NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 8 30 aprile 2016
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
ALBO AUTOTRASPORTO C/T. ATTIVAZIONE NUOVO PORTALE
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 8 30 aprile 2016
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Assistenza fiscale per il mod. 730/2016
6
Presentazione al CAF del modello 730
7
La riammissione al pagamento rateale
12
Spese di pubblicità e ricerca
14
Somme iscritte a ruolo
16
Attività di controllo delle Entrate
17
Multe stradali
19
L.R. 3/2015, Rilancimpresa FVG
20
POR FESR 2014-2020
22
POR FESR 2014-2020
27
Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2016
36
Modificato il mod. 770/2016
37
Lavoro accessorio
38
Autorità per l’energia
39
Corte di Cassazione
40
Sostanze chimiche: REACH
41
Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori
42
Nuovo Codice dei contratti. Comunicato di Cantone e Delrio
44
Politiche abitative in FVG: approvata la riforma (4a parte)
45
Conclusa la revisione del prezziario regionale
48
Nuovo Codice dei contratti (1a parte)
51
ORGANIZZAZIONE
Legislazione alimentare
54
Albo autotrasporto c/t. Attivazione nuovo portale
57
Autotrasporto c/t. Iscrizione all’Albo e al REN
58
Canone di locazione immobili urbani
61
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Assistenza fiscale per il mod. 730/2016 ACCESSO AL SERVIZIO SENZA NECESSITÀ DI APPUNTAMENTO
Ricordiamo che presso l’Associazione è operativo il Centro di Assistenza fiscale, utilizzabile dai lavoratori dipendenti e pensionati, per la compilazione, l’assistenza, la trasmissione o conferma del modello 730/2016. Dallo scorso anno l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti un modello pre-compilato al quale è possibile accedere anche per il tramite del CAF. In questi casi tuttavia è necessario presentare al CAF una delega, contenente alcuni riferimenti reddituali riferiti allo scorso anno, unitamente ad un documento d’identità valido. Il modello pre-compilato acquisito dal CAF, potrà essere confermato dal contribuente, qualora lo stesso sia completo, oppure integrato con eventuali dati mancanti. Il Centro oltre a raccogliere le dichiarazioni, sarà a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria alla corretta compilazione del modello. Il servizio è aperto a tutti gli interessati a questo tipo di modello dichiarativo, come ad esempio dipendenti, pensionati e collaboratori. Il modello 730 permette il recupero di eventuali crediti d’imposta vantati nei confronti del fisco,
direttamente in busta paga oppure di pagare le imposte dovute (saldi e acconti), alle scadenze previste dalla legge, con trattenute sulle retribuzioni senza ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti. E’ inoltre consentito accedere al modello 730 anche da parte dei contribuenti privi di un datore di lavoro, a patto che i propri redditi risultino tra quelli dichiarabili con la dichiarazione semplificata, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad effettuare il rimborso. Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Associazione durante l’orario d’ufficio, senza necessità di fissare un appuntamento. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone, presso l’Associazione al numero telefonico 0432/507377. Il compenso per il servizio di assistenza fiscale è così determinato:
MODELLO 730/2016 - € 10,00 per solo scarico modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 30,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 60,00 per inserimento di un nuovo contribuente; - € 90,00 per inserimento di una nuova dichiarazione congiunta; - per elaborazioni massive il prezzo sarà concordato preventivamente con l’Associazione. I prezzi sono comprensivi di Iva.
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(PZ)
Presentazione al CAF del modello 730 LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA PREMESSA Con il modello 730 i lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati, possono dichiarare i propri redditi attraverso una procedura semplificata. Con il modello 730 è possibile ottenere i rimborsi oppure effettuare i versamenti delle somme a debito direttamente in busta paga. Possono presentare il modello 730 anche coloro che nel 2015 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma non hanno un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. In questi casi l’eventuale conguaglio a credito sarà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate. Dallo scorso anno l’amministrazione consente ai contribuenti di scaricarsi il proprio modello 730 precompilato direttamente per via telematica. Sulla stessa il contribuente può confermare i dati in essa riportati oppure apportare le modifiche che ritiene necessarie. In alternativa è possibile rivolgersi ad un CAF al quale è necessario rilasciare apposita delega affinché provveda allo scarico del modello precompilato o, alternativamente alla trasmissione autonoma del modello. Resta impregiudicata la possibilità, anche nei casi di ricorso al CAF, di confermare il modello predisposto dall’amministrazione, qualora lo stesso sia completo, oppure integrato con eventuali dati mancanti.
I REDDITI INTERESSATI AL MODELLO Con il modello 730 possono essere dichiarati i seguenti redditi: - di lavoro dipendente e assimilato; - di collaborazione coordinata e continuativa; - di terreni e fabbricati; - di capitale;
- di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; - redditi occasionali derivanti da attività commerciali; - indennità per la cessazione di rapporti di co.co. co. non assoggettati a tassazione separata; - alcuni redditi diversi; - alcuni redditi assoggettati a tassazione separata.
SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO La compilazione del modello 730, affinché il rimborso sia effettuato direttamente dal sostituto d’imposta, richiede che il rapporto di lavoro sia in vigore dal mese di giugno al mese di luglio. Nei casi in cui manchi il sostituto d’imposta ma i redditi ricadano tra quelli dichiarabili tramite il modello 730, il conguaglio a credito sarà eseguito direttamente dall’agenzia delle entrate. Qualora non sia possibile utilizzare il modello 730, ad esempio in presenza di redditi d’impresa, si dovrà presentare il modello Unico 2016. Il modello 730 può essere presentato quindi da: - pensionati e lavoratori dipendenti; - soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente; - soci di cooperative di produzione e lavoro; - sacerdoti della chiesa cattolica; - titolari di redditi di collaborazione; - giudici costituzionali, parlamentari nonché titolari di cariche pubbliche ed elettive; - soggetti impegnati in lavori socialmente utili; - produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione Irap, Iva e 770.
CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO Non possono utilizzare il modello 730 e conseguentemente devono presentare il modello Unico, i contribuenti che per il 2015 dichiarano: - redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; - redditi di lavoro autonomo per i quali è stata richiesta la partita Iva; - redditi diversi non compresi tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730,
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quali quelli derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende o dall’affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende; i soggetti che devono presentare un’altra dichiarazione, come ad esempio Iva, Irap o il modello 770; i soggetti che non sono residenti in Italia nel 2015 e/o nel 2016; i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente erogati da soggetti non sostituti d’imposta, come ad esempio i collaboratori familiari; i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; i soggetti che nel 2015 hanno percepito redditi derivanti da TRUST; i soggetti che nel 2015 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata.
A CHI SI PRESENTA Al contribuente dallo scorso anno, è riconosciuta la facoltà di gestire in autonomia la propria dichiarazione, perché l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti il proprio modello 730/2016 precompilato. In questi casi l’accesso avviene nell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate alla quale è possibile accedere tramite: - Fisconline attraverso l’username e la password rilasciate dall’Agenzia delle entrate; - credenziali INPS dove il PIN rilasciato dall’istituto consente l’accesso alla dichiarazione; - Carta Nazionale dei Servizi, inserendo la carta nel lettore e registrandosi, il sistema fornisce PIN e password di accesso a Fisconline; - Sistema pubblico di identità digitale (SPID) in questi casi è richiesta l’abilitazione a Poste, Tim e Infocert; - per i soli dipendenti della pubblica amministrazione il portale Noipa. Qualora non si voglia gestire autonomamente la dichiarazione il modello può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, se questi presta l’assistenza diretta, oppure ad un CAF - dipendenti. Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, questi possono presentare il modello 730 direttamente all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta. Il 730 può inoltre essere presentato a un professionista abilitato. Ricordiamo che i sostituti d’imposta, anche se non prestano l’assistenza fiscale, sono obbligati a
effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Insieme al modello 730/2016 eventualmente precompilato e alla relativa documentazione giustificativa, è necessario presentare al CAF anche il modello 730-1, completo dei dati anagrafici, anche se non viene espressa la scelta per la destinazione dell’8 o del 5 per mille. Per agevolare le operazioni di raccolta dei dati necessari per la compilazione del Mod. 730/2016, è necessario predisporre tutti i documenti riguardanti i redditi e gli oneri di cui si dovrà tener conto per la compilazione della dichiarazione stessa, nonché delle relative fotocopie. Le suddette fotocopie sono trattenute dal CAF, mentre gli originali sono restituiti ai contribuenti.
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAF - Copia Mod. 730/2015 o UNICO 2015; - dati anagrafici aggiornati (indirizzo e numero di telefono). Se la residenza è variata indicare data di variazione; - codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (è necessario fornire fotocopia del tesserino); - fotocopia della carta d’identità del dichiarante; - notizie su coniuge e familiari a carico (reddito complessivo, grado di parentela); - dati relativi a terreni e fabbricati: è necessario presentare un documento da cui si possa desumere la rendita catastale (effettiva o presunta) attribuita al fabbricato, ad esempio: a) foglio catastale aggiornato, visura catastale aggiornata ed eventuali comunicazioni dell’Ufficio Tecnico Erariale per variazioni o attribuzioni di rendita; b) dichiarazione Ici/Imu; c) atti notarili riguardanti acquisti, vendite, donazioni; d) dichiarazione di successione; e) contratto di locazione immobili di proprietà o ricevute degli affitti; f) contratto multiproprietà; - ricevute di versamento Imu (acconto e saldo) relativi all’anno 2015; - CU 2016 attestante il reddito di lavoro dipendente, di pensione o di collaborazione coordinata e continuativa relativo al 2015 (dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio se diverso dal datore di lavoro del CU); - documentazione attestante il possesso di altri redditi:
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a) cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità e altre indennità erogate da Inps o altri Enti; b) redditi da borse di studio o da stage; c) redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge (come da sentenza di separazione); d) certificazione redditi da compensi, indennità, gettoni di presenza per cariche elettive; e) certificazione redditi da lavoro occasionale; f) redditi da utili; g) certificazione riscatto premi assicurativi; h) certificazioni INAIL relative a indennità per inabilità temporanea; i) pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza Complementare; l) pensioni estere; - imposte e oneri rimborsati nel 2015 e già dedotti o detratti in anni precedenti; - documentazione probatoria degli oneri deducibili o detraibili: a) spese mediche (fatture di visite specialistiche, cure odontoiatriche ecc.); b) scontrini “parlanti” acquisto medicinali da banco; c) spese veterinarie; d) spese mediche e paramediche di assistenza ai portatori di handicap; e) ricevute o dichiarazioni di assicurazioni vita e/o infortuni pagate nel 2015; f) contributi previdenziali volontari e obbligatori; g) contributi previdenziali ed assistenziali per addetti servizi domestici e familiari; h) contributi versati per il riscatto del corso di laurea proprio e dei familiari fiscalmente a carico; i) certificazioni interessi passivi su mutui ipotecari rilasciate dalla banca; l) copia del contratto di mutuo ipotecario e copia della compravendita (solo per il primo anno); m) spese per intermediazione immobiliare; n) contratto di locazione relativo ad abitazione principale; o) spese funebri; p) tasse scolastiche relative alle Università e alle scuole di istruzione secondaria superiore; q) spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per la pratica di attività sportiva per ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni;
r) erogazioni liberali a favore di ONLUS, istituzioni religiose, organizzazioni non governative (ONG) ecc.; s) documentazione detrazione ex 36%, ora 50% (copia comunicazione inizio lavori con ricevuta della raccomandata, bonifici bancari, fatture o dichiarazione dell’amministratore se trattasi di spese condominiali); t) documentazione detrazione 65% per spese sostenute per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici già esistenti; - deleghe di versamento Irpef per acconti.
QUANDO IL 730 NON BASTA Ci sono dei casi in cui oltre al modello 730, è necessario presentare anche dei quadri aggiuntivi del modello Unico 2016 nei modi e nei tempi previsti per quest’ultimo. I casi interessati riguardano la presenza di redditi da: - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate nel corso del 2015, in questi casi si dovrà presentare il quadro RT del modello Unico 2016. - investimenti in attività finanziarie all’estero, in questi casi si dovrà presentare, in aggiunta al modello 730, il quadro RW del modello Unico 2016; - incasso nel corso del 2015 di redditi di capitale di fonte estera, come ad esempio interessi, premi o altri proventi di obbligazioni e titoli similari pubblici e privati ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96 o non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dagli intermediari; - siano state percepite indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta. In questi ultimi due casi si dovrà presentare il quadro RM del modello Unico 2016.
INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 730/4 Ricordiamo che la ricezione del modello 730/4 viene eseguita attraverso una procedura telematica che consente ai datori di lavoro di scaricare i conguagli da operare, direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate. A tal proposito i sostituti d’imposta devono comunicare con il modello CU le informazioni per la ricezione dei dati riguardanti l’assistenza fiscale
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prestata. In alternativa è possibile entro il mese di marzo trasmettere telematicamente apposito modello a meno che non siano variati i dati comunicati l’anno precedente.
PRESSO LA VOSTRA ASSOCIAZIONE IL SERVIZIO È GIÀ OPERATIVO Si ricorda che presso l’Associazione è operativo il
servizio del CAF per il ritiro e la compilazione del modello 730/2016, al quale è possibile rivolgersi per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo, previa presentazione di tutta la documentazione in originale e in fotocopia senza necessità di fissare alcun appuntamento, ma semplicemente presentandosi durante le ore di ufficio. (PZ)
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La riammissione al pagamento rateale LE ENTRATE HANNO INDIVIDUATO LE PROCEDURE OPERATIVE DA SEGUIRE
La seconda condizione richiede che la decadenza abbia riguardato esclusivamente imposte dirette, vale a dire Ires, Irpef, addizionali e Irap. Sono conseguentemente escluse dal beneficio le imposte indirette come ad esempio l’Iva, l’imposta di registro, di bollo nonché i contributi previdenziali.
PROCEDURA DA SEGUIRE PREMESSA La legge 208/2015 (Finanziaria 2016) ha previsto la possibilità di essere riammessi al beneficio della rateizzazione delle imposte ai contribuenti decaduti anteriormente al 15 ottobre 2015. Recentemente l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 13 del 22 aprile 2016 ha individuato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del beneficio nonché la procedura da seguire.
SOGGETTI INTERESSATI La riammissione alla rateizzazione interessa esclusivamente i soggetti che: - hanno aderito ad un accertamento con adesione ex art. 7 D.Lgs. 219/1997, un PVC ex art. 5 bis del D.Lgs. 218/1997, un invito a comparire ex art. 5, comma 1 - bis del D.Lgs. 218/1997 o sono stati acquiescenti all’accertamento ex art. 15 del D.Lgs. 218/1997; - hanno scelto il pagamento rateale delle somme dovute; - sono decaduti dalla rateizzazione perché non hanno versato, con riferimento alle rate successive alla prima, una rata entro il termine di scadenza di quella successiva. Non interessa istituti deflattivi diversi da quelli sopra indicati quali la conciliazione o la mediazione. Interessa qualsiasi tipologia di contribuenti, quindi sia soggetti privati, ditte individuali nonché le società di qualunque tipo.
IMPOSTE INTERESSATE Devono essere soddisfatte due condizioni. La prima richiede che la decadenza da una precedente rateizzazione si sia verificata nei 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 2015, questo significa che la decadenza deve essersi realizzata nell’arco temporale 15 ottobre 2012 - 15 ottobre 2015.
La circolare 13 ha previsto uno specifico procedimento che i contribuenti sono tenuti a seguire, individuando allo stesso tempo anche l’ufficio competente. Innanzi tutto è richiesto il versamento, entro il 31 maggio 2016, della prima delle rate scadute, individuata con riferimento all’originario piano di rateizzazione il cui omesso versamento ha determinato la decadenza dalla precedente rateizzazione. A questo proposito si deve fare riferimento alla rata per la quale non è stato eseguito il versamento alla scadenza ordinaria e neanche entro il termine di versamento della rata successiva. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo previsti dal vecchio piano di rateizzazione. Si segnala che la data di pagamento eseguita ai fini della riammissione, costituirà la data di riferimento del termine trimestrale per il nuovo piano di rateizzazione. Così se un contribuente esegue il versamento il 25 maggio 2016, le rate del nuovo piano trimestrale scadranno il 25 agosto 2016, il 25 novembre 2016 e così via.
LA COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO Una volta effettuato il pagamento il contribuente, entro il termine di 10 giorni e presso lo stesso ufficio che a suo tempo aveva accordato il piano di rateizzazione, deve inviare la quietanza di versamento. L’invio potrà essere effettuato mediante consegna diretta o tramite posta elettronica ordinaria o certificata. La circolare sopra citata prevede, infatti, che la procedura di riammissione è a carico dell’ufficio che aveva originariamente disposto la rateizzazione poi decaduta. L’ufficio, una volta ricevuta la quietanza, dovrà sospendere eventuali carichi a ruolo emessi in conseguenza della decadenza ed elaborare un nuovo piano di
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rateizzazione scomputando dallo stesso eventuali importi nel frattempo versati dal contribuente. La sospensione dei ruoli inibisce così l’avvio delle azioni esecutive. Ovviamente la sospensione dei carichi a ruolo riguarderà esclusivamente le imposte dirette e le connesse sanzioni e interessi. Questo comporta che qualora nell’originario piano di rateizzazione fossero contenute anche imposte indirette, si dovranno togliere i relativi importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi. Con la riammissione non sarà più dovuta la sanzione aggiuntiva prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e conseguentemente sarà oggetto di sospensione anche la quota della sanzione aggiuntiva. L’ufficio procederà quindi, oltre al ricalcolo delle rate dovute considerando tutti i pagamenti fatti anche a seguito di iscrizione a ruolo, alla verifica del versamento delle rate residue e allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo. Alla presenza di errore scusabile nel calcolo della prima rata scaduta dell’originario piano, l’ufficio potrà ritenere valido il pagamento, provvedendo al recupero della differenza dovuta in sede di predisposizione del nuovo piano di rateizzazione. La mancata consegna della quietanza di pagamento all’ufficio non rileva ai fini della validità della
procedura, ma è tuttavia indispensabile per agevolare l’iter di ammissione.
IL NUOVO PIANO Come ricordato l’ufficio procederà con il ricalcolo del numero delle rate, a questo proposito dalla rateizzazione originaria saranno sottratte quelle già pagate più quella da versare a maggio. Così un originario piano di rateizzazione che prevedeva 12 rate trimestrali per il quale il contribuente ha versato sei rate, a seguito del versamento della settima rata entro il 31 maggio 2016 il nuovo piano sarà di cinque rate (12 - 6 - 1). L’importo di ogni rata sarà corrispondente al piano originario aggiungendo gli interessi legali calcolati dal giorno successivo a quello in cui è stata versata la prima rata. La circolare ricorda che nel caso in cui non siano pagate due rate, anche non consecutive, si decade definitivamente dal beneficio della rateizzazione. In questo caso l’ufficio procederà con lo sgravio parziale dei carichi iscritti a ruolo nella misura eccedente quanto dovuto a seguito della nuova decadenza e alla revoca della sospensione al fine di riattivare la riscossione coatta. (PZ)
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Spese di pubblicità e ricerca SE RICLASSIFICABILI EFFETTI SMORZATI SUI BILANCI PREMESSA L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso disponibile la bozza del principio 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali, che resterà consultabile fino al 4 giugno prima della sua definitiva approvazione. Dallo stesso emerge un’importante riflessione con riguardo dei costi di pubblicità e di ricerca che, qualora confermate, ridimensioneranno le preoccupazioni degli operatori in merito alle ripercussioni negative sui bilanci d’esercizio.
SCHEMA DI BILANCIO Il decreto legislativo 139 del 2015, in recepimento della Direttiva 2013/14, ha eliminato dalla voce B 2.1 dello stato patrimoniale i costi di ricerca e di pubblicità. Questa scelta ha destato qualche preoccupazione tra gli operatori che d’un tratto si sono visti preclusa la possibilità di capitalizzazione di questi costi nonché il rischio di dover imputare interamente l’eventuale residuo da ammortizzare nel corso dell’esercizio in corso. La norma, infatti, non ha previsto una disposizione transitoria di salvaguardia di quanto già contabilizzato al 31 dicembre 2015. Dalla lettura del principio 24 emerge tuttavia la possibilità di adottare un’interpretazione flessibile che potrebbe consentire il mantenimento delle capitalizzazioni e, allo stesso tempo, metterebbe fuori gioco le patrimonializzazioni facili o generalizzate.
LE SPESE DI PUBBLICITÀ Per quanto riguarda le spese di pubblicità, queste potranno continuare ad essere capitalizzate solo se soddisfano i requisiti previsti per i costi di impianto e ampliamento e qualora siano legati ad una fase di avvio dell’attività d’impresa oppure di un nuovo business, di un nuovo processo produt-
tivo, al lancio di un nuovo prodotto o a una differente localizzazione dell’azienda. In questi casi tali costi potrebbero essere spalmati in bilancio in un arco temporale di cinque anni. Ciò potrebbe comportare che i costi di pubblicità capitalizzati in passato, qualora soddisfino i requisiti di cui sopra potranno essere riclassificati dall’anno in corso tra i costi di impianto e ampliamento. Solo nei casi in cui tale riclassificazione non sia percorribile dovranno essere interamente imputati in altra voce del patrimonio netto secondo quanto previsto dall’OIC 29. Nel caso della riclassificazione gli effetti saranno rilevati retroattivamente esclusivamente ai fini della riclassificazione nel bilancio precedente, mentre nel caso dell’eliminazione gli effetti saranno rilevati direttamente nel patrimonio netto. Con riferimento ai nuovi investimenti in pubblicità sostenuti dal 2016, andranno osservate le regole di cui sopra, pertanto la società di nuova costituzione o per quelle preesistenti che lanciano un nuovo ramo aziendale o un nuovo centro commerciale, un nuovo processo produttivo potranno capitalizzare tali costi collocandoli tra i costi di impianto e ampliamento.
I COSTI DI RICERCA Come ricordato il decreto 139/2015 ha eliminato dalla voce B 2.1 anche i costi di ricerca, mantenendo tuttavia quelli di sviluppo, che pertanto possono continuare ad essere capitalizzati. L’OIC 24 a questo proposito ha ritenuto opportuno ritornare sulle definizioni di costo di ricerca e sviluppo. Per la capitalizzazione dei costi di ricerca applicata e di sviluppo viene richiesto che il prodotto o il processo cui la ricerca si riferisce, siano già individuate e definite. Devono pertanto essere direttamente applicabili e identificabili con riferimento allo specifico investimento. La ricerca di base invece è un investimento che viene realizzato in un momento precedente senza una finalizzazione specifica. La ricerca di base in pratica è quella sostenuta in un periodo precedente a quello in cui viene definito e identificato il prodotto o il processo che s’intende sviluppare e tali costi non possono in alcun caso essere ca-
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pitalizzati e conseguentemente rappresentano dei costi d’esercizio. I costi di sviluppo, invece, possono continuare ad essere capitalizzati, rappresentando anche l’applicazione dei risultati della ricerca di base, in questo modo possono essere compresi i costi di ricerca applicata in corso di ammortamento qualora soddisfano le condizioni richieste per la capitalizzazione dei costi di sviluppo. In assenza di tali condizioni i costi capitalizzati residui degli anni precedenti andranno eliminati dal-
lo stato patrimoniale così come previsto sopra per i costi di pubblicità. Il principio contabile sottolinea che nei casi in cui sia dubbia la riferibilità al progetto specifico oppure alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo deve essere imputato a conto economico. I costi di sviluppo, invece, sono ammortizzabili in base alla vita utile e, nei casi in cui questa non sia stimabile in modo credibile, in un periodo non superiore a cinque anni. (PZ)
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Somme iscritte a ruolo INTERESSI DI MORA RIBASSATI AL 4,13%
L’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo
si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con un apposito Decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2016, con decorrenza dal 15 maggio 2016, è stata fissata al 4,13% (n ragione annuale) la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
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(C)
Attività di controllo delle Entrate DEFINITA LA DISCIPLINA DEI PAGAMENTI
Con la circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche e le integrazioni apportate dal d.lgs. 159/2015 (emanato in attuazione della Legge Delega di riforma fiscale), alla disciplina dei versamenti - in unica soluzione od in forma rateale - delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
COMUNICAZIONI DEGLI ESITI E’ stata introdotta una dilazione più lunga, per i versamenti dovuti a seguito di comunicazione degli esiti dei controlli sulle dichiarazioni: il numero massimo di rate trimestrali – di pari importo – è aumentata da sei ad otto per le somme non superiori a 5.000 euro, mentre per importi maggiori è rimasto invariato il tetto massimo di 20 rate. Restano immutati i termini di scadenza delle rate: la prima, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; le altre, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, in ragione del 3,5% annuo.
ATTI DI ADESIONE Per il versamento a seguito di accertamento con adesione, è stato innalzato da 12 a 16 il numero massimo delle rate, ma solo per importi superiori a 50.000 euro (per somme inferiori, il tetto resta immutato a 8). Dalla seconda rata in poi, la scadenza è stata fissata all’ultimo giorno di ciascun trimestre (la prima rata o il versamento unico va onorato entro 20 giorni dalla redazione dell’atto). Gli interessi di rateazione decorrono dal momento in cui è dovuta la prima rata ovvero dal giorno successivo alla sua scadenza, quindi indipenden-
temente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato il perfezionamento dell’adesione.
ACQUIESCENZA Al contribuente che non impugna l’avviso di accertamento o di liquidazione e che non fa istanza di adesione all’accertamento, è riconosciuta la riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate purché il pagamento avvenga entro il termine di scadenza per fare ricorso. A seguito delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. n. 159 del 2015, il beneficio spetta ora in relazione ad una serie di atti, tra i quali l’avviso di accertamento per imposte dirette ed Iva. Il pagamento (in unica soluzione o come prima rata) delle somme dovute in caso di acquiescenza, deve essere effettuato “entro il termine per la proposizione del ricorso”; termine che, di norma, scade il sessantesimo giorno successivo a quello di notifica dell’atto, ma che può risultare più esteso nel caso di sospensione dei termini processuali in periodo feriale (dal 1° al 31 agosto di ogni anno).
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE La nuova disciplina della conciliazione giudiziale prevede che il versamento delle intere somme dovute o, in caso di pagamento rateale, della prima rata debba effettuarsi: entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, nella conciliazione fuori udienza; dalla data di redazione del processo verbale, in caso di conciliazione in udienza.
INADEMPIMENTI La nota dell’Agenzia ha illustrato le conseguenze legate al mancato pagamento delle somme dovute, distinguendo fra: - inadempimenti lievi, che non precludono il perfezionamento della definizione né comportano la decadenza dalla rateazione; - inadempimenti che determinano la decadenza dalla rateazione; - inadempimenti relativi agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione. Il “lieve inadempimento” può riguardare la prima rata (o le somme dovute in unica soluzione) e le successive: nel primo caso, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato
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con un ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. Per quanto riguarda l’entità del versamento, l’inadempimento è considerato lieve se c’è una differenza non superiore al 3% e, comunque, non eccedente i 10.000 euro. Nel versamento delle rate diverse dalla prima, si configura un inadempimento lieve quando il contribuente esegua il pagamento entro il termine di scadenza della rata successiva; riguardo all’entità del versamento, valgono le stesse regole applicate al “lieve inadempimento” della prima rata. Il tardivo o carente versamento delle somme dovute, anche se “lieve” in quanto effettuato nei limiti quantitativi e temporali previsti per legge, costituisce pur sempre una violazione sanzionabile; l’ufficio finanziario procede quindi all’iscrizione a ruolo delle sanzioni e degli interessi, commisurati ai giorni di ritardo o alle somme non corrisposte. Il con-
tribuente potrà evitare la procedura di riscossione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
TERMINE UNICO PER IL RECUPERO DELLE SOMME Il D.Lgs. n. 159 del 2015, per armonizzare le norme in tema di rateazione dei debiti tributari, ha individuato un unico termine entro il quale si può procedere al recupero delle somme dovute a seguito di decadenza dal pagamento rateale o, comunque, in caso di pagamenti tardivi o carenti. In particolare, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, ossia dell’ultima rata del piano originario di rateazione (indipendentemente, quindi, dalla rata non pagata, pagata in ritardo o in misura parziale). (C)
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Multe stradali
QUIETANZE ESENTI DALL’IMPOSTA DI BOLLO
Con la risoluzione n. 25/E del 18 aprile u.s., l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le quietanze
di pagamento delle sanzioni legate ad infrazioni del codice della strada, emesse dagli organi di polizia stradale, sono esenti dall’imposta di bollo. L’Agenzia è giunta a questa conclusione in risposta ad un quesito formulato da un Comune, ritenendo che il pagamento in esame sia inquadrabile tra le fattispecie di esenzione dall’imposta di bollo previste dall’art. 5, comma 4, della tabella annessa al DPR 642/1972, e precisamente nell’ambito delle entrate extratributarie dello Stato o degli enti locali.
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(C)
L.R. 3/2015, Rilancimpresa FVG CONTRIBUTI PER SOSTENERE LO SVILUPPO DI CAPACITÀ MANAGERIALI, PROMUOVERE IL COWORKING E IL FAB-LAB, SUPPORTARE LE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ E L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ COOPERATIVA La legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, altrimenti nota come Rilancimpresa FVG, fra le misure volte a favorire lo sviluppo delle imprese, l’innovazione e la riconversione produttiva e a meglio affrontare la crisi, ha previsto interventi per: - il supporto manageriale delle piccole e medie imprese mediante l’acquisizione di consulenze (art. 17);
- il sostegno all’acquisizione di servizi di coworking (condivisione di un ambiente di lavoro, mantenendo le attività indipendenti) e realizzazione di progetti di coworking nonché il supporto alla nascita di nuovi fab-lab (laboratorio per fornitura di servizi personalizzati di fabbricazione digitale), per favorire l’aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione (art. 24); - supporto alle imprese in difficoltà, mediante l’acquisizione di consulenze per piani di ristrutturazione e rilancio aziendale, e all’autoimprenditorialità in forma cooperativa (artt. 30 e 31). In attuazione di queste previsioni legislative, con tre decreti del Presidente della Regione, tutti pubblicati sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 2015, sono stati emanati i regolamenti applicativi e con avvisi pubblicati dall’Unione regionale delle CCIAA del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere FVG) sul proprio sito web www.fvg.unioncamere.it sono stati fissati i termini di apertura e chiusura per la presentazione delle domande, che si possono così schematizzare:
FONTI NORMATIVE
OGGETTO
APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
CHIUSURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
l.r. 3/2015, art. 17; d.P.Reg. 21.12.2015, n. 0258/Pres.
sviluppo delle capacità manageriali
20.06.2016 (ore 09.15)
09.09.2016 (ore 16.30)
l.r. 3/2015, art. 24, d.P. Reg. 21.12.2015, n. 257/Pres.
coworking e fab-lab
27.07.2016 (ore 09.15)
17.10.2016 (ore 16.30)
11.07.2016 (ore 09.15) 20.07.2016 (ore 09.15)
30.09.2016 (ore 16.30) 10.10.2016 (ore 16.30)
l.r 3/2015, art. 30; l.r. 3/2015, art. 31; d.P. Reg. 21 n. 256 (per entrambi)
imprese in difficoltà autoimprenditorialità in forma cooperativa
I regolamenti applicativi demandano l’attuazione delle elencate misure all’Unioncamere FVG, che opera per mezzo delle CCIAA provinciali, alle quali, dunque, vanno presentate le domande di contributo per competenza territoriale. Per ciascuna di queste misure, oltre al testo degli
atti normativi, è disponibile una scheda riepilogativa, in cui sono riassunte le caratteristiche dei contributi in oggetto, i requisiti e le condizioni per accedervi. Quanti fossero interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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POR FESR 2014-2020 CONTRIBUTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE PREMESSA Con la circolare associativa prot. n. 128/AdT del 28 aprile 2016 è stata data notizia dell’approvazione di tre bandi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione in attuazione del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020. Dei tre bandi si passa ora ad illustrare più in dettaglio quello a scadenza più ravvicinata, relativo all’Azione 1.1: Bando per l’erogazione di finanziamenti per l’acquisizione da parte delle imprese di servizi attraverso voucher, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 644 del 22 aprile 2016, ora pubblicata sul Supplemento ordinario del B.U.R. n. 21 dell’11 maggio 2016, avvertendo subito che, a causa della loro ampiezza, non sono riportati gli allegati al bando, per i quali si rinvia al testo del medesimo, rinvenibile sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it). Gli allegati non solo fanno parte integrale del bando, ma alcuni di essi rivestono la massima importanza ai fini dell’individuazione delle imprese beneficiarie e dei progetti ammissibili e dei relativi contenuti. Si tratta, in particolare, degli allegati riguardanti la delimitazione delle c.d. Aree di specializzazione (S3) (all. 1), le c.d. Traiettorie di sviluppo della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (all. 2) e il c.d. Catalogo dei servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese (all. 3). Prima di entrare nel merito del bando occorre ricordare che l’S3 (Aree di specializzazione intelligente) è un metodo di lavoro definito e coordinato dalla Commissione europea con cui, in tutta l’Unione europea, gli Stati e le Regioni concentrano i propri sforzi per l’innovazione dei sistemi produttivi e la correlata valorizzazione del sistema
scientifico in reciproca sinergia. In particolare, la S3 promuove l’eccellenza place based (sviluppo e beni comuni) e mette a sistema gli sforzi in materia di ricerca e innovazione, al fine di evitare frammentazione e sovrapposizioni e di addivenire a una gestione coordinata delle politiche di settore in una prospettiva di sistema. Per il Friuli Venezia Giulia, la S3 è considerato un pilastro della politica di sviluppo, i cui principali strumenti attuativi sono rappresentati dai POR relativi ai Fondi strutturali FESR, FSE (Fondo sociale europeo) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Le Aree di specializzazione individuate in Friuli Venezia Giulia sono: l’agroalimentare, le filiere produttive considerate strategiche (metalmeccanica e sistema casa), le tecnologie marittime, lo smart health (telematizzazione in rete del sistema sanitario), la cultura, la creatività e il turismo. Nello specifico, per quanto riguarda il POR FESR si è inteso imboccare un processo di riposizionamento e specializzazione delle imprese regionali in segmenti produttivi a più elevato contenuto tecnologico, per conseguire un aumento della competitività sui mercati internazionali. La strategia ha come obiettivo quello di costruire un vantaggio competitivo per la Regione adattando e specializzando i sistemi produttivi territoriali al rapido e costante mutamento delle condizioni del sistema economico e del mercato. Con riguardo, poi, a ciascuna Area di specializzazione, a seguito del processo partenariale effettuato e dell’analisi delle relative risultanze, sono state individuate specifiche “traiettorie di sviluppo”. Queste consistono nell’individuazione di priorità metodologiche d’intervento, basate sull’innovazione e sulla conoscenza e definite nell’ambito del processo di scoperta imprenditoriale. Per concludere: 1) il codice ATECO 2007 dell’impresa deve rientrare fra i codici rientranti nelle Aree di specializzazione (all. 1) al bando; 2) i servizi oggetto di acquisizione e, perciò, di domanda devono rientrare fra quelli elencati nel Catalogo di cui all’all. 3 al bando; 3) i servizi oggetto di acquisizione devono riferirsi esclusivamente a una delle attività rientranti nelle Traiettorie di sviluppo pertinenti all’Area
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di specializzazione di appartenenza dell’impresa di cui all’all. 2 al bando. È bene, dunque, procedere a un’attenta lettura o consultazione di detti allegati, prima di applicarsi alla stesura del progetto. Le domande vanno presentate a partire dalle 09.15 del 31 maggio e fino alle 16.30 del 28 luglio 2016, esclusivamente per via telematica (sistema FEG) alla CCIAA provinciale competente per territorio. Le risorse complessivamente a disposizione per il bando in esame ammontano a 3.185.000 euro, di cui 318.811,51 per la provincia di Gorizia; 831.969,63 per la provincia di Pordenone; 491.837,10 per la provincia di Trieste e 1.542.381,76 per la provincia di Udine.
BENEFICIARI Gli aiuti sono destinati alle micro, piccole e medie imprese secondo la nota definizione comunitaria di cui al reg. (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Per beneficiare dell’aiuto, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese delle CCIAA (fatto salvo quanto specificamente previsto dal bando per le imprese di altri Stati membri non residenti nel territorio italiano); b) essere attive e svolgere un’attività economica compresa in una delle Aree di specializzazione individuate dai codici ISTAT ATECO 2007 riportati nell’all. 1 al bando; c) avere sede legale o unità operativa, alla quale fa riferimento il progetto oggetto della domanda, attiva nel territorio regionale, fatto salvo quanto specificamente previsto dal bando per le imprese di altri Stati membri non residenti nel territorio italiano; d) non essere definita impresa in difficoltà; e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; f) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale; g) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; h) possedere il requisito di regolarità contributiva; i) possedere, in relazione al progetto proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, basata sull’indice di sostenibilità finanziaria del progetto, e sulla congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto (all. 4 al bando);
j) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; k) non essere destinatarie di sanzioni interdittive.
PROGETTI AMMISSIBILI. I FORNITORI DEI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE Sono ammissibili al contributo i progetti che prevedono l’acquisizione di uno o più servizi per l’innovazione fra quelli elencati e definiti nel Catalogo dei servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese (all. 3). Per innovazione si intende: - il rinnovo o l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati; - l’introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione; - l’introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell’esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane. I servizi per l’innovazione ammissibili a beneficio di cui all’all. 3 del bando possono così riassumersi: - studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, compresa la consulenza per la partecipazione ai programmi dell’Unione europea, dello Stato italiano e di altri enti pubblici; - servizi di audit; - servizi per l’innovazione di concetto; - servizi per l’innovazione organizzativa; - servizi di supporto all’innovazione strategica; - servizi per l’innovazione di prodotto e di processo produttivo; - servizi per l’efficienza energetica e la responsabilità ambientale; - servizi per l’innovazione commerciale; - servizi di progettazione per la ricerca e sviluppo e per l’innovazione di prodotto o processo produttivo; - servizi di sperimentazione; - servizi di ricerca contrattuale; - servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale; - servizi di supporto della proprietà intellettuale; - servizi di supporto alla certificazione avanzata. I servizi per l’innovazione devono riferirsi ad almeno una delle attività economiche, individuate nell’ambito di un’unica Area di specializzazione di appartenenza dell’impresa proponente elencate
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nel citato all. 1 al bando, il cui esercizio è stato dichiarato dall’impresa nella domanda di contributo. Inoltre, devono essere diretti esclusivamente a una delle attività rientranti in una Traiettoria di sviluppo pertinente all’Area di specializzazione di appartenenza dell’impresa richiedente (all. 2 al bando). I servizi per l’innovazione devono riguardare l’attività svolte o da svolgere presso la sede legale o un’unità operativa dell’impresa beneficiaria sita sul territorio regionale. Qualora i servizi riguardino attività svolte in più luoghi sul territorio regionale, nella domanda l’impresa richiedente deve specificare la sede o l’unità locale, nella quale sono svolte o sono da svolgere in via principale tali attività. I servizi per l’innovazione, ricompresi nel Catalogo di cui all’all. 3 al bando possono essere forniti da enti di ricerca (università, istituti di ricerca e trasferimento tecnologico), da imprese o da professionisti, liberamente scelti dalle imprese, ma a condizione che presentino documentata esperienza, almeno triennale, nella prestazione dei servizi per l’innovazione contemplati nel progetto (scheda fornitori, di cui agli allegati 8 e 9 al bando, di cui l’ultimo recante il curriculum vitae del personale impiegato dal fornitore per la prestazione del servizio). Nel caso in cui fornitori dei servizi sia un ente di ricerca diverso dall’università va unita copia dello statuto. Ciascuna impresa può presentare un solo progetto a valere sul presente bando. Il progetto deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo. Il termine può essere prorogato per un periodo massimo di 90 giorni. Lo schema di redazione del progetto e del piano dei costi è riportato nell’all. 7 al bando.
SPESE AMMESSE E NON AMMESSE Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda: a) spese per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali, cioè: - i costi, anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, connessi alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni; - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del tratta-
mento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto; b) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione, cioè spese per consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati; c) spese per l’acquisizione di servizi di sostegno all’innovazione, cioè spese per la fornitura di laboratori, ricerche di mercato, studi, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione e per l’accesso a banche dati e biblioteche, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi migliorati e/o nuovi. Non sono ammesse spese inferiori a 5.000 euro nonché le spese diverse da quelle sopra elencate con particolare riguardo a: - personale svolgente attività amministrativa e di ordinaria gestione; - viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto; - beni immobili, impianti generali, opere edili; - beni usati; - operazioni di lease-back; - scorte; - servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di aiuto; - garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; - IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario; - interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari.
INTENSITÀ E LIMITI DEL CONTRIBUTO L’intensità del contributo è pari: a) al 50% della spesa ammissibile nel caso di micro e piccole imprese; b) al 45% della spesa ammissibile nel caso di medie imprese; Il limite massimo di contributo concedibile per ciascuna domanda è pari a 20.000 euro. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili
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come aiuti di Stato, ivi incluse quelle concesse secondo il regime “de minimis”.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande (allegati 5a e 5b al bando) devono essere presentate alla CCIAA competente per territorio dalle 09.15 del 31 maggio alle 16.30 del 28 luglio 2016, esclusivamente per via telematica, utilizzando il sistema informatico “Front end generalizzato” (FEG) a cui si potrà accedere, previo accreditamento, sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it) ovvero sul sito web della CCIAA competente per territorio. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista redatta secondo i facsimili pubblicati nella pagina dedicata alla modulistica del sito web della Regione e delle CCIAA (allegati 6a, 6b, 6c). Alla domanda deve essere allegato anche l’ultimo bilancio approvato alla data della presentazione della medesima (all. 8). Per CCIAA “territorialmente competente”, si intende, a seconda dei casi: 1) la CCIAA nel cui territorio provinciale di pertinenza è situata la sede legale o l’unità operativa dell’impresa beneficiaria dove sono svolte o saranno svolte le attività cui sono rivolti i servizi per l’innovazione oggetto della domanda; oppure 2) la CCIAA nel cui territorio provinciale di pertinenza è situata la sede o l’unità operativa dell’impresa beneficiaria dove, nel caso in cui i servizi per l’innovazione oggetto della domanda riguardino attività svolte in più luoghi sul territorio regionale, l’impresa richiedente abbia dichiarato che è situata la sede o l’unità presso la quale sono svolte o sono da svolgere in via principale tali attività; oppure 3) nel caso di domanda presentata da impresa di altro Stato membro non residente nel territorio italiano, la CCIAA nel cui territorio provinciale di pertinenza l’impresa richiedente si è impegnata ad attivare la sede o l’unità operativa presso la quale saranno svolte le attività cui sono rivolti i servizi per l’innovazione oggetto della domanda; oppure 4) nel caso di domanda presentata da impresa di altro Stato membro non residente nel territorio italiano che si impegna ad avviare in più luoghi sul territorio regionale attività cui sono rivolti i servizi per l’innovazione oggetto della domanda medesima, la CCIAA nel cui territorio provinciale di pertinenza l’impresa richiedente ha dichiarato che sarà situata la sede o l’unità
presso la quale saranno svolte in via principale tali attività. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 Euro da versare tramite modello F23 o F24 secondo le indicazioni fornite nelle linee guida per la predisposizione e inoltro della domanda tramite FEG.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono concessi dalla CCIAA tramite procedimento valutativo a sportello, articolato su base provinciale. Le domande presentate sono istruite dalla CCIAA competente secondo l’ordine cronologico di presentazione, attestato dal sistema informatico “FEG”. La CCIAA procede all’istruttoria delle domande fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all’interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello. A seguito dell’istruttoria, l’incentivo è concesso entro 120 giorni dalla presentazione della domanda nei limiti della dotazione finanziaria sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.
REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO I progetti vanno realizzati conformemente a quanto previsto dal provvedimento di concessione. Sono, tuttavia, ammesse variazioni, a condizioni che queste non ne alterino gli obiettivi originali e impianto complessivo e che siano preventivamente comunicate e autorizzate dalla CCIAA competente. Sono possibili anche variazioni soggettive dei beneficiari, a condizione che la variazione venga preventivamente richiesta e siano mantenuti i requisiti soggettivi e di progetto da parte dell’impresa subentrante.
RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO L’impresa beneficiaria presenta il rendiconto attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione. Anche il rendiconto va trasmesso esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo guidato di compilazione e di inoltro accessibile con le medesime modalità previste per la domanda di contributo, incluso l’accreditamento, accessibile sul sito della Regione (www.regione.fvg.it). La rendicontazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o da soggetto munito di apposita procura speciale.
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È consentita la proroga massima di 90 giorni del termine di rendicontazione, purché la relativa richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione del progetto. Il rendiconto va corredato dalla documentazione attestante l’attuazione e i risultati conseguiti del progetto e documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della spesa sostenuta. L’incentivo è liquidato dalla CCIAA competente sul c.c. bancario o sul c.c.p. intestato all’impresa beneficiaria a seguito dell’esame del rendiconto ed entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo, salvo il periodo di sospensione del termine di rendicontazione, ove richiesto.
OBBLIGHI E VINCOLI A CARICO DEL BENEFICIARIO Il beneficiario è soggetto a una serie di vincoli riguardanti il progetto realizzato e la conservazione della relativa documentazione e di obblighi in materia di informazione e comunicazione. Fra i primi si ricorda il vincolo di mantenere la sede legale o un’unità produttiva nel territorio regionale per 3 anni dalla data di conclusione del progetto e di presentare in sede di rendiconto e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio il rispetto di tale obbligo, pena l’esecuzione di ispezioni e controlli.
CONTROLLI E REVOCHE La CCIAA competente, Unioncamere del Friuli Venezia Giulia, la Regione, lo Stato e l’Unione Europea possono disporre in qualsiasi momento, durante i 5 anni successivi all’erogazione completa dell’aiuto, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario nonché l’attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e relativa regolarità. Come di rito il bando disciplina le fattispecie di sospensione, annullamento, revoca e rideterminazione del contributo, per le quali si rinvia al testo. Tutti gli atti, il bando e ogni altra documentazione citata, allegati inclusi, sono reperibili sul sito web della Regione e, a breve, sui siti di Unioncamere FVG e delle CCIAA competenti. Possono essere da subito richiesti anche all’ufficio economico dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
POR FESR 2014-2020
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ D’INNOVAZIONE
Con la circolare associativa prot. n. 128/AdT del 28 aprile 2016 è stata data notizia dell’approvazione di tre bandi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione in attuazione del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020. Dei tre bandi si passa ora ad illustrare più in dettaglio quello relativo all’Attività 1.2.A: Incentivi alle imprese per attività di innovazione – Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 22 aprile 2016, pubblicata sul Supplemento ordinario del B.U.R. n. 21 dell’11 maggio 2016, avvertendo subito che, a causa dell’ampiezza, non sono riportati gli allegati, per i quali si rinvia al testo del medesimo, rinvenibile sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia (www.regione.fvg.it). Le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del 7 giugno alle ore 12.00 del 28 giugno 2016, esclusivamente per via telematica (sistema FEG accessibile al sopracitato sito web) alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato, mentre a partire dal 16 maggio 2016 è accessibile il sistema informatico FEG per la precompilazione delle domande. Le risorse complessivamente a disposizione del bando ammontano a 9.000.000 euro, di cui 385.443 riservati alle zone montane omogenee delimitate nell’all. F, sez. 1 del bando.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le imprese che operano, in alternativa: a) nelle aree di specializzazione della c.d. Strategia per la specializzazione intelligente (S3): agroalimentare, filiere produttive strategiche (metalmeccanica e sistema casa), tecnologie
marittime, smart health individuate dai codici Istat ATECO 2007 indicati nel bando (all. A); b) nei settori industriale o terziario individuati dai codici Istat ATECO 2007 delle sezioni B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Q, S e che realizzano un progetto di ricerca e sviluppo in collaborazione con le imprese che operano nelle aree di cui alla lettera a) (progetto congiunto). Le grandi imprese sono ammesse, purché realizzino un progetto in collaborazione con piccole e medie imprese. Prima di continuare nell’illustrazione del bando serve ricordare che l’S3 (Aree di specializzazione intelligente) è un metodo di lavoro definito e coordinato dalla Commissione europea con cui, in tutta l’Unione europea, gli Stati e le Regioni concentrano i propri sforzi per l’innovazione dei sistemi produttivi e la correlata valorizzazione del sistema scientifico in reciproca sinergia. In particolare, la S3 promuove l’eccellenza place based (sviluppo e beni comuni) e mette a sistema gli sforzi in materia di ricerca e innovazione, al fine di evitare frammentazione e sovrapposizioni e di addivenire a una gestione coordinata delle politiche di settore in una prospettiva di sistema. Per il Friuli Venezia Giulia, la S3 è considerata un pilastro della politica di sviluppo, i cui principali strumenti attuativi sono rappresentati dai POR relativi ai Fondi strutturali FESR, FSE (Fondo sociale europeo) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Le Aree di specializzazione individuate in Friuli Venezia Giulia sono: l’agroalimentare, le filiere produttive considerate strategiche (metalmeccanica e sistema casa), le tecnologie marittime, lo smart health (telematizzazione in rete del sistema sanitario), la cultura, la creatività e il turismo. Nello specifico, per quanto riguarda il POR FESR si è inteso imboccare un processo di riposizionamento e specializzazione delle imprese regionali in segmenti produttivi a più elevato contenuto tecnologico, per conseguire un aumento della competitività sui mercati internazionali. La strategia ha come obiettivo quello di costruire un vantaggio competitivo per la Regione adattando e specializzando i sistemi produttivi territoriali al rapido e costante mutamento delle condizioni del sistema economico e del mercato.
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Con riguardo, poi, a ciascuna Area di specializzazione, a seguito del processo partenariale effettuato e dell’analisi delle relative risultanze, sono state individuate specifiche “traiettorie di sviluppo”. Queste consistono nell’individuazione di priorità metodologiche d’intervento, basate sull’innovazione e sulla conoscenza e definite nell’ambito del processo di scoperta imprenditoriale. I beneficiari, oltre a rientrare negli ambiti sopra specificati devono possedere i seguenti requisiti: - avere sede legale o unità operativa, in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale; diversamente, devono costituirne una prima dell’avvio del progetto con iscrizione al Registro delle imprese; - essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; - non essere impresa in difficoltà; - non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; - possedere un’adeguata capacita amministrativa ed operativa per realizzare l’iniziativa, valutata nell’ambito dei criteri di valutazione inerenti la qualità delle competenze, la chiarezza progettuale e la pertinenza e congruità delle spese, dettagliati nell’all. C al bando, ed un’adeguata capacita economico-finanziaria, come definita nell’all. D sempre del bando; - non essere destinatari di sanzioni interdittive; - rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; - non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia; - trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
PROGETTI AMMISSIBILI. INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI ORGANIZZAZIONE Sono finanziabili progetti di innovazione di processo e dell’organizzazione coerenti con le citate aree di specializzazione Agroalimentare, Filiere produttive strategiche (Metalmeccanica e Sistema casa), Tecnologie marittime, smart health ed attinenti alle relative Traiettorie di sviluppo della
Strategia per la specializzazione intelligente (S3). Per innovazione di processo s’intende l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. Per innovazione dell’organizzazione s’intende l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, l’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. I progetti vanno realizzati secondo una delle seguenti modalità: a) in forma autonoma da parte di una singola piccola e media impresa; b) in forma di “progetto congiunto” cioè in collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, piccole e medie imprese ed eventualmente grandi imprese; queste ultime non devono sostenere più del 70% e meno del 10% della spesa complessiva, mentre le piccole e medie imprese devono sostenere almeno il 30% della stessa. I progetti possono prevedere la collaborazione con enti di ricerca in forza di specifico contratto. I progetti possono avere una durata massima di 18 mesi, prorogabile di 3 mesi e, in via eccezionale, di altri 3 mesi, e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, ma non oltre 60 giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento. Può essere presentata una sola domanda di con-
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tributo per un unico progetto di innovazione di processo o di organizzazione.
SPESE AMMESSE E NON AMMESSE Sono ammesse le spese strettamente connesse al progetto di innovazione, quali sommariamente: - personale interno in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all’attività svolta in funzione del progetto da svolgere; - strumenti e attrezzature nuove di fabbrica strettamente correlate alla realizzazione del progetto; - consulenze di enti di ricerca e altri soggetti qualificati esterni all’impresa, prestazioni di terzi indipendenti dall’impresa; - prestazioni e lavorazioni (test e prove, servizi propedeutici alla brevettazione, divulgazione dei risultati, certificazione della spesa, et c.); - beni immateriali (brevetti e know-how utilizzati per il progetto), se soggetti ad ammortamento in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto; - materiali (materie prime, componenti, semilavorati et c.), anche prelevati dal magazzino dell’impresa; - spese generali supplementari direttamente derivanti dalla realizzazione del progetto. Il limite minimo di spesa ammessa per progetto per ciascuna impresa è pari a 30.000 euro per le piccole imprese, 75.000 euro per le medie imprese e 150.000 euro per le grandi imprese. Non sono ammesse le spese diverse da quelle sopra indicate e, in particolare, per: - beni e servizi acquisiti da partner del medesimo progetto congiunto; - apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci o titolari dell’impresa e corsi di formazione del personale, fatto salvo l’addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto; - personale dell’impresa e consulenti privi di adeguata esperienza professionale in relazione all’attività da svolgere nel progetto; - beni immobili, impianti generali, opere edili, arredi; - strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto; - operazioni di lease-back; - beni o materiali usati; - consulenze continuative o periodiche e connesse all’attività ordinaria dell’impresa, consulenze fiscali e legali; - redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d’uso e manuali utente;
- iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing; - attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione; - certificazione di qualità; - registrazione dei brevetti; - canoni di manutenzione e assistenza; - garanzie fornite da istituti bancari, finanziari o assicurativi; - IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario; - spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; - mancati ricavi dovuti all’utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. DIVIETO DI CUMULO L’agevolazione consiste in un contributo sulle spese ammesse sostenute nelle seguenti misure: a) micro, piccola e media impresa, 40%; b) micro, piccola e media impresa che realizza il progetto con altre imprese, 50%; c) grande impresa che realizza il progetto con piccole e medie imprese, 15%. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 1.000.000 euro. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni costituenti aiuti di Stato, neppure secondo il regime “de minimis”, né di finanziamenti europei a gestione diretta a valere sulle medesime spese. Fanno eccezione gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche “de minimis”, che sono cumulabili fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, come pure le misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande vanno presentate dalle 10.00 del 7 giugno alle 12.00 del 28 giugno 2016 alla Direzione centrale attività produttive, turismo e occupazione, Servizio industria e artigianato (di seguito Direzione centrale) esclusivamente attraverso il sistema telematico FEG, a cui si accede sul sito web della Regione www.regione.fvg.it. A partire dal 16 maggio 2016 il sistema informatico FEG è accessibile per la precompilazione delle domande.
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Sul medesimo sito sono disponibili anche le Linee guida a supporto della predisposizione e dell’inoltro della domanda tramite il sistema FEG. Alla domanda, sottoscritta con firma digitale, deve essere allegata la documentazione prescritta, redatta secondo i fac-simili che saranno pubblicati con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato. Per brevità si omette l’elenco dei documenti da allegare, per il quale si rinvia al testo del bando. Si rammenta, però, che tutta la documentazione richiesta deve essere unita alla domanda a pena dell’inammissibilità della stessa. Oltre alla citata documentazione, al fine di consentire di illustrare il progetto in modo più efficace, l’impresa può inoltrare, successivamente alla trasmissione della domanda, una presentazione video del progetto secondo le modalità e i termini indicati nelle linee guida che saranno a breve pubblicate nella presente sezione del sito. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro da versare tramite modello F 23 o F 24 secondo le indicazioni fornite dalle linee guida per la predisposizione e inoltro della domanda tramite FEG.
chiusura dei termini di presentazione delle domande (28 giugno 2016) con procedimento valutativo a graduatoria redatta sulla base dei punteggi di valutazione assegnati ai progetti dal Comitato tecnico costituito dalla leggere regionale 10 novembre 2005, n. 26 (legge in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) a fronte di criteri predefiniti. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità, diretta a verificare la sussistenza dei formali requisiti di ammissibilità fra i quali quello di adeguata capacità economico-finanziaria di cui al citato all. D. Dopo di che, per le domande ammesse si procede alla valutazione di merito con assegnazione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria. La valutazione di merito può articolarsi in due fasi: 1. la preselezione delle domande, che può aversi qualora le domande presentate fossero superiore a 120; 2. l’istruttoria completa delle domande che segue l’istruttoria di ammissibilità o la preselezione delle domande, qualora questa abbia avuto luogo.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
1. La preselezione delle domande L’eventuale preselezione delle domande avviene mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri indicati nell’all. B al bando e qui riportati.
I contributi sono concessi entro 180 giorni dalla CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO a)
1. Qualità del progetto
b)
a) 2. Prospettive d’impatto dei risultati
b) c) a)
3. Qualità delle competenze coinvolte
* **
b)
PUNT. MAX
Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/ processo/servizio rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto. Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell’impresa.
10
Potenzialità economiche del progetto in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali. Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio. Incremento occupazionale dell’impresa al termine del progetto*
10
Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell’ambito del progetto. Significatività della collocazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell’entità della spesa sul totale del progetto
10
5 5** 5
5
L’incremento dev’essere di almeno il 5% degli occupati nel territorio regionale dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L’aumento occupazionale dev’essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione. Punteggio non graduabile.
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Dell’esito della preselezione viene data formale comunicazione alle imprese. 2. L’istruttoria completa delle domande I progetti selezionati in sede di preselezione ovvero i progetti che hanno superato l’istruttoria preliminare sono soggetti alle verifiche istruttorie dei requisiti di ammissibilità generale, tecnica e aggiuntiva di cui al citato all. C (sezioni 1, 2 e 3) sulla base dei criteri che si riportano di seguito e che in parte sono ripetitivi di quelli sopra evidenziati.
Sezione 1. Criteri generali di ammissibilità: - completezza e correttezza della domanda, intendendo per tale la presenza degli elementi essenziali previsti nel bando; - rispetto della procedura del bando e delle regole poste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative; - ammissibilità del proponente secondo le procedure di attivazione pubblica poste dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall’ambito di applicazione del FESR.
SEZIONE 2. CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PUNT. MAX
SOGLIE MIN.
Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del progetto. Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell’impresa.
10
5
10
5
a) Potenzialità economica del progetto in alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali. b) Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la risoluzione dei costi di prodotto/processo/servizio. c) Incremento occupazionale dell’impresa al termine del progetto*.
10
5
5
/
5
/
a)
5
3
5
/
CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO a)
1. Qualità del progetto
2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell’impresa (ricadute economiche e occupazionali
3. Qualità delle competenze coinvolte nel progetto
b)
Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell’ambito del progetto. Significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell’entità della spesa sul totale del progetto.
4. Chiarezza progettuale
Dettaglio e completezza della progetto con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e all’organizzazione.
5
/
5. Pertinenza e congruità delle spese
Pertinenza e congruità delle singole voci di spesa del progetto in relazione ai risultati da conseguire.
5
/
a) Ricaduta ambientale del progetto, i cui risultati riguardano: - l’utilizzo di materiali ecocompatibili, - il riuso dei residui di lavorazione, - la riduzione e il riciclo dei rifiuti, - la riduzione e l’abbattimento degli inquinanti. b) Ricaduta ambientale del progetto, i cui risultati riguardano: - il risparmio delle risorse energetiche e idriche e l’efficienza energetica; - l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
5
/
5
/
Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate.
5
/
6. Contributo alla sostenibilità ambientale
7. Progetto concernente le tecnologie abilitanti *
b)
L’incremento dev’essere di almeno il 5% degli occupati nel territorio regionale dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L’aumento occupazionale dev’essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione.
Il punteggio minimo complessivo per l’ammissibilità a contributo relativo ai 7 criteri della Sezione 2 è di 30 punti. PAG. 32 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2016
SEZIONE 3. ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
PUNT. FISSO
8. Progetto già valutato positivamente, ma non finanziato nell’ambito dello SME Instrument
Progetto già valutato positivamente nell’ambito dello SME Instrument del Programma europeo Horizon 2020, ma non finanziato per carenza di risorse
6
9. Iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti
Progetto realizzato da un’impresa che abbia dato continuità a un’attività produttiva rilevante sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali. Per attività produttiva rilevante va intesa una con almeno 10 occupati e che nel triennio precedente sia cessata o abbia registrato sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro di almeno 20% degli addetti con ricorso agli ammortizzatori sociali.
4
10. Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico
Progetto realizzato completamente o prevalentemente nella sede dell’impresa o unità locale localizzata nei comuni rientranti nelle aree colpite da crisi diffusa (ex art. 107 3.c. del trattato UE e aree di crisi, v. sez. 2 dell’all. F al bando)
3
11. Dimensioni aziendali
12. Imprenditoria femminile o significativa presenza femminile negli addetti all’attività di innovazione
13. Partecipazione dell’impresa a reti d’imprese
14. Rating di legalità
*
Progetto presentato da micro, piccole e medie imprese a) micro b) piccole, c) medie, Progetto presentato da impresa* in cui a) la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale il cui titolare è donna; nel caso di società di persone composta da de soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio è donna; b) la maggioranza degli addetti all’attività di innovazione sono donne.
5 4 2
3
2
Progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d’imprese regolarmente registrate alla CCIAA*: a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) o progetto congiunto fra imprese appartenenti alla stessa rete; b) progetto realizzato da un’impresa appartenente a una rete.
3
Progetto realizzato da un’impresa in possesso del rating di legalità ex art. 5 ter della l. 62/2012.
1
1
I punteggi a) e b) entro ciascuno dei criteri 12. e 13. non sono cumulabili non sono cumulabili
Sono ammessi a contributo i progetti che nell’ambito della Sezione 2 abbiano raggiunto: - la soglia minima di 5 punti in ciascuno dei criteri con il progressivo 1a), 1b) e 2a); - la soglia minima di 3 punti relativamente al criterio progressivo 3a); - il punteggio minimo complessivo di 30 punti. Al punteggio ottenuto in sede di valutazione tecnica si aggiungono i punti nella Sezione 3 (altri criteri di valutazione), dando luogo al punteggio complessivo del progetto, in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria. Nel caso di progetti congiunti a tutti i partner viene attribuito il punteggio risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli progetti, arrotondato all’intero inferiore, qualora la prima cifra decimale
sia inferiore a 5 e all’intero superiore, qualora questa sia pari o superiore a 5.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto. A parità di punteggio è data priorità all’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato secondo l’inoltro telematico tramite il sistema FEG. Nel caso di progetti congiunti, per tutti i partner che partecipano all’iniziativa viene preso in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda tra quelle dei partner presentata per prima.
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La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, unitamente all’elenco delle domande non ammesse, ed è pubblicata sul B.U.R. e sul sito web della Regione. Con medesimo provvedimento è disposta l’assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria ai progetti meglio classificatisi in graduatoria nonché ai progetti che beneficiano della riserva destinata all’area montana. La Direzione centrale comunica alle imprese interessate l’ammissione o la non ammissione a finanziamento. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria è finanziato in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative a un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun singolo progetto. Disposizioni specifiche sono dettate per i progetti realizzati in area montana, a favore dei quali è disposta la riserva di cui si è fatto cenno. Qualora non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano poi disponibili ulteriori risorse si procede allo scorrimento della graduatoria. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione della graduatoria stessa a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva comunicazione all’impresa.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE ANTICIPATA Il contributo è concesso entro 180 giorni dal termine di chiusura del bando. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il contributo, il piano finanziario e il termine per l’esecuzione del progetto. È possibile ottenere un’erogazione anticipata del contributo nella misura massima del 40% dell’importo assegnato a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo apposito fac-simile allegato al bando e d’importo pari alla somma da erogare maggiorata dagli interessi legali. La richiesta di anticipazione va presentata entro 9 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo e, comunque, prima della conclusione del progetto.
REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO I progetti vanno realizzati conformemente a quanto previsto dal provvedimento di concessione. Sono, tuttavia, ammesse variazioni, a condizioni che queste non ne alterino gli obiettivi originali e le caratteristiche originarie e che siano preventivamente comunicate con motivazione e autorizzate dalla Direzione centrale, sentito il Comitato tecnico. Nelle variazioni non sono ammesse riduzioni di spesa di oltre il 60% per le piccole e medie imprese e di oltre il 40% per le grandi imprese. Sono possibili anche variazioni soggettive dei beneficiari, a condizione che la variazione venga preventivamente richiesta e siano mantenuti i requisiti soggettivi e di progetto da parte dell’impresa subentrante e relativi obblighi e vincoli. La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria a seguito di operazione societaria successiva alla concessione del contributo non comporta la rideterminazione del contributo concesso.
RENDICONTO ED EROGAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO Il rendiconto della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto va redatto secondo le modalità prescritte dal bando, che per brevità si omettono, da redigersi secondo quanto riportato nell’all. E; riguardano la determinazione e la documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da fornire al soggetto certificatore per la certificazione. Pena la non ammissibilità delle stesse, infatti, il rendiconto prima di essere presentato, deve essere certificato da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all’elenco dei certificatori istituito presso la Direzione centrale e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it. La spesa sostenuta per la certificazione è ammissibile a contributo. Il rendiconto va presentato, previa sottoscrizione digitale, alla Direzione centrale attraverso il sistema informatico FEG accessibile dal sito web www. regione.fvg.it entro 4 mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabili di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione del rendiconto fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG. Nel caso di progetti congiunti, i distinti rendiconti sono presentati dalle imprese partner nella medesima data. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di 4 mesi decorre dalla data della comunicazione dell’adozione del decreto di concessione. Entro 90 giorni dalla data di presentazione del
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rendiconto e a seguito della positiva istruttoria del rendiconto e verificata la regolarità previdenziale e assicurativa dell’impresa, la Direzione centrale viene adottato l’atto di approvazione del rendiconto e si procede all’erogazione del contributo. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione centrale ne dà comunicazione all’interessato, indicandone le cause ed assegnando il termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a fronte di richiesta motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano insufficienti, si procede alla revoca della concessione del contributo.
OBBLIGHI E VINCOLI A CARICO DEL BENEFICIARIO Il beneficiario è soggetto a una serie di vincoli riguardanti il progetto realizzato e la conservazione della relativa documentazione e di obblighi in materia di informazione e comunicazione. Fra i primi si ricorda il vincolo di stabilità consistente nel mantenere l’attività dell’impresa nel territorio regionale (iscrizione al Registro delle imprese,, sede o unità produttiva attiva in Friuli-Venezia Giulia, non essere in liquidazione o trovarsi soggetto a procedura concorsuale, mantenere un codice Ateco ammissibile ai benefici del bando, salvo casi motivati ai fini dell’attività
aziendale e al mantenimento dell’occupazione) per 3 anni dalla data di conclusione del progetto (5 per le grandi imprese) e di presentare in sede di rendiconto e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio il rispetto di tale obbligo, pena l’esecuzione di ispezioni e controlli. La violazione dell’obbligo di stabilità comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale non è rispettato.
CONTROLLI E REVOCHE Nel corso dell’intero procedimento e per tutta la durata della realizzazione del progetto e del vincolo di stabilità possono disporre in qualsiasi momento, durante i 5 anni successivi all’erogazione completa dell’aiuto, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario nonché l’attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e relativa regolarità. Come di rito il bando disciplina le fattispecie di sospensione, annullamento, revoca e rideterminazione del contributo, per le quali si rinvia al testo. Tutti gli atti, il bando e ogni altra documentazione citata, allegati inclusi, sono reperibili sul sito web della Regione ma possono essere da subito richiesti anche all’ufficio economico dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2016 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
99,7
0,125000
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
99,5
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
99,6
0,375000
APRILE
15.04
14.05
0,500
99,6
0,500000
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2016
Modificato il mod. 770/2016 LA NUOVA SEZIONE PER I NON RESIDENTI
Con il provvedimento del 4 maggio 2016 l’agenzia delle Entrate ha disposto alcune modifiche dei modelli 770/2016 Semplificato e 770/2016 Ordinario, e delle relative istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2016, nonché delle relative specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del 25 marzo 2016. Queste si sono rese necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei predetti modelli di dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e delle relative specifiche tecniche. L’Agenzia delle entrate inoltre informa che “Per consentire l’acquisizione delle informazioni relative a particolari categorie di contribuenti per le quali non è previsto il rilascio della Certificazione Unica, viene altresì integrato il prospetto/quadro SY. In particolare sono state inserite due sezioni per la gestione rispettivamente dei dati relativi al creditore pignoratizio persona giuridica, nonché dei dati anagrafici e fiscali dei percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali vengono erogate somme relative a redditi di lavoro autonomo e redditi diversi”. Sotto il profilo strettamente operativo all’interno del quadro SY riservato all’esposizione delle “Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010”, viene introdotta una nuova sezione II “riservata al soggetto erogatore delle somme”, l’attuale sezione II diviene III e viene introdotta un’ulteriore sezione, la IV, con la denominazione “Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale”.
PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2016
La nuova sezione II deve essere compilata nell’ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica. In particolare nei righi da SY7 a SY11 andranno indicati il codice fiscale del debitore principale, il codice fiscale del creditore pignoratizio e le somme erogate. La sezione IV inerente al percipiente estero privo di codice fiscale, è invece riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d’imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo. Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali. Per la compilazione dei dati fiscali le nuove istruzioni del modello rimandano alla Certificazione Unica 2016, al capitolo 7 delle istruzioni per il sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un’interrogazione in commissione finanze della camera, in cui si chiedevano chiarimenti in merito alla Certificazione Unica 2016, sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dei quali in molti casi non si è in possesso di un idoneo codice fiscale. In tale sede il Viceministro ha informato che in caso di persona fisica in linea teorica il sostituto d’imposta può assolvere all’adempimento in assenza di codice fiscale, con l’indicazione dei dati del nome, cognome, luogo, data di nascita, sesso e domicilio fiscale; in caso di società straniere invece l’unica soluzione per il sostituto è di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione di un codice fiscale. Il codice fiscale infatti è divenuto una “chiave informatica di identificazione” per le banche dati dell’anagrafe tributaria; proprio in considerazione delle difficoltà incontrate da alcuni sostituti d’imposta nel reperire tale codice, è stato implementato il prospetto SY del Mod. 770 per consentire l’invio dei dati sostitutivi. (BA)
Lavoro accessorio
AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA ON LINE
Come oramai noto, il lavoro accessorio è stato profondamente riformato dal Jobs Act; dal 25 giugno dello scorso anno per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, per la totalità dei committenti, a compensi superiori a 7000 euro netti, pari a 9333 euro lordi. Nei confronti dei committenti imprenditori e professionisti sussiste l’ulteriore limite di 2020 euro netti, pari a 2693 euro lordi, di compenso con riferimento a ciascun singolo committente. Al fine di evitare abusi e aggiramenti dell’utilizzo oltre misura del lavoro occasionale, l’INPS ha informato con un messaggio interno, il n. 1668/2016 diretto a tutte le proprie strutture, di aver aggiornato la procedura on line per il rilascio dei voucher, al fine di monitorare in maniera efficace il rispetto della normativa contro ogni possibile elusione della stessa volta ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore. Sotto il profilo operativo, la procedura è stata implementata con altre quattro nuove funzionalità: - l’accesso internet e tramite contact center del legale rappresentante; - l’inserimento delega diretta del legale rappresentante; - l’inserimento dell’autocertificazione per le Persone Giuridiche, attestanti lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista, di attività non imprenditoriale. - Controllo del superamento del limite economico di 2.020€ netti (2.693,33 lordi) annui su quanto il prestatore ha riscosso da un committente imprenditore o libero professionista. Le persone giuridiche committenti di lavoro accessorio potranno accedere unicamente tramite il proprio legale rappresentante dotato di PIN: questi, alla prima schermata di accesso, deve scegliere se operare in qualità di cittadino o in qualità PAG. 38 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2016
di impresa ed in tal caso è obbligato ad inserire la partita iva dell’azienda per cui vuole operare. Effettuato tale accesso il sistema richiederà di autocertificare di essere imprenditore o libero professionista, oppure né imprenditore né libero professionista. La distinzione tra le prime due fattispecie di imprenditore e di libero professionista in realtà ha valore meramente statistico, poiché sotto il profilo del raggiungimento del limite economico dei 2000 euro, precisa l’Istituto nel messaggio, vengono trattate allo stesso modo. L’autocertificazione, se non compilata, non comporta un errore bloccante, ma la procedura in automatico attiva il controllo dei 2020 euro netti, presumendo quindi che il committente sia imprenditore o libero professionista. Se il committente dichiara di non essere imprenditore o professionista viene avvisato di rivolgersi alla sede oppure di accedere con PIN. Effettuato l’accesso l’applicazione controlla che l’importo presunto corrisposto dal committente al prestatore nell’anno non superi i 2.020 euro; in caso di superamento del limite la procedura impedisce l’inserimento della dichiarazione di inizio attività. Analogamente quando il committente inserisce una consuntivazione, l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno sommato all’importo della consuntivazione non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce la consuntivazione. Si constata però che questa non sarà, a breve, l’unica modifica apportata alla procedura dei buoni lavoro: è infatti prevista una “stretta antiabusi” per i buoni lavoro nei decreti legislativi correttivi del Jobs Act, attualmente in discussione in questi giorni al Consiglio dei Ministri. La stampa dà notizia di una bozza di 8 articoli, che prevede la piena tracciabilità dei voucher, da attuare con la modifica dell’attuale sistema di comunicazione di inizio attività, riferita ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. In futuro si prevede una comunicazione, via sms o con posta elettronica, che il committente dovrà effettuare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa. La comunicazione inviata al competente ispettorato del lavoro dovrà contenere l’indicazione dei dati anagrafici o il codice fiscale, il luogo e la durata della prestazione. In caso di violazione scatteranno le sanzioni amministrative. (BA)
Autorità per l’energia RILASCIA IL PARERE ALL’ANTITRUST SU PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha fornito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) un parere in merito ai procedimenti relativi alla contestazione di presunte pratiche commerciali scorrette in materia di fatturazione che sarebbero state poste in essere da alcuni esercenti la vendita di energia elettrica e gas. Il parere rientra nell’ambito della collaborazione istituzionale tra l’AEEGSI e l’AGCM - come definita dai protocolli siglati tra le due Autorità nel 2014 per assicurare un intervento complementare e coordinato nell’ambito dei rispettivi ruoli di Autorità di regolazione settoriale e di Autorità Antitrust, a presidio delle misure a tutela del consumatore. In particolare il parere reso, che illustra gli aspetti della regolazione settoriale rilevanti nell’ambito dell’istruttoria avviata dall’AGCM nel luglio dello scorso anno per accertare eventuali violazioni del Codice del Consumo da parte degli operatori, oltre a costituire un elemento necessario del relativo procedimento, rappresenta un contributo di merito per la conclusione dell’indagine stessa. Riscontrando analogie tra le condotte contestate ai quattro gruppi societari, l’AEEGSI ha espresso un unico parere strutturato su tre sezioni. La prima sezione approfondisce il contesto normativo e regolatorio di riferimento, differenziato per settore e per tipologia di mercato (regimi di tutela e mercato libero), vigente al momento in cui potrebbero essersi verificate le pratiche commer-
ciali scorrette a danno dei consumatori. A conclusione di questa sezione inoltre è stato evidenziato che, come richiamato nel Protocollo di intesa tra le due Autorità, “il rispetto della regolazione vigente da parte del professionista esclude, limitatamente a tale profilo, la configurabilità di una condotta contraria alla diligenza professionale”. Pertanto, laddove il venditore si sia attenuto alla regolazione in vigore, non può considerarsi carente la diligenza professionale, ferme restando le valutazioni, di pertinenza di AGCM, sull’esistenza effettiva di profili di scorrettezza e aggressività della pratica commerciale. La seconda sezione sviluppa alcune considerazioni relativamente alle condotte contestate, con particolare riferimento all’avvio o prosecuzione delle procedure di riscossione, alla messa in mora e sospensione in caso di istanze pervenute dai clienti, alla fatturazione di importi definiti erronei, anomali e/o non correttamente stimati, e alle richieste di pagamento di importi di notevole entità a seguito di conguaglio o in caso di prolungato ritardo nell’emissione delle fatture. La terza sezione, infine, riporta valutazioni relative al comportamento del singolo operatore, con riferimento alle condotte che più rilevano anche in ragione dei profili regolatori. La sezione contiene, quindi, valutazioni ed indicazioni sulla generale conformità con la regolazione delle prassi commerciali descritte dai singoli operatori e alle misure comportamentali adottate dagli esercenti che possono essere considerate apprezzabili dal punto di vista della tutela del cliente finale, nonché in merito agli aspetti della regolazione di cui AGCM dovrebbe tenere conto ai fini della conclusione dell’istruttoria sulle condotte contestate. Il parere sarà pubblicato sul sito dell’AEEGSI (www.autorita.energia.it) alla conclusione del procedimento dell’AGCM.
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(C)
Corte di Cassazione
SI ESPRIME SUL PRINCIPIO DI MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE FATTIBILE
Con la sentenza n. 3616/2016, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile sul lavoro asserendo che, sia pure in presenza di innovazioni tecnologiche passibili di incrementare le condizioni di sicurezza, non vi è l’automatico obbligo gravante sul datore di lavoro di sostituire le attrezzature presenti se oggettivamente risultino ancora idonee allo scopo soprattutto alla luce di una
valutazione sui tempi ed i costi relativi. In base a tale assunto, la Cassazione ha puntualmente spiegato che, a fronte dell’onere del datore di lavoro di adottare - nell’esercizio dell’impresa ed al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro - gli strumenti più “moderni” a garanzia della sicurezza, non è parimenti possibile sic et sempliciter ritenerlo obbligato a procedere ad un’immediata sostituzione dei supporti tecnologici utilizzati con quelli più recenti ed innovativi in quanto in tale ipotesi non si può prescindere dall’effettuare preventivamente una complessa valutazione sui tempi, le modalità ed i costi. Condizione essenziale è che deve trattarsi di sistemi tecnologici in adozione che siano comunque idonei a garantire un elevato livello di sicurezza.
PAG. 40 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 8 - 30 aprile 2016
(C)
Sostanze chimiche: REACH PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI, ANNO 2016 È stato pubblicato il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l’anno 2016. Il Piano è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale Reach - CLP, con il Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 88 del 7 maggio 2015. L’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 ottobre 2009 stabilisce la programmazione e l›organizzazione dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo inerenti l›attuazione del Regolamento Reach. Il Ministero della salute, in quanto Autorità competente nazionale (Legge 6 aprile 2007, n. 46, art. 5bis), assicura l’operatività del sistema dei controlli al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle stesse. Il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome. Fanno parte delle amministrazioni dello Stato gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma dei Carabinieri (Nas), l’Istituto
superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ex Ispesl), il Corpo ispettivo centrale del Ministero della salute ed altre strutture quali l’Agenzia delle dogane e i Nuclei operativi ecologici dell’Arma dei Carabinieri (Noe).
TIPOLOGIA DI SOSTANZE VERSO CUI ORIENTARE IL CONTROLLO - Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento Reach o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento Reach; - sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone - sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio. Le Autorità per i controlli Reach e CLP programmano per l’anno 2016 numero e tipologia delle attività di controllo sulla base delle specificità territoriali. A queste attività programmate possono aggiungersi controlli reattivi, condotti per dare riscontro alle richieste eventualmente avanzate dall’Autorità Competente nazionale Reach-CLP, anche su segnalazione dell’Agenzia ECHA o di altri Stati membri. In caso di accertamento di violazione delle disposizioni del regolamento Reach e CLP, si applicano le sanzioni amministrative e penali contenute rispettivamente nel D. Lgs. n. 133/2009 e nel D. Lgs. 186/2011.
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(C)
Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori LA REGIONE FVG RECEPISCE L’ACCORDO
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 703 del 28 aprile 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 dell’11 maggio 2016, ha recepito l’accordo del 7 maggio (Rep. Atti n. 88/CSR), ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente il “Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all’alle-
gato A, paragrafo 10, dell’accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell’ambito del Regolamento CE n. 1907/2206 (REACH) e del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)” che si troverà allegato alla delibera sopracitata. La delibera conferma l’individuazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Autonoma Friuli Venezia (ARPA FVG) quale struttura territoriale deputata al controllo analitico ufficiale per la regione FVG, necessario all’accertamento dell’osservanza delle norme del Regolamento CE n. 1097/2006 e del Regolamento CE n. 1272/2008, ai sensi dei paragrafi 2.2.2 (rete dei laboratori) e 2.4.1 (designazione dei laboratori di controllo) dell’allegato A del medesimo Accordo, e di affidare all’ARPA FVG le relative attività di campionamento sempre ai sensi dell’allegato A del medesimo accordo.
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(AB)
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Nuovo Codice dei contratti. Comunicato di Cantone e Delrio RICADONO NEL PREVIGENTE ASSETTO NORMATIVO I BANDI CHE SONO STATI PUBBLICATI ENTRO LA DATA DEL 18 APRILE 2016 Con comunicato congiunto del 22 aprile 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10), è stato precisato quanto segue: 1. ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.
PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2016
In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta. 2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016. 3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1, dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016. (CS)
Politiche abitative in FVG: approvata la riforma (4a parte) PER ESSERE AMMESSE LE IMPRESE DEVONO ESSERE QUALIFICATE SOA NELLA CATEGORIA OG 1 Con la Legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia supplemento Ordinario n. 12 del 22 febbraio 2016, è stata approvata la riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater. Con questa Legge la Regione riconosce il valore primario del diritto all’abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d’intervento per l’esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell’intervento pubblico nel settore abitativo. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l’accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l’incremento dell’offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell’abitare. La L.R. n. 1/2016 disciplina in particolare: a) la programmazione regionale degli interventi pubblici in ambito di politiche abitative; b) l’insieme delle azioni finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie in ambito di politiche abitative e delle azioni volte a promuovere il miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità degli spazi abitativi, l’efficientamento energetico, l’autorecupero, il coabitare sociale o altre forme innovative del costruire e dell’abitare; c) il riordino istituzionale e organizzativo delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) mediante la ridefinizione degli organi e PAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2016
delle loro funzioni, in coerenza con il piano di convergenza adottato con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative). In questa prima parte approfondiamo questa importante normative Regionale in particolare la sezione IV che specifica i requisiti e obblighi degli operatori e dei beneficiari.
REQUISITI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE Per essere ammesse alle azioni della presente legge le imprese devono essere qualificate nella categoria OG 1, prevista dall’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e possedere una classifica, di cui all’articolo 61 del medesimo decreto, non inferiore al costo di costruzione dell’intervento.
REQUISITI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE Per essere ammesse alle azioni della presente legge le cooperative edilizie devono essere iscritte al registro regionale delle cooperative e risultare in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo). Gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti: a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento, ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa; è tuttavia consentito, a un numero di amministratori non superiore a due, essere non prenotatari o assegnatari; b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie; c) essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in capo ai beneficiari delle agevolazioni per interventi di edilizia convenzionata
Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l’assegnazione in proprietà della prima casa.
REQUISITI MINIMI DEI BENEFICIARI FINALI I regolamenti, in relazione ai requisiti minimi dei beneficiari prevedono: a) l’essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); b) il possesso di determinati indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE); c) l’essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all’estero maturati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa; d) il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all’unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2016
e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Fermi restando i requisiti minimi previsti sopracitati i regolamenti prevedono ulteriori requisiti in relazione alla specifica azione di sostegno. È in facoltà delle Ater attingere direttamente certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell’ISEE gestito dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI Le persone fisiche beneficiarie degli incentivi hanno l’obbligo di richiedere al Comune la residenza nell’alloggio oggetto dell’intervento entro il termine stabilito nei regolamenti di attuazione. Nel caso di incentivi finalizzati alla proprietà della prima casa i beneficiari sono obbligati, altresì, a risiedere anagraficamente nell’alloggio oggetto dell’incentivo, non locarlo, né alienarlo per un periodo di almeno cinque anni. Nel caso di incentivi di spesa in conto capitale destinati alla locazione gli operatori attuatori sono obbligati a mantenere la destinazione locativa degli alloggi per un periodo di almeno cinque anni o diversa altra durata stabilita dai regolamenti di attuazione. Per il medesimo periodo di vincolo le persone fisiche beneficiarie sono obbligate a risiedere anagraficamente nell’alloggio e a non sublocarlo. I regolamenti di attuazione delle singole azioni possono prevedere periodi di durata diversa. Per i soggetti emigrati all’estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all’estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l’obbligo di non locazione e non alienazione. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tali eventi e l’altro soggetto continui a risiedere nell’alloggio. I componenti il nucleo familiare dei beneficiari sono responsabili in solido con il beneficiario in caso di inadempimenti riferiti agli strumenti agevolativi.
CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 30 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.
Il trasferimento di residenza, la locazione, l’alienazione intervenuti successivamente ai periodi di obbligo come individuati dall’articolo 30 e dai regolamenti attuativi delle singole azioni, comportano la revoca dell’incentivo a decorrere dal momento in cui si è verificato l’evento con obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero la restituzione della quota capitale residua dell’anticipazione maggiorata degli interessi calcolati una tantum al tasso legale. In ogni caso non viene dato corso al recupero dei crediti dovuti da persone fisiche e riconducibili a incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica mediante pignoramento immobiliare dell’alloggio oggetto dell’incentivo e relative pertinenze, ovvero di altro alloggio di proprietà del debitore nel quale egli vi risiede anagraficamente, ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile. Sono fatti salvi i casi in cui l’inosservanza agli obblighi sopracitati sia conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.
SUCCESSIONE NELL’IMMOBILE In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario finale, l’incentivo si trasferisce nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti di attuazione all’e-
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rede che acquisisce l’intera proprietà dell’alloggio, ovvero a colui che subentra nella titolarità della locazione, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi a ciò determinati. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario dell’incentivo. Si prescinde dall’acquisizione in proprietà dell’intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l’incentivo è revocato con effetto dalla data della morte del beneficiario.
TRASFERIMENTO DEGLI INCENTIVI In caso di trasferimento della residenza del beneficiario finale avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, l’incentivo si trasferisce, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti di attuazione, al coniuge o al convivente che continua a risiedere nell’alloggio e che ne acquisisce l’intera proprietà, ovvero che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi a ciò determinati. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario dell’incentivo. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l’incentivo è revocato. (continua) (CS)
Conclusa la revisione del prezziario regionale SI È CHIUSO L’AGGIORNAMENTO DELL’EDIZIONE 2016 CHE HA VISTO COINVOLTA ANCHE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE Dopo un anno di intenso lavoro si è concluso l’aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici di prossima pubblicazione. Il documento, dopo l’approvazione della Giunta Regionale, verrà visualizzato sul sito web della Regione e l’utilizzo sarà gratuito, presumibilmente la pubblicazione dovrebbe avvenire nel mese di luglio. Già nel 2003 la Regione ha avviato la formazione di un prezziario regionale in attuazione dell’articolo 40 della L.R. 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”, volto a promuovere la realizzazione di lavori pubblici d’interesse regionale e locale mediante una serie d’attività di supporto, quali la consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi e l’organizzazione di un prezzario regionale. L’ultima versione risale al 2015 e l’edizione 2011 del prezzario, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 2049 dd. 15 ottobre 2010, era il risultato di due successivi aggiornamenti della prima versione, edita nell’anno 2003, ed operati con le edizioni 2006 e 2011, limitatamente ai prezzi finali dei magisteri e delle cosiddette “opere compiute”. Gli aggiornamenti si erano infatti concretizzati nell’applicazione di indici di rivalutazione, differenziati per categorie o articoli. Nel 2015 da un’analisi dei dati a disposizione e delle esigenze riscontrate, è maturata nell’ambito della Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, la nuova proposta metodologica, condivisa dal tavolo tecnico allargato al quale è stata chiamata la nostra Associazione CONFAPI FVG. Il percorso metodologico individuato e avviato con l’edizione 2015, può così sintetizzarsi: - creazione di una banca dati aggiornata e gestibile in via informatica; - individuazione delle singole voci di costo elePAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2016
mentare e classificazione delle stesse in categorie omogenee; - individuazione di una serie di prezzi-campione; - monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato; - analisi dei dati nell’ambito del gruppo tecnico e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari; - rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute; - progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche. Dal 2015, su proposta della nostra Associazione, l’Amministrazione regionale, ha individuato quattro gruppi di lavoro specifici a cui ogni Associazione, Ordine professionale o rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni, hanno provveduto a nominare esperti per ogni categoria, in particolare: - impianti meccanici (siamo rappresentati dal perito Alberto del Vecchio della Eucos srl di Tavagnacco; - strade e infrastrutture a rete (siamo rappresentati dal dott. Mirko Zannier della SO.C.MAS. srl di Pasian di Prato); - impianti elettrici (siamo rappresentati dal dott. Denis Tambozzo della Elettrotecnica Manzanese srl di Manzano) - opere edili (siamo rappresentati dal dott. Denis Petrigh della B.M. Costruzioni di Premariacco). I quattro rappresentanti, coordinati da Claudio Scialino, si sono incontrati più volte in quest’anno, per mettere a punto la versione del 2016. È stato utilizzato un sistema di codifica derivato dal Piano di Classificazione SfB (sigla dell’organizzazione svedese “Comitato di Coordinamento per i Problemi Edilizi”), ideato dall’architetto Lars Magnus Giertz nei tardi anni ’40 per risolvere i problemi di classificazione relativi all’aspetto tecnico della progettazione e della costruzione dei fabbricati. Esso è ritenuto a livello internazionale una solida base per il coordinamento dell’informazione tecnica e commerciale nel processo edilizio grazie alla sua particolare struttura estremamente flessibile. In Italia il sistema SfB è stato introdotto nel 1983 dall’arch. Giuseppe Vetriani, professore di Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, con la collaborazione dell’arch. Maria Cristina Marolda, attraverso la pubblicazione del Piano di Classificazione PC|SfB (ITEC editrice Milano, prima edizione ottobre 1983). La classificazione proposta è un adattamento del sistema originario, che utilizza tre tavole attraverso le quali si definisce la singola voce del prezzario. I magisteri vengono identificati con una sigla alfanumerica composta da 8 o 9 caratteri. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e quelli esclusi. È stata posta particolare cura nell’individuare tutti gli oneri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri; questi vengono autonomamente indicati in specifiche voci del prezzario. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e di quelli esclusi. Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell’Impresa. È stata posta particolare cura nell’individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, autonomamente indicati in specifiche voci del Prezzario nella classe 99 - impianti e attrezzature per la tutela della salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere. Per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza qui rappresentare il complesso quadro normativo vigente, si rammenta che i costi relativi alla sicurezza, nell’ambito di un contratto pubblico, si distinguono in: - costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all’interno di questo prezzario regionale, l’indicazione di tali costi dovrà essere congrua, PAG. 49 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2016
analitica (per singole voci a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, calcolati tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante; - costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l’appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell’ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante. Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell’unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo. L’analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d’opera, il costo della manodopera pubblicata dal Ministero con cadenza annuale e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall’utile d’impresa. I prezzi in fornitura a piè d’opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d’impresa. Per il costo della mano d’opera, sono state individuate le ore/uomo per l’unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle quattro Province della Regione. Relativamente a tutti i riferimenti legislativi e normativi inseriti nelle descrizioni delle varie voci, ai
fini della formulazione del prezzo finale, essi sono stati riferiti alla loro ultima modifica e integrazione vigente alla data della pubblicazione del aggiornamento del prezzario. I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge, del Capitolato Speciale e del progetto; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. Vengono richiamate, espressamente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I., D.I.N. e le altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione; qualora prescritto da disposizioni anche di carattere generale i materiali dovranno avere il marchio “CE” anche se ciò non risulta espressamente specificato nel prezzario. Tutti i materiali, i componenti e gli impianti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti emanati dalle Autorità competenti e dovranno essere posti in opera e dati funzionanti come raccomandato dal produttore. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura o a corpo, in relazione a quanto previsto nel Capitolato d’Appalto. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura o a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La classificazione delle voci del prezzario si basa sulle seguenti tre tavole, riferite rispettivamente alle classi e sottoclassi di opere (Tavola 1), alla forma di utilizzo del materiale (Tavola 2) e alle categorie dei materiali della costruzione (Tavola 3). In dette tavole la sequenza numerica risulta alle volte interrotta, consentendo così l’inserimento di eventuali gruppi, non contemplati nel prezzario, che si rivelassero necessari nello sviluppo dell’applicazione di questo strumento nell’ambito dei lavori pubblici regionali. In particolare possono risultare vacanti le classi e sottoclassi a completamento delle grandi categorie che vengono così definite:
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0. Opere provvisionali 1. Suolo, strutture di fondazione 2. Strutture di elevazione (al rustico) 3. Strutture di elevazione (completamenti) 4. Strutture di elevazione (finiture) 5. Impianti tecnici canalizzati 6. Impianti tecnici elettrificati 7. Attrezzature fisse 8. Arredi e attrezzature mobili 9. Sicurezza In questo anno di intenso lavoro dei comitati tecnici non si è riusciti ad verificare e aggiornare tutte le voci del prezzario 2015; ogni gruppo di lavoro si è focalizzato su alcune parti specifiche, ad esempio: la sicurezza stradale, i bitumi, gli scavi, le opere marittime, la manutenzione degli impianti ecc., nei prossimi anni si provvederà a migliorare costantemente altre parti del prezzario. L’intendimento è quello di arrivare in due-tre anni a pubblicare uno strumento che potrà essere d’esempio per tutte le altre Regioni d’Italia. Ricordiamo l’importanza che potrà avere il Prezzario Regionale anche in riferimento al nuovo Codice dei Contratti approvato il 18 aprile 2016 D.Lgs. n. 50 che all’articolo 23 comma 7 prevede che: “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.” (CS)
Nuovo Codice dei contratti (1a parte) LA NOSTRA REGIONE HA PROVVEDUTO IN ANTICIPO A RECEPIRE LE DIRETTIVE EUROPEE NELL’AGOSTO 2015 Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo cominciamo ad approfondire le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti. PAG. 51 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2016
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI (TITOLO I)
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 1) Il Codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: 1) lavori di genio civile; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche; b) appalti di servizi di importo superiore a euro 135.000 aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali o euro 209.000 per gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori; c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici; d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice; e) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbaniz-
zazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il titolo presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti. Il provvedimento che concede il contributo deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo. Il codice si applica anche ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
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Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l’ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (oggi Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 nov. 2007).
COMPETENZE LEGISLATIVE DI STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME (ART. 2) Le disposizioni contenute nel codice sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ragionale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. La nostra Regione ha in anticipo provveduto a recepire le Direttive Europee con le Direttive Vincolanti in materia di lavori pubblici approvate dalla Direzione Centrale Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia il 7 agosto 2015, alla cui redazione ha partecipato anche la nostra Associazione Confapi FVG. (continua) (CS)
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Additivi dei caseinati alimentari La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’uso di additivi alimentari nei caseinati alimentari. Sostanze aromatizzanti La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti. Additivi nelle tortillas La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento concernente il regolamento 2016/683 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di acido propionico e propionati (E 280 - 283) nelle tortillas.
AGRICOLTURA BIOLOGICA Produzione biologica ed etichettatura La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Esportazione prodotti origine animale dall’Italia verso il Cile Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare
concernente la certificazione sanitaria per l’esportazione di prodotti di origine animale dall’Italia verso il Cile. Settore lattiero caseario Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze concernente la ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell’articolo 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Esportazione verso Stati Uniti d’America Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America di alimenti di origine animale e alimenti contenenti prodotti di origine animale e vegetale (prodotti composti).
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Variazione denominazione varietà mais Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione di denominazione di una varietà di mais iscritta al registro nazionale. Iscrizione varietà mais Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di mais e cereali a paglia al registro nazionale. Iscrizione varietà sorgo, mais e tabacco Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di sorgo, mais e tabacco al registro nazionale. Rettifica varietà specie agrarie Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la rettifica del decreto 18 febbraio 2016 recante: «Rinnovo dell’iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale, con scadenza 31 dicembre 2015».
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Responsabile conservazione varietà cereali Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di cereali a paglia iscritte nel registro nazionale. Importazione Riso La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di aprile 2016. Trasporto granaglie alla rinfusa Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il decreto concernente le procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991.
BEVANDE Consorzi Vini Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente l’elenco dei consorzi incaricati dall’art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61. Disciplinare Vino “Friuli” Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Friuli” o “Friuli Venezia Giulia”.
COMMERCIO Disposizioni Doganali La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Patata del Fucino IGP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata del Fucino (IGP)].
Protezione transitoria DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la comunicazione concernente la protezione delle denominazioni in protezione transitoria ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 1151/2012 e dell’art. 12 del decreto 14 ottobre 2013. Consorzi incaricati Vini Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la comunicazione concernente l’elenco dei Consorzi Incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Prodotti Ittici La Commissione Europea ha pubblicato la raccomandazione sul controllo e la gestione della presenza di diossine e PCB nel pesce e nei prodotti ittici provenienti dalla regione baltica. oOo
DATI DI MERCATO 17a E 18a SETTIMANA (DAL 25 APRILE AL 1° MAGGIO E DAL 2 ALL’8 MAGGIO 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.
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RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 17, dal 25 aprile al 1° maggio 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle settantacinque notifiche, di cui ventidue allerte,
effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia in merito a presenza di Salmonella in risotto surgelato proveniente dal Portogallo, confezionato in materiali d’imballaggio provenienti dalla Spagna.
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Albo autotrasporto c/t. Attivazione nuovo portale ATTIVO DAL 16 MAGGIO 2016: SI UTILIZZA ANCHE PER LA VERIFICA DELLA “REGOLARITÀ DEL VETTORE” Si segnala che dopo mesi di attesa dal 16 maggio 2016 è attivo il nuovo portale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (di seguito Albo). L’indirizzo web resta quello precedente e, cioè: www.alboautotrasporto.it. Il nuovo portale risulta rinnovato nella veste grafica e nei contenuti editoriali e si propone dichiaratamente di costituire un punto di riferimento per gli operatori del settore, quali imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, e per le imprese committenti di servizi dell’autotrasporto (v. infra), consentendo quindi una relazione digitale tra amministrazione ed utenti. Attraverso il portale sarà possibile conoscere, la composizione, le funzioni e soprattutto le attività del Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori ed essere informati sulle principali novità normative e procedurali. Fra le sezioni, di cui il sito ora si compone, si segnalano: - la sezione “Servizi”, ove, fra l’altro, si può accedere alla verifica della regolarità del vettore, alla consultazione della regolarità della posizione contributiva delle imprese iscritte all’Albo, alla presentazione delle richieste di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, al pagamento delle quote d’iscrizione all’Albo e
altri servizi che saranno via via inseriti, precedentemente queste funzioni erano svolte dal Portale dell’automobilista; - la sezione denominata “Come fare”, nella quale sarà possibile trovare le istruzioni necessarie per il disbrigo delle procedure amministrative di competenza dell’Albo e altro. - il data base delle imprese iscritte all’Albo, che a differenza del passato sarà continuamente aggiornato, al fine di consentire agli utenti di avere un’idea esatta del numero e della tipologia delle imprese iscritte. Anche per accedere ai nuovi servizi è necessario registrarsi e per farlo occorre seguire le istruzioni nella apposita sezione. Ora, però, la registrazione è unica per tutti i servizi. A questo proposito si precisa che le imprese diverse da quelle iscritte all’Albo devono registrarsi come “persona fisica”, così come accadeva nel Portale dell’automobilista. E’ questo il tipico caso delle imprese committenti del servizio di autotrasporto che intendono, ad esempio, verificare la regolarità del vettore. Da ultimo, si fa presente che nel nuovo portale, sono anche presenti alcuni link di interesse per le imprese, fra i quali quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del CCISS Infotraffico, della Rivista TIR, delle Associazioni di categoria presenti nel Comitato centrale dell’Albo e del citato Portale dell’automobilista. Gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione, qualora si verifichino problemi o inconvenienti nell’accesso e nell’utilizzo del nuovo portale.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Iscrizione all’Albo e al REN LINEE GUIDA MINISTERIALI SU PROVVEDIMENTI E RICORSI IN MATERIA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO E AL REN Con la circolare prot. 7822 del 15 aprile 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito Ministero) ha posto le linee guida sui provvedimenti e sui ricorsi in materia di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (di seguito Albo) e al Registro elettronico nazionale (REN), facendo chiarezza su una serie di dubbi dovuti anche al mutato quadro giuridico di riferimento, rispetto all’epoca in cui sono state dettate le normative in materia. Appresso si evidenziano alcuni degli aspetti di maggior rilievo affrontati dal Ministero.
I REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE L’iscrizione all’Albo rappresenta una fase della procedura per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione. Pertanto, le vicende negative che interessino uno dei requisiti dimostrati per iscriversi all’Albo (onorabilità per tutte le imprese e, per quelle che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton, idoneità professionale e idoneità finanziaria) si riflettono sempre sull’autorizzazione, facendola venir meno, e in seconda battuta determinano la cancellazione dall’Albo.
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI COLLEGATE ALL’ACCESSO ALLA PROFESSIONE La circolare esamina le sanzioni, amministrative e disciplinari, collegate a violazioni relative all’accesso alla professione, evidenziando in primo luogo quelle che non devono più considerarsi in
vigore, in quanto contengono riferimenti a provvedimenti oramai abrogati. E’ il caso: - dell’art. 21 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dove l’unica ipotesi di sanzione disciplinare ancora in vigore, è quella prevista dal co. 1, n. 3, circa l’obbligo di rispettare la normativa in materia di contratto di lavoro; - l’art. 179, co. 4 del codice della strada laddove si prevede che quando, nel corso di un anno, vengano accertate tre violazioni del co. 3 del predetto articolo (titolare dell’azienda che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi dischi, o con limitatore o cronotachigrafo manomesso o non funzionante), si applica la sospensione dell’autorizzazione c/t o della licenza c/p di trasporto di cose del veicolo con il quale l’infrazione è stata commessa. Anche in questo caso, spiega il Ministero, la disposizione non risulta materialmente applicabile, tenuto conto che l’art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 1998 ha soppresso la pregressa disciplina autorizzativa nell’autotrasporto merci c/t. Viceversa, le sanzioni connesse all’accesso alla professione in cui può ancora incorrere l’impresa di autotrasporto, sono le seguenti: a) Sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio alla professione, ai sensi dell’art. 13 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 in materia di esercizio dell’attività di autotrasportatore c/t. La sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione sono previste quando l’impresa di autotrasporto non sia più in grado di soddisfare anche uno soltanto dei requisiti previsti dall’art. 3 del reg. (CE) 1071/2009 (onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento). In attesa del riordino della normativa di cui sopra, questa sanzioni sono applicate a conclusione di un procedimento amministrativo che fa capo agli uffici della Motorizzazione civile competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione. Qualora l’ufficio accerti la mancanza di uno o più dei citati
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requisiti nei confronti dell’impresa o l’inidoneità del gestore, provvede a sospendere l’autorizzazione con provvedimento motivato ed assegna all’impresa un termine, per procedere alla regolarizzazione. Se quest’ultima non avviene, l’ufficio avvia un ulteriore procedimento per la revoca dell’autorizzazione nell’arco di tempo indicato dal citato art. 13 del reg. (CE) 1071/2009 (6 mesi) dalle sopra citate disposizioni. Ovviamente, la revoca dell’autorizzazione comporta la cancellazione dell’impresa dall’Albo. Per quanto riguarda l’onorabilità, la circolare evidenzia che i fatti che possono comportarne la perdita, a giudizio dell’autorità competente, secondo quanto ora prescritto dall’art. 6 par. 2 del reg. (CE) 1071/2009, sono quelli riportati all’art. 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in relazione all’impresa, al gestore dei trasporti e agli altri soggetti indicati dalla norma. b) Sanzioni amministrative pecuniarie legate alle mancate comunicazioni di cui all’art. 19 del d.lgs. 395/2000. La perdita dei requisiti previsti per l’accesso alla professione deve essere comunicata dall’impresa nei termini stabiliti dal decreto dirigenziale 25 novembre 2011 (v. infra), a pena delle sanzioni previste dall’art. 19 del d.lgs. 395/2000, il quale dispone: - per la perdita dell’onorabilità (sia in capo al gestore dei trasporti che per gli altri soggetti per i quali è richiesta), un importo da un minimo di 5.164 a un massimo di 15.494 euro; - per la perdita dell’idoneità finanziaria, un importo da un minimo di 1.549 a un massimo di 4.648 euro; - per la perdita dell’idoneità professionale, un importo da un minimo di 2.582 a un massimo di 7.747 euro; - per la mancata comunicazione delle circostanze relative al gestore dei trasporti che permettono il proseguimento provvisorio dell’attività (ora disciplinate dall’art. 4, co. 5 del d.d. 25 novembre 2011), un importo da un minimo di 1.033 a un massimo di 3.099 euro. I termini per le comunicazioni stabiliti dal citato d.d., sono i seguenti: - entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, per la perdita del gestore dei trasporti (art. 4, commi 3 e 5); - entro 15 giorni dalla conoscenza dell’evento, per la perdita dell’idoneità finanziaria (art. 7). L’applicazione della sanzione fa capo alla Dire-
zione generale territoriale (DGT). La procedura viene avviata dall’ufficio della Motorizzazione civile competente, che notifica il provvedimento di contestazione all’impresa entro 90 giorni dall’accertamento. L’impresa, a sua volta: - entro 30 giorni dalla notifica, può richiedere audizione e/o presentare scritti difensivi alla DGT che, a sua volta, può tenerne conto emettendo così un’ordinanza motivata di archiviazione; - entro 60 giorni dalla notifica può provvedere al pagamento in misura ridotta, tramite modello F23 precompilato dall’ufficio; - può non fare nulla per cui, trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’ufficio trasmette il rapporto alla DGT competente che, se ritiene fondato l’accertamento, emette un’ordinanza ingiunzione con cui fissa la sanzione pecuniaria tra il minimo e il massimo di legge, ingiungendone il pagamento entro 30 giorni insieme alle spese postali e di notifica; trascorso invano questo termine, senza che sia stata nemmeno proposta opposizione davanti al Giudice di pace, l’ordinanza diventa titolo esecutivo. L’opposizione non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice la conceda in presenza di gravi motivi.
RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E DI ISCRIZIONE AL REN Sui ricorsi amministrativi gerarchici, la competenza del Comitato centrale per l’Albo è di natura residuale. Infatti, il Comitato centrale può essere chiamato in causa soltanto nei seguenti casi: - rigetto della domanda di iscrizione all’Albo da parte dell’ufficio della Motorizzazione; - provvedimenti di sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo adottati dagli uffici della Motorizzazione, nei confronti di imprese prive di iscrizione al REN, in quanto ammesse ad operare con veicoli di massa fino a 1,5 t, ovvero ai sensi dell’art. 19 della legge 298/1974 per l’omesso pagamento del contributo di iscrizione all’Albo; - sanzioni disciplinari comminate nell’ipotesi residua, vista agli inizi, dell’art. 21 della legge 298/1974 (obbligo di rispetto della normativa in materia di contratto di lavoro). In tutti gli altri casi, la competenza a decidere dei ricorsi gerarchici appartiene al direttore generale territoriale della DGT dove opera l’ufficio della Motorizzazione che ha emanato il provvedimento opposto.
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Pertanto, rientrano nelle competenze della DGT i ricorsi gerarchici in materia di: - rigetto della domanda di rilascio dell’autorizzazione; - sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio alla professione; - dichiarazione di inidoneità del gestore;
- dichiarazione di perdita dell’onorabilità degli altri soggetti. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI MARZO 2016
(C)
ANNI E MESI 2015
INDICI (BASE 2010 = 100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Marzo
107,0
-0,2
0,1
n. 94 del 23 aprile 2015
Aprile
107,1
-0,3
0,2
n. 121 del 27 maggio 2015
Maggio
107,2
-0,1
0,3
n. 145 del 25 giugno 2015
Giugno
107,3
-0,1
0,2
n. 170 del 24 luglio 2015
Luglio
107,2
-0,1
0,0
n. 201 del 31 agosto 2015
Agosto
107,4
-0,1
-0,2
n. 225 del 28 settembre 2015
Settembre
107,0
-0,1
-0,2
n. 252 del 29 ottobre 2015
Ottobre
107,2
0,0
0,1
n. 276 del 26 novembre 2015
Novembre
107,0
0,0
0,2
n. 302 del 30 dicembre 2015
Dicembre
107,0
0,0
-0,1
n. 23 del 29 gennaio 2016
Media
107,1 (Base 2015 = 100)
2016
Coefficiente di raccordo tra le basi
1,071
Gennaio
99,7
0,3
-0,5
n. 65 del 18 marzo 2016
Febbraio
99,5
-0,2
-0,6
n. 75 del 31 marzo 2016
Marzo
99,6
-0,3
-0,5
n. 99 del 29 aprile 2016
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