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La carne in rete Social meat Elena Benedetti

La Francia etichetta quasi tutte le carni nei ristoranti

Il Decreto in vigore da marzo estende a quasi tutte le carni, non solo alle bovine, l’obbligo di comunicare ai clienti l’origine

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di Roberto Villa

Se i produttori italiani di salumi e carni trasformate di origine suina si lamentano dell’obbligatorietà di comunicare ai consumatori al dettaglio l’origine delle carni, sappiano che non sono soli. In Francia è stato infatti recentemente emanato un decreto secondo il quale la maggior parte delle carni servite attraverso i canali della ristorazione dovranno fornire ai clienti l’indicazione del Paese di allevamento e del Paese di macellazione. Il Decreto n. 2022-65 del 26 gennaio 20221, in vigore dal 1o marzo dell’anno corrente, prevede che tutti i locali di somministrazione al pubblico di alimenti, siano essi appartenenti alla ristorazione commerciale o collettiva (mense private, scolastiche, ospedaliere, ecc…), debbano rendere noti agli avventori abituali od occasionali da quale Paese provenga e dove sia stato macellato l’animale che si accingono a gustare durante veloci pause pranzo o festevoli libagioni tra amici. In premessa vengono richiamati tanto il Regolamento UE 1169/2011 — la madre di tutti i criteri per l’etichettatura degli alimenti — quanto il Regolamento UE 1337/2013, che del dianzi citato è un’applicazione per le carni fresche, refrigerate e congelate di suini, ovini, caprini e volatili. Il provvedimento legislativo francese recentemente emanato non è una novità, in quanto va unicamente a modifi care, seppure con un notevole ampliamento del campo applicativo, un precedente decreto che era ristretto alle carni della sola specie bovina, il Decreto n. 2002-1465 del 17 dicembre 20022 . È entrato in vigore il 1o marzo 2022

Photo © 2010 David Franklin

ed è previsto valga sino al 29 febbraio 2024, salvo proroghe. La dicitura “origine” si applica ai casi in cui l’animale sia nato, stato allevato e infi ne abbattuto nel medesimo Paese, indipendentemente dalla specie; nel caso in cui il Paese non coincida, per i bovini vanno defi niti contemporaneamente il Paese di nascita, quello di allevamento e quello di macellazione — conformemente alla vigente normativa comunitaria — mentre per le carni suine, ovine e di volatili in tal caso devono essere indicati solo il Paese di allevamento (non quello di nascita) e macellazione. Il decreto non include, invece, diversamente dal Regolamento UE 1337/2013, le carni caprine. È proibito mettere in vendita, vendere e anche distribuire a titolo gratuito pasti contenenti le carni oggetto del decreto che non rechino le indicazioni obbligatorie; i titolari dell’obbligo che non rispettino la norma sono soggetti ad ammende e anche ai pertinenti articoli del Codice Penale francese. Si applica unicamente alle carni fornite crude al ristoratore o al centro di preparazione del pasto mentre sono escluse quelle che il ristoratore acquista già preparate o cucinate.

Le conseguenze pratiche

I proprietari dei luoghi fi sici di somministrazione del cibo, tanto gestori di singoli ristoranti e trattorie quanto di catene estese sull’intero territorio nazionale, sono già avvezzi alle modalità di comunicazione per quanto riguarda le carni bovine. Poiché il decreto si applica sia ai piatti contenenti carne consumati in loco sia a quelli prelevati per l’asporto, o ancora per quelli consegnati direttamente a domicilio, le modalità di comunicazione obbligatoria possono essere le più varie. Si va dalla semplice indicazione in una lista disponibile per la consultazione nel locale — un po’ come accade per l’elenco degli allergeni — alla scrittura sui menù in formato cartaceo o digitale (anche per l’ordine effettuato a distanza), con tutte le possibili varianti tecnologiche che permettono la fruizione di informazioni da parte degli utenti del servizio, come ad esempio il QR-code.

Sul lato dei fornitori è dunque obbligatorio consegnare insieme alla carne anche le suddette informazioni, nelle forme che possano essere agevolmente utilizzate dai professionisti commerciali lungo la fi liera: importatori, distributori, ristoratori, centri di preparazione dei pasti. Potranno essere riportate su etichette, stampate su cartoni, scritte su documenti di trasporto o certifi cati purché legati al numero di lotto o ad altro codice che consenta la piena tracciabilità.

Roberto Villa

Note

1. www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-

TEXT000045076376 2. Qui si trova la versione consolidata con le modifi che apportate dal recente Decreto: www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000411003

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