Numero 5/2014

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 5 15 marzo 2014

IN PRIMO PIANO LAVORO

DURC INTERNO: NOVITÀ

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 5 15 marzo 2014

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Comunicazione ricezione 730/4

6

I termini per l’approvazione del bilancio

7

Interessi di mora all’8,25%

10

I modelli Intrastat

11

I coefficienti per i fabbricati cat. “D”

16

Finanziamenti agevolati per impianti e macchinari

18

Durc interno: novità

20

Agenti e rappresentanti

23

SISTRI

24

SISTRI

25

Inail: comunicazione nominativo RLS

26

Modelli di organizzazione e gestione

28

Esposizione a radiazioni ottiche artificiali

29

Incremento dell’attestazione SOA per la Strut-Fer s.a.s.

30

AVCPASS prorogata al 1° luglio 2014

31

Note informative

32

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Crediti documentari

40

Scadenze aziendali aprile 2014

43

Canone di locazione immobili urbani

46

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Comunicazione ricezione 730/4 ENTRO MARZO LA COMUNICAZIONE PER IL RICEVIMENTO DEI DATI Dal 2012 il flusso dei dati relativi ai modelli 730/4 concernenti i conguagli che i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare sulle retribuzioni dei propri dipendenti avviene in forma telematica. I CAF una volta elaborata la dichiarazione provvedono alla trasmissione telematica della stessa all’Agenzia delle entrate e quest’ultima, provvede ad inviare telematicamente i modelli 730/4 ai sostituti d’imposta per le operazioni di conguaglio secondo il seguente calendario: - entro 5 giorni fornisce ai CAF la ricevuta di ricezione dei modelli; - entro 10 giorni rende disponibili i dati ai sostituti d’imposta - entro 15 giorni rilascia ai CAF l’attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d’imposta. Per rendere operativo tale flusso di dati, i sosti-

tuti d’imposta sono tenuti a comunicare in forma telematica all’Agenzia delle entrate entro il mese di marzo, l’utenza telematica propria o di un proprio intermediario, presso la quale ricevere il modello 730/4. I sostituti d’imposta entro il prossimo 31 marzo devono pertanto comunicare l’indirizzo presso il quale desiderano ricevere il flusso d’informazioni utilizzando il modello adottato con provvedimento del 22 febbraio 2013 “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”. Sono esclusi dall’adempimento i sostituti d’imposta che per gli anni precedenti hanno già ricevuto i modelli 730/4 in forma telematica. Questi soggetti pertanto non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione, a meno che non debbano modificare l’indirizzo telematico presso il quale ricevere i flussi o siano tenuti a modificare i dati già comunicati. Pertanto solo nei casi in cui si voglia modificare i dati già comunicati negli anni precedenti, sarà necessario inviare una nuova comunicazione, diversamente i flussi saranno resi disponibili presso l’indirizzo telematico comunicato lo scorso anno. (PZ)

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I termini per l’approvazione del bilancio ADEMPIMENTI, PROCEDURE E OBBLIGHI CONNESSI

L’assemblea che approva il bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni qualora sia previsto dallo statuto per le società tenute al bilancio consolidato o alla presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Le norme concernenti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis. L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministratori, deve essere consegnato al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione legale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio unitamente alla relazione del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati presso la sede della società nei 15 giorni che precedono l’assemblea. Si sottolinea che il termine di 30 giorni va comunque rispettato ancorché quest’anno il 30 marzo sia festivo, a meno che i sindaci o i revisori non rinuncino al tempo a loro disposizione. Fatto questo breve richiamo alle norme del codice civile relative all’approvazione del bilancio, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti. Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, la data ultima è quella del 30 aprile 2014. L’assemblea, alla presenza di particolari situazioni, può essere convocata anche entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi entro il 29 giugno 2014.

Le situazioni particolari che consentono il differimento del termine sono: - l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; - la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Con riferimento a questo secondo aspetto, i casi in cui è possibile il differimento potrebbero riguardare le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi su tutto il territorio nazionale, le società con sedi operative o commerciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile, le imprese interessate da interventi di riorganizzazione, le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata e le società potenzialmente di comodo o in perdita sistematica che hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla direzione regionale delle entrate. Gli amministratori sono tenuti a illustrare le ragioni della dilazione all’interno della relazione sulla gestione e, in caso di bilanci in forma abbreviata, nella nota integrativa. Lo statuto può anche prevedere termini diversi e inferiori rispetto a quelli sopra indicati, in questi casi si dovranno rispettare tali minori termini. I termini di cui sopra si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente vale a dire in seconda convocazione. Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto imporrà una seconda convocazione con conseguente slittamento dalla data di discussione al massimo di altri 30 giorni. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare. Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima

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dell’assemblea. Limitatamente alle SPA che fanno ricorso al mercato del credito, la convocazione può essere effettuata in modi diversi ma in ogni caso tali da garantire il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. In ogni caso il mancato rispetto di una delle formalità di cui sopra viene sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria. Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza. Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica. Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione, quindi entro il 30 maggio 2014 nel caso di approvazione nel temine ordinario di 120 giorni, presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da: - relazione sulla gestione (se obbligatoria); - relazione del collegio sindacale (se obbligatoria); - verbale di approvazione del bilancio. In caso di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci entro i termini previsti dallo statuto, gli amministratori e i sindaci sono

puniti ciascuno con una sanzione amministrativa da 1.032 euro a 6.197 euro. La data in cui viene approvato il bilancio si riflette anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dal modello Unico a titolo di saldo 2013 e primo acconto 2014. Si possono presentare le seguenti situazioni: - il bilancio viene approvato entro il termine ordinario del 30 aprile 2014, il pagamento delle imposte va effettuato entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (16 giugno 2014); - approvazione oltre i 120 giorni ma entro i 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio; - mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (16 giugno 2014); - mancata approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio. (PZ)

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Interessi di mora all’8,25% SUI RITARDATI PAGAMENTI INTERESSI IN CALO

Con Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014, è stato individuato il tasso d’interesse di mora applicabile per il primo semestre 2014 fissandolo all’8,25%. Con il recepimento della Direttiva 2011/7/UE il decreto legislativo n. 231/2002, che regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, è stato modificato. La regola generale prevede, dal 1° gennaio 2013, che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti 8 punti in luogo dei 7 previsti in precedenza. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. E’ stato così fissato allo 0,25% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8,25%.

I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014.

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(PZ)


I modelli Intrastat

L’OBBLIGO LEGATO ALLE OPERAZIONI COMUNITARIE

La gestione fiscale Iva del Mercato Unico Europeo sta ancora vivendo una fase transitoria, durante la quale la tassazione delle operazioni avviene (di regola) nel paese del soggetto committente; il tutto nell’attesa di una piena unificazione delle regole fiscali e, soprattutto, delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto. Tale meccanismo di “tassazione a destino” richiede uno strumento di controllo delle operazioni, realizzato per il tramite dei modelli Intrastat; si tratta di elenchi riepilogativi ai quali è affidato il compito di confrontare la coincidenza tra le operazioni dichiarate dagli operatori dei vari Stati membri. Vediamo quali sono, allora, i caratteri fondamentali dell’adempimento.

LA NORMA DI RIFERIMENTO L’articolo 50 D.L. n.331/93 prevede, in sintesi, l’obbligo: - di comunicare alla controparte il proprio numero identificativo Iva, con l’accortezza che gli operatori coinvolti debbono essere entrambi registrati nel sistema Vies; la circostanza è verificabile mediante accesso all’apposito sistema presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate; - di presentare, in via telematica, all’Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui agli art.7-quater e 7-quinquies d.P.R. n.633/72), rese nei confronti di soggetti pas-

sivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Va detto, al riguardo, che sono previste delle norme di semplificazione che, tuttavia, al momento nono sono ancora entrate in vigore, in quanto attendono il varo di un decreto attuativo. Per evitare confusione, dunque, non si farà cenno a dette modifiche.

IL SISTEMA VIES Va ricordato che la problematica Intra e, ancor prima, la regola della tassazione nel paese di destino, interessa solo quei soggetti formalmente abilitati alla effettuazione di operazioni intracomunitarie. Tale formale autorizzazione si ottiene mediante apposita richiesta all’Agenzia delle entrate in sede di apertura della partita Iva, oppure successivamente con apposita richiesta con raccomandata. In ogni caso, è necessario attendere 30 giorni di tempo dopo la presentazione della “richiesta” per poter essere considerato operatore abilitato alle operazioni comunitarie, con conseguente inserimento nel sistema VIES (tale circostanza è visibile anche dal soggetto controparte della operazione, che potrà avere la certezza di ben operare).

LA MAPPA DEI PAESI COINVOLTI Per prima cosa, l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat si configura alla presenza delle operazioni interessate (cessioni/acquisti, prestazioni), se poste in essere con operatori che appartengono alla Ue. Nella tabella a seguire, dunque, si propone un riepilogo dei paesi interessati, con l’indicazione del numero di caratteri che compongono l’identificativo Iva che deve essere acquisito e del relativo codice Iso che rappresenta il prefisso da anteporre al numero medesimo.

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ANNO ENTRATA

25/03/1957

1973 1981 1986

1995

01/05/2004

2007 01/07/2013

STATO MEMBRO

CODICE ISO

N. CARATTERI DEL COD. IDENTIFICATIVO

MONETA

Italia

IT

11

Euro

Germania

DE

9

Euro

Francia

FR

11

Euro

Belgio

BE

9

Euro

Paesi Bassi

NL

12

Euro

Lussemburgo

LU

8

Euro

Danimarca

DK

8

Corona danese (DKK)

Irlanda

IE

8

Euro

Gran Bretagna

GB

5 o 9 o 12

Sterlina inglese (GBP)

Grecia

EL

9

Euro

Portogallo

PT

9

Euro

Spagna

ES

9

Euro

Austria

AT

9

Euro

Finlandia

FI

8

Euro

Svezia

SE

12

Corona svedese (SEK)

Cipro

CY

9

Euro

Estonia

EE

9

Euro

Lettonia

LV

9 o 11

Lat Lettone (LVL)

Lituania

LT

9 o 12

Lita Lituano (LTL)

Malta

MT

8

Euro

Polonia

PL

10

Zloty Polacco (PLN)

Repubblica Ceca

CZ

8 o 9 o 10

Corona Ceca (CZK)

Repubblica Slovacca

SK

9 o 10

Euro

Slovenia

SI

8

Euro

Ungheria

HU

8

Fiorino Ungherese (HUF)

Romania

RO

10

Leu Romeno (RON)

Bulgaria

BG

9 o 10

Lev Bulgaro (BGN)

Croazia

HR

11

Kuna Croata (HRK)

COMPOSIZIONE DEI MODELLI I modelli Intrastat attualmente in vigore sono suddivisi in due principali tipologie, relative, rispettivamente, alle operazioni attive ed a quelle passive.

CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI

Ciascuno dei due modelli, inoltre, viene ulteriormente suddiviso in un frontespizio e 4 sezioni, dedicate alle cessioni (acquisti) ed alle relative rettifiche, ed alle prestazioni rese (ricevute) ed alle relative rettifiche.

INTRA-1

Frontespizio.

INTRA-1bis

INTRA-1quater

Sezione 1. Cessioni di beni registrate nel periodo Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo

INTRA-1quinquies

Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti

INTRA-2

Frontespizio.

INTRA-2bis

Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo

INTRA-2ter

Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti

INTRA-2quater

Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo

INTRA-2quinquies

Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti

INTRA-1ter

LA PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI I modelli Intrastat vanno presentati, esclusivamente in via telematica, entro il giorno 25 del

mese successivo al periodo di riferimento, che può essere trimestrale o annuale (la periodicità annuale è stata ormai abrogata) secondo le regole esposte nella tabella che segue.

PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2014


Periodicità trimestrale

Solo a condizione che nei quattro trimestri precedenti non venga superata né per le cessioni intracomunitarie di beni né per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di € 50.000. Esempi: cessioni < = 50.000 + servizi < = € 50.000 servizi

Periodicità mensile

In tutti gli altri casi. Esempi: cessioni € 50.000 + € 50.001 servizi cessioni € 50.001 + € 50.000 servizi cessioni € 50.001 + € 0 servizi cessioni € 0 + € 50.001 servizi

Periodicità trimestrale

Come sopra, ma con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti.

INTRA 1

INTRA 2

Come si vede, dunque, l’individuazione della periodicità va fatta in modo distinto tra Intra1 e Intra2. In particolare, poi, va ricordato che: - i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri possono adottare la periodicità trimestrale, a meno che non abbiano superato la soglia nei trimestri già trascorsi; - i soggetti trimestrali hanno la facoltà di presentare i modelli con cadenza mensile, ma in tal caso devono mantenere tale scadenza per l’intero anno solare; - il ritorno alla presentazione trimestrale, da parte di un mensile, può avvenire solo se il contribuente non supera le soglie di € 50.000 per almeno quattro trimestri consecutivi; - presentano con periodicità mensile coloro che

effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in Regioni sinistrate. Vediamo un esempio di soggetto trimestrale che supera la soglia nel trimestre di riferimento, in relazione al quale scatta l’obbligo di presentazione mensile a partire dal mese successivo in cui la soglia è superata. Nella tabella che segue, ipotizzando le possibili casistiche che si possono presentare, viene anche rammentato l’obbligo di compilazione in modo “specifico” della casella relativa alla periodicità del modello, proprio per dare conto del cambio di “frequenza” nell’adempimento e per indicare l’arco temporale di riferimento dei dati comunicati.

SUPERAMENTO SOGLIE NEL TRIMESTRE MESE SUPERAMENTO Gennaio Febbraio

CASELLA FRONTESPIZIO E DATI CONTENUTI NELL’ELENCO “primo mese del trimestre

SCADENZA 25/02

“primo e secondo mese del trimestre

25/03

Marzo

“trimestre completo”

26/04

Aprile

primo mese del trimestre

Infine, sempre in merito alle particolarità del giorno di scadenza, va anche ricordato che: - in caso di scadenza di giorno festivo, vale la proroga al primo giorno non festivo successivo; - in caso di scadenza di sabato, vale la indicazione del D.L. n.70/11, ove si prevede che: “gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o

25/05 …

presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”.

PARTE STATISTICA E PARTE FISCALE I modelli Intrastat, oltre ad assolvere alla funzione di sorveglianza fiscale delle operazioni, hanno anche lo scopo di registrare alcuni dati di natura statistica relativi alle transazioni; al riguardo, potremmo dire che sono tenuti alla suddetta ulteriore segnalazione solo i contribuenti più strutturati dimensionalmente, quindi coloro che presentano mensilmente (si veda la tabella a seguire).

PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2014


PERIODICITÀ ELENCO Mensile

Trimestrale

COMPILAZIONE MODELLI

RIEPILOGO OPERAZIONI

INTRA 1-BIS (CESSIONI)

INTRA 2-BIS (ACQUISTI)

ai fini fiscali e statistici

tutte le colonne (da 1 a 13)

tutte le colonne (da 1 a 15)

ai soli fini fiscali

col. da 1 a 6

col. da 1 a 7

ai soli fini statistici

col. 1 e da 5 a 13

col. 1 e da 6 a 15

ai fini fiscali

col. da 1 a 6

col. da 1 a 7

ai fini statistici

non tenuti

non tenuti

A miglior comprensione della tabella, possiamo affermare che: a) i soggetti trimestrali non compilano mai la parte statistica; b) compilano (anche) la parte statistica solo i soggetti con periodicità mensile; c) a prescindere dalla periodicità, in alcuni casi va compilata la sola parte fiscale, ad esempio: - triangolazione comunitaria (It nella posizione di promotore) perché i beni non transitano per l’Italia; - It1 che vende a cliente Ue con consegna a It2 per lavorazione (It1 compila la sola parte fiscale; It2, se mensile, quella statistica); - cessione di stampi che rimangono in Italia per la produzione (nel rispetto di alcune condizioni individuate nella circolare n.13/E/94); - cessioni ad operatore sammarinese (per espressa previsione del D.M. 24/12/93); d) per alcune operazioni (es. lavorazioni) i (soli) mensili compilano la sola parte statistica. Inoltre, aggiungiamo che: - sono esonerati dalla compilazione delle colonne “valore statistico”, “condizioni di consegna” e “modo di trasporto” i soggetti che non

-

-

-

-

hanno superato la soglia di € 20.000.000 di spedizioni (Intra 1) e di arrivi (Intra 2); nel caso di operazioni riepilogate ai soli fini statistici (es. lavorazioni) anche i soggetti mensili che abitualmente non compilano la colonna del “valore statistico”, sono tenuti a compilarla; la colonna dell’ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5 degli Intra 2 degli acquisti) va compilata solo nel caso di acquisti da fornitori di paesi che non hanno adottato l’Euro; nel caso di compilazione ai soli fini fiscali, la natura della transazione (colonna 5 negli Intra 1 e colonna 6 negli Intra 2), va compilata obbligatoriamente solo quando il soggetto italiano si trova nella posizione di “promotore” (cessionario e cedente) di una triangolazione comunitaria; la nomenclatura combinata (colonna 6 negli Intra 1 e colonna 7 negli Intra 2) è facoltativa nel caso di compilazione ai soli fini fiscali.

LE SANZIONI PER ERRORI ED OMISSIONI Gli errori relativi ai modelli Intra sono puniti con sanzioni relativi sia alla parte statistica che a quella fiscale, come dettagliato nelle tabelle che seguono.

VIOLAZIONE DI NATURA STATISTICA

SANZIONE

Omissione o inesattezze dei dati

Da € 516 a € 5.164 per violazioni commesse da società od enti da € 206 a 2.065 per violazioni commessa da persone fisiche

Omissione o inesattezze dei dati, purché integrati nel termine fissato dall’Ufficio

Sanzioni di cui sopra ridotte a metà

Integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti

Nessuna sanzione

VIOLAZIONE FISCALE

SANZIONE

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Omessa presentazione dell’elenco

Da € 516 a € 1.032 per ciascun elenco N.B. la sanzione è ridotta del 50% (da 258 a 516) nel caso di presentazione entro 30 gg. dalla richiesta dell’Ufficio. La stessa misura è dovuta in caso di presentazione tardiva spontanea (circolare n.23/E/99)

Per le violazioni commesse dal 01/02/2011 la sanzione viene ridotta ad 1/8 del minimo (€ 64)

Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare

Da € 516 a € 1.032 La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo

/

PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2014


Il ravvedimento è eseguibile ai sensi della lettera b) del co. 1 dell’art.13 del D.Lgs. n.472/97, quindi entro la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (riso-

luzione n. 20/E/05), presentano l’elenco omesso e versando la sanzione ridotta utilizzando il modello F24 (si ritiene valido il codice tributo 8911). (C)

PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2014


I coefficienti per i fabbricati cat. “D” UTILIZZABILI SIA PER IL VERSAMENTO DELL’IMU CHE DELLA TASI Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, ha fissato

i nuovi coefficienti per l’aggiornamento dei valori IMU. Tali coefficienti dovranno essere utilizzati per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, ma non ancora censiti, interamente posseduti da imprese distintamente contabilizzati. Da quest’anno, tali coefficienti si applicano anche per la Tasi. Per tali fabbricati la relativa base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i seguenti coefficienti di aggiornamento:

ANNO

COEFFICIENTE

ANNO

COEFFICIENTE

Per l’anno 2014

1,01

Per l’anno 1997

1,59

Per l’anno 2013

1,02

Per l’anno 1996

1,64

Per l’ anno 2012

1,04

Per l’anno 1995

1,69

Per l’anno 2011

1,08

Per l’anno 1994

1,74

Per l’anno 2010

1,10

Per l’anno 1993

1,78

Per l’anno 2009

1,11

Per l’anno 1992

1,80

Per l’anno 2008

1,15

Per l’anno 1991

1,83

Per l’anno 2007

1,19

Per l’anno 1990

1,92

Per l’anno 2006

1,22

Per l’anno 1989

2,01

Per l’anno 2005

1,26

Per l’anno 1988

2,09

Per l’anno 2004

1,33

Per l’anno 1987

2,27

Per l’anno 2003

1,38

Per l’anno 1986

2,44

Per l’anno 2002

1,43

Per l’anno 1985

2,62

Per l’anno 2001

1,46

Per l’anno 1984

2,79

Per l’anno 2000

1,51

Per l’anno 1983

2,96

1,53

Per l’anno 1982 e anni precedenti

3,14

Per l’anno 1999

Il criterio contabile (detto anche “valore di libro”), che ormai si applica a pochi fabbricati a causa della conoscenza delle rendite catastali attribuite dall’ufficio competente (Agenzia delle EntrateTerritorio) o “proposte” dai contribuenti mediante utilizzo della procedura informatica Docfa, si aggiunge al sistema generale del criterio catastale e si applica solo nel caso in cui il fabbricato, anche se iscritto al catasto, sia sprovvisto di rendita sin dall’origine. Esso quindi non opera per tutti i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e privi di rendita, come quelli posseduti in tutto o in parte dai soggetti diversi dalle imprese (persone fisiche private, enti non commerciali).

Ad esempio, se un opificio (categoria catastale D/1) è posseduto in comproprietà al 50% da due fratelli, di cui uno è imprenditore industriale, entrambi i contribuenti devono determinare la base imponibile IMU con riferimento al criterio catastale e quindi devono moltiplicare la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 65 (80 per i soli fabbricati classificati nella categoria catastale D/5). Questo perché, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, sono tassative tutte le condizioni previste dalla norma di legge, cioè l’appartenenza del fabbricato (unità immobiliare) al gruppo catastale D, la mancata iscrizione al catasto, il possesso integrale da parte di un’impresa

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e la contabilizzazione distinta e separata dagli altri fabbricati (per tutte, Cass. n. 9602/2012). Si ricorda che il criterio contabile non ha carattere inderogabile e vincolante per ogni annualità di imposta, come invece affermato nella R.M. n. 27/1998 e avvalorato da alcuni giudici di legittimità. Infatti, secondo le Sezioni Unite, la base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto e posseduti da imprese va determinata sulla base delle iscrizioni contabili solo fino a quando il contribuente non faccia richiesta di attribuzione della rendita. Dal momento di tale richiesta egli, pur applicando in via precaria il metodo contabile, diviene titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale del criterio catastale, per cui può avere il dovere di versare un importo maggiore o il diritto di pagare un importo minore chiedendo di conseguenza il relativo rimborso nel termine di legge (fra tante, SS.UU. n. 3666/2011).

I valori risultanti dalle scritture contabili (ad esempio libro dei beni ammortizzabili) alla data del 1° gennaio di ogni anno di tassazione, per i quali occorre procedere all’aggiornamento, sono il costo originario di acquisto o di costruzione, compreso il costo del terreno, le spese incrementative, le rivalutazioni economiche e quelle previste da specifiche discipline legislative (eventualmente effettuate), gli interessi passivi capitalizzati e i disavanzi di fusione (ris. n. 6/DF/2013). La contabilizzazione dei costi aggiuntivi a quelli di acquisizione fa scattare l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione. Il metodo contabile si estende ai fabbricati oggetto di locazione finanziaria per i quali, com’è noto, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data in cui è stato stipulato il contratto e per tutta la sua durata (art. 8 della L. n. 99/2009).

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(C)


Finanziamenti agevolati per impianti e macchinari PUBBLICATO L’ELENCO DELLE BANCHE ADERENTI. LO STRUMENTO È ORA OPERATIVO Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 4/2014, pp. 20-24, sui finanziamenti agevolati per impianti e macchinari di cui all’art. 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98, la cosiddetta Nuova Sabatini, per segnalare che sul sito internet dell’Associazione bancaria italiana (ABI, www.abi.it) è stato pubblicato l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari “interessati ad aderire” alla convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico (Mise), la Cassa depositi e prestiti (CDP) e la stessa ABI per la presentazione delle domande di finanziamento e di contributo. Si rammenta che il Ministero dello sviluppo economico (Mise), la CDP e l’ABI in attuazione del citato art. 2 hanno sottoscritto il 14 febbraio 2014 la convenzione che definisce le modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari potranno utilizzare il plafond di 2,5 miliardi di Euro, messo a disposizione dalla CDP per il finanziamento delle piccole e medie imprese di tutte le attività economiche che realizzano investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali. L’intervento prevede poi: a) la concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle suddette che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti, in relazione agli investimenti realizzati; il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni; b) la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento). L’accesso al plafond è “a sportello”, fino ad esau-

rimento delle risorse, secondo le modalità fissate dal decreto del Mise 27 novembre 2013 e dalla circolare del medesimo Ministero 10 febbraio 2014. La stessa circolare ha definito, inoltre, il modulo di domanda nonché la documentazione che le imprese devono presentare per le richieste di finanziamento e di contributo. I moduli sono disponibili sul sito internet del Mise (www.sviluppoeconomico.gov.it) già dal 10 marzo 2014. Le domande di finanziamento e di contributo potranno essere presentate a decorrere dalle ore 09.00 del 31 marzo 2014 alle sole banche e intermediari finanziari aderenti alla suddetta convenzione. Le banche e gli intermediari finanziari che al 13 marzo 2014, si sono dichiarati “interessati ad aderire” alla convenzione sono 13 ed esattamente: 1. Banca Nazionale del Lavoro; 2. Banca Sella; 3. Banco Popolare; 4. Cassa di Risparmio di San Miniato; 5. Mediocredito Trentino-Alto Adige; 6. Banca Popolare dell’Emilia-Romagna; 7. Banca di Credito Cooperativo di Cambiano; 8. Unicredit; 9. Credito Bergamasco; 10. Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere; 11. Cassa di Risparmio di Cento; 12. Banca Popolare di Sondrio; 13. UBI Banca.

ERRATA CORRIGE Nell’occasione si corregge quanto erroneamente riportato su Apinforma n. 2/2014, p. 24 in merito all’assoggettamento al regime “de minimis” del contributo in conto interessi del Mise. Per quello che riguarda le attività produttive diverse dall’agricoltura e dalla pesca, il contributo non è a titolo “de minimis” e ricade, invece, sotto la disciplina del regolamento (CE) della Commissione europea n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), art. 15; entro i limiti ivi fissati (20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e 10% per le medie imprese) è cumulabile con altri contributi,

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inclusi quelli concessi secondo il regime “de minimis”. Per ogni altra informazione e approfondimento gli

interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (ADT)

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DURC interno: novità NUOVA GESTIONE DEL DURC INTERNO E NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE CONTRIBUTIVA DELL’INPS: PRECLUSIONI AL GODIMENTO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI E NORMATIVI Come noto, la Legge Finanziaria 2007, L. 296/2006, ha subordinato la fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva: in tal caso la verifica non comporta l’emissione formale di un DURC vero e proprio, ma solo la creazione di un DURC “virtuale”, o DURC interno. Fino ad ora il datore di lavoro era tenuto a dichiarare il possesso della regolarità contributiva nella denuncia contributiva del mese in cui faceva richiesta degli incentivi. Dal mese di aprile di quest’anno invece la verifica di regolarità contributiva sarà fatta direttamente dall’INPS, che nel messaggio n.2889 del 27 febbraio 2014 informa di aver rivisitato la procedura per la richiesta ed il rilascio del DURC interno. L’istituto, in qualità di ente preposto a riconoscere i benefici subordinati alla regolarità contributiva, verifica eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con la fruizione dei benefici: tale verifica avviene con cadenza mensile all’incirca il 15 di ogni mese. L’esito della verifica è visibile direttamente nel “cassetto previdenziale aziende” tramite l’accensione del semaforo, di colore verde in presenza di DURC interno regolare, di colore giallo in caso di rilevazione di irregolarità e di richiesta di regolarizzazione, di colore rosso in ipotesi di DURC negativo, cioè in assenza di regolarizzazione. L’INPS informa che a decorrere dal mese di competenza aprile 2014 rileveranno tutte le inadempienze riferite al datore di lavoro identificato per codice fiscale, e nel caso in cui siano associate più posizioni contributive, o matricole, al medesimo codice fiscale, rileveranno anche le irregolarità afferenti le posizioni contributive diverse da quella su cui viene esposto il beneficio. PAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2014

Nel caso di rilevazione immediata di regolarità o DURC interno positivo, evidenziata nel cassetto previdenziale dal semaforo verde, il datore di lavoro può godere dei benefici contributivi richiesti per il mese in relazione al quale è attivato il semaforo verde; in più, coerentemente con la disposizione del Decreto del Fare, il D.L. 69/2013 che ha elevato a 120 i giorni di validità del DURC, il DURC interno positivo consente il godimento dei benefici anche per i tre mesi successivi, a prescindere dal fatto che nel frattempo possa essere insorta una situazione di irregolarità. Ad aprile dunque, all’atto dell’attivazione della procedura, le aziende regolari saranno contraddistinte dal semaforo verde sui mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2014, e per i suddetti mesi potranno godere dei benefici richiesti. Per le aziende regolari dunque, la verifica del DURC interno viene nuovamente richiesta dall’istituto decorsi i quattro mesi di validità del documento, nell’ipotesi di cui sopra ad esempio in agosto: se nel corso dei 4 mesi precedenti l’azienda è stata regolare, si accende nuovamente il semaforo verde nel mese di agosto per ulteriori 4 mesi. Qualora invece nel predetto periodo si fossero verificate delle irregolarità, ad agosto verrebbe acceso il semaforo giallo: in caso di regolarizzazione nei termini verrebbe poi emesso DURC interno positivo, quindi verrebbe acceso il semaforo verde, in caso contrario si accenderebbe il semaforo rosso sul mese di agosto. Infatti, qualora all’atto della verifica l’istituto rilevi delle situazioni di irregolarità, appare nel cassetto previdenziale il semaforo giallo, cioè una segnalazione di allarme temporaneo, e contemporaneamente viene inoltrata a mezzo PEC al datore di lavoro la comunicazione di “preavviso di DURC interno negativo”, in cui sono indicate le irregolarità riscontrate, l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni e l’avviso che, decorso inutilmente tale termine, verrà generato un DURC interno negativo di carattere definitivo. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o venga accertata l’insussistenza delle irregolarità, viene rilasciato un DURC interno positivo con attivazione, nel cassetto previdenziale, del semaforo verde; in tal caso i benefici competono per il mese in relazione al quale è attivato il semaforo verde e


per i tre mesi successivi. Nel caso in cui invece il datore di lavoro non provveda alla regolarizzazione nei termini, nel cassetto previdenziale appare la segnalazione del semaforo rosso, che si sostituisce al precedente temporaneo semaforo giallo, e che assume il significato di DURC interno negativo generato per quel mese in via definitiva. Ne consegue che il datore, per il mese in cui è attivato il semaforo rosso, non può più godere dei benefici contributivi previsti; il mese successivo invece i sistemi informativi effettuano una nuova richiesta di DURC interno, cui consegue la verifica della presenza di irregolarità non sanate, con accensione del semaforo giallo e preavviso di DURC interno negativo. Qualora il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione delle proprie posizioni, nel mese sarà generato un DURC interno positivo e il datore, in quello stesso mese in cui ha effettuato la regolarizzazione e per i tre successivi, può godere dei benefici contribuitivi e normativi, mentre rimangono “definitivamente preclusi” i benefici relativi al mese in cui è stato generato il DURC interno negativo contraddistinto dal semaforo rosso. A fronte di tale preclusione, si invitano caldamente la aziende e i loro intermediari, a verificare con tempestività la propria regolarità contributiva sul mese di aprile 2014, mese di avvio della nuova gestione del DURC interno, poiché in quel mese la presenza del semaforo giallo e il contestuale inoltro di preavviso di DURC interno negativo evidenzia le irregolarità accertate a partire dal mese di gennaio 2008, data in cui è entrata in vigore la disciplina del DURC interno, e tutt’ora sussistenti; nell’ipotesi in cui il datore non regolarizzi la propria posizione nei 15 giorni successivi alla ricezione della PEC contenente il preavviso di DURC interno negativo, non solo si accenderà il semaforo rosso sul mese di aprile 2014 con conseguente impossibilità di fruire dei benefici per quel mese, ma si consolideranno i semafori rossi precedentemente accesi sui mesi anteriori ad aprile 2014, in relazione ai quali sarà DEFINITIVAMENTE preclusa la possibilità di godere dei benefici. Tali ipotesi, nel caso in cui non siano state inoltrate note di rettifica, saranno contraddistinte dalla causale “addebito art.1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.296” Da aprile 2014 in poi sarà dunque le aziende regolari dovranno verificare ogni quattro mesi la propria situazione sul cassetto previdenziale, le aziende irregolari invece saranno tenute ad effettuare le verifiche con cadenza mensile, al fine di non decadere in via definitiva dalla fruizione dei benefici. L’istituto informa che nella sezione “regolarità PAG. 21 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2014

contributiva” del Cassetto previdenziale aziende, le irregolarità sono raggruppate secondo le seguenti diciture: DM10 non trasmesso, F24 non presente, Importo minore del dovuto, Inadempienza aperta (per i casi di omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti), Inadempienza iscritta a ruolo non notificata, Cartella non riscossa. Al fine di “agevolare” il datore di lavoro o l’intermediario incaricato nella visualizzazione delle irregolarità pregresse che potrebbero dare luogo a preclusioni definitive, è stata attivata nel cassetto previdenziale la funzionalità “evidenze su posizioni”: le singole situazioni di irregolarità possono inoltre essere aggregate per codice fiscale del contribuente, per posizione contributiva e per tipo di irregolarità. Ma non è tutto. A causa di un importante intervento di reingegnerizzazione della procedura di gestione contributiva, nel periodo compreso tra dicembre 2012 e dicembre 2013 l’Istituto non ha potuto eseguire i controlli sui flussi trasmessi e rendere visibili alle aziende eventuali note di rettifica. Ora, a conclusione dei lavori, l’INPS “smaltisce l’arretrato” e informa che nella prima settimana di marzo sarà rilasciata anche la procedura di gestione delle note di rettifica, che saranno contestualmente visualizzate all’interno del cassetto previdenziale aziende. Al fine di evitare un appesantimento dell’attività amministrativa (!), l’istituto invita gli operatori delle sedi, i datori e gli intermediari, alla massima collaborazione, per evitare la spedizione di note di rettifica insussistenti o che poi dovrebbero essere annullate. Dunque già da questa prima settimana di marzo nel cassetto previdenziale sono visibili le note di rettifica che verranno spedite secondo la seguente calendarizzazione: - per le denunce di competenza fino a marzo 2013: spedizione entro il 15 maggio 2014; - per le denunce di competenza aprile - luglio 2013: spedizione entro il 16 giugno 2014; - per le denunce di competenza agosto 2013 maggio 2014: spedizione entro il 15 settembre 2014; - per le denunce di competenza da giugno 2014 in poi: secondo la prassi consueta, cioè 60 giorni dopo che siano state rese visibili all’interno del cassetto previdenziale aziende. La visualizzazione delle note di rettifica per il periodo dicembre 2013 avverrà nella prima settimana di marzo 2014; relativamente ai mesi successivi la visualizzazione avverrà in corrispondenza dell’elaborazione della relativa denuncia contributiva.


A prescindere dal mese cui si riferiscono, le note di rettifica relative agli addebiti contributivi inerenti gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste della cosiddetta “piccola mobilità”, contraddistinte dal codice contribuzione P5, P6, P7, S1, S2 e S3, saranno spedite il 15 settembre 2014, in considerazione della sospensione delle iniziative per il recupero dei relativi incentivi. L’INPS precisa che nella previgente gestione, la nota di rettifica assolveva ad una duplice funzione, la prima di avviso di irregolarità, la seconda di quantificazione dell’addebito contributivo; nel nuovo sistema di gestione ora in vigore l’avviso di sussistenza di irregolarità è assolto dal “preavviso di DURC interno negativo”. La nota di rettifica con la nuova configurazione “addebito art.1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.296” contesta la mancata spettanza dei benefici di legge per il mese in cui è stato emesso il DURC interno negativo, effetto della mancata regolarizzazione precedentemente segnalata con preavviso di DURC

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interno negativo: pertanto, chiarisce l’INPS, tale nota non potrà più essere annullata, anche se nel frattempo il datore di lavoro abbia sanato l’originaria irregolarità. Le nuove note di rettifica per il mese di aprile 2014 saranno già visibili all’interno del cassetto previdenziale nella seconda decade di giugno 2014, mentre saranno notificate il 15 settembre 2014; per i mesi antecedenti ad aprile, saranno rigenerate le note di rettifica di nuovo tipo, calcolate e rese visibili nel cassetto previdenziale il 15 maggio 2014, mentre saranno notificate il 15 settembre 2014. Si consiglia la lettura dei tre allegati al messaggio dell’INPS che contengono chiari ed esaustivi esempi relativi al funzionamento del nuovo sistema di gestione del DURC interno, alla fase di prima applicazione della stessa con riferimento ad irregolarità pregresse, ed infine alla nuova funzione della nota di rettifica. (BA)


Agenti e rappresentanti FONDO INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTO (F.I.R.R.) GESTITO DALL’ENASARCO: ACCANTONAMENTI RELATIVI AL 2013 Il 31 marzo 2014 scade il termine entro il quale le aziende devono effettuare presso il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto gestito dall’ENASARCO (F.I.R.R.) l’accantonamento della relativa CLASSI DI IMPORTO ANNUO DELLE PROVVIGIONI COMPUTABILI

indennità maturata dagli agenti o rappresentanti nel 2013. L’indennità in questione - dovuta anche in caso di attività di agenzia o rappresentanza esercitata da S.p.A. o S.r.l. - va calcolata sulle provvigioni maturate dagli agenti o rappresentanti nel corso del 2012 secondo le seguenti aliquote, a esclusivo carico delle aziende, previste dalla vigente contrattazione collettiva per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale nelle piccole e medie aziende industriali, siglata da CONFAPI e dalle Organizzazioni Sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio (Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002): ALIQUOTE INDENNITÀ BASE

INDENNITÀ INTEGRATIVA

TOTALE

sulle provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui

1%

3%

4%

sulla quota di provvigione da Euro 6.200,01 a 9.300,00

1%

1%

2%

sulla quota eccedente Euro 9.300,01 annui

1%

--

1%

sulle provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui

1%

3%

4%

sulla quota di provvigioni da Euro 12.400,01 a 18.600,00

1%

1%

2%

sulla quota eccedente Euro 18.600,01 annui

1%

Agenti e Rappresentanti non impegnati per una sola ditta:

Agenti e rappresentanti in esclusiva per una sola ditta:

N.B. - Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), le classi di importo annuo sopra riportate saranno ridotte in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare stesso. Per completezza di informazione si sottolinea che tale riproporzionamento non opera invece relativamente ai massimali e ai minimali annui del Fondo di Previdenza ENASARCO. Ai fini degli imponibili F.I.R.R. di cui sopra sono computabili, cumulandosi con le provvigioni, anche le somme corrisposte agli agenti o rappresentanti espressamente e specificamente a titolo di rimborso o concorso spese.

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1%

Nella propria area riservata, l’azienda mandante compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra: - bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema; - addebito su c/c bancario (RID). Per qualsiasi ulteriore informazione in proposito l’ENASARCO invita a rivolgersi a: Servizio Affari Generali - Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 ROMA - fax: 06/5741019. (C)


SISTRI

UFFICIALE LA PROROGA DELLE SANZIONI AL 1° GENNAIO 2015 Con Legge 27 febbraio 2014, n. 15 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.49 del 28 febbraio 2014), è stato convertito il Decreto Legge 150/2013 ed è quindi ufficiale la proroga al 1 Gennaio 2015 delle sanzioni SISTRI (prima previste dal 1° agosto 2014). Si ricorda che, a partire dal 3 marzo 2014 e fino all’entrata in vigore delle sanzioni SISTRI (1° gennaio 2015), è comunque obbligatorio continuare ad utilizzare, parallelamente al sistema SISTRI, il consueto sistema cartaceo (Registri di carico e scarico rifiuti e Formulari di trasporto rifiuti) per il quale continuano a valere le relative sanzioni. Si segnala che sulla homepage del sito ufficiale del SISTRI www.sistri.it un comunicato, oltre a con-

fermare lo slittamento delle sanzioni al 1° gennaio 2015 aggiunge quanto segue: “in riferimento alle notizie concernenti l’emanazione di un Decreto del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, si informa che in data 28 febbraio 2014 è stato diramato dal Ministero uno schema di Decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti. Si precisa, comunque, che detto Decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.” Nulla di ancora certo quindi, sul fronte del campo di applicazione della disciplina SISTRI. Ci riserviamo di comunicare tempestivamente qualsiasi novità a riguardo. Si segnala infine che nella sezione “documenti” del medesimo sito, è disponibile la nuova guida rapida “Produttori” nella quale però non compaiono modifiche alle procedure principali (registrazione di un nuovo carico, compilazione scheda movimentazione). (C)

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SISTRI

NOVITÀ E AGGIORNAMENTI

Sono stati resi efficaci una serie di importanti aggiornamenti liberamente disponibili sul sito ufficiale del SISTRI - www.sistri.it - che riportiamo di seguito. Nella Sezione Utilità è stata pubblicata la Sezione Video Tutorial all’interno della quale sono contenuti dei brevi filmati illustrativi dell’utilizzo del SISTRI. Nella Sezione Manuali e Guide è stato pubblicato il documento: - Guida rapida Regione Campania (Versione del 28 febbraio 2014) e gli aggiornamenti dei documenti:

- Guida rapida produttori (versione del 28 febbraio 2014); - Guida rapida trasportatori (versione del 28 febbraio 2014); - Guida rapida recuperatori-smaltitori (versione del 28 febbraio 2014); - Guida rapida intermediari (versione del 28 febbraio 2014). Da ultimo, nella sezione Servizi a supporto delle Aziende, si comunica che è disponibile una nuova versione dell’applicazione GESTIONE AZIENDA che consente agli Utenti di poter effettuare in autonomia le seguenti operazioni: - Modifica dati anagrafici Azienda; - Inserimento e modifica Unità Locali; - Inserimento, modifica e cancellazione Categoria; - Inserimento, modifica e cancellazione Delegato; - Richiesta Dispositivo USB aggiuntivo; - Visualizzazione e stampa Report Azienda. (C)

PAG. 25 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2014


Inail: comunicazione nominativo RLS POSSIBILE SOLO ON-LINE

L’INAIL con circolare n. 11 del 10 febbraio 2014 informa che dal 15 febbraio 2014 la comunicazione del nominativo del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica attraverso i servizi on-line accessibili dal sito dell’Istituto www.inail.it. Tale comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella

quale operano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici l’inserimento delle comunicazioni relative ai nominativi degli RLS non potesse avvenire online, si dovranno inviare le comunicazioni di cui trattasi, esclusivamente tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata della sede INAIL competente, allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema ed ostativa all’adempimento individuato utilizzando lo specifico “modello” scaricabile dal sito INAIL (http://www. inail.it) attraverso il seguente percorso: RLS - modulistica/sicurezza sul lavoro. Attenzione: l’Istituto avvisa anche che dal 15 febbraio 2014 il servizio fax n. 800657657 è dismesso e quindi non può più essere utilizzato per gli adempimenti sopra richiamati. (C)

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IL SERRAMENTO CHE CAMBIA

S.R. 353 - Mortegliano Tel. 0432 760086


Modelli di organizzazione e gestione PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LE PMI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che rende direttamente applicabile il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, contenente le procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008,

quest’ultimo noto anche come Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013, ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall’art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001. Le piccole e medie imprese potranno modificare ed integrare la modulistica in allegato al Decreto a seconda della complessità tecnico organizzativa della struttura aziendale.

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(C)


Esposizione a radiazioni ottiche artificiali VALUTAZIONE DEL RISCHIO ROA DA SISTEMI LED

Sul “Portale Agenti Fisici” (http://www.portaleagentifisici.it) è gratuitamente scaricabile un importante nuovo contributo, ovvero la procedura che consente di valutare il rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali in presenza di sistemi LED per l’illuminazione generale, siano essi per uffici o per ambienti di dimensioni maggiori come capannoni industriali. In linea di principio, si legge nell’introduzione al software per la valutazione, tali sorgenti, in quanto destinate all’illuminazione dell’ambiente, non do-

vrebbero mai rappresentare un rischio per i soggetti esposti. Tuttavia, il rapido sviluppo a cui si è assistito in questi ultimi anni nel campo delle tecnologie innovative per l’illuminazione ed in particolare dei sistemi LED, ha fatto emergere il problema del rischio fotobiologico associato alle emissioni di luce blu potenzialmente lesiva per la retina. Al momento non sono fornite dai produttori informazioni idonee a garantire la sicurezza fotobiologica per i lavoratori e per le persone del pubblico dei sistemi LED. Considerata quindi l’attuale carenza normativa, che non consente a priori di stimare il rischio effettivo dei sistemi LED disponibili in commercio, e considerata la potenziale nocività degli stessi, è stata sviluppata la presente procedura, idonea a valutare l’effettivo rischio associato alle sorgenti di illuminazione LED presenti in un ambiente, sulla base delle caratteristiche illuminotecniche e di installazione delle sorgenti stesse. (C)

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Incremento dell’attestazione SOA per la Strut-Fer s.a.s. SI QUALIFICA ANCHE PER L’ESECUZIONE DI FACCIATE CONTINUE La Strut-Fer s.a.s. di Arrigo del Forno & C., con sede nella Frazione di Colloredo di Prato nel Comune di Pasian di Prato in via Martignacco n. 27 è un’azienda consolidata nel settore dei serramenti: si occupa della costruzione e della vendita di strutture ed infissi in ferro, alluminio ed affini per costruzioni in genere, sotto qualsiasi forma, sia al dettaglio che all’ingrosso. L’azienda costruisce un’ampia gamma di prodotti: infissi di varia natura (ferro, alluminio), porte e portoni, basculanti, cancelli (scorrevoli, a battente, a scomparsa, di sicurezza), finestre (pvc, a taglio termico, antieffrazione, inglesi, blindate), lucernai, facciate in vetro e grate di sicurezza. Nel 2011 l’azienda era entrata nel settore dei lavori pubblici attestandosi per la categoria OS6 per 516.457 euro. A questa qualificazione con il rinnovo triennale si

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è aggiunta anche la categoria OS18-B sempre per la II classifica. Con questa qualificazione, vengono autorizzati ad eseguire fino ad un importo massimo di 619.748,40 Euro: Componenti per facciate continue (OS18-B) categoria che riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. Questa categoria si aggiunge alla OS6, che è relativa alle finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


AVCPASS prorogata al 1° luglio 2014 L’AVCPASS SI APPLICHERÀ ALLE GARE D’APPALTO PUBBLICHE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 40.000 È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014 la legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproroghe)”. Vengono così rinviati al 1° luglio 2014 gli obblighi di servirsi della banca dati AVCPASS (art. 6-bis, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006). La norma prevede che solo dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del codice dei contratti pubblici. L’Autorità dovrà stabilire con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento

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e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificheranno dal 1^ luglio (salvo eventuali proroghe) il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella Banca dati il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal presente codice dei contratti e dal suo regolamento in materia di verifica del possesso dei requisiti. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Fino alla data del 1° luglio 2014, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ricordiamo che l’AVCPASS si applicherà alle gare d’appalto pubbliche di importo superiore a euro 40.000 esperite in modalità non telematica. L’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (CS)


Note informative

LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI

PUBBLICATA IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 145/2013, “DESTINAZIONE ITALIA” L’aula Senato ha dato il via libera, in seconda lettura, al Dl 145/2013 (Destinazione Italia). Il testo non ha subito modifiche rispetto al precedente passaggio alla Camera dell’11 febbraio. Il provvedimento, convertito in Legge, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43/2014 dell’21 febbraio scorso. Tra le novità più rilevanti, per il comparto edile, si segnalano le disposizioni attinenti alla modifica del Codice Appalti inerenti all’art.118, D.Lgs. 163/2006 commi 3, 3bis, 3 ter. Al fine di poter dare un’informativa dettagliata sulla modifica/integrazione dei commi sopra elencati, pertinenti specificatamente alla disciplina del subappalto, si riportano integralmente i testi degli stessi coordinati nella loro nuova formulazione. - pagamento diretto al subappaltatore (art. 13 Dl 145/2013, comma 10 a); modifica al comma 3 dell’art.118 D.Lgs. 163/2006, che così viene riscritto: * 3 “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2014

del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l’affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.” - concordato preventivo (art.13 Dl 145/2013, comma 10 b); vengono aggiunti i commi 3-bis e 3-ter all’art.118 D.Lgs. 163/2006, che così recitano: * 3-bis “È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura”.


* 3-ter “Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3 -bis , la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari”. Di seguito, inoltre, si riportano le altre misure di interesse per il settore attinenti al Dl 145/2013 con i rispettivi articoli: - compensazione cartelle Equitalia; (art.12 comma 7-bis); - svincolo delle garanzie fideiussorie (art.13 comma 11); - attestato certificazione energetica e qualifiche certificatori (art.1 commi 7 e 8.ter); - sanzioni per il lavoro sommerso (integralmente art.14); - bonifiche (art.4 commi 6 e 10); - stanziamento fondi per infrastrutture (art.13 commi 6 e 9); - nascita dell’anagrafe delle revoche fondi Cipe (art.13 comma 1 bis); - indennizzo per imprese che subiscono danni ai materiali (art.13 comma 7-bis).

LEGGE DI STABILITÀ: LE SPECIFICAZIONI SULLE NORME ATTINENTI ALLE RISTRUTTURAZIONI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI Dal 1° gennaio sono in vigore le norme per il rilancio dell’impiantistica sportiva dettate dall’articolo 1, commi 303-306 della legge di Stabilità (n.147/2013). Le disposizioni della così detta “legge stadi”, pur con qualche limitazione, sia che si tratti di interventi ex-novo, sia quelli attinenti all’ammodernamento di impianti già esistenti, sono divenute operative. La procedura da seguire, che deve perentoriamente essere conclusa entro 120 giorni dal suo avvio (180 in caso di atti di competenza regionale, come ad esempio le varianti urbanistiche), ha il seguente iter: - l’impresa interessata presenta al Comune uno studio di fattibilità con un piano economico finanziario in concerto con le società sportive utilizzatrici (il soggetti interessati, oltre le aziende, possono essere anche banche o altri istituti finanziari); - il Comune qualora valuti positivamente il progetto, lo dichiara di “pubblico interesse” entro 90 giorni; - la presentazione del progetto definitivo, sul quale il Comune o la Regione delibera in via PAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2014

definitiva, viene inviata alla conferenza servizi che può chiederne le modifiche necessarie; - il provvedimento, dopo l’approvazione, diviene definitivo e sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e ne determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza; - superati i termini fissati dalla legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su istanza del proponente, assegna all’ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari alle eventuali modifiche; - la Regione, per gli stadi superiori ai 4mila posti al coperto e 20mila allo scoperto, adotta i provvedimenti necessari entro il termine di 60 giorni. Si evidenzia che, in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica. Inoltre, sottolinea la norma, lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, eccezion fatta per “quelli strettamente funzionali alla fruibilità dello stadio e alla finalità del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti allo sviluppo del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici.” Infine, a livello cautelativo, la legge disincentiva la realizzazione di nuovi stadi preferendo ad una nuova costruzione la riqualificazione del patrimonio edilizio sportivo esistente. Si legge infatti che gli interventi, agevolati “laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate”.

LA DICHIARAZIONE NON VERITIERA È UN FALSO INNOCUO QUANDO NON INFLUISCE SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Il Tar dell’Emilia Romagna, con la sentenza n.27 dello scorso 8 gennaio, ha stabilito che è da considerarsi legittima l’ammissione alla partecipazione ad un gara pubblica di un’impresa la quale abbia reso una dichiarazione non veritiera in ordine alla sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.75 D.P.R. n.554 del 1999 nel caso in cui tale dichiarazione, anche se effettivamente non rispondente al vero, ”sia caratterizzata dal c.d. falso innocuo, privo di qualsivoglia offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura di evidenza pubblica, come tale non stigmatizzabile con la sanzione dell’esclusione”. La falsità infatti, secondo il Tri-


bunale di Bologna, assume rilievo solo qualora tocchi circostanze (quali l’esistenza di precedenti penali sottoposti alla valutazione dell’amministrazione) influenti sulle condizioni e sui requisiti di partecipazione alla gara stessa (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n.829).

NASCE IL SISTEMA NAZIONALE DELLE ANAGRAFI DELL’EDILIZIA SCOLASTICA Il 6 febbraio scorso la Conferenza unificata StatoRegioni ha dato il via libera alla nascita del Sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica (Snaes). L’anagrafe diverrà il nuovo riferimento per il riparto dei fondi statali tra le Regioni attinenti a questo specifico settore edile. Il registro, aggiornato costantemente, sostituirà i criteri in vigore adottati da Governo, Regioni, Comuni. Allo stato dell’arte, 12 Regioni hanno attivato una propria anagrafe condividendo anche sistemi in grado di dialogare tra loro. La proposta dei territori, formalizzata nell’accordo siglato il 1° agosto del 2013, è stata quella di delegare allo Stato l’anagrafe dell’edilizia scolastica. Un provvedimento attuativo di circa 200mila euro da parte del Miur finanzierà il trasferimento dei dati dagli Enti locali al Governo centrale. L’esecutivo avrà la visibilità totale dei dati censiti e, ogni Regione, avrà accesso alle proprie informazioni. Nasce, inoltre, l’Osservatorio sull’edilizia scolastica. Quest’ultimo sarà un organo politico che si insedierà presso il Ministero dell’Istruzione come previsto dalla legge 23/1996 (norme sull’edilizia scolastica). L’Osservatorio avrà i seguenti compiti: - promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di studio; - ricerca e normazione tecnica in tema di scuole; - supporto di soggetti programmatori e attuatori degli interventi; - definizione di linee guida per armonizzare i piani regionali di edilizia scolastica. All’interno del nuovo organo saranno presenti i rappresentanti dei Ministeri dell’Economia; Infrastrutture; Beni culturali e quelli pertinenti a Regioni; Comuni e Province. L’Osservatorio sarà assistito anche da un componente designato dalla Protezione civile. La presidenza sarà affidata ad un membro del Miur.

AUTORITÀ DI VIGILANZA: PARERI AI CANTIERI IN CORSO L’autorità di vigilanza rafforza l’attività di consulenza per cercare di ridurre il contenzioso negli appalti. Infatti, a tal proposito, il Consiglio dell’Authority ha modificato il regolamento, che PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2014

disciplina la richiesta di pareri giuridici prima di attivare la giurisdizione ordinaria. I pareri di precontenzioso, questa è la novità più importante, ovvero l’opportunità per le stazioni appaltanti e per le imprese, di rivolgersi all’organo di vigilanza per risolvere un conflitto nato, potranno essere promossi anche in seguito all’aggiudicazione del contratto, e quindi a lavori in corso. Opportunità questa, che prima era esclusa. Va detto che, i pareri in materia di contenzioso rilasciati dall’Autorità sono gratuiti, ma non vincolanti, dal momento che l’applicazione concreta è rimessa alla volontà delle parti.

VIA LIBERA ALLE DICHIARAZIONI ON LINE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento 157/2014, che contiene le condizioni per pubblicare on line le dichiarazioni di prestazione dei prodotti da costruzione. I fabbricanti, hanno la possibilità di non allegare più la dichiarazione di prestazione ad ogni prodotto in vendita, ma di pubblicarla sul proprio web, in versione digitale. La pubblicazione da parte del fabbricante deve garantire i seguenti requisiti: - il contenuto della dichiarazioni non va modificato dopo la pubblicazione sul web; - il sito web sarà sorvegliato e mantenuto in modo che, sia il sito che le dichiarazioni di prestazione siano sempre accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione; - la dichiarazione di prestazione potrà essere consultabile per i beneficiari dei prodotti, a titolo gratuito per dieci anni, in seguito alla commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell’art.11, paragrafo 2, comma II, del Regolamento 305/2011; - in ultimo, i fabbricanti devono garantire che ogni singolo prodotto o lotto messo sul mercato sia correlato alla sua dichiarazione di prestazione attraverso un codice di identificazione unico del prodotto-tipo. Il Regolamento 157/2014 è entrato in vigore il 26 febbraio 2014 ed è subito applicabile a tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.

PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DL 16/2014: NEI LAVORI SPECIALISTICI CANCELLATO L’OBBLIGO DEL SUBAPPALTO E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo il Dl 16/2014, meglio noto come “Sal-


va Roma-ter”. Il provvedimento è stato varato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 28 febbraio al fine di tamponare gli effetti conseguenti alla decadenza del Dl 151/2013. Si evidenzia che è saltata la norma tampone studiata dal Ministero delle Infrastrutture, attinente al rinvio a settembre 2014 della cancellazione dell’obbligo di subappalto delle opere specialistiche. Nel Decreto 151/2013, era stata inserita una misura (articolo 3, comma 9) per rinviare l’applicazione del parere del Consiglio di Stato recepito nel Dpr 30 ottobre 2013. Tale misura non è passata viste le perplessità del Quirinale sull’impossibilità di reiterare nel nuovo provvedimento misure di un Decreto ritirato dell’Esecutivo. Di fatto quindi vengono cancellate dal Regolamento appalti le norme che impongono il subappalto dei lavori specializzati in assenza di qualificazione del titolare dell’appalto principale (articolo 107, comma 2, 109, comma 2 compresi i riferimenti all’Allegato A). Nella bozza di riformulazione precedente, inoltre, la norma faceva salvi i bandi pubblicati nel periodo di vigenza del Decreto 151/2013 non convertito in legge, salvando le stazioni appaltanti dal rischio ricorsi. Ora, invece, le stesse sono esposte a rischio di contestazioni da parte delle imprese.

DALL’INAIL LE INDICAZIONI PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI NEL SISTEMA TELEMATICO L’Inail, con la nota n. 1123 del 13 febbraio 2014, ha comunicato che nella Piattaforma per la certificazione dei crediti (“sistema PCC”) gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono operative le funzionalità per il DURC in presenza di una attestazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, Decreto Legge n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 94/2012. La nota Inail ha descritto la procedura di “Richiesta di rilascio del DURC” nella piattaforma, da parte dell’ impresa titolare dei crediti o suo rappresentante/delegato registrato sul sistema PCC. Il titolare deve salvare la richiesta, identificata da un numero di protocollo, su un dispositivo elettronico, oppure stamparla. All’interno della richiesta è riportato il codice di verifica, senza il quale l’Inps, Inail e Casse edili non possono effettuare la verifica della sussistenza e dell’importo dei crediti certificati per attestare la regolarità ai fini del rilascio del DURC ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012; In seguito l’impresa titolare dei crediti deve effettuare la richiesta del DURC all’interno della sito telematico www.sportellounicoprevidenziale.it. Successivamente, sempre l’azienda, deve trasmetPAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2014

tere a Inps, Inail e Cassa edile la “richiesta di emissione DURC” effettuata nel sistema PCC. Le richieste generate nel sistema PCC saranno poi trasmesse tramite PEC alla sede competente, indicando nell’oggetto il CIP e il numero di protocollo e specificando che trattasi di DURC in presenza di certificazione dei crediti. Inoltre, viene specificato, che se l’importo dei crediti certificati disponibili è almeno pari all’importo dell’irregolarità contributiva, la verifica ha esito positivo e il sistema PCC genera l’apposito documento con scritto “Esito della verifica sulla capienza per l’emissione del DURC” (in formato pdf) nel quale sono indicati il numero della certificazione, l’ente emittente, la data di certificazione, l’importo del credito residuo e le date di pagamento (se previste) nonché il “Totale saldo disponibile” alla data di effettuazione della verifica. La nota precisa infine che, come già specificato nella circolare 53 dell’11 dicembre 2013, in conformità alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 40/2013, ai fini del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 sono considerate utili esclusivamente le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del D.l. 185/2008 e successive modificazioni, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del servizio sanitario nazionale. Quest’ultime sono emesse con le modalità stabilite dai Decreti di attuazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze e registrate nella piattaforma per la certificazione dei crediti. Link di riferimento: http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/ document/ucm_121711.pdf

DIRETTIVA EUROPEA SUGLI APPALTI: PROSSIMA LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE Nei prossimi giorni sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nuova direttiva europea sugli appalti. La normativa è stata approvata dal Parlamento europeo lo scorso 15 gennaio e ratificata successivamente dal Consiglio europeo nel mese di febbraio. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si avranno due anni di tempo al fine di poter aggiornare il Codice Appalti e il conseguente Regolamento attuativo. Vengono di seguito segnalate alcune, tra le novità più importanti, attinenti la nuova direttiva europea sugli appalti pubblici. Documento unico per partecipare alle gare pubbliche Tale Documento viene inserito per agevolare le


pmi al fine di sburocratizzare le procedure e limitare gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Comunicazioni on-line PA-imprese La direttiva impone che lo scambio di documenti e informazioni tra Pa diventi una regola normale e veloce. Inoltre, dopo un periodo di transizione (valutato in 30 mesi dopo il recepimento), è previsto che scatti “l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione delle offerte.” Tempi più brevi per le offerte di gare Nel caso di una procedura aperta, il tempo minimo per la presentazione delle offerte, scende da 52 (tempo attualmente previsto) giorni a 35 giorni. Se il bando è stato preceduto da un avviso di preinformazione il tempo scende a 15 giorni. In caso di procedura ristretta i tempi diminuiscono da 37 a 30 giorni, per l’invio delle domande di partecipazione e da 40 a 30 giorni per l’invio delle offerte dopo la prequalifica. Per i subappalti pagamento diretto Le direttive allargano il ventaglio delle possibilità favorendo il pagamento diretto dei subappaltatori stabilendo che “gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l’amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore economico cui è stato aggiudicato l’appalto pubblico. “ Viene evidenziato che, tra queste misure, possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Negoziazione tra amministrazioni e imprese in corso di gara Nasce la “procedura competitiva con negoziazione” ovvero, in risposta a un bando, le imprese possono inviare un’offerta iniziale che viene negoziata e progressivamente limata con le Pa fino ad arrivare all’offerta finale. Possibilità per la trattativa privata Si amplia il ventaglio delle possibilità sulla trattativa privata da parte delle stazioni appaltanti. Restano i casi di gara deserta, procedure d’urgenza per cause non imputabili alle amministrazioni, PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2014

affidamento dell’incarico a valle di un concorso di progettazione, tutela di diritti esclusivi, opere d’arte. Si aggiungono, inoltre, i casi di concorrenza assente per motivi tecnici e nuovi lavori già assegnati sulla base di un progetto oggetto di gara, ma senza il paletto del 50% di importo massimo dell’appalto. Nelle aggiudicazioni premiata la qualità Le nuove direttive manifestano una netta preferenza per l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’assegnazione, cioè, alla migliore proposta per il rapporto qualità/prezzo diviene il criterio principale. Il testo della direttiva, infatti, recita che “l’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi” e che “Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazioni o limitare l’uso a determinate categorie di amministrazioni”.

ISTAT: NEL 2013 LA PRODUZIONE DELLE COSTRUZIONI È CALATA DEL 10,9% L’Istat, con il comunicato del 18 febbraio scorso, ha pubblicato i dati congiunturali relativi alla produzione nelle costruzioni nel 2013. Nello specifico, l’Istituto di statista, evidenzia che a dicembre 2013 l’indice (destagionalizzato) della produzione nelle costruzioni è aumentato rispetto a novembre 2013, dell’1,3%. Il dato negativo è però quello attinente al valore riscontrato nella comparazione con dicembre 2012 e che ha fa registrare una perdita dell’8,8%. Il lieve miglioramento congiunturale relativo agli ultimi due mesi del 2013 non bilancia il grave pregresso che riguarda l’anno appena trascorso. L’Istat registra, inoltre, che il 2013 è stato particolarmente pesante per le costruzioni, con una perdita complessiva quantificata al 10,9% rispetto all’anno prima. Si tratta di un calo che si inserisce in un lungo periodo di sequenze negative riguardanti l’indice di produzione del comparto edile. Specificatamente, analizzando gli ultimi 6 anni, l’Istat ha rilevato i seguenti dati: - nel 2008, si è registrato un calo dello 0,6%; - nel 2009 la perdita sull’intero anno è stata dell’11,6%; - un ridimensionamento si è avuto nel 2010 registrando un -3,5%; - nel 2011 si è rilevato un nuovo peggioramento con un -6,8%;



- il 2012 ha segnato il picco della crisi con il -15,4%. L’Istat rileva che negli ultimi due anni (2012-2013) non si è registrato neanche un mese con un segno positivo. Dal gennaio 2012 al dicembre 2013 si è sempre avuto un calo, nell’arco di un’oscillazione che è stata minima a Febbraio 2013 con un -1,6% Il picco massimo si è avuto nel febbraio 2012 registrando un -24,9%. Viene, infine, evidenziato che, in 19 mesi su 24, la perdita è stata superiore ai 10 punti percentuali. Link di riferimento: http://www.istat.it/it/archivio/112840

CONSIGLIO DI STATO: L’AVVALIMENTO NON PUÒ ESSERE GENERICO Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 412 dello scorso 27 gennaio, ha sentenziato in merito alla certificazione di qualità e contratto di avvalimento. Nella fattispecie, il soggetto aggiudicatario di una gara, si era avvalso di un’altra impresa ai fini della dimostrazione del requisito inerente alla certificazione di qualità. Il secondo classificato ha contestato i contenuti del contratto di avvalimento, che non conteneva una puntale indicazione degli elementi e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Tali contenuti non potevano ritenersi idonei a dare adeguata dimostrazione dell’effettiva disponibilità del requisito oggetto di prestito. Il Giudice di primo grado ha accolto tale opposizione e il Consiglio di Stato, ha confermato l’impostazione del Tar. Palazzo Spada ha sottolineato che, l’impresa ausiliaria, non può limitarsi a prestare il requisito come mero valore astratto. Nel contratto di avvalimento, si ribadisce, deve risultare in maniera esplicita e puntuale la messa a disposizione di tutti gli specifici elementi aziendali “ che giustificano l’attribuzione della certificazione di qualità”. Un contratto di avvalimento che non abbia tale requisito deve quindi considerarsi nullo sotto il profilo civilistico. L’esigenza di una puntuale individuazione del suo oggetto, viene specificato, “oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico, nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l’indeterminatezza (ed indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non permettere fin troppo agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche (requisiti pur solennemente prescritti e, di solito, attentamente verificati nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio)”. PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2014

Inoltre, la mancata puntuale definizione dell’oggetto del contratto di avvalimento impedisce all’ente appaltante di verificare l’effettiva messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria dei mezzi e delle risorse relative al requisito oggetto di prestito. Palazzo Spada ha evidenziato che le carenze contenutistiche del contratto di avvalimento non possono essere superate desumendo da altre fonti la natura e le caratteristiche delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Inoltre, hanno affermato i Giudici della Suprema Corte, sulla base della considerazione attinenti alle specifiche previsioni contenute nell’articolo 49 del D.lgs. 163/2006, il contratto di avvalimento assolve ad una funzione tipica e come tale non ammette equipollenti. Esso, cioè, non può essere sostituito o integrato con atti o documenti equivalenti. Altresì, non fa testo che in sede di offerta l’impresa principale abbia dimostrato il possesso autonomo del requisito oggetto di avvalimento, giacché la scelta di ricorrere a questo Istituto fa sorgere in capo al concorrente che l’abbia esercitata una serie di adempimenti e obblighi conseguenti che non possono successivamente essere disattesi sulla base di una unilaterale decisione del concorrente stesso. Infine, viene sottolineato, la sentenza esclude di fatto che carenze del contratto di avvalimento rilevate dall’ente appaltante possano essere superate attraverso il ricorso al così detto “soccorso istruttorio” di cui al comma 1 dell’articolo 46 del D.lgs. 163/2006. Questo poiché tale strumento può essere legittimamente utilizzato solo per integrare o regolarizzare la documentazione lacunosa o incompleta, mentre nel caso specifico si tratterebbe di superare il mancato assolvimento di un adempimento ben definito.

ISTAT: SALE ANCORA LA DISOCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI L’Istat ha diffuso i dati relativi all’occupazione nel comparto delle costruzioni. Nel quarto trimestre del 2013 gli occupati nel settore scendono del 5-6%, con una perdita netta di 96mila occupati. Il dato annuale registra una diminuzione del 9,3% pari a 163mila unità. I dati evidenziano che la disoccupazione è aumentata a ritmi crescenti per il tredicesimo trimestre consecutivo. Inoltre, negli ultimi tre mesi del 2013, il numero degli occupati è sceso sotto quota 1,6 milioni. Altresì, rispetto allo stesso periodo del 2012, si registra un calo di occupazione del 7,3% tra i dipendenti soprattutto nelle Regioni del sud.


L’istituto di statistica, inoltre, registra una diminuzione anche degli autonomi con un -3% a livello nazionale e un -2,5%, specificatamente, alle Regioni del sud. Infine, viene evidenziato che, sommando tutti i settori di produzione nazionali, in media nel 2013 l’occupazione è diminuita di 478.000 unità (-2,1%). Il picco massimo di tale riduzione si è registrato al sud con una perdita di 282.000 posti di lavoro (-4,6%). Link di riferimento: http://www.istat.it/it/archivio/112755

HA NATURA PERENTORIA IL TERMINE DEI DIECI GIORNI DALLA DATA DI RICHIESTA ANCHE PER L’AGGIUDICATARIO Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 10 del 25 febbraio 2014 ha stabilito che anche il vincitore di un appalto ha l’obbligo di provare i requisiti dichiarati, senza possibilità di deroga. L’articolo, 48, comma secondo, del Codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) deve essere interpretato nel senso che l’aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria, non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma 1 del citato articolo 48, devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti. Nella sentenza viene precisato che: - secondo un primo orientamento, il secondo comma dell’art. 48, a differenza del primo comma, non contempla un termine legale entro il quale la documentazione richiesta dall’amministrazione deve essere prodotta con un termine non perentorio che dovrebbe essere considerato soltanto sollecitatorio, ed in tal senso si era pronunciata l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 5 del 21 maggio 2009; - per un secondo orientamento, il termine, del 2° comma, ha natura perentoria. L’Adunanza Plenaria con la suddetta sentenza, ha ritenuto che ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice l’aggiudicatario, e il secondo classificato, de-

PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2014

vono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico organizzativi economico e finanziari entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta e che tale termine ha natura perentoria. Link di riferimento: www.avcp.it

DATI IPOTECARI E CATASTALI: LA CONSULTAZIONE ON LINE È GRATUITA L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. protocollo 31224 del 4 marzo stabilisce tempi e modi di accesso alla procedura di consultazione on line delle banche dati ipotecarie e catastali, ai sensi dell’art.6 comma 5 delle Legge n 16/2012. Le persone fisiche, abilitate ai servizi Fisconline o Entratel, dal 31 marzo prossimo, potranno accedere alla consultazione della banca dati ipotecaria e catastale inerente agli immobili dei quali sono titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, in modo gratuito e senza versare tributi. Per quando riguarda il Registro immobili, la consultazione telematica fornisce esclusivamente informazioni in riferimento alle formalità informatizzate ove sono presenti sia il soggetto fisico abilitato al servizio Fisconline o Entratel, che esegue la consultazione on line e che viene riconosciuto per mezzo del codice fiscale sia gli immobili di cui lo stesso è intestatario negli atti catastali. Per le banche dati catastali presso gli sportelli decentrati, a partire dal 31 marzo, l’accesso è gratuito ed esente da tributi, secondo le regole applicabili presso gli uffici dell’Agenzia. Per la richiesta di esenzione è necessario che il richiedente esibisca il documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, invece per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta va fatta dal legale rappresentante o da un altro rappresentante che sia organicamente riferibile all’Ente esibendo non solo il documento di identità o di riconoscimento, che comprovi la propria qualità di rappresentante legale o organico del soggetto cui la visura stessa si riferisce, anche mediante un’apposita dichiarazione sostitutiva. Link di riferimento: www.agenzientrate.gov.it (C)


Crediti documentari

COME PREPARARE IL WEIGHT LIST

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

CREDITI DOCUMENTARI: COME PREPARARE IL WEIGHT LIST Analizziamo come preparare il weight list rispettando - gerarchicamente – le condizioni del credito, le disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme parzialmente codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC. Il weight list (lista dei pesi) è un documento che riporta la lista dei pesi relativi ai colli spediti. E’ solitamente preparato dal mittente delle merci e inviato al destinatario per la verifica del peso della merce spedita.

WEIGHT LIST SECONDO LE UCP 600 ICC Le UCP 600 ICC non riportano indicazioni specifiche su come produrre un weight list. Il documento va pertanto preparato nel rispetto delle disposizioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che riporta i “Criteri generali per l’esame dei documenti”. Di fondamentale importanza appaiono le disposizioni riportate nel punto f): “If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d). L’art. 14 al punto d) segnala che: “Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but

must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit.” Pertanto, se non è specificato il soggetto emittente, il weight list può essere emesso (come spesso capita) dal beneficiario che vi riporterà un contenuto in linea con la funzione del documento richiesto: descrizione e peso dei colli spediti. Inoltre i dati indicati possono non essere identici a quanto specificato nel credito o negli altri documenti richiesti, ma non devono essere in conflitto con essi. Al punto e) l’art. 14 riporta quanto segue: “In documents other than the commercial invoice, the description of the goods, services or performance, if stated, may be in general terms not conflicting with their description in the credit”. Si può quindi affermare che la descrizione della merce, eventualmente riportata nel documento in esame, può non essere identica a quella del credito, a patto che non sia incompatibile con essa. Viene inoltre precisato, al punto j) che non è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell’ordinante tra i documenti presentati a ciò che è riportato nel credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Tutti gli elementi di contatto (nr. telefono, fax ecc.) quando fanno parte dell’indirizzo del beneficiario o dell’ordinante non saranno presi in considerazione. L’art. 14 al punto k) infine, segnala che “il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito” e ciò, evidentemente, vale anche per il weight list. Si ricorda, infine, il punto i): “A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not be dated later than its date of presentation.” Pertanto, anche il weight list può essere eventualmente datato prima della data di emissione del credito.

WEIGHT LIST SECONDO LE ISBP 745 ICC Riportiamo ulteriori indicazioni – non esaustive in merito alla corretta impostazione del weight list secondo quanto indicato nei paragrafi A39 – A40 (Title of documents and combined documents) e

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N1 - N6 (Weight List, Note or Slip) della pubblicazione ISBP 745 ICC. - Un documento può essere denominato come da richiesta del credito, con indicazione similare o non essere affatto denominato a patto che il contenuto del documento rispetti la funzione del documento richiesto (“a requirement for a “Weight List” will be satisfied by a document containing weight details whether it is titled “Weight List”, “Weight Note”, “Packing and Weight List”, etc., or bears no title”. - I documenti richiesti dal credito devono essere presentati come documenti separati. Se un credito richiede la presentazione, come spesso accade, di un “original packing list and an original weight list”, la richiesta sarà soddisfatta presentando due originali di un documento che riporti “both packing and weight details”. - Se un credito richiede la presentazione di un weight list, la richiesta sarà soddisfatta presentando un documento denominato come da credito o con indicazioni similari o non denominato affatto che “fulfils its function by containing any information as to the weight of the goods“. - Il weight list deve essere emesso dal soggetto specificato nel credito. Se non è specificato

qualsiasi soggetto può emettere il weight list. - Se un credito riporta “specific weight requirements” senza indicare il documento da cui rilevare tali indicazioni, i dati riferiti al “weight of the goods” riportati nel weight list, se presentato, non devono essere in conflitto con essi. - Un weight list può indicare un diverso numero e data della fattura, o di “shipment routing” rispetto a quanto indicato in uno o più documenti richiesti dal credito, a patto che il soggetto emittente il packing list non sia il beneficiario. - Le banche sono tenute ad esaminare solo i valori totali indicati nel documento, assicurandosi che tali valori non siano in conflitto con quanto riportato nel credito o in altri documenti richiesti. - In conclusione appare opportuno sottolineare che i documenti da presentare in utilizzo di un credito debbano essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia. La preparazione del weight list richiede, come per tutti i documenti, puntuale attenzione degli operatori. Domenico Del Sorbo

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Scadenze aziendali aprile 2014 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI APRILE

GIOVEDÌ 10 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - Scade il termine per la trasmissione telematica delle operazioni effettuate nel 2013 da parte dei soggetti mensili. L’invio dello speso metro riguarda le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva. INPS - CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO Scade il termine per il versamento da parte dei datori di lavoro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali, on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.

MARTEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di marzo. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

MERCOLEDÌ 16

ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 28,72% per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 22% per i soggetti titolari di pensione diretta, per i soggetti già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. DICHIARAZIONE D’INTENTO - Scade il termine per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni.

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di marzo. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva annuale relativa al 2013 con la maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dal 17 marzo 2014 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale,

PAG. 43 - APINFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2014


da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale il cui anno di riferimento è il 2013. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2013. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenute ai dipendenti sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. INPS - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - Sca-

de il termine per la regolarizzazione del mese di gennaio con i nuovi importi comunicati con circolare n.8/2014.

DOMENICA 20 (MARTEDÌ 22) ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - Scade il termine per la trasmissione telematica delle operazioni effettuate nel 2013 da parte dei soggetti trimestrali. L’invio dello speso metro riguarda le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva. PREVINDAPI - Scade il termine per il versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti relativi al primo trimestre 2014 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti.

VENERDÌ 25 (LUNEDÌ 28) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di marzo. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al primo trimestre 2013. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

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MERCOLEDÌ 30 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione d’immobili con decorrenza 1° aprile 2014 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 marzo 2014. RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica della richiesta di rimborso/compensazione dell’Iva a credito relativa al primo trimestre 2014.

vi ai beni concessi in godimento a soci e familiari. FINANZIAMENTI A SOCI E FAMILIARI - Scade il termine per la trasmissione all’amministrazione finanziaria dei dati relativi ai finanziamenti d’importo superiore a 3.600 euro concessi a soci e familiari nel 2013. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese del mese precedente.

ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese precedente.

MOD. 730 - Scade il termine per i dipendenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale per la presentazione al datore di lavoro della dichiarazione dei redditi mod. 730.

ELENCO BLACK LIST TRIMESTRALI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti trimestrali con riferimento alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2014.

AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine ex art. 16 AA.EE.CC. per l’invio all’agente, da parte della ditta mandante, del riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell’ENASARCO e di quelle accantonate presso il F.I.R.R., di competenza dell’anno precedente.

BENI D’IMPRESA IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI - Scade il termine per la trasmissione all’amministrazione finanziaria dei dati relati-

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. (PZ-BA)

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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI DICEMBRE 2013

(C)

ANNI E MESI 2012

2013

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

2,4

5,7

n. 18 - 22 gennaio 2013

Dicembre

106,5

Media

105,8

Gennaio

106,7

2,2

5,4

n. 50 - 28 febbraio 2013

Febbraio

106,7

1,8

5,1

n. 63 - 15 marzo 2013

Marzo

106,9

1,6

4,9

n. 94 - 22 aprile 2013

Aprile

106,9

1,1

4,4

n. 119 - 23 maggio 2013

Maggio

106,9

1,2

4,3

n. 144 - 21 giugno 2013

Giugno

107,1

1,2

4,4

n. 179 - 1° agosto 2013

Luglio

107,2

1,2

4,2

n. 224 del 24 settembre 2013

Agosto

107,6

1,1

4,3

n. 224 del 24 settembre 2013

Settembre

107,2

0,8

3,9

n. 249 del 23 ottobre 2013

Ottobre

107,1

0,7

3,4

n. 270 del 18 novembre 2013

Novembre

106,8

0,6

3,0

n. 302 del 27 dicembre 2013

Dicembre

107,1

0,6

3,0

n. 21 del 27 gennaio 2014

Media

107,0

PAG. 46 - APINFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2014


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