Apinforma n. 6/2015

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 6 31 marzo 2015

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LA RIFORMA REGIONALE DEL CREDITO AGEVOLATO

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 6 31 marzo 2015

Sommario L’estensione del reverse charge

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

6

La “Patent Box”

10

Fabbricati del gruppo catastale D

12

Rimborso accise I trimestre 2015

13

Tax planning aggressivo

14

La riforma regionale del credito agevolato

17

Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2015

30

Unigec Unimatica Confapi

31

Confapi Aniem settore laterizi

32

Nomina dell’Energy manager

34

UNI

35

Chimica

36

Autorità: white list e disciplina delle verifiche antimafia

38

La sospensione e ripresa nei lavori pubblici

40


servizio

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EXPORT MARKETING

Business News

42

Vietnam

44

Due importanti novità per esportare in Ghana

47

Legislazione alimentare

51

Autotrasporto. Locazione e comodato di veicoli

54

Autotrasporto. Licenza comunitaria

60

Trasporto su strada di merci pericolose

61

Revisione veicoli industriali

63

Autotrasporto. Nuove disposizioni sul cronotachigrafo

65

Intestazione temporanea veicoli

67

Canone di locazione immobili urbani

68

ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

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L’estensione del reverse charge L’AGENZIA DEFINISCE L’APPLICAZIONE ALLE NUOVE PRESTAZIONI PREMESSA Dopo quasi tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole che hanno esteso l’applicazione del reverse charge a nuovi settori, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, ha fornito i primi importanti chiarimenti. La legge di Stabilità 2015, integrando l’art. 17 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Lo stesso regime di versamento dell’Iva è stato esteso al settore energetico, alle cessioni di pellet e alle cessioni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.

LE PRESTAZIONI RELATIVE AL SETTORE EDILE Oltre alle prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile disciplinate dalla lettera a), sesto comma, dell’art. 17, del DPR 633/72, l’art. 1 comma 629 della legge di Stabilità 2015, ha inserito la nuova lettera a-ter), la quale ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle seguenti prestazioni relative ad edifici: servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento. Con riferimento alle prestazioni previste dalla lettera a), giova ricordare che vi rientrano esclusivamente i subappalti di imprese del comparto edilizio che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, subappaltatori di interventi di natura edilizia. Sono invece esclusi i servizi resi, in forza di un contratto di appalto, direttamente al committente. I servizi di cui alla lettera a-ter) sono oggettivamente contigui e complementari rispetto a quelli di cui alla lettera a), ma nel contempo se ne differenziano sotto diversi aspetti. Nelle nuove ipotesi di applicazione dell’inversione contabile si pre-

scinde dalla tipologia contrattuale posta in essere, rilevando esclusivamente la soggettività passiva Iva in capo al committente e il collegamento della prestazione ad un edificio. E’ irrilevante conseguentemente che il prestatore operi nel settore edile o che svolga un’attività compresa nella sezione F della tabella Ateco, ciò che rileva è esclusivamente il tipo di prestazione posta in essere. L’inversione contabile si applica inoltre nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Sono viceversa escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, dove la posa in opera assume una funzione accessoria.

IL RIFERIMENTO AI CODICI ATECO Sicuramente il chiarimento più significativo contenuto nella circolare 14 riguarda il fatto che per l’individuazione dei servizi da assoggettare al reverse charge, si debba fare riferimento ai codici Ateco. Il documento di prassi, infatti, sottolinea che a prescindere dalla tipologia di contratto e di committenza ciò che conta, per i servizi di cui alla lettera a-ter), è la loro attinenza con i codici Ateco 2007 di classificazione del servizio. Ciò a prescindere dalla circostanza che le parti operino nel settore edile o che esercitino una attività inserita nella sezione F della tabella Ateco. L’applicazione dell’inversione contabile opera inoltre a prescindere dal fatto che le prestazioni siano rese da subappaltatori nei confronti di imprese o nei confronti di un contraente generale e senza considerare il rapporto contrattuale e la tipologia di attività esercitata.

I SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI Tutti i servizi di pulizia eseguiti negli edifici sono soggetti all’inversione contabile. Sono inclusi anche i servizi di pulizie a professionisti. La circolare in argomento chiarisce che per quanto riguarda le pulizie degli edifici, si può fare riferimento ai codici: - 81.21.00 pulizia generale non specializzata di edifici; - 81.22.02 altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

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Con riferimento a quest’ultimo codice, si devono comunque escludere i macchinari e gli impianti, in quanto il meccanismo opera esclusivamente con riferimento agli edifici di imprese, società o professionisti. Da questi servizi devono essere escluse le attività di disinfestazione.

SERVIZI DI DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI Allo stesso modo anche per l’individuazione delle attività di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici si dovrà fare riferimento ai codici Ateco. A questo proposito il documento di prassi individua i seguenti codici attività: - 43.11.00 demolizione; - 42.21.01 installazione impianti elettrici (inclusa manutenzione e riparazione); - 43.21.02 installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); - 43.22.01 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, (inclusa manutenzione e riparazione); - 43.22.02 installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione); - 43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusa manutenzione e riparazione); - 43.29.01 installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; - 43.29.02 lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; - 43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione n.c.a., (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici). Come si può osservare i codici includono anche i servizi di manutenzione e la riparazione, che conseguentemente andranno assoggettati al reverse charge.

COMPLETAMENTO DI EDIFICI Per il completamento in generale si farà riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. In particolare si dovranno considerare i seguenti ulteriori codici: - 43.31.00 intonacatura e stuccatura; - 43.32.01 posa in opera di casseformi, forzieri, porte blindate; - 43.32.02 posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (in questo codice vanno esclusi gli arredi in quanto non legati al completamento di un edificio); - 43.33.00 rivestimento di pavimenti e di muri; - 43.34.00 tinteggiatura e posa in opera di vetri;

- 43.39.01 attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici); - 43.39.09 altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”. Il documento di prassi precisa che sulla base dell’elencazione di cui sopra rientra nell’ambito di applicazione dell’inversione contabile anche il rifacimento di una facciata. Vanno viceversa escluse le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere.

CONTRATTI UNITARI Alla presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, in parte soggette al regime del reverse charge e in parte soggette all’applicazione dell’Iva con modalità ordinarie, sarà necessario scomporre le operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime dell’inversione contabile. Ciò perché il meccanismo costituisce una regola prioritaria posta a presidio di pratiche antifrode. La circolare riconosce tuttavia che tale via non sempre risulta di facile applicazione, così, in un’ottica di semplificazione, qualora non sia possibile distinguere le prestazioni sarà possibile applicare l’imposta secondo le regole ordinarie. Conseguentemente la ristrutturazione di un edificio, ad esempio, per il quale risulta difficile scomporre i diversi interventi, non richiederà la scomposizione delle prestazioni o del contratto, ma sarà applicabile l’Iva secondo le modalità ordinarie all’intero contratto.

EDIFICI INTERESSATI La circolare 14 ritiene che il riferimento alla nozione di edificio metta in evidenza che si sia voluto limitare la disposizione in argomento ai soli fabbricati e non alla categoria, ben più ampia, degli immobili. Conseguentemente si dovrà fare riferimento ai fabbricati ad uso abitativo e strumentale, compresi quelli di nuova costruzione nonché parti di essi, come ad esempio il singolo locale di un edificio. Restano invece esclusi i terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., a meno che non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso. Si pensi ad un piscina collocata sui terrazzi o impianti fotovoltaici collocati sui tetti.

SPLIT PAYMENT E INVERSIONE CONTABILE Le operazione interessate al nuovo regime dell’inversione contabile sfuggono al regime dello split payment. In pratica viene confermato che alla

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prestazione da fatturare, in prima battura si verifica se sia applicabile l’inversione contabile e solo in caso di risposta negativa si userà lo split payment. Nelle prestazioni di servizio a enti pubblici che acquisiscono i servizi nell’ambito istituzionale si applica lo split payment. Per le prestazioni di servizio soggette al regime del reverse charge eseguite nei confronti di enti pubblici che utilizzano gli stessi servizi in modo promiscuo, la fattura deve essere ripartita tra la parte utilizzata in ambito istituzionale (dove si applica lo split payment) e la parte utilizzata nell’ambito commerciale (dove si applica l’inversione contabile). In questi casi si dovrà fare riferimento agli accordi tra le parti, al corrispettivo pattuito, alla superficie dei locali o ad altri parametri distintivi.

SETTORE ENERGETICO Il legislatore ha esteso l’applicazione del regime dell’inversione contabile anche al settore energetico. In particolare vengono incluse le cessioni di certificati verdi e bianchi e le prestazioni ad essi relative. Le cessioni di gas e di energia elettrica soggette al regime del reverse charge sono solo quelle realizzate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore e mai nei confronti di un consumatore finale. In questo comparto l’estensione del regime speciale ha carattere temporaneo, nel senso che sarà applicabile fino al 31 dicembre 2018.

REVERSE CHARGE E PALLETS Il regime dell’inversione contabile si applica anche ai bancali in legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Si dovrà quindi fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Ciò a prescindere che siano inutilizzati rispetto alla loro originaria destinazione. In pratica l’inversione contabile si applica a tutte le fasi successive alla prima, anche se i pallets sono nuovi o non sono mai stati utilizzati in precedenza. In pratica solo alla prima cessione da parte del soggetto che li realizza richiederà l’applicazione dell’Iva con le modalità ordinaria, tutti i passaggi successivi saranno in reverse charge.

REVERSE CHARGE E REGIMI SPECIALI Nei confronti di quattro categorie di contribuenti che adottano regimi speciali Iva, è previsto che il reverse charge non si applichi. Per questi soggetti l’Iva continuerà ad essere versata secondo il regime speciale di appartenenza. I contribuenti esclusi sono: - i produttori agricoli in regime di esonero con volume d’affari non superiore a 7.000 euro;

- esercenti attività di intrattenimento che applicano il regime Iva forfetario previsto dall’art. 74 comma 6 del DPR 633/72; - associazioni sportive ed enti senza scopo di lucro che applicano il regime di cui alla legge 398/1991; - i soggetti che effettuano le attività di spettacoli viaggianti con volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro di cui all’art. 74 ter del DPR 633/72.

REGIME FORFETARIO I soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, comma da 54 a 89 della legge di Stabilità 2015, con riferimento alle operazioni attive, non possono applicare il reverse charge. L’Agenzia giustifica tale scelta richiamando i chiarimenti già forniti con la circolare n. 37/2006 per i contribuenti minimi. Qualora questi soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti a liquidare l’imposta secondo tale meccanismo, ma, non potendo esercitare la detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

REGIME IVA PER CASSA Con riferimento ai soggetti che applicano il regime Iva per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. 82/2012 riservato ai contribuenti con un volume d’affari inferiore a 2.000.000 di euro, è stato ribadito che non è applicabile il reverse charge. In questi casi, infatti, il cedente o prestatore non può oggettivamente applicare il differimento dell’esigibilità dell’imposta, perché il soggetto tenuto al versamento è colui che riceve il bene o servizio. Conseguentemente i soggetti che hanno aderito a tale regime dal 1° gennaio 2015, se pongono in essere operazioni rientranti nel reverse charge, limitatamente a queste, non potranno applicare il regime di Iva per cassa. Con riferimento invece alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2014 per le quali da quest’anno si renderebbe applicabile il reverse charge, rimangono soggette al regime Iva per cassa.

UTILIZZO DEL PLAFOND Con riferimento agli esportatori abituali, la circolare chiarisce che qualora la lettera d’intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, si dovrà applicare la disciplina del reverse charge. In questi casi, pertanto, non si utilizzerà il plafond Iva.

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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Ricordando che l’estensione del regime dell’inversione contabile è operativo dal 1° gennaio di quest’anno, molto opportunamente, vista l’incertezza della norma, e conformemente a quanto previsto dalla Statuto del contribuente, viene prevista una clausola di salvaguardia. E’ previsto che sono

fatti salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione della circolare 14. In pratica non saranno applicabili sanzioni per eventuali comportamenti diversi da quelli prescritti dal documento di prassi, adottati dai contribuenti prima del 27 marzo 2015. (PZ)

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La “Patent Box”

LA TASSAZIONE AGEVOLATA DI MARCHI E BREVETTI

PREMESSA La globalizzazione impone al nostro sistema economico la necessità di adottare politiche volte a rendere sempre più efficiente ed attrattivo il nostro paese. In questo contesto la tutela degli assets intangibles, vale a dire dei beni immateriali, assume un ruolo fondamentale per evitare che il loro sfruttamento migri verso paesi a bassa fiscalità. Per questo motivo il legislatore, con la legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), ha adottato specifiche misure per incentivare le imprese a mantenere in Italia marchi e brevetti, incrementando le attività di ricerca e sviluppo a favore dell’economica domestica. Il sistema degli incentivi riguarda la tassazione dei redditi derivanti dalla concessione e dallo sfruttamento dei beni immateriali e viene chiamato “Patent box”.

BENI AGEVOLABILI Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo di diritti immateriali. Rientrano in questo regime: - le opere dell’ingegno; - i brevetti industriali; - i marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti nonché derivanti da processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico che possono beneficiare di una tutela giuridica. Per i marchi è richiesto il sostenimento di costi specifici di ricerca e sviluppo.

REQUISITI SOGGETTIVI L’agevolazione riguarda i titolari di reddito d’impresa residenti nel nostro paese di cui all’art. 73, comma 1 lett. d) del DPR 917/86. Rientrano

nell’incentivazione pertanto le società di capitali, le società di persone, le ditte individuali e le stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in paesi “White list”. Il regime è applicabile anche alle società residenti in paesi con i quali esiste un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali sia attivo lo scambio di informazioni. Il Patent Box è opzionale, nel senso che deve essere scelto dall’impresa, e ha una durata di cinque esercizi.

LA MISURA DELL’AGEVOLAZIONE I redditi derivanti dall’utilizzo dei beni agevolabili, ai fini dell’imposizione diretta, non concorrono a formare il reddito complessivo per il 50% del loro ammontare. Il regime di tassazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo però, e per quello successivo, la percentuale di esclusione è fissata rispettivamente in misura pari al 30% e al 40%. Riepilogando: - 2015 quota reddito detassata 30%; - 2016 quota reddito detassata 40%; - dal 2017 al 2019 quota reddito detassata 50%. La norma richiede che per esercitare l’opzione è necessario svolgere attività di ricerca e sviluppo. Tale attività può essere effettuata anche mediante contratti stipulati con università, enti di ricerca e sviluppo, organismi equiparati, finalizzate alla produzione di marchi, brevetti, o beni immateriali oggetto dell’agevolazione. Si è in questo modo inteso agevolare le attività di ricerca e sviluppo in Italia, per fornire anche un concreto impulso all’innovazione tecnologica e scientifica.

L’AGEVOLAZIONE Si sostanzia in una riduzione da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa. La variazione non riguarda pertanto un componente positivo di reddito bensì una quota del reddito stesso pari alla differenza tra i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei beni intangibili e i costi a questi riferibili. Ai fini del calcolo è necessario: 1. determinare il reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale;

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2. determinare il rapporto tra i costi di R&S sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo del beni immateriale e i costi complessivi sostenuti; 3. moltiplicare il reddito di cui al punto 1 per il rapporto di cui al punto 2 individuando il reddito agevolabile; 4. applicare a tale reddito agevolabile le percentuali agevolative di cui sopra (30%, 40%, 50%). Per accedere all’agevolazione è necessario esercitare un’attività di ricerca e sviluppo finalizzata al mantenimento e sviluppo del bene immateriale. Il numeratore del rapporto di cui al punto 2, può essere incrementato fino ad un massimo del 30% dei costi interamente agevolabili, delle spese sostenute per l’acquisizione dei beni immateriali e dei costi di R&S sostenuti in outsourcing derivanti da rapporti con società del gruppo. Ne consegue che se le spese con riconoscimento parziale sono pari o inferiori al 30% delle spese pienamente riconosciute il beneficio fiscale sarà pieno. Si pensi alla società A che acquista per 100.000 euro un brevetto prodotto da una società dello stesso gruppo. Per lo sviluppo del brevetto la società A sostiene spese per 10.000 euro. Il brevetto viene concesso in licenza a terzi con una royalty del 5%. Il reddito agevolabile è definito in base al rapporto tra i costi di R&S, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene e i costi complessivi relativi a tale bene. In questo caso la società A potrà ottenere una detassazione del 50% del reddito da sfruttamento dell’intangibile. Il reddito agevolabile al 50% sarà pari al rapporto tra le spese ammissibili e le spese totali di 110.000 euro. Tra le spese ammissibili rilevano anche i costi di acquisto del brevetto entro il 30% delle spese di R&S, per cui il rapporto sarà pari a 13.000/110.000 pari a 11,8%.

TRANSAZIONI INFRAGRUPPO DI BENI IMMATERIALI Nel caso in cui i redditi siano realizzati in operazioni infragruppo, in considerazione delle diffi-

coltà di elencare criteri analitici di determinazione del valore normale delle transazioni aventi ad oggetto beni immateriali e le correlate royalties, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto congrue le seguenti condizioni economiche: A - canoni fino al 2% del fatturato potranno essere accettati dall’amministrazione finanziaria quando: 1. la transazione risulta da un contratto scritto anteriore al pagamento del canone; 2. sia sufficientemente documentata l’utilizzazione e quindi l’inerenza del costo; B - canoni tra il 2 e il 5% del fatturato potranno essere considerati congrui oltre alle fattispecie di cui sopra, quando: 1. i dati tecnici giustificano il tasso dichiarato (obsolescenza inferiore all’anno, originalità, importanza risultati ottenuti, ecc.); 2. il tasso dichiarato sia giustificato da dati giuridici del contratto (il diritto di esclusiva, la possibilità di concedere sub-licenze, diritto di sfruttamento delle scoperte, ecc.); 3. sia comprovata l’effettiva utilità conseguita dal licenziatario; C - canoni superiori al 5% del fatturato saranno riconosciuti solo in casi eccezionali derivanti per lo più dall’alto livello tecnologico del settore economico.

LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE La stessa legge di Stabilità ha previsto un regime fiscale di favore anche per quanto concerne la tassazione delle plusvalenze dei beni immateriali. E’ previsto che non concorrono a formare il reddito complessivo le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali (marchi, brevetti e opere dell’ingegno) a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. (PZ)

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Fabbricati del gruppo catastale D APPROVATI I NUOVI COEFFICIENTI IMU E TASI

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2015 sono stati approvati i nuovi coefficienti da utilizzare per la determinazione del valore 2015 dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e contabilizzati distintamente, ai fini dell’IMU e della TASI. I coefficienti sono i seguenti:

per l’anno 2015 = 1,01

per l’anno 2014 = 1,01

per l’anno 2013 = 1,02

per l’anno 2012 = 1,04

per l’anno 2011 = 1,07

per l’anno 2010 = 1,09

per l’anno 2009 = 1,10

per l’anno 2008 = 1,14

per l’anno 2007 = 1,18

per l’anno 2006 = 1,21

per l’anno 2005 = 1,25

per l’anno 2004 = 1,32

per l’anno 2003 = 1,36

per l’anno 2002 = 1,41

per l’anno 2001 = 1,44

per l’anno 2000 = 1,49

per l’anno 1999 = 1,51

per l’anno 1998 = 1,54

per l’anno 1997 = 1,58

per l’anno 1996 = 1,63

per l’anno 1995 = 1,67

per l’anno 1994 = 1,73

per l’anno 1993 = 1,76

per l’anno 1992 = 1,78

per l’anno 1991 = 1,81

per l’anno 1990 = 1,90

per l’anno 1989 = 1,99

per l’anno 1988 = 2,07

per l’anno 1987= 2,25

per l’anno 1986 = 2,42

per l’anno 1985 = 2,59

per l’anno 1984 = 2,76

per l’anno 1983 = 2,94

per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,11

(C)

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Rimborso accise I trimestre 2015 AL VIA LE DOMANDE CON ESCLUSIONE DEGLI EURO O

Con nota prot. 37062/RU del 24 marzo 2015, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel I trimestre 2015 (1° gennaio/31 marzo 2015), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata a partire dal 1° aprile 2015 ed entro il 30 aprile 2015. L’importo rimborsabile tiene conto della diminuzione dell’accise sul gasolio operativa dal 1° gennaio di quest’anno, per effetto della quale la stessa ammonta ora a 617,40 €/1.000 litri di prodotto. Pertanto, la misura del rimborso passa ad € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro) Inoltre, a partire da questo trimestre, scatta la novità dell’esclusione dalla misura dei veicoli euro 0 e inferiori, prevista dalla Legge di Stabilità del 2015 (art. 1, comma 233 della legge 190 del 23 dicembre 2014). A tal fine, la circolare precisa che: - il soggetto che presenta la dichiarazione attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato su veicoli euro 0 o inferiore; - sono classificabili come appartenenti alla categoria euro 0 o inferiore, i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea. Ricordiamo che l’Agenzia delle dogane mette a di-

sposizione sul proprio sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it – sezione dogane/accise, il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono: - trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; - oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta. Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al I trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 dicembre 2016, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate c’è tempo fino al 30 giugno 2017. Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art. 75 D.P.R. 445/2000).

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(C)


Tax planning aggressivo

ATTENZIONE ALLE VIOLAZIONI DELLE REGOLE SUL TRANSFER PRICING a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

LE PRATICHE DI TAX PLANNING AGGRESSIVO IN VIOLAZIONE DELLE REGOLE SUL TRANSFER PRICING L’OCSE ritiene che il Transfer Pricing sia una delle principali aree di rischio della fiscalità internazionale e rientri fra le cosiddette strategie di aggressive tax planning. L’obiettivo di tali strategie elusive è abbattere l’effective tax rate complessivo sugli utili generati worldwide attraverso lo strumento del profit shifting verso Paesi che offrono regimi di tassazione particolarmente favorevoli, spostando perciò redditi imponibili da un società all’altra.

NORMATIVA TRANSFER PRICE: QUANDO SI APPLICA La normativa sul Transfer Price si applica quando si verificano le seguenti condizioni: - autonoma residenza fiscale dei soggetti; - appartenenza dei soggetti alla stessa impresa multinazionale; - scostamento del prezzo praticato da quello di mercato. Quando una società residente stabilisce un corrispettivo – prezzo di trasferimento – di beni ceduti o servizi prestati alle altre società del gruppo multinazionale, a cui essa appartiene, maggiore o minore rispetto al valore normale di mercato di quei beni o servizi, si verifica un aumento o una diminuzione di ricavi o costi, che modificano la base imponibile del reddito. In particolare, per meglio chiarire tale aspetto, se il corrispettivo percepito dal cedente o prestatore

è superiore al valore normale di mercato, si determina per tale eccedenza: - un reddito più elevato nello Stato di residenza di detto cedente o prestatore; - un minor reddito tassabile nello Stato di residenza del cessionario o committente, derivante dalla deduzione di un maggior costo.

LA NORMATIVA SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO È stata introdotta anche in Italia una specifica normativa sui prezzi di trasferimento, che disciplina i rapporti all’ interno dei gruppi internazionali, finalizzata ad evitare che nei rapporti infragruppo si attuino politiche di risparmio fiscale. La norma di riferimento è l’art. 110 del TUIR. Il suddetto articolo stabilisce che, in deroga al principio di valutazione in base ai corrispettivi pattuiti, in caso di operazioni internazionali infragruppo, l’Amministrazione finanziaria può valutare i beni e i servizi in base al valore normale, qualora ne derivi un aumento di reddito imponibile (o anche una sua diminuzione, ma solo in esecuzione degli accordi conclusi con autorità degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali). Si tratta del concetto di valore normale basato sul principio dell’arm’s lenght recepito dal modello Ocse all’art.9, laddove è esplicitamente previsto che “allorché due imprese associate nelle loro relazioni commerciali o finanziarie siano vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute da imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”. Sulla base del differenziale tra il prezzo pattuito e il valore normale, le Amministrazioni finanziarie degli Stati possono effettuare aggiustamenti al valore delle transazioni al fine di incrementare i redditi imponibili delle imprese verificate. Le imprese oggetto di verifica sono soggette anche a sanzioni per dichiarazione infedele. Le suddetta sanzione per infedele dichiarazione è disapplicata a condizione che il contribuente adotti

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una specifica documentazione, “Transfer Pricing documentation”, ovvero il Country file e il Master file (art. 26 D.L. n. 78/2010). Nello specifico: - la società che è controllata da un’altra società, ma non controlla a sua volta società residente all’estero (impresa controllata), predispone un Country file; - la società che non è controllata da altre società e controlla, anche per il tramite di sub-holding, società residenti all’estero, deve predisporre il Master file e presenta il Country file per tutte le società estere. Il Master file e il Country file sono dunque due documenti essenziali per l’intero gruppo multinazionale. A titolo meramente esemplificativo ogni file prevede informazioni particolari, quali: - descrizione generale del gruppo multinazionale - struttura del gruppo - strategie perseguite - operazioni infragruppo - politica dei prezzi di trasferimenti adottata dal gruppo.

I METODI DI VERIFICA DEL PREZZO DI TRASFERIMENTO: IL TNMM I rapporti Ocse individuano due categorie di determinazioni dei prezzi di trasferimento, per verificare che il prezzo pattuito sia in linea con quello di mercato: - metodi tradizionali che si basano sulla comparazione del prezzo o dei margini di utile lordo conseguiti nelle operazioni in verifica e nelle operazioni comparabili. Essi sono i seguenti: comparable uncontrolled price (cup - metodo del confronto del prezzo), resale minus (rm – metodo del prezzo di rivendita) e il cost plus (cp – metodo del costo maggiorato). - metodi basati sul profitto, ove l’oggetto della comparazione è il margine di utile netto ottenuto nelle operazioni in verifica e nelle operazioni comparabili. I metodi reddituali hanno l’obiettivo di quantificare il valore della transazione come risultato di un processo di ripartizione del “valore” creato dall’azienda, che e rappresentato dall’utile, diversamente dai metodi tradizionali che individuano il valore normale della transazione partendo dalla definizione del prezzo. Transactional Net Margin Method – TNMM Fra i metodi basati sul profitto il più utilizzato dall’Amministrazione finanziaria è il Transactio-

nal Net Margin Method – TNMM, attraverso il quale si confrontano: - i margini netti dell’impresa del gruppo - con quelli realizzati in operazioni libere comparabili. Il TNMM si può adottare quando nel mercato dei fattori produttivi si riscontrano margini netti d’imprese, che impiegano analoghi fattori di produzione a quelli impiegati dall’impresa in verifica. Tale metodo infatti fonda la propria esistenza su un principio economico di base: “se il mercato dei fattori produttivi è in equilibrio, il rendimento dei medesimi, per le diverse attività e funzioni svolte, tenendo conto dei rischi assunti, dovrebbe tendere ad eguagliarsi”. Secondo il metodo del TNMM, il prezzo di libera concorrenza è determinato partendo dall’utile (margine) netto derivante da transazioni infragruppo, solitamente espresso in una percentuale di una base di calcolo (di costo, di vendita o di assets). Il confronto con analoghi margini di altre transazioni può essere: - di tipo interno, quando questo margine viene posto a confronto con analoghi margini ricavati dallo stesso soggetto in transazioni comparabili effettuate con società indipendenti; - di tipo esterno, quando si fa riferimento al margine ricavato da transazioni comparabili fra società indipendenti. L’applicazione del TNMM richiede la scelta di un Profit Level Indicator (PLI), il cui impiego risulta essenziale ai fini dell’indicazione del cosiddetto profitto normale. Tra i ratios più comunemente adottati vi sono i seguenti: - ROI – Return on investment: si usa quando la reddittività è legata a componenti compresi nell’attivo di bilancio; - ROS – Return on sales: si usa quando la reddittività è connessa alle vendite; - NCPM – Net cost plus margin: si usa quando la reddittività è connessa alla funzione di produzione; rappresenta il rapporto fra utile operativo e il costo totale di produzione. Da come si legge nel “Bollettino del Ruling di standard internazionale II edizione” dell’Agenzia delle Entrate, il TNMM risulta il metodo maggiormente applicato, ovvero nel 56% degli accordi sottoscritti.

RISVOLTO PRATICO (ESEMPIO) Una società italiana è stata acquisita totalmente da una società costituita ed esistente di diritto del Delaware.

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L’Agenzia delle Entrate nel corso di un accertamento nei confronti della società italiana ha constatato che nel triennio pre-acquisizione la reddittività della suddetta società era di gran lunga maggiore rispetto ai due anni successivi all’acquisizione. L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a verificare gli scambi infragruppo e a quantificarli e dalla suddetta verifica sono emerse rilevanti differenze con i valori di mercato. Utilizzando il TNMM e come PLI il NCPM (Reddito operativo/Totale dei costi della produzione), gli steps seguiti dall’amministrazione finanziaria sono stati i seguenti: - individuazione di comparables tramite una benchmarking analysis, analizzando società che operano in settori analoghi al settore della società verificata; - analisi economico-finanziaria calcolando l’indice NCPM su un periodo d’analisi di 5 anni delle società comparabili ed effettuando la media. Successivamente, attraverso un’analisi statistica in cui viene determinata la gamma interquantile e la mediana, ha determinato il valore del NCPM; - determinazione del profitto normale, applicando l’indicatore di reddittività al totale dei costi della produzione del soggetto verificato; - determinazione della differenza rilevante, effettuando una comparazione col margine operativo del soggetto verificato, ovvero la differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione del bilancio.

Determinato il profitto normale, l’Agenzia delle Entrate ha accertato l’importo ricalcolato, quale rettifica dei componenti positivi. In sostanza, mediante la business restructuring operation, il gruppo internazionale ha potuto adottare una politica aggressiva di Transfer Pricing, finalizzata all’erosione della reddittività della società italiana.

CONCLUSIONE L’attuale rilevanza del Transfer Pricing è la naturale evoluzione della crescente globalizzazione, del presidio dei mercati più importanti da parte dei gruppi multinazionali e del conseguente aumento delle operazioni transnazionali, che hanno determinato una crescente attenzione alla materia da parte delle organizzazioni internazionali, dei legislatori e delle amministrazioni finanziarie. La disciplina quindi mira a riportare le transazioni infragruppo a una condizione di libera concorrenza, rideterminandone il costo secondo il criterio del valore “normale”. È dunque fondamentale che all’interno dei gruppi multinazionali si delinei una strategia di determinazione dei prezzi di trasferimento non aggressiva. È inoltre importante che la holding e le imprese controllate redigano il Country file e il Master file così da tutelarsi da eventuali contestazioni e sanzioni.

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Alberto Perani e Matteo Colla


La riforma regionale del credito agevolato IL REGOLAMENTO E LE ALTRE DISPOSIZIONI APPLICATIVE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il titolo I del regolamento riprende le finalità fissate dalla l.r. 2/2012, e l’apparato delle definizioni, sul quali, a guadagno di spazio, si ritornerà caso per caso, ogni qual volta se ne presenti la necessità.

PREMESSA Su Apinforma n. 4/2015 è stata illustrata la legge 27 febbraio 2012, n. 2 nel suo assetto (per ora) definitivo, dopo, cioè, le numerose modificazioni intervenute in questi anni. Con essa il legislatore regionale ha inteso unificare e riformare gli strumenti di credito agevolato per l’intero sistema economico del Friuli Venezia Giulia, comprendente i rami di attività industriale, artigianale, commerciale, turistico e di servizi. La riforma è formalmente operante dal 1° marzo 2015 e di seguito se ne illustra il regolamento attuativo, adottato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 0209 Pres. (di seguito regolamento), anch’esso più volte modificato, e altre disposizioni applicative. Il regolamento fissa, infatti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati, per l’attivazione delle garanzie a condizioni agevolate e per lo smobilizzo crediti, anche mediante contributi a fondo perduto, verso la pubblica amministrazione. Al momento in cui si scrive, nonostante il formale avvio, restano aperti alcuni problemi interpretativi e applicativi, tanto che la riforma nella sua interezza non può considerarsi ancora perfettamente operante: lo è per quanto concerne l’ordinaria operatività del FRIE, il Fondo per lo sviluppo, fatta parziale eccezione per i prestiti partecipativi – per i quali, comunque, è già possibile presentare domanda –, e le garanzie agevolate; non lo è ancora per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia e degli enti locali. Si dà comunque illustrazione del regolamento, riservandosi di ritornare sulla materia ogni qual volta intervengano significative novità anche sul piano interpretativo od opportuni approfondimenti.

TITOLO II: FINANZIAMENTI AGEVOLATI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI Il capo I del titolo II contiene le disposizioni comuni per l’attivazione dei finanziamenti del FRIE e del Fondo di sviluppo. Concessione dei finanziamenti agevolati, procedure, tassi d’interesse e garanzie Prima dell’avvio dell’iniziativa, le imprese presentano domanda di finanziamento alla banca convenzionata con l’Amministrazione regionale (l’elenco delle banche convenzionate è riportato in allegato al presente testo), con la quale desiderano stipulare il relativo contratto. Dopo di che: - la banca esegue una valutazione economicofinanziaria della domanda, conclusa positivamente la quale, la trasmette nei termini fissati dalla convenzione al Comitato di gestione del FRIE (di seguito Comitato di gestione) per il tramite della Segreteria del FRIE, se si tratta di un finanziamento FRIE, o della Segreteria del Fondo di sviluppo, se si tratta di un finanziamento a valere su quest’ultimo fondo; in via generale, lo schema di convenzione ha fissato in ben 180 giorni dalla data di presentazione della domanda il termine per l’inoltro al FRIE e in 90 giorni quello per l’inoltro al Fondo di sviluppo; - la domanda viene istruita dalla Segreteria FRIE ovvero dalla Segreteria del Fondo di sviluppo secondo l’ordine cronologico di ricevimento ed entro 30 giorni propone al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza; - sulla base delle proposte pervenute, mese per mese, dalla Segreteria competente, il Comitato di gestione delibera la concessione del finanzia-

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mento agevolato entro 90 giorni a decorrere dal ricevimento dell’istanza da parte della Segreteria stessa. Qualora le disponibilità finanziarie siano insufficienti a finanziare tutte le domande presentate nel corso del mese considerato, il regolamento fissa una serie di criteri di valutazione, relativamente ai quali, per brevità, si rinvia al testo del medesimo. Tuttavia, le domande escluse per carenza di risorse possono essere recuperate nel mese successivo a quello di riferimento, previa accettazione da parte dell’impresa istante. Nel caso di inammissibilità della domanda, prima dell’adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, la Segreteria competente comunica all’impresa i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Deliberato dal Comitato di gestione l’accoglimento della domanda di finanziamento agevolato, l’impresa stipula il contratto con la banca a tasso variabile o fisso stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in funzione della situazione economica e dell’andamento dei mercati finanziari, e pubbli-

cati sul sito internet della Regione (www.regione. fvg.it). Per la fissazione dei tassi si farà riferimento all’Euribor a 6 mesi per quelli variabili e all’IRS (Interest Rate Swap) per quelli fissi, corrispondenti questi ultimi alla durata dei finanziamenti. La Giunta regionale con deliberazione n. 2485 del 18 dicembre 2014 ha, al momento, stabilito i tassi fissi dei finanziamenti agevolati nelle seguenti misure: - 1,30% per il FRIE e per il Fondo di sviluppo nel caso d’importi superiori a 150.000 euro; - 1,50% per il Fondo di sviluppo nel caso di importi non superiori a 150.000 euro. Garanzie I finanziamenti agevolati devono essere assistiti da idonee garanzie (personali, reali, fideiussioni bancarie, assicurative ovvero rilasciate da confidi, fondi pubblici di garanzia o dalla SACE) a copertura di una quota minima determinata dalla Giunta regionale. Con la citata deliberazione n. 2845/2014 la Giunta regionale ha così fissato i suddetti valori cauzionali.

VALORI CAUZIONALI DELLE GARANZIE CHE ASSISTONO I FINANZIAMENTI AGEVOLATI (*) Terreni

valore di mercato 50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi) Ipoteca su altri immobili

60% del valore di mercato

Ipoteca su terreni edificabili

60% del valore di mercato

Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature

30% del valore di mercato

Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato

80% del valore di borsa

Pegno su obbligazioni di enti pubblici

80% del valore di borsa

Fideiussioni bancarie e dei confidi di cui all’art. 107 della legge bancaria

100% dell’importo

Fideiussioni di assicurazioni con rating assegnato da agenzie di rating non inferiore a “buono” (capacità di pagamento adeguata)

100% dell’importo

Fideiussione degli altri confidi

85% dell’importo

Fideiussioni delle altre assicurazioni

80% dell’importo

Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati

50% del valore di borsa

Garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia e dalla SACE

100% dell’importo

(*) Questi valori sono modificabili in funzione degli sviluppi della situazione economica con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul B.U.R. e sul sito internet della Regione.

Possono anche essere proposti valori cauzionali diversi da quelli indicati, purché adeguatamente motivati. Sempre con la deliberazione n. 2845/2014 la Giunta regionale ha stabilito che “a fronte di finanziamenti agevolati assistiti da sole garanzie reali il valore delle stesse deve essere pari ad una quota minima del 90% di ciascun finanziamento concesso.”

Regimi di aiuto (beneficiari e limiti degli aiuti) L’art. 8 del regolamento indica quali siano i regimi di aiuto applicabili per i finanziamenti in questione. Alla lettura di questo articolo si rinvia per quanti volessero entrare nei dettagli. Qui si rammenta che il regime d’aiuto che si applica in via generale è quello stabilito dalle norme del regolamento (CE) della Commissione n. 651/2014

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del 17 giugno 2014, che dichiara le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune europeo. In estrema sintesi beneficiarie dei finanziamenti sono: - le micro, le piccole e le medie imprese (art. 17 del reg. (UE) 651/2014); - le imprese (le grandi a determinate condizioni) dislocate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito dalla Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale vigente al momento della concessione (art. 14 del reg. (UE) 651/2014); - le imprese che acquisiscono servizi di consulenza (art. 18 del reg. (UE) 651/2014); - per le iniziative a valere sul Fondo di sviluppo, riguardanti “lo sviluppo e il rafforzamento aziendale” e i prestiti partecipativi, ovvero su richiesta del richiedente, in alternativa al reg. (UE) n. 651/2014, si possono applicare le norme del regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti d’importanza minore, il regime “de minimis”; norma questa introdotta per consentire alle grandi imprese l’accesso ai finanziamenti FRIE anche nelle zone diverse da quelle ammissibili agli aiuti a finalità regionale; in tal guisa le grandi imprese possono beneficiare dei finanziamenti agevolati su tutta l’estensione del territorio del Friuli Venezia Giulia; Sono, viceversa, escluse: - le “imprese in difficoltà”, come definite dal reg. (UE) 651/2014, art. 1, punto 18, nel caso in cui l’agevolazione sia concessa a norma di tale regolamento europeo; - le imprese destinatarie di un ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegale incompatibile con il mercato comune dalla Commissione europea, nel caso in cui si applichi il reg. (UE) 651/2014; - le imprese che abbiano ottenuto incentivi a valere sul Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo. Per il dettaglio delle imprese escluse dal campo di applicazione del reg. (UE) 651/2014 (regime di esenzione) e dal reg. (UE) 1407/2013 (regime “de minimis”), si rinvia all’allegato C del regolamento, qui non riportato a guadagno di spazio. Le zone del Friuli Venezia Giulia ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono le “zone c non predefinite” riportate nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, a norma dell’art. 107, par. 3, lett. c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, precisamente: - provincia di Gorizia: Cormons; - provincia di Pordenone: Brugnera, Fontana-

fredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini; - provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa. Intensità degli aiuti L’art. 9 del regolamento fissa l’intensità massima degli aiuti applicabili ai finanziamenti in oggetto, che si riallacciano alle norme del reg. (UE) 651/2014. In breve: - l’intensità di aiuto per le piccole e medie imprese, in applicazione del reg. (UE) 651/2014, art. 17, non può superare rispettivamente il 20% e il 10% delle spese ammissibili ovvero il 40% per entrambi nel caso di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; - nel caso di finanziamenti riguardanti iniziative in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, in applicazione del reg. (UE) 651/2014, art. 14, l’intensità dell’aiuto espressa in ESL (equivalente sovvenzione lordo) non può superare il massimale stabilito per le zone interessata dalla Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione (10% per le grandi imprese); - l’intensità degli aiuti relativi alle spese per servizi di consulenza, in applicazione del reg. (UE) 651/2014, art. 18, non può superare il 50% delle spese ammissibili; - in caso di applicazione del regime “de minimis” l’importo complessivo dell’aiuto non può superare i 200.000 euro (100.000 euro nel caso di un’impresa del trasporto di cose su strada) nell’arco di 3 esercizi finanziari.

CAPO II: FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SUL FRIE Ferme restando le novità introdotte dalla riforma in esame (e dai citati regimi degli aiuti di Stato), il FRIE mantiene la tradizionale operatività. Infatti, le iniziative d’investimento sono finanziabili entro i limiti posti dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (legge istitutiva del FRIE) e, pertanto, come precisa il regolamento, devono: a) avere carattere di attività industriali, ossia di attività imprenditoriali dirette alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, di attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno di siffatte attività, con esclusione, comunque, delle attività creditizie, di intermediazione finan-

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ziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione; b) essere relative ad attività svolte da imprese artigiane iscritte all’Albo delle imprese artigiane; c) avere carattere di attività turistico-alberghiera, ossia di attività imprenditoriali dirette a ricevere i turisti che per motivi economici, ricreativi, artistici, culturali, sanitari ed ambientali viaggiano e soggiornano nel territorio regionale; d) essere relative al settore delle costruzioni navali. Beneficiari Sono beneficiarie le imprese aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, iscritte al registro delle imprese e non rientranti nei campi di esclusione posti dai citati regimi di aiuto comunitari (si veda, comunque, l’allegato C del regolamento). Sono escluse le imprese: - in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; - destinatarie di sanzioni interdittive in base al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). Iniziative finanziabili Sono finanziabili le seguenti tipologie di iniziative localizzate sul territorio regionale: a) realizzazione di un nuovo stabilimento nonché ampliamento, ristrutturazione e riconversione di uno stabilimento esistente; b) acquisizione degli attivi direttamente connessi a uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso, qualora non venisse acquisito. I finanziamenti agevolati alle grandi imprese a valere sull’art. 14 del reg. (UE) nelle zone interessate dalla Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale le tipologie d’investimento ammesse sono solamente i seguenti: a) realizzazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di uno stabilimento esistente, diversificazione di prodotto o trasformazione di processo di uno stabilimento esistente; b) acquisizione degli attivi direttamente connessi a uno stabilimento, nel caso in cui questo sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso, qualora non venisse acquisito, purché le nuove attività svolte, utilizzando gli attivi acquisiti, siano diverse a quelle esercitate nello stabilimento prima dell’acquisizione. a) Spese ammissibili per nuovi investimenti Ai fini della realizzazione delle iniziative fi-

nanziabili di cui alla lett. a) (v. sopra) sono ammesse le seguenti spese: 1) acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento di terreni; 2) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori (nel limite del 10% del totale della spesa ammissibile cui queste due voci di costo si trasferiscono), sistemazioni e opere esterne, inclusi piazzali per carico e scarico, parcheggi e strutture per la nautica da diporto; le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione sono ammesse anche in relazione ad immobili, di cui l’impresa istante abbia un titolo di godimento diverso dal diritto reale, purché sia autorizzata del proprietario e sia rispettato il vincolo di destinazione dei beni per 5 anni dalla data di completamento dell’iniziativa (v. infra); 3) costi relativi a piani di caratterizzazione, caratterizzazione ed esecuzione di bonifiche ambientali; 4) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d’ufficio e veicoli nuovi di fabbrica, anche usati, ma a condizione che sia rilasciata dal venditore una dichiarazione attestante l’origine, il prezzo non sia superiore a quello di mercato e inferiore al costo di beni simili nuovi, le caratteristiche tecniche siano conformi a norme e standard pertinenti; 5) acquisto di brevetti, licenze, know-how, conoscenze tecniche non brevettate, diritti di utilizzazione, nuove tecnologie produttive e programmi informatici, a condizione che i beni finanziati siano utilizzati esclusivamente dall’impresa beneficiaria, siano ammortizzabili, siano acquistati da terzi a condizioni di mercato e l’acquirente e il venditore non siano in posizione tale da esercitare, reciprocamente, un controllo sull’altro secondo le norme comunitarie, figurino all’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni (5, se grande impresa). Sono ammesse le spese in economia relativamente alle voci sub 2) e 4), se riportate a bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili. I diritti reali di godimento devono avere una durata tale da consentire il rispetto del vincolo di destinazione dei beni per 5 anni dalla data di completamento dell’iniziativa (v. infra).

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Delle spese di cui ai punti indicati sono ammesse anche quelle sostenute a fronte di operazioni di locazione finanziaria, purché questa preveda l’obbligo di acquisto alla scadenza; in tal caso la spesa ammissibile è pari al valore residuo del bene in linea capitale al momento del riscatto. È esclusa l’acquisizione di veicoli da parte delle imprese di autotrasporto in conto terzi, nel caso in cui l’agevolazione sia concessa secondo il regime “de minimis”. b) Spese ammissibili per acquisizione di stabilimenti esistenti Ai fini dell’acquisizione di stabilimenti già esistenti sono ammesse le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da apposita perizia di stima redatta da professionista terzo scelto dalla banca convenzionata. Sono esclusi dall’agevolazione gli attivi che abbiano già goduto di aiuti ai sensi del reg. (UE) 651/2014, art. 14. Si applicano per il resto e, quindi, anche nel caso di investimenti aggiuntivi, le disposizioni sulle spese ammissibili per nuovi investimenti. Forme e modalità dei finanziamenti Ferme restando le disposizioni comuni a entrambi i fondi, la durata dei finanziamenti FRIE è compresa fra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni. Nel caso di prevalenza della componente immobiliare delle spese ammissibili, nella misura di almeno i 2/3 del totale, la durata massima sale a 15 anni. La copertura massima del finanziamento sul programma d’investimento è demandata a deliberazione della Giunta regionale, ma si attesterà al 75%. L’ammontare minimo dei finanziamenti FRIE è pari a 500.000 euro, mentre quello massimo è pari a 20.000.000 euro. La soglia minima può essere derogata per la realizzazione di iniziative da parte di grandi imprese nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale vigente al momento della concessione del finanziamento. Il regolamento demanda alle convenzioni fra l’Amministrazione regionale e le banche convenzionate modalità e condizioni di cofinanziamento delle iniziative oggetto del finanziamento FRIE.

CAPO III: FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO Il neocostituito Fondo per lo sviluppo è uno stru-

mento complementare al FRIE ed è destinato a intervenire per l’attivazione di finanziamenti a tasso agevolato alle micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Friuli-Venezia Giulia. Beneficiari Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese aventi sede operativa in Regione, iscritte nel Registro delle imprese e non rientranti nei campi di esclusione posti dai citati regimi di aiuto comunitari (si veda, comunque, l’allegato C del regolamento). Sono beneficiarie anche le imprese di servizi elencate nell’allegato D del regolamento, sempre aventi sede operativa nel territorio regionale e iscritte nel Registro delle imprese e anche se di grandi dimensioni, poiché escluse dai finanziamenti del FRIE. Sono, invece, escluse le imprese: - in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; - destinatarie di sanzioni interdittive in base al citato d.lgs. 231/2001; - dei settori della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli. Iniziative finanziabili Sono finanziabili le iniziative sotto elencate, sempre localizzate nel territorio regionale: a) realizzazione di nuovi stabilimenti, ampliamento di stabilimenti esistenti e diversificazione produttiva di prodotto o di processo di uno stabilimento esistente; b) acquisizione degli attivi di uno stabilimento già esistente, qualora lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso, qualora non fosse stato acquisito; c) realizzazione di tipologie di iniziative d’investimento diverse da quelle indicate alle lett. a) e b), dirette allo sviluppo e al rafforzamento dell’azienda. Il Fondo di sviluppo può intervenire anche allo scopo di: 1) finanziare le micro, piccole e medie imprese costituite da non oltre 12 mesi alla data di presentazione della domanda o che risultino da spin off di università ed enti pubblici di ricerca da non oltre 2 anni alla presentazione della domanda o da persone fisiche non titolari d’impresa che s’impegnino a costituirne una e a iscriverla nel Registro delle imprese entro 6 mesi dalla presentazione della domanda, per: - iniziative di studio, valutazione e sviluppo di un progetto iniziale (cosiddette seed); - sviluppo del prodotto e commercializzazione da parte di imprese che non hanno

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ancora venduto il proprio prodotto o servizio commerciale e non stanno ancora generando profitto (start up); - acquisto di azienda o ramo d’azienda al fine di mantenerne l’attività economica sul mercato; 2) concedere prestiti partecipativi a micro, piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali finalizzati a sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale che siano connesse: - alla ricapitalizzazione di società di capitali a fronte di un aumento del capitale sociale, anche futuro (sic, non è chiara la nozione di “aumento futuro del capitale sociale”), di importo pari a quello del prestito partecipativo accordato; - alla capitalizzazione di impresa costituita in forma di società di capitali derivante dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o ditta individuale iscritta al Registro delle imprese. Il prestito partecipativo è concesso a fronte della realizzazione di programmi di sviluppo, rafforzamento e consolidamento dell’attività economica svolta dall’impresa in unità locali dislocate nel territorio regionale Spese ammissibili per investimenti e nuove iniziative Per le iniziative finanziabili di cui alle lettere a) e c) sono riconosciute le medesime spese ammesse ai finanziamenti FRIE per nuovi investimenti (v. sopra) e, in più, le spese per l’esecuzione di studi e acquisizioni di consulenze per introdurre nuovi prodotti sui mercati oppure un prodotto esistente su nuovi mercati nonché per l’acquisizione di nuovi sistemi e tecniche di gestione aziendale. Per le iniziative finanziabili di cui alla lett. b) sono riconosciute le medesime spese ammesse ai finanziamenti FRIE per nuovi investimenti (v. sopra) Per le iniziative di studio e sviluppo del prodotto da parte delle nuove imprese sono riconosciute, ove ricorrono, le stesse spese ammesse ai finanziamenti FRIE e, in più, le spese di costituzione delle imprese stesse, l’esecuzione di studi e l’acquisizione di consulenze e servizi esterni, sul cui dettaglio si rinvia al testo del regolamento (art. 17, co. 3) e, inoltre, i costi del personale impiegato nel corso dell’anno successivo alla presentazione della domanda nella misura massima del 60% del loro ammontare. Per l’acquisizione di azienda o ramo di azienda sono riconosciute le stesse spese ammesse ai finanziamenti FRIE.

Le nuove imprese artigiane possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo per lo sviluppo anche per le spese sostenute nei 6 mesi antecedenti all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, a condizione che la domanda sia presentata entro i 6 mesi successivi a detta iscrizione. Prestiti partecipativi per ricapitalizzazione I prestiti partecipativi per ricapitalizzazione di società di capitali sono concessi a fronte dell’impegno da parte dei soci a deliberare l’aumento ovvero il futuro aumento del capitale sociale (sic) per un importo pari al prestito entro 60 giorni dalla deliberazione e prima dell’erogazione da parte della banca convenzionata. La ricapitalizzazione della società può avvenire o periodicamente o al termine dell’ammortamento del prestito a fronte della conversione in capitale sociale delle somme volta per volta accantonate in apposita riserva patrimoniale indisponibile, alimentata mediante versamento di denaro o accantonamento di utili d’esercizio. Prestiti partecipativi per trasformazione di società di persone in società di capitali I prestiti partecipativi per la trasformazione di società di persone in società di capitali sono concessi a fronte dell’impegno dei soci di una società di persone o del titolare di una ditta individuale a costituire una società di capitali tramite trasformazione della società ovvero conferimento d’azienda. L’erogazione del prestito è subordinata alla costituzione della società di capitali, la quale deve aver luogo entro 12 mesi dalla data di deliberazione del prestito da parte della banca convenzionata. Forme, limiti e modalità dei finanziamenti Ferme restando le disposizioni comuni a entrambi i fondi, la durata dei finanziamenti del Fondo di sviluppo è compresa fra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni. Nel caso, però, di prevalenza della componente immobiliare delle spese ammissibili, nella misura pari ad almeno 2/3 del totale, la durata massima sale a 15 anni. Per le iniziative realizzate da piccole e medie imprese di nuova costituzione (v. sopra), la durata dei finanziamenti è di 3-5 anni. La copertura massima dei finanziamenti del Fondo per lo sviluppo è: - dell’80% del programma d’investimento in via “ordinaria”; - del 90% per le iniziative realizzate da piccole e medie imprese di nuova costituzione; - del 100% per i prestiti partecipativi relativamente all’aumento di capitale;

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- del 75% per programmi d’investimento realizzati nelle zone in cui operano zone interessate dalla Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale. L’ammontare massimo dei finanziamenti è di 500.000 euro, quello minimo di 10.000 euro. Per le iniziative elencate nell’allegato E del regolamento l’importo massimo dei finanziamenti sale a 2.000.000 euro (si tratta di attività commerciali e di servizi che, essendo escluse dall’operatività del FRIE, non avrebbero potuto accedere a finanziamenti agevolati per investimenti d’importo superiore a 500.00 euro), fatta eccezione per i prestiti partecipativi, il cui limite massimo resta attestato a 500.000 Euro. Una deroga alla durata e all’importo dei prestiti partecipativi è riconosciuta alle imprese ricadenti nella sezione F “costruzioni”, divisioni n. 41 “costruzioni di edifici”, n. 42 “ingegneria civile” e n. 43 “lavori di costruzione specializzati” della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. In questi casi la durata massima dei prestiti è di 15 anni e l’importo del finanziamento a favore del medesimo beneficiario raggiunge l’importo massimo di 3 milioni di euro. Alle convenzioni fra l’Amministrazione regionale e gli istituti bancari è rinviata la disciplina per il cofinanziamento delle iniziative che formano oggetto dei finanziamenti del Fondo di sviluppo. Norma transitoria per finanziamento di liquidità delle imprese industriali ex l.r. 23/2001 Molto importante per le imprese industriali è la previsione dell’art. 41 del regolamento, il quale consente alle imprese finanziabili a norma dell’art. 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n 23 (operazioni di consolidamento finanziario e per spese di funzionamento) la possibilità di accedere al Fondo di sviluppo in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ma subordinatamente a una deliberazione autorizzativa della Giunta regionale, da pubblicarsi sul B.U.R. e sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it), che al momento non è stata ancora emanata.

TITOLO II BIS: INCENTIVI A VALERE SULLA SEZIONE SMOBILIZZO CREDITI P.A.

CAPO I: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI COMPLEMENTARI La Sezione smobilizzo crediti P.A. è stata costituita

per supportare la gestione finanziaria delle imprese tramite il sostegno di operazioni di smobilizzo dei crediti vantati dalle piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione della Regione e degli enti locali del Friuli Venezia Giulia (di seguito pubblica amministrazione) per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese aventi sede operativa nel territorio regionale. Le agevolazioni consistono in: a) contributi a fondo perduto; b) finanziamenti agevolati complementari ai primi. Al momento in cui si scrive la Sezione smobilizzo crediti P.A. non è operativa, mancando ancora la messa a punto di alcuni passaggi procedurali e aspetti interpretativi. Beneficiari Beneficiarie sono le piccole e medie imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del reg. (UE) 1407/2013 (regime “de minimis”), elencati nell’allegato C del regolamento. Sono escluse le imprese: - in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; - destinatarie di sanzioni interdittive, di cui al già citato ai sensi dell’art. 9, co. 2, del d.lgs. 231/2001; - per i soli finanziamenti agevolati complementari, le imprese “nei cui confronti è in corso un’iniziativa” per la sottoposizione a procedure concorsuali. I contributi a fondo perduto I contributi a fondo perduto sono concessi a sollievo degli oneri a carico dell’impresa in relazione alle seguenti operazioni di smobilizzo di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali e regionali del Friuli Venezia Giulia: - cessione all’istituto finanziatore convenzionato del credito pro soluto, anche nell’ambito di operazioni di factoring; - anticipazione dell’intero credito da parte dell’istituto finanziatore convenzionato, senza cessione dello stesso, con mandato irrevocabile all’incasso all’istituto finanziatore convenzionato. Per oneri a carico dell’impresa si intende la differenza tra il valore nominale del credito oggetto dello smobilizzo e l’importo accreditato all’impresa beneficiaria in esito all’operazione di smobilizzo, derivante dall’applicazione dello scarto convenuto, di interessi, di commissioni e di ogni altra spesa accessoria.

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Nel caso di anticipazione l’importo accreditato all’impresa beneficiaria in esito all’operazione di smobilizzo non può essere di misura inferiore al 70% dell’ammontare del credito nei confronti della pubblica amministrazione; l’anticipazione non può avere scadenza anteriore alla data prevista di pagamento del credito da parte della pubblica amministrazione locale e regionale ovvero, nel caso di certificazione emessa senza data prevista di pagamento, avere durata inferiore a 12 mesi. Gli oneri a carico dell’impresa beneficiaria sono trattenuti da parte dell’istituto finanziatore convenzionato in via anticipata all’atto dell’accredito delle somme anticipate. In via generale, i contributi in oggetto sono concessi a copertura del 100% degli oneri a carico dell’impresa beneficiaria. L’importo del contributo concesso all’impresa beneficiaria non può essere superiore all’ammontare dell’interesse semplice calcolato sul valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione, dalla data di accreditamento dell’importo accordato all’impresa in esito all’operazione di smobilizzo alla data prevista di pagamento da parte della pubblica amministrazione, applicando il tasso di riferimento vigente alla predetta data di accreditamento, maggiorato di 8 punti percentuali. Qualora, poi, la certificazione del credito sia emessa senza data prevista di pagamento, l’importo del contributo concesso non può in ogni caso essere superiore all’ammontare dell’interesse semplice calcolato sul valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione, con riferimento ai 12 mesi successivi alla data di accreditamento dell’importo accordato in esito all’operazione di smobilizzo, applicando il tasso di riferimento vigente alla predetta data di accreditamento, maggiorato di 8 punti percentuali. L’istanza per la concessione del contributo a fondo perduto va presentata al Comitato di gestione dall’impresa richiedente per il tramite dell’istituto finanziatore convenzionato, utilizzando un apposito modello pubblicato sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it). L’istanza va corredata da: - copia della certificazione del credito o della comunicazione del debito da parte della pubblica amministrazione locale o regionale; - copia della documentazione relativa all’effettuazione dell’operazione di smobilizzo, con evidenza del valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale, dell’importo accreditato all’impresa beneficiaria e degli oneri a carico dell’impresa; - dichiarazione dell’istituto finanziatore con-

venzionato attestante che l’operazione di smobilizzo è stata regolarmente effettuata. Il valore nominale complessivo minimo dei crediti nei confronti delle pubblica amministrazione oggetto delle operazioni di smobilizzo per i quali è presentata la singola istanza deve essere almeno pari a 5.000 euro. Finanziamenti agevolati complementari A complemento dei contributi a sollievo degli oneri, nel caso in cui gli stessi siano richiesti con riferimento alle operazioni di anticipazione possono essere concessi alle imprese finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA. I finanziamenti agevolati sono concessi secondo il regime “de minimis” al tasso fisso dell’1%, hanno un ammontare massimo pari all’importo degli oneri a carico dell’impresa beneficiaria, diminuito dell’importo del contributo a fondo perduto, e minimo di 10.000 euro e una durata compresa fra i 3 e i 5 anni. Ogni singola impresa beneficiaria può disporre sulla Sezione smobilizzo crediti P.A. un plafond complessivo di 300.000 euro. L’istanza per la concessione del finanziamento agevolato complementare è presentata, unitamente all’istanza per la concessione del contributo a fondo perduto, al Comitato di gestione per il tramite della banca convenzionata, utilizzando un apposito modello sul citato sito internet della Regione. L’istanza va corredata da: - copia della convenzione fra l’Amministrazione regionale e la banca convenzionata, sottoscritta dall’impresa richiedente; - copia delle fatture quietanzate relative al pagamento corrisposto a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti della quota ad essi spettante dell’ammontare dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con riferimento alla somministrazione, fornitura o appalto in virtù della cui esecuzione è sorto il credito nei confronti della pubblica amministrazione oggetto di anticipazione; nel caso in cui l’importo accreditato all’impresa beneficiaria in esito all’operazione di anticipazione fosse inferiore al valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione, il rapporto tra l’importo del pagamento corrisposto e la somma complessivamente spettante a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti deve essere pari almeno al rapporto tra l’importo accreditato ed il predetto valore nominale; - attestazione da parte dell’istituto finanziatore di avere compiuto positivamente la valutazione economico-finanziaria dell’istanza medesima in conformità alle norme che disciplinano

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l’esercizio dell’attività bancaria ovvero l’esercizio della pertinente tipologia di attività di intermediazione finanziaria. Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati; deliberazione del Comitato di gestione I contributi a fondo perduto e i finanziamenti agevolati complementari sono concessi con procedimento valutativo a sportello. Le istanze di concessione sono istruite dalla Segreteria Fondo per lo sviluppo secondo l’ordine cronologico di ricevimento. Entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, completata l’istruttoria, il responsabile della Segreteria Fondo di sviluppo propone al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione. Il Comitato di gestione delibera gli interventi mediante la concessione del contributo a fondo perduto ed eventualmente del finanziamento agevolato complementare. Il Comitato di gestione può richiedere un supplemento di istruttoria da parte della Segreteria del Fondo per lo sviluppo che vi provvede entro il termine di 15 giorni. Completato il supplemento di istruttoria il responsabile della Segreteria del Fondo per lo sviluppo propone al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione degli interventi entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di concessione alla Segreteria del Fondo di sviluppo. Entro il medesimo termine è effettuata l’erogazione del contributo a fondo perduto. Nel caso in cui la richiesta di concessione sia valutata inammissibile, complessivamente o con riferimento soltanto al finanziamento agevolato complementare, prima della formale adozione del pertinente provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo comunica tempestivamente all’impresa richiedente i motivi che ostano all’accoglimento, complessivo o con solo riferimento al finanziamento agevolato complementare.

TITOLO III: GARANZIE AGEVOLATE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI La l.r. 2/2012 ha istituito anche la Sezione per le garanzie agevolate (di seguito Sezione), la quale interviene per l’attivazione di cogaranzie a favore delle imprese con sede operativa in Friuli Venezia Giulia. E’ il caso ancora di rammentare che la Sezione andrà a succedere e a sostituire al Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese,

istituito con la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, art. 14 (cosiddetta legge sulle misure anticrisi). Beneficiari finali e tipologie delle garanzie Le garanzie della Sezione sono prestate nella forma di cogaranzia, congiuntamente ai confidi convenzionati con l’Amministrazione regionale (di seguito cogaranti) e a favore delle banche parimenti convenzionate, avendo come beneficiari finali le imprese con sede operativa in Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del reg. (UE) 1407/2013 (regime “de minimis”), elencati nell’allegato C del regolamento. Sono altresì escluse le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali, al pari delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Le cogaranzie vengono prestate per le seguenti operazioni: a) finanziamenti a medio e lungo termine, compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, per investimenti aziendali in regione; b) prestiti partecipativi e altri finanziamenti a medio e lungo termine volti a favorire processi di capitalizzazione aziendale; c) operazioni di consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, con esclusione di posizioni già scadute; d) altre operazioni di finanziamento volte a sostenere l’attività economica dell’impresa, incluse le operazioni di rimodulazione, temporanea sospensione o allungamento dei piani di ammortamento, sempre con esclusione delle posizioni già scadute. Salvo diversa deliberazione da parte della Giunta regionale, le cogaranzie della Sezione sono concesse senza pagamento di commissioni o corrispettivi. Sono, però, esclusi dalle cogaranzie i finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRIE e sul Fondo di sviluppo nonché quelli per l’acquisto di veicoli da parte delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, trattandosi di aiuti concessi secondo il regime “de minimis”. Domande e procedure Le domande per l’ottenimento delle cogaranzie seguono le procedure, di cui si dà sommaria sequenza, e che dovranno tenere conto delle convenzioni sottoscritte dalla banca e dai cogaranti con l’Amministrazione regionale: - l’impresa presenta alla banca convenzionata, alla quale si rivolge per il finanziamento, la richiesta della cogaranzia;

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- la banca convenzionata istruisce la domanda e la trasmette al confidi, allegando l’avvenuta deliberazione del finanziamento, eventualmente subordinata all’ammissione alla garanzia del confidi e alla cogaranzia della Sezione; - il confidi, istruita, a sua volta la domanda, la trasmette attraverso la Segreteria FRIE al Comitato di gestione, corredandola con la documentazione riguardante la valutazione economico-finanziaria propria e della banca, con l’avvenuta deliberazione, eventualmente subordinata all’ammissione alla cogaranzia, nonché la sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabilite dalle convenzioni con l’Amministrazione regionale; - la segreteria del FRIE istruisce la domanda ed entro 30 giorni dal ricevimento la sottopone al Comitato di gestione; specifiche disposizioni, per le quali si rinvia all’art. 24 del regolamento, sono stabilite in presenza di insufficienti disponibilità per tutte le cogaranzie richieste nel mese considerato; - entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Segreteria del FRIE, salvo supplemento d’istruttoria, da svolgersi entro il termine di 15 giorni, il Comitato di gestione delibera la concessione o meno della cogaranzia sulla base delle proposte trasmesse dalla Segreteria del FRIE pervenute nel corso di ciascun mese; - la Segreteria del FRIE notifica alla banca e al cogarante la deliberazione di concessione della cogaranzia del Comitato di gestione; - entro 3 mesi dalla data di notifica, pena la decadenza della concessione della cogaranzia, la banca e il cogarante, qualora non vi abbiano già provveduto, devono procedere, rispettivamente, alla concessione della garanzia e al perfezionamento dell’operazione finanziaria. Nel caso di rigetto della domanda da parte del Comitato di gestione per inammissibilità, la Segreteria del FRIE ne dà comunicazione motivata agli istanti. Altre disposizioni regolano l’efficacia e l’attivazione della cogaranzia nonché la surroga e le azioni di recupero e relative procedure. Per queste, a guadagno di spazio, si rinvia al testo del regolamento.

CAPO II: REGIME D’AIUTO E CONDIZIONI DELLE GARANZIE AGEVOLATE Caratteristiche della cogaranzia La cogaranzia agevolata rilasciata dalla Sezione non si discosta da quella già nota del soppresso Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e presenta le seguenti principali caratteristiche:

a) è a prima richiesta esplicita, incondizionata, irrevocabile e diretta, nel senso di riferirsi a un’unica operazione finanziaria (ma una stessa impresa può beneficiare di più interventi garantistici su distinte operazioni finanziarie); b) è concessa per un importo non superiore al 40% dell’ammontare dell’operazione finanziaria a cui si riferisce, includente capitale e interessi; il limite massimo, eventualmente comprensivo di più operazioni garantite, non può superare i 2.500.000 euro per le piccole e medie imprese, 1.500.000 euro per le grandi e 750.000 euro per le imprese di autotrasporto in conto terzi; c) affianca obbligatoriamente una corrispondente garanzia del cogarante convenzionato e, nell’insieme, non può superare l’80%; in ogni caso, la quota di finanziamento garantita dalla Sezione non può essere superiore a quella garantita dal cogarante. La garanzia agevolata ha efficacia entro i limiti delle disponibilità della Sezione per le garanzie. La durata della garanzia corrisponde alla durata dell’operazione finanziaria sottesa. Nel caso in cui questa abbia durata superiore a 10 anni, la garanzia è concessa limitatamente alle quote capitale previste dal piano di ammortamento nei primi 10 anni. Fermi restando i suddetti limiti, in relazione all’andamento della situazione economica e del mercato del credito nonché delle risorse di cui è complessivamente dotata la Sezione la Giunta regionale con propria deliberazione, da pubblicare sul citato sito della Regione, può stabilire i limiti effettivi delle garanzie accordabili tempo per tempo al medesimo beneficiario in relazione alla dotazione della Sezione, allo scopo di ottimizzare la ripartizione del rischio. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della garanzia si riduce proporzionalmente. L’ammontare massimo della cogaranzia è, comunque, condizionato dalle disponibilità della Sezione, tenuto conto dell’applicazione a queste di un moltiplicatore pari a 10. Le operazioni di garanzia agevolata a valere sulla Sezione sono ammesse alle controgaranzie di cui art. 14, co. 1 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), secondo condizioni e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La garanzia agevolata ha effetto dalla data della sua deliberazione da parte del Comitato di gestione. Per quanto riguarda le altre condizioni delle ga-

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ranzie agevolate e la loro attivazione per inadempimento degli obblighi contrattuali dell’impresa beneficiaria (capo III) si rimanda al testo del regolamento.

lamento possono essere confermati dal Comitato di gestione all’impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell’impresa avvenga senza soluzione di continuità.

TITOLO IV: VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

Altri obblighi e adempimenti I beneficiari dei finanziamenti agevolati del FRIE e del Fondo di sviluppo, degli incentivi e delle garanzie agevolate hanno l’obbligo di: - applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori); - mantenere nel territorio regionale la sede operativa destinataria dell’intervento finanziario agevolato attiva per tutta la durata del finanziamento agevolato o della garanzia agevolata e, qualora il contratto di finanziamento agevolato o l’operazione finanziaria garantita sia di importo superiore a 100.000 euro, per i 2 anni successivi; - consentire l’accesso nella propria sede e dipendenze ai funzionari dell’Amministrazione regionale, del Comitato di gestione, delle Segreteria del FRIE e del Fondo per lo sviluppo al fine dello svolgimento di ispezioni e controlli; - notificare al Comitato di gestione la cessazione dell’attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni delle situazioni e stati giuridici indicati in domanda, nel contratto di finanziamento e negli altri documenti presentati entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento; - rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il rispetto degli obblighi a loro carico. Le imprese beneficiarie dei prestiti partecipativi hanno l’obbligo di: - adempiere alle operazioni che vi sono prescritte; - non compiere riduzioni dei versamenti effettuati attraverso la distribuzione di utili, prestiti ai soci o altre operazioni che influiscano sul capitale sociale prima della scadenza del prestito; - dare copertura alle perdite d’esercizio che dovessero verificarsi nel corso della durata del prestito (sic; in realtà dovrebbero essere i soci a provvedere al ripiano delle perdite, n.d.r.); - dare evidenza in sede di redazione annuale del bilancio nella nota integrativa delle operazioni realizzate, delle modalità dell’aumento di capitale e del rimborso del prestito partecipativo.

CAPO I: VINCOLI E CONTROLLI Vincoli di destinazione relativi alle iniziative oggetto dei finanziamenti agevolati Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati del FRIE e del Fondo di sviluppo relativi a investimenti, ad acquisizione di attivi di stabilimenti già esistenti, a iniziative c.d. seed, di start up e all’acquisto di aziende o rami d’azienda hanno l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, oggetto dell’incentivo per 5 anni dalla data di completamento dell’iniziativa. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dell’incentivo. I beni mobili materiali oggetto dell’investimento divenuti obsoleti o inservibili possono, tuttavia, essere sostituiti, con autorizzazione del Comitato di gestione, con altri beni della stessa natura o altrettanto utilizzabili per svolgimento delle attività economiche contemplate dall’iniziativa finanziata. Nel caso di finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell’art. 14 del reg.(UE) n. 651/2014 (aiuti a finalità regionale), le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di mantenere nella zona beneficiaria, individuata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale l’investimento oggetto dell’incentivo per 5 anni, 3 anni nel caso di piccole e medie imprese, dalla data di completamento dell’iniziativa finanziata. Nel caso di acquisizione di brevetti diritti di licenza e altre tecnologie i beni finanziati devono altresì permanere ed essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’incentivo. Di regola, inoltre, le imprese artigiane beneficiarie dei finanziamenti FRIE hanno l’obbligo di mantenere l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per un periodo di 5 anni dalla data di completamento dell’iniziativa. Subentro di altro soggetto nel beneficio dell’incentivo Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d’impresa, trasferimento dell’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte gli incentivi oggetto del rego-

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I soci delle imprese beneficiarie dei prestiti partecipativi hanno l’obbligo di effettuare i versamenti prescritti. Infine, la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione da parte dell’impresa richiedente di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante di data non antecedente a 6 mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. La non rispondenza al vero di detta dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione dell’incentivo. Ove questo sia già stato erogato, l’impresa beneficiaria e l’autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo comprensivo degli interessi legali. Nel caso della concessione di garanzie agevolate, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ne determina la revoca. Specifiche disposizioni disciplinano le fattispecie di revoca degli incentivi di cui al presente regolamento, sia in via generale sia in relazione alle specifiche misure. Sull’argomento si rinvia alla lettura del testo. Copia del regolamento e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. Allegato

ELENCO DELLE BANCHE CONVENZIONATE CON L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO - Banca Popolare Friuladria SpA - Banca Popolare di Cividale Soc. Coop. per azioni

- Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia SpA - Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - UniCredit SpA - Banca di Credito Cooperativo di Basiliano – Società cooperativa; - Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana - Società cooperativa; - Banca di Carnia e Gemonese Credito Cooperativo - Società cooperativa; - Credito Cooperativo Friuli - Società cooperativa (abbreviato CrediFriuli); - Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli - Società cooperativa; - Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa; - Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) - Società cooperativa; - Banca di Udine Credito Cooperativo - Società cooperativa; - Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Società cooperativa; - Friulovest Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa; - Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna - Zadružna banka Doberdob in Sovodnje - Società cooperativa; - Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva - Società cooperativa; - Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse - Società cooperativa; - Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Società cooperativa; - Banca di Credito cooperativo del Carso - Zadruga Zadružna Kraška Banka - Società cooperativa. (AdT)

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2015 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

106,5

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

106,8

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

APRILE

15.04

14.05

0,500

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2015


Unigec Unimatica Confapi

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° MARZO 2015

L’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie della comunicazio-

ne, dell’informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa, sottoscritto da Unigec Unimatica Confapi e Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil il 29 luglio 2013, dispone che dal 1° marzo 2015 decorra il terzo ed ultimo aumento retributivo dei minimi contrattuali; il contratto scadrà il 30 giugno 2015. Si evidenziano nelle tabelle sottostanti gli incrementi retributivi lordi ed i nuovi valori mensili dell’elemento retributivo nazionale, rispettivamente per il settore grafico editoriale/informatico e per il settore cartario cartotecnico. SETTORI GRAFICO-EDITORIALE, INFORMATICO – SERVIZI INNOVATIVI

SETTORE CARTARIO - CARTOTECNICO LIV.

ERN AL 01.05.14

AUMENTI AL 01.03.15

ERN AL 01.03.15

LIV.

ERN AL 01.05.14

AUMENTI AL 01.03.15

ERN AL 01.03.15

Q

€ 1.782,19

€ 65,36

€ 1.847,55

Q

€ 1.819,77

€ 63,59

€ 1.883,36

AS

€ 1.771,47

€ 65,10

€ 1.836,57

1

€ 1.812,54

€ 63,33

€ 1.875,87

A

€ 1.511,78

€ 55,42

€ 1.567,20

2

€ 1.531,36

€ 53,59

€ 1.584,95

B1

€ 1.340,46

€ 49,15

€ 1.389,61

3

€ 1.429,38

€ 50,00

€ 1.479,38

B2S

€ 1.297,71

€ 47,59

€ 1.345,30

4

€ 1.337,26

€ 46,67

€ 1.383,93

B2

€ 1.240,46

€ 45,49

€ 1.285,95

5

€ 1.241,47

€ 43,33

€ 1.284,80

C1S

€ 1.147,83

€ 42,09

€ 1.189,92

6

€ 1.146,20

€ 40,00

€ 1.186,20

C1

€ 1.090,94

€ 40,00

€ 1.130,94

7

€ 995,88

€ 34,10

€ 1.029,98

C2

€ 991,38

€ 36,34

€ 1.027,72

8

€ 915,75

€ 32,05

€ 947,80

C3

€ 921,07

€ 33,73

€ 954,80

9

€ 835,08

€ 29,23

€ 864,31

D1

€ 862,70

€ 31,63

€ 894,33

10

€ 733,01

€ 25,64

€ 758,65

D2

€ 791,09

€ 29,02

€ 820,11

E

€ 713,01

€ 26,14

€ 739,15

PAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2015

(C)


Confapi Aniem settore laterizi DAL 1° MARZO 2015 NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

Il CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero cemento – manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in

gesso e piastrelle, sottoscritto l’11 marzo 2014 da CONFAPI-ANIEM e dalle parti sociali, dispone che dal 1° marzo 2015 decorra l’erogazione della terza ed ultima tranche dell’aumento retributivo. Si evidenzia inoltre che dal 1° aprile 2015 le aliquote di contribuzione al fondo di previdenza complementare FONDAPI, sia a carico azienda sia a carico lavoratore, sono incrementate dello 0,10%, elevando così l’aliquota complessiva all’1,50%. In considerazione di quanto permesso, si riportano nella sottostante tabella gli importi relativi all’ultimo aumento ed i nuovi minimi tabellari decorrenti dal 1° marzo 2015.

LIVELLI

PAGA BASE AL 01.06.14

AUMENTI AL 01.03.15

PAGA BASE AL 01.03.15

AS

€ 1.818,66

€ 42,06

€ 1.860,72

A

€ 1.529,29

€ 35,37

€ 1.564,66

B

€ 1.248,24

€ 28,87

€ 1.277,11

C SUPER

€ 1.180,54

€ 27,34

€ 1.207,88

C

€ 1.123,23

€ 26,00

€ 1.149,23

D

€ 1.044,67

€ 24,09

€ 1.068,76

E

€ 968,14

€ 22,37

€ 990,51

F

€ 828,55

€ 19,12

€ 847,67

(C)

PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2015


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Nomina dell’Energy manager SCADENZA DEL 30 APRILE 2015

Entro giovedì 30 aprile p.v., le imprese che nel 2014 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio), devono procedere alla nomina dell’Energy manager, come previsto dall’art. 19 della Legge 10/1991. Le modifiche intervenute in questi anni sul mercato dell’energia hanno indotto il Ministero dello Sviluppo Economico ad emanare una nuova circolare (del 18 dicembre 2014), che abroga le precedenti informative del 1992 e del 1993. In base alle nuove regole, i tratti fondamentali per la nomina dell’Energy Manager risultano essere i seguenti: - la comunicazione (Federazione Italiana per l’uso razionale dell’energia, associazione che dal 1992 gestisce quest’adempimento) si effettua inviando alla FIRE entro il 30 aprile p.v., tramite apposita posta certificata aziendale, il modello di nomina predisposto dalla citata Federazione. Questo modello, disponibile in formato excel, deve essere stampato, firmato da un responsabile della struttura del soggetto, scansionato e inviato alla FIRE, con pec aziendale, all’indirizzo pec fireamministrazione@pec.it. Nessun invio va fatto al MISE o ad altre autorità. - La valutazione dei consumi, precisa la circolare ministeriale, “va riferita all’energia consumata … per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni o servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso…”.

- Per quanto riguarda le imprese che trasportano carburanti, il punto 11 della circolare ministeriale evidenzia che “i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi”. Quindi, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte, rileva il combustibile consumato dal veicolo e non quello trasportato in cisterna, per essere venduto. - Nella tabella in formato excel predisposta dalla FIRE, il quantitativo inserito di energia consumata viene automaticamente convertito in tep, ed i consumi di energia devono essere indicati distintamente per ciascuna fonte (elettricità, gasolio, ecc.). - Viene introdotta la facoltà di nominare l’Energy manager anche per le unità locali diverse dalla sede centrale, in presenza di consumi di energia rilevanti. - Come in passato, non sono richiesti requisiti particolari per la designazione ad Energy manager. Tuttavia, la circolare sottolinea che questa figura offre un supporto sulle tematiche energetiche per cui, soprattutto nelle grandi organizzazioni, è preferibile che venga indicato un profilo dirigenziale. In presenza di un sistema di gestione dell’energia (ISO 50001), l’Energy Manager si configura come responsabile del sistema stesso. Infine, eventuali errori commessi nella compilazione del modello non saranno sanzionati, fatti salvi i casi di dichiarazioni false o mendaci, a condizione che la nomina venga inviata alla FIRE entro il 30 Aprile p.v. Ricordiamo che la trasgressione dell’obbligo di comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,58 € (art. 132, comma 8 del D.P.R. 380/2001); l’invio tardivo non sana l’irregolarità, ma potrà essere considerato per applicare la sanzione tra il minimo e il massimo. Ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando il sito internet dalla FIRE Italia (www.fire-italia.it), oppure contattando questo soggetto al seguente indirizzo e-mail: energymanager@fire-italia.org

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(C)


UNI

NOTIZIE IN BREVE

ACUSTICA: PUBBLICATA IN ITALIANO LA UNI ISO 1999 La commissione tecnica Acustica e vibrazioni ha pubblicato la norma UNI ISO 1999, in relazione alla stima della perdita uditiva indotta dal rumore. La misura dell’esposizione al rumore per una popolazione a rischio è il livello di esposizione al rumore normalizzato ad una giornata lavorativa nominale 8 h, LEX, 8h, per un dato numero di anni di esposizione. La norma si applica a rumori di frequenza minore di circa 10 kHz, costanti, intermittenti, fluttuanti, irregolari, o a carattere impulsivo. La norma definisce un metodo per calcolare lo spostamento permanente della soglia uditiva di popolazioni adulte causata dall’esposizione a rumore, compresa la distribuzione statistica nell’intervallo di frequenze audiometriche in funzione del livello e della durata dell’esposizione. Essa fornisce la base per il calcolo del danno uditivo secondo varie formule quando i livelli di soglia uditiva superano un certo valore, la cui scelta è al di fuori del campo di applicazione della norma. Per calcolare i livelli di soglia di udibilità ed il rischio di contrarre una perdita uditiva causata dall’esposizione al rumore, è necessario avvalersi di una

popolazione paragonabile. La norma contiene una definizione di popolazione otologicamente normale accuratamente selezionata (secondo la UNI ISO 7029) e tre esempi di popolazione non selezionata di tre società tipicamente industrializzate. La norma può essere applicata al calcolo del rischio di perdita uditiva causata dall’esposizione regolare al rumore sul lavoro o per qualsiasi altra esposizione al rumore ripetuta ogni giorno.

BOMBOLE TRASPORTABILI PER GAS: LA NORMA UNI EN 16509 IN ITALIANO La commissione tecnica Recipienti per il trasporto di gas compressi, disciolti o liquefatti ha pubblicato in italiano la norma UNI EN 16509 in relazione alla progettazione, costruzione, riempimento e collaudo delle bombole compatte di acciaio non ricaricabili, di piccole dimensioni, trasportabili, con capacità fino a 120 ml, contenenti gas compressi o liquefatti. La norma specifica i requisiti minimi relativi al materiale, alla progettazione, alla costruzione, al riempimento, al collaudo e all’ispezione al momento della fabbricazione delle bombole piccole di acciaio non ricaricabili portatili chiuse della capacità fino al 120 ml, contenenti gas compressi o liquefatti non infiammabili e non tossici, denominate “bombole compatte”. Entrambe le norme, sia in formato elettronico che in formato cartaceo potranno essere richieste contattando l’UNI al seguente indirizzo www.uni.com.

PAG. 35 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 6 - 31 marzo 2015

(AB)


Chimica

REGOLAMENTO REACH

Il sito www.reach.gov.it segnala le ultime notizie dell’Agenzia Europea per la Chimica ECHA che si riportano di seguito. L’ECHA ha adottato il piano d’azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP) per il 2015-2017 con 134 sostanze da valutare. L’aggiornamento del CoRAP per il 2015-2017 è stato preparato in stretta cooperazione con gli Stati membri. Nel corso della riunione plenaria, il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha esaminato 12 domande di autorizzazione per 17 usi relativi al trichloroethylene e conseguentemente ha concordato 11 bozze di parere; ha adottato inoltre una proposta di restrizione relativa ai sali di ammonio nei materiali isolanti in cellulosa. Durante la sessione relativa alla classificazione ed etichettatura armonizzate, il RAC ha adottato sei pareri e ha proseguito i lavori sulla proposta francese per limitare il bisfenolo A (BPA), utilizzato nella carta termica dei biglietti e delle ricevute. Nel corso della riunione plenaria, il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) ha adottato due pareri definitivi sulle proposte di restrizione relative al cadmio e ai suoi composti nei colori per artisti e al crisotilo. Il Comitato ha inoltre concordato la bozza di parere sulla proposta di restrizione dei sali di ammonio nei materiali isolanti in cellulosa. Infine, il Comitato ha esaminato 12 domande di autorizzazione per 17 usi del trichloroethylene e conseguentemente ha concordato 16 bozze di parere. L’ECHA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di parere del SEAC relativa alla proposta di restrizione dei sali di ammonio inorganici contenuti nei materiali isolanti in cellulosa. Il termine ultimo per inviare commenti è il 18 maggio 2015. Nel mese di giugno 2015, l’ECHA presenterà alla Commissione europea i pareri dei Comitati RAC e SEAC.

La Newsletter dell’ECHA ha raccolto alcune domande frequenti relative al regolamento CLP in vista della scadenza del 2015. L’indagine mira ad agevolare le imprese a classificare in modo appropriato le miscele ai sensi del regolamento CLP. L’ECHA ha pubblicato la versione aggiornata relativa alla procedura di approvazione per i biocidi, concordata in occasione della nona riunione del comitato sui biocidi (BPC) tenutasi nel mese di febbraio. La nuova versione, rispetto alle precedenti, fornisce chiarimenti in merito alle responsabilità, agli attori coinvolti e alla tempistica e comprende alcuni elementi aggiuntivi. L’Agenzia chiarisce le modalità che le aziende devono adottare per segnalare più esplicitamente l’uso di sostanze nella fratturazione idraulica impiegata per la ricerca o l’estrazione di petrolio e gas. L’ECHA sta organizzando un workshop su come utilizzare le informazioni derivanti dalle procedure previste dai regolamenti REACH e CLP, al fine di promuovere l’uso sicuro delle sostanze chimiche nei siti industriali. Il workshop offre ai partecipanti la possibilità di comprendere come i dati generati dalle procedure ai sensi del REACH e CLP possano supportare le industrie nel rispetto degli obblighi derivanti da altre legislazioni. La partecipazione al workshop è su invito. Per qualsiasi richiesta sull’evento contattare il seguente indirizzo: downstream_users@echa.europa.eu. L’Agenzia, in collaborazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha organizzato il 7 e 8 ottobre 2015 un workshop di aggiornamento scientifico sulla valutazione del rischio nel comparto suolo. Il workshop si svolgerà a Helsinki ed è prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni governative, del mondo accademico, dell’industria e altre parti interessate. Lo scopo del workshop è di sviluppare nuovi approcci e metodi scientifici a sostegno della normativa europea in questo settore. Si invitano gli esperti ad inviare la propria manifestazione di interesse entro il 15 aprile il 2015. L’ECHA ha avviato la consultazione pubblica relativa alla proposta di restrizione per la vendita al pubblico di fluidi per il lavaggio del parabrezza e di alcol denaturato contenenti metanolo in concentrazione pari o superiore al 3% in peso. Lo sco-

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po è di eliminare l’avvelenamento da ingestione di questi prodotti contenenti metanolo in alte concentrazioni. Coloro che abusano cronicamente di alcol consumano questi prodotti come surrogato dell’etanolo perché meno costosi. L’ingestione di

metanolo può causare cecità permanente e morte. E’ possibile inviare commenti entro il 18 settembre 2015.

PAG. 37 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 6 - 31 marzo 2015

(AB)


Autorità: white list e disciplina delle verifiche antimafia L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO TIENE LUOGO DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA ANCHE AI FINI DELLA STIPULA DI CONTRATTI L’ANAC (l’Autorità nazionale anticorruzione) con atto di Segnalazione n. 1 del 21 gennaio 2015, avendo assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione di quest’ultima, nell’esercizio del potere di segnalazione al Governo ed al Parlamento prevista dal Codice dei contratti, intende formulare alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29, comma 1, d.l. 90/2014. Al riguardo, per l’Autorità, la necessità di un chiarimento del quadro normativo di riferimento che, da una parte, impone come obbligatorio l’utilizzo del citato elenco ma, dall’altro, non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo, e anzi disciplina la citata iscrizione in termini volontari (art. 2, comma 2 del d.p.c.m. 18 aprile 2013).

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE WHITE LIST E OBBLIGO D’ISCRIZIONE NELLE MEDESIME Il testo dell’art. 1, comma 52 della legge anticorruzione, nella versione antecedente alle modifiche apportate dall’art. 29, comma 1, d.l. 90/2014, prevedeva, per l’efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, l’istituzione presso ogni prefettura di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavoPAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2015

ri non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. La norma conferiva all’iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede l’effetto di soddisfare i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività. La disposizione non conteneva alcun obbligo in ordine all’utilizzo del citato elenco per le verifiche antimafia necessarie per l’affidamento delle attività elencate al citato comma 53, vale a dire per: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri. Tant’è che il d.p.c.m. 18 aprile 2013, adottato in attuazione, del comma 56 dell’art. 1 della legge anticorruzione, all’art. 2, comma 2, espressamente prevede che: «l’iscrizione negli elenchi è volontaria… (omissis)…». Con l’entrata in vigore del d.l. 90/2014 per disposto dell’art. 29, il comma 52 cit. è stato sostituito dai seguenti: «Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene


luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta» In base al nuovo quadro normativo concernente l’utilizzo del citato elenco è, pertanto, esplicitamente sancito l’obbligo per i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – vale a dire per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche e, infine, per i contraenti generali – di consultare gli elenchi di cui al comma 52, art. 1 della legge anticorruzione. Per quanto concerne, invece, l’obbligo degli operatori economici, che svolgono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di iscriversi nei citati elenchi, si rileva come lo stesso sia implicitamente ricavabile dal comma 2, dell’art. 29, d.l. 90/2014, che introducendo un regime transitorio alla disciplina delle verifiche tramite elenco, lascia presupporre l’obbligo anche per gli operatori di iscriversi nelle c.d. White List, nella misura in cui la citata iscrizione risulta essere, di fatto, una condizione per ricevere l’affidamento dei relativi contratti. Infatti, il citato comma 2 prevede che «per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all’articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012 , procedono all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi in questione»; dalla speciale previsione secondo cui la sola presentazione della domanda di iscrizione può essere ritenuta idonea condizione per l’affidamento del contratto (salvo il recesso della stazione appaltante in caso di sopravvenuto diniego, ex art. 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011) se ne può ricavare, in via interpretativa, la sussistenza di una regola generale che attribuisce all’iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l’affidamento di contratti nei settori di cui al com-

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ma 53 dell’art. 1 della legge anticorruzione (ciò che rende l’iscrizione, di fatto, obbligatoria). In seno al richiamato quadro normativo si rende, tuttavia, necessario un intervento di armonizzazione, anche attraverso l’eventuale modifica del d.p.c.m. 18 aprile 2013, che consenta di realizzare appieno l’obiettivo del legislatore, secondo quanto emerge dalla stessa Relazione illustrativa (della Camera) al disegno di legge numero 2486 AC di conversione in legge del d.l. 90/2014. In essa, infatti si dà espressamente atto del fatto che “Secondo le vigenti previsioni, l’iscrizione in tali elenchi, che attestano l’insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, considerata equipollente alle informazioni antimafia disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, rimane totalmente affidata alla discrezionalità dell’operatore. Ciò rischia di determinare, come sembra testimoniare la prima esperienza maturata, un popolamento alquanto parziale di tali elenchi, che finirebbero, pertanto, per essere poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale...(omissis)… In altri termini, l’iscrizione nell’elenco viene a costituire, per coloro che operano nei settori più vulnerabili, la forma necessitata attraverso la quale viene ad essere accertata l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia”.

CONCLUSIONI Tenuto conto della novella normativa intervenuta in materia, dell’intenzione del legislatore e della necessità di rendere il quadro di sistema coerente con l’obiettivo di introdurre l’obbligo di iscrizione negli elenchi detenuti dalle prefetture, per le imprese che svolgono le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, per l’Autorità sarebbe opportuno valutare di modificare il d.p.c.m. 18 aprile 2013, nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi di che trattasi, in attuazione della novella normativa introdotta dal combinato disposto dei commi 1 e 2, art. 29, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, salvo ogni altra modifica dello stesso comma 52, art. 1, l. 190/2012 nel senso di esplicitare l’obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese che svolgono le attività di cui al richiamato comma 53. (CS)


La sospensione e ripresa nei lavori pubblici LE CONTESTAZIONI DELL’ESECUTORE SONO ISCRITTE A PENA DI DECADENZA NEI VERBALI DI SOSPENSIONE E DI RIPRESA DEI LAVORI Il regolamento D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 ha sostituito il vecchio regolamento che faceva riferimento alla Legge Merloni cioè il DPR 554/1999. Il nuovo regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. In questo articolo approfondiamo i temi relativi alla sospensione e ripresa dei lavori, regolamentati dal Capo II sezione III, articoli dal 158 al 160 del DPR 207/2010.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Fuori dei casi sopraccitati e eventualmente nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. Il direttore dei lavori, con l’intervento dell’esecuPAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2015

tore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’Autorità.


ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE E TEMPO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI È ammessa la sospensione dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto. Tra le circostanze speciali sopraccitate rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Per ragioni di pubblico interesse, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua du-

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rata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata al fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto per l’applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

SOSPENSIONE ILLEGITTIMA Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite nel capitolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. (CS)


Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL RETI DI PMI IN FRIULI VENEZIA GIULIA: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NEI SETTORI DELLA MECCANICA, ARREDO CONTRACT, RISPARMIO ENERGETICO, SISTEMA CASA Per promuovere la capacità competitiva ed innovativa delle aziende regionali, la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione specifici incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete di microimprese e PMI (L.R. 4/2013/D.PReg. n. 042/PRES). Sono ammissibili ad incentivazione le iniziative di sviluppo di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, processi di internazionalizzazione, sviluppo e miglioramento di funzioni condivise tra le aziende, innovazione di prodotto, linee comuni di marketing. Tali iniziative sono da realizzarsi nell’ambito di una rete di imprese, anche non ancora formalmente costituita. L’intensità del contributo concedibile è fino al 50% delle spese ammissibili. INFORMEST Consulting, specializzata nella realizzazione operativa di programmi di inserimento commerciale all’estero (es. Inserimento commerciale con distributori e agenti, servizi di sviluppo e rappresentanza commerciale, marketing on-line sui principali mercati esteri, manager a tempo italiani e locali nei Paesi), sostiene le azioni operative estere di costituende reti di aziende regionali; le reti riguarderanno i comparti di: meccanica, arredo contract e risparmio energetico e sistema casa (soluzioni e materiali da costruzione, impiantistica, arredo e complementi, serramenti, ecc.). Il criterio di ciascuna rete sarà quello di realizzare economie di scala nella identificazione di canali commerciali comuni alle imprese partecipanti (riduzione costi visite clienti e presentazione cata-

logo prodotti) per categorie di prodotti complementari. Ciascuna iniziativa è tesa allo sviluppo commerciale delle aziende partecipanti in mercati strategici a forte potenziale di crescita: Germania e Austria per la meccanica, Paesi dei Balcani per arredo contract e risparmio energetico, Fed. Russa e CSI, Turchia e Nord Africa per il sistema casa. In ciascun mercato l’attività sarà sviluppata con azioni di sviluppo commerciale nel mercato estero, con la promozione dei prodotti e delle aziende, e con la selezione e presentazione di buyers. Tali attività saranno realizzate direttamente nei mercati esteri da esperti e venditori locali. In relazione al bando promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, INFORMEST Consulting raccoglie manifestazioni di interesse da parte di aziende interessate a valutare l’iniziativa proposta per aderire ai progetti in rete. A tal fine, e per richiedere ulteriori approfondimenti, le aziende possono inviare un’e-mail all’indirizzo: consulenza@informestconsulting.it.

MILANO, 6-7 MAGGIO 2015: B2B AGRO-FOOD MANUFACTURING AD EXPO2015 Nell’ambito del consorzio Friend Europe di Enterprise Europe Network, INFORMEST Consulting promuove l’evento di partenariato internazionale AGRO-FOOD MANUFACTURING, che si terrà a Milano nei giorni 6-7 maggio 2015 in occasione di EXPO2015. L’evento, co-finanziato dall’unione Europea, è organizzato da Enterprise Europe Network con l’obiettivo di offrire contatti commerciali per l’industria, la ricerca e i professionisti del settore alimentare, che sono alla ricerca di potenziali partner in Italia e nei paesi UE, al fine di garantire lo sviluppo del business e la crescita sostenibile. I principali topics dell’iniziativa saranno: - produzione di cibi e bevande (macchine e tecnologie per l’automazione, sistemi di produzione, monitoraggio, ecc.) - prodotti alimentari innovativi e di alta di qualità - sicurezza e controllo di qualità - tracciabilità alimentare - conservazione alimentare e shelf life - imballaggio e design - gestione della catena alimentare

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- logistica e vendita al dettaglio - Denominazione di Origine Protetta (DOP) - Indicazione Geografica Protetta (IGP). Saranno coinvolti attivamente e parteciperanno all’evento operatori provenienti dai Paesi euromed e dalla Turchia. L’iscrizione all’evento AGRO-FOOD MANUFACTURING è gratuita. Per maggiori informazioni e per iscriversi all’iniziativa: www.b2match.eu/ expo2015-agrofood e compilare il form.

RICHIESTE D’OFFERTA INTERNAZIONALI PER AZIENDE DEL SETTORE DELLA CHIMICA Attraverso un accordo diretto con Development Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internazionali (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. Di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per un totale di 800 mld. Di USD di valore impegnati nel 2013 per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento, INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. Gli utenti possono approfondire l’argomento e le opportunità all’indirizzo http://www.informestconsulting.it/appalti-internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Sostanze chimiche” raccoglie oggi circa 1.500 notifiche, tra cui le notifiche del Gobierno Autonomo Municipal de el Alto (Bolivia) per acidi inorganici e composti, del DLA Acquisition Locations (Stati Uniti d’America) per colle e del Dubai Municipality (Emirati Arabi) per grassi e lubrificanti. E’ possibile iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo http://tender.informestconsulting.it per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di bandi nel settore

di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi ai bandi con uno sconto del 20% (http:// tender.informestconsulting.it/tenders/subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12 mesi. Tale canale è l’unico che consente alle aziende italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo online@informestconsulting.it.

IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, Informest Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda all’interno del database e raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner Esteri. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. L’iscrizione ha durata di un anno. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, compilando il modulo allegato ed inviandolo all’indirizzo informestconsulting@friendeurope.it.

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Vietnam

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E DELLA NORMATIVA SUGLI INVESTIMENTI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il Vietnam, con una crescita vicina al 6% nel 2014, si presenta come una delle economie più dinamiche del sud est asiatico. Il percorso di crescita, in atto da diversi anni, è stato supportato da una serie di riforme compiute negli ultimi 10 anni nel campo del diritto tese a ravvicinare il sistema vietnamita agli standard internazionali.

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E DELLA NORMATIVA SUGLI INVESTIMENTI IN VIETNAM A tal proposito si ricorda la riforma del diritto societario (Law on Enterprise e Law on Investment) del 2005 e la riforma in tema di disciplina dei contratti del 2007. Il governo vietnamita ha fissato per il 2015 i seguenti obiettivi da raggiungere: - Crescita del Pil al 6,2 per cento; - Tasso di inflazione al 5 per cento; - Deficit di bilancio al 5 per cento. Al fine di raggiungere tali obiettivi il governo ha deciso di implementare una serie di riforme per agevolare, in particolar modo, la crescita delle imprese private (in gran parte PMI). Nel campo del diritto il 26 Novembre 2014 l’Assemblea Nazionale del Vietnam ha approvato una legge che modifica le precedenti LOE (Law on Enterprise) e LOI (Law on Investments) del 2005 soprarichiamate, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2015. In questo articolo, cercheremo di analizzare i principali cambiamenti intervenuti.

LEGGE SUGLI INVESTIMENTI: ATTUALE NORMATIVA La Legge sugli investimenti vietnamita prevede diversi requisiti a seconda che si tratti di investi-

menti esteri o nazionali. La Legge del 2005 attualmente in vigore ha generato una notevole confusione riguardo alla percentuale di quote/azioni detenute da soci stranieri, affinché una società possa essere considerata soggetta: - alla disciplina ordinaria - piuttosto che alla disciplina per le società con partecipazione di capitale straniero (denominate fino ad ora FIE). La differenza tra l’una e l’altra figura è rilevante in quanto, secondo la legge vigente, una FIE è soggetta a requisiti di autorizzazione più rigorosi e altre restrizioni che si applicano per gli investitori stranieri. In merito sono emerse in questi anni diverse interpretazioni da parte delle autorità locali vietnamite, non avendo la legge previsto delle regole precise. - Alcune hanno considerato una società come rientrante tra quelle a capitale straniero anche se la partecipazione straniera era minima (maggiore dell’1%) - mentre altre, interpretando estensivamente la norma, hanno affermato che, affinché una società sia soggetta alla disciplina per le società a capitale straniero la partecipazione del socio straniero deve essere una partecipazione di maggioranza. L’incertezza generata dall’ambiguità della norma ha di fatto frenato, in alcuni settori, gli investitori esteri.

LEGGE DEGLI INVESTIMENTI: NUOVA NORMATIVA La riforma che entrerà in vigore il prossimo luglio ha risolto il problema rimuovendo il concetto di FIE e introducendo il concetto di “organizzazione economica con capitali di investimento stranieri” (denominata FIEO). Secondo la nuova disciplina, i requisiti più severi previsti per le società a capitale straniero (sia per l’ottenimento delle licenze che altre tipologie di restrizioni) saranno applicabili ad una FIEO soltanto se: a) il 51% o più del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri; b) il 51% o più del capitale sociale è detenuto da un’impresa ai sensi del paragrafo a); o

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c) il 51% o più del capitale sociale è detenuto da un investitore straniero e da un’impresa (congiuntamente) aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b). Al fine di consentire comunque ad un’impresa straniera (o investitore straniero) di poter controllare la società anche senza detenere il 51% del capitale sociale, la nuova normativa prevede la possibilità che vengano emesse azioni senza diritto di voto. In tal modo un partner nazionale potrebbe avere il 51% del capitale, ma con un peso specifico inferiore per quanto riguarda il potere decisionale, favorendo così l’incremento degli investimenti esteri, anche in settori prima ritenuti non strategici proprio a causa della mancanza del potere di amministrare liberamente la società. Altro fattore che di fatto ha ostacolato gli investitori stranieri sino ad oggi è dato dal limite, previsto dalla legislazione vigente, che riguarda la quota massima di capitale consentito agli investitori stranieri, pari al 49%, nelle società quotate. Negli ultimi mesi le autorità vietnamite (compresa la State Securities Commision) hanno discusso la possibilità di aumentare tale quota dal 49% al 60%. Successivamente all’emanazione della nuova legge, nel corso del Vietnam Business Forum tenutosi il 2 Dicembre 2014, il governo vietnamita ha annunciato che tale provvedimento sarà emanato con un decreto che dovrebbe entrare in vigore ad ottobre 2015. Il principio che il governo vietnamita vorrebbe seguire d’ora in avanti è la rimozione di ogni limite per quanto riguarda le quote, salvo casi particolari che verranno espressamente previsti dalla legge per settori di rilevante interesse nazionale. Altra novità introdotta dalla nuova normativa riguarda la disciplina dei quorum deliberativi. Mentre la legge attuale prevede un quorum del 65% per le delibere ordinarie e del 75% per quelle speciali, la novella introduce un abbassamento dei quorum rispettivamente al 51% e al 65%. Da più parti è stato fatto notare che però tale previsione parrebbe riguardare soltanto le società per azioni e non le società a responsabilità limitata. Le autorità hanno chiarito, seppur non in via ufficiale, che per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, l’autonomia statutaria riconosciuta alle società a responsabilità limitata consente comunque di abbassare i quorum minimi previsti dalla legge. Per quanto riguarda invece i quorum costitutivi la nuova legge ha ridotto il quorum necessario per l’assemblea degli azionisti che, mentre nella disciplina attuale prevede il 65% in prima convocazione ed il 51% in seconda convocazione, prevede invece un quorum del

51% e del 33% rispettivamente in prima e seconda convocazione.

RILASCIO DELLE LICENZE: ATTUALE NORMATIVA Altra importante modifica riguarda le procedure per il rilascio delle licenze. Secondo la legge attualmente vigente, per il rilascio delle licenze autorizzative sono previsti regimi differenti a seconda se l’impresa richiedente sia: - a capitale vietnamita - oppure a partecipazione straniera. Mentre il procedimento per le imprese domestiche è relativamente semplice e con tempistiche brevi (qualche settimana), per le imprese a partecipazione straniera l’iter è molto più farraginoso e richiede diversi mesi (in alcuni casi sono stati necessari anche sei mesi).

RILASCIO DELLE LICENZE: NUOVA NORMATIVA La nuova normativa prevede invece, per le imprese a partecipazione straniera, soltanto il rilascio di un Certificato di Registrazione per gli investimenti (denominato IRC), richiesto soltanto nei casi sopramenzionati a), b), c) dove la quota di partecipazione straniera è pari o superiore al 51%. La nuova legge ha, inoltre, semplificato anche l’iter, passando da tre fasi (registrazione della domanda, valutazione, e rilascio del certificato) a due fasi, eliminando la fase della valutazione che è quella che fino ad oggi è risultata più complessa e di lunga durata. L’intenzione del legislatore è quella di ridurre la durata di tale procedimento a soli 15 giorni, anche se bisogna attendere l’effettiva entrata in vigore della legge per vedere se le autorità locali saranno in grado di rispettare la tempistica prevista dalla legge. Bisogna tener conto che i soggetti delegati all’approvazione di tali licenze sono diversi (dall’Assemblea nazionale ai Comitati popolari provinciali a seconda delle dimensioni e della tipologia di investimento) e, conseguentemente, il rispetto delle tempistiche previste dalla nuova normativa sono da considerarsi indicativi.

ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE IN TEMA DI GOVERNANCE D’IMPRESA Per quanto riguarda invece la governance dell’impresa la nuova normativa consente maggior flessibilità per quanto riguarda le gestione interna, consentendo ad esempio la possibilità di partecipare alle assemblee anche con modalità alternative come la videoconferenza, nonché di votare anche a distanza, per corrispondenza o attraver-

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so modalità elettroniche (la norma parla di voto espresso attraverso le più moderne tecnologie digitali). Altra innovazione è data dalla possibilità, (dopo aver disciplinato con maggior dettaglio gli obblighi ed i doveri del rappresentante legale) per l’impresa di avere più rappresentanti legali (fino ad oggi non consentito). Al fine di favorire una maggior trasparenza la nuova legge ha inoltre introdotto ulteriori obblighi di comunicazione e divulgazione, che dovrebbero rendere più agevole la realizzazione di una due diligence in caso di operazioni di M&A, così come altri obblighi di comunicazione al “registro delle imprese” in merito agli amministratori, manager, e relativi cambiamenti delle cariche, da effettuare entro 5 giorni dalla deliberazione. Un’altra novità riguarda le regole di corporate governance, volte ad accrescere la qualità della gestione delle imprese vietnamite in linea con gli standard internazionali. Tali misure mirano a: - migliorare la partecipazione degli azionisti e la supervisione delle attività della società, - dare ruoli e responsabilità chiaramente definiti nella gestione (è stata introdotta anche la possibilità di creare comitati di gestione/controllo)

- garantire maggiori diritti agli azionisti di minoranza. A titolo di esempio, la nuova legge consente l’esercizio, nelle società quotate, ad una minoranza di almeno l’1%, dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. È da segnalare infine che il governo vietnamita, in una recente nota, ha dichiarato che, prima dell’entrata in vigore della legge, provvederà all’emanazione di ulteriori decreti attuativi finalizzati a chiarire le modalità operative delle nuove norme.

CONCLUSIONI In conclusione la nuova legge che entrerà in vigore il prossimo luglio dovrebbe portare al superamento delle ambiguità generate dalle precedenti leggi del 2005 e semplificare il processo di investimento da parte degli investitori esteri, favorendo così un aumento delle operazioni di M&A e creando i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle linee strategiche del Vietnam per i prossimi anni.

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Avv. Alessandro Russo


Due importanti novità per esportare in Ghana IL PROGRAMMA DI CONFORMITÀ PREVEDE CHE I PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE IMPORTATI DEBBANO ESSERE VERIFICATI E COLLAUDATI NEL PAESE DI ESPORTAZIONE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il presente articolo fornisce alcune informazioni operative relative alle due importanti novità adottate per poter esportare in Ghana: l’attuazione dell’Advance Shipment Information System (ASHI), diffusa tramite un comunicato stampa del Ministro dei Trasporti del Ghana il 26 Febbraio 2015, che sarà adottata il 2 Aprile 2015 e il programma di valutazione di conformità in vigore dal 1 marzo 2015 per tutte le spedizioni destinate in Ghana. L’autorità degli spedizionieri del Ghana (GSA), istituita nel 1974, è stata da sempre il riferimento per il settore dell’industria marittima. Nel corso degli anni ha collaborato sia con organizzazioni private che pubbliche nel settore marittimo per perseguire l’obiettivo primario di proteggere e promuovere gli interessi degli spedizionieri in Ghana, rispetto ai problemi di trasporto che possono presentarsi al porto, sulla nave e nell’entroterra, al fine di garantire la sicurezza, l’affidabilità del cargo e la convenienza del trasporto. Nel 2012 il regolamento (L.I.2190) dell’Autorità degli spedizionieri del Ghana è stato superato per dar spazio alla legge istitutiva dell’autorità NRCD 254. Compito dell’autorità è quello di fornire informazioni rilevanti sulla spedizione attraverso il sistema ASHI. Si tratta di una piattaforma elettronica, grazie alla quale si ricevono in anticipo informazioni sul carico per la pianificazione e per l’avvio del processo di pre-autorizzazione. Questo sistema aiu-

ta a ridurre al minimo i costi nei porti attraverso la riduzione dell’incidenza dei pagamenti di nolo e controstallie. Dagli studi condotti dalla stessa autorità nel 2013 è emerso che i caricatori hanno sostenuto elevati costi per controstallie, che sono stati dovuti maggiormente ai ritardi nella procedura di carico nei porti. Per assistere gli spedizionieri nella riduzione dei costi e accelerare le pratiche nei porti, l’Autorità ha avviato il processo di distribuzione del sistema ASHI, che fornirà agli spedizionieri e alle agenzie governative informazioni in anticipo rispetto alle loro spedizioni. L’ASHI consentirà agli spedizionieri di ottenere in anticipo ed in tempo reale informazioni sulle loro spedizioni per facilitare ed anticipare il processo di pre-autorizzazione. Questo permetterà di accelerare inevitabilmente la procedura di carico al porto riducendo il costo della spedizione.

PANORAMICA DEL PROGRAMMA: ADVANCE SHIPMENT INFORMATION SYSTEM Grazie all’utilizzo del sistema ASHI si permetterà in questo modo agli importatori di compilare online la documentazione necessaria alle operazioni di sdoganamento. La decisione è stata presa in conformità con quanto previsto dal regolamento LI 2190 del 2012. Agenzia di Gestione La GSA ha assegnato ad Antaser Afrique e alla sua rete internazionale di agenzie il ruolo di rappresentante unico, che potrà emettere e convalidare il sistema ASHI, tramite il portale dedicato su www. antaser.com. Come funziona operativamente Tutte le spedizioni che arrivano in un qualsiasi porto del Ghana devono essere accompagnate da un documento ASHI. Questo riferimento deve essere citato su tutte le Bills of Lading [B / L]. In assenza del riferimento al numero e alla relativa documentazione il carico non sarà rilasciato dalla dogana. - Lo spedizioniere deve registrarsi sul portale Antaser - Tutte le informazioni rilevanti della spedizio-

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ne dovranno essere scansionate ed allegate prima della presentazione della domanda sul portale web. - La procedura di compilazione del modulo ASHI e degli allegati pertinenti dovrebbero essere completati dall’agente del destinatario, che sta già utilizzando questo o sistemi analoghi per le spedizioni verso altri paesi. - Tra i documenti da allegare per la creazione del certificato ASHI rientrano: * copia della fattura dell’arrivo al nolo * copia della fattura commerciale * copia della dichiarazione personalizzata di esportazione * copia della polizza di carico * copia della Packing List - L’ASHI dovrebbe essere creato per ogni polizza di carico. La nuova procedura ASHI è molto vantaggiosa in quanto permette di: - ricevere informazioni sullo stato della spedizione per i caricatori in Ghana in tempo reale per facilitare l’avvio della procedura di preautorizzazione. Evitando così il pagamento di elevati costi di controstallia e spese di affitto. - Predisporre un database di informazioni dettagliate sulle spedizioni, come ad esempio i costi dei prodotti e le spese di trasporto. - Comunicare agli spedizionieri i tempi di arrivo della nave e il luogo di carico nei porti tramite l’invio di un testo personalizzato. - Dare informazioni in anticipo sulla spedizione, sia alle autorità portuali che agli operatori dei terminal per un’adeguata pianificazione e la preparazione in vista dell’arrivo della nave in porto. - fornire fatture commerciali e altre informazioni relative alla spedizione prima dell’arrivo della nave per adeguare i processi di gestione del rischio da parte delle dogane o degli altri enti interessati, garantendo in tal modo il pagamento delle tasse governative. - aumentare la sicurezza, fornendo informazioni sul movimento del carico in ambito internazionale. La volontà è anche quella di ridurre le perdite di carico su transito. Contatti International Operational Office Antaser Afrique Sito web: Ghana Shippers’ Authority Email: info@shippers.org.gh Sito web: www.shippers.org.gh Dal 1 Marzo 2015 è in vigore la seconda novità relativa alle spedizioni destinate in Ghana, che prevede che le merci siano accompagnate dal

Certificato di Conformità ai fini dello sdoganamento.

PANORAMICA DEL PROGRAMMA: CONFORMITÀ DEL PRODOTTO Il programma di valutazione del Ghana sulla conformità del prodotto [G-CAP] è un processo di valutazione della conformità, utilizzato per verificare che i prodotti importati in Ghana siano conformi ai requisiti delle norme applicabili prima dell’esportazione verso un paese di destinazione. Tale processo è volto a garantire che i prodotti specifici importati nel Mercato del Ghana soddisfino i requisiti dei regolamenti tecnici e gli Standards del Ghana e rispettino la qualità richiesta per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente.

AGENZIA DI GESTIONE GSA ha nominato la Société Générale de Surveillance SA [SGS] come ente preposto ad operare per suo conto relativamente al programma di G-CAP.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ [COC] Il programma di conformità prevede che i prodotti che devono essere importati debbano essere verificati e collaudati nel paese di esportazione; a seguito di questa procedura è necessario che sia rilasciato un Certificato di Conformità [CoC], che dimostri che il prodotto è conforme agli standard delle norme applicabili. L’obiettivo del programma è quello di proteggere il paese e i consumatori del Ghana contro l’importazione di prodotti declassati che possano mettere in pericolo la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente. In mancanza di certificato di conformità agli importatori verrà addebitata una penale pari al 30 % del valore CIF della spedizione e il prodotto sarà nuovamente spedito alla destinazione originale il cui costo sarà a carico dell’importatore. Le categorie di prodotti oggetto del presente programma sono i seguenti prodotti: - Giocattoli e articoli sportivi - Prodotti elettrici ed elettronici - Prodotti del settore automotive (compresi veicoli nuovi e usati) - Prodotti chimici - Materiali e dispositivi legati al gas - Legno e carta - Articoli del settore arredamento (articoli in legno e metallo) - Articoli del settore tessile e prodotti articlesSafety (dispositivi di protezione individuale) - Prodotti alimentari

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Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su

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- Materiali da costruzione - Dispositivi medici selezionati e prodotti farmaceutici - Prodotti usati (es. abiti usati) - Prodotti di carburante / petroliferi Per ottenere tale Certificato sono state predisposte dalle autorità del Ghana Bureau of Standards le procedure descritte nell’allegato Datasheet. La procedura partirà con l’avvio, da parte dell’Importatore in Ghana del modello UCR – Unique Consignement Reference, basato sulla fattura proforma dell’Esportatore. Quest’ultimo, a ricevimento dell’UCR lo potrà inviare unitamente alla seguente documentazione, in lingua inglese: - Proforma - Moduli RfC allegati

- L/C, se presente - Schede tecniche in inglese - Test report /Certificati di analisi emessi da laboratori approvati - Certificati ISO 9001 e altre certificazioni di sistema e/o di prodotto - Packing list al momento dell’ispezione - Fattura finale e BL o AWB per la preparazione del Certificato di Conformità Il programma operativo adottato in Ghana rientra tra i nove programmi di verifica di conformità adottati sui paesi dell’Africa sub-sahariana e va ad aggiungersi a quelli già operativi in Burundi, Etiopia ed Etiopia irrigation, Kenya, Nigeria, Rwanda, Tanzania e Uganda. A breve se ne aggiungeranno altri due relativi a Niger e Gabon. Giuseppe De Marinis

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Additivo E 1203 Alcol polivinilico La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/463 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell’alcol polivinilico (E 1203).

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Etichettatura carni bovine e prodotti a base di carni bovine Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014. Expo 2015 import prodotto Giappone La Commissione ha pubblicato il regolamento 2015/448 che stabilisce norme di polizia sanitaria specifiche per l’introduzione nell’Unione di taluni prodotti di origine animale provenienti dal Giappone e destinati all’EXPO Milano 2015. Filiera del latte Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica ha pubblicato la delibera concernente il contratto di Filiera tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e «la filiera del latte tra Genova, Torino e Vicenza».

Filiera Uova Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica ha pubblicato la delibera concernente il contratto di Filiera tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e «La filiera delle uova tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna». Transito prodotti a base di pollame La Commissione ha pubblicato il reg. 2015/526 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese. Prelievo settore latte e lattiero-caseari La Commissione ha pubblicato il reg. 2015/517 che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Fissazione prezzi settore carni di pollame e uova La Commissione ha pubblicato il reg. 2015/515 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Coltivazione OGM E’ stata pubblicata la direttiva 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Controlli ufficiali import mangimi e alimenti di origine non animale La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/525 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello ac-

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cresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.

COMMERCIO Beni attività agricole Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato il decreto relativo all’individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.

CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Materiale da imballaggio in legno La Commissione Europea ha pubblicato la decisione n. 2015/474 che modifica la decisione di esecuzione 2013/92/UE concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina. Borse di plastica E’ stata pubblicata la posizione n. 3/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Imballaggi delle sostanze e delle miscele La Commissione ha pubblicato il regolamento 2015/491 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

ETICHETTATURA Circolare ponte, applicazione sanzioni del D.lgs. 109/92 rispetto al Reg. 1169/2011 Applicazione dell’articolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. Indicazione sulla salute La Commissione europea ha pubblicato il regolamento relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.

Indicazione salute non autorizzate La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2015/402 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Consorzi Vini E’ stato pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 61/2010. Consorzi incaricati DOP IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99.

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui 1,4-dimetilnaftalene, benfuracarb, carbofurano, carbosulfan, etefon, fenamidone, fenvalerate, fenexamid, furatiocarb, imazapir, malation, picoxystrobin, spirotetrammato, tepralossidim e triflossistrobina La Commissione ha pubblicato il regolamento 2015/399 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, benfuracarb, carbofurano, carbosulfan, etefon, fenamidone, fenvalerate, fenexamid, furatiocarb, imazapir, malation, picoxystrobin, spirotetrammato, tepralossidim e triflossistrobina in o su determinati prodotti. Livelli massimi residui olio di Dippel, monossido di carbonio, ciprodinil, dodemorf, iprodione, metaldeide, metazaclor, olio di paraffina (CAS 64742-54-7), oli di petrolio (CAS 92062-35-6) e propargite La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2015/400 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di olio di Dippel, monossido di carbonio, ciprodinil, dodemorf, iprodione, metaldeide, metazaclor, olio di paraffina (CAS 64742-54-7), oli di petrolio (CAS 92062-35-6) e propargite in o su determinati prodotti. Livelli massimi acetamiprid, cromafenozide, ciazofamid, dicamba, difenoconazolo, fenpirazamina, fluazinam, formetanato, nicotina, pencona-

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zolo, pimetrozina, piraclostrobin, tau-fluvalinato e tebuconazolo La Commissione ha pubblicato il regolamento 2015/401 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cromafenozide, ciazofamid, dicamba, difenoconazolo, fenpirazamina, fluazinam, formetanato, nicotina, penconazolo, pimetrozina, piraclostrobin, tau-fluvalinato e tebuconazolo in o su determinati prodotti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Identificazione stabilimenti - registri dematerializzati L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ha pubblicato la nota concernente la tenuta dei registri dematerializzati-identificazione degli stabilimenti e dei depositi. Tariffario ICQRF - anno 2015 - per le analisi eseguite dai Laboratori Il Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ha pubblicato per l’anno 2015 il tariffario delle analisi eseguite dai laboratori. oOo

DATI DI MERCATO 10a, 11a E 12a SETTIMANA 2015 (DAL 2 ALL’8, DAL 9 AL 15 E DAL 16 AL 22 MARZO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali

variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione. oOo

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 11, dal 9 al 15 marzo 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 63 notifiche (di cui 20 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Ancora due allerte avviate dall’Italia relative al comparto ittico, in particolare per presenza di mercurio oltre i limiti in pesce spada di provenienza spagnola, e Norovirus in ostriche provenienti dalla Francia. Si segnala come in Irlanda sia stato disposto il richiamo dal mercato di pancetta affumicata.

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Autotrasporto. Locazione e comodato di veicoli CIRCOLARE MINISTERIALE RIEPILOGATIVA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI PREMESSA Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito Ministero) con circolare prot. 5681 del 16 marzo 2015 ha inteso riepilogare in un unico testo le fattispecie per le quali è consentita, alla luce della disciplina di settore, la locazione e il comodato di veicoli industriali senza conducente con le relative formalità. La circolare non intende introdurre formalità aggiuntive rispetto a quanto già noto, proponendosi invece l’obiettivo di “offrire un riepilogo delle disposizioni che regolamentano la materia, individuando in maniera analitica le fattispecie ammissibili di disponibilità temporanea dei veicoli utilizzati per l’autotrasporto professionale o, nel caso del conto proprio, per i veicoli utilizzati in attività di trasporto complementari ed accessorie ad altra attività esercitata a titolo principale”. Finisce, alfine, per configurare una vera e propria guida alla locazione e al comodato dei veicoli industriali. Per questo la si propone in maniera quasi integrale. Ciò detto, il Ministero ha preventivamente riepilogato le principali disposizioni vigenti in materia di locazione e di comodato senza conducente e, cioè: - la disciplina dell’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, che vieta la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato; - le soglie minime previste dalla disciplina sull’accesso al mercato (acquisizione di almeno due veicoli, per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t e acquisizione di veicoli per una massa complessiva non inferiore a 80 t per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa superiore a 3,5 t), soglie che non possono raggiungersi con veicoli presi in locazione o in comodato;

- la locazione di veicoli industriali di massa superiore alle 6 t, che è ammessa soltanto fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (Albo) e al Registro elettronico nazionale (REN); - la locazione senza conducente di veicoli fino a 6 t di massa complessiva a pieno carico e di veicoli a uso speciale, che è ammessa nell’autotrasporto di cose in conto proprio (art. 82 del codice della strada, c.d.s.); - le disposizioni sull’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente da parte delle imprese di autotrasporto conto terzi contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, art. 12 (presenza a bordo del veicolo del contratto di locazione a prescindere dalla sua durata); - le disposizioni della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2006/1/CE del 12 gennaio 2006 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada nelle relazioni internazionali di traffico, la quale prescrive l’obbligo della presenza a bordo del veicolo del contratto scritto di locazione e, se il conducente non è il titolare dell’impresa locataria, del contratto di lavoro o dell’ultima busta paga; - le uniche forme di disponibilità nell’utilizzo di veicoli di massa complessiva superiore a 6 t nell’autotrasporto di cose in conto proprio, dettate dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 31, co. 1, lett. a), che escludono sia la locazione che il comodato. Fatte queste premesse, la circolare passa ad analizzare una serie di fattispecie legate al contratto di locazione e a quello di comodato senza conducente, che di seguito si propongono distinte.

CONTRATTO DI LOCAZIONE 1) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t, immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione di cui all’art. 82 del c.d.s., co. 5, lett. a). Locazione a soggetti che li utilizzano per uso proprio. La locazione è ammessa. Si tratta della normale ipotesi di locazione a soggetti che non utilizzano tali veicoli per svolgere attività professionale di trasporto di cose in conto di terzi.

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Poiché il trasporto per uso proprio svolto con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t non è soggetto ad alcuna licenza, si applicano le disposizioni generali in materia di locazione. Per i contratti superiori ai 30 giorni è previsto l’aggiornamento dell’archivio nazionale veicoli (cfr. art. 247 bis del regolamento di esecuzione del c.d.s.). 2) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t immatricolati per uso proprio. Locazione ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio. La locazione non è ammessa. La possibilità di concedere in locazione tali veicoli è consentita esclusivamente ai soggetti che esercitano professionalmente, dietro corrispettivo, l’attività di locazione di veicoli sulla base delle autorizzazioni comunali conseguite secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 e può quindi essere svolta, ai sensi dell’art. 82 del c.d.s., commi 4 e 5 esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi. 3) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, immatricolati per uso proprio, per i quali è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio. Locazione ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio. Locazione non ammessa. Il trasporto di cose in conto proprio effettuato a mezzo di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 te, può essere svolto esclusivamente con veicoli immatricolati ad uso proprio e, a norma dell’art. 83, co. 2 del c.d.s, la carta di circolazione per tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza di autotrasporto cose in conto proprio, la quale, a norma dell’art. 31, lett. a), della legge 298/1974, prescrive che essa possa essere svolta “con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che la esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi”. 4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio. Locazione ad altro soggetto che li utilizza per trasporto di cose per conto di terzi. Locazione non ammessa. L’attività di autotrasporto di cose in conto di terzi presuppone l’utilizzazione dei veicoli, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione e può quin-

di essere svolta, ai sensi dell’articolo 82 del c.d.s., commi 4 e 5, esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi. 5) Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso di terzi, per trasporto di cose in conto di terzi a norma dell’art. 82 c.d.s., co. 5, lett. d). Locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio. Locazione non ammessa. In forza delle considerazioni esposte al precedente punto 4), si tratta di veicoli immatricolati sulla base dell’autorizzazione rilasciata a imprese iscritte all’Albo per l’esercizio dell’attività di trasporto di cose in conto di terzi e per questo è esclusa l’ipotesi della locazione a soggetti che intendano utilizzarli per uso proprio. 6) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t, immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione previste dall’art. 82 del c.d.s., co. 5 lett. a). Locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci in conto terzi. Locazione ammessa. L’art 84 del c.d.s., co. 4, lett. a) prevede, fra l’altro, che i veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva pari o inferiore a 6 t, possano essere dati in locazione dai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di locazione sulla base della prescritta autorizzazione rilasciata dai comuni secondo le disposizioni del d.P.R. 481/2001. Tali soggetti, ai quali non si applica la legge 298/1974, né il regolamento UE 21 ottobre 2009, n. 1071, possono quindi concedere i propri veicoli in locazione in favore di imprese di autotrasporto per conto di terzi, pur senza essere iscritti all’Albo. Naturalmente l’impresa locataria dovrà sempre essere abilitata all’esercizio dell’attività con il veicolo preso in locazione e, a tal fine, si distinguono le seguenti ipotesi in funzione dei requisiti soggettivi delle imprese di autotrasporto locatarie che variano a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo: a) veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 1,5 t.: per la locazione di tali veicoli da utilizzare per il trasporto di cose per conto di terzi è sufficiente che l’impresa locataria sia iscritta all’Albo. b) veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e pari o inferiore a 6 t: l’impresa locataria, operando con veicoli di massa superiore a 1,5 t., dovrà sempre essere iscritta al REN e all’Albo ed essere autorizzata all’esercizio dell’attività con il veicolo preso in locazione.

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Infine, non è mai ammessa la possibilità di concedere in locazione veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t da parte di imprese che, pur eventualmente in possesso di autorizzazione comunale ex d.P.R. 481/2001 non siano contemporaneamente iscritte al REN e all’Albo e autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose in conto di terzi. 7) Veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose in conto terzi ai sensi dell’art. 82 del c.d.s., co. 5 lett. d) in locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di cose in conto di terzi. Locazione ammessa. L’art 84 del c.d.s., co. 3, prevede che “l’impresa italiana iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’Albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.” Pertanto, le imprese italiane di autotrasporto per conto di terzi regolarmente autorizzate all’esercizio della professione, iscritte all’Albo, nonché, ove previsto, al REN, possono concedere e prendere in locazione veicoli immatricolati per uso di terzi per l’autotrasporto di merci in conto terzi a condizione, come per il punto precedente, che l’impresa locataria sia abilitata all’esercizio dell’attività di autotrasporto con il veicolo preso in locazione.

IL CONTRATTO DI COMODATO 1) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t, immatricolati per uso proprio, per attività di trasporto di cose in conto proprio. Comodato ad altro soggetto o impresa che li utilizza per uso proprio. Comodato ammesso. Il trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t immatricolati a uso proprio non è soggetto ad alcuna licenza o autorizzazione. Poiché, inoltre, il contratto di comodato è per sua natura senza fini di lucro, mancando del tutto l’elemento del corrispettivo, la circolare dichiara ammissibile il comodato di tali veicoli tra privati o imprese a condizione che non cambi l’uso proprio del veicolo. Per i contratti superiori ai 30 giorni è previsto il tagliando di aggiornamento della carta di cir-

colazione (cfr. art. 247 bis del regolamento di esecuzione del c.d.s.). 2) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, immatricolati per uso proprio per i quali è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio. Comodato ad altra impresa per uso proprio. Comodato non ammesso. Come già argomentato per la locazione, l’art. 31 della legge 298/1974 individua, elencandole, le forme tassative di disponibilità di tali veicoli. Non è pertanto ammesso il comodato per tali veicoli. 3) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso proprio. Comodato ad altra impresa che intende utilizzarli per uso di terzi per trasporto di merci in conto di terzi. Comodato non ammesso. Come per la locazione, non è mai ammessa la possibilità del comodato dei veicoli immatricolati a uso proprio a imprese di autotrasporto iscritte all’Albo per l’esercizio dell’attività di trasporto di merci in conto di terzi. L’attività di autotrasporto di cose in conto di terzi, oltre ad essere subordinata all’iscrizione all’Albo e, ove prevista, al REN, presuppone l’utilizzazione dei veicoli, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione e può, quindi, essere svolta, ai sensi dell’art. 82, commi 4 e 5 del c.d.s., esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi. A maggior ragione, non può mai essere ammesso il comodato di veicoli immatricolati ad uso proprio di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, in quanto, oltre alle motivazioni appena dette per tali veicoli la carta di circolazione viene rilasciata sulla base della prescritta licenza e, pertanto, l’eventuale cessione a terzi del veicolo, in comodato o locazione, anche per un breve periodo, farebbe venir meno il presupposto stesso dell’immatricolazione. 4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci in conto terzi ai sensi dell’articolo 82 c.d.s., co. 5, lett. d). Comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio. Comodato non ammesso. L’ipotesi è speculare alla precedente; anche in tal caso, poiché si tratta di veicoli immatricolati sulla base dell’autorizzazione rilasciata a imprese iscritte all’Albo per l’esercizio dell’attività di trasporto cose in conto terzi, è ammissibile l’ipotesi di comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio. 5) Veicoli di massa complessiva a pieno carico

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pari o inferiore a 6 t, immatricolati per uso di terzi ai fini della locazione a norma dell’art. 82 del c.d.s., co. 5, lett. a). Comodato a soggetti che intendono utilizzarli per trasporto di merci in conto di terzi. Comodato non ammesso. Nel caso in esame, tali veicoli vengono immatricolati per uso di terzi a nome di imprese che, dietro corrispettivo, esercitano professionalmente l’attività di locazione dei veicoli stessi, sulla base delle autorizzazioni comunali conseguite secondo le modalità previste dal d.P.R. 481/2001. Poiché l’elemento corrispettivo del sinallagma contrattuale è da considerarsi indefettibile, non può essere ammesso il comodato in quanto tale contratto è per sua stessa natura a titolo gratuito. 6) Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi per trasporto di cose in conto terzi a norma dell’art. 82 del c.d.s., co. 5, lett. d). Comodato ad imprese che intendono utilizzarli per conto di terzi. Comodato ammesso. Si tratta dell’ipotesi di comodato di veicoli tra imprese iscritte all’Albo, che utilizzano tali veicoli per il trasporto di merci in conto di terzi. In tal caso, il comodato, così come la locazione, è ammesso in quanto non viene modificata la destinazione d’uso del veicolo utilizzato nell’esercizio dell’attività di trasporto di cose in conto di terzi, dietro corrispettivo e da imprese a ciò abilitate. L’art. 84 del c.d.s, co. 3 prevede che le imprese italiane di autotrasporto in conto di terzi possono utilizzare, mediante contratto di locazione, solo autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’Albo e titolare di autorizzazioni. Vengono, quindi, posti vincoli precisi circa la natura giuridica dei soggetti legittimati a concedere e a prendere in locazione i veicoli immatricolati per trasporto di cose in conto di terzi. Conformemente a tale disposizione, che riserva la possibilità di concedere in locazione solo i veicoli in disponibilità di imprese di autotrasporto in conto di terzi, e, in analogia con la medesima, la possibilità di concedere o utilizzare veicoli in comodato va riservata alle imprese di autotrasporto iscritte all’Albo. Condizione necessaria è che il comodatario abbia titolo ad esercitare l’attività di autotrasporto con i veicoli utilizzati e tale titolo dovrà essere accertato d’ufficio. Rimangono vigenti le istruzioni di cui alla circolare della citata Direzione generale n. 4 del 7 dicembre 2011 lett. e), e, pertanto, tali contratti continueranno a dover essere esibiti in

visione agli Uffici provinciali della motorizzazione civile, che dopo il loro controllo formale, continueranno a rilasciare copia vistata della dichiarazione di cui all’all. 3 della circolare che dovrà essere tenuta a bordo ai fini dei controlli. La circolare trova applicazione qualunque sia la durata del contratto di comodato, anche se inferiore a 30 giorni. Pertanto, detti uffici che ricevono la domanda verificheranno preventivamente che il comodatario abbia titolo ad esercitare con il veicolo preso in comodato.

ASPETTI FORMALI E DOCUMENTI DI CONTROLLO La circolare riepiloga anche le prescrizioni connesse all’utilizzo dei veicoli presi in locazione e in comodato. 1) Locazione Il contratto di locazione deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti elementi essenziali (direttiva (CE) 1/2006 e d.m. 16 febbraio 1994): - il nome dell’impresa locatrice e di quella locataria; - la data e la durata del contratto; - i dati di identificazione del veicolo locato. Inoltre, ai sensi del d.lgs. 286/2005 art. 12, co. 2, il contratto deve essere accompagnato dal certificato di iscrizione all’Albo (o al REN per le imprese autorizzate ad esercitare con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t.) dell’impresa locataria con le eventuali limitazioni. Qualora il conducente sia persona diversa dal locatario, il contratto deve essere accompagnato anche dall’originale o da una copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio paga del conducente ovvero da altra documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente stesso con l’impresa locataria. Il contratto, il certificato di iscrizione all’Albo e i documenti relativi al rapporto di lavoro del conducente dovranno trovarsi a bordo del veicolo ed esibiti agli agenti di controllo, come previsto dal più volte citato art. 12 del d.lgs. 286/2005. 2) Comodato Come già sopra specificato, ai sensi della citata circolare n. 4/2011 lett. e), i contratti di comodato debitamente registrati e di qualunque durata essi siano, devono essere esibiti agli Uffici della motorizzazione civile competenti per

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la sede principale dell’impresa che ne chiede l’immissione in circolazione, in originale o copia conforme. Detti uffici dopo il controllo formale dei contratti stessi, rilasciano copia vistata della dichiarazione di cui all’all. 3 della circolare n. 4/2011. Poiché il titolo del comodatario ad esercitare l’attività di autotrasporto con i veicoli utilizzati è accertato d’ufficio non è necessaria la presenza a bordo del certificato di iscrizione all’Albo o al REN, fermo restando l’obbligo della presenza a bordo della dichiarazione di cui all’al. 3 della citata circolare n. 4/2011 Anche in caso di comodato resta, infine, fer-

mo l’obbligo generale ai sensi del d.lgs. n. 286/2005, art. 12, co. 5, di recare a bordo la documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente con il vettore. Infine, per maggior chiarezza e per comodità espositiva, la circolare allega due tabelle riepilogative delle fattispecie appena descritte. Copia della circolare e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

CONTRATTO DI LOCAZIONE 1) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t per uso di terzi (art. 82, co. 5, lett. a del c.d.s.), in locazione per uso proprio

ammesso

2) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t, immatricolati per uso proprio, in locazione per uso proprio

non ammesso

3) Veicoli di massa complessiva superiore a 6 t, immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio, in locazione per uso proprio.

non ammesso

4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, immatricolati per uso proprio, in locazione per trasporto di cose in conto terzi

non ammesso

5) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di cose in conto terzi, in locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio

non ammesso

6) Veicoli di massa complessiva pari o inferiore a 6 t, immatricolati per uso di terzi per locazione (art. 82, co. 5, lett. a del c.d..s.), in locazione per il trasporto di cose in conto terzi 7) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di cose in conto terzi (art. 82, co. 5, lett. d del c.d..s.), in locazione per trasporto merci in conto terzi

Per contratti > 30 giorni tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

ammesso

Documenti a bordo: - contratto di locazione; - certificato Albo o REN; - rapporto di lavoro del conducente.

ammesso

Documenti a bordo: - contratto di locazione; - certificato Albo o REN; - rapporto di lavoro del conducente

CONTRATTO DI COMODATO 1) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t per uso di terzi (art. 82, co. 5, lett. a del c.d.s.), in comodato per uso proprio.

ammesso

2) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio, in comodato per uso proprio.

non ammesso

3) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di cose in conto terzi, in comodato per uso proprio

non ammesso

4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di cose in conto terzi, in comodato per uso proprio

non ammesso

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Per contratti > 30 giorni tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.


CONTRATTO DI COMODATO 5) Veicoli di massa complessiva pari o inferiore a 6 t per uso di terzi, per locazione senza conducente (art. 82, co. 5, lett. a del c.d..s.) in comodato per uso proprio 6) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi (art. 82, co. 5, lett. d del c.d..s.) in comodato per uso proprio

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non ammesso

ammesso

Documenti a bordo: - modello 3 circolare 4/2011, vistato dall’UMC; - rapporto di lavoro del conducente


Autotrasporto. Licenza comunitaria CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA COMUNITARIA

La legge 11 novembre 2014, n. 164 (cosiddetta Sblocca Italia) è intervenuta sul requisito dell’onorabilità ai fini dell’esercizio della professione di autotrasportatore di cose in conto terzi, stabilendo, all’art. 29 bis, che detto requisito non sussiste - o, se esisteva, viene a cadere -, quando taluno dei soggetti tenuto a rispettarlo (gestore dei trasporti, amministratori delle società di capitali, soci illimitatamente responsabili delle società di persone, titolare d’impresa individuale o familiare o collaboratore di quest’ultima) venga colpito da un’informativa interdittiva antimafia. Ora, con la circolare n.1 del 10 marzo 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito Ministero) ha dettato le prime disposizioni applicative di questa norma per ciò che riguarda il rilascio della licenza comunitaria, tanto per il rinnovo quanto per il nuovo rilascio. In base a dette istruzioni, le imprese di autotrasporto in conto terzi devono allegare all’istanza: - l’elenco dei nominativi da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), da redigere secondo l’allegato 1 della circolare ministeriale; - una dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per ognuno dei soggetti sopra indicati, utilizzando il modello allegato 2 della circolare ministeriale. Entrambi i modelli devono essere sottoscritti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegando copia fotostatica di un documento d’identità valido.

Per le domande di rilascio della licenza comunitaria già presentate e in corso, è opportuno che le imprese inviino al più presto le suddette dichiarazioni al Ministero, al fine di evitare rallentamenti nell’istruttoria delle pratiche. Appare inevitabile, soprattutto in questa prima fase, che la necessità da parte del Ministero di attivarsi verso le Prefetture per ottenere la comunicazione antimafia comporterà un allungamento dei tempi di rilascio delle licenze comunitarie. Infatti, in attesa che il Ministero possa eseguire le verifiche antimafia accedendo direttamente al sistema SI.CE.ANT (Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia), la tempistica rimane quella dettata dall’art. 88, co. 4 bis del codice antimafia, secondo il quale: - la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto entro 30 giorni dalla data di consultazione; - trascorso questo termine, l’amministrazione può procedere al rilascio del provvedimento di competenza, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del codice antimafia. Tenuto conto di ciò, si consiglia alle imprese, soprattutto quelle che devono rinnovare la licenza comunitaria, di agire per tempo, presentando la domanda completa anche dei nuovi allegati con almeno due mesi di anticipo. In ultimo, occorre evidenziare che le imprese iscritte negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (le c.d. “white list”, istituite presso le Prefetture), sono state esentate dalla compilazione dell’elenco di cui all’allegato 1 e dell’allegato 2. Per esse, è sufficiente che il rappresentante legale dichiari, nell’allegato 1, che l’impresa è iscritta in questi elenchi della Prefettura specificata nella domanda. Copia della circolare, completa di allegati, può essere richiesta unitamente a eventuali informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Trasporto su strada di merci pericolose RECEPIMENTO IN ITALIA DELL’EDIZIONE 2015 DELL’ADR Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 78 del 3 aprile 2015, è stata recepita in Italia l’edizione 2015 dell’Accordo per il trasporto su strada di merci pericolose (ADR), che andrà ad applicarsi dal 1° luglio 2015 anche nei trasporti interni, mentre in quelli internazionali è operante dal 1° gennaio 2015. Di seguito si segnalano le principali novità introdotte dall’edizione 2015 rispetto alle precedenti.

ESENZIONE TOTALE PER I CARBURANTI DI BORDO Alle esenzioni già previste nel capitolo 1.1.3.3 dell’ADR 2013 relative, fra l’altro, al carburante contenuto nei serbatoi di un veicolo che esegue un’operazione di trasporto, quando sia destinato alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti, l’edizione 2015 dell’accordo ne aggiunge un’altra: si tratta del carburante contenuto nei serbatoi di un’unità mobile non stradale che è trasportato come carico, quando è utilizzato per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti. Per la nozione di macchine mobili non stradali occorre riferirsi alla Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) o all’art. 2 della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 97/68/CE del 16 dicembre 1997. Si tratta, in buona sostanza, di qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada, su cui sia montato un motore a combustione interna, quali, ad esempio gli escavatori e altre macchine da cantiere.

ESENZIONE PARZIALE PER LE QUANTITÀ TRASPORTATE PER UNITÀ DI TRASPORTO Nelle precedenti edizioni dell’ADR l’espressione

“quantità massima per unità di trasporto” prevista nella tabella sulle categorie di trasporto (1.1.3.6.3) è stata intesa come la capacità nominale del recipiente in litri sia per le materie liquide che per quelle gassose. La versione 2015 opera, invece, una distinzione a seconda della natura della sostanza trasportata: infatti, per le sostanza liquide tale espressione indica la “quantità totale di merci pericolose contenute in litri”, mentre per i gas identifica la “capacità nominale del recipiente in litri”.

CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER CONDUCENTI La sezione 1.6.1.36 prevede che i Certificati di formazione professionale dei conducenti (CFP) rilasciati antecedentemente al 1° gennaio 2014, non conformi alle prescrizioni del capitolo 8.2.2.8.5 applicabili dal 1° gennaio 2013 (in materia di sequenza di dati utilizzata, di colore bianco con lettere nere, e indicazione sul retro della classi per le quali il certificato è valido), potranno essere utilizzati fino al termine del periodo di validità.

DISPOSITIVI PER ADDITIVI E’ stata introdotta una nuova disposizione speciale (DS), la DS 664 (vedi cap. 3.3.2) che, se riportata nella colonna 6 della tabella A dell’ADR e le materie sono trasportate in cisterne fisse (veicoli cisterna) o smontabili, permette di equipaggiare queste cisterne con dispositivi per additivi. Questi dispositivi, recita la disposizione, “fanno parte dell’equipaggiamento di servizio che consente di aggiungere additivi o merci non pericolose al momento dello svuotamento della cisterna…. I conducenti che possiedono già un CFP per il trasporto in cisterna non necessitano di formazione supplementare per il trasporto di additivi”. Collegata a questa disposizione c’è anche quella contenuta in 1.6.3.44, secondo la quale le cisterne di cui sopra destinate al trasporto di carburanti liquidi (UN 1202, 1203, 1223, 3475), equipaggiate con dispositivi per additivi costruiti antecedentemente al 1° luglio 2015 e non conformi alla predetta disposizione speciale DS 664, possono essere utilizzate fino al loro primo controllo intermedio o periodico effettuato dopo il 31 dicembre 2015. Dopo questa data, potranno impiegarsi soltanto

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con l’approvazione dell’autorità competente del Paese di utilizzo.

MATERIE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE Sempre tra le nuove disposizioni speciali introdotte dal cap 3.3.2 si segnala anche la DS 375, per la quale le materie pericolose per l’ambiente solide UN 3077 o liquide UN 3082, quando vengono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti una quantità netta per imballaggio semplice o interno inferiore o uguale a 5 l per i liquidi o a 5 kg per i solidi, non sono soggette all’ADR, purché gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8.

ETICHETTE DI PERICOLO Sono state meglio definite le caratteristiche dimensionali e la configurazione delle etichette di pericolo. Peraltro, la disposizione 1.6.1.35 stabilisce che le precedenti etichette e marcature conformi all’A.D.R 2013, potranno utilizzarsi fino al 31 dicembre 2016.

ISTRUZIONI SCRITTE Sono stati apportati solo lievi aggiustamenti, con l’eliminazione fra l’altro, nella quarta pagina del modello, dei riferimenti agli esempi rispetto al giubbotto fluorescente e ai mezzi di protezione degli occhi, fermo restando che ai sensi della disposizione 1.6.1.35, il modello di istruzioni conforme all’ADR 2013 potrà essere impiegato fino al 30 giugno 2017.

IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI

stabilisce che gli imballaggi, i grandi imballaggi e i grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR) vuoti non ripuliti, o loro parti, trasportati per l’eliminazione, il riciclaggio o il recupero dei materiali, salvo per ricondizionamento, riparazione, manutenzione ordinaria, rifabbricazione o riutilizzo, possono essere assegnati al n. ONU 3509, se soddisfano le condizioni previste per questa rubrica. Il cap. 5.4.2 prescrive che, a tal fine, la designazione ufficiale di trasporto deve essere integrata dalle parole “con residui di…”, seguita dalla classe o dalle classi e rischi sussidiari corrispondenti ai residui, nell’ordine di numerazione classe.

ESTINTORI La sezione 8.1.4.4 stabilisce che gli estintori portatili devono essere muniti di una piombatura che permetta di verificare il mancato utilizzo; devono inoltre recare un marchio di conformità ad una norma riconosciuta da un’autorità competente e una marcatura che indichi data, mese, anno della prossima ispezione o la data limite di validità.

DIVIETO DI FUMO ANCHE CON SIGARETTA ELETTRONICA La sezione 7.5.9 ha esteso il divieto di fumare durante le movimentazioni, nelle vicinanze dei veicoli o contenitori e nei veicoli o contenitori di merce pericolosa, anche all’ipotesi di utilizzo delle sigarette elettroniche e di altri strumenti simili. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Viene introdotta la disposizione 2.1.5, la quale

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(AdT)


Revisioni veicoli industriali NUOVE PROCEDURE OPERATIVE E INFORMATICHE. NOTA MINISTERIALE Con circolare prot. 8259 RU del 1° aprile 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione (di seguito Ministero) ha informato che a decorrere dal 9 aprile 2015 sono disponibili le nuove procedure informatiche per la revisione dei veicoli, incluse quelle domiciliate e presso le officine autorizzate.

Appresso si segnalano le novità di maggiore interesse per l’utenza.

REVISIONI NELLA SEDE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE La prenotazione dell’operazione può essere effettuata sia dalla sede dell’Ufficio della motorizzazione competente, che dalla sede di uno studio di consulenza automobilistica. Una volta inserita la targa del mezzo da revisionare, il nuovo sistema individua la tipologia (ad esempio autobus, veicolo di massa superiore a 3,5 t con due assi) e indica il tempo necessario allo svolgimento dell’operazione. Infatti, nella stessa circolare il Ministero fissa, come segue, anche le durate standard in funzione delle caratteristiche del veicolo:

TIPOLOGIA DEI VEICOLI

DURATA STANDARD DELL’OPERAZIONE

Autoveicoli e rimorchi di massa complessiva < 3,5 t

15 minuti

Autobus

20 minuti

Autoveicoli a 2 assi di massa complessiva > 3,5 t

15 minuti

Autoveicoli a 3 assi di massa complessiva > 3,5 t

20 minuti

Rimorchi di massa complessiva > 3,5 t

10 minuti

Queste tempistiche possono essere ridotte quando alla revisione, insieme all’operatore tecnico, partecipi un funzionario collaboratore; il Ministero si è tuttavia riservato di fornire specifiche istruzioni sul punto. Al momento della prenotazione è possibile anche inserire la “richiesta di urgenza”. L’inserimento di detta richiesta è subordinata all’accertamento del pagamento, da parte dell’interessato, del relativo “diritto di motorizzazione”.

REVISIONI E COLLAUDI FUORI SEDE Per le revisioni fuori sede l’Ufficio della motorizzazione competente per territorio deve individuare la fascia oraria di svolgimento e la durata (tempi standard in relazione alla tipologia di veicoli da revisionare). La prenotazione può essere effettuata, oltre che dall’Ufficio della motorizzazione civile, dalle imprese per il proprio parco circolante, dagli allestitori per i veicoli da sottoporre a collaudo e dagli studi di consulenza automobilistica.

Per queste operazioni, l’Ufficio della motorizzazione ha la possibilità, tra l’altro, di: - inserire ulteriori “date sedute”, per una richiesta già approvata; - aumentare il numero di veicoli da revisionare in una “data seduta” di una richiesta già approvata; - annullare una “data seduta”, se non sono presenti prenotazioni; - inserire una prenotazione di revisione o collaudo in una “data seduta”. La durata del turno delle revisioni (3 ore, 4 ore o altro periodo di tempo) viene stabilita da ogni Ufficio della motorizzazione sulla base delle proprie esigenze. Le prenotazioni di revisioni o collaudi fuori sede possono essere inserite nel sistema fino a 3 giorni lavorativi precedenti lo svolgimento della revisione stessa, con limitate possibilità di modifica a partire dal secondo giorno antecedente alla data di revisione e fino alle ore 12.00 del giorno prima.

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OFFICINE AUTORIZZATE A decorrere dal 9 aprile 2015 le officine autorizzate potranno inserire le revisioni con la gestione delle prove tecniche registrate sia mediante il sistema MCTCNet1 sia mediante il sistema MCTCNet2. Con successiva circolare il Ministero si riserva di fornire istruzioni sul passaggio definitivo al sistema MCTCNet2. Attraverso la nuova procedura i funzionari degli Uffici della motorizzazione civile potranno visualizzare le revisioni dei veicoli inserite attraverso il file MCTCNet2 e di verificare se i file, generati automaticamente dal sistema, siano stati o meno modificati dall’operatore professionale.

to PDF che contiene l’esito della revisione, da apporre tramite il certificato digitale assegnatogli unitamente al token OTP. Negli intendimenti del Ministro le funzionalità aggiunte andranno a garantire le caratteristiche di autenticità (ovvero che il documento non sia scambiato), l’integrità (ovvero che il documento non sia stato alterato) e la non ripetibilità (ovvero che l’autore del documento sia il firmatario). E’ vietato inserire l’esito di una revisione quando venga rilasciata una nuova carta di circolazione (duplicato, reimmatricolazione et c.), tranne in caso di immatricolazione di veicoli usati di provenienza estera.

AUTENTICAZIONE “FORTE” E FIRMA DIGITALE

FASE TRANSITORIA (VALIDA FINO ALL’8 APRILE 2015)

Per prevenire possibili frodi nello svolgimento delle revisioni, il Ministero evidenzia che l’applicazione informatica “revisioni” è dotata di due nuove funzionalità: - l’autenticazione “forte” che richiederà in fase di accesso all’applicazione informatica “revisioni” una terza funzione di autenticazione One Time Password (OTP) dell’operatore che ha eseguito la revisione, in aggiunta alle credenziali User ID e Password, utilizzate per entrare nelle altre sezioni del portale; - la firma digitale dell’operatore sul documen-

Il Ministero ha invitato gli Uffici delle motorizzazioni a completare e approvare entro l’8 aprile 2015 le sedute già definite con i precedenti criteri – quindi, in funzione del numero di veicoli, a prescindere dai tempi standard di svolgimento delle operazioni -, anche per ridurre le prevedibili difficoltà che ci saranno all’avvio del nuovo sistema. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto. Nuove disposizioni sul cronotachigrafo ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA. CHIARIMENTI MINISTERIALI PREMESSA Con regolamento (UE) del Consiglio e del Parlamento europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014 è stata adottata la nuova disciplina sul tachigrafo digitale che va ad abrogare quella attuale data dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3821/1985 del 20 dicembre 1985 e che introduce alcune modificazioni del regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 in materia di tempi di guida, di pausa e di riposo. In via generale, le disposizioni del reg. (UE) 165/2014 entrano in vigore il 2 marzo 20016, ma alcune di esse si applicano a partire dal 2 marzo 2015 (v. Apinforma n. 6/2014, pp. 71-72). In particolare, le disposizioni applicabili dal 2 marzo 2015 sono quelle degli articoli 24 (autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri ad installatori, officine e costruttori, per operare sul cronotachigrafo), 34 (utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione con l’introduzione del divieto per gli Stati membri d’imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo) e 45 (esenzione dalle disposizioni sui tempi di guida, di pausa e di riposo delle fattispecie di veicoli indicati agli articoli 3 e 13 del reg. (CE) 561/2006). In particolare l’art. 45 del reg. (UE) 165/2014: - introduce, al par. 1, una nuova esenzione per i “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 t, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati esclusivamente entro un raggio di cento Km [rispetto ai precedenti 50 km, n.d.r.] dal luogo dove si trovi l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale dell’impresa”; esenzione

questa, che si applica nei singoli Stati membri senza aver bisogno di atti di recepimento (art. 3 del reg. (CE) 561/2006); - interviene, al par. 2, sulle deroghe sui tempi di guida, di pausa e di riposo, lasciando alla decisione degli Stati membri di aumentare a 100 km dai 50 km attuali il raggio di operatività di quelle previste alle lett. d), f) e p) dell’art. 13 del reg. (CE) 561/2006 e, cioè: d) veicoli o complessi veicolari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 t impiegati dai fornitori di servizi postali universali per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio postale universale ovvero impiegati per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della sua professione; f) veicoli o complessi veicolari elettrici di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 t alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci; p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali e viceversa o dai mercati ai macelli locali. L’Italia con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2007 ha recepito, fra quelle appena sopra elencate, soltanto la deroga della lettera di cui alla lett. d).

I CHIARIMENTI MINISTERIALI Tutto ciò premesso, con una circolare congiunta del 27 febbraio 2015 il Ministero dell’interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno fornito chiarimenti sulle disposizioni entrate in vigore il 2 marzo 2015. I chiarimenti hanno interessato le ipotesi di esenzione dal cronotachigrafo già recepite dall’Italia con il citato d.m. 20 giugno 2007, mentre non hanno toccato l’altra disposizione molto importante prevista dall’art. 34 del reg. (UE) 165/2014, là dove stabilisce che “gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo.” La circolare interministeriale si sofferma, così, sui riflessi prodotti dalle nuove disposizioni su due sole ipotesi di esenzione recepite dal d.m. del 20 giugno 2007 e, cioè:

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1. “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati esclusivamente entro un raggio di cento Km dal luogo dove si trovi l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale dell’impresa”. Qui la circolare precisa che presupposto fondamentale affinché la deroga possa operare è che i materiali, le attrezzature o i macchinari vengano utilizzati dal conducente nell’ambito della professione che costituisce la sua attività principale. La circolare riporta anche due esempi in cui la deroga non può operare: - conducente di un veicolo di un’impresa commerciale che, pur operando nel raggio di 100 km, guida un autocarro di mas-

sa non superiore alle 7,5 t per trasportare merci vendute o destinate alla vendita; - conducente di un veicolo di massa non superiore alle 7,5 t, appartenente ad un’impresa artigiana, che sempre nel raggio di 100 km trasporta attrezzature o macchinari che verranno utilizzati da altri dipendenti dell’impresa, e non dal conducente medesimo. 2. “Veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 ton, impiegati dai fornitori di servizi universali.” Per questa deroga, la circolare si limita a ribadire che essa opera limitatamente ai veicoli impiegati dai fornitori dei servizi universali. Tutta la documentazione citata ed eventuali chiarimenti sulla materia possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Intestazione temporanea veicoli CHIARIMENTI MINISTERIALI PER I VEICOLI IN LOCAZIONE

L’intestazione temporanea dei veicoli utilizzati per più di 30 giorni da soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione è stato disciplinato dall’art. 247 bis del Regolamento di esecuzione del codice della strada - c.d.s. - D.P.R. 495/1992 e ss. modifiche). Per i veicoli concessi in locazione senza conducente, le formalità disciplinate dalla circolare ministeriale del 27 ottobre 2014 sono state sospese dal Tar del Lazio, in accoglimento di una richiesta avanzata da alcune società di autonoleggio. Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 2 marzo u.s., ha informato gli operatori di Polizia che nel caso riscontrassero delle irregolarità in materia, devono astenersi dal contestare la violazione dell’art. 94, comma 4 bis del c.d.s (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 705 ad € 3526). Successivamente, sull’argomento è intervenuto anche il Ministero dei Trasporti con una circolare del 9 marzo 2015 (prot. 6062), in cui ha effettuato due importanti precisazioni: 1. a seguito della decisione del TAR del Lazio,

sono stati revocati i passaggi delle circolari ministeriali del 10 luglio 2014 (in particolare il paragrafo E.3 – pagg. 16, 17) e del 27 ottobre 2014 (in particolare le pagine 11, 12 e 13), nei quali venivano disciplinate le procedure per la comunicazione della locazione all’archivio nazionale dei veicoli, da parte del locatore. 2. La decisione del TAR del Lazio, tuttavia, non ha intaccato la vigenza dell’art. 247 bis del Regolamento, “il quale pone a carico dell’avente diritto (nella fattispecie, il locatario) gli obblighi di comunicazione ivi disciplinati e le responsabilità amministrative derivanti dalla omissione degli obblighi stessi”. Di conseguenza, spetta al locatario il compito di comunicare all’Archivio nazionale dei veicoli, che rilascerà apposita ricevuta, la presa in locazione del veicolo per un periodo superiore a 30 gg. Qualora il locatario abbia preso in locazione più veicoli (sempre per periodi superiori a 30 gg), il Ministero ammette comunicazioni cumulative e il pagamento cumulativo dei diritti dovuti alla motorizzazione. Ricordiamo, infine, che queste formalità riguardano solamente i veicoli aziendali e non quelli utilizzati dalle imprese di autotrasporto per lo svolgimento della professione per i quali, com’è noto, lo scorso 16 marzo il Ministero dei Trasporti ha emanato un’apposita circolare riepilogativa delle norme vigenti.

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(C)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015

(C)

ANNI E MESI

2014

2015

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Gennaio

107,3

0,6

2,8

n. 53 del 5 marzo 2014

Febbraio

107,2

0,5

2,3

n. 75 del 31 marzo 2014

Marzo

107,2

0,3

1,9

n. 94 del 23 aprile 2014

Aprile

107,4

0,5

1,6

n. 133 dell’11 giugno 2014

Maggio

107,3

0,4

1,6

n. 142 del 21 giugno 2014

Giugno

107,4

0,3

1,5

n. 171 del 25 luglio 2014

Luglio

107,3

0,1

1,3

n. 194 del 22 agosto 2014

Agosto

107,5

-0,1

1,0

n. 220 del 22 settembre 2014

Settembre

107,1

-0,1

0,7

n. 248 del 24 ottobre 2014

Ottobre

107,2

0,1

0,8

n. 276 del 27 novembre 2014

Novembre

107,0

0,2

0,8

n. 297 del 23 dicembre 2014

Dicembre

107,0

-0,1

0,5

n. 20 del 26 gennaio 2015

Media

107,2

Gennaio

106,5

-0,7

-0,2

Febbraio

106,8

-0,4

0,1

PAG. 68 - APINFORMA / Organizzazione - numero 6 - 31 marzo 2015

n. 72 del 27 marzo 2015


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