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EDITED LAW

LEGISLAZIONE COMMENTATA

A cura di: Afro Ambanelli Avvocato in Parma

Un salvataggio in extremis

Come ben noto agli operatori, il Regolamento 382 del 3 marzo 2021 (G.U. dell’unione Europea del 4.3.2021) ha introdotto alcune modifiche negli allegati del Regolamento 852/2004, norma fondamentale sull’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari. Le novità riguardano la gestione degli allergeni, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare. Per quanto concerne gli allergeni, le nuove disposizioni interessano sia l’allegato I (che si applica alla produzione primaria, alla manipolazione sul luogo di produzione senza alternarne la natura, al magazzinaggio e al trasporto per la consegna ad altro stabilimento), sia l’allegato II (che si applica a tutti gli altri operatori) e hanno l’obiettivo di ridurre il rischio di contaminazioni accidentali. È stabilito che le attrezzature, i veicoli e i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la trasformazione o la manipolazione delle sostanze o dei prodotti che

provocano allergie o intolleranze non debbano essere utilizzati per prodotti alimentari che non contengano tali sostanze o prodotti, a meno che non vi sia stata una pulizia e che un controllo abbia verificato, quanto meno, l’assenza di eventuali residui visibili di allergeni. Questa nuova disposizione, tra l’altro, potrebbe avere un influsso indiretto sull’etichettatura dei prodotti finiti, considerando che i casi di possibile presenza di allergeni dovuta a una contaminazione accidentale, spesso segnalati al consumatore, dovrebbero essere meno frequenti. Di considerevole interesse pratico è l’introduzione della ridistribuzione degli alimenti ai fini della donazione. Se l’alimento reca la scadenza, la distribuzione dovrà avvenire prima di tale data, mentre nel caso di termine minimo di conservazione è previsto che la redistribuzione possa avvenire “fino a tale data e successivamente”. L’operatore, in particolare, dovrà verificare che gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano prendendo in considerazione i seguenti elementi: - il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. La durata di conservazione residua dev’essere sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale; - l’integrità dell’imballaggio, se opportuno; - le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura; - la data di congelamento; - le condizioni organolettiche; - la rintracciabilità. Si tratta di una disposizione che si pone evidentemente lo scopo di contemperare le esigenze di sicurezza con la riduzione degli sprechi alimentari. Infine, nell’allegato II è stato introdotto il capitolo XI bis relativo alla “Cultura della sicurezza alimentare”, elemento parallelo e complementare rispetto alla formazione. Gli operatori del settore alimentare dovranno istituire e mantenere una “adeguata cultura della sicurezza alimentare” ed essere in grado di fornire prove che la dimostrino, secondo i seguenti punti: A) impegno da parte della dirigenza e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti; B) ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare; C) consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti; D) comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative; E) disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti. Le azioni che dovranno essere adottate dalla dirigenza sono: A) garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare; B) mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche; C) verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;

D) garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate; E) garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi; F) incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi. Il legislatore comunitario, inserendo nel Regolamento principi già presenti in norme volontarie, continua a perseguire e rafforzare quella operazione di rinnovamento culturale del

settore iniziata con la Direttiva 93/43, ribadendo che tutti gli operatori debbano essere ben consci dei rischi connessi alle loro specifiche attività. Va sottolineato che la cultura della sicurezza alimentare, se attuata in modo effettivo, può tradursi in un reale vantaggio per gli operatori, consistente, per esempio, in una minore incidenza delle contestazioni e in una maggiore produttività aziendale. Le norme introdotte dal D. Lgs. 27/2021 vengono a ridisegnare pressoché integralmente il settore dei controlli, con particolare riferimento a prelievi e analisi. Questo nuovo quadro normativo si presenta di non semplice interpretazione e applicazione e sarà oggetto di approfondimento in un prossimo articolo. Per evitare incongruenze con il nuovo assetto, sono state abrogate tutte le norme precedenti in

Anche il legislatore italiano ha emanato nuove norme con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 27, datato 2 febbraio 2021 (G.U. dell’11.3.2021). Era necessario intervenire per armonizzare la normativa italiana in tema di controlli ufficiali, vista l’applicazione del Regolamento 625/2017 in vigore dal 14 dicembre 2019, e il Governo aveva ricevuto delega in tal senso dal Parlamento. tema di controlli, in particolare, il DPR 327 del 1980, il D. Lgs. 123 del 1993, nonchè la legge 283 del 1962, con esclusione dei soli articoli 7, 10 e 22. Non era indicata una data per l’entrata in vigore del Decreto e dunque occorreva fare riferimento al normale periodo di vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione. Il 26 marzo, dunque, sarebbe stato abrogato anche il leggendario articolo 5 della legge 283/62, la norma penale che trova maggiormente applicazione nel settore alimentare. L’articolo 5 si trovava ancora una volta a rischio di abrogazione. Già una decina di anni fa il cosiddetto decreto “taglialeggi” aveva ingenerato la convinzione, poi rivelatasi errata, di una accidentale e involontaria abrogazione della legge 283/62, mentre in questo caso ci si trovava di fronte a una abrogazione espressa e indiscutibile. Non poteva nemmeno ritenersi che la novella legislativa avesse introdotto una vera e propria depenalizzazione, in quanto non era stata disposta la sostituzione delle fattispecie penali con sanzioni amministrative per gli illeciti corrispondenti. Sollecitato da una grande mole di osservazioni, il Governo interveniva prontamente in extremis, emanando il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 42 recante “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, pubblicato sulla GU n.72 del 24-3-2021 e destinato a entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, cioè un giorno prima dell’entrata in vigore del D. Lgs 27/2021. Il Decreto legge disponeva la correzione dell’articolo 18 del D. Lgs. 27/2021 e salvava l’abrogazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 283/62. Ancora una volta, sia pure in extremis, l’articolo 5 della legge 283/62 è stato salvato dall’abrogazione. Rimane il fatto che questa norma è datata e sarebbe opportuna una rivisitazione da parte del legislatore.

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