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L’avvocato risponde: il passaggio su un terreno confinante
L’Avvocato risponde
Il passaggio su un terreno confinante
di Erica Vicentini *
LA DOMANDA Gent.mo direttore, ho letto sul suo giornale Valsugana News, che e' possibile chiedere informazioni e pareri all'avvocato che cura la rubrica "l'Avvocato risponde". Abito in Bassa Valsugana e avrei una domanda da fare: Per cerca 14 anni ho usufruito, gratuitamente, di un passaggio su un terreno vicino al mio per raggiungere il mio terreno agricolo. Ora questo passaggio da circa 4 mesi e' stato chiuso con una recinzione e quindi non posso piu' passare. Ci sarebbe un'altra possibilita' per raggiungere il mio terreno ma dovrei percorrere parecchia strada. Cosa e come posso fare? Grazie per la cortese attenzione e risposta.
LA RISPOSTA
Il caso che mi è stato proposto permette di affrontare più tematiche, ognuna delle quali presente le proprie complessità. Il lettore, proprietario, espone di aver usufruito per 14 anni di un passaggio su un terreno confinante, utile a raggiungere il proprio fondo. Il passaggio oggi risulta chiuso con una recinzione e non è più possibile per il lettore avere accesso al proprio fondo, salvo dover percorrere un tragitto molto più lungo e, quindi, costoso. Dai dati che sono stati esposti, pare che tutta la vicenda si sia svolta negli anni sulla base delle consuetudini e degli usi fra possidenti confinanti, senza che il passaggio attraverso il fondo altrui fosse mai stato intavolato. Tale elemento è fondamentale, dato che nel sistema tavolare (quindi in Trentino) ogni diritto reale deve essere iscritto nei Libri Tavolari per risultare giuridicamente costituito ed esercitabile erga omnes. Nel caso di specie, gli elementi esposti fanno ritenere che, negli anni, abbiamo iniziato a verificarsi le condizioni di una servitù di passo (art. 1027 ss c.c.), a vantaggio del fondo di proprietà del lettore e a carico del fondo attiguo, utile e necessaria per permettere l’accesso al primo. Sennonché, il periodo sinora trascorso (14 anni) non risulta sufficiente per ritenere maturata l’usucapione né comunque le servitù possono essere acquisite attraverso tale modalità quando non siano apparenti attraverso opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (art. 1061 c.c.). Esiste comunque un’importante strumento utile alla tutela delle ragioni del proprietario di c.d. fondo intercluso, ovvero per il proprietario
di un terreno che non risulta oggettivamente raggiungibile dalla pubblica via e che richiede per l’accesso l’attraversamento di fondi altrui. In tal caso, il codice civile prevede la possibilità di richiedere al Giudice, attraverso un apposito giudizio in Tribunale, l’accertamento della esistenza dei presupposti per la costituzione di una c.d. servitù coattiva (art. 1032 c.c. e artt. 1051 ss c.c.): è infatti previsto all’art. 1051 c.c. che “il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente”. La costituzione di questo tipo di servitù di passo può avvenire, appunto, attraverso un giudizio davanti al Tribunale o in accordo fra le parti coinvolte, attraverso la sottoscrizione di un contratto: in entrambi i casi, è poi necessario procedere alla intavolazione del diritto reale minore così costituito. Con particolare riguardo al giudizio civile, sarà necessario provare in primo luogo che il fondo è effettivamente intercluso, nel senso che non sussiste un accesso sulla pubblica via; sarà poi necessario fornire adeguata prova dell’eccessivo dispendio o disagio o comunque accesso incomodo da altra via. Per fornire dunque un parere esaustivo è necessario un esame attentamente della vertenza, con la documentazione relativa ai diritti reali esistenti e tutte le circostanze di fatto rilevanti, anche al fine di valutare l’opportunità di un giudizio civile.
Come eravamo
L’Avvocato risponde
* Avvocato Erica Vicentini, del Foro di Trento, Studio legale in Pergine Valsugana, Via Francesco Petrarca n. 84)
Chi desiderasse avere un parere su un problema o tematica giuridica oppure una risposta su un particolare quesito, può indirizzare la richiesta a: direttore@valsugananews.com