Apinforma n. 7 del 15 aprile 2017

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 7 15 aprile 2017

IN PRIMO PIANO LAVORO

CCNL UNITAL CONFAPI

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



Informazione commerciale


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 7 15 aprile 2017

Sommario Audizione della Confapi sulla manovra correttiva

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

La manovra correttiva

12

Tempi stretti per la detrazione Iva

17

Liquidazioni periodiche Iva

19

Conservazione elettronica documenti

23

Regime di cassa per le imprese minori

24

IMU e TASI capannoni senza rendita

26

CCNL Unital Confapi

27

Autorità per l’energia il gas e il sistema idrico

35

Elettricità

37

Pubblicato il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici

38

Approvato regolamento edilizia convenzionata in FVG (2a parte)

40

ANAC: indicazioni operative sul Codice Identificativo Gara

43



ORGANIZZAZIONE

Convenzione Confapi / FCA Italy spa

45

Scambi fra Soci

49

Legislazione alimentare

50

Canone di locazione immobili urbani

55

Scadenze aziendali maggio 2017

56

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Audizione della Confapi sulla manovra correttiva Roma, 2 maggio 2017

EVIDENZIATA L’ASSENZA DI MISURE IMPORTANTI PER IL RILANCIO DEI CONSUMI INTERNI

PREMESSA

Il 2 maggio 2017 la CONFAPI è stata sentita dalle Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in riferimento alla Manovra Correttiva di cui al decreto legge n. 50 del 2017. Nel corso dell’audizione abbiamo espresso le perplessità delle piccole e medie imprese sulla manovra, evidenziando l’assenza di politiche fiscali sufficienti per un rilancio ed una effettiva ripresa della domanda interna. Abbiamo manifestato la preoccupazione per l’estensione dello split payment, sull’applicazione all’incentivo Ace, sulla riduzione delle compensazioni per i crediti derivanti da imposte dirette, addizionali locali, Irpef e Iva. Inoltre CONFAPI ha chiesto al Governo di trovare un valido sostituto allo strumento dei voucher ed un’alternativa all’esclusione dei marchi dalle tutele riconducibili al Patent Box. Di seguito il documento integrale presentato dalla CONFAPI nazionale. (PZ) Commissioni riunite V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e Commissione 5° (Programmazione economica, Bilancio) Osservazioni Confapi sul disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo Camera dei Deputati

Confapi ringrazia il Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, Onorevole Francesco Boccia, ed il Presidente della Commissione 5° (Bilancio) del Senato della Repubblica, Onorevole Giorgio Tonini, per l’invito a partecipare all’odierna audizione in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni sul disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Data la natura ed il ruolo delle Piccole e Medie Industrie che Confapi rappresenta, il presente contributo si concentra principalmente sull’analisi degli interventi che potrebbero avere una ricaduta, diretta o indiretta, sul sistema economicofinanziario e produttivo delle Pmi.

ART. 1 – DISPOSIZIONE PER IL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE (ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT) Si tratta di una misura che, da una prima stima, dovrebbe coinvolgere circa 320mila imprese – soprattutto micro e piccole - e che mira a recuperare un miliardo di euro nel 2017 e 1,5 miliardi dal 2018 in poi. Noi di Confapi siamo preoccupati poiché l’estensione dello split payment rischia di sottrarre liquidità alle Pmi, soprattutto se non accompagnato da una puntuale esecuzione dei rimborsi del credito IVA, così come più volte sottolineato dalla Commissione europea, alla quale, non a caso, l’Italia dovrà presto presentare una relazione sullo stato dei rimborsi che dovrebbero rispettare tempi medi non superiori a tre mesi. Un termine che oggi viene disatteso e non trova alcun riscontro pratico. Così, visto l’attuale contesto economico, le piccole e medie industrie si troverebbero, da una parte strozzate da un’irrisolta difficoltà nell’accesso al credito e, dall’altra private di risorse funzionali al mantenimento e allo sviluppo dell’attività economica.

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Inoltre, peggiora il quadro quanto Confapi sottolinea da tempo, e cioè la lunghezza dei tempi medi di pagamento non solo da parte della PA, ma anche tra privati. Tempi che arrivano in alcuni casi addirittura a 180 giorni. Tutto questo disattendendo la direttiva europea n. 7 del 2011 che stabilisce i tempi entro i quali le fatture devono essere regolate (60 e 30 giorni) e prevede sanzioni pecuniarie nel caso in cui non vengano rispettati. Ma la verità è che oggi le Pmi subiscono costantemente termini contrattuali di pagamento che le costringono a fungere sostanzialmente “da banca” ai loro clienti e alla grande industria. L’Ufficio studi di Confapi ha condotto nel 2016 una ricerca che ha quantificato l’effetto che tali ritardi hanno sulla situazione finanziaria delle imprese. Si è evidenziato, attraverso l’analisi dei bilanci degli ultimi cinque anni di cinquecento piccole e medie industrie, che mediamente riscuotono dai propri clienti a circa 110 giorni con punte che, in alcuni settori, arrivano fino a 213 giorni. Basti pensare che abbassando solo i tempi di riscossione del ciclo credito/debito a 60 giorni, l’indebitamento finanziario netto delle imprese diminuisce del 55,4% rispetto a quanto attualmente accade, con punte che arrivano al 65,5% per le sole imprese in classe di fatturato fra i 10 e i 50 milioni di euro. Pertanto, riparametrando gli oneri finanziari su una durata di 60 giorni è stato evidenziato che il fabbisogno finanziario netto delle imprese si riduce in modo drastico, incidendo positivamente sugli equilibri e sulla liquidità aziendale. In quest’ottica, Confapi insiste per una variazione normativa che miri all’adozione anche in Italia del sistema vigente in Francia fin dal 2009. La proposta include un sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto dei tempi previsti, con la possibilità di alimentare con tali introiti un Fondo presso il MISE destinato allo sviluppo delle Pmi. (In allegato si riporta la proposta normativa Confapi)

ART. 2 – MODIFICHE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA Non può passare inosservata la modifica in tema di detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi per la quale la stessa andrà esercitata entro la presentazione della dichiarazione IVA dell’anno di riferimento, in luogo della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo in cui il diritto alla detrazione era sorto. Si comprendono le finalità della norma volta ad avvalorare la funzionalità delle nuove comunicazioni relative

alle fatture emesse e ricevute ed alle liquidazioni IVA, ma un siffatto termine rischia di essere in concreto lesivo del principio di neutralità dell’IVA. Basti pensare che per le società che effettuano la liquidazione IVA trimestrale la prima liquidazione (primo trimestre) successiva all’esercizio oggetto di dichiarazione viene effettuata entro il 16 maggio, termine successivo alla presentazione della dichiarazione IVA dell’esercizio precedente che rappresenta, a sua volta, il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione. Dovrà inoltre essere prevista una norma transitoria per le operazioni per le quali il diritto alla detrazione è sorto negli anni 2015 e 2016 che, in base alla previgente normativa, risulterebbe ancora esercitabile, mentre non lo sarebbe per la nuova.

ART. 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI Ulteriore aggravio di costi che le imprese dovranno sostenere in nome della lotta all’evasione è la riduzione della soglia da 15mila a 5mila euro delle compensazioni per i crediti derivanti da imposte dirette, addizionali locali, Irpef e IVA che avranno peraltro l’obbligo di apposizione del visto di conformità da parte di intermediari abilitati o di sottoscrizione da parte dell’organo di controllo. In questo senso non si comprende, tra l’altro, come tale diminuzione di soglia venga prevista anche per i crediti IVA, in quanto si ricorda che, a far data dal 2017, le imprese dovranno farsi carico già di nuovi ed ulteriori adempimenti periodici, quali l’invio all’Amministrazione finanziaria delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA, al fine di permetterne il controllo da parte degli organi preposti. Ora, sorge spontanea la domanda del perché, avendo l’amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare un controllo preventivo sulla dichiarazione IVA, sia necessario abbassare ulteriormente la soglia di libera compensazione. Per fare un esempio, chi ogni mese utilizza in compensazione il codice tributo 1655 - il cosiddetto bonus Renzi - dovrà da oggi far riferimento obbligatoriamente ad un intermediario per l’invio telematico del modello F24. Quindi, anziché semplificare, si ritiene che la disciplina introdotta aumenti ulteriormente gli adempimenti a carico delle piccole e medie imprese. Si suggerisce quindi di ripristinare la facoltà di compensazione di crediti relativi a qualsiasi tributo che non superino i limiti di 15mila euro.

ART. 7 - RIDETERMINAZIONE DELLA BASE ACE Per quanto riguarda l’incentivo alla capitalizzazio-

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ne delle imprese con capitale proprio, la cosiddetta Ace, si prevede una rimodulazione della base di calcolo, che tiene conto solo degli incrementi netti del patrimonio degli ultimi cinque esercizi. Confapi rileva che l’applicazione di tale strumento, già più volte stravolto in passato riducendone il rendimento nozionale, subisce un’ulteriore ridimensionamento. Una siffatta modifica, unita alla diminuzione dell’agevolazione fiscale, rischia di renderne eccessivamente complicato il calcolo, fino al punto di scoraggiarne l’utilizzo. Senza menzionare poi l’obbligo di rideterminare gli acconti 2017 sulla base di tale nuovo complesso criterio, con ricaduta di ulteriori costi sulle imprese e di aggravio degli oneri burocratici. Come già suggerito in passato, Confapi ritiene sia opportuno prevedere un rendimento nozionale riconosciuto sul capitale immesso nell’impresa di diversa entità a seconda della dimensione aziendale, premiando il capitale investito dalla piccola e media industria dove l’investimento ha evidentemente un costo marginale superiore.

ART. 9 – AVVIO DELLA STERILIZZAZIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA CONCERNENTI LE ALIQUOTE DELL’IVA E DELLE ACCISE Le entrate del decreto consentono l’avvio di una prima sterilizzazione parziale delle clausole di salvaguardia fiscali per i prossimi anni. Nel prossimo biennio i potenziali aumenti di IVA e accise vengono disinnescati complessivamente per 8,2 miliardi: 3,82 miliardi nel 2018 sui 19,57 miliardi necessari per lo stop totale e 4,36 miliardi nel 2019 sui 23,25 miliardi previsti dall’ultima legge di Bilancio. Pertanto, per azzerare totalmente le clausole sarà necessario individuare misure alternative per 15,74 miliardi il prossimo anno e 18,88 miliardi nel 2019. Confapi da sempre scongiura un ulteriore aumento delle imposte sul valore aggiunto dei beni e servizi. Abbiamo più volte evidenziato come un aumento dell’IVA avrebbe conseguenze gravissime sulla nostra economia, deprimendo ulteriormente la domanda interna il cui ristagno è una delle maggiori cause della mancata crescita e sviluppo delle Pmi, e in taluni casi del loro fallimento e della loro chiusura. Oggi più che mai, gli imprenditori per poter tornare ad investire hanno bisogno di certezze e questo balletto tra paventati e indefiniti aumenti dell’IVA, ipotesi di scambio con la diminuzione del cuneo fiscale, scoraggia qualsiasi investimento. Con riferimento alle accise sui carburanti, il cui aumento è stato rimandato al

2019, Confapi segnala che nel nostro Paese le accise sono tra le più alte d’Europa: quasi sei punti in più rispetto alla media dell’Eurozona. Innalzare ulteriormente le accise sui carburanti che vengono utilizzati per l’attività quotidiana di impresa significa anche mettere un ulteriore freno ad un possibile slancio dell’economia.

ART. 55 – PREMI DI PRODUTTIVITÀ Il consolidamento della detassazione dei premi di produttività riassume l’evoluzione delle relazioni industriali e rappresenta un importante strumento per la ripresa della nostra economia, da realizzarsi anche nel collegamento tra i salari e la produttività. A tale riguardo, si ribadisce in questa sede la nostra proposta di prevedere e rendere strutturale anche la detassazione degli aumenti retributivi definiti nei Ccnl, in un’ottica di spinta per il rilancio della domanda interna e dei consumi. All’interno di un adeguamento ai tempi delle relazioni industriali, Confapi, nel corso degli anni, ha saputo innovare il suo sistema di enti bilaterali garantendo strumenti efficaci e spesso sostitutivi del welfare statale. Le Parti sociali hanno dimostrato di essere in grado di mettere in campo azioni efficaci di welfare attivo, ma occorre un intervento di affiancamento e riconoscimento delle Istituzioni in questo processo.

ART. 56 – PATENT BOX Le piccole e medie imprese italiane da sempre si contraddistinguono per i prodotti di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo e che necessitano di una tutela specifica. Con questo intervento, purtroppo avallato dal parere interpretativo dell’Ocse, i marchi vengono esclusi dalla detassazione connessa al patent box. Dai dati relativi alle quasi 4.500 istanze presentate nel 2015 emerge come la maggior parte delle imprese italiane abbiano chiesto il beneficio proprio in relazione all’uso del marchio (36%), in misura minore per i brevetti (18%). I marchi svolgono non soltanto una funzione prioritaria nello sviluppo del business aziendale, ma soprattutto un ruolo strategico nella competizione internazionale. Confapi ritiene necessario trovare una misura alternativa all’esclusione dei marchi dalle tutele riconducibili al patent box, fattore indispensabile per la salvaguardia del Made in Italy.

CONCLUSIONI Confapi esprime la preoccupazione delle Pmi che nel decreto legge in commento non vi siano politiche fiscali sufficienti per un rilancio ed una effetti-

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va ripresa della domanda interna. Sarebbero stati opportuni interventi più coraggiosi, cercando di superare le impasse che si sono determinate negli ultimi mesi, quali ad esempio il processo che ha portato all’abrogazione dei voucher. Confapi auspica un intervento normativo sostitutivo valido ed efficace che possa regolamentare il lavoro accessorio, al di là di degli abusi dello strumento che certamente vanno evitati e combattuti. Lo strumento dei voucher, nonostante venisse utilizzato in maniera percentualmente minima rispetto al monte ore del lavoro dipendente, garantiva una certa flessibilità utile alle Pmi per soddisfare le esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, e aveva anche il pregio di far emergere parte di lavoro sommerso, destinato ora a tornare in ombra. In secondo luogo, Confapi ritiene che, nell’ambito dell’attuazione del piano Industria 4.0, tenuto conto della complessità del piano, sarebbe opportuno prorogare al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per poter usufruire dell’iperammortamento al 250%, differendo il termine di pagamento del 20% del valore del bene al 30 giugno 2018. In tal modo, le imprese verrebbero ulteriormente incentivate ad avvalersi degli strumenti previsti dal Piano, favorendo il loro processo di innovazione tecnologica e di competitività.

ALLEGATO 1 All’articolo 1 del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: - 3-bis. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 2, al debitore si applica una sanzione sino ad € 15.000,00. Nel caso in cui nelle transazioni commerciali tra imprese non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, al debitore si applica una sanzione un sino ad € 75.000,00. - 3-ter. Al fine di agevolare la crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un apposito “Fondo per l’indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni”, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis. - 3-quater. Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate: a) le modalità di erogazione e riscossione delle sanzioni; b) il funzionamento e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3-ter.

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La manovra correttiva

LE MISURE TRIBUTARIE PER LA SICUREZZA DEI CONTI PUBBLICI PREMESSA Il Governo ha adottato la manovra correttiva richiesta dalle autorità europee per garantire la tenuta dei conti pubblici. L’intervento vale circa 3,4 miliardi di euro e contiene diverse misure in materia di entrate, enti territoriali, giustizia tributaria, sviluppo economico e infrastrutture. La manovra è contenuta nel D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20/L del 24 aprile 2017, ed entrato in vigore lo stesso giorno. Di seguito una sintesi degli interventi di maggior interesse per le imprese e le famiglie, riservandoci di ritornare sugli argomenti di maggior interesse in successivi articoli di approfondimento.

SPLIT PAYMENT (ART. 1) E’ stata estesa l’applicazione del meccanismo dello split payment a decorrere dal 1° luglio 2017 alle operazioni poste in essere dai lavoratori autonomi, soggetti a ritenuta alla fonte, per le operazione effettuate nei confronti della pubblica amministrazione. Il meccanismo della scissione dei pagamenti (o split payment) prevede che l’Iva addebitata in fattura dal fornitore sia versata direttamente all’erario dal cliente anziché dal fornitore. Il nuovo meccanismo interesserà le operazioni fatturate dal 1° luglio 2017 e fino a quando opererà la deroga concessa dalla Ue fissata alla fine dell’anno in corso, salvo proroghe. L’elenco delle PA interessate coincide con quello previsto per la fatturazione elettronica. Lo split payment è inoltre esteso: - alle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; - alle società controllate direttamente da regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni; - alle società controllate direttamente o indi-

rettamente dalle società di cui al punto precedente; - alle società quotate inserite nell’indice FTSEMIB della Borsa Italiana. E’ stata eliminata la disposizione secondo la quale lo split payment non si applicava ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte contenuta nel comma 2 dell’art. 17 – ter del DPR 633/72. Qualora una determinata operazione rientri sia nel regime del reverse charge che in quello dello split payment, sarà il primo a dover essere applicato. In pratica il regime dell’inversione contabile, caratterizzato da profili di specialità sia soggettiva che oggettiva, prevale sul meccanismo dello split payment, caratterizzato da un profilo di specialità di grado inferiore. Nelle ipotesi di uso promiscuo, dove solo parte della prestazione ricada nell’ambito dell’inversione contabile, si pensi ai servizi di pulizia di un palazzo comunale utilizzato sia a fini istituzionali che commerciali, l’ente dovrà applicare il reverse charge solo per la parte commerciale, mentre per quella istituzionale si renderà applicabile lo split payment. In questi casi sarà cura dell’ente pubblico comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistata per finalità commerciali.

DETRAZIONE IVA (ART. 2) Il termine biennale per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva di cui all’art. 19 del DPR 633/72 è stato anticipato al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Il termine viene quindi notevolmente ridotto, inoltre la detrazione deve essere esercitata alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso. Modificando inoltre l’art. 25 del decreto Iva, viene previsto che le fatture di acquisto devono essere annotate nel relativo registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. In questo stesso numero di Apinforma si propone un intervento di approfondimento dell’argomento.

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COMPENSAZIONI (ART. 3) Passa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale per esercitare la compensazione dei crediti si rende necessario il rilascio del visto di conformità. Il nuovo limite vale per l’Iva, le imposte dirette, l’Irap e le ritenute. In alternativa al visto di conformità, rimane la possibilità della firma della dichiarazione da parte del collegio sindacale dove esistente. Per le compensazioni viene inoltre esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per i soggetti Iva. Fisconline e Entratel dovranno, infatti, obbligatoriamente essere utilizzati per compensare crediti riferiti: - al credito annuale o infrannuale Iva; - a crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU. Infine è stata eliminata la possibilità di utilizzare la compensazione per le somme iscritte a ruolo di importi a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio.

CEDOLARE LOCAZIONI BREVI (ART. 4) Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 di durata inferiore a 30 giorni sarà applicabile, in via opzionale, la cedolare secca con aliquota del 21%. I contratti interessati sono quelli di durata inferiore a 30 giorni che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, o ancora tramite la gestione di portali on line. Questa possibilità, riservata sostanzialmente alle locazioni turistiche o per lavoro, si applica anche ai corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione e ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, qualora rientrino nelle locazioni brevi. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso portali on line, dovranno trasmettere i dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite all’amministrazione finanziaria. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativa ai contratti è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Sempre con riferimento ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai con-

tratti di cui sopra, dovranno operare (e versare), in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% della somma riscossa e rilasciare il modello CU. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

GIOCHI (ART. 6) Aumentato il prelievo erariale unico (PREU), viene previsto l’incremento dal 17,5% al 19% per le new slot e l’aumento dal 5,5% al 6% delle somme giocate per le video lottery - VLT. Dal prossimo 1° ottobre 2017 è inoltre previsto l’aumento all’8% della ritenuta sulle vincite del lotto e il prelievo sulle vincite eccedenti i 500 euro (tassa sulla fortuna) viene fissato al 12%.

ACE (ART. 7) L’aiuto alla crescita economica ACE viene depotenziato, per la determinazione dell’incremento patrimoniale, il parametro iniziale diventa mobile, si dovrà infatti, considerare quello determinato al quinto esercizio precedente e non più quello fisso al 31 dicembre 2010. Come noto l’ACE è disciplinata dall’art. 1 del D.L. 201/2011 ed è un’agevolazione finalizzata alla capitalizzazione delle imprese che si concretizza nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, rispetto al patrimonio a una certa data che, nella versione antecedente la manovra correttiva era fissa al 31.12.2010. Con la modifica in argomento l’agevolazione per il 2017 dovrà considerare il patrimonio netto alla data del 31.12.2012, mentre per il 2018 si farà riferimento al patrimonio al 31.12.2013. In pratica l’incremento del capitale viene calcolato con riferimento all’aumento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente in luogo del 31.12.2010. Per i soggetti Irpef l’agevolazione ACE per il 2016 dovrà considerare, quale incremento del capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010. Dal 2017 al 2019 rileverà come incremento del capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio al 31.12.2015 e quella del 31.12 del quinto periodo d’imposta precedente a quello per cui si deve calcolare l’Ace, mentre dal 2020 saranno applicate le stesse regole previste per l’Ires. In definitiva per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, si prevede che per gli esercizi 2017 – 2019 una progressiva riduzione del beneficio, e successivamente un completo allineamento alla regole del quinquennio. Il depotenziamento dell’agevolazione scatta dal periodo d’imposta 2017, e andrà considerata re-

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troattivamente per determinare l’acconto storico dovuto per quest’anno. La modifica è quindi destinata a incidere già sui calcoli degli acconti di giugno e novembre 2017.

PIGNORAMENTI IMMOBILIARI (ART. 8) E’ stata modificata la normativa sulle esecuzioni immobiliari, il concessionario della riscossione non potrà procedere all’espropriazione immobiliare qualora il valore dei beni, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito, sia inferiore a 120.000 euro. In pratica Equitalia non potrà attivare l’espropriazione immobiliare qualora i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall’abitazione principale, non superino i 120.000 euro. Va evidenziato che in precedenza la norma faceva riferimento alla singola unità immobiliare mentre adesso il riferimento è a tutti gli immobili abitativi esclusa la prima casa.

STERILIZZAZIONE ALIQUOTE IVA (ART. 9) L’aumento delle aliquote Iva è stato ridefinito come segue: - l’aliquota del 10% passerà all’11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020; - l’aliquota del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019 e al 25% nel 2020.

RECLAMO E MEDIAZIONE (ART. 10) Passa da 20.000 a 50.000 euro il limite al di sotto del quale non è obbligatorio attivare il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle commissioni tributarie. La novità si applicherà agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ART. 11) Introdotta una nuova definizione agevolata delle liti pendenti in ogni stato e grado di giudizio. Previa domanda dell’interessato, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, potranno essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado, nonché degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto. Sono invece esclusi da versamento gli importi dovuti a titolo di sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

In caso di contestazioni riferite esclusivamente a interessi di mora o a sanzioni non collegate al tributo, la definizione richiede il versamento del 40% degli importi contestati. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia ancora concluso con una pronuncia definitiva. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: - le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2 paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’Iva riscossa all’importazione; - le somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato. Per ciascuna distinta “controversia autonoma” andrà presentata una distinta domanda di definizione esente da imposta di bollo. Per “controversia autonoma” si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda dovrà essere presenta entro il 30 settembre 2017 ed entro la stessa data si dovrà eseguire il versamento degli importi dovuti o della prima di tre rate in caso di somme superiori a 2.000 euro. In caso di rateizzazione il primo versamento, da eseguire come ricordato entro il 30 settembre 2017, sarà pari al 40% delle somme dovute, il secondo, da pagare entro il 30 novembre 2017 sarà pari all’ulteriore 40% e l’ultima rata, da versare entro il 30 giugno 2018 riguarderà il residuo 20%. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata. In assenza di importi da versare sarà sufficiente presentare la domanda di definizione. Il contribuente che si avvale della rottamazione dei ruoli ex art. 6 del D.L. 193/2016, aderendo entro il 21 aprile 2017, potrà fruire della definizione agevolata delle liti solo unitamente a quella sulla definizione agevolata delle cartelle di cui al predetto art. 6. Dagli importi dovuti è possibile scomputare quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione dei ruoli. La definizione non darà comunque luogo alla restituzione di somme già versate ancorché ecce-

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denti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma in argomento. Le controversie definibili non sono sospese automaticamente dal giudice, ma spetta al contribuente chiedere la sospensione dichiarando di voler aderire alla definizione. In questi casi il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Entro quest’ultima data è richiesto che venga depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, in questo modo il processo viene ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2018. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisprudenziali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della nuova norma e fino al 30 settembre 2017. Il diniego alla definizione deve essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. L’eventuale definizione perfezionata dal coobbligato produce i suoi effetti anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

RISCOSSIONE ENTI LOCALI (ART. 35) Dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali avranno

la possibilità di deliberare l’affidamento delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali al soggetto preposto alla riscossione nazionale. Gli enti locali avranno quindi la possibilità di delegare a Equitalia, o altro concessionario nazionale, il compito della riscossione invece di esercitarla autonomamente.

PATENT BOX (ART. 56) Esclusi dal campo di applicazione del patent box i marchi d’impresa. Viene tuttavia previsto che le disposizioni sul patent box siano applicabili anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto dei beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà. Ciò al fine della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che siano compresi unicamente beni immateriali rientranti tra quelli agevolabili.

IRI (ART. 58) In caso di fuoriuscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi di applicazione delle norme sull’IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore. A quest’ultimo è comunque riconosciuto un credito d’imposta del 24% pari all’imposta sostitutiva. (PZ)

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Tempi stretti per la detrazione Iva DIRITTO ESERCITABILE ENTRO LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO DELL’ACQUISTO La manovra correttiva varata dal Governo con il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ha accorciato i termini per esercitare la detrazione dell’Iva. Il primo comma dell’articolo 2 prevede che il diritto alla detrazione può essere esercitato esclusivamente con riferimento all’anno solare in cui l’imposta è diventata esigibile e al più tardi con la corrispondente dichiarazione annuale. Il secondo comma dello stesso articolo prevede inoltre che la registrazione delle fatture deve essere eseguita anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. La modifica è stata adottata per evitare sfasature temporali tra i dati delle fatture comunicati con lo spesometro dai cessionari o committenti e quelli comunicati dai cedenti o prestatori. La modifica riduce in maniera significativa l’arco temporale di cui dispone il contribuente per esercitare la detrazione dell’imposta a credito. La modifica intervenendo sul primo comma dell’art. 19 del DPR 633/72 elimina la possibilità di esercitare la detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo, riducendolo al massimo con la scadenza della dichiarazione annuale in cui il diritto alla detrazione è sorto. In definitiva per i beni ricevuti nel mese di dicembre, l’Iva dovrà essere detratta entro il termine massimo della dichiarazione annuale che comprende lo stesso mese, anche se la fattura arriva a gennaio. Come ricordato, il comma 2 dell’articolo 2 della manovra prevede anche che la fattura di acquisto deve essere registrata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa

all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Si tratta di una disposizione poco coerente con il diritto alla detrazione, se pensiamo ad esempio ad un acquisto di un bene nel mese di dicembre 2017 la detrazione dell’Iva dovrà essere esercitata nella stessa mensilità o al massimo nella dichiarazione Iva dell’anno 2017. Se però la fattura perviene a gennaio, potrà essere registrata nel 2018 ma in tale anno non potrà essere detratta l’imposta. La registrazione della fattura sembrerebbe prevedere un obbligo contabile indipendente dal diritto alla detrazione, richiedendo la registrazione della fattura comunque entro la dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura, quindi anche quando il diritto potrebbe non essere più esercitabile. Tornando all’esempio di sopra la fattura dovrà necessariamente essere registrata a dicembre 2017 per poter esercitare la detrazione, l’eventuale registrazione successiva farà perdere il diritto. In base all’art. 1 del DPR 100/1998 per esercitare il diritto alla detrazione è, infatti, richiesta la registrazione della fattura nel periodo in cui si esercita la detrazione stessa. Su questo aspetto è quanto mai opportuno un sollecito intervento chiarificatore da parte dell’amministrazione finanziaria, sperando che non complichi ulteriormente la vita amministrativa delle imprese, ad esempio riprendendo i chiarimenti forniti con la risoluzione 202/2001. In quella occasione era stato riconosciuto il diritto di imputare la detrazione dell’imposta in un periodo precedente a quello di emissione della fattura. In pratica una fattura ricevuta nei primi mesi del 2018 ma entro aprile, riferita a dicembre 2017 (e quindi con Iva esigibile in tale mensilità) potrà retro imputare l’Iva a credito nel 2017, posto che nel 2018 non gli sarà consentito detrarre l’imposta. La consegna delle fatture in ritardo rappresenta una circostanza frequente quando la tenuta della contabilità viene affidata ad un consulente esterno e il contribuente gli consegna la documentazione contabile con una certa lentezza, ma può riguardare anche situazioni in cui le stesse sono trattenute dagli uffici acquisti o commerciale prima di arrivare in amministrazione o ancora più banalmente vengono dimenticate in qualche cassetto aziendale.

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La disposizione è in vigore dal 24 aprile 2017, fino a questa data il diritto alla detrazione Iva potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. L’assenza di una norma transitoria, infatti, dovrebbe giustificare l’irretroattività delle nuove disposizioni consentendo, per le fatture ricevute nel 2015 il mantenimento del vecchio termine del 30 aprile 2018, per quelle ricevute nel 2016 il 30 aprile 2019 e per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio e fino al 23 aprile 2017 il 30 aprile 2020. Non si deve dimenticare che le scadenze per la trasmissione delle dichiarazioni annuali Iva sono state modificate prevedendo per il 2016 il termine dello

scorso 28 febbraio 2017, mentre per il 2017 e anni successivi la scadenza è stata fissata al 30 aprile dell’anno seguente al periodo di riferimento. Questo termine del 30 aprile coincide con quello dei quattro mesi per ricevere la fattura di acquisto, prima di procedere all’emissione dell’autofattura ex art. 6, comma 8 del D. Lgs. 471/1997 con tanto di versamento dell’imposta. Disposizione che impone all’acquirente la necessità di attivarsi per recuperare le fatture di acquisto dell’anno precedente per scongiurare l’irrogazione di sanzioni.

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(PZ)


Liquidazioni periodiche Iva ENTRO LA FINE DEL MESE DI MAGGIO IL PRIMO INVIO PREMESSA L’articolo 4 comma 2 del D.L. 193/2016 (collegato alla legge di bilancio per il 2017) ha previsto l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati riferiti alle liquidazioni periodiche Iva. L’adempimento riguarda sia i contribuenti mensili sia quelli trimestrali. Il nuovo adempimento è stato previsto per contrastare l’evasione fiscale in materia di Iva.

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE La trasmissione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, tuttavia la comunicazione del secondo trimestre slitta al 16 settembre, mentre quella dell’ultimo trimestre va trasmessa entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Nel caso in cui entro il termine di presentazione siano presentate più comunicazioni riferite allo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti. Il primo invio, riferito al primo trimestre, dovrà pertanto essere eseguito entro il prossimo 31 maggio 2017.

IL MODELLO E SOGGETTI INTERESSATI L’Agenzia delle entrate con provvedimento del 27 marzo 2017 ha approvato il modello da utilizzare con le relative istruzioni. Il modello si compone di un frontespizio e di un quadro VP. Nel frontespizio oltre ai dati del contribuente sono riservati due specifici campi per le società che adottano l’Iva di gruppo. Nel campo “Ultimo mese” si deve indicare l’ultimo mese di controllo nel caso in cui si esca dal regime mentre il campo “Liquidazione di gruppo” deve essere barrato

qualora la comunicazione si riferisca alla liquidazione Iva del gruppo. Con riferimento al quadro VP, le istruzioni specificano che per ciascuna liquidazione deve essere compilato un distinto modulo, compilando il campo “Mod. N” posto in alto a destra del modulo. In questo modo i contribuenti che eseguono esclusivamente liquidazioni mensili, saranno tenuti a compilare tre moduli, uno per ogni mese del trimestre. I contribuenti che eseguono esclusivamente liquidazioni trimestrali dovranno compilare un solo modulo per trimestre. Per i soggetti che eseguono sia operazioni mensili che trimestrali, dovranno compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre. Non sono interessati all’invio della comunicazione i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche come ad esempio i soggetti che registrano esclusivamente operazioni esenti o i soggetti forfettari.

LA COMPILAZIONE Con riferimento al rigo VP1 “Periodo di riferimento” si dovrà indicare nelle colonne 1 e 2 rispettivamente il mese di riferimento con i numeri da 1 a 12 o il trimestre con valori da 1 a 4 cui è riferito il modulo. Le istruzioni prevedono che limitatamente ai contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999, vale a dire i trimestrali normali, devono indicare in colonna 2 il valore 5 con riferimento al quarto trimestre solare. I contribuenti trimestrali speciali ex art. 74 comma 4 del DPR 633/72, come ad esempio i distributori di carburante o gli autotrasportatori, sono tenuti ad effettuare anche la liquidazione del IV trimestre e indicheranno nel campo “Trimestre” il valore 4, rimane fermo al 16 febbraio il termine per il versamento dell’imposta. Seguono i righi dal VP2 e seguenti nei quali riportare gli importi rilevanti ai fini della liquidazione tenendo presente che questi dovranno essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale. Nel rigo VP2 andrà indicato l’ammontare delle operazioni attive, comprese quelle ad esigibilità

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differita e quelle riferite al regime di “cassa” rilevanti ai fini Iva, annotate nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Vanno indicate anche le operazioni prive del requisito della territorialità rientranti negli articoli da 7 a 7 – septies del DPR 633/72. Nel rigo vanno ricomprese anche le operazioni rientranti nel regime del reverse charge e dello split payment. Nelle ipotesi di cessioni di beni usati, andrà indicato l’importo complessivo della cessione è non solo l’eventuale margine positivo. In caso di acquisti in regime di reverse charge, in questo quadro, ovviamente, non andrà indicato l’importo annotato nel registro delle fatture emesse. Nel rigo VP3 andranno indicati gli acquisti interni, comunitari e le importazioni di beni e servizi annotate nel periodo di riferimento nel registro degli acquisti. In questo rigo andranno indicati anche gli acquisti ad esigibilità differita nonché quelli con Iva indetraibile. Andranno annotate le operazioni riferite ad acquisti rientranti nel regime del margine, sia analitico che globale, nonché gli acquisti di rottami. Il rigo VP4 evidenzierà l’imposta a debito comprendendo anche l’Iva relativa a cessioni o prestazioni effettuate da soggetti che adottano il regime Iva per cassa, registrate in precedenza ma incassate nel periodo di riferimento. In caso di operazioni rientranti nel regime dell’inversione contabile l’imposta a debito andrà indicata in questo rigo e nel successivo rigo VP5 come Iva a credito. Quest’ultima impostazione dovrà essere seguita anche con riferimento alle importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e per le importazioni d’argento puro dove l’imposta non viene versata in dogana bensì con l’inversione contabile. Il rigo VP5 è destinato ad accogliere l’Iva sugli acquisti per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nel periodo di trasmissione della comunicazione. In questo rigo deve essere indicata l’imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che applicano il regime Iva per cassa, registrati in precedenti periodi ma per i quali il diritto alla detrazione si è realizzato nel periodo di riferimento della comunicazione. In questo caso l’imponibile non deve essere indicato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti. Il rigo VP6 esprime la differenza tra il rigo VP4 e VP5 ed evidenzia l’imposta a debito o a credito risultante dalle operazioni registrate nel periodo. Il rigo VP7 accoglie eventuali importi a debito d’importo inferiore ai 25,82 euro per i quali la norma non richiede il versamento nel periodo di

riferimento bensì in quello successivo. Nel rigo VP8 si deve indicare l’imposta a credito risultante dalla precedente liquidazione e riportata a nuovo. Da questo importo devono essere stornati eventuali importi richiesti a rimborso o in compensazione con il modello TR. I soggetti che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo non devono compilare il presente rigo che sarà compilato dalla sola capogruppo. Nel rigo VP9 deve essere indicato l’ammontare del credito Iva dell’anno precedente compensabile ai sensi del D. Lgs. 241/97, al netto delle quote già utilizzate nelle liquidazioni precedenti ma riferite allo stesso anno. Da questo chiarimento contenuto nelle istruzioni si può dedurre che il contribuente può scegliere l’ammontare del credito Iva annuale che intende utilizzare all’interno delle liquidazioni periodiche. Qualora il contribuente voglia estromettere dalla contabilità Iva una parte o l’intero ammontare del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, in precedenza già indicato nel rigo VP9 ma non ancora utilizzato, dovrà compilare lo stesso rigo VP9 della comunicazione di riferimento, riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Così alla presenza di un credito annuale Iva di 30.000 euro di cui già utilizzato in compensazione nelle liquidazioni periodiche per 17.000 euro, il credito ancora disponibile di 13.000 euro potrà essere utilizzato per compensare ad esempio contributi previdenziali per un importo di 4.000 euro. In questo caso, nella comunicazione riferita al mese precedente a quello in cui si intende effettuare la compensazione, si dovrà indicare nel rigo VP9 con segno meno l’importo che si intende estromettere, vale a dire 4.000 euro. Anche questo rigo non deve essere compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo. Nel rigo VP10 andranno indicati i versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di veicoli oggetto in precedenza di acquisto intracomunitario, utilizzando specifici codici tributo. Devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni intervenute nel periodo di riferimento anche se effettuate in periodi precedenti. Il rigo VP11 accoglie i crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene tramite il modello F24. Il rigo VP12 accoglie gli interessi dell’1% dovuto dai contribuenti trimestrali ma non deve essere compilato con riferimento al quarto trimestre. Nel rigo VP13 si deve indicare l’eventuale accon-

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to dovuto con riferimento al mese di dicembre. L’indicazione deve essere fornita anche qualora il versamento non sia stato eseguito. Qualora l’importo dell’acconto risulti inferiore ai 103,29 euro lo stesso non è dovuto e conseguentemente non deve essere compilato il rigo in argomento. Per ultimo il rigo VP14 dovrà essere compilato per indicare nel campo 1 l’Iva da versare (o da trasferire alla capogruppo in caso di liquidazione di gruppo), e nel campo 2 l’Iva a credito (o anche in questo caso da trasferire alla capogruppo). Le istruzioni prevedono che questo rigo non vada compilato dai contribuenti trimestrali normali con riferimento al quarto trimestre.

I CONTRIBUENTI TRIMESTRALI Con riferimento ai contribuenti trimestrali, le istruzioni sottolineano che i contribuenti “normali”, vale a dire quelli che liquidano l’imposta ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999, la comunicazione riferita al quarto trimestre non deve considerare eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio che confluiranno esclusivamente nella dichiarazione annuale, come ad esempio il calcolo del pro-rata definitivo. Ad ogni modo il versamento dell’Iva riferito a tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Conseguentemente questi contribuenti nella comunicazione del quarto trimestre non

devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14. Tali righi, ad eccezione del VP12, devono invece essere compilati dai subfornitori che effettuano liquidazioni trimestrali di cui all’art. 7 del DPR 542/1999, e che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all’art. 74, comma 5. Questi ultimi soggetti devono indicare al rigo VP11 i crediti speciali d’imposta eventualmente utilizzati per ridurre l’importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso nel rigo VP14, colonna 1 deve essere indicato l’eventuale importo da versare entro il termine del 16 febbraio. I contribuenti di cui all’art. 74 comma 4, devono versare l’Iva dovuta per il quarto trimestre entro l’ordinario termine del 16 febbraio. Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999, sia ai sensi dell’art. 74, comma 4, devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.

IL REGIME SANZIONATORIO Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l’omessa, infedele o incompleta comunicazione prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, sanzione che viene ridotta alla metà qualora la trasmissione sia eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero, se nello stesso termine viene eseguita la trasmissione corretta dei dati. (PZ)

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Conservazione elettronica documenti LE ENTRATE CHIARISCONO LA PORTATA AI FINI TRIBUTARI Con la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in materia di produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, soffermandosi inoltre sulla procedura da seguire per evitare la stampa dei documenti ricevuti in formato digitale (esempio Pdf). In particolare l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai fini tributari, per i documenti in formato elettronico privi dei requisiti informatici fin dall’origine, la risoluzione n. 158/E del 2009 richiedeva la materializzazione su un supporto fisico mentre, rispetto alla conservazione, consentiva l’acquisizione dell’immagine tramite il processo di generazione dello SPOOL (o rappresentazione grafica) di stampa, purché tale immagine rispecchiasse fedelmente il contenuto del documento. Successivamente, l’art. 1 del dm 17 giugno 2014 ha fatto venir meno la definizione di “documento informatico fiscalmente rilevante” alla base della predetta risoluzione delle Entrate, rinviando anche ai fini tributari - alla definizione generale di documento informatico contenuta nel C.A.D. (codice dell’amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005), secondo la quale deve ritenersi tale

qualsiasi “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Pertanto, alla luce di quest’ultimo intervento normativo, l’Agenzia ha concluso che anche dal punto di vista tributario, il “documento informatico” secondo la definizione appena vista non deve essere materializzato su supporto informatico; pertanto, “posto che il documento di cui si discute, ricevuto in formato elettronico, è da ritenersi comunque “informatico” - sia nell’ipotesi in cui il documento “digitale” cui fa riferimento l’istante sia una “fattura elettronica” sin dall’origine, sia nel caso si tratti di un documento creato e/o inviato con strumenti elettronici (ma non anche “fattura elettronica”) - non sarà necessario procedere alla sua stampa.”. Viene tuttavia precisato che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto. Nel caso di integrazione dei documenti ricevuti in formato Pdf, per i quali la normativa vigente in materia prevede l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario/committente (ad esempio, fatture per acquisti intracomunitari e per altri acquisti in regime di “REVERSE CHARGE”), l’Agenzia delle entrate (condividendo la soluzione prospettata dal contribuente) ritiene che occorra predisporre un altro documento da allegare all’immagine della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

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(C)


Regime di cassa per le imprese minori IL CRITERIO SPIEGATO IN UNA CIRCOLARE DELLE ENTRATE Con la Circolare 11/E del 13 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori”. Infatti, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, la Legge di Bilancio 2017 ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, prevedendo l’applicazione di un regime improntato alla cassa. Di conseguenza, non si tratta di un regime di cassa “puro” bensì di un regime “misto” cassa – competenza, visto che il nuovo regime deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, mentre per le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti restano ferme le ordinarie regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi. In ordine alle componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il “criterio di cassa”, l’Agenzia evidenza che a norma del nuovo comma 1 dell’art. 66 del TUIR, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi effettivamente percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese effettivamente sostenute nello stesso periodo, nell’esercizio dell’attività d’impresa. Nel caso di transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, al fine di individuare il momento in cui i ricavi e i proventi si considerano percepiti e le spese sostenute, l’Agenzia ritiene che: 1. per gli assegni bancari o circolari, rileva la materiale consegna dell’assegno dall’emittente al ricevente; 2. per i bonifici, i ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cd. “data disponibi-

le”), mentre le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore; 3. per la carta di credito/debito, rileva il momento in cui avviene l’utilizzo della carta. In merito ai componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza: - tra quelli positivi vi ricadono i componenti non previsti dall’art. 85 del TUIR, i ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, le plusvalenze e le sopravvenienze attive; - tra quelli negativi, vi rientrano gli ammortamenti, i canoni di leasing (con la precisazione che le spese di manutenzione ordinaria, invece, sono deducibili per cassa), gli oneri fiscali e contributivi, ecc.: Il passaggio di regime non deve comportare una doppia tassazione/deduzione di quei componenti tassati/dedotti secondo le regole vigenti fino allo scorso anno, ma che si manifestino a partire da quest’anno. Così, ad esempio, i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016 ma con compenso incassato nel 2017, che hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, non costituiranno ricavi imponibili nel 2017. Analogamente, l’acquisto di beni di consumo la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 e, quindi, non potrà essere dedotto nel 2017. In merito alla determinazione della base imponibile IRAP, la circolare evidenzia che a decorrere dal periodo d’imposta 2017, per le società di persone e per le imprese individuali in regime di contabilità semplificata, il valore della produzione netta è determinato applicando i criteri di imputazione temporale “improntati alla cassa” previsti dall’articolo 66 del TUIR, ai fini dell’imposta sul reddito. Al fine di regolare il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa, anche ai fini IRAP sono state previste delle disposizioni di transizione: - per il primo anno di adozione del nuovo regime, la base imponibile dell’IRAP deve essere ridotta dell’importo delle rimanenze finali

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che hanno concorso al calcolo del valore della produzione netta nell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza; - i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio al nuovo regime, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini dell’IRAP degli esercizi successivi. Per quanto concerne i nuovi adempimenti contabili, il nuovo art. 18, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede l’obbligo per le imprese minori4 di istituire appositi registri ai fini delle imposte sul reddito, in cui annotare rispettivamente i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti. In particolare, con riferimento alla registrazione dei ricavi deve essere annotato cronologicamente, per ciascun incasso: - il relativo importo; - le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento. Tale obbligo, secondo l’Agenzia, può essere assolto anche con la sola indicazione del codice fiscale del cliente; - gli estremi della fattura o di altro documento emesso. Con riferimento alla registrazione dei costi, devono essere annotati cronologicamente quelli effet-

tivamente sostenuti nell’esercizio e, per ciascuna spesa, “devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo”, ossia: - le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza del soggetto che riceve il pagamento (anche in tal caso, l’obbligo si ritiene assolto con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che riceve il pagamento); - gli estremi della fattura o di altro documento ricevuto, che comprovi l’avvenuto pagamento quando non è obbligatoria ai fini IVA l’emissione della fattura. Quanto ai termini di registrazione, trattandosi di scritture cronologiche, l’Agenzia ritiene applicabile l’articolo 22 del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui “le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni” dal momento in cui l’operazione assume rilevanza, ossia dall’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa. I componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati nei registri stessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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(C)


IMU e TASI capannoni senza rendita PUBBLICATI I COEFFICIENTI 2017 DA APPLICARE SUI VALORI CONTABILI Con il D.M. 14 aprile 2017, sono stati approvati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, privi di rendita catastale, da utilizzare per il 2017 ai fini del calcolo dell’Imu e della Tasi. Tali coefficienti devono essere utilizzati per determinare la base imponibile degli edifici: - classificabili nel gruppo D; - privi di iscrizione catastale; - che appartengono a imprese; - distintamente contabilizzati. Vanno applicati per ciascun anno di formazione sui costi storici, al lordo delle quote di ammortamento così come risultanti dalle scritture contabili. Tale stratificazione riguarda sia i fabbricati facenti

parte del magazzino, come nel caso delle imprese di costruzioni, sia i fabbricati patrimonio e strumentali. L’utilizzo dei coefficienti è giustificato dal fatto che per questi immobili non è applicabile il criterio generale di determinazione dell’Imu e della Tasi basato sulla moltiplicazione della rendita catastale per le aliquote stabilite dal comune, in quanto gli immobili in questione sono sforniti di rendita catastale. Il valore da assumere con l’applicazione dei coefficienti deve essere seguita fino all’anno in cui detti immobili vengono iscritti in catasto con attribuzione della rendita. Il valore dell’immobile deve essere fissato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione applicando i coefficienti che sono aggiornati annualmente con apposito decreto ministeriale. I coefficienti andranno quindi applicati al valore dell’immobile che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, alla somma che ne risulta, va poi applicata l’aliquota deliberata dal Comune. Di seguito riportiamo i coefficienti da utilizzare quest’anno:

2017

1,01

2005

1,25

1993

1,77

2016

1,01

2004

1,32

1992

1,78

2015

1,01

2003

1,37

1991

1,82

2014

1,01

2002

1,42

1990

1,91

2013

1,02

2001

1,45

1989

1,99

2012

1,04

2000

1,50

1988

2,08

2011

1,07

1999

1,52

1987

2,25

2010

1,09

1998

1,54

1986

2,43

2009

1,10

1997

1,58

1985

2,60

2008

1,14

1996

1,63

1984

2,77

2007

1,18

1995

1,68

1983

2,94

2006

1,21

1994

1,73

1982 e precedenti

3,12

(PZ)

PAG. 26 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2017


CCNL Unital Confapi

RINNOVO DEL 18 APRILE 2017. NOTE ESPLICATIVE

Il 18 aprile 2017 presso la sede di Confapi è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro UNITAL per le imprese del settore legno, mobili, arredamento, sughero e forestazione. Il rinnovo ha visto la firma congiunta delle tre organizzazioni sindacali di categoria: FILCA CISL, FILLEA CGIL, FeNEAL UIL. Per quanto riguarda la parte economica sono previste tre tranches di aumenti di cui è stata stabilita solo la prima pari 35,00 € al livello AE1 da corrispondersi con decorrenza dal mese di maggio 2017. Sono altresì previsti due momenti di verifica nel mese di marzo del 2018 e del 2019 per valutare,

sulla base dell’indice IPCA generale relativo all’anno precedente così come comunicato dall’ISTAT, la quantificazione, nel caso ne sussistano le condizioni, delle due ulteriori tranches di incrementi. Si sottolinea che la base di calcolo per il rinnovo non sarà più costituita e riparametrata in relazione ai minimi di paga ma sarà composta dalla Paga Base, contingenza, E.d.r. e tre scatti d’anzianità. E’ stato altresì confermato e inserito nel calcolo del montante retributivo complessivo oltre che nel costo del contratto il recepimento di tutti gli accordi interconfederali sulla bilateralità che consentiranno alle imprese l’utilizzo di servizi aggiuntivi in materia di apprendistato e sicurezza sul lavoro e sostegno al reddito a fronte di un corrispettivo limitato.

DECORRENZA E DURATA (ART. 56) Il CCNL scadrà il 31 maggio 2019, mantenendo un divario di due mesi rispetto ad altri CCNL del comparto legno, con la conseguente definizione di costi certi per i prossimi tre anni.

AUMENTI RETRIBUTIVI CAT.

PARAMETRI

INCREMENTI

PAGA BASE AL 30/04/2017

PAGA BASE AL 01/05/2017

AD3

215

75,25

1.844,46

1.919,71

AD2

200

70

1.715,78

1.785,78

AD1

185

64,75

1.587,09

1.651,84

AC4

170

59,5

1.458,42

1.517,92

AC3

155

54,25

1.329,73

1.383,98

AC2

155

54,25

1.329,73

1.383,98

AC1

142

49,7

1.218,21

1.267,91

AS3

155

54,25

1.329,73

1.383,98

AS2

140

49

1.201,04

1.250,04

AS1

134

46,9

1.149,57

1.196,47

AE3

126,5

44,27

1.085,24

1.129,51

AE2

119

41,65

1.020,89

1.062,54

AE1

100

35,00

857,89

892,89

Nonostante la scadenza del contratto al 31 maggio 2016, non è prevista la corresponsione di alcun arretrato retributivo. PAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2017

ELEMENTO PEREQUATIVO (ART. 33 BIS) L’elemento perequativo è elevato dal 1° giugno


2017 a 18,00 € mensili, con un incremento pari a € 5,00. Lo stesso deve essere riconosciuto ai lavoratori che percepiscono esclusivamente gli elementi economici contrattuali. Trattasi quindi di dipendenti privi di superminimi collettivi e/o individuali, premi annui, o altri compensi soggetti a contribuzione. L’importo deve considerarsi omnicomprensivo, e non incidente sul Tfr; dovrà essere riconosciuto fino a concorrenza in presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, ed in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro. Nel caso di ricorso agli ammortizzatori sociali per un periodo superiore a 20 settimane, l’elemento perequativo non verrà erogato.

INFORMAZIONI AZIENDALI (ART. 1) Aziendalmente, le imprese che occupano nel complesso oltre 40 dipendenti, assistite dall’UNITAL, forniranno informazioni preventive semestrali su richiesta delle R.S.U. ovvero alla FILLEA, FILCA e FENEAL territoriali, nel corso di appositi incontri, a richiesta della R.S.U., in merito alle prospettive produttive, previsioni di mercato, investimenti, sviluppi occupazionali, responsabilità sociale e d’impresa, godimento di ferie e permessi e, questa la novità inserita nel nuovo CCNL, anche in materia di appalti. Uguale diritto di informativa troverà applicazione per le realtà produttive articolate con più di 40 dipendenti complessivi, caratterizzate da un’unica struttura d’impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse nell’ambito del territorio nazionale. Viene inoltre esteso alle aziende con un numero di addetti superiore a 150 unità il diritto di informativa già contenuto nel precedente CCNL e con l’inserimento della clausola informativa, sempre su richiesta, in materia di appalti. E’ stato inoltre inserito in apposito paragrafo relativo alle operazioni di decentramento e appalti l’obbligo di informativa preventiva alle R.S.U. ovvero alle OO.SS. in materia di decentramento produttivo/appalti riferito alle mere fasi di processo produttivo, escludendosi quindi tutte le attività correlate alla manutenzione ordinaria /straordinaria.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ART. 8) E’ stato recepito in toto l’accordo interconfederale Confapi e Cgil, Cisl e Uil relativo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sottoscritto in data 20/09/2011 e in questo cotesto ci si riferirà all’Enfea come centrale nella gestione della forPAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2017

mazione in materia di sicurezza, prevedendo, ove possibile, il suo intervento a sostegno delle imprese e dei lavoratori in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 37 del TU sulla sicurezza con riferimento alle mansioni specifiche svolte dai lavoratori. In particolare ai lavoratori che operino all’interno di cantieri edili verrà erogata la seguente formazione: - 16 ore “una tantum” qualora operino per la prima volta in un cantiere; - 8 ore annuali di formazione aggiuntive a quelle previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 ad integrazione di quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994. Le suddette ore dovranno essere specificatamente dedicate alla sicurezza in cantiere. Le ore verranno effettuate da istituti di formazione accreditati dalle regioni.

ORARIO DI LAVORO (ART. 20) E’ stata aggiornata la disciplina dell’orario di lavoro con la possibilità di gestire l’articolazione dell’orario su base multiperiodale. Si è infatti convenuto sull’esigenza di gestire l’andamento ondulatorio del mercato poiché le aziende, in uno o più periodi dell’anno o dell’esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di variabilità della domanda. La durata dell’orario di lavoro può risultare, anche da una media plurisettimanale nell’arco massimo di dodici mesi. L’introduzione di nuovi regimi di orario di lavoro per l’intera azienda o per parti di essa, che prevedano articolazioni dell’orario di lavoro settimanale diversa da quella contrattuale, e le relative modalità attuative, saranno possibili previo confronto e accordo con la R.S.U. o in loro mancanza con le OO.SS. territoriali. L’incontro, dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi, dalla richiesta di apertura del confronto. Qualora l’incontro non avvenisse entro tale termine, l’azienda potrà disporre le diverse articolazioni. In tal caso l’orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all’orario contrattuale. I recuperi delle maggiori o minori prestazioni, verranno effettuati nell’arco massimo dei dodici mesi successivi a quelli della maggiore o minore prestazione o differente termine stabilito dall’accordo. Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro set-



timanale non costituiscono prestazioni straordinarie e quelle dopo la 41ma ora settimanale, saranno compensate con una maggiorazione pari al 10%. Resta comunque inteso che nell’ambito di nuovi regimi di orario sopra previsti i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Le ore effettuate nei periodi di superamento dell’orario contrattuale settimanale qualora non recuperate, saranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario all’epoca prestato. L’introduzione di nuovi regimi di orario di lavoro settimanale e/o plurisettimanale sarà oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale con le RSU.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 27) E’ stata ridefinita ed allargata la possibilità di ricorrere al contratto a termine garantendo in tal modo un’ampia flessibilità alle aziende che necessitano di attingere al suddetto contratto. Contratto a termine Il numero dei lavoratori che possono essere occupati in un’azienda con contratto a termine è pari al 20%, calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva. a) Esclusione dai limiti percentuali Il contratto di lavoro a tempo determinato è escluso dalle limitazioni quantitative di cui sopra se riferite alle seguenti ipotesi specifiche: - attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; - allestimento di stand fieristici, show-room; - attività connesse a corners ed esposizioni; - attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato previo accordo con le R.S.U. o in assenza delle R.S.U., con le OO.SS. territoriali per la verifica delle citate condizioni; - avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una attività produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 14 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2017

marzo 1978, n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici; - lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 12 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio, in questa specifica ipotesi vengono comunque fatte salve le eventuali intese finalizzate alla proroga di ulteriori 12 mesi con le R.S.U. b) Deroga agli intervalli temporali nella successione dei contratti Non è previsto alcun intervallo temporale nella stipula successiva di due contratti a termine nei seguenti casi: - avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, di una attività produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 14 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici; - lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 14 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio; - in tutte le ipotesi regolamentate da eventuali accordi collettivi anche aziendali stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro riconducibili ai firmatari del presente contratto. c) Derogabilità al limite temporale dei 36 mesi Ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 81/2015, la durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi - è pari ad un periodo non superiore a 12 mesi. La stipula di tale ulteriore successivo contratto a termi-


ne avverrà presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per Territorio e con l’assistenza di un rappresentante sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In relazione alla peculiarità del settore ed in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale come previsto dall’articolo 19, comma 2, le attività alle quali non si applica il limite temporale di 36 mesi sono le seguenti: - attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane e estere; - allestimento stands fieristici, show-room; - attività connesse a corners ed esposizioni; - attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti.

Contratto di somministrazione Per il ricorso al contratto di somministrazione si applicano le disposizioni di legge.

TUTELA DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE (ART. 41) Vengono estese le tutele già previste per alcune categorie di lavoratori svantaggiati. In particolare i lavoratori di cui vengono accertati disturbi alimentari certificati, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi. L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, aspettativa non retribuita. I lavoratori, familiari dei lavoratori di cui sopra possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo e, qualora il servizio sanitario nazionale ne attesti la necessità.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – ARCO (ART. 53) Verrà progressivamente adeguato il contributo al fondo previdenziale integrativo di settore. Con decorrenza dal 1° luglio 2017 le aliquote a carico dell’azienda saranno dell’1,9%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti. PAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2017

Con decorrenza dal 1° luglio 2018 le aliquote a carico dell’azienda saranno del 2,0%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti. Con decorrenza dal 1° gennaio 2019 le aliquote a carico dell’azienda saranno del 2,1%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti. La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali. I componenti dell’assemblea di ARCO potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee. Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori.

LAVORI DISAGIATI (ART. 57) Sulla base di quanto previsto dai decreti n. 67/2011, n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni in relazione alle agevolazioni per attività usuranti e, nello specifico, per i lavoratori notturni, le parti convengono che le aziende effettuino una dichiarazione annuale all’INPS per ciascun lavoratore che abbia effettuato in corso d’anno prestazioni notturne e/o festive o su turni avvicendati, contenente le informazioni sul numero e la tipologia delle ore prestate e i relativi giorni, rilasciandone copia al lavoratore.

QUOTA DI SERVIZIO SINDACALE FILCA FILLEA FENEAL Le aziende comunicheranno mediante affissione nell’ultima settimana di giugno 2017 ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti, che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari ad Euro 25,00 da trattenere sulla retribuzione del mese di luglio 2017. I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell’azienda entro il 14 luglio 2017. La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc.) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il 14 luglio 2017. Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali FeNEAL FILCA FILLEA e, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle OO.SS. FeNEAL FILCA FILLEA territoriali, del numero delle trattenute effettuate. Le quote per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul c/c bancario presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN: IT83F0569603200000012811X17)


intestato a Federazione Lavoratori Costruzioni causale: CCNL Legno Piccola Industria, Unital Confapi entro il mese di 19 settembre 2017, specificando nel bonifico bancario la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE E DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (ARTT. 139-142) È stata inserita una clausola di rinvio all’Accordo Interconfederale del 22 dicembre 2016.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ARTT. 144-152) Disciplina generale Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante si fa riferimento alle norme di legge in vigore, in particolare all’art. 44 D.lgs. 81/15 ed alle norme del vigente CCNL che integra la normativa di legge per quanto di propria competenza. L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, e al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente contratto collettivo per l’applicazione di particolari normative ed istituti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ad eccezione dei soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 226/2005 per i quali il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale, la durata del periodo di apprendistato, del il piano formativo individuale in forma sintetica; b) apposizione di un eventuale periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto dal PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2017

CCNL vigente per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere; c) divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo; d) le qualifiche conseguibili per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri sono quelle previste nelle categorie dalla AE2 alla AD3, con riferimento, per l’area direzionale, alle categorie AD3, AD2 e AD1, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali; e) l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante o al termine del periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Per le aziende che occupano un numero inferiore a 10 unità la percentuale definita al comma che precede è ridotta al 30%; f) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato, ai sensi di quanto disposto dell’art. 2118 cod.civ. con preavviso decorrente dal medesimo termine; g) possibilità di cumulare i periodi di apprendistato per la qualifica e diploma professionale e di alta formazione e ricerca, con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata previsto per l’apprendistato professionalizzante; h) il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste dal presente articolo, i periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di alta formazione e ricerca inerenti alla mansione di cui al contratto di assunzione. A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto


di lavoro prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l’esperienza di apprendistato nel libretto formativo del cittadino secondo quanto previsto all’art. 42 co 5 lett. f) D.Lgs. 81/2015. Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione della durata del contratto di apprendistato. Durata, inquadramento e retribuzione La durata minima del contratto è di 6 mesi, la durata massima del contratto è pari a 36 mesi, come previsto dall’art. 44 co 2 D.lgs. 81/2015. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 10 mesi, ripartiti rispettivamente in: - 3 mesi nel primo periodo - 3 mesi nel secondo periodo - 4 mesi nel terzo periodo. Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell’apprendistato

sarà di 24 mesi. Le parti si riservano la possibilità di individuare i profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore potrà essere inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. Gli apprendisti con destinazione finale al livello AE2 secondo saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 174.

DURATA COMPLESSIVA MESI

PRIMO PERIODO MESI

SECONDO PERIODO MESI

TERZO PERIODO MESI

36

12

12

12

24

10

10

4

La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazione alle qualifiche da conseguire: - 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale nelle categorie AD3-AD2-AD1-AC5-AC4AC3-AC2-AS4-AS3-AC1-AS2-AS1-AE4-AE3; - 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in categoria AE2.

laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 44 del D.lgs. 81/2015 per un monte ore complessivo non superiore alle centoventi ore per la durata del triennio. La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino

Formazione La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso, integrato nell’attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell’apprendista e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento).

Tutor Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza asseverata dall’Ente bilaterale interconfederale ENFEA.

Ore di formazione La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche on-the job e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata,

Piano formativo individuale Il PFI, da allegare al contratto di apprendistato professionalizzante, è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il percorso formativo del lavora-

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tore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor/referente aziendale. In questo caso il lavoratore potrà essere assistito dalle R.S.U. o dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio. In caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale. Anzianità di servizio Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Preavviso In caso di risoluzione del rapporto nel periodo di apprendistato sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva della categoria di appartenenza al momento della

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risoluzione,di cui agli articoli parte operai e parte impiegati del presente c.c.n.l. Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico per infortunio e malattia dell’apprendista non in prova, si applica quanto previsto dal vigente CCNL per operai, impiegati, intermedi e quadri con applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria in caso di malattia, invalidità e maternità. Eventi sospensivi determinanti la sospensione del contratto di apprendistato In relazione a quanto previsto dalla lettera g) dell’art. 42 del D.lgs. 81/2015 si prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio, maternità o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, nel caso in cui detta sospensione comporti un’assenza dal luogo di lavoro superiore a trenta giorni. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


Autorità per l’energia il gas e il sistema idrico ENERGIA ELETTRICA - GAS. PER I CONTRATTI DI FORNITURA NON CONFERMATI, PER IL CLIENTE FINALE POSSIBILE RIPRISTINO VELOCE DELLO STATUS QUO CONTRATTUALE PRECENDENTE Nel caso in cui il passaggio ad un nuovo fornitore di energia elettrica e/o gas avvenga senza rispettare le regole preventive per la conferma del contratto, dopo il reclamo il cliente potrà aderire in modo volontario alla procedura di ripristino veloce per tornare al vecchio fornitore. Questa possibilità affianca le procedure previste dal Codice del consumo per l’accertamento di una fornitura non richiesta (valutazione che, secondo la legge, non spetta all’Autorità energia). Con questa revisione della regolazione, introdotta con la deliberazione 228/2017/R/com e in vigore dal prossimo 1° maggio, vengono meglio definite le regole dell’Autorità a tutela dei consumatori in caso di nuove attivazioni contrattuali non aderenti alla regolazione. Per i clienti domestici, quindi, sarà solo su base volontaria ed esplicita l’adesione del consumatore finale al ripristino, una sorta di conciliazione preventiva con il ritorno veloce al vecchio fornitore. Inoltre, per permettere al consumatore di conoscere tutti i suoi diritti, in fase di reclamo sono previsti nuovi obblighi informativi dei venditori (per quelli aderenti alla procedura di ripristino volontaria), in modo da rendere i clienti consapevoli del carattere volontario e supplementare delle misure ripristinatorie rispetto a quanto previsto dal Codice del consumo e al ricorso giudiziario. Per i clienti non domestici, come esercizi commerciali e partite iva, in caso di accoglimento del reclamo per una fornitura non richiesta (sempre da parte dei venditori aderenti alla stessa procedura), si continuerà invece ad applicare in automatico il ripristino. Le novità integrano le regole preventive già previste per i venditori per garantire la piena consapevolezza, nelle modalità di acquisizione e

conferma, della volontà negoziale dei clienti nel sottoscrivere un contratto fuori dai locali commerciali o per telefono. Nel dettaglio, nel caso di clienti domestici, il venditore prima dell’attivazione deve rispettare precise misure preventive in materia di conferma del contratto: in caso di contratti conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali il rilascio della copia del contratto firmato o della conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il cliente è d’accordo, su altro supporto durevole; nel caso di contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza: la conferma del contratto concluso su supporto durevole. Per i clienti non domestici, le regole preventive dell’Autorità, nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o con comunicazione a distanza, prevedono esplicitamente l’obbligo per il venditore di inviare una lettera di conferma o di effettuare una telefonata di conferma. Secondo le nuove regole, il cliente domestico dovrà contestare subito la fornitura al nuovo venditore inviando un reclamo entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta (o prima se ne viene a conoscenza con altri mezzi). Se il venditore accoglie il reclamo (in assenza di evidenze documentali che provino il rispetto delle misure preventive per la conferma del contratto e se ha aderito alla procedura di rispristino) dovrà comunicare al cliente: la possibilità di aderire volontariamente alla procedura di ripristino del contratto ancora in essere con il venditore precedente a quello contestato (con le modalità e le rispettive tempistiche), con l’applicazione da parte del venditore contestato delle condizioni economiche definite dall’Autorità[2]; la facoltà, nel caso di non adesione alla procedura ripristinatoria, di attivare (come condizione necessaria per poi poter accedere alla giustizia ordinaria) la Conciliazione presso l’Autorità o eventuali altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore si impegna a partecipare; il diritto del cliente di accedere in ogni momento (anche in esito alla procedura di ripristino) agli altri mezzi di ricorso amministrativi e/o giudiziari per l’esercizio delle ulteriori azioni previste dall’ordinamento. Se il venditore rigetta il reclamo dovrà inoltre comunicare al cliente che se aderisce alle misure ripristinatorie il

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reclamo potrà essere trasmesso allo Sportello del consumatore per una verifica documentale in merito al rispetto da parte del venditore delle misure preventive. In caso di mancata risposta al reclamo, il cliente si potrà rivolgere direttamente allo Sportello, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela. Il cliente domestico dovrà comunicare al vendito-

re la volontà di aderire alla procedura ripristinatoria entro 20 giorni solari, dalla data di consegna al vettore postale incaricato della risposta motivata del venditore al reclamo del cliente, o dalla data di invio della risposta motivata al reclamo mediante posta elettronica. La deliberazione 228/2017/R/ com è disponibile sul sito www.autorita.energia.it. (C)

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Elettricità ANCORA IN AUMENTO I PICCOLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, 700 MILA NEL 2015, CIRCA L’80% ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI In Italia cresce ancora il numero dei piccoli o piccolissimi impianti di produzione di energia elettrica collegati direttamente al sistema di distribuzione, prevalentemente alimentati da fonti rinnovabili. Nel 2015 erano poco meno di 700 mila (698.777), oltre 41 mila in più rispetto al 2014 (+6,3%), per una potenza installata di oltre 30 mila MW, il 25% circa di quella nazionale. È quanto emerge dal “Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita per l’anno 2015” pubblicato dall’Autorità per l’energia sulla base dell’analisi degli ultimi dati disponibili. Nel nostro Paese le piccole centrali contribuiscono per il 22,2% alla produzione nazionale totale (con un apporto di 62,8 TWh), con il 78,9% dell’energia elettrica prodotta di origine rinnovabile, in particolare per oltre un terzo da fonte solare. Il trend di crescita degli impianti è quasi del tutto legato allo sviluppo di quelli fotovoltaici (+39.987), mentre è stato più ridotto l’aumento degli impianti eolici (+880), termoelettrici (+458) e idroelettrici (+259). Nel dettaglio, rispetto al 2014 si registra un lieve incremento della potenza installata totale, +208 MW, dovuto principalmente all’aumento degli impianti eolici (+309 MW), fotovoltaici (+141 MW) e idroelettrici (+ 127 MW), controbilanciato dal decremento della potenza relativa agli impianti termoelettrici (-368 MW).

In leggera diminuzione la produzione rispetto al 2014, con un calo di 1,5 TWh circa, da imputare al calo di produzione degli impianti idroelettrici (-3,2 TWh), non completamente bilanciata dagli aumenti per gli impianti termoelettrici (+1 TWh), fotovoltaici (+0,45 TWh) ed eolici (+0,26 TWh). Nell’ambito degli impianti termoelettrici si è assistito a una crescita sia della produzione da impianti ibridi (+0,6 TWh) che da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi (+0,31 TWh). In media circa il 22% di quanto prodotto viene autoconsumato (+0.6 TWh rispetto al 2014), mentre la parte restante viene immessa in rete. Nel dettaglio, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la percentuale autoconsumata è del 9,7%, mentre per gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili (in particolare gli impianti termoelettrici alimentati da fonti fossili) la percentuale di autoconsumo è del 71,2%. Prosegue quindi l’evoluzione del sistema elettrico nazionale, passato da pochi impianti di taglia più elevata a numerosi impianti di dimensione ridotta che sfruttano le fonti rinnovabili diffuse e creano maggiore efficienza energetica anche grazie alla cogenerazione. Un cambiamento rilevante che rende necessarie le innovazioni regolatorie già avviate dall’Autorità, perché i nuovi impianti di produzione possano essere sempre più integrati nel sistema elettrico ed essere utilizzati in modo crescente e sostenibile nel tempo, garantendo al tempo stesso la sicurezza dell’intero sistema. La delibera 278/2017/I/eel con il monitoraggio completo è disponibile sul sito www.autorita.energia.it.

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(C)


Pubblicato il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici LE CORREZIONI APPORTATE OPERATIVE DAL 20 MAGGIO

E’ stato finalmente pubblicato sul s.o. n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Il decreto correttivo della riforma degli appalti è arrivato al traguardo della Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione del D.lgs., che prende il numero 56/2017, è arrivata solo venerdì 5 maggio, mettendo fine ai rischi di alimentare un “giallo” sui ritardi della pubblicazione. Il testo uscito dal Consiglio dei Ministri conta 131 articoli e produce ben 441 modifiche al nuovo codice degli appalti (D.lgs. 50/2016) varato solo un anno fa. Gli operatori avranno pochi giorni per adeguare le prassi operative alle nuove previsioni, che modificano in modo sostanziale diversi istituti.

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E’ prevista l’abolizione dei poteri di raccomandazione dell’ANAC. Si introduce per i concorrenti (ed anche alla stazione appaltante in fase di predisposizione della lex specialis di gara) l’obbligo di rendere noti in sede di offerta i propri costi del lavoro, sottoponendo il relativo incombente al medesimo regime previsto per gli oneri per la sicurezza (aziendali). Viene allungata la lista dei reati rilevanti ai sensi dell’art. 80 del d.gs. n. 50/2016 e l’elenco delle figure aziendali tenute a rendere le relative dichiarazioni. Come auspicato, e richiesto dalla nostra Associazione al Governo, vengono introdotte modifiche al Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, per cui le imprese, per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale, potranno prendere a riferimento il decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Importanti innovazioni riguardano anche la disciplina dell’avvalimento e i criteri di aggiudicazione. Nelle prossime pubblicazioni approfondiremo nel particolare tutte le modifiche di maggiore interesse per le imprese. (CS)



Approvato regolamento edilizia convenzionata in FVG (2a parte) L’ATER RICONOSCE PRIORITÀ IN GRADUATORIA A FAVORE DEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA Con Delibera n. 431 del 13 marzo 2017 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all’assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all’articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). La nostra Associazione Confapi FVG il 2 di marzo è stata chiamata dalla IV Commissione regionale ad esprimere un parere sul provvedimento. Il nostro Presidente del Gruppo Edili dott. Denis Petrigh in tale contesto ha rappresentato anche le altre Associazioni datoriali della nostra Regione presentando un documento condiviso tra tutti i rappresentanti delle imprese. Il provvedimento finale ha recepito in parte le nostre osservazioni, che avevano lo scopo di migliorane l’applicabilità, comunque, di seguito illustriamo il provvedimento approvato dalla nostra Regione.

REQUISITI DEI DESTINATARI FINALI (ART. 17) Gli alloggi di edilizia convenzionata sono attribuiti a: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2017

decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); d) stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Gli acquirenti, assegnatari o locatari degli alloggi devono altresì possedere i seguenti requisiti: a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo sono utili i periodi di permanenza all’estero, indipendentemente dalla durata della permanenza all’estero; b) possedere un indicatore ISE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; c) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione: 1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate alla data di presentazione della domanda; 2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare; 3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado; 4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado; 5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione


personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile; d) possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro; e) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la prima casa in proprietà, con esclusione di benefici goduti su alloggi, o quote di questi, non nella disponibilità dei richiedenti per i motivi oggetto delle deroghe indicate alla lettera c); f) limitatamente ai soci assegnatari degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione, non essere soci prenotatari o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa. Possono presentare domanda di acquisto, assegnazione o locazione solo persone maggiorenni, in forma singola oppure associata qualora si tratti di: a) coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio; b) parti di un’unione civile o coppia intenzionata a costituire un’unione civile; c) conviventi di fatto, o coppia intenzionata a convivere di fatto. La domanda può essere altresì presentata in contitolarità con un soggetto minorenne, qualora l’iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice.

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA (ART. 18) L’Ater riconosce priorità in graduatoria a favore dei soggetti in condizione di debolezza sociale o economica, secondo l’ordine o il punteggio indicati dalla convenzione. La convenzione può prevedere ulteriore priorità a favore degli inquilini di edilizia sovvenzionata che hanno perso i requisiti previsti per il mantenimento dell’alloggio. Sono richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica i soggetti di seguito individuati: a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni; b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età; c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi; d) disabili; e) persone appartenenti a nuclei familiari monoPAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2017

reddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare; f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre; g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile; h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio.

RIFERIMENTO TEMPORALE DEI REQUISITI (ART. 19) La composizione del nucleo familiare, i requisiti sopracitati devono sussistere: a) per le iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie di abitazione alla data di sottoscrizione della convenzione; b) per le altre iniziative, alla data di presentazione della domanda di acquisto o locazione da parte dell’aspirante acquirente o locatario.

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI FINALI (ART. 20) Ai fini dell’individuazione degli acquirenti e dei locatari, i soggetti attuatori pubblicano apposito avviso per una durata non inferiore a sessanta giorni, dopo l’acquisizione della proprietà dell’immobile per le iniziative di solo acquisto ovvero dopo la finitura del rustico per le iniziative di costruzione o recupero. Qualora le iniziative poste in essere dai soggetti attuatori siano coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative, l’avviso indica la facoltà, per gli acquirenti o assegnatari, di richiedere gli incentivi. L’avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune ove hanno sede gli alloggi oggetto dell’avviso, negli uffici dell’Ater e nei siti web istituzionali del Comune, della Regione e dell’Ater. I contenuti dell’avviso sono preventivamente approvati dal Comune. Il soggetto attuatore (Ater, aziende pubbliche di servizi alla persona, cooperative edilizie, le imprese di costruzione e enti privati con finalità civiche e solidaristiche) rende disponibile copia dell’avviso allo Sportello risposta casa di cui all’articolo 7 della legge regionale 1/2016 in relazione al territorio


ove si realizza l’iniziativa, anche ai fini dell’acquisizione dei dati relativi alla disponibilità di alloggi. Qualora, dopo la scadenza del periodo di pubblicazione dell’avviso, pervengano al soggetto attuatore ulteriori domande per gli alloggi rimasti disponibili, si procede alla loro attribuzione in base all’ordine cronologico di ricezione. Per le iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie di abitazione, gli elenchi dei soci prenotatari, in numero pari a quello degli alloggi, e quelli di riserva, in numero non inferiore alla metà degli alloggi stessi e in ordine di priorità, sono trasmessi dalla cooperativa medesima al Comune prima della sottoscrizione della convenzione. In caso di rinuncia da parte dei soci prenotatari o di riserva è consentita la loro sostituzione con altri soci della cooperativa in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data della richiesta di assegnazione degli alloggi.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEGLI ACQUIRENTI E DEI LOCATARI (ART. 21) La domanda di attribuzione dell’alloggio è presentata dai richiedenti al soggetto attuatore allegando la documentazione, indicata nell’avviso, attestante la composizione del nucleo familiare, i requisiti e le eventuali condizioni in cui versa. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari o locatari dell’alloggio oggetto dell’iniziativa. Non è consentito presentare più di una domanda di attribuzione di alloggio per ciascun avviso.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI (ART. 22)

aspiranti acquirenti, locatari o assegnatari e la relativa documentazione alla Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l’Ater territorialmente competente, che accerta la composizione del nucleo familiare, i requisiti soggettivi, le eventuali condizioni di debolezza sociale o economica. Dei lavori della Commissione è redatto apposito verbale, che viene trasmesso al soggetto attuatore, al Comune sede dell’intervento e alla Regione entro i successivi trenta giorni.

ATTRIBUZIONE DEGLI ALLOGGI (ART. 23) Sulla base delle modalità stabilite dalla convenzione, è consentita la stipula dei contratti di compravendita, di locazione e dell’atto di assegnazione degli alloggi dopo l’ultimazione dei lavori e l’ottenimento dell’agibilità, successivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi. I contratti di locazione sono stipulati in conformità alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Ove il rapporto locativo, per effetto di proroghe e rinnovi, si protragga oltre dieci anni dalla data di prima stipula, si procede al riaccertamento dei requisiti soggettivi. Qualora l’alloggio locato con patto di futura vendita sia oggetto di acquisto da parte del locatario nel termine massimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di locazione, il prezzo finale dell’alloggio è decurtato di un importo non inferiore al venti per cento dell’ammontare dei canoni di locazione versati, con le modalità stabilite dalla convenzione.

Il soggetto attuatore trasmette le domande degli (CS)

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ANAC: indicazioni operative sul Codice Identificativo Gara L’ADEMPIMENTO È POSTO IN CARICO DEI RUP

Con Delibera numero 1 dell’11 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017, l’Autorità ha deliberato in merito al codice identificativo di gara (CIG). Ricordiamo che il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’Autorità che consente contemporaneamente: a. l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio; b. la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso; c. l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato; d. il controllo sulla spesa pubblica; La Delibera illustra che le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare: a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato; b. per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato; c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2017

possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine). Entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni: a. la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall’atto amministrativo che ha stabilito l’adesione); b. la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a); c. nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto. Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati. Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni, l’Autorità provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di ‘warning’, che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalità: - il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all’atto dell’acquisizione del CIG,


con il fine di attirare l’attenzione del RUP circa l’obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l’avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all’adozione di eventuali misure sanzionatorie; - l’invio di un messaggio via mail, all’indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell’approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l’urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito). In caso di mancata comunicazione all’Autorità delle informazioni entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe. Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale. Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria

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offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, condizione di ammissibilità dell’offerta medesima. L’Autorità si riserva la facoltà di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall’art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che istituisce presso l’Autorità un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, comma 9, d.lgs. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell’Autorità. L’Autorità si riserva altresì la facoltà di valutare nell’ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dall’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005. (CS)


Convenzione Confapi / FCA Italy spa ALLE AZIENDE ASSOCIATE A: CONFAPI CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA

LE CONDIZIONI COMMERCIALI. PROROGA DURATA E AGGIORNAMENTO MODELLI E SCONTI Ricordiamo a tutte le Imprese associate che è stata recentemente rinnovata la Convenzione con FCA Italy Spa per l’acquisto di vetture e veicoli commerciali del gruppo. Di seguito riportiamo le condizioni commerciali a favore della Imprese Associate valide per l’acquisto di vetture a marchio Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep e di veicoli commerciali a marchio Fiat. Le Imprese interessate potranno richiedere all’Associazione, sig.ra Sandra Cividini, maggiori informazioni e modalità operative per poter usufruire dello sconto. (C)

CONVENZIONE CONFAPI SERVIZI S.R.L. E FCA ITALY S.P.A. *** CONDIZIONI SPECIALI D’ACQUISTO RISERVATE DA FCA ITALY S.P.A. MARCA

FIAT

In relazione agli accordi intercorsi fra FCA Italy S.p.A. e CONFAPI SERVIZI S.r.l., allo scopo di offrire un trattamento di miglior favore alle aziende associate a CONFAPI, FCA Italy ha predisposto speciali condizioni commerciali, valide per l’acquisto di autoveicoli nuovi dei marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep.

TARGET Aziende associate alla CONFAPI e dipendenti CONFAPI. Sono escluse dal presente accordo tutte quelle Aziende che, in qualsiasi forma, esercitino attività di commercio o noleggio autoveicoli.

DURATA DELLA PROMOZIONE L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete Concessionaria Italiana dei brand Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep, dal 25 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e comunque immatricolati entro il 31 dicembre 2017.

OFFERTA PER LE AZIENDE ASSOCIATE ALLA CONFAPI E DIPENDENTI CONFAPI Di seguito lo sconto garantito sull’acquisto in proprietà dei modelli della gamma di vetture FCA: MODELLO

% SCONTO A CLIENTE

500 X

17,0

500L

19,0

500 L LIVING

22,0

500

23,0

PANDA

24,0

PUNTO

30,0

TIPO SEDAN

19,0

TIPO 5P E SW

19,0

QUBO

28.0

DOBLO’

23,0

124 SPIDER

6,0

PAG. 45 - APINFORMA / Organizzazione - numero 7 - 15 aprile 2017


MARCA

MODELLO

ABARTH LANCIA

% SCONTO A CLIENTE

500

16,0

124 SPIDER ABARTH

10,0

YPSILON 5 porte

26,0

MITO

25,0

GIULIA

17,0

STELVIO

ALFA ROMEO

New

GIULIETTA

27,5

4C

New

17.5

GRAND CHEROKEE

20,5 New

FIAT PROFESSIONAL

16,5

WRANGLER

17,5

RENEGADE

17,5

Di seguito riportiamo la tabella contenente la percentuale di sconto garantito sull’acquisto in proMARCA

2,5

NEW CHEROKEE COMPASS

JEEP

14,0

prietà dei modelli della gamma di veicoli commerciali FCA:

% SCONTO A CLIENTE SENZA PERMUTA/ROTTAMAZ.

% SCONTO A CLIENTE CON PERMUTA/ROTTAMAZ.

PANDA Van

14,0

14,0

PUNTO Van

21,0

31,0

500L PRO

15,0

15,0

FIORNO

29,0

32,0

DOBLÒ CARGO

31,0

34,0

TALENTO

29,0

30,0

FULLBACK

16,0

21,0

DUCATO NEW

34,0

37,0

DUCATO H NEW

34,0

37,0

MODELLO

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA I trattamenti di sconto sopra indicati si intendono praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali optional e sono cumulabili esclusivamente con le iniziative finanziarie predisposte in accordo con FCA Bank e di seguito riportate: - Be-Lease Tan 2,95% con polizza Furto&Incendio inclusa: Be-Lease è l’unico prodotto leasing con la Polizza RCA inclusa nel canone che mantiene lo stesso costo per tutta la durata del contratto (con facoltà di disdetta ad ogni scadenza contrattuale come da data contrassegno): un pensiero in meno per il cliente che consente una pianificazione delle spese ancora più precisa. - Rateale Tan 2,95% con polizza Furto&Incendio inclusa: il finanziamento classico a tasso promozionale per chi acquista un veicolo e vuole dilazionare il pagamento di tutto o parte del

veicolo stesso potendo scegliere la durata contrattuale da 12 a 84 mesi. Ad entrambe le offerte FCA BANK è possibile, inoltre, abbinare una gamma completa di servizi che tutelano da ogni imprevisto: polizze Collision (protezione da impatti con altri veicoli identificati), Kasko e CPI, la copertura a protezione del credito tailor made (es: se sei un libero professionista la copertura ti offre il rimborso delle rate in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio). Il trattamento di sconto oggetto della presente si riferisce esclusivamente ai veicoli sopraelencati compresi nei vigenti listini nelle versioni attualmente commercializzate. La nostra società si riserva di sottoporVi offerte per nuovi modelli e/o nuove versioni e Voi potrete avvalerVi di tali offerte nel momento stesso in cui vi saranno state notificate, essendo inteso che i nuovi modelli e/o nuove versioni si considereranno da quello stesso momento come parte integran-

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Non affidare al caso la comunicazione della tua azienda

Per la pubblicitĂ su Apinforma contatta

0432 505 900 / ufficio@scriptamanent.sm / www.scriptamanent.sm


te e sostanziale del presente accordo. In ogni caso, cesseranno automaticamente di essere oggetto del presente accordo i modelli e/o le versioni non più prodotti e/o commercializzati. Inoltre FCA Italy si riserva la facoltà di escludere dal presente accordo modelli o versioni di autoveicoli i cui listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l’impegno di riproporli in offerta con trattamento di sconto che consenta agli associati di acquistarli ad un prezzo comunque non superiore a quello precedentemente offertoVi. Le vetture dovranno essere intestate direttamente alle Aziende associate alla CONFAPI o al Dipendente CONFAPI. Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l’Ente venditore.

VALUTAZIONE DELL’USATO RITIRATO La valutazione dell’usato sarà effettuata attraver-

so una libera trattativa con le concessionarie dei Marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep, sulla base del valore di mercato.

MODALITÀ OPERATIVE L’Azienda associata alla CONFAPI, per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento, dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare lettera di autorizzazione sconto ricevuta tramite Posta Certificata (PEC), da richiedere all’Ufficio Relazioni Esterne (Sandra Cividini relazioniesterne@confapifvg.it)

CUMULABILITÀ L’iniziativa commerciale a favore delle Aziende associate alla CONFAPI è cumulabile unicamente con le offerte sopra riportate e non è cumulabile con altre iniziative promozionali, se non diversamente comunicatoVi.

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Scambi fra Soci La struttura deve avere un’altezza minima di 6 metri, ed essere sita a Nord/Est di Udine.

LE ULTIME SEGNALAZIONI RICEVUTE

L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

RICERCA CAPANNONE INDUSTRIALE IN AFFITTO Impresa Associata, con sede a Sud di Udine, cerca un capannone industriale da affittare con 700/1.000 mq di superficie coperta e altrettanti di superficie scoperta.

CERCASI CAPANNONE A TRIESTE Impresa Associata, con sede a Trieste, cerca una struttura per decentrare la propria attività logistico/distributiva. Preferibilmente intende valutare l’acquisto, ma è disponibile anche ad un’eventuale affitto. L’edificio deve trovarsi a ½ ora di automobile da Trieste, con limite massimo nella zona di Monfalcone. La superficie deve essere di circa 3.000 mq e deve essere predisposto con rampe per il carico e lo scarico. Deve soddisfare tutte le norme urbanistiche e di antincendio.

VENDITA AZIENDA VITIVINICOLA Si informa che viene posta in vendita un’Azienda vitivinicola sui Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia. E’ strutturata con 15 ettari di vigneto e 2 di prati e tare, con mq. 3.000 di cantina attrezzata e un centro aziendale di 1.000 mq; ha una capacità di produzione di 10mila ettolitri. Viene ceduto anche il Marchio Aziendale.

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(CS)


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Additivi alimentari Il Ministero della Salute ha pubblicato il piano nazionale 2015-2018 - relazione riguardante il controllo ufficiale degli additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Finanziamento apicoltura Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto relativo al Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2016-2017, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 5/2017). Certificato export prodotti a base di latte Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il certificato export prodotti a base di latte per Emirati Arabi Uniti. Chiarimenti. Export carni Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di carni da stabilimenti del Brasile. Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota ad oggetto il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 6478 del 10 marzo 2017 recante: “Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale”. Chiarimenti.

Esportazione verso Hong Kong Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota ad oggetto la sospensione temporanea delle esportazioni verso Hong Kong (HKSAR), del pollame (carcassa, parti e frattaglie) e dei prodotti avicoli (incluse le uova) destinati al consumo umano, provenienti dalla provincia di Pordenone. Influenza aviaria Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria. Lotta scrapie classica Slovenia La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione del programma nazionale di lotta contro la scrapie classica della Slovenia.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Sostegno olio Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto concernente il cofinanziamento nazionale dei programmi di attività a sostegno del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, di cui all’art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per l’annualità 2016-2017, ai sensi della legge n. 183/1987. Rinnovo e Cancellazione varietà ortiva Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente il rinnovo dell’iscrizione e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale. Varietà Ortiva Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. Cancellazione varietà ortive Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e fo-

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restali ha pubblicato il decreto concernente la cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale. Iscrizione varietà ortiva Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. Trasformazione del pomodoro Lo Stato Italiano ha notificato alla Commissione il decreto interministeriale di applicazione dell’articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro. Il periodo di statuo quo, utile alla possibile pubblicazione del decreto in Gazzetta termina il 12 luglio 2017. Varietà specie agrarie Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie. Varietà Canapa Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di canapa al relativo registro nazionale. Banca dati sementi Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l’uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico. Varietà ortive Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. Varietà ortive Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. Controlli Olio Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e fo-

restali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo. Etichettatura sementi Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente il recepimento della direttiva 2016/317/UE della Commissione del 3 marzo 2016 che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/ CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi.

BEVANDE Prodotti vitivinicoli aromatizzati La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l’ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati. Controlli Vitivinicolo Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo.

COMMERCIO Investimenti - differimento termine presentazione Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la modifica del Decreto del 14 febbraio 2017, n. 911 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti. Differimento del termine di presentazione domande di aiuto. Fondo sviluppo imprese Il Comitato Interministeriale per la Programmazione economica ha pubblicato la delibera concernente il fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitività - Sviluppo economico (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014). (Delibera n. 52/2016). Piano operativo agricoltura Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica ha pubblicato la delibera concernente il fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo agricoltura (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014). (Delibera n. 53/2016).

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Chiusura sportello agevolazione Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 181/1989 riguardanti programmi d’investimento nei comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa, individuate ai sensi del decreto 19 dicembre 2016. Programma imprese e competitività ICE Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto di Assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR per la realizzazione di un piano di interventi di promozione dell›export attuato tramite l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Imprese e competitività Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente l’incremento della dotazione finanziaria assegnata all’intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo, di cui al decreto 1° giugno 2016. Prodotti originari Ecuador La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell’Ecuador.

CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Materiali a contatto La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

ETICHETTATURA Schema di decreto - sede stabilimento Riportiamo lo schema di decreto notificato in data 30 marzo 2017 alla Commissione Europea 2017/135/I (Italia) - termine status quo il 30 luglio 2017. Indicazione salute - Creatina La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quel-

le facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012. Schema di decreto - sede stabilimento È disponibile lo schema di decreto notificato in data 30 marzo 2017 alla Commissione Europea 2017/135/I (Italia) - termine status quo il 3 luglio 2017. Pratica commerciale scorretta - Acqua & Farma - dispositivi dell’acqua L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha pubblicato il provvedimento concernente l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro all’impresa ACQUA & FARMA per aver posto in essere una prativa commerciale scorretta. Indicazione salute - Lattitolo La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI KINTOA DOP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione “KINTOA”. Brachetto d’Acqui Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d’Acqui» o «Acqui». DOP Asti Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “ASTI”. London Cure Smoked Salmon IGP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [London Cure Smoked Salmon (IGP)].

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Registrazione PEFKOTHYMAROMELO KRITIS Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la domanda di registrazione della denominazione «ΠΕΥΚOΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ (PEFKOTHYMAROMELO KRITIS)». Lucanica di Picerno Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno». Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 20 aprile 2017). Denominazione registrata TERNERA DE EXTREMADURA Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «TERNERA DE EXTREMADURA». Denominazione Terre Tarentine Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento che modifica il disciplinare di produzione della denominazione «Terre Tarentine» registrata in qualità di denominazione di origine protetta, in forza al regolamento (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004.

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze acequinocil, amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina in o su determinati prodotti. Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze bifenazato,

daminozide e tolilfluanide in o su determinati prodotti. Livelli massimi di residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cyantraniliprole, cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, mesotrione, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina in o su determinati prodotti. Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, triadimenol e triadimefon in o su determinati prodotti. Programma controllo Livelli residui antiparassitari La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti. Livelli massimi di residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Afta epizootica La Commissione Europea ha pubblicato la deci-

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sione relativa a misure volte a prevenire l’introduzione nell’Unione del virus dell’afta epizootica dall’Algeria. Controlli ufficiali La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/ CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali). Metodi campionamento e analisi La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014.

sione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri.

ZOOTECNIA Esportazione in Cile Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il certificato per l’esportazione dall’Italia verso il Cile di alimenti per animali familiari. oOo

DATI DI MERCATO 14a SETTIMANA (DAL 3 AL 9 APRILE), 15a SETTIMANA (DAL 10 AL 16 APRILE), 16a SETTIMANA (DAL 17 AL 23 APRILE) E 17a SETTIMANA (DAL 24 AL 30 APRILE 2017) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

Influenza aviaria ad alta patogenicità Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota ad oggetto l’Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale. Indagine terreni agricoli Campania Il Ministero delle Politiche agricole ha pubblicato il decreto concernente l’individuazione Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. Influenza Aviaria La Commissione Europea ha pubblicato la deci-

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 15, dal 10 al 17 aprile 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 65 notifiche, di cui 14 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario. Quattro le allerte avviate dall’Italia su merce distribuita nel nostro paese, tre delle quali per prodotti della pesca contaminati da mercurio oltre i limiti: pesce spada congelato dal Portogallo, pesce spada refrigerato dalla Spagna e triglie di fango dall’Italia. Un’altra allerta ha invece riguardato la presenza di Salmonella enterica enfantis, in ossi per cani provenienti dalla Germania. Infine, la Francia ha avviato un’allerta relativa a presenza di ossifenilbutazone in carne di cavallo proveniente dal Canada e distribuita anche in Italia.

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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017

(C)

ANNI E MESI

INDICI

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

(Base 2015 = 100) 2016

2017

Gennaio

99,7

0,3

-0,5

n. 65 del 18 marzo 2016

Febbraio

99,5

-0,2

-0,6

n. 75 del 31 marzo 2016

Marzo

99,6

-0,3

-0,5

n. 99 del 29 aprile 2016

Aprile

99,6

-0,4

-0,7

n. 126 del 31 maggio 2016

Maggio

99,7

-0,4

-0,5

n. 143 del 21 giugno 2016

Giugno

99,9

-0,3

-0,4

n. 184 dell’8 agosto 2016

Luglio

100,0

-0,1

-0,2

n. 214 del 13 settembre 2016

Agosto

100,2

-0,1

-0,2

n. 239 del 12 ottobre 2016

Settembre

100,0

0,1

0,0

n. 261 dell’8 novembre 2016

Ottobre

100,0

-0,1

-0,1

n. 279 del 29 novembre 2016

Novembre

100,0

0,1

0,1

n. 299 del 23 dicembre 2016

Dicembre

100,3

0,4

0,4

n. 25 del 31 gennaio 2017

Media

99,9

Gennaio

100,6

0,9

1,2

n. 55 del 7 marzo 2017

Febbraio

101,0

1,5

1,3

n. 72 del 27 marzo 2017

Marzo

101,0

1,4

1,1

n. 99 del 29 aprile 2017

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Scadenze aziendali maggio 2017 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI MAGGIO 2017 DOMENICA 7 (POSTICIPA A LUNEDÌ 8) ELENCO BENEFICIARI 5 PER MILLE - Scade il termine per l’invio telematico da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive della domanda d’iscrizione dei soggetti beneficiare del 5 per mille Irpef per il 2017.

LUNEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di aprile. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

MARTEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di aprile. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2017. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 3^ rata dell’Iva, relativa al 2016 con la maggiorazione dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2017 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi

ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 32,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale tratte-

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nute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2016

commercio relativi al 1° trimestre 2017 (1° gennaio - 31 marzo) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2017.

FONDAPI - Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi per il bimestre marzo/ aprile 2017; il bonifico deve essere ordinato con data valuta e disponibilità massima per il beneficiario il giorno 21.

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale). FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre marzo/aprile 2017. SECONDA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della seconda rata del premio INAIL relativo all’autoliquidazione 2017/2018. Il coefficiente per la determinazione della seconda rata è stato determinato nello 0,00134110%.

LUNEDÌ 22 CONTRIBUTI ENASARCO - Versamento dei contributi on-line per gli agenti e rappresentanti di

GIOVEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di aprile. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. Ricordiamo che il decreto Milleproroghe ha ripristinato l’obbligo di trasmissione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti.

SABATO 27 MOD. 730/2017 - VARIAZIONE DATI MOD. CSO - Scade il termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. CSO le variazioni dei dati, precedentemente comunicati, relativi all’utenza telematica per la ricezione dei modd. 730-4/2017.

MERCOLEDÌ 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2017 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 aprile 2017. ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE - Scade il termine per effettuare l’estromissione dell’immobile strumentale posseduto al 31 ottobre 2016 da parte dell’imprenditore individuale. LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per l’invio telematico da parte di tutti i soggetti passivi Iva, delle liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo per i mensili e del primo trimestre 2017.

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LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. DIFFERIMENTO PER FERIE COLLETTIVE - In considerazione della situazione di difficoltà organizzativa che può determinarsi in occasione della chiusura delle aziende per ferie collettive i Comitati provinciali dell’INPS possono autorizzare il differimento degli adempimenti contributivi al pe-

riodo successivo a quello in cui cadono le ferie. In questo caso le aziende interessate al differimento per ferie collettive devono presentare la domanda all’INPS entro il 31 maggio. FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi trimestrali (2° trimestre 2017) a carico azienda e dirigente all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali.

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(PZ - FT)


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