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Obbligo di pubblicazione per i contributi pubblici
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Digitalmente anche tramite l’Unione. Con la legge del 4 agosto 2017, n. 124, sono stati introdotti degli obblighi di pubblicazione a carico di particolari categorie di soggetti giuridici che abbiano ricevuto dalla mano pubblica sovvenzioni, sostegni, agevolazioni economiche, contributi o aiuti in forma di denaro o prestazioni che non comportino controprestazioni o indennità o rappresentino risarcimenti danni. Questi obblighi di pubblicazione hanno efficacia solo se l’importo complessivo effettivamente ricevuto – sotto forma di sovvenzioni, sostegni, agevolazioni economiche, contributi o aiuti – entro un anno solare dalle aziende beneficiarie ammonti ad almeno 10.000 euro. Se l’azienda non dovesse possedere una propria pagina internet, l’obbligo può essere assolto su incarico anche sul portale digitale della propria associazione professionale di riferimento. In caso di mancata pubblicazione i beneficiari saranno oggetto di una sanzione amministrativa. Il beneficiario ha quindi 90 giorni di tempo per provvedere alla pubblicazione. Se viene superato anche questo limite, senza che il beneficiario provveda alla pubblicazione ovvero al pagamento della sanzione prevista, esso sarà tenuto al rimborso di tutti i contributi ricevuti ai vari enti che li avevano erogati.
Pubblicazione secondo le norme sulla trasparenza
Vuole pubblicare sul sito dell’Unione anche i suoi contributi pubblici? Compili il modulo online in ogni sua parte e lo invii a pr@unione-bz.it. Per domande relative alla compilazione del modulo può rivolgersi al suo caposede mandamentale. Per ulteriori informazioni sul tema la consulenza aziendale dell’Unione presso la sede di Bolzano fornisce un esaustivo servizio di consulenza a pagamento: consulenza@unione-bz.it.
PROTOCOLLO PER DI SICUREZZA S IL CORONAVIRU
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ione-bz.it hneuhauser@un
Riduzione degli affitti causa Covid La consulenza aziendale informa. Per ottenere una riduzione dell’affitto può essere stipulato un accordo privato tra locatore e locatario. Per avere la necessaria controprova ai fini fiscali, la modifica dell’affitto deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate. Nell’eventualità di un controllo, si
fa infatti sempre riferimento all’ammontare dell’affitto inserito nel contratto d’affitto registrato. La ricontrattazione dei contratti d’affitto può essere comunicata con il modulo RLI. Ciò è possibile anche per i nuovi contratti nei quali, a causa dell’emergenza Coronavirus, si sia concordata una riduzione dell’affitto. Per la comunicazione di una riduzione legata all’emergenza Coronavirus, non sono do-
vute né imposte di registro né bolli. L’imposta di registro va invece versata nel caso in cui il canone d’affitto sia aumentato, con l’esclusione del caso in cui, dopo una riduzione, si torni al canone concordato in origine.
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unionemagazine #2/21