Apinforma n. 8 del 30 aprile 2017

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 8 30 aprile 2017

IN PRIMO PIANO EXPORT MARKETING

IL SERVIZIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI DELL’ASSOCIAZIONE

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



Informazione commerciale


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 8 30 aprile 2017

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

Assistenza fiscale per il mod. 730/2017

8

Il regime sanzionatorio dell’inversione contabile

9

Presentazione al CAF del modello 730

12

Liquidazioni periodiche Iva

16

Contributi per le aree industriali dismesse di Trieste

19

Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2017

24

Ebilog

26

Installazione di impianti audiovisivi

27

Terre e rocce da scavo

30

Attività per il controllo sui prodotti chimici

31

SOA: rinnovo dell’attestazione per la Strut-Fer

35

MEPA, opportunità anche per gli appalti di manutenzione

36

In vigore il correttivo Codice dei Contratti

38

Approvato regolamento edilizia convenzionata in FVG (3a parte)

43

EDILIZIA


SCEGLI LA DIREZIONE GIUSTA GIUSTO PESO PER LA TUA AZIENDA, PER I TUOI CLIENTI

SOVRAPPESO

PERDITA DI GUADAGNO

SOTTOPESO SANZIONI LEGALI

Bilance Ponderali omologate per un giusto peso-etichettatura

Il nostro nuovo sistema per il controllo peso, interamente progettato e costruito da Bilanciai Group, consente di rispondere in modo preciso e affidabile alle esigenze di controllo della corretta conformità dei prodotti preconfezionati ed alla ricerca difettosi e mancanti nei controlli qualità. Semplice essere esatti, basta chiamare la Società Bilanciai, qui, sempre vicina alle tue necessità. Società Bilanciai S.r.l. Via Menazzi Moretti Z.A.P. 2 · 33037 Pasian di Prato (UD) T. e Fax +39 0432.690853 · www.societabilanciai.it · info@societabilanciai.it


EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Il servizio di informazioni commerciali dell’Associazione

47

Scambi fra Soci

49

Revisione veicoli industriali e autobus

50

Cronotachigrafo. Rimozione o rottura del sigillo

51

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

52

Germania

53

Legislazione alimentare

54

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Assistenza fiscale per il mod. 730/2017 ACCESSO AL SERVIZIO SENZA NECESSITÀ DI APPUNTAMENTO Ricordiamo che è operativo in Associazione il Centro di Assistenza fiscale, utilizzabile dai lavoratori dipendenti e pensionati, per la compilazione, l’assistenza, la trasmissione o conferma del modello 730/2017. L’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti un modello pre-compilato al quale è possibile accedere anche per il tramite del CAF. In questi casi tuttavia è necessario presentare al CAF una delega, contenente alcuni riferimenti reddituali riferiti al 2014, unitamente ad un documento d’identità valido. Il modello pre-compilato acquisito dal CAF, potrà essere confermato dal contribuente, qualora lo stesso sia completo, oppure integrato con eventuali dati mancanti. Il Centro oltre a raccogliere le dichiarazioni, sarà a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria alla corretta compilazione del modello. Il servizio è aperto a tutti gli interessati a questo tipo di modello dichiarativo, come ad esempio dipendenti, pensionati e collaboratori. Il modello 730 permette il recupero di eventuali crediti d’imposta vantati nei confronti dell’Erario, direttamente in busta paga oppure di pagare le imposte dovute (saldi e acconti), alle scadenze previste dalla legge, con trattenute sulle retribu-

zioni senza ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti. E’ consentito accedere al modello 730 anche da parte dei contribuenti privi di un datore di lavoro, a patto che i propri redditi risultino tra quelli dichiarabili con la dichiarazione semplificata, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad effettuare il rimborso. Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Associazione durante l’orario d’ufficio, senza necessità di fissare un appuntamento. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone, presso l’Associazione al numero telefonico 0432/507377. Il compenso per il servizio di assistenza fiscale è così determinato:

MODELLO 730/2017: - € 10,00 per solo scarico modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 30,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 60,00 per inserimento di un nuovo contribuente; - € 90,00 per inserimento di una nuova dichiarazione congiunta; - € 60,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria congiunto; - per elaborazioni massive per conto dei CED il prezzo sarà concordato preventivamente con l’Associazione. I prezzi sono comprensivi di Iva.

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Il regime sanzionatorio dell’inversione contabile UNA CIRCOLARE DELLE ENTRATE SPIEGA IL NUOVO REGIME ISPIRATO A CRITERI DI PROPORZIONALITÀ PREMESSA L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 16 dell’11 maggio 2017 è intervenuta per chiarire l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio applicabile alle violazioni legate al regime dell’inversione contabile, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015. Le modifiche hanno interessato il D.Lgs. 471/97 e sono improntate ad un principio di proporzionalità tra gravità della violazione e relativa sanzione, introducendo un regime più indulgente quando la violazione non arreca un danno per l’Erario. Le disposizioni previste dalla riforma del sistema sanzionatorio trovano applicazione dal 1° gennaio 2016, tuttavia, per il principio del favor rei, si rendono applicabili anche alle violazioni commesse in epoca precedente, a condizione però che non siano stati emessi atti che si siano resi definitivi anteriormente al 1° gennaio 2016.

nitore nazionale o comunitario o più in generale le diverse fattispecie riguardanti il settore edile. Per rendere applicabile il regime sanzionatorio leggero di cui sopra, è necessario che l’operazione non sia occultata e risulti comunque dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte dirette. Se invece l’operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione applicabile è dal 5% al 10% dell’imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro. La circolare ritiene che la sanzione dal 5 al 10% vada commisurata all’importo complessivo dell’imponibile relativo alle operazioni soggette all’inversione contabile riconducibile a ciascuna liquidazione periodica trimestrale o mensile, e con riguarda a ogni fornitore. Qualora le violazioni siano riferibili a più liquidazioni, saranno irrogabili tante sanzioni autonome quante sono le liquidazioni interessate. Qualora l’irregolarità commessa comporti anche un’infedele dichiarazione o un’indebita detrazione dell’imposta da parte del cessionario o committente, saranno irrogabile anche le ordinarie sanzioni previste per tali violazioni. Anche in assenza di imposta dovuta resta, comunque, applicabile la sanzione in misura fissa da 250 a 2.000 euro per inesattezza della dichiarazione così come previsto dal primo comma dell’art. 8 del D.Lgs. 471/1997.

VIOLAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE

APPLICAZIONE DELL’IVA IN MODO ORDINARIO IN LUOGO DELL’INVERSIONE CONTABILE

In base al comma 6-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 471/97 il cessionario o committente che non liquida correttamente le operazioni interessate dal regime dell’inversione contabile, è punito con la sanzione da 500 a 20.000 euro. Si tratta dei casi in cui l’imposta deve essere liquidata con il reverse charge, ma il cessionario o committente non pone in essere totalmente gli adempimenti previsti, come ad esempio l’emissione dell’autofattura o l’integrazione della fattura di acquisto. Le fattispecie interessate possono riguardare gli acquisti comunitari, le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, le integrazioni di fatture comunitarie o le autofatture riferite a prestazioni di servizi rilevanti territorialmente nel territorio nazionale, gli acquisti di rottami da for-

Qualora il fornitore assoggetti un’operazione rientrante nel regime del reverse charge al regime ordinario e l’imposta sia comunque versata, si rende applicabile la sanzione da 250 a 1.000 euro a carico del destinatario con responsabilità solidale del fornitore. Si tratta delle ipotesi in cui l’imposta viene erroneamente addebitata in fattura ma regolarmente versata dal fornitore, in questi casi al committente o cessionario è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta. La norma prevede una responsabilità solidale tra i due soggetti, sia per l’imposta che per la sanzione. Per queste fattispecie non è prevista l’attivazione di alcuna modalità di regolarizzazione. Se però l’errata applicazione dell’imposta è legata ad un comportamento fraudolento del cessionario

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o committente, finalizzato alla frode o all’evasione, è prevista una sanzione che va dal 90 al 180% dell’imposta. E’ importante sottolineare che la sanzione fissa è applicabile solo nei casi in cui l’errore sia commesso per un operazione ragionevolmente rientrante nel reverse charge. In pratica l’errore deve essere causato da un’incertezza nell’applicazione del regime, se invece i requisiti soggettivi e oggettivi erano sufficiente chiari, la sanzione fissa non sarà applicabile.

APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE CONTABILE AD OPERAZIONI INESISTENTI Nelle ipotesi in cui il cessionario o il committente applica indebitamente l’Iva con l’inversione contabile su operazioni esenti, non imponibili, non soggette o inesistenti, l’amministrazione finanziaria deve cancellare sia il debito erroneamente imputato sia la detrazione operata. In questo modo viene totalmente neutralizzata l’operazione ai fini Iva senza applicazione di alcuna sanzione. Questo chiarimento è uno dei più significativi della circolare 16 perché comprende anche le operazioni inesistenti, oggetto di numerosi accertamenti molti dei quali ancora pendenti. L’amministrazione finanziaria nelle verifiche fatte in passato, nei casi di operazioni inesistenti richiedeva la restituzione dell’Iva a credito, ancorché non versa-

ta effettivamente al fornitore, ma liquidata con il reverse charge, oltre a quella a debito. In questo modo l’imposta veniva richiesta due volte, la prima come Iva a debito indicata nel registro delle fatture emesse, la seconda, riferita all’Iva a credito indicata nel registro acquisti per la quale la detrazione non poteva essere riconosciuta proprio perché legata ad un’operazione inesistente. In questo modo si realizzava il seguente paradosso, pur non avendo nella sostanza detratto l’Iva, stante il regime dell’inversione contabile, veniva contestata l’indebita detrazione e la relativa sanzione. Ora la circolare pone fine a questa esagerazione stabilendo che in sede di accertamento venga eliminato sia il debito che il credito computato nelle liquidazioni d’imposta, rimuovendo gli effetti ai fini Iva dell’operazione contabilizzata. Rimane comunque irrogabile, nei soli casi di operazioni inesistenti, la sanzione nella misura compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro. Sia nei casi di operazioni esenti, non imponibili o non soggette, il contribuente ha diritto a recuperare mediante emissione di una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 3, o mediante la procedura di rimborso anomalo di cui all’art. 21, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, l’eventuale imposta non detratta, per indetraibilità soggettiva od oggettiva.

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Presentazione al CAF del modello 730 LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA PREMESSA Con il modello 730 i lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati, possono dichiarare i propri redditi con una procedura che consente di ottenere i rimborsi oppure effettuare i versamenti delle somme a debito direttamente in busta paga. Possono presentare il modello 730 i soggetti che nel 2016 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Possono utilizzarlo anche i contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad eseguire il rimborso. I contribuenti possono scaricarsi dal sito delle Entrate il proprio modello 730 precompilato telematicamente, procedendo alla conferma dei dati in esso indicati oppure modificandoli. In alternativa è possibile rivolgersi ad un CAF al quale è necessario rilasciare apposita delega affinché provveda allo scarico del modello precompilato o, alternativamente alla trasmissione autonoma del modello. Resta impregiudicata la possibilità, anche nei casi di ricorso al CAF, di confermare il modello predisposto dall’amministrazione, qualora lo stesso sia completo, oppure procedere alla sua integrazione qualora incompleto.

I REDDITI INTERESSATI AL MODELLO Con il modello 730 possono essere dichiarati i seguenti redditi: - di lavoro dipendente e assimilato; - di collaborazione coordinata e continuativa; - di terreni e fabbricati; - di capitale; - di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;

- redditi occasionali derivanti da attività commerciali; - indennità per la cessazione di rapporti di co.co. co. non assoggettati a tassazione separata; - alcuni redditi diversi; - alcuni redditi assoggettati a tassazione separata.

SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO La compilazione del modello 730, affinché il rimborso sia effettuato direttamente dal sostituto d’imposta, richiede che il rapporto di lavoro sia in vigore dal mese di giugno al mese di luglio. Nei casi in cui manchi il sostituto d’imposta ma i redditi ricadano tra quelli dichiarabili tramite il modello 730, il conguaglio a credito sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle entrate. Qualora non sia possibile utilizzare il modello 730, ad esempio in presenza di redditi d’impresa, si dovrà presentare il modello Unico 2017. Il modello 730 può essere inoltre presentato, oltre che da pensionati e lavoratori dipendenti, da: - soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente; - soci di cooperative di produzione e lavoro; - sacerdoti della chiesa cattolica; - titolari di redditi di collaborazione; - giudici costituzionali, parlamentari nonché titolari di cariche pubbliche ed elettive; - soggetti impegnati in lavori socialmente utili; - produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione Irap, Iva e 770.

CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO Non possono utilizzare il modello 730 e conseguentemente devono presentare il modello Unico, i contribuenti che per il 2016 dichiarano: - redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; - redditi di lavoro autonomo per i quali è stata richiesta la partita Iva; - redditi diversi non compresi tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730, quali quelli derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende o dall’affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende;

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- i soggetti che devono presentare un’altra dichiarazione, come ad esempio Iva, Irap o il modello 770; - i soggetti che non sono residenti in Italia nel 2016 e/o nel 2017; - i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente erogati da soggetti non sostituti d’imposta, come ad esempio i collaboratori familiari; - i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; - i soggetti che nel 2016 hanno percepito redditi derivanti da TRUST; - i soggetti che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli indicati al rigo G4; - i soggetti che nel 2016 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata.

A CHI SI PRESENTA Al contribuente è riconosciuta la facoltà di gestire in autonomia la propria dichiarazione, infatti, l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti il proprio modello 730/2017 precompilato. In questi casi l’accesso avviene nell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate alla quale è possibile accedere tramite: - Fisconline attraverso l’username e la password rilasciate dall’Agenzia delle entrate; - credenziali INPS dove il PIN rilasciato dall’istituto consente l’accesso alla dichiarazione; - Carta Nazionale dei Servizi, inserendo la carta nel lettore e registrandosi, il sistema fornisce PIN e password di accesso a Fisconline; - Sistema pubblico di identità digitale (SPID) in questi casi è richiesta l’abilitazione a Poste, Tim, Sielte e Infocert; - per i soli dipendenti della pubblica amministrazione il portale Noipa. Per utilizzare Fisconline il contribuente può registrarsi anche sul sito delle Entrate: - direttamente dalla sezione servizi telematici http://telematici.agenziaentrate.gov.it; - tramite App delle Entrate; - presentandosi presso un ufficio delle Entrate con un documento di riconoscimento. Qualora non si voglia gestire autonomamente la dichiarazione il modello può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, se questi presta l’assistenza diretta, oppure ad un CAF - dipendenti. Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, questi possono presentare il modello

730 direttamente all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta. Il 730 può inoltre essere presentato a un professionista abilitato. Ricordiamo che i sostituti d’imposta, anche se non prestano l’assistenza fiscale, sono obbligati a effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Nelle ipotesi in cui si intenda utilizzare un CAF è possibile presentare un modello 730/2017 precompilato dal contribuente unitamente alla relativa documentazione giustificativa. E’ inoltre richiesta la consegna del modello 730-1, completo dei dati anagrafici, anche nei casi in cui non si desideri esprimere la destinazione dell’8 o del 5 per mille. Per agevolare le operazioni di raccolta della documentazione, è necessario preparare tutti i documenti riguardanti i redditi e gli oneri inerenti la dichiarazione stessa, nonché le relative fotocopie. Le fotocopie vengono trattenute dal CAF, mentre gli originali sono restituiti ai contribuenti.

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAF - Copia documento d’identità valido del dichiarante e del coniuge in caso di dichiarazione congiunta; - dichiarazione dei redditi relativa al 2014 per l’accesso alla precompilata; - dati anagrafici aggiornati (indirizzo e numero di telefono). Se la residenza è variata indicare data di variazione; - codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (è necessario fornire fotocopia del tesserino); - notizie su coniuge e familiari a carico (reddito complessivo, grado di parentela); - dati del datore di lavoro o del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio; - dati relativi a terreni e fabbricati: è necessario presentare un documento da cui si possa desumere la rendita catastale (effettiva o presunta) attribuita al fabbricato, ad esempio: a) foglio catastale aggiornato, visura catastale aggiornata ed eventuali comunicazioni dell’Ufficio Tecnico Erariale per variazioni o attribuzioni di rendita; b) dichiarazione Ici/Imu; c) atti notarili riguardanti acquisti, vendite, donazioni; d) dichiarazione di successione;

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e) contratto di locazione immobili di proprietà o ricevute degli affitti; f) contratto multiproprietà; CU 2017 attestante il reddito di lavoro dipendente, di pensione o di collaborazione coordinata e continuativa relativo al 2016 (dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio se diverso dal datore di lavoro del CU); documentazione attestante il possesso di altri redditi: a) cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità e altre indennità erogate da Inps o altri Enti; b) redditi da borse di studio o da stage; c) redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge (come da sentenza di separazione); d) certificazione redditi da compensi, indennità, gettoni di presenza per cariche elettive; e) certificazione redditi da lavoro occasionale; f) redditi da utili; g) certificazione riscatto premi assicurativi; h) certificazioni INAIL relative a indennità per inabilità temporanea; i) pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza Complementare; l) pensioni estere; imposte e oneri rimborsati nel 2016 e già dedotti o detratti in anni precedenti; documentazione probatoria degli oneri deducibili o detraibili: a) spese mediche (fatture di visite specialistiche, cure odontoiatriche ecc.); b) scontrini “parlanti” acquisto medicinali da banco, per i dispositivi medici la documentazione attestante la marcatura CE, anche per occhiali e lenti con gli estremi della normativa di riferimento; c) spese veterinarie; d) spese mediche e paramediche di assistenza ai portatori di handicap; e) ricevute o dichiarazioni di assicurazioni vita e/o infortuni pagate nel 2016; f) contributi previdenziali volontari e obbligatori; g) contributi previdenziali ed assistenziali per addetti servizi domestici e familiari; h) contributi versati per il riscatto del corso di laurea proprio e dei familiari fiscalmente a carico; i) certificazioni interessi passivi su mutui ipotecari rilasciate dalla banca; l) copia del contratto di mutuo ipotecario e copia della compravendita;

m) spese per intermediazione immobiliare; n) contratto di locazione relativo ad abitazione principale; o) spese funebri; p) tasse scolastiche relative alle Università e alle scuole di istruzione secondaria superiore; q) spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per la pratica di attività sportiva per ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni; r) erogazioni liberali a favore di ONLUS, istituzioni religiose, organizzazioni non governative (ONG) ecc.; s) documentazione detrazione ex 36%, ora 50% (copia comunicazione inizio lavori con ricevuta della raccomandata, bonifici bancari, fatture o dichiarazione dell’amministratore se trattasi di spese condominiali); t) documentazione detrazione 65% per spese sostenute per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici già esistenti; u) spese per l’acquisto di mobili per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%; - ricevute versamenti assegno corrisposto al coniuge, sentenza di separazione o divorzio e codice fiscale del beneficiario; - spese per canoni di locazione per studenti; - fatture, bonifici, ricevuta trasmissione telematica alle Entrate relativi alle spese sostenute per beneficiare del credito d’imposta per videosorveglianza; - documentazione riferita a crediti d’imposta di anni precedenti; - deleghe di versamento Irpef per acconti. Importante sottolineare che ai fini della compilazione della delega per lo scarico del 730 precompilato dell’Agenzia delle entrate, è necessario allegare sia un documento d’identità valido, sia i redditi e il dato del rigo differenza riferiti al periodo d’imposta 2014.

QUANDO IL 730 NON BASTA Ci sono dei casi in cui oltre al modello 730, è necessario presentare anche dei quadri aggiuntivi del modello Unico 2017 nei modi e nei tempi previsti per quest’ultimo. I casi interessati riguardano la presenza di redditi da: - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate nel corso del 2016, in questi casi si dovrà presentare il quadro RT del modello Unico 2017. - investimenti in attività finanziarie all’estero,

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in questi casi si dovrà presentare, in aggiunta al modello 730, il quadro RW del modello Unico 2017, anche ai fini del versamento dell’Ivie e dell’Ivafe; - incasso nel corso del 2016 di redditi di capitale di fonte estera, come ad esempio interessi, premi o altri proventi di obbligazioni e titoli similari pubblici e privati ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96 o non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dagli intermediari; - siano state percepite indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; - rivalutazione del valore dei terreni nel corso del 2016; - noleggio occasionale di imbarcazioni o navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%. Negli ultimi quattro casi si dovrà presentare il quadro RM del modello Unico 2017.

INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 730/4

viene eseguita attraverso una procedura telematica che consente ai datori di lavoro di scaricare i conguagli da operare, direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate. A tal proposito i sostituti d’imposta devono comunicare con il modello CU le informazioni per la ricezione dei dati riguardanti l’assistenza fiscale prestata. In alternativa è possibile trasmettere telematicamente apposito modello a meno che non siano variati i dati comunicati l’anno precedente.

PRESSO LA VOSTRA ASSOCIAZIONE IL SERVIZIO È GIÀ OPERATIVO Si ricorda che presso l’Associazione è operativo il servizio del CAF per il ritiro e la compilazione del modello 730/2017, al quale è possibile rivolgersi per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo, previa presentazione di tutta la documentazione in originale e in fotocopia senza necessità di fissare alcun appuntamento, ma semplicemente presentandosi durante l’orario d’ufficio.

Ricordiamo che la ricezione del modello 730/4

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Liquidazioni periodiche Iva I CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il D.L. 193/2016 ha introdotto a decorrere 1° gennaio 2017, l’obbligo di trasmissione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, inserendo il nuovo articolo 21-bis nel D.L. 78/2010. L’adempimento interessa tutti i soggetti passivi Iva sia mensili che trimestrali ed è diretto a verificare in corso d’anno i valori delle posizioni creditorie e debitorie dei singoli contribuenti. Il termine previsto per il primo invio riferito al primo trimestre 2017, valevole sia per i trimestrali che per i mensili, era fissato al 31 maggio, ma il DPCM del 22 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2017, ha differito il primo invio delle liquidazioni riferite al primo trimestre al 12 giugno 2017. Oltre al differimento, l’Agenzia delle entrate sul proprio sito Internet ha pubblicato alcune FAQ riferite al nuovo adempimento, fornendo in questo modo un quadro più chiaro per la compilazione della modulistica. Innanzi tutto la comunicazione non deve essere trasmessa in assenza di operazioni attive o passive, mentre deve essere inviata per riportare un credito del periodo precedente. L’imponibile delle operazioni attive, anche se ad esigibilità differita, deve essere comunicato con riferimento al momento di effettuazione, mentre la relativa imposta va indicata nel periodo in cui diviene esigibile. Con riferimento alle operazioni in reverse charge, il cessionario o committente debitore dell’imposta non deve comprendere nel rigo VP2 (operazioni attive) l’imponibile di queste operazioni ma deve indicarlo solo nel VP3 (operazioni passive), mentre l’imposta andrà riportata nel rigo VP4 (imposta a debito) e nel VP5 (imposta a credito). Il cedente o prestatore dovrà invece indicare nel VP2 l’imponibile come propria operazione attiva.

Con riferimento agli autotrasportatori che adottano l’art. 74 del DPR 633/72 registrando le fatture emesse nel trimestre successivo a quello di emissione, devono indicare tali fatture nella comunicazione relativa al trimestre in cui sono state registrate, e non con riferimento alla data di emissione. In questo modo la fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile dello stesso anno, andrà indicata nella comunicazione del secondo trimestre 2017. I fornitori che applicano lo split payment, indicano l’imponibile nel rigo VP2, senza indicare l’imposta nel rigo VP4, al cui versamento è tenuto il committente - pubblica amministrazione. Quest’ultimo invece riporta, quale Iva a debito, nel rigo VP4 anche l’Iva di cui, per lo split payment, si rende debitore, ma esclusivamente per le operazioni che afferiscono la sfera commerciale. Con riferimento al riporto del credito Iva dell’anno precedente se un contribuente, dopo aver deciso di non inserirlo nel modello delle prime dichiarazioni del 2017, decide di usarlo, anche parzialmente, nelle liquidazioni successive, può inserirlo, in tutto o in parte (al netto di quanto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24), nel rigo VP9. Una volta indicato il credito dell’anno precedente nel rigo VP9, questo parteciperà alla liquidazione del periodo e l’eventuale risultato a credito andrà indicato nel VP14 colonna 2. Tale importo andrà poi riportato nel rigo VP8 del periodo successivo, quale credito del periodo precedente. In pratica il credito annuale residuo dopo l’utilizzo nella liquidazione del periodo, non andrà più indicato nel VP9. Nel VP9, infatti, deve essere indicato solo nella prima liquidazione in cui si decide di portarlo nelle liquidazioni Iva. Se successivamente si presenta la necessità di estromettere, in tutto o in parte, il credito per utilizzarlo in compensazione orizzontale, si dovrà riportare il relativo importo, preceduto dal segno meno, nel rigo VP9 della liquidazione relativa al periodo in cui avviene l’estromissione. Viene pertanto data ampia libertà al contribuente di gestire il credito Iva annuale in sede di liquidazioni periodiche in base alle proprie esigenze. Si pensi al caso di un contribuente con un credito

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dell’anno precedente di 10.000 euro indicato nella prima liquidazione di gennaio nel rigo VP9, la liquidazione di febbraio chiude con un risultato a credito di 7.000 euro. In questo caso qualora si voglia estromettere a marzo una quota del credito dell’anno precedente, ad esempio 4.000 euro, nel rigo VP9 dello stesso mese si indicherà tale importo con il segno meno, nel nostro caso – 4.000. Qualora la liquidazione chiuda con debito ma il contribuente non versi il dovuto rinviando l’adempimento ad un momento successivo, non avendo il quadro VP righi riferiti ai versamenti, l’Iva dovuta deve essere comunque indicata nel VP14. Rimane sempre valida la possibilità di eseguire il versamento in un momento successivo utilizzando il ravvedimento operoso. La norma non richiede il versamento dell’Iva nei

casi in cui la liquidazione chiuda con un debito inferiore ai 25,82 euro, rinviando il versamento alla liquidazione successiva. L’Agenzia ha chiarito che tale importo va comunque indicato nel VP14 della liquidazione di competenza, mentre in quella successiva sarà riportato nel rigo VP7, in modo da far coincidere il versamento di tale periodo con il VP14 prima colonna. L’omessa o incompleta comunicazione delle liquidazioni periodiche, è punita con la sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione o la correzione viene eseguita entro 15 giorni dalla scadenza. In pratica un nuovo invio è sempre possibile ma non esclude la sanzione, ancorché questa sia ravvedibile.

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(PZ)


Contributi per le aree industriali dismesse di Trieste PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALLA CCIAA VENEZIA GIULIA DAL 17 MAGGIO AL 22 GIUGNO 2017 PREMESSA Come anticipato con circolare associativa prot. n. 6 del 25 maggio 2017, in applicazione della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (cosiddetta legge Rilancimpresa), art. 33 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo in conto capitale per progetti di sviluppo delle imprese insediate nell’Area di crisi industriale complessa di Trieste. I contributi sono concessi secondo le modalità del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232/2015 (di seguito regolamento). Le domande vanno presentate alla CCIAA Venezia Giulia, sorta dalla fusione delle CCIAA di Gorizia e di Trieste ed ente gestore del provvedimento (di seguito ente gestore), dalle ore 10.00 del 17 maggio alle ore 16.00 del 22 giugno 2017 unicamente in forma telematica attraverso il sistema Front end generalizzato (FEG), utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web della Regione Friuli -Venezia Giulia (www.regione.fvg.it). Di seguito sono riportati gli elementi salienti del regolamento.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le imprese insediate nell’area di crisi industriale complessa di Trieste, o che intendono insediarsi prima dell’avvio del progetto, in possesso dei seguenti requisiti: - essere imprese regolarmente costituite; - non essere impresa in difficoltà; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare; - non essere destinatari di sanzioni interdittive; - non trovarsi nelle condizioni ostative alla con-

cessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia; - rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. Sono incluse anche le grandi imprese, a condizione che i progetti presentati lo siano in collaborazione con piccole e medie imprese. Qualora i soggetti beneficiari non abbiano la sede o un’unità operativa nell’area di crisi di Trieste all’atto della presentazione della domanda, l’apertura della sede o delle unità operative, da registrarsi al Registro delle imprese, deve intervenire prima dell’avvio del progetto e deve essere comunicata all’ente gestore.

INIZIATIVE AMMISSIBILI E LORO AVVIO Sono finanziabili le seguenti iniziative: a) progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale; b) progetti di innovazione di processi e/o dell’organizzazione (di seguito progetti di innovazione); c) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse; d) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l’acquisto degli immobili locati. Le iniziative di cui alle lett. a) e b) devono avviare l’iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e, comunque, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria (v. infra). Per i progetti di cui alle lett. c) e d) sono ammissibili anche le iniziative avviate in data antecedente alla presentazione della domanda e, comunque, non prima del 13 novembre 2015 corrispondente al termine di 9 mesi antecedenti all’entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (legge di assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018). Anche in queste fattispecie le iniziative devono essere avviate entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria. La durata massima del progetto è pari a 36 mesi.

REGIMI DI AIUTO; FORMA E LIMITI DEL CONTRIBUTO I regimi di aiuto applicabili sono il regime di esen-

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zione e il regime “de minimis” e sono così articolati: - per le iniziative sub a) e b) (progetti di ricerca, sviluppo e innovazione) si applica il regime “de minimis”; - per le iniziative sub c) (progetti per la riconversione di aree industriali dismesse) vi è la possibilità di optare per il regime di esenzione o il regime “de minimis”, ma le grandi imprese sono obbligate a optare per il regime “de minimis”; - per le iniziative sub d) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l’acquisto degli immobili locati) si applica il regime “de minimis” Il beneficio consiste nella concessione di un contributo in conto capitale nei seguenti limiti: - 50% per i progetti di ricerca; - 25% per i progetti di sviluppo; - 15% per i progetti di innovazione; - 40% per i progetti di riconversione; - 40% per i progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l’acquisto degli immobili locati. Per i progetti di ricerca e di sviluppo presentati da piccole e medie imprese l’intensità del contributo è elevata, rispettivamente, del 20% e del 10%. Per i progetti di innovazione presentati da piccole e medie imprese l’intensità del contributo è elevata, rispettivamente, del 30% e del 20%. Il limite massimo di contributo concedibile per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione è di 2.000.000 euro, salvo l’eventualità in cui non si opti per il regime “de minimis”, nel qual caso il limite massimo di contributo è di 200.000 euro (100.00 euro per le imprese di autotrasporto). Il limite massimo di contributo concedibile per i progetti di sviluppo industriale è di 200.000 euro (100.00 euro per le imprese di autotrasporto).

LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA Per le iniziative di cui alle lett. a) e b) (ricerca, sviluppo e innovazione), il limite minimo di spesa ammissibile del progetto è di: - per la piccola impresa 30.000 euro; - per la media impresa 150.000 euro; - per la grande impresa 300.000 euro. Per le iniziative di cui alle lett. c) e d) (progetti di riconversione e progetti di sviluppo anche mediante l’acquisto di immobili locati) il limite minimo di spesa ammissibile del progetto è di: - 30.000 euro per la piccola impresa; - 50.000 euro per la media impresa; - 200.000 euro per la grande impresa. Per le iniziative di cui alle lett. c) e d) (progetti di

riconversione e di sviluppo industriale) il limite massimo di spesa ammissibile del progetto non può essere superiore a 1.500.000 euro.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le sole spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative e, in via generale, sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Fanno eccezione, come anticipato, le spese per i progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l’acquisto degli immobili locati di cui alla lett. d), sono ammissibili anche le iniziative avviate dalle imprese in data antecedente la presentazione della domanda e, comunque, non prima del 13 novembre 2015 corrispondente al termine di 9 mesi antecedenti all’entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (legge di assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018). In tutte le fattispecie le iniziative devono essere avviate entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria. Per l’elenco delle spese ammissibili, le quali variano in funzione di ciascuna delle fattispecie di iniziativa, si rinvia al testo del regolamento, così come per le nozioni di avvio, durata e conclusione delle iniziative.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Ciascuna impresa può presentare al massimo una domanda. La domanda è redatta utilizzando solo la modulistica pubblicata sul citato sito web della Regione nella sezione accessibile dal link “modulistica” e va compilata e trasmessa per via telematica, previa sottoscrizione digitale, tramite il sistema on line FEG accessibile dalla presente pagina nella sezione “FEG-SISTEMA DI INOLTRO DOMANDE”, previo ottenimento delle credenziali attraverso la funzione di accreditamento. Le domande, attraverso il sistema FEG, possono essere trasmesse dalle ore 10.00 del 17 maggio 2017 alle ore 16.00 del 22 giugno 2017. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, a cura dell’ente gestore con l’approvazione di tre graduatorie distinte, una per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (lett. a) e b), una per i progetti di riconversione industriale (lett. c) e una per i progetti di sviluppo delle aree industriali anche attraverso l’acquisto degli immobili locati (lett. d), di cui si riportano i criteri essenziali di ciascuna di esse.

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CRITERI DI VALUTAZIONE PER PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

1. ORIGINALITÀ, NOVITÀ E VALIDITÀ TECNICA

2. COMPETENZE COINVOLTE

3. EFFICACIA E CHIAREZZA PROGETTUALE

4. PROSPETTIVE D’IMPATTO DEI RISULTATI

5. IMPATTO E RICADUTE AMBIENTALI

6. AREE DI SPECIALIZZAZIONE

a) originalità e novità del prodotto/processo rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto

Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4)

b) validità tecnica e contributo del progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell’impresa

Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4)

a) esperienze e competenze interne ed esterne all’impresa rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del progetto; per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese complementarietà del/dei partner per la realizzazione del progetto

Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4)

b) significatività della collaborazione con enti di ricerca.

Max 10 punti

a) chiarezza, dettaglio, completezza ed efficacia della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all’organizzazione e alla congruità del costo complessivo previsto e delle singole voci di spesa

Max 10 punti

a) potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati

Max 5 punti

b) ricadute positive per il mantenimento e/o l’incremento dell’occupazione, per l’aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto e/o processo

Max 5 punti

a) ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano l’utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la riduzione e la depurazione degli inquinanti

Max 5 punti

b) ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l’efficacia energetica e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili

Max 5 punti

presentazione di progetti ricadenti nelle aree di specializzazione e relative traiettorie di sviluppo di cui alla strategia di Smart Specialization (S3).

Max 7 punti

Punteggio minimo relativo a ciascuno dei criteri 1a), 1b), 2a): 4 punti Punteggio minimo complessivo: 28 punti. CRITERI DI VALUTAZIONE PER PROGETTI DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE 1. DIMENSIONE DELL’IMPRESA 2. DATI OCCUPAZIONALI

micro

5 punti

piccola

3 punti

media

1 punti

incremento del livello occupazionale di almeno il 5% delle unità lavorative annue (ULA)

5 punti

3. IMPRENDITORIA FEMMINILE

1 punti

4. IMPRENDITORIA GIOVANILE

1 punti

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CRITERI DI VALUTAZIONE PER PROGETTI DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE 5. PARTECIPAZIONE DELL’IMPRESA A RETI D’IMPRESA

2 punti

6. RATING DI LEGALITÀ

1 punto

7. SIDERURGIA

Presentazione di progetti riconducibili al settore siderurgico come definito dal REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

5 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE PER PROGETTI DI SVILUPPO DELLE AREE INDUSTRIALI Inserimento lavoratori della Lucchini / Servola SpA non riassorbiti in Siderurgica Triestina oppure

1. RIOCCUPAZIONE

percettori di ammortizzatori sociali e disoccupati che risultino essere stati occupati, con rapporto di lavoro subordinato, presso le unità locali, ubicate nella Provincia di Trieste, di imprese del settore siderurgico

5 punti

oppure percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati che risultino essere stati occupati, con rapporto di lavoro subordinato, presso unità locali ubicate nell’area di crisi 2. ECOCOMPATIBILITÀ

utilizzo di strumenti, materiali, procedure innovative ed ecocompatibili

Max 10 punti

3. AREE DI SPECIALIZZAZIONE

presentazione di progetti ricadenti nelle aree di specializzazione di cui alla strategia di Smart Specialization (S3).

Max 7 punti

4. RISANAMENTO AMBIENTALE

idoneità del progetto a risanare i siti produttivi interessati

Max 7 punti

5. SUPERFICIE RICONVERTITA

utilizzo della superficie riconvertita

Max 5 punti

valutazione intervento sistema produttivo

Max 10 punti

valutazione intervento edilizio

Max 5 punti

6. INTERVENTO

Ogni graduatoria viene approvata dall’ente gestore entro 120 giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione delle domande e pubblicata sul sito web del medesimo (www.fvg.camcom.gov.it). Approvate le graduatorie, l’Ente Gestore provvede a dare comunicazione alle imprese interessate dell’ammissione o non ammissione a finanziamento. Il provvedimento di concessione è adottato entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il contributo viene erogato dall’ente gestore a fron-

te della presentazione del rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, obbligatoriamente certificato da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, entro il termine massimo di 4 mesi decorrenti dalla data di conclusione del medesimo. Per il testo del regolamento e ogni aggiuntiva informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 8 - 30 aprile 2017

(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2017 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

100,6

0,349327

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

101,0

0,773430

MARZO

15.03

14.04

0,375

101,0

0,898430

APRILE

15.04

14.05

0,500

101,3

1,247757

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 8 - 30 aprile 2017


Messaggio Redazionale

Intervista a Nicola e Massimo Bosello, titolari di Nordest Servizi

Un IT efficiente restituisce più tempo al business informatica, offrendogli servizi e soluzioni su misura per il suo settore parte delle minacce ai dati informatici avviene proprio per cause interne. Inoltre, un servizio in outsorcing è sempre aggiornato sugli adempimenti legislativi, come la nuova normativa europea che è ormai attiva e che ci dà ancora solo 12 mesi per prepararci. Le aziende dovranno adeguarsi perché rischiano serie sanzioni penali. Sempre per permettere a chi lavora in azienda di essere al passo coi tempi abbiamo lanciato AccademIT, il nostro progetto formativo in cui non insegniamo a risolvere problemi tecnici ma prepariamo i nostri interlocutori ad un passaggio, da IT manager a manager dell’IT, anche nell’ambito sicurezza.

Massimo Bosello e Nicola Bosello

Come sono le nuove generazioni di data center? Quali i vantaggi? Nicola Bosello. Oggi un data center non deve essere più pensato come necessariamente “fatto in casa”. Molte aziende ovunque. I vantaggi di questa evoluzione dell’IT aziendale sono sicuramente un minor investimento di capitale perché si traduce in un canone di servizio, recupero di spazio, risparmio sui consumi energetici, e una mag. Noi accompagniamo il cliente nella gestione e implementazione dei data center “fuori e dentro casa” o attraverso sistemi “misti”, con le ultime innovative tecnologie iperconancora superiore, abbiamo scelto di ubicare i data center nella nostra regione e nei dintorni, pertanto il cliente che accompagnato direttamente sul posto per un riscontro.

L’imprenditore di oggi come può essere reattivo ai veloci cambiamenti tecnologici? Massimo Bosello. Il fattore tempo è altamente impattante nella competitività di un’azienda e introdurre la giusta inno-

ger del cliente. Industria 4.0, SmartWorking e Sicurezza sono alcuni dei più importanti temi. Non si può parlare di sola reattività ma sopratutto di prevenzione, per questo i nostri servizi partono dal controllo costante 24x7 del sistema informativo, per monitorare e prevenire eventuali criticità o nuove esigenze, e si estendono a più livelli, compresa l’automatica risoluzione del problema. L’ultimo livello, quello più esteso, prende in carico tutta l’azienda che non può permettersi un IT manager. Oltre ai servizi, grazie alla recente aggregazione con Eurosystem Spa, abbiamo un ventaglio di soluzioni applicative che possono essere adattate a vari settori e dimensioni aziendali, perché la potenza di un’azienda non è nulla senza il controllo di questa capacità.

Sempre più connessi e sempre più vulnerabili, come proteggersi? Nicola Bosello. La sicurezza deve essere considerata su due livelli: disponibilità del servizio e protezione del dato, due garanzie indispensabili che ogni azienda dovrebbe già possedere, in quanto ormai commodity. Proponiamo di all’IT manager di potersi dedicare ad introdurre la giusta innovazione in azienda. Solitamente partiamo da un’analisi del rischio, per proporre soluzioni che riguardano anche e soprattutto le criticità derivanti dalle persone, le quali possono introdurre rischi inconsapevolmente, attraverso accessi alle reti, mail, device, etc. Non dimentichiamo che la maggior Messaggio Redazionale

Nordest Servizi Srl Via IV Novembre, 43/a Tavagnacco (UD)

Tel. 0432.54.66.44 Mail: info@nordestservizi.it www.nordestservizi.it

Maggio 17

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Ebilog

CORRETTE PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE E LA CONTRIBUZIONE L’Ente Ebilog, con particolare riferimento alla corretta procedura di adesione e di versamento della contribuzione da parte delle aziende associate, ha ritenuto opportuno riepilogare le modalità che dovranno essere osservate dalle imprese per il perfezionamento dell’iscrizione. Per procedere con l’iscrizione dell’azienda è necessario inviare il Template in formato excel scaricabile dal sito www.ebilog.it nell’area aziende. Quest’ultimo file è composto da due fogli excel, nel primo devono essere compilati tutti i campi che riguardano l’anagrafica dell’azienda e nel secondo devono essere registrati tutti i dati che riguardano l’anagrafica dei dipendenti, senza modificare formato e celle. Questo file deve essere inviato tramite mail: - a: infoaziende@ebilog.it - cc: amministrazione@ebilog.it al momento dell’iscrizione dell’azienda ovvero nel caso in cui l’organico precedentemente comunicato sia modificato, unitamente al versamento del trimestre di riferimento. Per quanto riguarda i versamenti, le maggiori dif-

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ficoltà riscontrate riguardano la corretta compilazione del bonifico e quindi nella causale è necessario inserire le seguenti voci: - ragione sociale; - partita IVA; - trimestre di riferimento. L’Ente richiede la collaborazione di tutti, per migliorare i servizi che offre a voi come aziende ed ai vostri dipendenti, evitando così possibili future incongruenze nei versamenti e di conseguenza disallineamenti amministrativi. Si segnala che per poter partecipare alle iniziative messe in campo da Ebilog, le aziende dovranno risultare regolari alle condizioni di seguito indicate: - per le imprese già iscritte: sono considerate regolari le imprese che, seppur non in regola completamente con i contributi dovuti, successivamente alla comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di iscrizione ad Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta; - per le imprese di nuova iscrizione: le imprese già attive, che seppur esistendo l’obbligo contrattuale, non si sono mai iscritte ad Ebilog versando la contribuzione prescritta potranno accedere ai bandi in corso versando almeno due anni di contribuzione dovuta oppure potranno partecipare ai bandi solo dopo aver versato almeno un anno di contributi. (C)


Installazione di impianti audiovisivi LE NUOVE PRECISAZIONI DELL’INL SULL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI CHE REALIZZANO IL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI Torniamo ad occuparci dell’installazione in azienda di impianti audiovisivi e di altri strumenti similari dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, per segnalare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la nota n. 4619 del 24 maggio con la quale ha effettuato alcune precisazioni sulle formalità da espletare (previste, com’è noto, dal nuovo testo dell’art. 4 della Legge 300/1970, come modificato dal d.lgs. 151/2015). L’INL ha riepilogato i punti essenziali della sua nota (di cui non ha ancora reso disponibile il testo): - la procedura autorizzativa dell’Ispettorato ter-

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ritoriale del Lavoro è successiva al mancato accordo in sede aziendale con gli organismi sindacali interni; l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro può essere sostituita da un successivo accordo sindacale; le organizzazioni sindacali deputate al raggiungimento dell’accordo sono la RSU o la RSA e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; le intese raggiunte ex art. 8, comma 2, della Legge 148/2011 in materia di videosorveglianza debbono trovare il proprio fondamento negli obiettivi indicati al comma 1. Gli accordi derogatori rispetto all’art. 4 debbono garantire il rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di lavoro; l’accordo viene ritenuto valido se raggiunto con la sola maggioranza della RSA (nota del Ministero del Lavoro n. 2975 del 5 dicembre 2015). (C)




Terre e rocce da scavo GESTIONE SEMPLIFICATA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ESAME DEFINITIVO) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame definitivo, il 19 maggio 2017 un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Il decreto ha per oggetto: - la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni; - la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; - l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; - la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Il testo è stato ulteriormente integrato nel tempo con il ricorso a una consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholder del settore, oltre che sulla base del parere espresso dalla Conferenza unificata, ed è tornato all’esame del Con-

siglio dei ministri al fine di verificare la possibilità di un migliore adeguamento alle condizioni e alle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari. Tra le principali peculiarità del provvedimento: - la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti; - procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti; - una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica; - il rafforzamento del sistema dei controlli; - la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012. Il provvedimento risolve le criticità riscontrate nel tempo sia dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, consente di rafforzare la tutela ambientale e insieme la competitività delle imprese e risponde pienamente ai principi e agli obiettivi del processo verso un modello economico di tipo “circolare” Torneremo puntualmente sull’argomento non appena il D.P.R. sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

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(C)


Attività per il controllo sui prodotti chimici PIANO NAZIONALE PER L’APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP Riportiamo di seguito un estratto del Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l’Anno 2017 pubblicato il 29 marzo 2017, a cura del Ministero dell’Ambiente, Il Piano piano nazionale delle attività di controllo sull’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) E (CE) N. 1272/2008 (CLP) è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo StatoRegioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL’ECHA 1.1 - Metodi di individuazione delle imprese 1.1.1 - Target group Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: - sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finito, prodotti fitosanitari e biocidi); - sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui alla candidate list (1), di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti) 1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti; - imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 152/06; - imprese con evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze chimiche in ambienti di vita e di lavoro; - imprese individuate dalla Autorità Competente nazionale (di seguito «AC nazionale») secondo le informazioni fornite dall’ECHA; - imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS. 1.1.3 - Fonti utilizzabili per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo - portale PD NEA; - data base Regionali, ASL e Agenzie Regionali/ Provinciali per la Protezione Ambientale; - registro imprese delle Camere di Commercio; - indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV); - flussi informativi INAIL - Regioni; - elenco imprese trasmesse dall’AC nazionale; - elenco imprese fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 1.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo - sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH; - sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone; - sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.

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1.3 - Obiettivi del controllo Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in: - verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione; - verifica degli obblighi di restrizione; - verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH); - verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento REACH); - verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Regolamento REACH); - verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830); - verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH); - verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP); - verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP); - verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP); - verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP). 1.4 - Modalità di rendicontazione dei controlli Entro il 30 settembre 2017, il rapporto delle attività di controllo per il progetto pilota sulle vendite on-line, condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA, è redatto dall’AC nazionale, in collaborazione con le amministrazioni centrali, le Regioni e PA che partecipano al medesimo progetto, secondo il formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA. Entro e non oltre il 31 gennaio 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto REF-5. Entro e non oltre il 31 marzo 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri

definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto 4 pilota sul controllo delle sostanze negli articoli, redatti nel formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA. Entro il 31 marzo 2018 le Regioni e le PA trasmettono all’AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2017 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale. Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO 2.1 - Metodi di individuazione delle imprese 2.1.1 - Target group - Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori riportati nella Tabella 2, limitatamente alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH; - Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all’allegato XIV del regolamento REACH; - Imprese che producono, importano o distribuiscono articoli appartenenti ai settori riportati nella Tabella 3. 2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese - Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti; - Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 del D.Lgs. 152/06; - Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale; - Imprese individuate dalla AC nazionale secondo le informazioni fornite dall’ECHA; - Imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS. 2.1.3 - Fonti utilizzabili per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo - portale PD NEA; - data base ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale; - registro imprese delle Camere di Commercio; - indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV); - flussi informativi INAIL - Regioni; - elenco imprese trasmette dall’AC nazionale; - elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo - Sostanze chimiche in quanto tali o contenute

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in miscele o in articoli soggette a restrizioni - di cui all’allegato XVII del regolamento REACH riportate nella Tabella 2; - Sostanze chimiche soggette ad autorizzazione di cui all’allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza negli anni 2014, 2015 e 2016. - Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli identificate come sostanze candidate all’eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell’articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate nella Tabella 3; - Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e l’ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l’ambiente, PBT/vPvB e ai quantitativi. 2.3 - Obiettivi del controllo - Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli, autorizzazione e restrizione (Titoli II, IV, VII e VIII Regolamento REACH). 2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici Entro e non oltre il 31 gennaio 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto pilota sostanze negli articoli, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA. Entro il 31 marzo 2018 le Regioni e le PA trasmettono all’AC nazionale le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2017 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale. Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1, “Schema rendicontazione dei controlli”.

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell’Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d’intesa con l’Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, danno riscontro per l’anno 2016 alle richieste eventualmente avanzate dall’AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o di altri Stati membri, e/o da un’Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e

strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell’Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d’intesa con l’Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, programmano per l’anno 2017 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali. Le Regioni e le PA comunicano, entro il 31 marzo 2017, all’AC nazionale il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici programmati e se intendono procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l’ausilio del gruppo ispettivo della AC nazionale, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni sopra citato. A livello nazionale sono raggiunti, entro il 31 dicembre 2017, almeno gli obiettivi quantitativi minimi stabiliti dall’ECHA nell’ambito del progetto pilota sulle vendite on-line e del progetto pilota sul controllo delle sostanze negli articoli. E’ auspicabile che ogni Regione e PA migliori o mantenga il livello quantitativo di controlli effettuati nell’anno precedente, tenendo presente che il numero minimo di controlli è pari a 5.

5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l’associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione. b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l’ambiente e PBT/vPvB. c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell’impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull’attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati. d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l’esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell’Accordo StatoRegioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/

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CSR); per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell’ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l’attività in campo. e. Le ispezioni sono condotte da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), formato negli specifici corsi istituzionali. f. Con l’obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, si considera opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l’individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario preispettivo predisposto dall’AC nazionale. g. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, di cui al presente Piano sono condotte in linea con quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli e secondo le ulteriori indicazioni.

In fase di ispezione, si evidenzia l’utilità di una azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e Laboratori di controllo di cui all’Accordo StatoRegioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI Entro il 30 giugno 2018 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e PA e dell’ISS/ CHIM redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sulla applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l’anno 2017. oOo Il piano completo, compreso di tutti gli allegati, è consultabile al seguente indirizzo: www.reach. gov.it (C) (1) (Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all’autorizzazione disponibile al link https://echa.europa.eu/candidate-list-table

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SOA: rinnovo dell’attestazione per la Strut-Fer È QUALIFICATA PER L’ESECUZIONE DI FACCIATE CONTINUE

La Strut-Fer s.a.s. di Arrigo del Forno & C., con sede nella Frazione di Colloredo di Prato nel Comune di Pasian di Prato in via Martignacco n. 27 è un’azienda consolidata nel settore dei serramenti: si occupa della costruzione e della vendita di strutture ed infissi in ferro, alluminio ed affini per costruzioni in genere, sotto qualsiasi forma, sia al dettaglio che all’ingrosso. L’azienda costruisce un’ampia gamma di prodotti: infissi di varia natura (ferro, alluminio), porte e portoni, basculanti, cancelli (scorrevoli, a battente, a scomparsa, di sicurezza), finestre (pvc, a taglio termico, antieffrazione, inglesi, blindate), lucernai, facciate in vetro e grate di sicurezza. Nel 2011 l’azienda era entrata nel settore dei lavori pubblici attestandosi per la categoria OS6 per 516.457 euro. Nel 2014 a questa qualificazione con il rinnovo triennale si è aggiunta anche la categoria OS18-B sempre per la II classifica.

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Con questa qualificazione vengono autorizzati ad eseguire, fino ad un importo massimo di 619.748,40 Euro, componenti per facciate continue (OS18-B), categoria che riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. A questa categoria si aggiunge alla OS6 che è relativa alle finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi. La categoria riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


MEPA, opportunità anche per gli appalti di manutenzione MERCATO DIGITALE, GESTITO DA CONSIP SU PIATTAFORMA INFORMATICA L’ASSISTENZA DELL’ASSOCIAZIONE PER OPERARE CON IL MEPA L’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione è a disposizione per assistere le aziende associate che intendono abilitarsi al MEPA o partecipare alle iniziative dei bandi proposti periodicamente tra le quali le nuove iniziative che riguardano: i servizi sociali, i servizi cimiteriali e funebri, i servizi di vigilanza e di tesoreria.

COME FUNZIONA IL MEPA Con la pubblicazione nel luglio 2016 di sette bandi per l’abilitazione di esecutori di “Lavori di manutenzione” si è aperta una nuova fase del Mercato Elettronico della P.A. Grazie alla facoltà introdotta dalla Legge di stabilità 2016, Amministrazioni e imprese possono negoziare sul Portale Acquisti in Rete non solo acquisti di beni o servizi, ma anche appalti di lavori, con tutti i vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza legati all’utilizzo di uno strumento totalmente telematico. Il Mepa è un mercato digitale, gestito da Consip tramite una apposita piattaforma informatica, in cui le amministrazioni acquirenti e i potenziali fornitori possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria. Si tratta di un mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto l’abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line, mentre le Pubbliche Amministrazioni registrate possono acquisire beni e servizi secondo due modalità: - ordine diretto di acquisto: la Pubblica Amministrazione consulta il catalogo delle offerte pubblicate dai fornitori ed emette direttamente ordini d’acquisto, - richiesta d’offerta: grazie alla quale l’amminiPAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2017

strazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze. Il Mepa si configura quindi come strumento idoneo a semplificare le procedure per l’acquisizione di beni e servizi, soprattutto con caratteristiche standard e di natura seriale. In ragione delle caratteristiche specifiche di questo strumento la Legge di stabilità 2016 ha previsto l’estensione del suo utilizzo al settore dei lavori di manutenzione di importo non superiore al milione di euro, per loro natura caratterizzati da un certo grado di standardizzazione e ripetitività. Però al fine di rispondere adeguatamente alle puntuali esigenze dei lavori di manutenzione di ogni singolo ente appaltante, è previsto che in questo settore si possa operare solo tramite la richiesta di offerta da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei fornitori abilitati. Le imprese possono inviare la domanda di abilitazione e rispondere alle richiesta di offerta delle Amministrazioni per appalti di lavori fino a 1 milione di euro. I bandi sono stati organizzati sulla base della specificità delle opere oggetto di manutenzione, in particolare: - opere edili (categorie SOA OG1); - opere manutenzione impianti (categorie SOA OG9 - OG10 - OG11); - idrauliche, marittime e delle reti gas (OG 5 OG6 - OG7); - opere stradali, ferroviarie e aeree (OG3 OG4); - beni del patrimonio culturale (OG2); - lavori di manutenzione dell’ambiente e del territorio (OG8 - OG12 - OG13); - opere specializzate (tutte le OS dalla OS1 alla OS35). A seconda dell’importo dei lavori la qualificazione delle imprese è diversamente articolata in relazione ai requisiti speciali e in particolare: a) per lavori fino a 150.000 euro i requisiti richiesti prevedono, secondo l’articolo 90 del D.P.R. 207/2010: - l’esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio antecedente alla pubblicazione


del bando per un importo non inferiore a quello dell’appalto oggetto di affidamento; - un costo complessivo della manodopera non inferiore al 15% dei lavori eseguiti; - un’adeguata attrezzatura tecnica. b) per lavori di importo superiore a 150.000 euro e fino a un milione di euro è necessaria la certificazione Soa per la categoria di specializzazione richiesta dalla natura dei lavori e per classifica adeguata. I bandi non prevedono la compilazione e la pubblicazione di un catalogo e, pertanto, la possibilità di emettere ordini diretti: l’unica modalità di affidamento dell’appalto sarà, quindi, la richiesta di offerta. Il mercato di riferimento dei nuovi bandi ha dimensioni rilevanti. Il valore complessivo della spesa della P.A. per lavori di manutenzione è stato pari a circa 4,7 miliardi di euro nel 2015 e oltre la metà di questa spesa (2,5 miliardi di euro) è stata effettuata attraverso procedure di acquisto di importo inferiore al milione di euro. Le imprese fornitrici, come le Pubbliche Amministrazioni, devono accreditarsi per l’accesso al Mepa. In particolare l’abilitazione delle imprese presuppone un procedimento di qualificazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti, generali e speciali, tradizionalmente richiesti agli esecutori di lavori pubblici. Le imprese fornitrici possono abilitarsi attraverso il Portale degli acquisti (www.acquistinretepa. it) a uno o più dei sette bandi istituiti, che riguardano le manutenzioni di diversi settori (edili; stradali, ferroviarie ed aeree; idrauliche, marittime e reti gas; impianti; ambiente e territorio; dei beni del patrimonio culturale) e le opere specializzate. Per quanto riguarda le tipologie di lavori previste, oggetto dei bandi Mepa sono gli interventi di manutenzione “ordinaria” e “straordinaria”, escludendo dunque quelli di restauro e risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche. Ciascuna impresa può scegliere se abilitarsi solo per l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro o anche per eseguire lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro fino a un milione di euro. Dal momento che i lavori di manutenzione affidati tramite Mepa hanno come limite massimo l’importo di un milione di euro va rispettata la disci-

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plina dedicata ai contratti sottosoglia e contenuta nell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016. Tale riferimento legislativo è anche opportunamente richiamato negli stessi bandi Consip in cui si precisa che spetta ad ogni ente appaltante disciplinare autonomamente la procedura di affidamento di lavori, nel rispetto dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016. In particolare il citato riferimento legislativo distingue le procedure in funzione dell’importo dei lavori, come segue: - per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; - per lavori di importo tra 40.000 euro e 150.000 euro è previsto lo svolgimento di una procedura negoziata con almeno cinque operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi precostituiti, nel rispetto del criterio di rotazione; - per lavori tra 150.000 euro e un milione di euro è previsto lo svolgimento di una procedura negoziata con almeno dieci operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi precostituiti, nel rispetto del criterio di rotazione. Per la procedura negoziata le modalità di dettaglio a cui dovranno attenersi gli enti appaltanti per lo svolgimento delle indagini di mercato e la selezione dei soggetti da invitare sarà regolata come previsto dall’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, da specifiche linee guida, la cui redazione è affidata ad Anac. Fino all’emanazione di tali linee guida si applica la disposizione transitoria dell’articolo 216, comma 9, secondo la quale per la selezione dei soggetti da invitare l’ente appaltante può svolgere un’indagine di mercato mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, per almeno quindici giorni, di un avviso contenente i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta oppure può operare mediante la selezione dai vigenti elenchi di operatori economici, purché compatibili con le disposizioni del D. Lgs. 50/2016. A garanzia del rispetto del criterio di rotazione degli inviti l’ente appaltante rende noto con l’avviso sull’esito della procedura di affidamento anche i nominativi dei soggetti invitati. (CS)


In vigore il correttivo Codice dei Contratti REINTRODOTTO IL DECENNIO DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE SOA È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, il Decreto Legislativo n. 56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (Nuovo Codice Appalti). Si tratta di un provvedimento suddiviso in 131 articoli, la cui entrata in vigore è prevista dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero il 20 maggio 2017. Il testo emanato dal Consiglio dei Ministri, conta 131 articoli e produce ben 441 modifiche al nuovo codice degli appalti varato solo un anno fa. Per approfondire le modifiche più significative e d’interesse per le Imprese abbiamo organizzato un incontro di approfondimento, che si è tenuto martedì 23 maggio presso la nostra Associazione, con i relatori Andrea Avv. Cabrini e Andrea Avv. Clochiatti, l’incontro è stato presieduto dal Presidente del Gruppo Edili dell’Associazione dott. Denis Petrigh e coordinato da Claudio Scialino. Di seguito, in sintesi, illustriamo i temi trattati durante l’incontro.

PREMESSE Il 13 aprile si è svolto, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri n. 24, che ha approvato il decreto legislativo correttivo del codice dei contratti pubblici, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11/2016. Governo e Parlamento interverranno nuovamente sul codice, tramite un ulteriore decreto correttivo, nel 2019. Nell’introdurre le modifiche, il Governo ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal Parlamento, dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato. Sono state prese in esame, inoltre, le segnalazioni dei categorie economiche, tra cui la Confapi, che ha preso spunto dalle segnalazioni giunte dalle PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2017

territoriali ed in particolare dalla nostra Confapi FVG.

ANALISI DELLE MODIFICHE Le modifiche seguono tre direttrici: 1. modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo; 2. integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato e dalle associazioni di settore; 3. limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice. A queste si aggiungono le correzioni apportate per sanare refusi o errati rinvii interni o esterni, nonché le modifiche apportate per superare i problemi di compatibilità con la Direttiva UE e con la legge delega.

DEFINIZIONI L’art. 3 d.lgs. 50/2016 prevede nuove definizioni: - “categoria prevalente”: la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara; - “categoria scorporabile”: la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016; - “manutenzione ordinaria”: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione ordinaria è, di norma, preventiva e ricorrente;


- “manutenzione straordinaria”: interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità (fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e dal d. Lgs. n. 42/2004); - “categorie di opere specializzate”: le opere e i lavori che, nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità.

PERIODO TRANSITORIO PER L’APPALTO INTEGRATO Il Correttivo supera la norma del Codice che vietava l’appalto integrato, introducendo un periodo transitorio in cui consente l’affidamento di progettazione ed esecuzione per gli appalti, i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati al 19 aprile 2016 e nei casi di urgenza. Il divieto di appalto integrato cade anche per le manutenzioni e per le opere ad alto contenuto tecnologico; per queste ultime, nella motivazione della determina a contrarre, la Stazione Appaltante dovrà chiarire la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che giustificano tale tipo di affidamento.

SUBAPPALTO Fermo restando la soglia del 30% sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto, l’obbligatorietà dell’indicazione della terna dei subappaltatori nell’offerta è prevista per gli appalti superiori alle soglie comunitarie indicate nell’art. 35 d.lgs. 50/2016. I subappaltatori non devono aver partecipato alla procedura di gara, devono essere qualificati ad eseguire le opere, non devono sussistere le cause di esclusione previste dall’art. 80 d.lgs. 50/2016. La terna dovrà essere indicata per ciascuna tipologia di prestazione omogenea. L’indicazione della terna è obbligatoria, a prescindere dalla soglia di importi, in tutti i casi in cui gli appalti riguardino attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Per gli appalti sotto soglia le Stazioni Appaltanti, PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2017

nei documenti di gara, indicheranno le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016, prima della stipula del contratto. È soppressa la necessità di inserire nei bandi di gara la facoltà di subappalto. In ogni caso, all’atto dell’offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere o i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. Il comma 2 dell’art. 105 d.lgs. 50/2016 prevede una modifica alla definizione delle prestazioni assimilabili al subappalto.

CRITERIO DEL MINOR PREZZO Mentre viene estesa l’applicazione del criterio del minor prezzo agli appalti di lavori di importo sino a 2 milioni di euro (purché l’aggiudicazione avvenga con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale e in presenza di almeno 10 offerte), per gli appalti di servizi e forniture non standardizzati l’applicazione di questo criterio viene limitata agli appalti di importo fino a 40.000 euro (con limite esteso alla soglia di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016 solo se servizi e forniture sono caratterizzati da elevata ripetitività). Il criterio non è applicabile a servizi e forniture di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere applicato per i contratti relativi ai servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, ai servizi ad alta intensità di manodopera (ex art. 50, c. 1, d.lgs. 50/2016) - salvi gli affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 – nonché per i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro. Il punteggio economico, nel criterio OEPV qualità/ prezzo, dovrà essere contenuto nel limite del 30%.

OFFERTA ECONOMICA Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi di manodopera (che le Stazioni Appaltanti procedono a verificare prima dell’aggiudicazione) e gli oneri aziendali relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro (escluse le forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale, e degli affidamenti diretti ex art. 36, c. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016).


QUALIFICAZIONE SOA Viene reintrodotto il decennio di riferimento per la verifica dei requisiti ai fini della qualificazione SOA. Per gli appalti di lavori pari o superiori a 20 milioni di euro la Stazione Appaltante può chiedere quale requisito aggiuntivo per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria del concorrente una cifra d’affari pari a 2 volte l’importo a base di gara, realizzata in almeno 5 dei 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando.

DIRETTORI TECNICI I soggetti già direttori tecnici alla data di entrata in vigore del codice, con esperienza almeno quinquennale, possono continuare a svolgere tale funzione, a prescindere dall’iscrizione in appositi Albi, diversamente da quanto era previsto prima dell’entrata in vigore del Correttivo.

AVVALIMENTO Il contratto di avvalimento dovrà specificare espressamente, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Se in fase di verifica dello svolgimento di tali prestazioni il RUP verifica che le stesse non siano effettivamente svolte da personale e attrezzature dell’ausiliaria, il contratto si intende risolto.

GARANZIE Si applicherà la riduzione del 50%, non cumulabile con la ISO9000, nei confronti delle MPMI (micro, piccole e medie imprese) e dei raggruppamenti o dei consorzi costituiti dalle stesse. A tali soggetti non verrà richiesto di corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’operatore risulti aggiudicatario. Le fideiussioni devono rispettare lo schema tipo previsto dall’art. 103, c. 9, d.lgs. 50/2016. Nei casi in cui è ammesso il cumulo di riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

PROCEDURE SEMPLIFICATE È stato introdotto l’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. Inoltre, nelle procedure negoziate da 40.000 a 150.000 euro gli operatori economici da consultare passano da 5 a 10, mentre negli appalti di lavori da 150.000 a 1 milione di euro gli operatori da consultare devono essere minimo 15. E’ stata eliminata la previsione della verifica dei requisiti esclusivamente sull’aggiudicatario (la staPAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2017

zione appaltante avrà facoltà di estendere tale verifica agli altri concorrenti), nonché il riferimento, in caso di affidamento diretto, all’oggetto di verifica esclusivamente riferito al DURC e ai precedenti di cui all’articolo 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 (antimafia, fallimento, concordato).

CONSORZI STABILI I consorzi stabili potranno utilizzare ai fini della qualificazione sia i requisiti maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle consorziate esecutrici, sia, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici. Con linee guida ANAC saranno definiti i criteri per l’imputazione al consorzio o alle esecutrici delle prestazioni eseguite. E’ consentito ai consorzi di modificare l’indicazione della consorziata esecutrice, nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo (commi 17, 18, 19, art. 48, d.lgs. 50/2016), o per recesso per esigenze organizzative, purché ciò non sia finalizzato all’elusione della mancanza di un requisito di partecipazione della consorziata.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA FINO A 2,5 MILIONI Le opere di manutenzione ordinaria fino a 2, 5 milioni di euro potranno essere appaltate sulla base di un progetto semplificato. I dettagli saranno definiti da un decreto del MIT. I tecnici dipendenti delle P.A. potranno continuare a firmare i progetti anche se non iscritti all’Albo, purché siano provvisti di abilitazione professionale.

VARIANTI Si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che sarà consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis (15% nei lavori).

DECRETO PARAMETRI OBBLIGATORIO E’ stato introdotto l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di fare riferimento al Decreto Parametri (D.M. 17.06.2016) per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione. I parametri fissati dal Ministero della Giustizia dovranno obbligatoriamente essere utilizzati dalle Stazioni Appaltanti nella definizione dei compensi per i professionisti, che quindi saranno certi.

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI (NORMA “SALVA-PROGETTI”) In caso di nuovo appalto basato su progetti per i


quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

PROGETTAZIONE

Si prevede una soglia minima pari a 100 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato. Il contraente generale dovrà inoltre prestare le garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore.

Il decreto MIT di definizione della progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione ordinaria riguarderà gli stessi fino a un importo di 2,5 milioni di euro. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico, nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un’unica fase di elaborazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente (entro il 31 dicembre di ogni anno, transitoriamente utilizzabili fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data). In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi 30 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. La Stazione Appaltante individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto sopra. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta.

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ENERGETICA I criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) e, nel caso di interventi di ristrutturazione, inclusa demolizione e ricostruzione, sono tenuti in considerazione per quanto possibile in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere.

MOTIVI DI ESCLUSIONE Ulteriore causa di esclusione dalla procedura di gara, in presenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna, o patteggiamento (riferiti anche ai subappaltatori), sono le false comunicazioni sociali. Con riferimento ai soggetti, i motivi di esclusione graveranno, oltre che sui membri del CdA cui sia conferita la legale rappresentanza, anche sugli institori e procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o controllo. PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2017

Eliminata la sanzione in caso di carenze di elementi formali delle dichiarazioni.

GENERAL CONTRACTOR

DIBATTITO PUBBLICO Il dibattito pubblico sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica.

COSTO MANODOPERA Se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta.

ALBO DEI COLLAUDATORI È stato inserito l’obbligo per le amministrazioni di scegliere i collaudatori da un apposito albo.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI Resta invariato il sistema 80-20 che tra imporrà ai concessionari autostradali di mandare in gara l’80% dei lavori, conservando in house una quota limitata al 20%.

PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) PPP e concessioni potranno contare sull’innalzamento dal 30% al 49% del tetto al contributo pubblico. Previste anche una stretta sui pagamenti delle PA e penali per i ritardi nella realizzazione delle opere.

RATING D’IMPRESA È confermato il rating d’impresa, ma verrà rilasciato su base volontaria. Tale sistema sarà connesso a requisiti valutati sulla base dell’affidabilità dell’impresa, eliminando il riferimento alla capacità strutturale (per evitare sovrapposizioni con la qualificazione SOA). Le Stazioni Appaltanti possono valutare come criterio premiale da applicare alla valutazione dell’offerta sia il rating di legalità che il rating di impresa, che si baserà anche sulla verifica degli eventuali mancati utilizzi del soccorso istruttorio e sulle denunce di richieste estorsive e corruttive. Si terrà conto del comportamento degli operatori economici nelle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del sistema in questione.


ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) Viene disposta l’autonomia organizzativa (e relativa disciplina economica) della stessa Autorità sul proprio personale; inoltre è stata introdotta l’attività di collaborazione di questa con l’Istat

PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2017

per la definizione dei costi standard delle opere pubbliche.

ALBO COMMISSARI È stata eliminata la suddivisione su base regionale. (CS)


Approvato regolamento edilizia convenzionata in FVG (3a parte) PER L’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE, LE ATER POSSONO RICHIEDERE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Con Delibera n. 431 del 13 marzo 2017 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all’assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all’articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). La nostra Associazione Confapi FVG è stata chiamata dalla IV Commissione regionale ad esprimere un parere sul provvedimento. Il nostro Presidente del gruppo edili dott. Denis Petrigh in tale contesto ha rappresentato anche le altre Associazioni datoriali della nostra Regione dopo la predisposizione di un documento condiviso tra tutti i rappresentanti delle imprese. Il provvedimento finale ha recepito in parte le nostre osservazioni, che avevano lo scopo di migliorane l’applicabilità, comunque, di seguito illustriamo il provvedimento approvato dalla nostra Regione.

FORMA DEGLI INCENTIVI (ART. 24) Le Ater, in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative, propongono alla Regione le iniziative atte a soddisfare il fabbisogno abitativo di edilizia convenzionata. Per l’attuazione delle iniziative, le Ater possono richiedere contributi in conto capitale in misura pari al 50 per cento della spesa risultante dal quadro economico dell’opera e comunque entro i seguenti limiti: a) euro 60.000,00 per alloggio, per l’acquisto o per la costruzione; PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2017

b) euro 70.000 per alloggio, per il recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro e risanamento conservativo; c) euro 50.000 per alloggio, per la manutenzione straordinaria. Per le iniziative di acquisto e di completamento delle opere edili, in relazione a immobili in corso di costruzione o recupero, trovano applicazione i seguenti limiti: a) euro 60.000,00 per alloggio, per l’acquisto e il completamento della costruzione; b) euro 70.000 per alloggio, per l’acquisto e il completamento del recupero. Ai contributi si applica la normativa europea sugli aiuti di stato relativamente a quei servizi economici che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale (SIEG) e sono quindi oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico in attuazione della decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2001 della Commissione ambito edilizia sociale (approvate in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome del 10 luglio 2014). Il contributo non può subire variazioni in aumento rispetto all’importo richiesto in domanda.

MAGGIORAZIONI (ART. 25) La misura percentuale e i limiti di importo di contributo sopracitate, sono aumentati del 10 per cento qualora l’iniziativa ricada: a) nei territori dei Comuni interamente montani; b) all’interno delle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, solo per interventi di recupero. Nel caso in cui l’iniziativa di recupero ricada in entrambi sopracitati, le maggiorazioni non sono cumulabili. La misura percentuale e i limiti di importo di contributo, eventualmente maggiorati del 10 per cento, sono ulteriormente aumentati del 10 per cento qualora l’intervento di recupero preveda il raggiungimento di una prestazione energetica dell’edificio pari alla classe B, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) ovvero il miglioramento sismico dell’edificio pari ad almeno due classi di


rischio, di cui all’allegato A al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ART. 26) La domanda, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve pervenire alla Regione prima della stipula del contratto di compravendita ovvero del rilascio dell’atto di trasferimento della proprietà dell’immobile a seguito di vendita giudiziaria, nel caso di acquisto, ovvero prima dell’inizio dei lavori, nei casi di costruzione o di recupero. La domanda deve contenere in particolare: a) la localizzazione e l’indicazione del tipo di iniziativa; b) la misura del contributo richiesto, comprensivo delle eventuali maggiorazioni; c) l’indicazione della spesa risultante dal quadro economico dell’opera; d) il piano economico finanziario dell’iniziativa dal quale rilevare la compatibilità con la normativa europea sui servizi di interesse economico generale (SIEG); e) il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

PRENOTAZIONE DELLE RISORSE (ART. 27) Le domande presentate sono ammesse a finanziamento con delibera giuntale fino a concorrenza delle risorse assegnate con il Piano annuale, in relazione alle caratteristiche delle iniziative, dando priorità a quelle maggiormente coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui alla legge regionale 1/2016. A seguito dell’ammissione a finanziamento, al soggetto attuatore è inviata apposita nota di richiesta della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo. Il contributo viene concesso, erogato e rendicontato con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dall’articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo). Le domande non finanziate ma ritenute comunque in linea con la programmazione regionale sono valutate in fase di assegnazione dei successivi riparti.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 28) Ai fini della concessione del contributo, l’Ater prePAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 8 - 30 aprile 2017

senta alla Regione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la seguente documentazione: a) nel caso di solo acquisto, la convenzione stipulata con il Comune, e l’atto di approvazione dell’iniziativa e del relativo quadro economico; b) nel caso di costruzione o di recupero, la convenzione stipulata con il Comune e il titolo abilitativo edilizio, ovvero l’atto ad effetto equivalente, corredato dagli elaborati grafici, dalle relazioni tecniche e dagli altri allegati, riportanti gli estremi del titolo. Il termine può essere prorogato per non più di una volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, su istanza dell’Ater, motivata da cause oggettive non imputabili alla stessa. Qualora, a seguito dell’esame della documentazione presentata, si ravvisino l’incompletezza o l’incongruenza della stessa, ovvero cause che non consentano la concessione del contributo, al soggetto attuatore è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare l’eventuale documentazione integrativa, o i chiarimenti richiesti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, o dei chiarimenti, si provvede all’emissione dell’atto di concessione, ovvero al diniego e conseguente archiviazione. Fino all’approvazione del progetto definitivo da parte dell’Ater la Regione può revocare il contributo nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato. Gli oneri per lavori, per l’acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l’IVA rimasta a carico, sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un’aliquota massima del 10 per cento dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un’aliquota massima del 5 per cento dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. La concessione del contributo si intende effettuata per l’opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto. L’Ater è autorizzata a reimpiegare l’imposta sul valore aggiunto non costituente onere, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l’adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.


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Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione dell’iniziativa entro i quali l’Ater presenta alla Regione. Il contributo viene erogato, previa richiesta dell’Ater, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell’ente beneficiario. Per le iniziative di solo acquisto, il

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contributo è erogato a titolo di acconto per un importo non superiore al 50 per cento previa istanza dell’Ater e a saldo ad avvenuta presentazione dell’atto di trasferimento della proprietà e della documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti. (CS)


Il servizio di informazioni commerciali dell’Associazione INFORMAZIONI PER RIDURRE I RISCHI DI CREDITO ED OTTIMIZZARE I TEMPI DI INCASSO Grazie alla convenzione che abbiamo siglato ormai da anni con CRIBIS (a CRIF Company - Dun & Bradstreet worlwide network) assicuriamo un tempestivo servizio di informazioni commerciali su imprese che possono avere sede in Italia o in qualsiasi altro paese estero o comunitario. Come fare? Basta contattare l’Associazione (tel. 0432507377, e-mail: segreteria@confapifvg.it Sig.ra Clara Ferro) fornendo la denominazione dell’azienda e la P.IVA. Sarete immediatamente contattati con la proposta dei vari tipi di report con informazioni più o meno approfondite secondo le esigenze del caso. I nostri Associati potranno così valutare e monitorare nel tempo l’affidabilità dei clienti, segmentare la clientela e impostare delle politiche del credito condivise con l’area commerciale, velocizzare e migliorare i rapporti con i clienti dall’ordine all’incasso del pagamento. L’utilizzo e la disponibilità di informazioni commerciali sui propri o potenziali clienti permette alle imprese di tutelarsi dal rischio di credito.

La gestione ottimale del portafoglio clienti e di tutti i processi della gestione del credito è la leva fondamentale che le imprese devono utilizzare per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Una corretta gestione del credito commerciale e dei pagamenti è, infatti, la componente strategica che consente all’impresa di ottimizzare il circolante, sviluppare strategie commerciali sostenibili. Queste informazioni sono veri e propri strumenti che permettono alle imprese di definire efficaci procedure per la gestione del credito commerciale, aiutandole nella pianificazione finanziaria, senza perdere la visione d’insieme del proprio portafoglio clienti. La convenzione siglata con CRIBIS offre la possibilità di effettuare diversi Report, in Italia e all’estero, ciascuno con un diverso livello di approfondimento e che quindi rispondono alle diverse esigenze. Essi forniscono informazioni sulla solvibilità di un soggetto, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre bilancio e indici su più annualità e confronto settoriale, controllo degli eventi negativi quali protesti, pregiudizievoli, procedure in corso, collegamenti societari, struttura dell’azienda, partecipazioni, quote societarie. L’evasione dei report è immediata anche per l’estero, fatta eccezione che il sistema non trovi disponibile il nominativo richiesto, diversamente è necessario richiedere un’investigazione, i cui tempi di evasione sono variabili. I report esteri possono essere in lingua italiana o in lingua inglese.

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PAG. 48 - APINFORMA / Export Marketing - numero 8 - 30 aprile 2017


Scambi fra Soci

LE ULTIME SEGNALAZIONI RICEVUTE

le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

VENDITA TERRENO INDUSTRIALE A MANZANO L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito

Azienda Associata, con sede a Manzano, propone la vendita di un terreno edificabile industriale, di 15.000 mq in zona PIP di Manzano, di cui 10.000 mq ghiaiato pronto per la costruzione con utenze allacciate.

PAG. 49 - APINFORMA / Organizzazione - numero 8 - 30 aprile 2017

(CS)


Revisione veicoli industriali e autobus SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE PROCEDURE DI REVISIONE Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in oggetto e, da ultimo, alla circolare associativa prot. n. 108/AdT del 28 aprile 2017, per segnalare che con nota prot. 11423/RU del 25 maggio 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione (di seguito Ministero) ha sospeso a tempo indeterminato l’entrata in vigore delle nuove procedure per le operazioni di revisione dei veicoli industriali e degli autobus, al formale scopo di eseguire nuovi approfondimenti. La sospensione è stata motivata con la necessità di trovare delle soluzioni adeguate alle problematiche che, in questo lasso di tempo, sono state portate all’attenzione del Ministero negli incontri tenuti con le Associazioni di categoria interessate. L’unico aspetto della predetta circolare del 27 febbraio 2014 che diventerà operativo dal 6 giugno 2017 riguarda il nastro operativo delle operazioni di revisione, che, pertanto, sarà così articolato:

autobus

30 minuti

autoveicoli > 3,5 t

20 minuti

rimorchi/semirimorchi > 3,5 t

15 minuti

autoveicoli > 3,5 t + ADR (DTT 306)

30 minuti

rimorchi/semirimorchi > 3,5 t + ADR (DTT 306)

30 minuti

Queste durate minime potranno essere ridotte nell’eventualità in cui il funzionario tecnico venga affiancato da un assistente. In tal caso per ogni tipologia di attività è possibile l’aggiunta di uno slot pari a 15 minuti per ogni ora di nastro operativo (ad es. con un nastro operativo di 6 ore si avrebbe uno slot di 6 x 15 minuti pari a 90 minuti o, ancora, con un nastro operativo di 4 ore si avrebbe uno slot di 4 x 15 minuti pari a 60 minuti). La sospensione a tempo indeterminato delle nuove procedure di revisione, le quali avrebbero avuto gravose conseguenze sul piano economico, gestionale e organizzativo delle imprese, specie di autotrasporto cose in conto terzi, è il frutto di un’intensa e congiunta azione svolta dalle organizzazioni di categoria, in cui la scrivente Associazione ha avuto un ruolo di primo piano nel promuovere le iniziative in sede regionale di concerto con le altre Associazioni locali, ma anche coinvolgendo in prima persona la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Si fa riserva di ritornare sull’argomento qualora dovessero intervenire novità. (AdT)

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Cronotachigrafo. Rimozione o rottura del sigillo MODULO STANDARD PER LA GIUSTIFICAZIONE SCRITTA DA PARTE DELLE AUTOFFICINE Con regolamento (UE) della Commissione europea n. 2017/548 del 23 marzo 2017, pubblicato sulla G.U.U.E. L 79 del 24 marzo 2017 è stato adottato un modulo standard (unico) per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo. Il regolamento è entrato in vigore il 13 aprile 2017, 20° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.U.E. La compilazione del modello è obbligatoria, a norma dell’art. 22, par.5 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014, ogniqualvolta l’addetto dell’officina rimuova o rompa un sigillo del tachigrafo per effettuare modifiche o riparazioni sul veicolo. In questi casi, l’addetto deve compilare, firmare e timbrare una giustificazione scritta contenente le informa-

zioni riportate nell’allegato al reg. (UE) 2017/548, di seguito elencate: 1. numero di immatricolazione del veicolo; 2. numero di identificazione del veicolo; 3. nome del conducente; 4. licenza comunitaria dell’autotrasportatore (ovviamente, qualora ne fosse titolare); 5. nome dell’officina; 6. indirizzo dell’officina; 7. numero di identificazione dell’officina; 8. nome dell’addetto responsabile della rimozione del sigillo; 9. numero del sigillo rimosso; 10. data e ora della rimozione del sigillo; 11. motivo/i della rimozione; 12. osservazioni. L’originale del modello giustificativo deve trovarsi a bordo del veicolo, mentre una copia timbrata viene conservata nella sede dell’officina autrice della rimozione o della rottura del sigillo. Copia del regolamento e del modello in esame può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER L’APRILE 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 6/2017, p. 51, per segnalare che il 16 maggio 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di aprile 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’aprile 2017 (pari a 1403,33 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,150 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,936 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Germania

DIVIETO DI RIPOSO SETTIMANALE DEL PERSONALE VIAGGIANTE IN CABINA Si segnala che, per effetto della legge 16 maggio 2017 in materia di trasporti su strada, dal 25 maggio 2017 è in vigore anche in Germania il divieto per i conducenti di prendere il riposo settimanale regolare (almeno 45 ore) nella cabina del veicolo o in un luogo ove non vi siano adeguate possibilità di riposo. La disposizione non si applica al riposo settimanale ridotto (almeno 24 ore), il quale può essere preso in sostituzione di quello ordinario ai sensi dell’art. 8, par. 6 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006 in materia sociale nel settore trasporti di guida su strada, sempre a condizione che le ore in meno di riposo vengano recuperate entro la fine della terza settimana successiva.

Con questa norma la Germania si allinea alla Francia e al Belgio che hanno previsto analoghi divieti, in attesa che la Commissione europea faccia definitivamente chiarezza sulla questione. A questo proposito, ricordiamo che nel gennaio 2017, l’Avvocato generale della Corte di giustizia europea ha già espresso parere favorevole alla normativa belga, sostenendo che non si può obbligare un autista a prendere il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo. D’altronde, questa conclusione è avvalorata dal testo stesso del citato art. 8 del reg. (CE) 561/206, il quale dispone che “in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.” Si fa riserva di ritornare sull’argomento, una volta chiarito quali sanzioni si applichino per l’inosservanza della nuova norma. Frattanto il testo in lingua tedesca (con eventuale traduzione) può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Golonka peklowana La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’uso di nitriti (E 249 - 250) nella «golonka peklowana».

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Esportazione verso Hong Kong Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la sospensione temporanea delle esportazioni verso Hong Kong (HKSAR), del pollame (carcassa, parti e frattaglie) e dei prodotti avicoli (include le uova) destinati al consumo umano, provenienti dalla provincia di Bologna. Brasile - etichettatura Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il Brasile ed il sistema informativo in materia di etichettatura dei prodotti immessi sul mercato. Corea del Sud Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il certificato sanitario per l’esportazione dall’Italia verso la Corea del Sud (MFDS e QIA) di prodotti a base di carne suina. Rettifica modello certificato.

e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’integrazione al decreto 25 marzo 2016, che stabilisce disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura. Marchio di identificazione Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota avente ad oggetto l’apposizione del marchio di identificazione ai sensi dell’art. 5 Reg (UE) n. 853/2004. Farina e olio di pesce La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le definizioni di farina di pesce e olio di pesce. Acquacoltura biologica La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Mais e cereali a paglia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di mais e di cereali a paglia al registro nazionale. Purezza specie agrarie Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie inserite al relativo registro nazionale.

Export prodotti ittici Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’export di prodotti ittici in Arabia Saudita - registrazione degli stabilimenti.

Varietà riso Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà da conservazione di riso al relativo registro nazionale.

Settore apicoltura Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari

Mercato interno del riso Lo Stato Italiano ha notificato alla Commissione

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lo schema di decreto legislativo recante le disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell’articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Termine dello status quo è il 28 agosto 2017; oltre tale data, senza osservazioni da altri paesi membri o dalla Commissione, potrà essere avviata la procedura di pubblicazione in Gazzetta.

BEVANDE Registri settore vitivinicolo Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proroga del periodo di accompagnamento previsto dal decreto ministeriale prot. 1486 del 21 dicembre 2016 per gli operatori vitivinicoli nella fase di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo”.

COMMERCIO Contabilità agraria Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto concernente il cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA) per l’anno 2017 (Decreto n. 4/2017). Tasso applicabile alle agevolazioni Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente l’aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. Certificazione elettronica in diverse Regioni Russe Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’implementazione del progetto pilota per l’utilizzo della certificazione elettronica per le partite spedite dall’Unione Europea, inclusa l’Italia, in diverse Regione Russe. Decreto applicativo disposizioni reg. 1307/2013 Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che modifica il decreto 18 novembre 2014 relativo a «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».

ETICHETTATURA Linee guida indicazione origine latte in etichetta Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato

le linee guida recante istruzioni operative per l’indicazione dell’origine del latte in etichetta. 100% Farina Integrale L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è entrata nel merito dell’impiego del claim “100% farina integrale” apposto sulla confezione di biscotti “Buongrano” della linea “Mulino Bianco” in quanto idoneo a fuorviare i consumatori circa la sua esatta portata.

PRODOTTI SPECIALI Prodotti a base di palmitoil-etanolamide e creatina Il Ministero della Salute ha pubblicato la revisione della classificazione dei prodotti a base di palmitoil-etanolamide (PEA). Eliminazione della concessione del logo “Ministero della Salute - Registro nazionale: Alimento ai fini medici speciali - Prodotto erogabile”. Revisione dell’avvertenza prevista per la creatina e aggiornamento degli apporti massimi di vitamine ammessi negli integratori alimentari. Apporti giornalieri vitamine e minerali integratori Il Ministero della Salute ha pubblicato l’apporto giornaliero di vitamine e minerali ammessi negli integratori alimentari.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Riso del delta del Po Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Riso del delta del Po». Cioccolato di Modica Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato della proposta di riconoscimento dell’indicazione geografica protetta «Cioccolato di Modica». Consorzi Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la nota concernente l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99. Lucanica di Picerno Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato di modifica della proposta di riconoscimento dell’indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno».

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Valtellina Superiore Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore». Vino Sforzato di Valtellina Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfurzat di Valtellina». Valtellina Rosso Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina». Terrazze Retiche di Sondrio Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del nome dell’indicazione geografica tipica dei vini da «Terrazze Retiche di Sondrio» a «Alpi Retiche» e del relativo disciplinare di produzione. Consorzi DOP e IGP Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99.

l’autorizzazione all’etichettatura transitoria per la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini DOC «Garda». Vino delle Venezie Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente l’autorizzazione all’etichettatura transitoria per la proposta di disciplinare dei vini DOC «delle Venezie», o in lingua slovena «Beneških okolišev». Marche Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente l’iscrizione della denominazione «Marche» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Vitelloni Piemontesi della Coscia Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente l’iscrizione della denominazione «Vitelloni Piemontesi della Coscia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli di diossine e policlorobifenili La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi per la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili.

Consorzi Vini Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la nota concernente l’elenco dei Consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA

Burrata di Andria Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo al disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Burrata di Andria».

Controlli programmati UVAC 2017 Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la nota concernente i controlli programmati UVAC 2017.

Elenco panel assaggiatori Il Ministero ha pubblicato l’elenco nazionale dei panel di assaggiatori aggiornato al 5 maggio 2017.

oOo Coco de Paimpol Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «Coco de Paimpol».

DATI DI MERCATO 19a SETTIMANA (DALL’8 AL 14 MAGGIO) E 20a SETTIMANA (DAL 15 AL 21 MAGGIO 2017)

Vino DOP Garda Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente

Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali

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variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 19, dall’8 al 14 maggio 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 85 notifiche, di cui 23 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario. Nessuna allerta ha interessato merce originaria dall’Italia, mentre tre allerte sono state avviate dall’Italia su prodotti della pesca destinati nel nostro paese: due per verdesca contaminata da mercurio oltre i limiti, proveniente da Portogallo e Spagna; un’altra allerta ha invece riguardato la

presenza elevata di istamina in tonno pinna gialla proveniente dalla Spagna. Infine, la Francia ha avviato un’allerta relativa a presenza di aflatossine in riso proveniente dal Pakistan, via Italia. La Spagna ha invece avviato un’allerta per presenza di Salmonella in carpaccio di manzo e formaggio prodotto in tale Paese e distribuito anche in Italia. Dati relativi alla settimana n. 20, dal 15 al 21 maggio 2017 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 77 notifiche (di cui 14 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario. Nessuna allerta ha interessato merce originaria dall’Italia, mentre quattro allerte sono state avviate dall’Italia: due allerte per pesce spada contaminato da mercurio oltre i limiti, proveniente dalla Spagna; un’allerta ha invece riguardato la presenza di Istamina, in tonno proveniente dalla Spagna. Infine, un’allerta ha riguardato carrè d’agnello contaminato da Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC) proveniente dal Regno Unito.

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