TEME 1/2 2021

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revoca dell’aggiudicazione Eugenio Tristano - Studio legale Tristano-Roma

La revoca dell’aggiudicazione dopo la stipula del contratto

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i sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 la Pubblica Amministrazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, può revocare, con efficacia ex nunc, gli atti ad efficacia durevole dalla stessa adottati. La revoca va tenuta distinta dall’annullamento d’ufficio, previsto dall’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, quale atto di ritiro di 2° grado, con efficacia in questo caso retroattiva (ex tunc) di un provvedimento amministrativo originariamente adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Laddove il procedimento amministrativo esiti nella sottoscrizione di un contratto pubblico, occorre interrogarsi in merito ai confini entro i quali la Pubblica Amministrazione possa esercitare i sopra accennati poteri di autotutela in senso “demolitorio”. In ipotesi di esercizio del potere di ritiro degli atti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, non è revocabile in dubbio il pieno potere ablativo dell’Amministrazione. Come di recente ribadito dal Consiglio di Stato (…) l’aggiudicazione, anche se definitiva, di una commessa pubblica, è assimilabile a un qualsiasi provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, quindi può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato (sent. n. 4514/2020).

Rientra infatti nel potere discrezionale dell’amministrazio-

ne disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2018, n. 6323; Consiglio di Stato sez. V, 04/12/2017, n. 5689; Consiglio di Stato sez. III, 07/07/2017, n. 3359; Cons. Stato, VI, 6 maggio 2013, n. 2418; in termini, Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2016, n. 67). La revoca dell’aggiudicazione avrà quindi l’effetto di annullare la validità di una proposta di aggiudicazione o di un’aggiudicazione efficace qualora sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30 luglio 2009 n. 228). Tra le cause di revoca per interesse pubblico vi possono essere altresì motivazioni di carattere finanziario, ed in particolare sopravvenute difficoltà economiche, quali ragioni di revoca degli atti di una gara (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2013, n. 4809) e ciò vieppiù a dirsi rispetto a manifestazioni di ius poenitendi che non impattano su una situazione di affidamento qualificato, quale quello espresso dall’aggiudicazione definitiva, qui non in rilievo. Il Consiglio di Stato ha ribadito nel tempo la legittimità della revoca dell’aggiudicazione definitiva per motivi di

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e la giurisprudenza successiva hanno escluso che, all’esito della stipula del contratto, vi sia la possibilità di ricorrere allo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione, ritenendo che il recesso ad nutum sia l’unico rimedio consentito per sciogliere il vincolo negoziale in essere tra le parti


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