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n. 2 dicembre 2013

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approfondimenti sul mondo delle imprese, dei professionisti, delle banche e delle assicurazioni

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Articoli • Il furto di identità in attesa del decreto del MEF / Claudia Bortolani di Legal Grounds

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• FATCA: l’applicazione per banche e finanziarie / Alessandra Palladini di Legal Grounds Mauro Mattei di Wilson Partners

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• La Bancassicurazione tra presente e futuro / Andrea Maura di Legal Grounds

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• Data Protection: il nuovo regolamento Ue prende (quasi) forma / Micol Mimun di Legal Grounds

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• Grandi opportunità in un piccolo Stato / Luca Cordelli di Legal Grounds

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Banca&Mercati è un periodico on line Registrazione presso il Tribunale di Milano, n. 291 del 26/05/2010 Banca&Mercati è una testata di Business Gallery di Andrea Bigi, P.Iva IT07041300968 C.F. BGINDR69H16E897M Banca&Mercati Plus Anno I numero 2 dicembre 2013

Banca&Mercati Blend Tower, Piazza IV Novembre 7 20124 Milano Tel. +39 02 87 34 30 19 Fax +39 02 87 34 44 44 www.bancaemercati.com BG Business Gallery di Andrea Bigi P.Iva IT07041300968 C.F. BGINDR69H16E897M Sede legale: Viale Montello 5, 46100 Mantova

Direttore responsabile Andrea Bigi Testi a cura di Andrea Bigi, Rosaria Barrile, Elena Giordano Bellini Grafica e web Carlo Ghelfi per informazioni e segnalazioni info@bancaemercati.com per informazioni commerciali Valeria Rossana Volpe Matteo Ornati commerciale@bancaemercati.com Il supplemento è realizzato in collaborazione con lo studio legale Legal Grounds

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Legal Grounds è il primo studio legale italiano “virtuale” costituito da professionisti esperti in grado di assistere i propri clienti, prevalentemente società nazionali e multinazionali, in modo mirato alle loro specifiche esigenze, in tutte le aree del diritto commerciale, regolamentare e compliance (assicurazioni, banche, energia), IP/IT e contenzioso, a livello domestico o internazionale, sfruttando al meglio le soluzioni offerte dalla tecnologia. Un’assistenza legale costruita intorno alle specifiche esigenze del cliente consente di utilizzare solo le risorse necessarie, senza “overlapping” di competenze o inutili stratificazioni. Ciascun cliente, pertanto, ha a disposizione un team di professionisti esperti in possesso delle competenze adeguate alle esigenze del singolo caso con conseguente ottimizzazione dei costi. I professionisti di Legal Grounds, avvocati provenienti principalmente da studi legali internazionali, sono legati da un accordo che consente a ciascuno di mantenere la propria autonomia e individualità, senza tuttavia rinunciare agli evidenti vantaggi dell’aggregazione, attraverso un impegno a collaborare per crescere sia individualmente, sia come gruppo. La rigida architettura del tradizionale studio legale è sostituita da rapporti flessibili tra i professionisti, senza vincoli gerarchici e improntati alla massima complementarietà con evidente vantaggi per il cliente. L’eliminazione di gran parte della struttura fisica dello studio, inoltre, consente di non trasferire sul cliente gli elevati costi di gestione. I professionisti di Legal Grounds assistono i loro clienti secondo i più elevati standard professionali: sono pratici, flessibili, dedicati, efficienti, precisi e appassionati al loro lavoro che svolgono da qualsiasi sede sia loro conveniente, o recandosi di persona dai loro clienti. I clienti trovano sempre facile contattare i loro consulenti direttamente sul cellulare, via Skype o e-mail, senza inutili filtri. E questo perchè … “we like to keep it simple”! La base dello studio si trova a Roma (quartiere Parioli) e i professionisti sono presenti oltre che a Roma anche a Milano, Genova e Londra.


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Il furto di identità in attesa del decreto del MEF Il sistema di prevenzione delle frodi creditizie perpetrate attraverso il furto d’identità è stato configurato dal decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 64/2011. Tuttavia a oggi mancano le specifiche modalità di funzionamento del sistema, che saranno definite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ancora in fase di elaborazione Senza dubbio nel nostro Paese si sta verificando un significativo aumento delle frodi creditizie perpetrate attraverso il cosiddetto “furto d’identità”. Si tratta dell’occultamento, totale o parziale, dei dati relativi alla propria identità o al proprio reddito e dell’appropriazione di dati di soggetti viventi o deceduti al fine di ottenere credito o acquisire beni, con l’intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene. In effetti, le frodi creditizie pesano sempre di più sul credito al consumo. Nel 2012, secondo i dati di Crif, sono state effettuate più di 24mila frodi creditizie, con perdite che sfiorano complessivamente quota 195 milioni di euro e un incremento pari al +8,6% rispetto al 2011. Difficile dire quanto i casi intercettati rappresentino rispetto al totale degli eventi fraudolenti perpetrati in Italia. Tuttavia il numero si conferma assolutamente sproporzionato rispetto alle rapine a danno di istituti bancari e finanziari, che nel medesimo periodo di osservazione sono state meno di mille.

la verifica con elevato livello di affidabilità dell’identità del soggetto.

Come funziona il sistema Il sistema di prevenzione configurato dal Decreto si basa su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro composto da rappresentanti designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia e Guardia di Finanza con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, per migliorare l’azione preventiva e di elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi. La titolarità del predetto archivio, così come del trattamento dei dati, è affidata al MEF che, ai sensi delle norme del codice della privacy, designa Consap SpA quale ente gestore dell’archivio. Si affida a una convenzione la gestione dei rapporti tra MEF e Consap. I soggetti chiamati a partecipare al sistema di prevenzione delle frodi sono, secondo l’art. 30-ter, comma 5, del Decreto: a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; d) le imprese di assicurazione e i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi. Dall’esame del Decreto emerge che i soggetti di cui sopra hanno l’obbligo e non una mera facoltà di aderire, mentre non è esclusa la possibilità di adesione in futuro per ulteriori categorie di soggetti specificamente individuate dal MEF. Concretamente, il sistema di prevenzione si basa sull’invio a Consap, l’ente gestore del sistema, da parte dei soggetti aderenti, (i) di richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento, un servizio a pagamento differito e (ii) di una comunicazione relativa all’avvenuta stipula del contratto oggetto di credito al consumo o di pagamenti dilazionati o differiti all’indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto

Obiettivo prevenzione Al fine di arginare questo fenomeno, il decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 64/2011 ha introdotto un nuovo Titolo, il V-bis, rubricato “Istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità” nel decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 141 che, in attuazione di una direttiva comunitaria, era intervenuto in materia di credito al consumo. Apportando modifiche al Titolo VI del Testo Unico Bancario (“Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”), il Decreto istituisce sul piano amministrativo nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ferme restando, dunque, le prescrizioni civili e penali in materia) un sistema pubblico di prevenzione delle frodi realizzate nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto d’identità, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33, comma 1, lettera d-ter) della legge comunitaria 2008. L’obiettivo della nuova normativa è prevenire il fenomeno delle frodi, fornendo strumenti adatti ad accertare l’identità e la capacità reddituale dei richiedenti il credito al consumo (sempre e solo persone fisiche) e dei pagamenti dilazionati o differiti, con particolare riferimento al furto di identità, introducendo deterrenti per i frodatori anche al fine di ridurre il contenzioso giudiziario. A tale scopo, il sistema di prevenzione del Decreto si prefigge di fornire contributi sul processo di “identificazione”, inteso come verifica della validità dei dati dichiarati dal soggetto, e successivamente sul piano della “autenticazione”, ovvero 6


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da parte degli aderenti al sistema. I soggetti aderenti trasmettono altresì al titolare dell’archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi. Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha inoltre previsto che nell’ambito dello svolgimento della propria attività i soggetti aderenti possano inviare all’ente gestore richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l’identità delle medesime. Il collegamento all’archivio per il riscontro sull’autenticità dei dati inseriti nelle richieste di verifica è a pagamento. In particolare, come indicato all’art. 30-sexies, comma 2, sia l’adesione al sistema che ciascuna richiesta di verifica, riferita a un singolo nominativo, comportano da parte dei soggetti aderenti il pagamento di un contributo “articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell’archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall’ente gestore”, attraverso stipula di apposita convenzione con Consap. Allo stato, tuttavia, non si conosce la misura delle componenti del contributo che saranno determinate dal Decreto Ministeriale (del MEF) di cui all’articolo 30-octies del Decreto, attualmente ritornato al MEF per alcuni emendamenti dopo un primo esame da parte del Consiglio di Stato. Diversamente, le segnalazioni da parte di chiunque abbia subito o tema di aver subito un furto di identità potranno essere inviate gratuitamente mediante e-mail o telefono. Quanto ai dati che dovranno formare oggetto di controllo, il Decreto richiama quelli contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, partite Iva, codici fiscali, documenti che attestano il reddito e quelli sulle posizioni contributive previdenziali e assistenziali. Le specifiche modalità di funzionamento del sistema

(struttura e livelli di accesso, modalità di collegamento all’archivio, modalità di riscontro alle richieste, costo del collegamento, modalità di riscossione del contributo) dovranno in ogni caso essere definite con il decreto del MEF di cui quindi restiamo in attesa. Attenzione alla Privacy Si segnala inoltre il parere del Garante della Privacy che chiamato ad esprimersi sullo schema del decreto del MEF ha rilevato come la previsione dei flussi informativi indicati dal Decreto sia destinata a creare presso il MEF una banca dati di notevoli dimensioni, contenente numerose informazioni personali di particolare delicatezza, relative ai cittadini che ricorrono al credito o ad altri servizi con il rischio che il trattamento dei dati effettuato finisca per incidere sulla decisione di concludere o di risolvere contratti da parte del soggetto aderente. Il Garante si è pertanto riservato la facoltà di prescrivere autonomamente altre misure e accorgimenti che si rivelassero necessari a garanzia degli interessati, anche sulla base della prima esperienza applicativa. Quasi certamente, quindi, lo schema di decreto del MEF dovrà contenere obblighi tali che al momento della richiesta di credito o di altro servizio debba essere fornita, a cura dei soggetti aderenti, un’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, specifica in ordine al trattamento dei dati effettuato per finalità antifrode, nella quale si faccia riferimento espressamente alle finalità e al tipo di trattamento che potrà essere effettuato (per la verifica dell’autenticità dei dati, la prevenzione del rischio frodi, il contrasto delle frodi subite), ivi compresa la comunicazione dei dati all’archivio e ad altri soggetti. Un ulteriore adempimento di cui i soggetti chiamati ad applicare le disposizione in esame saranno tenuti. Claudia Bortolani avvocato, fondatrice Legal Grounds c.bortolani@.legalgrounds.eu Seguila su Twitter! @cbortolani 7


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