Apinforma n. 9 del 15 maggio 2015

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 9 15 maggio 2015

IN PRIMO PIANO LAVORO

IL TFR IN BUSTA PAGA

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 9 15 maggio 2015

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Assistenza fiscale per il mod. 730/2015

7

Split payment e reverse charge

8

Nuove regole per le società di persone

10

Schermature solari

12

Giustificazione studi di settore 2013

14

Depositi IVA

15

Accise sul gasolio

18

Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2015

19

Il TFR in busta paga

20

Inps. Notifica dei preavvisi di irregolarità contributiva

26

Regolamento CLP

27

Salute e sicurezza sul lavoro

30

Contributi all’INAIL

32

SOA: nuova attestazione per la Ispef Servizi Ecologici

33

Comunicazione annuale per i gas fluorurati

35

Vigilanza e accertamenti ispettivi nei lavori pubblici

36


Distributore ufficiale dei marchi:

Agrimotor sas di Di Bert Dino & C. Via dell’artigianato, 11 33050 Porpetto (UD)

Tel. 0431-60030 – Fax 0431-60688 www.agrimotordibert.com - info@agrimotordibert.com


EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

38

Desk esteri della CCIAA di Udine

40

Concessionari di vendita

43

Bank Payment Obligation

46

Il mercato americano

50

I contratti nel Regno del Marocco

52

Privacy

56

Legislazione alimentare

59

Il nuovo servizio PatLib

62

Brevetti, marchi e disegni industriali nazionali

63

Pesi e dimensioni dei veicoli industriali

64

Locazione delle macchine operatrici

66

Revisioni veicoli industriali

67

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

68

Autotrasporto. Attività dell’Albo

69

Autorità di regolazione dei trasporti. Contributo 2015

70

Scadenze aziendali giugno 2015

71

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


Assistenza fiscale per il mod. 730/2015 ACCESSO AL SERVIZIO SENZA NECESSITÀ DI APPUNTAMENTO

Ricordiamo che in Associazione è operativo il Centro di Assistenza fiscale, utilizzabile dai lavoratori dipendenti e pensionati, per la compilazione, l’assistenza, la trasmissione o conferma del modello 730/2015. Quest’anno l’amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei contribuenti un modello precompilato al quale è possibile accedere anche per il tramite del CAF. In questi casi tuttavia è necessario presentare al CAF una delega, contenente alcuni riferimenti reddituali riferiti allo scorso anno, unitamente ad un documento d’identità valido. Il modello pre-compilato acquisito dal CAF, potrà essere confermato dal contribuente, qualora lo stesso sia completo, oppure integrato con eventuali dati mancanti. Il Centro oltre a raccogliere le dichiarazioni, sarà a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria alla corretta compilazione del modello. Il servizio è aperto a tutti gli interessati a questo tipo di modello dichiarativo, come ad esempio dipendenti, pensionati e collaboratori. Il modello 730 permette il recupero di eventuali

crediti d’imposta vantati nei confronti del fisco, direttamente in busta paga oppure di pagare le imposte dovute (saldi e acconti), alle scadenze previste dalla legge, con trattenute sulle retribuzioni senza ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti. E’ inoltre consentito accedere al modello 730 anche da parte dei contribuenti privi di un datore di lavoro, a patto che i propri redditi risultino tra quelli dichiarabili con la dichiarazione semplificata, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad effettuare il rimborso. Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Associazione durante l’orario d’ufficio, senza necessità di fissare un appuntamento. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone, Responsabile dell’Ufficio Fiscale e Tributario dell’Associazione, al numero telefonico 0432/507377. Il compenso per il servizio di assistenza fiscale è così determinato:

MODELLO 730/2015 - € 10,00 per solo scarico modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 30,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria; - € 60,00 per inserimento di un nuovo contribuente; - per elaborazioni massive il prezzo sarà concordato preventivamente con l’Associazione. I prezzi sono comprensivi di Iva.

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Split payment e reverse charge FORNITI ALCUNI CHIARIMENTI SUL MECCANISMO DI GESTIONE DELL’IVA PREMESSA L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 15 del 13 aprile 2015 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione dello split payment e del reverse charge in riferimento alle forniture di beni e servizi nei confronti della pubblica amministrazione. I chiarimenti hanno riguardato i presupposti soggettivi e oggettivi risolvendo anche importanti aspetti di criticità. Di seguito analizzeremo i contenuti di maggior rilievo contenuti nel documento di prassi.

ENTI PUBBLICI INTERESSATI Lo split payment si applica alle operazioni poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione comprendendo non solamente i soggetti di cui all’art. 6 comma 5 del DPR 633/72, ma anche i soggetti pubblici che sono qualificabili come “immediata e diretta espressione” dei predetti enti o siano “sostanzialmente immedesimabili”. A titolo esemplificativo devono essere inclusi anche: - i commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali; - i consorzi di bacino imbrifero montani (si tratta dei consorzi per la raccolta di acque da convogliare in fiumi); - consorzi interuniversitari costituiti ai sensi dell’art. 91 del DPR 392/80, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate. Il documento di prassi richiama l’indice delle pubbliche amministrazioni ma qualora la fornitura riguardasse enti non compresi in esso, si dovrà procedere secondo i principi generali indicati e in ogni caso secondo le indicazioni ricevute dalla pubblica amministrazione stessa. A quest’ultimo è inoltre riservata, in caso d’incertezza, la possi-

bilità di inoltrare specifica istanza di interpello in qualità di debitore dell’imposta.

SOGGETTI ESCLUSI Sono esclusi dall’applicazione dello split payment gli enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché d’interesse generale, tra i quali la Banca d’Italia e il Coni. Sono inoltre esclusi i fornitori che applicano regimi speciali di detrazione forfettaria dell’Iva quali: - il regime dei produttori agricoli e ittici (art. 34 DPR 633/72); - il regime per le attività connesse a quelle agricole (art. 34-bis DPR 633/72); - il regime per le associazioni non lucrative e assimilati (legge 398/91 rientrano le società sportive dilettantistiche e le pro loco); - il regime per le attività di intrattenimento (art. 74, c. 6° DPR 633/72); - il regime per gli spettacoli viaggianti e le altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR 633/72 (art. 74-quater, comma 5). Sono inoltre escluse dall’applicazione dello split payment le fatture che riguardano regimi speciali che non richiedono l’evidenziazione dell’imposta in fattura, quali il regime del margine, dell’editoria, ecc. Il meccanismo non si applica infine alle operazioni assoggettate a reverse charge, ai servizi per i quali si applica la ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta, alle operazioni certificate con scontrino fiscale o ricevuta, alle operazioni certificate tramite trasmissione telematica dei corrispettivi e fattura semplificata. In caso di certificazione del corrispettivo con ricevuta o scontrino fiscale, lo split payment non si applica neppure nei casi in cui sia stata emessa fattura ai fini della documentazione del costo e dell’Iva assolta. Diversamente l’operazione sarà attratta nel regime dello split payment quando la fattura sia richiesta dal cliente in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

INVERSIONE CONTABILE E ACQUISTI PROMISCUI Gli enti pubblici che acquistano beni o servizi soggetti al regime del reverse charge, ma desti-

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nati promiscuamente sia all’attività commerciale che alla sfera istituzionale, devono individuare e comunicare al fornitore le rispettive quote parti, ai fini dell’applicazione dell’Iva secondo le corrispondenti regole. In caso pertanto di acquisti promiscui riferiti sia alla sfera commerciale sia a quella istituzionale è l’ente pubblico che deve comunicare al fornitore la quota di acquisto per la quale si rende applicabile il reverse charge (attività commerciale) e quella per la quale si rende applicabile lo split payment (attività istituzionale). Si tratta di un significativo passo verso la semplificazione, questa volta a favore delle imprese, che dovrebbe allo stesso tempo responsabilizzare le pubbliche amministrazioni, le quali dovranno procedere alla scissione della prestazione utilizzando criteri oggettivi, e consentire l’emissione della fattura correttamente.

L’ente pubblico che riceve una nota di credito riferita ad una fattura assoggettata allo split payment può recuperare l’imposta trattenendola dai versamenti da effettuare ai sensi dell’art. 17-ter.

NOTE DI CREDITO

SANZIONI

Nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 26 del DPR 633/72, emetta una nota di variazione in aumento torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti. La nota di addebito, pertanto, dovrà indicare l’imponibile e l’imposta in variazione, nonché riportare l’esplicito riferimento alla fattura originaria. Quando la nota di variazione è in diminuzione, la nota di accredito dovrà sempre riportare l’ammontare della variazione dell’imponibile e della relativa imposta nonché il riferimento alla fattura originaria, ma il fornitore non avrà il diritto di portare in detrazione l’Iva accreditata, ma dovrà limitarsi a rettificare la contabilità Iva, senza che questa produca effetti sulla liquidazione periodica.

Nel caso in cui non sia indicata in fattura la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment” si rende applicabile la sanzione da 1.032 a 7.742 euro. Se l’omissione però è stata determinata per effetto delle errate informazioni rese dalla pubblica amministrazione e l’imposta è stata liquidata, ancorché irregolarmente, e versata, la sanzione non si applica. Il documento di prassi non ha chiarito quale sia il trattamento da riservare nelle ipotesi inverse, vale a dire quando è presente l’indicazione “scissione dei pagamenti” per operazioni per le quali l’imposta andrebbe liquidata con le modalità ordinarie, ma si ritiene siano applicabile le stesse conclusioni. (PZ)

RIMBORSI AI FORNITORI Le operazioni fatturate in regime di split payment non costituiscono presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma tali operazioni rientrano tra quelle rilevanti ai fini del calcolo della sussistenza del presupposto per la richiesta del rimborso basato sull’aliquota media. Alle operazioni rientranti nello split payment, è inoltre riconosciuta l’erogazione del rimborso in via prioritaria. Al rimborso, annuale o infrannuale, sarà data conseguentemente priorità, limitatamente però all’imposta non incassata e riferita alle operazioni in argomento.

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Nuove regole per le società di persone CAMBIA IL CALENDARIO DELLE DICHIARAZIONI E DEI VERSAMENTI PREMESSA Con il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 sono stati modificati i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei relativi versamenti con riferimento alle operazioni straordinarie poste in essere dalle società di persone. Le nuove regole riguardano sostanzialmente gli adempimenti relativi alla frazione d’anno preoperazione straordinaria e trovano applicazione con riferimento alle operazioni poste in essere a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal mese di dicembre 2014. Per operazioni di tipo straordinario si deve intendere: la liquidazione, la trasformazione, la fusione e la scissione. I soggetti interessati alle modifiche in argomento riguardano esclusivamente le società di persone e i soggetti equiparati.

MODELLO DA UTILIZZARE Il primo intervento di modifica è stato introdotto dall’articolo 17 del decreto 175, il quale ha modificato l’art. 1, comma 1 del DPR 322/1998 estendendo anche alle società di persone, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente, vale a dire i modelli vecchi. In sostanza un ritorno al passato e un allineamento a quelle che sono le regole previste per i soggetti Ires. In questo modo la trasformazione da Snc in Srl eseguita il 10 febbraio 2015 richiederà la trasmissione della dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio 9 febbraio 2015 entro il 30 novembre 2015 utilizzando il modello Unico SP 2015. Nelle ipotesi in cui il modello vecchio, da presentare secondo le nuove regole, non contenga dati o prospetti richiesti nei modelli nuovi, eventualmente già approvati, il contribuente dovrà adeguare il modello tenendo a disposizione dell’am-

ministrazione i dettagli del comportamento tenuto. Questi chiarimenti sono stati forniti dalla stessa amministrazione la quale ha anche ricordato che in questi casi non è necessario ripresentare una nuova dichiarazione. Si pensi al caso di una società di persone interessata ad un’operazione straordinaria il cui periodo pre-operazione sia il 1° gennaio 2014 - 27 luglio 2014. Prima della modifica, per dichiarare tale periodo d’imposta, la società era tenuta a utilizzare il modello di dichiarazione approvato entro il 31 gennaio 2015. Per effetto della modifica, per dichiarare il medesimo periodo d’imposta, la società utilizzerà il modello di dichiarazione approvato nel 2014.

TERMINI DI VERSAMENTO Il decreto 175/2014 ha inoltre previsto che il termine per il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell’Irap, deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. In precedenza tale termine era fissato al 16 giugno dell’anno in cui veniva presentata la dichiarazione. Questa impostazione non prevedeva alcuna eccezione ed era conseguentemente applicabile anche alle operazioni di natura straordinaria. Con la modifica approvata si è legato il termine di versamento delle imposte a quello di presentazione o trasmissione della dichiarazione dei redditi. Il nuovo termine di versamento, fissato appunto al 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, è riferito al periodo d’imposta precedente a quello in cui assume efficacia l’operazione straordinaria, che come riferito scade il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione e non più il 16 giugno dell’anno in cui veniva presentata la dichiarazione. Tale modifica oltre a razionalizzare la norma, evita lo slittamento di un anno nel versamento delle imposte che si realizzava in tutte le operazioni che diventavano efficaci entro il mese di marzo. In presenza di operazioni di natura straordinaria l’anno solare viene distinto in due periodi d’imposta e la data che fa da spartiacque è quella del deposito presso il registro delle imprese dell’atto. Si pensi ad una società che si sia trasformata il 10

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maggio 2015, con le vecchie regole per il periodo ante trasformazione, vale a dire dal 1° gennaio al 9 maggio 2015, il termine di presentazione della dichiarazione sarebbe stato il 28 febbraio 2016 (entro la fine del 9° mese dalla data di trasformazione) e il termine di versamento del saldo delle imposte sarebbe stato il 16 giugno 2016 (16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione).

Con le nuove disposizioni la data di presentazione della dichiarazione rimane ferma al 28 febbraio 2016 (entro la fine del 9° mese dalla data di trasformazione) ma il termine di versamento del saldo delle imposte passa al 16 marzo 2016 (16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione).

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Schermature solari

ESTESA LA DETRAZIONE NELLA MISURA DEL 65%

L’art. 1 commi 47 e 48 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità) ha esteso la detrazione del 65% all’acquisto e posa in opera di schermature solari. In definitiva sono stati inseriti all’interno della detrazione fruibile per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico, le tende e interventi similari, che determino un minor consumo di energia, inteso come minori costi di condizionamento. Per individuare gli interventi che rientrano nell’agevolazione, la norma fa riferimento all’allegato M del D.Lgs. 311/2006 che originariamente si riferiva espressamente alle schermature solari. I contenuti del documento sono però stati integralmente sostituiti dall’allegato B del D.M. 26 giugno 2009 il quale include solo i dispositivi di protezione solare in combinazione non vetrate di cui alla norma Uni En 13363. L’ENEA nel predisporre la documentazione per la trasmissione dei dati, obbligo cui sono tenuti tutti i soggetti che intendono beneficiare della detrazione in argomento, ha elaborato un “Vademecum per l’uso” chiarendo alcuni dubbi interpretativi. L’elaborazione del documento ha richiesto una tempistica relativamente lunga la quale ha indirettamente allungato i termini di pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione all’Enea della relativa documentazione. La nuova detrazione riguarda i lavori posti in essere dal 1° gennaio 2015. Rientrano nell’eco bonus i seguenti interventi: - scuri; - tende alla veneziana; - tapparelle; - persiane a battente, alla veneziana o a soffietto; - tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti, a rullo, verticali oppure per lucernari e finestre su tetto. È richiesto che le schermature siano solidali all’involucro edilizio, vale in aderenza allo stesso. La fi-

nalità è quella di evitare che gli ambienti interni si surriscaldino per le radiazioni solari dirette durante il periodo estivo, riducendo in questo modo l’utilizzo di sistemi di climatizzazione o di ventilazione. Rimangono conseguentemente escluse dall’agevolazione tutte quelle strutture che non sono legate ad un edificio come ad esempio i gazebo esterni. La detrazione Irpef/Ires rientra tra quelle previste per gli interventi di risparmio energetico ed è pari al 65% della spesa sostenuta. La detrazione riguarda le spese per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari come sopra individuate nel limite di detrazione di 60.000 euro, corrispondente pertanto ad un limite di spesa massima agevolabile di 92.307 euro. La detrazione riguarda le spese sostenute nell’anno in corso, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. L’agevolazione si applica in favore sia delle persone fisiche che di imprese e società e per gli interventi eseguiti anche su edifici non residenziali con esclusione degli immobili merce, vale a dire quelli destinati alla vendita da parte di imprese edili. Possono beneficiarne anche i condomini, limitatamente però agli interventi sulle parti comuni. L’immobile sul quale effettuare l’intervento deve essere esistente, vale a dire accatastato o con una richiesta di accatastamento in corso. In caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento, l’agevolazione riguarderà esclusivamente la parte non oggetto di ampliamento. Ricordiamo che vale il principio di cassa, vale a dire che rilevano esclusivamente i pagamenti effettuati nell’arco temporale sopra indicato. Per le persone fisiche l’unico strumento di pagamento ammesso è il bonifico sul quale deve essere operata la ritenuta d’acconto dell’8%. Nella compilazione dell’allegato F della scheda informativa da inviare all’Enea, non è richiesto che si tratti di schermature nuove o in sostituzione, ma sono richiesti alcuni dati tecnici quali: tipologia (interna, esterna, integrata), superficie della schermatura (espressa in metri quadri), superficie della finestra protetta (espressa in metri quadri), classe della schermatura, il tipo di materiale (tessuto, legno, plastica, PVC, metallo, misto, altro), meccanismo di regolazione (manuale, automatico, servoassistito, fisso).

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E’ necessario rispettare un principio di proporzionalità, vale a dire che la proiezione deve essere rapportata alla vetrata protetta e inoltre, è necessario che le schermature siano mobili, ciò al fine di evitare che durante i mesi invernali, l’irraggiamento non possa raggiungere gli interni. La classe di efficienza energetica di riferimento è fondata sul parametro del fattore solare (Gtot), che misura la percentuale di energia solare che penetra in una stanza attraverso lo schermo a vetrata, ed è definito secondo la norma Uni En 14501.

Ci sono quattro classi di prestazione termica, da 1 a 4, ma nella scheda informativa è possibile indicare anche il valore zero, poiché la norma non ha previsto una classe minima per accedere alla detrazione fiscale. E’ richiesta la conservazione, al fine di eventuali controlli, delle fatture relative all’acquisto e alla posa in opera della schermatura, le ricevute dei bonifici, la ricevuta dell’invio all’Enea, le schede tecniche dei prodotti e gli originali dei documenti. (PZ)

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Giustificazione studi di settore 2013 DISPONIBILE IL SOFTWARE PER SPIEGARE LE INCONGRUENZE

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile il software che consente di comunicare le ragioni che hanno determinato uno scostamento rispetto ai risultati degli studi di settore con riferimento al periodo d’imposta 2013. Il software denominato “Segnalazioni 2014” consente di segnalare dati e informazioni per giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza. La comunicazione può essere trasmessa con modalità esclusivamente telematica fino al 31 ottobre 2015. Le comunicazioni in argomento rappresentano una ripetizione della possibilità già offerta ai contribuenti, di fornire tali giustificazioni nel campo “Note aggiuntive” del modello studi di settore allegato al modello Unico. In pratica alla presenza di scostamenti rispetto alle risultanze degli studi di settore, il contribuente, con riferimento al periodo d’imposta 2013, può effettuare le annotazioni che giustificano tali scostamenti, direttamente nel modello Unico o in un momento successivo con

la comunicazione in argomento. Non si tratta pertanto di un obbligo ma di una facoltà riconosciuta ai contribuenti, che permette di fornire in via anticipata all’amministrazione le giustificazioni agli scostamenti da GERICO. Il fatto di aver già fornito le giustificazioni nel campo “Note aggiuntive” del modello Unico di riferimento, non pregiudica la possibilità di inviare comunque la comunicazione in argomento. Si pensi all’ipotesi in cui si desideri integrare le precedenti giustificazioni o approfondire alcuni aspetti degli stessi. Si deve inoltre rilevare che la comunicazione può contenere un testo, sempre di natura descrittiva, più lungo rispetto a quello consentito all’interno del modello Unico. L’invio della comunicazione richiede il collegamento alla dichiarazione originaria, questa è la ragione per cui il software d’invio richiede l’indicazione degli estremi d’invio della dichiarazione di riferimento, estremi reperibili dalla ricevuta di presentazione. La comunicazione come in passato è suddivisa in cinque tipologie di segnalazione: inapplicabilità, esclusione, coerenza, normalità economica e congruità. Per ogni tipologia è quindi possibile fornire chiarimenti specifici. E’ comunque consentito utilizzare più di una tipologia di giustificazione.

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Depositi IVA

VIETATI QUELLI VIRTUALI MA RICONOSCIUTA L’INVERSIONE CONTABILE

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

DEPOSITI IVA: VIETATI QUELLI VIRTUALI MA RICONOSCIUTA L’INVERSIONE CONTABILE Con la circolare n. 12/E del 24 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le questioni interpretative relative alla disciplina dei depositi IVA, anche alla luce delle problematiche trattate in sede di interpello, nonché del pronunciamento della Corte di Giustizia UE nella causa C-272/13 – Equoland. I depositi IVA sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano all’interno dei quali la merce viene introdotta, staziona, e poi viene estratta. Dal punto di vista fiscale i depositi IVA consentono che, per determinate operazioni, l’IVA sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).

D.L N. 331 DEL 1993: ART. 50-BIS, COMMA 1 L’art. 50-bis, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993 prevede che possono essere introdotti e custoditi nei depositi IVA beni nazionali e comunitari, non destinati alla vendita al minuto durante la loro giacenza in detti locali. Possono essere introdotti in deposito IVA anche beni provenienti da Paesi terzi, purché preventivamente immessi in libera pratica; è indispensabile, infatti, che i beni provenienti da territori extracomunitari abbiano perso lo status di “merce non comunitaria” e acquisito quello di “merce comunitaria”, così da poter liberamente circolare sul territorio degli Stati membri. Relativamente a queste ultime operazioni il deposito IVA ha trova-

to maggior “successo” ed impiego da parte degli operatori.

CIRCOLARE N. 12/E DEL 24 MARZO 2015 La recente circolare a tale proposito è intervenuta chiarendo che, in ragione della funzione svolta dall’istituto del deposito IVA, le agevolazioni in esame si rendono applicabili se i beni sono materialmente introdotti nel deposito, non essendo sufficiente la mera presa in carico documentale degli stessi nell’apposito registro detenuto dal depositario (il cosiddetto “deposito IVA virtuale”). Il deposito deve comunque assolvere le funzioni di stoccaggio o custodia dei beni, anche se non è obbligatorio il materiale scarico dei beni dal mezzo di trasporto (che potrebbe essere costituito anche da un container). Nei casi d’immissione in libera pratica, l’attestazione da rilasciare in dogana, che prova la destinazione dei beni in un deposito IVA, di cui all’art. 4, comma 1, ultima parte del D.M. n. 419 del 1997, deve fare esplicito riferimento anche al rispetto delle suddette condizioni. L’assenza o la simulazione del contratto di deposito impediscono l’applicazione delle disposizioni agevolative di cui all’art. 50bis del D.L. n. 331 del 1993. Il cedente, che introduce i beni nell’interesse del cessionario, è tenuto a munirsi di idonea prova attestante l’avvenuta introduzione, quale ad esempio copia del documento di trasporto, recante l’attestazione resa dal gestore in ordine all’introduzione materiale dei beni ed alla loro presa in carico. A questa regola fanno eccezione le prestazioni di servizi (in particolare operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali) relative ai beni custoditi nel deposito IVA, le quali si considerano materialmente eseguite nel deposito anche se eseguite nei locali limitrofi, senza tempi minimi di giacenza, né obbligo di scarico del mezzo di trasporto.

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE CAUSA C-272/13 – EQUOLAND E POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE La sentenza del 17 luglio 2014 dalla Corte di Giustizia Ue causa C-272/13 – Equoland ha ribadito

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che, per l’introduzione di beni importati nel deposito fiscale IVA, di cui all’art. 50-bis, comma 4, lettera b, del D.L. 30/8/1993, n. 331, l’esclusione del pagamento dell’IVA in dogana è subordinata all’introduzione fisica della merce per cui non è consentita l’introduzione “virtuale”, che consiste nella semplice annotazione fatta nel registro tenuto dal gestore senza l’effettivo deposito nei locali. La mancata osservanza dell’introduzione fisica comporta che l’IVA, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere versata al momento dell’importazione, se è assolta, all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, mediante il meccanismo dell’inversione contabile, costituisce un pagamento tardivo dell’imposta. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di un tentativo di frode, tale violazione ha carattere formale e non può rimettere in discussione il diritto alla detrazione del soggetto passivo. Sul punto specifico l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in ottemperanza ai principi espressi dalla Corte di Giustizia, nei casi analoghi in fatto e in diritto a quello esaminato, non si debba procedere alla richiesta dell’imposta già assolta mediante reverse charge, a condizione, da accertare caso per caso, che non sussista evasione o tentativo di evasione. E’ stata confermata la legittimità della sanzione secondo la seguente articolazione:

- nella misura del 2% (cioè 1/15 del 30%), se la regolarizzazione relativa all’estrazione virtuale dei beni dal deposito è stata fatta nello stesso giorno in cui è presentata in dogana la dichiarazione di immissione in libera pratica della merce importata; - del 30% ridotta di 1/15 per ogni giorno di ritardo (cioè 2% per un giorno di ritardo, 4% per due giorni, ecc.), se la regolarizzazione avviene entro il 15° giorno successivo all’annotazione nel registro delle fatture; - del 30% dell’importo dell’IVA che non è stata versata al momento dell’importazione. La competenza ad irrogare la sanzione è dell’Agenzia delle Dogane poiché essa consegue al ritardato o omesso versamento dell’IVA esigibile in dogana al momento dell’effettuazione di un’importazione di beni (art. 70 del DPR n. 633 del 1972). La circolare n. 12/E del 24 marzo 2015 chiarisce anche le modalità di determinazione della base imponibile riconoscendo i cosiddetti “cali fisici e tecnici”, così come riconoscendo la possibilità per gli operatori extra comunitari di poter operare attraverso la nomina di un rappresentante fiscale “leggero”.

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Gian Luca Giussani



Accise sul gasolio

ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL CODICE TRIBUTO 6740 Con una nuova nota del 14 maggio u.s. (prot. RU/57015), l’Agenzia delle Dogane è tornata ad occuparsi delle formalità legate alla compensazione, nel modello F24, del credito di imposta legato al rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, dopo l’intervento dello scorso 20 aprile con la risoluzione n. 39/E. In particolare, l’Agenzia ha ulteriormente precisato gli adempimenti legati alla trimestralizzazione della misura, già oggetto della citata risoluzione del 20 aprile. Più precisamente, fermo restando che il codice tributo da indicare nel modello F24 è sempre il 6740, le regole di utilizzo di tale codice sono state così dettagliate: - nel campo intestato alla “rateazione/regione/ prov/mese – rif” (contraddistinto con il numero 2), la data va indicata con un formato a 4 caratteri “NNRR” in cui i primi 2 rivelano il trimestre solare (gennaio/marzo – 01; aprile/ giugno – 02; luglio/settembre – 03; ottobre/ dicembre - 04), mentre gli ultimi 2 indicano l’anno solare di riferimento dei consumi di gasolio (15 per quello in corso). Pertanto, il ca-

rattere “0315” indica la richiesta di recupero delle accise per il gasolio consumato nel trimestre luglio/settembre del 2015. - nel campo intestato all’anno di riferimento (contrassegnato con il numero 3), va riportato (nel formato AAAA, quindi per esteso) l’anno di presentazione della dichiarazione, riferita al trimestre solare inserito nel campo 2. Per quanto riguarda i crediti relativi ai consumi di gasolio del 2014 non ancora utilizzati in compensazione, vista la difficoltà dei sistemi informatici di ricollegarli con precisione ad un determinato trimestre, ai fini dell’esposizione nel modello F24 l’Agenzia delle Dogane ha introdotto le seguenti facilitazioni: - nel campo intestato alla “rateazione/regione/ prov/mese – rif” (contraddistinto con il numero 2), potrà inserirsi il carattere “0414” per tutti i trimestri solari del 2014 a prescindere, quindi, da quello in cui sono avvenuti i consumi; - nel campo intestato all’anno di riferimento (contrassegnato con il numero 3), dovrà riportarsi l’anno 2014 per i primi tre trimestri di quell’anno e l’anno 2015 per il quarto trimestre. Infine, l’Agenzia ha ricordato che l’utilizzo in compensazione del credito di imposta in esame deve avvenire ai sensi dell’art. 61, comma 1, lett. b) del D.L. 1/2012, quindi entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento.

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(C)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2015 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

106,5

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

106,8

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

107,0

0,375000

APRILE

15.04

14.05

0,500

107,1

0,570093

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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Il TFR in busta paga

ISTRUZIONI OPERATIVE

La circolare Inps n. 82 del 23 aprile 2015 illustra le istruzioni operative relative alla liquidazione della quota integrativa di retribuzione (Qu.I.R.) ovvero del TFR maturato mensilmente ai sensi dell’articolo 1 commi 26 e seguenti della legge 190/2014 sulla base delle modalità di attuazione fissate dal DPCM n. 29 del 2015.

1) SOGGETTI DESTINATARI Hanno diritto a richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, ad eccezione dei seguenti: a. lavoratori dipendenti domestici; b. lavoratori dipendenti del settore agricolo. c. lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. d. lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; e. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, anche “Legge fallimentare”); f. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare; g. lavoratori dipendenti da datori di lavoro per PAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2015

i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa. Detta esclusione opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi e in relazione al periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti ministeriali; h. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento. Possono optare per la liquidazione mensile della Qu.I.R. anche i dipendenti che, hanno aderito, sulla base di modalità tacite o esplicite, alle forme pensionistiche complementari ovvero coloro il cui TFR è versato al Fondo di Tesoreria.

2) REQUISITI DI ACCESSO Ai fini del diritto alla liquidazione della Qu.I.R., il lavoratore deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato da almeno sei mesi. Si sottolinea che si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R.. Alla predetta regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Ci si riferisce, in particolare, alla cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. Al riguardo, la circolare precisa che i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità


di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R. (6 mesi).Ulteriore requisito di natura oggettiva è costituito, dall’assenza di disposizione del TFR, da parte del lavoratore, a garanzia di contratti di finanziamento. L’accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi per il diritto alla liquidazione mensile della Qu.I.R. è operato dal datore di lavoro, anche con riferimento all’esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché le medesime gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall’ente mutuante.

3) MISURA DELLA QU.I.R. La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/82 (0,50%), ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive. Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari che optano per la liquidazione della Qu.I.R., la relativa misura è pari all’intera quota del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricorrendone le condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle citate forme pensionistiche. Ai fini del calcolo della Qu.I.R., la circolare richiama integralmente il paragrafo 4 della circolare n. 70/2007 che per la sua estrema chiarezza si è ritenuto di richiamare integralmente: “La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, e quindi non trovano applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Ai sensi di tale norma, la retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell’applicazione delle modalità di calcolo dalla stessa indicate comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Si tratta di un concetto ispirato al criterio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno ricompresi, in base alla consolidata giurisprudenza, “tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestaPAG. 21 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2015

zione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione”.. Sono dunque da escludere soltanto quelle voci retributive aventi titolo specifico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro. Al fine di valutare la non occasionalità dei compensi, nell’ambito della nozione legale di retribuzione di cui all’articolo 2120 del codice civile, si deve tenere conto non solo della ripetitività e della frequenza degli stessi ma anche, in caso di saltuarietà, della non riconducibilità dell’evento al quale sono connessi (prestazioni) a ragioni eventuali, imprevedibili, fortuite. Sono fatte salve ai fini del calcolo del contributo eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino diversamente, rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo t.f.r. Si precisa che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del t.f.r. deve operarsi con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti. Pertanto l’esclusione di voci retributive dal calcolo eventualmente contenuta in contratto collettivo ha effetto solo a decorrere dalla data di conclusione dello stesso. In caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’articolo 2110 del codice civile e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa integrazione guadagni, deve essere computato ai fini del t.f.r. l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro. La quota di retribuzione da accantonare e da versare per ciascun anno si calcola dividendo l’importo della retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero”. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DPCM, la Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali.

4) PROCEDURA DI RICHIESTA E LIQUIDAZIONE DELLA QU.I.R. I lavoratori aventi diritto sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso allegata, compilata e sottoscritta. Copia della predetta istanza ovvero attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico è rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta. Accertato il possesso dei requisiti e l’assenza delle condizioni ostative sopra richiamati, il diritto alla


liquidazione della Qu.I.R. opera a partire dal mese successivo a quello di presentazione della predetta istanza, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. La liquidazione della Qu.I.R. è effettuata sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro: a. a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento; b. a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia. A Durante tutto il periodo di operatività della Qu.I.R. la scelta del lavoratore è irrevocabile. Per il periodo interessato dal provvedimento, si sospende - ove dovuto - il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L’adesione del lavoratore dipendente alle citate forme pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

5) FINANZIAMENTO Al fine di ridurre l’impatto finanziario della disposizione in esame sulle azione la legge di stabilità ha previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti possano finanziare l’erogazione delle quote attraverso prestiti specifici stipulati con istituti di credito che aderiscano all’accordo quadro sottoscritto dal ministro dell’economia e delle finanze e da quello del lavoro con l’Abi, ai quali si applicheranno tassi di interesse omnicomprensivi non superiori a quelli stabiliti per la rivalutazione del TFR. Tali finanziamenti saranno assistiti dalla garanzia di un Fondo speciale costituito presso l’Inps e finanziato da un contributo pari allo 0,2% sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro che accedono a tale sistema di credito. I datori che intendono avvalersi di questo sistema di finanziamento agevolato dovranno produrre due certificazioni da richiedere in via telematica all’Inps. La prima rilasciata entro 30 giorni e necessaria a dimostrare la soglia dimensionale. L’altra contente l’importo della Qu.I.R. mensile maturata che potrà essere finanziata ed è resa disponibile al datore di lavoro e all’intermediario finanziatore entro 60 gg. decorrenti dal primo giorPAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2015

no del mese successivo a quello di competenza, sulla base delle denunce contributive effettuate. La restituzione del credito deve avvenire in unica soluzione entro il 30 ottobre 2018. In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenute durante la vigenza del finanziamento assisto da garanzia, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso della somma già fruita, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo. I datori di lavoro che corrispondono la Qu.I.R. godono dell’esonero contributivo verso il Fondo di garanzia presso l’INPS e della riduzione contributiva dello 0,28%. Quest’ultima non spetta in caso di accesso al finanziamento.

6) MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELL’EROGAZIONE DELLA QU.I.R. IN UNIEMENS A seguire si riportano le indicazioni della circolare in merito alle modalità di esposizione: “I datori di lavoro valorizzeranno l’erogazione della Qu.I.R. nella sezione <GestioneTFR> dell’elemento <denunciaIndividuale> del flusso UniEmens. In particolare, allo stato, la sezione <GestioneTFR> è articolata nei seguenti elementi: 1. <DestinazioneTFR>, a sua volta articolata in: - <TipoScelta> - <DataScelta> - <ProfiloLav> - <SceltaDest>, a sua volta articolato in: - <SceltaTFR> - <SceltaPrevCompl> 2. <MeseTFR>, a sua volta articolata in: - <BaseCalcoloTFR> - <BaseCalcoloPrevCompl> - <MeseTesoreria> - <meseFONDINPS> - <MisureCompensative> 3. <RecBaseCalcCredito2012> Ai codici dell’elemento <TipoScelta> viene aggiunto il codice “IQ”, che va valorizzato in caso di opzione del lavoratore per la liquidazione della Qu.I.R.. L’elemento <DataScelta> va valorizzato con la data di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore esclusivamente nel mese di avvio della maturazione della Qu.I.R.. A titolo di esempio, la data di adesione alla Qu.I.R. effettuata il 20 maggio 2015, va indicata, nell’elemento <DataScelta>, solo nella denuncia di competenza di giugno 2015, mese a partire dal quale – a prescindere


dalla circostanza che la liquidazione sia o meno erogata con il ricorso al Finanziamento garantito – decorre la maturazione delle quote della Qu.I.R. Si evidenzia che nel caso di <TipoScelta> = “IQ” gli unici elementi di <DestinazioneTFR> che dovranno essere valorizzati sono <DataScelta> e <SceltaQuir> di <SceltaDest>. Nell’ambito dell’elemento <SceltaDest>, viene inserito il seguente elemento: <SceltaQUIR>: elemento che va esposto solo in caso di opzione del lavoratore per la liquidazione della Qu.I.R., una volta accertati i requisiti da parte del datore di lavoro, da valorizzare con il carattere “S”. Nell’ambito dell’elemento <MeseTFR>, viene aggiunto l’elemento <MeseQuir>, avente la seguente struttura: <MeseQUIR>: <QUIRLiquidataBustaPaga>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata con risorse proprie del datore di lavoro, vale a dire senza il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente circolare. In particolare, l’elemento riporta il valore della Qu.I.R. maturata ed erogata nel mese di competenza della denuncia. Sul piano dell’assetto contributivo, la valorizzazione del presente elemento comporta l’applicazione: - della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’art. 2 della l. n. 297/1982 - pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione imponibile (elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende industriali). Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione “TF03”; - della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 252/2005, che, a far tempo dal 2014, è fissata nella misura massima dello 0,28% della retribuzione imponibile. Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione “TF17”; <QUIRDaFinanziare>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente circolare. E’ articolato in: PAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2015

- <QUIRFinMaturata>: riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel mese di competenza della denuncia individuale. Sul piano dell’assetto contributivo, la valorizzazione del presente elemento comporta l’applicazione: * della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’art. 2 della l. n. 297/1982 - pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione imponibile (elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende industriali). Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione “TF03”; * del contributo destinato al Fondo di garanzia ex art. 1, c. 32 legge 190/2014, che alimenta l’apposito fondo costituito a garanzia dei Finanziamenti erogati dagli Intermediari per favorire l’erogazione della Qu.I.R. da parte dei datori di lavoro con meno di 50 addetti non soggetti al versamento al Fondo di Tesoreria. Si ricorda che la misura del predetto contributo è pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Alla ricorrenza del predetto contributo va valorizzato l’elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito> della sezione <DatiRetributivi>, utilizzando il codice di nuova istituzione “M500”. - <QUIRFinLiquidata>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente circolare. Qualora, con la denuncia di competenza fosse necessario liquidare quote di Qu.I.R. riferite a più mesi di maturazione, l’elemento va valorizzato più volte con l’evidenza di ogni mese/anno di maturazione e del relativo importo. Sulla base della predetta modalità vanno trattate, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di fruizione della Qu.I.R., le quote di Qu.I.R. eventualmente liquidate congiuntamente. E’ articolato in: * <QUIRFinAnnoMese>: riporta l’anno e il mese di maturazione della Qu.I.R. erogata in busta paga nel mese di com-


petenza della denuncia individuale. Si ricorda che, di regola, il periodo di maturazione della Qu.I.R. liquidata attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia coincide con il terzo mese antecedente a quello di competenza della denuncia individuale (es. nel mese di settembre 2015, avviene l’erogazione della Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2015); * <QUIRFinImporto>: riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel periodo indicato nell’elemento <QUIRFinAnnoMese> erogata in busta paga, con il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, con la retribuzione riferita al mese di competenza della denuncia individuale. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 VIRTUALE, ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “TF03”, avente il significato di “esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR di cui all’art. 2, l. n. 297/1982 per effetto della liquidazione della Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 29, l. n. 190/2014”; - con il codice “TF17”, avente il significato di “misure compensative di cui all’art. 8, d.l. n. 203/2005 per effetto della liquidazione della

Qu.I.R. in assenza di accesso al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 28, l. n. 190/2014”; - con il codice “M500”, avente il significato di “contributo al Fondo di garanzia per l’accesso al finanziamento dell’erogazione della Qu.I.R. di cui all’art. 1, comma 32, l. n. 190/2014, ai sensi dell’art. 1, comma 29, l. n. 190/2014”. La variazione di dati riferiti alla Qu.I.R. relativi a periodi pregressi rispetto a quello di competenza della denuncia individuale va effettuata attraverso la trasmissione di specifici flussi di variazione delle dichiarazioni contributive interessate (UniEmens/Vig). Nel caso di Qu.I.R. finanziata la trasmissione del flusso di variazione andrà effettuata solo per comunicare le informazioni afferenti alla maturazione della Qu.I.R. di periodi pregressi che non fosse stato possibile effettuare a causa dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche aziendali di gestione dei flussi UniEmens. La comunicazione relativa alla liquidazione della Qu.I.R. finanziata riferita a periodi pregressi potrà essere effettuata mediante l’esposizione dell’elemento <QUIRFinLiquidata> con l’indicazione del periodo di riferimento. L’utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici per l’erogazione della Qu.I.R. indicati nel presente paragrafo è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015. (FT)

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Inps. Notifica dei preavvisi di irregolarità contributiva VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E NOTIFICA DEI PREAVVISI DI IRREGOLARITÀ IN RELAZIONE ALLA FRUIZIONE DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI Con il messaggio n. 3454 del 21 maggio u.s., l’Inps ha informato che in vista dell’avvio del nuovo sistema on line per il rilascio del DURC (previsto, stando a quanto riportato da autorevoli fonti di stampa, dal prossimo mese di luglio), stanno per essere ultimate le operazioni di controllo della regolarità previdenziale ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. A questo proposito, l’Inps sta inviando dei preavvisi alle aziende con matricola attiva nel mese di maggio 2015, che presentino situazioni di irregolarità (semaforo rosso) accertate dal gennaio 2008 e tutt’ora sussistenti. In particolare, tenuto conto che l’ultimo preavviso è stato inviato nel maggio 2014, l’Istituto ha informato che la gestione delle irregolarità avverrà nel seguente modo: a) per i datori di lavoro destinatari di un preavviso nel maggio 2014, l’attività di controllo e

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il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale interesserà il periodo: - dal giugno 2014 al maggio 2015, se nel frattempo non è intervenuta la regolarizzazione di cui al medesimo preavviso; - dal settembre 2014 al maggio 2015, per le situazioni regolarizzate nei termini. b) Per i datori di lavoro ai quali, nel maggio 2014, non è stato notificato alcun preavviso di irregolarità, sarà controllato il periodo dal dicembre 2012 al maggio 2015. Il preavviso di irregolarità verrà inviato all’indirizzo PEC dell’intermediario delegato o, in assenza, a quello del datore di lavoro o, infine, del suo titolare/rappresentante legale; in mancanza della PEC, l’invio sarà fatto a mezzo raccomandata a/r. In futuro, il messaggio preannuncia che la spedizione avverrà, in via prioritaria, all’indirizzo PEC del datore di lavoro. Ricevuto il preavviso, l’impresa avrà a disposizione 15 gg. per sanare le irregolarità constatate, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando la voce “Durc interno (regolarità contributiva)”, all’interno dell’oggetto “Agevolazioni contributive”. Entro lo stesso termine, l’impresa dovrà evidenziare quelle anomalie che determinano effetti sulla posizione contributiva aziendale. (C)


Regolamento CLP CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE: ENTRATA IN VIGORE DAL 1° GIUGNO A partire dal 1° giugno 2015, il regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) sarà la sola normativa vigente per la classificazione e l’etichettatura sia delle sostanze sia delle miscele. Il CLP richiede alle società di classificare, etichettare e imballare le loro sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima d’immetterle sul mercato. La classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche pericolose si basa sul sistema globale armonizzato, approvato dalle Nazioni Unite, al fine

I pericoli che le sostanze chimiche comportano vengono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sulle etichette e nelle schede di dati di sicurezza. Nuovi termini hanno sostituito quelli obsoleti: - miscele per preparati - “hazardous” (pericolose) per “dangerous” (pericolose) - pittogrammi per simboli - indicazioni di pericolo per frasi di rischio - consigli di prudenza per istruzioni di sicurezza

di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, oltre al libero movimento di sostanze, miscele e articoli. Pur essendo gli obblighi previsti dal regolamento CLP simili alla precedente legislazione dell’UE, vi sono tuttavia alcune importanti differenze. Un elevatissimo numero di prodotti dev’essere rietichettato ai fini della conformità al CLP, compresi oggetti di consumo quali vernici o detergenti, oltre che miscele industriali. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) adegua la precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti di questi pericoli. Il GHS è stato adottato da molti paesi in tutto il mondo e ora viene utilizzato anche come base per le norme nazionali e internazionali in materia di trasporto di merci pericolose.

- le avvertenze (ad esempio Pericolo, Attenzione) sostituiscono le indicazioni di pericolo I nuovi pittogrammi contenuti in un riquadro rosso sostituiranno gradualmente gli attuali simboli di pericolo su sfondo arancione.

CLASSIFICAZIONE

Nella maggior parte dei casi, i fornitori devono decidere in merito alla classificazione di una sostanza o miscela, attuando la procedura denominata autoclassificazione.

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In alcuni casi, la decisione sulla classificazione di una sostanza chimica è adottata a livello di UE per garantire un’adeguata gestione dei rischi. Solitamente questo avviene per le sostanze più pericolose: cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sensibilizzanti delle vie respiratorie, biocidi o prodotti fitosanitari.

Tutte le classificazioni delle sostanze armonizzate in passato conformemente alla normativa precedente (direttiva sulle sostanze pericolose) sono state convertite nelle classificazioni armonizzate ai sensi del regolamento CLP. I fornitori sono obbligati ad applicare tale classificazione ed etichettatura armonizzate.

PUNTI CHIAVE - - - - - - - -

Cercare nuove etichette e schede di dati di sicurezza (SDS) Formare i lavoratori affinché comprendano e riconoscano le nuove informazioni riportate sulle etichette Verificare che l’uso della sostanza o miscela sia riportato nelle SDS e che non sia sconsigliato Seguire le indicazioni fornite sulle nuove etichette e nelle schede di dati di sicurezza Verificare se la classificazione è stata modificata Valutare i rischi per i lavoratori e aggiornare le valutazioni dei rischi sul luogo di lavoro, se necessario Per i datori di lavoro, comunicare tali modifiche ai lavoratori In caso di domande circa la nuova etichetta o scheda di dati di sicurezza, rivolgersi al proprio fornitore

Fonte: DG Occupazione

ETICHETTATURA I fornitori sono tenuti a etichettare una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio ai sensi del regolamento CLP prima di immetterla sul mercato quando: - una sostanza è classificata come pericolosa; - una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose al di sopra di una determinata soglia.

QUANDO ENTRERÀ PIENAMENTE IN VIGORE IL REGOLAMENTO? Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e sostituirà gradualmente la classificazione e l’etichettatura della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e della direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE). Entrambe le direttive saranno abrogate il 1° giugno 2015.

DATE IMPORTANTI - 1° dicembre 2010, data di riclassificazione delle sostanze - 1° dicembre 2012, etichettatura delle sostanze già presenti sul mercato, in conformità del regolamento CLP - Dal 1° giugno 2015 le miscele (in precedenza denominate preparati) devono essere classificate ai sensi del regolamento CLP - 1° giugno 2017, rietichettatura e reimballaggio dei prodotti già immessi sul mercato

INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE L’inventario delle classificazioni e delle etichettature è una banca dati contenente informazioni

di base sulla classificazione e l’etichettatura di sostanze notificate e registrate ricevute da fabbricanti e importatori. Tale inventario contiene anche l’elenco delle classificazioni armonizzate giuridicamente vincolanti (allegato VI al regolamento CLP). Questa banca dati è istituita e mantenuta dall’ECHA. Gli Stati membri, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono proporre l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura di una sostanza in tutta l’Unione europea. Diverse informazioni, inoltre, saranno disponibili nell’inventario. Il regolamento CLP presenta forti nessi con il regolamento REACH.

LE SCHEDE DI SICUREZZA Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Consentono: 1. al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso 2. agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro. Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel regolamento CE n 1907/2006 (regolamento Reach). Si segnala che l’allegato II del

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Regolamento Reach è stato modificato dal Regolamento 453/2010. La redazione della scheda è obbligatoria, oltreché per sostanze e miscele classificate pericolose rispettivamente in base ai criteri di cui alla Direttiva 67/548/CEE (recepimento nazionale d.lgs. 52/97 e successive modificazioni ed integrazioni) e alla Direttiva 1999/45/CE (recepimento nazionale d.lgs. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) o in base a nuovi criteri di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP), anche nei seguenti casi: - sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII; - sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione, disposta dall’art. 59 del regolamento Reach; - su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti (in concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi) sostanze pericolose, oppure dotate di valore limite d’esposizione professionale o ancora rientranti nei casi di cui sopra. In Italia le imprese possono avvalersi delle agevolazioni indicate nelle Note del Ministero della salute del 13 marzo 2007, e del 30 marzo 2007, aventi per oggetto “Primi adempimenti sulle schede di sicurezza con l’entrata in vigore del Regolamento REACH”, laddove le indicazioni non sono in contrasto con quanto aggiornata dal Reg. 453/2010.

BANCA DATI DI MODELLI DI SCHEDE DATI DI SICUREZZA DI SOSTANZE CHIMICHE Il Ministero della Salute, mette a disposizione una banca dati di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) per un congruo numero di sostanze chimiche, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall’Unione Europea e contenute nell’Allegato VI al regolamento 1272/2008, come utile supporto a tutti gli attori che hanno l’obbligo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, denominato regolamento Reach, di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell’allegato II del citato regolamento. La SDS rappresenta un utile ed indispensabile strumento di comunicazione nella catena d’approvvigionamento delle sostanze, ma ha mostrato negli anni scadenti livelli di qualità. Pertanto il Ministero della salute ha predisposto questa banca dati che, con i suoi aggiornamenti mensili, consentirà di uniformare ed elevare la qualità delle informazioni contenute, e fornire al contempo un utile punto di riferimento per gli Organi predisposti alle attività di vigilanza. Tali modelli di SDS potranno essere utilizzati, modificati ed integrati da tutti coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di sostanze, nonché da coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di miscele ai sensi dell’articolo 31 del regolamento Reach.Va infine precisato che i modelli di SDS contenuti nella banca dati non hanno valore legale, e non possono comunque sostituire l’esperienza professionale legata alla conoscenza diretta delle proprietà e degli effetti delle sostanze.

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(AB)


Salute e sicurezza sul lavoro OIRA: UN’APPLICAZIONE WEB GRATUITA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE PMI Il 22 aprile u.s. sono proseguiti presso il Ministero del Lavoro i lavori del Tavolo interistituzionale sul Progetto OIRA “Online interactive risk assessment”, il progetto europeo di valutazione interattiva dei rischi online promosso dall’Agenzia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro (EU-OSHA) che ha previsto la realizzazione di un’applicazione web a disposizione di 20 milioni di piccole e micro-imprese dell’Unione Europea chiamate ad assolvere agli adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. OIRA è un’applicazione web gratuita ideata per sostenere l’impresa durante tutto il percorso di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, dall’individuazione dei rischi al supporto nelle azioni preventive e nell’identificazione di opportune contromisure, fino alle attività di monitoraggio costante. Il Progetto OIRA è menzionato nella Strategia

Europea 2014-2020 che tra i propri obiettivi strategici prevede un sostegno concreto alle piccole e micro imprese per aiutarle a conformarsi al meglio alle norme di salute e sicurezza. Il progetto europeo coinvolge attualmente 15 Stati membri europei (governi nazionali, parti sociali e organizzazioni di ricerca), che stanno sviluppando strumenti settoriali nelle rispettive lingue e introducendone l’uso tra le piccole e micro imprese. In Italia il Ministero del Lavoro, a fine luglio 2013, ha formalmente aderito al progetto OIRA, per la progettazione e messa a disposizione gratuita per i datori di lavoro delle PMI di una procedura informatica finalizzata alla corretta predisposizione e gestione del documento di valutazione dei rischi. Il Tavolo interistituzionale, coordinato in Italia dall’Inail attraverso la Direzione Centrale Prevenzione, è stato costituito nella fase finale di vigenza della precedenza Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro con l’obiettivo di offrire un contributo partecipato alla costruzione di un sistema gratuito cogente che consenta ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento in maniera semplificata, pur nel rispetto della normativa vigente. (C)

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Contributi all’INAIL

NECESSARI DURC E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER LA RICHIESTA

Con la Nota del 7 aprile 2015, l’INAIL ha pubblicato i chiarimenti sui requisiti necessari per accedere ai contributi INAIL tra cui il DURC e la regolarità contributiva per la realizzazione di progetti che migliorino i livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le imprese che intendono richiedere i contributi INAIL devono, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico, essere obbligatoriamente in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e 8 bis, della Legge n. 98/2013 (semplificazioni in materia di DURC),

per quanto riguarda l’invito alla regolarizzazione ed il pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa Edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate. L’impresa richiedente deve sempre essere invitata a regolarizzare le inadempienze rilevate in sede istruttoria e qualora tale invito rimanga inevaso, ovvero l’impresa non provi di essere in possesso di un credito certificato, deve essere attestata l’irregolarità che esclude l’impresa dalla fruizione del contributo e dall’attivazione dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 31, commi 3 e 8, L. 98/2013. Inoltre, nel caso in cui dovesse emergere una situazione di irregolarità contributiva nonostante l’invito alla regolarizzazione, nelle imprese ammesse al beneficio e che si trovano nella fase di rendicontazione, deve essere sempre attivato il procedimento dell’intervento sostitutivo.

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(C)


SOA: nuova attestazione per la Ispef Servizi Ecologici IL PERSONALE TECNICO DELLA SOCIETÀ È ABILITATO A LAVORARE IN QUOTA, IN SPAZI CONFINATI O A RISCHIO INQUINAMENTO, E AD OPERARE SULL’AMIANTO Dopo quindici anni dall’istituzione del sistema di qualificazione che, come sappiamo, viene svolto dalle SOA, Società Organismo di Attestazione, nuove aziende Associate entrano nel settore dei Lavori Pubblici, questo è il caso della ISPEF SERVIZI ECOLOGICI srl azienda specializzata nel settore della raccolta, trasporto, intermediazione di rifiuti solidi, speciali e pericolosi, e nella gestione di bonifiche ambientali. L’ISPEF ha sede a Azzano Decimo (PN) in via Peperate 25/B è rappresentata dal sig. Luigi Dean, e si è qualificata per le categorie OG12 per 516.000 euro per la II classifica. L’Azienda nasce nel 1987 come ditta individuale operante nel settore dello spurgo e trasporto liquami, con la trasformazione in s.r.l., nel 2002 avvia con successo la diversificazione affiancando alle attività iniziali quelle di raccolta, trasporto, intermediazione di rifiuti solidi, speciali e/o pericolosi e servizi integrati, successivamente, anche dalla gestione di bonifiche ambientali, dai servizi di pronto intervento, alla gestione integrata di rifiuti per aziende private. La Società opera sull’intero territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna e ha costruito negli anni una solida base di accessi a impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti gestiti in tutto il nord e centro Italia. Oggi l’ISPEF dispone di un parco automezzi suddiviso tra macchine da spurgo con volumetrie tra i 4 e i 25 metri cubi di carico utile, dotate di tutte le attrezzature necessarie all’esecuzione dei servizi richiesti; mezzi per il trasporto di liquidi con portata utile fino a 30 metri cubi, a tre scomparti; cisterne speciali scarrabili, sia per stoccaggi temPAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2015

poranei che per l’esecuzione di attività in autonomia energetica; mezzi trasporto cassoni scarrabili dotati rimorchi e di gru; mezzi a supporto delle varie esigenze con pedane mobili e gru. La quasi totalità dei mezzi e attrezzature dispone dell’abilitazione al trasporto in ADR. Il personale tecnico della Società è formato e abilitato a lavorare in quota, in spazi confinati o a rischio inquinamento, ad operare su amianto e ad eseguire campionamenti. Questo permette alla Ispef Servizi Ecologici una forte flessibilità e dinamicità nella risoluzione di situazioni di emergenza o programmate garantendo l’intervento nell’intera filiera del rifiuto. La Società ha acquisito notevole esperienza nella gestione dei RAEE, nella gestione di emergenze a seguito di eventi dolosi, sgomberi e pulizie pre/ post insediamento oltre alla gestione dell’intero ciclo di rifiuti ospedalieri speciali e pericolosi. Nella gestione operativa dei propri mezzi ed attrezzature la Società si avvale di uno specifico programma che integrato ad un sistema di controllo satellitare garantisce massima ottimizzazione e velocità di intervento di ogni mezzo e operatore. Con l’acquisizione della qualifica SOA OG12 II classifica l’ISPEF srl intende consolidare ed espandere la pluriennale esperienza nelle attività di bonifica di serbatoi, di aree inquinate e del pronto intervento ambientale mettendola a disposizione dei propri Clienti con l’obiettivo di ottimizzare tempi i tempi di intervento, dei rapporti con le Autorità e, conseguentemente, riducendone i costi. Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale rientranti nella categoria OG12. Questa categoria riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza.


Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione

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ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Comunicazione annuale per i gas fluorurati ENTRO IL 31 MAGGIO 2015

Si ricorda che il 31 maggio 2015 scade il termine per le comunicazioni dei dati sulle emissioni di gas fluorurati in atmosfera (vedi ns. Circolare prot. n. 174/CSC/mcs del 21 maggio 2013 e prot. n. 80/ CSC/tt del 2 aprile 2014). Entro tale data gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di F-Gas devono presentare al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro

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d’impianto (art. 16, comma 1 DPR 43/2012). Si precisa che gli operatori sono i proprietari dell’apparecchiatura o dell’impianto, qualora non abbiano delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas. La Dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la Dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova. Maggiori informazioni per la compilazione della dichiarazione e l’elenco aggiornato delle sostanze si possono trovare sul sito dell’ISPRA http:// www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas, comunque, l’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e assistenza in merito. (CSC)


Vigilanza e accertamenti ispettivi nei lavori pubblici GLI ESPOSTI ANONIMI SONO ARCHIVIATI DAL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER MATERIA L’ANAC con comunicato del Presidente del 28 aprile 2015 ha fornito i criteri interpretativi relativi al Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 9 dicembre 2014 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 29 dicembre 2014, in vigore dal 30 dicembre 2014. Nei primi mesi di attuazione del Regolamento sopra citato per l’Autorità sono emersi alcuni problemi interpretativi, che possono essere agevolmente risolti senza procedere ad una modifica del regolamento medesimo, ma con una rilettura, anche sistematica dell’articolato di cui si compone e che di seguito si indica. Il primo quesito, riguarda la gestione degli esposti anonimi, che in questo periodo stanno giungendo numerosissimi all’Autorità, e che sempre per l’ANAC, in alcuni casi, hanno contenuti assolutamente generici e appaiono, quindi, inidonei a qualunque utilizzo mentre, in altri casi, contengono notizie che potrebbero, in astratto, essere utili per l’attività di vigilanza oggetto del regolamento meglio in oggetto emarginato. L’art. 3, comma 3 del Regolamento, ispirato ai principi generali dell’Ordinamento giuridico, esplicitati in particolare nel codice di procedura penale, di chiara “svalutazione” di denunce ed esposti che non siano riconducibili ad una persona determinata, stabilisce, quale regola generale, che “Gli esposti anonimi sono archiviati dal dirigente dell’Unità organizzativa competente per materia”. Per l’Autorità è utile precisare, cogliendo questa occasione, che vanno considerati anonimi non solo gli esposti che non rechino alcuna sottoscrizione o ne rechino una illeggibile ma anche quelli che, pur apparendo riferibili ad un soggetto, non consentono comunque di individuarlo. In questa prospettiva, non è necessario (anche se PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2015

è di sicuro opportuno) che il soggetto che invia un esposto all’Autorità alleghi la fotocopia di un documento identificativo; è, invece, indispensabile che questi precisi le sue generalità, in modo da poter essere identificato ed eventualmente interpellato dagli uffici. La disposizione regolamentare, in ossequio ai principi più volte espressi dalla giurisprudenza penale e ritenuti generalmente applicabili per analogia anche nelle attività di vigilanza amministrativa, secondo cui un esposto anonimo può, comunque, fornire spunti di conoscenza utili, nell’alinea successiva del medesimo comma, individua una limitata possibilità di un utilizzo degli atti non riconducibili ad un soggetto individuato, in particolare, stabilendo che “nei casi di denunce riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziate e adeguatamente motivate, il dirigente può, comunque, trasmettere l’esposto privo di sottoscrizione all’Ufficio ispettivo o all’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento di attività di competenza”. Ad avviso dell’ANAC questa parte della disposizione che ha ingenerato i dubbi interpretativi sia sui limiti di utilizzo del contenuto dell’anonimo sia in ordine al significato da attribuire alla previsione che consente al dirigente del singolo ufficio di trasmettere gli stessi “all’Ufficio ispettivo o all’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento di attività di competenza”. La lettura corretta della norma regolamentare presuppone in primo luogo che gli esposti anonimi, giunti in qualsiasi modo all’Autorità, anche se indirizzati al Presidente o ai Consiglieri, debbano essere assegnati, ratione materiae, agli uffici di vigilanza, secondo quelle stesse regole che valgono per gli atti regolarmente sottoscritti. Avvenuta l’assegnazione, spetta al dirigente dell’Ufficio operare una preliminare selezione degli anonimi. La regola generale è che essi debbano essere archiviati; e questo principio vale di sicuro per quegli atti che non contengono elementi di utilità e/o sono caratterizzati da assoluta genericità. L’eccezione al principio riguarda solo quei documenti che contengono notizie di particolare interesse per il settore di vigilanza a cui sono stati assegnati, elemento quest’ultimo, che come emerge


chiaramente dall’indicazione della norma regolamentare, va valutato con particolare rigore. Anche in questo caso, per l’Autorità, escluso che sulla sola scorta di un anonimo si possa avviare un’attività di vigilanza, il dirigente potrà tener conto del contenuto dell’atto non sottoscritto solo per ampliare o meglio calibrare un’attività di vigilanza, regolarmente avviata su istanza di parte o di ufficio. In assenza di un’attività di vigilanza già avviata dal proprio Ufficio, il dirigente dovrà trasmettere l’esposto “all’Ufficio ispettivo o all’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali”. La scelta a quale dei due Uffici trasmettere l’anonimo dovrà avvenire in relazione alla tipologia di attività che potrebbe in astratto essere svolta; se i fatti cui si fa riferimento siano tali da consentire l’attivazione di una vigilanza, si invierà l’incarto all’Ufficio vigilanze speciali; nella diversa ipotesi, si trasmetterà il tutto all’Ufficio ispettivo. La preventiva e molto rigorosa selezione degli anonimi effettuata dai dirigenti degli uffici di vigilanza dovrebbe consentire che ai due uffici da ultimo indicati giungano un numero molto limitato di atti. I dirigenti dei due Uffici indicati dalla norma regolamentare, ognuno per quanto di competenza, attiveranno accertamenti preliminari, utilizzando tutti gli strumenti di conoscenza già presenti in Ufficio, ad esempio, consultando la banca dati o analizzando le attività svolte in passato dagli uffici, e, previa comunicazione al Consiglio, potranno rispettivamente avviare un’attività di vigilanza o tenere conto della notizia in funzione di richiedere di programmare un’attività ispettiva da compiersi nell’ambito del Piano ispettivo per l’anno successivo o di quello in corso. Se non ritengono ricorrere le condizioni per avviare le attività indicate, provvederanno all’archiviazione dell’esposto anonimo loro trasmesso. A cadenza semestrale informeranno comunque il Consiglio in modo sintetico degli esposti anonimi archiviati. Il secondo aspetto problematico del Regolamento, per l’Autorità, riguarda la corretta interpretazione

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della disposizione di cui all’art. 9, comma 1, nella parte in cui stabilisce testualmente “il termine per l’avvio del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell’esposto”, letta in combinato con l’art. 6, comma 3, secondo cui “l’esposto si intende archiviato comunque se l’Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all’art. 9, comma 1, del presente regolamento”. Il principio espresso dalle due disposizioni si ispira ad una esigenza di semplificazione delle attività degli Uffici e vuole evitare che gli Uffici medesimi, in presenza di un numero elevatissimo di atti ad essi assegnati, siano gravati dall’onere di comunicare a tutti gli istanti l’eventuale archiviazione del procedimento. Essendo, il termine di cui al citato art. 9 comma 1 ordinatorio, nel caso in cui l’Ufficio, anche per gli enormi carichi di lavoro, non riesca ad attivare entro il predetto termine di 30 giorni l’attività di vigilanza non perde tuttavia la possibilità di procedere all’avvio dell’istruttoria medesima, anche attraverso l’esercizio dei poteri e delle richieste, di cui all’art. 12 del Regolamento. Milita, in tal senso per l’ANAC, oltre il già citato carattere non perentorio del termine, anche il chiaro disposto di cui all’art. 6, comma 4 del Regolamento che consente l’esercizio di attività di vigilanza “anche con riferimento ad esposti già oggetto di archiviazione… in caso … di diversa ed ulteriore valutazione dell’Autorità”. Sempre in funzione di rendere più spedita l’attività di vigilanza, l’Autorità aggiunge, infine, che il dirigente dell’Ufficio, nei casi di cui all’art. 7 del regolamento, ove vi siano motivate ed evidenti ragioni di urgenza, può fornire immediato riscontro all’esponente, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, lettere a) e b), del richiamato art. 7. In questo caso, il dirigente informa il Consiglio delle segnalazioni urgenti, definite ex art. 7, nella prima seduta consiliare successiva all’invio della comunicazione alla Stazione appaltante. (CS)


Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL PROGRAMMA ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI: UN’OPPORTUNITÀ PER NUOVI IMPRENDITORI E IMPRENDITORI GIÀ AFFERMATI INFORMEST Consulting, in collaborazione con Friuli Innovazione, e nell’ambito del consorzio Friend Europe di Enterprise Europe Network promuove il programma Erasmus per Giovani Imprenditori. Il Programma offre a nuovi imprenditori l’occasione di collaborare, per un periodo della durata massima di sei mesi, con un imprenditore già affermato presso la sua PMI in un altro Paese UE. I nuovi imprenditori hanno la possibilità, così, di acquisire conoscenze da un imprenditore che gestisce una PMI in un Paese estero; in questo modo il Programma favorisce lo scambio di esperienze tra imprenditori nuovi e imprenditori affermati, facilita l’accesso a nuovi mercati e la ricerca di potenziali partner commerciali, rafforza i network di imprenditori e PMI, permette ad imprenditori affermati di sviluppare nuove relazioni commerciali e scoprire opportunità di mercato in un altro Paese UE. L’abbinamento dei nuovi imprenditori con gli imprenditori ospitanti ​è realizzato grazie all’aiuto di organizzazioni intermediarie. Per ulteriori informazioni: Friuli Innovazione - Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine, dr.ssa Claudia Baracchini, tel.: +39 0432 629940, claudia.baracchini@friulinnovazione.it.

15 GIUGNO 2015: CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

INFORMEST Consulting informa le aziende interessate che Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di Euro per la realizzazione di piani formativi

aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti al Fondo. Le richieste per i piani formativi potranno essere presentate dal 15 giugno. Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani da presentare sul “Conto Formazione” per un importo compreso tra 1.500 e 10.000 Euro per azienda rapportato alla voce “Totale Maturando” presente nella sezione “Conto aziendale”. L’avviso può riguardare tutte le tematiche formative con l’esclusione delle attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. INFORMEST Consulting è disponibile per approfondimenti sulle modalità di utilizzo di tali contributi; gli interessati possono rivolgersi al dr. Giuliano Russo, tel. 0421 280440, giuliano.russo@ informestconsulting.it.

RICHIESTE D’OFFERTA INTERNAZIONALI PER AZIENDE DEL SETTORE DELLE MACCHINE PER UFFICIO

Attraverso un accordo diretto con Development Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internazionali (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per un totale di 800 mld. di USD di valore impegnati nel 2013 per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento, INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. Gli utenti possono approfondire l’argomento e le

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opportunità all’indirizzo www.informestconsulting.it/appalti-internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture” raccoglie oggi circa 4.600 notifiche, tra cui le notifiche del Registro Unico Para la Administracion Tributaria Municipal - RUAT (Bolivia) per apparecchiature informatiche, del IMSS - Departamento de Adquisicion de Bienes y Contratacion de Servicios Delegacion Sinaloa (Messico) per fotocopiatrici e stampanti offset e del Abu Dhabi Education Council (Emirati Arabi) per sistemi di sorveglianza a circuito chiuso. E’ possibile iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo http://tender.informestconsulting.it per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi ai bandi con uno sconto del 20% (http:// tender.informestconsulting.it/tenders/subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12 mesi. Tale canale è l’unico che consente alle aziende italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo online@informestconsulting.it.

AGGIORNATO IL SISTEMA BUSINESS GUIDE DI INFORMEST CONSULTING

INFORMEST Consulting propone il più comple-

to sistema di Guide agli investimenti commerciali e industriali all’estero presente oggi sul mercato, costituito da 25 Business Guide per i Paesi dell’Est Europa, Russia e C.S.I. e dell’Asia Centrale. Ciascuna Business Guide è redatta in lingua italiana, aggiornata annualmente dalla rete di professionisti esteri e fornisce informazioni economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di interesse per l’azienda che opera e vende all’estero: contratti di agenzia, marchi, brevetti, costituzione società e filiali, fiscalità e normative, contenziosi e arbitrati, regime delle proprietà, tutela degli investimenti, rapporti di lavoro, costi industriali, costo del lavoro, degli affitti di uffici e di stabilimenti, ecc. Per le sue caratteristiche di affidabilità, sicurezza delle fonti, livello degli aggiornamenti, le Business Guide sono l’unico strumento professionale presente sul mercato, utilizzato da alcuni primari gruppi bancari, associazioni industriali e di categoria, da commercialisti ed avvocati di impresa. Sono state aggiornate le business guide di Federazione Russa, Ucraina, Kazakhstan, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia con importanti novità in vari paesi in materia fiscale, di diritto del lavoro, certificazione prodotti per importazione, costi dei fattori produttivi. Invitiamo gli interessati a visionare le guide paese dei mercati di interesse per affrontare in modo consapevole e professionale gli ostacoli presenti in quei mercati. Per maggiori informazioni potete visitare il sito http://store. informestconsulting.it/ o inviare una mail a online@informestconsulting.it.

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Desk esteri della CCIAA di Udine NUOVO STRUMENTO DELLA CCIAA DI UDINE PER INFORMAZIONI COMMERCIALI SULL’ESTERO Segnaliamo la possibilità di usufruire di un interessante strumento messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Udine per accedere alle informazioni rese disponibili dai Desk esteri attivati nel 2015 in Canada, Sudafrica, Kazakistan e Azerbaijan al fine di facilitare le relazioni commerciali con questi mercati. In particolar modo dal link http://www. ud.camcom.it/P42AOC2907S2401/Desk.htm si accede alla pagina web della Camera di Commercio dalla quale sono reperibili diverse informazioni in riferimento a questo tema. Dopo aver effettuato l’accesso, dal link “Desk: un servizio di assistenza”, possiamo ricondurci ad una pagina utile per avere un quadro generale dei servizi offerti. Innanzi tutto questo strumento è un servizio di appoggio per le imprese che sono intenzionate ad attuare un piano di internazionalizzazione oppure hanno voglia di approfondire una missione di ricerca di un nuovo mercato di sbocco. I Paesi sopra citati possiedono una propria pagina specifica attraverso la quale chiunque sia interessato ha l’opportunità di scaricare la “scheda di contatto” utile per richiedere i servizi di assistenza alla Camera di Commercio. In termini generali in seguito alla richiesta di assistenza la Camera di Commercio si prenderà carico del compito di girare al Desk di riferimento la pratica. Dopo aver elaborato la documentazione necessaria il Desk provvederà a inviare il tutto nuovamente alla Camera di Commercio la quale trasmetterà il report all’impresa. Andiamo allora a vedere più nello specifico i servizi che vengono offerti dai Desk.

1) PREFATTIBILITÀ (SERVIZIO MINI-RICERCA) Viene fornito un breve studio sulle opportuni-

tà di business per la singola azienda sulla base delle caratteristiche aziendali trasmesse. Lo studio si conclude con la stipulazione di una lista dei potenziali partner senza verifica degli effettivi interessi commerciali.

2) RICERCA PERSONALIZZATA DI POTENZIALI PARTNER CON VERIFICA INTERESSE COMMERCIALI Analisi del profilo aziendale e presentazione dell’azienda. Verifica contatti e consegna report con riscontri.

3) PACCHETTO FOLLOW-UP ASSISTENZA EX-POST Comprende: traduzioni per un massimo di 1 cartella (pagina del sito, lettera commerciale, brochure semplice); redazione di una email/ lettera tipo in lingua per contatti avviati; un contatto telefonico da parte del desk all’operatore locale e all’impresa italiana per fornire assistenza avanzamento lavori; individuazione delle iniziative di maggiore interesse per la fidelizzazione del mercato da segnalare all’azienda (eventi, fiere, occasioni di networking, bandi di gara); trasmissione all’impresa di un report con raccolta nel mese per 2 mesi di notizie di interesse e informazioni attinenti al prodotto/servizio.

4) CHECK UP CON ESPERTO Incontro con un esperto per un checkup di circa un’ora; le giornate degli incontri sono calendarizzate in base agli specifici Desk di riferimento. I servizi sono erogati a titolo gratuito oppure con dei costi che vengono esplicitamente indicati ad ogni pagina dei singoli Desk. Accedendo alle pagine dei Paesi sono così visibili tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi e conoscere le caratteristiche principali del mercato a cui si fa riferimento. Da sottolineare il fatto che ogni Desk indichi anche le modalità di adesione ai servizi precisando le procedure necessarie e le tempistiche da rispet-

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www.vinoesapori.it

STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana dal 25 maggio al 28 giugno senza bisogno di prenotazione! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA CANTINA

PROVINCIA DI PORDENONE

25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6

CANTINA

Komjanc Alessio, San Floriano del Collio - Tel. 0039 0481 884197

Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144

Bessich, Roveredo in Piano Tel. 0039 0434 949898

Pontoni Flavio, Buttrio Tel. 0039 0432 674352

Cadibon, Corno di Rosazzo Tel. 0039 0432 759316

RoncSoreli, Prepotto Tel. 0039 0432 713005

Cantina I Magredi, S. Giorgio della Rich - Tel. 0039 0427 94720 0039 0427 948204

Tenuta di Blasig, Ronchi dei Legionari - Tel. 0039 0481 475480 0039 338 3991419

Colle Villano, Faedis Tel. 0039 0432 728890

Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194

Conte d’Attimis-Maniago, Buttrio - Tel. 0039 0432 674027

Vigneti Pietro Pittaro, Codroipo Tel. 0039 0432 904726

De Lorenzi Vini, Pravisdomini Tel. 0039 0434 644168 0039 348 4120222

SAPORI

Fossa Mala, Fiume Veneto Tel. 0039 0434 959872 0039 0434 957997

PROVINCIA DI UDINE 25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6

Gubana Giuditta Teresa S.Pietro al Natisone - Tel. 0039 0432 72768 0039 3357719147

Humar, San Floriano del Collio Tel. 0039 0481 884197 I Comelli, Nimis Tel. 0039 0432 790685 La Ganga di Alfio Lovisa, S. Giorgio della Rich. - Tel. 0039 339 8493006 Mont’Albano Agricola, Povoletto Tel. 0039 0432 647016 0039 345 8139501

Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it


tare: quest’ultimo aspetto non va trascurato in quanto ci sono delle precise scadenze che devono essere osservate affinché sia possibile usufruire del servizio. Gli allegati necessari per la richiesta di contatto (scheda di adesione) e le circolari riferite ai sin-

goli Desk sono recuperabili nelle specifiche pagine dei Paesi nella sezione in alto a destra. Cliccando sopra i link sarà possibile scaricare i documenti e procedere con l’adesione. Possono anche essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (GM)

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Concessionari di vendita

DISTRIBUTORI E IMPORTATORI ESCLUSIVI

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

CONCESSIONARI DI VENDITA: DISTRIBUTORI E IMPORTATORI ESCLUSIVI Per poter competere con successo nei mercati stranieri è fondamentale la consapevolezza delle regole del gioco, dei rischi da evitare e delle possibili tutele, soprattutto a livello contrattuale. Al momento di organizzare la propria rete commerciale all’estero l’imprenditore si trova di fronte a diverse opzioni, ognuna delle quali può incidere in maniera essenziale sulla diversa riuscita dell’iniziativa imprenditoriale: è per questo che risulta fondamentale scegliere in maniera appropriata quale tipologia contrattuale utilizzare, al fine di disciplinare il contenuto dell’accordo in modo funzionale alle proprie esigenze. Troppo spesso questi aspetti vengono invece ritenuti di secondaria importanza, affrontati senza una sufficiente conoscenza degli strumenti a disposizione, delle caratteristiche e delle specificità del mercato estero, delle conseguenze derivanti dall’utilizzo di modelli contrattuali standard o dalla sottoscrizione di accordi predisposti dal contraente estero. Il contratto di concessione di vendita o distribuzione commerciale, assieme al contratto di agenzia commerciale, è uno dei più diffusi strumenti a disposizione per la creazione di una rete commerciale all’estero.

CONCEDENTE E CONCESSIONARIO: ANALISI CIVILISTICA E CONTENUTI DEL CONTRATTO In particolare con il contratto internazionale di di-

stribuzione un produttore/concedente si obbliga a fornire per la durata del contratto, che può essere a tempo determinato o indeterminato, i prodotti oggetto della concessione ad un rivenditore/concessionario, il quale si obbliga a sua volta ad acquistarli e rivenderli in un determinato territorio. In capo al rivenditore/concessionario nel paese straniero, graverà l’onere di fare adeguata promozione per dare continuità alla vendita, agendo in nome proprio, per proprio conto e naturalmente a proprio rischio. Il territorio di riferimento può essere identificato da un’intera nazione o più spesso con un area geografica omogenea. Nella redazione del contratto sarà opportuno definire dettagliatamente: - il ruolo del concessionario, stando attenti a non inserire clausole che potrebbero poi risultare “negative” in caso di patologia contrattuale; - clausole di imposizione di listini di rivendita, di obbligo di acquisto in esclusiva e in generale tutte quelle che potrebbero configurare una sorta di dipendenza commerciale vanno attentamente analizzate anche alla luce delle normative ove esistenti (per esempio Belgio), nonché della prassi giurisprudenziale emergente in molti Paesi. - Le obbligazioni di norma riferibili al venditore, soggetto che deve fornire l’assistenza post vendita e assicurare la conformità dei prodotti alle disposizioni locali, sono tutte riconducibili al concessionario, che assume nel paese di riferimento il ruolo di venditore del prodotto in concessione. - Sarà opportuno affidare al concessionario la gestione di un territorio proporzionato alle sue effettive capacità imprenditoriali: questi potrà essere designato come unico distributore dei prodotti contrattuali oppure affiancato al concedente che si riserva la possibilità di effettuare vendite dirette o ancora essere posto in competizione con un numero limitato di concorrenti tutti parte della rete distributiva. - Oltre al listino prezzi ed alla modalità di adeguamento di questi è opportuno altresì stabilire i termini e le condizioni di fornitura e resa della merce (INCOTERMS), al fine di precisa-

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re quale sarà la suddivisione degli oneri, dei rischi di trasporto e dei costi accessori (assicurazione, fiscalità doganale ecc.); - È fondamentale identificare, inoltre, i mezzi di pagamento e le garanzie bancarie da presentare all’esportatore per il pagamento degli stock ordinati dal concessionario. Quando un prodotto importato dal concessionario è caratterizzato da un marchio o da un brevetto, nel contratto dovranno essere precisati tutti gli obblighi e i divieti che graveranno in capo al concessionario.

CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE: PRASSI GIURISPRUDENZIALE EMERGENTE Fatte queste premesse di carattere di inquadramento civilistico del contratto di distribuzione, con il presente articolo si vuole, essenzialmente, attirare l’attenzione dei lettori su alcuni aspetti che, seppur per via giurisprudenziale stanno emergendo in alcuni paesi UE e non che, sommariamente, ed in determinate circostanze, tendono a riconoscere al concessionario una forma di tutela per certi versi simile a quella riconosciuta all’Agente. Molti, infatti, ritengono erroneamente che l’indennità di fine rapporto sia prevista soltanto nei contratti di agenzia. Secondo la normativa di alcuni Paesi (Portogallo, Belgio, Germania, Spagna e Israele) l’indennità è dovuta, in certe situazioni, anche nei contratti di distribuzione. Portogallo Una sentenza portoghese in materia di contratti internazionali di distribuzione ha previsto per la prima volta in Portogallo il pagamento dell’indennità di fine rapporto a favore dei distributori (11.2007, proc. No. 07B3933 “Supremo Tribunal de Justiça”). Belgio In Belgio la Legge 27 luglio 1961, come modificata dalla Legge 13 aprile 1971 regola in maniera specifica i contratti di concessione esclusiva di vendita. In sintesi, tale norma prevede un’indennità sia che il contratto sia a tempo determinato che indeterminato. Inoltre, qualora il foro competente sia quello di un tribunale belga, il giudice competente dovrà applicare soltanto la legge belga poiché tale legge è ritenuta norma d’applicazione necessaria. Aggiungiamo che qualora le parti non abbiano previsto la legge applicabile, il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile

alle obbligazioni contrattuali (Roma I) stabilisce che la legge applicabile, in caso di non scelta delle parti, sia quella del distributore; quindi, in questa ipotesi sia il giudice italiano che il giudice belga dovrebbero applicare la legge belga, che è più tutelante per il distributore. Germania Passiamo ad analizzare la fattispecie in Germania. Secondo la normativa tedesca l’idea d’indennità di fine rapporto esiste soltanto qualora: - il distributore agisca, anche solo di fatto, secondo la politica commerciale del concedente e quest’ultimo, seppur per esigenze di prodotto, venga a conoscenza dei nomi dei clienti ai quali il distributore vende la merce. In questo caso il distributore ha diritto all’indennità di fine rapporto. Questo potrebbe accadere tutte le volte che, ad esempio, è necessario customizzare il prodotto, richiedendo un attivo intervento del produttore nella commessa. Altra ipotesi potrebbe essere quella in cui l’ammontare dell’importo della commessa sia elevato ed il distributore ed il concedente convengono di gestire la vendita direttamente con il cliente finale, semmai al prezzo stabilito dallo stesso distributore. Sia nella prima che nella seconda ipotesi, si configurerebbe il diritto all’indennità di fine rapporto, che potrebbe ammontare sino ad un massimo corrispondente al reddito netto medio annuale realizzato dal distributore nel corso degli ultimi cinque anni. Spagna e Israele In Spagna e in Israele, al fine di stabilire se al termine di un contratto sia dovuta un’indennità, vengono applicati il criterio di “arricchimento senza causa”. Qualche dubbio sussiste sull’opportunità di sottoporre il contratto alla legge Spagnola o Israeliana dove, se il distributore di fatto sviluppa un mercato ed il concedente continua a trarne benefici anche dopo l’interruzione del rapporto, ecco allora che la legge riconosce, ovviamente dopo che il distributore ha provato tutto ciò, un’indennità il cui ammontare varierà, ma che normalmente è nella misura massima di 2 anni di reddito netto.

CONCLUSIONI Volendo evitare per il concedente il rischio di pagamento dell’indennità, nella fase di redazione del contratto sempre più si dovrà prestare attenzione alle clausole inserite, oltre che, laddove le potenziali leggi coinvolte lo consentano, optare per la legge del concedente o del distributore a secondo

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delle specifiche esigenze di parte. A questo va aggiunta la scelta adeguata del foro competente o, in alternativa, dell’arbitrato internazionale. In tal modo l’esportatore/concedente italiano risulterà sensibilmente avvantaggiato, soprattutto al momento di un eventuale scioglimento del rapporto di collaborazione, se avrà disciplinato contrattualmente i vari aspetti critici e se quindi vi saranno delle regole chiare a cui fare riferimento. Nonostante nella maggior parte degli Stati il contratto di concessione di vendita non è regolato

dalla legge, abbiamo visto che stanno sempre più emergendo principi applicabili in materia (prevalentemente elaborati dalla giurisprudenza), soprattutto con riferimento ai problemi più critici, quali l’indennità spettante in caso di scioglimento del contratto. In queste condizioni, è particolarmente importante procedere ad una redazione accurata e dettagliata del testo contrattuale.

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Giuseppe De Marinis


Bank Payment Obligation NUOVO STRUMENTO DI REGOLAMENTO PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

BANK PAYMENT OBLIGATION: NUOVO STRUMENTO DI REGOLAMENTO PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE La BPO porta sul mercato uno strumento alternativo per le esigenze di regolamento del prezzo, di risk mitigation e di finanziamento di operatori e banche coinvolte in un’operazione commerciale internazionale. Per i prossimi anni si prevede una notevole crescita delle relazioni commerciali internazionali, il cui valore dovrebbe attestarsi sui 48,5 miliardi di USD. Tale crescita interesserà soprattutto i c.d. South to South corridors: Asia to Latin America e Asia to Africa. È evidente che la crescita delle relazioni commerciali internazionali porterà a un relativo incremento dei pagamenti internazionali. In tale ambito, il mercato chiede soluzioni più veloci, più efficienti e sicure: la risposta è Bank Payment Obligation (BPO). La BPO si propone l’ambizioso obiettivo di supportare e di migliorare gli strumenti di trade finance, attraverso il passaggio da presentazioni cartacee dei documenti, con la relativa discrezionalità dall’analisi degli stessi, a presentazioni elettroniche con il controllo automatico dei dati. Il processo di gestione della BPO è sostanzialmente paperless, eccezion fatta per i documenti cartacei, che saranno comunque inviati dal venditore direttamente al compratore. Il risultato è un sistema di pagamento meno complesso e meno costoso, che riduce i tempi del ciclo dei pagamenti. La BPO è stata studiata per il commercio internazionale, ma

può essere utilizzata anche per operazioni domestiche.

IL POSIZIONAMENTO La BPO intende colmare il gap esistente fra i pagamenti in Open Account e i “Documentary Trade Products”. La BPO non intende sostituire i sistemi di regolamento esistenti, ma di supportarne l’offerta, consentendo alle banche di essere più coinvolte “in the open account space”. In definitiva possiamo affermare che la “BPO enables bankassisted Open Account trade”. La BPO non è da intendersi come una “light letter of credit” o una “electronic letter of credit”.

I BENEFICI

I benefici della BPO sono notevoli e riguardano le controparti commerciali e le banche. I benefici possono essere riepilogati come segue: - Migliora e aumenta le possibilità di finanziamento per le banche (il mercato chiede più “financing transactions”); - Riduce/annulla le inefficienze della “financial supply chain” (inefficienze nelle LC e nelle operazioni in Open-Account); - Ottimizza il capitale circolante e razionalizza il “cash cycle” (la BPO si può creare “at any time during the lifecycle of a transaction”); - Garantisce il pagamento ed è strumento più sicuro del pre-pagamento; - Migliora il processo di regolamento (il controllo dei documenti è lento e costoso); - Riduce sensibilmente il rischio di discordanze (si lavora su dati e non su documenti); - Migliora le relazioni commerciali fra venditori e compratori; - Sviluppa forme flessibili di finanziamento (pre/post-shipment e interbancari); - Riduce i costi relativi al minor intervento manuale presso venditori, compratori e banche; - Riduce i costi e gli oneri amministrativi rispetto ai “documentary trade products”. Rischio ridotto relativo a discordanze, dispute, ritardi, demurrage charges etc.; - Per il venditore garantisce il pagamento a data certa e “on time”, riducendo i “Days Sales Outstanding” (DSO);

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- Prevede la possibilità di condividere il rischio fra più banche (si possono emettere più BPO per la stessa operazione); - Garantisce la possibilità di emettere “Silent BPO” (si può emettere anche una BPO fra banche senza coinvolgere venditori e compratori!) - Offre nuove opportunità di business per le banche nell’ambito dei pagamenti in open account; - Prevede minori costi con processi automatizzati per i pagamenti.

LE DIFFERENZE FRA BPO E CREDITI DOCUMENTARI Tradizionalmente, i “documentary trade products”, come i crediti documentari e le garanzie bancarie, prevedono un impegno di una banca a pagare un soggetto “corporate” (bank-to-corporate undertaking). La BPO, invece, prevede un impegno di una banca a pagare un’altra banca (bank-to-bank undertaking). Pertanto: - mentre il beneficiario di un credito documentario è un venditore, - il beneficiario di una BPO è la sua banca, la c.d. “Recipient Bank”. Il venditore non è un soggetto della BPO. Un credito documentario può, inoltre, essere confermato da una banca mentre una BPO non può essere confermata. Eventualmente la banca beneficiaria della BPO (Recipient Bank) può emettere un suo impegno verso il venditore – accordo separato e privatistico basato sulla BPO, ma al di fuori della stessa – che può considerarsi una sorta “silent confirmation” o “silent obligation”. Pare opportuno sottolineare che “rules, standards & platform” sono molto diversi fra BPO e crediti documentari. I crediti sono disciplinati dalle UCP 600 ICC, mentre la BPO dalle URBPO ICC, la piattaforma di riferimento per i crediti è la FIN di Swift mentre per la BPO è la Transaction Matching Application. Lo standard per l’emissione dei crediti è l’MT700 mentre per la BPO è invece la messaggisica ISO 20022 TSMT. A differenza delle garanzie bancarie, possiamo infine notare che la BPO è uno strumento di pagamento, ha caratteristiche di “self-liquidating” ed è parte del “trade cycle”. La sua esecuzione è legata alla spedizione della merce e al relativo e positivo matching dei dati.

LA NORMATIVA La ICC (International Chamber of Commerce) ha già predisposto un set di norme, andato in vigore il 1 Luglio 2013, per disciplinare la BPO denominato URBPO (Uniform Rules for Bank Payment Obli-

gations) ICC Publication No. 750E, 2013 Edition. Si precisa che tali norme regolano esclusivamente lo scambio di dati fra le c.d. “Involved Banks” e la “Transaction Matching Application” (TMA). I rapporti venditore/compratore e rispettive banche non trovano disciplina nelle URBPO ICC.

LA DEFINIZIONE DI BPO Pare opportuno riprendere la definizione della BPO direttamente dalla relativa normativa che, all’art. 3, recita quanto segue: “Bank Payment Obligation” or “BPO” means an irrevocable and independent undertaking of an Obligor Bank to pay or incur a deferred payment obligation and pay at maturity a specified amount to a Recipient Bank following Submission of all Data Sets required by an Established Baseline resulting in a Data Match or an acceptance of a Data Mismatch” Pertanto, la BPO è un impegno irrevocabile ed autonomo (nel pieno rispetto della ratio degli strumenti di garanzia già in uso nel commercio internazionale) di una “Obligor Bank”, che è la banca che emette la BPO, a pagare un determinato importo a vista o a scadenza a un’altra banca, la c.d. “Recipient Bank” beneficiaria della BPO (ci potranno essere più Obligor Banks, ma sempre una sola Recipient Bank), in seguito all’immissione di tutti i c.d. “Data Sets” richiesti da una “Established Baseline” conseguente in un “Data Match” o una accettazione di un “Data Mismatch”. Di seguito si riportano, per comodità, le definizioni di tutte le terminologie utilizzate, volutamente differenziate rispetto alla terminologia utilizzata per i crediti documentari, ex art. 3 URBPO ICC: - Obligor Bank: means the bank that issues a BPO. - Recipient Bank: means the bank that is the beneficiary of a BPO. The Recipient Bank is always the Seller’s Bank. - Data Set: means any of the categories (for example, ’commercial‘, ’transport‘, ’insurance‘, ’certificate‘ or ’other certificate‘) included in a Data Set Submission sent to a Transaction Matching Application by an Involved Bank for comparison with an Established Baseline. - Baseline: means data in respect of an underlying trade transaction submitted to a Transaction Matching Application by a Buyer’s Bank or a Seller’s Bank. - Established Baseline: means a Baseline from the time when a Transaction Matching Application sends a Baseline Match Report containing Zero Mismatches and with the status ’established‘.

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- Data Match: means a comparison of all required Data Sets with an Established Baseline resulting in Zero Mismatches as specified in a Data Set Match Report. - Data Mismatch: means a comparison of all required Data Sets with an Established Baseline resulting in one or more mismatches as specified in a Data Set Match Report. - Transaction Matching Application or TMA: means any centralised data matching and workflow application, whether or not proprietary to an Involved Bank, which provides the service of processing TSMT messages received from Involved Banks, the automatic comparison of the data contained in such messages, and the subsequent sending of all related TSMT messages to each Involved Bank. - Zero Mismatches: means that the data represented in one Baseline match the data represented in a corresponding Baseline or, as the context may indicate, that all required Data Sets match the data required by an Established Baseline.

BPO: COME INIZIARE?

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banca (Buyer’s Bank che diventa Obligor Bank all’emissione della BPO); Il venditore conferma i dati del “Purchase Order” e della BPO alla sua banca, (la Seller’s Bank che, a BPO emessa, diventa “Recipient Bank”); Se i dati sono congrui nella TMA, la baseline diventa “established” e la BPO emessa irrevocabilmente; (si segnala che una baseline può essere established senza BPO che può eventualmente essere inserita “at any time”) Il venditore spedisce la merce al compratore; Il venditore fornisce i dati di spedizione (Data Sets) alla sua banca che li inserisce nella TMA per il relativo matching; Il compratore riceve il match report dalla sua banca e viene invitato ad accettare eventuali “mismatches”; La “Recipient Bank” conferma al venditore il “successful dataset match”; La BPO ora è dovuta in riferimento ai tempi di regolamento stabiliti (a vista o a una certa scadenza); Il venditore invia i documenti direttamente al compratore che ritira la merce; Alla data prevista, la “Obligor Bank” addebita i fondi al compratore, rimette i fondi alla “Recipient Bank” che accredita il venditore.

Al fine di iniziare ad utilizzare lo strumento, è necessario che il venditore e il compratore siano d’accordo nell’utilizzare una BPO nell’ambito dell’accordo commerciale sottostante, definendo, ad esempio, i “Payment Terms” come segue: “Irrevocable Bank Payment Obligation, Settlement by Payment or, Settlement by Deferred Payment Undertaking and payment at maturity. Deferred payment terms: x days after sight or after date of…). Date on which the Bank Payment Obligation must be notified to seller: x days before date of shipment/other…….”. Il compratore, inoltre, deve avere un accordo in essere con una banca disponibile ad agire come “Obligor Bank” e ad emettere una BPO. La banca del venditore e la banca del compratore devono, infine, supportare la gestione di una BPO per la ricezione e l’invio dei dati utilizzando la stessa Transaction Matching Application “TMA” (ad es. la SWIFT Trade Service Utility platform “TSU”) e aderendo alla messaggistica ISO 20022 TSMT.

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GLI STEPS DI UNA BPO

BPO: MARKET ADOPTION

Il funzionamento di una BPO segue il seguente processo: - Il compratore, definito l’accordo commerciale col venditore, invia il “Purchase Order” al venditore; - Il compratore fornisce i dati minimi del “Purchase Order” e le condizioni della BPO alla sua

Nel mondo già 19 gruppi bancari utilizzano la BPO. Sulla Tsu di Swift, sono 19 le banche in fase di test, 83 gruppi bancari e 47 paesi raggiungibili, (dati Swift aggiornati al 20 Aprile 2015), fra cui UniCredit, Banca popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio, Iccrea Banca, Gruppo Banca Popolare di Vicenza, Banco Popolare

LE CRITICITÀ Oltre ai numerosi benefici, la BPO presenta anche alcune criticità, di seguito riepilogate: - Poco storico di transazioni (la prima operazione BPO in Italia è stata conclusa a cura di UniCredit solo il 27.2.2015); - Richiede nuove infrastrutture informatiche per le banche; - Assenza di documenti rappresentativi di merce (è opportuno notare che alcuni operatori stanno sviluppando «paperless solutions”, con l’attivazione della c.d. e-BL che consente il ritiro della merce al destinatario solo quando la BPO è dovuta); - “Document oriented business culture” sia per il compratore che per il venditore; - Potenziali problematiche legali in alcuni paesi.

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e BNL. Alcune di queste sono in fase di test. Per ulteriori info si rinvia a http://corporates.swift. com/sites/sdccor/files/20150420_bpo_market_ adoption.pdf

CONCLUSIONI “Before the BPO existed, BP could physically move 15.000 cubic meter of Liquefied Natural Gas faster than it could process 500 grams of paper. Things needed to change”. E’ quanto affermato da David Vermylen – Global Credit Manager di BP Chemicals. Il commercio internazionale sta dunque entrando in una nuova era.

Non solo per i nuovi mercati o per le nuove rotte dei traffici commerciali internazionali, ma anche e soprattutto per le nuove metodologie e i nuovi strumenti come la BPO, che promettono di creare valore migliorando enormemente i processi di regolamento, di finanziamento e di risk mitigation. E’ però opportuno sottolineare che solo l’ottimale comprensione del funzionamento di tale strumento e della relativa normativa che lo disciplina possono portare a significativi miglioramenti nelle operazioni commerciali internazionali.

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Dr. Domenico Del Sorbo


Il mercato americano

OPPORTUNITÀ E ACCORGIMENTI

mico estremamente fluido a causa delle variazioni significative e repentine verificatesi nei rapporti di cambio delle valute e nel prezzo del petrolio, praticamente tutti gli Stati americani stanno vivendo un periodo di crescita ed un ritorno all’incremento della spesa dei consumatori.

EXPORT NEL 2014: I DATI MACRO E I SETTORI IN CRESCITA

Il mercato americano OPPORTUNITÀ E ACCORGIMENTI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

IL MERCATO AMERICANO: OPPORTUNITÀ E ACCORGIMENTI Gli Stati Uniti ritornano ad essere uno dei più importanti mercati del panorama mondiale dell’economia, oltre che dei più grandi. L’economia statunitense ha ricominciato a crescere, i macro dati Paese indicano segnali positivi, import ed export sono in ripresa in modo trasversale in diversi settori economici. Le imprese italiane sono di nuovo rivolte a questo mercato dalle grandi potenzialità e c’è chi non ha comunque, e correttamente, abbandonato il mercato USA neppure nel periodo di crisi. Del resto, l’azienda che intraprende un percorso di crescita attraverso l’internazionalizzazione deve mettere in conto le oscillazioni dell’andamento economico generale e il rischio paese; fatti questi che si possono bilanciare con una strategia di sviluppo internazionale diversificata su più paesi. Internazionalizzarsi non significa vendere occasionalmente in un paese, ma pianificare un percorso multi mercato, diversificando le strategie di ingresso proprio per bilanciare il rallentamento di alcuni mercati con opportunità di crescita su altri. I dati 2015 prevedono per gli USA un Pil intorno al 3%; mentre è già reale il rafforzamento del dollaro del 21% sull’euro. In questo periodo econo-

L’America del Nord è ritornata ad essere terra di conquista per l’export del made in Italy, dall’abbigliamento ai vini, ma riguarda anche importanti opportunità per settori quali la tecnologia e la farmaceutica. I dati riguardo all’interscambio bilaterale ItaliaUSA nel 2014 ammontano complessivamente a 59 mld USD, in crescita del 6,5% grazie alle esportazioni italiane di 42 mld USD, con un aumento dell’8,8%. Le nostre importazioni dagli USA, invece, ammontano a 17 mld USD, in lieve crescita. L’abbigliamento maschile, ad esempio, ha visto lievitare le esportazioni verso gli Usa dell’8,3%. Ma ci sono anche i settori meno tradizionali: farmaceutica, biotech, aerospaziale e avionica. I guadagni più convincenti, sul fronte commerciale, sono avvenuti nella meccanica, con il 16,1% a 9,162 miliardi, seguita dalla moda con il 10,9% a 6,9 miliardi, dall’arredamento con il 10,8%, dai veicoli terrestri con il 28,5% e dalla plastica e dai suoi articoli con il 14 per cento.

INVESTIMENTI DIRETTI Gli Stati Uniti non sono solo il punto di riferimento dello sviluppo dell’economia globale, ma anche un polo attrattivo per gli investimenti diretti. Per allinearsi ai livelli degli altri Paesi, l’Italia si è presentata quest’anno al vertice Select Usa con una delegazione di 41 aziende (il doppio rispetto al 2014) - SelectUSA Business Solutions Program, è il vertice organizzato a Washington dal governo americano che si è tenuto a marzo 2015 e che è nato per assistere le aziende nelle decisioni di investimento in Usa. A parte i grandi investimenti che coinvolgono le maggiori aziende italiane, c’è spazio anche per la media e piccola impresa, che caratterizza il tessuto industriale italiano. Il settore che tira di più

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fra gli investitori stranieri è quello manifatturiero, dove noi italiani, soprattutto con macchine utensili, chimica, e componenti auto siamo molto forti. E all’interno del manifatturiero, la parte del leone la fa il settore chimico, seguito da quello dei materiali per trasporto, energia e macchine utensili.

COME ENTRARE SUL MERCATO Affacciarsi ad un mondo così grande e cosi variegato oltre che a sembrare stimolante e profittevole può comportare rischi; va quindi affrontato con consapevolezza e competenza. Primo fra tutti il non capire appieno le differenze culturali e cadere quale facili prede di consulenti che sanno ben sfruttare il loro presidio del territorio. Inoltre, ma non in secondo piano, la cosiddetta “trappola della lingua”. Tutti più o meno in Italia possono dire di conoscere l’inglese, ma una cosa è parlarlo durante le vacanze ed un’altra è il linguaggio tecnico del business; o ancora interpretare correttamente il modo di fare business in un altro continente. In primo luogo, per la quasi totalità dei progetti imprenditoriali, non è sufficiente pensare di produrre in Italia e di trovare semplicemente un importatore e un distributore per il proprio prodotto: se si vuole realmente entrare nel mercato e non rimanere alla finestra come un estraneo bisogna investire e creare un’entità locale operativa che gestisca gli affari dal territorio. Non è più l’epoca in cui ci si può permettere di avere un buon prodotto e di demandarne ad altri la gestione all’estero: la concorrenza oggi è agguerritissima e occorre essere presenti direttamente sul mercato di riferimento per costruire i rapporti di business con partner qualificati e per comprendere le caratteristiche del mercato stesso. Occorre pertanto creare una business entity operativa e dotarla di tutte le caratteristiche e le risorse per poter operare in modo profittevole. E’ chiaro che un passo del genere viene affrontato dopo aver analizzato su base oggettiva e quantitativa la congruità del mercato-paese rispetto all’offerta aziendale e alla sua capacità di intraprendere un cammino di internazionalizzazione con le risorse – monetarie, umane, organizzative – adeguate.

Qui cominciano le complicazioni per l’imprenditore che non conosce il complicato sistema americano dei consulenti. L’apertura di una nuova società spesso richiede l’intervento di sei o sette consulenti, tutti diversi perché ognuno specializzato solo nella sua parte di lavoro: - un avvocato per la costituzione - un commercialista per l’apertura della posizione fiscale e per la gestione delle dichiarazioni federali, statali e locali - un consulente per la gestione delle paghe - un contabile per la gestione della contabilità - un avvocato per i visti - un altro avvocato per i contratti commerciali - un consulente per la ricerca degli uffici - un altro commercialista specializzato in consulenza fiscale internazionale e transfer pricing. A fronte del loro lavoro, ognuno emetterà fattura sulla base del tempo dedicato e con tariffe piuttosto elevate – senza considerare il rischio di non aver scelto il consulente giusto per le proprie necessità.

CONCLUSIONI Il mercato americano rappresenta quindi, ora più che mai con il dollaro favorevole, grandi opportunità per gli imprenditori anche nel caso di piccole e medie imprese e in diversi settori merceologici, dal made in Italy a settori con elevati contenuti tecnologici; richiede, tuttavia, un approccio di ingresso e penetrazione studiato: competenze, risorse economiche e umane. Imparare a conoscere il mercato e le sue dinamiche, disegnare un piano strategico che definisca gli step di ingresso, le risorse necessarie, i tempi di realizzazione, sono tutte attività necessarie per programmare un percorso di sviluppo internazionale votato al successo; e questo può essere fatto affidandosi a risorse e competenze interne oppure individuando un partner consulente che supporti globalmente l’azienda durante tutto il suo percorso.

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Fonti: dati ICE 2014, Sole 24 ore Monica Taborelli, docente del Corso Executive NIBI Business in USA


I contratti commerciali nel Regno del Marocco AL FINE DI RIDURRE I PROBLEMI LEGATI ALL’INTERPRETAZIONE DELLE NORME INTERNE, CONVIENE PREVEDERE L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA AI CONTRATTI CHE SI ANDRANNO A CONCLUDERE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero In considerazione della rinnovata spinta del Marocco ad attrarre investimenti stranieri, può essere utile esaminare le tutele legali offerte dai primi metodi di penetrazione dei mercati esteri (tra cui i contratti commerciali) nel diritto locale, nonché le rilevanti previsioni degli accordi internazionali. Sono proprio le convenzioni e gli accordi internazionali i primi a dover essere tenuti in considerazione, in quanto consentono di comprendere sia il grado di tutela offerto dallo Stato con riguardo a specifici ambiti, sia il livello di cooperazione raggiunto tra certe aree geografiche.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE 1) Accordi di cooperazione tra Unione Europea e Regno del Marocco Nel 2000 il Regno del Marocco ha dato esecuzione agli accordi di associazione per la partnership Euro-Mediterranea, che hanno come obiettivo finale quello della creazione di un’area di commercio libero tra i paesi dell’Unione Europea ed alcuni paesi dell’area mediterranea. Nell’ottobre del 2008 poi il Marocco ha aderito alla European Neighbourhood Policy, un programma dell’UE che mira a migliorare le condizioni sociali ed economiche dei Paesi coinvolti. I negoziati sono proseguiti negli anni e nel 2013 sono iniziate le discussioni sulla crea-

zione di una “Deep free-trade area” tra l’UE ed il Marocco (ora giunte al quarto incontro); non è dato sapere quando e se si giungerà ad una completa abolizione delle barriere al commercio, per cui al momento sussistono ancora dazi e limiti sulle importazioni ed esportazioni seppur in misura ridotta, con l’impegno, preso dallo Stato, di procedere con la loro progressiva riduzione. Il Regno del Marocco non entrerà a far parte dell’Unione Europea, almeno non a breve (gli Stati Membri dell’UE non hanno ancora preso una posizione definitiva sul se e di quanto estendere il territorio degli Stati che possono diventare Membri al di fuori dei confini geografici dell’Europa), ma l’infittirsi delle relazioni politiche e gli investimenti da parte dell’Unione nell’area continuano ad avere chiari effetti benefici: - sul commercio - sulla possibilità di investire in imprese marocchine - e sulla convenienza di spostare la produzione di beni proprio nel territorio dello Stato. 2) Trattato sugli investimenti tra la Repubblica Italiana ed il Regno del Marocco Dal 2000 è in vigore il Trattato bilaterale sulla protezione degli investimenti tra Italia e Marocco, che, oltre ad essere una dichiarazione d’intenti da parte dei due Governi sul trattamento riservato agli investitori dei rispettivi paesi, prevede delle specifiche clausole di protezione, tra cui: - l’obbligo di applicare agli investitori esteri un trattamento non meno favorevole di quello offerto a quelli nazionali (cosiddetta “clausola della nazione più favorita”); - il risarcimento (secondo equità) dei danni causati da guerre o conflitti armati; - il divieto di nazionalizzazione o espropriazione dei beni degli investitori esteri salvo immeditato risarcimento e solo per fini pubblici o ragioni di interesse nazionale; - la possibilità di trasferire i capitali all’estero dopo i necessari adempimenti fiscali.

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La previsione più importante del trattato bilaterale è tuttavia quella che consente di convenire in giudizio lo Stato che ne abbia violato le disposizioni (e quindi che abbia adottato misure discriminatorie nei confronti degli investitori stranieri) di fronte, alternativamente, al Tribunale nazionale competente, o davanti ad una Corte arbitrale. La procedura arbitrale può essere scelta tra le due previste dal trattato bilaterale: - Tribunale arbitrale ad hoc in conformità del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); - Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad investimenti (CIRDI) per l’attuazione delle procedure arbitrali, di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul “Regolamento delle Controversie legate agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati”. A prescindere dalle differenze tra i due procedimenti, che qui non interessano, la possibilità di adire un Tribunale arbitrale comporta che a decidere sull’avvenuta violazione o meno dello Stato convenuto di norme sul diritto degli investimenti, non sarà una Corte nazionale dello stesso Stato, che, come si può immaginare, potrebbe essere non del tutto imparziale. 3) La tutela internazionale delle privative industriali Prima di procedere con l’analisi dei singoli contratti commerciali, occorre ancora considerare un aspetto che diventa tanto più rilevante quanto più aumenta il grado di coinvolgimento degli investimenti nel Regno del Marocco: la proprietà intellettuale. La tutela IP è di interesse marginale nel caso di un semplice contratto di vendita internazionale, ma assume un’importanza crescente nel caso di un contratto di agenzia commerciale o un accordo di distribuzione, nel quale saranno da proteggerei marchi del preponente, fino a divenire fondamentale per la tutela dei brevetti e del know-how aziendale in caso di joint-venture ovvero di insediamento diretto nel Paese. Sul punto occorre segnalare che il Marocco, oltre ad essere membro del WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), ha sottoscritto numerosi trattati sulla tutela della proprietà intellettuale, tra cui: Convenzione di Berna sul copyright, Convezione di Parigi sulla Proprietà Industriale, Convenzione Internazionale sul Copyright, Convenzione di Bruxelles, Accordi di Nizza,

Madrid, l’Aja sulla protezione della proprietà intellettuale. La tutela offerta è quindi abbastanza completa ed è stata introdotta recentemente una nuova normativa in merito (l. 17.97, in vigore dal 18 dicembre 2004), che ha esteso la durata di alcune privative (ad esempio i brevetti durano vent’anni, ma non possono essere rinnovati, i marchi dieci e possono essere rinnovati indefinitamente). Sulla carta, dunque, la protezione offerta pare essere soddisfacente: tuttavia è indispensabile tener conto di come l’applicazione effettiva delle leggi in materia non sia particolarmente rigida: questo crea dei seri problemi soprattutto per quanto riguarda la lotta alla contraffazione, che continua ad essere decisamente diffusa. Si consiglia quindi, dopo un’attenta valutazione sull’effettiva necessità di trasferire parte della proprietà intellettuale in Marocco, di affiancare alle tutele di stampo pubblicistico (la registrazione dei marchi, brevetti, etc.), altre di natura contrattuale, come ad esempio l’introduzione di penali, clausole di confidenzialità, patti di non concorrenza. Inoltre, in caso di trasferimenti di brevetti e/o know-how è importante puntare a massimizzare la remunerazione iniziale della cessione/ licenza, valorizzando il pagamento iniziale (cosiddetta lump sum) rispetto ai singoli pagamenti in corso di rapporto (i.e. le royalties). Diversamente l’azienda italiana titolare dei diritti di proprietà industriale potrebbe non venire remunerata per tale cessione/licenza e sarebbe poi arduo agire contro l’azienda marocchina.

IL DIRITTO INTERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SUI CONTRATTI COMMERCIALI 1) Il contratto di agenzia commerciale Il contratto di agenzia è regolato dagli articoli 393-404 del Codice del Commercio marocchino, che prevedono norme nei contenuti abbastanza simili a quelli del Codice Civile italiano. Come in Italia l’agente non è un dipendente ed ha diritto ad un compenso calcolato su base provvigionale per gli affari da lui procacciati, anche se la conclusione dell’ordine da lui trasmesso al preponente avviene dopo la cessazione del rapporto. L’agente ha diritto ad un’indennità di fine rapporto e deve notificare al preponente l’intenzione di richiedere tale indennità entro un anno dalla cessazione del contratto di agenzia:

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la stessa non è dovuta se la rottura del rapporto è dovuta ad un fatto imputabile all’agente o se il contratto di agenzia sia stato ceduto ad un terzo. La legge marocchina non sembra legare il diritto alla corresponsione dell’indennità a criteri meritocratici, tra cui ad esempio la prosecuzione dei benefici in capo al preponente per l’opera prestata dall’agente, ma, essendo di matrice francese, subordina tale indennità al pregiudizio subito dall’agente a causa della cessazione del contratto. Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato, ma se continua dopo la scadenza del termine, verrà automaticamente convertito in indeterminato. Sul preponente non grava l’obbligo di concedere l’esclusiva all’agente (questo potrà quindi nominare più agenti per lo stesso territorio, in Italia occorre invece escluderla espressamente con una clausola apposita), mentre all’agente non è concesso promuovere prodotti concorrenti. Per un massimo di due anni (non derogabile) l’agente può essere vincolato da un patto di non concorrenza, che deve essere specifico nell’indicarne i contenuti (territorio, beni, soggetti). Infine bisogna osservare come, per previsione espressa, la disciplina prevista dal Codice del Commercio marocchino non possa essere derogata dalle parti per i contratti di agenzia conclusi con agenti che hanno sede in Marocco. Proprio quest’ultima disposizione potrebbe essere particolarmente problematica: non è infatti da escludere che, nonostante l’eventuale scelta dell’applicabilità della legge italiana operata dalle parti, un agente che si rivolga ad un giudice del Regno del Marocco possa ottenere l’applicazione della legge marocchina. 2) La concessione di vendita Ci sono due osservazioni preliminari da fare: - il Marocco non ha sottoscritto la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili - il contratto di distribuzione non è disciplinato in modo specifico nel diritto locale. Questo significa che un fornitore italiano, che dovesse scegliere di applicare la legge marocchina (o non scegliesse la legge applicabile al contratto), si troverebbe: - senza poter usufruire della normativa uniforme sui contratti di vendita internazionali conclusi con il distributore marocchino (i.e. la Convenzione di Vienna del 1980) - e con una disciplina dell’accordo di distri-

buzione che, secondo parte della dottrina, andrebbe mutata in via analogica dal contratto di commissione come regolato dal Codice del Commercio del Marocco, mentre altra parte ritiene assimilabile ad un “contract cadre” all’interno del quale avvengono le singole vendite. La seconda ricostruzione appare più convincente e, in ogni caso, devono essere specificamente regolati: - l’esclusiva; - i prodotti oggetto di contratto; - eventuali minimi di fatturato e le conseguenze del mancato raggiungimento degli stessi; - l’uso dei marchi e degli altri segni distintivi del fornitore; - durata e cessazione del contratto. 3) Il Franchising Come la concessione di vendita, neanche il contratto di franchising ha una specifica regolamentazione nel diritto interno del Marocco, ma è considerato un contratto atipico consentito in conseguenza del principio della libertà contrattuale previsto dalla legge. Questo comporta alcuni precisi rischi, primo fra tutti che un Giudice marocchino riqualifichi il rapporto con il franchisee come di lavoro subordinato, con il riconoscimento dei relativi diritti economici, il che potrebbe tradursi in una spesa non indifferente per il franchisor che comprenda emolumenti, imposte, previdenza sociale, indennità per il licenziamento o risarcimento dei danni, oltre ad eventuali sanzioni amministrative. Vi sono poi delle limitazioni con riguardo ai divieti pattiziamente imposti sul franchisee all’utilizzo di marchi e segni distintivi del franchisor dopo la cessazione del rapporto: non devono essere talmente forti da impedire al franchisee di continuare a fare affari nello stesso settore.

LA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE E DEL FORO COMPETENTE In considerazione di quanto visto sopra, al fine di ridurre il più possibile eventuali problemi legati all’interpretazione delle norme interne, conviene senz’altro prevedere l’applicazione della legge italiana ai contratti che si andranno a concludere in Marocco. Questo avviene mediante l’introduzione di una clausola espressa nel testo contrattuale, che preveda altresì come unico foro competente quello italiano.

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Tuttavia, vi è sempre la possibilità che il contraente marocchino si rivolga ad un Giudice locale e che, nonostante la clausola di determinazione del foro, quest’ultimo si dichiari competente. Una sentenza marocchina, resa in difetto di giurisdizione, difficilmente sarà eseguibile in Italia, ma non vi saranno problemi invece ad eseguirla in Marocco, con la possibilità quindi di subire azioni di tutela del credito su eventuali beni, tra cui figurano anche i crediti dell’investitore italiano presenti nel Regno del Marocco. Lo stesso problema potrebbe invece porsi al contrario: ovvero il rifiuto dei Giudici marocchini di eseguire una sentenza resa in Italia che loro ritengano contraria al proprio diritto interno (ad esempio perchè, come detto sopra, le norme del Codice del Commercio marocchino in materia di agenzia non sono derogabili). Su questo punto occorre precisare che l’Italia ed il Regno del Marocco hanno sottoscritto una Convenzione bilaterale di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, in Italia in vigore dal 1975, che agli artt. 18 e seguenti regola l’esecuzione delle sentenze di uno dei due

Paesi nell’altro. Tuttavia ad oggi constano pochissimi precedenti di sentenze eseguite grazie a questa convenzione. Ciò consentirebbe di eseguire, rispettati alcuni requisiti e previo espletamento di alcune formalità, le sentenze rese in Marocco in Italia e viceversa. La soluzione preferibile sarebbe allora di inserire nel contratto la possibilità di devolvere tutte le controversie emergenti dallo stesso ad un Tribunale arbitrale - ad esempio quello della Camera Arbitrale di Milano - alla luce del fatto che il Marocco ha ratificato nel 1959 la Convenzione di New York del 1968 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Di conseguenza una sentenza (detta lodo), emessa da uno o più arbitri nominati dalla Camera Arbitrale di Milano, sarebbe riconosciuta in Marocco grazie alla convezione menzionata e consentirebbe di evitare, con un maggiore grado di certezza, una decisione nel merito resa da un Tribunale marocchino.

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Avv. Andrea Antognini Dott. Hidalgo Brovida


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(LCP-PZ)


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Miscele o articolo (REACH) Il Ministero della Difesa ha pubblicato il decreto 25 marzo 2015 concernente la procedura per l’esenzione, nell’interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Additivi E 551 e 1209 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2015/639 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di biossido di silicio (E 551) nel copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209). Additivi La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/647 che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati additivi alimentari. Sostanza aromatizzante La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/648 recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’eliminazione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile. Edulcoranti La Commissione Europea ha pubblicato il reg.

2015/649 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Decreto latte E’ stato pubblicato il decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 concernente le disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Polli allevamento produzione di carne Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota avente ad oggetto il Piano Nazionale Benessere Animale 2013 - linee guida e check-list per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Allevamento del Coniglio Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee di indirizzo per l’allevamento del coniglio. Repubblica Popolare di Cina Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota 12242 concernente l’esportazione di prodotti a base di carne suina verso la Repubblica Popolare di Cina. Lumache destinate al consumo umano Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota 9011 del 7 aprile 2015 concernente gli stabilimenti autorizzati all’esportazione in Italia di lumache destinate al consumo umano dall’Algeria. Encefalopatie spongiformi trasmissibili La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2015/728 che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

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Rilancio Settore Lattiero Caseario L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato documento concernente osservazioni relative al DL 5 maggio 2015 n. 51. Audizione Presidente AGCM Commissione Agricoltura del Senato E’ stata pubblicata l’audizione del Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato presso la Commissione agricoltura del Senato della Repubblica relativamente alla situazione del comparto lattiero-caseario. Importazione Carne nella Repubblica di Albania Il Ministero della Salute ha pubblicato nota concernente il certificato sanitario per l’importazione nella Repubblica di Albania di carni fresche di animali della specie bovina.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Specie ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi terzo complemento alla XXXIII edizione. Specie piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole quarto complemento alla XXXIII edizione. Giacenze cereali e soia Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto del 15 aprile 2015 che modifica il decreto 17 ottobre 2013 inerente la disciplina e la procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera. Tenore PCB nello spinarolo selvatico La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/704 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico.

PRODOTTI SPECIALI Registro prodotti destinati alimentazione particolare Il Ministero della Salute ha pubblicato nota concernente la chiusura della procedura di notifica per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare da includere nel Registro nazionale di cui all’art. 7 del DM 8 giugno 2001.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 22 aprile 2015).

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Applicazione regolamento miscele Il Ministero della Salute ha pubblicato nota concernente l’applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Perclorato negli alimenti La Commissione ha pubblicato la raccomandazione (UE) 2015/682 sul monitoraggio della presenza di perclorato negli alimenti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Procedura AGCM L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie.

COMMERCIO

Indagine AGCM settore lattiero Caseario L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’indagine conoscitiva riguardante la filiera lattiero-casearia.

Organizzazione comune dei mercati Il Ministero delle Politiche agricole ha pubblicato il decreto relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Report attività 2014 Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il report concernente l’attività dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari riferito al 2014.

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Controllo Acido Erucico negli alimenti La Commissione ha pubblicato il reg. 2015/705 che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione. oOo

DATI DI MERCATO 18a E 19a SETTIMANA 2015 (DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO E DAL 4 AL 10 MAGGIO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi oleosi; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.

oOo

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 20, dal 11 al 17 maggio 2015. È disponibile l’elenco riepilogativo delle 41 notifiche (di cui 10 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. oOo Per ogni ulteriore informazione le Imprese interessate possono rivolgersi all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione.

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Il nuovo servizio PatLib

LA CONSULENZA IN MATERIA BREVETTUALE

Grazie ad una convenzione stipulata tra Friuli Innovazione e AREA Science Park, al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine è attivo il servizio di consulenza brevettuale PatLib, la rete di centri di informazione brevettuale presente in tutta Europa dedicata a ricercatori, imprese e aspiranti imprenditori. In Friuli Venezia Giulia il servizio è presente dal 1999 con uno sportello in Area Science Park in collaborazione con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e con l’EPO (European Patent Office) e, dal 2011, ha un punto operativo anche nella sede

di Friuli Innovazione, con l’obiettivo di facilitare imprese e ricercatori della provincia di Udine. I servizi di informazione brevettuale offerti, che vanno dalla verifica delle antecedenze di un’idea all’individuazione di tecnologie innovative, dalla previsione delle tendenze di sviluppo di singoli settori alla verifica dell’utilizzabilità di soluzioni tecniche protette da brevetti ormai scaduti, dallo stato legale di domande depositate alla verifica dei depositi della concorrenza, vogliono fornire un utile supporto per definire le strategie di sviluppo da applicare sulla base dell’elaborazione dei risultati raccolti. I responsabili dello sportello PatLib ricevono su appuntamento imprese e ricercatori ogni terzo giovedì del mese. È possibile prenotarsi entro il martedì precedente. Per fissare un appuntamento scrivere a: michela. rosso@friulinnovazione.it

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(C)


Brevetti, marchi e disegni industriali nazionali CAMBIANO LE MODALITÀ DI DEPOSITO E LA MODULISTICA

Da lunedì 18 maggio 2015 sono cambiate le modalità di deposito delle domande relative a titoli brevettuali e di versamento dei diritti e tasse di concessione governativa. A partire da questa data il deposito telematico dovrà avvenire esclusivamente attraverso il portale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico (a disposizione anche per il privato cittadino) all’indirizzo https:// servizionline.uibm.gov.it. Il deposito cartaceo dovrà avvenire sempre attraverso gli Uffici Marchi e Brevetti delle Camere di Commercio, utilizzando la nuova modulistica disponibile sul portale dell’UIBM, mentre tasse e diritti di deposito e di mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale dovranno essere versati attraverso il modello F24. Si segnala che già dal 2 febbraio 2015 il Ministero ha introdotto anche per il privato cittadino la possibilità di trasmissione telematica di tutte le

domande di brevetto, marchio, disegni e modelli, direttamente tramite il sito web del Ministero dello sviluppo economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L’utente può scegliere di effettuare il deposito della privativa di suo interesse secondo la nuova procedura direttamente on-line. Il nuovo servizio comporta per l’utenza sia un risparmio in termini di costi sia il miglioramento delle informazioni ed offre la possibilità di avere un aggiornamento della banca dati sui titoli della proprietà industriale in tempo reale. Per il deposito cartaceo allo sportello della Camera di Commercio si ricorda che dal 18 maggio non sarà più possibile accettare i vecchi moduli: sarà necessario utilizzare la nuova modulistica cartacea ed i pagamenti dovranno obbligatoriamente essere effettuati con i modelli F24 (il modulo “C” e i pagamenti in conto corrente postale non saranno più accettati). Sarà il sistema informatico a rilasciare, insieme alla ricevuta della presentazione, un facsimile del modello F24 con gli importi da pagare. NON PAGARE ALCUNA TASSA PRIMA DI ACCEDERE ALLO SPORTELLO. LA DATA DEL DEPOSITO DECORRERÀ DALLA DATA DELL’EFFETTIVO VERSAMENTO. Fonte: www.ud.camcom.it

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Pesi e dimensioni dei veicoli industriali NUOVA DIRETTIVA EUROPEA

Con la direttiva (UE) 2015/719 del 29 aprile 2015 del Parlamento e del Consiglio europeo (di seguito direttiva), pubblicata sulla G.U.U.E. L 115 del 6 maggio 2015, sono state apportate alcune modificazioni al testo e agli allegati della direttiva (CE) 96/53 del 25 luglio 1996 in materia di pesi e dimensioni dei veicoli industriali e di autobus. La direttiva, la quale prevede una serie di interventi per migliorare la sicurezza e l’efficienza del trasporto e favorire il trasporto intermodale, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 7 maggio 2017. Ma in considerazione del tema trattato si reputa darne da subito contezza nei precipui aspetti riguardanti i veicoli industriali.

MIGLIORAMENTO DELL’AERODINAMICA DEI VEICOLI E DELLA PROFILATURA DELLA CABINA DI GUIDA La direttiva prevede la possibilità che, per migliorare l’efficienza energetica dei veicoli, nella parte posteriore degli stessi, vengano installati dei dispositivi aerodinamici, conformi alle specifiche tecniche che saranno fissate dalla Commissione europea, i quali determinino il superamento della lunghezza massima legale; il superamento non deve, però, comportare un aumento della capacità di carico. La disposizione si applica dalla data di recepimento o di applicazione delle modifiche eventualmente decise dalla Commissione europea entro il 27 maggio 2017. La direttiva consente anche una nuova profilatura delle cabine di guida, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale grazie alla riduzione degli angoli morti di visibilità per i conducenti, inclusi quelli sotto il parabrezza. Alla stessa stregua dei dispositivi aerodinamici, l’installazione di queste nuove cabine potrà determinare il superamento

delle lunghezze massime legali del veicolo senza, tuttavia, che ne derivi un aumento della capacità di carico. Queste disposizioni sulle cabine di guida diventeranno applicabili, trascorsi 3 anni dalla data di recepimento o di applicazione delle eventuali disposizioni dalla Commissione europea e, quindi, entro il 27 maggio 2017.

INCENTIVO ALL’UTILIZZO DI VEICOLI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI ALTERNATIVI Nell’intento di incentivare l’acquisto di veicoli alimentati con combustibili alternativi, la direttiva consente che il peso dei gruppi propulsori si aggiunga alla massa complessiva legale, fino a 1 t. Anche in questo caso, la deroga al peso massimo autorizzato non dovrà determinare una maggiore capacità di carico.

VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO COMBINATO DI CONTAINER O DI CASSE MOBILI DI 45 PIEDI La direttiva prevede che nel solo trasporto intermodale di container e di casse mobili di 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, il veicolo isolato o il complesso veicolare utilizzato nel tragitto stradale possa superare di 15 cm le lunghezze massime legali. Inoltre, sempre nella tipologia di trasporto intermodale di container e casse mobili di 45 piedi, le masse complessive delle combinazioni di veicoli vengono così stabilite: - 42 t per i veicoli a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi; - 44 t per i veicoli a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o a 3 assi. Il trasporto intermodale che potrà beneficiare di tali agevolazioni, è quello definito dalla direttiva del Consiglio (CE) 92/106/CEE del Consiglio 7 dicembre 1992, recepita in Italia dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2001. Si tratta del trasporto in cui il veicolo, la cassa mobile o il container effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, quando questo percorso superi i 100 km in linea d’aria e la parte di viaggio su strada avvenga:

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- tra il punto di carico/scarico della merce e la stazione ferroviaria attrezzata di carico/scarico più vicina per il tragitto iniziale/terminale; - in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto di imbarco/sbarco.

REPRESSIONE DEL SOVRACCARICO Entro il 27 maggio 2021 gli Stati membri dovranno adottare misure specifiche per identificare i veicoli che circolino in sovraccarico, ricorrendo a sistemi automatici di pesatura certificati e collocati sulle infrastrutture stradali, oppure ad apparecchiature di pesatura installate sugli automezzi e in grado di comunicare il peso dal veicolo in movimento al suo conducente e alle autorità competenti.

RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE E DEL VETTORE, NEI TRASPORTI DI CASSE MOBILI E CONTAINER Nell’ambito del trasporto di container e di casse mobili la direttiva fa obbligo agli Stati membri a introdurre delle norme che impongano:

- allo spedizioniere, di consegnare al vettore a cui affida il trasporto di un container o una cassa mobile, una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile trasportati; - al vettore, di fornire accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo spedizioniere. Inoltre, gli Stati membri devono adottare norme in materia di responsabilità dello spedizioniere e del vettore, quando le informazioni di cui sopra manchino o siano errate e il veicolo sia in sovraccarico. Come si può notare, vi è una discrasia fra il termine del 7 maggio 2017 entro il quale gli Stati membri sono chiamati al recepimento della direttiva in esame e il termine del 27 maggio 2017, entro il quale la Commissione europea chiamata ad adottare alcune specificazioni di carattere applicativo. Si ritornerà sull’argomento quando la direttiva sarà recepita dallo Stato italiano.

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(AdT)


Locazione delle macchine operatrici POSSIBILITÀ DI LOCARE LE MACCHINE OPERATRICI SENZA CONDUCENTE. CHIARIMENTI MINISTERIALI Con circolare prot. 11483 del 13 maggio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) ha precisato che le macchine operatrici possono essere utilizzate con la formula della locazione senza conducente, fermo restando che il proprietario (locatore) deve necessariamente essere un’impresa esercente l’attività di locazione di veicoli. E’ il caso di premettere che, a norma dell’art. 58, co. 1 del codice della strada (c.d.s.), “le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.” Va aggiunto che il pronunciamento ministeriale giunge in risposta ad una serie di quesiti, nei quali si metteva in dubbio la legittimità del noleggio senza conducente per le predette macchine, in quanto non espressamente previsto dal c.d.s. e, in particolare, negli artt. 84 e 114 e dall’art. 298 del regolamento di esecuzione.

In realtà, spiega il Ministero, l’art. 298 del regolamento finisce con l’ammettere questa tipologia di impiego; infatti, dopo aver stabilito che le macchine operatrici ammesse a circolare su strada devono essere immatricolate a nome di colui che si dichiari proprietario (co. 1), la disposizione prevede che, nella domanda di immatricolazione, il proprietario specifichi le proprie generalità e, laddove ricorra il caso, “i dati completi dell’impresa alla quale è affidata l’utilizzazione della macchina operatrice.” In questo modo si ammette che il proprietario possa affidare l’utilizzo di queste macchine ad imprese terze anche attraverso lo strumento della locazione senza conducente, con la condizione che il proprietario (locatore) deve essere un’impresa esercente l’attività di locazione senza conducente. La circolare, infine, ricorda, che ai sensi dell’art. 298, co. 3 del medesimo regolamento, i dati dell’utilizzatore non devono essere riportati nella domanda di immatricolazione, nelle seguenti fattispecie: - macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione di potenza non superiore a 50 kW; - macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili; - macchine operatrici destinate alla finitura e al trattamento di manti stradali; - macchine operatrici trainate. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Revisioni veicoli industriali NUOVE PROCEDURE OPERATIVE E INFORMATICHE. AGGIORNAMENTI MINISTERIALI

Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 6/2015, pp. 63-64, sulle nuove procedure operative e informatiche relative alle revisioni dei veicoli, per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (di seguito Ministero) è ritornato sull’argomento con nota prot. 0001113 del 13 maggio 2015. A seguito, infatti, delle problematiche segnalate in sede nazionale da Conftrasporto subito dopo l’applicazione della circolare ministeriale prot. 8259 RU del 1° aprile 2015 sui tempi necessari allo svolgimento di ogni prova di revisione dei veicoli (v. il citato n. di Apinforma), il Ministero ha emanato ulteriori procedure operative per le revisioni dei

veicoli, consentendo di fatto la possibilità di aumentare il numero dei veicoli prenotati per ciascuna seduta di revisione “in ragione della quantità e del profilo del personale di aiuto eventualmente disponibile.” A tal fine ha dato mandato ai direttori generali territoriali di individuare rapidamente detto personale e di formarlo adeguatamente con specifici corsi d’aula o in affiancamento sul lavoro all’operatore tecnico preposto, in modo tale da incrementare il servizio per almeno i prossimi tre mesi. Dopo il primo trimestre di applicazione, verranno valutati i correttivi apportati e definita la soluzione a regime per le prove di revisione dei veicoli. La nota è stata trasmessa anche alle Province della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale ha competenza amministrativa in materia, ma ha una struttura organizzativa diversa da quella periferica del Ministero. Si invitano, pertanto, le imprese associate a segnalare all’ufficio trasporti dell’Associazione eventuali problematicità. Copia della nota può essere richiesta al medesimo ufficio associativo.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO PER L’APRILE 2015

Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 8/2015, p. 61 per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito (www.mit.gov. it) l’aggiornamento della voce “costo per litro del gasolio” per il mese di aprile 2015, voce che rientra fra i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi. In particolare, tenuto conto del prezzo al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico

nell’aprile 2015 (pari a 1.447,72 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento del costo del gasolio risulta essere di: - 1,186 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,972 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto di IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta che gli altri valori indicativi di riferimento individuati dal Ministero nella sua nota del 24 febbraio 2015 (v. Apinforma n. 4/2015, p. 59), verranno aggiornati su base annuale a meno che, nel frattempo, non insorgano novità che inducano il Ministero a rivedere la metodologia seguita per elaborare questi valori. La documentazione indicata e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto. Attività dell’Albo DAL LUGLIO 2015 INIZIERANNO LE VERIFICHE SUL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO Per opportuna conoscenza si segnala la principale attività in corso del Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato e Albo) nell’ambito delle sue funzioni. - E’ in atto la verifica della corretta attività delle imprese iscritte, come pure la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del portale delle imprese regolari. Nel portale verranno inseriti le informazioni già contenute negli archivi del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel data-base dell’Associazione nazionale delle imprese di assicurazione (Ania), in merito al corretto pagamento dell’assicurazione RC auto dei veicoli, e nel Registro imprese delle CCIAA. L’inserimento di tali dati sarebbe già in fase avanzata. Per le informazioni degli archivi INPS e Inail, invece, si sta procedendo alla definizione delle corrette procedure di acquisizione. - Sono in corso di invio le lettere del Comitato alle circa 35.000 imprese che risultano iscritte all’Albo, ma che da oltre due anni non disporrebbero neppure di un veicolo. Tale

attività costituisce il primo passo per la loro definitiva cancellazione, qualora le stesse non dovessero rendere una giustificata risposta a tale circostanza. - Quanto al pagamento del contributo di funzionamento dell’Albo per il 2015, che alla data del 31 marzo 2015 era stato effettuato da 59.916 imprese, il Comitato ha risolto le principali problematiche, quali la possibilità di effettuare pagamenti plurimi, a nome, cioè, di più aziende e la modificabilità dell’importo già indicato. Permangono invece le criticità relative all’impossibilità di versare la quota con bonifico bancario e quella dell’elevata commissione per i pagamenti con carta di credito. Queste difficoltà difficilmente saranno risolte nel corso del 2015, mentre si auspica che verranno regolate per il 2016. Si suggerisce, quindi, a tutte le imprese che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota 2015 di procedere ad effettuarlo nel più breve tempo possibile, anche tramite un intermediario abilitato sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, (numero verde assistenza 800.23.23.23). Si rammenta, infine che a decorrere dal luglio 2015 il Comitato inizierà le verifiche sul regolare versamento della quota d’iscrizione e ad applicare, ove ricorra il caso, le sanzioni a carico delle imprese inadempienti. Per approfondimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autorità di regolazione dei trasporti. Contributo 2015 MANCATA ESCLUSIONE DELLE GRANDI IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 8/2015, pp. 56-57 in merito al pagamento del contributo al funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità), per segnalare che al momento in cui si scrive, non sono intervenuti fatti nuovi a proposito del pagamento di detto per l’anno 2015, nonostante le iniziative politiche intraprese in sede nazionale nei confronti del Parlamento, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministro). A questo proposito, è il caso di ricordare che l’art. 37, co. 6, lett. b) della legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che il pagamento è dovuto dai “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati”; categorie nell’ambito delle quali non rientrano certo le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, come è stato autorevolmente sostenuto in due missive indirizzate al Presidente dell’Autorità dal Sottosegretario ai trasporti e dal Ministro uscente, rispettivamente, del 13 maggio 2014 e del 2 dicembre 2014. Pur nella convinzione che non vi siano i presupposti affinché le imprese di autotrasporto in conto

terzi – naturalmente quelle con fatturato superiore ai 30 milioni di Euro - debbano versare il contributo, questa interpretazione non è stata ancora formalizzata in un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, visto l’avvicinarsi della prima scadenza del 29 maggio 2015, appare difficile che possano giungere delle novità in tempo utile. Per questo motivo, le imprese di autotrasporto interessate dall’obbligo devono attentamente valutare la scelta migliore da compiere, avendo ben presente che il mancato o parziale pagamento entro il 29 maggio 2015 dei primi 2/3, e il 30 novembre 2015 per il saldo comporta l’avvio, da parte dell’Autorità della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura di legge, a partire dalla predette scadenze (art. 3, co. 2 della delibera dell’Autorità n. 78 del 27 novembre 2014, v. il citato numero di Apinforma). Si ricorda che per le imprese di autotrasporto in conto terzi il contributo ammonta allo 0,2 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, con l’esonero per gli importi contributivi non superiori a 6.000 euro, per cui, come già scritto, la soglia di fatturato entro la quale si è esentati dal pagamento, è di 30 milioni di euro. Per altre informazioni sul versamento e sugli adempimenti successivi si rinvia al citato numero di Apinforma, mentre per aggiornamenti dell’ultima ora ci si può rivolgere all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali giugno 2015 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI GIUGNO

DOMENICA 31 MAGGIO (1 GIUGNO) FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Scade il termine per versare i contributi trimestrali (2° trimestre 2015) all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali (FASI).

LUNEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA – Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di maggio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione

MARTEDÌ 16 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2014 e del primo acconto per il 2015, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche non interessate all’applicazione degli studi di settore, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOCIETA’ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2014 e del primo acconto per il 2015, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone non interessate all’applicazione degli studi di settore, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2014 e del

primo acconto per il 2015 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires non interessati all’applicazione degli studi di settore, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2014, senza alcuna maggiorazione. MODELLO IRAP 2015 –Scade il termine per il versamento del saldo per il 2014 e del primo acconto per il 2015 dell’Irap dovuta da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, IVA – LIQUIDAZIONE MENSILE – Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di maggio. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 4^ rata dell’Iva, relativa al 2014 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2015 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF – Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. INPS – CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 30,72% (prima fascia) per i lavoratori autonomi non titolari di partita Iva;

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- 23,5% per i pensionati già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2015. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850. STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3%. IMU - PRIMA RATA 2015 - Scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imu dovuta per il 2015. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24).

IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2015. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

GIOVEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di maggio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2014.

INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute

UNICO 2015 CARTACEO - Scade il termine per la presentazione del modello Unico 2015 cartaceo alle Poste da parte di persone fisiche non soggette ad Iva. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telema-

MARTEDÌ 30

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tica è stata generalizzata anche per le persone fisiche, tranne poche eccezioni.

dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di maggio.

DICHIARAZIONE IMU - TASI - Scade il termine per la presentazione al Comune, qualora prevista, delle dichiarazioni Imu e Tasi, relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2013, 1° gennaio 2014 e 1° gennaio 2015.

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2015 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 maggio 2015. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente.

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(PZ – BA)


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