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I rischi di infortunio La Redazione Construction

I RISCHI DI INFORTUNIO

In questa terza parte dello Speciale Piscine Private (la prima parte è stata pubblicata sul numero 3 e la seconda sul numero 5 di Happy Aquatics) affronteremo il tema dei pericoli di infortunio derivati dalla struttura delle vasche (paragrafo 4.5 e se guenti della UNI EN 16582-1).

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LE SPORGENZE

La norma stabilisce innanzitutto il principio che ogni sporgenza accessibile agli utenti della piscina deve essere protetta. Per quanto riguar da le schegge prodotte dal legno si afferma che devono essere assenti al momento della installazione, non potendo intervenire sulle modalità del mantenimento e della manuten zione, mentre la superficie dei componenti realizzati in altri materiali, come ad esempio la fibra di vetro, non deve produrre schegge nem meno nel corso del tempo. Viene riportata una sagoma che rappresenta il riferimento per determinare se una sporgenza sia o meno pericolosa: se la sporgenza entra nella sagoma non è ammessa. In alternativa, deve essere fissata in modo da non essere asportabile esercitando una forza di almeno 60 N (6 kg).

GLI ANGOLI

Tutti gli angoli devono essere smus sati o, in alternativa, protetti. Non sono ammessi spigoli vivi. Vengono riportate figure che illustrano gli an goli delle smussature, che sono comunque facilmente realizzabili, trattandosi di curvature con un raggio minimo di 2 mm.

LE APERTURE AMMESSE

A differenza di quanto stabilito per le piscine ad uso pubblico, in que

Ogni sporgenza accessibile agli utenti della piscina deve essere protetta

sta prima edizione della norma sulle piscine private, il rischio di intrappo lamento è legato al rischio di annegamento, e quindi limitato a ciò che viene installato al di sotto di una profondità di 50 cm. È evidente lo scopo di questa scel ta, che è quello di non mettere fuori norma praticamente tutti gli skimmers e le bocchette attualmente impiegati nelle piscine private. Nell’allegato E vengono riportate le sonde ed i test da effettuare per ve rificare l’intrappolamento delle varie parti del corpo. Questo allegato è lo stesso riportato dalla UNI EN 13451-1 per le piscine ad uso pubblico.

Precisando che quando la profondi tà della apertura è inferiore a 10 mm non è necessaria nessuna precauzio ne, per le altre si riportano i limiti consentiti. È ribadito che tali restrizioni si

Componenti immersi: controllare la profondità!

Evitare sporgenze percolose

Tutti gli angoli devono essere smussati o, in alternativa, protetti

applicano solamente nel caso in cui esista il pericolo corrispondente.

DITA DELLE MANI E DEI PIEDI: le aperture ammesse sono ≤ 8 mm o ≥ 25 mm MANI E PIEDI: le aperture ammes se comprese tra 25 mm e 110 mm COLLO E TESTA: le aperture ammesse sono ≤ 110 mm o ≥ 230 mm

Laddove l’apertura è ≥ 230 mm il passaggio deve essere impedito. Nel caso in cui siano presenti più rischi, deve essere considerato quello con i limiti inferiori. Riassumendo, le aperture possono essere pericolose solamente se posizionate al di sotto della profondità di 50 cm di acqua e i limiti sono quelli sopra riportati, previa valutazione della tipologia di rischio. Ricordiamo che i limiti esposti per le aperture sono gli stessi previsti per le piscine ad uso pubblico (riferimento UNI EN 13451-1), che in quel caso vengono applicati a partire dalla superficie dell’acqua. Attenzione quindi a skimmers, griglie di sfioro e vani tapparella nel caso di piscine che non siano destinate ad un uso esclusivamente privato.

Il rischio di intrappolamento delle aperture è legato al rischio di annegamento, e quindi limitato a ciò che viene installato al di sotto di una profondità di 50 cm

CAMPUS PISCINE VERONA 28-30 APRILE 2020

Professione Acqua srl organizza, con cadenza annuale, corsi di formazione per manutentori e responsabili di impianti. Per il 2020, vi diamo appuntamento dal 28 al 30 Aprile all’hotel Best Western Hotel Plus di Villafranca di Verona.

I CORSI FREQUENTABILI SONO:

1. Corso per Manutentore (8 ore), pensato per chi desidera una formazione professionale di base. In particolare: bagnini che gestiscono anche la sala macchine, operatori che effettuano operazioni di manutenzione in piscina, privati che desiderano comprendere meglio il funzionamento della piscina. 2. Corso per Manutentore Profes sionista (16 ore), rivolto a chi effettua la manutenzione degli impianti di piscina come professione. È quindi sconsigliato a coloro che non dispongono di una minima esperienza nel settore. 3. Corso di Specializzazione per Manutentore (8 ore), frequentabile solo da chi ha già l’attestato del Corso per Manutentore Professionista (oppure il precedente corso di Manutentore di Primo Livello). 4. Corso per Responsabile di piscina (8 ore), fornisce gli elementi indispensabili per conoscere le disposizioni legislative e tecniche per poter assumere la responsabilità di un impianto natatorio ad uso pubblico. Il Corso è dedicato ai Responsabili di

È possibile iscriversi anche a più di un corso, compatibilmente con la possibilità di frequentarli nello stesso campus

62 HA 2 - 2020 piscine condominiali, turistico-ricettive e aperte al pubblico. 5. Corso-incontro Gratuito per Co struttori di Piscine (5 ore), mette in luce come rispettare le norme possa diventare un vantaggio competitivo verso i concorrenti. Verranno illustra te le principali norme tecniche del settore, per le piscine private e ad uso pubblico. Verrà inoltre presentato il nuovo ed innovativo contratto di lavoro per i costruttori e manutentori di piscina. L’incontro, promosso da ACQUANET Associazione Piscine, è gratuito ed è riservato ai costruttori di piscine in attività. È possibile iscriversi anche a più di un corso, compatibilmente con la possibilità di frequentarli entrambi. Di seguito i prezzi dei singoli corsi e delle possibili combinazioni: Corso per Manutentore; Corso di Specializzazione; Corso per Re sponsabile: 160€ iva compresa Corso per Manutentore professionista: 350€ iva compresa Corso per Manutentore + Respon sabile di piscina. Costo totale: 300€ iva compresa Corso per Manutentore Professionista + Specializzazione. Costo totale: 480€ iva compresa Corso di Specializzazione per Manutentore + Responsabile di Piscina. Costo totale: 300€ iva

SCONTI APPLICABILI:

Iscrizione entro il 3 Aprile 2020: 20% di sconto Iscrizione di più persone della stessa azienda: 5% di sconto sul totale fattura per 2 persone, 8% per 3 persone, 10% per 4 persone Per gli associati ad ACQUANET e FNI un ulteriore 5% sull’intero importo.

Tutti gli sconti sono cumulabili tra loro.

CREDITI FORMATIVI E DI AGGIOR NAMENTO PER LA SICUREZZA:

Ognuno dei corsi del Campus eroga 4 crediti formativi per la sicurezza riguardanti: Formazione obbligatoria dei lavoratori (parte specifica) Aggiornamento obbligatorio dei la voratori Aggiornamento obbligatorio degli RSPP I crediti formativi sono riportati nell’attestato.

Ognuno dei corsi del Campus eroga 4 crediti formativi per la sicurezza

IL PROGRAMMA COMPLETO

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3

Ora

9.30 10.15 10.15 11.15 11.30 13.00

14.30 16.00 16.30 17.30

17.30 18.30 MANUTENTORE MANUTENTORE PROF. MANUTENTORE PROF. RESPONSABILE SPECIALIZZAZIONE

Leggi nazionali e regionali L’elettricità in piscina Leggi nazionali e regionali L’equilibrio chimico dell’acqua

Trattamento acqua 1a parte Il rischio biologico La sicurezza dei lavoratori

Trattamento acqua 2a parte

Le operazioni di manutenzione

La apertura e la chiusura dell’impianto

La filtrazione per professionisti

Il trattamento chimico per professionisti

Norme tecniche

Sicurezza in sala macchine Responsabilità civile e penale

Impianti termici Norme tecniche, leggi ambientali e di sicurezza

Le operazioni di manutenzione

La figura del responsabile

Gli spazi confinati e la gestione del rischio

Il dimensionamento di filtri, pompe e circuiti

Gli impianti di dosaggio

I controlli interni ed esterni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:

Per iscriversi è necessario compilare il form di iscrizione che viene riportato sul programma del corso scelto e successivamente effettuare il pagamento a mezzo b.b. su IT18 F076 0111 5000 0008 9522 486 intestato a Professione Acqua srl - specificando il nome del partecipante e il corso scelto - c/o Banco Posta - Agenzia di Castiglione delle Stiviere (MN).

Per informazioni e richieste è possibile inviare un’email all’indirizzo formazione@professioneacqua.it oppure chiamare il numero 3283473692 (anche Whatsapp) oppure il numero 0376854931. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:

È stata stipulata una convenzione con il Best Western Hotel Plus, dove si terrà il corso. Costi camere: DUS (doppia uso sin gola) €70 - doppia €99 (pernottamento e colazione). Saranno presenti un ristorante ed un bistrot per il pranzo. Per prenotare la camera è necessario contattare direttamente l’hotel all’indirizzo mail: corporate@hotelexpoverona.it, all’attenzione di Davide Bodin, citando la nostra convenzione con riferimento “meeting Professione Acqua”. Il soggiorno in hotel andrà poi pagato in loco al momento della partenza, unitamente alla tassa di soggiorno (di €1).

Per iscriversi è necessario compilare il form di iscrizione che viene riportato sul programma del corso scelto

L’ESPERTO RISPONDE

Domande e risposte a cura di uno dei più accreditati riferimenti fiscali e normativi nel comparto sportivo e delle imprese

L’associazione sportiva non lucrativa sebbene non affiliata a Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva, fruisce del regime tributario agevolato?

L’associazione sportiva non lucrativa priva del requisito soggettivo dell’af filiazione, previsto dalla normativa specifica, non gode del regime agevolativo non essendo sufficien te il concreto svolgimento di attività sportiva senza scopo di lucro in coe renza con i fini statutari.

Una ASD, che gestisce un bar in una struttura sportiva, è titolare di regolare partita Iva ed applica la normativa della L. 398/91. In base al DM 10 maggio 2019, è esonerata dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi tele matici. Tale esonero valeva solo per l’anno 2019 oppure no?

Il DM Economia e Finanze del 10 maggio 2019 individua una serie di esoneri dall’obbligo di memoriz zazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri; esoneri che si applicano in fase di prima applicazione di tale disciplina. Tale esonero, pur essendo scaduto il 1° gennaio 2020, resterà in vigore fino a quando (art. 3 del DM indicato) non verranno emanati suc cessivi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze (sentite le associazioni di categoria); decreti con i quali verranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall’obbligo di memo rizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall’art. 1.

Appare possibile mantenere due categorie di “non associati” con il solo diritto di frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifesta zioni promosse dal sodalizio? Nello specifico: a) onorari, coloro i quali godono di tale prestigio personale per cui appunto è un “onore” averli membri a titolo gratuito ed onori fico; b) tesserati: soggetti che, pur non essendo soci, svolgono attività sportiva e che risultino già associa ti ad altri enti collegati ed ai quali richiedere il solo contributo tessera.

La risposta è negativa. Il concetto di democrazia interna delineato dall’art. 148 del Tuir (DPR 917/1986) esclu de che vi possano essere categorie di soci con obblighi e diritti diversi. Questo porta, quindi, ad escludere i membri onorari. Discorso diverso riguarda i tesserati. Questi non sono soci e non possono intervenire in al cun modo nella vita sociale nell’associazione, alla stregua dei soci. A questi, a fronte del pagamento della tessera (entrate di natura commer ciale che saranno comunque detassate per le associazioni che sfruttano l’agevolazione della L. 398/91) sarà consentito frequentare i locali e par tecipare a manifestazioni, ma non altro. Tale attività non potrà essere la medesima consentita ai soci, in quanto non dovrà essere possibile alcuna confusione fra le due diverse categorie di soggetti.

Un Ente senza scopo di lucro rila scia ai propri associati, con cadenza triennale, il rinnovo del brevetto di

L’esonero, pur essendo scaduto il 1° gennaio 2020, resterà in vigore fino a quando (art. 3 del DM indicato) non verranno emanati successivi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze

Il bar gestito dalla ASD in prospettiva non sarà esonerato dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

bagnino di salvataggio, a suo tempo conseguito dagli stessi. In tale occasione chiede il pagamento di 20 euro a titolo di rimborso forfet tario delle spese sostenute per il servizio di rinnovo. Tale somma ri entra nella fattispecie dell’art. 148 comma 3 del Tuir (DPR 917/1986) e quindi è esclusa da Iva ed imposte sui redditi?

L’Agenzia delle Entrate ha speci ficato che i soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le atti vità svolte dalle società sportive dilettantistiche, ai fini della fruizione dell’art. 148, comma 3, del Tuir (DPR 917/1986) sono, in primo luogo, i soci. Poi occorre che le attività svolte sia no direttamente collegate agli scopi istituzionali dell’ente, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all’imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni acces sorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali. Ne segue che se l’attività istituzio nale dell’ente comprende il nuoto di salvataggio, il pagamento richiesto per il rinnovo del brevetto ai soci ri entrerà nella previsione dell’art. 148, comma 3, del Tuir.

Il concetto di democrazia interna delineato dall’art. 148 del Tuir (DPR 917/1986) esclude che vi possano essere categorie di soci con obblighi e diritti diversi

Spesso il nuoto per salvamento rientra nell’attività istituzionale di ASD-SSD e il rinnovo del brevetto beneficia della agevolazioni previste - ph STA UK

Se l’attività istituzionale dell’ente comprende il nuoto di salvataggio, il pagamento richiesto per il rinnovo del brevetto ai soci rientrerà nella previsione dell’art. 148, comma 3, del Tuir

L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO NELL’AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI

Prevale l’orientamento a ridurre le limitazioni ad accedere ai documenti delle gare anche se non si è partecipato, in nome della massima trasparenza dell’attività amministrativa

Il Consiglio di Stato ha recentemente affrontato una questione controversa, evidenziando la tendenza ad un orientamento che va necessaria mente approfondito. Il caso riguarda quello di una im presa (o anche di un cittadino) che, mediante accesso agli atti pubblici, intenda visionare i documenti rela tivi ad una gara alla quale non ha partecipato ed i documenti inerenti all’esecuzione del contratto affidato con tale gara. A maggior ragione il tema interessa l’impresa che avesse

partecipato alla gara, classificandosi in graduatoria. La materia dell’ac cesso agli atti, come noto, è storicamente regolamentata dagli art. 22 e segg. l. 241/1990 e s.m.i., secondo i quali il diritto di accesso presuppo ne “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una si tuazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, c. 1, lett. b) e secondo i quali “Non sono ammis sibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’o perato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24, c. 3). Ne deriva che il diritto di accesso c.d. “ordinario” è sottoposto ad una serie di limita zioni e, in ogni caso, presuppone un interesse qualificato in capo all’istante. Con il più recente d.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.Lgs. n. 97/2016, è stato introdotto l’accesso “civico generalizzato” am messo a favore di “chiunque” e, quindi, senza particolari preclusioni attinenti a specifiche posizioni o titoli in capo al soggetto che intende ef

Millennium, Brescia

I centri acquatici in Italia sono in genere assegnati con gare d’appalto - ph Commercial Aquatics Australia

fettuare l’accesso. I limiti dell’accesso civico generalizzato sono stabiliti dall’art. 5-bis del citato d.Lgs. 33/13 e si riferiscono alla tutela di particolari interessi pubblici (sicurezza e ordine pubblico, questioni militari ecc.) o privati (tutela della privacy, della se gretezza della corrispondenza, dei segreti commerciali ecc.) ed inoltre, ai sensi del c. 3, ai “casi in cui l’acces so è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”. Ad oggi, quin di, coesistono nell’ordinamento due istituti attinenti all’accesso, quello “ordinario” e quello “civico generaliz zato”, ed occorre così stabilire come orientarsi nella materia degli appal ti pubblici. La soluzione di quanto sopra è legata anche all’interpreta zione dell’art. 53, c. 1, del Codice dei Contratti Pubblici ove si stabilisce che “…il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di

Coesistono nell’ordinamento due istituti attinenti all’accesso, quello “ordinario” e quello “civico generalizzato”

esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offer te, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241…”, facendo spesso propendere per l’assoggettamento della materia dei contratti pubblici all’accesso “or dinario” disciplinato dalla l. 241/90, secondo il quale, come detto, l’istan te deve essere dotato di un interesse qualificato. Questa soluzione inter pretativa, di fatto, ha escluso il diritto del cittadino o dell’impresa non con corrente di accedere agli atti inerenti a una gara già espletata e/o inerenti all’attuazione del contratto affidato. Tuttavia, il Consiglio di Stato, pur riscontrando una giurisprudenza al talenante sull’argomento, ha recentemente dimostrato di propendere per un diverso orientamento. Se condo la recente sentenza n. 3780 del 5.6.19, il combinato disposto dell’art. 5-bis, c. 3, d.Lgs. 33/13, sopra riportato - che esclude l’accesso ci vico generalizzato nei casi in cui esso sia subordinato alle “specifiche condizioni, modalità e limiti” di cui all’art. 24, c. 1, l. 241/90 - e dell’art. 53, c. 1, del Codice dei Contratti Pubblici che assoggetta l’accesso in mate ria di appalti pubblici alla disciplina della l. 241/90 - non è da interpretare nel senso di escludere dall’accesso civico generalizzato l’intera materia degli appalti pubblici riferendo ad essa soltanto l’accesso “ordinario”. Secondo il Consiglio di Stato è pro

Secondo il Consiglio di Stato è la ratio del più recente istituto dell’accesso civico generalizzato a suggerirne l’applicabilità nella materia degli appalti ove la trasparenza è ancora più importante “come strumento di prevenzione e contrasto della corruzione”

prio la ratio del più recente istituto dell’accesso civico generalizzato, che è quella di rendere quanto più tra sparente possibile l’attività amministrativa, a suggerirne l’applicabilità nella materia degli appalti ove tale trasparenza è ancora più importante “come strumento di prevenzione e contrasto della corruzione”. Ciò non significa che l’accesso deve essere sempre e comunque consentito, dovendosi comunque tutelare i se greti industriali e commerciali delle imprese concorrenti ma, ove la pre

stazione affidata è “standardizzata e altamente ripetitiva” (come nel caso deciso con la sentenza, attinente alla manutenzione e riparazione di vei coli, e come potrebbe forse ritenersi anche nel caso della gestione di im pianti sportivi), non si può riscontrare la sussistenza di segreti utilmente opponibili all’accesso. Ancora più re centemente, con l’ordinanza n. 8501 del 16.12.2019, il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria, cosicché per una definiti va soluzione occorrerà attendere la pronuncia di quest’ultima. Tuttavia, come evidenziato in premessa, pare sempre più forte l’orientamento indirizzato a ridurre le limitazioni all’accesso ai documenti di una gara d’appalto.

È stato introdotto l’accesso “civico generalizzato” ammesso a favore di “chiunque” e senza particolari preclusioni

SUNTO

Il Consiglio di Stato, con recenti sen tenze e ordinanze, interpreta la disciplina relativa all’accesso agli atti nell’ambito degli appalti pubblici, as sumendo un orientamento sempre più indirizzato verso la trasparenza e, quindi, verso l’ammissibilità dell’ac cesso anche nella forma del c.d. accesso civico generalizzato. Con seguentemente, anche il soggetto che non ha partecipato alla gara d’appalto potrebbe accedere agli atti inerenti la stessa gara ed inerenti l’esecuzione del contratto con essa affidato per verificarne la corretta esecuzione.

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VERIFICHE FISCALI PRESSO GLI ENTI SPORTIVI NO PROFIT

È necessario un freno al disconoscimento della natura giuridica di ASD/SSD e delle norme che ne regolano finalità e benefici

L’attacco crescente ai centri Sportivi da parte degli Organi di controllo tende a demolire lo “status giuridico delle ASD/SSD”, attraverso il suo disconoscimento e attribuendogli la natura commerciale al fine di recuperare le relative imposte. Da vent’anni il Legislatore riconosce vantaggi fiscali e giuslavoristici al settore dilettantistico per il suo alto valore sociale: parliamo di oltre 90.000 ASD/SSD registrate al CONI, tutte società che, oltre ai tanti servizi offerti ad oltre 20 milioni di cittadini, sono senza scopo di lucro. Caratteristiche che l’Organo di Controllo non dovrebbe trascurare e dalle quali dovrebbe partire nel condurre la verifica gestionale.

70 Purtroppo, in molti casi, nell’atteggiamento degli Organi di Controllo, anche nei confronti di chi opera nel pieno rispetto delle normative di rife rimento, si è riscontrata un’interpretazione non sempre rispettosa della Risoluzione del quadro normativo di riferimento. Analizziamo, quindi, i punti su cui si concentrano le nostre contestazioni.

1. L’azione dei verificatori parte spesso in funzione del risultato da realizzare ad ogni costo, a scapito di un attento esame dei pur non pochi adempi menti che il gestore deve assolvere.

2. La natura giuridica di un ente spor tivo dilettantistico è, talora, messa in discussione non già dal mancato ri spetto delle Leggi che inquadrano le caratteristiche delle attività svolte istituzionalmente dalle ASD e dalle SSD (Riconoscimento CONI ai sensi della L.136 del 28 maggio 2004; Regi stro CONI delle ASD/SSD, trasmesso annualmente, per legge, all’Agenzia delle Entrate), bensì da valutazioni puramente soggettive del funzio nario dell’Agenzia, basate esclusivamente sul suo “intuito” personale.

3. Gli aspetti formali finiscono, quin di, per prevalere nel giudizio complessivo sulla gestione di un centro sportivo su quelli sostanziali. Infatti,

HA 2 - 2020 mentre si sorvola sugli aspetti gestionali sostanziali, quali l’avviamento allo sport agonistico, le attività salu tistiche, le attività terza età ecc, ci si sofferma spesso ad analizzare quello che il centro sportivo realizza sul pia no mediatico, quasi fosse un indice di illegalità presentare l’offerta dei propri servizi secondo le migliori tec niche di comunicazione.

4. Le ultime verifiche sembrano in centrarsi su centri sportivi di medie e grandi dimensioni. Come se il mancato rispetto delle normative e soprattutto l’elusione fiscale non debbano riguardare le piccole asso ciazioni sportive. L’esperienza maturata in tanti anni di vita sportiva ci consente, invece, di sostenere che quasi sempre non sono le società sportive dilettantistiche a travisare lo spirito della Legge, ma quella mi riade di Associazioni dilettantistiche di “comodo” che in realtà gestiscono altre attività (ristorazione, discoteche, pub ecc).

5. Il Fitness. È questo un nodo crucia le che deve essere una volta per tutte sciolto. Non è infatti tollerabile che dopo circa un ventennio dall’entrata in vigore della l.289 art.90/2002 (“Leg ge Pescante”), dopo una successiva serie di normative, di convegni, di tavole rotonde a livelli istituzionali (CONI, Fisco, Gdf, esperti fiscalisti) in cui è stato ribadito a chiare note che il Fitness è sport, ancora venga mes sa in discussione la natura pretta

L’azione dei verificatori parte spesso in funzione del risultato da realizzare ad ogni costo

Fitness è sport nella sua massima ed autentica accezione - ph The Lazy Artist Gallery da Pexels

La natura giuridica di un ente sportivo dilettantistico è, talora, messa in discussione

mente sportiva di questa disciplina. Tutto questo, soprattutto a seguito della Delibera del Consiglio Nazio nale del CONI N. 1569 del 10 maggio 2017 e succ. sulle attività sportive non è più tollerabile.

Sul fronte interno, il CONI dovrebbe abbandonare innanzi tutto il princi pio dei “grandi numeri”. Occorrerebbe, cioè, svincolare l’ammontare del contributo agli EPS dal numero dei tesserati, ma legarlo soprattutto alle attività sportive effettivamente svolte, alla promozione sportiva, all’impegno sociale (attività a favore dei portatori di handicap, terza età, giovanissimi ecc). Il “Riconoscimento CONI” deve, in sostanza, risultare un documento pubblico indiscutibile ed inoppu gnabile, quale la Patente di Guida o il Passaporto, rilasciato quindi solo ed esclusivamente a chi ha titoli legali per ottenerlo. Ovvero, in estrema sin tesi: statuto conforme, organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, divieto di distribuzione di utili, obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patri monio in caso di scioglimento delle società/associazioni sportive dilettan tistiche. La verifica interna al CONI di tali presupposti appare pregiudiziale, anche se complessa e delicata, ad un confronto con l’Agenzia delle Entra te volto ad affrontare le suaccennate problematiche. Il compito, d’altra parte, non può essere affidato agli EPS. Non possiedono essi gli stru menti, né possono assicurare una efficace “moral suasion” per coinci denza di “interessi”. Il CONI, quindi, dovrebbe valutare l’opportunità di costituire una commissione legale di alto profilo, esterna agli EPS/FSN, con lo scopo di effettuare indagini a campione, di piccole dimensioni, accurate e complete. Quest’azione stimolerebbe inoltre anche gli EPS a modificare il loro atteggiamento nei confronti del tesseramento. Il man cato e/o revocato “Riconoscimento” delle società che non possiedono i ti toli previsti dalla legge, creerebbe infatti, problemi anche sul piano della loro credibilità con pesanti ricadute pure sul piano dei contributi CONI. È questa un’arma formidabile di cui il CONI dispone. Un suo uso sempre più attento ed oculato riceverebbe, infine il consenso non solo da tutto il vero mondo sportivo dilettantistico, ma anche dall’intera società civile.

Il Fitness è sport e non è tollerabile che ancora venga messa in discussione la natura prettamente sportiva di questa disciplina

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