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EQUO COMPENSO

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COMUNICA

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Si Torna Alle Tariffe Obbligatorie

di Sara Frumento, ingegnere

Abbiamo analizzato i contenuti della nuova L. 49/2023 che riguardano i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi, i cui compensi sono previsti dal D.L. e 1/2012 all’art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012

L’attesa Legge n. 49 del 21 aprile 2023 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 5 maggio. Ed è entrata in vigore dal 20 maggio. Analizzandola, si assiste a un riequilibrio delle retribuzioni dei professionisti nei confronti di committenti forti: si stabilisce nuovamente un punto fermo, termina la liberalizzazione iniziata nel 2006.

L’art. 12 della L. 49/2023 abroga, infatti, l’art. 2, comma 1, del Decreto n. 223 del 2006 che aveva soppresso il precedente sistema delle tariffe vincolanti. Si ha quindi un ritorno alle tariffe obbligatorie, che saranno ora determinate dai decreti ministeriali di competenza (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013).

Equo compenso: l’ambito di applicazione Quando si parla di equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, come recita l’art. 1 della L. 49/2023. Nel box in pagina, è riportato un quadro sinottico del suo ambito di applicazione, riferito all’art. 2.

Tab. 1 Requisiti della prestazione soggetta a equo compenso

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

In forma:

• Singola

• Associata

• in favore di imprese:

P restazione d ’ o P era intellettuale ( art . 2230 C odi C e C ivile ) art . 2 a mbito di a PP li C azione

- bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;

- che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro

Ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista

Prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

NON SI APPLICA alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione

Cause di nullità di un compenso non equo Il legislatore, all’art. 3 della L. 49/2023, precisa che la nullità delle singole clausole non comporta l’immediata nullità del contratto stipulato tra le parti. E presenta le situazioni di nullità che in particolare corrispondono a:

1. Le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata. Entra quindi in gioco il decreto parametri che stabilisce la soglia minima del compenso, al di sotto della quale non è ammissibile scendere in una configurazione di equità e riconoscenza dell’opera prestata. In particolare, è fatto esplicito richiamo a: a) Decreto ministeriale dedicato per la corrispondente professione. b) Decreto del Ministero della Giustizia: art. 13 comma 6, della L. n. 247 del 31/12/2012 per l’attività forense.

2. Pattuizioni che vietino il versamento di acconti e/o anticipazione di spese.

3. Pattuizioni che attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla prestazione resa, in termini sia di qualità che di quantità.

4. Clausole e pattuizioni che consistono:

«a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; d) nell’anticipazione delle spese a carico del professionista; e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione; f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l’importo previsto nella convenzione sia maggiore; h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; l) nell’obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente».

Il ruolo del tribunale

La convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata (art. 3, comma 5).

A questa azione segue il procedimento del tribunale che ridetermina, avvalendosi eventualmente di un consulente tecnico di ufficio, secondo i parametri previsti dai criteri ministeriali relativi alle attività svolte dal professionista e tenendo conto dei seguenti aspetti:

• opera effettivamente prestata;

• eventuale richiesta al professionista di acquisire presso l’ordine o collegio di appartenenza il parere sulla congruità del compenso e degli onorari che costituisce elemento di prova per l’attività prestata in merito a:

- le caratteristiche;

- l’urgenza;

- il pregio;

- l’importanza sulla natura

- il grado di complessità;

- il valore dell’affare sulle condizioni soggettive dei clienti;

- i risultati conseguiti sul numero sulla complessità delle questioni giuridiche di fatto.

Verificate le condizioni e gli estremi per un compenso non equo, il giudice condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista.

Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno, come indicato dall’art. 4.

Il ruolo dell’ordine o del collegio

Una delle novità della Legge è l’esecutorietà del parere di congruità rilasciato dall’ordine o dal collegio a cui il professionista risulta iscritto:

«Il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista».

Il ruolo dell’Osservatorio nazionale

All’art. 10 è istituito nonché descritte le mansioni dell’Osservatorio nazionale dell’equo compenso.

I compiti dell’osservatorio sono:

• Esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo compenso e la disciplina delle convenzioni, nonché formulare corrispondenti proposte.

• Segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

Tab. 2 Sintesi delle disposizioni e degli attori principali d is C i P lina dell ’ equo C om P enso d a quando de C orre la P res C rizione del diritto del P rofessionista al Pagamento ?

Da quando cessa il rapporto. In caso di pluralità: dal giorno del compimento dell’ultima prestazione a ggiornamento Parametri Ogni 2 anni

C hi P ro P one l ’ aggiornamento dei Parametri ?

Consiglio nazionale o i collegi professionali

P rovvedimenti : intra P rendere una lite C hi ? Consigli nazionali degli ordini o collegi q uando ? È ravvisata una o più violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso d is P osizioni deontologi C he C hi ? Consigli nazionali degli ordini o collegi

C osa P revedono ? Sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Cosa dice l’art. 9 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 convertito in L. n. 27 del 24/03/2012 ”Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”:

«1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla Parte II, titolo I, capo IV del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto. (comma così modificato dall’art. 5, comma 1, L. n. 134 del 2012)

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. (comma così modificato dall’art. 1, comma 150, L. n. 124 del 2017)

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla linea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i princìpi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»; b) alla lett. c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lett. d) è abrogata.

8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

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