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Monitoraggio dei PFAS

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 221 del 26 agosto riporta la Raccomandazione (Ue) 2022/1431 della Commissione del 24 agosto 2022 relativa al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti (PFAS), che sono state, ed alcune sono tuttora, ampiamente utilizzate in campo industriale e in applicazioni di consumo. [...] La contaminazione degli alimenti con queste sostanze è dovuta principalmente al bioaccumulo nelle catene alimentari acquatiche e terrestri e all’uso di materiali a contatto con gli alimenti contenenti PFAS. L’acido perfluoroottansulfonico (PFOS) e l’acido perfluoroottanoico (PFOA) e i loro sali sono le PFAS presenti nelle concentrazioni più elevate negli alimenti e negli esseri umani.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha elaborato un parere sull’importanza degli alimenti e sul contributo relativo dei diversi prodotti alimentari e materiali a contatto con gli alimenti per l’esposizione umana a PFOS, PFOA e loro sali, nonché sulla formulazione di raccomandazioni su come procedere nella valutazione dei rischi inerenti alle PFAS. [...] Alla luce del parere dell’Autorità, dovrebbero essere raccolti i dati di occorrenza di un’ampia gamma di PFAS negli alimenti pertinenti per l’esposizione umana alle PFAS al fine di sostenere una valutazione dell’esposizione alimentare e valutare la necessità di regolamentare tali sostanze in prodotti specifici. A tal fine è opportuno monitorare alimenti specifici provenienti da tipi di produzione specifici o con caratteristiche specifiche, per i quali non sono disponibili dati, e fornire una stima dei fattori di trasformazione per vari prodotti trasformati.

Sono necessarie indagini di follow-up sulle fonti di contaminazione, affinché possano essere attuate misure di follow-up per evitare la presenza di PFAS negli alimenti. [...] Gli alimenti di origine animale contribuiscono in modo significativo all’esposizione umana alle PFAS. L’Autorità ha concluso che le PFAS si trasferiscono dai mangimi agli alimenti di origine animale, [...] e che è importante che i laboratori siano in grado di controllare anche i mangimi, l’acqua di abbeveraggio e il suolo su cui vivono gli animali. [...]

Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita oggetto di campionamento, è opportuno seguire le procedure di campionamento di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1428 della Commissione che stabilisce metodi di campionamento e di analisi per il controllo delle sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari. https://eur-lex.europa.eu/le gal-content/IT/TXT/?uri=uriserv %3AOJ.L_.2022.221.01.0105.01. ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A2 21%3ATOC

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L221 del 26 agosto riporta il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1428 della Commissione del 24 agosto 2022 che stabilisce metodi di campionamento e di analisi per il controllo delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni prodotti alimentari. [...] Nell’Articolo 1 il regolamento specifica che si applicano le seguenti definizioni e abbreviazioni, di cui si specifica il significato: «partita», «sottopartita», «campione globale», «campione di laboratorio», «dimensioni o peso comparabili», «precisione», «riproducibilità intra-laboratorio o precisione intermedia (RSDR)», «limite di quantificazione (“LOQ”)», «incertezza di misura standard combinata(“u”)», «incertezza di misura estesa (“U”)», «esattezza». Nell’Allegato vengono invece descritti metodi e piani di campionamento, preparazione dei campioni e analisi, interpretazione dei risultati.

Il Regolamento è consultabile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_. 2022.221.01.0066.01.ITA&toc =OJ%3AL%3A2022% 3A 221%3ATOC

Regolamento sui residui di alcuni antiparassitari

La Gazzetta ufficiale L 224 del 30 agosto 2022 riporta fra gli atti non legislativi il Regolamento (UE) 2022/1435 della Commissione, del 26 agosto 2022, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbonato di calcio, anidride carbonica, cipronidil e carbonato acido di potassio in o su determinati prodotti. [...] I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza ciprodinil sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Le sostanze carbonato di calcio, anidride carbonica e carbonato acido di potassio sono inserite nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

Il 14 dicembre 2021, la commissione del Codex Alimentarius ha adottato un nuovo limite massimo di residui del Codex (CXL) per il ciprodinil nei semi di soia. [...] È pertanto opportuno includere tale CXL nel regolamento (CE) n. 396/2005 a titolo di LMR. [...] In base a dette conclusioni dell’Autorità, per il carbonato di calcio, l’anidride carbonica e il carbonato acido di potassio non sono necessari LMR. È pertanto opportuno che tali sostanze rimangano incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

Per la consultazione del Regolamento rimandiamo all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022 :224:TOC

Regolamento sulla plastica riciclata a contatto con gli alimenti

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 243 del 20 settembre riporta il Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008. [...] Nell’ambito del piano d’azione per l’economia circolare del 2015 la Commissione ha individuato nell’aumento del riciclaggio della plastica una condizione necessaria per conseguire la transizione verso un’economia circolare e si è impegnata ad affrontare tale settore con particolare attenzione. [...] Il principio alla base del regolamento (CE) n. 1935/2004 è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Tale principio si applica dunque anche ai materiali riciclati destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.[...] Il presente regolamento disciplina: l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi; lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica; l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Il presente regolamento non si applica all’uso di rifiuti per la fabbricazione di sostanze incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 10/2011 e per la fabbricazione di sostanze disciplinate dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, lettera a), se destinate a un uso successivo conformemente a tale regolamento.

Per la consultazione del Regolamento completo rimandiamo al link: https://eur-lex.europa.eu/le gal-content/IT/TXT/?uri=urisev% 3AOJ.L_.2022.243.01.0003.01.ITA &toc=OJ%3AL%3A2022%3A243 %3ATOC

Il documento in questione, tuttavia, è stato oggetto di una rettifica, comparsa sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 244 del 21 settembre, riguardante l’articolo 31, paragrafo 1, consultabile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-con tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.244.01.0070.01. ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A2 44%3ATOC

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