NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 5 15 marzo 2017
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
NUOVE PROCEDURE DI REVISIONE DEI VEICOLI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 5 15 marzo 2017
Sommario L’approvazione del bilancio
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Spesometro 2016
11
Il credito Iva annuale
14
Rimborso accise autotrasportatori
18
Crisi delle banche venete. Sostegno alle imprese
20
Contributi per la valorizzazione di “marchi storici”
21
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2017
29
Invio di lavoratori italiani nell’ambito dell’U.E.
30
Legge 104/1992 alle unioni civili e alle convivenze di fatto
34
Autorità per l’energia elettrica e il gas
35
Gas tossici
38
Nuovo Codice dei contratti (15a parte)
39
Linee guida per la classificazione sismica
43
ANAC: richiesta di parere di congruità
44
informazioni commerciali investigate indagini per recupero crediti investigazioni private e aziendali
800 911 764
ORGANIZZAZIONE
Legislazione alimentare
46
Nuove procedure di revisione dei veicoli
49
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
56
Francia. Autotrasporto: attestazione di distacco
57
Scadenze aziendali aprile 2017
60
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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L’approvazione del bilancio I TERMINI
QUEST’ANNO I TERMINI POSSONO ESSERE ALLUNGATI
PREMESSA L’articolo 2423 del codice civile impone agli amministratori l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio unitamente alla nota integrativa e al rendiconto finanziario. L’assemblea, chiamata alla sua approvazione, deve essere convocata entro il termine previsto dallo statuto e in ogni caso entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Lo statuto può prevedere un termine più ampio, che non può in ogni caso superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’utilizzo di questo maggior termine deve essere giustificato da situazioni particolari, quali l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato o la presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Le norme concernenti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis. L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministratori, deve essere consegnato al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione legale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati, presso la sede della società, nei 15 giorni che precedono l’assemblea. Quest’anno la predisposizione del bilancio riferito al 2016, presenterà profili di criticità particolari in conseguenza del recepimento, con il D.Lgs. 139/2015, delle regole contabili comunitarie.
Fatto questo breve richiamo alle norme del codice civile relative all’approvazione del bilancio, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti. Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2016, la data ordinaria è quella del 30 aprile 2017. Come già accennato l’assemblea, alla presenza di particolari situazioni, può essere convocata anche successivamente ma comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi entro il 29 giugno 2017. L’eventuale proroga deve avvenire con la massima cautela e gli amministratori ne devono dare notizia nella relazione sulla gestione o in mancanza nella nota integrativa. Si dovrà aver cura di specificare le motivazioni che hanno portato alla proroga e queste dovranno essere confermate dai sindaci, qualora sia previsto l’organo di controllo.
IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO Le situazioni particolari che consentono il differimento del termine sono contenute nell’ultimo comma dell’art. 2364 del codice civile e riguardano: - l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; - la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Con riferimento a questo secondo aspetto, dottrina e giurisprudenza hanno individuato pochi casi in cui è possibile il differimento, questi potrebbero riguardare le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi su tutto il territorio nazionale, le società con sedi operative o commerciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile, le imprese interessate da interventi di riorganizzazione, le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata o le società potenzialmente di comodo o in perdita sistematica che hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate, il riconoscimento di premi contrattuali da quantificare dopo il 30 aprile dell’anno successivo oppure la modifica dell’oggetto sociale. Potrebbero giustificare il differimento dei termini anche cause di forza maggiore intese come situa-
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zioni straordinarie imprevedibili e imponderabili, quali furti, incendi, calamità naturali decesso dell’imprenditore. Per il bilancio relativo al 2016, la Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali ha ritenuto che l’adozione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015 e la revisione di 20 principi contabili, rappresentino una giusta causa per differire il termine di approvazione del bilancio al 29 giugno 2017. E’ importante sottolineare che tale possibilità è consentita a condizione che sia prevista nello statuto della società. Gli amministratori sono tenuti a illustrare le ragioni della dilazione all’interno della relazione sulla gestione e, in caso di bilanci in forma abbreviata, nella nota integrativa. Lo statuto può anche prevedere termini diversi ma comunque inferiori rispetto a quelli sopra indicati, in questi casi si dovranno rispettare tali minori termini.
LE CONVOCAZIONI I termini di cui sopra si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente vale a dire in seconda convocazione. Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto imporrà una seconda convocazione con conseguente slittamento della data di discussione al massimo di altri 30 giorni. Nel caso di mancata approvazione entro il termine di cui sopra per inattività dell’assemblea, gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per accertare l’inattività dell’assemblea dei soci. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una nuova bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare.
ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE L’art. 2369 del codice civile con riferimento alle SPA e SAPA, prevede che qualora il nella prima convocazione non sia presente almeno la metà del capitale sociale o l’assemblea sia andata deserta, si rende necessaria una seconda convocazione. In seconda convocazione, da fissare al massimo entro
30 giorni dalla prima, l’assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. La delibera deve riguardare esclusivamente l’approvazione del bilancio oppure la nomina o la revoca delle cariche sociali.
L’AVVISO DI ASSEMBLEA Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Le SPA che fanno ricorso al mercato del credito, possono formalizzare la convocazione in modi diversi ma in ogni caso garantendo il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. Il mancato rispetto di una delle formalità di cui sopra viene comunque sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria. Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno dell’invio e non quello dell’assemblea). Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica. Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo. Anche per le SRL l’assemblea totalitaria sana eventuali irregolarità formali di convocazione.
LA MANCATA CONVOCAZIONE In caso di mancata convocazione da parte degli amministratori, autorevole dottrina ritiene che il bilancio non possa essere depositato. Per il deposito, infatti il codice civile prevede espressamente l’approvazione da parte dell’organo assembleare. In pratica in assenza di approvazione si può ritenere che il bilancio non esista e conseguentemente non esista il documento da depositare al Registro delle imprese. La CCIAA richiede comunque in questi casi il deposito della bozza. L’unico documento di cui si dispone è un “progetto di bilancio” che può assumere rilevanza esclusivamente per il versamento delle imposte da esso conseguenti. La mancata convocazione sconta comunque l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Questa sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per espressa richiesta da parte dei soci. Oltre alla sanzione di cui sopra resta impregiudicata la possibilità di un controllo giudiziario e, in capo agli amministratori, la possibilità di subire azioni di responsabilità.
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IL DEPOSITO AL REGISTRO IMPRESE Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni alla CCIAA. Quindi entro il 30 maggio 2017, nel caso di approvazione nel temine ordinario di 120 giorni, va depositato presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da: - relazione sulla gestione (se obbligatoria); - relazione del collegio sindacale (se obbligatoria); - verbale di approvazione del bilancio. In caso di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci entro i termini previsti dallo statuto, gli amministratori e i sindaci sono puniti ciascuno con una sanzione amministrativa da 1.032 euro a 6.197 euro. L’omesso deposito del bilancio ai sensi dell’art. 2630 fa scattare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascun amministratore, da 103 a 1.032 euro. In questi casi non si opera alcuna distinzione con riferimento a deleghe o competenze specifiche degli amministratori. L’omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non comporta ovviamente alcuna sanzione in capo agli amministratori e sindaci, proprio perché mancando il bilancio non si può depositare nulla. Tuttavia la prassi delle CCIAA richiede comunque il deposito del progetto e del verbale dal quale risulta la mancata approvazione.
IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE La data in cui viene approvato il bilancio si riflette anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dal modello Unico a titolo di saldo 2016 e primo acconto 2017. Si possono presentare le seguenti situazioni: - il bilancio viene approvato entro il termine ordinario del 30 aprile 2017, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (30 giugno 2017); - approvazione oltre i 120 giorni ma entro i 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l’ultimo giorno mese successivo a quello di approvazione del bilancio
(approvazione il 25 giugno 2017 versamento entro il 31 luglio 2017); - mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (30 giugno 2017); - mancata approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio. In tutti i casi sopra esaminati è inoltre possibile differire il versamento entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 322/1988 i soggetti Ires sono tenuti a trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, il termine generalmente cade il 30 settembre.
DISTRIBUZIONE DIVIDENDI Qualora l’assemblea preveda la distribuzione di dividendi, il relativo verbale, entro il termine di 20 giorni, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e versata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro tramite il modello F23, codice tributo 109T. Ai fini della registrazione è richiesta la presentazione di due copie del verbale, con l’assolvimento dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni copia, oltre alla ricevuta di versamento dell’imposta di registro. Non sono previsti diritti di segreteria. In calce al verbale dell’assemblea per il deposito al Registro Imprese si deve annotare, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, la menzione dell’avvenuta registrazione con l’indicazione della data, numero e ufficio ricevente. Tale dichiarazione potrebbe essere del seguente tenore: (Registrazione effettuata presso l’Agenzia delle entrate di … in data … al n. …). Entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di pagamento dei dividendi, si deve provvedere al versamento delle eventuali ritenute all’erario. (PZ)
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Spesometro 2016
AD APRILE L’OBBLIGO DI TRASMISSIONE
PREMESSA Nel numero 3/2017 di Apinforma ci siano occupati del nuovo spesometro previsto dal collegato alla legge di bilancio (D.L. 193/2016) il quale, dopo essere stato oggetto di molte critiche da parte di categorie professionali e datoriali, solo per l’anno in corso avrà una scadenza semestrale, mentre dal prossimo anno, salvo ripensamenti diventerà trimestrale. Accanto a questa novità destinata ad impattare le procedure contabili già dall’anno in corso, non dobbiamo dimenticare l’invio dello spesometro riferito al 2016. Tutti i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Lo spesometro consente all’amministrazione finanziaria, attraverso l’incrocio dei dati, di verificare sia la congruità dei versamenti Iva sia l’acquisizione delle informazioni necessarie per gli accertamenti da redditometro. La comunicazione richiede l’utilizzo del modello Polivalente con il quale il soggetto obbligato indica analiticamente i dati delle fatture per singolo cliente o fornitore, ovvero, fornisce tali informazioni in forma aggregata.
SOGGETTI OBBLIGATI Sono interessati alla compilazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta. Vanno ricompresi anche: - i soggetti in regime di contabilità semplificata; - gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali e agricole; - i soggetti non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, sia operati tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; - i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli
adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 633/72; - i soggetti che applicano il regime fiscale di cui all’art. 13 della legge 388/2000 nonché i soggetti ex minimi; - imprese agricole esonerate ai fini Iva, a meno che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli; Restano esclusi dall’obbligo in argomento - i contribuenti minimi, che non addebitano l’Iva in fattura; - i contribuenti che adottano il regime forfetario; - gli enti non commerciali, limitatamente agli acquisti e vendite estranee alla sfera commerciale.
OPERAZIONI RILEVANTI L’obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni attive e passive, rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2016. Più precisamente l’obbligo riguarda le operazioni: - senza alcun limite d’importo se soggette a fattura, o con fattura emessa spontaneamente; - se d’importo uguale o superiore a 3.600 euro comprensivo di Iva se non soggette a fattura. L’emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione. Sono soggetti all’obbligo di comunicazione, pertanto, anche i professionisti che dovranno comunicare tutte le fatture emesse, anche se di modesto importo, a prescindere dal trattamento Iva dell’operazione. Anche i soggetti di cui all’art. 22 (commercianti al dettaglio) e 74-ter (agenzie di viaggio) sono tenuti alla comunicazione per tutte le fatture anche per quelle di importo inferiore a 3.600 euro. Oggetto della comunicazione sono le operazioni: - imponibili, secondo le varie aliquote; - non imponibili, come le cessioni ad esportatori abituali di cui all’art. 8 c.1 lett. c) DPR 633/72; - assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8-bis DPR 633/72; - per servizi internazionali di cui all’art. 9 DPR 633/72;
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- qualificabili come triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 DPR 633/72; - esenti di cui all’art. 10 DPR 633/72; - gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE; - soggette al regime speciale del margine; - soggette al regime del reverse charge; - operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità, ma soggette all’obbligo di fatturazione; - le operazioni eseguite nei confronti di enti pubblici per i quali si è applicato lo split payment; - le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa; - la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa come ad esempio l’autoconsumo; - fatturate a richiesta del cliente.
FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A 300 EURO Il DPR n. 695/1996 consente ai contribuenti, con riferimento alle fatture di importo inferiore ai 300 euro, di produrre un documento riepilogativo riportante i numeri delle fatture a cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta distinta per aliquota. La registrazione di queste operazioni non avviene per singola fattura ma complessivamente con la registrazione diretta del documento riepilogativo. In questi casi dovrà essere comunicato esclusivamente il numero del documento riepilogativo con il relativo ammontare imponibile e il totale dell’imposta.
OPERAZIONI ESCLUSE Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonché quelle già monitorate dall’amministrazione finanziaria con altre modalità come: - le importazioni e le esportazioni in quanto già monitorate dalle procedure doganali; - gli acquisti da San Marino senza Iva all’origine, già comunicati con il modello polivalente nel quadro SE; - le operazioni di cessione e acquisto in ambito comunitario in quanto già acquisite tramite Intrastat; - le operazioni con paesi black list, facendo però attenzione che le operazioni inferiori a 10.000 euro complessivi annuali non inserite nel modello black list, dovrebbero andare nello spesometro; - le prestazioni di servizi intracomunitarie rese o ricevute perché già indicate negli Intrastat;
- le spese anticipate in nome e per conto del cliente; - le operazioni di cui all’art. 74 (commercio sali e tabacchi, telefonia pubblica, vendita documenti di viaggio per trasporto pubblico); - operazione che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 DPR 605/73 (utenze elettriche, idriche, telefoniche, del gas, contratti di locazione, contratti di mutuo, atti di compravendita immobiliare); - operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d’azienda; - operazioni effettuate nei confronti di clienti privati per importi uguali o superiori a 3.600 euro qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria; - operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito soggettivo od oggettivo.
SISTEMA TESSERA SANITARIA I soggetti che erogano operazioni sanitarie, come ad esempio farmacie, studi medici, presidi ambulatoriali, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, ottici veterinari, sono tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni erogate al Sistema Tessera Sanitaria STS. Per queste operazioni la Finanziaria per il 2016 ha previsto l’esclusione dall’obbligo presentazione dello spesometro in quanto di tratterebbe di un doppione. L’esenzione ha carattere oggettivo e non soggettivo e conseguentemente deve essere riferita alle operazioni già oggetto di comunicazione al STS e non quindi alla tipologia di contribuente.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L’opzione esercitata tramite il modello Polivalente, è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Forma analitica Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, si dovranno comunicare, per ciascuna operazione: 1. anno di riferimento; 2. partita Iva o in mancanza codice fiscale del cedente o prestatore; 3. per ogni fattura attiva, data del documento, imponibile, imposta e data di registrazione;
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4. per ogni fattura passiva, data di registrazione, imponibile, imposta e data del documento; 6. per ogni controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente; 7. con riferimento alle operazioni superiori a 3.600 euro per le quali non vige l’obbligo di emissione della fattura, si dovrà indicare: l’anno di riferimento, il codice fiscale del cessionario o committente e i corrispettivi comprensivi dell’Iva.
Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, si dovrà indicare: - per le persone fisiche il cognome e nome, luogo e data di nascita e lo stato estero di domicilio; - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, la sede effettiva. Ai fini dell’indicazione dei dati si dovrà fare riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni. I quadri da utilizzare sono i seguenti:
QUADRO
DESCRIZIONE
Quadro FE
Fatture emesse/ documenti riepilogativi
Quadro FR
Fatture ricevute/documenti riepilogativi
Quadro NE
Note di variazione emesse
Quadro NR
Note di variazione ricevute
Quadro DF
Operazioni senza fattura
Quadro FN
Operazioni con non residenti
Quadro SE
Acquisti di servizi da soggetti non residenti
Forma aggregata Relativamente alle operazioni documentate da fattura, andrà indicato per ogni cliente o fornitore, distintamente per le operazioni attive e passive: - partita Iva o in mancanza codice fiscale del cedente o prestatore; - il numero delle operazioni aggregate; - l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- importo totale delle operazioni fuori campo Iva; - importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura; - importo totale delle note di variazione; - imposta totale sulle operazioni imponibili; - imposta totale relativa alle note di variazione. Ai fini dell’indicazione dei dati nello spesometro si dovrà fare riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. I quadri da utilizzare sono i seguenti:
QUADRO
DESCRIZIONE
Quadro FA
Operazioni documentate da fatture
Quadro SA
Operazioni senza fattura
Quadro BL
Operazioni con soggetti non residenti/acquisti di servizi da non residenti
TERMINI DI TRASMISSIONE
IL REGIME SANZIONATORIO
Lo spesometro deve essere trasmesso unicamente attraverso l’invio di un file telematico, utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo di intermediario, entro il: - 10 aprile 2017 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente; - 20 aprile 2017 per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente. Lo spesometro può essere compilato utilizzando il programma messo a disposizione dalla propria software house oppure utilizzando il programma disponibile sul sito delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per l’omissione, la ritardata trasmissione o la falsificazione dello spesometro è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. E’ ammesso il ricorso al ravvedimento operoso di cui all’art 13 del D.lgs. 472/1997. E’ inoltre consentito inviare una comunicazione integrativa o sostitutiva a patto che si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento di quella precedente, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. (PZ)
PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2017
Il credito Iva annuale
LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE
pratica i primi 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In questo caso non è richiesta alcuna preventiva presentazione di dichiarazione o comunicazione.
COMPENSAZIONI SUPERIORI A 5.000 EURO PREMESSA Il D.L. 78/2009 ha rivisto le regole di compensazione del credito Iva, individuando differenti procedure suddivise in base all’importo che si vuole compensare. L’utilizzo del credito Iva annuale di importo superiore a 5.000 euro, può essere effettuato solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 15.000 euro, è invece necessario effettuare, tramite soggetti abilitati, specifici controlli al fine di apporre nella dichiarazione annuale il “Visto di conformità”. I vincoli alle compensazioni interessano solo quelle orizzontali, quelle cioè afferenti tributi diversi dall’Iva, mentre non riguardano le compensazioni verticali, vale a dire quelle Iva da Iva anche nelle ipotesi in cui superino la somma di 5.000 euro. Di seguito analizzeremo gli adempimenti richiesti per la compensazione del credito Iva annuale sulla base delle fasce d’importo.
COMPENSAZIONI NON SUPERIORI A 5.000 EURO I soggetti che desiderano compensare per l’intero anno 2017, un importo non superiore a 5.000 euro possono presentare il relativo modello F24 già dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è sorto il credito. In questi casi è pertanto possibile utilizzare l’importo in compensazione già a partire da gennaio 2017. Questo significa che un credito annuale di 4.700 euro riferito al 2016, è liberamente compensabile dal 1° gennaio 2017. Segnaliamo che la compensazione libera fino a 5.000 euro è possibile indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In
Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Solo dopo tale presentazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 secondo la seguente tempistica: - non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; - trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Pertanto poiché la trasmissione della dichiarazione annuale andava effettuata entro il mese di febbraio, è possibile presentare il modello F24 a partire dal 16 marzo. In questi casi l’unica modalità consentita di trasmissione del modello F24 è Entratel o Fisconline escludendo conseguentemente il canale bancario. Dal 1° ottobre 2014 i pagamenti delle imposte e contributi possono essere effettuati con i servizi offerti dalle banche (home banking) esclusivamente per compensazioni di crediti inferiori a 5.000 euro, sempreché la delega sia positiva. Se invece la delega è a saldo zero o superiore a 5.000 euro i pagamenti devono essere eseguiti esclusivamente mediante: - i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per i modelli F24 con saldo a zero; - i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e degli intermediari convenzionati nel caso di compensazioni con l’F24 con saldo a debito da versare. Ricordiamo che la legge di Stabilità per il 2015 ha: - eliminato la comunicazione annuale Iva; - anticipato il termine di trasmissione della dichiarazione annuale a febbraio; - reso la dichiarazione annuale autonoma rispetto al modello Unico.
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Messaggio Redazionale
MOLTIBOX: predice, comunica, semplifica, risolve
Marco Grandinetti
Si chiama MOLTIBOX, è un concentratore HUB, è figlio del mondo IoT e sta comodo nell’Industria 4.0. Chiaro?...assolutamente no! Passando ad una più opportuna descrizione in stile “ma parla come mangi”, MOLTIBOX è una scatolina di colore rosso che funziona come il cruscotto di un’automobile moderna, dove i led accesi o spenti indicano il suo stato generale di funzionamento , come ci racconta Marco Grandinetti, creatore di MOLTIBOX nonché direttore dell’azienda MOLTIPLIKA, (tech Farm a caccia di criticità aziendali) che, con il titolare Federico Giacomuzzi e il direttore commerciale Gabriele Piani, produce e commercializza questo gioiellino tecnologico.
Il Moltibox
Il paragone con il cruscotto dell’automobile è sufficiente? Ovviamente no, MOLTIBOX fa anche di più rispetto ad un cruscotto: raccoglie, incrocia dati provenienti da tutte le attrezzature connesse in rete di un’azienda ma anche di uno studio dentistico o di un esercizio commerciale, individua ed eventualmente interviene su anomalie, guasti, eccessivi consumi , comunicando attraverso mail, telefono, sms, lo stato delle cose all’assistenza tecnica o direttamente all’utente. La macchina, oltre a “parlare” con loro, può anche intervenire autonomamente. In che senso? Solo per fare un esempio. Se cade una linea ADSL l’azienda non può fermarsi perché internet è bloccata. Sarà MOLTIBOX ad attivare la seconda linea, facendo ripartire la rete informatica. Altrimenti indicherà ai tecnici “dove mettere mano a colpo sicuro”, con relativa riduzione dei tempi di riparazione, dei disagi dei costi. Ci accennava che MOLTIBOX ha anche “poteri predittivi”...un “mago Merlino 4.0”? I poteri predittivi di MOLTIBOX derivano semplicemente dal continuo monitoraggio dei dati e dal comunicarli per tempo ai software di analisi dei problemi o alle persone
incaricate di risolverli. Questo consente di accorgersi di eventuali comportamenti anomali dei sistemi prima che capiti di aprire l’ufficio la mattina e ritrovarsi senza corrente, o che ci sia un blocco dei condizionatori, del centralino telefonico, dei sistemi di sicurezza, della gestione ed archiviazione dati, della contabilità, della posta elettronica, di internet, ecc... Insomma, di tutto quello che MOLTIBOX può osservare connettendosi ad un cavo di rete. MOLTIBOX rientra negli investimenti incentivabili? Sì, perché MOLTIBOX incarna il concetto stesso di Innovazione, ponendosi al centro di tutto ciò che la definisce, sia dal punto di vista tecnologico che di pensiero. E’ una struttura sempre “customizzata”, perché parte dall’analisi delle esigenze del cliente, può ampliarsi ed evolversi all’infinito, anche in fasi successive. Ogni sensore, presente o installabile in azienda - può essere messo in relazione con questo sistema, che va ad ottimizzarne l’azione, semplificando la vita delle aziende e riducendo i tempi e i costi che invece sono necessari per interventi e manutenzioni su singole tecnologie. Intervista a cura di Gianfranco Biondi
INFO Moltibox: Moltiplika Srl Servizi informatici evoluti Codroipo (UD) Via Marinelli, 1/4 A
www.moltibox.com info@moltibox.com
Messaggio Redazionale
Marzo 17
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CREDITI SUPERIORI A 15.000 EURO Per le richieste di compensazioni superiori ai 15.000 euro, la dichiarazione Iva deve necessariamente riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. L’apposizione del visto di conformità attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. L’Agenzia delle entrate effettuerà i controlli sulla correttezza del rilascio utilizzando apposite check - list. Il visto di conformità può essere rilasciato da parte degli intermediari indicati nell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, vale a dire professionisti iscritti all’albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro oppure, soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti della CCIAA in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o diploma di ragioneria. In alternativa la dichiarazione oltre ad essere sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale della società, potrà essere firmata dai soggetti che esercitano il controllo contabile, i quali saranno tenuti alla sottoscrizione di un’attestazione nella quale certificano l’esecuzione degli stessi controlli previsti per i professionisti di cui sopra.
LA COPERTURA ASSICURATIVA I professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, devono sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che rispetti le seguenti condizioni: - la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità senza limitazioni a specifici modelli dichiarativi; - il massimale di polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati ed in ogni caso non inferiore a 3.000.000 di euro; - la polizza non deve contenere franchigie o scoperti a meno che la compagnia s’impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi sull’assicurato; - la polizza deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
IL TIPO DI CONTROLLI La circolare 57/2009 precisa che i controlli da eseguire al fine del rilascio del visto di conformità, comportano le seguenti verifiche: - la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva; - la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, in pratica la dichiarazione Iva deve fotografare fedelmente la contabilità; - la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione. Non sono necessarie valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della loro evidenziazione nella dichiarazione annuale dell’Iva. Il professionista non è tenuto ad entrare nel merito dell’operazione, il suo controllo è limitato per lo più ad un riscontro documentale basato su un’apposita check-list. Ricordiamo che tutte queste regole interessano anche gli importi derivanti dalle istanze di rimborso Iva trimestrale.
IL REGIME SANZIONATORIO La Circolare n. 1 del 15 gennaio 2010 dell’Agenzia delle entrate in materia di regime sanzionatorio applicabile ha previsto l’irrogazione della sanzione pari al 30% dell’imposta prevista per l’omesso versamento, alle seguenti fattispecie. - compensazione di crediti di ammontare superiore a 5.000 euro, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione Iva annuale; - compensazione di crediti di ammontare superiore a 15.000 euro, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.
IL LIMITE ALLA COMPENSAZIONE Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2014 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 è fissato in 700.000 euro per ogni anno solare. Questo importo è elevato a 1.000.000 di euro per i sub appaltatori che nell’anno precedente hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di subappalto, fatturate in regime di inversione contabile.
IL DECRETO COLLEGATO Per i rimborsi annuali e trimestrali Iva, il D.L. 193/2016, collegato alla legge di bilancio per il 2017, ha introdotto le seguenti novità: - eliminazione dell’obbligo di presentazione
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della garanzia per i rimborsi di importo inferiore a 30.000 euro; - per i rimborsi superiori a 30.000 euro a soggetti a rischio rimane l’obbligo della garanzia; - i rimborsi superiori a 30.000 euro richiesti da soggetti non a rischio, saranno erogati previa presentazione di garanzia, ovvero, senza la stessa se la relativa dichiarazione è munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. Alle richieste di rimborso deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta: - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%; - la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni effettuate nella normale gestione dell’attività; - l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di rami aziendali; - non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; - sono stati regolarmente effettuati i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Per “soggetti a rischio” s’intendono i contribuenti che: - esercitano l’attività da meno di due anni; - nei due anni precedenti la richiesta di rimborso sono stati oggetto di avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti una differenza tra importi accertati e importi dovuti superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro, 5% se superano 150.000 ma non 1.500.000 di euro, 1% se superano 1.500.000 di euro; - presentano a richiesta di rimborso senza il visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; - richiedono il rimborso a seguito della cessazione dell’attività. L’innalzamento della soglia ai 30.000 euro ha riguardato esclusivamente i casi riferiti ai rimborsi, siano essi annuali che trimestrali. Per le compensazioni il limite è rimasto fermo a 15.000 euro, pertanto in caso di compensazioni di crediti Iva annuali d’importo superiore a detto limite sarà necessario apporre sulla relativa dichiarazione il visto di conformità.
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(PZ)
Rimborso accise autotrasportatori AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL PRIMO TRIMESTRE Con nota prot. 38666/RU del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel I trimestre 2017 (1 gennaio/31 marzo 2017), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise potrà essere presentata entro il 2 maggio p.v. (viste le festività ricadenti nelle giornate del 30 aprile e del 1 maggio p.v.). Tenuto conto del decreto legge n. 193/2016 (convertito con legge 225 del 1 dicembre 2016, in vigore dal 3 dicembre 2016), che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’importo rimborsabile per i consumi effettuati nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2017 ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto. Ricordiamo che per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 - Legge 208/2015, art. 1, comma 645), la circolare puntualizza che: - il soggetto che presenta la dichiarazione, attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva dal D.P.R 445/2000) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore; - fanno parte della categoria euro 0 o inferiore, i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell’Unione Europea; - a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore, i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE del 1 ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione fissati nella riga B (euro 2).
Quanto alla compilazione della domanda, l’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore - sezione accise - benefici per il gasolio da autotrazione – benefici gasolio autotrazione I trimestre 2017), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione; il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I. In alternativa, al competente Ufficio delle Dogane potrà essere consegnata la dichiarazione in formato cartaceo, unitamente al supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto. Riguardo all’Ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione, si tratta: - per le imprese nazionali - l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative; - per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; - per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. La nota evidenzia che per quanto concerne i crediti sorti in relazione ai consumi di gasolio del IV trimestre 2016 (1 ottobre - 31 dicembre), la scadenza ultima per l’utilizzo in compensazione è quella del 31 dicembre 2018, mentre il rimborso in denaro delle eccedenze non compensate del medesimo credito dovrà essere chiesto entro il 30 giugno 2019. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massi-
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ma attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non
corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art. 75 D.P.R. 445/2000). (C)
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Crisi delle banche venete. Sostegno alle imprese ATTIVAZIONE DI UNA GARANZIA DI CONFIDI FRIULI
Si fa seguito a quanto pubblicato sulla crisi delle banche venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) e sullo stanziamento da parte dell’Amministrazione regionale di 2 milioni di euro a favore del sistema dei consorzi di garanzia fidi per la costituzione di fondi di garanzia a sostegno delle imprese che ne siano state coinvolte (v., da ultimo, Apinforma n. 2/2017, p. 25), per segnalare che il Confidi Friuli, destinatario di buona parte di queste risorse, ha attivato a sostegno delle imprese in questione una garanzia avente le seguenti caratteristiche:
- beneficiarie: le piccole e medie imprese con sede legale od operativa nel territorio regionale e che risultino intestatarie di azioni o di obbligazioni dei due istituti di credito, rispettivamente, al 2 dicembre 2015 al 16 febbraio 2016; - sconto del 30% sulle commissioni del Confidi Friuli; - finanziamento garantibile: massimo di 300.000 euro; - durata del finanziamento garantibile: 7 anni (84 mesi); - copertura della garanzia: fino a un massimo dell’80% del finanziamento in presenza di controgaranzie del Fondo centrale di garanzia o di altri fondi rischi. Si rammenta ancora che le garanzie sono concesse secondo il regime “de minimis”. Altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Contributi per la valorizzazione di “marchi storici” PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A DECORRERE DALLE 09.00 DEL 4 APRILE 2017 PREMESSA Con il bando del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la lotta alla contraffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi (di seguito UIBM) di cui all’epigrafe e il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2016, vengono concesse agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei c.d. marchi storici nazionali, vale a dire di marchi la cui domanda di primo deposito all’UIBM o all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sia antecedente al 1° gennaio 1967. Il bando mira a valorizzare e rilanciare i marchi nazionali in corso di validità, registrati all’UIBM o all’EUIPO “con rivendicazione della preesistenza del marchio registrato presso l’UIBM,” non estinti per mancato rinnovo o decadenza, la cui domanda di primo deposito all’UIBM sia antecedente il 1° gennaio 1967. Obiettivo è accrescere il valore dei marchi nazionali, esaltando la storia e cultura d’impresa italiana. Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato al rilancio e alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni e di beni strumentali ad uso produttivo correlati alla realizzazione di un progetto di valorizzazione del marchio che deve riguardare prodotti o servizi afferenti all’ambito di protezione del marchio stesso con riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti o servizi per i quali esso risulta registrato. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 4.500.000 euro; le agevolazioni sono concesse secondo il regime “de minimis” con procedura valutativa a sportello e nella forma di contributo in conto capitale nella misura massima dell’80% delle spese ammissibili per l’acquisizione
di servizi specialistici e del 50% per l’acquisto di macchinari, attrezzature e hardware e software. Soggetto gestore dell’agevolazione è l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Unioncamere). Le domande vanno presentate esclusivamente mediante procedura informatica all’indirizzo marchistorici@legalmail.it, a decorrere dalle ore 09.00 del 4 aprile 2017, previa compilazione del form on line che sarà disponibile sul sito web www.marchistorici.it a partire dalla stessa ora e data, fino a esaurimento delle risorse disponibili Considerata l’entità del contributo si riportano di seguito i tratti del bando.
SOGGETTI BENEFICIARI Sono ammissibili alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale e operativa in Italia; b) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese ed essere attive; c) non essere in stato di liquidazione o scioglimento né essere sottoposte a procedure concorsuali; d) non avere cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); e) non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
INIZIATIVE AGEVOLABILI. LE CARATTERISTICHE DEL MARCHIO Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un marchio in corso di validità, registrato all’UIBM o all’EUIPO con rivendicazione della preesistenza del marchio registrato all’UIBM, non estinto per mancato rinnovo o decadenza, la cui domanda di primo deposito all’UIBM sia antecedente il 1° gennaio 1967. Il progetto deve riguardare un marchio di cui l’impresa istante, alla data di presentazione della domanda, sia titolare o in possesso sulla base di un
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accordo di licenza esclusiva e totale con un soggetto che ne detiene la titolarità. Il marchio, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di agevolazione. In caso di licenza l’impresa istante deve essere in possesso di un contratto di licenza esclusiva per l’utilizzo del marchio per la totalità dei prodotti o servizi e nel territorio per il quale il marchio è registrato; in tal caso la domanda di agevolazione potrà essere presentata esclusivamente dal licenziatario. Il contratto di licenza dovrà avere dalla data di presentazione della domanda una durata residua di almeno 36 mesi. In caso di licenza non esclusiva la domanda di agevolazione potrà essere presentata unicamente dall’impresa titolare del marchio con le caratteristiche di cui sopra. La durata massima di realizzazione del progetto è pari a 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione.
SPESE AMMISSIBILI; FASI I E FASE II L’impresa può richiedere l’agevolazione per le spese sostenute relative all’acquisto di beni strumentali a uso produttivo e per servizi specialistici esterni correlati alla realizzazione del progetto, suddivisi nelle due fasi di seguito descritte. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U. e, cioè, dal 30 dicembre 2016 Fase I: Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio; obbligatoria La Fase 1, che è obbligatoria, prevede agevolazioni per attività volte alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e dei prodotti o servizi ad esso correlati. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: a) realizzazione di prototipi e stampi; b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie digitali funzionali all’ammodernamento e all’efficientamento produttivo, strettamente connessi allo sviluppo del progetto; c) consulenza tecnica finalizzata all’ammodernamento e all’efficientamento della catena produttiva, strettamente connessa allo sviluppo del progetto, anche dal punto di vista energetico e ambientale; d) consulenza specializzata nell’approccio al mercato: progettazione di strategia commerciale, progettazione di azioni di marketing e di comunicazione, strettamente connesse allo sviluppo del progetto.
Il progetto di valorizzazione deve riguardare prodotti o servizi afferenti l’ambito di protezione del marchio, con riferimento alle classi di appartenenza per le quali il marchio risulta registrato. Fase II: Servizi di supporto; facoltativa La Fase II, che è facoltativa, prevede agevolazioni per attività volte al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello comunitario o internazionale nonché all’ampliamento della sua protezione mediante la registrazione dello stesso marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi, coerentemente con l’oggetto sociale dell’impresa istante. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: a) consulenza per l’attività di sorveglianza mondiale del marchio effettuata nel corso della durata del progetto per monitorare e prevenire azioni di contraffazione. b) consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione del marchio; c) consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio, finalizzate alla sua estensione a livello comunitario o internazionale; d) consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi in coerenza con l’oggetto sociale dell’impresa; e) tasse di deposito all’UIBM o all’EUIPO; f) tasse sostenute all’UIBM o all’EUIPO e all’Organizzazione mondiale della proprietà industriale (OMPI) per la registrazione internazionale; g) assistenza per il deposito. Le spese relative alle lettere c), d), e), f) e g) sono riconosciute solo a fronte dell’avvenuto deposito della domanda di registrazione del marchio e della sua successiva pubblicazione nei bollettini UIBM o EUIPO o nel registro OMPI al momento della presentazione della domanda di agevolazione. Le spese di cui alla Fase II sono ammesse solo se accompagnate dalla richiesta di almeno un altro servizio di cui alla Fase I.
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale secondo il regime “de minimis” nella misura massima dell’80% delle spese ammissibili e, comunque, nei limiti degli importi di seguito indicati in relazione alle due fasi progettuali e tipologie di spesa. Fanno eccezione le spese relative all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature a uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie digitali, per le quali il contributo è fissato
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nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e fino ad un ammontare di 30.000 euro. Fase I: Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio L’agevolazione è concessa nella misura massima
dell’80% delle spese ammissibili - ma, come appena detto, fino al 50% delle spese per acquisto di nuovi macchinari e attrezzature - e nel limite di 65.000 euro e degli importi massimi indicati per ciascuna tipologia di spesa nel seguente prospetto. IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE Realizzazione di prototipi e stampi
40.000 euro
Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature
30.000 euro
Consulenza tecnica finalizzata all’ammodernamento e all’efficientamento della catena produttiva
15.000 euro
Consulenza specializzata nell’approccio al mercato
5.000 euro
Fase II: Servizi di supporto L’agevolazione è concessa nella misura massima dell’80% delle spese ammissibili, nel limite di
15.000 euro e nel rispetto degli importi massimi indicati per ciascuna tipologia di spesa nel seguente prospetto. IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE Consulenza per attività di sorveglianza mondiale - sorveglianza marchio fino a 3 classi - sorveglianza marchio oltre 3 classi
1.000 euro 1.300 euro
Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione
5.000 euro
Consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità - ricerca di anteriorità fra marchi italiani, comunitari e internazionali estesi all’Italia; - ricerca di anteriorità UE; - ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE
550 euro 1.000 euro 800 euro
Tasse di deposito UIBM, EUIPO, OMPI
fino all’80% delle spese sostenute*
Assistenza per il deposito *
300 euro
Per ogni domanda di agevolazione anche le tasse di cui alle lettere e) ed f) concorrono al raggiungimento dell’importo massimo di agevolazione della Fase II.
Sono, in ogni caso, escluse le spese per l’acquisizione di servizi: - prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo o collegamento con l’impresa richiedente ai sensi dell’art. 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%; - prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti (per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il 2° grado, come genitorifigli, nonni-nipoti, il coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, quali suoceri e cognati, zii e nipoti ex articoli 74-78 del codice civile); - prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente. L’importo delle agevolazioni, calcolato in via pre-
ventiva al momento della concessione, è rideterminato in sede di erogazione finale, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L’ammontare dell’agevolazione, così definitivamente determinato, non può essere superiore a quello individuato in via preventiva. Le agevolazioni di cui al presente bando non sono cumulabili per le stesse spese ammissibili con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime “de minimis”.
PRESENTAZIONE E REDAZIONE DELLE DOMANDE Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione ciascuna avente ad oggetto un diverso marchio fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di 120.000 euro. Per accedere all’agevolazione è necessario seguire la seguente procedura:
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A. Compilazione del form on line disponibile dalle 09.00 del 4 aprile 2017 sul sito web www. marchistorici.it. La compilazione del form on line consente l’attribuzione del numero di protocollo, che deve essere riportato nella domanda di agevolazione. Il form on line sarà disponibile sul sito web www.marchistorici.it a partire dalle ore 09.00 del 4 aprile 2017 e fino a esaurimento delle risorse disponibili. B. Invio la domanda. Le imprese devono presentare la domanda per l’agevolazione entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form on line, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: marchistorici@legalmail.it. I 5 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione del protocollo; per il loro calcolo si fa riferimento ai giorni di calendario; se il 5° giorno utile cade nei giorni di sabato o festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda. La domanda e i relativi allegati (v. infra) devono essere inviati in formato PDF unicamente dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In quest’ultimo caso occorre allegare la relativa procura speciale, in formato PDF, come da all. 5A. Nell’oggetto della PEC si deve riportare il nome dell’impresa richiedente l’agevolazione e il numero di protocollo telematico assegnato. Nel caso di imprese contitolari del marchio, la domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF unicamente dall’indirizzo PEC di una delle imprese contitolari richiedenti o dall’indirizzo PEC di un loro procuratore speciale (all. 5B). Al nominato indirizzo marchistorici@legalmail.it andrà inoltrata ogni altra comunicazione dell’impresa, mentre tutte le comunicazioni da parte di Unioncamere saranno inviate all’indirizzo PEC, dal quale è stata trasmessa la domanda di agevolazione. La domanda va redatta secondo i modelli allegati al bando (all. 1 e 2), va sottoscritta dal legale rappresentante e costituisce dichiarazione sostitutiva di atto notorio; pertanto va accompagnata da fotocopia di documento d’identità valido del sottoscrittore. Essa reca, poi, una sequenza di dichiarazioni sostitutive sempre di atto notorio attestanti: - i limiti dimensionali dell’impresa;
- la certificazione di iscrizione dell’impresa al Registro delle imprese; - che non sussistono procedure concorsuali e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal DURC; - la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla citata normativa antimafia; - il rispetto dei limiti posti dal regime “de minimis”; - che, relativamente alle spese ammissibili, l’impresa non è destinataria di altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime “de minimis”; - la non sussistenza di procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; - il non trovarsi in rapporto di controllo o collegamento con le imprese fornitrici dei servizi e dei beni oggetto della domanda ai sensi dell’art. 2359 c.c. né si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%; - che i servizi e i beni oggetto della domanda di agevolazione non saranno forniti da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente; - di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; - che il marchio oggetto della domanda di agevolazione è in corso di validità e che tale rimarrà sino all’erogazione dell’agevolazione; - d’impegnarsi, se del caso, a rinnovare il marchio stesso, pena la revoca della concessione dell’agevolazione; - che l’impresa è titolare del marchio o in possesso di licenza esclusiva e totale. Reca, inoltre, la dichiarazione liberatoria sulla privacy e, se ricorre l’eventuale iscrizione al rating di legalità. La domanda (allegato 1 o 2) deve essere, inoltre, corredata dai seguenti documenti: 1. Il progetto di valorizzazione del marchio (all. 3A Project plan o 3B Project plan per imprese contitolari di marchio) deve recare l’indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati; è articolato secondo i seguenti punti: - gli obiettivi finali e i risultati che si intende perseguire con la valorizzazione del marchio a livello produttivo e commerciale; - per ciascuna Fase progettuale, come pre-
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cedentemente descritte, i servizi e i beni da acquisire e i relativi costi preventivati. 2. I preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni vanno redatti su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti, pena la non ammissibilità della spesa. Devono descrivere i servizi offerti, il numero ed il costo unitario delle giornate uomo, l’importo complessivo. I preventivi devono essere di data successiva alla data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U.; ad essi va allegato, in caso di professionista o impresa individuale, il curriculum del fornitore; in caso di società occorre allegare il curriculum della società. In relazione alla Fase 2 per le fattispecie di cui alle lett. a), b), c), d), g) i servizi possono essere forniti esclusivamente da consulente in proprietà industriale o da avvocato. 3. I preventivi di spesa relativi a prototipi e stampi e a nuovi macchinari e attrezzature redatti su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti, pena la non ammissibilità della spesa, devono descrivere la tipologia del bene e le principali caratteristiche tecniche, il numero e il costo unitario delle giornate uomo, là dove necessarie per la fornitura del bene stesso, e l’importo complessivo. I preventivi devono essere di data successiva alla data di pubblicazione dell’avviso pubblicato sulla G.U. 4. Certificato di registrazione del marchio e riproduzione grafica dello stesso. 5. Copia del contratto di licenza esclusiva per l’utilizzo della totalità dei prodotti o servizi e del territorio per i quali il marchio è registrato in caso di domanda di agevolazione presentata da licenziatario (nel caso incorra). 6. Copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa dell’UIBM o sul Bollettino dell’EUIPO o sul Registro internazionale dell’OMPI in caso di estensione del marchio e/o di ampliamento della sua protezione mediante la registrazione dello stesso marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi. In caso di domanda di agevolazione presentata da imprese contitolari di marchio, i preventivi dovranno essere cointestati alle imprese richiedenti l’agevolazione le quali dovranno farsi carico del pagamento delle spese inerenti i beni o i servizi preventivati in ragione delle rispettive quote di contitolarità. In tale eventualità l’agevolazione sarà erogata pro quota a ciascuna impresa contitolare, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà indu-
striale) e degli articoli 1100 ss. del codice civile in materia di comunione. In alternativa, in caso di imprese contitolari del marchio, è prevista la possibilità che la domanda sia presentata da una soltanto delle stesse. In tal caso l’impresa richiedente deve allegare, secondo il modello di cui all’all. 4, espressa dichiarazione, resa dalle altre imprese contitolari, di acconsentire alla presentazione della domanda da parte dell’impresa richiedente; di impegno a non presentare un’ulteriore domanda di agevolazione per lo stesso marchio; di non avere nulla a pretendere in merito all’agevolazione che sarà eventualmente concessa all’impresa richiedente.
CASI DI PRELIMINARE ESCLUSIONE DELLE DOMANDE Non sono prese in considerazione le domande di agevolazione: - per le quali non si sia proceduto alla compilazione del form telematico per l’attribuzione del protocollo; - presentate prima del 4 aprile 2017; - presentata oltre il 5° giorno dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line; - non inviate secondo le modalità richieste; - presentate da soggetti diversi da quelli indicati; - non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa; - prive dell’all. 1 o dell’all. 2; - prive del project plan (allegato 3A o 3B); - prive della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa; - presentata da impresa che non sia titolare o licenziataria del marchio; - prive dell’all. 4 (nel caso in cui incorra); - non inviate da PEC dell’impresa e carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (all. 5A o 5B); - priva della copia del contratto di licenza esclusiva (nel caso in cui incorra).
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE Le agevolazioni sono assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di assegnazione del protocollo telematico e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. In caso di insufficienza dei fondi l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa al beneficio fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
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L’istruttoria delle domande è effettuata Unioncamere. Preliminarmente Unioncamere verifica la regolarità formale e la completezza della domanda, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal bando nonché, sulla base della documentazione prodotta; quindi, effettua un esame di merito, basato sui seguenti criteri: a) credibilità della strategia di valorizzazione economica del marchio in termini di: - motivazione alla valorizzazione del marchio; - utilizzo del marchio in coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale; - risultati attesi di sviluppo aziendale; - coerenza del progetto di valorizzazione del marchio con l’oggetto dell’attività di impresa; b) funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione delineato nel project plan, in termini di: - costo/opportunità dei servizi richiesti; - tempi di erogazione dei servizi coerenti con il piano di valorizzazione; c) coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di: - esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti; - professionalità dei profili coinvolti nell’erogazione dei servizi; d) congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori, in termini di: - costo giornata/uomo del fornitore; - numero delle giornate/uomo del fornitore; e) congruità dei costi indicati per l’acquisto di beni, in termini di: - coerenza rispetto ai costi di mercato; - numero delle giornate/uomo del fornitore qualora necessarie per la fornitura del bene (ad es. per la fornitura di prototipi e stampi). In sede di istruttoria Unioncamere può richiedere tramite PEC precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta. Gli elementi richiesti dovranno essere trasmessi dall’impresa entro e non oltre il termine stabilito. In caso di incompleta o mancata risposta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione all’impresa interessata. L’istruttoria si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, in merito alla concessione o meno dell’agevolazione mediante PEC all’impresa interessata entro 120 giorni dalla data di assegnazione del protocollo. In caso di esito positivo dell’istruttoria Unioncamere adotta un provvedi-
mento di concessione, nel quale è indicato anche il termine di conclusione dell’iniziativa e lo notifica sempre mediante PEC all’impresa beneficiaria. Questa può, eventualmente, chiedere mediante PEC una proroga del termine di durata del progetto, non superiore a 30 giorni, con istanza motivata, soggetta ad approvazione del soggetto gestore. E’ consentita l’adozione di modifiche al progetto purché non ne alterino obiettivi e finalità. In tal caso l’impresa beneficiaria le sottopone all’approvazione di Unioncamere mediante PEC.
EROGAZIONE ED EROGAZIONE ANTICIPATA DELL’AGEVOLAZIONE L’erogazione dell’agevolazione avviene a conclusione del progetto, a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture quietanzate, e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencata, deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto a Unioncamere tramite PEC all’indirizzo marchistorici@ legalmail.it: - relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili ai singoli beni o servizi agevolati; - copia conforme delle fatture quietanzate con una descrizione puntuale dei servizi svolti e dei beni acquistati in coerenza con i preventivi approvati; - attestazioni dei pagamenti che dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o RIBA, da cui si evinca l’avvenuto pagamento della spesa, l’importo e il nominativo del ricevente, a pena della non riconoscibilità della spesa stessa; - copia del documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse di cui alle lettere e) ed f) della Fase II. I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati dalle imprese beneficiarie entro la data di conclusione del progetto. La documentazione finale deve, inoltre, essere accompagnata dalle dichiarazioni sulle spese sostenute e sulla tracciabilità dei flussi finanziari rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’erogazione dell’agevolazione sarà effettuata da Unioncamere direttamente sul conto corrente bancario indicato dall’impresa beneficiaria in sede di domanda entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute. L’impresa può richiedere, a titolo di anticipazione, una prima quota dell’agevolazione nella misura massima del 50% dell’ammontare dell’age-
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volazione concessa, svincolata dall’avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza assicurativa d’importo pari alla somma da erogare come anticipo. L’erogazione dell’anticipo dell’agevolazione sarà effettuata dal soggetto gestore direttamente sul citato conto corrente bancario entro 60 giorni dalla trasmissione a Unioncamere tramite PEC all’indirizzo marchistorici@ legalmail.it della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
MONITORAGGIO E CONTROLLI Le imprese beneficiarie sono tenute a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate di Unioncamere ai fini del monitoraggio dei progetti. In ogni momento Unioncamere e il Ministero dello sviluppo economico possono effettuare controlli anche a campione sui progetti agevolati al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l’attuazione dei progetti. In ogni caso l’impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del provvedimento di agevolazione tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione del progetto.
REVOCA E RINUNCIA DELLE AGEVOLAZIONI Unioncamere procede alla revoca dell’agevolazione e al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, qualora: - le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie e documentazione falsi o inesatti ovvero dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando; - si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto; - ci sia difformità tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate e la sua realizzazione; - qualora vengano meno i requisiti per l’accesso all’agevolazione; - qualora i beni acquistati con l’agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione; - sia stata aperta una procedura concorsuale nei confronti dell’impresa; - l’impresa sia stata cancellata dal Registro delle imprese durante la realizzazione del progetto. Qualora, invece, le imprese beneficiarie intendano rinunciare all’agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione a Unioncamere tramite PEC al più volte citato indirizzo: marchistorici@legalmail.it, riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “Rinuncia” nonché il numero di protocollo della domanda. Nel caso di avvenuta erogazione del contributo i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all’agevolazione devono restituire le somme erogate entro 15 giorni dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, il soggetto gestore provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento. Il testo del bando unitamente a tutta la documentazione allegata è reperibile sul più volte sito web www.marchistorici.it e, in ogni caso, può essere richiesto all’ufficio economico dell’Associazione, al pari di ogni altra informazione.
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(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2017 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
100,6
0,349327
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
101,0
0,773430
MARZO
15.03
14.04
0,375
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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Invio di lavoratori italiani nell’ambito dell’U.E. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CORRELATI
In relazione ai numerosi quesiti posti all’Associazione in materia di documentazione obbligatoria in caso in invio all’estero di lavoratori italiani si ritiene necessario riassumere la disciplina in materia. Si sottolinea altresì come la contribuzione e le relative prestazioni previdenziali ed assistenziali sono, secondo il principio di territorialità, degli obblighi assicurativi in generale disciplinati dalla legislazione del Paese di lavoro, ma quando il lavoratore si trovi ad eseguire temporaneamente, la propria prestazione lavorativa in uno stato differente rispetto a quello di origine del contratto di lavoro. Il principio generale della lex loci laboris trova un’ipotesi derogatoria nel caso previsto dall’articolo 12 del Regolamento Europeo n. 883/2004: “La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata.” Le condizioni che devono sussistere affinché la deroga al principio di territorialità, sia legittima e possa essere legittimamente attuata sono tre ossia il lavoratore non deve sostituire un lavoratore il cui distacco ha superato i 24 mesi, il datore di lavoro che invia il lavoratore deve esercitare abitualmente la propria attività nello stato di invio, deve essere mantenuto un legame tra il datore di lavoro distaccante e il lavoratore distaccato nel senso che la prestazione e le relative obbligazioni debbono essere ricondotte al datore di lavoro distaccante. Al fine di accertare la permanenza di un legame organico è necessario prendere a PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2017
riferimento alcuni elementi, in particolare deve rimanere in capo al datore di lavoro distaccante la gestione del rapporto di lavoro. Non può essere distaccato un apprendista, a meno che l’esercizio dell’attività all’estero non rientri nel programma di formazione. Dal punto di vista del rapporto contrattuale tra distaccante e lavoratore, se si opta per l’ipotesi del distacco, è necessario precisare alcune caratteristiche della fattispecie e svolgere alcuni adempimenti richiesti ex lege, come ad esempio consegnare al lavoratore: 1) lettera di distacco: è consigliabile che il datore di lavoro consegni al lavoratore distaccato la lettera in cui vengano dettagliati i dati di natura economica e contrattuale che integreranno il contratto di lavoro; 2) certificati: è indispensabile ai fini previdenziali ed assicurativi richiedere all’INPS e all’INAIL i certificati sotto riportati; 3) comunicazione telematica e annotazione: è obbligo del datore di lavoro provvedere alla comunicazione per via telematica del distacco ai servizi competenti (attraverso il modello UNILAV) e all’annotazione degli estremi del distacco nei libri obbligatori. Se si opta per altre ipotesi di invio all’estero, come ad esempio trasferta o trasferimento, è sempre consigliabile che il datore di lavoro consegni al lavoratore una lettera di assegnazione all’estero (se possibile nella lingua del paese di destinazione) che conterrà la descrizione specifica degli elementi più rilevanti che andranno a regolare il periodo di invio all’estero, quali la sede presso cui dovrà essere svolta la prestazione lavorativa o eventuali indennità concesse al lavoratore. Prima di illustrare le relative procedure è utile specificare quali siano le ipotesi di distacco contemplate dalla legislazione comunitaria: 1. invio di un lavoratore per conto e sotto la direzione dell’impresa datrice di lavoro nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un contratto relativo a prestazione di servizi e per conto di un contraente che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia;
2. invio di un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un’impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia; 3. somministrazione di lavoro ove la Società di somministrazione risulti ubicata in una Stato diverso rispetto a quello in cui si trova la società utilizzatrice ove viene svolte la somministrazione di lavoro.
INPS L’INPS è tenuto a rilasciare al lavoratore assicurato operante all’estero, su richiesta del datore di lavoro o dello stesso lavoratore, un documento attestante, nei confronti dell’organismo assicuratore del Paese straniero di lavoro, il permanere dell’obbligo assicurativo nel regime previdenziale italiano, al fine di evitare la doppia imposizione contributiva. Il lavoratore deve portare con sé il certificato ed esibirlo in caso di eventuali controlli. L’Inps è pertanto tenuto a compilare il formulario A1 (certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) che ha la durata di 24 mesi. La funzione di tali certificati è soprattutto quella di evitare la doppia imposizione contributiva, dimostrando che il rapporto di lavoro è regolato dalla legge italiana per cui i contributi non devono essere versati a tale ente bensì all’Inps. I nuovi moduli per il rilascio del certificato di legislazione applicabile A1, distinti per categoria di lavoratore, sono disponibili nell’area modulistica del sito internet per gli operatori interni e nell’area modulistica/Unione Europea del sito internet dell’Istituto per gli utenti esterni (INPS mess. n. 218/2016). Gli utenti, una volta aperto il file, dovranno seguire la procedura e: 1. individuare la fattispecie per cui si richiede il rilascio del certificato; 2. compilare il modello 3. inoltrare la richiesta tramite l’utilizzo di Pec o lettera raccomandata a/r alle strutture territoriali INPS competenti o, in alternativa, presentare il modulo a mano presso gli sportelli INPS di residenza (che provvederanno all’inoltro del modulo presso le strutture territoriali competenti al rilascio della certificazione). Le domande di distacco per lavoratori subordinati, in particolare, potranno essere presentate solo dai datori di lavoro o da soggetti da essi delegati. In tali casi, il modello compilato dovrà essere inoltrato all’INPS tramite l’utilizzo della funzione cassetto bidirezionale disponibile, con accesso tramite PIN, tra i servizi on-line per la tipologia di utente presenti sul portale INPS, avvalendosi delPAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2017
la funzionalità “contatti”, oggetto “certificazioni di distacco”. Eventuali modifiche delle condizioni del distacco devono essere comunicate dalle imprese distaccanti o dai lavoratori distaccati alla sede INPS che ha rilasciato il formulario e non una qualsiasi sede Inps presente sul territorio nazionale. Sono previste specifiche modalità telematiche per attivare la richiesta del formulario, mediante il sistema europeo EESSI (Electronic exchange social security information o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale, entrato definitivamente in funzione dal 1° maggio 2014), con la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici o SEDs (Structured Electronic Documents - nuova modulistica Paper SED che ha una durata temporanea in attesa della piena applicazione della nuova modulistica telematica trasmessa attraverso una rete europea protetta).
INAIL Anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori italiani distaccati all’estero restano assicurati presso l’INAIL. Le prestazioni sanitarie sono erogate dall’Istituto competente del luogo di soggiorno, alle stesse condizioni e modalità previste per i cittadini di tale Paese; successivamente l’INAIL provvederà a rimborsare a tale Istituto l’importo erogato. Il modello PD DA1 (ex mod. E123) attesta il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale nello Stato membro diverso da quello competente. Il modello deve essere inoltrato unicamente con modalità telematica. La richiesta del documento portatile DA1 può essere fatta, accedendo al sito istituzionale dell’INAIL, esclusivamente tramite i servizi telematici. Nella sezione “Servizi online” del Portale istituzionale, nell’area “Richieste/Modulo PD DA1”, è indicata la procedura da seguire. In particolare: 1. una volta inviata la richiesta per il rilascio del documento, il sito internet trasmette automaticamente una e-mail, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Sede INAIL competente per la conferma della presa in carico della richiesta; 2. l’INAIL, provvederà all’inoltro del documento compilato e sempre tramite PEC all’utente richiedente ed alle AA.SS.LL. competenti; 3. al datore di lavoro distaccante spetta, inoltre, il compito di segnalare tempestivamente il distacco dei propri lavoratori alle sedi di competenza INAIL indicando, tra l’altro, la natura del lavoro al fine di permetterne la valutazione dei rischi. I premi dovuti all’INAIL
sono determinati sulla base delle retribuzioni effettive. Al verificarsi di infortuni sul lavoro e di malattia professionale il datore di lavoro deve effettuare le relative denunce. Il datore di lavoro deve dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza al verificarsi di ogni evento da cui derivi la morte o l’inabilità al lavoro per un tempo superiore a tre giorni. In relazione alla durata della malattia o dell’infortunio, ai periodi di comporto, all’importo delle indennità economiche e ogni altra specificità, considerato che il regime previdenziale e, quindi, la legislazione applicata rimane quella italiana, sia per le prestazioni INPS che per le prestazioni INAIL, rimangono valide le previsioni della disciplina italiana. Il lavoratore risulterà assicurato in Italia.
OBBLIGHI DEL DISTACCANTE - COMUNICAZIONE PREVENTIVA Il prestatore di servizi (cioè l’impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo ovvero un’agenzia di somministrazione di lavoro stabilita in un altro Stato membro), che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare preventivamente il distacco al Ministero del lavoro. In particolare, a decorrere dal 26 dicembre 2016 (data di entrata in vigore del D.M. 10 agosto 2016), l’azienda straniera distaccante ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia, e sempre da tale data, le imprese straniere sono altresì tenute a comunicare i distacchi avviati. La comunicazione preventiva va effettuata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, e può essere annullata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del primo periodo di distacco. Ogni variazione successiva alla comunicazione deve essere comunicata entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento. Per tali comunicazioni è adottato il modello UNI_ Distacco_UE, disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, ed i dati in esso contenuti vengono messi a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS e dell’INAIL. Solo per le ipotesi di cabotaggio di merci o passeggeri l’impresa straniera distaccante assolve all’obbligo di comunicazione mediante il modello UNI_ CAB_UE, disponibile all’interno della piattaforma Distacco UE predisposta dal Ministero del lavoro,
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da inviare entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione. In caso di “certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (SID)”, è prevista la c.d. “comunicazione preventiva posticipata” che, consente ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema; tale modalità è utilizzata anche per comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. La comunicazione preventiva di distacco può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi. Inoltre, è ammesso l’annullamento della comunicazione preventiva nelle ipotesi in cui si renda necessaria “la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi”, ossia la correzione dei seguenti dati indispensabili per l’identificazione delle parti/soggetti coinvolti nel distacco: - il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi; - il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario; - il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato. Durante il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)
Legge 104/1992 alle unioni civili e alle convivenze di fatto LA CIRCOLARE N. 38 DELL’INPS ESTENDE I BENEFICI ALLE UNIONI CIVILI E ALLE CONVIVENZE DI FATTO Con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, l’Inps ha preso atto della nuova normativa in tema di unioni civili tra persone dello stesso sesso (legge 20 maggio 2016, n. 76), e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensili retribuiti per l’assistenza alla persona affetta da disabilità grave, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.
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Di conseguenza, l’Istituto ha evidenziato che: - la parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte, può usufruire: * dei permessi ex legge n. 104/92; * del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del d.lgs. 151/2001; - il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, art. 1 della legge 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente (anche dello stesso sesso), può beneficiare unicamente dei permessi ex legge 104/92 Peraltro, l’Inps ha evidenziato che nelle unioni civili, a differenza di quanto accade nel matrimonio, tra una parte dell’unione e i parenti dell’altro non si stabilisce un rapporto di affinità; per questo motivo, la parte di un unione civile può usufruire dei benefici in esame soltanto per prestare assistenza all’altra parte dell’unione, rimanendo quindi esclusa l’assistenza ad un parente dell’unito. (C)
Autorità per l’energia elettrica e il gas ENERGIA: DALLA CONCORRENZA POSITIVI RISULTATI PER LA BOLLETTA DELLE PICCOLE IMPRESE Cresce la pluralità nell’offerta di energia alla clientela di massa con numerosi nuovi operatori attivi nel mercato libero, ma con condizioni e situazioni differenziate, poco omogenee tra i settori elettricità e gas e, nell’ambito di ciascun settore, tra tipologie di clienti. Quanto alla domanda, le piccole imprese (partite IVA) sono diventate più abili nel cogliere le offerte del mercato libero, mentre per le famiglie permane una difficoltà nel selezionare l’offerta più conveniente in base alle proprie esigenze. Per i clienti domestici infatti il comportamento più comune è quello di rimanere o tornare nel servizio tutelato, per limitata conoscenza del mercato, probabilmente a causa di una parziale fiducia nei mercati stessi o semplicemente da indifferenza sul tema. Sono questi i principali elementi di fondo emersi dall’aggiornamento del ‘Monitoraggio dei mercati retail’ relativamente al biennio 2014/ 2015 che aggiorna l’azione di monitoraggio dell’Autorità sugli anni 2012/2013. Nel settore elettrico è stato costante l’incremento del numero di operatori attivi nel mercato libero per tutte le tipologie di clientela (i gruppi societari attivi sono passati dai 219 del 2012 ai 335 del 2015), con condizioni concorrenziali uniformi a livello nazionale, ma differenziate per tipologie di clienti e con indici di concentrazione rimasti stabili. Migliora infatti il livello di concorrenza dei clienti in Bassa Tensione altri usi (negozi e piccole attività), più vicini alle buone performance nel mercato dei grandi clienti (Media Tensione altri usi), con il 45% che si riforniscono sul mercato libero (erano il 36% nel 2012), che sottendono un elevato volume di energia, pari al 72%, e con il primo operatore che detiene una quota di vendite di circa il 23% (in calo del -4,3% rispetto al 2012). Meno dinamico rimane il mercato della clientela domestica. Il servizio di Maggior tutela rappresenta ancora la modalità di fornitura prevalente,
pur in continua diminuzione dal 2012: nel 2015 poco meno di un terzo delle famiglie si approvvigiona sul mercato libero (32%). I clienti domestici sembrano restare nei regimi di tutela(1) per la limitata conoscenza delle opportunità e degli elementi del mercato, oltre che per una minore appetibilità per i venditori. Rimane poi il vantaggio competitivo degli esercenti la maggior tutela nel convincere i clienti a scegliere una loro offerta collegata nel libero (il 67% dei passaggi al libero sono a loro favore). I livelli di concentrazione permangono elevati (con il primo operatore che nel 2015 detiene una quota di mercato di circa il 50%). Anche per il settore gas è aumentato il numero degli operatori attivi, anche se la concorrenza non ha raggiunto ancora una dimensione nazionale (per tutto il quadriennio 2012-2015 solo 2 operatori risultano tra i primi 4 venditori in almeno 10 regioni). Nel 2015 ha cambiato modalità di fornitura (cioè ha cambiato fornitore anche uscendo dalla tutela) il 12,8% dei clienti finali domestici, valore pressoché costante a partire dal 2013. Nel medesimo periodo, i cambi tra modalità di fornitura per la clientela non domestica sono invece in crescita(2). Per i clienti domestici e condomini uso domestico la fornitura prevalente risulta ancora il Servizio di tutela (68% nel 2015), sebbene continui il graduale passaggio verso il libero mercato. Come per il settore elettrico, i venditori storici(3) presentano un certo vantaggio competitivo nell’aumentare le proprie quote di mercato sul libero. Tra il 2012 e 2015, nonostante la crescita del primo operatore a livello nazionale (che nel 2015 detiene il 23% circa del mercato totale), con il conseguente aumento degli indici di concentrazione, la dinamica concorrenziale ha comunque permesso agli operatori di dimensioni medie di erodere le quote di mercato (+2,3% tra 2014 e 2015) sia ai più grandi che ai più piccoli. Sia nel settore elettrico che in quello del gas, poiché le offerte del mercato libero sono spesso caratterizzate dalla presenza di ulteriori servizi collegati alla fornitura e non presenti nei regimi di tutela (che, come noto, non presentano servizi aggiuntivi rispetto al kWh/m3), per il biennio 2014-2015 si evidenzia come le rilevazioni relative alla spesa sostenuta dai clienti domestici sul mercato libero
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sembrano attestarsi su valori mediamente più elevati rispetto a quelli nei regimi di tutela. L’analisi deve necessariamente considerare che il prezzo del mercato libero, come detto, comprende una quota di elementi aggiuntivi alla fornitura di energia (come programmi fedeltà, servizi extra, energetici e non) che ne rendono assai ardua la comparazione. Inoltre le offerte disponibili sono sempre più caratterizzate da un prezzo fisso (come emerge dalla preponderanza di questa tipologia di offerte anche nel ‘TrovaOfferte’ dell’Autorità rispetto a quelle a prezzo variabile). Tale tipo di offerte necessita che il venditore acquisisca ‘coperture’ per il rischio di incrementi futuri del prezzo, con un differenziale di ‘assicurazione’ pagato in più dai clienti. Per offerte di pari contenuto il differenziale per ottenere un prezzo fisso si riduce decisamente con la sottoscrizione online dei contratti, grazie alla quale i venditori minimizzano i costi di acquisizione del cliente rispetto agli altri canali di vendita, consentendo offerte mediamente più vantaggiose per i consumatori. Dall’analisi dei costi sostenuti dai clienti domestici nel mercato libero emerge come questi consumatori non sembrano ancora in grado di valutare il parametro prezzo per cogliere pienamente le offerte capaci di trasmettere la riduzione dei valori all’ingrosso rilevati nel periodo di monitoraggio. Diversamente per gli altri piccoli clienti nel libero (PMI ed esercizi commerciali) l’andamento dei costi sembra allinearsi maggiormente a quello dei regimi di tutela. Ciò avvalora l’ipotesi di un deciso miglioramento della capacità dei clienti non domestici ad ottimizzare i prezzi delle loro forniture a fronte, per i clienti domestici, di una limitata conoscenza del mercato e delle variabili rilevanti funzionali a individuare l’offerta migliore. Risulta quindi indispensabile aumentare gli sforzi regolatori per incrementare le capacità di scelta dei clienti domestici, proseguendo nel percorso già avviato dall’Autorità per rendere più trasparente le informazioni sulle condizioni delle offerte, nonché potenziare gli strumenti di comparazione. A queste esigenze, tra le diverse iniziative, risponde anche la previsione (deliberazione 463/2016/R/ com) che ciascun venditore del mercato libero sia tenuto a inserire nel proprio menù di offerte anche un’offerta che presenti clausole contrattuali minime definite dall’Autorità e, in un futuro prossimo, un’offerta standard con una struttura di prezzo e clausole contrattuali dal contenuto definito dall’Autorità, necessarie proprio a favorire la confrontabilità tra offerte e la loro omogeneità. Stimolare la partecipazione al mercato libero è stato poi anche l’obiettivo dell’introduzione della
Tutela SIMILE, uno strumento nato per far abituare al passaggio verso il mercato libero, con la possibilità di scegliere un’offerta dal contenuto facilmente comparabile in un’ambiente ‘sorvegliato’ dall’Autorità. Per quanto riguarda il grado soddisfazione della clientela, l’indice di reclamosità (il rapporto tra il numero di reclami e il numero di clienti serviti) è in riduzione nel mercato libero, in calo al livello medio dell’1,3% e 1,4% rispettivamente per i clienti domestici elettrici e gas (era il 2,5% nel 2012 per entrambi i settori), a fronte di una reclamosità pressoché costante per la Maggior tutela (circa 0,4% per i clienti domestici elettrici, 0,7% nel gas) nell’intero quadriennio 2012/2015. Nel settore elettrico per i clienti domestici i reclami nel 2015 sono 159 mila, di cui circa 2/3 relativi al mercato libero. Nel corso del 2015 si è assistito a un incremento del fenomeno delle rettifiche di doppia fatturazione nel servizio di Maggior tutela, imputabile principalmente a un unico operatore. Per il mercato libero invece la problematica si è ulteriormente ridotta. I contratti contestati dai clienti domestici, in quanto ritenuti irregolari nella loro formazione, nel 2015 sono stati l’1% sul totale dei nuovi contratti sottoscritti nell’anno, mentre per i piccoli clienti in Bassa tensione lo 0,7%. Nel settore gas, per i clienti domestici, i reclami nel 2015 sono stati circa 153 mila, di cui circa la metà relativi al mercato libero. Anche per questo settore, nel corso del 2015 si rileva un incremento delle rettifiche di fatturazione nel mercato libero. I contratti contestati dai clienti, in quanto ritenuti irregolari nella loro formazione, per i clienti domestici sono lo 0,9% rispetto al totale dei nuovi contratti sottoscritti, mentre raggiunge livelli più contenuti per gli altri clienti. Al fine di aumentare in generale la fiducia dei clienti finali, l’Autorità è impegnata a promuovere il ruolo del Sistema Informativo Integrato per il completamento della centralizzazione dei processi relativi alla gestione dello switching anche nel settore del gas e, più importanti, dei flussi di misura per entrambi i settori. Ciò infatti permette di ridurre gli ostacoli procedurali nei processi di switching, semplificando le scelte dei clienti e agevolando la gestione dei dati funzionali alla fatturazione anche in occasione del cambio venditore. Infine, anche a causa della crisi economica, restano elevati i livelli di richieste di sospensione del servizio per morosità, seppur in diminuzione per il settore elettrico (ad eccezione che per i clienti domestici sul libero mercato) con forte disomogeneità a livello regionale. Il rapporto è disponibile sul sito www.autorita. energia.it.
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Nell’ambito dei quali la fornitura è limitata alla somministrazione dell’energia
territorio della regione. Nel settore del gas tale connotazione è associata anche
a un prezzo che riflette le condizioni prevalenti nel mercato all’ingrosso.
a gruppi societari che attualmente non sono più parte di gruppi societari in
Attestandosi nel 2015 al 16,6% per i Condomini, al 13,3% per i clienti Altri usi
cui è presente anche un distributore gas. Nel settore del gas infatti il perime-
di minori dimensioni, al 26,3% per gli Altri usi di maggiori dimensioni e al
tro societario di alcuni gruppi attivi nella vendita e nella distribuzione è stato
20,4% per i clienti non disalimentabili.
soggetto a significativi cambiamenti dovuti a operazioni straordinarie.
Per venditori “storici” o incumbent locali si intendono ai fini del presente Rapporto, i venditori che in passato operavano come monopolisti locali nel
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Gas tossici
SESSIONE DI ESAMI PER IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ Il servizio Sanitario Regionale indice una sessione di esami per il conseguimento del certificato d’idoneità all’impiego dei gas tossici per l’anno 2017. Chi fosse interessato dovrà presentare domanda, entro il 23 giugno 2017, al Legale rappresentante
dell’Azienda Servizi Sanitari della regione Friuli Venezia Giulia nel cui territorio è compreso il comune di residenza del richiedente, secondo le modalità previste dal bando pubblicato dalla medesima Azienda Sanitaria. Il fac-simile della domanda di partecipazione, così come la documentazione da allegare alla stessa, sono consultabili e scaricabili dal sito dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Il bando, così come eventuali chiarimenti in merito potranno essere richiesti all’ufficio Ambiente Sicurezza ed energia dell’Associazione.
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(AB)
Nuovo Codice dei contratti (15a parte) PER NON RENDERE PREDETERMINABILI DAI CANDIDATI I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA SOGLIA SI PROCEDE AL SORTEGGIO Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2017
Con questo articolo continuiamo ad approfondire le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in particolare l’articolo 97 sulle Offerte anormalmente basse. Per spiegare meglio questa disposizione normativa dobbiamo fare riferimento anche al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 5 ottobre 2016 che ha dato le indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, soprattutto per quanto concerne la lett. b). Sono stati segnalati anche casi di ricorso non corretto alla possibilità offerta dal comma 8 del medesimo articolo, ovvero l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, quando vi siano almeno dieci offerte valide. Con il Comunicato l’ANAC ha inteso fornire i seguenti chiarimenti. Il Codice, all’art. 97, comma 2, prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno» tra i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e). Questi criteri esplicati nell’articolo 97 prevedono i seguenti cinque metodi di calcolo: a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale
a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento; d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. Per quanto concerne le modalità di calcolo per i singoli criteri esposti l’ANAC rileva quanto segue.
CALCOLO DI CUI ALLA LETTERA A) Il metodo di cui alla predetta lettera a) riproduce quello previsto dall’art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006, tuttavia l’abrogazione dell’art. 121, comma 1, d.pr. 207/2010, senza che il relativo contenuto sia stato trasposto nel nuovo Codice, potrebbe determinare incertezze interpretative. Tale diposizione, infatti, stabiliva, che le offerte di uguale valore dovevano essere prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico, qualora nell’effettuare il calcolo del 10 per cento delle offerte da accantonare fossero presenti più offerte di eguale valore, le stesse dovevano essere accantonate al fine del successivo calcolo della soglia. Poiché è presumibile che diverse stazioni appaltanti continuino ad applicare tale “regola” per prassi amministrativa, appare importante ribadire che l’art. 121 citato è stato abrogato e che non è più possibile applicarlo. La scelta del legislatore si giustifica in base alla considerazione che l’accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica, distinta, come tale dall’effettiva esclusione di concorrenti che superano la soglia di anomalia. Conseguentemente il mancato accantonamento di un’offerta identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara. PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2017
CALCOLO DI CUI ALLA LETTERA B) Il metodo di cui alla predetta lettera b), suscita diversi problemi applicativi. In primo luogo così come formulata, la disposizione in esame appare priva dell’indicazione della grandezza rispetto alla quale va calcolato il menzionato 10%. Tenendo conto della formulazione degli altri metodi di calcolo e, in particolare, di quelli descritti alle lettere a) ed e), entrambi recanti la dizione «con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso» si ritiene che la lacuna in parola possa essere colmata mediante procedimento analogico, facendo riferimento a quanto disposto nelle lettere a) ed e). In altri termini la norma dovrebbe essere letta come di seguito indicato: «media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, con esclusione del dieci per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso». In secondo luogo, si ricorda che se la prima cifra dopo la virgola è dispari, la media dei ribassi deve essere ridotta percentualmente di un valore pari a tale cifra, mentre non è corretto ridurre tale media di un valore assoluto pari a detta cifra (altrimenti si potrebbe anche correre il rischio di ottenere una soglia di anomalia negativa).
CALCOLO DI CUI ALLE LETTERE C) E D) Con riferimento al calcolo dei criteri di cui alle lettere c) e d) si osserva che la soglia di anomalia calcolata sulla base dei ribassi assoluti o dei ribassi percentuali conduce ai medesimi risultati, per cui possono essere utilizzati indifferentemente i due metodi.
CALCOLO DI CUI ALLA LETTERA E) Con riferimento al criterio di cui alla lettera e) si rileva che la disposizione riproduce il calcolo di cui alla lettera a), a cui aggiunge un ulteriore passaggio, vale a dire la c.d. manipolazione della media degli scarti: una volta accantonate le ali, individuata la media e lo scarto medio delle offerte che superano la predetta media deve essere sorteggiato un coefficiente casuale da 0,6 a 1,4 da moltiplicare allo scarto quadratico medio (il metodo e) coincide con quello a) quando il coefficiente estratto è pari a 1). Poiché soprattutto per i metodi a) ed e) sono necessarie almeno 5 offerte da confrontare per poter calcolare la media e lo scarto medio delle offerte
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(non accantonate) che superano detta media, in assenza di una previsione normativa analoga a quella contenuta nell’art. 86, comma 4, del d.lgs. 163/2006, è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. La facoltà di avvalersi dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, è prevista esclusivamente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. In tal caso nella documentazione di gara è opportuno indicare che non si procede all’esclusione automatica, an-
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corché sia previsto nel bando, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 97, comma 6, «La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa», anche se ciò non è espressamente previsto nella documentazione di gara. Infine, è opportuno prevedere, sempre nella documentazione di gara, che i calcoli per determinare la soglia di anomalia siano svolti fino a una determinata cifra decimale (per esempio terza o quarta) da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. (CS)
Linee guida per la classificazione sismica CONSENTONO DI ATTRIBUIRE AD UN EDIFICIO UNA SPECIFICA CLASSE DI RISCHIO SISMICO Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono state emanate le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” funzionali alla operatività della detrazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 2, lettera c), per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici. Le Linee Guida affrontano, il tema della classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni esistenti coniugando: il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (mediante i livelli di sicurezza previsti dalla Vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni); la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali (in base a robuste stime convenzionali basate anche sui dati della Ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009). Il Rischio Sismico: è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un’interazione di fattori: Rischio = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione, dove la pericolosità è la probabilità che si verifichi un sisma; la vulnerabilità è la valutazione delle conseguenze del sisma; e l’esposizione: valutazione socio/economica delle conseguenze. Queste linee Guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro che tenga
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conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici, la classe A+, la classe G (più rischio). Le Linee Guida forniscono indirizzi di massima sulla progettazione e associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo. Sono previsti due metodi per la determinazione della Classe di Rischio Sismico al fine di accedere ai bonus fiscali. Il metodo convenzionale: applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio. Il metodo semplificato: basato su classificazione macrosismica dell’edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della Classe di Rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio. Per quanto riguarda il metodo convenzionale, la classe di Rischio si individua mettendo in relazione due parametri e privilegiando nel confronto la classe più bassa (più rischio). Invece, i due parametri sono: Parametro Economico: Classe PAM (Perdita Annua Media attesa) e il parametro Sicurezza: Classe IS-V (Indice di sicurezza). (CS)
ANAC: richiesta di parere di congruità SI TRATTA DI NUOVA FUNZIONE DI SUPPORTO ALLE STAZIONI APPALTANTI Con Comunicato del 15 febbraio 2017 l’ANAC ha specificato i presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo, ai sensi dell’art. 163 del d.l.gs. n. 50/2016.
PREMESSA L’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” prevede, al comma 9, con riferimento agli appalti pubblici di forniture e servizi che ove “….. non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”. Si tratta di nuova funzione di supporto alle stazioni appaltanti che si è aggiunta a quella concernente l’elaborazione di prezzi di riferimento di cui l’art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In seguito all’entrata in vigore della richiamata disposizione, l’ANAC ha già ricevuto numerose istanze per l’emissione di pareri in ordine alla congruità di prezzi pattuiti dalle stazioni appaltanti per acquisti in situazioni di urgenza. PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2017
Tuttavia, in alcuni casi, le richieste sono risultate del tutto prive dei necessari presupposti di ammissibilità, ovvero carenti di documentazione, con conseguente aggravio di istruttoria per l’ANAC. Pertanto, al fine di razionalizzare l’attività degli uffici competenti e di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge per la sua emissione, si ritiene opportuno fornire indicazioni, in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed alle relative modalità di presentazione.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITÀ Ai fini del rilascio del parere di congruità l’ANAC, svolge una verifica formale della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 163, accertando, preliminarmente, che sia stata effettivamente posta in essere una procedura di somma urgenza. Le stazioni appaltanti, infatti, richiedono il parere di cui all’art. 163 solo nei casi in cui hanno dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito alcun indugio. Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dal comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili. Si tratta di: a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Conseguentemente, l’istanza di parere di congrui-
tà dei prezzi deve contenere a pena di inammissibilità: 1) il riferimento alla procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi o forniture; 2) l’indicazione dei motivi o delle cause che hanno determinato lo stato di urgenza a cui la stazione appaltante ha dovuto far fronte senza indugio; 3) l’attestazione della inesistenza per i servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto, al riguardo, le necessarie verifiche.
ULTERIORI ELEMENTI A CORREDO DELLA ISTANZA La richiesta di parere deve, inoltre, contenere tutte le informazioni e gli elementi essenziali relativi all’acquisto effettuato che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo. L’Autorità informa le amministrazioni qualora la comunicazione risulti incompleta. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 163, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.
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VIGILANZA SUCCESSIVA SULLA LEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE Il controllo sulla effettiva sussistenza della ragioni di urgenza rappresentate nei documenti relativi agli acquisti effettuati, potrà essere svolta successivamente dall’ANAC nell’ambito dell’esercizio dell’attività di vigilanza. Infatti, l’art. 163 comma 10 prevede che “Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative”. Pertanto, le amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d’urgenza di cui all’art. 163 citato, per l’acquisizione sia di lavori che di servizi e forniture, anche qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità, trasmettono all’ANAC la relativa documentazione, entro il termine che sarà indicato nel nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici. (CS)
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Influenza aviaria Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Dispositivo dirigenziale recante modifica e integrazione al Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017. Modelli di certificati veterinari La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati ungulati e carni fresche. Blue Tongue Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 6478 del 10 marzo 2017 recante: “Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale”. Errata corrige. Certificazione controlli Trichinella Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare a parziale rettifica ed Integrazione alla nota DGISAN-MDS_P-0044649 del 22/11/2016: certificazione inerenti i controlli per la presenza di Trichinella nelle carni - export Paesi Terzi. Esportazione carni fresche bovine verso HongKong Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente l’esportazione carni fresche bovine
e suine verso Hong-Kong. Certificato veterinario TRACES. Esportazione bovini Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente i certificati veterinari per l’esportazione di bovini verso la Bosnia Erzegovina.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Varietà Ortive Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. Piante Ortive Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione di denominazione di una varietà iscritta al registro nazionale dei portainnesti di piante ortive. Varietà di mais e cereali Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di mais e di cereali a paglia al relativo registro nazionale. Commercio sementi La Commissione ha pubblicato la decisione che dispensa determinati Stati membri dall’obbligo di applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/ CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione, rispettivamente, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra, e che abroga la decisione 2010/680/UE. Varietà triticale iscritte nel registro Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione di denominazione di varietà di triticale iscritte al registro nazionale.
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COMMERCIO Alimenti e materiali a contatto esportazione Giappone Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’aggiornamento della lista dei laboratori privati che eseguono analisi su alimenti e materiali a contatto con gli alimenti destinati all’esportazione verso il Giappone. Stabilimenti italiani esportare carne suina in Colombia Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente gli stabilimenti italiani interessati ad esportare prodotti a base di carne suina e prodotti a base di latte verso la Colombia.
CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Sanzioni materiali a contatto E’ stata pubblicata la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
ETICHETTATURA Sanzioni violazione reg. 1924/2006 E’ stata pubblicata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 7 marzo 2017). Cipolla bianca di Margherita Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cipolla bianca di Margherita». Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)]. Jamon de Huelva DOP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Huelva (DOP)]. Pistacchio verde di Bronte Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente la Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 21/2010 del 12 gennaio 2010.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui La Commissione ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di sulfoxaflor in o su determinati prodotti. Zootecnia Immissione sul mercato mangimi E’ stata pubblicata la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.
OOO DATI DI MERCATO 10a SETTIMANA (DAL 6 AL 12 MARZO) E 11a SETTIMANA (DAL 13 AL 19 MARZO) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.
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oOo
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 10, dal 6 al 12 marzo 2017 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 56 notifiche, di cui 16 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta è stata avviata dall’Italia o ha interessato merce prodotta in Italia. L’Olanda ha avviato un’allerta su presenza oltre i limiti di aflatossine in burro d’arachidi proveniente dal Senegal, distribuito anche in Italia.
Dati relativi alla settimana n. 11, dal 13 al 19 marzo 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 60 notifiche, di cui 22 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due allerte avviate dall’Italia, entrambe nel comparto ittico e su merce di provenienza estera: - mitili, lavorati in Francia e provenienti dall’Irlanda, contaminati da norovirus; - blu marlin, proveniente dalla Spagna, contaminato oltre i limiti da mercurio. La Polonia ha invece avviato un’allerta su materiali a contatto (cucchiaio prendi pasta) prodotti in Italia per migrazione di ammine aromatiche primarie.
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Nuove procedure di revisione dei veicoli INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE
Su Apinforma n. 4/2017, pp. 51 e 52 è stata data notizia delle nuove procedure introdotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la revisione dei veicoli commerciali e degli autobus con nota del 27 febbraio 2017. Le nuove disposizioni, che sarebbero dovute entrare in vigore il 4 aprile 2017, avrebbero determinato gravosi oneri, diretti e indiretti, a carico delle imprese di trasporto, principalmente per effetto dell’inserimento di verifiche tecniche preliminari da parte di autofficine abilitate a svolgere attività di manutenzione dei veicoli, con l’obbligo, a loro volta, di rilasciare autocertificazioni di avvenuta verifica, aventi, per di più, rilevanza penale. Per questi motivi con due lettere, di pari data del 24 marzo 2017 a firma del Vicepresidente Bernardino Ceccarelli, l’Associazione è intervenuta verso le proprie Associazioni nazionali di riferimento e verso l’Amministrazione regionale, affinché intervengano per una radicale revisione delle anzidette procedure. Precedentemente, in occasione della manifestazione nazionale del 18 marzo 2017 delle imprese di autotrasporto sulle rivendicazioni della categoria verso il Governo è stato consegnato al Commissario del Governo nel Friuli-Venezia Giulia e agli organi di formazione un documento a firma
delle Associazioni regionali di categoria aderenti all’Unatras, fra cui la scrivente, recante, fra le altre istanze, anche quella in questione. Successivamente, in esito a un incontro fra tutte le Associazioni di categoria del Friuli-Venezia Giulia e l’Amministrazione regionale si è concordato che questa - avente alcune competenze in materia di motorizzazione civile in ambito locale - avrebbe inviato una lettera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale avrebbe fatto proprie le tesi di una riscrittura delle nuove procedure di revisione dei veicoli conforme alle indicazioni dalle Associazioni regionali di categoria e avrebbe richiesto una proroga dell’entrata in vigore della circolare ministeriale, in modo da consentire in sede nazionale un confronto sull’argomento fra le Confederazioni nazionali dei vettori, già allertate, e il Ministero. A tal fine le Associazioni di categoria regionali hanno inviato il 3 aprile 2017 un appunto agli uffici competenti dell’Amministrazione regionale. Un primo riscontro delle anzidette iniziative si è avuto il 31 marzo 2017 con la nota del Ministero del 31 marzo 2017, la quale proroga al 3 maggio 2017 l’entrata in vigore delle nuove procedure di revisione dei veicoli, solo formalmente motivata da ragioni tecniche. Degli sviluppi dell’intera situazione verrà data, tempo per tempo notizia. Frattanto, per opportuna conoscenza e documentazione, si riportano di seguito i testi di entrambe le lettere, mentre il testo del documento può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
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APPUNTO PER IL DIRETTORE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, MAGDA ULIANA NUOVE PROCEDURE OPERATIVE PER LA REVISIONE DI VEICOLI INDUSTRIALI E AUTOBUS INTRODOTTE D ALLA CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL 27 FEBBRAIO 2017 In esito all’incontro del 30 marzo u.s. sull’argomento in epigrafe, svoltosi nella sede della Motorizzazione civile di Udine, si riassumono le osservazioni formulate nell’occasione dalle scriventi Associazioni in ordine ai punti salienti della circolare ministeriale in epigrafe. 1. Controlli effettuabili solo da officine abilitate e dichiarazioni sostitutive di certificazione Le nuove procedure prevedono l’effettuazione di controlli “propedeutici” che possono essere svolti solo da autofficine abilitate, prevedendo lo smontaggio di parti del veicolo non eseguibile in sede di revisione da parte di operatori delle Motorizzazioni civili. Prevedono, altresì: a) che le stesse autofficine rilascino una dichiarazione sostitutiva di certificazione, avente rilievo penale, con cui si attesta di aver sottoposto a corretta manutenzione il veicolo con riferimento all’allegato 3 della circolare e di aver ripristinato le anomalie eventualmente riscontrate durante la seduta di revisione, b) che il titolare dell’impresa proprietaria o utilizzatrice del veicolo attesti mediante dichiarazione sostituiva di certificazione la propria iscrizione al R.E.N. (persone o cose), all’Albo autotrasportatori o il possesso di una licenza di trasporto di persone o cose in conto proprio. Questa disposizione comporterà rilevanti oneri per le imprese di autotrasporto cose (e passeggeri), in quanto introduce di fatto una operazione di revisione in più con rilevanti costi diretti per il suo svolgimento presso le officine abilitate e costi indiretti per il maggior fermo del veicolo (uno o due giorni) e per l’aggravata gestione del traffico e del parco veicolare. Non tutte le autofficine sono, inoltre, iscritte nelle tre categorie di “meccatronica”, “carrozzeria”, “gommista”. In tal caso potrà essere necessario rivolgersi a più di un’autofficina con aggiuntivo aggravio di costi.
La richiesta della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lett. a) incontrerà, inoltre, la riluttanza di diverse autofficine a rilasciarla, per le implicazioni penali che comporta, mentre il suo rilascio da parte delle autofficine disposte a farlo, determinerà inevitabilmente un aggravio di costo per le imprese vettoriali e in conto proprio. Peraltro, a tutela della sicurezza della circolazione, l’art. 79, ai commi 1 e 2 del codice della strada già impone a chiunque circoli su strada e, quindi, anche alle imprese il mantenimento “in condizioni di massima efficienza” dei veicoli e tale da garantire la sicurezza e contenere rumorosità e inquinamento nei limiti posti dal regolamento di esecuzione dello stesso codice. Tale prescrizione non ingloba, forse, le finalità che si intendono perseguire con la su accennata certificazione? Quanto alla lett. b) non si vede perché il legale rappresentante dell’impresa di trasporto debba certificare una serie di dati che sono già in possesso della Direzione generale della Motorizzazione civile e che sono immediatamente verificabili per via telematica dall’operatore dell’ufficio periferico della Motorizzazione in sede di revisione. La previsione costituisce un’aperta violazione del principio per il quale un’amministrazione pubblica non deve chiedere documentazioni di cui essa stessa è già in possesso. Fermo restando quanto sopra evidenziato - e senza che quanto segue implichi, neppure implicitamente, un’accettazione delle nuove procedure - si osserva anche che: - la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’impresa non comprende i veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 6,0 t non soggetti alla disciplina della legge 6 giugno 1974, n. 298; - la stessa dichiarazione non include i veicoli a uso speciale non rientranti nelle tre fattispecie considerate. 2. Nastro operativo La circolare ministeriale prevede un incremento medio di circa il 25% dei tempi minimi dell’espletamento del nastro operativo nelle sedute di revisione. L’incremento potrà essere ridotto “qualora il funzionario tecnico sia affiancato da un assistente.” Tuttavia, anche in questo caso più favorevole si avrà un incremento di costi a carico delle imprese. 3. Richieste all’Amministrazione regionale Avendo presente i limiti delle competenze della
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Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di motorizzazione civile e tenuto anche conto della necessità di avere disposizioni procedurali uniformi su tutto il territorio nazionale, ciò che in prima battuta si chiede è una proroga di alcuni mesi dell’entrata in vigore della circolare in esame, così di dar modo alle Associazioni nazionali di categoria di concordare con il Ministero una riformulazione della circolare stessa, in maniera tale di azzerare o limitare le conseguenze gli effetti sul terreno dei
costi e di altri oneri organizzativi e gestionali per le imprese.
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3 aprile 2017 Confapi FVG Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia Confindustria Friuli Venezia Giulia Fai Conftrasporto del Friuli Venezia Giulia Fita Cna del Friuli Venezia Giulia
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL FEBBRAIO 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 4/2017, p. 56, per segnalare che il 20 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di febbraio 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel febbraio 2017 (pari a 1399,85 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,147 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);
- 0,933 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Francia. Autotrasporto: attestazione di distacco ESIBIZIONE DEL FORMULARIO A1 PER LAVORATORI IN TRASFERTA O DISTACCO DAL 1° APRILE 2017 PREMESSA Si segnala che, a decorrere dal 1° aprile 2017, i lavoratori esteri (salariati o meno) che esercitano in Francia un’attività, ma che siano assoggettati alla normativa in materia di sicurezza sociale di un altro Stato, dovranno mettere a disposizione degli agenti di controllo il modello A1, rilasciato dall’ente competente del medesimo Stato (ad es. l’Italia). In via generale, la materia è stata esaminata con circolare prot. 89/FT, del 31 marzo 2017 e su Apinforma n. 5/2017, “Sezione lavoro”. Qui ci si sofferma, invece, sugli aspetti che più strettamente attengono al personale viaggiante estero nei trasporti internazionali (di destino) e di cabotaggio in Francia, che la legislazione francese considera distaccati in via transitoria. Costoro, pertanto, dovranno portare a bordo del veicolo il formulario A1 che, per quanto riguarda l’Italia, è rilasciato dall’INPS. Dall’obbligo restano esclusi i trasporti semplicemente in transito sul territorio francese.
L’OBBLIGO DI DOTAZIONE ED ESIBIZIONE DEL FORMULARIO A1 PER I TRASPORTI SU STRADA IN FRANCIA L’obbligo di dotarsi del formulario A1 è previsto in Francia dall’art. 27 della legge 23 dicembre 2016, n. 1827, il quale ha introdotto l’art. 114-15-1 nel codice di sicurezza sociale. Il testo in lingua di quest’ultimo è il seguente: “Art. L. 114-15-1.-Les travailleurs salariés ou non-salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d’un Etat autre que la France ou, à défaut, leur employeur ou son représentant en France doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, à l’article L. 243-7 du présent code et à
l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, sur le lieu d’exécution du travail et chez la personne mentionnée à l’article L. 8222-1 du code du travail, le formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.” “Le défaut de production de ce document, lors du contrôle, par le travailleur, l’employeur ou son représentant en France ou la personne mentionnée au même article L. 8222-1 entraîne l’application d’une pénalité.” “La pénalité mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixée pour chaque travailleur concerné à hauteur du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de la pénalité concernant un précédent manquement.” “La pénalité est due par la personne mentionnée audit article L. 8222-1.” “La pénalité n’est pas applicable en cas de production, lors du contrôle, d’un justificatif attestant du dépôt de la demande d’obtention du formulaire mentionné au premier alinéa du présent article, suivie de la production, dans un délai de deux mois à compter du contrôle, du formulaire délivré à la suite de cette demande.” “La pénalité est recouvrée par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations ou contributions.” “II.-Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.” Per comodità di consultazione se ne riporta anche una traduzione in italiano priva, però, di valore ufficiale: “Art. L. 114-15-1. I lavoratori salariati o non salariati che svolgono un’attività in Francia rilevante ai fini della legislazione in materia di sicurezza sociale di uno Stato diverso dalla Francia o, in assenza, il loro datore di lavoro o suoi rappresentanti in Francia devono tenere a disposizione degli agenti di controllo di cui all’art. L. 8271-1-2 del codice del lavoro, all’art. L. 243-7 del presente
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codice e all’art. L. 724-7 del codice dell’agricoltura e della pesca marittima, sul posto di lavoro e presso la figura di cui all’art. L. 8222-1 del codice del lavoro, il formulario in merito alla legislazione della sicurezza sociale applicabile, previsto dai regolamenti europei e dalle vigenti convenzioni internazionali che armonizzano i sistemi di sicurezza sociale.” “La mancata esibizione di questo documento da parte del lavoratore, del datore di lavoro o di un suo rappresentante in Francia o della figura di cui al medesimo art. L. 8222-1 in sede di controllo comporta l’applicazione di una sanzione [pecuniaria, n.d.t.].” “La sanzione [pecuniaria, n.d.t.] di cui al secondo alinea del presente articolo si applica a ciascun lavoratore coinvolto, in quota del vigente plafond mensile di sicurezza sociale. L’importo è raddoppiato in caso di reiterazione della violazione contestata nei due anni dalla notificazione della sanzione [pecuniaria, n.d.t.] riguardante una precedente violazione.” “La sanzione [pecuniaria, n.d.t.] è dovuta dalla persona di cui all’art. L. 8222-1.” “La sanzione [pecuniaria, n.d.t.] non si applica in caso di produzione, in sede di controllo, di un documento giustificativo che attesti la presentazione della domanda per l’ottenimento del formulario di cui al primo alinea del presente articolo, seguita dalla presentazione, entro due mesi dall’esecuzione del controllo, del formulario rilasciato a seguito della presentazione di detta domanda.” “La sanzione [pecuniaria, n.d.t.] è riscossa dall’ente incaricato al recupero dei contributi obbligatori o dei contributi per la sicurezza sociale, secondo le norme e con le garanzie e le sanzioni applicabili per il recupero di detti contributi obbligatori o contributi [per la sicurezza sociale, n.d.t.].” “II. – Il presente articolo entra in vigore il 1° aprile 2017.” La mancata produzione del modello A1 comporta, dunque, una sanzione pecuniaria. Su questo aspetto va precisato che nel commento alla norma pubblicato sul sito istituzionale del Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS, l’ente governativo con il compito di contribuire all’applicazione dei sistemi di sicurezza sociale, v. il link http://www.cleiss. fr/actu/2017/1702-detachement-a1.html) si legge che la sanzione grava sulla figura del “donneur d’ordres établi en France”, quindi sul committente stabilito in Francia, completando in questo modo ”l’obligation de vigilance du donneur d’ordres”. Questa interpretazione trova riscontro an-
che nel dettato della norma. Quest’ultima, infatti, stabilisce che “La pénalité est due par la personne mentionnée audit article L. 8222-1” del codice del lavoro francese, intitolato, appunto, Obligations et solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage. Quanto all’importo della sanzione, siti specializzati francesi indicano l’ammontare in 3.269 euro per lavoratore coinvolto, con raddoppio in caso di recidiva nel biennio dalla notifica di una precedente infrazione dello stesso tipo. Peraltro, la sanzione non si applica immediatamente, qualora venga esibita la domanda di rilascio del formulario A1, a condizione che a questa segua la produzione del formulario A1 entro i due mesi successivi al controllo. Per cui, è possibile inviare il conducente in Francia anche in attesa del rilascio del modello A1, purché sul veicolo vi sia la prova della presentazione all’INPS della relativa richiesta. Su questo argomento il Ministero dello sviluppo, dell’energia e del mare francese ha pubblicato delle FAQ aggiornate che sono reperibili anche sulla seguente pagina web e “ufficialmente” disponibili anche in lingua italiana: http://www.developpement-durable.gouv.fr/ formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier. Sempre allo stesso indirizzo web è disponibile la tabella con gli importi, aggiornati al 1° gennaio 2017, della paga oraria dei conducenti dei veicoli industriali (9,76 euro).
LE FAQ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO, DELL’ENERGIA E DEL MARE FRANCESE Le FAQ del Ministero dello sviluppo, dell’energia e del mare francese aggiornate, disponibili anche in lingua italiana, presentano alcuni utili chiarimenti forniti su alcuni temi, quali: - l’assoggettamento agli obblighi previsti dalla normativa francese, anche dei trasporti internazionali con andata o ritorno a vuoto; - la redazione on line dell’attestato di distacco, obbligatoria dal 1° gennaio 2017, attraverso il servizio telematico SIPSI (www.sipsi.travail. gouv.fr) che, peraltro, in questi giorni presenta problemi di funzionamento; - l’obbligo di consegnare la versione cartacea dell’attestato al conducente distaccato, per essere esibito agli agenti in occasione di un controllo su strada; dal 1° gennaio 2017 il rappresentante dell’impresa in Francia non è più tenuto a conservarne copia;
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- l’obbligo di traduzione dell’attestato in lingua francese, fermo restando che non è richiesta una traduzione giurata; - l’indicazione, nell’attestato, del contratto collettivo francese di trasporto su strada di merci o passeggeri; - l’obbligo di corrispondere al conducente il salario minimo previsto dalla norma francese o, se più elevato, del salario convenzionale applicabile al contratto di lavoro dell’autista; - le componenti che concorrono al calcolo del salario minimo con la specificazione che, in caso di indennità forfettaria globale, il datore di lavoro dichiara sotto la sua responsabilità, la quota che pensa di destinare all’indennizzo delle spese di alloggio, vitto e, se del caso, viaggio (che restano escluse dal calcolo del salario minimo); vengono altresì riportate, a titolo informativo, le tariffe di rimborso spese applicabili agli autisti per i pasti e i pernottamenti, previste dal CCNL francese di settore; - l’ipotesi del doppio equipaggio, rispetto al quale viene chiarito che il tempo non trascorso alla guida durante la marcia del veicolo, è considerato integralmente come tempo di lavoro effettivo; - il rappresentante in Francia, che deve essere un soggetto (persona fisica o società) con sede in quello Stato; - le sanzioni legate all’inosservanza della normativa francese sul distacco, nei confronti del datore di lavoro e del committente. A quest’ultimo riguardo si rammenta che il datore di lavoro viene sanzionato in caso di: - mancanza a bordo del mezzo dell’attestato di distacco (750 euro nel massimo) e del contrat-
to di lavoro del dipendente (450 euro nel massimo); - violazione degli obblighi relativi all’attestazione del distacco e della designazione del rappresentante in Francia (importo massimo 2.000 euro a dipendente); - mancato versamento del salario minimo; in questo caso è prevista o una sanzione penale (mancato pagamento del salario minimo legale o della retribuzione minima legale - importo massimo 1.500 euro), o una sanzione amministrativa (mancato pagamento del salario minimo legale o convenzionale - importo massimo di 2.000 euro); sempre per questa fattispecie, possono essere adottate le seguenti misure: sospensione della prestazione del servizio transnazionale fino ad un mese, o sanzione penale in caso di dissimulazione di ore supplementari in busta paga (importo di 45.000 euro e 3 anni di carcere). Interessanti, infine, appaiono anche le precisazioni sulla responsabilità del destinatario del trasporto in terra francese, quando né il committente né il trasportatore abbiano sede in Francia; in questo caso, il destinatario può essere allertato dal servizio di controllo affinché ingiunga al datore di lavoro a regolarizzare le infrazioni accertate (ad es., per mancato pagamento del salario minimo), a pena della sua responsabilità in solido. Ci si riserva di ritornare sull’argomento in presenza di novità di rilievo. Frattanto, la documentazione citata può essere richiesta all’ufficio trasporti o all’ufficio relazioni industriali dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali aprile 2017 I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI APRILE 2017
LUNEDÌ 10 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica dello spesometro riferito alle operazioni effettuate nel 2016 da parte dei soggetti mensili. INPS - CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO Scade il termine per il versamento da parte dei datori di lavoro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali, on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.
SABATO 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di marzo. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. ASSISTENZA FISCALE - RICEZIONE TELEMATICA 730-4 - Scade il termine per effettuare la trasmissione della comunicazione per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO per la ricezione telematica dei modelli 730-4 e che non hanno trasmesso il quadro CT della certificazione unica o lo hanno trasmesso per la prima volta successivamente al 12 marzo 2017.
DOMENICA 16 (POSTICIPA A MARTEDÌ 18) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di marzo.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 32,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva annuale relativa al 2016 con la maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2017 utilizzando il codice tributo 6099. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale
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regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale.
PREVINDAPI - Scade il termine per il versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti relativi al primo trimestre 2017 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti.
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2016
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di marzo. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che il decreto Milleproroghe ha ripristinato l’obbligo di trasmissione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti.
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenute ai dipendenti sulle retribuzioni erogate nel mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2017 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti con il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
GIOVEDÌ 20 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - TRIMESTRALI - Scade il termine per la trasmissione telematica dello spesometro riferito alle operazioni effettuate nel 2016 da parte dei soggetti trimestrali.
MARTEDÌ 25 (POSTICIPA A MERCOLEDÌ 26)
IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al primo trimestre 2017. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che il decreto Milleproroghe ha ripristinato l’obbligo di trasmissione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti.
DOMENICA 30 DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese del mese precedente. AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine ex art. 16 AA.EE.CC. per l’invio all’agente, da parte della ditta mandante, del riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell’ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell’anno precedente.
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LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
samento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 marzo 2017.
DOMENICA 30 (POSTICIPA A MARTEDÌ 2)
RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica della richiesta di rimborso/compensazione dell’Iva a credito relativa al primo trimestre 2017. (PZ - FT)
CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione d’immobili con decorrenza 1° aprile 2017 e ver-
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