L’Avvocato risponde di Erica Vicentini *
Il passaggio su un terreno confinante LA DOMANDA
Gent.mo direttore, ho letto sul suo giornale Valsugana News, che e' possibile chiedere informazioni e pareri all'avvocato che cura la rubrica "l'Avvocato risponde". Abito in Bassa Valsugana e avrei una domanda da fare: Per cerca 14 anni ho usufruito, gratuitamente, di un passaggio su un terreno vicino al mio per raggiungere il mio terreno agricolo. Ora questo passaggio da circa 4 mesi e' stato chiuso con una recinzione e quindi non posso piu' passare. Ci sarebbe un'altra possibilita' per raggiungere il mio terreno ma dovrei percorrere parecchia strada. Cosa e come posso fare? Grazie per la cortese attenzione e risposta.
LA RISPOSTA Il caso che mi è stato proposto permette di affrontare più tematiche, ognuna delle quali presente le proprie complessità. Il lettore, proprietario, espone di aver usufruito per 14 anni di un passaggio su un terreno confinante, utile a raggiungere il proprio fondo. Il passaggio oggi risulta chiuso con una recinzione e non è più possibile per il lettore avere accesso al proprio fondo, salvo dover percorrere un tragitto molto più lungo e, quindi, costoso. Dai dati che sono stati esposti, pare che tutta la vicenda si sia svolta negli anni sulla base delle consuetudini e degli usi fra possidenti confinanti, senza che il passaggio attraverso il fondo altrui fosse mai stato intavolato. Tale elemento è fondamentale, dato che nel sistema tavolare (quindi in Trentino) ogni diritto reale deve essere iscritto nei Libri Tavolari per risultare giuridicamente costituito ed esercitabile erga omnes. Nel caso di specie, gli elementi esposti fanno ritenere che, negli anni, abbiamo iniziato a verificarsi le condizioni di una servitù di passo (art.
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1027 ss c.c.), a vantaggio del fondo di proprietà del lettore e a carico del fondo attiguo, utile e necessaria per permettere l’accesso al primo. Sennonché, il periodo sinora trascorso (14 anni) non risulta sufficiente per ritenere maturata l’usucapione né comunque le servitù possono essere
acquisite attraverso tale modalità quando non siano apparenti attraverso opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (art. 1061 c.c.). Esiste comunque un’importante strumento utile alla tutela delle ragioni del proprietario di c.d. fondo intercluso, ovvero per il proprietario