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Dispensa. Attività, versione 2: Giochi di ruolo sui maltrattamenti e studi di casi A e B Note informative........................................................................................................................................................131

Dispensa. Attività, versione 2: Giochi di ruolo sui maltrattamenti e studi di casi A e B

Gioco di ruolo: caso di rapimento

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Criminali sconosciuti rapiscono un bambino di sei anni chiedendo un ingente riscatto. La polizia avvia immediatamente le indagini, che sono al centro dell’attenzione, dal momento che il bambino è asmatico e necessita al più presto di medicine, senza le quali potrebbe soffocare. Il vicecapo della polizia locale e la sua squadra arrestano un sospettato che è stato visto col bambino immediatamente prima della sua scomparsa. Altre prove suggeriscono che il sospettato sia con grande probabilità implicato nella vicenda criminosa. Costui, tuttavia, nel corso dell’interrogatorio, nega ogni coinvolgimento nel rapimento. Il vicecapo della polizia, temendo per l’incolumità del bambino, alla luce delle solide prove e per via della mancanza di tempo, ordina di minacciare di torturare il sospettato qualora costui continui a rifiutarsi di rivelare dove ha nascosto il bambino. Afferma che questo metodo è giustificato dalle circostanze. Un funzionario di polizia, per ragioni etiche e legali, si rifiuta di eseguire gli ordini impartitigli.

Domande da preparare per la discussione televisiva.

Cosa pensate di questa situazione nella vostra veste di personaggio XYZ?

Qual è il vostro punto di vista riguardo le azioni intraprese dai funzionari di polizia coinvolti in questa situazione (vicecapo della polizia; funzionario di polizia che si rifiuta di eseguire gli ordini)?

È lecito minacciare di tortura l’indiziato in questa circostanza? Perché? Perché no?

In che modo avreste agito in questa circostanza (in qualità di funzionario di polizia/parente della vittima)?

Che tipo di intervento vi aspettereste da parte della polizia in questa situazione?

Dispensa. Attività, versione 2 (continua): Studi di casi A e B sui maltrattamenti: visita medica e traffico di sostanze stupefacenti

Studio di caso A: Detenzione

Il 5 ottobre 1989 sei funzionari di polizia arrestavano il signor H.3 . Dopo aver lanciato una granata stordente, i funzionari erano penetrati nell’appartamento del signor H. e l’avevano bloccato a terra. L’avevano ammanettato e incappucciato, e l’avevano quindi trasferito alla centrale di polizia per interrogarlo. L’uomo aveva potuto cambiarsi gli abiti soltanto al suo arrivo in carcere il giorno successivo. Il terzo giorno aveva chiesto di poter vedere un medico. La visita medica gli era stata accordata soltanto otto giorni dopo l’arresto, quando da una radiografia era emerso che il signor H. aveva subito la frattura di una costola.

3. Corte EDU, sentenza 28 gennaio 1994, Hurtado contro Svizzera, n. 17549/90. 4. Corte EDU, sentenza 4 dicembre 1995, Ribitsch contro Austria, n. 18896/91. Studio di caso B: Interrogatorio

La polizia aveva arrestato il signor R. per traffico di stupefacenti4 . Il signor R. ha dichiarato che i funzionari che l’avevano interrogato l’avevano pesantemente insultato e quindi ripetutamente aggredito per estorcergli una confessione. L’avevano colpito con pugni alla testa, sui reni e al braccio destro e con calci su cosce e reni. L’avevano anche gettato a terra tirandolo per i capelli, sbattendogli poi la testa contro il pavimento. I funzionari di polizia hanno invece dichiarato che, mentre il signor R. stava uscendo dall’automobile ammanettato, era caduto sbattendo il braccio destro contro la portiera posteriore. Si sarebbe quindi procurato le ferite prima dell’interrogatorio. Dopo il suo rilascio, il signor R. si era recato in ospedale per una visita e i medici avevano notato la presenza di escoriazioni sia all’interno che all’esterno del braccio destro. È pacifico che il signor R. si era procurato quelle ferite mentre era tenuto in custodia dalla polizia. Per tutta la durata della detenzione, l’uomo era sempre rimasto sotto la sorveglianza dei funzionari di polizia. Nessuno dei funzionari di polizia è stato riconosciuto colpevole, per mancanza di prove. Tuttavia, ciò non solleva il paese X dagli obblighi ad esso derivanti ai sensi della CEDU di fornire una spiegazione plausibile relativa alla causa delle ferite subite dal ricorrente.

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