Apinforma n. 6 del 31 marzo 2016

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 6 31 marzo 2016

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LA SABATINI TER

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 6 31 marzo 2015

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Detrazione per il risparmio energetico

6

Credito Iva infrannuale

8

Imu e Tasi capannoni senza rendita

12

Operazioni con Paesi “black list”

13

Contributi per R&S e per investimenti a Trieste

14

La Sabatini ter

19

Operativo l’esonero contributivo biennale

24

Ente Bilaterale dei Metalmeccanici

26

Nomina dell’Energy manager

28

Energia

31

SOA: rinnovo per la F.lli Candusso Termoidraulica

32

Politiche abitative in FVG: approvata la riforma (2a parte)

33

ANAC: nuovo manuale qualificazione SOA (1a parte)

43

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA



EXPORT MARKETING

Business News

41

Desk UnionAlimentari in Cina

44

L’introduzione del reato di omicidio stradale

45

Trasporti internazionali su strada. Graduatoria CEMT 2016

54

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

56

Poste Italiane. Interruzione servizio “Data Certa”

57

Legislazione alimentare

58

Canone di locazione immobili urbani

61

ORGANIZZAZIONE

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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Detrazione per il risparmio energetico ATTIVO IL PORTALE DELL’ENEA E DEFINITO IL BENEFICIO PER GLI INCAPIENTI La legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha prorogato per tutto l’anno 2016 la detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica. La detrazione, pari al 65% delle spese sostenute, riguarda gli interventi fatti non solo da soggetti privati ma anche dalle società, per rendere più efficienti, dal punto di vista del risparmio energetico, gli edifici. La detrazione è usufruibile anche per le schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili e per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative finalizzate ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici e garantire un efficiente funzionamento degli impianti. Questi strumenti devono consentire di accendere e spegnere settimanalmente l’impianto da remoto. Dal 22 marzo è attivo sul sito dell’Enea il portale http://finanziaria2016.enea.it utilizzabile per trasmettere la documentazione inerente i lavori di risparmio energetico riferito al 2016. Rimane comunque attivo anche il sito relativo agli interventi effettuati lo scorso anno, al fine di consentire il completamento dell’invio delle ultime pratiche o per modificare trasmissioni già eseguite. L’Enea ha tuttavia segnalato che è ancora operativa la procedura per la trasmissione della documentazione relativa alla nuova fattispecie agevolativa sopra ricordata di building automation. Per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti, infatti, mancano le indicazioni operative dei ministeri e degli enti preposti. Per queste spese la documentazione andrà inviata pertanto non appena sarà resa disponibile la procedura telematica. Con riferimento a questi interventi, la legge

208/2015 ha anche introdotto una procedura particolare di utilizzazione del beneficio per gli incapienti. Per le persone fisiche appartenenti alle “Fasce deboli”, infatti, è stato introdotto un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti nel 2016 sulle parti comuni condominiali. Questi soggetti, avendo un reddito basso non versano imposte e conseguentemente si trovano nell’impossibilità di recuperare la detrazione del 65% su queste tipologie di lavori. Per ovviare a questo inconveniente è stata prevista la possibilità di cedere il corrispondente credito fiscale ai fornitori che eseguono i lavori. Per fasce deboli si intendono i contribuenti che ricadono nella no tax area, vale dire i possessori di redditi esclusi da imposizione ai fini Irpef o per espressa previsione normativa o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR. Sostanzialmente questa opzione è riconosciuta: - ai pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui; - ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore o uguale a 8.000 euro annui; - ai soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente inferiori o uguali a 4.800 euro annui. Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle entrate ha individuato le procedure da seguire per la cessione del credito ai fornitori dei lavori in cambio di un corrispondente sconto di pari importo. Innanzi tutto la volontà del contribuente deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione, oppure, da specifica comunicazione inviata al condominio, il quale, per il tramite dell’amministratore, deve comunicarla ai fornitori. L’impresa beneficiaria della cessione del credito potrà utilizzarlo lo stesso in compensazione in dieci anni a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito eventualmente non fruita nell’anno sarà utilizzabile negli anni successivi ma non può essere richiesta a rimborso. Questa opportunità riguarda esclusivamente gli interventi sostenuti nel 2016. L’Agenzia ha tuttavia ammesso che la cessione possa riguardare an-

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che interventi pagati quest’anno ancorché riferiti a interventi di anni precedenti. Il provvedimento delle entrate impone alcuni obblighi di comunicazione per consentire i controlli. Il condominio deve trasmettere tramite comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per i lavori di riqualificazione energetica, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. La comunicazione telematica deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle

entrate entro il termine del 31 marzo 2017. Il condominio è inoltre tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’amministrazione finanziaria, in assenza della quale la cessione del credito sarà ritenuta inefficace. Qualora dalle verifiche risultasse la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condominio, l’Agenzia procederà nei confronti di quest’ultimo per il recupero. Se invece dovesse emergere l’indebita fruizione del bonus, l’atto di accertamento sarà trasmesso alla ditta fornitrice. Per l’utilizzo in compensazione tramite F24 del credito, la stessa amministrazione finanziaria provvederà ad istituire un apposito codice tributo.

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(PZ)


Credito Iva infrannuale

AL VIA LE RICHIESTE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE

PREMESSA I soggetti passivi Iva hanno la possibilità, al verificarsi di specifiche condizioni, di richiedere il rimborso o la compensazione dei crediti Iva maturati in ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, mentre quello relativo al quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale. La richiesta relativa al primo trimestre di quest’anno dovrà essere presentata dal 1° al 30 aprile 2016 utilizzando il nuovo modello TR. Il diritto al rimborso trimestrale è disciplinato dall’art. 38-bis del DPR 633/72 il quale spetta esclusivamente ai soggetti Iva in possesso di specifici requisiti. Con l’approssimarsi della prima scadenza annuale ricordiamo brevemente il quadro normativo e gli adempimenti legati al rimborso infrannuale Iva.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, così per il primo trimestre 2016, andrà presentato entro il 30 aprile 2016. Il modello TR deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dall’impresa o per il tramite di un intermediario abilitato.

I REQUISITI Per usufruire della possibilità di richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale, è necessario che l’importo a credito maturato nel trimestre di riferimento sia superiore a € 2.582,28 e sia soddisfatto uno dei requisiti individuati dall’articolo 30 comma 3 lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72. In particolare si tratta di: - effettuazione di operazioni che comportano l’applicazione di un’imposta con aliquota media aumentata del 10%, inferiore a quella

relativa agli acquisti e alle importazioni, escludendo dal calcolo quelle relative ai beni ammortizzabili. Segnaliamo che le operazioni attive rientranti nel regime del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-bis) e lett. a-ter), vengono considerate “ad aliquota zero”. Le operazioni rientranti nel regime dello split payment, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in base al requisito dell’aliquota media; - effettuazione di operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e delle cessioni comunitarie di beni e servizi per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate. Tra le operazioni effettuate, da indicare al denominatore del rapporto e conseguentemente peggiorandolo, vanno indicate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, del DPR 633/72; - operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35ter ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese, questi soggetti possono chiedere il rimborso o la compensazione anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 30; - effettuazione di operazioni non soggette a Iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate; - effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti o importazioni dei beni e servizi del periodo. In quest’ultimo caso il rimborso o la compensazione del credito riguarda esclusivamente l’Iva afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Ricordiamo che l’istanza di rimborso o compensazione deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel singolo trimestre e non quello riportato da liquidazione di periodi precedenti.

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REGIME DEL REVERSE CHARGE Il decreto legge 223/2006 ha previsto, per i subappaltatori che applicano il regime del reverse charge nel settore edile, la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale del credito Iva. La condizione posta è che il volume d’affari relativo all’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti d’appalto e il limite per la compensazione, in questi casi, è elevato a 1.000.000 di euro.

PROCEDURA La richiesta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il modello TR deve essere presentato in ogni caso, sia che si tratti di richiesta di rimborso che di compensazione orizzontale tramite modello F24, vale a dire con altre imposte o contributi. La compensazione può essere fatta a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento. La domanda deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel trimestre di riferimento, senza possibilità pertanto di riportare crediti relativi a periodi precedenti. La compensazione trimestrale d’importo superiore a 5.000 euro annui, va effettuata almeno 10 giorni dopo la presentazione dell’istanza e partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Quest’ultima deve essere trasmessa esclusivamente tramite servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate. Se il credito è inferiore a 5.000 euro la compensazione non subisce limitazioni e può essere effettuata dal giorno successivo al trimestre di riferimento senza necessità di attendere il giorno 16 del mese successivo. Il limite di 5.000 euro deve essere considerato distintamente a seconda che il credito sia annuale o trimestrale. In definitiva il contribuente dispone di due plafond distinti, uno annuale e uno trimestrale i quali potranno essere compensati nello stesso anno solare. Si ricorda che l’importo richiesto in compensazione, concorre al raggiungimento del limite annuo di 700.000 euro, mentre nel caso di richiesta di rimborso non c’è alcun limite. Come ricordato il limite è elevato a 1.000.000 di euro per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% rese a seguito di contratto di subappalto.

IL NUOVO MODELLO TR L’Agenzia delle entrate ha rivisitato il modello TR con un recente Provvedimento del 21 marzo 2016. Questo nuovo modello TR deve già essere utilizza-

to per le richieste di rimborso/compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2016. Nel nuovo modello: - sono stati inseriti nel quadro TA e TB i righi riservati alle operazioni soggette alle nuove percentuali del 5% (prestazioni socio sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali nei confronti di soggetti svantaggiati), del 7,65% (per le cessioni di animali vivi della specie bovina) e del 7,95% (per le cessioni di animali vivi della specie suina); - è stato inserito al rigo TD9 un nuovo campo 2 al fine di indicare il credito Iva richiesto dalla controllante.

LA GARANZIA Il decreto semplificazioni D.Lgs. 175/2014 ha rivisto le regole relative al rilascio della garanzia, distinguendo il rimborso inferiore a 15.000 euro rispetto a quello superiore. Con riferimento a quelli inferiori ai 15.000 euro non è più richiesto il rilascio della garanzia, nell’importo si deve tuttavia considerare le richieste riferite all’intero anno e non solo al singolo trimestre. Per i rimborsi superiori ai 15.000 euro si deve ulteriormente distinguere se il soggetto è “a rischio” o meno. Nel primo si rende obbligatoria la presentazione della garanzia. Se invece il contribuente “non è a rischio” sarà possibile presentare la garanzia oppure un’istanza munita del visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva. La garanzia deve essere commisurata sull’intero importo chiesto a rimborso, maggiorato degli interessi calcolati dal 30° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della richiesta e fino al 120° giorno successivo alla stipula della garanzia. La durata della garanzia è triennale, partendo dalla data di erogazione del rimborso oppure, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.

RIMBORSO PRIORITARIO Per determinati contribuenti è prevista l’erogazione del rimborso in via prioritaria, a condizione che la richiesta soddisfi la condizione dell’aliquota media. Al momento della richiesta devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: - l’attività deve essere esercitata da almeno tre anni; - l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia di almeno 10.000 per il rimborso annuale e

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a 3.000 euro per quello trimestrale, e in ogni caso sia superiore al 10% dell’imposta complessiva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce la richiesta. I soggetti ammessi al rimborso prioritario sono: - subappaltatori che effettuano in modo prevalente operazioni in reverse charge; - soggetti che effettuano attività per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; - i soggetti indicati nel codice Ateco 24.43.00, produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati; - i soggetti indicati nel codice Ateco 24.42.00, produzione di alluminio e semilavorati; - i soggetti indicati nel codice Ateco 30.30.09, fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi; - i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici applicando lo split payment; - i soggetti indicati nel codice Ateco 59.14.00, attività di proiezione cinematografica.

I CODICI PER LA COMPENSAZIONE

tilizzo in compensazione con altre imposte, contributi e premi con il modello F24, può essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo: - 6036 credito Iva primo trimestre; - 6037 credito Iva secondo trimestre; - 6038 credito Iva terzo trimestre. Il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto esclusivamente in sede di dichiarazione annuale.

IL RIMBORSO In caso di richiesta di rimborso, questo deve essere eseguito entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari e, in caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme rimborsate si rendono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dal giorno di scadenza del loro pagamento. Gli interessi dovrebbero quindi decorrere dal giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre in riferimento al quale si è richiesto il rimborso e vanno calcolati fino alla data in cui viene predisposto l’ordinativo di pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

Il recupero del credito Iva infrannuale tramite l’u-

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(PZ)



Imu e Tasi capannoni senza rendita PUBBLICATI I COEFFICIENTI 2016 DA APPLICARE SUI VALORI CONTABILI Con il D.M. 29 febbraio 2016, sono stati approvati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, privi di rendita catastale, da utilizzare per il 2016 ai fini del calcolo dell’Imu e della Tasi. Tali coefficienti devono essere utilizzati per determinare la base imponibile degli edifici: - classificabili nel gruppo D; - privi di iscrizione catastale; - che appartengono a imprese; - distintamente contabilizzati. Vanno applicati per ciascun anno di formazione sui costi storici, al lordo delle quote di ammortamento così come risultanti dalle scritture contabili. Tale stratificazione riguarda sia i fabbricati facenti

parte del magazzino, come nel caso delle imprese di costruzioni, sia i fabbricati patrimonio e strumentali. L’utilizzo dei coefficienti è giustificato dal fatto che per questi immobili non è applicabile il criterio generale di determinazione dell’Imu e della Tasi basato sulla moltiplicazione della rendita catastale per le aliquote stabilite dal comune, in quanto gli immobili in questione sono sforniti di rendita catastale. Il valore da assumere con l’applicazione dei coefficienti deve essere seguita fino all’anno in cui detti immobili vengono iscritti in catasto con attribuzione della rendita. Il valore dell’immobile deve essere fissato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione applicando i coefficienti che sono aggiornati annualmente con apposito decreto ministeriale. I coefficienti andranno quindi applicati al valore dell’immobile che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, alla somma che ne risulta, va poi applicata l’aliquota deliberata dal Comune. Di seguito riportiamo i coefficienti da utilizzare quest’anno:

2016

1,01

2004

1,32

1992

1,79

2015

1,01

2003

1,37

1991

1,82

2014

1,01

2002

1,42

1990

1,91

2013

1,02

2001

1,45

1989

1,99

2012

1,04

2000

1,50

1988

2,08

2011

1,07

1999

1,52

1987

2,25

2010

1,09

1998

1,54

1986

2,43

2009

1,10

1997

1,58

1985

2,60

2008

1,14

1996

1,63

1984

2,77

2007

1,18

1995

1,68

1983

2,95

2006

1,22

1994

1,73

1982 e precedenti

3,12

2005

1,25

1993

1,77

(PZ)

PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 6 - 31 marzo 2016


Operazioni con Paesi “black list” LE ENTRATE HANNO DIFFERITO IL TERMINE A SETTEMBRE

Come anticipato con la nostra circolare prot. n. 99 del 7 aprile scorso, con il Provvedimento del 25 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha differito dall’11 aprile 2016 al 20 settembre 2016, il termine per l’invio della comunicazione annuale per le operazioni intercorse con Paesi “black list” relativa all’anno 2015.

La proroga, anticipata dal Comunicato stampa del 24 marzo 2016, è finalizzata a consentire ai contribuenti di transitare più agevolmente dalla modalità di comunicazione delle informazioni relative alle operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata su base mensile e trimestrale a quella su base annuale. Come noto, infatti, l’articolo 21 del D. Lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto “Decreto sulle semplificazioni fiscali”), ha introdotto una semplificazione delle modalità di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi “black list”, sostituendo la comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.

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(C)


Contributi per R&S e per investimenti a Trieste AGEVOLAZIONI PER PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE NELL’EX EZIT La legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, nota come Rilancimpresa FVG, prevede all’art. 33 contributi in conto capitale a sostegno di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversioni nella cosiddetta area di crisi industriale complessa di Trieste (ex Ezit) a favore di imprese già insediate o che intendono insediarsi. Le disposizioni attuative sono state adottate con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 0232/Pres., e la gestione dei contributi è affidata alla CCIAA di Trieste, a cui vanno presentate le domande esclusivamente in via telematica attraverso il sistema FEG con le seguenti scadenze: - compilazione delle domande a partire dall’11 aprile 2016; - trasmissione delle domande dalle 10.00 del 26 aprile alle 12.00 del 15 giugno 2016. Di seguito si riportano i tratti sommari dell’intervento, con la riserva di entrare più approfonditamente nella materia là dove fosse richiesto dalle imprese interessate.

BENEFICIARI Sono beneficiari le imprese insediate nell’area di crisi industriale complessa di Trieste, o che intendono insediarsi prima dell’avvio del progetto, in possesso dei seguenti requisiti: a) essere imprese regolarmente costituite; b) non essere impresa in difficoltà; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare; d) non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2; e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla con-

cessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia; f) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. La realizzazione dei progetti in collaborazione tra imprese è facoltativa, ad eccezione dei progetti di innovazione presentati da grandi imprese per i quali è richiesta la collaborazione con le piccole e medie imprese.

INIZIATIVE AGEVOLABILI E AVVIO E DURATA DEI PROGETTI Le iniziative agevolabili riguardano: a) progetti di ricerca, industriale, di sviluppo sperimentale o di innovazione; b) la riconversione di aree industriali dismesse. I progetti devono essere avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda ed entro i seguenti termini: - entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione in graduatoria per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; - entro 120 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per le iniziative di riconversione. La durata massima prevista del progetto, fatte salve eventuali proroghe, è: - di 24 mesi per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; - di 36 mesi per iniziative di riconversione.

LIMITI DI SPESA E CONTRIBUTO Per i progetti di ricerca, sviluppo o innovazione: - il limite minimo di spesa ammissibile è pari ad euro 30.000 per la piccola impresa, euro 150.000 per la media impresa ed euro 300.000 per la grande impresa; - il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2.000.000,00 di euro. Per le iniziative di riconversione: - il limite minimo di spesa ammissibile è pari ad euro 30.000 per la piccola impresa, euro 50.000 per la media impresa ed euro 200.000 per la grande impresa; - il limite massimo di spesa ammissibile è pari a 1.500.000 euro; - il limite massimo di contributo concedibi-

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Dott. Ing. Mario Gonella Messaggio Redazionale

ATTENTI AL VOSTRO MARCHIO! Ing. Mario Gonella

l’imprenditore o, meglio, il suo comportamento. Le cause che portano alla perdita di un marchio sono essenzialmente tre: - il mancato rinnovo; - il mancato uso in commercio per più di cinque anni consecutivi; - la volgarizzazione del marchio.

Per una impresa il marchio ha un valore molto più alto dello stabilimento, degli impianti produttivi e della struttura aziendale. E’ il nome con il quale l’impresa e i suoi prodotti vengono identificati e riconosciuti sul mercato, orientando la scelta del consumatore. Infatti il marchio non è altro che l’insieme di emozioni – garanzie di sicurezza, affidabilità, qualità ecc., oppure indicatori contrari che determinano il rifiuto del prodotto – che vengono trasmesse al consumatore quando deve scegliere un prodotto fra una molteplicità di prodotti simili. E la scelta viene fatta perché il consumatore riconosce il marchio che gli trasmette fiducia in quel prodotto e nell’impresa dalla quale quel prodotto proviene, scegliendo proprio quel prodotto ed escludendo tutti gli altri prodotti simili. Cosa succederebbe se l’impresa produttrice di quel prodotto perdesse il marchio che lo contraddistingue e che dà fiducia al consumatore? Il consumatore non sarebbe più in grado di riconoscere il prodotto di suo gradimento e quindi non lo acquisterebbe. L’impresa produrrebbe prodotti anonimi, ancorchè con caratteristiche uguali ai prodotti precedenti, ma nessuno più li sceglierebbe perché non sono più in grado di trasmettere nessuna emozione. E’ come se il prodotto perdesse la propria identità. Conclusione: perdita del mercato, inutilità degli impianti produttivi e della struttura aziendale. La situazione sopra descritta è volutamente apocalittica ed estremizzata, ma la perdita di un marchio per una impresa è un fatto più frequente di quanto si possa immaginare; in particolare, nel caso in cui i prodotti sono altamente innovativi o “pionieristici”, ossia quando viene immessa sul mercato una nuova tipologia di prodotto, definito appunto “prodotto pioniere”, l’impresa deve porre grande attenzione nella strategia di difesa del proprio marchio. E della perdita del marchio è responsabile Messaggio Redazionale

Mentre le prime due cause sono attribuibili a decisioni consapevoli dell’imprenditore (o almeno così dovrebbe essere), la terza causa è la più pericolosa perché non deriva da decisioni aziendali ma da fattori influenzati dal mondo esterno e dal comportamento dell’imprenditore. Il fenomeno della “volgarizzazione” del marchio consiste infatti nella identificazione generalizzata di tutti i prodotti appartenenti a quella tipologia con il marchio di uno di tali prodotti, generalmente quello immesso sul mercato per la prima volta, generalizzazione alla quale l’imprenditore non si oppone o, addirittura, incoraggia. Per usare i termini del Codice della Proprietà Industriale (Dlgs. No. 30 del 10.2.2005): “Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.” Come già accennato, la volgarizzazione è particolarmente insidiosa per i nuovi prodotti o prodotti “pionieri” perché non solamente il consumatore, ma il pubblico in generale, tende ad identificare e generalizzare tutta quella tipologia di prodotti successivi con il marchio del prodotto “pioniere”. Si pensi ad esempio ai casi Walkman, Cellophane, Nylon, dove i marchi originari sono divenuti sinonimi, rispettivamente, di registratore e riproduttore portatile, di film di cellulosa trasparente e di una famiglia di poliammidi. Tutti questi marchi hanno perso la loro distintività, andando ad identificare una tipologia di prodotti e non più il prodotto originario. Un altro marchio che è stato a rischio di volgarizzazione è “Rollerblade®”: questo marchio contraddistingue i primi pattini con ruote in linea nati negli Stati Uniti ed introdotti negli anni ’90 nel mercato europeo. Altri produttori sono entrati in questo settore con i propri marchi. Però il consumatore che entrava in negozio chiedeva “vorrei un paio di rollerblade” intendendo un qualsiasi paio di pattini in linea non necessariamente a marchio “Rollerblade®”. Oppure sulla stampa apparivano titoli del tipo “più veloci con i rollerblade”. Addirittura negli Stati Uniti, maestri nel coniare nuovi verbi da un marchio, si sono visti comparire nei parchi segnali stradali di divieto con la scritta “NO ROLLERBLADING” !

Contro questo uso inappropriato del proprio marchio, il titolare deve opporsi ogniqualvolta viene identificato un possibile motivo di volgarizzazione, inviando lettere informative alle redazioni del materiale stampato, ad enti o addirittura ad istituti enciclopedici (grave indice di volgarizzazione quando un marchio entra nel dizionario…) invitando ad usare il termine corretto del prodotto e segnalando che il marchio è registrato e di proprietà dell’impresa. In ogni caso, i tentativi di recupero di un marchio che è divenuto, o che sta diventando, di uso comune richiedono molti sforzi ed un considerevole impegno di risorse, e sono quasi sempre molto difficoltosi perché è necessario andare controcorrente rispetto ad una percezione generalizzata del pubblico. In conclusione, l’imprenditore deve sorvegliare attentamente non solo se altri utilizzano marchi simili al suo, ma anche come il proprio marchio viene utilizzato dal mondo esterno allo scopo di evitare il fenomeno della volgarizzazione, che comporta, legalmente, la decadenza del marchio ma, sul piano commerciale, la perdita di identità del prodotto. Ing. Mario GONELLA PROPRIA S.R.L.

Propria S.r.l. opera nel settore della Proprietà Industriale a livello nazionale, europeo ed internazionale. La sua consolidata esperienza permette di fornire alle imprese un qualificato servizio per il corretto sviluppo delle strategie di protezione, difesa e valorizzazione della innovazione tecnologica e scientifica, della creatività nel design e nella comunicazione attraverso la registrazione di brevetti, disegni/modelli e marchi.

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le, in caso di aiuto in regime “de minimis” a 200.000 euro ovvero 100.000 euro in caso di impresa unica che opera nel trasporto di merci su strada per conto terzi.

SPESE AMMISSIBILI Per i progetti di ricerca, sviluppo o innovazione sono ammissibili le spese strettamente connesse al progetto di ricerca, sviluppo o innovazione, quali personale e manodopera, consulenze e prestazioni di terzi, beni immateriali, strumenti e attrezzature, materiali. Per le iniziative di riconversione sono ammissibili le spese inerenti all’acquisto di aree ed edifici dismessi, interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia, progettazione e direzione lavori, macchinari e attrezzature per riconversione dell’attività, arredi e mobili d’ufficio, beni immateriali, bonifica, rimozione amianto.

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RENDICONTATE E’ obbligatoria la certificazione delle spese rendicontate, la quale, però, rientra fra le spese ammissibili a beneficio.

FORMA E LIMITI DELLE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni consistono in un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili nei limiti sotto riportati. a) Per ricerca, sviluppo o innovazione è prevista la seguente intensità: - 50% per progetti di ricerca + 20% per le piccole e 10% per le medie imprese; - 25% per progetti di sviluppo + 20% per le piccole e 10% per le medie imprese; - 15% per i progetti di innovazione + 30% per le piccole e 20% per le medie imprese. Per i progetti di ricerca e di sviluppo l’intensità può essere aumentata del 15%, nel limite massimo complessivo dell’80%, se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti in cui nessun soggetto sostiene singolarmente oltre il 70% dei costi. b) Per le iniziative di riconversione realizzate da PMI è prevista la seguente intensità: - 40% in caso il beneficiario opti per la concessione in regime de minimis;

- 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese, in caso il beneficiario opti per la concessione in regime di esenzione di cui del reg. (UE) 651/2014 c) Le grandi imprese possono optare esclusivamente per la concessione in regime “de minimis” nella misura del 40%. I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, fatti salvi quelli erogati sotto forma di garanzia, a condizione che non superino i limiti massimi posti dal reg. (UE) 561/2014 sulla concessione di aiuti di Stato in regime di esenzione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI Può essere presentata una o al massimo due domande separate inerenti a: - un progetto di ricerca e/o sviluppo o un progetto di innovazione; - un’iniziativa di riconversione di aree industriali dismesse. La domanda deve essere redatta utilizzando l’apposita modulistica, scaricabile dalla pagina web della CCIAA di Trieste www.aries.ts.camcom.it/ it/sezione/rilancimpresa-fvg-ex-ezit, compilata, firmata digitalmente e trasmessa per via telematica tramite il sistema on line FEG, accessibile dalla medesima pagina web nella sezione “FEGSISTEMA DI INOLTRO DOMANDE”, previo ottenimento delle credenziali attraverso la funzione di accreditamento. Le domande, attraverso il sistema FEG, possono essere: - compilate a partire da lunedì 11 aprile 2016; - trasmesse dalle ore 10.00 del 26 aprile 2016 alle ore 12.00 del 15 giugno 2016.

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, a cura della CCIAA di Trieste. Saranno adottate due graduatorie, una per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ed una per i progetti di riconversione industriale. Le domande ammesse che non potranno essere finanziate entro il 31 dicembre 2017 a causa di insufficienti risorse finanziarie saranno archiviate. I criteri per l’assegnazione dei punteggi, riportati all’allegato A del d.P.Reg. 5 novembre 2015, n. 0232/Pres., sono i seguenti:

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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA Sezione A: criteri di valutazione tecnica

1. ORIGINALITÀ, NOVITÀ E VALIDITÀ TECNICA

2. COMPETENZE COINVOLTE

a) originalità e novità del prodotto/processo rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto

Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4)

b) validità tecnica e contributo del progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell’impresa

Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4)

a) esperienze e competenze interne ed esterne all’impresa rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del progetto; per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese complementarietà del/dei partner per la realizzazione del progetto

Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4)

b) significatività della collaborazione con enti di ricerca 3. EFFICACIA E CHIAREZZA PROGETTUALE

4. PROSPETTIVE D’IMPATTO DEI RISULTATI

5. IMPATTO E RICADUTE AMBIENTALI

6. AREE DI SPECIALIZZAZIONE

a) chiarezza, dettaglio, completezza ed efficacia della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all’organizzazione e alla congruità del costo complessivo previsto e delle singole voci di spesa

Max 10 punti Max 10 punti

a) potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati

Max 5 punti

b) ricadute positive per il mantenimento e/o l’incremento dell’occupazione, per l’aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto e/o processo

Max 5 punti

a) ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano l’utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la riduzione e la depurazione degli inquinanti

Max 5 punti

b) ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l’efficacia energetica e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili

Max 5 punti

presentazione di progetti ricadenti nelle aree di specializzazione e relative traiettorie di sviluppo di cui alla strategia di Smart Specialization (S3).

Max 7 punti

Il punteggio minimo complessivo per l’ammissibilità a contributo relativo ai criteri di valutazione tecnica è pari a 28 punti. CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA Sezione B: altri criteri di valutazione 1. DIMENSIONE DELL’IMPRESA 2. DATI OCCUPAZIONALI

a) micro

5 punti

b) piccola

3 punti

c) media

1 punti

incremento del livello occupazionale di almeno il 5% delle unità lavorative annue (ULA)

5 punti

3. IMPRENDITORIA FEMMINILE

1 punti

4. IMPRENDITORIA GIOVANILE

1 punti

5. PARTECIPAZIONE DELL’IMPRESA A RETI D’IMPRESA

2 punti

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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA Sezione B: altri criteri di valutazione 6. RATING DI LEGALITÀ 7. SIDERURGIA

1 punto Presentazione di progetti riconducibili al settore siderurgico come definito dal REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

MODULISTICA Molto importanti, ai fini della predisposizione e inoltro telematico della domanda sono la modulistica, le linee guida del sistema FEG e l’accesso al sistema di presentazione delle domande. Tutta la documentazione è rinvenibile e scaricabile dalla pagina web della CCIAA di Trieste sopra citata. Se ne riporta, comunque, l’elenco. a) Linee guida per la presentazione della domanda e nota informativa (scaricabili in formato pdf). b) Modulo di domanda per ricerca, sviluppo e innovazione: - fac-simile del modulo di domanda, in formato non compilabile, da visionare per la verifica dei dati richiesti prima di accedere al sistema FEG e procedere con la compilazione del modulo on line (scaricabile in formato pdf); - allegato 1 - relazione dettagliata per ricerca, sviluppo, innovazione (scaricabile in formato doc); - allegato 2 - quadro di spesa per ricerca, sviluppo, innovazione (scaricabile in formato xls); - allegato 3 - dichiarazioni e impegni per ri-

5 punti

cerca, sviluppo, innovazione (scaricabile in formato doc). c) Modulo di domanda per riconversione aree dismesse: - fac-simile del modulo di domanda, in formato non compilabile, da visionare per la verifica dei dati richiesti prima di accedere al sistema FEG e procedere con la compilazione del modulo on line (scaricabile in formato pdf); - allegato 1 - relazione dettagliata per riconversione (scaricabile in formato doc); - allegato 2 - quadro di spesa per riconversione (scaricabile in formato xls); - allegato 3 - dichiarazioni e impegni per riconversione industriale (scaricabile in formato doc). d) FEG - sistema di inoltro domande: - linee guida per la presentazione delle domande; - accesso al sistema di presentazione delle domande. Per altre informazioni e assistenza e tutta la documentazione citata le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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La Sabatini Ter

LE NUOVE PROCEDURE DELLA SABATINI AL VIA DAL 2 MAGGIO 2016 PREMESSA Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 25 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 58 del 10 marzo 2016, sono state introdotte alcune modifiche alle procedure per la concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali, noti come “Nuova Sabatini” o “Sabatini bis” (per i precedenti v., da ultimo, Apinforma n. 11/2015, p. 22). Serve ricordare che, in origine, la legge 9 agosto 2013, n. 69, istitutiva della Sabatini bis, aveva previsto la concessione di finanziamenti, incluse le locazioni finanziarie, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti spa (CDP), per investimenti in beni strumentali d’impresa e di un contributo del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Mise) rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Le disposizioni attuative erano state adottate con il decreto interministeriale 27 novembre 2013. Successivamente, la legge 24 marzo 2015, n. 33, art. 8, co. 1 ha riconosciuto, in alternativa a questa disciplina, la possibilità di concedere i contributi in conto interessi anche a fronte di un finanziamento non necessariamente erogato a valere sul plafond della CDP, demandando ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze la definizione dei requisiti, condizioni di accesso e modalità di erogazione dei contributi in oggetto. In base a tale previsione è stato emanato il d.m. 25 gennaio 2016 sopra citato. Infine, il Mise, Direzione generale per gli incentivi alle imprese con la circolare n. 26673 del 23 marzo 2016 ha fissato le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni in parola, comprensive degli schemi di domanda e di dichiarazioni, le quali

in buona misura riprendono quelle già note della “Sabatini bis”, ma introducono alcune importanti varianti rispetto alla precedente disciplina, che nelle intenzioni del Mise andranno ad accorciare i tempi necessari al perfezionamento dell’operazione, attualmente valutabili sui 3-4 mesi. La disciplina della “Sabatini” così riformata ha assunto la corrente denominazione di “Sabatini ter”. Le principali novità risiedono: - nel fatto che le banche, le società di locazione finanziaria e intermediari finanziari (di seguito banche) possono scegliere se erogare il finanziamento sul plafond costituito presso la CDP ovvero su una provvista propria; - la domanda di agevolazione, contestuale a quella di finanziamento alla banca va presentata a decorrere dal 2 maggio 2016 e che le banche devono deliberare il finanziamento entro il 31 dicembre 2016. Prima di entrare nel merito dell’assetto della Sabatini ter è il caso di ricordare che: - l’agevolazione consiste in un contributo riconosciuto dal Mise alle piccole e medie imprese, a fronte di un finanziamento ottenuto dalla banca per l’acquisto (o l’acquisizione, nel caso di locazione finanziaria) di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali; - il contributo del Mise, concesso a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all’ammontare degli interessi calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni; - la misura resta estesa all’acquisto di veicoli e attrezzature di trasporto, da parte delle imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di cose in conto terzi.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI La nuova procedura introdotta dalla Sabatini ter decorre a partire dal 2 maggio 2016. Fino a quella data, le modalità di presentazione delle domande e il procedimento di concessione delle agevolazioni, continuano ad essere disciplinate dal d.m. 27 novembre 2013, e dalle successive circolari mini-

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steriali. In ogni caso, nella giornata del 1° maggio 2016 non possono essere presentate domande e, se inviate, non saranno ritenute valide.

LA DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO La domanda, in bollo, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, utilizzando esclusivamente, a pena di invalidità, i moduli disponibili nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini) del sito web del Ministero www.mise.gov.it. Una volta sottoscritta mediante firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa interessata, sempre a pena d’invalidità, la domanda, completa della documentazione prevista deve essere inviata all’indirizzo PEC della banca aderente alla convenzione fra il Mise, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e la CDP del 17 marzo 2016 (l’elenco delle banche è disponibile sul citato sito web del Mise e su quello dell’ABI www.abi.it o può essere richiesto all’ufficio economico dell’Associazione). L’invio della domanda va effettuato prima della stipula del contratto di finanziamento, mentre l’avvio dell’investimento può avvenire soltanto dopo tale invio. La domanda deve far riferimento ad un’unica unità produttiva. Qualora l’impresa intenda acquisire beni riferiti a più sedi operative si dovranno presentare, per ciascuna di esse, distinte domande di agevolazione. Per i contributi superiori a 150.000 euro ossia quando il finanziamento superi il limite di 1.900.000 euro, alla domanda occorre allegare le dichiarazioni necessarie per le verifiche antimafia, da rendere attraverso i modelli messi a disposizione dal Mise. Non sono ammissibili all’agevolazione singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro al netto dell’Iva; tuttavia, se la fornitura riguarda più beni strumentali necessari alla realizzazione dell’investimento, di valore inferiore a questo importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferiti a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 €.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO Dopo aver svolto le verifiche necessarie e previa conferma da parte del Mise della disponibilità delle risorse da destinare al contributo, la banca concede il finanziamento potendo utilizzare anche provviste alternative al plafond della CDP. Tra le caratteristiche del finanziamento si evidenzia che esso deve:

- coprire fino al 100% dell’investimento; - avere una durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione in caso di locazione finanziaria non superiore a 12 mesi, di 5 anni dalla stipulazione del contratto di finanziamento o, nel caso del leasing finanziario, dalla consegna del bene; - essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria. - essere erogato in unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento; - nel caso di locazione finanziaria, essere erogato al fornitore entro 30 gg dalla data di consegna del bene; sempre nel caso di locazione finanziaria, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria. - la concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, costituita presso il Mediocredito centrale nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento stesso. Il finanziamento bancario o in leasing finanziario dovrà essere deliberato entro il 31 dicembre 2016.

REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO Le imprese devono completare l’investimento entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A questo proposito, si prende in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. Il completamento dell’investimento deve essere attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da rendere al Mise a mezzo della piattaforma informatica realizzata per questa agevolazione, a pena della revoca del contributo, entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO La richiesta di erogazione della prima quota del contributo, da inoltrare anche questa tramite la piattaforma informatica, è presentata entro 120 giorni dal termine ultimo per la conclusione dell’in-

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vestimento, previo pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto del medesimo; il mancato rispetto di questo termine comporta la revoca dell’agevolazione. Peraltro, le imprese hanno facoltà di presentare congiuntamente la dichiarazione di ultimazione dell’investimento e la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, sempre previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento. Le richieste di erogazione successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine.

VINCOLI SUI BENI OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE I beni oggetto di agevolazione devono essere mantenuti nell’unità produttiva per almeno 3 anni. Qualora l’impresa beneficiaria, per motivate ra-

gioni produttive, ceda in prestito d’uso ad altra impresa attrezzature oggetto di agevolazione, la cessione deve risultare da contratto regolarmente registrato che riporti l’ubicazione dell’unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d’uso, nonché la finalità produttiva e la durata della cessione. Il contratto dovrà essere tenuto agli atti dall’impresa beneficiaria per potere essere esibito in caso di ispezioni e controlli.

LE DIFFERENZE FRA SABATINI BIS E SABATINI TER Per comodità si riporta di seguito un raffronto fra la Sabatini bis (ex d.m. 27 novembre 2013) e la Sabatini ter (ex d.m. 25 gennaio 2016), evidenziando anche altre differenze di carattere procedurale. Tutta la documentazione citata e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

PLAFOND UTILIZZATO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI SABATINI BIS

SABATINI TER

Le banche aderenti alla convenzione Mise/ABI/CDP del Le banche aderenti alla convenzione Mise/ABI/CDP del 17 marzo 2016 possono ricorrere, previa informazione alle 14.02.2014 devono obbligatoriamente utilizzare il plafond imprese, tanto al plafond costituito presso la CDP quanto al costituito presso la CDP. proprio plafond.

IMPRESE ESCLUSE DALL’AGEVOLAZIONE SABATINI BIS

SABATINI TER

Non sono ammesse le imprese dell’industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative (sezione K del codice ATECO 2007), della fabbricazione di prodotti lattiero-caseari e succedanei del latte. Non sono ammesse le attività connesse all’esportazione e gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

Non sono ammesse le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K del codice ATECO 2007). Non sono ammesse le attività connesse all’esportazione e gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SABATINI BIS

SABATINI TER

Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla preammortamento o di prelocazione aventi durata massima data di stipulazione del contratto di finanziamento. di 12 mesi.

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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO SABATINI BIS

SABATINI TER

La richiesta di prenotazione del contributo al Mise viene effettuata dall’impresa attraverso la banca (contestualmente alla richiesta di finanziamento) per il tramite della CDP. La banca verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e concede il finanziamento. Quindi, una sola volta al mese richiede alla CDP la verifica della disponibilità della provvista. La CDP, verificata la disponibilità di provvista, richiede al Mise la prenotazione del contributo e comunica alla banca o società di leasing la disponibilità delle risorse sulla propria provvista. La banca, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione dalla CDP della comunicazione della disponibilità delle risorse, delibera il finanziamento, invia alla CDP la richiesta di utilizzo della provvista e invia al Mise l’elenco dei finanziamenti deliberati e le relative domande allegate. Il Mise, entro 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca, emette il decreto di concessione del contributo con indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e relativo piano di erogazione, degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette all’impresa e alla banca. Entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a quello di erogazione da parte della CDP della provvista prenotata, l’impresa stipula il contratto di finanziamento con la banca, pena la decadenza dell’agevolazione concessa.

La richiesta di prenotazione del contributo al Mise viene effettuata dall’impresa attraverso la sola banca (contestualmente alla richiesta di finanziamento) senza transitare per la CDP. La banca verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e inoltra la prenotazione del contributo al Mise, anche per più operazioni, una sola volta al mese, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il 6 dello stesso mese oppure, se festivo, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo. Entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, il Mise comunicherà alla banca la disponibilità parziale o totale delle risorse per il contributo. Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, la banca dovrà deliberare il finanziamento e trasmettere al Mise entro i successivi 10 giorni l’elenco dei prestiti deliberati con l’indicazione dei relativi investimenti, dei dati identificativi dell’impresa beneficiaria, dell’origine della provvista utilizzata, dell’importo, della durata e del rimborso del finanziamento. Il Mise, ricevuto l’elenco dei finanziamenti approvati, entro 30 giorni adotterà il procedimento di concessione del contributo secondo l’ordine di presentazione delle domande fino all’esaurimento delle risorse. Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del contributo l’impresa dovrà stipulare con la banca il contratto di finanziamento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’erogazione della prima rata del contributo viene effettuata dal Mise dopo la conclusione dell’investimento. A tal fine l’impresa deve trasmettere la dichiarazione attestante l’ultimazione dell’investimento per via telematica entro 60 giorni dall’ultima data fra quella di conclusione dell’investimento e quella del decreto di concessione del contributo. Ciascuna richiesta di erogazione delle quote successive alla prima potrà essere avanzata dall’impresa annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente nel rispetto delle scadenze riportate nell’atto di concessione del contributo.

L’erogazione della prima rata del contributo viene effettuata dal Mise dopo la conclusione dell’investimento. L’impresa deve presentare la richiesta di erogazione della prima rata entro 120 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. La mancata osservanza di tale termine determina la revoca del contributo. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima dovranno essere presentate con cadenza annuale non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine. Nel rispetto delle scadenze riportate nell’atto di concessione del contributo l’impresa potrà richiedere l’erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate.

PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 6 - 31 marzo 2016


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Operativo l’esonero contributivo biennale LE ISTRUZIONI DELL’INPS

Con la circolare n. 57 dello scorso 29 marzo, l’INPS disciplina le modalità di richiesta e di fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016, di cui all’art. 1 comma 178 L. 208/2015, legge di Stabilità 2016. Il beneficio ricalca l’esonero triennale già previsto dalla legge di stabilità per il 2015, ma non si tratta di un esonero totale, bensì di uno sgravio contributivo, nella misura del 40% dei contributi a carico del datore, esclusi i premi INAIL, entro il tetto annuo di 3.250 euro. La circolare è per l’istituto l’occasione per illustrare dettagliatamente la disciplina normativa del beneficio, che essendo rivolto a lavoratori privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti, assume la natura tipica di incentivo all’occupazione e non di aiuto di Stato. I datori di lavoro beneficiari sono gli stessi previsti dalla normativa per l’esonero triennale, cioè tutti i datori di lavoro a prescindere dalla natura imprenditoriale, e riguarda tutte le assunzioni con rapporti di lavoro a tempo indeterminato: in via amministrativa l’istituto estende la facilitazione anche alle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato. Lo sgravio biennale si applica dunque alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti erano titolari di co.co.co./pro., di associazione in partecipazione, di partita IVA e di stage. Sono esclusi dal campo di applicazione i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, le riqualificazioni del rapporto di lavoro a seguito di verifica ispettiva, l’assunzione a termine, l’assunzione con contratto intermittente a tempo indeterminato e le prestazioni rese con i voucher. Per la concessione dello sgravio l’istituto ricorda che sono cause ostative la presenza di un contratto a tempo indeterminato nell’ultimo trimestre del PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2016

2015 con lo stesso datore di lavoro o con una società collegata ad esso, l’assunzione di un lavoratore per cui il precedente datore ha già fruito dello sgravio ex L. 190/2014 o di cui all’attuale normativa ex lege 208/2015, nonché l’esistenza di un contratto a tempo indeterminato in Italia o all’estero nei sei mesi precedenti la nuova assunzione. Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro ad esclusione dei premi INAIL, del contributo al fondo INPS per l’erogazione del TFR di cui alla L. 296/2006, dei contributi, ove dovuti, ai fondi di solidarietà bilaterali, al fondo di solidarietà residuale e al fondo di integrazione salariale; non sono inoltre soggetti ad esonero il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. ex L. 190/2014, il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali, il contributo di solidarietà dovuto per versamenti alla previdenza complementare o ai fondi di assistenza sanitaria, nonché il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti. Come per il contributo triennale, al fine di agevolare l’applicazione dell’incentivo la soglia massima di sgravio contributivo è riferita al periodo di paga mensile nell’importo di € 270,83; per i rapporti di lavoro instaurati o risolti in corso di mese, la soglia va riproporzionata nella misura giornaliera di € 8,90. La contribuzione eccedente tale soglia può comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, purché nel rispetto della soglia massima annua di € 3250. E’ consentito il differimento temporale del godimento del beneficio esclusivamente in caso di astensione obbligatoria di maternità.

ISTRUZIONI UNIEMENS Il conguaglio potrà essere operato a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016 dai datori di lavoro aventi titolo, che devono essere in possesso del codice di autorizzazione “6Y”, istituito lo scorso anno, e che ora varrà anche per lo sgravio biennale; l’INPS precisa che il codice dovrà essere preventivamente richiesto unicamente dai datori che non siano ancora in possesso del suddetto codice per assunzioni effettuate nel


2015. La richiesta deve essere effettuata dalla funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale indicando in oggetto “esonero contributivo biennale legge n. 208/2015” e nel testo la formula “richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti.” Il codice ha validità temporale 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2018. Nella denuncia UniEmens, all’interno della <DenunciaIndividuale>, gli elementi <Imponibile> e <Contributo> devono essere compilati come di consueto, indicando nell’elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. L’esposizione del beneficio spettante viene valorizzato nell’elemento <Incentivo> all’interno dei <DatiRetributivi> della <DenunciaIndividuale> con le seguenti modalità: - in <TipoIncentivo> deve essere inserito il valore “BIEN” - in <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” - in <ImportoCorrIncentivo” l’importo posto a conguaglio - in <ImportoArrIncentivo” l’esonero contributivo di competenza gennaio/febbraio/marzo: tale valore può essere valorizzato esclusivamente nei flussi di competenza aprile e/o maggio 2016.

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I dati così esposti sono poi ricostruiti nel DM virtuale con il codice “L446” per il conguaglio del mese di competenza e con il codice “L447” per gli arretrati del periodo gennaio/febbraio/marzo 2016. L’eccedenza rispetto alla soglia massima di € 270,83, può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi fermo restando il rispetto della soglia massima legale; in tal caso l’esposizione dell’agevolazione nella sezione <AltreACredito> all’interno dei <DatiRetributivi> della <DenunciaIndividuale> deve essere effettuata con l’esposizione del codice causale “L702” per il conguaglio del residuo e l’indicazione dell’importo dell’esonero da recuperare nell’elemento <ImportoACredito>. Nel caso di restituzione di importi non spettanti in <AltreADebito> deve essere utilizzato il codice causale “M305” e l’importo deve essere valorizzato in >ImportoADebito>. Infine nelle ipotesi di assunzione a seguito di subentro nella fornitura di servizi, il lavoratore in questione deve essere contraddistinto dal datore subentrante con il codice 1M nell’elemento <Assunzione> e nell’elemento <MatricolaDiProvenienza> con la posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico; il cedente indicherà il lavoratore con il codice 1M nel campo <Cessazione>. (BA)


Ente Bilaterale dei Metalmeccanici PRESTAZIONI DEL FONDO SICUREZZA

Come noto l’Ente Bilaterale dei metalmeccanici, EBM, è operativo. Pertanto ad oggi le aziende metalmeccaniche stanno versando obbligatoriamente l’importo di 5 euro mensili così articolati:

O.P.N.M. a) “Fondo Sicurezza Metalmeccanici”: - 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; - 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS.

E.B.M. b) “Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici”: - 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno; - 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part- time fino a 20 ore. c) “Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici”: - 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore. d) “Osservatorio della contrattazione e del lavoro del Settore Metalmeccanico”: - 0,66 euro mensili per 12 mensilità, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello; - 1,00 euro mensili per 12 mensilità, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale. Si sottolinea che il versamento è obbligatorio e PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2016

che, in alternativa, per chi non aderisce alla bilateralità, è previsto il versamento di 25 euro lordi al mese per 13 mensilità da erogare direttamente ai lavoratori a titolo di Elemento Aggiuntivo della Retribuzione. A tal proposito si richiama integralmente la nostra circolare n. 67/FT del 13 marzo 2015 per le modalità operative. Dallo scorso 29 marzo 2016 è possibile richiedere le prestazioni relative al Fondo Sicurezza di cui sopra. Nello specifico le prime azioni definite riguardano: 1) contributo unico annuo alle aziende di 200 euro per accertamenti clinico-diagnostici oltre e a supporto di quelli previsti dal Protocollo di Sorveglianza Sanitario Aziendale orientati alla prevenzione di particolari future patologie connesse all’attività svolta; 2) corsi di formazione ergonomici per operatori del settore: il fondo sta valutando la possibilità di finanziare corsi in materia al fine di promuovere comportamenti corretti nell’ambito dell’attività lavorativa, ma non sono ancora stati regolamentati; 3) corsi di formazione per la sensibilizzazione di problemi connessi all’innalzamento dell’età lavorativa: si finanzieranno 20 corsi (1 per regione) per un massimo di 3.000 euro a corso su iniziativa congiunta Unionmeccanica/ Fiom territoriali in rapporto all’OPNM nazionale; 4) costi a sostegno delle aziende per l’acquisto di defibrillatori: riconoscimento di un contributo fino a 900 euro, Iva esclusa, alle aziende che acquistino apparecchi di defibrillazione certificati C.E. e F.D.A. ed effettuino corsi adeguati di utilizzo dell’apparecchiatura stessa da tenersi presso struttura autorizzata alla formazione specifica, così suddiviso: a) contributo del 50% del costo del defibrillatore fino a un massimo di 700 euro, Iva esclusa; b) contributo di 100 euro per la formazione, in orario di lavoro, di almeno 6 ore per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura. Alla domanda presentata si dovrà allegare: a) fattura di acquisto del defibrillatore con evidenza della certificazione;


b) documentazione attestante la formazione teorico pratica svolta su RCP e defibrillatore; c) dichiarazione di avvenuta frequenza da parte dei due lavoratori coinvolti. Si fa presente che in relazione all’acquisto del defibrillatore la Confapi ha stipulato apposita convenzione con la società Philips. Il pacchetto oggetto di convenzione prevede la fornitura del defibrillatore Philips Heartstart FRx ed il corso BLSD per 2 persone al prezzo in convenzione di 1.299 euro + Iva. Le aziende interessate dovranno: 1) richiedere le credenziali via e-mail a Confapi Servizi, segreteriaconfapiservizi@confapiservizi.it, per ottenere il codice promozionale valido per ottenere la promozione; 2) compilare il modulo allegato indicando la quantità e il codice promozionale Confapi ed inviarlo tramite fax al n. 051/0935882 o alla mail: commerciale@iredeem.it; 3) EBM provvederà ad erogare all’azienda, a se-

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guito della presentazione dell’invio della fattura di acquisto, un rimborso pari a 900 euro + Iva. Il modulo d’ordine del defibrillatore può essere richiesto all’Associazione. Il costo per l’azienda sarà pertanto di 395 euro + Iva, fatta salva la riduzione del tasso medio Inail cui si può accedere tramite la compilazione del modello annuale OT 24 che potrebbe comportare una riduzione del premio INAIL tramite l’acquisizione di 40 punti relativi all’attuazione di un programma di procedure volontarie in ambito della sicurezza. Sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it a breve troverete i moduli per la richiesta di prestazioni che saranno riconosciute nei casi di cui ai punti 1) e 3) entro 6 mesi dalla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta dall’azienda mentre per quel che riguarda i punti 2 e 3 il fondo sta mettendo a punto le modalità applicative. (FT)


Nomina dell’Energy manager SCADENZA DEL 30 APRILE 2016

Entro il 30 aprile p.v., le imprese che nel 2015 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio), devono procedere alla nomina dell’Energy manager, come previsto dall’art. 19 della Legge 10/1991. Quest’anno è in vigore un’importante novità: infatti, le nomine potranno essere inviate alla FIRE esclusivamente attraverso la nuova piattaforma web NEMO accessibile dal seguente link: https:// nemo.fire-italia.org/ Per agevolare l’adempimento, la FIRE ha: - predisposto un manuale per l’utenza, che illustra i passaggi da compiere per l’accreditamento del soggetto nominante, l’inserimento e l’invio della nomina dell’energy manager; - creato un’applicazione in formato excel a supporto del calcolo dei consumi equivalenti di petrolio (TEP), da utilizzare prima di procedere alle fasi di seguito descritte per verificare se si è o meno soggetti all’obbligo in esame; - istituito un indirizzo di posta elettronica (energymanager@fire-italia.org) e dei numeri di telefono (06.30483482 – 06.30483626), per richiedere tutte le spiegazioni del caso sulla nuova procedura. La nomina dell’energy manager è stata articolata in quattro passaggi obbligati, ognuno propedeutico all’altro, da completare entro la scadenza del 30 aprile: 1. accreditamento del soggetto nominante, che richiede: a) l’inserimento delle generalità della società, del rappresentante legale e del soggetto referente, nel modulo “anagrafica soggetto” accessibile sempre dalla citata piattaforma web NEMO; b) una volta completato l’inserimento dei predetti dati, la stampa della domanda di

registrazione e della dichiarazione sostitutiva di certificazione generate in automatico dal sistema. Entrambi i documenti devono essere firmati dal rappresentante legale ed inoltrati via PEC all’indirizzo PEC della FIRE (fireamministrazione@ pec.it). E’ previsto anche l’invio a mezzo raccomandata ma, poiché la procedura deve essere completata entro il 30 aprile, ne sconsigliamo vivamente l’utilizzo. c) L’invio della richiesta di accreditamento alla FIRE (cliccando sul pulsante “Invia per approvazione”), che la prenderà in carico soltanto dopo averla ricevuta via PEC ai sensi del precedente punto b). 2. Approvazione dell’accreditamento del soggetto nominante, che prevede l’invio delle credenziali di accesso alla piattaforma NEMO, via e mail da parte della FIRE, al referente e al rappresentante legale dell’impresa; 3. Inserimento delle generalità del soggetto nominato energy manager, dei consumi specifici di energia in fonti primarie, così come misurati/conosciuti dall’impresa (la piattaforma trasformerà automaticamente i dati inseriti in TEP - tonnellate equivalenti di petrolio) e degli eventuali energy manager locali (opzione facoltativa, prevista per i soggetti multi sito – ossia con più stabilimenti produttivi o con diversi edifici con consumi rilevanti). 4. Verifica della nomina. La Fire controlla la correttezza dei dati inseriti e, in caso di esito positivo, procede a convalidare la nomina e a darne comunicazione via e mail al soggetto indicato come referente. Qualora la FIRE non convalidasse la nomina, avendo riscontrato degli errori nella compilazione della modulistica, ne darà notizia al referente via e mail insieme ai motivi alla base della decisione. In questo caso, l’organizzazione nominante può sempre integrare e modificare i dati inseriti, procedendo quindi ad un nuovo invio. La Fire, inoltre, provvede ad avvisare della nomina l’energy manager, via e mail. Restano confermati i contenuti della circolare esplicativa del MISE del 18 dicembre 2014, tra i quali ricordiamo i seguenti:

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- la valutazione dei consumi, “va riferita all’energia consumata … per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni o servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso…”; - per quanto riguarda le imprese che trasportano carburanti (punto 11 della circolare ministeriale) “i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi”. Quindi, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte, rileva il combustibile consumato dal veicolo e non quello trasportato in cisterna, per essere venduto. - Come in passato, non sono richiesti requisiti particolari per la designazione ad Energy

manager. Tuttavia, la circolare sottolinea che questa figura offre un supporto sulle tematiche energetiche per cui, soprattutto nelle grandi organizzazioni, è preferibile che venga indicato un profilo dirigenziale. In presenza di un sistema di gestione dell’energia (ISO 50001), l’Energy Manager si configura come responsabile del sistema stesso. Eventuali errori commessi nella compilazione del modello non saranno sanzionati, fatti salvi i casi di dichiarazioni false o mendaci, a condizione che la nomina venga inviata alla FIRE, con la procedura prima descritta, entro il 30 aprile p.v. Ricordiamo, infine, che la violazione dell’obbligo di comunicazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,58 € (art. 34, Legge 10/1991); l’invio tardivo non sana l’irregolarità, ma potrà essere considerato per applicare una sanzione tra il minimo e il massimo. (C)

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Energia

CONCLUSI I LAVORI DEL TAVOLO “MAXI BOLLETTE”

Si sono conclusi il 23 marzo scorso i lavori del “tavolo maxi bollette” attivato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Dal tavolo, al quale hanno partecipato, oltre all’Autorità per l’Energia e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori elettrici e gas, una delegazione del CNCU e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e Pmi, sono uscite una serie di proposte finalizzate ad affrontare il fenomeno delle maxi bollette e dei maxi conguagli, attraverso una serie di azioni di diversa natura. Il Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito dell’incontro ha proposto l’adozione di un protocollo di autoregolamentazione che impegni le imprese ad accettare e stimolare le autoletture, a facilitarne l’acquisizione e fornire al consumatore informazione pronta ed esaustiva sulle bollette

basate su consumi presunti. Il Mise inviterà inoltre l’Autorità per l’Energia ad adottare opportuni provvedimenti per disciplinare le modalità attraverso cui tali informazioni devono essere fornite, ad adeguare le sanzioni ai distributori per la lettura o comunicazione tardiva dei dati di misura, a introdurre o rafforzare gli strumenti per responsabilizzare i distributori (tra cui gli indennizzi automatici a venditori e clienti finali in caso di lettura tardiva), e a migliorare ulteriormente la qualità dei dati di misura. Il Mise promuoverà inoltre l’adozione di modifiche normative finalizzate a rendere più stringenti gli obblighi di fatturazione sulla base di dati reali e, attraverso un apposito emendamento al Ddl Concorrenza, a prevedere obblighi di rateizzazione a favore dei clienti finali nel caso di maxi-conguagli derivanti da ritardi non imputabili al cliente, con forme di corresponsabilizzazione dei distributori. Il prossimo passo del Mise, in sinergia con l’Autorità, è quello di attivare un tavolo tecnico con l’obiettivo di adeguare il quadro normativo e regolatorio e di ridurre da cinque a due anni il ritardo massimo per i conguagli delle partite energetiche. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

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(C)


SOA: rinnovo per la F.lli Candusso Termoidraulica L’ATTESTAZIONE SOA PER IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)

Rinnovo quinquennale per la F.lli Candusso Termoidraulica srl, con sede in Moruzzo (UD), via Divisione Julia n. 5/a. L’azienda ha ottenuto il rinnovo dell’attestazione per la categoria OG11 classifica III, e per la categoria OS28 classifica IV. L’azienda fin dal 1969 svolge l’attività di installazione, adeguamento e manutenzione di impianti meccanici di tipo civile ed industriale sia nel settore pubblico sia nel settore privato, ed è in grado di realizzare ed adeguare a regola d’arte impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitario, del gas ed antincendio di qualsiasi dimensione e tipo essendo strutturata in maniera flessibile con maestranze altamente qualificate e disponendo di adeguate attrezzature. Nel corso della sua lunga storia l’azienda ha realizzato e adeguato impianti oltre che di civili abitazioni, di complessi edilizi e condomini con varie destinazioni, centri commerciali, stabilimenti adibiti alle più diverse produzioni, banche, caserme, scuole ed altri pubblici edifici. Tra le opere più significative anche il Centro Commerciale Citta Fiera a Martignacco, l’opera Pia Cojaniz di Tarcento e la casa di riposo Chiabà di S. Giorgio di Nogaro. La notevole esperienza acquisita grazie a quasi quarant’anni di attività fa sì che la F.lli Candusso Termoidraulica S.r.l. sia tra le aziende più affida-

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bili ed affermate nel settore impiantistico, in grado di offrire all’utenza un prodotto di qualità con l’utilizzo di componenti ed apparecchiature tra i più evoluti sul mercato e secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti. L’azienda possiede anche la certificazione di Sistema di Qualità conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001:2008 L’attestazione SOA le consente di eseguire impianti tecnologici (OG11) categoria che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 fino ad un importo di 1.238.400 Euro. Potrà eseguire inoltre la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima (OS28), qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione fino ad un importo di 3.096.000 Euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Politiche abitative in FVG: approvata la riforma (2a parte) PARTECIPA AL TAVOLO DELLE POLITICHE ABITATIVE ANCHE UN NOSTRO RAPPRESENTANTE

Con la Legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia supplemento Ordinario n. 12 del 22 febbraio 2016, è stata approvata la riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater. Con questa Legge la Regione riconosce il valore primario del diritto all’abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d’intervento per l’esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell’intervento pubblico nel settore abitativo. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l’accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l’incremento dell’offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell’abitare. La L.R. n. 1/2016 disciplina in particolare: a) la programmazione regionale degli interventi pubblici in ambito di politiche abitative; b) l’insieme delle azioni finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie in ambito di politiche abitative e delle azioni volte a promuovere il miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità degli spazi abitativi, l’efficientamento energetico, l’autorecupero, il coabitare sociale o altre forme innovative del costruire e dell’abitare; c) il riordino istituzionale e organizzativo delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) mediante la ridefinizione degli organi e PAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2016

delle loro funzioni, in coerenza con il piano di convergenza adottato con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative). In questa prima parte approfondiamo questa importante normative Regionale in particolare il capo II del testo che specifica: le misure di sostegno, le funzioni normative della Regione, gli elementi comuni agli atti di accordo vincolante, i particolari misure di sostegno, l’attuazione del Programma regionale delle politiche abitative, l’edilizia sovvenzionata, l’edilizia convenzionata, il sostegno alle locazioni, il contrasto alla morosità incolpevole, le garanzie.

MISURE DI SOSTEGNO L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interesse, nonché a sostenere l’accesso al credito per favorire l’acquisizione in proprietà o in locazione della prima casa, l’installazione di ascensori in edifici pubblici e privati e gli interventi di manutenzione finalizzata alla messa a norma di impianti tecnologici o all’efficientamento energetico e di recupero in conformità a quanto previsto dall’articolo 10. L’Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere, anche in spesa corrente, la locazione e a fronteggiare l’emergenza abitativa della morosità incolpevole. I contributi di spesa corrente o in conto capitale possono essere concessi fino all’intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in un’unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni. L’erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Le Ater possono utilizzare gli incentivi anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria e non


possono superare l’ammontare degli interessi stessi. L’erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l’erogazione diretta al soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria. L’accesso al credito per favorire l’acquisizione in proprietà o in locazione della prima casa è sostenuto anche dal Fondo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001). Nella definizione delle misure di sostegno di cui ai commi precedenti, la Regione verifica l’attuazione e il finanziamento di politiche abitative nazionali e promuove in via prioritaria il ricorso agli interventi nazionali.

FUNZIONI NORMATIVE DELLA REGIONE La Regione disciplina le azioni di cui alla sezione II del presente capo con appositi regolamenti da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere. Con i regolamenti sono disciplinati: a) i tipi e le caratteristiche degli interventi; b) i requisiti degli operatori e dei beneficiari, nonché i requisiti oggettivi degli alloggi; c) le tipologie e le misure delle agevolazioni; d) i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni e per l’assegnazione, l’occupazione e l’alienazione degli alloggi; e) gli obblighi dei beneficiari e le relative sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi medesimi. Gli immobili oggetto di finanziamento o contributo non devono possedere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218.

ELEMENTI COMUNI AGLI ATTI DI ACCORDO VINCOLANTE La Regione, attraverso i regolamenti, qualora gli stessi prevedano schemi-tipo di atti di accordo vincolante nelle varie tipologie di azioni, tiene conto dei seguenti elementi: a) modalità di individuazione dei beneficiari finali degli interventi; b) pubblicità dell’iniziativa ai fini del raggiungimento dei soggetti interessati; PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2016

c) requisiti degli operatori e dei beneficiari finali e individuazione delle categorie citate nel capitolo precedente; d) modalità di determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione e assegnazione; e) procedure di trasferimento della proprietà e della messa a disposizione degli alloggi realizzati; f) caratteristiche tipologiche degli alloggi; g) durata degli accordi; h) obblighi e vincoli posti in capo agli operatori e ai beneficiari finali. Gli atti di accordo vincolante, compresi quelli sottoscritti tra i soggetti attuatori e i Comuni sedi dell’intervento, prevedono, tra l’altro, le modalità di esercizio del controllo sul rispetto degli adempimenti degli accordi medesimi, nonché le eventuali relative conseguenze in caso di inosservanza degli stessi.

PARTICOLARI MISURE DI SOSTEGNO La Regione, attraverso i regolamenti, determina particolari misure di sostegno per l’accesso all’abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica. Per sostenere la realizzazione di progetti socio-assistenziali i regolamenti possono, altresì, prevedere la messa a disposizione di alloggi in locazione anche in deroga a eventuali graduatorie in percentuale non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE La Regione attua il Programma delle politiche abitative di cui all’articolo 4 prioritariamente attraverso le seguenti azioni: a) edilizia sovvenzionata; b) edilizia convenzionata; c) edilizia agevolata; d) sostegno alla locazione; e) contrasto alla morosità incolpevole; f) garanzie.

EDILIZIA SOVVENZIONATA L’azione relativa all’edilizia sovvenzionata; è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l’acquisto e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all’assegnazione in locazione permanente o a lungo termine o, comunque, per un periodo non inferiore al termine stabilito dal regolamento attuativo.


Il patrimonio immobiliare dell’edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater ed è costituito da: a) alloggi di proprietà delle Ater e degli Enti locali; b) alloggi di proprietà di altri soggetti che ne affidano la gestione alle Ater. L’edilizia sovvenzionata salvaguarda e tutela il mantenimento della coesione sociale, nonché concorre alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi. L’incremento del patrimonio di alloggi in edilizia sovvenzionata è perseguito dalle Ater privilegiando processi di riqualificazione urbana, di acquisto con contestuale recupero di patrimonio edilizio esistente o partecipando a programmi di rigenerazione urbana promossi da altri soggetti pubblici e privati.

EDILIZIA CONVENZIONATA L’azione relativa all’edilizia convenzionata è finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all’acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all’assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l’altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione. I soggetti attuatori sono le Ater, le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le cooperative edilizie e le imprese di costruzione. Possono, altresì, attuare gli interventi di edilizia convenzionata gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi. Le convenzioni sono tese al contenimento dei costi degli interventi e sono stipulate tra il Comune sede dell’intervento e i soggetti attuatori in conformità allo schema di convenzione tipo che verrà allegato al regolamento di attuazione. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l’attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione. PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2016

EDILIZIA AGEVOLATA L’azione relativa all’edilizia agevolata è finalizzata alla realizzazione di interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti al recupero o all’acquisto con contestuale recupero. Agli interventi di recupero sono equiparati i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all’efficientamento energetico. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l’attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.

SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI Il sostegno alle locazioni è finalizzato al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014, che intervengono a sostegno dei conduttori assicurando, altresì, incentivi e forme di garanzia alternativi agli oneri di ingresso. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell’edilizia residenziale. Le garanzie sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione. Il sostegno avviene, tra l’altro, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente. Al fine d’incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalità dei cittadini l’Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a riconoscere incentivi ai Comuni che abbattono i tributi a favore dei soggetti proprietari di abi-


tazioni libere del patrimonio pubblico o privato, aventi i requisiti di agibilità, poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa. L’incentivo non può superare l’abbattimento riconosciuto ai proprietari stessi. Gli incentivi per i proprietari degli alloggi sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

CONTRASTO ALLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE L’azione di contrasto alla morosità incolpevole, è finalizzata a prevenire la conflittualità sociale sostenendo i soggetti impossibilitati al pagamento della spesa connessa alla proprietà o alla locazione della prima casa, a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014, che intervengono a sostegno dei soggetti meno abbienti, assicurando incentivi e forme di garanzia anche a tutela dei proprietari degli alloggi locati. I Comuni possono

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sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell’edilizia residenziale.

GARANZIE L’azione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f), è finalizzata a sostenere i privati cittadini favorendo l’accesso al credito erogato da banche rivolto all’acquisizione in proprietà della prima casa o alla locazione ovvero alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici o di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici. L’acquisizione in proprietà della prima casa o la locazione è sostenuta anche dalle garanzie integrative di cui all’articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 4/2001, per gli interventi e con i criteri e modalità di cui al relativo regolamento di attuazione. (continua) (CS)


ANAC: nuovo manuale qualificazione SOA (1a parte) IL COMUNICATO AGGIORNA IL PRECEDENTE DEL 16 OTTOBRE 2014 È stato pubblicato il comunicato del Presidente ANAC del 9 marzo 2016 con le ulteriori precisazioni in merito al Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, che aggiorna il precedente del 16 ottobre 2014. Il documento è composto da 426 pagine, in una serie di articoli andremo ad approfondire solo le variazioni e le precisazioni sui temi più significativi.

DECORRENZA Il Manuale dell’Autorità definisce la decorrenza delle indicazioni in esso contenute, in particolar modo quelle relative alle modalità di verifica dei requisiti delle imprese ai fini dell’ottenimento o del mantenimento dell’attestato di qualificazione, specificando che l’applicazione delle nuove previsioni fa riferimento ai contratti di attestazione stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio. L’applicazione si estende anche ai rinnovi o alle variazioni comportanti l’inserimento di categorie o classifiche a seguito di utilizzo di trasferimenti aziendali. Le indicazioni sono chiare, pertanto, nel precisare, con specifico riferimento alle cessioni di aziende o rami d’azienda, che le nuove modalità di accertamento si applicano ogni qual volta la fattispecie ‘cessione’ venga in considerazione, dopo l’entrata in vigore del Manuale, ai fini del riconoscimento del possesso di requisiti, a prescindere dalla data o dal periodo di riferimento dei documenti afferenti la cessione medesima. Resta fermo, come è noto, che le verifiche (verifiche triennali) che non comportano una nuova valutazione di tutta la documentazione prodotta dall’operatore economico ai fini dell’attestazioPAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2016

ne (ivi incluse eventuali cessioni utilizzate per il rilascio dell’originaria attestazione), ma solo di elementi specifici (capienza contabile, dati di organico, ammortamenti […], art. 77, commi 5 e 6 d.p.r. 207/2010 ), saranno soggette alle regole che il Manuale detta con riferimento esclusivo a tali specifici elementi. Nel caso in cui, viceversa, si rendesse necessaria la valutazione di requisiti nuovi provenienti da cessioni di azienda o rami di azienda, non si tratterà di ‘verifica’ delle attestazioni già emesse, bensì di rinnovo o variazione, fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione delle nuove procedure per espressa previsione, all’interno del Manuale, come sopra richiamata.

VERIFICA DELL’OGGETTO SOCIALE DELLE IMPRESE CHE RICHIEDONO LA QUALIFICAZIONE E’ stato chiesto di chiarire se sia possibile estendere a tutte le società la previsione contenuta nel Manuale secondo la quale per le ditte individuali la verifica dell’oggetto sociale può avvenire anche mediante la verifica del codice ATECO (relativamente all’attività esercitata) presente riportato sul certificato di iscrizione alla CCIAA. L’ANAC evidenzia che quanto indicato dal Manuale riproduce il chiaro dettato normativo di cui all’art. 76, comma 2, del Regolamento. Precisa, tuttavia, che la prevista riconducibilità alle categorie richieste in sede di attestazione dell’oggetto sociale può essere intesa in senso ampio e non strettamente collegata alle singole attività contenute nella declaratoria delle categorie indicate nell’allegato A al d.p.r. 207/2010.

IMPOSSIBILITÀ DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO NEL PERIODO DI INTERDIZIONE DELL’IMPRESA È stato richiesto se l’operatore economico, colpito dal provvedimento sanzionatorio in esito a procedimenti ex art. 40, comma 9-quater, del d.lgs. 163/2006, durante il periodo di interdizione possa sottoscrivere il contratto per l’ottenimento di una nuova attestazione. Le SOA sostengono, infatti, che tale divieto appare estremamente lesivo per l’impresa e non giustifi-


cato alla luce della specifica previsione normativa; a parere delle SOA gli artt. 78, comma 5, e 79, comma 18, del d.p.r. 207/2010 - che vietano il rilascio dell’attestazione nel periodo di interdizione - nulla dispongono in merito alla possibilità di stipulare un nuovo contratto di attestazione. Per l’ANAC la problematica, sollevata più volte dalle SOA, è stata già oggetto di precedenti approfondimenti e determinazioni assunte dell’Autorità riportate in maniera chiara nel Manuale, laddove si specifica che al momento della sottoscrizione del contratto di qualificazione la rappresentanza legale dell’impresa è tenuta a presentare le dichiarazioni sostitutive ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000, che attestino di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al conseguimento dell’attestazione. La data di sottoscrizione del contratto, con contestuale presentazione delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti necessari al conseguimento dell’attestazione, determina, infatti, il momento rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti d’ordine generale e speciale richiesti in capo all’impresa che richiede la qualificazione.

DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 163/2006 (STATO DI FALLIMENTO ETC. E RELATIVE PROCEDURE CONCORSUALI) Acquisizione delle notizie sulle procedure in corso È stato rappresentato che le Cancellerie e le Sezioni Fallimentari di alcuni Tribunali non forniscono più alcun riscontro alle richieste delle SOA di verificare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai rappresentanti legali delle imprese, circa l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o all’inesistenza di relative procedure concorsuali. Nella maggior parte dei casi i Tribunali invitano le SOA alla consultazione delle banche dati delle Camere di Commercio le quali pubblicano i dati contenuti nel Registro delle imprese che includono le informazioni sullo stato di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo. La questione è collegata alle modalità di verifica del requisito in discussione indicata nel Manuale, che stabilisce che le SOA debbano verificare sia l’assenza degli stati di fallimento etc. sia l’inesistenza delle relative procedure concorsuali pendenti. Le indicazioni contenute nel Manuale, alla luce dell’implementazione del sistema informativo online gestito da Infocamere per le Camere di ComPAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2016

mercio, devono intendersi emendate laddove il prescritto requisito si intende accertato attraverso la consultazione della banca dati del Registro delle Imprese, che riporta le notizie relative allo scioglimento, alle procedure concorsuali, alla cancellazione che interessano le imprese iscritte. L’ANAC puntualizza che detto sistema informativo risulta ancora non completo e, pertanto, per i Tribunali che non assolvono alla pubblicazione delle notizie relative alle procedure concorsuali tramite il servizio Telemaco, le SOA dovranno rivolgersi alle cancellerie dei Tribunali fallimentari di riferimento. Ammissione alla procedura di concordato preventivo in “bianco” Le SOA hanno rappresentato che risulta eccessivamente penalizzate per gli operatori economici la previsione contenuta nel Manuale, riguardo alla ostatività al conseguimento della qualificazione, nel caso un’impresa abbia presentato la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. “in bianco”. La questione è stata affrontata dall’Autorità con la determinazione n. 5/2015, alla quale integralmente si rinvia, nella quale è stato stabilito che l’ipotesi di presentazione del cosiddetto concordato in bianco, risulta non ostativa al conseguimento/ mantenimento dell’attestazione di qualificazione. La causa ostativa alla partecipazione a gara, e quindi al rilascio dell’attestazione di qualificazione (in forza del rinvio operato dall’art. 78 del d.p.r. 207/2010), infatti, non opera, secondo l’interpretazione indicata, nel caso in cui sia stata presentata istanza di concordato cosiddetto “in bianco” con effetti prenotativi di continuità aziendale.

DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006 (VERIFICHE ANTIMAFIA) È stato chiesto un intervento volto a chiarire se le SOA siano tra i soggetti abilitati all’accesso alla Banca Dati nazionale Unica della documentazione Antimafia e, nel caso in cui tale accesso non sia consentito, di chiarire con quali modalità le SOA possono acquisire la prescritta comunicazione antimafia. È stato chiesto, altresì, di chiarire, alla luce delle carenze normative e della variegata prassi adottata delle Prefetture italiane, quale sia la procedura di verifica - alternativa alla richiesta inoltrata alle Prefetture - della sussistenza a carico dei soggetti tenuta alla dimostrazione del requisito ex art. 38,


Messaggio Redazionale

VANTAGGI DEI SISTEMI ILLUMINOTECNICI “MADE IN ITALY”

assistenza@ledplus.it GENESI È SINONIMO DI: ...BRAND che esprime dei sentimenti semantici, ovvero, Storia, Cultura, Sensibilità, Know-How illuminotecnico e vocazione industriale, frutto delle conoscenze specifiche e della laboriosità “Made in Italy”. GENESI….. anche come “Portatrice di Storia”, esprime il concetto che le soluzioni illuminotecniche sono ispirate alla TRADIZIONE E STILE ITALIANO, alla Sobrietà, al Risparmio energetico ed al rispetto per l’Ambiente, a significare che “GENESI” è un brand dell’uomo che “lavora per l’uomo”, ovvero L’UOMO nella mente, nella memoria e nella sua fisicità “è sempre al centro del progetto”. …CULTURA INDUSTRIALE E KNOW-HOW „MADE IN ITALY“ GENESI rappresenta la punta di diamante di una „Organizzazione Operativa“ nel settore dell’illuminotecnica avanzata. 3 – UNITA‘ operative „all’estero“ 9 – UNITA‘ operative „in Italia“ 57 – OPERATORI commerciali „locali“ 15 – DISTRIBUTORI specializzati „all’estero“ 1285 – IMPIANTI di illuminotecnica realizzati „dal 2013 ad oggi“ 19.330 MW di risparmio energetico, „durante il 2015“ …UNA STORIA DI SUCCESSO GENESI e la propria organizzazione, si fondono su una visione “Globale ” che prende forma attraverso la Cultura, Passione e la Conoscenza dell’illuminotecnica. LEDPlus, Kometa 1681, OPERA 1° e OPERA 4°, sono delle realtà anagraficamente giovani, tuttavia forti della notevole esperienza maturata dai suoi fondatori nel campo dell’illuminotecnica avanzata, nonchè uno “Spin-off ” delle sinergie derivanti dall’appartenenza all’organizzazione “GENESI”. …RICERCA STILISTICA LA RICERCA stilistica e di tecnologie illuminotecniche, è quella che in termini esperienzali si può definire innovazione, ovvero “UNIVERSAL LIGHTING DESIGN”. OGNI PRODOTTO, viene progettato per migliorare la QUALITÀ ed il flusso luminoso, per il RISPARMIO energetico, per OTTIMIZZARE la “gestione operativa” per DURARE nel tempo ed anche, per migliorare nei luoghi illuminati il BENESSERE operativo e/o il COMFORT ambientale dei fruitori. …SPIRITO INNOVATIVO VOCAZIONE è sinonimo di un naturale Spirito innovativo, frutto della nostra tenacia e Messaggio Redazionale

laboriosità, per sviluppare “Soluzioni Illuminotecniche Innovative” ed avanzate, al fine di RISPARMIARE ENERGIA. CULTURA è sinonimo di lunga tradizione industriale che ci consente di aggiornare costantemente i nostri servizi ed i nostri prodotti, con “Passione e Determinazione”, per renderli idonei ed adatti alla nostra Clientela. STILE è sinonimo di lunga tradizione stilistica italiana, che in termini esperienzali si può definire innovazione, ovvero “Universal Lighting Design”, che coniuga la ricerca stilistica con funzionalità e tecnologie illuminotecniche avanzate. VISIONE è sinonimo di profondo rispetto per l’ambiente che ci consente di offrire soluzioni illuminotecniche per il “Risparmio Energetico”, per la riduzione di CO2 e per salvaguardare l’ambiente che ci circonda. QUALITÀ è sinonimo di un profondo rispetto per le esigenze della nostra clientela, al fine di poter offrire soluzioni illuminotecniche avanzate, che rappresentano l’essenza dei sistemi e dell’anima profondamente INNOVATIVA, TECNOLOGICA ed il VALORE dei prodotti progettati e realizzati per “durare nel tempo”. … VALORE AGGIUNTO ANALISI, è sinonimo di Analisi “Illuminotecniche ed Energetiche” (AUDIT) in funzione delle specifiche richieste della Clientela. PROPOSTE è sinonimo di Proposte “Illuminotecniche ed Economiche”, anche personalizzate, in funzione dei “targets” tecnico-applicativi e secondo le esigenze della Clientela. SOLUZIONI è sinonimo di soluzioni illuminotecniche “Chiavi in Mano” in funzione delle esigenze tecnico-applicative della Clientela. PROGETTI è sinonimo di Soluzioni illuminotecniche e personalizzate per la Clientela, frutto delle esperienze e del “Know-How” specifico dell’azienda. MADE IN ITALY è l’espressione che racchiude in sé un messagio se- mantico come un seme nella terra cresce e germoglia, per affermare sempre più il VALORE del prodotto, la RICERCA ed innovazione, la QUALITÀ dei prodotti e l’ARMONIA tra “Forma-Contenuto” che contraddistingue L’ECCELLENZA del “Fare Italiano”.

gni distintivi sempre più soggetti e vicini al proprio stile di vita e per qualsiasi esigenza illuminotecnica GLI SPAZI illuminati devono essere progettati attraverso una “Ricerca illuminotecnica” legata alle esigenze dei luoghi operativi e dei relativi fruitori; comunque orientata al RISPARMIO energetico e al RISPETTO per l’ambiente, ovvero a fruitori che amano un’offerta ricca di contenuti e di qualità . GLI AMBIENTI illuminati sono generalmente determinati da un’astrazione cartesiana che a seconda dell’intensità e qualità della LUCE, diventerà più “Confortevole” e coinvolgente. Il progetto illuminotecnico dovrà essere elaborato secondo una relazione determinata dal rapporto con l’uomo e con le sue sensazioni. …SCOPRI I BENEFICI DEI SISTEMI LED „MADE IN ITALY“ EFFICIENZA è sinonimo di Fonti Luminose “LED”, che costituiscono la “nuova frontiera” del settore illuminotecnica avanzata e della Bioarchitettura fino a 150 Lumen/Watt. RISPARMIO è l’obiettivo principale dei sistemi-LED, che costituiscono la nuova frontiera dell’illuminotecnica e che garantiscono un risparmio energetico fino al 80%. LUNGA VITA e affidabilità sono caratteristiche ormai note dei sistemi LED che garantiscono fino a “50.000 Ore” di funzionamento, senza alcuna manutenzione. NUOVO STILE DI VITA, Sobrio, Economico e Sostenibile, che incoraggia la diffusione e l’applicazione delle niuove tecnologie avanzate a LED in qualsiasi settore dell’illuminotecnica orientata al „rispetto per l’ambiente“. …PERCHE‘ „GENESI“ IL CORE BUSINESS di “GENESI” è costituito dalla luce. LA SENSIBILITA’ verso l’innovazione Stilistica, Tecnologica, l’Ambiente e verso un mercato sempre più attento alle proposte ECO-sostenibili, ha orientato “GENESI” ad offrire dei servizi di illuminotecnica “Chiavi in Mano”……… dove il Cliente è sempre al centro di ciascun progetto.

…SCOPRI IL FASCINO E L’ENERGIA DELLA LUCE „MADE IN ITALY“ LA LUCE è l’elemento essenziale della vita, ed anche valore della tradizione che considera nella luce, la qualità ed il valore aggiuntivo della “Vita” e non il superfluo, ovvero quei valori della NEW LUXURY che non sono più identificabili con opportunità sfacciata e opulenza. IL LED è anche un patrimonio dell’uomo, frutto della sua laboriosità ed applicazione, per migliorare il comfort ambientale, ovvero una “LUCE” che si coniuga con Qualità, Intensità, emozionalità, Sostenibilità, Cultura, Coscienza, Progetti ed Esclusività, Se-

Angelo Benedetto

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c. 1, lett. b), del d.l.vo 163/2006, di comunicazioni antimafia e se i soggetti da sottoporre a verifica sono esclusivamente quelli indicati dalla menzionata lettera b), dell’art. 38, e quelli indicati nell’art. 85, comma 2-bis del Codice Antimafia ossia i componenti del Collegio sindacale (anche supplenti), con esclusione di quelli ulteriori previsti dall’art. 85, commi 1 e 2, del Codice antimafia. Per l’ANAC il quesito trova riscontro nel Manuale. Le indicazioni ivi contenute vanno integrate dal successivo Comunicato alle SOA n. 2/2014 e, per i profili problematici la cui soluzione non compete all’Autorità, dalle osservazioni contenute nell’atto di Segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014. Sul punto le indicazioni offerte dal Manuale sono chiare con riferimento alle modalità ed all’ambito soggettivo della verifica. In relazione alla problematica relativa alle modalità di acquisizione della comunicazione antimafia, il Manuale precisa quanto segue. “È possibile procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9 ter del codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del codice antimafia”. Si veda, inoltre, il già richiamato Comunicato alle SOA 2/2014, successivo alla pubblicazione del Manuale e, dunque, integrativo dello stesso. È inoltre implicita la necessità di verifica sul Casellario informatico dell’assenza di annotazioni inerenti anche tale requisito.

DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA I) DEL D.LGS. 163/2006 (DURC) Le SOA hanno rappresentato che alla luce di quanto disposto dall’art. 78, comma 4, del d.p.r. 207/2010, che impone alle SOA il riscontro della regolarità contributiva dell’impresa con la diretta acquisizione del DURC presso lo “Sportello Unico Previdenziale”, risulti inutile la previsione del Manuale che impone all’impresa -all’atto della stipula del contratto di attestazione- di rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 in merito all’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali. Anche su tale aspetto, riportandosi alle medesime considerazioni esposte sul divieto di procePAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2016

dere alla stipula del contratto di attestazione in presenza di cause ostative al conseguimento della qualificazione, l’ANAC conferma quanto previsto dal Manuale, in quanto la data della dichiarazione resa è rilevante ai fini dell’accertamento del possesso del requisito da parte dell’impresa richiedente. Peraltro le recenti novità in materia di rilascio del DURC renderanno più agevole anche per l’impresa il riscontro del possesso del requisito. A partire dal 1° luglio le imprese possono ottenere in tempo reale, rivolgendosi ed accreditandosi attraverso il servizio predisposto dall’INAIL, una certificazione di regolarità contributiva che assume una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla Legge.

DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA L) DEL D.LGS. 163/2006 (OSSERVANZA DELLA NORMATIVA A TUTELA DEI DISABILI) Le SOA hanno rappresentato che per le imprese non soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sui disabili, non sempre le singole Direzioni Provinciali rilasciano la prevista certificazione; frequentemente tali Uffici si limitano a comunicare che le imprese non hanno presentato nei termini previsti il prospetto informativo oppure che l’impresa non è censita nel proprio archivio. A tal proposito le SOA hanno sostenuto che tale verifica, in carenza di una esplicita risposta dell’Ufficio competente, viene svolta in forma indiretta in quanto l’assenza dell’impresa nelle banche dati degli Uffici provinciali è ritenuta riferibile alla circostanza che il numero dei dipendenti sia inferiore al limite entro il quale l’impresa è tenuta all’assolvimento degli obblighi previsti. Per l’ANAC la questione prospettata trova già soluzione nelle indicazioni fornite nel Manuale laddove viene indicato che qualora l’impresa abbia meno di 15 dipendenti e, pertanto, non è soggetta agli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili, la rappresentanza legale dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva che attesti di non essere soggetta a tali obblighi (previsti dall’art. 17 della l. 68/1999); in tal caso le SOA sono tenute a verificare la veridicità della dichiarazione resa accertando il numero dei dipendenti in organico attraverso la consultazione dei documenti esibiti dalla stessa ai fini della qualificazione (libro unico del lavoro, DM 10, etc.). (continua) (CS)


Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL PORTOGRUARO, 29 APRILE 2016: B2B TRA AZIENDE ITALIANE DEL MOBILE-ARREDO E QUALIFICATI BUYERS KAZAKI INFORMEST Consulting promuove l’evento di incontri di business nel settore mobile-arredo che avrà luogo il 29 aprile 2016 a Portogruaro (VE), Via Cimetta 1 (presso VeGAL) a partire dalle ore 9.30. L’iniziativa prevede l’organizzazione di incontri B2B tra un numero limitato di aziende dell’eccellenza produttiva del mobile-arredo italiano e fino a 3 rilevanti e qualificati buyers kazaki appositamente selezionati e bene inseriti nel canale distributivo locale, interessati a sviluppare relazioni commerciali stabili per la promozione e vendita di prodotti italiani. In Kazakhstan il settore del mobile-arredo è stimato dagli operatori in 1,5-2,5 mld $. Meno del 30% della domanda è coperta dalla produzione interna con prodotti di qualità medio-bassa; la restante quota del 70% della domanda è coperta dalle importazioni. Le aziende italiane sono entrate con successo sul mercato nel segmento dei mobili di livello alto e medio-alto; la domanda si concentra nelle principali città del Paese, e riguarda il settore residenziale, il settore contract e quello commerciale. I buyers kazaki saranno selezionati tra importatori, distributori, studi di design ed architetti. Gli incontri B2B tra i produttori italiani ed i buyers esteri saranno organizzati sulla base di un’agenda personalizzata di incontri d’affari che sarà fornita alle aziende partecipanti. Per maggiori informazioni è possibile contattare il dr. Matteo Rosina (sales@informestconsulting.it).

7-10 SETTEMBRE 2016: PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA INTERNAZIONALE RIGA FOOD 2016 INFORMEST Consulting organizza la partecipazione collettiva per un gruppo di aziende italiane del settore agrofood alla 21a edizione della manifestazione fieristica internazionale Riga Food 2016, che si svolgerà a Riga dal 7 al 10 settembre 2016. Riga Food è la più grande fiera del settore alimentare organizzata nei Paesi Baltici; l’edizione 2015 ha visto la partecipazione di oltre 700 espositori da tutto il mondo, oltre 38.000 visitatori (in crescita rispetto all’edizione 2014) ed un crescente interesse da parte di importatori e distributori locali, ma anche operatori locali del settore ristorazione per tutti i comparti tradizionali dell’agrofood, incluso beverage. Non solo la Lettonia, ma tutti i tre Paesi Baltici rappresentano un mercato attraente per i prodotti agroalimentari italiani. I consumatori locali conoscono e apprezzano molti prodotti enogastronomici italiani già presenti sugli scaffali dei supermercati e nei punti vendita specializzati nonché nei molti ristoranti italiani. Inoltre, i Paesi Baltici vantano una posizione geografica che li rende un ponte per tutto il Baltico e il Nord Europa e un possibile utile punto di partenza per la successiva entrata nei mercati circostanti nordico-scandinavi (Finlandia, Svezia e Norvegia) e la Federazione Russa. Considerando quello baltico un mercato strategico per le imprese italiane, INFORMEST Consulting è intenzionata ad organizzare la partecipazione congiunta alla fiera Riga Food 2016 di un gruppo di aziende italiane del settore agrofood, non concorrenti tra loro, interessate ad uno sviluppo commerciale sul mercato locale. INFORMEST Consulting seguirà i vari aspetti della partecipazione delle aziende, dall’acquisto degli spazi alla selezione preliminare di operatori locali per incontri B2B. Per maggiori informazioni, inviare un’e-mail all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: A BREVE L’APERTURA DEI PRIMI BANDI POR FESR A SUPPORTO DI PROGETTI DI RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO COMPETITIVO DELLE IMPRESE INFORMEST Consulting, in collaborazione con

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Friuli Innovazione e nell’ambito del progetto Friend Europe di Enterprise Europe Network, informa che si aprirà a breve (tra marzo e giugno) una prima tranche di bandi a valere sul POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia. Il POR FESR dispone complessivamente di 230 mil. Euro, di cui oltre la metà sarà destinata a misure a supporto della creazione o dello sviluppo delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni. INFORMEST Consulting è disponibile per valutare la fattibilità personalizzata e l’inserimento di azioni di internazionalizzazione e ricerca clienti nell’ambito delle singole misure a disposizione delle aziende (per ulteriori informazioni: online@informestconsulting.it). Segnaliamo in particolare le misure che favoriranno: l’acquisizione di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale; l’innovazione e l’industrializzazione dei risultati della ricerca; i progetti collaborativi di ricerca e sviluppo; gli investimenti in macchinari, impianti, tecnologie informatiche. Tali misure saranno dedicate a progetti afferenti a cinque aree di specializzazione (agroalimentare; filiere produttive strategiche: metalmeccanica e sistema casa; cultura, creatività e turismo; tecnologie marittime; smarthealth) ed alle relative specifiche traiettorie tecnologiche. Alcuni degli elementi premianti nell’assegnazione dei contributi saranno il grado di innovatività, le potenzialità economiche dei progetti (in termini di prospettive di mercato e apertura di nuovi mercati), la collaborazione con altre imprese e con enti di ricerca (università, parchi scientifici e tecnologici), le ricadute sulla sostenibilità ambientale. Documentazione e approfondimenti sul sito della Regione FVG. Per ulteriori informazioni: Friuli Innovazione - Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine, dr. Tommaso Bernardini, tel.: +39 0432 629922, tommaso.bernardini@friulinnovazione.it.

PORTOGRUARO, 10-11 GIUGNO 2016: B2B TRA PRODUTTORI VITIVINICOLI E AGROALIMENTARI E BUYERS INTERNAZIONALI INFORMEST Consulting promuove la terza edizione dell’evento di incontri internazionali INFORMEST Consulting Loves the Excellence of Italian Wine and Food che avrà luogo il 10 e 11 Giugno 2016 a Portogruaro (VE). L’iniziativa prevede l’organizzazione di incontri B2B tra l’eccellenza della produzione vitivinicola e agroalimentare italiana e selezionati buyers internazionali provenienti dai Paesi dell’Europa Centro Orientale e dal Nord Europa.

L’evento coinvolgerà produttori italiani del settore vitivinicolo ed agroalimentare, e buyers appositamente selezionati e bene inseriti nel canale agroalimentare, interessati a sviluppare relazioni commerciali stabili per la promozione e vendita di prodotti enogastronomici tipici. Alle aziende partecipanti saranno garantiti fino a cinque incontri con i buyers selezionati tra importatori, distributori operanti sul canale Ho.Re.Ca., catene di negozi specializzati (enoteche, negozi di delikatessen, ecc.). Gli incontri B2B tra i produttori partecipanti e i buyers esteri saranno organizzati sulla base di un’agenda personalizzata di incontri d’affari con degustazioni e visite aziendali. Per maggiori informazioni è possibile contattare il dr. Riccardo Rosolen (tel. 0421 280440 - sales@informestconsulting.it).

IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, Informest Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda all’interno del database e raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner Esteri. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. L’iscrizione ha durata di un anno. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, possono inviare una e-mail di richiesta a: informestconsulting@ friendeurope.it.

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oltre le Alpi, oltre lo stress


Desk UnionAlimentari in Cina UN PREZIOSO SUPPORTO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE

Segnaliamo che sono attivi nuovi servizi a sup-

porto dell’internazionalizzazione delle aziende del settore alimentare. Grazie all’istituzione del Desk Cina, UnionAlimentari può rispondere alle specifiche richieste di approfondimento o supporto per il mercato cinese. Oltre a fornire consulenze specifiche e mirate, personalizzate su particolari caratteristiche ed esigenze, quindi formulando preventivi ad hoc, UnionAlimentari offre alcuni servizi standard, realizzati con personale italiano e cinese presente in loco, applicando tariffe molto vantaggiose:

Ricerche di mercato su misura in base alle caratteristiche dell’impresa e dei prodotti

780,00 € + IVA

Ricerca e selezione di partner e buyer cinesi

350,00 € + IVA (a contatto)

Sviluppo attività marketing online

400,00 € + IVA

Comunicazione e marketing personalizzato sulla rivista Food To China Partecipazione speciale a FHW China 2016

Con l’occasione segnaliamo che alla pagina web https://issuu.com/lucia394/docs/food.to.china. march.2016 è disponibile il primo numero della rivista Food to China. La rivista, bimestrale, è destinata alla crescente industria dell’importazione alimentare in Cina, diffusa su tutto il territorio cinese e all’estero,

a partire da 350,00 € +IVA 3.300,00 € + IVA

presso operatori che importano prodotti alimentari. All’interno del magazine è possibile trovare interessanti informazioni sull’importazione di alimenti in Cina con grande attenzione all’Italia, e a pagina 24 un articolo che parla di UnionAlimentari e delle sue attività orientate all’export. (C)

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L’introduzione del reato di omicidio stradale I NUOVI REATI COLPOSI DI OMICIDIO STRADALE E DI LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME La legge 23 marzo 2016, n. 41, pubblicata sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2014, ha introdotto nel codice penale (c.p.), di procedura penale (c.p.p.) e, per coordinamento, nel codice della strada (c.d.s.) un nuovo pesante sistema sanzionatorio per i reati colposi definiti “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali gravi e gravissime”, che comporta-

no, cioè, una guarigione superiore a 40 giorni. La legge, di cui si riporta un sommario, è entrata in vigore il 25 marzo 2015, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U., senza nemmeno l’ordinaria vacazio legis di 15 giorni.

OMICIDIO STRADALE COLPOSO (ART. 589 BIS C.P.) Il nuovo art. 589 bis, co. 1 del c.p. introduce la fattispecie di omicidio stradale colposo, che riflette quella precedentemente disciplinata dall’art. 589 del c.p., il quale prevede che chiunque causi per colpa la morte di un altro soggetto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale sia punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Con l’art. 589 bis le pene sono aggravate, qualora ricorrano le fattispecie riportate nella sottostante tabella.

REATO CHE HA CAUSATO IL DECESSO

RECLUSIONE

-

Guida in stato di ebbrezza oltre 1,5 g/l, o sotto l’influsso di stupefacenti

-

da 8 a 12 anni

-

Guida in stato di ebbrezza superiore a 0,80 g/l e fino a 1,5 g/l

-

da 5 a 10 anni

-

Guida in stato di ebbrezza superiore a 0,80 g/l e fino a 1,5 g/l da parte di autista professionista -

da 8 a 12 anni

-

Guida in città ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h; Guida su strade extraurbane a velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto al limite - consentito; Passaggio con il rosso in corrispondenza di un incrocio, o circolazione contromano; Inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o incroci; Sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua

da 5 a 10 anni

- - - -

In caso di condanna o patteggiamento per uno dei reati di cui sopra, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, le modifiche apportate all’art. 222 del c.d.s. commi 2, quarto periodo e 3 bis, comportano la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con il divieto di ottenerne una nuova prima che siano trascorsi 15 anni (10 anni nei casi di omicidio stradale diversi dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti). Il termine è elevato a 20 anni, qualora in passato il soggetto sia già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media e grave o sotto l’effetto di droghe, e a 30 anni, in caso di fuga. Nell’omicidio stradale con violazioni diverse da quelle appena indicate - per le quali, come detto, è prevista la reclusione da 2 a 7 anni - si applica

anche le misura accessoria per le lesioni personali gravi o gravissime consistente nella revoca della patente con il divieto di ottenerne una nuova prima che siano trascorsi 5 anni. Il termine è raddoppiato, qualora in passato il soggetto sia già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media e grave o sotto l’effetto di droghe e cresce sino a 12 anni in caso di fuga (art. 222 del c.d.s. co. 3 ter). Lo stesso art. 222 del c.d.s. prevede che il provvedimento di revoca (lo stesso dicasi per quello di inibizione, per i conducenti con patente estera) venga pronunciato dal Prefetto del luogo della commessa violazione, una volta che la sentenza penale di condanna sia diventata irrevocabile. Di conseguenza, tenuto conto che nelle more del giudizio penale la patente può essere sospesa fino ad un massimo di

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10 anni (v. infra), appare chiaro che, di fatto, il periodo in cui il soggetto non potrà guidare diventa molto più lungo del divieto sopra indicato. Per quanto concerne le circostanze aggravanti e attenuanti (art. 589 bis, commi 6, 7 e 8) si ha che: - la sanzione penale è aumentata: a) se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, oppure quando il veicolo, di proprietà dell’autore del fatto, risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria; b) quando il conducente provochi la morte di più persone, o la morte di una o più persone e la lesione di una o più persone; nel qual caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse, aumentata fino al triplo fino a un massimo di 18 anni. c) quando il conducente si è dato alla fuga (art. 589 ter); nel qual caso la pena è incrementata da un terzo a due terzi e, comunque, non può essere inferiore a 5 anni. - la sanzione penale è invece diminuita fino alla metà, quando l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. Sempre per quanto concerne l’omicidio stradale (ad accezione dell’ipotesi base del co. 1 dell’art. 589 bis), occorre segnalare:

- l’introduzione della possibilità da parte del Prefetto di disporre la sospensione provvisoria della patente di guida fino ad un massimo di 5 anni, in presenza di fondati elementi di responsabilità del diretto interessato; in caso di sentenza di condanna non definitiva, detta sospensione può essere prorogata fino ad un massimo di 10 anni (art. 223, co. 2, quarto periodo del c.d.s,); - l’arresto obbligatorio in flagranza, per la guida in stato di ebbrezza sopra gli 1,5 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti o, per i conducenti professionisti, in caso di guida in stato di ebbrezza sopra gli 0,8 g/l (l’art. 380, co. 2 lett. m quater del codice di procedura penale, c.p.p.).

LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME COLPOSE (ART. 590 BIS C.P.) Anche nelle lesioni personali stradali di natura colposa, si ripete lo schema già visto per l’omicidio stradale disciplinato all’art. 589 bis c.p. Così il nuovo art. 590 bis, al co. 1 riprende la fattispecie dell’art. 590 c.p., che punisce con la reclusione da tre mesi a un anno le lesioni gravi e da uno a tre anni quelle gravissime. Con l’art. 590 bis le pene sono elevate, quando le lesioni siano stata causate dalle seguenti condotte:

REATO CHE HA CAUSATO LE LESIONI

RECLUSIONE - -

da 3 a 5 anni per le lesioni gravi; da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.

-

Da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi; da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.

-

Guida in stato di ebbrezza oltre 1,5 g/l o sotto l’influsso di stupefacenti

-

Guida in stato di ebbrezza superiore a 0,80 g/l e fino a 1,5 g/

-

Guida in stato di ebbrezza superiore a 0,80 g/l e fino a 1,5 g/l da parte di - autista professionista. -

da 3 a 5 anni per le lesioni gravi; da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime

-

Guida in città ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h; Guida su strade extraurbane a velocità superiore di almeno 50 km/h - rispetto al limite consentito; Passaggio con il rosso in corrispondenza di un incrocio o circolazione - contromano; Inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o incroci; Sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua.

da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi; da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.

- - - -

-

In caso di condanna o patteggiamento per uno dei reati di cui alla precedente tabella, anche se viene concessa la sospensione condizionale della pena, le modifiche apportate all’art. 222 del c.d.s (commi 2, quarto periodo, e 3 ter), prevedono la san-

zione amministrativa accessoria della revoca della patente con il divieto di ottenerne una nuova prima che siano trascorsi 5 anni. Il termine è raddoppiato quando, in passato, il soggetto sia già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media

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e grave o sotto l’effetto di droghe, e ammonta sino a 12 anni in caso di fuga. Anche per le lesioni, valgono le stesse considerazioni fatte per l’omicidio stradale a proposito dell’effettiva durata del divieto di guida. Per quanto concerne le circostanze aggravanti e attenuanti (art. 590 bis, commi 6, 7 e 8): - la sanzione penale è aumentata: a) se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, oppure quando il veicolo, di proprietà dell’autore del fatto, risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria; b) quando il conducente provochi lesioni a più persone; nel qual caso, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse, aumentata fino al triplo fino a un massimo di 7 anni; c) quando il conducente si sia dato alla fuga (art. 590 ter); nel qual caso la pena è incrementata da un terzo a due terzi e, comunque, non può essere inferiore a 3 anni. - la sanzione penale è invece diminuita fino alla metà, quando l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. Nelle lesioni personali stradali gravi e gravissime, è prevista: - la possibilità per il Prefetto di disporre la sospensione provvisoria della patente di guida fino a 5 anni, in presenza di fondati elementi di un’evidente responsabilità; in caso di sentenza di condanna non definitiva, detta sospensione può essere prorogata fino ad un massimo di 10 anni (art. 223, co. 2, quarto periodo c.d.s.); - l’arresto facoltativo in flagranza; questo non si applica all’ipotesi più lieve di cui all’art. 590 bis, co. 1 (lesioni gravi); in ogni caso, nell’ambito delle lesioni personali colpose non si fa luogo all’arresto nei confronti del conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi a disposizione dell’autorità giudiziaria (nuovo co. 8 dell’art. 189 c.d.s,).

COMPUTO DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI In presenza delle circostanze aggravanti viste nell’ambito dell’omicidio stradale colposo e delle lesioni personali gravi e gravissime colpose, il nuovo art. 590 quater del c.p. prevede che le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circo-

stanze aggravanti. Ciò dovrebbe limitare fortemente gli sconti di pena.

DISPOSIZIONI PER I TITOLARI DI PATENTE ESTERA AUTORI DI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 589 BIS E 590 BIS C.P. Il co. 3 quater dell’art 222 del c.d.s, parifica la durata del provvedimento di inibizione alla guida per gli stranieri, emesso dal Prefetto del luogo della commessa violazione, a quella della revoca della patente per gli italiani.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha emanato la circolare prot. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016 (di seguito circolare) contenente istruzioni per un’applicazione omogenea delle nuove norme. In particolare, la circolare riepiloga le novità introdotte dalla legge 41/2016 e si sofferma su alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, tra i quali si segnalano i seguenti: Condotte che determinano un aggravamento della pena (art. 589 bis e 590 bis) In merito all’eccesso di velocità del veicolo al momento dell’impatto (in città pari o superiore al doppio del consentito, e, comunque, non inferiore a 70 km/h; su strade extraurbane, superiore di almeno 50 km/h rispetto al limite consentito), la circolare rileva che questo può essere ricavato da qualsiasi strumento tecnico, anche se non omologato a tal fine. In particolare, questi strumenti comprendono anche le scatole nere installate dalle compagnie assicurative, e le centraline che governano l’attivazione dell’airbag. Per i veicoli pesanti, il dato della velocità può essere ricavato dal tachigrafo, al cui scarico può provvedere anche la polizia giudiziaria (non essendo atto irripetibile) che, in tal caso, dovrà conservare i dati o i fogli di registrazione con le ordinarie garanzie del sequestro probatorio. In merito all’attraversamento di incrocio con il semaforo rosso, la circolare richiama la necessità di acquisire le testimonianze di altri utenti della strada e le risultanze video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. In merito all’inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o incroci, se commessa su una strada extraurbana principale o in autostrada,

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dove è sempre vietata, l’aggravante si configura quando l’inversione sia stata compiuta in prossimità o in corrispondenza di un tratto con andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso in cui, ovviamente, la visibilità sia limitata. Arresto in flagranza di reato L’arresto in flagranza di reato è previsto per tutte le ipotesi di omicidio stradale (compresa quella base) e per le lesioni personali stradali aggravate in presenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti o delle altre fattispecie elencate dall’art. 590 bis, co. 5 del c.p. Per il reato di omicidio stradale, l’arresto è obbligatorio nei confronti dei conducenti in stato di ebbrezza grave (per i conducenti professionisti, in presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti. Per potervi procedere, occorre conoscere immediatamente gli esiti degli esami eseguiti sul conducente per accertare queste condizioni; qualora ciò non fosse possibile, è comunque consentito disporre l’arresto facoltativo. A differenza delle lesioni personali, nell’omicidio stradale l’arresto in flagranza è previsto anche per il conducente autore del reato che si sia fermato a prestare soccorso. Competenza giurisdizionale Tutte le ipotesi delittuose previste nei nuovi articoli 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali gravi e gravissime) del c.p. sono di competenza del Tribunale e sono perseguibili d’ufficio. Diversamente, le lesioni personali lievi e lievissime (art. 590 c.p.) continuano ad essere perseguibili a querela di parte, e la competenza a giudicarle spetta al Giudice di pace. Aggravante per guida di veicolo privo di copertura assicurativa Per quanto riguarda l’aggravante della guida di un veicolo privo di copertura assicurativa (art. 589 bis, co. 6 e art. 590 bis, co. 6 c.p.), si configura solo se il mezzo è condotto dal proprietario responsabile del reato. Sospensione provvisoria della patente In merito alla sospensione provvisoria della patente (fino ad un massimo di 5 anni, prorogabili fino a 10 anni in caso di sentenza di condanna non definitiva ex art. 223, co. 2, quarto periodo c.d.s), il Prefetto può decretarla in attesa della definizione del procedimento penale, qualora sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità del conducente che, precisa la circolare, devono essere forniti dall’organo di Polizia che ha eseguito i rilevamenti del sinistro.

Ritiro immediato della patente Sul ritiro immediato della patente, la nota evidenzia che si tratta di una misura applicabile soltanto se, dai dati raccolti dagli agenti durante le rilevazioni del sinistro, “sia possibile desumere in modo chiaro e senza necessità di ulteriori accertamenti, la responsabilità del conducente coinvolto nell’incidente.” Diversamente, gli agenti devono limitarsi a trasmettere gli atti al Prefetto il quale, a sua volta, deciderà se sospendere la patente in via cautelativa. In caso di coinvolgimento di più conducenti, il ritiro immediato del titolo di guida è possibile solo se, sulla base dei dati raccolti nel luogo dell’incidente, emerga senza ragionevole dubbio una responsabilità esclusiva o prevalente del conducente sottoposto alla misura; infatti, qualora emergessero le responsabilità di più soggetti, gli agenti non possono procedere al ritiro immediato della patente ma, anche in questo caso, devono trasmettere gli atti al Prefetto per le valutazioni di sua competenza.

PRIME LINEE GUIDA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI UDINE Per l’importanza dell’argomento e dei problemi applicativi che da subito comporta l’introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali si riportano testualmente le “prime lineeguida” che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ha diramato il 31 marzo 2016, riportandole anche sul proprio sito web. (AdT) oOo N. prot. 1971/2016 Al signor Questore Udine Al signor Dirigente Sezione Polizia Stradale di Udine Al signor Dirigente Sezione Polizia Stradale di Amaro Al signor Dirigente Sezione Polizia Stradale di Tolmezzo Al signor Dirigente Sottosezione Polizia Stradale di Palmanova Al signor Dirigente Sezione Polizia Ferroviaria Udine Al signor Dirigente Commissariato P.d.S. Cividale Al signor Dirigente Settore Polizia di Frontiera Tarvisio Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Udine Al signor Comandante R.O.N.O. Carabinieri Udine

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Al signor Comandante Compagnia Carabinieri Tarvisio Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Udine Al signor Comandante Compagnia della Guardia di Finanza Tarvisio Ai Comandanti della Polizia locale di tutti i Comuni della Provincia di Udine Loro sedi Al Comandante del Corpo della Polizia Provinciale Locale di Udine Ai magistrati togati ed onorari in servizio presso questo Ufficio sede Ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di p.g. presso questo Ufficio sede Alla segreteria amministrativa di questo Ufficio sede e, per conoscenza, al Tribunale - sezione penale - Udine al signor Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste

PRIME LINEE-GUIDA SULL’APPLICAZIONE DELLA L. 23.3.2016 N. 41 “INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO STRADALE E DEL REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI NONCHÉ DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1992 N. 285 E AL DECRETO LEGISLATIVO 28.8.2000 N. 274” PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 24.3.2016 ED ENTRATA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO PREMESSA L’immediata entrata in vigore, senza l’ordinaria vacatio legis di quindici giorni, di un testo di legge profondamente innovativo in tema di omicidio da incidente stradale e di lesioni da incidente stradale impone allo scrivente l’urgente emanazione delle seguenti linee-guida, onde risolvere i primi dubbi applicativi manifestati dalla polizia giudiziaria del circondario. Questo Ufficio si riserva d’integrare il presente documento all’esito di un successivo più meditato esame nonché sulla base delle prime esperienze applicative concrete.

IL NUOVO ASSETTO NORMATIVO: PRINCIPALI CONSEGUENZE Come noto, a seguito dell’intervento normativo suddetto i delitti derivati da incidente stradale sono tre: - omicidio stradale ex art. 589 bis c.p.;

- lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis c.p.; - lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. Va innanzitutto puntualizzato che, essendo il nuovo regime sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello precedente, le modifiche valgono soltanto per i reati commessi dal 25.3.2016 in poi. Per i reati stradali commessi fino al 24.3.2016, invece, continuano a trovare applicazione le norme anteriormente vigenti. Ciò detto, una prima ovvia osservazione è quella per cui le contravvenzioni di guida in stato d’ebbrezza e di guida in stato d’intossicazione da stupefacenti rappresentano ora circostanze aggravanti dell’omicidio stradale e delle lesioni stradali gravi o gravissime, ma costituiscono sempre ipotesi autonome di reato, non assorbite dalle nuove disposizioni. Identico discorso vale per i reati di fuga e di omissione di soccorso. Ne deriva che, ad esempio, in caso di omicidio stradale od in caso di lesioni stradali gravi da parte di un soggetto in stato d’ebbrezza ex lett. b) ovvero ex lett. c) dell’art. 186 c.d.s., si deve procedere per entrambi i reati, e cioè sia per la contravvenzione che per il delitto, sicché è opportuno venga redatta un’unica comunicazione di notizia di reato per entrambe le fattispecie. Altra ovvia osservazione è quella per cui, se l’autore dell’omicidio stradale o delle lesioni stradali rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato d’ebbrezza alcolica o dell’alterazione da stupefacenti, egli si rende responsabile del reato di cui all’art. 186 VII c. c.d.s. e/o del reato di cui all’art. 187 VIII c. c.d.s. Se poi, all’esito della procedura coattiva descritta dal comma 3 bis dell’art. 359 bis c.p.p. (di cui si dirà appresso), egli risulterà effettivamente in stato d’ebbrezza alcolica od in stato di alterazione da stupefacenti, si renderà responsabile pure del reato di cui all’art. 186 II c. lett. b) o lett. c) c.d.s. e/o del reato di cui all’art. 187 primo comma c.d.s., oltre che del reato di cui all’art. 589 bis c.p. o dell’art. 590 bis c.p. Le più rilevanti conseguenze della nuova disciplina riguardano, però, il delitto di lesioni stradali. Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, infatti, le lesioni stradali erano sempre procedibili a querela a prescindere dalla loro gravità ed appartenevano alla competenza del Giudice di Pace - salvo il caso delle lesioni colpose aggravate commesse da soggetto in stato d’ebbrezza alcolica ex art. 186 II c. lett. c) c.d.s o da soggetto in stato di alterazione da stupefacenti -. Invece ora, quando sono gravi o gravissime, sono sempre procedibili d’ufficio e vanno rimesse alla competenza del Tribunale in composizione monocratica.

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Dunque in sintesi, per le lesioni in cui v’è stata la guarigione entro i 40 giorni: - continua ad applicarsi l’art. 590 c.p., sicché rimangono ferme la procedibilità a querela e la competenza del Giudice di Pace; - nulla è innovato circa l’attività della Polizia Giudiziaria: quest’ultima continuerà a predisporre la relazione ex art. 11 D. Lv. 274/2000, che è destinata ad essere trattata dinanzi al competente Giudice di Pace nel caso in cui la parte lesa proponga tempestiva querela, ed è invece destinata ad essere archiviata nel caso contrario; - qualora l’incidente sia stato cagionato da soggetto in stato d’intossicazione alcolica ex art. 186 II c. lett. b) ovvero lett. c) c.d.s. o da soggetto in stato di alterazione da stupefacenti ex art. 187 c.d.s., la polizia giudiziaria dovrà redigere separata c.n.r. diretta a questa Procura e destinata ad avviare il procedimento penale di competenza del Tribunale monocratico; - analogamente, va fatta oggetto di separata c.n.r., destinata ad avviare a sua volta un procedimento penale di competenza del Tribunale monocratico, l’eventuale commissione del reato ex art. 189 I e VI c. c.d.s. e del reato ex art. 189 I e VII c. c.d.s.; - la commissione dei reati ex art. 186 c.d.s. o ex art. 187 c.d.s. o ex art. 189 c.d.s. non è circostanza aggravante del reato di lesioni colpose guarite entro i 40 giorni; - a sua volta non è circostanza aggravante del reato di lesioni colpose guarite entro i 40 giorni la commissione delle tre infrazioni al codice della strada espressamente menzionate al quinto comma dell’art. 590 bis c.p.; - l’eventuale remissione di querela (che solitamente segue l’avvenuto risarcimento del danno) costituisce causa estintiva del reato. All’opposto, quando le lesioni si profilano come gravi o gravissime, e dunque pure nel caso, frequentissimo nella pratica quotidiana, in cui la guarigione non è stata raggiunta entro i 40 giorni: - si applica il nuovo art. 590 bis c.p., sicché il reato è procedibile d’ufficio e va rimesso alla competenza del Tribunale in composizione monocratica; - la Polizia Giudiziaria deve predispone c.n.r. che è bene sia unica, ad evitare duplicazioni di procedimenti - non solo per tale delitto, ma anche per tutti i reati contestualmente commessi e procedibili d’ufficio: dunque per quelli ex art. 186 II c. lett. b) o lett. c) c.d.s., ex art. 187 c.d.s., ex art. 189 I e VI c. c.d.s. e/o I e VII c. c.d.s.; - in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

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dello stato d’ebbrezza alcolica o dell’alterazione da stupefacenti, vanno comunque ravvisati i reati ex art. 186 VII c. e 187 VIII c. c.d.s., a prescindere dal fatto che, a seguito di prelievo forzoso, sia possibile ricostruire il tasso alcolemico ovvero l’intossicazione da stupefacenti; va qui ricordato, a proposito dell’intossicazione da stupefacenti, che da tempo la giurisprudenza è orientata ad escludere il reato ex art. 187 I c. c.p. per il solo fatto che vi sia presenza di metaboliti da sostanze stupefacenti nelle urine o nel sangue o in altri reperti biologici del soggetto, dato che tale presenza può durare per diversi giorni, sicché per ravvisare il reato in questione è indispensabile individuare il momento dell’assunzione: dunque tale circostanza deve venire ricavata dagli elementi di prova disponibili (ad esempio, dalle dichiarazioni di testimoni oculari) o desunta dalla sintomatologia presentata dal soggetto e riferita, con la massima precisione possibile, dalla Polizia giudiziaria intervenuta; la Polizia Giudiziaria deve porsi sempre il problema del sequestro probatorio dei veicoli interessati dall’incidente, magari avviando un’interlocuzione con il sostituto procuratore di turno: infatti è ragionevole attendersi che il nuovo sistema normativo comporterà il frequente ricorso ad accertamenti peritali sui veicoli per accertare l’esatta dinamica del sinistro; tale previsione si fonda sull’impossibilità di definire il procedimento mediante remissione della querela, sulla sussistenza di una più severa cornice sanzionatoria e sull’introduzione di una robusta attenuante qualora le lesioni non siano attribuibili a colpa esclusiva dell’autore; la Polizia giudiziaria deve porsi pure il problema dell’esercizio della facoltà di arresto in flagranza dell’autore dell’incidente, ed anche a tal fine è indispensabile un’interlocuzione con il sostituto procuratore di turno - il quale potrà sempre disporre, in alternativa alla custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari -; ma soprattutto la Polizia giudiziaria deve porsi immediatamente il problema se al momento in cui si verifica l’incidente appaia profilabile taluna delle aggravanti che rendono il reato procedibile d’ufficio: non si pongono questioni se il primo referto formula una prognosi riservata od indica la presumibile durata della malattia in un periodo superiore a 40 giorni o descrive una situazione idonea ad integrare altra circostanza aggravante (ad esempio, l’indebolimento permanente di una funzione,


la perdita di un arto, ecc.); il problema esiste, invece, se il primo referto indica una durata della malattia inferiore ai 40 giorni; - in tali casi, è bene che la Polizia giudiziaria espressamente inviti la persona offesa (o le persone offese), conservando traccia scritta di tale invito, a far recapitare sollecitamente ai medesimi uffici di p.g. che hanno rilevato l’incidente l’eventuale documentazione medica sopravvenuta attestante che la malattia ha superato i 40 giorni: ove si verifichi tale situazione, la Polizia giudiziaria dovrà ritenere il delitto procedibile d’ufficio e comportarsi di conseguenza; - infine, come regola generale, la Polizia giudiziaria dovrà effettuare con la massima diligenza i rilievi fotografici e descrittivi dell’incidente e dello stato dei luoghi, e ciò in particolare quando fin dall’inizio appaia plausibile desumere che ci si trovi dinanzi ad un fatto di lesioni procedibili d’ufficio. Analoghe sono le conseguenze che riguardano il delitto di omicidio stradale, per cui si può rinviare a ciò che s’è appena detto a proposito delle lesioni gravi o gravissime. Può inoltre aggiungersi che: - la Polizia giudiziaria dovrà prendere immediato contatto con il sostituto procuratore di turno per verificare se ci si trovi dinanzi ad un caso di arresto obbligatorio in flagranza ovvero ad un caso di arresto facoltativo in flagranza, ed in tale secondo caso per verificare se è opportuno esercitare tale facoltà; - in ogni ipotesi di arresto, il magistrato di turno valuterà se disporre la traduzione in carcere dell’arrestato ovvero se farlo condurre agli arresti domiciliari, tenuto conto delle circostanze del fatto e della personalità del suo autore; - salvo il caso in cui la dinamica del fatto appaia assolutamente chiara ed insuscettibile di qualsiasi ricostruzione alternativa, la Polizia giudiziaria dovrà procedere al sequestro probatorio dei veicoli coinvolti nell’incidente, onde assicurarne la futura sottoposizione a perizia tecnica.

PRINCIPALI PROBLEMI Le nuove regole procedurali comporteranno parecchi problemi, alcuni dei quali sono fin d’ora apparsi evidenti a qualche ufficio di polizia giudiziaria, che li ha pertanto rappresentati a questa Procura. Questi ultimi vengono ora sintetizzati in forma di quesito, con appresso indicata la soluzione rispettivamente più ragionevole. 1. Può la Polizia giudiziaria accontentarsi delle risultanze del primo referto ospedaliero, ai fini della verifica della procedibilità d’ufficio? La risposta preferibile è negativa, tenuto con-

to del fatto che la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che, agli effetti della sussistenza dell’aggravante delle lesioni gravi, debbano farsi rientrare nel computo dei 40 giorni pure i tempi necessari per la convalescenza ed il riposo dipendenti dalla malattia. Una buona cautela appare quella, appena suggerita, d’invitare la persona offesa a produrre alla Polizia giudiziaria la documentazione medica attestante il supero dei 40 giorni: l’invito - che è opportuno venga formulato sempre, come regola generale - dovrebbe venire attuato soprattutto nel caso in cui la documentazione ospedaliera indichi una prognosi non lontana dal limite dei 40 giorni. Pertanto, dopo che sono passati 40 giorni dall’incidente, se la persona offesa non ottemperi all’invito e non produca alcunché, la Polizia giudiziaria può ritenere fondatamente che il reato sia procedibile a querela. Ciò non esclude la possibilità che la persona offesa sporga una successiva denuncia alla medesima Polizia giudiziaria o ad un altro Ufficio o direttamente a questa Procura, lamentando una durata della malattia e dell’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. In tal caso, la Polizia giudiziaria dovrà ritenere il delitto procedibile d’ufficio e comportarsi di conseguenza. E’ ovvio, infine, che nei casi dubbi questa Procura dovrà farsi carico del problema dell’individuazione della durata esatta della malattia, disponendo apposita consulenza medico-legale. 2. E’ vero che la procedura dei prelievi coattivi ora prevista per i conducenti che rifiutino i test ex artt. 186 e 187 c.d.s. confligge con l’art. 224 bis c.p.p., nella parte in cui tale norma vieta espressamente tutte le operazioni che possano mettere in pericolo l’integrità fisica o provocare sofferenze di non lieve entità alla persona? Va data risposta negativa: certamente il legislatore non ha previsto un così preciso ed apparentemente “inesorabile” meccanismo di prelievo coattivo, per permettere che esso venga aggirato solo perché può provocare una qualche sofferenza. Dunque deve ritenersi che il prelievo del sangue mediante la consueta puntura con una siringa sterile sia un’operazione che, salvo casi assolutamente eccezionali, provochi una sofferenza di lieve entità, come tale compatibile con l’art. 224 bis c.p.p.. 3. Il sanitario chiamato ad effettuare il prelievo è ausiliario di p.g. od è consulente del P.M.? Tenuto conto del fatto che la procedura descritta dall’art. 359 bis comma 3 bis c.p.p. deve svolgersi entro tempi brevissimi per as-

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sicurare l’attendibilità del risultato, è preferibile ritenere che si tratti di ausiliario di p.g. - o meglio di ausiliari di p.g., dal momento che i sanitari intervenienti sono di regola il medico o l’infermiere che effettua il prelievo ed il medico od il tecnico di laboratorio che analizza il reperto -. Ciò vuol dire che l’intervento del giudice per le indagini preliminari avverrà di regola dopo l’esecuzione delle operazioni e si limiterà a convalidarle, se ve ne sono i presupposti - fermo restando il fatto che, in difetto di convalida, si porrebbe il problema dell’invalidità delle operazioni e della conseguente inutilizzabilità del loro risultato -. 4. Qual è la corretta procedura da seguire nel caso di un ferito incosciente, che dunque non può esprimere un valido consenso? Innanzitutto in tale caso va verificato se l’accertamento clinico dell’intossicazione alcolica o da stupefacenti s’inserisce nell’ambito del normale protocollo medico-terapeutico attivato in occasione del ricovero della persona in conseguenza del sinistro: in caso affermativo, non si pone alcun problema ed il dato acquisito dalle autorità sanitarie sarà pienamente utilizzabile nel processo penale. Nel caso opposto, e cioè nel caso in cui il personale ospedaliero non ritenga di procedere a tale accertamento poiché non previsto dal protocollo medico-terapeutico, può farsi applicazione analogica dell’art. 359 bis comma 3 bis c.p.p., nel rilievo che l’impossibilità di esprimere un valido consenso sia equivalente al rifiuto. Infatti si prospetta comunque l’esigenza di garantire l’immediata esecuzione degli accertamenti, sotto pena in difetto della loro inutilità. Pertanto il pubblico ministero dovrà adottare, anche oralmente, il decreto menzionato dalla norma ora citata e dovrà in seguito confermarlo per iscritto e richiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari, mentre la polizia giudiziaria dovrà dare immediata notizia delle operazioni al difensore dell’interessato (di fiducia od in mancanza d’ufficio), il quale ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio alle operazioni. 5. E’ opportuno il sequestro probatorio nei casi menzionati dall’art. 590 bis comma quinto c.p.? Ad avviso dello scrivente, il sequestro probatorio diverrà la regola non solo nel caso del quesito, ma in tutti i casi di lesioni personali stradali procedibili d’ufficio (ed a più forte ragione in tutti i casi di omicidio stradale), salvo che la dinamica non appaia assolutamente chiara ed insuscettibile di ricostruzioni alter-

native. Dunque di norma il sequestro probatorio non è solo opportuno, ma necessario. E’ evidente che aumenteranno a dismisura i sequestri dei veicoli, con le correlate problematiche degli affidamenti in custodia a depositari autorizzati e dell’esecuzione di consulenze e di perizie sui veicoli: ma il meccanismo legislativo, che prevede un forte inasprimento delle sanzioni, temperato da un’importante attenuante nel caso in cui l’evento non sia dovuto a colpa esclusiva del colpevole, fa presagire tale conseguenza come inevitabile. 6. Qual è il raccordo fra le modifiche dell’art. 189 c.d.s., che non permettono l’arresto del conducente che nelle 24 ore successive all’incidente si mette a disposizione della Polizia giudiziaria, e le modifiche dell’art. 380 c.p.p., che prevedono l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per l’omicidio colposo stradale nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’art. 589 bis c.p.? Va risposto che l’art. 189 comma 8 c.d.s. esclude l’arresto per il conducente che rimanga sul posto solo per il delitto di lesioni personali colpose previsto dall’art. 590 c.p., e non per quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’art. 590 bis c.p. né per quello di omicidio stradale previsto dall’art. 589 bis c.p. Dunque l’intenzione del legislatore è quella di mantenere ferme le nuove e più severe norme sull’arresto obbligatorio o facoltativo rispettivamente previste dagli artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p.. Pertanto il comma 8 bis dell’art. 189 c.d.s., che esonera dall’arresto il conducente che entro 24 ore si metta a disposizione della polizia giudiziaria, riguarda solo il caso della fuga dopo un incidente che ha provocato lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. e non invece il caso della fuga dopo un incidente che ha provocato lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis c.p. né il caso della fuga dopo un incidente che ha provocato l’omicidio stradale ex art. 589 bis c.p.. Per completezza, va detto che per tali ipotesi ci si può chiedere se sussiste lo stato di quasi flagranza ex art. 382 c.p.p.: la Corte di Cassazione ha già risolto la questione, affermando che l’arresto fuori flagranza per il reato di cui all’art. 189 comma 6 è consentito non solo all’interno delle 24 ore, ma anche dopo. Pertanto, in tutti i casi di fuga dopo un incidente stradale con esito mortale o con esito di lesioni gravi o gravissime, l’arresto sarà sempre consentito, qualora le ricerche della Polizia giudiziaria, iniziate subito dopo la commissione del reato, si siano

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protratte ininterrottamente fino al rintraccio dell’autore del reato. Fin qui le prime sommarie ed urgenti indicazioni, alle quali questo Ufficio si riserva di formulare successive integrazioni in prosieguo. I destinatari delle presenti linee-guida vorranno darne comunicazione a tutti i dipendenti uffici, comandi ed articolazioni. La segreteria ammini-

strativa di questo Ufficio le trasmetterà a tutti i dipendenti, per opportuna conoscenza e norma. Il documento verrà altresì inserito nel sito Internet dell’Ufficio. Udine 31 marzo 2016

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Il Procuratore della Repubblica


Trasporti internazionali su strada. Graduatoria CEMT 2016 APPROVATA LA GRADUATORIA DI MERITO CON AUMENTO DELLE DOMANDE ACCOLTE RISPETTO AL 2015 Con decreto del Dirigente della Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2016, è stata approvata la graduatoria di merito, per l’anno 2016, relativa all’assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT (Conferenza europea dei ministri dei trasporti). Nel 2015 erano state introdotte alcune, significative, modifiche ai criteri che presiedono al rilascio di queste autorizzazioni (v. Apinforma n. 17/2015, pp. 60-61). Si tratta in particolare: - dell’eliminazione, ai fini dell’ingresso nella graduatoria, della soglia dello svolgimento di almeno 11 viaggi nell’area CEMT (al di fuori del territorio U.E/SEE), tra il 1° gennaio e il

30 novembre dell’anno di presentazione della domanda; - dalla riduzione della sottrazione di punteggio in graduatoria (che passa dal 30% al 10%), dovuta all’insufficiente utilizzo del titolo; - della revisione della formula di assegnazione delle autorizzazioni, dopo la prima tornata. Le novità così introdotte hanno generato un aumento significativo delle domande di ingresso in graduatoria che, per il 2016, vede in lista 43 imprese contro le 25 del 2015. Le autorizzazioni disponibili per quest’anno sono 207, così ripartite: - 30 senza limitazioni territoriali, utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore; - 22 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per l’Austria e per la Federazione Russa; - 155 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per la Grecia, per l’Austria e per la Federazione Russa. I testi del decreto e della graduatoria CEMT 2016 possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente ad altre informazioni.

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(AdT)


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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL FEBBRAIO 2016

Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 3/2015, p. 59, per segnalare che il 17 marzo 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di febbraio 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel febbraio 2016 (pari a 1.192,42 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 0,977 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,763 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’I.V.A. e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015,

con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si rammenta che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Errata corrige: A rettifica di quanto pubblicato sul citato numero di Apinforma 3/2015, p. 59 si precisa che il prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel gennaio 2016 fu pari a 1,232 euro per 1.000 litri di gasolio e non a 1.308, 85 euro per 1.000 litri di gasolio. Ci si scusa per l’errore. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Poste Italiane. Interruzione servizio “Data Certa” IL SERVIZIO “DATA CERTA” È INTERROTTO DAL 1° APRILE 2016

L’operatore “Poste Italiane” ha reso noto che, dal 1° aprile 2016, non è più operativo il servizio “Data Certa” che consentiva di ottenere la certezza della data su un documento, grazie all’attestazione fornita dal pubblico ufficiale con l’apposizione del timbro. Com’è noto, questo servizio era usato anche dalle imprese di autotrasporto per dare certezza alla data apposta sui contratti di trasporto scritti, stipulati ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Tra le soluzioni alternative per conferire certezza alla data del documento, segnaliamo: - l’invio del contratto tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec della controparte, conservando poi le due ricevute (di “accettazione” e “di consegna”) generate in automatico dal sistema; - la spedizione del documento cartaceo a se stessi, tramite raccomandata senza busta. Infatti, come ha precisato la Corte di Cassazione in una recentissima ordinanza (n. 6512 del 4 aprile 2016), “se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, ai fini della computabilità di fronte ai terzi..”. Per altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(C)


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Glicosidi steviolici E 960 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape. Additivo E 960 bevande La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2016/479 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti.

AGRICOLTURA BIOLOGICA Certificazione biologica attività di ristorazione collettiva Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il documento concernente la certificazione biologica per l’attività di ristorazione collettiva. Import prodotti biologici La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Allevamenti di bovini La Commissione Europea ha pubblicato la deci-

sione che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Trasporto lattiero caseario Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente il trasporto di sottoprodotti della lavorazione lattiero casearia ad impianto di biogas. Blue Tongue - Regione Liguria Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente la modifica delle zone soggette a restrizioni per Blue tongue - Regione Liguria. Centri imballaggio Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la comunicazione concernente l’elenco dei centri di imballaggio attivi. Febbre catarrale degli ovini La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che stabilisce il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento degli interventi d’emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini. Linee guida reg. 2073/2005 E’ stata pubblicato l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti”. Latte trattato termicamente esportazione Repubblica di Serbia Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente il Certificato sanitario per il latte trattato termicamente, prodotti a base di latte ottenuti da latte trattato termicamente o prodotti a base di latte trattati termicamente e prodotti a base di latte ottenuti da latte crudo per il consumo umano e destinati all’esportazione verso la Repubblica di Serbia.

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Anagrafe apistica Il Ministero della salute ha pubblicato il decreto 7447 del 24 marzo 2016 concernente l’Anagrafe apistica. Trasmissione check-list per i controlli in allevamento. Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente la TSE - Istruzioni sulla refertazione delle indagini diagnostiche per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili. Certificato sanitario Repubblica della Serbia Il Ministero della salute ha pubblicato il documento concernente il certificato sanitario per le preparazioni a base di carne da spedire nella Repubblica della Serbia. Malattie animali trasmissibili Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno pubblicato il regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»). Carni fresche La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell’elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l’introduzione di carni fresche nell’Unione.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Varietà ortive Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

COMMERCIO Contributi promozione e sviluppo DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009.

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi di residui di antiparassitari La Commissione europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e Beauveria bassiana ceppo GHA. Livelli massimi residui 1 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti. Livelli massimi residui 2 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico, fenoxicarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin in o su determinati prodotti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Controlli alimenti origine animale La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l’elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni. Influenza aviaria La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia. oOo

DATI DI MERCATO 13a SETTIMANA (DAL 28 MARZO AL 4 APRILE) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti

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informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ovicaprini; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 13, dal 28 marzo al 3 aprile 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 29 notifiche, di cui 8 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia in merito a presenza oltre i limiti di E. Coli in mitili di provenienza spagnola. Un’allerta avviata dal Regno Unito ha interessato merce distribuita anche in Italia proveniente dall’India, nello specifico semi di cumino e coriandolo contaminati da Salmonella spp.

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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI FEBBRAIO 2016

(C)

ANNI E MESI

2015

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Febbraio

106,8

-0,4

0,1

n. 72 del 27 marzo 2015

Marzo

107,0

-0,2

0,1

n. 94 del 23 aprile 2015

Aprile

107,1

-0,3

0,2

n. 121 del 27 maggio 2015

Maggio

107,2

-0,1

0,3

n. 145 del 25 giugno 2015

Giugno

107,3

-0,1

0,2

n. 170 del 24 luglio 2015

Luglio

107,2

-0,1

0,0

n. 201 del 31 agosto 2015

Agosto

107,4

-0,1

-0,2

n. 225 del 28 settembre 2015

Settembre

107,0

-0,1

-0,2

n. 252 del 29 ottobre 2015

Ottobre

107,2

0,0

0,1

n. 276 del 26 novembre 2015

Novembre

107,0

0,0

0,2

n. 302 del 30 dicembre 2015

Dicembre

107,0

0,0

-0,1

n. 23 del 29 gennaio 2016

Media

107,1 (Base 2015 = 100)

2016

Coefficiente di raccordo tra le basi

1,071

Gennaio

99,7

0,3

-0,5

n. 65 del 18 marzo 2016

Febbraio

99,5

-0,2

-0,6

n. 75 del 31 marzo 2016

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