Apinforma n. 5 del 15 marzo 2015

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 5 15 marzo 2015

IN PRIMO PIANO SICUREZZA E AMBIENTE

SERVIZIO DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE MUD 2015

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 5 15 marzo 2015

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Il decreto milleproroghe

6

L’approvazione del bilancio

9

Spesometro 2015

11

Contributi regionali alle reti d’imprese

15

“Nuova Sabatini”. Estensione ai veicoli di trasporto

17

Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2015

18

Ente Bilaterale dei Metalmeccanici

19

Prestazioni della bilateralità

21

CCNL Confapi Aniem

24

Settori chimica e plastica - gomma

25

Dichiarazione annuale MUD 2015

26

SISTRI

28

Calendario Conai

29

SOA: rinnovo per la I.C.M.

30

Bando FVG per i contributi per il recupero edilizio

31


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

34

Nuove sanzioni alla Russia

35

Crediti documentari

37

Segnalazione truffa dal Brasile

40

Corsi Business Plan e Budget e programmazione

41

Legislazione alimentare

44

Reg. UE 1169/2011 (2a parte)

48

Autotrasporto c/t. Graduatoria CEMT 2015

52

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

53

Autotrasporto. Costi minimi di esercizio

54

Servizi postali. Contributi pregressi

56

Scadenze aziendali aprile 2015

57

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Il decreto milleproroghe so sulle slot machine, non raggiungerà gli obiettivi prefissati.

DIVERSI GLI INTERVENTI DI NATURA TRIBUTARIA

PREMESSA La legge n. 11 del 27 febbraio 2015 di conversione del decreto 192/2014 “Milleproroghe” contiene diversi interventi di natura fiscale. Di seguito analizzeremo sinteticamente quelli di maggior interesse per imprese e persone fisiche, riservandoci di ritornare su alcuni di essi per maggiori approfondimenti.

DICHIARAZIONE IVA (ART. 10 COMMA 8-BIS) Le disposizioni che prevedono l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma esclusivamente autonoma ed entro il mese di febbraio, sono state prorogate di un anno. Le nuove regole saranno pertanto operative non con riferimento al Mod. Iva 2016 ma bensì al Mod. Iva 2017 riferito al 2016. La proroga tuttavia richiederà, anche per il prossimo anno, l’obbligo di presentare la comunicazione Iva, a meno che, la stessa, non venga presentata entro il mese di febbraio.

INCREMENTO ACCONTI IRES/IRAP (ART. 10 COMMA 9) Il Ministero dell’economia avrà la possibilità di stabilire l’aumento degli acconti Ires e Irap entro il 30 settembre 2015 con riferimento al periodo d’imposta 2015. In pratica, l’eventuale variazione della misura dell’acconto si renderà di fatto operante esclusivamente con riferimento alla seconda rata di acconto, vale a dire quella di novembre. La variazione dell’acconto, ovviamente in aumento, si renderà necessaria se il maggior gettito Iva atteso dalle nuove regole previste per i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori e della sanatoria sul contenzio-

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA IMUS (ART. 10 COMMA 11-BIS) Il D.lgs. 23/2011 ha previsto l’istituzione dell’IMUS (Imposta Municipale Secondaria) la quale sostituirà la Tosap, la Cosap (occupazione aree pubbliche), la ICPDPA (diritti pubbliche affissioni) e la CIMP (autorizzazione installazione mezzi pubblicitari). Il decreto Milleproroghe ha previsto una nuova proroga dell’IMUS al 1° gennaio 2016 rispetto al 1° gennaio 2015, termine quest’ultimo oggetto già di precedente rinvio.

CAF (ART.10 COMMI 12-TER E 12-QUATER) Prorogata dal 31 gennaio 2015 al 30 settembre 2015 il termine per la presentazione, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, della relazione sull’idoneità tecnica-organizzativa dei CAF già autorizzati al 13 dicembre 2014.

DECADENZA RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI (ART.10 COMMI 12-QUINQUIES) Rivisti i termini entro i quali i contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari possono chiedere un nuovo piano di rateizzazione. La rateizzazione è ora possibile richiederla, sempre nei i casi di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà e fino ad un massimo di 72 rate, nei seguenti casi: - se la decadenza è intervenuta entro il 31 dicembre 2014, in luogo del 22 giugno 2013; - la richiesta sia presentata entro il 31 luglio 2015, in luogo del 31 luglio 2014. Si ricorda che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateizzazione. Con la presentazione del piano di rateizzazione viene precluso l’avvio di nuove azioni esecutive e qualora la stessa sia presentata successivamente ad una segnalazione effettuata dall’Agente della Riscossione da parte della P.A. ex art. 48-bis DPR 602/73 (pagamento di importi superiori a 10.000 euro a contribuente inadempiente) la rateizzazio-

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ne viene preclusa con riferimento agli importi oggetto della segnalazione.

RIENTRO LAVORATORI DALL’ESTERO (ART.10 COMMI 12-OCTIES) Le disposizioni contenute nell’art. 1 del decreto legge 238/2010 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017. Si tratta della norma che riconosce una minor imponibilità del reddito per i cittadini comunitari residenti nel nostro paese per almeno 24 mesi, che studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che decidono di fare rientro in Italia.

REGIME DEI MINIMI (ART.10 COMMI 12-UNDECIES) Il regime dei minimi previsto dal D.L. 98/2011 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015. Si tratta del regime per il quale il reddito, calcolato quale differenza tra ricavi e costi determinato secondo il criterio di cassa, viene assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%. Questo regime, la legge di Stabilità per il 2015 lo ha sostituito, unitamente ad altri, con un nuovo regime forfetario per il quale l’aliquota sostitutiva è più onerosa essendo fissata al 15%. Ma sono previste anche ulteriori condizioni restrittive che lo rendono meno attraente rispetto al regime dei minimi, come ad esempio volumi di ricavi o compensi differenziati per settore di attività particolarmente bassi e coefficienti di redditività differenziati per tipologia di attività. Il decreto Milleproroghe, anche su pressione delle parti sociali, ha mantenuto in vita per un ulteriore anno il regime dei minimi, il quale potrà quindi essere scelto da parte dei soggetti che intendono intraprendere una nuova attività, ma potrà anche essere mantenuto per le annualità successive sia da coloro che si trovano già in attività sia dai nuovi contribuenti, qualora soddisfino le condizioni previste dalla normativa di riferimento. Si sottolinea che la proroga non riguarda gli altri due regimi agevolati vale a dire quello delle nuove iniziative di cui all’art. 13 della legge 388/2000 e quello contabile agevolato di cui all’art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011 definitivamente cessati il 31 dicembre 2014.

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO (ART.10 COMMI 12-DUODECIES) Potenziata l’azione di compartecipazione dei comuni all’attività di contrasto all’evasione fiscale. Per il triennio 2012 – 2014 la quota di tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell’art. 1 del

D.L. 203/2005 è stata portata al 100% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse nonché delle sanzioni applicate ai maggiori contributi riscossi qualora sia stato istituito il Consiglio tributario. Segnaliamo che anche per il triennio 2015 – 2017 la percentuale di compartecipazione è stata portata al 100%.

TARI (ART.10 COMMI 12-TER E 12-QUATER) In materia di TARI, per il 2014 è riconosciuta la validità delle deliberazioni adottate fino al 30 novembre 2014. Se il Comune non ha adottato regolamento e delibera entro tale data, la riscossione sarà effettuata con riferimento alle tariffe in vigore per il 2013. In questi casi, tuttavia, eventuali differenze tra tariffe applicate e costo del servizio, dovranno essere recuperate nell’anno successivo.

ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS (ART.10 BIS) Ulteriormente incrementate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS non iscritti ad altra forma previdenziale. Per il 2015 è stata prevista una differenziazione delle aliquote a seconda che i lavoratori siano o meno titolari di una posizione Iva. Le aliquote 2015 sono: - 27,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 30,72% per i lavoratori autonomi non titolari di partita Iva, con un incremento di ben tre punti percentuali; - 23,5% per i pensionati già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

TASSAZIONE FONTI RINNOVABILI (ART. 12) I corrispettivi derivanti dalla cessione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio biomasse per la produzione di biogas, da parte degli agricoltori saranno assoggettati ad un tassazione forfettaria corrispondente all’applicazione di un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi per un ulteriore anno. Di fatto l’imprenditore agricolo che, a fianco della propria attività di coltivazione del fondo, allevamento animali o silvicoltura, per realizzare ulteriori ricavi produce fonti rinnovabili nel rispetto dei limiti e requisiti previsti dall’art. 2135 C.C. potrà considerare, anche per quest’anno, tali cessioni come “connesse” all’attività agricola e quindi tassarle sulla base delle regole catastali.

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La proroga al nuovo regime impositivo introdotto dal decreto Renzi, andrà considerata ai fini della determinazione dell’acconto Irpef e Ires per il 2016. Prorogata di un ulteriore anno anche l’altra disposizione energetica del settore agricolo, vale a dire quella che considerata connessa all’attività agricola la produzione e cessione di energia elettrica da fonti: - agroforestali fino a 2.400.000 KWh annui; - fotovoltaiche fino a 260.000 KWh annui.

Pertanto anche per quest’anno le attività connesse che rispettano i limiti di cui sopra continueranno ad essere tassate nell’ambito del reddito agrario e solo al loro superamento il reddito sarà determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad Iva, con esclusione però della quota incentivo.

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L’approvazione del bilancio TERMINI TASSATIVI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI

LE NORME DI RIFERIMENTO L’assemblea che approva il bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero, oltre tale termine ma entro 180 giorni qualora sia previsto dallo statuto per le società tenute al bilancio consolidato o alla presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Le norme concernenti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis. L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministratori, deve essere consegnato al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione legale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati presso la sede della società nei 15 giorni che precedono l’assemblea.

I TERMINI Fatto questo breve richiamo alle norme del codice civile relative all’approvazione del bilancio, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti. Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, la data ultima è quella del 30 aprile 2015. L’assemblea, alla presenza di particolari situazioni, può essere convocata anche successivamente ma comunque entro 180 giorni dalla chiusura

dell’esercizio e quindi entro il 29 giugno 2015. L’eventuale proroga deve avvenire con la massima cautela e gli amministratori ne devono dare notizia nella relazione sula gestione o in mancanza nella nota integrativa. Si dovrà aver cura di specificare le motivazioni che hanno portato alla proroga e queste dovranno essere confermate dai sindaci, qualora sia previsto l’organo di controllo.

IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO Le situazioni particolari che consentono il differimento del termine sono contenute nell’ultimo comma dell’art. 2364 del codice civile e riguardano: - l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; - la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Con riferimento a questo secondo aspetto, dottrina e giurisprudenza hanno individuato pochi casi in cui è possibile il differimento, questi potrebbero riguardare le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi su tutto il territorio nazionale, le società con sedi operative o commerciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile, le imprese interessate da interventi di riorganizzazione, le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata e le società potenzialmente di comodo o in perdita sistematica che hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate. Gli amministratori sono tenuti a illustrare le ragioni della dilazione all’interno della relazione sulla gestione e, in caso di bilanci in forma abbreviata, nella nota integrativa. Lo statuto può anche prevedere termini diversi e inferiori rispetto a quelli sopra indicati, in questi casi si dovranno rispettare tali minori termini.

LE CONVOCAZIONI I termini di cui sopra si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente vale a dire in seconda convocazione. Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, ob-

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bligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto imporrà una seconda convocazione con conseguente slittamento dalla data di discussione al massimo di altri 30 giorni. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una nuova bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare. Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Le SPA che fanno ricorso al mercato del credito, la convocazione può essere effettuata in modi diversi ma in ogni caso devono garantire il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. Il mancato rispetto di una delle formalità di cui sopra viene comunque sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria. Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno dell’invio e non quello dell’assemblea). Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica. Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo. Anche per le SRL l’assemblea totalitaria sana eventuali irregolarità formali di convocazione.

IL DEPOSITO ALLA CCIAA Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni, quindi entro il 30 maggio 2015, nel caso di approvazione nel temine ordinario di 120 giorni, presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da: - relazione sulla gestione (se obbligatoria); - relazione del collegio sindacale (se obbligatoria); - verbale di approvazione del bilancio. In caso di omissione dell’obbligo di convocazione

dell’assemblea dei soci entro i termini previsti dallo statuto, gli amministratori e i sindaci sono puniti ciascuno con una sanzione amministrativa da 1.032 euro a 6.197 euro. L’omesso deposito del bilancio ai sensi dell’art. 2630 fa scattare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascun amministratore, da 103 a 1.032 euro. In questi casi non si opera alcuna distinzione con riferimento a deleghe o competenze specifiche degli amministratori.

IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE La data in cui viene approvato il bilancio si riflette anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dal modello Unico a titolo di saldo 2014 e primo acconto 2015. Si possono presentare le seguenti situazioni: - il bilancio viene approvato entro il termine ordinario del 30 aprile 2015, il pagamento delle imposte va effettuato entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (16 giugno 2015); - approvazione oltre i 120 giorni ma entro i 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio; - mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (16 giugno 2015); - mancata approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI Qualora l’assemblea preveda la distribuzione di dividendi, il relativo verbale, entro il termine di 20 giorni, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e versata l’imposta di registro in misura fissa. Entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di pagamento dei dividendi, si deve provvedere al versamento delle eventuali ritenute all’erario.

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Spesometro 2015

AD APRILE L’OBBLIGO DI TRASMISSIONE

PREMESSA Tutti i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a 3.600 euro entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Lo spesometro, previsto dal decreto legge n. 16 del 2012, consente all’amministrazione finanziaria, attraverso l’incrocio dei dati, di verificare sia la congruità dei versamenti Iva sia l’acquisizione delle le informazioni necessarie per gli accertamenti da redditometro. La comunicazione richiede l’utilizzo di un modello, detto Polivalente, che assume la veste di un tracciato record con il quale il soggetto obbligato indica analiticamente i dati delle fatture per singolo cliente o fornitore, ovvero, fornisce tali informazioni in forma aggregata.

SOGGETTI OBBLIGATI Sono interessati alla compilazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta. Vanno ricompresi anche: - i soggetti in regime di contabilità semplificata; - gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali e agricole; - i soggetti non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, sia operati tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; - i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 633/72; - i soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative commerciali di cui all’art. 13 della legge 388/2000 nonché i soggetti ex minimi; - imprese agricole esonerate ai fini Iva, in considerazione del fatto che nell’anno precedente

hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli; Restano esclusi dall’obbligo in argomento - i contribuenti minimi, che non addebitano l’Iva in fattura; - gli enti non commerciali, limitatamente agli acquisti e vendite estranee alla sfera commerciale.

OPERAZIONI RILEVANTI L’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguarda tutte le operazioni attive e passive, rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2014. Più precisamente l’obbligo riguarda le operazioni: - senza alcun limite d’importo se soggette a fattura, o con fattura emessa spontaneamente; - se d’importo uguale o superiore a 3.600 euro comprensivo di Iva se non soggette a fattura. L’emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione. Sono soggetti all’obbligo di comunicazione, pertanto, anche i professionisti che dovranno comunicare tutte le fatture emesse anche se di modesto importo a prescindere dal trattamento Iva dell’operazione. I soggetti di cui all’art. 22 (commercianti al dettaglio) e 74-ter (agenzie di viaggio) per i soli anni 2012 e 2013, potevano applicare la soglia minima di 3.600 euro, anche alle operazioni per le quali fosse stata emessa fattura ancorché non obbligatoria. Con lo spesometro 2015 è venuta meno tale esenzione e conseguentemente dovranno inserire anche le fatture di importo inferiore a 3.600 euro. Oggetto della comunicazione sono le operazioni: - imponibili, secondo le varie aliquote; - non imponibili, come le cessioni ad esportatori abituali di cui all’art. 8 c.1 lett. c) DPR 633/72; - assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8-bis DPR 633/72; - per servizi internazionali di cui all’art. 9 DPR 633/72; - qualificabili come triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 DPR 633/72; - esenti di cui all’art. 10 DPR 633/72; - gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva

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sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE; soggette al regime speciale del margine; soggette al regime del reverse charge; operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità, ma soggette all’obbligo di fatturazione; le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa; la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa come ad esempio l’autoconsumo; fatturate a richiesta del cliente.

FATTURE DI IMPORTO NON SUPERIORE A 300 EURO Il DPR n. 695/1996 consente ai contribuenti, con riferimento alle fatture di importo inferiore ai 300 euro, di produrre un documento riepilogativo riportante i numeri delle fatture a cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta distinta per aliquota. La registrazione di queste operazioni non avviene per singola fattura ma complessivamente con la registrazione diretta del documento riepilogativo. In questi casi dovrà essere comunicato esclusivamente il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile e il totale dell’imposta.

OPERAZIONI ESCLUSE Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonché quelle già monitorate dall’amministrazione finanziaria con altre modalità come. - le importazioni e le esportazioni in quanto già monitorate dalle procedure doganali; - gli acquisti da San Marino senza Iva all’origine in quanto già comunicati con modello polivalente – quadro SE; - le operazioni di cessione e acquisto in ambito comunitario in quanto già acquisite tramite Intrastat; - le operazioni con paesi black list, facendo però attenzione che se le operazioni inferiori a 500 euro non sono state inserite negli elenchi black list, vanno indicate nello spesometro; - le prestazioni di servizi intracomunitarie rese o ricevute perché già indicate negli Intrastat; - le spese anticipate in nome e per conto del cliente; - le operazioni di cui all’art. 74 (commercio Sali e tabacchi, telefonia pubblica, vendita documenti di viaggio per trasporto pubblico); - operazione che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi

dell’art. 7 DPR 605/73 (utenze elettriche, idriche, telefoniche, del gas, contratti di locazione, contratti di mutuo, atti di compravendita immobiliare); - operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d’azienda; - operazioni effettuate nei confronti di clienti privati per importi uguali o superiori a 3.600 euro qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria; - operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito soggettivo od oggettivo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE I chiarimenti in merito alla compilazione dello spesometro sono contenuti nella nota 136693 del 19 novembre 2013 pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Il provvedimento direttoriale n. 94908 del 2 agosto 2013 ha stabilito che la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L’opzione esercitata tramite il modello Polivalente, è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Forma analitica Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, si dovranno comunicare, per ciascuna cessione ovvero prestazione: 1. anno di riferimento; 2. partita Iva o in mancanza codice fiscale del cedente o prestatore; 3. per ogni fattura attiva, data del documento, imponibile, imposta e data di registrazione; 4. per ogni fattura passiva, data di registrazione, imponibile, imposta e data del documento; 5. per ogni controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente; 6. con riferimento alle operazioni superiori a 3.600 euro per le quali non vige l’obbligo di emissione della fattura, si dovrà indicare: l’anno di riferimento, il codice fiscale del cessionario o committente e i corrispettivi comprensivi dell’Iva. Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, si dovrà indicare: - per le persone fisiche il cognome e nome, luogo e data di nascita e lo stato estero di domicilio;

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TOLMEZZO: capannone 3000 mq su 2 livelli collegati con montacarichi e rampa carraia. Altezza 6 ml - 6 portoni. Costruzione 2008. Impianti a norma, antincendio con vasca di accumulo.

GORIZIA: capannone di mq. 1200 coperti su terreno mq. 3500 + mq 196 di ufÞci e alloggio custode. Altezza mt. 8,30. Possibilitˆ di afÞtto frazionato di 2 unitˆ autonome con corte recintata. Possibilità subentro leasing.

SAN PIER D'ISONZO: capannone artigianale - deposito mq. 600 con ampio portone sezionale. Appartamento primo piano mq. 156, con ascensore, terrazzo mq. 144. Lotto recintato mq. 2.050. Prezzo ribassato.

Palmanova, borgo Aquileia n° 5. Info 0432/927888 - Cell. 339/8100092

Visita il sito www.retecasa.it - mail: palmanova@retecasa.it


- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, la sede effettiva. Ai fini dell’indicazione dei dati nello spesometro si

dovrà fare riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni. I quadri da utilizzare sono i seguenti:

QUADRO

DESCRIZIONE

Quadro FE

Fatture emesse/ documenti riepilogativi

Quadro FR

Fatture ricevute/documenti riepilogativi

Quadro NE

Note di variazione emesse

Quadro NR

Note di variazione ricevute

Quadro DF

Operazioni senza fattura

Quadro FN

Operazioni con non residenti

Quadro SE

Acquisti di servizi da soggetti non residenti

Forma aggregata Relativamente alle operazioni documentate da fattura, andrà indicato per ogni cliente o fornitore, distintamente per le operazioni attive e passive: - partita Iva o in mancanza codice fiscale del cedente o prestatore; - il numero delle operazioni aggregate; - l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; - importo totale delle operazioni fuori campo Iva;

- importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura; - importo totale delle note di variazione; - imposta totale sulle operazioni imponibili; - imposta totale relativa alle note di variazione. Ai fini dell’indicazione dei dati nello spesometro si dovrà fare riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. I quadri da utilizzare sono i seguenti:

QUADRO

DESCRIZIONE

Quadro FA

Operazioni documentate da fatture

Quadro SA

Operazioni senza fattura

Quadro BL

Operazioni con soggetti non residenti/acquisti di servizi da non residenti

TERMINI DI TRASMISSIONE Lo spesometro deve essere trasmesso unicamente attraverso l’invio di un file telematico, utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo di intermediario, entro il: - 10 aprile 2015 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente; - 20 aprile 2015 per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente. Lo spesometro può essere compilato utilizzando il programma messo a disposizione dalla propria software house oppure utilizzando il programma disponibile sul sito delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

ACQUISTI E PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE POS Gli operatori finanziari obbligati a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.600 euro, relativamente all’anno 2014 e qualora l’acquirente sia un consuma-

tore finale che ha pagato con moneta elettronica, potranno provvedere all’invio dello Spesometro 2015 POS entro il 30 aprile 2015.

IL REGIME SANZIONATORIO Per l’omissione, la ritardata trasmissione o la falsificazione dello spesometro è prevista una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. E’ ammesso il ricorso al ravvedimento operoso di cui all’art 13 del D.lgs. 472/1997, il quale prevede la riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, quindi 86 euro. E’ inoltre consentito inviare una comunicazione integrativa o sostitutiva a patto che si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento di quella precedente, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2015

(PZ)


Contributi regionali alle reti d’imprese LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 30 MARZO AL 29 APRILE 2015 PREMESSA Il 27 febbraio 2015 è stato pubblicato sui siti di Unioncamere regionale e delle quattro Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia l’avviso recante i termini per la presentazione delle domande di concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di reti d’imprese, sia già costituite sia da costituirsi, secondo quanto previsto dalla legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 e dal regolamento attuativo adottato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 042/Pres. Entrambi i provvedimenti sono stati illustrati su Apinforma: la legge sul n. 7/2013, pp. 28-31; il regolamento sul n. 6/2014, pp. 21-31. Legge e regolamento sono stati successivamente modificati; la prima dalle leggi regionali 5 dicembre 2013, n. 21 e 26 marzo 2014, n. 4, il secondo dal decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 0149/Pres. Le modificazioni apportate sono prevalentemente di carattere formale e dipendono in buona misura dagli adeguamenti alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; la più significativa modifica riguarda l’introduzione fra le spese ammissibili di oneri per l’accesso a operazioni di microcredito (contratti di mutuo per operazioni fino a 25.000 euro) sempre ai fini della partecipazione a progetti di aggregazione in rete. Ad ogni buon conto si riporta di seguito una nota sommaria dello strumento agevolativo, rinviando per i dettagli ai citati testi di Apinforma. Si avverte da subito che le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite PEC a partire dalle ore 09.15 del 30 marzo e fino alle ore 16.30 del 29 aprile 2015 dall’impresa capofila della rete all’ente camerale competente per territorio.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, piccole e medie impre-

se con sede in Friuli-Venezia Giulia che partecipano al progetto di aggregazione in rete in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo “CCIAA”, competente per territorio; b) essere attive; c) avere sede legale o unità operativa/e, presso cui è realizzato il progetto, nel territorio regionale; d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono ammissibili i progetti di aggregazione in rete aventi ad oggetto, alternativamente: a) lo sviluppo di una rete d’impresa già formalmente costituita; b) la stipulazione di un contratto di rete entro 6 mesi dalla data di concessione dell’incentivo.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese sostenute nelle tre diverse fasi di sviluppo del progetto di aggregazione in rete (per il dettaglio delle spese ammissibili si vedano i citati testi di Apinforma): a) propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete (non obbligatoria per le reti già costituite); b) di predisposizione; c) di realizzazione. In via generale, sono ammissibili le sole spese sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

AGEVOLAZIONI L’agevolazione è concessa secondo il regime “de minimis” e consiste in un contributo pari al 50% della spesa ammissibile, salvo che l’impresa abbia richiesto un’intensità minore. I contributi sono ripartiti alla singole imprese partecipanti al progetto di rete in promozione alle spese sostenute. L’importo massimo dell’incentivo concedibile è

PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2015


pari a 150.000 euro. Il limite massimo dell’incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito varia da 500 a 1.000 euro a seconda delle fattispecie. L’importo minimo della spesa ammissibile è pari a 20.000 euro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande vanno presentate dall’impresa capofila del progetto di aggregazione in rete dalle ore 09.15 del 30 marzo alle ore 16.30 del giorno 29 aprile 2015. Si precisa che per “data e ora di ricezione” si intendono la data e l’ora in ore minuti e secondi come attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata inviata dall’impresa capofila. La domanda, inviata dall’impresa capofila, può essere presentata esclusivamente: 1. tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia; 2. dalla casella PEC dell’impresa capofila; 3. sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa capofila. La domanda, compilata utilizzando a pena di inammissibilità la modulistica pubblicata sul sito www.regione.fvg.it, su www.fvg.camcom.it, e sui siti dei singoli enti camerali del Friuli-Venezia Giulia, dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio, come di seguito indicato: - CCIAA di Gorizia: fondogorizia@go.legalmail. camcom.it - CCIAA di Pordenone: cciaa@pn.legalmail. camcom.it - CCIAA di Trieste: cciaa@ts.legalmail.camcom.it - CCIAA di Udine: cciaa@ud.legalmail.camcom.it Lo schema di domanda si compone di:

- relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata; - preventivo e piano di spesa; - nel caso del ricorso al manager di rete, curriculum vitae del manager di rete, con relazione sulla qualificazione e l’esperienza maturata, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere; - documentazione, dichiarazioni e notizie necessarie alla verifica dei requisiti richiesti per l’accesso all’incentivo e per l’applicazione dei criteri di ammissione della domanda; - modalità di pagamento dell’imposta di bollo. La medesima aggregazione di imprese in rete non può presentare più di una domanda di incentivo per ciascun anno solare. Procedure Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a graduatoria, nell’ambito di specifiche graduatorie su base provinciale. L’approvazione delle graduatorie provinciali e la concessione degli incentivi da parte del soggetto gestore hanno luogo entro 90 giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande indicato nell’avviso pubblicato dal soggetto gestore (per il presente avviso 28 luglio 2015). Il soggetto gestore comunica l’approvazione della graduatoria e l’adozione del provvedimento di concessione degli incentivi entro i 15 giorni successivi all’impresa capofila. Il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Per l’intera documentazione, altre informazioni e approfondimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2015

(AdT)


“Nuova Sabatini”. Estensione ai veicoli di trasporto LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ESTESE ALL’ACQUISTO DI VEICOLI PER IL TRASPORTO SU STRADA La legge 9 agosto 2013, n. 98, capo I ha introdotto un’agevolazione - divenuta nota come “nuova Sabatini”, da non confondersi con la c.d. “Sabatini” disciplinata dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 – rivolta alle piccole e medie imprese e destinata a sostenere gli investimenti in macchine, impianti e attrezzature mediante agevolazioni a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti. Gli interventi della “nuova Sabatini” sono stati diffusamente illustrati su “Apinforma” (v., da ultimo, Apinforma n. 5/2014, pp. 18-19). Ora, con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2015 del (nuovo) regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, recante le categorie e le condizioni degli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno europeo ed esentati dalla preventiva notificazione alla Commissione europea, il cosiddetto regime di esenzione il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese (di seguito Ministero) con la circolare 23 febbraio 2015, n. 14166 ha modificato alcuni passaggi della precedente circolare n. 4567 del 23 febbraio 2014, recante i termini e le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in oggetto (v. Apinforma n. 4/2014, pp. 20-24), adeguandoli alla nuova disciplina comunitaria del regime di esenzione. Se si esclude il settore della pesca e dell’acquacultura, la novità più importante riguarda il trasporto su strada e quello aereo. Infatti, a seguito dell’aggiornamento della definizione di “attivi materiali” apportati dal reg. (UE) n. 651/2014 con riguardo alle categorie ammissibili nel settore del trasporto

di cose su strada e del trasporto aereo, il Ministero conclude che le imprese che operano in tali settori possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 98/2013 per l’acquisto di veicoli e attrezzature di trasporto. Nel rinviare ai testi di Apinforma la dettagliata illustrazione della legge 98/2013 e delle disposizioni applicative, si rammenta che è contemplato previsto l’intervento: - della Cassa depositi e prestiti, che dispone di un plafond di risorse di 5 miliardi di euro, utilizzabile dalle banche aderenti alle convenzioni Ministero – Associazione bancaria italiana –Cassa depositi e prestiti o anche dalle società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, per concedere alle piccole e medie imprese, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso fra i 20.000 e i 2 milioni di euro a fronte degli investimenti previsti; - del Ministero, che concede un contributo in favore delle piccole e medie imprese, che copre parte degli interessi a loro carico sui finanziamenti bancari di cui sopra, in relazione agli investimenti realizzati; il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali al tasso del 2,75% annuo per 5 anni; - del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che, sul finanziamento bancario in questione, può rilasciare una garanzia fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento. Le nuove disposizioni operative sono in vigore dal 27 febbraio 2015, data di pubblicazione sul sito del Ministero della circolare in esame. Per i testi di tutta la documentazione in oggetto e per altre informazioni sulla materia gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 17 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2015

(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2015 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

106,5

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

MARZO

15.03

14.04

0,375

APRILE

15.04

14.05

0,500

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 18 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2015


Ente Bilaterale dei Metalmeccanici MODALITÀ DI VERSAMENTO

L’Ente Bilaterale dei metalmeccanici, EBM, è operativo. Sul relativo sito, infatti, sono stati pubblicati i moduli per la richiesta di prestazioni da parte dei lavoratori. Nelle nostre circolari vi abbiamo descritto l’evoluzione della situazione relativa alla costituzione degli organismi dell’Ente bilaterale e quindi all’avvio dell’erogazione delle prestazioni corrispettive ai lavoratori, suggerendovi di accantonare mensilmente gli importi in quanto l’erogazione delle prestazioni è di fatto subordinata agli accantonamenti effettuati dalle imprese. La nostra Associazione ha infatti ritenuto, stanti i precedenti relativi all’OBN Metalsind ovvero l’ente Bilaterale costituito a seguito dell’accordo di rinnovo del 3/06/2010 da parte di Fim Cisl e Uilm Uil con la Confapi, di suggerire alle aziende di attendere l’avvio delle prestazioni prima di effettuare i versamenti, provvedendo però ad accantonare gli importi mensilmente per evitare un esborso non previsto all’atto dell’avvio dei versamenti effettivi. Ad oggi si constata, pur non condividendolo, l’avvio effettivo delle bilateralità e quindi l’insorgenza dell’obbligo di versamento derivante dalla sinallagmaticità delle prestazioni. Inoltre, OBN si sta organizzando per restituire in prestazioni quanto è stato accantonato con il relativo versamento a tale titolo e sta inoltrando la relativa comunicazione alle aziende. Sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it sono disponibili i moduli per la richiesta di prestazioni da parte dei lavoratori e le modalità per effettuare i versamenti. Per tutti coloro che hanno accantonato gli importi suggeriamo di effettuare il primo versamento con il primo F24 utile e di inserire tutti gli arretrati accantonati dal mese di giugno 2013 (pari a 105 euro a lavoratore al 28/02/2015 nel caso di volontà di versamento alla Bilateralità). Per coloro che invePAG. 19 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2015

ce non hanno accantonato gli importi ricordiamo come il diritto alle prestazioni maturi per il lavoratore dopo 6 mesi di effettivi versamenti, ma ciò non esclude la possibilità di richiesta da parte dei lavoratori degli arretrati anche per i mesi antecedenti al semestre anche se, si sottolinea, come il versamento tardivo non sia sanzionabile. Le imprese dovranno provvedere ad effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, secondo quanto previsto dal CCNL 29 luglio 2013, e che di seguito vengono riportati:

O.P.N.M. a. “Fondo Sicurezza Metalmeccanici”: - 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; - 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS

E.B.M. b. “Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici”: - 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno; - 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part- time fino a 20 ore. c. “Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici”: - 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore. d. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro del Settore Metalmeccanico”: - 0,66 euro mensili per 12 mensilità, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello; - 1,00 euro mensili per 12 mensilità, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.

OBBLIGATORIETÀ DELLA BILATERALITÀ Come previsto dal CCNL del 29 luglio 2013, le im-


prese che non intendano aderire all’EBM ed al relativo sistema della bilateralità mediante i versamenti sopra riportati dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo, a nessun titolo assorbibile, pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità, nonché erogare direttamente ai lavoratori prestazioni equivalenti. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all’obbligo della bilateralità.

MODALITÀ DI VERSAMENTO Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 3/04/2014 è stato istituito il codice EBMC di utilizzarsi per il versamento cui ha fatto seguito la circolare n. 55 del 2/05/2014 con le istruzioni per la compilazione del modello F24. I datori di lavoro indicheranno nella sezione INPS distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la casuale EBMC nel campo “Causale contributo” in corrispondenza esclusivamente del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede Inps competente; nel campo “matricola INPS/codice Inps/filiale azienda”, è indicata la matricola Inps dell’azienda; nel campo “periodo di riferimento” nella colonna “da mm/ aaaa” sono indicati mese e anno di competenza:

Esempio CODICE SEDE

CAUSALE CONTRIBUTO

8600

EBMC

MATRICOLA

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari> valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore EBMC e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello indivi-

PAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2015

PERIODO DI RIFERIMENTO DA MM/AAAA A MM/AAAA

IMPORTI A DEBITO VERSATI

duale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice. L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”. (FT)


Prestazioni della bilateralità MODALITÀ DI RICHIESTA

L’E.B.M. Ente Bilaterale Metalmeccanici ci comunica che sono operative le richieste di prestazioni da parte delle Aziende che versano i contributi all’Ente, come da relativo Regolamento. Pertanto è possibile richiedere le prestazioni compilando i moduli ufficiali presenti nel portale www.entebilateralemetalmeccanici.it nella sezione “Documenti”. Nei singoli moduli, denominati “Fondo Sostegno al Reddito – Modulo Lavoratore”, “Fondo Sostegno al Reddito – Modulo Azienda” e “Fondo Sviluppo Bilateralità – Modulo Azienda”, è riportato anche l’elenco della documentazione da allegare al modulo; si comunica altresì che detta comunicazione sarà accettata se inviata tramite raccomandata a/r o tramite PEC (da inviare da altra PEC) ai seguenti indirizzi: ENTE BILATERALE METALMECCANICI VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52 00186 ROMA PEC: ebm@sicurezzapostale.it Nel dettaglio si riportano le prestazioni garantite dal Fondo.

1) FONDO PER LO SVILUPPO DELLA BILATERALITÀ – FORMAZIONE APPRENDISTI E.B.M. verserà alle aziende destinatarie un contributo annuo di 100,00 (cento) euro per ogni apprendista per spese di formazione, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista le spese documentate per trasporti, pasti, ore di viaggio in caso di formazione esterna all’azienda, fino ad un massimo di 50,00 (cinquanta) euro annui per lavoratore. Destinatari Le attività e le prestazioni sono destinate: PAG. 21 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2015

a. a tutte le aziende iscritte all’Ente Bilaterale Metalmeccanico che per l’apprendista utilizzano formazione esterna all’azienda; b. ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di apprendistato. Condizioni Per beneficiare del contributo annuo di cui al precedente punto b., le aziende dovranno presentare all’E.B.M.: - domanda redatta su apposita modulistica, sottoscritta sia dal lavoratore che dall’azienda entro il mese successivo all’assunzione; - copia del contratto di apprendistato del lavoratore per il quale si richiede l’erogazione del relativo contributo annuo; - documentazione attestante la formazione esterna all’azienda.

2) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO Gli interventi a sostegno del reddito riguardano i casi di: a) Sostegno sia alle imprese sia ai lavoratori, finalizzati alla garanzia della copertura in caso di malattia, compresa la tutela dei lavoratori in caso di malattia di lunga durata. L’Ente Bilaterale Metalmeccanici provvede ad erogare i seguenti sussidi una tantum a favore delle aziende e dei lavoratori in caso di malattia debitamente certificata: 1) Sostegno alle imprese Una tantum a favore delle aziende (nei limiti di spesa deliberati annualmente dal Comitato Esecutivo nella misura massima di 1/3 della capienza del Fondo sostegno al reddito). MISURA DEL SUSSIDIO: euro 100,00 (cento/00) una tantum al verificarsi del secondo evento di malattia dello stesso dipendente in corso di anno civile (1/1 – 31-12), per un massimo di due sussidi per azienda.


MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Per beneficiare di tale forma di intervento, l’azienda deve presentare all’E.B.M. la domanda redatta su apposita modulistica in corrispondenza dell’invio all’INPS dell’F24 relativo al mese del secondo evento di malattia. Alla domanda deve essere allegata copia del LUL con i due eventi di malattia in corso d’anno. 2) Sostegno al reddito dei lavoratori/lavoratrici Una tantum a favore dei dipendenti (nei limiti di spesa deliberati annualmente dal Comitato Esecutivo) MISURA DEL SUSSIDIO: 100,00 (cento/00) euro (pari al 6,15% di integrazione sul minimo tabellare al 4° livello) al mese per un massimo di tre mesi al verificarsi di un evento di malattia continuativa in corso d’anno civile (1/1 – 31-12) che comporti il pagamento da parte dell’azienda del 50% della retribuzione. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Per beneficiare di tale forma di intervento, il lavoratore, di sua iniziativa e per il tramite dell’azienda, deve presentare all’E.B.M. la domanda redatta su apposita modulistica, sottoscritta sia dall’azienda che dal lavoratore, entro il mese successivo alla decurtazione del 50% della retribuzione. Alla domanda deve essere allegata copia del LUL con l’evento di malattia per cui si chiede l’intervento. b) Sostegno per integrare il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori negli ambiti di: assistenza alla non autosufficienza, infortuni gravi, diritto allo studio e maternità L’Ente Bilaterale Metalmeccanici provvede ad erogare i seguenti sussidi una tantum a favore delle aziende e dei lavoratori nei seguenti casi debitamente certificati: a. Lavoratrici e lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L. 104/1992, per assistenza a figli, genitori e coniugi non autosufficienti; b. Lavoratrici e lavoratori che nel corso dell’anno civile (1/1 – 31/12) abbiano subito un infortunio riconosciuto dall’Inail di durata pari o superiore a quaranta giorni; c. Lavoratrici o lavoratori che iscrivono i

PAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2015

propri figli all’asilo nido e/o all’Università; d. Contributo alla nascita di un figlio/a. MISURA DEL SUSSIDIO: - Euro 100,00 (cento/00) al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti punti a, b e c in corso di anno civile (1/1 – 31-12); - Euro 150,00 (centocinquanta/00) per l’evento di cui al precedente punto d (nascita di un figlio/a). MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Per beneficiare di tale forma di intervento, il lavoratore, di sua iniziativa e per il tramite dell’azienda deve presentare all’E.B.M. la domanda redatta su apposita modulistica entro il mese successivo all’evento. Alla domanda, sottoscritta dall’azienda e dal lavoratore, devono essere allegati: - Copia del LUL; - Documentazione attestante uno degli eventi di cui ai punti a, b, c e d. c) Sostegno alla formazione dei delegati sindacali Nei limiti di quanto previsto dall’accordo del 15 novembre 2013 (0,50 euro annui per ogni lavoratore) l’E.B.M., per il sostegno alla formazione dei delegati sindacali delle aziende Unionmeccanica, finanzierà progetti di formazione finalizzati alla gestione contrattuale e alle finalità della bilateralità. I moduli per le richieste di prestazione sono disponibili sul sito dell’Ente. Come già ricordato nella circolare 85/2013 FT esplicativa del sistema della bilateralità, si ricorda a tutte le imprese come sul contributo versato alla bilateralità sia dovuto, a titolo di contribuzione, il contributo di solidarietà all’Inps, che non è dovuto invece nel caso di opzione alternativa ovvero dei 25 euro mese a titolo di elemento aggiuntivo delle retribuzione. Quest’ultimo emolumento, corrisposto per 13 mensilità e incidenti su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti ad eccezione del TFR, infatti si configura come vero e proprio elemento di paga e come tale soggetto all’ordinario sistema di contribuzione e tassazione. Il Servizio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


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CCNL Confapi Aniem

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI CUI ALL’ARTICOLO 90 DEL CCNL In applicazione della previsione contrattuale di cui all’art. 90 del CCNL, che introduce un contributo mensile di 8 euro a lavoratore da versare al fondo di previdenza complementare Fondapi, si comunica che sono stati firmati in data 9 marzo 2015 tutti gli accordi necessari per la piena e tempestiva applicazione di quanto disposto. Sarà cura del Consiglio Nazionale delle Casse Edili veicolare le necessarie informazioni al sistema delle Casse Edili al fine di consentire i necessari adempimenti entro il mese di marzo, ivi incluso il conguaglio relativo ai versamenti arretrati per i mesi di gennaio e febbraio. Nello specifico abbiamo ricevuto dalla Cassa Edile di Udine conferma del prossimo e necessario aggiornamento delle denunce mensili. Fino all’avvenuto recepimento

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dell’applicabilità dell’intesa di cui sopra, da parte del Comitato Nazionale delle Casse Edili, la CEMA della nostra provincia, nel pubblicare le denunce mensili di febbraio, inserirà la possibilità per le imprese che applicano il contratto Confapi Aniem di indicare l’importo del contributo contrattuale che potrà comunque essere versato pur senza essere calcolato e sarà trattenuto dall’Istituto fino al pieno e completo adeguamento della procedura secondo le indicazioni del CNCE. Si ricorda altresì che il Fondo negoziale chiuso di riferimento obbligatorio per il nostro CCNL è Fondapi e non Prevedi e pertanto eventuali situazioni di promiscuità andranno modificate e regolarizzate in ottemperanza alle previsioni contrattuali. Sul nostro sito www.confapifvg.it, menu Aree tematiche - Relazioni Industriali - Circolari, è disponibile un vademecum finalizzato alla corretta esecuzione degli adempimenti correlati. Sulla stessa pagina è inoltre possibile prendere visione dei testi degli accordi siglati in data 9 marzo 2015. L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (FT)


Settori chimica e plastica - gomma NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2015 PER IL CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI Come previsto dall’ipotesi di accordo di rinnovo

del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, sottoscritto da Unionchimica – Confapi e Filctem – Cgil, Femca – Cisl e Uiltec – Uil il 25 luglio 2013, dal 1° gennaio 2015 decorre l’erogazione della terza tranche dell’aumento retributivo. I minimi contrattuali mensili vengono dunque incrementati, rispettivamente per ogni settore, come da tabelle seguenti.

CHIMICA LIVELLI

PARAMETRI

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2014

AUMENTI 01.01.2015

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2015

I AREA PARAM. A

100

€ 1.352,76

€ 20,00

€ 1.372,76

PARAM. B

110

€ 1.456,93

€ 22,00

€ 1.478,93

II AREA PARAM. C

125

€ 1.604,75

€ 25,00

€ 1.629,75

III AREA PARAM. D

145

€ 1.777,00

€ 29,00

€ 1.806,00

IV AREA PARAM. E

162

€ 1.900,46

€ 32,40

€ 1.932,86

PARAM. F

177

€ 2.112,20

€ 35,40

€ 2.147,60

V AREA PARAM. G

197

€ 2.318,53

€ 39,40

€ 2.357,93

PARAM. H

218

€ 2.448,23

€ 43,60

€ 2.491,83

PLASTICA GOMMA LIVELLI

PARAMETRI

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2014

AUMENTI 01.01.2015

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2015

QUADRI

203,85

€ 2.202,74

€ 43,15

€ 2.245,89

194,49

€ 2.124,70

€ 41,17

€ 2.165,87

174,19

€ 1.955,09

€ 36,87

€ 1.991,97

150,95

€ 1.762,58

€ 31,95

€ 1.794,53

137

€ 1.645,64

€ 29,00

€ 1.674,64

126

€ 1.561,05

€ 26,67

€ 1.587,72

117

€ 1.503,81

€ 24,77

€ 1.528,58

113

€ 1.458,96

€ 23,92

€ 1.482,88

100

€ 1.336,90

€ 21,17

€ 1.358,06

Si rammenta che il contratto, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, scade il 31 dicembre 2015.

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE Dal 01.01.15 l’aliquota del contributo per il FONDAPI è incrementata a carico delle aziende dello 0,10%. (C)


Dichiarazione annuale MUD 2015 IL NOSTRO SERVIZIO DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE

L’Associazione organizza il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2014. I Soggetti obbligati alla compilazione e all’invio del MUD 2015, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014, che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle comunicazioni MUD entro il 30 aprile 2015, sono così individuati: - Per la comunicazione rifiuti speciali: * chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; * commercianti e intermediari senza detenzione, * imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; * imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; * imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari superiore a Euro 8.000; * imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento

dei fumi “così come previsto dall’articolo 184 comma lettere c), d) e g)”. Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Alle imprese che vorranno avvalersi del nostro servizio si raccomanda di fissare l’appuntamento presso i nostri uffici, anche a mezzo fax, rivolgendosi alla sig.na Clara Ferro, entro il prossimo 3 aprile, al fine di garantire il miglior esito dell’operazione. Il costo del servizio di compilazione della dichiarazione con un solo rifiuto è di 85 Euro + IVA, mentre per ogni ulteriore rifiuto il costo aggiuntivo è di 15 Euro + IVA. L’importo dei diritti di segreteria camerali ammonta a 10 euro. Le Imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia: - copia della denuncia presentata nel 2014 per l’anno 2013; - registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2013 a gennaio 2015 (compreso eventualmente quello degli oli usati) aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti; - copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto; - giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2014; - numero medio dei dipendenti nell’anno 2014; - nominativo del legale rappresentante; - numero di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte); - codice fiscale della ditta; - codice ISTAT attività. Per motivi organizzativi si pregano le Imprese che intendessero ricorrere alle prestazioni del nostro servizio di farci pervenire l’allegata delega. (AB)

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SERVIZIO DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE MUD 2015 Il/lasottoscritto/a ……..………...…………….…………………………………………….........…………………………… nato/a a … ……..……….......……………………………… il ...……….…………………………………………………….. e residente a …………………..........………….……………… in via ………………………………………………………. in qualità di legale rappresentante della ditta ..............……..................………………………………………………….. con sede a . ..…………………………..........…………………………………………………………………………………. codice fiscale ………………………...........……....……………… partita IVA ……………………..……………………… DELEGA APISERVIZI srl con unico socio, con sede a Udine in Viale Ungheria n. 28 - P. IVA 01793740307, all’inoltro della dichiarazione MUD 2015 relativa all’anno 2014 per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio. Luogo e data ………………………………………….

Il legale rappresentante …………………………………………………… (firma leggibile)

Informativa Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea e telematica ai fini dell’inoltro del MUD. Letta l’informativa, con la consegna e la sottoscrizione della presente scheda il sottoscritto consente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate.

Luogo e data ………………………………………

Il legale rappresentante ……………………………………………………. (firma leggibile)

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SISTRI

PROROGA DEL CONTRIBUTO 2014

Con la definitiva conversione in legge del decreto “milleproroghe” è stato rinviato dal 1° febbraio al 1° aprile 2015 il termine per l’applicazione delle sanzioni, sia per la mancata iscrizione sia per il mancato versamento del contributo annuale SISTRI. Per tutto l’anno 2015 le imprese iscritte al SISTRI

dovranno continuare ad applicare gli adempimenti cartacei per la tracciabilità dei rifiuti (formulario di trasporto, registro di carico e scarico e MUD) unitamente a quelli telematici del SISTRI, senza incorrere in sanzioni per il mancato funzionamento di quest’ultimo sistema. Entro il 31 marzo prossimo andrà pertanto versato il contributo di iscrizione al SISTRI per l’anno 2014, pena l’applicazione, dal 1° aprile 2015, di pesanti sanzioni così come previste dal comma 2 dell’articolo 260 bis del testo unico ambientale. Per l’anno 2015 il contributo ambientale SISTRI andrà versato entro il termine ordinario del 30 aprile, articolo 7, D.M. 18 febbraio 2011, n. 52. (AB)

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Calendario Conai IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI A PARTIRE DAL PROSSIMO MESE DI APRILE, RIFERITI ALLA GUIDA CONAI 20 APRILE - Dichiarazione trimestrale del 1° trimestre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10) - Dichiarazione mensile di marzo 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)

30 APRILE - Dichiarazione “azienda esportatrice netta” (modulo 6.22)

20 MAGGIO - Dichiarazione mensile di aprile 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 GIUGNO - Dichiarazione mensile di maggio 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 LUGLIO - Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10) - Dichiarazione mensile di giugno 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 AGOSTO - Dichiarazione mensile di luglio 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 SETTEMBRE - Dichiarazione mensile di agosto 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 OTTOBRE - Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10) - Dichiarazione mensile di settembre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 NOVEMBRE - Dichiarazione mensile di ottobre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10)

20 DICEMBRE - Dichiarazione mensile di novembre 2015 (moduli 6.1/6.2/6.10) Ricordiamo la disponibilità sul sito www.conai. org dei moduli di dichiarazione, rimborso ed esenzione per attività di esportazione e relative istruzioni. Infatti, a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2014 per attività di esportazione effettuata nel 2013, è diventata obbligatoria la modalità di invio on line. Il servizio è fruibile direttamente all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org oppure dall’home page www.conai.org. (AB)

PAG. 29 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2015


SOA: rinnovo per la I.C.M. POTRÀ ESEGUIRE INTERVENTI A RETE NECESSARI PER CONSENTIRE LA MOBILITÀ SU “GOMMA”, “FERRO” E “AEREA” La I.C.M. srl, rappresentata dal sig. Edi Morassi, con sede a Arta (UD) in via Nazionale n. 6, ha effettuato la verifica triennale dell’attestazione SOA, ottenendo le iscrizioni per le categorie OG3 e OG6 per 516.000 euro. Potrà eseguire, la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i pon-

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ti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Inoltre, è abilitata ad eseguire anche la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Bando FVG per i contributi per il recupero edilizio LE DOMANDE DEVONO ESSERE INVIATE ALLA REGIONE ENTRO IL 3 GIUGNO 2015 Sul Supplemento Ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 6 marzo 2015 è stato pubblicato il Bando per la concessione e l’erogazione dei contributi in conto capitale per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo di cui alla Legge regionale 15/2014, articolo 9, commi da 26 a 34 e alla Legge regionale 13/2014, articolo 26. I criteri, le modalità, i limiti, l’ammontare massimo ammissibile e le premialità per la formazione della graduatoria sono indicati per accedere al contributo sono contenuti nel regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 4 marzo 2015 (vedi Apinforma n. 3/2015 – pagg. 37-40). Di seguito approfondiamo i temi più significativi di questa iniziativa che favorisce il rilancio dell’edilizia.

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO (ART. 2 DEL REGOLAMENTO) Il contributo può essere concesso alle persone fisiche o a soggetti privati diversi dalle persone fisiche (a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si citano: imprese, società di capitali, società di persone, associazioni, onlus…), titolari del diritto di proprietà, anche pro quota, sull’immobile, o che posseggano, ad altro titolo, l’immobile nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto ad eseguire l’intervento (diritti reali di godimento che, ai sensi del codice civile, consentano tali interventi; altri diritti espressamente conferiti per es. dal proprietario a soggetti terzi). Il soggetto richiedente deve indicare nella domanda gli estremi dell’atto o del contratto che gli attribuisce il titolo. PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2015

Il comproprietario richiedente il contributo deve fare sottoscrivere agli altri comproprietari la dichiarazione, contenuta in calce alla domanda, che autorizza l’intestatario ad eseguire i lavori e a percepire il contributo regionale.

INTERVENTI FINANZIABILI (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) Sono finanziabili interventi di: - ristrutturazione edilizia; - manutenzione straordinaria; - restauro e risanamento conservativo volti al recupero, riqualificazione e riuso del patrimonio immobiliare privato.

CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI (ARTT. 1 E 3 DEL REGOLAMENTO) Possono essere finanziati interventi solo su immobili ricadenti all’interno delle zone omogenee A e B0 o su singoli edifici ad esse equiparati (e non devono ricadere in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica): - in stato di abbandono, ovverosia immobili, con qualsiasi destinazione d’uso, non utilizzati, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15/2014 (8 agosto 2014) e in possesso di documentazione attestante l’inagibilità la quale dovrà essere prodotta entro il termine per la concessione del contributo; - in stato di sottoutilizzo, ovverosia immobili con destinazione residenziale i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15/2014 (8 agosto 2014) risultino non occupati ovvero occupati da un numero di soggetti in misura inferiore al 30 per cento rispetto a quello massimo insediabile in base ai parametri di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO (ART. 4 DEL REGOLAMENTO) Il contributo è pari al 50 per cento della spesa per la parte effettivamente a carico del richiedente tuttavia se l’intervento comporta la realizzazione di alloggi per gli interventi attuati da soggetti privati diversi dalle persone fisiche, il contributo non può essere superiore a 30.000,00 euro per alloggio e


per gli interventi attuati dalle persone fisiche, il contributo non può essere superiore a 40.000,00 euro per alloggio.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ART. 9, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 15/2014)

risulteranno spedite nel termine e che perverranno nei quindici giorni successivi alla scadenza. La domanda deve essere presentata sulla base del modello allegato al bando, completa di tutti gli allegati richiesti.

CRITERI DI PRIORITÀ (ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO)

Le domande, in sede di prima applicazione, devono essere inviate alla Regione entro il 3 giugno 2015 secondo le modalità specificate nel bando pubblicato nel Supplemento ordinario n. 9 del 6 marzo 2015, al Bollettino ufficiale della Regione n. 9 del 4 marzo 2015: 1) le domande, sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del soggetto richiedente, devono essere presentate via PEC all’indirizzo territorio@certregione.fvg.it 2) le domande presentate dalle persone fisiche possono essere inoltrate, in alternativa alla PEC sottoscritta digitalmente, attraverso posta raccomandata all’indirizzo:

Al fine della formazione della graduatoria riceveranno punteggi premiali le domande che soddisfano i seguenti criteri premiali: a) incremento della classe energetica; b) incremento della sicurezza sismica; c) destinazione degli alloggi a “prima casa”; d) interventi di “edilizia convenzionata”; e) interventi realizzati da soggetti, con sede legale od operativa in regione da almeno 1 anno; f) minor peso percentuale del contributo pubblico in rapporto al costo dell’intervento; g) maggior numero alloggi da realizzare; h) versamento dei tributi nel territorio della Regione;

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia Via Giulia, 75/1 34126 TRIESTE

INFORMAZIONI E MODULISTICA DA COMPILARE

In caso di invio con posta raccomandata, saranno ritenute validamente trasmesse le domande che

PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2015

La richiesta di eventuali chiarimenti potrà essere inviata all’ufficio edilizia della regione al seguente indirizzo e-mail: edilizia@regione.fvg.it Tutti i documenti e la modulistica sono disponibili al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/ cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA6/. (CS)


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Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, Informest Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda all’interno del database e raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner Esteri. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. L’iscrizione ha durata di un anno. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra

indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, inviando richiesta all’indirizzo informestconsulting@friendeurope.it

AGGIORNATO IL SISTEMA BUSINESS GUIDE DI INFORMEST CONSULTING INFORMEST Consulting propone il più completo sistema di Guide agli investimenti commerciali e industriali all’estero presente oggi sul mercato, costituito da 25 Business Guide per i Paesi dell’Est Europa, Russia e C.S.I. e dell’Asia Centrale. Ciascuna Business Guide è redatta in lingua italiana, aggiornata annualmente dalla rete di professionisti esteri e fornisce informazioni economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di interesse per l’azienda che opera e vende all’estero: contratti di agenzia, marchi, brevetti, costituzione società e filiali, fiscalità e normative, contenziosi e arbitrati, regime delle proprietà, tutela degli investimenti, rapporti di lavoro, costi industriali, costo del lavoro, degli affitti di uffici e di stabilimenti, ecc. Per le sue caratteristiche di affidabilità, sicurezza delle fonti, livello degli aggiornamenti, le Business Guide sono l’unico strumento professionale presente sul mercato, utilizzato da alcuni primari gruppi bancari, associazioni industriali e di categoria, da commercialisti ed avvocati di impresa. Sono state aggiornate le business guide di Federazione Russa, Ucraina, Kazakhstan, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia con importanti novità in vari paesi in materia fiscale, di diritto del lavoro, certificazione prodotti per importazione, costi dei fattori produttivi. Invitiamo gli interessati a visionare le guide paese dei mercati di interesse per affrontare in modo consapevole e professionale gli ostacoli presenti in quei mercati. Per maggiori informazioni potete visitare il sito http://store.informestconsulting.it/ o inviare una mail a online@informestconsulting.it

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Nuove sanzioni alla Russia

DIFFICOLTÀ PER L’EXPORT ITALIANO

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

RISCHIO PAESE E NUOVE SANZIONI ALLA RUSSIA: DIFFICOLTÀ PER L’EXPORT ITALIANO Da alcune analisi di valutazione del rischio paese emerge che la Russia, su una scala rischio che va da A1 (Rischio molto basso) a D (Rischio molto elevato), ha un rischio di tipo C (elevato). Questo è sicuramente un segnale di allarme dovuto alla alta volatilità del rublo, al rallentamento dell’economia (l’anno scorso è cresciuta solo dello 0.3% e per il 2015 è previsto una crescita negativa -3%) e alla crisi ucraina. A questo si aggiunge un indebolimento degli investimenti frenati soprattutto dalla mancanza di fiducia e dalle sanzioni. Segnali non certo dei migliori soprattutto in un momento in cui l’export italiano verso questo Paese stava conoscendo un forte segno positivo, interessando in sostanza tutti i comparti, dalla meccanica all’agroalimentare, con ottimi margini. Insomma non buone notizie per le nostre imprese esportatrici che dovranno fare i conti con il rischio che importanti interlocutori russi (importatori, distributori e, in alcuni casi anche banche) dichiarino fallimento a causa di instabilità politica e prospettive economiche e finanziarie incerte. Nel frattempo le sanzioni economiche verso la Russia vedono conseguenze economiche non soltanto per la Russia stessa ma, come da più parti si è sottolineato, anche per l’Europa, che sta pagando un altissimo costo proprio per l’elevata percentuale di export verso tale Paese. Si stima, infatti, che le sanzioni imposte dall’Ue alla Russia per la crisi ucraina sono costate ai ventotto Paesi Ue già 21 miliardi di euro di esportazioni.

Il 9 febbraio però, a Bruxelles, i ministri degli Esteri Ue hanno approvato nuove sanzioni contro la Russia; sanzioni che potrebbero anche escludere Mosca dal circuito internazionale Swift di pagamenti interbancari, nonché l’allungamento delle persone o società soggette a embargo. Questa situazione, che sembra in apparenza rilevante solo per le diplomazie internazionali, in realtà ha un forte impatto per gli imprenditori, che hanno in essere rapporti commerciali o che hanno trattative con controparti russe. Onestamente per gli imprenditori italiani non è facile comprendere bene l’entità di tali sanzioni e di come comportarsi e districarsi.

LE PRINCIPALI SANZIONI A partire dal 31 luglio 2014 (Decisione 2014/512/ PESC del Consiglio, Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio) numerose sono state le sanzioni applicate dall’Unione Europea. Riportiamo una lista dei più rilevanti regolamenti: - Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; - Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio dell’8 settembre 2014 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; - Regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio del 4 dicembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e che modifica il Regolamento (UE) n. 960/2014, che a sua volta modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014; - Regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio del 18 dicembre 2014 che modifica il Regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli; - Da ultimo si evidenzia che il 9 febbraio 2015 i ministri degli Esteri Ue hanno approvato nuove sanzioni contro la Russia le quali, sal-

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vo auspicabile accordo, saranno operative dai prossimi giorni. Con riferimento alle misure riguardanti la movimentazione transfrontaliera delle merci (entrata, uscita, transito rispetto al territorio doganale UE) ed eventuali servizi connessi, le misure restrittive UE distinguono, come da nota n. 128188/RU del 12 novembre dell’Agenzia delle Dogane, tra: Sanzioni soggettive Sono tali le misure concernenti determinati soggetti/enti, espressamente individuati in elenchi in allegato ai Regolamenti UE e periodicamente aggiornati. Nei confronti di tali soggetti le sanzioni sono indipendenti dalla tipologia di merce. Ciò significa che da/verso tali soggetti/enti le misure restrittive, in particolare il divieto di cessione di qualunque risorsa economica, riguardano qualunque tipo di beni. Misure restrittive a carattere oggettivo Sono tali le misure concernenti determinate merci, espressamente elencate in allegato ai Regolamenti UE ovvero identificate in via generale nell’articolato (ad esempio le merci originarie della Crimea oppure armi ed armamenti). Nei confronti di tali merci si possono avere: - misure dirette (ad es. il divieto di importazione per le merci originarie della Crimea) - oppure peculiari attività di controllo (assoggettamento ad autorizzazione preventiva all’operazione commerciale e/o a determinate operazioni di natura finanziaria connesse, ad es. per le armi/armamenti) delle Autorità nazionali preposte. In entrambi i casi, le misure sono indipendenti ed autonome rispetto ai soggetti coinvolti nell’operazione commerciale. Ne segue che, per tali merci, la misura del divieto o l’autorizzazione preventiva è sempre prevista, a prescindere dai venditori/ compratori/intermediari che intervengono nell’operazione. Misure restrittive a carattere simultaneamente soggettivo ed oggettivo Sono considerate tali le misure concernenti determinati soggetti (persone fisiche, persone giuridiche ed enti pubblici), espressamente elencati in allegato ai regolamenti UE, nei confronti dei quali le misure riguardano soltanto talune tipologie di merci, anch’esse individuate nell’ambito dei regolamenti, ad esempio il divieto di esportazione di beni elencati nell’allegato I del Reg CE 428/09 e

ss. (dual use) nei confronti dei soggetti elencati nell’allegato IV del Reg UE 833/20143 e ss. Ciò significa che da/verso tali soggetti/enti le misure restrittive riguardano esclusivamente i beni previsti dalla misura in argomento e non la totalità. Sanzioni e controsanzioni E’ vietato esportare qualsiasi tipo di bene destinato o che possa comunque entrare nella disponibilità, anche temporanea, dei soggetti elencati negli allegati I dei Regg. UE 208/2014 e 269/2014 e seguenti. A tale proposito l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite un avviso pubblicato il 12 settembre 2014, ha indicato che l’eventuale invio di beni a soggetti/entità destinatarie delle misure restrittive espone l’operatore a pesanti sanzioni, pari ad un importo che va da metà al doppio del valore della transazione commerciale. (Per maggiori dettagli si invitano i lettori ad analizzare la nota n. 128188/RU del 12 novembre dell’Agenzia delle Dogane). In tutta risposta alle summenzionate misure restrittive, la Federazione Russa ha altresì emanato numerose contro-sanzioni che, di fatto, hanno avuto e stanno avendo pesanti ripercussioni per l’Ue ed in particolare per l’Italia. La Federazione Russa, infatti, ha messo al bando, nei bandi pubblici, la partecipazione di produttori occidentali di macchinari che si possono impiegare nell’esplorazione delle materie prime, nella manutenzione urbana e nel settore edilizio; altre contro sanzioni sono il blocco dell’import dell’agroalimentare, lo stop alla costruzione del gasdotto South Stream. Ovviamente questa situazione, come sopra ricordato, danneggia l’export italiano visto che l’Italia è fra i principali esportatori di macchinari in Russia, oltre che di agroalimentare, prodotti di lusso etc. e l’operatore deve avere una visione diacronica delle misure restrittive, distinguendo tra le sanzioni UE contro la Russia e le sanzioni adottate dalla Russia contro la UE. Le imprese italiane possono dunque operare solo verificando i loro contratti ed identificando gli spazi lasciati aperti dai divieti incrociati. Certamente in questa fase molto delicata tutti gli operatori economici coinvolti auspicano una maggiore collaborazione economica tra l’Italia e la Russia e la UE e la Russia. Ma questa è una considerazione che va al di là delle possibilità di incidere per le nostre imprese esportatrici.

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Giuseppe De Marinis


Crediti documentari

VA RISPETTATA LA CORRETTEZZA FORMALE

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

CREDITI DOCUMENTARI: “ON THE BASIS OF THE DOCUMENTS ALONE” Nell’ambito delle operazioni di credito documentario appare rilevante esaminare i criteri per l’esame dei documenti. Capire la ratio dell’indicazione “on the basis of the documents alone” consente di comprendere meglio la natura peculiare di tale strumento.

DEFINIZIONE DI “COMPLYING PRESENTATION” L’art. 2 della normativa UCP 600 ICC che disciplina le operazioni di credito documentario, ci segnala che “Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice.” Pertanto i documenti da presentare in utilizzo di un credito documentario devono essere preparati nel rispetto: - delle condizioni del credito - delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC - e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia.

CRITERI PER L’ESAME DEI DOCUMENTI Ma quali sono i criteri da utilizzare per l’esame dei documenti? Possiamo individuare la risposta a tale domanda nella lettura dell’art. 14 UCP 600 ICC “Standard for Examination of Documents”. In particolare, il punto a. recita quanto segue: “A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must

examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation.” Si segnala che per comprendere meglio tale articolo è opportuno leggerlo congiuntamente agli artt. 4 (Credits v. Contracts), 5 (Documents v. Goods, Services or Performance) e 34 (Disclaimer on Effectiveness of Documents) UCP 600 ICC. “On the basis of the documents alone” Si può dunque affermare che la valutazione dei documenti “on the basis of the documents alone”, è un principio generale delle operazioni di credito documentario e che le banche sono tenute ad esaminarli nella misura in cui “prima facie” risultano conformi ai termini del credito, alle UCP 600 ICC e alla “international standard banking practice”, restando irrilevanti altre eventuali indicazioni che possano essere tratte da fonti non documentali. Si parla in proposito della “four-corner rule”, che allude al fatto di doversi limitare strettamente alla valutazione di dati estraibili unicamente dai quattro angoli di un documento. Le banche impegnate ad esaminare i documenti, non sono pertanto tenute ad effettuare valutazioni al di là dell’aspetto letterale dei documenti presentati e quindi neppure per determinare questioni di fatto o di diritto in relazione ai dati in essi contenuti. L’esame dei documenti deve peraltro essere condotto con “professional care” per valutarne la conformità secondo le prescrizioni delle UCP 600 ICC. “Appear on their face” Le banche impegnate ad esaminare i documenti, devono, inoltre, determinare se la presentazione “appears on its face” conforme. “On its face” non è inteso nel senso di distinguere la prima pagina di un documento dal suo retro, ma intende sottolineare che ciascun dato informativo rilevato su un documento deve essere confrontato nel suo aspetto letterale con quello richiesto dal credito o dalle UCP 600 ICC e non nel suo significato sostanziale al quale le banche sono estranee. Il controllo bancario non investe infatti il merito delle dichiarazioni contenute nei documenti e neppure la validità o la legittimità degli stessi.

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Alla luce di quanto sopra appare dunque opportuno segnalare agli operatori l’importanza di definire, nel credito stesso, le caratteristiche (in termini di soggetto emittente, di contenuto, di indicazioni da riportare, ecc.), di un documento da richiedere o da presentare in un credito. La richiesta di un “pre-shipment inspection certificate”, ad esempio, anche se richiesto con l’indicazione ”issued by an independent inspection company”, potrebbe non essere sufficiente a garantirsi della buona esecuzione della prestazione da parte del beneficiario di un credito, se non viene indicato quale esito del controllo sia accettabile o meno. Le banche, in assenza di tale precisazione, potrebbero anche accettare un documento ispettivo che rechi una frase con tenore negativo poiché non sono tenute a valutare il significato delle certificazioni. Le banche sono infatti tenute esclusivamente a valutare che il contenuto del documento presentato “appears – on the basis of the documents alone” e ”on its face” – “to fulfil the function of the document and is not in conflict with the data stated in the credit or in other required documents” (ex art. 14 UCP 600 ICC), risultando del tutto irrilevante, per valutarne la sua conformità, il risultato dell’ispezione alle merci quando, appunto, non sia precisato nel credito la fraseologia del risultato ispettivo da considerarsi accettabile.

LA “FRAUD EXCEPTION” I principi di indipendenza del credito, rispetto al contratto sottostante, richiamati in riferimento agli artt. 4 (Credits v. Contracts), 5 (Documents v. Goods, Services or Performance), 14 (Standard for Examination of Documents) e 34 (Disclaimer on Effectiveness of Documents) UCP 600 ICC, trovano un limite nella c.d. “fraud exception”. I compratori, nella misura in cui possono provare che il venditore non ha diritto al pagamento per aver tenuto un comportamento fraudolento, possono far valere le loro ragioni. La disciplina delle problematiche relative alle “fraud exception” non è contemplata nelle UCP 600 ICC, ma nell’ambito della “local law”. In Italia, può essere invocata l’eccezione di frode o di dolo quando si ha una prova certa e incontestabile. La prova deve essere: - liquida, - oggettiva - e documentabile. Il cliente/debitore potrà pertanto ottenere il blocco del pagamento rivolgendosi all’autorità giudiziaria competente per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 del Cpc.

I SUB-ARTT. 12B E 7C UCP 600 ICC E’ interessante segnalare che UCP 600 ICC tutelano le banche designate che onorano o negoziano (prepagano) correttamente un credito sulla base di una presentazione conforme. L’art. 7c, infatti, recita quanto segue: “An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the issuing bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not the nominated bank prepaid or purchased before maturity. An issuing bank’s undertaking to reimburse a nominated bank is independent of the issuing bank’s undertaking to the beneficiary.” La valenza di tale disposizione va messa in relazione con l’art. 12b UCP 600 ICC che recita quanto segue: “By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking incurred by that nominated bank.”, pertanto eventuali prepagamenti della banca designata – “acting on its nomination” sono – di default – autorizzati dalla banca emittente. Ciò ha l’effetto di blindare il rapporto tra le due banche nel caso in cui la banca emittente venisse raggiunta da una ingiunzione della magistratura locale, attivata dall’ordinante, di non effettuare il rimborso a scadenza quando sussista una ragione ammessa dall’ordinamento locale - evidenziatasi dopo l’operazione di anticipo effettuata dalla banca designata al venditore (ad es. frode sulla merce) - per inibire l’addebito all’ordinante ed il conseguente rimborso alla banca designata. In sostanza tale norma tende a proteggere la banca designata - che ha correttamente effettuato la prestazione al beneficiario prevista dalle norme – dal mancato rimborso di quanto anticipato come conseguenza di una inibitoria della magistratura del paese della banca emittente, poiché tali prepagamenti risultano effettuati su espresso e implicito mandato della banca emittente. Sarà pertanto onere della banca emittente dimostrare al magistrato la tardiva emissione della inibitoria (e quindi la sua inefficacia), poiché in questi casi essa attiene al rapporto di rimborso tra banche e non al pagamento del credito, già avvenuto.

CONCLUSIONI Alla luce di quanto esposto, si ritiene che solo la piena comprensione dei principi che disciplinano

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le operazioni di credito documentario consente, agli operatori commerciali da un lato e alle banche dall’altro, di utilizzare al meglio tale strumento che continua a creare valore nelle operazioni commerciali internazionali. In particolare, ci è parso opportuno definire il significato del principio

generale “on the basis of the documents alone”, come elemento-chiave per l’esame dei documenti a corredo di un credito.

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Domenico Del Sorbo Trade & Export Finance Specialist


Segnalazione truffa dal Brasile ATTENZIONE ALLE PROPOSTE TELEFONICHE DI INCONTRI D’AFFARI PER RICHIESTE DI FORNITURE

Alcune Imprese associate ci hanno segnalato di aver avuto dei contatti telefonici per possibili rapporti di interscambio commerciale con il Brasile. Attenzione, potrebbe essere una truffa. Per ulteriori chiarimenti contattare il dott. Paolo Zorzenone presso i nostri uffici. (PZ)

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Corsi Business Plan e Budget e programmazione FORMAZIONE AZIENDALE PROPOSTA DAL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI BUSINESS PLAN 8 e 22 aprile, 13 maggio 2015 dalle ore 9 alle ore 13 nella nostra Sede BUDGET E PROGRAMMAZIONE 20 e 27 maggio, 10 giugno 2015 dalle ore 9 alle ore 13 nella nostra Sede Il nostro Gruppo Giovani Imprenditori ha il piacere di proporre un nuovo percorso quale naturale prosecuzione del corso realizzato lo scorso dicembre sul tema della comprensione e interpretazione del bilancio aziendale; ora ci si concentrerà sul BUSINESS PLAN e successivamente sul BUDGET E PROGRAMMAZIONE. Di seguito le due proposte.

BUSINESS PLAN Il corso si propone di dare una visione sistematica, ma altrettanto innovativa di un business plan. Tramite business Model, Sostac e Canvas si percorrono tutti gli elementi da considerare nel dare forma ad un progetto, sia esso di innovazione, di ristrutturazione, di lancio e conquista di nuovi mercati o lancio di nuovi prodotti. Il percorso si articola in tre mattinate secondo il programma di seguito indicato: - mercoledì 8 aprile 2015 dalle ore 9 alle ore 13 * Business Plan * Strategia e Business il modello SOSTAC® * Analisi della situazione * Forze di Porter – Swot Analisi * Analisi del mercato * Si proporrà di effettuare una swot analisys del proprio business o di un nuovo

- mercoledì 22 aprile 2015 dalle ore 9 alle 13 * Obiettivi SMART * Strategia e Tattica: le 4-7 P * Piano di Innovazione e di strategia con Canvas Business Model * Si proporrà di effettuare delle esercitazioni Canvas Business Model della propria azienda - mercoledì 13 maggio 2015 dalle ore 9 alle ore 13 * Strumenti di controllo della strategia * La Balance Score Card * Il Pitch per gli investitori * Lo startup di business o di mercato * I vari punti del Business Plan * Riepilogo e conclusione

BUDGET E PROGRAMMAZIONE Il percorso è concentrato sul significato del budget, sulla sua costruzione nonché sull’analisi degli scostamenti. Si prenderanno in considerazione gli elementi che creano il budget delle singole aree fino ad arrivare al master budget. Il percorso prevedrà il coinvolgimento dei partecipanti che vorranno al meglio trarre beneficio dagli incontri d’aula. - mercoledì 20 maggio 2015 dalle ore 9 alle ore 13 * Il budget strumento di programmazione * Tipi di budget e descrizione * Elementi del budget * La costruzione del budget * Budget della produzione, delle vendite, staff centrale, personale e investimenti, approvvigionamenti * Si proporrà di effettuare uno sviluppo del budget di una azienda - Prima parte - mercoledì 27 maggio 2015 dalle ore 9 alle 13 * Il master budget * Impieghi e Fonti * Lead time e politiche di acquisto e vendita * Variazioni di elementi del budget e analisi sui risultati

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* Si proporrà di effettuare lo sviluppo del budget – Seconda parte - mercoledì 10 giugno 2015 dalle ore 9 alle ore 13 * Controllo e Analisi * Analisi degli scostamenti e considerazione * Modello Excel di budget * Esercitazione in aula sull’analisi degli scostamenti I corsi si terranno presso la nostra Sede a Udine in Viale Ungheria n. 28. Relatore sarà il dottor Mirco Cervi, consulente aziendale. Le quote di partecipazione al singolo corso, comprensive del materiale informativo e dell’attestato

di partecipazione, sono le seguenti: per le Imprese associate Euro 150 + IVA, per le Imprese non associate Euro 250 + IVA, al secondo partecipante sarà applicato uno sconto del 10%. L’iscrizione alla proposta può essere effettuata direttamente ad entrambi i corsi, in questo caso la quota di partecipazione per le Imprese associate è di Euro 270 + IVA, e per le Imprese non associate Euro 450 + IVA, al secondo partecipante sarà applicato uno sconto del 10%. Le Imprese interessate sono pregate di rinviarci, debitamente compilata, l’allegata scheda di adesione. La dott.ssa Emanuela De Faccio è a disposizione per eventuali informazioni allo 0432/507377. (EDF)

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- Scheda di adesione da restituire a mezzo fax n. 0432/295922, e-mail: formazione@confapifvg.it APISERVIZI SRL V.le Ungheria n. 28 – Udine - Corsi -

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Specie ortaggi La Commissione europea ha pubblicato il secondo complemento alla trentatreesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.

BEVANDE Fonte: Unionalimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Requisiti additivi costituiti da preparati La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/327 che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’immissione sul mercato e le condizioni di utilizzazione degli additivi costituiti da preparati.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Documenti entrata prodotti origine animale La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/328 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 per quanto riguarda il documento di entrata da usare per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale. Regolamento sul passaporto equino La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/262 recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino). Focolai influenza aviaria Stati dell’Idaho e della California La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2015/342 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell’Idaho e della California.

Grappa Siciliana Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia».

COMMERCIO Parere Consiglio di Stato vigenza articolo 62 (cessione prodotti agroalimentari) Il Consiglio di Stato con il parere n. 00503/2015 del 19 febbraio 2015, in merito alla richiesta formulata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, concernente l’applicazione dell’art. 62 del decreto legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 ha concluso che: le disposizioni dell’art. 62 cit. si collocano in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale applicabile nei ritardi sui pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192), e che conseguentemente esse non possono considerarsi abrogate per effetto dell’entrata in vigore del citato d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, non essendo del resto ravvisabile alcun contrasto fra le stesse e la Direttiva 2011/7/UE.”. Nomenclatura combinata La Commissione europea ha pubblicato le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione Europea. Idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/326 recante modifica dell’allegato XVII del

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regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati. Prodotti di origine animale destinati EXPO La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/329 recante deroga alle disposizioni dell’Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione europea di alimenti di origine animale destinati a EXPO Milano 2015 a Milano (Italia).

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato la rettifica del regolamento (UE) n. 668/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-DB, dimetomorf, indoxacarb e pyraclostrobin in o su determinati prodotti. oOo

DATI DI MERCATO 9a SETTIMANA 2015 (DAL 23 FEBBRAIO AL 1° MARZO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione. oOo

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indi-

retti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 9, dal 23 febbraio al 1° marzo 2015 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 56 notifiche, di cui 8 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due allerte avviate dall’Italia, la prima relativa a presenza di Cadmio oltre i limiti in tonno in scatola prodotto in Italia, la seconda per presenza di nitrofurani in carne di coniglio congelata proveniente dalla Cina. Dati relativi alla settimana n. 10, dal 2 all’8 marzo 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 56 notifiche (di cui 18 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerte avviata dall’Italia, per presenza di mercurio oltre i limiti in verdesca congelata originaria dalla Spagna. Si segnala come in Irlanda sia stato disposto il richiamo dal mercato di pancetta affumicata proveniente dall’Italia, in quanto non riportava l’avvertenza di cuocere il prodotto prima del consumo. Infine, si evidenzia come siano sempre più frequenti allerte avviate per allergeni non dichiarati in etichetta, solitamente apportati per contaminazione crociata. oOo

FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI. INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ALLERGENI NEGLI ALIMENTI FORNITI DALLE COLLETTIVITÀ È stata divulgata una nota da parte del Ministero della Salute, relativa alle informazioni in oggetto. In particolare nella stessa si precisa che: “in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, così come elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al con-

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sumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni possono essere riportate sui menu, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente”. Per un più ampio approfondimento si rinvia al contenuto completo della nota, disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/ news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=no tizie&p=dalministero&id=1943

FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI. DIFFUSO IL TESTO DELLA CIRCOLARE PONTE IN MERITO ALLE SANZIONI DEL D.LGS. 109/92 ED IL REG. 1169/2011 È stato diffuso il testo della circolare del 6 marzo

2015 a firma della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico. La stessa chiarisce l’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 109/1992 in relazione alle violazioni che restano immutate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. La circolare dovrà essere letta anche in relazione a quanto indicato nella nota n. 0218759 dell’11 dicembre 2014 (vedi Apinforma n. 22/2014, p. 56). Il testo della circolare 6 marzo 2015 – Applicabilità sanzioni art. 18 decreto legislativo 109/1992 è disponibile sulla pagina web http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/ circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo, mentre la citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0218759 può essere consultata all’indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/ it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/industria-alimentare/etichettatura-alimentare

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Reg. UE 1169/2011 (2a parte) RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE, ETICHETTATURA - a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

REG. UE 1169/2011: RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE, ETICHETTATURA

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Il secondo approfondimento sul Regolamento UE 1169/2011 sull’etichettatura alimentare affronta l’analisi di alcuni elementi utili sia agli operatori del settore che ai consumatori: responsabilità degli operatori del settore alimentare, spiegazione dei contenuti presenti nelle etichette alimentari sono solo due dei vari e importanti temi affrontati nell’articolo.

RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE Come indicato nell’articolo 8 del Regolamento, il responsabile del contenuto dell’etichetta è l’operatore con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto. Nel caso in cui l’operatore non appartenga all’Unione, risponde della correttezza dell’etichettatura l’importatore nel mercato dell’Unione. Come deve comportarsi un operatore del settore alimentare quando non è il responsabile del contenuto dell’etichetta? Nel caso in cui nutrisse dei dubbi in merito alla conformità dell’etichettatura alla normativa, non deve rendere disponibile l’alimento alla vendita. Il Regolamento parte dal presupposto che tale soggetto, essendo un professionista del settore, può disporre di informazioni qualificate, che devono metterlo in condizione di tutelare i consumatori. - Non deve modificare le informazioni presenti nella etichettatura nel caso in cui tali mo-

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difiche possano portare ad alterare le scelte dei consumatori, riducendone il loro livello di protezione. Quindi un operatore del settore, sotto la sua responsabilità, può integrare le informazioni presenti nell’etichettatura solo se tali integrazioni non possono portare il consumatore ad errate valutazioni. Deve, in ogni caso, assicurare e verificare la conformità ai requisiti in materia di etichettatura ed alle disposizioni nazionali applicabili. Quindi ha la responsabilità del controllo di quanto riportato in etichettatura. In alcuni casi specifici deve assicurarsi che le informazioni obbligatorie previste (art. 9 “Elenco delle indicazioni obbligatorie” e Art. 10 “Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti”) appaiano sul preimballaggio o su una etichetta o ancora nei documenti commerciali di accompagnamento al prodotto (packing list, bolla di trasporto, ecc.); in alternativa tali informazioni possono essere inviate prima o contemporaneamente alla consegna. Le situazioni in cui va garantita tale prassi sono: * l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; * l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per essere successivamente lavorato (preparato, trasformato, frazionato o tagliato). In ogni caso le indicazioni previste dall’articolo 9 “Elenco delle indicazioni obbligatorie”, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h) devono essere presenti anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione. Nel caso in cui fornisse alimenti non preimballati ad un altro operatore del settore, deve garantire che a quest’ultimo siano trasmesse le informazioni obbligatorie, perché le possa mettere a disposizione del consumatore finale. Nel caso in cui fornisca ad altri operatori del settore alimentare degli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività, deve


garantire che questi ultimi, che a loro volta commercializzeranno il prodotto eventualmente lavorato, abbiano disponibili le informazioni per assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti e degli eventuali requisiti delle disposizioni nazionali. Vendite a distanza Per gli alimenti venduti a distanza il Regolamento fornisce, nell’articolo 14, in linea con il fenomeno dell’e-commerce che va sempre più affermandosi anche nel settore alimentare, delle indicazioni specifiche. In particolare: - le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto e devono apparire sul supporto della vendita a distanza, oppure vanno trasmesse mediante qualunque altro mezzo adeguato, chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Ad esempio, tutte le informazioni previste dal Regolamento devono essere rese disponibili su una scheda che nella pagina web di presentazione del prodotto, o inviate, con il mezzo ritenuto opportuno al potenziale acquirente, prima della chiusura della contrattazione. Inoltre, tutte le informazioni previste devono essere rese disponibili al momento della consegna (ovvero il prodotto deve essere comunque correttamente etichettato). - Le regole di cui sopra non valgono nel caso della fornitura degli alimenti tramite distributori automatici. - Nel caso di alimenti non preimballati, anche le informazioni previste dall’articolo 44 “Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati” devono essere rese disponibili prima della conclusione dell’acquisto. La vendita tramite distributori automatico o locali commerciali automatizzati Per l’etichettatura dei prodotti venduti tramite tali soluzioni non ci sono particolari requisiti; come indicato nel comma 3 dell’Articolo 14 “Vendita a

distanza”, non è necessario che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano disponibili prima della conclusione dell’acquisto.

MODIFICHE NEI CONTENUTI DELLE ETICHETTE ALIMENTARI Sale vs sodio Una modifica importante del Regolamento riguarda la scelta di riportare l’indicazione del sale, piuttosto che del sodio; essa è stata introdotta perché si ritiene che tale indicazione sia più intuibile dal consumatore medio. A tal fine, nella premessa al Regolamento (comma 37) è chiaramente indicato che l’etichetta rechi il termine “sale”, invece che il corrispondente della sostanza nutritiva “sodio”, considerando la corretta informazione al riguardo un elemento importante per la salute pubblica (comma 36). Dal punto di vista nutrizionale è da considerare, tuttavia, che è il sodio a nuocere alla salute, mentre ci sono sali minerali (spesso tradizionalmente presenti negli alimenti prodotti in Italia), che apportano benefici alla salute. Per il calcolo del sale, il suo contenuto equivalente è calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5 (vedi Allegato I Definizioni specifiche al punto 11). Quindi un alimento che contiene, per 100 gr, 0,10 g di sale significa che contiene 0,04 g di sodio. L’articolo 30 specifica che deve essere indicato il contenuto di sale (calcolato). È ammessa, nei casi in cui è applicabile, anche una dicitura che specifichi, accanto alla dichiarazione nutrizionale, che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio “naturalmente presente nell’alimento”. La dicitura può essere riportata (come specifica D&R) sugli alimenti in cui il sale non è stato aggiunto (es. verdura, carne, ecc.), mentre non può essere posta nel caso in cui il sale è un ingrediente o è stato aggiunto nel corso della trasformazione, anche tramite ingredienti che contengano sale (es. salumi, olive in salamoia, capperi, ecc.). Il Regolamento CE 1924/2006 fornisce indicazioni per quanto riguarda i claims relativi al sale; Articolo 4 del regolamento CE 1924 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

CLAIMS

CONTENUTO DI SALE

A basso contenuto di sale

< 0,3 g/100 g (o 100 ml)

A bassissimo contenuto di sale

< 0,1 g/100 g (o 100 ml)

Senza sale

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< 0,0125 g/100 g (o 100 ml)


Vitamine e Sali minerali Gli articoli 30, 32 e 33 oltre all’Allegato XIII del Regolamento, forniscono indicazioni sulle vitamine e TIPO DI PRODOTTO

sui sali minerali; sono fornite le indicazioni per il calcolo della quantità significativa (Allegato XIII), sulla base della quantità e della tipologia di prodotto:

QUANTITÀ SIGNIFICATIVA

% DEI VALORI NUTRIZIONALI DI RIFERIMENTO

Diversi da bevande

100 g

15%

Bevande

100 ml

7,5%

porzione

15%

Imballi monoporzione

I valori nutrizionali di riferimento, che possono essere dichiarati, per le vitamine ed i sali minerali, sono riportati in una tabella nel medesimo Allegato. Tali sostanze devono essere espresse per 100 g o 100 ml, utilizzando le unità indicate nella tabella e come % delle assunzioni di riferimento. Possono, inoltre, essere dichiarate per porzione o per unità di consumo.

ISTRUZIONI PER IL CONSUMO L’Articolo 23 “Istruzioni per l’uso” specifica che “Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso”. Le istruzioni devono essere descrittive e non possono limitarsi a riportare solo immagini.

ATMOSFERA PROTETTIVA L’allegato III “Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari” specifica che gli alimenti la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d’imballaggio autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 Atmosfera protettiva devono riportare l’indicazione obbligatoria “confezionato in atmosfera protettiva”. Per quanto non vincolante si suggerisce di riportare di seguito anche l’indicazione “Non forare la confezione”.

LO STATO FISICO DI UN ALIMENTO L’allegato VI “Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano”, nella parte A, fornisce indicazioni su come deve essere indicato lo stato fisico o il trattamento che l’alimento ha subito nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. Tra gli stati fisici da indicare: in polvere, ricongelato, liofilizzato, surgelato, concentrato. Tra i trattamenti che ha subito si segnala: affumicato, irradiato (vedi punto seguente), decongelato (vedi punto seguente). Radiazioni ionizzanti L’allegato VI “Denominazione degli alimenti e

indicazioni specifiche che la accompagnano”, nella parte A, specifica che “Gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti recano una delle seguenti indicazioni: irradiato o trattato con radiazioni ionizzanti e altre indicazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 Radiazioni ionizzanti, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti”. Per l’Italia la legge di riferimento è la GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16 Radiazioni ionizzanti. Alimenti decongelati L’allegato VI “Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano”, nella parte A, specifica che “Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato»”. Indica, inoltre, i casi in cui non va specificato tale trattamento e in particolare: - per gli ingredienti presenti nel prodotto finale - per gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione - per gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

SOSTITUZIONE DI UN INGREDIENTE O COMPONENTE L’allegato VI “Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano”, nella parte A, specifica che “Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente, è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura reca — oltre all’elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa”;

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ciò deve avvenire “in prossimità della denominazione del prodotto” e “in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento”. Ciò potrebbe comportare un aggravio importante in termini di etichettatura nel caso in cui la sostituzione fosse dettata da situazioni contingenti, che possono durare per un breve periodo di tempo (impossibilità di reperimento dell’ingrediente sostituito sul mercato). Diversa la situazione per cui l’operatore decidesse di modificare la ricetta e quindi operare una sostituzione definitiva dell’ingrediente, nel qual caso deve essere approntata una nuova etichetta in via definitiva. L’operatore responsabile della messa sul mercato dell’alimento deve quindi valutare la possibilità che una sostituzione temporanea di un ingrediente si presenti, e agire preventivamente, individuando possibili soluzioni (es. rietichettatura). Nel caso in cui l’operatore non fosse il produttore, deve considerare nel capitolato con il fornitore tale eventualità e definire preventivamente le modalità di

comunicazione (dal produttore all’operatore) e le azioni preventive da porre in atto.

I PROSSIMI PASSI: I PUNTI ANCORA NON AFFRONTATI DAL REGOLAMENTO EUROPEO Il Regolamento Europeo, allo stato attuale, lascia ancora aperte alcune questioni che necessitano di informazioni tecniche dettagliate quali: - come evidenziare la presenza di ingredienti allergenici nella lista degli ingredienti - come fornire informazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti non pre-imballati - la definizione di un piano a supporto della comunicazione per gli operatori della ristorazione - la segnalazione nell’etichettatura dello stabilimento di produzione e confezionamento (che, nella legislazione italiana, era obbligatoria a garanzia dei consumatori). Monica Perego oOo La prima parte è stata pubblicata su Apinforma n. 3 del 14 febbraio 2015, pagg. 62-66.

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Autotrasporto c/t. Graduatoria CEMT 2015 APPROVATA LA GRADUATORIA DELLE AUTORIZZAZIONI CEMT DISPONIBILI PER IL 2015 Con decreto del dirigente della Divisione 3 Autotrasporto internazionale di merci del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2015, è stata approvata la graduatoria relativa alle assegnazioni delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di cose su strada della Conferenza europea dei mi-

nistri dei trasporti (CEMT) disponibili per il 2015. Le autorizzazioni CEMT a disposizione dell’Italia sono 197. Vanno ad aggiungersi alle 71 assegnate per rinnovo e sono utilizzabili soltanto con veicoli di categoria ecologica “Euro IV” o superiore secondo la seguente ripartizione: - 30 autorizzazioni senza limitazioni territoriali; - 22 autorizzazioni non valide per l’Austria e la Federazione Russa; - 145 autorizzazioni, non valide per la Grecia, l’Austria e la Federazione Russa. Copia del decreto dirigenziale con relativa graduatoria delle imprese assegnatarie e di quelle escluse può essere richiesta, unitamente ad altre informazioni, all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO PER IL FEBBRAIO 2015 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 4/2014, p. 59 per segnalare CHE il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito (www.mit.gov. it) l’aggiornamento della voce “costo per litro del gasolio” del mese di febbraio 2015, voce che rientra fra i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi. In particolare, tenuto conto del prezzo al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico

nel febbraio 2015 (pari a 1.400,39 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento del costo del gasolio risulta essere di: - 1,147 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,933 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto di IVA e rimborso delle accise). Si rammenta che gli altri valori indicativi di riferimento individuati dal Ministero nella sua nota del 24 febbraio 2015 (v. il citato numero di Apinforma), verranno aggiornati su base annuale a meno che, nel frattempo, non insorgano novità che inducano il Ministero a rivedere la metodologia seguita per elaborare questi valori. La documentazione indicata e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto. Costi minimi di esercizio LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO E SUE CONSEGUENZE. IL PARERE LEGALE DI CONFTRASPORTO Con sentenza depositata il 20 febbraio 2015 la Sezione terza ter del TAR del Lazio si è pronunciata sui ricorsi presentati da associazioni della committenza volti a ottenere l’annullamento delle delibere dell’Osservatorio della Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica, ora soppresso, in materia di costi minimi di esercizio e a estenderlo alle determinazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) a cui furono successivamente attribuite le competenze dell’Osservatorio. Con detta sentenza il TAR del Lazio ha accolto le richieste dei ricorrenti per ciò che riguardava le deliberazioni dell’Osservatorio, ma le ha respinte per quanto riguardava l’estensione dell’annullamento alle successive determinazioni tariffarie del Ministero (per i precedenti v., da ultimo, Apinforma n. 15/2014, p. 64). Sulla pronuncia del TAR del Lazio si riporta testualmente il parere del legale di Conftrasporto, la Confederazione nazionale di categoria a cui aderisce il Gruppo trasporto e logistica dell’Associazione, avvertendo da subito che la sentenza del TAR del Lazio rileva solo per i servizi di trasporto su strada eseguiti antecedentemente al 1° gennaio 2015 e per i contenziosi che ne fossero sorti, dal momento che, a partire da questa data i costi minimi di esercizio sono stati soppressi in forza della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (v. Apinforma n. 1/2015, pp. 44-47). Si rammenta, inoltre, che sulla stessa materia è pendente un giudizio davanti alla Corte Costituzionale, richiesto dal Tribunale di Lucca, per decidere se effettivamente i costi minimi siano in contrasto con la Costituzione. La sentenza è attesa per la metà dell’aprile 2015. “Venerdì scorso la sezione III TER del Tar Lazio ha deciso cumulativamente con altrettante sentenze

i diversi ricorsi promossi sul finire del 2011 dalle organizzazioni rappresentative della committenza (nonché in un caso dall’Autorità Antitrust) per l’annullamento delle delibere dell’Osservatorio della Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica, recanti, dal novembre 2011 fino al luglio 2012, le tabelle dei c.d. costi di esercizio e costi minimi di sicurezza in applicazione dell’art. 83 bis del d.l. 112/08 (conv. con l. 133/08).” “Se l’accoglimento dei predetti ricorsi era ormai un dato ampiamente prevedibile in ragione della sentenza della Corte di Giustizia del 4.9.2014 che, statuendo sul rinvio pregiudiziale posto proprio dal giudice amministrativo italiano, aveva dichiarato incompatibile la composizione dell’Osservatorio prevista dalla norma nazionale con l’ordinamento comunitario (sotto il profilo del divieto di accordi di cartello stabilito dall’art. 101 TFUE), non altrettanto può dirsi per la decisione assunta dal TAR medesimo di respingere la richiesta di estendere l’annullamento, proveniente da uno dei ricorrenti (leggansi Confindustria), alle determinazioni assunti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti successivamente all’attribuzione a quest’ultimo, in forza del d.l. 95/2012, delle competenze del soppresso Osservatorio.” “E’, importante, rilevare, per le evidenti ricadute positive sull’esito dei contenziosi attualmente pendenti per il recupero del differenziale dei costi minimi, che il collegio, nel terzultimo e penultimo capoverso della parte motiva della sentenza n. 2889/2015, ha respinto al riguardo la tesi dell’effetto caducante automatico perorato dalla committenza, nella fattispecie ‘precluso dall’inesistenza del rapporto di necessaria presupposizione tra provvedimenti, che ne costituisce il fondamento, come si evince dal fatto che gli atti successivi sono riconducibili ad un organo diverso – Osservatorio – che ha emanato i provvedimenti espressamente impugnati nel presente giudizio.’” “In estrema sintesi, il decidente sul punto ha voluto marcare una distanza che è giuridica ma anche logica tra le delibere dell’Osservatorio (oggetto dei ricorsi amministrativi) ed i successivi provvedimenti assunti dal Ministero in attuazione della medesima normativa, ai quali viene riconosciuta una genesi ed una natura distinta ed

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autonoma dalle prime, già per il semplice fatto di provenire da un ente diverso ‘super partes’ come il Ministero.” “Detta affermazione rinvenibile nella citata sentenza (assente, invece, nella coeva pronuncia con cui il medesimo collegio ha deciso il ricorso di AGCM per il semplice fatto che quell’Autorità, al contrario di Confindustria, non ha richiesto nella memoria conclusionale di estendere l’annullamento alle determinazioni ministeriali successive alla soppressione dell’Osservatorio) ha una valenza assai significativa perché certifica in maniera autorevole la bontà dell’opinione espressa da chi come il sottoscritto, all’indomani della ricordata decisione della Corte di Giustizia, ha sostenuto che gli effetti negativi di detta pronuncia fossero esclusivamente limitati alla previsione dei costi minimi per mano dell’Osservatorio, dovendosi escludere, al contrario, una bocciatura automatica e definitiva di quella stessa disciplina in riferimento all’applicazione datane successivamente alla soppressione di quell’organismo.” “In attesa che sulla legittimità dell’intero impian-

to dei costi minimi di sicurezza si pronunci il 15 aprile prossimo in maniera definitiva la Corte Costituzionale, resta, comunque, un dato inoppugnabile che l’art. 83 bis , nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta con la Legge di Stabilità 2015, così come le delibere ministeriali che ne hanno dato pratica attuazione, conserva la sua ultrattività in riferimento alle prestazioni di trasporto eseguite anteriormente al primo gennaio 2015, non potendosi addurre in contrario la sussistenza di alcune sentenze di segno opposto assunte in questi mesi da taluni giudici di merito, le quali hanno semplicemente un valore di mero precedente non vincolante agli effetti della decisione del singolo caso controverso.” 25 febbraio 2015 Il testo della sentenza del TAR del Lazio può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione, unitamente a altre informazioni o chiarimenti sull’argomento. (AdT)

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Servizi postali. Contributi pregressi CONTRIBUTO ALL’AGCOM DOVUTO DAGLI OPERATORI NEI SERVIZI POSTALI, PER GLI ANNI 2012, 2013, 2014 Con deliberazione n. 88/15 del 24 febbraio 2015 l’Autorità garante nelle comunicazioni (Agcom) ha fissato la misura e le modalità di versamento dei contributi per il proprio funzionamento dovuti per gli anni 2012, 2013 e 2014, da parte dei soggetti che operano nel settore dei servizi postali in forza di licenza individuale rilasciata ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 6 del medesimo provvedimento. Il contributo è previsto dall’art. 2, co. 14, lett. b) del predetto d.lgs. 261/1999, ma finora era rimasto inapplicato in attesa dell’emanazione del pertinente decreto applicativo del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; i Ministri vi hanno provveduto con decreto 26 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2015, per cui l’Agcom ha emanato la predetta delibera per la riscossione del contributo per gli anni 2012, 2013 e 2014. In particolare, entro il 30 marzo 2015 le imprese obbligate dovranno: - compilare ed inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Agcom contributosp@cert.agcom.it, il modello “Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014”; - versare tramite bonifico sul c/c IT73D0200805172000103549679 dell’Agcom, i contributi degli anni 2012 e 2013. Il contributo per il 2014 andrà corrisposto sempre mediante bonifico entro il 30 giugno 2015, comunicando poi gli estremi del versamento all’indirizzo PEC agcom@cert.agcom.it, riportando nell’oggetto la causale “versamento contributo SP per l’anno 2014”. Quanto all’entità del contributo, dal quale sono escluse le imprese titolari di licenze o autorizzazioni al servizio postale con imponibile nell’anno

di riferimento pari o inferiore a 100.000 euro, esso ammonta: - per l’anno 2012, allo 0,55 per mille dei ricavi conseguiti nel settore postale, risultanti nel bilancio 2010; - per l’anno 2013, allo 0,56 per mille dei ricavi conseguiti nel settore postale, risultanti nel bilancio 2011; - per l’anno 2014, allo 0,68 per mille dei ricavi conseguiti nel settore postale, risultanti nel bilancio 2012. Le aliquote di cui sopra vanno applicate ai ricavi conseguiti nel settore postale, risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), rispettivamente dei bilanci 2010, 2011 e 2012. La mancata o tardiva presentazione del modello, nonché l’indicazione al suo interno di dati non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 21 del d.lgvo 261/1999; inoltre, l’Agcom ricorda che questa dichiarazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con tutte le conseguenze del caso legate ad eventuali informazioni non veritiere ivi inserite. Per quanto riguarda le conseguenze dell’omesso o ritardato versamento, sono sempre dovuti gli interessi di mora nella misura legale, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per pagare il contributo e la data di effettivo pagamento, oltre alle maggiori spese per l’eventuale riscossione coattiva. Inoltre, ove l’Agcom accerti il mancato o tardivo versamento o il versamento solo parziale del contributo, essa adotta un atto di diffida nel confronti dell’obbligato, fissando un termine per l’adempimento; la mancata ottemperanza comporta la sanzione pecuniaria di cui all’art. 21, co. 7 ter del d.lgvo 261/1999 da 10.000 a 150.000 euro. Maggiori informazioni su questa formalità, unitamente al modello “Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014” e alle istruzioni per il calcolo e il pagamento, sono disponibili sul sito web dell’Agcom: http://www.agcom.it/contributo-settore-servizipostali. Possono essere anche richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali aprile 2015 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI APRILE

VENERDÌ 10 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica delle operazioni effettuate nel 2014 da parte dei soggetti mensili. L’invio dello spesometro riguarda le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva. INPS - Contributi lavoro domestico. Scade il termine per il versamento da parte dei datori di lavoro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali, on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.

MERCOLEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di marzo. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

GIOVEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di marzo. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi

ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS, le aliquote sono: - 27,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 30,72% per i lavoratori autonomi non titolari di partita Iva; - 23,5% per i pensionati già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva annuale relativa al 2014 con la maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2015 utilizzando il codice tributo 6099. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale il cui anno di riferimento è il 2013. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abili-

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tati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2013. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenute ai dipendenti sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. INPS - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - Scade il termine per la regolarizzazione del mese di gennaio con i nuovi importi comunicati con circolare n. 8/2014

LUNEDÌ 20 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - Scade il termine per la trasmissione telematica delle operazioni effettuate nel 2014 da parte dei soggetti trimestrali. L’invio dello spesometro riguarda le

operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva. PREVINDAPI - Scade il termine per il versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti relativi al primo trimestre 2014 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti.

SABATO 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di marzo. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al primo trimestre 2013. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

GIOVEDÌ 30 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione d’immobili con decorrenza 1° aprile 2015 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 marzo 2015.

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RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica della richiesta di rimborso/compensazione dell’Iva a credito relativa al primo trimestre 2015. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese del mese precedente. MOD. 730 - Scade il termine per i dipendenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale per la presen-

tazione al datore di lavoro della dichiarazione dei redditi mod. 730. AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine ex art. 16 AA.EE.CC. per l’invio all’agente, da parte della ditta mandante, del riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell’ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell’anno precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente

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