17 minute read

NEXT

aprile 2021 (15 giorni dopo la loro pubblicazione nella G.U.), ma la loro applicabilità è stata così differita:

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021 n. 37 Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. dal 31 dicembre 2023.

Advertisement

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38 Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. dal 31 dicembre 2023.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39 Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. dal 31 dicembre 2023.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. dal 31 dicembre 2023.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché' di lavoro sportivo. dal 1° gennaio 2022, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 (riguardanti il lavoro sportivo) che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023. SARÀ CONSIDERATA DIVISIONE INDIRETTA DI UTILI LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI SUBORDINATI O AUTONOMI DI RETRIBUZIONI O COMPENSI SUPERIORI DEL QUARANTA PER CENTO RISPETTO A QUELLI PREVISTI, PER LE MEDESIME QUALIFICHE, DAI CONTRATTI COLLETTIVI

LE ASD E LE SSD IN QUESTI PROSSIMI SEI MESI DOVRANNO PROCEDERE AD UN CHEK UP SULLA COERENZA DELLA LORO IMPOSTAZIONE CON LA NUOVA DISCIPLINA E, OVE NECESSARIO, PROCEDERE AGLI OPPORTUNI ADEGUAMENTI

Per l’applicazione delle disposizioni sul lavoro sportivo, dunque, occorre attendere il 31 dicembre 2023, mentre le ASD e le SSD hanno a disposizione i prossimi sei mesi per decidere su eventuali adeguamenti alle altre disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2021. Appare quindi opportuna qualche indicazione operativa.

Un primo aspetto riguarda la forma giuridica adottabile per svolgere attività sportiva dilettantistica. Occorre segnalare che le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di cooperativa dovranno decidere se trasformarsi in un’altra forma societaria, oppure procedere alla loro chiusura e “ricostituirsi” in una delle forme consentite dal D.Lgs. 36/2021. Ciò è dovuto al fatto che la nuova normativa non annovera le cooperative disciplinate dal Libro V titolo VI del codice civile tra le forme societarie adottabili, limitandole a quelle previste dal Libro V, Titolo V del codice civile (società di capitali e società di persone). Non è questa l’occasione per approfondire il tema, ma segnalo soltanto che la trasformazione da cooperativa in società “ordinaria” (lucrativa) presenta notevoli problemi. Le ASD e le SSD in particolare dovranno fare i conti anche con la nozione di assenza di fine di lucro, contenuta nell’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 mediante il richiamo alla disciplina dell’Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017). Infatti dal 1 gennaio 2022 tali soggetti dovranno verificare tra l’altro che, agli amministratori, ai sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali non siano corrisposti compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Inoltre sarà considerata divisione indiretta di utili la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali.

Dal 1 gennaio 2022 sarà applicabile anche la disposizione che consente la distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, nonché il rimborso al socio del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato nella misura suddetta (art. 8 D.Lgs. 36/2021). In proposito occorre osservare che il legislatore ha percepito l’esigenza di scalfire il concetto di non lucratività per le SSD, prevedendo un limite

troppo esiguo, mutuato dalla normativa del Terzo Settore (Impresa Sociale). Fermo restando il principio dell’assenza di finalità lucrative anche per le SSD, il legislatore potrebbe tentare di sviluppare questa “intuizione” tenendo conto che le attuali SSD non appartengono al mondo del Terzo Settore (sempre che per scelta esse non decidano di adottare una della forme previste dal D.lgs 117/ 2017 e 112/2017) ed introdurre il principio di “distribuibilità limitata” di parte di utili, bilanciando la possibilità di divisione di utili tra i soci, se pure in misura limitata, con adeguate e proporzionali riduzioni delle agevolazioni tributarie. In questo modo si offrirebbe una nuova ulteriore possibilità agli operatori dello sport, tenuto anche conto che la pratica sportiva ha un insostituibile impatto positivo sui praticanti, riconosciuta anche nel D.Lgs: 36/2021 che all’articolo 2 (che entra in vigore il 1 gennaio 2022) lettera ee) definisce la pratica sportiva per tutti come “l’attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte

KXU a Chelsae UK - ph Gymkit UK

le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità”.

Vi sono altre disposizioni che dovranno essere applicate a partire dal 1 gennaio prossimo, pertanto le ASD e le SSD in questi prossimi sei mesi dovranno procedere ad un chek up sulla coerenza della loro impostazione con la nuova disciplina e, ove necessario procedere agli opportuni adeguamenti. I prossimi sei mesi possono anche essere utilizzati per la revisione ragionata del D.Lgs. 36/2021 nella parte applicabile dal 1 gennaio 2022, mentre il termine del 31 dicembre 2023 per il lavoro sportivo consentirà di operare le necessarie modifiche che possano davvero soddisfare le speranze degli operatori del settore. I have a dream… Soltanto con l’impegno di tutti potrà realizzarsi il sogno comune. 

Un nuovo inquadramento per chi lavora nei centri sportivi dovrebbe garantire maggiori tutele

Marco Tornatore

redazione@euroaquatic.it LEADERSHIP

9’

Tempo di lettura

PERCORSO PER GLI ENTI LOCALI/TERRITORIALI CINQUE DOMANDE A... LORENZO BOLOGNINI

MODELLI DI GESTIONE PER LA “NUOVA” PISCINA

Le opinioni di uno dei più grandi esperti in concessioni e appalti pubblici, ferrato in materia amministrativa sia come assessore al bilancio che come legale amministrativista: Lorenzo Bolognini

Esulando dall’abituale articolo che l’avvocato Lorenzo Bolognini garantisce ai lettori di HA&W, in ragione delle sue alte competenze e conoscenze del comparto, in questa sede abbiamo preferito intervistarlo per considerare le sue opinioni circa l’evoluzione vitale del settore, accelerata e resa non più posticipabile da player stranieri o nazionali finanziariamente molto solidi ed interpreti di veri e propri piani industriali. Un’intervista che segue al webinar organizzato in passato da Assosport per parlare di nuovi modelli gestionali e di business del comparto piscina pubblica.

Il modello prevalente nel settore piscina si basa su ASD/SSD che interagiscono con Enti Locali, operando le une e gli altri secondo schemi datati: cosa cambia oggi per società e imprese che interpretano diversamente il PPP? AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPIANTI SPORTIVI SOLO PERCHÉ IL CANDIDATO È UNA ASD O UNA SSD AVRANNO VITA DURA NELLE SEDI DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

Non si può negare che l’ordinamento, in alcune circostanze, riconosce dei vantaggi anche nel contesto delle procedure per l’affidamento delle gestioni degli impianti sportivi al fatto di essere qualificati come ASD o SSD. Ricordiamo innanzitutto il famoso art. 90, c. 25, della legge 289/2002, che prevede l’affidamento degli impianti sportivi a tali soggetti in via preferenziale, anche se questa norma viene abrogata con la riforma dello sport. E’ vero che la riforma dello sport introduce altri vantaggi analoghi sempre per tali categorie di soggetti, ma è anche vero che non si può e non bisogna contarci troppo perché ipotesi che ammettono affidamenti diretti di impianti sportivi solo perché il candidato per l’affidamento è una ASD o una SSD temo che avranno vita dura nelle sedi dei Tribunali Amministrativi. Occorre, pertanto, considerare che si tratta di vantaggi che non potranno mai avere piena applicazione perché una delle regole auree della disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici, imposta dalle norme eurocomunitarie, è quella della par condicio. In definitiva, per capire cosa cambia nell’approcciare un PPP come società commerciale pura anziché come ASD o SSD non bisogna mai fermarsi alla prima valutazione superficiale ma occorre andare a fondo in tutte le analisi, cercando di capire vantaggi e

L'avvocato Lorenzo Bolognini ad uno dei tanti congressi cui viene invitato per le sue alte competenze

Go fit - Piscina

svantaggi. Del resto, almeno nei PPP nei quali occorre un investimento, la società commerciale pura viene sempre coinvolta, per esempio come società di progetto, anche e banalmente per ragioni di opportunità sotto il profilo fiscale, per recuperare l’IVA sugli investimenti.

Il modello che reintepreta il rapporto pubblico privato lontano dall’approccio “assistenzialistico” e dove il “pubblico” scarica sul privato le perdite con un richiamo alla strategia dei gruppi stranieri

Questa parola, “assistenzialismo” è del tutto pertinente ed esprime un concetto che dovremo abbandonare sempre di più. L’idea di un assistenzialismo per le ASD e per le SSD ha radici lontane nel tempo: si tratta di epoche che risalgono ad alcuni decenni fa, quando il sistema nel complesso permetteva alle pubbliche amministrazioni di “assistere” determinati soggetti e tale assistenza veniva giustificata con il presupposto dell’assenza di scopo di lucro e con le finalità “sociali” e di interesse generale delle associazioni e delle società sportive. In realtà, però, occorre considerare che alla base del ragionamento potrebbe esserci una falla perché molto spesso (anche se non sempre), specie su impianti sportivi che hanno volumi d’affari importanti, c’è oggettivamente e legittimamente uno scopo di lucro cosicché, in questi contesti, l’assistenzialismo non trova più una giustificazione sostanziale con la conseguenza che, dove ci sarebbero (almeno apparentemente) le risorse, si fa fatica a riconoscerlo. Ma soprattutto, e lo dico da assessore al bilancio, il problema è ancora più a monte: le pubbliche amministrazioni non hanno più risorse e le poche che hanno devono centellinarle, facendo anche scelte radicali su dove indirizzarle (e, nell’ambito di tale scelta, sempre più spesso gli impianti sportivi rimangono in secondo piano). Lo abbiamo visto tutti:

“ASSISTENZIALISMO” È PAROLA DEL TUTTO PERTINENTE ED ESPRIME UN CONCETTO CHE DOVREMO ABBANDONARE SEMPRE DI PIÙ

c’erano impianti fino a poco tempo fa affidati con il riconoscimento di importanti contributi e, scaduta la gestione, gli stessi impianti sono stati affidati senza contributi o addirittura con la previsione di un canone. Questo perché, da una parte le pubbliche amministrazioni sono messe sotto pressione, per esempio, dalla corte dei conti e dalle regole di contabilità pubblica, per un impiego scrupoloso ed efficiente delle risorse pubbliche e, dall’altra parte, queste risorse non ci sono più, soprattutto, sulla spesa corrente che potrebbe astrattamente sostenere contributi in conto gestione. Quindi, temo che chi riesce per primo ad interpretare l’idea di una gestione che prescinda dall’assistenzialismo della pubblica amministrazione riuscirà ad essere più competitivo nel mercato. Mi ha colpito una frase del presidente di uno dei gruppi spagnoli che si sta affacciando al mercato italiano della gestione degli impianti sportivi pubblici che mi ha detto: “Quando facciamo le proposte di project financing anche per investimenti importantissimi, nell’ordine dei 10-15 milioni di euro ed anche oltre, non chiediamo assolutamente contributi pubblici perché se chiedessimo contributi, innanzitutto, rischieremmo rallentamenti nel-

La spagnola Forus sta rilevando buona parte degli impianti dell'italiana Sport Management

le procedure e, come si sa, il business non può avere tempi lunghi; in secondo luogo, dovremmo sicuramente riconoscere qualcosa in cambio, il che potrebbe essere incompatibile con i nostri modelli gestionali”. In sostanza, ci sono imprenditori che hanno fatto questo “salto” nel ragionamento, preferendo rinunciare a contributi pubblici avendo la possibilità di muoversi più liberamente per la costruzione di un modello gestionale redditizio (anche se, certamente legato alle logiche del servizio pubblico) anziché prendere contributi pubblici ma, poi, trovandosi limitati da prescrizioni che non consentono uno sviluppo della gestione.

Non c’è futuro per lo sport se non c’è business (riduttivamente “marginalità”): quali i parametri che guidano modelli imprenditoriali di comprovato successo come nel caso di complessi realizzati e gestiti da realtà straniere o nazionali come nel caso di P&G?

Guardo ai gruppi stranieri perché spesso si riferiscono ad un modello diverso di business applicato

Impianto tipo di Supera con palestra che si affaccia sulle piscine

UN MODELLO CHE HA LO SCOPO DI AUMENTARE L’ACCESSIBILITÀ ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

allo sport e, quindi, è interessante capire cosa c’è di buono in quel modello per assimilarlo. Mi è stato spiegato che nelle statistiche che interessano, per esempio, la Spagna, si registra una diffusione del fitness nella popolazione per circa l’11,5 % con una considerevole crescita avvenuta negli ultimi anni (almeno un paio di punti percentuali). In sostanza, il modello di business con il quale dovremmo misurarci è un modello che ha proprio lo scopo di aumentare l’accessibilità alle attività sportive praticate negli impianti sportivi: gli impianti sportivi che rispondono a quel modello sono “inclusivi” a livello esasperato. Tutto è improntato alla semplicità, alla facilità di accesso: le tariffe sono estremamente contenute, sono generalmente tariffe “flat”, gli impianti sportivi sono strutturati per consentire varie tipologie di attività (acqua, fitness, corsi, attività individuali, attività outdoor ecc.), c’è una forte promozione indirizzata alle famiglie, in modo tale che tutto il nucleo familiare sia invogliato ad iscriversi e a partecipare. In sostanza, il concetto di fondo è quello dell’abbattimento di tutte le barriere in ingresso, per crescere il più possibile sotto il profilo dei numeri della frequentazione e, a questo scopo, il modello prevede anche l’abbattimento delle barriere in uscita (non ci sono, per esempio, quote di iscrizione, cauzioni o strumenti simili che possano scoraggiare l’abbandono dell’impianto), questo perché l’idea è quella che se un cliente può andare via facilmente, altrettanto facilmente tornerà. Si tratta di un modello gestionale,

Oltre agli stranieri, gruppi emergenti in Italia come P&G sono in grado di realizzare e gestire impianti - Aquamore Seriate

CI SONO IMPRENDITORI CHE GIÀ PREFERISCONO RINUNCIARE A CONTRIBUTI PUBBLICI AVENDO LA POSSIBILITÀ DI MUOVERSI PIÙ LIBERAMENTE PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO GESTIONALE REDDITIZIO

L’APERTURA MENTALE VERSO SOLUZIONI MENO TRADIZIONALI OGGI NON È TANTO UNA SCELTA MA RISCHIA DI ESSERE UNA NECESSITÀ

a mio avviso, molto interessante, finalizzato ad ampliare il mercato sotto il profilo della domanda e, quindi, trovare nuove risorse. Diciamo sempre che lo sport è salute e che deve avere maggior diffusione anche nell’interesse pubblico ad una riduzione della spesa per la sanità: evidentemente ci sono modelli che consentono questa diffusione sfruttando il sempre più radicato ed esteso “bisogno di fare sport”, andando ad intercettare la domanda potenziale che non sempre viene sfruttata appieno.

Come il post Covid cambierà la domanda e la clientela e su cosa puntare per riportare la gente in piscina, considerando pure servizi ad alto impatto commerciale lontani dall’idea di tariffe imposte: come agire?

I gruppi spagnoli, che ho avuto l’opportunità di conoscere negli ultimi anni, mi hanno molto colpito perché ho avuto la possibilità di vedere concretamente come sia possibile dedicarsi alla promozione ed all’organizzazione di attività sportiva in ambito pubblico, che significa massima diffusione dello sport, tutela di tutte le categorie, funzioni sociali ecc., senza rinunciare allo scopo di lucro e al business, inteso nel suo significato più tradizionale. Tanto è vero che si tratta di gruppi spesso finanziati da fondi di investimento che hanno per definizione l’obiettivo di produrre lucro. Credo e temo che anche gli imprenditori italiani che operano nello sport dovranno sempre più orientarsi verso quella direzione perché il rischio è quello che il mercato, notoriamente selettivo, lasci indietro chi si appoggia a modelli non più sostenibili.

In conclusione, le scelte vitali da fare oggi per ripartire al meglio, con uno slancio di prospettiva fedele ad un nuovo modello di gestione Da osservatore esterno, anche se estremamente interessato, non ho la capacità di individuare specifiche indicazioni ma posso dire che, in termini generali, l’apertura mentale verso soluzioni meno tradizionali oggi non è tanto una scelta ma rischia di essere una necessità almeno nell’ambito degli impianti sportivi più strutturati e complessi. 

Beatrice Masserini

beatrice.masserini@studiocassinis.com MANAGEMENT

6’

Tempo di lettura

IL NUOVO VOUCHER

Il recente disposto normativo fa un po’ di chiarezza e definisce parametri più precisi sul rimborso dovuto all'utenza e sulle alternative alla restituzione della somma versata dal cliente

L'alternativa al rimborso può anche essere il corso online - ph Karolina Grabowska da Pexels

Tra le recenti disposizioni a tutela del mercato spicca la disciplina del nuovo voucher per i servizi sportivi non usufruiti a causa della sospensione imposta dalle misure di contenimento.

Diversi sono gli elementi di novità introdotti dalla nuova disposizione rispetto alla disciplina previgente

Viene eliminato il riferimento temporale ai Decreti-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 e 25 marzo 2020 n. 19 a favore di un generico nesso di causalità tra le sospensioni delle attività sportive determinate dalle disposizioni emergenziali e l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle Parti, con l’effetto di attualizzare l’istituto del voucher alle diverse fasi. In sostanza l’istituto viene generalizzato, pur sempre nel contesto dell’emergenza pandemica in quanto legato agli effetti delle varie misure di contenimento che si sono susseguite nel tempo. Vie-

CONFERMATA ED ESTESA A TUTTO IL PERIODO DI EMERGENZA NAZIONALE UNA DEROGA AI PRINCIPI CODICISTICI

In piscina per allenarsi e recuperare il credito pre-covid - ph Guduru Ajay bhargav da Pexels

RESTITUIRE IL RIMBORSO PER I SERVIZI NON USUFRUITI OPPURE, IN ALTERNATIVA, RILASCIARE IL VOUCHER O EROGARE LA PRESTAZIONE A DISTANZA

ne, dunque, confermata ed estesa a tutto il periodo di emergenza nazionale una deroga – appunto motivata dalla situazione eccezionale – ai principi codicistici. In particolare, secondo quanto stabilito dall’art.1463 c.c. per i contratti corrispettivi, all’obbligo di restituire (e quindi di rimborsare) quando si verifichi l’impossibilità totale della prestazione per causa non imputabile alle Parti; il gestore dei servizi sportivi non ha obbligo di restituzione, ma può scegliere modalità alternative. modificato in sede di conversione, che si riferisce ad abbonamenti anche di durata uguale o superiore ad un mese. Sembrano, dunque, interessati anche i contratti di durata inferiore al mese.

Di un certo rilievo la novità sulle

modalità alternative al rimbor-

so, che comprendono anche lo svolgimento delle attività sportive online

È previsto, infatti, che il gestore dei servizi sportivi possa – e quindi abbia il diritto di scegliere – se restituire il rimborso per i servizi non usufruiti oppure, in alternativa, rilasciare il voucher o erogare la prestazione a distanza. Viene, dunque, riconosciuto per legge al soggetto che offre i servizi sportivi non solo il diritto ad emettere il voucher, anziché provvedere al rimborso, ma anche il diritto di modificare la prestazione sportiva offerta, da attività in presenza presso l’impianto ad attività a distanza. Si tratta, in quest’ultimo caso, di un diritto condizionato alla possibilità di svolgimento on line delle lezioni e delle attività oggetto dell’abbonamento.

Infine, altro elemento di novità rispetto all’originaria disciplina del decreto Rilancio è il superamento della procedura formale di ri-

Le prestazioni interessate riguardano contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine ed impianti sportivi di ogni tipo senza limitazioni di durata, diversamente da quanto disposto dall’art. 216 co. 4, nel testo

IL GESTORE DEI SERVIZI SPORTIVI NON HA OBBLIGO DI RESTITUZIONE, MA PUÒ SCEGLIERE MODALITÀ ALTERNATIVE

IL VOUCHER, IN BASE ALL’ART. 36-TER, DEVE ESSERE DI VALORE PARI AL CREDITO VANTATO

chiesta di rimborso che prevedeva termini, contenuti ed allegazioni precise per la domanda, con l’effetto di rendere ammissibili anche richieste informali.

Il voucher, in base all’art. 36-ter, deve essere di valore pari al credito vantato: una definizione opportuna e più chiara rispetto al testo previgente e che sgombera il campo da equivoci sul valore rappresentativo del buono.

Quanto alla validità, la nuova disposizione prevede che il titolo vada utilizzato entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale, che attualmente è fissato al 31 luglio 2021, anziché un anno dalla cessazione delle misure di contenimento. Il testo novellato ha opportunamente soppresso l’inciso “incondizionatamente utilizzabile” che aveva lasciato spazio ad incertezze interpretative in sede di prima applicazione. 

This article is from: