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Spreco alimentare - Approvate le Linee guida della Regione Emilia Romagna

I salumi e i formaggi devono essere 100% TIPICI (D.O.P - I.G.P) Acqua di rete o Acqua di rete micro filtrata Il pesce deve provenire dalle zone FAO QUALITA’ DELLE DERRATE PRESCRITTIVE BIOLOGICHE PER GLI ASILO NIDO Tutte le derrate devono essere al 100% biologiche NUOVE CUCINE O CUCINE CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE Nel caso in cui l’ente intenda realizzare nuove strutture di produzione deve garantire che l’energia necessaria alla produzione dei pasti, calcolata sulla capacità produttiva massima della cucina, provenga da fonti rinnovabili per almeno il 50%. Le attrezzature devono essere di elevata efficienza energetica. La cucina deve essere dotata di un sistema di “controllo” collegato alle macchine di cottura e lavaggio che consenta la riduzione dei consumi energetici attraverso il controllo dei picchi di potenza. Devono essere installate anche attrezzature che consentano la cottura a pressione. Nelle zone dove si registrano carenze idriche dovrà prevedersi la raccolta delle acque piovane per usi non alimentari. MODALITA’ DELLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI Di norma i pasti sono distribuiti dopo la loro preparazione, tuttavia in alcuni casi per particolare esigenze logistiche è consentita la distribuzione differita della componente calda. MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO DEI PASTI TRASPORTATI Di norma i pasti sono confezionati in multi porzione per tutte le utenze tranne per le diete speciali che sono confezionate in vaschette mono porzione termo sigillate. Il sistema di distribuzione del vitto ospedaliero deve privilegiare la multi porzione. CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA CONSERVAZIONE DEI PASTI DURANTE IL TRASPORTO Di norma devono essere impiegati contenitori isotermici, tranne nei casi di lunghe percorrenze. In questi casi possono essere impiegati contenitori con sistema di refrigerazione/riscaldamento attivo. CARATTERISTICHE DELLE STOVIGLIE Di norma devono essere utilizzate stoviglie ad utilità ripetuta, è consentito l’uso di stoviglie a perdere in casi in cui non è possibile installare lava stoviglie, o in casi di reparti ospedalieri con utenze sensibili (infettivi). CARATTERISTICHE DELLE TOVAGLIETTE Le tovagliette monoposto eventualmente usate per determinate specifiche esigenze organizzative temporanee ed i tovaglioli monouso in carta tessuto devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali. CARATTERISTICHE DEI DETERSIVI Per la pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei lavaggi in lavastoviglie devono essere usati detergenti con l’etichetta di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali. CRITERI PREMIANTI Fatto salvo quanto già definito dagli articoli 95 punto 13 e 144 del codice dei contratti, dall’articolo 5-bis ,5- ter,5- quater/ della Legge n.128 2017, dall’articolo 6 della legge n. 141 2015, dall’articolo 11 della Legge 158 del 6 ottobre 2017. dall’articolo 6 della proposta di legge approvata dalla Camera l’11 maggio 2022: “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro 0 o quelli provenienti da filiera corta” Decreto 18 dicembre 2017. CRITERI COMUNI CON STRUTTURE DEL CONCORRENTE O DELL’ENTE EROGATORE DEL SERVIZIO

Criterio 1 - Offerta di prodotti biologici in più in peso rispetto alle quantità prescrittive. La valutazione sarà fatta in base al maggior costo (prezzo prodotto offerto meno prezzo prodotto sostituito) sostenuto dal concorrente per la miglioria offerta assegnando il punteggio maggiore al concorrente che ha sostenuto il costo maggiore e in proporzione a tutti gli altri concorrenti. Criterio 2 - Quantità di prodotti locali biologici (Km0) entro il raggio di 70 Km sul totale dei prodotti prescrittivi più quelli offerti. La valutazione sarà effettuata sul valore economico totale (stimato dalla commissione). Il punteggio sarà attribuito con la proporzione diretta attribuendo il maggior punteggio al concorrente che avrà offerto il maggior valore e agli altri in proporzione. Numero di prodotti biologici locali (Km0). La valutazione sarà fatta in maniera proporzionale attribuendo il maggior punteggio al concorrente che ha proposto il numero maggiore di prodotti e agli altri in proporzione Criterio 3 - Offerta di prodotti locali convenzionali (Km0) entro il raggio di 70 Km. Verrà valutato il numero di prodotti offerti e il valore economico complessivo offerto. L’attribuzione del punteggio sarà fatta come il criterio precedente Criterio 4 - Offerta prodotti da agricoltura sociale. Numero e tipo di prodotti offerti proveniente da soggetti dell’agricoltura sociale. Il punteggio sarà attribuito in maniera proporzionale ovvero al concorrente che ha offerto il numero maggiore di prodotti sarà attribuito il punteggio maggiore e agli altri concorrenti in maniera proporzionale. Criterio 5 - Prodotti agricoli tradizionali (PAT). Numero di prodotti offerti. Quantità offerta per ogni prodotto. La valutazione verrà fatta come per il criterio precedente. N.B. prodotti offerti devono essere quelli previsti nei menu e nelle tabelle delle grammature. Criterio 6 - Misure adottate per ridurre gli impatti ambientali. Verrà valutata l’effettiva efficacia della soluzione proposta e il valore economico. CRITERI IN CASO DI STRUTTURE DEL CONCORRENTE In aggiunta ai precedenti criteri Criterio 7 - Minor tempo di percorrenza tra la cucina e la sede dell’ente. Criterio 8 - Tipo di automezzi impiegati per la veicolazione dei pasti Tipo di alimentazione degli automezzi utilizzati. Il punteggio verrà attribuito in maniera tabellare ovvero punteggio massimo al tipo di carburante meno inquinante e in maniera decrescente a tutti gli altri. Criterio 9 - Percentuale di energia sul totale consumata per la produzione dei pasti, prodotta da fonti rinnovabili. Ritengo che quanto esposto si qui, possa essere una buona base di discussione per quanti sono chiamati a rivedere gli attuali CAM. In attesa che questo accada, resto dell’idea che i criteri minimi ambientali oggi siano soprattutto un lusso che non possiamo permetterci.

Buone pratiche, tutela dell’ambiente, recupero e ridistribuzione eccedenze: ecco le indicazioni per aziende sanitarie, settore alimentare e organizzazioni benefiche

di Emilia Guberti

Approvate le Linee guida della

Regione Emilia Romagna

SSono state recentemente approvate dalla Regione Emilia Romagna le “Linee guida per il recupero, la distribuzione e l’utilizzo di prodotti alimentari per fini di solidarietà sociale“. Il documento ha come obiettivo quello di supportare i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari regolamentate dalla Legge n.155 del 25 giugno 2003 (Legge del Buon Samaritano) aggiornata con la Legge n.166 del 19 agosto 2016 ”Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi“ (Legge Gadda). La finalità è ottimizzare le sinergie tra tutti gli attori coinvolti attraverso la definizione di indicazioni chiare sul modo in cui il cibo viene prodotto, distribuito e consumato nel rispetto dei requisiti di sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale. Sono dunque rivolte a imprese del settore alimentare, organizzazioni benefiche, aziende sanitarie. Il documento sintetizza l’impianto normativo e le regole omogenee di riferimento per i soggetti coinvolti nel processo di recupero, donazione e ridistribuzione degli alimenti; le caratteristiche che devono avere i prodotti donati; inoltre viene chiaramente indicato il ruolo dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione e Veterinari delle Aziende sanitare territoriali.

Gli impegni dei donatori…

I donatori sono imprese del settore alimentare registrate e/o riconosciute a norma dei Regolamenti europei che devono garantire che il prodotto ceduto gratuitamente sia tracciabile, perfettamente edibile e non costituisca un rischio per il consumatore. In particolare, il donatore è tenuto a indicare l’elenco dei prodotti donabili; la modalità di verifica della qualità igienico- sanitaria; l’identificazione del prodotto in fase di stoccaggio; lo spazio utilizzato per conservarli; la modalità di conservazione; la frequenza e la modalità di ritiro da parte del donatore e deve anche fornire la documentazione comprovante la cessione alle organizzazioni benefiche riceventi.

…e dei riceventi

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