Artribune #63

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DURALEX

#63

PNRR, DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROPRIETË INTELLETTUALE

Photo Adam Winger via Unsplash

sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva UE 2019/790), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) e della Direttiva relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (Direttiva UE n. 2019/1024). Gli aspetti da esaminare sono numerosi e molti in divenire, considerando che le predette direttive sono entrambe in fase di recepimento in Italia. Focalizzando l’attenzione sul rapporto tra digitalizzazione (riproduzione) del patrimonio culturale e diritto d’autore, possono essere prese in esame alcune novità previste dalla Direttiva 2019/790 (in fase di recepimento), ovvero alcune eccezioni al diritto d’autore a favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale (per esempio biblioteche accessibili al pubblico, musei, archivi ecc.) e l’art. 14 dedicato alle opere delle arti visive cadute in pubblico dominio. In particolare, l’art. 14 della Direttiva stabilisce che, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione dell’opera non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore. Stando allo schema di decreto attuativo proposto dal Governo (atto che il 20 ottobre ha ricevuto parere favorevole con osservazioni delle competenti commissioni di

Camera e Senato), nel recepire l’art. 14 sono state fatte salve le norme del Codice dei beni culturali. In pratica, secondo la nuova norma che sarà inserita nella legge sul diritto d’autore, sarà possibile diffondere, condividere (anche online) e riutilizzare (anche per finalità commerciali) copie non originali di opere d’arte divenute di pubblico dominio, ma per le riproduzioni di beni culturali restano ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ecco emergere una prima particolarità che potrebbe in qualche modo ostacolare l’attuazione dei piani strategici disegnati dal PNRR per il rilancio del settore culturale: il richiamo al Codice dei beni culturali e alle condizioni stabilite per la riproduzione digitale di questi beni. Peculiarità nazionale che è stata prontamente rilevata e criticata da Wikimedia Italia e dal Capitolo Italiano Creative Commons in sede di audizioni al Senato (12 ottobre 2021) nell’ambito dell’esame dello schema di decreto attuativo. Sorge peraltro qualche dubbio sull’effettiva utilità di prevedere l’applicabilità del Codice dei beni culturali in caso di riproduzioni di opere visive di pubblico dominio, tanto più che è ormai noto che i ricavi derivanti dalla riproduzione dell’immagine dei beni culturali sono molto esigui e spesso non coprono neanche le spese di gestione, e che manca un apparato organizzativo per lo sfruttamento e il controllo, anche all’estero, delle immagini.

L NEWS L

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il pacchetto di investimenti e riforme pianificato dall’Italia per beneficiare del Next Generation EU (NGEU), il programma con cui l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica. Il rilancio dell’Italia delineato dal PNRR si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) ed è articolato in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. La Missione 1, Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, sostiene la transizione digitale del Paese e, a tal fine, prevede investimenti per rilanciare due settori strategici quali turismo e cultura. Elementi decisivi delle azioni intraprese in questi settori saranno la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico. In particolare, per la cultura si interverrà: da un lato, per incentivare i processi di apprendimento di nuove competenze (reskilling) e di miglioramento di quelle esistenti per accedere a mansioni più avanzate (upskilling) degli operatori culturali; dall’altro lato, per sostenere l’evoluzione dell’industria culturale e creativa 4.0, con l’obiettivo di organizzare e conservare il patrimonio culturale italiano, favorendo la nascita di nuovi servizi culturali digitali e ponendo le basi per la creazione di elementi innovativi per l’ecosistema del turismo italiano. Nel perseguire tali obiettivi sono previsti investimenti per la digitalizzazione del patrimonio culturale, favorendo così l’accessibilità e lo sviluppo di nuovi servizi da parte del settore culturale/creativo. In tale ambito, gli interventi sul patrimonio “fisico” saranno accompagnati da operazioni di digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale. La rivoluzione digitale pensata dal PNRR passa anche attraverso un’attenta riflessione sulle modalità di acquisizione e sulle possibilità di riutilizzare le riproduzioni digitali di beni culturali pubblici non protetti da diritto d’autore. Sul piano giuridico, tutto ciò comporta un’inevitabile interazione con i temi della proprietà intellettuale e della disciplina dei beni culturali. Il quadro normativo di riferimento è principalmente quello della legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/41) e della recente Direttiva sul diritto d’autore e

NOVEMBRE L DICEMBRE 2021

RAFFAELLA PELLEGRINO [ avvocato esperto in proprietà intellettuale ]

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