NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 7 15 aprile 2015
IN PRIMO PIANO EDILIZIA
CENTRALI DI COMMITTENZA FVG
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 7 15 aprile 2015
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Riaddebito di spese
6
La contabilità separata Iva
8
I finanziamenti soci
10
Il rappresentante fiscale Iva
13
Accordo per il credito 2015
15
Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura
19
Inail
21
Contratti di agenzia
22
Uni
26
Centrali di committenza FVG
27
Autorità: garanzia per irregolarità
31
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
SYSTEM INTEGRATION UNIFIED COMMUNICATION NETWORKING VIDEO SURVEILLANCE
Contattateci e sarĂ per noi un piacere farci conoscere!
0432 783940
WEB SOLUTIONS Infostar S.r.l.
Infostar propone soluzioni integrando dispositivi dei seguenti marchi:
I marchi citati appartengono ai loro legittimi proprietari
S.S. Pontebbana 54/e 33017 Collalto di Tarcento (UD) info@infostargroup.com www.infostargroup.com
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Internazionalizzazione d’impresa
33
La Exclusion Clause
38
Risoluzione delle controversie commerciali internazionale
42
Iran
44
Legislazione alimentare
46
Piattaforma logistica nazionale
48
Scadenze aziendali maggio 2015
49
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Distributore ufficiale dei marchi:
Agrimotor sas di Di Bert Dino & C. Via dell’artigianato, 11 33050 Porpetto (UD) Tel. 0431-60030 – Fax 0431-60688 www.agrimotordibert.com - info@agrimotordibert.com
Riaddebito di spese
IL TIPO DI MANDATO INDIVIDUA LE REGOLE IVA
PREMESSA Può accadere che un’impresa si trovi a sostenere delle spese per conto di altri soggetti in forza di particolari rapporti contrattuali o sulla base di prassi o consuetudini aziendali. In questi casi l’impresa che sostiene tali spese le riaddebita al soggetto competente previa emissione di regolare fattura. Le fattispecie interessate a questi casi possono essere molteplici, si pensi alle spese di trasporto, ai rimborsi per soggiorni, alle spese anticipate per fiere, ai pagamenti di polizze assicurative per conto di società facenti parte di uno stesso gruppo o aggregazione di imprese e così via. In questi casi si rende necessario, soprattutto dal punto di vista Iva, inquadrare correttamente queste operazioni.
IL TIPO DI RAPPORTO SOTTOSTANTE Il riaddebito di spese è riconducibile ad un rapporto di mandato, il nostro codice civile ne individua due tipologie, il mandato con rappresentanza e quello senza rappresentanza. La loro disciplina è contenuta negli articoli 1703 e seguenti del codice civile. Il mandato senza rappresentanza è il contratto in cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra. In questi casi il mandatario agisce in nome proprio, ma per conto del mandante. Il mandatario pur agendo nell’interesse del mandante, spende il proprio nome, per cui i terzi hanno rapporti solo con lui e non anche con il mandante. Per questo motivo il mandatario deve, in un momento successivo, fare in modo che gli effetti del negozio ricadano sul mandante. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti del contratto ricadono immediatamente ed automaticamente nella sfera giuridica del mandante, che si obbliga in prima persona nei
confronti del terzo. In quest’ultimo caso non c’è pertanto la necessità di ulteriori adempimenti in quanto gli effetti dell’impegno assunto dal mandatario ricadono automaticamente sul mandante.
L’IVA NEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA Dal punto di vista della disciplina Iva, il riaddebito del costo, dal mandatario al mandante, alla presenza di un contratto senza rappresentanza deve essere considerato alla stregua di una prestazione di servizi. In questo senso si esprime in maniera esplicita l’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 che lo parifica al servizio ricevuto. Sull’argomento l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 6 del 2008, confermò che l’addebito mantiene la stessa natura della prestazione ricevuta, anche nell’ipotesi in cui il rimborso non sia eseguito alla pari ma sia applicato un ricarico sul costo. Questo significa che per questi riaddebiti si dovranno osservate tutte le prescrizioni normative previste per la prestazione di servizi, ancorché riaddebitati, come ad esempio il regime di esenzione, di non imponibilità, le aliquote applicabili ecc. Volendo esemplificare, si pensi all’anticipazione di un servizio pubblicitario, da parte di una società italiana, per conto di una società estera con la quale sono stati sottoscritti determinati vincoli contrattuali tra i quali è previsto il rimborso di questi costi. La società italiana dovrà riaddebitare questi costi alla società estera, ma trattandosi di una prestazione di servizi disciplinata dall’art. 7-ter del DPR 633/72, la fattura sarà emessa senza applicazione dell’Iva e qualora la società estera sia comunitaria andrà presentato anche il modello Intrastat. Si deve comunque sottolineare la Corte di Giustizia Europea si è espressa in maniera difforme, infatti, nella causa C-224/2011, avente ad oggetto il riaddebito di un servizio assicurativo esente da Iva, ha stabilito che solamente il riaddebito alla pari, senza cioè ricarico consente di mantenere la prestazione nell’alveo delle prestazioni esenti. Eventuali aumenti o ricarichi farebbero venir meno la natura di servizio assicurativo e conseguentemente non potrebbe più beneficiare del regime di esenzione. E’ chiaro che la riqualificazione della prestazione potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle imprese,
PAG. 6 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
tuttavia l’amministrazione finanziaria non ha mai contestato violazioni di questo tipo sposando la tesi del parallelismo di trattamento tra prestazione e riaddebito.
L’IVA NEL MANDATO CON RAPPRESENTANZA Il discorso cambia alla presenta di un contratto di mandato con rappresentanza. In questi casi si tratta sostanzialmente di mere anticipazioni fi-
nanziarie effettuate dal mandatario per conto del mandante. Più che di un riaddebito è più corretto parlare di restituzione dell’anticipazione che, ai sensi dell’art. 15, comma 1 n. 3 del DPR 633/72, è esclusa dalla base imponibile Iva. Gli effetti delle operazioni realizzate dal mandatario si producono in capo al mandante e a quest’ultimo vengono intestate anche le fatture dei fornitori.
PAG. 7 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
(PZ)
La contabilità separata Iva
IN PARTICOLARI CASI PUÒ RAPPRESENTARE UNA SCELTA OBBLIGATA Il comma 2 dell’art. 19 del DPR 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti afferenti operazioni esenti ai sensi dell’art. 10. Per gli operatori che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti è inoltre stabilito che il diritto alla detrazione spetta limitatamente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti (c.d. pro-rata di detraibilità di cui all’art. 19-bis del DPR 633). Al contribuente che esercita sia attività con Iva detraibile che attività esenti, è tuttavia riconosciuta la possibilità di optare, ai sensi del comma 3 dell’art. 36, per l’applicazione separata dell’imposta relativamente all’attività che dà luogo ad operazioni esenti. Il pro-rata di detraibilità in questo modo andrà ad incidere soltanto sull’attività esente, consentendo così la totale detraibilità dell’Iva sugli acquisti riferiti alle altre attività esercitate. Sempre con riferimento agli operatori che effettuano operazioni esenti, l’art. 36-bis del DPR 633/1972 prevede poi, previa opzione, una particolare dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti (fatta eccezione per quelle indicate ai numeri 11, 18 e 19 dell’art. 10), fermo restando l’obbligo di fatturare e registrare le altre operazioni eventualmente effettuate nonché l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dalla disciplina Iva. A fronte dell’agevolazione formale di cui sopra il comma 2 dello stesso art. 36-bis dispone, per i contribuenti che intendono avvalersi della suddetta dispensa, la totale indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti, indipendentemente dal fatto che siano riferiti ad operazioni esenti o ad altre operazioni.
Il successivo comma 3 prevede, infine, che l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La ratio dell’art. 36-bis, è quella di agevolare quei soggetti che non hanno interesse alla detrazione dell’Iva, in quanto per il tipo di attività esercitata e per la natura delle operazioni poste in essere la detrazione stessa è preclusa ovvero fortemente limitata. In caso di opzione per la separazione dell’attività esente, la risoluzione ministeriale n. 3340882 del 1° novembre 1982, ha indicato la procedura da seguire per: a) separazione, previa opzione esercitata ai sensi dell’art. 36, di una attività esente dalle altre attività esercitate dalla stessa impresa; b) richiesta, relativamente alla sola attività esente, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis, con conseguente indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale; c) distinta liquidazione dell’imposta relativa alle attività imponibili con conseguente detrazione dell’Iva sugli acquisti riferiti alle attività stesse. In definitiva è possibile “combinare” quanto disposto dall’art. 36 con la dispensa di cui all’art. 36-bis. La tenuta di una contabilità separata per le attività esenti e della dispensa dagli adempimenti formali, può essere giustificata valutando l’indetraibilità assoluta dell’Iva come un onere meno costoso di quello scaturente dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e di tenuta di contabilità separate, e ciò in base ad un criterio di convenienza che ha alla sua base l’assoluta prevalenza delle attività esenti. Non è certamente applicabile qualora il soggetto optante per la dispensa si sia nel contempo avvalso anche della norma del terzo comma dell’art. 36 ed abbia tenuto due distinte contabilità, attraverso le quali è possibile individuare le singole operazioni in modo da attribuirle a ciascuna delle due distinte attività. In caso di separazione di attività, pertanto, l’opzione per la dispensa dagli adempimenti interessa
PAG. 8 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
la sola attività che dà luogo ad operazioni esenti, con la conseguenza che l’indetraibilità dell’Iva disposta dal secondo comma dell’art. 36-bis riguarda i soli acquisti afferenti detta attività. Per quanto concerne poi l’esercizio materiale dell’opzione per la separazione delle attività e la contestuale opzione per la dispensa dagli adempimenti, va ricordato che con il DPR 10 novembre 1997, n. 442, è stata completamente riformulata la disciplina delle opzione. In particolare, il nuovo regolamento stabilisce che l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, fatto salvo l’obbligo di comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Tuttavia, la mancata, tardiva o irregolare comunicazione non inficia la validità dell’opzione o della revoca ma resta sanzionabile soltanto quale mero errore formale. Pertanto, nel caso in cui la scelta per la separazione dell’attività esente e per la dispensa dagli
adempimenti sia desunta dai comportamenti concludenti del contribuente, l’opzione si considera esercitata, a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui la scelta stessa è stata effettivamente operata e, in particolare, dal fatto che: 1) sia stata tenuta una contabilità separata per l’attività che dà luogo alle operazioni esenti (con l’adozione di registri separati, di serie di fatturazione tra loro distinte, di una distinta registrazione degli acquisti e di autonome liquidazioni dell’Iva); 2) non si sia provveduto a fatturare e registrare le operazioni esenti; 3) non sia stata detratta l’Iva relativa agli acquisti riferiti all’attività esente. L’esercizio delle due opzioni va segnalato, a consuntivo, nella dichiarazione Iva al quadro VO. Il fatto che il quadro delle opzioni non consenta di “associare” espressamente la dispensa dagli adempimenti all’attività esente non rileva ai fini della validità dell’opzione in quanto la scelta fatta va desunta, come detto in precedenza, dal comportamento concludente del contribuente. (PZ)
PAG. 9 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
I finanziamenti soci
ASPETTI CIVILISTICI E TRIBUTARI
sarà opportuno predisporre appositi documenti, ove siano descritti gli eventuali frutti e le scadenze pattuite per il rimborso. A tal proposito si reputa valido lo scambio di lettere commerciali nel momento antecedente l’erogazione del finanziamento.
LE CONDIZIONI DA RISPETTARE PREMESSA La crisi economica spinge molte imprese a ricorrere al finanziamento da parte dei soci, per ripristinare, ove possibile, situazioni di equilibrio finanziario. Questa procedura tuttavia, richiede il rispetto di precise regole civilistiche e fiscali. Di seguito andremo ad analizzare queste regole.
IL FINANZIAMENTO FRUTTIFERO E INFRUTTIFERO I versamenti a titolo di finanziamento costituiscono una forma di prestito con obbligo di rimborso del capitale. Può essere ritenuta un’operazione speculare al finanziamento di capitale di credito eppure vi sono alcune differenze. Il soggetto finanziatore è rappresentato da uno o più soci, non è richiesta la partecipazione di tutti i soci, non sussiste alcun vincolo di partecipazione con riferimento alla quota di capitale sociale detenuta. Per esempio il finanziatore può essere anche un unico socio che possiede il 5% del capitale sociale o tutti i soci ognuno per la somma ritenuta più idonea senza collegamento con la percentuale di partecipazione al capitale. Un’altra differenza è costituita dal fatto che il finanziamento può essere sia fruttifero che infruttifero di interessi. Nel caso in cui il finanziamento sia infruttifero di interessi, è opportuno che tale circostanza risulti adeguatamente documentata, al fine di evitare ogni possibile contestazione al riguardo. Essendo, infatti, l’operazione configurabile quale contratto di mutuo, ossia un contratto che si presume oneroso, qualora lo si voglia ritenere gratuito occorrerà essere in grado di provare tale circostanza. A tal fine la delibera societaria in cui si dà atto del finanziamento ricevuto può rappresentare un adeguato mezzo di prova. Se viceversa il finanziamento è a titolo oneroso,
In base a quanto previsto dalla delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 3 marzo 1994, in attuazione del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), i finanziamenti a favore della società possono essere effettuati esclusivamente dai soci che: - risultano iscritti nel libro dei Soci (per le SRL ora Registro Imprese) da almeno tre mesi; - detengono una partecipazione al capitale pari almeno al 2% dell’ammontare del capitale nominale quale risulta dall’ultimo bilancio approvato; - tale possibilità sia espressamente prevista dallo Statuto. In mancanza di una sola di queste condizioni il finanziamento non è possibile. La ragione di tali condizioni è legata alla necessità di evitare possibili abusi nella sollecitazione e raccolta di fondi, assimilando di fatto tale attività ad una raccolta di risparmio tra il pubblico.
GLI ASPETTI CONTABILI Questi versamenti dal punto di vista contabile devono essere considerati come mutui, e perciò vanno iscritti nella voce D4 “Debiti verso altri finanziatori” nel passivo dello Stato patrimoniale. E’ possibile convertire tali versamenti in finanziamenti di capitale di rischio, situazione peraltro ipotizzabile in presenza di aumenti gratuiti di capitale o a causa di perdite rilevanti. La procedura richiede che, per la copertura di perdite, sia espressamente espressa la volontà dei soci alla conversione con delibera in sede di Assemblea Ordinaria, mentre occorre l’Assemblea Straordinaria per gli aumenti di capitale sociale. I principi contabili stabiliscono che la conversione può essere attuata solo previa rinuncia al diritto di restituzione di ciascun socio. In questo modo la rinuncia determina l’iscrizione di una posta la
PAG. 10 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
cui natura è quella di riserva di capitale, utilizzabile per la copertura di perdite o futuri aumenti di capitale. In questo modo i versamenti confluiscono nel patrimonio aziendale come riserve di capitale e devono essere iscritte nella voce A VII “Altre riserve”.
IMPOSTA DI REGISTRO I finanziamenti soci, fruttiferi o infruttiferi, non sono atti societari propri ma prestiti di denaro, per i quali è previsto l’obbligo della restituzione. Vanno pertanto distinti dai versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto per i quali essendo atti societari propri, sono soggetti al versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro. I finanziamenti soci con obbligo di restituzione, siano essi fruttiferi o infruttiferi, sono soggetti all’imposta proporzionale con aliquota del 3%. Tuttavia qualora l’accordo sul finanziamento tra società e socio, sia effettuato tramite lo scambio di corrispondenza commerciale, l’imposta di registro non è dovuta, a meno che non si rientri nel caso d’uso. In questi casi pertanto l’utilizzo del plico raccomandato, può rappresentare mezzo idoneo per attribuire data certa all’operazione. Per caso d’uso s’intendono gli atti che devono essere depositati presso le cancellerie giudiziarie nell’espletamento dell’attività amministrativa o presso uffici pubblici.
LA POSTERGAZIONE La disciplina dei finanziamenti soci è contenuta nell’articolo 2467 del codice civile ed è improntata a una maggiore tutela dei creditori sociali. In particolare la norma citata prevede che il rimborso dei finanziamenti ai soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. A tal proposito si segnala che l’ABI ha esteso tale principio anche nell’ipotesi in cui il socio provveda con mezzi propri al pagamento di debiti scaduti. In questo modo si vuole focalizzare l’attenzione sul possibile conflitto d’interessi tra creditori ordinari, come ad esempio i fornitori, e i soci. In altre parole il credito verso la società dei soci non è considerato un credito di pari grado rispetto a quello degli altri creditori. Ne consegue che in caso di conflitto d’interessi tra fornitori e soci, la società deve preferire i primi postergando il credito dei soci. In pratica l’amministratore che rimborsa deve prestare attenzione a che il rimborso del finanziamento soci, non generi l’incapacità della società di far fronte ai suoi impegni con gli altri creditori perché in tal caso il
rimborso si rivelerebbe illecito oltre che fonte di responsabilità per l’amministratore stesso. Inoltre nell’ipotesi in cui entro un anno dal giorno in cui il finanziamento viene rimborsato dalla società ai soci, la società fallisca, il pagamento che il socio ha ricevuto deve essere restituito alla società o meglio alla curatela fallimentare, la quale oltre ad avere il diritto alla restituzione può esperire l’azione di responsabilità verso l’amministratore.
LE RESPONSABILITÀ In caso di violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2467 del codice civile si possono realizzare due tipologie di reati: il rimborso indebito dei finanziamenti ai soci e la restituzione illecita del capitale sociale. Il primo caso è classificato come distribuzione preferenziale dell’attivo, il secondo configura il reato di bancarotta preferenziale. E’ bene sottolineare che il reato matura in capo al debitore che è la società, ossia nelle persone degli amministratori, mentre il socio creditore non può essere perseguito.
LA DELIBERA CICR Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio con la delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 ha introdotto un nuovo principio nell’ambito della raccolta pubblica. Ricordiamo comunque che le delibere del CICR producono effetti unicamente nei confronti delle società di capitali mentre non si estendono alle società di persone, per le quali è espressamente prevista l’esclusione. Queste ultime pertanto possono liberamente fare ricorso ai finanziamenti soci. Tornando alla delibera e in particolare all’articolo 2 comma 3, è previsto che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico e quindi è consentita da parte delle società, quella effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura del finanziamento. Questo principio è utile anche per risolvere la questione riguardante la legittimità dei finanziamenti concessi dai soci nei primi tre mesi di vita della società, quando il requisito del possesso temporale non si è ancora realizzato. Può capitare, infatti, che nelle fasi di avvio di un’attività imprenditoriale vi sia la necessità di ricorrere al finanziamento da parte dei soci. Sarebbe eccessivamente penalizzante considerare tali finanziamenti contrari alla normativa, perché in contrasto con il requisito temporale di tre mesi imposto dalla delibera CICR. In questo modo si rende legittimo il finanziamen-
PAG. 11 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
to da parte dei soci nella fase di avvio dell’attività a condizione che sia frutto di trattative personalizzate con i singoli soci. La richiesta non deve essere
formulata in maniera generalizzata all’intera compagine societaria. (PZ)
PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
Il rappresentante fiscale Iva LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
STRUMENTO PER LA STERILIZZAZIONE TEMPORANEA DELL’IMPOSTA LA FUNZIONE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE L’articolo 44 del decreto legge 331/1993 prevede la nomina di un rappresentante fiscale o, alternativamente, l’identificazione diretta, per espletare gli obblighi Iva in Italia nei seguenti casi: - l’operazione intracomunitaria è territorialmente rilevante in Italia e l’obbligo del pagamento dell’imposta non può essere assolto dall’acquirente perché privato consumatore; - vendite a distanza di beni mobili materiali eseguite in Italia da parte di soggetto passivo di altro stato comunitario; - soggetto italiano acquirente di merce estera immessa in libera pratica da un operatore comunitario che effettua anche l’operazione di sdoganamento. Il rappresentante fiscale deve provvedere alla fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione relativamente alle operazioni effettuate in Italia e risponde in solido con il rappresentato. Il rappresentante fiscale è un soggetto residente e può essere sia persona fisica che giuridica, la sua nomina deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro presso l’Ufficio Iva competente in data anteriore a quella in cui viene eseguita la prima operazione.
L’IDENTIFICAZIONE DIRETTA Il soggetto residente in un paese comunitario o in un paese extra comunitario con il quale vi sia un accordo di reciprocità, in luogo della richiesta del rappresentante fiscale può, ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR 633/72 richiedere l’identificazione diretta. Con l’identificazione diretta è lo stesso soggetto non residente a identificarsi nel nostro paese senza la necessità avvalersi di un soggetto terzo.
Alla luce delle regole sulla territorialità contenute nell’articolo 7-ter del DPR 633/72, le prestazioni di servizi sono rilevanti in Italia qualora siano commissionate da soggetti passivi residenti nello stato. Unica eccezione a questa regola sono le fattispecie contemplate negli articoli 7-quater e 7-quinquies dello stesso decreto che rappresentano delle deroghe al principio generale. Il concetto di “soggetto stabilito” assume quindi una funzione importante per la corretta individuazione della territorialità di una prestazione di servizi.
PERSONE FISICHE Per soggetto stabilito, l’articolo 7 comma 1) lettera d) del DPR 633/72, per quanto riguarda le persone fisiche identifica il soggetto passivo domiciliato in Italia, ovvero, se ivi residente, che non abbia stabilito il proprio domicilio all’estero. La risoluzione n. 369/2008 ha chiarito come un soggetto residente in un paese terzo che intende intraprendere un’attività economica in Italia, senza esercitare nel proprio paese alcuna attività, nel modello AA9/9 dovrà indicare il domicilio fiscale o il luogo in cui sarà esercitata l’attività al fine di dotarsi della partita Iva. La circostanza che nel territorio italiano sia costituito il domicilio fiscale, pur alla presenza della residenza in un paese terzo, non ostacola il riconoscimento della soggettività passiva ancorché egli non sia residente.
I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per domicilio s’intende il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede operativa. E’ quindi soggetto passivo la società che ha in Italia la sede legale e quella operativa o solo la sede operativa. Non potrà viceversa essere considerato soggetto passivo la società che nel nostro paese ha solo la sede legale. In questo contesto l’istituto del rappresentante fiscale e dell’identificazione diretta, non assumono alcuna influenza nella determinazione della territorialità perché ciò che rileva per individuare un
PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
“soggetto stabilito” è il materiale svolgimento di un’attività economica in Italia.
LE SOLUZIONI OPERATIVE Dal punto di vista operativo, il principio generale della territorialità dei servizi generici, è individuato dall’articolo 7-ter del DPR 633/72. Con riferimento alle consulenze, ai trasporti, alle lavorazioni o alle intermediazioni, prestate nei confronti di un’azienda non residente, l’operazione è sempre fuori campo Iva, a nulla rilevando che il soggetto passivo committente abbia in Italia un rappresentante fiscale o sia qui identificato direttamente. Allo stesso modo il soggetto non residente con rappresentante fiscale in Italia, qualora eroghi un servizio ad un’impresa Italiana, emetterà la fattura senza applicazione dell’Iva. Sarà il committente a dover liquidare l’imposta in Italia attraverso l’integrazione della fattura o con l’emissione de un’autofattura a seconda che il fornitore sia comunitario o extracomunitario. Il possesso di una partita Iva italiana, pertanto, non è significativa ai fini del presupposto territoriale, semmai consentirà al committente del servizio di detrarsi l’imposta da cui è rimasto inciso. Si ricorda che la stabile organizzazione in Italia di operatori non residenti, assume la soggettività passiva nel territorio dello Stato, limitatamente alle operazioni da essa resa o ricevuta.
L’INTRODUZIONE DI BENI IN MAGAZZINI ITALIANI Anche se il rappresentante fiscale non può più fatturare le vendite a soggetti passivi nazionali, continua ad avere un ruolo indispensabile per l’introduzione dei beni della società estera in depositi o magazzini italiani. Il caso può riguardare il trasferimento dei beni a scopo di stoccaggio in attesa di successiva vendita. Questa operazione è assimilata dalla normativa ad un acquisto comunitario e ciò è stato confermato indirettamente dalla circolare n. 36 del 21 giugno 2010. Stiamo parlando di un caso che si presenta con una certa frequenza nella prassi commerciale e riguarda il trasferimento fisico dei beni da un paese comunitario a un altro senza che vi sia anche il passaggio di proprietà. E’ il caso di un operato-
re tedesco che trasferisce proprie merci presso un deposito in Italia per poi successivamente cederli ad operatori italiani. Le disposizioni Iva in ambito comunitario, relativamente a queste operazioni implicano, hanno modificato gli adempimenti a valle dell’operazione, mentre tutto è rimasto invariato a monte, vale a dire tra la casa madre e il deposito italiano. Il riformulato articolo 17 del DPR 633/72 prevede che le operazioni territorialmente rilevanti in Italia attuate da soggetti esteri nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel nostro paese, gli obblighi d’imposta devono essere attuati dai destinatari, vale a dire dai committenti o cessionari attraverso il reverse charge. Non è quindi il rappresentante fiscale, al momento della vendita sul territorio nazionale di beni precedentemente introdotti in Italia, a dover emettere la fattura addebitando l’Iva. Questa procedura era operativa prima del 20 febbraio 2010, data di entrata in vigore del decreto legislativo 18/2010. Attualmente in questi casi il soggetto estero emette la fattura senza applicazione dell’imposta, quest’ultima sarà liquidata obbligatoriamente dal cessionario tramite autofattura. Il rappresentante fiscale dovrà essere viceversa obbligatoriamente utilizzato, solo nei casi in cui il cessionario non sia un soggetto passivo nazionale o la cessione sia fatta nei confronti di privati. Questo per quanto riguarda le operazioni a valle mentre per quelle a monte, come ricordato nulla è cambiato. L’introduzione dei beni nel nostro paese per fini di stoccaggio o deposito senza il trasferimento della proprietà continua ad essere assimilata ad un acquisto intracomunitario. Trattasi di un trasferimento a se stessi per cui il rappresentante fiscale dovrà liquidare l’imposta in Italia attraverso la predisposizione di un documento avente rilevanza solo ai fini dell’Iva e dovrà procedere alla presentazione dei modelli Intrastat acquisti. Il cessionario o committente nazionale che riceve la merce, come ricordato, è tenuto all’integrazione della fattura o alla predisposizione di un’autofattura, mentre non dovrà riepilogare l’acquisto nel modello Intrastat in quanto tale adempimento viene assolto dal rappresentante fiscale. (PZ)
PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
Accordo per il credito 2015 SOTTOSCRITTA L’INTESA FRA L’ABI E LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO PREMESSA Il 1° aprile 2015 l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le più rappresentative associazioni nazionali di categoria, fra cui Confapi, hanno sottoscritto l’Accordo per il credito 2015 (di seguito accordo). Si tratta di un nuovo accordo sul credito sulla falsariga di quelli precedentemente raggiunti, diretto a favorirne l’accesso da parte delle piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, e appartenenti a tutti i rami di attività economica. L’accordo, motivato dal permanere di una pesante situazione di difficoltà economica e di liquidità per le imprese, opera fino al 31 dicembre 2017, con l’impegno delle parti di rivederne i contenuti entro il 31 dicembre di ogni anno, per migliorarlo o adeguarlo a eventuali disposizioni normative. I contenuti dell’intesa ricalcano quelli adottati nelle precedenti con alcune modifiche dettate soprattutto dalla variazione normative, regolamentari e di mercato dei capitali. L’accordo è ora strutturato in tre parti così definite: 1) “Imprese in ripresa”, in tema di liquidità aziendale; questa sola parte dell’accordo sarà sottoposta all’Autorità di vigilanza bancaria europea per il tramite della Banca d’Italia, allo scopo di verificarne la compatibilità con la vigente normativa europea; 2) “Imprese in sviluppo”, in tema di finanziamenti di investimenti e di rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese; 3) Imprese e P.A.”, in tema di smobilizzo dei crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione. In via transitoria, in attesa che vengano perfezionate le procedure previste dall’accordo per la sua attivazione, le banche e gli intermediari finanziari aderenti all’intesa (di seguito banca) possono con-
tinuare ad applicare fino al 30 giugno 2013 le misure previste dall’Accordo per il credito 2013, dal plafond “Progetti investimenti Italia” e dal plafond “Crediti PA” (cfr. Apinforma n. 13/2013, pp. 1619). Ferma restando la volontarietà di adesione, le banche aderenti, salvo disdetta, restano quelle che hanno già aderito agli accordi precedenti; a queste possono aggiungersene anche delle altre. Beneficiarie sono le piccole e medie imprese che al momento della presentazione delle istanze non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese cosiddette in bonis). Come negli accordi precedenti non è prevista alcuna forma di automatismo nella concessione del credito. Le banche, tuttavia, sono tenute a fornire, di regola, una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste.
1. IMPRESE IN RIPRESA L’accordo prevede due interventi di moratoria: I. operazioni di sospensione del pagamento delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti a medio e lungo termine (mutui) e dei canoni di leasing; II. allungamento della durata dei mutui e differimento delle scadenze dei finanziamenti a breve termine. I. Le operazioni di sospensione delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti a medio e lungo termine (mutui) e dei canoni di leasing riguardano: - le operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; - le operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing finanziario, rispettivamente, immobiliare e mobiliare. Quanto alle condizioni si ha che:
PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
- sono ammissibili le sole rate per la quota capitale dei mutui e delle operazioni di leasing in essere al 1° aprile 2015 (data di sottoscrizione dell’accordo) e che non abbiano usufruito si sospensione o allungamenti nell’arco dei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda; - le rate devono essere in scadenza o già scadute da non più di 90 giorni dalla presentazione della domanda; - le operazioni di sospensione in favore delle piccole e medie imprese, che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito, sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive; lo stesso vale per le imprese che manifestino difficoltà nel rimborso del prestito, qualora il finanziamento per il quale si chiede la sospensione sia assistito dalla copertura di un fondo di garanzia; - negli altri casi, la banca potrà applicare un tasso d’interesse entro il limite dello 0,75%; trascorsi 2 anni, se l’impresa nel frattempo è stata regolare nel rimborso, al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso originario. II. Le operazioni di allungamento prevedono la possibilità: a) di allungare la durata dei mutui, che non siano stati allungati o sospesi nell’arco dei 24 mesi precedenti, per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento; in ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari; la banca valuterà l’eventuale variazione del tasso d’interesse che, in caso di incremento, non potrà, comunque, essere superiore all’aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione e di norma superare il punto percentuale; le operazioni di allungamento avverranno allo stesso tasso previsto dal contratto originario in presenza di rafforzamento patrimoniale dell’impresa o di processi di aggregazione; la banca potrà anche valutare la prestazione di nuove garanzie, al fine di ridurre o annullare incrementi di tasso; b) di differire fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione
di crediti certi ed esigibili e in presenza di insoluti di pagamento accusati sui crediti anticipati dalla banca; c) di allungare fino a un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
2. IMPRESE IN SVILUPPO Il plafond così costituito dovrebbe avere una dotazione di circa 10 miliardi di euro: gli investimenti che potranno essere oggetto di finanziamento sono tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all’attività di impresa, inclusi quelli relativi alla c.d. Nuova Sabatini. Il plafond potrà anche essere utilizzato per finanziare l’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione, oltre alla capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi. Il tasso di interesse applicato sarà determinato in base a due elementi: - il costo della provvista per la banca; - uno spread in funzione della qualità di impresa e del progetto di investimento.
3. IMPRESE E PA Il plafond così costituito dovrebbe avere una dotazione di circa 10 miliardi di euro: esso potrà essere utilizzato per: - sconto pro soluto, anche con garanzia dello Stato; - anticipazione del credito con cessione dello stesso (realizzata anche nella forma dello sconto pro solvendo); - anticipazione del credito, senza cessione dello stesso. Le operazioni di sconto pro soluto ex legge 23 giugno 2014, n. 89 possono essere realizzate anche in favore di piccole e medie imprese che non siano “in bonis”. Come nel precedente accordo, i crediti devono essere “certificati” come certi, liquidi ed esigibili. Nel caso di anticipazione del credito senza la cessione dello stesso è condizione necessaria l’acquisizione della copertura Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito centrale o di un altro garante che si controgarantisca con il medesimo fondo. L’importo dell’anticipazione non potrà essere inferiore al 70% dell’ammontare del credito che l’impresa vanta nei confronti della PA. Il tasso di interesse sarà determinato sulla base di due elementi: - il costo della provvista per la banca; - uno spread funzione della qualità dell’im-
PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
presa, del garante e della struttura/tipologia dell’operazione.
essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
Il testo dell’accordo e altre informazioni possono
(AdT)
PAG. 18 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 30 marzo 2015, e validi per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2015. Si rammenta che a norma dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, contenente disposizioni in materia di usura, ai fini del calcolo degli interessi usurai, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di ¼, a cui vanno aggiunti altri 4 punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite usuraio e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. (AdT)
FISSATA DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE LA SOGLIA DEI TASSI USURAI PER IL II TRIMESTRE 2015 Si riportano di seguito i “tassi effettivi globali” e i “tassi soglia antiusura” determinati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26
TASSI ANTI-USURA IN VIGORE SECONDO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2015 CLASSI DI IMPORTO IN EURO
TASSI MEDI (SU BASE ANNUA)
TASSI SOGLIA (SU BASE ANNUA)
fino a 5.000
11,66
18,5750
oltre 5.000
9,96
16,4500
fino a 1.500
16,22
24,2200
oltre 1.500
15,09
22,8625
fino a 5.000
9,59
15,9875
da 5.000 a 100.000
8,04
14,0500
oltre 100.000
5,28
10,6000
fino a 50.000
6,34
11,9250
oltre 50.000
4,29
9,3625
11,61
18,5125
10,44
17,0500
fino a 5.000 oltre 5.000
12,55 11,47
19,6875 18,3375
fino a 25.000
7,97
13,9625
oltre 25.000
7,10
12,8750
- a tasso fisso
6,37
11,9625
- a tasso variabile
4,17
9,2125
fino a 25.000
8,57
14,7125
oltre 25.000
5,26
10,5750
CATEGORIE DI OPERAZIONI
Aperture di credito in conto corrente
Scoperti senza affidamento
Anticipi e sconti commerciali
Factoring Crediti personali Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione Leasing autoveicoli e aeronavali Leasing immobiliare
Leasing strumentale
PAG. 19 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
TASSI ANTI-USURA IN VIGORE SECONDO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2015
CATEGORIE DI OPERAZIONI
Credito finalizzato all’acquisto rateale
Credito revolving
CLASSI DI IMPORTO IN EURO
TASSI MEDI (SU BASE ANNUA)
TASSI SOGLIA (SU BASE ANNUA)
fino a 5.000
11,81
18,7625
oltre 5.000
9,72
16,1500
fino a 5.000
16,70
24,7000
oltre 5.000
12,79
19,9875
4,31
9,3875
3,31
8,1375
Mutui con garanzia ipotecaria
- a tasso fisso
- a tasso variabile
PAG. 20 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2015
Inail
I MINIMALI PER L’ANNO 2015
di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno. Di conseguenza, a fronte di un orario, ad esempio, di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2015 è pari a € 7,15 (47,68 x 6: 40).
DIRIGENTI L’INAIL ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2015. Per l’anno 2015 il nuovo minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori, che tiene conto della variazione ISTAT (calcolata, per l’anno 2014 nello 0,2%), è pari a € 47,68, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari ad € 1.239,68. Nel rinviare alla lettura della nota Inail per l’analisi delle singole fattispecie di interesse, segnaliamo le indicazioni fornite per le seguenti figure:
PARTECIPANTI ALL’IMPRESA FAMILIARE Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dall’1.7.2014, è pari a € 54,11 mentre quello mensile a € 1.352,87.
LAVORATORI PART-TIME Come noto, per questi lavoratori la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa. La base imponibile convenzionale, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato. Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale, determinata moltiplicando il minimale giornaliero (euro 47,68) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (sei) e dividendo il risultato per le ore PAG. 21 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2015
Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi. L’imponibile, dall’1.7.2014, è, pertanto, il seguente: - retribuzione convenzionale giornaliera: € 100,06; - retribuzione convenzionale mensile: € 2.501,53 Per i dirigenti con contratto a tempo parziale la retribuzione convenzionale oraria, dal 1° luglio 2014, è pari a 12,51 euro.
RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dall’1.7.2014: - importo giornaliero: € 53,88; - importo mensile: €1.346,98.
TITOLARI ARTIGIANI, SOCI ARTIGIANI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO ED ASSOCIATI AD IMPRENDITORE ARTIGIANO, PER I QUALI SONO DOVUTI PREMI SPECIALI UNITARI Per questi soggetti, quando sono dovuti i premi speciali unitari, il reddito imponibile giornaliero è pari a 47,68 € mentre quello annuale ammonta a 14.304,00 €. I premi minimi annuali a persona per ciascuna delle classi di rischio della gestione artigiani sono riportati nella seconda sezione della nota Inail (par. 1.1), a cui si rinvia per gli approfondimenti. (C)
Contratti di agenzia
CLAUSOLE SUI MINIMI DI AFFARI ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
CONTRATTI DI AGENZIA: CLAUSOLE SUI MINIMI DI AFFARI ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA Una clausola molto frequente nei contratti di agenzia è quella di prevedere in capo all’agente un obbligo di trasmettere, nel corso di ciascun anno e/o altro periodo determinato, ordini che diano luogo alla conclusione di contratti di vendita per una cifra non inferiore ad un importo e/o un quantitativo di merce determinato, solitamente indicato in un allegato al contratto (c.d. minimo d’affari). Di regola il mancato raggiungimento del minimo pattuito implica, almeno ove il livello di fatturato da raggiungere sia stato determinato in modo realistico ed equo, un inadempimento dell’agente al suo dovere di promozione delle vendite nella zona e di sviluppo della clientela. Solitamente nei contratti di agenzia, le parti, quando pattuiscono un minimo d’affari, disciplinano anche le conseguenze in caso di mancato raggiungimento da parte dell’agente del minimo d’affari.
CONSEGUENZE DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI MINIMI D’AFFARI Le conseguenze più tipiche previste dalle parti per il caso di mancato raggiungimento dei minimi d’affari da parte dell’agente sono la possibilità per il preponente, a sua scelta, di: - risolvere il contratto con effetto immediato; - far venir meno l’esclusiva; - ridurre l’estensione del territorio, eliminando PAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2015
ad esempio quelle zone in cui l’agente ha trasmesso meno ordini.
FINALITÀ DEI MINIMI DI FATTURATO La finalità della previsione contrattuale di minimi di fatturato è quella di consentire al preponente, in caso di mancato raggiungimento dei fatturati pattuiti, di liberarsi dal vincolo contrattuale con l’agente o dall’esclusiva conferita a quest’ultimo, al fine di non ritrovarsi precluso un mercato che invece potrebbe dare risultati migliori. Relativamente alla facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e dunque senza preavviso, per mancato raggiungimento dei minimi, si possono seguire due distinte impostazioni: - clausola di risoluzione per giusta causa di recesso in tronco: le parti possono prevedere che il mancato raggiungimento dei minimi costituisca giusta causa di recesso in tronco. - clausola risolutiva espressa: le parti posso prevedere che il mancato raggiungimento dei minimi costituisca motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). Tali clausole, nell’ambito di un contratto di agenzia, hanno una portata e delle implicazioni diverse che è opportuno conoscere all’atto della redazione del contratto. Risoluzione per giusta causa di recesso in tronco Il rapporto di agenzia può essere risolto per giusta causa, senza preavviso, in virtù dell’applicazione analogica a tale contratto dell’art. 2119 c.c. previsto in materia di lavoro subordinato. Si considera giusta causa di recesso immediato qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale su una base di una fiducia reciproca (ai sensi dell’art 2119 c.c. pacificamente considerato applicabile per analogia nell’ambito dei contratti di agenzia). Nel caso si preveda contrattualmente che il mancato raggiungimento dei minimi comporti la risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia, affinché la risoluzione possa dirsi legittima, si tratterà di valutare caso per caso la gravità dell’inadempimento.
In applicazione di tali principi, soltanto qualora il mancato raggiungimento dei minimi da parte dell’agente sia considerato un inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale su una base di una fiducia reciproca, potrà risolversi il contratto senza preavviso e senza corresponsione dell’indennità ex art. 1751 c.c. Ove non si ravvisi l’esistenza di motivi sufficienti per giustificare il recesso in tronco, la parte recedente sarà invece tenuta al rispetto dei termini di preavviso e comunque alla corresponsione dell’indennità di risoluzione del rapporto. La clausola risolutiva espressa La possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa è espressamente sancita, per i contratti in generale, dall’art. 1456 c.c.: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.” In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. Tale clausola opererebbe dunque indipendentemente dalla gravità dell’inadempimento. Si ritiene infatti che, quando viene pattuita una clausola risolutiva espressa, poiché le parti nella loro autonomia e libertà contrattuale hanno voluto preventivamente valutare l’importanza di un inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non possa compiere alcuna indagine sull’entità dell’inadempimento stesso, ma debba unicamente accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa, che peraltro si presume, ex art. 1218 c.c. Applicando tali principi al contratto di agenzia, in caso di pattuizione di una clausola risolutiva espressa per mancato raggiungimento dei minimi di fatturato, il preponente potrà avvalersi della clausola risolutiva per risolvere immediatamente il contratto di agenzia. Qualora poi l’agente contesti la legittimità della risoluzione, il giudice si limiterà ad accertare che il mancato raggiungimento dei minimi sia imputabile all’agente, mentre sarà onere dell’agente provare l’esistenza di eventuali cause giustificative del mancato adempimento (ad es. dovrà provare che il mancato raggiungimento dei minimi d’affari non dipenda dalla sua attività di promozione, ma piuttosto da fattori estranei o da circostanze imputabili al preponente quali ad es. qualità e prezzo dei prodotti, andamento del mercato, dispoPAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2015
nibilità del preponente ad accettare ed eseguire tempestivamente gli ordini). La legittimità della clausola risolutiva espressa nei contratti di agenzia può dirsi ormai pacifica. Pertanto, la scelta di inserire una clausola risolutiva nel contratto di agenzia per il caso di mancato raggiungimento di minimi d’affari può sembrare una scelta più efficace che non la scelta di prevedere una clausola di risoluzione per giusta causa, in quanto in quest’ultimo caso il preponente potrà risolvere il contratto di agenzia solo qualora il mancato raggiungimento di minimi possa essere considerato grave. Tuttavia, di recente, l’operatività di diritto, indipendentemente dalla valutazione della gravità dell’inadempimento, della clausola risolutiva espressa nei contratti di agenzia è stata messa in dubbio, soprattutto con riguardo alla disciplina del recesso con preavviso dettato per i contratti di agenzia dall’art. 1750 c.c. Clausola risolutiva espressa e preavviso dovuto all’agente In caso di pattuizione di una clausola risolutiva espressa, che come visto sopra opera indipendentemente dalla gravità dell’inadempimento, ci si è domandati se tale clausola fosse compatibile con la previsione di un obbligo di preavviso ex art. 1750 c.c. III e IV comma: “3. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. 4. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente” Questo non significa ovviamente che nei contratti di agenzia non è ammissibile la risoluzione del contratto senza preavviso. Tale facoltà si ritiene possa essere esercitata nei rapporti di agenzia applicando analogicamente l’art. 2119 c.c. e dunque in presenza di una giusta causa di recesso in tronco. Mentre, come visto sopra, la previsione dell’art. 1750 c.c. della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia non esclude la facoltà di recedere senza preavviso a condizione che ricorra una giusta causa, nel caso di clausola risolutiva espressa applicata ad un contratto di agenzia, ci si pone il problema se il giudice possa valutare l’importanza dell’inadempimento. La giurisprudenza maggioritaria sul punto ha sempre ritenuto che il disposto di cui all’art. 1750
c.c. non impedisce alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. Conseguentemente “ove le parti abbiano preventivamente valutato l’importanza dei un determinato inadempimento facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull’entità dell’inadempimento stesso rispetto all’interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quantomeno a titolo di colpa” (Cass. 4.10.2013 n. 22722; Cass. 13076/2009; Cass. 5.06.2009 n. 13076 Cass. 4659 del 2002; Cass. Civ. 2.05.2006 n. 10092; Cass. 14.06.2002 n. 8607; Cass. 16.04.1992 n. 4659; Cass. 27.08.1987 n. 7063; cfr. prospetto) A fianco di tale orientamento si ravvisa un recente sviluppo giurisprudenziale, non maggioritario, ma comunque da non sottovalutare, che ritiene che il giudice, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, debba comunque procedere ad una valutazione della gravità dell’inadempimento e conseguentemente ritiene la clausola idonea a legittimare un recesso senza preavviso, solo in presenza di un inadempimento che integri una giusta causa, cioè che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (Cass. 18.05.2011 n. 10934; Trib. Bari 16.01.2014; Trib. Bari 2.05.2012). Tale orientamento si basa sulla considerazione che la clausola risolutiva non debba comunque portare a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete che a norma di legge non legittimerebbero un recesso in tronco. In particolare, le sentenze citate ritengono che la nozione di giusta causa non dovrebbe essere derogabile dalle parti, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore. Da ciò consegue che una clausola risolutiva espressa può ritenersi legittima solo nei limiti in cui non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco. Conseguentemente, in presenza di una clausola risolutiva espressa, il Giudice è tenuto a verificare se sussista un inadempimento dell’agente integrante giusta causa di recesso. In queste, per ora, isolate ipotesi, nonostante la previsione della clausola risolutiva espressa è stato riconosciuto il diritto al preavviso dell’agente e il Giudice ha valutato che non costituisse giusta causa di recesso in tronco: - il mancato raggiungimento di standard di fatturato irrealistici -nel caso di specie era stato pattuito il triplo di quanto richiesto negli PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2015
anni precedenti - (Cass. 18.05.2011 n. 10934). - Il mancato raggiungimento dei target di fatturato, quando negli anni precedenti era invece stato tollerato dal preponente e giustificato dall’agente come dovuto all’adozione per l’anno in questione di una politica di prezzi troppo elevata e contestata dall’agente nel corso del rapporto; (Trib. Bari 2.05.2012); Viceversa, è stato riconosciuto, giusta causa di recesso in tronco, il mancato raggiungimento di nemmeno la metà del minimo d’affari pattuito (Trib. Milano 18.11.2013). Clausola risolutiva espressa ed indennità di risoluzione Infine, per completezza occorre precisare che, la clausola risolutiva espressa non esclude la corresponsione di un’indennità di risoluzione all’agente, dovendosi comunque procedere a valutare ex art. 1751 c.c. se l’inadempimento costituisce un inadempimento imputabile all’agente talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Alla luce della disposizione citata, non derogabile dalle parti, non basta un inadempimento, anche grave dell’agente, ma occorre che questo sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Conseguentemente, sia nel caso di pattuizione di una clausola che preveda la giusta causa di recesso in tronco, in caso di mancato raggiungimento di minimi d’affari, sia in caso di pattuizione di una clausola risolutiva espressa, occorrerà valutare, ai sensi dell’art. 1751 c.c., se il mancato raggiungimento di tali minimi è: - un inadempimento imputabile all’agente - e se è di una gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Ciò significa che possono presentarsi dei casi in cui è legittimo recedere dal contratto senza preavviso (ad es. per l’operare di una clausola risolutiva espressa e quindi senza che l’agente abbia diritto all’indennità di mancato preavviso), senza che però l’agente perda il diritto all’indennità. Scarica l’elenco più significativo delle sentenze in tema di Clausola risolutiva espressa e minimi d’affari nei contratti di agenzia (http://images. newsmercati.com/f/Allegati/Cl/Cl.Risolutiva. Sentenze.pdf)
CONCLUSIONI - La scelta di prevedere una risoluzione per giusta causa comporterà, in caso di contestazione da parte dell’agente, una verifica da parte del
giudice dell’importanza dell’inadempimento, nel caso concreto. - La scelta di prevedere una clausola risolutiva espressa potrebbe invece sembrare una scelta più efficace in quanto, ai sensi dell’orientamento prevalente, dovrebbe operare di diritto e pertanto senza procedere ad una verifica della gravità dell’inadempimento. - In ogni caso sarà importante, in sede di redazione di tali clausole, fare in modo che il raggiungimento del minimo d’affari sia individuato come una necessaria conseguenza di un obbligo dell’agente di promozione e sviluppo delle vendite a cui consegue, in caso di mancato raggiungimento, un inadempimento dell’agente, e non invece come un obiettivo oggettivo non dipendente dall’attività dell’agente. - Inoltre, nel momento in cui il preponente decida di avvalersi di tale clausola, sarà opportuno valutare attentamente se il mancato raggiungimento di minimi possa essere con-
PAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2015
siderato sufficientemente grave, onde evitare contestazioni da parte dell’agente e rischi di dover corrispondere un’indennità di preavviso, dapprima non considerata. - Infine, se le parti, nel contratto, hanno solamente previsto un minimo d’affari, ma non hanno stabilito nulla in merito alle conseguenze del mancato raggiungimento dello stesso, si tratterà di valutare caso per caso la gravità dell’inadempimento accertando, se l’inadempimento possa dare luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento, tenuto conto che, in base alle regole generali in materia di contratti “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra” (art. 1455 c.c.), ovvero se il mancato raggiungimento del minimo concordato costituisca inadempimento di gravità tale da giustificare un recesso in tronco senza preavviso. Avv. Mariaelena Giorcelli
UNI
NOTIZIE IN BREVE
PUBBLICATA LA NORMA EUROPEA SUI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE È appena stata pubblicata la nuova norma UNI EN 16636:2015 “Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) - Requisiti e competenze” che tratta appunto i requisiti dei servizi professionali per la gestione e il controllo dei parassiti. Il documento – che è l’adozione di una norma europea e che sarà presto disponibile in versione bilingue – sarà utilizzato per migliorare la qualità di questi servizi in tutta Europa. La norma – messa allo studio su proposta italiana – contiene requisiti chiari e una guida per i fornitori su come assicurare che i servizi di disinfestazione da loro offerti siano di alto livello sia dal punto di vista professionale sia qualitativo, in quanto vengono svolti minimizzando i rischi per la salute umana e per l’ambiente e stabilendo un rapporto chiaro con il cliente in merito al contenuto e all’efficacia attesa del servizio. La presenza di animali infestanti (come topi, insetti o micro-organismi) rappresenta un rischio serio per la salute pubblica in quanto possono agire come veicolo per l’introduzione e la diffusione di malattie e di possibili allergeni nella popolazione umana e animale e un danno materiale per gli alimenti e le cose. Durante la stesura della norma sono stati presi in considerazione sia gli aspetti ambientali sia quelli relativi alla salute in modo da minimizzare qualsiasi possibile impatto negativo. La norma stabilisce inoltre le competenze richieste per i differenti ruoli (personale amministrativo, addetti alle vendite, responsabili tecnici, ecc.) coinvolti nella fornitura di questi servizi. Non si applica invece al settore della protezione delle colture, alle pulizie e alle disinfestazioni di routine erogate tramite regolari contratti con imprese di pulizia.
Ci sono voluti più di quattro anni per la realizzazione di questo progetto che è stato messo a punto in sede europea dal comitato CEN/TC 404 con la collaborazione di CEPA (Confederazione Europea delle Associazioni di Pest Control) e con la partecipazione di Eurogroup for Animals che si occupa di benessere degli animali a livello europeo. Alla fine si è giunti alla definizione di uno standard condiviso che sarà di riferimento per tutti coloro che, indipendentemente dalla dimensione e dalla forma societaria, operano in questo settore. La nuova EN 16636 sarà adottata a livello nazionale da 33 paesi europei entro il termine massimo della fine di settembre 2015 (in Italia è già stata adottata dall’UNI). Essa sostituirà le norme sul pest management precedentemente pubblicate a livello nazionale in alcuni paesi (come ad esempio Francia, Germania, Malta e Spagna).
SICUREZZA DEL MACCHINARIO: PUBBLICATA LA NORMA UNI 11577 La commissione tecnica Sicurezza ha pubblicato la norma UNI 11577 in materia di sicurezza del macchinario e, in particolare, di requisiti di sicurezza delle autobetonpompe. La norma si applica all’autobetonpompa, più specificamente, alla sovrastruttura, cioè alla betonpompa, e alla sua interfaccia con il telaio dell’autocarro, escludendo l’autocarro e gli elementi necessari per la funzione fondamentale di trasporto del veicolo stesso. L’autobetonpompa è utilizzata per il trasporto, il mescolamento e la distribuzione di calcestruzzo e malta. La betonbompa è composta da: tamburo, componenti di carico e scarico, gruppo pompante e braccio di distribuzione. La norma tratta autobetonpompe utilizzate da personale istruito e addestrato e non tratta i pericoli inerenti la guida su strade pubbliche. Entrambe le norme, sia in formato elettronico che in formato cartaceo potranno essere richieste contattando l’UNI al seguente indirizzo www. uni.com.
PAG. 26 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 7 - 15 aprile 2015
(AB)
Centrali di committenza FVG SEMPLIFICARE I PROCESSI DI ACQUISTO, PERSEGUENDO IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, con Delibera n. 555 del 27 marzo 2015, ha disposto la prima programmazione delle attività della Centrale Unica di Committenza istituita con la Legge Regionale n. 26/2014. Di seguito approfondiamo i temi più significativi del documento.
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO In questi ultimi anni, anche sulla spinta delle politiche dell’Unione Europea e della forte crisi economica, si è sentita la necessità di introdurre nel nostro ordinamento una serie di norme che rispondano alla finalità di contribuire al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica, attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica. Nel settore degli appalti, lo strumento che consente di raggiungere tale obiettivo, anche mediante una maggiore professionalità nella gestione delle procedure di appalto, consiste nella centralizzazione degli acquisti di beni e servizi in capo ad un numero di soggetti limitato. E’, infatti, in questa direzione che si è mosso il legislatore nazionale, con una serie di provvedimenti normativi, tra i quali: - l’articolo 33, comma 3-bis, D.lgs. n. 163/2006, più volte novellato, che prevede l’obbligo di aggregazione per i Comuni non capoluogo di provincia per l’esperimento delle procedure di appalto; - l’articolo 1, comma 455, L. 296/2006, che introduce il modulo organizzativo per l’aggregazione della domanda, ossia la centrale di acquisto di servizi e forniture che opera in favore di altre amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio; - l’articolo 9, comma 5, D.L. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, che introduce l’obbliPAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2015
go per le Regioni di costituire entro il 31 dicembre 2014 una Centrale di committenza che, unitamente a CONSIP e altri soggetti aggregatori (per un numero totale di 35), andrà a far parte dell’elenco nazionale dei soggetti aggregatori, e il successivo comma 9, che istituisce il Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui sopra. In questo quadro, la nostra Regione, già dal 2013, anticipando il disegno politico nazionale, ha avviato un’attività finalizzata alla realizzazione di uno studio di fattibilità per verificare l’esistenza dei presupposti per l’istituzione di una struttura che svolga le funzioni proprie di una centrale di committenza regionale, sfociata in un primo documento di sintesi datato 17 luglio 2014. In tale documento sono stati esposti gli aspetti generali e riassunte le motivazioni per le quali veniva proposto un determinato assetto organizzativo per la Centrale unica di committenza regionale. In primo luogo, nel documento si è voluto puntualizzare come la realizzazione della Centrale possa esprimere appieno le sue potenzialità solo attraverso una serie graduale di azioni e nell’ambito di un progetto condiviso con le amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale. In secondo luogo, la scelta della collocazione della Centrale all’interno della struttura amministrativa regionale (Servizio), piuttosto che costituire un organismo esterno (es: Agenzia), è stata dettata da varie ragioni, fra cui: - la necessità di assicurare un immediato avvio della sua funzionalità; - la considerazione della migliore adattabilità di una struttura dell’Amministrazione a una realtà piccola come quella della nostra Regione; - infine, ma non ultimo aspetto per importanza, la necessità di coniugare l’efficienza con l’aspetto economico del progetto. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1935 del 17 ottobre 2014, la Regione ha dato avvio, dal punto di vista organizzativo, alla creazione della Centrale unica di committenza. Successivamente, con la legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2014, le è stata conferita anche la funzione di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del
D.L. 66/2014 ed estesa la sua operatività anche a favore degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e del Consiglio regionale. La stessa legge, come anche la deliberazione di Giunta regionale n. 1935/2014, indica gli indirizzi concernenti le modalità di avvio dell’attività della Centrale, prevedendo, per il 2015 e il 2016, le seguenti fasi: - annualità 2015: avvio delle attività di centralizzazione della committenza oggetto di programmazione annuale, a favore dell’Amministrazione regionale; avvio della rilevazione dei fabbisogni con riferimento all’attività delle autonomie locali, propedeutica alla programmazione 2016; - annualità 2016: avvio delle attività di centralizzazione della committenza oggetto di programmazione annuale anche a favore delle autonomie locali. La lettura coordinata delle disposizioni della legge regionale 26/2014 (articolo 53) e della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1935/2014 rende evidente il percorso che la Centrale deve intraprendere, fin dai primi mesi della sua attività, per il raggiungimento delle finalità descritte nella sezione B del presente capitolo. L’atto fondamentale, in fase di avvio, è la prima programmazione delle attività, che deve essere approvata dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 2015, e che è contenuta nel presente documento. In esso si descrive il contesto di riferimento, si analizza la situazione degli appalti pubblici di servizi e forniture con riferimento all’Ente Regione, si formulano le prime proposte per dare concretezza all’attività della Centrale unica di committenza e per tracciare il percorso della sua futura attività. Il focus, in questa prima fase, sarà orientato verso due aree distinte, come peraltro previsto dagli articoli 44 e 45 delle legge regionale istitutiva della Centrale unica di committenza: l’accorpamento degli acquisti e dei servizi attraverso gli strumenti dell’accordo quadro o della convenzione quadro da un lato, e le gare su delega dall’altro.
FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA L’azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande d’interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l’ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi PAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2015
di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell’efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l’economicità di gestione (art. 43 della legge regionale n. 26/2014). E’ possibile enucleare, all’interno dell’articolata enunciazione di legge delle molte finalità che la Centrale unica di committenza deve perseguire attraverso la sua azione, tre filoni principali: - “assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l’ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali”: il perseguimento di queste finalità consente di assicurare il rispetto di alcuni essenziali principi di derivazione comunitaria, e di garantire, pertanto, in prospettiva, una regia qualificata per una coerente e uniforme applicazione della normativa comunitaria negli appalti di servizi e forniture in tutto il territorio regionale, a supporto anche del delicato settore nel quale opera chi utilizza Fondi strutturali; - “aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi,… adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni … perseguendo l’economicità di gestione”: il perseguimento di queste finalità si colloca perfettamente nel filone delle azioni di spending review, che i provvedimenti normativi statali succedutisi negli ultimi anni hanno imposto a tutte le Amministrazioni pubbliche. Al di là dell’ovvio rispetto delle norme statali, la politica di contenimento della spesa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare nei costi di gestione e di funzionamento, costituisce impegno programmatico di rilevanza strategica, che il Piano delle Prestazioni ha assunto come obiettivo aziendale, e che richiede il mantenimento di un’attenzione particolare in tutte le fasi dell’attività amministrativa dell’Ente. L’istituzione della Centrale unica di committenza è essa stessa, per definizione, una misura di spending review, per conseguire, nel medio periodo, risultati concreti in termini di risparmio effettivo sulle spese per l’approvvigionamento di beni e servizi, in virtù dell’aggregazione della domanda e della razionalizzazione dei fabbisogni; - “semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell’efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative”: il perseguimento di queste finalità si colloca infine nel filone del miglioramento dell’azione
Gandolfo srl
TRASPORTI E SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
DAL 1971... CONSEGNE CELERI E PUNTUALI IN TUTTA ITALIA
www.gandolfotrasporti.com info@gandolfotrasporti.com Tel. 0481 31858 GORIZIA
amministrativa, ben rappresentato nel Piano di rafforzamento amministrativo (PRA). In particolare, e da un altro punto di vista, il filone di cui trattasi è più propriamente attinente all’assetto organizzativo dell’Ente. Infatti, se da un lato l’aggregazione della domanda costituisce una delle soluzioni proposte dal legislatore nazionale per ottenere risparmi nella gestione del procurement pubblico, essendo diffusamente associata al risparmio diretto dei costi per l’acquisizione del bene o la fornitura del servizio, dall’altro gli studi di settore indicano che il risparmio si consegue indirettamente anche grazie all’economia procedimentale. La scelta organizzativa fatta dalla Regione, di istituire un Servizio dove concentrare le competenze, sposa questo concetto perché, a fronte di un’alta com-
plessità della disciplina degli appalti, si propone di offrire una struttura altamente specializzata da dimensionare, in termini di numero e di composizione, proporzionalmente allo svolgimento di un ampio range di funzioni, sia legate direttamente alla fase di gestione delle gare che agli altri numerosi compiti collaterali, nonché da formare in maniera fortemente mirata. Sempre ragionando dal punto di vista organizzativo, si deve anche sottolineare che la concentrazione delle risorse professionalmente dedicate in un unico centro, e lo spostamento in tale centro delle procedure ad alta complessità e di quelle d’interesse trasversale, consente di liberare risorse umane, in un momento di grande difficoltà operativa, dovuta al blocco pluriennale delle assunzioni. (CS)
PRIMA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – ART. 53 L.R. 26/2014 ACCORDI QUADRO DENOMINAZIONE GARA
AVVIO DELLA PROCEDURA
Manutenzione e riparazione automezzi
Aprile 2015
Quotidiani
Agosto 2015
Libri
Agosto 2015
Riviste/periodici
Agosto 2015
Banche dati on line
Agosto 2015
GARE SU DELEGA DENOMINAZIONE GARA Assistenza tecnica
AVVIO DELLA PROCEDURA Ottobre 2014
Tesoreria
Aprile 2015
Asili nido
Aprile 2015
Valutazione programmazione comunitaria 2014-2020
Aprile 2015
Comunicazione programmazione comunitaria 2014-2020
Aprile 2015
Posta
Settembre 2015
Vigilanza
Dicembre 2015
Interinali
Settembre 2016
PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2015
Autorità: garanzia per irregolarità LA CAUZIONE PROVVISORIA COSTITUISCA GARANZIA DEL VERSAMENTO DELLA SANZIONE E NON PRESUPPOSTO PER LA SUA APPLICAZIONE Con comunicato del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone del 25 marzo 2015 sono stati illustrati i criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Ricordiamo che il citato comma 2-bis prevede che “la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”, questo comma è stato introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014. Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza dell’11 e 12 marzo 2015, ha approvato la risposta ad una serie di quesiti prePAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2015
sentati dal Ministero dell’Interno in ordine all’applicazione degli artt. 38, comma 2- bis, e 46, comma 1- ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti). La prima questione riguarda l’applicabilità del citato comma 2-bis anche alle procedure ristrette, nelle quali la cauzione provvisoria non viene presentata unitamente alla richiesta di invito, ma solo successivamente insieme all’offerta. Sul punto è stato osservato che l’Autorità con determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 ha già sottolineato come la cauzione provvisoria costituisca garanzia del versamento della sanzione e non presupposto per la sua applicazione. La disciplina di cui al citato comma 2-bis ha portata generale e, pertanto, la sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis può essere comminata anche nelle procedure ristrette (cfr. determinazione 1/2015, p. 9). In relazione alla seconda questione, concernente la compatibilità dell’art. 38, comma 2-bis, con l’art. 12 d.lgs. 209/2005 (che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative) e con l’art. 75, comma 1, del Codice dei contratti, il quale stabilisce che nelle procedure ad evidenza pubblica la garanzia a corredo dell’offerta può essere rilasciata anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, è stato evidenziato come il divieto di cui all’art. 12 cit. non incide sulla disciplina del nuovo soccorso istruttorio. La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono, infatti, che la causa della polizza fideiussoria sia quella di garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui (propria del contratto di fideiussione) e non di traslare il rischio di un avvenimento futuro ed incerto dal contraente all’assicuratore (proprio del contratto di assicurazione). Secondo l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, ‹‹pur essendo prestata spesso da un’impresa di assicurazione, la funzione della polizza non consiste nel trasferimento o nella copertura di un rischio - che assume un rilievo assai marginale, essendo la prestazione del garante svincolata da un preciso ed obiettivo accertamento del suo presupposto (il quale è demandato allo stesso beneficiario) - ma in quella di garantire al beneficiario l’adempimento di obblighi assunti dallo stesso
contraente, anche quando l’inadempimento sia dovuto a volontà dello stesso e questi sia solvibile…›› (Cass. Sez. Un. 18.2.2010, n. 3947). Alla luce di ciò per l’Autorità si è, quindi, concluso che la polizza fideiussoria rientra nell’ambito dei contratti (autonomi) di garanzia, mentre quello di assicurazione rientra nell’ambito dei contratti aleatori e che, pertanto, la diversa tipologia dei negozi giuridici contemplati rispettivamente dagli artt. 12 d.lgs. 209/2005 e 75 d.lgs. 106/2006 sia di per sé sufficiente a fugare i dubbi su ipotetiche violazioni del divieto posto dal Codice delle assicurazioni. Con la terza questione, è stato affrontato il tema del giusto raccordo tra l’affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015, secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio” e la lettera dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, laddove questo prevede che l’operatore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione. Al riguardo la lettura fornita dall’Autorità nella citata Determinazione n. 1/2015 si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione. È stato chiesto, infine, un approfondimento relativo alla partecipazione di un costituendo RTI ad una procedura ristretta sia con riferimento all’escussione della cauzione provvisoria ex art. 38, comma 2-bis, del Codice dei contratti, sia con riferimento alle conseguenze della mancata regolarizzazione e/o integrazione da parte di uno dei componenti. Sotto il primo profilo l’Autorità ha rilevato che se la cauzione è presentata in forma di fideiussione, quest’ultima dovrà essere intestata, e, quindi, sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, in qualità di contraente, in tal modo la stessa verrà a garantire la stazione ap-
PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2015
paltante per l’eventuale inadempimento posto in essere da uno qualsiasi dei contraenti (cfr. ANAC, Schema di disciplinare di gara, Bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014, punto 11.3.7). Per l’Autorità ne deriva che nell’ipotesi in cui la stazione appaltante disponga l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta integrazione o regolarizzazione “per quanto di competenza” ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione, che dovrà, però, essere reintegrata tempestivamente, pena l’esclusione dell’intero RTI costituendo (cfr. determinazione n. 1/2015, pag. 9). Sotto il secondo profilo, l’Autorità osserva che in caso di mancata regolarizzazione la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara (cfr. determinazione n.1/2015 pag. 8) e, quindi, di tutto il costituendo RTI, che rappresenta un unico concorrente, indipendentemente dal fatto che l’inadempimento sia imputabile alla mandataria o ad una delle mandanti, non essendo consentito alla stazione appaltante ammettere al prosieguo della gara la sola mandataria nella veste di nuovo soggetto partecipante singolarmente o in raggruppamento con diverso operatore economico. Difatti, come sottolineato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 4.5.2012, n. 8, «il codice degli appalti indica i casi tassativi in cui è possibile la modifica soggettiva del RTI, già aggiudicatario, sempre in caso di vicende patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario (art. 37, comma 18 e 19). Secondo un’interpretazione restrittiva l’Autorità ne desume il divieto della modifica della compagine soggettiva in corso di gara o dopo l’aggiudicazione al RTI, al di fuori dei casi consentiti. (….)». Tuttavia la citata pronuncia ammette la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo purché avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva. (CS)
Internazionalizzazione d’impresa sportello informativo delle Camere di Commercio. - Cliccando sulla voce “Paesi” viene visualizzato un menu sulla nostra sinistra; - Selezioniamo il Continente ed il Paese d’interesse; - Consultiamo la pagina del Paese attraverso le sue sezioni; Interessante la possibilità di accedere alla scheda flash (servizio raggiungibile anche dal sito worldpass.camcom.it) che permette di avere una visione a tutto tondo del Paese selezionato e fornisce informazioni utili su documentazione ed obblighi necessari per avviare o sviluppare un’attività all’estero.
GUIDA PER LA RICERCA DI INFORMAZIONI UTILI ALLE OPERAZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA Riteniamo interessante proporre una guida per il reperimento di informazioni via Internet riguardanti operazioni di scambio con altri Paesi, al fine di aiutare le nostre imprese associate nella valutazione dei potenziali mercati di sbocco di maggior interesse. Vengono indicati di seguito alcuni Siti Internet ai quali è possibile accedere liberamente (solo per il sito dell’ICE è prevista una sezione a pagamento) e dai quali è possibile ricavare dati e informazioni utili. I Siti Internet sono direttamente accessibili dalla sezione link del nostro sito www.confapifvg.it: 1. www.ice.it - Dalla pagina principale selezionare la voce “PER ESPORTARE”; - Nel menu a tendina sulla sinistra selezionare un Continente, per esempio “America”; - Nella nuova finestra selezionare il Paese d’interesse, per esempio “Argentina”; - Ora è possibile visualizzare una scheda con gli ultimi aggiornamenti e le tematiche di maggior interesse riguardanti il Paese selezionato. - Si ricorda che i servizi di Informazione generale e di primo orientamento, le guide al mercato e le informazioni on-line non sono soggette a tariffazione a differenza di servizi specialistici di consulenza ed assistenza. Tutte le informazioni sui servizi sono reperibile nella voce “Servizi” da menu “PER ESPORTARE”. 2. www.mercatiaconfronto.it Attraverso questo sito possiamo usufruire delle informazioni messe a disposizione dallo
3. www.madb.europa.eu – Market Access Database Questo sito consente l’accesso al Market Access Database, realizzato da DG Trade, Direzione Generale del Commercio della Commissione europea. Questa banca dati operativa consente di individuare tariffe, barriere all’ingresso, restrizioni, dazi e normative in base al Paese d’interesse e al codice di nomenclatura del prodotto da importare/esportare. Una volta effettuato l’accesso al sito si possono individuare diverse opzioni (menu alla nostra sinistra), suddivise in base a informazioni su esportazioni da Europa ed importazioni in territorio europeo: Export a) What’s new – Possiamo accedere alle voci “All Updates - Tariffs only - Formalities only - New or Resolved Barriers only” attraverso le quali risalire alle più recenti notizie sulle strategie di accesso al mercato fornite dalla Commissione europea, alle novità sulle azioni della UE volte ad eliminare le barriere al commercio verso i Paesi terzi e ai più recenti aggiornamenti accessibili dal database. b) Tariffs – In questa sezione è possibile selezionare il Paese d’interesse (ad es. Argentina) inserendo il codice di nomenclatura del prodotto che si intende esportare (es. 66110 – AR-
PAG. 33 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
TICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED).
c) Procedures and formalities – Inserendo il Paese e il codice di nomenclatura del prodotto da esportare si visualizza un menu in cui attraverso le voci “Country overview – General requirements – Specific requirements” si possono ottenere informazioni sulle formalità generali e specifiche da completare in funzione delle pratiche necessarie per le esportazioni. Inoltre è possibile ottenere informazioni su moduli e facsimili riguardanti le pratiche indicate. d) Statistics – Nella sezione Statistics è possibile selezionare un prodotto in funzione di un Paese valutandone così i valori statistici più aggiornati riguardo al volume delle importazioni ed esportazioni. Nell’esempio a fianco abbiamo individuato i valori delle esportazioni dall’Italia agli Stati Uniti per quanto riguarda i prodotti d’abbigliamento sottostanti al codice di nomenclatura 6110 nell’anno 2013. Come si può notare è possibile filtrare in base alle proprie esigenze gli indicatori a cui si è interessati, per valori e quantità di importazioni ed esportazioni. e) Trade Barriers – Questa sezione riguarda il database relativo alle barriere commerciali e settoriali. E’ possibile ricercare le disposizioni legislative in funzione al Paese desiderato, al tipo di normativa di interesse oppure in base allo specifico settore di interesse dell’azienda.
f) SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues – Accedendo a questo link è possibile recepire informazioni sugli standard sanitari richiesti dalle normative dei diversi Paesi. La ricerca può essere effettuata per Paese d’interesse, in base alla normativa di interesse in un determinato settore e viceversa.
PAG. 34 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
g) Rules of origin – All’interno di questa voce si può risalire all’origine dei prodotti esportati al fine di capire a quale regime tariffario sottostanno i prodotti: regime tariffario preferenziale oppure regime tariffario non preferenziale. Sotto la voce “Preferencial rules of Origin” è possibile ricondursi alla normativa di riferimento in tema di origine preferenziale del prodotto in funzione al Paese con cui si intendono stabilire operazioni economiche. h) Services for SME (Small and Medium Sized Enterprise) – Visitando questa sezione si possono ottenere strumenti di supporto per le piccole e medie imprese per l’attività di export. Si trovano indirizzi utili per operare ed ottenere informazioni riguardo i Paesi Terzi.
Troviamo l’helpdesk per assicurazioni sul commercio estero e link utili per accedere a siti istituzionali esteri e per il reperimento di informazioni riguardo opportunità di business e supporto operativo. Import a) EU tariffs – Accedendo è possibile visualizzare una scheda con le tariffe di importazione in territorio europeo in base al Paese selezionato e al codice di nomenclatura del prodotto da importare. Vengono indicati il tipo di regime cui sottostà l’operazione ed eventuali dazi aggiuntivi. Nell’esempio abbiamo usato il caso di importazione dal Brasile di prodotti alimentari a base di cacao sottostanti al codice di nomenclatura 18061015.
b) Other services – Nella sezione “altri servizi” possiamo accedere all’helpdesk export, utile per informazioni su come entrare nel mercato europeo e su come usufruire di tariffe preferenziali. 4. www.agenziadoganemonopoli.gov.it Dal menu sulla sinistra “In un Click” si può accedere al link “Tariffa doganale TARIC”. Una volta entrati, cliccare sul link che compare nella finestra e poi selezionare la voce “Consultazione”. Una volta entrati nella pagina spostiamo il cursore sulla voce “Nomenclature” per poi spostarci su “Taric” e poi ancora “Visualizza”. Ora
possiamo inserire il codice di nomenclatura del prodotto ed ottenere informazioni utili su eventuali note associate, codici predecessori, codici successori, misure di Importazione e di esportazione. Le informazioni disponibili sul sito, a causa della continua evoluzione della regolamentazione comunitaria e nazionale, sono frutto di continui aggiornamenti. 5. http://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm Questo sito intuitivo e dal semplice utilizzo fornisce una serie di strumenti utili per ottenere informazioni riguardo procedure, formu-
PAG. 35 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
lari e contatti necessari per implementare il proprio business all’interno del contesto europeo. Dal menu principale è possibile accedere a diverse voci che fanno riferimento ad ambiti di specifico interesse per l’impresa intenzionata ad avviare o sviluppare una attività. Ad ogni sezione troviamo numerosi riferimenti normativi che possono risultare essenziali per un corretto approccio alle problematiche cui l’impresa deve far fronte.
Inoltre viene data la possibilità di richiedere consulenza specifica in ogni ambito tramite un apposito link ASSISTENZA E CONSULENZA accessibile in fondo alle pagine delle diverse sezioni. Molto utile anche la possibilità di accesso allo sportello unico (http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_it.htm) che, per ogni Paese d’interesse, permette di informarsi su leggi, regolamenti, normative riguardo la prestazione di servizi e permette la compilazione della modulistica on-line così da poter completare le formalità amministrative necessarie al proprio business in breve tempo. Qualora l’impresa non trovasse risposta all’interno del sito ad un quesito specifico è possibile ottenere una consulenza gratuita anche
PAG. 36 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
attraverso il sito Enterprise Europe Network raggiungibile tramite il link in fondo alla pagina principale. Una volta effettuato l’accesso al sito Enterprise Europe Network si può risalire ai contatti disponibili nella propria zona per ottenere consulenza riguardo specifiche tematiche. Anche questa piattaforma risulta essere un interessante mezzo per le piccole e medie imprese per ottenere informazioni su opportunità di finanziamento, servizi di trasferimento tecnologico, normative e fondi per la ricerca. Inoltre è possibile rimanere aggiornati sui principali eventi segnalati nell’apposita sezione del sito.
6. www.worldpass.camcom.it Questo sito è lo sportello informativo delle Camere di commercio per l’internazionalizzazione che nasce con lo scopo di offrire un supporto per l’orientamento e assistenza riguardo i principali temi legati al commercio estero. Il sito è arricchito dalla collaborazione di altri enti ed istituzioni quali i Ministeri competenti, le Regioni, l’ICE-Agenzia, la SIMEST e la SACE per offrire un servizio integrato quanto più vicino alle esigenze delle imprese.
Worldpass si configura come un hub dal quale poter accedere alle principali risorse messe a disposizione sul web da istituzioni pubbliche e private a supporto delle imprese per il business con l’estero. Accedendo per esempio allo sportello informativo si viene rimandati alle schede paese suddivise in schede flash, schede export e Infomercatiesteri, tre utili strumenti per reperire informazioni sui Peasi con cui si vogliono intraprendere rapporti commerciali.
Particolarmente indicato il sito Schede export che in pochi passaggi dà una panoramica esaustiva delle principali caratteristiche geografiche, normative e burocratiche dei Paesi selezionati dall’utente: - Cliccare sul link Schede export e selezionare la voce “Paesi” ed indicare il Paese d’interesse con cui si vuole operare, per es. “Brasile”; - Appare una sezione da cui è possibile accedere a diverse schede riguardanti il Paese in questione: a) Cartina geografica b) Dati generale c) Documenti d) Indirizzi utili e) Note - Nella sezione Documenti Export è possibile reperire informazioni su allegati e formulari riguardanti documenti per l’esportazione, certificati, assicurazioni e visti. - Tramite la voce “Stampa scheda” è possibile stampare uno schema riguardante le principali caratteristiche del Paese che riassumono le informazioni riportate nella scheda on-line.
Segnaliamo anche la possibilità di registrarsi usufruendo così di alcuni interessanti servizi aggiuntivi:
PAG. 37 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
- News alert: per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità riguardanti gli argomenti di proprio interesse; - Business matching: punto di incontro tra domanda e offerta per la creazione di partnership e rapporti duraturi con altre imprese; - Esperto online: servizio di consulenza online per ottenere supporto su specifiche problematiche dell’impresa; Nella sezione riguardante le informazioni sui documenti per esportare sono invece disponibili diversi riferimenti per quanto riguarda le principali certificazioni e visti necessari all’attività di export. Per ogni voce ci si può ricondurre ad un caso specifico ed eventualmente contattare la camera di commercio di competenza per ulteriori approfondimenti. (GM)
La Exclusion Clause
ESONERO DA RESPONSABILITÀ NEI PRINCIPALI ORDINAMENTI INTERNAZIONALI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La Exclusion Clause (o anche Exemption Clause o Exculpatory Clause) è la clausola contrattuale con cui si esclude o limita la responsabilità di una delle parti al verificarsi di dati inadempimenti.
LA EXCLUSION CLAUSE: ESONERO DA RESPONSABILITÀ NEI PRINCIPALI ORDINAMENTI INTERNAZIONALI L’organizzazione intergovernativa UNIDROIT, all’art. 7.1.6 degli Unidroit Principles 2010, pur affermando la generale validità delle Exemption Clauses, ha previsto tuttavia che la clausola non potrà essere applicata quando la sua esecuzione possa ritenersi “eccessivamente ingiusta”. Sulla scorta di tale assunto passeremo brevemente in rassegna le norme in essere in diversi sistemi giuridici partendo da quello del nostro paese.
ITALIA Nell’ordinamento italiano, la Exclusion Clause, o anche “clausola di esonero da responsabilità”, è menzionata, fra l’altro, all’art. 1229 c.c. nel quale è prevista la facoltà, in sede negoziale, di limitare o escludere le responsabilità del debitore nei soli casi di colpa lieve e non anche per dolo o colpa grave. Inoltre, sulla base della citata disposizione, tale facoltà non è concessa con riferimento alle responsabilità che traggono origine da disposizioni legislative di natura inderogabile. Nella descritta situazione vale richiamare anche le norme di cui agli artt. 1341-1342 c.c., le quali predispongono determinate cautele nell’ambito delle condizioni generali di vendita a tutela del contraente al quale fossero “sottoposte” particolari clau-
sole di esonero o limitazione di responsabilità a suo esclusivo carico.
REGNO UNITO Nell’ordinamento del Regno Unito, vale, in generale, il principio in forza del quale le parti sono dotate di ampia discrezionalità nella fase di redazione del testo contrattuale. Tuttavia, al fine di tutelare le parti più “deboli” ed evitare che siano inserite nel contratto clausole ingiustificatamente gravose nei loro confronti, sono state emanate anche in questo paese normative specifiche, tra le quali, lo Unfair Contract Terms Act (UCTA) del 1977. Con l’entrata in vigore dello UCTA si è inteso limitare la facoltà di un contraente di eliminare in toto qualsiasi responsabilità, che possa derivare dall’esecuzione del contratto. La suddetta normativa non fornisce una definizione specifica delle Exclusion Clauses, ma prevede una serie di regole applicative. Nella presente disposizione legislativa è stabilito che una Exclusion Clause può avere molteplici contenuti. È ritenuto legittimo che con la clausola si pongano limiti alla responsabilità di una delle parti, ovvero che il sorgere della responsabilità sia subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Nondimeno, vale essenzialmente l’assioma che una Exclusion Clause sarà considerata valida a condizione che possa essere ritenuta “ragionevole”. Trattandosi, invero, di un paese di “common law” la legge non si cura normalmente di disciplinare nel dettaglio le procedure da porre in essere per determinare la ragionevolezza della clausola. Lo UCTA sancisce, infatti, all’art. 11, rubricato Reasonableness test, semplicemente che la Exclusion Clause deve essere fair e reasonable. In ogni caso, si è diffusa una prassi in virtù della quale il Reasonableness test della clausola debba avere riguardo in particolare ad alcuni aspetti, tra i quali: - il potere contrattuale delle parti al momento della stipulazione del contratto; - la possibilità che una delle parti sia stata indotta con modalità impositive ad accettare la Exclusion Clause; - se la controparte fosse effettivamente a conoscenza della presenza di tale clausola all’interno del testo contrattuale.
PAG. 38 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su
phone: 0432 505 900 www.scriptamanent.sm posta@scriptamanent.sm
Va peraltro evidenziato che, sebbene quanto disposto dallo UCTA stabilisca ex lege una serie di modalità che contengono l’autonomia delle parti nella determinazione delle clausole contrattuali, la portata di tale normativa non è assoluta, posto che trova applicazione solo in relazione a determinate fattispecie e non si applica - ad esempio ai contratti internazionali. Per effetto di ciò, in tutti i casi estranei all’ambito di applicazione dello UCTA, sarà il giudice a determinare se la Exclusion Clause sia giusta e ragionevole sulla base della propria libera discrezionalità.
GERMANIA Il Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), alla sezione 309 n. 7 dispone che, nella redazione di un contratto, non è lecito escludere la responsabilità delle parti nel caso di danni alla salute e alla persona e, in ogni caso, nei casi di colpa grave o dolo. Sono altresì considerate nulle le clausole che escludono la responsabilità di un contraente che abbia violato un’obbligazione fondamentale del contratto.
STATI UNITI D’AMERICA Negli Stati Uniti non vi è una normativa che disciplini compiutamente le Exclusion Clauses. Nondimeno, si è sviluppata una prassi secondo la quale alle parti non è concessa la facoltà di escludere qualsiasi tipo di responsabilità derivante dal contratto. Come noto, è generalmente rimesso alle Corti stabilire l’applicabilità della clausola: tuttavia, in linea di principio, in tutti gli Stati l’esonero da responsabilità non è ammesso nei casi di frode, colpa grave e dolo. Nella descritta situazione si segnala la legge dello Stato dell’Oklahoma la quale prevede che una Exculpatory Clause è valida e applicabile, nel momento in cui rispetti tre condizioni: - il linguaggio utilizzato nella redazione della clausola deve far emergere in modo chiaro e preciso la volontà di esonerare da responsabilità una o più parti al verificarsi di dati danni; - al momento della stipulazione del contratto, le parti erano dotate della stessa forza negoziale; - l’esecuzione della clausola non deve ledere la morale e la salute pubblica e non deve violare i diritti individuali delle persone né tantomeno l’ordine pubblico. Nello Stato di New York, nel quale prevale la libertà di contrattazione, è previsto che una Exclusion Clause sia legittima nel momento in cui sia predisposta nel rispetto del principio di Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing (principio tipico di common law che dispone che le parti
debbano agire con onestà e buona fede nella stipulazione del contratto).
CINA La Corte Suprema cinese, interpretando l’art. 39 della Contract Law, ha disposto che nel caso siano inserite nel contratto le Exclusion Clauses, limitanti la responsabilità dei contraenti al verificarsi di dati inadempimenti, queste dovranno essere rese ben visibili all’interno del testo contrattuale, tramite la punteggiatura ed un carattere più grande rispetto alle altre clausole. In base all’art. 53 della Contract Law, una Exclusion Clause non è ritenuta valida nel caso in cui escluda la responsabilità del contraente che con il suo agire ha cagionato danni fisici alla persona della controparte o che, con colpa grave o dolo, ha causato danni alle proprietà della controparte.
AUSTRALIA In generale in Australia le Exclusion Clauses, che hanno come scopo quello di limitare o escludere la responsabilità di un contraente, sono considerate valide. Sono in essere, tuttavia, alcune normative che pongono limiti alla loro applicabilità come la Contract Review Act 1980. Tale disposizione legislativa alla sezione 9 (1) recita che il giudice può dichiarare illecita la clausola quando, al momento della stipulazione contrattuale, tra le parti contraenti vi fosse un’evidente disparità nella capacità di negoziazione. Si tenga conto altresì che la High Court australiana nel 1986, nel caso Darlington Futures Ltd. vs. Delco Australia Pty. Ltd., ha stabilito che le Exclusion Clauses devono essere interpretate alla luce della natura complessiva del contratto e non solo a danno delle parti nei cui riguardi tali clausole sono state imposte.
COLOMBIA La validità delle Exclusion Clauses è stata ampiamente discussa dalla dottrina colombiana, la quale è arrivata infine a sostenere che questo tipo di clausola è valido se mira ad escludere la responsabilità del debitore per fatti di colpa lieve, ma non per quelli posti in essere con dolo o colpa grave. Tale orientamento è stato confermato dalla Corte Suprema de Justicia colombiana con la sentenza del 13 dicembre 2002 (exp. 6462), con la quale è stata sancita la generale validità della clausola che limita o esclude la responsabilità di una parte contraente. Ad ogni modo, la clausola è invalida quando incide in modo negativo sull’integrità fisica della persona della controparte. Non è da considerarsi valida al-
PAG. 40 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
tresì nel caso in cui esoneri il debitore da responsabilità inderogabilmente imposte dalla legge.
MESSICO Il Codigo Civil messicano all’art. 2105 prevede che la responsabilità per dolo non può essere mai esclusa. Per quanto concerne i comportamenti colposi, si è
affermato l’orientamento giuridico in base al quale le Exclusion Clauses sono valide quando escludono la responsabilità derivante da azioni di sola colpa lieve e non anche di colpa grave, in quanto queste ultime sono equiparate ai comportamenti dolosi.
PAG. 41 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
Maurizio Gardenal
Risoluzione delle controversie commerciali internazionali COME FARE AFFARI IN SICUREZZA
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Spesso nei contratti commerciali si tralascia ogni previsione sulla risoluzione delle controversie per non indisporre la controparte. Talvolta invece si procede utilizzando sempre lo stesso modello di contratto per cui la clausola è inserita automaticamente, senza procedere a una valutazione che tenga conto delle specificità del Paese e della situazione in cui di volta in volta si muovono le parti.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE COMMERCIALI INTERNAZIONALI: COME FARE AFFARI IN SICUREZZA Che fare dunque se poi la controparte non paga, non consegna la merce o accampa diritti che nel nostro sistema normalmente non sono conosciuti? Sarà quello il momento in cui vedere se il nostro contratto ci tutela o meno. Diritto applicabile e risoluzione delle controversie rientrano tra i punti più critici di ogni relazione d’affari e devono essere oggetto di un’attenta valutazione in fase di redazione dell’accordo.
DISCIPLINA DELLE RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE: PRINCIPALI ERRORI Esaminiamo quindi i principali errori che si commettono nel disciplinare la risoluzione delle controversie. Mancata verifica della possibilità di riconoscimento delle sentenze nei Paesi di entrambi i contraenti E’ questo il caso dell’assenza di un trattato o una convenzione che impegni l’Italia e Paese di controparte.
In questa situazione, se il Paese non è uno stato membro dell’UE, in cui il regolamento 1215 del 2012 permette il riconoscimento, si corre il rischio di vanificare il procedimento in tribunale. La verifica deve quindi essere fatta in fase di formazione del contratto. Scelta sistematica del tribunale italiano In questo caso il principale deterrente è costituito dalla tempistica del tribunale italiano: ad esempio, in caso sia accolta un’opposizione a un decreto ingiuntivo dovremo attendere diversi anni prima di arrivare a una sentenza definitiva. Accettazione di un tribunale straniero in genere previsto nella proposta della controparte Questa scelta normalmente implica, se inizia una causa, problemi di traduzioni, viaggi per udienze e testimonianze, a volte rinviate all’ultimo minuto, comunicazione non sempre facile con gli avvocati locali. In molti casi ciò può comportare problemi soprattutto di garanzia di imparzialità del giudice straniero. La scelta comunque non deve essere sistematicamente respinta in quanto, in base al tipo di contratto, potrebbe esserci un obbligo di assoggettare inderogabilmente le controversie al tribunale di quel Paese e sarebbe consigliabile informarsi per tempo su questi particolari. In alcuni casi, inoltre, i tribunali stranieri applicano prassi che non sono normate dalle leggi locali, per cui la scelta del tribunale può comportare maggiori o minori oneri, soprattutto nei contratti di agenzia e distribuzione. Un esempio per tutti è costituito dalla prassi francese di concedere all’agente di commercio un’indennità di clientela pari a due anni di provvigioni medie, quindi ben più di quanto previsto dalla direttiva comunitaria sulla materia. Anche i contratti di distribuzione possono comportare differenti soluzioni alla domanda di indennità di clientela in base al tribunale adito. In altre situazioni la stessa scelta di un tribunale straniero può essere vantaggiosa. Per ogni buon conto verifica e valutazione dovrebbero essere fatte da un esperto di volta in volta. Scelta di un tribunale di un Paese che non ha alcun collegamento con le parti o con il contratto
PAG. 42 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
In questo caso, salvo se vi siano norme che lo consentono (es. regolamento 1215 del 2012 nella sola UE e Convenzione di Lugano), il tribunale potrebbe rigettare la domanda, addebitando le spese a chi l’ha presentata.
scibili, ciò potrebbe comportare un rifiuto della camera arbitrale adita di procedere ad amministrare il caso, in quanto non si riconosce nella definizione della clausola contrattuale redatta dalle parti.
COME SCEGLIERE L’ARBITRATO SENZA FARE ERRORI
Prevedere la sede dell’arbitrato in un paese che limita i poteri degli arbitri Per i contratti che possono comportare la necessità di richiedere misure provvisorie (es. contratti di costruzione), potrebbe essere necessario che un arbitro disponga del potere di prendere provvedimenti che in molti Paesi, tra cui l’Italia, sono riservati solo all’autorità giudiziaria. In alcuni Paesi, inoltre, l’autorità giudiziaria, una volta adita per ordinare una misura provvisoria, potrebbe finire con l’impadronirsi del procedimento sottraendolo definitivamente alla competenza degli arbitri. È pertanto necessario verificare in anticipo anche questi aspetti.
Anche le previsioni con cui le parti concordano di ricorrere all’arbitrato commerciale in caso di liti possono comportare problemi se non sono state redatte correttamente. Ecco i principali errori da evitare: Scrivere clausole generiche Esempio: “le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto saranno risolte con l’arbitrato”. La mancata indicazione di una camera arbitrale come autorità che amministra il procedimento potrebbe comportare problemi organizzativi per le parti. Sebbene questa mancata scelta non costituisca in generale un errore impediente (salvo quanto al punto successivo), in quanto la legge prevede le modalità per gestire il procedimento anche in modo autonomo, essa toglie alle parti la possibilità di fruire dei servizi e delle soluzioni procedurali, che spesso sono ottenibili con la scelta dell’arbitrato amministrato da un’istituzione a ciò preposta e che spesso aiuta a ridurre i costi. Non indicare la sede dell’arbitrato Ciò può avere serie conseguenze soprattutto se manca anche il riferimento al regolamento di una camera arbitrale, che talvolta supplisce a questa lacuna. In alcuni Paesi una situazione di questo tipo potrebbe comportare la nullità della clausola stessa. Non indicare correttamente il nome della camera arbitrale prescelta A parte gli errori ortografici facilmente ricono-
Non scrivere clausole ambigue che attribuiscono all’arbitro ruoli diversi da quelli di un giudice In particolare, le definizioni “amichevole compositore”, “arbitratore” e simili potrebbero comportare che il procedimento porti a una decisione a cui non è riconosciuto dalla legge il valore di sentenza definitiva. Ciò comporta che il lodo così ottenuto non sarà eseguibile negli oltre 150 Paesi firmatari della Convenzione di New York e sarà comunque attaccabile in quanto non parificato a sentenza definitiva. Questi importanti accorgimenti ci eviteranno quindi di discutere sulle modalità di risoluzione dei litigi, una volta sorta la controversia, e ci potranno permettere di condurre un eventuale procedimento di buona qualità, minimizzandone il costo, i tempi e lo stress.
PAG. 43 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
Avv. Vartui Kurkdjian
Iran
IL CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO E DISTRIBUZIONE: ACCORGIMENTI PRATICI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Un’azienda italiana intende operare in Iran secondo uno schema che prevede dapprima la fornitura ad un partner locale di dispositivi da assemblare e commercializzare e, successivamente, l’approntamento, da parte dello stesso distributore, di una linea di produzione per la fabbricazione dei medesimi dispositivi, utilizzando la tecnologia brevettata ed il know how forniti dal committente.
IL CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO E DISTRIBUZIONE IN IRAN: ACCORGIMENTI PRATICI Il contratto che regola questo rapporto parteciperà dei caratteri della distribuzione, per quanto riguarda la fase di ingresso e avvicinamento al mercato iraniano, e della licenza di brevetto e know how, per quanto riguarda la successiva implementazione della tecnologia da parte del distributore - licenziatario locale. Nella negoziazione e predisposizione di un contratto di questo tipo, è utile considerare alcuni elementi che passiamo a sintetizzare:
DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE (LEGGE BREVETTI, DESIGN E MARCHI DEL 12 FEBBRAIO 2008) La normativa iraniana, strutturata sul modello delle normative occidentali e convenzionali, prevede il riconoscimento della protezione esclusiva in favore di marchi, modelli, disegni e brevetti per invenzione industriale che siano validamente registrati in Iran; l’utilizzo di diritti IP derivanti dalle procedure di registrazione internazionale è anche possibile, purché i relativi titoli siano stati effettivamente nazionalizzati in Iran.
I contratti che hanno ad oggetto diritti di proprietà industriale devono essere registrati e pubblicati presso l’Ufficio Nazionale della Proprietà industriale il quale, pur mantenendo confidenziale il contenuto dell’accordo, lo registra pubblicandone gli estremi. Tale registrazione è indispensabile nel caso in cui si intenda far valere gli effetti del contratto nei confronti dei terzi (Art. 50).
AUTORIZZAZIONI GOVERNATIVE Al fine dell’ottenimento di una licenza di fabbricazione sul territorio della Repubblica Islamica dell’Iran può essere necessaria l’autorizzazione del Ministero dell’Industria, delle Miniere e del Commercio (il c.d. “MIMT”); a tale scopo il Ministero può richiedere anche una copia del contratto di licenza di fabbricazione. La legislazione iraniana contempla anche una legge che riguarda la Regolamentazione dell’Istituto di standardizzazione e ricerca industriale (c.d. legge “Standard” risalente al 1993); tale normativa impone: - standard di fabbricazione obbligatori per un vasto numero di prodotti - e richiede che i fabbricanti di tali prodotti vi si conformino per ottenere i relativi certificati da parte dell’Autorità competente che autorizzano all’immissione in commercio. Nella prassi applicativa al licenziatario iraniano è normalmente richiesto di sottoporre all’Autorità il certificato di registrazione del marchio per il quale opererà, che andrà poi a contraddistinguere i prodotti fabbricati e commercializzati in Iran. Tale disciplina è particolarmente rigorosa nel settore alimentare e farmaceutico. E’ bene, comunque, approfondire il tema nel proprio settore di riferimento e sollevare la questione con la controparte locale affinché si attivi e compia tutte le necessarie verifiche. Per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti, è frequente l’impiego della dicitura “Prodotto su licenza”, che non ha natura obbligatoria; è poi usuale che il MIMT chieda di conoscere i dettagli relativi al licenziante, sebbene questi ultimi non debbano necessariamente essere indicati in etichetta.
CORRISPETTIVI In Iran esistono forti restrizioni alla circolazione
PAG. 44 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
di valuta straniera; si tratta quindi di un profilo di estrema importanza per quanto riguarda la regolamentazione dei corrispettivi e dell’incasso delle royalties nel contratto di licenza. Il vigente sistema sanzionatorio rende pressoché impossibile trasferire direttamente valuta straniera dalle banche iraniane; le società locali utilizzano spesso agenti autorizzati di cambio per il trasferimento di valuta estera. Occorre valutare con attenzione questo aspetto e discutere con il proprio partner la migliore soluzione per effettuare i pagamenti, preferendo, laddove possibile, l’opzione che prevede il versamento anticipato delle somme per ogni anno di durata del contratto. Occorre, inoltre, tenere presente che in Iran vi sono importanti fluttuazioni sulle valute estere. A tale riguardo si suggerisce di prestare attenzione alle esclusioni di responsabilità per inadempimento del licenziatario determinate dalla c.d. “Forza Maggiore”, precisando che eventuali provvedimenti restrittivi, aventi ad oggetto la circolazione di valuta estera, se già esistenti, o la svalutazione monetaria, non ricadano in tale nozione. Per quanto riguarda i profili formali di tenuta delle scritture contabili, la normativa iraniana prevede che queste siano tenute in Farsi; è quindi opportuno che la società straniera richieda una copia fedele di tali scritture in lingua inglese e ciò al fine di facilitare le verifiche e le eventuali ispezioni in relazione ai pagamenti e, in particolare, a quelli delle royalties.
TASSAZIONE Il pagamento di royalties, i trasferimenti di tecnologia e l’assistenza tecnica sono oggetto di una tassazione specifica, che viene applicata in via presuntiva (Art. 105 comma 2 e Art. 107 Codice di Tassazione diretta) nella misura del 25% su un importo variabile dal 20 al 40% di quanto percepito nell’anno fiscale a titolo di corrispettivo del trasferimento di tecnologia. E’ sempre opportuno chiarire che questo carico fiscale spetterà al licenziatario e che, conseguentemente, il pagamento delle royalties a favore del licenziante dovrà essere al netto di ogni tassa applicabile.
LEGGE APPLICABILE La legge iraniana prevede che il contratto tra una soggetto straniero ed uno locale sia sottoposto ad una legislazione estera (ad esempio alla legge italiana), a condizione che l’accordo sia sottoscritto fuori dal territorio della Repubblica islamica dell’Iran. Dal punto di vista pratico, questo può avvenire anche allorché il contratto sia sottoscritto dalla parte locale in territorio iraniano e dalla parte straniera al di fuori dell’Iran, considerando tale seconda sottoscrizione come atto che conclude tecnicamente, dunque legittimamente sottoposto alla legge dello stato estero.
PAG. 45 - APINFORMA / Export Marketing - numero 7 - 15 aprile 2015
Avv. Massimiliano Patrini
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Impiego additivi La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2015/537 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio (E 120) in alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. Additivi nei gamberetti cotti in salamoia La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/538 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di acido benzoico - benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia.
AGRICOLTURA BIOLOGICA Prodotti Biologici Note del Mipaaf riguardanti la pubblicazione di disciplinari privati adottati per la produzione biologica di talune specie animali, piante acquatiche e microalghe riconosciuti dal Mipaaf ai sensi dell’art. 42 del Reg. (CE) n. 834/07.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Import prodotti a base di carne La Commissione ha pubblicato la decisione n. 2015/536 che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, in relazione ad
ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese. Peste suina africana La Commissione ha pubblicato la decisione che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. Dichiarazione obbligatorie Latte Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le modalità di applicazione dell’articolo 151, del regolamento n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Terzo complemento varietà specie agricole La Commissione ha pubblicato il terzo complemento alla trentatreesima edizione integrale del Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
COMMERCIO Prodotti agricoli trasformati E’ stata pubblicata la decisione del comitato misto UE-Svizzera n. 1/2015 che modifica la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2015/542].
ETICHETTATURA Indicazioni salutistiche La Commissione ha pubblicato il reg. 2015/539 che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012.
NORMATIVA COMUNITARIA Attività Agricola Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e
PAG. 46 - APINFORMA / Organizzazione - numero 7 - 15 aprile 2015
forestali ha pubblicato il decreto concernente le disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
PRODOTTI SPECIALI Nuovo ingrediente Olio derivato dalla microalga La Commissione ha pubblicato la decisione che autorizza l’immissione sul mercato di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nuovo ingrediente olio ricco di DHA e EPA La Commissione ha pubblicato la decisione che autorizza un ampliamento dell’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi di residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,3-dicloropropene, bifenox, dimetenamid-p, proesadione, tolilfluanide e trifluralin in o su determinati prodotti. Rettifica Livelli massimi residui La Commissione ha pubblicato la rettifica al regolamento 2015/552 della Commissione, del 7 aprile 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,3-dicloropropene, bifenox, dimetenamid-p, proesadione, tolilfluanide e trifluralin in o su determinati prodotti.
variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ovicaprini; ittico; riso; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 14, dal 30 marzo al 5 aprile 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 90 notifiche (di cui 24 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia relativa a presenza di Clostridium perifrigens in “patè vegano”. Rilevante come ben 7 notifiche fossero relative ad allergeni, non dichiarati in etichetta, in diverse matrici alimentari.
DATI DI MERCATO 13a, E 14a SETTIMANA 2015 (DAL 23 AL 29 MARZO E DAL 30 MARZO AL 5 APRILE 2015)
Dati relativi alla settimana n. 15, dal 6 al 12 aprile 2015 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 49 notifiche (di cui 16 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Quattro le allerte avviate dall’Italia e tutte relative al comparto ittico: Mitili contaminati da E. coli, frode nella modifica della data di scadenza di prodotti ittici, ostriche contaminate da Norovirus e scampi congelati con presenza di solfiti non dichiarati entrambi provenienti dalla Francia. oOo
Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali
Per ogni ulteriore informazione le Imprese interessate possono rivolgersi all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione.
oOo
PAG. 47 - APINFORMA / Organizzazione - numero 7 - 15 aprile 2015
Piattaforma logistica nazionale ATTIVATA LA SPERIMENTAZIONE
Con la circolare prot. 44053/RU del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Dogane ha dettato le istruzioni per l’attivazione in via sperimentale (durata minima di 6 mesi), da parte delle Direzioni territoriali interessate, dei corridoi controllati dalla Piattaforma Logistica Nazionale, per la movimentazione di container dal punto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia di un nodo logistico di destinazione. In pratica, l’utilizzo di questi corridoi fa sì che le formalità connesse allo sdoganamento della merce non vengano eseguite dentro il porto ma in un’area esterna, detta appunto nodo logistico di destinazione, in cui la merce giunge dopo essere stata trasportata percorrendo un corridoio controllato; quest’ultimo viene definito al par. 2 della circolare, come il “collegamento stradale tra il Nodo logistico portuale e il Nodo logistico
di destinazione, in cui sono inoltrati gli automezzi monitorati dalla Piattaforma Logistica Nazionale adibiti al trasporto delle merci”. Il Nodo logistico di destinazione è invece definito come “l’impianto logistico esterno all’area portuale, dove è ubicato il magazzino di temporanea custodia di destinazione delle merci inoltrate nel corridoio controllato”; inoltre, il nodo logistico di destinazione deve essere dotato di “presidi di altre Amministrazioni per attuare i medesimi controlli previsti al punto di ingresso/sbarco”, a meno che il Gestore della missione non garantisca che questi controlli non sono richiesti o che sono stati espletati. Tra le formalità richieste al conducente dell’automezzo che trasporta il container, autorizzato a percorrere il corridoio controllato, c’è quella di esporre in modo visibile, sul parabrezza, il “Contrassegno Fast Corridor”, per la riconoscibilità del veicolo nella fase di uscita dall’area portuale. Durante il tragitto su strada, la Piattaforma Logistica Nazionale notifica all’azienda di autotrasporto una serie di informazioni, tra cui le eventuali deviazioni dal Corridoio Controllato, le problematiche lungo il percorso (es il traffico) e i tempi di percorrenza eccedenti i tempi massimi stabiliti.
PAG. 48 - APINFORMA / Organizzazione - numero 7 - 15 aprile 2015
(C)
Scadenze aziendali maggio 2015 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI MAGGIO
GIOVEDÌ 7 ELENCO BENEFICIARI 5 PER MILLE - Scade il termine per l’invio telematico da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive della domanda d’iscrizione dei soggetti beneficiare del 5 per mille Irpef per il 2015.
VENERDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di aprile. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
SABATO 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 18) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di aprile. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2015. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 3a rata dell’Iva, relativa al 2014 con la maggiorazione dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2015 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi
ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 30,72% (prima fascia) per i lavoratori autonomi non titolari di partita Iva; - 23,5% per i pensionati già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della regolazione 2014 e dell’anticipo del premio 2015 da effettuarsi secondo le disposizioni per l’autoliquidazione del premio INAIL. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il model-
PAG. 49 - APINFORMA / Organizzazione - numero 7 - 15 aprile 2015
lo unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2014. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2015. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI 2015 - Scade il termine per la regolarizzazione del calcolo dei contributi sui nuovi massimali e minimali inps di cui alla circolare 11/2015 CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale).
FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre marzo/aprile 2015 - codice bimestre 214.
MERCOLEDÌ 20 CONTRIBUTI ENASARCO - Versamento dei contributi on-line per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al 1° trimestre 2014 (1° gennaio – 31 marzo) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente. A partire dal 1° febbraio 2014 le forme di pagamento RID sono state sostituite dal sistema Sepa Direct Debit (SDD), con passaggio automatico.
GIOVEDÌ 21 FONDAPI - Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi per il bimestre marzo/aprile 2014; codice bimestre 214. Il bonifico deve essere ordinato con data valuta e disponibilità massima per il beneficiario il giorno 21.
LUNEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di aprile. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.
SABATO 30 (POSTICIPA A LUNEDÌ 1) CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2015 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 aprile 2015.
PAG. 50 - APINFORMA / Organizzazione - numero 7 - 15 aprile 2015
DOMENICA 31 MAGGIO (LUNEDÌ 1° GIUGNO) LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. DIFFERIMENTO PER FERIE COLLETTIVE - In considerazione della situazione di difficoltà organizzativa che può determinarsi in occasione della chiusura delle aziende per ferie collettive i Comitati provinciali dell’INPS possono autorizzare il
differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. In questo caso le aziende interessate al differimento per ferie collettive devono presentare la domanda all’INPS entro il 31 maggio. FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi trimestrali (2° trimestre 2015) a carico azienda e dirigente all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali.
PAG. 51 - APINFORMA / Organizzazione - numero 7 - 15 aprile 2015
(PZ – FT)