NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 9 15 maggio 2014
IN PRIMO PIANO LAVORO
BONUS IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 9 15 maggio 2014
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Esportazioni improprie
6
Rappresentante fiscale
8
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli ecologici
10
Sicurezza in azienda. Contributi della CCIAA di Udine
13
Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo e aprile 2014
16
Bonus Irpef lavoratori dipendenti
17
Impianti fotovoltaici sopra i 20 kW
21
SISTRI
22
SISTRI
24
Chimica
25
Opere specialistiche: individuate le categorie
28
Note informative
30
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Cinque regole d’oro per la compravendita internazionale
37
Tribunale società con sede all’estero
42
Contratto internazionale di somministrazione
44
Quando un cliente affezionato diventa distributore?
46
Crediti documentari: come preparare la draft
48
Modalità di accesso nel mercato turco
52
Future Forum Udine 2014. Essere Nuovi - Be New
55
Valori identitari e imprenditorialità
57
Autotrasporto. Il nuovo tachigrafo digitale
58
Autotrasporto c/t; “costi minimi” aprile 2014
61
Canone di locazione immobili urbani
62
Scadenze aziendali giugno 2014
63
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Esportazioni improprie
PER LA CORTE EUROPEA I TERMINI NON SONO PERENTORI
PREMESSA Recentemente la Corte di Giustizia Europea è intervenuta in materia di termini decadenziali ai fini del perfezionamento delle esportazioni disciplinate dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DPR 633/72. Queste operazioni richiedono il rispetto di un termine di 90 giorni entro il quale si deve perfezionare l’uscita dei beni dal territorio comunitario. Termine che non sempre gli operatori riescono a rispettare, sottoponendoli a gravi conseguenze in caso di verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria. Prima di entrare nel merito della sentenza è tuttavia opportuno ricordare i profili fiscali essenziali delle esportazioni.
LE OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE Le esportazioni sono caratterizzate dalla circostanza che i beni siano trasportati o spediti al di fuori del territorio comunitario, a seguito del trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale. E’ irrilevante che i beni siano ceduti a seguito del pagamento di un corrispettivo oppure a titolo gratuito. Queste operazioni usufruiscono di un regime di non imponibilità Iva nel nostro Paese a patto però che siano rispettate determinate condizioni. Queste operazioni devono osservare tutte le formalità previste dalla legge Iva, mantengono il diritto alla detrazione sugli acquisti o al rimborso dell’imposta e concorrono alla formazione del volume d’affari. Le esportazioni possono avvenire anche tramite commissionari del cedente, in questi casi la cessione dei beni dal venditore al commissionario è considerata una cessione all’esportazione e come tale beneficia del regime di non imponibilità.
I RIFERIMENTI NORMATIVI Le esportazioni sono disciplinate per lo più dall’articolo 8 del DPR 633/72 il quale, al primo comma,
prevede due diverse modalità operative alle quali corrispondono due diverse lettere, la a) e la b). Tralasciamo l’analisi delle cessioni verso esportatori abituali disciplinate dalla lettera c) e quelle previste dall’art. 8-bis dello stesso decreto poiché, ai fini del presente approfondimento, non assumono rilevanza.
ESPORTAZIONI FRANCO DESTINO Con la lettera a) s’individua l’esportazione dove il fornitore della merce, anche tramite commissionari, cura il trasporto della merce fino a destino o quantomeno fuori dalla Comunità Europea. In questa fattispecie il legislatore non ha previsto un termine entro il quale è necessario acquisire la prova dell’effettiva esportazione, vale a dire la vidimazione apposta dall’ufficio doganale di esportazione resa al cessionario non residente. In queste esportazioni la prova viene fornita con modalità telematiche, vale a dire utilizzando il sistema informativo doganale nazionale AIDA. Più precisamente alla presentazione della dichiarazione doganale, l’ufficio consegna al dichiarante il DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione), con riportati gli estremi dell’MRN, vale a dire il numero elettronico di riferimento della dichiarazione stessa. Questo numero accompagna la merce dalla dogana territorialmente competente a quella di uscita dalla Comunità Europea. Una volta espletate le formalità doganali, l’ufficio di uscita invia telematicamente alla dogana di partenza il messaggio “risultati di uscita”. Se da questo messaggio risulta che l’operazione si è conclusa correttamente, la fattura associata al numero di MRN corrispondente, è da considerarsi vistata ai fini della non imponibilità Iva.
ESPORTAZIONI FRANCO PARTENZA Con riferimento alle cessioni di beni destinati all’esportazione ma consegnati in Italia a cessionari non residenti, l’art. 8 comma 1 lettera b) del DPR 633/72, subordina il beneficio della non imponibilità Iva al rispetto delle seguenti condizioni: - il trasporto o la spedizione fuori dal territorio comunitario deve essere effettuato direttamente dal cessionario non residente o tramite terzi per suo conto;
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- il predetto trasporto o spedizione deve essere effettuato entro 90 giorni dalla consegna dei beni da parte del cedente al cessionario non residente; - i beni siano trasportati o spediti nello stato originario di acquisto, risultante dalla fattura emessa dal cedente; - la cessione non avvenga tramite commissionari. Con riferimento all’osservanza del termine dei 90 giorni, si può fare riferimento alla data del documento di consegna o trasporto, alla lettera di vettura internazionale CMR ovvero della fattura. In quest’ultimo caso gli obblighi relativi all’esportazione gravano sul cessionario il quale deve restituire al cedente un esemplare della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla UE.
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Sul termine dei 90 giorni Agenzia delle entrate e giurisprudenza non hanno assunto, nel tempo, direzioni univoche, sottoponendo gli operatori a gravi rischi in caso di accertamento fiscale. Non si deve dimenticare che il mancato rispetto del termine dei 90 giorni comporta per il cedente, oltre al versamento dell’Iva, l’irrogazione di una sanzione dal 50% al 100% dell’imposta ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 471/1997. Al contribuente è riservata comunque la possibilità di provvedere autonomamente, nei 30 giorni successivi, alla regolarizzazione dell’operazione tramite il versamento dell’imposta. L’Agenzia delle entrate in un primo momento, con la circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, aveva confermato che il mancato rispetto dei 90 giorni comportava l’irrogazione delle sanzioni ma manteneva comunque salva la non imponibilità della cessione. Ciò a condizione, ovviamente, che la merce fosse effettivamente esportata ancorché oltre il termine citato. Successivamente la stessa Agenzia, con la circolare n. 50 del 12 giugno 2002, ha ritenuto i 90 giorni un termine perentorio, nel senso che il suo mancato rispetto avrebbe trasformato l’operazione fin dall’origine in operazione imponibile con conseguente obbligo di versamento dell’imposta. Restava tuttavia salva la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso regolarizzando l’operazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale era stata commessa la violazione.
LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE
con la sentenza n. 21956 del 27 ottobre 2010 aveva confermato la natura perentoria del termine dei 90 giorni, ritenendo che rappresenti un requisito essenziale per l’applicazione del regime di non imponibilità. Il mancato rispetto del termine comportava, conseguentemente, l’assoggettamento ad Iva dell’operazione quale cessione interna.
LA CORTE EUROPEA Come accennato in premessa, molto opportunamente sull’argomento è intervenuta la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 19 dicembre 2013 causa C-563/12 la quale ha fissato importanti paletti. E’ stato chiarito che la non imponibilità nelle esportazioni non è vincolata al rispetto di alcun termine massimo entro il quale i beni devono lasciare il territorio comunitario, pertanto il concetto di esportazione non può essere condizionato da un termine fissato dalla normativa nazionale. A questi ultimi è riservata la possibilità di prevedere delle condizioni ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità, sempre però nel rispetto dell’ordinamento comunitario, della proporzionalità della sanzione e della tutela dell’affidamento. Sulla base di questi presupposti i giudici comunitari riconoscono l’applicazione di termini ragionevoli entro cui l’esportazione deve essere perfezionata, ma tali termini non possono “eccedere quanto necessario a tal fine”. Una normativa interna che preveda “un termine perentorio affinché l’esportazione si consideri corretta senza la possibilità di dimostrare che la condizione di uscita si è perfezionata dopo lo scadere dello stesso termine, eccede quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo”, che in questo caso è la lotta all’evasione. Ne consegue che disposizioni nazionali per le quali il semplice superamento del termine comporti la decadenza, per il soggetto passivo, del regime di non imponibilità deve ritenersi illegittima. Alla luce di questa importante sentenza l’Agenzia delle entrate dovrà uniformarsi riconoscendo il carattere non perentorio del termine previsto dalla lettera b) comma 1 dell’art. 8 DPR 633/72 mantenendo il regime di non imponibilità anche nei casi in cui l’esportazione si perfezioni dopo i 90 giorni. In ogni caso le sentenze della Corte Europea, alla presenza di particolari condizioni, esplicano efficacia all’interno della comunità a prescindere dall’adozione, da parte dei singoli paesi, di provvedimenti finalizzati a recepirne le indicazioni.
A livello giurisprudenziale la Corte di Cassazione PAG. 7 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 9 - 15 maggio 2014
(PZ)
Rappresentante fiscale LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
RISVOLTI OPERATIVI PER GLI OPERATORI NAZIONALI
LA FUNZIONE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE Il rappresentante fiscale o, alternativamente, l’identificazione diretta ai fini Iva, sono disciplinati dall’articolo 44 del D.L. 331/1993 e possono riguardare i seguenti casi: - l’operazione intracomunitaria è territorialmente rilevante in Italia e l’obbligo del pagamento dell’imposta non può essere assolto dall’acquirente perché privato consumatore; - vendite a distanza di beni mobili materiali eseguite in Italia da parte di soggetto passivo di altro stato comunitario; - soggetto italiano acquirente di merce estera immessa in libera pratica da un operatore comunitario che effettua anche l’operazione di sdoganamento. Il rappresentante fiscale deve provvedere alla fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione relativamente alle operazioni effettuate in Italia e risponde in solido con il rappresentato. Il rappresentante fiscale è un soggetto residente e può essere sia persona fisica che giuridica, la sua nomina deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro presso l’Ufficio Iva competente in data anteriore a quella in cui viene eseguita la prima operazione.
L’IDENTIFICAZIONE DIRETTA Il soggetto residente in un paese comunitario o in un paese extra comunitario con il quale vi sia un accordo di reciprocità, in luogo della richiesta del rappresentante fiscale può, ai sensi dell’articolo 35ter del DPR 633/72 chiedere l’identificazione diretta. Con l’identificazione diretta è lo stesso soggetto non residente a identificarsi nel nostro Paese senza la necessità avvalersi di un soggetto terzo.
Alla luce delle regole sulla territorialità, contenute nell’articolo 7-ter del DPR 633/72, le prestazioni di servizi sono rilevanti in Italia qualora siano commissionate da soggetti passivi residenti nello stato. Unica eccezione a questa regola sono le fattispecie contemplate negli articoli 7-quater e 7-quinquies dello stesso decreto che rappresentano delle deroghe al principio generale. Il concetto di “soggetto stabilito” assume quindi una funzione importante per la corretta individuazione della territorialità di una prestazione di servizi.
PERSONE FISICHE In estrema sintesi per soggetto stabilito l’articolo 7 comma 1) lettera d) del DPR 633/72, per quanto riguarda le persone fisiche identifica il soggetto passivo domiciliato in Italia, ovvero, se ivi residente, che non abbia stabilito il proprio domicilio all’estero. La risoluzione n. 369/2008 ha chiarito come un soggetto residente in un paese terzo che intende intraprendere un’attività economica in Italia, senza esercitare nel proprio paese alcuna attività, nel modello AA9/9 dovrà indicare il domicilio fiscale o il luogo in cui sarà esercitata l’attività al fine di dotarsi della partita Iva. La circostanza che nel territorio italiano sia costituito il domicilio fiscale, pur alla presenza della residenza in un paese terzo, non ostacola il riconoscimento della soggettività passiva ancorché egli non sia residente.
I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per domicilio s’intende il luogo in cui si trova la sede legale e per residenza il luogo in cui si trova la sede operativa. E’ quindi soggetto passivo la società che ha in Italia la sede legale e quella operativa o solo la sede operativa. Non potrà viceversa essere considerato soggetto passivo la società che nel nostro paese ha solo la sede legale. In questo contesto, l’istituto del rappresentante fiscale e dell’identificazione diretta, non assumono
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alcuna influenza nella determinazione della territorialità perché ciò che rileva per individuare un “soggetto stabilito” è il materiale svolgimento di un’attività economica in Italia.
LE NUOVE SOLUZIONI OPERATIVE Come accennato, dal punto di vista operativo, il principio generale della territorialità dei servizi generici, è individuato dall’articolo 7-ter del DPR 633/72. Con riferimento alle consulenze, ai trasporti, alle lavorazioni o alle intermediazioni, prestate nei confronti di un’azienda non residente, l’operazione è sempre fuori campo Iva, a nulla rilevando che il soggetto passivo committente abbia in Italia un rappresentante fiscale o sia qui identificato direttamente. Allo stesso modo il soggetto non residente con rappresentante fiscale in Italia, qualora eroghi un servizio a un’impresa Italiana, emetterà la fattura senza applicazione dell’Iva. Sarà il committente a dover liquidare l’imposta in Italia attraverso l’integrazione della fattura o con l’emissione di un’autofattura a seconda che il fornitore sia comunitario o extracomunitario. Il possesso di una partita Iva italiana, pertanto, non è rilevante ai fini del presupposto territoriale, semmai consentirà al committente del servizio di detrarsi l’imposta di cui è rimasto inciso. Si ricorda che la stabile organizzazione in Italia di operatori non residenti, assume la soggettività passiva nel territorio dello Stato, limitatamente alle operazioni da essa resa o ricevuta.
L’INTRODUZIONE DI BENI IN MAGAZZINI ITALIANI Anche se il rappresentante fiscale non può più fatturare le vendite a soggetti passivi nazionali addebitando l’Iva, continua ad avere un ruolo indispensabile per l’introduzione dei beni della società estera in depositi o magazzini italiani. Il caso può riguardare il trasferimento dei beni a scopo di stoccaggio in attesa di successiva vendita. Quest’operazione è assimilata dalla normativa a un acquisto comunitario e ciò è stato confermato indirettamente dalla circolare n. 36 del 21 giugno 2010. Stiamo parlando di un caso che si presenta con una certa frequenza nella prassi commerciale e riguarda il trasferimento fisico dei beni da un paese comunitario a un altro senza che vi sia anche il passaggio di proprietà. E’ il caso di un operatore tedesco che trasferisce proprie merci presso un deposito in Italia per poi successivamente cederle a operatori italiani.
La riforma delle disposizioni riguardanti l’Iva in ambito comunitario, per queste tipologie di operazioni ha provocato delle modifiche degli adempimenti a valle dell’operazione mentre tutto è rimasto invariato a monte, vale a dire tra la casa madre e il deposito italiano. Il riformulato articolo 17 del DPR 633/72 prevede che per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, attuate da soggetti esteri nei confronti di soggetti passivi italiani, l’imposta deve essere pagata nel paese del destinatario, vale a dire del committente o cessionario attraverso il reverse charge. Non è quindi il rappresentante fiscale al momento della vendita sul territorio nazionale, di beni precedentemente introdotti in Italia, a dover emettere la fattura addebitando l’Iva. Questa procedura era valida fino al 31 dicembre 2009 o più precisamente fino al 20 febbraio 2010, data di entrata in vigore del decreto legislativo 18/2010. Attualmente il soggetto estero deve limitarsi a emettere fattura senza applicazione dell’imposta, la quale sarà liquidata obbligatoriamente dal cessionario tramite autofattura. Il rappresentante fiscale dovrà essere obbligatoriamente utilizzato solo nei casi in cui il cessionario non sia un soggetto passivo nazionale o la cessione sia fatta nei confronti di privati. Queste sono le modalità operative da seguire per le operazioni a valle mentre per quelle a monte, come ricordato nulla è cambiato. L’introduzione dei beni nel nostro paese per fini di stoccaggio o deposito senza il trasferimento della proprietà continua ad essere assimilata ad un acquisto intracomunitario. Trattasi di un trasferimento a se stessi per cui il rappresentante fiscale dovrà liquidare l’imposta in Italia attraverso la predisposizione di un documento avente rilevanza solo ai fini dell’Iva e dovrà procedere alla presentazione dei modelli Intrastat acquisti. Il cessionario o committente nazionale che riceve la merce, come ricordato, è tenuto all’integrazione della fattura o alla predisposizione di un’autofattura, mentre non dovrà riepilogare l’acquisto nel modello Intrastat in quanto tale adempimento viene assolto dal rappresentante fiscale. E’ di tutta evidenza che nella diversa ipotesi in cui l’impresa estera disponga di una stabile organizzazione nel nostro paese ed eserciti un’attività commerciale con propria partita Iva, porrà in essere operazioni interne nei confronti dei committenti nazionali con conseguente addebito dell’Iva in fattura.
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(PZ)
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli ecologici ATTIVI GLI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA PREMESSA Il Ministero dello sviluppo economico ha informato sul proprio sito internet (www.sviluppoeconomico.gov.it - sezione incentivi) che, in applicazione della legge 7 agosto 2012 n. 134, dal 6 Maggio 2014 sono operativi gli incentivi all’acquisto di autoveicoli non precedentemente immatricolati a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producano emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico, non superiori a: a) 95 g/km; questi veicoli (si tratta degli ibridi a metano o GPL) possono essere acquistati da tutte le categorie di acquirenti e l’ammissione all’incentivo non richiede la rottamazione di altro veicolo immatricolato da almeno 10 anni; b) a 120 g/Km, utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio di imprese o destinati all’uso di terzi; in questo caso, presupposto necessario per accedere al contributo, è prevista la rottamazione di un altro veicolo alle seguenti condizioni: - il veicolo consegnato deve appartenere alla stessa tipologia di quello acquistato (ad es. veicolo commerciale con veicolo commerciale) e risultare immatricolato da almeno 10 anni dall’acquisto del nuovo veicolo; - il veicolo rottamato deve appartenere al soggetto intestatario del nuovo veicolo da almeno 12 mesi prima dell’acquisto. Per quanto riguarda il trasporto di merci, i veicoli ecologici per i quali può richiedersi l’incentivo, sono quelli appartenenti alla categoria N1 (di massa non superiore alle 3,5 t).
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO La misura ha una finalità ambientale e sperimen-
tale e non è un provvedimento di sostegno al mercato degli veicoli, puntando a favorire l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa. L’incentivo consiste in un contributo pubblico e in uno sconto, praticati in parti uguali dal venditore e calcolati sul prezzo di vendita del veicolo, che sono riconosciuti al compratore tramite compensazione con il prezzo di acquisto, al netto delle imposte. Per il 2014 il contributo è del 20% del costo complessivo del veicolo al netto delle imposte e i fondi a disposizione ammontano a complessivi 63,4 milioni di Euro. Il contributo viene, comunque, concesso entro i seguenti limiti massimi: - 5.000 Euro per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50g/km (veicoli elettrici puri); - 4.000 Euro per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; - 2.000 Euro per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km. Per il 2015, il contributo scenderà al 15% del costo del veicolo, per cui i tetti massimi sono fissati in: - 3.500 Euro per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; - 3.000 Euro per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; - 1.800 Euro per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
PROCEDURE Il contributo, ripartito in parti uguali tra uno sconto del venditore e il contributo pubblico, viene corrisposto direttamente dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo, ricevendo dallo stesso la documentazione necessaria, e recuperano successivamente tale importo sotto forma di credito d’imposta. Il venditore, per la prenotazione dei contributi, deve preventivamente registrarsi all’area rivenditori, ricevendo le credenziali per accedere alla piattaforma di prenotazione. Il venditore, una volta avuto accesso all’area riservata è tenuto, a pena di successiva invalidità della prenotazione, a consultare e attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nella manualistica scaricabile.
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FABBRICAZIONE RESISTENZE ELETTRICHE INDUSTRIALI
mdresistenze@gmail.com
Il venditore, una volta definito con l’acquirente il veicolo e il suo prezzo finale, accede alla piattaforma di prenotazione, inserisce i dati del veicolo e dell’acquirente e verifica la disponibilità di risorse. Se la verifica dà risultato positivo, viene emessa automaticamente dalla piattaforma, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di prenotazione e l’operazione viene considerata avviata. Entro 90 giorni dalla prenotazione, pena il mancato riconoscimento del contributo statale, i venditori consegnano il veicolo e confermano l’operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e caricando sulla piattaforma la relativa documentazione. I venditori, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo statale, hanno l’obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
E’ bene sottolineare che sia l’acquirente che il venditore devono essere consapevoli che il mancato rispetto delle suddette scadenze comporta la perdita del diritto al contributo prenotato. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Il venditore può scegliere se partecipare o meno all’iniziativa, registrandosi sull’apposita piattaforma. L’acquirente che desidera usufruire dei contributi deve preventivamente verificare presso il rivenditore l’adesione da parte di quest’ultimo e la relativa disponibilità di risorse. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Sicurezza in azienda. Contributi della CCIAA di Udine LICENZIATO UN BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO E DELL’AGRICOLTURA PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN SICUREZZA La Giunta della CCIAA di Udine con deliberazione n. 41 del 16 aprile 2014 ha licenziato il “Bando per la concessione di contributi a sostegno delle Piccole e Medie Imprese della provincia di Udine per il sostegno degli investimenti in sicurezza” (di seguito bando), finalizzato a sostenere le imprese del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura allo scopo di prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità attraverso l’assegnazione di contributi. Ne sono, dunque, escluse le imprese industriali e l’artigianato di produzione. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 100.000 Euro, conformemente a quanto disposto dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 28 aprile 2014 per l’aggiornamento del bilancio preventivo per l’anno 2014 della CCIAA di Udine.
BENEFICIARI Sono ammesse ai benefici del bando le piccole e medie imprese con sede legale o unità locale destinataria dell’investimento nella provincia di Udine, che svolgono le seguenti attività: - commercio in sede fissa di vendita al dettaglio; - pubblici esercizi; - agenzie di viaggio; - attività artigianali di gastronomia (pizzeria al taglio, gelateria, rosticceria, gastronomia, ecc.); - attività artigianali di servizio alla persona (acconciatore, estetista, ecc.); - attività artigianali di produzione e commercio di prodotti artigianali (es. ceramiche artigianali, etc.); - attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, svolte esclusivamente da aziende agricole. Inoltre le imprese devono:
- essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Udine e attive, alla data di presentazione della domanda di contributo; - essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; - non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; - essere in regola con il regime “de minimis” e non rientrare nei settori di attività esclusi da questo regime di aiuti; - rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; - rispettare le condizioni previste dalla legge 7 agosto 2012, n. 35, art. 4, co. 6, il quale stabilisce che gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di investimento: - Tipologia A: * attrezzature per video-sorveglianza, videoprotezione con cassetta di registrazione e assimilabili, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sulla tutela della privacy; * sistemi di allarme antirapina controllati con telecamere che interagiscono direttamente con i centri di controllo gestiti da istituti di vigilanza privati; * impianti antitaccheggio; * impianti antintrusione, antifurto o comunque di allarme con sistemi di rilevamento satellitare collegati a Centri di Con-
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trollo gestiti da Istituti di vigilanza privati. - Tipologia B: * sistemi di videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel capitolato di cui al Protocollo d’intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell’Interno e le Associazioni imprenditoriali di categoria e rinnovato in data 12 novembre 2013 – in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sulla tutela della privacy. Potrà essere ammessa a finanziamento solamente una domanda di contributo per ciascuna impresa. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (fatturate e pagate) dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il termine massimo previsto per la rendicontazione (v. infra), inerenti a iniziative avviate dopo la presentazione della domanda. Sono ammesse esclusivamente le spese relative all’acquisto di beni nuovi di fabbrica, che dovranno essere installati nella sede e/o nella unità operativa individuata dal richiedente e situata nella provincia di Udine. L’installazione degli impianti di videosorveglianza dovrà tenere conto, in ogni caso, delle autorizzazioni, anche preventive, previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelle rilasciate dalla Direzione provinciale del lavoro.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale concesso secondo il regime “de minimis” nella percentuale del 70% delle spese ammissibili al netto dell’IVA entro il limite massimo di 1.500 Euro. Non sono ammesse iniziative con spese ammissibili inferiori a 600 Euro. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo di 1.500 Euro per iniziativa. Non è prevista l’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso. Il contributo, infine, non è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto la medesima iniziativa e le stesse spese.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo devono essere presentate alla CCIAA di Udine dalle ore 09.00 del 3 giugno ed entro il 30 settembre 2014
Le domande vengono inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di posta elettronica certificata; - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda va redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - relazione illustrativa dell’iniziativa (all. 1); - piano di spesa inerente il progetto (all. 2); - preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola o media impresa (all. 3); - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del regime “de minimis” (all. 4); - documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente). Sull’originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC.
PROCEDURE I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da: data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
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Potrà essere ammessa a finanziamento solamente una domanda di contributo per ciascuna impresa. Gli incentivi sono concessi con determinazione del dirigente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda salvo eventuali interruzioni o sospensioni dei termini nelle fattispecie previste dal bando, per lo più collegate alla richiesta di integrazioni o precisazioni della documentazione presentata. La CCIAA di Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento dirigenziale in caso di esaurimento dei fondi disponibili. Il termine massimo per la conclusione dell’inizia-
tiva e per la presentazione della relativa rendicontazione è di 12 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, salvo proroga di 3 mesi, a fronte di motivata richiesta da presentare prima della scadenza del termine. Per le altre informazioni (interruzione e sospensione dei termini variazioni dell’iniziativa, vincolo di destinazione di 2 anni soggettivo e oggettivo, controlli, revoche et c.) si rinvia al testo del bando o all’ufficio economico dell’Associazione che provvederà anche alla sua trasmissione, ove richiesto. (AdT)
PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 9 - 15 maggio 2014
Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo e aprile 2014 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
107,3
0,265056
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
107,2
0,320028
MARZO
15.03
14.04
0,375
107,2
0,445028
APRILE
15.04
14.05
0,500
107,4
0,710084
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 16 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2014
Bonus Irpef lavoratori dipendenti LE INDICAZIONI OPERATIVE PER I SOSTITUTI D’IMPOSTA
A decorrere dal 24 aprile, è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Renzi”, il D.L. n. 66/2014, che contiene disposizioni concernenti la riduzione della spesa pubblica e previsioni di carattere fiscale, tra cui quanto previsto dall’art.1 rubricato “riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti”. La disposizione riconosce un credito d’imposta di 640 ero per l’anno 2014 ai lavoratori dipendenti possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia limite di 26.000 euro, da riconoscere a partire dal primo periodo di paga utile successivo al 24 aprile scorso. Dalla disposizione normativa emerge chiaramente che il sostituto d’imposta è chiamato a determinare la spettanza del credito, ad effettuare le verifiche di spettanza dello stesso e a corrispondere il relativo importo calcolato sul reddito previsionale. Sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta è tempestivamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che con la circolare n.8/E del 28 aprile scorso ha dettato le prime istruzioni operative; ha fatto seguito la risoluzione n. 48/E del 7 maggio, istitutiva del codice tributo per il recupero con F24 da parte del sostituto delle somme erogate. La recentissima circolare n.9/E del 14 maggio infine ha fornito preziose indicazioni in merito a determinate categorie di beneficiari, sugli importi da considerare al fine del calcolo del reddito complessivo e sulle modalità di recupero delle somme erogate con il modello F24.
BENEFICIARI Beneficiano del credito d’imposta i titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49 TUIR, e titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ex art. 50 comma 1 TUIR espressamente specificati dalla norma, cioè, i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoraPAG. 17 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2014
tori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, di cui al D.Lgs. 124/1993, i compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. In merito a specifiche tipologie di beneficiari, la circolare n.9/E ha inoltre chiarito che il beneficio spetta ai soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato in quanto titolari di reddito da lavoro imponibile in Italia a cui è riconosciuta l’applicazione delle detrazioni da lavoro dipendente. In ipotesi di aspettativa non retribuita invece, il credito va inteso come rapportato al periodo di lavoro nell’anno, quindi deve essere riferito ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro; nessuna riduzione invece in caso di diverse articolazioni dell’orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale. Con riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione sono proventi conseguiti in sostituzione del reddito da lavoro dipendente e per il TUIR costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. I percettori di dette somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente ex art. 13 TUIR, le quali spettano in relazione ai giorni che danno diritto alle indennità suddette ed alle borse di studio: il riferimento è alla circolare n.3/E del 1998. Il bonus inoltre è “trasmissibile” agli eredi: il credito infatti spetta anche ai lavoratori deceduti per il periodo lavorato nel 2014, e potrà essere calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, con le modalità che saranno indicate nel modello di dichiarazione. Con riferimento infine agli interessi su crediti di lavoro e alla rivalutazione, che rientrano nei redditi da lavoro dipendente, per la spettanza del beneficio è necessario verificare se spettino le detrazioni per lavoro.
CONDIZIONI L’erogazione del bonus irpef è sottoposta a due
condizioni: la prima comporta che l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente debba essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti, e pertanto non ne fruiranno i cosiddetti soggetti incapienti o a “irpef zero”; ininfluenti invece ai fini del calcolo le altre tipologie di detrazioni, quali ad esempio quelle per familiari a carico. La seconda condizione invece è costituita dal limite di reddito percepito nel periodo di imposta, che non deve essere superiore ad euro 26.000. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il reddito complessivo da prendere a riferimento è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Differentemente, la circolare n.9/E ha precisato che i redditi assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del credito: l’art. 3 D.Lgs. 23/2011 dispone infatti che di tale reddito si tenga conto per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo. Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività invece, coerentemente con la disposizione di cui all’art. 2, comma 2 D.L. 93/2008, non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione al limite dei 26.000 euro. La circolare n. 9/E infine chiarisce che i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali ex art. 8bis TUIR possono fruire del credito qualora l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente; con riferimento ai frontalieri invece, coerentemente con la previsione della deduzione di cui all’art.1 comma 175 L. 147/2013, la spettanza del credito va determinata con riferimento al reddito complessivo eccedente l’importo di 6.700 euro.
GLI ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA L’art.1 comma 4 del D.L. 66/2014 dispone che il credito venga riconosciuto in via automatica, senza la necessità da parte del lavoratore di effettuare alcuna richiesta al proprio datore di lavoro/sostituto d’imposta. L’agenzia delle Entrate specifica che i contribuenti che non hanno presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al proprio sostituto d’imposta, che potrà recuperare successivamente il credito eventualmente già corrisposto, al più tardi entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. In ipotesi di rapporti di lavoro contestuali, qualora l’importo PAG. 18 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2014
del reddito complessivo derivante dai rapporti in essere non ecceda il limite di 26.000 euro, il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d’imposta di non riconoscere il credito. Nell’ipotesi in cui un lavoratore abbia intrattenuto più rapporti di lavoro nel corso dell’anno 2014, l’agenzie delle entrate ricorda che il sostituto d’imposta, a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro, è tenuto a rilasciare il CUD entro dodici giorni dalla richiesta degli interessati: pertanto fino alla pubblicazione del CUD 2015 l’importo del credito erogato al lavoratore, nonché quello maturato e non erogato, devono essere indicati nelle annotazioni del CUD 2014 con il codice ZZ. Il sostituto d’imposta, dopo aver verificato la spettanza del credito, è tenuto ad effettuare il calcolo dell’importo del bonus. Il beneficio è pari ad euro 640 se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, mentre diminuisce proporzionalmente nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 24.000 euro ma inferiore a 26.000 euro; in tale caso il calcolo deve essere effettuato con la seguente formula: credito = € 640 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000] La norma specifica che l’importo spettante deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno e pertanto qualora ricorrano i presupposti per fruire del beneficio, le interruzioni di lavoro intervenute dopo maggio o di assunzione in corso d’anno hanno ripercussioni sulla quantificazione dello stesso; l’agenzia delle Entrate specifica infatti che in tali casi la riproporzione deve essere calcolata sulla base dei “giorni lavorati nell’anno”. Ad esempio se un lavoratore, assunto anteriormente al 2014, lavora per tutto l’anno 2014 ha diritto, in presenza dei requisiti di reddito previsti, al beneficio in misura intera. Un lavoratore invece che, ad esempio, assunto a termine anteriormente al 2014, termini la propria attività lavorativa al 31 ottobre, avrà diritto ad un credito d’imposta pari a euro 640/365 x 304 (giorni dal 1° gennaio al 31 ottobre). Calcolato l’importo spettante, il sostituto d’imposta deve erogare il beneficio a partire dal primo periodo di paga utile, che, considerando la pubblicazione del decreto legge, è costituito dalla retribuzione erogata nel mese di maggio 2014, fatto salvo che, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, il sostituto riconosca il credito a partire dalle retribuzioni erogate dal mese di giugno. La ripartizione del credito spettante dunque deve essere effettuata tra i periodi di paga da maggio, o giu-
informazione commerciale
Tutti i sistemi per serramenti nei vari materiali presenti oggi sul mercato prevedono diversi componenti per realizzare il telaio fisso e quello mobile (anta), sempre diversi tra loro, e questo comporta un magazzino non indifferente per Sistemista, Magazzino e Serramentista assemblatore. Fino ad ora si era pensato solo ad ottimizzare e/o stilizzare i vari componenti e nessuno ha mai posto in sinergia tra loro i componenti. Mentre ora, invece, CAMALEANTE si pone appunto l’obiettivo di ottimizzare i vari elementi componenti il serramento, incorporando così tutte le caratteristiche positive degli infissi presenti sul mercato, garantendo peraltro le prestazioni richieste dalla normativa vigente. Un sistema che si pone anche il problema di contenere il numero di componenti presenti nelle finestre, raggiungendo una sinergia tra telaio fisso e anta apribile (pur mantenendo una semplicità costruttiva) oggi ancora non è presente sul mercato. Il sistema presenta soluzioni tecniche che un infisso può essere realizzato
CARATTERISTICHE TECNICHE UNICHE • Unico profilo base • Infinito numero di materiali, finitura ed estetica personalizzabili e variabili • Prestazioni al top • Possibilità di utilizzo di triplo vetro • Accessori e guarnizioni standard di mercato
come lo si desidera, in quanto il sistema a “cappotto” interno ed esterno può essere in legno, in materiale plastico, in alluminio, in acciaio o in qualsiasi materiale, anche prezioso come rame e oro. È un prodotto completamente innovativo, un profilato che - pur avendo una sezione contenuta, sia in larghezza che in altezza - raggiunge un elevato isolamento termico, migliorando significativamente la durata, la prestazione e l’estetica dei serramenti (essendo di fatto costruito mantenendo le buone caratteristiche presenti negli infissi in legno, pvc, alluminio, acciaio, ottone, rame, ecc...). L’innovazione consiste quindi nell’avere ridotto notevolmente i materiali con alta trasmittanza termica e viceversa aumentato i materiali con bassa trasmittanza. Inoltre si ha l’utilizzo degli stessi profili sia per il telaio fisso che per il telaio apribili (anta). Il fissaggio delle varie viti della ferramenta, montata sia sull’ anta che sul telaio fisso, è garantito perchè è fissato sulla struttura portante in alluminio. CAMALEANTE nasce quindi da intuizione ed esperienza tecnica nel settore. Oggi lo si può ritenere uno dei sistemi più innovativi anche guardando al mercato del futuro. Assicura infatti alte prestazioni isolanti, con significative caratteristiche di robustezza e stabilità,
pur mantenendo una sezione contenuta del profilato, e l’estetica viene favorita e mantenuta nel tempo con la possibilità di poter intervenire facilmente (cosa che di fatto rappresenta anche un’opportunità di ridare nuova vita al settore del legno). Il profilo ha un design raffinato che permette di essere inserito in qualsiasi edificio, sia si tratti di una nuova costruzione che di ristrutturazione. Tutti i profilati in alluminio sono estrusi in lega 6060 UNI 9006/1 T5, idonei per il trattamento di verniciatura a forno con polveri di poliestere o di elettrocolorazione (ossidazione). Tutti i profili interni sono “convenzionalmente”, in fase di studio, in legno massello, e grazie ad uno studio accurato dei profili e ad appositi accorgimenti in fase progettuale si possono inserire vetri di spessore variabile (da 24 a 36 mm) e di tutti i tipi. Il giunto isolante in continuo è innovativo e di nuova concezione. Le lavorazioni necessarie per assemblate i profili sono semplici pertanto permettono di ridurre i tempi di lavorazione (e di conseguenza il costo finale dell’infisso).
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gno, a dicembre, o comunque tra i periodi di paga interessati dall’eventuale durata infrannuale del rapporto di lavoro. In caso di spettanza per tutto il 2014, non è invece consentito dividere l’importo del bonus per 12 mensilità ed erogare 53,33 mensili e la differenza a conguaglio. Con riferimento agli esempi su riportati, nel primo caso il credito di 640 euro potrà essere erogato con le seguenti modalità: - 640/245 (giorni compresi nel periodo 1° maggio – 31 dicembre) = 2,6122448 - 2,6122448 X 30 giorni = € 78,37 per i mesi di giugno, settembre e novembre; - 2,6122448 x 31 giorni = € 80,98 per i mesi di maggio, luglio, agosto,ottobre e dicembre. Nel secondo esempio su riportato invece, il bonus pari ad € 533,04 (=640/365 x 304), dovrà essere erogato ripartendolo sulle retribuzioni comprese nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, quindi con le seguenti modalità: - € 533,04 / 184 (giorni dal 1° maggio al 31 ottobre) = 2,8969565 - 2,8969565 x 30 giorni = 86,91 - 2,8969565 x 31 giorni = 89,81 Per i lavoratori assunti successivamente al mese di maggio sarà necessario procedere alla redistribuzione del credito nei mesi residui dell’anno, come da istruzioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate. Tra gli adempimenti a carico del sostituto d’imposta si ricorda inoltre che questi è tenuto ad indicare l’importo del credito riconosciuto nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, il CUD; gli importi non versati per incapienza delle ritenute e dei contributi invece, dovranno essere esposti nel modello 770.
IL RECUPERO DEL BONUS FISCALE Il bonus fiscale viene dunque anticipato per conto dell’amministrazione dal datore di lavoro/sostituto d’imposta, il quale recupera le somme anticipate con una corrispondente riduzione fino a capienza dell’ammontare complessivo delle ritenute in ciascun periodo di paga e, per la differenza, dei contributi previdenziali per il medesimo periodo di paga. A tal fine, a titolo d’esempio l’agenzia delle entrate ricorda che possono essere utilizzate le ritenute relative all’IRPEF, le addizionali regionali e comunali, le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o il contributo di solidarietà. In caso di in capienza del monte ritenute
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è previsto che il sostituto utilizzi per la differenza i contributi previdenziali dovuti per lo stesso periodo di paga, che quindi non devono essere versati. Con la Risoluzione n.48/E del 7 maggio l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che al fine di recuperare le somme erogate mediante l’istituto della compensazione esterna di cui all’art.17 del D.Lgs. 241/1997, è stato istituito il nuovo codice tributo “1655” , con il significato di “recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’art.1 D.L. 66/2014”. Sul modello F24 il codice deve essere esposto nella sezione “erario”: la somma compensata deve essere esposta nella colonna “importi a credito compensati”, mentre il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione devono essere indicati rispettivamente nelle colonne “rateazione/regione/prov./mese rif.” E “anno di riferimento”. Nella circolare n.9/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il modello F24 ordinario può anche essere presentato a saldo complessivo pari a zero, con l’indicazione delle somme da recuperare nella colonna “importi a credito compensati” e il corrispondente ammontare di ritenute e contributi previdenziali nella colonna “importi a debito versati”. L’Agenzia infine precisa che ai soli fini del riconoscimento del bonus irpef, alla compensazione non si applica il limite annuale di 700.000 euro stabilito dall’art. 34 della L. 388/2000.
CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA I soggetti titolari nel corso del 2014 di redditi da lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da soggetti che non sono sostituto d’imposta, come ad esempio le colf, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014, cioè con il modello Unico PF 2015, o con compensazione o con richiesta di rimborso; ugualmente i soggetti a cui il credito non sia stato riconosciuto in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta, come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in periodo antecedente il mese di maggio 2014.
RILEVANZA DEL CREDITO Il credito non concorre alla formazione del reddito e pertanto non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionali e comunali. (BA)
Impianti fotovoltaici sopra i 20 kW ENTRO IL 30 GIUGNO 2014 INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA NEL 2013 Il Gestore dei Servizi Energetici ricorda, in una notizia del 2 maggio 2014 pubblicata sul sito istituzionale (www.gse.it), che tutti i soggetti titolari di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, di potenza nominale superiore a 20 kW, hanno l’obbligo di trasmissione al GSE di copia della dichiarazione annuale di consumo relativa alla produzione di energia elettrica dell’anno solare precedente, inviata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso il servizio telematico EDI.
La scadenza per l’invio della dichiarazione di consumo per l’energia elettrica prodotta nell’anno 2013 è fissata al 30 giugno 2014. La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente attraverso le specifiche funzionalità presenti sul portale applicativo FTV-SR. I documenti trasmessi in formato cartaceo non saranno oggetto di valutazione da parte del GSE. Nella sezione Conto Energia - Fotovoltaico del sito www.gse.it sono disponibili le Modalità Operative per l’invio al GSE delle informazioni richieste. Si evidenzia che, gli operatori che hanno già trasmesso la documentazione, secondo le modalità precedentemente previste, non sono tenuti ad inviarla nuovamente, salvo esplicite richieste da parte del GSE di integrazione di quanto già inviato.
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(C)
SISTRI
NUOVA ESENZIONE PER LE IMPRESE FINO A 10 DIPENDENTI E PROROGA CONTRIBUTO AL 30 GIUGNO 2014 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Generale n. 99 del 30 aprile 2014) il decreto 24 aprile 2014 recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.” Ricordiamo che tale nuovo decreto, oltre a stabi-
lire alcune regole sul deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, ha escluso dall’obbligo dell’iscrizione al SISTRI anche gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti. Per tale categoria di operatori restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto. Inoltre, sempre lo stesso decreto ha stabilito che i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI dovranno versare il contributo per l’anno 2014, entro il 30 giugno 2014.
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s
ono quasi vent’anni che oceano costruisce piscine con l’esclusivo metodo canadese torlan pool, di cui è concessionario esclusivo per il nord est italia, austria e slovenia. il particolare vantaggio di questo sistema è di riuscire a costruire una piscina interrata in soli 30 giorni. le nostre piscine nascono per adattarsi agli spazi di ogni giardino, anche laddove non sembra possibile. l’azienda segue direttamente le fasi realizzative: definizione del progetto • assistenza nelle concessioni • scavo e messa in posa • accessori • assistenza post-vendita e l’importante manutenzione stagionale.
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Due innovazioni in piscina per l’estate 2014 Sistema DAISY: mai più il filtro inquinato. Pompa IntellIflo: per risparmiare energia. il sistema DaisY della Dryden aqua è la soluzione innovativa ai problemi d’inquinamento del filtro e cloro combinato in piscina. si basa nella filtrazione con sabbia di vetro attivata, combinata con prodotti specializzati per migliorare il trattamento non solo chimico ma anche quello fisico dell’acqua.
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SISTRI
AGGIORNAMENTI TECNICI
Si riportano di seguito due notizie pubblicate sul sito ufficiale del SISTRI - www.sistri.it - (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
AGGIORNAMENTO MOVIMENTAZIONE
APPLICAZIONE
È stata rilasciata la nuova relase dell’applicazione Movimentazione che rende disponibili le funzioni relative alle seguenti semplificazioni definite nell’ambito del Tavolo Tecnico di Monitoraggio e Concertazione: - Memorizzazione del PIN per la firma dei documenti Consente all’Utente, previa esplicita accettazione, di memorizzare il PIN, digitandolo una sola volta all’avvio di ogni sessione operativa, senza doverlo nuovamente inserire in occasione della firma di ogni Scheda o Registrazione. Per poter utilizzare la suddetta soluzione l’Utente deve provvedere all’aggiornamento del dispositivo Usb. - Precompilazione di schede in bianco per la Microraccolta Consente di pre-compilare e stampare schede in bianco inserendo le informazioni desiderate nella sezione produttore (dati rifiuti, dati produttore, dati trasportatore e dati destinatario)
e/o nella sezione trasportatore. Al momento della riconciliazione l’Utente potrà decidere se confermare le informazioni precedentemente inserite o meno. Si informa inoltre che sono stati effettuati degli interventi di ottimizzazione delle ricerche in anagrafica SISTRI che consentono la ricerca delle schede di movimentazione utilizzando come chiave il codice fiscale e che consentono la ricerca delle registrazioni di carico e scarico collegate ad una scheda di movimentazione utilizzando come chiave il codice della scheda di movimentazione.
AGGIORNAMENTO SEZIONE DOCUMENTI Nella Sezione Manuali e Guide del citato sito web www.sistri.it sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei documenti: - Guida Rapida Produttori (Versione dell’8 maggio 2014) - Guida Rapida Trasportatori (Versione dell’8 maggio 2014) - Guida Rapida Recuperatori-Smaltitori (Versione dell’8 maggio 2014) - Guida Rapida Intermediari (Versione dell’8 maggio 2014) - Guida Rapida Regione Campania (Versione dell’8 maggio 2014) che integrano la soluzione per la memorizzazione del PIN per la firma dei documenti. - Caso d’uso: Microraccolta (Versione dell’8 maggio 2014) che integra la soluzione per la precompilazione delle schede in bianco per la Microraccolta.
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(C)
Chimica BIOCIDI
AGGIORNAMENTI SULLE SOSTANZE CHIMICHE
REACH - Pubblicazione del Reg. (UE) n. 301/2014: aggiornamento dell’allegato XVII (cromo VI negli articoli in cuoio) al Reg. REACH Sulla G.U.C.E. Serie L 90/1 del 26 marzo 2014 è stato pubblicato il Reg. (UE) n. 301/2014 della Commissione del 25 marzo 2014 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti del cromo VI. Esso introduce nuovi limiti all’immissione sul mercato di articoli in cuoio, o con parti in cuoio, contenenti cromo VI. In particolare stabilisce che: * gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio * gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio. Il regolamento entra in vigore il 15 aprile 2014 ma le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 1° maggio 2015. Si richiama l’attenzione sul fatto che le disposizioni previste da tale regolamento non si applicheranno all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’UE prima del 1° maggio 2015.
- Pubblicata la modifica del regolamento biocidi - Regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l’accesso al mercato Gli aspetti chiave del BPR rivisto includono: * una nuova definizione del concetto di famiglie di prodotti biocidi per includere le varianti del prodotto con simili livelli di rischio e di efficacia della stessa famiglia; * chiarificazione di un periodo transitorio per consentire l’immissione degli articoli trattati fino a quando la domanda di approvazione della sostanza attiva o il tipo di prodotto utilizzato avverrà dal 1 ° settembre 2016; * l’introduzione del concetto di “fornitore di sostanza” e “fornitore di prodotti” nel contesto dell’articolo 95, che consente ai formulatori di chiedere di essere incluso nella lista l’articolo 95, che sarà anche il tipo di prodotto specifico; * l’estensione dei dati condivisi obbligatori per il programma di revisione delle sostanze attive, nel contesto dell’articolo 95, per includere i dati sul destino e il comportamento ambientale in aggiunta ai dati tossicologici ed ecotossicologici (non vertebrati); * l’istituzione di periodi di protezione dei dati per i dati presentati per i prodotti sotto l’autorizzazione semplificata; * un ampliamento del ruolo del segretariato dell’ECHA per fornire supporto e assistenza agli Stati membri per quanto riguarda le attività di controllo e di esecuzione. - Decisione di esecuzione della Commissione del 24 aprile 2014 concernente la non approvazione di taluni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. - Regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2014 della Commissione del 23 aprile 2014 che ap-
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prova l’acido laurico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19. Regolamento di esecuzione (UE) n. 406/2014 della Commissione del 23 aprile 2014 per approvare l’etil butil acetilamino propionato come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19. Regolamento di esecuzione (UE) n. 407/2014 della Commissione del 23 aprile 2014 che approva la transflutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18. Regolamento di esecuzione (UE) n. 408/2014 della Commissione del 23 aprile 2014 che approva il diossido di silicio amorfo sintetico (nano) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18. Decreto 11 marzo 2014 - Disposizioni riguardanti i presidi medico chirurgici contenenti principi attivi biocidi a seguito dell’emanazione dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012. Decreto 18 marzo 2014 - Disposizioni derivanti dall’emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione del 4 ottobre 2013, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici contenenti il propiconazolo come unico principio attivo e che rientrano nel tipo di prodotto 9, a sostegno dei quali alla data del 31 maggio 2015 non e’ stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 31 maggio 2017. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti al tipo di prodotto 9, e contenenti come principio attivo unicamente il propiconazolo a sostegno dei quali alla data del 31 maggio 2015 non è presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida non possono essere più immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 maggio 2017. Decreto 18 marzo 2014 - Disposizioni derivanti dall’emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il solfato di
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rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2. Decreto 18 marzo 2014 - Disposizioni derivanti dall’emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l’acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 e 4. Decreto 18 marzo 2014 - Disposizioni derivanti dall’emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l’IPBC come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6. Decreto 18 marzo 2014 - Disposizioni derivanti dall’emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l’etofenprox come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18. Decreto 18 marzo 2014 - Disposizioni derivanti dall’emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20. Decreto 18 marzo 2014 Disposizioni derivanti dall’emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l’acido nonanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2. Decreto 18 marzo 2014 Disposizioni derivanti dall’emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l’acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4. Decreto 18 marzo 2014 Disposizioni derivanti dall’emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8.
CADMIO NEGLI ALIMENTI - Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2014, relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari Gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure di attenuazione esistenti per ridurre i
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tenori di cadmio negli alimenti, in particolare nei cereali, negli ortaggi e nelle patate, siano progressivamente applicate dagli agricoltori e dagli operatori del settore alimentare. Ciò comprende l’uso di mezzi efficaci di comunicazione e di promozione dei metodi noti di attenuazione presso gli agricoltori e gli operatori del settore alimentare. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora siano necessarie maggiori conoscenze per individuare le misure di attenuazione appropriate, ad esempio per una determinata coltura o in una particolare zona geografica, siano svolte indagini/ricerche per colmare queste lacune nelle conoscenze. Gli Stati membri dovrebbero monitorare regolarmente i progressi delle misure di attenuazione applicate grazie alla raccolta di dati sull’occorrenza dei tenori di cadmio negli alimenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano trasmessi regolarmente all’EFSA, che li raccoglierà in un’unica base di dati e che nel dicembre 2015 sia presentata alla Commissione europea una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione, seguita da una relazione finale al più tardi nel febbra-
io 2018. Tali relazioni dovrebbero prestare un’attenzione particolare ai tenori di cadmio vicini o superiore ai tenori massimi. La campionatura e l’analisi dovrebbero essere effettuate conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari.
FITOSANITARI - DECRETO SANZIONI - Approvato il Decreto sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni sui prodotti fitosanitari Il decreto legislativo definisce le sanzioni per obblighi conseguenti ai Regolamenti CE 1107/2009 e 547/2011, relativi, rispettivamente, all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ed alla loro etichettatura. (fonte: Newsletter n°5 Anno 2014 di NORMACHEM Srl)
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(C)
Opere specialistiche: individuate le categorie SI CERCA DI RISOLVERE UNA PROBLEMATICA CHE NELL’ULTIMO PERIODO È STATA OGGETTO DI MOLTI INTERVENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014 che individua le categorie di lavorazioni che richiedono l’esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47. Il provvedimento del Ministero, ed in particolare l’articolo 12, cerca di risolvere una problematica che nell’ultimo periodo è stata oggetto di molti interventi normativi e giurisprudenziali. Nel nuovo Decreto le categorie “super-specialistiche”, che passano da 24 a 14, e per le quali, in applicazione del articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 comma 11 si prevede che qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (super-specialistiche), e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo (trenta per cento). Queste sono le categorie per le quali l’impresa generale deve associate in ATI una ditta specializzata nel settore. Le categorie a qualificazione obbligatoria, invece passano da 33 a 24, e sono quelle per le quali l’impresa qualificata nella prevalente non può eseguire direttamente le lavorazioni che devono essere subappaltate ad imprese qualificate. Nella tabella di seguito riportata sono contrassegnate con fondo arancione le categorie di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24 aprile 2014 (in sostituzione dell’articolo 107, comma 2 del regolamento) che, se di importo superiore al 15% del totale, sono soggette alla disciplina dell’articolo 37, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006 e sono le cosiddette super-specializzate. Mentre nell’ultima colonna si può verificare quelle a qualificazione obbligatoria.
CATEGORIE GENERALI
(CS) QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
OG 1
Edifici civili e industriali
Sì
OG 2
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ….
Sì
OG 3
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ....
Sì
OG 4
Opere d’arte nel sottosuolo
Sì
OG 5
Dighe
Sì
OG 6
Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Sì
OG 7
Opere marittime e lavori di dragaggio
Sì
OG 8
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Sì
OG 9
Impianti per la produzione di energia elettrica
Sì
OG 10
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
Sì
OG 11
Impianti tecnologici
Sì
OG 12
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Sì
OG 13
Opere di ingegneria naturalistica
Sì
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CATEGORIE SPECIALIZZATE
QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
OS 2-A
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
Sì
OS 2-B
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
Sì
OS 3
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Sì
OS 4
Impianti elettromeccanici trasportatori
Sì
OS 5
Impianti pneumatici e antintrusione
Sì
OS 6
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7
Finiture di opere generali di natura edile
OS 8
Opere di impermeabilizzazione
Sì
OS 9
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
SI
OS 10
Segnaletica stradale non luminosa
Sì
OS 11
Apparecchiature strutturali speciali
Sì
OS 12-A
Barriere stradali di sicurezza
Sì
OS 12-B
Barriere paramassi, fermaneve e simili
SI
Strutture prefabbricate in cemento armato
Sì
OS 1
OS 13
Lavori in terra
OS 14
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
Sì
OS 15
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
SI
OS 16
Impianti per centrali produzione energia elettrica
SI
OS 17
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
SI
OS 18-A
Componenti strutturali in acciaio
Sì
OS 18-B
Componenti per facciate continue
Sì
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ….
SI
OS 20-A
Rilevamenti topografici
Sì
OS 20-B
Indagini geognostiche
Sì
OS 21
Opere strutturali speciali
Sì
OS 22
Impianti di potabilizzazione e depurazione
SI
OS 23
Demolizione di opere
OS 24
Verde e arredo urbano
Sì
OS 25
Scavi archeologici
Sì
OS 26
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27
Impianti per la trazione elettrica
SI
OS 28
Impianti termici e di condizionamento
Sì
OS 29
Armamento ferroviario
SI
OS 30
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Sì
OS 31
Impianti per la mobilità sospesa
SI
OS 19
OS 32
Strutture in legno
Sì
OS 33
Coperture speciali
Sì
OS 34
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Sì
OS 35
Interventi a basso impatto ambientale
Sì
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Note informative
LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI
LE MISURE PIÙ IMPORTANTI NEL DECRETO “SPENDING REVIEW” E’ stato approvato dall’Esecutivo, nella giornata del 18 aprile scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 95 del 24 aprile 2014, il Decreto Legge n.66/2014 sulla spending review recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. Tra le misure presenti nel Decreto viene evidenziata la norma che elimina l’obbligo di pubblicare gli appalti e le gare sui giornali trasferendo le pubblicazioni sui siti internet. Il DL sottolinea che: “le spese per la pubblicazione” sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione”. Con tale norma verranno risparmiati, secondo il Governo, 100 milioni di euro. Altra novità riguarda le stazioni appaltanti su territorio nazionale che, come recita la bozza del Decreto, “non possono essere superiori a 35”. Il testo, inoltre, evidenza che “al fine di rendere più razionale ed efficace la spesa di funzionamento della burocrazia pubblica per beni e servizi, vengono individuati soggetti aggregatori di riferimento per stabilire condizioni standard di acquisto, tra cui Consip e una centrale di committenza per ogni Regione.” Il Decreto prevede anche che tutti i Comuni non capoluogo possano effettuare bandi di gara. Questi enti potranno assegnare lavori o acquistare beni e servizi solo nell’ambito di una unione di comuni, oppure avvalendosi delle strutture di un consorzio o ricorrendo a un soggetto aggregatore. L’alternativa è effettuare gare telematiche tramite la Consip o gestite da un’altra centrale di committenza. Allo stato non cambia la data rinviata da ultimo dal Decreto mille-proroghe che fa scattare l’obbligo dal 30 giugno 2014. Viene evidenziato, infine, il ruolo attribuito all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici: oltre a quello di gestire l’anagrafe delle PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2014
stazioni appaltanti, spetterà a tale Organismo anche il compito di fornire alla Pa, entro il 31 ottobre 2014, i prezzi di riferimento di beni e servizi tra quelli di maggiore impatto sui conti della Pa che costituiranno prezzo massimo di aggiudicazione anche nelle gare affidate con il criterio dell’offerta più vantaggiosa. L’Autorità dovrà altresì, coadiuvandosi con la Ragioneria la Guardia di Finanza, monitorare il sistema in maniera precisa ricevendo dalle Pa entro il 30 settembre 2014, i dati dei contratti in essere. Tra gli interventi più importanti presenti nel Decreto vengono, inoltre, evidenziate le ulteriori seguenti disposizioni. Edilizia scolastica Stanziata per gli anni 2014 e 2015 una somma di 122 milioni di euro annui. Tale somma dovrebbe essere esclusa dal patto di stabilità dei Comuni che realizzeranno interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Cipe potrà inoltre deliberare la riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 /2020. Dall’operazione si potrebbero ricavare altri 300 milioni di euro. Rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale Taglio del cuneo fiscale su base annua, prevedendo i 6,7 miliardi a copertura da maggio a dicembre 2014. Attraverso un credito di imposta a partire dalle buste paga relative al mese lavorativo di maggio 2014 aumenta la retribuzione netta dei lavoratori dipendenti e assimilati che guadagnano tra 8.000 e 24.000 euro lordi e che avranno 80 euro in più al mese. Centri di costo Aggregazione dei centri di costo, che verranno portati dagli attuali 32.000 a 50 in un anno. Debiti P.a. Sblocco dei debiti della P.a. per un totale 8 miliardi di euro. Viene specificato che 6 miliardi di euro andranno a favore dei pagamenti da parte di Regioni ed enti locali in genere, i restanti 2 miliardi serviranno a pagare le società partecipate dagli enti locali stessi. Inoltre 300 milioni di euro
saranno destinati ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto. Infine, dal 1° Luglio del 2014, le Pa dovranno tenere un registro unico di tutte le fatture, nel quale evidenziare i pagamenti, anche relativi agli appalti, entro 10 giorni. Compensazione dei crediti Compensazione più ampia per i crediti vantati nei confronti della Pa. Viene eliminata la norma che prevedeva la possibilità di compensare i debiti tributari solo con i crediti maturati prima del 31 dicembre 2012. Nel Decreto scompare questo riferimento temporale. Irap Taglio del 10% dell’Irap attraverso misure strutturali per le aziende. Beni e servizi Risparmi del 2,1% miliardi dalla voce di beni e servizi che saranno divisi in tre parti: enti locali, Regioni e Stato che contribuiranno ciascuno con 700 milioni. Ristrutturazione debito regionale e superamento province Viene offerta alle Regioni la possibilità di rinegoziare il proprio debito con lo Stato, aumentando il tempo utile per il rimborso di mutui già sottoscritti. Dal riordino delle province determinato dalla legge appena approvata si attendono 100 milioni nel 2014.
SUBENTRO DI SOCIETÀ CONSORTILE E COSTO SICUREZZA In caso di subentro di una società consortile ad un’Ati dopo l’aggiudicazione, gli oneri relativi alla sicurezza sono completamente a carico del consorzio, ciò è quanto affermato dal Ministero del Lavoro. Per il Dicastero, infatti, la società è l’unico soggetto che esegue i lavori e, come tale, assume su di sé tutti i rapporti che ne scaturiscono. Nello specifico viene evidenziato che l’impresa affidataria è la titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. La stessa impresa ha a suo carico una serie di obblighi tra cui quello primario di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e l’applicazione “delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”. Secondo l’Articolo 93 del Regolamento appalti è possibile che le imprese associate in un’Ati, dopo l’aggiudicazione, decidano di costituire tra di loro una società, anche di tipo consortile, per l’esecuPAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2014
zione dei lavori. La società, una volta costituita, può subentrare nell’esecuzione dell’appalto senza determinare una sostituzione della società di gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente resta in capo all’Ati aggiudicataria. Si evidenzia, quindi, che viene creata una struttura operativa a servizio dell’associazione contraente, alla quale viene poi delegata la gestione materiale dell’appalto. Secondo il Ministero, la società consortile, costituita dopo l’aggiudicazione dell’appalto, è l’unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi. La stessa società, quindi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall’esecuzione dei lavori oggetto di contratto di appalto, compresa la possibilità di subappaltare parte di lavori e di organizzare il personale ai fini dell’esecuzione dei lavori appaltati. Di contro, le singole imprese riunite in Ati, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell’appalto. Risultante di ciò è che la società consortile assumendo l’incarico di gestione totale di lavori, si incarica di prendere anche gli oneri per la sicurezza.
CRESME: CRESCE IL NUMERO DEI BANDI NEL PRIMO TRIMESTRE 2014 Secondo i dati del Cresme, nel primo trimestre del 2014, da gennaio a marzo, sono stati pubblicati complessivamente 3.782 bandi per un valore di 6,828 miliardi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero di gare è cresciuto del 9,5% e l’importo dell’82,7%. Per ciò che concerne le stazioni appaltanti viene rilevato che le amministrazioni comunali tornano a pubblicare appalti. Pubblicati, infatti, 2.313 avvisi per un valore di 1,3 miliardi con un incremento del 5,7% per la quantità di opere e del 49% per il valore degli interventi. Buono l’andamento anche per le Province, che hanno promosso 297 opere (+36%) per 303 milioni (+68%), le aziende speciali che hanno indetto 274 appalti (+31%) per 879 milioni (+18%) e per l’Anas che ha mandato in gara 124 lavori (+74%) per 415 milioni (+1.051%). Tra gli altri enti, le Ferrovie riducono il numero di avvisi del 10% (49) aumentando però i valori delle opere del 13% (366 milioni). Viene evidenziato, invece, un rallentamento dell’edilizia abitativa, che nel primo trimestre 2014 ha perso il 53% dei bandi (38) e l’84% del valore (24 milioni). E’ da sottolineare, infine, che il Lazio guida la classifica per importi con 741 milioni (+91%), seguita dalla Lombardia (con 545 milioni, -43%), dal Piemonte ( con 495 milioni, +170%) e dalla Calabria
(con 465 milioni, +253%). Perdite di poco superiori al 40% riguardano il Friuli Venezia Giulia (62 milioni) e Trentino Alto Adige (71 milioni).
DURC: SE IL DOCUMENTO È IRREGOLARE RILASCIO SOLO CON SEI MESI PAGATI Il Ministero dell’Interno, lo scorso gennaio, ha chiesto un parere all’Avvocatura generale dello Stato sul rilascio del permesso di soggiorno per “attesa occupazione” ai 15.000 lavoratori stranieri non domestici esclusi dalla regolarizzazione 2012 perché il datore di lavoro è risultato con DURC irregolare e, quindi, impossibilitati a beneficiare delle disposizioni contenute nel Decreto legge 73/2013. Lo scorso 17 marzo l’Avvocatura dello Stato ha precisato che il permesso di soggiorno può essere rilasciato solo a seguito del versamento da parte del datore di lavoro delle somme dovute per un periodo almeno pari a sei mesi. Inoltre, prosegue il parere, in caso di insussistenza dei requisiti per il beneficio del titolo di soggiorno, prima di adottare il provvedimento di espulsione del lavoratore la Prefettura dovrà valutare caso per caso la situazione dello stesso e rilasciare un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” o disporne l’allontanamento. Viene specificato che, al lavoratore straniero, prima di pronunciarsi sul suo eventuale allontanamento, dovrebbe essere garantito il diritto di difesa con la possibilità di presentare ricorso avverso la pronuncia di rigetto della domanda di emersione.
ISTAT. PRODUZIONE DELLE COSTRUZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE L’Istat con il comunicato del 18 aprile scorso ha comunicato che nel mese di febbraio 2014 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è diminuito, rispetto al mese di gennaio, del 3,7%. Nella media del trimestre dicembre-febbraio l’indice ha registrato una flessione del 3,0% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice corretto per gli effetti di calendario a febbraio 2014 è diminuito in termini tendenziali del 7,9%. Nella media dei primi due mesi dell’anno la produzione nelle costruzioni è scesa del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Viene registrato, inoltre, che a febbraio 2014 l’indice grezzo ha segnato un calo tendenziale del 7,8% rispetto a febbraio del 2013. Nella media dei primi due mesi dell’anno la produzione nelle costruzioni è diminuita del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2013. PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2014
L’Istat ha comunicato, infine, lo scorso 16 aprile l’indice di costruzione di un fabbricato residenziale. Nel mese di febbraio 2014 l’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente e diminuisce dello 0,3% nei confronti di febbraio 2013. Viene evidenziato che il contributo maggiore al calo tendenziale dell’indice registrato a febbraio deriva dal gruppo di costo dei materiali con -0,3 punti percentuali. All’interno di questa voce di costo sono gli infissi (-2,7%), gli impianti di sollevamento (-1,4%) e i metalli (-1,2%) a far segnare le contrazioni più decise. Aumentano significatamente gli isolanti che fanno registrare un +6,2% e gli inerti con un +2,8%. Restano, infine, stabili i costi della manodopera e dei noleggi registrando lo +0,1% in ambo i casi.
LA STAZIONE APPALTANTE: EQUILIBRIO TRA MERITO TECNICO E CONVENIENZA ECONOMICA Il Consiglio di Stato con la decisione numero 1537 del 31 marzo scorso ha sancito che negli appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è la stazione appaltante a dover individuare il giusto equilibrio fra merito tecnico e convenienza economica delle offerte, e quindi l’articolazione dei punteggi attribuibili in relazione alle diverse voci. Nello caso specifico il dato numerico (massimo 20 punti) indicando un indice di calcolo (prezzo soglia) in cui il rapporto tra il valore minimo e quello massimo risultano appropriati e conformi alla metodologia prescelta nei documenti di gara. I giudici di Palazzo Spada conseguentemente, hanno sancito che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante predeterminare l’incidenza del prezzo, in rapporto alla qualità della proposta, nella valutazione dell’offerta. E’ stata pertanto confermata la legittimità di un’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di un appalto di lavori basata su una lex specialis di gara.
AUTORITÀ: RAPPORTO TRIMESTRALE SU PROCEDURE AFFIDAMENTO L’Autorità di Vigilanza, il 30 aprile scorso, ha pubblicato i dati trimestrali sulle procedure di affidamento perfezionate di importo superiore o uguale a 40.000 euro, aggiornato a dicembre 2013. I dati si riferiscono alle procedure di affidamento per le quali è stato pubblicato un bando (nel caso di procedure aperte) o per le quali è stata inviata una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o negoziate). L’Autorità sottolinea che alcuni appalti pur banditi nel corso del 2013, non sono inclusi nel
rapporto e conseguentemente il valore complessivo dei contratti riferiti al periodo esaminato risulta parzialmente sottostimato. Nell’analisi sono state considerate tutte le procedure che presentano un importo, stabilito a monte dell’affidamento, superiore o uguale a 40.000 euro. Tale importo non è da confondere con l’importo contrattuale che tiene conto del ribasso di aggiudicazione. Di seguito si riporta una breve sintesi dei principali risultati delle elaborazioni e delle analisi effettuate dall’Autorità. Nel corso del 2013 le stazioni appaltanti hanno attivato una domanda di contratti pubblici corrispondente ad un importo complessivo pari a 87 miliardi di euro, ripartito per il 78,6% nell’ambito dei settori ordinari e per il restante 21,4% nell’ambito dei settori speciali (settori speciali sono quelli relativi al gas, all’energia termica, all’elettricità, all’acqua, ai trasporti, ai servizi postali, allo sfruttamento di area geografica (art. 3, c.5, D.lgs. 163/06). Nel periodo tra gennaio/dicembre 2013, la distribuzione per tipologia di contratto ha evidenziato una domanda di lavori pari a 21,7 miliardi di euro il 25%. Il numero di procedure di affidamento perfezionate nel 2013 è stato pari a 125.196. Di queste 104.077 (83,1% del totale) hanno interessato i settori ordinari e 21.119 (16,9%) i settori speciali. L’analisi disaggregata per tipologia di contratto ha evidenziato che per i lavori pubblici sono state attivate 34.015 procedure. Nel 2013 la tipologia di stazione appaltante che ha maggiormente attivato procedure di affidamento è quella dei “Comuni” che complessivamente assorbono il 26,3% del numero di procedure corrispondente al 15,5% del valore complessivo delle procedure di importo uguale o superiore a 40.000 euro. A livello territoriale le procedure di affidamento del 2013 sono state poste in essere da amministrazioni tenute ad inviare i dati all’Osservatorio centrale in quanto la loro attività si riflette su tutto il territorio nazionale (21,4% del numero corrispondente al 40,3% del valore). Viene evidenziato che la Lombardia è la Regione che assorbe gli importi maggiori delle procedure di affidamento del 2013 con il 9,9%. Il confronto tra il 2012 ed il 2013 ha altresì sottolineato una contrazione della domanda complessiva sia in termini di numerosità delle procedure di affidamento perfezionate diminuite del 7,5% sia in termini di importo complessivo diminuito dell’10,9% e corrispondente a 10,7 miliardi di euro. Nel confronto tra il 2012 ed il 2013, a fronte di una contrazione degli importi di quelle procedure attivate per mezzo di contratti di appalto o di PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2014
concessione si è registrato un forte incremento degli accordi quadro sia in termini di numero (+14%) sia in termini di valore (+20,3). Per quel che concerne le informazioni sul settore e sulla classe di importo dell’appalto viene evidenziato che i dati evidenziano un diminuzione complessiva del -10,9%. Quest’ultima flessione è attribuibile, in particolare, agli appalti che rientrano nelle classi di importo tra 40.000 e 150.000 euro e in quella superiore a 25 milioni di euro. La contrazione è forte, in particolare, per gli affidamenti di importo superiore a 25 milioni di euro nei settori ordinari ed in quelli speciali. L’analisi dell’andamento dell’importo complessivo per trimestre, inoltre, denota una contrazione generalizzata della domanda anche se più forte nel terzo e quarto trimestre. Con riferimento all’analisi dell’andamento per tipologia di contratto, la diminuzione del valore delle procedure perfezionate ha registrato nel 2013 una contrazione imputabile, in larga misura, agli appalti relativi a tutte le tipologie di contratto dei settori speciali ed agli affidamenti di lavori (-14%) e servizi (-13,3%) nei settori ordinari. Viene sottolineato, infine, che, l’analisi nel settore delle opere pubbliche mostra una netta diminuzione della domanda sia in termini di numero con -12,9% delle procedure che in termini di valore con -15,7%. Le stazioni appaltanti più attive nell’ambito dei lavori pubblici sono i Comuni che concentrano quasi il 23% della domanda anche se l’importo medio dei loro affidamenti è poco superiore a 300.000 euro. La riduzione del valore delle procedure riguarda i lavori dei settori ordinari (-13,97%) e dei settori speciali (-20,18%); le riduzioni sono particolarmente consistenti nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro. A livello di modalità di realizzazione i dati mostrano un forte aumento in termini percentuali degli accordi quadro utilizzati soprattutto per affidamenti di lavori per la manutenzione stradale.
EDILIZIA SCOLASTICA. IL 25% DELLE OPERE È ANCORA FERMO Il Ministero dell’Istruzione, il 29 aprile scorso, ha reso noto il quadro degli interventi sul programma dei 692 progetti di edilizia scolastica finanziati con 150 milioni stanziati dal Decreto del “Fare”. Il programma è scaduto il 30 aprile e un quarto degli interventi non è stato assegnato. Sui 692 progetti finanziati, risultano pervenute al Miur 521 comunicazioni da parte dei Comuni con le quali si certifica che l’appalto è stato regolarmente assegnato all’impresa. Viene rilevato che mancano all’appello 177 progetti, ma il rischio di
definanziamento riguarda 115 progetti per circa 19 milioni di finanziamento. Solo 3 Regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta) sono riuscite finora a completare il programma. Di contro, altre Regioni, registrano significativi ritardi: Lombardia (41 progetti appaltati su 74); Veneto (76 progetti appaltati su 90); Calabria (47 progetti appaltati su 63); Piemonte (27 progetti appaltati su 28); Abruzzo (6 progetti appaltati su 7); Umbria (12 progetti appaltati su 13), Toscana (30 progetti appalti su 34); Emilia Romagna (103 progetti appalti su 118) Lazio ( 37 progetti appalti su 42); Liguria (27 progetti appaltati su 30). Viene sottolineato, infine, che il 28 febbraio scorso l’avanzamento dei programmi era appena ad un terzo con 207 progetti assegnati su 692 per 35,7 milioni su 150.
NEL DECRETO LEGGE 66/2014 NIENTE FONDI NUOVI PER LE OPERE STATALI Il Decreto Legge 66/2014 lascia in sordina il tema delle infrastrutture statali ad eccezione dei 244 milioni sul Patto di Stabilità elargiti ai Comuni e da destinare all’edilizia scolastica e i 300 milioni inerenti la programmazione Fsc 2014/2020, mentre lo sbocco di nuovi debiti Pa, ridotti da 13 miliardi a 9, non verrà applicato ai pagamenti in conto capitale, con danno alle imprese in costruzione. Lo stesso Ministro Lupi aveva dichiarato nell’Allegato Infrastrutture l’obiettivo di un Decreto Legge “Fare 2” entro maggio 2014, con un pacchetto ex novo di opere e programmi da finanziare. Al momento tutto è fermo, poiché il metodo delle revoche dei fondi bloccati è al limite e senza nuove risorse lo stesso Dl avrebbe vita breve. Priorità per quanto riguarda l’edilizia scolastica confermata dal ministro Giannini, che parla di fondi pari a 3,5 miliardi da sbloccare e cantierare. Rimangono negativi i numeri del Def, che annunciano un nuovo calo degli investimenti fissi lordi della Pa (l’80% riguarda i lavori pubblici) dall’1,7% del 2013 all’1,4 nel 2017/2018, mentre il Def prevede che le costruzioni a partire dal 2015 tornino a crescere.
DATI CONGIUNTURALI. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO TRAINANO IL MERCATO Secondo i dati del Cresme e il Servizio studi della Camera, lo scorso anno, i maxibonus potenziati al 50% e al 65% sul le ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico hanno trainato i lavori in PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2014
casa arrivando due punti di Pil. Infatti, per ambo i settori, si è registrata nel 2013 una spesa delle famiglie pari a 28 miliardi, di cui 4,8 miliardi di Iva pagati allo Stato. Viene, inoltre, rilevato che nei primi due mesi del 2014 sono stati investiti nei lavori: 5,7 miliardi al netto di Iva di cui 4,5 a gennaio, con una crescita del 54% rispetto al primo bimestre 2013. I nuovi dati dell’Agenzia delle Entrate hanno consentito al Cresme non solo di innalzare a 23 miliardi il valore della stima dei lavori eseguiti, con una crescita calcolata nel 45% rispetto al 2012. Viene altresì evidenziato che i lavori di riqualificazione edilizia hanno generato posti di lavoro per 226mila unità nel 2013. La quota dei lavori incentivati rispetto al totale del mercato della riqualificazione edilizia è stata stimata dal Cresme 60,7% del totale, vale a dire 27,3 miliardi incentivati su un totale di 45 miliardi. Nel 2012 questa quota era pari al 43,2% (19,2 miliardi su 44,1) e nel 2011 del 39,1% (17,7 miliardi su 45,3). Il dato occupazionale stimato dal Cresme, infine, sugli occupati diretti creati nel corso del 2013 è di 226.339 contro i 157.949 del 2012 e stima a 339.508 unità la somma degli occupati diretti e dell’indotto (erano 238.508 nel 2012).
EUROPA. A FEBBRAIO AUMENTO DELLA PRODUZIONE EDILIZIA L’Eurostat, lo scorso 22 aprile, ha diffuso i dati sulla produzione dell’edilizia nell’area Euro. A febbraio la produzione nel comparto è aumentato dello 0,1% rispetto a Gennaio sia nell’area euro che nella Ue. Su base annua l’incremento della produzione nel settore delle costruzioni è stato del 6,7% nell’area euro e del 5,5% nella Ue. Viene inoltre evidenziato che, sempre su base annua, gli incrementi più consistenti sono stati registrati nei seguenti Paesi: Slovenia (+33,1%), Ungheria (+28,3%), Spagna (+23,9%), Polonia (+14,4%), Germania (+14,1%). Di contro, i cali più forti si sono invece registrati in Romania (-14,7%), Portogallo (-11,5%) e Italia (-7,9%).
CONSIGLIO DI STATO: I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER TUTTA LA PROCEDURA DELLA GARA Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1987 del 18 aprile scorso, ha sentenziato che i requisiti generali e speciali di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche a quello dell’aggiudicazione
provvisoria, e comunque per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica. Nello specifico, Palazzo Spada ha rigettato un ricorso proposto contro una sentenza di primo grado che aveva confermato l’esclusione da una gara da parte di una azienda, dopo essersi collocata al primo posto nella graduatoria. Nella normale verifica delle offerte sospettate di anomalia, la Stazione appaltante aveva rilevato la mancanza temporale nell’attestazione SOA richiesta per la partecipazione al bando. Viene evidenziato che nell’escludere la ricorrente dalla gara, la Stazione Appaltante ha applicato il principio secondo cui i requisiti generali e speciali di partecipazione, in questo caso attestati
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e certificazione SOA, devono essere posseduti dal concorrente non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche a quello dell’aggiudicazione provvisoria e per tutta la durata della procedura di gara. L’esclusione della appellante della gara, afferma il Consiglio di Stato, è dipesa primariamente dall’avvenuta decadenza dell’attestazione SOA originaria. Si sottolinea, altresì, che la mancata verifica di revisione triennale del documento comporta l’inefficacia dell’ attestazione e conseguentemente il venir meno della condizione atta a poter partecipare alla gara. (C)
Cinque regole d’oro per la compravendita internazionale CONOSCERE LA LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO È UNO DEGLI ASPETTI PIÙ IMPORTANTI PER EVITARE DI NEGOZIARE E REDIGERE CLAUSOLE CHE SI POSSONO POI RIVELARE NON PIENAMENTE APPLICABILI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero L’impresa che opera con l’estero deve tenere presente alcune regole fondamentali per gestire al meglio la conclusione dei contratti di compravendita internazionale. Ecco 5 consigli da seguire con attenzione. Nel contratto internazionale, che vede coinvolti sistemi giuridici differenti, si presentano numerose variabili aggiuntive rispetto al rapporto contrattuale nazionale interno. La redazione del contratto assume dunque un ruolo fondamentale.
1. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Fatti salvi alcuni casi eccezionali (ove ad esempio ci si possa riferire alla cosiddetta lex mercatoria), si può affermare che non esistano norme “sovranazionali” o “sovrastatali” applicabili ai rapporti commerciali tra imprese aventi sede in diversi Paesi. Occorrerà – in pratica – fare sempre riferimento ad uno dei sistemi giuridici nazionali coinvolti, con la conseguenza che, in un contratto internazionale, vi saranno differenti leggi potenzialmente applicabili allo stesso contratto internazionale (almeno quelle dei Paesi ove hanno sede le due parti, ossia la legge italiana o la legge del Paese ove ha sede il partner estero). In realtà, conoscere la legge regolatrice del contratto è uno degli aspetti più importanti, se non il più importante, per evitare il rischio di negoziare e redigere clausole che si possano poi rivelare non pienamente applicabili - o addirittura non
valide - e conoscere la disciplina degli aspetti non regolamentati dalle parti sul piano contrattuale. La legge applicabile ai contratti internazionali deve individuarsi in base a criteri di collegamento dettati da norme di diritto internazionale privato (D.i.p.) dell’ordinamento nazionale del giudice chiamato a decidere in caso di controversia (c.d. norme di conflitto). Dato che ciascuno Stato ha le proprie norme di diritto internazionale privato, tali criteri non saranno sempre uguali. Nell’ordinamento italiano, le norme di D.i.p. fanno riferimento, in ambito contrattuale, alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (art. 57, L. n. 218/1995), i cui criteri saranno applicati dal giudice italiano ogni qualvolta si troverà a giudicare su di un contratto concluso con imprese aventi sede al di fuori dell’Unione europea (anche se non aderenti a tale Convenzione). Ove il contratto sia concluso con un’impresa avente sede in un Paese dell’Unione europea (eccezion fatta per la Danimarca) il giudice applicherà invece il Regolamento UE 593/2008 (c.d. “Roma I”), normativa direttamente vincolante per tutti gli Stati membri che ha uniformato, nell’Unione europea, le regole di individuazione della legge applicabile. Secondo il nostro sistema D.i.p. ruolo predominante è attribuito all’autonomia contrattuale, alla volontà delle parti: la scelta della legge applicabile deve essere espressa o risultare “in modo ragionevolmente certo” dal contratto (secondo l’art. 3 della Convenzione di Roma) ovvero risultare “chiaramente dalle disposizioni del contratto” (secondo l’art. 3 del Reg. UE Roma I). Le parti che intendano effettuare una tale scelta, assistite da un legale, dovranno inserire nel contratto di compravendita una clausola apposita che preveda espressamente che il contratto sarà regolato dalla legge di un determinato Stato (c.d. clausola di legge applicabile). La soluzione normalmente preferita (soprattutto nelle condizioni generali di vendita o di acquisto) è la scelta della legge italiana, in quanto offre il duplice vantaggio di essere conosciuta e permettere all’impresa italiana una standardizzazione dei propri contratti da concludersi con controparti in
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Paesi differenti (fermo restando che resteranno comunque applicabili le eventuali norme imperative applicabili al contratto, in quanto inderogabili). In mancanza di scelta, l’applicazione delle norme D.i.p. (Convenzione di Roma del 1980 o, nell’Unione europea, Reg. UE “Roma I”), porta ad individuare la legge applicabile al contratto di compravendita internazionale nella legge nazionale del Paese ove ha sede il venditore; il che lascia aperte molte variabili per le imprese che si rivolgono al mercato estero come acquirenti (ad esempio per l’approvvigionamento di materie prime, componenti o semilavorati). Come accennavamo, al di fuori del sistema dei Paesi dell’Unione europea, la questione è più complessa in quanto giudici di Stati diversi possono avere, nel loro sistema di diritto internazionale privato, criteri diversi per determinare la legge applicabile; in alcuni Paesi può anche non essere consentito dal sistema giuridico superare l’applicazione della legge nazionale con una scelta contrattuale.
2. CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI Contro queste incertezze soccorre, in ogni caso, in materia di vendita internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite siglata a Vienna nel 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, normativa materiale uniforme costituente (a seguito della sua ratifica) legge nazionale in tutti gli Stati che vi hanno aderito. Tale Convenzione è applicabile automaticamente (se non espressamente esclusa dalle parti) ai contratti di vendita tra imprese che appartengano agli Stati aderenti ovvero ogni qualvolta le norme di diritto internazionale privato applicabili rinviino al diritto nazionale di uno Stato aderente. Per comprendere l’importanza di tale Convenzione basti pensare che, ad oggi (aprile 2014), gli Stati aderenti sono ben 80 e che, tra questi, figurano Paesi strategici per il commercio estero italiano tra cui Brasile (dall’aprile 2014), Cina, Stati Uniti, Russia e Turchia. La seconda regola d’oro è dunque verificare sul sito dell’Uncitral, United Nation Commission on International Trade Law che il Paese ove ha sede il partner con cui stiamo operando abbia aderito alla Convenzione di Vienna del 1980. In verità la Convenzione di Vienna dovrà essere esaminata con attenzione in quanto presenta alcuni limiti: - non si applica, ad esempio, ai contratti nei quali la parte che ordina la merce fornisce una parte sostanziale dei materiali per la fab-
bricazione o produzione (cd. conto lavoro) ed ai contratti nei quali parte preponderante è la fornitura di mano d’opera o di altri servizi - non disciplina il passaggio di proprietà della merce, aspetto particolarmente importante in caso di fallimento della controparte. Ove applicabile, la Convenzione di Vienna rileva però sotto molteplici aspetti. Tra gli operatori economici è diffusa, ad esempio, l’opinione che, per impegnarsi giuridicamente con la controparte, sia necessario un contratto scritto. Così, è frequente che, in presenza di un semplice accordo verbale con un partner straniero, o di accordi informali (ad esempio un ordine non confermato, o scambi di mail), l’impresa sia convinta di non aver assunto alcun tipo di impegno. Ciò non è del tutto vero in quanto, secondo la Convenzione di Vienna, la conclusione di un contratto di compravendita internazionale non richiede particolari formalità. Dunque, teoricamente, il contratto potrà essere concluso anche per scambi telefonici e provato con ogni mezzo anche mediante testimoni. Conoscere, dunque, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili consente all’impresa non solo di conoscere la normativa che sarà considerata applicabile in caso di controversia (con particolare riferimento agli obblighi delle parti - tra cui la consegna della merce e i criteri di conformità al pattuito, il pagamento del prezzo e le garanzie ed i possibili rimedi forniti al compratore ed al venditore in caso di inadempimento, ivi compreso il risarcimento del danno) ma conoscere altresì le modalità di formazione dei contratti di vendita.
3. COMPETENZA DEL GIUDICE IN CASO DI CONTROVERSIA Un equivoco in cui di frequente le imprese ricadono è quello di ritenere che, una volta definita la legge applicabile al contratto, sia in qualche modo definito anche il giudice competente a decidere in caso di controversia (o viceversa). Si tratta in realtà di due nozioni distinte: - la prima riguarda le regole applicabili al contratto - l’altra l’individuazione del soggetto o dell’organismo chiamato ad applicarle ed a giudicare in caso di controversia. Sapere a quale giudice nazionale l’impresa si può - o si deve - rivolgere per tutelare i propri diritti in caso di controversia, è fondamentale anche ai fini dell’esecuzione del rapporto contrattuale: ciò può infatti prevenire o disincentivare il sorgere di controversie.
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Un esempio per tutti: qualora, in caso di mancato pagamento del prezzo per un importo non elevato, l’unico giudice competente a decidere sia il giudice del Paese del debitore, può rivelarsi economicamente non conveniente per l’impresa creditrice procedere al recupero sul piano giudiziale. Cosa invece che può prendersi in esame quando ci si può rivolgere al giudice del creditore ed eseguire facilmente, nel Paese del debitore, la relativa decisione (come ad esempio nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea ove vige il regolamento Ce 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle sentenze). La formulazione del contratto di compravendita rileva dunque anche sotto questo profilo. Spesso, l’impresa non si preoccupa di inserire in contratto una clausola di individuazione del giudice competente a dirimere eventuali controversie e, talvolta, subisce le scelte imposte dal partner estero. Ove l’impresa scelga un giudice competente (individuato in via esclusiva, con riserva della facoltà di rivolgersi al giudice competente per la controparte), salvo che per alcuni sistemi giudiziari (ad esempio in alcuni Paesi arabi), nella maggior parte dei Paesi tale scelta sarà considerata valida. In mancanza di scelta, la competenza del giudice (c.d. giurisdizione) sarà determinata sulla base dei criteri di diritto internazionale privato e processuale (D.i.p.p.). Il nostro sistema D.i.p.p. (art. 3, L. n. 218/1995), richiama l’applicazione dei criteri indicati dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. Ma anche in questo caso, Stati diversi possono avere criteri diversi per la determinazione della competenza del giudice. Nei Paesi dell’Unione europea vige, in ogni caso, il Regolamento comunitario n. 44/2001 (che sarà sostituito dal Regolamento UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, a decorrere dal 10 gennaio 2015); tale regolamento prevede criteri uniformi per l’individuazione del giudice competente, onde evitare la pendenza di più procedimenti relativi alla stessa controversia in materia civile e commerciale. In assenza di scelta tra le parti, oltre al criterio generale di competenza del giudice della parte chiamata in giudizio (c.d. convenuto), in caso di compravendita di beni, secondo il Reg. CE 44/2001, sarà competente il giudice del “luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 5, comma 1, lett. a) e b), primo trattino del Regolamento). La giurisprudenza comunitaria - ed in particolare la sentenza della Corte di Giustizia del 9 giugno 2011 (Electrosteel, nella causa C 87/10) - ha affermato, ai fini dell’applicazione della norma succita-
ta che, al “fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms («International Commercial Terms»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale. (…) L’azienda che conclude contratti all’interno dell’UE dovrà quindi prestare particolare attenzione anche ai termini di resa della merce che potranno essere rilevanti per determinare la competenza del giudice in mancanza di scelta tra le parti.
4. ARBITRATO INTERNAZIONALE In alcuni Paesi, il sistema giudiziario nazionale può non garantire alle imprese il livello di tutela atteso, a causa del diverso sistema culturale, del livello di corruzione, del diverso sistema procedurale o della mancanza di una convenzione tra lo Stato italiano ed Paese estero per il reciproco riconoscimento delle sentenze. In altri casi, il contratto può presentare profili tecnici rilevanti che potrebbero non essere facilmente valutabili da un giudice in caso di contenzioso sul prodotto. In ipotesi di questo tipo, sempre che il valore della potenziale controversia ne giustifichi il costo, la regola d’oro può essere fare la scelta di sottoporre le eventuali controversie ad un arbitrato internazionale regolamentato, in conformità al regolamento dell’organismo arbitrale scelto dalle parti (ad esempio, Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale), inserendo in contratto, sempre con l’assistenza di un legale, una clausola arbitrale. Prima di fare tale scelta occorrerà verificare sul sito www.uncitral.org che il Paese ove ha sede il partner estero abbia aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento delle decisioni arbitrali (c.d. lodi) il che consentirà, una volta ottenuta la decisione arbitrale, di ottenerne facilmente l’esecuzione nel Paese della controparte.
5. MODALITÀ DI PAGAMENTO, TERMINI DI RESA E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO L’impresa deve, infine, prestare attenzione alla formulazione delle pattuizioni contrattuali, tenendo sempre presenti le peculiarità del Paese con il quale l’impresa intende operare. E’ comune ad esempio che l’impresa italiana venditrice richieda al proprio acquirente estero un pagamento a mezzo di credito documentario. Pur
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trattandosi generalmente del sistema di pagamento più garantito, la lettera di credito (o credito documentario) non è sempre lo strumento di pagamento più adeguato: - in alcuni Paesi, ad esempio, il credito documentario non è comunemente usato - in altri casi il sistema bancario italiano può non essere disponibile a concedere la c.d. conferma del credito. Nel definire, inoltre, le modalità di consegna e gli obblighi relativi al trasporto della merce, le imprese spesso utilizzano, anche all’estero, terminologie appartenenti alla prassi nazionale italiana quali, ad esempio i cosiddetti termini “franco” (franco fabbrica, franco destino etc.). Nell’ambito del commercio internazionale è invece buona norma conoscere ed utilizzare i termini di resa Incoterms® della Camera di commercio internazionale di Parigi, verificando con attenzione l’adeguatezza delle
previsioni relative allo specifico Incoterm scelto rispetto al caso concreto (l’ultima versione del 2010 è in vigore dall’1 gennaio 2011, pubbl. n. 715 CCI). E’ sempre bene dotarsi anche di condizioni generali di vendita o di acquisto che contengano clausole adeguate alla prassi operativa dell’impresa e che, tenendo conto delle peculiarità dei contratti internazionali, consentano, un domani, all’impresa di vedere maggiormente tutelati i propri diritti. Le condizioni generali di contratto dovranno essere redatte con attenzione e con l’assistenza di un legale, soprattutto nelle clausole più delicate quali la clausola di riserva di proprietà, le modalità di pagamento, i termini di resa, la garanzia per vizi e buon funzionamento del prodotto e, naturalmente, le clausole di scelta della legge applicabile e di risoluzione delle controversie.
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Avv. Antonella Versaci
Tribunale società con sede all’estero NUOVA COMPETENZA PER LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
TRIBUNALE SOCIETÀ CON SEDE ALL’ESTERO: NUOVA COMPETENZA PER LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA La Legge 21 febbraio 2014, n. 9 ha attribuito una competenza esclusiva a determinate Sezioni Specializzate in materia di impresa in caso di controversie in cui sia parte una società straniera per questioni relative a proprietà industriale, diritto d’autore, diritto antitrust e diritto societario (escluse le società di persone). Già nell’ambito del decreto «del fare», il Governo, per aumentare la competitività del nostro sistema giudiziario e contribuire ad attrarre investimenti dall’estero, aveva proposto di assorbire nei tribunali di Milano, Roma e Napoli tutte le cause che avessero come parte una società senza stabile organizzazione in Italia. Tale proposta però venne, fortunatamente, accantonata nel corso del cammino parlamentare, considerato peraltro che alcuni di quei fori presentano patologiche disfunzioni e lentezze nella gestione dei processi. Il D. Lgs. 168/2003, come è noto, ha istituito presso i tribunali e le corti d’appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia Sezioni specializzate in materia di impresa; si precisa inoltre che il Decreto Destinazione Italia ha aggiunto altresì la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano. Le predette Sezioni specializzate in materia di im-
presa sono inderogabilmente competenti a conoscere le questioni in materia di proprietà industriale, diritto d’autore, diritto antitrust, appalti pubblici e diritto societario (escluse le liti relative a società di persone). La competenza territoriale è inderogabile ed attrae anche le cause connesse a quelle precedenti.
NUOVA COMPETENZA TERRITORIALE Il decreto Destinazione Italia ha introdotto un nuovo comma 1-bis all’articolo 4 del D. Lgs. 168/2003 prevedendo che le questioni in materia di proprietà industriale, diritto d’autore, diritto antitrust, appalti pubblici e diritto societario (escluse le società di persone), nelle quali sia parte una società con sede all’estero o società estere aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, siano riservate esclusivamente alle seguenti undici Sezioni specializzate in materia di impresa: 1. Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza 2. Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata) 3. Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria 4. Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova 5. Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano 6. Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno 7. Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma 8. Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino 9. Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia 10. Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento 11. Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel
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territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento. La nuova competenza territoriale si applica a tutti i giudizi civili instaurati dal 22 febbraio 2014. Esemplificando, se un’impresa deve promuovere una causa in materia di antitrust contro una società straniera avente sede secondaria a Firenze, sarà competente non il tribunale delle imprese di Firenze, bensì quello di Roma, poiché la sezione specializzata in materia di impresa di Roma, assorbe anche il territorio di Firenze. La principale conseguenza derivante dall’introduzione di siffatte disposizioni normative è pertanto una riduzione a undici degli uffici giudiziari competenti a trattare delle controversie in materia di proprietà industriale, diritto d’autore, diritto antitrust e diritto societario allorquando sia parte una società estera rispetto a quanto previsto dall’art. 1 del D. Lgs. 168/2003. Scendendo ad esaminare più nel dettaglio la disposizione introdotta, risulta che la regola della competenza speciale trova applicazione: - sia quando la società estera è attrice, cioè sia il soggetto che da impulso al processo - sia quando essa è convenuta, cioè citata in giudizio, stante il fatto che il nuovo comma 1-bis, utilizzando il termine «parte», non opera alcun discrimine in tal senso. La novella specifica inoltre che la competenza speciale non è derogata neppure in caso di giudizio instaurato nei confronti di più parti, cioè nel caso di più convenuti. Pertanto, se le altre parti convenute in giudizio unitamente alla società con sede all’estero sono di nazionalità italiana, prevarrà comunque la com-
petenza inderogabile individuata dal novellato articolo 4, comma 1-bis, D. Lgs. 168/2003. Non è chiaro, invece, cosa succeda nel caso opposto in cui vi siano più attori, fra i quali una o più società con sede all’estero. Tuttavia, stante la specialità della nuova norma si potrebbe ragionevolmente tendere per una sua prevalenza anche sotto questo profilo, ossia per la competenza inderogabile delle Sezioni specializzate in materia di impresa, altresì in caso di più attori. Nulla viene detto, nemmeno, nel caso in cui la società estera venga chiamata in causa come terzo o voglia intervenire volontariamente nel processo.
CONCLUSIONI Alla luce della modifica legislativa sommariamente descritta, appare necessario che le imprese italiane che hanno rapporti con società con sede all’estero o aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano valutino attentamente le clausole dei contratti che vanno a stipulare, al fine di decidere se prevedere - in sostituzione del classico rinvio al tribunale competente, che potrebbe implicare costi aggiuntivi per via dello spostamento presso un tribunale diverso - l’adozione di una clausola arbitrale; in questo caso, infatti, l’impresa è libera di indicare come sede dell’arbitrato il luogo che ritenga preferibile, così garantendosi un efficace ed effettivo accesso alla giustizia.
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Avv. Prof. Stefano Cerrato e Avv. Nicolò Maggiora
Contratto internazionale di somministrazione IL CONTRATTO DI FORNITURA DI LUNGA DURATA, O CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE, REGOLA LA FORNITURA DI BENI MOBILI IN MANIERA CONTINUATIVA E PER LUNGA DURATA
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a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (Art. 1559 c.c.). Il contratto di fornitura di lunga durata - conosciuto anche come contratto di somministrazione (Long term - supply agreement) - regola la fornitura di beni mobili in maniera continuativa e per lunga durata (ad esempio, fornitura di energia, gas, luce o di componenti per la costruzione di beni complessi). Il contratto di somministrazione è storicamente lo strumento che ha regolato la maggior parte dei casi di approvvigionamento delle imprese industriali di beni o cose direttamente dal venditore/ somministrante. Infatti nel contratto di somministrazione il somministrando, ovvero l’azienda che acquista, energia piuttosto che carburante, minerali o altri beni, ha unicamente la necessità di reperire le materie che le servono ad esempio per costruire beni più complessi. Nella prassi internazionale sono definiti contratti di fornitura OEM Original Equipment Manufacturing Agreements Output Contracts, in quella americana UCC 2-306 (2). Nel nostro ordinamento giuridico il contratto di somministrazione va distinto dal contratto di distribuzione, in particolare per i seguenti motivi. - Il bene non è diretto al consumatore finale: nel contratto di somministrazione le parti sono il produttore/somministrante e l’acquirente/
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somministrando che, non è consumatore finale del bene o del componente che acquista. Tale soggetto si limita a impiegare il prodotto o il componente per realizzare un bene più complesso, che successivamente immetterà sul mercato. Manca la figura dell’intermediario tra produttore e consumatore, che invece c’è nei contratti di distribuzione, come ad esempio accade nel contratto di agenzia. L’oggetto del contratto sono i beni o più esattamente le cose che vengono alienate, non vanno considerati aspetti relativi ai diritti di proprietà intellettuale del produttore, se non in misura estremamente ridotta; aspetto che, al contrario, è rilevante nei contratti di distribuzione. Manca la subordinazione al potere di decisione, direzione e supervisione tipica invece dei contratti di distribuzione. Manca il rapporto di assistenza continuativa del produttore/somministratore nei confronti dell’acquirente/somministrando.
STRUTTURA Un contratto di fornitura di lunga durata/somministrazione avrà la classica struttura di un contratto internazionale con le seguenti principali clausole: “definizioni”, “scopo del contratto”, “programmazione degli ordini”, “consegna”, “accettazione”, “prezzi e revisione dei prezzi”, “termini di pagamento”, “garanzie”,”limitazione di responsabilità”, “diritti di proprietà industriale”, “segretezza”, “risarcimento del danno”, “forza maggiore”, “durata” e “risoluzione”, “legge applicabile”, “risoluzione delle controversie”.
SCOPO, PROGRAMMAZIONE ORDINE/CONSEGNA E VARIAZIONE DEI PREZZI Lo scopo “the scope of the agreement” va definito accuratamente: devono essere indicati i componenti che la società acquirente acquisterà dal venditore, il quantitativo che il venditore si impegna a fornire da un minimo ad un massimo per ciascun anno, inoltre è consigliabile inserire una condizione che preveda l’acquisto dei componenti in “esclusiva” dal venditore e non da imprese terze.
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Può essere inoltre utile prevedere espressamente che i componenti acquistati dal venditore vengano impiegati dall’acquirente unicamente per la realizzazione dei prodotti/beni più complessi che il compratore immetterà in un secondo momento sul mercato, vietandogli o comunque provando a limitare la possibilità che questo li acquisti per poi rivenderli a terzi. Così ad esempio “(…) X shall supply the X components to Y which shall install them into its products. Y shall buy such components exclusively from X and shall not sell the X components to any third parties (…)”. “X undertakes to provide Y at least (…) up to a maximum of (…) per year”. Quanto alla procedura di ordine e di consegna c.d. “ordering procedure” e “delivery procedure” esse vanno definite con attenzione secondo un “written planning schedule”ovvero un calendario in cui si precisano date e quantitativi per la fornitura dei componenti, relative richieste di variazione e termini di consegna. Infine molto importante è l’aspetto relativo alle variazioni di prezzo “price variations” che va regolato con grande attenzione in un’apposita clausola: solitamente per questo tipo di contratti si fa riferimento al prezzo originariamente pattuito tra le parti, ma esso può variare sulla base di molteplici fattori quali ad esempio le variazioni dei valori di mercato. “The prices of the X components as set forth in Schedule (…), shall be valid until (…) of any following year and after that shall be increased in accordance with schedule (…), but in any case such variation of the price shall not exceed (…) % of the original price agreed by the parties”. L’aspetto relativo alla variazione dei prezzi è molto delicato, soprattutto con riferimento ai contratti di fornitura a lunga durata come la somministrazione.
Infatti, nella prassi del commercio internazionale, accade non di rado, che ad esempio le parti si siano accordate sul prezzo “consideration” dei beni o dei componenti, ma non ancora sulle restanti condizioni che disciplinano il testo contrattuale. Il completamento delle trattative può richiedere pochi mesi, ma anche anni, soprattutto quando le parti hanno un sistema legislativo, culturale e/o di mercato molto diversi. Questo comporta significative conseguenze in termini di distribuzione del rischio, posto che dal momento in cui viene fissato il prezzo al termine delle trattative e alla stipula del contratto possono anche trascorrere molti mesi o comunque durante l’esecuzione del contratto si può arrivare ad un forte cambiamento delle condizioni di mercato, con l’immediata conseguenza di una necessaria revisione dei prezzi. Il cambiamento può avvenire anche in modo positivo, posto che ad esempio possono migliorare le tecniche di produzione dei componenti, con un sensibile risparmio sui costi di produzione, come è avvenuto in un caso relativo alla fornitura di un minerale grezzo in Mozambico. Se da un lato le parti che decidono di adottare un testo contrattuale come quello in esame, devono sopportare i rischi legati alle conseguenze non sempre positive di eventi inizialmente non prevedibili, dall’altro un contratto di fornitura a lunga durata ha anche sensibili vantaggi per le imprese: - implica un flusso di entrate costante per il venditore/somministratore - per il compratore/somministrando comporta la garanzia di una fornitura continua, che quantomeno per determinati periodi, comporta un prezzo fisso in modo da pianificare e organizzare la propria attività produttiva con una certa serenità.
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Avv. Cristina Della Moretta, LL.M.
Quando un cliente affezionato diventa distributore? NELLA MAGGIORANZA DEI PAESI, SI TENDE A QUALIFICARE IL CONTRATTO CON IL DISTRIBUTORE COME DISTINTO DA UN SEMPLICE RAPPORTO CONTINUATIVO DI COMPRAVENDITA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Commento del prof. Fabio Bortolotti alla sentenza Corman-Collins della Corte di giustizia europea.
QUANDO UN CLIENTE AFFEZIONATO DIVENTA DISTRIBUTORE / CONCESSIONARIO DI VENDITA? Una situazione molto frequente nella distribuzione internazionale è quella in cui l’esportatore inizia a vendere su un mercato estero ad un determinato soggetto che si trasforma gradualmen te da semplice acquirente-rivenditore ad un vero e proprio concessionario di vendita/distributore, responsabile della distribuzione dei prodotti del concedente nel territorio di sua competenza. Ora, nella maggioranza dei paesi (europei e non) si tende a qualificare il contratto con il distribu tore (contratto denominato nei modi più vari nelle varie lingue: ad es., in italiano e francese, concessione di vendita/concession de vente, in tedesco Vertragshändlervertrag) come distinto da un semplice rapporto continuativo di compravendita. Questo contratto verrà infatti normalmente inquadrato come contratto di durata che non può essere risolto senza riconoscere un congruo preavviso al distributore. Sovente la legge (o la giurisprudenza) riconoscerà al distributore un’indennità di clientela alla fine del contratto. Inoltre, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale in ambito europeo, il con tratto verrà qualificato come contratto per la prestazione di servizi e non come compravendita,
aspetto, quest’ultimo, che ha costituito l’occasione per la sentenza che si commenta.
IL CASO CORMAN-COLLINS Nel caso oggetto della sentenza una società francese, “la Maison du Whisky”, aveva intrattenuto per circa 10 anni delle relazioni commerciali con la società belga Corman-Collins, che acquistava dalla prima varie marche di whisky che rivendeva poi sul mercato del Belgio. Durante questo periodo la Corman-Collins usava la denominazione “Maison du Whisky Belgique” e un sito Internet denominato www.whisky.be, senza alcuna contestazione da parte della società francese. Nel dicembre 2010, la Maison du Whisky informava Corman-Collins che avrebbe affidato la distribuzione di due marche di whisky ad un’altra società e le chiedeva di non utilizzare più la denominazione “Maison du Whisky Belgique”. Corman-Collins iniziava una causa davanti al tribunale di Verviers sulla base della legge belga del 1961 per farsi riconoscere le indennità spettanti ai concessionari sulla base di tale normativa. La società francese, però, contestava la competenza del giudice belga, invocando l’art. 2 del regolamento europeo 44/2001 in materia di giurisdizione e riconoscimento delle sentenze, secondo cui è competente in linea di principio il foro del convenuto. A questo punto, la questione principale che si poneva (sulla quale il tribunale chiedeva alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in via interpretativa) era di vedere se il contratto in questione dovesse qualificarsi: - come semplice compravendita - come un contratto di prestazione di servizi. Infatti, se si qualifica il rapporto come concessione di vendita e cioè come contratto con cui l’acquirente assume il ruolo di “distributore” dei prodotti del concedente, e quindi presta un servizio, il concessionario può adire, in base all’art. 5.1(b), secondo trattino, il giudice del luogo in cui viene prestato il servizio; se invece, lo si inquadra come rapporto avente per oggetto una serie di compravendite occorre far capo al luogo di consegna della merce (che, nel caso di specie, era presso il venditore).
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POSIZIONE ASSUNTA DALLA CORTE La Corte ha risposto a tale domanda affermando al punto 36 che può essere qualificato come com pravendita un “... rapporto commerciale durevole tra due operatori economici, qualora tale rapporto si limiti ad accordi successivi, ciascuno avente ad oggetto la consegna e il ritiro di merce”, mentre va qualificato come concessione di vendita “... un accordo quadro avente ad oggetto un obbligo di fornitura e di approvvigionamento concluso per il futuro da due operatori economici, che contiene clausole contrattuali specifiche relative alla distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente”. In altri termini: - se il rapporto si limita alla fornitura dei prodotti, anche attraverso un rapporto continuativo di lunga durata, siamo nell’ambito della compravendita - se invece il rivenditore assume specifici obblighi relativi alla distribuzione dei prodotti, possiamo considerarlo un rapporto di concessione di vendita. Quanto ai criteri per individuare questi “specifici obblighi”, la Corte resta nel vago, affermando (al punto 41) che “un contratto di concessione contenente gli obblighi tipici indicati ai punti 27 e 28 della presente sentenza può essere qualificato come un contratto di prestazione di servizi”. Tuttavia, nei punti richiamati la Corte si limita a menzionare le “... clausole specifiche relative alla distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente”, senza fornire ulteriori spiegazioni su quali siano gli obblighi tipici di un concessionario. Possiamo quindi concludere che, secondo la Corte, un rapporto di fornitura continuativo con un acquirente-rivenditore va qualificato come contratto di concessione di vendita o di distribuzione quando le parti prevedono una disciplina dell’attività di rivendita del concessionario, il quale assume l’obbligo di “distribuire” i prodotti del concedente conformemente alle aspettative e/o prescrizioni di quest’ultimo.
PORTATA CONCRETA DELLA SENTENZA PER GLI OPERATORI In seguito alla sentenza in esame i soggetti che agiscono in veste di importatori/rivenditori hanno un argomento per pretendere di essere qualificati come distributori/concessionari di vendita e quindi vantare una serie di diritti che non spetterebbero ad un semplice compratore abituale.
Ciò vale anzitutto per l’individuazione del giudice competente in caso di controversia, almeno in ambito europeo (e cioè nei paesi dell’Unione Europea ed in quelli a cui si applica la Convenzione di Lugano). Consideriamo l’ipotesi più frequente e cioè quella in cui le parti abbiano stipulato nel corso degli anni una serie di contratti di compravendita e concordato verbalmente (o attraverso scambi di corrispondenza) una serie di attività del rivenditore riguardanti la distribuzione dei prodotti (promozione, pubblicità, assistenza tecnica), se del caso garantendo al rivenditore un’esclusiva (anche solo di fatto). In assenza di una clausola scritta di deroga del foro a favore del venditore (si tenga presente che la clausola eventualmente contenuta nelle condizioni generali di vendita del fornitore riguarda le singole vendite, non il rapporto di distribuzione), l’acquirente potrà portare il venditore davanti ai propri giudici. Ciò può comportare un evidente svantaggio per il venditore/concedente che dovrà difendersi davanti ad un tribunale straniero. Ma non solo. Se le parti non scelgono la legge applicabile al contratto “quadro” di concessione, questa dovrà essere determinata in base al regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Regolamento 593/2008). Ora l’art. 4(1)(f) di tale regolamento stabilisce che, in assenza di scelta ad opera delle parti, il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale. Ora, in molti paesi il concessionario gode di una protezione assai maggiore di quella (quasi nulla) garantitagli dalla legge italiana. Così, lasciando da parte il Belgio, che prevede una tutela specifica, altri paesi (ad es. Germania, Spagna, Paesi Bassi), estendono in certi casi ai concessionari il diritto all’indennità previsto per gli agenti. In tali condizioni è molto più conveniente per l’esportatore italiano stipulare con il proprio ri venditore straniero un vero e proprio contratto di concessione di vendita (distributorship contract) che precisi, oltre a tutte le clausole tipiche normalmente previste per tale contratto: - la legge applicabile (di regola quella italiana) - il foro competente (possibilmente in Italia) - le modalità di scioglimento del contratto (preavviso, possibilità di risoluzione in tronco in caso di inadempimento).
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Fabio Bortolotti
Crediti documentari: come preparare la draft LA “DRAFT” VA OPPORTUNAMENTE BOLLATA SECONDO QUANTO SPECIFICA LA NORMATIVA SULL’IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA A CAMBIALI E TITOLI DI CREDITO a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il beneficiario di un credito documentario, per ottenere le previste prestazioni dalla banca, deve preparare i documenti richiesti rispettando - gerarchicamente - le condizioni del credito, le disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme parzialmente codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC. La cambiale tratta (in inglese “bill of exchange” o “B/E”) è un titolo di credito negoziabile mediante il quale un soggetto (traente) ordina ad un suo debitore (trattario) di pagare una certa somma al legittimo portatore del titolo (beneficiario). Il trattario diventa obbligato cambiario solo se accetta l’ordine di pagare del traente. Per essere considerata legalmente una tratta, il titolo deve rispettare i requisiti della “applicable bill of exchange law”. La “applicable bill of exchange law” fa riferimento a due grandi sistemi normativi: - Il “British 1882 Bills of Exchange Act”, a cui fanno riferimento il Regno Unito, l’Irlanda e diversi paesi del Commonwealth come Cipro, Australia, India, Hong Kong, Israele, Nuova Zelanda, Malesia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Bangladesh - La Convenzione di Ginevra del 1930 (Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes) a cui fanno riferimento i paesi dell’Europa continentale, diversi Paesi dell’America Latina, del Medioriente e dell’Asia (alcuni paesi hanno ratificato la convenzione, altri vi si ispirano per definire normative interne).
La Convenzione di Ginevra del 1930 è più specifica e formale rispetto al “Bill of Exchange Act”, del 1882. Se una tratta rispetta i requisiti della Convenzione di Ginevra, rispetta automaticamente i requisiti del “Bill of Exchange Act”, del 1882. L’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1930 riporta quanto segue: “A bill of exchange contains: - The term ‘bill of exchange’ inserted in the body of the instrument and expressed in the language employed in drawing up the instrument - An unconditional order to pay a determinate sum of money - The name of the person who is to pay (drawee) - A statement of the time of payment - A statement of the place where payment is to be made - The name of the person to whom or to whose order payment is to be made - A statement of the date and of the place where the bill is issued - The signature of the person who issues the bill (drawer).” Nell’ambito dei crediti documentari, le UCP 600 ICC riportano, all’art. 2 dedicato alle definizioni, quanto segue: “Honour means: - To pay at sight if the credit is available by sight payment - To incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment - To accept a bill of exchange (“draft”) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance.” “Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/or documents under a complying presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which the reimbursement is due to the nominated bank.” Pertanto, la “draft”, che viene emessa dal beneficiario “to his own order”, (e dunque traente e beneficiario della tratta coincidono col beneficiario del credito) viene richiesta nei crediti “available by acceptance”, nei crediti “available by negotiation”
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e, a volte, anche nei crediti “available by payment” (con relativa richiesta di “sight draft”). Si fa notare che i crediti “available by acceptance” differiscono dai crediti “available by deferred payment” solo per l’uso della “draft” come strumento per regolare l’importo alla relativa scadenza. Al fine di ottenere finanziamenti post-shipment, il beneficiario può, alternativamente, girare la tratta accettata dalla banca a soggetti terzi, oppure trasferire a terzi il ricavo del credito attraverso un “Assignment of Proceeds”. In entrambi i casi, la banca impegnata a pagare regolerà l’importo al beneficiario o a soggetti terzi: all’assignee nel caso di crediti “available by deferred payment” o al portatore della tratta (ultimo giratario) in caso di crediti “available by acceptance”. Pertanto, l’unica differenza fra i crediti “by acceptance” e i crediti “by deferred payment” è relativa alla forma dell’impegno di pagamento della banca che sarà in linea con le prassi normative applicabili per eventualmente scontare l’impegno della banca obbligata a pagare.
“DRAFT” SECONDO LE UCP 600 ICC L’art 6 UCP 600 ICC stabilisce che “A credit must not be issued available by a draft drawn on the applicant”. Pertanto, non può essere emesso un credito in cui come “drawee” (campo 42A messaggio Swift MT 700) compaia il nome dell’applicant. Si ritiene però del tutto congrua la richiesta di una “draft drawn on the applicant” fra i documenti richiesti nel credito (e dunque nel campo 46A del messaggio Swift MT700) e tale documento sarà analizzato solo in riferimento a quanto richiesto nel credito e secondo l’art. 14 (f) UCP 600 ICC che riporta quanto segue: ”If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d)“. L’art. 14, al punto d) segnala che: “Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit”. Pertanto, nel caso in cui – facendo sempre riferimento alla “draft drawn on the applicant” fra i documenti richiesti nel credito – non sia specificato né il soggetto emittente il documento, né i dati che deve contenere, le banche dovranno accettare
un documento emesso dal beneficiario il cui contenuto appare rispettare la funzione del documento richiesto. Inoltre i dati ivi indicati possono non essere identici a quanto specificato nel credito o negli altri documenti richiesti, ma non devono essere in conflitto con essi. Si ricorda che la “draft” deve contenere tutte le condizioni espressamente richieste dal credito. Le c.d. condizioni generali che si applicano “to all documents” non si applicano alla “draft” a meno che non sia richiesta come “draft drawn on the applicant” fra i documenti richiesti nel credito. La ICC Banking Commission, nell’Opinion TA 703rev ha stabilito che: “a draft is not to be considered as one of those required documents unless the credit requires the presentation of a draft drawn on the applicant under “documents required”.
“DRAFT” SECONDO LE ISBP 745 ICC Di seguito si riportano indicazioni – non esaustive - in merito alla corretta impostazione della “draft” in riferimento a quanto indicato nei paragrafi B1B18 (Drafts And Calculation Of Maturity Date) della pubblicazione ISBP 745 ICC. La scadenza della “draft” deve essere in linea con i termini del credito. Se il credito richiede una “draft other than sight or a certain period after sight”, deve essere possibile determinare la scadenza dai dati indicati nella stessa “draft”. Per esempio, se un credito richiede una “draft at 60 days after Bill of Lading date”, e la data della Bill of Lading è 14/05/2013 (si fa riferimento alla data di on-board e non alla data di emissione della Bill of Lading), la scadenza deve essere strutturata in uno dei modi seguenti: - “60 days after bill of lading date 14 May 2013” - “60 days after 14 May 2013” - “60 days after bill of lading date” segnalando altrove nel documento “bill of lading date 14 May 2013” - “60 days date” su una “drafted” datata lo stesso giorno della data della Bill of Lading - “13 July 2013”, cioè 60 giorni dopo la data della Bill of Lading. Si tenga conto che lo stesso principio si applica anche in presenza di documenti di trasporto diversi dalla Bill of Lading. - Una “draft” deve essere emessa e firmata dal beneficiario del credito e deve indicare una data di emissione - Se il credito riporta, come “drawee” di una draft il codice Swift di una banca, la “draft” può indicare tale codice Swift o il nome completo della banca
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- Se il credito è disponibile “by negotiation”, con una banca designata o “any bank”, la “draft” deve essere emessa su una banca diversa dalla designata - Se il credito è disponibile “by acceptance” con “any bank”, la “draft” deve essere emessa sulla banca che è disponibile ad accettare la “draft” e, dunque, disponibile ad agire come designata. Se il credito è disponibile “by acceptance” con una banca designata o “any bank” e tale banca – non confermante – decide di non agire come designata, il beneficiario può: - emettere la “draft” sulla eventuale banca confermante o richiedere che la draft sia inoltrata alla banca confermante così come presentata - presentare il documento ad altra banca che è d’accordo ad accettare la “draft” emessa su si essa ed è pertanto disponibile ad agire come banca designata (ciò è applicabile quando il credito è disponibile con “any bank”) - richiedere che la presentazione sia inviata alla banca emittente così come inoltrata con la “draft” emessa o meno sulla banca emittente. Se il credito è disponibile “by acceptance” con una banca confermante, e la “draft” è da emettersi sulla banca confermante e la presentazione non è conforme e la banca confermante decide di “not to reinstate its confirmation”, il beneficiario può richiedere che la presentazione sia inviata alla banca emittente così come inoltrata con la “draft” emessa o meno sulla banca emittente. - La “draft” è da emettersi per l’importo richie-
sto nell’ambito della presentazione. In caso di discordanza fra l’importo indicato in lettere e l’importo indicato in cifre, sarà esaminato l’importo indicato in lettere. - La “draft” dovrà essere girata, se necessario riporta il punto B15 delle ISBP 745 ICC. La tratta dovrà essere emessa pagabile all’ordine del beneficiario del credito (“to the order of ourselves”) e può essere girata, a cura del beneficiario, a terzi (per es. a favore della negotiating bank nel caso di crediti di negoziazione oppure a favore della issuing bank nelle c.d. usance LCs.) La girata può anche essere in bianco e sarà così strutturata: “For & on behalf of [name of beneficiary as shown on face of the draft]”, riportandola nel retro della “draft” - La tratta può anche essere emessa all’ordine della banca del beneficiario (as presenting bank). - Eventuali correzioni di dati sulla “draft” devono essere autenticate con l’aggiunta della firma o delle iniziali del beneficiario. Per evitare correzioni nella “draft”, è necessario riportarlo nel credito con apposita clausola. Si ricorda, infine, che la “draft” va opportunamente bollata secondo quanto specifica la normativa sull’imposta di bollo relativa a cambiali e titoli di credito (Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo»), normativa che è stata parzialmente modificata dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. Domenico Del Sorbo
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Modalità di accesso nel mercato turco INVESTIMENTO DIRETTO VS INVESTIMENTO INDIRETTO
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La Turchia con i suoi 75 milioni di abitanti, di cui oltre la metà in una età compresa tra i 25 e 35 anni, un PIL in costante crescita (+ 4% nel 2013) si presenta come un Paese particolarmente interessante per gli investimenti esteri. Prova ne è che dopo i ben noti e acclamati BRICS un nuovo termine è stato coniato da illustri economisti per indicare le nuove economie emergenti: MINT (Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia). L’imprenditore che vuole approcciare questo mercato a seconda del grado di rischio che vuole assumersi dovrà decidere tra investimento diretto e investimento indiretto.
1. INVESTIMENTO INDIRETTO L’investimento indiretto sicuramente rappresenta il grado più basso di rischio: con un investimento limitato ed una buona conoscenza del mercato, sarà possibile operare in Turchia senza prevedere la costituzione di una stabile organizzazione. Ebbene, gli strumenti legali tipici per questo tipo di ingresso “light” sono sicuramente rappresentati dai contratti di distribuzione ovvero di agenzia. Una volta che l’imprenditore ha quindi individuato la formula più idonea (distribuzione o agenzia), deve risolvere il problema della scelta della legge applicabile al rapporto: sarà la legge italiana ovvero quella turca a disciplinare il contratto? Contratto di distribuzione E’ prassi che chi effettua l’investimento voglia giocare con le proprie regole. Tuttavia, oltre a doversi scontrare con una diversa cultura, non è detto che le proprie regole siano sempre le più vantaggiose.
Come noto, il contratto di distribuzione costituisce una forma atipica di contratto che non trova una regolamentazione tipizzata nel nostro ordinamento essendo un contratto a causa mista. Tale forma di contratto troverà pertanto la propria fonte primaria nella libertà contrattuale riconosciuta alle parti, libertà che sarà limitata dalle disposizioni del legislatore nazionale e comunitario in materia di regolamentazione del mercato. Lo stesso vale per l’imprenditore che decida di far regolare il rapporto dalla legge turca. Anche secondo l’ordinamento locale il contratto di distribuzione si presenta come un contratto a causa mista dove le parti sono libere di determinarne il contenuto, tenendo però in considerazione le disposizioni regolamentari dell’Antitrust. Contratto di agenzia Discorso diverso invece per la normativa sui contratti di agenzia. La circostanza che la Turchia non sia membro della Comunità Europea, consente alla stessa di sottrarsi ai rigidi meccanismi normativi impartiti dal legislatore Europeo e quindi alla Direttiva Comunitaria 86/653 nonché ai relativi Accordi Economici Collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio. I contratti di agenzia trovano la loro fonte normativa nel codice delle obbligazioni e nel nuovo codice del commercio Turco (artt. 102 e segg.) che riservano un trattamento di maggior favore nei confronti della società preponente visto che: - non sussistono delle norme che vietano il c.d. star del credere - non sussistono dei meccanismi tipizzati di determinazione dell’indennità in caso di risoluzione del rapporto per fatto diverso dalla colpa dell’agente - è riconosciuta una piena libertà del preponente nel determinare e modificare la c.d. clientela direzionale.
2. INVESTIMENTO DIRETTO L’investimento diretto può assumere diverse forme esplicitandosi, ad esempio, in una Joint Venture societaria o commerciale ovvero in entità individuali con un grado di autonomia giuridica
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variabile (minima nel caso di ufficio di rappresentanza – massima per le persone giuridiche i.e. società di capitali). Le forme giuridiche più utilizzate negli investimenti diretti in Turchia sono: ufficio di rappresentanza, filiale, società a responsabilità limitata, società per azioni.
quanto parametro per la determinazione dei costi di registrazione della branch. Da ultimo, così come per l’ufficio di rappresentanza, anche la branch dovrà nominare un proprio legale rappresentante munito dei necessari permessi di soggiorno e di lavoro.
Ufficio di rappresentanza (liaison office) E’ la forma giuridica in assoluto meno onerosa per l’investitore visto che la stessa non gode di autonomia ed indipendenza giuridica rispetto alla società madre (parent company). L’ufficio di rappresentanza si presenta come trasposizione sul territorio Turco dell’entità giuridica straniera, avente il fine principale di “esplorare il mercato”. Proprio per la sua natura, l’Ufficio di Rappresentanza: - non può svolgere alcuna attività commerciale limitandosi a fungere da “finestra” sul mercato - non ha personalità giuridica - non ha un capitale sociale proprio - non è soggetto attivo IVA, ma solo centro di costo. L’apertura dell’Ufficio di Rappresentanza presuppone una serie di adempimenti che vanno dalla richiesta di un’apposita licenza (di durata non superiore a 3 anni, rinnovabili) alla nomina di un rappresentante legale, che dovrà ottenere il permesso di soggiorno e di lavoro, all’obbligo di svolgere un’attività di reportistica da trasmettere alle competenti autorità locali con cadenza semestrale.
Società a responsabilità limitata (Limited Liability Company) La Società a Responsabilità Limitata è un’entità che presenta, diversamente dalla precedenti forme, tutti i requisiti di autonomia patrimoniale e personalità giuridica. La società a responsabilità limitata di diritto turco ha molte similitudini con quella di diritto italiano, sia per la struttura partecipativa (compagine societaria), sia per la governance della stessa. Tuttavia, alcune sono le peculiarità che la contraddistinguono. Innanzitutto vediamo come la società a responsabilità limitata possa essere anche unipersonale ossia costituita da un unico socio, persona fisica o persona giuridica. Il capitale sociale minimo richiesto è di 10.000 Lire Turche: ¼ dell’importo dovrà essere versato al momento della costituzione, mentre la rimanente parte entro 24 mesi. Nel silenzio dell’atto costitutivo tutti i soci hanno anche il potere gestorio. Ad ogni modo, sarà possibile sia avere un amministratore unico sia avere un organo ad hoc (consiglio di amministrazione). In questo caso, però, la normativa turca prevede che ad un socio sia sempre conferita la rappresentanza legale della società.
Filiale (branch office) Figura ibrida che si pone a metà strada tra l’ufficio di rappresentanza e le società di capitali, si potrebbe paragonare - volendo guardare al sistema italiano - alla sede secondaria di società estera ex art. 2508 c.c. La branch, infatti, al pari dell’ufficio di rappresentanza non gode di autonomia patrimoniale ed indipendenza giuridica, ricadendo sulla parent company ogni responsabilità per gli atti compiuti e le obbligazioni assunte sul territorio turco. Tuttavia, a differenza dell’ufficio di rappresentanza la stessa potrà svolgere attività di impresa ossia commerciale in nome e per conto della parent company. Discussa, invece, la questione se la branch abbia autonomia patrimoniale visto che - al momento della registrazione - viene richiesta l’indicazione ed allocazione di un fondo da destinare alla stessa. E’ opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che tale fondo non costituisca requisito per la determinazione dell’autonomia patrimoniale, avendo bensì una funzione di natura tributaria in
Società per Azioni (Joint Stock Company) La Società per Azione è, al pari della società a responsabilità limitata, una società di capitali. Tra le società di capitali è quella maggiormente utilizzata per gli investimenti che prevedono l’utilizzo di veicoli societari ad hoc, adatti a permettere di meglio regolare i rapporti interni in caso di azionariato diffuso. La società per azioni, la quale potrà essere anch’essa unipersonale, ha un capitale sociale minimo di 50.000 Lire Turche (¼ del capitale dovrà essere versato al momento della costituzione mentre la rimanente somma entro 24 mesi). L’amministrazione della stessa potrà essere affidata sia ad un amministratore unico, che potrà essere persona fisica ovvero giuridica, sia ad un consiglio di amministrazione. In quest’ultimo caso, però, non sussiste alcun obbligo di avere almeno un socio tra i componenti del consiglio di amministrazione con il potere di rappresentanza legale. Da notare che, a differenza di quanto previsto nell’ordinamento italiano, non esiste un organo
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di controllo quale il collegio sindacale se non per alcune società per azioni che operano in mercati regolamentati. Corporate Veil Una tipicità dell’ordinamento turco che lo allontana dagli “standard” giuridici è costituita dall’assenza di un pieno ed efficace corporate veil. Sia per le Società a Responsabilità Limitata sia per le Società per Azioni sussistono delle eccezioni al principio dell’autonomia patrimoniale: Nel caso delle società a responsabilità limitata, per i debiti societari avverso le autorità tributarie (i.e. previdenza sociale, tributi etc.) saranno re-
sponsabili con il proprio patrimonio anche i soci della società, fermo però l’obbligo di escussione preventiva del patrimonio sociale. Per le società per azioni tale responsabilità ricade sull’organo amministrativo. Pertanto, gli amministratori saranno chiamati a rispondere dei debiti tributari della società qualora il patrimonio della stessa non sia in grado di soddisfare tali obbligazioni. Avv. Rosario Sapuppo Docente al Corso Executive NIBI “Business in Turchia” che inizierà il 26 giugno 2014.
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Future Forum Udine 2014. Essere Nuovi - Be New Vi anticipiamo i primi incontri che si svolgeranno già dalle prossime settimane nella nostra sede:
AL VIA LA SECONDA EDIZIONE
Capitani di futuro: conoscere le proprie capacità attuali e potenziali e come allenarle 29 maggio 2014, dalle ore 9 alle ore 13
Abbiamo organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Udine, la seconda edizione dell’evento FUTURE FORUM 2014 dedicato all’innovazione e al futuro. L’iniziativa è promossa dall’Ente camerale di Udine attraverso Friuli Future Forum e promuove un ciclo di incontri per valorizzare l’innovazione nel tessuto produttivo. Saranno presentati temi, novità, esperienze, protagonisti italiani e internazionali, al fine di rispondere alle esigenze di innovazione e confronto rilevati dalle imprese.
La form-azione al pensiero creativo e al lavoro di gruppo: creazione di scenari “impossibili possibili” 19 giugno 2014, dalle ore 9 alle ore 13
La partecipazione è libera ma, per sole ragioni organizzative, invitiamo le Imprese interessate a partecipare a inoltrarci l’allegata scheda di adesione o a contattare la nostra Segreteria Organizzativa (tel. 0432507377, e-mail: formazione@confapifvg.it). (EDF)
- Scheda di adesione da inviare a CONFAPI FVG (Fax 0432295922; email: formazione@confapifvg.it) FUTURE FORUM UDINE 2014 ESSERE NUOVI - BE NEW Impresa _______________________________________________________________________________________________________ Sede Legale ___________________________________________________________________________________________________ Telefono _________________________ indirizzo e-mail _______________________________________________________________ INCONTRI □
Capitani di futuro: conoscere le proprie capacità attuali e potenziali e come allenarle 29 maggio 2014 Partecipanti _______________________________________________________________________________________________
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La form-azione al pensiero creativo e al lavoro di gruppo: creazione di scenari “impossibili possibili” 19 giugno 2014 Partecipanti _______________________________________________________________________________________________
In partnership con
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- PROGRAMMA DEGLI EVENTI SEGNALATI Seminario Capitani di futuro: conoscere le proprie capacità attuali e potenziali e come allenarle Giovedì 29 maggio 2014 - Ore 9 Sala Convegni CONFAPI FVG - Viale Ungheria 28 - Udine CRISTINA COCCHI - Consulente Risorse Umane Come potenziare le abilità personali del singolo rispetto a sfide ambientali e professionali? Come potenziare abilità individuali con maggiore tenuta in contesti complessi e articolati? Partirà da questi quesiti l’incontro “Conoscere le proprie capacità attuali e potenziali e come allenarle” con l’obiettivo di fornire agli imprenditori, ai responsabili e ai gestori delle Risorse Umane la cornice delle competenze specifiche e certificate - acquisibili attraverso un training specialistico, basato sullo sviluppo del capitale umano aziendale - e chiari esempi di applicazione di questi strumenti in aziende che intendono sostenere percorsi di crescita delle Risorse Umane. L’iniziativa avrà una forma attuativa che consentirà ai partecipanti sia di approfondire e informarsi circa alcuni aspetti di Sviluppo delle Potenzialità delle Persone che di sperimentare in prima persona come Agire comportamenti di crescita personale e professionale. Relatrice: Cristina Cocchi Direzione Tecnica HR e socia di Profexa Consulting. Primaria società di consulenza in ambito Risorse Umane. Esperta di psicosociologia del lavoro, trainer in tecniche di sviluppo dei potenziali attitudinali, ha affiancato i maggiori direttori del personale e imprenditori delle aziende italiane nei piani di sviluppo del personale ed empowerment.
Seminario La form-azione al pensiero creativo e al lavoro di gruppo: creazione di scenari “impossibili possibili” Giovedì 19 giugno 2014 - Ore 9 Sala Convegni CONFAPI FVG - Viale Ungheria 28 - Udine GIANNI CLOCCHIATTI - Consulente Risorse Umane - Creatività - Innovazione Per orientarsi al pensiero creativo e al lavoro di gruppo individueremo quattro fasi. Implementare l’analisi per ottenere informazioni importanti per la riuscita del progetto - L’obiettivo della prima fase è di identificare i bisogni e le necessità che emergono all’interno del contesto di riferimento, ottenendo così un quadro chiaro di tutti gli aspetti influenti presenti. Questa fase si basa sullo sviluppo della dimensione della complessità attraverso la struttura delle domande, la definizione dei bisogni, la visione sistematica e le strategie di composizione dei gruppi per conoscere i potenziali innovativi. Generare nuove idee per creare innovazione e cambiamento - L’obiettivo della seconda fase è di imparare a pensare fuori dagli schemi, sviluppando una serie di proposte innovative. Questa fase si basa sullo sviluppo della dimensione dell’innovazione attraverso la definizione corretta delle sfide e delle tecniche per la produzione di idee. Scoprire le soluzioni e prendere le decisioni - L’obiettivo della terza fase è di individuare come definire dei criteri di valutazione, imparare a valutare ogni singolo fattore influente e fare una scelta. Una metodologia di classificazione e valutazione è indispensabile per consentirci di fare la scelta migliore tra le numerose possibili, in maniera obiettiva ed efficace. Questa fase si basa sullo sviluppo della dimensione della valutazione attraverso i sistemi decisionali. Pianificare l’azione per raggiungere l’obiettivo e soddisfare il bisogno iniziale - Gli obiettivi della quarta e ultima fase sono: imparare a pianificare le attività e a definire le priorità, capire come individuare le persone giuste per ogni attività, gestire i tempi e riuscire a prevedere e gestire eventuali criticità. Ora abbiamo la soluzione. Occorre metterla in pratica per realizzare veramente il nostro obiettivo. Serve un piano d’azione ovvero una programmazione adeguata. Questa fase si basa sullo sviluppo della dimensione della pianificazione attraverso la previsione dei rischi e la conduzione del team. Alla fine si potranno ottenere gli strumenti per gestire in maniera innovativa ed efficace i processi aziendali, ottenere la massima efficienza dal proprio team e ristrutturare in modo nuovo l’organizzazione quotidiana. Relatore: Gianni Clocchiatti Consulente di direzione, collabora con Profexa Consulting come consulente HR e formatore. Scrittore e creativity coach, insegna tecniche creative nei master universitari alla IULM di Milano e alla Domus Academy. Numerose le attività formative svolte presso istituzioni, organizzazioni internazionali e aziende. Da lungo tempo si occupa di innovazione, creatività, comunicazione, cambiamento personale e organizzativo. I percorsi professionali maturati come manager in aziende multinazionali e come creativo in uno studio internazionale s’intrecciano con quelli di consulente e formatore inglobando in una visione sistemica competenze organizzative, creative e relazionali.
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Valori identitari e imprenditorialità STAGE IN AZIENDA PER DISCENDENTI DI EMIGRANTI FRIULANI DAL 23 GIUGNO ALL’8 LUGLIO 2014 L’Università degli Studi di Udine, con il sostegno dell’Ente Friuli nel Mondo, ha organizzato la nuova edizione del Corso di Perfezionamento Valori identitari e imprenditorialità destinato a 12 laureati discendenti di emigrati provenienti dal Friuli, quest’anno è stata data priorità ai candidati residenti in America Latina con particolare riguardo ad Argentina e Brasile. Udine e il Friuli sono storicamente stati interessati da un consistente fenomeno migratorio verso ogni parte del mondo, in particolare verso Paesi dell’America del Sud, dove si sono nel tempo costituite comunità che hanno mantenuto saldi i legami con i luoghi d’origine. Mentre le prime generazioni di immigrati risultano compiutamente integrate, le giovani generazioni a partire dagli anni Settanta hanno manifestato una forte propensione a rinsaldare i legami con le proprie radici. È proprio a questa aspirazione che guarda il progetto, che mira a favorire e consolidare l’impulso identitario
sviluppando nello stesso tempo una cultura aperta all’innovazione e all’imprenditorialità, con l’obiettivo di costruire un know how spendibile al ritorno nel paese di provenienza. Dal prossimo 16 giugno i 12 corsisti saranno qui in Friuli per seguire presso l’Università degli Studi di Udine delle lezioni sui temi della linguistica e comunicazione, dei saperi del Friuli, della struttura urbanistica del territorio regionale e della cultura d’impresa. Il corso prevede anche un periodo di tirocinio nelle Imprese della nostra provincia per un periodo di 12 giorni, da lunedì 23 giugno sino a martedì 8 luglio 2014. Per le Imprese che si rendono disponibili ad ospitare un candidato non c’è alcun costo perché tutti gli oneri sono a carico dell’Università. I 12 candidati hanno tutti una discreta conoscenza della lingua italiana, sono tutti laureati, hanno già maturato esperienze di lavoro e hanno un’età media di 30 anni. I profili professionali dei corsisti interessati comprendono: un ingegnere specializzato in telecomunicazioni, un architetto, un avvocato e una laureata in amministrazione d’impresa e risorse umane. Invitiamo le Imprese disponibili ad ospitare un tirocinante a restituirci la scheda allegata o a contattare la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio 0432.507377. (EDF)
Da restituire a CONFAPI FVG fax n. 0432/295922, e-mail: formazione@confapifvg.it - SCHEDA DI DISPONIBILITÀ “VALORI IDENTITARI E IMPRENDITORIALITÀ” STAGE IN AZIENDA PER DISCENDENTI DI EMIGRANTI FRIULANI DAL 23 GIUGNO ALL’8 LUGLIO 2014 Azienda Indirizzo Sede legale Settore produttivo Telefono Referente aziendale
_______________________________________________________________ ________________________________________________________ _________________________________ N. dipendenti ______________ __________________ Indirizzo e-mail ________________________________ ________________________________________________________
Disponibile ad ospitare un tirocinante nell’ambito professionale: (indicare la preferenza) q Ingegneria civile – telecomunicazioni q Architettura
q Avvocato q Amministrazione d’impresa e Risorse Umane
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Autotrasporto. Il nuovo tachigrafo digitale LA DISCIPLINA SUL TACHIGRAFO DIGITALE E ALCUNE NUOVE DISPOSIZIONI SUI TEMPI DI GUIDA, DI PAUSA E DI RIPOSO CHE ENTRERANNO IN VIGORE NEL 2015 E NEL 2016 Su Apinforma n. 6/2014 alle pp. 71-72 è stata data una prima informazione sulla pubblicazione del regolamento (UE) del Consiglio e del Parlamento europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014, pubblicato sulla GUUE L 60 del 28 febbraio 2014, con cui viene adottata la nuova disciplina sul tachigrafo digitale. Essa abroga l’attuale, adottata con regolamento del Consiglio (CE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985, e introduce alcune modificazioni al regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 in materia di tempi di guida, di pausa e di riposo. Il reg. (UE) 165/2016 è entrato in vigore il 29 febbraio 2014, giorno successivo a quello della pubblicazione sulla GUUE, ma tutte le sue disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 2 marzo 2016, ad eccezione degli articoli 24, 34 e 45, che si applicheranno con un anno di anticipo, e, cioè, dal 2 marzo 2015 (art.48). In questa sede si ritorna sull’argomento per esaminarlo più estesamente.
DISPOSIZIONI CHE ENTRERANNO IN VIGORE IL 2 MARZO 2015 Gli articoli sopra citati, applicabili dal 2 marzo 2015, riguardano: - le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri ad installatori, officine e costruttori, per operare sul cronotachigrafo (art. 24); - l’utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art.34); questa disposizione ricalca quella dell’art.15, par. 2 del reg. 3821/85 con l’aggiunta, alla fine della lett. b) - par. 3) di una prescrizione che testualmente recita: “gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di mo-
duli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”; - la modifica alle fattispecie di esonero dalle disposizioni sui tempi di guida e di riposo, di cui all’art. 3 e all’art. 13 del reg. 561/2006 (art. 45) e, in particolare: * il par. 1 dell’art. 45 aggiunge l’esenzione (lett. a bis dell’art. 3 del reg. 561/2006), per i “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 t, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati esclusivamente entro un raggio di 100 km dal luogo dove si trovi l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale dell’impresa” questa esenzione, che si applicherà nei singoli Stati membri senza aver bisogno di atti di recepimento, riproduce in parte quella dell’art. 13 del 561/2006, la quale richiede, invece, un atto di recepimento espresso dei singoli Stati, con la differenza che eleva a 100 km dai 50 km attuali il raggio di operatività dell’esenzione. * il par. 2 dell’art. 45 interviene sulle deroghe ai tempi di guida e di riposo lasciate alla decisione degli Stati membri (contenute nel citato art. 13 del reg. 561/2006), aumentando a 100 Km dai 50 attuali il raggio di operatività di quelle previste alle lett. d), f) e p) dello stesso art. 13. L’Italia, come è noto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2007 ha recepito soltanto alcune delle suddette deroghe, tra cui quella della lettera d) concernente i veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton, utilizzati dai fornitori di servizi postali universali. Quanto all’abrogazione del reg. 3821/85, l’art. 46 del reg. 165/2014 stabilisce che, in ogni caso, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi in via transitoria, fino a quando gli atti di esecuzione di competenza della Commissione europea, richiesti da alcune norme dello stesso reg. come, ad
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esempio, quelle sui tachigrafi intelligenti (v. infra) non saranno operativi.
DISPOSIZIONI CHE ENTRERANNO IN VIGORE IL 2 MARZO 2016 Fra le novità si segnalano le più importanti. a) L’introduzione della nuova generazione di tachigrafi c.d. intelligenti, che dovranno essere montati sui veicoli immatricolati, per la prima volta, 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme di dettaglio stabilite dalla Commissione europea (art. 8, par. 1 del reg. 165/2014). Oltre alle consuete funzioni, questi apparecchi saranno dotati di un sistema di navigazione satellitare (GNSS) che permette di registrare in automatico la posizione del veicolo in corrispondenza: * del luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero; * del luogo raggiunto ogni 3 ore di periodo complessivo di guida; * del luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero. Altra caratteristica di questi tachigrafi, è quella di essere forniti di un sistema di comunicazione remota con le autorità di controllo (art. 9, par. 4) con l’intento di rendere più selettivo il controllo su strada. Permetterà, cioè, di concentrarlo su quei veicoli in movimento che, secondo la segnalazione ricevuta in remoto dalla pattuglia, facciano presagire una serie di gravi anomalie (ad es. guida in assenza di carta valida, dati contrastanti sul movimento del veicolo, velocità registrata dal tachigrafo). Peraltro, questa disposizione non sarà operativa a breve, visto che gli Stati membri dovranno dotare le forze di polizia dell’apparecchio necessario al controllo remoto, entro 15 anni dall’obbligatorietà dei nuovi tachigrafi (36 mesi dall’entrata in vigore delle norme di dettaglio della Commissione europea); prima di questo periodo, gli Stati membri sono liberi di regolarsi autonomamente. Infine, i nuovi tachigrafi sono muniti di un’interfaccia per l’interazione con i sistemi di trasporto intelligenti (art.10). b) La previsione di una responsabilità delle imprese di trasporto (art.33 del reg. 165/2014). La disposizione obbliga le imprese di trasporto a formare i propri conducenti sul funzionamento del cronotachigrafo, sia digitale che analogico, e a effettuare controlli periodici per verificare il corretto utilizzo dell’apparecchiatura (par.1 dell’art. 33). Il par. 3 dell’art. 33, sancisce la responsabilità dell’impresa per le
violazioni in materia di cronotachigrafo commesse dal suo personale conducente. Tuttavia, gli Stati membri possono circoscrivere questa responsabilità ai casi in cui l’impresa: * non abbia formato gli autisti sul funzionamento del tachigrafo, contravvenendo, quindi, al par.1, art.33; * abbia violato l’art. 10, paragrafi 1 e 2 del reg. 561/2006, retribuendo i conducenti o concedendo loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, in modo tale da compromettere la sicurezza stradale; organizzandone l’attività in maniera tale che non siano rispettate le norme sui tempi di guida e di riposo e sul tachigrafo; non fornendo loro le opportune istruzioni per il rispetto della normativa sui tempi di guida, di pausa e di riposo. Altri aspetti del reg. 165/2014 meritevoli di menzione sono i seguenti: c) trascorsi 15 anni dall’obbligo di montare i tachigrafi intelligenti sui mezzi di nuova immatricolazione, i veicoli non obbligati ma che, tuttavia, operino in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, devono comunque dotarsi dei predetti tachigrafi (art. 3, par. 4); d) in casi giustificati ed eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile, valida per non più di 185 giorni, al conducente munito di attestato del conducente e dipendente di un’impresa stabilita nello Stato membro di rilascio, che non abbia fissato la residenza normale in uno Stato membro, né in uno di quelli aderenti all’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) (art. 26, par.4); e) in caso di furto, smarrimento, danneggiamento o malfunzionamento della carta del conducente, questo può guidare senza di essa fino ad un massimo di 15 giorni di calendario o anche per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo in sede, a condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante questo periodo (art.29, par.5); f) le forze di polizia possono verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo, esaminando i fogli di registrazione, i dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente; tale riferimento rende, con ogni probabilità, legittima la prassi di alcuni operatori di polizia che
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già oggi, dopo aver scaricato dalla memoria del tachigrafo i dati degli ultimi 28 giorni, non li verificano su strada bensì nei propri uffici. Copia del regolamento può essere richiesta, uni-
tamente ad altre informazioni, all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t; “costi minimi” aprile 2014 “COSTI MINIMI DI SICUREZZA” PER L’AUTOTRASPORTO C/T AL MAGGIO 2014 Con decreto prot. 0000045 del 15 maggio 2014 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di aprile (1,629 Euro/l rispetto a 1,631 Euro/l del marzo 2014); i nuovi costi sono
applicabili ai trasporti effettuati nel mese di maggio 2014. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. I citati decreti e le relative tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica. (AdT)
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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI MARZO 2014
(C)
ANNI E MESI
2013
2014
INDICI (BASE 2010 = 100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Marzo
106,9
1,6
4,9
n. 94 - 22 aprile 2013
Aprile
106,9
1,1
4,4
n. 119 - 23 maggio 2013
Maggio
106,9
1,2
4,3
n. 144 - 21 giugno 2013
Giugno
107,1
1,2
4,4
n. 179 - 1° agosto 2013
Luglio
107,2
1,2
4,2
n. 224 del 24 settembre 2013
Agosto
107,6
1,1
4,3
n. 224 del 24 settembre 2013
Settembre
107,2
0,8
3,9
n. 249 del 23 ottobre 2013
Ottobre
107,1
0,7
3,4
n. 270 del 18 novembre 2013
Novembre
106,8
0,6
3,0
n. 302 del 27 dicembre 2013
Dicembre
107,1
0,6
3,0
n. 21 del 27 gennaio 2014
Media
107,0
Gennaio
107,3
0,6
2,8
n. 53 del 5 marzo 2014
Febbraio
107,2
0,5
2,3
n. 75 del 31 marzo 2014
Marzo
107,2
0,3
1,9
n. 94 del 23 aprile 2014
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Scadenze aziendali giugno 2014 le persone fisiche non interessate all’applicazione degli studi di settore, senza alcuna maggiorazione.
IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI GIUGNO
SABATO 31 MAGGIO (MARTEDÌ 3 GIUGNO) LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. MOD. 730/2014 - Consegna al CAF/professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/ collaboratore, del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8‰ e del 5‰, con rilascio da parte del CAF/professionista abilitato dell’apposita ricevuta mod. 730-2. FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi trimestrali (2° trimestre 2014) a carico azienda e dirigente all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali.
DOMENICA 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di maggio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
LUNEDÌ 16 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte del-
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOCIETÀ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone non interessate all’applicazione degli studi di settore, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires non interessati all’applicazione degli studi di settore, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31 dicembre 2013, senza alcuna maggiorazione. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di maggio. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 4° rata dell’Iva, relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 17 marzo 2014 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e inte-
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ressi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24.
zionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24).
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 28,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 22% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24.
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2013.
DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2014. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850. STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3%. IMU - PRIMA RATA 2014 - Scade il termine per il versamento della prima rata dell’imposta dovuta per il 2014. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24. CONSOLIDATO NAZIONALE - Scade il termine per la comunicazione dell’opzione per il consolidato nazionale per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addi-
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. MODELLO 730 - CONSEGNA - Termine per la consegna da parte del CAF o del professionista abilitato al dipendente o pensionato del modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3.
MERCOLEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il
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termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di maggio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.
LUNEDÌ 30 UNICO 2014 CARTACEO - Scade il termine per la presentazione del modello Unico 2014 cartaceo alle Poste da parte di persone fisiche non soggette ad Iva. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telematica è stata generalizzata anche per le persone fisiche, tranne poche eccezioni.
di immobili con decorrenza 1° giugno 2014 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 maggio 2014. ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di maggio. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Scade il termine per il versamento della prima e terza rata dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con riferimento rispettivamente ai beni posseduti al 1° gennaio 2013 e 1° gennaio 2011. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. MODELLO 730 - INVIO TELEMATICO SOSTITUTO D’IMPOSTA - Il sostituto d’imposta invia telematicamente i Mod. 730, 730-1 e 730-3 all’Agenzia delle Entrate.
CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione
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(PZ-BA)