuente è tenuto alla presentazione del modello unificato e quindi la dichiarazione Iva è presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi, è possibile: - versare in unica soluzione entro il 16 marzo; - versare in unica soluzione entro il termine di versamento del modello Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo; - rateizzare dal 16 marzo con la maggiorazione dello 0,33%; - rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e quindi aumentare dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.

SOGGETTI ESONERATI DELLA PRESENTAZIONE Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale: - i contribuenti che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti; - i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi art. 27 D.L. 98/2011, i forfetari ex Legge 190/2014 e i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2012; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34 comma 6 del DPR 633/72; - le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda; - i soggetti che hanno optato per l’esonero degli adempimenti ai fini Iva ai sensi della legge n. 398/1991; - i soggetti passivi d’imposta in altri stati dell’Unione Europea nel caso in cui abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette e comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

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- i soggetti che esercitano particolari attività d’intrattenimento e di spettacolo, - soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito Comunitario ma che hanno una posizione Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro.

IL FRONTESPIZIO Deve essere utilizzato nella sola ipotesi di presentazione in forma autonoma, mentre nel caso di dichiarazione unificata si presenterà il frontespizio del modello Unico 2016. E’ stata rivista la casella “Dichiarazione integrativa” prevedendo l’utilizzo di uno dei seguenti codici: - codice 1 per la dichiarazione integrativa presentata entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per correggere errori, omissioni che hanno determinato un minor debito o un maggior credito nella dichiarazione originaria; - codice 2 per la dichiarazione integrativa presentata a seguito della comunicazione dell’Agenzia delle entrate ex art. 1 commi 634 – 636 della legge 190/2014. Il riquadro “Sottoscrizione organo di controllo” deve essere firmato dai sindaci delle società di capitali al fine di utilizzare in compensazione crediti Iva d’importo superiore ai 15.000 euro senza la necessità di apporre il visto di conformità. La sottoscrizione da parte dei revisori, attesta che gli stessi hanno eseguito i controlli previsti dall’articolo 2, comma 2 del DM 164/1999. Nel quadro “Firma della dichiarazione” la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” va barrata nei casi in cui le richieste di chiarimenti a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 633/72 vadano trasmesse direttamente all’intermediario. La nuova casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” va barrata qualora si richieda che all’intermediario siano inviate anche eventuali altre anomalie riscontrate nella dichiarazione. Qualora l’intermediario accetti una delle due richieste di cui sopra, sarà tenuto a sua volta a barrare le corrispondenti caselle presente nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

QUADRO VA I dati relativi all’imponibile e all’Iva riguardanti

l’adeguamento agli studi di settore non devono essere indicati in questo quadro bensì nei quadri RE, RG e RF del modello Unico. Il rigo VA10 deve essere compilato dai contribuenti che hanno usufruito di particolari agevolazioni per eventi eccezionali o calamità naturali indicando i seguenti codici: - 1 vittime di richieste estorsive e dell’usura; - 2 soggetti colpiti da eventi atmosferici dal 4 al 7 febbraio in alcuni territori della regione Emilia-Romagna; - 3 soggetti interessati dall’emergenza umanitaria per l’afflusso di migranti dal Nord Africa; - 4 soggetti colpiti da altri eventi eccezionali; - 30 stato di emergenza individuato con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rigo VA14 è riservato ai soggetti che dal 2016 intendono avvalersi del nuovo regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014. In particolare la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione precedente l’applicazione del regime. In questi casi si rende necessario procedere alla rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis 2 DPR 633/72, indicando l’imposta nel rigo VF56.

QUADRO VB E’ stato inserito questo nuovo quadro destinato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, 6° comma del DPR 605/73. Indicando i dati degli intermediari finanziari, limitatamente ai contribuenti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro e che utilizzano solo strumenti d’incasso e pagamento diversi dal contante, è possibile beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni.

QUADRO VC Questo quadro deve essere compilato dagli esportatori abituali che si sono avvalsi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Le istruzioni sottolineano che al fine dell’utilizzo del plafond, non si deve tenere conto del momento di registrazione delle fatture d’acquisto bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DPR 633/72. Si ricorda che le colonne da 1 a 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti, mentre le colonne 5 e 6 solo da quelli che adottano il metodo mensile. Le istruzioni ministeriali precisano che qualora, in ossequio alla circolare 50/E del 2002, si sia regolarizzato lo splafonamento, tramite l’emissione di autofattura e conseguente versamento dell’impo-

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sta tramite F24 e codice tributo relativo al periodo dell’acquisto senza applicazione dell’Iva, si deve indicare l’imposta regolarizzata nel rigo VE24 e comprendere tale versamento nel rigo VL29 campo 1. Ai fini della detrazione, invece, l’imponibile e l’imposta dell’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Conseguentemente l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale non deve essere indicata nel rigo VF12. Segnaliamo che le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 ancorché rientranti nel volume d’affari, non vanno considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Di conseguenza nella colonna 3 si deve indicare il volume d’affari mensile al netto delle citate operazioni.

QUADRO VD E’ un quadro specialistico che deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio SGR che hanno ceduto il credito Iva da parte di fondi immobiliari chiusi, non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno.

QUADRO VE Nel rigo VE30, riservato alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, è stato inserito il nuovo campo 5 “Operazioni assimilate” dove andranno indicate le operazioni non imponibili diverse da quelle indicate nei campi da 2 a 4. Ricordiamo che nel rigo VE32 andranno ricomprese le operazioni non imponibili effettuate nei confronti dei Commissariati Generali di Sezione per la partecipazione a EXPO Milano 2015. Il rigo VE34 è destinato ad accogliere le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, quindi prive del requisito territoriale, per le quali è stata comunque emessa fattura ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis DPR 633/72. I nuovi campi 8 e 9 del rigo VE35 sono riservati rispettivamente alle nuove ipotesi di applicazione del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) (settore edile) e delle lettere d-bis), d-ter), e d-quater) (settore energetico). Nel campo 2 del rigo VE35 devono essere indicate le cessioni di pallets recuperati dai cicli di utilizzo successivi al primo assoggettati all’inversione contabile ex art. 74 comma 7 del DPR 633/72. Il rigo VE38 è destinato ad accogliere le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici per le quali è stato applicato il nuovo regime dello split payment. Con riferimento al rigo VE32 per i soggetti che applicano il regime del margine, deve essere indicata la parte che pareggia il costo. Ad esempio nel caso

di cessione di un bene per 1.200, precedentemente acquistato per 1.000, l’importo di 200 (imponibile scorporato dell’imposta) andrà indicato nel VE22 e 1.000 nel VE32. Se vendo a 800, tutto l’importo andrà indicato nel VE32.

QUADRO VF Nel rigo VF15 vanno indicati gli acquisti effettuati nei confronti di soggetti agevolati che non applicano l’Iva. E’ stato inserito un nuovo campo 2 che rappresenta un “di cui” del campo 1 destinato ad accogliere gli acquisti da soggetti forfetari di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014. Il rigo VF34 serve per la determinazione del prorata di detrazione dell’Iva, ricordiamo che il campo 8 è destinato ad accogliere le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione. Per gli acquisti per i quali è ammessa la detrazione parziale, come ad esempio le autovetture, si deve indicare soltanto la quota imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La rimanente parte di imponibile e imposta vanno indicati nei righi da VF1 a VF11. Il rigo VF24 è riservato ai contribuenti che hanno effettuato acquisti intracomunitari, importazioni e operazioni con la Repubblica di San Marino. Per questi ultimi acquisti documentati da fattura con addebito d’imposta vanno indicati nel campo 5, mentre se la fattura è arrivata senza addebito d’imposta e l’acquirente nazionale ha liquidato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, vale a dire con l’integrazione della fattura, gli importi andranno segnalati nel campo 6. Ai fini della determinazione dell’imposta tale ammontare e l’imposta vanno compresi nel rigo VJ1. La sezione 3 è riservata ai soggetti che applicano alcune regole Iva speciali o che effettuano operazioni esenti. Si sottolinea che su uno stesso modulo non può essere barrata più di una casella. Alla presenza di due o più regimi di determinazione dell’Iva detraibile sarà necessario compilare un modulo per ciascun regime. La sezione 3 è divisa in ulteriori sottosezioni: - Sez. 3-A operazioni esenti; - Sez. 3-B imprese agricole; - Sez. 3-C casi particolari. Non devono compilare il VF30 bensì i righi da VF53 a VF55, i contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato: - operazioni esenti occasionali; - esclusivamente operazioni esenti previste dai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10, non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie a operazioni imponibili; - cessioni occasionali di beni usati;

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- operazioni agricole occasionali. In questi casi non opera il pro-rata di detraibilità. Nel rigo VF34 campo 7, denominato “Operazioni esenti art. 19, comma 3 lett. a-bis”, vanno indicate le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 numeri da 1 a 4 del DPR 633/72 fatte nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla UE o i beni destinati a essere esportati. La casella 2 del rigo VF53 deve essere barrata da parte dei contribuenti che esercitano un’attività sostanzialmente esente ma che occasionalmente realizzano operazioni imponibili. La casella deve essere barrata dai contribuenti che non hanno eseguito acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, alla presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali, ai fini della relativa detrazione, deve essere compilato il rigo VF31. Le caselle 1 e 2 sono alternative, nel senso che non possono essere barrate entrambe.

tori di esportatori abituali ed è finalizzato all’acquisizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute. Nel campo 1 andrà indicata la partita Iva dell’esportatore abituale, nel campo 2 il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate alla dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente e nel campo 3, in assenza del numero di protocollo il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale. L’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione d’intento è operativo dal 12 febbraio 2015, pertanto il fornitore, prima di tale termine, può aver ricevuto dichiarazioni trasmesse con le vecchie modalità. In quest’ultimo caso si renderà pertanto necessario compilare il campo 3 riportando appunto il numero progressivo attribuito alla dichiarazione dall’esportatore abituale.

QUADRO VJ

Ricordiamo che nella sezione 1 è inserita la casella denominata “Ravvedimento” destinata ad accogliere la segnalazione che il versamento relativo allo specifico mese, è stato oggetto di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda il VH13, relativo all’acconto dovuto, viene richiesta la specificazione del metodo adottato, utilizzando uno dei seguenti codici: 1 - storico; 2 - previsionale; 3 - analitico - effettivo; 4 - soggetti operanti in particolari settori come le telecomunicazioni, somministrazione acqua, smaltimento rifiuti. Il rigo VH14 deve essere barrato da parte di contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l’Iva relativa alle operazioni di subfornitura. Nella sezione 2 vanno indicati i versamenti effettuati nel corso dell’anno utilizzando il modello F24, per l’immatricolazione di auto UE. In particolare sono previsti 12 righi, da VH20 a VH31, dedicati all’indicazione dei versamenti mensili o trimestrali effettuati con il modello “F24 Iva immatricolazione auto UE”, con riferimento alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi o usati in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, da indicare nel rigo VL29 campo 1. Nei predetti righi devono essere indicati anche i versamenti effettuati in relazione ad autovetture immatricolate nell’anno 2015 ma oggetto di cessione in anni successivi, come ad esempio quelli immatricolati per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tali versamenti devono essere indicati nel rigo VL24.

E’ il quadro destinato a raccogliere le operazioni per le quali è stato applicato il meccanismo del “reverse charge”. Si tratta di operazioni che comunque, ai fini della detrazione devono essere indicate nel quadro VF. La registrazione di questi acquisti nel registro delle fatture emesse non dà luogo a operazioni rilevanti ai fini del volume d’affari e pertanto l’imponibile e l’imposta non vanno indicate nel quadro VE. L’imposta relativa a queste operazioni deve comunque confluire, al fine della determinazione dell’Iva annuale, nel rigo VL1. Nel rigo VJ3 vanno inseriti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Nel rigo devono essere indicati sia gli acquisti per i quali si sia proceduto all’emissione dell’autofattura sia quelli per i quali sia stata effettuata l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente. Nel rigo VJ14 devono essere indicati gli acquisti di immobili in reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-bis). Questo quadro è stato implementato di tre nuovi righi. Il primo è il VJ17 riguardante le prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici indicati nell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72. Il secondo è il VJ18 riguardanti gli acquisti in reverse charge del settore energetico di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72. L’ultimo rigo è il VJ19 riservato agli enti pubblici titolari di partita Iva, tenuti al versamento dell’Iva per gli acquisti per i quali si rende applicabile la scissione dei pagamenti “split payment”.

QUADRO VI Si tratta di un nuovo quadro riservato ai forni-

QUADRO VH

QUADRO VK Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti e società controllanti e alle controllate di cui all’ar-

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ticolo 73, che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’Iva di gruppo. Si segnala che i dati relativi alle liquidazioni periodiche di ogni società controllata sono desunti dal quadro VH dei singoli modd. Iva 2016 delle società controllate. Conseguentemente anche le società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo dovranno compilare il rigo VH13 delle proprie dichiarazioni.

QUADRO VL Il quadro è stato strutturato in 3 sezioni e in caso di compilazione di più moduli, per effetto di contabilità separate, dovranno essere compilati tanti quadri VL, sezione 1, quante sono le contabilità separate e le sezioni 2 e 3 del medesimo quadro, contenenti i dati complessivi delle attività svolte, compilate solamente sul primo modulo individuato come Mod. 01. Nella sezione 2 vanno indicati i dati relativi ai contribuenti che nel 2014 hanno evidenziato un credito Iva annuale non chiesto a rimborso, nonché dalle società aderenti alla procedura Iva di gruppo dal 2015, che ai sensi dell’articolo 73 comma 3 del DPR 633/72, non possono far confluire nelle liquidazioni di gruppo l’eccedenza di credito emergente alla fine del periodo immediatamente antecedente l’adesione. Il rigo VL24 è riservato all’indicazione dei versamenti tramite modello F24 in relazione ad autoveicoli destinati a future cessioni, il cui ammontare va compreso anche tra i versamenti periodici di cui al rigo VL29, campo 1. Le società non operative aderenti all’Iva di gruppo, devono indicare nel rigo VL25, il credito trasferito al gruppo nel corso del 2014 e oggetto di restituzione da parte della controllante secondo la procedura prevista dalla risoluzione 180/E/2008. Nel rigo VL26 va indicata la differenza tra gli importi recati dai righi VL8 e VL9, salvo che il contribuente non abbia compilato il rigo VL10. Nel campo 1 del VL29 si deve indicare anche l’ammontare dei versamenti effettuati con il modello F24 Iva immatricolazione auto UE nell’anno precedente relativamente a cessioni effettuate nell’anno oggetto della dichiarazione. Il campo 3 dello stesso rigo, invece, è riservato all’indicazione dei versamenti non effettuati in quanto sospesi a seguito di eventi eccezionali. L’utilizzo del rigo VL40 è destinato all’indicazione dell’ammontare corrispondente al credito Iva riversato nel 2015 per effetto della richiesta dell’ufficio per l’indebito utilizzo in compensazione del credito esistente ma non disponibile. Ad esempio quando si è utilizzato il credito Iva in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro. In questo

modo il credito riversato si rigenera come credito formatosi nel 2015.

QUADRO VT Il quadro serve per indicare la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva. Limitatamente ai consumatori finali viene anche richiesta la ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili.

QUADRO VX Il quadro VX4 nel campo 3 è stato integrato prevedendo un nuovo codice, l’11, utilizzabile dai soggetti che dall’anno d’imposta 2016, si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014. In questo modo potranno richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata con le modalità ordinarie. Nel campo 4 sono inoltre state previste le ulteriori categorie per le quali è previsto il rimborso dell’Iva in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. I nuovi codici sono: - 6 soggetti che hanno applicato lo split payment; - 7 soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica. Sempre nel rigo VX4 è stato inserito il nuovo campo 5 riservato ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti della pubblica amministrazione applicando il meccanismo dello split payment. Anche per questi soggetti, infatti, è prevista l’erogazione in via prioritaria del rimborso annuale Iva, nel limite dell’imposta applicata a dette operazioni. Ricordiamo che al campo 7 sempre del rigo VX4 “Esonero da garanzia” si deve indicare il codice: - 1 qualora la dichiarazione sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesta le condizioni richieste dalla norma di riferimento; - 2 se il rimborso viene richiesto dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore; - 3 se il rimborso è richiesto da una società di gestione del risparmio. Per le società che non sono di comodo, nel campo 8 del VX4 è richiesta la firma per l’attestazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Come per lo scorso anno è prevista un’ulteriore sottoscrizione al campo 9 per attestare le condizioni di solidità patrimoniale e il versamento dei contributi previdenziali che anche in questo caso assume la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

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QUADRO VO Si ricorda che questo quadro per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, rappresenta una dichiarazione autonoma, nel senso che dovranno comunicare le opzioni o le revoche attraverso il quadro VO, allegandolo alla dichiarazione dei redditi. Nel rigo VO15 va indicata la revoca dal 2015 del regime Iva per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. 83/2012. Sono stati inoltre istituiti due nuovi righi, il VO33

riservato ai soggetti che avendo i requisiti nel 2015 per l’applicazione del regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014, hanno applicato il regime ordinario di determinazione dell’Iva e del reddito; e il VO34 riservato ai soggetti che avendo iniziato l’attività nel 2015 applicando il regime ordinario, in seguito ai chiarimenti forniti dalla circolare 67/2015 dell’Agenzia delle entrate, hanno scelto il regime dei minimi ex D.L. 98/2011. (PZ)

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Incentivi del Fondo Gorizia 2016 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 15 FEBBRAIO 2016

- adeguamento delle imprese industriali e artigiane alla normativa antincendio e antisismica, 50.000 euro.

INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE - Micro, piccole e medie imprese - contributo in conto capitale, 130.000 euro;

Si rende noto che, in applicazione della legge 29 gennaio 1986, n. 26, il Fondo Gorizia, operante presso la CCIAA di Gorizia, ha aperto i termini per la presentazione delle domande relativamente agli incentivi per l’anno 2016. Le domande possono essere presentate dalle imprese interessate a decorrere dalle ore 09.00 del 15 febbraio 2016 e fino all’esaurimento delle risorse stanziate per ciascun bando e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Le domande devono essere presentate alla CCIAA di Gorizia – Ufficio Fondo Gorizia utilizzando esclusivamente la modalità d’invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo fondogorizia@go.legalmail.camcom.it nonché i modelli relativi a ciascun bando. Si riportano di seguito tutti i bandi aperti con indicazione a margine delle risorse stanziate a favore di ciascuno di essi.

FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE AGRICOLE - Realizzazione iniziative economiche: attività primaria - prestito agevolato, 1.000.000 euro; - realizzazione iniziative economiche: realizzazione microfiliere - prestito agevolato, 500.000 euro.

FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - Micro imprese di produzione - contributo in conto capitale, 400.000 euro; - micro, piccole, medie e grandi imprese di produzione - finanziamento, 2.000.000 euro;

FINANZIAMENTI PER I SETTORI DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI - Commercio e servizi - finanziamento, 2.000.000 euro; - attività turistiche e pubblici esercizi - finanziamento, 2.000.000 euro; - adeguamento delle imprese del settore commercio e servizi alla normativa antincendio e antisismica, 50.000 euro.

NUOVE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AERONAUTICO 500.000 euro.

INCENTIVI PER LE IMPRESE DEL SETTORE NAUTICO 500.000 euro. Per completezza d’informazione si segnala che mediante regolamenti sono previsti anche interventi finanziari rivolti a entità diverse dalle imprese per iniziative di promozione, per infrastrutture e per la promozione del turismo. Tutti i bandi e relativi allegati sono reperibili sul sito web della CCIAA di Gorizia (www.go.camcom. gov.it). Possono essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione, anche all’ufficio economico dell’Associazione, a cui ci si può altrettanto rivolgere per ogni assistenza riguardante la presentazione delle domande. (AdT)

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2016


Domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria degli addetti, l’Inps ha predisposto le Linee Guida che si ritiene di riportare integralmente al fine di facilitare l’inoltro della domanda.

COMPILAZIONE DEL FILE CSV

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI FILE .CSV PER LA COMUNICAZIONE DELL’ELENCO ADDETTI

In relazione alla nostra circolare n. 47/2016 e alle numerose richieste di chiarimento relativamente alla compilazione del file CSV contenente l’elenco

I file .CSV devono essere conformi al primo foglio dell’allegato 3 che prevede 14 colonne, cioè fino alla colonna N.

In particolare: 1. non devono essere presenti le colonne O, P, Q che non fanno parte del tracciato di esempio 2. vanno eliminate le eventuali righe dei totali ed eventuali righe sporche; 3. vanno eliminate le eventuali righe descrittive presenti sull’allegato della circolare; 4. aprendo il file con un editore di testi (ad esempio WordPad) non devono essere presenti ri-

ghe vuote formate di soli caratteri separatori (ad esempio “;”) 5. aprendo il file con un editore di testi (ad esempio WordPad), per ciascun addetto non devono essere presenti campi vuoti successivi al 14° individuabili dalla presenza dei soli caratteri separatori (ad esempio “;”). Di seguito alcuni esempi di file che sono NON corretti.

PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2016


FILE APERTO CON EXCEL (PRESENZA DELLE COLONNE O, P, Q)

FILE APERTO CON EXCEL (PRESENZA DI RIGHE DESCRITTIVE)

FILE APERTO CON WORDPAD (PRESENZA DI RIGHE VUOTE E RIGA DEI TOTALI)

PAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2016


FILE APERTO CON WORDPAD (PRESENZA DI RIGHE VUOTE E RIGA DEI TOTALI)

FILE APERTO CON WORDPAD (PRESENZA DI RIGHE E COLONNE VUOTE)

oOo L’Istituto inoltre ha reso noto, con proprio messaggio di data 3 marzo 2016, il protrarsi della fase PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2016

transitoria prevista dal punto 2.5 della circolare 197/2015 fino al 31 marzo 2016. Si sottolinea a tal proposito come detto punto si riferisca al Procedimento di presentazione dell’istanza e alla concessione del provvedimento.


Pertanto, fino alla predetta data, sarà ancora possibile inviare domande di CIGO senza il file CSV, salvo il successivo invio dello stesso secondo gli standard richiesti, pena l’improcedibilità dell’istanza. Dopo il 31 marzo 2016, le domande prive dell’allegato CSV o recanti allegato CSV non conforme non saranno più accettate dal sistema informatico dell’Inps. Si precisa che le domande non accettate dal sistema informatico dell’Inps per mancato superamento dei controlli relativi al file CSV nei giorni dal 26 febbraio u.s. fino al 3 marzo 2016 potranno essere ripresentate entro il 21 marzo 2016, senza incorrere nella decadenza di cui all’art. 15 D.Lgs. 148/15. Si avvisano le imprese che entro la data improrogabile del 30 aprile 2016 dovranno essere integrate le domande di CIGO pervenute senza l’allegato

PAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2016

relativo ai lavoratori dell’unità produttiva. Le domande ancora prive del predetto file CSV alla data del 30 aprile 2016 verranno respinte per carenza di documentazione. Per quanto riguarda invece le domande già pervenute prima del 26 febbraio 2016 con elenco lavoratori allegato ma non conforme a quanto prescritto dall’Istituto, l’Inps entro il 30 aprile 2016 invierà un avviso all’azienda con cui verrà richiesta, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ripresentazione del file CSV secondo gli standard previsti. Anche in tal caso, le domande per le quali le aziende non ripresenteranno nei termini il predetto allegato, devono essere respinte dalla sede per carenza di documentazione. (FT)


Certificazione Unica 2016 I DATI TRASMESSI CON LA CERTIFICAZIONE UNICA PER IL 2016 “ANTICIPANO” IL 770 E SNELLISCONO LA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA A seguito delle novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2016, L. 208/2015, la Certificazione Unica è stata implementata con ulteriori informazioni, disponendo che con la stessa dovranno essere comunicati anche “gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi , i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”. Le Certificazioni Uniche così sono equiparate a tutti gli effetti ad una dichiarazione ed “anticipano” una parte dei dati contenuti nel mod. 770, che risulta drasticamente ridotto; il modello attualmente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate infatti risulta costituito unicamente dalle parti relative ai versamenti ed alle compensazioni, cioè dai quadri ST, SV, SX e SY. Il nuovo modello della Certificazione Unica 2016 è articolato in due versioni, quella “sintetica” e quella “ordinaria”. La versione sintetica ricalca sostanzialmente i dati richiesti l’anno scorso, cioè i dati fiscali e previdenziali necessari alla presentazione della dichiarazione dei redditi, già presenti nei previgenti CUD. La versione sintetica deve essere consegnata da parte del datore ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il termine del 29 febbraio, in quanto il 28 cade di domenica, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. La versione ordinaria invece, cioè la versione “implementata” che anticipa il 770, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016. Sia la versione sintetica, sia la versione ordinaria, sono costituite da tre prospetti, cioè i dati anaPAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2016

grafici, la certificazione per il lavoro dipendente e assimilati, la certificazione per il lavoro autonomo. Il flusso telematico da inoltrare all’Agenzia delle Entrate è costituito dal frontespizio, contenente le informazioni relative al sostituto d’imposta e al tipo di comunicazione, dal quadro CT contenente le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei mod. 730-4 resi disponibili dall’agenzia delle entrate, e dalla certificazione unica. Con riferimento al quadro CT, si ricorda che tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: all’interno di questo quadro il sostituto d’imposta deve indicare l’utenza telematica propria o dell’intermediario, presso cui ricevere i prospetti 730-4. Il quadro va compilato unicamente dai sostituti che non hanno presentato dal 2011 il modello CSO o il quadro CT della CU2015 e trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato. Conseguentemente il quadro CT non va compilato per variare dati comunicati in precedenza o in caso di invio di certificazione unica che annulla o sostituisce una precedente: tutte le variazioni infatti devono obbligatoriamente essere comunicate come di consueto con il modello CSO. Rispetto alla versione dello scorso anno non si registrano modifiche o interventi di rilevante importanza, ma solo l’implementazione con dati più articolati. Si evidenzia tuttavia, all’interno del quadro dei dati anagrafici, l’aggiunta del campo n. 43 “non residenti Schumacker”, da barrare in presenza di un soggetto non residente in Italia, in cui ha però prodotto un reddito pari almeno al 75% del reddito complessivo e che non fruisce di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Il campo, originariamente previsto per i redditi di lavoro autonomo, dal 2016 deve essere compilato anche nell’ipotesi di percipiente non residente che abbia percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato. La sezione relativa al reddito da lavoro dipendente prevede ora l’indicazione di due distinti campi per indicare la provenienza del reddito da lavoro dipendente, da contratto a tempo determinato oppure a tempo indeterminato; è stata inoltre


implementata la sezione “oneri deducibili”, in cui indicare ogni singolo onere considerato, differentemente dalla certificazione del 2015 in cui tali informazioni erano reperibili nelle annotazioni. Al fine di agevolare la predisposizione del 730 precompilato inoltre, è ora obbligatorio indicare il codice fiscale del coniuge non legalmente separato/ divorziato, anche se non a carico. I dati fiscali invece sono stati implementati, nella versione ordinaria, di tutta una serie di informazioni che prima erano presenti unicamente nel modello 770, come ad esempio i campi relativi all’assistenza fiscale prestata dal sostituto al dichiarante e al coniuge dello stesso, oppure l’indicazione del codice fiscale dell’ente o cassa assistenziale al quale il sostituto ha versato la contribuzione. Deve essere inoltre indicato il codice fiscale del fondo di previdenza complementare a cui è stata versata la contribuzione. E’ stata anche inserita la nuova sezione “casi particolari operazioni straordinarie” in cui indicare al campo 571 il codice fiscale del soggetto estinto e al campo 572 l’effettuazione o meno del conguaglio da parte del cedente, nel caso di operazioni societarie che non ne determinino l’estinzione. All’interno dei “dati previdenziali invece è stata inserita la sezione “Altri Enti” in cui indicare i dati previdenziali ed assistenziali e i relativi versamenti dovuti agli enti previdenziali diversi dall’INPS.

PAG. 29 - APINFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2016

La certificazione di lavoro autonomo è stata invece ristrutturata soprattutto nella versione ordinaria, ed ora è composta dalle sezioni “tipologia reddituale, dati fiscali, dati previdenziali, fallimento e liquidazione coatta amministrativa, redditi erogati da altri soggetti, operazioni straordinarie, somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio altre indennità e interessi”. Si evidenzia che nella Certificazione Unica devono essere indicati anche i compensi erogati ai soggetti che nel 2015 hanno adottato il regime forfetario dei minimi, sebbene non assoggettati a ritenuta. Nel caso in cui ad uno stesso percipiente siano stati erogati più compensi è possibile compilare una sola certificazione se le somme hanno la medesima causale, differentemente andranno compilate tante certificazioni quanti sono i compensi. Nella sezione dati previdenziali infine si ricorda che i campi 34 e 35 devono essere compilati qualora nel campo 1 sia inserito il codice C, quindi in ipotesi di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, nonché in presenza di redditi annui superiori a 5000 euro con indicazione dei codici M, M1 e V, cioè in ipotesi di lavoro autonomo occasionale, di obbligo di fare, non fare e permettere, e di vendita porta a porta o a domicilio. (BA)


MUD 2016 1. SOGGETTI OBBLIGATI

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE

SERVIZIO PER LA COMPILAZIONE Ricordiamo che la nostra Associazione organizza come ogni anno il servizio per la compilazione telematica e la relativa spedizione dei MUD. Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Alle imprese che vorranno avvalersi del nostro servizio si raccomanda di fissare l’appuntamento presso i nostri uffici, anche a mezzo fax, al fine di garantire il miglior esito dell’operazione. Il costo del servizio di compilazione della dichiarazione con un solo rifiuto è di 90 Euro + IVA, mentre per ogni ulteriore rifiuto il costo aggiuntivo è di 20 Euro + IVA. L’importo dei diritti di segreteria ammonta a 10 euro. Informazioni sulla dichiarazione MUD 2016 e sul servizio per la compilazione dello stesso potranno essere richieste all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione. oOo Il D.P.C.M. 21 dicembre 2015 stabilisce che il modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, è confermato. Il modello, già utilizzato nel 2015, sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2016. Informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in Allegato al D.P.C.M. 17/12/2014 saranno rese disponibili sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’ISPRA, dell’Unioncamere, di Infocamere e di Ecocerved.

Il D.P.C.M. 17 dicembre 2014 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. del 27 dicembre 2014, contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2016, con riferimento all’anno 2015, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati: a) Comunicazione Rifiuti - Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; - Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00; - Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). b) Comunicazione Veicoli Fuori Uso - Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. c) Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c). - Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 d) Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

PAG. 30 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2016


Messaggio Redazionale

CJASTELUT: UN BORGO SENZA EGUALI Borgo Cjastelut è un progetto che nega il concetto dentro/fuori o di privato/pubblico e ridisegna la relazione tra spazio pubblico e privato: ecco perchè Nelo Cattarossi lo definisce un “parco da abitare”, dove le case oltre ai requisiti di sostenibilità energetica vanno costruite secondo criteri che limitino l’impatto visivo.

Nelo Cattarossi

Accompagnandoci sulla cima della collinetta che fiancheggia l’area e che ha anche restituito preziosi reperti di antichi insediamenti, Cattarossi ci ha chiesto di innamorarci del posto...prima di parlarne. Ebbene, non è stato difficile farlo...per crederci basta andare sul sito virtuale o su quello vero, accompagnati dall’indomabile ed ineffabile Cattarossi.

24ORE x7GIORNI =168 ORE...ne togliamo 38 che mediamente vengono riservate al lavoro: ne rimangono 130 a cui sottrarre altre 70 ore per mangiare e dormire: rimangono 60 a cui magari detrarre 30 per il divertimento...avanzano le ultime 30 ore che in molti “sprecano”. Sono i conti che si è sempre fatto Nelo Cattarossi pensando che nella vita ci sia spazio per chi vuol crescere e sognare...un matematico? un “ortodosso” del tempo organizzato? no.... questo signore distinto, azzimato, di puntuta arguzia che ti scaraventa a terra dall’alto dei suoi 85 anni, è un tosto friulano che aveva un sogno, covato per quarant’anni e che ha realizzato nel 2014: Borgo Cjastelut, un parco da abitare (come ama definirlo) posto accanto alla località rurale di Orgnano a nove minuti da Udine, un borgo appartato rispetto alla viabilità principale ma incollato al paese e a pochi minuti da tutto (Udine, autostrada, servizi, scuole, ecc.). Cattarossi, parte da molto lontano. Originario di Salt di Povoletto, orfano di guerra e nullatenente,nel 1948, dopo gli studi, entra nell’industria dolciaria Delser di Martignacco dove rimane per 35 anni salendo la scala gerarchica fino a diventarne dirigente. Ma Nelo non si accontenta, e così intraprende anche una brillante carriera nel campo dell’intermediazione immobiliare, che lo vede ancora oggi protagonista. E’ poco più che trentenne quando, di ettaro in ettaro, già acquisisce quel terreno che oggi si chiama borgo Cjastelut ,e si estende su 250 mila metri quadri complessivi di cui 80 mila residenziali e 50 mila donati alla collettività come parco pubblico, con una collinetta abbellita da boschetto secolare. I rimanenti 120 mila metri quadri rimangono a disposizione. Nella parte residenziale di 80 mila mq sono disponibili una quarantina di lotti per costruirsi una casa affacciata sulle montagne o sulla pianura friulane, immersa nella natura secondo le regole di questo parco, che vuole il verde rispettato all’85 per cento a fronte di un sei per cento di superficie edificabile. Un’area che nella sua urbanistica protetta ma ariosa, ricalca la forma e le nervature della foglia, che rompe con gli schemi 12

della lottizzazione tradizionale, senza per questo rinunciare ad aspetti fondamentali e richiesti come quello della sicurezza di case e persone. Il borgo è protetto da recinzione ed interamente videosorvegliato. Una bella ciclabile di 1600 metri costeggia tutto il recinto dell’area, collegandola in modo organico ad Orgnano. E ad illuminare i vialetti interni dell’area edificabile i lampioni color giallo ral 1021(dello stesso colore anche cestini e panchine) disegnati da Renzo Piano. Giusto per citare anche lo standard di qualità ed eleganza di un’area ubanistica che non ha eguali e nella quale deve potersi rispecchiare un’architettura di altrettanta qualità (progettabile anche in proprio), come quella delle quattro ville progettate dall’architetto Antonio Guarneri, di cui tre già in costruzione, e che si richiamano allo stile dell’architetto austriaco Richard Neutra, che fu allievo del grande Frank Lloyd Wright.

INFORMAZIONI :+39 0432 691231 / +39 335 5375959 / info@borgocjastelut.it / www.borgocjastelut.it

9

% Altri spazi pubblici

6

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I nuovi edifici e i giardini saranno protetti da aree piantumate collettive a coronamento della strada interna.

9

6

% Altri spazi pubblici

% Superficie massima edificabile

La distribuzione paesaggistica del verde collettivo è studiata per creare continuità con quella privata, per amplificare la percezione del vivere nel parco e nel verde.

La posizione altimetrica delle strade è pensata per minimizzare l’impatto della viabilità nel borgo.

Messaggio Redazionale

85

% Superficie a verde

Residence ³ Rue des Roses

´ Residence Clair de Lune

febbraio16

25


e) Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione - Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. f) Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

2. MODIFICHE RISPETTO AL 2015 Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2015. Il catalogo europeo dei rifiuti è stato modificato dalla Decisione 2014/955/UE, entrata in vigore il 1° giugno 2015, che introduce tre nuovi codici e modifica la descrizione di un codice. Si evidenziano di seguito alcune delle novità più rilevanti introdotte l’anno passato.

COMUNICAZIONE Comunicazione Rifiuti Semplificata e Comunicazione Rifiuti

Comunicazione Rifiuti - Veicoli Fuori Uso - RAEE - Imballaggi Modulo MG

MODIFICHE Il produttore deve indicare la quantità di rifiuto in giacenza al 31 dicembre 2015, distinguendo i rifiuti tenuti in deposito temporaneo in attesa di essere avviati a recupero da quelli in attesa di essere inviati a smaltimento. I rifiuti che il gestore ha in giacenza presso il proprio impianto al 31 dicembre 2015 devono essere distinti a seconda che siano tenuti: - In messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero presso la propria unità locale o al di fuori di essa oppure -

In deposito preliminare in attesa di essere inviati allo smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di essa.

Le istruzioni chiariscono che nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di Comunicazione Rifiuti - Veicoli Fuori recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimenUso - RAEE - Imballaggi to, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla ad operazioni di Modulo MG - Messa in riserva recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un’operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13. Comunicazione Rifiuti - Veicoli Fuori Uso - RAEE - Imballaggi Modulo MG - Deposito preliminare Comunicazione Rifiuti - Modulo RE

Comunicazione Rifiuti - Modulo RT

Le istruzioni chiariscono che nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti. E’ stata aggiunta una nuova voce di origine dei rifiuti “da cantieri mobili e temporanei anche di bonifica” e sono state fornite specifiche circa i soggetti tenuti alla compilazione del modulo. E’ stato chiarito meglio che l’indicazione “da privati” nel modulo RT va compilata nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuti da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici, ecc.) e si chiarisce che dovrà comunque essere indicato il Comune di provenienza dei rifiuti prodotti dai privati.

Sono stati forniti chiarimenti circa i soggetti tenuti alla presentazione di questa scheComunicazione Rifiuti - Veicoli Fuori da nella quale vanno inseriti anche i materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate ai Uso, RAEE, Imballaggi sensi degli artt. 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e Scheda materiali successive modificazioni. L’elenco dei materiali ha subito alcune leggere modifiche. Comunicazione RAEE - Scheda CR RAEE

Le istruzioni specificano quali sono i soggetti tenuti alla presentazione della scheda CR RAEE.

Comunicazione AEE

E’ stata rilasciata una nuova versione del portale telematico per la compilazione e trasmissione della Comunicazione produttori di AEE accessibile dal sito www.registroaee.it.

Per evitare errori frequenti si evidenzia che qualora il dichiarante sia tenuto a presentare sia la Comunicazione Rifiuti sia la Comunicazione VFU o RAEE o Imballaggi dovrà fare estrema attenzione a non duplicare i dati all’interno delle diverse Comunicazioni.

3. COME VA COMPILATO E TRASMESSO IL MUD 2016

Le modalità di compilazione e trasmissione del MUD 2016 rimangono immutate rispetto al 2015.

PAG. 32 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2016


3.1 Compilazione Le Comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, Imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere compilate tramite: - Il software messo a disposizione da Unioncamere; - Altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall’Allegato 4 al DPCM e messi a disposizione nei siti previsti, tra i quali www.ecocerved.it. I soli produttori iniziali che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare la Comunicazione Rifiuti semplificata su supporto cartaceo. Si consiglia di utilizzare la procedura di compilazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it. La procedura è guidata al fine di evitare errori ed imprecisioni e non richiede né firma digitale né pagamento elettronico: una volta inseriti i dati sarà sufficiente stampare la dichiarazione e spedirla alla Camera di commercio. 3.2. Come va trasmesso alla Camera di commercio La presentazione alla Camera di Commercio deve essere fatta via telematica, esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta di un supporto magnetico. Il file che deve essere spedito viene generato dal software Unioncamere o da altri software che rispettino i tracciati record stabiliti dal DPCM. Il file può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla). Ogni dichiarazione può contenere varie Comunicazioni (p.es. Comunicazione Rifiuti elettrici ed elettronici e Comunicazione Rifiuti). Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime

associazioni e studi. La sola Comunicazione rifiuti semplificata può essere spedita, su supporto cartaceo, con raccomandata senza avviso di ritorno alla Camera di commercio. 3.3 Scadenza 30 aprile 2016. Si evidenzia che il 30 aprile cade di sabato: non è previsto un differimento dei termini. 3.4 Diritto di Segreteria Il diritto di segreteria per l’invio telematico è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay. Il diritto per la trasmissione cartacea della comunicazione semplificata è di 15,00 €, da versare con le modalità previste dalle singole Camere di commercio (si suggerisce di consultare i siti delle Camere di commercio per informazioni).

4. SITI DI RIFERIMENTO La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www. mudtelematico.it. Nell’area MUD 2015, accessibile da Area Ambiente o dal sito http://www.ecocerved.it trovate le istruzioni per la compilazione, le risposte ai quesiti più frequenti. Dallo stesso sito sarà possibile scaricare - Scaricare il software MUD2016 che, come ogni anno, consente di produrre il file da inviare via telematica. - Accedere alla nuova procedura per la compilazione e stampa della Comunicazione rifiuti semplificata. La Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione deve essere compilata e trasmessa tramite il sito www.mudcomuni.it. La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere compilata e trasmessa tramite il sito www.registroaee.it.

5. ASSISTENZA Quesiti possono essere posti attraverso le pagine dedicate all’assistenza: - per quesiti generali sul MUD: http://mud. ecocerved/Home/AssistenzaEQuesitiMud - per quesiti sul MUD Telematico: http://www. mudtelematico.it/Home/Help - per quesiti sul MUD semplificato http:// mudsemplificato.ecocerved.it/Home/Help Da marzo sarà attivo un servizio di assistenza telefonica al numero 02/85152090.

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(AB)


Albo Nazionale Gestori Ambientali COMMERCIO ALL’INGROSSO DI METALLI FERROSI E NON (COMPRESO IL RAME) L’articolo 30 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 in materia di green economy (entrata in vigore 2 febbraio 2016) ha introdotto rilevanti novità in materia di raccolta di rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi. Fino all’entrata in vigore della legge 221/2015, le imprese che svolgevano l’attività di “raccolta in forma ambulante di rottami ferrosi e non destinati al recupero (d.m. 5 febbraio 1998, all. 1 sub 1 all. 1) intesa come commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari” era sufficiente che dimostrassero, all’atto della presentazione della comunicazione di inizio attività al Registro delle Imprese, il possesso dei requisiti morali per il commercio all’ingrosso di cui alla legge regionale 29/2005. Adesso l’attività di raccolta intesa come commercio all’ingrosso può essere svolta in due forme: a) “commercio all’ingrosso CON detenzione di rottami ferrosi e non ferrosi destinati al recupero”; b) “commercio all’ingrosso SENZA detenzione di rottami ferrosi e non ferrosi destinati al recupero”. In entrambi i casi non è più sufficiente la comunicazione di inizio attività di commercio all’ingrosso (L.R. 29/2005) ma è necessaria anche la preventiva iscrizione, IN FORMA ORDINARIA, alla competente Sezione regionale/provinciale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: a) categoria 4 nel caso di commercio all’ingrosso CON detenzione;

b) categoria 8 nel caso di commercio all’ingrosso SENZA detenzione. Per informazioni e modalità di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le imprese con sede nel Friuli Venezia Giulia consultare il sito www. ts.camcom.it al seguente link: http://www. ts.camcom.it/uffici/nome=Ambiente&id_po=11 Le imprese già iscritte nel Registro Imprese con l’attività di “raccolta in forma ambulante di rottami ferrosi e non destinati al recupero (d.m. 5.2.1998, all 1 sub 1 all.1) intesa come commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari” per poter operare devono ottenere l’iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e denunciare la variazione dell’attività al Registro delle Imprese. Dal giorno dell’avvenuta iscrizione all’Albo suddetto, in relazione alla categoria d’iscrizione, l’attività esercitata diverrà: a) “commercio all’ingrosso CON detenzione di rottami ferrosi e non ferrosi destinati al recupero”; oppure: b) “commercio all’ingrosso SENZA detenzione di rottami ferrosi e non ferrosi destinati al recupero”. In sede di presentazione della denuncia al Registro delle Imprese dovranno essere citati gli estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le stesse regole valgono anche nel caso dei rottami di rame; pertanto qualora l’oggetto del commercio all’ingrosso riguardi anche i rottami di rame, oltre alla indicazione dei rottami ferrosi e non ferrosi, indicare “compreso il rame”.

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(C)


Gas tossici

SESSIONE DI ESAMI PER L’ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO

Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” indice una sessione di esami per gli aspiranti al consegui-

mento del certificato di idoneità all’impiego dei gas tossici per l’anno 2016. Il provvedimento pubblicato sul BUR del 17 febbraio 2016 fornisce le indicazione per la presentazione delle domande di partecipazione. Esse andranno presentate entro il 24 giugno 2016, al legale rappresentante dell’Azienda servizi sanitari della regione Friuli Venezia Giulia nel cui territorio è compreso il comune di residenza del richiedente, secondo le modalità e nei limiti delle condizioni previste nel bando.

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(AB)


SOA: rinnovo per l’Elettro Tecnica Persello DA QUALCHE ANNO SI È SPECIALIZZATA ANCHE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA Rinnovo per l’Elettro Tecnica Persello Srl, azienda che opera nel settore dell’impiantistica elettrica da ormai oltre 35 anni e rappresentata dal sig. Luciano Persello con sede a Fagagna (UD), in via Marcuzzi 17. Ai tradizionali impianti elettrici realizzati nel settore civile, industriale, terziario, illuminazione pubblica, si sono aggiunti già da diversi anni, in partnership con altre aziende del settore siderurgico, cantieri per montaggi elettromeccanici in Italia ed all’estero (Francia, Austria, Spagna, Inghilterra, Svezia, BIH, Grecia, ecc.). Una efficiente organizzazione logistica e l’ampia dotazione di attrezzature e mezzi di proprietà hanno permesso di eseguire lavori sempre più importanti e prestigiosi, portando ad un costante incremento del fatturato. Da qualche anno si è specializzata anche nel settore dell’edilizia tradizionale per lavori rientranti nella categoria OG1, realizzando opere edili sia pubbliche che private, questo grazie ad una valida organizzazione ed una struttura vera e propria fatta anche di personale dipendente della stessa ed attrezzature di proprietà. L’Elettro Tecnica Persello ha potuto rinnovare le categorie OG1, OG10 e OS30, tutte per la classifica II^ pari un importo di 516.000 euro per ognuna. Questo qualificazione le consente di eseguire fino ad un importo di 619.200 euro: edifici civili e industriali (OG1): categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aePAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2016

roportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Inoltre, sempre per importi fino a 619.200 euro: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG10), categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio Infine, sempre per importi fino a 619.200 euro: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (OS30) categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Obblighi di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RIGUARDANO TUTTI I PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE Con Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 l’ANAC ha dato indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, La presente Deliberazione, al fine di garantire la corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, comma 32, della l. 190/2012, descrive le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti, individua le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiama le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili. Inoltre, il presente atto individua le informazioni rilevanti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e le relative modalità. Le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione traDATO

sparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, le informazioni indicate all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche o aggiornamenti. Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e degli Enti sono le seguenti: DESCRIZIONE

CIG

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)

Struttura proponente

Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente

Oggetto del bando

Oggetto della procedura di scelta del contraente

Procedura di scelta del Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta contraente in essere in deroga alle procedure ordinarie Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti Elenco degli operatori invi- i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negotati a presentare offerte ziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti Aggiudicatario

Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti

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Importo di aggiudicazione

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA

Tempi di completamento Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture dell’opera, servizio o for- Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà nitura coincidere con quella contrattualmente prevista) Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto Importo delle somme liquidell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in date anno fino alla conclusione del contratto

Le Amministrazioni e gli Enti individuano i soggetti tenuti alla elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 tenendo conto di quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza o in altri atti organizzativi. I dati devono essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che ne consenta l’analisi e la rielaborazione. A tal fine le Amministrazioni e gli Enti di cui all’art. 1 della presente deliberazione devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento “specifiche tecniche” disponibile sul sito dell’Autorità. Nel rispetto delle previsioni dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dati e le informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 sono pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli Enti per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all’esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i dati e le informazioni sono conservate e rese disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”. Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell’Autorità, gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 si intendono assolti nelle modalità di seguito indicate: a. per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza; b. per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l’effettuazione delle comunicaPAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2016

zioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG; c. per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS l’obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione e successiva comunicazione della URL di pubblicazione. L’Autorità pubblica sul proprio sito web le informazioni acquisite, mettendo a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti la funzionalità per l’esportazione in formato aperto dei dati. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all’articolo 1, comma 32, della l. 190/2012, previa verifica, aggiornamento e integrazione dei dati stessi. Al fine di consentire l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, le Amministrazioni sono tenuti a trasmettere all’Autorità mediante PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà le verifiche di competenza. La comunicazione deve essere effettuata a cura del soggetto che ha provveduto alla relativa pubblicazione con le modalità indicate nel documento “specifiche tecniche”. Non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate con modalità diverse. Il responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013 dalle Amministrazioni e dagli Enti, controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all’Autorità previsti dall’art. 1, comma 32 della l.


190/2012 assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate e comunicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Restano ferme le responsabilità in capo ai soggetti tenuti all’elaborazione e alla pubblicazione dei dati. Gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in esame non sostituiscono gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e da altre disposizioni normative. L’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente deliberazio-

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ne e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013. La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione prevista all’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti. Le fattispecie citate precedentemente saranno, altresì, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 32, della l. 190/2012. (CS)


Al Governo l’attuazione delle direttive europee (1a parte) ENTRO IL 18 APRILE 2016 UN DECRETO LEGISLATIVO PER L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE Con la Legge 28 gennaio 2016, n. 11 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016 sono state date le deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Secondo la Legge Il Governo è delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l’attuazione delle sopracitate Direttive Europee, nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato, ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione europea: a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; b) con il decreto di riordino, adozione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione », recante le disposizioni legislative in materia di PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2016

procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l’effettivo coordinamento e l’ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, anche in riferimento, tra l’altro, al coordinamento con le disposizioni in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali, di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di trasparenza e anticorruzione, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei princìpi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; c) previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione tali da assicurare l’accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei; d) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei servizi sostitutivi di mensa; e) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche; f) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive; g) previsione di una disciplina applicabile ai


contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità della gara; h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati; i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, anche al fine di facilitare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un’adeguata tempistica, e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché all’innovazione tecnologica e digitale e all’interconnessione della pubblica amministrazione. Di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d’azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali; m) previsione di una specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo della Corte dei conti, con la previsione dell’affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, prevedendo che essa si pronunci sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione, individuando le circostanze che giustificano il ricorso a tali contratti e, ove possibile, le relative modalità di realizzazione, assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici, nonché prevedendo l’adeguata motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2016

in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza; n) individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino in coerenza con quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; o) riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti; p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente; q) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d’interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione: 1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara; 2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi e durata, sia mediante l’unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla lettera z), sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti


d’interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità; 3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell’impresa appaltatrice; 4) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d’opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l’impresa aggiudicataria in relazione agli appalti assegnati; 5) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell’ANAC; 6) attribuendo piena accessibilità, visibilità e trasparenza, anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali, al fine di consentire un’adeguata ponderazione dell’offerta da parte dei concorrenti; r) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l’accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese; s) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico; definizione di indirizzi generali

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da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un’unica piattaforma digitale presso l’ANAC di tutti i bandi di gara; t) attribuzione all’ANAC di più ampie funzioni di promozione dell’efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa; u) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera t), l’ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni; v) previsione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura; z) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l’accesso a un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell’attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l’interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all’interoperabilità. (continua) (CS)


Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL LE OPPORTUNITÀ DELL’AREA BALCANICA E IL PROGRAMMA DI INSERIMENTO COMMERCIALE PER AZIENDE DELLA FILIERA ABITARE INFORMEST Consulting, grazie all’inserimento del proprio corrispondente per i mercati dell’area balcanica nel settore di riferimento, ha sviluppato di recente relazioni professionali con general contractor, società di ingegneria ed imprese edili che operano in Slovenia, Croazia e Serbia; dai contatti avviati emerge l’interesse e la richiesta di prodotti, finiture e servizi Made in Italy nei diversi comparti dell’edilizia residenziale, contract, direzionale. L’area balcanica registra una fase di ripresa in tutti i Paesi. La Slovenia, che nel 2013 aveva registrato una crescita negativa del PIL del –1,2%, prevede una crescita economica intorno al 2,6% per il 2015 ed all’1,9% per il 2016; la crescita è trainata soprattutto da consumi privati ed esportazioni. La Croazia, dopo il trend negativo del PIL nel 2014 (-0,4%), prevede una crescita economica positiva intorno allo 0,5% per il 2015 e all’1,6% nel 2016, sostenuta dai consumi privati. Il trend positivo è seguito anche dalla Serbia, secondo i dati della Banca Mondiale, che indica una crescita dello 0,8% per il 2015 ed una previsione dell’1,8% per il 2016. In tale contesto economico positivo emergono la dinamicità di alcuni settori tra cui quelli dell’edilizia, delle costruzioni (anche nel comparto bio-edilizia e risparmio energetico) e delle infrastrutture. I segmenti più interessanti sono quelli legati alla filiera abitare (arredamento, costruzioni, serramenti, idrotermosanitario, sistemi di condizionamento, ecc.) che offrono concrete opportunità per le aziende italiane interessate ad espandersi in tali mercati. Considerati i benefici ottenuti dalle aziende italiane coinvolte nei programmi di sviluppo commerciale con il

modello di gruppo, INFORMEST Consulting propone di attivare nell’area balcanica, a beneficio di un gruppo di aziende italiane non concorrenti tra loro dal punto di vista dei prodotti e servizi offerti, un analogo servizio nel comparto della filiera abitare (arredamento, costruzioni, serramenti, idrotermosanitario, sistemi di condizionamento, ecc.). L’attività operativa sul mercato estero sarà svolta in modo congiunto a beneficio delle imprese partecipanti, e compatibilmente con la loro tipologia di prodotti, al fine di ottenere un significativo risparmio di costi nelle attività di promozione e di trasferte in loco. Le aziende interessate a ricevere maggiori informazioni e/o indicazioni sulle attività nell’area balcanica possono inviare una richiesta a consulenza@informestconsulting.it.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: A BREVE L’APERTURA DEI PRIMI BANDI POR FESR A SUPPORTO DI PROGETTI DI RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO COMPETITIVO DELLE IMPRESE INFORMEST Consulting, in collaborazione con Friuli Innovazione e nell’ambito del progetto Friend Europe di Enterprise Europe Network, informa che si aprirà a breve (tra marzo e giugno) una prima tranche di bandi a valere sul POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia. Il POR FESR dispone complessivamente di 230 mil. Euro, di cui oltre la metà sarà destinata a misure a supporto della creazione o dello sviluppo delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni. INFORMEST Consulting è disponibile per valutare la fattibilità personalizzata e l’inserimento di azioni di internazionalizzazione e ricerca clienti nell’ambito delle singole misure a disposizione delle aziende (per ulteriori informazioni: online@ informestconsulting.it). Segnaliamo in particolare le misure che favoriranno: l’acquisizione di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale; l’innovazione e l’industrializzazione dei risultati della ricerca; i progetti collaborativi di ricerca e sviluppo; gli investimenti in macchinari, impianti, tecnologie informatiche. Tali misure saranno dedicate a progetti afferenti a cinque aree di spe-

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cializzazione (agroalimentare; filiere produttive strategiche: metalmeccanica e sistema casa; cultura, creatività e turismo; tecnologie marittime; smarthealth) ed alle relative specifiche traiettorie tecnologiche. Alcuni degli elementi premianti nell’assegnazione dei contributi saranno il grado di innovatività, le potenzialità economiche dei progetti (in termini di prospettive di mercato e apertura di nuovi mercati), la collaborazione con altre imprese e con enti di ricerca (università, parchi scientifici e tecnologici), le ricadute sulla sostenibilità ambientale. Documentazione e approfondimenti sul sito della Regione FVG. Per ulteriori informazioni: Friuli Innovazione - Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine, dr. Tommaso Bernardini, tel.: +39 0432 629922, tommaso.bernardini@ friulinnovazione.it.

UTRECHT (PAESI BASSI), 15-18 MARZO 2016: B2B NEL SETTORE DELL’INGEGNERIA, FORNITURA, SUBFORNITURA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA In qualità di partner del Consorzio Friend Europe di Enterprise Europe Network, INFORMEST Consulting promuove l’evento brokerage ESEF 2016, che si svolgerà a Utrecht (Paesi Bassi) dal 15 al 18 marzo 2016, nell’ambito della fiera internazionale ESEF, dedicata a diversi temi in ambito ingegneristico fra cui: lavorazione dei metalli, di materiali plastici e medicali, meccatronica, industria intelligente, surface technology, stampa 3D. ESEF è la più grande fiera dell’area riguardante l’innovazione, la fornitura e la subfornitura in ambito ingegneristico. Ogni due anni, rappresentanti di settore e studi ingegneria di tutto il mondo vi partecipano per conoscere le ultime innovazioni, avere nuove possibilità di business e investimenti, condividere le proprie conoscenze. In tale contesto, l’iniziativa internazionale di brokeraggio è sostenuta dal progetto europeo Enterprise Europe Network e prevede l’organizzazione di incontri B2B fra imprese locali ed estere di settore. Vi sarà la possibilità di conoscere imprese estere del settore e di stabilire contatti diretti a livello internazionale. L’evento B2B offre la possibilità ad azien-

de, ricercatori ed investitori di acquisire i contatti per avere nuove opportunità e costruire rapporti di collaborazione a livello internazionale, scoprire tecnologie innovative e aprire nuovi canali di business. Le iscrizioni sono aperte. Per ulteriori informazioni si prega di inviare un’e-mail a: informestconsulting@friendeurope.it

IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, Informest Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda all’interno del database e raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner Esteri. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. L’iscrizione ha durata di un anno. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, possono inviare una e-mail di richiesta a: informestconsulting@friendeurope.it.

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Riassetto dell’attività di autotrasporto c/t dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005, N. 286, CAPO I, AGGIORNATO AL 1° GENNAIO 2015 In considerazione delle numerose modificazioni apportate al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, capo I, recante norme per il riordino del settore e per agevolare lettura e la consultazione del medesimo si riporta un testo coordinato dello stesso, aggiornato al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità dello Stato per il 2015), predisposto da Conftrasporto, la confederazione nazionale alla quale aderisce il Gruppo trasporti e logistica dell’Associazione. Le modificazioni sono riportate in grassetto. Naturalmente il testo sotto riportato non ha alcun valore ufficiale. Per ogni altra necessità e chiarimento le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT) Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, capo I Riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi Art. 1. Finalità 1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall’articolo 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti

Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente Capo, si intende per: a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; b) vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce; c) committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto; d) caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;

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e) proprietario della merce, l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore; e-bis) sub-vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore. Art. 3. Superamento tariffe obbligatorie 1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l’esercizio dell’attività di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. 2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l’esecuzione dei servizi di autotrasporto è regolata dall’articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme: a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni; b) l’ultimo comma dell’articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298; c) l’articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni; d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162; e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56; f) il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982; g) il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982; h) il decreto del Ministro dei trasporti in data

1° agosto 1985, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985. 3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo. Art. 4. Contrattazione dei prezzi 1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto. 2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. Art. 5. Accordi volontari 1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. 2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono: a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili; b) previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi; c) previsione dell’obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell’attività di autotrasporto; d) previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita; e) previsione della dichiarazione, da parte

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dell’impresa di autotrasporto, con riferimento all’operato dei suoi conducenti, dell’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l’avaria delle merci trasportate; f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza; g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi; h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere l’adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all’andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti. 4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. Art. 6 Forma dei contratti 1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada. 3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono: a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; b) numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata. 4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono: a) termini temporali per la riconsegna della merce; b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3. 5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni. 6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta. Art. 6-bis. Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia 1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazio-

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ni scritte circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. 2. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, di cui all’articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla de-

finizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell’accesso dei veicoli a tali luoghi)). Art. 6-ter. Disciplina della sub-vettura 1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del subvettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 2. In mancanza dell’accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. 3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell’articolo 83-bis del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

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4. All’impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico. Art. 7. Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce 1. Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni. 2. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell’articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di

cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione. 4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità’ delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all’esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all’articolo 7-bis [abrogato, n.d.a.]. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme. 5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non

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sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5, il committente, o un suo delegato alla compilazione, riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all’articolo 7-bis [abrogato, n.d.a.], comma 1, il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall’articolo 7-bis, comma 4. 6. Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione: a) articolo 61 (sagoma limite); b) articolo 62 (massa limite); c) articolo 142 (limiti di velocita); d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli); e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo; f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose). 7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo. 7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario

della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall’articolo 83bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Art. 7-bis Articolo abrogato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 7-ter Disposizioni in materia di azione diretta 1. Il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E’ esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore. Art. 8. Procedura di accertamento della responsabilità 1. L’accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall’autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell’articolo 7-bis. 2. In caso di mancata esibizione del con-

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tratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all’atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza, l’autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta. 3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l’autorità competente, in base all’esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste. 4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato. Art. 9. Usi e consuetudini per i contratti non scritti 1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Ai fini dell’aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al comma 1 allo stato esistenti, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l’autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. In sede di prima applicazione, l’Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L’ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini è effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma 2. Art. 10. Limiti al risarcimento per perdita o ava-

ria delle cose trasportate 1. All’articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.”. Art. 11. Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto 1. L’adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività. 2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di

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entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalità e tempi per l’adozione di sistemi di certificazione di qualità, nei limiti di quanto previsto al comma 1. Art. 11-bis. Imballaggi e unità di movimentazione 1. Nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate. 2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita. ((3. Per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. Allo scopo di tutelare l’igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all’alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale. Art. 12 Controllo della regolarità amministrativa di circolazione 1. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della circolazione, il vettore, all’atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori. 2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell’articolo 84 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 3. Ai fini del presente articolo, è fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2. 4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno, sentita la Consulta generale per l’autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si attengono nell’effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci. 5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Sostanze aromatiche La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2016.178 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’eliminazione dall’elenco dell’Unione di determinate sostanze aromatizzanti.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Spedizione dei pulcini Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 UE della Commissione, del 23 dicembre 2015: intesa tra Francia e l’Italia in merito all’applicazione della deroga di cui dall’art. 2, paragrafo 3, lettera c), concernente le modalità di spedizione dei pulcini di un giorno. Parere sul rischio legato alla cancerogenicità delle carni fresche e trasformate Il Ministero della Salute ha pubblicato il parere sul rischio legato alla cancerogenicità delle carni rosse fresche e trasformate.

Carcasse di suino Finlandia La Commissione europea ha pubblicato la decisione relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia. Piano nazionale di sorveglianza per l’Influenza Aviaria - 2016 Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il piano nazionale di sorveglianza per l’Influenza Aviaria - 2016.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Catalogo comune varietà specie piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato il primo complemento alla XXXIV edizione integrale. Impianti viticoli Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Foglie di betel La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) dall’India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009.

BEVANDE

Stabilimenti carne e latte in Croazia La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2016/158 che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia.

Consorzi Vini Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la comunicazione concernente l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61.

Malattie allevamenti bovini La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica gli allegati della decisione 2003/467/ CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

Acque Minerali Naturali La Corte di giustizia dell’Unione con sentenza nella causa C-157/14 ha concluso che il contenuto di sodio delle acque minerali naturali deve essere calcolato non soltanto sulla base del cloruro di sodio, ma anche sulla base del bicarbonato di sodio. Un’acqua minerale naturale non può menzionare

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di essere a basso contenuto di sale o di sodio, oppure di essere indicata per le diete povere di sodio, se il suo tenore di sodio è uguale o superiore a 20 mg/l, a prescindere dalla forma chimica del sodio.

Consorzi Vini Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l’elenco dei Consorzi Incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61.

Grappa Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto del 28 gennaio 2016 in modifica del decreto 1° agosto 2011, n. 5389, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della “Grappa”».

Mortadella di Prato (IGP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mortadella di Prato (IGP)].

COMMERCIO Sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2016/142 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

PRODOTTI SPECIALI Formule per lattanti e formule di proseguimento La Commissione ha pubblicato il regolamento delegato che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Consorzi incaricati DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista dei Consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99.

Cappellacci di zucca ferraresi (IGP) La Commissione europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappellacci di zucca ferraresi (IGP)]. Consorzi di tutela incaricati Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato la lista dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99.

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi di residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2016.156 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Peste Suina Africana Estonia, Lituania e Polonia La Commissione Europea ha pubblicato la Decisione 2016/180 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lituania e Polonia. oOo

Elenco DOP, IGP e STG Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 9 febbraio 2016).

DATI DI MERCATO 4a SETTIMANA (DAL 25 AL 31 GENNAIO), 5a SETTIMANA (DAL 1° AL 7 FEBBRAIO) E 4a SETTIMANA (DALL’8 AL 14 FEBBRAIO 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei

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prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; suini; semi oleosi; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno

strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 6, dal 8 al 14 febbraio 2016. È disponibile l’elenco riepilogativo delle 63 notifiche (di cui 8 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta avviata dall’Italia o che abbia coinvolto prodotti provenienti dall’Italia.

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Codice della strada. Depenalizzazioni DEPENALIZZAZIONE DELLA GUIDA SENZA PATENTE. NOTA DEL MINISTERO DELL’INTERNO Su Apinforma n. 2/2016, p. 56, è stata data notizia dei due decreti legislativi di pari data 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, con cui sono state sono state, rispettivamente, introdotte norme in materia di abrogazione e di depenalizzazione di alcuni reati. Entrambi i decreti sono in vigore a dal 6 febbraio 2016, 15° giorno dalla loro pubblicazione sulla G.U. Dei due, il d.legs. 8/2016 ha interessato anche il reato di guida senza patente, derubricandolo a illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e con la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi. Ora, con circolare prot. n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) è intervenuto sull’argomento, fornendo le proprie interpretazioni.

DEPENALIZZAZIONE DI REATI PER I QUALI È PREVISTA LA MULTA E L’AMMENDA (EX ART. 116, CO. 15 DEL CODICE DELLA STRADA) Il Ministero ha inteso precisare che sono state depenalizzate: - la guida senza patente perché mai ottenuta o revocata con provvedimento definitivo già notificato all’interessato; - la guida con patente non rinnovata per mancato superamento della visita medica di conferma di validità ovvero di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici, anche in attesa del formale provvedimento di revoca; - la guida con patente di categoria diversa da quella prescritta, salvo i casi di cui all’art. 116, co. 15 bis del codice della strada (c.d.s.) che, già da prima, erano sanzionati in via ammini-

strativa, come ad es., il caso del titolare di patente “C1” che conduce un veicolo per il quale occorre la patente “C”. Ha precisato ancora che la depenalizzazione ha interessato altre disposizioni del c.d.s collegate, quali: - l’art. 124, co. 4 (guida di macchina agricola o operatrice senza patente o con patente diversa); - l’art. 135, co. 7 e 136 ter, co. 3 (guida da parte di soggetto titolare di patente estera, nonostante il provvedimento di inibizione di guida in Italia); - l’art. 135, co. 11 (guida con patente estera, diversa da patente comunitaria o dello Spazio economico europeo, scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da oltre un anno).

PROCEDURE APPLICABILI AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI In merito alla sanzione amministrativa pecuniaria introdotta con la depenalizzazione da 5.000 a 30.000 euro il Ministero ha ricordato che: - è consentito il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, fatta eccezione per la guida di macchine agricole o operatrici senza patente di cui al citato art. 124 del c.d.s.; - se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, si applica la riduzione del 30% e, quindi, l’importo della sanzione diminuisce a 3.500 euro, a meno che, stante l’impossibilità di applicare la misura accessoria del fermo del veicolo, non intervenga la sospensione della patente da 3 a 12 mesi.

REITERAZIONE DELLA GUIDA SENZA PATENTE E IPOTESI DI CONFISCA DEL VEICOLO In caso di recidiva nel biennio della violazione costituente l’illecito questo riacquista rilevanza penale e viene punito con l’arresto fino ad un anno. Tuttavia, secondo le disposizioni di coordinamento dettate dall’art. 5 del d.legs. 8/2016 alla recidiva penalmente rilevante si applicano le sanzioni della reiterazione amministrativa poste dall’art. 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di conseguenza, la reiterazione non si verifica: - in caso di precedenti condanne per il reato di

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guida senza patente, pronunciate ai sensi del previgente testo dell’art. 116, co. 15 del c.d.s.; - se il primo illecito non è stato ancora definito nel momento in cui è commesso il secondo, oppure quando il primo illecito è stato oggetto di pagamento in misura ridotta. Pertanto, in questi casi non si applica la misura dell’arresto fino ad un anno, mentre rimane applicabile la misura accessoria della confisca del veicolo; quest’ultima, infatti, si applica “a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale […] e ciò anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai sensi dell’art. 8 bis della L. 689/1981”.

ALTRI CHIARIMENTI Infine, il Ministero ha precisato che: - nei confronti del proprietario del veicolo o di

chiunque ne abbia la materiale disponibilità, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestato l’incauto affidamento di cui all’art. 116, co. 14 del c.d.s. punito con sanzione pecuniaria da 389 a 1559 euro; - la depenalizzazione riguarda anche le fattispecie commesse prima del 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del d.legs. 8/2016; - la depenalizzazione non riguarda la guida senza patente (o con patente negata, sospesa o revocata), commessa da un soggetto sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL GENNAIO 2016 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 1/2015, p. 74, per segnalare che il 15 febbraio 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di gennaio 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel gennaio 2016 (pari a 1.308,85 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,010 euro/l per i veicoli di massa complessiva

a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,796 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si rammenta che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali marzo 2016 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI MARZO 2016

MARTEDÌ 1 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° febbraio 2016 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 gennaio 2016.

LUNEDÌ 7 CERTIFICAZIONE UNICA DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA - Scade il termine per l’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2016 ordinaria; la versione sintetica è stata consegnata ai lavoratori dipendenti, autonomi e percipienti il 28 febbraio 2016. ASSISTENZA FISCALE - Scade il termine per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 per il 2016, con il quadro CT della Certificazione Unica, per i sostituti d’imposta che non abbiano già effettuato la comunicazione con il mod. CSO dal 2011 o il quadro CT della certificazione unica 2015.

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa. I contribuenti che non presentano la dichiarazione Iva in via “autonoma”, in quanto tenuti alla redazione del modello Unico, possono effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine di pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione unificata, maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

MERCOLEDÌ 16

TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile. La misura della tassa è di: - € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2016, risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90; - € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2016, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2014.

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazioni in partecipazione;

LUNEDÌ 14 INVIO CORRETTIVO CU 2016 ORDINARIA - A seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile effettuare la trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni

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- obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO - Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2015 – Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2014 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2015. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei

contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. INPS – FONDO DI TESORERIA – Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. IRPEF - CONGUAGLIO FISCALE 2015 - Termine ultimo per il versamento delle ritenute per le aziende che hanno effettuato il conguaglio dell’IRPEF per il 2015 entro il 28 febbraio 2016. Il codice tributo è il 1013. FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre gennaio/febbraio 2016, codice di riferimento 116.

LUNEDÌ 21 FONDAPI - Scadenza versamento Fondapi per il bimestre gennaio/febbraio 2016, codice di riferimento 116.

VENERDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di febbraio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1 - bis, l’INTRA 1 - ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2 - bis, l’INTRA 2 - ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

GIOVEDÌ 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine

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per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2016 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 29 febbraio 2016. MODELLO EAS - Scade il termine per comunicare eventuali variazioni soggettive ed oggettive riguardanti gli enti non commerciali. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di febbraio. LAVORI USURANTI (D.LGS. 67/2011) - Scade il termine per la presentazione annuale telematica del Modello LAV - US per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto attività lavorative usuranti con riferimento all’anno precedente (com-

prese quelle notturne, quelle a catena e gli autisti di mezzi con più di nove passeggeri). AGENTI RAPPRESENTANTI VERSAMENTI ANNUALI AL FIRR - Scade il termine per il versamento annuale del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) all’ENASARCO. Il versamento varia a seconda degli scaglioni di provvigioni e tenuto conto se l’agente è monomandatario o plurimandatario. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente.

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