NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 7 15 aprile 2016
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
ASSISTENZA FISCALE PER IL MOD. 730/2016
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 7 15 aprile 2016
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Assistenza fiscale per il mod. 730/2016
8
Dal 2 maggio esteso il reverse charge
9
Il regime tributario delle provvigioni
10
Esportazioni improprie
13
Studi di settore 2016
15
Il nuovo Codice Doganale
16
Sdoganamento in mare
20
Contributo all’Agcom
21
Operatori postali
22
POR FESR 2014-2020
23
Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2016
25
Dimissioni on line
26
Omesso versamento ritenute
29
Sicurezza sul lavoro
30
Prodotti chimici
31
SOA: nuova attestazione per la B.M. Costruzioni srl
32
Approvato il nuovo codice dei contratti
38
Gas fluorurati
34
Politiche abitative in FVG: approvata la riforma (3a parte).
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ORGANIZZAZIONE
Legislazione alimentare
38
Codice della strada. Pagamento ridotto sanzione
43
Esami di revisione patenti e CQC
44
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
47
Scadenze aziendali maggio 2016
48
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Assistenza fiscale per il mod. 730/2016 ACCESSO AL SERVIZIO SENZA NECESSITÀ DI APPUNTAMENTO Ricordiamo che presso l’Associazione è operativo il Centro di Assistenza fiscale, utilizzabile dai lavoratori dipendenti e pensionati, per la compilazione, l’assistenza, la trasmissione o conferma del modello 730/2016. Dallo scorso anno l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti un modello pre-compilato al quale è possibile accedere anche per il tramite del CAF. In questi casi tuttavia è necessario presentare al CAF una delega, contenente alcuni riferimenti reddituali riferiti allo scorso anno, unitamente ad un documento d’identità valido. Il modello pre-compilato acquisito dal CAF, potrà essere confermato dal contribuente, qualora lo stesso sia completo, oppure integrato con eventuali dati mancanti. Il Centro oltre a raccogliere le dichiarazioni, sarà a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria alla corretta compilazione del modello. Il servizio è aperto a tutti gli interessati a questo tipo di modello dichiarativo, come ad esempio dipendenti, pensionati e collaboratori. Il modello 730 permette il recupero di eventuali crediti d’imposta vantati nei confronti del fisco,
direttamente in busta paga oppure di pagare le imposte dovute (saldi e acconti), alle scadenze previste dalla legge, con trattenute sulle retribuzioni senza ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti. E’ inoltre consentito accedere al modello 730 anche da parte dei contribuenti privi di un datore di lavoro, a patto che i propri redditi risultino tra quelli dichiarabili con la dichiarazione semplificata, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad effettuare il rimborso. Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Associazione durante l’orario d’ufficio, senza necessità di fissare un appuntamento. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone, presso l’Associazione al numero telefonico 0432/507377. Il compenso per il servizio di assistenza fiscale è così determinato:
MODELLO 730/2016: - € 10,00 per solo scarico modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 30,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 60,00 per inserimento di un nuovo contribuente; - € 90,00 per inserimento di una nuova dichiarazione congiunta; - per elaborazioni massive il prezzo sarà concordato preventivamente con l’Associazione. I prezzi sono comprensivi di Iva.
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(PZ)
Dal 2 maggio esteso il reverse charge SULLE CESSIONI DI CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP
Il sesto comma dell’articolo 17 del DPR 633/72 individua una serie di operazioni interessate dall’applicazione dell’inversione contabile. Si tratta di uno strumento particolare di rivalsa dell’imposta, dove la sua liquidazione viene posta in capo all’acquirente anziché del cedente. Lo strumento è stato introdotto soprattutto per contrastare le frodi Iva. L’applicazione di questa modalità di liquidazione dell’imposta richiede tuttavia una specifica autorizzazione da parte delle autorità di Bruxelles. La normativa interna, con riferimento ad alcuni ambiti di applicazione del reverse charge, non era allineata alle specifiche autorizzazioni comunitarie e così il legislatore, per rimediare è intervenuto ridefinendo l’ambito applicativo dell’art. 17 e, per particolari operazioni, il suo termine finale di applicazione. I chiarimenti e le integrazioni sono stati adottati con il D.Lgs. n. 24/2016 il quale ha adeguato la normativa interna alle indicazioni europee, individuando più rigorosamente i soggetti passivi in capo ai quali nasce il debito d’imposta. Il primo intervento ha riguardato il comma 6 lett. c) dell’art. 17, il quale prevede l’applicazione del reverse charge per le “cessioni di personal computer e loro componenti ed accessori”. Questa disposizione eccedeva l’autorizzazione comunitaria, che la limitava ai soli dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione in prodotti destina-
ti al consumatore finale. E’ stato così soppresso il riferimento ai “componenti e accessori” delle apparecchiature terminali, limitando così il reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa di concessione governativa. Nella stessa lettera c) della norma sopra citata è stata inserita una nuova previsione applicativa del reverse charge relativa alle “cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. In pratica anche per queste forniture, effettuate nell’ambito dei rapporti B2B, si renderà necessaria l’applicazione dell’inversione contabile. Con riferimento ai materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere, indicati nella lettera d) e alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione, previsti dalla lettera d – quinquies, disposizioni di fatto mai entrate in vigore per mancanza dell’autorizzazione, le stesse sono state soppresse. E’ stato poi inserito un nuovo comma 8 all’art. 17 del DPR 633/72 il quale, con riferimento alle fattispecie indicate nelle lettere b) e c), stabilisce che l’inversione contabile sarà applicabile fino al 31 dicembre 2018. Queste nuove disposizione di allineamento alle autorizzazione comunitarie sono operative dal 2 maggio 2016. Da quest’ultima data scatta pertanto l’allargamento speciale che prevede, nelle operazioni “business to business” l’assolvimento dell’imposta a cura del destinatario anziché l’addebito da parte del fornitore.
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(PZ)
Il regime tributario delle provvigioni VA RISPETTATO IL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE DEI COSTI AI RICAVI LA COMPETENZA ECONOMICA DA PARTE DELL’AGENTE Il contratto di agenzia è disciplinato dall’art. 1748 del codice civile il quale dispone che l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione sia conclusa per effetto del suo intervento. L’attuale legislazione distingue tra il momento di acquisizione del diritto alla provvigione e il momento di esigibilità della stessa; il primo si ha con la conclusione del contratto mentre il secondo si ha con l’esecuzione del contratto da parte della ditta mandante. In altri termini con la conclusione del contratto l’agente acquisisce un vero e proprio diritto di credito. Tale credito potrebbe essere anche temporaneamente sospeso (ad esempio fino alla conclusione del contratto) oppure ceduto a terzi. Ricordiamo che la maturazione del credito consente eventualmente l’insinuazione nel passivo se la ditta mandante fallisce. La Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 115 dell’8 agosto 2005 confermando l’impostazione di cui sopra, ha previsto che la competenza economica, e conseguentemente l’obbligo di imputare a ricavo la provvigione da parte dell’agente, si realizza al momento dell’ultimazione della prestazione. Tale momento coincide con quello della conclusione del contratto tra ditta mandante e terzo cliente. Nel momento in cui si perfeziona l’ordine, si vengono a soddisfare i requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità richiesti dal comma 1 dell’art. 109 del TUIR. Il pagamento della provvigione rappresenta una mera regolarizzazione finanziaria e sul fronte della competenza economica non produce alcun effetto. L’eventuale previsione contrattuale che differisce il pagamento della provvigione, ad esempio, al momento in cui la ditta mandante incassa il corrispettivo dal cliente finale, non produce effetti sul
momento di maturazione della competenza economica che, come già chiarito, si perfeziona al momento della conclusione del contratto tra cliente finale e ditta mandante. La competenza economica non viene influenzata neppure dall’effettiva esecuzione del contratto, l’art. 1748 prevede, infatti, che la provvigione spetti anche nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti finalizzato a non dare esecuzione in tutto o in parte al contratto. In definitiva con riferimento ai beni mobili si può ritenere che la conclusione del contratto si perfezioni con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Per i beni determinati soltanto nel genere, essendo il trasferimento della proprietà legato al momento di individuazione, ai sensi dell’art. 1378, il contratto si ritiene concluso al momento della spedizione o consegna dei beni.
IMPUTAZIONE DEL COSTO RELATIVO ALLA PROVVIGIONE DA PARTE DELLA DITTA MANDANTE Per quanto riguarda il comportamento che ricade in capo alla ditta mandante, occorre fare riferimento all’ultimazione della prestazione e questo momento, come detto, coincide con quello in cui è stipulato il contratto tra la medesima ditta mandante e il terzo cliente, a nulla rilevando l’effetto finanziario. In pratica la ditta mandante deduce il costo della provvigione mentre l’agente l’assoggetta a tassazione. Questo principio, con riferimento alle operazioni a cavallo d’anno, contrasta con i principi tributari contenuti nel TUIR. Molto opportunamente l’Agenzia delle entrate con la citata risoluzione n. 115 ha chiarito meglio i comportamenti da adottare soprattutto nel rispetto del principio di correlazione dei costi ai ricavi. Come principio generale anche in questo caso si deve fare riferimento al momento in cui la prestazione è ultimata. Tale momento coincide con la stipula del contratto tra la ditta mandante e il terzo cliente non assumendo alcuna rilevanza il pagamento della fornitura. Questo principio tuttavia deve essere applicato soltanto nei casi in cui il periodo d’imposta in cui si verifica la conclusione del contratto promosso dall’agente, coincide con il periodo d’imposta in cui la ditta mandan-
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te, adempiendo la propria prestazione, vale a dire consegna o spedizione del bene mobile, imputa a conto economico il relativo ricavo. Se invece la ditta mandante consegna i beni nell’esercizio successivo a quello di conclusione del contratto, con conseguente imputazione del ricavo nell’esercizio successivo, tenuto conto del corollario al principio della competenza economica di cui all’art. 109 del TUIR che collega i costi ai ricavi dell’esercizio, la ditta mandante dovrà dedurre la provvigione non nell’esercizio di conclusione del contratto bensì nell’esercizio in cui consegna i beni al cliente finale. In pratica il costo relativo alla provvigione passiva sarà deducibile: - nell’esercizio di stipula del contratto se questo è concluso nello stesso esercizio in cui si provvede alla consegna del bene; - nell’esercizio di consegna o spedizione del bene se il contratto è concluso in un esercizio precedente a quello di consegna del bene. Così se il 20 dicembre 2015 è stato stipulato un contratto di vendita di un bene del valore di 10.000 euro tra la ditta Alfa SPA e il cliente Bianchi per il tramite dell’agente Verdi e la merce a Bianchi viene consegnata il 20 maggio 2016 avremo che: - l’agente Verdi doveva contabilizzare la provvigione attiva nel 2015 essendo il contratto concluso in tale anno; - la ditta Alfa SPA contabilizzando il ricavo nel 2016 (data di consegna dei beni), potrà dedurre la relativa provvigione nello stesso anno. In questo modo viene onorato il principio di correlazione dei costi ai ricavi, infatti, a fronte del ricavo imputato nell’anno 2016 anche il relativo costo viene dedotto nello stesso esercizio.
IL TRATTAMENTO IVA La Commissione dell’associazione italiana dei commercialisti con la norma 187/2005 è intervenuta soprattutto per chiarire alcuni aspetti legati al trattamento Iva delle intermediazioni scambiate con soggetti esteri. Innanzi tutto è stato precisato che queste prestazioni scambiate da soggetti passivi nazionali con soggetti esteri, non hanno carattere periodico o continuativo, pertanto, ai fini Iva, si considerano effettuate alla data dell’ultimazione, che coincide con il momento di maturazione del diritto al
corrispettivo. Sono conseguentemente fuori dalla categoria che disciplina le prestazioni continuative per le quali è prevista la rilevanza frazionata al momento del pagamento e in ogni caso alla fine dell’anno. Sul punto viene osservato che un servizio continuativo deve realizzare un flusso corrente di fornitura, dove ciascuna porzione è di per sé significativa. Nelle intermediazioni la fornitura termina quando cessa il flusso e conseguentemente non si rende applicabile la qualifica di “continuativa” alle intermediazioni. Il documento ricorda quindi che le prestazioni d’intermediazione B2B sono prestazioni generiche che non rientrano nel terzo e quarto comma dell’art. 6 del DPR 633/72 bensì nei criteri specifici introdotti dal sesto comma che attribuisce rilevanza al momento di ultimazione della prestazione, salvo il caso del pagamento anticipato. Di conseguenza dette prestazioni devono essere considerate effettuate ai fini Iva, al momento della loro ultimazione, circostanza che si realizza al momento di maturazione del diritto al corrispettivo, generalmente coincidente con la conclusione dell’affare tra l’agente e il cliente. Per le prestazioni di intermediazione rese da soggetti esteri, il committente nazionale deve procedere all’applicazione dell’Iva in Italia con il meccanismo dell’inversione contabile. A tal fine se il prestatore è comunitario, si dovrà integrare con l’imposta la fattura e registrarla sia nel registro delle fatture emesse (entro 15 giorni) che in quello degli acquisti. Se invece il prestatore è extracomunitario, il committente dovrà emettere autofattura e, qualora siano soddisfatte le relative condizioni, assoggettare la prestazione al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9 comma 1 punto 7) del DPR 633/72. La mancata emissione dell’autofattura nel termine sopra indicato comporta per il committente oltre all’obbligo di versamento dell’Iva, una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta. Si ricorda che tale sanzione è comunque riducibile qualora si adotti il di ravvedimento operoso. Si deve osservare che tale sanzione si rende applicabile non solo nel caso di omessa auto fatturazione, ma anche in caso di mancata integrazione della fattura emessa dall’operatore comunitario.
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(PZ)
Esportazioni improprie
IL TERMINE DEI NOVANTA GIORNI NON È PERENTORIO PREMESSA Le esportazioni con trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio Comunitario a cura del cessionario non residente devono essere perfezionate entro il termine di novanta giorni. Tale prescrizione è contenuta nell’art. 8 comma 1) lett. b) del DPR 633/72, il quale prevede un termine entro il quale l’esportatore deve essere in grado di fornire la prova che effettivamente la merce ha lasciato il territorio comunitario. Spesso si pone il problema di comprendere se i novanta giorni previsti dalla norma abbiano un carattere perentorio, oppure ordinatorio. Il rispetto di questo termine di 90 giorni entro il quale si deve perfezionare l’uscita dei beni dal territorio comunitario non sempre avviene, con gravi conseguenze in caso di verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria. Prima di entrare nel merito della questione è tuttavia opportuno ricordare i profili fiscali essenziali delle esportazioni.
LE OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE Le esportazioni sono caratterizzate dalla circostanza che i beni siano trasportati o spediti al di fuori del territorio comunitario, a seguito del trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale. E’ irrilevante che i beni siano ceduti a seguito del pagamento di un corrispettivo oppure a titolo gratuito. Queste operazioni usufruiscono di un regime di non imponibilità Iva nel nostro paese a patto che siano rispettate determinate condizioni, devono osservare tutte le formalità previste dalla legge Iva, mantengono il diritto alla detrazione sugli acquisti o al rimborso dell’imposta e concorrono alla formazione del volume d’affari. Le esportazioni possono avvenire anche tramite commissionari del cedente, in questi casi la ces-
sione dei beni dal venditore al commissionario è considerata una cessione all’esportazione e come tale beneficia del regime di non imponibilità.
I RIFERIMENTI NORMATIVI Le esportazioni sono disciplinate per lo più dall’articolo 8 del DPR 633/72 il quale, al primo comma, prevede due diverse modalità operative alle quali corrispondono due diverse lettere, la a) e la b). Tralasciamo l’analisi delle cessioni verso esportatori abituali disciplinate dalla lettera c) e quelle previste dall’art. 8-bis dello stesso decreto poiché, ai fini del presente approfondimento, non assumono rilevanza.
ESPORTAZIONI FRANCO DESTINO Con la lettera a) s’individua l’esportazione dove il fornitore della merce, anche tramite commissionari, cura il trasporto della merce fino a destino o quantomeno fuori dalla Comunità Europea. In questa fattispecie il legislatore non ha previsto un termine entro il quale acquisire la prova dell’effettiva esportazione utilizzando il sistema informativo doganale. Più precisamente alla presentazione della dichiarazione doganale, l’ufficio consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento Esportazione, con riportati gli estremi dell’MRN, vale a dire il numero elettronico di riferimento della dichiarazione stessa. Questo numero accompagna la merce dalla dogana territorialmente competente a quella di uscita dalla Comunità Europea. Una volta espletate le formalità doganali, l’ufficio di uscita invia telematicamente alla dogana di partenza il messaggio “risultati di uscita”. Se da questo messaggio risulta che l’operazione si è conclusa correttamente, la fattura associata al numero di MRN corrispondente, è da considerarsi vistata ai fini della non imponibilità Iva.
ESPORTAZIONI FRANCO PARTENZA Con riferimento alle cessioni di beni destinati all’esportazione ma consegnati in Italia a cessionari non residenti, l’art. 8 comma 1 lettera b) del DPR 633/72, subordina il beneficio della non imponibilità Iva al rispetto delle seguenti condizioni: - il trasporto o la spedizione fuori dal territorio comunitario deve essere effettuato diretta-
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mente dal cessionario non residente o tramite terzi per suo conto; - il predetto trasporto o spedizione deve essere effettuato entro 90 giorni dalla consegna dei beni da parte del cedente al cessionario non residente; - i beni siano trasportati o spediti nello stato originario di acquisto, risultante dalla fattura emessa dal cedente; - la cessione non avvenga tramite commissionari. Con riferimento all’osservanza del termine dei 90 giorni, si può fare riferimento alla data del documento di consegna o trasporto, alla lettera di vettura internazionale CMR ovvero della fattura. In quest’ultimo caso gli obblighi relativi all’esportazione gravano sul cessionario il quale deve restituire al cedente un esemplare della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla UE.
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Sul termine dei 90 giorni Agenzia delle entrate e giurisprudenza non hanno assunto, nel tempo, direzioni univoche, sottoponendo gli operatori a gravi rischi in caso di accertamento fiscale. Non si deve dimenticare che il mancato rispetto del termine dei 90 giorni comporta per il cedente, oltre al versamento dell’Iva, l’irrogazione di una sanzione dal 50% al 100% dell’imposta ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 471/1997. Al contribuente è riservata comunque la possibilità di provvedere autonomamente, nei 30 giorni successivi, alla regolarizzazione dell’operazione tramite il versamento dell’imposta. L’Agenzia delle entrate in un primo momento, con la circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, aveva confermato che il mancato rispetto dei 90 giorni comportava l’irrogazione delle sanzioni ma manteneva comunque salva la non imponibilità della cessione. Ciò a condizione, ovviamente, che la merce fosse effettivamente esportata ancorché oltre il termine citato. Successivamente la stessa Agenzia, con la circolare n. 50 del 12 giugno 2002, ha ritenuto i 90 giorni un termine perentorio, nel senso che il suo mancato rispetto avrebbe trasformato l’operazione fin dall’origine in operazione imponibile con conseguente obbligo di versamento dell’imposta. Restava tuttavia salva la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso regolarizzando l’operazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale era stata commessa la violazione.
LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE A livello giurisprudenziale la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21956 del 27 ottobre 2010 aveva confermato la natura perentoria del termine dei 90 giorni, ritenendo che rappresenti un requisito essenziale per l’applicazione del regime di non imponibilità. Il mancato rispetto del termine comportava, conseguentemente, l’assoggettamento a Iva dell’operazione quale cessione interna.
LA CORTE EUROPEA Sull’argomento è intervenuta la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 19 dicembre 2013 causa C-563/12 la quale ha fissato importanti paletti. E’ stato chiarito che la non imponibilità nelle esportazioni non è vincolata al rispetto di alcun termine massimo entro il quale i beni devono lasciare il territorio comunitario, pertanto il concetto di esportazione non può essere condizionato da un termine fissato dalla normativa nazionale. A questi ultimi è riservata la possibilità di prevedere delle condizioni ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità, sempre però nel rispetto dell’ordinamento comunitario, della proporzionalità della sanzione e della tutela dell’affidamento. Sulla base di questi presupposti i giudici comunitari riconoscono l’applicazione di termini ragionevoli entro cui l’esportazione deve essere perfezionata, ma tali termini non possono “eccedere quanto necessario a tal fine”. Una normativa interna che preveda “un termine perentorio affinché l’esportazione si consideri corretta senza la possibilità di dimostrare che la condizione di uscita si è perfezionata dopo lo scadere dello stesso termine, eccede quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo”, che in questo caso è la lotta all’evasione. Ne consegue che disposizioni nazionali per le quali il semplice superamento del termine comporti la decadenza, per il soggetto passivo, del regime di non imponibilità deve ritenersi illegittima. Alla luce di questa importante sentenza va riconosciuto il carattere non perentorio del termine previsto dalla lettera b) comma 1 dell’art. 8 DPR 633/72 mantenendo il regime di non imponibilità anche nei casi in cui l’esportazione si perfezioni dopo i 90 giorni. A questo proposito giova ricordare che le sentenze della Corte Europea, alla presenza di particolari condizioni, esplicano efficacia all’interno della comunità a prescindere dall’adozione, da parte dei singoli paesi, di provvedimenti finalizzati a recepirne le indicazioni. (PZ)
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Studi di settore 2016 DISPONIBILE LA VERSIONE DEFINITIVA DI GE.RI.CO.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.it) la versione definitiva del software GE.RI.CO. 2016, necessaria per la verifica della congruità dei contribuenti soggetti agli studi di settore. La nuova versione tiene conto dei correttivi anticrisi analizzati dalla Commissione degli Esperti sugli studi di settore nelle riunioni del 2 dicembre
2015 e del 31 marzo 2016, ed interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, grazie a questo applicativo, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, già nella fase di compilazione del modello UNICO, la congruità dei loro ricavi/compensi, tenendo conto della normalità economica e dell’effetto dei correttivi “crisi” ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore. Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “HOME - COSA DEVI FARE - DICHIARARE - STUDI DI SETTORE E PARAMETRI - STUDI DI SETTORE - SOFTWARE - GERICO 2016”.
PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2016
(PZ)
Il nuovo Codice Doganale SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN VIGORE DA MAGGIO
A partire dal 1° maggio 2016, è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea (Reg. UE 952/2013), con gli annessi regolamenti attuativi (Regolamento delegato UE n° 2446/2015, Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015 e Regolamento delegato transitorio UE n. 341/2016 della Commissione). Per tutelare gli interessi degli operatori economici ed al fine di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche. Nel rinviare gli interessati alla lettura delle circolari diramate sull’argomento dall’Agenzia delle Dogane (Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, e Nota n. 45898 RU del 19 aprile 2016), evidenziamo alcune delle novità introdotte dalla nuova regolamentazione.
RAPPRESENTANZA DOGANALE (ARTT. 18-21 CDU) Viene stabilito che chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali, venendo quindi meno la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, del DPR. n. 43/73 (TULD), che riservava l’accesso alla rappresentanza diretta agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri previsti dall’articolo 39, lettere da a) e d) del Codice doganale (COMPLIANCE doganale e fiscale, tenuta di un adeguato sistema di scritture commerciali, possesso del requisito della solvibilità finanziaria e di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta) è abilitato a prestare i servizi di
rappresentanza anche in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (ARTT. 38-41 CDU, ARTT. 23-30 RD, ARTT. 24-35 RE, ART. 5 RDT) Lo status di operatore economico autorizzato (AEO), che può essere richiesto anche dal vettore, non è più attribuito con una certificazione. Infatti l’operatore, a seguito di un audit realizzato dall’Agenzia delle Dogane, può conseguire due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza “safety & security”). In caso di possesso dei requisiti per entrambe le autorizzazioni, viene rilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce i benefici cumulati AEOC + AEOS. Il codice precisa i requisiti per la concessione dello status, introducendo alcuni elementi di novità (come l’assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale e l’assenza di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente). Tra i vantaggi conseguenti alla qualifica di AEO, compaiono: - l’accesso facilitato alle semplificazioni doganali (tra cui autorizzazioni, riduzione o esonero dalla prestazione della garanzia); - la riduzione dei controlli fisici e documentali che, secondo alcune stime, può arrivare fino al 90%; - la priorità di notifica e di trattamento in caso di selezione per il controllo; - la possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo; - l’utilizzo del logo unionale AEO nei documenti aziendali; - dei benefici indiretti relativi, ad es., al miglioramento delle procedure aziendali ed ai rapporti con i clienti.
VALORE IN DOGANA (ARTT. 69-76 CDU, ART. 71 RD, ARTT. 127-146 RE, ART. 6 RDT) Non è più applicabile a regime (salvo un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017) la c.d. “FIRST SALE RULE”, prevista dall’art. 147 del Reg. (CEE)
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n. 2454/1993 che consentiva la dichiarazione di un valore riferito alla vendita anteriore all’ultima sulla cui base le merci sono state immesse in libera pratica. Royalties e diritti di licenza vanno sempre inclusi nel valore delle merci da importare, quando non sono comprese nel prezzo di vendita e quando il loro pagamento costituisce una condizione per la loro vendita.
GARANZIA (ARTT. 89-100 CDU, A RTT. 81-86 RD, ARTT. 147-164 RE, ARTT. 7-8 RDT) Il Codice distingue tra garanzia per obbligazioni sorte (es. accertamento, conto di debito) e per obbligazioni che possono sorgere (es. regimi speciali). La garanzia diventa, in via generale, spendibile in più Stati membri (c.d. garanzie a validità europea) o in un solo Stato membro e può essere globale (per due o più operazioni, dichiarazioni o regimi) o isolata (per merci o dichiarazioni specifiche). La garanzia utilizzata in più Stati membri o nel regime del transito unionale, deve coprire il dazio e gli altri oneri dovuti (IVA all’importazione, eventuali accise), mentre quella utilizzata in un solo Stato membro deve coprire almeno il dazio. L’autorizzazione alla costituzione ed utilizzo di una garanzia globale è rilasciata, solo se il richiedente dimostra di possedere determinati requisiti di affidabilità (comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale ed assenza di reati gravi connessi alla sua attività economica; regolare ricorso ai regimi doganali per i quali deve essere fornita la garanzia o gestione di magazzini di TC; rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta). La costituzione di una garanzia è obbligatoriamente prevista per tutti i regimi speciali doganali soggetti ad autorizzazione e per la custodia temporanea. Viene, pertanto, rovesciato il principio stabilito nel Reg. (CEE) n. 2913/92, che indicava come facoltativa la garanzia per i regimi sospensivi, fatta eccezione per il transito e l’ammissione temporanea (quando gestita con dichiarazione scritta). Le garanzie autorizzate e valide al 1° maggio 2016 restano tali fino alla fine del periodo di validità o fino al 1° maggio 2019, se tale data è anteriore al periodo di validità.
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE Dichiarazione sommaria di entrata (artt. 127130 CDU, artt. 104-113 RD, artt. 182-188 RE, art. 55, punto 3, RDT) Al momento, resta utilizzabile l’attuale dichiara-
zione sommaria di entrata, senza alcuna modifica dei dati. Successivamente (presumibilmente ottobre-dicembre 2020), sarà applicabile alla ENS il nuovo set di dati per tutte le modalità di trasporto. Arrivo delle merci e custodia temporanea (artt. 139-150 CDU, artt. 114-118 RD, artt. 190-193 RE, artt. 9-11 RDT) Fino alla data di avvio dei sistemi nazionali di notifica di arrivo delle merci, restano inalterate le attuali formalità per la loro presentazione ed introduzione in una struttura di temporanea custodia. Dal 1° maggio 2016, le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate ad un regime doganale o riesportate entro 90 giorni dalla loro introduzione nel deposito di TC, a prescindere dalla modalità di entrata nel territorio doganale della UE. Le merci che, al 1° maggio 2016, si trovano già in TC dovranno essere vincolate ad un regime doganale o riesportate entro un periodo di tempo, pari alla differenza tra i 90 giorni previsti dalla nuova normativa e il numero di giorni già trascorsi in TC fino al 30 aprile 2016. Le autorizzazioni a gestire una struttura di temporanea custodia vigenti al 1° maggio 2016 restano valide fino al loro riesame, da effettuarsi entro il 1° maggio 2019. Alle nuove istanze presentate dopo il 1° maggio 2016 si applicheranno le regole stabilite nel Codice e relative norme integrative e attuative.
NORME GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DOGANALI Dichiarazioni doganali In via generale, la nuova normativa doganale unionale prevede dichiarazioni standard e dichiarazioni semplificate che, in funzione dell’implementazione dei sistemi elettronici nazionali, dovranno essere presentate esclusivamente con modalità informatizzate solo una volta realizzati i sistemi informatici a supporto, entro il 31 dicembre 2020 (secondo il Work Programme stabilito nella Decisione (UE) n. 578/2016). Anche per le spedizioni postali è previsto, a regime, l’obbligo di presentazione di una dichiarazione doganale con un set ridotto di dati. Dichiarazione normale (artt. 162-165 CDU) Resta invariata la necessità che tali dichiarazioni contengano tutti i dati e le informazioni necessarie per il vincolo al regime considerato, mentre muta considerevolmente la gestione dei documenti di accompagnamento: non ne è più prevista l’obbligatoria allegazione alla dichiarazione ma è sufficiente il loro possesso da parte del dichiaran-
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te, che dovrà fornirli all’autorità doganale solo se la normativa UE lo richiede o in caso di controllo. Dichiarazione semplificata (artt. 166-167 CDU, art. 145 RD, artt. 223-224 RE, art. 16 RDT) Viene prevista la possibilità di produrre una dichiarazione con dati ridotti o priva di documenti di accompagnamento. Deve, tuttavia, essere presentata una dichiarazione complementare entro un termine specifico, stabilito dall’Ufficio doganale tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 146 e 147 RD.
REGIMI SPECIALI (ARTT. 210-225 CDU, ARTT. 161-183 RD, ARTT. 258-271 RE, ARTT. 22-23 RDT) L’art. 210 del Codice prevede quattro categorie: transito; deposito; uso particolare; perfezionamento. Novità di rilievo è l’inclusione tra i regimi speciali delle zone franche. Tutti i regimi speciali (escluso il transito che segue una normativa specifica) seguono una disciplina procedurale comune, contenuta nelle norme orizzontali del Titolo VII del Codice che contempla i seguenti passaggi: rilascio di un’autorizzazione (art. 211 Codice), obbligo della prestazione di una garanzia per i regimi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 211, par. 3, lett. c) Codice, obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 214 Codice), possibilità di trasferire i diritti e gli obblighi relativi a tali regimi (art. 218 Codice), possibilità di far circolare le merci vincolate a tali procedure senza l’applicazione del regime del transito (219 Codice), possibilità di utilizzo delle merci equivalenti.
TRANSITO/TIR (ARTT. 226-236 CDU, ARTT. 184-200 RD, ARTT. 272-321 RE, ARTT. 24–53 RDT)
se al regime del transito e del TIR espletate presso gli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione, così come presso i locali o i luoghi determinati nel caso degli speditori/destinatari autorizzati, rimangono invariate rispetto alla normativa vigente fino al 30 aprile 2016. Le principali novità riguardano le procedure semplificate (ad esempio, le procedure semplificate per il trasporto di merci per ferrovia, via aerea, via mare e mediante condutture sono state eliminate).
DEPOSITO DOGANALE (ARTT. 237-242 CDU, ARTT. 201-203 RD) Il Codice ha ridotto le categorie di depositi doganali a sole due tipologie: 1. Pubblico: tipo I (ex tipo A), in cui le responsabilità previste dall’art. 242 CDU ricadono sia sul titolare dell’autorizzazione che sul titolare del regime; tipo II (ex tipo B), in cui le responsabilità ricadono solo sul titolare del regime; tipo III (ex tipo F gestito dall’Autorità doganale); 2. Privato (ex tipo C, D, E). Ulteriore novità riguarda la possibilità di utilizzare, tranne alcune eccezioni, il metodo dell’equivalenza (per merci con lo stesso codice NC e le stesse caratteristiche commerciali e tecniche), oltre all’immagazzinamento comune; sarà quindi possibile stoccare in un deposito doganale merce unionale, non unionale ed equivalente. Difatti, rimangono ancora sospese due agevolazioni importanti: lo sdoganamento centralizzato e la presentazione della dichiarazione mediante iscrizione nelle scritture contabili, per le quali occorrerà attendere l’integrazione dei sistemi elettronici dei Paesi della U.E., attesa entro il 2020.
La maggior parte delle formalità doganali connes-
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(C)
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Sdoganamento in mare ESTESA L’OPERATIVITÀ DOPO LA FASE SPERIMENTALE
Dal maggio 2015 l’Agenzia delle Dogane ha attivato a titolo sperimentale lo sdoganamento via mare, utilizzabile in presenza di determinate condizioni: nave monitorata; attivazione dello Sportello unico doganale presso l’Ufficio delle dogane competente sull’area portuale; utilizzo delle procedure telematiche per la gestione della temporanea custodia, da parte dei terminal che curano le operazioni di sbarco e la movimentazione dei container. Alla luce dei risultati positivi ottenuti, con la nota prot. 41966/RU del 6 aprile u.s. l’Agenzia ha deciso di estendere l’operatività della misura, prevedendo che il responsabile del manifesto possa richiederla:
- in caso di destinazione diretta, dopo l’attraversamento degli stretti di Suez, Gibilterra e Dardanelli; - dopo la partenza dal porto immediatamente precedente (situato nel Mediterraneo); - laddove il porto immediatamente precedente sia unionale e il tempo tra la partenza della nave e l’arrivo a destino sia inferiore alle 6 ore, a partire da 6 ore prima dell’arrivo previsto della nave (ETA Estimated Time of arrival). Inoltre, la nota delle Dogane disciplina il contenuto obbligatorio della richiesta, per il quale si rinvia alla lettura della nota dell’Agenzia. Maggiori ragguagli su questa procedura, con l’elenco dei porti in cui è attiva, sono disponibili alla seguente pagina del sito internet dell’Agenzia: http://www.agenziadoganemonopoli.gov. it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/ operatore/ecustoms+aida/progetti+aida/ sdoganamento+in+mare
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(C)
Contributo all’Agcom DOVUTO DAGLI OPERATORI DEI SERVIZI POSTALI
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 marzo 2016, e con la successiva delibera dell’AGCOM n. 145/16 del 19 aprile scorso, l’Agcom ha determinato la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per il 2016 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali, con le relative istruzioni. Ricordiamo in proposito che: - l’obbligo è stato previsto dall’art. 2, comma 14, lett. b del d.lgs. 261/1999, nei confronti dei soggetti che operano nel settore dei servizi postali in virtù di licenza individuale e/o di autorizzazione generale; - per gli anni 2012, 2013, 2014, l’Autorità aveva richiesto il contributo sulla base di un decreto ministeriale del 26 gennaio 2015, poi annullato con sentenza del TAR del Lazio del 10 febbraio 2016. In attesa che il MISE (di concerto con il Ministero dell’Economia) emani il decreto di determinazione del contributo per gli anni 2015 e 2016, entro
il 30 maggio 2016 gli operatori postali che hanno conseguito ricavi imponibili superiori a 100.000 € nell’esercizio finanziario 2014, sono chiamati: - ad inviare il modello “Contributo SP - anno 2016”, debitamente compilato, reperibile all’indirizzo http://agcom.it/contributo-dovuto-all-autorita. L’indirizzo pec a cui inviare il modello è: contributosp@cert.agcom.it; - a versare un importo a titolo di acconto, che viene calcolato in automatico dal modello (campo 8 del riquadro 2G), applicando l’aliquota contributiva pari allo 0,68 per mille al valore riportato nel campo 7 (“Imponibile contributo 2016”). Il versamento deve essere eseguito sul c/c dell’Autorità (codice IBAN IT73D0200805172000103549679) e, nella causale, dovrà essere specificato il codice generato all’esito della verifica del modello telematico (ACCONTO SP16 - <CODICE FISCALE DICHIARANTE>-<importo>). Gli estremi del versamento devono essere riportati nella Sezione 3 del modello. Qualora il decreto interministeriale dovesse fissare una diversa aliquota contributiva, l’Autorità determinerà le tempistiche e le modalità di pagamento dell’importo a saldo, tenuto conto dei dati anagrafici e contabili acquisiti con il modello “Contributo SP - Anno 2016”.
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(C)
Operatori postali
DEFINITO IL CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO AL MISE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso il testo del decreto interministeriale (MISE e Economia) del 10 marzo 2016 sulla rivalutazione, per gli anni 2016 e 2017, del contributo dovuto al MISE dagli operatori postali titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale, per l’attività di controllo e verifica delle predette abilitazioni. L’importo è stato rivalutato in base all’indice di inflazione ed ammonta a 302 € per il 2016, mentre nel 2017 passerà a 307 €. Peraltro, va evidenziata un’importante novità rispetto agli anni passati che interessa le sedi secondarie delle imprese, per le quali è stato eliminato il versamento del contributo aggiuntivo. Per le imprese titolari sia di licenza individuale che di autorizzazione generale, è confermato il paga-
mento di un solo contributo per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti. Quanto alle modalità di pagamento, ribadiamo che può effettuarsi mediante: - versamento sul conto corrente postale n. 3338588, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo; - bonifico bancario o postale, indicando le coordinate bancarie in formato IBAN del conto da accreditare (IT89C0760114500000003338588), la causale del versamento ed il codice fiscale del versante. La causale del versamento deve riportare l’indicazione che l’importo va acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 2569, art. 14, nonché del numero di licenza/autorizzazione a cui si riferisce il pagamento. Le violazioni relative all’obbligo di contribuzione saranno segnalate all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’avvio del procedimento sanzionatorio, e comportano l’irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative da euro 5.000,00 ad euro 100.000,00 ai sensi dell’art. 21, commi 6 e 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58.
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(C)
POR FESR 2014-2020 LICENZIATI TRE BANDI PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Con tre distinte deliberazioni la Giunta regionale ha approvato i primi tre bandi in attuazione del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020, direttamente afferenti alle attività produttive. I tre bandi riguardano le azioni a sostegno di ricerca sviluppo e innovazione e sono in attesa di essere pubblicati sul B.U.R. Se ne dà qui una breve anticipazione, con la riserva di ritornare per tempo sull’argomento con una più diffusa disamina.
AZIONE 1.1 Sostegno per l’acquisizione di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese (deliberazione n. 644 del 22 aprile 2016) Il bando è destinato a sostenere le sole piccole e medie imprese per l’acquisizione mediante voucher di servizi volti a promuovere attività di innovazione rientranti nelle aree della Strategia per la specializzazione intelligente (individuate mediante i codici ATECO 2007) ed attinenti alle relative “traiettorie di sviluppo” (ambiti di applicazione). La misura del contributo è del 50% della spesa ammissibile per le micro e piccole imprese e del 40% per le medie imprese. La dotazione finanziaria è pari a 3.185.000 euro. Le domande vanno presentate dalle ore 09.15 del 31 maggio 2016 al 28 luglio 2016 esclusivamente per via telematica (sistema FEG) alla CCIAA provinciale territorialmente competente.
AZIONE 1.2.A Incentivi alle imprese per attività di innovazione – Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marit-
time e smart health (deliberazione n. 647 del 22 aprile 2016) Il bando concede incentivi per attività di innovazione di processo e dell’organizzazione rientranti nella Strategia per la specializzazione intelligente e relative traiettorie di sviluppo (aree dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della metalmeccanica, del sistema casa, delle tecnologie marittime e dello smart health). La misura del contributo è del 40% della spesa ammissibile per le piccole e medie imprese (50% in caso di collaborazione tra imprese) e del 15% per le grandi imprese. Le grandi imprese possono partecipare purché in collaborazione con le piccole e medie imprese. Il limite massimo del contributo è di 1.000.000 euro. La dotazione finanziaria è pari a 9.000.000 euro. Le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del 7 giugno alle ore 12.00 del 28 giugno 2016 esclusivamente per via telematica (sistema FEG) alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione. Dalle ore 10.00 del 7 giugno 2016 è possibile la compilazione della domanda sul citato sistema FEG.
ATTIVITÀ 1.3.A Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – Aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche (deliberazione 646 del 22 aprile 2016) Il bando concede incentivi alle imprese per progetti rientranti nelle Aree di specializzazione dell’agroalimentare e delle filiere produttive strategiche della metalmeccanica e del sistema casa, individuate mediante i codici ATECO 2007, e relative “traiettorie di sviluppo”. I progetti devono essere realizzati in almeno una delle seguenti tre forme collaborative: - collaborazione tra imprese indipendenti; - collaborazione con enti di ricerca; - collaborazione con altri soggetti indipendenti dall’impresa in forma di consulenze contrattualizzate di ricerca e sviluppo. La misura del contributo è così strutturata:
PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2016
DIMENSIONE DELL’IMPRESA
RICERCA
SVILUPPO
Micro e piccola impresa
65%
40%
Micro e piccola impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese
75%
55%
Media impresa
55%
30%
Media impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese
70%
45%
Grande impresa
45%
20%
Grande impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese
60%
35%
Il limite massimo del contributo è di 2.000.000 euro. La dotazione finanziaria è pari a 13.000.000 euro. Le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del 7 giugno alle ore 12.00 del 28 giugno 2016 esclusivamente per via telematica (sistema FEG) alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione. Dalle ore 10.00 del 7 giugno 2016 è possibile la compilazione della domanda sul citato sistema FEG. oOo
ti per la messa a punto dei progetti e per l’inoltro delle domande e della complessità dei bandi, specie di quelli relativi all’Azione 1.2.A e dell’Attività 1.3.A - l’Associazione aveva richiesto lassi di tempo almeno un po’ superiori - quanti fossero interessati alle iniziative in questione possono prendere da subito contatto con l’ufficio economico dell’Associazione. A questo riguardo si rammenta anche che lo sportello “contributi europei” recentemente aperto dall’Associazione è operante anche per gli interventi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione previsti dal POR FESR 2014-2020.
In considerazione dei tempi relativamente ristret-
PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2016
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2016 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
99,7
0,125000
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
99,5
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
99,6
0,375000
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2016
Dimissioni on line I DUBBI OPERATIVI DELLA NUOVA PROCEDURA
A poco più di un mese dall’operatività della nuova procedura di comunicazione delle dimissioni prevista dal Jobs Act, permangono dubbi e perplessità in merito a particolari situazioni, quali in particolare il mancato ricevimento da parte del datore della comunicazione telematica. La difficoltà di conciliare le norme che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro, che sotto il profilo negoziale costituisce l’estrinsecazione di un diritto potestativo con atto unilaterale recettizio, con le rigidità degli effetti della procedura telematica, in assenza della quale il rapporto di lavoro resta in essere, emerge dai numerosi chiarimenti che si sono resi necessari da parte del Ministero del Lavoro, che tra aggiornamento delle FAQ sul sito e precisazioni ai consulenti del lavoro, ha risposto già ad una cinquantina di quesiti. Come si ricorderà, la nuova disciplina si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato al fine di evitare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”. Il lavoratore subordinato che vuole dimettersi, è tenuto ad iscriversi al portale governativo www. cliclavoro.gov.it munito di PIN dispositivo INPS e a compilare il modulo predisposto, che verrà recapitato via mail al datore di lavoro; in alternativa la procedura potrà essere espletata con l’ausilio di un intermediario abilitato. Il Ministero precisa, sia nella circolare esplicativa n. 12/2016 sia nelle FAQ, che la procedura telematica non è una “convalida” delle dimissioni, ma è la “forma tipica” delle stesse: le dimissioni, se vengono presentate in altro modo, sono del tutto inefficaci ed il rapporto di lavoro rimane in essere. Gli effetti della comunicazione on line delle dimissioni non devono essere confusi con quelli della comunicazione obbligatoria del datore di lavoro ex art. 9-bis D.L. 510/1996: la prima certifica la volontà di rescindere il rapporto di lavoro, l’altra PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2016
certifica l’effettiva estinzione del rapporto di lavoro. La data indicata sul modulo coincide con il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. Il lavoratore può comunque revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale, con le medesime modalità, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo. Resta fermo l’obbligo per il lavoratore di prestare il preavviso; nel caso in cui successivamente allo spirare del termine per la revoca, il lavoratore e il datore modifichino il preavviso e si accordino per una data di cessazione dal lavoro, diversa da quella indicata nel modulo di dimissioni, oppure il lavoratore si ammali e slitti di conseguenza la data di cessazione, il Ministero chiarisce che non è necessario revocare le dimissioni già rassegnate, poiché la prestazione di un diverso termine di preavviso comunque non inficia la manifestazione di volontà: semplicemente sarà onere del datore di lavoro segnalare la corretta data di cessazione nella comunicazione obbligatoria di cessazione con l’UNILAV. Il Ministero ribadisce inoltre che la comunicazione obbligatoria di cessazione è inefficace se non è stata preceduta da una comunicazione telematica di dimissioni del lavoratore. Una delle questioni “irrisolte” della nuova procedura riguarda l’ipotesi di inerzia del lavoratore, cioè l’ipotesi in cui il lavoratore rassegni le dimissioni e, nonostante i solleciti, non compili la procedura on line. Poiché le dimissioni devono essere rassegnate esclusivamente con la procedura on line, il datore di lavoro non potrà rescindere il rapporto di lavoro. A fronte di un atto del lavoratore inefficace, non nullo, il datore di lavoro che non riceve la comunicazione telematica non ha altra alternativa se non procedere con un licenziamento disciplinare, con tutto ciò che ne consegue: il licenziamento inoltre comporta il pagamento del ticket e crea i presupposti della corresponsione del trattamento di NASpI a favore del lavoratore che, dimettendosi, in realtà non ne avrebbe alcun titolo. Viene spontaneo chiedersi per quale motivo non si possa prevedere una prassi per questi casi come predisposto dalla previgente normativa Fornero, ora abrogata. Ulteriori perplessità suscita inoltre l’estensione dell’utilizzo della procedura ad alcune figure api-
non serve andare così in alto per guardare lontano
ioprint custoMer care innovativi per natura
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cali quali il direttore generale e lâ&#x20AC;&#x2122;amministratore delegato, stante il carattere prevalentemente fiduciario di questi rapporti. Risolta invece la problematica connessa alla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa: il Ministero informa infatti che il
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modello telematico sarĂ opportunamente aggiornato al fine di consentire al lavoratore di indicare che le dimissioni sono rese per giusta causa: in tal modo si rende possibile al lavoratore lâ&#x20AC;&#x2122;esonero dal preavviso e la richiesta del trattamento NASpI. (BA)
Omesso versamento ritenute SANZIONI AMMINISTRATIVE: RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 Come noto, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo inferiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro. Al fine di consentire il versamento della predetta sanzione amministrativa tramite il modello F24, con la Risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha istituito la seguente causale: - “SAMM” denominata “Sanzioni amministrative - articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12
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settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni”. Si precisa che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “CAUSALE CONTRIBUTO”, in corrispondenza della colonna “IMPORTI A DEBITO VERSATI”, indicando: - nel campo “CODICE SEDE”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione debitoria del contribuente; - nel campo “MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, il codice fiscale del contribuente; - nel campo “PERIODO DI RIFERIMENTO”, nella colonna “DA MM/AAAA”, il mese e l’anno di riscossione del contributo come da diffida notificata al contribuente, nel formato MM/AAAA. Si sottolinea che la colonna “A MM/AAAA” non deve essere valorizzata. (C)
Sicurezza sul lavoro NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA
Dal 21 aprile è entrata in vigore la nuova norma per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto. La legge regionale 16 ottobre 2015, pubblicata sul supplemento ordinario del BUR n. 39 del 21 ottobre 2015 porta il titolo di “Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto”. Essa, in attuazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi al fine di garantire il transito, l’accesso e l’esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l’installazione di impianti in condizioni di sicurezza. Le disposizioni della citata Legge regionale si applicano agli interventi edilizi, ove sussistono rischi di caduta dall’alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17 (Interventi
subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA), 18 (Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire) e 19 (Interventi subordinati a permesso di costruire) della legge regionale 19/2009 (codice regionale dell’edilizia), nonché quelli disciplinati dall’articolo 16 (Attività edilizia libera) della medesima legge regionale. In relazione dei lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della presente legge, devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto 15 (misure generali di tutela), 111 (obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) e 115 (sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) del D. Lgs 81/2008. Nell’elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori deve essere prevista l’applicazione di tutte le misure preventive e protettive nell’allegato A della norma regionale (l’allegato A dà indicazione sui criteri generali di progettazione, sui percorsi di accesso alla copertura, sui punti di accesso alla copertura, sul transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture). Ferma restando l’applicazione delle sanzioni prevista dalla legislazione nazionale, la mancata presentazione della documentazione prevista dalla presente norma regionale costituisce condizione ostativa del titolo autorizzativo ovvero dell’inizio dei lavori.
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(AB)
Prodotti chimici
REACH
NUOVI STRUMENTI ONLINE PER INVIARE INFORMAZIONI AI CENTRI ANTIVELENO E’ disponibile online un format armonizzato a livello europeo per inviare informazioni ai centri antiveleno in accordo all’articolo 45 del Regolamento CLP. Il format, insieme all’applicazione online, al momento entrambi in bozza, sono disponibili sul sito internet dei centri antiveleno ospitato sul sito ECHA e permettono alle imprese e alle Autorità Competenti di prepararsi per tempo all’invio delle informazioni ai centri antiveleno che saranno richieste non appena verrà pubblicato il Regolamento di Implementazione del Regolamento CLP Per maggiori informazioni consultare il sito Poison Centre.
PUBBLICATO IL COMPENDIO DI METODI ANALITICI PER IL CONTROLLO DELLE RESTRIZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO XVII Il 31 marzo 2016 è stato reso disponibile sul sito ECHA il Compendio di metodi analitici per il controllo delle restrizioni di cui all’allegato XVII del
REACH. Il Compendio contiene oltre 100 metodi analitici raccomandati dal Forum dell’ECHA per il controllo analitico delle restrizioni e vuole essere uno strumento di supporto agli ispettori europei e alle imprese nel controllo e autocontrollo della conformità agli obblighi di restrizione di cui al REACH. Per maggiori informazioni consultare la pagina ad esso dedicata sul sito ECHA.
PUBBLICATO IL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/217 RELATIVO ALLA RESTRIZIONE DEL CADMIO In data 17 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 2016/217 della Commissione recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento REACH relativamente alla voce 23 riferita al Cadmio. In particolare è stata modificata il paragrafo 2 della voce 23. Il testo in vigore dall’8 marzo 2016 sarà: “2. Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208] e [3209] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso. Per le pitture con i codici [3208] e [3209] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso. È vietata l›immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.»
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(C)
SOA: nuova attestazione per la B.M. Costruzioni srl SI È ATTESTATA PER ESEGUIRE EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (OG1)
La B.M. Costruzioni srl, con sede a Premariacco (UD), via Manzano n. 12/a in Località Ipplis, rappresentata dal Presidente Roberto Bernard, con Vicepresidente Mauro Bernard e Amministratore delegato Denis Petrigh, viene fondata nel 1969 con il nome di Edil Artigiana di Bernard & C. Snc. In origine, l’attività aziendale si è prevalentemente svolta nell’area del Cividalese e del Manzanese, nell’ambito dei lavori pubblici, dei lavori privati ed industriali. Nel corso del tempo la realtà è progressivamente cresciuta attraverso l’integrazione tra la competenza e le conoscenze dei soci fondatori e lo spirito imprenditoriale dei figli, raggiungendo un perfetto connubio di esperienza, tradizione ed attenzione per le nuove tecnologie costruttive. L’attuale B.M. Costruzioni srl, che prende forma nel 1992, al momento si avvale di 12 collaboratori/ dipendenti, 4 soci lavoratori, 1 socio amministratore delegato, ed è dotata di tutte le più moderne attrezzature necessarie a svolgere qualsiasi tipo di lavoro edile. L’attività dell’Impresa si caratterizza per l’assunzione e gestione integrale dell’appalto - dalle opere strutturali a quelle di finitura - con un idoneo e collaudato servizio tecnico interno, capace di coniugare esperienza ed innovazione, e con l’utilizzo di materiali ed attrezzature sempre all’avanguardia. L’Impresa, inoltre, si avvale di una collaudata e consolidata partnership con operatori del settore in grado di realizzare, nel rispetto della migliore
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tecnica, anche le parti tecnologiche ed impiantistiche (impianto idraulico, termico, sanitario, gas, climatizzazione ed aspirazione; impianto elettrico, serramenti, ecc.). La B.M. Costruzioni negli anni è diventata l’Impresa di riferimento per molti studi tecnici e di progettazione della zona, soprattutto grazie ad una sempre più collaudata capacità di gestire l’opera “chiavi in mano”. Nella costante crescita, adesso l’azienda opererà anche nel settore dei lavori pubblici: si è, infatti, attestata presso la SOA di riferimento della nostra Associazione, l’Argenta SOA, per eseguire fino ad un importo di 619.200 euro: edifici civili e industriali (OG1): categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali, nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera, quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli Imprenditori, l’Associazione ha attivato un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie Imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Approvato il nuovo codice dei contratti SI CONFERMA L’IMPIANTO DEL TESTO PRELIMINARE DEL 3 MARZO SCORSO Il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016.
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Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. (CS)
Gas fluorurati
COMUNICAZIONE ANNUALE ENTRO IL 31 MAGGIO 2016
Si ricorda che il 31 maggio 2016 scade il termine per le comunicazioni dei dati sulle emissioni di gas fluorurati in atmosfera (vedi nostre circolari prot. n. 174/CSC/mcs del 21 maggio 2013, prot. n. 80/CSC/tt del 2 aprile 2014 e prot. n. 131/CSC/tt del 18 maggio 2015). Entro tale data gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di F-Gas devono presentare al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente,
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sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro d’impianto (art. 16, comma 1, DPR 43/2012). Si precisa che gli operatori sono i proprietari dell’apparecchiatura o dell’impianto, qualora non abbiano delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas. La Dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la Dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova. Maggiori informazioni per la compilazione della dichiarazione e l’elenco aggiornato delle sostanze si possono trovare sul sito dell’ISPRA http:// www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas; in ogni caso, l’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e assistenza in merito. (CS)
COSA CONVIENE FARE IN PISCINA, A PRIMAVERA. È tempo di preparare la vostra piscina per la nuova stagione. In Oceano Piscine abbiamo predisposto un sistema di servizi che permettono, al momento dell’apertura dell’impianto, di compiere un accurato controllo su tutto ciò che occorre per vivere a pieno la vostra bella piscina.
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Politiche abitative in FVG: approvata la riforma (3a parte) LA REGIONE RICONOSCE IL VALORE DEL COABITARE SOCIALE QUALE STRUMENTO IDONEO A SOSTENERE I VALORI DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE CIVILE, ECONOMICA E CULTURALE Con la Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, supplemento ordinario n. 12 del 22 febbraio 2016, sono stati approvati la riforma organica delle politiche abitative e il riordino delle Ater. Con questa Legge la Regione riconosce il valore primario del diritto all’abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d’intervento per l’esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell’intervento pubblico nel settore abitativo. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l’accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l’incremento dell’offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell’abitare. La L.R. n. 1/2016 disciplina in particolare: a) la programmazione regionale degli interventi pubblici in ambito di politiche abitative; b) l’insieme delle azioni finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie in ambito di politiche abitative e delle azioni volte a promuovere il miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità degli spazi abitativi, l’efficientamento energetico, l’autorecupero, il coabitare sociale o altre forme innovative del costruire e dell’abitare; c) il riordino istituzionale e organizzativo delle PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2016
Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) mediante la ridefinizione degli organi e delle loro funzioni, in coerenza con il piano di convergenza adottato con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative). In questa prima parte approfondiamo questa importante normative Regionale in p articolare la sezione III che specifica altre azioni e forme innovative del costruire e dell’abitare, in particolare: il social housing, installazione di ascensori in edifici pubblici e privati, l’autorecupero, il coabitare sociale e le altre forme innovative.
SOCIAL HOUSING La Regione consente il sostegno degli interventi diretti alla costruzione, all’acquisto o al recupero di abitazioni da destinare, tramite convenzioni o altro diverso accordo vincolante, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell’Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social housing sono attuati dai Comuni, dalle Ater, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie. Questi interventi sono finalizzati anche ad ampliare la disponibilità di alloggi a canone calmierato per favorire l’accesso a un’abitazione a particolari categorie di individui e nuclei familiari che per condizione economica, da un lato, non rispondono ai requisiti di accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata e, dall’altro, non sono comunque in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
INSTALLAZIONE DI ASCENSORI IN EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI La Regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori in immobili pubblici e privati con più di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l’accessibilità degli spazi abitativi.
Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani e del numero dei disabili e delle persone anziane ivi residenti anagraficamente. Gli incentivi sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.
AUTORECUPERO Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e, contemporaneamente, sostenere finalità pubbliche di interesse sociale, la Regione sostiene i Comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull’immobile medesimo. Il Comune trasferisce il finanziamento al soggetto attuatore con i criteri e le modalità individuati nell’atto di cessione del diritto di superficie. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi.
COABITARE SOCIALE La Regione, nel riconoscere il valore del coabitare sociale quale strumento idoneo a sostenere i valori della solidarietà sociale, civile, economica e culturale e a fornire una risposta integrativa e differenziata al bisogno abitativo, di tutela dell’ambiente e di risparmio della spesa pubblica, promuove e sostiene progetti innovativi che realizzano nuove forme del costruire e dell’abitare, in particolare, attraverso un utilizzo condiviso di risorse, spazi e servizi che consentono di ripartire i costi di gestio-
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ne nell’abitare comune, altrimenti insostenibili per un solo nucleo familiare, rendendo possibile l’accesso alla casa anche in proprietà a persone normalmente escluse dal mercato. Attesa la peculiarità e l’innovatività della funzione, i soggetti attuatori possono avvalersi della collaborazione di enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.
FORME INNOVATIVE La Giunta regionale individua ulteriori azioni aventi carattere sperimentale o innovativo al fine dello sviluppo di nuove modalità abitative e di nuovi strumenti per la cogestione di servizi e di spazi comuni, in raccordo con le norme regionali in materia di edilizia. Le azioni sopracitate sono disciplinate con appositi regolamenti nei quali sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti degli operatori e dei beneficiari, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni e per l’assegnazione e l’alienazione degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi medesimi. I regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da rendersi entro quarantacinque giorni. Decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in assenza di parere. Gli immobili oggetto delle azioni sopracitate non devono possedere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969. (continua)
(CS)
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Sostanze aromatizzanti La Commissione ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’eliminazione dall’elenco dell’Unione di determinate sostanze aromatizzanti.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Scambi intracomunitari di latte e creme di latte Il Ministero della salute ha pubblicato la comunicazione concernente gli scambi intracomunitari di latte e creme di latte. Collaborazione con il Comando Carabinieri per la tutela della Salute. Prodotti lattiero caseari La Commissione ha pubblicato il regolamento delegato che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione. Pianificazione produzione latte e prodotti lattiero caseari La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
nicazione concernente la procedura di iscrizione nella lista Giappone degli stabilimenti produttivi di carni e prodotti a base di carne. Esportazione proteine animali trasformate Il Ministero della Salute ha pubblicato il documento 9215 del 14 aprile 2016 concernente l’esportazione di proteine animali trasformate (PAT) di non ruminanti verso Paesi Terzi.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Piante da frutto Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da frutto. Laboratori autorizzati settore oleicolo Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo. Cancellazione varietà Colza Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto concernente la cancellazione di varietà di colza dal registro nazionale su richiesta del responsabile. Iscrizione varietà di Colza Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale. Varietà Canapa Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di canapa al relativo registro nazionale.
Dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria La Commissione Europea ha pubblicato la decisione relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria.
Piano Strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il documento concernente il piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico.
Lista Giappone carni e prodotti a base di carne Il Ministero della Salute ha pubblicato la comu-
Specie Ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato il cata-
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logo comune delle varietà delle specie di ortaggi, terzo complemento alla XXXIV edizione integrale.
BEVANDE Elenco laboratori analisi settore vitivinicolo Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. Consorzi vini Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il documento concernente l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61. Metodi analisi bevande spiritose La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d’analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose.
COMMERCIO Autorizzazioni export Stati Uniti d’America Il Ministero della Salute ha pubblicato il documento 15012 del 14 aprile 2016 concernente la procedura di iscrizione nella lista USDA-FSIS degli stabilimenti autorizzati all’export negli Stati Uniti d’America.
ETICHETTATURA Rettifica marchio comunitario La Commissione Europea ha pubblicato la rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli). Rettifica direttiva marchi La Commissione Europea ha pubblicato la rettifica della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.
PRODOTTI SPECIALI Estratto lipidico del Krill antartico La Commissione Europea ha pubblicato la decisione di esecuzione 2016/598 che autorizza un’estensione dell’uso dell’estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Denominazioni in protezione transitoria Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni in protezione transitoria ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 1151/2012 e dell’art. 12 del decreto 14 ottobre 2013. Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazione italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 18 marzo 2016). Carciofo Spinoso di Sardegna Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il provvedimento concernente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» registrata in qualità di denominazione di origine protetta, in forza al regolamento (UE) n. 94 del 3 febbraio 2011. Denominazione Strachitunt Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il provvedimento concernente la modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 244 del 7 marzo 2014. Bresaola della Valtellina Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il provvedimento concernente una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Bresaola della Valtellina» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 del 10 luglio 1996.
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Proposta riconoscimento “Marrone di Serino” Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di riconoscimento dell’indicazione geografica protetta «Marrone di Serino». Consorzi DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi di residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti. Sostanza Rafossanide La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2016/576 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide». Rettifica Livelli massimi di residui La Commissione Europea ha pubblicato la rettifica del regolamento (UE) 2016/71 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone in o su determinati prodotti.
SOTTOPRODOTTI Effluenti di allevamento e delle acque reflue Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente i criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Influenza Aviaria Il Ministero della salute ha pubblicato la nota con-
cernente l’influenza aviaria a bassa patogenicità. Focolaio LPAI 2016. Elementi di informazione. Analisi La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l’analisi di arsenico inorganico, piombo e idrocarburi policiclici aromatici e per alcuni criteri di prestazione relativi all’analisi. oOo
DATI DI MERCATO 14a, 15a E 16a SETTIMANA (DAL 4 AL 10 APRILE, DALL’11 AL 17 APRILE E DAL 18 AL 24 APRILE 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 14, dal 4 al 10 aprile 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 56 notifiche, di cui 14 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia in merito a presenza di Salmonella in cosce di pollo congelate provenienti dalla Polonia. Un’allerta avviata dalla Svezia per proteine del latte non dichiarate presenti in pasta proveniente dall’Italia. Complessivamente il 40% delle allerte è relativo ad ingredienti allergenici non dichiarati in etichetta; si ricorda, pertanto, alle aziende di prestare la massima attenzione alle possibili contaminazioni crociate. Dati relativi alla settimana n. 15, dall’11 al 17 aprile 2016 Le Imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 48 notifiche, di cui 15 allerte,
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effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Tre allerte avviate dall’Italia, una relativa a presenza di Ocratossina A oltre i limiti in spezie provenienti dalla Thailandia, due le allerte per mercurio oltre i limiti in pesce spada proveniente dalla Spagna. Un’allerta avviata dalla Francia per presenza di mandorle, non dichiarate in etichetta, presenti in biscotti al cioccolato e nocciole, distribuiti anche in Italia. Un’allerta avviata dall’Olanda riguarda invece carne bovina congelata proveniente dall’Ungheria e distribuita anche in Italia, contaminata da Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC).
Dati relativi alla settimana n. 16, dal 18 al 24 aprile 2016 Segnaliamo, infine, che è disponibile l’elenco riepilogativo delle 68 notifiche, di cui 25 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Tre allerte avviate dall’Italia in merito a presenza oltre i limiti di mercurio in pesce spada di provenienza spagnola, contaminazione di pepe nero in grani con Salmonella Saphra, presenza di aflatossine in siero dolce in polvere. Un’allerta avviata dalla Francia ha interessato carne di maiale essiccata prodotta in Italia contaminata da Lysteria m.
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Codice della strada. Pagamento ridotto sanzione INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMA SULL’OSSERVANZA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO RIDOTTO La legge 8 aprile 2016, n. 49, pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14 aprile 2016, ha convertito il decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 15 febbraio 2016, recante norme in materia bancaria. Fra queste la legge di conversione ha inserito una norma di interpretazione autentica (art. 17 quinquies) dell’art. 202 del codice della strada (c.d.s.), relativamente all’effetto liberatorio del pagamento delle sanzioni pecuniarie da questo previste in misura ridotta, la quale precisa che le disposizioni sul pagamento in misura ridotta “si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.” Occorre ricordare che, in precedenza, il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza (di seguito Ministero) con propria circolare del 14 gennaio 2016 (v. Apinforma n. 2/2016, p. 55) aveva sostenuto che, in caso di utilizzo di strumenti diversi dal contante o dal conto corrente postale, il pagamento poteva considerarsi eseguito tempestivamente soltanto se l’accredito della somma sul conto dell’organo di Polizia stradale, fosse avvenuto entro i termini stabiliti dall’art. 202 del c.d.s, e, cioè, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, per il pagamento in misura
ridotta e 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, per poter beneficiare della riduzione del 30%. Di conseguenza, l’interpretazione ministeriale finiva con il considerare intempestivo - e, dunque, privo di effetto liberatorio per il trasgressore - quel pagamento in cui, nonostante l’operazione fosse stata materialmente eseguita nei termini indicati, l’importo veniva accreditato sul conto dell’organo di Polizia dopo le suddette scadenze. Ora, invece, per effetto della legge 49/2016, in caso di utilizzo di mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale, verranno considerati tempestivamente eseguiti: - il pagamento della sanzione in misura ridotta avvenuto entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, con accredito entro il 62° giorno; - il pagamento dell’importo ridotto del 30% eseguito entro 5 giorni, con accredito entro il settimo giorno. Infine, con circolare prot. 300/A/2734/16/127/34 del 15 aprile 2016 il Ministero ha evidenziato che, in quanto norma di interpretazione autentica, questa disposizione ha efficacia retroattiva e, quindi, a decorrere dal 15 aprile 2016, data di entrata in vigore della legge 49/2016. Pertanto, essa si applica ai verbali elevati anche in passato dall’organo di polizia per gli accrediti intervenuti entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento, ma con l’esclusione, secondo il Ministero, di quelli per i quali si sia nel frattempo formato il ruolo. Interpretazione quest’ultima che appare, a sua volta, forzare il dettato legislativo. Altre informazioni e copia degli atti e documenti citati possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Esami di revisione patenti e CQC PROGRAMMI E PROCEDURE DEGLI ESAMI DI REVISIONE DI TUTTE LE PATENTI DI GUIDA E DELLA CQC Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016, pubblicato sulla G. U. n. 92 del 20 aprile 2016, sono stati definiti i programmi e le procedure per lo svolgimento degli esami di revisione di tutte le categorie di patente di guida e della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone o di cose. Serve ricordare che la procedura di revisione della patente di guida o della CQC si applica non solo quando - come previsto dall’art. 128 del codice della strada (c.d.s.) - sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti d’idoneità tecnica del conducente o quando lo stesso sia stato coinvolto in un incidente stradale che abbia determinato lesioni gravi alla persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una norma del c.d.s. comportante la sospensione della patente, ma anche in tutti i casi in cui si verifica l’azzeramento del punteggio sulla patente o della CQC (v. art. 126 bis del c.d.s. e art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286). I programmi dell’esame di revisione ricalcano i contenuti degli argomenti dei corsi per il rilascio di ogni singola patente o della stessa CQC e sono ora tutti riepilogati nell’all. 1 al d.m. 15 febbraio 2016. Nello specifico delle categorie riguardanti l’autotrasporto di cose e la relativa CQC le materie sono le seguenti:
PATENTE DI GUIDA DELLE CATEGORIE C1, C1E, C, CE: segnali di pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli agenti del traffico, segnali orizzontali, limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione, distanza di sicurezza, norme sulla circolazione dei veicoli, posizione dei veicoli sulla carreggiata, cambio di direzione o di corsia (svolta), dispositivi di equipaggiamento:
funzione ed uso, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, casco, norme sul sorpasso, comportamenti per prevenire incidenti stradali, fermata, sosta, arresto e partenza, circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali e di telefono cellulare, guida in relazione alle qualità’ e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di soccorso, limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo, fattori di sicurezza relativi al caricamento del veicolo, disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo, impiego del cronotachigrafo, comportamento in caso di incidente, misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile , rudimenti di pronto soccorso, fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli, manutenzione dei veicoli a scopo preventivo.
CQC PER TRASPORTO COSE: calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico, principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate, licenze per l’esercizio dell’attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci, conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di merci e dell’organizzazione del mercato: l’autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all’autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con au-
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Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su
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tocisterna, a temperatura controllata, et c.), evoluzioni del settore (diversificazione dell’offerta, strada-ferrovia, subappalto et c.). Relativamente alle procedure di esame, si segnala che ciascun tipo di revisione verrà svolto con sistema informatizzato tramite specifico questionario, tratto con metodo casuale da un data base predisposto dal Dipartimento trasporti terrestri del Ministero. CATEGORIA PATENTE/CQC
Ad ogni quiz (composto da una sola affermazione) il conducente sottoposto a revisione dovrà dire se quella affermazione è vera, barrando la lettera “V”, oppure falsa, barrando la “F”. Il numero dei quiz, il tempo per risolverli ed il numero massimo di errori per superare l’esame di revisione sono sintetizzati nella sottostante tabella:
N. QUIZ
TEMPO (MINUTI)
MASSIMO ERRORI
AM (ciclomotore)
20
20
2
A1, A2, A, B1, B, BE
30
30
3
C1, C1E (codice unionale 97)
30
30
3
C1 C1E, C, CE
30
30
3
D1, D1E, C, CE
30
30
3
CQC trasporto merci
40
40
4
CQC trasporto persone
40
40
4
Infine, si evidenzia che in base agli articoli artt. 126 bis e 128 del c.d.s., l’esame di revisione deve essere svolto entro il termine specificamente indicato dall’Ufficio della motorizzazione civile o dal Prefetto che lo dispone e che nel caso il soggetto non si presenti a detto esame, incorre nel proce-
dimento di sospensione della patente o della CQC fino a che non supererà l’esame di revisione. Copia del decreto e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL MARZO 2016
Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 6/2016, p. 56, per segnalare che il 2 maggio 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di marzo 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel marzo 2016 (pari a 1.225,10 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,004 euro/l per i veicoli di massa complessi-
va a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,789 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’I.V.A. e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali maggio 2016 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI MAGGIO 2016
LUNEDÌ 2 DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese del mese di marzo. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese di marzo.
SABATO 7 (POSTICIPA A LUNEDÌ 9) ELENCO BENEFICIARI 5 PER MILLE - Scade il termine per l’invio telematico da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive della domanda d’iscrizione dei soggetti beneficiare del 5 per mille Irpef per il 2016.
DOMENICA 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di aprile. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. INVALIDI - PROSPETTO INFORMATIVO - Il prospetto informativo sui disabili non deve più essere inviato annualmente alla fine del mese di gennaio, ma solo qualora vi siano stati cambiamenti nell’organico tali da giustificare l’obbligo o incidere sulla quota di riserva. Per quest’anno, in considerazione delle modifiche apportate dai D. Lgs. 80/2015 e 151/2015, il termine per la presentazione telematica del prospetto informativo è stata prorogata al 15 maggio 2016. (nota Min. Lav. n. 970 del 17 febbraio 2016)
LUNEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il ter-
mine per il versamento dell’Iva relativa al mese di aprile. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2016. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 3^ rata dell’Iva, relativa al 2015 con la maggiorazione dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2016 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
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I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
cedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24).
INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale)
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2015. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2016. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese pre-
FONDAPI - scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre marzo/aprile 2016 - codice bimestre 216. SECONDA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della seconda rata del premio INAIL relativo all’autoliquidazione 2015/2016. Il coefficiente per la determinazione della seconda rata è stato determinato nello 0,00172603. Venerdì 20 CONTRIBUTI ENASARCO - Versamento dei contributi on-line per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al 1° trimestre 2016 (1° gennaio – 31 marzo) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente. FONDAPI - Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi per il bimestre marzo/aprile 2016; codice bimestre 216. Il bonifico deve essere ordinato con data valuta e disponibilità massima per il beneficiario il giorno 21. Mercoledì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di aprile. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
VENERDÌ 27 MOD. 730/2016 - VARIAZIONE DATI MOD. CSO - Scade il termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. CSO le variazioni dei dati, precedentemente comunicati, relativi all’utenza telematica per la ricezione dei modd. 730-4/2016.
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LUNEDÌ 30 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2016 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 aprile 2016. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di aprile.
MARTEDÌ 31 LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente.
DIFFERIMENTO PER FERIE COLLETTIVE - In considerazione della situazione di difficoltà organizzativa che può determinarsi in occasione della chiusura delle aziende per ferie collettive i Comitati provinciali dell’INPS possono autorizzare il differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. In questo caso le aziende interessate al differimento per ferie collettive devono presentare la domanda all’INPS entro il 31 maggio. FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi trimestrali (2° trimestre 2016) a carico azienda e dirigente all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali.
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(PZ-BA)