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Modifiche riguardanti i glicosidi steviolici
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249 del 14 luglio 2021 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/156 della Commissione del 13 luglio 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda i glicosidi steviolici (E 960) e il rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia. (…) considerando quanto segue: (1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. (2) L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(…) (4) Nel febbraio 2018 è stata presentata alla Commissione una domanda di modifica delle specifiche riguardanti l’additivo alimentare glicosidi steviolici (E 960). La Commissione ha reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. (6) Il richiedente ha chiesto una modifica delle specifiche dei glicosidi steviolici (E 960) al fine di includervi un nuovo metodo per la produzione del rebaudioside M. Il rebaudioside M è un glicoside minore, presente a livelli molto bassi (< 1 %) nelle foglie di Stevia, avente un profilo di gusto che si avvicina maggiormente al saccarosio rispetto ai glicosidi maggiori (ossia stevioside e rebaudioside A). (7) Il nuovo processo prevede la bioconversione dell’estratto purificato delle foglie di Stevia (≥ 95 % di glicosidi steviolici) mediante un procedimento enzimatico multifase con enzimi preparati nella prima fase del processo. Il rebaudioside M risultante è sottoposto a una serie di fasi di purificazione e isolamento per produrre il rebaudioside M finale (≥ 95 %).
(…) (10) Tenendo conto del processo in corso per la modifica del sistema di numerazione internazionale per gli additivi alimentari del Codex Alimentarius, è opportuno includere il nuovo additivo alimentare come “E 960c Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente” nell’allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008 ai fini dell’etichettatura. A fini di chiarezza e coerenza, l’additivo alimentare attualmente autorizzato “glicosidi steviolici (E 960)” dovrebbe essere rinominato “glicosidi steviolici da Stevia (E 960a)”. Poiché tali additivi alimentari potrebbero essere regolamentati in combinazione, un nuovo gruppo di glicosidi steviolici, che li comprenda entrambi, dovrebbe essere inserito nell’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e tutte le voci relative ai glicosidi steviolici (E 960) di cui all’allegato II, parte E, di tale regolamento dovrebbero essere sostituite di conseguenza, mantenendo nel contempo gli usi e il livello massimo attualmente applicabili per gli usi e i livelli d’uso autorizzati.
(…) (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.
(…) La Commissione europea ha adottato il presente regolamento.
Per gli allegati, consultare la Gazzetta al seguente link: https://eur-lex.europa. eu/legal-content/IT/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32021R1 156&from=IT
Uso di polioli in confetti a ridotto contenuto calorico
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L256 del 19 luglio 2021 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1175 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico. (…) Il 18 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione all’uso di polioli come edulcoranti in prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca), prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili), liquirizia, torrone e marzapane, compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate e microconfetti per rinfrescare l’alito, a ridotto contenuto calorico. Tale domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. (…) Di conseguenza è opportuno autorizzare l’uso quantum satis di polioli come edulcoranti in alcuni prodotti a ridotto contenuto calorico di cui al considerando 3, prima frase, nella sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito». È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. (…) La commissione ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1 L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 286 del 10 agosto 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 della Commissione del 9 agosto 2021 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, la decisione 2008/968/CE che autorizza la commercializzazione dell’olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 che autorizza l’immissione sul mercato del latto-N- tetraosio quale nuovo alimento. (…) La Commissione ha riscontrato errori nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, sono necessarie rettifiche in modo da assicurare la corretta attuazione e l’uso adeguato dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. (…) È opportuno rettificare di conseguenza la decisione 2008/968/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2020/484. (…) La commissione europea ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1 L’articolo 1, secondo comma, della decisione 2008/968/CE è così rettificato: «L’aggiunta di olio fungino estratto da Mortierella alpina in alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento è limitata dal suo tenore di acido arachidonico, in conformità delle norme di cui all’allegato I, punto 5.7, e all’allegato II, punto 4.7, della direttiva 2006/141/CE. Il suo uso in alimenti per lattanti deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 89/398/CEE del Consiglio (*) relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. (*) Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27).
Articolo 2 L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3 L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 286 del 10 agosto 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1319 della Commissione del 9 agosto 2021 che autorizza modifiche delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (…) Nell’ottobre 2017 la società Ovalie Innovation («il richiedente») ha informato la Commissione della propria intenzione di immettere sul mercato olio grezzo di semi di coriandolo da Coriandrum sativum quale nuovo ingrediente alimentare a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Il richiedente ha quindi presentato una relazione dell’autorità competente dell’Irlanda in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, la quale concludeva, sulla base dei dati scientifici presentati dal richiedente, che l’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum è sostanzialmente equivalente all’olio di semi di coriandolo autorizzato dalla decisione di esecuzione 2014/155/UE. (…) Il 12 gennaio 2021 il richiedente ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle specifiche del nuovo alimento «olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum». Il richiedente ha chiesto di aumentare il livello massimo dell’indice di acidità nell’olio di semi di coriandolo da 2,5 mg KOH/g di olio, come indicato nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, a ≤3,5 mg KOH/g di olio e di modificare la descrizione del colore da «giallognolo» a «da giallognolo a marrone». Il richiedente ha motivato la richiesta indicando che la modifica è necessaria per rispecchiare la variazione naturale delle caratteristiche visive dell’olio di semi di coriandolo e dei livelli di acidi grassi liberi in esso contenuti, misurati mediante titolazione con idrossido di potassio (KOH) dell’olio di semi ottenuto dalla pianta di Coriandrum sativum. (…) Le modifiche proposte dell’indice di acidità e dell’aspetto fisico dell’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum non modificano le conclusioni della valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità su cui si basa la sua autorizzazione iniziale. È pertanto opportuno modificare le specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum con il livello di acidità proposto e per quanto riguarda l’aspetto fisico dell’olio. (…) La commissione europea ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1 L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui
all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, incluso nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, contenente il riferimento al nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum, è modificato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
Modifica per l’uso dell’oleoresina ricca di astaxantina
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 297 del 20 agosto 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 della Commissione del 19 agosto 2021 che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione. (..) Il 18 dicembre 2019 l’Autorità ha adottato il parere scientifico «Safety of astaxanthin for its use as a novel food in food supplements». Nel suo parere scientifico, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei nuovi elementi di prova, la DGA per l’astaxantina è di 0,2 mg/kg di peso corporeo al giorno. Tenendo conto della DGA per l’astaxantina e dell’assunzione di astaxantina con la normale alimentazione, l’Autorità ha concluso che l’assunzione dei livelli massimi attualmente autorizzati di astaxantina fino a 8,0 mg/giorno tramite integratori alimentari contenenti oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis è sicura per gli adulti e gli adolescenti di età superiore a 14 anni. È opportuno stabilire una denominazione chiara del nuovo alimento e un requisito in materia di etichettatura per gli integratori alimentari contenenti oleoresina ricca di astaxantina derivata
dall’alga Haematococcus pluvialis al fine di garantire che tali integratori alimentari non siano assunti da bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (…) La commissione europea ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1 1. La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, inserita nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis» è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento. 2. La voce figurante nell’elenco dell’Unione, di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 1. Gli integratori alimentari contenenti ≤8,0 mg di astaxantina e destinati alla popolazione in generale che sono
stati immessi legalmente sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. 2. Gli integratori alimentari contenenti ≤8,0 mg di astaxantina e destinati alla popolazione in generale che sono stati importati nell’Unione possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal Paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Gli operatori del settore alimentare dovrebbero fornire un avviso riguardante gli integratori alimentari di cui al paragrafo 1, da esporre sul luogo di vendita, in cui si informa che tali integratori alimentari non sono indicati per lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.
Modificati i limiti massimi degli alcaloidi di Claviceps
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 301 del 25 agosto 2021 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1399 della Commissione del 24 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. e di alcaloidi della Claviceps spp. in alcuni prodotti alimentari.
(…) Con i termini ergot o sclerozio si indicano le strutture fungine delle specie Claviceps che sostituiscono i chicchi sulle spighe di grano o i semi sugli steli d’erba e che si presentano appunto come grossi sclerozi dal colore scuro (in francese ergot). Tali sclerozi contengono diverse classi di alcaloidi.
Il 28 giugno 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere sugli alcaloidi della Claviceps spp. negli alimenti e nei mangimi. L’Autorità ha basato la propria valutazione del rischio sui principali alcaloidi della Claviceps purpurea, ossia ergometrina, ergotamina, ergosina, ergocristina, ergocriptina ed ergocornina, nonché sui corrispondenti epimeri «-inina». Ha stabilito una dose acuta di riferimento di gruppo di 1 μg/ kg di peso corporeo e una dose giornaliera tollerabile di gruppo di 0,6 μg/kg di peso corporeo al giorno. L’Autorità ha concluso che, sebbene i dati disponibili non indicassero l’esistenza di motivi di preoccupazione per alcun sottogruppo di popolazione, le stime dell’esposizione alimentare erano relative a un numero limitato di gruppi di alimenti e non si poteva escludere un possibile contributo non noto di altri alimenti. (…) È pertanto opportuno abbassare il tenore massimo per gli sclerozi della Claviceps spp. e stabilire tenori massimi per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti alimentari che presentano tenori significativi di tali alcaloidi e contribuiscono significativamente all’esposizione umana, e nei prodotti alimentari rilevanti per l’esposizione dei gruppi di popolazione vulnerabili. (…) La commissione ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato: 1) all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro il 1° gennaio 2023 gli Stati membri e le parti interessate comunicano alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell’applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da sclerozi della Claviceps spp. e da alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e da alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena. Gli Stati membri e le parti interessate comunicano periodicamente alla banca dati dell’EFSA i dati sulle incidenze degli sclerozi della Claviceps spp. e degli alcaloidi della
Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e degli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena.»; 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 I prodotti alimentari di cui all’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2022 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
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