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Legge sui servizi digitali: entrano in vigore le regole UE per le piattaforme online
La legge sui servizi digitali (Digital Services Act - DSA) disciplina gli obblighi dei servizi digitali che fungono da intermediari e collegano i consumatori a merci, servizi e contenuti. Si tratta di un provvedimento che, insieme al Digital market Act, forma il Digital Services Package, che entrerà in applicazione dal 2024 ed è stato definito dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen come un accordo storico “in termini sia di rapidità che di sostanza”. Per promuovere il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi digitali UE, il Digital Services Act ha modificato le norme esistenti secondo il principio: “ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online”. Il DSA stabilisce le norme orizzontali che coprono tutti i servizi e tutti i tipi di contenuti illegali, tra cui merci e servizi. Non sostituisce né modifica, bensì integra le normative settoriali quali la direttiva sui servizi di media audiovisivi, la direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, l’acquis relativo alla tutela dei consumatori o la proposta di regolamento relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online.
Le norme si applicano nel mercato unico dell’UE, senza discriminazioni, anche agli intermediari online stabiliti al di fuori dell’Unione europea che offrono i propri servizi nel mercato unico. Se non sono stabiliti nell’UE, tali intermediari dovranno nominare un rappresentante legale, come già fanno molte imprese nell’ambito degli obblighi previsti da altri strumenti giuridici.
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Il regolamento riguarda varie tipologie di servizi digitali: • mercati online;
• social network;
• piattaforme di condivisione dei contenuti;
• piattaforme di viaggio online e di alloggio;
• app store;
• servizi di intermediazione (es. provider Internet e register di domini);
• servizi di cloud e hosting web;
• piattaforme di economia collaborativa.
Il DSA si applica infatti ai “servizi delle società dell’informazione”, cioè a tutti gli intermediari che offrono servizi a distanza, per via elettronica/telematica, su richiesta, solitamente retribuita, di un destinatario. Ha imposto trasparenza sulla profilazione e il funzionamento delle piattaforme online, con obbligo per i fornitori di collaborare con le autorità e sottoporsi ad audit indipendenti.
Ventidue anni dopo l’entrata in vigore dell’E-Commerce Directive, il nuovo quadro normativo UE sui servizi digitali ha stabilito una nuova cultura di prevenzione dei rischi sistemici, con un nuovo sistema di governance interstatale e sanzioni fino al 6% del fatturato annuale delle piattaforme. Infatti, la direttiva sul commercio elettronico, adottata nel 2000, ha costituito il quadro giuridico principale per la fornitura di servizi digitali nell’UE. Tale quadro giuridico orizzontale ha gettato le basi per la regolamentazione dei servizi digitali nel mercato unico europeo. In 20 anni, però, sono cambiate molte cose ed è opportuno aggiornare la normativa. Le piattaforme online hanno portato vantaggi notevoli ai consumatori e hanno promosso l’innovazione, hanno agevolato gli scambi transfrontalieri entro e oltre i confini dell’Unione e offerto nuove opportunità a molteplici imprese e operatori commerciali europei. Allo stesso tempo sono usate in modo improprio per diffondere contenuti illegali o per vendere merci o servizi illegali online. Alcuni operatori di grandissime dimensioni, che sono diventati spazi quasi pubblici per la condivisione di informazioni e per la vendita online, comportano rischi particolari per i diritti degli utenti, per i flussi di informazioni e per la partecipazione del pubblico. Inoltre, la direttiva sul commercio elettronico non prevedeva alcun meccanismo di cooperazione tra le autorità. Il principio del “paese di origine” ha fatto sì che la vigilanza fosse affidata al paese di stabilimento. La legge sui servizi digitali si basa sulle norme della direttiva sul commercio elettronico e affronta le problematiche specifiche che emergono nell’ambito dei servizi di intermediazione online. Gli Stati membri hanno regolamentato tali servizi in modo eterogeneo, il che ha creato ostacoli per le piccole imprese desiderose di espandersi e crescere in tutta l’UE e ha generato livelli di tutela disomogenei per i cittadini europei. Con il DSA saranno eliminati gli oneri giuridici superflui dovuti a differenze tra le legislazioni e ciò promuoverà un ambiente più fertile per l’innovazione, la crescita e la competitività e favorirà l’espansione delle piattaforme più piccole, delle PMI e delle start-up. Allo stesso tempo la nuova legge proteggerà in misura eguale tutti gli utenti dell’UE, per quanto riguarda sia la loro sicurezza rispetto ai contenuti, alle merci e ai servizi illegali, sia i loro diritti fondamentali.
OBIETTIVI
Il nuovo regolamento velocizza le procedure per la rimozione dei contenuti illegali e migliora il controllo pubblico sulle piattaforme online, soprattutto su quelle più diffuse, che raggiungono oltre il 10% della popolazione europea. • proteggere i diritti dei consumatori garantendo loro maggiore sicurezza;
• contrastare la diffusione di contenuti illegali, la manipolazione delle informazioni, la disinformazione online;
• offrire al consumatore e agli utenti commerciali di servizi digitali scelta più ampia e costi più contenuti;
• istituire un quadro normativo chiaro, efficace e di immediata applicazione nell’ambito della trasparenza e della responsabilità delle piattaforme online;
• promuovere l’innovazione e la competitività nel mercato, facilitando l’avvio di startup e lo sviluppo delle
PMI;
• fornire accesso ai mercati europei per gli utenti commerciali di servizi digitali;
• favorire un maggiore controllo democratico e una migliore vigilanza sulle piattaforme;
• potenziare tracciabilità e controlli sugli operatori commerciali nei mercati online (anche attraverso controlli casuali per verificare l’eventuale ripubblicazione di contenuti illegali).
OBBLIGHI
Il DSA ha mantenuto le linee guida dell’E-commerce Directive ma ha introdotto nuove norme in materia di trasparenza, obblighi informativi e accountability (responsabilità). Gli obblighi del regolamento sono proporzionati al tipo di servizio offerto e al numero di fruitori. Per questo, le piattaforme intermediarie di servizi vengono suddivise in quattro categorie: • intermediary services;
• hosting (es.cloud);
• online platform (es. social media);
• very large platform.
Ogni categoria comporta obblighi specifici. Gli obblighi principali, comuni a tutte le tipologie, sono: • indicare in modo chiaro le condizioni di servizio e i relativi requisiti;
• fornire informazioni esplicite sulla moderazione dei contenuti e sull’uso degli algoritmi per i sistemi di raccomandazione dei contenuti, che potranno comunque essere contestati dagli utenti;
• adottare trasparenza nei sistemi di suggerimento e nelle pubblicità online rivolte agli utenti;
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• non utilizzare pratiche ingannevoli volte a manipolare le scelte degli utenti, compresi i dark pattern;
• collaborare con le autorità nazionali se richiesto;
• denunciare i reati;
• creare un meccanismo di reclamo e ricorso e risoluzione extragiudiziale delle controversie;
• adottare misure contro le segnalazioni e le repliche abusive;
• controllare le credenziali di fornitori terzi, secondo il principio del “conosci il tuo cliente commerciale” (KYBC), anche attraverso controlli a campione.
Le piattaforme online e i motori di ricerca di grandi dimensioni, a partire da 45 milioni di utenti al mese, presentano rischi più elevati, quindi devono rispettare obblighi più rigorosi. Tra questi: • obblighi in materia di gestione dei rischi, di risposta alle crisi e di prevenzione di abuso dei propri sistemi;
• condivisione dei propri dati chiave e dei propri algoritmi con le autorità e con i ricercatori autorizzati per comprendere l’evoluzione dei rischi online;
• collaborazione nelle risposte alle emergenze; • codici di condotta specifici;
• prevenzione dei rischi sistemici come la diffusione di contenuti illegali o con effetto negativo su diritti fondamentali, processi elettorali, violenza di genere, salute mentale;
• obbligo di sottoporsi ad audit indipendenti, cioè alla verifica della correttezza dei dati di bilancio e delle procedure adottate;
• abilitazione degli utenti al blocco delle “raccomandazioni” basate sulla profilazione.
Le sanzioni per le violazioni del DSA possono arrivare al 6% del fatturato annuo totale e i destinatari dei servizi digitali possono chiedere un risarcimento per danni o perdite subite a seguito di violazioni ad opere dalle piattaforme.
Altri motivi di sanzione per le piattaforme sono: • presentazione di informazioni scorrette, incomplete o fuorvianti; • mancata rettifica delle informazioni presentate;
• mancato assoggettamento ai sopralluoghi.
In questi casi, come stabilito dall’art.42 del DSA, le sanzioni devono essere inferiori all’1% del reddito o del fatturato annuo.
LA GOVERNANCE
Il Digital Services Act ha previsto due nuove figure: • il Compliance officer, designato dalle “very large online platforms” con il compito di monitorare l’osservanza del regolamento da parte delle aziende. Una figura interna all’impresa, con precise competenze professionali indicate dal DSA e l’obbligo di imparzialità e trasparenza nel giudizio;
• il Digital Services Coordinator, nuova autorità nazionale indipendente che deve vigilare sull’applicazione del regolamento con obblighi di trasparenza, imparzialità, tempestività di azione e report annuale sulle proprie attività. Come previsto dall’art.38, ha il compito di garantire il coordinamento nazionale sulle norme, nonché di gestire i reclami contro i provider e di indagare sulla presenza di illeciti con potere di ispezione.
Accertato l’illecito, ha il compito di imporre la cessazione della violazione con sanzioni e penalità di mora, fino a chiedere alle autorità giudiziarie di Stato la restrizione temporanea dell’accesso dei destinatari al servizio interessato.
I coordinatori nazionali dei servizi digitali di tutti i Stati membri compongono il comitato europeo per i servizi digitali, presieduto dalla Commissione Europea, che supporta il coordinamento interstatale e la vigilanza sulle grandi piattaforme.
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