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Riflessioni sulle modifiche alla legge sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (283/1962)
Il Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022, n.150 (pubblicato sulla G. U. del 17 ottobre 2022) ha disposto una minuziosa opera di rinnovamento del sistema penale italiano, volta a migliorarne l’efficienza. In tale ambito, alcune delle nuove disposizioni riguardano anche i reati alimentari. Con l’art. 70 è stata operata un’importante e profonda trasformazione dei reati contravvenzionali contenuti nella ormai vetusta legge 283 del 1962 e anche di tutte le fattispecie contravvenzionali riguardanti, più in generale, gli alimenti e le bevande.
Si tratta di un meccanismo del tutto nuovo nel settore alimentare e già ad una prima lettura presenta alcuni punti oscuri che soltanto la futura applicazione consentirà di dipanare.
Le finalità principali della novità legislativa sono state enunciate nella Relazione illustrativa al decreto (pubblicata sulla G. U. del 19 ottobre 2022):
- ridurre il numero dei procedimenti che arrivano a giudizio;
- alleggerire il carico di lavoro delle procure, grazie all’apporto sinergico degli organi accertatori (autorità amministrativa di vigilanza e polizia giudiziaria).
Il nuovo meccanismo, come si vedrà, coniuga questo obiettivo deflattivo (la riduzione di procedimenti penali per reati contravvenzionali, di scarsa gravità e che sono contestati con una certa frequenza) con scopi riparativi e risarcitori.
Giova subito precisare che non si tratta di una depenalizzazione, tanto è vero che al pubblico ministero resta pur sempre un ruolo di controllo. I reati contravvenzionali, dunque, restano tali, ma in presenza di determinate condizioni è possibile estinguere il reato attraverso l’adempimento di prescrizioni e il pagamento di una sanzione pecuniaria di natura amministrativa.
Era pur sempre possibile estinguere il reato attraverso l’istituto dell’oblazione che consiste nel pagamento di una somma pari a un terzo del massimo (se la contravvenzione prevede la sola ammenda) o alla metà del massimo (se sono previsti alternativamente l’arresto o l’ammenda). È tuttavia evidente che questa soluzione (che tuttora permane) presenta costi piuttosto rilevanti e per questo motivo non trova frequente applicazione nella pratica.
Il nuovo articolo 12-ter della legge 283/1962 contempla la possibilità di estinguere le