Apinforma n. 9 del 15 maggio 2017

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 9 15 maggio 2017

IN PRIMO PIANO EDILIZIA

CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 9 15 maggio 2017

Sommario Proposte assestamento di bilancio FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

8

A fine giugno il versamento delle imposte

10

Rimborso accise e recupero S.S.N.

14

Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2017

15

Approvata la nuova disciplina del lavoro occasionale

16

Convenzione tra Confapi e CAFC SpA

19

Acqua

20

Trasporto rifiuti

21

SOA: rinnovo per la I.C.M.

24

Contributi per la rimozione dell’amianto

25

Approvato regolamento edilizia convenzionata in FVG (4a parte)

43

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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ORGANIZZAZIONE

Le imprese, e la sfida del cambiamento

30

L’area certificazione di qualità dell’Associazione

33

Recupero crediti

34

Scambi fra Soci

36

Autotrasporto c/t. Rilascio licenza comunitaria

37

Disciplina pesatura container

39

Pesi e dimensioni dei veicoli industriali

42

Autotrasporto in Austria

44

Legislazione alimentare

45

Scadenze aziendali giugno 2017

49

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Proposte assestamento di bilancio ALLE INFRASTRUTTURE QUASI LA METÀ DEI FONDI DISPONIBILI Il 13 giugno si è tenuto nella sede di Udine della Regione un incontro al quale hanno partecipato la Presidente della Regione FVG Debora Serracchiani, l’Assessore alle Finanze Francesco Peroni e le parti sociali, durante il quale sono state illustrare le proposte inerenti l’assestamento del bilancio regionale per l’anno 2017. Durante l’incontro il Presidente e l’Assessore hanno sinteticamente esposto i numeri degli interventi per macro - aree, senza entrare nel dettaglio

delle iniziative. Si tratta di risorse che saranno gestite direttamente dagli assessorati e direzioni competenti dalle quali dovranno pervenire i dettagli delle singole azioni. Il provvedimento, la cui discussione in aula è prevista per metà luglio, mette a disposizione del sistema 210 milioni di euro, di cui però, circa la metà risulta essere già vincolata da precedenti impegni di spesa. E’ importante sottolineare che si tratta di risorse che si aggiungono a quelle già stanziate nella legge di bilancio per l’anno corrente. L’assessore ha spiegato che l’intervento si inquadra all’interno delle nuove regole contabili di predisposizione del bilancio le quali prevedono, in ossequio alla regola del pareggio, che le voci di spesa siano tutte indicate nella legge di stabilità lasciando agli interventi di assestamento uno spazio di manovra limitato e destinato nel tempo a ridursi. Il dettaglio è riportato nella sottostante tabella:

MANOVRA DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE IN MILIONI DI EURO Infrastrutture

95,2

Attività produttive

31,7

Sanità

30,9

Lavoro

17,5

Autonomie locali

10,0

Finanze

6,3

Agricoltura

6,0

Cultura

4,5

Ambiente

3,8

Montagna

2,8

Protezione civile

2,5

Totale

95 milioni saranno destinati a interventi infrastrutture, e in particolare a quelle legate a trasporti, portualità e viabilità; 30 milioni alla sanità; 17 milioni agli investimenti in nuovi impianti tecnologici. Per quanto riguarda le attività produttive i fondi ammontano a oltre 30 milioni e saranno destinati ad un piano di un rafforzamento dell’attività di promozione turistica e al potenziamento dei consorzi di sviluppo industriale al fine di facilitare l’insediamento di nuove attività produttive.

210,6

Importanti le risorse destinate alla riqualificazione professionale e all’occupazione che nel complesso ammontano a oltre 10 milioni di euro; stanziamento equivalente anche per le UTI che sosterranno lo sviluppo di progetti condivisi. Si tratta di interventi a supporto dell’intesa per lo sviluppo, strumento nato con la riforma delle autonomie locali e finalizzato all’individuazione di opere pubbliche sul territorio. Questi progetti prevedono piani triennali d’intervento che si aggiungeranno

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a quelli propri ordinari dei singoli comuni, attualmente sono in fase di progettazione due iniziative, una localizzata sul Friuli Centrale per un’economia solidale e una seconda per il miglioramento della viabilità su diverse arterie strategiche. 3 milioni per interventi di edilizia scolastica e 2,5 milioni per la protezione civile.

Alle risorse agricole e forestali saranno assegnati 6 milioni mentre per lavoro, formazione professionale, istruzione e ricerca sono previsti ben 17,5 milioni. Alle piccole e medie industrie sono stati destinati circa 1,7 milioni di euro.

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(PZ)


A fine giugno il versamento delle imposte SI DOVRÀ VERSARE IL SALDO 2016 E IL PRIMO ACCONTO RIFERITO AL 2017 PREMESSA Il decreto legge 193/2016 ha riscritto il calendario dei versamenti delle imposte prorogando dal 16 al 30 giugno, il termine ordinario di versamento delle imposte. Tale termine può essere differito di 30 giorni applicando una maggiorazione dello 0,40%. Segnaliamo che quest’anno il 30 luglio è festivo e conseguentemente il versamento slitta al 31 luglio. Entro questi termini si dovrà pertanto provvedere al versamento del saldo 2016 e del primo acconto riferito all’anno in corso. In questa scadenza rientrano tutte le imposte risultanti dal modello Unico, quindi Irpef, Ires, Irap, addizionali, cedolare secca e imposte sostitutive.

IL SALDO 2016 Con riferimento al saldo Irpef 2016 da effettuarsi entro le date sopra indicate, il versamento deve considerare gli acconti eventualmente versati nel corso del 2016 e il riferimento è il quadro RN45. L’imposta non deve essere versata qualora d’importo inferiore a 12 euro con riferimento all’Irpef e alle addizionali, mentre con riferimento all’Irap l’importo minimo è fissato a 10,33 euro, tali limiti rilevano anche ai fini della possibilità di effettuare compensazioni. Entro il termine di cui sopra si deve provvedere al versamento anche del saldo relativo alla cedolare secca, ricordando che l’aliquota ordinaria del 21% è ridotta al 10% con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate in comuni capoluoghi di provincia o ad alta tensione abitativa. Entro gli stessi termini le società di capitali considerate di comodo, sono tenute ad effettuare il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50% utilizzando lo specifico codice tributo. Il saldo interessa anche l’imposta dovuta sugli im-

mobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute oltre confine (IVAFE).

L’ACCONTO IRPEF PER IL 2017 Entro gli stessi termini del 30 giugno 2017 o del 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%, vanno versati anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso. La determinazione dell’importo può essere calcolato utilizzando il metodo storico oppure il metodo previsionale. Con il metodo storico si dovrà considerare il rigo differenza o il rigo imposta dovuta, al netto di eventuali saldi a credito risultanti dalla dichiarazione. Con il metodo previsionale gli acconti vanno versati sulla base di quello che presumibilmente sarà il reddito per l’anno in corso. Ovviamente in questi casi si dovrà porre particolare attenzione ai calcoli perché in caso di errata determinazione dei versamenti, si renderanno applicabili le sanzioni per omesso o insufficiente versamento. La scelta dei due metodi riguarda la singola imposta e non tutte le imposte della dichiarazione, pertanto un contribuente persona fisica potrebbe scegliere il metodo storico per l’acconto Irpef e il previsionale per l’acconto Irap. Per quanto riguarda L’Irpef il versamento dell’acconto va calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente prendendo a riferimento il rigo RN34 del modello Unico tenendo presente quanto segue: - se tale importo è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2017; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 30 giugno 2017 e il rimanente 60% entro novembre 2017. Segnaliamo che all’interno del modello Unico PF è inserito un prospetto acconti 2017, nel quale, qualora si utilizzi il metodo previsionale, devono essere inseriti comunque gli importi determinati con il metodo storico e non i minori importi effettivamente versati.

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L’ACCONTO IRES PER IL 2017 Anche per le società di capitali l’acconto Ires è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta nell’anno precedente rinvenibile nei righi RN17 o RN28 rispettivamente di Unico SC e ENC. Il versamento dell’acconto va eseguito secondo le seguenti modalità: - se inferiore a 20,66 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 20,66 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2017; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 30 giugno e il rimanente 60% entro novembre 2016.

ACCONTO IRAP Anche l’acconto dell’Irap deve essere eseguito secondo le regole viste sopra, vale a dire che il parametro sul quale calcolarlo è il 100% dell’imposta dell’anno precedente. L’acconto non è dovuto se l’imposta a debito indicata nel rigo IR21 è inferiore a 51,65 euro per le persone fisiche e a 20,66 euro per i soggetti Ires. Qualora l’acconto sia dovuta andrà versato in due rate di cui la prima parti al 40% entro il 30 giugno 2017 e il rimanente 60% entro novembre di quest’anno.

CEDOLARE SECCA I contribuenti che hanno locato immobili abitativi per i quali hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, sono tenuti al versamento dell’acconto sul 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Come accennato la misura del 21% può essere ridotta al 10% con riferimento agli immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa, ai contratti a canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari e per quelli situati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Anche per la cedolare secca il primo acconto, pari al 40%, deve essere versato entro il 30 giugno 2017 mentre il rimanente 60% entro il mese di novembre. Il versamento deve essere eseguito come segue: - se l’importo del rigo RB11 campo 3 è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 271,07 il versamento del 95% va effettuato in unica soluzione entro novembre 2017; - se superiore a 271,07 il versamento va eseguito in due rate di cui la prima, pari al 40%, en-

tro il 30 giugno 2017 e il rimanente 60% entro novembre 2017.

TASSAZIONE SEPARATA Nell’ipotesi in cui nel corso del 2016 siano stati percepiti redditi assoggettabili a tassazione separata, si deve procedere al versamento di un importo a titolo di acconto pari al 20% di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e in particolare al rigo RM14, colonna 2. Sono esclusi dal versamento dell’acconto i redditi di capitale e quelli per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria.

I VERSAMENTI Gli importi a debito da versare possono essere compensati con eventuali importi a credito riferiti allo stesso tributo (verticale) o con altri tributi (orizzontale). Si ricorda che per importi a credito riguardanti le imposte dirette, indirette e Iva d’importo superiore a 5.000 è richiesta l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione annuale. La compensazione non è consentita alla presenza di imposte erariali iscritte a ruolo dovute in tutto o in parte all’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente. L’importo massimo compensabili nell’anno ammonta a 700.000 euro elevato a 1.000.000 di euro per le imprese subappaltatrici che hanno realizzato almeno l’80% del proprio volume d’affari con l’applicazione del reverse charge. Ricordiamo che la compensazione di crediti inesistenti è sanzionata nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre per l’utilizzo di crediti esistenti ma non spettanti la sanzione è del 30%.

OBBLIGO ENTRATEL/FISCONLINE Il decreto legge n. 50/2017 ha nuovamente modificato le norme relative al visto di conformità e all’utilizzo del canale telematico per l’invio del modello F24. Come già ricordato il decreto ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro il limite utilizzabile in compensazione senza la necessità del visto di conformità. Lo stesso decreto ha inoltre previsto, limitatamente ai titolari di partita Iva, l’obbligo di utilizzare esclusivamente gli strumenti telematici massi a disposizione dalle Entrate per effettuare le compensazioni orizzontali con i modelli F24, risultanti da crediti d’imposta da indicare nel quadro RU e riferiti alle imposte sopra indicate. Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24 aprile scorso, data di pubblicazione in Gazzetta del decreto, mentre l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017 ha fornito alcuni chiarimenti, tra questi la segnalazione che

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le nuove regole operano esclusivamente con riferimento alle dichiarazioni presentate successivamente al 24 aprile 2017, mentre per quelle precedenti rimangono valide le vecchie regole. Un altro aspetto affrontato dalla risoluzione è stato quello riferito al modello F24 per il quale è stato chiarito che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo di Fisconline o Entratel inizierà il 1° giugno 2017, lasciando così intendere che per il periodo precedente quest’ultima data non saranno irrogate sanzioni qualora siano stati utilizzati canali deversi da quelli consentiti come ad esempio home banking. L’Agenzia stessa poi, con riferimento al bonus Renzi di 80, ha ritenuto di escluderlo dall’obbligo di presentazione del modello F24 telematico utilizzando i canali Fisconline o Entratel, unitamente ai rimborsi legati al modello 730. Per questi rimborsi rimane valida pertanto la vecchia modalità di compensazione e quindi anche quella di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalle banche.

RAVVEDIMENTO OPEROSO Ricordiamo che è sempre possibile sanare eventuali omissioni, ritardi o insufficienti versamenti con l’utilizzo del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Le sanzioni in questi casi sono così calcolate: - 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14°; - 1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo; - 1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo; - 3,75% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione annuale; - 4,29% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo; - 5% se la regolarizzazione viene eseguita entro i termini prescrizionali per l’accertamento. Oltre alla sanzione si dovrà provvedere al versamento degli interessi moratori calcolati per il 2016 nella misura dello 0,2% mentre per il 2017 nella misura dello 0,1%.

PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 9 - 15 maggio 2017

(PZ)


Rimborso accise e recupero S.S.N. PER L’AUTOTRASPORTO SOLO COMPENSAZIONI CON ENTRATEL E FISCONLINE Com’è noto, nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva, il decreto legge 50/2017 ha introdotto l’obbligo di avvalersi in via esclusiva dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per compensare nel modello F24, a prescindere dagli importi, i crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. A seguito di tale modifica, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 68/E del 9 giugno 2017 dove, all’interno dell’Allegato 2, sono stati evidenziati i codici tributo di quei crediti di imposta che, per effetto di tale novità, possono utilizzarsi

in compensazione solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l’autotrasporto, evidenziamo che nel citato allegato 2 sono stati inseriti anche i seguenti codici tributo per i quali, pertanto, l’utilizzo di detti servizi telematici diventa obbligatorio: - “6740”, relativo al credito di imposta per le accise sul gasolio per autotrazione; - “6793”, relativo al credito di imposta per il recupero del S.S.N sui premi assicurativi r.c.a. pagati per i veicoli di massa non inferiore alle 11,5 ton. Sempre per quanto riguarda l’autotrasporto, l’allegato 2 riporta anche dei codici tributo per crediti d’imposta non più in vigore (es il codice 6829, per il credito relativo ai bolli auto 2010). L’obbligo in esame non sussiste se, nella medesima delega di pagamento, i codici evidenziati nella colonna 2, dell’allegato 3 della Risoluzione in commento, vengano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici della colonna 4 del medesimo allegato 3 (dove, peraltro, non figurano né il codice tributo per le accise, né quello per il S.S.N). (C)

PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 9 - 15 maggio 2017


Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2017 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

100,6

0,349327

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

101,0

0,773430

MARZO

15.03

14.04

0,375

101,0

0,898430

APRILE

15.04

14.05

0,500

101,3

1,247757

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

101,1

1,223205

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 15 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2017


Approvata la nuova disciplina del lavoro occasionale VOUCHER SOSTITUITI DALL’ENNESIMA REVISIONE DELLA COLLABORAZIONE OCCASIONALE. SI ATTENDE LA PUBBLICAZIONE IN G.U. Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il DDL n. 2853 di conversione in legge del decreto-legge n. 50/2017 in materia finanziaria, nel testo identico a quello approvato dalla Camera. La norma, tra le altre cose, prevede l’introduzione della nuova disciplina sul lavoro occasionale. Per l’entrata in vigore sarà necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito vengono forniti i punti essenziali, non ancora chiariti dai documenti di prassi e dalle circolari esplicative da parte del Ministero del lavoro e dell’Inps, della nuova disciplina. Il contratto di lavoro occasionale può essere stipulato esclusivamente da imprese e professionisti che abbiano alle proprie dipendenze fino ad un massimo di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Non possono, inoltre, ricorrere al lavoro occasionale le imprese del settore edile e la prestazione deve essere svolta direttamente a favore del committente e non nell’ambito di un contratto di appalto. Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere utilizzate attraverso due modalità: il libretto di famiglia e il contratto di lavoro occasionale, con esclusione dalla possibilità di ricorso nel caso in cui il prestatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione con l’utilizzatore.

AMBITO DI APPLICAZIONE La nuova disciplina prevede inoltre limiti differenti a seconda che l’attività venga svolta a favore dei committenti persone fisiche al di fuori dell’attività professionale e d’impresa, o nei casi di utilizzo da parte di altri soggetti. 1. Per le persone fisiche nel caso di utilizzo delPAG. 16 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2017

la prestazione al di fuori dell’attività professionale o d’impresa. In questo caso, se l’utilizzatore è una persona fisica, le prestazioni di lavoro occasionale vengono remunerate attraverso l’utilizzo del libretto famiglia (un libretto prefinanziato da richiedere telematicamente all’INPS) e possono essere richieste esclusivamente per le seguenti attività: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. 2. Per le imprese e per i professionisti il contratto di lavoro occasionale è subordinato alla tipologia del committente. Il ricorso è vietato per le imprese dei seguenti settori: edilizia e settori affini; esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo; miniere, cave e torbiere e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. La prestazione del lavoratore occasionale deve essere svolta direttamente a favore del committente e non nell’ambito di un contratto di appalto a favore di terzi soggetti. I committenti debbono avere alle proprie dipendenze fino ad un massimo di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Per le imprese del settore agricolo, invece, un ulteriore limite riguarda i prestatori che possono essere chiamati a svolgere le prestazioni di lavoro occasionale. L’utilizzo è possibile per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero


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di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

LIMITI ECONOMICI 1. Compenso per il prestatore I compensi che possono essere complessivamente erogati dal singolo prestatore al singolo utilizzatore non possono superare 2.500 euro nell’anno civile. Per anno civile si intende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno. L’importo da considerare è quello netto, cioè quello spettante al prestatore a prescindere dal valore nominale del buono del Libretto Famiglia o del costo complessivo dell’ora di lavoro negli altri casi. Dunque, nel caso ad esempio del libretto di famiglia, occorre considerare gli 8 euro netti al prestatore e non i 10 euro lordi di acquisto per l’utilizzatore. In ogni caso l’utilizzatore del contratto di lavoro occasionale non potrà utilizzare il singolo prestatore un periodo superiore a 280 ore sempre nell’anno civile. L’importo massimo di compensi che potrà ricevere nel corso dell’anno civile, è pari complessivamente ad un importo non superiore a 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali e ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel settore agricolo il limite di ore da rispettare è invece pari al rapporto tra il limite di 2500 euro annuo e l’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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2. Limiti per l’utilizzatore L’utilizzatore potrà avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale con più soggetti ma comunque entro il limite massimo complessivo, riferito alla totalità dei prestatori, di compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000. Anche in questo caso il periodo di riferimento è l’anno civile ed il limite va considerato quale compenso percepito dal prestatore. I limiti di compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro stabiliti per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori vengono computati in misura pari al 75% del loro importo (costituendo una sorta di franchigia), qualora le prestazioni di lavoro occasionali vengano rese dai seguenti soggetti: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

SANZIONI Nel caso di superamento da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione dell’importo di 2.500 euro o comunque del limite orario descritto, la conseguenza è la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il Servizio Relazioni dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


Convenzione tra Confapi e CAFC SpA TARIFFA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI Abbiamo sottoscritto una convenzione con il CAFC spa (società che svolge il servizio Idrico Integrato sul territorio assegnato dall’Ente di Governo nell’ambito di 120 comuni della Provincia di Udine) ai fini di regolare le modalità di calcolo della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione applicata agli scarichi industriali che recapitano il refluo nelle fognature gestite dal CAFC stesso. Il Servizio Idrico Integrato è un servizio “regolato” dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas. Il sistema idrico e le modalità di calcolo delle tariffe per gli scarichi industriali che recapitano nella fognatura gestita da CAFC S.p.A. sono contenute nella convenzione tra il Gestore (CAFC S.p.A.) e l’Ente di Governo dell’Ambito (Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli). La convenzione ha l’obiettivo di “calmierare” la dinamica della tariffa applicata, che sarà personalizzata per ogni scarico in ossequio del principio “chi inquina paga”.

Dalle simulazioni condotte, le tariffe 2017 saranno ridotte rispetto le tariffe 2016 o, in alcuni casi particolari, saranno uguali, cioè senza aumenti. La convenzione inoltre illustra le modalità di calcolo della tariffa in applicazione a due allegati in essa contenuti. Attraverso la loro applicazione si determinano le modalità di calcolo della tariffa di fognatura e depurazione degli scarichi industriali. Confapi e CAFC, in un’ottica di sostegno all’industria del territorio, con l’applicazione della convenzione intendono anticipare la completa applicazione degli orientamenti indicati dall’Autorità nel Documento di consultazione n. 620/2014/R/ DIR dell’11 dicembre 2014, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura. Orientamenti finali.” Attraverso la convenzione il CAFC si impegna, quindi, ad applicare agli utenti industriali associati a Confapi verso i quali presta il servizio di fognatura e depurazione associati a Confapi che volontariamente intendono avvalersi di tale possibilità, la metodologia dei corrispettivi indicati negli allegati alla stessa. Copia della convenzione, così come ogni altra informazione in merito alla stessa potranno essere richieste all’ufficio Ambiente Sicurezza dell’Associazione. (AB)

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Acqua IL CONSIGLIO DI STATO GIUDICA CONFORME AGLI ESITI DEL REFERENDUM IL METODO TARIFFARIO IDRICO DELL’AUTORITÀ Il Consiglio di Stato, con decisione n. 02481/2017 resa pubblica venerdì scorso, ha ribadito la piena validità del metodo tariffario (MTT) con cui l’Autorità nel 2012 ha definito i criteri per le tariffe del sistema idrico integrato-SII (e base per i successivi). I giudici amministrativi, respingendo i ricorsi avverso le sentenze del Tar che già avevano affermato la conformità della regolazione alla consultazione popolare del 2011, hanno infatti definitivamente rigettato la tesi per cui l’Autorità, attraverso la propria regolazione tariffaria, avrebbe reintrodotto il criterio “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, eliminato in seguito al referendum. In particolare la sentenza, resa anche sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio richiesta dal Con-

siglio di Stato ad un collegio terzo di esperti, tra i vari elementi ha ribadito che “Se si considera che l’approccio prudenziale adottato dall’AEEGSI nel definire i singoli parametri del MTT, in particolare il diverso calcolo degli oneri fiscali nel settore idrico (rispetto a quello elettrico e gas), tiene conto delle specificità tecniche e normative che caratterizzano il SII - nel senso che, attraverso il computo separato degli oneri finanziari e degli oneri fiscali e il correlativo orientamento di ogni singola componente al criterio della sola copertura del costo efficiente, si elimina tendenzialmente ogni elemento di garanzia del rendimento e si perviene al risultato della stretta copertura dei costi di capitale investito e della minimizzazione degli oneri per l’utenza -, la metodologia tariffaria adottata dall’AEEGSI appare in linea con il dettato referendario e con il principio del c.d. full cost recovery, di per sé pienamente compatibile con l’esito del referendum, con conseguente infondatezza delle censure al riguardo mosse”. E’ stata inoltre ribadita la correttezza della condotta dell’Autorità per tutti gli altri aspetti che erano oggetto dei ricorsi. (C)

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Trasporto rifiuti DELIBERE SUI REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO E SUI CRITERI E MODALITÀ DELLE VERIFICHE DELLA LORO CAPACITÀ PROFESSIONALE Con due delibere del 30 maggio 2017, il Comitato Nazionale Albo Gestori ha: a. definito i requisiti di capacità professionale, nonché di titolo di studio e di esperienza maturata del responsabile tecnico delle imprese che svolgono la gestione dei rifiuti (delibera n. 6/2017), nonché b. stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche, iniziali e periodiche, che com’è noto gli articoli 12 e 13 del nuovo Regolamento Albo Gestori (DM 120/2014) richiedono ora di sostenere ai responsabili tecnici delle imprese per dimostrare la loro capacità professionale, in sostituzione del precedente corso di formazione che è stato abrogato dal nuovo Regolamento (delibera n. 7/2017). Si evidenziano di seguito gli aspetti più importanti delle due delibere, la cui entrata in vigore è fissata al 16 ottobre 2017.

REQUISITI RESPONSABILE TECNICO I requisiti del Responsabile Tecnico delle imprese di gestione dei rifiuti sono indicati nell’allegato A della delibera n. 6/2017, in funzione delle categorie e classi di attività esercitate (la categoria 7-operatori logistici, al momento non è stata specificata). Al riguardo, si evidenzia che per le imprese di trasporto dei rifiuti (categorie 1 - urbani; 4 - speciali non pericolosi e 5 - pericolosi) i requisiti richiesti sono di poco inferiori rispetto a quelli fino ad ora indicati nella delibera n. 3 del 1999. Essi si incentrano sul superamento della verifica iniziale (V) e prevedono, solo per le classi di attività superiori (dalla D alla A) un minimo di anni di esperienza nell’attività di trasporto specifico dei rifiuti (nelle classi più basse non viene richiesta l’esperienza, ma solo il superamento della verifica).

A differenza delle altre categorie di attività (8 intermediari e commercianti; 9 - bonifica dei siti contenenti amianto; 10 - bonifica dei beni contenenti amianto), quella del trasporto non prevede (giacché non esistono) dei titoli di laurea specifica che possano ridurre gli anni di esperienza richiesti al Responsabile Tecnico (RT). L’esperienza può essere dimostrata in una delle quattro forme previste nell’articolo 1, comma 2, della delibera: cioè come legale rappresentante di impresa operante nel settore; come responsabile tecnico o direttore tecnico di detta azienda; come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per il quale si chiede l’iscrizione e infine (nuova possibilità) come dipendente nell’affiancamento del responsabile tecnico (in tal caso l’impresa dovrà rendere, a firma congiunta con il dipendente interessato, una preventiva comunicazione alla sezione regionale competente, con l’inizio e la durata dell’affiancamento, come da modulo allegato B alla delibera). In merito alle verifiche, iniziali o di aggiornamento periodico, la delibera ha stabilito, nell’Allegato C, quali siano le materie su cui esse si basano, prevedendo per tutti una parte obbligatoria generale (ad es. legislazione dei rifiuti italiana ed europea; quadro delle responsabilità del RT; compiti ed adempimenti del Comitato nazionale; sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali) e quattro moduli specialistici: 1. quello univoco per tutte le categorie dei rifiuti (1, 4 e 5): con la normativa dell’autotrasporto (conto proprio, conto terzi; trasporto internazionale e intermodale), quella specifica sul trasporto dei rifiuti; la circolazione dei veicoli e l’ADR, nonché il comportamento in caso di incidente; 2. un modulo per la categoria 8 (intermediari e commercianti); 3. quello per la categoria 9 (bonifica siti contenenti amianto) e infine 4. un modulo per la categoria 10 (bonifica beni contenenti amianto). L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale dura 5 anni (dal superamento dell’esame) e andrà poi aggiornata nel corso dell’ultimo anno della sua durata (il rinnovo parte dal termine di validità

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della prima idoneità e non dall’esame di aggiornamento, anche se fatto 12 mesi prima). In caso di mancato superamento dell’esame, lo stesso può essere ripetuto dopo almeno 60 giorni. Con disposizione transitoria finale (articolo 3) la delibera stabilisce che coloro che alla data della sua entrata in vigore (cioè entro il 16 ottobre 2017) figurano inseriti come Responsabili Tecnici di imprese regolarmente iscritte all’Albo Gestori possono continuare a svolgere la loro attività per cinque anni (sino a ottobre 2022) è ciò anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono all’albo nella stessa categoria, stessa classe o classe inferiore. Decorso detto periodo dovranno invece sostenere una verifica di aggiornamento per continuare ad operare. Al riguardo è stato già stabilito che dette verifiche di aggiornamento inizieranno a partire dal 2 gennaio 2021. Da ultimo, la delibera stabilisce che, in attuazione dell’articolo 13 del Regolamento, sono dispensati dalle verifiche periodiche i legali rappresentanti di imprese che abbiano ricoperto e ricoprano tuttora anche il ruolo di responsabile tecnico della loro impresa per almeno 20 anni (consentendo interruzioni tecniche per non oltre il 20% di detto periodo). Questa disposizione riguarderà inizialmente solo poche persone, dato che l’operatività dell’albo è attualmente di soli 22 anni, ma è destinata ad avere in futuro una applicazione estesa a più soggetti che per “anzianità” conquisteranno il riconoscimento di RT di impresa in esenzione da verifica.

CRITERI E MODALITÀ PER LE VERIFICHE Con la delibera n. 7/2017 sono stati dettati i criteri e le modalità di svolgimento delle prime verifiche iniziali per gli RT. Queste riguarderanno – è bene ripeterlo - solo coloro che al momento, o meglio alla data del 16 ottobre p.v., non ricoprono la carica di RT e che quindi intendono conseguire questo titolo per la prima volta. Le prime verifiche si svolgeranno a partire dal 19 dicembre 2017 e fino al 14 febbraio 2018 in solo 7 Sezioni Regionali (indicate nell’Allegato A alla delibera). Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente in via telematica, sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it, nel perio-

do compreso tra i 60 ed i 40 giorni antecedenti la data fissata per la seduta d’esame, indicando di essere cittadini italiani (o comunitari o extra-Ue se di stato che riconosce analogo diritto all’italiano); di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (sono dispensati da tale requisito gli RT attuali, sia per le verifiche periodiche sia per le eventuali verifiche iniziali per altra classe o categoria di attività) e di aver versato un contributo di esame pari a 90 euro alla Camera di Commercio presso cui sosteranno la prova. In sede di prima applicazione del sistema delle verifiche iniziali è stato deciso che il candidato potrà presentare una domanda solo per la parte generale ed un solo modulo specialistico. La prova di verifica iniziale si compone di due parti, da svolgere complessivamente in due ore: a. il modulo obbligatorio, di 40 quiz, che si supera con 32 punti. b. il modulo specialistico (ad es. trasporti) che su supera con 34 punti. Un punteggio inferiore viene fin da ora previsto per le verifiche periodiche. I quiz, oggetto delle verifiche, verranno pubblicati sul sito dell’Albo dei Gestori Ambientali. Da notare che se a ogni risposta esatta corrisponde 1 punto (e zero in caso di risposta omessa), il caso di risposta errata viene invece penalizzato con un punteggio di - 0,5, in modo da disincentivare i candidati a fornire risposte “a caso”. I nominativi dei candidati che supereranno le verifiche iniziali saranno pubblicati sul sito dell’Albo Gestori ed a loro verrà rilasciato apposito attestato. Nella delibera sono infine contenute modalità specifiche di convocazione dei candidati alle prove d’esame (a mezzo mail, con indicato luogo ed orario preciso d’esame) nonché le procedure operative di svolgimento delle prove (cfr. allegato B alla delibera). Il testo delle delibere 6 e 7, complete dei loro allegati, potrà essere richiesto all’Ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione oppure scaricato dal sito dell’Albo nazionale Gestori ambientali al seguente indirizzo: www.albonazionalegestoriambientali.it.

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(AB)



SOA: rinnovo per la I.C.M.

SI È QUALIFICATA ANCHE PER LA CATEGORIA OG8

La I.C.M. srl, rappresentata dal sig. Edi Morassi, con sede a Arta (UD) in via Nazionale n. 6, ha rinnovato l’attestazione SOA per i prossimi cinque anni, ottenendo le iscrizioni per le categorie OG3 e OG6 per 516.000 euro, e qualificandosi anche per la categoria OG8 per 258.000 euro. Potrà eseguire, la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”(OG3), qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Ha confermato l’abilitazione per quanto riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete (OG6) che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di

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captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Inoltre, si è qualificata per la prima volta nella categoria OG8 per l’esecuzione di opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, categoria che riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Contributi per la rimozione dell’amianto LE DOMANDE SONO PRESENTATE ENTRO IL 30 LUGLIO 2017

Con Decreto del Presidente n. 0114/Pres. del 18 maggio 2017 della Regione Friuli Venezia Giulia è stato approvato il Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale. Con questo regolamento si definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

INTERVENTI FINANZIABILI Sono oggetto di contributo gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, situati sul territorio regionale, di proprietà privata adibiti a uso residenziale comprese le relative pertinenze.

BENEFICIARI Sono beneficiari dei contributi i soggetti di seguito indicati: a) proprietario o comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento; b) locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento; c) condomini costituiti per la maggioranza da unità abitative a uso residenziale. La maggioranza di cui alla lettera c) è calcolata in base ai millesimi di proprietà.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presenPAG. 25 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2017

tata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena d’inammissibilità, dall’1 al 15 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione. La domanda, debitamente sottoscritta, completa delle dichiarazioni, rese ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestanti l’insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo nonché attestanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione: a) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili; b) dichiarazione del comproprietario dell’immobile attestante l’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento oggetto della domanda, ove la domanda non sia presentata congiuntamente da tutti i comproprietari; c) dichiarazione del proprietario dell’immobile attestante l’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento oggetto della domanda; d) verbale dell’assemblea condominiale che autorizza la realizzazione dell’intervento nel caso in cui il richiedente sia un condominio; e) due fotografie dell’immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto; f) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda. Nel caso di più comproprietari la domanda può essere presentata anche congiuntamente. I soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda per anno.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l’incom-


bente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché l’IVA. Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede la data di emissione delle relative fatture. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO Il contributo è concesso, nella misura del 50 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 1.500,00 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50 percento della spesa ammissibile, l’importo massimo concedibile è dato dal prodotto di 1500,00 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all’articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento. L’istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente oppure, nel caso di invio tramite raccomandata, dalla data e l’ora dell’invio apposta dall’ufficio postale. Fermo restando l’importo ammesso a contributo, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell’intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo. PAG. 26 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2017

La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell’insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione medesima.

RENDICONTAZIONE Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, è tenuto a presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa: a) fatture quietanzate intestate al beneficiario; nel caso di domanda di contributo presentata congiuntamente da più comproprietari, le fatture devono essere cointestate a tutti i richiedenti; b) due fotografie attestanti lo stato dell’immobile dopo l’intervento; c) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l’invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento. Il termine sopra citato può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena d’inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

CONTROLLI Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell’intervento, sia attraverso verifiche documentali.

CUMULO Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici per il medesimo intervento.

PRESENTAZIONE DOMANDE Le domande sono presentate entro il 30 luglio 2017, sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento. (CS)


Messaggio Redazionale

Intervista a Nicola e Massimo Bosello, titolari di Nordest Servizi

Un IT efficiente restituisce più tempo al business informatica, offrendogli servizi e soluzioni su misura per il suo settore parte delle minacce ai dati informatici avviene proprio per cause interne. Inoltre, un servizio in outsorcing è sempre aggiornato sugli adempimenti legislativi, come la nuova normativa europea che è ormai attiva e che ci dà ancora solo 12 mesi per prepararci. Le aziende dovranno adeguarsi perché rischiano serie sanzioni penali. Sempre per permettere a chi lavora in azienda di essere al passo coi tempi abbiamo lanciato AccademIT, il nostro progetto formativo in cui non insegniamo a risolvere problemi tecnici ma prepariamo i nostri interlocutori ad un passaggio, da IT manager a manager dell’IT, anche nell’ambito sicurezza.

Massimo Bosello e Nicola Bosello

Come sono le nuove generazioni di data center? Quali i vantaggi? Nicola Bosello. Oggi un data center non deve essere più pensato come necessariamente “fatto in casa”. Molte aziende ovunque. I vantaggi di questa evoluzione dell’IT aziendale sono sicuramente un minor investimento di capitale perché si traduce in un canone di servizio, recupero di spazio, risparmio sui consumi energetici, e una mag. Noi accompagniamo il cliente nella gestione e implementazione dei data center “fuori e dentro casa” o attraverso sistemi “misti”, con le ultime innovative tecnologie iperconancora superiore, abbiamo scelto di ubicare i data center nella nostra regione e nei dintorni, pertanto il cliente che accompagnato direttamente sul posto per un riscontro.

L’imprenditore di oggi come può essere reattivo ai veloci cambiamenti tecnologici? Massimo Bosello. Il fattore tempo è altamente impattante nella competitività di un’azienda e introdurre la giusta inno-

ger del cliente. Industria 4.0, SmartWorking e Sicurezza sono alcuni dei più importanti temi. Non si può parlare di sola reattività ma sopratutto di prevenzione, per questo i nostri servizi partono dal controllo costante 24x7 del sistema informativo, per monitorare e prevenire eventuali criticità o nuove esigenze, e si estendono a più livelli, compresa l’automatica risoluzione del problema. L’ultimo livello, quello più esteso, prende in carico tutta l’azienda che non può permettersi un IT manager. Oltre ai servizi, grazie alla recente aggregazione con Eurosystem Spa, abbiamo un ventaglio di soluzioni applicative che possono essere adattate a vari settori e dimensioni aziendali, perché la potenza di un’azienda non è nulla senza il controllo di questa capacità.

Sempre più connessi e sempre più vulnerabili, come proteggersi? Nicola Bosello. La sicurezza deve essere considerata su due livelli: disponibilità del servizio e protezione del dato, due garanzie indispensabili che ogni azienda dovrebbe già possedere, in quanto ormai commodity. Proponiamo di all’IT manager di potersi dedicare ad introdurre la giusta innovazione in azienda. Solitamente partiamo da un’analisi del rischio, per proporre soluzioni che riguardano anche e soprattutto le criticità derivanti dalle persone, le quali possono introdurre rischi inconsapevolmente, attraverso accessi alle reti, mail, device, etc. Non dimentichiamo che la maggior Messaggio Redazionale

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Approvato regolamento edilizia convenzionata in FVG (4a parte) I CONTRIBUTI SONO MAGGIORATI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI IN CONDIZIONE DI DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA Con Delibera n. 431 del 13 marzo 2017 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all’assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all’articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). La nostra Associazione Confapi FVG il 2 di marzo è stata chiamata dalla IV Commissione regionale ad esprimere un parere sul provvedimento. Il nostro Presidente del gruppo edili dott. Denis Petrigh in tale contesto ha rappresentato anche le altre Associazioni datoriali della nostra Regione dopo la predisposizione di un documento condiviso tra tutti i rappresentanti delle imprese. Il provvedimento finale ha recepito in parte le nostre osservazioni, che avevano lo scopo di migliorane l’applicabilità, comunque, di seguito illustriamo il provvedimento approvato dalla nostra Regione.

FORMA DEGLI INCENTIVI (ART. 36) Gli acquirenti o assegnatari degli alloggi realizzati dai soggetti attuatori in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui alla legge regionale 1/2016, in possesso dei requisiti, possono richiedere contributi in conto capitale da liquidare in unica soluzione a sostegno dell’acquisizione in proprietà della prima casa. Il contributo è riconosciuto in misura pari al 30 per cento del prezzo di cessione iniziale di ogni singolo alloggio come indicato in convenzione e comunque entro i seguenti limiti: PAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2017

a) euro 20.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di costruzione; b) euro 25.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di recupero. Qualora l’iniziativa ricada nei territori dei Comuni interamente montani ovvero all’interno delle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, il contributo è riconosciuto in misura pari al 33 per cento del prezzo di cessione iniziale di ogni singolo alloggio come indicato in convenzione e comunque entro i seguenti limiti: a) euro 22.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di costruzione; b) euro 27.500,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di recupero. Le misure percentuali e i limiti sopracitati sono incrementati del 10 per cento qualora l’intervento di recupero preveda il raggiungimento di una prestazione energetica dell’edificio pari alla classe B, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) ovvero il miglioramento sismico dell’edificio pari ad almeno due classi di rischio, di cui all’allegato A al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Non è ammissibile la concessione del contributo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società. Il contributo è concesso al fine dell’acquisto o dell’assegnazione dell’alloggio dal soggetto attuatore e non può subire variazioni in aumento rispetto all’importo richiesto in domanda.

MAGGIORAZIONI (ART. 37) I contributi, sono maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica.


Le maggiorazioni non sono cumulabili e la loro applicazione avviene sulla base di specifica richiesta indicata nella domanda di contributo.

REQUISITI DEI BENEFICIARI (ART. 38) I contributi e le maggiorazioni sono concessi agli acquirenti o assegnatari degli alloggi in possesso dei requisiti e delle eventuali condizioni di debolezza sociale o economica. I beneficiari del contributo devono possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore ISEE non superiore a 29.000,00 euro. L’importo sopra indicato può essere aggiornato con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell’ISTAT. I requisiti per i destinatari finali devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 43) La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, a seguito dell’ammissione a finanziamento verifica gli atti pervenuti e la corrispondenza degli stessi con i dati indicati nella domanda e con la documentazione acquisita d’ufficio e provvede entro novanta giorni all’emissione del provvedimento di concessione del contributo. Qualora, a seguito dell’esame della documentazione, si ravvisi l’incompletezza o l’incongruenza della stessa, ovvero cause che non consentano la concessione del contributo, al richiedente è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare l’eventuale documentazione integrativa o i chiarimenti richiesti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, o dei chiarimenti, si provvede alla concessione del contributo, ovvero al diniego e alla conseguente archiviazione.

DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 45) La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, controlla la documentazione presentata e la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro novanta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell’importo del contributo ovvero all’avvio della procedura. Nei casi di locazione con patto di futura vendita, la determinazione e l’erogazione intervengono a seguito della presentazione del contratto di compravendita.

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Qualora, a seguito dell’esame della documentazione presentata, si ravvisino l’incompletezza o l’incongruenza della stessa ovvero cause che non consentano la determinazione del contributo, al richiedente è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare l’eventuale documentazione integrativa o fornire i chiarimenti richiesti. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, si provvede alla determinazione del contributo o, in mancanza di quanto richiesto, all’avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione della domanda. Il contributo è erogato in unica soluzione mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore.

SUCCESSIONE NELL’IMMOBILE (ART. 48) In caso di morte del richiedente il contributo o del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all’erede che acquisisce l’intera proprietà dell’alloggio purché in possesso, con riferimento alla data dell’istanza di subentro, dei requisiti soggettivi. Si prescinde dall’acquisizione in proprietà dell’intero alloggio in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, una delle parti dell’unione civile, il convivente di fatto e i figli. Il subentrante presenta alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita istanza, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, allegando la seguente documentazione, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data del decesso: a) la dichiarazione attestante il decesso del richiedente il contributo o del beneficiario e l’avvenuta verifica positiva dei requisiti, da parte della Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l’Ater territorialmente competente; b) l’atto di successione dal quale risulti l’indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse, in relazione all’alloggio oggetto di contributo, nonché la documentazione attestante l’avvenuto trasferimento delle quote di proprietà ove richiesto; c) la dichiarazione attestante la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo. (fine) (CS)


Le imprese, e la sfida del cambiamento L’IMPORTANZA DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE di Michele Popolani Michele Popolani è consulente di management da oltre vent’anni. Nel suo lavoro con le imprese, in particolare piccole e medie, affronta i temi del cambiamento organizzativo, della crescita delle persone e del passaggio generazionale. Dopo la laurea in ingegneria, si è specializzato nelle tematiche della comunicazione all’Università Cattolica di Milano e in management e leadership al Ctc di Bologna. La specie umana ha vinto sulle altre specie perché ha avuto la capacità di immaginare il futuro, dice lo storico Yuval Harari. Anche le imprese, impegnate nella sfida del cambiamento, stanno immaginando il loro futuro. Ogni cambiamento inizia con la riflessione su quel che è stato, e probabilmente non potrà più essere, e sugli scenari che si aprono. Una questione di “segnali deboli”, da interpretare con attenzione, e di grandi tendenze da “captare”. Da più parti emerge la convinzione che il tessuto delle piccole e medie imprese, come lo è stato negli scorsi decenni, potrà sicuramente rappresentare un pilastro fondamentale del nostro sistema produttivo, affrontando con determinazione le sfide del cambiamento. Tra le tante questioni che abbiamo di fronte dal punto di vista della gestione delle imprese, due appaiono particolarmente rilevanti anche in Friuli Venezia Giulia:

LA SFIDA DELLA GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ I dieci anni della “Grande Crisi” hanno completamente trasformato lo scenario che abbiamo di fronte. Il tema che per molti si pone è quello del passaggio dal “fare” al “fare meglio”. Nei nuovi

mercati in cui lo spazio quasi sempre si crea solo nelle fasce alte di prodotto, o nel mondo del “low cost”, è nel primo campo da gioco che il Made in Italy può soprattutto giocare le sue carte. Si tratta di un campo in cui quasi sempre non esistono alti volumi produttivi, e in cui sono venute meno le certezze tipiche dell’epoca “fordista”: cicli lunghi e stabili in cui dopo una crisi arrivava inevitabilmente una ripresa, molti prodotti standard e poche decisioni da prendere. La sensazione è che oggi la ripresa potrà arrivare solo per le imprese che sapranno attrezzarsi adeguatamente, diversamente da un passato in cui lungo le filiere produttive l’effetto “di trascinamento” delle imprese leader garantiva a cascata il lavoro per tutti. Ma per “fare meglio”, in un mondo più complesso, all’interno delle organizzazioni è necessario l’apporto di tutti. E anche questo, in definitiva, significa superare una cultura “fordista” in cui pochi pensavano, e molti eseguivano. Perché oggi fronteggiare la complessità significa anche costruire organizzazioni in cui i collaboratori possano sviluppare una forte consapevolezza del proprio ruolo, a tutti i livelli aziendali.

LA SFIDA DEL CAPITALE UMANO Paradossalmente, la necessità di “fare meglio” finisce per rimettere al centro, in particolare nel mondo del Made in Italy, i cinque principi del Training Within Industry, che hanno rappresentato altrettanti pilastri della crescita industriale nel mondo anglosassone. Quei principi ritornano al centro perché non possiamo dimenticare che non ci può essere cambiamento senza apprendimento, e che l’apprendimento deve avvenire sempre, a tutte le età, fuori e dentro ai luoghi di lavoro. A tutte le dimensioni aziendali, il rafforzamento dell’organizzazione a partire dai punti TWI può fare la differenza, aiutando le persone a rafforzarsi dal punto di vista - Degli aspetti tecnici relativi al proprio lavoro - Della consapevolezza delle proprie responsabilità rispetto al resto dell’organizzazione - Della capacità di insegnare agli altri - Della capacità di migliorare se stessi, i metodi e gli altri

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Informazione commerciale

LUBRIFICANTI EXXONMOBIL

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Sviluppati per l’industria della plastica Sapevate che le macchine per lo stampaggio a iniezione e soffiaggio rappresentano il cuore del settore della plastica? ExxonMobil ha riformulato i propri obiettivi focalizzandosi sull’industria della plastica, con una maggiore attenzione alle prestazioni delle macchine per lo stampaggio a iniezione e a soffiaggio. TM

Il settore industriale della plastica è tra quelli più diffusi ed avanzati in Europa. Conta infatti ben 62.000 aziende, la maggior parte delle quali sono piccole e medie imprese. Dalle loro linee produttive escono un grande varietà di prodotti in plastica per diverse tipologie di settori, dall’imballaggio all’automotive, dall’edilizia all’elettronica di consumo. Per la produzione, la quasi totalità delle imprese utilizza macchine per lo stampaggio a iniezione e a estrusione. Per soddisfare le particolare esigenze di questo settore industriale ExxonMobil ha studiato e realizzato una linea apposita di olii lubrificanti a marchio Mobil . TM

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Per molti anni la ExxonMobil ha lavorato con i produttori di macchinari per la produzione di materie plastiche allo scopo di realizzare una gamma adeguata di grassi e lubrificanti di alta qualità. Il risultato ha permesso di ridurre i consumi energetici e aumentare la durata in servizio dei macchinari. Lubriservice distribuisce la gamma di lubrificanti industriali Mobil dedicato al settore della plastica. TM

Offrendo una tecnologia di lubrificazione mirata a soddisfare in modo specifico le esigenze di questo settore, ExxonMobil si è concentrato sull’industria della plastica incrementando gli investimenti nella ricerca e marketing. Approvati da diversi costruttori di apparecchiature industriali, questi prodotti comprendono fluidi idraulici, grassi sintetici, oli ad alte prestazioni per trasmissioni e circolazione, e oli per compressori d’aria. TM

I prodotti Mobil li trovate da Lubriservice, azienda specializzata in lubrificazione per industria, agricoltura e autotrazione. Nata nel 1991 dall’unione delle esperienze commerciali, tecniche ed amministrative maturate da tre operatori del settore lubrificanti, oggi opera nell’area del Friuli Venezia-Giulia. Lubriservice garantisce professionalità, servizio eccellente e assistenza tecnica. TM


- Della capacità di dirigere un team Il Training Within industry è poi diventato Lean Production, ovvero “produzione senza sprechi”, e World Class Manufacturing. Entrambi i modelli si basano sulla valorizzazione del personale e la formazione di team leader ai diversi livelli orga-

nizzativi. Le “nuove fabbriche”, a tutte le dimensioni, non potranno che mettere al centro i temi della valorizzazione del capitale umano e della conoscenza costruendo l’identità e la cultura necessaria a percorrere una strada impegnativa, ma per molti versi affascinante e ricca di opportunità.

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L’area certificazione di qualità dell’Associazione LA NOSTRA ASSISTENZA ALLE IMPRESE

L’Associazione, forte dell’esperienza maturata ed acquisita attraverso conoscenza e competenza sulle diverse norme, fornisce informazioni, assistenza ed accompagnamento nei percorsi certificazione. Cura i contatti con gli Enti certificatori e fornisce preventivi alle Imprese per l’ottenimento delle elencate certificazioni: - UNI EN ISO 9001:2015 - certificazione del sistema qualità; - UNI EN ISO 14001:2015 - certificazione ambientale;

- OHSAS 18001:2007 - certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro; - SA 8000:2014 - certificazione etico sociale; - implementazione dei modelli di organizzazione gestione e controllo conformi ai requisiti del d. lgs. 231/2001; - certificazione FSC; - norme metrologiche; - certificazioni di prodotto (marcatura CE e certificazioni volontarie); - norme omologhe operanti in altri Paesi. L’Associazione è anche disponibile per informazioni su eventuali strumenti agevolativi ai fini dell’ottenimento delle certificazioni in esame. Puntuali informazioni in merito potranno essere richieste all’ufficio Ambiente Sicurezza Qualità ed Energia dell’Associazione.

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(AB)


Recupero crediti

NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Abbiamo definito un accordo di collaborazione con una società di recupero crediti di Udine, nata dall’esperienza pluriennale di professionisti del settore. La società si chiama LaborCRO S.a.S. e garantisce tutte le condizioni affinché il servizio erogato o il prodotto ceduto siano pagati, offrendo tutti i supporti necessari a tutelare l’azienda nei vari ambiti in cui le normative di settore richiedono adempimenti specifici o prescrivono obblighi particolari. La società ha elaborato protocolli che consentono,

in tempi predeterminati, di attivare tutta una serie di procedure finalizzate ad acquisire informazioni sull’affidabilità economica e finanziaria del debitore, nonché individuare i beni sui quali è più agevole recuperare le somme dovute. L’attività s’inquadra nel recupero stragiudiziale del credito, alla quale può comunque seguire la fase giudiziale. In ogni caso la società rilascerà la certificazione di “messa in perdita” che consente di imputare la perdita a bilancio e dedurre fiscalmente il relativo onere. Il pregio dell’iniziativa è soprattutto quella di garantire la piena trasparenza in termini di tempi, costi e servizi. Le imprese interessate per maggiori informazioni possono rivolgersi al dott. Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.

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(PZ)


"Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 4/08/2006"

Messaggio Redazionale

I NOSTRI VALORI Trasparenza Responsabilità Sociale Correttezza Affidabilità Passione e Motivazione

La professionalità sta nel sapere come farlo, quando farlo e nel FARLO. Esperti professionisti coadiuvati dalla più moderna tecnologia ai vertici della scienza medica sono alleati per garantire la salute del vostro sorriso e la naturale bellezza del viso. Dentalcoop è sinonimo di garanzia, è un grande marchio, primo in Italia dal 2004, ha appena festeggiato il 13° compleanno avvalendosi di 63 unità sul solo territorio nazionale.

Ringrazia per la costante fiducia i suoi 250.000 clienti, di cui 4000 dell’unità di Udine. L’unità Dentalcoop di Udine si è affermata sul territorio della provincia di Udine e, grazie ai suoi specialisti, offre un servizio odontoiatrico di elevato standard ricoprendo tutte le discipline: igiene e prevenzione, la gnatologia, la conservativa, l’endodonzia, la parodontologia, la pedodonzia, la chirurgia orale/rigenerativa, l’implantologia, la protesica e l’ortodonzia. Esercitiamo la nostra attività basandoci sulla formula della Cura e Prevenzione Integrale: ad ogni paziente viene sempre effettuata una visita specialistica accurata e completa, con l’obiettivo di individuare tutte le patologie presenti e di prevenire l’insorgere di problematiche più gravi, allo scopo di scoprire non solo le eventuali carie, ma evidenziare ulteriori disturbi gengivali che, se trascurati, possono condurre a delle problematiche più gravi.

I centri odontoiatrici Dentalcoop sono attrezzatati per creare un clima di rispetto e fiducia tra gli operatori medici, il personale operativo e amministrativo che, con il management, collaborano per creare una sinergia che vede nel paziente il beneficiario finale.

Le tecnologie in uso nei centri Dentalcoop consentono di risolvere anche in una sola giornata numerose patologie dentali con risparmio di tempo e di stress. La prima volta dal dentista. Il team ha il compito di mettere a proprio agio il piccolo paziente attraverso una comunicazione semplice in modo da fargli vivere un’esperienza divertente rilassante e spensierata, diamo molta importanza al coinvolgimento dei genitori, assieme al bambino vivranno un momento essenziale per la salute dentale affiancati da figure specializzate. Siamo orgogliosi di poter conferire cinque anni di GARANZIA su ogni intervento, con estensione a otto anni per la linea implantare base e GARANZIA A VITA per la linea implantare premium.

Via Nazionale, 74 33010 Tavagnacco (Udine) 334.9884573 0432.1698034 udine@dentalcoop.it Direttore Sanitario Dott. Zaro Marco Iscriz. Ordine dei medici Chirurghi ed Odontoriatri di Pordenone N° 471


Scambi fra Soci

LE ULTIME SEGNALAZIONI RICEVUTE

cevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

VENDITA TERRENO IN ZONA ARTIGIANALE A CIVIDALE DEL FRIULI L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ri-

Impresa Associata, con sede a San Pietro al Natisone, propone la vendita di un terreno sito nella nuova area artigianale alle porte di Cividale del Friuli (arrivando da Udine), di 17.077 mq già urbanizzato.

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(CS)


Autotrasporto c/t. Rilascio licenza comunitaria ADOZIONE DELLA NUOVA MODULISTICA E AGGIORNAMENTI PROCEDURALI PER RILASCI E RINNOVI Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito Ministero) ha aggiornato la modulistica per richiedere il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria e delle copie conformi, nonché gli annessi modelli per le verifiche antimafia e, precisamente: - con la circolare 6/17 del 6 giugno 2017 ha introdotto due nuovi modelli di richiesta (allegati 1 e 2) e ha aggiornato ed integrato le istruzioni precedentemente fornite, le quali, peraltro, conservano validità per tutti gli aspetti non espressamente modificati dall’ultima circolare ministeriale; - con la circolare 7/2017 del 6 giugno 2017 ha sostituito gli allegati 1 e 2 della procedura antimafia. Di seguito si illustrano gli elementi salienti introdotti dalla circolare 6/2017 in combinazione con la sostituzione degli allegati della circolare 7/2017.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda per ottenere la licenza comunitaria va redatta sul nuovo modello (all. 1), disponibile anche in formato editabile nell’area normativa del sito web www.mit.gov.it. Insieme alla domanda, ai fini della verifica antimafia, l’impresa dovrà produrre i modelli di cui agli all. 1 e 2 della circolare 7/2017, disponibili anch’essi in formato editabile nell’area normativa del medesimo sito ministeriale. La presentazione della richiesta di rilascio può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), per posta ordinaria o direttamente allo sportello della citata Direzione generale trasporto stradale. In caso di richiesta di rinnovo della licenza comu-

nitaria senza allegare l’originale, il rilascio della nuova licenza avverrà soltanto dopo la scadenza del documento da rinnovare. Inoltre, sempre per i rinnovi, la domanda non può essere presentata prima di 60 giorni precedenti la data di scadenza.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELLA LICENZA COMUNITARIA Possono richiedere la licenza comunitaria le imprese di autotrasporto: - iscritte con lo status di “attiva” al REN e con lo status di “definitiva” all’Albo Nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; - che abbiano in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi di massa superiore alle 3,5 t, rientrante nel campo di applicazione della licenza comunitaria. Il gestore dei trasporti, invece, deve essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale. Il rilascio della licenza è condizionato all’esito negativo della verifica antimafia. A questo proposito, qualora la risposta all’interrogazione antimafia inoltrata dal Ministero alla Banca dati nazionale antimafia del Ministero dell’Interno non pervenga entro 30 giorni, il Ministero rilascerà la licenza comunitaria in via provvisoria sulla base delle autocertificazioni antimafia rese dagli interessati con il modello di cui all’all. 2 della circolare 7/2017. Il Ministero ritirerà la predetta licenza in caso di esito positivo dell’interrogazione antimafia, oppure qualora abbia avuto notizia di una comunicazione o di un’informazione interdittiva ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia); La licenza comunitaria è rilasciata in un’unica copia da conservarsi in azienda e da utilizzare per l’ottenimento delle copie certificate conformi. Non è cedibile e dovrà essere richiesta la sostituzione ogni qual volta muti anche uno solo degli elementi identificativi dell’impresa. Dovrà essere restituita all’ufficio che l’ha emessa in caso di cessazione dell’attività, di rinnovo o di sostituzione. La durata resta fissata in 5 anni.

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LA COPIA CERTIFICATA CONFORME E SUO RILASCIO La copia certificata conforme deve richiedersi all’Ufficio della Motorizzazione civile competente per territorio (per le imprese del Friuli Venezia Giulia, l’ufficio di riferimento è il CPA di Verona, sezione distaccata di Codroipo), utilizzando il nuovo modello di richiesta (all. 2 della circolare 6/2017). Il rilascio può avvenire solo con modalità telematiche. Le copie conformi possono essere chieste anche per i veicoli presi in locazione senza conducente e, quindi, oltre alla disponibilità di veicoli dell’impresa -, a condizione che l’impresa locataria esibisca copia registrata del contratto di locazione da cui risulti la data di scadenza. In tal caso, la scadenza della copia certificata coinciderà con quella della locazione del veicolo, sempre e comunque entro e non oltre la durata della licenza originale. E’ ammesso il rilascio della copia conforme anche per i veicoli presi in locazione senza conducente da un’impresa che, a sua volta, li aveva ottenuti in locazione finanziaria. Infatti, il Ministero presuppone che la cessione del veicolo in locazione senza conducente sia stata autorizzata, a monte, dal proprietario che lo aveva concesso in leasing, in virtù

di una clausola inserita nel medesimo contratto di leasing o successivamente. Pertanto, per il Ministero, l’Ufficio della Motorizzazione civile che rilascia la copia conforme non dovrà richiedere alcun nulla osta alla società di leasing né la produzione di copia del contratto, stante l’indicazione degli estremi della registrazione. Nello spazio “osservazioni particolari” delle copie conformi, richieste per veicoli immatricolati con riferimento a una sede secondaria dell’impresa di autotrasporto, sono annotati i dati relativi alla predetta sede secondaria presenti anche nella carta di circolazione del veicolo; Infine, qualora il parco veicolare dell’impresa risultasse inferiore alle copie conformi in possesso dell’impresa, quest’ultima dovrà restituire le copie in eccesso all’Ufficio della Motorizzazione civile competente per il rilascio. Lo stesso dicasi in caso di cessazione dell’attività di trasporto o di ritiro della licenza comunitaria, per cui la restituzione riguarderà tutte le copie certificate intestate all’impresa di trasporto. Copia delle circolari ed eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Disciplina pesatura container NUOVA CIRCOLARE APPLICATIVA DEL COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO PREMESSA. CAMPO DI APPLICAZIONE Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla pesatura dei container destinati al trasporto via mare (v., da ultimo, Apinforma n. 10/2016, pp. 44-45) per segnalare che, in vista della scadenza del periodo transitorio (30 giugno 2017), durante il quale la pesatura dei container era ammessa anche mediante strumenti non omologati, con circolare n. 133/2017 del 5 giugno 2017 (di seguito circolare) ha fornito nuove istruzioni in applicazione del decreto dirigenziale n. 447/2016 del 5 maggio 2016 in materia di sicurezza della navigazione in mare disciplinata dalla convenzione SOLAS 74. La circolare entra in vigore il 1° luglio 2017, al termine, cioè, del periodo transitorio, e abroga la precedente circolare n. 125/2016 del 31 maggio 2016 che lo regolava. Occorre anche qui rammentare che l’ambito di applicazione del d.d. 447/2016 comprende i soli container trasportati su unità impiegate in viaggi internazionali, ad eccezione dei contenitori imbarcati su navi Ro-Ro (roll on / roll off), impiegate in brevi viaggi internazionali e nel caso in cui i container siano trasportati su rotabili (veicoli su ruote utilizzati come mezzo di trasporto dei contenitori, quali trailer, chassis e carri ferroviari); il d.d. 447/2016 non si applica nemmeno alle navi impiegate in viaggi nazionali.

I TRATTI SALIENTI DELLA CIRCOLARE La circolare ribadisce che l’obbligo di rilasciare la dichiarazione di “massa lorda verificata del contenitore” (verified gross mass packed container, VGM), denominata shipping document, è in capo allo shipper, vale a dire alla figura così qualificata nella polizza di carico marittima o nella lette-

ra di vettura marittima o in altro documento di trasporto multimodale, ovvero ad altro soggetto debitamente autorizzato che firma per conto dello shipper il dato e la documentazione VGM. Il documento VGM va trasmesso dallo shipper o da persona da lui autorizzata ai soggetti interessati, (comandante della nave, suo rappresentante o il rappresentante del terminalista), sufficientemente in anticipo e, comunque entro la “chiusura nave”, per consentire l’elaborazione del piano di stivaggio. A tal proposito, la circolare precisa che l’eventuale delega non comporta alcuna responsabilità in capo al soggetto autorizzato, dal momento che la responsabilità di ottenere e documentare la VGM di un contenitore ricade sempre sullo shipper, anche quando delega un suo rappresentante ad acquisire la VGM per suo conto. Del documento VGM la circolare fornisce un facsimile (non esiste un modello obbligatorio, essendo sufficiente che tutti gli elementi richiesti vi siano riportati). In particolare le informazioni da inserire nella dichiarazione VGM sono: - il nome dello shipper, corredato da numero telefonico e indirizzo di posta elettronica; - il nome della persona eventualmente autorizzata, sempre corredato da numero telefonico e indirizzo di posta elettronica; - il numero del container e il numero del booking; - il metodo di pesatura, se metodo 1 o metodo 2; - la matricola della pesa; - la massa lorda verificata (VGM) espressa in chilogrammi; - data, luogo e firma dello shipper o della persona autorizzata; - la dichiarazione di veridicità di quanto riportato. I metodi di pesatura restano due: - metodo 1, mediante pesatura del veicolo più il container a vuoto e a carico; - metodo 2, mediante pesatura dei singoli colli più materiali di rizzaggio e imballaggio e tara del container. La circolare rammenta che il metodo 2 è consentito solo agli operatori qualificati AEO (Operatore economico autorizzato previsto dal codice doganale unionale) o agli operatori aventi un sistema

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di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 o ISO 28000. In entrambi i casi il sistema di gestione adottato e certificato dovrà includere le procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura. Per la dimostrazione dei requisiti richiesti per il metodo 2 occorre anche inviare via posta elettronica certificata (PEC) copia della certificazione e della visura camerale in corso di validità al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ufficio 2°, Sezione 3°, 6° Reparto (cgcp@pec.mit.gov.it). La circolare precisa anche, quand’anche ve ne fosse stato bisogno, che le cosiddette bindelle di pesatura non possono essere considerate shipping document ai fini dell’imbarco del contenitore. La tolleranza di peso è fissata nella misura massima del 3%. Nel caso in cui il container dovesse giungere all’ingresso del porto o del terminal senza che il dato VGM sia stato trasmesso e acquisito, salvo quanto

previsto da ordinanze locali, è facoltà del terminalista o, nel caso di banchine pubbliche, dell’Autorità di sistema portuale e, laddove non sia istituita, dell’Autorità marittima, accettarne l’ingresso nelle aree di propria competenza. Qualora il terminalista intenda rifiutare i container sprovvisti di VGM, dovrà darne comunicazione preventiva alla Capitaneria di porto ed all’Autorità di sistema portuale laddove presente. I controlli, infine, sono a carico del soggetto accertatore, se condotti senza contestazioni; diversamente, sono a carico dello shipper. Per il testo della circolare, ogni altro atto citato gli interessati e maggiori dettagli operativi gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


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Pesi e dimensioni dei veicoli industriali RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE APPORTATE DA UNA DIRETTIVA EUROPEA Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 aprile 2017, pubblicato sulla G.U. n. 132 del 9 giugno 2017, sono state recepite le modifiche apportate dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2015/719/UE del 29 aprile 2015 in materia di pesi e dimensioni dei veicoli industriali. Più precisamente il d.m. 6 aprile 2017 ha adeguato alle nuove disposizioni europee il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 e relativo allegato 1, integralmente sostituito, nei seguenti campi: - miglioramento dell’aerodinamica dei veicoli e profilatura della cabina di guida, - incentivazione all’utilizzo di veicoli a motore alimentati, in tutto o in parte, con combustibili alternativi, - facilitazioni al trasporto intermodale di container o casse mobili di 45 piedi di lunghezza, - repressione del sovraccarico, - obblighi per speditori e vettori legati al trasporto di container e casse mobili, di cui di seguito si dà conto.

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEI VEICOLI (AERODINAMICA E LA PROFILATURA DELLA CABINA DI GUIDA) Sono stati riformulati gli articoli 8 e 9 del d.m. 6 aprile 1998, autorizzando il superamento delle lunghezze massime ordinarie dei veicoli indicate nell’allegato 1, punto 1.1, tramite l’installazione di dispositivi aerodinamici omologati nella parte posteriore del mezzo o, per quanto riguarda le cabine di guida, a seguito di profilature più aerodinamiche. La deroga non può comportare un incremento della capacità di carico.

Non è ancora chiaro quando queste disposizioni saranno operative, tenuto conto che è necessario attendere l’emanazione delle disposizioni di dettaglio della Commissione europee e adeguare la normativa italiana in materia di omologazioni dei veicoli.

INCENTIVAZIONE ALL’UTILIZZO DI VEICOLI A MOTORE ALIMENTATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON COMBUSTIBILI ALTERNATIVI Per i veicoli alimentati mediante energia elettrica, idrogeno, gas naturale compresso (GNC) e liquefatto (GNL), gas di petrolio liquefatto (GPL), energia meccanica prodotta o immagazzinata a bordo, incluso il calore di scarto, il nuovo art. 10 bis del d.m. 6 aprile 1998 autorizza l’incremento massimo di 1 t della massa complessiva ordinaria. Anche in questo caso, l’aumento di peso non deve comportare una maggiore capacità di carico.

FACILITAZIONI AL TRASPORTO INTERMODALE DI CONTAINER O DI CASSE MOBILI DI 45 PIEDI DI LUNGHEZZA Per agevolare il trasporto intermodale di container o di casse mobili di 45 piedi di lunghezza, le modifiche apportate prevedono: 1) l’aumento di 15 cm delle lunghezze massime autorizzate per i veicoli (isolati o in combinazione) dotati di cabine con profilatura aerodinamica, vuoti o carichi (art. 10 ter); 2) per gli autoarticolati a 5 o 6 assi, l’aumento della massa massima autorizzato nelle seguenti misure (allegato 1, punto 2.2.2): - lett. c) trattore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi, massa massima autorizzata 42 t; - lett. d) trattore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi, massa massima autorizzata 44 t. Dette agevolazioni sono legate all’esecuzione di un trasporto intermodale, secondo le seguenti definizioni contenute nel novellato art. 2 del d.m. 6 aprile 1998: - trasporto combinato di cui al d.m. 15 febbraio 2001, per effetto del quale deve trattarsi di un trasporto tra Stati dell’Unione europea, in cui la parte del tragitto svolta per ferrovia o per via mare superi i 100 km in linea d’aria, men-

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tre la parte della tratta stradale iniziale o finale deve rientrare nei seguenti limiti: - nel trasporto marittimo, 150 km; - nel trasporto ferroviario, deve essere compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale; - nel trasporto per vie navigabili interne, 150 km nel territorio dell’U.E., elevabili a certe condizioni per raggiungere il più vicino terminale di trasporto idoneo.

REPRESSIONE DEL SOVRACCARICO L’art. 10 quater del d.m. 6 aprile 1998 prevede che, entro il 27 maggio 2021, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengano adottate misure specifiche per identificare e controllare su strada i veicoli in sovraccarico, ricorrendo: a sistemi automatici di pesatura certificati e collocati sulle infrastrutture stradali; ad apparecchiature di pesatura certificate installate a bordo di veicoli, in grado di comunicare il peso dal veicolo in movimento al suo conducente e alle autorità competenti (questo sistema non può

essere richiesto ai veicoli immatricolati in altro Stato membro).

OBBLIGHI PER LO SPEDITORI E PER IL VETTORE, LEGATI AL TRASPORTO DI CONTAINER O DI CASSE MOBILI L’art. 10 quinquies del d.m. 6 aprile 1998 prevede che per la tipologia di trasporti in epigrafe, lo speditore (secondo la definizione ora inserita all’art. 2, co. 1 del d.m. 6 aprile 1998) consegni al vettore una dichiarazione contenente il peso del container o della cassa mobile trasportata; a sua volta, il vettore deve mettere a disposizione degli organi di controllo tutta la documentazione relativa al predetto trasporto fornitagli dallo speditore, per la verifica dell’eventuale sovraccarico. Queste disposizioni, tuttavia, verranno attuate con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà fissare gli schemi di documentazione e le informazioni minime da riportare. Per il testo degli atti citati e altre informazioni le imprese associate possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto in Austria

NUOVO MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DI DISTACCO Come anticipato nella nostra circolare prot. n. 144 del 6 giugno 2017 e facendo seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 3/2017, pp. 50-53 sulla notificazione di distacco di personale conducente impegnato in trasporti internazionali aventi origine o destinazione in Austria o in regime di cabotaggio, segnaliamo che dal 1° giugno 2017 le imprese di autotrasporto che intendono effettuare tale tipologia di traffico devono compilare in via telematica la comunicazione di distacco avvalendosi dello specifico modello ZKO3-T, che sostituisce il modello ZKO3 utilizzato fino ad oggi. Lo specifico modello era già stato annunciato con nota del Ministero degli affari sociali austriaco, commentata sul citato numero di Apinforma. Attualmente, il nuovo modello è disponibile solo in lingua tedesca e inglese ed è accessibile al seguente link: https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e49 5c94b3e826701443e5&pn=B0d66e91466414910 9b455bce26ceca4a)

Da una prima lettura, tra le novità che spiccano si segnalano quelle relative: - alla durata della comunicazione, che è stata fissata in 6 mesi durante i quali i conducenti indicati nel modello potranno operare in Austria con i veicoli riportati nella sezione 4 del modello stesso; - all’indicazione (nella sezione 4) delle targhe dei veicoli che verranno impiegati in Austria, da parte dei conducenti specificati nella comunicazione. Durante il semestre di validità, sarà possibile aggiornare la notifica precedentemente eseguita del modello (change notification) con l’inserimento di ulteriori autisti e veicoli da utilizzare in Austria; a tal fine, l’impresa dovrà specificare il numero di transazione che è stato generato dal sistema informatico, in occasione della prima notifica oggetto di variazione. Per quanto concerne la sezione 3, dedicata al referente, è prevista l’opzione per indicare anche il conducente del veicolo. L’impresa che intende avvalersi in Austria di più conducenti nell’ambito dello stesso “progetto” di distacco, potrà eseguire una notifica unica comprensiva di tutti questi soggetti. Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza di altri elementi di novità.

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(AdT)


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Proteine animali La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali. Identificazioni bovini La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione. Linee guida indicazione origine latte versione 26 maggio 2017 Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato in data 26 maggio ulteriore modifica alle linee guida già pubblicate in data 13 aprile, recante istruzioni operative per l’indicazione dell’origine del latte in etichetta.

Export verso la Moldavia Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente i certificati sanitari per l’esportazione dei prodotti della pesca e prodotti a base di latte verso la Moldavia. Aiuto produttori latte Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di modifica del decreto 1° marzo 2017, recante: «Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall’articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decretolegge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017». Origine preferenziale La Commissione europea ha pubblicato il regolamento che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno. Origine preferenziale sgombro e tombarello La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello.

Influenza Aviaria Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente l’influenza aviaria sottotipo H5N8.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE

Export carni suine Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente la richiesta informazioni per l’export carni suine verso Taiwan.

Trasformazione del pomodoro Lo Stato Italiano ha notificato alla Commissione il decreto interministeriale di applicazione dell’articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la determinazione dei requisiti qualitativi

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minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro. Il periodo di statuo quo, utile alla possibile pubblicazione del decreto in gazzetta termina il 12 luglio 2017. Mercato interno del riso Lo Stato Italiano ha notificato alla Commissione lo schema di decreto legislativo recante le disposizioni concernente il mercato interno del riso, in attuazione dell’articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Termine dello status quo è il 28 agosto 2017, oltre tale data, senza osservazioni da altri paesi membri o dalla Commissione, potrà essere avviata la procedura di pubblicazione in Gazzetta. Ortofrutticoli trasformati La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione. Attuazione Reg 1308/2013 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Importazione alimenti di origine non animale Il Ministero della Salute ha pubblicato il documento concernente il rilascio N.O.S./DCE sull’importazione di alimenti di origine non animale. Varietà Ortive Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. Vendemmia verde Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde - campagna 2016/2017. Iscrizione varietà specie piante agrarie e di ortaggi Il Ministero delle Politiche Agricole alimenti e fo-

restali ha pubblicato il decreto concernente i caratteri condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2016/1914/UE della Commissione del 31 ottobre 2016.

BEVANDE Pagamenti OCM vino Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto del 15 maggio 2017 concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi. Riconversione e ristrutturazione dei vigneti Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Quantitativo di succo di arancia nelle bevande La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la comunicazione del perfezionamento, con esito positivo della procedura di notifica alla Commissione europea dell’articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Birra artigianale del Friuli Venezia Giulia È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 21 del 14 giugno 2017 al B.U.R. n. 24 la legge regionale 9 giugno 2017, n. 23, con la quale la Regione detta norme in materia di birra artigianale del Friuli Venezia Giulia. In particolare la Regione: - promuove e tutela la produzione di birra artigianale caratterizzata da elevati requisiti di tipicità delle materie prime impiegate e da tecniche di lavorazione che ne fanno derivare un prodotto di elevata qualità organolettica; - qualifica e incentiva l’introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia sotto il profilo delle materie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto; - promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell’intera filiera

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anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell’apporto formativo rivolto ai giovani; salvaguarda e valorizza le imprese di settore ubicate nei territori montani; sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera; incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile; favorisce la corretta informazione al consumatore; istituisce il Registro dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia.

COMMERCIO L’arte del pizzaiuolo napoletano Il Ministero delle politiche agricole ha pubblicato il decreto relativo all procedura di salvaguardia e valorizzazione e del suo riconoscimento a Patrimonio immateriale dell’Umanità dell’UNESCO del “l’arte del pizzaiuolo napoletano”.

CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Statuto tipo Consorzi Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha pubblicato il decreto concernente il correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l’approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi. Alluminio materiali a contatto Il Ministero della Salute ha pubblicato il parere concernente l’esposizione del consumatore all’alluminio derivante dal contatto alimentare: elementi di valutazione del rischio e indicazioni per un uso corretto dei materiali a contatto con gli alimenti.

ETICHETTATURA Indicazioni sulla salute - Glucosio La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha pubblicato la sentenza con la quale conferma che varie indicazioni sulla salute relative al glucosio non possono essere autorizzate.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco Consorzi Il Ministero delle Politiche agricole alimenti e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99.

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi di residui di triciclazolo La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti. oOo

DATI DI MERCATO 21a SETTIMANA (DAL 22 AL 28 MAGGIO) E 22a SETTIMANA (DAL 29 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2017) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 21, dal 22 al 28 maggio 2017 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 70 notifiche, di cui 25 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario. Quattro allerte sono state avviate dall’Italia: 1. pesce spada contaminato da mercurio oltre i limiti proveniente dalla Spagna; 2. salami contaminati da Salmonella, prodotti in Italia e distribuiti in Italia e altri paesi UE; 3. petto d’anatra congelato contaminato da Salmonella enteritidis, proveniente dall’Ungheria; 4. carne d’agnello contaminata da Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC) proveniente dal Regno Unito. Dati relativi alla settimana n. 22, dal 29 maggio al 4 giugno 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 83 notifiche, di cui 21 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario. Quattro allerte

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hanno interessato merce italiana o distribuita in Italia: - Pesce spada contaminato da mercurio oltre i limiti proveniente dalla Spagna;

- Tonno pinna gialla contaminato da istamina oltre i limiti originario dall’Italia; - Formaggio in scatola tartufato, contaminato da Listeria proveniente dall’Italia e dall’Olanda.

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Scadenze aziendali giugno 2017 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI GIUGNO 2017

GIOVEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di maggio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione

VENERDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di maggio. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 4^ rata dell’Iva, relativa al 2016 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2017 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA -

Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 32,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IMU - TASI - PRIMA RATA 2017 - Scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imu e della Tasi dovuta per il 2017. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 o tramite bollettino di c/c postale. ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE - Scade il termine per il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40% dell’imposta sostitutiva Irpef/Ires, relativa ai beni immobili strumentali degli imprenditori individuali. L’immobile deve essere posseduto alla data del 31 ottobre 2015 e il codice tributo da utilizzare è l’1127. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA - Scade il termine per il versamento della seconda rata, pari al 40% dell’imposta sostitutiva Irpef/Ires, per le assegnazioni o cessioni di beni ai soci effettuate entro il 30 settembre 2016. I codici tributo sono rispettivamente il 1836 e il 1837. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale

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comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2016 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2017. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

TRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

VENERDÌ 30 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2016 e del primo acconto per il 2017, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOCIETÀ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2016 e del primo acconto per il 2017, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2016 e del primo acconto per il 2017 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31 dicembre 2016, senza alcuna maggiorazione. MODELLO IRAP 2017 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2016 e del primo acconto per il 2017 dell’Irap dovuta da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, UNICO 2017 CARTACEO - Scade il termine per la presentazione del modello Unico 2017 cartaceo alle Poste da parte di persone fisiche non soggette ad Iva. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telematica è stata generalizzata anche per le persone fisiche, tranne poche eccezioni.

DOMENICA 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 26)

DICHIARAZIONE IMU - TASI - Scade il termine per la presentazione al Comune, qualora prevista, delle dichiarazioni Imu e Tasi, relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta.

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di maggio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’IN-

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2017 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 maggio 2017.

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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2015, 1° gennaio 2016 e 1° gennaio 2017. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA - Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 12% o del 16% per la rivalutazione dei beni d’impresa delle società di capitali ed enti commerciali effettuata nel bilancio 2016, nonché dell’ulteriore eventuale 10% per l’affrancamento del saldo attivo. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2017. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850.

STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3%. IVIE/IVAFE - Scade il termine per il versamento del saldo 2016 dell’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente.

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(PZ-FT)


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