Numero 8/2014

Page 1

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 8 30 aprile 2014

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

È ATTIVO IL NOSTRO CAF PER L’ASSISTENZA FISCALE NELLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730/2014

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


...UN UNICO INTERLOCUTORE PER SOLUZIONI PERSONALIZZATE DI LOGISTICA E TRASPORTI

SERVIZIO

SERVIZIO


Tel. +39 0432 690761 info@ceccarellionline.it www.ceccarelligroup.it

ATTRAVERSO LE PROPRIE FILIALI PRESENTI SUL TERRITORIO LA CECCARELLI VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: Å Å Å Å Å Å

Corriere espresso internazionale Trasporto groupage Italia Servizio logistica del vino Servizi di reverse logistics Servizi di logistica integrata Servizio di outsourcing per grandi utenze

SERVIZIO

OLTRE AI SERVIZI PRINCIPALI, LA CECCARELLI VI OFFRE IL VALORE AGGIUNTO DI UNA SERIE DI SERVIZI ACCESSORI: Å Å Å Å Å Å

Consegne in cantiere, ai piani ed in cantina Consegne presso grande distribuzione Consegne con sponda Avviso telefonico di consegna Incasso contrassegni Assicurazione all-risk delle spedizioni

SERVIZIO


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 8 30 aprile 2014

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Assistenza fiscale per il mod. 730/2014

8

Il “Decreto Renzi”

9

Presenntazione al CAF del modello 730

13

Chiarimenti sul nuovo redditometro

18

Beni ai soci

20

Rimborsi IVA veloci

21

Contributo Autorità Garante Concorrenza

22

Accise sul gasolio

23

Inail; bando ISI 2013

24

CCIAA di Trieste. Contributi per la banda larga

25

Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura

26

Minimali Inail per il 2014

27

Ultimi orientamenti giurisprudenziali

30

Distacco dei lavoratori in UE

32

Confapi Aniem. Settore laterizi

35

CCNL escavazione e lavorazione materiali lapidei

38

Infortuni elettrici

42

Prevenzione incendi

44

Imprese energivore

45

SOA: rinnovo per la D.M. Costruzioni

46

Costo del lavoro negli appalti pubblici

47

Note informative

50



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Valore in dogana delle merci importate

59

Contenzioso doganale

62

Autotrasporto c/t; “costi minimi” gennaio-marzo 2014

65

Motorizzazione Civile di Udine

66

Autotrasporto. Testo unico della CQC

67

Patenti di guida; limite sulla decurtazione punti

69

Autotrasporti internazionali. Autorizzazioni CEMT 2014

70

Canone di locazione immobili urbani

71

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Assistenza fiscale per il mod. 730/2014 ACCESSO AL SERVIZIO SENZA NECESSITÀ DI APPUNTAMENTO Ricordiamo che presso l’Associazione è operativo il Centro di Assistenza fiscale, utilizzabile dai lavoratori dipendenti e pensionati, per la compilazione, l’assistenza e la trasmissione del modello 730/2014. Il Centro oltre a raccogliere le dichiarazioni precompilate, sarà a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria alla corretta compilazione del modello. Il servizio è aperto a tutti gli interessati a questo tipo di modello dichiarativo, come ad esempio dipendenti, pensionati e collaboratori. Il modello 730 permette il recupero di eventuali crediti d’imposta vantati nei confronti del fisco, direttamente in busta paga oppure di pagare le imposte dovute (saldi e acconti), alle scadenze previste dalla legge, con trattenute sulle retribu-

zioni senza ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti. Il servizio di elaborazione del modello 730, non rientrando tra quelli di assistenza diretta del sostituto d’imposta, esonera da qualunque responsabilità l’Azienda per quanto riguarda la liquidazione dell’imposta, la legge sulla privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni e la conservazione dei documenti. Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Associazione durante l’orario d’ufficio, senza necessità di fissare un appuntamento. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone, presso l’Associazione al numero telefonico 0432/507377. Il compenso per il servizio di assistenza fiscale è così determinato: - Modello 730/2014: * € 60,00 per ogni modello elaborato; * € 90,00 per ogni modello elaborato in caso di dichiarazione congiunta; * gratuito per i modelli precompilati. I prezzi sono comprensivi di Iva.

PAG. 8 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014

(PZ)


Il “Decreto Renzi”

INTERVENTI PER RIVITALIZZARE I CONSUMI INTERNI PREMESSA Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto legge 66/2014 (Decreto Renzi) all’interno del quale sono stati inseriti diversi interventi di natura fiscale. L’obiettivo del provvedimento è quello di razionalizzare la spesa pubblica e ridefinire il carico fiscale di alcune tipologie di contribuenti al fine di rivitalizzare i consumi interni. Di seguito evidenziamo alcuni di questi interventi riservandoci eventuali approfondimenti, su alcuni di questi, in successivi interventi.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (ART. 1) Introdotto un nuovo credito d’imposta a partire dal periodo d’imposta 2014, a favore di coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente o alcune tipologie di reddito assimilato al lavoro dipendente. Tra questi vi rientrano i collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori a progetto e i lavoratori socialmente utili. Son invece esclusi dal credito i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal SSN, le indennità, i gettoni di presenza, e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, e dai comuni per l’esercizio delle pubbliche funzioni e le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed europeo. Sono inoltre esclusi i lavoratori dipendenti per i

quali il datore di lavoro non è un sostituto d’imposta come ad esempio i lavori domestici, badanti e incapienti, vale a dire i contribuenti per i quali le detrazioni da lavoro azzerano l’imposta. Per questi ultimi il governo ha assunto l’impegno di adottare provvedimenti ad hoc per il riconoscimento del credito. La misura del credito è differenziata in base al reddito: - per importi compresi tra gli 8.000 e i 24.000 euro il credito è di 640 euro; - per importi compresi tra 24.000 e 26.000 euro si applica la seguente formula: 640 x

26.000 - reddito complessivo 2.000

Per importi superiori a 26.000 euro il credito non spetta. Il credito non concorre alla formazione del reddito complessivo e deve essere ragguagliato al periodo di lavoro prestato nel corso dell’anno. Il credito sarà riconosciuto direttamente dal sostituto d’imposta con riferimento alle retribuzioni erogate successivamente al 24 aprile 2014. Quest’ultimo, per l’erogazione del credito, compenserà l’importo con le ritenute dovute sulle retribuzioni e in caso di incapienza con i contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni.

ALIQUOTE IRAP (ART. 2) Al fine di ridurre il peso fiscale sulle imprese è stata prevista una riduzione dell’aliquota Irap di circa il 10% per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. E’ stata introdotta a regime, a partire dal periodo d’imposta 2014, una riduzione generalizzata dell’aliquota ordinaria dal 3,9% al 3,5%. Con riferimento a specifiche categorie di contribuenti per i quali sono previste aliquote differenziate, le riduzioni sono definite come segue:

TIPOLOGIA CONTRIBUENTI

ALIQUOTE 2013

ALIQUOTE 2014

Imprese soggette ad aliquota ordinaria

3,90%

3,50%

Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori

4,20%

3,80%

Banche e società finanziarie

4,65%

4,20%

Imprese di assicurazioni

5,90%

5,30%

Imprese agricole e coop della piccola pesca e loro consorzi

1,90%

1,70%

PAG. 9 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014


Rimangono esclusi dalla riduzione i soggetti che determinano l’imposta con il metodo retributivo. Le nuove aliquote interessano anche le regioni che hanno previsto riduzioni o aumenti di aliquota. Questo significa che l’aliquota applicabile a livello regionale dovrà essere rideterminata in maniera automatica, vale a dire che le variazioni adottate dalla Regione, andranno sommate alle nuove misure adottate a livello nazionale. Con riferimento agli acconti Irap da versare per il periodo d’imposta 2014, al fine di contenere gli effetti finanziari delle riduzioni di aliquota, il decreto prevede la possibilità, per le imprese che stimano una riduzione dell’imposta da versare e che utilizzano il metodo previsionale, di tener conto in parte delle nuove aliquote. In pratica per gli acconti di giugno e novembre, il decreto prevede delle percentuali intermedie tra le aliquote vecchie e quelle nuove. Per la generalità dei soggetti l’aliquota è del 3,75%, per le imprese concessionarie il 4,50%, per le assicurazioni il 5,70% e per le imprese agricole l’1,80%. Queste aliquote non devono essere applicate se si utilizza il metodo storico, per effetto del quale l’acconto Irap viene determinato tenendo conto dell’ammontare indicato nel rigo “Totale imposta modello Irap 2014”. Se invece si ritiene di avere un valore della produzione 2014 inferiore rispetto a quella del 2013, sarà possibile versare l’imposta in misura inferiore. Nelle ipotesi in cui il versamento dell’acconto risulti inferiore rispetto a quanto conseguito come valore della produzione nel 2014, saranno applicabili le sanzioni per insufficiente versamento pari al 30%.

RITENUTA AL 26% SULLE RENDITE FINANZIARIE (ART. 3) A decorrere dal 1° luglio 2014 l’aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti commerciali e società semplici sarà alzata al 26%. La nuova tassazione riguarderà gli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44 del TUIR nonché i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR. Alla luce di tali modifiche, la tassazione degli utili e delle plusvalenze, relative alle partecipazioni non qualificate subiranno un incremento di tassazione dall’attuale 20% al 26%. Ovviamente la nuova tassazione riguarderà anche la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari. Il decreto non è intervenuto a modificare il regime impositivo riguardante:

- gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate; - gli interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno stato UE di cui all’art. 26 comma 8-bis del DPR 600/73; - gli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in stati Ue o del SEE “white list” dove la ritenuta rimane all’1,375% ai sensi dell’art. 27, comma 3-ter del DPR 600/73; - i risultati derivanti dai fondi pensione per i quali rimane l’imposta sostitutiva all’11%. Per quanto concerne l’entrata in vigore della nuova aliquota, il “Decreto Renzi” prevede la sua decorrenza dal prossimo 1° luglio 2014. La formulazione della norma è chiara per quanto concerne la tassazione dei dividendi in quanto, il comma 7, fa riferimento agli utili percepiti dalla predetta data, mentre è meno chiara con riferimento al capital gain e agli interessi. Sulla base delle passate esperienze relative a precedenti incrementi di aliquote è comunque possibile ipotizzare che l’incremento segua la seguente griglia di decorrenza. - per i dividendi e proventi assimilati quelli percepiti dal 1° luglio 2014; - interessi e proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26 del DPR 600/72, quelli maturati dal 1° luglio 2014; - obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 239/93, interessi, premi o altri proventi di cui all’art. 44 del TUIR, quelli maturati dal 1° luglio 2014; - proventi da riporti e pronti contro termine e obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. 239/93 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi; - ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alle lett. g-quater e g-quinquies del comma 1 del citato art. 44 del TUIR, derivanti da contratti stipulati fino al 30 giugno 2014, sulla parte degli interessi maturati dal 1° luglio 2014; - gestioni individuali di portafoglio ex art. 7 D.Lgs. 461/97 ai risultati maturati dal 1° luglio 2014. Il legislatore alla luce dell’incremento delle aliquote sui dividendi e sulle rendite finanziarie, ha previsto la possibilità di affrancare i differenziali dei titoli mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 20% sui valori maturati al 30 giugno

PAG. 10 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014


2014. Con il pagamento di questa imposta si ottiene, di fatto, la sostituzione del valore attuale con quello rideterminato. Questa possibilità interessa esclusivamente le partecipazioni non qualificate mentre, come già ricordato, nulla cambia per quelle qualificate. L’indicazione dell’affrancamento dovrà essere evidenziato nella dichiarazione per il 2014 e il pagamento dell’imposta sostitutiva andrà effettuato entro il 16 novembre 2014.

ABROGATA LA RITENUTA SUI BONIFICI ESTERI (ART. 4 COMMA 2) E’ stata abrogata la ritenuta o imposta sostitutiva sui redditi derivanti dagli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in custodia, gestione o amministrazione. E’ stata definitivamente abrogata la ritenuta del 20% applicabile da parte degli intermediari finanziari, sui flussi finanziari dall’estero.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA (ART. 4 COMMA 11) L’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni aziendali risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31 dicembre 2013 dovrà essere versata in unica soluzione in luogo delle tre rate previste in precedenza. Il versamento unificato interessa anche il versamento dell’imposta sostitutiva relativa all’affrancamento della riserva di rivalutazione.

SERVIZI TELEMATICI PER I VERSAMENTI (ART. 11 COMMI 2 E 3) Dal 1° ottobre 2014 i versamenti delle imposte e dei contributi andranno eseguiti esclusivamente con modalità telematiche anche da parte delle persone fisiche qualora d’imposto sia superiore a 1.000 euro. In pratica la presentazione del modello F24 cartaceo sarà possibile solo con riferimento a importi inferiori a 1.000 euro.

TASSAZIONE FONTI RINNOVABILI (ART. 22 COMMA 1) I corrispettivi derivanti dalla cessione di energia da fonti rinnovabili come ad esempio biomasse per la produzione di biogas, da parte degli agricoltori saranno assoggettati ad una tassazione forfettaria corrispondente all’applicazione di un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi. Di fatto l’imprenditore agricolo che, a fianco della propria attività di coltivazione del fondo, allevamento animali o silvicoltura, per realizzare ulte-

riori ricavi produce fonti rinnovabili nel rispetto dei limiti e requisiti previsti dall’art. 2135 C.C. non potrà più considerare tali cessioni come “connesse” all’attività agricola e quindi tassate sulla base delle regole catastali. Il nuovo regime impositivo troverà applicazione dal periodo d’imposta 2014 e dovrà essere considerato anche ai fini della determinazione dell’acconto Irpef e Ires per l’anno in corso. Resta salva la possibilità, per questi soggetti, di optare per la determinazione del reddito secondo le modalità ordinarie tenendo una contabilità separata.

IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI (ART. 22 COMMA 2) L’esenzione Imu prevista per i terreni agricoli montani e collinari situati in comuni individuati da apposito decreto non sarà generalizzata. L’esenzione sarà riconosciuta sulla base della tipologia di fondo e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP oppure da soggetti privi di tali caratteristiche.

FATTURAZIONE ELETTRONICA (ART. 25) E’ stata anticipata l’entrata in vigore della fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione. L’obbligo scatterà in luogo del 6 giugno 2015 il 31 marzo 2015 e riguarderà le amministrazioni locali e quelle pubbliche. Rimane invece fissata al 6 giugno 2014 la decorrenza della fatturazione elettronica nei confronti dei ministeri, agenzia fiscali ed enti previdenziali. Le fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione dovranno riportare il codice identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto CUP pena il pagamento delle fatture.

CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA (ART. 27 COMMA 1) Coloro che vantano crediti nei confronti della P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti, tramite piattaforma elettronica possono comunicare i dati delle fatture/richieste di pagamento equivalenti emesse dal 1° luglio 2014, riportando il codice CIG quando previsto.

COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATTIVI (ART. 39) Per effetto della modifica dell’art. 28-quinquies del DPR 602/73 le imprese che effettuano somministrazioni, forniture e appalti nei confronti dello

PAG. 11 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014


Stato, Enti Pubblici, Regioni, enti locali e del SSN, possono compensare le somme da accertamento tributario dovute rispetto al alcuni strumenti definitori della pretesa (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando anche i crediti maturati dopo il 31 dicembre 2012, che si aggiungono, cosÏ, a quelli maturati prima di questa data. In pratica è stato eliminato il riferimento ai crediti maturati fino al 31 dicembre 2012 in modo che possono essere compensati anche quelli maturati in epoca successiva.

COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO (ART. 40) Viene spostato al 30 settembre 2013, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2012, il termine previsto dal DM 19 ottobre 2012, entro cui devono essere stati notificati i ruoli per poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati verso lo stato, enti pubblici, Regioni, Enti locali e del SSN, per somministrazioni, forniture ed appalti. (PZ)

PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014


Presentazione al CAF del modello 730 ENTRO IL 3 GIUGNO VANNO ESIBITI I DOCUMENTI E I GIUSTIFICATIVI DI SPESA PREMESSA Con il modello 730 i lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati, possono dichiarare i propri redditi attraverso una procedura semplificata. I vantaggi legati al modello 730 sono molteplici: la facilità di compilazione, l’immediatezza dei rimborsi e il versamento delle somme a debito attraverso delle ritenute operate dal datore di lavoro direttamente in busta paga. Possono presentare il modello 730 anche coloro che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma che non hanno un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. In questi casi l’eventuale conguaglio a credito sarà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

I REDDITI INTERESSATI AL MODELLO Con il modello 730 possono essere dichiarati i seguenti redditi: - di lavoro dipendente e assimilato; - di collaborazione coordinata e continuativa; - di terreni e fabbricati; - di capitale; - di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; - redditi occasionali derivanti da attività commerciali; - indennità per la cessazione di rapporti di co.co. co. non assoggettati a tassazione separata; - alcuni redditi diversi; - alcuni redditi assoggettati a tassazione separata.

SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO La compilazione del modello 730, affinché il rimborso sia effettuato direttamente dal sostituto

d’imposta, richiede che il rapporto di lavoro sia in vigore dal mese di giugno al mese di luglio. Nei casi in cui manchi il sostituto d’imposta ma i redditi ricadano tra quelli dichiarabili tramite il modello 730, come già ricordato, il conguaglio a credito sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle entrate. Se invece, il modello 730 non può essere utilizzato, si dovrà presentare il modello Unico 2014. Il modello 730 può essere presentato quindi da: - pensionati e lavoratori dipendenti; - soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente; - soci di cooperative di produzione e lavoro; - sacerdoti della chiesa cattolica; - titolari di redditi di co.co.co.; - giudici costituzionali, parlamentari nonché titolari di cariche pubbliche ed elettive; - soggetti impegnati in lavori socialmente utili; - produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione Irap, Iva e 770.

CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO Non possono utilizzare il modello 730 e conseguentemente devono presentare il modello Unico, i contribuenti che per il 2013 dichiarano: - redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; - redditi di lavoro autonomo per i quali è stata richiesta la partita Iva; - redditi diversi non compresi tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730, quali quelli derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende o dall’affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende; - i soggetti che devono presentare un’altra dichiarazione, come ad esempio Iva, Irap o il modello 770; - i soggetti che non sono residenti in Italia nel 2013 e/o nel 2014; - i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente erogati da soggetti non sostituti d’imposta, come ad esempio i collaboratori familiari; - i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014


- i soggetti che nel 2013 hanno percepito redditi derivanti da TRUST; - i soggetti che nel 2013 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA La dichiarazione può essere presentata anche in forma congiunta qualora i coniugi possiedano esclusivamente redditi rientranti tra quelli dichiarabili con il modello 730 e, almeno uno di essi, si trovi nella condizione di utilizzare il modello 730. A questo proposito è utile ricordare che nella dichiarazione congiunta, si deve indicare come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta quello scelto per fare le operazioni di conguaglio. Non può essere presentata la dichiarazione congiunta in caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima del termine di presentazione del modello, o nel caso di separazione legale degli stessi. Non possono presentare la dichiarazione congiunta due conviventi, anche nell’ipotesi in cui abbiano riconosciuto eventuali figli nati dall’unione.

A CHI SI PRESENTA Il modello si presenta al proprio sostituto d’imposta, se questi presta l’assistenza diretta, oppure ad un CAF - dipendenti. Ricordiamo che presso l’Associazione è operativo il Centro di Assistenza fiscale, utilizzabile dai lavoratori dipendenti e pensionati, per la compilazione, l’assistenza e la trasmissione del modello 730/2014. Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, questi possono presentare il modello 730 direttamente all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta. Il 730 può inoltre essere presentato a un professionista abilitato. Ricordiamo che i sostituti d’imposta, anche se non prestano l’assistenza fiscale, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Insieme al modello 730/2014 eventualmente precompilato, è necessario presentare al CAF anche il modello 730-1, completo dei dati anagrafici, anche se non è stata espressa la scelta per la destinazione dell’8 e del 5 per mille. Per agevolare le operazioni di raccolta dei dati necessari per la compilazione del Mod. 730/2014, è necessario predisporre tutti i documenti riguardanti i redditi e gli oneri di cui si dovrà tener con-

to per la compilazione della dichiarazione stessa, nonché delle relative fotocopie. Le suddette fotocopie sono trattenute dal CAF, mentre gli originali sono restituiti ai contribuenti.

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAF - Copia Mod 730/2013 o UNICO 2013; - dati anagrafici aggiornati (indirizzo e numero di telefono). Se la residenza è variata indicare data di variazione; - codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (è necessario fornire fotocopia del tesserino); - fotocopia della carta d’identità del dichiarante; - notizie su coniuge e familiari a carico (reddito complessivo, grado di parentela); - dati relativi a terreni e fabbricati: è necessario presentare un documento da cui si possa desumere la rendita catastale (effettiva o presunta) attribuita al fabbricato, ad esempio: * foglio catastale aggiornato, visura catastale aggiornata ed eventuali comunicazioni dell’Ufficio Tecnico Erariale per variazioni o attribuzioni di rendita; * dichiarazione Ici/Imu; * atti notarili riguardanti acquisti, vendite, donazioni; * dichiarazione di successione; * contratto di locazione immobili di proprietà o ricevute degli affitti; * contratto multiproprietà; - ricevute di versamento Imu (acconto e saldo) relativi all’anno 2013; - CUD 2014 attestante il reddito di lavoro dipendente, di pensione o di collaborazione coordinata e continuativa relativo al 2013 (dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio se diverso dal datore di lavoro del CUD); - documentazione attestante il possesso di altri redditi: * cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità e altre indennità erogate da Inps o altri Enti; * redditi da borse di studio o da stages; * redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge (come da sentenza di separazione); * certificazione redditi da compensi, indennità, gettoni di presenza per cariche elettive; * certificazione redditi da lavoro occasionale; * redditi da utili; * certificazione riscatto premi assicurativi; * certificazioni INAIL relative a indennità per inabilità temporanea;

PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014



* pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza Complementare; * pensioni estere; - imposte e oneri rimborsati nel 2013 e già dedotti o detratti in anni recedenti; - documentazione probatoria degli oneri deducibili o detraibili: * spese mediche (fatture di visite specialistiche, cure odontoiatriche ecc.); * scontrini “parlanti” acquisto medicinali da banco; * spese veterinarie; * spese mediche e paramediche di assistenza ai portatori di handicap; * ricevute o dichiarazioni di assicurazioni vita e/o infortuni pagate nel 2013; * contributi previdenziali volontari e obbligatori; * contributi previdenziali ed assistenziali per addetti servizi domestici e familiari; * contributi versati per il riscatto del corso di laurea proprio e dei familiari fiscalmente a carico; * certificazioni interessi passivi su mutui ipotecari rilasciate dalla banca; * copia del contratto di mutuo ipotecario e copia della compravendita (solo per il primo anno); * spese per intermediazione immobiliare; * contratto di locazione relativo ad abitazione principale; * spese funebri; * tasse scolastiche relative alle Università e alle scuole di istruzione secondaria superiore; * spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per la pratica di attività sportiva per ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni; * erogazioni liberali a favore di ONLUS, istituzioni religiose, organizzazioni non governative (ONG) ecc.; * documentazione detrazione ex 36%, 41% ora 50% (copia comunicazione inizio lavori con ricevuta della raccomandata, bonifici bancari, fatture o dichiarazione dell’amministratore se trattasi di spese condominiali); * documentazione detrazione 55% - 65% per spese sostenute per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici già esistenti; - deleghe di versamento Irpef per acconti.

PRINCIPALI NOVITÀ 2014 Le principali novità previste nel modello 730/2014 vengono di seguito indicate. - I crediti superiori a 4.000 euro, e alla presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze d’imposta delle precedenti dichiarazioni, i rimborsi non saranno effettuati dal sostituto d’imposta ma direttamente dall’Agenzia delle entrate entro il mese di dicembre 2014 previa verifica della loro spettanza. - Sono state elevate le detrazioni d’imposta previste per i figli a carico e l’importo aggiuntivo della detrazione per i figli con disabilità. - Gli immobili soggetti a Imu, e non locati, rimangono esenti da Irpef ad eccezione delle abitazioni possedute nel medesimo comune in cui si trova anche l’abitazione principale. - Per l’anno 2013, in via generale, l’abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti da Imu e di conseguenza il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, ferma restando la deduzione dal reddito per un importo pari alla rendita catastale rivalutata dell’abitazione stessa e delle sue pertinenze. - Per i fabbricati concessi in locazione la deduzione forfetaria del 15% è stata ridotta al 5%, mentre per gli immobili locati a canone concordato, in regime di cedolare secca, la tassazione scende dal 19% al 15%. - È stata introdotta una nuova detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredamento degli immobili per i quali spetta la detrazione del 50% per interventi di recupero edilizio. Tale detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta, a partire dal 6 giugno 2013, nel limite di 10.000 euro e va ripartita in 10 rate. - Per gli interventi di riqualificazione energetica sostenuti dal 6 giugno 2013 la detrazione del 55% è stata elevata al 65%. - Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è stato ridotto a 630 euro. - Le detrazioni liberali a favore delle ONLUS e dei partiti e movimenti politici sono elevate dal 19% al 24%. - È stata prevista la possibilità di utilizzare anche parzialmente il credito del modello 730 per la compensazione, oltre che dell’Imu, anche di altri tributi pagabili con il modello F24, come ad esempio la Tasi. - È stata prevista la possibilità di destinare una quota dell’8 per mille dell’Irpef anche all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Ita-

PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014


liana nonché la possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali a loro destinate fino all’importo di 1.032,91 euro.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE Il termine ultimo per la presentazione del modello presso un Caf è fissato al 31 maggio. Quest’anno cadendo tale data di sabato il termine viene differito a martedì 3 giugno 2014.

COME RIMEDIARE AGLI ERRORI Qualora il contribuente si accorga di aver commesso degli errori nella predisposizione del modello, si potrà rimediare come segue: 1 - nel caso di errori od omissioni che determinano un importo a favore del fisco, il contribuente dovrà presentare il modello Unico 2014, entro il termine del 30 settembre 2014, versando solo la differenza d’imposta rispetto a quanto indicato nel modello 730; 2 - nel caso di errori che determinano importi a favore del contribuente, si potrà presentare un modello 730 integrativo, entro il termine del 25 ottobre 2014, esclusivamente attraverso il CAF.

QUANDO IL 730 NON BASTA Ci sono infine dei casi in cui oltre al modello 730, è necessario presentare anche dei quadri aggiuntivi del modello Unico 2014 nei modi e nei tempi previsti per quest’ultimo. I casi interessati riguardano la presenza di redditi da: - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate nel corso del 2013, in questo caso si dovrà presentare il quadro RT del modello Unico 2014. Lo stesso modello deve essere presentato anche in caso di rivalutazione delle partecipazioni possedute attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva nel corso del 2013; - investimenti in attività finanziarie all’estero, in questi casi si dovrà presentare, in aggiunta al modello 730, il quadro RW del modello Unico 2014; - incasso nel corso del 2013 di redditi di capitale di fonte estera, come ad esempio interessi, premi o altri proventi di obbligazioni e titoli similari pubblici e privati ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96 o non siano stati assoggettati a ritenuta

alla fonte a titolo d’imposta dagli intermediari; - siano state percepite indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; - si sia provveduto alla rivalutazione dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili mediante versamento del’imposta sostitutiva; In questi ultimi tre casi si dovrà presentare il quadro RM del modello Unico 2014.

INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 730/4 Ricordiamo che la ricezione del modello 730/4 non viene più eseguita ad opera del CAF ma attraverso una procedura telematica che consente ai datori di lavoro di scaricare i conguagli da operare, direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate. A tal proposito i sostituti d’imposta entro il 31 marzo dovevano trasmettere il modulo di comunicazione per la ricezione dei dati riguardanti l’assistenza fiscale prestata. La comunicazione andava presentata solo nei casi in cui fossero variati i dati comunicati l’anno scorso. Entro il 30 giugno l’Agenzia delle entrate provvede a: - fornire ai CAF entro 5 giorni l’attestazione di ricezione dei modelli 730/4; - rendere disponibili ai sostituti d’imposta entro 10 giorni dalla ricezione i modelli 730/4; - confermare ai CAF entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730/4 la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti d’imposta. In caso di mancato invio ai sostituti d’imposta del modello 730/4, i CAF riceveranno un’attestazione riportante le motivazioni degli eventuali scarti. In quest’ultimo caso sarà il CAF che autonomamente provvederà all’invio con modalità cartacee.

PRESSO LA VOSTRA ASSOCIAZIONE IL SERVIZIO È GIÀ OPERATIVO Come già indicato, presso l’Associazione è operativo il servizio del CAF per il ritiro e la compilazione del modello 730/2014, al quale è possibile rivolgersi per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo, previa presentazione di tutta la documentazione in originale e in fotocopia senza necessità di fissare alcun appuntamento, ma semplicemente presentandosi durante le ore di ufficio.

PAG. 17 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014

(PZ)


Chiarimenti sul nuovo redditometro DOPO LE OSSERVAZIONI DEL “GARANTE DELLA PRIVACY”

Con la circolare n. 6/E/14 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come siano state adeguate le procedure per la gestione della pratica “Redditometro” dopo che il Garante della Privacy aveva manifestato, lo scorso mese di novembre, talune perplessità. Il documento di prassi, in buona sostanza, chiarisce quali saranno le voci rilevanti nella fase della selezione dei contribuenti da accertare e nella successiva (ed eventuale) fase dell’accertamento vero e proprio, che sarà sempre “filtrato” con due momenti di confronto preventivo con il contribuente (c.d. contraddittorio obbligatorio). Vediamo allora quali sono i passaggi fondamentali.

SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA La ricostruzione sintetica del reddito del contribuente dipende anche dalla tipologia di famiglia in cui si trova; i dati che risultano all’anagrafe tributaria sono spesso disallineati con la situazione di fatto. Pertanto, gli uffici dovranno verificare la correttezza dei dati effettuando appositi riscontri con l’anagrafe comunale, nell’attesa che tali dati si rendano direttamente disponibili anche per le Entrate.

VARIABILI CONSIDERATE NEL CALCOLO Uno dei punti più delicati del redditometro consiste, certamente, nella possibilità di utilizzare delle spese medie ipotetiche (così come risultanti dall’Istat) per ritenere che il contribuente possa avere speso determinati importi nel corso di una annualità, anche se non direttamente riscontrati. Al riguardo, va invece sottolineato che tale procedura è stata drasticamente bloccata dal Garante e, per conseguenza, il conteggio effettuato dall’Ufficio si baserà sulle seguenti variabili:

Incrementi patrimoniali Rappresentano le somme spese nell’anno dal contribuente per acquistare beni durevoli, quali ad esempio: un’auto, una abitazione, delle quote di partecipazione in una società, ecc. Ovviamente rileva unicamente la parte materialmente pagata e non quella finanziata o ancora scoperta. Quota di risparmio Rappresenta l’incremento del risparmio giacente sui conti correnti (e simili) del contribuente. Il parametro indica che il soggetto, oltre ad avere speso, ha anche incrementato la sua ricchezza, con la conseguenza che il reddito prodotto deve essere sufficiente. Il parametro si ricava dal differenziale tra il saldo al 31.12 dei conti ed il saldo al 01.01 degli stessi. Spese certe Spese che sono state effettivamente sostenute dal contribuente e che risultano dall’anagrafe tributaria. Ad esempio, pagamento rate di mutuo, pagamento canoni di locazione, pagamento di spese mediche o di assicurazioni indicate nella dichiarazione annuale,spese effettuate con carte di credito, bollo e assicurazione dei veicoli, ecc. Spese per elementi certi Le spese medie Istat sono utilizzabili solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (auto, moto, caravan, ecc.). In particolare, si tratta: - delle spese medie per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni); - delle spese relative all’utilizzo (carburante, lubrificante, manutenzione) degli autoveicoli, parametrate ai KW effettivi. Non vengono invece prese in considerazione le spese solo ipotizzate in base ai dati medi Istat (che il contribuente potrebbe non avere sostenuto affatto), non connesse alla presenza di elementi certi, quali: alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medici-

PAG. 18 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014


nali e visite mediche, tram, autobus, taxi ed altri trasporti, acquisto per apparecchi per telefonia, spese per telefono, libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili, giochi, giocattoli, radiotelevisione, hi fi, computer ecc, animali domestici, barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza, prodotti per la cura della persona, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valige, ed altri effetti personali, onorari di liberi professionisti, alberghi pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa, elettrodomestici e arredi, altri servizi per la casa, ecc. Fitto figurativo Il decreto del redditometro, sostenendo che il contribuente deve pur avere una residenza, aggiungeva al calcolo del reddito (nelle ipotesi in cui mancasse una abitazione in proprietà o locazione) una quota di fitto figurativo.

Il Garante, invece, ha affermato che il “fitto figurativo” deve essere attribuito solo dopo la fase di selezione del contribuente; quindi, tale variabile non rileva nella scelta del contribuente da accertare. In sede di contraddittorio, ove il contribuente chiarisca quale immobile ha a disposizione, gli verranno attribuite le spese per elementi certi connesse allo stesso. Se non verranno forniti chiarimenti in merito all’immobile occupato, gli si attribuirà il fitto figurativo. Con i chiarimenti di cui sopra si è certamente contribuito a meglio delineare i contorni del nuovo tipo di accertamento, anche se appare necessario attendere i primi riscontri pratici per testare l’effettivo approccio che sarà seguito dagli uffici periferici.

PAG. 19 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014

(C)


Beni ai soci

PROROGA AL 30 OTTOBRE 2014

La comunicazione relativa ai beni in godimento ai soci e dei finanziamenti può essere effettuata entro il nuovo termine del 30 ottobre, trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 54581 del 16 aprile 2014, ha infatti modificato i termini di presentazione “a regime” della suddetta comunicazione, prorogandone la scadenza dal 30 aprile a fine ottobre. Il comunicato stampa dell’Agenzia, evidenzia che il nuovo termine accoglie le richieste delle associazioni di categoria e allinea, di fatto, le informazioni da comunicare con i dati indicati in dichiarazione, agevolando così l’adempimento da parte dei contribuenti. Nello specifico, il provvedimento in commento, modificando il punto 4.1 del provvedimento del 2 agosto 2013 n. 94902, relativo alla comunicazione dei beni in godimento ai soci, dispone che “la comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento”. Analoga modifica viene effettuata con riferimento ai finanziamenti. Viene, infatti, modificato il punto 5.5. del provvedimento del 2 agosto 2013 n. 94904, in base al quale ora è previsto che “la comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni sono stati ricevuti”. Sulla base di quanto sopra, considerando che il

termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2013 (UNICO 2014) scade il 30 settembre 2014, la comunicazione relativa ai beni concessi in godimento nel 2013 deve essere presentata entro il 30 ottobre 2014. Lo stesso termine vale anche per la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni ricevuti nel 2013. Considerando inoltre che, secondo il citato provvedimento, non rileva il momento di effettivo invio della dichiarazione, ma il termine previsto per la presentazione della stessa, in caso di presentazione del modello UNICO 2014, ad esempio, il 25 settembre, la comunicazione dei beni ai soci potrebbe comunque essere effettuata entro il 30 ottobre 2014. Resta fermo che, nell’ipotesi in cui il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi venga prorogato oltre il 30 settembre, la scadenza della comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti dovrà essere ricalcolata sulla base del nuovo termine.

ALLINEAMENTO CON I DATI DICHIARATI Quanto alle motivazioni della proroga, il nuovo termine per la comunicazione dei dati ha lo scopo di agevolare l’adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, con riferimento alla disciplina relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l’utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento) per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti per i soggetti concedenti i beni in godimento. La scelta del nuovo termine tiene, inoltre, conto dell’ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un’unica scadenza dell’adempimento comunicativo e di quello dichiarativo. (C)

PAG. 20 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014


Rimborsi IVA veloci

RISERVATI ALLE IMPRESE A BASSO RISCHIO

Con circolare del 10 marzo u.s. (n. 5/E), l’Agenzia delle Entrate ha disposto la velocizzazione delle procedure di rimborso IVA per le imprese più affidabili, che presentino un basso livello di rischio. Si tratta di una novità importante visto che, fino ad oggi, l’istruttoria per verificare il diritto del contribuente ai rimborsi IVA si è sempre svolta con le stesse modalità, a prescindere dalla “correttezza fiscale” del diretto interessato. Ora, alla luce della crisi economica che sta intaccando pesantemente la liquidità delle imprese, l’Agenzia ritiene che le procedure per i rimborsi IVA vadano snellite per le imprese con livello di rischio basso, mantenendo invece le verifiche più accurate per quelle più a rischio. Per assegnare il livello di rischio (alto, medio, basso), gli uffici delle entrate dispongono di un software, denominato “Analisi del rischio IVA”, che

provvede ad elaborarlo sulla base di alcuni parametri indicati nella circolare delle Entrate (continuità aziendale, tipo di attività, regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un certo arco di tempo, ecc.). In ogni caso, l’ufficio può rettificare il rischio proposto dall’applicazione, tenendo conto di informazioni non rilevabili automaticamente e della specifica conoscenza del soggetto richiedente o del territorio di riferimento. Il rischio assegnato all’impresa si riflette sulla documentazione da produrre per ottenere il rimborso e sui controlli da svolgere prima dell’erogazione, i quali, per le imprese a basso rischio, devono ridursi al minimo indispensabile; ciò fermo restando che per qualunque tipo di rischio, la circolare vieta agli uffici di chiedere della documentazione già in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altra pubblica amministrazione. Peraltro, al fine di assicurare l’uniformità di comportamento tra tutti gli uffici delle entrate, l’Agenzia si è riservata di fornire nuove indicazioni sull’applicazione informatica “Analisi del rischio Iva” e di specificare in modo più dettagliato la documentazione da chiedere ai contribuenti, in relazione al grado di rischio e dei presupposti alla base dell’istanza di rimborso. (C)

PAG. 21 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014


Contributo Autorità Garante Concorrenza DOVUTO DALLE SOCIETÀ CON PIÙ DI 50 MILIONI DI EURO DI FATTURATO Com’è noto, l’art. 5 bis del Decreto Legge 1/2012 (convertito in Legge 27/2012), obbliga le società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di €uro a versare un contributo aggiuntivo per il finanziamento dell’Antitrust. Nel 2013 questo contributo andava versato entro il 30 ottobre p.v., mentre dal

2014 le imprese obbligate devono provvedervi entro il 31 luglio. Le modalità di versamento sono state determinate dall’Antitrust con la delibera n. 23787 del 18 luglio 2012. Con delibera del 22 gennaio 2014, l’Autorità garante della Concorrenza e del mercato ha stabilito che, per il 2014, il contributo ammonti allo 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società obbligate, alla data del 22 gennaio scorso. La soglia massima di contribuzione non può essere superiore a 100 volte la misura minima, quindi a 300.000 €.

PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014

(C)


Accise sul gasolio AUMENTO DELL’ALIQUOTA DAL 1° MARZO 2014

Dal 1° marzo scorso le accise sui carburanti hanno subito un aumento dovuto alla previsione contenuta all’art. 61, comma 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cd decreto del “fare”, convertito con Legge 98 del 9 agosto 2013) che, per dare copertura finanziaria ad una serie di interventi previsti in quel provvedimento, ha stabilito che le predette accise vengano aumentate in modo tale da determinare, per il 2014, maggiori entrate per 75 mln di €uro.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 23 dicembre 2013, questo aumento è stato quantificato in €. 2,40 per mille litri di prodotto. Pertanto, le nuove aliquote delle accise sui carburanti in vigore dal 1° marzo p.v. e fino al 31 dicembre 2014, sono le seguenti: - benzina e benzina con piombo: € 730,80 per mille litri; - gasolio usato come carburante: € 619,80 per mille litri. Per quanti concerne gli autotrasportatori, ricordiamo che l’incremento delle accise sul gasolio potrà essere recuperato con la consueta domanda da presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, relativamente ai consumi effettuati nel trimestre con veicoli di massa complessiva non inferiore alle 7,5 ton.

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014

(C)


Inail; bando ISI 2013 DEL CODICE IDENTIFICATIVO

FISSATO AL 29 MAGGIO 2014 IL CLICK DAY PER L’INVIO DELLE DOMANDE Si comunica che l’Inail ha reso noto sul proprio sito (www.inail.it) la data e l’ora dell’invio telematico dei codici delle domande a valere sul bando ISI 2013 (di seguito bando) a favore delle iniziative destinate al miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (per i precedenti si veda la circolare associativa prot. 3/AB-AdT del 10 gennaio 2014 e Apinforma 1/2013, pp. 21-24). La data è stata fissata a giovedì 29 maggio 2014, dalle 16.00 alle 16.30. Per memoria si riassumono le fasi pregresse e quelle successive della procedura per la presentazione delle domande all’Inail.

1) PRIMA FASE: INSERIMENTO ON-LINE DEL PROGETTO Il bando si è aperto il 21 gennaio 2014, data a partire dalla quale le imprese hanno potuto inserire e modificare le domande in via telematica. Questa fase si è chiusa l’8 aprile 2014, alle ore 18.00 mediante il “salvataggio” e la cristallizzazione delle domande inserite.

A decorrere dal 10 aprile 2014 le imprese che hanno almeno raggiunto la soglia minima di ammissibilità (120 punti) hanno potuto effettuare il download del proprio codice identificativo e possono, quindi, partecipare alla seconda fase dell’invio telematico della domanda.

3) TERZA FASE: INFORMAZIONI SULL’INVIO TELEMATICO Entro il 22 maggio 2014 l’Inail renderà disponibili sul proprio sito le regole e le informazioni tecniche di supporto alle imprese partecipanti per l’invio telematico delle domande.

4) QUARTA FASE: INVIO TELEMATICO DELLE DOMANDE Il 29 maggio 2014, dalle ore 16:00 alle ore 16:30 sarà aperto lo “sportello telematico” attraverso il quale le imprese potranno trasmettere la propria domanda mediante il codice identificativo loro assegnato. Resta fermo che possono procedere all’invio telematico le sole imprese che abbiano salvato la propria domanda e siano in possesso di regolare codice identificativo attribuito, ottenuto mediante la procedura di download sopra ricordata. Per ogni altra informazione le imprese possono rivolgersi agli uffici economico e sicurezza dell’Associazione.

2) SECONDA FASE: INSERIMENTO

PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014

(AdT)


CCIAA di Trieste. Contributi per la banda larga LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 1° MAGGIO AL 30 GIUGNO 2014 Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico della provincia di Trieste, la Giunta della CCIAA di Trieste con deliberazione n. 52 del 14 aprile 2014 pubblicata sul proprio sito internet (www.ts.camcom. it) ha licenziato un bando che prevede la concessione di contributi per l’attivazione di un servizio di connettività (sic) a banda larga. Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale od operativa nella provincia di Trieste che, a partire dal 1° gennaio 2014: - abbiano attivato per la prima volta un servizio di connettività a internet a banda larga (misura A - prima connessione) ovvero - abbiano effettuato un upgrade (aggiornamento informatico) in termini di velocità di picco e di velocità minima garantita (entrambe in ricezione) di un servizio di connettività precedentemente attivato (misura B - upgrade connessione). La dotazione finanziaria complessiva prevista per tale intervento è pari a 48.000 Euro di cui 30.000 Euro destinati alla misura A e 18.000 Euro alla misura B. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, concesso secondo il regime “de minimis” e nelle seguenti misure: - misura A, 1.000 Euro a fronte di spese rendicontate ammissibili di almeno 1.250 Euro ovvero di 750 Euro a fronte di costi rendicontati di almeno 940 Euro; - misura B, 500 Euro a fronte di spese rendicontate ammissibili di almeno 625 Euro. Il bando non pone condizioni per quanto riguarda la tecnologia scelta dalle imprese, tuttavia prescrive che il contratto per il servizio di connettività a banda larga debba essere sottoscritto dal 1° gen-

naio 2014 e, comunque, entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di concessione del contributo da parte della CCIAA di Trieste (v. infra). Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo. I termini per la presentazione delle domande sono fissati a decorrere dal 1° maggio 2014 al 30 giugno 2014. Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della CCIAA di Trieste (cciaa@ ts.legalmail.camcom.it), indicando nell’oggetto “Bando contributo per l’attivazione di un servizio di connettività a banda larga”. E’ obbligatoria l’indicazione di un indirizzo PEC presso il quale l’impresa elegge il proprio domicilio ai fini della procedura e tramite cui saranno gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. Le domande dovranno essere redatte in formato non modificabile (tiff o pdf), utilizzando gli schemi allegati al bando, sottoscritte in originale dal legale rappresentante con allegata una fotocopia della carta d’identità del medesimo e scansite per l’invio. Sulla domanda andrà apposta marca da bollo di 16 Euro. Non è ammessa a pena d’inammissibilità della domanda qualsiasi altra modalità d’inoltro. Il contributo viene concesso entro 90 giorni dalla chiusura del bando e della concessione verrà data comunicazione all’impresa interessata. L’iniziativa deve essere conclusa entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo, termine entro il quale dovrà essere predisposto e trasmesso il rendiconto. Il contributo sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto accompagnata dalla richiesta di erogazione. Per ciò che riguarda gli altri dettagli del bando, con particolare riguardo all’elenco delle spese ammissibili, alle modalità di rendicontazione e agli allegati contenenti lo schema di domanda e della richiesta di erogazione, si rinvia al testo del medesimo, rinvenibile sul citato sito internet della CCIAA di Trieste. Possono anche essere richieste, al pari di ogni altra informazione, all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

PAG. 25 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014


Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura genziale 24 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2014, e sono validi per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2014. Si rammenta che, a norma dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, contenente disposizioni in materia di usura, per il calcolo dei tassi usurari i tassi medi rilevati devono essere aumentati di ¼ a cui vanno aggiunti altri 4 punti percentuali. In ogni caso, la differenza fra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

FISSATA DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE LA SOGLIA DEI TASSI USURARI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2014 Si riportano i “tassi effettivi globali” e i “tassi soglia antiusura”, determinati trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze. I tassi di seguito riportati sono stati fissati con decreto diri-

(AdT)

TASSI ANTI-USURA IN VIGORE SECONDO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° APRILE AL 31 GIUGNO 2014 CLASSI DI IMPORTO

TASSI MEDI

TASSI SOGLIA

Aperture di credito in conto corrente

in euro fino a 5.000 oltre 5.000

(su base annua) 11,48 10,06

(su base annua) 18,3500 16,5750

Scoperti senza affidamento

fino a 1.500 oltre 1.500

16,25 15,01

24,2500 22,7625

fino a 5.000 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000

8,90 8,06 5,49

15,1250 14,0750 10,8625

fino a 50.000 oltre 50.000

7,43 4,67

13,2875 9,98375

11,82 10,61

18,7750 17,2625

fino a 5.000

12,08

19,1000

oltre 5.000

11,50

18,3750

Leasing strumentale Leasing immobiliare a tasso fisso Leasing immobiliare a tasso variabile Leasing autoveicoli e aeronavale

fino a 25.000 oltre 25.000 fino a 25.000 oltre 25.000

8,43 5,88 6,52 4,87 7,92 7,52

14,5375 11,350 12,1500 10,0875 13,9000 13,4000

Credito finalizzato

fino a 5.000 oltre 5.000

12,05 9,78

19,0625 16,2250

Credito revolving

fino a 5.000 oltre 5.000

16,97 12,31

24,9700 19,3875

5,17 3,81

10,4625 8,6625

CATEGORIE DI OPERAZIONI (*)

Anticipi e sconti Factoring Crediti personali Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Mutui con garanzia ipotecaria - a tasso fisso - a tasso variabile

(*) Le categorie di operazioni sono indicate nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 settembre 2013 e nelle istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2009.

PAG. 26 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2014


Minimali Inail per il 2014 per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2014. Di seguito, illustriamo alcune delle fattispecie analizzate nella nota Inail, rinviando alla sua lettura per gli ulteriori approfondimenti.

LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL 2014

GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Con la circolare n. 21 del 27 marzo 2014, l’Inail ha fissato i limiti minimi di retribuzione giornaliera

Il nuovo minimale di retribuzione, che tiene conto della variazione ISTAT (pari per il 2013 all’1,1%), ammonta a 47,58 €, mentre la misura del minimale rapportato a mese ammonta ad €. 1237,08 €.

LIMITE MINIMO IMPONIBILE PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DELLA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2014 Giornaliera

Limite minimo

€ 47,58

Mensile

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI Lavoratori con contratto part-time Per questi lavoratori, la retribuzione oraria da prendere a riferimento è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo. La retribuzione oraria minimale si ottiene nel seguente modo: - si moltiplica il minimale giornaliero “generale” per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale, che devono essere sempre pari a 6 anche se l’orario è distribuito in 5 giorni settimanali; - l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste

€ 1.237,08

dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno. A sua volta, la retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annuale tabellare prevista dal CCNL, per le ore stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. Detta retribuzione include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza - pure se conglobata nella paga base - scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc. Effettuati questi calcoli, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minima e la tabellare, e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME ANNO 2014 Retribuzione oraria minimale

ORARIO NORMALE

EURO

40 ore settimanali

47,58 x 6 : 40 = 7,14

Dirigenti La base imponibile è data dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita; l’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 gg.

lavorativi. Per i dirigenti part time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro part time. Pertanto, dal 1° luglio 2013 l’imponibile è il seguente:

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE DAL 1° LUGLIO 2013 Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time

PAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

Giornaliera Mensile Oraria

€ 98,94 € 2.473,58 € 12,37


RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO Si applica, tra gli altri, ai familiari, soci ed as-

sociati senza retribuzione fissa, a meno che per questi soggetti non siano stati stabiliti dei premi speciali unitari - es. gli artigiani.

RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO DAL 1° LUGLIO 2013 Giornaliera

Retribuzione di ragguaglio

€ 53,28

Mensile

LAVORATORI PARASUBORDINATI La base imponibile è data dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Tenuto conto che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi

€ 1.331,93

(anziché in giorni) al fine di confrontare il minimale ed il massimale con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L’importo mensile risultante dal confronto va, poi, moltiplicato per detti mesi, o frazioni di mesi di durata del rapporto.

LAVORATORI PARASUBORDINATI DAL 1° LUGLIO 2013

VALORE ANNUALE

VALORE MENSILE

Minimale

€ 15.983,10

€ 1.331,93

Massimale

€ 29.682,90

€ 2.473,58

PRESTAZIONI OCCASIONALI In ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore ai 30 giorni e con la percezione di un compenso, nell’anno solare, non superiore ad € 5.000, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel DAL 1° LUGLIO 2013

rispetto del massimale e del minimale di rendita. La base imponibile così costituita deve essere ragguagliata ai giorni di effettiva durata del rapporto, se nel contratto è previsto il numero delle effettive giornate lavorative o, in caso contrario, deve essere rapportata a mese.

VALORE GIORNALIERO

VALORE MENSILE

Minimale

€ 53,28

€ 1.331,93

Massimale

€ 98,94

€ 2.473,58

CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE ANNUALE PARI AL MINIMALE DI RENDITA Le categorie di lavoratori interessati da questo minimale sono i detenuti e gli internati, gli allievi

dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, i lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Per il settore industriale, i valori sono:

DAL 1° LUGLIO 2013 Retribuzione convenzionale

Giornaliera Mensile

€ 53,28 € 1.331,93

(BA)

PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014


ALLA COMUNICAZIONE DELLA TUA AZIENDA, MANCA QUALCOSA?

CARTELLONISTICA, INSEGNE LUMINOSE, STRISCIONI PVC. DECORAZIONE AUTOMEZZI VETROFANIE , STAMPA PUBBLICITARIA, ESPOSITORI, GADGET PROMOZIONALI

DA QUASI 50 ANNI CURIAMO LA PUBBLICITÀ DELLE AZIENDE CHE VOGLIONO CRESCERE

REMANZACCO (UD) • st. S. Martino 22/2 Tel. 0432 668883 • N° verde 800 887988 info@perabo.it - www.perabo.it


Ultimi orientamenti giurisprudenziali LA GIURISPRUDENZA SUL MANCATO VERSAMENTO DELLE RITENUTE Segnaliamo due importanti sentenze della Corte di Cassazione, che potrebbero aprire la strada al riconoscimento della crisi economica quale motivo di esonero dell’imprenditore da responsabilità penali per il mancato versamento delle ritenute (art. 10 bis del d.gvo 74/2000) e dell’IVA (art. 10 ter del d.gvo 74/2000). Ricordiamo in proposito che il predetto d.lgvo 74/2000 punisce: - all’art. 10 bis, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciate ai sostituti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, per un ammontare superiore a 50.000 € per ciascun periodo di imposta; - all’art. 10 ter, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, chiunque non versi l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50.000 €, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. In particolare: - con la Sentenza n. 5905 del 7 febbraio scorso, la III sez. penale della Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del rappresentante legale di una s.r.l. per omesso versamento delle ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta. Nei primi due gradi di giudizio, l’imprenditore aveva sostenuto che non era stato in grado di versare queste ritenute, essendosi trovato in una grave crisi di liquidità che lo aveva costretto ad utilizzare le poche risorse a disposizione per pagare gli stipendi. Questa circostanza, a detta della difesa dell’imputato, configurava una causa di forza maggiore PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

ai sensi dell’art. 45 del codice penale, tale da escludere il dolo nella condotta dell’imprenditore e, di conseguenza, la punibilità per il reato di cui sopra. La Corte di Appello aveva rigettato questa motivazione, sostenendo che il fatto che “... pagate le retribuzioni nette l’appellante non abbia avuto la disponibilità per i versamenti delle ritenute, è cosa priva di rilievo ...”. La Corte di Cassazione ha tuttavia rivisto la perentorietà di questa conclusione, almeno in parte, affermando che “non può essere irrilevante la causa della indisponibilità del denaro occorrente ai versamenti delle ritenute”. Più precisamente, prosegue la Cassazione, “non può escludersi in assoluto che la omissione possa derivare in toto da una causa di forza maggiore, la quale, tenuto conto della conformazione del reato, ragionevolmente può configurarsi, a seconda dei casi, in una imprevista ed imprevedibile indisponibilità del necessario denaro non correlata in alcun modo alla condotta della gestione dell’imprenditore” . Quindi, non è vero che la causa di forza maggiore non possa mai invocarsi per giustificare i mancati versamenti delle ritenute; al contrario, l’imprenditore può dimostrare che la carenza di liquidità è giunta in maniera imprevista proprio alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, e che detta carenza non è stata provocata da scelte dirette, volontariamente, a violare quest’obbligo. - Con la Sentenza n. 2614 del 21 gennaio 2014, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall’amministratore di una società per il reato di omesso versamento Iva (importo superiore a 50.000 €), in cui questi aveva giustificato la sua condotta sostenendo che l’impresa versava in stato di crisi. Nell’adottare questa decisione, la Cassazione ha affermato che l’inadempimento tributario non può giustificarsi con un generico riferimento alla crisi economica, ma a tal fine occorre che vengano evidenziate e dimostrate le circostanze concrete che hanno costretto l’amministratore della società ad adottare questa decisione. Pertanto, la motivazione lascia intendere


che, di fronte ad una dimostrazione puntuale dei fatti che hanno causato la crisi economica dell’impresa e la conseguente impossibilità di provvedere al versamento dell’Iva, i giudici dovrebbero tenerne conto escludendo il reato di cui all’art. 10 ter del d.lgvo 74/2000. Sempre per quanto concerne i rapporti tra il contribuente ed il fisco, segnaliamo un’altra Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 29 gennaio scorso (n.1869), che ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un imprenditore

PAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

prima che fossero trascorsi 60 gg. dall’ispezione compiuta nei locali dell’impresa. Questo termine, infatti, (che, afferma la Corte, decorre dal rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni di accesso) “determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio…”. (C)


Distacco dei lavoratori in UE MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 96/71/CE RELATIVA AL DISTACCO DEI LAVORATORI NELL’AMBITO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI Si pubblica, di seguito, un approfondimento tecnico relativo alle principali misure contenute nell’accordo, recentemente raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, sulle modifiche alla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. L’analisi è stata svolta con la preziosa collaborazione degli uffici della delegazione confederale a Bruxelles. Il dato sicuramente positivo è costituito dallo strumento normativo prescelto, ovvero la direttiva e non il regolamento. Dunque gli Stati membri godono di un certo grado di autonomia: sono infatti autorizzati a valutare caso per caso le situazioni che si configurano come distacco (vedi art. 10) ed eventualmente imporre nuovi obblighi amministrativi e misure di controllo (verdi art. 9). Una corretta trasposizione da parte dell’Italia potrebbe quindi contribuire a rendere più efficaci alcune delle misure previste.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3: individuazione di un distacco autentico e prevenzione degli abusi e dell’elusione L’articolo enuncia gli elementi fattuali che dovrebbero aiutare le autorità competenti a valutare una situazione autentica di distacco. Esse possono utilizzare questi elementi anche per valutare se una persona rientra nella definizione applicabile di lavoratore oppure individuare i lavoratori falsamente dichiarati come autonomi. Alcuni degli elementi fattuali previsti dall’articolo sono: - il luogo in cui l’impresa ha il suo ufficio regolarmente registrato, in cui paga le tasse e versa i contributi previdenziali e, e dove, eventualmente, ha una licenza professionale o è registrato presso una camera di commercio o PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

organismi professionali secondo quanto prescritto dalla legge nazionale; - il luogo in cui i lavoratori sono assunti e dal quale sono successivamente distaccati; - il luogo in cui l’impresa svolge la sua attività “sostanziale” e nel quale assume personale amministrativo; - il periodo limitato di tempo durante il quale è svolta l’attività da parte del lavoratore distaccato; - la data alla quale ha inizio il distacco; - la natura delle attività. N.B. l‘articolo prescrive che il mancato rispetto di uno o più degli elementi di fatto non preclude automaticamente una situazione dal configurarsi come “distacco”. La valutazione di questi elementi deve tener conto delle specificità di ciascun caso.

CAPO II – ACCESSO ALL’INFORMAZIONE Art. 4: ruolo degli uffici di collegamento (vedi art. 2a) Art. 5: facilitare l’accesso all’informazione L’articolo mira ad aumentare la trasparenza prevedendo che le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione e ai contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati siano rese pubbliche a titolo gratuito tramite un sito web ufficiale unico a livello nazionale o altri mezzi appropriati. Non si fa esplicito riferimento ai contributi previdenziali, né contempla la creazione di una banca dati amministrata a livello europeo, per esempio dalla Commissione, affinché l’Italia o qualsiasi altro paese sia in grado di controllare se i contributi previdenziali sono calcolati sull’imponibile italiano oppure su quello del paese distaccante (o d’invio).

CAPO III – COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 6: mutua assistenza Il testo fissa i termini entro i quali devono essere trasmesse le informazioni, ossia il prima possibile ed entro due giorni lavorativi per i casi urgenti (es. informazioni sull’IVA) ed entro 25 giorni lavorativi per tutte le altre richieste di informazioni.


Art. 7: ruolo degli Stati membri nel quadro della cooperazione amministrativa Art. 8: misure di accompagnamento

CAPO IV – CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ Art. 9: obblighi amministrativi e misure di controllo nazionali L’articolo mantiene un equilibrio tra la necessità di garantire la certezza del diritto e la trasparenza per i prestatori di servizi, pur riconoscendo la competenza degli Stati membri. La direttiva prevede che gli Stati membri possano imporre solo misure di controllo e obblighi amministrativi giustificati e proporzionati al fine di garantire l’effettivo rispetto della direttiva d’applicazione e della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri possono imporre anche altre misure di controllo e obblighi amministrativi giustificati e proporzionati qualora dovessero presentarsi situazioni o nuovi sviluppi da cui emerge che gli obblighi amministrativi e le misure di controllo in vigore non sono sufficienti o efficaci. Tutte le misure adottate dovranno essere comunicate alla Commissione e i prestatori di servizi dovranno essere informati di queste misure tramite un unico sito web nazionale. Tale processo di monitoraggio non costituisce un’autorizzazione ex-ante. Art. 10: ispezioni Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti appropriati controlli e meccanismi di vigilanza e siano effettuate nel loro territorio efficaci e adeguate ispezioni dirette a controllare la conformità alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e a garantirne la corretta applicazione. Tali ispezioni si basano principalmente su una valutazione dei rischi effettuata regolarmente dalle autorità competenti, che identifica i settori d’attività in cui nel loro territorio si concentra la presenza di lavoratori distaccati per la prestazione di servizi. Nel procedere a tale valutazione dei rischi, è tenuto conto della realizzazione di grandi progetti infrastrutturali, dei problemi e delle necessità particolari di specifici settori, delle precedenti irregolarità e della vulnerabilità di talune categorie di lavoratori.

CAPO V – ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI Art. 12: responsabilità sub-contrattuale Il testo prevede che, per quanto concerne le attività citate nell’allegato della direttiva 96/71/CE, vale a dire il settore edilizio, gli Stati membri adottano misure in modo tale che i lavoratori distaccati possano tenere responsabile il contraente, di PAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

cui il datore di lavoro è un subcontraente diretto, del rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati per quanto riguarda le retribuzioni nette arretrate. Invece delle norme in materia di responsabilità, gli Stati membri possono adottare altre misure esecutive adeguate che permettono, in un rapporto di subappalto diretto, sanzioni effettive e proporzionate nei confronti del contraente in situazioni in cui i lavoratori hanno difficoltà ad ottenere i loro diritti. Gli Stati membri possono altresì, nel rispetto del diritto dell’Unione, prevedere tale responsabilità in settori diversi da quelli indicati nell’allegato della direttiva 96/71/CE.

CAPO VI – ESECUZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 13: principi generali – assistenza e riconoscimento reciproci La direttiva si basa sui principi dell’assistenza reciproca e del riconoscimento reciproco per l’esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro nei casi di inosservanza delle norme applicabili al distacco dei lavoratori in un altro Stato membro. Art. 14a: motivi di rifiuto Le autorità competenti di uno Stato membro non sono tenute ad eseguire una richiesta di recupero o di notifica di una decisione se la richiesta non contiene le informazioni di cui all’articolo 14 (1), oppure se questa è incompleta. Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro possono rifiutare di eseguire una domanda di recupero nelle seguenti circostanze: (a) a seguito di indagini da parte dell’autorità competente interpellata, appare ovvio che i costi previsti o le risorse necessarie per recuperare la sanzione sono sproporzionate rispetto all’importo da recuperare; (b) la complessiva sanzione pecuniaria è inferiore a 350 € o l’equivalente di tale importo; (c) il mancato rispetto dei diritti fondamentali degli imputati come stabilito dalla Costituzione dello Stato membro in questione.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI Art. 18: sistema d’informazione del mercato interno (IMI) La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri sono attuate per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI). L’IMI è un’applicazione online sicura che consente alle


autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e agevolmente con le loro controparti all’estero. Art. 19: modifica del (regolamento IMI) Art. 20: recepimento Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro 2 anni dalla sua entrata in vigore Art. 21: revisione Entro 3 anni dalla data di cui all’articolo 20, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo [...]una relazione sull’applicazione della direttiva e propone, se del caso, le necessarie modifiche. Art. 22: entrata in vigore La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE (GUUE).

PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

Art. 23: destinatari Gli Stati membri sono destinatari della direttiva. Da una prima analisi non sembra che le misure proposte, alla base dell’accordo, possono essere determinanti per riuscire ad eliminare il fenomeno dei conducenti a basso costo assunti e somministrati dalle agenzie interinali attraverso lo strumento del distacco, soprattutto nel caso di un’attività mobile come quella dell’autotrasporto. Per esempio l’art. 5 - seppur tendente a migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri - non prescrive la creazione di una banca dati gestita a livello comunitario, dove ciascun paese avrebbe l’obbligo di comunicare le condizioni contrattuali applicate agli autisti (come i trattamenti retributivi minimi e il calcolo dei contributi), ma si limita a proporre la creazione di siti web nazionali plurilingue facilmente accessibili. (C)


Confapi Aniem. Settore laterizi INTEGRATIVA

RINNOVO DEL CCNL. PRINCIPALI NOVITÀ DELLA PARTE NORMATIVA Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 85/BA dello scorso 3 aprile per illustrare le principali novità relative alla parte normativa dell’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero cemento - manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, sottoscritto da CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL in data 11 marzo 2014.

ASSISTENZA SANITARIA CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA

Le parti sociali hanno individuato quale fondo per la sanità integrativa il FONDO ALTEA. Il contributo al fondo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende, ed è costituito dal versamento di 6 euro mensili per ogni dipendente in forza, a decorrere dal 1° aprile 2014. I lavoratori così individuati, hanno diritto all’erogazione da parte del fondo delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro. I contributi al fondo sanitario beneficiano delle relative agevolazioni fiscali. Sul sito del fondo sono reperibili tutte le istruzioni per il versamento del contributo.

FONDAPI Con l’accordo di rinnovo sono state aumentate le aliquote di contribuzione al fondo di previdenza complementare FONDAPI, sia a carico azienda sia a carico lavoratore, di una percentuale complessiva pari allo 0,30%, alle decorrenze individuate nella tabella seguente. CONTRIBUTO A CARICO LAVORATORE

DECORRENZA

INCREMENTO

CONTRIBUZIONE

DECORRENZA

INCREMENTO

CONTRIBUZIONE

01/04/2014

0,10%

1,40%

01/04/2014

0,10%

1,40%

01/04/2015

0,10%

1,50%

01/04/2015

0,10%

1,50%

01/04/2016

0,10%

1,60%

01/04/2016

0,10%

1,60%

PARTE NORMATIVA In premessa, le parti hanno assunto l’impegno di istituire il Comitato Paritetico Nazionale Laterizi PMI (CPNL-pmi) per dare piena attuazione alle tematiche previste dal CCNL; tra le competenze ad esso assegnate si novera la predisposizione, entro il 30 giugno di quest’anno, di un documento condiviso contenente le linee guida dei requisiti minimi per l’attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d’impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL. Le parti firmatarie del contratto hanno riconosciuto il modello contrattuale strutturato su due livelli, il primo nazionale di categoria, il secondo alternativamente aziendale o territoriale o di altra natura, ed hanno recepito nel CCNL tutti gli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL. Le parti sociali inoltre si sono impegnate ad armonizzare i testi dei contenuti conPAG. 35 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

trattuali al fine di definire un unico CCNL per il settore “materiali da costruzioni”, da attuarsi con l’unificazione dei contratti collettivi nazionali dei settori lapideo estrattivo (cod. contratto 096), manufatti in cemento e laterizi (cod. contratto 098) e cemento calce gesso (cod. contratto 189). Il contratto ha recepito gli accordi interconfederali sottoscritti dalle parti sociali sulla bilateralità, tuttavia i costi della stessa, tanto per le imprese aderenti alla bilateralità quanto per quelle non aderenti, saranno sostenuti nel momento in cui le Confederazioni firmatarie, titolari dell’accordo Interconfederale del 23 luglio 2012, daranno piena ed effettiva operatività degli enti bilaterali. La disciplina, la struttura dei costi e le modalità di attuazione della bilateralità sono state illustrate nella nostra circolare prot. n. 85/FT del 27 settembre 2013, cui ci si riferisce. Le parti stipulanti hanno invece istituito il Comi-


tato Paritetico Nazionale LATERIZI PMI (CPNLpmi) che, nell’esercizio delle sue prerogative, è tenuto a confrontarsi con l’ente bilaterale ENFEA per il servizio di assistenza contrattuale e sviluppo della contrattazione di secondo livello, per il servizio di osservatorio della contrattazione del lavoro e per quello di sostegno al reddito attraverso il relativo Fondo. Il Comitato Paritetico Nazionale LATERIZI PMI è inoltre tenuto a confrontarsi con l’OPNC, l’organismo paritetico nazionale CONFAPI, con riferimento ai servizi di formazione e informazione RLS, di promozione e gestione del servizio RLST e di formazione e informazione degli stessi. E’ previsto che il CPNL-pmi si avvalga per il suo funzionamento, di risorse economiche provenienti da un Fondo specifico, finanziato dalle aziende che applicano il contratto CONFAPI ANIEM settore laterizi, finanziamento costituito dal versamento di 5 euro annui per ciascuno degli anni di validità del contratto, per ogni dipendente in forza al 31 dicembre di ogni anno, da effettuarsi entro il 15 giugno di ogni anno. In fase di prima applicazione le parti si sono impegnate a definire entro il 31 maggio 2014 lo statuto, il regolamento attuativo, e la costituzione di un conto corrente su cui effettuare il versamento della contribuzione. Le parti hanno inoltre convenuto che, alla piena attuazione delle intese sulla bilateralità, tale importo di 5 euro è riassorbito nella quota annua destinata all’osservatorio della Contrattazione e del Lavoro di cui all’accordo interconfederale del 23 luglio 2012. Le parti sociali nel verbale di accordo di rinnovo hanno inoltre elencato dettagliatamente le materie di competenza del comitato paritetico, le materie su cui il comitato dovrà effettuare indagini in tema di competitività, innovazione, internazionalizzazione, le tematiche su cui fornirà l’elaborazione di dati statistici in forma anonima e complessiva, le valutazioni a livello nazionale sui dati di aggiornamento annuale sulla struttura di settore, sugli andamenti annuali dell’occupazione complessiva,

sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale, sui dati comparativi sulla produttività e competitività, sul fenomeno del mobbing. Nella parte generale del contratto, al “sistema di relazioni industriali” è stato inserito un nuovo paragrafo sullo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d’impresa: le parti convengono di perseguire l’obiettivo della sostenibilità dello sviluppo, delle capacità produttive, dell’occupazione e di una adeguata strategia ambientale, convenendo altresì sulla necessità di adottare una metodologia partecipativa dei rapporti. In materia di relazioni sindacali e contrattuali, le parti hanno recepito l’accordo interconfederale del 20 aprile 2012, al fine di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti. Si specifica inoltre che “la contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati”. La contrattazione di secondo livello inoltre ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche correlati a risultati a programmi concordati, quali gli incrementi di produttività, il miglioramento della competitività, la maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità redditività; la disciplina è quella riferita al premio di risultato di cui all’art. 35 del CCNL. E’ previsto infine che le materie oggetto di contrattazione di secondo livello, possano essere disciplinate in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi in vigore. Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, l’accordo di rinnovo ha armonizzato l’art. 3 bis, relativo al contratto di apprendistato, con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 167/2011, il T.U. sull’apprendistato, al fine di coordinarne la disciplina e darne piena attuazione. In particolare è stata rimodulata la durata massima dell’apprendistato, con la suddivisione esposta nella tabella seguente:

DURATA COMPLESSIVA

PRIMO PERIODO

SECONDO PERIODO

TERZO PERIODO

CATEGORIA

MESI

MESI

MESI

MESI

AS - ASQ

36

12

12

12

A

36

12

12

12

B

36

12

12

12

CS

30

10

10

10

C

30

10

10

10

D

24

8

8

8

E

12

6

6

-

PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014


Viene inoltre specificato che in caso di recesso al termine del periodo di formazione, in applicazione dell’art. 2118 c.c. è prevista l’applicazione di un periodo di preavviso di 15 giorni. In caso di infortunio l’azienda è tenuta ad integrare il trattamento INAIL nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità dell’invalidità temporanea; in caso di malattia invece è prevista la corresponsione del 100% della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell’apprendistato. Le parti hanno inoltre previsto, quale condizione per l’assunzione di nuovi apprendisti, che l’impresa abbia mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione; in caso di mancato rispetto di detta percentuale è consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un unico apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti precedentemente assunti. E’ stato infine assegnato il compito al Comitato Paritetico CPNL-pmi di aggiungere nuovi schemi di profili formativi da definirsi entro il 30 settembre prossimo. Con riferimento all’art.11 che disciplina il contratto a tempo parziale, o part-time, è previsto che i lavoratori affetti da patologie oncologiche, anche in caso di terapie salvavita, abbiano diritto a richiesta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; nel caso in cui le patologie oncologiche riguardino coniuge, figli o genitori del lavoratore o della lavoratrice, ai quali è stata riconosciuta invalidità pari al 100% e che necessitino di assistenza continua, ai lavoratori interessati è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Nei suddetti casi documentati inoltre il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto di richiedere la revoca o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche con preavviso di almeno 5 giorni. Sono state inoltre integrate ed aggiornate le disposizioni inerenti il contratto a termine, anche se nel frattempo è intervenuto il D.L. 34/2014 che pone qualche problema di coordinamento con la disciplina contrattuale e che sarà possibile valutare solo all’atto della conversione del provvedimento legislativo. Il numero massimo di lavoratori a tempo determinato, che l’accordo specifica “sia causali sia non causali”, è pari al 22% della media annua dei dipendenti a tempo indeterminato nella singola azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. L’accordo inoltre specifica che ai fini del computo della durata massima di 36 mesi, si computano tutti i periodi di rapporti di PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato: superati i trentasei mesi di assunzione, anche come sommatoria di contratti di somministrazione e a termine, il rapporto potrà proseguire con la sottoscrizione di una proroga assistita presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per un periodo massimo di ulteriori quattro mesi. Altre previsioni della disciplina del contratto a termine risultano purtroppo non coordinate con le modifiche apportate alla disciplina dagli ultimi interventi legislativi, in particolare il D.L. 76/2013 e il D.L. 34/2014. E’ stato completamente riscritto l’articolo relativo al contratto di somministrazione di lavoro, ma anche in questo caso si lamenta un mancato coordinamento con gli ultimi recentissimi interventi legislativi. Ai fini della stipula di questo contratto è fatto espresso rimando all’art. 20 del D.Lgs. 276/2003, nei limiti, come sopra richiamati, del 22% della media annua dei dipendenti a tempo indeterminato nella singola azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: di questa percentuale il 12% è riservata al contratto di somministrazione. Le parti hanno inoltre articolato un ricorso a tale fattispecie contrattuale in forma “acausale” in ipotesi di primo rapporto di lavoro per un periodo non superiore ai 12 mesi, in alternativa nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati, un “di cui” della percentuale del 12%, in caso di avvio di nuova attività, nuovi impianti, rinnovo o proroga di una commessa esistente; la contrattazione territoriale o aziendale può individuare ulteriori fattispecie di stipula e di durata del contratto, fino ad un massimo di 36 mesi. Le parti concordano che i profili di esiguo contenuto professionale per cui è vietato il ricorso alla somministrazione di lavoro, sono quelli individuati dalla categoria F di cui all’art.4 del CCNL. L’accordo di rinnovo ha infine inserito, nell’art. 66 relativo al trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro, l’obbligo da parte del lavoratore assente per malattia di comunicare al datore di lavoro, non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia. E’ stato inoltre previsto per i lavoratori dipendenti sottoposti a trattamento di emodialisi, ovvero affetti da neoplasie o gravi malattie cardiocircolatorie, di poter usufruire, al superamento dei limiti di conservazione del posto, di un prolungamento del periodo di comporto fino a un massimo di dodici mesi, dietro espressa richiesta scritta del lavoratore. (BA)


CCNL escavazione e lavorazione materiali lapidei RINNOVO DEL CONTRATTO. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA PARTE NORMATIVA Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 84/BA dello scorso 3 aprile per illustrare le principali novità relative alla parte normativa dell’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei sottoscritto da CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL lo scorso 5 marzo 2014.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Come già evidenziato nella succitata circolare, le parti sociali hanno individuato all’art. 37 bis

del CCNL quale fondo per la sanità integrativa il FONDO ALTEA. Il contributo al fondo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende, ed è costituito dal versamento di 5 euro mensili per ogni dipendente in forza, a decorrere dal 1° marzo 2014; tale versamento sarà elevato a 8 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2015. I lavoratori così individuati hanno diritto all’erogazione da parte del fondo delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro. I contributi al fondo sanitario beneficiano delle relative agevolazioni fiscali. Sul sito del fondo sono reperibili tutte le istruzioni per il versamento del contributo.

FONDAPI Con l’accordo di rinnovo le parti stipulanti hanno incrementato le aliquote di contribuzione al fondo di previdenza complementare FONDAPI a carico azienda di una percentuale complessiva pari allo 0,50%, alle decorrenze individuate nella tabella seguente; invariata la contribuzione a carico del lavoratore.

CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA DECORRENZA

INCREMENTO

CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA

01/01/2015

0,30%

1,70%

01/01/2016

0,20%

1,90%

PARTE NORMATIVA Le parti hanno assunto l’impegno di istituire il Comitato Paritetico Nazionale Lapidei PMI (CPNLpmi) per dare piena attuazione alle tematiche previste dal CCNL; tra le competenze ad esso assegnate si novera la predisposizione, entro il 30 giugno di quest’anno, di un documento condiviso contenente le linee guida dei requisiti minimi per l’attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d’impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL. Le parti firmatarie del contratto hanno confermato il riconoscimento del modello contrattuale strutturato su due livelli, il primo nazionale di categoria, il secondo alternativamente aziendale o territoriale o di altra natura, ed hanno recepito nel CCNL tutti gli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL. Le parti sociali inoltre si sono impegnate ad armonizzare i testi dei contenuti conPAG. 38 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

trattuali al fine di definire un unico CCNL per il settore “materiali da costruzioni”, da attuarsi con l’unificazione dei contratti collettivi nazionali dei settori lapideo estrattivo (cod. contratto 096), manufatti in cemento e laterizi (cod. contratto 098) e cemento calce gesso (cod. contratto 189). Il contratto ha recepito gli accordi interconfederali sottoscritti dalle parti sociali sulla bilateralità, tuttavia i costi della stessa, tanto per le imprese aderenti alla bilateralità quanto per quelle non aderenti, saranno sostenuti nel momento in cui le Confederazioni firmatarie, titolari dell’accordo Interconfederale del 23 luglio 2012, daranno piena ed effettiva operatività degli enti bilaterali. La disciplina, la struttura dei costi e le modalità di attuazione della bilateralità sono state illustrate nella nostra circolare prot. n. 85/FT del 27 settembre 2013, cui ci si riferisce. Le parti stipulanti hanno invece istituito il Comi-


tato Paritetico Nazionale LAPIDEI PMI (CPNLpmi) che, nell’esercizio delle sue prerogative, è tenuto a confrontarsi con l’ente bilaterale ENFEA per il servizio di assistenza contrattuale e sviluppo della contrattazione di secondo livello, per il servizio di osservatorio della contrattazione del lavoro e per quello di sostegno al reddito attraverso il relativo Fondo. Il Comitato Paritetico Nazionale LATERIZI PMI è inoltre tenuto a confrontarsi con l’OPNC, l’organismo paritetico nazionale CONFAPI, con riferimento ai servizi di formazione e informazione RLS, di promozione e gestione del servizio RLST e di formazione e informazione degli stessi. E’ previsto che il CPNL-pmi si avvalga per il suo funzionamento, di risorse economiche provenienti da un Fondo specifico, finanziato dalle aziende che applicano il contratto CONFAPI ANIEM settore laterizi, finanziamento costituito dal versamento di 5 euro annui per ciascuno degli anni di validità del contratto, per ogni dipendente in forza al 31 dicembre di ogni anno, da effettuarsi entro il 15 giugno di ogni anno. E’ altresì previsto che per le aziende operanti in territori in cui operano già comitati paritetici territoriali o organismi paritetici comunque denominati, verseranno l’importo di 1 euro, per ciascuno degli anni di validità del contratto, per ogni dipendente in forza al 31 dicembre di ogni anno. In fase di prima applicazione le parti si sono impegnate a definire entro il 31 maggio 2014 lo statuto, il regolamento attuativo, e la costituzione di un conto corrente su cui effettuare il versamento della contribuzione. Le parti hanno inoltre convenuto che, alla piena attuazione delle intese sulla bilateralità, tale importo di 5 euro è riassorbito nella quota annua destinata all’osservatorio della Contrattazione e del Lavoro di cui all’accordo interconfederale del 23 luglio 2012. Le parti sociali nel verbale di accordo di rinnovo hanno inoltre elencato dettagliatamente le materie di competenza del comitato paritetico, le materie su cui il comitato dovrà effettuare indagini in tema di competitività, innovazione, internazionalizzazione, le tematiche su cui fornirà l’elaborazione di dati statistici in forma anonima e complessiva, le valutazioni a livello nazionale sui dati di aggiornamento annuale sulla struttura di settore, sugli andamenti annuali dell’occupazione complessiva, sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale, sui dati comparativi sulla produttività e competitività, sul fenomeno del mobbing. Nella parte generale del contratto, al “sistema di relazioni industriali” è stato ampliato il paragrafo sullo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d’impresa, con l’individuazione di ulteriori obiettivi, quali il rispetto delle norme di legge e dei PAG. 39 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

regolamenti applicabili allo svolgimento del proprio ruolo nel rispetto delle regole ed il rispetto della normativa vigente in materia di fiscalità. In materia di relazioni sindacali e contrattuali, le parti hanno recepito l’accordo interconfederale del 20 aprile 2012, al fine di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti. Si specifica inoltre che “la contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati”. La contrattazione di secondo livello inoltre ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche correlati a risultati a programmi concordati, quali gli incrementi di produttività, il miglioramento della competitività, la maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità redditività; la disciplina è quella riferita al premio di risultato di cui all’art. 27 del CCNL. E’ previsto infine che le materie oggetto di contrattazione di secondo livello, possano essere disciplinate in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi in vigore. L’art. 3 relativo al contratto di apprendistato professionalizzante, è stato riscritto e recepisce tutti i principi generali relativi a questa fattispecie contrattuale contenuti nel testo unico sull’apprendistato, il D.Lgs. 167/2011. L’assunzione è consentita per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, purché le aziende abbiano mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato è terminato nei 12 mesi precedenti. Le parti hanno stabilito che, ferma restando la durata minima di 6 mesi, la durata del contratto di apprendistato è pari a 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate al 6° livello, e a 36 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli superiori. In caso di inquadramento finale al 6° livello sotto il profilo retributivo l’inquadramento di ingresso corrisponde a due livelli inferiori e viene mantenuto per l’intero periodo dell’apprendistato; in caso di inquadramento finale dal 5° al 1° livello, l’inquadramento di ingresso è inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione per la prima metà del periodo di apprendistato, mentre per la seconda metà l’inquadramento è inferiore di un livello, ad eccezione degli ultimi sei mesi che corrispondono al livello di destinazione. Il numero complessivo di apprendisti non può superare il rapporto di tre a due rispetto alle maestranze specializzate, in aziende con meno di 10 unità tale rapporto non può superare il 100%, in


aziende senza maestranze qualificate o specializzate o in numero inferiore a tre, il numero massimo di apprendisti è pari a tre. Per i datori che occupano almeno 10 dipendenti l’assunzione è subordinata nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, alla prosecuzione del rapporto di almeno il 60% dei apprendisti assunti dal datore, per i datori che occupano fino a nove dipendenti tale percentuale è pari al 30%, che viene elevata al 51% a decorrere dal 18 luglio 2015. In caso di mancato rispetto di dette percentuali è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, o di un unico apprendista in caso di mancata conferma di tutti gli apprendisti pregressi; la violazione di detti limiti comporta la conversione del contratto a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto. La retribuzione dell’apprendista non può superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. In caso di erogazione del premio di risultato agli apprendisti è riconosciuto il 90% di quanto previsto. All’apprendista mantenuto in servizio il periodo di apprendistato è riconosciuto nell’anzianità di servizio ed anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità. La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore annue; è prevista la presenza di un tutor, la cui funzione, nelle aziende fino a 10 dipendenti, può essere ricoperta dallo stesso datore. L’accordo di rinnovo contiene inoltre la rivisitazione di tutti gli allegati da A) ad E). Viene inoltre introdotto il nuovo articolo 3 bis, contenente la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; in merito all’apprendistato di alta formazione, le parti si impegnano a diffondere le convenzioni stipulate con gli istituti e le università. L’accordo di rinnovo ha inoltre riformulato l’art.10 in merito alla disciplina del contratto a tempo determinato, recependo le modifiche apportate dalla legge Fornero e dal D.L. 76/2013, ed ha introdotto il nuovo art. 10 bis rubricato “contratto di somministrazione di lavoro”. E’ previsto che il numero massimo di lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratti a termine e con contrato di somministrazione di lavoro a tempo determinato, causali ed acausali, è pari al 25% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda. Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi, si cumulano i rapporti di lavoro a termine con quelli di somministrazione a tempo determinato. Salvo quanto previsto dal D.L. 34/2014, di cui si attendono le sorti in sede di conversione, l’accordo prevede che il primo rapporto a termine acausale non possa essere superiore a 12 mesi o in PAG. 40 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

alternativa, non possa superare il limite del 6% dei dipendenti, all’interno del limite del 25% nei particolari casi di avvio di una nuova attività, nuovi impianti o sistemi di produzione, rinnovo o proroga di una commessa esistente. Le parti avevano inoltre previsto un’articolata casistica di riduzione degli intervalli tra contratti a termine. Si evidenzia che l’assunzione per sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, può essere anticipata fino a due mesi prima dell’inizio del congedo. Infine il lavoratore che abbia prestato la propria attività, a termine o in somministrazione a termine, per più di sei mesi presso lo stesso datore, matura un diritto di precedenza nelle assunzioni e tempo indeterminato effettuate dal datore entro i dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine. Decorso il termine massimo di 36 mesi è possibile stipulare un’ulteriore proroga assistita presso la Direzione territoriale del Lavoro competente per la durata massima di ulteriori 4 mesi. E’ stato riscritto l’articolo relativo al contratto di somministrazione di lavoro, ma anche in questo caso si lamenta un mancato coordinamento con gli ultimi recentissimi interventi legislativi. Ai fini della stipula di questo contratto è fatto espresso rimando all’art. 20 del D.Lgs. 276/2003, nei limiti, come sopra richiamati, del 25% della media annua dei dipendenti a tempo indeterminato nella singola azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Le parti hanno inoltre articolato un ricorso a tale fattispecie contrattuale in forma “acausale” in ipotesi di primo rapporto di lavoro per un periodo non superiore ai 12 mesi, in alternativa nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati, un “di cui” della percentuale del 25%, in caso di avvio di nuova attività, nuovi impianti, rinnovo o proroga di una commessa esistente; la contrattazione territoriale o aziendale può individuare ulteriori fattispecie di stipula e di durata del contratto, fino ad un massimo di 36 mesi. Le parti concordano che i profili di esiguo contenuto professionale per cui è vietato il ricorso alla somministrazione di lavoro, sono quelli individuati dalla categoria 8 del CCNL. In riferimento al contratto a tempo parziale, o part-time, è previsto che i lavoratori affetti da patologie oncologiche, anche in caso di terapie salvavita, abbiano diritto a richiesta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; nel caso in cui le patologie oncologiche riguardino coniuge, figli o genitori del lavoratore o della lavoratrice, ai quali è stata riconosciuta invalidità pari al 100% e che necessitino di assistenza continua, ai lavoratori interessati è riconosciuta la


priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L’accordo di rinnovo del CCNL del settore lapideo ha infine aggiornato le disposizioni inerenti alla malattia, con il recepimento dell’accordo interconfederale del 26 luglio 2011. L’assenza per malattia deve essere comunicata, anche telefonicamente, prima dell’inizio dell’orario di lavoro o, nel caso in cui ciò non sia possibile, entro 3 ore dall’inizio

PAG. 41 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2014

del normale orario. Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di comunicare, entro due giorni, il numero del protocollo identificativo del certificato telematico di malattia. Previste infine delle limitazioni alle trasferte in caso di monogenitorialità del lavoratore, per i primi tre anni di vita del bambino. (BA)


Infortuni elettrici SEGNALAZIONE DI ENEL DISTRIBUZIONE AGLI OPERATORI CHE LAVORANO NEI CANTIERI EDILI ENEL Distribuzione, a mezzo di una nota inviata alla nostra Associazione, segnala il ripetersi di infortuni elettrici per folgorazione, alcuni con esito fatale. Tali infortuni continuano a coinvolgere gli operatori del settore edile e di ingegneria civile che operano presso i cantieri ed in particolare coloro che utilizzano attrezzature quali pompe per lo scarico del calcestruzzo, autobetoniere, autocestelli, autogrù, trabattelli, ecc. A tal proposito, quindi, Enel Distribuzione sollecita l’attenzione degli operatori per attività eseguite in prossimità di linee aeree per la distribuzione elettrica e sui seguenti aspetti: - le linee elettriche di ENEL distribuzione sono da considerarsi permanentemente in tensione; - le attrezzature sono in genere buoni conduttori di elettricità e pertanto, l’avvicinamento o il contatto con le linee elettriche aeree è causa di

scariche elettriche le cui conseguenze possono risultare gravi o addirittura fatali; - nei cantieri sono applicabili le disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008” Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare gli artt. 83 e 117, che vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni. - per quanto riguarda eventuali richieste di fuori servizio o messa in sicurezza di impianti interferenti è possibile contattare le strutture di ENEL Distribuzione competenti per provincia ai seguenti recapiti: zona di Monfalcone (Prov. Gorizia e Trieste)/Pordenone/Udine: Casella Postale 144 - 30171 Mestre Centro Venezia.

Il riferimento telefonico per la segnalazione dei guasti è 803.500. (AB)

PAG. 42 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 8 - 30 aprile 2014



Prevenzione incendi

DA MAGGIO AGGIORNATA LA MODULISTICA

Si segnala alle Aziende Associate che il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (Area III Prevenzione Incendi) ha diramato la Circolare prot. n. 4849 dell’11 aprile 2014, con allegato il Decreto DCPST n. 252 che riporta l’aggiornamento di parte della modulistica antincendio contenuta nel Decreto Direttoriale n. 200 del 31 ottobre 2012 e precisamente quella seguente:

- segnalazione Certificata di Inizio Attività; - segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di GPL; - asseverazione ai fini della sicurezza antincendio; - attestazione per depositi di GPL; - dichiarazione inerente i prodotti; - certificazione dell’impianto significativo ai fini antincendio; - attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio; - attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di GPL; - asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità. L’adozione della nuova modulistica è obbligatoria a far data dal 1° maggio 2014 e sarà messa a disposizione sul sito: http://www.vigilfuoco.it/aspx/ Page.aspx?IdPage=737.

PAG. 44 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 8 - 30 aprile 2014

(C)


Imprese energivore

AGEVOLAZIONI SULLA FORNITURA DI ENERGIA

La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE), con circolare n. 9/2014/ELT del 16 aprile u.s., ha reso noto le modalità di presentazione della garanzia per l’erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese energivore. Come noto, le agevolazioni, i cui importi sono indicati per ciascuna impresa beneficiare sul “Portale Energivori” all’indirizzo http://energivori. ccse.cc/, potranno essere svincolati previa presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, il cui testo dovrà essere conforme al formato tipo riportato in allegato alla presente comunicazione e che potrà essere presentata a decorrere dal 22 aprile 2014. La fidejussione, a prima richiesta, di durata biennale e di importo pari all’erogazione spettante alle singole imprese beneficiarie, dovrà essere rilasciata da una primaria banca o una primaria compagnia assicurativa legalmente autorizzata ad operare in Italia, con rinuncia al beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e con esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 c.c. Fino alla data di erogazione del beneficio, sugli importi spettanti decorreranno gli interessi ad un tasso pari a quello riconosciuto alla CCSE dal proprio istituto cassiere (Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - MPS), al netto delle imposte, a far data: - dal 31 marzo 2014, per le imprese beneficiarie di un importo inferiore a € 150.000 e per le imprese la cui “data sblocco antimafia” sia coincidente o precedente al 31 marzo 2014; - dalla “data sblocco antimafia” successiva al 31

marzo 2014, come risultante dal proprio account sul “Portale energivori”, per le imprese soggette a tali controlli (beneficiarie cioè di un importo superiore e/o uguale a € 150.000). La garanzia dovrà essere inviata tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Ufficio Coordinamento Enti Servizio pagamento anticipazioni alle Imprese a forte consumo energia elettrica Via del Corso, 232 00186 Roma e recare sulla busta la dicitura: “garanzia fideiussoria rilasciata ai sensi della deliberazione AEEGSI 148/2014/R/EEL”. Le verifiche relative alle fideiussioni, a cura della MPS, saranno effettuate nei 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento, fatte salve eventuali cause interruttive e, a fronte dell’esito positivo delle verifiche, MPS effettuerà un bonifico in favore dell’impresa garantita, sul c/c IBAN indicato dalla stessa azienda sul “Portale energivori”, di importo pari al beneficio, maggiorato degli interessi dovuti. A fronte dell’esito negativo delle verifiche (ad esempio: ove il testo della fideiussione non sia conforme al formato tipo, ovvero la data di rilascio sia precedente alla “data sblocco antimafia”, ovvero la fideiussione sia parziale), MPS restituirà la fideiussione all’impresa beneficiaria (tramite raccomandata A.R.). La CCSE rende infine noto ai beneficiari circa la possibilità che in futuro (in ogni caso, non prima di tre mesi), la garanzia fidejussoria non costituisca più condizione necessaria allo svincolo delle agevolazioni; qualora ciò dovesse avvenire, anche le fidejussioni già rilasciate potranno essere liberate.

PAG. 45 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 8 - 30 aprile 2014

(C)


SOA: rinnovo per la D.M. Costruzioni OPERA SOPRATTUTTO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI RESIDENZIALI La D.M. Costruzioni srl, rappresentata dal sig. Dario Gubiani, azienda che opera soprattutto nel settore delle costruzioni residenziali, e con sede a Gemona del Friuli in via dei Mestieri n. 18, ha rinnovato l’attestazione per la categoria OG1 per la II classifica e OG3 I. La categoria OG1, edifici civili ed industriali, consente di eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2014

La categoria OG3: consente di eseguire lavori pubblici fino a 309.600 euro anche per strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Costo del lavoro negli appalti pubblici L’AUTORITÀ ANALIZZA LE CRITICITÀ, MA NON RISOLVE I PROBLEMI INTERPRETATIVI DATI DALL’INDICAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO NELLE GARE PUBBLICHE Con atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’esercizio del potere di segnalazione al Governo ed al Parlamento è entrata in merito alle disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici. Secondo il citato comma 3-bis “il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. La finalità della norma è di assicurare che l’affidamento dei contratti pubblici avvenga nel pieno rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti (retributivi e contributivi) dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle commesse pubbliche. Analoga disposizione già in precedenza era stata inserita nel corpo del Codice all’art. 81, comma 3-bis, dal d.l. 13 maggio 2011. n. 70. L’art. 81, comma 3-bis, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa era così formulato: “L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misuPAG. 47 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 aprile 2014

re di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

ESAME DELLA NORMATIVA Secondo l’Autorità, e come già sopra anticipato, l’articolo 81, comma 3-bis, del Codice è stato, poi, abrogato proprio a causa dei rilevanti problemi applicativi che recava con sé. La norma attualmente riproposta, seppur in seno all’art. 82 del Codice, che disciplina il criterio del prezzo più basso, presenta due differenze sostanziali rispetto alla precedente. 1. In primo luogo, la diversa collocazione della stessa all’interno dell’art. 82, rubricato “Criterio del prezzo più basso” (in luogo dell’art. 81) ne limita l’applicazione alle sole gare al prezzo più basso escludendo, pertanto, le gare realizzate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; d’altronde la stessa formulazione della norma, da questo punto di vista, non pone dubbi applicativi: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese …”. Una simile impostazione potrebbe ritenersi coerente, peraltro, con il maggiore rischio di “stress” competitivo cui potrebbe, verosimilmente, essere esposto il costo del personale nelle gare da aggiudicarsi al prezzo più basso. 2. In secondo luogo, la nuova norma impone che, per la determinazione del costo del personale si debba tener conto, non solo dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche “delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello”, nella quale dovrebbero rientrare sia la contrattazione territoriale sia la contrattazione aziendale. Secondo l’Autorità al pari dell’art. 81, comma 3-bis, poi abrogato, il comma 3-bis dell’art. 82 potrebbe essere letto secondo due diverse interpretazioni, entrambe, tuttavia, foriere di rilevanti problemi applicativi. a) Una prima interpretazione è quella secondo cui la valutazione del prezzo debba avvenire scorporando il costo del persona-


le dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente. In tal modo la selezione dell’impresa aggiudicataria avverrebbe al minore prezzo offerto, detratti i costi del personale e della sicurezza, che la stessa impresa dovrebbe indicare separatamente nella propria offerta. È evidente che un’applicazione della norma in questi termini avrebbe un effetto totalmente distorsivo sulle gare d’appalto. L’aggiudicazione, infatti, dovrebbe avvenire sulla base di un ribasso offerto relativamente a quote di prezzo differenti, derivanti dalla diversità delle stesse, a seguito dello scorporo delle somme relative agli oneri derivanti dal costo del personale, oltre che delle misure di sicurezza. In questo caso, quindi, lo strumento per verificare il rispetto della normativa sul costo del personale è individuabile nell’istituto della verifica di congruità dell’offerta, condotta dalla s.a. ai sensi dell’art. 86, comma 3 del Codice. b) Una seconda interpretazione è quella secondo cui, effettivamente, il costo del personale, come quello relativo alla sicurezza, debbano essere determinati ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarli al confronto competitivo. Tale orientamento interpretativo sconta le criticità evidenziate anche nella Nota di Lettura n. 13 del 2013 della Camera dei Deputati “A.S. 974: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. In essa, a pag. 104 si legge: “Al riguardo, per i profili di stretta competenza, si rileva che l’esclusione di fatto dalla determinazione del prezzo più basso di alcuni fattori di costo, sembra ridurre i potenziali spazi di contenimento dei prezzi di aggiudicazione degli appalti, con possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica”.

CRITICITÀ CONNESSE ALL’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA Per l’Autorità qualora si interpretasse la norma secondo l’ipotesi da ultimo prospettata sub b), si riproporrebbero le stesse criticità affrontate dall’Autorità nel documento di consultazione sul Bando tipo, tranne quelle specificamente avanzate in ordine alle caratteristiche precipue del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cui era, all’epoca, riferita la novella normativa che, inPAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2014

vece oggi è esclusivamente rivolta al criterio del prezzo più basso. In sintesi: 1. la difficoltà e, in certi casi, l’impossibilità per la stazione appaltante di conoscere l’effettivo costo del personale. Infatti la disposizione sembra essere riferita al costo orario, stabilendo che non può essere inferiore al minimo salariale, mentre il costo complessivo (che è quello che dovrebbe scorporarsi ex ante) dipende anche dal tempo di impiego del personale e questo dalla natura della prestazione e dalla organizzazione dell’impresa, elementi che variano da concorrente a concorrente e che, pertanto, la stazione appaltante non può conoscere esattamente ex ante; 2. in alcuni lavori e in alcuni servizi, l’eccessiva incidenza del costo del personale, determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota rilevante di prezzo, con la conseguenza che il rilancio competitivo avverrebbe su una quota molto ridotta dello stesso e le imprese presenterebbero ribassi maggiori al crescere della loro produttività; 3. infatti, un conto è il costo del personale unitario (orario, settimanale, mensile o comunque periodico in relazione ai diversi contratti di lavoro), altro è il costo complessivo, dato dalla somma dei prodotti tra i costi unitari dei singoli lavoratori, per il tempo impiegato da ciascuno di essi. Il primo costo (unitario), pur con tutte le difficoltà legate all’effettiva conoscenza dei CCNL applicati con riferimento alle specifiche lavorazioni e/o servizi, può essere predeterminato in misura più o meno ragionevole (tenendo conto, comunque, delle difficoltà connesse alla diversità dei contratti applicati dalle aziende pur dello stesso settore; alla diversità dei minimi salariali in ragione della dimensione aziendale e delle specificità della contrattazione aziendale, difficilmente nota ex ante alla s.a.); il secondo può essere frutto solo di mere ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell’impresa che poi si aggiudicherà l’appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalità costruttive dalla stessa impiegate; 4. proprio in ragione di quanto espresso dall’Autorità al punto 3, la predeterminazione del costo complessivo del personale, stante tutte le difficoltà illustrate, rischia di diventare un sovrapprezzo erogato all’aggiudicatario, in taluni casi, ovvero, per le ipotesi di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante, una penalizzazione. In entrambe le ipotesi si avrebbe l’effetto contrario a quello che la nor-


ma si prefigge di realizzare. Nel primo caso (costo sovrastimato) si avrebbe il fondato rischio di premiare le imprese meno efficienti dal punto di vista organizzativo che possono contare su prezzi di aggiudicazione particolarmente alti, ovvero l’impresa potrebbe compensare con la voce di prezzo percepito a titolo di costo del personale i ribassi (eccessivi) offerti sulle restanti voci di prezzo, a danno del primo, vanificando così gli effetti attesi dal provvedimento; nel secondo caso (costo sottostimato) verrebbe corrisposto all’impresa un importo da imputare alla voce costo del personale non sufficiente a coprire l’effettivo impiego della manodopera che la propria organizzazione d’impresa esigerebbe per la realizzazione di un determinato appalto; 5. la norma, inoltre, così interpretata, sarebbe, di fatto, difficilmente applicabile a tutti quei servizi e quelle forniture non riconducibili alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera (si pensi ai servizi assicurativi, bancari, alla fornitura di farmaci o di dispositivi medici o di attrezzature informatiche); normalmente, in questi casi, gli importi posti a base di gara sono individuati ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice con riferimento al miglior prezzo di mercato dal quale, tuttavia, è praticamente impossibile desumere il costo del personale; 6. nei lavori, per di più, si avrebbero grandi difficoltà a conciliare l’applicazione della norma, in termini di scorporo ex ante del costo del personale, con il criterio dell’offerta a prezzi unitari. Al riguardo, la dottrina e gli operatori del settore, hanno considerato la suddetta norma utile esclusivamente per la fase di verifica della stessa offerta ai fini di determinare la congruità di quanto esposto dal concorrente in ordine al costo del personale; 7. la difficile applicazione della norma nella fase di determinazione della base d’asta, mediante lo scorporo del costo del personale (oltre che del costo della sicurezza), potrebbe ingenerare nelle stazioni appaltanti una spinta verso l’ingiustificato utilizzo esclusivo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la quale non trova applicazione la disposizione del comma 3-bis dell’art. 82 del Codice, riferita al solo criterio del prezzo più basso. Il

PAG. 49 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 aprile 2014

che, peraltro, potrebbe rilevare anche sotto il profilo dell’irragionevolezza della statuizione normativa, nella misura in cui la stessa tutela del costo del personale non viene apprestata laddove il criterio di aggiudicazione prescelto fosse quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 8. Sussistono anche problemi di coordinamento con l’articolo 118, comma 4, del Codice, laddove è previsto che «L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso». Nulla si dice, invece, circa la non ribassabilità del costo del personale. 9. Anche l’interpretazione sub a), come già sopra illustrato, renderebbe, di fatto, la norma praticamente inapplicabile, stante l’impossibilità di valutare le offerte sulla base di componenti non omogenee ed uniformi, se si rimettesse alla libera decisione dei concorrenti lo scorporo del costo del personale.

CONCLUSIONI Alla luce di quanto sopra esposto, l’Autorità ritiene che la disposizione in parola non possa trovare applicazione senza incorrere nelle criticità prospettate nonché senza ingenerare gli effetti distorsivi del mercato sopra rappresentati; a ciò si aggiunga, inoltre, la necessità di salvaguardare anche il principio dell’autonomia imprenditoriale, in perfetta coerenza con il diritto comunitario, di cui tiene conto lo stesso articolo 55 della direttiva 2004/18 (recepito negli artt. 87 e 88 del Codice), laddove, sostanzialmente, ammette giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo “complessivo” del personale e tutela il solo costo “unitario”. Ferma restando, pertanto, la tutela da assicurare al rispetto di quest’ultimo, il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. (CS)


Note informative

LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI

DEF: LE NOVITÀ PIÙ RILEVANTI PER IL COMPARTO EDILE Lo scorso 8 aprile il Consiglio dei Ministri, ha approvato il Def, il Documento di economia e finanza. Il Def, come è noto, è il principale strumento di programmazione della politica e di bilancio, con il quale si tracciano, in una periodo di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dal nostro Paese per il rispetto del Patto di stabilità e crescita europea e il conseguimento degli obbiettivi di crescita definiti nella strategia Europa 2020. Tra le principali iniziative previste nel Documento di economia e finanza, che investono il comparto edile, vengono evidenziate le seguenti novità. Revisione della spesa Con la finalità di portare a compimento le misure scaturite dall’analisi condotta nella prima fase della spending review, il Governo ha approvato dei provvedimenti che comportano risparmi di circa 3-5 miliardi per gli ultimi 8 mesi del 2014 e di 10 miliardi per il 2015. Gli interventi ipotizzati nel Def comprendono molti settori di un organico piano di intervento, tra cui, di particolare interesse risultano i seguenti: 1) trasferimenti alle imprese; 2) stanziamenti per beni e servizi, sui quali si rendono necessari rilevanti interventi di controllo (la presenza di circa 30 mila stazioni appaltanti può dar luogo ad evidenti inefficienze; 3) gestione degli immobili pubblici; 4) razionalizzazione degli enti pubblici, e procedure di fatturazione e pagamento telematici e la concentrazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni; PAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2014

5) revisione mirata dei costi di Autorità indipendenti e Camere di Commercio. Infine, si potranno anche valutare i risparmi dal trasporto ferroviario, attualmente sussidiato dallo Stato in misura molto superiore rispetto agli altri paesi europei, eventualmente anche tramite una revisione delle tariffe. Privatizzazioni Nel documento viene evidenziato che a Gennaio 2014 sono stati approvati due Decreti del Ministero dell’Economia sull’alienazione del 40% delle quote del capitale di Poste Italiane S.p.A. e del 49% di quelle di ENAV. Viene, altresì, specificato che le società coinvolte nell’operazione di valorizzazione degli asset includono società a partecipazione diretta quali ENI, STM-icroelectonics, la stessa ENAV, nonché società in cui lo Stato detiene partecipazioni indirettamente tramite Cassa Depositi e Prestiti, quali SACE, FINCANTIERI, CDP Reti, TAG (Trans Austria Gastleitung GmbH) e, tramite Ferrovie dello Stato, in Grandi Stazioni-Cento Stazioni. I proventi derivanti da tali privatizzazioni ammonteranno a circa 12 miliardi per il 2014. Investimenti per 4,7 miliardi all’anno in Infrastrutture Il Ministro delle infrastrutture Lupi, nell’allegato infrastrutture propone di dare certezza e stabilità al Fondo unico Infrastrutture al fine di realizzare grandi, medie e piccole opere. Il finanziamento di quest’ultime sarà erogato presumibilmente con lo 0,3% del Pil. Quest’ultimo dato, se calcolato in valore uninominale, sarebbe di 4,7 miliardi di euro all’anno. Si evidenzia, inoltre, che il documento stilato dal Ministro Lupi prevede, entro la fine del mese di Maggio, la proposta di un eventuale “Decreto Legge del Fare 2” al fine di definanziare temporaneamente i progetti di opere approvate prima del 2010 e spostando i fondi per le opere a cantierabilità più veloce. Project Financing Viene evidenziato che il Def impone il ricorso a procedure alternative al tradizionale appalto per la realizzazione delle opere. Vengono richieste, per questo, notevoli investimenti a partire dal modello di


Per fare i passi giusti in azienda ci vuole un buon partner. Ioprint è il partner affidabile per la stampa e l’archiviazione digitale che vi offre consulenza, assistenza e innovazione aumentando la produttività della vostra azienda.

Xerox ConnectKey: la semplicità che conviene.

IoPrint propone la tecnologia che semplifica il vostro lavoro. La tecnologia e il software ConnectKey consentono di ottimizzare la connessione delle stampanti multifunzione per aumentare la vostra efficienza e limitare le spese. Con ConnectKey non solo si puo stampare, fare copie o scansioni ed inviare fax ma, grazie alle funzioni di stampa mobile, è possibile stampare ovunque vi troviate. La facilità d’utilizzo è agevolata da un’interfaccia utente standard su più dispositivi, mentre la sicurezza dei dati aziendali è garantita dalle innovative soluzioni di protezione di McAfee, che rendono queste stampanti le prime sul mercato in grado di proteggersi autonomamente da potenziali minacce provenienti dall’esterno. ConnectKey si adatta al vostro modo di lavorare valorizzando le risorse e agevolandovi nelle trasferte. Spostarsi non è più un limite: virtualmente e tramite il cloud la vostra stampante multifunzione sarà sempre con voi.

Adesso, potete concentrarvi al 100% sul vostro business. Soluzioni su misura per la stampa e l’archiviazione digitale

Concessionario

Ioprint s.r.l. - Via Manzoni, 16 - 33010 - Tavagnacco - UD Tel.: +39 0432 465108 - Fax: +39 0432 688314 E-mail: info@ioprint.it - www.ioprint.it


partenariato pubblico-privato. Viene, altresì, previsto di accentrare le gare creando una stazione unica di gestione e organizzazione con specifiche competenze, favorendo anche all’utilizzo di quest’ultima le singole amministrazioni. La previsione riguarda anche l’accorpamento “su pacchetti di progetti con caratteristiche simili e non su singole opere”. Viene, inoltre, proposto di creare uno standard unificato per i bandi, le procedure e i contratti ed istituire un Fondo nazionale per la progettazione di opere eco-sostenibili in PPP (Partenariato Pubblico Privato) al fine di “consentire alle amministrazioni di definire progetti di qualità sia sul piano della sostenibilità economico-finanziaria sia della maturazione tecnica”. Viene, infine, proposto di creare nell’ordinamento normativo vigente una legislazione speciale per il PPP esterna al Codice degli Appalti con norme lineari e stabili. Trasporto aereo e ferroviario e trasporto pubblico locale Il documento ipotizza anche l’investimento di capitali privati, nell’applicazione delle misure di compensazione fiscale, in ampi campi di opere infrastrutturali quali: ferrovie, strade, riqualificazione urbana, porti, aeroporti, trasporto pubblico locale e nella manutenzione della stessa rete ferroviaria e stradale. Nel Def è anche prevista l’individuazione di distretti portuali e logistici, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T, comprendenti i nodi portuali della rete TEN, gli interporti e le infrastrutture di collegamento stradali e ferroviarie nonché “la realizzazione di reti aeroportuali nei bacini regionali o pluriregionali” con particolare attenzione a nuovi scali. Nel documento, inoltre, è recuperata un’iniziativa unificante e di indirizzo dello Stato attraverso un processo di riforma e di riorganizzazione del comparto del Trasporto pubblico locale. Sono altresì previste la modifica del Titolo V della Costituzione, per rafforzare alcuni indirizzi, in materia di regolazione ed organizzazione del TPL, la riorganizzazione del processo dei servizi, con criteri omogenei sul territorio nazionale, l’ applicazione dei costi standard e individuazione di soluzioni efficienti e rispettose dell’ambiente, atte a garantire la mobilità dei cittadini. Trasporto stradale Vengono ridefinite le risorse strutturali finalizzate a consentire una gestione più efficace dei fondi, destinandoli alla crescita delle imprese ed a spese per investimenti in veicoli ecologici, compatibili con i vincoli comunitari nonché una programmazione degli interventi e una formazione permanente degli addetti. PAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2014

Piano casa e imprese sociali Nel Def, per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi economica, sono stanziati interventi per 1 miliardo e 741 milioni di euro per il sostegno all’affitto a canone concordato, l’ampliamento dell’offerta di alloggi popolari, lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale. Fondi di investimento alle imprese Il Governo intende favorire una maggiore partecipazione degli investitori istituzionali che veicolano il risparmio di lungo periodo negli investimenti a sostegno dell’economia reale del Paese a partire dal rafforzamento dei mini-bond e dal supporto alla creazione di un mercato di fondi di credito. Messa in sicurezza scuole Sono disposti stanziamenti di 3,5 miliardi (da verificare) al fine di rendere le scuole più sicure, con interventi di messa in sicurezza, efficienza energetica, adeguamento antisismico e costruzione di nuovi edifici, e rilanciare l’edilizia anche attraverso una riallocazione delle risorse non utilizzate. Dismissioni del patrimonio immobiliare L’Esecutivo intende dare piena operatività al federalismo demaniale. Nel documento stilato, quindi, diviene funzionale e necessaria l’attribuzione, dopo un’attenta indagine di individuazione, dei beni dello Stato a Regioni, Città metropolitane e Comuni al fine di valorizzare gli stessi quanto più possibile. I beni attribuiti, inoltre, “possono poi essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione”. Altresì, con specifico riferimento al mercato immobiliare, l’obiettivo dichiarato è quello di rendere più appetibili gli investimenti, risulta fondamentale quindi “definire un programma di valorizzazione continuo e credibile degli immobili inutilizzati di proprietà del Demanio, numerosi e potenzialmente di grande valore per gli investitori, nonché semplificare la disciplina del vincolo di destinazione d’uso, soprattutto favorendo gli investimenti che puntano alla riqualificazione o al riutilizzo”. Viene, inoltre, previsto di favorire la creazione di SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) con la possibilità che per i conferimenti si possa applicare il regime tributario delle SIIQ anche per le società che non ne possiedono i requisiti in fase di costituzione, ma che li raggiungeranno entro un arco temporale definito. Si prevede, infine, anche di introdurre i benefici fiscali vincolati al finanziamento di opere pubbliche da parte delle SIIQ.


Investimenti per il Mezzogiorno Sono previsti dei fondi strutturali europei 20142020 per oltre 100 miliardi di euro (Fondi europei e cofinanziamento nazionale, Fondo di Sviluppo e Coesione). E’, altresì, programmato uno studio rapido al fine di definire le priorità e allocare le risorse europee da investire attraverso l’accordo di partenariato e programmi operativi. Una volta approvati i piani dalla Commissione europea, e con l’entrata in azione della nuova Agenzia Nazionale per la coesione territoriale, sarà quindi possibile operare un salto di qualità proprio nei processi di attuazione nel Mezzogiorno. Taglio del cuneo fiscale e Irap Il documento prevede la riduzione di almeno il 10% dell’IRAP per le aziende attraverso il contemporaneo aumento della tassazione sulle attività finanziarie. Riduzione dei costi energetici alle pmi Nel documento è prevista una riduzione di almeno il 10% del costo dell’energia delle pmi, attraverso la rimodulazione della bolletta energetica senza impatto sulla finanza pubblica, una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti e con il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas. Debiti P.A. Nel documento si evidenzia la volontà di impiegare, da parte dell’Esecutivo, risorse per 20 miliardi, ai quali vanno aggiunti i 47 già stanziati, al fine di sbloccare totalmente i pagamenti dei debiti commerciali arretrati della Pa. Tale sblocco verrà operato tramite la certificazione dei crediti entro 30 giorni dalla richiesta e quindi la rispettiva cessione alla Cassa Depositi e prestiti con certificazione finale dello Stato. Protezione del territorio Nel Def sono previste procedure inerenti alla realizzazione di interventi contro il dissesto idrogeologico e la tutela del territorio con nuovi stanziamenti per 1,5 miliardi. È, altresì, prevista la realizzazione di provvedimenti finalizzati alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN). Viene, inoltre, progettata la costituzione di un Fondo di 200 milioni per la delocalizzazione di impianti industriali pesanti siti nei centri densamente abitati. Saranno adottate misure per la semplificazione delle procedure inerenti gli interventi di risanamento ambientale. Infine sono posti in essere gli interventi di riparazione e risanamento a cura PAG. 53 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 aprile 2014

dei responsabili del danno ambientale e, nello stesso tempo, la promozione di investimenti per la reindustrializzazione dei siti inquinati. Sviluppo del turismo e beni culturali Nel Def emerge una forte propensione ad incentivare cultura e turismo “motori del Paese”. Si prevedono, infatti, specifici strumenti finanziari per le pmi al fine di incentivare lo sviluppo di strutture moderne con meccanismi di credito d’imposta e ammortamenti della durata massima di tre anni. Vengono, altresì, avviati investimenti greenfield di sviluppo turistico per incentivare l’occupazione e “creare percorsi di semplificazione delle procedure amministrative mirate a favorire investimenti stranieri nel settore”. Si introduce, infine, la definizione di nozione di progetto turistico a valore strategico che il Governo può attribuire ai progetti privati che “realizzino investimenti di particolare rilevanza e che siano suscettibili di aumentare la capacità competitiva del nostro sistema d’offerta” con particolare attenzione allo sviluppo di poli turistici e culturali nel Sud del Paese.

SLITTA DI 6 MESI IL MONITORAGGIO SUGLI APPALTI Una circolare della Ragioneria dello Stato (prevista dal decreto legislativo 229 del 2011) fa slittare di sei mesi il monitoraggio della spesa pubblica sugli appalti a carico di amministrazioni e soggetti aggiudicatori. La Ragioneria attenua il ritmo degli aggiornamenti periodici, a carico sempre delle amministrazioni, che a loro volta devono seguire la prima informativa, introducendo una cadenza trimestrale e non più bimestrale come previsto inizialmente. Le comunicazioni andranno riferite allo stato di attuazione delle opere alla data del 30 giugno 2014 che, una volta raccolte, dovranno essere rese disponibili nella banca dati delle amministrazioni pubbliche entro un margine di tempo compreso tra il 30 settembre e il 31 ottobre 2014, anziché entro il 31 marzo e il 20 aprile 2014, come previsto in precedenza. La prima informazione scade il 31 ottobre 2014 mentre la seconda è fissata in un termine compreso tra il 1° e il 30 gennaio 2015 e verrà riferita allo stato di attuazione delle opere alla data 31 dicembre 2014. Link di riferimento: www.rgs.mef.gov.it

IN ARRIVO LEGGE DELEGA: VERSO ABOLIZIONE SOA? Il Ministero delle Infrastrutture d’intesa con il dipartimento per gli Affari europei è deciso a mettere a punto i criteri guida della riforma da trasferi-


re nel Disegno di Legge delega che permetterà al Governo di riscrivere le norme che disciplinano il mercato dei contratti pubblici recependo le nuove direttive europee. L’orientamento sembra quello di riformare l’assetto normativo azzerando totalmente gli articoli del Codice, ed introducendo cambiamenti sostanziali. Fra questi, si va consolidando l’orientamento a cambiare il sistema di qualificazione delle imprese. Il Ministero delle Infrastrutture vorrebbe eliminare o ridimensionare le Soa. “Sia il vecchio albo nazionale, che l’attuale sistema fondato sulle Soa hanno messo in evidenza pesanti criticità ha spiegato il direttore Generale delle infrastrutture Bernadette Veca, che ha aggiunto – non è un tabù pensare a una qualificazione gara per gara come accade in altri paesi europei”. Altro obiettivo, inoltre, è quello di ridurre le stazioni appaltanti dalle attuali 34mila ad un massimo di qualche decina molto qualificate, con una formazione obbligatoria per i funzionari incaricati di aggiudicare i contratti, ritagliando a questo scopo, una percentuale del quadro economico dell’intervento come accade attualmente nella progettazione in house.

OPERE SPECIALISTICHE: AUTORITÀ AL SENATO CHIEDE REGIME TRANSITORIO Nel corso di un’audizione al Senato sulla conversione in legge del D.L. n. 47/2013, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha preso posizione sugli appalti dell’Expo e sul caos normativo relativo alle opere specialistiche. Sul primo aspetto è stato sollevato il rischio di una scarsa trasparenza a seguito delle ulteriori deroghe previste all’applicazione del Codice Contratti (si tratta di ben 78 articoli). Sul perdurante problema delle specialistiche, per il quale si attende l’emanazione di un decreto ministeriale entro il prossimo 29 aprile, l’Autorità sollecita la previsione di un regime transitorio che consenta di coordinare il sistema di partecipazione alle gare con quello di qualificazione delle imprese, condividendo, tuttavia, l’esigenza di rivedere la definizione delle categorie specializzate indicate nell’allegato A. Obiettivo irrinunciabile deve essere quello di garantire la qualità delle prestazioni. E’ quindi irrinunciabile, a giudizio dell’Autorità, che l’esecutore dell’affidamento sia adeguatamente specializzato nell’attività che è tenuto ad eseguire.

AUTORITÀ: CONSULTAZIONE SU CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA L’Autorità di Vigilanza, nell’ambito delle consulPAG. 54 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2014

tazione on-line, ha indetto la seguente consultazione che viene riportata integralmente, riferita allo “ Schema di Determinazione: Problematiche in ordine all’uso della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 del Codice)”. L’invio delle osservazioni dovranno pervenire all’Autorità entro le ore 18.00, del prossimo 5 Maggio mediante la compilazione dell’apposito modulo formato pdf (scaricabile sul sito dell’Autorità) che, unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 15.000 battute. Di seguito il testo: “La presente consultazione nasce dall’esigenza di fornire chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate nell’applicazione degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 in tema di cauzioni negli appalti pubblici. Ci si riferisce in particolare alle difficoltà riscontrate da diverse stazioni appaltanti, sia dei settori ordinari che speciali, ad escutere la cauzione, soprattutto quando questa è prestata da talune imprese di assicurazione o intermediari finanziari, nonché alle limitazioni poste da diverse imprese attive nei settori speciali ai soggetti che possono prestare cauzione, proprio al fine di superare le suddette difficoltà. Tali limitazioni prendono la forma di divieto assoluto di ammettere determinate figure di garanti ovvero restringono la possibilità di assumere la qualità di garanti esclusivamente ai soggetti dotati di determinati requisiti di rating. Ciò, oltre ad alterare la concorrenza nei mercati finanziari, può accrescere le difficoltà di partecipazione alle gare che vengono sperimentate da numerose imprese, specie di piccole e medie dimensioni, in un periodo di forte difficoltà di accesso al credito. Per la predisposizione della bozza di determinazione, l’Autorità ha indetto un tavolo tecnico al quale hanno partecipato rappresentanti delle stazioni appaltanti e delle imprese. Sono state, inoltre, sentite le Autorità di vigilanza di settore. La bozza di determinazione su cui si chiede di fornire le proprie osservazioni rappresenta le conclusioni che l’Autorità ha tratto da quanto emerso nelle suddette consultazioni, anche se permangono differenti punti di vista con i partecipanti al tavolo tecnico”.

EDILIZIA AL 1° POSTO PER COMPLICAZIONE DELLE PROCEDURE Da una consultazione promossa dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con cittadini ed imprese, effettuata in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l’Anci, Associazione nazionale comuni italiani, e l’Upi, Unione delle province italiane, è emerso che le


procedure per l’acquisizione delle autorizzazioni edilizie risultano le più complicate. In particolare figurano in testa all’elenco il permesso di costruire (due anni per ottenere i permessi per uno stabilimento industriale), l’autorizzazione paesaggistica, la Dia, la Scia, la comunicazione degli interventi di edilizia libera, l’autorizzazione sismica. Sul fronte delle imprese e dei professionisti notevoli critiche hanno riscosso la documentazione da esibire per la partecipazione alle gare d’appalto e per l’attestazione Soa, il Durc, l’antimafia, la Via.

IN VIGORE DAL 17 APRILE LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE Dal 17 aprile sono in vigore le tre nuove direttive europee inerenti gli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture e settori esclusi, che vanno a sostituire le due direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE. Gli Stati membri dell’Unione Europea e la nuova direttiva concessioni entro il 17 aprile 2016 dovranno mettere in atto le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari per adeguarsi alle direttive. Impegno questo che obbliga il ministro Lupi a mettere a punto, in collaborazione con il Dipartimento per gli Affari europei, i criteri guida della riforma da trasferire nel disegno di legge delega che darà modo al Governo di riscrivere la norma che regolamenterà il mercato dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali e delle concessioni. L’attuale Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento di attuazione (D. M. n. 207/2010) per un totale di 600 articoli hanno visto numerose modifiche dalla pubblicazione ad oggi e ciò pone la questione sul metodo da utilizzare in virtù del recepimento delle nuove direttive. Le opzioni sono due: la prima è quella di perseverare con la strategia delle correzioni dell’attuale quadro normativo, la seconda invece è quella di riscrivere un testo più snello e agevole per procedere in seguito all’abolizione sia del Codice dei Contratti che del Regolamento di attuazione. Un’altra questione spinosa riguarda le stazioni appaltanti e il sistema di qualificazione. Le prime dovrebbero ridurre il numero in modo drastico e cioè passare dalle attuali 34.000 ad una decina circa, in modo tale da arrivare ad avere stazioni appaltanti molto qualificate attraverso la formazione obbligatoria per i funzionari delegati ad aggiudicare i contratti. Seguendo questa direzione si arriverebbe ad un nuovo sistema di qualificazione delle imprese che porterebbe all’abolizione delle Soa.

VENDITA ON-LINE DELLE MAPPE CATASTALI Dallo scorso 8 aprile, sul sito dell’Agenzia delle PAG. 55 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 aprile 2014

Entrate, possono essere acquistate le mappe catastali on-line senza recarsi all’ufficio competente. Viene evidenziato che il nuovo servizio è fruibile per gli utenti abbonati alla piattaforma web del sistema telematico territorio Sister, che potranno richiedere le mappe di tutte le province italiane, fatta eccezione per le province autonome di Trento e Bolzano. L’acquisto online ha gli stessi costi applicati alle riproduzioni delle mappe in formato digitale rilasciate presso gli Uffici. Si specifica che l’accesso a Sister è aperto su abbonamento, da attivare direttamente in via telematica con la firma digitale. Ricevuta la richiesta di conversione, l’Agenzia rilascia una password con cui versare, sempre attraverso la rete, gli importi per l’abbonamento e le somme per poter usufruire al servizio.

SLITTA DI UN MESE IL RINVIO PER GLI AVVISI SUL DURC INTERNO Con il messaggio n. 4069 diffuso il 14 aprile scorso, l’Inps ha comunicato lo slittamento di un mese relativo alla nuova regolamentazione del Durc interno (il termine era precedentemente fissato al 15 aprile). L’Istituto invita le proprie sedi a dare precedenza alle situazioni relative alle aziende con situazioni di irregolarità contributiva avente riflesso sulla fruibilità di agevolazioni e per cui sono visibili, nel cassetto previdenziale, note di rettifica generate ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006. Viene, altresì, ribadito che scatta in automatico l’attribuzione di irregolarità ai datori di lavori per i quali risultano inadempienze da cui derivi un conseguente addebito. L’Inps, inoltre, fa presente che tutte le note di rettifica i cui calcoli sono stati rapportati al 15 maggio saranno ricalcolate al 15 giugno. Le stesse saranno recapitate alle aziende unitamente alle altre che l’Istituto aveva programmato di trasmettere il 15 giugno. L’invio delle rimanenti note di rettifica resta, invece, confermato al 15 settembre. Si evidenzia che con la nuova gestione del Durc interno è l’Inps, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva, a richiedere il Durc e non più il datore di lavoro attraverso l’Uniemens. Le procedure verificano mensilmente la presenza di eventuali situazioni di irregolarità. Link di riferimento: http://www.inps.it/bussola/ VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi %2fMessaggio%20numero%204069%20del%20 14-04-2014.htm


RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA IMPRESE DEFINITA A DUE ANNI DAL TERMINE DEL SUBAPPALTO Una nota della direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del Lavoro, precisa che al momento della verifica della regolarità contributiva o del pagamento di un Sal (stato avanzamento lavoro) l’appaltatore principale non viene chiamato in causa se non dopo due anni dalla fine delle lavorazioni del subappaltatore. Il problema fa riferimento all’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, in cui viene disciplinata la responsabilità solidale e dove si sancisce che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, incluse le quote TFR, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in rapporto al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso ogni obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento” La questione è legata ai due anni predisposti dalla legge, infatti un’interpretazione ampia di questo termine, darebbe vita a una conclusione sconvolgente, dal momento che l’appaltatore principale potrebbe rimanere legato in modo indefinito a tutte le imprese subappaltatrici per tutto il periodo di esecuzione dei lavori. Il Ministero, in risposta a questo problema arriva ad una conclusione, spiega infatti che, la responsabilità solidale negli appalti è limitata ai debiti emersi durante ed in relazione ai singoli lavori svolti dalle imprese coinvolte. In virtù di ciò, il ministero sostiene che “ nel caso di richiesta del Durc da parte delle stazioni appaltanti per il pagamento di uno stato di avanzamento lavori o del saldo finale, in seguito alla conclusione del subappalto, la verifica della regolarità va effettuata alla data del termine dei lavori oggetto del subappalto”.

EDILIZIA PRIVATA. LE LINEE GUIDA PER L’INDENNIZZO DI RITARDO DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA P.A. Con la direttiva del 9 gennaio scorso pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo, il Ministero per la pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha emanato le “Linee guida per l’applicazione dell’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte” stabilite dal comma 1-bis dell’art. 2-bis legge PAG. 56 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2014

241/1990, come aggiunto dall’articolo 28 del Dl 69/2013. Il Decreto del Fare ha introdotto l’istituto dell’indennizzo per mero ritardo a carico della Pa, che opera senza la necessità di dimostrare di aver subito un danno ingiusto, purché l’istante azioni il potere sostitutivo (ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis legge 241/1990) entro venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Si specifica che la normativa limita l’applicazione dell’Istituto, fino all’emanazione di un regolamento ministeriale, ai soli procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente al 21 agosto 2013 (la data è attinente all’entrata in vigore della legge 98/2013): i privati pertanto restano esclusi dai soggetti potenziali beneficiari. Viene, altresì, evidenziato che l’indennizzo da ritardo opera sia in caso di termine perentorio che ordinario. La multa, in caso di ritardo, è di 30 euro al giorno che la Pa deve erogare fino ad un massimo di 2000 euro calcolati a partire dal giorno successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso. L’indennizzo non può essere cumulato con l’eventuale risarcimento del danno del ritardo. Sono escluse dalla disposizione di indennizzo tutte le ipotesi di silenzio qualificato, quali il silenzio assenso e il silenzio rigetto (comma 9, nel caso sull’immobile, sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, sia stato acquisito il diniego dell’autorità preposta). L’esclusione vale anche per il procedimento di rilascio del certificato di agibilità (art.25 del Tue) e tutti gli interventi sottoposti a Scia e Dia nonché quelli realizzabili in attività edilizia libera, questo poiché il comma 1-bis dell’art. 2-bis legge 241/1990 richiede un obbligo preciso che di fatto deve emanare l’amministrazione con un procedimento preciso. Link di riferimento: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/12/14A01976/sg

DALLA BANCA D’ITALIA NUOVI DATI SUL MERCATO IMMOBILIARE Nei giorni scorsi la Banca d’Italia ha pubblicato i dati che confermano un calo del 30% dei crediti alle imprese nel 2013. Infatti i finanziamenti erogati dalle banche per investimenti in edilizia sono precipitati a 16,890 miliardi di euro rispetto ai 23,2 miliardi erogati nel 2012 e addirittura un crollo del 68% se rapportati ai 52,5 miliardi del 2007. Deboli segnali di ripresa sembrano arrivare dal fronte dei mutui alle famiglie, un fattore questo utile ad incentivare la domanda di case, anche se, i dati ufficiali del 2013 non sono confortanti,


poiché anche qui si registra un calo del 13%, pari a 21,5 miliardi rispetto ai 62 miliardi del biennio 2006/07 e ai 49 miliardi del 2011. Male anche il mercato immobiliare, che registra negli scambi residenziali una discesa a 403 mila nel 2013, e quindi un -11% sul 2011 e con prezzi delle abitazioni in calo secondo i dati dell’Istat pubblicati lo scorso 3 aprile, ovvero un -5,6% come media annuale sul 2012 e un -85% nel quarto trimestre 2013. Link di riferimento: www.bancaditalia.it

TRIBUNALE DI BOLZANO SUI LIMITI AL PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI Nelle procedure concorsuali non sono sempre prededucibili i crediti dei subappaltatori. Lo ha sentenziato il tribunale di Bolzano con la pronuncia del 25 febbraio scorso. Il tribunale ha negato la prededucibilità del credito di un subappaltatore per lavori affidati in base a un contratto di appalto con un ente pubblico. Il Codice degli appalti impone all’ente pubblico appaltante di sospendere i pagamenti verso l’appaltatore che non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, dimostrando così di avere regolarmente adempiuto ai propri obblighi nei confronti di quest’ultimo. In virtù di ciò, la Cassazione, con la sentenza 3402/2012, ha riconosciuto il carattere prededucibile rispetto agli altri crediti verso la società fallita del credito vantato dal subappaltatore. Secondo invece il tribunale di Bolzano, in presenza di un fallimento, prevalgono, rispetto al Codice dei contratti, i principi cardine che regolano lo svolgimento della procedura concorsuale e che sanciscono la parità di trattamento tra i diversi creditori sociali, fatte salve le cause legittime di prelazione. Specificatamente, quindi, la prededuzione potrà essere riconosciuta solo per creditori sorti nel corso della procedura, mentre quelli sorti in precedenza dovranno essere assoggettati alle regole del concorso con tutti gli altri crediti. L’eccezione a tale criterio, di contro, si può avere secondo i giudici di Bolzano, quando permane il contratto tra ente pubblico appaltante e società affidataria. Specificatamente, si tratta del caso in cui la società sia assoggettata a una procedura di concordato con continuità aziendale. In tale caso i contratti in corso di esecuzione non si sciolgono ed è tutelato l’interesse della pubblica amministrazione alla realizzazione dell’opera pubblica nei termini e nelle condizioni previste dall’appalto. Il Tribunale di Bolzano, infine, sottolinea che non è scontato che le somme dovute dall’ente appaltante siano sufficienti a coprire le prestazioni dei subappaltatori. PAG. 57 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 aprile 2014

NON SUSSISTE OBBLIGO DI ADERIRE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN CASO DI AVVALIMENTO Il Tar Campania con la sentenza n.1543 dello scorso 14 marzo ha dichiarato che nei confronti dell’impresa ausiliaria, l’obbligo di aderire al protocollo di legalità vigente nella Regione Campania non è giustificato dalla posizione che ricopre l’impresa ausiliaria nell’avvalimento previsto dall’art. 49, D.lgs. 163/2006 e dal carattere del protocollo di legalità stipulato dalla stazione appaltante con l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Napoli. Nello specifico, viene evidenziato, che nell’avvalimento di cui all’art. 49, D.lgs. n. 163/2006, l’impresa “ausiliaria” assolve il compito di permettere al soggetto che ne sia privo, di concorrere alla gara, provando, tramite i propri, il possesso dei richiesti requisiti (T.A.R. Piemonte Torino, II, 17 marzo 2008, n. 430; T.A.R. Puglia Bari, I, 10 ottobre 2007, n. 2486) ma non assume la veste di partecipante alla gara. Viene altresì evidenziato che il quinto comma dell’art. 46, D.lgs. 163/2006 prescrive che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Questo però non comporta per il soggetto ausiliario l’obbligo della piena conoscenza, a pena di esclusione, delle clausole contenute nel Protocollo di legalità. Per il raggiungimento delle finalità del comma quinto dell’art. 46, D.lgs. 163/2006, di estendere l’osservanza della normativa antimafia anche nei confronti dei soggetti non concorrenti, sono decisamente più incidenti l’obbligo della stazione appaltante di acquisire presso la prefettura le informazioni sull’idoneità morale dell’impresa con cui intende trattare, con particolare riguardo alla sua estraneità a organizzazioni mafiose e l’onere, in caso d’inidoneità morale dell’ausiliario non concorrente, di annullare l’aggiudicazione al fine di risolvere immediatamente e in via automatica il contratto (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3 maggio 2006, n. 3910).

IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO NON PUÒ ESSERE GENERICO Il Tar della Lombardia, con la sentenza n. 898 dello scorso 4 aprile ha decretato che il contratto di avvalimento deve riportare, secondo L’art. 88 del Dpr n. 207 del 2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente e redatto riportando le seguenti caratteristiche: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata;


c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento, svolge una funzione integrativa rispetto a quanto prescritto dall’art. 49 del Codice e si applica a tutti i contratti soggetti alla normativa dello stesso. Conseguenza di questo, secondo il Tribunale, è che i contratti di avvalimento presentati in sede di

PAG. 58 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2014

gara in modo generico, che si limitino a ripetere la dizione contenuta nell’art. 49 del Codice dei contratti, sono non idonei a svolgere la loro funzione mancando del tutto l’autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario. (C)


Valore in dogana delle merci importate REGOLA DEL FIRST SALE PRICE

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

VALORE IN DOGANA DELLE MERCI IMPORTATE: REGOLA DEL FIRST SALE PRICE Per il calcolo delle imposte di confine (dazio ed iva) occorre ricavare correttamente il valore delle merci da dichiarare all’atto dell’importazione. Per calcolare tale valore occorre tener presente quanto disposto dagli articoli 29 e seguenti del Reg. Cee 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) ora trasfusi negli articoli da 69 a 74 del Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell’Unione). La normativa prevede innanzitutto che il valore in dogana delle merci importate sia il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. Pertanto è ininfluente a che titolo vengano cedute le merci poiché, anche per le merci cedute a titolo gratuito, occorre indicare il valore reale per calcolare le imposte di confine. Qualora non sia possibile individuare il valore delle merci mediante il valore di transazione, la normativa prevede alcune modalità alternative per il calcolo del valore come, ad esempio: - il valore di transazione di merci identiche - il valore di transazione di merci similari, oggetto di cessione verso l’Unione Europea. Il Codice Doganale prevede altresì che, oltre al valore individuato in una delle modalità sopra descritte, vadano indicate alcune spese purché siano a carico dell’importatore e non siano incluse nella fattura di acquisto. Tra le suddette spese si possono citare: - spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate fino al luogo d’introduzione delle merci nella Comunità

- commissioni e spese di mediazione - utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate - royalties pagate dall’importatore qualora siano relative alle merci importate e siano condizione della vendita. Oltre alle spese sopra descritte, vi sono altri elementi che possono essere detratti dal valore di transazione, qualora sussistano determinati requisiti. Ad esempio le spese di trasporto delle merci, dopo il loro arrivo nel luogo d’introduzione nel territorio doganale della Comunità, devono essere escluse dal valore in dogana purché siano distinte dal prezzo pagato. In base all’impianto normativo descritto, per effettuare una importazione definitiva occorre, in primis, presentare un documento che attesti il valore della merce. Nella pratica del commercio internazionale, tale documento è rappresentato dalla fattura di acquisto delle merci relativa all’ultima transazione effettuata. Tuttavia alla suddetta norma vi è una deroga; infatti l’importatore, quando vi siano determinate condizioni, può dichiarare quale valore delle merci, quello relativo ad una transazione antecedente all’ultima effettuata. Tale regola, definita First Sale Price Rule, è contenuta nell’articolo 147 del regolamento Cee n. 2454/93, del 2 giugno 1993, recante le disposizioni di applicazione del citato codice doganale comunitario. Tale norma, che esplica quanto già previsto dall’art. 29 del Codice doganale Comunitario, prevede la possibilità di dichiarare, a fini daziari, il “prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità”. Per l’applicazione della suddetta regola devono essere rispettati tre requisiti: - devono essere avvenute più transazioni prima della importazione definitiva - le merci, sin dall’origine, devono essere destinate all’importazione nell’Unione Europea - l’importatore deve poter dimostrare il valore della prima vendita. In seno alla dottrina ed alla Giurisprudenza, sin dall’emanazione della norma, si è dibattuto su

PAG. 59 - APINFORMA / Export Marketing - numero 8 - 30 aprile 2014


quali fossero gli elementi e le prove che devono essere consegnati all’atto dell’importazione per poter fruire del suddetto beneficio. Innanzitutto occorre che le merci siano state oggetto di una o più vendite prima di essere introdotte nel territorio doganale della Comunità, oppure siano state oggetto di una o più vendite all’interno del territorio doganale della Comunità, ma anteriormente alla loro immissione in libera pratica. Pertanto è ininfluente il luogo dove sia avvenuta la cessione, ma occorre che sia avvenuta prima della dichiarazione di importazione. Infatti, quale ulteriore misura di agevolazione, per “ultima vendita” si può intendere anche la vendita conclusa quando le merci si trovano già nella Comunità europea (ad esempio in deposito doganale). Per quanto riguarda il secondo requisito, occorre altresì dimostrare che, sin dalla prima transazione, tali merci erano destinate ad essere importate nell’Unione Europea. Al riguardo, nel commento n. 7 (punto 3.2.2) del documento TAXUD/800/2002-IT, il Comitato del Codice ha chiarito che: “qualora sia stata effettuata una vendita anteriore riguardante le merci in questione, il dichiarante può chiedere all’autorità doganale di accettarle come base per la determinazione del valore in dogana, ma esclusivamente se può dimostrare che, rispetto alla vendita in questione, vi sono circostanze specifiche e pertinenti che hanno indotto ad esportare le merci nel territorio doganale della Comunità”. Inoltre, circa i criteri pertinenti alla prova che deve fornire il dichiarante, è stato precisato (punto 4) che, “ai fini dell’applicazione della terza frase dell’art. 147, la dimostrazione che le merci sono state vendute per l’esportazione nel territorio doganale della Comunità può includere i seguenti elementi di prova: - le merci sono fabbricate in conformità delle specifiche CE o risulta evidente (in base ai loro marchi ecc.) che non hanno altro impiego o destinazione - le merci in questione sono state fabbricate o prodotte specificamente per un compratore nella Comunità europea

- merci specifiche sono ordinate da un intermediario che le ottiene da un fabbricante il quale le spedisce direttamente nella Comunità europea”. Il terzo requisito è il materiale possesso della fattura di prima vendita da parte dell’importatore. Tale requisito, all’apparenza il più semplice, in virtù di quanto avviene nella prassi del commercio internazionale, può risultare il più difficile da soddisfare. Infatti spesso l’operatore “intermediario” non vuole consegnare la suddetta fattura di prima vendita, per non mettere in contatto il proprio fornitore ed il destinatario della merce.

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione, nel corso del 2013, è stata chiamata più volte a decidere su vertenze che avevano, come oggetto, la regola del first sale price. In una sentenza, la stessa Corte ha ravvisato un contrasto giurisprudenziale sull’argomento in questione e, pur confermando la pretesa della Dogana, ha provveduto all’annullamento delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa. In un secondo caso, la Suprema Corte ha invece ritenuto non applicabile la regola del “first sale price”, ai fini della determinazione del valore in dogana della merce importata, in quanto l’importatore non ha sufficientemente dimostrato che le merci erano, sin dall’origine, destinate ad essere importate nell’Unione Europea. Da quanto sopra esposto risulta evidente che la regola del “first sale price” consente agli operatori di dichiarare un valore più basso all’atto dell’importazione rispetto a quello di acquisto, consentendo pertanto di assolvere un dazio inferiore a quello normalmente previsto. Tuttavia, prima di utilizzare tale istituto occorre verificare di aver rispettato i dettami della norma, perché, in difetto, l’Amministrazione procederà al recupero dell’imposta non versata comminando le sanzioni che, dopo la riforma del 2012, possono essere anche di notevole entità.

PAG. 60 - APINFORMA / Export Marketing - numero 8 - 30 aprile 2014

Andrea Toscano e Enrico Calcagnile



Contenzioso doganale

COME FARE VALERE I PROPRI DIRITTI NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci - direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie, il cui testo si riporta qui di seguito integralmente.

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

ART. 12 COMMA 7 L. 212/2000

CONTENZIOSO DOGANALE: COME FARE VALERE I PROPRI DIRITTI NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE Il contenzioso doganale è un importante strumento di difesa contro le sanzioni amministrative e penali previste in materia di diritto doganale dal DPR N. 43 del 23.01.1973 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (anche TULD)”. Il contenzioso doganale, grazie al principio di diritto introdotto nell’ordinamento comunitario dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la ormai nota sentenza Sopropè (C-349/07) secondo cui i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione, offre agli operatori del settore tutti gli strumenti necessari per poter far valere i propri diritti nei confronti delle autorità doganali già nella fase amministrativa del procedimento contenzioso e senza dover necessariamente ricorrere per via giudiziale. Ciò è stato possibile anche grazie vari interventi normativi che hanno implementato tale principio nell’ordinamento giuridico nazionale: - modifiche apportate del legislatore con D.L. 92 del 24.1.2013 al comma 7 dell’art.12 dello statuto del contribuente (L. 212/2000) - art. 11 D. Lvo 374/90 “Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e

“7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.”

ART. 11 COMMA 4 BIS D. LVO 374/90 “4 -bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all’operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell’accertamento riscontrati nel corso del controllo, l’operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso di cui al successivo comma 5.” Il diritto del contribuente a formulare osservazioni, introdotto nel nostro ordinamento attraverso

PAG. 62 - APINFORMA / Export Marketing - numero 8 - 30 aprile 2014


la modifica dei summenzionati provvedimenti legislativi, mette in condizione gli operatori del settore di fornire, in spirito di leale collaborazione, alle autorità doganali tutti gli strumenti necessari per poter rivedere le proprie determinazioni e correggere eventuali errori di valutazione già nella fase iniziale del procedimento contenzioso. Tali disposizioni vanno ora interpretate conformemente al diritto comunitario e quindi alla citata sentenza Sopropè della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in maniera da rendere i diritti di difesa del contribuente effettivi.

saria a supportare la posizione assunta con la redazione delle osservazioni. Formulate le osservazioni le autorità doganali potranno, a chiusura della fase amministrativa del procedimento, ritenere le osservazioni: - fondate e chiudere il procedimento amministrativo senza irrogare alcuna sanzione - prive di fondamento e procedere alla rettifica della dichiarazione doganale errata e all’irrogazione delle sanzioni previste dalle norme del TULD violate.

CONTENZIOSO DOGANALE

La seconda ed eventuale fase del contenzioso doganale prende avvio solo nel caso in cui la fase amministrativa si concluda con una decisione delle autorità doganali sfavorevole al contribuente. Tali decisioni, infatti, posso essere impugnate entro 60 gg. presentando ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria competente per territorio. È d’obbligo sottolineare come tale fase, per giungere a conclusione, richieda tempi lunghi. Spesso, infatti, la non corretta applicazione delle norme previste dal diritto UE in materia doganale e la “cattiva” interpretazione dei principi in esse contenuti da parte delle autorità giudiziarie preposte a gestire la fase giudiziale del contenzioso costringe gli operatori del diritto a proseguire il giudizio fino ad arrivare alla Suprema Corte di Cassazione. Va, tuttavia, rilevato come non sempre è così. Vi sono, infatti, alcune Commissioni Tributarie che qualora sorgano dubbi di interpretazione circa le modalità di applicazione della normativa comunitaria doganale si rivolgono alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Si prendano ad esempio: - la recentissima sentenza emessa dalla Suprema Corte Europea nella causa C-155/13 SICES vs Agenzia delle Dogane di Venezia avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi sollevata dalla Commissione Tributaria di Venezia - le pronunce pregiudiziali della Suprema Corte Europea nelle Cause C-75/09 Agra S.r.l vs Agenzia delle Dogane di Alessandria e C-494/09 Bolton alimentari vs Agenzia delle Dogane di Alessandria a seguito di domande di pronuncia pregiudiziale sollevate dalla Commissione Tributaria di Alessandria.

Col termine “contenzioso”, si è soliti indicare l’attività amministrativa e/o giudiziale volta a dirimere le controversie sorte tra due o più soggetti in conflitto tra loro. Per “contenzioso doganale”, dunque, dovrà intendersi tutta l’attività amministrativa e giudiziale volta alla risoluzione delle controversie insorte tra gli operatori del settore e le autorità doganali in caso di contestazione di violazioni della normativa doganale comunitaria e nazionale. Tale attività si articola in due fasi, una amministrativa e una giudiziaria (eventuale).

FASE AMMINISTRATIVA La fase amministrativa prende avvio con la notifica all’operatore/imprenditore del cosiddetto procedimento verbale (anche p.v.c.) di contestazione delle violazioni alla normativa doganale riscontrate dalle autorità doganali. Tale provvedimento deve contenere a pena di nullità: - l’indicazione delle generalità delle parti - l’indicazione delle ragioni per cui le autorità doganali abbiano ritenuto sussistere le violazioni alla normativa doganale contestate - l’indicazione del termine entro cui la parte può formulare eventuali osservazioni a propria difesa. Qualora venga riscontrata la mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti il p.v.c. andrà ritenuto nullo e perciò la fase amministrativa dovrà ritenersi chiusa. Qualora non dovesse riscontrarsi alcuna ipotesi di nullità il procedimento proseguirà. In questa ulteriore fase del procedimento amministrativo qualora si ritenga di essere oggetto di contestazioni inesatte o errate da parte dell’autorità doganale, è di fondamentale importanza che entro il termine indicato nel p.v.c. vengano redatte, con l’opportuno supporto di professionisti esperti della materia, osservazioni volte a chiarire la posizione del soggetto cui sono state effettuate le contestazioni e che venga messa a disposizione delle autorità doganali la documentazione neces-

FASE GIUDIZIALE

PAG. 63 - APINFORMA / Export Marketing - numero 8 - 30 aprile 2014


Esempio pratico Poniamo il caso che al Sig. x venga notificato p.v.c. di contestazione per un’asserita violazione della normativa sul valore in dogana e gli venga assegnato congruo termine per formulare eventuali osservazioni come previsto per legge. Si apre, quindi, la fase amministrativa del procedimento contenzioso. In tale fase gli scenari che posso verificarsi sono due: - il Signor x, nonostante ritenga di essere oggetto di un provvedimento errato emesso dalle autorità doganali, non formula alcuna osservazione e non mette a disposizione delle autorità alcun documento che possa provare l’erroneità della pretesa doganale. In tal caso le autorità doganali, convinte della fondatezza della loro pretesa provvederanno a rettificare la dichiarazione doganale presentata da x e provvederanno al recupero dei tributi doganali evasi e ad irrogare le eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia di valore. L’unico mezzo a disposizione di x per tutelare le proprie ragioni sarà impugnare il provvedimento emesso dalle autorità doganali e ad attivare la fase giurisdizionale. - Il Signor x, supportato da professionisti esperti, esercita il proprio diritto di difesa formulando alle autorità doganali delle osservazioni scritte e mette a disposizione delle autorità tutti gli elementi necessari per poter rivedere le proprie decisioni. In tal caso è possibile che le autorità doganali rivedano la propria posizione sulla base delle osservazioni formulate e decidano di non proseguire nell’accertamento o, quanto meno, ridurre le proprie pretese. Resta ovviamente inteso che, in caso di decisione sfavorevole, al contribuente è sempre possibile accedere alla fase giudiziale del procedimento contenzioso impugnando il provvedimento nei termini previsti per legge.

CONCLUSIONI A nostro parere è di fondamentale importanza che gli operatori del settore doganale e gli imprenditori, prima di accedere alla fase giudiziale del contenzioso doganale, intraprendano un concreto dialogo con le autorità doganali attraverso il preziosissimo strumento delle osservazioni messo al loro disposizione dal legislatore con le modifiche apportate all’art. 12 della L. 212/2000 e all’art. 11 del D. Lvo 374/90. Tale strumento consente ai soggetti interessati di bloccare subito eventuali contestazioni che potrebbero nascere. La formulazione di tali osservazioni risulta molto utile anche ai fini della successiva fase giudiziale in quanto le autorità doganali si troveranno a dover spiegare all’autorità giudiziaria i motivi per cui hanno ritenuto la documentazione fornita dall’operatore non sufficiente ad escludere la violazione contestata. Oppure il giudice tributario potrà entrare nel merito della documentazione fornita valutando che la stessa prova la regolarità delle operazioni poste in essere dal contribuente. Purtroppo molte imprese, quando ricevono delle contestazioni o richieste di informazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, tendono a non attivarsi da subito in fase amministrativa e a rivolgersi a professionisti del settore solo nel momento in cui la fase amministrativa è chiusa con la contestazione di maggiori diritti doganali e sanzioni amministrative. Questo rende difficile poi articolare una compiuta difesa di merito presso il giudice tributario. Inoltre molte imprese ignorano il fatto che la materia, a livello sostanziale e quindi per stabilire se o meno una determinata operazione doganale è regolare, è regolata dal diritto comunitario e quindi dal Codice Doganale Comunitario. Spesso inspiegabilmente tale profilo (a nostro avviso decisivo) viene ignorato dal contribuente perfino in fase di ricorso presso la Commissione Tributaria, con il risultato di rinunciare a un prezioso strumento di difesa. Avv. Vincenzo Villante e Avv. Davide Rovetta

PAG. 64 - APINFORMA / Export Marketing - numero 8 - 30 aprile 2014


Autotrasporto c/t; “costi minimi” gennaio-marzo 2014 “COSTI MINIMI DI SICUREZZA” PER L’AUTOTRASPORTO C/T AL FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2014

imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di febbraio (1,638 Euro/l rispetto a 1,657 Euro/l del gennaio 2014); i nuovi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di febbraio 2014.

COSTI MINIMI DI ESERCIZIO ALL’APRILE 2014 Si riprende la segnalazione degli aggiornamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che per un disguido telematico erano rimasti sospesi alle rilevazioni del dicembre 2013 e applicabili al gennaio 2014 (v. Apinforma 3/2014, p. 79).

COSTI MINIMI APPLICABILI AL FEBBRAIO 2014 Con decreto prot. 0000007 dell’11 febbraio 2014 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di gennaio (1,649 Euro/l rispetto a 1,657 Euro/l del dicembre 2013); i nuovi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di febbraio 2014.

COSTI MINIMI APPLICABILI AL MARZO 2014 Con decreto prot. 0000017 dell’11 marzo 2014 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle

Con decreto prot. 0000031 del 14 aprile 2014 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di marzo (1,631 Euro/l rispetto a 1,638 Euro/l del febbraio 2014); i nuovi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di marzo 2014. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. I citati decreti e le relative tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica.

PAG. 65 - APINFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2014

(AdT)


Motorizzazione Civile di Udine AMMESSE SOLO PRENOTAZIONI TELEFONICHE PER COLLAUDI E REVISIONI: DAL 5 MAGGIO 2014 La Motorizzazione civile della Provincia di Udine ha reso noto sul proprio sito internet (www.provincia.udine.it) che, a conclusione di un periodo di prova, a partire dal 5 maggio 2014 l’appuntamento per prenotare le operazioni di collaudi e revisioni di autovetture e veicoli industriali verrà concordato solo tramite telefonata al call center e non più allo sportello. Quanti dovranno sottoporre i veicoli alle suddette operazioni, dovranno contattare al costo di una telefonata urbana il numero 848 000388, attivo dalle 08.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, e concordare con l’addetto data, ora e prestazione richiesta.

Il proprietario del veicolo potrà, poi, recarsi nella giornata e all’orario concordati alla stazione di prova di via Popone 67, sede della Motorizzazione civile di Udine, pagare il servizio richiesto con bancomat, oltre che con preventivo versamento su conto corrente postale e presentazione della relativa ricevuta, effettuare l’operazione sul veicolo e ritirare il tagliando da applicare sulla carta di circolazione. Tutte le formalità sono espletate in un’unica fase. La nuova modalità di prenotazione è stata introdotta per ridurre i tempi di attesa dell’utenza e per razionalizzare il servizio fornito. Per chi lo desiderasse, è sempre possibile accedere liberamente, vale a dire senza prenotazione, alla stazione di prova per effettuare la revisione dell’autovettura, modalità che rimane attiva nelle seguenti fasce orarie: lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30, venerdì dalle 08.30 alle 12.00.

PAG. 66 - APINFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2014

(AdT)


Autotrasporto. Testo unico della CQC NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORSI PER LA CQC. ISTRUZIONI MINISTERIALI Con decreto 20 settembre 2013 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha riformato ha adottato nuove disposizioni sui corsi di qualificazione iniziale e periodica per la carta di qualificazione del conducente (CQC). Tuttavia, al momento in cui si scrive il decreto non è stato ancora pubblicato sulla G.U. - lo sarà presumibilmente a breve - e, quindi, non è ancora in vigore. Ad anticiparne i contenuti ha provveduto la Direzione generale per la Motorizzazione civile con la circolare DG MOT prot. n. 7787 del 3 aprile 2014 (di seguito circolare), la quale, oltre a illustrare le nuove disposizioni, si propone di costituire una sorta di testo unico sulla CQC, abrogando le ultime 9 circolari emanate in precedenza sull’argomento. Si compone, infatti, di ben 61 pagine. Anche le istruzioni ed i chiarimenti previsti in circolare sono ovviamente subordinati all’entrata in vigore del Decreto, tranne quelle di maggior favore per il regime delle assenze nei corsi di formazione periodica e quelle sui nuovi requisiti dei docenti “insegnanti” che possono essere applicate anche ai corsi avviati al momento di entrata in vigore del decreto (v. infra). Nel frattempo continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 16 ottobre 2009 (v. Apinforma n. 21/2009, pp. 42-43). In attesa di ritornare sulla materia una volta che sarà stato pubblicato il d.m. 20 settembre 2013, si evidenziano alcuni aspetti salienti della circolare, le sue principali novità e le disposizioni suscettibili di immediata applicazione. La circolare si struttura sui seguenti grandi gruppi di argomenti: - il campo di esclusione dalla CQC; - il rilascio iniziale della CQC “per esenzione” (c.d. rilascio per documentazione, che per la

CQC trasporto cose è ancora possibile sino al 9 settembre 2014); - il conseguimento della CQC a seguito di formazione iniziale ed esame (con i requisiti dei soggetti erogatori dei corsi, dei docenti, l’illustrazione dei programmi e le disposizioni sullo svolgimento degli esami); - il rinnovo della CQC con le disposizioni sui corsi di formazione periodica di 35 ore; - la gestione dei punti sulla CQC, i corsi di recupero punti e l’esame di revisione della stessa CQC, che com’è noto per i conducenti italiani è stata unificata con la patente di guida, nel documento denominato “patente CQC”; - le attività di verifica dei corsi (sui requisiti degli enti e autoscuole; sul loro regolare svolgimento: sia di quelli di formazione iniziali, sia di quelli di rinnovo, sia quelli di recupero punti). La circolare riporta infine 22 allegati applicativi delle nuove disposizioni, costituenti, in sostanza, la modulistica, molti, peraltro, già noti. Tra le novità si evidenziano in particolare quelle attinenti ai corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC.

ASSENZE Il numero massimo delle ore di assenza potrà superare le 3 attualmente previste ed arrivare sino a 10, con le seguenti specifiche: - fino a 3 ore di assenza l’allievo non dovrà compiere alcun recupero; - da 4 a 10 ore di assenza, l’allievo dovrà recuperare le assenza superiori a 3 ore entro un mese dalla fine del corso, per avere l’attestato necessario per il rinnovo della CQC; tale diposizione sarà applicabile ai corsi di formazione periodica in svolgimento alla data di entrata in vigore del d.m. 20 settembre 2013; - oltre le 10 ore di assenza, l’allievo dovrà ripetere l’intero corso di 35 ore.

DOCENTE Viene eliminato per il docente con la qualifica di “insegnante” il requisito dell’esperienza (aver svolto 3 anni di lavoro negli ultimi 5). Anche questa disposizione potrà essere applicata ai corsi già avviati alla data di entrata in vigore del d.m.

PAG. 67 - APINFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2014


20 settembre 2013, con semplice comunicazione all’ufficio competente (per gli enti di formazione dell’autotrasporto alla stessa Direzione generale Motorizzazione), conforme al nuovo allegato 4 alla circolare. Per il docente medico è stato chiarito che oltre allo specialista in medicina del sociale, legale, del lavoro, viene accreditato anche quello specialista in igiene e medicina preventiva e anche quello che abbia svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5, attività di docenza nell’ambito dei corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto (ad es. per il certificato di formazione ADR). Questa diposizione si applica solo per i nuovi corsi.

LE LEZIONI DEL SABATO Solo per la formazione periodica è stato previsto che la durata complessiva di lezioni al sabato possa essere di 7 ore e non solo di 6 (dalle ore 08.00 alle 15.00), onde, eventualmente, permettere lo svolgimento di un modulo di 7 ore completo in una stessa ed unica giornata.

SEDE DEL CORSO Viene consentito di svolgere i corsi per la CQC, oltre che nella sede dell’ente di formazione, anche nelle sedi delle imprese di autotrasporto, purché aventi un’aula idonea. In questo caso i corsi vanno riservati esclusivamente ai dipendenti dell’impresa stessa.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA Premesso che i corsi di formazione periodica vanno frequentati prima del 9 settembre 2015 per il rinnovo della CQC trasporto persone, e prima del 9 settembre 2016 per il rinnovo della CQC trasporto cose, il numero massimo dei partecipanti è ora limitato a 35 persone, mentre sinora possono

essere svolti anche per più di 35 persone in ragione della capienza dell’aula. Detta disposizione si applicherà solo ai corsi che inizieranno dopo l’entrata in vigore del d.m. 20 settembre 2013.

CONTROLLI Oltre alle specifiche attività di verifica da parte del locale Ufficio provinciale motorizzazione (UMC), viene imposto ai responsabili dei corsi di procedere ad inviare all’UMC competente una comunicazione di rilevazione delle assenze, conforme all’allegato 10, entro 15 minuti dall’inizio della lezione giornaliera e poi, in caso di lezione con durata maggiore di 2 ore, una comunicazione ogni due ore. Detta comunicazione potrà essere inviata anche via e- mail. Contro questa disposizione, che entrerà in vigore solo con la pubblicazione del d.m. 20 settembre 2013. Contro questa incredibile prescrizione Conftrasporto ha evidenziato alla Direzione generale della motorizzazione civile l’assurdità di dover effettuare, per una giornata di 7 ore di lezione, ben 4 comunicazioni, chiedendo se del caso diverse e meno complicate forme di controllo.

CORSO MULTIMEDIALE La circolare chiarisce che almeno 2 ore di ogni modulo di 7 ore vadano svolte in aula dal docente in maniera “frontale”, mentre le altre 5 possono anche essere svolte in sua assenza con supporto multimediale. Non sono invece ammessi corsi con il sistema e-learning (tele apprendimento o apprendimento on-line). In attesa della pubblicazione del d.m. 20 settembre 2013, copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 68 - APINFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2014

(AdT)


Patenti di guida; limite alla decurtazione punti DECURTAZIONE PUNTI IN PRESENZA DI ACCERTAMENTO CONTEMPORANEO DI PIÙ VIOLAZIONI DEL C.D.S. L’art. 126, co. 1 bis del codice della strada (c.d.s.) stabilisce che in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni sia applicato il limite massimo della decurtazione di 15 punti dalla patente di guida, salvo il caso in cui una di queste infrazioni non dispongano anche la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente. Ciò premesso, si richiama l’attenzione sulla nota della Direzione generale per la polizia stradale del Ministero dell’interno (di seguito Ministero) prot. 300/A/341/14/109/55 del 15 gennaio 2014 con la quale, in risposta a un quesito, viene fornito un

chiarimento in ordine all’applicazione di tale limite anche in presenza di una violazione del c.d.s. che stabilisca la sospensione della patente soltanto nell’ipotesi di recidiva nel biennio. Il Ministero ha precisato che l’unica sospensione della patente, la quale permetta di derogare al limite massimo di 15 punti, è quella applicabile in via immediata e non in seconda battuta come, invece, accade nelle recidive. Quindi, se tra le norme del c.d.s. violate ve n’è qualcuna che preveda la sospensione della patente in caso di recidiva nel biennio precedente, l’operatore di polizia dovrà verificare se in questo lasso di tempo sia stata commessa un’infrazione analoga già definitiva. In caso affermativo egli questi determinerà il punteggio da sottrarre senza tenere conto del limite di 15 punti. Copia della nota ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 69 - APINFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2014

(AdT)


Autotrasporti internazionali. Autorizzazioni CEMT 2014 APPROVATA LA GRADUATORIA DI MERITO DELLE AUTORIZZAZIONI CEMT PER IL 2014 Con decreto del Direttore della divisione 3 “Autotrasporti internazionali di merci” 28 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 2014, è stata approvata la graduatoria di merito per l’assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT (Conferenza europea ministri dei trasporti) per il 2014. Si premette che le autorizzazioni CEMT 2014 complessivamente disponibili per le imprese italiane sono 268: 159 distribuite con la graduatoria in oggetto e 109 attribuite per rinnovo alle imprese già titolari delle medesime. In base alla graduatoria sono assegnate 159 autorizzazioni CEMT annuali (in ordine di punteggio) alle imprese richiedenti, tenendo conto della presenza nel loro parco veicolare di veicoli di categoria ecologica “euro 4” o superiore. Le nuove autorizzazioni sono così ripartite: - 12 autorizzazioni senza limitazioni (valide anche in Austria e Grecia); - 26 autorizzazione non valide per l’Austria; - 121 autorizzazioni non valide per Austria e Grecia.

Le 12 autorizzazioni senza limitazioni territoriali vengono assegnate secondo l’ordine della graduatoria e, cioè, alle prime 12 imprese classificate sulle 25 utilmente inserite in graduatoria. Infatti, le imprese che hanno presentato domanda di graduatoria sono state solo 32 e di queste 7 sono state escluse per mancanza di requisiti: 3 per non aver effettuato il numero minimo di viaggi nell’area CEMT nel 2013 e 4 per non avere in disponibilità un veicolo idoneo ad utilizzare la predetta autorizzazione CEMT, ossia un veicolo di categoria ecologica “euro 4” o superiore. Le restanti autorizzazioni saranno attribuite ripartendo dall’impresa collocata al primo posto in graduatoria, seguendo l’ordine della stessa, con ulteriori giri, fino all’esaurimento di quelle disponibili, tenendo conto degli autoveicoli ”euro 4” in loro disponibilità, comprese anche eventuali autorizzazioni CEMT da esse possedute per rinnovo. Si calcola che per la piena distribuzione delle 159 autorizzazioni disponibili alle 25 imprese utilmente classificate in, ciascuna impresa possa ottenere fino ad un massimo di 6 autorizzazioni e le prime 9 in graduatoria anche 7. Copia del decreto, comprensiva degli elenchi di assegnazione e di esclusione, e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 70 - APINFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2014

(AdT)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI FEBBRAIO 2014

(C)

ANNI E MESI 2013

2014

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Febbraio

106,7

1,8

5,1

n. 63 - 15 marzo 2013

Marzo

106,9

1,6

4,9

n. 94 - 22 aprile 2013

Aprile

106,9

1,1

4,4

n. 119 - 23 maggio 2013

Maggio

106,9

1,2

4,3

n. 144 - 21 giugno 2013

Giugno

107,1

1,2

4,4

n. 179 - 1° agosto 2013

Luglio

107,2

1,2

4,2

n. 224 del 24 settembre 2013

Agosto

107,6

1,1

4,3

n. 224 del 24 settembre 2013

Settembre

107,2

0,8

3,9

n. 249 del 23 ottobre 2013

Ottobre

107,1

0,7

3,4

n. 270 del 18 novembre 2013

Novembre

106,8

0,6

3,0

n. 302 del 27 dicembre 2013

Dicembre

107,1

0,6

3,0

n. 21 del 27 gennaio 2014

Media

107,0

Gennaio

107,3

0,6

2,8

n. 53 del 5 marzo 2014

Febbraio

107,2

0,5

2,3

n. 75 del 31 marzo 2014

PAG. 71 - APINFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2014


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.