Apinforma n. 6 del 31 marzo 2017

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 6 31 marzo 2017

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

BANDI POR FESR 2014-2020

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 6 31 marzo 2017

Sommario Il ravvedimento dell’F24 a zero

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

8

L’iscrizione al VIES per le operazioni comunitarie

10

Credito Iva infrannuale

11

Super e iper ammortamento

14

Canoni pubblicità e occupazioni permanenti strade

16

Autorità garante per la concorrenza

18

Autofficine. Regolarizzazione responsabili tecnici

19

POR FESR 2014-2020

22

Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2017

26

CCNL Unionalimentari

27

Marchi di qualità

32

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Sostanze chimiche

33z

Costo medio orario del settore edilizia per l’anno 2017

34

Approvato regolamento edilizia convenzionata in FVG (1a parte)

36

Nuovo Codice dei contratti (16a parte)

43



ORGANIZZAZIONE

Nuove procedure di revisione dei veicoli

43

Contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti

46

Austria, obbligo di contrassegno ecologico

47

Corsi di formazione sui cronotachigrafi

49

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

51

Riordino della Motorizzazione civile in regione

52

Legislazione alimentare

53

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Il ravvedimento dell’F24 a zero CHIARIMENTO DELLE ENTRATE DOPO LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PREMESSA Una recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate, la numero 36 del 20 marzo 2017, è intervenuta fornendo chiarimenti in merito alla regolarizzazione dell’omessa presentazione di un modello F24 con saldo a zero. Tale documento di prassi ci offre la possibilità di fornire alcune indicazioni importanti sulla modalità di ravvedimento, anche alla luce delle nuove regole introdotte con la riforma del sistema sanzionatorio tributario.

LA COMPENSAZIONE L’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 241/97 riconosce la possibilità ai contribuenti di utilizzare i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali per effettuare compensazioni di debiti tributari e contributivi. In generale la compensazione è consentita dal giorno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione entro il limite massimo di 700.000 euro per ogni anno solare. Per l’utilizzo in compensazione di crediti superiori a 15.000 euro è richiesta l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione da parte di un soggetto abilitato. In caso di utilizzo di crediti che compensino integralmente l’importo a debito, è richiesta comunque la presentazione del modello F24 ancorché con saldo a zero.

L’OMESSA PRESENTAZIONE DELL’F24 A ZERO L’omessa presentazione di un modello F24 con saldo a zero, rappresenta una violazione che arreca pregiudizio all’azione di controllo dell’amministrazione finanziaria e conseguentemente viene sanzionato. In altri termini non può essere invocata la causa esimente di cui al comma 5-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 472/97. La riforma del sistema sanzionatorio effettuata con

il D.Lgs. 158/2015 ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2016, le sanzioni applicabili alla mancata presentazione del modello F24 con saldo a zero. Per l’omessa presentazione della delega, il comma 2-bis dell’articolo 15 del D.Lgs. 471/97 prevede le seguenti sanzioni: - 50 euro se il modello F24 viene presentato entro 5 giorni lavorativi successivi; - 100 euro se il modello F24 viene presentato oltre 5 giorni lavorativi successivi.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO La risoluzione 36/2017 quantifica in maniera puntuale l’ammontare dovuto nei casi in cui si decida di ravvedere l’omissione dell’F24 a zero. Ricordiamo che il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 il quale al prima comma prevede le seguenti riduzioni: - 1/10 se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni (lett. a); - 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni (lett. a-bis); - 1/8 se la regolarizzazione avviene entro l’anno successivo o la dichiarazione dell’anno (lett. b); - 1/7 se la regolarizzazione avviene entro il secondo anno successivo o la dichiarazione dell’anno successivo (lett. b-bis); - 1/6 se la regolarizzazione avviene entro i termini dell’accertamento (lett. b-ter); - 1/5 se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (lett. b-quater). L’Agenzia nel documento di prassi chiarisce che la sanzione per l’F24 a zero, è determinata in maniera diversa a seconda del momento in cui viene regolarizzata e che può essere riassunta come segue: - riduzione a 1/9 della sanzione base di 50 euro, se la regolarizzazione viene eseguita con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi; - riduzione di 1/9 della sanzione base di 100 euro, se la regolarizzazione viene eseguita oltre i cinque giorni ma entro i novanta giorni dall’omissione. Oltre i novanta giorni ritornano applicabili le riduzioni ordinarie di cui sopra. Volendo riepilogare il dettaglio delle sanzioni ridotte applicabili in caso di ravvedimento operoso

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del modello F24 con saldo a zero, la risoluzione propone le seguenti possibilità: - presentazione tardiva F24 a zero entro 5 giorni, sanzione di 5,56 euro (50 x 1/9); - presentazione tardiva F24 a zero oltre 5, ma entro 90 giorni, sanzione di 11,11 euro (100 x 1/9); - presentazione tardiva F24 a zero entro 1 anno dall’omissione, sanzione di 12,50 euro (100 x 1/8); - presentazione tardiva F24 a zero entro 2 anni dall’omissione, sanzione di 14,29 euro (100 x 1/7); - presentazione tardiva F24 a zero oltre 2 anni dall’omissione, sanzione di 16,67 euro (100 x 1/6);

- presentazione tardiva F24 dopo la constatazione della violazione ex art. 24 L. 4/29, sanzione di 20,00 euro (100 x 1/5). La regolarizzazione richiede la presentazione del modello F24 a zero e il versamento della sanzione ridotta indicando, quale anno di riferimento, quello nel quale è stata commessa la violazione e il codice tributo 8911. La risoluzione precisa infine che il modello deve riportare gli importi arrotondati al centesimo di euro non essendo più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali.

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L’iscrizione al VIES per le operazioni comunitarie LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NON LO RITIENE UN REQUISITO SOSTANZIALE La Corte di Giustizia Europea nella causa C-21/16 ha introdotto un principio importante nell’ambito degli scambi intracomunitari, destinato a rivedere le procedure attualmente in vigore nei singoli stati. Per la Corte Lussemburghese non viene meno il regime di non imponibilità ai fini Iva della cessione intracomunitaria qualora l’acquirente, pur titolare di un numero di partita Iva nazionale, non sia iscritto al VIES e quindi non sia abilitato alla realizzazione di operazioni transfrontaliere. Tale principio vale a patto che siano soddisfatte le condizioni sostanziali della specifica operazione e non sia presente alcun indizio di frode. Il sistema VIES (Vat information exchange system) è l’archivio informatizzato dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni comunitarie. L’archivio rappresento uno strumento di contrasto alle frodi comunitarie e mette a disposizione degli operatori una dote informativa utile per conoscere la serietà della controparte con cui si realizzano le operazioni. Secondo la nostra amministrazione finanziaria, la mancata iscrizione al VIES fa venir meno la possibilità di considerare l’operazione come comunitaria, tale principio è contenuto nella circolare 39/2011. Secondo il documento di prassi, le ces-

sioni o prestazioni comunitarie effettuate da un soggetto passivo nazionale non incluso nell’archivio, dovrebbe scontare l’imposta in Italia, mentre l’operazione speculare, nella quale l’acquirente è italiano, la controparte comunitaria dovrebbe applicare l’Iva nel suo paese. In quest’ultimo caso l’acquirente italiano non iscritto al VIES non può applicare l’inversione contabile. Secondo consolidata giurisprudenza europea il regime di non imponibilità deve essere riconosciuto alla presenza dei requisiti soggettivi (operazione tra due soggetti Iva identificati in sue paese membri), onerosità dell’operazione e trasferimento fisico dei beni da un paese comunitario ad un altro. In definitiva, escludendo i casi di frode o evasione, l’amministrazione finanziaria di uno stato membro non può negare l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per il solo motivo che, al momento della cessione, l’acquirente non è iscritto al VIES. In sostanza deve prevalere la sostanza sulla forma e in ogni caso né la Direttiva Iva né la giurisprudenza della Corte condiziona il riconoscimento del regime di non imponibilità all’iscrizione nell’archivio. Conseguentemente gli stati membri non possono condizionare unilateralmente il riconoscimento del regime di non imponibilità all’iscrizione al VIES perché violerebbero i principi cardini del sistema comune dell’Iva. Alla luce di questo mutato quadro giurisprudenziale si rende necessario un adeguamento della prassi nazionale alla normativa europea e alla sentenza in argomento.

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Credito Iva infrannuale

A FINE MESE LE RICHIESTE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE

PREMESSA I soggetti passivi Iva hanno la possibilità, al verificarsi di specifiche condizioni, di richiedere il rimborso o la compensazione dei crediti Iva maturati in ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, mentre quello relativo al quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale. La richiesta relativa al primo trimestre deve essere presentata dal 1° al 30 aprile utilizzando il modello TR. Il diritto al rimborso trimestrale è disciplinato dall’art. 38-bis del DPR 633/72 il quale spetta esclusivamente ai soggetti Iva in possesso di specifici requisiti. Con l’approssimarsi della prima scadenza annuale ricordiamo brevemente il quadro normativo e gli adempimenti legati al rimborso infrannuale Iva.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, così per il primo trimestre 2017, andrebbe presentato entro il 30 aprile 2017, ma poiché tale termine cade di domenica, viene differito al 2 maggio 2017. Il modello TR deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dall’impresa o per il tramite di un intermediario abilitato.

I REQUISITI Per usufruire della possibilità di richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale, è necessario che l’importo a credito maturato nel trimestre di riferimento sia superiore a € 2.582,28 e sia soddisfatto uno dei requisiti individuati dall’articolo 30 comma 3 lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72. In particolare si tratta di: - effettuazione di operazioni che comporta-

no l’applicazione di un’imposta con aliquota media aumentata del 10%, inferiore a quella relativa agli acquisti e alle importazioni, escludendo dal calcolo quelle relative ai beni ammortizzabili. Segnaliamo che le operazioni attive rientranti nel regime del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-bis) e ater), vengono considerate “ad aliquota zero”. Le operazioni rientranti nel regime dello split payment, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in base al requisito dell’aliquota media; - effettuazione di operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e delle cessioni comunitarie di beni e servizi per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate. Tra le operazioni effettuate, da indicare al denominatore del rapporto e conseguentemente peggiorandolo, vanno indicate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies, del DPR 633/72; - operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35ter ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese, questi soggetti possono chiedere il rimborso o la compensazione anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 30; - effettuazione di operazioni non soggette a Iva ex articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate; - effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti o importazioni dei beni e servizi del periodo. In quest’ultimo caso il rimborso o la compensazione del credito riguarda esclusivamente l’Iva afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Ricordiamo che l’istanza di rimborso o compensazione deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel singolo trimestre e non quello riportato da liquidazioni di periodi precedenti.

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REGIME DEL REVERSE CHARGE Il decreto legge 223/2006 ha previsto, per i subappaltatori che applicano il regime del reverse charge nel settore edile, la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale del credito Iva. La condizione posta è che il volume d’affari relativo all’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti d’appalto e il limite per la compensazione, in questi casi, è elevato a 1.000.000 di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI I contribuenti con contabilità presso terzi, come ad esempio i centri elaborazione dati o gli studi professionali, possono optare, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR n. 100/98, per la liquidazione mensile posticipata. Per questi soggetti per la liquidazione periodica si deve fare riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente. La risoluzione n. 6 del 2011 delle Entrate ha precisato che per individuare i presupposti e l’ammontare rimborsabile, questi contribuenti devono considerare l’imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento. In questo modo per i rimborso del primo trimestre 2017 questi contribuenti dovranno considerare le operazioni registrate a gennaio, febbraio e marzo 2017 e non quelle di dicembre 2016 e gennaio, febbraio 2017 utilizzate per le liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo 2017.

PROCEDURA Come ricordato la richiesta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello TR. Il modello da utilizzare è quello approvato dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 21 marzo 2016. Ricordiamo che la stessa Agenzia con provvedimento del 28 marzo 2017 ha aggiornato le sole istruzioni lasciando inalterato il modello. Le modifiche sono state adottate soprattutto per considerare le mutate regole introdotte in merito alle garanzie richieste così come previsto dal D.L. 193/2016. Il modello TR deve essere inviato sia per le richieste di rimborso sia di compensazione orizzontale tramite modello F24, vale a dire con altre imposte o contributi. La compensazione può essere fatta a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento. Come già ricordato la domanda deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel trimestre di riferimento, senza possibilità pertanto di riportare crediti relativi a periodi precedenti. La compensazione trimestrale d’importo superiore a 5.000 euro annui, va effettuata almeno 10 giorni dopo la presentazione dell’istanza e partire dal giorno 16 del mese successivo a

quello di presentazione dell’istanza. Quest’ultima deve essere trasmessa esclusivamente tramite servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate. Se il credito è inferiore a 5.000 euro la compensazione non subisce limitazioni e può essere effettuata dal giorno successivo al trimestre di riferimento senza necessità di attendere il giorno 16 del mese successivo. Il limite di 5.000 euro deve essere considerato distintamente a seconda che il credito sia annuale o trimestrale. In definitiva il contribuente dispone di due plafond distinti, uno annuale e uno trimestrale i quali potranno essere compensati nello stesso anno solare. Si ricorda che l’importo richiesto in compensazione, concorre al raggiungimento del limite annuo di 700.000 euro, mentre nel caso di richiesta di rimborso non c’è alcun limite. Come ricordato il limite è elevato a 1.000.000 di euro per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratto di subappalto.

LA GARANZIA Il decreto legge 193/2016 ha rivisto le regole relative al rilascio della garanzia, aumentando da 15.000 a 30.000 euro il limite oltre il quale viene richiesto il rilascio della garanzia. L’importo deve considerare le richieste riferite all’intero anno e non solo al singolo trimestre. Per i rimborsi superiori ai 30.000 euro si deve ulteriormente distinguere se il soggetto è “a rischio” o meno. Nel primo caso si rende obbligatoria la presentazione della garanzia. Se invece il contribuente “non è a rischio” sarà possibile presentare la garanzia oppure un’istanza munita del visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva. La garanzia deve essere commisurata sull’intero importo chiesto a rimborso, maggiorato degli interessi calcolati dal 30° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della richiesta e fino al 120° giorno successivo alla stipula della garanzia. La durata della garanzia è triennale, partendo dalla data di erogazione del rimborso oppure, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.

RIMBORSO PRIORITARIO Per determinati contribuenti è prevista l’erogazione del rimborso in via prioritaria, a patto che la richiesta soddisfi la condizione dell’aliquota media. Al momento della richiesta devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

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- l’attività deve essere esercitata da almeno tre anni; - l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia di almeno 10.000 per il rimborso annuale e di 3.000 euro per quello trimestrale, e in ogni caso sia superiore al 10% dell’imposta complessiva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce la richiesta. I soggetti ammessi al rimborso prioritario sono: - subappaltatori che effettuano in modo prevalente operazioni in reverse charge; - soggetti che effettuano attività per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; - i soggetti indicati nel codice Ateco 24.43.00, produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati; - i soggetti indicati nel codice Ateco 24.42.00, produzione di alluminio e semilavorati; - i soggetti indicati nel codice Ateco 30.30.09, fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi; - i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici applicando lo split payment; - i soggetti indicati nel codice Ateco 59.14.00, attività di proiezione cinematografica; - i soggetti che effettuano prestazioni di servizi ex art. 17 comma 6, lett. a-ter).

I CODICI PER LA COMPENSAZIONE Il recupero del credito Iva infrannuale tramite l’utilizzo in compensazione con altre imposte, contributi e premi con il modello F24, può essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo: - 6036 credito Iva primo trimestre; - 6037 credito Iva secondo trimestre; - 6038 credito Iva terzo trimestre. Il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto esclusivamente in sede di dichiarazione annuale.

IL RIMBORSO In caso di richiesta di rimborso, questo deve essere eseguito entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari e, in caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme rimborsate si rendono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dal giorno di scadenza del loro pagamento. Gli interessi dovrebbero quindi decorrere dal giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre in riferimento al quale si è richiesto il rimborso e vanno calcolati fino alla data in cui viene predisposto l’ordinativo di pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

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Super e iper ammortamento CIRCOLARE DELLE ENTRATE CON I PRIMI CHIARIMENTI

Con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di “super ammortamento” e “iper ammortamento”, alla luce delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017. Per quanto concerne il super ammortamento, la misura opera per le acquisizioni di beni strumentali nuovi effettuate entro il 31 dicembre p.v., e consiste nella possibilità di maggiorare il relativo costo del 40 % ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing. Tra i chiarimenti forniti su questa misura, segnaliamo i seguenti: - la maggiorazione del 40 per cento può essere fruita anche dalle imprese minori che applicano il c.d. “regime di cassa”; - per gli investimenti effettuati da imprese che aderiscono al “contratto di rete”, viene operata una distinzione tra “rete-contratto” e “rete soggetto”. Soltanto in quest’ultimo caso, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono effetto direttamente in capo alla “rete-soggetto”, alla quale sono imputabili gli investimenti; - per gli investimenti agevolabili in aziende condotte in affitto o in usufrutto, fatte salve eventuali deroghe pattuite alle disposizioni dell’art. 2561 c.c., il super ammortamento spetta solo all’affittuario o all’usufruttuario; - nei leasing, la maggiorazione spetta solo all’utilizzatore e non viene meno quando il bene oggetto della misura, in seguito formi oggetto di un contratto di sale and lease back; - sono esclusi dal beneficio gli utilizzatori di beni in locazione per i quali, invece, la maggiorazione compete al soggetto locatore; - con riferimento ai veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore, la proroga disposta dalla

Legge di Bilancio 2017 opera esclusivamente per quelli utilizzati come beni strumentali dall’impresa. Pertanto, la misura non spetta per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, mentre si applica ai veicoli commerciali (es. autocarri, trattori, ecc.) impiegati dall’impresa nell’esercizio dell’attività; - la misura è in vigore per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 purché, entro il 31 dicembre p.v., l’ordinativo risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Con riferimento ai beni in leasing, il prolungamento al 30 giugno 2018 opera se, entro il 31 dicembre 2017, il contratto di leasing viene sottoscritto da ambo le parti ed è corrisposto un maxicanone pari ad almeno il 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore; - il beneficio si traduce in un incremento del 40 per cento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La maggiorazione si concretizza in una deduzione extracontabile, da fruire: * per quanto riguarda l’ammortamento dei beni, in base ai coefficienti stabiliti dal D. M. del 31 dicembre 1988, ridotti della metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa; * per quanto riguarda il leasing, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal menzionato D.M. Qualora l’agevolazione venga goduta in misura inferiore al limite massimo consentito, non sarà possibile recuperare la differenza non dedotta nei periodi d’imposta successivi. Per quanto riguarda l’iper ammortamento, esso consiste nella maggiorazione del 150% del costo dei beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0” (elencati nell’allegato A alla legge di bilancio 2017), acquisiti nel periodo 1 gennaio – 31

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dicembre 2017. Inoltre, per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento, la misura del super ammortamento (quindi, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione) viene estesa ai software riportati nell’allegato B alla legge di bilancio 2017, necessari ad interconnettere i macchinari e gli impianti per i quali si può fruire dell’iper ammortamento ai sistemi gestionali aziendali della produzione o alla rete di fornitura. Rispetto a questa misura, tra gli argomenti affrontati dall’Agenzia nella sua nota informativa, segnaliamo i seguenti: - l’iper ammortamento rileva ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria; - l’agevolazione non si applica agli investimenti in: beni materiali strumentali per i quali il D.M. del 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento; fabbricati e costruzioni; beni particolari di cui all’allegato n. 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016; - la misura si applica agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio c.a. al 31 dicembre 2017, oppure al 30 giugno 2018 purché, entro il 31 dicembre c.a., l’ordinativo venga accettato dal venditore e gli acconti siano stati corrisposti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. - per i beni immateriali elencati nell’allegato B della legge di bilancio 2017 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), la maggiorazione del 40 per cento può essere fruita solo dall’impresa che, per i beni materiali indicati nell’allegato A della stessa legge, benefici dell’iper ammortamento del 150 per cento. A questo proposito, la norma mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale. Pertanto, i beni rientranti nel citato allegato

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B possono beneficiare della maggiorazione del 40 per cento a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150 per cento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato. l’elenco dei beni di cui al citato allegato B riguarda software “stand alone”, ossia non necessario al funzionamento del bene materiale. Se il software è integrato in un bene materiale di cui all’allegato A e viene acquistato unitamente ad esso, l’Amministrazione ritiene che, in tal caso, non si debba operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile con l’iper ammortamento del 150 per cento. i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B, devono rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Questa condizione viene attestata mediante una perizia/attestazione di conformità, di cui la circolare specifica i contenuti; anche l’iper ammortamento si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile; per i beni elencati nell’allegato A, il beneficio della maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione (iper ammortamento) non può cumularsi con quello della maggiorazione del 40 per cento (super ammortamento), in quanto il requisito dell’interconnessione determina semplicemente una diversa quantificazione del beneficio (dal 40 al 150 per cento) e non già il cumulo delle due percentuali maggiorative del costo.

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(C)


Canoni pubblicità e occupazioni permanenti strade LA REGIONE HA ADOTTATO LE TARIFFE IN SEGUITO AL LORO TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE La Giunta Regionale con delibera n. 597 del 31 marzo 2017 ha individuato le tariffe applicabili ai canoni di pubblicità e occupazione delle ex strade provinciali, allineandole sostanzialmente a quelle in precedenza previste per la provincia di Udine. La L.R. 26/2014 ha previsto il trasferimento della proprietà delle strade provinciali alla Regione con effetto dal 1° luglio 2016. Tale trasferimento ha comportato il passaggio anche delle relative funzioni quali il rilascio delle autorizzazioni e conces-

sioni, la gestione della pubblicità lungo le strade provinciali o in vista di esse, le autorizzazioni al transito di mezzi eccezionali. A questo proposito, con la delibera in oggetto e nelle more di un coordinamento complessivo della disciplina regolamentare delle procedure e delle tariffe applicabili alle concessioni e autorizzazioni afferente la rete stradale regionale, la Regione ha previsto: 1. per i canoni relativi alle autorizzazioni concernenti l’esposizione della pubblicità, l’adozione di quelli già applicati dalla Provincia di Udine e riportati nella tabella 1; 2. per i canoni relativi alle concessioni per occupazioni permanenti per reti di servizi pubblici, sempre l’adozione di quelli già applicati dalla Provincia di Udine e riportati nella tabella 2. (PZ)

TABELLA 1 Servizio viabilità di interesse locale e regionale TARIFFE di pubblicità non presenti nella Delibera 1434/2016 Tipologia strade (categoria)

Cartelli e altri mezzi pubblicitari (€ /mq)

Preinsegne (cadauna)

I

€ 67,00

€ 34,00

II

€ 40,00

€ 24,00

III

€ 17,00

€ 17,00

Note esplicative 1) La tariffa per i cartelli e altri mezzi pubblicitari è determinata in ragione della superficie degli stessi. 2) La superficie espressa in metri quadrati viene calcolata su unica facciata e arrotondata a due cifre dopo la virgola. 3) La tariffa per preinsegne e segnali di cui art. 134 comma 1) lett. b) e c) del D.P.R. 495/1992 è determinata in ragione del numero di installazioni. 4) La tariffa inerente le autorizzazioni di durata inferiore all’anno è calcolata in dodicesimi. TABELLA 2 Servizio viabilità di interesse locale e regionale TARIFFE non presenti negli allegati 1 e 2 della Delibera 1375/2016 OCCUPAZIONI PERMANENTI PER RETI DI SERVIZI Le Società che gestiscono ed utilizzano reti di servizi pubblici presenti nel sottosuolo, sul suolo o nel sopra suolo, (quali ad.es. energia elettrica, gas, telecomunicazioni, ciclo integrato dell’acqua e/o altro) devono versare alla Regione una tariffa relativa alle occupazioni permanenti realizzate pari al 20 % di quella determinata moltiplicando il numero delle proprie utenze per la tariffa unitaria riferita alle indicate classi di Comuni in cui viene gestito il servizio e/o è stata realizzata l’occupazione: 1.1

Comune fino a 20.000 abitanti

€ 1,03 per utente;

1.2

Comune oltre i 20.000 abitanti

€ 0,89 per utente;

(importi attuali aggiornati ISTAT a dicembre 2016 da aggiornare annualmente) Le Società che gestiscono ed utilizzano reti di servizi pubblici presenti nel sottosuolo, sul suolo o nel sopra suolo, (ad.es. energia elettrica, gas, telecomunicazioni, ciclo integrato dell’acqua e/o altro) che non hanno utenze quantificabili, devono versare alla Regione una tariffa fissa pari a € 516,46

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Autorità garante per la concorrenza FISSATO IL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO PER IL 2017 Il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 prevede, per le società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro, l’obbligo di versare entro il mese di luglio di ogni anno un contributo per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCOM. Con delibera n. 26420 del 1° marzo 2017 la stessa Autorità ha definito l’importo dovuto per l’anno in corso prevedendo una ridu-

zione in attuazione della spending review e della riduzione delle unità in organico. Per l’annualità 2017 il contributo è stato fissato nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della delibera, vale a dire il 1° marzo 2017. Per le società di capitali, fatta eccezione per gli istituti bancari e le compagnie assicurative, il dato da considerare è la voce A1 del conto economico “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. La soglia massima di contribuzione a carico di ogni impresa è pari a 295 mila euro. Il versamento deve essere eseguito tramite bollettino M.Av., spedito a ciascuna società dalla stessa Autorità, oppure tramite bonifico bancario entro il 31 luglio 2017.

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(PZ)


Autofficine. Regolarizzazione responsabili tecnici IL 5 GENNAIO 2018 SCADE IL TERMINE ULTIMO PER IL POSSESSO DEL REQUISITO TECNICO-PROFESSIONALE DELLA “MECCATRONICA” PREMESSA La legge 5 febbraio 1992, n. 122 disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli a motore e dei complessi veicolari, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose. In tale attività rientrano tutti le operazioni di sostituzione, modifica e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli, come pure l’installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi. Non rientrano, invece, le operazioni di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione dei filtri dell’aria e dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, né vi rientra l’attività di commercio di veicoli. Alla disciplina della legge 122/1992 sono soggette anche le imprese esercenti in prevalenza l’attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto merci conto terzi che svolgono con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o ente privato che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno. In origine la stessa legge suddivise l’attività di riparazione in quattro sezioni: - meccanica-motoristica; - elettrauto; - carrozzeria; - gommista. Successivamente, con la legge 11 dicembre 2012, n. 224, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, è stata introdotta la sezione “meccatronica”, la quale assorbe le preesistenti sezioni di “meccanica-motoristica” ed “elettrauto” e disposto anche che:

1) le imprese di autoriparazione iscritte al 5 gennaio 2013 nel Registro delle imprese o nell’Albo imprese artigiane per le attività sia di “meccanica-motoristica” sia di “elettrauto”, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di “meccatronica”; 2) le imprese di autoriparazione, che al 5 gennaio 2013 erano abilitate a una sola delle attività di “meccanica motoristica” o di “elettrauto”, possono transitoriamente proseguire l’attività sino alla scadenza del periodo di 5 anni, vale a dire, fino al 5 gennaio 2018. Nel caso 2), decorso senza integrazione mediante corso abilitativo il termine del 5 gennaio 2018, il soggetto transitoriamente abilitato non può più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa. Da tale percorso di adeguamento professionale sono esclusi i titolari di impresa individuale o preposti alla gestione tecnica che abbiano già compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore della presente legge; si tratta di soggetti nati prima del 6 gennaio 1958. Si invitano, pertanto, le imprese interessate non in possesso dell’anzidetto titolo abilitativo a regolarizzare la loro posizione entro il 5 gennaio 2018. Di seguito, per memoria, si riepilogano i tratti essenziali del combinato disposto legislativo.

DESTINATARI. LA FIGURA DEL RESPONSABILE TECNICO Destinatarie della disciplina sono le imprese, individuali o collettive, artigiane e non artigiane, che esercitano le sopra indicate attività anche per veicoli in propria disponibilità. Nel momento in cui un’impresa inizia l’attività di autoriparazione deve presentare denuncia, utilizzando l’apposito modello di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, modello MREI27), completa di tutti gli allegati. La presentazione della SCIA deve avvenire contestualmente alla presentazione della Comunicazione unica al Registro imprese o all’Albo delle imprese artigiane da allegare alla pratica del Registro delle imprese o Albo imprese artigiane; a tal riguardo la data di inizio attività di autoriparazione deve corrispondere con la presentazione della SCIA. A tal fine, è obbligatoria la designazione di almeno un responsabile tecnico per ogni officina nella

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quale venga esercitata l’attività di autoriparazione; la stessa persona, peraltro, non può essere responsabile tecnico per più di un’officina. Il responsabile tecnico deve avere un’abilitazione per ciascuna delle diverse tipologie di attività di autoriparazione (le sezioni di cui sopra), che vengono svolte all’interno dell’officina e non può essere un professionista o un consulente esterno. La sostituzione o la revoca del responsabile tecnico devono essere comunicate dal legale rappresentante dell’impresa utilizzano il modello della SCIA (MREI27) compilato nella sola parte che si riferisce all’evento. In caso di nomina retroattiva il responsabile deve dimostrare il possesso dei requisiti da quella data. Per conseguenza, in mancanza di responsabile tecnico l’impresa non può esercitare l’attività.

REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO Possono rivestire la posizione di responsabili tecnici: - il titolare di impresa individuale; - un socio dell’impresa lavorante, in caso di società di persone; - un amministratore, in caso di società di capitali; - un dipendente; - un familiare collaboratore. Per l’impresa artigiana i requisiti devono essere posseduti necessariamente dal titolare, se impresa individuale o da un socio lavorante, se società in nome collettivo o a responsabilità limitata, o socio lavorante accomandatario in caso di società in accomandita semplice. Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti sotto elencati: 1) Requisiti generali: - avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o anche di uno Stato terzo, con cui sia operante la condizione di reciprocità; - essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività di autoriparazione; il requisito è comprovato da certificato medico, che può essere rilasciato anche dal medico di base, ma che non va allegato alle S.C.I.A. presentate alle CCIAA del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21. 2) Requisiti morali: - non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione delle operazioni di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, an-

che di dettaglio, dei veicoli e dei complessi veicolari in questione nonché nell’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, per i cui reati sia prevista una pena detentiva; il soggetto può autocertificare il possesso di tali requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (modello MREI18). 3) Requisiti tecnico-professionali anche fra loro in alternativa: a) Titolo di studio: - laurea o diploma universitario (laurea breve) in materia tecnica specifica; - diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente all’attività. b) Titolo di studio ed esperienza professionale: - attestato di promozione al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale con indirizzo attinente all’attività, seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione in imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni - corso regionale teorico-pratico di qualificazione attinente all’attività, seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione in imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. Per l’esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di: - titolare, - socio partecipante in società di persone; - amministratore in società di capitali; - collaboratore familiare; - dipendente qualificato. L’attività deve essere stata svolta in imprese del settore per cui si chiede l’abilitazione, ovvero in imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti all’attività di autoriparazione. c) Esperienza professionale Aver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno 3 anni negli ultimi 5 in imprese operanti nel settore in qualità di: - titolare, - socio partecipante in società di persone; - amministratore in società di capitali; - collaboratore familiare; - dipendente qualificato.

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L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore, ma al cui interno si svolgano mansioni inerenti all’attività di autoriparazione. d) Altri casi Il possesso dei requisiti tecnico-professionale è integrato anche nei casi di: - soggetto già abilitato in quanto nominato responsabile tecnico di altra impresa del settore; - soggetto già abilitato in quanto iscritto all’ex Registro imprese autoriparazione (R.I.A.); - titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 187 (14 dicembre 1994), appositamente documentato con fatture.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E COSTI

- per le imprese artigiane: all’Albo imprese artigiane mediante SCIA (MREI27), da allegare al modello per l’iscrizione o la modifica all’Albo delle imprese artigiane; - per le imprese non artigiane: al Registro delle imprese, a seconda che si tratti di società o di imprese individuali e, più precisamente: * per le società di persone o di capitali: la SCIA (MREI27) da allegare al modello S5 o UL e modello Int. P per il responsabile tecnico (vedi Guida deposito atti delle CCIAA del Friuli-Venezia Giulia) * per le imprese individuali: SCIA (MREI27) da allegare al Mod. I1 o I2 o UL e modello Int. P per il responsabile tecnico, qualora persona diversa dal legale rappresentante. Per i costi si rinvia alla tabella dei diritti di segreteria del Registro imprese o Albo imprese artigiane delle CCIAA regionali. Per chiarimenti e ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

La documentazione da presentare è la seguente:

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(AdT)


POR FESR 2014-2020 LICENZIATI CINQUE BANDI SU COMPETITIVITÀ, INNOVAZIONE E AREE DI CRISI. ATTENZIONE AI TERMINI DI APERTURA E CHIUSURA DEI BANDI Con cinque distinte deliberazioni la Giunta regionale ha approvato altrettanti bandi in attuazione del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020, direttamente afferenti alle attività produttive. I cinque bandi riguardano le azioni a sostegno: a) dell’innovazione delle piccole e medie imprese mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’Information and Communication Technologies (ICT); b) della costituzione e consolidamento di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e delle iniziative spin-off della ricerca; c) di interventi nell’area di crisi dell’Isontino; d) di interventi nell’area di crisi del mobile; e) di interventi nell’area di crisi della sedia. Di tutti si dà qui una solo una sintesi, in considerazione del fatto che, salvo per il bando sub b), i termini per la presentazione delle domande sono estremamente ravvicinati rispetto alle date di pubblicazione dei bandi sul B.U.R.

ASSE 2, ATTIVITA’ 2.3.B (TECNOLOGIE INNOVATIVE RELATIVE ALL’ICT) Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI. Sostegno del consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ICT (deliberazione n. 572 del 31 marzo 2017, pubblicata sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 14 del 19 aprile 2017) Il bando è destinato a sostenere le sole piccole e medie imprese per la realizzazione nel territorio regionale di progetti di investimento in tecnologie dell’informazione e della comunicazione, volti alla realizzazione di:

a) soluzioni tecnologiche innovative per l’operatività di sistemi di informazione integrati (ad es. soluzioni ERP/MPR), di gestione documentali, di customer relationship management, per la tracciabilità del prodotto, per piattaforme integrate delle funzioni aziendali, per strumenti di business intelligence, di business analytics, di commercio elettronico, di manifattura digitale, di sicurezza informatica e di cloud computing; b) soluzioni e applicazioni digitali (scambi d’informazione fra macchine e oggetti); c) (da parte di imprese turistiche) servizi innovativi a favore della clientela. I progetti devono rientrare nelle aree della Strategia per la specializzazione intelligente (individuate mediante codice ATECO) e attinenti alle relative “traiettorie di sviluppo” (ambiti di applicazione), entrambe riportate in allegato al bando. La misura del contributo oscilla dal 10% al 50% delle spese ammissibili in funzione del regime di aiuto scelto dall’impresa - se regime “de minimis” o regime di esenzione - e delle dimensioni aziendali, se piccola o media. Il limite minimo di spesa è di 3.000 euro per la microimpresa, di 6.000 euro per la piccola impresa e di 9.000 euro per la media impresa. Il limite massimo di contributo è di 200.000 euro. La procedura di concessione del contributo è a bando di gara con formazione della graduatoria sulla base dei punteggi assegnati in base a criteri di valutazione predefiniti. La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 6 milioni di euro. La domanda va presentata esclusivamente in formato elettronico mediante il sistema Front end generalizzato (FEG), accessibile al sito web www. regione.fvg.it, dalle 09.30 del 15 maggio alle 12.00 del 15 giugno 2017 alla CCIAA territorialmente competente (per provincia).

ASSE 1, AZIONE 1.4, ATTIVITA’ 1.4.B (START-UP E SPIN-OFF) Sostegno alla costituzione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative spin-off della ricerca. Aree di specializzazione “Agroalimentare”, “Filiere produttive strategiche”, Tecnologie

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marittime” e “Smart health” (deliberazione n. 577 del 31 marzo 2017, pubblicata sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 14 del 19 aprile 2017) Il bando concede incentivi a sostegno della costituzione, primo impianto e consolidamento, accesso al credito e accompagnamento operativo e manageriale di piccole e medie imprese iscritte o da iscriversi come start-up innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese, anche aventi eventualmente natura di spin-off aziendale, rientranti nella Strategia per la specializzazione intelligente e relative traiettorie di sviluppo (aree dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della metalmeccanica, del sistema casa, delle tecnologie marittime e dello smart health). La misura del contributo è del 50% della spesa ammissibile secondo il regime “de minimis”. La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 1.500.000 euro. Può essere presentata una sola domanda di contributo per impresa. La domanda va presentata esclusivamente in formato elettronico mediante il sistema Front end generalizzato (FEG), accessibile al sito web www.regione.fvg.it, alla Direzione centrale delle Attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato nei termini e modulistica che devono ancora essere stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

ASSE 2, AZIONE 2.2, LINEA D’INTERVENTO 2.2.A.1 (AREA DI CRISI DELL’ISONTINO) Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Interventi nell’area di crisi dell’Isontino (deliberazione n. 579 del 31 marzo 2017, pubblicata sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 14 del 19 aprile 2017) Il bando concede incentivi alle piccole e medie imprese già insediate o di nuovo insediamento nell’Area di crisi dell’Isontino (comuni di Capriva del Friuli, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse) per progetti riguardanti: a) investimenti nel settore della nautica da diporto e del suo indotto; b) consulenze a favore delle piccole e medie imprese del ramo manifatturiero (sezione C del codice ATECO 2007). E’ da notare che fra le spese ammissibili sono riconosciuti anche i costi salariali di nuove assunzio-

ni nella misura dell’importo netto per un periodo massimo di 24 mesi, se legate a investimenti, e di 12 mesi, se legate a consulenze. La misura del contributo oscilla dal 10% al 50% in funzione delle dimensioni dell’impresa, se piccola o media, del regime d’aiuto prescelto - se regime “de minimis” o regime d’esenzione – e della tipologia d’iniziativa (investimenti, consulenze, nuove assunzioni). Il limite minimo di spesa è di 10.000 euro. La procedura di concessione del contributo è a bando di gara con istruttoria preliminare di ammissibilità e formazione della graduatoria sulla base dei punteggi assegnati in base a criteri di valutazione predefiniti. La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 1.639.056,75 euro. Può essere presentata una sola domanda di contributo per impresa e per progetto d’investimento, il quale può, comunque, comprendere più iniziative. La domanda va presentata esclusivamente in formato elettronico mediante il sistema Front end generalizzato (FEG), accessibile al sito web www. regione.fvg.it, dalle 10.00 del 10 maggio alle 16.00 del 15 giugno 2017 alla Direzione centrale delle Attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato.

ASSE 2, AZIONE 2.2, LINEA D’INTERVENTO 2.2.A.2 (AREA DI CRISI DEL MOBILE) Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Interventi nell’area di crisi del Mobile (Deliberazione n. 580 del 31 marzo 2017, pubblicata sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 14 del 19 aprile 2017) Il bando concede incentivi alle piccole e medie imprese manifatturiere (attività principale o secondaria rientrante nella sezione C del codice ATECO 2007) già insediate o di nuovo insediamento nell’Area di crisi del Mobile (Azzano X, Brugnera, Budoia, Caneva, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Prata di Pordenone, Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Zoppola) per iniziative riguardanti: a) costituzione di nuove imprese; b) riorganizzazione, diversificazione produttiva e riposizionamento strategico; c) miglioramento ambientale ed energetico; d) internazionalizzazione; e) partecipazione a fiere.

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 6 - 31 marzo 2017


Per le iniziative sub a), b), c) e d) le spese ammissibili attengono alle sole consulenze e studi. Per le iniziative sub d) alla generalità delle tipologie di spese attinenti alla partecipazione alle fiere. E’ da notare che fra le spese ammissibili sono riconosciuti anche i costi salariali di nuove assunzioni nella misura dell’importo netto per un periodo massimo di 12 mesi. La misura del contributo è pari al 40% per tutte le iniziative. Per quelle sub a), b), c), d) si applica il regime di esenzione; per quelle sub e) e per i costi salariali si applica il regime “de minimis”. Il limite minimo di spesa è di 10.000 euro. La procedura di concessione del contributo è a bando di gara con istruttoria preliminare di ammissibilità e formazione della graduatoria sulla base dei punteggi assegnati in base a criteri di valutazione predefiniti. La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 2.622.490,80 euro. Può essere presentata una sola domanda di contributo per impresa e per progetto d’investimento, il quale può, comunque, comprendere più iniziative. La domanda va presentata esclusivamente in formato elettronico mediante il sistema Front end generalizzato (FEG), accessibile al sito web www. regione.fvg.it, dalle 10.00 del 10 maggio alle 16.00 del 15 giugno 2017 alla Direzione centrale delle Attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato.

ASSE 2, AZIONE 2.2, LINEA D’INTERVENTO 2.2.A.3 (AREA DI CRISI DELLA SEDIA) Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Interventi nell’area di crisi della Sedia (Deliberazione n. 650 del 7 aprile 2017, al momento non ancora pubblicata sul B.U.R.) Il bando concede incentivi alle piccole e medie imprese manifatturiere (attività principale o secondaria rientrante nella sezione C del codice ATECO 2007) già insediate o di nuovo insediamento

nell’Area di crisi della Sedia (Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Cormòns, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Trivignano Udinese) per iniziative riguardanti: a) consulenze per l’innovazione dell’organizzazione e del processo; b) internazionalizzazione e partecipazione a fiere. Per le iniziative sub a) le spese ammissibili attengono alle sole consulenze; per le iniziative sub b) alle consulenze attinenti a iniziative di internazionalizzazione e alla generalità delle tipologie di spese attinenti alla partecipazione alle fiere. E’ da notare che fra le spese ammissibili sono riconosciuti anche i costi salariali di nuove assunzioni nella misura dell’importo netto per un periodo massimo di 12 mesi. La misura del contributo è pari al 40% per tutte le iniziative. Per quelle sub a) si applica il regime di esenzione; per quelle sub e) e per i costi salariali si applica il regime “de minimis”. Il limite minimo di spesa è di 10.000 euro. La procedura di concessione del contributo è a bando di gara con istruttoria preliminare di ammissibilità e formazione della graduatoria sulla base dei punteggi assegnati in base a criteri di valutazione predefiniti. La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 2.294.679,45 euro. Può essere presentata una sola domanda di contributo per impresa e per progetto d’investimento, il quale può, comunque, comprendere più iniziative. La domanda va presentata esclusivamente in formato elettronico mediante il sistema Front end generalizzato (FEG), accessibile al sito web www. regione.fvg.it, dalle 10.00 del 10 maggio alle 16.00 del 15 giugno 2017 alla Direzione centrale delle Attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato. Per i testi dei bandi, ogni altra informazione e assistenza nella predisposizione delle domande le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2017 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

100,6

0,349327

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

101,0

0,773430

MARZO

15.03

14.04

0,375

101,0

0,898430

APRILE

15.04

14.05

0,500

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2017


CCNL Unionalimentari

ACCORDO INTEGRATIVO. AVVIO VERSAMENTI ALL’ENTE BILATERALE Si comunica che in data 6 marzo 2017 UNIONALIMENTARI-CONFAPI, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno sottoscritto un verbale d’accordo che ridefinisce, specificandolo nel dettaglio, l’articolato del CCNL come sotto specificato.

1. DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO La disciplina dell’apprendistato di primo e terzo livello (ossia l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e quello di alta formazione e ricerca) è stata demandata integralmente all’applicazione dell’accordo interconfederale in materia di data 22 dicembre 2016, mentre per l’apprendistato professionalizzante, in sede di stesura definitiva, la disciplina verrà armonizzata con le previsioni del decreto legislativo 81/2015, ove compatibile con il testo esistente.

2. PREVISIONE DELLA “MICROFLESSIBILITÀ” All’articolo 29, relativo all’orario di lavoro, viene inserita una clausola che, prendendo atto delle peculiarità delle aziende che operano nel settore, consente la gestione dell’eventuale scostamento, per un massimo di 15 minuti giornalieri sia in senso di superamento che di anticipazione dell’orario di lavoro. Questo sarà conteggiato come straordinario in caso di superamento su base settimanale delle 40 ore e imputato in conto ore a completamento dell’orario settimanale in caso di mancato raggiungimento dell’orario contrattuale. Il calcolo sarà effettuato su base settimanale, la compensazione su base mensile. L’applicazione di tale previsione avverrà preventivamente, tramite accordo a livello territoriale o in alternativa a livello aziendale, ed avrà carattere sperimentale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente e fino al 31 dicembre 2018. PAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2017

In tale data le parti si incontreranno per valutarne l’eventuale proroga.

3. APPLICAZIONE ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 26 LUGLIO 2016 Le Parti hanno sentito l’esigenza di porre in evidenza nella stesura del CCNL anche ad integrazione delle Linee Guida per la contrattazione di II livello nella piccola e media industria alimentare, già allegate al Contratto, i temi della Partecipazione alla Governance, la Partecipazione Organizzativa e la Partecipazione Economico - Finanziaria.

4. DANNI ALLA LAVORAZIONE Per quanto riguarda il codice disciplinare, all’articolo 52 è stato chiarito, al fine di evitare possibili differenti interpretazioni, che tra i danni che possono essere arrecati dai lavoratori sono compresi non solo quelli alle macchine, ma anche ai sistemi informatici, rientrando anche questi nel patrimonio aziendale da tutelare. Al fine di considerare le modalità operative che dovrà adottare il lavoratore nella gestione di sistemi informatici l’azienda dovrà consegnare e chiederne la sottoscrizione di una specifica policy aziendale.

5. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI La manomissione o la grave alterazione del normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici in palese e accertata violazione della policy aziendale costituirà motivo di licenziamento del lavoratore.

6. CONTRIBUZIONE BILATERALITÀ Le Parti, tenuto conto dell’avvio del fondo, con decorrenza dalle denunce retributive del mese di aprile 2017 (ovvero entro il 31 maggio 2017) hanno ritenuto di dare avvio ai versamenti ad ENFEA. Natura e finalità della “bilateralità” Gli enti bilaterali sono organismi “paritetici”, perché costituiti in egual misura: rappresentanti dei datori di lavoro da una parte e rappresentanti dei lavoratori dall’altra. Il loro scopo è quello di promuovere iniziative nel comune interesse dei contraenti, con il fine di for-


nire alle imprese e ai lavoratori l’opportunità di usufruire di servizi, finanziamenti e strumenti a sostegno dello sviluppo professionale ed imprenditoriale. Il legislatore ne ha ampliato, col tempo, le competenze, promuovendone il ruolo in tema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di certificazione dei contratti di lavoro e di gestione mutualistica di fondi per l’integrazione del reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione. La bilateralità del sistema Confapi ha voluto porre l’attenzione su alcuni aspetti legati in particolare allo sviluppo dell’apprendistato, al sostegno al reddito, all’osservatorio contrattuale, alla formazione sulla sicurezza. Fonti normative Con il rinnovo del CCNL, i seguenti Accordi Interconfederali sottoscritti tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL sono diventati parte integrante dello stesso, assumendone quindi un carattere cogente: - A.I. 20 SETTEMBRE 2011 con il quale viene disciplinata la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono istituiti gli organismi paritetici nazionali OPNC e provinciali e viene altresì disciplinata la formazione in materia di sicurezza. - A.I. 20 APRILE 2012 con il quale viene disciplinata la materia dell’apprendistato. - A.I. 23 LUGLIO 2012 con il quale viene istituito presso l’ENFEA il FONDO SVILUPPO BILATERALITÀ PMI CONFAPI e l’OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO. Vengono così definite le misure dei versamenti a carico delle aziende che applicano il CCNL Unionalimentari Confapi. Questa l’articolazione dei versamenti: - “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI” il versamento in ragione d’anno è costituito: * dal versamento del contributo sicurezza dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella misura di euro 18,00 per ciascun lavoratore; * dal versamento di euro 6,00 dovuto dalle aziende per ciascun lavoratore da parte delle rimanenti aziende che operano con la presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. - “Fondo Sviluppo Bilateralità PMI Confapi” il versamento in ragione d’anno è così stabilito: quota destinata all’attività per lo sviluppo PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2017

dell’Apprendistato pari a euro 6,00 per ciascun lavoratore a tempo pieno e pari a euro 3,00 per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore, a carico delle aziende; - “Fondo Sostegno al Reddito”, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge. La quota annua a carico delle aziende è fissata in euro 28,00 per ciascun lavoratore. - “Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro” suddiviso in due articolazioni: a. quota a carico azienda destinata al sostegno e allo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, all’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché alla contrattazione territoriale di secondo livello, pari a complessivi euro 8,00 per ciascun lavoratore, in applicazione dell’Accordo Interconfederale del 20.04.2012 in materia di rappresentanza e di quanto convenuto nei singoli CCNL; b. quota destinata per ulteriori attività correlate, per ciascun lavoratore pari a euro 12,00 a carico delle imprese, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale. I versamenti avranno carattere mensile, in rapporto al numero di dipendenti occupati. Il mezzo di pagamento è stato individuato nel modello F24. Il principio è quello di competenza, per cui entro il 16 del mese occorrerà adempiere ai versamenti afferenti le retribuzioni del mese precedente la data del versamento stesso. Gli importi mensili andranno determinati come segue: a) “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI” * 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; * 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS b) “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI” * 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’Apprendistato; * 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore; c) “Fondo sostegno al reddito”


* 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore; d) “Osservatorio della contrattazione e del lavoro” * 0,66 euro mensili per 12 mensilità * 1,00 euro mensili per 12 mensilità. L’ente OPNC gestirà il fondo a), mentre l’ENFEA gestirà i fondi b), c), d). In tal senso sono stati istituiti due diversi codici di versamento. Pertanto all’ENFEA andranno versate € 4,5 mensili per ciascun dipendente (o € 4,25 se trattasi di dipendente part time con orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali); mentre all’OPNC andranno versate € 0,5 o 1,5 mensili per ciascun dipendente in relazione al fatto che in azienda sia stato eletto o meno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Modalità di versamento A partire dal mese di novembre 2013, le aziende che applicano il CCNL Unionalimentari Confapi verseranno i relativi contributi all’OPNC e all’ENFEA tramite modello F24. Con le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate N. 30/E del 9 maggio 2013 e 51/E del 15 luglio 2013

sono stati istituiti i codici “OPNC” ed “ENFE” da utilizzarsi rispettivamente per i versamenti all’ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE CONFAPI ed all’ENTE BILATERALE ENFEA, ente nazionale per la formazione e l’ambiente. L’Inps ha quindi diramato le circolari n. 87 del 30 maggio 2013 e n. 121 del 6 agosto 2013, con le quali venivano offerte le istruzioni per la compilazione dei modelli F24 Pertanto i datori di lavoro indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, nella sezione “INPS”, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “OPNC”, e in un rigo successivo la causale “ENFE” esposta, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede Inps competente; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola Inps dell’azienda; nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa “è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24, SEZIONE INPS CODICE SEDE

CAUSALE CONTRIBUTO

MATRICOLA INPS

PERIODO DI RIFERIMENTO DA MM/AAAA A MM/AAAA

8700

OPNC

8700…

11/2013

//

0,5/1,5 (per n. dipendenti)

8700

ENFE

8700…

11/2013

//

4,5 (per n. dipendenti)

Modalità di compilazione del flusso UniEmens I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolarii>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “OPNC” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice. L’elemento <Importo< contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”. Identica procedura andrà eseguita con il codice “ENFE”. Obbligatorietà della bilateralità L’adesione alla bilateralità del sistema CONFAPI rappresenta la modalità più certa, idonea, efficace ed economica per adempiere agli obblighi conPAG. 29 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2017

IMPORTI A DEBITO VERSATI

trattuali. Ciò discende da una serie di considerazioni e principi sedimentati nel tempo. Il Ministero del Lavoro si è pronunciato sulla obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali, ed a seguito di alcune istanze di interpello, tra cui quelle di Confapi, ed al riguardo è stata emanata la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010. Sul punto il Ministero si era già più volte pronunciato (circolari 4/2004; 40/2004 e 30/2005, nonché risposta interpello del 21.12.2006 prot. 25/ SEGR/0007573). In tali documenti il Ministero ha sempre ritenuto non obbligatoria l’iscrizione all’ente bilaterale. Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta Costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza. Un secondo e distinto ordine di problemi riguarda invece la diversa ipotesi in cui i contratti collettivi


di lavoro definiscono un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro. In questo senso i contratti collettivi dispongono l’obbligatorietà non tanto della iscrizione all’ente bilaterale, quanto piuttosto del riconoscimento al prestatore di lavoro di analoghe forme di tutela in particolar modo per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale. In tal caso i contratti collettivi possono prevedere anche una quantificazione in termini economici. E’ il caso del CCNL Unionalimentari Confapi che dispone sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di un importo forfetario mensile di € 25,00, sia l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all’ente bilaterale di riferimento. In questa ipotesi, l’obbligatorietà della tutela, oppure del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfetaria e anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti alla bilateralità va, infatti correttamente riferita alla parte economica-normativa del contratto collettivo. Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. In tal senso, l’adesione alla bilateralità rappresenta la modalità più certa, idonea, efficace ed economica per adempiere all’obbligo contrattuale. Sicché, laddove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento, che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva. Coerentemente con quanto statuito dal Ministero del Lavoro, tutti i CCNL del sistema Confapi stabiliscono che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiunPAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2017

tivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all’obbligo della bilateralità. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore orario 174 previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Da ultimo è bene sottolineare che il riconoscimento dei benefici economici e contributivi in genere, è subordinato all’integrale applicazione della parte economica e normativa del contratto collettivo di lavoro. Di seguito evidenziamo un raffronto di costo tra un’azienda del settore legno con numero di addetti inferiore a 15 unità che aderisce alla bilateralità Confapi, ed un’azienda che opta per il versamento dell’E.A.R. Costo adesione Bilateralità Confapi Contributo annuo: € 5,00 X 12 mensilità = € 60,00 Contributo solidarietà Inps: 60,00 X 10% = € 6,00 Totale costo annuo = € 66,00 Costo mancata adesione alla Bilateralità Confapi E.A.R. annuo: € 25,00 X 13 mensilità = € 325,00 Contribuzione Inps: € 325,00 X 30,88% = € 100,36 (dipendente con qualifica operaio) Premio Inail: € 325,00 X 6,5% = € 21,13 (lavorazioni di saldatura) Totale costo annuo = € 446,49 Aspetti contributivi e fiscali Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro non concorre a formare reddito imponibile. In merito agli aspetti previdenziali, sulle somme versate ai fondi vige l’obbligo di corrispondere all’Inps il contributo del 10% al fondo di solidarietà che verrà altresì evidenziato in occasione della denuncia mensile Uniemens; tale versamento non dà alcun diritto a prestazioni da parte dell’Istituto. Il messaggio Inps 25690 del 10 novembre 2009 sancisce in tal senso: “come noto, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e somme accantonate sotto qualsiasi forma a casse, gestioni, Fondi previsti da contratti collettivi o da regolamenti aziendali, a favore dei propri dipendenti per finalità diverse di quelle della previdenza complementare (art. 9 bis, c. 1, L. 166/91). A tal fine viene uti-


lizzato nel quadro B-C del modello DM10 il codice “M980” avente significato “contr. Solidarietà 10% ex art 9 bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previdenza complementare per la generalità dei lavoratori” Nel flusso Uniemens il codice M980 è valorizzato nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CusaleADebito>. Quanto sopra vale qualora il datore di lavoro si avvalga della bilateralità del sistema Confapi, qua-

PAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2017

lora si avvalga di prestazioni equivalenti queste saranno interamente assoggettate sia a contribuzione che ad imposizione fiscale secondo le regole previste per tutti gli emolumenti derivanti da reddito di lavoro dipendente. Il Servizio Relazioni industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


Marchi di qualità ECOLABEL UE: NUOVI CRITERI PER RIVESTIMENTI DEL SUOLO IN LEGNO, SUGHERO E BAMBÙ Con la Decisione UE/2017/176 del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai rivestimenti del suolo a base di legno sughero e bambù, la validità dei contratti stipulati ai sensi della precedente Decisione 2010/18/CE (rivestimenti del suolo in legno) è prorogata di ulteriori 12 mesi, fino al 25 gennaio 2018. Dal 26 marzo 2017 in poi possono essere accettate solo le domande presentate in conformità alla Decisione UE/2017/176. Ricordiamo che Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Ecolabel UE è un’etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di

vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente). La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti ambientali più significativi durante l’intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/ riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato. I criteri Ecolabel, stabiliti a livello europeo con un’ampia partecipazione di parti interessate tra cui anche associazioni europee di consumatori e ambientaliste, riguardano anche aspetti importanti inerenti la salute e la sicurezza dei consumatori. Riguardano inoltre, ove pertinente, i principali aspetti sociali ed etici dei processi produttivi. Ecolabel UE ha le caratteristiche di un marchio volontario di Tipo I (come definito dalla norma ISO 14024): - è basato su criteri definiti su base scientifica in relazione all’intero ciclo di vita dei prodotti (dall’estrazione delle materie prime, alla fase di produzione, di imballaggio e trasporto, di utilizzo e di recupero e smaltimento). I criteri riguardano diversi aspetti ambientali tra cui l’uso dell’energia, dell’acqua, delle sostanze chimiche e la produzione di rifiuti (sistema multicriterio), ma anche la funzionalità del prodotto e la qualità delle sue prestazioni; - i criteri prevedono valori minimi, o di soglia; - il rispetto dei criteri è verificato da un organismo terzo indipendente (il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit).

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(AB)


Sostanze chimiche -

NUOVE GUIDE REACH

Orientamento all’identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP - Dicembre 2016; - Guida alla registrazione - Novembre 2016; È altresì disponibile per gli “Utilizzatori a Valle” la Guida interattiva in lingua italiana sulle schede di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione.

Segnaliamo la pubblicazione sul sito www.reach. gov.it delle seguenti guide:

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(AB)


Costo medio orario del settore edilizia per l’anno 2017 LE TABELLE FANNO RIFERIMENTO ALLE QUATTRO PROVINCE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA In attuazione del Codice dei Contratti, ed in particolare, dell’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali

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e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In data 3 aprile 2017 è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 23 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali contenente le tabelle provinciali del costo della manodopera in edilizia con decorrenza maggio 2016; per la nostra Regione Friuli Venezia Giulia le tabelle fanno riferimento a Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. E’ possibile la consultazione sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro www.lavoro. gov.it/notizie/pagine/costo-del-lavoro-settoreedilizia-anno-2017.aspx/ (CS)



Approvato regolamento edilizia convenzionata in FVG (1a parte) POSSONO REALIZZARE LE INIZIATIVE DI COSTRUZIONE O RECUPERO LE IMPRESE QUALIFICATE NELLA CATEGORIA OG 1 Con Delibera n. 431 del 13 marzo 2017 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all’assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all’articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). La nostra Associazione CONFAPI FVG il 2 di marzo è stata chiamata dalla IV Commissione regionale ad esprimere un parere sul provvedimento. Il nostro Presidente del gruppo edili, dott. Denis Petrigh, in tale contesto ha rappresentato anche le altre Associazioni datoriali della nostra Regione dopo la predisposizione di un documento condiviso tra tutti i rappresentanti delle imprese. Il provvedimento finale ha recepito in parte le nostre osservazioni, che avevano lo scopo di migliorane l’applicabilità; comunque, di seguito illustriamo il provvedimento approvato dalla nostra Regione. Questo regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione, in regime di edilizia convenzionata di cui all’articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), di alloggi da destinare alla vendita, all’assegnazione e alla locazione alle persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi previsti. Le iniziative sono regolate dalle convenzioni stipulate tra i Comuni e i soggetti attuatori (Ater, aziende pubbliche di servizi alla persona, cooperative edilizie, le imprese di costruzione e enti privati con finalità civiche e solidaristiche). Il presente regolamento stabilisce altresì i criteri e PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2017

le modalità per la concessione e l’erogazione degli incentivi destinati: a) alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater), per la realizzazione delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla locazione; b) alle persone fisiche, per l’acquisizione in proprietà degli alloggi dal soggetto attuatore.

CONVENZIONE TIPO Con questa delibera è approvato lo schema tipo della convenzione di edilizia convenzionata. Gli atti convenzionali richiamano espressamente la normativa concernente l’edilizia convenzionata, con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) le modalità di individuazione dei destinatari finali delle iniziative; b) le forme di pubblicità dell’iniziativa ai fini del più ampio raggiungimento dei soggetti interessati; c) i requisiti dei soggetti attuatori, dei destinatari finali e dei beneficiari e le particolari misure di sostegno per i soggetti in condizione di debolezza sociale o economica; d) le modalità di determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione e assegnazione degli alloggi; e) le procedure di trasferimento della proprietà e di messa a disposizione degli alloggi realizzati; f) le caratteristiche tipologiche degli alloggi; g) la durata delle convenzioni; h) gli obblighi e i vincoli posti in capo ai soggetti attuatori e ai destinatari finali.

MODALITÀ DI PRODUZIONE DEI DOCUMENTI La documentazione richiesta dal presente regolamento è prodotta in originale o in copia conforme all’originale ovvero, quando consentito, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), ed è fatta pervenire ai soggetti indicati entro i termini previsti, a mani, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.


Il termine valido per la spedizione alla Regione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è determinato in modo che raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

TIPI DI INIZIATIVE Le iniziative di edilizia convenzionata sono le seguenti: a) acquisto; b) costruzione; c) recupero. Le iniziative sono poste in essere dalle Ater al fine della destinazione degli alloggi alla locazione. Le iniziative di costruzione e recupero sono poste in essere dai soggetti attuatori (Ater, aziende pubbliche di servizi alla persona, cooperative edilizie, le imprese di costruzione e enti privati con finalità civiche e solidaristiche) al fine della destinazione degli alloggi alla vendita o alla locazione con patto di futura vendita ovvero, nel caso delle cooperative edilizie di abitazione, all’assegnazione degli alloggi in proprietà ai soci.

a) ristrutturazione edilizia; b) ristrutturazione urbanistica; c) restauro e risanamento conservativo; d) manutenzione straordinaria, per le sole iniziative poste in essere dalle Ater. Agli interventi sopracitati possono essere associati lavori di ampliamento Gli interventi possono riguardare una o più unità immobiliari, o parti di esse, indipendentemente dalla destinazione d’uso loro attribuita, al fine di realizzare più unità immobiliari ad uso residenziale e rispettive pertinenze. Il Comune provvede all’indicazione del tipo di intervento di recupero, nel titolo abilitativo edilizio e nella convenzione.

AVVIO DELLE INIZIATIVE E STIPULA DELLE CONVENZIONI

Per acquisto si intende l’acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento a seguito di vendita giudiziaria, dell’intera proprietà di un immobile destinato ad essere costituito da più unità immobiliari ad uso residenziale e relative eventuali pertinenze, da destinare alla locazione. Qualora l’acquisizione della proprietà interessi immobili in corso di costruzione o recupero, ai fini del presente regolamento l’iniziativa è costituita dall’insieme delle azioni di acquisto e di completamento delle opere edili. In questi casi, i procedimenti di realizzazione delle iniziative e quelli contributivi seguono le disposizioni previste per i casi di costruzione ovvero di recupero, in deroga ai vincoli temporali di sottoscrizione della convenzione.

Il soggetto attuatore presenta al Comune l’istanza di convenzionamento per l’avvio dell’iniziativa finalizzata alla realizzazione degli alloggi da destinare alla vendita, all’assegnazione o alla locazione a favore dei destinatari finali in possesso dei requisiti indicati successivamente, per la sua valutazione in rapporto alle necessità abitative emergenti sul territorio. Il Comune, rilevato l’interesse pubblico a dar corso all’iniziativa, stipula la convenzione con il soggetto attuatore in conformità allo schema di convenzione e provvede agli accertamenti sull’esatto adempimento della convenzione, vigila sulla regolare esecuzione degli interventi e sulla corretta e tempestiva realizzazione delle iniziative; nei casi di irregolarità o ritardi, interviene prontamente presso il soggetto attuatore e ne dà notizia alla Regione. Le iniziative coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative possono essere ammesse agli incentivi. La convenzione e gli eventuali atti aggiuntivi di modifica e integrazione sono trasmessi alla Regione entro il termine di trenta giorni dalla data di registrazione.

CARATTERISTICHE DELLA COSTRUZIONE

DURATA DELLE CONVENZIONI, MODIFICA E RECESSO

Per costruzione si intende l’iniziativa diretta alla realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, costituiti da più unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale e relative pertinenze.

La convenzione ha durata non inferiore a venti e non superiore a trenta anni ed è soggetta a trascrizione, a norma e per gli effetti dell’articolo 2643 e seguenti del Codice Civile. Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla convenzione interessano, oltre al soggetto attuatore, i successori ed aventi causa nella proprietà degli immobili, nonché, per quanto applicabili, i locatari degli stessi. Il contenuto della convenzione può essere oggetto

CARATTERISTICHE DELL’ACQUISTO

CARATTERISTICHE DEL RECUPERO Per recupero si intende l’iniziativa diretta a realizzare uno o più tra gli interventi di seguito indicati: PAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2017


di successivi atti aggiuntivi di modifica e integrazione non in contrasto con le previsioni della convenzione tipo. I soggetti attuatori possono recedere dalla convenzione prima dell’inizio dei lavori, ovvero svincolare dalla convenzione gli alloggi rimasti invenduti o non locati dopo due anni dall’ultimazione dei lavori, previo versamento del contributo pro quota. In deroga alle previsioni della convenzione tipo, il regime vincolistico degli immobili realizzati sulla base degli atti convenzionali dai soggetti attuatori può essere oggetto di successiva modifica dopo cinque anni dall’ottenimento del certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso. Nel caso in cui la deroga comporti l’anticipata eliminazione dei vincoli, il Comune richiede un corrispettivo quantificato in misura pari alla metà del valore catastale, diviso per la durata originale della convenzione e moltiplicato per la durata residua. Le durate sono definite in numero di giorni.

TERMINI E MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE Le Ater, per le iniziative di acquisto, procedono all’acquisizione in proprietà degli immobili successivamente alla sottoscrizione della convenzione ed entro il termine di un anno dalla medesima; qualora l’iniziativa interessi immobili sottoposti ad interventi edilizi a cura della parte alienante, l’acquisizione in proprietà deve intervenire non oltre un anno dall’ultimazione dei lavori. Per le iniziative di costruzione o recupero, la disponibilità degli immobili in capo alle Ater deve sussistere alla data di sottoscrizione della convenzione, sotto forma di diritto di proprietà ovvero di diritto di superficie, o di accordo di gestione con l’ente pubblico proprietario, di durata non inferiore a quella della convenzione e i lavori devono avere inizio in data successiva a quella di sottoscrizione della convenzione ed entro il termine dalla medesima stabilito. I soggetti attuatori devono avere la proprietà delle aree sulle quali sarà costruito l’immobile ovvero degli edifici da recuperare alla data di sottoscrizione della convenzione. I lavori devono avere inizio in data successiva a quella di sottoscrizione della convenzione ed entro il termine dalla medesima stabilito. I lavori di costruzione e di recupero devono essere ultimati entro il termine fissato in convenzione. A conclusione delle iniziative, il Direttore dei lavori redige la dichiarazione di regolare esecuzione secondo lo schema approvato dalla Direzione regionale competente, corredata dalla planimetria degli immobili e dal prospetto finale dal quale risultino, per ogni alloggio, la superficie complessiPAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2017

va (Sc) e le sue componenti superficie utile (Su), superficie non residenziale (Snr) e superficie parcheggi (Sp), il prezzo unitario per metro quadrato, il prezzo complessivo con l’evidenza delle eventuali variazioni consentite, e il prezzo effettivo praticato, come definiti dalla convenzione; per le iniziative di solo acquisto, l’Ater fornisce al Comune la planimetria degli immobili e il prospetto finale. La dichiarazione, la planimetria e il prospetto sono verificati dal Comune, e trasmessi alla Regione entro i successivi trenta giorni. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, dà notizia alla Regione dell’avvenuto inizio dei lavori, della finitura del rustico e dell’ultimazione dei lavori, nonché dell’eventuale rilascio delle proroghe.

CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI Per le iniziative poste in essere dai soggetti l’insieme degli alloggi e delle pertinenze deve essere ubicato in un unico edificio, ovvero in più edifici contigui insistenti anche su particelle confinanti, costituenti un unico complesso abitativo. L’intero complesso edilizio non deve ospitare più di cinquanta alloggi, mentre ogni singolo edificio del complesso deve ospitare un numero di alloggi convenzionati non inferiore a: a) tre, per le iniziative ubicate nei comuni con popolazione anagrafica residente, al 1° gennaio dell’anno precedente l’istanza di convenzionamento, inferiore a 3.000 unità; b) quattro, per le iniziative ubicate nei comuni con popolazione anagrafica residente, al 1° gennaio dell’anno precedente l’istanza di convenzionamento, compresa tra 3.000 e 30.000 unità; c) cinque, per le iniziative ubicate nei comuni con popolazione anagrafica residente, al 1° gennaio dell’anno precedente l’istanza di convenzionamento, superiore a 30.000 unità. Gli immobili devono avere destinazione d’uso residenziale per la parte abitativa, non devono possedere caratteristiche di lusso, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218, e le loro caratteristiche devono essere conformi alle previsioni convenzionali. Gli immobili da attribuire ai destinatari finali devono possedere i requisiti di agibilità; non possono essere attribuite sole quote di alloggio, né la nuda proprietà, né alloggi non completati.

SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori delle iniziative di edilizia convenzionata sono:


a) le Ater; b) le Aziende pubbliche di servizi alla persona; c) le cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa; d) le imprese di costruzione; e) gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione dei rispettivi statuti o atti costitutivi. Il Comune stipula la convenzione dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti in capo ai soggetti attuatori.

REQUISITI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero le cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa, che hanno quale scopo sociale l’assegnazione in proprietà della prima casa, iscritte al registro regionale delle cooperative. Gli amministratori delle cooperative devono possedere i seguenti requisiti: a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento, ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa; è tuttavia consentito, a un numero di amministratori non superiore a due, essere non prenotatari o assegnatari; b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie; c) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti da questo regolamento.

REQUISITI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero le imprese qualificate nella categoria OG 1,

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prevista dall’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), con una classifica di qualificazione, non inferiore al costo di costruzione dell’intervento. Nel caso di più iniziative della medesima impresa sottoposte a convenzionamento nel corso dell’anno solare nell’ambito del territorio regionale, gli importi relativi al costo di costruzione dei singoli interventi vengono sommati ai fini della determinazione della classifica di qualificazione. Le imprese di costruzione sono tenute ad eseguire in proprio i lavori oggetto delle iniziative, fatta salva la facoltà di avvalersi di altre imprese, qualificate e classificate secondo la legislazione vigente, in misura non superiore al trenta per cento del costo dei lavori della categoria prevalente, ovvero per la realizzazione di opere scorporabili di natura specialistica. Il Comune, a conclusione dei lavori, accerta il rispetto delle disposizioni sopracitate in sede di verifica della dichiarazione di regolare esecuzione.

REQUISITI DEGLI ENTI PRIVATI CON FINALITÀ CIVICHE E SOLIDARISTICHE Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi. Gli enti devono essere iscritti all’Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), fatta eccezione per gli enti per i quali tale iscrizione non è richiesta. (CS)


Nuovo Codice dei contratti (16a parte) I CONTRATTI PUBBLICI SONO SOGGETTI A COLLAUDO PER I LAVORI E A VERIFICA DI CONFORMITÀ PER I SERVIZI E PER LE FORNITURE Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondire le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2017

particolare gli articoli 100, 101 e 102 del titolo V sull’esecuzione dell’appalto.

REQUISITI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO (ART. 100) Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

SOGGETTI DELLE STAZIONI APPALTANTI (ART. 101) La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del


coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle norme sul subappalto; d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori; c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2017

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) direzione di lavorazioni specialistiche. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l’assistenza alle prove di laboratorio; f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

COLLAUDO (ART. 102) Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i


lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell’esecuzione, se nominato. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell’opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti in-

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dividuano i componenti con le procedure di gara previste dal codice. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l’attività di servizio; b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l’attività di servizio; c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto; d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Al termine del lavoro sono redatti: a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell’intervento; b) l’aggiornamento del piano di manutenzione; c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti. (CS)


Nuove procedure di revisione dei veicoli ALTRE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE E NUOVA PROROGA AL 6 GIUGNO 2017

per dare attuazione a una serie di direttive europee in materia, l’ultima e più importante delle quali, è la direttiva della Commissione (UE) n. 2010/48/UE del 10 luglio 2010. Dopo due proroghe, formalmente dettate da motivazioni tecniche, le nuove procedure entreranno in vigore il 3 maggio 2017.

Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma intorno alle iniziative attivate contro le inique disposizioni ministeriali sullo svolgimento delle revisioni dei veicoli industriali e degli autobus (v. il n. 5/2017, pp. 50-53), per riportare il testo del documento sottoscritto dalle Associazioni regionali di categoria indicate in calce al medesimo e trasmesso a tutti i parlamentari del Friuli-Venezia Giulia, per sollecitare un loro intervento anche in vista di un incontro delle Confederazioni nazionali dell’autotrasporto e della logistica con il Governo il 27 aprile 2017. Frattanto, con nota prot. 9435/RU del 27 aprile 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione ha prorogato dal 3 maggio al 6 giugno 2017 l’entrata in vigore di dette procedure, al formale scopo di eseguire nuovi approfondimenti.

Le nuove procedure prevedono l’effettuazione di controlli “propedeutici”, che possono essere svolti solo da autofficine abilitate, dal momento che, prevedendo lo smontaggio di parti del veicolo, non sono eseguibili in sede di revisione da parte di operatori delle Motorizzazioni civili. Stabiliscono, altresì: a) che le stesse autofficine rilascino una dichiarazione sostitutiva di certificazione, avente rilievo penale, con cui si attesta di aver sottoposto a corretta manutenzione il veicolo con riferimento all’allegato 3 della circolare e di aver ripristinato le anomalie eventualmente riscontrate durante la seduta di revisione, b) che il titolare dell’impresa proprietaria o utilizzatrice del veicolo attesti mediante dichiarazione sostituiva di certificazione la propria iscrizione al R.E.N. (persone o cose), all’Albo autotrasportatori o il possesso di una licenza di trasporto di persone o cose in conto proprio.

(AdT)

EFFETTI DELLE NUOVE PROCEDURE OPERATIVE PER LA REVISIONE DI VEICOLI INDUSTRIALI E AUTOBUS INTRODOTTE DALLA CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL 27 FEBBRAIO 2017 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione civile con una circolare del 27 febbraio 2017 ha diramato nuove istruzioni sulle procedure operative di revisione dei veicoli industriali di massa complessiva superiore a 3,5 t e degli autobus. Nominalmente le nuove procedure sono adottate

Le nuove disposizioni comporteranno rilevanti oneri per le imprese di autotrasporto cose (e passeggeri), in quanto introduce, di fatto, una operazione di revisione in più con rilevanti costi diretti per il suo svolgimento presso le officine abilitate e costi indiretti per il maggior fermo del veicolo (uno o due giorni) e per l’aggravata organizzazione del traffico e del parco veicolare che ne consegue. Non tutte le autofficine sono, inoltre, iscritte nelle tre categorie di “meccatronica”, “carrozzeria”, “gommista”. In tale eventualità potrà rendersi necessario rivolgersi a più di un’autofficina con altro aggravio di costi. La richiesta della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lett. a) incontrerà, inoltre, la riluttanza di diverse autofficine a rilasciarla, per

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le implicazioni penali che comporta, mentre il suo rilascio da parte delle autofficine disposte a farlo, determinerà inevitabilmente un aggravio di costo per le imprese vettoriali e in conto proprio. Peraltro, a tutela della sicurezza della circolazione, l’art. 79 del codice della strada, ai commi 1 e 2, già impone a chiunque circoli su strada e, quindi, anche alle imprese il mantenimento “in condizioni di massima efficienza” dei veicoli e tale da garantire la sicurezza e contenere rumorosità e inquinamento nei limiti posti dal regolamento di esecuzione dello stesso codice. Tale prescrizione non ingloba, forse, le finalità che si intendono perseguire con la su accennata certificazione? Quanto, poi, alla lett. b) non si vede perché il legale rappresentante dell’impresa di trasporto debba certificare una serie di dati che sono già in possesso della Direzione generale della Motorizzazione civile e che sono immediatamente verificabili per via telematica dall’operatore dell’ufficio periferico della Motorizzazione in sede di revisione. La previsione costituisce un’aperta violazione del principio per il quale un’amministrazione pubblica non deve chiedere documentazioni di cui essa stessa è già in possesso. Fermo restando quanto evidenziato - e senza che quanto segue implichi, neppure implicitamente, una condivisione delle nuove procedure - si osserva anche che: - la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’impresa non comprende i veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 6,0 t non soggetti alla disciplina della legge 6 giugno 1974, n. 298; - la stessa dichiarazione non include i veicoli a uso speciale non rientranti nelle tre fattispecie considerate.

anche in questo caso sarà inevitabile un incremento di costi a carico delle imprese. Nelle settimane susseguenti alla diramazione della circolare le Confederazioni nazionali di categoria sono intervenute verso il Ministero affinché le nuove procedure siano ritirate o, quanto meno, radicalmente rivedute. In aggiunta, le sottoscriventi Associazioni locali si sono rivolte anche alla Regione Friuli Venezia Giulia, in ragione delle sue competenze in materia di motorizzazione civile e tenendo contestualmente anche conto della loro limitatezza, per sollecitare il Ministero a ripensare alle procedure nel senso anzidetto. Da informazioni sin qui assunte non sembra, però, che il Ministero sia propenso a ritornare sui propri passi, ma solo a introdurre qualche semplificazione che, anche a detta dei rappresentanti della categoria delle officine private, non evitano, comunque, un’aggiuntiva verifica del veicolo in prossimità della data di revisione. Le sottoscriventi Associazioni, al pari delle Confederazioni nazionali, non possono convenire su una tale soluzione, in quanto non elimina gli effetti di una verifica aggiuntiva sul terreno dei costi e degli oneri burocratici, organizzativi e gestionali. Il ritiro della circolare in oggetto e la stesura di una nuova su basi del tutto diverse appaiono, dunque, irrinunciabili, avendo presente che accrescere i carichi burocratici sulle imprese non significa aumentare la sicurezza nella circolazione stradale - semmai, al contrario, favorirne le irregolarità - e che il gravarle di nuovi oneri e costi finirà solo per marginalizzarle economicamente a vantaggio, anche nelle relazioni di traffico interne, della concorrenza estera, la quale non sarà certo appesantita da simili gravami. Trieste - Udine, 19 aprile 2017

La circolare ministeriale prevede, inoltre, un incremento medio di circa il 25% dei tempi minimi dell’espletamento del nastro operativo nelle sedute di revisione. L’incremento potrà essere ridotto “qualora il funzionario tecnico sia affiancato da un assistente,” come recita la circolare. Tuttavia,

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia Fai Conftrasporto del Friuli Venezia Giulia Fita Cna del Friuli Venezia Giulia

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Contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti IL CONTRIBUTO NON È DOVUTO DALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO C/T Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 107/ AdT di pari data, per confermare che il TAR del Piemonte con sentenza n. 539 del 21 aprile 2017 ha accolto il ricorso presentato da Conftrasporto contro la deliberazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) n. 139 del 24 novembre 2016 che continuava ad includere le imprese di autotrasporto professionale di cose e di persone fra i soggetti obbligati al pagamento del contributo per il suo funzionamento. La sentenza del TAR del Piemonte ha, così, fatto proprie le argomentazioni dalla Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 69 del 7 aprile 2017 (v. circolare associativa prot. n. 99/AdT del 12 aprile 2017), concludendo che “quanto agli autotrasportatori, rappresentati dall’associazione ricorrente, costoro non possono annoverarsi tra i legittimi destinatari del contributo

dovuto ad ART per l’anno 2017, non risultando alcuna concreta attività di intervento dell’ART in questo settore (neppure allegata dall’amministrazione), così come non è stata allegata la sussistenza di oggettive ragioni di mercato che comporterebbero l’attivazione delle competenza di cui all’art. 37 comma 2 lett. b) del d.l. n. 201/2011.” In accoglimento del ricorso, il TAR del Piemonte, ha annullato la lett. h) delle premesse e dell’art. 1. della cennata deliberazione dell’ART, la quale fra i soggetti tenuti alla contribuzione includeva, appunto, i “servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada.” Pertanto, nessun contributo è dovuto dalle imprese che svolgono tali attività. Si conclude così un’inopinata vicenda, nella quale la scrivente Associazione sin dagli esordi nel 2014 si è fatta parte attiva in tutte le sedi centrali e locali, affinché un nuovo, gravoso e ingiustificato balzello venisse posto a carico delle imprese professionali dell’autotrasporto. Anche il testo della sentenza del TAR del Piemonte può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Austria, obbligo di contrassegno ecologico PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI PESANTI IN TIROLO E BURGENLAND Si segnala che in Austria a partire dal 1° maggio 2017, i veicoli industriali di categoria ecologica Euro 3 e superiori utilizzati all’interno delle c.d. aree IG-L-ban (aree interessate da limitazioni alla circolazione dei veicoli in funzione della loro categoria ecologica), devono essere muniti del bollino (Abgasplakette) d’apporre sulla parte destra del parabrezza, di colore variabile a seconda della classe Euro del veicolo (giallo, Euro 3; verde, Euro 4; azzurro, Euro 5; viola, Euro 6). La circolazione di detti veicoli in queste aree senza bollino può comportare una sanzione pecuniaria fino a 2.180 euro. Le aree IG-L ban sono quelle appresso indicate. a) Autostrada A12 dell’Intall, tra il km 6,35 nella zona di Langkampfen (Kufstein) e il km 72 nella zona di Ampass (Innsbruck) in entrambe le direzioni; in questa tratta dal 1° novembre 2016 vige un divieto settoriale per i mezzi di massa superiore alle 7,5 t che trasportino determinate tipologie di merci (rifiuti, pietre, terra, materiale da scavo et c.), dal quale sono stati esclusi: - i veicoli Euro 5 fino al 30 aprile 2017; - i mezzi Euro 6, senza limitazione temporale; - i trasporti con luogo di carico o scarico in una zona principale. Si tratta della cd. “Kernzone”, che comprende i distretti amministrativi di Imst, Innsbruck-Lan, Innsbruck-Stadt, Kufstein e Schwaz. b) I trasporti con luogo di carico e scarico in una zona ampliata del Tirolo; la zona ampliata comprende i distretti amministrativi di Kitzbühel, Landeck, Lienz, Reutte e Zell am See in Austria, i distretti di Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, nonché in Germania Rosenheim (compresa la città di Rosenheim) e Traunstein e le comunità com-

prensoriali della Valle Isarco/Eisacktal, Val Pusteria/Pustertal e Alta Valle Isarco/Wipptal in Italia. Pertanto, dal 1° maggio 2017 i veicoli euro 6 che percorrano questa autostrada nel tratto sopra indicato, dovranno esporre il bollino ecologico. c) Autostrada A12 dell’Intall, nel tratto compreso tra il km 6,35 (Comune di Langkampfen) e il km 90 (Comune di Zirl) in entrambe le direzioni; in questa tratta è già in vigore un divieto di circolazione per i veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 t di categoria ecologica Euro 2 o inferiore. Questo divieto sarà esteso ai veicoli Euro 3 a partire dal 31 dicembre 2017, mentre dal 31 dicembre 2022 interesserà anche gli Euro 4. Di conseguenza, i veicoli ammessi a circolare su questa tratta, a partire dal 1° maggio 2017, dovranno dimostrare la categoria ecologica di appartenenza con il bollino in esame. Per questo divieto sono previste esenzioni per: - veicoli che devono raggiungere i terminali ferroviari di Hall in direzione Est e Worgl in direzione Ovest e nelle direzioni opposte, se provengono da questi terminali; - determinate tipologie di veicoli ad uso speciale (autobetoniere, autopompe per calcestruzzo, autospurgo, autogru per trasporti eccezionali); - veicoli Euro 3 con luogo di carico o scarico in una zona principale o con luogo di carico e scarico in una zona ampliata (vedi il punto precedente) fino al 31 dicembre 2019. d) Autostrada A12 dell’Intall, nel tratto compreso tra il km 6,35 (Comune di Langkampfen) e il km 90 (Comune di Zirl) in entrambe le direzioni; su questa tratta è già in vigore un divieto di circolazione notturno per i veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 t, dal quale sono stati esentati fino al 30 dicembre 2020 i veicoli di categoria ecologica Euro 6. Pertanto, a partire dal 1° maggio 2017, l’appartenenza a detta categoria ecologica dovrà essere comprovata tramite il bollino in esame. Per memoria si rammenta che questo divieto è in vigore: - nel periodo 1° novembre/30 aprile, dalle 20.00 alle 05.00;

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- nel periodo 1° maggio/31 ottobre, dalle 22.00 alle 05.00; - la domenica e i giorni festivi, dalle 23.00 alle 05.00 per l’intero anno. Il contrassegno può essere acquistato in Austria negli enti autorizzati, previa presentazione dei documenti del veicolo (carta di circolazione, certificato di omologazione, annex CEMT). I soggetti deputati al rilascio del bollino sono le officine dei veicoli industriali e gli uffici dell’OAMTC (l’Automobile Club austriaca), il cui sito web è raggiungibile dal link seguente: www.oeamtc.at/portal/ig-luft-abgasplaketten-verordnung+2500+1387398. Ulteriori informazioni sulle limitazioni alla circolazione nel Tirolo austriaco, sono disponibili al seguente link: www.tirol.gv.at/umwelt/luft/nachtfahrverbot.

Per comodità di consultazione, si unisce l’elenco pubblicato sul citato sito web del Land Tirolo, con i punti abilitati all’emissione del bollino ecologico. Con l’occasione, si aggiunge che a partire dal 1° ottobre 2017, nel Land del Burgenland (regione all’estremo Est dell’Austria, al confine con l’Ungheria) sarà vietata la circolazione degli autocarri e complessi veicolari di qualsiasi massa complessiva di categoria Euro 1 ed inferiore; dal 1° ottobre 2018, tale divieto verrà esteso agli Euro 2. Di conseguenza, a partire dal 1° ottobre 2017, la circolazione dei veicoli commerciali nella predetta area richiederà l’esposizione del bollino ecologico. Per altre documentazioni e informazioni le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Corsi di formazione sui cronotachigrafi In tale circolare viene affrontato in particolare il tema della responsabilità “oggettiva” che ricade sull’imprese in forza dell’art. 174, co. 14 del codice della strada (c.d.s.), il quale sanziona “l’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduto, incompleti o alterati.” Sul punto la circolare afferma che la responsabilità dell’impresa, per le infrazioni commesse dai loro conducenti, può essere del tutto esclusa allorché unitamente a tali oneri (quelli di formazione, informazione e controllo previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 dicembre 2016, v. Apinforma n. 2/2017, pp. 66-68), la stessa abbia organizzato la loro attività in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamenti europei testé citati. Questa buona organizzazione dell’attività viene riconosciuta automaticamente solo al verificarsi delle c.d. infrazioni minori (IM) al citato reg. (UE) n. 561/2006, che per comodità di consultazione si riportano nella sottostante tabella.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO SU FORMAZIONE, INFORMAZIONE E CONTROLLI Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (v., da ultimo, Apinforma n. 4/2017, pp. 53-55), per segnalare che con circolare prot. 300//2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017 del 24 marzo 2017 (di seguito circolare) il Ministero dell’interno, la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha diramato istruzioni relative ai corsi di formazione sul tachigrafo, agli oneri d’istruzione ai conducenti e all’attività di controllo degli stessi, che competono alle imprese di autotrasporto, in forza dei regolamenti (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2016 e n. 165/2014 del 4 febbraio 2014.

INFRAZIONI MINORI CHE NON RENDONO MANIFESTA UNA DISFUNZIONE ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA CONDOTTA SANZIONATA

SANZ. AMM. (IN €)

guida da 9h a 9h e 56m

da 40 a 161

Superamento tempi di guida fino al 10% nei casi di estensione della guida giornaliera a 10h

guida da 9h a 11h

da 40 a 161

Superamento del periodo di guida settimanale

guida da 56h a 60h

da 40 a 161

Superamento del periodo di guida bisettimanale

guida da 90h a 100h

da 40 a 161

Superamento del periodo di guida ininterrotta di 4h30m

guida da 4h30m a 5h

da 40 a 161

riposo da 10 a 11

da 213 a 251

riposo da 8h a 9h

da 213 a 251

Periodo di riposo giornaliero suddiviso in due parti insufficiente (inferiore a 3h + 9h)

riposo di 3h + da 8h a 9h

da 213 a 251

Periodo di riposo giornaliero insufficiente in caso di multipresenza (inferiore a 9h)

riposo da 8h a 9h

da 213 a 251

Periodo di riposo settimanale insufficiente (inferiore a 45h)

riposo da 42h a 45h

da 266 a 1.063

Periodo di riposo settimanale ridotto (inferiore a 24h)

riposo da 22h a 24h

da 266 a 1.063

TIPOLOGIA D’INFRAZIONE Superamento tempi di guida fino al 10%

Periodo di riposo giornaliero ordinario insufficiente (inferiore a 11 ) h

Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente (inferiore a 9h)

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In questi casi – continua la circolare – “la decisione di non contestare all’impresa l’art. 174, comma 14, C.d.S., può essere adottata direttamente dall’organo di polizia stradale qualora si dia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, anche dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto dirigenziale in esame.” “In tutti gli altri casi, invece, [quelli più gravi, n.d.a.] si procederà alla contestazione dell’art. 174, comma, 14, C.d.S., rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis, C.d.S.” Sul punto la circolare fa presente che nella relazione che gli organi di controllo faranno alle Autorità competenti a decidere il ricorso esprimeranno “parere favorevole al loro accoglimento ogni qualvolta si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.” Si tratta quindi di una circolare che – a legislazione vigente - ribadisce la responsabilità delle imprese per le infrazioni commesse dai loro conducenti alle disposizioni dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo e sull’uso dei tachigrafi per la loro misurazione. Una responsabilità che viene ancora definita “oggettiva”, ma che, soprattutto dopo l’entrata in vigore del reg. (UE) 165/2014, finisce con il configurare una “responsabilità per

fatto proprio colpevole” dell’impresa che non organizza bene l’attività dei conducenti, al fine di osservare le disposizioni sui tempi di guida, di pausa e di riposo e sull’uso del cronotachigrafo. La circolare travalica i contenuti del citato d.d. 12 dicembre 2016, nella parte in cui afferma che l’adempimento degli oneri di formazione, informazione e controllo “può costituire elemento di valutazione per dimostrare l’esatto adempimento della prescrizione di cui all’art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada”, e della successiva circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione del 13 febbraio 2017 (v. sempre Apinforma n. 4/2017, pp. 53-55), che si limita a riconoscere agli stessi oneri un mero valore di “circostanza esimente della responsabilità dell’impresa”, poiché nei casi di “infrazioni minori” evita proprio l’emanazione del verbale a carico della medesima, mentre negli altri casi (infrazioni definite “gravi”, “molti gravi” o “più gravi”), dichiara un atteggiamento favorevole dell’autorità di controllo all’accoglimento del ricorso che l’impresa farà contro il verbale di accertamento dell’art. 174, co. 14, laddove dimostri di avere ben istruito e formato il proprio personale conducente. Tutto ciò - si badi - fino a quando non verrà emanata una disposizione di carattere normativo primario che preveda espressamente lo sgravio di responsabilità dell’impresa che abbia ben adempiuto agli oneri di formazione, informazione e controllo su essa fatti ricadere. Copia della circolare, tutta la documentazione connessa e altre informazioni possono essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL MARZO 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 5/2017, p. 56, per segnalare che il 14 aprile 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di marzo 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel marzo 2017 (pari a 1393,97 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,142 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,928 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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Riordino della Motorizzazione civile in regione LA NUOVA ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E FUNZIONI TECNICHE DEGLI UFFICI REGIONALI E TERRITORI Per effetto della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 sul riordino degli enti locali in Friuli-Venezia Giulia e, nel caso, del trasferimento di competenze e funzioni in materia di Motorizzazione civile dalle Amministrazioni provinciali all’Amministrazione regionale, quest’ultima ha provveduto a riorganizzare servizi su base regionale, rendendo nota, in una comunicazione del 12 aprile 2017 della Direzione centrale infrastrutture e territorio, la loro nuova articolazione. Nel dettaglio vi si legge che, ferme restando le competenze e le funzioni tecniche originarie dei singoli uffici territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, sono state istituite con competenza sull’intero territorio regionale le funzioni di: a) gestione della programmazione e organizzazione del servizio di Motorizzazione civile; b) coordinamento amministrativo in materia di Motorizzazione civile; c) contenzioso in materia di Motorizzazione civile; quest’ultime in ogni caso mantengono personale, funzioni ed operatività a livello territoriale (ex provinciale) con coordinamento regionale. Riassumendo, i responsabili dei singoli Uffici territoriali sono: - ing. Roberto Kravos – coordinamento tecnico della Motorizzazione civile regionale ambito territoriale della provincia di Gorizia, tel.

0481.20867, cell. 334-6468982, e-mail roberto.kravos@regione.fvg.it; - ing. Angelo Viva – coordinamento tecnico della Motorizzazione civile regionale ambito territoriale della provincia di Pordenone, tel. 0434.231824 - cell. 338-6305428, e-mail angelo.viva@regione.fvg.it; - ing. Luigi Lorenzoni Blasi – coordinamento tecnico della Motorizzazione civile regionale ambito territoriale della provincia di Trieste, tel. 040.6791113- cell. 349-7702812, e-mail luigi.lorenzoniblasi@regione.fvg.it; - ing. Pietro Amadio – coordinamento tecnico della Motorizzazione civile regionale ambito territoriale della provincia di Udine, tel. 0432.1920025, cell. 338-6367105, e-mail pietro.amadio@regione.fvg.it; mentre per le funzioni trasversali di livello regionale si hanno per referenti: - p.i. Flavio Bernava – gestione programmazione organizzazione e funzioni amministrative autoscuole, del servizio Motorizzazione civile regionale, tel. 0432.1920022, cell. 335-6806313, email flavio.bernava@regione.fvg.it. - p.a. Mauro Tavoschi – coordinamento amministrativo in materia di Motorizzazione civile e gestione amministrativa studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche e officine, tel. 0432.1920033, cell. 335-7488184, e-mail mauro.tavoschi@regione.fvg.it; - dott.ssa Maria Beatrice Colognesi - contenzioso in materia di motorizzazione civile patenti e veicoli, tel. 0434.231835, cell. 335-8455911, email mariabeatrice.colognesi@regione.fvg.it. Per chiarimenti e altre informazioni le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

lamento che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.

Fonte: UnionAlimentari

Esportazione carni da stabilimenti del Brasile Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di carni da stabilimenti del Brasile.

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Additivi alimentari Il Ministero della Salute ha pubblicato il piano nazionale 2015-2018 - relazione riguardante il controllo ufficiale degli additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Peste suina africana La Commissione ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. Esportazione in Russia Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente le procedure per la ricognizione delle aziende che fabbricano prodotti di origine animale e che non esportano da oltre i 18 mesi verso la Federazione russa. Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 - Revoca misure straordinarie di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria. Export prodotti della pesca in sud Africa Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente l’export verso il Sud-Africa. Procedura per l’esportazione dei prodotti della pesca compresi quelli in conserva nonché la pasta d’acciughe.

Restrizioni importazione territorio serbo Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota concernente le restrizioni all’importazione nel territorio serbo di carne di pollame, uova e pollame vivo, a seguito dei focolai di influenza ad alta patogenicità H5N8. Certificato veterinario esportazione bovini Bosnia Erzegovina Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente i certificati per l’esportazione di bovini verso la Bosnia Erzegovina. Finanziamento apicoltura Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto relativo al Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2016-2017, ai sensi della legge n. 183/1987 (Decreto n. 5/2017). Certificato export prodotti a base di latte Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il certificato export prodotti a base di latte per Emirati Arabi Uniti. Chiarimenti. Export carni Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di carni da stabilimenti del Brasile.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Influenza aviaria ad alta patogenicità La Commissione Europea ha pubblicato il rego-

Specie agrarie ed ortive Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e

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forestali ha pubblicato il decreto concernente la rettifica del decreto 17 febbraio 2015 relativo al rinnovo e cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive iscritte al registro nazionale.

sione relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi di patata da semina ottenuti da seme botanico di patata.

Varietà specie agrarie Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale.

Sostegno olio Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto concernente il cofinanziamento nazionale dei programmi di attività a sostegno del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, di cui all’art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per l’annualità 2016-2017, ai sensi della legge n. 183/1987.

Barbabietola da zucchero Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di barbabietola da zucchero. Frumento tenero Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà da conservazione di frumento tenero al relativo registro nazionale. Specie ortive - Cavolo rapa Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà di specie ortiva priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale. Varietà di girasole Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la cancellazione di varietà di girasole dal relativo registro nazionale. Varietà di mais Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di mais e sorgo al relativo registro nazionale. Varietà cipolla Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà da conservazione di cipolla al relativo registro nazionale. Varietà di conservazione Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà da conservazione al relativo registro nazionale. Tuberi di patata da semina La Commissione Europea ha pubblicato la deci-

Rinnovo e Cancellazione varietà ortiva Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente il rinnovo dell’iscrizione e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale. Varietà Ortiva Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. Trasformazione del pomodoro Lo Stato Italiano ha notificato alla Commissione il decreto interministeriale di applicazione dell’articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro. Il periodo di statuo quo, utile alla possibile pubblicazione del decreto in Gazzetta termina il 12 luglio 2017.

BEVANDE Grappa della Valle d’Aosta Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la richiesta di registrazione dell’indicazione geografica della «Grappa della Valle d’Aosta» o «Grappa de la Vallée d’Aoste». Sostegno settore vitivinicolo Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018. Prodotti vitivinicoli aromatizzati La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autoriz-

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zati per l’ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati.

COMMERCIO Benefici pagamenti diretti e programmi di sviluppo rurale Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Esportazione prodotti di competenza USDA-FSIS in USA Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il controllo ufficiale presso gli stabilimenti iscritti nella lista degli impianti italiani autorizzati all’esportazione di prodotti alimentari di competenza USDA-FSIS in USA - REV1. Fondo biodiversità Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le modalità di funzionamento del Fondo di cui all’articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare».

ETICHETTATURA Decreto Latte - indicazioni in etichetta Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato in rapida successione due decreti in riferimento alle modalità di etichettatura origine latte. Il secondo modifica parzialmente le disposizioni del primo.

SCHEMA DI DECRETO SEDE STABILIMENTO È disponibile lo schema di decreto notificato in data 30 marzo 2017 alla Commissione Europea 2017/135/I (Italia) - termine status quo il 30 luglio 2017. Indicazione salute - Creatina La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e

forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 30 marzo 2017). Monti Iblei Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Monti Iblei”. Prosciutto Veneto Berico Euganeo Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento che modifica il disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» registrata in qualità di denominazione di origine protetta, in forza al regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996. Terre Tarentine DOP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante l’approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Terre Tarentine (DOP)]. Consorzi Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99.

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui 1 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina in o su determinati prodotti. Livelli massimi residui 2 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze bifenazato, daminozide e tolilfluanide in o su determinati prodotti.

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Livelli massimi di residui 3 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cyantraniliprole, cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, mesotrione, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina in o su determinati prodotti.

nemia infettiva degli equidi” - richiesta rivalutazione del rischio regione Puglia prot. n. 152/10603 del 15 settembre 2016. Afta epizootica La Commissione Europea ha pubblicato la decisione relativa a misure volte a prevenire l’introduzione nell’Unione del virus dell’afta epizootica dall’Algeria.

Programma controllo Livelli residui antiparassitari La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

Controlli ufficiali La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/ CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Livelli massimi residui 5 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti.

Metodi campionamento e analisi La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014.

Livelli massimi residui 4 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, triadimenol e triadimefon in o su determinati prodotti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Blue Tongue Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 6478 del 10 marzo 2017 recante: “Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale”. Chiarimento. Anemia infettiva degli equidi Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il decreto 2 febbraio 2016 recante “Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’a-

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DATI DI MERCATO 12a SETTIMANA (DAL 20 AL 26 MARZO) E 13a SETTIMANA (DAL 27 MARZO AL 2 APRILE) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi ole-

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osi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 12, dal 20 al 26 marzo 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 62 notifiche, di cui 20 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Cinque le allerte avviate dall’Italia, di cui quattro per presenza di mercurio in fettine o filetti congelati di squalo mako, verdesca e pesce spada provenienti da Spagna e Portogallo. Un’allerta ha invece riguardato carne di pollo separata meccanicamente proveniente dalla Polonia per presenza di Salmonella enterica (infantis). Il Belgio ha invece avviato un’allerta su carne di tacchino refrigerata proveniente dall’Italia contaminata da Salmonella enterica (Typhimurium). La Repubblica Ceca ha avviato un’allerta su crusca di mais e mais spezzato biologici provenienti dall’Italia con contenuto molto elevato di Fumonisine.

Dati relativi alla settimana n. 13, dal 27 marzo al 2 aprile 2017 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 57 notifiche, di cui 9 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia, relativa a salmone affumicato proveniente dal Regno Unito, oggetto di richiamo in quanto contaminato da Listeria monocytogenes. Dati relativi alla settimana n. 14, dal 3 al 9 aprile 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 78 notifiche, di cui 18 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario. Cinque allerte avviate dall’Italia su merce distribuita nel nostro Paese, due delle quali per prodotti della pesca congelati contaminati da mercurio, verdesca dal Portogallo e pesce spada dalla Spagna, una ostriche contaminate da Norovirus provenienti dalla Francia. Un’altra allerta ha invece riguardato la presenza di frammenti di legno in marshmallows provenienti dalla Spagna. Infine un’allerta relativa a polenta prodotta in Italia contaminata da aflatossine e con presenza di glutine non dichiarato in etichetta.

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