La logica proposizionale
3.1 Forme argomentative Con questo capitolo inizia la nostra trattazione della logica formale. Come già anticipato nel Paragrafo 1.8, la logica formale è lo studio delle forme argomentative: schemi astratti di ragionamento comuni a molte argomentazioni diverse. Lo studio delle forme argomentative aiuta a tracciare importanti generalizzazioni in merito alla nozione di validità logica. Inizialmente ci concentreremo sulla validità deduttiva (Capitoli 3-7), posticipando lo studio delle argomentazioni induttive a un secondo momento (Capitoli 8-10). Ricordiamo che un’argomentazione si dice deduttivamente valida quando non è possibile in linea di principio che la conclusione sia falsa nell’ipotesi in cui tutte le premesse siano vere (si veda il Paragrafo 2.3). Focalizzando l’attenzione sullo studio delle forme argomentative, saremo in grado di dare a quest’idea una caratterizzazione rigorosa. Cominciamo con tre argomentazioni che hanno tutte la stessa forma: (1) O ha piovuto o qualcuno ha annaffiato il giardino. Non ha piovuto. \ Qualcuno ha annaffiato il giardino. (2) O Stefano è minorenne o ha diritto di votare. Stefano non è minorenne. \ Stefano ha diritto di votare. (3) Oggi è o lunedì o martedì. Oggi non è lunedì. \ Oggi è martedì.
È facile rendersi conto che tutte e tre queste argomentazioni sono deduttivamente valide. La loro forma comune è nota come sillogismo disgiuntivo e può essere rappresentata schematicamente come segue: O P o Q. Non si dà il caso che P. \ Q. 1
Le lettere ‘P ’ e ‘Q’ funzionano qui come segnaposto per enunciati dichiarativi. Le chiameremo lettere enunciative o variabili proposizionali. Ogni argomentazione che segue questo schema può essere ottenuta dalla forma sopra riportata sostituendo le lettere enunciative con enunciati concreti, avendo cura di sosti1
D’ora in poi ometteremo la qualifica ‘dichiarativo’, dal momento che ci occuperemo solo di enunciati che possono venire usati per esprimere premesse e conclusioni di argomentazioni (e per definizione tali enunciati devono essere in forma dichiarativa; si veda il Paragrafo 1.1).
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