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di Caterina Sganga

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di Luca Fracassi

di Luca Fracassi

l’intervento di ... Copyright digitale fra nuovi diritti e obblighi urgenti

Digital copyright: rights and obligations

CATERINA SGANGA

Docente di Diritto Privato Comparato, Scuola Superiore Sant’Anna

un momento topico e “cal-

Èdo” per chi si occupa, per ricerca o professione, di cultura, creatività ed editoria digitale, di Big Data e Intelligenza Artificiale e di loro regolamentazione per mezzo del diritto d’autore. È infatti di fine novembre la pubblicazione del decreto legislativo che finalmente traspone in Italia la tanto contestata Direttiva Copyright del 2019. Tante sono le novità, alcune delle quali di origine italiana, ma tutte destinate a comportare piccole o grandi rivoluzioni nelle regole del gioco, negli equilibri tra gli attori di mercato e nel rapporto tra diritto e tecnologia. Per rafforzare la loro posizione negoziale, in particolar modo nella contrattazione con le piattaforme di news aggregation, la Direttiva ha previsto l’introduzione di un nuovo diritto connesso della durata di due anni solo per gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico in formato digitale, che si aggiunge così al copyright sui singoli articoli, e che consente di prevenire il riutilizzo non autorizzato di snippets dei loro contenuti da parte degli intermediari. Il nostro decreto fa un passo aggiuntivo, attribuendo agli editori un diritto all’equo compenso, determinato da un regolamento AGCM sulla base di criteri predeterminati (anni di attività, numero di click, numero di giornalisti, costi in investimenti tecnologici ecc.) ma soggetto poi a libera negoziazione tra le parti, salvo fallimento delle trattative – caso in cui sarà l’AGCM a indicare d’ufficio l’ammontare. Una quota del compenso (tra il 2 e il 5%) deve obbligatoriamente essere versato agli autori, e a piattaforme ed editori sono imposti una serie di obblighi di trasparenza e correttezza per garantirne il fair play. Interviene nuovamente sul potere di mercato dei grandi internet providers l’attribuzione diretta di responsabilità per violazione del diritto d’autore alle piattaforme di condivisione per i contenuti uploadati dai propri utenti, con un mutamento completo di prospettiva: se prima spettava ai titolari dei diritti lamentare la violazione del proprio copyright e l’intermediario era responsabile solo ove non si fosse attivato prontamente per la rimozione dei contenuti segnalati, oggi è l’intermediario a dover provare di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione preventiva dai titolari dei diritti, secondo elevanti standard di diligenza professionale del settore, nonché per assicurarsi che non sia possibile uploadare materiale in violazione. Si richiede dunque, nei fatti, un filtraggio preventivo e a tappeto dei contenuti, normalmente delegato ad agenti di AI, chiaramente incapaci di distinguere però tra utilizzi illeciti di materiale protetto e utilizzi leciti perché coperti da eccezione al diritto d’autore: si pensi al caso di uso parodico o di critica o a scopo informativo, normalmente qualificati come usi consentiti dalla

legge in funzione di protezione della libertà di espressione degli utenti. È a questa finalità che le nuove norme reiterano l’attribuzione delle eccezioni di citazione, critica, recensione, caricatura e parodia agli utenti di piattaforme di condivisione di contenuti, ed alle piattaforme l’obbligo di assicurare strumenti di “appello” contro filtraggi preventivi erronei. Sempre in funzione di bilanciamento, per evitare che gli alti costi dei filtri tecnologici impattino sull’ingresso nel mercato di nuovi intermediari, con effetti di concentrazione oligopolistica del mercato digitale in poche mani, le nuove regole vengono dirette solo ai cosiddetti big players, ossia prestatori di servizi che operino nel mercato UE da almeno 3 anni e abbiano un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. Accanto a nuovi diritti arrivano anche nuove eccezioni, tese a valorizzare il potenziale del digitale in particolari settori “liberandoli” dal giogo monopolistico del diritto d’autore. Meritano una menzione le norme che consentono l’utilizzo libero di materiale pro-

tetto per finalità di insegnamento

online e che autorizzano istituzioni di preservazione del patrimonio culturale a digitalizzare le proprie collezioni, due misure fondamentali in contesti emergenziali come le pandemie e di sicura utilità futura a fini di un sempre maggiore accesso alla cultura senza discriminazioni connesse a condizioni di svantaggio socio-economico. Con simili finalità, le istituzioni culturali potranno ora ottenere, a determinate condizioni, licenze collettive estese

per la digitalizzazione e messa a disposizione del pubblico di opere

fuori commercio, senza dover attendere l’autorizzazione di ogni singolo autore o editore. E per garantire maggiore certezza nello sviluppo di tecnologie IA, sono ora ufficialmente oggetto di specifica eccezione, e dunque consentite senza necessità di autorizzazione, le attività di text and data mining su materiali e banche dati protette da diritti esclusivi, purché svolte nel contesto di attività di ricerca da entità no-profit. Si sarebbe certamente potuto fare di più, e meglio, e molte sono state le critiche mosse al nuovo impianto normativo, in larga parte condivisibi-

ANCHE L’ITALIA HA RECEPITO LA DIRETTIVA EUROPEA SUL DIRITTO D’AUTORE

li. Come ogni novità legislativa, poi, mutano gli equilibri tra soggetti e tra interessi in conflitto, ed è innegabile che questa Direttiva e le sue implementazioni nazionali, come quella italiana, tendano a sottovalutare l’impatto negativo che l’introduzione di nuovi diritti e di nuovi obblighi di controllo sui providers abbia su accesso alla conoscenza, libertà di espressione ed altri diritti degli utenti. Ciò non toglie, tuttavia, che dopo anni di latitanza del legislatore o di suoi interventi frammentati, la spinta verso un maggiore, più onnicomprensivo attivismo normativo nel settore sia da accogliere almeno in parte positivamente. Con l’auspicio, ovviamente, che non si tratti di una meteora, e che – a differenza che in passato – si abbia il coraggio di ritornare indietro ed emendare norme che nella pratica, e sulla base di evidenze empiriche e non di spinte ideologiche o lobbistiche, si dimostrino sbilanciate o poco efficienti negli effetti.

It is a hot time for those who deal with culture, creativity, digital publishing, Big Data and Artificial Intelligence and their regulation through copyright. At the end of November, it has been finally published the legislative decree that transposes to Italy the much-contested Copyright Directive of 2019. There are many innovations which will involve smaller or larger revolutions which include rules that allow free use of protected material for online teaching purposes and allow cultural heritage preservation institutions to digitize their collections.

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