NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 4 29 febbraio 2016
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 4 29 febbraio 2016
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Invii telematici dichiarativi
8
Assegnazione agevolata beni ai soci
9
Il regime forfetario dopo la Finanziaria 2016
13
Rimborso accise autotrazione
17
Rimborso accise autotrasporto
19
Impronta carbonica di prodotti e suo calcolo
20
Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2016
21
Denuncia di infortunio
22
Responsabilità amministrativa degli enti
24
Bando efficienza energetica
26
Redazione Piano Operativo Sicurezza
27
SOA: verifica positiva per Candusso Carpenterie
28
Centrale di committenza per beni e servizi in FVG
29
Al Governo l’attuazione delle direttive europee (2a parte)
33
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Business News
38
Legislazione alimentare
40
Veicoli e trasporti eccezionali
45
Documentazione trasporti internazionali
46
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Invii telematici dichiarativi SI RICORDA CHE PRESSO L’ASSOCIAZIONE È OPERATIVO IL SERVIZIO D’INVIO TELEMATICO DICHIARATIVI
Si ricorda che presso l’Associazione è possibile utilizzare il servizio d’invio, tramite Entratel, di dichiarazioni, comunicazioni o modelli all’Agenzia delle entrate predisposte e controllate (con software dell’Agenzia) dai contribuenti. Per la trasmissione è possibile inviare il file telematico, almeno 7 giorni prima della scadenza, all’Associazione per la successiva spedizione. Di seguito il tariffario valido per l’anno in corso.
DICHIARAZIONE COMUNICAZIONE
TARIFFA
Comunicazione annuale Iva
€ 50
Dichiarazione Iva
€ 70
Modello 770 semplificato
€ 70
Modello 770 ordinario
€ 70
Certificazione unica
€ 50
Dichiarazione modello Unico Redditi
€ 70
Dichiarazione Irap
€ 70
Elenco clienti/fornitori – Spesometro
€ 100
Le tariffe s’intendono al netto di Iva al 22%. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare il dott. Paolo Zorzenone
presso l’Associazione allo 0432 507377.
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Assegnazione agevolata beni ai soci OPPORTUNITÀ IMPORTANTE PER SOCIETÀ CONSIDERATE NON OPERATIVE PREMESSA La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha previsto, all’art. 1 commi da 115 a 120 un regime di assegnazione agevolata dei beni ai soci nonché la possibilità di trasformarsi in società semplice. Si tratta di un’opportunità che in determinate situazioni dovrà essere valutata con attenzione. L’assegnazione, infatti, rappresenta un’opportunità soprattutto per le immobiliari di famiglia, spesso ricadenti nella disciplina delle società di comodo, con conseguenze particolarmente pesanti per i soci. L’opzione si presenta particolarmente interessante perché consente di estromettere dalle società beni immobili con una tassazione agevolata e sottrarsi così dalla morsa della disciplina delle società non operative. Nel presente articolo analizzeremo i profili generali dell’assegnazione agevolata ai soci.
SOGGETTI INTERESSATI Sono interessate alla disciplina dell’assegnazione agevolata di beni ai soci in generale tutte le società con esclusione delle cooperative. In pratica rientrano nella disciplina in argomento: - le società in nome collettivo; - le società in accomandita semplice; - le società a responsabilità limitata; - le società per azioni; - le società in accomandita per azioni. L’assegnazione dei beni ai soci può essere effettuata anche in fase di liquidazione della società, in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso, in fase di riduzione del capitale mediante attribuzione di beni nonché nei casi di distribuzione di utili in natura.
REQUISITO SOGGETTIVO SOCI E’ richiesto il rispetto di uno specifico requisito
soggettivo in capo ai soci, devono risultare tali (iscrizione nel libro soci) alla data del 30 settembre 2015. In alternativo è richiesto che la loro iscrizione sia avvenuta entro il 31 gennaio 2016 in virtù però, di un atto di trasferimento avente data precedente al 30 settembre 2015. Per le società dove non è prevista la tenuta del libro soci si dovrà fare riferimento al Registro delle Imprese, mentre nei casi di società di persone farà fede qualsiasi atto idoneo, avente data certa sempre anteriore al 30 settembre 2015. L’ingresso nella compagine societarie di nuovi soci successivamente a quest’ultima data, non preclude l’accesso all’assegnazione agevolata ma ne limita la portata esclusivamente a quelli vecchi. La percentuale di partecipazione del socio è quella esistente alla data dell’assegnazione.
BENI AGEVOLABILI Sono agevolabili le assegnazioni di: - immobili, ancorché strumentali per natura (A10, B, C ed E), che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa da parte del loro possessore, come ad esempio quelli locati, concessi in comodato a terzi, ecc.; - immobili merce oggetto di produzione e scambio; - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa; - immobili patrimonio a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività, come ad esempio abitazioni o terreni locati a terzi o comunque non utilizzati direttamente; - immobili di società di gestione qualora locati a terzi, sia abitativi che commerciali; - terreni agricoli a meno che non siano utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per la coltivazione e/o l’allevamento.
BENI ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE Non possono essere assegnati gli immobili strumentali per natura rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10, utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività d’impresa. Da quanto sopra per le immobiliari di famiglia l’assegnazione può rappresentare, come già accenna-
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to, un’opportunità da non perdere perché ad essa viene riconosciuto un regime fiscale di vantaggio. Le caratteristiche degli immobili devono essere verificate con riferimento al momento dell’assegnazione, pertanto fino a quel momento sarà possibile modificare la destinazione dei beni al fine di rispettare i requisiti oggettivi posti dalla norma.
L’AGEVOLAZIONE L’assegnazione in realtà prevede diversi interventi agevolativi che di seguito riportiamo: 1. applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap calcolata sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione in società semplice. Il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale. L’imposta sostitutiva è fissata nelle seguenti misure: - 8% per le società operative; - 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti; 2. riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili; 3. applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali; 4. assoggettamento ad un’imposta sostitutiva del 13% alle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione.
VALORE NORMALE Come accennato per gli immobili il valore normale può essere assunto su base catastale. Su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura parti a quello risultante dall’applicazione, all’ammontare delle rendite risultanti dal catasto, dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Moltiplicatori che di seguito ricordiamo, precisando che la rendita catastale va assunta al netto della rivalutazione del 5%, in quanto già compresa nel valore: - 63 per le categorie D e A/10; - 42,84 per le categorie C/1 ed E; - 126 per le categorie A (escluso l’A/10) e C (escluso il C/1); - 147 per le categorie B. Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, il valore normale va individuato in base alle ordinarie disposizioni previste dall’art. 9 del TUIR L’opzione per l’assegnazione è consentita anche
nell’ipotesi in cui il valore normale sia inferiore al relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’assenza di base imponibile, infatti, non preclude l’accesso al beneficio perché in tali casi il valore dei beni assegnati ha già concorso alla formazione del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie, senza alcuna necessità di versamento di imposte sostitutive. In caso di cessione, è possibile considerare il corrispettivo, se però questo è inferiore al valore normale del bene determinato secondo le regole ordinarie del TUIR, o in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori, il valore da considerare non può essere inferiore a uno dei due valori (valore normale o valore catastale). Il costo fiscalmente riconosciuto da contrapporre al valore normale si ottiene sottraendo al costo storico, eventualmente aumentato delle spese incrementative e degli oneri di diretta imputazione, il relativo fondo ammortamento. Per i beni merci, qualora non sia possibile utilizzare il metodo del costo specifico perché ad esempio si utilizza il LIFO, il FIFO o il costo medio, si farà riferimento al valore risultante dalla situazione di magazzino riferita alla data dell’assegnazione.
LA SITUAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETÀ Tassazione diretta e Irap Per comprendere meglio il meccanismo è opportuno analizzare gli effetti dell’assegnazione prima in capo alla società e successivamente in capo ai soci. In capo alla società potremmo pensare che si tratti di una situazione simile ad una cessione, dove sostanzialmente contro la cessione dell’immobile la società incassa un corrispettivo. Nell’assegnazione anche se il corrispettivo manca, apparentemente si producono gli stessi effetti. Tuttavia sulla tassazione della plusvalenza o dei ricavi, per i beni merce, in luogo delle ordinarie aliquote impositive si applica l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’8% o del 10,5 per le società di comodo. La disciplina Iva Per evitare censure da parte comunitaria l’estromissione non prevede agevolazioni particolari per l’Iva e conseguentemente si rendono applicabili le regole ordinarie. In prima battuta si deve verificare se l’immobile sia entrato nella sfera dell’impresa in regime Iva oppure no. Non rientrano nel regime Iva gli acquisti precedenti il 1973, gli acquisti da soggetti privati e gli apporti dei soci. In questi casi l’assegnazione, ma anche la trasformazione in società semplice è fuori campo di applicazione Iva. Se il fabbricato è entrato nella società con Iva
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detratta, l’assegnazione entra nel campo di applicazione dell’Iva. L’obbligo di applicazione di questa imposta sussiste solo nel caso di impresa di costruzioni che assegna o cede il fabbricato entro cinque anni dall’ultimazione, mentre negli altri casi l’assegnazione o cessione è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 punto 8-bis o 8-ter del DPR 633/72, salvo opzione per l’imponibilità. Rettifica della detrazione Nei casi in cui l’estromissione del fabbricato abbia generato la detrazione dell’imposta e l’assegnazione rientri nel campo di applicazione Iva, ancorché esente in base all’art. 10, si rederà necessario operare la rettifica della detrazione. Se non sono ancora decorsi dieci anni dall’acquisto o nello stesso arco temporale su questi immobili siano state sostenute spese di ristrutturazione o incrementative con imposta detratta, dovrà essere eseguita la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis 2, comma 2 del DPR 633/72, versando l’Iva in rapporto ai decimi mancanti al compimento del decennio. Imposte di registro e ipo-catastali Abbiamo ricordato che l’assegnazione dei beni comporta la riduzione del 50% dell’imposta di registro qualora sia dovuta in misura proporzionale e l’applicazione delle ipo-catastali in misura fissa. Per i fabbricati strumentali sia in caso di applicazione dell’Iva sia in caso di esenzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (200 euro) e le ipo-catastali, in genere pari al 4%, sono dovute nella misura di 200 euro. Per i fabbricati abitativi qualora l’assegnazione sia soggetta ad Iva l’imposta di registro è dovuta nella misura di 200 euro mentre se l’operazione è esente l’imposta di registro è prevista nella misura proporzionale. Quest’ultima viene ridotta del 50%, passando dal 9% al 4,5% o all’1% in caso di prima casa. Le ipo-catastali sono dovute in misura fissa paria 50 euro ciascuna.
LA SITUAZIONE IN CAPO AI SOCI Il momento in cui si esegue l’assegnazione assume rilevanza anche ai fini della rilevanza della plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Ciò ai fini della successiva cessione del bene assegnato. Si pensi al caso in cui l’immobile assegnato al socio venga successivamente ceduto, in questi casi il quinquennio di decorrenza per considerare non soggetta a tassazione la cessione decorre dall’assegnazione. La legge di stabilità ha espressamente previsto: - che nei confronti dei soci non si rendono applicabili le disposizioni di cui di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell’art. 47 del TUIR;
- che il valore normale dei beni ricevuti riduce corrispondentemente il valore fiscale della partecipazione; - che non si presumono inoltre prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili, conseguentemente l’assemblea può deliberare, ai fini dell’assegnazione, di distribuire riserve di capitale. Sulla base dei chiarimenti forniti in occasione di precedenti assegnazioni il costo fiscalmente riconosciuto del bene in capo al socio, corrisponde a quello assunto dalla società ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Si tratta di una sorta di bilanciamento che potrebbe indurre, qualora vi sia l’intenzione di cedere a breve il bene assegnato, di assumere il valore di mercato qualora questi sia più alto di quello catastale, in modo da ridurre la plusvalenza da assoggettare a tassazione al momento della cessione da parte del socio. In capo ai soci la tassazione riguarda la differenza tra il valore normale dei beni assegnati e l’importo su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva. Per valore normale s’intende quello di mercato o quello catastale, conformemente a quanto scelto dalla società. In questo modo il socio non pagherà imposte sulla parte in cui la società ha versato l’imposta sostitutiva. Abbiamo visto che solamente la differenza tra il valore normale del bene assegnato e l’importo su cui la società ha pagato l’imposta sostitutiva assumerà rilevanza ai fini della tassazione in capo al socio. Ma questa stessa differenza assumerà rilevanza in capo al socio: - quale riduzione del costo della partecipazione qualora siano annullate riserve di capitale; - come utile in natura se vengono annullate riserve di utili limitatamente pero ai soci di società di capitali. Per le società di persone, infatti, in capo si soci non si determina alcuna tassazione essendo per questi previsto il regime d’imposizione per trasparenza. Per le società di persone, pertanto, l’assegnazione non comporta alcuna tassazione in capo ai soci, l’unica eccezione può riguardare il caso in cui il valore del bene assegnato sia superiore al valore fiscale della partecipazione. Il meccanismo di cui sopra riconosce una sorta di franchigia in capo al socio ai fini della tassazione della plusvalenza, dato dalla differenza appunto tra il valore normale e la base imponibile su cui la società ha versato l’imposta sostitutiva.
ANNULLAMENTO RISERVE DI CAPITALE Per le società di capitali in linea generale vi sarà tas-
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sazione qualora l’assegnazione comporti la distribuzione di riserve di utili, mentre nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di capitali non ci sarà alcuna tassazione ma il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sarà corrispondentemente ridotto. Con l’uscita del bene dal patrimonio aziendale, si verifica una riduzione del patrimonio della società e conseguentemente del valore della partecipazione del socio. Sul punto la circolare 40/2002 delle Entrate, per evitare una doppia tassazione in capo al socio ha previsto che il valore della partecipazione deve essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva, prima di diminuirlo del valore normale del bene assegnato.
ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI Per le società di capitali, qualora si decida di attribuire ai soci una riserva di utili, il valore della partecipazione non viene modificato. Il valore normale del bene assegnato è assimilato ad un utile in natura che rappresenta un reddito per il socio per la sola parte eccedente quanto già tassato in capo alla società. Reddito che sarà tassato secondo le ordinarie modalità vale a dire con una ritenuta a titolo d’imposta del 26% per le partecipazioni non qualificate mentre l’utile concorrerà nella misura del 49,72% al reddito complessivo del socio per quelle qualificate.
TERMINI E VERSAMENTI L’assegnazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2016 mentre l’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate secondo le seguenti modalità: - prima rata pari al 60% entro il 30 novembre 2016; - seconda rata pari al 40% il 16 giugno 2017. Non sono dovuti interessi sul pagamento della seconda rata. Si evidenzia che al di là delle scadenze di cui sopra, per le società non operative è opportuno valutare per tempo l’assegnazione al fine di ridurre il volume dei ricavi minimi ai fini del test di operatività. In questo modo, infatti sarà possibile ridurre i valori che influenzano sia i ricavi che il reddito in considerazione del fatto che gli stessi devono essere ragguagliati ai giorni di possesso. Se si attenderà la scadenza ultima del 30 settembre il ragguaglio comporterà dei risultati sicuramente più penalizzanti.
ESEMPLIFICAZIONE Si pensi al caso di una SRL produttrice di mobili con due soci, Alfa e Beta con quote paritarie al 50%, che possiede un capannone che intende asse-
gnare ai soci con la procedura agevolata in quanto non più utilizzabile dalla società. Ipotizzando che non si tratti di una società di comodo, potremmo pensare ai seguenti dati: tipologia immobile categoria catastale anno di acquisto costo di acquisto fondo ammortamento rendita catastale netta moltiplicatore catastale valore di mercato
capannone D8 2002 500.000 210.000 13.000 63 850.000
In base ai dati di cui sopra possiamo ricavare: il valore catastale 13.000 x 63 = valore fiscalmente riconosciuto 500.000 - 210.000 =
819.000 290.000
I soci, non avendo necessità di vendere a breve il capannone, decidono che l’assegnazione agevolata avvenga al valore catastale, pari a 819.000 e contemporaneamente annullano riserve di utili per 290.000 euro. Avremo il seguente risultato: imposta sostitutiva (819.000 - 290.000) x 8% = imposta di registro e ipo-catastali 200 x 3 = TOTALE COSTO ASSEGNAZIONE =
42.320 600 42.920
In capo ai soci opererà la tassazione della riserva di utili annullata secondo le regole ordinariamente previste per le partecipazioni, che nel nostro caso sono entrambe qualificate. La base imponibile per ciascun socio sarà data da: valore normale immobile - base imponibile imposta sostitutiva 850.000 - 529.000 =
321.000
Tale importo da dividere tra i due soci (321.000 : 2) = 160.500 sarà imponibile in capo a ciascun socio nella percentuale del 49,72%. Nel nostro caso (160.500 x 49,72%) per 79.800 euro e tassato in base alle aliquote marginali del singolo socio. Essendo trascorsi più di dieci anni dall’acquisto non è dovuta la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell’art. 19 bis 2, comma 2 del DPR 633/72.
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Il regime forfetario dopo la Finanziaria 2016 ACCESSO AL REGIME ESTESO A TUTTI I CONTRIBUENTI CHE SODDISFANO LE CONDIZIONI PREMESSA La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha previsto, all’art. 1 commi da 111 a 113 interessanti modifiche al regime forfetario previsto per i piccoli imprenditori. Il regime introdotto dall’art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014, è stato reso più interessante attraverso l’aumento delle soglie di ricavi, la riduzione dell’aliquota per i primi cinque anni di attività qualora si rispettino specifiche condizioni e uno sconto sui contributi previdenziali.
IL REGIME FORFETARIO La legge 190/2014 ha introdotto dal 1° gennaio 2015 un nuovo regime agevolato usufruibile dai piccoli imprenditori e liberi professionisti che realizzano un volume di ricavi e/o proventi inferiori a determinate soglie. I contribuenti che rispettano le condizioni di accesso entrano in tale regime naturalmente, nel senso che il regime agevolato rappresenta quello naturale di appartenenza del contribuente, fatta salva l’opzione per il regime ordinario. Il nuovo regime ha sostituito i regimi previgenti operando così una sostanziale razionalizzazione del sistema. In particolare sono stati abrogati: - il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13 legge 388/2000; - il regime fiscale dei minimi ex art. 27 D.L. 98/2011, ancorché il D.L. 192/2014 lo abbia prorogato fino al 2015. Per questi ultimi tuttavia è possibile rimanere nel regime fino ad esaurimento del quinquennio o al compimento del trentacinquesimo anno di età.
LE CONDIZIONI DI ACCESSO L’accesso al regime forfetario è riconosciuto esclusivamente alle persone fisiche che nell’anno prece-
dente non hanno superato ricavi o compensi ragguagliati ad anno superiori a determinate soglie, individuate sulla base del codice attività esercitata. Possono sostenere spese per lavoro dipendente o assimilato entro il limite annuo di 5.000 euro e il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 dell’anno precedente non può eccedere i 20.000 euro al lordo dell’ammortamento. A differenza del regime dei minimi, il limite degli investimenti non è calcolato sulla media del triennio precedente ma come stock di valore degli stessi alla fine dell’esercizio precedente. A questo fine per i beni in locazione o comodato si deve fare riferimento al valore normale mentre per quelli in leasing al costo sostenuto dalla società concedente. Non assumo rilevanza invece i beni immobili. Rispetto a previgenti regimi semplificati, il forfetario consente di operare con l’estero, sia in ambito comunitario che extracomunitario a patto che, ovviamente, siano rispettate specifiche condizioni.
LE ESCLUSIONI Non possono accedere al regime in argomento i soggetti che: - si avvalgono di regimi Iva speciali quali agricoltura, vendita di sali e tabacchi, editoria, servizi di telefonia pubblica, intrattenimento e giochi, agenzia di viaggio e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, vendite all’asta e rivendita di beni usati; - sono residenti all’estero a meno che non siano residenti in uno stato comunitario o SEE e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo; - esercitino in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o di terreni edificabili; - esercitino in via esclusiva o prevalente cessione di mezzi di trasporto nuovi in ambito comunitario; - partecipino contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa in società di persone o associazioni professionali, nonché in SRL cha abbiano optato per il regime di trasparenza. Con riferimento a quest’ultimo caso l’esenzione non opera qualora il contribuente ceda la partecipazione prima dell’inizio dell’attività in regime
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agevolato. Sono esclusi anche i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, assimilato o di pensione eccedenti i 30.000 euro. Fino al 2015 con riferimento a quest’ultima esenzione, era previsto che il reddito in regime forfetario dovesse essere prevalente rispetto a quelli di lavoro dipendente, assimilato o di pensione rendendo in questo modo più attraente il regime. Questa condizione in ogni caso non deve essere verificata nel caso in cui nell’anno precedente il rapporto di lavoro sia cessato.
LE SEMPLIFICAZIONI Le semplificazioni previste dal legislatore per i contribuenti che adottano questo regime sono: - non devono addebitare l’Iva a titolo di rivalsa; - sono esonerati dal versamento dell’Iva ad esclusione dei casi in cui effettuino acquisti intracomunitari di beni per importi annui superiori a 10.000 euro o ricevano servizi da non residenti in regime di reverse charge, in questi casi sono tenuti ad effettuare il relativo versamento dell’imposta all’erario; - non possono esercitare la detrazione dell’Iva sulle fatture passive; - non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale Iva; - non sono soggetti alla ritenute alla fonte in quanto non assumo la veste di sostituto d’imposta, a questo fine sono tenuti a rilasciare o indicare in fattura specifica dichiarazione; - sono esonerati dalla tenuta della contabilità sia ai fini dell’imposizione diretta che Iva, sono in ogni caso a tenuti a conservare e numerare le fatture di acquisto e le bolle doganali nonché a certificare i corrispettivi e conservare la relativa documentazione; - non sono soggetti agli studi di settore né ai parametri; - non devono trasmettere la comunicazione clienti e fornitori; - non sono soggetti alla comunicazione black list. Questi contribuenti sulle fatture attive, in luogo dell’imposta, devono riportare l’annotazione “Operazione in franchigia di Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 legge 190/2014”.
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il regime prevede delle soglie di ricavi massimi, al disotto dei quali è consentito l’accesso al regime forfetario. Sui ricavi effettivi sono poi previsti dei coefficienti di redditività, anche in questo caso differenziati per settore di attività, che portano al
reddito lordo. Da questo gli unici oneri che il legislatore consente di portare in deduzione sono i contributi previdenziali. A questo reddito netto si rende quindi applicabile l’imposta sostitutiva di vantaggio pari al 15%. Sottolineiamo che in questo regime le spese sostenute nell’attività non sono analiticamente deducibili (ad esclusione dei contributi previdenziali) perché il sistema prevede dei coefficienti di redditività differenziati per tipologia di attività (si veda tabella più avanti).
AGEVOLAZIONE MAGGIORATA PER LE START UP Dopo aver delineato i profili generali del regime forfetario vediamo quali sono stati gli interventi della Finanziaria 2016. Per le attività neocostituite che rispettano determinate condizioni, l’aliquota del 15% è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività. Le condizioni da soddisfare sono: - non aver esercitato nei tre anni precedenti un attività artistica o professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; - l’attività da intraprendere non costituisca un mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo, ad esclusione dei casi di pratica professionale obbligatoria; - qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e dei compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore ai limiti di ricavi previsti per questi contribuenti. Segnaliamo che fino al 2015 i soggetti che rispettavano le tre condizioni di cui sopra, in luogo di una riduzione dell’aliquota beneficiavano di una riduzione del reddito pari ad 1/3 per i primi tre anni in luogo dei cinque previsti dall’anno in corso.
I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Come abbiamo ricordato l’unico onere deducibile dal reddito lordo determinato in base ai coefficienti riguarda i contributi previdenziali. Contributi che il legislatore ha inteso agevolare riconoscendo loro un regime speciale che tuttavia da quest’anno è stato modificato. Fino allo scorso anno i contribuenti forfetari potevano usufruire di un regime previdenziale agevolato nel quale veniva esclusa l’applicazione della contribuzione previdenziale minima e veniva adottato una modalità di calcolo basato sulla percentuale del reddito dichiarato. La legge di Stabilità 2016 è intervenuta prevedendo che ai forfetari, in luogo dell’esclusione dall’ap-
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plicazione della contribuzione previdenziale minima, sia applicata una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta. A questo fine per beneficiare della riduzione, i soggetti che iniziano l’attività devono presentare apposita comunicazione all’INPS, proprio per richiedere il beneficio contributivo. GRUPPO DI SETTORE
NUOVE SOGLIE DI RICAVI Sicuramente l’intervento di maggior rilevanza per questi contribuenti è rappresentato dal limite dei ricavi e compensi mentre non sono stati modificati i coefficienti di redditività. Di seguito la tabella riepilogativa dei ricavi e dei coefficienti.
CODICE ATECO 2007
RICAVI
COEFF. REDD.
10 - 11
45.000
40%
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9
50.000
40%
47.81
40.000
40%
47.82 - 47.89
30.000
54%
(41 - 42 - 43) - (68)
25.000
86%
46.1
25.000
62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 - 56)
50.000
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi
(64-65-66) - (69-70-71-7274-75) - (85) - (86-87-88)
30.000
78%
(01-02-03) - (05-06-07-0809) - (12-13-14-15-16-1718-19-20-21-22-23-24-2526-27-28-29-30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (4950-51-52-53) - (58-59-6061-62-63) - (77-78-79-8081-82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99)
30.000
67%
Industrie alimentari e delle bevande Commercio all’ingrosso e al dettaglio Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande Commercio ambulante altri prodotti Costruzioni e attività immobiliari Intermediari del commercio
Altre attività economiche
ESTENSIONE ALLE ATTIVITÀ IN ESSERE L’Agenzia delle entrate è recentemente intervenuta per analizzare due casi in cui, nel 2015, sono stati adottati regimi contabili diversi. Nel primo caso il regime scelto era quello dei contribuenti minimi mentre nel secondo quello semplificato. Trattandosi di opzioni dovrebbe scattare il vincolo triennale di cui al DPR 442/1997 ma avendo le modifiche fiscali introdotte dal 2016 carattere di novità, il periodo minimo di applicazione non si applica. Ne consegue che il contribuente che ha iniziato l’attività nel 2015, ma probabilmente anche in anni precedenti, applicando il regime dei minimi, potrà transitare nel regime dei forfetari dal 2016
e, se rispetta le condizioni, applicare per gli anni mancanti al quinquennio anche l’imposta sostitutiva del 5%. In alternativa potrà rimanere nel regime dei minimi fino all’ultimazione del quinquennio o per i contribuenti giovani fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età. Il contribuente che nel 2015 era in semplificata ma soddisfa le condizioni per l’accesso al regime forfetario, non sarà tenuto al rispetto del termine triennale di permanenza in tale regime e potrà anch’esso transitare nel regime forfetario nel 2016. In quest’ultimo caso, tuttavia si rende dovuto il versamento dell’Iva in base a quanto previsto dall’art. 19 bis 2 del DPR 633/72.
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(PZ)
Rimborso accise autotrazione IMPORTANTI PRECISAZIONI IN UNA CIRCOLARE DELLE DOGANE
Con la circolare n. 4/D del 23 febbraio 2016, l’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti chiarimenti su alcune problematiche sottoposte alla sua attenzione, inerenti la misura del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione. In particolare, le puntualizzazioni hanno riguardato le tematiche seguenti:
1. VEICOLI AMMESSI AL RIMBORSO - ULTERIORI FORME DI DISPONIBILITÀ NON PREVISTE NEL D.P.R. 277/2000 L’Agenzia ha finalmente preso atto che per quanto riguarda le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, le forma di disponibilità del veicolo riportate nell’art. 3, comma 6 del D.P.R 277/2000 (che, com’è noto, disciplina la procedura per il recupero della misura), non esauriscono tutte quelle consentite dalla normativa vigente, tenuto conto che non includono l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio e il comodato senza conducente. In particolare, la nota delle Dogane ha precisato che “il contenuto della predetta norma regolamentare va interpretato come espressivo dell’obbligatorietà della sussistenza in capo all’esercente del titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio”. Di conseguenza, il rimborso delle accise può richiedersi anche per le forme di disponibilità non espressamente riportate nel D.P.R 277/2000 (ripetiamo: usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e comodato senza conducente), a condizione che il richiedente sia il legittimo possessore del veicolo; queste forme vanno così ad aggiungersi a quelle già note della proprietà, del leasing finanziario e del noleggio con conducente.
In merito al comodato e alla locazione senza conducente, la nota precisa che il riconoscimento dell’agevolazione fiscale presuppone la forma scritta del contratto; inoltre, a proposito del comodato, il contratto deve essere registrato e il richiedente deve documentare la disponibilità del veicolo, esibendo la copia vistata della dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della motorizzazione civile (si tratta dell’allegato 3 della circolare MIT 4/2011, richiesto com’è noto per l’immissione in circolazione del veicolo). Nei c.d. noli a freddo (utilizzati nella pratica commerciale per far fronte ad esigenze occasionali), ferme restando le condizioni di ammissibilità fissate dalla disciplina della locazione senza conducente, l’effettivo utilizzatore del veicolo che ne abbia il possesso esclusivo può chiedere il rimborso delle accise, purché il contratto sia stato debitamente registrato; a questo proposito, l’Agenzia ha richiamato l’attenzione sulla corretta compilazione dei campi del quadro A-1”data inizio possesso” e “data fine possesso”. Compilazione della dichiarazione trimestrale di rimborso, per le nuove forme di disponibilità del veicolo ammesse dalle Dogane. In attesa che il software per la compilazione della domanda venga aggiornato alle ulteriori forme di disponibilità ammesse alla misura, gli interessati dovranno annotare i titoli di possesso degli automezzi nel quadro A-1, utilizzando le seguenti lettere: - per indicare l’usufrutto, la lettera A (in uso anche per la proprietà); - per indicare l’acquisto con patto di riservato dominio, la lettera B (in uso anche per il leasing); - per indicare il comodato, la lettera C (in uso anche per la locazione senza conducente). Per quanto riguarda il trasporto in conto proprio, l’art. 31 della Legge 298/1974 non prevede l’utilizzo del veicolo in locazione e in comodato.
2. VEICOLI IN SUBLOCAZIONE E SUB-
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COMODATO E DISTINZIONE CON LA LOCAZIONE DI VEICOLI IN LEASING La nota ha escluso che il beneficio possa richiedersi per i veicoli in disponibilità a titolo di sublocazione o di subcomodato, trattandosi di figure non consentite dalla normativa vigente. Diversamente, il rimborso delle accise può essere ottenuto sugli automezzi posseduti a titolo di locazione senza conducente e concessi in uso da un soggetto (locatore) che, a sua volta, ne ha ottenuto la disponibilità sulla base di un distinto contratto di leasing; questa operazione, infatti, non presenta i caratteri della sublocazione, coinvolgendo anche un’entità (la società di leasing) che non ha la qualifica di impresa di autotrasporto. Peraltro, l’utilizzatore del veicolo deve dimostrare l’assenso alla locazione prestato dalla società di leasing, che può essere espresso anche in via preventiva nel contratto di leasing.
3. SEMIRIMORCHI TRAINATI DA TRATTORI STRADALI NELLA DISPONIBILITÀ DI ALTRA IMPRESA Nell’agganciamento misto (semirimorchi trainati da trattori stradali nella disponibilità di altra impresa di autotrasporto), il rimborso delle accise non può essere richiesto dal titolare del semirimorchio che, in virtù di accordi presi con il proprietario del trattore stradale, abbia sostenuto le spese legate al carburante. Con l’occasione, le Dogane hanno precisato che non è ammissibile: - presentare una dichiarazione di rimborso con l’indicazione nel quadro A-1, di rimorchi e/o semirimorchi sprovvisti di motore autonomamente azionati; - riportare in dichiarazione i litri consumati per i semirimorchi e i rimorchi, tranne per quelli destinati a trasporti specifici (es semirimorchi frigo), relativamente ai consumi necessari per l’azionamento delle attrezzature permanentemente installate, complementari al trasporto merci (vedi in proposito la direttiva delle Dogane prot. RU 45963 del 20 aprile 2012).
4. IMPIANTI DI RIFORNIMENTO DEL CONSORZIO, UTILIZZATI SIA PER I VEICOLI INTESTATI ALL’AGGREGAZIONE SIA PER I VEICOLI DEI CONSORZIATI In questo caso, i consorziati ed il consorzio sono legittimati a richiedere la misura, presentando domande separate, relativamente al
gasolio consumato sui veicoli in loro disponibilità. Peraltro, tenuto conto che i consorziati si riforniscono del carburante acquistato dal raggruppamento, l’Agenzia ha precisato che: - il consorziato, nel compilare il quadro A-1 del suo modello di domanda, deve riferire il totale dei litri consumati al numero delle fatture emesse dal consorzio per le erogazioni di gasolio, contenenti anche gli estremi della targa del veicolo rifornito; - nella richiesta di rimborso presentata dal consorzio per il gasolio consumato sui propri veicoli, il rappresentante legale del raggruppamento: * nella colonna “totale litri fatturati” del quadro B, deve riportare il totale dei litri di gasolio risultanti dalle fatture emesse nei confronti del consorzio dal fornitore del carburante; * nel quadro A-1, deve ripartire il totale di cui sopra in termini di litri consumati da ciascuno dei mezzi del consorzio riforniti, avvalendosi dei criteri indicati nella lettera C), ultimo periodo della citata direttiva delle Dogane del 20 aprile 2012. Naturalmente, evidenzia l’Agenzia, “tale ultimo calcolo … dovrà essere al netto del totale dei litri consumati già dichiarati dagli esercenti consorziati (n.d.r.: nelle rispettive dichiarazioni), comprovabili dalle distinte fatture emesse dal consorzio”
5. VARIAZIONI DI TITOLARITÀ DELL’AZIENDA Il recupero delle accise può essere chiesto anche dalle società subentrate ad altra impresa nell’esercizio dell’attività di trasporto, in virtù di conferimento d’azienda o di fusione societaria, in relazione ai consumi di gasolio sugli autoveicoli che fanno parte del complesso aziendale trasferito. Alla dichiarazione andrà allegata la seguente documentazione: - copia autentica dell’atto notarile di conferimento o di fusione; - la specifica comunicazione contenente i dati identificativi degli autoveicoli e gli estremi delle fatture di acquisto del gasolio intestati al precedente esercente. Identica procedura va osservata nei casi di contratti di affitto di azienda, per gli autoveicoli che costituiscano beni strumentali per l’esercizio dell’attività di trasporto.
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(PZ)
Rimborso accise autotrasporto I CHIARIMENTI DELLE DOGANE SULL’ESCLUSIONE DEGLI EURO 2
A partire dal 1° gennaio di quest’anno, la Legge di stabilità 2016 ha escluso i mezzi pesanti di categoria ecologica euro 2 o inferiore, dal beneficio del recupero delle accise sul gasolio per autotrazione (art. 1, comma 645 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015). In risposta a dei quesiti formulati dalle associazioni del settore, l’Agenzia delle Dogane ha emesso la nota prot. 28154/RU del 7 marzo, con la quale ha escluso che il montaggio di sistemi di riduzio-
ne del particolato su veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiore, consenta di richiedere la misura per il gasolio consumato sui medesimi mezzi. Infatti, questi dispositivi permettono di assegnare il veicolo ad una categoria ecologica superiore limitatamente al parametro delle emissioni inquinanti, per superare eventuali divieti di circolazione previsti da alcuni Comuni per i veicoli meno ecologici; in nessun caso, il loro utilizzo determina la classificazione dell’automezzo in una categoria diversa da quella originaria! Pertanto, in conclusione, l’Agenzia ha ribadito che a partire dalla prossima scadenza utile riferita ai consumi di gasolio del 2016 (quindi, per primo trimestre di quest’anno, a far data dal 1° aprile p.v.), possono richiedere il rimborso delle accise “esclusivamente gli esercenti in possesso di veicoli di categoria euro 3 o superiore”.
PAG. 19 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2016
(C)
Impronta carbonica di prodotti e suo calcolo UN SERVIZIO OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE IN COLLABORAZIONE CON eFRAME SRL L’impronta carbonica (Carbon footprint) misura quanto la produzione di un bene o l’erogazione di un servizio incide sul cambiamento climatico in termini di emissioni di anidride carbonica equivalente (CO2eq). Il suo calcolo è effettuato analizzando il processo alla base della produzione di un bene o della fornitura di un servizio, applicando un metodo che ne considera l’intero ciclo di vita e che rientra nella categoria delle c.d. valutazioni del ciclo di vita (Lyfe Cycle Assessment, LCA), disciplinate dalle norme internazionali UNI EN ISO 14040 e 14044, con la conseguenza che il risultato del calcolo è verificabile da un ente certificato. L’analisi dell’impronta carbonica di un bene o di un servizio presenta fondamentalmente un duplice vantaggio: - economico, in quanto il risultato ottenuto permette di mettere in luce i cosiddetti punti caldi di emissioni di CO2eq, la cui eliminazione si traduce nella riduzione dei costi per la produzione del bene o per l’erogazione del servizio, dato che molto spesso essi sono associati a sprechi di energia o di materie prime o, più in generale, a inefficienze produttive; - competitivo, in quanto il risultato economico può essere valorizzato in chiave di green marketing, per portare all’attenzione dei clienti l’impegno che il fornitore pone per la tutela dell’ambiente; è, quindi, un modo per dare sostanza alla nozione di sostenibilità ambientale dei beni e dei servizi offerti.
L’analisi dell’impronta carbonica si ottiene attraverso la compilazione di un questionario sui principali dati aziendali, che viene contestualizzato alla specificità del caso in esame. In linea di principio si ha che: - per il calcolo dell’impronta carbonica di un bene sono richiesti dati qualitativi e quantitativi sulle materie prime utilizzate, sui consumi energetici e sulle fonti energetiche utilizzate, sui consumi idrici, descrizione del processo produttivo, dati qualitativi e quantitativi sui sottoprodotti e rifiuti e sulla loro gestione, sul mercato di riferimento del bene ed, eventualmente, sul mercato dei sottoprodotti; - per il calcolo dell’impronta carbonica di un servizio sono richiesti dati qualitativi e quantitativi sui consumi energetici e sulle fonti energetiche utilizzate, sui consumi idrici nonché sull’incidenza dei trasporti nell’attività aziendale. I dati raccolti vengono, quindi, elaborati per configurare il ciclo di vita del prodotto e servizio e calcolarne il concorso all’impronta carbonica complessiva derivante da ogni aspetto considerato. L’analisi consente di individuare i punti critici sui quali si possono impostare gli interventi migliorativi che possono essere tecnologici o anche solo gestionali.
Tutto ciò premesso, l’Associazione, in collaborazione con la eFrame srl, impresa specializzata nella consulenza nei campi dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo, come pure in quello della progettazione europea, ha messo a punto un servizio per il calcolo dell’impronta carbonica. Le imprese che ne fossero interessate possono prendere contatto con l’ufficio economico dell’Associazione anche per un primo incontro ricognitivo.
PAG. 20 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 29 febbraio 2016
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2016 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
99,7
0,125000
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
MARZO
15.03
14.04
0,375
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 21 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2016
Denuncia di infortunio
DAL 22 MARZO IN VIGORE LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE DAL JOBS ACT
“Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. La certificazione medica, infatti, è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei servizi denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi”. Dal 22 marzo 2016 sono a tutti gli effetti in vigore le semplificazioni relative agli adempimenti formali connessi alla denuncia di infortunio e malattia professionale previsti dal D.Lgs. 151/2015 in attuazione dello Jobs Act, così come anche confermato dallo stesso istituto assicuratore nella circolare n. 10 del 21 marzo 2016, in cui illustra le modifiche apportate al D.P.R. 1124/1965. A seguito delle modifiche apportate all’art. 53 del T.U. e seguenti, dal 22 marzo il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare, come sempre, denuncia obbligatoria di infortunio in modalità telematica, entro due giorni in caso di infortunio ed entro cinque giorni in caso di malattia professionale, ma senza il contestuale inoltro in allegato del certificato medico: infatti è il medico che presta la prima assistenza ad essere gravato dall’obbligo di rilasciare il certificato e di trasmetterlo esclusivamente in via telematica all’INAIL. Come precisato dal Ministero della Salute nella sua nota n. 7348 del 17 marzo scorso, la locuzione legislativa “qualunque medico presti la prima assistenza” è da intendersi quale “prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito delle procedure organizzative strutturate per PAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2016
fornire assistenza medica, anche solamente di base”. L’obbligo di trasmissione del certificato medico si considera correttamente assolto quando la compilazione e l’invio dello stesso siano avvenuti entro le 24 ore del giorno successivo all’intervento di prima assistenza. Dal 22 marzo 2016 sono dunque disponibili sul sito dell’INAIL il “servizio certificati di infortunio e malattia professionale” per il personale sanitario, e il “cruscotto certificati medici” per la consultazione degli stessi da parte dei datori e dei loro intermediari abilitati. In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore deve fornire al datore il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso: in fase di avvio, precisa l’istituto, qualora il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, sarà tenuto a fornire al datore di lavoro ancora il certificato in forma cartacea. La certificazione viene dunque acquisita direttamente dall’istituto e resa disponibile ai datori di lavoro, i quali, all’interno dell’applicativo “ricerca certificati medici” nella sezione Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/ Asbestosi, potranno consultare i documenti, inserendo il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio dello stesso. Fermo restando l’obbligo di denuncia telematica nei termini in uso, nelle denunce i datori dovranno obbligatoriamente indicare il numero e la data di rilascio del certificato. In fase di avvio, precisa l’INAIL, il certificato medico potrebbe essere stato trasmesso all’INAIL via PEC e questo potrebbe impedirne l’immediata disponibilità sul sito: in tal caso i datori sono comunque tenuti ad indicare nella denuncia telematica il numero identificativo e la data di rilascio. In caso di impossibilità oggettiva di fornire i suddetti dati, perché ad esempio non indicati nel certificato inviato a mezzo PEC, nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché contenente dodici caratteri alfanumerici: l’utente sarà informato con apposito messaggio che non è
possibile associare la denuncia al certificato medico, ma l’invio sarà comunque consentito e non seguirà alcuna sanzione. Qualora i dati inseriti dal datore non risultassero corrispondenti a quelli processati dell’INAIL, questo non comporterà il rigetto della denuncia o l’applicazione di sanzioni amministrative. Per i datori di lavoro i termini per effettuare la denuncia telematica decorrono dalla data in cui gli stessi hanno ricevuto i riferimenti del certificato medico del lavoratore. La circolare inoltre precisa che in attesa delle necessarie implementazioni del software applicativo sono stati predisposti dei nuovi moduli di denuncia nella sezione “Modulistica” che sostituiscono i precedenti: il Mod. 101-R.A. per la “denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi”, che sostituisce i modelli 101-Prest. E 101/bis-Prest., e il modello Mod. 4 bis R.A.
PAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 29 febbraio 2016
per la denuncia di infortunio, in luogo del previgente Mod. 4 bis Prest. Sotto il profilo delle semplificazioni inoltre, un’altra importante modifica attiene all’obbligo di denuncia all’autorità di pubblica sicurezza e alla Direzione Territoriale del Lavoro: dal 22 marzo, infatti, l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza e alla DTL, per l’avvio delle relative inchieste amministrative, delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortale o con prognosi superiore a tenta giorni non è più a carico del datore di lavoro ma dell’INAIL. La trasmissione avviene in cooperazione applicativa anche se, precisa l’Istituto, nella prima fase di avvio della nuova procedura, la segnalazione verrà trasmessa via PEC. (BA)
Responsabilità amministrativa degli enti MODELLI ORGANIZZATIVI 231
La responsabilità in sede penale degli enti è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. La responsabilità penale non sostituisce ma si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente l’illecito, a “vantaggio dell’organizzazione” o solamente “nell’interesse dell’organizzazione”, senza che si sia realizzato un vantaggio concreto. Il legislatore, purché siano rispettate determinate condizioni, ha previsto la possibilità per l’ente di essere esentato totalmente o parzialmente dall’applicazione delle sanzioni. L’art. 6 del D.lgs. 231 contempla una forma di “esenzione” da responsabilità dell’ente se dimostra, in occasione di un procedimento penale, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. L’introduzione del Decreto Legislativo 231/2001 determina la responsabilità per una serie di reati commessi dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti o da terzi mandatari se realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’impresa stessa. Il Decreto sovverte, dunque, il principio “societas delinquere non potest” attribuendo al giudice penale la competenza a giudicare, in parallelo, la responsabilità dei soggetti cui è ascritta la commissione del reato e la responsabilità dell’impresa nell’interesse o a vantaggio della quale il reato sarebbe stato commesso. La norma ha, peraltro, previsto espressamente che l’impresa possa essere esente da responsabi-
lità, ovvero possa vedere attenuata la propria responsabilità, qualora si sia dotata di un Modello di organizzazione e di gestione interno atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel decreto. I reati contemplati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ad oggi risultano essere: - art. 24-25: reati contro la pubblica amministrazione (es. corruzione e concussione) - art. 24 bis: reati informatici e trattamento illecito dei dati - art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata - art. 25 bis: reati di falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - art. 25 bis1: reati contro l’industria e il commercio - art. 25 ter: reati societari - art. 25 quater: reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico - art. 25 quater1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25 quinquies: reati contro la personalità individuale - art. 25 sexies: abusi di mercato - art. 25 septies: reati di omicidio colposo e lesione gravi o gravissime - art. 25 octies: reati di riciclaggio e ricettazione - art. 25 novies: reati in violazione del diritto di autore - art. 25 dieces: induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci o false all’autorità giudiziaria - art. 25 undecies: reati ambientali - art. 10 L. 146/2006: reati transnazionali. Una particolare attenzione deve essere dedicata all’art. 25 septies reati di omicidio colposo e lesione gravi o gravissime e all’art. 25 undecies reati ambientali, che risulta essere l’ultima classe di reato introdotta. In tema sicurezza è bene ricordare il richiamo importante fatto all’art. 30, comma 5, del TU 81/2008 “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale, definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2015, si presumono conformi
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ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.” Un’indicazione, nonché un’opportunità importante data alle organizzazioni per poter operare in ambito 231-sicurezza, seguendo punti definiti e usufruendo di sistemi già ampiamente diffusi e applicati. I reati ambientali non riprendono ad oggi la linea usata dal legislatore in ambito sicurezza, ma richiamano sicuramente al loro interno argomenti in parte già gestiti da altri sistemi, come la ISO 14001. I principali ambiti trattati in quest’ultima classe di reato sono riconducibili agli scarichi di acque reflue, alla gestione ed al traffico di rifiuti, all’attività di bonifica, all’emissione in atmosfera, all’inquinamento provocato da navi, all’uccisione, la distruzione, il prelievo o il possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette e la distruzione e il deterioramento di habitat. E’ d’obbligo ricordare che l’insieme dei reati 231 è stato negli anni notevolmente incrementato; e ad oggi sono presenti, al vaglio delle due Camere, disegni di legge sulla corruzione tra privati, che risultano, con molta probabilità, i prossimi ospiti nel novero dei reati presupposto, sulla scia di quanto già è stato fatto in altri Paesi.
BENEFICI DELL’ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO Dotare l’impresa di un modello di organizzazione e di gestione atto a prevenire reati costituisce, per più ragioni, una scelta strategica per l’impresa, per i soci e per gli amministratori. L’adozione del modello infatti può consentire all’impresa di: - documentare il funzionamento del Modello; - stimolare al miglioramento continuo; - dimostrare l’attenzione e la volontà del vertice aziendale; - gestire meglio processi spesso considerati marginali o di supporto (amministrazione, finanza, cassa, ecc.) e spesso ignorati dal sistema di gestione aziendale; - essere esente da sanzioni ovvero di contenerne l’entità; - ovviare all’applicazione di misure cautelari; - perfezionare l’organizzazione interna dell’impresa ottimizzando la ripartizione di competenze e responsabilità; - assicurare il rispetto degli adempimenti del Decreto Legislativo quando ciò venga richiesto
nell’ambito dei rapporti contrattuali dell’impresa; - applicare concretamente i propri principi etici e di governance ed in particolare la certificazione consente inoltre di: * dare forte visibilità verso l’esterno; * garantire l’indipendenza della verifica; * integrare gli strumenti gestionali già in uso (es. ISO 9001, BS OHSAS 18001, ISO 14001). Si rileva, in ultimo, che qualora le sanzioni venissero applicate all’impresa, la mancata adozione di un modello di organizzazione e di gestione potrebbe costituire per i soci motivo di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
L’AREA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE L’Associazione, forte dell’esperienza maturata ed acquisita attraverso conoscenza e competenza sulle diverse norme, fornisce informazioni, assistenza ed accompagnamento nei percorsi certificazione. Cura i contatti con gli Enti certificatori e fornisce preventivi alle Imprese per l’ottenimento delle elencate certificazioni: - UNI EN ISO 9001:2015 - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’; - UNI EN ISO 14001:2015 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE; - OHSAS 18001:2007 - CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - SA 8000:2014 - CERTIFICAZIONE ETICO SOCIALE; - IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO CONFORMI AI REQUISITI DEL D. LGS. 231/2001; - CERTIFICAZIONE FASC.; - NORME METROLOGICHE; - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO (marcatura CE e certificazioni volontarie). - NORME OMOLOGHE OPERANTI IN ALTRI PAESI L’Associazione è anche disponibile per informazioni su eventuali strumenti agevolativi ai fini dell’ottenimento delle certificazioni in esame. Puntuali informazioni in merito potranno essere richieste all’ufficio Ambiente Sicurezza Qualità ed Energia dell’Associazione. (AB)
PAG. 25 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 4 - 29 febbraio 2016
Bando efficienza energetica PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2016
Prorogato al 30 settembre 2016 il termine per il completamento delle iniziative per le imprese che hanno scelto il contributo in conto impianti del bando “efficienza energetica” previsto dal decreto ministeriale 24 aprile 2015. Con un comunicato stampa del 2 febbraio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto del 23 dicembre 2015 che prevede la proroga e che è appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2016). Per accedere alla proroga le imprese beneficiarie dovranno trasmettere un’apposita richiesta nella
quale dichiarano l’ammontare delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015 e rinunciano espressamente, per le spese sostenute oltre tale termine, alla concessione del contributo in conto impianti, optando per un’agevolazione nella forma di finanziamento agevolato per un massimo del 50%. La richiesta di proroga, sul modello allegato al decreto, deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria o da un suo procuratore speciale e trasmessa, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle spese sostenute, entro il 31 marzo 2016 al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) poie-efficienza@pec.mise.gov.it. Il Ministero dello sviluppo economico può approvare la richiesta di proroga solo previo svolgimento delle verifiche relative alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato.
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(C)
Redazione Piano Operativo Sicurezza CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DG per l’Attività Ispettiva -, con la nota n. 2597 del 16 febbraio 2016, ha chiarito taluni dubbi interpretativi in materia di presentazione del Piano Operativo Sicurezza (in sigla POS) da parte delle imprese che forniscono calcestruzzo nei cantieri. A tale riguardo, la nota ministeriale specifica che, dalla lettura congiunta degli artt. 96 e 26 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008), emerge che le imprese esercenti una mera attività di fornitura di materiali o attrezzature sono esonerate sia dall’obbligo redazionale del POS sia dalla partecipazione alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) sebbene restino a loro carico i restanti “…obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative
alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice”. In particolare, sugli adempimenti gravanti sulle aziende esercenti attività di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri, relativamente all’individuazione di chi tra esse possa considerarsi come mera fornitrice di materiali e beneficiare dell’esonero dagli obblighi di cui sopra, la nota del Ministero fa riferimento alla specifica procedura individuata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (approvata il 19 gennaio 2011 e diffusa con Lettera Circolare del 10 febbraio 2011). In sintesi, si dovranno ritenere esonerate dagli obblighi relativi, le sole imprese che si limitano alla mera fornitura, che è da intendersi tale allorché l’impresa fornitrice non partecipi alla messa in posa del calcestruzzo ovvero si astenga dal “tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”. In caso contrario, ci si deve ritenere in presenza di imprese non di mera fornitura ma anche di posa in opera per le quali si applicheranno gli obblighi prevista dalla normativa in materia e dovrà verificarsi la presenza sia del Pos che l’analisi dei rischi interferenti nel DUVRI. (C)
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SOA: verifica positiva per Candusso Carpenterie LA VERIFICA TRIENNALE CONSENTE DI MANTENERE LE ISCRIZIONI PER I DUE ANNI SUCCESSIVI La Candusso Carpenterie e Lattonerie srl rappresentata dal signor Roberto Candusso, con sede in Moruzzo (UD) via Divisione Julia n. 3/2, ha provveduto alla verifica triennale dell’attestazione, mantenendo tutte le iscrizioni possedute, ed in particolare, per le categorie OG 1, OS 6, OS 18A e OS 33 per 516.000 Euro. L’azienda opera da oltre quaranta anni nel campo della carpenteria e della lattoneria civile ed industriale. E’ in grado di fornire in opera: strutture metalliche, capannoni, soppalchi, tettoie agricole, scale in ferro, portoni, ringhiere e opere fabbrili su misura. Esegue la lavorazione artigianale del ferro ed installazione di lattonerie, grondaie, rivestimenti in pannelli metallici, coperture in rame a doppia aggraffatura. E’ specializzata anche nella bonifica e sovraccopertura di tetti in eternit e coperture metalliche in genere. La ditta ha un Ufficio Tecnico all’avanguardia per la ricerca di soluzioni innovative per il settore specifico, e dispone di personale altamente specializzato e di ed adeguate attrezzature a garanzia di lavorazioni che alla fine dell’opera risultano di elevata qualità per dare concrete risposte alle esigenze della clientela sia essa privata che pubblica. Con il rinnovo la qualificazione ha potuto qualificarsi fino ad un importo massimo di 619.200 Euro
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per la categoria OG 1 che comprende: edifici civili e industriali e riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie Può eseguire fino allo stesso importo: la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili (OS 6); e potrà eseguire anche la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio (OS 18A). Ha potuto qualificarsi fino ad un importo massimo di 619.200 Euro anche per la categoria OS 33, posseduta da pochissime imprese specializzate, che comprende le coperture speciali e riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Centrale di committenza per beni e servizi in FVG PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO La Giunta regionale, con Delibera n. 214 del 12 febbraio 2016, all’unanimità ha previsto che: 1. le acquisizioni di beni e servizi di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di Soggetto aggregatore, destinati al settore sanitario, avvengano mediante l’avvalimento di Egas; 2. l’eventuale ricorso all’individuazione di altra centrale di committenza extraregionale, così come previsto dal comma 549 della legge di stabilità 2016, potrà avvenire solo in via assolutamente residuale; 3. le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di Soggetto aggregatore avvengono mediante l’avvalimento della società in house Insiel SpA. La definizione dei criteri e delle modalità per l’esercizio dell’avvalimento nell’ambito delle funzioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di soggetto aggregatore (articolo 44, comma 4 bis e ter della legge regionale 26/2014) vengono di seguito illustrate.
FINALITÀ La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso la Centrale unica di committenza istituita all’interno dell’ordinamento regionale quale struttura dell’Amministrazione regionale e qualificata dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) quale soggetto aggregatore, ai sensi PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2016
dell’articolo 9, comma 1 del decreto legge 66/2014. Nell’esercizio delle funzioni di Soggetto aggregatore regionale, la Centrale unica di committenza acquisisce beni e servizi anche avvalendosi delle strutture di altro soggetto competente per materia, ai sensi dell’articolo 44, comma 4 bis della legge regionale 26/2014.
ORGANIZZAZIONE Il Soggetto aggregatore regionale è competente alle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nell’ambito della programmazione effettuata dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori o altrimenti individuati dalla Giunta regionale mediante la relativa programmazione, ai sensi dell’articolo 44, comma 4 bis, della legge regionale 26/2014. Il Soggetto aggregatore regionale si avvale: a) per le acquisizioni di beni e servizi destinati al settore sanitario, dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) che svolge, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 2 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali; b) per le acquisizioni di beni e servizi informatici, di Insiel SpA quale società in house, a totale capitale pubblico, che opera, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione e degli Enti locali che fanno parte del SIIR, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in conformità all’articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ Al fine di consentire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di programmazione delle attività di centralizzazione della committenza del Soggetto aggregatore regionale, le strutture dell’Ente di cui lo stesso si avvale concorrono, per quanto richiesto e di loro competenza, a definire il programma annuale e la previsione triennale delle iniziative di acquisto dei beni e servizi in forma aggregata.
CABINA DI REGIA Per la definizione ed il coordinamento della programmazione e delle attività della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di soggetto aggregatore, viene istituita una Cabina di regia di cui fanno parte: a) il Direttore generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che la presiede; b) il Direttore centrale delle autonomie locali; c) il Direttore centrale della salute e politiche sociali; d) il Direttore della Centrale unica di committenza; e) il Direttore generale di Egas; f) il Direttore generale di Insiel SpA. I componenti della Cabina di regia possono farsi rappresentare da altro soggetto con apposita delega. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio centrale unica di committenza regionale. La cabina di regia, in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento, individua le categorie merceologiche che saranno oggetto del programma annuale e della previsione triennale di acquisto ed indica, in base al riparto di competenze delineato all’articolo 2, quale organo regionale provvederà all’effettuazione della relativa procedura di gara.
ATTIVITÀ Il Responsabile unico del procedimento relativo all’attività di acquisizione dei beni e servizi, è il dirigente della Centrale unica di committenza della Regione. Il rapporto di avvalimento viene attivato, in base a quanto previsto dalla programmazione, con atto di indirizzo del dirigente della Centrale unica di committenza della Regione. La struttura dell’Ente di cui si avvale il Soggetto aggregatore regionale individua, per ciascuna categoria merceologica di beni o servizi attribuita alla propria competenza, un responsabile del procedimento di gara in possesso di adeguata professionalità e lo comunica al Soggetto aggregatore regionale. PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2016
Le procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi, sono effettuate dalla struttura dell’Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale a partire dalla definizione dei fabbisogni specifici dei soggetti destinatari degli acquisti, fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace. La struttura dell’Ente di cui il Soggetto aggregatore si avvale agisce come organo del Soggetto aggregatore regionale e, per il tramite del responsabile del procedimento di gara, adotta tutti gli atti amministrativi inerenti la procedura di affidamento. Nell’ambito del rapporto di avvalimento la struttura dell’Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale espleta sotto la sua responsabilità tutte le attività derivanti, con particolare riferimento a: a) predisposizione e adozione della documentazione di gara e acquisizione CIG; b) svolgimento della procedura di gara, effettuazione dei controlli, esclusioni, aggiudicazioni e adempimenti informativi anche successivi alla stipulazione dei contratti; c) esecuzione degli adempimenti finalizzati alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente sul profilo di committente del Soggetto aggregatore regionale; La struttura dell’Ente trasmette al Soggetto aggregatore regionale l’atto di aggiudicazione definitiva della procedura e gli atti attestanti l’avvenuta effettuazione dei controlli sui requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. A seguito della stipulazione del contratto da parte del Soggetto aggregatore regionale, la struttura dell’Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale individua al suo interno un Direttore dell’esecuzione del contratto per gestire e monitorare l’esecuzione dei contratti per i quali ha svolto la procedura di gara. In ogni atto adottato e rivolto all’esterno viene precisato che la struttura dell’Ente, di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale, opera in esecuzione del rapporto di avvalimento. La struttura dell’Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale garantisce ai competenti uffici della Regione l’assistenza, il supporto e la collaborazione necessari alla gestione dell’eventuale contenzioso o precontenzioso sulle procedure svolte, e fornisce tempestivamente la documentazione e ogni altro utile elemento.
STIPULAZIONE CONTRATTI La stipulazione dei contratti relativi alle procedure espletate dalle strutture dell’Ente di cui si avvale il Soggetto aggregatore regionale è di compe-
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tenza del dirigente del Servizio Centrale unica di committenza regionale.
MODULISTICA Nelle procedure di gara svolte nell’ambito della programmazione del Soggetto aggregatore regionale, viene utilizzata, se disponibile, la specifica modulistica tipo validata dal Gruppo di lavoro interdirezionale per il coordinamento dell’attività contrattuale, costituito con decreto del Direttore generale n. 1719 del 24 novembre 2015, e approvata dalla Cabina di regia.
RICHIESTA CIG E ALTRI ADEMPIMENTI INFORMATIVI Il soggetto aggregatore si abilita al sistema SIMOG di ANAC per la richiesta dei CIG e per le comunicazioni relative alle specifiche procedure di gara, indicando che il ruolo è svolto in qualità di organo del Soggetto aggregatore regionale in virtù dell’avvalimento.
ONERI FINANZIARI Nell’espletamento delle attività, le strutture
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dell’Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale assumono a proprio carico tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle procedure di gara e nessun rimborso spese è previsto a carico del bilancio regionale.
ACCESSO AGLI ATTI Il diritto di accesso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 163/2006 relativamente agli atti delle procedure di gara svolte dalle strutture dell’Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale è esercitato nei confronti della Regione. La struttura dell’Ente di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale ne cura l’istruttoria.
CONTENZIOSO Spetta alla Regione la costituzione in giudizio nei ricorsi proposti avverso ogni atto o provvedimento adottato dalle strutture degli Enti di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale e ogni altra attività di carattere contenzioso. (CS)
Al Governo l’attuazione delle direttive europee (2a parte) AL FINE DI RIDURRE GLI ONERI DOCUMENTALI, I PARTECIPANTI ALLE GARE POSSONO UTILIZZARE IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) Con la Legge 28 gennaio 2016, n. 11 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016 sono state date le deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Secondo la Legge Il Governo è delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l’attuazione delle sopracitate Direttive Europee, nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato, ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione europea: a) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti; b) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l’applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione PAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2016
delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l’effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi; c) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; d) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il resoconto finanziario al termine dell’esecuzione del contratto, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera bb), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità, salvaguardando l’esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell’Unione europea, e fatto salvo l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti; e) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d’opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare
nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d’opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all’effetto sostitutivo dell’approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l’amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all’importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione e prevedendo, altresì, l’applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all’ANAC delle variazioni in corso d’opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; f) utilizzo, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta, nonché indicazione delle modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell’offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; g) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopePAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2016
ra è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta; h) creazione, presso l’ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell’eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d’interesse: 1) ai fini dell’iscrizione all’albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo; 2) l’assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione; 3) che l’ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell’albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento; i) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nonché un’adeguata rotazione, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai princìpi dettati dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a tutela della concorrenza; l) rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei con-
tratti di lavori e del direttore dell’esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, nonché per le verifiche e i controlli relativi all’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storicoarchitettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l’attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, ed è previsto che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera sss), debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori; m) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell’albo siano poste a carico dei soggetti interessati; n) revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell’incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell’amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all’importo dei corrispettivi; o) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettroPAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2016
nica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all’appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell’appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta; p) con riferimento alle gare pubbliche per l’acquisto di beni, in linea con quanto sancito dall’articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/ UE, previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza; q) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, nonché al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e assicurando comunque l’entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d’impresa; r) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di progettazione; al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai
dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione; s) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l’utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti; t) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, previsione espressa, previa indicazione dell’amministrazione competente, delle modalità e delle tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione; u) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un’apposita disciplina generale fissata dall’ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità; v) disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 1) attribuzione della relativa competenza all’ANAC; 2) previsione che il curatore del fallimento possa partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, che possa essere PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 29 febbraio 2016
affidatario di subappalti e che possa stipulare i relativi contratti quando l’impresa fallita è in possesso delle necessarie attestazioni ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio; 3) previsione che il curatore del fallimento, quando è stato autorizzato l’esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita; 4) previsione che l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidataria di subappalti e stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto; 5) previsione che l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i contratti già stipulati dall’impresa stessa; 6) disciplina dei casi in cui l’ANAC può, nelle fattispecie di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l’impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione; z) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l’oggetto di
avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria nonché circa l’effettivo impiego delle risorse
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medesime nell’esecuzione dell’appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all’avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell’esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare. (continua) (CS)
Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL GORNJA RADGONA (SLOVENIA), 1° APRILE 2016: B2B NEI SETTORI DELLE COSTRUZIONI, ENERGETICO, SERVIZI PER ENTI LOCALI, GREEN LIFESTYLE In qualità di partner del Consorzio Friend Europe di Enterprise Europe Network, INFORMEST Consulting promuove l’evento brokerage Meet4Business 2016, che si svolgerà a Gornja Radgona (Slovenia) nell’ambito della terza fiera internazionale GREEN dedicata alle tecnologie sostenibili e al Green Lifestyle, e alla fiera primaverile Pomladni sejem, dedicata al mercato delle costruzioni, energetico e dei servizi municipali. L’iniziativa è sostenuta dal progetto europeo Enterprise Europe Network e prevede l’organizzazione di incontri B2B fra imprese e studi di progettazione; vi sarà la possibilità di prendere parte a incontri B2B con l’opportunità di stabilire contatti diretti a livello internazionale. La partecipazione è gratuita; le iscrizioni sono aperte. La fiera primaverile Pomladni Sejem è la più grande fiera slovena dei settori sopra citati e si trova in una posizione strategica, al confine fra quattro Paesi europei (Slovenia, Austria, Ungheria, Croazia). Nel corso dell’edizione 2015 sono stati presenti 200 esibitori da 9 paesi in un area di 9.000 m2. Insieme alla fiera GREEN (alla quale parteciparono altri 70 esibitori), vennero registrati 9.000 visitatori. Nel corso della manifestazione fieristica si alterneranno momenti formativi e momenti di networking; è previsto un fitto programma su temi correlati a costruzione e riqualificazione di edifici, energie rinnovabili, nuove tecnologie, trattamento delle acque reflue e artigianato. Per ulteriori informazioni si prega di inviare un’e-mail a: informestconsulting@friendeurope.it
AGGIORNATO IL SISTEMA
BUSINESS GUIDE DI INFORMEST CONSULTING INFORMEST Consulting propone il più completo sistema di Guide agli investimenti commerciali e industriali all’estero presente oggi sul mercato, costituito da 25 Business Guide per i Paesi dell’Est Europa, Fed. Russa e C.S.I., e dell’Asia Centrale. Ciascuna Business Guide è redatta in lingua italiana, aggiornata annualmente dalla rete di professionisti esteri e fornisce informazioni economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di interesse per l’azienda che opera e vende all’estero: contratti di agenzia, marchi, brevetti, costituzione società e filiali, fiscalità e normative, contenziosi e arbitrati, regime delle proprietà, tutela degli investimenti, rapporti di lavoro, costi industriali, costo del lavoro, degli affitti di uffici e di stabilimenti, ecc. Per le sue caratteristiche di affidabilità, sicurezza delle fonti, livello degli aggiornamenti, le Business Guide sono l’unico strumento professionale presente sul mercato, utilizzato da alcuni primari gruppi bancari, associazioni industriali e di categoria, da commercialisti ed avvocati di impresa. Le Business Guide del sistema sono ora state aggiornate con importanti novità in vari Paesi in materia fiscale, di diritto del lavoro, certificazione prodotti per importazione, costi dei fattori produttivi. Invitiamo gli interessati a visionare le Business Guide dei mercati di interesse per affrontare in modo consapevole e professionale gli ostacoli presenti in quei mercati. Per maggiori informazioni potete visitare il sito http://store.informestconsulting.it/ o inviare una mail a: online@informestconsulting.it.
RICHIESTE D’OFFERTA INTERNAZIONALI PER AZIENDE DEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE DI TRASPORTO E PRODOTTI AUSILIARI PER IL TRASPORTO Attraverso un accordo diretto con Development Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internaziona-
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li (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento, INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. Gli utenti possono approfondire l’argomento e le opportunità all’indirizzo www.informestconsulting.it/appalti-internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto” raccoglie oggi oltre 5.700
notifiche, tra cui le notifiche della ROADS and TRANSPORT AUTHORITY (Emirati Arabi Uniti) per cartelli stradali luminosi, del GOVERNMENT EMPLOYEES WELFARE DIRECTORATE (Bangladesh) per veicoli a motore, del DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE (Australia) per rampe di accesso. E’ possibile iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo http://tender.informestconsulting.it per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi ai bandi con uno sconto del 20% (http:// tender.informestconsulting.it/tenders/subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12 mesi. Tale canale è l’unico che consente alle aziende italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo online@informestconsulting.it.
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Additivi Aceti La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la denominazione della categoria di alimenti 12.3 «Aceti».
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Piano sorveglianza ricerca Aethina tumida Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il piano di sorveglianza per la ricerca di Aethina tumida sul territorio nazionale anno 2016. Polli da carne Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il monitoraggio al macello del benessere dei polli da carne - d.lgs. 181/10. Soluzione acquose lavorazioni molluschi cefalopodi Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota n. 3649 del 5 febbraio 2016 concernente l’impiego di soluzioni acquose contenenti perossido di idrogeno, come coadiuvante tecnologico, nella lavorazione dei molluschi cefalopodi eviscerati da commercializzare decongelati o congelati.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Pomodoro di Pachino Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino».
Catalogo comune specie ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi, secondo complemento alla trentaquattresima edizione integrale. Xylella Fastidiosa Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la modifica del decreto 19 giugno 2015, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana. Olio di palma L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un parere concernente l’impiego dell’Olio di Palma. Specie piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato il secondo complemento alla trentaquattresima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. Sostanze chimiche agrumi La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pubblicato il comunicato concernente l’obbligo, per gli agrumi, delle indicazioni esterne dei conservanti e delle altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post-raccolta. Varietà mais e cereali a paglia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di mais e cereali a paglia al registro nazionale. Cancellazione varietà di barbabietola da zucchero Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la cancellazione di varietà di barbabietola da zucchero dal registro nazionale, su richiesta del responsabile. Specie ortive Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente il rinnovo dell’iscrizione, cancellazione e proroga
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Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su
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della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale. Varietà ortive Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. Varietà di soia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà di soia al relativo registro nazionale. Varietà responsabili conservazione purezza specie agrarie Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.
BEVANDE Bevande spiritose La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Contenuto di sodio o di sale nelle acque La Corte europea ha pubblicato la pronuncia pregiudiziale concernente la valutazione del Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Direttiva 2009/54/ CE - Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Tutela del consumatore - Indicazioni nutrizionali e sulla salute - Acque minerali naturali - Contenuto di sodio o di sale - Calcolo - Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio - Libertà di espressione e d’informazione - Libertà d’impresa.
COMMERCIO Misure in favore dell’imprenditorialità in agricoltura Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto concernente le misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Risorse sostegno Start Up Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente l’attribuzione di ulte-
riori risorse finanziarie agli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative di cui al decreto 24 settembre 2014. Trasporto marittimo oli e grassi liquidi La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi. Aiuto legge sul latte e sulle materie grasse La Commissione ha pubblicato la decisione sulle misure di aiuto attuate dal Verband der deutschen Milchwirtschaft e.V. in relazione alla Milch- und Fettgesetz (legge sul latte e sulle materie grasse) SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)].
PRODOTTI SPECIALI Tenori massimi di alcaloidi tropanici La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in determinati alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Cantucci Toscani Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente l’iscrizione della denominazione «Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Elenco DOP, IGP e STG Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato la comunicazione concernente l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 24 febbraio 2016) Mortadella di Prato Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il provvedimento concernente l’iscrizione della denominazione «Mortadella di Prato» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
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Asparago di Cantello (IGP) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente l’iscrizione della denominazione «Asparago di Cantello» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Utilizzo DOP e IGP in etichetta Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato i criteri per l’utilizzo del riferimento ad una denominazione d’origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicazione di un prodotto composto, elaborato o trasformato. Criteri utilizzo DOP e IGP vitivinicoli Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato i criteri per l’utilizzo del riferimento ad una DOP e IGP protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato di cui all’art. 20 commi 6 e 7, del D.Lgs. 61/10. Pane Toscano DOP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pane Toscano (DOP)].
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Sostanza Gentamicina La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gentamicina».
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative Il Ministero della Salute ha pubblicato il Manuale per il recupero, raccolta e Distribuzione ai fini di solidarietà sociale secondo l’articolo 8 del Regolamento (CE) 852/2004.
ZOOTECNIA Sementi La Commissione ha pubblicato la decisione che modifica la decisione 2004/842/CE relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi. Etichettatura etichetta imballaggi sementi La Commissione Europea ha pubblicato la direttiva che modifica le direttive del Consiglio 66/401/ CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi. oOo
DATI DI MERCATO 7a SETTIMANA (DAL 15 AL 21 FEBBRAIO) E 8a SETTIMANA (DAL 22 AL 28 FEBBRAIO) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; suini; semi oleosi; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 7, dal 15 al 19 febbraio 2016 E’ disponibile l’elenco riepilogativo delle 58 noti-
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fiche, di cui 11 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Dall’Italia sono state avviate 6 allerte, tutte relative a prodotti ittici originari dalla Spagna, in particolare 4 relative a mitili contaminate da E. Coli e
2 relative a pesce spada contaminato da mercurio. Un’allerta è stata invece avviata dalla Francia per farina di castagne biologica italiana contaminata oltre i limiti da aflatossina B1. oOo
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Veicoli e trasporti eccezionali DIVIETI INTEGRATIVI DI CIRCOLAZIONE SU AUTOSTRADE PER IL 2016 Il 16 gennaio 2016, come ogni anno, l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (Aiscat) ha diramato alle società concessionarie autostradali la direttiva sui divieti integrativi di circolazione sulla rete autostradale per i trasporti e veicoli eccezionali relativamente al 2016. Detti divieti, che di seguito si riportano, vanno ad aggiungersi ai divieti i di circolazione fuori dai centri abitati in vigore per tutti i veicoli industriali di massa superiore alle 7,5 t (v. Apinforma n. 1/2016, pp. 68-71). - 25 marzo dalle ore 08.00 alle ore 14.00; - 26 marzo dalle ore 16.00 alle ore 22.00; - 29 marzo dalle ore 08:00 alle ore 22:00; - 23 aprile dalle ore 07.00 alle ore 14.00; - 11 giugno dalle ore 08.00 alle ore 24.00; - 12 giugno dalle ore 06.00 alle ore 7.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 18 giugno dalle ore 08.00 alle ore 24.00; - 19 giugno dalle ore 06.00 alle ore 07.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 25 giugno dalle ore 08.00 alle ore 24.00; - 26 giugno dalle ore 06.00 alle ore 07.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 1° luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 2 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 3 luglio dalle ore 06.00 alle ore 07.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 8 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 9 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
- 10 luglio dalle ore 06.00 alle ore 07.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 15 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 16 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 17 luglio dalle ore 06.00 alle ore 07.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 22 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 23 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 24 luglio dalle ore 06.00 alle ore 07.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 29 luglio dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 30 luglio dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 31 luglio dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle 22.00 alle ore 24.00; - 5 agosto dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 6 agosto dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 7 agosto dalle ore 06.00 alle ore 07.00 e dalle 22.00 alle ore 24.00; - 13 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 14 agosto dalle ore 06.00 alle ore 07.00 e dalle 22.00 alle ore 24.00; - 15 agosto dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 19 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 20 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 21 agosto dalle ore 06.00 alle ore 07.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 26 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 27 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 28 agosto dalle ore 06.00 alle ore 07.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - 23 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - 24 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 22.00; - 25 dicembre dalle ore 00.00 alle ore 09.00 e dalle 22.00 alle ore 24.00; - 26 dicembre dalle ore 00.00 alle ore 09.00 e dalle 22.00 alle ore 24.00. (AdT)
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Documentazione trasporti internazionali ISTRUZIONI MINISTERIALI SUL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE A BORDO DEI VEICOLI
12.400 euro con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi e della confisca amministrativa in caso di reiterazione della violazione. Ciò precisato, si evidenziano i principali aspetti della nuova disciplina esaminati dalla circolare.
CAMPO DI APPLICAZIONE PREMESSA: L’ART. 46 TER DELLA LEGGE 298/1974 Con circolare congiunta del 26 febbraio 2016 il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato e dei Trasporti e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito circolare) hanno fornito istruzioni l’applicazione del nuovo art. 46 ter della legge 6 giugno 1974, n. 298 - introdotto dall’art. 1, co. 653 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che punisce la mancanza o l’incompletezza della documentazione sul trasporto internazionale in corso di svolgimento. L’art. 46 ter alla legge n. 298/1974 prevede: - al co. 1, una sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro e il fermo amministrativo del veicolo per coloro che durante l’effettuazione di un trasporto internazionale non siano in grado di esibire al controllo su strada la prova documentale del trasporto stesso fino all’esibizione della documentazione o, in mancanza, fino 60 giorni; - al co. 2, che la prova documentale del trasporto possa essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto dalle normative vigenti in materia di trasporti internazionali; - al co. 3, che qualora la documentazione sia omessa o mal compilata, si applichi la sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro e, inoltre, che, se l’omessa o parziale compilazione della documentazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto, si applichino le sanzioni poste dalla legge 298/1974 per i trasporti abusivi da 2.100 a
La norma si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale su strada, in conto terzi e in conto proprio con origine, destinazione o transito in Italia. Per le irregolarità nei trasporti di cabotaggio eseguiti da vettori comunitari in Italia rimane ferma l’applicazione dell’art. 46 bis della legge 298/1974, per cui non si applicano le sanzioni del nuovo art. 46 ter della medesima legge.
DOCUMENTAZIONE OGGETTO DEL CONTROLLO Il documento di trasporto che deve trovarsi a bordo del veicolo “può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza” e assolve alla funzione richiesta dalla norma, ovvero quella di dimostrare la regolarità del trasporto in corso di svolgimento), quando al suo interno compaiono almeno i seguenti elementi essenziali: - tipologia e quantità della merce trasportata; - luogo di carico e scarico; - vettore o subvettore che esegue il trasporto. La circolare riporta degli esempi di documentazione di trasporto che risponde a queste caratteristiche, quali la lettera di vettura internazionale (CMR), il documento di trasporto (DDT), i documenti di trasporto per merci pericolose in regime ADR, la documentazione amministrativa o i formulari per la movimentazione di rifiuti.
MANCANZA MOMENTANEA DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO La sanzione di cui al co. 1 dell’art. 46 ter si applica anche qualora la documentazione delle merci sia stata compilata ma che, tuttavia, al momento del controllo non si trovi a bordo del veicolo; e ciò anche se la normativa che ne impone la compila-
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zione, non preveda che debba accompagnare la merce durante il trasporto. In questo caso, l’agente accertatore applica le sanzioni amministrative previste dal co. 1 dell’art. 46 ter, di cui si è detto. Il documento può essere esibito con ogni mezzo, compreso il formato elettronico e, qualora ciò non accadesse, non si applicano le sanzioni dell’art. 180 CDS ma, come vedremo più avanti, quelle più gravi dell’art 46 ter legate alla mancata compilazione del documento.
MANCATA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO In presenza di mancata compilazione del documento di trasporto si applicano sanzioni differenti a seconda se gli agenti accertatori siano o meno in grado di individuare la relazione di traffico del trasporto internazionale e di verificarne, così, la regolarità: - in caso affermativo, laddove gli agenti possano, comunque, desumere la regolarità del trasporto da altri elementi acquisiti durante il controllo, si applica la sanzione del co. 3, primo periodo dell’art. 46 ter della legge 298/1974 e, quindi, il pagamento di una somma da 2000 a 6000 euro; - in caso negativo, ricorre la più grave violazione dell’art. 46 della legge 298/1974, commi 1 e 2 (trasporti abusivi), con la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi.
INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO Anche in caso di incompleta compilazione del documento di trasporto si producono effetti diversi a seconda se, nonostante l’assenza di alcuni elementi, il documento sul veicolo permetta o meno di verificare la regolarità del trasporto: - nel primo caso il documento, benché compilato in maniera errata o incompleta, consente, comunque, di ricavare gli elementi essenziali per il riconoscimento della relazione di traffico; ciò accade, ad esempio, quando le mancanze riguardino le generalità del destinatario, del mittente oppure la sottoscrizione; in questo caso si applica la sanzione stabilita dal co. 3, primo periodo dell’art. 46 ter, ovvero il pagamento di una somma da 2000 a 6000 euro; - nel secondo caso si applicano le sanzioni dell’art. 46, commi 1 e 2 della legge 298/1974 (trasporto abusivo), tenuto conto che nel documento di trasporto mancano proprio i predetti elementi essenziali. In particolare, come evidenzia la circolare, in questa situazione non è “in alcun modo documentalmente provata la tipologia e quantità della merce, il luogo di
carico e quello di scarico ed il vettore o sub vettore che effettua il trasporto.”
TRASPORTI INTERNAZIONALI DI COSE IN CONTO PROPRIO In mancanza della documentazione di accompagnamento della merce nell’ambito di un trasporto internazionale di cose in conto proprio, l’art. 46 ter è sempre applicabile tranne che nei seguenti casi: - trasporti destinati a soddisfare, in regime di esenzione amministrativa, fiscale o doganale, le proprie esigenze personali; - trasporti per i quali le normative non prevedono l’emissione di documenti sulla merce trasportata (ad es., nel caso del trasporto di cose altrui destinate ad essere riparate).
DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI AGLI ILLECITI DELL’ART. 46 TER Sotto il profilo procedurale si hanno i seguenti casi: - le infrazioni sono contestate al conducente, quale responsabile della messa in circolazione del trasporto senza i documenti richiesti o con documenti incompleti; - laddove ritenuti corresponsabili per la mancata e/o incompleta compilazione del documento di trasporto, per le violazioni del co. 3, primo periodo dell’art. 46 ter e dell’art. 46 della legge 298/1974 (trasporti abusivi) possono essere chiamati a rispondere in concorso con il conducente, anche il vettore o altri soggetti che erano tenuti alla compilazione; la chiamata in causa di questi soggetti (ai quali vengono notificati autonomi verbali di contestazione) avviene ai sensi dell’art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. legge di depenalizzazione), e l’identificazione può effettuarsi anche in un secondo momento rispetto al conducente; - la procedura sanzionatoria è regolata dalla legge 689/1981, ad eccezione del pagamento immediato della sanzione previsto dall’art. 207 del codice della strada (c.d.s.) quando il veicolo è stato immatricolato all’estero, e del fermo del veicolo (art. 214 del c.d.s); - tranne per il pagamento immediato di cui sopra previsto dall’art. 207 del c.d.s, negli altri casi la sanzione viene versata utilizzando il modello F23; copia della ricevuta di pagamento deve essere trasmessa all’organo accertatore affinché non vengano inviati gli atti al Prefetto; - quando è previsto il fermo amministrativo del mezzo (art. 46 ter, co. 1), si applicano le procedure dell’art. 214 del c.d.s.: il veicolo viene
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affidato in custodia ad un custode acquirente nominato ai sensi dell’art. 214 bis del c.d.s. o, in mancanza, ad un custode autorizzato dal Prefetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (norme sull’applicazione di sanzioni amministrative), sempre a spese del proprietario del veicolo; - per le violazioni commesse alla guida di un veicolo immatricolato all’estero si applica la procedura prevista dall’art. 207 c.d.s. la quale prevede il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore o, in assenza della cauzione, il fermo amministrativo del veicolo fino ad un massimo di 60 giorni; la circolare chiarisce che quest’ultimo fermo permane anche se, nel frattempo venga esibito il documento mancante, proprio perché conseguenza diretta di un fatto diverso e, cioè, il mancato pa-
gamento immediato della sanzione nelle mani dell’agente o, in alternativa, della cauzione.
CONCORSO DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 46 TER CON ALTRE NORME DI DISCIPLINA DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO Infine, quando la mancanza o l’incompleta compilazione del documento di trasporto vengano sanzionate anche da norme specifiche (amministrative, fiscali o doganali), queste sanzioni concorrono con quelle dell’art. 46 ter si qui esaminato. Copia della circolare e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)