Apinforma n. 4 del 28 febbraio 2017

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 4 28 febbraio 2017

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

SABATINI TER

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 4 28 febbraio 2017

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Invii telematici dichiarativi

8

La miniproroga Iva non sposta i termini

9

Il decreto Milleproroghe

10

Assegnazione agevolata beni ai soci

14

L’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale

19

Sportello compensazione del credito Iva

22

Sabatini Ter

24

Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2017

26

Rifiuti: MUD 2017

27

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico

28

Sostanze chimiche

31

Sportello energetico

33

Prevenzione incendi

34

Albo Gestori ambientali

36

Albo Gestori ambientali

37

Correttivo Codice dei Contratti. Partito l’iter di approvazione

38

ANAC: contributi gare per il 2017

39

Nuovo Codice dei contratti (14a parte)

41



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

43

Legislazione alimentare

46

Scambi fra Soci

50

Revisione veicoli industriali e autobus

51

Corsi di formazione sui cronotachigrafi

53

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

56

Convensione in legge del d.l. “Milleproroghe” e autotrasporto

57

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Invii telematici dichiarativi SERVIZIO PER GLI ASSOCIATI: INVIO TELEMATICO DICHIARATIVI

Si ricorda che offriamo ai nostri Associati il servizio d’invio, tramite Entratel, di dichiarazioni, comunicazioni o modelli all’Agenzia delle entrate

predisposte e controllate (con software dell’Agenzia) dai contribuenti. Gli interessati alla trasmissione dovranno inviarci il file telematico, almeno 7 giorni prima della scadenza e noi procederemo alla successiva spedizione. Di seguito il tariffario valido per l’anno in corso; le tariffe s’intendono al netto di Iva al 22%. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare il dott. Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377. (PZ)

DICHIARAZIONE COMUNICAZIONE

TARIFFA

Modello 770 semplificato

€ 70

Modello 770 ordinario

€ 70

Dichiarazione modello Unico Redditi

€ 70

Certificazione Unica

€ 70

Dichiarazione Irap

€ 70

Liquidazioni Iva

€ 70

Elenco clienti/fornitori – Spesometro

€ 100

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La miniproroga Iva non sposta i termini LE ENTRATE CHIARISCONO I DUBBI LEGATI ALLE DIFFICOLTÀ TELEMATICHE L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 26 del 6 marzo 2017 ha chiarito che il differimento al 3 marzo della trasmissione della dichiarazione Iva annuale, non ha modificato i termini. La concessione dei tre giorni non ha rappresentato una proroga dei termini ufficiali, ma solo una sorta di tolleranza entro la quale le dichiarazioni Iva saranno comunque considerate tempestive. Come noto (si veda circolare Confapi n. 58 del 2 marzo 2017) l’amministrazione finanziaria con un comunicato stampa del 1° marzo 2017 ha posticipato al 3 marzo 2017 la data utile per la trasmissione telematica della dichiarazione annuale Iva relativa al 2016 per le difficoltà riscontrate dagli operatori nella trasmissione telematica delle stesse. La risoluzione 26 ha precisato che i tre giorni di tolleranza non rappresentano una proroga del termine di presentazione previsto dall’art. 8 del DPR 322/98, ma solo una tolleranza straordinaria alla trasmissione per la quale non saranno irrogate sanzioni. Ne consegue che si dovrà sempre fare riferimento al termine del 28 febbraio 2017 per quanto riguarda gli adempimenti fiscali ad esso correlati. La circostanza che il termine sia rimasto fissato al 28 febbraio 2017, ha come conseguenza che tutti gli adempimenti fiscali connessi, rimangono an-

corati alle scadenze e alle condizioni originarie. Si pensi ad esempio alla previsione che considera valida (quindi non omessa) la dichiarazione trasmessa entro 90 giorni, sulla base delle precisazioni fornite dall’amministrazione finanziaria l’omissione potrà essere sanata entro il 29 maggio 2017, trasmettendo la dichiarazione e versando le relative sanzioni. Anche il ravvedimento operoso è legato al termine di presentazione, conseguentemente con riferimento alle omissioni riferite ad anni precedenti, per la definizione della misura della riduzione delle sanzioni, la regolarizzazione dovrà considerare come termine di scadenza il 28 febbraio 2017. Il scadenza riguarda inoltre la stampa dei registri Iva, il cui termine è legato alla dichiarazione, infatti, è previsto che sia eseguita entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione Iva. Per il 2016 i registri Iva dovranno quindi essere stampati al più tardi entro il prossimo 28 maggio 2017. Allo stesso modo anche la compensazione orizzontale Iva per importi superiori a 5.000 euro con F24, potrà essere effettuata a partire dal 16 marzo anche nelle ipotesi in cui la dichiarazione sia stata trasmessa il 3 marzo 2017. Per il versamento dell’Iva annuale il posticipo al 3 marzo non modifica i termini che rimangono fissati al 16 marzo o al 30 giugno con la maggiorazione dell’1,6% a titolo di interessi. Rimane in ogni caso possibile rateizzare i versamenti entro il 16 novembre maggiorando le rate successive alla prima degli interessi dello 0,33% mensile.

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(PZ)


Il decreto Milleproroghe

MOLTI GLI INTERVENTI IN AMBITO FISCALE CON UNA PIACEVOLE SORPRESA Con la legge n. 19 del 27 febbraio 2017 è stato convertito il D.L. 244 del 30 dicembre 2016 (decreto Milleproroghe) che ha adottato, tra le altre, una serie di importanti interventi in materia fiscale. Di seguito analizzeremo alcuni dei provvedimenti di maggior interesse per le imprese e persone fisiche.

LAVORATORI RIMPATRIATI (ART. 3 COMMA 3-NOVIES) Prorogata al 30 aprile 2017 la data per esercitare l’opzione per la detassazione dei redditi prodotti dai lavoratori rimpatriati. Per questi contribuenti è prevista una detassazione del reddito del 30% per il 2016 e del 50% per il 2017.

DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO CASE EFFICIENTI (ART. 9 COMMA 9-OCTIES) E’ stata prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione Irpef per le persone fisiche che acquistano un’abitazione nuova di classe energetica A o B direttamente dall’impresa costruttrice. Il bonus è pari al 50% dell’Iva pagata sull’acquisto ed è usufruibile in un arco temporale di 10 anni.

PAGAMENTI A ENTI LOCALI (ART. 13 COMMA 4) Slitta al 1° ottobre 2017 il nuovo sistema di riscossione spontanea dei tributi per i comuni e gli enti locali. Si tratta dei pagamenti da effettuare direttamente alla tesoreria dell’ente impositore, tramite F24 oppure con strumenti di pagamento elettronici. Per le entrate non tributarie il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite la tesoreria o strumenti elettronici di pagamento. Non sono state modificate le modalità di versamento dell’Imu e della Tasi che continueranno ad

essere fatti con mod. F24 o bollettino di conto corrente postale.

MODELLI INTRASTAT 2 (ART. 13 COMMI DA 4-TER A 4-QUINQUIES) Gli obblighi di comunicazione relativi agli elenchi Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, così come previsto nel testo vigente al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016), rimangono validi per tutto il 2017. Il ripristino, almeno per la mensilità di gennaio, in realtà è stato fatto tramite comunicato stampa congiunto Entrate/Dogane/Istat del 17 febbraio 2017. Si è così differito al prossimo anno la soppressione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti a motivo della loro finalità anche statistica e non esclusivamente fiscale.

COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI (ART. 13 COMMA 4-SEXIES) Una piacevole sorpresa per imprese e professionisti è stata introdotta con l’abolizione dell’obbligo di comunicare all’amministrazione finanziaria i beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore. L’abrogazione interessa anche la gemella comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni fatte dai soci o dai loro familiari. Abolita anche la norma che consentiva all’Agenzia delle entrate di utilizzare tali informazioni ai fini del redditometro.

MAPPATURA ACQUIRENTI NON RESIDENTI (ART. 13 COMMA 4-SEPTIES) E’ stata eliminata la disposizione che prevedeva la mappatura annuale degli acquisti di beni e servizi da parte di soggetti esteri prevista dal comma 147 della legge 208/2015. Si tratta di una disposizione che in realtà non è mai decollata e che era ridondante rispetto ai compiti di contrasto all’evasione fiscale internazionale.

COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA (ART. 13 COMMA 4-OCTIES) Dall’anno in corso è stato eliminato l’obbligo per

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il locatore di indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della legge 431/1998. Si tratta dei contratti di locazione a canone concordato per i quali è riconosciuta una riduzione del 30% del reddito imponibile.

COORDINAMENTO NORMATIVA FISCALE CON LE NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO (ART. 13-BIS) Con il D.Lgs. 139/2015 sono state recepite numerose novità previste dalla Direttiva 2013/34 in materia di bilancio. Trattasi di modifiche che hanno interessato i contenuti dei prospetti contabili (stato patrimoniale e conto economico), la nota integrativa, ma soprattutto i nuovi principi di redazione del bilancio e i nuovi criteri di valutazione. E’ stato concesso un differimento di 15 giorni del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al 2016, che conseguentemente passa dal 30 settembre al 15 ottobre 2016. E’ stato poi modificato l’art. 83 comma 1 del TUIR introducendo il principio di derivazione forzata del reddito imponibile all’utile di bilancio. Con questo principio vengono sostanzialmente riconosciuti anche ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio contenuti nei principi contabili OIC. Quanto riconosciuto sul fronte contabile ha quindi efficacia anche sul fronte fiscale, ad eccezione delle micro – imprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile. Il decreto in argomento ha apportato anche alcune modifiche al TUIR che di seguito sintetizziamo: - nel calcolo del ROL non si deve considerare i componenti positivi e negativi di natura straordinaria legati a trasferimenti d’azienda o rami d’azienda; - le spese relative a più esercizi di cui all’art. 108, comma 1 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le regole valide sul fronte civilistico esplicano efficacia quindi anche sul fronte fiscale. Per quanto riguarda le spese di pubblicità e propaganda è stata abrogata la possibilità di ripartirle in cinque quote costanti; - viene inserito una nuova deroga al principio di imputazione a conto economico previsto per i componenti negativi di reddito di cui all’art. 109 comma 4. La deroga riguarda i componenti reddituali che non transitano a conto economico in quanto rilevati nello stato patrimoniale conformemente a quanto previsto dai nuovi principi contabili;

- rivisto il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati in conseguenza dell’adozione delle nuove regole di contabilizzazione degli stessi secondo il criterio del fair value. L’irrilevanza dei componenti negativi e positivi di natura straordinaria legati a operazioni di trasferimenti aziendali o rami aziendali, viene estesa alla determinazione della base imponibile Irap. Con una disposizione di coordinamento generale in materia di Irap, il riferimento alle voci delle macro-classi A e B del conto economico deve essere considerato al netto delle componenti straordinarie di cui sopra. E’ stata introdotta una disciplina fiscale transitoria per il primo esercizio di applicazione dei nuovi principi contabili, al fine di cristallizzare le rettifiche operate in bilancio. La disciplina prevede che: - la previa imputazione a conto economico di cui all’art. 109 comma 4) del TUIR, è applicabile anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio; - le componenti imputate direttamente a patrimonio rilevano ai fini Irap, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificabili nelle voci delle macro-classi A e B del conto economico con rilevanza ai fini Irap; - il ripristino o l’eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini reddituali o del valore fiscalmente riconosciuto. Per questi rimane la possibilità di deduzione in base ai criteri applicabili negli esercizi precedenti. Questa previsione è valida anche ai fini Irap; - l’eliminazione di passività o di fondi di accantonamento dedotti in base alle norme del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione del reddito. Resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali i predetti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso di mancato verificarsi degli stessi. Anche questa previsione è valida ai fini Irap.

SPESOMETRO (ART. 14-TER) Dopo lungo braccio di ferro con le categorie professionali, per il solo 2017, il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute avrà cadenza semestrale. Dal prossimo anno invece la comunicazione dovrà essere fatta trimestralmente. Lo spesometro riferito al primo semestre 2017 dovrà essere trasmesso entro il 18 settembre 2017 mentre quello riferito al secondo semestre entro il 28 febbraio 2018.

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Non è stata apportata alcuna modifica ai termini di trasmissione delle liquidazioni Iva che pertanto rimangono trimestrali già dall’anno in corso. Il termine di trasmissione delle liquidazione Iva è entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con l’eccezione del secondo trimestre che slitta al 18 settembre.

LOTTERIA SCONTRINI (ART. 14-QUATER) Rinviata a novembre 2017 la prima sperimentazione della lotteria fiscale limitata agli acquisti di beni o servizi effettuati con carte di debito e di credito da parte di persone fisiche. (PZ)

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Messaggio Redazionale

ŠILES DA 50 ANNI TRASFORMA I DESIDERI DEI CLIENTI IN REALTÁ

In mezzo a questi splendidi colori 50 anni fa è nata la Šiles... ...e tuttora si trova in questi bellissimi luoghi, nel cuore del Carso, a Tomaþevica vicino a Komen in Slovenia. Un’azienda di successo di impronta familiare fondata dal sig. Stanislav Šibelja che da falegname iniziò a realizzare vari prodotti bt Á OO b Yb´¼ 8F ±8¼ ± ¡ ®8Í b Y8 f O±b´O Á¼8 b O ±´ Ybt 8 o 8 Y Çb ¼8±b Á Yb ± YÁ¼¼ ± leader di parquet e scale. É loro la posa di tutto il parquet della favolosa ristrutturazione di Villa Fabiani del famoso architetto Maks Fabiani a Kobdilj. La Šiles offre una vasta gamma di prodotti in legno presso lo showroom a Tomaþevica sul Carso. Tra gli altri prodotti offerti dall’azienda, sarete consigliati sul tipo di parquet e sulla tecnica di posa in opera per le nuove costruzioni, per la ristrutturazione dell’abitazione e sul riscaldamento a pavimento. Il vasto assortimento include tutte le varietà dei parquet, parquet massiccio, parquet tradizionale, vari tipi di spina di pesce, tavole del parquet, intarsi, medaglioni, bordure, parquet per bagni, pavimento in legno per esterni oltre al parquet personalizzato secondo la richiesta del cliente e sempre posati dai propri operai.

Messaggio Redazionale

novembre 16

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Assegnazione agevolata beni ai soci NUOVA CHANCE PER LE SOCIETÀ CONSIDERATE NON OPERATIVE PREMESSA La legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) all’art. 1 commi da 565 a 566, ha previsto la riapertura dei termini per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci nonché per la possibilità di trasformarsi in società semplice. Si tratta di un’opportunità da valutare con attenzione soprattutto per le immobiliari familiari, spesso ricadenti nella disciplina delle società di comodo, con conseguenze particolarmente pesanti per i soci. L’opzione si presenta particolarmente interessante perché consente di estromettere dalle società beni immobili con una tassazione agevolata e sottrarsi così dalla morsa della disciplina delle società non operative. Trattandosi di una riapertura dei termini, rimangono valide tutte precisazioni fornite dall’amministrazione nel corso dello scorso anno.

SOGGETTI INTERESSATI Sono interessata alla disciplina dell’assegnazione agevolata di beni ai soci in generale tutte le società con esclusione delle cooperative. In pratica rientrano nella disciplina in argomento: - le società in nome collettivo; - le società in accomandita semplice; - le società a responsabilità limitata; - le società per azioni; - le società in accomandita per azioni. L’assegnazione dei beni ai soci può essere effettuata anche in fase di liquidazione della società, in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso, in fase di riduzione del capitale mediante attribuzione di beni nonché nei casi di distribuzione di utili in natura.

REQUISITO SOGGETTIVO SOCI E’ richiesto il rispetto di uno specifico requisito

soggettivo in capo ai soci, devono risultare tali (iscrizione nel libro soci) alla data del 30 settembre 2016. In alternativa è richiesto che la loro iscrizione sia avvenuta entro il 31 gennaio 2017 in virtù però, di un atto di trasferimento avente data precedente al 30 settembre 2016. Per le società dove non è prevista la tenuta del libro soci si dovrà fare riferimento al Registro delle Imprese, mentre nei casi di società di persone, farà fede qualsiasi atto idoneo, avente data certa sempre anteriore al 30 settembre 2016. L’ingresso nella compagine societarie di nuovi soci successivamente a quest’ultima data, non preclude l’accesso all’assegnazione agevolata ma ne limita la portata esclusivamente a quelli vecchi. La percentuale di partecipazione del socio è quella esistente alla data dell’assegnazione.

BENI AGEVOLABILI Sono agevolabili le assegnazioni di: - immobili, ancorché strumentali per natura (A10, B, C ed E), che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa da parte del loro possessore, come ad esempio quelli locati, concessi in comodato a terzi, ecc.; - immobili merce oggetto di produzione e scambio; - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa; - immobili patrimonio a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività, come ad esempio abitazioni o terreni locati a terzi o comunque non utilizzati direttamente; - immobili di società di gestione qualora locati a terzi, sia abitativi che commerciali; - terreni agricoli a meno che non siano utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per la coltivazione e/o l’allevamento.

BENI ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE Non possono essere assegnati gli immobili strumentali per natura rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E A/10, utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività d’impresa. Da quanto sopra per le immobiliari di famiglia

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l’assegnazione può rappresentare, come già accennato, un’opportunità da non perdere perché ad essa viene riconosciuto un regime fiscale di vantaggio. Le caratteristiche degli immobili devono essere verificate con riferimento al momento dell’assegnazione, pertanto fino a quel momento sarà possibile modificare la destinazione dei beni al fine di rispettare i requisiti oggettivi posti dalla norma.

L’AGEVOLAZIONE L’assegnazione in realtà prevede diversi interventi agevolativi che di seguito riportiamo: 1 - applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap calcolata sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione in società semplice. Il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale. L’imposta sostitutiva è fissata nelle seguenti misure: - 8% per le società operative; - 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti; 2 - riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili; 3 - applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali; 4 - assoggettamento ad un’imposta sostitutiva del 13% alle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione.

VALORE NORMALE Come accennato per gli immobili il valore normale può essere assunto su base catastale. Su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura parti a quello risultante dall’applicazione, all’ammontare delle rendite risultanti dal catasto, dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Moltiplicatori che di seguito ricordiamo, precisando che la rendita catastale va assunta al netto della rivalutazione del 5%, in quanto già compresa nel moltiplicatore: - 63 per le categorie D e A/10; - 42,84 per le categorie C/1 ed E; - 126 per le categorie A (escluso l’A/10) e C (escluso il C/1); - 147 per le categorie B. Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, il va-

lore normale va individuato in base alle ordinarie disposizioni previste dall’art. 9 del TUIR L’opzione per l’assegnazione è consentita anche nell’ipotesi in cui il valore normale sia inferiore al relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’assenza di base imponibile, infatti, non preclude l’accesso al beneficio perché in tali casi il valore dei beni assegnati ha già concorso alla formazione del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie, senza alcuna necessità di versamento di imposte sostitutive. In caso di cessione, è possibile considerare il corrispettivo, se però questo è inferiore al valore normale del bene determinato secondo le regole ordinarie del TUIR, o in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori, il valore da considerare non può essere inferiore a uno dei due valori (valore normale o valore catastale). Il costo fiscalmente riconosciuto da contrapporre al valore normale si ottiene sottraendo al costo storico, eventualmente aumentato delle spese incrementative e degli oneri di diretta imputazione, il relativo fondo ammortamento. Per i beni merci, qualora non sia possibile utilizzare il metodo del costo specifico perché ad esempio si utilizza il LIFO, il FIFO o il costo medio, si farà riferimento al valore risultante dalla situazione di magazzino riferita alla data dell’assegnazione.

LA SITUAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETÀ Tassazione diretta e Irap Per comprendere meglio il meccanismo è opportuno analizzare gli effetti dell’assegnazione prima in capo alla società e successivamente in capo ai soci. In capo alla società potremmo pensare a una situazione simile ad una cessione, dove sostanzialmente contro la cessione dell’immobile la società incassa un corrispettivo. Nell’assegnazione anche se il corrispettivo manca, apparentemente si producono gli stessi effetti. Tuttavia sulla tassazione della plusvalenza, o dei ricavi per i beni merce, in luogo delle ordinarie aliquote impositive si applica l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’8% o del 10,5 per le società di comodo. La disciplina Iva Per evitare censure da parte comunitaria l’estromissione non prevede agevolazioni particolari per l’Iva e conseguentemente si rendono applicabili le regole ordinarie. In prima battuta si deve verificare se l’immobile sia entrato nella sfera dell’impresa in regime Iva oppure no. Non rientrano nel regime Iva gli acquisti prece-

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denti il 1973, gli acquisti da soggetti privati e gli apporti dei soci. In questi casi l’assegnazione, ma anche la trasformazione in società semplice è fuori campo di applicazione Iva. Se il fabbricato è entrato nella società con Iva detratta, l’assegnazione entra nel campo di applicazione dell’Iva. L’obbligo di applicazione di questa imposta sussiste solo nel caso di impresa di costruzioni che assegna o cede il fabbricato entro cinque anni dall’ultimazione, mentre negli altri casi l’assegnazione o cessione è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 punto 8-bis o 8-ter del DPR 633/72, salvo opzione per l’imponibilità. Rettifica della detrazione Nei casi in cui l’estromissione del fabbricato abbia generato la detrazione dell’imposta e l’assegnazione rientri nel campo di applicazione Iva, ancorché esente in base all’art. 10, si rederà necessario operare la rettifica della detrazione. Se non sono ancora decorsi dieci anni dall’acquisto o nello stesso arco temporale su questi immobili siano state sostenute spese di ristrutturazione o incrementative con imposta detratta, dovrà essere eseguita la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis 2, comma 2 del DPR 633/72, versando l’Iva in rapporto ai decimi mancanti al compimento del decennio. Imposte di registro e ipo-catastali Abbiamo ricordato che l’assegnazione dei beni comporta la riduzione del 50% dell’imposta di registro qualora sia dovuta in misura proporzionale e l’applicazione delle ipo-catastali in misura fissa. Per i fabbricati strumentali sia in caso di applicazione dell’Iva sia in caso di esenzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (200 euro) e le ipo-catastali, in genere pari al 4%, sono dovute nella misura di 200 euro. Per i fabbricati abitativi qualora l’assegnazione sia soggetta ad Iva l’imposta di registro è dovuta nella misura di 200 euro mentre se l’operazione è esente l’imposta di registro è prevista nella misura proporzionale. Quest’ultima viene ridotta del 50%, passando dal 9% al 4,5% o all’1% in caso di prima casa. Le ipo-catastali sono dovute in misura fissa paria 50 euro ciascuna.

LA SITUAZIONE IN CAPO AI SOCI Il momento in cui si esegue l’assegnazione assume rilevanza anche ai fini della rilevanza della plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Ciò ai fini della successiva cessione del bene assegnato. Si pensi al caso in cui l’immobile assegnato al socio venga suc-

cessivamente ceduto, in questi casi il quinquennio di decorrenza per considerare non soggetta a tassazione la cessione decorre dall’assegnazione. La legge di stabilità ha espressamente previsto: - che nei confronti dei soci non si rendono applicabili le disposizioni di cui di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell’art. 47 del TUIR; - che il valore normale dei beni ricevuti riduce corrispondentemente il valore fiscale della partecipazione; - che non si presumono inoltre prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili, conseguentemente l’assemblea può deliberare, ai fini dell’assegnazione, di distribuire riserve di capitale. Sulla base dei chiarimenti forniti in occasione di precedenti assegnazioni il costo fiscalmente riconosciuto del bene in capo al socio, corrisponde a quello assunto dalla società ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Si tratta di una sorta di bilanciamento che potrebbe indurre, qualora vi sia l’intenzione di cedere a breve il bene assegnato, di assumere il valore di mercato qualora questi sia più alto di quello catastale, in modo da ridurre la plusvalenza da assoggettare a tassazione al momento della cessione da parte del socio. In ogni caso l’assegnazione ai soci richiede l’annullamento di riserve di utili o di capitale in misura parti al valore contabile attribuito ai beni. Ne consegue che è possibile accedere alla disciplina agevolativa in argomento solo se ci sono riserve disponibili almeno pari al valore contabile attribuito all’immobile in sede di assegnazione. In capo ai soci la tassazione riguarda la differenza tra il valore normale dei beni assegnati e l’importo su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva. Per valore normale s’intende quello di mercato o quello catastale, conformemente a quanto scelto dalla società. In questo modo il socio non pagherà imposte sulla parte in cui la società ha versato l’imposta sostitutiva. Abbiamo visto che solamente la differenza tra il valore normale del bene assegnato e l’importo su cui la società ha pagato l’imposta sostitutiva assumerà rilevanza ai fini della tassazione in capo al socio. Ma questa stessa differenza assumerà rilevanza in capo al socio: - quale riduzione del costo della partecipazione qualora siano annullate riserve di capitale; - come utile in natura se vengono annullate riserve di utili limitatamente però ai soci di società di capitali. Per le società di persone, infatti, in capo si soci non si determina alcuna tassazione essendo per questi

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previsto il regime d’imposizione per trasparenza. Per le società di persone, pertanto, l’assegnazione non comporta alcuna tassazione in capo ai soci, l’unica eccezione può riguardare il caso in cui il valore del bene assegnato sia superiore al valore fiscale della partecipazione. Il meccanismo di cui sopra riconosce una sorta di franchigia in capo al socio ai fini della tassazione della plusvalenza, dato dalla differenza appunto tra il valore normale e la base imponibile su cui la società ha versato l’imposta sostitutiva. Nel caso in cui dal confronto tra il valore contabile e valore catastale dell’immobile emergesse una minusvalenza, questa non sarebbe deducibile. La norma riconosce, infatti, la deducibilità delle minusvalenze relative alla cessione di immobili merce, ma in ogni caso è legittima solo se deriva dal confronto tra il valore di mercato e il valore contabile e non semplicemente tra valore catastale e valore contabile.

ANNULLAMENTO RISERVE DI CAPITALE La norma non prevede criteri particolari riferiti alla natura delle riserve da annullare. Dal punto di vista fiscale la circolare n. 37/2016 ha confermato la libertà di scelta del contribuente tra riserve di utili e di capitale. Sul fronte civilistico resta il problema generato dalla presenza di un principio, presente nel nostro ordinamento codicistico, in relazione al quale è necessario prima attribuire le riserve più libere di utile e successivamente quelle più vincolate di capitale. Fatta questa premessa, per le società di capitali in linea generale vi sarà tassazione qualora l’assegnazione comporti la distribuzione di riserve di utili, mentre nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di capitali non ci sarà alcuna tassazione ma il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sarà corrispondentemente ridotto. Con l’uscita del bene dal patrimonio aziendale, infatti, si verifica una riduzione del patrimonio della società e conseguentemente del valore della partecipazione del socio. Sul punto la circolare 40/2002 delle Entrate, per evitare una doppia tassazione in capo al socio ha previsto che il valore della partecipazione deve essere aumentato della differenza

assoggettata ad imposta sostitutiva, prima di diminuirlo del valore normale del bene assegnato.

ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI Per le società di capitali, qualora si decida di attribuire ai soci una riserva di utili, il valore della partecipazione non viene modificato. Il valore normale del bene assegnato è assimilato ad un utile in natura che rappresenta un reddito per il socio per la sola parte eccedente quanto già tassato in capo alla società. Reddito che sarà tassato secondo le ordinarie modalità vale a dire con una ritenuta a titolo d’imposta del 26% per le partecipazioni non qualificate oppure concorrendo nella misura del 49,72 al reddito complessivo del socio per quelle qualificate.

TERMINI E VERSAMENTI L’assegnazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2017 mentre l’imposta sostitutiva deve essere versata in due rata secondo le seguenti modalità: - prima rata pari al 60% entro il 30 novembre 2017; - seconda rata pari al 40% il 16 giugno 2018. Non sono dovuti interessi sul pagamento della seconda rata. Si evidenzia che al di là delle scadenze di cui sopra, per le società non operative è opportuno valutare per tempo l’assegnazione al fine di ridurre il volume dei ricavi minimi ai fini del test di operatività. In questo modo, infatti sarà possibile ridurre i valori che influenzano sia i ricavi che il reddito in considerazione del fatto che gli stessi devono essere ragguagliati ai giorni di possesso. Se si attenderà la scadenza ultima del 30 settembre il ragguaglio comporterà dei risultati sicuramente più penalizzanti.

ESEMPLIFICAZIONE Si pensi al caso di una SRL produttrice di mobili con due soci, Alfa e Beta con quote paritarie al 50%, che possiede un capannone che intende assegnare ai soci con la procedura agevolata in quanto non più utilizzabile dalla società. Ipotizzando che non si tratti di una società di comodo, potremmo pensare ai seguenti dati:

tipologia immobile

capannone

categoria catastale

D8

anno di acquisto

2002

costo di acquisto

500.000

fondo ammortamento

210.000

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rendita catastale netta

13.000

moltiplicatore catastale

63

valore di mercato

850.000

In base ai dati di cui sopra possiamo ricavare: - il valore catastale: 13.000 x 63 = 819.000 - valore fiscalmente riconosciuto: 500.000 – 210.000 = 290.000 I soci, non avendo necessità di vendere a breve il capannone, decidono che l’assegnazione agevolata avvenga al valore catastale, pari a 819.000 e contemporaneamente annullano riserve di utili per 290.000 euro. Avremo il seguente risultato: imposta sostitutiva (819.000 – 290.000) x 8% = 42.320 imposta di registro e ipo-catastali 200 x 3 = 600 TOTALE COSTO ASSEGNAZIONE = 42.920 In capo ai soci opererà la tassazione della riserva di utili annullata secondo le regole ordinariamen-

te previste per le partecipazioni, che nel nostro caso sono entrambe qualificate. La base imponibile per ciascun socio sarà data da: valore normale immobile – base imponibile imposta sostitutiva 850.000 - 529.000 = 321.000 Tale importo da dividere tra i due soci (321.000:2) = 160.500 sarà imponibile in capo a ciascun socio nella percentuale del 49,72%. Nel nostro caso (160.500 X 49,72%) per 79.800 euro e tassato in base alle aliquote marginali del singolo socio. Essendo trascorsi più di dieci anni dall’acquisto non è dovuta la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell’art. 19 bis 2, comma 2 del DPR 633/72. (PZ)

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L’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale NUOVA OPPORTUNITÀ PER TRASFERIRE NELLA SFERA PRIVATA GLI IMMOBILI IN REGIME AGEVOLATO PREMESSA La legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) all’art. 1 commi da 565 a 566 ha riaperto i termini per l’estromissione dall’impresa dell’immobile dell’imprenditore individuale. Gli imprenditori individuali potranno quindi ancora traferire nella sfera personale gli immobili detenuti in regime d’impresa, beneficiando di un regime impositivo agevolato.

AMBITO SOGGETTIVO Interessati all’agevolazione in argomento sono i soggetti che alla data del 31 ottobre 2016 rivestivano la qualifica di imprenditore individuale e l’hanno conservata fino al 1° gennaio 2017. Possono fruire dell’estromissione anche le imprese individuali che alle predette date erano in stato di liquidazione. Non è invece possibile utilizzare l’agevolazione se al 1° gennaio 2017, la qualifica di imprenditore individuale sia venuta meno, in questi casi, infatti, si è già verificato il presupposto per l’attribuzione del bene alla sfera privata, con la conseguente applicazione delle imposte ordinarie sulle plusvalenze eventualmente realizzate. L’estromissione è consentita sia nell’ipotesi in cui avendo cessato l’attività, si sia affittato l’immobile ma si sia mantenuta la partita Iva, sia nell’ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato per l’esercizio dell’attività d’impresa. L’estromissione può essere effettuata dall’erede dell’imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2016, a condizione che l’opzione sia esercitata dall’erede che ha proseguito l’attività del “de cuius” in forma individuale. Analoga possibilità è concessa al donatario che ha proseguito l’attività imprenditoriale del donante, in questi casi, ai sensi dell’articolo 58 comma 1 del

TUIR, l’azienda è assunta ai medesimi valori riconosciuti nei confronti del dante causa.

IMMOBILI INTERESSATI ALL’ESTROMISSIONE L’estromissione riguarda gli immobili di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, vale a dire: - i beni immobili strumentali per destinazione, quelli cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa a prescindere dalla loro classificazione catastale; - i beni immobili strumentali per natura, quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si tratta degli immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10. Per questi ultimi si prescinde dal loro utilizzo nel ciclo produttivo e quindi possono essere estromessi anche se dati in locazione o comodato. Per il primo gruppo invece, vale a dire quelli strumentali per destinazione, è necessario che gli stessi siano utilizzati nell’attività d’impresa e pertanto non possono essere concessi a terzi in locazione o comodato. Il carattere strumentale dell’immobile deve essere verificato alla data del 31 ottobre 2016, e pertanto qualora successivamente a tale data, l’immobile sia stato concesso in uso a terzi, la possibilità di procedere all’estromissione non viene meno.

LA DIVERSA NATURA DEGLI IMMOBILI Per la corretta individuazione degli immobili relativi all’impresa è opportuno fare alcune differenziazioni per comprendere se possono o meno rientrare nell’estromissione. Per quelli strumentali per destinazione si deve distinguere a seconda che siano stati acquistati dal 1° gennaio 1992 o precedentemente. - Per quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992 possono essere esclusi dal patrimonio se indicati nell’inventario o, per i contribuenti in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro Iva acquisti. Se non soddisfano tali condizioni non possono essere estromessi in quanto si considerano già appartenenti alla sfera privata dell’imprenditore.

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- Per quelli acquisiti fino al 31 dicembre 1991, possono essere estromessi anche se non indicati nell’inventario perché siano comunque considerati relativi all’impresa. Si tratta di immobili che l’imprenditore già utilizzava esclusivamente per l’esercizio dell’impresa al 31 dicembre 1991 e per i quali non ha esercitato l’opzione per l’esclusione ai sensi dell’articolo 58 della legge 413/1991. Questi immobili continuano ad essere considerati relativi all’impresa, anche se non indicati nell’inventario e possono pertanto essere estromessi a condizione che, alla data del 31 ottobre 2016, fossero utilizzati come beni strumentali dall’imprenditore nella propria attività d’impresa. Con riferimento agli immobili strumentali per natura, l’esclusione dal patrimonio può essere effettuata solo se gli stessi risultano indicati nell’inventario o, per i soggetti in semplificata, nel registro dei cespiti ammortizzabili o nel registro Iva acquisti. Non possono essere estromessi gli immobili merce relativi alle imprese immobiliari. Possono inoltre essere oggetto di esclusione dal patrimonio, gli immobili posseduti in comunione relativamente alla sola quota di pertinenza dell’imprenditore.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE Come ricordato la norma consente all’imprenditore che alla data del 31 ottobre 2016, possedeva immobili strumentali, di optare entro il 31 maggio 2017 per l’esclusione dei predetti immobili dal patrimonio dell’impresa. L’estromissione non richiede alcun atto notarile né particolari formalità ma esclusivamente comportamenti concludenti. Sarà pertanto sufficiente una specifica annotazione nel libro giornale o nel libro dei cespiti ammortizzabili o nel registro Iva. In pratica l’opzione si esercita esprimendo la volontà di escludere l’immobile dal patrimonio aziendale entro il termine di versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva.

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA L’imposta sostitutiva è pari al 8% della differenza tra il valore normale dei fabbricati e il valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscalmente riconosciuto è dato dalla differenza tra il valore iscritto nel registro cespiti o nel libro degli inventari al netto delle quote di ammortamento dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Il costo dei fabbricati va assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione, pertanto

nella determinazione del valore fiscalmente riconosciuto degli stessi si dovrà tenere conto anche del valore attribuito alle aree occupate dalla costruzione in relazione alle quali non siano stati effettuati ammortamenti fiscalmente deducibili. Per quanto riguarda il valore normale, questo può essere assunto su base catastale utilizzando i moltiplicatori che di seguito riportiamo: - 63 per le categorie D e A/10; - 42,84 per le categorie C/1 ed E; - 126 per le categorie A (escluso l’A/10) e C (escluso il C/1); - 176,4 per le categorie B. I moltiplicatori di cui sopra non richiedono la rivalutazione della rendita del 5% in quanto già compresa nel valore. L’opzione per l’estromissione è consentita anche nell’ipotesi in cui il valore normale sia inferiore al relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’assenza di base imponibile, infatti, non preclude la possibilità di fruire del beneficio perché in tali casi il valore dei beni estromessi ha già concorso alla formazione del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie, senza necessità di versamento di imposte sostitutive. Come ricordato l’estromissione si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto.

IL TRATTAMENTO AI FINI IVA L’estromissione richiede la verifica del regime Iva da applicare all’operazione. In prima battuta si deve verificare se l’immobile sia entrato nella sfera dell’impresa con Iva detratta oppure no. Nel primo caso l’estromissione è fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2 punto 5 del DPR 633/72. Se invece il fabbricato ha generato la detrazione dell’imposta, l’estromissione rientra nel campo di applicazione ma sarà naturalmente esente in base all’art. 10, punto 8-bis del DPR 633/72. Il contribuente dovrà tuttavia verificare se al momento dell’acquisto o dell’ultimazione della costruzione sia trascorso il periodo di dieci anni. Se tale lasso temporale non è trascorso, si renderà necessario rettificare la detrazione dell’Iva nella misura di tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. In caso di estromissione esente o fuori campo Iva occorre verificare anche se nell’ultimo decennio siano state sostenute spese incrementativa con Iva detratta, anche in questi casi si renderà necessario procedere alla rettifica della detrazione. La rettifica della detrazione va effettuata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si sono

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verificati gli eventi e pertanto nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 che sarà presentata nel 2018.

LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE L’estromissione non richiede alcun atto scritto o adempimento particolare e conseguentemente non è dovuta l’imposta di registro.

MANTENIMENTO ANZIANITÀ DETENZIONE L’estromissione dell’immobile non interrompe la decorrenza del quinquennio di acquisto del bene. Conseguentemente in caso di successiva cessione, per verificare se sia dovuta la tassazione sull’eventuale plusvalenza, si renderà applicabile l’art. 67, comma 1 lett. b) del TUIR, con conteggio del quinquennio dalla data di acquisto del bene e non dalla data dell’estromissione.

MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento dell’imposta sostitutiva va eseguito secondo le seguenti modalità: - 60% entro il 30 novembre 2017; - 40% entro il 16 giugno 2018. L’estromissione s’intende perfezionata con il versamento della prima rata e pertanto l’omesso versamento della seconda rata non determina l’inefficacia dell’estromissione ma ne legittima l’iscrizione a ruolo. Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 e tale importo è compensabile con altri tributi o contributi. Per gli importi non versati sarà possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso così come previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

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(PZ)


Sportello compensazione del credito Iva RINNOVATA LA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per la compensazione di un credito Iva d’importo superiore a 15.000 euro, l’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009, prevede il rispetto di due condizioni: - può essere fatta a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; - è necessario il rilascio del “Visto di conformità” da parte di un soggetto abilitato iscritto in apposito albo professionale. Per offrire ai nostri Associati un servizio di rilascio del “Visto di conformità” conveniente e affidabile, abbiamo rinnovato, con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano, la convenzione a prezzi invariati che prevede i seguenti costi:

- 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro; - 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Ricordiamo inoltre che il rilascio del visto di conformità per compensare crediti di importo superiore a 15.000 euro. Per i soggetti dotati di organo di controllo, è richiesta la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo stesso. Segnaliamo inoltre che per i rimborsi annuali e trimestrali Iva, il D.L. 193/2016, collegato alla legge di bilancio per il 2017, ha introdotto le seguenti novità: - innalzamento all’importo di 30.000 euro dell’obbligo di presentazione della garanzia; - per i rimborsi superiori a 30.000 euro apposizione, sulla relativa dichiarazione, del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.

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(PZ)



Sabatini Ter

ESTENSIONE DELL’OPERATIVITÀ ALLE TECNOLOGIE DIGITALI E NUOVE PROCEDURE Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe e, in particolare, ad Apinforma n. 2/2017, pp. 23-24, per segnalare che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Mise) ha emanato il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 16 febbraio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2017, e la circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 del medesimo direttore. Il primo ha fissato al 1° marzo 2017 il termine di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alla Sabatini ter riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (art. 1, co. 55 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di bilancio 2017). È il caso di rammentare che per questa tipologia di beni è posta una riserva del 20% sugli stanziamenti complessivi della Sabatini ter e una maggiorazione contributiva del 30%, tale da portare la contribuzione, calcolata in via convenzionale, dal tasso d’interesse del 2,75% a quello del 3,575% annuo per questa categoria di beni. La seconda ridefinisce i termini e le modalità di presentazione delle domande nonché la modulistica alla luce dell’estensione agevolativa, con l’avvertenza che essa si applica anche alle domande per gli investimenti ordinari presentate dal 1° marzo 2017 nonché a quelle eventualmente antecedenti ma posteriori al 1° gennaio 2017), tenuto conto dello stato di avanzamento dei relativi procedimenti.

I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA CIRCOLARE DEL MISE DEL 15 FEBBRAIO 2017 I contenuti della circolare del 15 febbraio 2017 (di seguito circolare) ricalcano in larga parte quelli della nota circolare del 23 marzo 2016 (v. Apinforma n. 6/2016, pp. 19-22), con le novità legate all’ampliamento del campo di applicazione della

Sabatini ter. L’agevolazione è rivolta alla generalità delle piccole e medie imprese, fatta eccezione per quelle escluse del “regime di esenzione” (v. infra) Per comodità di consultazione se ne riepilogano i tratti salienti fatta eccezione per quelle rientranti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli e del settore della pesca, per le quali si rinvia alla lettura della circolare. La Sabatini ter concede un contributo a fronte di un finanziamento ottenuto da una banca o intermediario finanziario convenzionato con il Mise per: a) investimenti ordinari (acquisto o l’acquisizione in locazione finanziaria di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del codice civile); b) investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, secondo il modello dell’Industria 4.0, descritti in dettaglio negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B della circolare e a cui si rimanda. L’agevolazione rientra nel “regime di esenzione”, di cui al regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 ed è concessa dal Mise nella forma di un contributo in “conto impianti”, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, avente un tasso di interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per quelli in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Il contributo, dunque, è scollegato dal tasso praticato dalla banca o intermediario finanziario e, di fatto, può abbattere il tasso d’interesse anche sotto lo 0%. Fra gli investimenti ordinari rientra l’acquisto di veicoli ed attrezzature di trasporto, purché non si tratti di investimenti di mera sostituzione e, in questo caso, il beneficio non è cumulabile con gli incentivi agli investimenti delle imprese di autotrasporto, previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 (cfr. Apinforma n. 16/2016, pp. 25-31). Il finanziamento della banca o intermediario fi-

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nanziario, alla cui concessione è subordinata il riconoscimento del contributo da parte del MISE, deve essere: - deliberato entro il 31 dicembre 2018, da una banca o intermediario finanziario aderente alla convenzione, per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro. - stipulato solo successivamente alla data di presentazione della domanda al Mise di accesso al contributo; - erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, in caso di locazione finanziaria, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene o alla data del collaudo, se successiva. La domanda di contributo e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, a pena di invalidità, i moduli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito web del Mise www.mise.gov.it. In particolare, la domanda va: - redatta utilizzando lo schema di cui all’all. 1 della circolare; - sottoscritta, a pena d’invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale da apporre, a pena d’inammissibilità, prima dell’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC); - inviata esclusivamente via PEC agli indirizzi delle banche o intermediari finanziari aderenti alla citata convenzione che, a loro volta, trasmetteranno al Mise la richiesta di prenotazione delle risorse tramite l’apposita piattaforma telematica, una sola volta su base mensile a partire dal giorno 1 e fino al giorno 6 di ciascun mese. L’ammissione all’agevolazione viene deliberata dal Mise entro 30 giorni dalla ricezione della singola delibera di finanziamento o dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario. Il relativo provvedimento, che riporta anche il piano di erogazione del contributo, viene quindi trasmesso dal Mise all’impresa richiedente e alla banca o intermediario finanziario. Il contratto di finanziamento deve essere stipulato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del Mise. Diversamente, la banca o l’intermediario fi-

nanziario ne dà comunicazione motivata al Mise che, valutate queste motivazioni, può decidere di dichiarare l’impresa decaduta dall’agevolazione. L’investimento deve essere ultimato entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A sua volta, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta tale ultimazione, deve essere: - redatta in formato digitale, utilizzando lo schema di cui all’all. 2 della circolare; - sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, - inviata al Mise tramite accesso alla piattaforma dedicata (https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it/banche, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Mise all’indirizzo PEC dell’impresa) entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo. A pena di revoca del contributo, l’erogazione della prima quota deve richiedersi al MISE entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, previo pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. La richiesta viene redatta secondo lo schema di cui all’all. 3 della circolare, firmata dal legale rappresentante e corredata da una serie di documenti riepilogati dalla circolare stessa. L’erogazione delle quote successive deve richiedersi con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dall’ultima richiesta ed entro i 12 mesi successivi a tale termine. A sua volta, il Mise procede ad erogare la quota di contributo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Fatto salvo il prestito d’uso, i beni oggetto dell’agevolazione devono essere mantenuti per un periodo di tre anni nell’unità produttiva indicata nella domanda di ammissione al contributo. Tutti gli atti citati sono accessibili al link: www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini o possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. Sempre sul sito web del Mise è disponibile un manuale per l’utente, ugualmente richiedibile all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 25 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2017

(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2017 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

100,6

0,349327

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

MARZO

15.03

14.04

0,375

APRILE

15.04

14.05

0,500

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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Rifiuti: MUD 2017 SERVIZIO PER LA COMPILAZIONE

La nostra Associazione organizza come ogni anno il servizio per la compilazione telematica e la relativa spedizione dei MUD 2017. Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Alle

imprese che vorranno avvalersi del nostro servizio si raccomanda di fissare l’appuntamento con nostri uffici, al fine di garantire il miglior esito dell’operazione. Il costo del servizio di compilazione della dichiarazione con un solo rifiuto è di 90 Euro + IVA, mentre per ogni ulteriore rifiuto il costo aggiuntivo è di 20 Euro + IVA. L’importo dei diritti di segreteria ammonta a 10 euro. Informazione sulla dichiarazione MUD 2017 e sul servizio per la compilazione dello stesso potranno essere richieste all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione. (AB)

PAG. 27 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 4 - 28 febbraio 2017


Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico LE ULTIME NOTIZIE

ELETTRICITÀ Conclusi i primi procedimenti per la restituzione in bolletta degli importi indebiti da condotte anomale nei mercati all’ingrosso nel 2016 Dopo un’approfondita fase istruttoria, per le prime 9 società su più di cento si sono conclusi i procedimenti prescrittivi [1] per la vicenda delle condotte anomale del 2016, tenute dagli operatori dell’offerta e della domanda nei mercati all’ingrosso dell’elettricità, in particolare nel bilanciamento. Le altre chiusure di procedimento seguiranno a breve. A carico delle società oggetto di questi primi provvedimenti sono stati riconosciuti comportamenti non diligenti nelle strategie di programmazione sui mercati e, come già previsto nella stessa delibera di avvio dei procedimenti [2], le medesime società dovranno restituire a Terna gli importi corrispondenti al beneficio indebito conseguito, importi che poi andranno a riduzione certa e definitiva delle tariffe (uplift), a beneficio della generalità dei clienti. La quantificazione esatta degli importi dovrà essere effettuata da Terna in base ai criteri fissati dall’Autorità, nel rispetto del contraddittorio con gli operatori e coerentemente a quanto prospettato nelle risultanze istruttorie. Entro 30 giorni le società infatti potranno presentare ulteriori elementi utili alla quantificazione, che verranno poi valutati dall’Autorità. Le partite economiche dovranno comunque essere regolate da Terna entro l’agosto 2017. L’Autorità, inoltre, concluderà a breve le valutazioni relative all’avvio di procedimenti sanzionatori a carico di questi operatori per violazione della regolazione. Nel dettaglio, le evidenze emerse nell’ambito dell’istruttoria svolta per le 9 società oggetto di questi primi provvedimenti mostrano che nei primi sette mesi del 2016 gli operatori coinvolti sono

incorsi in sbilanciamenti significativi con valori percentuali, in alcuni mesi consecutivi e in alcune zone, spesso ampiamente superiori all’energia prelevata, condotta reiterata per gran parte del periodo in esame. Errori che per dimensioni e frequenza di accadimento sono del tutto contrastanti con la diligenza e la perizia richieste a un operatore professionale ed esperto quale deve essere l’utente del dispacciamento. Da programmazioni così macroscopicamente sbilanciate (per quantitativi e durata) le società hanno quindi conseguito un beneficio economico che non ci sarebbe stato se la programmazione avesse rispettato i previsti criteri di diligenza e perizia. Viene quindi ora ordinato di restituire gli importi quantificati come quota indebitamente trattenuta, da riattribuire a beneficio dell’utenza finale. Nelle prossime settimane verranno conclusi tutti i procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016, dei quali via via si darà conto, e che a dicembre scorso ha visto una prima fase di chiusura di 12 provvedimenti prescrittivi, tra i circa 100 operatori coinvolti, per i quali non si è riscontrata causa di restituzione. La pubblicazione dei nominativi delle società a cui è riferita ogni deliberazione, per la rilevanza degli elementi trattati e a salvaguardia degli stessi procedimenti, viene differita all’avvio dei relativi provvedimenti sanzionatori e comunque non oltre la chiusura di tutti i procedimenti. [1] Avviati con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel [2] Poi dettagliato nella deliberazione 575/2016/R/eel

ACQUA Chiusa indagine su strategie pianificazione interventi e avvio integrazione regole tecniche sulla qualità Si è conclusa l’indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi [1] del Servizio Idrico Integrato (SII) finalizzata a garantire che gli investimenti, di cui - una volta realizzati - si riconoscono i costi in sede di approvazione tariffaria, siano stati pianificati con criteri di appropriatezza e di allocazione efficiente delle

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risorse economiche a loro destinate. Dall’analisi emerge il persistere della difficoltà di intercettare l’estrema eterogeneità e specificità delle criticità dei vari territori, risultando problematico riscontrare una corrispondenza chiara e condivisa tra criticità e indicatori di performance, né tantomeno risultano specificate le modalità di calcolo degli indicatori che ne rendano univoco il significato e generalizzabile il loro utilizzo. Sulla base degli interventi previsti dai piani, le aree di criticità che richiedono maggiori investimenti - in base all’analisi sul quadriennio 2016-2019 - risultano concentrarsi soprattutto nelle attività di depurazione e fognatura - oggetto di infrazioni europee - seguiti dall’attività di distribuzione di acquedotto. Dalla ricognizione appena conclusa [2], basata sui dati forniti per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) da un campione di Piani di intervento (PdI) che coprono il 60,6% della popolazione nazionale, per gli acquedotti l’analisi ha evidenziato forti carenze nelle condizioni fisiche delle condotte (criticità citata dal 62% delle gestioni, che servono il 67% della popolazione). La medesima problematica è evidenziata in maniera importante sia sulle reti di distribuzione sia su quelle di adduzione, dovuta sempre e principalmente alla vetustà delle condotte e allo scarso tasso di rinnovo. Tale criticità incide fortemente sull’entità delle perdite di rete, non consentendo di raggiungere l’obiettivo di una loro significativa riduzione (criticità proposta dal 46% delle gestioni che coprono il 44% della popolazione). Una seconda problematica molto diffusa è quella relativa all’insufficienza del sistema delle fonti per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, che interessa il 54% delle gestioni che coprono il 69% della popolazione. Se a tale criticità sommiamo quella relativa alla vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento, citata dal 25% delle gestioni (36% della popolazione), ne emerge un quadro di fragilità del sistema acquedottistico sul territorio nazionale. Un’ulteriore criticità rilevata molto frequentemente attiene al cattivo funzionamento o alla vetustà dei misuratori di utenza, che viene indicata per il 48% delle gestioni, che servono il 54% della popolazione. Tale criticità tende a vanificare lo sforzo teso al raggiungimento dell’obiettivo nazionale ed europeo del risparmio idrico. La necessità di raggiungere la copertura totale della popolazione costituisce ancora oggi la criticità più rilevante nella gestione del servizio di fognatura. In particolare, casi di vetustà e di inadeguatezza fisica dell’infrastruttura fognaria sono stati riscontrati dal 67% del campione analizzato con riferimento a tratti delle condotte gestite, dal 44%

per quanto riguarda gli impianti e dal 28% per gli scaricatori di piena, spesso da adeguare alle normative vigenti. Quasi la metà delle gestioni esaminate, pari a due terzi della popolazione, ha indicato come criticità prevalente l’assenza del servizio di depurazione in alcune aree - più o meno ampie - del territorio servito. Laddove esistenti, invece, gli impianti di depurazione risultano spesso inadeguati in termini di obsolescenza impiantistica e incompletezza dei trattamenti per garantire l’assoluto rispetto dei limiti di scarico previsti dalle norme vigenti (20% gestioni per una popolazione servita pari a un terzo del campione). A ciò si unisce l’ulteriore criticità legata all’eccessiva frammentazione del servizio, con presenza di impianti di dimensioni poco efficienti (30% delle gestioni che coprono il 55% della popolazione). A fronte di questi elementi l’Autorità ha avviato un procedimento (deliberazione 90/2017/R/idr), che si concluderà entro l’anno, per integrare il sistema regolatorio vigente con norme specifiche in tema di qualità tecnica del servizio idrico integrato, o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nell’ambito del quale procedere a individuare un sistema di indicatori finalizzato, innanzitutto, alla rappresentazione dello stato infrastrutturale e operativo dei servizi idrici. Il procedimento si propone, inoltre, di definire i parametri di qualità tecnica dei servizi necessari per portare a compimento il meccanismo di promozione della qualità, stabilire i livelli minimi e gli obiettivi di qualità tecnica del SII, assicurare l’uniformità e la completezza delle modalità di erogazione del servizio, determinare gli obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di mancato rispetto degli standard fissati. Il tutto privilegiando indicatori quantitativi che rilevino le criticità nel punto della filiera ove si manifesta, attingendo agli esempi virtuosi emersi dalle analisi e alle esperienze estere già consolidate. Le deliberazioni 89/2017/R/idr e 90/2017/R/idr sono disponibili sul sito dell’Autorità. [1] Il d.lgs. 152/06, all’articolo 149, individua, fra gli atti costituenti il Piano d’Ambito, la ricognizione delle infrastrutture e il Piano degli Interventi (PdI), stabilendo che: i. la ricognizione individua lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2); ii. il PdI specifica “le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento del-

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la complessiva domanda dell’utenza”, definendo per l’intera gestione gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione (comma 3). Il quadro normativo di riferimento di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui al d.lgs. 152/2006, prevede livelli di pianificazione sovraordinati rispetto a quello d’Ambito Territoriale Ottimale (in particolare, quello regionale e quello di bacino distrettuale), con la necessità conseguente di verificare la coerenza delle strategie di intervento rispetto agli obiettivi identificati a ciascun livello sovraordinato.

[2] Con analogo procedimento, applicato a seguito della predisposizione dei Piani di intervento (PdI) secondo i criteri stabiliti dal primo Metodo Tariffario Idrico (MTI), l’Autorità aveva già potuto svolgere una prima mappatura delle criticità e delle attività connesse al SII, con l’emersione di alcune necessità di investimento precedentemente trascurate o non chiaramente esplicitate, ma anche di carenze redazionali e non nella predisposizione dei Piani stessi.

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Sostanze chimiche

REACH

Nel 2016 i controlli di conformità dell’ECHA hanno riguardato soprattutto le sostanze potenzialmente preoccupanti. La maggior parte dei dossier di registrazione valutati non era stata aggiornata e presentava lacune nei dati.

RAPPORTO DI VALUTAZIONE ANNUALE L’ECHA ha valutato il rischio di sostanze presenti nei granuli di gomma riciclata utilizzati nei campi sportivi in erba artificiale. L’Agenzia ha concluso, sulla base delle informazioni disponibili, che la preoccupazione relativa all’esposizione alle sostanze presenti nei granuli di gomma riciclata può essere considerata molto bassa. L’ECHA aggiornerà la sua valutazione non appena saranno disponibili nuove informazioni.

RAPPORTO DI VALUTAZIONE Per beneficiare della proroga dei termini per la registrazione delle sostanze a basso volume è necessario aver pre-registrato la sostanza presso l’ECHA. Se si produce o importa una sostanza per la prima volta, in quantità comprese fra 1 e 100 tonnellate per anno e la sostanza non è classificata come cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione, è ancora possibile pre-registrarsi entro sei mesi dall’inizio dell’attività e al più tardi entro il 31 maggio 2017, un anno prima della scadenza REACH 2018. E’ disponibile l’agenda degli eventi che si svolgeranno in tutta Europa riguardanti l’ultima scadenza di registrazione. Le imprese che utilizzano sostanze estremamente preoccupanti per le quali la Commissione ha concesso l’autorizzazione devono presentate una notifica all’ECHA, ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento REACH. L’Agenzia trasmette le notifi-

che alle Autorità di controllo degli Stati membri dell’UE. Sono disponibili sul sito dell’ECHA le statistiche relative al numero e alla distribuzione geografica delle notifiche ricevute. I Comitati scientifici RAC e SEAC hanno rilasciato il loro parere su due domande di autorizzazione per gli usi delle sostanze: - triossido di cromo (CE 215-607-8; CAS 133382-0) dalla Snecma; - 1,2-dicloroetano (EDC) (CE 203-458-1, CAS 107-06-2) da Eli Lilly S.A.

GUIDE L’ECHA ha pubblicato un documento di orientamento sul regolamento biocidi concernente la valutazione dell’efficacia e la valutazione delle sostanze attive e dei prodotti. E’ stata inviata per la consultazione al CARACAL la bozza di orientamento ECHA sul regolamento REACH, “Guida sulle raccomandazioni relative alla determinazione degli endpoint per la salute umana nei nanomateriali”. I potenziali dichiaranti per la scadenza del 2018 potrebbero essere interessati già da ora a visualizzare la nuova bozza del documento.

EVENTI Stakeholders’ Day, 4-5 aprile 2017, Helsinki La Conferenza offre ai partecipanti la possibilità di conoscere le ultime novità e gli aggiornamenti dall’Agenzia, dalle associazioni industriali europee e dalle ONG. Inoltre i partecipanti avranno la possibilità di essere formati sugli strumenti informatici dell’ECHA (es. REACH-IT, IUCLID, Chesar). Corso di formazione su Chesar 06-07 aprile 2017, Helsinki E’ disponibile il programma del corso di formazione su Chesar. L’Agenzia invita inoltre gli interessati a rispondere a un sondaggio entro il 20 marzo 2017, per verificare se vi è la necessità di organizzare ulteriori edizioni del corso. La partecipazione è gratuita. Seminario sulle domande di autorizzazione, 1819 aprile 2017, Helsinki Il seminario ha lo scopo di accrescere la conoscenza da parte delle imprese della procedura di ri-

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chiesta di autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH. Durante il seminario sarà esaminato il processo decisionale che prevede il coinvolgimento dei Comitati scientifici RAC e SEAC e della Commissione europea. Single Market Forum 2016/17 – Conferenza su REACH 2018 e oltre, 27-28 aprile 2017, Sofia, Bulgaria La Conferenza, organizzata dalla Commissione europea, è rivolta alle imprese, principalmente alle PMI in vista dell’ultima scadenza di registrazione del 2018. Coloro che sono interessati potranno partecipare a sessioni individuali per discutere situazioni specifiche con gli esperti dell’ECHA. La partecipazione all’evento è gratuita.

Nel corso della settimana saranno trasmesse tutte le edizioni dei webinar relativi a REACH 2018 e sarà possibile porre domande agli esperti dell’ECHA. Inoltre il 17 maggio si svolgerà il webinar “Come predisporre la valutazione della sicurezza chimica”. La settimana si concluderà con una sessione “Domande e risposte”.

REGISTRAZIONE Biocides Stakeholders’ Day, 26-27 settembre 2017, Helsinki La conferenza offre ai partecipanti la possibilità di conoscere gli ultimi aggiornamenti concernenti l’applicazione del regolamento dei biocidi. Inoltre i partecipanti avranno la possibilità di avere una formazione sugli strumenti informatici dell’ECHA (es. R4BP, SPC editor).

Webinar “REACH 2018 spring school”, 15-19 maggio 2017

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Sportello energetico

ATTIVO LO SPORTELLO ENERGETICO SUL LIBERO MERCATO DI ELETTRICITÀ E GAS È attivo lo sportello energetico sul mercato libero di elettricità e gas, in collaborazione con il nostro fornitore di energia Amga Energia & Servizi Srl. Il servizio di consulenza, gratuito, è dedicato a tutti gli iscritti Confapi FVG o potenziali iscritti. Le tematiche che potranno essere approfondite interessano i Servizi di Energia Elettrica e Gas, con particolare riferimento a: - Analisi contratti

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Analisi fatture Sottoscrizione nuovi contratti fornitore Stato dei pagamenti (solo clienti Amga E&S) Consulenza commerciale su tariffe Verifica agevolazioni fiscali Richieste volture Richieste riattivazioni contatori Energia Elettrica e Gas.

ORARIO DELLO SPORTELLO Tutte le settimane nella giornata di mercoledì, dalle 8,30 alle 10,30, attivabile a semplice chiamata. Per fissare l’appuntamento o per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare l’ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia (tel. 0432.507377 e-mail: sicurezza@confapifvg.it).

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Prevenzione incendi

NUOVE REGOLE PER LE AUTORIMESSE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2017, n. 52, il Decreto del Ministero dell’Interno 21 febbraio 2017 che definisce le nuove regole antincendio per le autorimesse avente superficie complessiva coperta superiore a 300 mq. (AB)

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Albo Gestori ambientali NUOVA MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE E L’AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RINNOVO NELLE CATEGORIE 1, 4, 5, 8, 9 E 10 Con la delibera n. 2 del 22 febbraio 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha approvato: - il nuovo modello di domanda per l’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria nelle categorie: 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi), 5 (raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi), 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), 9 (bonifica di siti), 10 (bonifica dei beni contenenti amianto) nelle forme di cui allegato A della delibera;

- il modello di dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del Responsabile Tecnico, nella forma di cui all’allegato B alla delibera; - il modello di autocertificazione per il rinnovo (quinquennale) dell’iscrizione all’Albo con in procedura ordinaria, nelle forme di cui all’allegato C alla delibera. Al riguardo è utile sottolineare che sia l’iscrizione che il rinnovo andranno compilate in bollo e spedite in via telematica in quasi tutte le sezioni regionali dell’Albo Gestori. Con questa nuova delibera vengono abrogate quelle precedenti riguardanti la modulistica per l’iscrizione ed il rinnovo, cioè le numero 2 e 3 del 3 settembre 2014, nonché la numero 2 del 16 settembre 2015. Il testo della citata delibera 2/2017 ed i suoi allegati sono consultabili al seguente indirizzo: www. albogestoririfiuti.it.

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Albo Gestori ambientali

CHIARIMENTI SUI CRITERI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE 1, 4 E 5 Con nota ministeriale prot. n. 229 del 24 febbraio 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti circa l’applicazione della delibera n. 5/2016, concernente criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4 e 5. Si tratta in particolare di sei chiarimenti riguardanti prevalentemente l’iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) e nelle sue

nuove sottocategorie che, nella maggior parte dei casi, non riguardano il trasporto professionale e per conto terzi dei rifiuti. Relativamente a questi ultimi (compresi nelle categorie 4 - rifiuti speciali - e 5 - rifiuti pericolosi) il Comitato Nazionale ha precisato che nel caso di impresa iscritta in più di una categoria, ma con differenti termini di durata, ogni iscrizione è separata dall’altra, per cui ciascuna ha una sua scadenza autonoma. In ordine alla variazione dell’iscrizione, il Comitato ha poi specificato che se la stessa prevede il passaggio ad una classe superiore, vanno dimostrati i nuovi requisiti previsti dalla delibera n. 5 del 3 novembre 2016.

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Correttivo Codice dei Contratti. Partito l’iter di approvazione PREVISTA L’ESTENSIONE A 10 ANNI DEL PERIODO DI ATTIVITÀ DOCUMENTABILE PER IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI SOA Il Ministro delle Infrastrutture e trasporti, qualche giorno fa, ha diffuso una prima versione del cosiddetto decreto “Correttivo” al nuovo Codice appalti. Dopo quasi un anno dall’adozione del D. Leg.vo 50/2016 il Ministero ha ritenuto, necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dall’art. 1, comma 8, della L. delega 11/2016, che autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 50/2016, ad adottare disposizioni correttive e integrative del predetto Codice, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega, nonché delle procedure di emanazione ivi previste. La bozza del decreto è composta da 84 articoli che dispongono numerose correzioni ai 220 articoli del D. Leg.vo 50/2016, e tiene conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento con le principali Stazioni Appaltanti e Associazioni di categoria, tra cui la Confapi, delle osservazioni formulate dall’ANAC e dal Consiglio di Stato, nonché dei suggerimenti provenienti da Regioni e Comuni. Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza, in modo da perseguire l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa L. delega 11/2016 si era prefissata. La nostra Confapi ha partecipato attivamente alla consultazione sul provvedimento correttivo del Codice Appalti, trasmettendo contributi e proposte pervenute dalle territoriali, in particolare, dalla nostra Associazione Regionale Confapi FVG, e relativi al provvedimento predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e preliminarmente presentato al Consiglio dei Ministri. Ci fa piacere constatare che il decreto recepisce

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numerose delle nostre istanze tra cui, le più significative: - l’eliminazione del rating di legalità come requisito per l’ottenimento del rating di impresa, che diventerà facoltativo; - l’estensione a 10 anni del periodo di attività documentabile per il rilascio delle attestazioni SOA; questo provvedimento è essenziale per le imprese che eseguono Lavori Pubblici, che con i 5 anni si vedevano ridotte drasticamente le classifiche di qualificazione; - il ridimensionamento dell’obbligo di presentare in gara la terna di subappaltatori e il divieto di ribasso sui costi della manodopera nei confronti delle imprese subappaltatrici inteso come obbligo del rispetto dei minimi contrattuali. Il testo contiene inoltre importanti modifiche sulle opere di urbanizzazione secondarie sotto soglia che potranno essere aggiudicate con procedura negoziata senza bando di gara; sulla quota di subappalto ammessa che diventa il 30% dell’importo della categoria prevalente; sugli appalti integrati, con la facoltà della stazione appaltante di affidare l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo, con particolare riguardo ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore del nuovo codice. Abbiamo tuttavia presentato ulteriori osservazioni per riaffermare principi ed istanze fondamentali per l’accesso delle Pmi negli appalti pubblici e per il miglioramento del quadro normativo esistente. Fra queste, il richiamo espresso al principio di univocità in tutte le disposizioni che riguardano gli adempimenti procedurali al fine di garantire una effettiva “sburocratizzazione”; l’opportunità di eliminare la facoltà della stazione appaltante di decidere, per ogni singolo appalto, se ammettere il subappalto; l’inserimento, tra i limiti ed i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti, dell’obbligo del rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali così come prescritto dalla normativa europea. (CS)


ANAC: contributi gare per il 2017 GLI OPERATORI ECONOMICI SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE Con Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017, l’ANAC ha deliberato la necessità di coprire, per l’anno 2017, i costi di funzionamento dell’Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello

Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; b) gli operatori economici (imprese), che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle Stazioni Appaltanti; c) le società organismo di attestazione (SOA). le stazioni appaltanti e gli operatori economici (imprese), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara: QUOTA STAZIONI APPALTANTI

QUOTA OPERATORI ECONOMICI

Inferiore a € 40.000

Esente

Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

€ 30,00

Esente

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 Uguale o maggiore a € 20.000.000

Le SOA, invece, sono tenute a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario. Le Stazioni Appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2017

€ 225,00

€ 375,00 € 600,00 € 800,00

€ 20,00 € 35,00 € 70,00 € 80,00 € 140,00 € 200,00 € 500,00

Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005. Le SOA sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2017.


Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta. Il mancato pagamento della contribuzione da parte delle Stazioni Appaltanti e SOA, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi

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legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Inoltre, in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa. Questo provvedimento entra in vigore il 1° genna io 2017. (CS)


Nuovo Codice dei contratti (14a parte) L’OFFERTA È CORREDATA DA UNA GARANZIA FIDEIUSSORIA, DENOMINATA “GARANZIA PROVVISORIA” PARI AL 2 PER CENTO DEL PREZZO BASE DI GARA Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondiPAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2017

re le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in particolare l’articolo 93 in materia di garanzia provvisoria.

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (ART. 93) L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria sopracitata a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta anch’essa nell’albo previsto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.


La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’im-

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porto della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Le norme sopracitate non si applicano agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. (CS)


Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL TREVISO, 25-26 MAGGIO 2017: EVENTO INTERNAZIONALE DI INSERIMENTO COMMERCIALE NEL SETTORE ARREDO E DESIGN DESIGN2ARCHITECTS INFORMEST Consulting segnala Design2Architects (www.d2arch.eu), evento internazionale di inserimento commerciale del design e arredamento italiani nel mercato del contract e della distribuzione specializzata, dedicato particolarmente alle aziende italiane di piccola e media dimensione. L’evento ha l’obiettivo mettere in contatto domanda e offerta su concrete commesse; sulla base di contatti diretti sviluppati negli anni da INFORMEST Consulting a livello internazionale, è emerso che architetti e designers esteri ricercano la collaborazione con PMI italiane in grado di personalizzare le soluzioni per piccole e medie commesse di alberghi, spa, ristoranti, uffici, negozi, residenze private di lusso, spesso tralasciate dalle aziende di maggiore dimensione. Per rispondere alle richieste di architetti e buyers esteri (studi di architettura, progettisti, interior designers, importatori, distributori, general contractors), selezioniamo PMI italiane capaci di fornire un’offerta integrata e completa di prodotti e soluzioni nella filiera abitare; sulla base dei loro progetti, gli operatori esteri sceglieranno le aziende italiane da incontrare nell’ambito della manifestazione Design2Architects che si svolgerà a Treviso nei giorni 25 e 26 maggio 2017. I Paesi di provenienza di architetti e buyers esteri saranno selezionati tra Germania, Austria, Svizzera, Francia, Fed. Russa, Kazakhstan, Ucraina, Egitto, Algeria. Le aziende interessate possono contattare la Segreteria Organizzativa presso INFORMEST Consulting (0421. 280440, sales@ informestconsulting.it, www.d2arch.eu).

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: A BREVE L’APERTURA DEI PRIMI BANDI POR FESR A FAVORE DELLE IMPRESE INFORMEST Consulting, in collaborazione con Friuli Innovazione e nell’ambito del progetto Friend Europe di Enterprise Europe Network, informa che si apriranno nelle prossime settimane vari bandi a favore delle imprese nell’ambito del POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia. I bandi finanzieranno diverse tipologie di iniziative: creazione e consolidamento delle start-up innovative; investimenti informatici delle PMI; acquisizione di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale da parte delle PMI; progetti di ricerca e sviluppo; progetti di innovazione organizzativa e dei processi. INFORMEST Consulting è disponibile per valutare la fattibilità personalizzata e l’inserimento di azioni di internazionalizzazione e ricerca clienti nell’ambito delle singole misure a disposizione delle aziende (per ulteriori informazioni: consulenza@informestconsulting.it). Per essere finanziabili, i progetti dovranno rientrare nelle aree di specializzazione regionale: agroalimentare, filiere produttive strategiche (metalmeccanica e sistema casa), cultura, creatività e turismo, tecnologie marittime e smart health, e alle relative specifiche traiettorie tecnologiche. Per ulteriori informazioni: Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, dr. Tommaso Bernardini, tel.: +39 0432.629922, tommaso. bernardini@friulinnovazione.it.

RICHIESTE D’OFFERTA INTERNAZIONALI PER AZIENDE DEL SETTORE DEI MACCHINARI AGRICOLI Attraverso un accordo diretto con Development Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internazionali (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. di avvisi di bandi

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l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento, INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. Gli utenti possono approfondire l’argomento e le opportunità all’indirizzo www.informestconsulting. it/appalti-internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Macchinari agricoli” raccoglie oggi oltre 370 notifiche, tra cui le notifiche del FOREST SERVICE (Stati Uniti) per la fornitura di macchinari per l’agricoltura e la silvicoltura, del LONAGRO TANZANIA LIMITED (Tanzania) per la fornitura di trattori, del AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG – ST2 (Austria) per una fornitura di falciatrici. E’ possibile iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo http://tender. informestconsulting.it per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi per ricevere le notifiche dei bandi con uno sconto del 20% (http://tender.informestconsulting.it/tenders/subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12 mesi. Tale canale è l’unico che consente alle aziende italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo: online@ informestconsulting.it.

IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Dal 2011 INFORMEST Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www.friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, INFORMEST Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda all’interno del database e raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner Esteri. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. L’iscrizione ha durata di un anno. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, può inviare un’email a: informestconsulting@friendeurope.it.

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Copolimero di metacrilato basico (E 1205) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2017/324 recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205). E 960 impiego nei prodotti di confetteria La Commissione ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico. Sostanze aromatizzanti La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Esportazione di carne e sughi Corea del Sud Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il nuovo modello di certificato sanitario per l’esportazione di preparazioni di carne e sughi contenenti materie prime suine verso la Corea del Sud. Esportazione verso la Federazione Russa Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota

concernente la revoca del provvedimento di sospensione degli impianti italiani dalla lista degli stabilimenti abilitati all’esportazione verso la Federazione Russa. Influenza aviaria - Federazione Russa Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota sull’influenza aviaria. Nuove modifiche al provvedimento restrittivo alle importazioni di avicoli dall’Italia verso la Federazione Russa”. Esportazione bovini in Pakistan Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il certificato sanitario per l’esportazione di bovini per le produzioni e la riproduzione verso il Pakistan dall’Italia. Influenza aviaria. Restrizioni e misure cautelative Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente l’influenza aviaria. Restrizioni e misure cautelative dei Paesi: Emirati Arabi Uniti, Angola e Turchia. Influenza aviaria Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria. Nuove modifiche al provvedimento restrittivo alle esportazioni di prodotti avicoli dall’Italia verso la Federazione Russa. Contaminazione carni Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il piano di sorveglianza per contaminazione da sistema nervoso centrale nelle carni provenienti dalla testa dei bovini (carni di spolpo).

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Contratto sul risone Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2016-2017. Varietà Soia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente i

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criteri e procedure tecniche per l’iscrizione al registro nazionale di varietà di soia.

alle persone indigenti, per l’anno 2016 (articolo 58, legge 134/2012).

Piante da frutto Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in rettifica dell’allegato del decreto 9 gennaio 2017 in materia di aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

Contributi PMI Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il comunicato relativo alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 - Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Varietà colza Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale. Amido di granturco La Commissione ha pubblicato il regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1375/2007 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di residui della fabbricazione dell’amido di granturco.

BEVANDE Autorizzazioni impianti vitivinicoli L’Agea ha pubblicato le disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COMMERCIO Tasso agevolazioni imprese Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente l’aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. Prodotti agricoli trasformati E’ stata pubblicata la decisione del comitato misto UE-Svizzera che modifica la tabella II, la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2017/362]. Distribuzione derrate alimentari alle persone indigenti Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di integrazione al decreto n. 3924 del 23 giugno 2016, recante il Programma per la distribuzione di derrate alimentari

Contributi PMI acquisto macchinari Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente la fissazione del termine per la presentazione delle domande d’accesso ai contributi per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

PRODOTTI SPECIALI Caffeina - limite integratori Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il limite di apporto negli integratori alimentari e claims ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006 della caffeina.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Criteri utilizzo DOP e IGP vino Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’utilizzo del riferimento ad una Denominazione d’origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato in riferimento all’impiego di vini. Connemara Hill Lamb / Uain Sleibhe Chonamara Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Connemara Hill Lamb / Uain Sleibhe Chonamara». Picodon Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «PICODON».

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Charolais de Bourgogne Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la domanda di registrazione della denominazione «CHAROLAIS DE BOURGOGNE». Speck Alto Adige Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento che modifica il disciplinare di produzione della denominazione «Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. Modulo richiesta autorizzazione impiego DOP e IGP Vini Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il modulo di richiesta per l’utilizzo del riferimento ad una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato. Riferimento ad una DOP e IGP nei prodotti composti, elaborati o trasformati Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la nota concernente i criteri per l’utilizzo del riferimento ad una denominazione d’origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato. Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 28 febbraio 2017). Pistacchio Verde di Bronte (DOP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]. Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP) La Commissione europea ha pubblicato il regolamento recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione

registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)].

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Report attività ICQRF Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il report delle attività 2016 poste in essere dall’Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Influenza aviaria ad alta patogenicità Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Dispositivo dirigenziale recante modifica e integrazione ai Dispositivi dirigenziali prot. DGSAF n. 1941 del 26 gennaio 2017 e n. 3833 del 15 febbraio 2017. Manuali corretta prassi operativa Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida per l’elaborazione e lo sviluppo dei manuali di corretta prassi operativa. oOo

DATI DI MERCATO 7a SETTIMANA (DAL 13 AL 19 FEBBRAIO), 8a SETTIMANA (DAL 20 AL 26 FEBBRAIO), 9a SETTIMANA (DAL 27 AL 5 MARZO 2017) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 8, dal 20 al 26 febbraio 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 65 notifi-

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che, di cui 16 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due allerte avviate dall’Italia, una nel comparto ittico per contenuto elevato di E. coli in mitili provenienti dalla Spagna, la seconda relativa a carne di vitello prodotta e distribuita in Italia per non aver rispettato i termini di sospensione per taluni antibiotici. La Repubblica Ceca ha invece avviato un’allerta per pomodori secchi sott’olio contaminati da norovirus prodotti in Italia, la Germania ha avviato un’allerta per un’insalata di patate contaminata da pezzetti di metallo. Dati relativi alla settimana n. 9, dal 27 febbraio al 5 marzo 2017 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 69 notifiche (di cui 19 allerte)

effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due allerte hanno riguardato merce prodotta in Italia, una avviata dall’Ungheria per presenza di Listeria m. in torta congelata pere e ricotta, la seconda avviata dall’Italia per formaggio fresco di capra con residui di antibiotici distribuito in Germania. Altre tre allerte sono state avviate dall’Italia su merce proveniente da altri paesi, nel comparto ittico per contenuto elevato di Istamina in tonno a pinna gialla dalla Spagna ed in filetti di sgombro dall’Olanda, mentre dal Portogallo della verdesca congelata contaminata da mercurio. Infine, un’allerta dalla Francia ha interessato merce distribuita anche in Italia, nello specifico carne di cavallo proveniente dal Canada contaminata da un farmaco non autorizzato (ossifenilbutazone).

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Scambi fra Soci

CESSIONE DI MARCHI

La dott.ssa Fosca Petris, in qualità di curatore del fallimento del SALUMIFICIO F.LLI UANETTO E C. SNC, ci chiede venga diffuso l’avviso di vendita competitiva di n. 8 marchi aziendali (PRODUCT BRAND).

A chi è interessato il curatore metterà a disposizione la perizia e le singole schede dei marchi. I marchi oggetto della vendita sono i seguenti: 100% PURCIT FURLAN, PURCIT NOSTRAN, GRAN FURLAN, SUINO CON CARTA D’IDENTITÀ, CARTA D’IDENTITÀ DEL SUINO, BOVINO CON CARTA D’IDENTITÀ, CARTA D’IDENTITÀ DEL BOVINO, CENT PAR CENT PURCIT FURLAN. Per ogni ulteriore informazione le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

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(CS)


Revisione veicoli industriali e autobus NUOVE PROCEDURE OPERATIVE E LORO CONSEGUENZE

PREMESSA Con la circolare prot. RU 4791 del 27 febbraio 2017 (di seguito circolare) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) ha diramato nuove istruzioni sulle procedure operative e informatiche della revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 t e degli autobus, modificando, inoltre, il vigente modello TT 2100. La circolare si compone di 4 allegati, di cui: - l’allegato 1) riporta per categorie gli elementi dell’equipaggiamento del veicolo sui quali è obbligatoria l’ispezione, - l’allegato 2) riporta le tipologie dei controlli, - l’allegato 3) riporta una esplicitazione dei controlli dell’allegato 2), - l’allegato 4) reca il nuovo modello TT 2100 sulla domanda di revisione. Le nuove istruzioni, per come sono concepite e strutturate, oltre a porre problemi di carattere applicativo - specie con riguardo all’introduzione in sede procedurale dei controlli tecnici da parte delle officine di manutenzione (v. infra) -, comporteranno un rilevante aggravio di costi, diretti e indiretti, a carico delle imprese di trasporto su strada (in conto terzi e in conto proprio). L’Associazione, di concerto con altre organizzazioni di categoria, sta intervenendo a livello nazionale, affinché le si rivedano radicalmente, in maniera da non determinare un aggravio di oneri rispetto alla situazione ex ante. Nelle more si suggerisce alle imprese di affrettare al massimo le prenotazioni di revisioni, per poterle eseguire ancora secondo le “vecchie” regole.

ALLEGATO 1 L’allegato 1 individua gli elementi dell’equipaggiamento del veicolo sui quali è obbligatoria l’ispe-

zione, suddivisi per categorie (identificazione del veicolo, impianto di frenatura, sterzo, visibilità, impianto elettrico e parti del circuito elettrico, assi, ruote, pneumatici, sospensioni, telaio ed elementi fissati al telaio, altre dotazioni, effetti nocivi, controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto passeggeri) e, all’interno di ciascuno di essi, elenca le componenti da verificare, il metodo di esame (che può essere visivo oppure richiedere un’attività dell’operatore addetto alla verifica) ed i motivi dell’eventuale esito negativo. Sono evidenziati con i simboli (X)/(XX) i controlli non obbligatori.

GLI ALLEGATI 2 E 3 L’allegato 2, riporta i controlli richiesti per ciascuna delle predette categorie di cui all’allegato 1, suddivisi in 4 tipologie: controlli strumentali (colonna A); controlli visivi impliciti al controllo strumentale (colonna B); controlli visivi non compresi nei controlli strumentali (colonna C); controlli visivi con mano d’opera effettuabili solo da officina specializzata (colonna D). L’esito positivo dei controlli strumentali della colonna A comporta il superamento anche delle verifiche indicate nella colonna B. I controlli elencati nella colonna C devono essere eseguiti dall’operatore durante la revisione, mentre quelli visivi della colonna D, descritti in maniera analitica nel successivo allegato 3), sono di competenza esclusiva dell’officina che esegue la manutenzione ordinaria o straordinaria sul veicolo (iscritta alle categorie meccatronica, carrozzeria, gommista); ciò in quanto l’operatore di revisione non è abilitato ad eseguire quest’ultima tipologia di verifiche, le quali presuppongono lo smontaggio di alcune parti del veicolo oppure l’utilizzo di attrezzature specifiche non presenti in sede di revisione. Di conseguenza, il legale rappresentante dell’officina che ha eseguito, con successo, i predetti controlli dovrà darne atto nel nuovo modello TT 2100 (allegato 4), sottoscrivendo l’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione. Più precisamente, il legale rappresentante dell’officina è chiamato a dichiarare di aver sottoposto a corretta manutenzione il veicolo e, in particolare, di aver controllato e ritenuto conformi alla norma tutti i punti indicati nella colonna D dell’al-

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legato 2) ed esplicitati nel citato allegato 3) della circolare.

ALLEGATO 4: IL NUOVO MODELLO TT 2100 La circolare introduce una nuova versione del modello TT 2100. La parte anteriore di questo modello riporta una serie di informazioni sulle verifiche eseguite e sull’esito della revisione (regolare; ripetere; sospeso dalla circolazione), mentre quella posteriore contiene due dichiarazioni sostitutive di certificazione di assunzione di responsabilità da compilare e firmare: - una è richiesta al proprietario/utilizzatore del veicolo e, tra le informazioni da inserire, include il numero di iscrizione al REN e all’Albo

nazionale delle imprese di autotrasportato di cose in conto terzi (per il conto terzi), della licenza (per il trasporto in conto proprio) ovvero, nel caso di trasporto persone, dell’iscrizione al REN o dell’autorizzazione conto proprio. - l’altra, come sopra riferito, è richiesta al legale rappresentante dell’officina di manutenzione che ha eseguito, con successo, le verifiche previste nel citato allegato 3). La circolare ha affrontato anche altri aspetti, di cui si fa ugualmente cenno.

NASTRO OPERATIVO La durata minima delle operazioni di revisione, è stata riveduta come segue (fra parentesi il minutaggio previsto dalla precedente procedura):

autobus

30 minuti (finora 20 minuti)

autoveicoli > 3,5 t

20 minuti (finora 15 minuti per 2 assi e 20 minuti per > 2 assi)

rimorchi/semirimorchi > 3,5 t

15 minuti (finora 10 minuti)

autoveicoli > 3,5 t + ADR (DTT306)

30 minuti (finora 20 minuti)

rimorchi/semirimorchi > 3,5 t + ADR (DTT306)

30 minuti (finora 20 minuti)

I tempi sopra indicati possono essere ridotti, qualora il funzionario della Motorizzazione civile venga affiancato da un assistente dell’ufficio. Per ogni tipologia di attività, è possibile, infatti, l’aggiunta di uno “slot” pari a 15 minuti per ogni ora di nastro operativo.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO Ove comandato, il personale di supporto al funzionario tecnico incaricato della revisione, è chiamato a svolgere i controlli strumentali, utilizzando

il prova fari, l’opacimetro, l’analizzatore e il fonometro, consegnando poi al predetto funzionario i referti con l’esito, che verranno allegati al modello TT 2100 o, in alternativa, in caso di impedimenti tecnici, che saranno trascritti direttamente sul medesimo modello. Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza di novità. Frattanto, copia della circolare, completa degli allegati, può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Corsi di formazione sui cronotachigrafi ISTRUZIONI MINISTERIALI

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto e, da ultimo, a quanto pubblicato su Apinforma n. 2/2017, pp. 66-68, per segnalare che con circolare prot. 2720 R.U. del 13 febbraio 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito Ministero) ha diramato le istruzioni applicative del decreto dirigenziale 12 dicembre 2016 (di seguito decreto), relativo: 1. ai corsi di formazione sul buon utilizzo del cronotachigrafo, 2. all’assolvimento degli oneri d’istruzione dei conducenti, 3. all’assolvimento degli oneri di controllo sui conducenti, conformemente ai regolamenti (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006 in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Di seguito si dà conto dei tratti salienti della circolare.

1. I CORSI DI FORMAZIONE SUL BUON UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO Destinatari dei corsi Destinatari dei corsi sono i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci e quelli aventi comunque l’obbligo di installazione del tachigrafo, per cui sono compresi i titolari di imprese monoveicolari, i soci d’impresa, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari e i conducenti dei veicoli facenti capo a una licenza in conto proprio. Soggetti erogatori dei corsi I soggetti erogatori sono quelli individuati dal

decreto e sono coloro che gestiscono la parte organizzativa dei corsi raccogliendo le iscrizioni, individuando la sede del corso, curando l’organizzazione dell’aula, fornendo le attrezzature ed il materiale didattico e individuando il corpo dei docenti. Possono erogare i corsi gli enti e le imprese individuate nel decreto e, cioè: - tutte le autoscuole, ivi compresi i loro consorzi che svolgono corsi di teoria e guida per il conseguimento delle patenti c.d. superiori (dalla patente C inclusa in su); - le autoscuole che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC); - i centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole, che abbiano ottenuto - il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della CQC; - gli enti definiti come “soggetti attuatori delle azioni formative” nel settore dell’autotrasporto (art. 3, co. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83; si tratta di enti e istituti di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori e loro articolazioni territoriali nonché associazioni temporanee di imprese includenti detti istituti); - gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi; - gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t; - le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente e assunti con contratto a tempo indeterminato; non possono organizzare direttamente i corsi le imprese non aventi attività prevalente quella di autotrasporto e, cioè, le imprese di trasporto in conto proprio o

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quelle aventi ad oggetto l’igiene ambientale o l’edilizia.

alcun sistema di recupero delle eventuali ore di assenza.

Durata del corso La durata minima del corso è di 8 ore e può essere suddivisa in più moduli da un minimo di 2 ore ciascuno ed articolata quindi in uno o più giorni.

Comunicazione di fine corso La circolare prevede - a differenza del decreto che non ne parla - una comunicazione di fine corso da inviare alla stessa D.G. Territoriale cui era stata inviata la PEC iniziale, con il luogo e le date di svolgimento del corso, la sua durata, il numero e nominativo dei docenti, e l’elenco dei partecipanti cui sono stati rilasciati gli attestati, da effettuare entro 30 giorni dalla fine del corso.

Locali di svolgimento dei corsi I locali nei quali si svolge il corso “dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle norme urbanistiche, sanitarie e di sicurezza” del relativo comune. Comunicazione di inizio corso La comunicazione di inizio corso va inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla D.G. territorialmente competente, tra le 4 esistenti in Italia, almeno 3 giorni lavorativi liberi prima (ad es. entro il martedì per il sabato successivo) ed ogni variazione o annullamento va fatto con lo stesso mezzo (PEC). Docenti La circolare conferma che sia gli insegnanti che gli esperti accreditati per la Carta di qualificazione del conducente (CQC) sono automaticamente autorizzati all’insegnamento, mentre i diplomati che hanno svolto 6 corsi sull’utilizzo del tachigrafo negli ultimi 3 anni sono autorizzati solo se in possesso della certificazione pubblica degli stessi da parte dell’ente pubblico che li ha erogati. E’ esclusa la possibilità di accreditare coloro che hanno svolto i corsi per l’accesso alla professione, anche se autorizzati dallo stesso Ministero, o altri corsi sul tachigrafo, anche se sovvenzionati dal Ministero o dai fondi interprofessionali. Registri presenze I registri presenze dei corso vanno predisposti in 4 sezioni: - la prima con le informazioni generali (dati soggetto erogatore; luogo, date e orari del corso le generalità dei docenti); - la seconda con le generalità dei corsisti (compresi loro codici fiscali, estremi dei loro documenti d’identità e loro fotocopie); - la terza con la presenza dei corsisti nelle giornate di corso, con firme di entrata e di uscita; - la quarta con l’elenco dei corsisti cui è stato rilasciato l’attestato, il numero totale degli attestati rilasciati e l’autorizzazione dei docenti che li hanno firmati. Non è ammessa alcuna assenza e non si prevede

Mancato riconoscimento di corsi svolti durante la vacatio legis La circolare risponde in maniera negativa alla richiesta avanzata anche dalla scrivente Associazione tramite Conftrasporto, di ritenere validi i corsi svolti prima del 28 dicembre 2016 (data di entrata in vigore del d.m. 12 dicembre 2016) “in quanto organizzati ed erogati in difformità delle procedure e delle garanzie previste dal decreto e dalla presente circolare e in carenza dei requisiti prescritti.” In particolare – continua – “non potrà essere riconosciuta la validità quinquennale per gli attestati eventualmente rilasciati al termine dei corsi erogati.” Sono solo considerati conformi alle prescrizioni del decreto i corsi organizzati antecedentemente all’emanazione della circolare in commento (13 febbraio 2017), ma successivamente all’emanazione del decreto e sempre purché siano state integralmente rispettate le condizioni e le modalità di erogazione dei corsi definite dal medesimo.

2. ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUZIONE DEL CONDUCENTE La circolare richiama anche le disposizioni del decreto circa le modalità con le quali devono essere impartite, da parte delle imprese, le istruzioni ai conducenti a norma del reg. (UE) n. 165/2014, art. 33, co. 1 e che assolvono espressamente all’obbligo di impartire ai conducenti le indicazioni necessarie per assicurare il rispetto dei precetti dei citati regolamenti comunitari. La circolare ribadisce che dette istruzioni hanno fini esclusivamente probatori per il caso di verifiche, accertamenti o contestazioni alle imprese da parte di organi di vigilanza e non sono, quindi, obbligatorie e che il decreto ne disciplina la sola forma scritta, ferma restando la facoltà delle imprese di impartire tali istruzioni anche in forma verbale. Pertanto, ai fini della prova del corretto assolvimento degli obblighi di informazione, le imprese sono chiamate a fornire ai conducenti un docu-

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mento nel quale siano sommariamente contenute le norme di comportamento cui devono attenersi per garantire il rispetto della normativa in materia di tempi di guida e di riposo e circa il corretto uso del tachigrafo. Il documento, redatto per iscritto e controfirmato dal conducente, è in forma libera e i contenuti dello stesso dovranno essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunitari sopra indicati nonché alle norme in materia del codice della strada e potranno costituire oggetto di valutazione da parte degli organi di controllo e, in sede di eventuale contenzioso, da parte delle autorità adite. Il documento di cui trattasi ha validità, soltanto per l’impresa che lo ha rilasciato e per un anno dalla data della firma del conducente.

3. ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI DI CONTROLLO SUI CONDUCENTI Entrambi i regolamenti europei prescrivono anche l’obbligo per le imprese di effettuare controlli periodici sull’attività dei conducenti. Ma la circolare osserva ma tali procedure non sono attualmente disciplinate secondo standard oggettivamente valutabili. Sempre e soltanto a fini probatori, il decreto prevede una procedura di verifica standard che avvenga contestualmente al cosiddetto “scarico” dei dati delle memorie di massa dei tachigrafi da parte delle imprese che, come è noto, deve avvenire al massimo ogni novanta giorni.

La verifica consiste in un analisi dell’attività del conducente nell’arco temporale preso in considerazione e, a seguito di tale analisi, va redatto un resoconto scritto controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data della redazione. Il resoconto è in forma libera e potrà anche sinteticamente dar conto della regolarità delle risultanze tachigrafiche; qualora invece, nell’arco del periodo di tempo considerato, emergessero irregolarità o scostamenti rispetto alla legittima attività di guida, tali scostamenti dovranno essere rilevati nel resoconto scritto nel quale saranno altresì indicati i provvedimenti eventualmente adottati. In sede di commento non si possono che confermare le perplessità già manifestate in ordine al citato decreto dirigenziale (v. Apinforma n. 2/2017, pp. 66-68). Si tornerà sull’argomento, una volta che sarà chiarito - anche alla luce della giurisprudenza che si andrà a formare - se le tre misure relative ai corsi formativi, agli oneri di istruzione e agli oneri di controllo siano da considerarsi interdipendenti o meno e se, per assolvere gli oneri di prova in ordine alle possibili contestazioni circa la violazione delle norme del codice stradale in materia, sia necessario osservare contestualmente le tre disposizioni ministeriali.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL GENNAIO 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 2/2017, p. 75, per segnalare che il 6 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di gennaio 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel gennaio 2017 (pari a 1398,15 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,146 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,931 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Conversione in legge del d.l. “Milleproroghe” e autotrasporto PROROGATO AL 31 MARZO 2017 IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO 2017 Si fa seguito alla circolare associativa n. 53/AdT del 28 febbraio 2017, per segnalare che con la legge 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 14 della G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 è stato convertito il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, c.d. “decreto mille proroghe”, che reca una serie di proroghe a termini previsti da disposizioni legislative. Tra le novità introdotte in sede di conversione concernenti il settore dei trasporti, si segnalano: a) il nuovo rinvio del termine per il pagamento della quota all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo), dal 28 febbraio al 31 marzo 2017 (art. 9, co. 5); b) la proroga di un anno dell’attività dell’attuale Comitato Centrale dell’Albo, dall’aprile 2017 all’aprile 2018 (art.9, co. 9 duedecies); Per quanto riguarda le proroghe già presenti nel d.l. 244/2016, sempre relative al trasporto di cose su strada, si segnala quella inerente alle disposizioni vigenti sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fino al 31 dicembre 2017 (art.12, co. 1), per cui anche nel 2017 si applicherà il sistema di tracciabilità dei rifiuti del c.dd doppio binario, utilizzando cioè sia la documentazione cartacea con il formulario ed i registri di carico/scarico, sia quella telematica di movimentazione rifiuti.

QUOTA ALBO 2017 L’ulteriore proroga di un mese è dipesa dalle diverse problematiche tecniche avute dal nuovo applicativo telematico obbligatorio, presente nel sito www.alboautotrasporto.it, per il pagamento della quota albo 2017, tanto nella fase della registrazione al portale, quanto, e soprattutto, nella fase del versamento dell’importo dovuto. Per risolvere dette problematiche il Comitato

Centrale ha predisposto delle semplificazioni al sistema di registrazione (prevedendo ad es. che le imprese possono indicare in luogo della PEC depositata in CCIAA, un indirizzo e-mail ordinario (non PEC), oppure un indirizzo PEC diverso da quello esposto nel certificato camerale), e ha potenziato il livello di assistenza. A quest’ultimo proposito è stato costituito un apposito team che provvederà a contattare telefonicamente sia le imprese che non risultino ancora registrate al portale o paganti la quota, sia gli utenti che abbiano fatto specifica richiesta di assistenza via e mail (assistenza.albo@mit.gov.it), nella quale si raccomanda di inserire appunto un recapito telefonico. Le imprese potranno anche utilizzare il numero verde 800.23.23.23 per avere assistenza sia per la registrazione al portale, che per il pagamento della quota. Successivamente, il Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dettato agli uffici periferici della Motorizzazione civile territoriali altre istruzioni utili e, in particolare: 1. a procedere all’inserimento dei pagamenti delle quote effettuati dalle imprese negli anni precedenti il 2015, non presenti nell’archivio dell’Albo, ma dei quali le imprese possano esibire le relative attestazioni di pagamento. 2. all’eventuale rideterminazione dell’importo della quota associativa, quale conseguenza di un conteggio diverso del parco veicolare di un’impresa. Su questi due punti La Direzione generale della motorizzazione con nota prot. n. RU4498 del 22 febbraio 2017 ha fornito alcune precisazioni. Quanto al punto 1) fa presente che la mancata registrazione negli archivi dei pagamenti di alcune quote relative ad anni precedenti al 2015 è imputabile a una precedente procedura, solo parzialmente informatizzata, che necessitava dopo l’operazione di pagamento, dell’inserimento manuale di ciascuna di esse nel data-base del vecchio Portale dell’Albo degli autotrasportatori. Ciò in molti casi ha determinato un disallineamento tra i dati registrati e quanto comprovabile da numerose imprese. Quanto al punto 2) la Motorizzazione civile ha precisato che il calcolo della quota viene effettuato su

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tutti i veicoli con uso di terzi intestati all’anagrafica dell’impresa associata al codice d’iscrizione all’Albo. Quindi, è possibile che siano considerati tanto i veicoli che sono in disponibilità all’impresa, quanto i veicoli intestati all’anagrafica dell’impresa ma non associati al codice iscrizione all’Albo, per es. i veicoli spostati con i “mini passaggi” ai concessionari. Rammenta, inoltre, che il calcolo della quota 2017 è stato effettuato il 19 novembre 2016, computando il parco veicolare a quella data e che ogni impresa, registrata sul Portale dell’Albo degli autotrasportatori, può visualizzare con la funzione “Consultazione Dati Impresa” tutte le targhe dei veicoli che risultavano ad essa intestate in tale data. Dal combinato disposto di questi provvedimenti la proroga al 31 marzo 2017 e le semplificazioni per la registrazione ed il versamento in via telematica si reputa che le imprese siano ora in grado di poter agevolmente pagare la quota dell’Albo per il 2017. Al riguardo si consiglia alle imprese, che non vi avessero già provveduto, di procedere quanto prima a detto pagamento, senza attendere le ultime settimane utili, allorquando il numero degli accessi al sito dell’Albo potrebbe ostacolare le operazio-

ni in questione. Non sono, infatti, previste altre proroghe.

PROROGA DELL’ATTIVITÀ DEL COMITATO CENTRALE Il mandato dell’attuale Comitato Centrale dell’Albo, in scadenza ad aprile 2017, è stato prorogato sino ad aprile 2018, al fine di consentire agli attuali componenti di portare a termine la realizzazione delle nuove funzioni attribuite all’Albo dalle leggi di stabilità per il 2015 e il 2016: quali la funzione della verifica della regolarità delle imprese con anche la situazione del parco veicolare e quella dei dipendenti), la semplificazione del sistema di pagamento della quota e del sistema di domanda della riduzione compensata dei pedaggi autostradali e altre attività di formazione e informazione alle imprese iscritte. Il testo del d.l. 244/2016 convertito in legge e della citata nota ministeriale può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente ad altre informazioni.

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(AdT)


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