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DONNE MEDICO

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DIREZIONE SANITARIA IN ODONTOIATRIA: ECCO LE NOVITÀ

La figura del Direttore Sanitario in campo odontoiatrico è oggi in aumento, soprattutto in seguito all’apertura di nuove strutture di cura organizzate in forma societaria. Si tratta di una importante funzione di controllo che deve vigilare, affinché l’interesse della salute del paziente venga tutelato e prevalga su quello economico.

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di NICOLA ACHILLE Componente CAO Bari, Tesoriere Ordine dei Medici

La figura del Direttore Sanitario in campo odontoiatrico è oggi in aumento, soprattutto in seguito all’apertura di nuove strutture di cura organizzate in forma societaria (s.r.l.) che hanno l’obbligo di nominare un D.S. iscritto all’albo degli odontoiatri. Non rientrano in questa categoria gli studi monoprofessionali o associati e le S.T.P. (società tra professionisti) che non hanno l’obbligo di nominare un D.S.. Nelle strutture multispecialistiche in cui si eserciti anche l’odontoiatria, il D.S. potrà essere un doppio iscritto o un odontoiatra iscritto all’albo che sarà responsabile per l’attività odontoiatrica. Alcune strutture odontoiatriche (s.r.l.) sono spesso realizzate con capitali che investono in questo settore per trarne vantaggi economici, del tutto legittimi. Però c’è il rischio che la componente commerciale prevalga su quella professionale, soprattutto quando i soci non sono odontoiatri.

Nelle strutture multispecialistiche in cui si eserciti anche l’odontoiatria, il D.S. potrà essere un doppio iscritto o un odontoiatra iscritto all’albo che sarà responsabile per l’attività odontoiatrica.

Queste strutture non sono sotto il controllo dell’ordine, per cui al fine di tutelare il cittadino paziente, la normativa vigente prevede l’obbligo di nominare un D.S. iscritto all’albo degli odontoiatri, il quale deve rispettare il codice deontologico e in caso di violazione delle norme può essere sanzionato dall’ordine competente. È necessario quindi fare chiarezza sui compiti del D.S. delle strutture odontoiatriche, alla luce delle recenti disposizioni di legge. La legge n. 124/2017 prevede che “il D.S. responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura”. Sono quindi vietati incarichi plurimi. Inoltre, deve comunicarlo all’ordine e alla ASL competente. La recente legge di bilancio n. 145/2018 prevede che “tutte le strutture sanitarie di cura sono tenute a dotarsi di un D.S. iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (1/1/19). La Regione Puglia prevede inoltre un’anzianità di almeno 5 anni di iscrizione all’albo per chi assume la carica di D.S. Il D.S. svolge numerose funzioni:

• Verifica del possesso dei titoli abilitanti e dell’assicurazione professionale del personale sanitario;

• Controlla l’applicazione della legge 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

• Verifica il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature; • Definisce le modalità di gestione in caso di urgenze;

• Controlla lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali;

• Esegue periodici controlli sui protocolli di disinfezione e sterilizzazione ;

• Verifica il rispetto della normativa sulla privacy (cartelle cliniche, piani di cura);

• Ha la responsabilità della farmacovigilanza;

• Verifica la gestione delle cartelle cliniche e applicazione dei consensi informati nei trattamenti sanitari. Il D.S. è inoltre responsabile di qualsiasi messaggio pubblicitario diffuso dal centro dentale, rispettando il codice deontologico (art. 55 e 56) relativamente alla informativa sanitaria che deve essere sempre veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria. Nell’informazione sanitaria deve essere sempre indicato il nome del D.S.. Il D.S. deve rispettare l’art. 69 del codice deontologico: “direzione sanitaria e responsabile sanitario”, secondo cui ha l’obbligo di comunicare all’ordine tempestivamente l’assunzione di incarico e l’eventuale rinuncia. È fondamentale il controllo dei titoli posseduti dal personale, perché in caso di accertamento da parte delle autorità competenti, la verifica di attività svolte all’interno del centro da personale non abilitato per legge, comporta da parte del D.S. la violazione dell’art. 67 del codice deontologico: “prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione”, con conseguenti sanzioni disciplinari da parte dell’ordine. Si sottolinea l’importanza imposta per legge di non assumere incarichi plurimi, al fine di garantire una vigilanza attiva e continuativa. Il D.S. quindi ha nell’ambito della struttura una importante funzione di controllore ed è tenuto a segnalare eventuali criticità all’amministratore della struttura, che se ignorate devono essere segnalate all’ordine competente, al fine di tutelare i diritti del paziente e l’autonomia professionale (art. 68 cod. deontologico). Il senso di queste regole è quello di fornire un organo di garanzia che vigili, affinché l’interesse della salute del paziente venga tutelato e prevalga su quello economico.

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