Mod. 2
LA NORMATIVA IN MATERIA DI TURISMO
A cura di Massimo G. Ceccacci
BREVE QUADRO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI NORMATIVA NEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO
A CURA DI MASSIMO G. CECCACCI
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
PREMESSA E BREVI CENNI STORICI 1. LA LEGGE 135 DEL 29 MARZO 2001 2. IL CODICE DEL CONSUMO -I SERVIZI TURISTICI2.1.1.
La Carta dei diritti dei turisti
2.1.2.
Le agenzie di viaggio e turismo
2.1.3.
Le strutture ricettive
2.1.4.
L’agriturismo
2.1.5.
Contratti alberghieri e contratti di allotment
2.1.6.
Il contratto d’albergo
2.1.7.
Crediti dell’albergatore
2.1.8.
Prescrizione dei diritti degli albergatori
2.1.9.
Overbooking alberghiero
2.1.10.
La prenotazione alberghiera
2.1.11.
Il contratto di deposito
2.1.12.
Il deposito in albergo. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore.
2.1.13.
Limiti della responsabilità. Responsabilità per colpa dell’albergatore.
2.1.14.
Obbligo di denuncia del danno da parte del cliente senza ritardo.
2.1.15.
Nullità dei patti che limitano o escludono preventivamente la responsabilità dell’albergatore.
3. BREVE ANALISI DELLA NORMATIVA E MODIFICHE RECENTI 3.1.1.
Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 Il Codice del Turismo
3.1.2.
Il Regolamento (UE) del 6 luglio 2011, n. 692/2011
3.1.3.
La L. 24 giugno 2013, n. 71: "Trasferimento di funzioni in materia di turismo
3.1.4.
La L. 29 luglio 2014, n. 106 – “disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” 3.1.5.
Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
Premessa
Il turismo e l’indotto ad esso collegato costituiscono una delle principali risorse economiche del Paese. Basti pensare che l ’incidenza sul PIL è, da diversi anni, attestata ad oltre il 10% ovvero a livelli di assoluta preminenza raggiunti a fatica da altri settori produttivi rispetto ai quali però il comparto turistico sembra saper meglio reagire e “tenere” rispetto ai cicli di crisi economica; e non sarà inutile sottolineare un concetto ben conosciuto da chi si occupa a livello professionale di industria turistica: ovvero che questo “comparto” trova alimento nelle istanze sociali e culturali ed è, a tutti gli effetti, una una realtà produttiva trasver sale che sviluppa e distribuisce ricchezza entrando in stretto contatto con tutti i comparti dell’economia. Data l’importanza appare naturale che il legislatore abbia ritenuto utile intervenire in materia di organizzazione turistica e di regolamentazione del mercato sia in via diretta sia attraverso la creazione di organi ad hoc. Al fine di poter comprendere le dinamiche del fenomeno turistico e poter valutare adeguatamente i risultati connessi all’azione del legislatore è necessario considerare che la funzione primaria del legislatore è proprio quello di interpretare le esigenze del quadro sociale in cui si trova ad operare e orientarne gli sviluppi fornendo un adeguato supporto normativo il che, se applicato ad un comparto come quello turistico implica il possesso di requisiti di profonda “cultura” del fenomeno uniti ad una particolare
sensibilità e
lungimiranza. Requisiti che, nel nostro caso,
non sempre sembrano aver guidato
l’azione legislatore. Per lunghi decenni il turismo ha fatto la parte della cenerentola e non ha ottenuto quella attenzione dovuta ad un settore così importante per l’economia e il benessere sociale del Paese, e questo sia per
scarsa comprensione sia per la convinzione alquanto diffusa che l’imponente flusso turistico verso le mete italiane non si sarebbe mai esaurito. Basti pensare che per la creazione di un apposito Ministero si dovrà attendere il 1959 1. L’organizzazione del quadro giuridico istituzionale e con essa la rinnovate crescita del mercato turistico nazionale durarono poco più di dieci anni. Gli sconvolgimenti dell’ordine economico a livello mondiale, di cui il primo grande shock petrolifero fu un segnale evidente ebbero ripercussioni anche sul quadro istituzionale che venne radicalmente modificato con l’attuazione del Titolo Quinto della Costituzione. In materia turistica ci ritrovammo così ad avere improvvisamente ben ventidue legislatori in grado di emanare atti normativi 2. Inutile sottolineare che in tale quadro di riferimento apparve ben presto chiaro che il turismo era destinato a divenire (e divenne) una delle materie di confronto e un teatro fra i più turbolenti a causa del frastagliamento di competenze e poteri fra istituzioni statali e istituzioni regionali Le sempre più pressanti rivendicazioni delle Regioni riguardo la possibilità di legiferare in materia turistica si è spesso scontrato con la ferma opposizione dell’amministrazione centrale decisa a concedere livelli minimi di autonomia locale. Il problema appare di difficile soluzione e tutt’oggi rappresenta un vulnus ancora aperto e in parte irresoluto forse proprio perché una efficace gestione della “res turistica” è possibile solo laddove si realizzino delicati e complessi equilibri politici ed economici che richiedono una profonda conoscenza del conoscenza del fenomeno e a un alto grado di maturità politica. In un quadro complesso come quello attuale, significativamente segnato da un turbolente scenario economico sia a livello nazionale che mondiale, da una profonda e radicale trasformazione delle tipologie e delle modalità di “consumo”, appare sempre più evidente che le politiche del turismo, attraverso 1
In realtà almeno nel primo periodo dopo la istituzione non si andò molto oltre. Il Ministero non venne adeguatamente dotato di quelle strutture che sarebbero state necessarie a dare una spinta nuova e significativa ad un fenomeno che appariva oramai del tutto differente da quello del trentennio precedente e che avrebbe avuto bisogno di un approccio più moderno per affrontare le sfide di un mercato oramai allargato a nuovi scenari sia in termini geografici che sociali. Alla base di questa impostazione c’era (e spesso ancora sopravvive) una visione distorta delle dinamiche turistiche che portava a ritenere l’Italia dotata di una naturale vocazione turistica quasi una sorta di meta predestinata per ogni vacanziere per cui era inutile impegnarsi in reali politiche di sviluppo. 2 Oltre al governo diciannove legislatori regionali ai quali si debbono aggiungere i due legislatori delle Province autonome di Trento e Bolzano
una corretta armonizzazione dell’azione di tutti gli operatori devono convergere verso la realizzazione di un prodotto/servizio unitario che sappia valorizzare le diversità e le specificità locali, il che comporta la necessità di superare la logica dello scontro tra le opposte dinamiche istituzionali.
Al fine di trovare uno strumento idoneo al superamento di questa contrapposizione frontale e il 1° marzo 2001, dopo oltre 15 anni di attesa, il Parlamento approvò il testo definitivo di una nuova legge quadro, che intendeva rappresentare un nuovo
punto di partenza. Tale provvedimento appare
connesso alla modifica – approvata una settimana dopo- del Titolo Quinto della Costituzione che ha sancito il cambio del paradigma che fino a quel momento aveva regolato i rapporti tra Stato e Regioni Prima di proseguire con la nostra analisi varrà la pena ap profondire la conoscenza con il quadro normativo che la legge 135 del 29 marzo 2001 andò a delineare.
1.
LA LEGGE 135 DEL 29 MARZO 2001 Abrogando e sostituendo la preesistente legge quadro (L. 17 maggio 1983 n. 217) La legge n. 135 del 29 marzo 20013 definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo, riconoscendone un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita' e per favorire le elazioni tra popoli diversi. Come già enunciato al comma 2 del primo articolo (Principi) della legge la Repubblica: a) Riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita’ e per favorire le relazioni tra popoli diversi; b) favorisce la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell’attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse; c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile; d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita’ dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi; e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita’ motorie e sensoriali; f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l’informazione e la formazione professionale degli addetti; g) valorizza il ruolo delle comunita’ locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco; h) sostiene l’uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale; i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;l) promuove l’immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali. Come espressamente legislativo :
3
indicato nel comma 4 dell’art. 2 (Competenze) il provvedimento
Per scaricarneil testo: http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_2001-0420_01435.pdf
1
” al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti; b)l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionale; c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di standard omogenei ed uniformi; d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale; e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive; f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea; g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalita' emergenti nel settore; h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive gestite senza scopo di lucro; i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di accoglienza non convenzionale; l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivita' turisticoricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato; m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico; n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Vengono così definite4: imprese turistiche quelle che esercitano attivita’ economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica;
professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attivita’
turistica, nonche’ servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
agenzie di viaggio e turismo Rientrano in questa definizione quelle imprese turistiche che 5
esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita a forfait o provvigione, di elementi isolati o accordati di viaggi o soggiorni ovvero attività di
4 5
Capo II IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE Art. 7.(Imprese turistiche e attivita' professionali) Vedi art.2 d.lgs. n.392 del 1991 e legge n.135 del 2001
2
intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l’assistenza e l’accoglienza ai turisti6.
Le strutture ricettive Devono intendersi per strutture ricettive gli alberghi, i residence, i
villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i cd. alberghi diffusi, i bed and breakfast, i campeggi, agriturismi, etc. La normativa in materia è alquanto disorganica. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21/02/08 pubblicato in G.U. n.34 del 11/02/09 ha decretato la definizione dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera. Vengono altresì formulati principi ed obiettivi relativi la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista7 del stabilendo, tra l’altro che questa dovrà essere redatta in almeno 4 lingue, e contenere informazioni informazioni sui diritti riconosciuti al turista in qualità di:
fruitore dei servizi turistico-ricettivi8
utente delle agenzie di viaggio, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici utente dei servizi di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, su gomma) utente delle autostrade
oltre ad una serie di articolate informazioni su svariate materie 9 L’agriturismo La prima normativa in materia di agriturismo è stata la legge n. 875 del 1985. Successivamente questa disciplina è stata abrogata dalla legge n. 96 del 2006, che è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 339 del 2007 su richiesta delle Regioni Lazio e Toscana. L’agriturismo è un modo per incentivare lo sviluppo rurale dei territori agrari grazie alla promozione di forme idonee di turismo nelle campagne che sono volte a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche proprie di ogni territorio. Le attività agrituristiche sono quelle attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli in connessione alle attività principali di coltivazione, o allevamento di animali, o selvicoltura. In questo modo si favorisce Il legislatore inoltre individua e definisce come Tour operator l’agenzia di viaggi che non opera attività di vendita diretta al pubblico; Travel agent una agenzia di intermediazione che vende direttamente al pubblico mentre acquisisce i termini di incoming che definiscono una prestazione turistica di riguardante gli arrivi, e di outgoing che, al contrario definisce una prestazione che riguarda le partenze. 7 Vedi Art. 4.(Promozione dei diritti del turista) 6
8
ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell’offerta turistica informazioni sui contratti relativi all’acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turisticoricettiva.
9
Tra le altre trovano ampio spazio le informazioni relative alle norme in materia di assistenza sanitaria, polizze assicurative, norme valutarie sistemi di tutela dei diritti del viaggiatore e riferimenti di contatto con le competenti associazioni ma ance informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del patrimonio e dei beni culturali nonché una dettagliata serie di informazioni concernenti gli usi e le consuetudini locali e regionali e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita’ del sistema turisticonazionale.
3
la multifunzionalità in agricoltura che può avvantaggiarsi di una differenzazione dei redditi agricoli. La disciplina dettagliata è contenuta nella legge n.96 del 2006 e sue successive modifiche, cui si rimanda.
4
2.
IL CODICE DEL CONSUMO – I SERVIZI TURISTICI -
Il 23 ottobre 2005 dopo una lunga attesa e una ancora più lunga e laboriosa stesura entrò in vigore il Codice del Consumo10, uno strumento normativo destinato a riordinare e ridefinire i rapporti tra soggetti professionale e il consumatore offrendo una adeguata soluzione ai problemi connessi alla frammentazione legislativa che fino a quel momento aveva caratterizzato il diritto dei consumatori. Nella parte terza11 il codice disciplina i “servizi turistici” e tale attenzione non deve stupirci, il turista è infatti a tutti gli effetti un consumatore che può e deve essere tutelato oltre che dai principi generali dell’Ordinamento nazionale e internazionale anche dalla normativa speciale esistente. Prima analizzarne il contenuto del Codice è opportuno ricordare che per consumatore si intende12 la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che la sua tutela è garantita non solo nel nostro ordinamento ma in tutta l’Unione Europea. Il decreto legislativo n. 205 del 2006, il cd. Codice del consumo, detta una disciplina dettagliata in materia di servizi turistici. Dal 2005 ad oggi, anche al fine di migliorarne la funzione e di aggiornarlo rispetto alle intervenute modifiche imposte dalla evoluzione del rapporto tra mercato e consumatore, il codice è stato soggetto a diverse modifiche e integrazioni. Ad esempio con l’introduzione dell’articolo 140-bis, il Codice si è arricchito dell’ “azione di classe”, ovvero della possibilità di avviare una procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno in capo a ciascun componente del gruppo di consumatori danneggiati da un medesimo fatto. Nel 2011 il Codice ha recepito le norme in materia di multiproprietà e turismo organizzato introdotte con un precedente provvedimento legislativo13 in materia di multiproprietà e di turismo organizzato e nel 201414 ha introdotto l’obbligo di fornire maggiori e meglio dettagliate informazioni precontrattuali per i consumatori, in particolare, nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dai locali commerciali. Nel 2015 vi è stato un ulteriore aggiornamento che introduce una nuova disciplina relativa alla risoluzione extra giudiziale delle controversie in materia di consumo15.concernente la nuova disciplina relativa alla risoluzione extra giudiziale delle controversie in materia di consumo
10
Codice del consumo è stato emanato con il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Dall’art.88 all’art.100 12 Vediart. 1469 bis comma secondo c.c. 13 Decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 - s.o. n.139) 14 Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 (in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori) 15 Decreto legislativo 6 agosto 2015, n°130 (in attuazione della direttiva 2013/11/UE sull’ADR per i consumatori) 11
5
Per quanto concerne il settore turistico il decreto individua e descrive in maniera finalmente univoca le seguenti figure e strumenti:
organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione di cui all’art.84 del decreto
in oggetto, e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo a procurare a terzi pacchetti turistici;
venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici verso un
corrispettivo;
consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. L’organizzazione può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore;
pacchetti turistici quei pacchetti che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, ed i circuiti tutto
compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi che si indicheranno di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte; tra gli elementi vi sono il trasporto, l’alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono una parte significativa del pacchetto turistico. Il contratto di vendita dei pacchetti turistici deve avere una forma scritta ed essere redatta in termini chiari e precisi; di questo contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore deve essere fornita una copia al consumatore.La disciplina contenuta nel Codice di consumo -cui si rinvia- contiene le norme relative:
agli elementi del contratto di vendita dei pacchetti turistici; all’informazione del consumatore; all’opuscolo informativo; alla cessione del contratto; alle modifiche delle condizioni contrattuali; ai diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio; al mancato o inesatto adempimento; alla responsabilità per danni alla persona; alla responsabilità per danni diversi da quelli alla persona; all’esonero di responsabilità; al diritto di surrugazione; al reclamo; all’assicurazione; al fondo di garanzia. Contratti alberghieri e contratti di allotment Le agenzie di viaggi possono stipulare contratti con gli albergatori (contratti alberghieri), con una attività di intermediazione allo scopo di fornire alloggio ai turisti, in base a stabilite tariffe. Il contratto di allotment si ha quando un tour operator acquista la disponibilità di una porzione della struttura ricettiva per un determinato periodo, alla scadenza del quale (release), l’albergatore ne riacquista la disponibilità.
6
Il contratto d’albergo Deve intendersi per albergo una struttura ricettiva, aperta al pubblico, che fornisce alloggio, od eventualmente anche altri servizi quale somministrazione di cibo o bevande, ad un cliente dietro il pagamento di un prezzo. L’albergatore deve essere iscritto nel registro delle imprese ed osservare una serie di obblighi individuati dalla legge n.135 del 2001.Il contratto di albergo è un contratto atipico, a titolo oneroso. Per la validità del contratto non è prevista una forma particolare. Esso pone in capo a ciascuna delle parti obblighi e diritti: è a prestazioni corrispettive. L’albergatore deve fornire al cliente i servizi richiesti secondo i principi generali della correttezza e buona fede e secondo il rispetto di tutta la normativa vigente in materia (uso esclusivo della camera, riassetto e qualunque altro servizio che possa rendere confortevole il soggiorno e in linea con i requisiti di igiene e sanità); il cliente deve pagare il prezzo pattuito, e di cui l’albergatore deve aver fatto idonea pubblicità, proporzionato a ciò che ha ricevuto; deve all’arrivo fornire le proprie generalità, occupare l’alloggio con correttezza e buona fede e liberarlo nei termini pattuiti. Crediti dell’albergatore I crediti dell’albergatore, per tutto ciò che ha somministrato alle persone che presso di lui hanno albergato, hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (art.2760 c.c.). Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo. Prescrizione dei diritti degli albergatori Si prescrive, come già si è visto, in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione (art. 2954 c.c.). E’ questa una prescrizione presuntiva di pagamento: vi è dunque solo una presunzione che la obbligazione si sia estinta (secondo i principi generali, il creditore può deferire giuramento alla parte debitrice). Overbooking alberghiero Si ha overbooking alberghiero quando l’albergatore accetta prenotazioni in numero superiore alle possibilità della struttura. Ciò per evitare che in seguito ad un certo numero di disdette l’albergo possa non essere del tutto occupato. In tal caso al cliente spetterà una sistemazione analoga in una struttura nei pressi di quella già prenotata, senza spese o danni a suo carico. La prenotazione alberghiera La prenotazione alberghiera è un contratto con cui una parte (il futuro ed eventuale cliente) chiede alla controparte (l’albergatore) di impegnarsi a fornire alloggio per le date e le persone indicate, secondo i termini pattuiti. Nel caso di mancata fruizione dell’alloggio il viaggiatore deve darne disdetta. In linea teorica, non vi sarebbero obblighi particolari, ma gli usi soccorrono a dettare eventuali obbligazioni a
7
carico del turista (di solito viene stabilito un termine, decorso il quale viene cancellata la prenotazione). Il contratto di deposito Il contratto di deposito in generale è quel contratto col quale una parte (depositario) riceve dall’altra parte (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Il deposito si presume gratuito a meno di volontà diversa delle parti. Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia; non può servirsi della cosa né darla in custodia ad altri e deve restituirla non appena il depositante la richieda o nel termine stabilito. Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. Il depositante ha diritto di ricevere ciò che il depositario ha conseguito in conseguenza del fatto e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo (artt.1766 e segg. c.c.). Il deposito in albergo Gli articoli del codice civile (nn.1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies, 1786) regolano la responsabilità degli albergatori per le cose portate e quelle consegnate al cliente in albergo. Qualora un cliente porti in albergo delle cose l’albergatore è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione. Sono considerate cose portate in albergo:
le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio
le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la
custodia fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio
le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la
custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio. Vi è, però, una limitazione della responsabilità, che è relativa al solo valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore La responsabilità dell’albergatore è illimitata quando le cose gli sono state consegnate in custodia o quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare e cioè le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore (a meno che non si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante). L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
8
Limiti della responsabilità L’albergatore non è però responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti o al cliente o alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita, o a forza maggiore o alla natura della cosa. L’albergatore non è responsabile per i veicoli, le cose lasciate negli stessi, né per gli animali vivi. Responsabilità per colpa dell’albergatore. Obbligo di denuncia del danno da parte del cliente senza ritardo. L’albergatore è responsabile, senza che possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’art.1783 c.c., quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a sua colpa, dei suoi familiari o dei suoi ausiliari. Al di fuori di questi casi, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato. Nullità
dei
patti
che
limitano
o
escludono
preventivamente
la
responsabilità
dell’albergatore.Categorie assimilate. Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore. Le norme che regolano il deposito in albergo si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
9