NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 5 15 marzo 2016
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
CRONOTACHIGRAFO. CONTROLLO E FORMAZIONE SUL FUNZIONAMENTO
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
BELLO SVEGLIARSI CON NORD
Altri spazi pubblici
massima 9 % 6% Superficie edificabile
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% Superficie a verde
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 5 15 marzo 2016
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
La rinuncia dei crediti da parte dei soci
7
L’approvazione del bilancio
9
Spesometro 2016
12
Autorità garante per la concorrenza
15
Ricevimento flusso dati 730/4
16
Rimborso accise I trimestre 2016
18
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2016
19
Socio lavoratore e amministratore
20
Riduzione contributiva settore edile
22
Trasporto rifiuti
24
Responsabilità del datore di lavoro
25
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
26
SOA: verifica positiva per la VI.PA.
28
Poliiche abitative in FVG: approvata la riforma (1a parte)
29
Al Governo l’attuazione delle direttive europee (3a parte)
34
Approvato dal CdM il nuovo codice dei contratti
39
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Business News
42
Legislazione alimentare
44
Cronotachigrafo. Controllo e formazione sul funzionamento
47
Autotrasporto c/t. Accesso alla professione. Onorabilità
48
Canone di locazione immobili urbani
50
Scadenze aziendali aprile 2016
51
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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La rinuncia dei crediti da parte dei soci RIVISTE LE REGOLE CONTABILI E IMPOSITIVE DAL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE PREMESSA In questi anni spesso le imprese si sono trovate nelle condizioni di far ricorso al finanziamento soci per arginare situazioni di tensione finanziaria. Spesso il socio è costretto a rinunciare alla restituzione dei finanziamenti lasciando in questo modo definitivamente acquisita dalla società la liquidità versata. La rinuncia alla restituzione non ha mai comportato l’emersione di materia imponibile ma da quest’anno, in virtù delle disposizioni previste dal decreto internazionalizzazione D. Lgs. 147 del 14 settembre 2015, è stata prevista la tassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia.
LA CONTABILIZZAZIONE I principi contabili nazionali prevedono che tutte le rinunce di crediti finanziari o commerciali, fatte dai soci per incrementare il patrimonio netto della società assumo rilevanza ai fini patrimoniali. Nello specifico l’OIC 28 chiarisce che ogni rinuncia a qualsiasi credito da parte del socio, si concretizza in un atto formale finalizzato al rafforzamento patrimoniale della società. Ne consegue che dal punto di vista contabile deve essere trattato come un apporto di patrimonio netto. In definitiva quello che nel passivo dello stato patrimoniale è contabilizzato come debito nella voce D, a seguito della rinuncia si trasforma in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. Va rilevato che la natura del credito non assume alcuna rilevanza, nel senso che può avere un’origine finanziaria, commerciale o addirittura di lavoro, la sua rinuncia comporterà sempre un incremento del patrimonio aziendale.
LA NORMA FISCALE Fino allo scorso anno l’articolo 88 del TUIR stabi-
liva che le rinunce dei soci a crediti vantati verso la società non erano considerate sopravvenienze attive, e conseguentemente non concorrevano a formare reddito imponibile. La norma fiscale non poneva limitazioni di alcun genere considerando la rinuncia del socio un’operazione neutrale dal punto di vista fiscale a prescindere dal comportamento contabile adottato. L’irrilevanza impositiva operava anche nei casi in cui il credito era stato acquisito a valori inferiori al nominale perché ad esempio svalutato o rettificato ai sensi dell’art. 106 comma 1 del TUIR. In questi casi si potevano venire a creare dei disallineamenti in capo al socio perché nel costo della partecipazione veniva sempre riconosciuto il valore nominale del credito acquisito mentre in capo alla società beneficiaria veniva detassato l’intero importo oggetto di rinuncia. Si pensi al caso in cui il credito sia stato acquisito da un precedente creditore ad un prezzo inferiore al valore nominale.
LA NOVITÀ Come accennato il decreto internazionalizzazione D.Lgs. 147/2015 è intervenuto sull’art. 88 del TUIR, introducendo significative novità. Dal 7 ottobre 2015 la detassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al credito da parte del socio, è detassata nel limite del suo valore fiscale, come certificato tramite apposita dichiarazione sostitutiva del socio comunicata alla partecipata. Questa modifica vuole contrastare manovre elusive. Si pensi al caso di un credito di dubbia esigibilità che viene acquistato dal socio a prezzo inferiore a quello nominale, mediante contratto di cessione pro soluto, e successivamente fatto oggetto di rinuncia. Tramite la cessione pro soluto il creditore realizzava una perdita su crediti fiscalmente deducibile, mentre la società debitrice registrava una sopravvenienza attiva detassata a seguito della rinuncia del credito del socio creditore e acquirente. Con la modifica del decreto 147/2015 il creditore cedente realizza una perdita fiscalmente deducibile ma la società beneficiaria della rinuncia potrà godere di una detassazione della sopravvenienza attiva nel limite del costo sostenuto dal socio per l’acquisto del credito stesso. Nella stessa misura il
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valore fiscale della partecipazione del socio s’incrementerà del costo di acquisto del credito sostenuto dal socio. Si pensi al caso di un socio Alfa che acquista con la clausola pro soluto, presso un fornitore facente parte dello stesso gruppo di imprese Gamma un credito verso una società partecipata Beta di valore nominale 100 per un corrispettivo di 10. Il creditore – cedente Gamma rileva una perdita deducibile di 90 a seguito della cancellazione del credito. Beta, a seguito della rinuncia operata dal socio Alfa, storna il debito, rilevando l’importo in una riserva di patrimonio netto (versamento soci) per 100, senza alcuna tassazione. Alfa dopo aver iscritto in contabilità il credito acquisito per 100, imputa a quest’ultimo importo al momento della rinuncia ad incremento del costo della partecipazione, senza che assuma alcuna rilevanza reddituale immediata mentre la differenza di 90 evidenziatasi come maggior patrimonio netto della partecipazione, dato dalla differenza tra incremento della partecipazione per 10 e incremento patrimoniale della partecipata per 100. In questo esempio il sistema è stato interessato da una deduzione fiscale di 90 in capo al creditore originario Gamma, senza alcuna tassazione corrispondente in capo al debitore Beta o al socio Alfa. Con il decreto internazionalizzazione alla presenza di crediti che in capo al socio-creditore, hanno un costo fiscale inferiore al valore nominale, la rinuncia produrrà l’emersione di un reddito imponibile pari alla differenza tra il valore nominale e il costo fiscale dello stesso. Ritornando al nostro esempio, il socio Alfa, nel rilasciare la dichiarazione di rinuncia al credito, comunicherà alla partecipata Beta che il valore fiscale dello stesso è pari a 10. Beta contabilizzerà la rinun-
cia ad aumento del patrimonio netto per 100 ed effettuerà una variazione in aumento per sopravvenienze attive di 90 nella dichiarazione dei redditi. Alfa incrementerà sempre il costo della partecipazione di 10 senza alcun impatto reddituale.
LA DICHIARAZIONE DEL SOCIO La questione legata alla rinuncia del credito è abbastanza articolata e probabilmente avrà un impatto soprattutto nei confronti dei gruppi societari. Ma un aspetto che preme sottolineare in questa sede è l’obbligo di rilascio della dichiarazione. Il secondo periodo del comma 4-bis dell’art. 88 del TUIR impone al socio rinunciatario, di consegnare alla società partecipata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui comunicare il valore fiscale del credito anche se coincidente con il valore normale. In mancanza di tale dichiarazione, il valore fiscale dovrà essere sempre considerato nullo, con la conseguenza che la rinuncia del credito determinerà in capo alla società beneficiaria la tassazione dell’intera sopravvenienza. Questa obbligazione interessa anche le normali operazioni poste in essere dalle imprese di piccole e medie dimensioni, dove sovente i soci finanziano l’impresa sperando nella restituzione del capitale, ma talvolta si trovano costretti, per i più svariati motivi, a dover rinunciare alla restituzione. Attenzione quindi ai casi in cui la compagine societaria provveda, attraverso l’istituto del finanziamento soci, a dotare la società di provviste in denaro perché nei casi in cui si rinunci alla restituzione delle somme, l’omessa dichiarazione comporterà la tassazione, come sopravvenienza attiva, dell’intero importo finanziato. (PZ)
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L’approvazione del bilancio TERMINI TASSATIVI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI
LE NORME DI RIFERIMENTO L’assemblea che approva il bilancio deve essere convocata entro il termine previsto dallo statuto e in ogni caso entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Lo statuto può prevedere un termine più ampio, che non può in ogni caso superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Questo maggior termine deve tuttavia essere considerato con cautela e solo alla presenza di particolari situazioni, quali l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato o la presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Le norme concernenti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis. L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministratori, deve essere consegnato al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione legale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati presso la sede della società nei 15 giorni che precedono l’assemblea.
I TERMINI Fatto questo breve richiamo alle norme del codice civile relative all’approvazione del bilancio, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti. Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, la data ultima è quella del 29 aprile 2016 (il 2016 è bisestile).
L’assemblea, alla presenza di particolari situazioni, può essere convocata anche successivamente ma comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi entro il 29 giugno 2016. L’eventuale proroga deve avvenire con la massima cautela e gli amministratori ne devono dare notizia nella relazione sulla gestione o in mancanza nella nota integrativa. Si dovrà aver cura di specificare le motivazioni che hanno portato alla proroga e queste dovranno essere confermate dai sindaci, qualora sia previsto l’organo di controllo.
IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO Le situazioni particolari che consentono il differimento del termine sono contenute nell’ultimo comma dell’art. 2364 del codice civile e riguardano: - l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; - la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Con riferimento a questo secondo aspetto, dottrina e giurisprudenza hanno individuato pochi casi in cui è possibile il differimento, questi potrebbero riguardare le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi su tutto il territorio nazionale, le società con sedi operative o commerciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile, le imprese interessate da interventi di riorganizzazione, le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata e le società potenzialmente di comodo o in perdita sistematica che hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate. Potrebbero giustificare il differimento dei termini anche cause di forza maggiore intese come situazioni straordinarie imprevedibili e imponderabili, quali furti, incendi, calamità naturali decesso dell’imprenditore. Gli amministratori sono tenuti a illustrare le ragioni della dilazione all’interno della relazione sulla gestione e, in caso di bilanci in forma abbreviata, nella nota integrativa. Lo statuto può anche prevedere termini diversi ma comunque inferiori rispetto a quelli sopra indicati, in questi casi si dovranno rispettare tali minori termini.
LE CONVOCAZIONI I termini di cui sopra si riferiscono al giorno del-
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la prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente vale a dire in seconda convocazione. Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto imporrà una seconda convocazione con conseguente slittamento della data di discussione al massimo di altri 30 giorni. Nel caso di mancata approvazione entro il termine di cui sopra per inattività dell’assemblea, gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per accertare l’inattività dell’assemblea dei soci. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una nuova bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare.
LA CONVOCAZIONE Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Le SPA che fanno ricorso al mercato del credito, possono formalizzare la convocazione in modi diversi ma in ogni caso garantendo il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. Il mancato rispetto di una delle formalità di cui sopra viene comunque sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria. Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno dell’invio e non quello dell’assemblea). Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica. Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo. Anche per le SRL l’assemblea totalitaria sana eventuali irregolarità formali di convocazione.
LA MANCATA CONVOCAZIONE In caso di mancata convocazione da parte degli amministratori, autorevole dottrina ritiene che il bilancio non possa essere depositato. Per il deposito, infatti il codice civile prevede espressamente l’approvazione da parte dell’organo assembleare.
In pratica in assenza di approvazione si può ritenere che il bilancio non esista e conseguentemente non esiste il documento da depositare al Registro delle imprese. La CCIAA richiede comunque in questi casi il deposito della bozza. L’unico documento di cui si dispone è un “progetto di bilancio” che può assumere rilevanza esclusivamente per il versamento delle imposte da esso conseguenti. La mancata convocazione sconterebbe comunque l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Questa sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per espressa richiesta da parte dei soci. Oltre alla sanzione di cui sopra resta impregiudicata la possibilità di un controllo giudiziario e, in capo agli amministratori, la possibilità di subire azioni di responsabilità.
IL DEPOSITO ALLA CCIAA Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni alla CCIAA. Quindi entro il 29 maggio 2016, nel caso di approvazione nel temine ordinario di 120 giorni, va depositato presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da: - relazione sulla gestione (se obbligatoria); - relazione del collegio sindacale (se obbligatoria); - verbale di approvazione del bilancio. In caso di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci entro i termini previsti dallo statuto, gli amministratori e i sindaci sono puniti ciascuno con una sanzione amministrativa da 1.032 euro a 6.197 euro. L’omesso deposito del bilancio ai sensi dell’art. 2630 fa scattare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascun amministratore, da 103 a 1.032 euro. In questi casi non si opera alcuna distinzione con riferimento a deleghe o competenze specifiche degli amministratori. L’omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non comporta ovviamente alcuna sanzione in capo agli amministratori e sindaci, proprio perché mancando il bilancio non si può depositare nulla. Tuttavia la prassi delle CCIAA richiede comunque il deposito del progetto e del verbale dal quale risulta la mancata approvazione.
IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE La data in cui viene approvato il bilancio si riflette anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dal modello Unico a titolo di saldo 2015 e primo acconto 2016. Si possono presentare le seguenti situazioni: - il bilancio viene approvato entro il termine or-
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dinario del 29 aprile 2016, il pagamento delle imposte va effettuato entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (16 giugno 2016); - approvazione oltre i 120 giorni ma entro i 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio; - mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (16 giugno 2016); - mancata approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 322/1988 i
soggetti Ires sono tenuti a trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, il termine generalmente cade il 30 settembre.
DISTRIBUZIONE DIVIDENDI Qualora l’assemblea preveda la distribuzione di dividendi, il relativo verbale, entro il termine di 20 giorni, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e versata l’imposta di registro in misura fissa. Entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di pagamento dei dividendi, si deve provvedere al versamento delle eventuali ritenute all’erario.
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(PZ)
Spesometro 2016
AD APRILE L’OBBLIGO DI TRASMISSIONE
PREMESSA Tutti i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a 3.600 euro entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Lo spesometro, previsto dal decreto legge n. 16 del 2012, consente all’amministrazione finanziaria, attraverso l’incrocio dei dati, di verificare sia la congruità dei versamenti Iva sia l’acquisizione delle informazioni necessarie per gli accertamenti da redditometro. La comunicazione richiede l’utilizzo di un modello, detto Polivalente, che assume la veste di un tracciato record con il quale il soggetto obbligato indica analiticamente i dati delle fatture per singolo cliente o fornitore, ovvero, fornisce tali informazioni in forma aggregata.
SOGGETTI OBBLIGATI Sono interessati alla compilazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta. Vanno ricompresi anche: - i soggetti in regime di contabilità semplificata; - gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali e agricole; - i soggetti non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, sia operati tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; - i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 633/72; - i soggetti che applicano il regime fiscale di cui all’art. 13 della legge 388/2000 nonché i soggetti ex minimi; - imprese agricole esonerate ai fini Iva, a meno che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000
euro, costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli; Restano esclusi dall’obbligo in argomento - i contribuenti minimi, che non addebitano l’Iva in fattura; - i contribuenti che adottano il regime forfetario; - gli enti non commerciali, limitatamente agli acquisti e vendite estranee alla sfera commerciale.
OPERAZIONI RILEVANTI L’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguarda tutte le operazioni attive e passive, rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2015. Più precisamente l’obbligo riguarda le operazioni: - senza alcun limite d’importo se soggette a fattura, o con fattura emessa spontaneamente; - se d’importo uguale o superiore a 3.600 euro comprensivo di Iva se non soggette a fattura. L’emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione. Sono soggetti all’obbligo di comunicazione, pertanto, anche i professionisti che dovranno comunicare tutte le fatture emesse, anche se di modesto importo, a prescindere dal trattamento Iva dell’operazione. Anche i soggetti di cui all’art. 22 (commercianti al dettaglio) e 74-ter (agenzie di viaggio) sono tenuti alla comunicazione per tutte le fatture anche per quelle di importo inferiore a 3.600 euro. Oggetto della comunicazione sono le operazioni: - imponibili, secondo le varie aliquote; - non imponibili, come le cessioni ad esportatori abituali di cui all’art. 8 c.1 lett. c) DPR 633/72; - assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8-bis DPR 633/72; - per servizi internazionali di cui all’art. 9 DPR 633/72; - qualificabili come triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 DPR 633/72; - esenti di cui all’art. 10 DPR 633/72; - gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE; - soggette al regime speciale del margine; - soggette al regime del reverse charge;
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- operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità, ma soggette all’obbligo di fatturazione; - le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa; - la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa come ad esempio l’autoconsumo; - fatturate a richiesta del cliente.
FATTURE DI IMPORTO NON SUPERIORE A 300 EURO Il DPR n. 695/1996 consente ai contribuenti, con riferimento alle fatture di importo inferiore ai 300 euro, di produrre un documento riepilogativo riportante i numeri delle fatture a cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta distinta per aliquota. La registrazione di queste operazioni non avviene per singola fattura ma complessivamente con la registrazione diretta del documento riepilogativo. In questi casi dovrà essere comunicato esclusivamente il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile e il totale dell’imposta.
OPERAZIONI ESCLUSE Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonché quelle già monitorate dall’amministrazione finanziaria con altre modalità come: - le importazioni e le esportazioni in quanto già monitorate dalle procedure doganali; - gli acquisti da San Marino senza Iva all’origine, già comunicati con il modello polivalente nel quadro SE; - le operazioni di cessione e acquisto in ambito comunitario in quanto già acquisite tramite Intrastat; - le operazioni con paesi black list, facendo però attenzione che le operazioni inferiori a 10.000 euro complessivi annuali non inserite nel modello black list, dovrebbero andare nello spesometro; - le prestazioni di servizi intracomunitarie rese o ricevute perché già indicate negli Intrastat; - le spese anticipate in nome e per conto del cliente; - le operazioni di cui all’art. 74 (commercio Sali e tabacchi, telefonia pubblica, vendita documenti di viaggio per trasporto pubblico); - operazione che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 DPR 605/73 (utenze elettriche, idriche, telefoniche, del gas, contratti di locazione, contratti di mutuo, atti di compravendita immobiliare);
- operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d’azienda; - operazioni effettuate nei confronti di clienti privati per importi uguali o superiori a 3.600 euro qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria; - operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito soggettivo od oggettivo.
SISTEMA TESSERA SANITARIA E FUNEBRI I soggetti che hanno effettuato operazioni sanitarie, come ad esempio farmacie, studi medici, presidi ambulatoriali, da quest’anno, in via sperimentale sono stati chiamati all’invio dei dati relativi alle prestazioni erogate al Sistema Tessera Sanitaria STS. Per questi soggetti la Finanziaria per il 2016 ha previsto l’esclusione dall’obbligo di comunicare sostanzialmente gli stessi dati con lo spesometro. Visto il regime sperimentale dell’invio al STS è auspicabile un chiarimento, da parte dell’amministrazione finanziaria, circa l’esenzione dallo spesometro per questi soggetti. Per le spese funebri non è stato previsto un analogo regime di esenzione pertanto si ritiene che tali operazioni vadano ricomprese nello spesometro.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE I chiarimenti in merito alla compilazione dello spesometro sono contenuti nella nota 136693 del 19 novembre 2013 pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Il provvedimento direttoriale n. 94908 del 2 agosto 2013 ha poi previsto che la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L’opzione esercitata tramite il modello Polivalente, è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Forma analitica Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, si dovranno comunicare, per ciascuna cessione ovvero prestazione: 1. anno di riferimento; 2. partita Iva o in mancanza codice fiscale del cedente o prestatore; 3. per ogni fattura attiva, data del documento, imponibile, imposta e data di registrazione; 4. per ogni fattura passiva, data di registrazione, imponibile, imposta e data del documento;
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6. per ogni controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente; 7. con riferimento alle operazioni superiori a 3.600 euro per le quali non vige l’obbligo di emissione della fattura, si dovrà indicare: l’anno di riferimento, il codice fiscale del cessionario o committente e i corrispettivi comprensivi dell’Iva. Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, si dovrà indicare:
- per le persone fisiche il cognome e nome, luogo e data di nascita e lo stato estero di domicilio; - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, la sede effettiva. Ai fini dell’indicazione dei dati si dovrà fare riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni. I quadri da utilizzare sono i seguenti:
QUADRO
DESCRIZIONE
Quadro FE
Fatture emesse/ documenti riepilogativi
Quadro FR
Fatture ricevute/documenti riepilogativi
Quadro NE
Note di variazione emesse
Quadro NR
Note di variazione ricevute
Quadro DF
Operazioni senza fattura
Quadro FN
Operazioni con non residenti
Quadro SE
Acquisti di servizi da soggetti non residenti
FORMA AGGREGATA Relativamente alle operazioni documentate da fattura, andrà indicato per ogni cliente o fornitore, distintamente per le operazioni attive e passive: - partita Iva o in mancanza codice fiscale del cedente o prestatore; - il numero delle operazioni aggregate; - l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- importo totale delle operazioni fuori campo Iva; - importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura; - importo totale delle note di variazione; - imposta totale sulle operazioni imponibili; - imposta totale relativa alle note di variazione. Ai fini dell’indicazione dei dati nello spesometro si dovrà fare riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. I quadri da utilizzare sono i seguenti:
QUADRO
DESCRIZIONE
Quadro FA
Operazioni documentate da fatture
Quadro SA
Operazioni senza fattura
Quadro BL
Operazioni con soggetti non residenti/acquisti di servizi da non residenti
TERMINI DI TRASMISSIONE
IL REGIME SANZIONATORIO
Lo spesometro deve essere trasmesso unicamente attraverso l’invio di un file telematico, utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo di intermediario, entro il: - 11 aprile 2016 (il 10 cade di domenica) per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente; - 20 aprile 2016 per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente. Lo spesometro può essere compilato utilizzando il programma messo a disposizione dalla propria software house oppure utilizzando il programma disponibile sul sito delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per l’omissione, la ritardata trasmissione o la falsificazione dello spesometro è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. E’ ammesso il ricorso al ravvedimento operoso di cui all’art 13 del D.lgs. 472/1997. E’ inoltre consentito inviare una comunicazione integrativa o sostitutiva a patto che si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento di quella precedente, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
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(PZ)
Autorità garante per la concorrenza FISSATO IL CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO PER IL 2016
Com’è noto, l’art. 5 bis del Decreto Legge 1/2012 (convertito in Legge 27/2012), obbliga le società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di €uro a versare entro il 31 luglio un contributo aggiuntivo per il finanziamento dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM). Le modalità di versamento sono state determinate dall’An-
titrust con la delibera n. 23787 del 18 luglio 2012. Con delibera del 24 febbraio 2016, l’Autorità garante della Concorrenza e del mercato ha confermato anche per quest’anno la misura del contributo in vigore nel 2015 che, pertanto, ammonta allo 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società obbligate, alla data del 24 febbraio u.s. Ricordiamo che per le società di capitali, il calcolo va eseguito rispetto alla voce A1 del Conto Economico “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla predetta data. La soglia massima di contribuzione non può essere superiore a 100 volte la misura minima, quindi a 300.000 €.
PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2016
(C)
Ricevimento flusso dati 730/4 INVIO DEL MODELLO CSO ENTRO IL 22 APRILE 2016
La procedura legata al modello 730 prevede una particolare modalità di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni delle imposte ai sostituti d’imposta. In particolare il CAF o il professionista autorizzato, una volta elaborata la dichiarazione semplificata e determinato il saldo a credito o a debito del contribuente, trasmettono questi dati tramite il modello 730/4 all’Agenzia delle entrate. Successivamente la stessa agenzia invia telematicamente i modelli 730/4 ai sostituti d’imposta per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio. I sostituti d’imposta devono comunicare all’amministrazione finanziaria l’utenza telematica presso la quale vogliono ricevere il flusso dei modelli 730/4. Questa utenza i sostituti d’imposta la comunicano con il quadro CT della Certificazione Unica. In determinati casi e in alternativa a detta modalità, i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare l’utenza telematica con apposito modello CSO entro determinati termini. Il modello CSO deve essere obbligatoriamente presentato per comunicare:
- la variazione di dati comunicati in precedenza tramite quadro CT o CSO, avendo cura di compilare tutti i quadri e non solo quelli variati; - per la prima volta l’utenza telematica in assenza di presentazione della Certificazione Unica perché ad esempio non tenuti. L’Agenzia delle entrate con provvedimento del 21 marzo 2016, modificando le istruzioni alla compilazione del modello CSO, ha previsto che lo stesso deve essere trasmesso nell’anno d’invio dei risultati contabili da parte del CAF o professionisti abilitati, e non più entro il 31 marzo dell’anno d’invio. La stessa agenzia con la risoluzione n. 15 del 21 marzo 2016 per i sostituti che non hanno presentato il modello CSO dal 2011 e non hanno neppure presentato il quadro CT entro lo scorso 14 marzo 2016, consente di procedere alla trasmissione telematica del modello entro il 22 aprile 2016 affinché abbia efficacia già da quest’anno. Per gli invii successivi produrrà efficacia nel modello del prossimo anno, vale a dire il 730/4/2017. Il modello CSO deve essere utilizzato anche per la variazione di dati già comunicati, in questi casi l’invio può essere fatto entro il 27 maggio 2016 affinché le variazioni esplichino efficacia già nel modello 730/4/2016, vale a dire da quest’anno. Per le variazioni trasmesse successivamente al 27 maggio 2016 produrranno effetti solo dalle dichiarazioni del prossimo anno vale a dire con il modello 730/4/2017.
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(PZ)
Rimborso accise I trimestre 2016 AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con nota prot. 37533/RU del 25 marzo 2016, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel I trimestre 2016 (1° gennaio/31 marzo 2016), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata entro il 2 maggio 2016. L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro). Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 Legge 208/2015, art. 1, comma 645), la circolare precisa che: - il soggetto che presenta la dichiarazione, attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore; - fanno parte della categoria euro 0 o inferiore, i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell’Unione Europea; - a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore, i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE (euro 1) e la direttiva 96/1/ CE del 22 gennaio 1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione fissati nella riga B (euro 2). L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadogane.gov.it (Dogane – in un click - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2016”), il software per la compilazione e la
stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono: - trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; - oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), insieme alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta. Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al I trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 dicembre 2017, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate ci sarà tempo fino al 30 giugno 2018, tenuto conto che: - l’art. 4, comma 3 del D.P.R. 277/2000 (come modificato dall’art. 61, comma 1 del d.l. 1/2012) stabilisce che la compensazione è possibile fino al 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito; - il credito, a sua volta, sorge trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda o degli eventuali chiarimenti richiesti dall’Agenzia, senza che questa notifichi un provvedimento di rigetto Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R. 445/2000).
PAG. 18 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2016
(C)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2016 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
99,7
0,125000
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
99,5
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 19 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2016
Socio lavoratore e amministratore DOPPIA ISCRIZIONE ALL’INPS E ONERE DELLA PROVA ALL’ISTITUTO Con due recenti sentenze, la n. 766 del 5 ottobre 2015 e la n. 677 del 6 ottobre, la Corte d’Appello di Milano è nuovamente intervenuta sull’annosa questione della doppia iscrizione all’INPS, alla Gestione IVS e alla Gestione Separata, del socio lavoratore di una società a responsabilità limitata commerciale che nel contempo riveste la carica di amministratore della stessa e per questa attività percepisce un compenso specifico. Si ricordano brevemente gli estremi della questione. Sono tenuti ad iscriversi alla Gestione IVS commercianti gli esercenti attività commerciali per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori, i soci di S.R.L., il socio di S.R.L. unipersonale, i soci accomandatari di S.A.S. e i soci di S.N.C. Nello specifico la legge 170/65, come modificata dall’art. 1 comma 203 L. 662/96, prevede l’obbligo di iscrizione per i soggetti che: “a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Il successivo comma 208 dell’art. 1 della L. 662/96 prevede una disposizione derogatoria, per PAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2016
cui “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente.” Le suddette disposizioni devono però deve essere messe in relazione con l’art. 2 comma 26 della L. 335/95, che prevede che siano obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS “i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo” di cui all’art. 50 TUIR, “nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” ex comma 2 lettera a) art. 50 TUIR “e gli incaricati alla vendita a domicilio”; la lettera c-bis dell’art. 50 TUIR prevede l’iscrizione anche degli amministratori, al fine dell’assoggettamento a contribuzione dei compensi da loro percepiti. Si è posta pertanto la questione della doppia imposizione dei soci di srl commerciali i quali, oltre a prestare il proprio lavoro con carattere di abitualità e prevalenza all’interno della società, rivestono al contempo il ruolo di amministratori della società e percepiscono per questa attività uno specifico compenso. Sulla questione si registrano numerosi interventi della giurisprudenza e dell’INPS; al fine di “chiarire” la normativa è infine intervenuto il legislatore che, con il D.L. 78/2010 all’art. 12 ha fornito un’interpretazione autentica della disposizione derogatoria della L. 662/96, il comma 208 dell’art. 1, interpretandola nel senso che “le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1 comma 208 legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione previdenziale di cui all’art. 2 comma 26 legge 8 agosto 1995 n. 335”. Il
principio semplificante e derogatorio dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione, quella dell’attività prevalente, attuata con una sorta di fictio iuris, opera esclusivamente per le attività esercitate dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, e non per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, i quali sono dunque obbligati alla doppia iscrizione. La legittimità della doppia contribuzione è stata anche ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012, sancendo che il socio lavoratore al ricorrere delle caratteristiche dell’abitualità e della prevalenza è tenuto ad iscriversi alla corrispondente gestione IVS, e nel caso rivesta anche la carica di amministratore della società, è tenuto alla iscrizione alla Gestione Separata per il compenso derivante da tale attività: non è una duplicazione della contribuzione, poiché, dice la Corte, l’iscrizione alla gestione IVS è connessa alla percezione di redditi d’impresa, mentre l’iscrizione alla gestione Separata è connessa alla percezione di redditi da lavoro autonomo, i relativi obblighi sono tra loro indipendenti e soggetti alle norme della gestione di riferimento. Le succitate sentenze della Corte di Appello di Milano sono nuovamente intervenute nel merito, e pur ribadendo il principio della doppia imposizione, forniscono tuttavia delle utili indicazioni sugli elementi dell’abitualità e della prevalenza dell’attività lavorativa del socio, che, ai fini dell’iscrizione alla gestione separata, di fatto deve esulare da quella esercitata in qualità di amministratore; le sentenze inoltre ribadiscono con forza l’onere della prova in capo all’INPS, “senza che spetti all’opponente dimostrare la mancata partecipazione alla conduzione dell’impresa”. Di particolare interesse la sentenza n. 677 del 6 ottobre 2015. Il collegio giudicante nel caso di specie ha respinto le richieste dell’INPS poiché l’istituto non ha provato, ai fini dell’iscrizione nella gestione IVS, lo svolgimento dell’attività lavorativa esecutiva prevalente sugli altri fattori produttivi da parte del socio amministratore. Al fine della doppia, legittima, imposizione contributiva infatti, la corte ha ben articolato e distinto i due momenti dell’attività prestata dal soggetto: il momento decisionale, caratteristico dell’attività di amministratore, e il momento attuativo o esecutivo dell’attività lavorativa del socio lavoratore. L’attività di amministratore non può ridursi al solo compimento
PAG. 21 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2016
di atti giuridici, “poiché all’amministratore è affidata la gestione della società, e dunque un’attività di carattere imprenditoriale, che si estrinseca nell’organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il fattore decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest’ultimo non debba essere caratterizzato dall’abitualità dell’impegno esecutivo”. Tutti questi elementi si differenziano dagli elementi necessari e richiesti per l’iscrizione nella Gestione commercianti, come già ribadito nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3240 del 2010: “detta assicurazione è posta a protezione non già dell’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento dell’attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente rispetto agli altri fattori produttivi all’interno dell’impresa”. Differentemente nella sentenza n. 766 del 5 ottobre, il giudice ha ritenuto che l’istituto previdenziale abbia sufficientemente dimostrato, attraverso le prove testimoniali raccolte, la presenza e l’effettività delle circostanze necessarie ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti dell’amministratore. Nel caso in esame è stato dimostrato che la socia - amministratrice gestiva personalmente il primo contatto con il cliente e una volta acquisito il cliente passava tutte le informazioni ai propri operatori al fine dell’organizzazione dell’attività lavorativa, fungeva da referente per gli operatori in caso di criticità, ed era il punto di riferimento dei dipendenti per trovare la migliore strategia di marketing. Dalle dichiarazioni rese in giudizio è dunque emerso come “la signora… abbia svolto con carattere di abitualità e prevalenza, all’interno dell’organizzazione aziendale, attività sicuramente più ampia di quella discendente esclusivamente dalla carica di consigliere di amministrazione, bensì mansioni di carattere commerciale, non solo diverse e distinte rispetto allo svolgimento delle attività connesse alla carica sociale, ma imprescindibili - e quindi, per quanto qui interessa - prevalenti - per l’esercizio dell’attività in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa”. (BA)
Riduzione contributiva settore edile L’INPS FORNISCE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AMMISSIONE AL REGIME AGEVOLATO Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015 ha confermato per l’anno 2015, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili. La circolare n. 52 del 17 marzo 2016 dell’INPS riepiloga la normativa che regola la materia, nonché l’insieme delle modalità operative. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti nella misura del 11,50% per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati
PAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2016
nel settore industria identificati dai codici ATECO elencati nella circolare. Le istanze sono presentate esclusivamente in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet, nella sezione “comunicazioni on line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Le istanze sono definite entro il giorno successivo con l’attribuzione, in caso di esito positivo, del codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016; l’esito è visibile nel cassetto previdenziale aziendale. Per le istanze già inviate e con CA 7N attribuito fino a dicembre 2015, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino ad aprile 2016. Poiché lo sgravio si riferisce al 2015, le aziende autorizzate potranno esporlo nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 con il codice L207, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. (BA)
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Trasporto rifiuti
EFFICACIA E VALIDITÀ DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI Con delibera del 10 febbraio 2016, entrata in vigore il 2 aprile 2016, il Comitato nazionale ha stabilito che l’efficacia e la validità delle iscrizioni all’Albo dei gestori ambientali (compresi i rinnovi e le variazioni) decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati alle imprese interessate. Dalla stessa data - ha precisato poi il Comitato - decorre l’efficacia e la durata della garanzia finanziaria prevista per l’iscrizione in alcune categorie, come ad esempio la categoria 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi. Con queste precisazioni, e con le regole dettate per l’emissione ed il rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo (cfr. art. 2 delibera) a mezzo PEC, il Comitato Nazionale ha inteso risolvere il problema che si veniva a creare con le precedenti autorizzazioni, che assumevano la data in cui la Sezione regionale adottava la delibera di iscrizione, mentre poi notificava il provvedimento all’impresa in una data successiva (talora anche di due o tre mesi); per cui l’azienda era autorizzata ad operare solo dalla seconda data, ma i 5
anni d’iscrizione (e la relativa garanzia finanziaria) decorrevano dalla prima. La differenza di date generava inoltre diverse questioni, soprattutto nella compilazione del formulario d’identificazione dei rifiuti durante il trasporto (FIR), nel quale – com’è noto – vengono richiesti il numero e la data d’iscrizione del vettore all’Albo dei gestori ambientali (in alcuni casi gli impianti di destinazione finale hanno respinto i rifiuti proprio per la discordanza di date, e talora gli organi di controllo hanno minacciato di applicare le sanzioni per errata compilazione del FIR, se veniva indicata la seconda data, rispetto alla prima che figurava e figura nel sito dell’Albo gestori). Per risolvere queste situazioni, il Comitato Nazionale ha chiarito - con la disposizione transitoria e finale di cui al comma 2, dell’articolo 3 della delibera – che i precedenti provvedimenti autorizzativi “sono individuati facendo riferimenti alla data della deliberazione della Sezione regionale riportata nelle premesse dei provvedimenti medesimi oppure, in alternativa, alla data e al numero di protocollo riportati in calce ai provvedimenti medesimi”. In altre parole, è indifferente indicare la prima o la seconda data, in quanto entrambe attengono allo stesso provvedimento autorizzativo (che peraltro è obbligatorio portare in copia a bordo del mezzo che effettua il trasporto) e l’utilizzo dell’una o dell’altra non può, né deve, dar luogo ad alcuna contestazione o sanzione. (C)
PAG. 24 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2016
Responsabilità del datore di lavoro LA CASSAZIONE RIBADISCE L’ORIENTAMENTO CONSOLIDATO IN MATERIA IN CASO DI INFORTUNIO DEL LAVORATORE La Suprema Corte di Cassazione, in una recente sentenza pubblicata il 7 marzo scorso, la n. 4347/2016 (IV Sez. Penale) ha riaffermato il principio secondo cui il datore di lavoro, nell’ipotesi di infortunio del lavoratore, non può ritenersi esonerato da responsabilità se non nell’ipotesi in cui sia accertato che il comportamento del lavoratore che ha determinato l’infortunio sia stato abnorme. Più precisamente, la Cassazione ha richiamato sul punto l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. In ragione di tale principio, la condotta colposa del lavoratore, seppure concorrente con la violazione della norma
antinfortunistica da addebitarsi ai soggetti tenuti all’osservanza, non esime i predetti dalle rispettive responsabilità in quanto l’esistenza del rapporto di causalità tra violazione ed evento lesivo e/o morte del lavoratore che ne sia conseguito “può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti”. La Corte ha altresì ribadito l’ulteriore principio, reiteratamente asserito, secondo cui è estremamente raro che possa configurarsi condotta abnorme anche nello svolgimento proprio dell’attività lavorativa, il che è escluso “tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro”.
PAG. 25 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2016
(C)
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ELETTRICITÀ: CON I NUOVI CONTATORI 2G FATTURAZIONE SOLO SU MISURE REALI, AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEI CONSUMI ED ENERGY FOOTPRINT DEFINITE LE FUNZIONALITÀ DEI MISURATORI SMART DI SECONDA GENERAZIONE Eliminazione delle code di fatturazione calcolate su misure stimate, procedure di cambio fornitura e di voltura più veloci ed efficienti, superamento del sistema delle fasce predefinite, rendendo possibili nuove offerte con fasce orarie flessibili definite dal venditore o con soluzioni prepagate, disponibilità di dati dettagliati al quarto d’ora sul proprio comportamento energetico per il risparmio e la gestione innovativa dei consumi (energy footprint). Sono alcuni dei benefici legati alle nuove funzionalità definite dall’Autorità per i contatori di seconda generazione, i misuratori elettronici che gradualmente potranno sostituire quelli già presenti nelle nostre case. Approvate dopo un approfondito processo di consultazione e nei tempi previsti dal recente decreto sull’efficienza energetica, le nuove funzionalità rappresentano le caratteristiche minime per i contatori intelligenti che, in base alle scelte dei distributori (i soggetti titolari dell’attività di misura), potranno sostituire quelli elettronici di prima generazione - installati a partire dal 2001 - che progressivamente terminano la loro vita utile di 15 anni. In particolare, mantenendo la neutralità tecnologica verso la scelta dei singoli distributori, si individuano le modalità di funzionamento e le performance dei futuri contatori, monitorando il percorso evolutivo delle tecnologie di comunicazione e successivamente la possibilità di un aggiornamento delle specifiche. Tra le diverse funzionalità dei nuovi misuratori 2G viene, ad esempio, prevista la rilevazione dei dati dell’energia ogni 15 minuti e la rilevazione continua della potenza, per avere un quadro sempre ag-
giornato quotidianamente dei nostri prelievi giornalieri e comportamenti di consumo, con dati da visualizzare sul display o da trasferire a dispositivi esterni. Nella versione 2.0 dei contatori, quella di immediata disponibilità, che già supporta tutti i benefici definiti, vengono previste due possibili soluzioni di connessione per la telelettura e telegestione, attraverso la rete elettrica PLC (Power Line Carrier) o in radiofrequenza, con la possibilità di lettura di tutti i registri, di aggiornamento del funzionamento del misuratore in base agli accordi contrattuali conclusi tra il cliente e il venditore. Definito anche un canale di comunicazione diretto al cliente, oltre al display a bordo contatore, per la trasmissione dei dati ad un dispositivo “intelligente” che può essere installato in casa. Una possibile evoluzione futura, la versione 2.1, potrà integrare canali di comunicazione oggi non ancora maturi per la specifica applicazione dei misuratori 2G o non diffusi sull’intero territorio nazionale, come quelli basati su tecnologie wireless (nuova radiomobile dedicata) o wired (fibra ottica). I nuovi contatori 2G dovranno inoltre rispettare la regolazione in tema di ‘brand unbundling’ per il distributore e la loro introduzione non potrà far venir meno la piena funzionalità di quelli di prima generazione 1G installati finché saranno in esercizio. Per i necessari approfondimenti sui benefici apportati viene rinviata ad una successiva consultazione la definizione di meccanismi incentivanti di riconoscimento dei costi connessi alla sostituzione, con l’obiettivo di garantire una tempestiva diffusione dei benefici dei nuovi misuratori al consumatore non appena ne inizierà l’installazione. In ogni caso non verranno riconosciuti costi connessi all’eventuale anticipata dismissione di misuratori 1G se effettuata volontariamente dal distributore. Infine, come previsto dalla Direttiva europea 1535/2015 sulle regole tecniche, il provvedimento dell’Autorità viene notificato alla Commissione europea per verificarne la compatibilità con il diritto dell’Unione e con i principi della libera circolazione di beni e servizi e, per questo, la sua efficacia viene prevista appieno tra tre mesi, alla fine del periodo di stand-still europeo. I termini di legge per la definizione delle nuove funzionalità rimangono comunque compatibili con quanto
PAG. 26 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2016
previsto dal D.lgs. 102/ 2014 sullâ&#x20AC;&#x2122;efficienza energetica (giugno 2016). La delibera 87/2016/R/eel e la relativa scheda
tecnica di approfondimento sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it. (C)
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SOA: verifica positiva per la VI.PA. LA VERIFICA TRIENNALE CONSENTE DI MANTENERE LE ISCRIZIONI PER I DUE ANNI SUCCESSIVI Verifica triennale per la VI.PA. srl, rappresentata dal perito Maurizio Vicentini e dal sig. Emanuel Collavin, con sede a Porpetto in via dell’Artigianato n. 8; l’azienda opera soprattutto nel settore dell’impiantistica e ha rinnovato l’attestazione per la categoria OS30 per 516.000 euro. L’impresa ha un doppio inquadramento industriale e commerciale. Come impresa industriale è specializzata negli impianti elettrici civili ed industriali, negli impianti domotici e fotovoltaici, nelle cabine di Mt (Media Tensione), nei sistemi di antintrusione e TV.CC. (sistemi di videosorveglianza); da sempre è anche impegnata nelle manutenzioni elettriche delle imprese industriali della bassa friulana.
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Come impresa commerciale gestisce l’attività di commercio al minuto e all’ingrosso di materiale elettrico presso la sede di Porpetto. Con la qualificazione SOA alla verifica triennale l’impresa potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi; questa categoria riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Politiche abitative in FVG: approvata la riforma (1a parte) PARTECIPA AL TAVOLO DELLE POLITICHE ABITATIVE ANCHE UN NOSTRO RAPPRESENTANTE Con la Legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia supplemento Ordinario n. 12 del 22 febbraio 2016, è stata approvata la riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater. Con questa Legge la Regione riconosce il valore primario del diritto all’abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d’intervento per l’esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell’intervento pubblico nel settore abitativo. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l’accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l’incremento dell’offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell’abitare. La L.R. n. 1/2016 disciplina in particolare: a) la programmazione regionale degli interventi pubblici in ambito di politiche abitative; b) l’insieme delle azioni finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie in ambito di politiche abitative e delle azioni volte a promuovere il miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità degli spazi abitativi, l’efficientamento energetico, l’autorecupero, il coabitare sociale o altre forme innovative del costruire e dell’abitare; c) il riordino istituzionale e organizzativo delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) mediante la ridefinizione degli organi e PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2016
delle loro funzioni, in coerenza con il piano di convergenza adottato con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative). In questa prima parte approfondiamo questa importante normative Regionale in particolare il capo I del testo che specifica: le funzioni della Regione, il programma regionale delle politiche abitative, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative, l’Osservatorio regionale sulle politiche abitative, il sportello risposta casa, i tavoli territoriali per le politiche abitative, funzioni dei Comuni e la riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana.
FUNZIONI DELLA REGIONE La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso. A tal fine la Regione: a) individua e definisce le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo e dell’offerta di alloggi sul territorio regionale; b) valuta la consistenza dell’offerta complessiva di alloggi sul territorio regionale e l’opportunità di un suo ampliamento, attraverso l’azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti istituzionali, sociali ed economici presenti sul territorio regionale; c) predispone il Programma regionale per le politiche abitative di cui all’articolo 4, ponendo particolare attenzione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e agli interventi rivolti, da un lato, al miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità degli spazi abitativi, e, dall’altro, allo sviluppo della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano; d) definisce le azioni in ambito delle politiche abitative, ivi compresi i requisiti degli operatori, i requisiti soggettivi di accesso alle stesse, proponendo gli schemi di atti negoziali, nonché di eventuali bandi tipo, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
e) stabilisce i massimali di costo e le caratteristiche tipologiche degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge; f) esercita il controllo sull’attività di gestione operata dai soggetti pubblici e privati in attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge.
PROGRAMMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE Il Programma regionale delle politiche abitative, predisposto dalla Giunta regionale con cadenza triennale, costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa. In particolare esso: a) definisce le linee di indirizzo per le politiche abitative; b) stabilisce le priorità da attribuire alle azioni regionali individuate ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati, per singoli ambiti intercomunali e per tipologie d’intervento; c) definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto delle politiche abitative adottate e finanziate a livello nazionale, in modo da promuoverne il ricorso in via prioritaria; d) individua le modalità di raccordo con le azioni già programmate, ai sensi della legislazione vigente, con particolare attenzione alle politiche abitative attuate e finanziate a livello nazionale, in modo da evitare la sovrapposizione di strumenti e incentivare il ricorso ai fondi statali. Nel definire il Programma la Giunta regionale valuta le indicazioni emerse nell’ambito dell’attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio-abitative nella quale trovano espressione e sintesi le istanze di tutto il territorio regionale, valutate anche sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio. La Giunta regionale approva e dà attuazione al Programma regionale delle politiche abitative in coerenza con il piano degli interventi della programmazione socio-economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di edilizia. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale approva, con cadenza annuale sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere e ripartisce le risorse.
COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIO-ABITATIVE È istituita la Commissione regionale per le politiche PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2016
socio-abitative (di seguito Commissione), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali. La Commissione è composta: a) dall’Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la convoca e la presiede; b) dall’Assessore regionale competente in materia di salute e politiche sociali, o suo delegato; c) dal Direttore centrale competente in materia di edilizia, o suo delegato; d) dal Direttore centrale competente in materia di salute e politiche sociali, o suo delegato; e) dai Direttori generali delle Ater o loro delegati; f) dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede le Ater della Regione; g) da cinque rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali indicati dal Consiglio delle autonomie locali in modo da garantire la rappresentanza del territorio di ciascuna Ater. Ai lavori della Commissione, su iniziativa dei suoi componenti, possono partecipare portatori di interesse in materia di politiche abitative, o altro settore, il cui contributo sia ritenuto utile ai fini della valutazione degli interventi, avuto riguardo alla tipologia degli stessi. La carica di componente della Commissione è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di edilizia. La funzione di segreteria della Commissione fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia. La Commissione collabora nella predisposizione del Programma regionale delle politiche abitative formulando alla Giunta regionale proposte di intervento e indicazioni di priorità in materia di politiche socio-abitative, tenuto conto delle determinazioni assunte dai Tavoli territoriali e sulla base delle analisi dei dati e delle informazioni elaborate dall’Osservatorio regionale sulle politiche abitative. Ai fini dell’espletamento delle funzioni la Commissione audisce i sindacati confederali e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi almeno una volta l’anno.
OSSERVATORIO REGIONALE SULLE POLITICHE ABITATIVE Al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati, nonché il monitoraggio permanente sulla situazione abitativa nel territorio regionale, presso la Direzione centrale competente in materia di edilizia è istituito un sistema informativo integrato
denominato Osservatorio regionale sulle politiche abitative (di seguito Osservatorio), con il compito di raccogliere ed elaborare gli elementi conoscitivi utili a orientare la politica di settore. In particolare l’Osservatorio: a) raccoglie i dati disponibili a livello inter-comunale sulla realtà abitativa acquisendoli per il tramite dello Sportello risposta casa; b) cura la tenuta e l’aggiornamento della banca dati sulla condizione abitativa regionale, quale strumento fondamentale per rilevare: 1) l’entità della domanda di alloggi e le specifiche esigenze abitative, anche con carattere d’urgenza; 2) la consistenza del patrimonio immobiliare a uso abitativo disponibile; c) supporta: 1) la fase di valutazione dello stato di attuazione dei programmi allo scopo di porre in essere gli eventuali interventi correttivi o sostitutivi; 2) la fase di verifica dell’efficacia delle politiche abitative; d) elabora, analizza e valuta i dati anche allo scopo di formulare proposte di indirizzo in materia di politiche abitative. La banca dati sulla condizione abitativa è alimentata anche dai dati acquisiti dallo Sportello risposta casa, in coordinamento con altre iniziative della stessa natura e finalità promosse dalla Regione quale l’Osservatorio delle politiche di protezione sociale.
SPORTELLO RISPOSTA CASA Lo Sportello risposta casa (di seguito Sportello) è funzione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, articolata in corrispondenza del territorio di competenza, con cui si fornisce un servizio di orientamento e accompagnamento ai richiedenti alloggio verso gli strumenti di sostegno all’esercizio del diritto all’abitazione. In particolare le Unioni territoriali intercomunali attraverso la funzione di Sportello: a) acquisiscono i dati dei richiedenti gli alloggi in relazione alla specifica esigenza abitativa; b) acquisiscono i dati relativi alla disponibilità di alloggi. Per l’acquisizione dei dati di cui al comma 2, lettera a), e nell’espletamento delle funzioni, l’Unione territoriale intercomunale può avvalersi, oltre che dei Comuni alla stessa aderenti, anche di altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che operano nel settore dell’edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi. PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2016
Nel determinare il proprio assetto organizzativo, l’Unione territoriale intercomunale individua il personale da adibire alle funzioni di Sportello, avvalendosi anche di personale Ater per integrare l’esercizio delle funzioni di gestione, sulla base di appositi accordi sottoscritti tra i due enti. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la formazione del personale da adibire alle funzioni di Sportello. A tal fine può organizzare corsi di formazione avvalendosi del personale regionale, che vi provvede nell’ambito della propria attività d’ufficio, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
TAVOLI TERRITORIALI PER LE POLITICHE ABITATIVE Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo alle necessità che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche sociodemografiche, economiche, urbanistiche, presso le Unioni territoriali intercomunali sono istituiti i Tavoli territoriali per le politiche abitative (di seguito Tavoli), quale organismo di supporto all’attività della Commissione. I Tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative le esigenze dei rispettivi territori, intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione. In particolare: a) rilevano le criticità e le esigenze del settore abitativo a livello locale, individuando obiettivi e priorità di intervento anche sulla base delle istanze pervenute tramite lo Sportello; b) collaborano al sistema di monitoraggio dei fabbisogni abitativi sul territorio di riferimento mediante analisi e valutazioni; c) presentano proposte di intervento alla Giunta regionale per il tramite della Commissione regionale per le politiche socio-abitative; d) realizzano iniziative al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato. Partecipano al Tavolo: a) un rappresentante per ogni Comune aderente all’Unione territoriale intercomunale; b) un rappresentante per ogni “Servizio sociale dei Comuni” delle Unioni territoriali intercomunali; c) il Direttore generale per ogni Ater di riferimento; d) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale tra quelle più rappresentative che operano nel settore abitativo;
e) un rappresentante designato dagli Stati generali delle costruzioni del Friuli Venezia Giulia. f) un rappresentante designato congiuntamente dalle realtà associative del terzo settore e del privato sociale competenti in materia di diritto alla casa e di promozione dell’abitare sociale. I Tavoli possono essere integrati, secondo necessità, laddove ciò risponda a specifiche esigenze conoscitive, avuto riguardo alla natura tecnicospecialistica degli argomenti trattati. I soggetti privati, promotori di iniziative tese a individuare soluzioni innovative in collaborazione con i soggetti pubblici al fine di ampliare l’offerta di alloggi da destinare alla vendita e alla locazione a prezzi calmierati, presentano le loro proposte al Tavolo territoriale. I Tavoli sono istituiti con atto del Presidente dell’Unione territoriale intercomunale; ogni Tavolo esprime un coordinatore, espressione della componente istituzionale, che ha il compito di curarne l’organizzazione. Nello svolgimento della propria attività il Tavolo si avvale del supporto organizzativo dell’Unione territoriale intercomunale. La funzione dei partecipanti al Tavolo è svolta a titolo gratuito e non prevede compensi.
FUNZIONI DEI COMUNI Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni rappresentano al Tavolo per le politiche abitative le priorità abitative del proprio territorio e a tal fine: a) rilevano i fabbisogni e le emergenze abitative in ambito comunale, agendo, quale ente di prossimità, come articolazione dello Sportello; b) formulano proposte di intervento per la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione, nonché per l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, comprensivo degli alloggi di proprietà di enti pubblici e privati assegnati in gestione al Comune; c) propongono iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione; d) propongono nuove forme di coordinamento per la gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata, mediante la formazione di graduatorie intercomunali, con procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari anche con eventuale riserva, in tutto o in parte, a favore dei residenti o di chi presta attività lavorativa nei Comuni ove hanno sede gli alloggi; e) promuovono sinergie fra i soggetti che realizzano programmi di edilizia residenziale socia-
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le (social housing), sostenendo la collaborazione tra pubblico e privato; f) segnalano la presenza nel territorio comunale di alloggi o fabbricati a scopo residenziale non utilizzati di proprietà dello Stato e/o di enti pubblici.
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA Al fine di promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell’edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell’economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione definisce politiche volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente, anche attraverso il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati, anche inseriti in programmi di rigenerazione urbana quale strumento coordinato tra interventi di ristrutturazione urbanistica e ricomposizione del contesto sociale. Gli interventi sopracitati in ogni caso, tengono conto delle peculiarità del territorio sede dell’intervento e sono compatibili con le scelte di pianificazione, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione promuove anche interventi di recupero ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo, privilegiando i seguenti ambiti di intervento: a) recupero all’interno dei centri storici, b) recupero all’interno dei borghi rurali e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell’architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali; c) recupero e costruzione in zone rurali e montane, anche al fine di incentivare il ripopolamento delle aree. La Regione promuove, altresì, la sostenibilità ambientale favorendo gli interventi che impiegano modalità e criteri tecnico-costruttivi propri della bio-edilizia e gli interventi finalizzati all’auto-sostenibilità energetica derivata dall’uso integrato di fonti rinnovabili, alla gestione razionale delle risorse e all’abbattimento dei consumi dell’energia e delle risorse ambientali. (continua) (CS)
Al Governo l’attuazione delle direttive europee (3a parte) AL FINE DI RIDURRE GLI ONERI DOCUMENTALI, I PARTECIPANTI ALLE GARE POSSONO UTILIZZARE IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) Con la Legge 28 gennaio 2016, n. 11 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016 sono state date le deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Secondo la Legge Il Governo è delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l’attuazione delle sopracitate Direttive Europee, nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato, ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione europea: a) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrate, garantire la trasparenza, la celerità e l’economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari; al fine di PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2016
garantire l’efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, previsione, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare, il giudice debba tener conto del disposto dell’articolo 121, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 122 e nell’applicazione dei criteri ivi previsti, debba valutare se il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta; b) revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante l’introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l’immediata risoluzione del contenzioso relativo all’impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva; c) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l’obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie
imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara e nell’esecuzione dei contratti; d) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l’esecuzione dell’appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai princìpi di economicità dell’appalto, promozione della continuità dei livelli occupazionali, semplificazione ed implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell’Unione europea; e) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, e prevedendo l’istituzione, a cura dell’ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all’ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di conferire all’ente con affidamento in house, o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento, appalti o concessioni mediante affidamento diretto; f) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto, prevedendo l’introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del perPAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2016
sonale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta, comunque nel rispetto del diritto dell’Unione europea; g) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente; h) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell’esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al rischio operativo ai sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro; previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell’Unione europea; i) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero
tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonché modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all’ANAC, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità e prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a ventiquattro mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; l) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all’introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione; m) previsione di una particolare disciplina transitoria per l’affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell’evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei princìpi desumibili dall’articolo 17 della direttiva 2014/23/UE; n) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche; o) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d’acquisto, garantendo il soddisfacimento dell’obiettivo del miglior rapporto qualità/ prezzo piuttosto che l’indicazione di uno specifico prodotto; p) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei procesPAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2016
si decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto; q) introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo; r) introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l’obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l’espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l’obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto; l’obbligo di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l’obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti; ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, l’espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori; s) espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino, prevedendo l’aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, la riprogrammazione dell’allocazione delle ri-
sorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni, nonché l’applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; previsione che nel Documento di economia e finanza sia contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate; previsione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e definizione delle funzioni e dell’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni del capo IV del titolo III della parte II del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Nell’esercizio delle deleghe, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. I decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della difesa, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmente i termini di cui al primo e al secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritraPAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2016
smette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quindici giorni dall’assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Il decreto di recepimento delle direttive dispone l’abrogazione delle parti incompatibili del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Il decreto di riordino dispone, altresì, l’abrogazione delle ulteriori disposizioni del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e di altre disposizioni, espressamente indicate, nonché prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Tale decreto legislativo comprende al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative. Sulla base del decreto di riordino sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale proposte dall’ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell’adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere. L’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nell’ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell’articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l’attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante
non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l’attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli 129, comma 3, e 176, comma 18; agli affidamenti ai quali sarebbero stati applicabili, nel periodo considerato, i citati articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 113, comma 3, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Quanto previsto dal presente comma si applica anche alle procedure i cui bandi sono stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo
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comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e purché non sia già intervenuta l’aggiudicazione provvisoria. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto: a) il termine è fissato al 18 aprile 2016; b) si applica all’unico decreto legislativo; c) l’unico decreto legislativo determina l’abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali; d) le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base dell’unico decreto legislativo; e) le disposizioni integrative e correttive di cui al comma 8 sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’unico decreto legislativo; f) le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in vigore dell’unico decreto legislativo. La sospensione dell’applicazione della garanzia globale prevista dal medesimo comma 11 è disposta dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore dell’unico decreto legislativo. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. (fine) (CS)
Approvato dal CdM il nuovo codice dei contratti IL PARLAMENTO SARÀ CHIAMATO A FARE GLI STRAORDINARI PER CONCLUDERE L’ITER ENTRO IL 18 APRILE PROSSIMO Il 3 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Il testo del Codice ha incassato così la prima approvazione, seguiranno poi i pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e Commissioni parlamentari competenti. Il Parlamento, pertanto, sarà chiamato a fare gli straordinari per evitare che il testo rischi di non essere approvato definitivamente entro il termine prefissato, ossia il 18 aprile prossimo. Il Consiglio dei Ministri, come previsto dalla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, con un unico decreto ha recepito le direttive appalti pubblici e concessioni (direttive 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) e ha riordinato la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione. Entro il 18 aprile il decreto legislativo dovrà tornare in Consiglio dei Ministri dopo la verifica di congruità alla Legge Delega da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Semplificazione, snellimento e riduzione delle norme; qualità di progetti, stazioni appaltanti e operatori; dematerializzazione, trasparenza e lotta alla corruzione. Queste dovrebbero essere le parole chiave del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, che il 3 marzo scorso ha avuto un primo via libera da parte del Governo e ora è in attesa della verifica delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Con il nuovo Codice viene rafforzato il ruolo dell’ANAC nel sostegno alla legalità e il ruolo del Consiglio Superiore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), viene inoltre istituita la Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2016
dei ministri, quale organo di coordinamento e monitoraggio. Il nuovo sistema sarà incentrato sulla qualità del progetto esecutivo a gara, e sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, e degli operatori economici. Sarà estesa la qualificazione, oltre che agli operatori economici (tramite le SOA), per i quali è prevista una specifica disciplina, anche alle stazioni appaltanti, secondo standard predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di appaltare opere, lavori e servizi più costosi e complessi. Punti centrali dovranno essere: la certezza dei tempi e delle risorse a disposizione, e il limite alle varianti in corso d’opera. Numerose le disposizioni a sostegno della legalità, partendo dal rafforzamento e potenziamento del ruolo dell’ANAC nel quadro delle sue funzioni di vigilanza, di promozione e sostegno delle migliori pratiche e di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti. L’ANAC continuerà nell’opera di adottare atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, fornendo costante supporto nell’interpretazione e nell’applicazione del Codice. Per la prima volta vengono normati per legge in modo organico: l’istituto delle concessioni di lavori, servizi e forniture e l’istituto del “Partenariato pubblico privato” (PPP) quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati per il finanziamento, la realizzazione o la gestione costruire delle infrastrutture o dei servizi pubblici, affinché l’amministrazione possa disporre di maggiori risorse e acquisire soluzioni innovative. È previsto il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi. Nell’ambito delle misure di trasparenza si prevede infatti il ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione ed informazione, la pubblicità di tutte le fasi prodromiche e successive della gara, che si affianca alla pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara. Misure volte alla razionalizzazione delle banche dati, ridotte a due, quella presso l’ANAC per l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo e quella presso il MIT sui requisiti ge-
nerali di qualificazione degli operatori economici. Con l’eliminazione del ricorso a procedure straordinarie, si prevede il superamento della Legge Obiettivo riconducendo la pianificazione e la programmazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari allo sviluppo del Paese, agli strumenti ordinari quali il Piano generale dei trasporti e della logistica triennale e il Documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011. Al fine di garantire l’efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nella esecuzione dei contratti viene introdotto un rito
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speciale in camera di consiglio del Tar. Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali l’accordo bonario, l’arbitrato, la transazione, il collegio tecnico consultivo e i pareri di precontenzioso dell’ANAC. Vengono anche previste per legge alcune novità come ad esempio la partecipazione dei cittadini nella scelta dei lavori, il dibattito pubblico per le grandi opere, la cura e realizzazione per interventi di sussidiarietà, il baratto amministrativo per opere di interesse delle comunità. (CS)
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Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL PORTOGRUARO, 10-11 GIUGNO 2016: B2B TRA PRODUTTORI VITIVINICOLI E AGROALIMENTARI E BUYERS INTERNAZIONALI INFORMEST Consulting promuove la seconda edizione dell’evento di incontri internazionali INFORMEST Consulting Loves the Excellence of Italian Wine and Food che avrà luogo il 10 e 11 Giugno 2016 a Portogruaro (VE). L’iniziativa prevede l’organizzazione di incontri B2B tra l’eccellenza della produzione vitivinicola e agroalimentare italiana e selezionati buyers internazionali provenienti dai Paesi dell’Europa Centro Orientale e dal Nord Europa. L’evento coinvolgerà produttori italiani del settore vitivinicolo ed agroalimentare, e buyers appositamente selezionati e bene inseriti nel canale agroalimentare, interessati a sviluppare relazioni commerciali stabili per la promozione e vendita di prodotti enogastronomici tipici. Alle aziende partecipanti saranno garantiti fino a cinque incontri con i buyers selezionati tra importatori, distributori operanti sul canale Ho.Re.Ca., catene di negozi specializzati (enoteche, negozi di delikatessen, ecc.). Gli incontri B2B tra i produttori partecipanti e i buyers esteri saranno organizzati sulla base di un’agenda personalizzata di incontri d’affari con degustazioni e visite aziendali. Per maggiori informazioni è possibile contattare il dr. Riccardo Rosolen (tel. 0421 280440 – sales@ informestconsulting.it).
AGGIORNATO IL SISTEMA BUSINESS GUIDE DI INFORMEST CONSULTING INFORMEST Consulting propone il più completo sistema di Guide agli investimenti commerciali e industriali all’estero presente oggi sul mercato,
costituito da 25 Business Guide per i Paesi dell’Est Europa, Fed. Russa e C.S.I., e dell’Asia Centrale. Ciascuna Business Guide è redatta in lingua italiana, aggiornata annualmente dalla rete di professionisti esteri e fornisce informazioni economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di interesse per l’azienda che opera e vende all’estero: contratti di agenzia, marchi, brevetti, costituzione società e filiali, fiscalità e normative, contenziosi e arbitrati, regime delle proprietà, tutela degli investimenti, rapporti di lavoro, costi industriali, costo del lavoro, degli affitti di uffici e di stabilimenti, ecc. Per le sue caratteristiche di affidabilità, sicurezza delle fonti, livello degli aggiornamenti, le Business Guide sono l’unico strumento professionale presente sul mercato, utilizzato da alcuni primari gruppi bancari, associazioni industriali e di categoria, da commercialisti ed avvocati di impresa. Le Business Guide del sistema sono ora state aggiornate con importanti novità in vari Paesi in materia fiscale, di diritto del lavoro, certificazione prodotti per importazione, costi dei fattori produttivi. Invitiamo gli interessati a visionare le Business Guide dei mercati di interesse per affrontare in modo consapevole e professionale gli ostacoli presenti in quei mercati. Per maggiori informazioni potete visitare il sito http://store.informestconsulting.it o inviare una mail a: online@informestconsulting.it.
IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea,
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un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, Informest Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda all’interno del database e raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner Esteri.
I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. L’iscrizione ha durata di un anno. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, possono inviare una e-mail di richiesta a: informestconsulting@friendeurope.it.
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Additivi alimentari La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2016/324 che modifica e rettifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Gelatina e collagene La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2016/355 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai requisiti specifici per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano. Pecorino Romano DOP Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la regolazione dell’offerta del formaggio Pecorino Romano DOP.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Pistacchio Verde di Bronte Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Pistacchio Verde di Bronte”. Specie agrarie iscritte Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 18 febbraio 2016 concernente il rinnovo dell’iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale, con scadenza 31 dicembre 2015. Varietà Orzo Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà di orzo distico al registro nazionale. Varietà Soia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà di soia al relativo registro nazionale. Pane trattato con raggi UV La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che autorizza l’immissione sul mercato del pane trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
BEVANDE
Certificato sanitario export latte e prodotti a base di latte ovi-caprino Panama Il Ministero della Salute ha pubblicato il Certificato sanitario per l’esportazione verso Panama di latte e/o prodotti a base di latte ovi-caprino.
Consorzi Vini Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei Consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61.
Certificato esportazione prodotti a base di latte verso il Sud-Africa Il Ministero della Salute ha pubblicato il certificato per l’esportazione di prodotti a base di latte dall’Italia verso il Sud-Africa.
Prodotti sottoposti ad accisa La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate
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relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa.
COMMERCIO Finanziamento acquisto nuovi macchinari, impianti e attrezzature Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Norme tecniche La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2016/378 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
ETICHETTATURA Imballaggio sostanze e miscele E’ stato pubblicato il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 in attuazione della direttiva 2014/27/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/ CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Indicazioni Salute 1 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Indicazioni salute 2 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia.
chero, mentre tale incoraggiamento è incompatibile con i principi nutrizionali e sanitari generalmente accettati.
PRODOTTI SPECIALI Nuovo ingrediente La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2016/375 che autorizza l’immissione sul mercato del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nuovo ingrediente 2’-O-fucosyllactose La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che autorizza l’immissione sul mercato del 2’-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco Dop e IGP Il Ministero delle Politiche agricole ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 18 marzo 2016) Limone Interdonato Messina Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina».
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Sostanze radioattive E’ stato pubblicato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 in attuazione della direttiva 2013/51/ EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. oOo
Indicazioni salute relative al glucosio Il Tribunale ha pubblicato la sentenza che conferma che varie indicazioni sulla salute relative al glucosio non possono essere autorizzate. La Commissione non è incorsa in errore constatando che tali allegazioni incoraggiavano il consumo di zuc-
DATI DI MERCATO 10a SETTIMANA (DAL 7 AL 13 MARZO) E 11a SETTIMANA (DAL 14 AL 20 MARZO) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi
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per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; suini; semi oleosi; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA
(Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 10, dal 7 al 14 marzo 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 45 notifiche, di cui 15 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Dall’Italia è stata avviata un’allerta, in particolare per presenza di mercurio oltre i limiti in squalo mako proveniente dalla Spagna. Continuano le allerte per ingredienti allergenici non dichiarati in etichetta. Particolarmente interessate un’allerta avviata dall’Irlanda, relativa a semi di albicocca amara (armelline) per etichettatura inadeguata, in quanto assenti le istruzioni per un uso sicuro del prodotto. Dati relativi alla settimana n. 11, dal 15 al 20 marzo 2016 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 58 notifiche, di cui 22 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario.
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Cronotachigrafo. Controllo e formazione sul funzionamento DAL 2 MARZO 2016 IN VIGORE IL REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014 Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 6/2015, pp. 65-66 sulla riforma della normativa sull’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafo), apportata dal regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014, per ricordare che dal 2 marzo 2016 operano altre norme del predetto regolamento. E’ il caso ancora di ricordare che il reg. (UE) n. 165/2014 abroga il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3821/1985 del 20 dicembre 1985, che disciplinava precedentemente la materia. Un primo gruppo di norme del reg. (UE) 165/2014 era, infatti, già operativo dal 2 marzo 2015 (v. il citato n. di Apinforma), mentre fra quelle che divengono efficaci dal 2 marzo 2016 si segnalano: a) l’introduzione di una nuova generazione di tachigrafi intelligenti, il cui montaggio diventerà obbligatorio soltanto sui veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme di dettaglio che saranno individuate dalla Commissione europea e recepite in un apposito regolamento [articoli 8 e 11 del regolamento (UE) 165/2014], prossimo ad essere emanato. b) introduzione dell’obbligo a carico delle imprese di autotrasporto a formare i propri conducenti sul funzionamento del cronotachigrafo (analogico e digitale), e ad effettuare controlli periodici per verificare il corretto utilizzo dell’apparecchiatura (art. 33, par.1). c) introduzione della responsabilità dell’impresa per le violazioni in materia di cronotachigrafo commesse dai propri autisti, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di limitare questa responsabilità ai casi in cui l’impresa (art. 33, par. 3):
- non abbia formato gli autisti sul funzionamento del tachigrafo, contravvenendo, quindi, al par.1, art.33; - abbia violato l’art. 10, paragrafi. 1 e 2 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2016 (divieto di retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare la violazione di questo regolamento; organizzando l’attività dei conducenti, in maniera tale che non fossero rispettate le norme sui tempi di guida e di riposo e in materia di tachigrafo; non fornendo agli autisti le opportune istruzioni per il rispetto di quanto appena detto). Come tale, il reg. (UE) n. 165/2014 non abbisogna di norme di esecuzione per venire immediatamente applicato là dove sia suscettibile di esserlo. Tuttavia, a parte il rinvio a provvedimenti dello Stato in ordine alla limitazione della responsabilità d’impresa di cui alla lett. c), sono attese istruzioni ministeriali in ordine agli obblighi di cui alla lett. b). A questo proposito è il caso di rammentare che il regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006 in materia di tempi di guida, di pausa e di riposo, all’art. 10, già prevede che le imprese forniscano ai conducenti le opportune istruzioni sul corretto utilizzo del tachigrafo ed effettuino controlli regolari per garantirne l’osservanza. Ora, le nuove previsioni appaiono più stringenti (obbligo di formazione e non solo di istruzione) e l’Associazione sta mettendo a punto specifici corsi per il personale conducente, anche nelle more delle istruzioni ministeriali, ai fini dell’osservanza adempimento prescritto. Le imprese che ne fossero interessate possono prendere sin da ora contatto con l’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Accesso alla professione. Onorabilità AGGIORNAMENTO DELLE INFRAZIONI GRAVI CHE POSSONO INCIDERE SULL’ONORABILITÀ DELLE IMPRESE PREMESSA Con regolamento (UE) della Commissione europea n. 403/2016 del 18 marzo 2016, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 74 del 19 marzo 2016, sono stati aggiornati gli elenchi delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita sull’onorabilità delle imprese di autotrasporto o dei rispettivi gestori (ex preposti). Il reg. (UE) n. 403/2016 è stato adottato sulla scorta di quanto previsto dall’art. 6, par. 2, lett. b) del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 sull’accesso alla professione di autotrasportatore di cose in conto terzi, che demanda alla Commissione europea il compito di stilare “un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che, oltre a quelli di cui all’allegato IV, possono comportare la perdita dell’onorabilità.” La lettera a) della medesima disposizione, a sua volta, stabilisce che in presenza di una condanna o di una sanzione applicata al gestore o all’impresa di trasporti in uno o più Stati membri per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria, lo Stato membro di stabilimento avvia una procedura amministrativa, al termine della quale può decidere se la perdita dell’onorabilità costituisca o meno una risposta proporzionata. Ciò detto, a norma del medesimo reg. (UE) n. 403/2016, gli Stati membri sono tenuti a tener conto delle informazioni sulle infrazioni gravi in parola ai fini dell’attuazione delle procedure amministrative riguardanti la valutazione dell’onorabilità Il reg. (UE) n. 403/2016, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, interviene su seguenti tre fronti, articolati in altrettanti allegati, dei cui contenuti si dà di seguito conto.
ALLEGATO I: LA CLASSIFICAZIONE
DELLE INFRAZIONI GRAVI Nell’all. 1 sono raggruppate le infrazioni gravi alla normativa comunitaria in materia di autotrasporto, ad ognuna delle quali viene assegnato uno dei seguenti livelli di gravità: grave (IG), molto grave (IMG), più grave (IPG). Il raggruppamento è correlato alle violazioni riportate all’art. 6, par. 1, lett. b) del reg. (CE) n. 1071/2009, relative: - ai tempi di guida e di riposo [reg. (CE) n. 561/2006]; - al cronotachigrafo [reg. (UE)n. 165/2014]; - all’orario di lavoro [direttiva (CE) n. 15/2002]; - ai pesi e alle dimensioni dei veicoli pesanti [direttiva (CEE) 96/53]; - al controllo tecnico su strada [direttive (UE) n. 45/2014 e n. 47/2014]; - ai limitatori di velocità [direttiva (CE) n. 6/92]; - alla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti [direttiva (UE) n. 59/2003]; - alla patente di guida [direttiva (CE) n. 126/2006]; - al trasporto su strada di merci pericolose [direttiva (CE) n. 68/2008]; - all’accesso al mercato del trasporto internazionale su strada [reg. (CE) n. 1072/2009]; - all’accesso al mercato dei servizi di trasporto con autobus [reg. (CE) n. 1073/2009]; - al trasporto di animali [reg. (CE) n. 1/2005). All’interno di questi gruppi sono state individuate le infrazioni più gravi che, in aggiunta a quelle riportate nell’allegato IV del Reg. (CE) n. 1071/2009, possono determinare la perdita dell’onorabilità. Sempre a proposito delle sopraelencate violazioni, il reg. (CE) n. 1071/2009 stabilisce: - all’art. 12, che gli Stati membri estendano alle medesime violazioni il sistema di classificazione del rischio attualmente stabilito dalla direttiva (CE) n. 22/2006 per le infrazioni sui tempi di guida e di riposo e sul cronotachigrafo, allo scopo di indirizzare i controlli nei locali verso le imprese classificate a maggior rischio. Ricordiamo che questo sistema di classificazione è stato introdotto in Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2011; - all’art. 16, par.2, lett. e), che le infrazioni gravi che hanno dato luogo a una condanna o a una
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sanzione negli ultimi due anni, debbano risultare nel Registro elettronico nazionale (REN).
ALLEGATO II: FREQUENZA DEL RIPETERSI DI GRAVI INFRAZIONI Nell’all. 2 è riportata la frequenza massima del ripetersi dell’evento, raggiunta la quale l’infrazione grave diventa molto grave e, infine, più grave, potendo a quel punto incidere sull’onorabilità. Tale frequenza è stata fissata tenendo conto del numero dei conducenti dell’impresa (media annua) e del periodo di riferimento (almeno 1 anno dalla data del controllo), e risulta essere: - 3 IG/per conducente/per anno = 1MG; - 3 IMG/per conducente/per anno = avvio della procedura nazionale sull’onorabilità. Il numero di infrazioni per conducente per anno rappresenta un valore medio, calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso
livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di conducenti occupati durante l’anno. Il reg. n. 403/2016 lascia facoltà agli Stati membri di stabilire soglie più severe.
ALLEGATO III: SOSTITUZIONE DELL’ALL. III DEL REG. (CE) N. 561/2006 SUI TEMPI DI GUIDA, DI PAUSA E DI RIPOSO L’all. n. 3, sostituisce l’all. 3 della direttiva n. 22/2006, riproducendo in sostanza i contenuti dell’all. 1 del reg. (CE) n. 561/2006 in ordine alle violazioni sui tempi di guida, di pausa e di riposo e di utilizzo del cronotachigrafo. Il testo del presente regolamento e di ogni altro atto citato può essere richiesto unitamente ad informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI GENNAIO 2016
(C)
ANNI E MESI 2015
INDICI (BASE 2010 = 100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Gennaio
106,5
-0,7
-0,2
Febbraio
106,8
-0,4
0,1
n. 72 del 27 marzo 2015
Marzo
107,0
-0,2
0,1
n. 94 del 23 aprile 2015
Aprile
107,1
-0,3
0,2
n. 121 del 27 maggio 2015
Maggio
107,2
-0,1
0,3
n. 145 del 25 giugno 2015
Giugno
107,3
-0,1
0,2
n. 170 del 24 luglio 2015
Luglio
107,2
-0,1
0,0
n. 201 del 31 agosto 2015
Agosto
107,4
-0,1
-0,2
n. 225 del 28 settembre 2015
Settembre
107,0
-0,1
-0,2
n. 252 del 29 ottobre 2015
Ottobre
107,2
0,0
0,1
n. 276 del 26 novembre 2015
Novembre
107,0
0,0
0,2
n. 302 del 30 dicembre 2015
Dicembre
107,0
0,0
-0,1
n. 23 del 29 gennaio 2016
Media
107,1
0,3
-0,5
n. 65 del 18 marzo 2016
(Base 2015 = 100)
2016
Coefficiente di raccordo tra le basi
1,071
Gennaio
99,7
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Scadenze aziendali aprile 2016 SABATO 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 18)
IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI APRILE 2016
DOMENICA 10 (POSTICIPA A LUNEDÌ 11) ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica dello spesometro riferito alle operazioni effettuate nel 2015 da parte dei soggetti mensili. INPS - CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO Scade il termine per il versamento da parte dei datori di lavoro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali, on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.
VENERDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di marzo. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI - Messa a disposizione dei servizi informatici per l’inoltro del prospetto informativo disabili (nota Min. Lav. 970 17/02/2016) - Scadenza 15 maggio 2016. ASSISTENZA FISCALE - RICEZIONE TELEMATICA 730-4 - Scade il termine per effettuare la trasmissione della comunicazione per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO per la ricezione telematica dei modelli 730-4 e che non hanno trasmesso il quadro CT della certificazione unica o lo hanno trasmesso per la prima volta successivamente al 12 marzo 2016.
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di marzo. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva annuale relativa al 2015 con la maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2016 utilizzando il codice tributo 6099.
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ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2015. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenute ai dipendenti sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2016. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
MERCOLEDÌ 20 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - TRIMESTRALI - Scade il termine per la trasmissione telematica dello spesometro riferito alle operazioni
effettuate nel 2016 da parte dei soggetti trimestrali. PREVINDAPI - Scade il termine per il versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti relativi al primo trimestre 2016 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti.
LUNEDÌ 25 (POSTICIPA A MARTEDÌ 26) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di marzo. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al primo trimestre 2016. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
SABATO 30 AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine ex art. 16 AA.EE.CC. per l’invio all’agente, da parte della ditta mandante, del riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell’ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell’anno precedente.
SABATO 30 (POSTICIPA A LUNEDÌ 2) CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione d’immobili con decorrenza 1° aprile 2016 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 marzo 2016. RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE
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IVA - Scade il termine per la presentazione telematica della richiesta di rimborso/compensazione dell’Iva a credito relativa al primo trimestre 2016. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di marzo.
DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese del mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
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(PZ-BA)